Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 24/2020
Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2020
Riferimento normativo
Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2020
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 13/02/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 24
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2020
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2020, le
aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca ed
illustra le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.
INDICE
1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali
2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD
3. Sgravio contributivo ex articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito
con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
4. Riscossione del contributo di maternità
5. Modalità di versamento
1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali
I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in
cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare
all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura
del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
associati in cooperativa.
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,5%, la variazione percentuale verificatasi
nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio
2018-dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019-dicembre 2019.
Pertanto, per il 2020 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti
alla legge n. 250/1958, risulta come segue:
Anno 2020 Retribuzione convenzionale
Misura giornaliera € 27,21
Misura mensile (25gg) € 680,00
Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2020, i contributi dovuti dai
pescatori “autonomi”.
2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD
In base alle disposizioni di cui al decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, emanato in
attuazione dell’articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’articolo 27,
comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti
all’aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di
0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29% dal 1°
gennaio 2013.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per l’anno 2020 nei confronti dei
pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.
Tale aliquota risulta determinata come segue:
Gestione FPLD Aliquote Coefficienti di ripartizione
Base 0,11 0,007383
Adeguamento 14,79 0,992617
Totale 14,90 1
Il contributo mensile per l'anno 2020, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla
retribuzione convenzionale, è pari a € 101,32 così suddiviso:
FPLD Contributo mensile
Base € 0,75
Adeguamento € 100,57
Totale € 101,32
3. Sgravio contributivo ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30
L’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l’estensione in favore delle
imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del
70%, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
L’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), aveva
disposto che “A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento”. Come comunicato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con nota prot. 1822 del 14 febbraio 2018, le imprese che esercitano la
pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari possono
continuare a fruire degli sgravi di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
le stesse modalità previste negli anni precedenti.
Sulla materia è nuovamente intervenuto il legislatore con l’articolo 1, comma 607, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, in base al quale “a decorrere dall’anno 2020, i benefici di cui
all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento”.
A far tempo dal periodo gennaio 2020, quindi, le imprese in questione possono fruire del
beneficio spettante nella seguente misura percentuale:
44,32%
Conseguentemente, nell’anno 2020 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione,
deve essere corrisposto in misura pari a € 56,42, così suddiviso:
FPLD Contributo mensile
Base € 0,42
Adeguamento € 56,00
Totale € 56,42
4. Riscossione del contributo di maternità
Con la circolare n. 130 del 16 settembre 2013 è stata disciplinata l’estensione del diritto
all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di
cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e ss.mm.ii.
Ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alla
copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il
versamento di un contributo la cui misura, a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’articolo
12, comma 3, della legge n. 250/1958, è uguale a quella prevista per ogni iscritto
all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed
esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di € 0,62. Lo stesso è riscosso
congiuntamente al contributo IVS.
5. Modalità di versamento
Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere
effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.
L’Istituto provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il
versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2020.
In applicazione di quanto disposto dall’articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2006, l’Istituto non invierà i
modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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