Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 38/2021
Ambito di applicazione del regime previdenziale di cui alla legge n. 250/1958. Soci di società della pesca non costituite in forma di cooperative. Chiarimenti
Riferimento normativo
Ambito di applicazione del regime previdenziale di cui alla legge n. 250/1958. Soci di società della pesca non costituite in forma di cooperative. Chiarimenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 24/02/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 38
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Ambito di applicazione del regime previdenziale di cui alla legge n.
250/1958. Soci di società della pesca non costituite in forma di
cooperative. Chiarimenti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in materia di regime
previdenziale applicabile ai soci di società della pesca non costituite in forma
di società cooperative.
INDICE
1. Quadro normativo
2. Soci di società della pesca non costituite in forma di società cooperative
3. Istruzioni operative
1. Quadro normativo
La legge 13 marzo 1958, n. 250, disciplina un peculiare regime previdenziale in favore dei
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, che svolgono tale attività di pesca
sia associati in cooperative o compagnie sia in forma autonoma. In particolare, ai sensi
dell’articolo 1 della predetta legge tali soggetti sono i marittimi previsti dall'articolo 115 del
Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano
la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza
lorda, nonché i pescatori di mestiere delle acque interne, forniti delle autorizzazioni che, in
base alle vigenti disposizioni regionali, sono rilasciate dalle competenti Autorità locali.
La predetta disposizione richiede, pertanto, che l’attività di pesca costituisca l’occupazione
esclusiva o prevalente del soggetto e che la medesima sia esercitata nell’ambito di cooperative
o compagnie di pesca ovvero in forma autonoma. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della
norma, pertanto, i pescatori che lavorano alle dipendenze di terzi.
Dall’analisi delle citate disposizioni, emerge che rientrano nell’ambito di applicazione della
legge n. 250/1958 i soggetti che svolgono l’attività di pesca in forma autonoma, senza alcun
vincolo di subordinazione, con organizzazione individuale o associata, nel rispetto della soglia
di 10 tonnellate di stazza lorda del natante.
Tali soggetti, ai fini dell’assicurazione previdenziale, sono tenuti a versare all'Istituto un
contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario
convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in
cooperativa. Inoltre, alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui
alla medesima legge n. 250/1958, e successive modificazioni, è esteso il diritto all’indennità di
maternità ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, cui consegue l’obbligo di finanziamento a carico degli iscritti alla gestione.
Si rammenta, inoltre, che la competenza in materia di iscrizione, variazione, cancellazione dei
pescatori autonomi è stata, fino al 2002, delle Commissioni compartimentali e provinciali per i
pescatori marittimi e per l’assicurazione dei pescatori delle acque interne. Dal 2003 tali
Commissioni sono state soppresse e le relative funzioni sono state attribuite all’Inps (cfr. la
deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 9 dell’11 giugno 2002, la deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 391 del 2 luglio 2002 e la determinazione del Commissario
straordinario dell’Inps n. 139 dell’8 gennaio 2003, adottate ai sensi della legge 27 dicembre
1997, n. 449).
2. Soci di società della pesca non costituite in forma di cooperative
Per quanto attiene all’interpretazione dell’ambito di applicazione del regime previdenziale dei
pescatori della piccola pesca marittima, definito dall’articolo 1 della legge n. 250/1958, nella
parte in cui specifica che la pesca deve essere condotta, se non in forma autonoma, “quando
siano associate in cooperative o compagnie” su natanti non superiore alle 10 tonnellate di
stazza lorda, l’evoluzione delle modalità di svolgimento dell’attività di settore ha posto la
necessità di stabilire se rientrino nella fattispecie solo gli imprenditori individuali o associati in
cooperativa oppure anche in forme diverse da quelle cooperativistiche, quali le società di
persone (s.a.s., s.n.c.).
In proposito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con le circolari n. 1 del 2 gennaio
1959 e n. 25 del 18 luglio 1959, ha affermato la possibilità di assicurare ai sensi della predetta
legge n. 250/1958 anche soggetti, associati in forme diverse da quelle delle cooperative o
compagnie, quando ricorrano condizioni che escludano in maniera assoluta il carattere di
subordinazione dei rapporti che si instaurano tra gli stessi.
In linea con l’avviso del Ministero, l’Istituto ha reso noto, alle Associazioni richiedenti
chiarimenti, che la legge n. 250/1958 risulta applicabile anche ai soggetti che esercitano
l’attività di pesca in forma associata diversa da quella cooperativistica, in cui si possa escludere
in maniera assoluta il carattere di subordinazione nel rapporto tra soci e impresa, anche in
considerazione dei consolidati principi generali che regolano la previdenza dei lavoratori
autonomi.
Tale posizione è stata ulteriormente confermata dal Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, che ha affermato l’iscrivibilità al regime previdenziale di cui alla legge n. 250/1958 dei
pescatori autonomi che praticano la pesca anche in forme associative diverse da quella a
carattere cooperativo.
Alla luce di quanto sopra esposto, i soggetti che esercitano la pesca con carattere di
autonomia, in forma singola o associata mediante cooperativa o nelle varie forme delle società
di persone, con natanti che non superano le 10 tonnellate di stazza lorda, sono soggetti
all’assicurazione di cui alla legge n. 250/1958.
Si specifica che la corretta individuazione dell’ambito di applicazione del regime della piccola
pesca, disciplinato dalla legge n. 250/1958 in commento, ha rilevanza anche sulla platea
destinataria delle disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, che ha previsto il
riordino della previdenza marinara. L’articolo 4 della legge da ultimo citata elenca i soggetti
obbligati al versamento della contribuzione in tale ambito, con indicazione, all’articolo 5, delle
tipologie di imbarcazioni coinvolte e, al successivo articolo 6, dei soggetti esclusi. In
particolare, le disposizioni di cui all’articolo 12 espressamente prevedono l’applicazione della
predetta disciplina anche all'armatore e al proprietario-armatore, che facciano parte
dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita.
Pertanto, sebbene la legge n. 413/1984 si applichi, in linea di principio, come previsto
dall’articolo 5, lettera b), a tutti i marittimi componenti di equipaggio di imbarcazioni iscritte
nel Registro delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 1287 del Codice della
navigazione, fra le quali sono comprese anche le imbarcazioni con stazza lorda inferiore a 10
tonnellate, ma con apparato motore superiore alle potenze indicate nel citato articolo del
Codice della navigazione, l’inclusione opera solo per i lavoratori marittimi inquadrati come
dipendenti.
Infatti, l’articolo 6, lettera d), della legge n. 413/1984, esclude espressamente i “marittimi
iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma
autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda,
qualunque sia la potenza del relativo apparato motore”, specificando che “nei confronti dei
marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e
successive modificazioni ed integrazioni”.
Sulla base del vigente assetto normativo sopra descritto, pertanto, l'armatore e il proprietario-
armatore, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita, nel caso
svolgano la propria attività di pesca su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda,
qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, sono tenuti all’iscrizione previdenziale
secondo il regime disciplinato dalla legge n. 250/1958, anche nelle ipotesi in cui la pesca
venga praticata in forme associative diverse da quella a carattere cooperativo.
Viceversa, gli eventuali altri marittimi componenti l’equipaggio, che non siano anche soci della
società di pesca, debbono essere assicurati ai sensi delle disposizioni recate dalla legge n.
413/1984, in quanto dipendenti dell’armatore.
Considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa previdenziale del settore della
piccola pesca e in ragione dell’esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare
l’integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, con particolare riferimento agli
armatori, come sopra individuati, che utilizzano imbarcazioni con stazza lorda inferiore alle 10
tonnellate, i provvedimenti di riqualificazione della copertura previdenziale dei soci di società di
persone nel regime previdenziale della legge n. 250/1958, effettuati d’ufficio dall’Istituto,
avranno effetto con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente circolare, ove si tratti
di rapporti già instaurati nell’ambito della legge n. 413/1984 da soggetti che rivestono la
qualifica di armatori.
3. Istruzioni operative
Con riferimento alle modalità per l’iscrizione da parte del lavoratore autonomo, si segnala che
dovrà essere presentata alla Struttura Inps territorialmente competente domanda di iscrizione
allegando la seguente documentazione:
- se pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958 addetto alla pesca marittima costiera:
generalità del richiedente; autocertificazione di iscrizione nelle matricole della gente di mare ai
sensi dell’articolo 115 del Codice della navigazione tenute dalla Capitaneria di Porto;
denominazione e matricola del natante utilizzato per l’attività di pesca; estremi della licenza di
pesca; dichiarazione di esercizio della pesca come attività autonoma in forma esclusiva e
prevalente con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda;
- se pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958 addetto alla pesca nelle acque
interne: generalità del richiedente; estremi della licenza di pesca professionale; dichiarazione
di esercizio della pesca come attività autonoma in forma esclusiva e prevalente; dichiarazione
di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, di aziende
vallive di pescicoltura, etc.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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