Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Ist
Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Entrate
Roma, 12/01/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 2
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, per i genitori dipendenti in caso di
sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole
secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di
disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di
scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a
carattere assistenziale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di
diritto alla fruizione del congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori lavoratori dipendenti in caso
di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze
delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio
nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di
rischio alto (c.d. zone rosse) e del congedo straordinario di cui all’articolo 22-
bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, per genitori lavoratori
dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole
di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione
dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, indipendentemente
dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove
è ubicata la scuola o il centro di assistenza.
INDICE
Premessa
1. Platea dei destinatari del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione
dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado
2. Requisiti per la fruizione del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione
dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado
3. Durata del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica
in presenza nelle scuole secondarie di primo grado ed indennizzo delle giornate lavorative
4. Situazioni di incompatibilità del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione
dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado
5. Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,in caso di sospensione
dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura centri diurni a
carattere assistenziale
5.1 Durata e indennizzo del congedo straordinario
5.2 Situazioni di compatibilità e incompatibilità
6. Presentazione della domanda
7. Monitoraggio della spesa
8. Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati e per il
relativo conguaglio
8.1 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata
8.2 Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera (Uniemens/PosAgri) dei
lavoratori iscritti alla sezione agricola di FPLD
8.3 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
8.4 Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP
9. Istruzioni contabili
Premessa
Il congedo previsto per la sospensione dell’attività didattica in presenza è disciplinato
dall’articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come successivamente modificato dall’articolo 22, comma
1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le cui indicazioni operative sono state fornite
con la circolare n. 132 del 20 novembre 2020.
La tutela di cui al citato articolo 21-bis trova applicazione fino al 31 dicembre 2020 in tutto il
territorio nazionale (ossia in tutte le regioni a prescindere dallo scenario di gravità e dal livello
di rischio delle stesse, c.d. zone rosse, arancioni e gialle) ed è rivolta ai genitori per i figli
conviventi, minori di 14 anni, frequentanti scuole di ogni ordine e grado entro il limite di età
sopra individuato.
Con l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il legislatore è
nuovamente intervenuto sulla tutela da adottare in caso di sospensione dell’attività didattica in
presenza, prevedendo alcune specificità applicabili esclusivamente nelle c.d. zone rosse.
La legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
ha abrogato il decreto-legge n. 149/2020, ferma restando la validità degli atti e dei
provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto stesso, e ha introdotto l’articolo 22-bis, che ha recepito le disposizioni contenute nel
citato articolo 13 del decreto-legge n. 149/2020.
In particolare, il menzionato articolo 22-bis, comma 1, ha previsto, a favore dei genitori
lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o
in parte, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza per le sole classi
seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree del territorio
nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d.
zone rosse), individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, come confermato nel
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, e dell’articolo
19-bis del decreto-legge n. 137/2020.
Il comma 3 dell’articolo 22-bis del predetto decreto-legge n. 137/2020 ha previsto, inoltre, che
il congedo indennizzato possa essere utilizzato da parte di genitori lavoratori dipendenti di figli
con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali
sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a
carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020 e del 3
dicembre 2020, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è
inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.
Con la presente circolare, in attuazione delle novità normative sopra descritte, si forniscono le
istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo in argomento.
1. Platea dei destinatari del congedo straordinario per i genitori in caso di
sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado
L’articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, prevede la possibilità di beneficiare
del congedo di cui trattasi per i soli genitori lavoratori dipendenti. Sono pertanto esclusi dalla
misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli
alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a
seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle misure di
cui all’articolo 3, comma 4, lettera f), dei citati D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre
2020 e dell’articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020.
Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non
negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza ricompresi
all’interno del periodo e nelle zone individuate nella citata Ordinanza del Ministro della Salute,
per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 149/2020.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la
prestazione di lavoro in modalità agile.
2. Requisiti per la fruizione del congedo straordinario per i genitori in caso di
sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado
Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente deve essere in possesso di
tutti i seguenti requisiti:
a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Ne consegue che in caso di
intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo
del congedo di cui trattasi, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive
alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve
tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
b) non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile
solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda
o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione
dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si
dispone l’applicazione delle misure di cui all’articolo 3, comma 4, lettera f), dei citati D.P.C.M.
del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’articolo 19-bis del decreto-legge n.
137/2020.
Si ricorda che in assenza anche di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c), posto
che il requisito di cui al punto a) deve sempre sussistere, era possibile fruire, fino al 31
dicembre 2020, del congedo di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020, come
modificato dal decreto-legge n. 137/2020 (di seguito, anche “congedo per sospensione
dell’attività didattica del figlio convivente minore di anni 14”), secondo le indicazioni operative
fornite con la circolare n. 132/2020.
A titolo esemplificativo, nel caso di figlio frequentante la prima classe della scuola secondaria
di primo grado o altra classe della scuola primaria di primo grado, oppure se la sospensione
deriva da un diverso provvedimento rispetto all’Ordinanza del Ministro della Salute, si poteva
richiedere il congedo di cui al citato articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020 in presenza
dei previsti requisiti di legge.
Si precisa che per la fruizione del congedo di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del decreto-
legge n. 137/2020, non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il
congedo, a differenza del “congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio convivente
minore di anni 14” di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020, per la cui fruizione,
invece, tale requisito risultava necessario.
Ai fini della corretta individuazione del congedo di cui poter fruire in caso di sospensione
dell’attività didattica in presenza del figlio, si allega alla presente circolare una tabella sinottica
(Allegato n. 1), comparativa dei congedi indennizzati di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge
n. 104/2020, e successive modificazioni, con il congedo di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del
decreto-legge n. 137/2020 (cfr. le circolari n. 116/2020 e n. 132/2020).
3. Durata del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività
didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado ed indennizzo delle
giornate lavorative
Il congedo in argomento può essere fruito per i periodi indicati nell’Ordinanza del Ministro della
Salute con cui viene disposta l’applicazione delle misure di cui all’articolo 3, comma 4, lettera
f), dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’articolo 19-bis del decreto-
legge n. 137/2020.
Pertanto, la durata massima del congedo coincide con il periodo sopra menzionato e, solo nel
caso in cui l’Ordinanza sia stata emessa prima dell’entrata in vigore del citato decreto-legge n.
149/2020, ossia il 9 novembre 2020, non è possibile fruire del congedo di cui trattasi, per i
giorni antecedenti l’entrata in vigore del menzionato decreto-legge[1].
Per tali giorni, tuttavia, si poteva richiedere, in presenza dei requisiti di legge, il “congedo per
sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14” di cui
all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020.
Il congedo in argomento può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso
da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della
retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità”, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti
periodi sono coperti da contribuzione figurativa (cfr. l’articolo 22-bis, comma 2, del decreto-
legge n. 137/2020).
Si precisa che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del
periodo di congedo richiesto.
L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio
delle indennità di maternità (articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33).
Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente
imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 (TUIR).
4. Situazioni di incompatibilità del congedo straordinario per i genitori in caso di
sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado
Si riportano di seguito i casi di incompatibilità del congedo di cui all’articolo 22-bis, comma 1,
del decreto-legge n. 137/2020, in relazione alle condizioni dell’altro genitore:
- non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia
svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
- non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia
fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità
grave) avuto con lo stesso genitore[2].
5. Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in
caso di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e
grado o chiusura di centri diurni a carattere assistenziale
L’articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge n. 137/2020, disciplina il congedo indennizzato
per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge n. 104/1992, durante lasospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di ogni
ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale.
Il predetto congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro
in tutto o in parte durante il periodo di sospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di
ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale di figli con disabilità
in situazione di gravità. Sono pertanto esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi,
sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995.
Tale beneficio si configura come una misura a valenza nazionale ed è pertanto riconosciuto
indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione
dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali sia stata disposta la sospensione
dell’attività in presenza ai sensi dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020.
Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente, anche affidatario o
collocatario, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo
2 della presente circolare, anche dell’ulteriore requisito di seguito specificato:
- il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di
gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni
ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia stata disposta
la sospensione dell’attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello
nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.
Si precisa che per la fruizione del congedo di cui trattasi non è necessaria la convivenza con il
figlio per cui si chiede il congedo in parola.
Il congedo può essere fruito per i giorni ricompresi all’interno del periodo di sospensione
dell’attività in presenza della scuola o del centro di assistenza e comunque per periodi non
antecedenti al 9 novembre 2020.
5.1 Durata e indennizzo del congedo straordinario
Il congedo in argomento può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso
da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo
stesso figlio.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della
retribuzione, calcolata secondo le indicazioni fornite nel precedente paragrafo 3 della presente
circolare.
5.2 Situazioni di compatibilità e incompatibilità
Si riportano di seguito i casi di incompatibilità e compatibilità del congedo di cui all’articolo 22-
bis, comma 3, del decreto-legge n. 137/2020, in relazione alle condizioni dell’altro genitore:
- non è possibile fruire del congedo in argomento negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia
svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
- non è possibile fruire del congedo in parola negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia
fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio;
- è compatibile la fruizione del congedo di cui trattasi negli stessi giorni in cui l’altro genitore
stia fruendo del medesimo congedo, o del congedo di cui al comma 1 del medesimo articolo
22-bis, per un altro figlio di entrambi i genitori;
- è inoltre compatibile la fruizione del congedo in argomento con la fruizione da parte
dell’altro genitore, per un altro figlio di entrambi i genitori, del congedo di cui all’articolo 21-bis
decreto-legge n. 104/2020 e successive modificazioni.
- è inoltre possibile fruire del congedo in parola nelle stesse giornate in cui l’altro genitore
stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della n.
104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n.
151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto
legislativo.
6. Presentazione della domanda
Saranno successivamente fornite, con apposito messaggio, le indicazioni per la presentazione
della domanda di congedo ai sensi dell’articolo 22-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n.
137/2020. A tal proposito si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di
astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non
antecedenti il 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020, e,
per il congedo di cui al comma 1, purché anche ricompresi all’interno del periodo individuato
nell’Ordinanza del Ministro della Salute.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei
seguenti canali:
tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di
SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home
page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non
rilascia più nuovi PIN;
tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete
fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata
dai diversi gestori);
tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
7. Monitoraggio della spesa
Il congedo di cui alla presente circolare è riconosciuto nel limite di spesa di 52,1 milioni di euro
per l’anno 2020 (art. 22-bis, comma 4, del decreto-legge n. 137/2020) e di 31,4 milioni di
euro per l'anno 2021 (art. 22-bis, comma 6, del decreto-legge n. 137/2020).
In conformità al suddetto comma 4 dell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020, l’Istituto
provvede al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. In caso di superamento del limite
di spesa indicato, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
8. Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro
privati e per il relativo conguaglio
8.1 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata
Per la corretta gestione degli eventi introdotti dall’articolo 22-bis, commi 1 e 3, del decreto-
legge n. 137/2020, nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento
riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:
• MZ0: DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 1 – Congedo straordinario sospensione della
didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;
• MZ1: DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 3 – Congedo straordinario per genitori di figli con
disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza.
La fruizione del congedo è esclusivamente giornaliera.
Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento
<CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle
settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione
“persa” a motivo dell’assenza.
È prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, nel quale va indicato il codice
fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.
Trattandosi di eventi giornalieri, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del calendario
giornaliero.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di
seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire
correttamente l’estratto conto:
• Elemento <Lavorato> = N;
• Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità
giornaliera di malattia da parte dell’Azienda);
• Elemento <CodiceEventoGiorn> = MZ0/MZ1;
• Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= il codice fiscale del figlio minore per cui si
fruisce il congedo.
Per i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà
essere compilato l’elemento <Settimana>.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato (FS) o IPOST,
nella sezione Fondo Speciale:
- se è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:
• i giorni dovranno essere conteggiati come retribuiti;
• dovranno essere precisati nei vari campi, L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima, le quote analitiche
di retribuzione corrispondente al tempo lavorato ed alla integrazione corrisposta;
• nei campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere
precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>;
- se non è stata corrisposta retribuzione a titolo di integrazione da parte del datore:
• i giorni dovranno essere conteggiati come figurativi;
• nei campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere
precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>.
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a
partire dal periodo di competenza novembre 2020, dovrà essere valorizzato l’elemento
<InfoAggcausaliContrib>, che assume valenza contributiva secondo le seguenti modalità:
• Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo allo
specifico evento:
- S121 (evento MZ0), avente il significato di “Congedo straordinario sospensione della
didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado DL n. 137/2020 – art. 22-bis
comma 1”;
- S122 (evento MZ1), avente il significato di “Congedo straordinario per genitori di figli con
disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di assistenza DL n.
137/2020 – art. 22-bis comma 3”;
• Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il valore “N”;
• Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al
lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto
in Uniemens;
• Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo
alla specifica competenza.
8.2 Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera
(Uniemens/PosAgri) dei lavoratori iscritti alla sezione agricola di FPLD
I datori di lavoro che anticipano per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) le
indennità relative ai congedi straordinari indicati nella presente circolare, dovranno valorizzare
nel flusso Uniemens, sezione PosAgri, l’elemento <CodiceRetribuzione> il codice 3 “Congedo
COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal decreto-legge 8 settembre 2020 n.
111” (cfr. la circolare n. 116/2020 e la circolare n. 132/2020) unitamente al relativo elemento
di “CodAgio”, tra quelli di seguito riportati:
Q1: che assume il significato di: “DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 1 – congedo
straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo
grado”;
Q2: che assume il significato di “DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 3 – Congedo
straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o
chiusura dei centri di assistenza”.
Si ricorda che per gli eventi che danno luogo ad un’anticipazione da parte del datore di lavoro
di prestazioni a carico dell’INPS e ad un accredito della relativa contribuzione figurativa devono
essere valorizzati gli elementi, secondo le modalità definite dalle circolari e dai messaggi
relativi; in particolare, per la valorizzazione della retribuzione persa, si rinvia alle indicazioni
del paragrafo 1.3 del messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019.
8.3 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Per tali lavoratori vengono istituiti i seguenti codici Tipo Servizio da valorizzare nell’elemento
V1 Causale 7 CMU 8 della ListaPosPA:
97: Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie
di primo grado (DL n. 137/2020, art. 22-bis comma 1) per i dipendenti delle aziende di
cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
99: Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in
presenza o chiusura dei centri di assistenza (DL n. 137/2020, art. 22-bis comma 3) per i
dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
Detti codici peraltro hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento MZ0 e MZ1, di cui al
precedente paragrafo, da indicare in Uniemens <PosContributiva>.
8.4. Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP
I lavoratori del settore pubblico, in merito alle modalità di fruizione del congedo disciplinato
dall’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020, non devono presentare domanda all’INPS,
ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni
dalla stessa fornite.
Per le Amministrazioni pubbliche la comunicazione dei congedi di cui all’oggetto deve essere
effettuata nella ListaPosPA con l’elemento V1 Causale 7 CMU 8 utilizzando il seguente Tipo
Servizio:
6: Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie
di primo grado (DL n. 137/2020, art. 22-bis comma 1);
85: Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in
presenza o chiusura dei centri di assistenza (DL n. 137/2020, art. 22-bis comma 3).
9. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei congedi oggetto della presente circolare, si utilizzeranno i conti
già istituiti nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, evidenza contabile GAT – Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia,
adeguati nella denominazione in forza della circolare n. 132/2020, emanata in attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 126/2020, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge n.
137/2020.
In questa sede, gli stessi conti:
GAT30181 - per rilevare l’onere per le indennità corrisposte direttamente;
GAT30182 – per rilevare l’onere per le indennità anticipate dai datori di lavoro ammessi al
sistema del conguaglio;
GAT24181 - Entrate varie - Recuperi e reintroiti delle indennità;
vengono opportunamente ridenominati, in riferimento a questi ultimi interventi normativi di
integrazione delle fattispecie, come riportato nell’allegata variazione al piano dei conti
(Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Ad esempio, per le scuole secondarie di primo grado presenti nelle regioni classificate come
“zona rosse” dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, il congedo può
essere fruito solo dal 9 novembre 2020 e non dal 6 novembre, data di produzione degli effetti
dell’Ordinanza stessa.
[2] Ulteriori indicazioni in proposito sono fornite nella tabella allegata alla presente circolare
(Allegato n. 1).
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
TABELLA SINOTTICA Allegato n. 1
Congedo per quarantena Congedo per sospensione Congedo straordinario per Congedo straordinario per il figlio
del figlio convivente per attività didattica in genitori in caso di sospensione disabile in caso di sospensione
contatti nei plessi presenza del figlio della didattica in presenza delle dell’attività didattica o chiusura dei
scolastici ed in strutture convivente minore di 14 scuole secondarie di primo grado centri di assistenza.
sportive, musicali e anni (c.d. zone rosse)
linguistiche
Riferimenti normativi Art.5 D.L. 111/2020 Art. 21 bis D.L. 104/2020 Art. 13 D.L. 149/2020, comma 1, Art. 13 D.L. 149/2020, comma 3,
sostituito dall’art. 21 bis modificato dal D.L. 137/2020 sostituito dall’art.22-bis del DL sostituito dall’art.22-bis del DL
D.L. 104/2020 convertito 137/2020 convertito dalla L. 137/2020 convertito dalla L.
dalla L 126/2020 176/2020 176/2020
Circolare INPS n.116/2020 e n.132/2020 n.132/2020
Destinatari Genitori lavoratori Genitori lavoratori Genitori lavoratori dipendenti Genitori lavoratori dipendenti
dipendenti dipendenti
Ambito di Intero territorio nazionale Intero territorio nazionale Aree del territorio nazionale Intero territorio nazionale
applicazione caratterizzate da uno scenario di
massima gravità e da un livello di
rischio alto (c.d. “zone rosse”)
Per i figli Minori di anni 14 iscritti ad minori di anni 14 iscritti ad Alunni delle sole classi seconde e Figli con disabilità in situazione di
un istituto scolastico o che un istituto scolastico. terze delle scuole secondarie di gravità accertata ai sensi dell'articolo
svolgono attività sportive di primo grado (c.d. scuole medie). 4, comma 1, della legge 5 febbraio
base o attività motoria in N.B. Nei casi di sospensione 1992, n. 104 iscritti a scuole di ogni
strutture (palestre, piscine, dell’attività per alunni frequentanti ordine e grado o ospitati in centri
centri sportivi, circoli istituti scolastici fino al primo anno diurni a carattere assistenziale.
sportivi sia pubblici che della scuola secondaria di primo
privati) oppure grado è possibile fruire del
frequentanti corsi musicali congedo di cui all’art. 21 bis D.L.
e linguistici all’interno di 104/2020.
strutture.
Sospensione Conseguente al Disposta con provvedimento Conseguente all’applicazione delle Sospensione attività didattica
dell’attività didattica provvedimento di adottato a livello nazionale, misure previste per le c.d. “zone chiusura centri di assistenza con
in presenza quarantena disposto dal locale o dalle singole rosse” disposta con ordinanza del provvedimento adottato a livello
Dipartimento di strutture scolastiche. Ministero della Salute. nazionale, locale o dalle singole
prevenzione della ASL N.B. Nei casi di sospensione strutture scolastiche
territorialmente dell’attività didattica in presenza
competente, per contatto disposta con provvedimento
avvenuto nel plesso diverso dall’ordinanza del
scolastico o nelle Ministero della Salute è possibile
menzionate strutture. fruire del congedo di cui all’art. 21
bis D.L. 104/2020.
Decorrenza Dal 9 settembre 2020 per il Dal 29 ottobre 2020 (data di Dal 9 novembre 2020 (data di Dal 9 novembre 2020 (data di
congedo per quarantena entrata in vigore del D.L entrata in vigore del D.L. entrata in vigore del D.L. 149/2020)
scolastica (data di entrata 137/2020). 149/2020)
in vigore del D.L. 111/2020)
e dal 14 ottobre 2020 per il
congedo per quarantena da
contatto nelle altre
strutture (data di entrata in
vigore della L. 126/2020)
Periodo in cui si può Per il periodo di Per il periodo indicato nel Per il periodo specificamente Per i giorni ricompresi all’interno del
fruire del congedo quarantena indicato nel provvedimento che dispone indicato nell’ordinanza del periodo di sospensione dell’attività
provvedimento disposto la sospensione dell’attività Ministero della Salute di in presenza della scuola o chiusura
dalla ASL. didattica in presenza. applicazione delle misure previste del centro di assistenza e comunque
per le c.d. “zone rosse”1. per periodi non antecedenti al 9
N.B. Per i periodi di sospensione novembre 2020.
disposti dall’ordinanza del
Ministero della Salute e
antecedenti all’entrata in vigore
del D.L. 149/2020 è possibile fruire
1 Ad esempio, per le scuole secondarie di primo grado presenti nelle regioni classificate come zona rossa dall’ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, il
congedo può essere fruito solo dal 9 novembre 2020 e non dal 6 novembre, data di produzione degli effetti dell’ordinanza stessa. Nel caso invece dell’ordinanza del Ministero
della Salute del 10 novembre 2020, il congedo può essere fruito dall’11 novembre 2020 data di efficacia dell’ordinanza stessa per la provincia autonoma di Bolzano, e così via.
del congedo di cui all’art. 21 bis
D.L. 104/2020.
Indennità 50% della retribuzione 50% della retribuzione 50% della retribuzione 50% della retribuzione
Giorni indennizzabili Tutte le giornate lavorative Tutte le giornate lavorative Tutte le giornate lavorative Tutte le giornate lavorative
Sussistenza del Si Si Si Si
rapporto di lavoro in
essere
Convivenza del figlio Si Si No No
con il genitore
fruitore del congedo
Alternatività con il Il genitore può scegliere se Il genitore può scegliere se Il genitore può chiedere il congedo Il genitore può chiedere il congedo
lavoro in modalità svolgere l’attività in svolgere l’attività in modalità solo nell’ipotesi in cui la solo nell’ipotesi in cui la prestazione
agile da parte del modalità agile o fruire del agile o fruire del congedo prestazione lavorativa non possa lavorativa non possa essere svolta in
richiedente congedo essere svolta in modalità agile modalità agile
Alternatività fra i Si Si Si Si
genitori nella
fruizione del congedo
(non negli stessi
giorni)
Richiesta di congedo - Incompatibile con il lavoro - Incompatibile con il lavoro - Incompatibile solo con il lavoro Incompatibile solo con il lavoro agile
negli stessi giorni in agile svolto a qualsiasi agile svolto a qualsiasi titolo agile svolto per motivi legati allo svolto per motivi legati allo stesso
cui l’altro genitore titolo dall’altro genitore dall’altro genitore stesso figlio figlio
svolge lavoro in convivente con il figlio per convivente con il figlio per il
modalità agile il quale è richiesto il quale è richiesto il congedo
congedo o per altro figlio o per altro figlio convivente
convivente avuto con lo avuto con lo stesso genitore.
stesso genitore.
-Compatibile con il lavoro - Compatibile con il lavoro
agile svolto per altri figli agile svolto per altri figli
conviventi avuti da altri conviventi avuti da altri
soggetti che non stiano soggetti che non stiano
svolgendo lavoro in svolgendo lavoro in modalità
modalità agile o non agile o non fruiscano di
fruiscano di congedo per congedo per quarantena
quarantena scolastica o scolastica o sospensione
sospensione dell’attività dell’attività didattica
didattica
Richiesta di congedo - Incompatibile con il - Incompatibile con il - Incompatibile con il congedo di Incompatibile con il congedo di cui
negli stessi giorni in congedo di cui all’art. 21- congedo di cui all’art. 21-bis cui all’art. 22-bis DL 137/2020 per all’art. 22-bis DL 137/2020 per lo
cui l’altro genitore bis del D.L. 104/2020 se del D.L. 104/2020 se l’altro lo stesso figlio o per altro figlio stesso figlio.
richiede lo stesso l’altro genitore convivente genitore convivente ha (senza disabilità grave) avuto con
congedo o altra ha chiesto il medesimo chiesto il medesimo lo stesso genitore.
tipologia di congedo congedo per lo stesso o per congedo per lo stesso o per Compatibile con il congedo di cui
per sospensione altri figli di entrambi i altri figli di entrambi i Compatibile con il congedo di cui all’art. 22-bis DL 137/2020 per altro
didattica in presenza genitori genitori all’art. 22-bis DL 137/2020 per figlio (disabile o non) di entrambi i
altro figlio in situazione di disabilità genitori.
Compatibile con il congedo - Compatibile con il congedo grave.
di cui all’art.21-bis del D.L. di cui all’art.21-bis del D.L.
104/2020 fruito per altri 104/2020 fruito per altri figli - Compatibile con la fruizione del Compatibile con la fruizione del
figli conviventi avuti da altri conviventi avuti da altri congedo di cui all’art. 21 bis D.L. congedo di cui all’art. 21 bis D.L.
soggetti che non stiano soggetti che non stiano 104/2020 per altro figlio. 104/2020 per altro figlio.
svolgendo lavoro in svolgendo lavoro in modalità
modalità agile o non agile o non fruiscano di
fruiscano di congedo per congedo per quarantena
quarantena scolastica o scolastica o sospensione
sospensione dell’attività dell’attività didattica
didattica
- Compatibile con la - Compatibile con la
fruizione da parte dell’altro fruizione da parte dell’altro
genitore del congedo di cui genitore del congedo di cui
all’art. 22-bis DL 137/2020 all’art. 22-bis DL 137/2020
per altro figlio per altro figlio
Mancato svolgimento Incompatibile secondo le Incompatibile secondo le Compatibile Compatibile
dell’attività indicazioni di cui alle indicazioni di cui alle
lavorativa o altra circolari Inps n.116/2020 e circolari Inps n.116/2020 e
tipologia di assenza n.132/2020. n.132/2020.
dall’attività
lavorativa da parte Compatibilità secondo le Compatibilità secondo le
dell’altro genitore indicazioni di cui alle indicazioni di cui alle
circolari Inps n.116/2020 e circolari Inps n.116/2020 e
n.132/2020. n.132/2020.
Domanda di congedo Deve essere presentata Deve essere presentata Deve essere presentata attraverso Deve essere presentata attraverso i
attraverso i consueti canali attraverso i consueti canali i consueti canali (tramite PIN, consueti canali (tramite PIN, Contact
(tramite PIN, Contact (tramite PIN, Contact center, Contact center, patronato) e può center, patronato) e può avere ad
center, patronato) e può patronato) e può avere ad avere ad oggetto periodi di oggetto periodi di fruizione
avere ad oggetto periodi di fruizione fruizione antecedenti alla data di antecedenti alla data di domanda.
oggetto periodi di fruizione antecedenti alla data di domanda.
antecedenti alla data di domanda.
domanda.
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAT30182
Denominazione Onere per l’indennità riconosciuta ai lavoratori
completa dipendenti del settore privato, in congedo COVID-19
per quarantena scolastica dei figli, sospensione
dell’attività didattica in presenza e chiusura dei centri
assistenziali per i figli con disabilità di cui all’art.4 c.1
della Legge 104/1992, anticipata dai datori di lavoro
ammessi al sistema del conguaglio - art. 5 del D.L. 8
settembre 2020, n. 111 e art. 21-bis della Legge 13
ottobre 2020, n. 126, art. 13 D.L. 9 novembre 2020,
n. 149, artt.22 e 22-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n.
137, convertito con Legge 18 dicembre 2020, n.176.
Denominazione IND.COVID QUAR.SC.CONG.L126/20,DL149/20, DL137/20
abbreviata
Tipo variazione V
Codice conto GAT30181
Denominazione Onere per l’indennità riconosciuta ai lavoratori
completa dipendenti del settore privato, in congedo COVID-19
per quarantena scolastica dei figli, sospensione
dell’attività didattica in presenza e chiusura dei centri
assistenziali per i figli con disabilità di cui all’art.4 c.1
della Legge 104/1992, corrisposta direttamente - art. 5
del D.L. 8 settembre 2020, n. 111 e art. 21-bis della
Legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 13 del D.L. 9
novembre 2020, n. 149, artt.22 e 22-bis del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137, convertito con Legge 18
dicembre 2020, n.176.
Denominazione IND.COVID QUAR.SC.PAG.DIR L126/20 DL149/20DL137/20
abbreviata
Tipo variazione V
Codice conto GAT24181
Denominazione Entrate Varie – Recuperi e reintroiti delle indennità per
completa congedo COVID-19 ai lavoratori dipendenti del settore
privato per quarantena scolastica dei figli, sospensione
dell’attività didattica in presenza e chiusura dei centri
assistenziali per i figli con disabilità di cui all’art.4 c.1
della Legge 104/1992 - art. 5 del D.L. 8 settembre 2020,
n. 111 e art. 21-bis della Legge 13 ottobre 2020, n. 126,
art. 13 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, artt.22 e 22-
bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con
Legge 18 dicembre 2020, n.176.
Denominazione E.V.REC.IND.QUAR. SCOL.L126/20 DL137/20 - DL149/20
abbreviata
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 2/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.