Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 203/2021

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2021, recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021

Pubblicato: 28/12/2021 In vigore dal: 28/12/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2021, recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Roma, 29/12/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 203 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2021, recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021 SOMMARIO: Variazione all’1,25% in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2022. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali. INDICE 1. Variazione all’1,25% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2022 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali 1. Variazione all’1,25% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2022 Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 297 del 15 dicembre 2021è stato pubblicato il decreto 13 dicembre 2021 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stata fissata all’1,25% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile. 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002). Al riguardo, si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. La misura dell’1,25% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2022. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2). 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2022. In relazione a ciò, la misura dell’interesse dell’1,25% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2022. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 2 Allegato 2 Periodo di validità Saggio di interesse legale fino al 15.12.1990 5% 16.12.1990 - 31.12.1996 10% 01.01.1997 - 31.12.1998 5% 01.01.1999 - 31.12.2000 2,5 % 01.01.2001 - 31.12.2001 3,5 % 01.01.2002 - 31.12.2003 3 % 01.01.2004 - 31.12.2007 2,5 % 01.01.2008 - 31.12.2009 3 % 01.01.2010 - 31.12.2010 1 % 01.01.2011 - 31.12.2011 1,5 % 01.01.2012 - 31.12.2013 2,5 % 01.01.2014 - 31.12.2014 1 % 01.01.2015 - 31.12.2015 0,5 % 01.01.2016 - 31.12.2016 0,2 % 01.01.2017 - 31.12.2017 0,1 % 01.01.2018 - 31.12.2018 0,3% 01.01.2019 - 31.12.2019 0,8% 01.01.2020 - 31.12.2020 0,05% 01.01.2021 - 31.12.2021 0,01% 01.01.2022 - 1,25%

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