Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Presentazione delle domande per l’anno 2020. Nuove modalità di erogazione della prestazione. Istruzioni contabili
Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Presentazione delle domande per l’anno 2020. Nuove modalità di erogazione della prestazione. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 14/02/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 27
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui
all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
all’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Presentazione delle domande per l’anno 2020. Nuove modalità di
erogazione della prestazione. Istruzioni contabili
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dall’articolo1,
comma 343, della legge n. 160/2019, relativamente ai benefici previsti
dall’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, nonché le modalità di
presentazione delle relative domande di accesso per l’anno 2020.
INDICE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Requisiti del genitore richiedente
4. Tipologie di contributo e modalità di erogazione
4.1 Contributo asilo nido (strutture autorizzate, importo erogabile in base all’ISEE,
cumulabilità)
4.2 Contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione (importo
erogabile in base all’ISEE e attestazione richiesta)
5. Attestazioni ISEE con omissioni e difformità
6. Modalità di presentazione delle nuove domande per l’anno 2020
6.1. Modalità agevolata per il genitore che ha già presentato domanda nel 2019
7. Modalità di erogazione dei bonus e documentazione a supporto della domanda
8. Decadenza
9. Pagamento dei bonus
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
Nell’ambito degli interventi normativi in favore delle famiglie l’articolo 1, comma 355, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto a partire dal 2016 la corresponsione di un buono
di 1.000 euro su base annua, parametrato in undici mensilità, per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di
supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da
gravi patologie croniche.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state introdotte le disposizioni attuative della
citata norma.
Successivamente, l’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha elevato
l’importo del predetto buono a 1.500 euro annui.
Su tale impianto normativo è intervenuto, da ultimo, l’articolo 1, comma 343, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Allegato n. 1), che, a decorrere dall'anno 2020, ha ulteriormente
incrementato l’importo del contributo portandolo ad un massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi
in cui il nucleo familiare risulti in possesso di un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, (ISEE minorenni), in corso di validità, fino a 25.000 euro.
L’agevolazione potrà spettare in misura pari a un massimo di 2.500 euro, per i nuclei
familiari con un lSEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro. Infine, spetterà l’importo
minimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro,
ovvero in assenza dell’ISEE.
Con la presente circolare si illustrano le modalità di presentazione delle domande 2020, per
l’accesso ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 del citato D.P.C.M. del 17 febbraio 2017, tenendo
conto delle novità introdotte dal predetto articolo 1, comma 343, della legge n. 160/2019.
2. Ambito di applicazione
La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato
per uno dei seguenti eventi:
a) pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (d’ora in
poi denominato “Contributo asilo nido”);
b) utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei
tre anni, affetti da gravi patologie croniche (d’ora in poi denominato “Contributo per
introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).
3. Requisiti del genitore richiedente
Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti (art. 1 del D.P.C.M. del
17 febbraio 2017):
- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino
di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni o una
delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea previste
dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Ai fini del presente
beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato
politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251). I
cittadini extracomunitari autocertificano il possesso del titolo di soggiorno inserendone gli
estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha
rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le relative verifiche sono effettuate dall’INPS
mediante l’accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero dell’Interno e da altre
Amministrazioni. Le Strutture dell’INPS potranno richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno
qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie;
- residenza in Italia;
- relativamente al beneficio di cui all’articolo 3 del citato D.P.C.M. (Contributo asilo nido) il
richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta. Per la maggiorazione
del bonus, fino ad un massimo di 3.000 euro annui, è necessario essere in possesso dell’ISEE
calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai
minorenni nel nucleo familiare. L’indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo
dell’importo della prestazione spettante è quello del minore relativamente al quale è stato
richiesto il beneficio. Qualora, tuttavia, il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del
nucleo familiare del minorenne, il beneficio spetterà nei limiti dell’importo di 1.500 euro annui;
- relativamente al beneficio di cui all’articolo 4 del citato D.P.C.M. (Contributo per forme di
supporto presso la propria abitazione), è richiesta la convivenza con il minore (art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223). Conseguentemente, la
maggiorazione del bonus fino ad un massimo di 3.000 euro annui è possibile sulla base
dell’ISEE minorenni del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e
devono permanere per tutta la durata della prestazione. Con riferimento ai requisiti
autodichiarati in domanda le Strutture territoriali dell’INPS effettuano i controlli ai sensi
dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.
In caso di adozione o affidamento preadottivo e con riguardo ai provvedimenti giudiziari, resta
fermo quanto previsto con la circolare n. 47 del 2012 al paragrafo 2. In particolare, se il
richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di
adozione o provvedimento di affidamento di cui all’art. 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184),
è necessario che nella domanda stessa siano riportati gli elementi che ne consentano all’INPS
il reperimento presso l’Amministrazione che lo detiene (sezione del Tribunale, data di deposito
in cancelleria e relativo numero).
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più
favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore.
Nel caso in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (ad esempio, se il genitore
avente diritto è minorenne o incapace di agire) il PIN del richiedente viene fisicamente
rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema con i dati identificativi
del richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati dello stesso, fermo
restando che i requisiti devono essere, comunque, posseduti dal genitore minorenne o
incapace.
4. Tipologie di contributo e modalità di erogazione
Il beneficio può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore,
per contribuire alle seguenti due situazioni:
a) pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d.
contributo asilo nido);
b) utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a beneficio di bambini di età
inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi
patologie croniche (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione).
4.1 Contributo asilo nido (strutture autorizzate, importo erogabile in base
all’ISEE, cumulabilità)
L’articolo 3 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017 dispone che, al fine di far fronte al pagamento
della retta relativa alla frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato, è
previsto il pagamento di un buono annuo, parametrato per ogni anno di riferimento a undici
mensilità da corrispondere in base alla domanda del genitore richiedente.
Per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto
l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’ente locale competente, a seguito
della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di
qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio
educativo di asilo nido.
Sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per servizi all’infanzia diversi da quelli
forniti dagli asili nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, baby
parking, etc.) per i quali i regolamenti degli enti locali prevedono requisiti strutturali e
gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli
asili nido.
Per le stesse considerazioni, tali tipologie di servizi non sono assimilate a quelle erogate dagli
asili nido anche ai fini del godimento delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 2, comma 6,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Il richiedente dovrà evidenziare in domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico
o privato autorizzato e indicare, in tal ultimo caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale
della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.
L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato
in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la
prestazione. In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che
non fa parte del nucleo familiare del minorenne, come anticipato, verrà conteggiata la rata
spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando
che, qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire
da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino ad un massimo di 3.000 euro annui,
sussistendone i requisiti.
Esempio 1: domanda di bonus asilo nido presentata a febbraio 2020, la DSU non è presente al
momento della domanda e, pertanto, non è possibile stabilire la fascia di ISEE di riferimento.
Successivamente, in data 3 marzo, viene presentata la DSU con ISEE minorenni valida.
L’integrazione viene corrisposta a partire da tale mese sulla base dell’ISEE, mentre per
febbraio resta fermo l’importo minimo di 136,37 euro, sempre che il richiedente abbia
documentato una spesa per tale importo.
Di seguito si riportano gli importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di
validità e la loro relativa parametrazione mensile:
ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile
erogabile 272,72 euro).
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile
(272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro,
per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.
ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro (importo
massimo mensile erogabile 227,27 euro).
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile
(222,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro,
per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.
ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile
erogabile 136,37 euro).
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile
(136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro,
per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.
Il contributo mensile erogato dall’Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per
il pagamento della singola retta.
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido
prevista dal citato articolo 2, comma 6, della legge n. 203/2008. L’INPS comunicherà
tempestivamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione.
Nella domanda telematica il richiedente sarà pertanto tenuto ad autocertificare l’esistenza di
tale condizione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4.2 Contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione (importo erogabile in base all’ISEE e attestazione richiesta)
L’articolo 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017 prevede un contributo annuo al fine di favorire
l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto
dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie
croniche.
Si ricorda che, ai fini della concessione del beneficio in argomento, il genitore richiedente deve
risultare convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione (art. 4 del D.P.C.M. del
17 febbraio 2017). A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al
valore dell’ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le
seguenti fasce:
ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro
ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro
ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro.
Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato
sarà pari a 1.500 euro.
Viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese
precedente a quello di presentazione della domanda.
Il premio è erogato dall’Istituto a seguito della presentazione da parte del genitore richiedente
di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di
riferimento l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave
patologia cronica.
Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto eroga il bonus in un'unica soluzione, direttamente al
genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile.
Alla domanda deve essere contestualmente allegata, all’atto della presentazione, l’attestazione
rilasciata dal pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione ai sensi dell’articolo
4, comma 2, del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017.
Ai fini del predetto decreto si considera, dunque, cronica qualsiasi alterazione dello stato di
salute di durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale da sussistere fino
al termine dell’anno di riferimento. Il concetto di “patologia”, generico, a differenza di quello di
malattia, più restrittivo, definisce qualsiasi alterazione dello stato di salute stabilizzata o in
evoluzione. Il requisito della cronicità attiene alla prevedibile durata nel tempo dell’alterazione
dello stato di salute.
La patologia cronica è la causa della impossibilità di frequentare l’asilo nido. Il suddetto nesso
causale è ammissibile solo quando la patologia sia grave, atteso che una patologia non grave,
ancorché cronica, può non controindicare la frequenza dell’asilo nido.
Il requisito della gravità, inserito nel decreto, ha pertanto un significato esplicativo e
rafforzativo di un concetto già implicito nell’accertamento del nesso causale tra patologia
cronica e impossibilità di frequentare l’asilo nido.
Si evidenzia, inoltre, che l’impossibilità di frequentare l’asilo nido deve dipendere solo dal
fattore biologico come definito dal decreto, non essendo ammesse concause riconducibili ad
aspetti organizzativi dell’asilo nido eventualmente prescelto dal genitore richiedente.
L’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del
D.P.C.M. citato deve:
- contenere i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e numero civico di
residenza dello stesso);
- attestare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in
ragione di una grave patologia cronica.
Trattandosi di mera attestazione, non contenente elementi eccedenti le finalità del trattamento
dei dati sensibili, la stessa deve pervenire agli uffici amministrativi unitamente alla domanda di
beneficio.
Ove fossero riscontrate difformità rispetto al dettato normativo, le attestazioni dovranno
essere trasmesse ai Centri Medico legali per le valutazioni di merito.
5. Attestazioni ISEE con omissioni e/o difformità
Può verificarsi l’ipotesi in cui l’ISEE risulti attestato al momento della domanda, ma siano
presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali
autodichiarati.
Al riguardo, si ricorda che ogni qualvolta l’attestazione ISEE sia rilasciata con omissioni e/o
difformità (art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013), il richiedente la prestazione può
regolarizzare la situazione con le seguenti modalità:
1) presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ISEE,
attraverso i consueti canali;
2) presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o
diversamente esposte;
3) rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e
quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In tal caso, all’atto della rettifica il CAF
dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU
che si intende rettificare. Giova precisare che tale operazione non è possibile qualora la DSU
sia stata presentata con il PIN del cittadino.
Ciò premesso, ai fini del bonus asilo nido per gli eventi 2020, la presenza di omissioni e/o
difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda comporta, analogamente alla
mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato “accolta” con liquidazione dell’importo
minimo di 136,37 euro mensili, sempre che sussistano gli altri requisiti di legge.
L’INPS avvalendosi dei contatti indicati nel modello di domanda (PEC/SMS/email), avvisa
l’utente mediante l’invio di un’apposita comunicazione per segnalare la presenza dell’omissione
e/o difformità da regolarizzare in una delle modalità sopra indicate.
All’atto della regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente con le modalità indicate
precedentemente, l’importo spettante sarà integrato a decorrere dalla data della domanda.
Esempio 2: domanda di bonus asilo nido relativa alle mensilità da gennaio a luglio 2020. Se
l’ISEE è presente da gennaio 2020, sarà possibile calcolare l’integrazione spettante con
decorrenza gennaio. Se, invece, l’ISEE minorenni è presente a gennaio, ma l’attestazione
riporta omissioni e/o difformità, l’INPS corrisponde l’importo minimo pari a 136,37 euro e, a
decorrere dalla regolarizzazione dell’ISEE, che ad esempio, avviene a dicembre 2020, effettua
il ricalcolo dell’importo spettante con la maggiorazione fino a 272,72 euro mensili. Tale
maggiorazione spetta da gennaio, sempre nei limiti dell’importo documentato.
L’accoglimento della domanda verrà comunicato al richiedente e gli esiti delle verifiche mensili
saranno visualizzabili in procedura accedendo al proprio profilo.
6. Modalità di presentazione delle nuove domande per l’anno 2020
La domanda deve essere presentata, corredata con la documentazione di cui al successivo
paragrafo, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali, secondo la
tempistica che sarà comunicata con successivo messaggio:
- WEB - tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in
possesso di un PIN INPS dispositivo, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi
(CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;
- Contact Center multicanale - chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803
164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del
gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di
PIN.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei seguenti due benefici intende
accedere:
- contributo asilo nido;
- contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.
Il richiedente che intende fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per
ciascuno di essi.
6.1 Modalità agevolata per il genitore che ha già presentato domanda nel
2019
Per i genitori che abbiano già presentato domanda di bonus nido nel 2019, per la quale sia
presente nella procedura INPS la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle
mensilità da settembre a dicembre 2019, la domanda verrà precompilata sulla base delle
informazioni contenute nella richiesta di bonus preesistente.
L’INPS effettuerà tempestiva comunicazione al richiedente dell’esistenza della domanda
precompilata avvalendosi a tal fine dei contatti indicati in sede di domanda originaria. Sarà
possibile accedere all’istanza precompilata nella procedura on line, mediante le proprie
credenziali di accesso (PIN, SPID, CNS) o tramite il patronato per mezzo del quale è stata
inoltrata la precedente richiesta.
La domanda 2020 potrà essere pertanto inoltrata confermando o modificando i dati precaricati
in procedura, avendo cura di specificare, relativamente al beneficio di cui all’articolo 3 del
D.P.C.M. del 17 febbraio 2017, le mensilità per le quali si intende richiedere il bonus per l’anno
2020 e allegando la documentazione prevista nel paragrafo successivo.
7. Modalità di erogazione dei bonus e documentazione a supporto della
domanda
Il bonus richiesto, fino all’importo massimo spettante su base annua, potrà essere erogato
nel limite di spesa indicato all’articolo 7 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017 (che per il 2020 è
pari a 520 milioni di euro) secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica della
domanda.
L’articolo 5 del citato D.P.C.M. prevede che nel caso in cui, a seguito del numero delle
domande presentate, venga raggiunto - anche in via prospettica - il suddetto limite di spesa,
l’INPS non prenderà in considerazione le ulteriori domande.
Tuttavia, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, a partire dal 2020 i benefici in
commento sono modulati in base alle fasce ISEE di appartenenza, come delineate al
precedente paragrafo 4.
L’importo erogabile al richiedente, pertanto, a seguito di eventuali variazioni ISEE nel corso
dell’anno, potrebbe subire anche più rideterminazioni.
Si è reso, dunque, necessario prevedere l’acquisizione in procedura di un numero di domande
ulteriori rispetto a quelle che in via prospettica potrebbero comportare il superamento del
limite di spesa annualmente erogabile.
Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non
potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma “con riserva”. Qualora a fine anno
dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate
e poste in lavorazione secondo l’ordine di presentazione acquisito.
All’atto della domanda, nell’ipotesi di bonus erogato mensilmente di cui all’articolo 3 del
D.P.C.M., il richiedente dovrà altresì indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza
scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2020 per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò
permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della
documentazione non permetterà, dunque, di allegare documentazione per mensilità rispetto
alle quali non si è prenotato il budget. Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per
mensilità ulteriori rispetto a quelle già prenotate, anche se in riferimento allo stesso minore, è
necessario presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della capienza
del budget stanziato.
È altresì possibile effettuare la variazione dei mesi originariamente richiesti in domanda
utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile nell’ambito del servizio on line dell’applicativo del
bonus asilo nido, seguendo il percorso “variazioni domanda/invia richiesta” > “motivo richiesta
variazione” > “sostituzione mensilità richieste” (cfr. il messaggio n. 3007/2019). All’atto della
presentazione della domanda deve essere allegata la documentazione comprovante il
pagamento almeno di una retta relativa ad un mese di frequenza per cui si richiede il beneficio
oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato
rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto
inserimento in graduatoria del bambino.
Conclusa la fase di allegazione contestuale e compilate tutte le informazioni richieste, la
domanda viene protocollata ai fini dell’impegno del budget richiesto.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda
devono essere allegate, entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile
2021. In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento.
Al riguardo, si ricorda che, al fine di rendere più agevole per il cittadino l’allegazione della
documentazione di spesa necessaria alla fruizione del bonus asilo nido, già nel corso del 2018
l’applicazione “INPS mobile” è stata integrata con una nuova funzionalità, denominata “Bonus
nido”, che consente di procedere a tale adempimento, mediante dispositivo mobile/tablet,
allegando i dati acquisiti tramite una semplice fotografia dell’attestazione di pagamento (cfr. il
messaggio n. 4464/2018).
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda,
pertanto, possono essere allegate anche da dispositivo mobile/tablet tramite il predetto
servizio “Bonus nido” dell’App “INPS mobile” entro la fine del mese di riferimento e,
comunque, non oltre il 1° aprile 2021 (cfr. l’Allegato n. 2).
8. Decadenza
L’erogazione del contributo è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di
provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo
ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge n. 184/1983.
L’INPS interrompe l’erogazione del contributo a partire dal mese successivo all’effettiva
conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza (ad esempio: perdita
della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della
responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato
la domanda; affidamento del minore a terzi).
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel
beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di
legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti
per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause
di decadenza sopra riportate.
9. Pagamento dei bonus
Alla corresponsione del bonus provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella
domanda, tenendo conto che il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al
richiedente (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto
postale o carta prepagata con IBAN).
Con riferimento al bonus di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017 (contributo asilo
nido), la prova dell’avvenuto pagamento da parte del genitore richiedente che ha sostenuto
l’onere, può essere fornita tramite ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale
e, per gli asili nido aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido
dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. Nel caso in cui la suddetta
documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata ad ogni
mese a cui si riferisce.
Pertanto, a titolo esemplificativo, al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi
nell’intervallo gennaio - marzo, l’eventuale fattura cumulativa deve essere allegata con
riferimento ad ogni mensilità.
La documentazione a corredo della domanda deve contenere i seguenti dati:
- denominazione e Partita Iva dell’asilo nido;
- codice fiscale del minore;
- mese di riferimento;
- estremi del pagamento o quietanza di pagamento;
- nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Ai fini della maggiorazione sulla base dell’ISEE, con riferimento al predetto bonus di cui
all’articolo 3 del D.P.C.M. citato, i requisiti saranno oggetto di verifica mensile sulla base
dell’ISEE minorenni valido all’ultimo giorno del mese precedente a quello del pagamento. Per il
bonus di cui all’articolo 4 del medesimo D.P.C.M. (contributo per l’introduzione di forme di
supporto presso la propria abitazione), la verifica avviene in base all’ISEE minorenni valido
all’ultimo giorno del mese che precede la domanda.
In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire, la domanda è presentata dal legale
rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto; anche in questo caso, il mezzo di
pagamento prescelto dev’essere comunque intestato a quest’ultimo (minorenne o incapace di
agire).
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN, per consentire la verifica della
corrispondenza tra l’IBAN indicato nella domanda di bonus e la titolarità del conto a cui l’IBAN
stesso si riferisce, è tenuto a presentare anche il modello SR163 (cfr. i messaggi n. 1652/2016
e n. 4395/2016), salvo che non l’abbia già presentato in occasione di altre domande di
prestazione.
Si ricorda che nel modello SR163 va riportato, oltre al codice fiscale del richiedente, la
modalità di pagamento scelta, i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito
(Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice IBAN, riferito al rapporto finanziario
del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio
postale o della Banca.
10. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli oneri per la prestazione in argomento, si fa rinvio alle
istruzioni fornite in precedenza con i messaggi n. 3377 del 30 agosto 2017 e n. 112 dell’11
gennaio 2018. Con l’occasione, verranno opportunamente ridenominati i conti già esistenti,
come riportato nell’Allegato n. 3, “Variazione al piano dei conti”.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
L. 27 dicembre 2019, n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022.
Art. 1 - Comma 343
343. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: « per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere
dall'anno 2019»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dall'anno 2020,
il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i
nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di
1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere
rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari
opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo
del presente comma»;
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il beneficio di cui ai primi tre
periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di
euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro
per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per
l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno
2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025,
585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609
milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2029».
ALLEGATO 2
INPS Mobile
“ ”
BONUS NIDO - INPS Servizi Mobile
Allegazione Documentazione
1
INPS Mobile
Bonus Nido – Allegazione Documentazione
Selezionare Servizio Schermata Login
2
INPS Mobile
Bonus Nido – Allegazione
Lista Domande Attive
Descrizione Servizio Mobile
WS Allegati
Bonus Nido
CODICE FISCALE
Dal mobile , verrà passato al servizio il
CF dell’utente autenticatosi.
Tramite il CF , il servizio restituirà la
lista delle domande regolarmente
presentate ed ancora attive.
Le informazioni in essa contenute ,
rispetto a quella del portale , verranno
ridotte per una maggiore fruibilità.
3
INPS Mobile
Bonus Nido – Allegazione
Acquisizione Dati Allegato
Lista Domande Attive
Dal Mobile, tramite il servizio di “Bonus Nido Allegazione”,
sarà possibile allegare ed inserire i dati obbligatori , presenti
nella schermata del portale , di seguito riportata, per mezzo
di un’interfaccia semplificata.
4
INPS Mobile
Bonus Nido – Allegazione
Descrizione Servizio Mobile
Database Domande Bonus Asilo Nido
WS Allegati
Bonus Nido
BAN
Tutti i dati acquisiti dal Mobile verranno, per mezzo del WS
“Allegati Bonus Nido”, scaricati sul database di gestione del
Bonus Nido e verranno resi disponibili per le lavorazioni del
“Gestionale Bonus Asilo Nido”
5
INPS Mobile
“ ”
BONUS NIDO - INPS Servizi Mobile
Allegazione Documentazione
FINE
6
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