Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 3/2020
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2020
Riferimento normativo
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2020
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 09/01/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 3
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.4
OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno
2020
SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2020 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini
della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e
delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per
l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.
1. Premessa
2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della
corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per
l'anno 2020
3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni
familiari per l'anno 2020
1. Premessa
Le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti
esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori
diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa
sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui
continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente
l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di
famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti:
8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi
e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della
cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle
quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2020
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di
maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare
sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai
centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione
programmato per il 2019 è stata pari all’1,2%.
Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (Allegati da 1 a 4), da
applicare a decorrere dal 1° gennaio 2020 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa
relativa all'assegno per il nucleo familiare, elencati in premessa.
Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di
reddito.
3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del
diritto agli assegni familiari per l'anno 2020
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio
2020 e per l'intero anno nell'importo mensile di 557,99 euro.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini
dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del
diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l'anno 2020:
725,39 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
1269,43 euro per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese
note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di
mantenimento).
Le Strutture territoriali sono invitate a portare a conoscenza delle Associazioni di Categoria dei
lavoratori interessati, dei Consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni
sindacali il contenuto della presente circolare.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
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