Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Istruzioni operative
Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 25/03/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 45
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori
dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di
cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i
lavoratori dipendenti del settore privato. Istruzioni operative
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative in materia
di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi
indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
INDICE
Premessa
1. Periodo di fruizione del congedo COVID-19 e relativa indennità
2. Congedo da parte dei genitori dipendenti del settore privato
3. Congedo da parte dei genitori dipendenti del settore pubblico
4. Congedo da parte di genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e di genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS
5. Congedo per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, della legge n. 104/1992
6. Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92
per i lavoratori dipendenti del settore privato
7. Monitoraggio della spesa
8. Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro
8.1 Datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri
fondi speciali
8.2 Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
8.3 Datori di lavoro che inviano le denunce di manodopera DMAG/PosAgri per il personale a
tempo indeterminato iscritto alla sezione agricola del FPLD
8.4 Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap. Istruzioni per la
compilazione della Lista PosPa
9. Istruzioni fiscali. Rinvio istruzioni contabili
Premessa
L’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto un congedo indennizzato
per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-
19.
Il congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti
alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai
lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico.
In alternativa al menzionato congedo è stata altresì prevista la possibilità per i genitori di
richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nelle modalità e secondo le
istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 44/2020.
Inoltre, l’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni
di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di
ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Premesso quanto sopra, con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in merito
alle citate disposizioni di legge.
1. Periodo di fruizione del congedo COVID-19 e relativa indennità
L’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 prevede la possibilità di fruire di uno specifico
congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni
complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M.
del 4 marzo 2020.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo
familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi
sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione
o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità
accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole
di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al
reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente ed i
periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.
È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età
compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della
contribuzione figurativa. È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il
diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Le disposizioni contenute nel citato articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 si applicano anche
ai genitori adottivi e ai genitori affidatari o che hanno in collocamento temporaneo minori.
2. Congedo da parte di genitori dipendenti del settore privato
Il nuovo congedo COVID-19 garantisce maggiori tutele rispetto a quelle di cui i genitori stessi
possono ordinariamente beneficiare per la cura dei figli avvalendosi del congedo parentale, per
consentire ai genitori medesimi di affrontare il disagio connesso alla sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche.
Le principali novità rispetto alla misura ordinaria del congedo parentale riguardano:
- le nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli;
- la tutela oltre i massimali ordinari.
In particolare, il congedo COVID-19 riconosce ai genitori un’indennità pari al 50% della
retribuzione, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età. Viene dunque
ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione del normale congedo parentale, per il quale
è prevista un’indennità pari al 30%, peraltro subordinata alla presenza di particolari condizioni
anagrafiche e reddituali.
L’indennità pari al 50% della retribuzione viene calcolata secondo quanto previsto dall’articolo
23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo
articolo.
Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità
previste per il pagamento del congedo parentale. La frazionabilità del periodo è consentita solo
a giornate intere e non in modalità oraria.
La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è, inoltre, riconosciuta anche nei casi in cui la
tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico:
ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica
normativa sul congedo parentale (art. 32 del citato D.lgs n. 151/2001);
ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.
I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19,
sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di
lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i
lavoratori dipendenti.
I medesimi genitori, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti
per l’ordinario congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19.
Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della
domanda, i relativi datori di lavoro devono pertanto consentire la fruizione del congedo
COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i
genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di
presentare apposita istanza all’Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di
astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data
del 5 marzo 2020.
Dell’adeguamento delle procedure informatiche sarà data opportuna e tempestiva
comunicazione con successivo apposito messaggio.
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo
COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso
UniEmens, ovvero, per il settore agricolo, relativamente al primo trimestre 2020, con il flusso
DMAG, utilizzando i codici evento appositamente introdotti a tal fine, secondo le disposizioni di
cui al successivo paragrafo 8 della presente circolare.
I lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stiano
usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo
COVID-19, potendo proseguire l’astensione per i periodi richiesti. I giorni di congedo parentale
fruiti durante il periodo di sospensione di cui al citato articolo 23, infatti, saranno considerati
d’ufficio dall’Istituto come congedo COVID-19. I datori di lavoro non dovranno, pertanto,
computare tali periodi a titolo di congedo parentale.
Resta fermo che per i giorni di congedo già fruiti dal 5 marzo fino alla data di pubblicazione
della presente circolare, i datori di lavoro dovranno compilare i flussi di denuncia utilizzando
esclusivamente i codici evento e i codici conguaglio appositamente istituiti per il congedo
COVID-19, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 8.
Gli stessi datori di lavoro, per i periodi suddetti, devono altresì anticipare per conto dell’Istituto
una indennità pari al 50% della retribuzione, nei casi in cui sia prevista, sempre nel rispetto
delle condizioni di accesso e dei limiti individuali e di coppia previsti nella presente circolare.
Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto.
Il decreto-legge dispone che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che:
non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione
telematica della domanda.
L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un
nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che, in quanto fruito
nel periodo disciplinato dall’articolo 23, è convertito in congedo COVID-19, verrà respinta.
3. Congedo per i genitori dipendenti del settore pubblico
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, le modalità di
fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le
relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto
di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo
COVID-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla
stessa fornite.
Si precisa che ai sensi dell’articolo 25, comma 1, il congedo e il relativo trattamento
economico non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di
analoghi benefici.
Per la compilazione delle denunce contributive (Lista PosPa) per le Amministrazioni pubbliche
con dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap si rinvia al successivo paragrafo 8.4.
4. Congedo da parte di genitori iscritti alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e di genitori
lavoratori autonomi iscritti all’INPS
Anche per i genitori iscritti alla Gestione separata vengono previste maggiori tutele rispetto al
congedo parentale ordinario, che riguardano sia le nuove percentuali per fasce di età sia la
tutela oltre i massimali.
In particolare, il congedo COVID-19 riconosce ai genitori richiedenti il congedo per figli fino ai
12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale,
un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata
ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. È stata dunque ampliata la tutela
riconosciuta in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, consistente nel riconoscimento
di un’indennità pari al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età.
Analoga tutela è prevista anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, cui viene
riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita
annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai
12 anni di età. Viene, dunque, ampliata la tutela prevista in caso di fruizione di congedo
parentale ordinario, costituita da un’indennità pari al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età.
Il congedo COVID-19, dunque, introduce una tutela per i genitori di figli fino ai 12 anni che
non possono fruire del congedo parentale e, nello specifico:
per i genitori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e
di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 6 mesi per minori
di 3 anni di età;
per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale
previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 3 mesi per minori di 1
anno di età;
per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non è riconosciuta la tutela del congedo
parentale.
I lavoratori iscritti alla Gestione separata con figli minori di 3 anni e le lavoratrici autonome
con figli minori di 1 anno, che vogliano fruire del congedo COVID-19, possono inoltrare
domanda all’INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo
parentale.
I genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e
di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, le lavoratrici autonome
iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa
sul congedo parentale e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS dovranno presentare apposita
istanza per richiedere il congedo COVID-19. La domanda, che potrà riguardare anche periodi
precedenti alla data di presentazione della medesima, purché non antecedenti al 5 marzo
2020, dovrà essere inoltrata utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo
parentale, che saranno opportunamente modificate a tal fine.
Dell’adeguamento delle procedure informatiche sarà data opportuna e tempestiva
comunicazione con successivo apposito messaggio.
Nelle more delle implementazioni procedurali, i menzionati lavoratori possono comunque fruire
del congedo COVID-19. La domanda, infatti, ancorché presentata in un momento successivo,
coprirà anche i periodi precedenti a partire dal 5 marzo e per un periodo massimo non
superiore a 15 giorni.
Si precisa, inoltre, che, per tali categorie di lavoratori, eventuali periodi di congedo parentale
richiesti prima del 17 marzo, giorno di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 18/2020,
anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle
attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e
resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale, trattandosi
di due tipologie di congedi diversi.
Il decreto-legge dispone che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che:
• non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
• nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito
in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
• non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione
telematica della domanda.
L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un
nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che, in quanto fruito
nel periodo disciplinato dall’articolo 23, è convertito in congedo COVID-19, verrà respinta.
I suddetti periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa, nei limiti già previsti per le
ipotesi dei congedi parentali.
Per le categorie lavorative di cui al presente paragrafo, le disposizioni di cui all’articolo 23 del
decreto-legge n. 18/2020 non prevedono la sussistenza del requisito rispettivamente di un
minimo contributivo e della regolarità contributiva, permanendo tuttavia la necessità
dell’iscrizione esclusiva nella Gestione separata e per i lavoratori autonomi l’iscrizione nella
Gestione previdenziale INPS di appartenenza.
Pertanto, con riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione separata si deve trattare di lavoratori
parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o
componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui
all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e non coperti da altre
forme di previdenza obbligatoria.
5. Congedo per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992
L’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 prevede, in favore dei genitori lavoratori dipendenti, il
diritto a fruire, per ogni figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale
per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del congedo parentale ordinario (art. 32 del
D.lgs n. 151/2001), entro il compimento del dodicesimo anno di età o entro 12 anni
dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è prevista un’indennità pari al 30% della
retribuzione calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del D.lgs n. 151/2001, ad
eccezione del comma 2 del medesimo articolo.
Il comma 5 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i genitori di figli con
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n.
104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di
12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 23 del citato decreto.
La suddetta misura è stata introdotta, oltre che per i lavoratori dipendenti, anche in favore dei
genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e
dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
In base a quanto sopra evidenziato, i lavoratori dipendenti, gli iscritti alla Gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995 e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS,
possono fruire del congedo in argomento, per i figli con disabilità in situazione di gravità,
anche oltre i 12 anni e senza ulteriori limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado
o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
L’indennità è calcolata nella misura e secondo le modalità previste per le singole categorie
lavorative di appartenenza, come descritte ai paragrafi 2 e 4 della presente circolare.
I periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.
Resta fermo che i genitori potranno fruire del congedo COVID-19 alternativamente, per un
totale complessivo di 15 giorni per nucleo familiare.
Anche per i genitori di cui al presente paragrafo, la norma prevede la possibilità di fruire, in
alternativa al congedo COVID-19, del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, secondo le
istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 44/2020.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, gli eventuali periodi di prolungamento del congedo
parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il predetto
periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto all’indennità e non
computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Pertanto, il lavoratore dipendente nei confronti del quale sia già stato emesso un
provvedimento di autorizzazione al prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33
del D.lgs n. 151/2001, con validità comprensiva del periodo di sospensione dei servizi
educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto
con D.P.C.M. del 4 marzo 2020, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda ai fini della
fruizione del congedo in argomento. I giorni di prolungamento di congedo parentale autorizzati
nell’arco di tale periodo, infatti, saranno considerati d’ufficio (nel massimo di 15 giorni) come
congedo COVID-19. I datori di lavoro non devono, pertanto, computare tali periodi a titolo di
congedo parentale.
Resta fermo che per i giorni di prolungamento del congedo parentale già fruiti dal 5 marzo fino
alla data di pubblicazione della presente circolare i datori di lavoro dovranno compilare i flussi
di denuncia mediante l’utilizzo esclusivo dei nuovi codici evento e codici conguaglio
appositamente istituiti a tal fine, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 8 della
presente circolare.
Gli stessi datori, per i periodi suddetti, devono altresì anticipare per conto dell’Istituto una
indennità pari al 50% della retribuzione, nei casi in cui sia prevista, sempre nel rispetto delle
condizioni di accesso e dei limiti individuali e di coppia previsti nella presente circolare. Per i
casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto.
In assenza di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, i lavoratori dipendenti, e
in ogni caso gli iscritti alla Gestione separata, e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, che
vogliano fruire del congedo COVID-19, devono presentare domanda all’Istituto, utilizzando la
procedura per le domande di congedo parentale ordinario per le singole categorie di lavoratori,
che saranno opportunamente modificate.
Dell’adeguamento delle procedure informatiche sarà data opportuna e tempestiva
comunicazione con successivo apposito messaggio.
Le nuove domande potranno riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione
della stessa, purché non si collochino prima del 5 marzo 2020.
I datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 anche nelle more
dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda,
provvedendo al pagamento della relativa indennità, fermo restando che il genitore dovrà
presentare la domanda all’Istituto, anche se riferita a periodi già fruiti, non appena sarà
completato l’adeguamento delle procedure stesse.
Il decreto-legge in commento dispone che il congedo COVID-19 in argomento sia fruibile a
condizione che:
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’articolo 4, comma
1, della legge n. 104/1992;
il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere
assistenziale;
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo
COVID-19;
non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.
Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione
telematica della domanda.
L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un
nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale che, in quanto fruito
nel periodo disciplinato dall’articolo 23, è convertito in congedo COVID-19, verrà respinta.
Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del decreto in commento, i genitori
di cui al presente paragrafo possono fruire del congedo COVID-19, ferma restando l’estensione
della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92, come
prevista dall’articolo 24 del decreto.
Conseguentemente, per i lavoratori dipendenti, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso
mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito di cui al citato articolo 24 del
decreto.
Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile
cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo
parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui
all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
Resta ferma invece l’incumulabilità, nell’arco dello stesso mese, delle diverse tipologie di
permesso per assistenza ai disabili in situazione di gravità come individuate al paragrafo 2.2
della circolare n. 155/2010 e al paragrafo 3.2 della circolare n. 32/2012.
Anche per i genitori di cui al presente paragrafo, la norma prevede la possibilità di fruire, in
alternativa al congedo COVID-19, del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, secondo
le istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 44/2020.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020, le modalità di
fruizione del congedo in commento per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le
relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto
di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo
COVID-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla
stessa fornite.
6. Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6,
della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato
L’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di
permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di ulteriori
complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in
aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3
per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco
dei predetti due mesi.
I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma
restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.
Le 12 giornate di cui all’articolo 24 del decreto in esame, così come i tre giorni ordinariamente
previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche
frazionandoli in ore.
Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in
commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n.
3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti
dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in
caso di lavoro part-time.
Di seguito l’algoritmo da utilizzare, da parte dei datori di lavoro, ai fini della quantificazione del
massimale orario:
Lavoro a tempo pieno:
(orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 = ore
mensili fruibili.
Part time (orizzontale, verticale o misto):
(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/numero medio dei
giorni -o turni- lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) X 12.
Si confermano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permessi di cui
all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in particolare la possibilità di cumulare più permessi
in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili
potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3
giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in
commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3
della legge n. 104/1992.
Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i
mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo
stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile
(3+3+12).
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time (verticale o misto con attività lavorativa limitata
ad alcuni giorni del mese), fermo restando gli algoritmi previsti dal messaggio n. 3114/2018
per il riproporzionamento dei tre giorni di permesso ordinari previsti dall’articolo 33, commi 3 e
6, della legge n. 104/92, si fornisce di seguito la formula di calcolo da applicare ai fini del
riproporzionamento delle ulteriori 12 giornate di permesso previste dal decreto.
Lavoro Part-time
(Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio
settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12.
Il riproporzionamento non andrà effettuato in caso di part-time orizzontale.
Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai
permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, con validità comprensiva
dei mesi di marzo e aprile, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione
delle suddette ulteriori giornate. In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i
provvedimenti di autorizzazione già emessi.
I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il
flusso UniEmens, secondo le disposizioni di cui al successivo paragrafo 8, utilizzando i codici
evento e i codici conguaglio appositamente istituiti a tal fine.
Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto.
La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di
validità. In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste
per i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92. Il conseguente
provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini
della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle
suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire
esclusivamente successivamente alla data della domanda.
7. Monitoraggio della spesa
I benefici disciplinati dalla presente circolare ai paragrafi 2, 3 e 4 sono riconosciuti nel limite
complessivo di spesa di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020 (art. 23, comma 11, del
decreto-legge n. 18/2020)
In conformità al comma 10 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, l’Istituto provvede al
monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. In caso di superamento del limite di spesa
indicato, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
Il monitoraggio sarà effettuato complessivamente tenuto conto degli oneri generati dalle tutele
previste nella presente circolare e degli oneri derivanti dalla fruizione del bonus alternativo per
l’acquisto dei servizi di baby-sitting.
8. Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di
lavoro
8.1 Datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria e ad altri fondi speciali
Per la corretta gestione dei congedi eccezionali introdotti dal decreto-legge n. 18/2020 nel
flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori
dipendenti del settore privato:
- MV2 congedo parentale di cui all’articolo 23, comma 1, del DL n. 18 del 17/03/2020
riferito a figli di età non superiore a dodici anni;
- MV3 congedo parentale di cui all’articolo 23, comma 5, del DL n. 18 del 17/03/2020, privo
di limite di età, e riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati
in centri diurni a carattere assistenziale;
- MV4 estensione di cui all’articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso
previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/92; il codice identifica la fruizione
giornaliera;
- MV5 estensione di cui all’articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso
previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della L 104/92; il codice identifica la fruizione oraria.
Giova precisare che la durata massima dei congedi denominati MV2 e MV3 è di quindici giorni,
decorrono dal 5 marzo, la fruizione può essere continuativa o frazionata, ma sempre
giornaliera.
Diversamente l’estensione a diciotto giorni complessivi tra marzo e aprile 2020 dei congedi di
cui alla L. n. 104/92 comporta la possibilità di fruizione giornaliera (MV4) ovvero oraria (MV5)
in analogia a quanto avviene per i tre giorni mensili in uso.
Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento
<CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle
settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione
“persa” a motivo dell’assenza.
Per tutti gli eventi richiamati è prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento> in
cui va precisato il codice fiscale del soggetto per cui si fruisce il congedo.
Nel caso di MV2 il codice fiscale da inserire sarà quello del figlio minore, di età non superiore
a dodici anni; nel caso di MV3 dovrà essere inserito il codice fiscale del figlio con disabilità in
situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.
Nel caso del MV4 e MV5 dovrà essere inserito il codice fiscale del congiunto per la cui
assistenza sono riconosciuti i giorni di permesso di cui dall’art. 33 comma 3 della L 104/92,
ovvero il codice fiscale del lavoratore nel caso di giorni di permesso fruiti ai sensi dell’articolo
33, comma 6, della L. n. 104/92.
Trattandosi di eventi giornalieri o orari, a durata circoscritta, è prevista la compilazione del
calendario giornaliero.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di
seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire
correttamente l’estratto conto.
Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (MV2, MV3, MV4):
Elemento <Lavorato> = N
Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1
Elemento <CodiceEventoGiorn> = MV2 / MV3 / MV4
Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del soggetto per il quale si
fruisce del congedo, come sopra specificato.
In caso di fruizione oraria (evento MV5):
Elemento <Lavorato> = S
Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2
Elemento <CodiceEventoGiorn> = MV5
Elemento <NumOreEvento> = Numero ore MV5 fruite nel giorno
Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del soggetto per il quale si
fruisce del congedo, come sopra specificato.
Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo
orario (MV5) permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione
lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N.
L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà =
1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito.
Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non
dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo
Speciale:
I giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria (MV5) dovranno essere conteggiati
come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia
in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N se il permesso di altro
tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione. Ne
deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto
vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in
giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto
secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo ad ore sarà
tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e varrà solo ad integrare la retribuzione di
quest’ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione.
dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote
analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere
precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>.
diversamente i giorni in cui esiste un congedo (MV5) con fruizione oraria abbinato ad
altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> sarà = 1 abbinato a
<Lavorato> = N
Giova precisare, infine, che, per i periodi di astensione dal lavoro di cui all’articolo 23, comma
6, del decreto in parola – a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli
minori, di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia
altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o
cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e per il periodo di
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado – non è prevista la corresponsione di indennità né il riconoscimento di
contribuzione figurativa.
Pertanto, in caso di fruizione di dette ultime giornate di astensione dal lavoro, l’assenza dovrà
essere trattata, nel flusso Uniemens, con le modalità previste per l’aspettativa per motivi
personali, senza retribuzione e senza copertura previdenziale.
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere
valorizzato l’elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> mediate l’utilizzazione dei
seguenti codici causale:
“L072” (evento MV2) avente il significato di “congedo COVID 19 ai sensi dell’art 23, co. 1 DL
18/2020;
“L073” (evento MV3) avente il significato di “congedo COVID 19 ai sensi dell’art 23, co. 5 -
DL 18/2020 relativo a genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età”;
“L074” (evento MV4) avente il significato di “estensione permessi retribuiti COVID 19 ai
sensi dell’art 24 DL 18/2020; fruizione in modalità giornaliera”;
“L075” (evento MV5) avente il significato di “indennità di congedo fruito su base oraria in
caso di congedo di cui art 24 DL 18/ 2020; fruizione in modalità oraria”.
Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la
compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
Elemento <CodiceCausale> indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo
allo specifico evento;
Elemento <IdentMotivoUtilizzo> indicare il codice fiscale del soggetto fisico per il quale si
fruisce il congedo/estensione del permesso retribuito;
Elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata
al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono interventi gli specifici eventi
esposti in Uniemens;
Elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo della prestazione conguagliata,
relativo alla specifica competenza.
La somma degli importi esposti in <ImportoAnnoMeseRif> relativo allo specifico
<CodiceCausale> deve essere uguale all’importo indicato nell’elemento <ImportoRecMat>,
a parità di <CausaleRecMat>.
Qualora, durante il predetto periodo di sospensione fossero stati utilizzati codici evento già in
essere con o senza i relativi codici conguaglio, ovvero i lavoratori fossero stati posti in ferie o
in aspettativa non retribuita, le aziende dovranno operare come segue:
Esposizione del solo codice evento già in essere e assenza del conguaglio
L’azienda nel flusso di competenza del mese di aprile 2020 dovrà inserire li corretto codice
evento utilizzando l’elemento <Mese Precedente> o con flusso di variazione senza valenza
contributiva, e conguagliare la prestazione anticipata con le nuove modalità.
Esposizione del codice evento già in essere e contestuale conguaglio
L’azienda nel flusso di competenza del mese di aprile 2020 dovrà inserire il corretto codice
evento utilizzando l’elemento <Mese Precedente> o con flusso di variazione senza valenza
contributiva e, contestualmente procedere alla restituzione dell’indennità conguagliata con i
codici già in uso come indicato nell’allegato tecnico, ed effettuare il conguaglio dell’intero
importo spettante con i codici sopra istituiti.
Lavoratori posti in ferie in luogo del congedo spettante
L’azienda dovrà, nel mese di aprile 2020 o successivi, diminuire l’imponibile per l’importo pari
alla/e giornate di ferie (si ricorda che l’imponibile non può assumere un valore negativo) e
inserire il corretto codice evento utilizzando l’elemento <Mese Precedente> o flusso di
variazione senza valenza contributiva;
Lavoratori posti in aspettativa non retribuita in luogo del congedo spettante
L’azienda, dovrà indicare nel mese di aprile 2020, secondo le consuete modalità i dati del
mese; inserire il corretto codice evento con la relativa differenza di accredito utilizzando
l’elemento <Mese Precedente> o flusso di variazione senza valenza contributiva; conguagliare
l’indennità spettante con i nuovi codici.
8.2 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione
pubblica
A partire dalle denunce del mese di Marzo 2020, i datori di lavoro che hanno alle dipendenze
lavoratori assunti con contratto di natura privatistica, e che hanno altresì lavoratori iscritti alla
Gestione pubblica, dovranno comunicare per questi ultimi con Unimens Lista PosPA i periodi di
congedo ed aspettativa, così come previsti dagli artt.23 e 24 del decreto-legge n. 18 del
17/02/2020, utilizzando i Tipo Servizio di seguito indicati.
Come di consueto, dovranno valorizzare la medesima assenza anche nei flussi Uniemens
trasmessi in relazione alle contribuzioni minori, attenendosi alle istruzioni fornite nel
precedente paragrafo 8.1, in relazione ai lavoratori per cui l’IVS è versata alla Gestione
pubblica.
Nella compilazione della Lista PosPA relativa all’IVS, i Tipo Servizio dovranno essere indicati
nell’elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8 da compilare con le modalità illustrate con
la circolare n. 81 del 22 aprile 2015:
89: Congedo parentale per emergenza COVID-19 (Art. 23 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020)
per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n.
112;
90: Congedo parentale per figlio disabile per emergenza COVID-19 (Art. 23 D.L. n. 18
del 17 marzo 2020) per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L.
25 giugno 2008, n. 112;
91: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
per emergenza COVID-19 (Art. 24 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), in fruizione giornaliera,
per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n.
112;
92: Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, per emergenza COVID-19 (Art. 24 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), in fruizione
oraria, per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno
2008 n. 112.
Detti codici peraltro hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento, di cui al paragrafo
8.1, indicati in <PosContributiva> relativamente alle singole fattispecie, per cui:
il codice Tipo Servizio 89 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento MV2;
il codice Tipo Servizio 90 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento MV3;
il codice Tipo Servizio 91 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento MV4;
il codice Tipo Servizio 92 trova corrispondenza nel codice Tipo Evento MV5.
Per quanto attiene la modalità di compilazione dell’elemento V1 Causale 7 CMU 8, si ricorda
che:
il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, devono coincidere, rispettivamente,
con il <GiornoInizio> del primo E0 e con il <GiornoFine> fine dell’ultimo quadro E0,
ovvero dei quadri V1, causale 5 relativi allo stesso mese solare, tenendo conto di
eventuali periodi di sospensione di periodo utile o di cambio Tipo Impiego:
non deve essere compilato l’elemento <RetribVirtualeFiniPens>;
nell’elemento <PercRetribuzione> deve essere riportato il numero complessivo di giorni in
cui si sono verificati gli eventi nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1
giorno=1000);
per quanto attiene il codice Tipo Servizio 92, fruibile in misura oraria,l’elemento dovrà
essere compilato secondo le istruzioni fornite con circolare n. 40 del 23 febbraio 2016;
devono essere compilati gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della gestione Credito
e, ove prevista, di quella ENPDEP, commisurati alla retribuzione persa, così come sopra
specificato. Al riguardo, le aziende e gli Enti beneficiari della sospensione dovranno
compilare detti elementi anche in assenza dei rispettivi campi dove indicare che gli stessi
sono sospesi. Nelle more dell’implementazione del tracciato con tali elementi, sarà cura
di questo Istituto provvedere ad escludere i contributi dichiarati dall’alimentazione
dell’Estratto Conto Amministrazione, per il periodo di applicazione della sospensione.
8.3 Datori di lavoro che inviano le denunce di manodopera DMAG/PosAgri
per il personale a tempo indeterminato iscritto alla sezione agricola del
FPLD
Per i lavoratori a tempo indeterminato che utilizzano i congedi eccezionali introdotti dal
decreto-legge n. 18/2020 nel DMAG, ovvero nel flusso <PosAgri> del flusso Uniemens, è
necessario valorizzare gli elementi di seguito specificati in relazione alle diverse fattispecie:
congedo parentale eccezionale introdotto dal D.L. n. 18/2020
elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “1” che assume il significato di “congedo
parentale di cui all’articolo 23, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 per i figli di età
non superiore a dodici anni”;
elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “2” che assume il significato di “congedo
parentale di cui all’art. 23, comma 5, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 - figli con disabilità in
situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale”.
Si evidenzia che nel DMAG, a differenza del PosAgri, i nuovi codici “1” e “2” devono essere
valorizzati nel campo TIPORETRIBUZIONE.
La durata massima dei congedi parentali di carattere eccezionale identificati dai codici “1” e
“2” è di quindici giorni; i giorni possono essere utilizzati a decorrere dal 5 marzo, sia in modo
continuativo che frazionato.
Si ricorda che per gli elementi che danno luogo ad un’anticipazione da parte del datore di
lavoro di prestazioni a carico dell’Inps e ad un accredito della relativa contribuzione figurativa
devono essere valorizzati i campi/elementi, secondo le modalità definite dalle circolari e dai
messaggi relativi, in particolare per la valorizzazione del campo/elemento relativo alla
retribuzione persa si rinvia alle indicazioni del paragrafo 1.3 del messaggio n. 1653 del 29
aprile 2019.
I periodi di astensione dal lavoro di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020,
a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa
tra i 12 ed i 16 anni, non dovranno essere trattati nel flusso DMAG/PosAgri in quanto per gli
stessi, come precisato al paragrafo 1, non è prevista né la corresponsione di indennità, né il
riconoscimento di contribuzione figurativa.
8.4. Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex
Inpdap. Istruzioni per la compilazione della Lista PosPa
I trattamenti economici di cui al congedo di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020,
nella misura indicata dall’articolo 23 del medesimo D.L. (50 per cento della retribuzione),
corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche ex articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001
costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono, pertanto, imponibili ai fini del trattamento
pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della
gestione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita), mentre il riconoscimento della contribuzione
figurativa di cui all’articolo 23 del D.L. citato riguarderà la quota parte della retribuzione non
erogata al lavoratore nel mese di riferimento. Si evidenzia, altresì, che la contribuzione per la
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove presente, per la gestione Enpdep è
dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici. Pertanto,
l’imponibile della gestione credito e della gestione Enpdep deve tenere conto anche della
retribuzione figurativa accreditata nel conto individuale dell’assicurato e corrispondente alla
parte di retribuzione persa.
Sul piano degli adempimenti ai fini previdenziali i periodi di congedo di cui all’articolo 25 citato
dovranno essere dichiarati utilizzando l’elemento V1 Causale 7 CMU 8 tramite il seguente Tipo
Servizio:
93. Congedo parentale per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche per
emergenza COVID 19 (Art. 25 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020).
La compilazione di tale elemento deve essere effettuata nel rispetto delle istruzioni fornite con
la circolare n. 81 del 22 aprile 2015.
Al riguardo si ricorda che:
il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, devono coincidere, rispettivamente,
con il <GiornoInizio> del primo E0 e con il <GiornoFine> fine dell’ultimo quadro E0,
ovvero dei quadri V1, causale 5 relativi allo stesso mese solare, tenendo conto di
eventuali periodi di sospensione di periodo utile o di cambio Tipo Impiego:
nell’elemento <RetribVirtualeFiniPens> si dovrà dichiarare la quota parte
della retribuzione ricorrente non erogata al lavoratore nel periodo di riferimento.
nell’elemento <PercRetribuzione> deve essere riportato il numero complessivo di giorni in
cui si sono verificati gli eventi nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1
giorno=1000);
devono essere compilati gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della gestione Credito
e ove prevista di quella ENPDEP commisurati alla retribuzione figurativa accreditata ai fini
pensionistici.
Si evidenzia che non devono essere comunicati con tale Tipo Servizio i permessi retribuiti ai
sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che per i lavoratori delle
Amministrazioni pubbliche costituiscono Servizio Ordinario con relativo versamento della
contribuzione dovuta.
Per tutti i lavoratori pubblici o privati (cfr. precedenti paragrafi 8.2 e 8.4), con iscrizione alla
Gestione pubblica, e per i quali i periodi di congedo fossero stati già comunicati a partire dal 5
marzo 2020 con i consueti codici di congedo parentale, per procedere alla conversione del
congedo parentale ordinario nel congedo COVID 19, i datori di lavoro dovranno trasmettere gli
elementi V1 Causale 7 CMU 8 ad annullamento ed inviare quelli con i Tipi Servizio qui previsti.
9. Istruzioni fiscali. Rinvio istruzioni contabili
Le prestazioni in argomento sono sostitutive della retribuzione e, pertanto, imponibili ai fini
fiscali ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR.
L'Inps in qualità di sostituto d’imposta è tenuto ad operare, all’atto del pagamento, le ritenute
Irpef come previsto dall’articolo 23 del DPR n. 600/73 e a riconoscere le detrazioni d’imposta
spettanti. È tenuto, altresì, ad elaborare il conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente
rilascio della Certificazione Unica dei redditi.
Con un successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni contabili relative ai pagamenti
delle prestazioni illustrate nella presente circolare.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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