Articolo 1, commi da 346 a 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. nona salvaguardia)
Articolo 1, commi da 346 a 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. nona salvaguardia)
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 02/03/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 39
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 1, commi da 346 a 348, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Nuove
disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. nona
salvaguardia)
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le nuove disposizioni di cui all’articolo
1, commi da 346 a 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di
salvaguardia pensionistica e si forniscono le istruzioni operative per
l’applicazione delle medesime.
INDICE
Premessa
1. Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
2. Modalità e termine di presentazione delle istanze
3.Monitoraggio delle domande
4. Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di
monitoraggio
5. Decorrenza dei trattamenti pensionistici
6. Rinvio a precedenti istruzioni
7. Casella di posta elettronica
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, supplemento ordinario n. 46/L, è stata
pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
La legge in argomento, all’articolo 1, commi da 346 a 348, reca disposizioni in materia di
salvaguardia pensionistica.
In particolare, il comma 346 individua le categorie di lavoratori alle quali continuano ad
applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011.
Le categorie in argomento costituiscono un unico contingente numerico di 2.400 unità.
I successivi commi 347 e 348 prevedono disposizioni in ordine alla presentazione delle
domande di accesso al beneficio, alle modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e
alle risorse stanziate per la salvaguardia in parola.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono le istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in argomento.
1. Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
Si elencano, di seguito, le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 346, della legge n.
178 del 2020 e i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
Categorie di lavoratori ammessi alla Criteri di ammissione alla salvaguardia
salvaguardia
a) lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria della Autorizzazione antecedente alla data
contribuzione di cui all’articolo 1, comma del 4 dicembre 2011;
194, lettera a), della legge 27 dicembre almeno un contributo volontario
2013, n. 147 accreditato o accreditabile alla data del
6 dicembre 2011;
anche se hanno svolto,
successivamente alla data del 4
dicembre 2011, qualsiasi attività, non
riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato;
decorrenza della pensione entro il 6
gennaio 2022.
b) lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria della Autorizzazione antecedente alla data
contribuzione di cui all’articolo 1, comma del 4 dicembre 2011;
194, lettera f), della legge 27 dicembre anche se non hanno un contributo
2013, n. 147 volontario accreditato o accreditabile al
6 dicembre 2011;
a condizione che abbiano almeno un
contributo accreditato derivante
da effettiva attività lavorativa nel
periodo compreso tra il 1° gennaio
2007 e il 30 novembre 2013;
a condizione che alla data del 30
novembre 2013 non svolgevano
attività lavorativa riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
decorrenza della pensione entro il 6
gennaio 2022.
c) lavoratori cessati di cui all’articolo 1,
comma 194, lettere b), c) e d), della legge
27 dicembre 2013, n. 147:
-lavoratori il cui rapporto di lavoro si è
risolto entro il 30 giugno 2012 (art. 1, Anche se hanno svolto, dopo il
comma 194, lettera b), della legge n. 147 30 giugno 2012, qualsiasi attività non
del 2013): riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato;
in ragione di accordi decorrenza della pensione entro il 6
individuali sottoscritti anche ai sensi gennaio 2022.
degli articoli 410, 411 e 412-ter del
codice di procedura civile
ovvero
in applicazione di accordi collettivi di
incentivo all'esodo stipulati entro il 31
dicembre 2011 dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative
a livello nazionale
-lavoratori il cui rapporto di lavoro si è
risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31
dicembre 2012 (art. 1, comma 194, lettera
c), della legge n. 147 del 2013):
in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli
410, 411 e 412-ter del codice di
procedura civile
ovvero
in applicazione di accordi collettivi di
incentivo all'esodo stipulati entro il 31
dicembre 2011 dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative
a livello nazionale
Anche se hanno svolto, dopo la
cessazione, qualsiasi attività non
riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo
indeterminato;
decorrenza della pensione entro
il 6 gennaio 2022.
-lavoratori il cui rapporto di lavoro sia
cessato per risoluzione unilaterale, nel Anche se hanno svolto, dopo la
periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il cessazione, qualsiasi attività non
31 dicembre 2011 (art. 1, comma riconducibile a rapporto di lavoro
194, lettera d), della legge n. 147 del 2013) dipendente a tempo indeterminato;
decorrenza della pensione entro il 6
gennaio 2022.
d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14,
lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del In congedo ai sensi dell'articolo 42,
2011, convertito, con modificazioni, dalla comma 5, del decreto legislativo n. 151
legge n. 214 del 2011, limitatamente ai del 2001 (congedo,
lavoratori in congedo per assistere figli continuativo o frazionato, non superiore
con disabilità grave ai sensi dell'articolo a due anni) nel corso dell’anno 2011
42, comma 5, del Testo Unico di cui al per assistere figli con disabilità grave;
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 decorrenza della pensione entro il 6
gennaio 2022.
e) lavoratori con contratto di lavoro a
tempo determinato e lavoratori in Mancato svolgimento, dopo la
somministrazione con contratto a cessazione, di attività di lavoro a tempo
tempo determinato, con esclusione del indeterminato;
settore agricolo e dei lavoratori con qualifica decorrenza della pensione entro il 6
di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2022.
gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011
2. Modalità e termine di presentazione delle istanze
L’articolo 1, comma 347, della legge in commento dispone che i lavoratori interessati alla
salvaguardia in argomento devono presentare, a pena di decadenza, istanza di accesso al
beneficio entro il 2 marzo 2021, ovveroentro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
predetta legge.
Il medesimo comma dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano
per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei
precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con il decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
finanze, 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.
Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di
salvaguardia per le categorie di lavoratori sopra individuate, si precisa quanto segue.
a) Soggetti che devono presentare istanza all’INPS
I lavoratori di cui all’articolo 1, comma 346, lettere a) e b), della legge in argomento
(prosecutori volontari), devono presentare istanza di accesso al beneficio all’INPS entro e
non oltre il 2 marzo 2021.
Le modalità di presentazione delle domande in argomento sono state illustrate con il
messaggio n. 195 del 18 gennaio 2021, al quale si rinvia.
Avverso il provvedimento di diniego delle istanze di cui sopra, gli interessati potranno
presentare domanda di riesame, presso la Struttura territoriale competente, entro 30 giorni
dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
b) Soggetti che devono presentare istanza all’Ispettorato territoriale del lavoro
I lavoratori di cui all’articolo 1, comma 346, lettere c), d) ed e), (soggetti cessati per
accordi o risoluzione unilaterale; soggetti in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma
5, del decreto legislativo n. 151 del 2001; soggetti con contratto a tempo
determinato e in somministrazione) devono presentare istanza di accesso al beneficio
previsto dalla salvaguardia in parola all’Ispettorato territoriale del lavoro entro il 2 marzo 2021,
secondo le modalità definite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare del 5
febbraio 2021, a cui si rinvia integralmente (Allegato n. 1).
Anche per tali lavoratori è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto
presentando istanza, oltre che all’Ispettorato territoriale del lavoro, anche all’INPS online,
direttamente o per il tramite del patronato, secondo le modalità illustrate con il citato
messaggio n. 195 del 18 gennaio 2021.
Si rammenta che la presentazione dell’istanza all’INPS è in aggiunta, e non in alternativa, a
quella da presentare, comunque, all’Ispettorato territoriale del lavoro.
3. Monitoraggio delle domande
L’articolo 1, comma 347, della legge n. 178 del 2020 prevede che l’INPS provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori appartenenti alle
categorie sopra individuate che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia e che
costituiscono un contingente numerico unico di 2.400 unità.
In particolare, l’Istituto procede alle attività di monitoraggio decorsi i termini per la
presentazione delle domande di accesso al beneficio.
Le attività sono espletate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, con
riferimento alla sola categoria di soggetti di cui all’articolo 1, comma 346, lettera d), della
legge in esame (genitori in congedo), in attività di lavoro, deve intendersi la data di entrata in
vigore della stessa legge n. 178 del 2020, ovvero il 1° gennaio 2021.
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione e dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 346 e 348 del medesimo articolo
1, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del
beneficio in argomento.
I benefici della salvaguardia sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo
di spesa di 34,9 milioni di euro per l’anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l’anno 2022, di 26,8
milioni di euro per l’anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l’anno 2024, di 3,2 milioni di euro
per l’anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l’anno 2026.
4. Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività
di monitoraggio
Come più volte precisato in occasione delle precedenti operazioni di salvaguardia,
relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere
presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio da svolgere secondo le
disposizioni di cui alla presente circolare, le Strutture territoriali non devono adottare
provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere
alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di
tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in
parola.
5. Decorrenza dei trattamenti pensionistici
I trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in
argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, data di entrata in
vigore della legge n. 178 del 2020.
6. Rinvio a precedenti istruzioni
Con riferimento alle istruzioni relative a:
Commissioni competenti istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL);
sinergie;
si rinvia a quanto precisato con il messaggio n. 4373 del 2 maggio 2014 e con la circolare n.
50 del 2016, per quanto compatibili.
In particolare, con riferimento alle sinergie tra le Strutture territoriali INPS e gli ITL, si
evidenzia che, al fine di procedere alle operazioni di monitoraggio, i funzionari INPS
componenti delle Commissioni presso gli ITL trasmettono tempestivamente ai propri referenti
regionali i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data di cessazione del rapporto di
lavoro) dei soggetti interessati alla salvaguardia di cui alla presente circolare, le cui domande
di accesso alla salvaguardia sono state accolte dalle predette Commissioni.
I referenti regionali provvedono alla formazione di un elenco regionale contenente i dati
identificativi dei predetti soggetti e all’invio dello stesso alla Direzione centrale Pensioni,
tramite la casella di posta elettronica di cui al successivo paragrafo.
Resta fermo l’obbligo - di cui all’articolo 7, comma 1, del citato decreto interministeriale del 14
febbraio 2014 - delle Commissioni istituite presso gli ITL di comunicare con tempestività
all’INPS, anche con modalità telematica e preferibilmente a mezzo PEC, le decisioni di
accoglimento delle istanze di accesso alla salvaguardia presentate dai soggetti interessati.
7. Casella di posta elettronica
I quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti all’applicazione delle disposizioni in
oggetto devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle Direzioni regionali/di
coordinamento metropolitano, alla casella di posta elettronica, priva di rilevanza
esterna, salvaguardia2400@inps.it.
Al riguardo, si fa presente che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle
indicazioni di cui sopra.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Direzione Centrale tutela, sicurezza
e vigilanza del lavoro
Agli Ispettorati Interregionali del lavoro
Agli Ispettorati territoriali del lavoro
e, p.c.
All’INPS Direzione Centrale Pensioni
PEC: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it
Alla Regione Siciliana -Ispettorato
regionale del lavoro
dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
sieghart.flader@provincia.bz.it
Alla Provincia Autonoma di Trento
serv.lavoro@provincia.tn.it
OGGETTO: Nona procedura di salvaguardia: legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 322 del 30 dicembre 2020 (S.O. n. 46/L) – Costituzione
Commissioni presso gli Ispettorati territoriali del lavoro per l’esame delle ISTANZE di accesso
ai benefici pensionistici - Fasi e modalità operative - Schema di ISTANZA.
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 322 del 30 dicembre
2016 (S.O. n. 46/L), la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
In data 2 febbraio 2021, con mail prot. n. 1266, il Segretariato Generale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali ha richiesto all’Ispettorato Nazionale del Lavoro di porre in
essere i necessari adempimenti relativi all’oggetto.
Al riguardo, i commi 346, 347 a 348 dell’art. 1 della legge citata prevedono le condizioni
necessarie affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate - che maturano i requisiti per
il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 - continuino ad applicarsi le disposizioni
in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ai fini dell'accesso al beneficio, alcune categorie di lavoratori individuati dal predetto
comma 346 rientrano, secondo quanto previsto dal successivo comma 347 - per effetto del rinvio
PEC: dctutela@pec.ispettorato.gov.it
Direzione centrale tutela, sicurezza Piazza della Repubblica,59
e-mail: dctutela@ipettorato.gov.it
e vigilanza del lavoro 00185 Roma
www.ispettorato.gov.it
Ufficio II- Tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro
alle specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia e al
quelle stabilite con DM del 14.02.2014 - nelle competenze degli Ispettorati territoriali del lavoro.
Pertanto, i soggetti interessati dalle procedure di cui al presente atto risultano essere
quelli individuati dalle lettere c), d) ed e) del medesimo articolo 1, comma 346, della legge n. 178
del 2020, di seguito riportati.
comma 346, lettera c): lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legge n. 201 del 2011. Più specificatamente trattasi di lavoratori:
- il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30.06.2012 in ragione di accordi individuali
ex art. 410-411 e 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il
31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30.06.2012 ed entro il 31.12.2012 in ragione
di accordi individuali ex art. 410-411 e 412-ter c.p.c. ovvero in applicazione di accordi collettivi
di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a
livello nazionale entro il 31.12.2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività
non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso
tra il 01.01.2007 e il 31.12.2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione
qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
comma 346, lettera d): lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai
sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i
quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge n. 201 del 2011;
comma 346, lettera e): lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e
lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º
gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano
i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. Sono esclusi da tale
categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.
I lavoratori di cui alle predette lettere dell’articolo 1, comma 346, della legge n. 178 del
2020, devono presentare le richieste di accesso al beneficio, nel rispetto di quanto previsto dal
successivo comma 347, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore
(1° gennaio 2021) della stessa legge e, dunque, entro il 2 marzo 2021, nonché secondo le modalità
di seguito descritte.
In ordine alle categorie di soggetti di cui alla lettera c):
PEC: dctutela@pec.ispettorato.gov.it
Direzione centrale tutela, sicurezza Piazza della Repubblica,59
e-mail: dctutela@ipettorato.gov.it
e vigilanza del lavoro 00185 Roma
www.ispettorato.gov.it
Ufficio II- Tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro
- l'ISTANZA dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ex DTL)
innanzi al quale detti accordi sono stati a suo tempo sottoscritti;
- l’ISTANZA, negli altri casi, deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del
lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.
In merito alla categoria di soggetti di cui alla lettera d):
- l’ISTANZA deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro
competente in base alla residenza dell’istante.
In relazione alla categoria di soggetti di cui alla lettera e):
- l’ISTANZA deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro
competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
Si segnala che il richiamato comma 347 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020,
stabilisce, tra l’altro, che “Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare
entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti
provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile
2014. …(omissis)”.
Al riguardo, si rammenta che, per quanto concerne l’esame delle ISTANZE di
concessione del beneficio, il decreto ministeriale 14 febbraio 2014 innanzi indicato prevede,
all’art. 6, comma 1, che lo stesso compete alle Commissioni di cui:
- all’art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2012;
- all’art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 ottobre 2012;
- all’art. 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 aprile 2013.
Pertanto, in ordine alla composizione delle citate Commissioni, si rimanda a quanto
contenuto nei suddetti DD.MM., rispettivamente del 1° giugno 2012, dell’8 ottobre 2012, del 22
aprile 2013 e del 14 febbraio 2014.
Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione delle disposizioni della legge n. 178
del 2020, in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, i Direttori dei singoli
Ispettorati territoriali si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire, come per le altre
procedure di salvaguardia, le Commissioni di cui sopra, assumendo le determinazioni
necessarie ed acquisendo, altresì, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali
dell’INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti. Per gli uffici aventi doppia sede si ritiene
ammissibile la costituzione di singole Commissioni per ciascun ambito provinciale, al fine di
rendere più efficiente la gestione del procedimento di valutazione delle istanze di accesso al
beneficio in questione.
Inoltre, tenuto conto che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla
posta elettronica certificata di codesti Uffici o all’indirizzo e-mail dedicato o, in via alternativa,
tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori degli Ispettorati territoriali del lavoro dovranno
provvedere nell’immediato a nominare il responsabile del procedimento per la ricezione delle
ISTANZE medesime.
Gli Ispettorati interregionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di
livello territoriale.
PEC: dctutela@pec.ispettorato.gov.it
Direzione centrale tutela, sicurezza Piazza della Repubblica,59
e-mail: dctutela@ipettorato.gov.it
e vigilanza del lavoro 00185 Roma
www.ispettorato.gov.it
Ufficio II- Tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro
Al riguardo, i Direttori degli Ispettorati interregionali del lavoro trasmetteranno alla
Direzione Centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, i nominativi dei componenti le
Commissioni, nonché dei Responsabili del procedimento con riferimento agli ITL presenti nel
proprio ambito di competenza.
Al fine dell’uniforme procedimentalizzazione delle relative attività, si trasmettono, in
allegato, le “Fasi e modalità operative” connesse all’attuazione delle disposizioni di interesse,
unitamente alla modulistica che dovrà essere utilizzata dagli interessati:
modello di ISTANZA di ammissione ai benefici;
n. 3 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
La presente Circolare è pubblicata sul sito internet e sulla intranet dell’INL.
Il modello di ISTANZA e i modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione saranno
disponibili sul sito www.ispettorato.gov.it in formato pdf editabile.
IL DIRETTORE CENTRALE
Orazio Parisi
PEC: dctutela@pec.ispettorato.gov.it
Direzione centrale tutela, sicurezza Piazza della Repubblica,59
e-mail: dctutela@ipettorato.gov.it
e vigilanza del lavoro 00185 Roma
www.ispettorato.gov.it
Ufficio II- Tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro
FASI E MODALITA’ OPERATIVE
Avvio del procedimento
I soggetti che possono accedere al beneficio ai sensi delle lettere c), d) ed e) dell’art. 1, comma
346, della legge n. 178 del 2020 devono produrre ISTANZA all’Ispettorato territoriale del lavoro
competente individuato secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge medesima, pubblicata nella G.U. – Serie Generale – n. 322 del 30
dicembre 2020 (S.O. n. 46/L).
Modalità di trasmissione
Le ISTANZE potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es.
patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979),
ai competenti Ispettorati territoriali del lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata dei
medesimi o all’indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, inviate tramite
Raccomandata A/R.
Presentazione dell’ISTANZA
L’ISTANZA di accesso ai benefici di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020, dovrà
contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi
identificativi dell’azienda o P.A. presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta
individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai
benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento
di identità.
I soggetti di cui alla lettera c) dell’art. 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020 (lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ovverosia
soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione
di accordi collettivi, ovvero sia cessato per risoluzione unilaterale), unitamente all’ISTANZA
dovranno produrre:
apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo
svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato;
copia dell’accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del
rapporto di lavoro, ovvero copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla
cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007
ed il 31 dicembre 2011.
I lavoratori di cui alla lettera c) dell’art. 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020 conseguono il
beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi
e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti
PEC: dctutela@pec.ispettorato.gov.it
Direzione centrale tutela, sicurezza Piazza della Repubblica,59
e-mail: dctutela@ipettorato.gov.it
e vigilanza del lavoro 00185 Roma
www.ispettorato.gov.it
Ufficio II- Tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro
disposizioni normative e regolamentari, secondo quanto previsto, da ultimo, dall’art. 5, comma
2, del decreto ministeriale 14 febbraio 2014, come richiamato dall’art. 1, comma 347, della legge
n. 178 del 2020.
I soggetti di cui alla lettera d) dell’art. 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020 (lavoratori di
cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo
per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, comma 5, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al
d.lgs. 151/2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011), unitamente all’ISTANZA dovranno
produrre:
apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, relativa al provvedimento di congedo previsto dall’articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con indicazione degli
estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo.
I soggetti di cui alla lettera e) dell’art. 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020, (lavoratori con
contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo
determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo
indeterminato), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del
settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.
Unitamente all’ISTANZA dovranno produrre:
apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla
mancata rioccupazione a tempo indeterminato;
copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a
tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.
Nelle ISTANZE, i lavoratori di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 1, comma 346, della legge n.
178 del 2020 dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al
beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall’INPS, come
previsto dal comma 347 del medesimo articolo.
Criteri di individuazione degli Ispettorati territoriali del lavoro competenti a ricevere
le ISTANZE
Nelle ipotesi di cui alla lettera c) dell’art. 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020, gli Ispettorati
competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base ai seguenti criteri:
- presso l’Ispettorato territoriale del lavoro corrispondente alla ex Direzione territoriale del
lavoro innanzi alla quale sono stati sottoscritti a suo tempo gli accordi individuali;
- residenza del lavoratore cessato negli altri casi e nell’ipotesi di accordi collettivi.
PEC: dctutela@pec.ispettorato.gov.it
Direzione centrale tutela, sicurezza Piazza della Repubblica,59
e-mail: dctutela@ipettorato.gov.it
e vigilanza del lavoro 00185 Roma
www.ispettorato.gov.it
Ufficio II- Tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro
Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020, gli
Ispettorati territoriali del lavoro competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base alla
residenza degli istanti.
Commissioni per l’esame delle ISTANZE
Nel rispetto di quanto già previsto dai decreti interministeriali rispettivamente del 1° giugno
2012, dell’8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014, vengono istituite presso gli
Ispettorati territoriali del lavoro competenti a ricevere le ISTANZE, specifiche Commissioni con
il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le relative decisioni di accoglimento
o di non accoglimento.
- Il Dirigente dell’Ispettorato territoriale del lavoro istituisce, con proprio decreto, la
Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari
dell’Ispettorato territoriale ed un funzionario dell’INPS designato dal Direttore provinciale
della sede dell’Istituto.
- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolte da uno dei due membri designati
dall’Ispettorato territoriale.
- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle
sedute, tenuto conto dell’entità e del flusso delle ISTANZE.
- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli
stessi l’elenco delle ISTANZE da esaminare.
- In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali
dell’ISTANZA, verificando l’idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e
provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.
- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla
data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE.
- Le decisioni nell’ipotesi di non accoglimento dell’ISTANZA dovranno riportare idonea
motivazione.
- L’esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione
provinciale dell’INPS con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.
- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all’istante di
avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e
integrazioni.
- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data
di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo istanza di riesame
innanzi all’Ispettorato territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’ISTANZA.
PEC: dctutela@pec.ispettorato.gov.it
Direzione centrale tutela, sicurezza Piazza della Repubblica,59
e-mail: dctutela@ipettorato.gov.it
e vigilanza del lavoro 00185 Roma
www.ispettorato.gov.it
Ufficio II- Tutela e vigilanza sui rapporti di lavoro
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 39/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.