Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 203/2021
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2021, recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021
Riferimento normativo
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2021, recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 29/12/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 203
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2021,
recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella
G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021
SOMMARIO: Variazione all’1,25% in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1°
gennaio 2022. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o
ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi
legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
INDICE
1. Variazione all’1,25% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2022
2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali
3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
1. Variazione all’1,25% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2022
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 297 del 15 dicembre 2021è stato pubblicato il
decreto 13 dicembre 2021 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il
quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stata fissata all’1,25% in ragione d’anno la misura
del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di
riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per
gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002).
Al riguardo, si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento
dei contributi dovuti.
La misura dell’1,25% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di
pagamento a partire dal 1° gennaio 2022.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della
misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà
effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).
3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in
pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2022.
In relazione a ciò, la misura dell’interesse dell’1,25% si applica alle prestazioni pensionistiche e
alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2022.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 2
Allegato 2
Periodo di validità Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990 5%
16.12.1990 - 31.12.1996 10%
01.01.1997 - 31.12.1998 5%
01.01.1999 - 31.12.2000 2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001 3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003 3 %
01.01.2004 - 31.12.2007 2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009 3 %
01.01.2010 - 31.12.2010 1 %
01.01.2011 - 31.12.2011 1,5 %
01.01.2012 - 31.12.2013 2,5 %
01.01.2014 - 31.12.2014 1 %
01.01.2015 - 31.12.2015 0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016 0,2 %
01.01.2017 - 31.12.2017 0,1 %
01.01.2018 - 31.12.2018 0,3%
01.01.2019 - 31.12.2019 0,8%
01.01.2020 - 31.12.2020 0,05%
01.01.2021 - 31.12.2021 0,01%
01.01.2022 - 1,25%
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