Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 3/2026
Scioglimento dell’Istituto di patronato Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL)
Riferimento normativo
Scioglimento dell’Istituto di patronato Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL)
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22/01/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 3
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Scioglimento dell’Istituto di patronato Associazione Nazionale fra
Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL)
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative a seguito dello
scioglimento dell’Istituto di patronato ANMIL, disposto con il decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 1 dicembre 2025, n. 170
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 1 dicembre 2025, n. 170 (Allegato
n. 1), pubblicato nella sezione “pubblicità legale” del sito istituzionale del Dicastero e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025, è stato sciolto l’Istituto di
patronato e assistenza sociale ANMIL, promosso dall’Associazione Nazionale fra lavoratori
Mutilati e Invalidi del Lavoro – ANMIL APS – ETS, con contestuale nomina del liquidatore.
Pertanto, il codice “034” corrispondente al citato Istituto di patronato non è più acquisibile.
Al fine di permettere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di procedere alla verifica
dell’attività espletata dalle sedi locali del predetto Istituto di patronato, le Strutture territoriali
dell’INPS devono mettere a disposizione degli Ispettori territoriali del lavoro le rilevazioni
statistiche, le liste nominative delle pratiche accolte e ogni altro elemento utile per la
rilevazione dell’attività del disciolto Istituto di patronato.
L’Istituto di patronato ANMIL, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Ministro del Lavoro, della
salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, ha l’obbligo di dare comunicazione
dell’avvenuto scioglimento agli assistiti e alle Amministrazioni erogatrici delle prestazioni,
nonché, per le sedi estere, alle Autorità diplomatiche e consolari. Il medesimo deve altresì
restituire l’intera documentazione in possesso relativa alle prestazioni e agli interventi non
ancora definiti alla data di scioglimento.
Gli operatori dell’Istituto di patronato ANMIL non possono più svolgere attività di patrocinio
presso gli uffici dell’INPS a meno che non abbiano intrapreso un rapporto di lavoro con un altro
Istituto di patronato avente i requisiti di cui all’articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152.
Qualora sia stato conferito un successivo mandato a un altro Istituto di patronato, le Strutture
territoriali dell’INPS devono cancellare il codice dell’Istituto di patronato ANMIL per le pratiche
non ancora definite, compresi i ricorsi amministrativi e quelli giudiziari.
Nelle ipotesi in cui il cittadino non abbia provveduto a conferire a un altro Istituto di patronato
un nuovo mandato è cura delle Strutture territoriali dell’INPS notificare al domicilio dello stesso
cittadino i provvedimenti relativi alle domande di prestazioni.
Per quanto riguarda il contenzioso amministrativo si rappresenta che, allo scopo di minimizzare
il disagio degli utenti, con successiva comunicazione verrà inviata a ogni Direzione regionale/di
coordinamento metropolitano la lista delle istanze (ricorsi e riesami) presentate per il tramite
dell’Istituto di patronato ANMIL e a oggi pendenti.
Ogni Struttura territoriale dell’INPS deve procedere con la massima tempestività alla gestione
delle predette istanze, compresi i ricorsi giacenti presso le Segreterie dei Comitati, secondo le
indicazioni contenute nelle vigenti fonti regolamentari interne e, in particolare, nei messaggi n.
2938 del 10 agosto 2023 e n. 3411 del 16 ottobre 2024, inviando ogni comunicazione
necessaria direttamente al ricorrente.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
D.M. n. 170/2025
VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche e integrazioni recante Nuova
disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale;
VISTO l’articolo 15 della citata legge in materia di vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali cui sono sottoposti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale;
VISTO il decreto ministeriale del 25 gennaio 2011, con il quale è stata approvata in via
definitiva, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152 la costituzione
dell’Istituto di patronato e di assistenza sociale Patronato ANMIL, su iniziativa
dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro - ANMIL;
CONSIDERATO che con nota del 10 febbraio 2025 l’Istituto ANMIL, nella persona del Presidente,
ha rappresentato che l’Ente promotore Associazione nazionale mutilati e invalidi
del lavoro non è più in grado di mantenere il Patronato ANMIL;
TENUTO CONTO delle comunicazioni del Patronato del 12 marzo 2025 prot. n. 46/2025 e del 31
marzo 2025 prott. 59/2025, 60/2025 e 61/2025, relative alle intervenute chiusure
delle sedi estere operanti rispettivamente in Brasile (ufficio di San Paolo),
Portogallo (ufficio di Portimao), Croazia (ufficio di Pola) e Senegal (ufficio di
Touba);
CONSIDERATO che il Patronato ANMIL con pec del 06 giugno 2025 a firma del Presidente ha
rappresentato l’impossibilità dal punto di vista economico di mantenere in vita il
Patronato;
CONSIDERATO che non è stato programmato dal Patronato o dalla relativa Associazione
promotrice alcun piano di rientro utile a garantire la continuità dell’attività
dell’Istituto, che peraltro non ha mai compiutamente evaso le diverse richieste
sullo stato dell’arte del Patronato formulate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per il tramite della competente Direzione Generale per le politiche
previdenziali sia con note prott. nn. 4437 del 14 aprile 2025 e 7215 del 18 giugno
2025, sia nel corso di svariati incontri richiesti dal medesimo Istituto ANMIL
tenutisi presso la citata Direzione;
CONSIDERATO che dai bilanci consuntivi del Patronato relativi agli esercizi 2022, 2023, 2024
emerge che lo stesso presenta un disavanzo patrimoniale rispettivamente di euro
707.470,00, euro 1.273.782,00, euro 6.020.284,00, che l’Organizzazione
promotrice non ha provveduto a ripianare;
VISTO l’articolo 16, comma 2, della legge n. 152 del 2001, che elenca le fattispecie al
verificarsi delle quali deve provvedersi allo scioglimento degli Istituti di patronato
e alla nomina di un liquidatore;
RITENUTA la sussistenza delle fattispecie di cui all’articolo 16, comma 2, lett. b), c) e c-ter)
secondo cui l’Istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto rispettivamente
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
nel caso in cui presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo
stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo,
non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare e l'istituto non dimostri di
svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno quattro Paesi
stranieri;
VISTO il curriculum vitae del sig. Pietro Mercandelli, nonché le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà, rese dallo stesso, attestanti l’insussistenza di cause di
incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di interessi rispetto all’incarico, ai
sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
DECRETA
Articolo 1
(Scioglimento)
1. Il Patronato “ANMIL” (c.f. 97612440582), con sede legale in via Adolfo Ravà, n. 124, Roma,
promosso dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro – ANMIL APS - ETS, è sciolto ai
sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modificazioni e
integrazioni.
Articolo 2
(Liquidatore)
1. Il sig. Pietro Mercandelli, nato a XXXX il XXXX, C.F. XXXXX, è nominato liquidatore del Patronato
“ANMIL”, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152.
2. Il liquidatore applica alla procedura le disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa
in quanto compatibili e presenta, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione sullo stato della
liquidazione.
3. Il compenso del liquidatore è a totale carico della liquidazione, è imputato in prededuzione alle
spese di procedura, non può essere in ogni caso inferiore a euro 2.500,00, ed è determinato in una
percentuale sull’ ammontare dell'attivo realizzato, ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 6 del Decreto
Interministeriale del 3 novembre 2016, nelle misure seguenti:
a) 12,71% quando l'attivo non supera euro 51.000,00;
b) 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 e fino a euro 258.000,00;
c) 4,23% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00;
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
d) 1,69% sulle somme eccedenti euro 516.000,00 e fino a euro 1.549.000,00;
e) 0,84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 e fino a euro 5.165.000,00;
f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00.
4. Al fine del calcolo del compenso del liquidatore di cui al comma 3 del presente articolo per attivo
realizzato, si intendono gli importi complessivamente realizzati dalla procedura attraverso: la
vendita dei beni, il recupero e la riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'attività di
Patronato, le azioni giudiziali, le transazioni e le somme comunque acquisite alla procedura, ivi
comprese le somme disponibili all'apertura della procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari
al netto delle ritenute fiscali di legge e in generale i proventi della gestione finanziaria e patrimoniale
(articolo 2, lett. f del Decreto interministeriale del 3 novembre 2016).
5. Al liquidatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4%
calcolato sull'importo del compenso finale, nonché il rimborso delle spese vive sostenute – nel
rispetto dei limiti approvati dall’Autorità che vigila sulla liquidazione – per l’espletamento
dell’incarico, previa autorizzazione della stessa Autorità a fronte di rendicontazione a piè di lista. È
escluso qualsiasi altro compenso, rimborso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a
carico della procedura ai sensi dell’articolo 4, comma 9 del Decreto Interministeriale del 3 novembre
2016.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociale www.lavoro.gov.it, nella sezione “Pubblicità legale”, dandone avviso per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale
del Lazio di Roma, entro il termine di 60 giorni (sessanta giorni), decorrenti dalla notificazione del
presente o comunque dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi giorni) decorrenti
dal medesimo termine.
Roma, 01 dicembre 2025
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
f.to Marina Elvira Calderone
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