Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 25/2021
Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2020
Riferimento normativo
Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2020
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 11/02/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 25
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.
223. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei
braccianti agricoli valevoli per l’anno 2020
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le indicazioni sugli adempimenti per la
compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per
l’anno 2020.
1. Premessa
L’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall’articolo 1,
comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede, per i lavoratori agricoli a tempo
determinato, un particolare beneficio previdenziale, cosiddetto “trascinamento di giornate”.
Tale beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta
alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2020, di un numero di giornate necessarie al
raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi
datori di lavoro, nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di
prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che
abbiano beneficiato dei medesimi interventi.
2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici per
l’anno 2020
Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2020, per almeno cinque giornate,
presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004, e che ricada in
un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Si evidenzia che alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni
con proprie delibere o decreti.
Requisito necessario ai fini del citato “trascinamento” è che le giornate di lavoro siano state
prestate presso i medesimi datori di lavoro.
3. Adempimenti delle aziende
Le aziende interessate, come di consueto, dovranno trasmettere per via telematica la
dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati,
avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”,
reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale e fruibile con le consuete
modalità di accesso.
Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1,
comma 1079, della legge n. 296/2006, così come da decreti/delibere regionali.
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti
devono inviare alle strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95”
“Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a
seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali” reperibile sul sito dell’Istituto
(www.inps.it).
Tale trasmissione dovrà avvenire entro la data del 25 febbraio 2021 per consentire alle
Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla
compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2020. Per la corretta compilazione
dell’istanza si rinvia al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.
4. Adempimenti delle Strutture territoriali
Nella Intranet, al percorso “Servizi per l’Agricoltura” > “SUBORDINATI”, è disponibile la
procedura “DDC” (Dichiarazioni Di Calamità), che consente la validazione delle dichiarazioni di
calamità inviate.
Si ricorda che dall’opzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità”, selezionando il campo
“Info”, l’operatore abilitato procede alla valutazione dei dati trasmessi dall’azienda. Per la
validazione delle domande ai fini del beneficio in oggetto, le Strutture territoriali dovranno fare
riferimento esclusivamente ai decreti/delibere Regionali che delimitano i territori ai sensi del
citato articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006.
L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’approvazione o reiezione della stessa
selezionando l’opzione “Salva e continua”.
In caso di reiezione, per completare l’esito dell’operazione, è obbligatorio compilare il campo
“Motivazioni del rigetto”.
Le istanze sono consultabili dall’opzione del menu principale, “Consultazione dichiarazione di
calamità”, da dove è possibile stampare il file PDF dell’esito dell’operazione.
Le operazioni descritte devono essere completate entro il 4 marzo 2021.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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