Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 5/2020
Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2020
Riferimento normativo
Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2020
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 21/01/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 5
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2020
SOMMARIO: Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari,
secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero
dell’Economia e delle finanze del 15 novembre 2019 (pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 278 del 27 novembre 2019) per l’anno 2020
Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4
della legge 6 agosto 1975, n. 419 e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88)
alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle
finanze del 15 novembre 2019 - circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2019 (in via
provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2018 (determinato in via provvisoria in misura pari
all’1,1% dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 16 novembre 2018) - le
percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo 0,4% dal 1° gennaio 2020 e all’1,1%
dal 1° gennaio 2019.
Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.
1°gennaio 1°gennaio
2019 2020
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 13,43 € 13,48
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari € 6,71 € 6,74
di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro
familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi
dell’articolo 1 della legge n. 419/1975
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di € 22,38 € 22,47
assicurati (giornaliera)
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di € 11,19 € 11,23
familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed
ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari
ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)
€ 90,32 € 90,68
Assegno di cura o di sostentamento (mensile)
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata,
con riferimento al 2020, con i nuovi importi.
Relativamente al 2019, avendo il citato decreto ministeriale confermato gli importi già
determinati in via provvisoria, nessun adeguamento procedurale si è reso necessario.
Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1°
gennaio 2020, anche sulle indennità giornaliere, in corso di godimento a quest’ultima data,
spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi
180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n.
1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore
all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,48, dovrà essere erogata
quest’ultima.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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