Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 26/2026

Promozione della compliance in materia contributiva. Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) di cui all’articolo 1, commi da 5 a 10, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199. Informativa generale e invio delle comunicazioni di compliance ai datori di lavoro

Pubblicato: 05/03/2026 In vigore dal: 05/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Promozione della compliance in materia contributiva. Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) di cui all’articolo 1, commi da 5 a 10, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199. Informativa generale e invio delle comunicazioni di compliance ai datori di lavoro

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Studi e Ricerche Roma, 06/03/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 26 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.7 OGGETTO: Promozione della compliance in materia contributiva. Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) di cui all’articolo 1, commi da 5 a 10, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199. Informativa generale e invio delle comunicazioni di compliance ai datori di lavoro SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano gli interventi sulla promozione della compliance in materia contributiva attraverso l’utilizzo di strumenti di analisi preventiva, con particolare riferimento agli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), di cui all’articolo 1, commi da 5 a 10, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, e alle relative comunicazioni previste per i datori di lavoro. INDICE Premessa 1. Promozione della compliance in materia contributiva 2. Fonti informative e indicatori 2.1 Descrizione dei dati ISA utilizzati 2.2 Elaborazione dei dati del flusso UniEmens utilizzati per il calcolo degli indicatori 2.3 La lettera di compliance 2.4 Premialità 3. Adattamenti della “Piattaforma della Compliance”. Visualizzazione dei dati degli ISAC per le Strutture territoriali dell’Istituto 4. Azioni correttive nel flusso UniEmens Premessa Gli indici sintetici di affidabilità contributiva (di seguito, ISAC) sono indicatori statistico- economici elaborati mediante una metodologia che combina l’utilizzo di dati di natura contributiva e di natura fiscale, per verificare la congruità della forza lavoro dichiarata dal datore di lavoro; la finalità della loro elaborazione risiede nella necessità di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva. L’introduzione sperimentale degli ISAC nasce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 “Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso”. Il primo Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso risale agli anni 2021 e 2022, adottato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2022, n. 221, pubblicato, in data 21 dicembre 2022, nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet www.lavoro.gov.it. Successivamente, la Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea n. 15114/24 del 12 novembre 2024 ha apportato modifiche al PNRR, riformulando anche la Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 “Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso”, e il decreto- legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, ha introdotto in via sperimentale gli ISAC, limitatamente a otto settori economici. In particolare, l’articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 160/2024, prevede l’introduzione sperimentale degli ISAC, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva, destinando, ai sensi del successivo comma 10 del medesimo articolo, specifiche risorse a valere sugli stanziamenti relativi alla Missione 5, Componente 2, Investimento 5, del PNRR[1]. I commi 7 e 8 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 160/2024 prevedono che: “7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6 e sono stabiliti le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti. 8. Con le medesime modalità di cui al comma 7 è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026”. Pertanto, con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 27 febbraio 2026 (Allegato n. 1), sono stati introdotti e approvati gli ISAC per due settori (“Commercio all’ingrosso alimentare”, codice M21U in ambito ISA, e “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”, codice G44U in ambito ISA). Come disposto dall’articolo 1, comma 6, del D.I. 27 febbraio 2026, il campo di applicazione degli ISAC coincide con quello degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) dell’Agenzia delle Entrate. I due settori, su cui è stata avviata la sperimentazione, sono stati individuati sulla base di approfondimenti tecnici e statistici, senza alcuna valutazione complessiva sull’andamento degli stessi, atteso anche che le stime effettuate dall’ISTAT in materia di lavoro sommerso tengono conto di macro-aggregati settoriali non sovrapponibili ai settori definiti in ambito ISA, che fungono da base di calcolo degli ISAC. Si precisa altresì che, tra i settori interessati dall’introduzione sperimentale degli ISAC, non sussiste alcuna gradualità. Con il medesimo D.I. sono state definite le premialità, i criteri e le modalità per l’aggiornamento periodico degli ISAC e le ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli stessi per determinate tipologie di datori di lavoro. Al D.I., in particolare, sono allegate le note tecnico- metodologiche, che definiscono gli indicatori e le relative modalità di calcolo. Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano gli interventi sulla promozione della compliance in materia contributiva attraverso l’utilizzo degli ISAC. 1. Promozione della compliance in materia contributiva In attuazione degli impegni assunti dallo Stato italiano nell’ambito del PNRR e ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.I. 27 febbraio 2026, l’INPS trasmetterà, entro il 31 marzo 2026, ai datori di lavoro rientranti nei due settori economici di prima applicazione “M21U” e “G44U”, di cui all’articolo 1 del medesimo D.I., una comunicazione di compliance riportante le risultanze di eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori connessi al modello ISAC di riferimento, ai fini del conseguimento del target del PNRR, di cui alla Misura 5, Componente 1, Riforma 1.2. Le misure connesse all’introduzione sperimentale degli ISAC previste nel decreto-legge n. 160/2024 e nei relativi provvedimenti di attuazione si inseriscono nell’ambito degli interventi che mirano al rafforzamento della compliance contributiva attraverso l’utilizzo di strumenti di analisi preventiva quali, appunto, gli ISAC. La comunicazione di compliance specifica la presenza di eventuali scostamenti, lievi o significativi, rispetto ai valori rientranti nella c.d. fascia di normalità, così come determinata nel modello identificativo degli ISAC. Si precisa che lo scopo della comunicazione è di promuovere la corretta contribuzione, atteso che la stima, derivante dal modello econometrico sotteso alla determinazione degli ISAC, ha carattere indicativo e non comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro (cfr. l’art. 2, comma 1, del D.I. 27 febbraio 2026). Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con la deliberazione n. 14 del 18 febbraio 2026, ha individuato: i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni sono messi a disposizione del datore di lavoro; le fonti informative e la tipologia di informazioni da fornire al datore di lavoro; le fattispecie di esclusione; i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra il datore di lavoro e l’Amministrazione, assicurati anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici; i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione spontanea di eventuali inadempimenti contributivi, di cui il datore di lavoro si dovesse rendere conto, a seguito delle verifiche della propria posizione contributiva. In tale ultimo caso, trovano applicazioni le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. 2. Fonti informative e indicatori Le fonti informative utilizzate ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro ai quali inviare la comunicazione di compliance a seguito dell’introduzione degli ISAC sono sia interne (flussi UniEmens) che esterne all’Istituto (dati ISA), nonché derivanti dalla cooperazione applicativa (dati UNISOMM tratti dalle Comunicazioni Obbligatorie inviate al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali)[2]. Tali fonti informative sono combinate in modo tale che il confronto tra le informazioni di origine fiscale, contenute nei modelli ISA, con i dati contributivi relativi alla forza lavoro impiegata dai datori di lavoro, desunti dai flussi UniEmens, oltre che da UNISOMM per la parte relativa all’utilizzo di lavoratori in somministrazione, generi specifici indicatori, distinguibili nelle seguenti cinque categorie: 1) indicatori che mettono a confronto una grandezza fiscale dichiarata in ISA (ad esempio, “valore dei beni strumentali”) e una grandezza contributiva (ad esempio, “gli addetti utilizzati” espressi in “giornate di lavoro”); 2) indicatori che confrontano il numero di giornate prestate da una categoria contrattuale sul totale (ad esempio, “quota di impiego part-time su totale”); 3) un indicatore complesso che utilizza molteplici dati in input ed è costituito da un modello di stima predittivo della forza lavoro teorica, tenuto conto dei modelli di business attribuiti a ciascun datore di lavoro nell’ambito del sistema ISA; 4) indicatori di “presenza/assenza dichiarazione”, che mettono in evidenza l’anomalia secondo cui il datore di lavoro potrebbe avere dichiarato la presenza di lavoro dipendente in un ambito ma non nell’altro (ad esempio, dichiarando la presenza di dipendenti nel flusso UniEmens, ma non nel corrispondente modello ISA, per il medesimo anno); 5) indicatori specifici di ciascun settore (ad esempio, “veicoli per addetto” per il settore “Commercio all’ingrosso alimentare”; “posti letto fissi per addetto” per il settore “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”). L’indicatore complesso, in particolare, scaturisce da modelli econometrici che, attraverso l’elaborazione di una serie di variabili in input[3], effettuano una stima della forza lavoro teorica per ciascun datore di lavoro e rilevano, conseguentemente, uno scostamento rispetto a quanto effettivamente dichiarato. Di seguito è riportato l’elenco degli ISAC calcolati per i due settori oggetto della prima applicazione. Indicatori comuni a entrambi i settori: Assenza dipendenti dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS; Assenza dipendenti dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA; Valore dei beni strumentali per addetto; Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto; Quota di impiego di lavoro part-time; Quota di impiego di lavoro a termine; Quota di impiego di lavoro stagionale; Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione; Quota di impiego di apprendisti; Forza lavoro dipendente (indicatore complesso). Indicatori specifici del settore “Commercio all’ingrosso alimentare”: Numero di veicoli per addetto. Indicatori specifici del settore “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”: Presenze per addetto; Numero totale dei posti letto fissi per addetto; Tasso medio di occupazione. 2.1 Descrizione dei dati ISA utilizzati I datiISA utilizzati per la costruzione degli ISAC sono quelli contenuti nella modulistica ufficiale reperibile, per ciascun settore, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e inseriti dai datori di lavoro in sede di dichiarazione ISA, per le annualità oggetto di analisi[4]. In particolare, il quadro A del modello ISA è inerente al personale utilizzato dal datore di lavoro comprensivo di tutta l’area del lavoro autonomo (collaboratori, associati in partecipazione, soci, familiari, ecc.). L’utilizzo di tali informazioni ha consentito di ricostruire interamente il fattore lavoro utilizzato dal datore di lavoro, comprensivo della parte non dipendente, con l’obiettivo di cogliere le peculiarità di ciascun datore di lavoro. I quadri B e C dei modelli ISA contengono, invece, tutte le informazioni specifiche relative ai datori di lavoro di ciascun settore, utili a ricostruire le peculiarità organizzative di ciascuno e a definire il “Modello di business” (“Mob”) di appartenenza. I “Mob” sono derivati dalle elaborazioni effettuate in ambito ISA e consentono di effettuare confronti tra i datori di lavoro con organizzazione e risorse simili. Alcuni dati di tali quadri, inoltre, sono direttamente utilizzati per il calcolo degli indicatori. Il quadro F, infine, contiene una serie di dati contabili, tra cui, in particolare, il “Costo per acquisti” e il “Valore dei beni strumentali”, anch’essi utilizzati per la costruzione degli indicatori. 2.2 Elaborazione dei dati del flusso UniEmens utilizzati per il calcolo degli indicatori I dati del flusso UniEmens forniti per l’elaborazione sono stati aggregati a livello di codice fiscale, al fine di consentire un confronto omogeneo con i dati ISA. La rilevazione ha a oggetto la forza lavoro dichiarata distinta per ciascuna tipologia contrattuale, sia in termini di “unità di lavoro” che in termini di “giornate” effettivamente lavorate, aggregate per soggetto giuridico e senza alcun riferimento a dati individuali dei lavoratori. Nelle giornate di lavoro elaborate non sono incluse le assenze a qualsiasi titolo, anche se coperte da contribuzione figurativa, ciò al fine di fornire una misura più precisa del fattore lavoro realmente impiegato nell’attività produttiva nel periodo temporale di riferimento. Per quanto riguarda i dati relativi alla presenza di eventuali appalti e/o subappalti, si precisa che nell’ambito dei dati ISA, la variabile “Costo per acquisti” contiene, sebbene in forma aggregata, anche i costi sostenuti da ciascun datore di lavoro per eventuali esternalizzazioni[5]. Si precisa altresì che gli ISAC, allo stato e in sede di prima applicazione per gli otto settori complessivi, non hanno come obiettivo quello di effettuare un controllo puntuale sulla corretta applicazione dei contratti collettivi e dei relativi minimali retributivi, costituendo, gli stessi, indicatori di rischio di potenziale lavoro sommerso che si propongono di misurare la probabilità che i datori di lavoro abbiano omesso, del tutto o in parte, la dichiarazione dei rapporti di lavoro instaurati, senza alcun tipo di valore accertativo di irregolarità contributiva. Per la verifica dei contratti collettivi applicati e del rispetto dei relativi minimali retributivi, restano ferme le competenze e i poteri degli organi di vigilanza preposti, già previsti a legislazione vigente. Resta fermo altresì che, in un’ottica di potenziale e futuro utilizzo generalizzato e/o di estensione degli ISAC a ulteriori settori, con conseguente possibile valorizzazione dello strumento anche in chiave accertativa, il modello sotteso alla loro determinazione potrà essere arricchito di ulteriori fonti e dati. 2.3 La lettera di compliance A seguito dell’elaborazione degli ISAC viene effettuato un primo invio di lettere di compliance ai datori di lavoro rientranti nei primi due settori, utilizzando i modelli allegati alla presente circolare (Allegati n. 2 e n. 3). Nella lettera di compliance vengono comunicati a tutti i datori di lavoro, anche se privi di scostamenti (ciò in un’ottica di valorizzazione della premialità, come successivamente specificato nella presente circolare), i risultati derivanti dal calcolo degli ISAC. Tale lettera non sarà recapitata ai datori di lavoro che hanno cessato al 1° gennaio 2026 la propria attività in via definitiva, in quanto esclusi dal campo di applicazione degli ISAC (cfr. l’art. 4 del D.I. 27 febbraio 2026). Si ribadisce che, ai sensi della normativa vigente, la lettera di compliance non ha la natura giuridica di un atto di accertamento, né determina, di per sé, alcuna irregolarità nei confronti del datore di lavoro (cfr. l’art. 2, comma 1, del D.I. 27 febbraio 2026). L’obiettivo dell’attività di compliance, infatti, consiste nella possibilità per il datore di lavoro, sulla base dei dati trasmessi dall’Istituto, di operare una valutazione complessiva dell’aderenza della prassi aziendale alla normativa in materia di lavoro, adeguandosi ove necessario; l’adeguamento spontaneo eventualmente posto in essere, pertanto, non deve riguardare solo l’anno oggetto di analisi ma può riguardare tutti i periodi, anche futuri, che, a seguito della valutazione condotta, necessitino di aggiustamenti. Nella lettera di compliance, accanto a ciascun indicatore, sono riportate le seguenti tre colonne: - Valori normali: indicano la soglia a partire dalla quale l’indicatore genera uno scostamento; - Esito: specifica se vi è uno scostamento o meno rispetto alla soglia. Può assumere i valori “nella norma”, “scostamento lieve” o “scostamento significativo”; gli indicatori di presenza/assenza, invece, possono assumere esclusivamente i valori “anomalo” o “nella norma”; - Stima delle giornate lavorative che riportano l’indicatore nella fascia di normalità: per ogni indicatore viene calcolato il numero di giornate lavorative che, se effettivamente esposto, riporterebbe l’indicatore nella fascia di normalità. Inoltre, negli Allegati n. 4 e n. 5 alla presente circolare si riportano le soglie per ciascun indicatore, differenziate, a seconda dei casi, per Mob o per classi di dipendenti. Per alcuni indicatori le soglie non sono applicabili e, pertanto, nella lettera di compliance il valore assunto dalla relativa cella sarà “non applicabile” (per l’indicatore complesso “Forza lavoro dipendente”, invece, la soglia minima è rappresentata dalla stima teorica delle giornate). In base agli impegni assunti nell’ambito del PNRR, entro il 31 marzo 2026 saranno inviate oltre 12.000 lettere di compliance (anno di riferimento 2023) con scostamento su un totale di soggetti analizzati, per entrambi i settori, pari a 33.732 unità (di cui 10.225 relativi al settore “M21U” e 23.507 relativi al settore “G44U”). Progressivamente, le lettere saranno inviate a tutti i datori di lavoro rientranti nei settori ISA analizzati, anche se privi di qualsivoglia scostamento. 2.4 Premialità Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.I. 27 febbraio 2026, il datore di lavoro che risulti conforme al modello ISAC, senza scostamenti “lievi” o “significativi”, è considerato rientrante nella c.d. fascia di normalità. La lista dei datori di lavoro individuati viene trasmessa, da parte dell’INPS, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ai fini dell’orientamento e della programmazione delle attività di vigilanza in materia contributiva. 3. Adattamenti della “Piattaforma della Compliance”. Visualizzazione dei dati degli ISAC per le Strutture territoriali dell’Istituto Preliminarmente si precisa che l’invio della lettera di compliance per i primi due settori individuati avviene centralmente tramite la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica Amministrazione (o “SEND” - Servizio Notifiche Digitali), come da messaggio n. 4121 del 5 dicembre 2024, senza alcuna necessità di attività da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto. La comunicazione viene inviata, ove presenti, anche agli intermediari delegati dai datori di lavoro interessati. Nella “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”, accessibile tramite intranet, è stata creata un’apposita sezione denominata “ISAC”, che consente la visualizzazione delle posizioni contributive coinvolte in questa prima fase. In particolare, selezionando “Lettere ISAC” è possibile visualizzare la situazione di ciascun datore di lavoro ed estrarre delle liste specifiche attraverso l’utilizzo di una serie di filtri predisposti. Si chiarisce, inoltre, che in questa prima fase di applicazione sperimentale degli ISAC, per i primi due settori, non è richiesta alle Strutture territoriali alcuna gestione delle attività. La visualizzazione dei dati relativi agli ISAC calcolati e dello stato della lettera di compliance inviata è funzionale a rendere partecipi tutte le Strutture territoriali dell’Istituto dell’attività avviata, anche ai fini di un futuro coinvolgimento diretto, oltre che per la valutazione delle proposte “Vig” eventualmente generate dai datori di lavoro a seguito della ricezione della citata lettera. Si precisa altresì che il modello di lettera di compliance prevede che l’interazione con l’Istituto da parte dei datori di lavoro avvenga attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, tramite l’oggetto “ISAC” appositamente istituito. Ogni comunicazione inviata dai datori di lavoro viene chiusa automaticamente a livello centralizzato a seguito di una comunicazione standard di presa in carico. Successivamente, le Strutture centrali competenti provvederanno a fornire un feedback più completo ai datori di lavoro relativamente ai riscontri ricevuti. I datori di lavoro, a seguito della ricezione della lettera di compliance, possono, qualora dovessero ritenerlo necessario, fornire i riscontri del caso all’Istituto. A tale fine, è stato predisposto un apposito template (Allegati n. 6 e n. 7) che prevede, per ciascun ISAC con scostamento, le seguenti opzioni presenti nel menu a tendina: - Causa dello scostamento dell’indicatore: consente al datore di lavoro di esporre e documentare le ragioni plausibili per cui il valore dell’indicatore è fuori dalla fascia di normalità; - Azioni correttive in UniEmens: il datore di lavoro può comunicare le eventuali trasmissioni del flusso UniEmens spontanee effettuate a seguito della ricezione della lettera di compliance; - Richiesta di chiarimenti sui dati contributivi utilizzati: tale opzione può essere utilizzata per approfondimenti relativi ai dati del flusso UniEmens utilizzati. Una volta compilato, il template deve essere inoltrato tramite la funzione Comunicazione Bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto “ISAC”, unitamente all’ulteriore documentazione che il datore di lavoro dovesse ritenere utile ai fini del riscontro. La compilazione del template da parte del datore di lavoro è su base volontaria e non è previsto alcun termine perentorio entro cui il medesimo è tenuto a dare riscontro alla lettera di compliance. Parimenti, non sono richiesti adempimenti specifici di ricalcolo e/o conteggi da parte dei datori di lavoro, né alcuna rettifica/modifica obbligatoria dei dati. Come già evidenziato, lo scopo della comunicazione di compliance, nell’ottica di favorire la corretta contribuzione e di creare un sistema dialogico tra l’Istituto e i datori di lavoro, consiste nell’opportunità, per questi ultimi, di verificare la propria posizione contributiva. Pertanto, il datore di lavoro, ove lo ritenesse opportuno, può fornire chiarimenti in ordine agli eventuali scostamenti rilevati dal modello ISAC, con riferimento agli indicatori di interesse. È possibile, inoltre, chiedere chiarimenti all’Istituto, in presenza di eventuali dubbi e/o incertezze rispetto agli scostamenti emersi, a cui l’Istituto fornirà riscontro, come sopra indicato. Tanto rappresentato, resta fermo il monitoraggio sulla sperimentazione, che verrà condotto secondo le tempistiche individuate dal D.I., al fine di valutare l’impatto qualitativo dell’introduzione sperimentale degli ISAC. A tale ultimo riguardo, è auspicabile un proficuo dialogo con i datori di lavoro destinatari della lettera di compliance, al fine di rendere la misura sperimentale quanto più efficiente ed efficace possibile, per costruire un modello comune di compliance che favorisca, da un lato, l’emersione del lavoro irregolare e, dall’altro, che premi i datori di lavoro regolari, azzerando il rischio di generare possibili “falsi positivi” e contribuendo, in ultima analisi, anche a orientare l’attività ispettiva verso quelle situazioni caratterizzate da lavoro irregolare da contrastare e, ancora più, da prevenire. 4. Azioni correttive nel flusso UniEmens Nel caso in cui fosse necessario effettuare azioni correttive, il flusso UniEmens deve essere validato dal software di controllo e trasmesso tramite portale o attraverso la procedura “Compilazione online”, disponibile nella sezione “Servizi per Aziende e Consulenti” del sito istituzionale www.inps.it, in caso di: integrazione di una denuncia precedentemente inviata; assenza di un DM virtuale in uno o più periodi di competenza. In particolare, a seguito della ricezione della lettera di compliance, il datore di lavoro può trasmettere i flussi di regolarizzazione attraverso la nuova sezione denominata “Regolarizzazione da Compliance”, presente nella sezione “Scelta Variazioni” della procedura “Compilazione online”. Per la trasmissione del flusso UniEmens è richiesto l’uso esclusivo del Tipo Regolarizzazione “RE” (“REGOLARIZZAZIONE DA COMPLIANCE - EVASIONE”). È obbligatoria la compilazione dei seguenti campi: il protocollo della lettera di compliance ricevuta nell’elemento <IdentAtto>; la data di notifica della lettera di compliance nell’elemento <DataAtto>. L’utilizzo di tale tipo di regolarizzazione è essenziale ai fini dell’applicazione della misura delle sanzioni civili prevista all’articolo 30, comma 7, del decreto-legge n. 19/2024. I modelli “Vig” generati dalla regolarizzazione possono essere consultati accedendo al “Portale contributivo aziende e intermediari”. L’importo dei contributi eventualmente dovuti deve essere versato tramite modello F24, con la causale “RC01”. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 91 del 5 giugno 2025, per l’attuazione della normativa relativa agli ISAC è stato adottato l’Accordo, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Dipartimento per le Politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del medesimo Ministero e l’INPS, per la realizzazione della Riforma 1.2 “Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a valere sulle risorse di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 5. Con il citato Accordo l’INPS è stato individuato quale “soggetto attuatore” dell’intervento. In attuazione dell’articolo 8 dell’Accordo, inoltre, è stata stipulata un’apposita convenzione tra l’INPS, in qualità di “soggetto attuatore” e la Società generale d’informatica S.p.A. (SOGEI), in qualità di “soggetto esecutore”, per lo svolgimento delle attività di cui all’Accordo adottato con la deliberazione n. 91/2025. [2] I dati UNISOMM, in particolare, sono stati utilizzati ai fini della considerazione di eventuale forza lavoro utilizzata in somministrazione dai datori di lavoro, anche nell’ambito della titolarità del rapporto di lavoro riconducibile all’agenzia di somministrazione. [3] Nelle note tecnico-metodologiche allegate al D.I. 27 febbraio 2026 sono specificate tali variabili e la relativa correlazione con la variabile output, consistente nella forza lavoro teorica calcolata dal modello. [4] Ai fini della costruzione degli indicatori possono essere impiegate anche le ulteriori informazioni già disponibili in ambito ISA come, ad esempio, i dati sui veicoli risultanti nella Motorizzazione Civile. [5] In particolare, il riferimento è al rigo F10 della modulistica ISA, nell’ambito del quale viene riportato l’ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa e l’ammontare dei costi relativi all’acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall’attività di impresa esercitata. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio e i costi sostenuti nell’anno per l’acquisto di materie prime e semilavorati, di merci e per la realizzazione dei lavori di propria promozione affidati a terzi esterni all’impresa o quelli realizzati mediante la concessione di subappalti. ALLEGATO 1 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; VISTI gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021; VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2023_99 del 21 febbraio 2023, sullo stato di attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF) a due anni dalla sua entrata in vigore, nella quale sono definite la metodologia per la valutazione del raggiungimento delle milestones e dei targets e la metodologia per determinare l'importo da sospendere in caso di raggiungimento parziale degli obiettivi alla base di una richiesta di pagamento; VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56; VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 ottobre 2021, concernente l’istituzione dell’Unità di Missione dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77; VISTO il sistema di gestione e controllo del PNRR (SI.GE.CO) e tutti i suoi Allegati, adottato dall’Unità di Missione PNRR in data 1° dicembre 2022, modificato (versione 4.1) a gennaio 2024 e ss.mm.ii.; VISTA la Missione 5 Inclusione e coesione – Componente 1 Politiche per il lavoro – Riforma 2 Lavoro Sommerso del PNRR (d’ora in poi M5C1 Riforma 1.2); VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, nonché degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; CONSIDERATO che l’attuazione della M5C1 Riforma 1.2 prevede, tra l’altro, il conseguimento del traguardo M5C1-8 “adozione di un Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso” e dell’obiettivo M5C1-11 “ulteriori azioni per contrastare il lavoro sommerso”; VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 febbraio 2022, n. 32, con il quale è stato istituito un Tavolo tecnico di lavoro per l’elaborazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, in attuazione della misura a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla M5C1 Riforma 1.2; VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 dicembre 2022, n. 221, con cui è stato adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023- 2025; VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 aprile 2023, n. 57 e s.m.i., che ha disposto la costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso; VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 aprile 2023, n. 58, di aggiornamento del Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso; VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 marzo 2024, n. 50, con il quale è stata costituita, presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la task force lavoro sommerso; VISTO che, tra gli interventi di prevenzione e compliance del citato “Piano Nazionale per la Lotta al Lavoro Sommerso 2023-2025”, è prevista una linea di azione dedicata alla costruzione di indicatori di affidabilità contributiva, tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata, analoghi agli indici elaborati per l’individuazione di potenziali irregolarità fiscali, da sviluppare tramite una collaborazione tra INPS e altri Istituti, tra cui l’Agenzia delle Entrate e la SOSE- Soluzioni per il Sistema Economico (ad oggi, Sogei S.p.A.); VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l’articolo 9-bis; VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199; VISTO, in particolare, l’articolo 1 del decreto-legge n. 160 del 2024, che, ai commi da 5 a 8, prevede quanto segue: “5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva. 6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi dell’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dell'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50 del 2017, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva. Le attività di cui al presente comma, salvo quanto disposto dal comma 10, sono svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori di cui al comma 6 e sono stabiliti le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti. 8. Con le medesime modalità di cui al comma 7 è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026”. SENTITO l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con e-mail prot. n. 11861 del 5 dicembre 2025; SENTITO l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con e-mail prot. n. 11861 del 5 dicembre 2025; DECRETA Articolo 1 (Approvazione degli ISAC nei settori M21U e G44U) 1. Al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell’articolo 1, commi da 5 a 7, del decreto-legge n. 160 del 2024, sono introdotti e approvati con il presente decreto, gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), nei settori M21U “Commercio all’ingrosso alimentare” e G44U “Servizi alberghieri ed extra-alberghieri”. 2. L’ISAC per il settore M21U “Commercio all’ingrosso alimentare” è applicabile alle seguenti attività, identificate attraverso il codice ATECO: • 46.31.10 - Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi; • 46.31.20 - Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi conservati; • 46.32.10 - Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata; • 46.32.20 - Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria; • 46.33.10 - Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova; • 46.33.20 - Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale; • 46.34.10 - Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche; • 46.34.20 - Commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche; • 46.36.00 - Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno; • 46.37.02 - Commercio all’ingrosso di tè, cacao e spezie; • 46.38.10 - Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi; • 46.38.20 - Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi; • 46.38.30 - Commercio all’ingrosso di pasti e piatti pronti; • 46.38.90 - Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari; • 46.39.10 - Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati; • 46.39.20 - Commercio all’ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco. 3. L’ISAC per il settore G44U “Servizi alberghieri ed extra-alberghieri” è applicabile alle seguenti attività, identificate attraverso il codice ATECO: • 55.10.00 – Alberghi; • 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence; • 55.20.53 - Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche; • 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero. 4. Gli elementi necessari alla determinazione degli ISAC, di cui al comma 1, sono individuati sulla base delle note tecniche e metodologiche, di cui all’allegato 1 “Nota tecnica e metodologica M21U” e all’allegato 2 “Nota tecnica e metodologica G44U”, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 5. L’individuazione degli indicatori utilizzati per l’applicazione degli ISAC è effettuata sulla base delle informazioni acquisite dai dati ISA per gli anni 2019-2023, dai dati delle denunce contributive mensili e delle comunicazioni obbligatorie per il medesimo periodo, come specificato negli allegati tecnici 1 e 2 di cui al precedente comma 4. 6. Gli ISAC di cui al comma 1 si applicano ai datori di lavoro esercenti attività di impresa o professionale, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in maniera prevalente nei settori economici indicati dal presente articolo. Articolo 2 (Procedimento e premialità) 1. Entro il 31 marzo 2026, l’INPS trasmette, in via telematica, ai datori di lavoro rientranti nei settori di cui all’articolo 1, una comunicazione di “compliance” che riporta le risultanze di eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori utilizzati nell’ambito del modello ISAC di riferimento e del conseguimento del target del PNRR, di cui alla Misura 5, Componente 1 - Riforma 1.2. In caso di scostamento dai valori normali degli indicatori, nella comunicazione viene specificata l’entità dello stesso, tra le opzioni “lieve” o “significativo”. Nella medesima comunicazione viene fornita, ove possibile, una stima del numero di giornate lavorative utili a riportare uno o più indicatori nella fascia di normalità. Atteso che lo scopo della comunicazione è di promuovere la corretta contribuzione, tale stima ha carattere puramente indicativo e non comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro. 2. Il datore di lavoro che risulta conforme al modello ISAC rientra nella cosiddetta “fascia di normalità”, senza scostamenti “lievi” o “significativi”. Il datore di lavoro, che rientra nella fascia di normalità, è comunicato, nel rispetto della disciplina normativa sulla protezione dei dati personali, dall’INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), per l’orientamento delle attività di vigilanza in materia contributiva. A tale fine, costituisce elemento premiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 160 del 2024, non sottoporre i datori di lavoro che rientrano nella fascia di normalità ad accertamenti ispettivi prioritari, nell’ambito della programmazione annuale della vigilanza in materia contributiva. Articolo 3 (Criteri e modalità per l’aggiornamento periodico degli ISAC) 1. L’aggiornamento degli ISAC viene effettuato, di norma, ogni due anni, tenendo conto delle modifiche e degli aggiornamenti dei codici ATECO. Articolo 4 (Tipologie di datori di lavoro esclusi) 1. In fase di prima applicazione, gli ISAC approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che al 1° gennaio 2026 hanno cessato la propria attività in via definitiva. Articolo 5 (Monitoraggio) 1. Al fine di valutare l’impatto qualitativo dell’introduzione sperimentale degli ISAC nei settori complessivamente previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, l’INPS, in collaborazione con l’INL, effettua un monitoraggio degli esiti delle attività relative alla definizione degli ISAC. 2. L’INPS trasmette il rapporto di monitoraggio di cui al comma 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo 2027. 3. Al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva e di definire un modello di “compliance” che favorisca l’emersione dal lavoro irregolare, tenendo conto dei risultati del monitoraggio della prima applicazione degli ISAC, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un Osservatorio sull’attuazione della misura, denominato “Osservatorio ISAC”. 4. L’Osservatorio di cui al comma 3 è disciplinato con decreto del Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da: a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) tre rappresentanti di INPS; c) tre rappresentanti dell’INL; d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro, del settore economico riferibile all’ISAC in esame. 5. Alle riunioni dell’Osservatorio possono partecipare anche ulteriori soggetti, in qualità di esperti e di tecnici in materia giuridica, statistica ed economica, in coerenza con la definizione degli ISAC. 6. La partecipazione all’Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati. Articolo 6 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it – sezioni “Pubblicità legale” e “Normativa”. Roma, IL MINISTRO IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Marina Elvira Calderone Giancarlo Giorgetti Allegati: 1. Nota Tecnica e Metodologica Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) - Commercio all’ingrosso alimentare (Settore M21U). 2. Nota Tecnica e Metodologica Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) - Servizi alberghieri ed extra-alberghieri (Settore G44U). ALLEGATO 1 NOTA TECNICA E METODOLOGICA (M21U) INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ CONTRIBUTIVA ISAC COMMERCIO ALL'INGROSSO ALIMENTARE ALLEGATO 1 UNIVERSO DI RIFERIMENTO Le attività svolte dalle imprese oggetto di analisi afferiscono ai seguenti codici Ateco 2007 che definiscono il perimetro del campo di osservazione considerato: (cid:120) 46.31.10 - Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi (cid:120) 46.31.20 - Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi conservati (cid:120) 46.32.10 - Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata (cid:120) 46.32.20 - Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria (cid:120) 46.33.10 - Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova (cid:120) 46.33.20 - Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale (cid:120) 46.34.10 - Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche (cid:120) 46.34.20 - Commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche (cid:120) 46.36.00 - Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno (cid:120) 46.37.02 - Commercio all’ingrosso di tè, cacao e spezie (cid:120) 46.38.10 - Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi (cid:120) 46.38.20 - Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi (cid:120) 46.38.30 - Commercio all’ingrosso di pasti e piatti pronti (cid:120) 46.38.90 - Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari (cid:120) 46.39.10 - Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati (cid:120) 46.39.20 - Commercio all’ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco. Ai fini dell’elaborazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) sono stati presi in considerazione i dati microeconomici delle imprese derivanti dall’applicazione degli ISA, di fonte Agenzia delle Entrate1, ed i corrispondenti dati sulla forza lavoro dichiarata nelle denunce delle stesse imprese effettuate attraverso il modello UNIEMENS di fonte INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Questi dati sono stati integrati con dati di fonte Ministero del Lavoro relativi alla forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione. L'integrazione delle banche dati dei suddetti Enti è stata effettuata in riferimento ai periodi d'imposta compresi tra il 2019 e il 2023. 1 Sono interessati dall’applicazione degli ISA gli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA che dichiarano, in termini generali, ricavi o compensi sotto la soglia massima di euro 5.164.569 e per i quali non risultino specifiche cause di esclusione, quali ad esempio aver iniziato o cessato l'attività nello specifico periodo di imposta, avvalersi del regime forfetario agevolato. Per tutte le informazioni sugli ISA nonché per le relative cause di esclusione si rimanda al sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate : https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/isa. ALLEGATO 1 MODELLI DI BUSINESS DEL SETTORE Ai fini della definizione dell’affidabilità contributiva rileva l’informazione derivante dai Modelli di Business del settore che rappresentano una modalità di classificazione aziendale in grado di raggruppare imprese con caratteristiche simili in termini di modalità operative attuate sul mercato. Come riportato nella Nota Tecnica e Metodologica dell’ISA CM21U2 (NTM CM21U), i Modelli di Business descrivono la struttura della catena del valore posta a fondamento del processo di produzione del bene o del servizio oggetto di analisi. Essi riflettono le differenze fondamentali derivanti dalle diverse configurazioni organizzative adottate per la realizzazione di tale processo di produzione oltre che dalle competenze specifiche impiegate ai medesimi fini. È bene notare che è possibile che un’impresa non sia associata ad un solo MoB, cioè a quello che è più simile alla sua struttura a partire dai dati esaminati. L’impresa potrebbe essere associata, con una certa probabilità, ad ogni specifico Mob che rifletta la sua realtà organizzativa: questa peculiarità rende il modello di stima più flessibile e, pertanto, più verosimile la stima prodotta dagli indicatori calcolati. I Mob rappresentativi dell’ISA CM21U risultano essere così strutturati: (cid:120) MoB 1 - Imprese all’ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio utilizzando una rete commerciale di agenti e/o la propria forza vendita, con assortimento generalmente diversificato (cid:120) MoB 2 - Imprese all’ingrosso che effettuano in prevalenza tentata vendita e/o vendita porta a porta, con assortimento generalmente diversificato (cid:120) MoB 3 - Imprese all’ingrosso con offerta prevalente di prodotti ittici freschi, che effettuano per lo più vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, talvolta integrata da vendita in sede (cid:120) MoB 4 - Imprese all’ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, con assortimento generalmente diversificato (cid:120) MoB 5 - Imprese all’ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, con offerta focalizzata su latte, uova e formaggi freschi (cid:120) MoB 6 - Imprese all’ingrosso che effettuano per lo più vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, talvolta integrata da vendita in sede, con offerta focalizzata su carne fresca (compresa confezionata) (cid:120) MoB 7 - Imprese all’ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, per lo più di frutta, ortaggi e legumi freschi, patate, olive, funghi (cid:120) MoB 8 - Imprese all’ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, in genere integrata da vendita in sede, con assortimento generalmente diversificato 2 Per una disamina completa degli elementi che determinano la definizione dei MoB si rimanda alla Nota tecnica e Metodologica CM21U, allegato 73 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 8 febbraio 2023. ALLEGATO 1 (cid:120) MoB 9 - Imprese all’ingrosso che effettuano per lo più vendita in sede al banco e/o a libero servizio (cash & carry), con offerta prevalente di frutta, ortaggi e legumi freschi, patate, olive, funghi (cid:120) MoB 10 - Imprese all’ingrosso che effettuano in prevalenza tentata vendita e/o vendita porta a porta, per lo più di latte, uova e formaggi freschi (cid:120) MoB 11 - Imprese all’ingrosso che effettuano per lo più tentata vendita e/o vendita porta a porta e offrono in genere frutta, ortaggi e legumi freschi, patate, olive, funghi (cid:120) MoB 12 - Imprese all’ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, per lo più di carne fresca (compresa confezionata) INDICATORI DI AFFIDABILITÀ Per lo studio dell’affidabilità contributiva dei datori di lavoro rientranti nel settore considerato è stato predisposto un insieme di indicatori di compliance che permettono di analizzare diversi aspetti legati alla gestione della forza lavoro impiegata. Un indicatore si definisce elementare quando basato su calcoli e raffronti semplici e diretti effettuati sui dati disponibili che puntano a individuare situazioni atipiche della singola impresa in relazione ai dati dichiarati da tutte le imprese del settore. Le valutazioni di affidabilità per ogni indicatore elementare si evincono, pertanto, dal posizionamento del singolo soggetto rispetto alla distribuzione dei valori di tutti i soggetti analizzati, eventualmente comparando gruppi differenziati in base alle caratteristiche strutturali, ai MoB, al territorio o ad altre aggregazioni ritenute rilevanti per il settore d’esame. Le eventuali dichiarazioni atipiche si determinano come divergenza dei soggetti rispetto a valori soglia individuati3 come plausibili per lo specifico indicatore. L’insieme degli indicatori elementari utilizzati ai fini della definizione dell’affidabilità contributiva nel settore del Commercio all’ingrosso alimentare risulta essere così articolato: (cid:120) Assenza dipendenti dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS (cid:120) Assenza dipendenti dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA (cid:120) Valore dei beni strumentali per addetto (cid:120) Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto (cid:120) Numero di veicoli per addetto (cid:120) Quota di impiego di lavoro part-time (cid:120) Quota di impiego di lavoro a termine (cid:120) Quota di impiego di lavoro stagionale 3 I valori soglia identificati corrispondono a specifici percentili all'interno delle distribuzioni dei valori osservati per ciascun indicatore. In particolare, dopo aver ordinato in modo crescente tutti i valori rilevati dell’indicatore associato a ciascuna impresa, i percentili costituiscono indici statistici che suddividono la distribuzione in 100 intervalli di uguale ampiezza; ad esempio, il 90° percentile rappresenta il valore al di sotto del quale ricade il 90% delle imprese, ossia coloro che presentano un valore dell’indicatore inferiore al percentile stesso, mentre il restante 10% presenta valori superiori a tale soglia. ALLEGATO 1 (cid:120) Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione (cid:120) Quota di impiego di apprendisti Un indicatore complesso, invece, è definito attraverso una funzione di stima econometrica della potenziale domanda di forza lavoro (input) e una volta ottenuto un valore teorico di input mediante la stima del modello, tale valore viene confrontato con quello dichiarato per determinarne la conformità e ottenere una classificazione delle imprese. Con riferimento al settore del Commercio all’ingrosso alimentare viene considerato complesso l’indicatore Forza lavoro dipendente che ha come obiettivo la stima delle giornate di lavoro dipendente dichiarate nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS) sulla base di una serie di variabili esplicative desunte dai corrispondenti modelli dichiarativi fiscali. Si riportano, di seguito, le definizioni e le modalità di applicazione di ogni indicatore sopra citato per l’intervallo temporale 2019-2023. Assenza dipendenti dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS In tale ipotesi, l’obiettivo del confronto tra dati ISA e dati INPS si traduce nella possibile rilevazione di imprese per le quali l’utilizzo di forza lavoro dipendente emerge dalle dichiarazioni contributive ma non dalle dichiarazioni fiscali. Più specificatamente, qualora nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS) siano dichiarate giornate di lavoro dipendente ma nel Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione ed elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Agenzia delle Entrate) non risultino dichiarate giornate di lavoro per i dipendenti, l’indicatore rileverà la non coerenza dichiarativa. Assenza dipendenti dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA L’obiettivo del confronto tra i dati in questo caso si concretizza nella rilevazione della possibile presenza di imprese per le quali risulta l’utilizzo di forza lavoro dipendente dai dichiarativi fiscali ma non da quelli contributivi. Più specificatamente, qualora siano dichiarate giornate di lavoro dipendente nel Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione ed elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Agenzia delle Entrate) ma non risultino dichiarate giornate per lavoratori dipendenti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS), l’indicatore rileverà la non coerenza dichiarativa. Valore dei beni strumentali per addetto L’indicatore verifica la plausibilità del Valore dei beni strumentali in rapporto al numero di addetti impiegati. ALLEGATO 1 L’indicatore è calcolato come rapporto tra il Valore dei beni strumentali (espresso in migliaia) e il numero di addetti in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti” risultanti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS)4. L’impresa presenta un valore non coerente dell’indicatore quando lo stesso supera il 95° percentile della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per riportare l'indicatore entro la soglia del 95° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate fornisce una misura indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito dell’indicatore, e a seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o “significativo”. Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell’eventuale presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione. Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”. Costo del venduto e per la produzione dei servizi per addetto L’indicatore verifica la plausibilità del Costo del venduto e della produzione dei servizi in rapporto al numero di addetti impiegati. L’indicatore è calcolato come rapporto tra il Costo del venduto e la produzione dei servizi (espresso in migliaia) e il numero di addetti in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti” nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS)4. L’impresa presenta un valore non coerente dell’indicatore quando lo stesso supera il 90° percentile della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per riportare l'indicatore entro la soglia del 90° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate fornisce una misura indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito dell’indicatore, e a seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o “significativo”. Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell’eventuale presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione. Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”. 4 Si rimanda alla sezione Formule delle variabili e degli indicatori per i dettagli sulle variabili e le relative modalità di calcolo impiegate. ALLEGATO 1 Numero di veicoli per addetto L’indicatore verifica la plausibilità del Numero dei veicoli5 in rapporto al numero di addetti impiegati. L’indicatore è calcolato come rapporto tra il Numero dei veicoli e il numero di addetti in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti” nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS)4. L’impresa presenta un valore non coerente dell’indicatore quando lo stesso supera il 90° percentile della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per riportare l'indicatore entro la soglia del 90° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate fornisce una misura indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito dell’indicatore, e a seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o “significativo”. Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business". Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”. Forza lavoro dipendente L’indicatore misura l’affidabilità della forza lavoro dipendente complessivamente dichiarata dai contribuenti in termini di giornate lavorate dai dipendenti risultanti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS). L’indicatore è calcolato come scostamento tra le “Giornate lavorate dai dipendenti” e le corrispondenti giornate di lavoro stimate. Le giornate stimate sono determinate sulla base di una funzione di regressione le cui covariate4 sono riportate nella seguente Tabella delle variabili utilizzate nel modello di regressione. La stima è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno specifico "coefficiente individuale" che risulta calcolato sulla base dei dati del panel utilizzato per la definizione dell’affidabilità contributiva relativi al medesimo contribuente qualora disponibili. La stima tiene conto di un coefficiente di rivalutazione poiché la specificazione è nei logaritmi. I criteri per la determinazione del coefficiente di rivalutazione sono riportati nell’Allegato 88 - Descrizione della metodologia statistico-economica, allegato al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 8 febbraio 2023. La differenza tra il numero giornate di stimate e il numero di giornate lavorate fornisce una misura indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito del modello di regressione, e a seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o “significativo”. 5 Ai fini del calcolo dell’indicatore vengono considerati i veicoli risultanti nella Motorizzazione Civile appartenenti alle seguenti categorie di destinazione: C - autocarro per trasporto di cose; E - semirimorchio per trasporto specifico; H - semirimorchio per trasporto cose; P – autoveicoli trasporto promiscuo persone/cose; R - rimorchio per trasporto cose. Nel calcolo non vengono considerati i veicoli cessati. ALLEGATO 1 Tabella delle variabili utilizzate nel modello di regressione Variabili Interpretazione Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,18% Valore dei beni strumentali (*) della forza lavoro dipendente stimata Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,26% Costo del venduto e per la produzione di servizi (*) della forza lavoro dipendente stimata Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,24% Numero unità locali (**) della forza lavoro dipendente stimata Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,04% Ammortamenti per beni mobili strumentali (*) della forza lavoro dipendente stimata Un aumento dell'1% della variabile Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di determina un aumento dello 0,03% (*) contratti di locazione finanziaria della forza lavoro dipendente stimata Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per Un aumento dell'1% della variabile l'attività di amministratore (società ed enti soggetti determina un aumento dello 0,21% all'IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in (*) della forza lavoro dipendente dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e stimata di noleggio In corrispondenza del periodo d'imposta 2020 si ha una flessione Periodo d'imposta 2020 del 12,21% della forza lavoro dipendente stimata In corrispondenza del periodo d'imposta 2021 si ha una flessione Periodo d'imposta 2021 dell'8,33% della forza lavoro dipendente stimata In corrispondenza del periodo d'imposta 2022 si ha un aumento Periodo d'imposta 2022 del 2,76% della forza lavoro dipendente stimata ALLEGATO 1 Variabili Interpretazione In corrispondenza del periodo d'imposta 2023 si ha un aumento Periodo d'imposta 2023 del 5,18% della forza lavoro dipendente stimata Probabilità di appartenenza al MoB 2 - Imprese L'appartenenza al MoB determina all'ingrosso che effettuano in prevalenza tentata una diminuzione del 13,20% della vendita e/o vendita porta a porta, con assortimento forza lavoro dipendente stimata generalmente diversificato Probabilità di appartenenza al MoB 4 - Imprese L'appartenenza al MoB determina all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul una diminuzione del 21,04% della territorio senza ricorrere a una rete commerciale, con forza lavoro dipendente stimata assortimento generalmente diversificato Probabilità di appartenenza al MoB 5 - Imprese L'appartenenza al MoB determina all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul una diminuzione del 21,92% della territorio senza ricorrere a una rete commerciale, con forza lavoro dipendente stimata offerta focalizzata su latte, uova e formaggi freschi Probabilità di appartenenza al MoB 7 - Imprese all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul L'appartenenza al MoB determina territorio senza ricorrere a una rete commerciale, per una diminuzione del 17,08% della lo più di frutta, ortaggi e legumi freschi, patate, olive, forza lavoro dipendente stimata funghi Probabilità di appartenenza al MoB 10 - Imprese L'appartenenza al MoB determina all'ingrosso che effettuano in prevalenza tentata una diminuzione del 15,70% della vendita e/o vendita porta a porta, per lo più di latte, forza lavoro dipendente stimata uova e formaggi freschi Probabilità di appartenenza al MoB 12 - Imprese L'appartenenza al MoB determina all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul una diminuzione del 15,98% della territorio senza ricorrere a una rete commerciale, per forza lavoro dipendente stimata lo più di carne fresca (compresa confezionata) Un aumento dell'1% della variabile determina una diminuzione dello Addetti non dipendenti (**) 0,39% della forza lavoro dipendente stimata Un aumento dell'1% della variabile determina un aumento dello 0,04% Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) (**) della forza lavoro dipendente stimata ALLEGATO 1 Variabili Interpretazione Un aumento dell'1% della variabile (Costo del venduto e per la produzione di servizi) x determina una diminuzione dello (***) (Valore dei beni strumentali) 0,002% della forza lavoro dipendente stimata (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per Un aumento dell'1% della variabile l'attività di amministratore (società ed enti soggetti determina una diminuzione dello all'IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in (***) 0,004% della forza lavoro dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e dipendente stimata di noleggio) x (Valore dei beni strumentali) Intercetta 3,91037939034677 (*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/1.000] e sono espresse a prezzi costanti 2023 attraverso l’utilizzo dell’indice FOI (fonte: ISTAT). (**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN] (***) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS) La variabile dipendente è utilizzata in stima come LN[GG] dove: GG è uguale al numero di giornate lavorate dai dipendenti. Quota di impiego di lavoro part-time L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo parziale ed il totale delle giornate lavorative dei dipendenti di un’impresa come risultanti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS), rappresentando così il peso del lavoro part-time rispetto al lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa. L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”, ad eccezione delle imprese fino a tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come “lieve”. Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti6. 6 Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione del numero dei dipendenti INPS: i) Oltre 1 fino a 2 dipendenti; ii) Oltre 2 fino a 3 dipendenti; iii) Oltre 3 fino a 4 dipendenti; iv) Oltre 4 fino a 5 dipendenti; v) Oltre 5 dipendenti. ALLEGATO 1 L’indicatore si applica in presenza di un “Numero dipendenti INPS” maggiore di 1. Quota di impiego di lavoro a termine L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da lavoratori con contratto di lavoro dipendente a termine ed il totale delle giornate lavorative dei dipendenti di un’impresa, rappresentando così il peso del lavoro a termine rispetto al lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa. L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”, ad eccezione delle imprese fino a tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come “lieve”. Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti6. L’indicatore si applica in presenza di un “Numero dipendenti INPS” maggiore di 1. Quota di impiego di lavoro stagionale L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da lavoratori con contratto di lavoro dipendente stagionale ed il totale delle giornate lavorative dei dipendenti di un’impresa, rappresentando così il peso del lavoro stagionale rispetto al lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa. L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”, ad eccezione delle imprese fino a tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come “lieve”. Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti6. L’indicatore si applica in presenza di un “Numero dipendenti INPS” maggiore di 1. Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) e il numero totale di dipendenti e collaboratori, rappresentando il peso del lavoro con contratti di collaborazione rispetto alla somma del lavoro dipendente e del lavoro con contratto di collaborazione complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa. ALLEGATO 1 L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”, ad eccezione delle imprese fino a tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come “lieve”. Le soglie di riferimento sono differenziate per numero di dipendenti7. L’indicatore si applica in presenza di almeno un “Dipendente”. Quota di impiego di apprendisti L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da lavoratori con contratto di lavoro dipendente di apprendistato ed il totale delle giornate lavorative dei dipendenti di un’impresa, rappresentando così il peso del lavoro in apprendistato rispetto al lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa. L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”. Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti8. L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”. 7 Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione dei dipendenti: i) 2 dipendenti; ii) 3 dipendenti; iii) 4 dipendenti; iv) 5 dipendenti; v) oltre 5 dipendenti. 8 Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione del numero dei dipendenti INPS: i) Fino ad un dipendente; ii) Oltre 1 fino a 2 dipendenti; iii) Oltre 2 fino a 3 dipendenti; iv) Oltre 3 fino a 4 dipendenti; v) Oltre 4 fino a 5 dipendenti; vi) Oltre 5 dipendenti. ALLEGATO 1 FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISAC Commercio all'ingrosso alimentare. Ad eccezione della variabile Numero dipendenti INPS, calcolata sul totale delle giornate dei lavoratori dipendenti risultanti nella denuncia UNIEMENS di fonte INPS, tutte le altre variabili sono desunte dal corrispondente modello dichiarativo ISA, come riportato nella corrispondente Nota tecnica e Metodologica CM21U allegato 73 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 8 febbraio 2023 a cui si rimanda per i relativi elementi di dettaglio. Sono state prese in considerazione le comunicazioni obbligatorie dall’archivio UNISOMM per determinare i dipendenti utilizzati in somministrazione. Addetti9 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti INPS + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione. Addetti (società) = Numero dipendenti INPS + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci. Addetti10 non dipendenti (ditte individuali) = Titolare + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione. Addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci. 9 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12. Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12). 10 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12. Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d'’imposta” diviso 12, allora il numero addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare – Numero dipendenti ISA). Il Numero dipendenti ISA è pari al Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente diviso 312. ALLEGATO 1 Costo del venduto e per la produzione di servizi11 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti] - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale. Numero delle unità locali = Numero delle unità locali con Comune compilato. Numero dipendenti INPS = “Giornate lavorate dai dipendenti” denuncia UNIEMENS diviso 312 Periodo d’imposta 2020 = 1 nel periodo d’imposta 2020; altrimenti la variabile assume valore zero. Periodo d’imposta 2021 = 1 nel periodo d’imposta 2021; altrimenti la variabile assume valore zero. Periodo d’imposta 2022 = 1 nel periodo d’imposta 2022; altrimenti la variabile assume valore zero. Periodo d’imposta 2023 = 1 nel periodo d’imposta 2023; altrimenti la variabile assume valore zero. Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12. 11 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore “Costo del venduto e per la produzione dei servizi per addetto”, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. ALLEGATO 2 NOTA TECNICA E METODOLOGICA (G44U) INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ CONTRIBUTIVA ISAC STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE ALLEGATO 2 UNIVERSO DI RIFERIMENTO Le attività svolte dalle imprese oggetto di analisi afferiscono ai seguenti codici Ateco 2007 che definiscono il perimetro del campo di osservazione considerato: (cid:120) 55.10.00 - Alberghi (cid:120) 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (cid:120) 55.20.53 - Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche (cid:120) 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero Ai fini dell’elaborazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) sono stati presi in considerazione i dati microeconomici delle imprese derivanti dall’applicazione degli ISA di fonte Agenzia delle Entrate1 ed i corrispondenti dati sulla forza lavoro dichiarata nelle denunce delle stesse imprese effettuate attraverso il modello UNIEMENS di fonte INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Questi dati sono stati integrati con dati di fonte Ministero del Lavoro relativi alla forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione. L'integrazione delle banche dati dei suddetti Enti è stata effettuata in riferimento ai periodi d'imposta compresi tra il 2019 e il 2023. MODELLI DI BUSINESS DEL SETTORE Ai fini della definizione dell’affidabilità contributiva rileva l’informazione derivante dai Modelli di Business del settore che rappresentano una modalità di classificazione aziendale in grado di raggruppare imprese con caratteristiche simili in termini di modalità operative attuate sul mercato. Come riportato nella Nota Tecnica e Metodologica dell’ISA DG44U2 (NTM DG44U), i Modelli di Business descrivono la struttura della catena del valore posta a fondamento del processo di produzione del bene o del servizio oggetto di analisi. Essi riflettono le differenze fondamentali derivanti dalle diverse configurazioni organizzative adottate per la realizzazione di tale processo di produzione oltre che dalle competenze specifiche impiegate ai medesimi fini. È bene notare che è possibile che un’impresa non sia associata ad un solo MoB, cioè a quello che è più simile alla sua struttura a partire dai dati esaminati. L’impresa potrebbe essere associata, con una 1 Sono interessati dall’applicazione degli ISA gli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA che dichiarano, in termini generali, ricavi o compensi sotto la soglia massima di euro 5.164.569 e per i quali non risultino specifiche cause di esclusione, quali ad esempio aver iniziato o cessato l'attività nello specifico periodo di imposta, avvalersi del regime forfetario agevolato. Per tutte le informazioni sugli ISA nonché per le relative cause di esclusione si rimanda al sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate : https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/isa 2 Per una disamina completa degli elementi che determinano la definizione dei MoB si rimanda alla Nota tecnica e Metodologica DG44U, allegato 22 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2024. ALLEGATO 2 certa probabilità, ad ogni specifico Mob che rifletta la sua realtà organizzativa: questa peculiarità rende il modello di stima più flessibile e, pertanto, più verosimile la stima prodotta dagli indicatori calcolati. I Mob rappresentativi dell’ISA DG44U risultano essere così strutturati: (cid:120) MOB 1 - Case vacanze (cid:120) MOB 2 - Alloggi per studenti e lavoratori (cid:120) MOB 3 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio bassa (cid:120) MOB 4 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio bassa che forniscono prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa (cid:120) MOB 5 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio alta (cid:120) MOB 6 - RTA di categoria intermedia e medio bassa (cid:120) MOB 7 - Strutture ricettive alberghiere di categoria intermedia che forniscono prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa (cid:120) MOB 8 - Strutture ricettive alberghiere di categoria intermedia (cid:120) MOB 9 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio alta che forniscono prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa (cid:120) MOB 10 - Affittacamere e bed and breakfast (cid:120) MOB 11 - RTA di categoria medio alta (cid:120) MOB 12 - Strutture alberghiere che offrono servizi di tipo termale INDICATORI DI AFFIDABILITÀ Per lo studio dell’affidabilità contributiva dei datori di lavoro rientranti nel settore considerato è stato predisposto un insieme di indicatori di compliance che permettono di analizzare diversi aspetti legati alla gestione della forza lavoro impiegata. Un indicatore si definisce elementare quando basato su calcoli e raffronti semplici e diretti effettuati sui dati disponibili che puntano a individuare situazioni atipiche della singola impresa in relazione ai dati dichiarati da tutte le imprese del settore. Le valutazioni di affidabilità per ogni indicatore elementare si evincono, pertanto, dal posizionamento del singolo soggetto rispetto alla distribuzione dei valori di tutti i soggetti analizzati, eventualmente comparando gruppi differenziati in base alle caratteristiche strutturali, ai MoB, al territorio o ad altre aggregazioni ritenute rilevanti per il settore d’esame. Le eventuali dichiarazioni atipiche si determinano come divergenza dei soggetti rispetto a valori soglia individuati3 come plausibili per lo specifico indicatore. 3 I valori soglia identificati corrispondono a specifici percentili all'interno delle distribuzioni dei valori osservati per ciascun indicatore. In particolare, dopo aver ordinato in modo crescente tutti i valori rilevati dell’indicatore associato a ciascuna impresa, i percentili costituiscono indici statistici che suddividono la distribuzione in 100 intervalli di uguale ampiezza; ad esempio, il 90° percentile rappresenta il valore al di sotto del quale ricade il 90% delle imprese, ossia coloro che presentano un valore dell’indicatore inferiore al percentile stesso, mentre il restante 10% presenta valori superiori a tale soglia. ALLEGATO 2 L’insieme degli indicatori elementari utilizzati ai fini della definizione dell’affidabilità contributiva nel settore Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere risulta essere così articolato: (cid:120) Assenza dipendenti dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS (cid:120) Assenza dipendenti dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA (cid:120) Valore dei beni strumentali per addetto (cid:120) Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto (cid:120) Presenze per addetto (cid:120) Numero totale dei posti letto fissi per addetto (cid:120) Tasso medio di occupazione (cid:120) Quota di impiego di lavoro part-time (cid:120) Quota di impiego di lavoro a termine (cid:120) Quota di impiego di lavoro stagionale (cid:120) Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione (cid:120) Quota di impiego di apprendisti Un indicatore complesso, invece, è definito attraverso una funzione di stima econometrica della potenziale domanda di forza lavoro (input) e una volta ottenuto un valore teorico di input mediante la stima del modello, tale valore viene confrontato con quello dichiarato per determinarne la conformità e ottenere una classificazione delle imprese. Con riferimento al settore Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere viene considerato complesso l’indicatore Forza lavoro dipendente che ha come obiettivo la stima delle giornate di lavoro dipendente dichiarate nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS) sulla base di una serie di variabili esplicative desunte dai corrispondenti modelli dichiarativi fiscali. Si riportano, di seguito, le definizioni e le modalità di applicazione di ogni indicatore sopra citato per l’intervallo temporale 2019-2023. Assenza dipendenti dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS In tale ipotesi, l’obiettivo del confronto tra dati ISA e dati INPS si traduce nella possibile rilevazione di imprese per le quali l’utilizzo di forza lavoro dipendente emerge dalle dichiarazioni contributive ma non dalle dichiarazioni fiscali. Più specificatamente, qualora nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS) siano dichiarate giornate di lavoro dipendente ma nel Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione ed elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Agenzia delle Entrate) non risultino dichiarate giornate di lavoro per i dipendenti, l’indicatore rileverà la non coerenza dichiarativa. Assenza dipendenti dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA L’obiettivo del confronto tra i dati in questo caso si concretizza nella rilevazione della possibile presenza di imprese per le quali risulta l’utilizzo di forza lavoro dipendente dai dichiarativi fiscali ma non da quelli contributivi. ALLEGATO 2 Più specificatamente, qualora siano dichiarate giornate di lavoro dipendente nel Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione ed elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Agenzia delle Entrate) ma non risultino dichiarate giornate per lavoratori dipendenti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS), l’indicatore rileverà la non coerenza dichiarativa. Valore dei beni strumentali per addetto L’indicatore verifica la plausibilità del Valore dei beni strumentali in rapporto al numero di addetti impiegati. L’indicatore è calcolato come rapporto tra il Valore dei beni strumentali (espresso in migliaia) e il numero di addetti in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti” risultanti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS) 4. L’impresa presenta un valore non coerente dell’indicatore quando lo stesso supera il 95° percentile della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per riportare l'indicatore entro la soglia del 95° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate fornisce una misura indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito dell’indicatore, e a seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o “significativo”. Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell’eventuale presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione. Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”. Costo del venduto e per la produzione dei servizi per addetto L’indicatore verifica la plausibilità del Costo del venduto e della produzione dei servizi in rapporto al numero di addetti impiegati. L’indicatore è calcolato come rapporto tra il Costo del venduto e la produzione dei servizi (espresso in migliaia) e il numero di addetti in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti” nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS)4. L’impresa presenta un valore non coerente dell’indicatore quando lo stesso supera il 90° percentile della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per riportare l'indicatore entro la soglia del 90° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate fornisce una misura indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito 4 Si rimanda alla sezione Formule delle variabili e degli indicatori per i dettagli sulle variabili e le relative modalità di calcolo impiegate. ALLEGATO 2 dell’indicatore, e a seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o “significativo”. Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell’eventuale presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione. Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”. Presenze per addetto L’indicatore verifica la plausibilità del numero totale delle Presenze in rapporto al numero di addetti impiegati. L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero totale delle Presenze e il numero di addetti in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti” nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS)4. L’impresa presenta un valore non coerente dell’indicatore quando lo stesso supera il 90° percentile della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per riportare l'indicatore entro la soglia del 90° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate fornisce una misura indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito dell’indicatore, e a seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o “significativo”. Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell’eventuale presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione. Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”. Numero totale dei posti letto fissi per addetto L’indicatore verifica la plausibilità del numero totale dei posti letto fissi in rapporto al numero di addetti impiegati. L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero totale dei posti letto fissi e il numero di addetti in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti” nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS)4. L’impresa presenta un valore non coerente dell’indicatore quando lo stesso supera il 90° percentile della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per riportare l'indicatore entro la soglia del 90° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate fornisce una misura indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito dell’indicatore, e a seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o “significativo”. Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell’eventuale presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione. ALLEGATO 2 Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo. L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”. Forza lavoro dipendente L’indicatore misura l’affidabilità della forza lavoro dipendente complessivamente dichiarata dai contribuenti in termini di giornate lavorate dai dipendenti risultanti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS). L’indicatore è calcolato come scostamento tra le “Giornate lavorate dai dipendenti” e le corrispondenti giornate di lavoro stimate. Le giornate stimate sono determinate sulla base di una funzione di regressione le cui covariate4 sono riportate nella seguente Tabella delle variabili utilizzate nel modello di regressione. La stima è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno specifico "coefficiente individuale" che risulta calcolato sulla base dei dati del panel utilizzato per la definizione dell’affidabilità contributiva relativi al medesimo contribuente qualora disponibili. La stima tiene conto di un coefficiente di rivalutazione poiché la specificazione è nei logaritmi. I criteri per la determinazione del coefficiente di rivalutazione sono riportati nell’Allegato 89 - Descrizione della metodologia statistico-economica, allegato al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2024. La differenza tra il numero giornate di stimate e il numero di giornate lavorate fornisce una misura indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito del modello di regressione, e a seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o “significativo”. Tabella delle variabili utilizzate nel modello di regressione Variabili Interpretazione Un aumento dell'1% della variabile Valore dei beni strumentali (*) determina un aumento dello 0,13% della forza lavoro dipendente stimata Un aumento dell'1% della variabile Costo del venduto e per la produzione di (*) determina un aumento dello 0,35% della servizi forza lavoro dipendente stimata Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'IRES) + Canoni per beni Un aumento dell'1% della variabile mobili acquisiti in dipendenza di contratti di (*) determina un aumento dello 0,29% della locazione non finanziaria e di noleggio al forza lavoro dipendente stimata netto delle spese per manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli immobili ALLEGATO 2 Variabili Interpretazione Un aumento dell'1% della variabile Ammortamenti per beni mobili strumentali (*) determina un aumento dello 0,01% della forza lavoro dipendente stimata Canoni relativi a beni mobili acquisiti in Un aumento dell'1% della variabile dipendenza di contratti di locazione (*) determina un aumento dello 0,02% della finanziaria forza lavoro dipendente stimata In corrispondenza del periodo d'imposta Periodo d'imposta 2020 2020 si ha una flessione del 28,88% della forza lavoro dipendente stimata In corrispondenza del periodo d'imposta Periodo d'imposta 2021 2021 si ha una flessione del 23,92% della forza lavoro dipendente stimata In corrispondenza del periodo d'imposta Periodo d'imposta 2022 2022 si ha una flessione del 5,91% della forza lavoro dipendente stimata In corrispondenza del periodo d'imposta Periodo d'imposta 2023 2023 si ha un aumento del 2,43% della forza lavoro dipendente stimata La condizione di 'Cooperativa' determina un Cooperativa aumento del 12,33% della forza lavoro dipendente stimata Un aumento dell'1% della variabile Addetti non dipendenti (**) determina una diminuzione dello 0,35% della forza lavoro dipendente stimata La condizione di 'Presenza lavoro somministrato' determina una diminuzione Presenza lavoro somministrato del 3,96% della forza lavoro dipendente stimata Un aumento dell'1% della variabile Numero delle unità locali (**) determina un aumento dello 0,12% della forza lavoro dipendente stimata Un aumento dell'1% della variabile Presenze (**) determina un aumento dello 0,05% della forza lavoro dipendente stimata La condizione di 'Stagionalità fino a 4 mesi' Stagionalità fino a 4 mesi determina una diminuzione dell'8,81% della forza lavoro dipendente stimata La condizione di 'Stagionalità da 4 a 5 mesi' Stagionalità da 4 a 5 mesi determina una diminuzione del 5,78% della forza lavoro dipendente stimata ALLEGATO 2 Variabili Interpretazione La condizione di 'Stagionalità da 5 a 6 mesi' Stagionalità da 5 a 6 mesi determina una diminuzione del 4,48% della forza lavoro dipendente stimata La condizione di 'Stagionalità da 6 a 9 mesi' Stagionalità da 6 a 9 mesi determina una diminuzione del 2,20% della forza lavoro dipendente stimata Tipologia di attività: (Ristorazione relativa a Un aumento dell'1% della variabile clientela non alloggiata + Servizio bar determina un aumento dello 0,17% della (incluso frigo bar)) / 100 forza lavoro dipendente stimata Un aumento dell'1% della variabile Tipologia di attività: Banchettistica / 100 determina un aumento dello 0,33% della forza lavoro dipendente stimata Un aumento dell'1% della variabile Tipologia di attività: Centro benessere e cure determina un aumento dell'1,09% della termali / 100 forza lavoro dipendente stimata Tipologia di attività: Affitto sale per Un aumento dell'1% della variabile convegni, congressi, meeting ed eventi determina un aumento dello 0,24% della aziendali / 100 forza lavoro dipendente stimata Un aumento dell'1% della variabile Tipologia di attività: Attività sportive e/o determina un aumento dello 0,98% della ricreative / 100 forza lavoro dipendente stimata L'appartenenza al MoB determina una Probabilità di appartenenza al MoB 1 - Case diminuzione del 33,12% della forza lavoro vacanze dipendente stimata Probabilità di appartenenza al MoB 3 - L'appartenenza al MoB determina una Strutture ricettive alberghiere di categoria diminuzione del 22,30% della forza lavoro medio bassa dipendente stimata Probabilità di appartenenza al MoB 4 - Strutture ricettive alberghiere di categoria L'appartenenza al MoB determina una medio bassa che forniscono diminuzione del 20,42% della forza lavoro prevalentemente servizio di mezza pensione dipendente stimata e pensione completa Probabilità di appartenenza al MoB 5 - L'appartenenza al MoB determina un Strutture ricettive alberghiere di categoria aumento del 22,50% della forza lavoro medio alta dipendente stimata L'appartenenza al MoB determina una Probabilità di appartenenza al MoB 6 - RTA diminuzione del 31,15% della forza lavoro di categoria intermedia e medio bassa dipendente stimata ALLEGATO 2 Variabili Interpretazione Probabilità di appartenenza al MoB 7 - Strutture ricettive alberghiere di categoria L'appartenenza al MoB determina un intermedia che forniscono prevalentemente aumento dell'8,09% della forza lavoro servizio di mezza pensione e pensione dipendente stimata completa Probabilità di appartenenza al MoB 9 - Strutture ricettive alberghiere di categoria L'appartenenza al MoB determina un medio alta che forniscono prevalentemente aumento del 30,33% della forza lavoro servizio di mezza pensione e pensione dipendente stimata completa L'appartenenza al MoB determina una Probabilità di appartenenza al MoB 10 - diminuzione del 27,08% della forza lavoro Affittacamere e bed and breakfast dipendente stimata Probabilità di appartenenza al MoB 12 - L'appartenenza al MoB determina un Strutture alberghiere che offrono servizi di aumento del 17,08% della forza lavoro tipo termale dipendente stimata Un aumento dell'1% della variabile (Costo del venduto e per la produzione di (***) determina una diminuzione dello 0,003% servizi) x (Valore dei beni strumentali) della forza lavoro dipendente stimata (Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di Un aumento dell'1% della variabile locazione non finanziaria e di noleggio al (***) determina una diminuzione dello 0,003% netto delle spese per manutenzione, della forza lavoro dipendente stimata riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli immobili) x (Valore dei beni strumentali) Intercetta 3,90651783109039 (*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/1.000] e sono espresse a prezzi costanti 2023 attraverso l’utilizzo dell’indice FOI (fonte: ISTAT). (**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN] (***) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS) La variabile dipendente è utilizzata in stima come LN[GG] dove: GG è uguale al numero di giornate lavorate dai dipendenti. ALLEGATO 2 Tasso medio di occupazione L’indicatore valuta la plausibilità della percentuale di posti letto fissi mediamente occupati durante i giorni di apertura della struttura ricettiva. L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero delle Presenze e numero totale dei posti letto fissi. Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia pari o inferiore al valore della soglia di riferimento5, si determina il maggior valore delle Presenze calcolato come differenza tra il prodotto della soglia minima di riferimento, incrementata di un valore pari a 0.01, per il Numero totale dei posti letto fissi dichiarati e il numero di presenze dichiarato. La differenza tra le giornate stimate con la funzione “Forza lavoro dipendente” (dopo l'aumento delle Presenze) e quelle precedentemente stimate secondo i dati dichiarati dal contribuente, rappresenta una misura del “gap” del fattore lavoro espressa in giornate. In base all'entità di tale “gap”, lo scostamento viene classificato come “lieve” o “significativo”. L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”. Quota di impiego di lavoro part-time L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo parziale ed il totale delle giornate lavorative dei dipendenti di un’impresa come risultanti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS), rappresentando così il peso del lavoro part-time rispetto al lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa. L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”, ad eccezione delle imprese fino a tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come “lieve”. Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti6. L’indicatore si applica in presenza di un “Numero dipendenti INPS” maggiore di 1. 5 Per le soglie di riferimento differenziate per "Modello di Business" si rimanda alla Nota tecnica e Metodologica DG44U, allegato 22 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2024. 6 Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione del numero dei dipendenti INPS: i) Oltre 1 fino a 2 dipendenti; ii) Oltre 2 fino a 3 dipendenti; iii) Oltre 3 fino a 4 dipendenti; iv) Oltre 4 fino a 5 dipendenti; v) Oltre 5 dipendenti. ALLEGATO 2 Quota di impiego di lavoro a termine L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da lavoratori con contratto di lavoro dipendente a termine ed il totale delle giornate lavorative dei dipendenti di un’impresa, rappresentando così il peso del lavoro a termine rispetto al lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa. L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”, ad eccezione delle imprese fino a tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come “lieve”. Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti6. L’indicatore si applica in presenza di un “Numero dipendenti INPS” maggiore di 1. Quota di impiego di lavoro stagionale L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da lavoratori con contratto di lavoro dipendente stagionale ed il totale delle giornate lavorative dei dipendenti di un’impresa, rappresentando così il peso del lavoro stagionale rispetto al lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa. L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”, ad eccezione delle imprese fino a tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come “lieve”. Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti6. L’indicatore si applica in presenza di un “Numero dipendenti INPS” maggiore di 1. Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) e il numero totale di dipendenti e collaboratori, rappresentando il peso del lavoro con contratti di collaborazione rispetto alla somma del lavoro dipendente e del lavoro con contratto di collaborazione complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa. L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore ALLEGATO 2 presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”, ad eccezione delle imprese fino a tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come “lieve”. Le soglie di riferimento sono differenziate per numero di dipendenti7. L’indicatore si applica in presenza di almeno un “Dipendente”. Quota di impiego di apprendisti L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da lavoratori con contratto di lavoro dipendente di apprendistato ed il totale delle giornate lavorative dei dipendenti di un’impresa, rappresentando così il peso del lavoro in apprendistato rispetto al lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa. L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95° percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”. Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti8. L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”. 7 Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione dei dipendenti: i) 2 dipendenti; ii) 3 dipendenti; iii) 4 dipendenti; iv) 5 dipendenti; v) oltre 5 dipendenti. 8 Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione del numero dei dipendenti INPS: i) Fino ad un dipendente; ii) Oltre 1 fino a 2 dipendenti; iii) Oltre 2 fino a 3 dipendenti; iv) Oltre 3 fino a 4 dipendenti; v) Oltre 4 fino a 5 dipendenti; vi) Oltre 5 dipendenti. ALLEGATO 2 FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati nell’ISAC Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Ad eccezione della variabile Numero dipendenti INPS, calcolata sul totale delle giornate dei lavoratori dipendenti risultanti nella denuncia UNIEMENS di fonte INPS, tutte le altre variabili sono desunte dal corrispondente modello dichiarativo ISA, come riportato nella corrispondente Nota tecnica e Metodologica DG44U allegato 22 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2024 a cui si rimanda per i relativi elementi di dettaglio. Sono state prese in considerazione le comunicazioni obbligatorie dall’archivio UNISOMM per determinare i dipendenti utilizzati in somministrazione. Addetti9 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti INPS + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione. Addetti (società) = Numero dipendenti INPS + Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci. Addetti non dipendenti10 (ditte individuali) = Titolare + Numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione. Addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa + Numero associati in partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori + Numero amministratori non soci. 9 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12. Il numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta" diviso 12). 10 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale di lavoro prestato diviso 100. Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12. Se il numero addetti non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora il numero addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare – Numero dipendenti ISA). Il Numero dipendenti ISA è pari al Numero delle giornate retribuite - Numero delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente diviso 312. ALLEGATO 2 Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero; altrimenti assume valore pari a zero. Costo del venduto e per la produzione di servizi11 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti] - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale. Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del numero dei Giorni di apertura dell’esercizio nell’anno. Numero delle unità locali = Numero delle unità locali con Comune compilato e le Presenze maggiori di zero. Numero dipendenti INPS = “Giornate lavorate dai dipendenti” diviso 312. Numero totale dei posti letto fissi = Somma dei prodotti tra Posti letto fissi e il valore minimo tra [(312 e Giorni di apertura dell’esercizio nell’anno) diviso 312] per tutte le unità locali. Periodo d’imposta 2020 = 1 nel periodo d’imposta 2020; altrimenti la variabile assume valore zero. Periodo d’imposta 2021 = 1 nel periodo d’imposta 2021; altrimenti la variabile assume valore zero. Periodo d’imposta 2022 = 1 nel periodo d’imposta 2022; altrimenti la variabile assume valore zero. Periodo d’imposta 2023 = 1 nel periodo d’imposta 2023; altrimenti la variabile assume valore zero. Presenze = Somma delle Presenze per tutte le unità locali. Stagionalità da 4 a 5 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 124 e minore o uguale a 155; altrimenti assume valore pari a zero. Stagionalità da 5 a 6 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 155 e minore o uguale a 186; altrimenti assume valore pari a zero. Stagionalità da 6 a 9 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 186 e minore o uguale a 279; altrimenti assume valore pari a zero. 11 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore “Costo del venduto e per la produzione dei servizi per addetto”, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero. ALLEGATO 2 Stagionalità fino a 4 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di zero e minore o uguale a 124; altrimenti assume valore pari a zero. Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12. ALLEGATO 2 Treviso 1 gennaio 2019 AZIENDA TEST S.p.a. Via Broi, 26 31054 - POSSAGNO(TV) Prot. N. INPS.0100.26/08/2024.XXXXXXX Oggetto: Indicatori Sintetici di affidabilità Contributiva (ISAC) - Comunicazione esiti Codice fiscale: 00112233456 Spett.le DENOMINAZIONE AZIENDA, alla luce della recente normativa (1), il legislatore ha introdotto gli Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) con l’obiettivo di verificare la congruità delle dichiarazioni contributive dei datori di lavoro del settore privato. Più in dettaglio, gli ISAC sono indicatori statistico-economici elaborati attraverso l’utilizzo delle informazioni contenute nelle denunce UniEmens e nelle dichiarazioni rese ai fini ISA. Nell’ottica di un dialogo proficuo con le imprese, alleghiamo una tabella (All.1) che riporta le risultanze, per la sua azienda, di eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori utilizzati relativamente all'anno 2024 (2). In caso di scostamento, viene specificata l’entità dello stesso (tra le opzioni “lieve” o “significativo”). Viene fornita, inoltre, ove possibile, una stima del numero di giornate lavorative che riporterebbero l’indicatore nella fascia di normalità. Tale stima, a carattere orientativo, non comporta alcuna irregolarità a suo carico. Lo scopo della presente comunicazione, infatti, consiste nell’opportunità per il contribuente di verificare la propria posizione contributiva, integrandola o rettificandola se necessario. Qualora dovesse avere la necessità di contattare l’Istituto, potrà utilizzare le consuete funzionalità del cassetto previdenziale, selezionando l’oggetto “ISAC”. COME ACCEDERE AI SERVIZI ONLINE È possibile accedere ai servizi online dal sito INPS con uno di questi strumenti: Identità SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) può richiederla agli Identity Provider accreditati, l’elenco è disponibile sul sito ufficiale AgID CIE (Carta d’identità elettronica) CNS (Carta Nazionale dei Servizi) PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano, in quanto impossibilitati a richiedere le credenziali SPID APP IO (App dei Servizi Pubblici per avvisi e pagamenti digitali, disponibile su App Store e Play Store) eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and trust Services) RIFERIMENTI LEGISLATIVI (1) Art. 1, co.5, decreto legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2024, n. 199 (2) Per la definizione degli indicatori, dei valori soglia e dei Modelli di Business (MoB) occorre far riferimento alle Note tecnico-metodologiche allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.12345, del 19/12/2025. Distinti saluti Il responsabile e ruolo MARIO BIANCHI Documento firmato digitalmente come da normativa vigente e conforme all'originale conservato presso l'INPS ALL. 1 – ESEMPIO TABELLA DEGLI INDICATORI Indicatore Valori normali Esito Stima delle giornate lavorative che riportano l’indicatore nella fascia di normalità Assenza dipendenti Val1 Esito1 Stima1 dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS Assenza dipendenti Val2 Esito2 Stima2 dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA Valore dei beni strumentali Val3 Esito3 Stima3 per addetto Costo del venduto e per la Val4 Esito4 Stima4 produzione dei servizi per addetto Forza lavoro dipendente Val5 Esito5 Stima5 Quota di impiego di lavoro Val6 Esito6 Stima6 part-time Quota di impiego di lavoro a Val7 Esito7 Stima7 termine Indicatore Valori normali Esito Stima delle giornate lavorative che riportano l’indicatore nella fascia di normalità Quota di impiego di lavoro Val8 Esito8 Stima8 stagionale Quota di impiego di lavoratori Val9 Esito9 Stima9 con contratti di collaborazione Quota di impiego di Val10 Esito10 Stima10 apprendisti Veicoli per addetto Val11 Esito11 Stima11 ALLEGATO 3 Treviso 1 gennaio 2019 AZIENDA TEST S.p.a. Via Broi, 26 31054 - POSSAGNO(TV) Prot. N. INPS.0100.26/08/2024.XXXXXXX Oggetto: Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) - Comunicazione esiti Codice fiscale: 00112233456 Spett.le DENOMINAZIONE AZIENDA, alla luce della recente normativa (1), il legislatore ha introdotto gli Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) con l’obiettivo di verificare la congruità delle dichiarazioni contributive dei datori di lavoro del settore privato. Più in dettaglio, gli ISAC sono indicatori statistico-economici elaborati attraverso l’utilizzo delle informazioni contenute nelle denunce UniEmens e nelle dichiarazioni rese ai fini ISA. Nell’ottica di un dialogo proficuo con le imprese, alleghiamo una tabella (All.1) che riporta le risultanze, per la sua azienda, di eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori utilizzati relativamente all'anno 2024 (2). In caso di scostamento, viene specificata l’entità dello stesso (tra le opzioni “lieve” o “significativo”). Viene fornita, inoltre, ove possibile, una stima del numero di giornate lavorative che riporterebbero l’indicatore nella fascia di normalità. Tale stima, a carattere orientativo, non comporta alcuna irregolarità a suo carico. Lo scopo della presente comunicazione, infatti, consiste nell’opportunità per il contribuente di verificare la propria posizione contributiva, integrandola o rettificandola se necessario. Qualora dovesse avere la necessità di contattare l’Istituto, potrà utilizzare le consuete funzionalità del cassetto previdenziale, selezionando l’oggetto “ISAC”. COME ACCEDERE AI SERVIZI ONLINE È possibile accedere ai servizi online dal sito INPS con uno di questi strumenti: Identità SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) può richiederla agli Identity Provider accreditati, l’elenco è disponibile sul sito ufficiale AgID CIE (Carta d’identità elettronica) CNS (Carta Nazionale dei Servizi) PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano, in quanto impossibilitati a richiedere le credenziali SPID APP IO (App dei Servizi Pubblici per avvisi e pagamenti digitali, disponibile su App Store e Play Store) eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and trust Services) RIFERIMENTI LEGISLATIVI (1) Art. 1, c .5 del decreto legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199 (2) Per la definizione degli indicatori, dei valori soglia e dei Modelli di Business (MoB) occorre far riferimento alle Note tecnico-metodologiche allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12345, del 19/12/2025. Distinti saluti Il responsabile e ruolo MARIO BIANCHI Documento firmato digitalmente come da normativa vigente e conforme all'originale conservato presso l'INPS ALL. 1 – ESEMPIO TABELLA DEGLI INDICATORI Indicatore Valori normali Esito Stima delle giornate lavorative che riportano l’indicatore nella fascia di normalità Assenza dipendenti Val1 Esito1 Stima1 dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS Assenza dipendenti Val2 Esito2 Stima2 dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA Valore dei beni strumentali Val3 Esito3 Stima3 per addetto Costo del venduto e per la Val4 Esito4 Stima4 produzione dei servizi per addetto Presenze per addetto Val5 Esito5 Stima5 Numero totale dei posti letto Val6 Esito6 Stima6 fissi per addetto Forza lavoro dipendente Val7 Esito7 Stima7 Indicatore Valori normali Esito Stima delle giornate lavorative che riportano l’indicatore nella fascia di normalità Tasso medio di occupazione Val8 Esito8 Stima8 Quota di impiego di lavoro Val9 Esito9 Stima9 part-time Quota di impiego di lavoro a Val10 Esito10 Stima10 termine Quota di impiego di lavoro Val11 Esito11 Stima11 stagionale Quota di impiego di lavoratori Val12 Esito12 Stima12 con contratti di collaborazione Quota di impiego di Val13 Esito13 Stima13 apprendisti ALLEGATO 6 TEMPLATE DI RISPOSTA DATORE DI LAVORO - SETTORE ECONOMICO DEL COMMERCIO ALL’INGROSSO ALIMENTARE Riferimento PEC (numero protocollo) (cid:20) Assenza dipendenti dichiarazione ISA presenza dipendenti dichiarazione INPS Selezione motivazione (cid:21) (cid:36)ssenza dipendenti dic(cid:75)iarazione (cid:44)N(cid:51)(cid:54) presenza dipendenti dic(cid:75)iarazione (cid:44)(cid:54)(cid:36) Selezione motivazione (cid:22) (cid:57)alore dei (cid:69)eni strumentali per addetto Selezione motivazione 4 Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto Selezione motivazione 5 Numero di veicoli per addetto Selezione motivazione 6 Quota di impiego di lavoro part-time Selezione motivazione 7 Quota di impiego di lavoro a termine Selezione motivazione (cid:27) Quota di impiego di lavoro stagionale Selezione motivazione (cid:28) Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione Selezione motivazione (cid:20)(cid:20)(cid:19)(cid:19) Quota di impiego di apprendisti SSeelleezziioonnee mmoottiivvaazziioonnee ALLEGATO 7 TEMPLATE RISPOSTA DATORE DI LAVORO - SETTORE ECONOMICO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE Riferimento PEC (numero protocollo) (cid:20) Assenza dipendenti dichiarazione ISA presenza dipendenti dichiarazione INPS Selezione motivazione (cid:21) (cid:36)ssenza dipendenti dic(cid:75)iarazione (cid:44)N(cid:51)(cid:54) presenza dipendenti dic(cid:75)iarazione (cid:44)(cid:54)(cid:36) Selezione motivazione (cid:22) (cid:57)alore dei (cid:69)eni strumentali per addetto Selezione motivazione 4 Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto Selezione motivazione 5 Presenze per addetto Selezione motivazione 6 Numero totale dei posti letto fissi per addetto Selezione motivazione 7 Tasso medio di occupazione Selezione motivazione (cid:27) Quota di impiego di lavoro part-time Selezione motivazione (cid:28) Quota di impiego di lavoro a termine Selezione motivazione (cid:20)(cid:20)(cid:19)(cid:19) QQuuoottaa ddii iimmppiieeggoo ddii llaavvoorroo ssttaaggiioonnaallee SSeelleezziioonnee mmoottiivvaazziioonnee (cid:20)1 Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione Selezione motivazione (cid:20)2 Quota di impiego di apprendisti Selezione motivazione

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