Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali. Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019. Prestazioni ordinarie e integrative: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali. Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019. Prestazioni ordinarie e integrative: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
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Roma, 07/03/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 37
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle
aziende del settore dei servizi ambientali. Decreto interministeriale
n. 103594 del 9 agosto 2019. Prestazioni ordinarie e integrative:
modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative, operative
e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo
di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del
settore dei servizi ambientali, istituito presso l’INPS con il D.I. 9 agosto
2019, n. 103594. Il Fondo assicura tutele a sostegno del reddito sia in
costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità e ambito di applicazione
3. Prestazioni
3.1 Tipologia
3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni ordinarie
3.3 Ambito di applicazione: beneficiari
3.4 Tetto aziendale
4. Prestazioni ordinarie
4.1 Assegno di integrazione salariale
4.1.1 Cause d’intervento
4.1.2 Misura della prestazione
4.1.3 Durata dell’intervento
4.1.4 Contribuzione correlata
4.1.5 Contributo addizionale
4.1.6 Termini e modalità di presentazione della domanda
4.1.7 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
4.1.8 Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento
4.1.9 Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno di interazione
salariale
4.1.10 Assegno di integrazione salariale e reddito da attività lavorativa
4.1.11 Assegno di integrazione salariale e altre prestazioni
5. Prestazioni integrative
5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
5.2 Misura e durata della prestazione
5.3 Sospensione cumulo e decadenza. Compatibilità con altre prestazioni
5.4 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
5.5 Contributo integrativo per il finanziamento della prestazione integrativa NASpI
5.6 Contributo aggiuntivo
5.7 Contribuzione correlata
6. Programmi formativi
7. Istruzioni operative
7.1 Istruttoria della domanda
7.2 Delibera di concessione
8. Equilibrio finanziario del Fondo
9. Monitoraggio della spesa
10. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente,
Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL, FIADEL, è stato convenuto
di costituire il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del
settore dei servizi ambientali (di seguito, anche Fondo dei servizi ambientali o Fondo), ai sensi
dell’articolo 26 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.
Il predetto accordo è stato recepito con il decreto 9 agosto 2019, n. 103594, del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, che ha istituito presso l’INPS il
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi
ambientali (Allegato n. 1).
Tanto premesso, si evidenzia che l’accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a
un settore già rientrante nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Pertanto, come già chiarito nella circolare n. 86 del 17 giugno 2021, i datori di lavoro del
relativo settore rientrano, ai fini dell’obbligo contributivo, nel novero dei soggetti tutelati dello
stesso e non sono più destinatari della disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio
delle prestazioni già deliberate (cfr. l’art. 11, comma 2, del D.I. n. 103594/2019).
Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto
istitutivo del presente Fondo, i datori di lavoro del settore dei servizi ambientali non saranno
più assoggettati all’obbligo contributivo verso il FIS. Nei loro confronti sussisterà, difatti,
l’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al Fondo in esame di nuova istituzione. La
materia è stata illustrata dall’Istituto con la circolare n. 86/2021, alla quale si rinvia
integralmente.
Successivamente, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, contenente il riordino della normativa
ordinaria in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto all’articolo 1, comma 208, che, a
decorrere dal 1° gennaio 2022, i Fondi di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un “assegno di integrazione
salariale” in luogo dell’assegno ordinario precedentemente previsto; pertanto, nel rinviare alla
circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 circa l’illustrazione nel dettaglio delle novità introdotte
dalla riforma, nel prosieguo della presente circolare si farà riferimento a tale nuova
denominazione.
Per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni ordinarie e integrative, si rammenta che, in base
a uno specifico indirizzo ministeriale, solo con la nomina del Comitato amministratore, il Fondo
può dirsi pienamente operativo.
A tale proposito, si precisa che il Comitato amministratore del Fondo è stato nominato con il
D.M. 7 agosto 2020, ma il comma 4 dell’articolo 8 del D.I. n. 103594/2019 prevede che la
facoltà di autorizzare le prestazioni è esercitabile dal Comitato decorsi sei mesi dalla sua
nomina.
Pertanto, a integrazione e parziale rettifica di quanto indicato nella circolare n. 86/2021 e nel
messaggio n. 3390 del 7 ottobre 2021, il Fondo dei servizi ambientali è diventato pienamente
operativo dalla data del 7 febbraio 2021.
In particolare, in considerazione del fatto che le domande possono essere presentate entro 15
giorni dalla data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’attività lavorativa, stante
quanto sopra illustrato, le prestazioni di assegno di integrazione salariale sono riconosciute per
periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 gennaio
2021.
In relazione ai trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19”, di cui alla legge
30 dicembre 2020, n. 178, e al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si evidenzia che rimangono inalterate le
autorizzazioni già concesse, mentre dovranno essere presentate al Fondo in esame le domande
successive alla pubblicazione del messaggio n. 3390/2021 (cfr. il successivo paragrafo 4.1.6).
A decorrere dalla data di pubblicazione del citato messaggio è venuta pertanto meno la
possibilità, prevista da ultimo nella circolare n. 72/2021, di presentare domanda al FIS.
Si evidenzia, per completezza di informazione, che la citata legge n. 234/2021, nel modificare
l’assetto normativo vigente in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto altresì che a
decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dai Fondi di solidarietà
bilaterali i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. Conseguentemente, i predetti
Fondi di solidarietà, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, che non soddisfano tale
requisito, dovranno adeguarsi alla nuova previsione entro il 31 dicembre 2022 (cfr. il
messaggio n. 637/2022).
Inoltre, come già specificato nella citata circolare n. 18/2022, la riforma degli ammortizzatori
sociali prevede, al riguardo, che nelle more dell’adeguamento di ciascun Fondo ai dettami della
riforma i datori di lavoro che hanno una forza-lavoro inferiore a quella richiesta per
l’ammissione al Fondo di solidarietà devono presentare domanda al Fondo d’integrazione
salariale. Pertanto, poiché per il Fondo in esame il requisito minimo è una forza-lavoro
superiore a 5, i datori di lavoro con una forza-lavoro inferiore a 5 dovranno presentare
domanda al FIS.
Con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia
autonoma di Trento (Fondo Trentino) e della Provincia autonoma di Bolzano (Fondo Bolzano-
Alto Adige), si rappresenta che, in considerazione della circostanza che il Fondo di solidarietà
per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali è stato
“costituito a livello nazionale” successivamente all’entrata in vigore dei decreti interministeriali
istitutivi dei citati Fondi territoriali, si configura la fattispecie prevista nel disposto di cui
all’articolo 2, comma 5, dei decreti istitutivi dei medesimi Fondi territoriali (cfr. i decreti
interministeriali n. 96077/2016, e successive modificazioni, e n. 98187/2016).
Pertanto, in applicazione del richiamato impianto normativo, i datori di lavoro aventi i requisiti
per l’iscrizione al Fondo Trentino e al Fondo Bolzano-Alto Adige potranno uscire da detti Fondi
territoriali e aderire al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle
aziende del settore dei servizi ambientali di cui al D.I. n. 103594/2019.
I predetti datori di lavoro non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo Trentino e del
Fondo Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo
Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già
versati o dovuti al Fondo Trentino e al Fondo Bolzano-Alto Adige restano acquisiti ai medesimi
fondi (cfr. le circolari n. 197/2016 e n. 125/2017).
Per quanto riguarda la contribuzione versata dai datori di lavoro nel periodo intercorrente tra
la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo, si evidenzia che la
stessa contribuisce alla “previa costituzione di specifiche riserve finanziarie”, di cui all’articolo
35 del D.lgs n. 148/2015, propedeutiche alla concessione degli interventi a carico del Fondo.
Con la circolare n. 86/2021 sono state fornite le indicazioni in merito all’individuazione dei
datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo, alle modalità di
finanziamento delle prestazioni e alla fruizione dell’assegno straordinario da parte dei
lavoratori beneficiari.
Con la presente circolare, invece, si forniscono le istruzioni amministrative, operative e
contabili in ordine alle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo in argomento.
2. Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo di solidarietà ha lo scopo di assicurare tutele a sostegno del reddito nei casi di
riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni
salariali ordinarie e/o straordinarie, nonché in presenza di processi di agevolazione all’esodo. Il
Fondo può altresì erogare prestazioni integrative ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in
presenza di problematiche occupazionali e provvedere alla stipula di apposite convenzioni al
fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale.
Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente, ivi compresi gli
apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti,
dei datori di lavoro del settore dei servizi ambientali che impiegano mediamente più di cinque
dipendenti.
3. Prestazioni
3.1 Tipologia
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.I. n. 103594/2019, il Fondo provvede all’erogazione
delle seguenti prestazioni:
a) assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di
lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I
del D.lgs n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie (art. 6,
comma 1, lettera a);
b) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione
sociale per l'impiego (NASpI) ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione
del rapporto di lavoro (art. 6, comma 1, lettera b);
c) assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano
nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo (art. 6, comma 1, lettera c);
d) alla stipula di apposite convenzioni anche con i Fondi interprofessionali al fine di assicurare
l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche
con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi Fondi
regionali e/o nazionali o dell'Unione europea (art. 6, comma 1, lettera d).
3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni ordinarie
Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie sono esaminate dal Comitato amministratore
del Fondo, che delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande e nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo.
A tale fine, stante il generale principio di equilibrio finanziario dei Fondi di solidarietà sancito
dall’articolo 35, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, l’articolo 10 del D.I. n. 103594/2019 dispone
che le prestazioni siano erogate nei limiti delle risorse disponibili e previa costituzione di
specifiche riserve finanziarie, in modo da assicurare il pareggio di bilancio.
A norma dell’articolo 35, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, in caso di necessità di assicurare il
pareggio di bilancio, ovvero di fare fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare,
l’aliquota di contribuzione può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del
Lavoro e delle politiche sociali e dell’Economia e delle finanze. In assenza di tale adeguamento
contributivo l’INPS non è tenuto a erogare le prestazioni in eccedenza.
Il D.I. n. 103594/2019 non prevede la sottoscrizione di un apposito accordo collettivo
aziendale come condizione necessaria per l’erogazione delle prestazioni in esame. Pertanto, la
richiesta di intervento potrà essere presentata anche in caso di mancato accordo, purché, ai
sensi dell’articolo 8, comma 1, del medesimo decreto interministeriale, la domanda sia stata
preceduta dall’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla
vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro
o dei livelli occupazionali, allegando il verbale redatto all’esito delle procedure.
Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, stante il generale richiamo operato
dall’articolo 30 del D.lgs n. 148/2015 alla normativa in materia di cassa integrazione guadagni
ordinaria, il datore di lavoro è comunque tenuto all’assolvimento degli obblighi di informazione
e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del citato decreto legislativo, di cui deve
produrre ricevuta o altro documento che provi la comunicazione alle organizzazioni sindacali.
Per le causali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo con le circolari
n. 28 del 17 febbraio 2021 e n. 72 del 29 aprile 2021 (alle quali si rinvia per la disciplina di
dettaglio), sono stati illustrati i criteri e le modalità di accesso all’assegno di integrazione
salariale di natura emergenziale; come per gli altri Fondi di solidarietà, una volta che le risorse
proprie del Fondo sono esaurite, le prestazioni con causali “COVID-19” sono finanziate con le
risorse statali.
3.3 Ambito di applicazione: beneficiari
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.I. n. 103594/2019, alle prestazioni ordinarie e
integrative sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato ivi
compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i
dirigenti, di imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
L’accesso alle prestazioni non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna
anzianità aziendale.
3.4 Tetto aziendale
Secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 6, del D.I. n. 103594/2019, le domande
d’intervento presentate dal singolo datore di lavoro, sia per le prestazioni ordinarie che
integrative, possono essere accolte nel limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di
lavoro istante sino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda,
ricomprendendo in tale calcolo la contribuzione addizionale e la contribuzione straordinaria
(dovuta dal datore di lavoro in caso di ricorso alla integrazione della NASpI), di cui
rispettivamente ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 9, senza scomputo delle altre
prestazioni già deliberate (c.d. tetto aziendale).
4. Prestazioni ordinarie
4.1 Assegno di integrazione salariale
A norma dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.I. n.
103594/2019, il Fondo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, del D.lgs n.
148/2015, ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro tramite la
corresponsione di un assegno di integrazione salariale, a favore dei lavoratori interessati da
riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali
previste dal Titolo I del D.lgs n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o
straordinarie, nella misura e nei limiti di cui ai successivi paragrafi.
4.1.1 Cause d’intervento
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.I. n. 103594/2019, l’assegno di integrazione salariale
del Fondo di solidarietà per il settore dei servizi ambientali può essere richiesto per le seguenti
causali:
integrazione salariale ordinaria (CIGO): situazioni aziendali dovute a eventi transitori e
non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni
temporanee di mercato;
integrazione salariale straordinaria (CIGS): riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad
esclusione dei casi di cessazione dell’attività dell'impresa o di un ramo di essa; contratti
di solidarietà.
Le istanze sono valutate con riferimento alle causali della CIGO in relazione ai criteri individuati
nel D.M. 15 aprile 2016, n. 95442 (cfr. la circolare n. 139/2016 e i messaggi n. 1856/2017 e n.
2276/2017); mentre con riferimento alle causali della CIGS le istanze sono valutate in
relazione ai criteri individuati nel D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, adottato per l’approvazione
dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria (cfr. le circolari del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali n. 24/2015 e n. 30/2015 e la circolare INPS n. 130/2017).
Per quanto concerne l’istruttoria e la concessione delle richieste di assegno di integrazione
salariale relative a “intemperie stagionali” vengono applicati i medesimi criteri valutativi
previsti per le istanze CIGO per “eventi meteo”, specificati nella citata circolare n. 139 del 1°
agosto 2016. Al fine di garantire l’omogeneità delle istruttorie, l’Istituto ha fornito ulteriori
chiarimenti su alcune fattispecie della causale in parola con i citati messaggi n. 1856 del 3
maggio 2017 e n. 2276 del 1° giugno 2017. In relazione a tale disciplina, rimane dunque in
capo alle imprese l’onere di allegare obbligatoriamente a ogni domanda di assegno di
integrazione salariale con causale “intemperie stagionali”, una relazione tecnica (Allegato n. 2)
di cui alla circolare n. 139/2016, in cui viene certificata l’avversità atmosferica.
Per quanto concerne le causali “riorganizzazione aziendale” e “crisi aziendale con continuazione
dell’attività lavorativa”, stante la durata della prestazione stabilita dall’articolo 6, comma 5, del
D.I. in commento (un massimo di tredici settimane in un biennio mobile), alla luce degli
orientamenti ministeriali, è necessario riparametrare i criteri di valutazione dello stato di crisi,
che deve essere accertato con riferimento non al biennio precedente, bensì all’annualità
precedente. Pertanto, i requisiti sono soddisfatti laddove nell’anno precedente emerga, dalla
valutazione degli indicatori economico-finanziari, un andamento a carattere negativo ovvero
involutivo e un ridimensionamento o stabilità dell’organico aziendale.
4.1.2 Misura della prestazione
A norma dell’articolo 6, comma 4, del D.I. in commento la misura dell’assegno di integrazione
salariale erogato dal Fondo è pari alla misura del trattamento di integrazione salariale, così
come definita dall'articolo 3 del D.lgs n. 148/2015, anche in relazione ai massimali.
L’assegno di integrazione salariale, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione
globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le
ore zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque in misura non superiore, per l’anno
2021, ai massimali previsti dall’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, sono pari a €
998,18, per retribuzioni uguali o inferiori a € 2.159,48, e a € 1.199,72, per retribuzioni
superiori a € 2.159,48 (cfr. la circolare n. 7/2021). Tali importi, nonché le retribuzioni mensili
di riferimento, vengono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la cassa
interazioni guadagni ordinaria.
Agli importi così determinati non si applica la riduzione dell’integrazione salariale prevista
dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 5,84% (cfr. il paragrafo
5 della circolare n. 201/2015).
La riforma degli ammortizzatori sociali, di cui alla legge n. 234/2021, ha previsto un unico
massimale, che per l’anno 2022 è pari a € 1.222,51 (cfr. la circolare n. 26 del 16 febbraio
2022).
4.1.3 Durata dell’intervento
Come stabilito dall’articolo 6, comma 5, del D.I. n. 103594/2019, la prestazione è corrisposta
per un periodo non superiore a tredici settimane in un biennio mobile.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6, per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo
determinato l'assegno di integrazione salariale, alle condizioni previste, trova applicazione per
il periodo massimo di durata residua del contratto.
4.1.4 Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 7, comma
1, del citato decreto interministeriale, il Fondo in argomento versa, alla gestione previdenziale
di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione. La
medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella
anticipata, e per la determinazione della sua misura.
La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4
novembre 2010, n. 183.
Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della retribuzione
globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si
colloca l'evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato dal
datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
A tale proposito, per l’algoritmo di calcolo della c.d. retribuzione persa (che include gli
elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rinvia
alle disposizioni di cui alla circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, concernente i trattamenti di
integrazione salariale di cui al D.lgs n. 148/2015. Infatti, posto che all’assegno di integrazione
salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie (cfr. l’art. 30 del D.lgs n. 148/2015 e l’art. 6, comma 8, del D.I. n. 103594/2019), la
determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che siano
assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per l’integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo
vigente e versate a carico del Fondo.
In particolare, per il 2021 e per il 2022, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il
calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari al 33%.
La medesima aliquota si applica agli iscritti alla gestione Cassa Trattamenti Pensionistici Statali
(CTPS). Per i lavoratori iscritti alle gestioni Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL),
Cassa Pensioni Insegnanti (CPI) e Cassa Pensioni Sanitari (CPS) l’aliquota contributiva di
riferimento è pari al 32,65%.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, la cui misura per l'anno 2021 è pari a 103.055,00 euro, mentre per l'anno 2022 è pari
a 105.014,00 euro.
4.1.5 Contributo addizionale
In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
a), del D.I. n. 103594/2019, è previsto in capo al datore di lavoro l’obbligo di versamento di
un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione (cfr. l’art. 9, comma 2, del D.I.
n. 103594/2019).
La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle
retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di
orario.
4.1.6 Termini e modalità di presentazione della domanda
Secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, del D.I. n. 103594/2019, i datori di lavoro
interessati, per accedere alle prestazioni, devono presentare apposita domanda non prima di
30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di
15 giorni dall’inizio della stessa. A tale fine si rammenta che le prestazioni di assegno di
integrazione salariale sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 gennaio 2021 (cfr. il precedente paragrafo 1).
La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere inoltrata
esclusivamente in via telematica alla Struttura INPS territorialmente competente in base
all’unità produttiva.
La domanda deve riportare sia i dati identificativi dell’azienda che le informazioni relative ai
dati anagrafici e contributivi del lavoratore.
Con il messaggio n. 3390 del 7 ottobre 2021 sono state fornite le istruzioni relative alla
presentazione delle istanze di accesso all’assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo
(cfr. anche le circolari n. 122/2015 e 201/2015).
4.1.7 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
Una volta deliberata la concessione dell’intervento, la Struttura INPS territorialmente
competente in base all’unità produttiva rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per
la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni
di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro; la delibera e la relativa
autorizzazione vengono notificate al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC)
e rese disponibili nella sezione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale.
In fase di prima applicazione, l’iter sarà gestito a livello centrale.
Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, ai sensi
dell’articolo 39 del D.lgs n. 148/2015, si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia
di cassa integrazione guadagni stabilite dall’articolo 7, commi da 1 a 4, del medesimo decreto
legislativo.
Pertanto, il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di
ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla
base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
A tale ultimo fine il legislatore ha stabilito, all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, dei
termini perentori per il conguaglio e le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai
lavoratori dal datore di lavoro.
In ottemperanza al suindicato articolo, tali richieste devono essere effettuate, a pena di
decadenza, entro sei mesi:
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della
prestazione;
dalla data di notifica della delibera di concessione, se successiva al periodo di paga in
corso alla scadenza del termine di durata della prestazione.
Una volta intervenuto il termine decadenziale, come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più
operabile né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione.
Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro
espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza
dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie (cfr. la circolare n. 197/2015) ed
entro 60 giorni devono essere inviati i relativi flussi (cfr. la circolare 18/2022).
4.1.8 Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione
dell’evento
Per tutte le istanze presentate a partire da ottobre 2021 i datori di lavoro o i loro
intermediari dovranno associare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici).
Così come precisato nel messaggio n. 1403 del 29 marzo 2018, il ticket deve essere richiesto
obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online, utilizzando l’apposita
funzionalità “Inserimento ticket”, a tale fine prevista all’interno della procedura di inoltro della
domanda al Fondo.
I datori di lavoro o i loro intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso di riduzione
o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. A tal fine avranno
cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo
<CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione
tutelato dal Fondo.
Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in
corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del
giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in
centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rimanda alle
indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri
alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della
procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora
autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella
domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione
rilasciata all’esito dell’istruttoria.
Parallelamente, anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere
valorizzato il relativo codice evento.
I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo del personale delle aziende del settore dei
servizi ambientali sono i seguenti:
Codice Descrizione
AIO Assegno di integrazione salariale
AIS Assegno di integrazione salariale
per contratto di solidarietà
Le matricole che possono utilizzare tali codici sono identificate dal codice di autorizzazione “1Z”
del Fondo in trattazione.
Per i periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata, come sopra menzionato, sul conto
assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della
legge n. 183/2010.
4.1.9 Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno di
integrazione salariale
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai
lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale che è stata
autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG>
<CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.
In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente
modo:
- nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> va esposto il numero di
autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;
- negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di
<CongFSolADebito> di <FondoSol> vanno indicati rispettivamente la causale del versamento
del contributo addizionale e il relativo importo.
A tale fine dovranno essere valorizzati i seguenti codici causale di nuova istituzione:
Codice Descrizione
A103 ctr. Addizionale su assegno Integrazione salariale - aziende del settore dei servizi
ambientali
A106 ctr. Addizionale su assegno Integrazione salariale per contratto di solidarietà- aziende
del settore dei servizi ambientali
Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di
<CongFSolACredito> di <FondoSol> vanno indicati rispettivamente la causale dell’importo
posto a conguaglio e il relativo importo.
A tal fine dovranno essere valorizzati i seguenti codici causale di nuova istituzione:
Codice Descrizione
L008 Conguaglio assegno Integrazione salariale aziende del settore dei servizi ambientali
L013 Conguaglio assegno Integrazione salariale per contratto solidarietà - aziende del
settore dei servizi ambientali
Si rammenta, inoltre, che i datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario a carico dello
Stato, ai fini del conguaglio della prestazione, valorizzeranno il codice causale già in uso “L007”
e per il conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa il codice causale già in uso “L021” all’interno dell’elemento
<InfoAggcausaliContrib>.
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio degli ANF
secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 212, della legge n. 234/2021, decorrenti dal 1°
gennaio 2022, i datori di lavoro opereranno come segue.
Per gli ANF spettanti per il periodo AIO/AIS, i datori di lavoro compileranno l’elemento
<InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
- nell’elemento <CodiceCausale> indicheranno il codice causale già in uso “L023”, avente il
significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212 della legge 234/2021”.
Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli
arretrati;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, inseriranno il codice identificativo (Ticket),
ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di
inoltro della domanda al Fondo;
- nell’ elemento <AnnoMeseRif> indicheranno l’AnnoMese di riferimento;
- nell’ elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicheranno l’importo conguagliato, relativo al mese
di riferimento della prestazione.
In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens
di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza
delle autorizzazioni.
4.1.10 Assegno di integrazione salariale e reddito da attività lavorativa
L’articolo 6, comma 7, del D.I. n. 103594/2019 dispone che lo svolgimento di attività di lavoro
autonomo o subordinato durante il periodo di fruizione dell'assegno ordinario fa perdere il
diritto all'assegno per le giornate di lavoro effettuate. Il lavoratore perde il diritto all'assegno
nel caso in cui non provveda a una preventiva comunicazione all'INPS dell’attività svolta, fermo
restando che le comunicazioni obbligatorie a carico dei datori di lavoro e delle agenzie di
somministrazione sono sufficienti a fare considerare adempiuto il predetto obbligo di
comunicazione.
A norma dell’articolo 8, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, il lavoratore decade dal diritto
all’integrazione salariale, qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla Struttura
territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il medesimo articolo, tuttavia, prevede che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
comunicazione sono valide le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di
lavoro (UNILAV) e dalle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNISOMM).
In capo al lavoratore rimane l’obbligo di comunicazione dell’avvio di un’attività autonoma, non
rientrando quest’ultima tra le tipologie di attività lavorative oggetto della comunicazione
obbligatoria da parte del datore di lavoro.
Al riguardo si rimanda a quanto già disciplinato con la circolare n. 130 del 4 ottobre 2010 in
materia di compatibilità delle integrazioni salariali con l’attività di lavoro autonomo o
subordinato, nonché si rinvia alla circolare n. 18/2022 emanata per illustrare le novità della
legge n. 234/2021.
4.1.11 Assegno di integrazione salariale e altre prestazioni
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, per periodi fino al 31 dicembre 2021,
non era inoltre dovuto, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l’assegno al
nucleo familiare, tranne che per le prestazioni richieste con la causale “COVID-19” (cfr. la
circolare n. 88/2020).
Diversamente, l’articolo 1, comma 212, della legge n. 234/2021 ha previsto che per i
trattamenti di assegno di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione
dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e
40 si applica l'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015; pertanto, ai lavoratori
beneficiari spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei
lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.
Si rammenta che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1 ha previsto che
a decorrere dal 1° marzo 2022 i nuclei familiari con figli a carico potranno, in virtù della nuova
disciplina, beneficiare dell’assegno unico e universale per i figli a carico, qualora ne ricorrano i
requisiti, mentre all’articolo 10 il medesimo decreto legislativo ha previsto, sempre a decorrere
dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione del
riconoscimento delle prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (cfr., sul punto, la circolare
n. 34/2022).
Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti (ad esempio, infortunio sul lavoro,
malattia e maternità, ecc.), si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in
materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (cfr., sul punto, anche la circolare n.
130/2017).
5. Prestazioni integrative
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.I. n. 103594/2019, il Fondo provvede
all’erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla NASpI
ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
Secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 9, del D.I. n. 103594/2019, l'integrazione
dell’indennità NASpI è dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di
lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura
prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei casi previsti dall'articolo 3,
comma 2, del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22.
5.2 Misura e durata della prestazione
La prestazione provvede ad assicurare:
a) per tutta la durata di percezione della NASpI, un'integrazione della stessa che assicuri il
mantenimento di un trattamento complessivo pari all'ammontare inizialmente liquidato
dall'INPS;
b) per il periodo successivo alla cessazione della prestazione di cui alla precedente lettera a) a
causa dell'esaurimento della sua durata massima, un'integrazione pari all'importo del
trattamento complessivo quale risulta dalle riduzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del D.lgs n.
22/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 221, lett. c), della legge n. 234/2021, nel
limite di ulteriori diciotto mesi.
Il D.I. n. 103594/2019 precisa che per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
determinato trova applicazione esclusivamente la lettera a) del comma 9 dell’articolo 6.
5.3 Sospensione cumulo e decadenza. Compatibilità con altre prestazioni
A norma dell’articolo 6, comma 11, del D.I. n. 103594/2019, le prestazioni integrative previste
dal comma 9 del medesimo articolo sono soggette alle regole sulla sospensione, riduzione e
decadenza previste per la prestazione pubblica e richiedono la persistenza dello stato di
disoccupazione anche nel periodo successivo all'esaurimento della prestazione NASpI.
Inoltre, su richiesta del lavoratore, le integrazioni di cui all’articolo 6, comma 9, lettera a), del
D.I. n. 103594/2019, possono essere erogate in un'unica soluzione laddove analoga modalità
di erogazione sia stata autorizzata dall'INPS con riferimento alla NASpI ovvero alla prestazione
pubblica prevista in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in attuazione dell'articolo 8 del
D.lgs n. 22/2015 (cfr. l’art. 6, comma 12, del D.I. n. 103594/2019).
Sul punto si rinvia a quanto già illustrato con la circolare n. 89/2019, relativamente al Fondo di
solidarietà per il settore del trasporto aereo.
5.4 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni
La procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che hanno
previsto l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo.
Per l’accesso alla prestazione integrativa in commento i datori di lavoro devono presentare
domanda esclusivamente in via telematica indirizzata al Comitato amministratore del Fondo di
solidarietà, tramite la Struttura territoriale INPS competente.
Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda, si fa rinvio a un successivo e
apposito messaggio.
5.5 Contributo integrativo per il finanziamento della prestazione
integrativa alla NASpI
In caso di ricorso alle prestazioni integrative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.I.
n. 103594/2019, è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro e per l’intera durata di
fruizione di tale prestazione, del versamento di un contributo straordinario mensile addizionale
nella misura del 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito -
adeguata al minimale ove inferiore - qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che
possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati.
Tale importo dovrà essere rapportato al mese intero anche in caso di cessazione del rapporto
di lavoro inframensile. Nel caso di accesso inframensile alla prestazione integrativa, la prima
mensilità dovrà essere versata per intero, indipendentemente dal giorno di accesso alla
prestazione.
Nell’ipotesi in cui sia previsto che il lavoratore possa chiedere di fruire della prestazione
integrativa in unica soluzione, il datore di lavoro dovrà versare altresì in unica soluzione
l’intero importo dovuto a titolo di contribuzione straordinaria della prestazione integrativa.
Inoltre – atteso che il contributo in trattazione è dovuto ratealmente per l’intera durata della
prestazione da parte del datore di lavoro destinatario della delibera del Comitato
amministratore del Fondo – nelle ipotesi di estinzione dell’impresa autorizzata alla prestazione
(anche determinata da eventi di successione aziendale) il datore di lavoro dovrà versare in
unica soluzione, al momento dell’estinzione medesima, il residuo dell’importo dovuto a titolo
della contribuzione oggetto del presente paragrafo.
5.6 Contributo aggiuntivo
Il comma 4 dell’articolo 9 del D.I. n. 103594/2019 introduce un ulteriore contributo in cifra
fissa, a carico del datore di lavoro, di 10 euro mensili per dodici mensilità, per ciascun
dipendente a tempo indeterminato non in prova, stabilendo inoltre che i datori di lavoro
versino altresì il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di
malattia di breve durata a far data dall’avvio operativo del Fondo. Dette somme ulteriori,
versate dal datore di lavoro, sono destinate a finanziare le prestazioni integrative della NASpI
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto in commento.
Si rammenta, al riguardo, che nella circolare n. 86/2021 sono state fornite le indicazioni in
ordine alla denuncia e al versamento della contribuzione ordinaria di finanziamento e della
contribuzione straordinaria per il finanziamento di prestazioni di assegno straordinario. Con la
presente circolare vengono dettate le istruzioni concernenti la contribuzione addizionale in caso
di ricorso alle prestazioni ordinarie; viceversa, le istruzioni operative relative alle altre modalità
di contribuzione verranno rese note con separata circolare.
5.7 Contribuzione correlata
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto interministeriale istitutivo del Fondo, nel caso
delle prestazioni integrative di cui all’articolo 6, comma 9, lettera b), del medesimo decreto, la
contribuzione correlata è dovuta ove tale contribuzione, versata per il periodo di erogazione
delle stesse, consenta di maturare il diritto al trattamento pensionistico durante o a
conclusione del periodo di percezione della prestazione integrativa.
Durante il periodo di percezione dell’indennità NASpI e della prestazione integrativa è invece
escluso il versamento della contribuzione correlata. Per tale periodo verrà operato l’accredito
della contribuzione figurativa, secondo le regole generali.
In merito alle modalità di computo della contribuzione correlata e in riferimento alle aliquote
contributive da assumere a riferimento per il calcolo della medesima, si rinvia integralmente
alle indicazioni già fornite al paragrafo 4.1.4 della presente circolare.
Il periodo di corresponsione della sola prestazione integrativa è contrassegnato da apposito
codice contribuzione utilizzato direttamente dall'archivio di Disoccupazione/mobilità in
corrispondenza del trattamento informatizzato e da “UNEX” per l’esposizione del periodo stesso
nell’estratto conto degli interessati.
6. Programmi formativi
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del D.I. n. 103594/2019, il Fondo provvede alla
stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione
di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale
eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione
europea.
Ai sensi del successivo comma 17, ai fini dell’attuazione del citato comma 1, lettera d), il
Fondo stipula apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale a cui aderiscono i datori di
lavoro che al Fondo fanno riferimento. Le risorse derivanti da tali convenzioni rimangono
vincolate alla finalità formativa.
Con riguardo ai programmi formativi previsti dal decreto citato, si fa riserva di fornire con
successivo messaggio eventuali disposizioni e istruzioni operative.
7. Istruzioni operative
L’Istituto ha predisposto un’apposita procedura in grado di gestire l’intero processo
amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi
compreso il Fondo dei servizi ambientali. La procedura guida l’operatore in tutte le fasi del
processo amministrativo, dall’acquisizione della domanda, alla stima dell’importo
dell’intervento richiesto, all’inoltro al Comitato della proposta di deliberazione e al successivo
colloquio con il “Sistema Unico” per il rilascio della conforme autorizzazione per il pagamento
della prestazione.
7.1 Istruttoria della domanda
All’atto della ricezione delle istanze di accesso alle prestazioni ordinarie garantite dal Fondo, le
Strutture territoriali competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello
specifico:
la completezza della domanda;
l’appartenenza del settore al campo di applicazione del Fondo;
la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo;
il rispetto dei termini di presentazione della domanda.
Inoltre, per l’assegno di integrazione salariale dovrà essere verificata anche:
l’integrabilità della causale.
Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Struttura territorialmente
competente predisporrà la relazione con la proposta di delibera per l’invio alla Direzione
generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo
erogabile così come determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo inoltro al Comitato
amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera.
Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione
generale; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da
parte delle Strutture territoriali.
7.2 Delibera di concessione
A norma dell’articolo 6, comma 6, del D.I. n. 103594/2019, la concessione degli interventi e
dei trattamenti garantiti dal Fondo sono deliberati dal Comitato amministratore del Fondo.
L’articolo 8, comma 4, del D.I. n. 103594/2019, dispone che “la facoltà di autorizzare le
prestazioni è esercitabile dal Comitato decorsi sei mesi dalla nomina dello stesso”.
Come precisato in premessa, a seguito della nomina del Comitato amministratore, intervenuta
il 7 agosto 2020, il Comitato ha facoltà di deliberare la concessione delle prestazioni a partire
dalla data del 7 febbraio 2021.
A norma dell’articolo 36, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, l’esecuzione delle decisioni adottate
dal Comitato amministratore del Fondo può essere sospesa, ove si ravvisino profili di
illegittimità, da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve
essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma
che si ritiene violata, al Presidente dell’INPS. Entro tre mesi il Presidente decide se dare
ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine, la decisione diviene
esecutiva.
I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in un’unica istanza, dal Comitato
amministratore del Fondo.
8. Equilibrio finanziario del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma
gestione finanziaria e patrimoniale.
In attuazione dell’articolo 35 del D.lgs n. 148/2015, l’articolo 10, comma 1, del D.I. n.
103594/2019 espressamente dispone l’obbligo di bilancio in pareggio e l’impossibilità di
erogare prestazioni in carenza di disponibilità da parte del Fondo.
Pertanto, come già anticipato nel precedente paragrafo 3.2, al fine di procedere con
l’erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo è necessario che vengano previamente
costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle quali le prestazioni sono concedibili.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, sulla base del
quale il Comitato amministratore può proporre modifiche agli importi delle prestazioni o alla
misura dell’aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto direttoriale del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Tali modifiche possono essere adottate anche in mancanza di proposta del Comitato
amministratore, sempre con decreto direttoriale, in caso di necessità di assicurare il pareggio
di bilancio ovvero di far fonte a prestazioni già deliberate o da deliberare ovvero
d’inadempienza del Comitato.
In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo, l’INPS è tenuto a non erogare le
prestazioni in eccedenza.
9. Monitoraggio della spesa
L’Istituto provvede al monitoraggio della spesa. Gli importi necessari a coprire i periodi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, saranno stimati sulla base delle ore richieste e
del numero dei lavoratori coinvolti e saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta
emessa la relativa delibera da parte del Comitato.
In caso di pagamento diretto, i datori di lavoro, entro la fine del secondo mese successivo a
quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 60 giorni
dall’autorizzazione, dovranno comunicare i dati necessari all’erogazione delle prestazioni così
come autorizzate.Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri
ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Al fine del calcolo della
disponibilità,i pagamenti saranno considerati consolidati con conseguente rimessa alla
disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzate.
In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, stante il termine
decadenziale di cui al già citato articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015 una volta trascorsi
i sei mesi ivi previsti, le somme autorizzate e non utilizzate saranno riacquisite alla
disponibilità del Fondo.
10. Istruzioni contabili
A seguito del recepimento delle modifiche normative introdotte dagli articoli 1, commi 208 e
212, della legge n. 234/2021, che hanno previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022,
rispettivamente, la corresponsione dell’assegno di integrazione salariale in luogo dell’assegno
ordinario precedentemente previsto e degli ANF a carico del Fondo, per le connesse
registrazioni contabili, nella presente circolare si provvede a ridenominare i conti già istituiti
con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021, riguardanti le prestazioni ordinarie erogate sia
con pagamento diretto da parte dell’Istituto che mediante conguaglio in UniEmens, con codice
evento “L008” e codice evento “L023” con riferimento agli ANF.
- SAR30130 assegni di integrazione salariale di cui all’articolo articolo 6, comma 1, lett. a),
del D.I. n.103594/2019, e ANF ove spettanti conguagliati dalle aziende che utilizzano il
sistema D.M. 5/02/69 - anni precedenti;
- SAR30190 assegni di integrazione salariale di cui all’ articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I.
n.103594/2019, e ANF ove spettanti conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M.
5/02/69 – anno in corso.
Per il pagamento diretto si farà riferimento ai conti di onere e debito già in essere
opportunamente ridenominati:
- SAR30100 assegni di integrazione salariale di cui all’ articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I.
n.103594/2019, e ANF ove spettanti corrisposti direttamente;
- SAR10130 Debiti per assegni di integrazione salariale di cui all’ articolo 6, comma 1, lett.
a), del D.I. n.103594/2019, e ANF ove spettanti corrisposti direttamente.
Per la registrazione contabile di eventuali recuperi di assegni di integrazione salariale, delle
partite a credito delle prestazioni che al termine dell’esercizio risultino ancora da riscuotere
come pure delle somme non riscosse dai beneficiari si farà riferimento ai conti in essere
modificati nella denominazione:
- SAR24130 Entrate Varie – Recuperi e reintroiti di assegni di integrazione salariale di cui
articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019;
- SAR00130 Crediti per assegni di integrazione salariale e prestazioni integrative per il
sostegno del reddito da recuperare.
- SAR10131 Debiti per assegni di integrazione salariale non riscossi dai beneficiari.
Anche l’imputazione degli oneri per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione degli
assegni di integrazione salariale, il cui onere è posto interamente a carico del Fondo di
solidarietà, avverrà al conto in uso SAR32141 opportunamente ridenominato.
Per le rilevazioni contabili degli oneri ovvero dei contributi trattati nei paragrafi precedenti,
nell’ambito del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del
settore dei servizi ambientali, istituito presso l’INPS con D.I. n. 103594/2019, si istituiscono i
seguenti conti:
- SAR30132 assegni di integrazione salariale per contratti di solidarietà di cui all’ articolo 6,
comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019, e ANF ove spettanti, conguagliati dalle aziende che
utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anni precedenti;
- SAR30192 assegni di integrazione salariale per contratti di solidarietà di cui all’ all’articolo
6, comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019, e ANF ove spettanti conguagliati dalle aziende
che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anno in corso.
I suddetti conti valorizzeranno le prestazioni poste a conguaglio in UniEmens con il codice
evento “L013” e “L023”.
La contabilizzazione della contribuzione correlata, a carico del Fondo, da accreditare sul conto
assicurativo dei lavoratori nei periodi di erogazione degli assegni di integrazione salariale
avverrà in sezione Dare del conto esistente SAR32141 in contropartita Avere dei conti della
serie XXX22NNN delle gestioni di iscrizione dei lavoratori.
La rilevazione contabile degli assegni di integrazione salariale con causale “Contratto di
solidarietà” eventualmente erogati direttamente dall’Istituto, avverrà al conto:
SAR30101 - assegni di integrazione salariale per contratti di solidarietà di cui all’ articolo 6,
comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019, e ANF ove spettanti corrisposti direttamente.
La rilevazione del debito nei confronti dei beneficiari avverrà al conto di nuova istituzione
SAR10101.
Eventuali riaccrediti delle prestazioni contabilizzati con le regole in uso, andranno valorizzati,
nell’ambito del partitario del conto GPA10031, al codice bilancio esistente “3258 – Somme non
riscosse dai beneficiari – Assegni d’integrazione salariale di cui all’ articolo 6, comma 1 lett. a)
del D.I. n. 103594/2019 – SAR”.
Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da
definire, andranno contabilizzati al conto in uso SAR10131, movimentabile esclusivamente
dalla Direzione generale.
Anche per la registrazione contabile di eventuali recuperi di assegni di integrazione salariale
con causale “Contratto di solidarietà”, si farà riferimento al conto esistente SAR24130, al quale
viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio
in uso:
“1198 – Recupero di assegni d’integrazione salariale di cui all’ articolo 6, comma 1 lett. a), del
D.I. n. 103594/2019 – SAR”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno
imputate al conto in essere SAR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente aggiornata.
Il citato codice bilancio “1198” dovrà essere utilizzato altresì per evidenziare, nell’ambito del
partitario del conto GPA00069, i crediti per queste tipologie di prestazioni divenuti inesigibili.
I conti in uso SAR10131, SAR24130, SAR00130, istituiti con la circolare n. 183 del 10
dicembre 2021 verranno modificati nella denominazione.
Per la rilevazione contabile della contribuzione addizionale sugli assegni di integrazione
salariale e sugli assegni di integrazione salariale con casuale “Contratto di solidarietà” posti a
conguaglio e identificati in UniEmens con i codici evento “A103” e “A106” secondo le modalità
esposte nei paragrafi precedenti, si istituiscono i seguenti nuovi conti:
- SAR21106 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale
di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. 103594/2019, dovuto dalle aziende tenute alla
denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti -
art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019;
- SAR21176 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione
salariale di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. 103594/2019, dovuto dalle aziende
tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in
corso - art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019;
- SAR21126 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale
di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. 103594/2019 - insoluto - competenza anni
precedenti - art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019;
- SAR21186 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale
di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. 103594/2019 - insoluto - competenza anno in
corso - art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019;
- SAR21108 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale
per contratti di solidarietà di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n. 103594/2019,
dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di
competenza degli anni precedenti, art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019;
- SAR21178 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale
per contratti di solidarietà di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n. 103594/2019,
dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di
competenza dell’anno in corso, art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019;
- SAR21128 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale
per contratti di solidarietà di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), del D.I. n. 103594/2019 -
insoluto - competenza anni precedenti, art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019;
- SAR21188 contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale
per i contratti di solidarietà di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), del D.I. n. 103594/2019 -
insoluto - di competenza dell’anno in corso, art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019.
La registrazione contabile della contribuzione addizionale, dovuta ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, del D.I. n. 103594/2019, dal datore di lavoro in ragione dei pagamenti effettuati a
dall’Istituto direttamente ai lavoratori, per il tramite della procedura “RACE”, conferente con il
sistema contabile, comporterà la rilevazione automatica del credito vantato nei confronti del
datore di lavoro, con la valorizzazione dei nuovi conti:
- SAR00104 per la rilevazione del credito relativo alla contribuzione addizionale a carico del
datore di lavoro per l’erogazione diretta dell’assegno di integrazione salariale e di solidarietà
del Fondo “Igiene Ambientale”;
- SAR21104 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per
l’erogazione diretta dell’assegno di integrazione salariale del Fondo “Igiene Ambientale”;
- SAR21105 per la rilevazione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro per
l’erogazione diretta dell’assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà del Fondo
“Igiene Ambientale”.
Infine, con riferimento alle prestazioni integrative di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del
D.I. n. 103594/2019 si istituiscono i seguenti conti:
- SAR30121 Prestazioni integrative, in termini di importo e durata, all’indennità di
disoccupazione NASpI, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b) del D.I. n. 103594/19, erogate
direttamente.
I debiti v/beneficiari per le prestazioni integrative andranno contabilizzati al nuovo conto
SAR10121. Le ritenute erariali da applicare alle prestazioni in argomento andranno imputate al
conto esistente GPA27009.
Eventuali riaccrediti delle prestazioni integrative andranno valorizzati nell’ambito del partitario
del conto GPA10031 con l’indicazione del nuovo codice bilancio “3259 – Somme non riscosse
dai beneficiari – Prestazioni integrative di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), del D.I. n.
103594/2019 – SAR”.
Per la rilevazione contabile degli importi relativi alle partite in oggetto che al termine
dell’esercizio dovessero risultare ancora da definire, si farà riferimento al conto di nuova
istituzione SAR10133.
Eventuali recuperi delle prestazioni dovranno essere contabilizzati al conto di nuova istituzione
SAR24121, abbinato nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, al codice
bilancio per l’occasione istituito “1199– Recupero di prestazioni integrative di cui all’art. 6,
comma 1, comma 1, lett. b) del D.I. n. 103594/19– SAR”.
Presumibili partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno
imputate al conto già istituito SAR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunatamente aggiornata.
Anche in questo caso, il codice bilancio “1199” dovrà essere utilizzato per evidenziare,
nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
L’articolo 7, comma 2, del D.I. n. 103594/2019 dispone che per tutto il periodo di percezione
della prestazione integrativa della NASpI il Fondo trasferisca la contribuzione correlata alla
gestione di appartenenza del lavoratore interessato, ove tale contribuzione consenta
l’acquisizione del diritto a pensione. L’onere verrà rilevato al conto SAR32144, di nuova
istituzione, in contropartita dei conti XXX22NNN delle gestioni di iscrizione dei lavoratori.
La rilevazione del contributo ordinario a titolo di finanziamento delle prestazioni ordinarie e
integrative è stata trattata con la circolare n. 86 del 17 giugno 2021. L’istituzione dei conti di
rilevazione del contributo straordinario mensile addizionale per il finanziamento della
prestazione integrativa della NASpI e degli altri contributi di cui all’articolo 9, comma 4, del
D.I. in argomento avverrà con separata circolare e/o messaggio, in concomitanza con la
pubblicazione delle connesse istruzioni operative.
Allo stesso modo, avuto riguardo ai programmi formativi previsti dal decreto, si fa riserva di
fornire con successivo messaggio le istruzioni contabili insieme a quelle operative.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Nell’Allegato n. 3 si riportano le variazioni intervenute al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
103594
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTI gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, volti ad assicurare ai
lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una tutela in
costanza di rapporto di lavoro in casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause
previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
VISTO, in particolare, l’articolo 26 del decreto legislativo n.148 del 2015, che prevede che le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi
di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni
salariali, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi
di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia
di integrazione salariale;
VISTO l’articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che disciplina il fondo di solidarietà
residuale, volto ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell’attività lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia
di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale di settore
o un fondo di solidarietà alternativo;
VISTO l’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in base al quale qualora gli
accordi di cui all’articolo 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi
dimensionali già coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di
lavoro, del relativo settore, rientrano nell’ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti
alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già
deliberate;
VISTO l’articolo 29 del decreto legislativo n.148 del 2015 che stabilisce che, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di fondo di integrazione
salariale ed è soggetto alle disposizioni del medesimo articolo 29 in aggiunta a quelle che
disciplinano il fondo residuale;
VISTO l’articolo 22, comma 4, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 che stabilisce che per le
prestazioni dell’assegno straordinario di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b) del decreto
legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro
interessato ha l’obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento
della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti;
VISTO l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, n. 94343 del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione
salariale;
VISTO l’accordo sindacale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise
Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI UIL, FIADEL, con il quale, in attuazione delle
disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di costituire il Fondo bilaterale di
solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali, ai sensi
dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevedendo, tra le altre prestazioni, quella
dell’assegno straordinario e contribuzione correlata alla prestazione;
CONSIDERATA l’esigenza delle parti sociali espressa nell’accordo sindacale del 18 luglio 2018 di
costituire un fondo di solidarietà bilaterale per il settore dei servizi ambientali, già coperto dal fondo
di integrazione salariale, secondo le disposizioni previste dalla normativa innanzi indicata;
RITENUTO, pertanto, istituire il Fondo ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del decreto legislativo
n. 148 del 2015
DECRETA
Articolo 1
(Istituzione del Fondo)
1. E’ istituito presso l’INPS il “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del
personale del settore dei servizi ambientali” riservato ai datori di lavoro esercenti servizi
ambientali, che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo
I del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell’INPS.
3. Ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di
amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di
contabilità dell’INPS e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta. Per gli
assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali
provvedono a versarli all’Istituto distintamente.
Articolo 2
(Finalità e beneficiari)
1. Il Fondo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo
n. 148 del 2015 ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro nonché, con
riferimento agli articoli 26, comma 9, e 32 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015,
le tutele di cui al successivo articolo 6.
2. Beneficiari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che
occupano mediamente più di 5 dipendenti del settore dei servizi ambientali, ivi compresi gli
apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.
Articolo 3
(Amministrazione del Fondo)
1. La gestione del Fondo è assicurata da un comitato amministratore, (in seguito “comitato”),
composto da cinque componenti complessivi designati dalle Organizzazioni imprenditoriali
firmatarie dell’accordo costitutivo del Fondo del 18 luglio 2018, da cinque componenti
complessivi designati dalle OO.SS. nazionali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, in possesso
dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo
n. 148 del 2015 nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, in rappresentanza,
rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell’economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 38 del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il comitato rimane in carica quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del
nuovo comitato.
4. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
5. Il comitato elegge il presidente tra i componenti designati dalle parti stipulanti l’accordo di
costituzione del Fondo del 18 luglio 2018, rispettivamente e a turno tra i componenti
designati dalle Organizzazioni imprenditoriali e unitariamente dalle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori.
6. Alle riunioni del comitato partecipano, con voto consultivo, il collegio sindacale dell’Inps e il
Direttore Generale dell’Inps o un suo delegato.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto
del presidente.
8. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall’incarico, per qualunque causale, un
componente del comitato, si provvederà alla sua sostituzione per il periodo residuo con altro
componente designato secondo le modalità di cui al presente articolo.
9. Scaduto il periodo di durata, il comitato continua ad operare fino all’insediamento dei nuovi
componenti.
10. L’esecuzione delle deliberazioni del comitato può essere sospesa da parte del direttore
generale dell’INPS, qualora se ne evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di
sospensione è adottato nel termine di cinque giorni. Detto provvedimento è sottoposto, con
indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS, nell’ambito delle
funzioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e
successive modificazioni. Entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla
decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Articolo 4
(Comitato amministratore: requisiti dei componenti)
1. I componenti del comitato sono esperti in possesso di specifica competenza ed esperienza
in materia di lavoro e occupazione. Devono aver maturato un’esperienza complessiva di
almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di insegnamento universitario in materia
lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere direttivo o di partecipazione a
organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria.
2. Detti esperti sono altresì in possesso dei requisiti di professionalità, di assenza di conflitto di
interesse e requisiti di onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del
2015.
3. A pena di ineleggibilità o decadenza, i predetti esperti non possono detenere cariche in altri
Fondi bilaterali di solidarietà.
4. La sussistenza di requisiti e l’assenza di situazioni impeditive è accertata dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
Articolo 5
(Compiti del comitato amministratore del Fondo)
1. Il comitato amministratore ha il compito di:
a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps i
bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria
relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni
altro atto richiesto per la gestione del Fondo; ove necessario, deliberare, sentite le parti
firmatarie dell’accordo costitutivo del Fondo, le regole di precedenza e turnazione e i
limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro;
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
c) fare proposte, anche alle parti firmatarie dell’accordo del 18 luglio 2018, in materia di
contributi, interventi e trattamenti e anche ai fini di cui all’articolo 26, comma 3, del
decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35,
commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
d) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei
trattamenti nonché sull’andamento della gestione, studiando e proponendo alle parti
firmatarie dell’accordo costitutivo del Fondo i provvedimenti necessari per il miglior
funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) elaborare, sentite le parti firmatarie dell’ accordo del 18 luglio 2018, proposte di modifica
all’importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione da adottare con
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e
delle finanze;
g) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti e, in
particolare, dall’articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Articolo 6
(Prestazioni)
1. In coerenza con le finalità di cui all’articolo 2, il Fondo provvede alla:
a) erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario
di lavoro o da sospensione temporanea dell’ attività lavorativa per la causali previste dal
Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie
e/o straordinarie;
b) erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), ovvero alle prestazioni previste dalla legge
in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c) erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di
lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che
tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivi all’esodo;
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d) alla stipula di apposite convenzioni anche con i fondi interprofessionali al fine di
assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in
concorso con gli appositi fondi regionali e/o nazionali o dell’Unione Europea.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), ricorrono nei casi di dipendenti sospesi dal lavoro
o che effettuino prestazioni a orario ridotto per una delle seguenti causali: a) Integrazione
salariale ordinaria: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa
o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato; b)
Integrazione salariale straordinaria: - riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad
esclusione dei casi di cessazione dell’attività dell’impresa o di un ramo di essa; contratti di
solidarietà.
3. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l’assegno ordinario, alle
condizioni previste, trova applicazione per il periodo massimo di durata residua del
contratto.
4. L’importo dell’assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, così come
definita dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche in relazione ai massimali.
5. L’assegno ordinario è corrisposto per un periodo non superiore a 13 settimane in un biennio
mobile.
6. Il pagamento dell’assegno ordinario, alla fine di ogni periodo di paga, è effettuato dal datore
di lavoro ai dipendenti aventi diritto e, comunque, a seguito della concessione dell’assegno
deliberata dal Comitato amministratore. L’importo dell’assegno è rimborsato dall’INPS al
datore di lavoro o da questi conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi
dovuti e prestazioni corrisposte. Relativamente agli assegni ordinari erogati sulla base delle
causali previste per le integrazioni salariali ordinarie, su espressa richiesta del datore di
lavoro in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie può autorizzare il pagamento
diretto degli assegni.
7. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di fruizione
dell’assegno ordinario fa perdere il diritto all’assegno per le giornate di lavoro effettuate. Il
lavoratore perde il diritto all’assegno nel caso in cui non provveda ad una preventiva
comunicazione all’INPS dell’attività svolta, fermo restando che le comunicazioni obbligatorie
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a carico dei datori di lavoro e delle agenzie di somministrazione sono sufficienti a far
considerare adempiuto il predetto obbligo di comunicazione.
8. All’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria.
9. L’integrazione dell’indennità NASpI di cui al precedente comma 1, lettera b), è dovuta in
relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali
ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo nei casi previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22, e provvede ad assicurare:
a) per tutta la durata di percezione della NASPI, ad un’integrazione della stessa che assicuri
il mantenimento di un trattamento complessivo pari all’ammontare inizialmente liquidato
dall’INPS;
b) per il periodo successivo alla cessazione della prestazione di cui alla lettera a) a causa
dell’esaurimento della sua durata massima, un’integrazione pari all’importo del trattamento
complessivo quale risulta dalle riduzioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22, nel limite di ulteriori diciotto mesi.
10. Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, trova applicazione
esclusivamente la lettera a) del precedente comma.
11. Le integrazioni di cui al precedente comma 9 sono soggette alle regole sulla sospensione,
riduzione e decadenza previste per la prestazione pubblica e richiedono la persistenza dello
stato di disoccupazione anche nel periodo successivo all’esaurimento della prestazione
NASpI stessa.
12. Su richiesta del lavoratore, le integrazioni di cui al precedente comma 9, lettera a), possono
essere erogate in un’unica soluzione laddove analoga modalità di erogazione sia stata
autorizzata dall’INPS con riferimento alla NASPI, ovvero alla prestazione pubblica prevista in
caso di cessazione del rapporto di lavoro, in attuazione dell’articolo 8 del decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22.
13. La misura e la durata degli assegni straordinari, di cui al precedente comma 1, lettera c), sono
determinate dagli accordi sindacali aziendali ivi menzionati, con riferimento al periodo
compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza del trattamento
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
pensionistico di vecchiaia o anticipato. La contribuzione correlata è versata fino alla
maturazione dei requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
14. La fruizione dell’assegno straordinario non è cumulabile con la percezione di reddito da
lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell’assegno fino a
concorrenza dei predetti redditi.
15. E’ fatto obbligo al lavoratore, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante
l’erogazione dell’assegno straordinario, di dare tempestiva comunicazione al datore di
lavoro e al Fondo dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro autonomo e subordinato
ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno stesso.
16. Nel caso di cumulo con redditi di lavoro subordinato, la base retributiva imponibile
considerata al fine della contribuzione correlata è ridotta in misura pari all’importo di tali
redditi con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
17. Per la realizzazione degli interventi di al comma 1 della lettera d) il Fondo può stipulare
apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro
che al Fondo fanno riferimento: Le risorse derivanti dalle predette convenzioni sono in ogni
caso vincolate alla finalità formativa.
Articolo 7
(Contribuzione correlata)
1. Per gli assegni ordinari il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore
interessato la contribuzione previdenziale correlata di cui all’articolo 40 della legge 4
novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata degli stessi. Per gli assegni straordinari,
la contribuzione correlata è versata fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per la
pensione di vecchiaia o anticipata.
2. Nel caso delle prestazioni integrative di cui al precedente articolo 6, comma 9, lettera b), la
contribuzione correlata è dovuta ove tale contribuzione, versata per il periodo di erogazione
delle stesse, consenta di maturare il diritto al trattamento pensionistico durante o a
conclusione del periodo di percezione della prestazione integrativa.
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Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Articolo 8
(Procedure e accesso alle prestazioni)
1. L’accesso alle prestazioni del Fondo è preceduto dall’espletamento delle procedure previste
dai contratti collettivi e dalla legge per i processi che comportano modifiche delle condizioni
di lavoro o dei livelli occupazionali.
2. La domanda di accesso agli assegni ordinari è presentata non prima di trenta giorni dall’inizio
della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di quindici giorni
dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività.
3. Il comitato amministratore del Fondo definisce criteri generali e regole che consentano
un’equilibrata distribuzione degli interventi del Fondo tra i datori di lavoro aderenti nonché
le tempistiche di presentazione ed esame delle richieste di intervento.
4. La facoltà di autorizzare le prestazioni è esercitabile dal comitato decorsi sei mesi dalla
nomina dello stesso.
Articolo 9
(Finanziamento)
1. Per gli assegni ordinari e per le prestazioni di integrazione della NASPI ovvero delle
prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro nonché per la
relativa contribuzione correlata è dovuto mensilmente, a carico dei datori di lavoro che
occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65%, di cui
due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori dipendenti, compresi
i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante ed escluso il personale
dirigente. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le
imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti e sino a quindici dipendenti,
l’aliquota è pari allo 0,45%.
2. Un contributo addizionale, nella misura del 1,50%, calcolato in rapporto alle retribuzioni
perse, è dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione degli assegni ordinari da parte
dei suoi dipendenti.
3. Un contributo straordinario mensile addizionale è dovuto dal datore di lavoro in caso di
ricorso alla integrazione della NASpI per l’intera durata di fruizione di tale prestazione, nella
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misura del 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non
fossero intervenuti eventi tutelati che possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero non
tutelati.
4. I datori di lavoro versano un ulteriore contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12
mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova. I datori di lavoro
versano altresì il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia
di malattia breve di durata a far data dall’avvio operativo del Fondo. Le somme così raccolte
sono utilizzate da ciascun datore di lavoro, per la parte dallo stesso versata, per il
finanziamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b).
5. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo
quanto previsto dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 3, comma
9 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. I datori di lavoro possono richiedere il finanziamento delle prestazioni che interessano i
propri dipendenti nel limite massimo della contribuzione da ognuno di essi dovuta,
ricomprendendo in tale calcolo la contribuzione da versare a titolo di contribuzione anche
addizionale e straordinaria di cui ai precedenti commi 2 e 3.
7. Per gli assegni straordinari, è dovuta, da parte di ciascun datore di lavoro interessato, una
contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati alla corresponsione degli
assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni
erogabili e della contribuzione correlata. Tale importo è versato dall’azienda al Fondo in rate
mensili, fermo restando il versamento della relativa contribuzione correlata da parte
dell’azienda direttamente all’INPS.
Articolo 10
(Equilibrio finanziario del Fondo)
1. Ai sensi dell’articolo 35 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo
di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
11
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2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve ed
entro i limiti delle risorse già acquisite ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
3. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio di previsione a otto anni, basato sullo scenario
macroeconomico coerente con il più recente Documento di Economia e Finanza e relativa
Nota di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo
annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio di cui all’articolo 35, comma 3,
del decreto legislativo n. 148 del 2015.
4. Ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i contributi già
versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano
acquisiti al medesimo fondo.
5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, l’importo delle prestazioni o la misura
dell’aliquota contributiva possono essere oggetto di modifica, anche in corso d’anno, su
proposta del comitato tramite decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dell’economia e delle finanze.
6. La modifica dell’aliquota contributiva può essere disposta con decreto direttoriale dei
predetti Ministeri anche in mancanza di proposta del comitato, per assicurare il pareggio di
bilancio, per fare fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, per inadempienza del
comitato in relazione a quanto previsto al precedente comma 5.
Articolo 11
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Dalla data di decorrenza del Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell’ambito
di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo di integrazione
salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi
eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione
salariale restano acquisiti al medesimo fondo. Il comitato amministratore del fondo di
integrazione salariale, sulla base delle stime effettuate dall’INPS, può proporre al Ministero
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di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, il
mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell’obbligo di corrispondere
la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate,
determinata ai sensi dell’articolo 35, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 9 agosto 2019
f.to
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Luigi Di Maio
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Giovanni Tria
13
ALLEGATO 3
Allegato n. 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto SAR30132
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale di cui all’ articolo 6, comma
1, lett. a), del D.I. n.103594/2019, e ANF ove spettanti per
riduzione dell’attività lavorativa, in applicazione dei contratti
di solidarietà difensivi, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera
c) del decreto legislativo n. 148/2015, conguagliati dalle
aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69, di
competenza degli anni precedenti.
Denominazione abbreviata ASS.INT.SAL.S.DIF.ANF.CONG.A6,C1,D.I.103594/19-AP
Validità e movimentabilità 0 3 /2022-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR30192
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale di cui all’ articolo 6,
comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019, e ANF ove
spettanti per riduzione dell’attività lavorativa, in
applicazione dei contratti di solidarietà difensivi, di cui
all’articolo 21, comma 1, lettera c) del decreto legislativo
n. 148/2015, conguagliati dalle aziende che utilizzano il
sistema D.M. 5/02/69, di competenza dell’anno in corso
Denominazione abbreviata ASS.INT.SAL.S.DIF.ANF.CONG.A6,C1,D.I.103594/19-AC
Validità e movimentabilità 0 3 /2022-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR21106
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di
integrazione salariale di cui all’articolo 6, comma 1, lett.
a), del D.I. 103594/2019, dovuto dalle aziende tenute alla
denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di
competenza degli anni precedenti - art. 9, comma 2, del
D.I. n. 103594/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS.INT.SAL.ART.9,C2D.I.103594/2019-AP
Validità e movimentabilità 0 3 /2022-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR21176
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di
integrazione salariale di cui all’articolo 6, comma 1, lett.
a), del D.I. 103594/2019, dovuto dalle aziende tenute alla
denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di
competenza dell’anno in corso - art. 9, comma 2, del D.I.
n. 103594/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE. ASS.INT.SAL.ART.9,C2D.I.103594/2019-AC
Validità e movimentabilità 0 3 /2022-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR21126
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di
integrazione salariale di cui all’articolo 6, comma 1, lett.
a), del D.I. 103594/2019 – insoluto - competenza anni
precedenti - art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019.
CTR.ADD.LE.ASS.INT.SAL.INS.ART.9C2DI103594/19-AP
Denominazione abbreviata
03/2022-M/P10
Validità e movimentabilità
Tipo variazione I
Codice conto SAR21186
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di
integrazione salariale di cui all’articolo 6, comma 1, lett.
a), del D.I. 103594/2019 – insoluto - competenza anno in
corso - art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019.
CTR.ADD.LE.ASS.INT.SAL.INS.ART.9C2DI103594/19-AC
Denominazione abbreviata
Validità e movimentabilità 0 3 /2022-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR00104
Denominazione completa Credito per il contributo addizionale a carico del datore di
lavoro per l’assegno di integrazione salariale e di
solidarietà del Fondo “Igiene Ambientale”, erogato
direttamente - procedura RACE.
Denominazione abbreviata CRD.CTR.ADD.LE.ASS. INT.SAL.E SOLIDARIETA’ - DIR.
Validità e movimentabilità 0 3 /2022-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR21104
Denominazione completa Contributo addizionale a carico del datore di lavoro per
l’assegno di integrazione salariale del Fondo “Igiene
Ambientale”, erogato direttamente – procedura RACE.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS. INT.SAL.EROGATI DIRETTAMENTE
Validità e movimentabilità 0 3 /2022-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR21105
Denominazione completa Contributo addizionale a carico del datore di lavoro per
l’assegno di integrazione salariale di solidarietà del Fondo
“Igiene Ambientale” erogato direttamente– procedura
RACE.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS.INT.SAL.SOLID.EROG.DIRETTAMENTE
Validità e movimentabilità 0 3 /2022-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR30121
Denominazione completa Prestazioni integrative all’indennità di disoccupazione
NASpI - articolo 6, comma 1, lett. b) del D.I. n.
103594/2019, erogate direttamente.
Denominazione abbreviata PREST.INTEGR.NASPI-A6C1LETT.B)DIN.103594/19-DIR
Validità e movimentabilità 0 3 /2022-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR10121
Denominazione completa Debiti per prestazioni integrative all’indennità di
disoccupazione NASpI - articolo 6, comma 1, lett. b) del
D.I. n. 103594/2019, erogate direttamente.
Denominazione abbreviata DEB.V/BEN.PREST.INTEG.A6C1,LETT.B)DI103594/19
Validità e movimentabilità 0 3 /2022-M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR10133
Denominazione completa Debiti per prestazioni integrative non riscosse dai
beneficiari.
Denominazione abbreviata DEBITI PER PRESTAZ.INTEGRAT.NON RISCOSSI DAI
BENEFICIARI
Validità e movimentabilità 0 3 /2022-P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR24121
Denominazione completa Entrate varie - Recuperi e reintroiti di prestazioni
integrative di cui all’art- 6, comma 1, lettera b) del D.I. n.
103594/2019.
Denominazione abbreviata E.V.-RECUPERI E REINTROITI DI PREST.INTEGRATIVE.
Validità e movimentabilità 0 3 /2022-M/S
Tipo variazione I
Codice conto SAR32144
Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa correlata ai periodi
di erogazione delle prestazioni integrative – art. 7,
comma 2 del D.I. n. 103594/2019
Denominazione abbreviata ONERE CTR.FIGURATIVA PRESTAZ.INTEGRATIVE
Validità e movimentabilità 03/2022- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR21108
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno di
integrazione salariale di solidarietà cui all’articolo 6, comma 1,
lett. a), del D.I. 103594/2019, dovuto dalle aziende tenute alla
denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di
competenza degli anni precedenti - art. 9, comma 2, del D.I. n.
103594/2019
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS.INT.SAL.SOL.ART.9C2D.I.103594/19-AP
Validità e movimentabilità 03/2022- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR21178
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno
d’integrazione salariale di solidarietà di cui all’articolo 6,
comma 1, lett. a), del D.I. 103594/2019, dovuto dalle aziende
tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio
1969, di competenza dell’anno in corso - art. 9, comma 2, del
D.I. n. 103594/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.ASS.INT.SAL.SOL.ART.9C2D.I.103594/19-AC
Validità e movimentabilità 03/2022- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR21128
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno
d’integrazione salariale di cui all’articolo 6, comma 1, lett.
a), del D.I. 103594/2019 – insoluto - competenza anni
precedenti-art. 9, comma 2, del D.I. n. 103594/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE.INT.SAL.SOL.INS.A9C2DI103594/19-AP
Validità e movimentabilità 0 3/2022- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR21188
Denominazione completa Contributo addizionale per il finanziamento dell’assegno
d’integrazione salariale di solidarietà di cui all’articolo 6,
comma 1, lett. a), del D.I. 103594/2019 – insoluto -
competenza anno in corso-art. 9, comma 2, del D.I. n.
103594/2019.
Denominazione abbreviata CTR.ADD.LE. INT.SAL.SOL.INS.ART9C2DI103594/19-AC
Validità e movimentabilità 03/2022- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR30101
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale per il sostegno del reddito
per contratti di solidarietà difensiva di cui all’ articolo 6,
comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019, corrisposti
direttamente
Denominazione abbreviata ASS. INT.SAL.SOL.DIF.A.6,C1,LETT.A)D.I.103594/19-DIR
Validità e movimentabilità 03/2022- M/P10
Tipo variazione I
Codice conto SAR10101
Denominazione completa Debiti per assegni integrazione salariale per contratti di
solidarietà difensiva di cui all’ articolo 6, comma 1, lett. a),
del D.I. n.103594/2019, corrisposti direttamente
Denominazione abbreviata DEB.ASS.INT.SAL.SOL.DIF.A6,C1,L.A)D.I.103594/19-DIR
Validità e movimentabilità 03/2022- M/P10
Tipo variazione V
Codice conto SAR30130
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori
interessati da riduzione o sospensione temporanea
dell’attività lavorativa, e ANF ove spettanti conguagliati dalle
aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - articolo 6,
comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019 - articolo 1,
comma 208, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - anno
precedente.
Denominazione abbreviata ASS. INTEG.SAL.CONG. ART.6 C.1 DI 103594/19- AP
Validità e movimentabilità 12/2021- M/P10
Tipo variazione V
Codice conto SAR30190
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori
interessati da riduzione o sospensione temporanea
dell’attività lavorativa, e ANF ove spettanti conguagliati dalle
aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - articolo 6,
comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019 - articolo 1,
comma 208, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - anno in
corso.
Denominazione abbreviata ASS. INTEG.SAL.CONG. ART.6 C.1 DI 103594/19-AC
Validità e movimentabilità 12/2021- M/P10
Tipo variazione V
Codice conto SAR30100
Denominazione completa Assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori
interessati da riduzione o sospensione temporanea
dell’attività lavorativa, e ANF ove spettanti corrisposti
direttamente - articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I.
n.103594/2019 - articolo 1, comma 208, della legge 30
dicembre 2021, n. 234
Denominazione abbreviata ASS. INTEG.SAL.. ART.6 C.1 DI 103594/19- AP
Validità e movimentabilità 12/2021- M/P10
Tipo variazione V
Codice conto SAR10130
Denominazione completa Debiti per assegni di integrazione salariale a favore dei
lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea
dell’attività lavorativa, e ANF ove spettanti corrisposti
direttamente - articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I.
n.103594/2019 - articolo 1, comma 208, della legge 30
dicembre 2021, n. 234
Denominazione abbreviata ASS. INTEG.SAL.. ART.6 C.1 DI 103594/19- AP
Validità e movimentabilità 12/2021- M/P10
Tipo variazione V
Codice conto SAR24130
Denominazione completa Entrate Varie – Recuperi e reintroiti di assegni di
integrazione salariale di cui articolo 6, comma 1, lett.
a), del D.I. n.103594/2019.
Denominazione abbreviata E.V.–REC.ASS.INTEGRSAL ART.6.C1 103594/19-
Validità e movimentabilità 12/2021- M/S
Tipo variazione V
Codice conto SAR2 SAR00130
Denominazione completa Crediti per assegni di integrazione salariale e prestazioni
integrative per il sostegno del reddito da recuperare
Denominazione abbreviata CRED.ASS.INTEGR.SAL.PREST.INTEGR.DA RECUPERARE
Validità e movimentabilità 12/2021- M/S
Tipo variazione V
Codice conto SAR10131
Denominazione completa Debiti per assegni di integrazione salariale non riscossi dai
beneficiari
Denominazione abbreviata DEBITI PER ASS.INTEG.SAL.NON RISCOSSI DAI BENEF.
Validità e movimentabilità 12/2021- M/S
Tipo variazione V
Codice conto SAR32141
Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa correlata ai periodi
di erogazione degli assegni di integrazione salariale –
articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n.103594/2019.
Denominazione abbreviata ONERE CONTR.FIG.PERIODI ASSEGNI INTEG.SAL
.
Validità e movimentabilità 12/2021- M/P10
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