Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 4/2020

Articolo 11-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. Estensione dell’ambito di applicazione dell’indennizzo previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche ai soggetti che hanno cessato definitivamente l’attività commerciale nel 2017 e nel 2018

Pubblicato: 12/01/2020 In vigore dal: 12/01/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Articolo 11-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. Estensione dell’ambito di applicazione dell’indennizzo previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche ai soggetti che hanno cessato definitivamente l’attività commerciale nel 2017 e nel 2018

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 13/01/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 4 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Articolo 11-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. Estensione dell’ambito di applicazione dell’indennizzo previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche ai soggetti che hanno cessato definitivamente l’attività commerciale nel 2017 e nel 2018 SOMMARIO: Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono indicazioni per l’esame delle domande di indennizzo, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. INDICE 1. Nuovo ambito di applicazione delle disposizioni sull’indennizzo per cessazione attività commerciale 2. Domande di indennizzo presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge 2 novembre 2019, n. 128. Riesame 1. Nuovo ambito di applicazione delle disposizioni sull’indennizzo per cessazione attività commerciale Sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 02.11.2019 è stata pubblicata la legge 2 novembre 2019, n. 128, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. L’articolo 11-ter del D.L. n. 101/2019 ha stabilito che “al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018”. Per effetto della disposizione in oggetto, a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della legge n. 128/2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145/2018 e ss.mm.ii., anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del D.lgs n. 207/1996. Stante la data di entrata in vigore della legge n. 128/2019, la decorrenza del trattamento non potrà comunque essere anteriore al 1° dicembre 2019. Per quanto concerne requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità restano ferme le istruzioni già fornite con circolare n. 77 del 24.05.2019. 2. Domande di indennizzo presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge 2 novembre 2019, n. 128. Riesame Le domande di indennizzo, presentate ai sensi dell'articolo 1, commi 283 e 284, della legge n. 145/2018, e rigettate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali con l’unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, dovranno essere riesaminate d’ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. Le domande di indennizzo ricadenti nella fattispecie in argomento e giacenti presso le Strutture territoriali devono essere definite sulla base dei criteri esposti nella presente circolare. Parimenti, quelle pendenti presso la Direzione centrale Pensioni – Area Contenzioso dell’AGO - in attesa di essere esaminate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, dovranno essere nuovamente inviate alle Strutture territoriali di competenza per valutarne l’accoglimento. In tutte le ipotesi illustrate nel presente paragrafo, la decorrenza dell’indennizzo sarà collocata al 1° dicembre 2019, previa verifica della sussistenza dei requisiti ed il permanere delle condizioni richieste dalla legge per procedere ad un accoglimento dell’istanza. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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