Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 39/2026
Variazione dell'interesse di dilazione e di differimento. Articolo 14, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
Riferimento normativo
Variazione dell'interesse di dilazione e di differimento. Articolo 14, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 02/04/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 39
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Variazione dell'interesse di dilazione e di differimento. Articolo 14,
comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
SOMMARIO: L’articolo 14, comma 1, del decreto–legge 27 marzo 2026, n. 38, ha
determinato in due punti la maggiorazione prevista per la determinazione
dell’interesse di dilazione e di differimento di cui all’articolo 13, primo
comma, del decreto–legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Con la presente
circolare si comunica che, a decorrere dal 28 marzo 2026, data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 38/2026, l’interesse di dilazione e di differimento
è pari al tasso del 4,15 % annuo.
INDICE
1. Premessa
2. Interesse di dilazione e di differimento
1. Premessa
La misura dell’interesse di dilazione e di differimento è disciplinata dall’articolo 13, primo
comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 537, che stabilisce che: “L’interesse di differimento e di dilazione per la
regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di
lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli
interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento,
maggiorato di cinque punti […]”.
Successivamente, con l’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, la maggiorazione di cui al
citato articolo 13, primo comma, del decreto-legge n. 402/1981, è stata determinata, a
decorrere dal 1° luglio 1996, in sei punti.
Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo
2026, entrato in vigore il 28 marzo 2026, prevede, all’articolo 14, comma 1, che: “A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata in due punti la
maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537”.
2. Interesse di dilazione e di differimento
Con riferimento al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR), che dall’11 giugno 2025 è
pari al 2,15%[1], in considerazione della maggiorazione di due punti di cui al citato articolo 14,
comma 1, del decreto-legge n. 38/2026, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale
dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, commi 11 e 11-bis, del decreto-
legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, è pari al tasso del 4,15% annuo.
Il tasso del 4,15% annuo trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a
decorrere dal 28 marzo 2026.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente
in vigore, di cui alla circolare n. 100 del 10 giugno 2025, non subiranno alcuna modifica.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo
tasso del 4,15% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
[1] Come fissato dalla Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 5
giugno 2025 (cfr. la circolare n. 100 del 10 giugno 2025).
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