Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 30/2026

Termini di pagamento e rateizzazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici

Pubblicato: 26/03/2026 In vigore dal: 26/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Termini di pagamento e rateizzazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 27/03/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 30 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Termini di pagamento e rateizzazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici SOMMARIO: Con la presente circolare si riepilogano i termini e le modalità di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti pubblici. INDICE 1. Premessa 2. Novità normative. Articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025 3. Termini di pagamento del TFS/TFR e relativa rateizzazione 3.1 Liquidazione del TFS per il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001 (magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; professori e ricercatori universitari) 3.2 Disciplina per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico 3.3 Termini di pagamento per il personale del comparto scuola che accede alla pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 4. Decorrenza dei termini di pagamento del TFS/TFR per i soggetti che accedono alla pensione con requisiti pensionistici particolari 5. Decorrenza dei termini di pagamento del TFS/TFR a seguito dell’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi con cessazione dal servizio per inabilità 6. Facoltà di cumulo dei periodi assicurativi ai soli fini della misura della pensione 7. Termini di pagamento del TFS/TFR a seguito di cessazione dal servizio senza diritto a pensione e successiva domanda di pensione in cumulo, di pensione anticipata per i lavoratori precoci, di pensione c.d. quota 100, c.d. quota 102 o di pensione anticipata flessibile 8. Termini di pagamento del TFS/TFR a seguito di cessazione dal servizio con diritto a pensione in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato 1. Premessa A seguito delle novità normative introdotte in materia e al fine di semplificare la ricerca delle fonti, con la presente circolare si fornisce un quadro aggiornato e riepilogativo della disciplina che regola i termini di liquidazione e pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) in favore dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. La materia è stata oggetto, nel corso degli ultimi anni, di significativi interventi legislativi[1] che hanno modificato il sistema di pagamento del TFS/TFR rispetto alla disciplina originaria (cfr. l’art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140). L'attuale assetto normativo, che prevede il differimento e la rateizzazione del pagamento delle prestazioni di importo superiore a determinate soglie ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato oggetto di giudizio di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale, con le sentenze 25 giugno 2019, n. 159, e 23 giugno 2023, n. 130, confermando la legittimità della disciplina sul differimento e sulla rateizzazione del TFS/TFR, ha riconosciuto il diritto del lavoratore pubblico alla liquidazione tempestiva della prestazione, con particolare riferimento ai casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, rimettendo comunque alla discrezionalità del legislatore tempi e modalità di ridefinizione della disciplina sui termini secondo i principi espressi. A tale riguardo, l’articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, anche legge di Bilancio 2026), ha previsto che: “Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»”. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di rateizzazione. 2. Novità normative. Articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025 Con il disposto del citato articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025, il legislatore ha avviato un processo di rimodulazione del termine dilatorio del pagamento del TFS/TFR per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, concentrando l’intervento sulle cessazioni dal servizio correlate al conseguimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e non anche alle fattispecie del pensionamento anticipato. Infatti, la modifica prevista dalla legge di Bilancio 2026 - con la riduzione da dodici a nove mesi del termine dilatorio per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2027 - è disposta limitatamente ai trattamenti spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, di servizio o per il collocamento a riposo d’ufficio al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione. Pertanto, continuano ad applicarsi i termini ordinari più lunghi per i seguenti casi di cessazione dal servizio: dimissioni volontarie del dipendente (ventiquattro mesi); scadenza del termine finale (fine incarico) per i rapporti di lavoro a tempo determinato (dodici mesi); ogni altra causale di cessazione non contemplata dall'articolo 3, comma 2, del decreto- legge n. 79/1997 (ventiquattro mesi). 3. Termini di pagamento del TFS/TFR e relativa rateizzazione I tempi di erogazione del TFS/TFR differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. l’art. 3 del decreto-legge n. 79/1997) e dell’eventuale maturazione del diritto a pensione. In particolare, alla luce della modifica normativa introdotta dall’articolo 1, comma 198, della legge di Bilancio 2026, il pagamento del TFS/TFR deve avvenire: in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio; in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, per scadenza del termine del contratto a tempo determinato, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata[2], decorsi dodici mesi dal collocamento a riposo ed entro i tre mesi successivi, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2026; in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio o per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata[3], decorsi nove mesi dal collocamento a riposo ed entro i tre mesi successivi con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a fare data dal 1° gennaio 2027; in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione), decorsi ventiquattro mesi dalla data di cessazione dal servizio ed entro i tre mesi successivi. Per quanto riguarda le modalità di erogazione delle prestazioni, il TFS/TFR viene corrisposto: in unica soluzione, se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro; in due importi annuali, se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro; in tale caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; in tre importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro; in tale caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo. Il pagamento delle rate successive alla prima resta confermato dopo dodici mesi dal diritto al primo pagamento. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa. Termine breve Decorrenza Normativa termine di riferimento DECESSO Entro 105 Art. 3, giorni comma 5, D.L. n. 79/1997 INABILITÀ Entro 105 Art. 3, giorni comma 5, D.L. n. 79/1997 Termine di dodici mesi (per i soggetti che maturano i Decorrenza Normativa requisiti pensionistici entro il 31/12/2026) termine di riferimento LIMITI ETÀ/ LIMITI ORDINAMENTALI (67 anni per la generalità dei Dopo 12 Art. 3, dipendenti; età diverse per le categorie non contrattualizzate - mesi (ed comma 2, comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, docenti e entro i D.L. n. ricercatori universitari, magistrati, avvocati dello Stato, successivi 3 79/1997 diplomatici) mesi) FINE INCARICO – termine del contratto a tempo determinato Dopo 12 mesi (ed entro i successivi 3 mesi) Termine di nove mesi (per i soggetti che maturano i Decorrenza Normativa requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2027) termine di riferimento LIMITI ETÀ/ LIMITI ORDINAMENTALI (67 anni e 1 mese per la Dopo 9 mesi Art. 1, generalità dei dipendenti, tenuto conto dell’adeguamento dei (ed entro i comma 198, requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita in base successivi 3 L. n. al combinato disposto del decreto direttoriale 19 dicembre 2025 e mesi) 199/2025 dell’art. 1, comma 185, della L. n. 199/2025, a esclusione delle categorie previste ai successivi commi 186, 187, 188 e 189 del medesimo articolo 1; età diverse per le categorie non contrattualizzate - comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, docenti e ricercatori universitari, magistrati, avvocati dello Stato, diplomatici) Termine di ventiquattro mesi Decorrenza Normativa termine di riferimento DIMISSIONI VOLONTARIE con o senza diritto a pensione Dopo 24 Art. 3, mesi (ed comma 2, entro i D.L. n. successivi 3) 79/1997 LICENZIAMENTO/DESTITUZIONE Dopo 24 Art. 3, mesi (ed comma 2, entro i D.L. n. 79 successivi 3) /1997 3.1 Liquidazione del TFS per il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001 (magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; professori e ricercatori universitari) I dipendenti pubblici indicati nell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartengono alla categoria del personale non contrattualizzato. Tale personale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, è disciplinato per legge dai rispettivi ordinamenti e non dalla contrattazione collettiva di comparto. Ne consegue che tale personale ha diritto alla liquidazione del TFS e non si applicano le disposizioni relative al TFR dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999. Per tale personale gli ordinamenti di appartenenza possono prevedere limiti ordinamentali più elevati (magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; professori e ricercatori universitari) per il collocamento a riposo rispetto alle altre categorie di dipendenti pubblici. In questi casi, ai soggetti che risolvono volontariamente il rapporto di lavoro al raggiungimento del requisito minimo della pensione di vecchiaia, previsto per la generalità dei lavoratori (67 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita), si applica la corrispondente normativa per la liquidazione del TFS. Nello specifico, trova applicazione l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79/1997, come modificato dall’articolo 1, comma 198, della legge di Bilancio 2026, che dispone che il termine per la liquidazione del TFS decorre trascorsi dodici mesi dalla cessazione dal servizio per il raggiungimento del requisito della pensione di vecchiaia maturato entro il 31 dicembre 2026 o trascorsi nove mesi dalla cessazione dal servizio per il raggiungimento del requisito della pensione di vecchiaia maturato a decorrere dal 1° gennaio 2027. 3.2 Disciplina per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico Con riferimento al personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Forze armate, Forze di polizia a ordinamento civile e militare e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), l’erogazione del TFS avviene secondo i termini di pagamento previsti per la generalità dei dipendenti pubblici. Tali termini, come anticipato, variano in funzione della causale di cessazione dal servizio e del requisito pensionistico maturato, nel rispetto della specifica normativa applicabile al predetto personale. La novità normativa introdotta dall’articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025 - che riduce il termine di pagamento del TFS da dodici a nove mesi - produce effetti anche in relazione alla liquidazione del TFS per il personale militare (ufficiali e sottufficiali) collocato in ausiliaria ai sensi dell’articolo 2229, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2027. Stante il disposto del comma 3 del medesimo articolo, che prevede che: “Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio”, in caso di domanda di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti, prevista dall’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’articolo 1, comma 195, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i termini di pagamento del TFS sono determinati con riferimento ai requisiti di età anagrafica e/o di anzianità contributiva previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (cfr. l’art. 24, commi 6 e 7, e l’art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), ossia dodici mesi decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia o decorsi nove mesi dal collocamento a riposo in caso di raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2027, così come previsto dal novellato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79/1997. 3.3 Termini di pagamento per il personale del comparto scuola che accede alla pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 L’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede una particolare disciplina in materia di accesso al trattamento pensionistico del personale del comparto scuola, stabilendo che: “[…] la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico […] nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno”. Tale disposizione, pertanto, consente la risoluzione del rapporto di lavoro al termine dell’anno scolastico (31 agosto di ogni anno), anche se i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico vengono maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno; conseguentemente, da un punto di vista previdenziale, si crea un’unica finestra di accesso al trattamento pensionistico al 1° settembre di ogni anno. Rientrano in tale fattispecie coloro che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata entro il 31 dicembre dell’anno della cessazione dal servizio. Per coloro, invece, che maturano un requisito pensionistico diverso da quello previsto dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, usufruendo di una normativa speciale (c.d. quota 100, c.d. quota 102, pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, lavoratori precoci, gravosi, usuranti, pensione in cumulo), la data di maturazione del requisito c.d. teorico, utile per la decorrenza dei termini di pagamento del TFS/TFR, è la data di effettivo conseguimento del requisito della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata di cui al medesimo articolo 24. 4. Decorrenza dei termini di pagamento del TFS/TFR per i soggetti che accedono alla pensione con requisiti pensionistici particolari Il legislatore ha disposto particolari decorrenze dei termini di pagamento delle “indennità di fine servizio comunque denominate”, con riferimento ai soggetti che conseguono il trattamento pensionistico sulla base di norme diverse da quelle previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011. In particolare, in caso di accesso alla pensione con l’istituto del cumulo dei periodi assicurativi e dell’APE sociale, i termini di pagamento del TFS/TFR non decorrono dalla data di cessazione dal servizio, ma dalla data di compimento dell’età anagrafica prevista dalla normativa vigente per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Invece, in caso di accesso alla pensione con la c.d. quota 100, c.d. quota 102 o in caso di pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, il termine di pagamento decorre dal raggiungimento dell’anzianità contributiva o, se più favorevole, dell’età anagrafica prevista dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011. In tali fattispecie, pertanto, il TFS/TFR viene corrisposto agli aventi diritto non prima di ventiquattro mesi o di dodici mesi ed entro i successivi tre mesi, decorrenti dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dalla vigente normativa. La data di raggiungimento del diritto teorico riferita a tali trattamenti pensionistici deve essere adeguata agli incrementi della speranza di vita previsti per il biennio 2027-2028 dal decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025, così come applicati dall’articolo 1, commi 180 e 181 e da 185 a 190, della legge n. 199/2025. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa. Requisito pensionistico Decorrenza termine e Termine di normativa di riferimento pagamento Art. 1, comma 239, L. n. 228/2012, come data raggiungimento limite 12 mesi + 3 mesi modificato dalla legge n. 232/2016 (cumulo di età ai sensi dell’art. 24, dei periodi assicurativi non coincidenti – D.L. n. 201/2011 circolare n. 60/2017) Art. 1, commi da 179 a 186, L. n. 232/2016 data raggiungimento limite 12 mesi + 3 mesi (APE sociale – circolare n. 100/2017) di età ai sensi dell’art. 24, D.L. n. 201/2011 Artt. 14 e 14.1, D.L. n. 4/2019 (pensione data raggiungimento 12 mesi + 3 mesi c.d. quota 100, c.d. quota 102 e dell’anzianità contributiva o o 24 mesi + 3 pensione anticipata flessibile – messaggio se più favorevole dell’età n. 4353/2019 e circolare n. 27/2023) anagrafica previste dall’art. 24, D.L. n. 201/2011 Art. 1, commi da 199 a 205, L. n. 232/2016 data raggiungimento 12 mesi + 3 mesi (lavoratori “precoci” – circolare n. 99/2017) dell’anzianità contributiva o o 24 mesi + 3 se più favorevole dell’età anagrafica previste dall’art. 24, D.L. n. 201/2011 Art. 1, comma 250, L. n. 232/2016 data raggiungimento 12 mesi + 3 mesi (“Inabilità per soggetti affetti da dell’anzianità contributiva o o 24 mesi + 3 malattie di origine professionale, se più favorevole dell’età derivanti da esposizione all’amianto” – anagrafica previste dall’art. circolare n. 7/2018) 24, D.L. n. 201/2011 Art. 1, commi da 147 a 153, L. n. 205/2017 data raggiungimento 24 mesi + 3 mesi (“lavoratori dipendenti che svolgono le dell’anzianità contributiva o regime generale attività gravose o addetti a lavorazioni se più favorevole dell’età ai sensi del D.lgs particolarmente faticose e pesanti” – anagrafica previste dall’art. n. 67/2011 circolare n. 126/2018) 24, D.L. n. 201/2011 12 mesi + 3 mesi o 24 mesi + 3 mesi nei casi disciplinati dalla L. n. 205/2017 5. Decorrenza dei termini di pagamento del TFS/TFR a seguito dell’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi con cessazione dal servizio per inabilità Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 79/1997, il TFS/TFR spettante al soggetto che cessa dal servizio per inabilità deve essere corrisposti entro 105 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro. La data di decorrenza del termine di pagamento del TFS/TFR per il soggetto che cessa dal servizio per inabilità che si avvale del cumulo dei periodi contributivi ai fini del diritto o della misura della pensione comporta il diritto al pagamento del TFS/TFR entro 105 giorni, indipendentemente dal conseguimento o meno di un diritto a pensione, con o senza cumulo delle anzianità contributive. 6. Facoltà di cumulo dei periodi assicurativi ai soli fini della misura della pensione Per coloro che, avendo già maturato i requisiti pensionistici presso la gestione di appartenenza, al fine di incrementare la misura del trattamento pensionistico spettante, esercitano la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi con le Casse di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, come modificato dalla legge n. 232/2016, il termine di pagamento del TFS/TFR è differito secondo le modalità previste dalla citata norma, ossia dodici mesi decorrenti dalla data di raggiungimento del limite di età di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011. 7. Termini di pagamento del TFS/TFR a seguito di cessazione dal servizio senza diritto a pensione e successiva domanda di pensione in cumulo, di pensione anticipata per i lavoratori precoci, di pensione c.d. quota 100, c.d. quota 102 o di pensione anticipata flessibile Per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio senza avere maturato alcun requisito pensionistico, o comunque senza avere presentato domanda di pensione all’atto della cessazione, e che durante i ventiquattro mesi successivi alla cessazione dal servizio presentano domanda per avvalersi: - del cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012; - del beneficio contributivo più favorevole previsto per i lavoratori “precoci” di cui all’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge n. 232/2016; - di pensione c.d. quota 100, c.d. quota 102 o di pensione anticipata flessibile di cui agli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, il termine di pagamento per le “indennità di fine servizio comunque denominate” decorre dalla data di maturazione del requisito della pensione di vecchiaia o del requisito più favorevole tra la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata ordinaria di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, secondo le disposizioni previste per le citate fattispecie. Solo laddove siano decorsi ventiquattro mesi dalla data delle dimissioni volontarie senza diritto a pensione l’eventuale domanda di pensione presentata in applicazione delle citate norme non rileva più ai fini del differimento del termine di pagamento del TFS/TFR. 8. Termini di pagamento del TFS/TFR a seguito di cessazione dal servizio con diritto a pensione in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato In via generale, ai sensi dell’articolo 1, comma 196, della legge n. 232/2016, per i lavoratori che si avvalgono della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, i termini di pagamento delle “indennità di fine servizio comunque denominate” iniziano a decorrere al compimento dell’età prevista dalle norme vigenti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. L’applicazione del citato comma 196 della legge n. 232/2016 è esclusa quando la cessazione dal servizio è conseguente alla scadenza del termine nel caso di un rapporto di lavoro a tempo determinato. In tale caso, per il TFR deve essere applicata l’ordinaria decorrenza dei termini di pagamento prevista dalla normativa generale vigente nei casi di cessazione per “fine incarico”, per cui la prestazione deve essere corrisposta decorsi dodici mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ripristinando, quindi, il corretto motivo di cessazione. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa. Requisito pensionistico Decorrenza termine e normativa di Termine di riferimento pagamento C.d. quota 100, c.d. quota 102 o data di raggiungimento dell’anzianità 12 mesi + 3 pensione anticipata flessibile di cui contributiva o se più favorevole dell’età mesi all’art. 14.1, D.L. n. 4/2019 in anagrafica previste dall’art. 24, D.L. n. o 24 mesi + cumulo 201/2011 3 Inabilità in cumulo Art. 3, comma 5, D.L. n. 79/1997 Entro 105 giorni Precoci in cumulo data raggiungimento dell’anzianità 12 mesi + 3 contributiva o se più favorevole dell’età mesi anagrafica prevista dall’art. 24, D.L. n. o 24 mesi + 201/ 2011 3 Il mancato rispetto dei termini di pagamento nella liquidazione delle “indennità di fine servizio comunque denominate” comporta, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la corresponsione degli interessi sulle prestazioni dovute, calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardato pagamento. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Il primo intervento normativo è stato previsto con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha introdotto la modalità di pagamento rateale delle prestazioni in argomento. Il primo differimento dei termini è stato introdotto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha prolungato i tempi di pagamento a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro. Successivamente, la disciplina dei termini di pagamento è stata ulteriormente modificata con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. [2] L’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplinava la risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro - è stato abrogato dall’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Tuttavia, l’articolo 12, comma 11, del decreto- legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, esclusivamente per il biennio 2025/2026, dispone che: “All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 164 è inserito il seguente: «164-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono risolvere, con un preavviso di almeno sei mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compresi i pubblici dipendenti di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui al comma 10 dello stesso articolo 24 e per la relativa prima decorrenza utile, e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale”. [3] Cfr. la precedente nota 2.

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