Articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. Proroga dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata
Articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. Proroga dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata
Testo normativo
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Roma, 03/04/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
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territoriali delle Aree dei professionisti
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centrali e ai responsabili territoriali
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Circolare n. 42
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”. Proroga dell’incentivo
al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che
abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi per
l'accesso al trattamento di pensione anticipata
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni per la gestione degli
adempimenti previdenziali connessi al c.d. incentivo al posticipo del
pensionamento, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 194,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che prevede la
possibilità di applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 286, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, come sostituito dall’articolo 1, comma 161,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, anche ai lavoratori dipendenti che
maturano, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti per la pensione anticipata di
cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
INDICE
1. Premessa
2. Incentivo al posticipo del pensionamento
3. Articolo 1, comma 194, della legge di Bilancio 2026
4. Procedura di riconoscimento
1. Premessa
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), prevede all’articolo 1,
comma 194, che: “La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato,
entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214”.
A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024,
n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), all’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre
2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), richiamato dalla norma in trattazione,
l’incentivo al posticipo del pensionamento è stato riconosciuto in favore dei lavoratori
dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima che, entro il 31 dicembre 2025, hanno maturato i requisiti minimi
non solo per il diritto alla pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ma
anche per il diritto alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
che hanno scelto di proseguire l’attività lavorativa dipendente.
Pertanto, i citati lavoratori dipendenti che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto
alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata, hanno scelto di proseguire l’attività
lavorativa dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei
contributi previdenziali a loro carico.
Per effetto della modifica disposta dal comma 194 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026, la
facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a carico dei
lavoratori e relativi all’AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti che
maturano, entro il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10,
del citato decreto-legge n. 201/2011 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dall’articolo 1,
comma 194, della legge di Bilancio 2026 e si forniscono le conseguenti indicazioni per la
gestione degli adempimenti previdenziali.
2. Incentivo al posticipo del pensionamento
L’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023, richiamato dalla norma in argomento,
nella formulazione originaria ha previsto che: “I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i
requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di
pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei
contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di
versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a
carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla
normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima
decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il
datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata
esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”.
In ossequio al disposto dell’articolo 1, comma 287, della legge di Bilancio 2023, che ha
demandato la definizione delle modalità attuative della misura di cui al citato comma 286 del
medesimo articolo all’adozione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, è stato emanato il decreto 21 marzo
2023 (di seguito, decreto attuativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio
2023[1], alla cui disciplina si rinvia per quanto non illustrato nella presente circolare.
Successivamente, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 161, della legge di
Bilancio 2025, il citato articolo 1, comma 286, ha previsto che: “I lavoratori dipendenti che
abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui
all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare
all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta
facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali
forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile
per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della
predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di
contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente
previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente
al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51,
comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della
facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo
periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26”.
La novella legislativa di cui alla legge di Bilancio 2025 ha determinato, pertanto, un’estensione
della platea dei soggetti che possono accedere all’incentivo in argomento, prevedendo che tale
misura si applica non solo a favore dei lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata
flessibile, come previsto dalla previgente disciplina, ma anche in favore dei soggetti che
raggiungano il diritto alla pensione anticipata.
Dunque, i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata
flessibile o alla pensione anticipata, hanno scelto di proseguire l’attività lavorativa dipendente,
hanno la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a
loro carico.
In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà di rinuncia è venuto meno ogni obbligo di
versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a
carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla
normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del
lavoratore che il datore di lavoro dovrebbe versare all'ente previdenziale, qualora non fosse
esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
La facoltà di rinuncia produce, pertanto, i seguenti effetti:
- il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico
del lavoratore che ha esercitato la facoltà in argomento. Resta fermo, invece, l’obbligo di
versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa
del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a
carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore
di lavoro dovrebbe versare all'ente previdenziale qualora non fosse esercitata la facoltà di
rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le
somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.
Infatti, a seguito della novella introdotta dall’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio
2025, l’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 ha previsto che all’incentivo in
trattazione si applica l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, TUIR), in base al quale non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente, imponibile ai fini fiscali, le quote di retribuzione
derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito
contributivo per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di
anzianità, dopo avere maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.
Il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR si applica
anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO.
L’Istituto ha fornito istruzioni per l’applicazione della disciplina dell’incentivo al posticipo del
pensionamento previsto dalla legge di Bilancio 2025 con la circolare n. 102 del 16 giugno 2025.
3. Articolo 1, comma 194, della legge di Bilancio 2026
Per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 194, della legge di Bilancio 2026, i
lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo di cui
all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 e scelgono di proseguire l’attività
lavorativa dipendente hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei
contributi previdenziali a loro carico relativi all’AGO per l’IVS o alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima.
Pertanto, la facoltà di avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento, come già indicato
nella circolare n. 19 del 25 febbraio 2026, riguarda i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima che:
- entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso
alla pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019 (62
anni di età e 41 anni di contributi);
- entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti minimi previsti per l’accesso alla
pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 (41 anni
e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
Con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo volo, alla luce della formulazione letterale
dell’articolo 1, comma 194, della legge di Bilancio 2026, si chiarisce che non possono rinunciare
all’accredito della quota contributiva a proprio carico coloro che non hanno maturato i requisiti
espressamente indicati nella stessa norma, anche se hanno maturato i requisiti contributivi
ridotti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, per la
pensione anticipata a carico del medesimo Fondo.
In virtù della stessa formulazione letterale si precisa, per quanto riguarda i lavoratori
autoferrotranvieri, che per la verifica del diritto alla pensione anticipata trova applicazione
l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, mentre non rileva
l’articolo 3, comma 10, del medesimo decreto legislativo, che consente la verifica del diritto al
trattamento pensionistico secondo le regole del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tenendo
conto anche della contribuzione da autoferrotranviere, in quanto tale facoltà rileva solo ai fini
dell’accesso al trattamento pensionistico.
Inoltre, con riferimento alla cessazione degli effetti dell’incentivo al posticipo del
pensionamento, la corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa di
produrre effetti:
- in caso di conseguimento della pensione diretta da parte del lavoratore, fatta eccezione per
l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o al conseguimento
del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6,
del decreto-legge n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni
previdenziali, o al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla
gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore, nelle ipotesi in cui sia presente
contribuzione in un’unica gestione (cfr. l’art. 1, comma 5, del decreto attuativo). Tenuto conto
di quanto sopra, pertanto, l’incentivo in trattazione per i dipendenti pubblici cessa di trovare
applicazione al conseguimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia
anche nelle ipotesi di eventuale permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 165,
della legge di Bilancio 2025;
- in caso di esercizio da parte del lavoratore della revoca della facoltà di rinuncia (cfr. l’art. 1,
comma 6, del decreto attuativo), con decorrenza dal primo mese di paga successivo al
momento in cui la revoca è esercitata.
4. Procedura di riconoscimento
Per quanto riguarda la procedura di riconoscimento dell’incentivo in trattazione, si chiarisce che
il lavoratore interessato, ai sensi dell’articolo 2 del decreto attuativo, deve darne
comunicazione all’INPS ai fini della verifica dei requisiti di spettanza della misura.
L’istituto, a seguito della presentazione della domanda, verifica il raggiungimento da parte del
lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata
flessibile o di pensione anticipata e, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa
richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria,
comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio
“Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.
Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso
può procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della
quota di contribuzione a carico del lavoratore e all’eventuale recupero, a conguaglio, delle
contribuzioni pensionistiche già versate, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con le
circolari n. 82 del 22 settembre 2023 e n. 102/2025.
Per tutte le ulteriori istruzioni operative e contabili e i chiarimenti sulle condizioni di spettanza
della misura, si rinvia alle circolari n. 82/2023, n. 102/2025 e n. 19/2026, con le quali sono
state fornite indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo al
posticipo del pensionamento.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
[1] Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto 21 marzo 2023 è stato corretto con comunicato del
20 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023.
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