Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, commi 250-bis e 250-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all’amianto, ai sensi dell’articolo 1, commi 250-bis e 250-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 09/03/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 34
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine
professionale, derivanti da esposizioni all’amianto, ai sensi
dell’articolo 1, commi 250-bis e 250-ter, della legge 11 dicembre
2016, n. 232
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni per il riconoscimento della
pensione di inabilità in favore dei lavoratori affetti da patologia asbesto-
correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della
legge 27 marzo 1992, n. 257.
INDICE:
1. Premessa
2. Destinatari
3. Requisiti sanitari
4. Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
5. Monitoraggio
6. Decorrenza della pensione di inabilità di cui al comma 250-bis della legge n. 232/2016
1. Premessa
Nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 è stata
pubblicata la legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.
La citata legge n. 58/2019 ha introdotto nel decreto-legge n. 34/2019 l’articolo 41–bis, che ha
aggiunto i commi 250-bis e 250-ter all’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Allegato n. 1).
Tale disposizione ha ampliato quanto già previsto dall’articolo 1, comma 250, della citata legge
n. 232/2016, in materia di riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti che
abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto (cfr. la circolare n.
7 del 19 gennaio 2018).
Il medesimo articolo 41-bis demanda al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, le disposizioni necessarie per
l’attuazione della normativa in esame.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 34 è stato pubblicato in data 11 febbraio 2020 il decreto attuativo
del 16 dicembre 2019 nell’ambito della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Allegato n. 2).
Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in
oggetto.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni
fornite con la circolare n. 7 del 2018, relativa all’applicazione del citato articolo 1, comma 250,
della legge n. 232/2016.
2. Destinatari
Il comma 250-bis dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 ha ampliato la platea dei destinatari
del trattamento pensionistico in argomento, riconoscendone il diritto ai soggetti che abbiano
contratto patologie asbesto–correlate accertate e riconosciute ai sensi dell’articolo 13, comma
7, della legge n. 257/1992.
In particolare gli interessati devono essere in possesso dei requisiti sanitari di cui al paragrafo
successivo, oltreché di quelli amministrativi già indicati nella circolare n. 7 del 2018.
A tal riguardo si rammenta che, per conseguire la pensione di inabilità in parola, il requisito
contributivo si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati in favore del
richiedente almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Ne consegue che detto requisito può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data
della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un
trattamento pensionistico, fatta eccezione per l’ipotesi seguente: i titolari di assegno ordinario
di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
3. Requisiti sanitari
La novità introdotta dal comma 250-bis è rappresentata dalla rilevanza assunta da tutte le
patologie asbesto–correlate ai fini della sussistenza del requisito sanitario utile per la pensione
di inabilità in argomento.
Pertanto, la pensione di inabilità viene riconosciuta per tutte le patologie asbesto–correlate, a
condizione che siano riconosciute di origine professionale con apposita certificazione rilasciata
dall’INAIL ed allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio.
La Struttura territoriale INPS effettua le opportune verifiche presso la sede INAIL
territorialmente competente.
Qualora la certificazione non sia allegata alla predetta domanda, la Struttura territoriale INPS
deve richiedere, a mezzo PEC, alla sede INAIL territorialmente competente l’attestazione del
requisito sanitario.
4. Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
Il comma 250-ter dispone che il trattamento pensionistico è erogato nei limiti di spesa ivi
previsti.
Pertanto le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro per
l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di
12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di
euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno
2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2028.
Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti
dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla pensione di inabilità in argomento devono
presentare all’INPS una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al
beneficio.
L’Istituto verifica la sussistenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 3 del decreto attuativo e più
precisamente il riconoscimento da parte dell’INAIL di una patologia asbesto–correlata ed il
requisito contributivo.
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio e la domanda di
accesso al beneficio (domanda di pensione di inabilità) devono essere presentate in modalità
telematica.
L’articolo 4, comma 1, del citato decreto di attuazione prevede che per i soggetti che hanno
maturato i requisiti entro il 2019 “le domande di accesso al beneficio […] devono essere
presentate all’INPS entro il 31 dicembre 2019”.
Tenuto conto del decorso del termine sopra indicato, lo stesso è da intendersi differito al 31
marzo 2020.
Entro il medesimo termine dovranno essere presentate le domande di riconoscimento delle
condizioni per l’accesso al beneficio da parte dei soggetti che maturano i previsti requisiti entro
il 2020.
Si precisa che dal 2021 le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per
l’accesso al beneficio o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti interessati possono
presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
Le domande di accesso alla prestazione presentate dalla data del 30 giugno 2019 (data di
entrata in vigore della legge n. 58/2019) alla data di pubblicazione del decreto attuativo non
devono essere respinte, ma devono essere definite, al fine di provvedere alla liquidazione del
trattamento pensionistico nel caso in cui i soggetti risultino in possesso dei prescritti requisiti
sanitari e amministrativi previsti dal decreto attuativo e, quindi, destinatari delle disposizioni in
argomento.
5. Monitoraggio
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 del decreto attuativo, ai fini dell'individuazione di eventuali
scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS opera il
monitoraggio delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte l'onere finanziario accertato,
anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’Istituto provvede
all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento, tenendo conto
prioritariamente dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva e infine, a parità delle stesse,
della data di presentazione della domanda, nonché al conseguente posticipo della decorrenza
della pensione di inabilità.
6. Decorrenza della pensione di inabilità di cui al comma 250-bis della legge n.
232/2016
La decorrenza della pensione di cui al comma 250-bis è attribuita secondo i criteri di carattere
generale e comunque non potrà essere anteriore al 1° luglio 2019.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
L. 28 giugno 2019, n. 58
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
« Art. 41-bis. - (Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che
abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto) -
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 250 sono
inseriti i seguenti:
“250-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
le disposizioni del comma 250 del presente articolo si applicano ai lavoratori in
servizio o cessati dall'attività alla medesima data che risultano affetti da
patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13,
comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito di
applicazione della presente disposizione anche i soggetti di cui al primo periodo
che:
a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione
di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto della
ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7
febbraio 1979, n. 29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione
generale obbligatoria;
b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno
2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al comma
250 del presente articolo.
250-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le
disposizioni per l'applicazione del comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di
cui al comma 250-bis è riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni
di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni
di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni
di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di
euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli
oneri derivanti dal comma 250-bis e dal presente comma si provvede:
a) quanto a 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,1 milioni di euro per l'anno
2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,6 milioni di euro per l'anno
2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,7 milioni di euro per l'anno
2023, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 10 milioni di euro per l'anno
2025, a 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027
e a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 3.734.500 euro per l'anno 2019 e a 533.500 euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,
ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto».
ALLEGATO 2
D.M. 16 dicembre 2019 .
(1)
Criteri e modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore
dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa
dell'esposizione all'amianto.
(2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2020, n. 34.
(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019
(Legge di bilancio 2017)» ed in particolare l'art. 1, comma 250, in materia di
diritto al conseguimento della pensione di inabilità per il lavoratore affetto da
malattie connesse all'esposizione all'amianto;
Visto il decreto del 31 maggio 2017 con cui sono stati disciplinati i criteri e le
modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 250, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 250-bis, inserito dall'art.
41-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che riconosce la pensione di inabilità ai
lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata, accertata e riconosciuta ai sensi
dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 250-ter, inserito dall'art.
41-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano
emanate le disposizioni per l'applicazione del comma 250-bis;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» ed in
particolare l'art. 1, comma 117 in materia di benefici previdenziali in favore degli
ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione
e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura,
dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito e
interessato dal piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno
maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che
risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai
sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», art. 1,
comma 276, che istituisce un fondo finalizzato all'accompagnamento alla
quiescenza, entro l'anno 2020, dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 117, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale
disposizione;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 275, come modificato
dall'art. 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di
benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori di cui al richiamato art. 1, comma
275, che abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva di cui all'art. 2 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto» ed in particolare l'art. 13 in materia di trattamento
straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato;
Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione della disciplina
dell'invalidità pensionabile»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», ed in
particolare l'art. 1, comma 240, nella parte in cui riconosce ai soggetti iscritti a
due o più forme di assicurazione obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive
della medesima, la liquidazione del trattamento di inabilità di cui all'art. 2 della
legge 12 giugno 1984, n. 222, tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile
nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti
contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni;
Decreta:
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione, ai sensi
dell'art. 1, comma 250-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, della pensione
di inabilità ai lavoratori indicati nel seguente art. 2.
Art. 2. Soggetti destinatari
1. I soggetti destinatari del presente decreto sono i lavoratori in servizio o
cessati dall'attività alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al
comma 250-bis, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto-correlata
accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo
1992, n. 257, che abbiano contratto malattie professionali a causa
dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ivi compresi coloro che:
a) In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una
gestione diversa da quella dell'INPS, inclusi coloro che per effetto della
ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio
1979, n. 29, non possono far valere contribuzione nell'assicurazione generale
obbligatoria;
b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro
l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 276, legge 28 dicembre
2015, n. 208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, che optino per la pensione di
inabilità di cui al comma 250 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 3. Requisiti
1. La pensione di inabilità di cui all'art. 1 spetta a coloro i quali sono in possesso:
a) del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino
versati o accreditati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'arco
dell'intera vita lavorativa;
b) del riconoscimento, da parte dell'INAIL, secondo la normativa vigente, di
una patologia asbesto-correlata di origine professionale, come previsto dall'art.
2, anche qualora l'assicurato non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità
a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Art. 4. Domanda di accesso al beneficio
1. Per l'anno 2019, le domande di accesso al beneficio di cui al presente decreto
devono essere presentate all'INPS entro il 31 dicembre 2019.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le domande di accesso al beneficio di cui al
presente decreto devono essere presentate all'INPS entro e non oltre il 31 marzo
di ogni anno.
3. Le domande di accesso al beneficio di cui all'art. 1, da presentare all'INPS
sono accolte entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1
milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3
milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1
milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2
milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
4. Al fine di verificare il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite
di spesa di cui al comma 3, l'INPS procede al monitoraggio delle domande di
accesso al beneficio.
5. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande
rispetto ai limiti annuali di spesa, il riconoscimento del beneficio è differito
tenendo conto prioritariamente dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e,
infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda.
Art. 5. Comunicazione dell'esito della domanda di accesso al beneficio
L'INPS, all'esito del monitoraggio delle domande di cui all'art. 4, comunica
all'interessato:
a) l'accesso al beneficio, accertata la sussistenza della relativa copertura
finanziaria;
b) l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile della
pensione di inabilità di cui al presente decreto, differita in ragione dello
scostamento del numero delle domande rispetto ai limiti annuali di spesa;
c) il rigetto della domanda di accesso al beneficio qualora l'interessato non
risulti in possesso dei requisiti previsti.
Art. 6. Incompatibilità e incumulabilità
La pensione di inabilità di cui al presente decreto:
a) è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività
lavorativa dipendente o autonoma;
b) è incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento
invalidante, a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
c) è incumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa
vigente.
Art. 7. Disposizioni finali
1. Per quanta non espressamente previsto dall'art. 1, commi 250 e 250-bis,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente decreto, si applica la
disciplina generale sulla pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.
222.
2. L'INPS, d'intesa con l'INAIL, provvede alla predisposizione di istruzioni
operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alla
pensione di inabilità di cui al presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto.
3. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza alcun maggiore onere.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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