Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 37/2021
Articolo 1, commi 360 e 361, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario
Riferimento normativo
Articolo 1, commi 360 e 361, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 24/02/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 37
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Articolo 1, commi 360 e 361, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
concernente il beneficio previdenziale per i lavoratori del settore
della produzione di materiale rotabile ferroviario
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 360 e 361, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le quali hanno modificato l’articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, introducendo i commi da 277-bis a 277-sexies che disciplinano
il procedimento del riconoscimento del beneficio in oggetto, nonché
modificando il comma 277 per quanto concerne la dotazione finanziaria
prevista per l’attuazione della norma.
INDICE
Premessa
1. Beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile
ferroviario ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
2. Modifiche al procedimento per l’accertamento del diritto al beneficio previdenziale.
Indicazioni per le Strutture territoriali
3. Monitoraggio delle domande e graduatoria degli ammessi al beneficio
4. Soggetti esonerati dalle operazioni di monitoraggio
4.1 Comunicazioni ai soggetti esonerati dal monitoraggio
5. Rinvio
Premessa
Nel Supplemento Ordinario n. 46/L della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 322 del 30
dicembre 2020 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023”, la quale, con l’articolo 1, comma 360, ha inserito all’articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, i commi da 277-bis a 277-sexies.Il comma 361 del medesimo articolo 1 ha
inoltre modificato il comma 277 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, rideterminando le
risorse finanziare stanziate per l’applicazione della norma (Allegato n. 1).
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni introdotte dal suddetto articolo 1,
commi 360 e 361.
1. Beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale
rotabile ferroviario ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre
2015, n. 208
L’articolo 1, comma 277, della legge n. 208/2015 (modificato dall’articolo 1, comma 246, lett.
a) e b), nn. 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205) riconosce, in favore dei lavoratori
del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività
nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati
all'esposizione alle polveri di amianto durante le operazioni di bonifica, i benefici previdenziali
di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo
corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di
bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle
suddette operazioni di bonifica.
Con il decreto del 12 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sono state definite le modalità di attuazione della
citata norma, con particolare riferimento al procedimento di presentazione della domanda, alla
certificazione tecnica e al monitoraggio delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
L’INPS ha fornito le istruzioni applicative per il riconoscimento del beneficio di cui al citato
comma 277, come modificato dall’articolo 1, comma 246, della legge n. 205/2017, con la
circolare n. 46 del 14 marzo 2018.
2. Modifiche al procedimento per l’accertamento del diritto al beneficio
previdenziale. Indicazioni per le Strutture territoriali
Il comma 277-bis della legge n. 208/2015 introduce dei termini, che rendono certa la durata
del procedimento, per il compimento delle fasi dello stesso relative all’acquisizione della
documentazione e al rilascio della certificazione tecnica da parte dell’INAIL.
In particolare, le Strutture territoriali dell’Istituto devono richiedere al datore di lavoro - entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 178/2020, ossia entro la data del 2 marzo
2021 - la documentazione necessaria a integrazione delle domande presentate entro il 2 marzo
2018 dai lavoratori ai sensi del citato comma 277 (come modificato dall’articolo 1, comma
246, della legge n. 205/2017).
Tale adempimento interessa le domande di riconoscimento del beneficio (individuate,
sull’applicativo “WEBDOM”, con la denominazione “Verifica del diritto alla maggiorazione
amianto art. 1, comma 246, legge 205/2017”) che sono giacenti o respinte per carenza della
documentazione di cui al paragrafo 5.2 della circolare n. 46/2018 o della dichiarazione del
datore di lavoro che attesti la presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di
effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. Si precisa che non sono oggetto di richiesta di
integrazione della documentazione le domande per le quali è stata già emessa la certificazione
tecnica da parte dell’INAIL con esito positivo.
Alle Direzioni regionali e alle Direzioni di coordinamento metropolitano dell’Istituto sono state
già fornite le istruzioni per la richiesta ai datori di lavoro della documentazione ai sensi del
citato comma 277-bis.
In seguito alla richiesta di integrazione, il datore di lavoro deve adempiere entro il termine di
novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Come espressamente stabilito dal citato comma
277-bis, tale termine è perentorio e, quindi, fissato a pena di decadenza. Decorso inutilmente
tale termine, essendo preclusa la possibilità di acquisire la documentazione datoriale
necessaria al riconoscimento del beneficio, le relative domande di verifica del diritto al
beneficio non possono essere accolte. In tali casi le Strutture territoriali comunicano
tempestivamente agli interessati la reiezione delle domande.
Entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione da parte del datore di lavoro, le
Strutture territoriali devono trasmettere all’INAIL le istanze complete della relativa
documentazione.
L’INAIL, entro i successivi sessanta giorni, verifica la sussistenza delle condizioni di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del citato D.M. 12 maggio 2016 e trasmette all’INPS le
certificazioni tecniche, con l’indicazione dei periodi di lavoro da rivalutare. Nel caso in cui
l’INAIL accerti la mancata sussistenza delle condizioni prescritte, trasmette all'INPS la relativa
certificazione negativa. In tale ultimo caso le Strutture territoriali hanno cura di comunicare
tempestivamente agli interessati la reiezione delle domande di verifica del diritto al beneficio.
Al fine di assicurare il rispetto del predetto termine, le Strutture territoriali dell’INPS operano in
raccordo con l’INAIL, monitorando le pratiche prossime alla scadenza del termine di sessanta
giorni per il rilascio della certificazione tecnica.
Ricevuta la certificazione tecnica da parte dell’INAIL, le Strutture territoriali dell’INPS
effettuano tempestivamente le operazioni di aggiornamento dell’estratto conto sulla base delle
indicazioni operative di cui al paragrafo 3 del messaggio n. 2545/2019 e definiscono le
domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio (cfr. il paragrafo 5.4 della
circolare n. 46/2018 e il messaggio operativo n. 2629/2019) da concludere entro il 30
settembre 2021.
In caso di reiezione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
la Struttura territoriale dell’INPS deve rimuovere dall’estratto conto l’inserimento del codice
“188”.
Entro la medesima data del 30 settembre 2021 le Strutture territoriali devono altresì
comunicare, tramite posta elettronica istituzionale (PEI), alla Direzione centrale Pensioni il
completamento delle attività per i soggetti di competenza, allegando un report delle operazioni
effettuate.
3. Monitoraggio delle domande e graduatoria degli ammessi al beneficio
Il successivo comma 277-ter definisce il procedimento di monitoraggio delle domande di
riconoscimento del beneficio, apportando alcune modifiche al procedimento di monitoraggio
descritto dall’articolo 7 del citato D.M. del 12 maggio 2016.
In particolare, la norma introduce un termine di sessanta giorni - decorrente dalla ricezione di
tutte le certificazioni tecniche da parte dell’INAIL - entro il quale l’INPS procede al
monitoraggio delle domande presentate, considerando:
a) la data di perfezionamento, nell’anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun
lavoratore interessato;
b) l’onere previsto per l’esercizio finanziario dell’anno di riferimento, connesso all’anticipo
pensionistico e all’eventuale incremento di misura dei trattamenti;
c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza
annuale, la Direzione centrale Pensioni individua i lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al
comma 277 (come modificato dall’articolo 1, comma 246, della legge n. 205/2017) in ragione
dei seguenti criteri:
a) la data di perfezionamento, nell’anno di riferimento, del primo tra i requisiti pensionistici
previsti dai commi 6, 7, 10 e 11 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche tenendo conto
dell’applicazione del beneficio di cui al comma 277;
b) a parità di data di perfezionamento dei requisiti di cui alla lettera a), la data di
presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Qualora l’onere finanziario accertato sia superiore, anche in via prospettica, allo stanziamento
previsto per l’anno di riferimento, nella graduatoria sono altresì indicati i soggetti per i quali la
decorrenza dei trattamenti pensionistici, riconosciuti ai sensi del comma 277, è differita in
ragione dei criteri indicati, nei limiti delle risorse disponibili.
Il limite di spesa rispetto al quale sono effettuate le operazioni di monitoraggio di cui al
presente paragrafo è calcolato al netto delle somme utilizzate per l’applicazione del comma
277-sexiesdi cui al successivo paragrafo 4.
A regime, entro il 30 novembre di ogni anno, la Direzione centrale Pensioni provvede alla
redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio che maturano, tenendo
conto del riconoscimento del beneficio in argomento, la decorrenza teorica del trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
A seguito del monitoraggio annuale, ai soggetti che sono in possesso di tutti i requisiti e di
tutte le condizioni per l’accesso al beneficio nell’anno di riferimento, accertata la copertura
economica, è comunicato l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione,
senza la quale non è possibile l’accesso al pensionamento con l’applicazione del beneficio di cui
al comma 277.
Alla presente circolare è allegata una tabella riepilogativa dei termini illustrati nei paragrafi 3 e
4 riferiti alle attività da svolgersi nell’anno 2021 (Allegato n. 2).
4. Soggetti esonerati dalle operazioni di monitoraggio
Il comma 277-sexies introduce una particolare disciplina di accesso al beneficio, di cui al citato
comma 277, per i soggetti che si trovano in possesso, congiuntamente, di tutti i seguenti
requisiti e condizioni:
- deve trattarsi di soggetti ricompresi nell’ambito di applicazione del citato comma 277;
- per tali soggetti, l’INAIL deve aver rilasciato la certificazione tecnica di cui all’articolo 5 del
citato D.M. 12 maggio 2016, con esito positivo, entro e non oltre la data del 30 giugno 2020;
- tali soggetti, anche mediante l’applicazione del beneficio di cui al comma 277, devono
maturare la decorrenza teorica del trattamento pensionistico ai sensi dei commi 6, 7, 10 e 11
dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
214/2011, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2020.
I soggetti così individuati possono accedere al beneficio di cui al comma 277 (come modificato
dall’articolo 1, comma 246, della legge n. 205/2017) senza attendere l’esito delle operazioni di
monitoraggio di cui al paragrafo 3 della presente circolare, sempreché accedano al trattamento
pensionistico, previa cessazione dal rapporto di lavoro dipendente, entro e non oltre il 31
dicembre 2021 con decorrenza della pensione entro la predetta data.
I trattamenti pensionistici erogati in applicazione del citato comma 277-sexies non possono in
ogni caso avere decorrenza antecedente al 1° gennaio 2021.
Alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione del comma 277-sexies si provvede con le
risorse stanziate dal comma 277, come rideterminate dal comma 361, della legge n.
178/2020. Per la determinazione del predetto onere si procede a calcolare la maggiore spesa
derivante dall'anticipo pensionistico e dall'incremento della misura dei trattamenti connessa
all’applicazione del beneficio di cui al comma 277.
4.1 Comunicazioni ai soggetti esonerati dal monitoraggio
Ai soggetti che hanno presentato la domanda di accesso al beneficio di cui al comma 277
(come modificato dall’articolo 1, comma 246, della legge n. 205/2017), e che sono in possesso
di tutti i requisiti e di tutte le condizioni di cui al comma 277-sexies, accertata la copertura
economica, è comunicato l’accoglimento della domanda di certificazione del diritto a pensione.
In tale comunicazione viene espressamente indicato che l’esonero dal monitoraggio è
subordinato all’accesso al trattamento pensionistico entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Si fa presente che il mancato accesso al pensionamento entro dicembre 2021 comporta la
perdita della possibilità di fruire dell’esonero per l’interessato, il quale potrà pertanto accedere
al pensionamento con l’applicazione del beneficio di cui al comma 277 (come modificato
dall’articolo 1, comma 246, della legge n. 205/2017) solo previo esperimento positivo delle
operazioni di monitoraggio di cui al paragrafo 3 della presente circolare, previo rilascio di una
nuova certificazione.
5. Rinvio
Per ogni aspetto non espressamente regolato dai commi da 277-bis a 277-quater e non
previsto dalla presente circolare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute
nel D.M. 12 maggio 2016. Si rinvia inoltre, in quanto compatibili, alle ulteriori istruzioni fornite
con la circolare n. 46/2018.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
Allegato 1
Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (come modificata dall’articolo 1, commi 360 e 361,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178)
ART. 1
[…]
« 277. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che
hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli
equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto,
durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante
sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i
benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi
al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in
essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefici sono riconosciuti a
domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, corredata della dichiarazione del datore di
lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di
effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti nei limiti
delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro
per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 10,2 milioni di euro per l'anno
2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020,
12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni
di euro per l'anno 2023, ((, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 12,6 milioni di euro
per l'anno 2025, 13,5 milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 milioni di euro per l'anno
2027, 12,3 milioni di euro per l'anno 2028, 11,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 11
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030)). Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento
all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione
da parte degli enti competenti.
277-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
l'INPS richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle
domande presentate ai sensi del comma 277. Il datore di lavoro adempie entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi
quindici giorni l'INPS trasmette le istanze corredate della relativa documentazione
all'INAIL che, entro i successivi sessanta giorni, invia all'INPS le certificazioni tecniche
attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge.
277-ter. All'esito della procedura indicata al comma 277-bis, e comunque non oltre
sessanta giorni dalla ricezione delle certificazioni inviate dall'INAIL, l'INPS procede al
monitoraggio delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri:
a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per
ciascun lavoratore interessato;
b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso
all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti;
c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
277-quater. Ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse
finanziarie annualmente disponibili per legge, entro trenta giorni dalla conclusione delle
operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, l'INPS provvede alla
redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma
277, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici
agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso
al beneficio. Qualora l'onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento
previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti
ai sensi del comma 277 è differita in ragione dei criteri indicati al precedente periodo
del presente comma e nei limiti delle risorse disponibili.
277-quinquies. Per quanto non espressamente regolato dai commi da 277-bis a 277-
quater, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016.
277-sexies. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto
la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla
legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del
trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al medesimo
trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l'esito della procedura di
monitoraggio di cui ai commi 277-ter e 277-quater. La decorrenza dei trattamenti
pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al
1° gennaio 2021».
ALLEGATO 2
Allegato 2
Tabella riepilogativa dei termini indicati nei paragrafi 3 e 4:
Operazione Termine
Termine di 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del comma 277-bis per la 2 marzo 2021
richiesta ai datori di lavoro della
documentazione ad integrazione da parte
delle sedi territoriali
Termine perentorio di 90 giorni dalla Termine ultimo complessivo: 31 maggio
ricezione della richiesta per l’invio della 2021
documentazione da parte del datore di
lavoro
Termine di 15 giorni per la trasmissione Termine ultimo 15 giugno 2021
delle istanze corredate della relativa
documentazione all’INAIL da parte delle
sedi territoriali
Termine di 60 giorni per l’invio delle Termine ultimo 14 agosto 2021
certificazioni tecniche da parte dell’INAIL
Termine per completare le operazioni di 30 settembre 2021
aggiornamento dell’estratto conto e
comunicare gli esiti alla DC Pensioni da
parte delle sedi territoriali
Termine di 60 giorni dalla ricezione delle 13 ottobre 2021
certificazioni tecniche per procedere al
monitoraggio delle domande presentate
da parte della DC Pensioni
Termine di conclusione delle operazioni di 30 novembre 2021
monitoraggio
Termine di 30 giorni dalla conclusione 30 dicembre 2021
delle operazioni di monitoraggio per la
redazione della graduatoria dei lavoratori
aventi diritto al beneficio da parte della
DC Pensioni
Invio comunicazioni esito domande Dal 31 dicembre 2021
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