Articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
Articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23/03/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 44
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Applicazione
dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo
della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1,
comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione
dell’articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che
estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato e Polizia penitenziaria) l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni nei
confronti di coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31
dicembre 1995 inferiore a 18 anni.
INDICE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Riesame dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
inferiore a 18 anni
4. Modalità applicative
1. Premessa
Nel Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata
pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (di seguito, anche
legge di Bilancio 2022).
L’articolo 1, comma 101, della legge citata, dispone che: “Al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva
inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità
riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini
del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con
applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.
Il successivo comma 102 stabilisce la copertura degli oneri derivati dall’applicazione della
disposizione in esame.
Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, si forniscono le indicazioni operative per l’applicazione della disposizione in
argomento.
2. Ambito di applicazione
L’articolo 1, comma 101, della legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in
attuazione dell’interpretazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con le sentenze n.
1/2021QM/PRES-SEZ del 2021 e n. 12/2021/QM/SEZ.
Per effetto di quanto dispone il comma in esame, in favore del personale appartenente alla
Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria che al 31 dicembre 1995 ha maturato un’anzianità
contributiva inferiore a 18 anni, la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema
misto, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve essere
determinata considerando l’effettivo numero di anni di contribuzione maturati alla predetta
data, con applicazione dell’aliquota annua del 2,44 per cento.
Il riconoscimento dell’aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento sulle quote retributive di
pensione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, trova
applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in
esame, nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente
ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022.
Analogamente, con riferimento ai benefici previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165 (cc.dd. 6 aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile), l’importo
corrispondente a detto beneficio viene rapportato all’aliquota di rendimento annua del 2,44 per
cento.
3. Riesame dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31 dicembre
1995 inferiore a 18 anni
Tenuto conto della formulazione letterale dell’articolo 1, comma 101, della legge di Bilancio
2022 e del correlato stanziamento di spesa di cui al successivo comma 102, l’aliquota di
rendimento del 2,44 per cento trova applicazione nei confronti del personale contemplato dalla
norma già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021, a condizione che al 31
dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
In particolare, considerata anche la recente giurisprudenza della Corte dei Conti[1], la norma
in esame non assume valenza di interpretazione autentica con riferimento alla mancata
applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973 nei confronti del personale appartenente
alle Forze di polizia ad ordinamento civile, ma è volta a ricondurre i relativi trattamenti
pensionistici nell’alveo della specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183 - disposizione richiamata dal comma 101 in esame che armonizza, tra
l’altro, la tutela pensionistica all’intero comparto Difesa e Sicurezza.
4. Modalità applicative
I trattamenti pensionistici con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge
n. 234/2021 saranno quindi determinati applicando, alla quota retributiva di cui all’articolo 1,
comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44 per cento.
L’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame,
applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44
per cento per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Analogamente, i benefici previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono
corrisposti i ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della disposizione in
esame (1° gennaio 2022), senza diritto alla corresponsione degli arretrati.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Cfr. le sentenze della Corte dei Conti n. 45 del 20 gennaio 2022 e n. 33 del 7 febbraio
2022.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 44/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.