Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 22, comma 5-quater. Prestazioni integrative per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 22, comma 5-quater. Prestazioni integrative per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 19/03/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 42
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Articolo 22, comma 5-quater.
Prestazioni integrative per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto
Adige. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina inerente ai trattamenti di
integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga per la Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige in relazione a quanto previsto dall’articolo 22, comma 5-
quater, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 27/2020.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Ambito di applicazione e durata
3. Condizioni di accesso e beneficiari
4. Misura dell’intervento
5. Domanda, autorizzazione, modalità di pagamento e istruzioni operative
6. Domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%
7. Risorse finanziarie
8. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Nell’ambito delle misure a sostegno di imprese e lavoratori connesse all’emergenza
epidemiologica in atto, l’articolo 22,comma 5-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che, al fine di
assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto alle prestazioni legate ai trattamenti di
integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente per
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, i Fondi bilaterali di solidarietà del
Trentino e di Bolzano-Alto Adige possono autorizzare le relative prestazioni, a condizione che
alla copertura del relativo fabbisogno si provveda con fondi provinciali.
In attuazione della citata disposizione, la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, con la
delibera n. 391 del 9 giugno 2020, ha stanziato fondi provinciali pari a 20.000.000 di euro per
il finanziamento delle prestazioni di cui trattasi.
In data 10 giugno 2020 è stato, inoltre, sottoscritto l’Accordo quadro locale fra la Provincia
autonoma di Bolzano-Alto Adige e le parti sociali comparativamente più rappresentative a
livello locale, avente a oggetto i criteri di accesso al Fondo di solidarietà bilaterale della
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (di seguito, anche Fondo di solidarietà) per una
tutela integrativa. Detto Accordo quadro riconosce ai lavoratori, la cui attività lavorativa è
sospesa o ridotta nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 per motivi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, una tutela integrativa rispetto a quella disposta
con i trattamenti salariali previsti dalla normativa a livello nazionale (cassa integrazione
guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga o assegno ordinario).
Con il successivo Accordo quadro locale del 10 novembre 2020, il suddetto periodo è stato
prorogato, senza soluzione di continuità, per tutto l’arco temporale in cui risulti vigente
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e il conseguente dichiarato stato di necessità.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, riconoscendo come finalità dell’intervento quella
di assicurare un sostegno al reddito in connessione con l’emergenza sanitaria in atto ed
escludendo, pertanto, l’intenzione del Fondo di solidarietà di ampliare le prestazioni a regime,
ha ritenuto non necessaria la modifica del decreto interministeriale del 20 dicembre 2016, n.
98187, secondo le procedure di cui agli articoli 40 e 26, comma 3, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
Il medesimo Dicastero ha, inoltre, precisato che tale intervento deve trovare concreta
attuazione sulla base di quanto disciplinato da un’apposita circolare dell’Istituto, definita in
considerazione degli Accordi quadro sottoscritti dalla Provincia autonoma e le parti sociali
comparativamente più rappresentative a livello locale.
Successivamente, la Provincia autonoma di Bolzano ha altresì fornito ulteriori dettagli sulla
disciplina di riferimento, in merito all’individuazione dei beneficiari delle prestazioni, al periodo
di riferimento delle stesse, alle modalità di erogazione, nonché alla possibilità di chiedere il
pagamento diretto con anticipo del 40%.
Le prestazioni integrative di cui trattasi sono autorizzate dal Fondo di solidarietà della Provincia
autonoma di Bolzano–Alto Adige, costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n.
148/2015 e disciplinato dal decreto interministeriale n. 98187/2016.
Con la deliberazione n. 621 del 3 marzo 2022 (Allegato n. 1), condivisa dalla Provincia
autonoma di Bolzano, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà ha adottato la
disciplina per l’accesso alle prestazioni integrative, anche sulla base di quanto previsto dal
decreto legislativo n. 148/2015, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Con la presente circolare, emanata d’intesa con la Provincia autonoma di Bolzano e su
conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni in
merito alla corretta gestione dell’iter concessorio relativo alla tutela integrativa in argomento.
2. Ambito di applicazione e durata
Come chiarito dalla Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, la tutela integrativa è concessa
limitatamente ai datori di lavoro che hanno unità produttive ubicate nella medesima Provincia
e in relazione alle suddette unità produttive.
In relazione a quanto previsto dall’articolo 22, comma 5-quater, del decreto-legge n. 18/2020
e in considerazione di quanto stabilito dagli Accordi quadro in premessa citati, la prestazione
integrativa autorizzata dal Fondo di solidarietà può essere concessa relativamente a periodi,
definiti con maggior dettaglio nel prosieguo, per i quali sussiste un’interruzione dell’attività
produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e il conseguente dichiarato
stato di necessità, e aventi una durata massima di 8 settimane per singola unità produttiva,
decorrenti dal 23 febbraio 2020 e fino alla cessazione dell’emergenza stessa. Per espressa
previsione della disciplina provinciale, la durata richiedibile non può in ogni caso essere
inferiore a una settimana.
Nello specifico, la tutela integrativa rispetto al trattamento di integrazione salariale può essere
concessa in caso di esaurimento della tutela prevista dal legislatore nazionale relativamente
alla cassa integrazione/assegno ordinario, riferito esclusivamente alle causali “COVID-19”, fino
alla cessazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo stato di necessità.
Con la citata delibera n. 621/2022, il Comitato amministratore ha stabilito che le prestazioni
integrative riguarderanno esclusivamente l’anno 2022 e potranno essere richieste per il
periodo emergenziale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, per i lavoratori in forza al
datore di lavoro alla data del 1° gennaio 2022.
La prestazione è pari al trattamento di cassa integrazione ordinaria, comprensiva di
contribuzione correlata e di assegno al nucleo familiare (ANF).
Infatti, come indicato nell’Accordo quadro locale sottoscritto in data 10 giugno 2020, per i
periodi di erogazione della tutela integrativa, il Fondo di solidarietà garantisce la copertura
della competente gestione assicurativa obbligatoria dei lavoratori tramite contribuzione
correlata, determinata secondo quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010,
n. 183.
3. Condizioni di accesso e beneficiari
Secondo quanto stabilito dall’Accordo quadro locale del 10 giugno 2020 e nel rispetto del
principio della sussidiarietà, possono richiedere la tutela integrativa tutti i datori di lavoro
privati di qualsiasi settore economico, incluso quello dell’artigianato, in caso di esaurimento
della cassa integrazione o assegno ordinario, anche di qualsiasi altro Fondo, riferiti
esclusivamente alla “emergenza COVID-19”.
La tutela integrativa si applica a quei lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino
prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva
dovuta a situazioni aziendali connesse all’emergenza da COVID-19, ovvero siano impossibilitati
a prestare attività lavorativa a seguito di misure di contenimento previste dalle autorità
preposte, purché risultino alle dipendenze del datore di lavoro richiedente la prestazione
secondo le decorrenze indicate in materia dal legislatore nazionale.
Come anticipato, sulla base di quanto stabilito dalla delibera n. 621/2022, i lavoratori
beneficiari devono essere in forza all’azienda alla data del 1° gennaio 2022.
La tutela integrativa può essere concessa dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia
autonoma di Bolzano-Alto Adige ai seguenti beneficiari:
lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati
o quadri, ivi compresi gli apprendisti di qualsiasi livello e di qualsiasi forma contrattuale e
lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti di imprese artigiane che hanno usufruito del beneficio del Fondo di solidarietà
bilaterale per l’artigianato e che hanno terminato il relativo periodo di godimento
previsto;
lavoratori intermittenti a condizione che abbiano “risposto alla chiamata” prima del
verificarsi dell’evento sospensivo o riduttivo dell’attività lavorativa. Laddove, al contrario,
l’evento sospensivo si verifica quando il lavoratore non è ancora stato chiamato e, quindi,
non sta lavorando, il medesimo non ha diritto alla tutela integrativa non esistendo una
retribuzione persa da integrare;
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non
possa chiedere la tutela ordinaria (CISOA) per aver già esaurito il numero massimo
annuale di giornate fruibili. Si precisa, inoltre, che la tutela integrativa, limitatamente al
settore agricolo, per le ore di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti ivi
previsti, è equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione
agricola.
Dal trattamento de quo sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici e le altre figure
professionali non previste dalla normativa vigente.
Ai fini della procedibilità della domanda, è sufficiente che i datori di lavoro interessati
trasmettano istanza alla Direzione provinciale INPS di Bolzano; esclusivamente i datori di
lavoro che occupano più di cinque dipendenti devono altresì inviare l’elenco delle lavoratrici e
dei lavoratori coinvolti e il relativo periodo oggetto della domanda alle Organizzazioni
firmatarie dell’Accordo quadro locale del 10 giugno 2020.
Ai fini dell’accesso alla prestazione, non è necessaria la preventiva fruizione degli ordinari
strumenti di flessibilità (comprese ferie e permessi).
4. Misura dell’intervento
La misura della prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà è pari alla prestazione
di integrazione salariale, così come definita dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015,
anche in relazione ai massimali.
A seguito della delibera n. 621/2022, la prestazione viene calcolata in conformità alla nuova
misura dell’integrazione salariale prevista dal comma 5-bis dell’articolo 3 del decreto
legislativo n. 148/2015, inserito dall’articolo 1, comma 194, lettera a), della legge n.
234/2021.
In particolare, per l’anno 2022 il massimale di riferimento è pari a € 1.222,51 (cfr. la circolare
n. 26 del 16 febbraio 2022).
5. Domanda, autorizzazione, modalità di pagamento e istruzioni operative
I trattamenti di integrazione salariale per periodi aggiuntivi riconosciuti dal Fondo bilaterale di
solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige sono concessi dall’INPS, a domanda
del datore di lavoro, previa verifica del rispetto dei previsti limiti di spesa.
Come già anticipato, non è condizione per l’accesso alla prestazione integrativa la preventiva
fruizione degli ordinari strumenti di flessibilità, comprese le ferie.
Secondo quanto disposto dall’Accordo quadro locale sottoscritto in data 10 giugno 2020, le
istanze di cui trattasi non sono soggette alla verifica dei requisiti previsti dall'articolo 11 del
decreto legislativo n. 148/2015.
Il trattamento di tutela integrativa può essere concesso esclusivamente con la modalità del
pagamento diretto da parte della Direzione provinciale di Bolzano a favore dei soggetti aventi
titolo, previa autorizzazione da parte del Fondo di solidarietà.
Per i datori di lavoro che richiedono anche l’anticipazione del 40%, l'Istituto autorizza le
domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento nella misura del 40% delle
ore autorizzate nell’intero periodo.
L’Accordo quadro locale del 10 giugno 2020, al Titolo I, punto 3, dispone altresì che la
domanda di accesso alla prestazione integrativa dovrà essere presentata entro la fine del nono
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa. Tale termine è posticipato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della
presente circolare, qualora risulti più favorevole per il datore di lavoro.
L’istanza, presentata in via telematica alla Direzione provinciale di Bolzano, dovrà essere
corredata dalla lista dei beneficiari e dall’indicazione delle ore di sospensione per ciascun
lavoratore e con riferimento a tutto il periodo richiesto.
Per i datori di lavoro con una soglia dimensionale superiore a 5 dipendenti, il datore di lavoro
dovrà allegare la prova dell’invio alle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo quadro locale del
10 giugno 2020, anche in via telematica, della lista delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti e il
relativo periodo richiesto.
Il servizio per l’invio telematico della domanda è disponibile nel portale dell’Istituto www.inps.it
ed è accessibile dalla scheda descrittiva della prestazione, reperibile tramite la funzione
“Cerca” presente nella pagina principale. Nella scheda della prestazione in alto a destra occorre
cliccare il pulsante “Accedi al Servizio” ed effettuare l’autenticazione.
Si accede a Servizi per aziende e consulenti, selezionando nel menu interno al servizio “CIG e
Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”.
Per accedere alla prestazione è necessario selezionare il Fondo Bolzano e selezionare la nuova
prestazione.
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile
all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area Download”.
All’atto della ricezione delle istanze di accesso alla prestazione, la Direzione provinciale di
Bolzano provvederà alla relativa istruttoria, verificando nello specifico:
la completezza della domanda;
la correttezza e completezza degli allegati alla domanda;
la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dai citati Accordi quadro;
il rispetto dei termini di presentazione della domanda;
la compatibilità dei lavoratori;
l’ubicazione dell’unità produttiva nella Provincia di Bolzano;
limitatamente alle imprese artigiane che hanno usufruito del beneficio previsto dal Fondo
di solidarietà bilaterale per l’artigianato, la presenza dell’autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inerente al fatto di non avere presentato domanda per
lo stesso periodo al proprio Fondo;
per i datori di lavoro con una soglia dimensionale superiore a 5 addetti, la presenza
dell’allegato attestante l’avvenuta comunicazione alle rappresentanze sindacali firmatarie
dell’Accodo quadro locale del 10 giugno 2020 dell’elenco delle lavoratrici e dei lavoratori
coinvolti, nonché il relativo periodo richiesto.
Le domande d’intervento presentate dai datori di lavoro possono essere accolte esclusivamente
entro il limite complessivo di 20.000.000 di euro, stanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano
con delibera n. 391 del 9 giugno 2020, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già
autorizzati.
Si precisa che il Fondo di solidarietà non può erogare prestazioni in carenza della specifica
disponibilità.
Le domande di accesso alle prestazioni integrative sono esaminate dal Comitato, che delibera
gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto del
vincolo di disponibilità di cui alla delibera n. 391/2020.
Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore del
Fondo di solidarietà, la Direzione provinciale di Bolzano rilascia conforme autorizzazione, quale
presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati;
la delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate al datore di lavoro tramite il
cassetto bidirezionale.
Successivamente alla recezione del provvedimento di autorizzazione della tutela integrativa, i
datori di lavoro dovranno inoltrare alla Direzione provinciale di Bolzano la documentazione per
la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” semplificato, al fine di
consentire alla medesima Direzione provinciale di erogare la prestazione.
Come stabilito nella delibera n. 621/2022, ai sensi dell’articolo 7, comma 5-bis del decreto
legislativo n. 148/2015, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto tutti i dati necessari per
il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in
cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione. Non si potrà dare luogo a
pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.
Qualora le comunicazioni di cui sopra intervengano successivamente ai termini sopraindicati, il
pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di
lavoro.
L’Istituto provvederà al monitoraggio della spesa fornendo i risultati dell’attività derivante dalle
determinazioni del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia
autonoma di Bolzano-Alto Adige al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alla Provincia
autonoma di Bolzano.
Al superamento del limite di spesa, non potranno essere adottati ulteriori provvedimenti
concessori.
6. Domanda di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%
Unitamente alla richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS sarà contestualmente
possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà
automaticamente impostata sul “SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non volere accedere
al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.
La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:
codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento integrativo;
IBAN dei lavoratori interessati;
ore di trattamento integrativo, specificate per ogni singolo lavoratore.
Al riguardo, si segnala che il numero complessivo di ore richieste per l’intero periodo non potrà
essere inferiore al numero di ore risultante dalla somma delle richieste parziali per ogni singolo
lavoratore inserite nella richiesta di anticipo. Viceversa, sarà possibile inserire nella domanda
un numero di ore complessivo maggiore del totale di quello indicato per i singoli lavoratori ai
fini dell’anticipo del 40%.
Una volta completato l’inserimento di tutti i dati sopra elencati, la richiesta d’anticipo del 40%
può essere inviata. Solo all’esito di tale operazione potrà essere inviata anche la domanda di
trattamento integrativo. Infatti, tutte le domande per le quali il datore di lavoro abbia
impostato sul “SI” l’opzione relativa all’anticipazione, non vengono protocollate e non possono
essere inviate fino a quando non viene presentata la richiesta di anticipo del 40%. Parimenti
accade nel caso in cui i dati inseriti per la richiesta dell’anticipo non superino i controlli di
correttezza formale, come di seguito sinteticamente richiamati:
codice fiscale del lavoratore formalmente corretto;
IBAN formalmente corretto;
totale delle ore di riduzione/sospensione del singolo beneficiario minore o uguale a 235;
totale delle ore di tutti i beneficiari minore o uguale al numero di ore presentato in
domanda.
L’esito di detti controlli sarà disponibile e consultabile dal datore di lavoro accedendo alla
sezione “Esiti” della procedura dell’anticipo. In presenza di errori verrà fornita la seguente
informazione: “Presenza di errore” e sarà possibile scaricare un file riepilogativo degli errori e,
quindi, correggere il file originale ed effettuare nuovamente l’upload. Nel caso in cui i controlli
siano stati superati partirà la fase di istruttoria automatica con la protocollazione.
Si ricorda che il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico, anche in caso di richiesta
di anticipazione.
Si richiamano le indicazioni già fornite nella circolare n. 78 del 27 giugno 2020 e nel
messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020.
7. Risorse finanziarie
Alla copertura delle prestazioni in oggetto provvede il Fondo di solidarietà bilaterale della
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, nei limiti delle risorse provinciali complessivamente
stanziate in misura pari a 20.000.000 di euro, come conferite dalla delibera della Provincia di
Bolzano n. 391 del 9 giugno 2020.
8. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili delle prestazioni integrative previste dall’articolo 22, comma 5-
quater, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020,
erogate direttamente ai beneficiari, si istituisce il seguente conto:
- BOR30121 Prestazioni integrative e connessi ANF, conseguenti alla sospensione o alla
riduzione dell’attività lavorativa per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 -
articolo 22, comma 5 quater del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- corrisposte direttamente.
I debiti nei confronti dei beneficiari per le prestazioni integrative andranno contabilizzati al
nuovo conto BOR10121, secondo i consueti schemi utilizzati per il pagamento diretto dalla
procedura automatizzata.
Le ritenute erariali da applicare alle prestazioni in argomento andranno imputate al conto
esistente GPA27009.
Eventuali riaccrediti delle prestazioni integrative andranno valorizzati nell’ambito del partitario
del conto GPA10031, con l’indicazione del nuovo codice bilancio, “3242 – Somme non riscosse
dai beneficiari – Prestazioni integrative- articolo 22, comma 5 quater del Decreto-legge 17
marzo 2020, n.18 – BOR”.
Per la rilevazione contabile degli importi relativi alle partite in oggetto che, al termine
dell’esercizio, dovessero risultare ancora da definire, si farà riferimento al conto di nuova
istituzione BOR10133.
Eventuali recuperi delle prestazioni dovranno essere contabilizzati al conto di nuova istituzione
BOR24121, abbinato nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, al codice
bilancio per l’occasione istituito “1187– Recuperi e reintroiti di prestazioni integrative - articolo
22, comma 5 quater del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 – BOR”.
Presumibili partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno
imputate al conto in uso, BOR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunatamente aggiornata.
Anche in questo caso, il codice bilancio “1187” dovrà essere utilizzato per evidenziare,
nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
La norma prevede che la prestazione integrativa comprenda gli assegni al nucleo familiare e il
versamento della contribuzione correlata da parte del Fondo alle gestioni pensionistiche di
iscrizione dei lavoratori.
L’onere relativo alla contribuzione correlata verrà rilevato al conto BOR32144, di nuova
istituzione, a favore delle gestioni di iscrizione dei lavoratori, attribuendo l’entrata ai conti già
esistenti della serie XXX22NNN.
Per quanto riguarda la contabilizzazione delle anticipazioni delle prestazioni integrative, nella
misura del 40%, si richiamano le istruzioni contabili fornite con il messaggio n. 3043 del 4
agosto 2020.
Si riportano in allegato le variazioni al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DELIBERAZIONE N. 621 DEL 3 marzo 2022
OGGETTO: Disciplina di accesso alle prestazioni integrative per la Provincia
autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 22, comma 5-quater del Decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.
IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’
BILATERALE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE
VISTI gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti
ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia
d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
VISTO, in particolare, l’art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il
quale prevede che le Province autonome di Trento e Bolzano possono sostenere
l’istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale a cui si applica la
disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del
medesimo decreto legislativo;
VISTO l’articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
VISTO il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente disposizioni per
l’attuazione della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Bolzano – Alto
Adige in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità;
VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 98187 del 20 dicembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017 con cui è stato istituito il “Fondo di
solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 9 novembre 2021, relativo alla ricostituzione del
Comitato amministratore del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia
autonoma di Bolzano – Alto Adige;
VISTO il parere espresso con nota del 15/01/2021, n. 365 dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, il quale ha ritenuto non necessaria la modifica del decreto
interministeriale del 20 dicembre 2016, n. 98187, secondo le procedure di cui agli
articoli 40 e 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
VISTI gli Accordi quadro locali stipulati in data 10 giugno e 10 novembre 2020 fra la
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e le parti sociali comparativamente più
rappresentative a livello locale, aventi ad oggetto i criteri di accesso ad una tutela
integrativa assicurata dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige per tutto l’arco temporale in cui risulti vigente l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
1
VISTO l’articolo 1, comma 1 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 che ha ulteriormente
prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza epidemiologia da Covid 19;
VISTO l’articolo 27 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3 concernente il
finanziamento delle prestazioni integrative di cui all’oggetto;
VISTO la legge 30 dicembre 2021, n. 234 di riordino della normativa ordinaria in
materia di ammortizzatori sociali,
DELIBERA
di adottare la seguente disciplina di accesso alle prestazioni integrative di cui
all’oggetto:
• la prestazione integrativa può essere richiesta per il periodo 01/01/2022 –
31/03/2022, per i lavoratori in forza all’azienda alla data del 01/01/2022;
• la prestazione viene calcolata ai sensi dell’articolo 3, comma 5 bis del D.lgs
148/2015;
• ai sensi dell’articolo 7, comma 5 bis del D.lgs 148/2015, il datore di lavoro deve
comunicare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione
salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il
periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione.
Il Segretario Il Presidente
2
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto BOR30121
Denominazione completa Prestazioni integrative e connessi ANF conseguenti alla
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per
effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 -
articolo 22, comma 5 quater del Decreto-legge 17
marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, corrisposte direttamente.
Denominazione abbreviata PREST.INTEGRATIVE-ART.22CO5.DL18/2020-DIRETT.
Tipo variazione I
Codice conto BOR10121
Denominazione completa Debiti v/beneficiari per le prestazioni integrative e ANF,
conseguenti alla sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa per effetto dell’emergenza epidemiologica da
COVID 19 - articolo 22, comma 5 quater del Decreto-
legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
corrisposte direttamente
Denominazione abbreviata DEB. V/BENEF. PRESTAZ.INTEGRAT-ART.22CO5DL18/2020
Tipo variazione I
Codice conto BOR10133
Denominazione completa Debiti per somme non riscosse dai beneficiari per
prestazioni integrative.
Denominazione abbreviata DEB.SOMME NON RISCOSSE DAI BENEF. PRESTAZ. INTEGR.
Tipo variazione I
Codice conto BOR24121
Denominazione completa Entrate varie - Recuperi e reintroiti delle somme per
prestazioni integrative indebitamente erogate.
Denominazione abbreviata REC. E REINTR.PREST INTEGRATIVE INDEB. EROGATE
Tipo variazione I
Codice conto BOR32144
Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa correlata ai periodi
di erogazione delle prestazioni integrative, conseguenti
alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per
effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 -
articolo 22, comma 5 quater del Decreto-legge 17
marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27.
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIGUR.PREST.INTEGR.ART.22CO5QUAT.DL18/20.
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