Contratto di espansione e indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Contratto di espansione e indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 24/03/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 48
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Contratto di espansione e indennità mensile di cui all’articolo 41,
comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre
2020, n. 178. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina dell’indennità mensile di cui
all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre
2020, n. 178. Si forniscono, inoltre, le istruzioni relative agli adempimenti
procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di
compilazione del Flusso Uniemens da parte delle aziende rientranti nel campo
di applicazione della norma.
INDICE:
1. Disposizioni di riferimento
2. Contratto di espansione
2.1 Imprese destinatarie delle disposizioni
2.2 Stipula del contratto di espansione e presentazione degli accordi
3. Indennità mensile
3.1 Lavoratori destinatari dell’indennità
3.2 Caratteristiche della prestazione
3.3 Presentazione dell’accordo alla Struttura territoriale competente
3.3.1 Presentazione del programma annuale di esodo. Certificazione del diritto e dell’importo
dell’indennità ai sensi dell’articolo 41, comma 5-bis
3.3.2 Prospetto di quantificazione
3.3.3 Fideiussione
3.3.4 Presentazione della domanda di prestazione
3.3.5 Procedura di liquidazione
3.4 Modalità di calcolo
3.5 Decorrenza
3.6 Comunicazione di liquidazione e pagamento della prestazione
3.7 Regime fiscale
3.8 Finanziamento
4. Monitoraggio oneri
5. Contribuzione correlata
5.1 Codifica delle imprese e modalità di compilazione del flusso Uniemens
6. Svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dell’indennità
7. Liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata
8. Istanze di riesame e contenzioso
9. Istruzioni contabili
1. Disposizioni di riferimento
L’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322) ha modificato l’articolo 41 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, come sostituito dall’articolo 26-quater del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019, n. 151).
Sulla base della rinnovata formulazione del comma 1 dell’articolo 41, la possibilità per le
imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative di avviare una procedura di
consultazione finalizzata alla stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero
con la rappresentanza sindacale unitaria, originariamente prevista in via sperimentale per gli
anni 2019 e 2020, è stata estesa all’anno 2021.
Il successivo comma 1-bis prevede, esclusivamente per il 2021, che il limite minimo di unità
lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità e, limitatamente
agli effetti di cui al comma 5-bis, a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di
aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.
Il comma 5-bis dell’articolo 41 dispone, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi
dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito
minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei
lavoratori interessati, che il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al
raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della
risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento
pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro,
così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella
prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili
al conseguimento del diritto.
A norma del medesimo comma 5-bis, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al
lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un
importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali
utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente
alla somma della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo
n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.
Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che
attuino dei piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in
linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da
assumere ai sensi della lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 41, si impegnino a
effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla
risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma in argomento, la riduzione dei versamenti
a carico del datore di lavoro opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base
dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.
Il medesimo comma prevede inoltre che il datore di lavoro, allo scopo di dare attuazione al
contratto di cui al comma 1, sia obbligato a presentare apposita domanda all'INPS,
accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in
relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è altresì tenuto a versare mensilmente all'INPS la
provvista per la prestazione, nonché la relativa contribuzione figurativa, (ove dovuta). In
assenza del versamento mensile della provvista di cui al predetto comma 5-bis, l'INPS è tenuto
a non erogare le prestazioni.
I benefici di cui al citato comma 5-bis sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa
previsto dal medesimo comma, ossia di 117,2 milioni di euro per l’anno 2021, 132,6 milioni di
euro per l’anno 2022, 40,7 milioni di euro per l’anno 2023 e 3,7 milioni di euro per l’anno
2024. Se nel corso della procedura di consultazione propedeutica alla stipula del contratto di
espansione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali non può
procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e, conseguentemente, non può prendere
in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 5-bis. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.
Il comma 6 dell’articolo 41 riconosce la possibilità di attribuire l’indennità mensile anche per il
tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 del medesimo decreto legislativo
n. 148/2015 già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai
relativi atti istitutivi. Al riguardo, l’Istituto si riserva di fornire successive comunicazioni, anche
per quanto riguarda l’ipotesi di accesso mediante il riscatto degli anni di laurea.
Infine, riguardo alla disciplina prevista dal secondo periodo del comma 9 dell’articolo 41, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, in virtù di una interpretazione
teleologica, la medesima deve intendersi applicabile anche ai destinatari della prestazione di
cui al comma 5-bis. Pertanto, le leggi e gli atti aventi forza di legge non possono in ogni caso
modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigente al momento
dell’adesione alle procedure previste dal comma 5-bis.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono le istruzioni per l’applicazione del suesposto articolo 41, comma 5-bis.
Con le circolari n. 98 del 3 settembre 2020 e n. 143 del 9 dicembre 2020, invece, è stata
trattata la disciplina dell’integrazione salariale straordinaria relativa alla riduzione di orario di
cui al comma 7 del citato articolo 41.
2. Contratto di espansione
2.1 Imprese destinatarie delle disposizioni
Ai sensi del comma 1 del citato articolo 41, in via sperimentale, entro il 2021, le imprese con
un organico superiore a 1.000 unità lavorative possono avviare, nell’ambito delle attività di
reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano una modifica strutturale dei processi
aziendali finalizzati allo sviluppo tecnologico, nonché un più razionale impiego delle
competenze professionali in organico, e in ogni caso prevedendo l’assunzione di nuove
professionalità, una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un
contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro
rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
Esclusivamente per il 2021, il comma 1-bis del medesimo articolo prevede che il predetto
limite minimo di unità lavorative in organico è ridotto a 500 unità, e, limitatamente ai soli
effetti di cui al comma 5-bis, riguardante la prestazione di indennità mensile, a 250 unità,
calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica
finalità produttiva o di servizi.
Ai fini della sussistenza dei requisiti occupazionali di cui al comma 1 e 1-bis dell’articolo 41, in
assenza di una specifica previsione legislativa, si mutuano i criteri di computo utilizzati
dall’Istituto per dare applicazione alle indicazioni di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo n. 148/2015, riferendosi quindi ai lavoratori occupati mediamente nel semestre
precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione.
Il numero dei lavoratori in organico è riferito alla singola impresa, anche se articolata in più
unità aziendali dislocate sul territorio nazionale.
Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori
di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) e per il computo delle singole
fattispecie contrattuali (lavoratori a tempo determinato, a tempo parziale, ecc.) si rinvia ai
criteri precisati nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di
azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.
Il lavoratore assente ancorché non retribuito (eventi con tutela figurativa e conservazione del
posto di lavoro) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione
sia stato assunto altro lavoratore; in tal caso, sarà computato il sostituto.
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i
periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il
requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi
di attività, se inferiori al semestre.
Qualora il contratto di espansione sia stipulato da aziende strutturate in un gruppo o in
un’aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi, è necessario
che detto requisito risulti dal contratto di espansione sottoscritto in sede governativa, con
l’indicazione del codice fiscale delle singole imprese costituenti il gruppo o la suddetta
aggregazione.
Il requisito occupazionale è valutato considerando il numero complessivo di lavoratori in forza
a ogni singola azienda, applicando a ogni matricola aziendale interessata i criteri di computo
sopra precisati.
L’Istituto provvederà alla verifica della sussistenza dei suddetti requisiti.
Si precisa, inoltre, che nel caso di contratto di espansione sottoscritto da aziende strutturate in
aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi, gli accordi
contrattuali tra le stesse aziende che costituiscono la stabile organizzazione devono essere
stati sottoscritti in data antecedente alla stipula del contratto di espansione e mantenere gli
effetti per l’intera durata del medesimo contratto di espansione. Nel caso di gruppo di imprese,
il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, tra le società che
appartengono al gruppo deve risultare presso l’apposita sezione del Registro imprese di cui al
comma 2 dell’articolo 2497-bis del codice civile, in data precedente alla sottoscrizione del
contratto di espansione e tale controllo deve permanere per l’intera durata del contratto di
espansione.
Verranno successivamente fornite le specifiche indicazioni amministrative e operative
applicabili ai dipendenti iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, ferme restando le istruzioni
impartite con la presente circolare, in quanto applicabili.
2.2 Stipula del contratto di espansione e presentazione degli accordi
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 41, l’impresa avvia una procedura di consultazione, secondo
le modalità e i termini di cui all’articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 148/2015,
finalizzata a stipulare in sede governativa il contratto di espansione con il Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali o con la rappresentanza sindacale
unitaria.
Il contratto di espansione in parola deve contenere:
a) il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali compatibili con i
piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
b) la programmazione temporale delle assunzioni;
c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il
contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n.
81/2015;
d) la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati
(a esclusione delle aziende con un organico tra 250 e 499 unità), relativamente alle
professionalità in organico, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al
trattamento di indennità mensile previsto dal comma 5-bis;
e) la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a copertura
del beneficio di cui al citato comma 5-bis dell’articolo 41, per l’intero periodo di spettanza
teorica della NASpI al lavoratore.
L’accesso alla prestazione di cui al comma 5-bis è subordinato alla sottoscrizione di un accordo
tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e alla successiva adesione da parte
del lavoratore. La cessazione del rapporto di lavoro si configura pertanto come una risoluzione
consensuale.
3. Indennità mensile
3.1 Lavoratori destinatari dell’indennità
L’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese di cui al
paragrafo 2.1, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione
generale obbligatoria, gestite dall’INPS, e abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro
entro il 30 novembre 2021.
Si precisa che l’indennità mensile può essere riconosciuta anche in favore dei dirigenti e dei
lavoratori assunti con contratto di apprendistato di cui all’articolo 41, lett. b) e c), del decreto
legislativo n. 81/2015.
Possono beneficiare dell’indennità mensile in oggetto i lavoratori che abbiano manifestato
esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali
aziendali e che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, si trovino a non più di 60 mesi
dalla prima decorrenza utile, a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria o delle forme
sostitutive o esclusive della stessa, gestite dall’INPS, della:
a) pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, avendo maturato il requisito minimo
contributivo pari a 20 anni e il requisito dell’importo soglia previsto per i soggetti privi di
anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
b) pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.
Ai fini dell’accertamento del requisito anagrafico e contributivo per il perfezionamento del
diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata, si tiene conto degli adeguamenti agli incrementi
della speranza di vita previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, indicati nel Rapporto n.
21/2020 del Ministero dell’Economia e delle finanze e stimati sulla base dello “scenario
demografico ISTAT – mediano base 2018”.
Nel caso in cui il decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n.
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, disponga per gli anni
compresi tra il 2023 ed il 2025 un adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della
speranza di vita diverso da quello previsto in base allo “scenario demografico ISTAT – mediano
base 2018”, l’indennità sarà corrisposta fino al perfezionamento della prima decorrenza utile
della pensione di vecchiaia o anticipata e, nell’ipotesi in cui si perfezioni per primo il diritto alla
pensione anticipata, la contribuzione correlata di cui ai paragrafi 3.2 e 5 della presente
circolare è dovuta fino alla maturazione del prescritto requisito contributivo, fermo restando il
limite massimo di 60 mesi previsto dal comma 5-bis in argomento.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo 41 – che in virtù di una
interpretazione teleologica deve intendersi applicabile anche ai destinatari della prestazione di
cui al comma 5-bis – le leggi e gli altri atti aventi forza di legge, adottati successivamente alla
data di entrata in vigore della norma in oggetto, non possono in ogni caso modificare i requisiti
per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle
procedure previste dal comma 5-bis.
Ai fini dell’accertamento della data di maturazione del diritto alla pensione anticipata, si tiene
conto, sulla base delle disposizioni in materia vigenti, della contribuzione correlata che il datore
di lavoro è tenuto a versare nel caso in cui, anche per effetto di detto versamento, tale diritto
venisse perfezionato in data antecedente a quella di compimento dell’età prevista per il
pensionamento di vecchiaia (cfr. i paragrafi 3.2 e 5).
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, non trovano applicazione le deroghe di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all’innalzamento dei requisiti anagrafico e contributivo
per la pensione di vecchiaia.
Ai fini dell’accertamento delle date di maturazione del diritto al trattamento pensionistico e di
decorrenza dello stesso, trovano applicazione le disposizioni vigenti in ciascuna Gestione
previdenziale.
Ai fini della verifica dell’anzianità contributiva maturata alla data di risoluzione del rapporto di
lavoro:
si tiene conto delle maggiorazioni e/o rivalutazioni dei periodi assicurativi riconosciuti
dalla legge al momento del pensionamento (ad esempio, articolo 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ecc.);
rilevano i periodi contributivi oggetto di riscatto e/o di ricongiunzione ai sensi della legge
7 febbraio 1979, n. 29, e della legge 5 marzo 1990, n. 45, o di trasferimento oneroso
delle posizioni assicurative ai sensi della decreto-legge n. 78/2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122/2010, anche in corso di pagamento, per i quali sia stata
versata la prima rata e purché venga perfezionato il pagamento integrale dell’importo
dovuto prima della liquidazione della prestazione di esodo.
L’indennità non è riconosciuta ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata
con il cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, della pensione anticipata c.d. quota 100 e opzione donna di cui,
rispettivamente, agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché della pensione anticipata per i
lavoratori cc.dd. precoci di cui all’articolo 1, commi 199 e seguenti, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, e successive modificazioni.
L’indennità mensile è riconosciuta in favore dei titolari di assegno ordinario di invalidità di cui
all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, solo nei casi in cui gli stessi, alla data di
cessazione del rapporto di lavoro, si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto
alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, avendo maturato il requisito minimo
contributivo pari a 20 anni.
In caso di conseguimento di un trattamento pensionistico diretto prima della data di scadenza
del periodo di fruizione dell’indennità, la stessa, unitamente alla contribuzione correlata, non è
dovuta dalla data di decorrenza della pensione.
Fermo restando quanto precisato con la circolare n. 40 del 19 marzo 2020 in ordine alla
sussistenza dell’obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. ticket di licenziamento in
relazione alle risoluzioni del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito del contratto di
espansione stipulato ai sensi dell’articolo 41, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, si
evidenzia che le risoluzioni dei rapporti di lavoro determinate e concordate ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo non soggiacciono all’obbligo contributivo di cui all’articolo 2,
commi 31-35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, considerato che alle stesse non consegue il
teorico diritto del lavoratore all’indennità NASpI, né alcun onere per la gestione di afferenza
(cfr. l’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88).
3.2. Caratteristiche della prestazione
L’indennità mensile è corrisposta per il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del
rapporto di lavoro e la data di raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di
vecchiaia o anticipata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive
o esclusive della stessa, gestite dall’INPS.
Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata,
il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali utili al conseguimento del
diritto (c.d. contribuzione correlata, vedi infra, paragrafo 5).
A norma del comma 5-bis del citato articolo, per l’intero periodo di spettanza teorica della
NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è
ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo n. 22/2015 e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali
utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente
alla somma della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo
n. 22/2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.
Inoltre, per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative
che attuino dei piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica,
in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da
assumere ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 41, si impegnino a effettuare
almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del
citato comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro de quo opera per
ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza
teorica della prestazione NASpI al lavoratore.
Per la determinazione del requisito dimensionale necessario per accedere, qualora ne ricorrano
gli ulteriori presupposti, alla riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro per dodici
mesi aggiuntivi, si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 2.1.
Inoltre, la riduzione in argomento, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 41, comma 2,
lett. c), si applica soltanto ove le nuove assunzioni siano effettuate con contratto di lavoro a
tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui
all’articolo 44 del decreto legislativo n. 81/2015) e a condizione che i lavoratori assunti
abbiano un profilo professionale compatibile con i piani di reindustrializzazione o
riorganizzazione esplicitati nel contratto di espansione ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett.
a).
Si precisa altresì che l’assunzione deve avvenire entro il termine previsto dal contratto di
espansione (cfr. l’art. 41, comma 2, lett. b).
Tenuto conto di quanto precisato al precedente paragrafo 2.1, nel caso di contratto di
espansione sottoscritto da un gruppo di imprese o da aziende strutturate in aggregazione di
imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi, si ritiene utile evidenziare che, ai
fini dell’applicazione della riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, le assunzioni
a tempo indeterminato possono essere effettuate anche da altre aziende del medesimo gruppo
o della stabile aggregazione. La riduzione dei versamenti troverà applicazione con riferimento
alle sole imprese esodanti.
In caso di mancato rispetto dei presupposti sopra richiamati, l’Istituto procederà secondo le
indicazioni che saranno fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
I benefici in argomento sono riconosciuti al datore di lavoro entro i limiti complessivi di spesa
di cui al medesimo comma 5-bis.
3.3 Presentazione dell’accordo alla Struttura territoriale competente
Preliminarmente, si fa presente che, in relazione al riconoscimento dell’indennità mensile, i
datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente,
l’accordo sottoscritto e il “Modello di accreditamento e variazioni”, disponibile sul portale
dell’Istituto.
Nel caso di contratto di espansione sottoscritto da un gruppo di imprese o da imprese
costituite in stabile organizzazione, anche se con posizioni contributive presso Strutture INPS
diverse, l’accordo di esodo afferente a tutte le aziende interessate deve essere trasmesso a
una sola Struttura INPS, ossia quella che gestisce la matricola aziendale principale.
La Struttura territoriale competente che ha in carico la posizione aziendale principale, ricevuto
dall’impresa interessata – tramite il “Cassetto previdenziale aziende” –l’accordo, procede alla
fase istruttoria avendo cura di controllare la sussistenza del requisito dimensionale (cfr. il
paragrafo 2.1).
La predetta Struttura territoriale trasmette alla Direzione centrale Pensioni l’accordo che deve
contenere:
i dati identificativi dell’azienda e, nel caso di aggregazione di imprese stabile o di gruppo
di imprese, i dati di identificazione (codice fiscale e matricola) di tutte le aziende
interessate;
la data di sottoscrizione;
la data inizio validità;
la data fine validità;
il numero massimo di lavoratori esodandi;
in caso di un gruppo di imprese o di imprese costituite in stabile organizzazione di
aggregazioni di aziende l’accordo dovrà essere sottoscritto dai rappresentati legali di tutte
le aziende esodanti.
Congiuntamente all’accordo, formulato come sopra descritto, deve essere trasmesso il
“Modello di accreditamento e variazioni” compilato dal datore di lavoro e l’elenco dei lavoratori
interessati.
La Direzione centrale Pensioni procede quindi all’attribuzione a tutte le aziende che hanno in
forza lavoratori interessati dal programma di esodo di un codice identificativo, provvedendo a
effettuare la relativa comunicazione. La medesima Direzione provvede, inoltre, alle abilitazioni
all’accesso alla sezione dedicata del sito istituzionale “Prestazioni di accompagnamento alla
pensione” dei referenti individuati dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro, infatti, è coinvolto nella gestione della prestazione attraverso il “Portale
Prestazioni Atipiche”, accessibile per le Strutture territoriali dalla intranet dell’Istituto, e per i
datori di lavoro tramite l’accesso al sito internet www.inps.it al seguente percorso: “Servizi
online” > “Accedi ai servizi” > “Tipologia di utente: aziende, consulenti e professionisti” >
“Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio relative all’utilizzo delle
funzionalità del “Portale Prestazione Atipiche”.
3.3.1 Presentazione del programma di esodo. Certificazione del diritto e dell’importo
dell’indennità ai sensi dell’articolo 41, comma 5-bis
Il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione centrale Pensioni l’elenco dei lavoratori
interessati dal programma di esodo.
L’INPS per ciascuno dei lavoratori interessati procede alla certificazione, in via prospettica,
della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, considerando che
l’indennità di cui al comma 5-bis non può essere percepita per un periodo superiore a 60 mesi
e che l'ultima data utile di cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla norma in argomento
è il 30 novembre 2021.
In particolare, la certificazione del diritto viene effettuata, in via prospettica, con le seguenti
diverse modalità:
in relazione alla pensione di vecchiaia, la prima decorrenza utile viene calcolata
considerando la maturazione del requisito minimo contributivo pari a 20 anni entro
l'ultima data utile di cessazione (30 novembre 2021);
in relazione alla pensione anticipata, la prima decorrenza utile viene calcolata
considerando sia la contribuzione maturabile entro l'ultima data utile di cessazione (30
novembre 2021), sia la contribuzione correlata che il datore di lavoro è tenuto a versare
fino al conseguimento del diritto.
Le informazioni relative alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata
vengono rese disponibili al datore di lavoro attraverso il “Portale Prestazioni Atipiche”. La
certificazione del diritto rappresenta, infatti, la base informativa che consente al datore di
lavoro di definire la reale platea dei soggetti destinatari dell’indennità ai sensi del comma 5-
bis, in virtù di quanto stabilito dall'accordo aziendale, escludendo nel contempo tutti i
lavoratori che maturano la prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata oltre
i 60 mesi – periodo massimo di percezione dell’indennità – ovvero coloro che abbiano
già maturato un pregresso diritto alla pensione anticipata ordinaria o alla pensione di
vecchiaia.
Spetta quindi all’azienda esodante comunicare la data di cessazione del rapporto di lavoro
tenendo conto dei limiti sopra specificati; tale data è necessaria per la certificazione
dell’importo dell’indennità ai sensi del comma 5-bis. La Struttura INPS territorialmente
competente definisce tali certificazioni calcolando, per i lavoratori interessati dal programma e
sulla base della data di cessazione indicata, l’importo dell’indennità e la data della prima
decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata. L’Istituto, quindi, genera in via
automatica una lettera di certificazione per ciascuno dei lavoratori interessati contenente le
predette informazioni, che viene messa a disposizione del datore di lavoro esodante sul
predetto “Portale Prestazione Atipiche”.
Si rammenta che tale certificazione è strettamente connessa alla reale cessazione del rapporto
di lavoro e che perde qualunque efficacia nel caso in cui non si addivenga alla risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro ovvero qualora la reale data di cessazione non coincida con
quella certificata.
3.3.2 Prospetto di quantificazione
L’Istituto, oltre alle singole lettere di certificazione, rilascia anche, per ciascuna azienda
esodante, un prospetto riepilogativo relativo ai lavoratori inseriti nel programma di esodo. Tale
prospetto indica, per ogni soggetto, la data della prima decorrenza utile della pensione di
vecchiaia o anticipata e l’importo dell’indennità mensile e viene messo a disposizione del
datore di lavoro esodante nella sezione dedicata del sito istituzionale “Prestazioni di
accompagnamento alla pensione”.
Il datore esodante dovrà comunicare i soggetti che hanno aderito all’esodo, attraverso
l’accettazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e i dati necessari per il
calcolo della contribuzione correlata.
Tale comunicazione è utilizzata per la quantificazione degli oneri complessivi del programma
sia relativamente all’indennità di esodo sia della contribuzione correlata e tiene altresì conto
dei benefici a favore del datore di lavoro di cui al comma 5-bis (cfr. il paragrafo 3.2). Sulla
base di tale quantificazione, l’Istituto provvederà a elaborare i documenti a corredo della
fideiussione bancaria a garanzia della prestazione.
Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione,
nonché la relativa contribuzione correlata (ove dovuta), al netto dei suddetti benefici allo
stesso riconosciuti. In assenza del versamento mensile di cui al predetto comma 5-bis, l'INPS è
tenuto a non erogare le prestazioni.
3.3.3 Fideiussione
Il comma 5-bis prevede, come sopra anticipato, che il datore di lavoro, allo scopo di dare
attuazione al contratto di cui al comma 1, sia obbligato a presentare una fideiussione bancaria
a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma.
La fideiussione garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei
confronti dell’Istituto, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la
prestazione e per la contribuzione correlata (ove dovuta), al netto dei benefici di cui al comma
5-bis ove spettanti. Ai fini della fideiussione, l’importo complessivamente dovuto deve essere
maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%, in funzione delle successive
determinazioni adottate dall’Istituto.
Il contratto di fideiussione bancaria per l’accesso alla prestazione dovrà essere redatto secondo
lo schema predisposto dall’Istituto, allegando i documenti descritti nel paragrafo 3.3.2. Con
successivo messaggio sarà comunicato lo schema di fideiussione.
Il datore di lavoro esodante deve consegnare alla Struttura territoriale presso la quale assolve
i propri obblighi contributivi il documento bancario attestante la fideiussione a garanzia degli
obblighi di cui al programma di esodo. La predetta Struttura territoriale, verificata la
conformità della fideiussione agli obblighi indicati nel prospetto INPS, ne comunica
l’accettazione al datore di lavoro e alla banca.
L’erogazione della prestazione avviene in presenza del versamento anticipato mensile da parte
del datore di lavoro. In caso di mancato versamento, l'Istituto procede a notificare al datore di
lavoro un avviso di mancato pagamento. In ogni caso, in assenza del versamento mensile in
parola, l'INPS è tenuto a non erogare le suddette prestazioni.
Per garantire la continuità nella prestazione al lavoratore e nell’accredito contributivo, lo
schema di fideiussione bancaria predisposto dall’Istituto prevede che la banca assuma l’obbligo
di garantire all’INPS la possibilità di procedere all’escussione parziale della garanzia al
verificarsi del mancato versamento delle singole rate della provvista per la prestazione e/o la
contribuzione correlata (ove dovuta).
In tale ipotesi, contestualmente all’invio al datore di lavoro dell’avviso di mancato pagamento,
l’Istituto inoltrerà una richiesta, tramite PEC, alla banca – e per conoscenza al datore di lavoro
– di procedere al versamento della singola rata garantita e non versata.
In presenza di doppio pagamento da parte del datore di lavoro e della banca per una stessa
scadenza, l’Istituto procederà a reintegrare la banca della quota versata in eccedenza.
Nell’ipotesi di mancato versamento della rata per la provvista per la prestazione e/o per la
contribuzione correlata (ove dovuta) da parte del datore di lavoro per un periodo continuativo
di centottanta giorni, l’Istituto escuterà l’intera fideiussione. Il garante dovrà provvedere a
saldare in un’unica soluzione quanto dovuto dal datore di lavoro al netto dei pagamenti
effettuati.
In caso di mancato pagamento della fideiussione da parte del garante, l’Istituto non erogherà
la prestazione né accrediterà la contribuzione correlata.
Il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di prestazione della fideiussione nel caso decida di
effettuare il versamento della provvista in unica soluzione, salvo conguaglio. Al riguardo, il
datore di lavoro esodante si impegna a sostenere l’eventuale maggiore costo della prestazione
risultante in sede di effettiva liquidazione della stessa. La quantificazione dell’onere
complessivo, infatti, non vincola l’INPS nella successiva liquidazione delle singole indennità.
In caso di mancato versamento della provvista in unica soluzione e di mancata sottoscrizione
della fideiussione, l’Istituto provvederà a dare comunicazione al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali per gli eventuali adempimenti di competenza.
Come sopra precisato, la fideiussione garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal
datore di lavoro nei confronti dell’Istituto aventi ad oggetto il versamento anticipato della
provvista per la prestazione e per la contribuzione correlata. La fideiussione, viceversa, non
copre l’eventuale importo delle sanzioni civili (calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo
116, comma 8, della legge n. 388/2000) che rimane a carico del suddetto datore di lavoro.
3.3.4 Presentazione della domanda di prestazione
Il datore di lavoro interessato presenta all’INPS le domande telematiche di prestazione per
ciascun lavoratore. La domanda di indennità mensile riporta i dati identificativi dell’impresa e
del lavoratore, nonché gli elementi utili alla liquidazione della prestazione.
Le Strutture territoriali competenti per la liquidazione dell’indennità in parola sono quelle
individuate sulla base della residenza del lavoratore oppure, per alcuni fondi speciali, le cd.dd.
Sedi Polo. Al solo fine del calcolo dell’indennità mensile, in caso di lavoratori iscritti alle
Gestioni previdenziali dei dipendenti pubblici, la Struttura territoriale competente è quella del
datore di lavoro.
La Struttura INPS competente deve segnalare al datore di lavoro eventuali discordanze tra
quanto indicato nella domanda e quanto verificato in sede di istruttoria dalla Struttura
medesima. Il datore di lavoro ha l’onere di informare e acquisire il consenso del lavoratore al
fine di potere apportare le necessarie modifiche alla domanda.
3.3.5 Procedura di liquidazione
La Struttura territoriale competente per la liquidazione, verificati i requisiti previsti per
l’accesso alla prestazione in esame, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro,
provvede alla liquidazione dell’indennità mensile.
Con successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territoriali le indicazioni operative per
la liquidazione.
3.4 Modalità di calcolo
L’indennità mensile è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore
al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni vigenti in
ciascuna forma previdenziale.
Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni
legislative (ad esempio, maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti
portatori di invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) devono essere valutati ai fini
del diritto e della determinazione dell’importo pensionistico.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili
anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione
comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati
all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione
per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle
singole convenzioni bilaterali. È altresì utile la contribuzione versata nel Regno Unito sia ante
che post il 31 dicembre 2020.
Ai fini del calcolo della quota contributiva della pensione maturata alla data di risoluzione del
rapporto di lavoro, il coefficiente di trasformazione, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, utilizzato è quello relativo all’età del lavoratore alla data di decorrenza
dell’indennità mensile.
In caso di contestuale perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione in due o più
forme previdenziali, la misura dell’indennità sarà pari al più elevato degli importi mensili dei
trattamenti pensionistici maturati alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Inoltre, trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si
evidenzia peraltro che riguardo alla predetta indennità:
non viene trattenuto il contributo Onpi;
non è prevista la perequazione annua;
non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito;
non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio, per
cessione del quinto, per riscatti e ricongiunzioni ecc.);
non è reversibile. In caso di decesso del titolare di indennità mensile, ai superstiti spetta
la pensione indiretta, in base alle disposizioni vigenti in ciascuna forma pensionistica,
tenendo conto anche dell’eventuale c.d. contribuzione correlata di cui al presente
paragrafo e al paragrafo 5 versata dal datore di lavoro fino alla data del decesso.
3.5 Decorrenza
L’indennità mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del
rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda. Tra
le date di risoluzione del rapporto di lavoro e di decorrenza dell’indennità non vi deve essere
soluzione di continuità.
L’indennità mensile è corrisposta fino alla data di raggiungimento della prima decorrenza utile
della pensione di vecchiaia o anticipata, il cui diritto sia stato perfezionato per primo, a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive o esclusive della stessa,
gestite dall’INPS.
Se il trattamento pensionistico, in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della
quale è liquidato, ha decorrenza inframensile, l’indennità è corrisposta fino al giorno
inframensile precedente quello di decorrenza della pensione.
3.6 Comunicazione di liquidazione e pagamento della prestazione
A seguito della liquidazione della prestazione viene inviata al lavoratore una comunicazione con
le informazioni relative all’importo e alla data di scadenza della prestazione medesima, nonché
l’avviso che, per accedere al trattamento pensionistico alla scadenza dell’indennità, occorre
presentare tempestivamente la relativa domanda.
La prestazione è corrisposta per 13 mensilità ed è disposta, come per la generalità delle
pensioni, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di
ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, fatta
eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno
bancabile.
3.7 Regime fiscale
L’indennità mensile è assoggettata alla tassazione ordinaria. Viene applicata d’ufficio la
detrazione per redditi personali.
Le detrazioni per familiari a carico vengono attribuite a seguito della presentazione della
relativa dichiarazione, ai sensi dall’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dall’articolo 1, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni.
3.8 Finanziamento
Al fine di quantificare la somma complessiva che deve essere versata dal datore di lavoro per il
finanziamento delle indennità mensili – tenuto altresì conto dei benefici di cui al comma 5-bis
– queste ultime vengono aggregate in base al codice attribuito al datore di lavoro.
La procedura automatizzata, a partire dal giorno 10 di ciascun mese, individua le indennità per
le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.
L’importo viene reso disponibile ogni mese nel “Portale Prestazioni Atipiche” accessibile per le
Strutture territoriali dalla intranet dell’istituto, e per i datori di lavoro tramite l’accesso al sito
internet www.inps.it al seguente percorso: “Servizi online” > “Accedi ai servizi” > “Tipologia di
utente: aziende, consulenti e professionisti” > “Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e
accompagnamento alla pensione”.
Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità
speciale della Struttura del finanziamento il primo giorno bancabile successivo al giorno 15 del
mese. Se il giorno 15 non è bancabile, il termine si intende anticipato al giorno bancabile
immediatamente precedente.
Le relative modalità operative sono state, da ultimo, illustrate con il messaggio n. 2873 del 20
luglio 2020, che si intende qui integralmente richiamato.
4. Monitoraggio oneri
Alla Direzione centrale Ammortizzatori Sociali è assegnata l’attività di monitoraggio del rispetto
dei limiti di spesa relativi al beneficio di cui al comma 5-bis (cfr. ilparagrafo 3.2 e il successivo
paragrafo 5).
I benefici in parola sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro
per l’anno 2021, 132,6 milioni di euro per l’anno 2022, 40,7 milioni di euro per l’anno 2023 e
3,7 milioni di euro per l’anno 2024, così come stabilito dal comma 5-bis dell’articolo 41.
I risultati di tale attività sono trasmessi al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative e Direzione Generale dei
Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, e al Ministero dell’Economia e delle finanze,
Ragioneria generale dello Stato.
Il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al citato limite di spesa,
comporta l’impossibilità per il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di procedere alla
sottoscrizione dell’accordo governativo e, conseguentemente, di prendere in considerazioni
ulteriori domande di accesso all’indennità mensile in argomento.
5. Contribuzione correlata
A norma del comma 5-bis del citato articolo 41 del decreto legislativo n. 148/2015, qualora la
prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di
lavoro esodante versa anche i contributi previdenziali (c.d. contribuzione correlata) utili al
conseguimento del diritto. Detta contribuzione correlata è accreditata nell’estratto conto del
lavoratore. Nel caso in cui la prestazione sia finalizzata al conseguimento della pensione di
vecchiaia la contribuzione correlata non è dovuta.
Nel caso di gruppo di imprese o di imprese costituite in stabile organizzazione, ciascun datore
di lavoro esodante è tenuto al versamento della contribuzione correlata afferente ai lavoratori
dallo stesso posti in esodo.
La misura della contribuzione correlata, ove dovuta, è determinata in relazione a quanto
previsto dagli articoli 4, comma 1, e 12, del decreto legislativo n. 22/2015, relativamente alla
NASpI.
In particolare, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i
contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi
quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità
aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero
4,33. Seguirà successiva comunicazione rispetto ai dati da fornire all’Istituto necessari per il
calcolo della contribuzione correlata.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla
base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore,
tempo per tempo vigenti.
Il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento
del diritto alla pensione anticipata è ridotto per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI
al lavoratore di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui
all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22/2015.
Si precisa che la suddetta riduzione deve essere applicata sui versamenti mensili che il datore
di lavoro è tenuto ad effettuare a titolo di contribuzione correlata e che, pertanto, l’importo
mensile della riduzione di cui può beneficiare il datore di lavoro non può eccedere l’importo
della contribuzione correlata dovuta per il lavoratore.
La riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, ove ricorrano i presupposti previsti al
comma 5-bis, opera per ulteriori 12 mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima
mensilità di spettanza teorica di prestazione NASpI al lavoratore (cfr. il paragrafo 3.2).
La riduzione per gli ulteriori 12 mesi di cui sopra potrà essere usufruita dal datore di lavoro
solo successivamente al termine della fruizione del beneficio di durata pari alla teorica NASpI e
l’importo mensile della riduzione non può eccedere l’importo della contribuzione correlata
dovuta per il lavoratore esodato.
Gli importi della contribuzione correlata da versare da parte dei datori di lavoro tengono conto
dei benefici a favore del datore di lavoro di cui al suddetto comma 5-bis.
Nell’ipotesi di morte del lavoratore prima del perfezionamento del diritto a pensione, l’obbligo
del datore di lavoro di versare la contribuzione correlata si estingue.
5.1 Codifica delle imprese e modalità di compilazione del flusso Uniemens
Successivamente al versamento della provvista in unica soluzione o all’accettazione della
fideiussione, la competente Struttura territoriale procederà all’apertura di una apposita
posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione correlata per i lavoratori in
esodo.
Nel caso di gruppo di imprese o di imprese costituite in stabile organizzazione, qualora i datori
di lavoro esodanti abbiano posizioni contributive presso Strutture INPS diverse, ciascuna
Struttura provvederà all’apertura dell’apposita posizione contributiva dedicata al versamento
della contribuzione correlata afferente ogni singolo datore di lavoro esodante.
A tale posizione la competente Struttura attribuirà il codice di autorizzazione “6E”, che assume
il più ampio significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa
correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012 e art. 41 comma 5-bis
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.
Tale posizione dovrà essere utilizzata per l’esposizione della contribuzione correlata riferita ai
lavoratori posti in esodo; a tal fine i datori di lavoro nel flusso Uniemens all’interno
dell’elemento <Qualifica1> valorizzeranno il nuovo valore “I”, avente il significato di
“Lavoratori in esodo art 41 comma 5-bis D.lgs 14 settembre 2015, n. 148”.
Inoltre, dovrà essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>, non dovrà essere valorizzato
l’elemento <Qualifica3>.
Nell’elemento <TipoLavoratore> indicheranno, in relazione al Fondo di previdenza cui risulta
iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici già esistenti.
Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere
valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la
contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato
l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento
del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente).
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito, nella
colonna “somma a debito” con il codice di nuova istituzione “M163”.
I datori di lavoro interessati, al fine di recuperare il beneficio spettante nei casi previsti al
comma 5-bis, opereranno come segue.
Valorizzeranno all’interno della denuncia individuale, il nuovo codice causale “L163”, avente il
significato di “Recupero beneficio art. 41, comma 5-bis, d.lgs 148/2015”, presente
nell’elemento <AltreACredito> < CausaleACredito>, e nell’elemento <Importo> il relativo
importo da conguagliare.
Per il recupero del beneficio spettante per le ulteriori dodici mensilità - nei casi in cui le
imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino dei
piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i
programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai
sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 41, si impegnino a effettuare almeno una
assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del citato comma –
i datori di lavoro, valorizzeranno all’interno della denuncia individuale, il nuovo codice causale
“L164”, avente il significato di “Recupero beneficio art.41, comma 5-bis, d.lgs 148/2015
ulteriori dodici mensilità”, presente nell’elemento <AltreACredito> < CausaleACredito>, e
nell’elemento <Importo> il relativo importo da conguagliare.
Si precisa, infine, che la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori posti in esodo ai sensi
del comma 5-bis dell’articolo 41 dovrà essere esposta nel flusso Uniemens afferente la
matricola dell’azienda esodante con il codice Tipo cessazione “1L”, che assume il più ampio
significato di “Licenziamento per esodo incentivato (art. 4, commi 1-7 ter, L. 92/2012) e
risoluzione consensuale ex art. 41, comma 5 bis, D.lgs 14 settembre 2015, n. 148”.
6. Svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dell’indennità
La norma in esame non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo
dell’indennità mensile con eventuali redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale.
Ne consegue che l’Istituto, ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia, non
provvederà a modificare l’importo dell’indennità mensile in caso di percezione di redditi
derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa.
7. Liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata
Entro la data di scadenza dell’indennità mensile, il lavoratore ha l’onere di presentare
domanda di pensione secondo le consuete modalità, non essendo prevista la trasformazione
d’ufficio di tale prestazione in pensione.
8. Istanze di riesame e contenzioso
In mancanza di una espressa previsione normativa, la legittimità dei provvedimenti emanati
dall’Istituto dovrà essere verificata nell’esercizio del potere di autotutela.
9. Istruzioni contabili
Le rilevazioni contabili dei fatti di gestione connessi all’erogazione delle indennità mensili di cui
all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, come modificato dall’articolo
1, comma 349, della legge n. 178/2020, a seguito di specifici accordi tra i datori di lavoro e il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con le associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali o con la
rappresentanza sindacale unitaria, dovranno essere effettuate nell'ambito della Gestione GPA -
Gestione per la produzione dei servizi, sia per la parte relativa alla prestazione a carico dei
datori di lavoro che per la parte riguardante la provvista dagli stessi versata a copertura della
prestazione e registrate nell’ambito delle partite di giro.
Il finanziamento delle indennità mensili è accreditato dai datori di lavoro sulle contabilità
speciali intestate alle Strutture competenti. Le quietanze di Banca d’Italia, identificate come
provviste dalla procedura in uso perché contenenti stringhe compilate secondo le indicazioni
illustrate nel paragrafo 3.8, saranno rese automaticamente disponibili, tramite flusso
telematico, al Portale gestionale PRAT, con la generazione di SC724 abbinati alle
contabilizzazioni del conto già esistente GPA54110, secondo quanto illustrato nel messaggio n.
2873 del 20 luglio 2020.
Per la rilevazione delle provviste, riscosse e ripartite automaticamente dagli adeguamenti della
procedura PRAT, si istituisce il conto:
GPA25393 - per la rilevazione della provvista versata dai datori di lavoro a copertura
dell’indennità mensile erogata ai lavoratori cessati dal servizio a seguito dei contratti di
espansione - art. 41, comma 5 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il pagamento della prestazione sarà effettuato mediante la procedura di pagamento delle
pensioni.
A tale scopo, si istituiscono i conti:
GPA35393 - per la rilevazione dell’indennità mensile erogata per conto dei datori di lavoro, ai
lavoratori cessati dal servizio a seguito di contratti di espansione - art. 41, comma 5 bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
GPA11393 - per la rilevazione del debito verso i lavoratori cessati dal servizio a seguito dei
contratti di espansione, per l’indennità mensile erogata per conto dei datori di lavoro - art. 41,
comma 5 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo
1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Le indennità mensili in parola sono soggette a ritenute fiscali, che saranno rilevate ai consueti
conti già in uso.
La provvista versata dai datori di lavoro sarà ridotta nella misura dell’indennità di
disoccupazione NASpI, qualora rientrante nel diritto del lavoratore a usufruirne. In questo
caso, l’onere sarà rilevato nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il
mantenimento del salario (GAU).
A tale scopo, si istituiscono i conti:
GAU30228 - per rilevare l’onere per l’indennità di disoccupazione NASpI spettante ai lavoratori
cessati dal servizio a seguito di contratti di espansione – art. 41, comma 5 bis del Decreto
legislativo 14 febbraio 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge
30 dicembre 2020, n. 178;
GAU10228 - per rilevare il debito per l’indennità di disoccupazione NASpI spettante ai
lavoratori cessati dal servizio a seguito di contratti di espansione – art. 41, comma 5 bis del
Decreto legislativo 14 febbraio 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
La rilevazione contabile della contribuzione correlata, prevista dall’articolo 41, comma 5-bis,
del decreto legislativo n. 148/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge n.
178/2020 e identificata in Uniemens con il codice evento “M163”, secondo le modalità esposte
nel paragrafo 5.1, avverrà in sede di ripartizione dei saldi DM. La procedura automatizzata
abbinerà il suddetto codice ai conti xxx21yyy delle gestioni, per l’accreditamento della
contribuzione correlata dovuta per i lavoratori in questione, iscritti ai vari Fondi previdenziali.
Al fine della rilevazione contabile della contribuzione figurativa sull’indennità NASpI, che riduce
l’importo della correlata a carico dei datori di lavoro, si istituiscono i conti:
GAU32228 - per rilevare l’onere a carico dello Stato per la contribuzione figurativa
sull’indennità Naspi spettante ai lavoratori cessati dal servizio a seguito di contratti di
espansione – art. 41, comma 5 bis del Decreto legislativo 14 febbraio 2015, n. 148, come
modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
da abbinare al codice causale “L163”, avente il significato di “recupero beneficio art. 41,
comma 5-bis, d.lgs 148/2015”;
GAU32229 – per rilevare l’onere a carico dello Stato per la contribuzione figurativa
sull’indennità Naspi spettante ai lavoratori cessati dal servizio a seguito di contratti di
espansione, dipendenti da imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000
unità lavorative, spettante per le ulteriori dodici mensilità - art. 41, comma 5 bis del Decreto
legislativo 14 febbraio 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge
30 dicembre 2020, n. 178,
da abbinare al codice causale “L164”, avente il significato di “Recupero beneficio art.41,
comma 5-bis, d.lgs 148/2015 ulteriori dodici mensilità”.
Le rilevazioni contabili avverranno in sede di ripartizione dei saldi DM. Tali conti avranno come
contropartita (sezione Avere) i conti già in uso della serie *22XXX delle casse pensionistiche
d’iscrizione dei lavoratori.
A garanzia della continuità nella prestazione da erogare ai lavoratori e nell’adempimento degli
obblighi assunti nei confronti dell’Istituto, consistenti nel versamento anticipato mensile della
provvista a copertura della prestazione nonché della relativa contribuzione correlata, ove
dovuta, i datori di lavoro sottoscrivono un contratto di fideiussione bancaria, come illustrato nel
paragrafo 3.3.3. Nei casi di mancato versamento delle singole rate della provvista, la banca
assume l’obbligo di garantire all’Istituto la possibilità di procedere con l’escussione parziale
della garanzia.
Qualora si riscontri un doppio pagamento della rata mensile della provvista da parte sia della
banca che del datore di lavoro, il secondo versamento risultante eccedente andrà imputato in
“AVERE” del conto GPA10099, con apertura di apposita partita intestata alla banca, alla quale
andrà effettuato il rimborso.
Come di consueto, i rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riportano in allegato le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA25393
Denominazione completa Provvista versata dai datori di lavoro per l’indennità
mensile erogata ai lavoratori posti in esodo a seguito di
contratti di espansione - art. 41, comma 5 bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato
dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178
Denominazione abbreviata RIMB.DA DAT.LAV.IND.ESODO-ART41 C5BIS DLGS 148/15
Tipo variazione I
Codice conto GPA35393
Denominazione completa Indennità mensile erogata per conto dei datori di lavoro, ai
lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di
espansione - art. 41, comma 5 bis, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo
1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Denominazione abbreviata IND.MENS.LAV.ESOD.-ART.41 C5 BIS DLGS 148/2015
Tipo variazione I
Codice conto GPA11393
Denominazione completa Debito verso i lavoratori posti in esodo a seguito di
contratti di espansione, per l’indennità mensile erogata per
conto dei datori di lavoro - art. 41, comma 5 bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30
dicembre 2020, n. 178
Denominazione abbreviata DEB.V/LAV.ESOD.IND.M-ART.41 C5 BIS DLGS 148/2015
Tipo variazione I
Codice conto GAU30228
Denominazione completa Onere per l’indennità di disoccupazione Naspi ai lavoratori
dipendenti posti in esodo a seguito di contratti di
espansione – art. 41, comma 5 bis, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo
1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Denominazione abbreviata ON.NASPI LAV.ESOD.-ART.41 C5 BIS DLGS 148/2015
Tipo variazione I
Codice conto GAU10228
Denominazione completa Debito per l’indennità di disoccupazione Naspi spettante ai
lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di
espansione – art. 41, comma 5 bis, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo
1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Denominazione abbreviata DEB.V/DAT.LAV.NASPI ESO-ART41 C5 BIS DLGS 148/15
Tipo variazione I
Codice conto GAU32228
Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa sull’indennità Naspi a
favore dei lavoratori cessati dal servizio a seguito di
contratti di espansione – art. 41, comma 5 bis del Decreto
legislativo 14 febbraio 2015, n. 148, come modificato
dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178
Denominazione abbreviata ON.RID.CONTR.CORREL.ESOD-AR41 C5 BIS DLGS 148/15
Tipo variazione I
Codice conto GAU32229
Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa sull’indennità Naspi a
favore dei lavoratori cessati dal servizio a seguito di
contratti di espansione, dipendenti da imprese o gruppi di
imprese con un organico superiore a 1.000 unità
lavorative, spettante per le ulteriori dodici mensilità - art.
41, comma 5 bis del Decreto legislativo 14 febbraio 2015,
n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178
Denominazione abbreviata ON.RID.CTR.CORR.ESOD.U12M-AR41 C5 BIS DLGS 148/15
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