Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 39/2026

Variazione dell'interesse di dilazione e di differimento. Articolo 14, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38

Pubblicato: 01/04/2026 In vigore dal: 01/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Variazione dell'interesse di dilazione e di differimento. Articolo 14, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 02/04/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 39 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Variazione dell'interesse di dilazione e di differimento. Articolo 14, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 SOMMARIO: L’articolo 14, comma 1, del decreto–legge 27 marzo 2026, n. 38, ha determinato in due punti la maggiorazione prevista per la determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento di cui all’articolo 13, primo comma, del decreto–legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Con la presente circolare si comunica che, a decorrere dal 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 38/2026, l’interesse di dilazione e di differimento è pari al tasso del 4,15 % annuo. INDICE 1. Premessa 2. Interesse di dilazione e di differimento 1. Premessa La misura dell’interesse di dilazione e di differimento è disciplinata dall’articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, che stabilisce che: “L’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti […]”. Successivamente, con l’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, la maggiorazione di cui al citato articolo 13, primo comma, del decreto-legge n. 402/1981, è stata determinata, a decorrere dal 1° luglio 1996, in sei punti. Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, entrato in vigore il 28 marzo 2026, prevede, all’articolo 14, comma 1, che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata in due punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537”. 2. Interesse di dilazione e di differimento Con riferimento al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR), che dall’11 giugno 2025 è pari al 2,15%[1], in considerazione della maggiorazione di due punti di cui al citato articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 38/2026, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, commi 11 e 11-bis, del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 4,15% annuo. Il tasso del 4,15% annuo trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 28 marzo 2026. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, di cui alla circolare n. 100 del 10 giugno 2025, non subiranno alcuna modifica. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,15% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026. Il Direttore generale vicario Antonio Pone [1] Come fissato dalla Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 5 giugno 2025 (cfr. la circolare n. 100 del 10 giugno 2025).

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