Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
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Roma, 07/02/2024 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 32
E, per conoscenza,
Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Disposizioni in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e
Alitalia Cityliner S.p.a. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al
piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i contenuti delle disposizioni in materia
di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia
Cityliner S.p.a. previste dall’articolo 12 del decreto–legge n. 104/2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2023, e si forniscono le
relative istruzioni operative e contabili.
INDICE
Premessa
1. Finalità e durata del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.
1.1 Finanziamento della prestazione
1.2 Aspetti contributivi
1.3 Istruzioni procedurali
1.4 Modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41)
1.5 Modalità di esposizione del conguaglio
2. Integrazione salariale straordinaria e maturazione del diritto utile alla decorrenza del
trattamento pensionistico
3. Integrazione del trattamento di CIGS a opera del Fondo di solidarietà per il settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale
3.1 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
4. Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto
(TFR) e del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92
5. Istruzioni contabili
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto–legge 10
agosto 2023, n. 104 (di seguito, anche decreto Asset), recante “Disposizioni urgenti a tutela
degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”.
Il citato decreto-legge, entrato in vigore l’11 agosto 2023, giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136[1].
Il decreto Asset contiene una serie di disposizioni afferenti a diversi ambiti di operatività. In
particolare, assume rilievo l’articolo 12 del citato decreto–legge, recante misure in materia di
lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea
italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a.
Il comma 1 del citato articolo 12 prevede la possibilità che il trattamento straordinario di
integrazione salariale (CIGS) di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possa
proseguire, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, per il periodo
dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.
Si precisa altresì che, in sede di conversione in legge, nel decreto Asset è stato introdotto, tra
gli altri, l’articolo 12–quater, rubricato “Cassa integrazione straordinaria per le imprese
rientranti nei piani di sviluppo strategico”. In merito ai contenuti della citata disposizione si
richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 4272 del 29 novembre 2023.
Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
si illustrano i contenuti delle disposizioni introdotte dal citato articolo 12 del decreto-legge n.
104/2023 e si forniscono le relative istruzioni operative.
1. Finalità e durata del trattamento straordinario di integrazione salariale
in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a.
e Alitalia Cityliner S.p.a.
Il trattamento di integrazione salariale straordinaria in argomento si prefigge lo scopo di
accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea
italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. e parallelamente di consentire anche l’attuazione dei
programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle Regioni e dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.
Si ricorda che la misura di sostegno - introdotta dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge
n. 146/2021 - è già stata prorogata, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 1, commi
da 131 a 133, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
A seguito di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 12 del decreto–legge n. 104/2023, il
trattamento di CIGS potrà proseguire per altri 10 mesi, non ulteriormente prorogabili, dal 1°
gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.
1.1 Finanziamento della prestazione
Per la proroga del trattamento di CIGS in argomento sono stanziati 51,2 milioni di euro per
l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Tale finanziamento
costituisce il tetto massimo di spesa per il riconoscimento della prestazione. Si precisa che, ai
fini del rispetto del predetto limite, si terrà conto sia dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale e della relativa contribuzione figurativa, sia degli assegni al nucleo familiare[2] (ANF),
ove spettanti.
1.2 Aspetti contributivi
Come chiarito con le circolari n. 9 del 19 gennaio 2017 e n. 76 del 30 giugno 2022, tenuto
conto del combinato disposto di cui agli articoli 20, comma 6, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e 8, comma 8-bis, del decreto–legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, le imprese sottoposte a
procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute al versamento del contributo
addizionale[3].
Pertanto, per le società Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.,
entrambe sottoposte dal 2017 a procedura di amministrazione straordinaria, autorizzate alla
proroga dei trattamenti di CIGS ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 104/2023, il
contributo addizionale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 non è dovuto.
Si ricorda altresì che, nelle ipotesi in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale non preveda il pagamento diretto, le imprese sono
tenute a effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di
durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (cfr.
l’art. 7 del decreto legislativo n. 148/2015). Si ricorda che il suddetto termine di decadenza si
applica anche qualora la denuncia UniEmens generi un saldo a credito del datore di lavoro.
1.3 Istruzioni procedurali
Nel “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo
apposito codice evento:
“162 proroga Alitalia Alitalia SAI e Alitalia Cityliner – art 12, comma 1, del dl n 104/2023”.
1.4 Modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41)
I datori di lavoro, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai lavoratori da parte
dell’Istituto, devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le
consuete modalità, così come illustrate con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e con i
successivi messaggi n. 2519 del 21 giugno 2022, n. 2743 dell’8 luglio 2022 e n. 2902 del 20
luglio 2022.
Si rammenta che, in forza di quanto disposto dal comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto
legislativo n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è
tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento
dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato
il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
1.5 Modalità di esposizione del conguaglio
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio relative agli
interventi di CIGS autorizzati ai sensi del comma 1 dell’articolo 12 del decreto–legge n.
104/2023, i datori di lavoro devono operare come di seguito indicato.
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno
dell’elemento <DenunciaAziendale> <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> <CIGStraord>
<CongCIGSACredito> <CongCIGSAltre> <CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono
valorizzare il nuovo codice causale “L143”, avente il significato di “Conguaglio ulteriori
settimane articolo 12 comma 1 del decreto – legge n. 104/2023”, relativo alla specifica
autorizzazione.
2. Integrazione salariale straordinaria e maturazione del diritto utile alla
decorrenza del trattamento pensionistico
Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 104/2023 introduce un meccanismo
particolare per cui, dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale in
argomento non viene riconosciuto al dipendente che abbia maturato il primo diritto utile alla
decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
di cui all’articolo 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, o della
pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del medesimo decreto-legge n.
201/2011 e di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 164/1997. A tale scopo la
norma prevede che il datore di lavoro deve inviare i dati del personale interessato all’INPS che
è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione dei lavoratori
coinvolti entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di
integrazione salariale straordinaria di cui trattasi.
L’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 12 rinvia a un decreto del Ministro del Lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, per la
definizione delle relative modalità attuative. Al riguardo si fa presente che, a seguito della
registrazione da parte della Corte dei Conti[4], il citato decreto è stato pubblicato, in data 30
gennaio 2024, nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 32 della legge 18
giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni.
Sull’argomento si fa riserva di fornire successive istruzioni.
3. Integrazione del trattamento di CIGS a opera del Fondo di solidarietà
per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale
Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto–legge n. 104/2023 prevede che, in deroga a quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, il Fondo
di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (di seguito anche
Fondo), nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, possa erogare una prestazione
integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria tale da garantire che il
trattamento complessivo spettante ai lavoratori sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda
di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive fisse, delle mensilità lorde aggiuntive
e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori
interessati dalla proroga del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi nell'anno
precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. Ai sensi di quanto previsto
dal successivo comma 4, l'importo complessivo della misura di sostegno spettante ai lavoratori
(trattamento di CIGS più prestazione integrativa a carico del Fondo) non può superare, nel
periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l'importo massimo mensile di 2.500 euro per
ogni singolo lavoratore.
3.1 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio
La prestazione integrativa a carico del Fondo è riconosciuta nel limite complessivo di spesa di
5,8 milioni di euro per l'anno 2024. A tale fine, il Fondo è incrementato del medesimo importo
per l'anno 2024.
Il monitoraggio del tetto di spesa relativo ai provvedimenti di concessione della prestazione
integrativa è affidato all’Istituto.
4. Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento
di fine rapporto (TFR) e del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31,
della legge 28 giugno 2012, n. 92
Il comma 5 dell’articolo 12 del decreto Asset prevede, in favore delle società Alitalia – Società
aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. che hanno usufruito del trattamento di
integrazione salariale in oggetto, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita
richiesta, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine
rapporto (TFR) relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dal
lavoro, nonché dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della
legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket licenziamento), dovuto in relazione alle interruzioni dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria dei due esoneri, il
medesimo comma prevede un limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per l’anno
2024 e demanda all’Istituto il monitoraggio del rispetto del citato tetto di spesa.
In merito ai citati esoneri, rendendosi necessario approfondire gli aspetti di compatibilità delle
misure di cui trattasi con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, si fa riserva di
fornire successive indicazioni.
5. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili delle previsioni normative contenute nell’articolo 12, del
decreto-legge n. 104/2023, si rappresenta quanto segue.
In particolare, con riferimento all’articolo 12, comma 1, che prevede la proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) di cui all’articolo 10, comma 1, del
decreto-legge n. 146/2021, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, con onere
a carico dello Stato, si istituisce nell’ambito della Gestioneper gli interventi assistenzialie di
sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile - Gestione degli oneri per il
mantenimento del salario (GAU), il conto:
- GAU30245 Onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria
e connessi ANF per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 ottobre 2024, corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria - art. 12,
comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 ottobre 2023, n. 136.
Il nuovo conto rileva le prestazioni erogate direttamente e contraddistinte nell’ambito del
“Sistema Unico” dal codice evento “162”, secondo le istruzioni procedurali riportate ai
paragrafi 1.3 e 1.4 della presente circolare.
Riguardo la disposizione di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto–legge n. 104/2023, che
deroga l’attuale prescrizione contenuta nell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale n.
95269/2016, riferita alla misura della prestazione integrativa del trattamento di integrazione
salariale straordinaria, sempre per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024,
nell’ambito della gestione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale si istituisce il conto a pagamento diretto:
- GVR30245 Onere per la prestazione integrativa ai trattamenti di integrazione salariale
straordinaria, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti da Alitalia Sai e Alitalia Cityliner
in amministrazione straordinaria, periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024 – art. 12, comma
3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.
I debiti per le prestazioni erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati devono
essere imputati ai conti in uso GPA10029 e GVR10130.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, sono rilevati, dalla
procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia, in contropartita del conto
in uso GPA10031, al codice bilancio esistente “03052” e “03079”, per la gestione GVR.
Eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate vanno imputati ai conti di nuova
istituzione:
- GAU24245 Entrate varie - recupero e/o rentroito dell’onere relativo alla proroga dei
trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF per il periodo 1° gennaio
2024 - 31 ottobre 2024, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e
Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria – art. 12, comma 1, del decreto-legge 10
agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;
- GVR24245 Entrate varie - recupero e/o rentroito della prestazione integrativa ai
trattamenti di integrazione salariale straordinaria, corrisposta direttamente ai lavoratori
dipendenti da Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, periodo 1°
gennaio 2024-31 ottobre 2024 – art. 12, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.
Ai nuovi conti di entrata sono abbinati, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per
prestazioni”, i codici bilancio in uso “1094” per la gestione GAU e “1098” per la gestione GVR,
da utilizzare anche ai fini dell’eliminazione dei crediti divenuti inesigibili, da imputare al conto
GPA00069.
Per la medesima prestazione relativa agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi del comma 1
dell’articolo 12 in argomento, anticipate dal datore di lavoro e conguagliate nella dichiarazione
UniEmens con il codice causale “L143”, secondo le istruzioni operative riportate nel paragrafo
1.5 della presente circolare, si istituisce il nuovo conto:
- GAU30244 - Onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e connessi ANF per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 ottobre 2024, corrisposti alle
aziende Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria ammesse a conguaglio -
art. 12, comma 1, del decreto – legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Con riferimento alla rilevazione della contribuzione correlata alle prestazioni si istituiscono i
relativi conti GAU32245 e GVR32245.
Per quanto riguarda le novità normative contenute nell’articolo 12, comma 2, del decreto-
legge n. 104/2023, e quelle relative all’esonero dal pagamento delle quote di TFR e del
contributo di licenziamento, si fa riserva di fornire successive eventuali istruzioni contabili in
linea con quanto espresso nei paragrafi 2 e 4 della presente circolare.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] La legge 9 ottobre 2023, n. 136, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9
ottobre 2023.
[2] Si ricorda che, dal 1° marzo 2022, per i nuclei familiari con figli e orfanili, l’ANF è stato
sostituito dall’Assegno unico e universale per i figli a carico (cfr. il decreto legislativo 29
dicembre 2021, n. 230).
[3] Sul punto, cfr. la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 16
febbraio 2018.
[4] Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, è stato registrato dalla Corte dei Conti il 28 gennaio 2024.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAU30245
Denominazione completa Onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e connessi ANF per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 ottobre
2024, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e
Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria - art. 12, comma 1, del
decreto – legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Denominazione abbreviata PROROGA TRATT.INTEGR.SALAR.E ANF-A12 DL 104/23-DIR
Validità e Movimentabilità 01/2024 -P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205009
Tipo variazione I
Codice conto GVR30245
Denominazione completa Onere per la prestazione integrativa ai trattamenti di integrazione salariale
straordinaria, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai
e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, periodo 1° gennaio
2024-31 ottobre 2024 – art. 12, comma 3, del decreto-legge 10 agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.
136.
Denominazione abbreviata ON.PREST.INTGR.TRATT.INTG.SAL.ALIT-A12DL104/23-DIR
Validità e Movimentabilità 01/2024– P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205072
Tipo variazione I
Codice conto GAU24245
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o rentroito dell’onere relativo alla proroga dei
trattamenti di integrazione salariale straordinaria e connessi ANF per il
periodo 1° gennaio 2024 - 31 ottobre 2024, corrisposti direttamente ai
lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione
straordinaria – art. 12, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
convertito, con modificazioni, dal-la legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Denominazione abbreviata E.V-REC.REINTR.PROR.TRATT.INTGR.SALAR-A12 DL 104/23
Validità e Movimentabilità 01/2024 – S
Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001
Tipo variazione I
Codice conto GVR24245
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o rentroito della prestazione integrativa ai
trattamenti di integrazione salariale straordinaria, corrisposti direttamente
ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione
straordinaria, periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024 – art. 12, comma
3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dal-la legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Denominazione abbreviata E.V-REC.REINTR.PRES.INTG.TRATT.INT.SAL-A12DL 104/23
Validità e Movimentabilità 01/2024 -S
Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001
Tipo variazione I
Codice conto GAU30244
Denominazione completa Onere relativo alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e connessi ANF per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 ottobre
2024, corrisposti alle aziende Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in
amministrazione straordinaria ammesse a conguaglio - art. 12, comma 1,
del decreto – legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dal-la legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Denominazione abbreviata PROROGA TRATT.INTEGR.SALAR.E ANF-A12 DL 104/23-DM
Validità e Movimentabilità 01/2024 -P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205002
Tipo variazione I
Codice conto GAU32245
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi alla proroga dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori
dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria,
periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024 – art. 12, comma 1, del decreto-
legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dal-la legge 9
ottobre 2023, n. 136.
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR.TRATT.INTEGR.SALAR.ANF-A12 DL 104/23
Validità e Movimentabilità 01/2024 -P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voce di bilancio UTB14001604
Tipo variazione I
Codice conto GVR32245
Denominazione completa Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione della
prestazione integrativa ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria
e connessi ANF per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 ottobre 2024, a favore
dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione
straordinaria - art. 12, comma 3, del decreto – legge 10 agosto 2023, n.
104, convertito, con modificazioni, dal-la legge 9 ottobre 2023, n. 136.
Denominazione abbreviata ON.CONTR.FIGUR.TRATT.INTEGR.SALAR.ANF-A12 DL 104/23
Validità e Movimentabilità 01/2024 -P10 BLOCCATO ALLA MOVIMENTABILITA’
Capitolo/Voce di bilancio UTB14001604
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