Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 39/2020
Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2020
Riferimento normativo
Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2020
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 17/03/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 39
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a
tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2020
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive applicate,
per l’anno 2020, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che
impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.
INDICE
1. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
2. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
3. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2020 per gli operai agricoli dipendenti
4. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2020
1. Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
Nel calcolo delle aliquote contributive previste per le aziende che operano nel settore
dell’agricoltura si deve tener conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. L’articolo 3, comma 1, del citato decreto prevede
che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo
indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate annualmente della misura
di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota
complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui
all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in
quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2020, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura
complessiva del 29,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e
massimali di legge.
2. Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi
di tipo industriale
L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o
manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi
produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di
cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali
previsto dall’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.
Conseguentemente, anche per l’anno 2020, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata
nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
3. Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2020 per gli operai agricoli
dipendenti
Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo
28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio
2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:
Contribuzione Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%
4. Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno
2020
Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2020, non hanno
subito variazioni. In base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 45, della legge 13
dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), sono infatti a regime le misure già in essere
fino a luglio 2010, come di seguito riportate:
Territori Misura agevolazione Aliquota applicata
Non svantaggiati - 100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani) 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%
Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25,
comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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