Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 46/2020

Rimodulazione della rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2020. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2020 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle

Pubblicato: 25/03/2020 In vigore dal: 25/03/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Rimodulazione della rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2020. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2020 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle

Testo normativo

Roma, 26/03/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 46 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Rimodulazione della rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2020. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2020 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2020 in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e si forniscono le tabelle aggiornate con la perequazione automatica dello 0,5%, con i minimali e i limiti di reddito calcolati in base all’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2020. INDICE 1. Nuove fasce di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2020 1.1 Platea interessata alla rimodulazione della perequazione 1.2 Modulo perequativo in vigore per gli anni 2020-2021 1.3 Criteri applicativi 1.4 Aggiornamento delle procedure di liquidazione e ricostituzione 2. Massimale della retribuzione pensionabile 2020. Limiti di reddito per la riduzione delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità 1. Nuove fasce di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2020 Con la circolare n. 147 dell’11 dicembre 2019 sono state illustrate le modalità con cui è stata applicata la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e sono stati impostati i relativi pagamenti per l’anno 2020. Sul supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. L’articolo 1, comma 477, della citata legge ha introdotto un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021, parzialmente diverso da quello applicato al rinnovo 2020 (Allegato n. 1). La modifica si sostanzia nella eliminazione della fascia di rivalutazione dei trattamenti compresi fra tre e quattro volte il trattamento minimo, che viene accorpata alla fascia di rivalutazione pari al 100% dell’indice di rivalutazione. Conseguentemente, è stata effettuata una seconda operazione di rivalutazione alla luce della nuova previsione legislativa. Ciò premesso, con la presente circolare si illustrano i criteri seguiti per la rivalutazione e si forniscono le tabelle aggiornate sulla base della modalità di rivalutazione stabilita dalla citata legge n. 160/2019, nonché alla percentuale di variazione dello 0,5%, in sostituzione delle tabelle B, F, G, O, R, S, T e U pubblicate in allegato alla circolare n. 147 dell’11 dicembre 2019 (Allegato n. 2). 1.1 Platea interessata alla rimodulazione della perequazione Sono interessate alla rimodulazione della rivalutazione per l’anno 2020 le sole prestazioni previdenziali illustrate al paragrafo 1 della citata circolare n. 147/2019. Non sono quindi interessati dalla rimodulazione della perequazione i seguenti trattamenti: le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice); le prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio (pensioni sociali e assegni sociali, prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti); l’indennità integrativa speciale; le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche. La rivalutazione delle prestazioni elencate resta fissata sulla base dei criteri illustrati ai paragrafi 1.4, 2 e 3 della medesima circolare n. 147/2019. 1.2 Modulo perequativo in vigore per gli anni 2020-2021 L’articolo 1, comma 477, della legge n. 160/2019 dispone che “per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a. per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b. per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1. nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2. nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3. nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4. nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5. nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS”. Sulla base del dato normativo sopra riportato, nella seguente tabella si riepilogano, in base all’indice provvisorio di perequazione pari allo 0,4%, le percentuali di aumento applicabili ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2020, con le relative fasce di garanzia. Si segnala che tali fasce sono costruite in base all’importo del trattamento minimo mensile dell’anno 2019, pari a 513,01 euro. dal Fasce % indice Aumento Importo trattamenti trattamenti perequazione da del complessivi complessivi attribuire da a Importo garanzia 1° Fino a 4 volte il 100 0,400 % - 2.052,04 gennaio TM 2020: Fascia di Garanzia Importo garantito 2.052,05 2.053,91 2.060,24 * Oltre 4 e fino a 5 77 0,308 % 2.052,05 2.565,05 volte il TM Fascia di Importo garantito 2.565,06 2.567,61 2.572,95 Garanzia* Oltre 5 e fino a 6 52 0,208 % 2.565,06 3.078,06 volte il TM Fascia di Garanzia Importo garantito 3.078,07 3.078,67 3.084,46 * Oltre 6 e fino a 8 47 0,188 % 3.078,07 4.104,08 volte il TM Fascia di Garanzia Importo garantito 4.104,09 4.104,40 4.111,79 * Oltre 8 e fino a 9 45 0,180% 4.104,09 4.617,09 volte il TM Fascia di Garanzia Importo garantito 4. 4.618,01 4.625,40 * 617,10 Oltre 9 volte il TM 40 0,160% 4.617,10 * Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato. 1.3 Criteri applicativi Sono stati interessati dalla rimodulazione esclusivamente i trattamenti di importo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo dell’anno 2019. Per l’individuazione del cumulo perequativo si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1 della citata circolare n. 147/2019. La lavorazione ha provveduto a: calcolare la rivalutazione spettante in base ai criteri vigenti; quantificare la differenza di pensione lorda a credito del pensionato; calcolare la differenza di IRPEF applicata sulle maggiori somme dovute. Il nuovo importo, come sopra rideterminato, viene messo in pagamento dalla mensilità di aprile 2020. 1.4 Aggiornamento delle procedure di liquidazione e ricostituzione Le procedure di liquidazione e ricostituzione sono state aggiornate al fine di attribuire, per l’anno 2020, la rivalutazione in base alle disposizioni vigenti, come sopra esposte. 2. Massimale della retribuzione pensionabile 2020. Limiti di reddito per la riduzione delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità Con la citata circolare n. 147 dell’11 dicembre 2019 è stato comunicato che il decreto del 15 novembre 2019, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2019, fissa nella misura dello 0,4%l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2020. Con la circolare n. 9 del 29 gennaio 2020 è stato comunicato che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari allo 0,5%. Tale valore rappresenta l’indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2020. Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l’anno 2020 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2021, si è proceduto per il momento alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale dello 0,5%, del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2%annuo, e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti riportate nella tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 così come modificata dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2020, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione dello 0,5% (515,58 euro mensili), con la citata circolare n. 9/2020, si è proceduto alla determinazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Resta comunque fermo che il trattamento minimo dal 1° gennaio 2020 viene erogato tenendo conto del coefficiente di perequazione automatica dello 0,4%, stabilito con decreto ministeriale del 15 novembre 2019, salvo conguaglio in sede di perequazione per l‘anno successivo. Sono stati, poi, rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2020 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335. È stato, infine, aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all’articolo 37 della legge n. 488 del 1999. Si precisa che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali, nonché per la concessione delle maggiorazioni, della somma e dell’importo aggiuntivi, per la riduzione delle pensioni di importo elevato, saranno adeguati in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale effettuato in occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno 2021, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva. Si comunica infine che, per le pensioni con decorrenza nell’anno 2020, le procedure di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate sulla base delle nuove fasce di retribuzione e di reddito pensionabili rideterminate con l’applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica del 0,5%. Sono state, inoltre, aggiornate le tabelle dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la determinazione della Retribuzione Media Settimanale (RMS) relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A) e alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (quota B). Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160 . (1) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. Art. 1 - Comma 477 477. Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Art. 1 - Comma 478 478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS; c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo. ALLEGATO 2 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione centrale delle Pensioni Rinnovo 2020 - Tabelle Perequazione provvisoria:0,4% Aumenti costo vita pensioni Perequazione definitiva:0,5% limiti di reddito per incumulabilità Fasce di retribuzione e redditi pensionabili Massimali e minimali retributivi INDICE Importi delle pensioni per l’anno 2020 Aumenti per costo vita B pag. 3 Valori previsionali Cumulo delle pensioni ai Limiti di reddito F.1 superstiti con i redditi del pag. 4 beneficiario Importi dei limiti F.2 Cumulo degli assegni di Limiti di reddito G.1 invalidità con i redditi del pag. 5 beneficiario Importi dei limiti G.2 Fasce di retribuzione e Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 O.1 reddito pensionabili pag. 6 Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 O.2 Massimale di retribuzione Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 R Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche S pag. 7 Pensioni ex-INPDAI Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili T Sistema Contributivo Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di U pag. 8 vecchiaia Tabella B % indice Importo trattamenti complessivi Fasce trattamenti perequazione Aumento dal complessivi da attribuire del da a Importo garanzia Fino a 4 volte il TM 100 0,400 % - 2.052,04 Importo Fascia di Garanzia * 2.052,05 2.053,91 2.060,24 garantito Oltre 4 e fino a 5 77 0,308 % 2.052,05 2.565,05 volte il TM Importo Fascia di Garanzia* 2.565,06 2.567,61 2.572,95 garantito Oltre 5 e fino a 6 52 0,208 % 2.565,06 3.078,06 volte il TM 1° Importo gennaio Fascia di Garanzia * 3.078,07 3.078,67 3.084,46 garantito 2020: Oltre 6 e fino a 8 47 0,188 % 3.078,07 4.104,08 volte il TM Importo Fascia di Garanzia * 4.104,09 4.104,40 4.111,79 garantito Oltre 8 e fino a 9 45 0,180% 4.104,09 4.617,09 volte il TM Importo Fascia di Garanzia * 4. 617,10 4.618,01 4.625,40 garantito Oltre 9 volte il TM 40 0,160% 4.617,10 - * Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato. Tabella F CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F 1 – LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della in vigore al 1° gennaio. pensione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 40 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della in vigore al 1° gennaio. pensione Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo dell'importo della in vigore al 1° gennaio. pensione 2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Percentuale di Anno Ammontare dei redditi riduzione Fino a € 20.007,39 Nessuna Oltre € 20.007,39 fino a € 26.676,52 25 per cento 2019 Oltre € 26.676,52 fino a € 33.345,65 40 per cento Oltre € 33.345,65 50 per cento Fino a € 20.107,62 Nessuna Oltre € 20.107,62 fino a € 26.810,16 25 per cento 2020 Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70 40 per cento Oltre € 33.512,70 50 per cento Tabella G CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G 1 – LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del 25 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno. Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del 50 per cento Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a dell'importo 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno. 2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Percentuale di Anno riduzione Fino a € 26.676,52 Nessuna 2019 Oltre € 26.676,52 fino a € 33.345,65 25 per cento Oltre € 33.345,65 50 per cento Fino a € 26.810,16 Nessuna 2020 Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70 25 per cento Oltre € 33.512,70 50 per cento Tabella O FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2020 1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992 Pensione corrispondente Aliquote percentuali di all’importo massimo Fasce di retribuzione e di reddito rendimento della fascia con 40 anni di anzianità contributiva Mensile per Annua per ogni Importo 40 anni di Importo Importo Importo annuo settimana di settimanale anzianità annuo mensile anzianità contributiva contributiva Fino a € 47.379,00 911,13 80 0,00153846 37.903,19 2.915,63 Oltre € 47.379,00 911,13 Fino a € 63.014,07 1.211,81 (fascia di € 15.635,07) 300,67 60 0,0011538 9.380,67 721,59 Oltre € 63.014,07 1.211,81 Fino a € 78.649,14 1.512,48 (fascia di € 15.635,07) 300,67 50 0,000961538 7.817,55 601,35 Oltre € 78.649,14 1.512,48 40 0,00076923 2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993 Pensione corrispondente Aliquote percentuali di all’importo massimo Fasce di retribuzione e di reddito rendimento della fascia con 40 anni di anzianità contributiva Mensile per Annua per ogni Importo 40 anni di Importo Importo Importo annuo settimana di settimanale anzianità annuo mensile anzianità contributiva contributiva Fino a € 47.379,00 911,13 80 0,00153846 37.903,19 2.915,63 Oltre € 47.379,00 911,13 Fino a € 63.014,07 1.211,81 (fascia di € 15.635,07) 300,67 64 0,001230769 10.006,49 769,73 Oltre € 63.014,07 1.211,81 Fino a € 78.649,14 1.512,48 (fascia di € 15.635,07) 300,67 54 0,001038461 8.442,98 649,46 Oltre € 78.649,14 1.512,48 Fino a € 90.020,10 1.731,16 (fascia di € 11.370,96) 218,67 44 0,000846153 5.003,31 384,87 Oltre € 90.020,10 1.731,16 36 0,000692307 Tabella R MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE (articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995) Anno Massimale di retribuzione pensionabile 2019 102.543,00 2020 103.055,00 Tabella S MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638; articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 Importo mensile del Percentuale di Minimale Minimale retributivo Anno trattamento minimo di ragguaglio della retributivo annuo pensione pensione settimanale 2019 513,01 40 205,20 10.670,40 2020 515,58 40 206,23 10.723,96 Tabella T MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI articolo 6 della Legge 967/1953 articolo 2, comma 18, della Legge 335/95; articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97; Massimale Anno Minimale retributivo retributivo Tetto pensionabile 2019 10.670,40 186.919,00 47.143,00 2020 10.723,96 187.854,00 47.379,00 Tabella U IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI VECCHIAIA Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Importo mensile Percentuale Percentuale Anno Importo soglia Importo soglia Assegno Sociale (1) (2) 2019 457,99 1,20 549,59 1,50 686,99 2020 460,28 1,20 552,34 1,50 690,42 (1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni. (legge 8 agosto 1995, n. 335) (2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 70 anni. (legge 22 dicembre 2011, n. 214) IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA ANTICIPATA Anno Importo mensile Assegno Sociale Percentuale (1) Importo soglia 2019 457,99 2,80 1.282,37 2020 460,28 2,80 1.288,78 (1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64 anni.

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