Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Assegno di integrazione salariale. Modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Assegno di integrazione salariale. Modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
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Roma, 21/02/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 29
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto
interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Assegno di
integrazione salariale. Modalità di accesso e disciplina. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo di solidarietà
bilaterale per le attività professionali, istituito presso l’INPS con il decreto
interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Il Fondo assicura una tutela
a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro ai dipendenti dei
datori di lavoro appartenenti al settore delle attività professionali, a seguito
di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in
materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità e ambito di applicazione
3. Assegno di integrazione salariale
3.1 Condizioni di accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale
3.2 Ambito di applicazione. Beneficiari
3.3 Cause di intervento
3.4 Misura della prestazione
3.5 Durata dell’intervento
3.6 Contribuzione correlata
3.7 Contributo addizionale
3.8 Termini e modalità di presentazione della domanda
3.9 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
3.10 Assegno di integrazione salariale e reddito da attività lavorativa
3.11 Assegno di integrazione salariale e altre prestazioni
4. Politiche attive
5. Istruzioni operative
5.1 Istruttoria della domanda
5.2 Delibera di concessione
6. Equilibrio finanziario del Fondo
7. Monitoraggio della spesa
8. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento
9. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio
10. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le
Organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs, è stato convenuto di istituire il
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (di seguito, anche Fondo), ai sensi
dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il predetto accordo è stato recepito con il decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n.
104125, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, che
ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (Allegato
n. 1).
Successivamente, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, contenente il riordino della normativa
ordinaria in materia di ammortizzatori sociali, prevede all’articolo 1, comma 208, che, a
decorrere dal 1° gennaio 2022, i Fondi di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un “assegno di integrazione
salariale” in luogo dell’assegno ordinario precedentemente previsto; pertanto, nel rinviare alla
circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 circa l’illustrazione nel dettaglio delle novità introdotte
dalla riforma, nel prosieguo della presente circolare si farà riferimento a tale nuova
denominazione.
Tanto premesso, si evidenzia che l’accordo istitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a
un settore già rientrante nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Pertanto, come già chiarito nella circolare n. 77 del 26 maggio 2021, dalla data di decorrenza
del nuovo Fondo di solidarietà delle attività professionali, i datori di lavoro del relativo settore
rientrano, ai fini dell’obbligo contributivo, nel novero dei soggetti tutelati dello stesso e non
sono più destinatari della disciplina del FIS (cfr. l’art. 11, comma 2, del D.I. n. 104125/2019).
Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del
presente Fondo, i datori di lavoro del settore delle attività professionali non saranno più
assoggettati all’obbligo contributivo verso il FIS. Nei loro confronti sussisterà, difatti, l’obbligo
di versamento della contribuzione ordinaria al Fondo di nuova istituzione. La materia è stata
disciplinata dall’Istituto con la circolare n. 77/2021 e la successiva circolare n. 16 del 31
gennaio 2022, alle quali si rinvia integralmente.
Per quanto riguarda l’accesso all’assegno di integrazione salariale, tuttavia, si rammenta, in
base a uno specifico indirizzo ministeriale, che solo con la nomina del Comitato amministratore
il Fondo può dirsi pienamente operativo. Considerato che il Comitato amministratore del Fondo
è stato nominato con il decreto ministeriale 20 maggio 2021, n. 118, il Fondo può considerarsi
pienamente operativo da tale data.
In particolare, in considerazione del fatto che le domande possono essere presentate entro 15
giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, stanti anche le
indicazioni contenute nel citato indirizzo ministeriale, le prestazioni in oggetto sono
riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a
decorrere dal 5 maggio 2021.
In relazione ai trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19”, di cui alla legge
30 dicembre 2020, n. 178, e al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si evidenzia che rimangono inalterate le
autorizzazioni già concesse, mentre dovranno essere presentate al Fondo le domande
successive alla pubblicazione del messaggio n. 3240/2021 di cui al successivo paragrafo 3.9. A
decorrere dalla data di pubblicazione del citato messaggio è venuta pertanto meno la
possibilità, prevista da ultimo nella circolare n. 72/2021, di presentare domanda al FIS.
Con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia
autonoma di Trento (Fondo Trentino) e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (Fondo
Bolzano-Alto Adige), si rappresenta che, in considerazione della circostanza che il Fondo di
solidarietà per le attività professionali è stato “costituito a livello nazionale” successivamente
all’entrata in vigore dei decreti interministeriali istitutivi dei citati Fondi territoriali, si configura
la fattispecie prevista nel disposto di cui all’articolo 2, comma 5, dei decreti istitutivi dei
medesimi Fondi (cfr. i decreti interministeriali n. 96077/2016 e successive modificazioni e n.
98187/2016).
Pertanto, in applicazione del richiamato impianto normativo, i datori di lavoro aventi i requisiti
per l’iscrizione al Fondo Trentino e al Fondo Bolzano-Alto Adige potranno uscire da detti Fondi
territoriali e aderire al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al
decreto interministeriale n. 104125/2019.
I predetti datori di lavoro non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo Trentino e del
Fondo Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo
Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già
versati o dovuti al Fondo Trentino e al Fondo Bolzano-Alto Adige restano acquisiti ai medesimi
fondi (cfr. le circolari n. 197/2016 e n. 125/2017).
Con le citate circolari n. 77/2021 e n. 16/2022 sono state fornite indicazioni per
l’individuazione dei datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo.
Per quanto riguarda la contribuzione versata dai datori di lavoro nel periodo intercorrente tra
la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo, si evidenzia che la
stessa contribuisce alla “previa costituzione di specifiche riserve finanziarie”, di cui all’articolo
35 del decreto legislativo n. 148/2015, propedeutiche alla concessione degli interventi a carico
del Fondo.
Con la citata circolare n. 77/2021 è stata illustrata altresì la disciplina del Fondo e sono state
fornite le istruzioni relative alle modalità di finanziamento delle prestazioni.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative, operative e contabili in
ordine alla prestazione di assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo.
2. Finalità e ambito di applicazione
Con riferimento ai settori non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria, il Fondo ha lo scopo, ai sensi dell’articolo 2 del decreto
interministeriale n. 104125/2019, di garantire una tutela a sostegno del reddito dei dipendenti
del settore delle attività professionali in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione
salariale ordinaria e/o straordinaria, attraverso l’erogazione dell’assegno di integrazione
salariale.
Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente dei datori di lavoro del
settore delle attività professionali - così come individuate da ultimo nella tabella di cui
all’Allegato n. 1 della circolare n. 16/2022 - che occupano mediamente più di tre
dipendenti[1], computandosi, ai fini del raggiungimento di tale soglia dimensionale, secondo
quanto disposto dall’articolo 26, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015, anche gli
apprendisti con qualsiasi tipologia di contratto.
Il superamento della soglia dimensionale, fissata dal decreto per la partecipazione al Fondo di
solidarietà, è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente (cfr.
l’art. 26, comma 4, del D.lgs n. 148/2015).
3. Assegno di integrazione salariale
A norma degli articoli 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto interministeriale n.
104125/2019, il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale, in caso di sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa dovuta ad eventi transitori e non imputabili al datore di
lavoro e ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato ovvero a processi di riorganizzazione
aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà, nella misura e nei limiti di cui ai successivi
paragrafi.
3.1 Condizioni di accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale
Le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale sono esaminate dal Comitato
amministratore del Fondo, che delibera gli interventi seguendo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande, secondo i criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto dei
principi di proporzionalità della prestazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo (cfr. l’art.
9, comma 1, del D.I. n. 104125/2019).
Nello specifico, stante il generale principio di equilibrio finanziario dei Fondi di solidarietà,
sancito dall’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, gli articoli 4, comma 1,
lett. i), e 9, comma 2, del decreto interministeriale n. 104125/2019 dispongono che le
prestazioni siano erogate nei limiti delle risorse disponibili e previa costituzione di specifiche
riserve finanziarie, in modo da assicurare il pareggio di bilancio.
A tale ultimo riguardo, si rammenta che, a norma dell’articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo n. 148/2015, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio, ovvero di fare
fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, l’aliquota di contribuzione può essere
modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali e
dell’Economia e delle finanze. In assenza dell’adeguamento contributivo l’INPS è tenuto a non
erogare le prestazioni in eccedenza.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale n. 104125/2019, ai fini
dell’accesso all’assegno di integrazione salariale il datore di lavoro è tenuto a comunicare
preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell'accordo del 3
ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l’entità, la durata
prevedibile e il numero di lavoratori interessati. Successivamente a tale comunicazione segue
un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti.
L'intera procedura deve esaurirsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al
citato comma 1, ridotti a venti per i datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti.
A seguito di espresso parere ministeriale, si precisa che solo qualora l’assegno di integrazione
salariale sia richiesto per la causale “contratto di solidarietà” per l’accesso alla prestazione è
necessario che venga raggiunto un accordo tra il datore di lavoro e le citate articolazioni
territoriali e nazionali.
Diversamente, nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la
sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle
menzionate articolazioni territoriali e nazionali la durata prevedibile della sospensione o
riduzione e il numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la riduzione dell'orario
di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o
delle parti firmatarie dell’accordo del 3 ottobre 2017, da presentarsi entro tre giorni dalla citata
comunicazione, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di
distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a
quello della richiesta. In tale caso non è necessario il raggiungimento dell’accordo (cfr.
l’articolo 8, comma 3, del D.I n. 104125/2019).
Per le causali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con le circolari n. 28 e n.
72 del 2021, alle quali si rinvia per la disciplina di dettaglio, sono stati illustrati i criteri e le
modalità di accesso all’assegno di integrazione salariale di natura emergenziale; come per gli
altri Fondi di solidarietà, una volta che le risorse proprie del Fondo sono esaurite, le prestazioni
con causali “COVID-19” sono finanziate con le risorse statali.
3.2 Ambito di applicazione. Beneficiari
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 5, comma 2, del
decreto interministeriale in argomento all’assegno di integrazione salariale sono ammessi tutti i
lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto
di apprendistato e i lavoratori a domicilio, dei datori di lavoro appartenenti al settore delle
attività professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti nel semestre precedente
la data d’inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.
Restano, pertanto, esclusi i dirigenti, in quanto non espressamente previsti tra i beneficiari
dell’assegno di integrazione salariale dal decreto interministeriale in argomento (cfr. l’articolo
26, comma 7, del D.lgs n. 148/2015).
L’accesso alle prestazioni è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di un’anzianità di
lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno
novanta giorni sussistente alla data di presentazione della domanda di assegno di integrazione
salariale (cfr. l’art. 7, comma 4, del D.I. n. 104125/2019).
L’erogazione dell’assegno di integrazione salariale è, inoltre, subordinata alla condizione che il
lavoratore destinatario del trattamento non svolga, durante il periodo di riduzione o
sospensione, alcuna attività lavorativa in favore di soggetti terzi e all’impegno, da parte del
lavoratore, a svolgere un percorso di riqualificazione (cfr. l’art. 7, comma 5, del D.I. n.
104125/2019). A tale ultimo riguardo, si precisa che, ai fini dell’assolvimento del predetto
obbligo, sarà sufficiente che al momento della domanda di accesso alla prestazione il datore di
lavoro attesti di aver acquisito la dichiarazione di impegno del lavoratore in ordine allo
svolgimento del percorso di riqualificazione.
3.3 Cause d’intervento
Il decreto interministeriale n. 101425/2019, all’articolo 2, comma 1, indica specificatamente
che l’assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le causali previste dagli articoli
11 e 21 del D.lgs n. 148/2015 (causali in materia di integrazione salariale ordinaria e
straordinaria), ovvero:
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai
dipendenti;
situazioni temporanee di mercato;
riorganizzazione aziendale;
crisi aziendale;
contratti di solidarietà.
Le istanze per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, così come descritte nella
circolare n. 197/2015, saranno valutate sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale n.
95442 del 15 aprile 2016, e, per le causali in materia di integrazione salariale straordinaria, in
base ai criteri delineati nel decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.
94033 del 13 gennaio 2016, adottato per l’approvazione dei programmi e la concessione dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (cfr. le circolari n. 139/2016 e n.
130/2017).
3.4 Misura della prestazione
A norma dell’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale n. 104125/2019, la misura
dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari all’importo della prestazione
dell’integrazione salariale, con il relativo massimale.
L’assegno di integrazione salariale, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione
globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le
ore zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque in misura non superiore al massimale
previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, così come modificato
dalla legge n. 234/2021 che per l’anno 2022 è pari a 1.222,51 euro (cfr. la circolare n.
26/2022). Tale importo, nonché le retribuzioni mensili di riferimento, vengono rivalutati
annualmente con le modalità e i criteri in atto per la cassa integrazioni guadagni ordinaria.
Agli importi così determinati non si applica la riduzione dell’integrazione salariale prevista
dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 5,84% (cfr. il paragrafo
5 della circolare n. 201/2015).
3.5 Durata dell’intervento
Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta, come stabilito dall’articolo 7, comma
2, del decreto interministeriale n. 104125/2019, per una durata massima di dodici mesi in un
biennio mobile.
Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti e limitatamente alle
causali di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015 (riorganizzazione
aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà) è previsto un ulteriore intervento per un
periodo massimo di ventisei settimane in un biennio mobile.
Coerentemente con quanto previsto agli articoli 4, comma 1, e 30 del decreto legislativo n.
148/2015, l’articolo 7, comma 3, del decreto interministeriale n. 104125/2019 prevede che per
ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione
salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di ventiquattro
mesi in un quinquennio mobile.
3.6 Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale, il Fondo – ai sensi dell’articolo
6, comma 3, del decreto interministeriale n. 104125/2019 – versa alla gestione previdenziale
di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La medesima
contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella
anticipata, e per la determinazione della sua misura.
La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4
novembre 2010, n. 183.
Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo di tale contribuzione è pari
all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione
lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve
essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e
continuativi.
A tale proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che
devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rinvia alle
disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale
soggetti alla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 148/2015. Infatti, posto che
all’assegno di integrazione salariale si applica la normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie (cfr. l’art. 30 del D.lgs n. 148/2015), la determinazione della retribuzione persa va
effettuata sulla base di regole che siano assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate
per l’integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo
vigente e versate a carico del Fondo.
In particolare, per il 2021 e il 2022, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il
calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari al 33%.
La medesima aliquota si applica agli iscritti alla gestione CTPS. Per i lavoratori iscritti alle
gestioni CPDEL, CPI e CPS l’aliquota contributiva di riferimento è pari al 32,65%.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, di cui all’articolo 3-terdel decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, la cui misura, per l’anno 2021, è pari a 103.055,00 euro, mentre per l'anno 2022 è
pari a 105.014,00 euro.
3.7 Contributo addizionale
In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del
decreto interministeriale n. 104125/2019 è previsto, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di
versamento di un contributo addizionale nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione (art. 6, comma
1, lett. c).
La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle
retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di
orario.
3.8 Termini e modalità di presentazione della domanda
Ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, la domanda di accesso
all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio
della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio
della stessa.
In particolare, le istruzioni per la presentazione delle istanze di assegno di integrazione
salariale al Fondo in commento, da inoltrarsi esclusivamente in via telematicaattraverso
l’apposito servizio presente sul sito internet dell’Istituto, sono state fornite con il messaggio n.
3240/2021, al quale si rinvia (cfr., sul punto, anche le circolari n. 122/2015 e 201/2015).
3.9 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
Una volta deliberata la concessione dell’intervento, la Struttura INPS territorialmente
competente in base all’unità produttiva rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per
la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni
di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro; la delibera e la relativa
autorizzazione vengono notificate al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC)
e rese disponibili nella sezione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale
aziendale.
In fase di prima applicazione, l’iter sarà gestito a livello centrale.
Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, ai sensi
dell’articolo 39 del decreto legislativo n. 148/2015, si applicano le medesime disposizioni
vigenti in materia di cassa integrazione guadagni stabilite dall’articolo 7, commi da 1 a 4, del
medesimo decreto.
Pertanto, il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di
ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla
base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
A tale ultimo fine il legislatore ha stabilito, all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n.
148/2015, dei termini perentori per il conguaglio e le richieste di rimborso delle integrazioni
corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro.
In ottemperanza al suindicato articolo, tali richieste devono essere effettuate, a pena di
decadenza, entro sei mesi:
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della
prestazione;
dalla data di notifica della delibera di concessione, se successiva al periodo di paga in
corso alla scadenza del termine di durata della prestazione.
Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più
operabile né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione.
Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro
espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza
dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie (cfr. la circolare n. 197/2015) ed
entro 60 giorni devono essere inviati i relativi flussi UniEmens.
3.10 Assegno di integrazione salariale e reddito da attività lavorativa
In assenza di specifiche disposizioni in materia, si ritiene utile richiamare le disposizioni
generali vigenti, di cui alla circolare n. 130/2010, nonché rinviare alla circolare n. 18/2022
emanata per illustrare le novità della legge n. 234/2021.
Si precisa inoltre che, con riferimento all’obbligo in capo al lavoratore della comunicazione
preventiva dello svolgimento di attività lavorativa, di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo n. 148/2015, lo stesso è assolto dalle comunicazioni a carico dei datori di lavoro
(UNILAV) e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM), di cui all’articolo 4-
bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
In capo al lavoratore rimane, tuttavia, l’obbligo di comunicazione dell’avvio di un’attività
autonoma, non rientrando quest’ultima tra le tipologie di attività lavorative oggetto della
comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro.
Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare, si rinvia alla circolare n.
201/2015.
3.11 Assegno di integrazione salariale e altre prestazioni
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, per periodi fino al 31 dicembre 2021,
non era inoltre dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al
nucleo familiare, tranne che per le prestazioni richieste con la causale “COVID-19” (cfr. la
circolare n. 88/2020).
Diversamente, l’articolo 1, comma 212, della legge n. 234/2021 ha previsto che per i
trattamenti di assegno di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione
dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e
40 si applica l'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015; pertanto, ai lavoratori
beneficiari spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei
lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.
Si rammenta che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1 ha previsto che
a decorrere dal 1° marzo 2022 i nuclei familiari con figli a carico potranno, in virtù della nuova
disciplina, beneficiare dell’assegno unico universale, qualora ne ricorrano i requisiti, mentre
all’articolo 10 il medesimo decreto legislativo ha previsto, sempre a decorrere dal 1° marzo
2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli ed orfanili, la cessazione del riconoscimento
delle prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro,
malattia e maternità, etc., si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in
materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (cfr., sul punto, anche la circolare n.
130/2017).
4. Politiche attive
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale n. 104125/2019, a seguito della
comunicazione di cui all’articolo 8 del medesimo decreto, le parti contattano, attraverso le
strutture della bilateralità di settore, i datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per
proporre percorsi di riqualificazione e politica attiva.
5. Istruzioni operative
L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura in grado di gestire l’intero processo
amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi
compreso il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. La procedura gestisce
tutte le fasi del processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda, alla stima
dell’importo dell’intervento richiesto, all’inoltro al Comitato della proposta di deliberazione e al
successivo colloquio con il “Sistema Unico” per il rilascio della conforme autorizzazione per il
pagamento della prestazione.
5.1 Istruttoria della domanda
All’atto della ricezione delle istanze di accesso alle prestazioni ordinarie garantite dal Fondo, le
Strutture territoriali competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello
specifico:
la completezza della domanda;
l’appartenenza del settore al campo di applicazione del Fondo;
la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo;
il rispetto dei termini di presentazione della domanda;
l’integrabilità della causale.
Le domande di intervento presentate dal singolo datore di lavoro appartenente al settore
rientrante nel campo di applicazione del Fondo possono essere accolte esclusivamente entro i
limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già
autorizzati e degli oneri di gestione. In ogni caso il Fondo non può erogare prestazioni in
carenza di disponibilità.
Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Struttura territoriale
predisporrà la relazione con la proposta di delibera per l’invio alla Direzione generale, che
curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo erogabile, così come
determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo inoltro al Comitato amministratore del
Fondo per l’adozione della relativa delibera.
Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione
generale; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per l’avvio della
gestione da parte delle Strutture territoriali.
5.2 Delibera di concessione
A norma dell’articolo 4, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale n. 104125/2019, la
concessione degli interventi e dei trattamenti garantiti dal Fondo è deliberata dal Comitato
amministratore del Fondo.
A norma dell’articolo 36, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015, l’esecuzione delle
decisioni adottate dal Comitato amministratore del Fondo può essere sospesa, ove si ravvisino
profili di illegittimità, da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di
sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con
l’indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell’INPS. Entro tre mesi il
Presidente decide se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine,
la decisione diviene esecutiva.
I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in unica istanza, dal Comitato
amministratore del Fondo.
6. Equilibrio finanziario del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma
gestione finanziaria e patrimoniale.
In attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 148/2015, l’articolo 1, comma 3, del
decreto interministeriale n. 104125/2019 espressamente dispone l’obbligo di bilancio in
pareggio e l’impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità da parte del Fondo.
Pertanto, come già anticipato nel precedente pararagrafo 3.1, al fine di procedere con
l’erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo è necessario che vengano previamente
costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle quali le prestazioni sono concedibili.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, sulla base del
quale il Comitato amministratore può proporre modifiche agli importi delle prestazioni o alla
misura dell’aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto direttoriale dei
Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Economia e delle finanze.
Tali modifiche possono essere adottate anche in mancanza di proposta del Comitato
amministratore, sempre con decreto direttoriale, in caso di necessità di assicurare il pareggio
di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare ovvero
d’inadempienza del Comitato.
In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo, l’INPS è tenuto a non erogare le
prestazioni in eccedenza.
7. Monitoraggio della spesa
L’istituto provvede al monitoraggio della spesa. Gli importi necessari a coprire i periodi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa saranno stimati sulla base delle ore richieste e
del numero dei lavoratori coinvolti e saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta
emessa la relativa delibera da parte del Comitato amministratore.
In caso di pagamento diretto, i datori di lavoro, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in
corso allo scadere del termine di durata o entro sei mesi dall’autorizzazione se successiva,
dovranno comunicare i dati necessari all’erogazione delle prestazioni così come autorizzate.
Decorso tale termine i pagamenti saranno considerati consolidati con conseguente rimessa alla
disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzate.
In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, stante il termine
decadenziale di cui al citato articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. il
precedente paragrafo 3.9), una volta trascorsi i sei mesi ivi previsti, le somme autorizzate e
non utilizzate saranno riacquisite alla disponibilità del Fondo.
8. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento
A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, o loro consulenti/intermediari, a partire dal
28 settembre 2021 (cfr. il messaggio n. 3240/2021) è associato un codice identificativo
(ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al
momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla
procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura
inserendo la matricola aziendale.
I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso
di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. A tal
fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo
<CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione
tutelato dal Fondo.
Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in
corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del
giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in
centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle
indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri
alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della
procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora
autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella
domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione
rilasciata all’esito dell’istruttoria.
Parallelamente, anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere
valorizzato il relativo codice evento.
I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo di solidarietà in oggetto, sono i seguenti:
Codice Descrizione
AIO Assegno di integrazione salariale
AIS Assegno di integrazione salariale
per contratto di solidarietà
Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di
autorizzazione “0S”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività
professionali”.
Per i periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata, come sopra anticipato, sul conto
assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della
legge n. 183/2010.
9. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai
lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale/assegno ordinario
che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG>
<CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.
In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente
modo:
- nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> andrà esposto il numero di
autorizzazione rilasciato dalla Struttura INPS competente;
- negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di
<CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale del
versamento del contributo addizionale e il relativo importo.
A tal fine dovranno essere valorizzati i seguentie codicie causali di nuova istituzione:
Codice Descrizione
A104 ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale - attività professionali
A105 ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà -
attività professionali
Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di
<CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo
posto a conguaglio e il relativo importo.
A tal fine verranno valorizzati i seguenti codici causali di nuova istituzione:
Codice Descrizione
L009 Conguaglio assegno di integrazione salariale attività professionali
L012 Conguaglio assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà attività
professionali
Si rammenta, inoltre, che i datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario a carico dello
Stato, ai fini del conguaglio della prestazione, valorizzeranno il codice causale già in uso
“L007” e per il conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa il codice causale già in uso “L021” all’interno dell’elemento
<InfoAggcausaliContrib>.
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio degli ANF
secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 212, della legge n. 234/2021, decorrenti dal 1°
gennaio 2022, i datori di lavoro opereranno come segue.
Per gli ANF spettanti per il periodo AIO/AIS, i datori di lavoro compileranno l’elemento
<InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
- nell’elemento <CodiceCausale> indicheranno il codice causale “L023” di nuova
istituzione avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212 della legge 234/2021”.
Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli
arretrati;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, andrà inserito il codice identificativo
(Ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della
procedura di inoltro della domanda al Fondo;
- nell’ elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento;
- nell’ elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo conguagliato, relativo al mese
di riferimento della prestazione.
In caso di cessazione di attività il datore di lavoro potrà richiedere il rimborso tramite il flusso
UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di
decadenza delle autorizzazioni.
10. Istruzioni contabili
Con la circolare n. 77/2021 è stata istituita la gestione contabile relativa al Fondo di solidarietà
delle attività professionali, istituito dal decreto interministeriale n. 104125/2019.
Con la presente circolare si provvede a ridenominare i conti riguardanti gli assegni ordinari, di
cui all’articolo 5, comma 1, del decreto in esame, da ora in poi denominati assegni di
integrazione salariale, a seguito della modifica introdotta dall’articolo 1, comma 208, della
legge n. 234/2021, che sono stati istituiti con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021, e che
sono erogati sia con pagamento diretto da parte dell’Istituto che mediante conguaglio in
UniEmens, con codice evento “L009”. La denominazione dei conti viene altresì modificata, in
considerazione della previsione normativa introdotta con l’articolo 1, comma 212, della legge
n. 234/2021, che prevede la corresponsione degli ANF a carico del Fondo in esame dal 1°
gennaio 2022.
Vengono inoltre istituiti i conti relativi agli assegni di integrazione salariale con causale
“contratto di solidarietà” e alla contribuzione addizionale.
Pertanto, ai fini dell’ imputazione dell’onere relativo alle prestazioni, nell’ambito della gestione
CP – Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n.
104125 del 27 dicembre 2019 – contabilità separata CPR, si ridenominano i seguenti conti:
CPR30130 assegni di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. n.
104125/2019 e ANF spettanti, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione
temporanea dell’attività lavorativa, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M.
5/02/69 - anni precedenti; articolo 1, comma 208, legge 30 dicembre 2021, n. 234;
CPR30190 assegni di integrazione salariale di cui all’ articolo 5, comma 1 del D.I. n.
104125/2019 e ANF spettanti, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione
temporanea dell’attività lavorativa, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M.
5/02/69 – anno in corso- articolo 1, comma 208 ,legge 30 dicembre 2021, n. 234;
I citati conti verranno gestiti in via automatizzata da parte della procedura informatica di
ripartizione contabile dei DM.
Con riferimento all’erogazione delle prestazioni ordinarie direttamente dall’Istituto, si provvede
a modificare la denominazione dei conti già istituiti:
CPR30100 - Assegni di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 1 del D.I. n.
104125/2019 e ANF ove spettanti, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o
sospensione temporanea dell’attività lavorativa- articolo 1, comma 208, legge 30 dicembre
2021, n. 234.
Per l’imputazione del debito verso i lavoratori beneficiari degli assegni di integrazione salariale
si farà riferimento al conto già in uso :
CPR10130 - Debiti per assegni di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 1, D.I. n.
104125/2019 e ANF spettanti, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione
temporanea dell’attività lavorativa- articolo 1, comma 208, legge 30 dicembre 2021, n. 234.
I conti verranno gestiti, in via automatizzata, dalla procedura informatica di liquidazione
dell’assegno di integrazione salariale, con l’utilizzo della struttura in uso per i pagamenti
accentrati.
Eventuali riaccrediti di assegni di integrazione salariale, contabilizzati con le regole in uso,
andranno valorizzati, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con l’indicazione del codice
bilancio già istituito:
“3257– Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni di integrazione salariale articolo 5,
comma 1, del D.I. n. 104125/2019 – CPR”.
La rilevazione contabile degli importi relativi alle partite in argomento che, al termine
dell’esercizio, dovessero risultare ancora da definire, avverrà al conto in uso CPR10131,
movimentabile esclusivamente dalla Direzione generale.
Anche per la registrazione di eventuali recuperi di assegni di integrazione salariale si utilizzerà
il conto già istituito CPR24130, al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero
crediti per prestazioni”, il codice bilancio anche esso in uso :
“1197 – Recupero di assegni di integrazione salariale a sostegno del reddito, articolo 5,
comma 1, D.I. n. 104125/2019 – CPR”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno
imputate al conto esistente CPR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata.
Il citato codice bilancio “1197” dovrà essere utilizzato altresì per evidenziare, nell’ambito del
partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
Anche la rilevazione contabile della contribuzione correlata ai periodi di erogazione degli
assegni di integrazione salariale, il cui onere è posto interamente a carico del Fondo di
solidarietà in esame, avverrà al conto in uso :
CPR32141 – Onere per la contribuzione figurativa correlata ai periodi di erogazione degli
assegni di integrazione salariale.
Per rilevare l’accreditamento della suddetta contribuzione dal Fondo in questione a favore del
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ovvero di altra gestione pensionistica di iscrizione del
lavoratore, il conto CPR32141 dovrà essere movimentato in “DARE”, in contropartita dei conti
in uso ***22041 o ***22141 delle gestioni e Fondi pensionsitici.
Tenuto conto che ai fini dell’accesso alle prestazioni risulta necessari per la richiesta
dell’assegno di integrazione salariale con causale “ contratto di solidarietà”, si provvede ad
istituire i seguenti conti;
CPR30132 assegni di integrazione salariale per contratti di solidarietà, di cui all’ articolo 5,
comma 1 del D.I. n. 104125/2019 e ANF ove spettanti, conguagliati dalle aziende che
utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anni precedenti- articolo 1, comma 208, legge 30
dicembre 2021, n. 234;
CPR30192 assegni di integrazione salariale per contratti di solidarietà di cui all’ all’articolo 5,
comma 1 del D.I. n. 104125/2019 e ANFove spettanti, conguagliati dalle aziende che utilizzano
il sistema D.M. 5/02/69 - anno in corso- articolo 1, comma 208 ,legge 30 dicembre 2021, n.
234;
I suddetti conti valorizzeranno le prestazioni poste a conguaglio in UniEmens con il codice
evento “L012”.
Anche per gli assegni di integrazione salariale con causale “contratto di solidarietà “ è previsto
il versamento della contribuzione correlata, a carico del Fondo, da accreditare sul conto
assicurativo dei lavoratori, la cui contabilizzazione avverrà al conto in uso CPR32141.
La rilevazione contabile degli assegni di integrazione salariale con causale “Contratto di
solidarietà” eventualmente erogati direttamente dall’Istituto, avverrà al conto di nuova
istituzione:
CPR30101 - assegni di integrazione salariale per contratti di solidarietà di cui all’ articolo 5,
comma 1 del D.I. n. 104125/2019 e ANF ove spettanti, corrisposti direttamente- articolo 1,
comma 208 ,legge 30 dicembre 2021, n. 234.
La rilevazione del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto di nuova istituzione
CPR10101.
Eventuali riaccrediti delle prestazioni contabilizzati con le regole in uso, andranno valorizzati
nell’ambito del partitario del conto GPA10031, al codice bilancio esistente “3257”. Gli importi
relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio risultino ancora da definire,
come pure gli importi relativi ad eventuali recuperi di assegni per contratto di solidarietà,
nonché le partite creditorie in essere riferiti a questi ultimi, andranno contabilizzati ai conti
istituiti con la circolare n. 183/2021.
Il codice bilancio in uso “1197” - Recupero di assegni di integrazione salariale, articolo 5 ,
comma 1 del D.I. n. 104125/2019– CPR” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare,
nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per queste tipologie di prestazioni
divenuti inesigibili.
La rilevazione contabile del contributo addizionale, a carico dei datori di lavoro nel caso di
erogazione degli assegni di integrazione salariale e degli assegni di integrazione salariale con la
causale “contratto di solidarietà” secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera c),
del D.I. n. 104125/2019, dichiarato in UniEmens con i codici evento “A104” e “A105” secondo
le modalità esposte nel paragrafo precedente, avverrà ai conti di nuova istituzione:
CPR21106 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale di
cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. 104125/2019, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia
con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - articolo 6,
comma 1, lett. c)n. 104125/2019;
CPR21176 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale di
cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. 104125/2019, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia
con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso - articolo 6,
comma 1, lett. c), del D.I. n. 104125/2019;
CPR21126 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale di
cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. 104125/2019 - insoluto - competenza anni precedenti -
articolo 6, comma 1, lett. c), del D.I. n. 104125/2019;
CPR21186 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale di
cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. 104125/2019 - insoluto - competenza anno in corso -
articolo 6, comma 1, lett. c), del D.I. n. 104125/2019;
CPR21108 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale per
contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. 104125/2019, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli
anni precedenti;
CPR21178 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale per
contratti di solidarietà di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I. 104125/2019, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
dell’anno in corso;
CPR21128 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale per
contratti di solidarietà di cui all’articolo. 5, comma 1, del D.I. 104125/2019,- competenza anni
precedenti;
CPR21188 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale per
contratti di solidarietà di cui all’articolo. 5, comma 1, del D.I. 104125/2019 - insoluto - di
competenza dell’anno in corso.
Allo stesso modo per la registrazione contabile degli eventi riguardanti la contribuzione
addizionale dovuta, ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 148/2015, dal datore di
lavoro in ragione dei pagamenti effettuati ai beneficiari degli assegni di integrazione salariale e
di solidarietà erogati direttamente ai lavoratori, per il tramite della procedura “RACE”,
conferente con il sistema contabile, che comporterà la rilevazione automatica del credito
vantato nei confronti del datore di lavoro, si istituiscono i seguenti conti:
- CPR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico del
datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno di integrazione salariale e di solidarietà
del Fondo “Attività professionale”;
- CPR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per
l’erogazione diretta dell’assegno di integrazione salariale del Fondo “attività professionale”.
- CPR21105 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per
l’erogazione diretta dell’assegno di di integrazione salariale per contratto di solidarietà del
Fondo “attività professionale”.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Nell’Allegato n. 2 si riportano le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 18/2022 circa il combinato disposto degli articoli 26,
comma 7-bis, e 44, comma 11-quater, del decreto legislativo n. 148/2015.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 dicembre 2019
Fondo di solidarieta' bilaterale per le attivita' professionali.
(Decreto n. 104125). (20A01327)
(GU n.53 del 2-3-2020)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, volti ad assicurare ai lavoratori dei settori non
coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste in
materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto, in particolare, l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del
2015, il quale prevede che le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di
solidarieta' bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito
di applicazione delle integrazioni salariali, con la finalita' di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro
nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per la
cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione
salariale;
Visto l'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che
disciplina il fondo di solidarieta' residuale, volto ad assicurare
una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei settori non
rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i
quali non sia stato costituito un fondo di solidarieta' bilaterale di
settore o un fondo di solidarieta' alternativo;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015
in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano in
relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi
dimensionali gia' coperti dal fondo residuale, dalla data di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore,
rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu'
soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la
gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate;
Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il quale
stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di
solidarieta' residuale assume la denominazione di fondo di
integrazione salariale ed e' soggetto alle disposizioni del medesimo
art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 94343
del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione
salariale;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra
Confprofessioni e le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs,
con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra
richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo di solidarieta'
bilaterale per il settore delle attivita' professionali, ai sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
Considerata l'esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo
sindacale del 3 ottobre 2017 di costituire un fondo di solidarieta'
bilaterale per il settore delle attivita' professionali, gia' coperto
dal fondo di integrazione salariale, secondo le disposizioni previste
dalla normativa innanzi indicata;
Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo per il settore delle
attivita' professionali ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del
decreto legislativo n. 148 del 2015
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Fondo
1. E' istituito presso l'Inps il «Fondo di solidarieta' bilaterale
per le attivita' professionali», d'ora in avanti «Fondo», ai sensi
dell'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione
dell'Inps.
3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148
del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo'
erogare prestazioni in carenza di disponibilita'.
4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa
costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti
delle risorse gia' acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di
previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente documento di Economia e finanza e relativa nota
di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in
corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui
all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
6. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148
del 2015, i contributi gia' versati o dovuti in base al decreto
istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al
medesimo fondo.
7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148
del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati
secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'Inps
e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.
Art. 2
Finalita' del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore
delle attivita' professionali, che occupano mediamente piu' di tre
dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le causali di
cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, ai sensi
dell'art. 26, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
vengono computati anche gli apprendisti.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore.
2. Il comitato e' composto da sei esperti, in possesso dei
requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui agli articoli 37
e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente
designati dalle parti firmatarie dell'Accordo del 3 ottobre 2017, dei
quali tre designati da Confprofessioni e tre designati dalle
Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti
l'accordo del 3 ottobre 2017, nonche' da due rappresentanti, con
qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle
finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art.
38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
4. La durata in carica dei componenti del comitato e' di quattro
anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo
comitato.
5. La nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte
consecutive.
6. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica,
per qualunque causa, uno o piu' componenti del comitato, si provvede
alla loro sostituzione per il periodo residuo, con un altro
componente designato secondo le modalita' di cui al comma 2. Il
periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo componente cosi'
designato, ove pari o superiore a ventiquattro mesi, viene
considerato come un mandato intero ai fini del raggiungimento del
limite di quattro anni di cui al comma 4. Il periodo effettuato dal
componente cessato, se superiore ai ventiquattro mesi, sara'
considerato come un mandato intero ai fini del limite di quattro anni
e della consecutivita' della nomina di cui al comma 5.
7. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese.
8. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i
propri componenti.
9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e,
in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
10. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di
almeno cinque componenti del comitato aventi diritto al voto
deliberativo. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio
sindacale dell'Inps, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un
suo delegato, con voto consultivo.
11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del
direttore generale dell'Inps. Il provvedimento di sospensione deve
essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente
dell'Inps nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive
modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare
ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale
termine la decisione diviene esecutiva.
Art. 4
Compiti del comitato amministratore del Fondo
1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015,
il comitato amministratore del Fondo deve:
a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'Inps i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione corredati da una relazione, e deliberare
sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni
basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente
Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento,
fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della
presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire
l'equilibrio dei saldi di bilancio;
c) sulla base del bilancio di previsione ad otto anni, di cui
alla lettera b), proporre modifiche in relazione all'importo delle
prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali da
garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono
adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e
delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al
Fondo, sulla base della proposta del comitato;
d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle
prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
delle prestazioni previste dal presente decreto;
e) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto
legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art.
35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di
assicurare il pareggio di bilancio;
f) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per
il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di
massima economicita';
g) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
h) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti;
i) non erogare prestazioni in carenza di disponibilita',
concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve
finanziarie ed entro il limite delle risorse gia' acquisite, secondo
quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148
del 2015.
Art. 5
Prestazione
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di
cui all'art. 2 al finanziamento di un assegno ordinario a favore dei
lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, secondo i criteri e
le misure di cui all'art. 7, per cause previste dalla legislazione
vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria.
2. Tra i destinatari del predetto assegno ordinario sono ricompresi
i lavoratori assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante.
Art. 6
Finanziamento
1. A copertura della prestazione di cui all'art. 5 e' dovuto al
Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,45% di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i
datori di lavoro che occupano mediamente piu' di tre dipendenti;
b) un contributo ordinario dello 0,65%, di cui due terzi a carico
del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i
datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti;
c) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in
caso di fruizione della misura di cui all'art. 5 nella misura del 4%
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
2. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo,
ordinari e addizionali, si applicano le disposizioni vigenti in
materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di
quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto
dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Art. 7
Prestazione: criteri e misure
1. L'importo dell'assegno ordinario, di cui all'art. 5, comma 1, e'
pari alla prestazione dell'integrazione salariale, con i relativi
massimali. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile,
la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria.
2. Per l'accesso alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, le
riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa
possono avere una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile.
Per i datori di lavoro che impiegano mediamente piu' di quindici
dipendenti e' previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo
di 26 settimane in un biennio mobile, limitatamente alle causali di
cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
3. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti relativi alla
prestazione di cui al comma 1 non possono comunque superare la durata
massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile.
4. La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori subordinati
che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita'
produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno novanta
giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del
trattamento.
5. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione
temporanea del lavoro, l'erogazione dell'assegno ordinario e'
subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga
attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi e si impegni ad un
percorso di riqualificazione.
6. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la
determinazione dell'assegno ordinario e per la paga oraria di cui ai
commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Art. 8
Procedura di accesso
1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa,
il datore di lavoro e' tenuto a comunicare preventivamente alle
articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie
dell'accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro, l'entita', la durata prevedibile e il numero
di lavoratori interessati.
2. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto
della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le
parti. L'intera procedura deve esaurirsi entro trenta giorni dalla
data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a venti per i
datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti.
3. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non
differibile la sospensione o la riduzione dell'attivita' produttiva,
il datore di lavoro e' tenuto a comunicare ai soggetti di cui al
comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il
numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la
riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore
settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o dei
soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla
comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine
alla ripresa della normale attivita' e ai criteri di distribuzione
degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque
giorni successivi a quello della richiesta.
Art. 9
Criteri di precedenza e turnazione
1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alla prestazione di cui
all'art. 5 avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel
rispetto del principio della proporzionalita' dell'erogazione.
2. Le domande di accesso alla prestazione, formulate nel rispetto
dei criteri e delle procedure individuati agli articoli 7 e 8, sono
prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto
conto delle disponibilita' del Fondo.
Art. 10
Politiche attive
1. A seguito della comunicazione di cui all'art. 8, le parti
contattano attraverso le strutture della bilateralita' di settore i
datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per proporre
percorsi di riqualificazione e politica attiva.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del
2015.
2. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro,
individuati dall'art. 2, rientrano nell'ambito di applicazione di
questo e non sono piu' soggetti, con riferimento ai datori di lavoro
che occupano piu' di cinque dipendenti, alla disciplina del fondo di
integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle
prestazioni gia' deliberate.
3. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al
decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano
acquisiti al medesimo fondo. Il comitato amministratore del fondo di
integrazione salariale, sulla base delle stime effettuate dall'Inps,
puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai
datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere
la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi
4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2019
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro dell'economia
e delle finanza
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, Reg.ne prev. n. 212
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto CPR30130
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale e ANF ove
spettanti, a favore dei lavoratori interessati da
riduzione o sospensione temporanea dell’attività
lavorativa, conguagliati dalle aziende che
utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - articolo 5,
comma 1, del D.I. n. 104125/2019 – articolo 1,
comma 208, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
- anni precedenti
Denominazione abbreviata ASS.INT.SAL.ANF.CONG. ART5 C.1 DI 104125/19
AP
Validità e movimentabilità 12/21- M/ P10
Tipo variazione V
Codice conto CPR30190
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale e ANF ove
spettanti, a favore dei lavoratori interessati da
riduzione o sospensione temporanea dell’attività
lavorativa, conguagliati dalle aziende che utilizzano
il sistema D.M. 5/02/69 - articolo 5, comma 1, del
D.I. n. 104125/2019 - articolo 1, comma 208, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 - anno in corso.
Denominazione abbreviata ASS.INT.SAL.ANFCONG.ART.5 C.1 DI 104125/19
AC
Validità e movimentabilità 12/21- M/ P10
Tipo variazione V
Codice conto CPR32141
Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa correlata ai
periodi di erogazione degli assegni di integrazione
salariale – art. 6, comma 3, del D.I. n.
104125/2019.
Denominazione abbreviata ONERE CONTR.FIGURATIVA PERIODI ASSEGNI
INTEG.SAL
Validità e movimentabilità 1 2/21-M /P10
Tipo variazione I
Codice conto CPR21106
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento degli
assegni di integrazione salariale di cui all’articolo
5, comma 1, del D.I. 104125/2019, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui
al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni
precedenti - art. 6, comma 1, lett. c), del D.I. n.
104125/2019
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS.INT.SAL.A.6.C1DI104125/19- AP
Validità e movimentabilità 02/22- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto CPR21176
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento degli
assegni di integrazione salariale di cui all’articolo
5, comma 1, del D.I. 104125/2019, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui
al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno
in corso - art. 6, comma 1, lett. c), del D.I. n.
104125/2019
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS.INT.SAL.A.6.DI104125/19- AC
Validità e movimentabilità 02/22-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto CPR21126
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento degli
assegni di integrazione salariale di cui all’articolo
5, comma 1, del D.I. 104125/2019, insoluto, di
competenza degli anni precedenti - art. 6, comma
1, lett. c), del D.I. n. 104125/2019
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS. ASS.INT.SAL.INS. ART6.C1-
DI104125/19- AP
Validità e Movimentabilità 02/22- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto CPR21186
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento degli
assegni di integrazione salariale di cui all’articolo
5, com1a 1, del D.I. 104125/2019, insoluto, di
competenza dell’anno in corso - art. 6, comma 1,
lett. c), del D.I. n. 104125/2019
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE. ASS. INT.SAL.INS.ART.6.C.1-
DI104125/19- AC
Validità e Movimentabilità 02/22- M/P10
Tipo variazione V
Codice conto CPR30100
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale e ANF ove
spettanti, a favore dei lavoratori interessati da
riduzione o sospensione temporanea dell’attività
lavorativa, - articolo 5, comma 1, del D.I. n.
104125 del 27 dicembre 2019 - articolo 1, comma
208, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
corrisposti direttamente
Denominazione abbreviata ASS.INT.SAL.ANF.PAG.DIR. ART.5.C.1 DI104125/19
Validità e Movimentabilità 12/21-M/P10
Tipo variazione V
Codice conto CPR10130
Denominazione completa Debiti per assegni di integrazione salariale e ANF
ove spettanti, a dei lavoratori interessati da
riduzione o sospensione temporanea dell’attività
lavorativa - articolo 5, comma 1, D.I. n. 104125
del 27 dicembre 2019 - articolo 1, comma 208,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, corrisposti
direttamente
Denominazione abbreviata DEB. ASS. INT.SAL. ART.5.C.1 DI104125/19
Validità e Movimentabilità 12/21-M /P10
Tipo variazione V
Codice conto CPR10131
Denominazione completa Debiti per assegni di integrazione salariale non
riscossi dai beneficiari
Denominazione abbreviata DEBITI ASS.INTEGR SALARIALE NON RISCOSSI
Validità e Movimentabilità 12/21-M /N
Tipo variazione V
Codice conto CPR24130
Denominazione completa Entrate Varie – Recuperi e reintroiti di assegni di
integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma
1, D.I. n. 104125 del 27 dicembre 2019
Denominazione abbreviata E.V. – REC.ASS. INTEGR SAL ART.5.C.1 DI104125
2019
Validità e Movimentabilità 12/21- M/S
Tipo variazione V
Codice conto CPR00130
Denominazione completa Crediti per assegni di integrazione salariale da
recuperare
Denominazione abbreviata CREDITI ASSEGNI INTEGR SALAR DA RECUPERARE
Validità e Movimentabilità 12/21- M/S
Tipo variazione I
Codice conto CPR00104
Denominazione completa Crediti per contribuzione addizionale sugli assegni
di integrazione salariale e di solidarietà erogati
direttamente.
Denominazione abbreviata CRED.CTR.ADD.ASS. INT. SAL E C.D.S..- F.DO PROF
RACE
Validità e Movimentabilità 02/22- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto CPR21104
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento degli
assegni di integrazione salariale, corrisposti
direttamente, - art. 33, comma 2, del Decreto
Legislativo 14 settembre 2015, n. 148- RACE
Denominazione abbreviata CTR.ADD. ASS INTEGR SALAR – F.DO PROFESS.
RACE
Validità e Movimentabilità 02/22- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto CPR21105
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento degli
assegni di integrazione salariale, per contratto di
solidarietà corrisposti direttamente, - art. 33,
comma 2, del Decreto Legislativo 14 settembre
2015, n. 148- RACE
Denominazione abbreviata CTR.ADD. ASS INT.SAL.C.D.S – F.DO PROFESS.RACE
Validità e Movimentabilità 02/22- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto CPR30132
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale per contratti di
solidarietà e ANF ove spettanti, a favore dei
lavoratori interessati da riduzione o sospensione
temporanea dell’attività lavorativa, conguagliati
dalle aziende che utilizzano il sistema D.M.
5/02/69 - articolo 5, comma 1, del D.I. n.
104125/201- articolo 1, comma 208, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, anni precedenti
Denominazione abbreviata ASS.INT.SAL.C.D.S.ANF.CONG.A5 C1 DI 104125/19
-AP
Validità e Movimentabilità 02/22- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto CPR30192
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale per contratti di
solidarietà e ANF ove spettanti, a favore dei
lavoratori interessati da riduzione o sospensione
temporanea dell’attività lavorativa, conguagliati
dalle aziende che utilizzano il sistema D.M.
5/02/69 - articolo 5, comma 1, del D.I. n.
104125/2019 - articolo 1, comma 208, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, anno in corso
Denominazione abbreviata ASS.INT.SAL.C.D.S.ANF.CONG.A5 C1 DI 104125/19
-AC
Validità e Movimentabilità 02/22- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto CPR30101
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale per contratti di
solidarietà e ANF ove spettanti, a favore dei
lavoratori interessati da riduzione o sospensione
temporanea dell’attività lavorativa, - articolo 5,
comma 1, del D.I. n. 104125 del 27 dicembre 2019 -
articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, corrisposti direttamente
Denominazione abbreviata ASS. INT.SAL.C.D.S.ANF.PAG.DIR.A5 C.1 DI104125/19
Validità e Movimentabilità 02/22- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto CPR10101
Denominazione completa Debiti per assegni di integrazione salariale per
contratto di solidarietà e ANF ove spettanti, a
favore dei lavoratori interessati da riduzione o
sospensione temporanea dell’attività lavorativa -
articolo 5, comma 1, D.I. n. 104125 del 27
dicembre 2019, - articolo 1, comma 208, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, corrisposti
direttamente
Denominazione abbreviata DEB. ASS. INT.SAL.C.D.S. ART.5.C.1 DI104125/19
Validità e Movimentabilità 02/22- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto CPR21108
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento
degli assegni di integrazione salariale per
contratto di solidarietà di cui all’articolo 5,
comma 1, del D.I. 104125/2019, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia con il sistema di
cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
degli anni precedenti - art. 6, comma 1, lett.
c), del D.I. n. 104125/2019
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS.INT.SAL.C.D.S.A.6.C1DI1041
25/19 AP
Validità e Movimentabilità 02/22- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto CPR21178
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento degli
assegni di integrazione salariale per contratto di
solidarietà di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I.
104125/2019, dovuto dalle aziende tenute alla
denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio
1969, di competenza dell’anno in corso - art. 6,
comma 1, lett. c), del D.I. n. 104125/2019
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS.INT.SAL.C.D.S.A.6.C1DI104125/19
AP
Validità e Movimentabilità 02/22- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto CPR21128
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento degli
assegni di integrazione salariale per contratto di
solidarietà di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I.
104125/2019, insoluto, di competenza degli anni
precedenti - art. 6, comma 1, lett. c), del D.I. n.
104125/2019
Denominazione CTR.ADD.LE.ASS.INT.SAL.C.D.S.A.6.C1DI104125/19
abbreviata INS-AP
Validità e Movimentabilità 02/22- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto CPR21188
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento degli
assegni di integrazione salariale per contratto di
solidarietà di cui all’articolo 5, comma 1, del D.I.
104125/2019, insoluto, di competenza dell’anno in
corso - art. 6, comma 1, lett. c), del D.I. n.
104125/2019
Denominazione CTR.ADD.LE.ASS.INT.SAL.C.D.S.A.6.C1DI104125/19
abbreviata INS-AC
Validità e Movimentabilità 02/22- M/P10
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