Rimodulazione della rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2020. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2020 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle
Rimodulazione della rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2020. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2020 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle
Testo normativo
Roma, 26/03/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 46
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Rimodulazione della rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno
2020 ai sensi dell’articolo1, comma 477, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le
pensioni con decorrenza nell’anno 2020. Minimale retributivo per
l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di
reddito 2020 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai
superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i criteri e le modalità di rivalutazione
delle pensioni per l’anno 2020 in applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e si
forniscono le tabelle aggiornate con la perequazione automatica dello 0,5%,
con i minimali e i limiti di reddito calcolati in base all’indice di rivalutazione
definitivo per l’anno 2020.
INDICE
1. Nuove fasce di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2020
1.1 Platea interessata alla rimodulazione della perequazione
1.2 Modulo perequativo in vigore per gli anni 2020-2021
1.3 Criteri applicativi
1.4 Aggiornamento delle procedure di liquidazione e ricostituzione
2. Massimale della retribuzione pensionabile 2020. Limiti di reddito per la riduzione delle
pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità
1. Nuove fasce di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2020
Con la circolare n. 147 dell’11 dicembre 2019 sono state illustrate le modalità con cui è stata
applicata la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e sono stati impostati i
relativi pagamenti per l’anno 2020.
Sul supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 è stata
pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.
L’articolo 1, comma 477, della citata legge ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021, parzialmente diverso da
quello applicato al rinnovo 2020 (Allegato n. 1).
La modifica si sostanzia nella eliminazione della fascia di rivalutazione dei trattamenti compresi
fra tre e quattro volte il trattamento minimo, che viene accorpata alla fascia di rivalutazione
pari al 100% dell’indice di rivalutazione.
Conseguentemente, è stata effettuata una seconda operazione di rivalutazione alla luce della
nuova previsione legislativa.
Ciò premesso, con la presente circolare si illustrano i criteri seguiti per la rivalutazione e si
forniscono le tabelle aggiornate sulla base della modalità di rivalutazione stabilita dalla citata
legge n. 160/2019, nonché alla percentuale di variazione dello 0,5%, in sostituzione delle
tabelle B, F, G, O, R, S, T e U pubblicate in allegato alla circolare n. 147 dell’11 dicembre 2019
(Allegato n. 2).
1.1 Platea interessata alla rimodulazione della perequazione
Sono interessate alla rimodulazione della rivalutazione per l’anno 2020 le sole prestazioni
previdenziali illustrate al paragrafo 1 della citata circolare n. 147/2019.
Non sono quindi interessati dalla rimodulazione della perequazione i seguenti trattamenti:
le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive
modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice);
le prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio (pensioni sociali e assegni sociali,
prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti);
l’indennità integrativa speciale;
le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria
concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche.
La rivalutazione delle prestazioni elencate resta fissata sulla base dei criteri illustrati ai
paragrafi 1.4, 2 e 3 della medesima circolare n. 147/2019.
1.2 Modulo perequativo in vigore per gli anni 2020-2021
L’articolo 1, comma 477, della legge n. 160/2019 dispone che “per il periodo 2020-2021 la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a. per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b. per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento
minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1. nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari
o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a
cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal
presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
2. nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento
di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
3. nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente
numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
4. nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente
numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;
5. nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a nove volte il trattamento minimo INPS”.
Sulla base del dato normativo sopra riportato, nella seguente tabella si riepilogano, in base
all’indice provvisorio di perequazione pari allo 0,4%, le percentuali di aumento applicabili ai
trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2020, con le relative fasce di garanzia. Si
segnala che tali fasce sono costruite in base all’importo del trattamento minimo mensile
dell’anno 2019, pari a 513,01 euro.
dal Fasce % indice Aumento Importo trattamenti
trattamenti perequazione da del complessivi
complessivi attribuire
da a Importo
garanzia
1° Fino a 4 volte il 100 0,400 % - 2.052,04
gennaio TM
2020:
Fascia di Garanzia Importo garantito 2.052,05 2.053,91 2.060,24
*
Oltre 4 e fino a 5 77 0,308 % 2.052,05 2.565,05
volte il TM
Fascia di Importo garantito 2.565,06 2.567,61 2.572,95
Garanzia*
Oltre 5 e fino a 6 52 0,208 % 2.565,06 3.078,06
volte il TM
Fascia di Garanzia Importo garantito 3.078,07 3.078,67 3.084,46
*
Oltre 6 e fino a 8 47 0,188 % 3.078,07 4.104,08
volte il TM
Fascia di Garanzia Importo garantito 4.104,09 4.104,40 4.111,79
*
Oltre 8 e fino a 9 45 0,180% 4.104,09 4.617,09
volte il TM
Fascia di Garanzia Importo garantito 4. 4.618,01 4.625,40
* 617,10
Oltre 9 volte il TM 40 0,160% 4.617,10
* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato
ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
1.3 Criteri applicativi
Sono stati interessati dalla rimodulazione esclusivamente i trattamenti di importo compreso
fra tre e quattro volte il trattamento minimo dell’anno 2019.
Per l’individuazione del cumulo perequativo si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1 della
citata circolare n. 147/2019.
La lavorazione ha provveduto a:
calcolare la rivalutazione spettante in base ai criteri vigenti;
quantificare la differenza di pensione lorda a credito del pensionato;
calcolare la differenza di IRPEF applicata sulle maggiori somme dovute.
Il nuovo importo, come sopra rideterminato, viene messo in pagamento dalla mensilità di
aprile 2020.
1.4 Aggiornamento delle procedure di liquidazione e ricostituzione
Le procedure di liquidazione e ricostituzione sono state aggiornate al fine di attribuire, per
l’anno 2020, la rivalutazione in base alle disposizioni vigenti, come sopra esposte.
2. Massimale della retribuzione pensionabile 2020. Limiti di reddito per la
riduzione delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità
Con la citata circolare n. 147 dell’11 dicembre 2019 è stato comunicato che il decreto del 15
novembre 2019, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre
2019, fissa nella misura dello 0,4%l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle
pensioni, in via previsionale, per l'anno 2020.
Con la circolare n. 9 del 29 gennaio 2020 è stato comunicato che la variazione percentuale ai
fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari allo 0,5%.
Tale valore rappresenta l’indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via
definitiva, per l'anno 2020.
Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio
di perequazione spettante per l’anno 2020 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno
2021, si è proceduto per il momento alla rideterminazione, sulla base della predetta
percentuale dello 0,5%, del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del
2%annuo, e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti riportate nella
tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 così come modificata
dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2020, quale risulta con l’applicazione
dell’aumento di perequazione dello 0,5% (515,58 euro mensili), con la citata circolare n.
9/2020, si è proceduto alla determinazione del minimale retributivo per l’accredito dei
contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Resta comunque fermo che il trattamento
minimo dal 1° gennaio 2020 viene erogato tenendo conto del coefficiente di perequazione
automatica dello 0,4%, stabilito con decreto ministeriale del 15 novembre 2019, salvo
conguaglio in sede di perequazione per l‘anno successivo.
Sono stati, poi, rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2020 ai fini della riduzione
percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, a norma dell’articolo 1,
commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
È stato, infine, aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma
18, della legge n. 335 del 1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui
all’articolo 37 della legge n. 488 del 1999.
Si precisa che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali, nonché
per la concessione delle maggiorazioni, della somma e dell’importo aggiuntivi, per la riduzione
delle pensioni di importo elevato, saranno adeguati in occasione dell’aggiornamento degli
importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale effettuato in occasione del
rinnovo delle pensioni per l’anno 2021, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e
definitiva.
Si comunica infine che, per le pensioni con decorrenza nell’anno 2020, le procedure di
liquidazione delle pensioni sono state aggiornate sulla base delle nuove fasce di retribuzione e
di reddito pensionabili rideterminate con l’applicazione della predetta percentuale di
perequazione automatica del 0,5%.
Sono state, inoltre, aggiornate le tabelle dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei
redditi pensionabili da utilizzare per la determinazione della Retribuzione Media Settimanale
(RMS) relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A) e alle anzianità
maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (quota B).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
L. 27 dicembre 2019, n. 160 .
(1)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.
Art. 1 - Comma 477
477. Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro
volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi:
1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per
le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo
e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione
è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di
rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
Art. 1 - Comma 478
478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle
pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti
pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti
pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti
pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
ALLEGATO 2
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione centrale delle Pensioni
Rinnovo 2020 - Tabelle
Perequazione provvisoria:0,4%
Aumenti costo vita pensioni
Perequazione definitiva:0,5%
limiti di reddito per incumulabilità
Fasce di retribuzione e redditi pensionabili
Massimali e minimali retributivi
INDICE
Importi delle pensioni per
l’anno 2020 Aumenti per costo vita B pag. 3
Valori previsionali
Cumulo delle pensioni ai Limiti di reddito
F.1
superstiti con i redditi del pag. 4
beneficiario Importi dei limiti F.2
Cumulo degli assegni di Limiti di reddito
G.1
invalidità con i redditi del pag. 5
beneficiario Importi dei limiti G.2
Fasce di retribuzione e Anzianità maturate al 31 dicembre 1992
O.1
reddito pensionabili
pag. 6
Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993
O.2
Massimale di retribuzione Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 R
Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche S pag. 7
Pensioni ex-INPDAI Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili T
Sistema Contributivo Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di
U pag. 8
vecchiaia
Tabella B
% indice
Importo trattamenti complessivi
Fasce trattamenti perequazione Aumento
dal
complessivi da attribuire del da a Importo
garanzia
Fino a 4 volte il TM 100 0,400 % - 2.052,04
Importo
Fascia di Garanzia * 2.052,05 2.053,91 2.060,24
garantito
Oltre 4 e fino a 5
77 0,308 % 2.052,05 2.565,05
volte il TM
Importo
Fascia di Garanzia* 2.565,06 2.567,61 2.572,95
garantito
Oltre 5 e fino a 6
52 0,208 % 2.565,06 3.078,06
volte il TM
1°
Importo
gennaio Fascia di Garanzia * 3.078,07 3.078,67 3.084,46
garantito
2020:
Oltre 6 e fino a 8
47 0,188 % 3.078,07 4.104,08
volte il TM
Importo
Fascia di Garanzia * 4.104,09 4.104,40 4.111,79
garantito
Oltre 8 e fino a 9
45 0,180% 4.104,09 4.617,09
volte il TM
Importo
Fascia di Garanzia * 4. 617,10 4.618,01 4.625,40
garantito
Oltre 9 volte il TM 40 0,160% 4.617,10 -
* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale
della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
Tabella F
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 40 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della
in vigore al 1° gennaio. pensione
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Percentuale di
Anno Ammontare dei redditi
riduzione
Fino a € 20.007,39 Nessuna
Oltre € 20.007,39 fino a € 26.676,52 25 per cento
2019
Oltre € 26.676,52 fino a € 33.345,65 40 per cento
Oltre € 33.345,65 50 per cento
Fino a € 20.107,62 Nessuna
Oltre € 20.107,62 fino a € 26.810,16 25 per cento
2020
Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70 40 per cento
Oltre € 33.512,70 50 per cento
Tabella G
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo
13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo
13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
Anno riduzione
Fino a € 26.676,52 Nessuna
2019 Oltre € 26.676,52 fino a € 33.345,65 25 per cento
Oltre € 33.345,65 50 per cento
Fino a € 26.810,16 Nessuna
2020 Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70 25 per cento
Oltre € 33.512,70 50 per cento
Tabella O
FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE
DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2020
1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992
Pensione
corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento della fascia con 40 anni
di anzianità
contributiva
Mensile per
Annua per
ogni
Importo 40 anni di Importo Importo
Importo annuo settimana di
settimanale anzianità annuo mensile
anzianità
contributiva
contributiva
Fino a € 47.379,00 911,13 80 0,00153846 37.903,19 2.915,63
Oltre € 47.379,00 911,13
Fino a € 63.014,07 1.211,81
(fascia di € 15.635,07) 300,67 60 0,0011538 9.380,67 721,59
Oltre € 63.014,07 1.211,81
Fino a € 78.649,14 1.512,48
(fascia di € 15.635,07) 300,67 50 0,000961538 7.817,55 601,35
Oltre € 78.649,14 1.512,48 40 0,00076923
2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993
Pensione
corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento della fascia con 40 anni
di anzianità
contributiva
Mensile per
Annua per
ogni
Importo 40 anni di Importo Importo
Importo annuo settimana di
settimanale anzianità annuo mensile
anzianità
contributiva
contributiva
Fino a € 47.379,00 911,13 80 0,00153846 37.903,19 2.915,63
Oltre € 47.379,00 911,13
Fino a € 63.014,07 1.211,81
(fascia di € 15.635,07) 300,67 64 0,001230769 10.006,49 769,73
Oltre € 63.014,07 1.211,81
Fino a € 78.649,14 1.512,48
(fascia di € 15.635,07) 300,67 54 0,001038461 8.442,98 649,46
Oltre € 78.649,14 1.512,48
Fino a € 90.020,10 1.731,16
(fascia di € 11.370,96) 218,67 44 0,000846153 5.003,31 384,87
Oltre € 90.020,10 1.731,16 36 0,000692307
Tabella R
MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)
Anno Massimale di retribuzione pensionabile
2019 102.543,00
2020 103.055,00
Tabella S
MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389
Importo mensile del Percentuale di Minimale
Minimale retributivo
Anno trattamento minimo di ragguaglio della retributivo
annuo
pensione pensione settimanale
2019 513,01 40 205,20 10.670,40
2020 515,58 40 206,23 10.723,96
Tabella T
MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;
Massimale
Anno Minimale retributivo retributivo Tetto pensionabile
2019 10.670,40 186.919,00 47.143,00
2020 10.723,96 187.854,00 47.379,00
Tabella U
IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI
VECCHIAIA
Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Importo mensile Percentuale Percentuale
Anno Importo soglia Importo soglia
Assegno Sociale (1) (2)
2019 457,99 1,20 549,59 1,50 686,99
2020 460,28 1,20 552,34 1,50 690,42
(1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5
anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni.
(legge 8 agosto 1995, n. 335)
(2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20
anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 70 anni.
(legge 22 dicembre 2011, n. 214)
IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA
ANTICIPATA
Anno Importo mensile Assegno Sociale Percentuale (1) Importo soglia
2019 457,99 2,80 1.282,37
2020 460,28 2,80 1.288,78
(1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20
anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64 anni.
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