Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione e dell’ordinanza di archiviazione previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione e dell’ordinanza di archiviazione previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Legale
Roma, 25/02/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 32
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8,
attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale
del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Disposizioni operative per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione e
dell’ordinanza di archiviazione previste dall’articolo 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le disposizioni operative per l’emissione
dell’ordinanza-ingiunzione, finalizzata all’irrogazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per gli omessi
versamenti di importo non superiore a 10.000 euro annui a seguito
dell’intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento
delle ritenute previdenziali di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e per l’emissione dell’ordinanza motivata di
archiviazione, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
INDICE
1. Premessa
2. La fattispecie dell’illecito amministrativo e il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638
3. L’ordinanza di archiviazione e l’ordinanza-ingiunzione
3.1. Notificazione
3.2. Pagamento
3.3. Opposizione
3.4. Esecuzione forzata
4. Disposizioni operative
1. Premessa
Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di
depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato
in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in
materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti
amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento normativo figura quello di omesso versamento
delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo
n. 8/2016.
Con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 è stato illustrato il nuovo quadro normativo, che ha
parzialmente depenalizzato il reato in questione, introducendo due diverse fattispecie
sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione. Per effetto di tale intervento legislativo,
dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032
euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se
l’importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
Con la presente circolare si forniscono disposizioni operative preordinate all’emissione
dell’ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di
fondatezza dell’accertamento e di assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero di
assenza del pagamento della sanzione in misura ridotta entro i termini normativamente
previsti, nonché all’emissione dell’ordinanza motivata di archiviazione di cui all’articolo 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689[1].
2. La fattispecie dell’illecito amministrativo e il regime sanzionatorio di cui
all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
L’articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l’obbligo in capo al datore di lavoro del versamento
delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi
comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969,
n. 153[2], al comma 1-bis, come novellato dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.
8/2016, ha stabilito che l’omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il
versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla
notifica dell’accertamento della violazione[3].
Anche nell’attuale formulazione della norma, in una logica di attenuazione della sanzione in
presenza di un comportamento attivo del datore di lavoro, si prevede infatti la non
assoggettabilità alla sanzione amministrativaper le violazioni sotto soglia, qualora il
versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla
notifica dell’accertamento della violazione.
In proposito, come evidenziato con la citata circolare n. 121/2016, il Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – con propria circolare n.
6/2016 del 5 febbraio 2016 ha precisato che “si ritiene che si debba escludere l’applicazione
dell’articolo 13, D.Lgs. n. 124/2004, risultando applicabile esclusivamente la procedura di cui
agli artt. 14 e 16, L. n. 689/1981”.
La medesima circolare, nel ribadire la competenza del personale ispettivo del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, dell’Inps e dell’Inail ad irrogare le sanzioni per gli illeciti
commessi dal 6 febbraio 2016, ha chiarito che “l’unico criterio rintracciabile nell’ambito del
quadro regolatorio vigente risulta essere quello contemplato dall’art. 35, comma 2, della L. n.
689/1981, in forza del quale “per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del
versamento di contributi e premi, l’ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell’articolo 18,
dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatori (…)”.
Per le fattispecie di illecito amministrativo, l’articolo 16 della legge n. 689/1981 disciplina
inoltre il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista
per la violazione commessa o, qualora più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della
sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. Tale pagamento deve essere effettuato
entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione.
La misura ridotta nel caso in trattazione è pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del
massimo della sanzione prevista di 50.000 euro. A questo importo si devono aggiungere le
spese del procedimento.
Se il pagamento viene effettuato nei termini indicati, dunque, il procedimento si estingue,
come illustrato al paragrafo 3.a.1) della circolare n. 121/2016.
3. L’ordinanza di archiviazione e l’ordinanza-ingiunzione
L’articolo 18 della legge n. 689/1981 prevede che, entro il termine di trenta giorni dalla data
della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire
all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla
medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed
esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato
l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne
ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi
sono obbligate solidalmente[4].
In caso contrario, qualora a seguito della fase istruttoria si verifichi che la condotta del
soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure in presenza di vizi formali, l’autorità
competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti
circostanze:
- insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano
l'esclusione della responsabilità (cfr. l’articolo 4 della legge n. 689/1981);
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti
responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la
violazione (cfr. l’articolo 28 della legge n. 689/1981);
- incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l’articolo 2 della legge n.
689/1981);
- violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l’articolo 3 della legge
n. 689/1981);
- morte di uno o più soggetti responsabili.
Il provvedimento di archiviazione non è da ritenere definitivo, potendo essere revocato in base
al potere di autotutela riconosciuto alla pubblica Amministrazione, che potrà essere esercitato
fino al momento in cui interverrà la prescrizione di cui all’articolo 28 della legge n. 689/1981 o
un’altra causa che faccia venire meno la responsabilità dei soggetti interessati.
Presupposto per l’avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza-ingiunzione per
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro è,
dunque, come indicato in premessa, la fondatezza dell’accertamento e l’assenza del
pagamento delle ritenute omesse ovvero della sanzione in misura ridotta entro i termini sopra
indicati.
Ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 689/1981, nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha
riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue
condizioni economiche.
Sul punto, si rappresenta che la misura della sanzione così determinata, intervenendo a
seguito di un’espressa volontà del trasgressore di non effettuare il pagamento, ai sensi
dell’articolo 16 della legge n. 689/1981, della sanzione in misura ridotta, che avrebbe
consentitol’estinzione del procedimento sanzionatorio, porterà, come anche evidenziato dal
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella nota prot. n. 9099 del 3 maggio 2016, di
norma e in coerenza con la ratio deflativa del citato articolo 16, all’irrogazione di una sanzione
di importo superiore a quello determinato in misura ridotta di 16.666 euro.
3.1. Notificazione
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione è eseguita nelle forme previste dall'articolo 14 della
legge n. 689/1981[5] e, pertanto, quando la notificazione non può essere eseguita in mani
proprie del destinatario, ai sensi dell'articolo 137, quarto comma, del codice di procedura
civile[6].
La notificazione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla
legge 20 novembre 1982, n. 890, recante: “Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”.
La stessa ordinanza-ingiunzione notificata all’autore della violazione (obbligato principale) è
notificata anche all’obbligato in solido, se presente.
3.2. Pagamento
Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione dell’ordinanza-ingiunzione. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
In presenza di un obbligato in solido, il pagamento deve essere effettuato una sola volta o dal
trasgressore principale o dall’obbligato in solido e li libera entrambi.
Se la violazione è stata contestata a più persone (cfr. l’articolo 5 della legge n. 689/1981[7]),
l’eventuale obbligato in solido, in caso di mancato pagamento da parte degli autori della
violazione, è chiamato a pagare le sanzioni comminate a ciascuno di essi.
L'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, ai sensi
dell’articolo 26 della legge n. 689/1981, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni
economiche disagiate, che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta. A tal fine è
stato predisposto il modello SC97 “Richiesta di pagamento rateale dell’Ordinanza-Ingiunzione
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della legge n. 689/1981)”, pubblicato sul sito www.inps.it,
disponibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.
La richiesta di rateizzazione (da presentare alla Struttura Inps territorialmente competente con
PEC, raccomandata o presso gli uffici) deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.
L’ufficio si riserva di decidere sulla congruità del numero delle rate richieste in relazione
all’importo totale della sanzione e alle condizioni economiche dichiarate nella domanda.
Se l’ufficio respinge la richiesta di rateizzazione, il pagamento dovrà essere effettuato in unica
soluzione entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione della richiesta.
Se la richiesta viene accolta, l’ufficio notifica un provvedimento con cui dispone gli importi e le
scadenze dei pagamenti; negli importi delle rate mensili, la prima rata contiene l’integrale
saldo delle spese del procedimento. Non sono previste ulteriori maggiorazioni e, pertanto, non
sono applicabili gli interessi di dilazione.
In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso
inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato
è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
Salvo quanto previsto nell'articolo 26 della legge n. 689/1981, in caso di ritardo nel
pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da
quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il credito è trasferito per il
recupero all’agente della riscossione. La maggiorazione assorbe gli interessi previsti dalle
disposizioni vigenti.
Il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui
è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del
codice civile che, all’articolo 2943, quarto comma, dispone che “la prescrizione è inoltre
interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.
Pertanto, l’atto di accertamento della violazione regolarmente notificato determina l’effetto
interruttivo della prescrizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti è stata omessa la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione nel termine prescritto.
3.3. Opposizione
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro il quale gli interessati possono
proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli articoli 22 e
seguenti della legge n. 689/1981. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150[8].
In particolare, l'opposizione si propone davanti al tribunale del luogo dove è stata commessa la
violazione, trattandosi di sanzione applicata per una violazione concernente disposizioni in
materia di previdenza e assistenza obbligatoria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità,
entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Il ricorso non sospende automaticamente l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione.
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 150/2011[9].
L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente e
l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente.
Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte
l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è
determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.
3.4. Esecuzione forzata
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-
ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute, avviando l'esecuzione forzata ai
sensi dell’articolo 27 della legge n. 689/1981 in combinato disposto con l’articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020,
n. 122, ai sensi del quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al
recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli
uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.
Il pagamento dell’avviso di addebito deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla sua
notifica mediante versamento all’agente della riscossione. In caso di condizioni economiche
disagiate, è possibile chiedere la rateizzazione dell’avviso di addebito direttamente all’agente
della riscossione.
Qualora l’interessato ritenga che le somme affidate all’agente della riscossione non siano
dovute o siano dovute solo in parte perché è stato effettuato il regolare pagamento
dell’ordinanza-ingiunzione indicata nell’avviso di addebito, può presentare istanza,
accompagnata dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento, affinché, nell’esercizio
del potere di autotutela, venga disposto l’annullamento dell’avviso di addebito.
Nel caso in cui, invece, l’interessato ritenga di avvalersi della tutela giurisdizionale, può
proporre:
- opposizione ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2011 entro trenta giorni
dalla notifica dell’avviso di addebito nei casi in cui lo stesso sia stato emesso senza che prima
sia stata notificata l’ordinanza-ingiunzione;
- opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni dalla notifica dell’avviso di
addebito e nelle forme ordinarie regolate dall’articolo 617 c.p.c. nel caso in cui contesti la
regolarità formale dell’avviso di addebito o si adducano vizi di forma del procedimento di
esecuzione, compresi i vizi inerenti alla notifica dell’avviso di addebito[10];
- opposizione all’esecuzione nelle forme ordinarie regolate dall’articolo 615 c.p.c. quando
oggetto della contestazione siano l’illegittimità dell’avviso di addebito per omessa notifica dello
stesso o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (pagamento della
sanzione).
4. Disposizioni operative
Come descritto al paragrafo 2, l’ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell’accertamento
della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute
omesse, contiene l’avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il
termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista
dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983 - da 10.000 euro a 50.000 euro -
e che, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, l’autore dell’illecito potrà versare,
entro il termine di sessanta giorni, l’importo della sanzione amministrativa, quantificata nella
misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981, pari a 16.666 euro, ossia alla
terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro.
L’assenza del pagamento delle ritenute omesse o della sanzione amministrativa in misura
ridotta nei suddetti termini comporta, come anche evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali nella citata nota del 3 maggio 2016, l’irrogazione di una sanzione
amministrativa di importo superiore a quello determinato in misura ridotta.
Pertanto, essendo la sanzione amministrativa in misura ridotta pari a 16.666 euro, la sanzione
amministrativa che sarà irrogata con l’ordinanza-ingiunzione avrà un importo da un minimo di
17.000 euro fino a un massimo di euro 50.000.
Ai fini della determinazione della graduazione, l’Istituto terrà conto dell’importo delle ritenute
omesse per le quali è previsto il raggruppamento per fasce e dell’eventuale reiterazione della
violazione.
L’ordinanza-ingiunzione viene emessa nei confronti dei soggetti (autore della violazione e, se
presente, obbligato in solido) per i quali l’atto di accertamento della violazione risulti
regolarmente notificato.
Come anticipato, il pagamento dell’importo della sanzione richiesta con l’ordinanza-ingiunzione
dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
dell’ordinanza-ingiunzione e, nel caso in cui l'interessato risieda all'estero, il termine per il
pagamento è di sessanta giorni. Resta ferma, come già specificato al precedente paragrafo
3.2, la facoltà di chiedere la rateizzazione dell’importo della sanzione entro lo stesso temine.
Il pagamento, come indicato nell’ordinanza-ingiunzione, dovrà avvenire a mezzo F24 Elide,
utilizzando il codice tributo “SAMM”.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Ordinanza-ingiunzione): “Entro il
termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma
dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima
autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed
esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato
l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne
ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi
sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti
comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese
di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La
restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando
non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-
ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento,
eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il
trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto,
secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia, l'ordinanza che dispone la
confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in
cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta
l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o
convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il
ricorso proposto avverso la stessa”.
[2]
La norma ha stabilito che tali somme non possono essere portate a conguaglio con quelle
anticipate, nelle forme e nei termini di legge, ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali
ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse. Unica eccezione, sempre
secondo il citato comma 1, è costituita dall’ipotesi in cui, a seguito di conguaglio tra gli importi
contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate, risulti un saldo attivo a favore
del datore di lavoro.
[3]
Articolo 16 della legge n. 689/1981 (Pagamento in misura ridotta): “È ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della
sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o
provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può
stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del
primo comma.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti
all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione”.
[4] Articolo 6 della legge n. 689/1981 (Solidarietà): “Il proprietario della cosa che servì o fu
destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene
immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata
utilizzata contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui
autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o
della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di
un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle
proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei
confronti dell'autore della violazione”.
[5]
Articolo 14 della legge n. 689/1981 (Contestazione e notificazione): “La violazione, quando è
possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate
nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con
provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla
data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni
previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità
previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha
accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo
codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica
non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza
del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
[6] Articolo 137, quarto comma c.p.c.: “Se la notificazione non può essere eseguita in mani
proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143,
l'ufficialegiudiziarioconsegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto”.
[7] Articolo 5 della legge n. 689/1981 (Concorso di persone): “Quando più persone concorrono
in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta,
salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.
[8] Articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2011 (Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione):
“1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono
regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente
articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni
di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una
violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493
euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza
previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o
congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere
depositato anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto
previsto dall'articolo 5.
8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice
ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento,
nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati,
a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare
in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui
all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare
in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a
mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi
della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con
sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo
impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle
spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata
dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei
documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte
l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è
determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di
opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice
di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta”.
[9] Articolo 5 del decreto legislativo n. 150/2011 (Sospensione dell'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato): “1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e
sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni
esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere
disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è
confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1”.
[10] L’accertamento dell’omesso versamento della ritenuta previdenziale è divenuto definitivo,
ove si consideri, prima la sua contestazione al datore di lavoro che ha reiterato la condotta
omissiva, e, poi, la successiva notifica dell’ordinanza-ingiunzione allo stesso datore che non ha
proposto alcuna opposizione.
Pertanto, il successivo avviso di addebito si sostanzia in un’intimazione di pagamento e non in
un nuovo e autonomo atto impositivo, con conseguente impossibilità per il debitore di
contestare l’accertamento, costituente il fondamento logico-giuridico dell’atto presupposto
(ordinanza-ingiunzione), ormai consolidatosi, residuando la possibilità di censurare eventuali
vizi c.d. formali dell’avviso entro il termine di venti giorni previsto dall’articolo 617 c.p.c.,
ferma restando, comunque, l’esperibilità del rimedio di cui all’articolo 615 c.p.c. (opposizione
all’esecuzione).
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