Articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure di sostegno al reddito per la chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure di sostegno al reddito per la chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 12/03/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 36
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, “Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, recante misure di sostegno al reddito per la chiusura della strada
SS 3-bis Tiberina E45. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei
conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la misura di sostegno al reddito prevista
dall’articolo 40 del D.L. n. 34/2019 in favore dei lavoratori, sia dipendenti
che autonomi, la cui attività lavorativa è stata sospesa a causa della chiusura
della strada SS 3-bis Tiberina E45 Orte Ravenna. Si forniscono, inoltre, le
modalità operative per la trasmissione all’INPS, da parte delle Regioni Emilia
Romagna, Toscana ed Umbria, dei decreti di concessione del beneficio e le
istruzioni per il pagamento della prestazione da parte delle Strutture
territoriali.
INDICE:
1. Premessa
2. Articolo 40, comma 1, del D.L. n. 34/2019. Indennità pari al trattamento massimo di
integrazione salariale
2.1 Istruzioni operative e modalità di pagamento
3. Articolo 40, comma 2, del D.L. n. 34/2019. Prestazioni in favore dei lavoratori autonomi e
dei titolari di impresa individuale
3.1 Istruzioni operative e modalità di pagamento
4. Risorse finanziarie
5. Istruzioni fiscali
6. Istruzioni contabili
1. Premessa
Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella G.U. n. 100 del 30 aprile 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all’articolo 40, rubricato
“Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45”, in deroga alle
disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali, prevede la concessione di una misura
a sostegno al reddito in favore dei lavoratori coinvolti dalla predetta chiusura, avvenuta in data
16 gennaio 2019.
2. Articolo 40, comma 1, del D.L. n. 34/2019. Indennità pari al
trattamento massimo di integrazione salariale
L’articolo 40 del D.L. citato prevede, al comma 1, in favore dei lavoratori del settore privato,
compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o
in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km
168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale
della circolazione, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla
predetta chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano
applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente, un'indennità pari al
trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a
decorrere dal 16 gennaio 2019, per un massimo di sei mesi.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che l’indennità di cui al citato comma 1
sia concessa con decreto delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, che provvedono
anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le Regioni inviano all’Istituto,
insieme al decreto di concessione, la lista dei beneficiari per l’erogazione dell’indennità.
Pertanto, le domande di accesso al beneficio in parola devono essere presentate
esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle stesse.
Per l’anno 2019 l’importo medio orario dell’indennità, pari al trattamento massimo di
integrazione salariale, corrisponde a 11,60 euro, comprensivo di copertura figurativa e ANF.
Il suddetto dato sarà utilizzato per il calcolo della stima del costo di ogni singolo decreto
emanato dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.
2.1 Istruzioni operative e modalità di pagamento
Le Regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, verificati i requisiti di accesso, trasmettono
all’Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle
relative domande aziendali (modello “SR100”).
Per un’efficace gestione dell’indennità in parola, la predetta trasmissione dovrà avvenire
esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del
cosiddetto “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “19000”, appositamente
istituito.
Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 40 del D.L. in commento, per l’indennità di
cui al comma 1 del medesimo articolo è prevista la modalità di pagamento diretto della
prestazione da parte dell’INPS; la norma prevede inoltre che il datore di lavoro è obbligato ad
inviare tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR41”)
all’Istituto entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di
durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da
parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della
prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro
inadempiente.
Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Strutture territoriali, di
procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed
alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro.
Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione da parte dell’Istituto, le
aziende dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti,
avvalendosi del modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le
prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga.
3. Articolo 40, comma 2, del D.L. n. 34/2019. Prestazioni in favore dei
lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale
Il citato articolo 40, al comma 2, prevede altresì che in favore dei titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a
qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere
l'attività a causa della chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45, di cui al comma 1 del
medesimo articolo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto
della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Per tale indennità non è previsto l’accredito della contribuzione figurativa.
L’indennità viene concessa con decreto delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, che
provvedono anche alla relativa istruttoria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di
legge. Pertanto, i singoli lavoratori interessati dovranno presentare l’istanza direttamente alle
Regioni suddette, secondo le istruzioni che saranno fornite dalle medesime.
Il decreto di concessione, emanato dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria a seguito
del completamento della fase istruttoria per la verifica della sussistenza dei requisiti per
l’attribuzione dell’indennità una tantum, dovrà essere inviato, a cura della Regione medesima,
unitamente all’elenco in formato Excel dei lavoratori beneficiari dell’intervento (Allegato n. 1),
alla Direzione generale dell’INPS, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it.
Nel suddetto elenco devono essere indicati, per ogni singolo beneficiario, i seguenti dati:
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza (così da consentire il corretto
indirizzamento dell’istanza alla Struttura territorialmente competente per il pagamento) e il
codice IBAN.
La Direzione generale dell’Istituto, dopo aver verificato la capienza finanziaria, con successivo
apposito messaggio, provvederà a comunicare alle Strutture territorialmente competenti
l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione.
3.1 Istruzioni operative e modalità di pagamento
Le Strutture territoriali competenti in base alla residenza del lavoratore, così come indicata,
per ciascun beneficiario, nei files trasmessi dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria,
provvederanno alla liquidazione della prestazione.
Ai fini della liquidazione non è necessaria la compilazione del modello “SR 163” da parte dei
beneficiari della prestazione. Ciò in considerazione del fatto che, come specificato nei
precedenti paragrafi, l’indennità è concessa con decreto delle Regioni Emilia Romagna,
Toscana e Umbria, che provvedono alla relativa istruttoria, anche in relazione ai controlli sulla
correttezza dei dati utili alla liquidazione, compreso il codice IBAN.
La prestazione non è soggetta a tassazione (cfr. successivo paragrafo 5).
Per quanto concerne la procedura di acquisizione e pagamento, gli operatori delle Strutture
territoriali, per ogni singolo beneficiario, dovranno acquisire una domanda di tipo “E” (sussidio)
avvalendosi della procedura informatica “DS WEB”.
Le domande dovranno essere acquisite, richiedendo la numerazione automatica, con anno
2019 e con il seguente codice sussidio:
CE45 (CHIUSURA E45);
Regione: 08 [Codice Regione Emilia Romagna]
Regione: 09 [Codice Regione Toscana]
Regione: 10 [Codice Regione Umbria]
Anno pagamenti: 19
Per il pagamento deve essere utilizzata la funzione di pagamento degli “Interventi per
l’occupazione”, selezionando il codice del sussidio in parola.
4. Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 10 milioni di euro, previste dal citato articolo
40, comma 3, del decreto-legge n. 34/2019, sono state ripartite nelle seguenti misure dal D.I.
n. 23 del 9 dicembre 2019:
Regione Emilia Romagna: 5.600.000,00 euro;
Regione Toscana: 1.200.000,00 euro;
Regione Umbria: 3.200.000,00 euro.
Le risorse finanziarie sono nella disponibilità del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per
la successiva attribuzione all’INPS a copertura dei trattamenti autorizzati dalle Regioni Emilia
Romagna, Toscana e Umbria.
5. Istruzioni fiscali
L’indennità prevista dall’articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019 è reddito
imponibile ai fini Irpef, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR.
L’indennità una tantum di cui all’articolo 40, comma 2, del citato decreto-legge n. 34/2019,
pari a 15.000 euro, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposte sul
reddito e dell’IRAP.
6. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili delle prestazioni oggetto della presente circolare, i cui oneri
saranno registrati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del
salario (GAU), si istituiscono i seguenti nuovi conti:
GAU30270 – Indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale a favore dei
lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare
l'attività lavorativa, per la chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 – art. 40, comma 1, del
decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno
2019, n. 58;
GAU30271 - Indennità una tantum a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi
compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che abbiano dovuto sospendere
l'attività per la chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 - art. 40, comma 2, del decreto-
legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Il debito per le indennità in parola dovrà essere imputato al conto già esistente GPA10029. I
pagamenti a favore dei soggetti beneficiari, tramite la procedura dei pagamenti accentrati,
devono essere imputati in DARE del citato conto di debito GPA10029.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si
istituiscono i seguenti nuovi conti:
GAU24270 - per il recupero dell’indennità a favore dei lavoratori del settore privato, compreso
quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, per la chiusura della
strada SS 3-bis Tiberina E45 - art. 40, comma 1, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
GAU24271– per il recupero dell’indennità una tantum ai titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori
autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che abbiano dovuto
sospendere l'attività lavorativa per la chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 di cui all’art.
40, comma 2, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58.
Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il
codice bilancio di nuova istituzione “1163 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno
del reddito – chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45. Art. 40, comma 1, del decreto-legge
del 30 aprile 2019, n. 34 - GA (Gestione assistenziale)”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio “1163”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti
inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno evidenziate, nell’ambito del partitario del
conto GPA10031, dal codice bilancio di nuova istituzione “3215 – Somme non riscosse dai
beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – chiusura della strada SS 3-bis
Tiberina E45. Art. 40, comma 1, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n.34 - GA (Gestione
assistenziale).
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Nell’Allegato n. 2 è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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