Convenzione tra l’INPS e il sindacato FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Convenzione tra l’INPS e il sindacato FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 27/04/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 52
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e il sindacato FENAIPA ITALIA (FENAIPA
ITALIA), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli
iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione
delle deleghe, riscossione e trasferimento all’Associazione sindacale
FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA), dei contributi associativi dovuti
dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione e di riversamento delle quote associative
3. Presentazione e decorrenza della delega
4. Revoca della delega: decorrenza e validità
5. Misura della quota associativa
6. Fornitura dati
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Controlli a campione e applicazione di penali
11. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 22 febbraio 2022 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione
sindacale FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA), sulla base dello schema convenzionale
approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27 gennaio
2021, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti
attività commerciali, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311
(Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei
requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su
specifica richiesta dell’Associazione sindacale.
Detta richiesta deve pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di
tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto
interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote associative senza
necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla
convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione e di riversamento delle quote associative
La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall’Istituto, a favore
dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente
alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti per legge dagli associati all’INPS, e sarà
operata con le medesime modalità e la medesima periodicità previste dall’articolo 2
della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni.
Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà
evidenziato, unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, l’importo
della quota associativa e l’Associazione destinataria dello stesso.
Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto previdenziale Artigiani e
Commercianti” alla sezione “Posizione Assicurativa” > “Dati del modello F24” e alla
sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Modelli F24”.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi
obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo.
È pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo
associativo stesso.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote di contributo associativo
versate dall’associato entro la data d’inizio della fase di abbinamento con il modello di
versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di
scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto per la
singola rata, gli importi versati entro il termine sopra indicato saranno prioritariamente
imputati al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori; a seguito delle predette
operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno riversate
all’Associazione.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i versamenti
effettuati successivamente al termine sopra indicato e dette somme saranno rese
disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso
apposito procedimento di rimborso.
3. Presentazione e decorrenza della delega
Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l’Associazione, tramite
la procedura informatica“Gestione deleghe integrata”, inoltra, in formato digitale, la
delega acquisita e la copia di un documento d’identità dell’associato in corso di validità.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo
predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente le autorizzazioni
necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dall’associato e riportare gli estremi di
un documento di riconoscimento valido. Il responsabile della struttura territoriale
dell’Associazione, o l’operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia
della documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale.
L’Associazione sindacale, che acquisisce la delega alla riscossione della quota
associativa, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in
ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a
concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta
dall’associato e copia del documento d’identità. La conservazione dovrà assicurare
l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e
immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di
sicurezza.
Qualora nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più deleghe alla
riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto stesso non prenderà in
considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le
deleghe, pervenuti dall’Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati
presenti nei propri archivi.
La delega produce gli effetti per l’Istituto a partire dalla prima tariffazione utile
successiva alla data della sua ricezione.
La procedura informatica per l’invio telematico delle deleghe è a disposizione delle
Associazioni dal giorno 2 del mese di maggio al giorno 1 del mese di marzo dell’anno
successivo. La delega inviata dopo la chiusura della procedura informatica produrrà
effetti per l’INPS a partire dalla tariffazione relativa all’anno successivo.
4. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato
e l’Associazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione
dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione stessa.
La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia
direttamente sia attraverso l’Associazione sindacale.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega
per la riscossione della quota associativa, indicando l’Associazione sindacale revocata e
allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto
provvederà, nel più breve tempo possibile, all’elaborazione della richiesta e alla relativa
comunicazione all’Associazione sindacale competente, tramite procedura informatica.
L’Associazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova
delega deve trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e deve
conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d’identità,
attenendosi alle modalità indicate al precedente paragrafo 3.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla
prima tariffazione utile (esercizio annuale successivo) dalla data di definizione della
richiesta da parte dell’Istituto.
5. Misura della quota associativa
La misura della quota associativa è stabilita dall’Associazione e da questa notificata
all’Istituto tramite procedura informatica.
La quota associativa è stabilita in misura fissa, anche differenziata a livello provinciale.
6. Fornitura dati
Tramite l’applicazione “Gestione deleghe integrata”, accessibile dai servizi on line del
sito istituzionale, l'INPS metterà a disposizione dell’Associazione, contestualmente al
versamento delle quote associative, l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi
riscossi nel periodo oggetto del riversamento.
Con la definizione dei rapporti finanziari l’INPS trasmetterà all’Associazione un apposito
rendiconto riepilogativo, nel quale saranno indicati l’ammontare delle quote distinte per
emissione contributiva di riferimento, i costi del servizio reso dall’Istituto, nonché
l’ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle
norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati
personali (cfr. gli articoli 8 e 13 della convenzione).
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per
l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi
adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione
sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in oggetto
l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a. euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione
della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione
medesima;
b. euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
c. euro 1,36 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione code-line;
d. euro 2,83 annui per la gestione della revoca delle deleghe sindacali;
e. euro 0,25 trimestrale per la gestione del singolo modello F24.
Il versamento dell’importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall’Associazione
sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.
È a carico dell’Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla
convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
L’Istituto è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Associazione
sindacale, nonché alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Associazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti
l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione stipulante che risulti
definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a
rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque
derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni
e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme
oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione sindacale stipulante o di
strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti
alla data di stipula della convenzione.
L’Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice
presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso
risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni
attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione
sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di
quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente
dalla stessa in caso di mancato rispetto degli obblighi nella medesima previsti a carico
dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della
denominazione, dell'acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo
esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o
regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15
della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS,
l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione
diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e
imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura
procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al
Ministero vigilante.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all’Associazione
sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione
sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni scritte, eventualmente
supportate dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del
mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione
ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione,
nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei
seguenti casi:
• perdita da parte dell’Associazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla
stipula della convenzione;
• mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla
convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione
sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione, che costituisce parte
integrante della medesima;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto
ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Associazione sindacale;
• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione sindacale e/o dei
suoi legali rappresentanti;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare
riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche
sociali previste dallo Statuto dell’Associazione sindacale, per fatti compiuti nell’esercizio
delle proprie funzioni;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione sindacale, indicati
nell’articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
• ove siano applicate all’Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al
10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Associazione
sindacale stessa.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà
all’Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della
risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei
tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della
convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle
competenti Autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo
PEC.
10. Controlli a campione e applicazione di penali
L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Associazione
sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno il 10%
delle deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse dall’Associazione
sindacale e validate ai fini della tariffazione.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Associazione sindacale è tenuta a
trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la delega in
originale e copia del documento d’identità dell’associato che la stessa ha l’obbligo di
conservare ai sensi dell’articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 3).
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata alla Direzione centrale
Organizzazione e comunicazione interna.
Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità superiori al 10% del
numero di deleghe acquisite o trasmesse dall’Associazione sindacale e validate ai fini
della tariffazione, l’Istituto procederà all’applicazione di una penale pari a € 144,00
(euro centoquarantaquattro) per ogni singola irregolarità.
Nell’eventualità in cui siano applicate all’Associazione sindacale penali per un
ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di
riferimento, all’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di
diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo
11. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali, versati unitamente ai contributi obbligatori mediante F24, riscossi
per conto dell’Associazione sindacale FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA), è stato istituito
il seguente conto:
GPA25829 – Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali,
riscossi per conto dell’Associazione sindacale FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA).
Tale conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi
telematici delle riscossioni.
Si istituiscono inoltre i seguenti conti, che verranno utilizzati dalla Direzione generale
per completare le operazioni contabili:
GPA35829 – per l’accreditamento alla Associazione sindacale FENAIPA ITALIA (FENAIPA
ITALIA) dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali,
riscossi per suo conto;
GPA11829 – per la rilevazione del debito verso l’Associazione sindacale FENAIPA ITALIA
(FENAIPA ITALIA), per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali, riscossi per suo conto.
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con
l’Associazione sindacale FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA), saranno curati direttamente
dalla Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali.
Nell’Allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (INPS) E FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA), PER LA
RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAGLI
ISCRITTI, AI SENSI DELL’ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO
1973 N. 311.
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
- L’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in
Roma, via Ciro il Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella
persona del Direttore centrale Organizzazione e Comunicazione Interna, Rocco
Lauria, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/2021;
(in appresso anche più brevemente “Istituto” o “INPS”);
E
- Fenaipa Italia (FENAIPA ITALIA) con sede in Cerignola (FG), Strada
Provinciale 143 13, 71042, codice fiscale 04332720715, nella persona del
legale rappresentante Sig. Boezio Alessandro,
(in appresso anche più brevemente “Organizzazione sindacale” o
“Organizzazione”);
VISTI
• il comma 1 dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, in base
al quale “L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a
carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
Tipo variazione I
Codice conto GPA25829
Denominazione completa Contributi associativi degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali riscossi per conto
della FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA).
Denominazione abbreviata CTR. ASSOCIATIVI DEGLI ARTIG. E COMM. RISC
C/FENAIPA ITALIA
Validità e Movimentabilità Mese 05 Anno 2022 /M. P
Tipo variazione I
Codice conto GPA35829
Denominazione completa Accreditamento alla FENAIPA ITALIA (FENAIPA
ITALIA), di contributi associativi degli artigiani e
degli esercenti attività commerciali riscossi per
suo conto.
Denominazione abbreviata ACCR.CTR. ASS. ARTIG. E COMM. RISC
C/FENAIPA ITALIA
Validità e Movimentabilità Mese 05 Anno 2022 /M. N
Tipo variazione I
Codice conto GPA11829
Denominazione completa Debito verso la FENAIPA ITALIA (FENAIPA
ITALIA), per contributi associativi degli artigiani e
degli esercenti attività commerciali riscossi per
suo conto.
Denominazione abbreviata DEB/FENAIPA ITALIA CTR. ASS.DEGLI ARTIG.
E COMM
Validità e Movimentabilità Mese 05 Anno 2022 /M. R
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