Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 27/2021
Contributi volontari anno 2021: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata
Riferimento normativo
Contributi volontari anno 2021: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 16/02/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 27
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Contributi volontari anno 2021: lavoratori dipendenti non agricoli,
lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per
l’anno 2021 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
INDICE
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al
Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
5. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e commercianti
6. Versamenti volontari nella Gestione separata
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,3%, la variazione percentuale nell’indice dei prezzi
al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2019 -
dicembre 2019 e il periodo gennaio 2020 - dicembre 2020.
L’articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che: “Con riferimento
alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di
adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno
precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno
precedente non può risultare inferiore a zero.”
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l’importo
minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere
inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e successive modificazioni.
Pertanto, per l’anno 2021, si confermano i seguenti parametri:
la retribuzione minima settimanale è pari a € 206,23;
la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota
aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992) è
pari a € 47.379,00;
il massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da
applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio
1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a
€ 103.055,00.
Per l’anno 2021, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli,
autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre
1995, è pari al 33%.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione
volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87%
(Allegato n. 1).
Nella tabella che segue si riportano – per gli anni dal 2021 al 1997 - i minimali di retribuzione
settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i
massimali di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 e le aliquote contributive
IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.
Anno Retr. minima Prima fascia Massimale art. 2 Aliquota
settimanale retribuzione annua co.18, L. 335/95 IVS
2021 € 206,23 € 47.379,00 € 103.055,00 33%
2020 € 206,23 € 47.379,00 € 103.055,00 33%
2019 € 205,20 € 47.143,00 € 102.543,00 33%
2018 € 202,97 € 46.630,00 € 101.427,00 33%
2017 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 33%
2016 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 32,87%
2015 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 32,87%
2014 € 200,35 € 46.031,00 € 100.123,00 32,37%
2013 € 198,17 € 45.530,00 € 99.034,00 32,37%
2012 € 192,40 € 44.204,00 € 96.149,00 31,87%
2011 € 187,34 € 43.042,00 € 93.622,00 31,87%
2010 € 184,39 € 42.364,00 € 92.147,00 31,37%
2009 € 183,10 € 42.069,00 € 91.507,00 31,37%
2008 € 177,42 € 40.765,00 € 88.669,00 30,87%
2007 € 174,46 € 40.083,00 € 87.187,00 30,87%
2006 € 171,03 € 39.297,00 € 85.478,00 30,07%
2005 € 168,17 € 38.641,00 € 84.049,00 30,07%
2004 € 164,87 € 37.883,00 € 82.401,00 29,57%
2003 € 160,85 € 36.959,00 € 80.391,00 29,57%
2002 € 157,08 € 36.093,00 € 78.507,00 29,07%
2001 £ 296.140 £ 68.048.000 £ 148.014.000 29,07%
2000 £ 288.640 £ 66.324.000 £ 144.263.000 28,57%
1999 £ 284.100 £ 65.280.000 £ 141.991.000 28,57%
1998 £ 279.080 £ 64.126.000 £ 139.480.000 28,17%
1997 £ 274.420 £ 63.054.000 £ 137.148.000 28,37%
2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli
iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e
dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la
stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive
differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente
maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai fondi
complementari. Pertanto, ai medesimi si applicano le seguenti aliquote:
per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31
dicembre 1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva che non hanno
aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31
dicembre 1995, che hanno aderito ai fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari
al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del D.lgs n. 164/1997);
per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995 e che risultino privi di
anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come disposto con messaggio n. 21166 del
21 dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti
obbligatori del FPLD (33%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’articolo 1,
comma 7, del D.lgs 24 aprile 1997, n. 164 (5%), ed è pari al 38%.
Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “Tipo lavoratore” indicato
nelle denunce annuali e/o mensili:
X3 = aliquota IVS del 40,82%;
Y3 = aliquota IVS del 37,70%;
Z3 = aliquota IVS del 38%.
3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex
IPOST)
Per l’anno 2021 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al
Fondo speciale Istituto Postelegrafonici, che si conferma, quindi, al 32,65%.
4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
Si riportano di seguito le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nell’anno 2021,
relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31
dicembre 1995 ovvero con decorrenza successiva a tale data.
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2021
CATEGORIE ALIQUOTE % BASE QUOTA PENSIONE TOTALE
COEF. RIPARTO IVS
LAVORATORI DIPENDENTI Aliquota 0,11% 27,76% 27,87%
non agricoli (esclusi domestici) Coefficienti 0,003947 0,996053 1
AGRICOLI DIPENDENTI Aliquota 0,11% 29,39% 29,50%
Coefficienti 0,003729 0,996271 1
PESCATORI soggetti Aliquota 0,11% 10,36% 10,47%
alla L. n. 250/1958 Coefficienti 0,010506 0,989494 1
LAVORATORI occupati in Aliquota 0,11% 10,83% 10,94%
cantieri di lavoro Coefficienti 0,010055 0,989945 1
DOMESTICI Aliquota 0,1375% 12,86% 12,9975%
Coefficienti 0,010579 0,989421 1
CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)
Decorrenza 1° gennaio 2021
CATEGORIE ALIQUOTE % BASE QUOTA PENSIONE TOTALE
COEF. RIPARTO IVS
LAVORATORI DIPENDENTI Aliquota 0,11% 32,89% 33%
non agricoli (esclusi domestici) Coefficienti 0,003333 0,996667 1
AGRICOLI DIPENDENTI Aliquota 0,11% 29,39% 29,50%
Coefficienti 0,003729 0,996271 1
PESCATORI soggetti Aliquota 0,11% 14,79% 14,90%
alla L. n. 250/1958 Coefficienti 0,007383 0,992617 1
LAVORATORI occupati in Aliquota 0,11% 14,46% 14,57%
cantieri di lavoro Coefficienti 0,007550 0,992450 1
DOMESTICI Aliquota 0,1375% 17,29% 17,4275%
Coefficienti 0,007890 0,992110 1
5. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli
artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri in vigore dal
1° luglio 1990, stabiliti dall’articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche
(cfr. la circolare n. 96/2003).
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il
versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito
previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui
reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti
negli ultimi 36 mesi di attività.
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il
corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni 24 % 24,09 %
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni 22,35 % 22,44 %
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le
tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2021. I valori
sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto
classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili e al centesimo di euro gli importi
di contribuzione mensile relativi alle predette classi.
ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 1° gennaio 2021)
Reddito medio imponibile Contribuzione mensile
Classi di reddito
24 % 22,35 %
1 Fino a € 15.953 € 15.953 € 319,06 € 297,13
2 da € 15.954 a € 21.191 € 18.573 € 371,46 € 345,93
3 da € 21.192 a € 26.429 € 23.811 € 476,22 € 443,48
4 da € 26.430 a € 31.667 € 29.049 € 580,98 € 541,04
5 da € 31.668 a € 36.905 € 34.287 € 685,74 € 638,60
6 da € 36.906 a € 42.143 € 39.525 € 790,50 € 736,16
7 da € 42.144 a € 47.378 € 44.761 € 895,22 € 833,68
8 da € 47.379 € 47.379 € 947,58 € 882,44
COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 1° gennaio 2021)
Reddito medio imponibile Contribuzione mensile
Classi di reddito
24,09% 22,44%
1 Fino a € 15.953 € 15.953 € 320,26 € 298,33
2 da € 15.954 a € 21.191 € 18.573 € 372,86 € 347,32
3 da € 21.192 a € 26.429 € 23.811 € 478,01 € 445,27
4 da € 26.430 a € 31.667 € 29.049 € 583,16 € 543,22
5 da € 31.668 a € 36.905 € 34.287 € 688,32 € 641,17
6 da € 36.906 a € 42.143 € 39.525 € 793,47 € 739,12
7 da € 42.144 a € 47.378 € 44.761 € 898,58 € 837,04
8 da € 47.379 € 47.379 € 951,14 € 885,99
Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o
immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli
ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati con riferimento al
"reddito medio imponibile".
6. Versamenti volontari nella Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in
base alle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 184/1997, ossia applicando all'importo
medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda
l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione
esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non
titolari di pensione pari, per l’anno 2021, al 25% per i professionisti e al 33% per i
collaboratori e le figure assimilate.
Poiché nel 2021 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.953,00, per il
medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non
potrà essere inferiore a € 3.988,32 su base annua e € 332,36 su base mensile per quanto
concerne i professionisti e a € 5.264,52 su base annua e € 438,71 su base mensile per quanto
concerne tutti gli altri iscritti.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
All. 1
Classi di contribuzione e retribuzione media settimanale imponibile, valida
afi fini della contribuzione volontaria Decorrenza
01.01.2021
Retribuzione media
Classi di contribuzione RETRIBUZIONE SETTIMANALE settimanale
imponibile
18 fino a € 206,29 206,23
19 oltre € 206,29 " " 219,97 213,24
20 " " 219,97 " " 234,71 227,45
21 " " 234,71 " " 251,01 242,96
22 " " 251,01 " " 269,54 260,14
23 " " 269,54 " " 289,53 279,36
24 " " 289,53 " " 309,47 299,54
25 " " 309,47 " " 332,48 320,96
26 " " 332,48 " " 359,15 346,02
27 " " 359,15 " " 385,94 372,72
28 " " 385,94 " " 412,31 399,33
29 " " 412,31 " " 439,25 426,01
30 " " 439,25 " " 465,29 452,50
31 " " 465,29 " " 495,16 480,59
32 " " 495,16 " " 524,85 510,20
33 " " 524,85 " " 554,45 539,62
34 " " 554,45 " " 584,24 569,30
35 " " 584,24 " " 613,73 598,81
36 " " 613,73 " " 643,20 628,54
37 " " 643,20 " " 672,66 658,00
38 " " 672,66 " " 702,51 687,69
39 " " 702,51 " " 732,36 717,21
40 " " 732,36 " " 761,56 746,96
41 " " 761,56 " " 791,30 776,46
42 " " 791,30 " " 821,23 806,34
43 " " 821,23 " " 851,03 835,99
44 " " 851,03 " " 880,90 865,87
45 " " 880,90 " " 910,65 895,70
46 ed oltre € 910,65 911,13
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