Promozione della compliance in materia contributiva. Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) di cui all’articolo 1, commi da 5 a 10, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199. Informativa generale e invio delle comunicazioni di compliance ai datori di lavoro
Promozione della compliance in materia contributiva. Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) di cui all’articolo 1, commi da 5 a 10, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199. Informativa generale e invio delle comunicazioni di compliance ai datori di lavoro
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Studi e Ricerche
Roma, 06/03/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 26
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.7
OGGETTO: Promozione della compliance in materia contributiva. Indici sintetici
di affidabilità contributiva (ISAC) di cui all’articolo 1, commi da 5 a
10, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199. Informativa
generale e invio delle comunicazioni di compliance ai datori di lavoro
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano gli interventi sulla promozione della
compliance in materia contributiva attraverso l’utilizzo di strumenti di analisi
preventiva, con particolare riferimento agli indici sintetici di affidabilità
contributiva (ISAC), di cui all’articolo 1, commi da 5 a 10, del decreto-legge
28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2024, n. 199, e alle relative comunicazioni previste per i datori di
lavoro.
INDICE
Premessa
1. Promozione della compliance in materia contributiva
2. Fonti informative e indicatori
2.1 Descrizione dei dati ISA utilizzati
2.2 Elaborazione dei dati del flusso UniEmens utilizzati per il calcolo degli indicatori
2.3 La lettera di compliance
2.4 Premialità
3. Adattamenti della “Piattaforma della Compliance”. Visualizzazione dei dati degli ISAC per le
Strutture territoriali dell’Istituto
4. Azioni correttive nel flusso UniEmens
Premessa
Gli indici sintetici di affidabilità contributiva (di seguito, ISAC) sono indicatori statistico-
economici elaborati mediante una metodologia che combina l’utilizzo di dati di natura
contributiva e di natura fiscale, per verificare la congruità della forza lavoro dichiarata dal
datore di lavoro; la finalità della loro elaborazione risiede nella necessità di individuare e
prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva.
L’introduzione sperimentale degli ISAC nasce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 1, Riforma 1.2 “Piano Nazionale per la lotta al
lavoro sommerso”. Il primo Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso risale agli anni
2021 e 2022, adottato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre
2022, n. 221, pubblicato, in data 21 dicembre 2022, nella sezione “Pubblicità legale” del sito
internet www.lavoro.gov.it.
Successivamente, la Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea n. 15114/24 del
12 novembre 2024 ha apportato modifiche al PNRR, riformulando anche la Missione 5,
Componente 1, Riforma 1.2 “Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso”, e il decreto-
legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n.
199, ha introdotto in via sperimentale gli ISAC, limitatamente a otto settori economici.
In particolare, l’articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 160/2024, prevede
l’introduzione sperimentale degli ISAC, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per gli esercenti
attività di impresa, arti o professioni, al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia
contributiva, destinando, ai sensi del successivo comma 10 del medesimo articolo, specifiche
risorse a valere sugli stanziamenti relativi alla Missione 5, Componente 2, Investimento 5, del
PNRR[1].
I commi 7 e 8 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 160/2024 prevedono che: “7. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Ispettorato
nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi due settori
di cui al comma 6 e sono stabiliti le premialità da applicare ai soggetti di cui al comma 5, i
criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di esclusione
dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
8. Con le medesime modalità di cui al comma 7 è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad
almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto
2026”.
Pertanto, con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze, 27 febbraio 2026 (Allegato n. 1), sono stati introdotti e
approvati gli ISAC per due settori (“Commercio all’ingrosso alimentare”, codice M21U in ambito
ISA, e “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”, codice G44U in ambito ISA).
Come disposto dall’articolo 1, comma 6, del D.I. 27 febbraio 2026, il campo di applicazione
degli ISAC coincide con quello degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) dell’Agenzia
delle Entrate.
I due settori, su cui è stata avviata la sperimentazione, sono stati individuati sulla base di
approfondimenti tecnici e statistici, senza alcuna valutazione complessiva sull’andamento degli
stessi, atteso anche che le stime effettuate dall’ISTAT in materia di lavoro sommerso tengono
conto di macro-aggregati settoriali non sovrapponibili ai settori definiti in ambito ISA, che
fungono da base di calcolo degli ISAC. Si precisa altresì che, tra i settori interessati
dall’introduzione sperimentale degli ISAC, non sussiste alcuna gradualità.
Con il medesimo D.I. sono state definite le premialità, i criteri e le modalità per
l’aggiornamento periodico degli ISAC e le ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli stessi per
determinate tipologie di datori di lavoro. Al D.I., in particolare, sono allegate le note tecnico-
metodologiche, che definiscono gli indicatori e le relative modalità di calcolo.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano gli interventi sulla promozione della
compliance in materia contributiva attraverso l’utilizzo degli ISAC.
1. Promozione della compliance in materia contributiva
In attuazione degli impegni assunti dallo Stato italiano nell’ambito del PNRR e ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, del D.I. 27 febbraio 2026, l’INPS trasmetterà, entro il 31 marzo 2026,
ai datori di lavoro rientranti nei due settori economici di prima applicazione “M21U” e “G44U”,
di cui all’articolo 1 del medesimo D.I., una comunicazione di compliance riportante le risultanze
di eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori connessi al modello ISAC di
riferimento, ai fini del conseguimento del target del PNRR, di cui alla Misura 5, Componente 1,
Riforma 1.2.
Le misure connesse all’introduzione sperimentale degli ISAC previste nel decreto-legge n.
160/2024 e nei relativi provvedimenti di attuazione si inseriscono nell’ambito degli interventi
che mirano al rafforzamento della compliance contributiva attraverso l’utilizzo di strumenti di
analisi preventiva quali, appunto, gli ISAC.
La comunicazione di compliance specifica la presenza di eventuali scostamenti, lievi o
significativi, rispetto ai valori rientranti nella c.d. fascia di normalità, così come determinata nel
modello identificativo degli ISAC.
Si precisa che lo scopo della comunicazione è di promuovere la corretta contribuzione, atteso
che la stima, derivante dal modello econometrico sotteso alla determinazione degli ISAC, ha
carattere indicativo e non comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro (cfr. l’art.
2, comma 1, del D.I. 27 febbraio 2026).
Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con la deliberazione n. 14 del 18 febbraio 2026, ha
individuato:
i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni sono messi a disposizione del
datore di lavoro;
le fonti informative e la tipologia di informazioni da fornire al datore di lavoro;
le fattispecie di esclusione;
i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra il datore di lavoro e
l’Amministrazione, assicurati anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici;
i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione spontanea di eventuali
inadempimenti contributivi, di cui il datore di lavoro si dovesse rendere conto, a seguito
delle verifiche della propria posizione contributiva. In tale ultimo caso, trovano
applicazioni le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 7, del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
2. Fonti informative e indicatori
Le fonti informative utilizzate ai fini dell’individuazione dei datori di lavoro ai quali inviare la
comunicazione di compliance a seguito dell’introduzione degli ISAC sono sia interne (flussi
UniEmens) che esterne all’Istituto (dati ISA), nonché derivanti dalla cooperazione applicativa
(dati UNISOMM tratti dalle Comunicazioni Obbligatorie inviate al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali)[2].
Tali fonti informative sono combinate in modo tale che il confronto tra le informazioni di origine
fiscale, contenute nei modelli ISA, con i dati contributivi relativi alla forza lavoro impiegata dai
datori di lavoro, desunti dai flussi UniEmens, oltre che da UNISOMM per la parte relativa
all’utilizzo di lavoratori in somministrazione, generi specifici indicatori, distinguibili nelle
seguenti cinque categorie:
1) indicatori che mettono a confronto una grandezza fiscale dichiarata in ISA (ad esempio,
“valore dei beni strumentali”) e una grandezza contributiva (ad esempio, “gli addetti utilizzati”
espressi in “giornate di lavoro”);
2) indicatori che confrontano il numero di giornate prestate da una categoria contrattuale sul
totale (ad esempio, “quota di impiego part-time su totale”);
3) un indicatore complesso che utilizza molteplici dati in input ed è costituito da un modello di
stima predittivo della forza lavoro teorica, tenuto conto dei modelli di business attribuiti a
ciascun datore di lavoro nell’ambito del sistema ISA;
4) indicatori di “presenza/assenza dichiarazione”, che mettono in evidenza l’anomalia secondo
cui il datore di lavoro potrebbe avere dichiarato la presenza di lavoro dipendente in un ambito
ma non nell’altro (ad esempio, dichiarando la presenza di dipendenti nel flusso UniEmens, ma
non nel corrispondente modello ISA, per il medesimo anno);
5) indicatori specifici di ciascun settore (ad esempio, “veicoli per addetto” per il settore
“Commercio all’ingrosso alimentare”; “posti letto fissi per addetto” per il settore “Strutture
ricettive alberghiere ed extralberghiere”).
L’indicatore complesso, in particolare, scaturisce da modelli econometrici che, attraverso
l’elaborazione di una serie di variabili in input[3], effettuano una stima della forza lavoro
teorica per ciascun datore di lavoro e rilevano, conseguentemente, uno scostamento rispetto a
quanto effettivamente dichiarato.
Di seguito è riportato l’elenco degli ISAC calcolati per i due settori oggetto della prima
applicazione.
Indicatori comuni a entrambi i settori:
Assenza dipendenti dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS;
Assenza dipendenti dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA;
Valore dei beni strumentali per addetto;
Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto;
Quota di impiego di lavoro part-time;
Quota di impiego di lavoro a termine;
Quota di impiego di lavoro stagionale;
Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione;
Quota di impiego di apprendisti;
Forza lavoro dipendente (indicatore complesso).
Indicatori specifici del settore “Commercio all’ingrosso alimentare”:
Numero di veicoli per addetto.
Indicatori specifici del settore “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”:
Presenze per addetto;
Numero totale dei posti letto fissi per addetto;
Tasso medio di occupazione.
2.1 Descrizione dei dati ISA utilizzati
I datiISA utilizzati per la costruzione degli ISAC sono quelli contenuti nella modulistica ufficiale
reperibile, per ciascun settore, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e inseriti dai datori di lavoro in
sede di dichiarazione ISA, per le annualità oggetto di analisi[4].
In particolare, il quadro A del modello ISA è inerente al personale utilizzato dal datore di lavoro
comprensivo di tutta l’area del lavoro autonomo (collaboratori, associati in partecipazione, soci,
familiari, ecc.).
L’utilizzo di tali informazioni ha consentito di ricostruire interamente il fattore lavoro utilizzato
dal datore di lavoro, comprensivo della parte non dipendente, con l’obiettivo di cogliere le
peculiarità di ciascun datore di lavoro.
I quadri B e C dei modelli ISA contengono, invece, tutte le informazioni specifiche relative ai
datori di lavoro di ciascun settore, utili a ricostruire le peculiarità organizzative di ciascuno e a
definire il “Modello di business” (“Mob”) di appartenenza. I “Mob” sono derivati dalle
elaborazioni effettuate in ambito ISA e consentono di effettuare confronti tra i datori di lavoro
con organizzazione e risorse simili. Alcuni dati di tali quadri, inoltre, sono direttamente utilizzati
per il calcolo degli indicatori.
Il quadro F, infine, contiene una serie di dati contabili, tra cui, in particolare, il “Costo per
acquisti” e il “Valore dei beni strumentali”, anch’essi utilizzati per la costruzione degli indicatori.
2.2 Elaborazione dei dati del flusso UniEmens utilizzati per il calcolo degli indicatori
I dati del flusso UniEmens forniti per l’elaborazione sono stati aggregati a livello di codice
fiscale, al fine di consentire un confronto omogeneo con i dati ISA. La rilevazione ha a oggetto
la forza lavoro dichiarata distinta per ciascuna tipologia contrattuale, sia in termini di “unità di
lavoro” che in termini di “giornate” effettivamente lavorate, aggregate per soggetto giuridico e
senza alcun riferimento a dati individuali dei lavoratori.
Nelle giornate di lavoro elaborate non sono incluse le assenze a qualsiasi titolo, anche se
coperte da contribuzione figurativa, ciò al fine di fornire una misura più precisa del fattore
lavoro realmente impiegato nell’attività produttiva nel periodo temporale di riferimento.
Per quanto riguarda i dati relativi alla presenza di eventuali appalti e/o subappalti, si precisa
che nell’ambito dei dati ISA, la variabile “Costo per acquisti” contiene, sebbene in forma
aggregata, anche i costi sostenuti da ciascun datore di lavoro per eventuali
esternalizzazioni[5].
Si precisa altresì che gli ISAC, allo stato e in sede di prima applicazione per gli otto settori
complessivi, non hanno come obiettivo quello di effettuare un controllo puntuale sulla corretta
applicazione dei contratti collettivi e dei relativi minimali retributivi, costituendo, gli stessi,
indicatori di rischio di potenziale lavoro sommerso che si propongono di misurare la probabilità
che i datori di lavoro abbiano omesso, del tutto o in parte, la dichiarazione dei rapporti di
lavoro instaurati, senza alcun tipo di valore accertativo di irregolarità contributiva.
Per la verifica dei contratti collettivi applicati e del rispetto dei relativi minimali retributivi,
restano ferme le competenze e i poteri degli organi di vigilanza preposti, già previsti a
legislazione vigente.
Resta fermo altresì che, in un’ottica di potenziale e futuro utilizzo generalizzato e/o di
estensione degli ISAC a ulteriori settori, con conseguente possibile valorizzazione dello
strumento anche in chiave accertativa, il modello sotteso alla loro determinazione potrà essere
arricchito di ulteriori fonti e dati.
2.3 La lettera di compliance
A seguito dell’elaborazione degli ISAC viene effettuato un primo invio di lettere di compliance ai
datori di lavoro rientranti nei primi due settori, utilizzando i modelli allegati alla presente
circolare (Allegati n. 2 e n. 3).
Nella lettera di compliance vengono comunicati a tutti i datori di lavoro, anche se privi di
scostamenti (ciò in un’ottica di valorizzazione della premialità, come successivamente
specificato nella presente circolare), i risultati derivanti dal calcolo degli ISAC.
Tale lettera non sarà recapitata ai datori di lavoro che hanno cessato al 1° gennaio 2026 la
propria attività in via definitiva, in quanto esclusi dal campo di applicazione degli ISAC (cfr.
l’art. 4 del D.I. 27 febbraio 2026).
Si ribadisce che, ai sensi della normativa vigente, la lettera di compliance non ha la natura
giuridica di un atto di accertamento, né determina, di per sé, alcuna irregolarità nei confronti
del datore di lavoro (cfr. l’art. 2, comma 1, del D.I. 27 febbraio 2026).
L’obiettivo dell’attività di compliance, infatti, consiste nella possibilità per il datore di lavoro,
sulla base dei dati trasmessi dall’Istituto, di operare una valutazione complessiva dell’aderenza
della prassi aziendale alla normativa in materia di lavoro, adeguandosi ove necessario;
l’adeguamento spontaneo eventualmente posto in essere, pertanto, non deve riguardare solo
l’anno oggetto di analisi ma può riguardare tutti i periodi, anche futuri, che, a seguito della
valutazione condotta, necessitino di aggiustamenti.
Nella lettera di compliance, accanto a ciascun indicatore, sono riportate le seguenti tre colonne:
- Valori normali: indicano la soglia a partire dalla quale l’indicatore genera uno
scostamento;
- Esito: specifica se vi è uno scostamento o meno rispetto alla soglia. Può assumere i
valori “nella norma”, “scostamento lieve” o “scostamento significativo”; gli indicatori di
presenza/assenza, invece, possono assumere esclusivamente i valori “anomalo” o “nella
norma”;
- Stima delle giornate lavorative che riportano l’indicatore nella fascia di
normalità: per ogni indicatore viene calcolato il numero di giornate lavorative che, se
effettivamente esposto, riporterebbe l’indicatore nella fascia di normalità.
Inoltre, negli Allegati n. 4 e n. 5 alla presente circolare si riportano le soglie per ciascun
indicatore, differenziate, a seconda dei casi, per Mob o per classi di dipendenti. Per alcuni
indicatori le soglie non sono applicabili e, pertanto, nella lettera di compliance il valore assunto
dalla relativa cella sarà “non applicabile” (per l’indicatore complesso “Forza lavoro dipendente”,
invece, la soglia minima è rappresentata dalla stima teorica delle giornate).
In base agli impegni assunti nell’ambito del PNRR, entro il 31 marzo 2026 saranno inviate oltre
12.000 lettere di compliance (anno di riferimento 2023) con scostamento su un totale di
soggetti analizzati, per entrambi i settori, pari a 33.732 unità (di cui 10.225 relativi al settore
“M21U” e 23.507 relativi al settore “G44U”). Progressivamente, le lettere saranno inviate a
tutti i datori di lavoro rientranti nei settori ISA analizzati, anche se privi di qualsivoglia
scostamento.
2.4 Premialità
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.I. 27 febbraio 2026, il datore di lavoro che risulti
conforme al modello ISAC, senza scostamenti “lievi” o “significativi”, è considerato rientrante
nella c.d. fascia di normalità.
La lista dei datori di lavoro individuati viene trasmessa, da parte dell’INPS, al Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ai fini
dell’orientamento e della programmazione delle attività di vigilanza in materia contributiva.
3. Adattamenti della “Piattaforma della Compliance”. Visualizzazione dei dati degli
ISAC per le Strutture territoriali dell’Istituto
Preliminarmente si precisa che l’invio della lettera di compliance per i primi due settori
individuati avviene centralmente tramite la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti
della pubblica Amministrazione (o “SEND” - Servizio Notifiche Digitali), come da messaggio n.
4121 del 5 dicembre 2024, senza alcuna necessità di attività da parte delle Strutture territoriali
dell’Istituto. La comunicazione viene inviata, ove presenti, anche agli intermediari delegati dai
datori di lavoro interessati.
Nella “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”,
accessibile tramite intranet, è stata creata un’apposita sezione denominata “ISAC”, che
consente la visualizzazione delle posizioni contributive coinvolte in questa prima fase. In
particolare, selezionando “Lettere ISAC” è possibile visualizzare la situazione di ciascun datore
di lavoro ed estrarre delle liste specifiche attraverso l’utilizzo di una serie di filtri predisposti.
Si chiarisce, inoltre, che in questa prima fase di applicazione sperimentale degli ISAC, per i
primi due settori, non è richiesta alle Strutture territoriali alcuna gestione delle attività. La
visualizzazione dei dati relativi agli ISAC calcolati e dello stato della lettera di compliance
inviata è funzionale a rendere partecipi tutte le Strutture territoriali dell’Istituto dell’attività
avviata, anche ai fini di un futuro coinvolgimento diretto, oltre che per la valutazione delle
proposte “Vig” eventualmente generate dai datori di lavoro a seguito della ricezione della citata
lettera.
Si precisa altresì che il modello di lettera di compliance prevede che l’interazione con l’Istituto
da parte dei datori di lavoro avvenga attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale
all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, tramite l’oggetto “ISAC” appositamente
istituito. Ogni comunicazione inviata dai datori di lavoro viene chiusa automaticamente a livello
centralizzato a seguito di una comunicazione standard di presa in carico. Successivamente, le
Strutture centrali competenti provvederanno a fornire un feedback più completo ai datori di
lavoro relativamente ai riscontri ricevuti.
I datori di lavoro, a seguito della ricezione della lettera di compliance, possono, qualora
dovessero ritenerlo necessario, fornire i riscontri del caso all’Istituto. A tale fine, è stato
predisposto un apposito template (Allegati n. 6 e n. 7) che prevede, per ciascun ISAC con
scostamento, le seguenti opzioni presenti nel menu a tendina:
- Causa dello scostamento dell’indicatore: consente al datore di lavoro di esporre e
documentare le ragioni plausibili per cui il valore dell’indicatore è fuori dalla fascia di normalità;
- Azioni correttive in UniEmens: il datore di lavoro può comunicare le eventuali trasmissioni
del flusso UniEmens spontanee effettuate a seguito della ricezione della lettera di compliance;
- Richiesta di chiarimenti sui dati contributivi utilizzati: tale opzione può essere
utilizzata per approfondimenti relativi ai dati del flusso UniEmens utilizzati.
Una volta compilato, il template deve essere inoltrato tramite la funzione Comunicazione
Bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto “ISAC”, unitamente
all’ulteriore documentazione che il datore di lavoro dovesse ritenere utile ai fini del riscontro.
La compilazione del template da parte del datore di lavoro è su base volontaria e non è
previsto alcun termine perentorio entro cui il medesimo è tenuto a dare riscontro alla lettera di
compliance. Parimenti, non sono richiesti adempimenti specifici di ricalcolo e/o conteggi da
parte dei datori di lavoro, né alcuna rettifica/modifica obbligatoria dei dati.
Come già evidenziato, lo scopo della comunicazione di compliance, nell’ottica di favorire la
corretta contribuzione e di creare un sistema dialogico tra l’Istituto e i datori di lavoro, consiste
nell’opportunità, per questi ultimi, di verificare la propria posizione contributiva. Pertanto, il
datore di lavoro, ove lo ritenesse opportuno, può fornire chiarimenti in ordine agli eventuali
scostamenti rilevati dal modello ISAC, con riferimento agli indicatori di interesse. È possibile,
inoltre, chiedere chiarimenti all’Istituto, in presenza di eventuali dubbi e/o incertezze rispetto
agli scostamenti emersi, a cui l’Istituto fornirà riscontro, come sopra indicato.
Tanto rappresentato, resta fermo il monitoraggio sulla sperimentazione, che verrà condotto
secondo le tempistiche individuate dal D.I., al fine di valutare l’impatto qualitativo
dell’introduzione sperimentale degli ISAC.
A tale ultimo riguardo, è auspicabile un proficuo dialogo con i datori di lavoro destinatari della
lettera di compliance, al fine di rendere la misura sperimentale quanto più efficiente ed efficace
possibile, per costruire un modello comune di compliance che favorisca, da un lato, l’emersione
del lavoro irregolare e, dall’altro, che premi i datori di lavoro regolari, azzerando il rischio di
generare possibili “falsi positivi” e contribuendo, in ultima analisi, anche a orientare l’attività
ispettiva verso quelle situazioni caratterizzate da lavoro irregolare da contrastare e, ancora più,
da prevenire.
4. Azioni correttive nel flusso UniEmens
Nel caso in cui fosse necessario effettuare azioni correttive, il flusso UniEmens deve essere
validato dal software di controllo e trasmesso tramite portale o attraverso la procedura
“Compilazione online”, disponibile nella sezione “Servizi per Aziende e Consulenti” del sito
istituzionale www.inps.it, in caso di:
integrazione di una denuncia precedentemente inviata;
assenza di un DM virtuale in uno o più periodi di competenza.
In particolare, a seguito della ricezione della lettera di compliance, il datore di lavoro può
trasmettere i flussi di regolarizzazione attraverso la nuova sezione denominata
“Regolarizzazione da Compliance”, presente nella sezione “Scelta Variazioni” della procedura
“Compilazione online”.
Per la trasmissione del flusso UniEmens è richiesto l’uso esclusivo del Tipo Regolarizzazione
“RE” (“REGOLARIZZAZIONE DA COMPLIANCE - EVASIONE”). È obbligatoria la compilazione dei
seguenti campi:
il protocollo della lettera di compliance ricevuta nell’elemento <IdentAtto>;
la data di notifica della lettera di compliance nell’elemento <DataAtto>.
L’utilizzo di tale tipo di regolarizzazione è essenziale ai fini dell’applicazione della misura delle
sanzioni civili prevista all’articolo 30, comma 7, del decreto-legge n. 19/2024.
I modelli “Vig” generati dalla regolarizzazione possono essere consultati accedendo al “Portale
contributivo aziende e intermediari”. L’importo dei contributi eventualmente dovuti deve essere
versato tramite modello F24, con la causale “RC01”.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 91 del 5 giugno 2025,
per l’attuazione della normativa relativa agli ISAC è stato adottato l’Accordo, ai sensi
dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra l’Unità di Missione
per l’attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il
Dipartimento per le Politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro del medesimo Ministero e l’INPS, per la realizzazione della Riforma 1.2
“Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a
valere sulle risorse di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 5. Con il citato Accordo
l’INPS è stato individuato quale “soggetto attuatore” dell’intervento. In attuazione dell’articolo
8 dell’Accordo, inoltre, è stata stipulata un’apposita convenzione tra l’INPS, in qualità di
“soggetto attuatore” e la Società generale d’informatica S.p.A. (SOGEI), in qualità di “soggetto
esecutore”, per lo svolgimento delle attività di cui all’Accordo adottato con la deliberazione n.
91/2025.
[2] I dati UNISOMM, in particolare, sono stati utilizzati ai fini della considerazione di eventuale
forza lavoro utilizzata in somministrazione dai datori di lavoro, anche nell’ambito della titolarità
del rapporto di lavoro riconducibile all’agenzia di somministrazione.
[3] Nelle note tecnico-metodologiche allegate al D.I. 27 febbraio 2026 sono specificate tali
variabili e la relativa correlazione con la variabile output, consistente nella forza lavoro teorica
calcolata dal modello.
[4] Ai fini della costruzione degli indicatori possono essere impiegate anche le ulteriori
informazioni già disponibili in ambito ISA come, ad esempio, i dati sui veicoli risultanti nella
Motorizzazione Civile.
[5] In particolare, il riferimento è al rigo F10 della modulistica ISA, nell’ambito del quale viene
riportato l’ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci,
inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni
effettuate da terzi esterni all’impresa e l’ammontare dei costi relativi all’acquisto di beni e
servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall’attività di impresa
esercitata. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni
di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio e i costi sostenuti
nell’anno per l’acquisto di materie prime e semilavorati, di merci e per la realizzazione dei
lavori di propria promozione affidati a terzi esterni all’impresa o quelli realizzati mediante la
concessione di subappalti.
ALLEGATO 1
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo
specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire i traguardi e gli
obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”)
presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e valutato positivamente con
Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
VISTI gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2023_99 del 21 febbraio 2023, sullo stato
di attuazione del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility,
RRF) a due anni dalla sua entrata in vigore, nella quale sono definite la metodologia per la
valutazione del raggiungimento delle milestones e dei targets e la metodologia per determinare
l'importo da sospendere in caso di raggiungimento parziale degli obiettivi alla base di una
richiesta di pagamento;
VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della
politica agricola comune”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, dell’11 ottobre 2021, concernente l’istituzione dell’Unità di
Missione dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del
citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO il sistema di gestione e controllo del PNRR (SI.GE.CO) e tutti i suoi Allegati, adottato
dall’Unità di Missione PNRR in data 1° dicembre 2022, modificato (versione 4.1) a gennaio 2024
e ss.mm.ii.;
VISTA la Missione 5 Inclusione e coesione – Componente 1 Politiche per il lavoro – Riforma 2
Lavoro Sommerso del PNRR (d’ora in poi M5C1 Riforma 1.2);
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, nonché degli
obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
CONSIDERATO che l’attuazione della M5C1 Riforma 1.2 prevede, tra l’altro, il conseguimento
del traguardo M5C1-8 “adozione di un Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso” e
dell’obiettivo M5C1-11 “ulteriori azioni per contrastare il lavoro sommerso”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 febbraio 2022, n. 32, con
il quale è stato istituito un Tavolo tecnico di lavoro per l’elaborazione del Piano nazionale per la
lotta al lavoro sommerso, in attuazione della misura a titolarità del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui alla M5C1 Riforma 1.2;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 dicembre 2022, n. 221,
con cui è stato adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-
2025;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 aprile 2023, n. 57 e s.m.i.,
che ha disposto la costituzione del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del
lavoro sommerso;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 aprile 2023, n. 58, di
aggiornamento del Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 marzo 2024, n. 50, con il
quale è stata costituita, presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la task force lavoro
sommerso;
VISTO che, tra gli interventi di prevenzione e compliance del citato “Piano Nazionale per la
Lotta al Lavoro Sommerso 2023-2025”, è prevista una linea di azione dedicata alla costruzione
di indicatori di affidabilità contributiva, tesi a verificare la congruità della forza lavoro
dichiarata, analoghi agli indici elaborati per l’individuazione di potenziali irregolarità fiscali, da
sviluppare tramite una collaborazione tra INPS e altri Istituti, tra cui l’Agenzia delle Entrate e la
SOSE- Soluzioni per il Sistema Economico (ad oggi, Sogei S.p.A.);
VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in
particolare, l’articolo 9-bis;
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante “Disposizioni urgenti in materia di
lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199;
VISTO, in particolare, l’articolo 1 del decreto-legge n. 160 del 2024, che, ai commi da 5 a 8,
prevede quanto segue:
“5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, per i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il
rispetto degli obblighi in materia contributiva.
6. Gli ISAC di cui al comma 5 hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi
imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati ai sensi dell’articolo 10, comma 12,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dell'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge n. 50 del
2017, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di
evasione ed elusione contributiva. Le attività di cui al presente comma, salvo quanto disposto
dal comma 10, sono svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
l'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il 31 dicembre 2025, sono approvati gli ISAC per i primi
due settori di cui al comma 6 e sono stabiliti le premialità da applicare ai soggetti di cui al
comma 5, i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli stessi e le ipotesi di
esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
8. Con le medesime modalità di cui al comma 7 è stabilita l'estensione graduale degli ISAC ad
almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto
2026”.
SENTITO l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con e-mail prot. n. 11861 del 5 dicembre
2025;
SENTITO l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con e-mail prot. n. 11861 del 5 dicembre 2025;
DECRETA
Articolo 1
(Approvazione degli ISAC nei settori M21U e G44U)
1. Al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva, a decorrere dal 1°
gennaio 2026, ai sensi dell’articolo 1, commi da 5 a 7, del decreto-legge n. 160 del 2024, sono
introdotti e approvati con il presente decreto, gli indici sintetici di affidabilità contributiva
(ISAC), nei settori M21U “Commercio all’ingrosso alimentare” e G44U “Servizi alberghieri ed
extra-alberghieri”.
2. L’ISAC per il settore M21U “Commercio all’ingrosso alimentare” è applicabile alle seguenti
attività, identificate attraverso il codice ATECO:
• 46.31.10 - Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi;
• 46.31.20 - Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi conservati;
• 46.32.10 - Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata;
• 46.32.20 - Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria;
• 46.33.10 - Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova;
• 46.33.20 - Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale;
• 46.34.10 - Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche;
• 46.34.20 - Commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche;
• 46.36.00 - Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno;
• 46.37.02 - Commercio all’ingrosso di tè, cacao e spezie;
• 46.38.10 - Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi;
• 46.38.20 - Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati,
secchi;
• 46.38.30 - Commercio all’ingrosso di pasti e piatti pronti;
• 46.38.90 - Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari;
• 46.39.10 - Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati;
• 46.39.20 - Commercio all’ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e
tabacco.
3. L’ISAC per il settore G44U “Servizi alberghieri ed extra-alberghieri” è applicabile alle seguenti
attività, identificate attraverso il codice ATECO:
• 55.10.00 – Alberghi;
• 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence;
• 55.20.53 - Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche;
• 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.
4. Gli elementi necessari alla determinazione degli ISAC, di cui al comma 1, sono individuati
sulla base delle note tecniche e metodologiche, di cui all’allegato 1 “Nota tecnica e
metodologica M21U” e all’allegato 2 “Nota tecnica e metodologica G44U”, che costituiscono
parte integrante del presente decreto.
5. L’individuazione degli indicatori utilizzati per l’applicazione degli ISAC è effettuata sulla base
delle informazioni acquisite dai dati ISA per gli anni 2019-2023, dai dati delle denunce
contributive mensili e delle comunicazioni obbligatorie per il medesimo periodo, come
specificato negli allegati tecnici 1 e 2 di cui al precedente comma 4.
6. Gli ISAC di cui al comma 1 si applicano ai datori di lavoro esercenti attività di impresa o
professionale, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in maniera prevalente nei settori
economici indicati dal presente articolo.
Articolo 2
(Procedimento e premialità)
1. Entro il 31 marzo 2026, l’INPS trasmette, in via telematica, ai datori di lavoro rientranti nei
settori di cui all’articolo 1, una comunicazione di “compliance” che riporta le risultanze di
eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori utilizzati nell’ambito del modello ISAC
di riferimento e del conseguimento del target del PNRR, di cui alla Misura 5, Componente 1 -
Riforma 1.2. In caso di scostamento dai valori normali degli indicatori, nella comunicazione
viene specificata l’entità dello stesso, tra le opzioni “lieve” o “significativo”. Nella medesima
comunicazione viene fornita, ove possibile, una stima del numero di giornate lavorative utili a
riportare uno o più indicatori nella fascia di normalità. Atteso che lo scopo della comunicazione
è di promuovere la corretta contribuzione, tale stima ha carattere puramente indicativo e non
comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro che risulta conforme al modello ISAC rientra nella cosiddetta “fascia di
normalità”, senza scostamenti “lievi” o “significativi”. Il datore di lavoro, che rientra nella fascia
di normalità, è comunicato, nel rispetto della disciplina normativa sulla protezione dei dati
personali, dall’INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Ispettorato Nazionale
del Lavoro (INL), per l’orientamento delle attività di vigilanza in materia contributiva. A tale fine,
costituisce elemento premiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 160 del
2024, non sottoporre i datori di lavoro che rientrano nella fascia di normalità ad accertamenti
ispettivi prioritari, nell’ambito della programmazione annuale della vigilanza in materia
contributiva.
Articolo 3
(Criteri e modalità per l’aggiornamento periodico degli ISAC)
1. L’aggiornamento degli ISAC viene effettuato, di norma, ogni due anni, tenendo conto delle
modifiche e degli aggiornamenti dei codici ATECO.
Articolo 4
(Tipologie di datori di lavoro esclusi)
1. In fase di prima applicazione, gli ISAC approvati con il presente decreto non si applicano nei
confronti dei datori di lavoro che al 1° gennaio 2026 hanno cessato la propria attività in via
definitiva.
Articolo 5
(Monitoraggio)
1. Al fine di valutare l’impatto qualitativo dell’introduzione sperimentale degli ISAC nei settori
complessivamente previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito,
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, l’INPS, in collaborazione con l’INL,
effettua un monitoraggio degli esiti delle attività relative alla definizione degli ISAC.
2. L’INPS trasmette il rapporto di monitoraggio di cui al comma 1 al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali entro il 31 marzo 2027.
3. Al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva e di definire un modello
di “compliance” che favorisca l’emersione dal lavoro irregolare, tenendo conto dei risultati del
monitoraggio della prima applicazione degli ISAC, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, è costituito un Osservatorio sull’attuazione della misura, denominato “Osservatorio
ISAC”.
4. L’Osservatorio di cui al comma 3 è disciplinato con decreto del Capo Dipartimento per le
politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) tre rappresentanti di INPS;
c) tre rappresentanti dell’INL;
d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante per
ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro, del settore economico riferibile all’ISAC in
esame.
5. Alle riunioni dell’Osservatorio possono partecipare anche ulteriori soggetti, in qualità di
esperti e di tecnici in materia giuridica, statistica ed economica, in coerenza con la definizione
degli ISAC.
6. La partecipazione all’Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità,
gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti comunque denominati.
Articolo 6
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it – sezioni “Pubblicità legale” e “Normativa”.
Roma,
IL MINISTRO IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Marina Elvira Calderone Giancarlo Giorgetti
Allegati:
1. Nota Tecnica e Metodologica Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) - Commercio
all’ingrosso alimentare (Settore M21U).
2. Nota Tecnica e Metodologica Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) - Servizi alberghieri ed
extra-alberghieri (Settore G44U).
ALLEGATO 1
NOTA TECNICA E METODOLOGICA (M21U)
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ CONTRIBUTIVA
ISAC COMMERCIO ALL'INGROSSO ALIMENTARE
ALLEGATO 1
UNIVERSO DI RIFERIMENTO
Le attività svolte dalle imprese oggetto di analisi afferiscono ai seguenti codici Ateco 2007 che
definiscono il perimetro del campo di osservazione considerato:
(cid:120) 46.31.10 - Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi
(cid:120) 46.31.20 - Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi conservati
(cid:120) 46.32.10 - Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
(cid:120) 46.32.20 - Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria
(cid:120) 46.33.10 - Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
(cid:120) 46.33.20 - Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
(cid:120) 46.34.10 - Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche
(cid:120) 46.34.20 - Commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche
(cid:120) 46.36.00 - Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
(cid:120) 46.37.02 - Commercio all’ingrosso di tè, cacao e spezie
(cid:120) 46.38.10 - Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
(cid:120) 46.38.20 - Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati,
secchi
(cid:120) 46.38.30 - Commercio all’ingrosso di pasti e piatti pronti
(cid:120) 46.38.90 - Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari
(cid:120) 46.39.10 - Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
(cid:120) 46.39.20 - Commercio all’ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e
tabacco.
Ai fini dell’elaborazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) sono stati presi in
considerazione i dati microeconomici delle imprese derivanti dall’applicazione degli ISA, di fonte
Agenzia delle Entrate1, ed i corrispondenti dati sulla forza lavoro dichiarata nelle denunce delle stesse
imprese effettuate attraverso il modello UNIEMENS di fonte INPS - Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale. Questi dati sono stati integrati con dati di fonte Ministero del Lavoro relativi alla forza lavoro
fornita da agenzie di somministrazione.
L'integrazione delle banche dati dei suddetti Enti è stata effettuata in riferimento ai periodi d'imposta
compresi tra il 2019 e il 2023.
1 Sono interessati dall’applicazione degli ISA gli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che
svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA che dichiarano, in termini
generali, ricavi o compensi sotto la soglia massima di euro 5.164.569 e per i quali non risultino specifiche
cause di esclusione, quali ad esempio aver iniziato o cessato l'attività nello specifico periodo di imposta,
avvalersi del regime forfetario agevolato. Per tutte le informazioni sugli ISA nonché per le relative cause
di esclusione si rimanda al sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate :
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/isa.
ALLEGATO 1
MODELLI DI BUSINESS DEL SETTORE
Ai fini della definizione dell’affidabilità contributiva rileva l’informazione derivante dai Modelli di
Business del settore che rappresentano una modalità di classificazione aziendale in grado di
raggruppare imprese con caratteristiche simili in termini di modalità operative attuate sul mercato.
Come riportato nella Nota Tecnica e Metodologica dell’ISA CM21U2 (NTM CM21U), i Modelli di
Business descrivono la struttura della catena del valore posta a fondamento del processo di
produzione del bene o del servizio oggetto di analisi. Essi riflettono le differenze fondamentali
derivanti dalle diverse configurazioni organizzative adottate per la realizzazione di tale processo di
produzione oltre che dalle competenze specifiche impiegate ai medesimi fini.
È bene notare che è possibile che un’impresa non sia associata ad un solo MoB, cioè a quello che è
più simile alla sua struttura a partire dai dati esaminati. L’impresa potrebbe essere associata, con una
certa probabilità, ad ogni specifico Mob che rifletta la sua realtà organizzativa: questa peculiarità
rende il modello di stima più flessibile e, pertanto, più verosimile la stima prodotta dagli indicatori
calcolati.
I Mob rappresentativi dell’ISA CM21U risultano essere così strutturati:
(cid:120) MoB 1 - Imprese all’ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio utilizzando
una rete commerciale di agenti e/o la propria forza vendita, con assortimento generalmente
diversificato
(cid:120) MoB 2 - Imprese all’ingrosso che effettuano in prevalenza tentata vendita e/o vendita porta
a porta, con assortimento generalmente diversificato
(cid:120) MoB 3 - Imprese all’ingrosso con offerta prevalente di prodotti ittici freschi, che effettuano
per lo più vendita sul territorio senza ricorrere a una rete commerciale, talvolta integrata da
vendita in sede
(cid:120) MoB 4 - Imprese all’ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale, con assortimento generalmente diversificato
(cid:120) MoB 5 - Imprese all’ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale, con offerta focalizzata su latte, uova e formaggi freschi
(cid:120) MoB 6 - Imprese all’ingrosso che effettuano per lo più vendita sul territorio senza ricorrere a
una rete commerciale, talvolta integrata da vendita in sede, con offerta focalizzata su carne
fresca (compresa confezionata)
(cid:120) MoB 7 - Imprese all’ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale, per lo più di frutta, ortaggi e legumi freschi, patate, olive, funghi
(cid:120) MoB 8 - Imprese all’ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza ricorrere
a una rete commerciale, in genere integrata da vendita in sede, con assortimento
generalmente diversificato
2 Per una disamina completa degli elementi che determinano la definizione dei MoB si rimanda alla Nota
tecnica e Metodologica CM21U, allegato 73 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 8
febbraio 2023.
ALLEGATO 1
(cid:120) MoB 9 - Imprese all’ingrosso che effettuano per lo più vendita in sede al banco e/o a libero
servizio (cash & carry), con offerta prevalente di frutta, ortaggi e legumi freschi, patate, olive,
funghi
(cid:120) MoB 10 - Imprese all’ingrosso che effettuano in prevalenza tentata vendita e/o vendita porta
a porta, per lo più di latte, uova e formaggi freschi
(cid:120) MoB 11 - Imprese all’ingrosso che effettuano per lo più tentata vendita e/o vendita porta a
porta e offrono in genere frutta, ortaggi e legumi freschi, patate, olive, funghi
(cid:120) MoB 12 - Imprese all’ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul territorio senza
ricorrere a una rete commerciale, per lo più di carne fresca (compresa confezionata)
INDICATORI DI AFFIDABILITÀ
Per lo studio dell’affidabilità contributiva dei datori di lavoro rientranti nel settore considerato è stato
predisposto un insieme di indicatori di compliance che permettono di analizzare diversi aspetti legati
alla gestione della forza lavoro impiegata.
Un indicatore si definisce elementare quando basato su calcoli e raffronti semplici e diretti effettuati
sui dati disponibili che puntano a individuare situazioni atipiche della singola impresa in relazione ai
dati dichiarati da tutte le imprese del settore. Le valutazioni di affidabilità per ogni indicatore
elementare si evincono, pertanto, dal posizionamento del singolo soggetto rispetto alla distribuzione
dei valori di tutti i soggetti analizzati, eventualmente comparando gruppi differenziati in base alle
caratteristiche strutturali, ai MoB, al territorio o ad altre aggregazioni ritenute rilevanti per il settore
d’esame. Le eventuali dichiarazioni atipiche si determinano come divergenza dei soggetti rispetto a
valori soglia individuati3 come plausibili per lo specifico indicatore.
L’insieme degli indicatori elementari utilizzati ai fini della definizione dell’affidabilità contributiva nel
settore del Commercio all’ingrosso alimentare risulta essere così articolato:
(cid:120) Assenza dipendenti dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS
(cid:120) Assenza dipendenti dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA
(cid:120) Valore dei beni strumentali per addetto
(cid:120) Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto
(cid:120) Numero di veicoli per addetto
(cid:120) Quota di impiego di lavoro part-time
(cid:120) Quota di impiego di lavoro a termine
(cid:120) Quota di impiego di lavoro stagionale
3 I valori soglia identificati corrispondono a specifici percentili all'interno delle distribuzioni dei valori
osservati per ciascun indicatore. In particolare, dopo aver ordinato in modo crescente tutti i valori rilevati
dell’indicatore associato a ciascuna impresa, i percentili costituiscono indici statistici che suddividono la
distribuzione in 100 intervalli di uguale ampiezza; ad esempio, il 90° percentile rappresenta il valore al di
sotto del quale ricade il 90% delle imprese, ossia coloro che presentano un valore dell’indicatore inferiore
al percentile stesso, mentre il restante 10% presenta valori superiori a tale soglia.
ALLEGATO 1
(cid:120) Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione
(cid:120) Quota di impiego di apprendisti
Un indicatore complesso, invece, è definito attraverso una funzione di stima econometrica della
potenziale domanda di forza lavoro (input) e una volta ottenuto un valore teorico di input mediante
la stima del modello, tale valore viene confrontato con quello dichiarato per determinarne la
conformità e ottenere una classificazione delle imprese.
Con riferimento al settore del Commercio all’ingrosso alimentare viene considerato complesso
l’indicatore Forza lavoro dipendente che ha come obiettivo la stima delle giornate di lavoro
dipendente dichiarate nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS) sulla base di una serie di variabili
esplicative desunte dai corrispondenti modelli dichiarativi fiscali.
Si riportano, di seguito, le definizioni e le modalità di applicazione di ogni indicatore sopra citato per
l’intervallo temporale 2019-2023.
Assenza dipendenti dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS
In tale ipotesi, l’obiettivo del confronto tra dati ISA e dati INPS si traduce nella possibile rilevazione
di imprese per le quali l’utilizzo di forza lavoro dipendente emerge dalle dichiarazioni contributive
ma non dalle dichiarazioni fiscali.
Più specificatamente, qualora nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS) siano dichiarate giornate
di lavoro dipendente ma nel Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
ed elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Agenzia delle Entrate) non risultino
dichiarate giornate di lavoro per i dipendenti, l’indicatore rileverà la non coerenza dichiarativa.
Assenza dipendenti dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA
L’obiettivo del confronto tra i dati in questo caso si concretizza nella rilevazione della possibile
presenza di imprese per le quali risulta l’utilizzo di forza lavoro dipendente dai dichiarativi fiscali ma
non da quelli contributivi.
Più specificatamente, qualora siano dichiarate giornate di lavoro dipendente nel Modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione ed elaborazione degli Indici Sintetici di
Affidabilità fiscale (Agenzia delle Entrate) ma non risultino dichiarate giornate per lavoratori
dipendenti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS), l’indicatore rileverà la non coerenza
dichiarativa.
Valore dei beni strumentali per addetto
L’indicatore verifica la plausibilità del Valore dei beni strumentali in rapporto al numero di addetti
impiegati.
ALLEGATO 1
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il Valore dei beni strumentali (espresso in migliaia) e il
numero di addetti in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti” risultanti nella denuncia
individuale UNIEMENS (INPS)4.
L’impresa presenta un valore non coerente dell’indicatore quando lo stesso supera il 95° percentile
della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per
riportare l'indicatore entro la soglia del 95° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate
fornisce una misura indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito
dell’indicatore, e a seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o
“significativo”.
Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell’eventuale
presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione.
Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”.
Costo del venduto e per la produzione dei servizi per addetto
L’indicatore verifica la plausibilità del Costo del venduto e della produzione dei servizi in rapporto al
numero di addetti impiegati.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il Costo del venduto e la produzione dei servizi (espresso
in migliaia) e il numero di addetti in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti” nella denuncia
individuale UNIEMENS (INPS)4.
L’impresa presenta un valore non coerente dell’indicatore quando lo stesso supera il 90° percentile
della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per
riportare l'indicatore entro la soglia del 90° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate
fornisce una misura indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito
dell’indicatore, e a seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o
“significativo”.
Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell’eventuale
presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione.
Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”.
4 Si rimanda alla sezione Formule delle variabili e degli indicatori per i dettagli sulle variabili e le relative
modalità di calcolo impiegate.
ALLEGATO 1
Numero di veicoli per addetto
L’indicatore verifica la plausibilità del Numero dei veicoli5 in rapporto al numero di addetti impiegati.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il Numero dei veicoli e il numero di addetti in presenza di
“Giornate lavorate dai dipendenti” nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS)4.
L’impresa presenta un valore non coerente dell’indicatore quando lo stesso supera il 90° percentile
della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per
riportare l'indicatore entro la soglia del 90° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate
fornisce una misura indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito
dell’indicatore, e a seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o
“significativo”.
Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business".
Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”.
Forza lavoro dipendente
L’indicatore misura l’affidabilità della forza lavoro dipendente complessivamente dichiarata dai
contribuenti in termini di giornate lavorate dai dipendenti risultanti nella denuncia individuale
UNIEMENS (INPS).
L’indicatore è calcolato come scostamento tra le “Giornate lavorate dai dipendenti” e le
corrispondenti giornate di lavoro stimate.
Le giornate stimate sono determinate sulla base di una funzione di regressione le cui covariate4 sono
riportate nella seguente Tabella delle variabili utilizzate nel modello di regressione. La stima è
personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno specifico "coefficiente individuale" che
risulta calcolato sulla base dei dati del panel utilizzato per la definizione dell’affidabilità contributiva
relativi al medesimo contribuente qualora disponibili. La stima tiene conto di un coefficiente di
rivalutazione poiché la specificazione è nei logaritmi. I criteri per la determinazione del coefficiente
di rivalutazione sono riportati nell’Allegato 88 - Descrizione della metodologia statistico-economica,
allegato al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 8 febbraio 2023.
La differenza tra il numero giornate di stimate e il numero di giornate lavorate fornisce una misura
indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito del modello di regressione, e a
seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o “significativo”.
5 Ai fini del calcolo dell’indicatore vengono considerati i veicoli risultanti nella Motorizzazione Civile
appartenenti alle seguenti categorie di destinazione: C - autocarro per trasporto di cose; E - semirimorchio
per trasporto specifico; H - semirimorchio per trasporto cose; P – autoveicoli trasporto promiscuo
persone/cose; R - rimorchio per trasporto cose. Nel calcolo non vengono considerati i veicoli cessati.
ALLEGATO 1
Tabella delle variabili utilizzate nel modello di regressione
Variabili Interpretazione
Un aumento dell'1% della variabile
determina un aumento dello 0,18%
Valore dei beni strumentali (*)
della forza lavoro dipendente
stimata
Un aumento dell'1% della variabile
determina un aumento dello 0,26%
Costo del venduto e per la produzione di servizi (*)
della forza lavoro dipendente
stimata
Un aumento dell'1% della variabile
determina un aumento dello 0,24%
Numero unità locali (**)
della forza lavoro dipendente
stimata
Un aumento dell'1% della variabile
determina un aumento dello 0,04%
Ammortamenti per beni mobili strumentali (*)
della forza lavoro dipendente
stimata
Un aumento dell'1% della variabile
Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di determina un aumento dello 0,03%
(*)
contratti di locazione finanziaria della forza lavoro dipendente
stimata
Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per
Un aumento dell'1% della variabile
l'attività di amministratore (società ed enti soggetti
determina un aumento dello 0,21%
all'IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in (*)
della forza lavoro dipendente
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e
stimata
di noleggio
In corrispondenza del periodo
d'imposta 2020 si ha una flessione
Periodo d'imposta 2020
del 12,21% della forza lavoro
dipendente stimata
In corrispondenza del periodo
d'imposta 2021 si ha una flessione
Periodo d'imposta 2021
dell'8,33% della forza lavoro
dipendente stimata
In corrispondenza del periodo
d'imposta 2022 si ha un aumento
Periodo d'imposta 2022
del 2,76% della forza lavoro
dipendente stimata
ALLEGATO 1
Variabili Interpretazione
In corrispondenza del periodo
d'imposta 2023 si ha un aumento
Periodo d'imposta 2023
del 5,18% della forza lavoro
dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 2 - Imprese
L'appartenenza al MoB determina
all'ingrosso che effettuano in prevalenza tentata
una diminuzione del 13,20% della
vendita e/o vendita porta a porta, con assortimento
forza lavoro dipendente stimata
generalmente diversificato
Probabilità di appartenenza al MoB 4 - Imprese
L'appartenenza al MoB determina
all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul
una diminuzione del 21,04% della
territorio senza ricorrere a una rete commerciale, con
forza lavoro dipendente stimata
assortimento generalmente diversificato
Probabilità di appartenenza al MoB 5 - Imprese
L'appartenenza al MoB determina
all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul
una diminuzione del 21,92% della
territorio senza ricorrere a una rete commerciale, con
forza lavoro dipendente stimata
offerta focalizzata su latte, uova e formaggi freschi
Probabilità di appartenenza al MoB 7 - Imprese
all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul L'appartenenza al MoB determina
territorio senza ricorrere a una rete commerciale, per una diminuzione del 17,08% della
lo più di frutta, ortaggi e legumi freschi, patate, olive, forza lavoro dipendente stimata
funghi
Probabilità di appartenenza al MoB 10 - Imprese
L'appartenenza al MoB determina
all'ingrosso che effettuano in prevalenza tentata
una diminuzione del 15,70% della
vendita e/o vendita porta a porta, per lo più di latte,
forza lavoro dipendente stimata
uova e formaggi freschi
Probabilità di appartenenza al MoB 12 - Imprese
L'appartenenza al MoB determina
all'ingrosso che effettuano in prevalenza vendita sul
una diminuzione del 15,98% della
territorio senza ricorrere a una rete commerciale, per
forza lavoro dipendente stimata
lo più di carne fresca (compresa confezionata)
Un aumento dell'1% della variabile
determina una diminuzione dello
Addetti non dipendenti (**)
0,39% della forza lavoro
dipendente stimata
Un aumento dell'1% della variabile
determina un aumento dello 0,04%
Agenti e/o rappresentanti (non dipendenti) (**)
della forza lavoro dipendente
stimata
ALLEGATO 1
Variabili Interpretazione
Un aumento dell'1% della variabile
(Costo del venduto e per la produzione di servizi) x determina una diminuzione dello
(***)
(Valore dei beni strumentali) 0,002% della forza lavoro
dipendente stimata
(Costo per servizi - Compensi corrisposti ai soci per
Un aumento dell'1% della variabile
l'attività di amministratore (società ed enti soggetti
determina una diminuzione dello
all'IRES) + Canoni per beni mobili acquisiti in (***)
0,004% della forza lavoro
dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e
dipendente stimata
di noleggio) x (Valore dei beni strumentali)
Intercetta 3,91037939034677
(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/1.000] e sono espresse a prezzi
costanti 2023 attraverso l’utilizzo dell’indice FOI (fonte: ISTAT).
(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN]
(***) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
La variabile dipendente è utilizzata in stima come LN[GG] dove: GG è uguale al numero di giornate
lavorate dai dipendenti.
Quota di impiego di lavoro part-time
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da
lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo parziale ed il totale delle giornate lavorative
dei dipendenti di un’impresa come risultanti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS),
rappresentando così il peso del lavoro part-time rispetto al lavoro dipendente complessivamente
impiegato nell'attività dell'impresa.
L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre
l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95°
percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida
con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore
presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”, ad eccezione delle imprese fino a
tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come “lieve”.
Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti6.
6 Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione del numero dei
dipendenti INPS: i) Oltre 1 fino a 2 dipendenti; ii) Oltre 2 fino a 3 dipendenti; iii) Oltre 3 fino a 4 dipendenti;
iv) Oltre 4 fino a 5 dipendenti; v) Oltre 5 dipendenti.
ALLEGATO 1
L’indicatore si applica in presenza di un “Numero dipendenti INPS” maggiore di 1.
Quota di impiego di lavoro a termine
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da
lavoratori con contratto di lavoro dipendente a termine ed il totale delle giornate lavorative dei
dipendenti di un’impresa, rappresentando così il peso del lavoro a termine rispetto al lavoro
dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa.
L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre
l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95°
percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida
con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore
presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”, ad eccezione delle imprese fino a
tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come “lieve”.
Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti6.
L’indicatore si applica in presenza di un “Numero dipendenti INPS” maggiore di 1.
Quota di impiego di lavoro stagionale
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da
lavoratori con contratto di lavoro dipendente stagionale ed il totale delle giornate lavorative dei
dipendenti di un’impresa, rappresentando così il peso del lavoro stagionale rispetto al lavoro
dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa.
L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre
l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95°
percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida
con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore
presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”, ad eccezione delle imprese fino a
tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come “lieve”.
Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti6.
L’indicatore si applica in presenza di un “Numero dipendenti INPS” maggiore di 1.
Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) e il numero totale di dipendenti e collaboratori,
rappresentando il peso del lavoro con contratti di collaborazione rispetto alla somma del lavoro
dipendente e del lavoro con contratto di collaborazione complessivamente impiegato nell'attività
dell'impresa.
ALLEGATO 1
L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre
l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95°
percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida
con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore
presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”, ad eccezione delle imprese fino a
tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come “lieve”.
Le soglie di riferimento sono differenziate per numero di dipendenti7.
L’indicatore si applica in presenza di almeno un “Dipendente”.
Quota di impiego di apprendisti
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da
lavoratori con contratto di lavoro dipendente di apprendistato ed il totale delle giornate lavorative
dei dipendenti di un’impresa, rappresentando così il peso del lavoro in apprendistato rispetto al
lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa.
L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre
l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95°
percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida
con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore
presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”.
Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti8.
L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”.
7 Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione dei dipendenti:
i) 2 dipendenti; ii) 3 dipendenti; iii) 4 dipendenti; iv) 5 dipendenti; v) oltre 5 dipendenti.
8 Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione del numero dei
dipendenti INPS: i) Fino ad un dipendente; ii) Oltre 1 fino a 2 dipendenti; iii) Oltre 2 fino a 3 dipendenti;
iv) Oltre 3 fino a 4 dipendenti; v) Oltre 4 fino a 5 dipendenti; vi) Oltre 5 dipendenti.
ALLEGATO 1
FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI
Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati
nell’ISAC Commercio all'ingrosso alimentare. Ad eccezione della variabile Numero dipendenti INPS,
calcolata sul totale delle giornate dei lavoratori dipendenti risultanti nella denuncia UNIEMENS di
fonte INPS, tutte le altre variabili sono desunte dal corrispondente modello dichiarativo ISA, come
riportato nella corrispondente Nota tecnica e Metodologica CM21U allegato 73 al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 8 febbraio 2023 a cui si rimanda per i relativi elementi di
dettaglio. Sono state prese in considerazione le comunicazioni obbligatorie dall’archivio UNISOMM
per determinare i dipendenti utilizzati in somministrazione.
Addetti9 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti INPS + Numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti INPS + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa + Numero associati in partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non
amministratori + Numero amministratori non soci.
Addetti10 non dipendenti (ditte individuali) = Titolare + Numero collaboratori dell’impresa familiare
e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa +
Numero associati in partecipazione.
Addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa +
Numero associati in partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori
+ Numero amministratori non soci.
9 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il
numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero
soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale di lavoro
prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base
alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12. Il
numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
diviso 12).
10 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il
numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero
soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale di lavoro
prestato diviso 100. Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata
dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12. Se il numero addetti
non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d'’imposta” diviso 12, allora
il numero addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare
– Numero dipendenti ISA). Il Numero dipendenti ISA è pari al Numero delle giornate retribuite - Numero
delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente diviso 312.
ALLEGATO 1
Costo del venduto e per la produzione di servizi11 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto
di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o
sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti] - Rimanenze finali
relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata
ultrannuale.
Numero delle unità locali = Numero delle unità locali con Comune compilato.
Numero dipendenti INPS = “Giornate lavorate dai dipendenti” denuncia UNIEMENS diviso 312
Periodo d’imposta 2020 = 1 nel periodo d’imposta 2020; altrimenti la variabile assume valore zero.
Periodo d’imposta 2021 = 1 nel periodo d’imposta 2021; altrimenti la variabile assume valore zero.
Periodo d’imposta 2022 = 1 nel periodo d’imposta 2022; altrimenti la variabile assume valore zero.
Periodo d’imposta 2023 = 1 nel periodo d’imposta 2023; altrimenti la variabile assume valore zero.
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al
numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
11 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore “Costo del venduto e per la produzione dei servizi
per addetto”, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
ALLEGATO 2
NOTA TECNICA E METODOLOGICA (G44U)
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ CONTRIBUTIVA
ISAC STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED
EXTRALBERGHIERE
ALLEGATO 2
UNIVERSO DI RIFERIMENTO
Le attività svolte dalle imprese oggetto di analisi afferiscono ai seguenti codici Ateco 2007 che
definiscono il perimetro del campo di osservazione considerato:
(cid:120) 55.10.00 - Alberghi
(cid:120) 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence
(cid:120) 55.20.53 - Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche
(cid:120) 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
Ai fini dell’elaborazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) sono stati presi in
considerazione i dati microeconomici delle imprese derivanti dall’applicazione degli ISA di fonte
Agenzia delle Entrate1 ed i corrispondenti dati sulla forza lavoro dichiarata nelle denunce delle stesse
imprese effettuate attraverso il modello UNIEMENS di fonte INPS - Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale. Questi dati sono stati integrati con dati di fonte Ministero del Lavoro relativi alla forza lavoro
fornita da agenzie di somministrazione.
L'integrazione delle banche dati dei suddetti Enti è stata effettuata in riferimento ai periodi d'imposta
compresi tra il 2019 e il 2023.
MODELLI DI BUSINESS DEL SETTORE
Ai fini della definizione dell’affidabilità contributiva rileva l’informazione derivante dai Modelli di
Business del settore che rappresentano una modalità di classificazione aziendale in grado di
raggruppare imprese con caratteristiche simili in termini di modalità operative attuate sul mercato.
Come riportato nella Nota Tecnica e Metodologica dell’ISA DG44U2 (NTM DG44U), i Modelli di
Business descrivono la struttura della catena del valore posta a fondamento del processo di
produzione del bene o del servizio oggetto di analisi. Essi riflettono le differenze fondamentali
derivanti dalle diverse configurazioni organizzative adottate per la realizzazione di tale processo di
produzione oltre che dalle competenze specifiche impiegate ai medesimi fini.
È bene notare che è possibile che un’impresa non sia associata ad un solo MoB, cioè a quello che è
più simile alla sua struttura a partire dai dati esaminati. L’impresa potrebbe essere associata, con una
1 Sono interessati dall’applicazione degli ISA gli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che
svolgono, come "attività prevalente", attività per le quali risulta approvato un ISA che dichiarano, in termini
generali, ricavi o compensi sotto la soglia massima di euro 5.164.569 e per i quali non risultino specifiche
cause di esclusione, quali ad esempio aver iniziato o cessato l'attività nello specifico periodo di imposta,
avvalersi del regime forfetario agevolato. Per tutte le informazioni sugli ISA nonché per le relative cause
di esclusione si rimanda al sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate :
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/isa
2 Per una disamina completa degli elementi che determinano la definizione dei MoB si rimanda alla Nota
tecnica e Metodologica DG44U, allegato 22 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18
marzo 2024.
ALLEGATO 2
certa probabilità, ad ogni specifico Mob che rifletta la sua realtà organizzativa: questa peculiarità
rende il modello di stima più flessibile e, pertanto, più verosimile la stima prodotta dagli indicatori
calcolati.
I Mob rappresentativi dell’ISA DG44U risultano essere così strutturati:
(cid:120) MOB 1 - Case vacanze
(cid:120) MOB 2 - Alloggi per studenti e lavoratori
(cid:120) MOB 3 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio bassa
(cid:120) MOB 4 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio bassa che forniscono
prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa
(cid:120) MOB 5 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio alta
(cid:120) MOB 6 - RTA di categoria intermedia e medio bassa
(cid:120) MOB 7 - Strutture ricettive alberghiere di categoria intermedia che forniscono
prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa
(cid:120) MOB 8 - Strutture ricettive alberghiere di categoria intermedia
(cid:120) MOB 9 - Strutture ricettive alberghiere di categoria medio alta che forniscono
prevalentemente servizio di mezza pensione e pensione completa
(cid:120) MOB 10 - Affittacamere e bed and breakfast
(cid:120) MOB 11 - RTA di categoria medio alta
(cid:120) MOB 12 - Strutture alberghiere che offrono servizi di tipo termale
INDICATORI DI AFFIDABILITÀ
Per lo studio dell’affidabilità contributiva dei datori di lavoro rientranti nel settore considerato è stato
predisposto un insieme di indicatori di compliance che permettono di analizzare diversi aspetti legati
alla gestione della forza lavoro impiegata.
Un indicatore si definisce elementare quando basato su calcoli e raffronti semplici e diretti effettuati
sui dati disponibili che puntano a individuare situazioni atipiche della singola impresa in relazione ai
dati dichiarati da tutte le imprese del settore. Le valutazioni di affidabilità per ogni indicatore
elementare si evincono, pertanto, dal posizionamento del singolo soggetto rispetto alla distribuzione
dei valori di tutti i soggetti analizzati, eventualmente comparando gruppi differenziati in base alle
caratteristiche strutturali, ai MoB, al territorio o ad altre aggregazioni ritenute rilevanti per il settore
d’esame. Le eventuali dichiarazioni atipiche si determinano come divergenza dei soggetti rispetto a
valori soglia individuati3 come plausibili per lo specifico indicatore.
3 I valori soglia identificati corrispondono a specifici percentili all'interno delle distribuzioni dei valori
osservati per ciascun indicatore. In particolare, dopo aver ordinato in modo crescente tutti i valori rilevati
dell’indicatore associato a ciascuna impresa, i percentili costituiscono indici statistici che suddividono la
distribuzione in 100 intervalli di uguale ampiezza; ad esempio, il 90° percentile rappresenta il valore al di
sotto del quale ricade il 90% delle imprese, ossia coloro che presentano un valore dell’indicatore inferiore
al percentile stesso, mentre il restante 10% presenta valori superiori a tale soglia.
ALLEGATO 2
L’insieme degli indicatori elementari utilizzati ai fini della definizione dell’affidabilità contributiva nel
settore Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere risulta essere così articolato:
(cid:120) Assenza dipendenti dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS
(cid:120) Assenza dipendenti dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA
(cid:120) Valore dei beni strumentali per addetto
(cid:120) Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto
(cid:120) Presenze per addetto
(cid:120) Numero totale dei posti letto fissi per addetto
(cid:120) Tasso medio di occupazione
(cid:120) Quota di impiego di lavoro part-time
(cid:120) Quota di impiego di lavoro a termine
(cid:120) Quota di impiego di lavoro stagionale
(cid:120) Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione
(cid:120) Quota di impiego di apprendisti
Un indicatore complesso, invece, è definito attraverso una funzione di stima econometrica della
potenziale domanda di forza lavoro (input) e una volta ottenuto un valore teorico di input mediante
la stima del modello, tale valore viene confrontato con quello dichiarato per determinarne la
conformità e ottenere una classificazione delle imprese.
Con riferimento al settore Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere viene considerato
complesso l’indicatore Forza lavoro dipendente che ha come obiettivo la stima delle giornate di
lavoro dipendente dichiarate nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS) sulla base di una serie di
variabili esplicative desunte dai corrispondenti modelli dichiarativi fiscali.
Si riportano, di seguito, le definizioni e le modalità di applicazione di ogni indicatore sopra citato per
l’intervallo temporale 2019-2023.
Assenza dipendenti dichiarazione ISA - presenza dipendenti dichiarazione INPS
In tale ipotesi, l’obiettivo del confronto tra dati ISA e dati INPS si traduce nella possibile rilevazione
di imprese per le quali l’utilizzo di forza lavoro dipendente emerge dalle dichiarazioni contributive
ma non dalle dichiarazioni fiscali.
Più specificatamente, qualora nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS) siano dichiarate giornate
di lavoro dipendente ma nel Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
ed elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Agenzia delle Entrate) non risultino
dichiarate giornate di lavoro per i dipendenti, l’indicatore rileverà la non coerenza dichiarativa.
Assenza dipendenti dichiarazione INPS - presenza dipendenti dichiarazione ISA
L’obiettivo del confronto tra i dati in questo caso si concretizza nella rilevazione della possibile
presenza di imprese per le quali risulta l’utilizzo di forza lavoro dipendente dai dichiarativi fiscali ma
non da quelli contributivi.
ALLEGATO 2
Più specificatamente, qualora siano dichiarate giornate di lavoro dipendente nel Modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione ed elaborazione degli Indici Sintetici di
Affidabilità fiscale (Agenzia delle Entrate) ma non risultino dichiarate giornate per lavoratori
dipendenti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS), l’indicatore rileverà la non coerenza
dichiarativa.
Valore dei beni strumentali per addetto
L’indicatore verifica la plausibilità del Valore dei beni strumentali in rapporto al numero di addetti
impiegati.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il Valore dei beni strumentali (espresso in migliaia) e il
numero di addetti in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti” risultanti nella denuncia
individuale UNIEMENS (INPS) 4.
L’impresa presenta un valore non coerente dell’indicatore quando lo stesso supera il 95° percentile
della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per
riportare l'indicatore entro la soglia del 95° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate
fornisce una misura indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito
dell’indicatore, e a seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o
“significativo”.
Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell’eventuale
presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione.
Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”.
Costo del venduto e per la produzione dei servizi per addetto
L’indicatore verifica la plausibilità del Costo del venduto e della produzione dei servizi in rapporto al
numero di addetti impiegati.
L’indicatore è calcolato come rapporto tra il Costo del venduto e la produzione dei servizi (espresso
in migliaia) e il numero di addetti in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti” nella denuncia
individuale UNIEMENS (INPS)4.
L’impresa presenta un valore non coerente dell’indicatore quando lo stesso supera il 90° percentile
della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per
riportare l'indicatore entro la soglia del 90° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate
fornisce una misura indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito
4 Si rimanda alla sezione Formule delle variabili e degli indicatori per i dettagli sulle variabili e le relative
modalità di calcolo impiegate.
ALLEGATO 2
dell’indicatore, e a seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o
“significativo”.
Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell’eventuale
presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione.
Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”.
Presenze per addetto
L’indicatore verifica la plausibilità del numero totale delle Presenze in rapporto al numero di addetti
impiegati. L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero totale delle Presenze e il numero di
addetti in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti” nella denuncia individuale UNIEMENS
(INPS)4.
L’impresa presenta un valore non coerente dell’indicatore quando lo stesso supera il 90° percentile
della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per
riportare l'indicatore entro la soglia del 90° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate
fornisce una misura indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito
dell’indicatore, e a seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o
“significativo”.
Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell’eventuale
presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione.
Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”.
Numero totale dei posti letto fissi per addetto
L’indicatore verifica la plausibilità del numero totale dei posti letto fissi in rapporto al numero di
addetti impiegati. L’indicatore è calcolato come rapporto tra il numero totale dei posti letto fissi e il
numero di addetti in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti” nella denuncia individuale
UNIEMENS (INPS)4.
L’impresa presenta un valore non coerente dell’indicatore quando lo stesso supera il 90° percentile
della distribuzione. In tali circostanze, viene determinato il numero di giornate necessario per
riportare l'indicatore entro la soglia del 90° percentile. Il maggior numero di giornate così calcolate
fornisce una misura indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito
dell’indicatore, e a seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o
“significativo”.
Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e tengono conto dell’eventuale
presenza di forza lavoro fornita da agenzie di somministrazione.
ALLEGATO 2
Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative
probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.
L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”.
Forza lavoro dipendente
L’indicatore misura l’affidabilità della forza lavoro dipendente complessivamente dichiarata dai
contribuenti in termini di giornate lavorate dai dipendenti risultanti nella denuncia individuale
UNIEMENS (INPS).
L’indicatore è calcolato come scostamento tra le “Giornate lavorate dai dipendenti” e le
corrispondenti giornate di lavoro stimate.
Le giornate stimate sono determinate sulla base di una funzione di regressione le cui covariate4 sono
riportate nella seguente Tabella delle variabili utilizzate nel modello di regressione. La stima è
personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno specifico "coefficiente individuale" che
risulta calcolato sulla base dei dati del panel utilizzato per la definizione dell’affidabilità contributiva
relativi al medesimo contribuente qualora disponibili. La stima tiene conto di un coefficiente di
rivalutazione poiché la specificazione è nei logaritmi. I criteri per la determinazione del coefficiente
di rivalutazione sono riportati nell’Allegato 89 - Descrizione della metodologia statistico-economica,
allegato al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2024.
La differenza tra il numero giornate di stimate e il numero di giornate lavorate fornisce una misura
indicativa del “gap” di fattore lavoro calcolato in giornate nell’ambito del modello di regressione, e a
seconda dell'entità del “gap” lo scostamento sarà classificato come “lieve” o “significativo”.
Tabella delle variabili utilizzate nel modello di regressione
Variabili Interpretazione
Un aumento dell'1% della variabile
Valore dei beni strumentali (*) determina un aumento dello 0,13% della
forza lavoro dipendente stimata
Un aumento dell'1% della variabile
Costo del venduto e per la produzione di
(*) determina un aumento dello 0,35% della
servizi
forza lavoro dipendente stimata
Costo per servizi - Compensi corrisposti ai
soci per l'attività di amministratore (società
ed enti soggetti all'IRES) + Canoni per beni
Un aumento dell'1% della variabile
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di
(*) determina un aumento dello 0,29% della
locazione non finanziaria e di noleggio al
forza lavoro dipendente stimata
netto delle spese per manutenzione,
riparazione, ammodernamento e
trasformazione relative agli immobili
ALLEGATO 2
Variabili Interpretazione
Un aumento dell'1% della variabile
Ammortamenti per beni mobili strumentali (*) determina un aumento dello 0,01% della
forza lavoro dipendente stimata
Canoni relativi a beni mobili acquisiti in Un aumento dell'1% della variabile
dipendenza di contratti di locazione (*) determina un aumento dello 0,02% della
finanziaria forza lavoro dipendente stimata
In corrispondenza del periodo d'imposta
Periodo d'imposta 2020 2020 si ha una flessione del 28,88% della
forza lavoro dipendente stimata
In corrispondenza del periodo d'imposta
Periodo d'imposta 2021 2021 si ha una flessione del 23,92% della
forza lavoro dipendente stimata
In corrispondenza del periodo d'imposta
Periodo d'imposta 2022 2022 si ha una flessione del 5,91% della
forza lavoro dipendente stimata
In corrispondenza del periodo d'imposta
Periodo d'imposta 2023 2023 si ha un aumento del 2,43% della forza
lavoro dipendente stimata
La condizione di 'Cooperativa' determina un
Cooperativa aumento del 12,33% della forza lavoro
dipendente stimata
Un aumento dell'1% della variabile
Addetti non dipendenti (**) determina una diminuzione dello 0,35%
della forza lavoro dipendente stimata
La condizione di 'Presenza lavoro
somministrato' determina una diminuzione
Presenza lavoro somministrato
del 3,96% della forza lavoro dipendente
stimata
Un aumento dell'1% della variabile
Numero delle unità locali (**) determina un aumento dello 0,12% della
forza lavoro dipendente stimata
Un aumento dell'1% della variabile
Presenze (**) determina un aumento dello 0,05% della
forza lavoro dipendente stimata
La condizione di 'Stagionalità fino a 4 mesi'
Stagionalità fino a 4 mesi determina una diminuzione dell'8,81% della
forza lavoro dipendente stimata
La condizione di 'Stagionalità da 4 a 5 mesi'
Stagionalità da 4 a 5 mesi determina una diminuzione del 5,78% della
forza lavoro dipendente stimata
ALLEGATO 2
Variabili Interpretazione
La condizione di 'Stagionalità da 5 a 6 mesi'
Stagionalità da 5 a 6 mesi determina una diminuzione del 4,48% della
forza lavoro dipendente stimata
La condizione di 'Stagionalità da 6 a 9 mesi'
Stagionalità da 6 a 9 mesi determina una diminuzione del 2,20% della
forza lavoro dipendente stimata
Tipologia di attività: (Ristorazione relativa a Un aumento dell'1% della variabile
clientela non alloggiata + Servizio bar determina un aumento dello 0,17% della
(incluso frigo bar)) / 100 forza lavoro dipendente stimata
Un aumento dell'1% della variabile
Tipologia di attività: Banchettistica / 100 determina un aumento dello 0,33% della
forza lavoro dipendente stimata
Un aumento dell'1% della variabile
Tipologia di attività: Centro benessere e cure
determina un aumento dell'1,09% della
termali / 100
forza lavoro dipendente stimata
Tipologia di attività: Affitto sale per Un aumento dell'1% della variabile
convegni, congressi, meeting ed eventi determina un aumento dello 0,24% della
aziendali / 100 forza lavoro dipendente stimata
Un aumento dell'1% della variabile
Tipologia di attività: Attività sportive e/o
determina un aumento dello 0,98% della
ricreative / 100
forza lavoro dipendente stimata
L'appartenenza al MoB determina una
Probabilità di appartenenza al MoB 1 - Case
diminuzione del 33,12% della forza lavoro
vacanze
dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 3 - L'appartenenza al MoB determina una
Strutture ricettive alberghiere di categoria diminuzione del 22,30% della forza lavoro
medio bassa dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 4 -
Strutture ricettive alberghiere di categoria L'appartenenza al MoB determina una
medio bassa che forniscono diminuzione del 20,42% della forza lavoro
prevalentemente servizio di mezza pensione dipendente stimata
e pensione completa
Probabilità di appartenenza al MoB 5 - L'appartenenza al MoB determina un
Strutture ricettive alberghiere di categoria aumento del 22,50% della forza lavoro
medio alta dipendente stimata
L'appartenenza al MoB determina una
Probabilità di appartenenza al MoB 6 - RTA
diminuzione del 31,15% della forza lavoro
di categoria intermedia e medio bassa
dipendente stimata
ALLEGATO 2
Variabili Interpretazione
Probabilità di appartenenza al MoB 7 -
Strutture ricettive alberghiere di categoria L'appartenenza al MoB determina un
intermedia che forniscono prevalentemente aumento dell'8,09% della forza lavoro
servizio di mezza pensione e pensione dipendente stimata
completa
Probabilità di appartenenza al MoB 9 -
Strutture ricettive alberghiere di categoria L'appartenenza al MoB determina un
medio alta che forniscono prevalentemente aumento del 30,33% della forza lavoro
servizio di mezza pensione e pensione dipendente stimata
completa
L'appartenenza al MoB determina una
Probabilità di appartenenza al MoB 10 -
diminuzione del 27,08% della forza lavoro
Affittacamere e bed and breakfast
dipendente stimata
Probabilità di appartenenza al MoB 12 - L'appartenenza al MoB determina un
Strutture alberghiere che offrono servizi di aumento del 17,08% della forza lavoro
tipo termale dipendente stimata
Un aumento dell'1% della variabile
(Costo del venduto e per la produzione di
(***) determina una diminuzione dello 0,003%
servizi) x (Valore dei beni strumentali)
della forza lavoro dipendente stimata
(Costo per servizi - Compensi corrisposti ai
soci per l'attività di amministratore (società
ed enti soggetti all'IRES) + Canoni per beni
mobili acquisiti in dipendenza di contratti di Un aumento dell'1% della variabile
locazione non finanziaria e di noleggio al (***) determina una diminuzione dello 0,003%
netto delle spese per manutenzione, della forza lavoro dipendente stimata
riparazione, ammodernamento e
trasformazione relative agli immobili) x
(Valore dei beni strumentali)
Intercetta 3,90651783109039
(*) Le variabili contabili (XC) sono utilizzate in stima come LN[1+XC/1.000] e sono espresse a prezzi
costanti 2023 attraverso l’utilizzo dell’indice FOI (fonte: ISTAT).
(**) Le variabili numeriche (XN) sono utilizzate in stima come LN[1+XN]
(***) Ciascuna variabile (XS) del prodotto è utilizzata in stima come LN(1+XS)
La variabile dipendente è utilizzata in stima come LN[GG] dove: GG è uguale al numero di giornate
lavorate dai dipendenti.
ALLEGATO 2
Tasso medio di occupazione
L’indicatore valuta la plausibilità della percentuale di posti letto fissi mediamente occupati durante i
giorni di apertura della struttura ricettiva. L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il
numero delle Presenze e numero totale dei posti letto fissi.
Nel caso in cui il valore dell’indicatore sia pari o inferiore al valore della soglia di riferimento5, si
determina il maggior valore delle Presenze calcolato come differenza tra il prodotto della soglia
minima di riferimento, incrementata di un valore pari a 0.01, per il Numero totale dei posti letto fissi
dichiarati e il numero di presenze dichiarato.
La differenza tra le giornate stimate con la funzione “Forza lavoro dipendente” (dopo l'aumento delle
Presenze) e quelle precedentemente stimate secondo i dati dichiarati dal contribuente, rappresenta
una misura del “gap” del fattore lavoro espressa in giornate. In base all'entità di tale “gap”, lo
scostamento viene classificato come “lieve” o “significativo”.
L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”.
Quota di impiego di lavoro part-time
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da
lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo parziale ed il totale delle giornate lavorative
dei dipendenti di un’impresa come risultanti nella denuncia individuale UNIEMENS (INPS),
rappresentando così il peso del lavoro part-time rispetto al lavoro dipendente complessivamente
impiegato nell'attività dell'impresa.
L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre
l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95°
percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida
con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore
presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”, ad eccezione delle imprese fino a
tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come “lieve”.
Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti6.
L’indicatore si applica in presenza di un “Numero dipendenti INPS” maggiore di 1.
5 Per le soglie di riferimento differenziate per "Modello di Business" si rimanda alla Nota tecnica e
Metodologica DG44U, allegato 22 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2024.
6 Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione del numero dei
dipendenti INPS: i) Oltre 1 fino a 2 dipendenti; ii) Oltre 2 fino a 3 dipendenti; iii) Oltre 3 fino a 4 dipendenti;
iv) Oltre 4 fino a 5 dipendenti; v) Oltre 5 dipendenti.
ALLEGATO 2
Quota di impiego di lavoro a termine
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da
lavoratori con contratto di lavoro dipendente a termine ed il totale delle giornate lavorative dei
dipendenti di un’impresa, rappresentando così il peso del lavoro a termine rispetto al lavoro
dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa.
L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre
l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95°
percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida
con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore
presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”, ad eccezione delle imprese fino a
tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come “lieve”.
Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti6.
L’indicatore si applica in presenza di un “Numero dipendenti INPS” maggiore di 1.
Quota di impiego di lavoro stagionale
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da
lavoratori con contratto di lavoro dipendente stagionale ed il totale delle giornate lavorative dei
dipendenti di un’impresa, rappresentando così il peso del lavoro stagionale rispetto al lavoro
dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa.
L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre
l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95°
percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida
con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore
presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”, ad eccezione delle imprese fino a
tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come “lieve”.
Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti6.
L’indicatore si applica in presenza di un “Numero dipendenti INPS” maggiore di 1.
Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) e il numero totale di dipendenti e collaboratori,
rappresentando il peso del lavoro con contratti di collaborazione rispetto alla somma del lavoro
dipendente e del lavoro con contratto di collaborazione complessivamente impiegato nell'attività
dell'impresa.
L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre
l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95°
percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida
con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore
ALLEGATO 2
presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”, ad eccezione delle imprese fino a
tre dipendenti, per le quali lo scostamento sarà classificato sempre come “lieve”.
Le soglie di riferimento sono differenziate per numero di dipendenti7.
L’indicatore si applica in presenza di almeno un “Dipendente”.
Quota di impiego di apprendisti
L’indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di giornate lavorative effettuate da
lavoratori con contratto di lavoro dipendente di apprendistato ed il totale delle giornate lavorative
dei dipendenti di un’impresa, rappresentando così il peso del lavoro in apprendistato rispetto al
lavoro dipendente complessivamente impiegato nell'attività dell'impresa.
L’impresa presenta uno scostamento classificato come "lieve" quando l'indicatore si posiziona oltre
l’85° e fino al 95° percentile della distribuzione, mentre è definito "significativo" se supera il 95°
percentile. Nel caso in cui il valore in corrispondenza del 95° percentile sia pari al 100% o coincida
con il valore massimo della distribuzione, tutte le imprese con il medesimo valore dell’indicatore
presenteranno uno scostamento classificato come “significativo”.
Le soglie di riferimento sono differenziate per classi di dipendenti8.
L’indicatore si applica in presenza di “Giornate lavorate dai dipendenti”.
7 Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione dei dipendenti:
i) 2 dipendenti; ii) 3 dipendenti; iii) 4 dipendenti; iv) 5 dipendenti; v) oltre 5 dipendenti.
8 Ai fini del calcolo dello scostamento viene considerata la seguente articolazione del numero dei
dipendenti INPS: i) Fino ad un dipendente; ii) Oltre 1 fino a 2 dipendenti; iii) Oltre 2 fino a 3 dipendenti;
iv) Oltre 3 fino a 4 dipendenti; v) Oltre 4 fino a 5 dipendenti; vi) Oltre 5 dipendenti.
ALLEGATO 2
FORMULE DELLE VARIABILI E DEGLI INDICATORI
Di seguito sono riportate le formule delle variabili e degli indicatori economico-contabili utilizzati
nell’ISAC Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Ad eccezione della variabile Numero
dipendenti INPS, calcolata sul totale delle giornate dei lavoratori dipendenti risultanti nella denuncia
UNIEMENS di fonte INPS, tutte le altre variabili sono desunte dal corrispondente modello dichiarativo
ISA, come riportato nella corrispondente Nota tecnica e Metodologica DG44U allegato 22 al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2024 a cui si rimanda per i relativi elementi
di dettaglio. Sono state prese in considerazione le comunicazioni obbligatorie dall’archivio UNISOMM
per determinare i dipendenti utilizzati in somministrazione.
Addetti9 (ditte individuali) = Titolare + Numero dipendenti INPS + Numero collaboratori coordinati e
continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero collaboratori dell’impresa
familiare e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa + Numero associati in partecipazione.
Addetti (società) = Numero dipendenti INPS + Numero collaboratori coordinati e continuativi che
prestano attività prevalentemente nell’impresa + Numero familiari diversi che prestano attività
nell’impresa + Numero associati in partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non
amministratori + Numero amministratori non soci.
Addetti non dipendenti10 (ditte individuali) = Titolare + Numero collaboratori dell’impresa familiare
e coniuge dell’azienda coniugale + Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa +
Numero associati in partecipazione.
Addetti non dipendenti (società) = Numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa +
Numero associati in partecipazione + Numero soci amministratori + Numero soci non amministratori
+ Numero amministratori non soci.
9 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il
numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero
soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale di lavoro
prestato diviso 100. Il numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività
prevalentemente nell’impresa, il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base
alla durata dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12. Il
numero addetti non può essere inferiore a ("Numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta"
diviso 12).
10 Il titolare è pari a uno. Il numero collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale, il
numero familiari diversi che prestano attività nell’impresa, il numero associati in partecipazione, il numero
soci amministratori e il numero soci non amministratori sono pari alla relativa percentuale di lavoro
prestato diviso 100. Il numero amministratori non soci e il titolare sono rideterminati in base alla durata
dell’attività pari al numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12. Se il numero addetti
non dipendenti è inferiore a “Numero di mesi di attività nel corso del periodo d’imposta” diviso 12, allora
il numero addetti non dipendenti è pari al valore massimo tra (numero addetti non dipendenti) e (titolare
– Numero dipendenti ISA). Il Numero dipendenti ISA è pari al Numero delle giornate retribuite - Numero
delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente diviso 312.
ALLEGATO 2
Cooperativa = 1 se Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa) è maggiore di zero;
altrimenti assume valore pari a zero.
Costo del venduto e per la produzione di servizi11 = [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti,
materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale + Costi per l’acquisto
di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi - Beni distrutti o
sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti] - Rimanenze finali
relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata
ultrannuale.
Giorni di apertura = Valore massimo, per tutte le unità locali, del numero dei Giorni di apertura
dell’esercizio nell’anno.
Numero delle unità locali = Numero delle unità locali con Comune compilato e le Presenze maggiori
di zero.
Numero dipendenti INPS = “Giornate lavorate dai dipendenti” diviso 312.
Numero totale dei posti letto fissi = Somma dei prodotti tra Posti letto fissi e il valore minimo tra
[(312 e Giorni di apertura dell’esercizio nell’anno) diviso 312] per tutte le unità locali.
Periodo d’imposta 2020 = 1 nel periodo d’imposta 2020; altrimenti la variabile assume valore zero.
Periodo d’imposta 2021 = 1 nel periodo d’imposta 2021; altrimenti la variabile assume valore zero.
Periodo d’imposta 2022 = 1 nel periodo d’imposta 2022; altrimenti la variabile assume valore zero.
Periodo d’imposta 2023 = 1 nel periodo d’imposta 2023; altrimenti la variabile assume valore zero.
Presenze = Somma delle Presenze per tutte le unità locali.
Stagionalità da 4 a 5 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 124 e minore o uguale a 155;
altrimenti assume valore pari a zero.
Stagionalità da 5 a 6 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 155 e minore o uguale a 186;
altrimenti assume valore pari a zero.
Stagionalità da 6 a 9 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di 186 e minore o uguale a 279;
altrimenti assume valore pari a zero.
11 Ad esclusione dell’utilizzo nell’ambito dell’indicatore “Costo del venduto e per la produzione dei servizi
per addetto”, se la variabile è minore di zero, viene posta uguale a zero.
ALLEGATO 2
Stagionalità fino a 4 mesi = 1 se Giorni di apertura è maggiore di zero e minore o uguale a 124;
altrimenti assume valore pari a zero.
Valore dei beni strumentali = La variabile è rideterminata in base alla durata dell’attività pari al
numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta diviso 12.
ALLEGATO 2
Treviso 1 gennaio 2019
AZIENDA TEST S.p.a.
Via Broi, 26
31054 - POSSAGNO(TV)
Prot. N. INPS.0100.26/08/2024.XXXXXXX
Oggetto: Indicatori Sintetici di affidabilità Contributiva (ISAC) - Comunicazione esiti
Codice fiscale: 00112233456
Spett.le DENOMINAZIONE AZIENDA,
alla luce della recente normativa (1), il legislatore ha introdotto gli Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) con
l’obiettivo di verificare la congruità delle dichiarazioni contributive dei datori di lavoro del settore privato.
Più in dettaglio, gli ISAC sono indicatori statistico-economici elaborati attraverso l’utilizzo delle informazioni contenute nelle
denunce UniEmens e nelle dichiarazioni rese ai fini ISA.
Nell’ottica di un dialogo proficuo con le imprese, alleghiamo una tabella (All.1) che riporta le risultanze, per la sua azienda, di
eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori utilizzati relativamente all'anno 2024 (2). In caso di scostamento, viene
specificata l’entità dello stesso (tra le opzioni “lieve” o “significativo”). Viene fornita, inoltre, ove possibile, una stima del numero
di giornate lavorative che riporterebbero l’indicatore nella fascia di normalità.
Tale stima, a carattere orientativo, non comporta alcuna irregolarità a suo carico.
Lo scopo della presente comunicazione, infatti, consiste nell’opportunità per il contribuente di verificare la propria posizione
contributiva, integrandola o rettificandola se necessario.
Qualora dovesse avere la necessità di contattare l’Istituto, potrà utilizzare le consuete funzionalità del cassetto previdenziale,
selezionando l’oggetto “ISAC”.
COME ACCEDERE AI SERVIZI ONLINE
È possibile accedere ai servizi online dal sito INPS con uno di questi strumenti:
Identità SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) può richiederla agli Identity Provider accreditati, l’elenco è
disponibile sul sito ufficiale AgID
CIE (Carta d’identità elettronica)
CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di
riconoscimento italiano, in quanto impossibilitati a richiedere le credenziali SPID
APP IO (App dei Servizi Pubblici per avvisi e pagamenti digitali, disponibile su App Store e Play Store)
eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and trust Services)
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
(1) Art. 1, co.5, decreto legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2024, n. 199
(2) Per la definizione degli indicatori, dei valori soglia e dei Modelli di Business (MoB) occorre far riferimento alle Note
tecnico-metodologiche allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.12345, del 19/12/2025.
Distinti saluti
Il responsabile e ruolo
MARIO BIANCHI
Documento firmato digitalmente come da normativa vigente e conforme all'originale conservato presso l'INPS
ALL. 1 – ESEMPIO TABELLA DEGLI INDICATORI
Indicatore Valori normali Esito Stima delle giornate
lavorative che riportano
l’indicatore nella fascia di
normalità
Assenza dipendenti Val1 Esito1 Stima1
dichiarazione ISA - presenza
dipendenti dichiarazione
INPS
Assenza dipendenti Val2 Esito2 Stima2
dichiarazione INPS - presenza
dipendenti dichiarazione ISA
Valore dei beni strumentali Val3 Esito3 Stima3
per addetto
Costo del venduto e per la Val4 Esito4 Stima4
produzione dei servizi per
addetto
Forza lavoro dipendente Val5 Esito5 Stima5
Quota di impiego di lavoro Val6 Esito6 Stima6
part-time
Quota di impiego di lavoro a Val7 Esito7 Stima7
termine
Indicatore Valori normali Esito Stima delle giornate
lavorative che riportano
l’indicatore nella fascia di
normalità
Quota di impiego di lavoro Val8 Esito8 Stima8
stagionale
Quota di impiego di lavoratori Val9 Esito9 Stima9
con contratti di
collaborazione
Quota di impiego di Val10 Esito10 Stima10
apprendisti
Veicoli per addetto Val11 Esito11 Stima11
ALLEGATO 3
Treviso 1 gennaio 2019
AZIENDA TEST S.p.a.
Via Broi, 26
31054 - POSSAGNO(TV)
Prot. N. INPS.0100.26/08/2024.XXXXXXX
Oggetto: Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) - Comunicazione esiti
Codice fiscale: 00112233456
Spett.le DENOMINAZIONE AZIENDA,
alla luce della recente normativa (1), il legislatore ha introdotto gli Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) con
l’obiettivo di verificare la congruità delle dichiarazioni contributive dei datori di lavoro del settore privato.
Più in dettaglio, gli ISAC sono indicatori statistico-economici elaborati attraverso l’utilizzo delle informazioni contenute nelle
denunce UniEmens e nelle dichiarazioni rese ai fini ISA.
Nell’ottica di un dialogo proficuo con le imprese, alleghiamo una tabella (All.1) che riporta le risultanze, per la sua azienda, di
eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori utilizzati relativamente all'anno 2024 (2). In caso di scostamento, viene
specificata l’entità dello stesso (tra le opzioni “lieve” o “significativo”). Viene fornita, inoltre, ove possibile, una stima del numero
di giornate lavorative che riporterebbero l’indicatore nella fascia di normalità.
Tale stima, a carattere orientativo, non comporta alcuna irregolarità a suo carico.
Lo scopo della presente comunicazione, infatti, consiste nell’opportunità per il contribuente di verificare la propria posizione
contributiva, integrandola o rettificandola se necessario.
Qualora dovesse avere la necessità di contattare l’Istituto, potrà utilizzare le consuete funzionalità del cassetto previdenziale,
selezionando l’oggetto “ISAC”.
COME ACCEDERE AI SERVIZI ONLINE
È possibile accedere ai servizi online dal sito INPS con uno di questi strumenti:
Identità SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) può richiederla agli Identity Provider accreditati, l’elenco è
disponibile sul sito ufficiale AgID
CIE (Carta d’identità elettronica)
CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di
riconoscimento italiano, in quanto impossibilitati a richiedere le credenziali SPID
APP IO (App dei Servizi Pubblici per avvisi e pagamenti digitali, disponibile su App Store e Play Store)
eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and trust Services)
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
(1) Art. 1, c .5 del decreto legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199
(2) Per la definizione degli indicatori, dei valori soglia e dei Modelli di Business (MoB) occorre far riferimento alle Note
tecnico-metodologiche allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12345, del 19/12/2025.
Distinti saluti
Il responsabile e ruolo
MARIO BIANCHI
Documento firmato digitalmente come da normativa vigente e conforme all'originale conservato presso l'INPS
ALL. 1 – ESEMPIO TABELLA DEGLI INDICATORI
Indicatore Valori normali Esito Stima delle giornate
lavorative che riportano
l’indicatore nella fascia di
normalità
Assenza dipendenti Val1 Esito1 Stima1
dichiarazione ISA - presenza
dipendenti dichiarazione
INPS
Assenza dipendenti Val2 Esito2 Stima2
dichiarazione INPS - presenza
dipendenti dichiarazione ISA
Valore dei beni strumentali Val3 Esito3 Stima3
per addetto
Costo del venduto e per la Val4 Esito4 Stima4
produzione dei servizi per
addetto
Presenze per addetto Val5 Esito5 Stima5
Numero totale dei posti letto Val6 Esito6 Stima6
fissi per addetto
Forza lavoro dipendente Val7 Esito7 Stima7
Indicatore Valori normali Esito Stima delle giornate
lavorative che riportano
l’indicatore nella fascia di
normalità
Tasso medio di occupazione Val8 Esito8 Stima8
Quota di impiego di lavoro Val9 Esito9 Stima9
part-time
Quota di impiego di lavoro a Val10 Esito10 Stima10
termine
Quota di impiego di lavoro Val11 Esito11 Stima11
stagionale
Quota di impiego di lavoratori Val12 Esito12 Stima12
con contratti di
collaborazione
Quota di impiego di Val13 Esito13 Stima13
apprendisti
ALLEGATO 6
TEMPLATE DI RISPOSTA DATORE DI LAVORO - SETTORE ECONOMICO DEL
COMMERCIO ALL’INGROSSO ALIMENTARE
Riferimento PEC (numero protocollo)
(cid:20)
Assenza dipendenti dichiarazione ISA presenza dipendenti dichiarazione INPS
Selezione motivazione
(cid:21)
(cid:36)ssenza dipendenti dic(cid:75)iarazione (cid:44)N(cid:51)(cid:54) presenza dipendenti dic(cid:75)iarazione (cid:44)(cid:54)(cid:36)
Selezione motivazione
(cid:22)
(cid:57)alore dei (cid:69)eni strumentali per addetto
Selezione motivazione
4
Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto
Selezione motivazione
5
Numero di veicoli per addetto
Selezione motivazione
6
Quota di impiego di lavoro part-time
Selezione motivazione
7
Quota di impiego di lavoro a termine
Selezione motivazione
(cid:27)
Quota di impiego di lavoro stagionale
Selezione motivazione
(cid:28)
Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione
Selezione motivazione
(cid:20)(cid:20)(cid:19)(cid:19)
Quota di impiego di apprendisti
SSeelleezziioonnee mmoottiivvaazziioonnee
ALLEGATO 7
TEMPLATE RISPOSTA DATORE DI LAVORO - SETTORE ECONOMICO DELLE
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE
Riferimento PEC (numero protocollo)
(cid:20)
Assenza dipendenti dichiarazione ISA presenza dipendenti dichiarazione INPS
Selezione motivazione
(cid:21)
(cid:36)ssenza dipendenti dic(cid:75)iarazione (cid:44)N(cid:51)(cid:54) presenza dipendenti dic(cid:75)iarazione (cid:44)(cid:54)(cid:36)
Selezione motivazione
(cid:22)
(cid:57)alore dei (cid:69)eni strumentali per addetto
Selezione motivazione
4
Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto
Selezione motivazione
5
Presenze per addetto
Selezione motivazione
6
Numero totale dei posti letto fissi per addetto
Selezione motivazione
7
Tasso medio di occupazione
Selezione motivazione
(cid:27)
Quota di impiego di lavoro part-time
Selezione motivazione
(cid:28)
Quota di impiego di lavoro a termine
Selezione motivazione
(cid:20)(cid:20)(cid:19)(cid:19)
QQuuoottaa ddii iimmppiieeggoo ddii llaavvoorroo ssttaaggiioonnaallee
SSeelleezziioonnee mmoottiivvaazziioonnee
(cid:20)1
Quota di impiego di lavoratori con contratti di collaborazione
Selezione motivazione
(cid:20)2
Quota di impiego di apprendisti
Selezione motivazione
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