Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 47/2022
Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2022 e relativi adempimenti dell’INPS
Riferimento normativo
Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2022 e relativi adempimenti dell’INPS
Testo normativo
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Roma, 04/04/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 47
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2022 e relativi
adempimenti dell’INPS
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le attività svolte annualmente
dall’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, riguardanti l’elaborazione
del conguaglio fiscale di fine anno, il rilascio della Certificazione Unica e
la contestuale trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, ai sensi
dell’articolo 4, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, del D.P.R. n.
322/1998. Si specificano, inoltre, i canali di accesso a disposizione
dell’utenza per l’acquisizione della predetta Certificazione Unica 2022.
INDICE
1. Premessa
2. Certificazione Unica 2022
2.1 Conguaglio fiscale 2021
2.2 Termini e modalitàdi rilascio della Certificazione Unica ai contribuenti e trasmissione
telematica all’Agenzia delle Entrate
2.3 Rettifica della Certificazione Unica
3. Fornitura telematica della Certificazione Unica 2022
4. Modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2022
4.1 Servizio erogato dalle Strutture territoriali dell’Istituto
4.2 Spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata
4.3 Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale
4.4 Spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di
soggetto titolare
4.5 Spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all’estero
4.6 Servizio di “Sportello Mobile”
4.7 Comuni e altre pubbliche Amministrazioni abilitate
5. Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2022 al soggetto non titolare
1. Premessa
L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a determinare annualmente il
conguaglio fiscale di fine anno e, entro il 16 marzo di ogni anno, a rilasciare ai
percettori di redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, di redditi di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi, la Certificazione Unica e a trasmetterla
telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche ai fini della predisposizione della
dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175.
Con la presente circolare si illustrano le attività svolte dall’Istituto per gli adempimenti
anzidetti, nonché le modalità attraverso le quali l’Istituto mette a disposizione
dell’utenza la Certificazione Unica 2022.
2. Certificazione Unica 2022
L’Istituto, come ogni anno, ha predisposto, in conformità al Provvedimento direttoriale
dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11169/2022, la Certificazione
Unica sintetica (CUS) da rilasciare ai propri sostituiti e la Certificazione Unica ordinaria
(CUO) da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche al fine di
predisporre la dichiarazione precompilata. Si illustrano di seguito le attività svolte
dall’Istituto.
2.1 Conguaglio fiscale 2021
Come indicato in premessa, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta:
effettua il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta
sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno
d’imposta 2021, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli
articoli 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
determina, sul reddito prodotto nell’anno d’imposta di riferimento (2021), le addizionali
regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale
sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l’addizionale
comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell’anno
successivo (2022).
In riferimento ai redditi di pensione non superiori a 18.000,00 euro, come previsto dalla
normativa vigente, le imposte determinate e dovute in sede di conguaglio di fine anno,
per importi complessivamente superiori a 100,00 euro, sono prelevate in un numero
massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a
quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le
ritenute sono versate nel mese di dicembre.
2.2 Termini e modalità di rilascio della Certificazione Unica ai contribuenti e
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate
L’Istituto rende disponibile la Certificazione Unica ai percipienti in modalità telematica, ai
sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
A partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, l’articolo 16-bis del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, ha unificato alla data 16 marzo di ogni anno sia il termine di rilascio della CUS ai
sostituiti sia quello di trasmissione telematica della CUO all’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, a partire dal 28 febbraio 2022, la Certificazione Unica 2022 è stata resa
disponibile all’utenza tramite i consueti canali, come illustrato nei successivi paragrafi,
ed è stata trasmessa, entro il 16 marzo 2022, all’Agenzia delle Entrate anche ai fini
della predisposizione della dichiarazione precompilata.
2.3 Rettifica della Certificazione Unica
Tenuto conto che le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica prevedono
espressamente che, qualora il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette nella
medesima Certificazione Unica, il medesimo è tenuto a rivolgersi al proprio sostituto
d’imposta che procederà alla correzione dei dati, l’Istituto, a partire dal 28 febbraio
2022, ha consentito alle Strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla
rettifica della Certificazione Unica. La rettifica può produrre la rideterminazione anche
del conguaglio fiscale in capo al contribuente.
L’avvenuta rettifica della Certificazione Unica viene resa nota all’interessato mediante
comunicazione inviata dall’Istituto con il canale postale o via Posta Elettronica Certificata
(PEC), in aggiunta alle notifiche telematiche inviate sul “Cassetto fiscale” del cittadino
sul portale internet dell’Istituto (www.inps.it).
La nuova Certificazione Unica, rilasciata nella prevista modalità telematica, evidenzierà
tra le annotazioni che il contribuente, qualora si avvalga della dichiarazione
precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il
contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima Certificazione Unica.
3. Fornitura telematica della Certificazione Unica 2022
Nel ricordare che, alla data del 30 settembre 2021, sono stati dismessi tutti i PIN
rilasciati dall’Istituto, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti
all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano, si comunica che
gli utenti in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno
di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità
Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2022 dal sito
www.inps.it, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale
“MyINPS” o attraverso il seguente percorso di navigazione: “Prestazioni e servizi” >
“Servizi” > “Certificazione unica 2022 (Cittadino)” > (credenziali di identità digitale).
Per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, l’Istituto ha
previsto un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali che consente, agli
stessi, di delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le
richieste presso gli sportelli INPS (cfr. la circolare n. 127/2021).
È inoltre possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione
Unica anche tramite l’apposito servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno
dell’applicazione “INPS Mobile”, scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android
e iOS.
4. Modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2022
L’Istituto, al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio, mette a
disposizione i seguenti ulteriori canali di contatto per agevolare l’acquisizione della
Certificazione Unica 2022.
4.1 Servizio erogato dalle Strutture territoriali dell’Istituto
Il rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2022 può essere richiesto presso il servizio
di “Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione nelle Strutture INPS dove lo
stesso è presente; negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli
veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede. La prenotazione può essere effettuata
attraverso i vari canali che l’Istituto ha messo a disposizione dell’utenza:
App “INPS Mobile”, disponibile per sistemi operativi Android e iOS;
Portale internet dell’Istituto (www.inps.it);
Contact Center (servizio automatico vocale o con operatore).
4.2 Spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata
I soggetti titolari di utenza PEC possono richiedere la trasmissione in formato elettronico
della Certificazione Unica 2022 al seguente indirizzo:
richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.
La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità
del richiedente. Conseguentemente, la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella
PEC utilizzata dal richiedente.
I titolari di pensione che effettuano l’accesso all’area “MyINPS” - esclusivamente
mediante SPID, CIE, o CNS - troveranno nella propria area riservata un avviso con le
indicazioni utili per ricevere la Certificazione Unica via mail o PEC.
4.3 Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza
fiscale
Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2022 è possibile, inoltre, avvalersi di un
Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista
compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni
reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.
I predetti soggetti possono accedere ai servizi INPS mediante una delle seguenti
modalità: credenziali SPID almeno di secondo livello, Carta Nazionale dei Servizi o Carta
di Identità Elettronica 3.0.
L’intermediario, preliminarmente all’accesso al modello di Certificazione Unica, deve
identificare l’interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio,
oltre alla copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità. Le deleghe
acquisite sono numerate e annotate quotidianamente in un apposito registro cronologico
contenente il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati
anagrafici del delegante, nonché gli estremi del documento di identità di quest’ultimo.
In caso di rilascio del modello di Certificazione Unica a soggetto terzo, al quale
l’interessato abbia rilasciato delega, come previsto dal successivo paragrafo 5,
l’intermediario dovrà acquisire anche tale ulteriore delega, nonché copia del documento
di riconoscimento in corso di validità del delegato. La delega per il prelievo del modello
di Certificazione Unica deve contenere le seguenti informazioni:
• dati anagrafici dell’interessato e relativo codice fiscale;
• anno d’imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare;
• data di conferimento della delega.
La visualizzazione della Certificazione Unica 2022 da parte degli intermediari è
subordinata all’inserimento in procedura di alcuni dati riguardanti l’utente. In
particolare, ai fini dell’accesso alla banca dati, l’intermediario, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’Allegato n. 1 alla presente circolare, deve indicare tutti gli elementi
informativi di seguito indicati: codice fiscale del soggetto per il quale si intende
visualizzare la Certificazione Unica 2022, esistenza di delega specifica, tipologia ed
estremi del documento di identità del soggetto per il quale si intende visualizzare il
modello di Certificazione Unica, data della delega e, in aggiunta, uno tra i seguenti
elementi:
posizione previdenziale (numero pensione);
numero progressivo della delega, determinato sulla base di apposito registro di protocollo
interno da tenere a cura dell’intermediario;
inserimento di un file contenente la scannerizzazione della delega all’intermediario e del
documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si intende visualizzare il
modello di Certificazione Unica.
4.4 Spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede
di soggetto titolare
Per richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla residenzadel titolare o
dell’erede di soggetto titolare sono attivi i seguenti canali di contatto:
- Canale telefonico: esclusivamente su richiesta del titolare, la relativa Certificazione
Unica sarà spedita alla residenzadel titolare medesimo risultante dagli archivi
dell’Istituto. A tal fine, è stato attivato il numero verde dedicato 800 434320 con
risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile. È
anche possibile richiedere la spedizione della Certificazione Unica chiamando il Contact
Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete
fissa) oppure al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi
variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante);
- Canale posta elettronica ordinaria: detto canale consente ai soggetti non titolari, quali
il soggetto delegato ovvero l’erede di soggetto deceduto, di acquisire la Certificazione
Unica. L’indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta di spedizione della
Certificazione Unica è il seguente: richiestacertificazioneunica@inps.it.
In particolare, nel caso di soggetto delegato, il delegato dovrà richiedere la
Certificazione Unica 2022, corredando la predetta richiesta, della fotocopia di un proprio
documento di identità e di un documento di identità del delegante, entrambi in corso di
validità legale.
La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza del
delegante risultante dagli archivi dell’Istituto.
Nel caso di richiesta presentata da eredi del titolare della prestazione, detta richiesta
deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesti la
propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di
riconoscimento in corso di validità legale.
La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza
dell’erede che presenta l’istanza.
4.5 Spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all’estero
I pensionati residenti all’estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri
dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero: 0039-06 164164 (abilitato alle
chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal
gestore telefonico del chiamante), servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì
dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana).
La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza
risultante dagli archivi dell’Istituto.
4.6 Servizio di “Sportello Mobile”
In considerazione dell’oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e
telematici messi a disposizione dall’Istituto, da tempo, è stato attivato un servizio
dedicato a particolari categorie di utenti (ad esempio, ultrasettantacinquenni titolari di
indennità di accompagnamento o di comunicazione, titolari di indennità speciale -
Categoria: Ciechi civili - indipendentemente dall’età, ecc.), denominato “Sportello
Mobile”, per l’erogazione con modalità agevolate di alcuni servizi istituzionali, tra i quali
il rilascio della certificazione in argomento.
Gli utenti che abbiano ricevuto apposita comunicazione di inserimento nell’iniziativa
possono, infatti, contattare, al numero telefonico e all’orario indicato nella
comunicazione stessa, un operatore della Struttura territorialmente competente e
richiedere l’invio della certificazione, che sarà spedita alla residenzadel titolare
medesimo risultante dagli archivi dell’Istituto.
4.7 Comuni e altre pubbliche Amministrazioni abilitate
Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2022 anche presso i Comuni e le altre
pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per
l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo. Come per gli
intermediari, la visualizzazione della Certificazione Unica da parte degli operatori delle
pubbliche Amministrazioni è subordinata all’esistenza di una specifica richiesta del
cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei
documenti previste per gli intermediari abilitati.
5. Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2022 al soggetto non titolare
Si ricorda che la Certificazione Unica 2022 può essere rilasciata anche a persona diversa
dal titolare. In questo caso la richiesta può essere presentata ai Patronati, ai Centri di
assistenza fiscale, ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale (cfr. il precedente
paragrafo 4.3) ovvero attraverso il servizio di posta elettronica ordinaria (cfr. il
precedente paragrafo 4.4), sia da persona appositamente delegata sia da parte degli
eredi del soggetto titolare deceduto.
Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza
esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del
documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.
L’intermediario, cui viene presentata la delega, è tenuto a conservare la predetta
documentazione per un periodo di tre anni.
Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della
prestazione, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il
richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio
documento di riconoscimento in corso di validità.
Delle modalità di rilascio della Certificazione Unica 2022 sopra descritte sarà data ampia
diffusione attraverso il sito internet dell’Istituto e i social media.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n.1
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Gli intermediari, in osservanza dei canoni di liceità, correttezza e trasparenza,
limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità e riservatezza, di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE)
2016/679, utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità del servizio
di rilascio delle Certificazioni Uniche agli utenti, nel rispetto della normativa vigente,
anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza
e i vincoli di riservatezza a tal fine previsti dall’INPS in linea con le disposizioni di cui al
citato Regolamento (UE) 2016/679, al “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , come integrato e modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021. Detti intermediari
agiscono quali autonomi Titolari del trattamento dei dati personali e garantiscono che
le informazioni contenute nelle Certificazioni Uniche degli utenti saranno trattate
esclusivamente da soggetti espressamente designati quali “Persone autorizzate”, che
agiscono sotto la loro diretta autorità, nel rispetto degli articoli n. 29 e 4, n. 10, del
Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di
protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato
e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre
2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021.
In tale ambito i Titolari istruiscono le “Persone autorizzate” sul corretto utilizzo delle
funzionalità dei collegamenti, richiamando anche le responsabilità connesse ad un
eventuale uso illegittimo dei dati.
Per le diverse categorie di intermediari, l’Istituto si riserva di disciplinare ulteriormente
le regole di accesso ai sistemi - a tal fine eventualmente prescrivendo il rispetto di
particolari misure di sicurezza - e di dettagliare, nei casi in cui ne ravvisi la necessità,
apposite modalità tecniche di prelievo delle Certificazioni Uniche. In particolare, per i
Centri di Assistenza Fiscale che ne facciano richiesta, è possibile prelevare la
Certificazione Unica in cooperazione applicativa.
L’Istituto eseguirà il tracciamento degli accessi ai dati tramite registrazioni che
consentano di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore e, tra
gli intermediari che hanno effettuato l’accesso al servizio di prelievo della Certificazione
Unica, effettuerà appositi controlli richiedendo anche la trasmissione all’INPS delle copie
scannerizzate delle deleghe e dei documenti d’identità degli utenti interessati. La
trasmissione della suddetta documentazione dovrà avvenire entro e non oltre 48 ore
dalla ricezione della richiesta.
In ogni caso, la delega in originale e la copia di un documento di riconoscimento
dell’interessato devono essere conservati dagli intermediari per almeno tre anni dal
rilascio ed esibiti a richiesta dell’INPS per eventuali controlli. Tale onere di conservazione
non sussiste se l’intermediario ha inserito in procedura la scansione della delega e del
documento di riconoscimento del soggetto interessato.
L’intermediario assicura il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot),
che permettano di consultare in forma massiva i dati e di replicare le informazioni rese
disponibili in autonome banche dati. L’Istituto adotta sistemi automatizzati di controllo
degli accessi per prevenire casi di anomalia, sia per la ripetuta visualizzazione della
Certificazione Unica afferente lo stesso codice fiscale da parte di diversi operatori, sia
per gli accessi massivi tramite procedure automatizzate. Per tale seconda casistica è
attivo un software specifico, denominato “Test Captcha”, consistente in una o più
domande e risposte, tese a verificare che l’accesso in corso stia avvenendo ad opera di
una persona fisica.
Nei casi di violazione di dati personali, al fine di ottemperare agli obblighi di notifica al
Garante e di comunicazione agli interessati (c.d. “data breach”), nei termini di cui agli
artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, gli intermediari assicurano piena
collaborazione all’INPS, a cui forniscono tempestivamente ogni informazione utile in
ordine agli eventi rischiosi eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati,
se tali situazioni possano avere un impatto significativo per i diritti e le libertà delle
persone fisiche.
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