Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari. Nuove disposizioni, con decorrenza 1° marzo 2022, derivanti dall’istituzione dell’Assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n. 230/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021
Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari. Nuove disposizioni, con decorrenza 1° marzo 2022, derivanti dall’istituzione dell’Assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n. 230/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
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Roma, 28/02/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
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territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 34
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari. Nuove
disposizioni, con decorrenza 1° marzo 2022, derivanti dall’istituzione
dell’Assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n.
230/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre
2021
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni amministrative e
procedurali in relazione all’abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022,
esclusivamente per i nuclei familiari con figli e orfanili, delle prestazioni di
Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari.
INDICE
1. Premessa
2. Modifiche alla normativa vigente
3. Riflessi sulla normativa dell’Assegno per il nucleo familiare
3.1 Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro
dipendente
3.2 Lavoratori domestici e domestici somministrati
3.3 Lavoratori iscritti alla Gestione separatadi cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995
3.4 Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti
3.5 Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF
3.6 Percettori di Naspi
3.7 Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA
3.8 Titolari di altre prestazioni con diritto all’ANF
3.9 Titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente
4. Autorizzazioni ANF
5. Riflessi sulla normativa degli Assegni familiari
6. Riflessi sulla normativa comunitaria e in regime di accordi bilaterali
1. Premessa
La legge 1° aprile 2021, n. 46, reca la delega al Governo per riordinare, semplificare e
potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'Assegno unico e universale. Tale
legge ha impegnato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno
o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le
misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'Assegno unico e universale.
In attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della suindicata legge delega n. 46/2021,
è stato emanato il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2021, n. 112, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per
figli minori”, che ha previsto l'erogazione su base mensile di un Assegno temporaneo per figli
minori per il semestre luglio 2021 - dicembre 2021, per i nuclei familiari che non avessero già
diritto all'Assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153,spettante ai lavoratori
dipendenti e assimilati.
Il decreto-legge n. 79/2021, inoltre, ha previsto, all’articolo 5, una maggiorazione degli importi
degli Assegni per il nucleo familiare (ANF) stabilendo che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino
al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti
dagli aventi diritto, relativi all'Assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-
legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, è riconosciuta una
maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55
per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
L’Istituto ha recepito tale norma con la circolare n. 92 del 30 giugno 2021 che riporta anche le
relative tabelle, per le diverse tipologie di nucleo familiare, con gli importi ANF maggiorati a
decorrere dal 1° luglio 2021.
Successivamente, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, in attuazione
della legge delega sopra citata, ha istituito dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale
per i figli a carico (di seguito, anche Assegno unico), che costituisce un beneficio economico
attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio
dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in
relazione all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto
disciplinato dal citato decreto.
L’articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che: “Limitatamente
ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere
riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del
testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da
trasferire all'INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle
prestazioni di cui al primo periodo”.
Il successivo articolo 11 apporta modifiche al citato decreto-legge n. 79/2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 112/2021, anche in materia di maggiorazione degli importi ANF,
stabilendo che l’Assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge
n. 79/2021) è riconosciuto fino al “28 febbraio 2022”, in luogo della precedente previsione fino
al “31 dicembre 2021”, secondo le modalità disciplinate dagli articoli 1 a 4 del citato decreto-
legge e precisando che le maggiorazioni degli importi degli Assegni per il nucleo familiare
(articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021) sono riconosciute fino al “28 febbraio 2022”, in luogo
della precedente previsione fino al “31 dicembre 2021”.
Con la presente circolare, in applicazione del citato disposto normativo, si forniscono le prime
istruzioni amministrative e procedurali in relazione agli effetti che l’introduzione dell’Assegno
unico produce sulla disciplina dell’Assegno per il nucleo familiare e degli Assegni familiari (AF).
2. Modifiche alla normativa vigente
Alla luce del disposto del sopra citato articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n.
230/2021, si riportano brevemente le disposizioni richiamate dallo stesso.
Il decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, all’articolo
2, comma 6, in relazione alla composizione del nucleo familiare, ai fini dell’Assegno per il
nucleo familiare ha previsto che il nucleo sia composto dai coniugi, con esclusione del coniuge
legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero, senza limite di
età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far
parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle e i nipoti
di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un
proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito
il diritto a pensione ai superstiti.
Il Testo unico delle norme concernenti gli Assegni Familiari (TUAF), approvato con D.P.R. 30
maggio 1955, n. 797, all’articolo 4 ha disposto che gli Assegni familiari sono corrisposti per
ciascun figlio a carico di età inferiore a diciotto anni compiuti. Gli assegni sono corrisposti fino
al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per
tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti
l'università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il
diploma di scuola media di secondo grado. Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al
ventunesimo anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti. Per i figli e le
persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni
sono corrisposti senza alcun limite di età.
Dal combinato disposto delle nuove previsioni normative, a partire dal 1° marzo 2022 si
producono i seguenti effetti sulla disciplina richiamata:
a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni
familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno
unico;
b) continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo
familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai
nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a
causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di
dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non
abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
In merito ai nuclei c.d. orfanili si ricorda che la disposizione contenuta nell’articolo 2, comma
8, del decreto-legge n. 69/1988 prevede che il nucleo familiare può essere composto da una
sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e
abbia un’età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero maggiorenne che si trovi, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un
proficuo lavoro.
È equiparato, altresì, al nucleo orfanile il nucleo composto dal solo coniuge superstite,
ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto
da una sola persona (minore età o inabilità).
Pertanto, a partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o
maggiorenni inabili, non spetteranno l’Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari, ma
sarà possibile riconoscere esclusivamente l’Assegno unico, tenendo conto dei limiti di età
previsti dal decreto legislativo n. 230/2021, nonché della condizione di figlio a carico che deve
essere verificata sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.
159.
Laddove, invece, il nucleo familiare risulti composto dal coniuge titolare di pensione ai
superstiti nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro si potrà
richiedere l’ANF.
Infine, in relazione all’Assegno per il nucleo familiare per i nipoti “a carico dell’ascendente”
riconosciuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999, si precisa che per
i periodi a partire dal 1° marzo 2022 non potranno più essere accolte domande volte
all’ottenimento di tale prestazione presentate dall’ascendente, in quanto vengono meno i
requisiti previsti dalla citata sentenza.
Infatti, con l’istituzione dell’Assegno unico i genitori dei minori finora “a carico dell’ascendente”
avranno diritto a presentare domanda di Assegno unico per tali figli minori a carico e inseriti
nel proprio nucleo familiare. L’uscita dei nipoti a carico dal nucleo degli ascendenti consente il
riconoscimento, al ricorrere delle previste condizioni, dell’Assegno per nucleo familiare e degli
Assegni familiari per i soggetti di cui al punto b).
L’Assegno per il nucleo familiare, inoltre, non potrà più essere erogato nei casi di collocamento
del minore o di accasamento o collocamento etero–familiare per i quali valgono le nuove
disposizioni dell’Assegno unico.
3. Riflessi sulla normativa dell’Assegno per il nucleo familiare
Con riferimento all’articolo 10 del decreto legislativo n. 230/2021, che prevede, a decorrere
dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione del
riconoscimento delle prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, ne conseguono gli effetti di seguito esposti.
Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un
figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza
limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il
nucleo familiare.
A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i
quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma
esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti
nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
Nei casi di figli di età minore di ventuno anni, qualora non si abbiano i requisiti previsti al
comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021, potrà essere richiesta la
prestazione ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o
nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
In particolare, la prestazione ANF potrà essere riconosciuta per tali ultimi soggetti se nel
nucleo non è presente:
a) un figlio minorenne a carico;
b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, per il quale
ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore
a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per
l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Alla luce di quanto esposto, gli effetti derivanti dal nuovo dettato normativo per le domande di
ANF, con valenza a partire dal 1° marzo 2022, sono i seguenti:
nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è
presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i
componenti del nucleo familiare;
nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è
presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con
disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle
banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà
possibile procedere all’accoglimento dell’ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge
o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.
Inoltre, come già anticipato in premessa, l’articolo 11 del citato decreto legislativo stabilisce la
proroga dell’Assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
79/2021) fino al 28 febbraio 2022, in luogo della precedente previsione fino al 31 dicembre
2021, e precisa che le maggiorazioni degli importi degli assegni per il nucleo familiare (articolo
5 del decreto-legge n. 79/2021) sono riconosciute fino al 28 febbraio 2022, in luogo della
precedente previsione fino al 31 dicembre 2021.
Si ricorda che ai sensi delle vigenti disposizioni, l’eventuale presenza di una domanda di
Assegno temporaneo, già liquidata per il periodo compreso dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio
2022, comporterà, qualora sia presentata domanda di ANF con il relativo riconoscimento della
prestazione, in ogni caso, il recupero delle somme erogate come Assegno temporaneo, in
quanto i recuperi indebiti per prestazioni differenti da ANF o AF non possono essere effettuati
su tali prestazioni come differenza di importi poiché: “Gli assegni familiari non possono essere
sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli
assegni sono corrisposti” (art. 22 del TUAF).
Va altresì ricordato che la domanda delle prestazioni di cui trattasi può essere presentata
anche in un momento successivo, essendo previsto per legge che i lavoratori che rientrano tra
i beneficiari dell’ANF e degli AF possono presentare la domanda entro il termine di prescrizione
di cinque anni (art. 23 del TUAF).
Per tutte le categorie di lavoratori di seguito descritte valgono le disposizioni sopra richiamate.
Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)
Decorrenza Domande di ANF presentate per periodi a partire dal 1° marzo 2022
Beneficiari a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da
lavoro dipendente;
b) Lavoratori domestici e domestici somministrati;
c) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L.
335/1995;
d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;
e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;
f) Percettori di NASpI;
g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;
h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari;
i) Lavoratori in aspettativa sindacale;
j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo
Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);
l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la
corresponsione dell’ANF.
Requisiti Composizione del nucleo familiare
(da
Il nucleo familiare del richiedente è composto:
possedere
alla data
dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente
del 1°
separato;
marzo
dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti
2022)
ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto
fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad
un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e
non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Condizioni
Nel nucleo familiare non deve essere presente:
a) un figlio minorenne a carico;
b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il
quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso
di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito
complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi
pubblici per l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
3.1 Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da
lavoro dipendente
Le richieste di ANF per periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 2022 (compreso) potranno
essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.
Diversamente, le domande presentate – nel limite della prescrizione quinquennale - per periodi
che terminano entro il 28 febbraio 2022, potranno fare riferimento al nucleo familiare
composto anche dai figli.
Le domande di ANF per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, già presentate
alla data di pubblicazione della presente circolare, istruite e autorizzate dall’Istituto, in base
alle disposizioni della circolare n. 45 del 22 marzo 2019, relative al periodo dal 1° marzo 2022
al 30 giugno 2022, se riferite a nuclei familiari con figli, saranno bloccate amministrativamente
d’ufficio, nella specifica procedura gestionale, alla data del 1° marzo 2022 (compreso).
Le modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori
dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo rimangono invariate, anche per i
periodi successivi al 1° marzo; allo stesso modo le istruzioni per la compilazione dei flussi
Unemens, nei casi in cui ricorrano le condizioni previste, rimarranno quelle attualmente in uso,
definite con il messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019.
Analogamente, le domande di ANF per i lavoratori dipendenti del settore agricolo, presentate
direttamente al datore di lavoro con modulo cartaceo “SR16”, se relative al periodo dal 1°
marzo 2022 al 30 giugno 2022, non dovranno essere liquidate dai datori di lavoro, qualora si
riferiscano a nuclei familiari con figli, in base alle indicazioni sopra fornite.
3.2 Lavoratori domestici e domestici somministrati
Per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), potranno essere presentate domande di
ANF esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.
Per l’attività lavorativa svolta nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potranno essere
presentate le domande per nuclei familiari con figli secondo le disposizioni di cui al decreto-
legge n. 69/1988, nel limite della prevista prescrizione quinquennale.
Per i lavoratori domestici l’ANF viene erogato dall’INPS con pagamento diretto nella misura di
tanti assegni giornalieri per quanti ne risultano dividendo per quattro il numero delle ore che
corrispondono alla contribuzione complessivamente versata nella specifica gestione nel
trimestre in favore del lavoratore (cfr. l’art. 14 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
In riferimento alle richieste di competenza dell’anno 2022, gli importi ANF saranno calcolati
non sul dato contributivo trimestrale, come normativamente previsto, ma sulla base delle
risultanze per i soli primi due mesi del 2022 e relativi al versamento della dovuta
contribuzione.
3.3 Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge n. 335/1995
L'Assegno per il nucleo familiare è corrisposto dalla competente Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione alle modalità di
attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori
interessati a decorrere dal mese di febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene
richiesta la prestazione (articolo 5 del D.M. 4 aprile 2002).
Pertanto, a partire dal 1° febbraio 2022 gli iscritti alla Gestione separata possono presentare le
domande ANF per l’intero nucleo familiare, comprensivo dei figli, per l’anno 2021.
La domanda di ANF può essere inoltrata anche successivamente al 1° marzo 2022 nel limite
della prevista prescrizione quinquennale.
L’erogazione dell’ANF è legata alle modalità di attribuzione dei contributi. Per il criterio di cassa
sancito dall’articolo 2 della legge n. 335/1995, i contributi versati per l’anno in cui il lavoratore
ha percepito gli emolumenti sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno
di percezione degli emolumenti. In caso di prima iscrizione del lavoratore alla Gestione
separata, l’accredito dei contributi decorre dal mese d’iscrizione.
In relazione a tali disposizioni, in caso di copertura contributiva presente nei mesi di gennaio
2022 e febbraio 2022 potrà essere erogato l’ANF per l’intero nucleo familiare comprensivo dei
figli e la domanda potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2023 e potrà riguardare la
liquidazione degli ANF limitatamente al primo bimestre del 2022.
A partire dal periodo di competenza di marzo 2022, il lavoratore iscritto alla Gestione separata
potrà, invece, richiedere l’Assegno unico per i figli a carico.
3.4 Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti
L’Istituto può procedere al pagamento diretto degli Assegni familiari nei settori a conguaglio
nei casi in cui la ditta sia fallita (o cessata), dietro presentazione di specifica documentazione
del fallimento o della cessazione e della dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso si
impegna a non chiedere ulteriori pagamenti dei trattamenti di famiglia, anche tramite
insinuazione nel passivo fallimentare (cfr. la circolare n. 60939 del 1938).
L’INPS procede, altresì, al pagamento diretto delle prestazioni ANF nei casi di ditte
inadempienti (cfr. la circolare n. 2783 G.S. Ris. del 25 settembre 1951) secondo le previste
disposizioni per le singole fattispecie.
Ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo n. 230/2021, i lavoratori
nelle prescritte condizioni potranno presentare, anche successivamente al 1° marzo 2022, le
domande di ANF per nuclei familiari con figli per i periodi fino al 28 febbraio 2022.
Pertanto, in analogia con quanto previsto per le altre tipologie di lavoratori, le richieste di ANF
relative a periodi successivi alla data del 1° marzo 2022, potranno essere presentate
esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.
3.5 Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF
L’Assegno per il nucleo familiare spettante al lavoratore agricolo viene determinato con
riferimento alle giornate di attività lavorativa svolta nel settore agricolo (pari alle giornate di
iscrizione negli elenchi nominativi) e alle eventuali giornate di indennità di disoccupazione
agricola spettante.
Le domande di ANF possono essere presentate all’inizio dell’anno successivo a quello di
svolgimento dell’attività lavorativa.
Pertanto, a partire dal 10 gennaio 2022, possono essere presentate le domande di ANF
relative all’attività lavorativa svolta nell’anno 2021.
Se il lavoratore nel 2021 è stato iscritto negli elenchi per almeno 101 giornate, l’ANF spetta
per l’anno intero (312 giornate) come prestazione accessoria all’attività lavorativa.
Se invece è stato iscritto negli elenchi nominativi per meno di 101 giornate annue di lavoro,
l’ANF spetta per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale (13,78%)
delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività. In caso di contestuale diritto all'indennità di
disoccupazione agricola, l’ANF spetta per le giornate di disoccupazione indennizzata e coperta
da contribuzione figurativa nel limite massimo di 180 giornate.
L’attività svolta nei mesi di gennaio e febbraio 2022 sarà considerata nel 2023 per la
definizione del diritto e per l’importo ANF con le medesime regole in vigore fino al 28 febbraio
2022.
3.6 Percettori di NASpI
I lavoratori ai quali viene riconosciuta la NASpI, a seguito della cessazione involontaria del
rapporto di lavoro dipendente, non perdono il diritto all’Assegno per il nucleo familiare a cui
avevano accesso nel corso dell’attività lavorativa, sempre se in possesso dei requisiti previsti
per il riconoscimento della prestazione familiare.
Ne consegue che per tutto il periodo della NASpI, se le condizioni familiari e di reddito lo
consentono, l’Istituto provvede a erogare gli Assegni per il nucleo familiare dietro richiesta
dell’interessato.
La domanda degli Assegni per il nucleo familiare di norma è presentata contestualmente alla
domanda per l’indennità di disoccupazione NASpI, ma può essere presentata anche in un
momento successivo, richiamando la prestazione principale di NASpI a cui si riferisce la
prestazione accessoria dell’ANF.
Per periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), potranno essere presentate domande di
ANF su NASpI esclusivamente per percettori appartenenti a nuclei familiari senza figli.
Per la prestazione NASpI percepita nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potranno, invece,
essere presentate le domande per nuclei familiari con figli secondo le disposizioni di cui al
decreto-legge n. 69/1988, nel limite della prevista prescrizione quinquennale.
3.7 Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA
Per la gestione dei pagamenti diretti degli ANF relativi a periodi in cui sono in essere
prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi - quali cassa
integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno
ordinario (ASO), assegno di integrazione salariale (AIS), cassa integrazione salariale operai
agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) – valgono le medesime
disposizioni normative e procedurali valide per le domande “ANF DIP” (cfr. il messaggio n. 833
del 25 febbraio 2021). Infatti, la procedura telematica “ANF DIP” deve essere seguita anche
nei casi di pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’Istituto per i soggetti
percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, AIS, CISOA (impiegati) e IMA.
L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Istituto viene riparametrato dal datore di lavoro
nei flussi “Uniemens-Cig” a pagamento diretto o nel modello “SR43” semplificato, in base alle
ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso
nella procedura “ANF DIP”.
Pertanto, per periodi fino al 28 febbraio 2022 potranno essere presentate le domande di ANF
per i nuclei con figli, laddove sussistano le previste disposizioni normative in materia di cui al
decreto-legge n. 69/1988.
Per periodi dal 1° marzo 2022 (compreso), diversamente, potranno essere presentate solo
domande di ANF sulle integrazioni salariali e/o sulle prestazioni sostitutive della retribuzione,
per i nuclei senza figli, nelle previste condizioni di diritto alle prestazioni ANF.
Infine, in relazione a quanto previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i periodi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori
destinatari dell’assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dai Fondi di solidarietà, di cui
agli articoli 26, 27, 29 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015, spetta, in rapporto al periodo
di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'Assegno per il
nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi; per periodi a partire dal 1° marzo 2022
(compreso), la predetta tutela sarà riconosciuta in relazione ai soli nuclei familiari senza figli in
ragione delle novità contenute nel decreto legislativo n. 230/2021, in materia di Assegno unico
e universale per i figli a carico.
3.8 Titolari di altre prestazioni con diritto all’ANF
La prestazione familiare ANF viene riconosciuta come prestazione accessoria di quella
principale anche per altre tipologie di lavoratori quali i beneficiari di prestazioni antitubercolari,
lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio o malattia, i lavoratori
socialmente utili (LSU) di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81, i titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF) e
coloro che beneficiano di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione
dell’ANF.
Anche per tali tipologie di lavoratori devono essere applicate le disposizioni descritte ai
precedenti paragrafi 2 e 3.
3.9 Titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente
A partire dal 1° marzo 2022 sarà sospesa l’erogazione della prestazione di ANF ove nel nucleo
familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio con
disabilità a carico, senza limiti di età.
A partire dal 1° marzo 2022, per le richieste di ANF relative a periodi successivi a tale data,
potranno essere presentate esclusivamente domande di ANF per i nuclei senza figli.
Le domande presentate per periodi compresi entro il 28 febbraio 2022, nel limite della
prescrizione quinquennale, potranno far riferimento al nucleo familiare composto anche dai
figli.
4. Autorizzazioni ANF
Si ricorda che per i lavoratori dipendenti del settore privato è stato previsto, nei casi
espressamente indicati, il rilascio dell’Autorizzazione all’Assegno per il nucleo familiare (di
seguito Autorizzazioni ANF).
Le Autorizzazioni ANF sono riassumibili nei tre gruppi seguenti, tenendo presente che in capo
allo stesso soggetto richiedente possono esistere autorizzazioni riferite a diverse tipologie:
a. inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente
del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all’ANF;
b. applicazione dell’aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di
componenti inabili, quali familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro
età o familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
c. riconoscimento del diritto all’ANF nei casi di abbandono del nucleo di uno dei due coniugi.
In particolare, le autorizzazioni descritte al punto A sono rilasciate al lavoratore/beneficiario
per includere nel proprio nucleo familiare i seguenti familiari:
a) figli e equiparati di ex coniugi/parti dell’unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti
dall’unione civile;
b) figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
c) figli propri o del coniuge/parte dell’unione civile riconosciuti dall'altro genitore in assenza di
rapporto di coniugio (c.d. figli naturali);
d) figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai diciotto anni compiuti e
inferiore ai ventuno anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi";
e) minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero-familiare;
f) fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti, ovvero senza limiti di età,
qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i
genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
g) nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) richiedente;
h) familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario/di Stato convenzionato o
straniero.
Alla luce delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 230/2021 ne consegue, per i punti
su indicati, quanto segue:
a. le tipologie descritte dalla lettera a) alla lettera e) compresa, per i periodi che si collocano
a partire dal 1° marzo 2022, non saranno più rilasciate, non essendo più possibile
presentare domande di ANF per i soggetti sopra indicati. Analogamente, non saranno più
rilasciate autorizzazioni ANF per la fattispecie prevista alla lettera g) in quanto viene
meno la casistica del nipote minore a carico dell’ascendente. Riguardo alla tipologia
descritta al punto h) saranno fornite indicazioni in seguito, essendo in corso specifici
approfondimenti;
b. l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di
componenti inabili, quali familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro
età o familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, è
riconosciuta per i nuclei familiari di cui alla lettera f) e per il coniuge inabile;
c. l’abbandono della famiglia da parte di uno dei coniugi determina l’esclusione dal computo
del reddito familiare del reddito relativo e, ovviamente, l’esclusione del coniuge
medesimo dal numero dei componenti del nucleo familiare. In tale caso non sarà possibile
presentare domanda di ANF per il nucleo formato solo dal richiedente.
Si ricorda che in tutti i casi residuali di pagamento diretto della prestazione familiare la verifica
dei requisiti dovrà essere sempre fatta dalla Struttura territoriale competente senza che venga
presentata la richiesta di Autorizzazione ANF da parte del lavoratore.
In tali casi, sarà pertanto cura dell’operatore addetto alla liquidazione della prestazione
familiare inserire i dati necessari alla liquidazione della pratica utilizzando l’apposita procedura
“Autorizzazioni ANF”.
Alla domanda di ANF con pagamento diretto dovrà in ogni caso essere allegata tutta la
documentazione prevista per i casi specifici delle domande di Autorizzazione.
Autorizzazioni ANF
Tipologia Familiari presenti nel nucleo del richiedente Variazioni a
seguito del D.
lgs n. 230/2021
per periodi dal
1° marzo
2022
A Inclusione di alcune Figli ed equiparati di ex coniugi/parti dell’unione L’Autorizzazione
tipologie di familiari civile legalmente separati o divorziati/sciolti ANF non sarà
nel nucleo del dall’unione civile più rilasciata.
richiedente lavoratore Per tali soggetti
Figli del coniuge/parte di unione civile nati da
dipendente del settore non è più
precedente matrimonio
privato o di altro possibile
beneficiario titolare del Figli propri o del coniuge/parte dell’unione civile presentare
diritto all’ANF riconosciuti dall'altro genitore in assenza di domande di
rapporto di coniugio (c.d. figli naturali) ANF
Figli o equiparati studenti o apprendisti, di età
superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni
compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi"
Minori affidati a strutture pubbliche in
accasamento etero familiare
Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni Nessuna
compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si variazione:
trovino, a causa di infermità o difetto fisico o Autorizzazione
mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità ANF rilasciata
di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui
essi siano orfani di entrambi i genitori e non
abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti
Nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente L’Autorizzazione
(nonno/a) richiedente ANF non sarà
più rilasciata.
Per tali soggetti
non è più
possibile
presentare
domande di
ANF
B Applicazione Coniuge inabile a proficuo lavoro Nessuna
dell’aumento dei livelli variazione:
reddituali per i Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni Autorizzazione
componenti il nucleo compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si ANF rilasciata
nel caso di componenti trovino, a causa di infermità o difetto fisico o
inabili mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità
di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui
essi siano orfani di entrambi i genitori e non
abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti
C Riconoscimento del Presenza nel nucleo familiare del solo richiedente L’Autorizzazione
diritto all’ANF nei casi ANF non sarà
di abbandono del più rilasciata
nucleo di uno dei due
coniugi
5. Riflessi sulla normativa degli Assegni familiari
Con riferimento a quanto previsto nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 230/2021, che
prevede, a decorrere dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la
cessazione del riconoscimento delle prestazioni di cui all'articolo 4 del Testo unico delle norme
concernenti gli Assegni Familiari, approvato con D.P.R. n. 797/1955, ne consegue che
successivamente a tale data, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età
inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, per il quale
si ha diritto all’Assegno unico, non si potranno richiedere gli Assegni familiari previsti dal D.P.R.
n. 797/1955.
A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, per i quali si ha diritto
all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione AF ma esclusivamente per
soggetti diversi dai figli.
Alla luce di quanto esposto, si riassumono gli effetti derivanti dal nuovo dettato normativo per
le domande di AF con valenza a partire dal 1° marzo 2022:
nel caso in cui venga presentata una domanda di AF per un nucleo familiare in cui è
presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i
componenti del nucleo familiare;
nel caso in cui venga presentata una domanda di AF per un nucleo familiare in cui è
presente un figlio maggiorenne a carico con età inferiore ai ventuno anni, secondo i
requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 2 lettera b) del D.lgs n. 230/2021, o un figlio
con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati nelle
banche dati disponibili, diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà
possibile procedere all’accoglimento dell’AF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge
o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni AF.
In merito alla compatibilità con l’Assegno temporaneo si ricorda che con la circolare n.
92/2021 è stato già precisato che, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31
dicembre 2021, non vi è alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo per i figli minori per i
soggetti destinatari della prestazione degli Assegni familiari di cui al D.P.R. n. 797/1955, quali i
coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali gestioni e i
pensionati delle gestioni speciali lavoratori autonomi.
Inoltre, l’articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell’apportare modifiche al decreto-
legge n. 79/2021, convertito, con modificazioni, dalla n. 112/2021, dispone la proroga, per i
mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di Assegno
temporaneo per i figli minori.
Nel dettaglio, è stabilito che l’Assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del
decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022.
Alla luce delle precisazioni esposte, i soggetti titolari del diritto agli Assegni familiari possono
fruire, fino al 28 febbraio 2022, contemporaneamente della prestazione familiare e
dell’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021.
Analoghe disposizioni restano valide per i titolari di prestazione pensionistica da lavoro
autonomo.
Va altresì ricordato che le domande delle prestazioni di cui trattasi possono essere presentate
in un momento successivo, essendo previsto per legge che i lavoratori che rientrano tra i
beneficiari degli AF possono effettuare la domanda entro il termine di prescrizione dei cinque
anni (art. 23 del TUAF).
A partire dal 1° marzo 2022 sarà sospesa l’erogazione di tutte le quote di AF ove nel nucleo
familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio con
disabilità a carico, senza limiti di età.
6. Riflessi sulla normativa comunitaria e in regime di accordi bilaterali
Si fa presente che, attualmente e fino al 28 febbraio 2022, l’Assegno per il nucleo familiare e
gli Assegni familiari continueranno ad essere indicati quali prestazioni familiari rientranti nel
coordinamento UE dei sistemi di sicurezza sociale e nell’ambito di applicazione materiale degli
accordi bilaterali tra Italia e Paesi terzi.
Pertanto, le informazioni relative a tali prestazioni (spettanti fino al 28 febbraio 2022)
continueranno a essere fornite attraverso lo scambio di formulari esteri, telematici o cartacei.
Con riferimento alla nuova prestazione di Assegno unico, in vigore dal 1° marzo 2022,
verranno fornite successive istruzioni.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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