Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 43/2020

Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2020

Pubblicato: 19/03/2020 In vigore dal: 19/03/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2020

Testo normativo

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Ufficio Responsabile della Protezione dei Dati Roma, 20/03/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 43 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2020 SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2020 che l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, annualmente è tenuto a rilasciare ai sensi dell’articolo 4, commi 6-ter e 6- quater, del D.P.R. n. 322/1998. A tal fine vengono specificati i canali di accesso a disposizione dell’utenza per l’acquisizione della predetta Certificazione Unica 2020. INDICE 1. Premessa 2. Fornitura telematica della Certificazione Unica 2020 3. Modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2020 3.1 Spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata 3.2 Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale 3.3 Spedizione della Certificazione Unica al domicilio del titolare o dell’erede di soggetto titolare 3.4 Spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all’estero 3.5 Servizio di “Sportello mobile” 3.6 Comuni ed altre pubbliche Amministrazioni abilitate 4. Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2020 al soggetto non titolare 1. Premessa L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto annualmente a rilasciare, entro il 31 marzo, la Certificazione Unica di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998. La Certificazione Unica include, oltre ai redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Con la presente circolare si illustrano le modalità attraverso le quali l’Istituto mette a disposizione dell’utenza la Certificazione Unica 2020. 2. Fornitura telematica della Certificazione Unica 2020 Gli utenti in possesso di PIN, anche ordinario, possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2020 dal sito www.inps.it, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale MyINPS o attraverso il seguente percorso di navigazione: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Certificazione unica 2020 (Cittadino)” > (codice fiscale e PIN). Gli utenti possono accedere al servizio anche tramite: - credenziali SPID almeno di secondo livello o superiore; - la Carta Nazionale dei Servizi; - la Carta di Identità Elettronica 3.0. È inoltre possibile visualizzare e scaricare su smartphone/tablet la propria Certificazione Unica anche tramite l’apposito servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno dell’APP istituzionale “INPS mobile”, scaricabile dagli store Android e Apple. 3. Modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2020 Nell’interesse dell’utenza, al fine di assicurare il più ampio livello di fruizione al servizio, l’Istituto ha predisposto i canali di accesso alternativi di seguito indicati. 3.1. Spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata I soggetti titolari di utenza di posta elettronica certificata (PEC) possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2020 al seguente indirizzo: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it. La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Conseguentemente la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente. 3.2. Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2020 è possibile, inoltre, avvalersi di un ente di Patronato, di un CAF o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità. L’accesso ai servizi INPS è consentito mediante le seguenti modalità: per i professionisti: PIN dispositivo dell’INPS, credenziali SPID almeno di secondo livello, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica 3.0; per i CAF e i Patronati: credenziali SPID almeno di secondo livello, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica 3.0. L’intermediario, preliminarmente all’accesso al modello di Certificazione Unica, deve identificare l’interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio, oltre alla copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate quotidianamente in un apposito registro cronologico contenente il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante, nonché gli estremi del documento di identità di quest’ultimo. In caso di rilascio del modello di Certificazione Unica a soggetto terzo, al quale l’interessato abbia rilasciato delega, come previsto dal successivo paragrafo 4, l’intermediario dovrà acquisire anche tale ulteriore delega, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato. La delega per il prelievo del modello Certificazione Unica deve contenere le seguenti informazioni: • dati anagrafici dell’interessato e relativo codice fiscale; • anno d’imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare; • data di conferimento della delega. La visualizzazione della Certificazione Unica 2020 da parte degli intermediari è subordinata all’inserimento in procedura di alcuni dati riguardanti l’utente. In particolare, ai fini dell’accesso alla banca dati, l’intermediario, nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 1 alla presente circolare, deve indicare tutti gli elementi informativi di seguito indicati: codice fiscale del soggetto per il quale si intende visualizzare la Certificazione Unica 2020, esistenza di delega specifica, tipologia ed estremi del documento di identità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica, data della delega, e, in aggiunta, uno tra i seguenti elementi: posizione previdenziale (numero pensione); numero progressivo della delega, determinato sulla base di apposito registro di protocollo interno da tenere a cura dell’intermediario; inserimento di un file contenente la scannerizzazione della delega all’intermediario e del documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica. 3.3. Spedizione della Certificazione Unica al domicilio del titolare o dell’erede di soggetto titolare In linea con le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo e 11 marzo dell’anno in corso, l’acquisizione della Certificazione Unica 2020 presso gli sportelli dell’INPS è sospesa. Al contempo sono stati attivati ulteriori canali di contatto con l’Istituto, di seguito indicati, che consentono di acquisire agevolmente la Certificazione Unica 2020. - Canale telefonico: esclusivamente su richiesta del titolare, la relativa Certificazione Unica sarà spedita al domicilio del titolare medesimo risultante dagli archivi dell’Istituto. A tal fine, è stato attivato il numero verde dedicato 800 434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile. È anche possibile richiedere la spedizione della Certificazione Unica chiamando il Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante). - Canale posta elettronica ordinaria: detto canale è limitato ai casi di ritiro della Certificazione Unica da parte di soggetti non titolari, quali il soggetto delegato ovvero l’erede di soggetto deceduto ed è operativo a decorrere dal 30 marzo 2020. L’indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta di spedizione della Certificazione Unica è il seguente: richiestacertificazioneunica@inps.it. In particolare, il rappresentante dovrà richiedere la Certificazione Unica 2020, corredando la comunicazione della fotocopia di un proprio documento di identità e di un documento di identità del rappresentato, entrambi in corso di validità legale. La Certificazione Unica sarà trasmessa esclusivamente all’indirizzo di residenza del rappresentato risultante dagli archivi dell’Istituto. Nel caso di richiesta presentata da eredi del titolare della prestazione, detta richiesta deve essere corredata da una fotocopia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale. La Certificazione Unica sarà trasmessa all’indirizzo di residenza dell’erede che presenta istanza. 3.4. Spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all’estero I pensionati residenti all’estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati: 0039-06 59058000 – 0039-06 59053132, attivi 24 ore al giorno compresi i festivi, con servizio di risposta automatica o, in alternativa, al numero: 0039-06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante), servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) ed il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana). 3.5. Servizio di “Sportello Mobile” In considerazione dell’oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici messi a disposizione dall’Istituto, ormai da tempo è stato attivato un servizio dedicato a particolari categorie di utenti (ad esempio, ultrasettantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, titolari di indennità speciale - Categoria: Ciechi civili - indipendentemente dall’età, ecc.), denominato “Sportello Mobile”, per l’erogazione con modalità agevolate di alcuni servizi istituzionali, tra i quali il rilascio della certificazione in argomento. Gli utenti che abbiano ricevuto apposita comunicazione di inserimento nell’iniziativa possono pertanto contattare, al numero telefonico indicato nella comunicazione stessa, un operatore della Struttura territorialmente competente e richiedere l’invio della certificazione al proprio domicilio. 3.6. Comuni e altre pubbliche Amministrazioni abilitate Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2020 anche presso i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo. Come per gli intermediari, la visualizzazione della Certificazione Unica da parte degli operatori delle pubbliche Amministrazioni è subordinata all’esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati. 4. Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2020 al soggetto non titolare Si ricorda che la Certificazione Unica 2020 può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare. In questo caso la richiesta può essere presentata ai Patronati, ai Centri di assistenza fiscale, ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale (cfr. il precedente paragrafo 3.2) ovvero attraverso il nuovo servizio di posta elettronica ordinaria (cfr. il precedente paragrafo 3.3), sia da persona appositamente delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto. Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato. L’intermediario, cui viene presentata la delega, è tenuto a conservare la predetta documentazione per un periodo di tre anni. Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della prestazione, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità (cfr. il messaggio n. 1707/2013). Delle modalità di rilascio della Certificazione Unica 2020 sopra descritte sarà data ampia diffusione attraverso il sito internet dell’Istituto e i social media. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 ALLEGATO 1 – DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Gli intermediari, in osservanza dei canoni di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità del servizio di rilascio delle Certificazioni Uniche agli utenti, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza a tal fine previsti dall’INPS in linea con le disposizioni di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679, al D. lgs 10 agosto 2018, n. 101 e al Codice in materia di protezione dei dati personali, D. lgs 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto D. lgs n. 101 del 2018. Detti intermediari agiscono quali autonomi Titolari del trattamento dei dati personali e garantiscono che le informazioni contenute nelle Certificazioni Uniche degli utenti saranno trattate esclusivamente da soggetti espressamente designati quali “Persone autorizzate”, che agiscono sotto la loro diretta autorità, nel rispetto dell’articolo 4, n. 10, del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018. In tale ambito i Titolari istruiscono le “Persone autorizzate” sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti, richiamando anche le responsabilità connesse ad un eventuale uso illegittimo dei dati. Per le diverse categorie di intermediari, l’Istituto si riserva di disciplinare ulteriormente le regole di accesso ai sistemi - a tal fine eventualmente prescrivendo il rispetto di particolari misure di sicurezza - e di dettagliare, nei casi in cui ne ravvisi la necessità, apposite modalità tecniche di prelievo delle Certificazioni Uniche. In particolare, per i Centri di Assistenza Fiscale che ne facciano richiesta, è possibile prelevare la Certificazione Unica in cooperazione applicativa. L’Istituto eseguirà il tracciamento degli accessi ai dati tramite registrazioni che consentano di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore e, tra gli intermediari che hanno effettuato l’accesso al servizio di prelievo della Certificazione Unica, effettuerà appositi controlli richiedendo anche la trasmissione all’INPS delle copie scannerizzate delle deleghe e dei documenti d’identità degli utenti interessati. La trasmissione della suddetta documentazione dovrà avvenire entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della richiesta. In ogni caso, la delega in originale e la copia di un documento di riconoscimento dell’interessato devono essere conservati dagli intermediari per almeno tre anni dal rilascio ed esibiti a richiesta dell’INPS per eventuali controlli. Tale onere di conservazione non sussiste se l’intermediario ha inserito in procedura la scansione della delega e del documento di riconoscimento del soggetto interessato. L’intermediario assicura il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot), che permettano di consultare in forma massiva i dati e di replicare le informazioni rese disponibili in autonome banche dati. L’Istituto adotta sistemi automatizzati di controllo degli accessi per prevenire casi di anomalia, sia per la ripetuta visualizzazione della Certificazione Unica afferente lo stesso codice fiscale da parte di diversi operatori, sia per gli accessi massivi tramite procedure automatizzate. Per tale seconda casistica è attivo un software specifico, denominato “Test Captcha”, consistente in una o più domande e risposte, tese a verificare che l’accesso in corso stia avvenendo ad opera di una persona fisica. Nei casi di violazione di dati personali, al fine di ottemperare agli obblighi di notifica al Garante e di comunicazione agli interessati (c.d. “data breach”), nei termini di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157, gli intermediari assicurano piena collaborazione all’INPS, a cui forniscono tempestivamente ogni informazione utile in ordine agli eventi rischiosi eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, se tali situazioni possano avere un impatto significativo per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

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