Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 53/2021

BREXIT. Recesso, con accordo, del Regno Unito dall’Unione europea. Fine del periodo di transizione. Applicazione provvisoria dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA). Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC). Precisazioni sull’Accordo di recesso (WA)

Pubblicato: 05/04/2021 In vigore dal: 05/04/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

BREXIT. Recesso, con accordo, del Regno Unito dall’Unione europea. Fine del periodo di transizione. Applicazione provvisoria dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA). Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC). Precisazioni sull’Accordo di recesso (WA)

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 06/04/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 53 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.4 OGGETTO: BREXIT. Recesso, con accordo, del Regno Unito dall’Unione europea. Fine del periodo di transizione. Applicazione provvisoria dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA). Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC). Precisazioni sull’Accordo di recesso (WA) SOMMARIO: A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e in applicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) in esso contenuto, con la presente circolare si forniscono istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche e sulle modalità di scambio di informazioni tra istituzioni previdenziali. Inoltre, si forniscono precisazioni sull’applicabilità dell’Accordo di recesso (WA) di cui alla circolare n. 16 del 4 febbraio 2020. INDICE Premessa 1. Quadro normativo di riferimento. Accordo di recesso (WA). Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA). Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) 2. Ambito di applicazione soggettivo dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) 3. Totalizzazione internazionale in materia pensionistica 4. Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo: maggiorazione sociale e integrazione al trattamento minimo 5. Scambio di informazioni in materia pensionistica Premessa Con l’accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Withdrawal Agreement oWA), firmato a Bruxelles e a Londra il 24 gennaio 2020 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, a seguito della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 29 del 31 gennaio 2020, è stato previsto un periodo di transizione, terminato il 31 dicembre 2020, durante il quale ha continuato a trovare applicazione al Regno Unito il diritto dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Allegato n. 1). Pertanto, l’Istituto ha fornito le disposizioni operative applicabili fino al termine del periodo di transizione con la circolare n. 16 del 4 febbraio 2020. In data 24 dicembre 2020, l’Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020 (Allegato n. 2). Il TCA stabilisce che gli Stati membri e il Regno Unito coordinano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (Protocol on social security coordination oPSSC), costituente parte integrante del medesimo accordo, e delle relative disposizioni di applicazione contenute nell’Allegato SSC-7 del medesimo Protocollo. In attesa che il TCA sia esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima che possa essere ratificato dall’Unione europea, le Parti hanno convenuto di applicare l’accordo in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, termine prorogato al 30 aprile 2021 con decisione n. 1 del 23 febbraio 2021 del Consiglio di partenariato, istituito dal TCA, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 68 del 26 febbraio 2021 (Allegato n. 3). Tanto premesso, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche in applicazione delle disposizioni dei suddetti accordi nelle versioni attualmente vigenti. 1. Quadro normativo di riferimento. Accordo di recesso (WA). Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA). Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) L’accordo di recesso (WA), entrato in vigore il 1° febbraio 2020, ha previsto un periodo di transizione, terminato il 31 dicembre 2020, durante il quale hanno continuato a trovare applicazione nel Regno Unito i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 (cfr. la circolare n. 16/2020). Si precisa che di norma il WA, anche dopo il 31 dicembre 2020, continua a tutelare i soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione. In particolare, il WA continua ad applicarsi ai cittadini dell'Unione europea residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 e ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro prima di tale data. Di conseguenza, l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC), che di esso fa parte, si applicano di regola a fattispecie non coperte dal WA. Il TCAcostituisce la base giuridica su cui si fonderanno i futuri rapporti di collaborazione tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Il Titolo III, nel definire il quadro istituzionale, all’articolo INST.1 ha istituito il Consiglio di partenariato, comprendente i rappresentanti dell'Unione europea e del Regno Unito, il cui compito è quello di sovrintendere e garantire il conseguimento degli obiettivi dell’accordo. Inoltre, ai sensi dell’articolo INST.2, paragrafo 1, lettera p), del medesimo Titolo III, è istituito il Comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, composto dai rappresentanti di ciascuna Parte, competente nelle materie contemplate dal Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, con funzioni similari a quelle esercitate dalla Commissione amministrativa di cui al regolamento (CE) n. 883/2004. La Rubrica Quarta del TCA “Coordinamento della sicurezza sociale e visti per soggiorni di breve durata”, al Titolo I, articolo Ch.SSC.1, dispone che: “Gli Stati membri e il Regno Unito coordinano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, al fine di garantire i diritti in materia di scurezza sociale delle persone ivi contemplate”. In materia di sicurezza sociale, trova applicazione il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) che, unitamente ai relativi allegati, costituisce parte integrante del TCA. Il Protocollo è composto da 71 articoli. L’articolo SSC.70, rubricato “Clausola di temporaneità”, al paragrafo 1,ne disciplina la durata e dispone: “Il presente protocollo cessa di applicarsi quindici anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo”. Il successivo paragrafo 2 ulteriormente specifica: “Almeno 12 mesi prima che il presente protocollo cessi di applicarsi a norma del paragrafo 1, una delle parti notifica all’altra parte la propria intenzione di avviare i negoziati al fine di concludere un protocollo aggiornato”. L’articolo SSC.71, rubricato “Disposizioni per la fase successiva alla denuncia”, fa salvi i diritti delle persone assicurate basati su periodi maturati, fatti o situazioni intervenuti prima che il Protocollo cessi di applicarsi, prevedendo, altresì, che: “[…] Il consiglio di partenariato può stabilire in tempo utile ulteriori opportune disposizioni di natura consequenziale e transitoria prima che il presente protocollo cessi di applicarsi”. Premesso quanto sopra, in materia pensionistica, ai sensi dell’articolo SSC.7 del Protocollo, rubricato “Totalizzazione dei periodi”, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’Istituto in materia di totalizzazione internazionale per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020 (cfr. il successivo paragrafo 4). 2. Ambito di applicazione soggettivo dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) Con l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC), che di esso fa parte, i principi fondamentali, fissati dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal regolamento (CE) n. 987/2009, continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, anche ai periodi assicurativi, fatti o situazioni che si verificano successivamente alla data del 31 dicembre 2020. Il Titolo I, della Rubrica Quarta del TCA “Coordinamento della sicurezza sociale e visti per soggiorni di breve durata”, dispone all’articolo Ch.SSC.2, rubricato “Soggiorno legale”, che: ”1. Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale si applica alle persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicati i diritti a prestazioni in denaro relativi a precedenti periodi di soggiorno legale delle persone di cui all'articolo SSC.2 [Ambito di applicazione personale] del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale”; e all’articolo Ch.SSC.3, rubricato “Situazioni transfrontaliere”, che: “1. Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale si applica solo alle situazioni che insorgono tra uno o più Stati membri dell'Unione e il Regno Unito. 2. Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale non si applica alle persone le cui situazioni sono confinate sotto tutti gli aspetti al Regno Unito o agli Stati membri”. Alla luce di quanto sopra, l’ambito di applicazione soggettivo del PSSC risulta essere più esteso rispetto a quello del WA, essendo destinato non solo ai cittadini comunitari e britannici ma, ai sensi dell’articolo SSC.2, a tutte le “persone, compresi gli apolidi e i rifugiati, che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati, nonché ai loro familiari e superstiti”. Con riferimento all’ambito di applicazione soggettivo del WA è opportuno ribadire che lo stesso risulta dal combinato disposto degli articoli 10, 30, 31, 32 e 39 dell’accordo medesimo e ricomprende i cittadini dell’Unione europea e del Regno Unito, nonché i loro familiari e superstiti, che sono o sono stati soggetti, rispettivamente, alla legislazione del Regno Unito e dell’Unione europea e/o che risiedono, rispettivamente, nel Regno Unito o nell’Unione europea (cfr. la circolare n. 16/2020, paragrafo 2.1). Di conseguenza, le persone che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo di recesso (WA) continuano, anche dopo il 31 dicembre 2020, a beneficiare della piena applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009. Come indicato al paragrafo 2.1 della circolare n. 16/2020, le disposizioni del WA si sarebbero applicate, altresì, ai sensi dell’articolo 33, ai cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Svizzera, purché tali Paesi avessero concluso accordi specifici rispettivamente con il Regno Unito, applicabili ai cittadini dell’Unione europea, e con l’Unione europea, applicabili ai cittadini del Regno Unito. Solo in data 15 dicembre 2020, l'Unione europea ha concluso accordi corrispondenti con Islanda, Liechtenstein, Norvegia e con la Svizzera applicabili ai cittadini del Regno Unito, mentre il Regno Unito aveva già concluso, in data 28 gennaio 2020, accordi corrispondenti con Islanda, Liechtenstein, Norvegia e con la Svizzera, applicabili ai cittadini dell'Unione europea. Premesso quanto sopra, il Comitato misto, istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, ha adottato la decisione n. 2/2020 del 17 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 443 del 30 dicembre 2020) con la quale ha stabilito che, dal 1° gennaio 2021, le disposizioni del WA si applicano anche ai cittadini dei Paesi SEE e della Svizzera (Allegato n. 4). Per i casi non coperti dal WA, i cittadini dei Paesi SEE e della Svizzera rientrano di regola nel campo di applicazione del TCA, in quanto quest’ultimo, ai sensi dell’articolo Ch.SSC.2, si applica a tutte le persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito, indipendentemente dalla loro nazionalità. Ai cittadini di Paesi terzisi continua ad applicare il WA, purché soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1231/2010 (cfr. la circolare n. 51 del 15 marzo 2011). Il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) si applica anche ai cittadini di Paesi terzi che, a partire dal 1° gennaio 2021, siano soggiornanti legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito, anche se divenuto Paese terzo. 3. Totalizzazione internazionale in materia pensionistica Ai sensi dell’articolo SSC.7 del PSSC continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche con riferimento a periodi assicurativi, fatti o situazioni successivi alla data del 31 dicembre 2020. Come già previsto dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, l’articolo SSC.7 del Protocollo, rubricato “Totalizzazione dei periodi”, dispone che: “[…] l’istituzione competente di uno Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, laddove la sua legislazione subordini al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza: (a) l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni; (b) l'ammissione al beneficio di una legislazione; o (c) l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione dalla medesima”. Analogamente, l’articolo SSCI.11 dell’Allegato SSC-7 del Protocollo, risulta speculare all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 987/2009. Pertanto, le disposizioni già fornite con le circolari n. 82 del 1° luglio 2010, paragrafo 9, e n. 88 del 2 luglio 2010, in materia di accertamento del diritto e calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, sono da considerarsi integralmente applicabili, salvo quanto diversamente indicato al successivo paragrafo 5 della presente circolare; sia i periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma e di residenza completati prima della fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020), che quelli maturati successivamente, sono presi in considerazione ai fini della totalizzazione internazionale. Infine, si evidenzia che sono totalizzabili i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito sia prima che dopo il 31 dicembre 2020, anche per perfezionare il requisito contributivo necessario per accedere ad alcuni benefici previsti dalla normativa italiana, come, ad esempio, il requisito utile alla prosecuzione volontaria (cfr. il messaggio n. 2490 del 10 aprile 2015), nonché quello dei cinque anni di lavoro dipendente richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del periodo lavorativo (cfr. i messaggi n. 4449 del 13 marzo 2013 e n. 3730 del 16 ottobre 2019). 4. Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo: maggiorazione sociale e integrazione al trattamento minimo L’articolo SSC.3 del PSSC definisce l’ambito di applicazione materiale del Protocollo, coincidente con il campo di applicazione oggettivo dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 (cfr. la circolare n. 82/2010, paragrafo 5b), fatta eccezione per le prestazioni familiari. L’articolo SSC.5 prevede che le persone alle quali si applica il Protocollo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. L’articolo SSC.3, al paragrafo 4, lettera a), specifica che il Protocollo non si applica, tra l’altro: “alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate all'allegato SSC-1 “[Talune prestazioni in denaro alle quali non si applica il presente protocollo], parte 1 [Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo]”. L’allegato SSC-1 del Protocollo risulta speculare all’allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004, che riporta le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo inesportabili negli Stati membri dell’Unione europea. Come noto, si tratta di quelle prestazioni con caratteristiche sia delle prestazioni assistenziali sia di quelle previdenziali che, ai sensi dell’articolo 70 del citato regolamento di base, sono erogate a carico dell’istituzione del luogo di residenza (cfr. la circolare n. 88/2010, paragrafo 22). Tra le prestazioni speciali di carattere non contributivo rientrano, tra l’altro, l’integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale che, in base alla normativa italiana, non sono vincolate alla residenza in Italia del titolare, per cui possono beneficiarne, in presenza dei requisiti di legge, anche i residenti in altri Paesi extra UE, c.d. Paesi terzi. A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 647/2005, a decorrere dal 1° giugno 2005, non è più possibile attribuire il diritto alle maggiorazioni sociali, previste dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, ai soggetti residenti nel territorio di uno degli Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia. Analogamente, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1247/1992, a decorrere dal 1° giugno 1992, l’integrazione al trattamento minimo è inesportabile nei Paesi membri. L’inesportabilità deriva, pertanto, unicamente dalla regolamentazione comunitaria (cfr. l’allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004), indipendentemente dal fatto che tali prestazioni siano erogate a complemento di una prestazione spettante in base alla sola assicurazione italiana (pensione in regime nazionale) oppure in applicazione dei regolamenti comunitari o di una convenzione bilaterale (pensione in “pro-rata”). Premesso quanto sopra, ai titolari di prestazione pensionistica italiana residenti nel Regno Unito prima del 1° gennaio 2021, si continua ad applicare il suindicato articolo 70 del regolamento (CE) n. 883/2004, che prevede l’inesportabilità dell’integrazione al trattamento minimo e della maggiorazione sociale. Ai soggetti che si trasferiscono nel Regno Unito a far data dal 1° gennaio 2021, e che diventano successivamente titolari di prestazione pensionistica italiana, si applica, invece, il Protocollo nella sua versione vigente, che, come evidenziato, non ricomprende le prestazioni speciali di carattere non contributivo; pertanto, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa italiana, tali soggetti possono beneficiare sia dell’integrazione al trattamento minimo che della maggiorazione sociale, anche se residenti nel Regno Unito, in quanto Paese terzo. 5. Scambio di informazioni in materia pensionistica L’articolo 34 del WA, al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa, ha previsto che il Regno Unito partecipi al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale EESSI- Electronic Exchange of Social Security Information (cfr. la circolare n. 16/2020, paragrafo 2.2). Analoga disposizione non si rinviene nel Protocollo, che prevede per le istituzioni un obbligo di reciproca assistenza, di informazione e di cooperazione (cfr. l’articolo SSC.59, rubricato “Cooperazione”, del Protocollo). Nonostante l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, conformemente all’articolo SSC.60 del PSSC, rubricato “Trattamento dei dati”, gli Stati, comunque, devono impiegare, progressivamente, le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e il trattamento dei dati richiesti per l'applicazione del Protocollo. L’allegato SCC-7, che detta le norme di attuazione del Protocollo, all’articolo SSCI.4, nell’attribuire al Comitato specializzato il compito di definire in concreto le modalità di scambio, ha previsto al paragrafo 2 che “la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene, previa approvazione del Comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale”. Qualora ciò non sia possibile, le modalità saranno definite caso per caso, privilegiando comunque, per quanto possibile, la via elettronica (cfr. l’articolo SSCI.4, paragrafo 3). Premesso quanto sopra, considerato che il Regno Unito si è dichiarato EESSI ready a far data da gennaio 2020 (cfr., per le Strutture territoriali, il messaggio operativo n. 81 del 13 gennaio 2020), per lo scambio di informazioni con il Regno Unito le Strutture territoriali, fino a nuove disposizioni, dovranno continuare a utilizzare le attuali modalità operative in conformità a quanto stabilito dal messaggio n. 4565 del 3 dicembre 2020. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Allegato N.4 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Gazzetta ufficiale L 29 dell’Unione europea 63o anno Edizione Legislazione in lingua italiana 31 gennaio 2020 Sommario II Atti non legislativi ACCORDI INTERNAZIONALI ★ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica(1).............................................................................. 1 ★ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.......................................................................... 7 ★ Dichiarazione dell’Unione europea rilasciata in conformità dell’articolo 185, terzo comma, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ........................................................... 188 ★ Nota relativa all’entrata in vigore dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica .................. 189 (1) Testo rilevante ai fini del SEE. IT Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 29/1 II (Atti non legislativi) ACCORDI INTERNAZIONALI DECISIONE (UE) 2020/135 DEL CONSIGLIO del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo, visto il parere della Banca centrale europea, considerando quanto segue: (1) Il 21 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/1750(1), che modifica la decisione (UE) 2019/274(2), relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo»). (2) È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica. (3) È opportuno che i riferimenti all’Unione nella presente decisione si intendano fatti anche alla Comunità europea dell’energia atomica. (4) Alla data di entrata in vigore dell’accordo cessano automaticamente, per effetto del recesso, i mandati di tutti i membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione nominati, designati o eletti in virtù dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione. (1) Decisione (UE) 2019/1750 del Consiglio, del 21 ottobre 2019, che modifica la decisione (UE) 2019/274, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 2741 del 28.10.2019, pag. 1). (2) Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell’11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 47I del 19.2.2019, pag. 1). L 29/2 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 (5) È opportuno definire le modalità di rappresentanza dell’Unione nel comitato misto e nei comitati specializzati istituiti dall’accordo. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, alla Commissione spetta di rappresentare l’Unione ed esprimere le posizioni dell’Unione definite dal Consiglio conformemente ai trattati. Il Consiglio è tenuto ad esercitare le sue funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, TUE, mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto e di comitati specializzati. Inoltre, nei casi in cui il comitato misto sia invitato ad adottare atti aventi effetti giuridici, le posizioni da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto devono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sei mesi prima che l’articolo 5 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso diventi applicabile, si procederà al riesame delle modalità di partecipazione degli Stati membri alle riunioni del comitato misto e dei comitati specializzati, tenendo conto della nuova situazione in tal modo creatasi. (6) Si ricorda che nel processo verbale del Consiglio europeo del 25 novembre 2018 sono state incluse diverse dichiarazioni. Ai termini della dichiarazione relativa all’accordo di recesso e alla dichiarazione politica, nel caso in cui la posizione dell’Unione da adottare in sede di comitato misto riguardi la proroga del periodo di transizione, il Consiglio delibererà conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo e ogni eventuale decisione in merito alla proroga del periodo di transizione terrà conto dell’adempimento, da parte del Regno Unito, degli obblighi a norma dell’accordo, compresi i relativi protocolli. Nello stesso processo verbale del Consiglio europeo sono state incluse altre due dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione: una dichiarazione interpretativa sull’articolo 184 dell’accordo di recesso e una dichiarazione sul campo di applicazione territoriale degli accordi futuri. (7) Nei casi in cui l’Unione debba adottare una posizione in sede di comitato misto, il Consiglio e la Commissione sono tenuti a rispettare le dichiarazioni riportate nel processo verbale del Consiglio europeo del 25 novembre 2018. (8) Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, come previsto dall’articolo 218, paragrafo 10, TFUE, sulla base di modalità pratiche di cooperazione che gli consentano di esercitare appieno le proprie prerogative conformemente ai trattati. (9) Ogniqualvolta l’Unione sia tenuta ad agire per conformarsi alle disposizioni dell’accordo, tale azione deve essere intrapresa conformemente alle disposizioni dei trattati nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti a ciascuna istituzione. Spetta pertanto alla Commissione trasmettere al Regno Unito le informazioni o le notifiche previste dall’accordo, salvo che l’accordo rimandi ad altre istituzioni, altri organi e altri organismi specifici dell’Unione, consultare il Regno Unito su questioni specifiche e invitare i rappresentanti del Regno Unito a partecipare a riunioni internazionali di consultazione o negoziazione nell’ambito della delegazione dell’Unione. Spetta inoltre alla Commissione rappresentare l’Unione dinanzi al collegio arbitrale qualora sia stata avviata la procedura di arbitrato in conformità dell’articolo 170 dell’accordo. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Commissione è tenuta a consultare preventivamente il Consiglio, ad esempio trasmettendo ad esso le linee principali delle istanze che l’Unione intende presentare al collegio e tenendo conto delle osservazioni formulate dal Consiglio. Per lo stesso motivo dovrebbe spettare alla Commissione concordare con il Regno Unito le modalità amministrative quali quelle di cui all’articolo 134 dell’accordo. (10) Nella dichiarazione a verbale della sessione del Consiglio del 29 gennaio 2018 la Commissione ha affermato che pubblicherà, previa consultazione del Consiglio, un documento di orientamento su un’applicazione coerente dell’articolo 128, paragrafo 5, dell’accordo. (11) A norma dell’articolo 129, paragrafo 4, dell’accordo, durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell’Unione. È necessario stabilire le condizioni e la procedura che presiedono a dette autorizzazioni. Dato il valore politico che rivestono tali decisioni di autorizzazione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottarle mediante atti di esecuzione su proposta della Commissione. (12) L’accordo tratta, in protocolli separati, le situazioni molto specifiche dell’Irlanda/Irlanda del Nord, delle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e di Gibilterra. Data l’eventualità che Irlanda, Repubblica di Cipro e Regno di Spagna debbano rispettivamente concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in quanto necessario per il corretto funzionamento delle disposizioni contenute in detti protocolli specifici, è necessario stabilire le condizioni e la procedura che autorizzano lo Stato membro in questione a negoziare e concludere tali accordi bilaterali negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione. Dato il valore politico che rivestono tali decisioni di autorizzazione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottarle mediante atti di esecuzione su proposta della Commissione. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 29/3 (13) Conformemente all’articolo 18, paragrafi 1 e 4, dell’accordo, lo Stato membro ospitante è tenuto a rilasciare ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e alle altre persone che rientrano nell’ambito di applicazione della parte seconda, titolo II, dell’accordo, un documento che ne attesti lo status di soggiorno ai sensi dell’accordo. Conformemente all’articolo 26 dell’accordo, lo Stato membro sede di lavoro è tenuto a rilasciare ai cittadini del Regno Unito che godono dei diritti in quanto lavoratori frontalieri ai sensi dell’accordo un documento che ne attesti lo status di lavoratore frontaliero ai sensi dell’accordo. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di tali disposizioni nell’Unione in modo da agevolare il riconoscimento di detti documenti, in particolare da parte delle autorità di controllo delle frontiere, e prevenirne la falsificazione e contraffazione con elementi di sicurezza di alto livello, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le permettano di stabilire il periodo di validità, il formato di tali documenti e relative specifiche tecniche, così come la dicitura comune che devono riportare i documenti rilasciati in conformità degli articoli 18 e 26 dell’accordo, indicante che sono stati rilasciati a norma dell’accordo. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(3). A tal fine la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio(4). Ove necessario, detti atti di esecuzione possono includere misure opportune per prevenire la contraffazione e la falsificazione di tali documenti. In tal caso, queste dovrebbero essere rese disponibili soltanto agli organismi responsabili della stampa designati dagli Stati membri e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione. Tali atti di esecuzione non dovrebbero pregiudicare le eventuali intese speciali che l’Irlanda può concludere con il Regno Unito in virtù dell’accordo, in relazione alla circolazione delle persone nella zona di libero spostamento. (14) A norma dell’articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, l’articolo 50 TUE si applica alla Comunità europea dell’energia atomica. (15) Conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, TUE, il Regno Unito non ha partecipato né alle deliberazioni del Consiglio che riguardano la presente decisione né all’adozione della stessa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica è approvato a nome dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione. I riferimenti all’Unione nella presente decisione si intendono fatti anche alla Comunità europea dell’energia atomica. Articolo 2 1. La Commissione rappresenta l’Unione in sede di comitato misto e di comitati specializzati di cui agli articoli 164 e 165 dell’accordo, nonché di eventuali altri comitati specializzati istituiti ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera b), dell’accordo. Uno o più Stati membri possono chiedere che il rappresentante della Commissione sia accompagnato, nell’ambito della delegazione dell’Unione, da un rappresentante di detto Stato membro o detti Stati membri a una riunione del comitato misto o di uno dei comitati specializzati qualora questioni particolari che devono essere affrontate in tale riunione rivestano un interesse specifico per detto Stato membro o detti Stati membri. In particolare, l’Irlanda, la Repubblica di Cipro e il Regno di Spagna possono rispettivamente chiedere che il rappresentante della Commissione sia accompagnato: a) da un rappresentante dell’Irlanda nelle riunioni del comitato concernenti le questioni relative all’attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in cui tali questioni riguardino specificamente l’Irlanda/Irlanda del Nord; b) da un rappresentante della Repubblica di Cipro nelle riunioni del comitato concernenti le questioni relative all’attuazione del protocollo sulle zone di sovranità a Cipro; c) da un rappresentante del Regno di Spagna nelle riunioni del comitato concernenti le questioni relative all’attuazione del protocollo su Gibilterra. (3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). (4) Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1). L 29/4 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 2. Per fare in modo che il Consiglio sia in grado di esercitare appieno le sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conformemente ai trattati, in particolare definendo le posizioni da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto e di comitati specializzati, la Commissione provvede affinché il Consiglio riceva tutte le informazioni e la documentazione relative a ogni riunione del comitato misto e dei comitati specializzati, nonché a ogni atto adottato mediante procedura scritta con anticipo sufficiente rispetto alla riunione ovvero al ricorso alla procedura scritta. Il Consiglio è altresì tempestivamente informato delle discussioni e dell’esito delle riunioni del comitato misto, dei comitati specializzati e della procedura scritta, e riceve i progetti dei processi verbali e tutti i documenti relativi a tali riunioni o a tale procedura. 3. Il Parlamento europeo è messo in grado di esercitare appieno le proprie prerogative istituzionali durante l’intero processo conformemente ai trattati. 4. Nei primi cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione e applicazione dell’accordo, in particolare della parte seconda dell’accordo stesso. Articolo 3 1. Il Consiglio può autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da un accordo internazionale che entri in vigore o divenga applicabile durante il periodo di transizione in un ambito di competenza esclusiva dell’Unione. Tale autorizzazione può essere concessa solo alle condizioni seguenti: a) il Regno Unito ha dimostrato un interesse specifico a che l’accordo internazionale in questione entri già in vigore o si applichi durante il periodo di transizione; b) l’accordo internazionale in questione è compatibile con il diritto dell’Unione applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all’articolo 127 dell’accordo e con gli obblighi di cui all’articolo 129, paragrafo 1, dell’accordo; e c) l’entrata in vigore o l’applicazione dell’accordo internazionale in questione durante il periodo di transizione non rischia di compromettere un obiettivo dell’azione esterna dell’Unione nell’ambito interessato né di ledere altrimenti gli interessi dell’Unione. 2. L’autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1 può essere subordinata all’inserimento di una disposizione nell’accordo in questione, o alla sua soppressione, oppure alla sospensione dell’applicazione di una disposizione di detto accordo, ove necessario per garantire la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1. 3. Il Regno Unito notifica alla Commissione l’intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato da un accordo internazionale che entri in vigore o divenga applicabile durante il periodo di transizione in un ambito di competenza esclusiva dell’Unione. La Commissione informa tempestivamente il Consiglio della notifica con cui il Regno Unito comunica l’intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato dall’accordo internazionale in questione. 4. Il Consiglio adotta le decisioni di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione su proposta della Commissione. La proposta della Commissione include una valutazione quanto al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1. Se le informazioni trasmesse dal Regno Unito non sono sufficienti per la valutazione, la Commissione può chiedere informazioni supplementari. 5. Il Consiglio informa il Parlamento europeo di ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 29/5 Articolo 4 1. Su rispettiva richiesta, debitamente motivata, dell’Irlanda, della Repubblica di Cipro o del Regno di Spagna, il Consiglio può autorizzare detti Stati membri a negoziare accordi bilaterali con il Regno Unito negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione. Tale autorizzazione può essere concessa solo alle condizioni seguenti: a) lo Stato membro interessato ha fornito informazioni da cui risulta che l’accordo in questione è necessario per il corretto funzionamento delle modalità fissate rispettivamente dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, dal protocollo sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro e dal protocollo su Gibilterra, e che l’accordo in questione rispetta i principi e gli obiettivi dell’accordo; b) dalle informazioni fornite dallo Stato membro risulta che l’accordo previsto è compatibile con il diritto dell’Unione; e c) l’accordo previsto non rischia di compromettere un obiettivo dell’azione esterna dell’Unione nell’ambito interessato né di ledere altrimenti gli interessi dell’Unione. 2. L’autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1 può essere subordinata all’inserimento di una disposizione nell’accordo internazionale, o alla sua soppressione, oppure alla sospensione dell’applicazione di una disposizione di detto accordo, ove necessario per garantire la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1. 3. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’intenzione di avviare negoziati con il Regno Unito. La Commissione ne informa prontamente il Consiglio. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1. 4. La Commissione è invitata dallo Stato membro interessato a seguire i negoziati da vicino. 5. Prima di firmare l’accordo bilaterale, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’esito dei negoziati e le trasmette il testo del futuro accordo e la Commissione ne informa tempestivamente il Consiglio. Lo Stato membro interessato può acconsentire a essere vincolato dall’accordo bilaterale solo qualora il Consiglio l’abbia autorizzato in tal senso. 6. Il Consiglio adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 5 mediante atti di esecuzione su proposta della Commissione. La proposta della Commissione include una valutazione quanto al rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 1 e richiamate al paragrafo 2. Se le informazioni fornite dalla Stato membro interessato non sono sufficienti per la valutazione, la Commissione può chiedere informazioni supplementari. 7. Quando il Consiglio concede un’autorizzazione ai sensi dei paragrafi 1 e 5, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’entrata in vigore dell’accordo bilaterale in questione e le eventuali successive modifiche dello stato di detto accordo. 8. Il Consiglio informa il Parlamento europeo di ogni decisione adottata a norma dei paragrafi 1 e 5. Articolo 5 La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione il periodo di validità, il formato e gli elementi di sicurezza dei documenti che gli Stati membri sono tenuti a rilasciare in conformità dell’articolo 18, paragrafi 1 e 4, e dell’articolo 26 dell’accordo e la dicitura comune che deve essere contenuta in tali documenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 6 della presente decisione. Articolo 6 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 per l’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 5 della presente decisione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. L 29/6 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 7 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 185 dell’accordo. Articolo 8 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2020 Per il Consiglio La presidente A. METELKO-ZGOMBIĆ 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 29/7 ACCORDO sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica PREAMBOLO L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD CONSIDERANDO che il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito"), in esito a un referendum tenutosi nel Regno Unito e alla sua decisione sovrana di lasciare l'Unione europea, ha notificato la sua intenzione di recedere dall'Unione europea ("Unione") e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom") ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ("TUE"), che si applica all'Euratom in virtù dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom"), DESIDEROSI di definire le modalità del recesso del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom, tenendo conto del quadro delle loro future relazioni, PRESO ATTO degli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile e del 15 dicembre 2017 e del 23 marzo 2018 alla luce dei quali l'Unione deve concludere l'accordo che fissa le modalità del recesso del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom, RAMMENTANDO che, ai sensi dell'articolo 50 TUE in combinato disposto con l'articolo 106 bis del trattato Euratom e fatte salve le modalità stabilite nel presente accordo, il diritto dell'Unione e dell'Euratom cessa di essere applicabile nella sua interezza al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, SOTTOLINEANDO che l'obiettivo del presente accordo è garantire un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom, RICONOSCENDO che è necessario garantire la protezione reciproca dei cittadini dell'Unione e dei cittadini del Regno Unito, e relativi familiari, che hanno esercitato diritti di libera circolazione prima della data stabilita nel presente accordo, e garantire che i diritti di cui godono in forza del presente accordo siano opponibili e si basino sul principio di non discriminazione; riconoscendo altresì che è opportuno proteggere i diritti derivanti dai periodi di copertura assicurativa previdenziale, L 29/8 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 DECISI ad assicurare un recesso ordinato tramite una serie di disposizioni relative alla separazione dirette a evitare turbative e garantire la certezza del diritto per i cittadini, gli operatori economici e le autorità giudiziarie e amministrative nell'Unione e nel Regno Unito, senza escludere la possibilità che l'accordo o gli accordi sulle future relazioni sostituiscano le pertinenti disposizioni relative alla separazione, CONSIDERANDO che è nell'interesse sia dell'Unione sia del Regno Unito stabilire un periodo di transizione o di esecuzione durante il quale – nonostante tutte le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione per quanto riguarda la partecipazione del Regno Unito alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, in particolare lo scadere, alla data di entrata in vigore del presente accordo, del mandato di tutti i membri di tali istituzioni, organi e organismi nominati, designati o eletti in virtù dell'adesione del Regno Unito all'Unione – dovrebbe applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, di norma con gli stessi effetti giuridici prodotti negli Stati membri, il diritto dell'Unione, compresi gli accordi internazionali, al fine di evitare turbative durante il periodo di negoziazione dell'accordo o degli accordi sulle future relazioni, RICONOSCENDO che, anche se il diritto dell'Unione sarà applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione, le specificità del Regno Unito in quanto Stato che è receduto dall'Unione fanno sì che sia importante per il Regno Unito essere in grado di assumere iniziative per preparare e stabilire nuovi accordi internazionali propri, anche in ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, purché siffatti accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell'Unione, RAMMENTANDO che l'Unione e il Regno Unito hanno concordato di onorare gli impegni reciproci assunti mentre il Regno Unito era membro dell'Unione mediante un unico regolamento delle pendenze finanziarie, CONSIDERANDO che, ai fini della corretta interpretazione e applicazione del presente accordo e dell'osservanza degli obblighi che ne derivano, è essenziale stabilire disposizioni che garantiscano la governance globale, in particolare norme vincolanti in materia di composizione delle controversie e di esecuzione che rispettino integralmente l'autonomia degli ordinamenti giuridici dell'Unione e del Regno Unito nonché lo status di paese terzo del Regno Unito, RICONOSCENDO che ai fini di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione è altresì necessario stabilire, in protocolli separati del presente accordo, intese durature riguardanti le situazioni molto specifiche dell'Irlanda/Irlanda del Nord e delle zone di sovranità a Cipro, RICONOSCENDO inoltre che, ai fini di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione, è altresì necessario stabilire, in un protocollo separato del presente accordo, le disposizioni specifiche a Gibilterra, applicabili in particolare durante il periodo di transizione, SOTTOLINEANDO che il presente accordo poggia su un equilibrio globale di vantaggi, diritti e obblighi per l'Unione e per il Regno Unito, RILEVANDO che, parallelamente al presente accordo, le parti hanno fatto una dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, CONSIDERANDO che il Regno Unito e l'Unione devono entrambi prendere tutte le misure necessarie per avviare quanto prima dopo la data di entrata in vigore del presente accordo i negoziati formali per la conclusione di uno o più accordi sulla disciplina delle loro future relazioni al fine di garantire, per quanto possibile, che detti accordi si applichino dalla fine del periodo di transizione, 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 29/9 HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 1 Obiettivo Il presente accordo definisce le modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea ("Unione") e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom"). Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti: a) "diritto dell'Unione": i) il trattato sull'Unione europea ("TUE"), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom"), modificati o integrati, nonché i trattati di adesione e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, congiuntamente denominati "trattati"; ii) i principi generali del diritto dell'Unione; iii) gli atti adottati dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione; iv) gli accordi internazionali di cui l'Unione è parte e gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri a nome dell'Unione; v) gli accordi tra gli Stati membri conclusi in quanto Stati membri dell'Unione; vi) gli atti dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo o di Consiglio dell'Unione europea ("Consiglio"); vii) le dichiarazioni fatte nel quadro delle conferenze intergovernative che hanno adottato i trattati; b) "Stati membri": il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia; c) "cittadino dell'Unione": chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro; d) "cittadino del Regno Unito": il cittadino quale definito nella nuova dichiarazione del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del 31 dicembre 1982, relativa alla definizione del termine "cittadini" (1) e nella dichiarazione n. 63 allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona (2); (1) GU C 23 del 28.1.1983, pag. 1. (2) GU C 306 del 17.12.2007, pag. 270. L 29/10 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 e) "periodo di transizione": il periodo di cui all'articolo 126; f) "giorno": un giorno di calendario, salvo che il presente accordo o disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente accordo non dispongano diversamente. Articolo 3 Ambito di applicazione territoriale 1. Salvo che il presente accordo o il diritto dell'Unione reso applicabile dal presente accordo non dispongano diversamente, i riferimenti al Regno Unito o al suo territorio ivi contenuti si intendono fatti: a) al Regno Unito; b) a Gibilterra, nella misura in cui il diritto dell'Unione era ad essa applicabile prima della data di entrata in vigore del presente accordo; c) alle isole Normanne e all'Isola di Man, nella misura in cui il diritto dell'Unione era ad esse applicabile prima della data di entrata in vigore del presente accordo; d) alle zone di sovranità di Akrotiri e Dhekelia a Cipro, per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime definito nel protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca; e) ai paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II del TFUE che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito (3), laddove le disposizioni del presente accordo si riferiscono allo speciale regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione. 2. Salvo che il presente accordo o il diritto dell'Unione reso applicabile dal presente accordo non dispongano diversamente, i riferimenti agli Stati membri o al loro territorio ivi contenuti si intendono comprensivi dei territori degli Stati membri cui si applicano i trattati ai sensi dell'articolo 355 TFUE. Articolo 4 Metodi e principi relativi agli effetti giuridici, all'attuazione e all'applicazione del presente accordo 1. Le disposizioni del presente accordo e le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente accordo producono nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che producono nell'Unione e nei suoi Stati membri. Pertanto, le persone giuridiche o fisiche possono in particolare far valere direttamente le disposizioni contenute nel presente accordo o cui il presente accordo rinvia, che soddisfano le condizioni di efficacia diretta a norma del diritto dell'Unione. 2. Il Regno Unito provvede ad assicurare la conformità con il paragrafo 1, anche per quanto riguarda il conferimento alle proprie autorità giudiziarie e amministrative dei poteri necessari per disapplicare le disposizioni nazionali incoerenti o incompatibili, attraverso il diritto primario nazionale. 3. Le disposizioni del presente accordo che rimandano al diritto dell'Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretate e applicate secondo i metodi e i principi generali del diritto dell'Unione. 4. Le disposizioni del presente accordo che rimandano al diritto dell'Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretate ai fini della loro attuazione e applicazione conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea antecedente la fine del periodo di transizione. (3) Anguilla, le Bermuda, Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha, Territori britannici dell'Oceano Indiano, Territori dell'Antartico britannico. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/11 5. Le autorità giudiziarie e amministrative del Regno Unito interpretano ed applicano il presente accordo tenendo debitamente conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea emanata dopo la fine del periodo di transizione. Articolo 5 Buona fede L'Unione e il Regno Unito, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dal presente accordo. Essi adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione dei suoi obiettivi. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione a norma del presente accordo, in particolare il principio di leale cooperazione. Articolo 6 Riferimenti al diritto dell'Unione 1. Ad eccezione delle parti quarta e quinta, salvo che il presente accordo non disponga diversamente, tutti i riferimenti al diritto dell'Unione ivi contenuti si intendono fatti al diritto dell'Unione, e successive modificazioni o sostituzioni, applicabile l'ultimo giorno del periodo di transizione. 2. Qualora il presente accordo faccia riferimento ad atti dell'Unione o a loro disposizioni, tale riferimento si intende, ove pertinente, fatto anche ai riferimenti al diritto dell'Unione o alle disposizioni ivi contenute che, benché sostituiti o superati dagli atti di cui trattasi, continuano ad applicarsi conformemente a tali atti. 3. Ai fini del presente accordo i riferimenti alle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente accordo si intendono fatti anche agli atti dell'Unione pertinenti che integrano o attuano tali disposizioni. Articolo 7 Riferimenti all'Unione e agli Stati membri 1. Ai fini del presente accordo tutti i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri contenuti nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente accordo si intendono fatti anche al Regno Unito e alle sue autorità competenti, salvo per quanto riguarda: a) la nomina, la designazione o l'elezione di membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, la partecipazione al processo decisionale e la presenza alle riunioni delle istituzioni; b) la partecipazione al processo decisionale e alla governance degli organi e degli organismi dell'Unione; c) la presenza alle riunioni dei comitati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e dei gruppi di esperti della Commissione o altri soggetti analoghi, o alle riunioni dei gruppi di esperti o soggetti analoghi degli organi e degli organismi dell'Unione, salvo che il presente accordo non disponga diversamente. (4) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). L 29/12 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 2. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, ogni riferimento all'Unione si intende fatto anche all'Euratom. Articolo 8 Accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, alla fine del periodo di transizione cessa il diritto del Regno Unito di accedere a qualunque rete, sistema di informazione e banca dati istituiti sulla base del diritto dell'Unione. Il Regno Unito adotta misure atte a garantire che esso non acceda a reti, sistemi di informazione o banche dati cui non abbia più il diritto di accedere. PARTE SECONDA DIRITTI DEI CITTADINI TITOLO I Disposizioni generali Articolo 9 Definizioni Ai fini della presente parte e fatto salvo il titolo III si applicano le definizioni seguenti: a) "familiari": le persone seguenti, qualunque sia la loro cittadinanza, che rientrano nell'ambito di applicazione personale di cui all'articolo 10 del presente accordo: i) i familiari di cittadini dell'Unione o i familiari di cittadini del Regno Unito quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); ii) le persone diverse da quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, la cui presenza accanto a cittadini dell'Unione o del Regno Unito sia necessaria al fine di non privare tali cittadini del diritto di soggiorno concesso in virtù della presente parte; b) lavoratori frontalieri: i cittadini dell'Unione o del Regno Unito che esercitano un'attività economica conformemente all'articolo 45 o 49 TFUE in uno o più Stati in cui non soggiornano; c) "Stato ospitante": i) per i cittadini dell'Unione e i loro familiari, il Regno Unito, qualora vi abbiano esercitato il diritto di soggiorno in conformità del diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione e continuino a soggiornarvi dopo la fine del periodo di transizione; ii) per i cittadini del Regno Unito e i loro familiari, lo Stato membro in cui hanno esercitato il diritto di soggiorno in conformità del diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione e in cui continuano a soggiornare dopo la fine del periodo di transizione; d) "Stato sede di lavoro": i) per i cittadini dell'Unione, il Regno Unito, qualora vi abbiano esercitato un'attività economica in qualità di lavoratori frontalieri prima della fine del periodo di transizione e continuino a esercitarvi tale attività dopo la fine del periodo di transizione; (5) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/13 ii) per i cittadini del Regno Unito, lo Stato membro in cui abbiano esercitato un'attività economica in qualità di lavoratori frontalieri prima della fine del periodo di transizione e in cui continuino ad esercitare tale attività dopo la fine del periodo di transizione; e) "diritto di affidamento": il diritto di affidamento ai sensi dell'articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (6), compreso quello acquisito in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore. Articolo 10 Ambito di applicazione personale 1. Fatto salvo il titolo III, la presente parte si applica alle persone seguenti: a) cittadini dell'Unione che hanno esercitato il diritto di soggiorno nel Regno Unito in conformità del diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione e che continuano a soggiornarvi dopo la fine del periodo di transizione; b) cittadini del Regno Unito che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro in conformità del diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione e che continuano a soggiornarvi dopo la fine del periodo di transizione; c) cittadini dell'Unione che hanno esercitato i diritti di lavoratori frontalieri nel Regno Unito in conformità del diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione e che continuano a esercitarvi tali diritti dopo la fine del periodo di transizione; d) cittadini del Regno Unito che hanno esercitato i diritti di lavoratori frontalieri in uno o più Stati membri in conformità del diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione e che continuano a esercitarvi tali diritti dopo la fine del periodo di transizione; e) familiari delle persone di cui alle lettere da a) a d), purché soddisfino una delle condizioni seguenti: i) soggiornavano nello Stato ospitante in conformità del diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione e continuano a soggiornarvi dopo la fine del periodo di transizione; ii) avevano un vincolo di parentela diretto con una persona di cui alle lettere da a) a d) e non soggiornavano nello Stato ospitante prima della fine del periodo di transizione, purché, al momento della domanda di permesso di soggiorno a norma della presente parte per raggiungere la persona di cui alle lettere da a) a d), soddisfino le condizioni di cui all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/38/CE; iii) sono nati da una persona di cui alle lettere da a) a d) o da essa legalmente adottati dopo la fine del periodo di transizione, nello Stato ospitante o in un altro Stato, e al momento della domanda di permesso di soggiorno a norma della presente parte per raggiungere la persona di cui alle lettere da a) a d) soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, punto 2), lettera c), della direttiva 2004/38/CE, nonché una delle condizioni seguenti: — entrambi i genitori sono persone di cui alle lettere da a) a d); — uno dei genitori è una persona di cui alle lettere da a) a d) e l'altro è cittadino dello Stato ospitante; o — uno dei genitori è una persona di cui alle lettere da a) a d) ed è titolare di un diritto di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso del minore, in conformità delle norme del diritto di famiglia applicabili in uno Stato membro o nel Regno Unito, comprese le norme di diritto internazionale privato applicabili in base alle quali i diritti di affidamento stabiliti in forza del diritto di uno Stato terzo sono riconosciuti nello Stato membro o nel Regno Unito, in particolare per quanto riguarda l'interesse superiore del minore, e fatto salvo il normale funzionamento di tali norme applicabili di diritto internazionale privato (7); f) familiari che hanno soggiornato nello Stato ospitante ai sensi degli articoli 12 e 13, dell'articolo 16, paragrafo 2, e degli articoli 17 e 18 della direttiva 2004/38/CE prima della fine del periodo di transizione e continuano a soggiornarvi dopo la fine del periodo di transizione. 2. Le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2004/38/CE cui lo Stato ospitante agevolava il soggiorno conformemente alla sua legislazione nazionale prima della fine del periodo di transizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva conservano il diritto di soggiorno nello Stato ospitante a norma della presente parte, purché continuino a soggiornare nello Stato ospitante dopo la fine del periodo di transizione. (6) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1). (7) La nozione di diritto di affidamento va interpretata ai sensi dell'articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 2201/2003. L'espressione si riferisce pertanto ai diritti di affidamento acquisiti in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore. L 29/14 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 3. Il paragrafo 2 si applica anche alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2004/38/CE che hanno chiesto un'agevolazione per l'ingresso e il soggiorno prima della fine del periodo di transizione e cui lo Stato ospitante agevola il soggiorno conformemente alla sua legislazione nazionale dopo la fine del periodo di transizione. 4. Fatto salvo il diritto personale di soggiorno dell'interessato, lo Stato ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale e ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38/CE, agevola l'ingresso e il soggiorno del partner con il quale la persona di cui al medesimo articolo, paragrafo 1, lettere da a) a d), ha una relazione stabile debitamente attestata, se tale partner non soggiornava nello Stato ospitante prima della fine del periodo di transizione, purché la relazione fosse stabile prima della fine del periodo di transizione e prosegua al momento della domanda di permesso di soggiorno presentata dal partner a norma della presente parte. 5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale degli interessati e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno. Articolo 11 Continuità del soggiorno Le assenze di cui all'articolo 15, paragrafo 2, non pregiudicano la continuità del soggiorno ai fini degli articoli 9 e 10. Il diritto di soggiorno permanente acquisito a norma della direttiva 2004/38/CE prima della fine del periodo di transizione non è considerato perso a causa di un'assenza dallo Stato ospitante per un periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Articolo 12 Non discriminazione Nell'ambito di applicazione della presente parte e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dalla stessa previste, nello Stato ospitante e nello Stato sede di lavoro è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità ai sensi dell'articolo 18, primo comma, TFUE nei confronti delle persone di cui all'articolo 10 del presente accordo. TITOLO II Diritti e obblighi Capo 1 Diritti connessi al soggiorno, documenti di soggiorno Articolo 13 Diritti di soggiorno 1. I cittadini dell'Unione e i cittadini del Regno Unito hanno il diritto di soggiornare nello Stato ospitante fatte salve le limitazioni e le condizioni di cui agli articoli 21, 45 o 49 TFUE e all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c), all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 14, all'articolo 16, paragrafo 1, o all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE. 2. I familiari che sono cittadini dell'Unione o del Regno Unito hanno il diritto di soggiornare nello Stato ospitante ai sensi dell'articolo 21 TFUE e dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 12, paragrafo 1 o 3, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 14, dell'articolo 16, paragrafo 1, o dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2004/38/CE, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste da tali disposizioni. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/15 3. I familiari che non sono cittadini dell'Unione né sono cittadini del Regno Unito hanno il diritto di soggiornare nello Stato ospitante ai sensi dell'articolo 21 TFUE e dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 2 o 3, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafo 3 o 4, o dell'articolo 18 della direttiva 2004/38/CE, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste da tali disposizioni. 4. Lo Stato ospitante non può stabilire, per le persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, limitazioni o condizioni all'ottenimento, al mantenimento o alla perdita dei diritti di soggiorno diverse da quelle previste dal presente titolo. Nell'applicare le limitazioni e le condizioni previste dal presente titolo non è ammessa discrezionalità, se non a favore dell'interessato. Articolo 14 Diritto di uscita e di ingresso 1. I cittadini dell'Unione e i cittadini del Regno Unito, i rispettivi familiari e altre persone che soggiornano nel territorio dello Stato ospitante alle condizioni stabilite nel presente titolo, muniti di passaporto o di carta di identità nazionale in corso di validità nel caso di cittadini dell'Unione o del Regno Unito e di passaporto in corso di validità nel caso dei rispettivi familiari e altre persone che non sono cittadini dell'Unione né cittadini del Regno Unito, hanno il diritto di lasciare il territorio dello Stato ospitante e il diritto di entrarvi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/38/CE. Cinque anni dopo la fine del periodo di transizione, lo Stato ospitante può decidere di non accettare più le carte di identità nazionali per l'ingresso o l'uscita dal suo territorio che siano sprovviste di chip conforme alle norme dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale applicabili in materia di identificazione biometrica. 2. Nessun visto di uscita o di ingresso né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti al titolare di un documento in corso di validità rilasciato conformemente all'articolo 18 o 26. 3. Lo Stato ospitante che impone il visto di ingresso ai familiari che raggiungono il cittadino dell'Unione o il cittadino del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione concede a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti sono rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti. Articolo 15 Diritto di soggiorno permanente 1. I cittadini dell'Unione e i cittadini del Regno Unito, nonché i rispettivi familiari, che abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni o per il periodo di cui all'articolo 17 della direttiva 2004/38/CE nello Stato ospitante conformemente al diritto dell'Unione hanno il diritto di soggiornare in modo permanente nello Stato ospitante alle condizioni stabilite agli articoli 16, 17 e 18 della direttiva 2004/38/CE. I periodi di soggiorno legale o di lavoro in conformità del diritto dell'Unione che precedono o seguono la fine del periodo di transizione sono inclusi nel calcolo del periodo necessario per l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente. 2. La continuità del soggiorno ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente è determinata conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 21 della direttiva 2004/38/CE. 3. Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenza dallo Stato membro ospitante di durata superiore a cinque anni consecutivi. L 29/16 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 16 Cumulo dei periodi I cittadini dell'Unione e i cittadini del Regno Unito, nonché i rispettivi familiari, che prima della fine del periodo di transizione abbiano soggiornato legalmente nello Stato ospitante conformemente alle condizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2004/38/CE per un periodo inferiore a cinque anni hanno il diritto di acquisire il diritto di soggiorno permanente alle condizioni di cui all'articolo 15 del presente accordo, una volta completati i periodi di soggiorno necessari. I periodi di soggiorno legale o di lavoro in conformità del diritto dell'Unione che precedono o seguono la fine del periodo di transizione sono inclusi nel calcolo del periodo necessario per l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente. Articolo 17 Status e cambiamenti di status 1. Il diritto del cittadino dell'Unione e del cittadino del Regno Unito, e relativi familiari, di avvalersi direttamente della presente parte resta impregiudicato anche in caso di cambiamento di status, ad esempio da studente a lavoratore subordinato o autonomo o a persona economicamente inattiva. Non sono assimilabili alle persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), le persone che alla fine del periodo di transizione sono titolari del diritto di soggiorno in quanto familiari di cittadini dell'Unione o di cittadini del Regno Unito. 2. I familiari che erano a carico di cittadini dell'Unione o di cittadini del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione continuano a godere dei diritti di cui al presente titolo anche se non sono più familiari a carico. Articolo 18 Rilascio dei documenti di soggiorno 1. Lo Stato ospitante può prescrivere ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e altre persone che soggiornano nel suo territorio alle condizioni previste dal presente titolo di chiedere un nuovo status di soggiorno che conferisca loro i diritti di cui al presente titolo, unitamente a un documento attestante tale status, eventualmente in formato digitale. La richiesta di tale status è soggetta alle condizioni seguenti: a) la procedura di domanda mira a verificare se il richiedente può godere dei diritti di soggiorno di cui al presente titolo. In tal caso, il richiedente ha il diritto di ottenere lo status di soggiorno e il documento attestante tale status; b) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda non può essere inferiore a sei mesi dalla fine del periodo di transizione per le persone che soggiornavano nello Stato ospitante prima della fine del periodo di transizione. Per coloro che hanno il diritto di iniziare il soggiorno nello Stato ospitante dopo la fine del periodo di transizione a norma del presente titolo, il termine per la presentazione della domanda è di tre mesi dal loro arrivo o dallo scadere del termine di cui al primo comma, se successivo. Una ricevuta della domanda di status di soggiorno è rilasciata immediatamente; c) il termine per la presentazione della domanda di cui alla lettera b) è prorogato automaticamente di un anno nel caso in cui l'Unione abbia notificato al Regno Unito o il Regno Unito abbia notificato all'Unione che problemi tecnici impediscono allo Stato ospitante di registrare la domanda o di rilasciare la ricevuta di cui alla lettera b). In tempo utile lo Stato ospitante pubblica tale notifica e ne dà pubblica e opportuna informazione agli interessati; d) qualora gli interessati non rispettino il termine per la presentazione della domanda di cui alla lettera b), le autorità competenti valutano tutte le circostanze e i motivi del mancato rispetto e, se questi sono fondati, consentono loro di presentare la domanda entro un termine supplementare ragionevole; 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/17 e) lo Stato ospitante provvede affinché le procedure amministrative per la presentazione della domanda siano snelle, trasparenti e semplici e provvede a evitare oneri burocratici non necessari; f) i moduli di domanda devono essere brevi, semplici, di facile uso e adeguati al contesto del presente accordo; le domande presentate contestualmente da membri della stessa famiglia sono esaminate congiuntamente; g) il documento attestante lo status è rilasciato a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente quella richiesta ai cittadini dello Stato ospitante per il rilascio di documenti analoghi; h) le persone che, prima della fine del periodo di transizione, sono in possesso di un documento di soggiorno permanente in corso di validità rilasciato ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 della direttiva 2004/38/CE o di un documento di immigrazione nazionale in corso di validità che conferisca loro un diritto di soggiorno permanente nello Stato ospitante hanno il diritto, su richiesta ed entro il termine di cui alla lettera b) del presente paragrafo, di sostituire tale documento con un nuovo documento di soggiorno dopo che ne siano stati verificati l'identità e i precedenti penali e siano stati effettuati i controlli di sicurezza ai sensi della lettera p) del presente paragrafo e che sia stata confermata la stabilità del soggiorno; i nuovi documenti di soggiorno sono rilasciati a titolo gratuito; i) l'identità dei richiedenti è verificata mediante la presentazione di un passaporto o di una carta di identità nazionale in corso di validità per i cittadini dell'Unione e per i cittadini del Regno Unito e di un passaporto in corso di validità per i rispettivi familiari e altre persone che non sono cittadini dell'Unione né cittadini del Regno Unito; l'accettazione di tali documenti di identità non è subordinata ad altro criterio diverso dalla validità del documento. Se il documento di identità è trattenuto presso le autorità competenti dello Stato ospitante durante la procedura di domanda, lo Stato ospitante provvede senza ritardo, su richiesta, alla sua restituzione, prima che sia adottata una decisione sulla domanda; j) possono essere presentati in copia documenti giustificativi diversi dai documenti di identità, come i documenti di stato civile. Gli originali dei documenti giustificativi possono essere richiesti solo in casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole sulla loro autenticità; k) lo Stato ospitante può solamente prescrivere ai cittadini dell'Unione e ai cittadini del Regno Unito di presentare, oltre ai documenti di identità di cui alla lettera i) del presente paragrafo, i documenti giustificativi seguenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE: i) per coloro che soggiornano nello Stato ospitante ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38/CE come lavoratori subordinati o autonomi, una conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova dell'attività autonoma esercitata; ii) per coloro che soggiornano nello Stato ospitante ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE come persone economicamente inattive, la prova che dispongono, per se stessi e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti affinché essi non divengano un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato ospitante durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato ospitante; o iii) per coloro che soggiornano nello Stato ospitante ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/38/CE in qualità di studenti, la prova di essere iscritti presso un istituto riconosciuto o finanziato dallo Stato ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, la prova che dispongono di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi e una dichiarazione o mezzo di prova equivalente attestante che dispongono, per se stessi e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti affinché essi non divengano un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato ospitante durante il periodo di soggiorno. Lo Stato ospitante non può esigere che dette dichiarazioni indichino un importo specifico delle risorse. Per quanto riguarda la condizione delle risorse sufficienti, si applica l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE; l) lo Stato ospitante può solamente prescrivere ai familiari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punto i), o dell'articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente accordo e che soggiornano nello Stato ospitante ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), o dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE di esibire, oltre ai documenti di identità di cui alla lettera i) del presente paragrafo, i documenti giustificativi seguenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, o all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE: i) un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata; ii) l'attestato di iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno effettivo nello Stato ospitante del cittadino dell'Unione o del cittadino del Regno Unito con cui gli interessati vivono; L 29/18 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 iii) per i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner registrato, la prova documentale che le condizioni di cui all'articolo 2, punto 2), lettera c) o d), della direttiva 2004/38/CE sono soddisfatte; iv) per le persone di cui all'articolo 10, paragrafo 2 o 3, del presente accordo, un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato ospitante ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE. Per quanto riguarda la condizione delle risorse sufficienti per i familiari che sono a loro volta cittadini dell'Unione o cittadini del Regno Unito, si applica l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE; m) lo Stato ospitante può solamente prescrivere ai familiari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punto ii), o dell'articolo 10, paragrafo 4, del presente accordo di esibire, oltre ai documenti di identità di cui alla lettera i) del presente paragrafo, i documenti giustificativi seguenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE: i) un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata; ii) l'attestato di iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno nello Stato ospitante del cittadino dell'Unione o del cittadino del Regno Unito che gli interessati raggiungono in detto Stato; iii) per i coniugi o i partner registrati, un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata prima della fine del periodo di transizione; iv) per i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner registrato, la prova documentale che essi avevano un vincolo di parentela con un cittadino dell'Unione o con un cittadino del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e che le condizioni di cui all'articolo 2, punto 2), lettera c) o d), della direttiva 2004/38/CE relative all'età o allo status di familiari a carico sono soddisfatte; v) per le persone di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del presente accordo, la prova dell'esistenza di una relazione stabile con un cittadino dell'Unione o con un cittadino del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e del perdurare di tale relazione dopo la fine del periodo di transizione; n) per i casi diversi da quelli di cui alle lettere k), l) e m), lo Stato ospitante non prescrive ai richiedenti di esibire documenti giustificativi che vadano oltre quanto strettamente necessario e proporzionato per dimostrare che le condizioni relative al diritto di soggiorno ai sensi del presente titolo sono soddisfatte; o) le autorità competenti dello Stato ospitante aiutano i richiedenti a dimostrare che soddisfano i requisiti per l'acquisizione e ad evitare errori od omissioni nella domanda; esse danno ai richiedenti la possibilità di presentare elementi di prova supplementari e di correggere eventuali carenze, errori od omissioni; p) i richiedenti possono essere sottoposti sistematicamente a verifiche dei precedenti penali e a controlli di sicurezza al fine esclusivo di accertare l'applicabilità delle limitazioni di cui all'articolo 20 del presente accordo. A tal fine, i richiedenti possono essere obbligati a dichiarare le precedenti condanne registrate nel loro casellario giudiziale conformemente alla legge dello Stato di condanna al momento della presentazione della domanda. Lo Stato ospitante può, qualora lo giudichi indispensabile, applicare la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE per le richieste ad altri Stati di informazioni sui precedenti penali; q) il nuovo documento di soggiorno contiene una dichiarazione che ne attesta il rilascio in conformità del presente accordo; r) il richiedente può accedere a mezzi di impugnazione giurisdizionali e, all'occorrenza, amministrativi nello Stato ospitante avverso l'eventuale decisione di rifiuto dello status di soggiorno. I mezzi di impugnazione comprendono l'esame della legittimità della decisione nonché dei fatti e delle circostanze che ne giustificano l'adozione. Tali mezzi di impugnazione garantiscono che la decisione non sia sproporzionata. 2. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), inclusa l'eventuale proroga di un anno ai sensi del medesimo paragrafo, lettera c), tutti i diritti previsti nella presente parte sono considerati applicabili ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e altre persone che soggiornano nello Stato ospitante, conformemente alle condizioni e fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/19 3. Nelle more di una decisione definitiva delle autorità competenti su una domanda di cui al paragrafo 1 e di una pronuncia definitiva in caso di impugnazione giurisdizionale avverso l'eventuale rigetto di tale domanda da parte delle autorità amministrative competenti, tutti i diritti previsti nella presente parte si ritengono applicabili al richiedente, incluso l'articolo 21 sulle garanzie e sul diritto di ricorso, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 4. 4. Se lo Stato ospitante ha scelto di non prescrivere ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e altre persone che soggiornano nel suo territorio alle condizioni stabilite dal presente titolo di chiedere il nuovo status di soggiorno di cui al paragrafo 1 quale condizione di soggiorno legale, le persone idonee a beneficiare di un diritto di soggiorno a norma del presente titolo hanno il diritto di ricevere, alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38/CE, un documento di soggiorno, eventualmente in formato digitale, corredato di una dichiarazione attestante che esso è stato rilasciato in conformità del presente accordo. Articolo 19 Rilascio di documenti di soggiorno durante il periodo di transizione 1. Durante il periodo di transizione lo Stato ospitante può acconsentire a che siano presentate su base volontaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le domande di status di soggiorno o di documento di soggiorno di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 4. 2. Le decisioni di accogliere o respingere tali domande sono adottate conformemente all'articolo 18, paragrafi 1 e 4. Le decisioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, hanno effetto solo dopo la fine del periodo di transizione. 3. Se una domanda ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, è accolta prima della fine del periodo di transizione, lo Stato ospitante non può revocare la decisione di concedere lo status di soggiorno prima della fine del periodo di transizione per motivi diversi da quelli previsti al capo VI e all'articolo 35 della direttiva 2004/38/CE. 4. Se una domanda è respinta prima della fine del periodo di transizione, il richiedente può presentare nuovamente domanda in qualsiasi momento prima dello scadere del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b). 5. Fatto salvo il paragrafo 4, i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera r), sono disponibili a decorrere dalla data della decisione di rigetto della domanda di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Articolo 20 Limitazioni dei diritti di soggiorno e di ingresso 1. Il comportamento dei cittadini dell'Unione o dei cittadini del Regno Unito, dei loro familiari e altre persone che esercitano diritti a norma del presente titolo, se messo in atto prima della fine del periodo di transizione, è valutato conformemente al capo VI della direttiva 2004/38/CE. 2. Il comportamento dei cittadini dell'Unione o dei cittadini del Regno Unito, dei loro familiari e altre persone che esercitano diritti a norma del presente titolo, se messo in atto dopo la fine del periodo di transizione, può costituire motivo di limitazione del diritto di soggiorno da parte dello Stato ospitante o del diritto di ingresso nello Stato sede di lavoro, ai sensi della legislazione nazionale. 3. Lo Stato ospitante o lo Stato sede di lavoro può adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dal presente titolo in caso di abuso di tale diritto o frode, ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2004/38/CE. Tali misure sono soggette alle garanzie procedurali previste dall'articolo 21 del presente accordo. 4. Lo Stato ospitante o lo Stato sede di lavoro può allontanare dal proprio territorio i richiedenti che hanno presentato domande fraudolente o strumentali, alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38/CE, in particolare agli articoli 31 e 35, anche prima di una pronuncia definitiva in caso di impugnazione giurisdizionale avverso l'eventuale rigetto della domanda. L 29/20 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 21 Garanzie e diritto di ricorso Le garanzie di cui all'articolo 15 e al capo VI della direttiva 2004/38/CE si applicano a tutti i provvedimenti dello Stato ospitante che limitano i diritti di soggiorno delle persone di cui all'articolo 10 del presente accordo. Articolo 22 Diritti connessi Ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2004/38/CE, i familiari del cittadino dell'Unione o del cittadino del Regno Unito, qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro hanno diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori subordinati o autonomi. Articolo 23 Parità di trattamento 1. Ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente titolo e dai titoli I e IV della presente parte, ogni cittadino dell'Unione o cittadino del Regno Unito che soggiorna, in base al presente accordo, nel territorio dello Stato ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nell'ambito di applicazione della presente parte. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari di cittadini dell'Unione o di cittadini del Regno Unito che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. 2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni di assistenza sociale durante i periodi di soggiorno previsti all'articolo 6 o all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38/CE, né è tenuto a concedere, prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo, aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, a persone che non mantengano tale status o a loro familiari. Capo 2 Diritti dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi Articolo 24 Diritti dei lavoratori subordinati 1. Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 45, paragrafi 3 e 4, TFUE, i lavoratori subordinati nello Stato ospitante e i lavoratori frontalieri nello Stato o negli Stati sedi di lavoro godono dei diritti garantiti dall'articolo 45 TFUE e dei diritti concessi in virtù del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Tali diritti comprendono: a) il diritto di non subire discriminazioni fondate sulla nazionalità per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di impiego; b) il diritto di accedere a un'attività subordinata e di esercitarla conformemente alle norme applicabili ai cittadini dello Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro; c) il diritto di ricevere la stessa assistenza che gli uffici del lavoro dello Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro prestano ai propri cittadini; d) il diritto alla parità di trattamento per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato; (8) Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/21 e) il diritto ai vantaggi sociali e fiscali; f) i diritti collettivi; g) i diritti e i vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l'alloggio; h) il diritto per i figli di essere ammessi a frequentare i corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro, se i figli stessi risiedono nel territorio in cui il lavoratore svolge il suo lavoro. 2. Se il discendente diretto di un lavoratore che ha cessato di soggiornare nello Stato ospitante prosegue gli studi in detto Stato, la persona che ne ha l'effettivo affidamento ha il diritto di soggiornare in quello Stato fintantoché il discendente non raggiunge la maggiore età e dopo il compimento della maggiore età se questi continua a necessitare della sua presenza e delle sue cure per poter proseguire e terminare gli studi. 3. I lavoratori dipendenti frontalieri godono del diritto di entrare e uscire dallo Stato sede di lavoro ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo e conservano i diritti di cui godevano in quanto lavoratori subordinati in detto Stato, anche se non vi trasferiscono la residenza, purché si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d), della direttiva 2004/38/CE. Articolo 25 Diritti dei lavoratori autonomi 1. Fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 51 e 52 TFUE, i lavoratori autonomi nello Stato ospitante e i lavoratori autonomi frontalieri nello Stato o negli Stati sedi di lavoro godono dei diritti garantiti dagli articoli 49 e 55 TFUE. Tali diritti comprendono: a) il diritto di accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché di costituzione e gestione di imprese alle condizioni definite dallo Stato ospitante nei confronti dei propri cittadini, come previsto dall'articolo 49 TFUE; b) i diritti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere da c) a h), del presente accordo. 2. L'articolo 24, paragrafo 2, si applica ai discendenti diretti di lavoratori autonomi. 3. L'articolo 24, paragrafo 3, si applica ai lavoratori autonomi frontalieri. Articolo 26 Rilascio di un documento attestante i diritti del lavoratore frontaliero Lo Stato sede di lavoro può prescrivere ai cittadini dell'Unione e ai cittadini del Regno Unito che godono dei diritti conferiti dal presente titolo in quanto lavoratori frontalieri, di chiedere un documento attestante la titolarità di tali loro diritti. Tali cittadini dell'Unione e cittadini del Regno Unito hanno il diritto di ottenere il rilascio di tale documento. Capo 3 Qualifiche professionali Articolo 27 Qualifiche professionali riconosciute 1. Il riconoscimento, prima della fine del periodo di transizione, delle qualifiche professionali quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) dei cittadini dell'Unione o dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari da parte dello Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro continua a produrre effetti nel rispettivo Stato, incluso il diritto di esercitare la propria professione alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, qualora il riconoscimento sia avvenuto in base a una delle disposizioni seguenti: (9) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22). L 29/22 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 a) titolo III della direttiva 2005/36/CE, per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel quadro dell'esercizio della libertà di stabilimento, che tale riconoscimento rientri nell'ambito del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, del sistema di riconoscimento dell'esperienza professionale o del sistema di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione; b) articolo 10, paragrafi 1 e 3, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), per l'accesso alla professione di avvocato nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro; c) articolo 14 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) per l'abilitazione dei revisori legali di altri Stati membri; d) direttiva 74/556/CEE del Consiglio (12), per l'ammissione di prove attestanti le conoscenze e le attitudini necessarie per accedere ad attività non salariate e attività di intermediari attinenti al commercio e alla distribuzione di prodotti tossici o ad attività che comportano l'utilizzazione professionale dei prodotti tossici, o per esercitarle. 2. Il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini del paragrafo 1, lettera a), comprende: a) il riconoscimento delle qualifiche professionali che abbiano beneficiato delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE; b) le decisioni di accordare l'accesso parziale a un'attività professionale in conformità dell'articolo 4 septies della direttiva 2005/36/CE; c) il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento ai sensi dell'articolo 4 quinquies della direttiva 2005/36/CE. Articolo 28 Procedure pendenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali All'esame a cura di un'autorità competente dello Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro delle domande di riconoscimento delle qualifiche professionali presentate prima della fine del periodo di transizione da cittadini dell'Unione o da cittadini del Regno Unito e alle decisioni relative tali domande si applicano l'articolo 4, l'articolo 4 quinquies per quanto concerne il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento, l'articolo 4 septies e il titolo III della direttiva 2005/36/CE, l'articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 98/5/CE, l'articolo 14 della direttiva 2006/43/CE e la direttiva 74/556/CEE. Gli articoli 4 bis, 4 ter e 4 sexies della direttiva 2005/36/CE si applicano inoltre nella misura necessaria all'espletamento delle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento di cui all'articolo 4 quinquies di detta direttiva. Articolo 29 Cooperazione amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali 1. Per quanto riguarda le domande pendenti di cui all'articolo 28, il Regno Unito e gli Stati membri cooperano allo scopo di agevolare l'applicazione dell'articolo 28. La cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni, comprese quelle concernenti l'azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio delle attività previste dalle direttive citate all'articolo 28. (10) Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36). (11) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87). (12) Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/23 2. In deroga all'articolo 8, per un periodo non superiore a nove mesi dalla fine del periodo di transizione, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare il sistema di informazione del mercato interno per le domande di cui all'articolo 28, in quanto queste riguardino procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento di cui all'articolo 4 quinquies della direttiva 2005/36/CE. TITOLO III Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Articolo 30 Ambito d'applicazione "ratione personae" 1. Il presente titolo si applica alle persone seguenti: a) cittadini dell'Unione che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti; b) cittadini del Regno Unito che sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti; c) cittadini dell'Unione che risiedono nel Regno Unito e sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti; d) cittadini del Regno Unito che risiedono in uno Stato membro e sono soggetti alla legislazione del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti; e) persone che non rientrano nelle lettere da a) a d), ma sono: i) cittadini dell'Unione che esercitano un'attività subordinata o autonoma nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione e che, a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro, nonché loro familiari e superstiti; o ii) cittadini del Regno Unito che esercitano un'attività subordinata o autonoma in uno o più Stati membri alla fine del periodo di transizione e che, a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché loro familiari e superstiti; f) apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro o nel Regno Unito che si trovano in una delle situazioni di cui alle lettere da a) a e), nonché loro familiari e superstiti; g) cittadini di paesi terzi, nonché loro familiari e superstiti, che si trovano in una delle situazioni di cui alle lettere da a) a e), purché soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio (14). 2. Il presente titolo si applica alle persone di cui al paragrafo 1 fintantoché queste continuano a trovarsi senza interruzione in una delle situazioni di cui a detto paragrafo, laddove siano coinvolti uno Stato membro e il Regno Unito nel contempo. 3. Il presente titolo si applica altresì alle persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto del paragrafo 1, lettere da a) a e), del presente articolo ma che rientrano nell'articolo 10 del presente accordo, nonché ai loro familiari e superstiti. 4. Il presente titolo si applica alle persone di cui al paragrafo 3 fintantoché queste mantengono il diritto di soggiornare nello Stato ospitante ai sensi dell'articolo 13 del presente accordo o il diritto di lavorare nello Stato sede di lavoro ai sensi dell'articolo 24 o 25 del presente accordo. (13) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1). (14) Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1). L 29/24 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 5. Il presente titolo si applica ai familiari e superstiti quando il presente articolo fa riferimento a dette persone purché queste derivino diritti e obblighi da tale loro situazione a norma del regolamento (CE) n. 883/2004. Articolo 31 Norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale 1. Alle persone contemplate dal presente titolo si applicano le norme e gli obiettivi di cui all'articolo 48 TFUE, al regolamento (CE) n. 883/2004 e al regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). L'Unione e il Regno Unito tengono debitamente conto delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale facente capo alla Commissione europea e istituita con regolamento (CE) n. 883/2004 ("commissione amministrativa"), elencate nell'allegato I, parte I, del presente accordo. 2. In deroga all'articolo 9 del presente accordo, ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004. 3. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 859/2003, nonché i loro familiari o superstiti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo, i riferimenti al regolamento (CE) n. 883/2004 e al regolamento (CE) n. 987/2009 contenuti nel presente titolo si intendono fatti rispettivamente al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (16) e al regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (17). I riferimenti a disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72. Articolo 32 Situazioni particolari 1. Le norme seguenti si applicano alle situazioni seguenti nella misura prevista nel presente articolo, qualora riferite a persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell'articolo 30: a) ai fini del riconoscimento e della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali periodi a norma del regolamento (CE) n. 883/2004, rientrano nel presente titolo le persone seguenti: i) cittadini dell'Unione, nonché apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro e cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 859/2003, soggetti alla legislazione del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti; ii) cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito e cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 859/2003, soggetti alla legislazione di uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti; ai fini della totalizzazione dei periodi sono presi in considerazione i periodi maturati sia prima che dopo la fine del periodo di transizione, a norma del regolamento (CE) n. 883/2004; (15) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1). (16) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2). (17) Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/25 b) le norme di cui agli articoli 20 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi alle persone che, prima della fine del periodo di transizione, hanno chiesto un'autorizzazione a sottoporsi a cure programmate conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004, fino al termine delle cure. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine delle cure. Tali persone, unitamente alle persone che le accompagnano, godono del diritto di entrare e uscire dallo Stato in cui sono somministrate le cure, ai sensi dell'articolo 14, mutatis mutandis; c) le norme di cui agli articoli 19 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento e che, al termine del periodo di transizione, dimorano in uno Stato membro o nel Regno Unito, fino al termine della loro dimora. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine della dimora o delle cure; d) le norme di cui agli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi, fintantoché ne sussistano le condizioni, alle prestazioni familiari cui hanno diritto le persone seguenti alla fine del periodo di transizione: i) cittadini dell'Unione, apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro e cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 859/2003 e risiedono in uno Stato membro, che sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro e hanno familiari residenti nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione; ii) cittadini del Regno Unito, nonché apolidi e rifugiati residenti nel Regno Unito e cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 859/2003 e risiedono nel Regno Unito, che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito e hanno familiari residenti in uno Stato membro alla fine del periodo di transizione; e) nelle situazioni di cui alla lettera d), punti i) e ii), del presente paragrafo, alle persone che alla fine del periodo di transizione sono titolari di diritti in quanto familiari in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004, quali i diritti derivati per le prestazioni di malattia in natura, continuano ad applicarsi detto regolamento e le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 987/2009, fintantoché sono soddisfatte le condizioni in essi stabilite. 2. Alle persone che beneficiano di prestazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni di malattia. Il presente paragrafo si applica, mutatis mutandis, per quanto riguarda le prestazioni familiari basate sugli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004. Articolo 33 Cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera 1. Le disposizioni del presente titolo applicabili ai cittadini dell'Unione si applicano ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che: a) l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera, secondo il caso, abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell'Unione; e b) l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera, secondo il caso, abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con l'Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito. 2. Non appena il Regno Unito e l'Unione notificano la data di entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il comitato misto istituito dall'articolo 164 ("comitato misto") fissa la data a decorrere dalla quale si applicano, secondo il caso, ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera le disposizioni del presente titolo. L 29/26 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 34 Cooperazione amministrativa 1. In deroga all'articolo 7 e all'articolo 128, paragrafo 1, dalla data di entrata in vigore del presente accordo il Regno Unito gode dello status di osservatore presso la commissione amministrativa. Se i punti all'ordine del giorno relativi al presente titolo lo riguardano, il Regno Unito può inviare un suo rappresentante con funzione consultiva alle riunioni della commissione amministrativa e alle riunioni degli organi previsti agli articoli 73 e 74 del regolamento (CE) n. 883/2004 in cui tali punti sono discussi. 2. In deroga all'articolo 8, il Regno Unito partecipa al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) e sostiene i relativi costi. Articolo 35 Rimborso, recupero e compensazione Le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 in materia di rimborso, recupero e compensazione continuano ad applicarsi, in quanto l'evento riguardi persone non contemplate dall'articolo 30, quando: a) l'evento si verifica prima della fine del periodo di transizione; o b) l'evento si verifica dopo la fine del periodo di transizione e riguarda una persona cui, alla data dell'evento, si applicava l'articolo 30 o 32. Articolo 36 Evoluzione normativa e adeguamento degli atti dell'Unione 1. Qualora i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 siano modificati o sostituiti dopo la fine del periodo di transizione, i riferimenti a tali regolamenti contenuti nel presente accordo si intendono fatti agli stessi come modificati o sostituiti, conformemente agli atti elencati nell'allegato I, parte II, del presente accordo. Il comitato misto rivede l'allegato I, parte II, del presente accordo e lo allinea a ogni atto che modifica o sostituisce i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 non appena l'Unione lo abbia adottato. A tal fine l'Unione informa quanto prima il Regno Unito, in sede di comitato misto, dell'avvenuta adozione di ogni atto modificativo o sostitutivo di tali regolamenti. 2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, il comitato misto valuta gli effetti di un atto modificativo o sostitutivo dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 se tale atto: a) modifica o sostituisce l'ambito di applicazione "ratione materiae" di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004; o b) rende esportabili le prestazioni in denaro che erano non esportabili in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004 alla fine del periodo di transizione, o rende non esportabili le prestazioni in denaro che erano esportabili alla fine del periodo di transizione; o c) rende esportabili per una durata illimitata le prestazioni in denaro che erano esportabili solo per una durata limitata in virtù del regolamento (CE) n. 883/2004 alla fine del periodo di transizione, o rende esportabili solo per una durata limitata le prestazioni in denaro che erano esportabili per una durata illimitata in virtù di detto regolamento alla fine del periodo di transizione. Nell'effettuare la sua valutazione il comitato misto tiene conto in buona fede dell'entità delle modifiche di cui al primo comma, nonché dell'importanza di garantire continuità al buon funzionamento dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 tra l'Unione e il Regno Unito e dell'importanza che almeno uno Stato sia competente per le persone che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/27 Se lo decide il comitato misto entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni trasmesse dall'Unione a norma del paragrafo 1, l'allegato I, parte II, del presente accordo non è allineato all'atto di cui al primo comma del presente paragrafo. Ai fini del presente paragrafo si intendono per: a) "esportabile", una prestazione dovuta a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 a o per una persona che risiede in uno Stato membro o nel Regno Unito se l'istituzione debitrice non è situata in detti paesi; l'espressione "non esportabile" va interpretata di conseguenza; e b) "esportabile per una durata illimitata", una prestazione esportabile fintantoché sono soddisfatte le condizioni che vi danno diritto. 3. Ai fini del presente accordo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si intendono comprensivi degli adeguamenti elencati nell'allegato I, parte III, del presente accordo. Il Regno Unito informa quanto prima l'Unione, in sede di comitato misto, dell'avvenuta adozione di ogni modifica di disposizioni nazionali rilevanti ai fini dell'allegato I, parte III, del presente accordo. 4. Ai fini del presente accordo le decisioni e le raccomandazioni della commissione amministrativa si intendono comprensive delle decisioni e delle raccomandazioni elencate nell'allegato I, parte I. Il comitato misto modifica l'allegato I, parte I, per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione adottata dalla commissione amministrativa. A tal fine, l'Unione informa quanto prima il Regno Unito, in sede di comitato misto, dell'avvenuta adozione di decisioni e raccomandazioni della commissione amministrativa. Le modifiche sono apportate dal comitato misto su proposta dell'Unione o del Regno Unito. TITOLO IV Altre disposizioni Articolo 37 Pubblicità Gli Stati membri e il Regno Unito divulgano le informazioni relative ai diritti e agli obblighi delle persone di cui alla presente parte, in particolare con campagne di sensibilizzazione condotte, ove opportuno, attraverso i mezzi di comunicazione nazionali e locali e altri mezzi di comunicazione. Articolo 38 Disposizioni più favorevoli 1. La presente parte fa salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili in uno Stato ospitante o in uno Stato sede di lavoro che siano più favorevoli per le persone interessate. Il presente paragrafo non si applica al titolo III. 2. L'articolo 12 e l'articolo 23, paragrafo 1, fanno salve le intese relative alla zona di libero spostamento tra il Regno Unito e l'Irlanda per quanto riguarda il trattamento più favorevole che può derivare da tali intese per le persone interessate. Articolo 39 Protezione per tutto l'arco della vita Le persone cui si applica la presente parte godono dei diritti previsti dai pertinenti titoli ivi contenuti per tutto l'arco della vita, salvo che non soddisfino più le condizioni stabilite in detti titoli. L 29/28 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 PARTE TERZA DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE TITOLO I Merci immesse sul mercato Articolo 40 Definizioni Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti: a) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; b) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un bene sul mercato dell'Unione o del Regno Unito; c) "fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso": un bene esistente e singolarmente identificabile che, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del bene in questione, o che è oggetto di un'offerta a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della conclusione di tale accordo; d) "messa in servizio": il primo uso di un bene nell'Unione o nel Regno Unito da parte dell'utilizzatore finale per gli scopi cui era destinato o, in caso di equipaggiamento marittimo, la messa a bordo; e) "vigilanza del mercato": le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i beni siano conformi ai requisiti applicabili e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse; f) "autorità di vigilanza del mercato": l'autorità di uno Stato membro o del Regno Unito preposta alla vigilanza del mercato nel suo territorio; g) "condizioni di commercializzazione dei beni": i requisiti relativi alle caratteristiche dei beni, quali i livelli di qualità, le proprietà di utilizzazione, la sicurezza o le dimensioni, compresi quelli relativi alla loro composizione o alla terminologia, ai simboli, alle prove e ai metodi di prova, all'imballaggio, alla marcatura, all'etichettatura e alle procedure di valutazione della conformità utilizzati in relazione a tali beni; il termine comprende anche i requisiti relativi ai metodi e ai processi di produzione, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche del prodotto; h) "organismo di valutazione della conformità": un organismo che svolge attività di valutazione della conformità fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; i) "organismo notificato": un organismo di valutazione della conformità autorizzato a svolgere per conto di terzi compiti di valutazione della conformità ai sensi del diritto dell'Unione riguardante l'armonizzazione delle condizioni di commercializzazione dei beni; j) "prodotti di origine animale": i prodotti di origine animale, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati di cui all'articolo 4, rispettivamente punti 29), 30) e 31), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), i mangimi di origine animale, nonché gli alimenti e i mangimi contenenti prodotti di origine animale. Articolo 41 Continuità della circolazione delle merci immesse sul mercato 1. Ogni bene legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione può: a) essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale; (18) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/29 b) essere messo in servizio nell'Unione o nel Regno Unito, qualora previsto dalle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione. 2. Ai beni di cui al paragrafo 1 si applicano le prescrizioni degli articoli 34 e 35 TFUE e del diritto pertinente dell'Unione che disciplina la commercializzazione dei beni, comprese le condizioni di commercializzazione, applicabile ai beni interessati. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutti i beni esistenti e singolarmente identificabili ai sensi del TFUE, parte terza, titolo II, ad eccezione della circolazione tra il mercato dell'Unione e il mercato del Regno Unito o viceversa di: a) animali vivi e materiale germinale; b) prodotti animali. 4. Agli spostamenti di animali vivi o di materiale germinale tra uno Stato membro e il Regno Unito o viceversa si applicano le disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'allegato II, a condizione che la data di partenza fosse anteriore alla fine del periodo di transizione. 5. Il presente articolo fa salva la possibilità per il Regno Unito, uno Stato membro o l'Unione di adottare misure atte a vietare o limitare la messa a disposizione sul proprio mercato di un bene di cui al paragrafo 1, o di una categoria di tali beni, se e nella misura in cui il diritto dell'Unione vi acconsente. 6. Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano le norme applicabili in materia di modalità di vendita, proprietà intellettuale, regimi doganali, tariffe e imposte. Articolo 42 Prova dell'immissione sul mercato È a carico dell'operatore economico che si avvalga dell'articolo 41, paragrafo 1, per un bene specifico l'onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. Articolo 43 Vigilanza del mercato 1. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e le autorità di vigilanza del mercato del Regno Unito si scambiano senza ritardo tutte le informazioni pertinenti raccolte in relazione ai beni di cui all'articolo 41, paragrafo 1, nel contesto delle rispettive attività di vigilanza del mercato. In particolare si comunicano reciprocamente e comunicano alla Commissione europea tutte le informazioni riguardanti i beni che comportano un rischio grave nonché le eventuali misure adottate in relazione ai beni non conformi, comprese le pertinenti informazioni attinte da reti, sistemi di informazione e banche dati istituiti ai sensi del diritto dell'Unione o del Regno Unito, relative a tali beni. 2. Gli Stati membri e il Regno Unito trasmettono senza ritardo le richieste rivolte dalle autorità di vigilanza del mercato del Regno Unito o di uno Stato membro, rispettivamente, a un organismo di valutazione della conformità istituito nel loro territorio, qualora la richiesta riguardi una valutazione della conformità da quello effettuata in qualità di organismo notificato prima della fine del periodo di transizione. Gli Stati membri e il Regno Unito provvedono affinché l'organismo di valutazione della conformità esamini tempestivamente la richiesta. Articolo 44 Trasmissione di fascicoli e documenti nelle procedure pendenti Il Regno Unito trasferisce senza ritardo all'autorità competente di uno Stato membro designata secondo le procedure previste dal diritto dell'Unione applicabile tutti i fascicoli o documenti pertinenti relativi a valutazioni, approvazioni e autorizzazioni pendenti il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente accordo e facenti capo a un'autorità competente del Regno Unito a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 (19), del regolamento (CE) n. 1107/2009 (20), della (19) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1). (20) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). L 29/30 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 direttive 2001/83/CE (21) e della direttiva 2001/82/CE (22) del Parlamento europeo e del Consiglio. Articolo 45 Messa a disposizione di informazioni relative a passate procedure di autorizzazione per i medicinali 1. Il Regno Unito, su richiesta motivata di uno Stato membro o dell'Agenzia europea per i medicinali, mette a disposizione senza ritardo il dossier di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale autorizzato da un'autorità competente del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, se tale dossier è necessario ai fini della valutazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della direttiva 2001/83/CE o degli articoli 13 e 13 bis della direttiva 2001/82/CE. 2. Uno Stato membro, su richiesta motivata del Regno Unito, mette a disposizione senza ritardo il dossier di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale autorizzato da un'autorità competente di detto Stato membro prima della fine del periodo di transizione, se tale dossier è necessario ai fini della valutazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio nel Regno Unito conformemente alle prescrizioni legislative del Regno Unito, sempre che tali prescrizioni riprendano le circostanze contemplate agli articoli 10 e 10 bis della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 13 e 13 bis della direttiva 2001/82/CE. Articolo 46 Messa a disposizione di informazioni detenute da organismi notificati con sede nel Regno Unito o in uno Stato membro 1. Il Regno Unito provvede affinché, su richiesta del titolare del certificato, le informazioni detenute da un organismo di valutazione della conformità con sede nel Regno Unito riguardanti le sue attività quale organismo notificato a norma del diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione siano messe senza ritardo a disposizione di un organismo notificato con sede in uno Stato membro, come indicato dal titolare del certificato. 2. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del titolare del certificato, le informazioni detenute da un organismo notificato con sede nello Stato membro interessato riguardanti le sue attività prima della fine del periodo di transizione siano messe senza ritardo a disposizione di un organismo di valutazione della conformità con sede nel Regno Unito, come indicato dal titolare del certificato. TITOLO II Questioni pendenti in materia doganale Articolo 47 Posizione unionale delle merci 1. Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) si applica alle merci unionali di cui all'articolo 5, punto 23), di detto regolamento, se tali merci circolano dal territorio doganale del Regno Unito al territorio doganale dell'Unione o viceversa, purché tale circolazione abbia avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si sia conclusa dopo la fine del periodo di transizione. La circolazione di merci che abbia avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si concluda dopo la fine del periodo di transizione è considerata circolazione all'interno dell'Unione ai fini dei requisiti in materia di licenze di importazione e di esportazione previsti dal diritto dell'Unione. (21) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67). (22) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1). (23) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, p. 1). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/31 2. Ai fini del paragrafo 1 non si applica la presunzione di posizione doganale delle merci unionali di cui all'articolo 153, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. È a carico della persona interessata l'onere di dimostrare per ogni spostamento e con uno dei mezzi di prova di cui all'articolo 199 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (24), la posizione doganale di merci unionali delle suddette merci, nonché il fatto che la circolazione di cui al paragrafo 1 è iniziata prima della fine del periodo di transizione. La prova dell'inizio della circolazione è fornita con documento di trasporto relativo alle merci. 3. Il paragrafo 2 non si applica alle merci unionali trasportate per via aerea che sono state imbarcate o trasbordate in un aeroporto situato nel territorio doganale del Regno Unito per essere spedite nel territorio doganale dell'Unione, o che sono state imbarcate o trasbordate in un aeroporto situato nel territorio doganale dell'Unione per essere spedite nel territorio doganale del Regno Unito, se il trasporto è stato effettuato in base a un documento di trasporto unico rilasciato in uno dei territori doganali interessati, purché la circolazione per via aerea abbia avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e la circolazione si sia conclusa dopo la fine del periodo di transizione. 4. Il paragrafo 2 non si applica alle merci unionali trasportate via mare e spedite tra porti situati nel territorio doganale del Regno Unito e porti situati nel territorio doganale dell'Unione mediante un servizio regolare di trasporto marittimo ai sensi dell'articolo 120 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 2015/2446 (25), purché: a) il viaggio tra i porti del territorio doganale del Regno Unito e i porti del territorio doganale dell'Unione sia iniziato prima della fine del periodo di transizione e si sia concluso dopo la fine del periodo di transizione; e b) la nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo abbia fatto scalo in uno o più porti del territorio doganale del Regno Unito o del territorio doganale dell'Unione prima della fine del periodo di transizione. 5. Qualora, durante il viaggio di cui al paragrafo 4, lettera a), la nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo faccia scalo in uno o più porti del territorio doganale del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione: a) per le merci imbarcate prima della fine del periodo di transizione e scaricate in tali porti, la posizione doganale di merci unionali non è modificata; b) per le merci imbarcate nei porti di scalo alla fine del periodo di transizione, la posizione doganale di merci unionali non è modificata, purché dimostrata conformemente al paragrafo 2. Articolo 48 Dichiarazione sommaria di entrata e dichiarazione pre-partenza 1. Il regolamento (UE) n. 952/2013 si applica alle dichiarazioni sommarie di entrata presentate presso l'ufficio doganale di prima entrata conformemente al titolo IV, capo I, del medesimo regolamento prima della fine del periodo di transizione e tali dichiarazioni hanno gli stessi effetti giuridici nel territorio doganale dell'Unione e nel territorio doganale del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione. 2. Il regolamento (UE) n. 952/2013 si applica alle dichiarazioni pre-partenza presentate conformemente al titolo VIII, capo I, del suddetto regolamento prima della fine del periodo di transizione e, se del caso, laddove le merci siano state svincolate ai sensi dell'articolo 194 del medesimo regolamento prima della fine del periodo di transizione. Tali dichiarazioni hanno gli stessi effetti giuridici nel territorio doganale dell'Unione e nel territorio doganale del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione. Articolo 49 Conclusione della custodia temporanea o dei regimi doganali 1. Il regolamento (UE) n. 952/2013 si applica alle merci non unionali che si trovavano in custodia temporanea ai sensi dell'articolo 5, punto 17), di detto regolamento alla fine del periodo di transizione e alle merci che erano vincolate a uno dei regimi doganali di cui all'articolo 5, punto 16), del medesimo regolamento nel territorio doganale del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, finché tale custodia temporanea non si sia conclusa, uno dei regimi doganali speciali non sia stato appurato, le merci non siano state immesse in libera pratica o non siano uscite dal territorio, purché tale evento si verifichi dopo la fine del periodo di transizione ma non oltre il termine corrispondente di cui all'allegato III. (24) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). (25) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1). L 29/32 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Tuttavia, l'articolo 148, paragrafo 5, lettere b) e c), e l'articolo 219 del regolamento (UE) n. 952/2013 non si applicano agli spostamenti di merci tra il territorio doganale del Regno Unito e il territorio doganale dell'Unione che si concludono dopo la fine del periodo di transizione. 2. Alle obbligazioni doganali sorte dopo la fine del periodo di transizione a partire dalla conclusione della custodia temporanea o dall'appuramento di cui al paragrafo 1 si applicano il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la decisione 2014/335/UE, Euratom (26), il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (27) e il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 (28) del Consiglio. 3. Alle domande presentate per beneficiare di contingenti tariffari che siano state accettate dalle autorità doganali nel territorio doganale del Regno Unito e per le quali tali autorità abbiano fornito i documenti giustificativi richiesti ai sensi dell'articolo 50 di detto regolamento prima della fine del periodo di transizione si applica il titolo II, capo 1, sezione 1, del regolamento (UE) 2015/2447, che si applica altresì all'annullamento delle domande e alla restituzione dei quantitativi assegnati non utilizzati relativi a tali domande. Articolo 50 Accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati pertinenti In deroga all'articolo 8, il Regno Unito ha accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati di cui all'allegato IV per quanto strettamente necessario ad adempiere gli obblighi di cui al presente titolo. Il Regno Unito rimborsa all'Unione le spese da essa effettivamente sostenute per agevolare tale accesso. L'Unione comunica al Regno Unito l'importo di dette spese entro il 31 marzo di ogni anno fino alla fine del periodo di cui all'allegato IV. Se l'importo comunicato delle spese effettivamente sostenute diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate dall'Unione al Regno Unito prima della firma del presente accordo, il Regno Unito versa senza ritardo all'Unione l'importo delle migliori stime e il comitato misto stabilisce in che modo debba essere risolta la questione della differenza tra le spese effettivamente sostenute e l'importo delle migliori stime. TITOLO III Questioni pendenti in materia di imposta sul valore aggiunto e accise Articolo 51 Imposta sul valore aggiunto (IVA) 1. Ai beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro e viceversa si applica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (29), purché la spedizione o il trasporto abbiano avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si siano conclusi dopo la fine del periodo di transizione. 2. La direttiva 2006/112/CE si applica per ancora cinque anni dopo la fine del periodo di transizione ai diritti e agli obblighi del soggetto passivo in relazione a operazioni che presentino un elemento transfrontaliero tra il Regno Unito e uno Stato membro effettuate prima della fine del periodo di transizione e per quanto riguarda le operazioni di cui al paragrafo 1. (26) Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105). (27) Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29). (28) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39). (29) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/33 3. In deroga al paragrafo 2 e all'articolo 15 della direttiva 2008/9/CE del Consiglio (30), le domande di rimborso relative all'IVA pagata in uno Stato membro da un soggetto passivo stabilito nel Regno Unito, o pagata nel Regno Unito da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro sono presentate alle condizioni previste da detta direttiva entro il 31 marzo 2021. 4. In deroga al paragrafo 2 e all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (31), le modifiche delle dichiarazioni IVA presentate ai sensi dell'articolo 364 o dell'articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE nel Regno Unito per i servizi prestati negli Stati membri di consumo prima della fine del periodo di transizione, o in uno Stato membro per i servizi prestati nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, sono presentate entro il 31 dicembre 2021. Articolo 52 Prodotti sottoposti ad accisa La direttiva 2008/118/CE del Consiglio (32) si applica ai movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa e dei prodotti sottoposti ad accisa dopo l'immissione in consumo dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro o viceversa, purché il movimento abbia avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si sia concluso dopo la fine del periodo di transizione. Articolo 53 Accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati pertinenti In deroga all'articolo 8, il Regno Unito ha accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati di cui all'allegato IV per quanto strettamente necessario ad adempiere gli obblighi di cui al presente titolo. Il Regno Unito rimborsa all'Unione le spese da essa effettivamente sostenute per agevolare tale accesso. L'Unione comunica al Regno Unito l'importo di dette spese entro il 31 marzo di ogni anno fino alla fine del periodo di cui all'allegato IV. Se l'importo comunicato delle spese effettivamente sostenute diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate dall'Unione al Regno Unito prima della firma del presente accordo, il Regno Unito versa senza ritardo all'Unione l'importo delle migliori stime e il comitato misto stabilisce in che modo debba essere risolta la questione della differenza tra le spese effettivamente sostenute e l'importo delle migliori stime. TITOLO IV Proprietà intellettuale Articolo 54 Continuità della tutela nel Regno Unito dei diritti registrati o concessi 1. Il titolare di uno dei diritti di proprietà intellettuale seguenti, registrati o concessi prima della fine del periodo di transizione, diventa, senza alcun riesame, titolare di un diritto di proprietà intellettuale equiparabile, registrato e opponibile nel Regno Unito secondo il diritto di detto Stato: (30) Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23). (31) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1). (32) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12). L 29/34 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 a) il titolare di un marchio dell'Unione europea registrato a norma del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) diventa titolare di un marchio nel Regno Unito, consistente nello stesso segno, per i medesimi prodotti o servizi; b) il titolare di un disegno o modello comunitario registrato e se del caso pubblicato dopo il differimento della pubblicazione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio (34) diventa titolare di un disegno o modello registrato nel Regno Unito per il medesimo disegno o modello; c) il titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa a norma del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio (35) diventa titolare di una privativa per ritrovati vegetali nel Regno Unito per la medesima varietà vegetale. 2. Se un'indicazione geografica, denominazione di origine o specialità tradizionale garantita ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), un'indicazione geografica, denominazione di origine o menzione tradizionale per il vino ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (37), un'indicazione geografica ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) oppure un'indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) sono protette nell'Unione l'ultimo giorno del periodo di transizione in virtù di detti regolamenti, le persone autorizzate a usare l'indicazione geografica, la denominazione di origine, la specialità tradizionale garantita o la menzione tradizionale per il vino interessata hanno il diritto di usare nel Regno Unito, a decorrere dalla fine del periodo di transizione e senza ulteriore esame, detta denominazione di origine, specialità tradizionale garantita o menzione tradizionale per il vino cui il Regno Unito conferisce ai sensi del suo diritto almeno lo stesso livello di protezione garantito dalle disposizioni seguenti del diritto dell'Unione: a) articolo 4, paragrafo 1, lettere i), j) e k), della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (40); e b) secondo l'indicazione geografica, la denominazione di origine, la specialità tradizionale garantita o la menzione tradizionale per il vino interessata, articolo 13, articolo 14, paragrafo 1, articolo 24, articolo 36, paragrafo 3, articoli 38 e 44 e articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012; articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (41); articolo 100, paragrafo 3, articolo 102, paragrafo 1, articoli 103 e 113 e articolo 157, paragrafo 1, lettera c), punto x), del regolamento (UE) n. 1308/2013; articolo 62, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (42); articolo 15, paragrafo 3, primo comma, articolo 16 e articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 e, per quanto collegato all'osservanza di tali disposizioni di tale regolamento, articolo 24, paragrafo 1, del medesimo regolamento; oppure articolo 19, paragrafo 1, e articolo 20 del regolamento (UE) n. 251/2014. Quando un'indicazione geografica, una denominazione di origine, una specialità tradizionale garantita o una menzione tradizionale per il vino di cui al primo comma cessa di essere protetta nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione, il primo comma cessa di applicarsi all'indicazione geografica, alla denominazione di origine, alla specialità tradizionale garantita o alla menzione tradizionale per il vino interessata. (33) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1). (34) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1). (35) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1). (36) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1). (37) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). (38) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16). (39) Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14). (40) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1). (41) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549). (42) Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/35 Il primo comma non si applica se la protezione nell'Unione discende da accordi internazionali di cui l'Unione è parte. Il presente paragrafo si applica salvo e fino a che non entri in vigore o non diventi applicabile un accordo di cui all'articolo 184 che lo sostituisce. 3. Nonostante il paragrafo 1, se un diritto di proprietà intellettuale di cui a detto paragrafo è dichiarato nullo o decaduto ovvero, nel caso di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è dichiarato nullo o è annullato nell'Unione in esito a un procedimento amministrativo o giudiziario che è in corso l'ultimo giorno del periodo di transizione, anche il corrispondente diritto nel Regno Unito è dichiarato nullo o decaduto ovvero è dichiarato nullo o è annullato. La dichiarazione o il decadimento o l'annullamento hanno efficacia nel Regno Unito alla stessa data in cui hanno efficacia nell'Unione. In deroga al primo comma, il Regno Unito non è tenuto a dichiarare nullo o decaduto il corrispondente diritto nel suo territorio qualora i motivi di nullità o decadenza del marchio dell'Unione europea o del disegno o modello comunitario registrato non si applichino nel Regno Unito. 4. Il diritto conferito da un marchio o da un disegno o modello registrato nel Regno Unito ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b), si rinnova la prima volta alla data di rinnovo del corrispondente diritto di proprietà intellettuale registrato a norma del diritto dell'Unione. 5. Ai marchi nel Regno Unito di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica quanto segue: a) il marchio reca la stessa data di deposito o la stessa data di priorità del marchio dell'Unione europea e se del caso si avvale della preesistenza di un marchio del Regno Unito rivendicata ai sensi dell'articolo 39 o dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2017/1001; b) il marchio non può essere dichiarato decaduto in ragione del fatto che il marchio dell'Unione europea corrispondente non è stato oggetto di uso effettivo nel territorio del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione; c) il titolare di un marchio dell'Unione europea che ha acquisito notorietà nell'Unione è autorizzato a esercitare nel Regno Unito diritti equivalenti a quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 e all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2015/2436 per il marchio corrispondente sulla base della notorietà acquisita nell'Unione entro la fine del periodo di transizione, purché da allora la continua notorietà del marchio si basi sull'uso che ne è fatto nel Regno Unito. 6. Ai disegni o modelli registrati e alla privativa per i ritrovati vegetali nel Regno Unito di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), si applica quanto segue: a) la durata della protezione prevista dalla legislazione del Regno Unito è pari almeno al periodo di protezione rimanente previsto dal diritto dell'Unione per il disegno o modello comunitario registrato o per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali corrispondente; b) la data di deposito o la data di priorità coincide con quella del disegno o modello comunitario registrato o della privativa comunitaria per ritrovati vegetali corrispondente. Articolo 55 Procedura di registrazione 1. I competenti soggetti del Regno Unito provvedono alla registrazione, alla concessione o alla protezione previste all'articolo 54, paragrafi 1 e 2, del presente accordo gratuitamente usando i dati disponibili nei registri dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali e della Commissione europea. Ai fini del presente articolo l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è considerato un registro. 2. Ai fini del paragrafo 1 i titolari dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, e le persone aventi il diritto di usare l'indicazione geografica, la denominazione di origine, la specialità tradizionale garantita o la menzione tradizionale per il vino di cui all'articolo 54, paragrafo 2, non sono tenuti a presentare domanda né a espletare una particolare procedura amministrativa. Ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, non è fatto obbligo di avere un recapito postale nel Regno Unito per i tre anni successivi alla fine del periodo di transizione. L 29/36 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 3. L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali e la Commissione europea trasmettono ai competenti soggetti del Regno Unito le informazioni necessarie per la registrazione, la concessione o la protezione nel Regno Unito a norma dell'articolo 54, paragrafo 1 o 2. 4. Il presente articolo non pregiudica le tasse di rinnovo eventualmente applicabili all'atto del rinnovo dei diritti né la facoltà dei titolari di rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale nel Regno Unito secondo la procedura applicabile ai sensi della legislazione del Regno Unito. Articolo 56 Continuità della protezione nel Regno Unito delle registrazioni internazionali che designano l'Unione Il Regno Unito adotta misure atte a garantire che le persone fisiche o giuridiche che, prima della fine del periodo di transizione, hanno ottenuto protezione per marchi o disegni e modelli oggetto di registrazioni internazionali che designano l'Unione europea in base al sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o al sistema dell'Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali godano di protezione nel Regno Unito per i loro marchi o disegni e modelli industriali rispetto a tali registrazioni internazionali. Articolo 57 Continuità della protezione nel Regno Unito dei disegni e dei modelli comunitari non registrati Il titolare di un diritto relativo a un disegno o modello comunitario non registrato conferito prima della fine del periodo di transizione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 diventa, in relazione a tale disegno o modello comunitario non registrato, titolare ipso iure di un diritto di proprietà intellettuale opponibile nel Regno Unito in virtù della legislazione del Regno Unito, che garantisce lo stesso livello di protezione del regolamento (CE) n. 6/2002. La durata della tutela di tale diritto conformemente alla legislazione del Regno Unito è pari almeno al periodo di protezione rimanente del disegno o modello comunitario non registrato corrispondente, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento. Articolo 58 Continuità della tutela relativa alle banche dati 1. Il titolare di un diritto relativo a una banca dati rispetto al Regno Unito di cui all'articolo 7 della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (43) insorto prima della fine del periodo di transizione mantiene in relazione a tale banca dati un diritto di proprietà intellettuale opponibile nel Regno Unito, conformemente alla legislazione del Regno Unito che garantisce lo stesso livello di tutela della direttiva 96/9/CE, purché il titolare del diritto continui a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 11 della medesima direttiva. La durata della tutela di tale diritto conformemente alla legislazione del Regno Unito è pari almeno al periodo di tutela rimanente ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 96/9/CE. 2. Sono ritenute conformi ai requisiti di cui all'articolo 11 della direttiva 96/9/CE le persone e imprese seguenti: a) i cittadini del Regno Unito; b) le persone fisiche che siano residenti abituali nel Regno Unito; c) le imprese stabilite nel Regno Unito purché, qualora siffatte imprese abbiano soltanto la sede sociale nel Regno Unito, le loro attività abbiano un legame effettivo e continuo con l'economia del Regno Unito o di uno Stato membro. (43) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/37 Articolo 59 Diritto di priorità per domande pendenti relative a marchi dell'Unione europea, a disegni o modelli comunitari e a privative comunitarie per ritrovati vegetali 1. La persona che ha depositato una domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario conformemente al diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione, cui sia stata assegnata una data di deposito, ha il diritto di depositare una domanda nel Regno Unito entro nove mesi dalla fine del periodo di transizione per lo stesso marchio riguardante prodotti o servizi identici o contenuti in quelli per i quali è stata depositata la domanda nell'Unione o per lo stesso disegno o modello. Una domanda presentata ai sensi del presente articolo si considera recare la stessa data di deposito e la stessa data di priorità della domanda corrispondente depositata nell'Unione e se del caso si avvale della preesistenza di un marchio del Regno Unito rivendicata ai sensi dell'articolo 39 o 40 del regolamento (UE) 2017/1001. 2. La persona che ha presentato una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali conformemente al diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione gode nel Regno Unito di un diritto di priorità ad hoc ai fini della presentazione di una domanda per la medesima privativa per ritrovati vegetali per una durata di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di transizione. Per effetto di tale diritto di priorità la data di priorità della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è considerata la data di presentazione della domanda di privativa per ritrovati vegetali nel Regno Unito, ai fini della determinazione dei caratteri di distinzione e novità e dell'attribuzione della titolarità del diritto. Articolo 60 Domande pendenti di certificati protettivi complementari nel Regno Unito 1. I regolamenti (CE) n. 1610/96 (44) e (CE) n. 469/2009 (45) del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano alle domande di certificati protettivi complementari, rispettivamente per i prodotti fitosanitari e per i medicinali, e alle domande di proroga di detti certificati che sono state presentate a un'autorità del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, nei casi in cui la procedura amministrativa per il rilascio di detti certificati o per la loro proroga fosse ancora pendente alla fine del periodo di transizione. 2. I certificati rilasciati ai sensi del paragrafo 1 garantiscono lo stesso livello di protezione del regolamento (CE) n. 1610/96 o del regolamento (CE) n. 469/2009. Articolo 61 Esaurimento dei diritti I diritti di proprietà intellettuale che erano esauriti sia nell'Unione che nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione alle condizioni previste dal diritto dell'Unione restano esauriti sia nell'Unione che nel Regno Unito. TITOLO V Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale in corso Articolo 62 Procedure di cooperazione giudiziaria in materia penale in corso 1. Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, gli atti seguenti si applicano come segue: (44) Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30). (45) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1). L 29/38 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 a) la convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (46) e il protocollo stabilito dal Consiglio a norma all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (47) si applicano alle richieste di assistenza giudiziaria ricevute prima della fine del periodo di transizione in virtù del rispettivo strumento dall'autorità centrale o dall'autorità giudiziaria; b) la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (48) si applica ai mandati d'arresto europei se il ricercato è stato arrestato prima della fine del periodo di transizione ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decida di mantenere il ricercato in stato di custodia o di rimetterlo in libertà provvisoria; c) la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio (49) si applica ai provvedimenti di blocco o di sequestro ricevuti prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale o dall'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, ovvero da un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere il provvedimento di blocco o di sequestro né ad eseguirlo ma che lo trasmette d'ufficio all'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione; d) la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio (50) si applica alle decisioni ricevute prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale o dall'autorità competente dello Stato di esecuzione, ovvero da un'autorità dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere la decisione né ad eseguirla ma che la trasmette d'ufficio all'autorità competente per l'esecuzione; e) la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio (51) si applica alle decisioni di confisca ricevute prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale o dall'autorità competente dello Stato di esecuzione, ovvero da un'autorità dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere la decisione di confisca né ad eseguirla ma che la trasmette d'ufficio all'autorità competente per l'esecuzione; f) la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio (52) si applica: i) alle sentenze ricevute prima della fine del periodo di transizione dall'autorità competente dello Stato di esecuzione, ovvero da un'autorità dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere la sentenza né ad eseguirla ma che la trasmette d'ufficio all'autorità competente per l'esecuzione; ii) ai fini dell'articolo 4, punto 6), o dell'articolo 5, punto 3), della decisione quadro 2002/584/GAI, quando questa è applicabile in virtù della lettera b) del presente paragrafo; g) la decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio (53) si applica ai nuovi procedimenti penali ai sensi dell'articolo 3 della stessa decisione quadro avviati prima della fine del periodo di transizione; h) la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio (54) si applica alle richieste di informazioni sulle condanne ricevute prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale; dopo la fine del periodo di transizione, tuttavia, le risposte a tali richieste non sono trasmesse attraverso il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari istituito con decisione 2009/316/GAI del Consiglio (55); (46) GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3. (47) GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2. (48) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1). (49) Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45). (50) Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16). (51) Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 7 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 54). (52) Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27). (53) Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32). (54) Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23). (55) Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/39 i) la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio (56) si applica alle decisioni sulle misure cautelari ricevute prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale o dall'autorità competente dello Stato di esecuzione, ovvero da un'autorità dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere la decisione ma che la trasmette d'ufficio all'autorità competente per l'esecuzione; j) l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (57) si applica alle richieste d'informazioni ricevute prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale; dopo la fine del periodo di transizione, tuttavia, le risposte a tali richieste non sono trasmesse attraverso il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari istituito con decisione 2009/316/GAI; k) la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (58) si applica agli ordini di protezione europei ricevuti prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale o dall'autorità competente dello Stato di esecuzione, ovvero da un'autorità dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere l'ordine di protezione europeo ma che lo trasmette d'ufficio all'autorità competente per l'esecuzione; l) la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (59) si applica agli ordini europei di indagine penale ricevuti prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale o dall'autorità di esecuzione, ovvero da un'autorità dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere l'ordine europeo di indagine penale né ad eseguirlo ma che lo trasmette d'ufficio all'autorità di esecuzione per l'esecuzione. 2. Le autorità competenti del Regno Unito possono continuare a partecipare alle squadre investigative comuni cui partecipavano prima della fine del periodo di transizione sempreché la squadra sia stata costituita a norma dell'articolo 13 della convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, o a norma della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio (60). In deroga all'articolo 8 del presente accordo, il Regno Unito è autorizzato a usare, per al massimo un anno dopo la fine del periodo di transizione, l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) per quanto strettamente necessario allo scambio di informazioni all'interno delle squadre investigative comuni di cui al primo comma del presente paragrafo. Il Regno Unito rimborsa all'Unione le spese da essa effettivamente sostenute per agevolarlo nell'uso di SIENA. L'Unione comunica al Regno Unito l'importo di tali spese entro il 31 marzo 2021. Se l'importo comunicato delle spese effettivamente sostenute diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate dall'Unione al Regno Unito prima della firma del presente accordo, il Regno Unito versa senza ritardo all'Unione l'importo delle migliori stime e il comitato misto stabilisce in che modo debba essere risolta la questione della differenza tra le spese effettivamente sostenute e l'importo delle migliori stime. 3. Eurojust può, su richiesta del Regno Unito e fatti salvi l'articolo 26 bis, paragrafo 7, lettera a), e l'articolo 27 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio (61), comunicare informazioni estratte dal proprio sistema automatico di gestione dei fascicoli, dati personali compresi, per quanto necessario a completare le procedure in corso di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed l), del presente articolo o le attività delle squadre investigative comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le autorità competenti del Regno Unito possono su richiesta comunicare a Eurojust informazioni in loro possesso, per quanto necessario a completare le procedure in corso di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed l), del presente articolo o le attività delle squadre investigative comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Se l'applicazione del presente paragrafo genera spese di carattere straordinario, il comitato misto stabilisce in che modo debba essere risolta la questione. (56) Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20). (57) Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1). (58) Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2). (59) Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1). (60) Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1). (61) Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1). L 29/40 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 63 Procedure di cooperazione in materia di contrasto, cooperazione di polizia e scambio di informazioni in corso 1. Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, gli atti seguenti si applicano come segue: a) gli articoli 39 e 40 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ("convenzione di Schengen") (62) si applicano, in combinato disposto con gli articoli 42 e 43 della medesima convenzione, a quanto segue: i) domande a norma dell'articolo 39 della convenzione di Schengen ricevute prima della fine del periodo di transizione dall'organo centrale incaricato nella Parte contraente della cooperazione internazionale fra polizie o dalle autorità competenti della Parte richiesta, ovvero dalle autorità di polizia richieste che non sono competenti a dar seguito alla domanda ma che la trasmettono alle autorità competenti; ii) richieste di assistenza giudiziaria a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, della convenzione di Schengen ricevute prima della fine del periodo di transizione da un'autorità designata da una Parte contraente; iii) osservazione transfrontaliera effettuata senza autorizzazione preventiva a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, della convenzione di Schengen, se l'osservazione inizia prima della fine del periodo di transizione; b) la convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (63) si applica a quanto segue: i) richieste di informazioni che l'autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione; ii) richieste di sorveglianza che l'autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione; iii) richieste di indagini che l'autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione; iv) richieste di notificazione che l'autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione; v) richieste di autorizzazione di sorveglianza transfrontaliera, o richieste di demandare la sorveglianza ai funzionari dello Stato membro nel cui territorio è effettuata, che un'autorità designata dallo Stato membro richiesto e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione; vi) osservazione transfrontaliera effettuata senza autorizzazione preventiva a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, della convenzione di Schengen, se l'osservazione inizia prima della fine del periodo di transizione; vii) richieste di effettuare consegne controllate che l'autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione; viii) richieste di effettuare operazioni di infiltrazione che l'autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione; ix) squadre investigative speciali comuni costituite a norma dell'articolo 24 di detta convenzione prima della fine del periodo di transizione; c) la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (64) si applica alle domande che l'unità di informazione finanziaria richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione; d) la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (65) si applica alle richieste che l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione; (62) Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19). (63) GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2. (64) Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4). (65) Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/41 e) la decisione 2007/533/GAI del Consiglio (66) si applica allo scambio di informazioni supplementari quando una segnalazione effettuata nel sistema d'informazione Schengen ottiene una risposta positiva prima della fine del periodo di transizione, purché le pertinenti disposizioni siano applicabili al Regno Unito l'ultimo giorno del periodo di transizione. In deroga all'articolo 8 il Regno Unito è autorizzato a usare, per al massimo tre mesi dopo la fine del periodo di transizione, l'infrastruttura di comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI per quanto strettamente necessario allo scambio di dette informazioni supplementari. Il Regno Unito rimborsa all'Unione le spese da essa effettivamente sostenute per agevolarlo nell'uso dell'infrastruttura di comunicazione. L'Unione comunica al Regno Unito l'importo di tali spese entro il 31 marzo 2021. Se l'importo comunicato delle spese effettivamente sostenute diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate dall'Unione al Regno Unito prima della firma del presente accordo, il Regno Unito versa senza ritardo all'Unione l'importo delle migliori stime e il comitato misto stabilisce in che modo debba essere risolta la questione della differenza tra le spese effettivamente sostenute e l'importo delle migliori stime. f) la decisione 2007/845/GAI del Consiglio (67) si applica alle richieste che un ufficio per il recupero dei beni riceve prima della fine del periodo di transizione; g) la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio (68) si applica alle richieste che l'unità d'informazione sui passeggeri riceve a norma degli articoli 9 e 10 di detta direttiva prima della fine del periodo di transizione. 2. In deroga all'articolo 8, il Regno Unito è autorizzato a usare, per al massimo un anno dopo la fine del periodo di transizione, l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) per quanto strettamente necessario al completamento delle procedure in corso di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), del presente articolo. Il Regno Unito rimborsa all'Unione le spese da essa effettivamente sostenute per agevolarlo nell'uso di SIENA. L'Unione comunica al Regno Unito l'importo di tali spese entro il 31 marzo 2021. Se l'importo comunicato delle spese effettivamente sostenute diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate dall'Unione al Regno Unito prima della firma del presente accordo, il Regno Unito versa senza ritardo all'Unione l'importo delle migliori stime e il comitato misto stabilisce in che modo debba essere risolta la questione della differenza tra le spese effettivamente sostenute e l'importo delle migliori stime. Articolo 64 Conferma del ricevimento o dell'arresto 1. L'autorità competente per il rilascio o l'autorità richiedente può chiedere conferma del ricevimento di una decisione giudiziaria o di una domanda o richiesta di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), da c) a e), lettera f), punto i), e lettere da h) a l), e all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), lettera b), punti da i) a v) e punti vii), viii) e ix), e lettere c), d), f) e g), entro dieci giorni dalla fine del periodo di transizione, qualora dubiti che l'autorità dell'esecuzione o l'autorità richiesta abbiano ricevuto tale decisione giudiziaria o tale domanda o richiesta prima della fine del periodo di transizione. 2. Nei casi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), l'autorità giudiziaria emittente competente, qualora dubiti che la persona ricercata sia stata arrestata ai sensi dell'articolo 11 della decisione quadro 2002/584/GAI prima della fine del periodo di transizione, può chiedere all'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente conferma dell'arresto entro dieci giorni dalla fine del periodo di transizione. 3. A meno che non sia stata già fornita conferma in conformità delle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, l'autorità dell'esecuzione o richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2 risponde a una domanda di conferma del ricevimento o dell'arresto entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. (66) Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63). (67) Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103). (68) Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132). L 29/42 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 65 Altri atti applicabili dell'Unione Le direttive 2010/64/UE (69) e 2012/13/UE (70) del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano ai procedimenti di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del presente accordo. TITOLO VI Cooperazione giudiziaria in corso in materia civile e commerciale Articolo 66 Legislazione applicabile in materia contrattuale ed extracontrattuale Nel Regno Unito gli atti seguenti si applicano come segue: a) il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (71) si applica ai contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione; b) il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (72) si applica ai fatti che danno origine a un danno, se si verificano prima della fine del periodo di transizione. Articolo 67 Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e relativa cooperazione tra autorità centrali 1. Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione e ai procedimenti o alle cause connesse ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (73), dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 o degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (74), si applicano gli atti o le disposizioni seguenti: a) le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 riguardanti la competenza giurisdizionale; b) le disposizioni dei regolamenti (UE) 2017/1001, (CE) n. 6/2002, (CE) n. 2100/94 e (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (75) e della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (76) riguardanti la competenza giurisdizionale; c) le disposizioni del regolamento (UE) n. 2201/2003 riguardanti la competenza; d) le disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 riguardanti la competenza. (69) Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1). (70) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1). (71) Regolamento (UE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). (72) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40). (73) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1). (74) Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1). (75) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). (76) Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/43 2. Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze, delle decisioni, degli atti pubblici, delle transazioni e degli accordi giudiziari, gli atti o le disposizioni seguenti si applicano come segue: a) il regolamento (UE) n. 1215/2012 si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse nelle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione, nonché agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della fine del periodo di transizione; b) le disposizioni del regolamento (UE) n. 2201/2003 riguardanti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni si applicano alle decisioni emesse in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, nonché agli atti pubblici formati e agli accordi conclusi prima della fine del periodo di transizione; c) le disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 riguardanti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni si applicano alle decisioni emesse in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, nonché alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti prima della fine del periodo di transizione; d) il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (77) si applica alle decisioni giudiziarie rese in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, nonché alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti prima della fine del periodo di transizione, purché la certificazione come titolo esecutivo europeo sia stata richiesta prima della fine del periodo di transizione. 3. Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, le disposizioni seguenti si applicano come segue: a) il capo IV del regolamento (CE) n. 2201/2003 si applica alle richieste e alle domande ricevute prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale o altra autorità competente dello Stato richiesto; b) il capo VII del regolamento (CE) n. 4/2009 si applica alle domande di riconoscimento o di esecuzione delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera c), e alle richieste ricevute dall'autorità centrale dello Stato richiesto prima della fine del periodo di transizione; c) il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (78) si applica alle procedure di insolvenza e alle azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, a condizione che la procedura principale sia stata aperta prima della fine del periodo di transizione; d) il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (79) si applica alle ingiunzioni di pagamento europee richieste prima della fine del periodo di transizione; ove, a seguito di tale domanda, vi sia mutamento di rito ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento, il procedimento si considera avviato prima della fine del periodo di transizione; e) il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (80) si applica alle controversie di modesta entità per le quali sia stata presentata domanda prima della fine del periodo di transizione; f) il regolamento (CE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (81) si applica ai certificati rilasciati prima della fine del periodo di transizione. (77) Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15). (78) Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19). (79) Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1). (80) Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1). (81) Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4). L 29/44 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 68 Procedure di cooperazione giudiziaria in corso Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, gli atti seguenti si applicano come segue: a) il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (82) si applica agli atti giudiziari ed extragiudiziali ricevuti per la notificazione o la comunicazione prima della fine del periodo di transizione da uno dei soggetti seguenti: i) un organo ricevente; ii) un'autorità centrale dello Stato nel quale deve essere effettuata la notificazione o comunicazione; o iii) agenti diplomatici o consolari, servizi postali o ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti dello Stato richiesto, di cui agli articoli 13, 14 e 15 di tale regolamento; b) il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio (83) si applica alle richieste ricevute prima della fine del periodo di transizione da uno dei soggetti seguenti: i) un'autorità giudiziaria richiesta; ii) un organo centrale dello Stato nel quale è richiesta l'assunzione di prove; o iii) un organo centrale o un'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento; c) la decisione 2001/470/CE del Consiglio (84) si applica alle richieste ricevute prima della fine del periodo di transizione; il punto di contatto richiedente può chiedere conferma del ricevimento della richiesta entro sette giorni dalla fine del periodo di transizione qualora dubiti che sia stata ricevuta prima della fine del periodo di transizione. Articolo 69 Altre disposizioni applicabili 1. Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, gli atti seguenti si applicano come segue: a) la direttiva 2003/8/CE del Consiglio (85) si applica alle domande di patrocinio a spese dello Stato pervenute all'autorità di ricezione prima della fine del periodo di transizione. L'autorità richiedente può chiedere conferma del ricevimento della richiesta entro sette giorni dalla fine del periodo di transizione qualora dubiti che sia stata ricevuta prima della fine di tale periodo; b) la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (86) si applica se prima della fine del periodo di transizione: i) le parti hanno concordato di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia; ii) il ricorso alla mediazione è stato ordinato da un organo giurisdizionale; o iii) un organo giurisdizionale ha invitato le parti a ricorrere alla mediazione; c) la direttiva 2004/80/CE del Consiglio (87) si applica alle domande pervenute all'autorità di decisione prima della fine del periodo di transizione. 2. L'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 67 paragrafo 2, lettera a), del presente accordo si applicano anche in relazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 applicabili in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (88). (82) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79). (83) Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1). (84) Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25). (85) Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41). (86) Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3). (87) Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15). (88) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/45 3. L'articolo 68, lettera a), del presente accordo si applica anche in relazione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007 applicabili in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (89). TITOLO VII Informazioni e dati trattati od ottenuti prima della fine del periodo di transizione o sulla base del presente accordo Articolo 70 Definizione Ai fini del presente titolo, per "diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali" si intendono: a) il regolamento (UE) 2016/679, ad eccezione del capo VII; b) la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (90); c) la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (91); d) ogni altra disposizione del diritto dell'Unione che disciplina la protezione dei dati personali. Articolo 71 Protezione dei dati personali 1. Il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali si applica nel Regno Unito al trattamento dei dati personali degli interessati al di fuori del Regno Unito, purché tali dati personali: a) siano stati trattati nel Regno Unito ai sensi del diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione; o b) siano trattati nel Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione in virtù del presente accordo. 2. Il paragrafo 1 non si applica al trattamento dei dati personali di cui al medesimo paragrafo, che sia oggetto di un livello di protezione adeguato quale stabilito con decisioni applicabili ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680. 3. Qualora una decisione di cui al paragrafo 2 abbia cessato di essere applicabile, il Regno Unito garantisce un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello previsto dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali per quanto riguarda il trattamento dei dati personali degli interessati di cui al paragrafo 1. (89) GU L 300 del 17.11.2005, pag. 55. (90) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89). (91) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37). L 29/46 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 72 Trattamento riservato e limitazione dell'uso di dati e informazioni nel Regno Unito Fatto salvo l'articolo 71, in aggiunta al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali le disposizioni del diritto dell'Unione relative al trattamento riservato, alla limitazione dell'uso, alla limitazione della conservazione e all'obbligo di cancellare i dati e le informazioni si applicano ai dati e alle informazioni ottenuti da autorità o organismi ufficiali del Regno Unito o nel Regno Unito o da enti aggiudicatori quali definiti all'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (92) che sono del Regno Unito o nel Regno Unito: a) prima della fine del periodo di transizione; o b) in virtù del presente accordo. Articolo 73 Trattamento di dati e informazioni ottenuti in provenienza dal Regno Unito L'Unione non tratta i dati e le informazioni ottenuti in provenienza dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, o ottenuti dopo la fine del periodo di transizione in virtù del presente accordo, in modo diverso dai dati e dalle informazioni ottenuti in provenienza da uno Stato membro, a motivo soltanto del recesso del Regno Unito dall'Unione. Articolo 74 Sicurezza delle informazioni 1. Le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni classificate Euratom si applicano alle informazioni classificate ottenute dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione o in virtù del presente accordo e alle informazioni classificate ottenute dall'Unione o da uno Stato membro in provenienza dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione o in virtù del presente accordo. 2. Gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione in materia di sicurezza industriale si applicano al Regno Unito nei casi in cui la procedura di gara, la procedura di aggiudicazione o la procedura di attribuzione di sovvenzioni per il contratto classificato, il subcontratto classificato o la convenzione di sovvenzione classificata siano state avviate prima della fine del periodo di transizione. 3. Il Regno Unito provvede affinché non siano trasferiti a paesi terzi i prodotti crittografici che utilizzano algoritmi crittografici classificati, sviluppati sotto il controllo dell'autorità di approvazione degli apparati crittografici di uno Stato membro o del Regno Unito e valutati e approvati da detta autorità, che sono stati approvati dall'Unione entro la fine del periodo di transizione e sono presenti nel Regno Unito. 4. Le prescrizioni, le limitazioni e le condizioni definite nell'approvazione dell'Unione dei prodotti crittografici si applicano a detti prodotti. (92) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/47 TITOLO VIII Appalti pubblici e procedure analoghe in corso Articolo 75 Definizione Ai fini del presente titolo, per "norme pertinenti" si intendono i principi generali del diritto dell'Unione applicabili all'aggiudicazione degli appalti pubblici, le direttive 2009/81/CE (93), 2014/23/UE (94), 2014/24/UE (95) e 2014/25/UE (96) del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2195/2002 (97) e (CE) n. 1370/2007 (98) del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio (99), gli articoli 11 e 12 della direttiva 96/67/CE del Consiglio (100), gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (101), gli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio (102) e ogni altra disposizione specifica del diritto dell'Unione che disciplina le procedure in materia di appalti pubblici. Articolo 76 Norme applicabili alle procedure in corso 1. Le norme pertinenti si applicano: a) fatta salva la lettera b), alle procedure avviate da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori degli Stati membri o del Regno Unito conformemente a dette norme prima della fine del periodo di transizione e non ancora ultimate l'ultimo giorno del periodo di transizione, incluse le procedure che utilizzano sistemi dinamici di acquisizione e le procedure per le quali l'indizione di gara assume la forma di un avviso di preinformazione o di un avviso periodico indicativo o di un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; e b) alle procedure di cui all'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2009/81/CE, all'articolo 33, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE che si riferiscono all'esecuzione degli accordi quadro seguenti, conclusi da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori degli Stati membri o del Regno Unito, inclusa l'aggiudicazione di appalti basati su tali accordi quadro: i) accordi quadro conclusi prima della fine del periodo di transizione che non siano né scaduti né risolti l'ultimo giorno del periodo di transizione; o ii) accordi quadro conclusi dopo la fine del periodo di transizione secondo una delle procedure previste alla lettera a) del presente paragrafo. (93) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76). (94) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1). (95) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65). (96) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243). (97) Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1). (98) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1). (99) Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7). (100) Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36). (101) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3). (102) Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1). L 29/48 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 2. Fatta salva l'applicazione di eventuali restrizioni a norma del diritto dell'Unione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori rispettano il principio di non discriminazione per quanto riguarda gli offerenti o, se del caso, le persone degli Stati membri e del Regno Unito altrimenti autorizzate a presentare offerte nel quadro delle procedure di cui al paragrafo 1. 3. Una procedura di cui al paragrafo 1 si considera avviata quando sia stato inviato un avviso di indizione di gara o altro invito a presentare offerte in conformità delle norme pertinenti. Se le norme pertinenti consentono di seguire procedure che non richiedono il ricorso ad un avviso di indizione di gara o altri inviti a presentare offerte, la procedura si considera avviata quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore contattano gli operatori economici nel quadro della procedura specifica. 4. Una procedura di cui al paragrafo 1 si considera ultimata: a) all'atto della pubblicazione di un avviso di aggiudicazione conformemente alle norme pertinenti o, qualora tali norme non richiedano la pubblicazione di un avviso di aggiudicazione, all'atto della conclusione del relativo contratto; o b) nel momento in cui gli offerenti o le persone altrimenti autorizzate a presentare offerte, a seconda dei casi, sono informate delle ragioni per le quali non è stato aggiudicato l'appalto, qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia deciso in tal senso. 5. Il presente articolo non pregiudica le norme dell'Unione o del Regno Unito in materia di dogane, circolazione delle merci, prestazione di servizi, riconoscimento delle qualifiche professionali o proprietà intellettuale. Articolo 77 Procedure di ricorso Le direttive 89/665/CEE (103) e 92/13/CEE (104) del Consiglio si applicano alle procedure in materia di appalti pubblici di cui all'articolo 76 del presente accordo, che rientrano nei loro rispettivi ambiti di applicazione. Articolo 78 Cooperazione In deroga all'articolo 8 del presente accordo, alle procedure di cui alla direttiva 2014/24/UE avviate da amministrazioni aggiudicatrici del Regno prima della fine del periodo di transizione e non ancora ultimate l'ultimo giorno di tale periodo, si applica l'articolo 61, paragrafo 2, di detta direttiva per un periodo non superiore a nove mesi dalla fine del periodo di transizione. TITOLO IX Questioni riguardanti l'Euratom Articolo 79 Definizioni Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti: a) "Comunità": la Comunità europea dell'energia atomica; b) "controllo di sicurezza": le attività volte a verificare che le materie e le attrezzature nucleari non siano distolte dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarle e che siano rispettati gli obblighi giuridici internazionali di utilizzare materie e apparecchiature nucleari per scopi pacifici; (103) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33). (104) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/49 c) "materie fissili speciali": le materie fissili speciali quali definite all'articolo 197, punto 1), del trattato Euratom; d) "minerali": i minerali quali definiti all'articolo 197, punto 4), del trattato Euratom; e) "materie grezze": le materie grezze quali definite all'articolo 197, punto 3), del trattato Euratom; f) "materie nucleari": i minerali, le materie grezze e le materie fissili speciali; g) "combustibile esaurito" e "rifiuti radioattivi": il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi quali definiti all'articolo 3, punti 7) e 11), della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (105). Articolo 80 Cessazione della responsabilità della Comunità per le questioni relative al Regno Unito 1. È responsabilità esclusiva del Regno Unito garantire che tutti i minerali, le materie grezze e le materie fissili speciali oggetto del trattato Euratom presenti nel suo territorio alla fine del periodo di transizione siano manipolati conformemente ai trattati e alle convenzioni internazionali pertinenti e applicabili, compresi a titolo non esaustivo i trattati e le convenzioni internazionali in materia di sicurezza nucleare, controlli di sicurezza, non proliferazione e protezione fisica delle materie nucleari e i trattati e le convenzioni internazionali sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. 2. È responsabilità esclusiva del Regno Unito garantire che rispetterà gli obblighi internazionali ad esso incombenti in quanto membro dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica o derivanti dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari o da altro trattato o convenzione internazionale pertinente di cui sia parte. Articolo 81 Controlli di sicurezza Il Regno Unito attua un regime di controllo di sicurezza. Tale regime consiste in un sistema equivalente per efficacia e copertura a quello previsto dalla Comunità nel territorio del Regno Unito, in linea con l'accordo fra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica relativo all'applicazione del controllo di sicurezza nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari [INFCIRC/263], modificato. Articolo 82 Obblighi specifici derivanti da accordi internazionali Il Regno Unito provvede affinché siano soddisfatti tutti gli obblighi specifici previsti dagli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi o organizzazioni internazionali in relazione alle attrezzature, alle materie nucleari o altro prodotto nucleare presente nel territorio del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, oppure predispone altrimenti dispositivi appropriati di concerto con il paese terzo o l'organizzazione internazionale interessati. Articolo 83 Proprietà e diritti di utilizzazione e di consumo di materie fissili speciali nel Regno Unito 1. Le materie fissili speciali presenti nel territorio del Regno Unito alle quali si applicava l'articolo 86 del trattato Euratom prima della fine del periodo di transizione cessano di essere proprietà della Comunità alla fine del periodo di transizione. (105) Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48). L 29/50 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 2. Le materie fissili speciali di cui al paragrafo 1 diventano proprietà delle persone o delle imprese che su di esse avevano il più ampio diritto di utilizzazione e di consumo alla fine del periodo di transizione ai sensi dell'articolo 87 del trattato Euratom. 3. Qualora il diritto di utilizzazione e di consumo delle materie fissili speciali di cui al paragrafo 2 ("materie interessate") appartenga a uno Stato membro o a persone o imprese stabilite nel territorio di uno Stato membro, al fine di tutelare l'integrità della politica comune di approvvigionamento istituita dal titolo II, capo 6, del trattato Euratom e del mercato comune nucleare istituito dal capo 9 del medesimo titolo, si applicano, anche al livello dei controlli di sicurezza applicabili alle materie interessate, le disposizioni seguenti: a) visto l'articolo 5 del presente accordo, la Comunità ha il diritto di esigere che le materie interessate siano depositate presso l'Agenzia costituita ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera b), del trattato Euratom o in altri depositi controllati o controllabili dalla Commissione europea; b) la Comunità ha il diritto di concludere contratti relativi alla fornitura delle materie interessate alle persone o imprese stabilite nel territorio del Regno Unito o in un paese terzo, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del trattato Euratom; c) alle materie interessate si applica l'articolo 20 del regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione (106), ad eccezione del paragrafo 1, lettere b) e c); d) l'esportazione delle materie interessate verso un paese terzo è autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita la persona o l'impresa che ha il diritto di utilizzazione e di consumo di tali materie, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (107); e) per quanto riguarda le materie interessate, la Comunità ha il diritto di esercitare ogni altro diritto derivante in virtù del trattato Euratom dal diritto di proprietà di cui all'articolo 86 del trattato stesso. 4. Gli Stati membri, le persone o le imprese che hanno il più ampio diritto di utilizzazione e di consumo delle materie fissili speciali presenti nel territorio del Regno Unito alla fine del periodo di transizione mantengono tale diritto. Articolo 84 Attrezzature e altri beni connessi al controllo di sicurezza 1. Diventano proprietà del Regno Unito le attrezzature e gli altri beni della Comunità connessi al controllo di sicurezza di cui al trattato Euratom che si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, come figura nell'allegato V. Il Regno Unito rimborsa all'Unione il valore di tali attrezzature e altri beni, calcolato in base al valore ad essi assegnato nei conti consolidati per l'esercizio 2020. 2. Il Regno Unito acquisisce tutti i diritti, le responsabilità e gli obblighi della Comunità connessi alle attrezzature e agli altri beni di cui al paragrafo 1. Articolo 85 Combustibile esaurito e rifiuti radioattivi L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2011/70/Euratom si applicano alla responsabilità ultima del Regno Unito riguardo al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi generati nel Regno Unito che sono presenti nel territorio di uno Stato membro alla fine del periodo di transizione. (106) Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell'8 febbraio 2005, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom (GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1). (107) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/51 TITOLO X Procedure giudiziarie e amministrative dell'Unione Capo 1 Procedure giudiziarie Articolo 86 Cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea 1. La Corte di giustizia dell'Unione europea resta competente per tutti i ricorsi proposti dal Regno Unito o contro il Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. Tale competenza si applica a tutte le fasi del procedimento, compresi l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e il procedimento dinanzi al Tribunale in caso di rinvio. 2. La Corte di giustizia dell'Unione europea resta competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande presentate dai giudici del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. 3. Ai fini del presente capo, la Corte di giustizia dell'Unione europea si considera adita e la domanda di pronuncia pregiudiziale si considera presentata nel momento in cui la domanda giudiziale è registrata presso la cancelleria della Corte di giustizia o, secondo il caso, del Tribunale. Articolo 87 Nuove cause dinanzi alla Corte di giustizia 1. La Commissione europea, quando reputi che il Regno Unito abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati o della parte quarta del presente accordo prima della fine del periodo di transizione, può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea entro quattro anni dalla fine del periodo di transizione nelle modalità stabilite all'articolo 258 TFUE o, secondo il caso, all'articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Per tali cause è competente la Corte di giustizia dell'Unione europea. 2. Se il Regno Unito non si conforma a una decisione di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del presente accordo o non dà effetto nel proprio ordinamento giuridico a una siffatta decisione rivolta a una persona fisica o giuridica residente o stabilita nel Regno Unito, la Commissione europea può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea entro quattro anni dalla data della decisione nelle modalità stabilite all'articolo 258 TFUE o, secondo il caso, all'articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Per tali cause è competente la Corte di giustizia dell'Unione europea. 3. Nel decidere di adire le vie legali a norma del presente articolo, la Commissione europea si attiene nei confronti del Regno Unito agli stessi principi che applica nei confronti degli Stati membri. Articolo 88 Norme di procedura Ai procedimenti e alle domande di pronuncia pregiudiziale di cui al presente titolo si applicano le disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano la procedura dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Articolo 89 Carattere vincolante e esecutività delle sentenze e delle ordinanze 1. Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate prima della fine del periodo di transizione, nonché le sentenze e le ordinanze emesse dopo la fine di tale periodo nei procedimenti di cui agli articoli 86 e 87 sono vincolanti nella loro totalità per il Regno Unito e nel Regno Unito. L 29/52 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 2. Quando in una sentenza di cui al paragrafo 1 la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che il Regno Unito ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati o del presente accordo, il Regno Unito prende i provvedimenti che l'esecuzione di tale sentenza comporta. 3. Per l'esecuzione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nel Regno Unito gli articoli 280 e 299 TFUE. Articolo 90 Diritto d'intervenire e di partecipare alla procedura Fino a quando le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea in tutti i procedimenti e rinvii pregiudiziali di cui all'articolo 86 non siano definitive, il Regno Unito può intervenire allo stesso titolo di uno Stato membro ovvero, quando la Corte di giustizia dell'Unione europea è adita a norma dell'articolo 267 TFUE, può partecipare alla procedura dinanzi a detta Corte allo stesso titolo di uno Stato membro. Nel corso di tale periodo il cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea notifica al Regno Unito, nello stesso momento e nello stesso modo degli Stati membri, ogni rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea proposto da un giudice di uno Stato membro. Il Regno Unito può intervenire o partecipare alla procedura dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea allo stesso titolo di uno Stato membro: a) nelle cause vertenti sull'inadempimento di obblighi incombenti in virtù dei trattati, se il Regno Unito era soggetto agli stessi obblighi prima della fine del periodo di transizione e se la Corte di giustizia dell'Unione europea è adita a norma dell'articolo 258 TFUE prima della fine del periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 1, oppure, secondo il caso, fino al momento in cui è divenuta definitiva, dopo la fine di detto periodo, l'ultima sentenza o ordinanza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in base all'articolo 87, paragrafo 1; b) nelle cause vertenti su atti o disposizioni del diritto dell'Unione che erano applicabili al Regno Unito e nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e di cui la Corte di giustizia dell'Unione europea è adita a norma dell'articolo 267 TFUE prima della fine del periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 1, oppure, secondo il caso, fino al momento in cui è divenuta definitiva, dopo la fine di detto periodo, l'ultima sentenza o ordinanza pronunciata dalla Corte di giustizia in base all'articolo 87, paragrafo 1; e c) nelle cause di cui all'articolo 95, paragrafo 3. Articolo 91 Rappresentanza dinanzi alla Corte 1. Fatto salvo l'articolo 88, l'avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito che, prima della fine del periodo di transizione, rappresenta o assiste una parte in un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o nell'ambito di un rinvio pregiudiziale proposto prima della fine del periodo di transizione può continuare a rappresentare o assistere tale parte in detto procedimento o nell'ambito di detto rinvio. Tale diritto si applica a tutte le fasi del procedimento, compresi l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e il procedimento dinanzi al Tribunale in caso di rinvio. 2. Fatto salvo l'articolo 88, gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito possono rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause di cui all'articolo 87 e all'articolo 95, paragrafo 3. Gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito possono rappresentare o assistere il Regno Unito nei procedimenti contemplati all'articolo 90 in cui il Regno Unito ha deciso di intervenire o di partecipare. 3. Quando rappresentano o assistono una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito sono equiparati a avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici degli Stati membri, che rappresentano o assistono una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/53 Capo 2 Procedure amministrative Articolo 92 Procedure amministrative in corso 1. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione restano competenti per le procedure amministrative avviate prima della fine del periodo di transizione riguardanti: a) il rispetto del diritto dell'Unione da parte del Regno Unito o delle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito; o b) il rispetto del diritto dell'Unione per quanto attiene alla concorrenza nel Regno Unito. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, ai fini del presente capo la procedura amministrativa si considera avviata nel momento in cui è registrata ufficialmente presso l'istituzione, organo o organismo dell'Unione. 3. Ai fini del presente capo: a) la procedura amministrativa in materia di aiuti di Stato disciplinata dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (108) si considera avviata nel momento in cui le è assegnato un numero di protocollo; b) il procedimento per l'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE svolto dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (109) si considera avviato nel momento in cui la Commissione europea decide di avviarlo a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (110); c) il procedimento relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese disciplinato dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (111) si considera avviato nel momento in cui: i) una concentrazione di dimensione unionale è notificata alla Commissione europea a norma degli articoli 1, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 139/2004; ii) è scaduto il termine di 15 giorni lavorativi previsto all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 senza che nessuno degli Stati membri competenti ad esaminare la concentrazione a norma del proprio diritto nazionale in materia di concorrenza abbia espresso dissenso in merito alla richiesta di rinvio del caso alla Commissione europea; o iii) la Commissione europea ha deciso o si considera che abbia deciso di esaminare la concentrazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004; d) l'indagine dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati su una presunta infrazione di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (112) o all'allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (113) si considera avviata nel momento in cui detta Autorità nomina un funzionario indipendente incaricato delle indagini a norma dell'articolo 23 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 o dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. 4. L'Unione trasmette al Regno Unito l'elenco contenente ogni singola procedura amministrativa in corso rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 entro tre mesi dalla fine del periodo di transizione. In deroga alla prima frase, per le procedure amministrative dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali l'Unione trasmette al Regno Unito l'elenco delle singole procedure amministrative in corso entro un mese dalla fine del periodo di transizione. (108) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9). (109) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1). (110) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18). (111) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1). (112) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1). (113) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). L 29/54 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 5. Nelle procedure amministrative in materia di aiuti di Stato disciplinate dal regolamento (UE) 2015/1589, la Commissione europea è vincolata nei confronti del Regno Unito alla giurisprudenza e alle migliori prassi applicabili, come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato membro. In particolare, la Commissione europea adotta, entro un termine ragionevole, una delle decisioni seguenti: a) decisione in cui constata che la misura non costituisce aiuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589; b) decisione di non sollevare obiezioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589; c) decisione di avviare il procedimento d'indagine formale a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589. Articolo 93 Nuovi procedimenti in materia di aiuti di Stato e nuovi procedimenti dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode 1. Riguardo agli aiuti concessi prima della fine del periodo di transizione, per quattro anni dopo la fine del periodo di transizione la Commissione europea è competente ad avviare nei confronti del Regno Unito nuovi procedimenti amministrativi in materia di aiuti di Stato disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1589. La Commissione europea resta competente dopo la fine dei quattro anni per i procedimenti avviati prima della fine di tale periodo. L'articolo 92, paragrafo 5, si applica mutatis mutandis. La Commissione europea informa il Regno Unito di ogni nuovo procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato avviato a norma del primo comma entro tre mesi dal suo avvio. 2. Fatti salvi gli articoli 136 e 138 del presente accordo, per quattro anni dopo la fine del periodo di transizione l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è competente ad avviare nuove indagini disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (114) riguardanti: a) fatti verificatisi prima della fine del periodo di transizione; o b) obbligazioni doganali sorte dopo la fine del periodo di transizione dalle procedure di appuramento di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del presente accordo. L'OLAF resta competente dopo la fine dei quattro anni per i procedimenti avviati prima della fine di tale periodo. L'OLAF informa il Regno Unito di ogni nuova indagine avviata a norma del primo comma entro tre mesi dal suo avvio. Articolo 94 Norme di procedura 1. Ai procedimenti o procedure di cui agli articoli 92, 93 e 96 si applicano le disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano i vari tipi di procedure amministrative di cui al presente capo. 2. Quando rappresentano o assistono una parte in un procedimento o procedura amministrativa di cui agli articoli 92 e 93, gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito sono equiparati a avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici degli Stati membri, che rappresentano o assistono una parte in siffatti procedimenti o procedure amministrative. (114) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/55 3. Dopo la fine del periodo di transizione ai procedimenti o procedure di cui agli articoli 92 e 93 si applica per quanto necessario l'articolo 128, paragrafo 5. Articolo 95 Carattere vincolante ed esecutività delle decisioni 1. Le decisioni adottate dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione prima della fine del periodo di transizione o adottate nei procedimenti o procedure di cui agli articoli 92 e 93 dopo la fine del periodo di transizione, e rivolte al Regno Unito o a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito sono vincolanti per il Regno Unito e nel Regno Unito. 2. Salvo se diversamente convenuto tra la Commissione europea e l'autorità nazionale garante della concorrenza del Regno Unito designata, la Commissione europea resta competente per la verifica del rispetto degli impegni assunti o delle misure correttive imposte nel Regno Unito o nei confronti del Regno Unito, per quanto attiene ai procedimenti per l'applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE svolti dalla Commissione europea a norma del regolamento (CE) n. 1/2003 o ai procedimenti svolti dalla Commissione europea a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 in relazione al controllo delle concentrazioni tra imprese. Se così convenuto tra la Commissione europea e l'autorità nazionale garante della concorrenza del Regno Unito designata, la Commissione europea trasferisce a detta autorità il compito di verificare il rispetto di tali impegni o misure correttive nel Regno Unito. 3. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva ad esercitare il controllo di legittimità sulle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente all'articolo 263 TFUE. 4. All'esecuzione delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo che comportano obblighi pecuniari a carico di persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito si applica nel Regno Unito l'articolo 299 TFUE. Articolo 96 Altre procedure in corso e obblighi di comunicazione 1. Gli esami tecnici effettuati dagli uffici d'esame del Regno Unito in cooperazione con l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali a norma del regolamento (CE) n. 2100/94 che erano in corso il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente accordo proseguono e sono conclusi a norma di detto regolamento. 2. Per i gas a effetto serra emessi nell'ultimo anno del periodo di transizione si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito l'articolo 12, paragrafi 2 bis e 3, e gli articoli 14, 15 e 16 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (115). 3. Per la comunicazione dei dati dell'ultimo anno del periodo di transizione si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (116) e gli articoli 26 e 27 del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (117). (115) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32). (116) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195). (117) Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1). L 29/56 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 4. Per il monitoraggio e la comunicazione delle corrispondenti emissioni di biossido di carbonio dei veicoli nell'ultimo anno del periodo di transizione si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito l'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (118) e relativo allegato II, l'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3, 8 e 10, del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (119) e relativo allegato II, gli articoli da 2 a 5, l'articolo 7 e l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione e gli articoli da 3 a 6, l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (120). 5. Per i gas a effetto serra emessi nel 2019 e nel 2020 si applicano al Regno Unito gli articoli 5, 7, 9 e 10, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), e gli articoli 19, 22 e 23 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (121), gli articoli 3, 7 e 11 della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (122) e, fino alla chiusura del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione (123). 6. In deroga all'articolo 8 del presente accordo: a) per quanto necessario per conformarsi ai paragrafi 2, 4 e 5 del presente articolo, il Regno Unito e gli operatori del Regno Unito hanno accesso: i) al registro dell'Unione e al registro Protocollo di Kyoto del Regno Unito istituiti con regolamento (UE) n. 389/2013; e ii) al deposito centrale (Central Data Repository) dell'Agenzia europea dell'ambiente previsto dal regolamento (UE) n. 1014/2010, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione (124); b) per quanto necessario per conformarsi al paragrafo 3 del presente articolo, le imprese del Regno Unito hanno accesso: i) allo strumento di comunicazione basato sul formato stabilito nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (125) ai fini della gestione e della comunicazione sui gas fluorurati a effetto serra; e ii) al registro Business Data Repository usato dalle imprese per la comunicazione dei dati a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2009. Su richiesta del Regno Unito, per un anno dopo la fine del periodo di transizione l'Unione comunica al Regno Unito le informazioni necessarie per: a) conformarsi agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 7 del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono; e b) irrogare sanzioni a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 517/2014 e dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1005/2009. (118) Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1). 2 (119) Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1). 2 (120) Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione di nuovi veicoli commerciali leggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 98 del 4.4.2012, pag. 1). (121) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13). (122) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136). (123) Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1). (124) Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23). (125) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/57 Articolo 97 Rappresentanza nei procedimenti in corso dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale La persona abilitata a norma del diritto dell'Unione a rappresentare una persona fisica o giuridica dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, che prima della fine del periodo di transizione rappresenta una parte in un procedimento dinanzi a detto Ufficio, può continuare a rappresentare tale parte nel procedimento. Tale diritto si applica a tutte le fasi del procedimento dinanzi a detto Ufficio. Quando rappresenta una parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale di cui al primo comma, detta persona è equiparata a un mandatario abilitato a norma del diritto dell'Unione a rappresentare una persona fisica o giuridica dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. TITOLO XI Procedure di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e il Regno Unito Articolo 98 Cooperazione amministrativa nel settore doganale 1. Le procedure di cooperazione amministrativa tra uno Stato membro e il Regno Unito di cui all'allegato VI avviate a norma del diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione sono completate da detto Stato membro e dal Regno Unito conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione. 2. Le procedure di cooperazione amministrativa tra uno Stato membro e il Regno Unito di cui all'allegato VI che sono avviate nei tre anni successivi alla fine del periodo di transizione ma che riguardano fatti avvenuti prima della fine del periodo di transizione sono completate da detto Stato membro e dal Regno Unito conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione. Articolo 99 Cooperazione amministrativa in materia di imposte indirette 1. Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (126) si applica per ancora quattro anni dopo la fine del periodo di transizione alla cooperazione tra le autorità competenti responsabili dell'applicazione della normativa in materia di IVA negli Stati membri e nel Regno Unito relativamente alle operazioni che hanno avuto luogo prima della fine del periodo di transizione e alle operazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del presente accordo. 2. Il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (127) si applica per ancora quattro anni dopo la fine del periodo di transizione alla cooperazione tra le autorità competenti responsabili dell'applicazione della normativa in materia di accise negli Stati membri e nel Regno Unito relativamente ai movimenti di prodotti soggetti ad accisa che hanno avuto luogo prima della fine del periodo di transizione e ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 52 del presente accordo. 3. In deroga all'articolo 8, il Regno Unito ha accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati di cui all'allegato IV per quanto strettamente necessario a esercitare i diritti e adempiere gli obblighi di cui al presente articolo. Il Regno Unito rimborsa all'Unione le spese da essa effettivamente sostenute per agevolare tale accesso. L'Unione comunica al Regno Unito l'importo di dette spese entro il 31 marzo di ogni anno fino alla fine del periodo di cui all'allegato IV. Se l'importo comunicato delle spese effettivamente sostenute diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate dall'Unione al Regno Unito prima della firma del presente accordo, il Regno Unito versa senza ritardo all'Unione l'importo delle migliori stime e il comitato misto stabilisce in che modo debba essere risolta la questione della differenza tra le spese effettivamente sostenute e l'importo delle migliori stime. (126) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1). (127) Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1). L 29/58 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 100 Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure 1. La direttiva 2010/24/UE del Consiglio (128) si applica per ancora cinque anni dopo la fine del periodo di transizione tra gli Stati membri e il Regno Unito ai crediti relativi agli importi divenuti esigibili prima della fine del periodo di transizione, ai crediti relativi a operazioni effettuate prima della fine del periodo di transizione, ma i cui importi sono divenuti esigibili dopo tale periodo, e ai crediti relativi alle operazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del presente accordo o ai movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa di cui all'articolo 52 del presente accordo. 2. In deroga all'articolo 8, il Regno Unito ha accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati di cui all'allegato IV per quanto strettamente necessario a esercitare i diritti e adempiere gli obblighi di cui al presente articolo. Il Regno Unito rimborsa all'Unione le spese da essa effettivamente sostenute per agevolare tale accesso. L'Unione comunica al Regno Unito l'importo di dette spese entro il 31 marzo di ogni anno fino alla fine del periodo di cui all'allegato IV. Se l'importo comunicato delle spese effettivamente sostenute diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate dall'Unione al Regno Unito prima della firma del presente accordo, il Regno Unito versa senza ritardo all'Unione l'importo delle migliori stime e il comitato misto stabilisce in che modo debba essere risolta la questione della differenza tra le spese effettivamente sostenute e l'importo delle migliori stime. TITOLO XII Privilegi e immunità Articolo 101 Definizioni 1. Ai fini del presente articolo per "membri delle istituzioni" si intendono, a prescindere dalla cittadinanza, il presidente del Consiglio europeo, i membri della Commissione europea, i giudici, gli avvocati generali, i cancellieri e i relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, i membri della Corte dei conti, i membri degli organi della Banca centrale europea, i membri degli organi della Banca europea per gli investimenti nonché tutte le persone assimilate a una delle suddette categorie ai sensi del diritto dell'Unione ai fini del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ("protocollo sui privilegi e sulle immunità"). Il termine "membri delle istituzioni" non comprende i membri del Parlamento europeo. 2. Per determinare le categorie di funzionari e altri agenti contemplate dagli articoli da 110 a 113 del presente accordo si applica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio (129). Capo 1 Beni, fondi, averi e operazioni dell'Unione Articolo 102 Inviolabilità Ai locali, agli edifici, ai beni e agli averi dell'Unione nel Regno Unito usati dall'Unione prima della fine del periodo di transizione si applica l'articolo 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità fino a quando non siano più ufficialmente in uso o non siano stati rimossi dal Regno Unito. L'Unione comunica al Regno Unito quando i propri locali, edifici, beni e averi non sono più in uso o sono stati rimossi dal Regno Unito. (128) Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1). (129) Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/59 Articolo 103 Archivi Agli archivi dell'Unione nel Regno Unito alla fine di periodo di transizione si applica l'articolo 2 del protocollo sui privilegi e sulle immunità fino a quando non siano stati rimossi dal Regno Unito. L'Unione comunica al Regno Unito la rimozione di uno o più dei propri archivi dal Regno Unito. Articolo 104 Fiscalità Agli averi, alle entrate e ad altri beni dell'Unione nel Regno Unito alla fine di periodo di transizione si applica l'articolo 3 del protocollo sui privilegi e sulle immunità fino a quando non siano più ufficialmente in uso o non siano stati rimossi dal Regno Unito. Capo 2 Comunicazioni Articolo 105 Comunicazioni Alle comunicazioni ufficiali, alla corrispondenza ufficiale e alla trasmissione dei documenti in relazione ad attività dell'Unione ai sensi del presente accordo si applica nel Regno Unito l'articolo 5 del protocollo sui privilegi e sulle immunità. Capo 3 Membri del Parlamento Europeo Articolo 106 Immunità dei membri del Parlamento europeo Alle opinioni e ai voti espressi dai membri del Parlamento europeo, compresi gli ex membri, nell'esercizio delle loro funzioni e a prescindere dalla cittadinanza, prima della fine del periodo di transizione si applica nel Regno Unito l'articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità. Articolo 107 Sicurezza sociale Gli ex membri del Parlamento europeo, a prescindere dalla cittadinanza, che a tale titolo percepiscono una pensione e i titolari di una pensione di reversibilità in quanto superstiti di ex membri, a prescindere dalla cittadinanza, sono esenti dall'adesione obbligatoria e dai contributi al regime di sicurezza sociale nazionale nel Regno Unito alle stesse condizioni applicabili nell'ultimo giorno del periodo di transizione, se gli ex membri del Parlamento europeo erano membri del Parlamento europeo prima della fine del periodo di transizione. L 29/60 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 108 Divieto di doppia imposizione su pensioni e indennità transitorie Alle pensioni e indennità transitorie versate agli ex membri del Parlamento europeo, a prescindere dalla cittadinanza, si applicano nel Regno Unito gli articoli 12, 13 e 14 della decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo (130) e alle pensioni di reversibilità versate ai superstiti degli ex membri, a prescindere dalla cittadinanza, si applica l'articolo 17 di detta decisione, se il diritto a pensione o all'indennità transitoria era maturato prima della fine del periodo di transizione. Capo 4 Rappresentanti degli stati membri e del Regno Unito che partecipano ai lavori delle Istituzioni dell'unione Articolo 109 Privilegi, immunità e agevolazioni 1. Ai rappresentanti degli Stati membri e del Regno Unito che partecipano ai lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nonché ai loro consiglieri e periti tecnici, e ai membri degli organi consultivi dell'Unione, a prescindere dalla cittadinanza, si applica nel Regno Unito l'articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nella misura in cui la partecipazione a detti lavori: a) abbia avuto luogo prima della fine del periodo di transizione; b) abbia luogo dopo la fine del periodo di transizione in relazione ad attività dell'Unione ai sensi del presente accordo. 2. Ai rappresentanti del Regno Unito che partecipano ai lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, nonché ai loro consiglieri e periti tecnici, si applica nell'Unione l'articolo 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nella misura in cui la partecipazione a detti lavori: a) abbia avuto luogo prima della fine del periodo di transizione; b) abbia luogo dopo la fine del periodo di transizione in relazione ad attività dell'Unione ai sensi del presente accordo. Capo 5 Membri delle istituzioni, funzionari e altri agenti Articolo 110 Privilegi e immunità 1. Agli atti, comprese le loro parole e i loro scritti, compiuti in veste ufficiale dai membri delle istituzioni, dai funzionari e altri agenti dell'Unione, compresi gli ex membri, ex funzionari ed ex altri agenti, a prescindere dalla cittadinanza, si applica nel Regno Unito l'articolo 11, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità: a) prima della fine del periodo di transizione; b) dopo la fine del periodo di transizione in relazione ad attività dell'Unione ai sensi del presente accordo. (130) Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/61 2. Ai giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea e agli avvocati generali si applica nel Regno Unito l'articolo 3, primo, secondo e terzo comma, del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea fino a quando le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea in tutti i procedimenti e rinvii pregiudiziali di cui agli articoli 86 e 87 del presente accordo non siano definitive, e si applica in seguito anche agli ex giudici e ex avvocati generali per tutti gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, prima della fine del periodo di transizione o in relazione ai procedimenti di cui agli articoli 86 e 87. 3. Ai funzionari e altri agenti dell'Unione di qualunque cittadinanza, e al coniuge e ai familiari a carico, a prescindere dalla cittadinanza, si applica nel Regno Unito l'articolo 11, lettere da b) a e), del protocollo sui privilegi e sulle immunità, se detti funzionari e altri agenti sono entrati al servizio dell'Unione prima della fine del periodo di transizione e fino a quando non abbiano terminato il loro trasferimento nell'Unione. Articolo 111 Fiscalità Ai membri delle istituzioni, ai funzionari e altri agenti dell'Unione di qualunque cittadinanza, compresi gli ex membri, ex funzionari ed ex altri agenti, si applica nel Regno Unito l'articolo 12 del protocollo sui privilegi e sulle immunità, se detti membri, ufficiali o altri agenti sono entrati al servizio dell'Unione prima della fine del periodo di transizione, purché gli interessati siano soggetti, a profitto dell'Unione, a un'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati. Articolo 112 Domicilio fiscale 1. Ai membri delle istituzioni, ai funzionari e altri agenti dell'Unione di qualunque cittadinanza che sono entrati al servizio dell'Unione prima della fine del periodo di transizione, e al coniuge, a prescindere dalla cittadinanza, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli e ai minori a carico e in custodia di detti membri, funzionari e altri agenti si applica l'articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità. 2. Il paragrafo 1 si applica solo alle persone che, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, hanno stabilito la loro residenza sul territorio di un paese membro e avevano il domicilio fiscale nel Regno Unito al momento dell'entrata al servizio dell'Unione, e alle persone che, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, hanno stabilito la loro residenza nel Regno Unito e avevano il domicilio fiscale in uno Stato membro al momento dell'entrata al servizio dell'Unione. Articolo 113 Contributi di sicurezza sociale I membri delle istituzioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione di qualunque cittadinanza, compresi gli ex membri, ex funzionari ed ex altri agenti, che sono entrati al servizio dell'Unione prima della fine del periodo di transizione e soggiornano nel Regno Unito e il coniuge, a prescindere dalla cittadinanza, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché i figli e i minori a carico e in custodia di detti membri, funzionari e altri agenti, sono esenti dall'adesione obbligatoria e dai contributi al regime di sicurezza sociale nazionale nel Regno Unito alle stesse condizioni applicabili nell'ultimo giorno del periodo di transizione, se le persone interessate sono iscritte al regime di sicurezza sociale dell'Unione. L 29/62 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 114 Trasferimento dei diritti a pensione Nei confronti dei funzionari e altri agenti dell'Unione di qualunque nazionalità, compresi gli ex funzionari ed ex altri agenti, che sono entrati al servizio dell'Unione prima della fine del periodo di transizione e cercano di trasferire i diritti a pensione fuori del Regno Unito o all'interno del Regno Unito ai sensi dell'allegato VIII, articolo 11, paragrafi 1, 2 o 3, e articolo 12 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea (131) o degli articoli 39, 109 e 135 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, gli obblighi del Regno Unito sono quelli vigenti prima della fine del periodo di transizione. Articolo 115 Assicurazione contro la disoccupazione Agli altri agenti dell'Unione di qualunque nazionalità, compresi gli ex altri agenti, che hanno versato contributi al regime dell'Unione di assicurazione contro la disoccupazione prima della fine del periodo di transizione si applicano gli articoli 28 bis, 96 e 136 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, purché soggiornino nel Regno Unito e siano registrati presso i servizi nazionali competenti in materia di disoccupazione dopo la fine del periodo di transizione. Capo 6 Altre disposizioni Articolo 116 Revoca dell'immunità e cooperazione 1. Con riguardo ai privilegi, alle immunità e alle agevolazioni accordati dal presente titolo si applicano gli articoli 17 e 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità. 2. Nel decidere se togliere l'immunità a norma dell'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità su richiesta delle autorità del Regno Unito, l'Unione accorda la stessa considerazione che accorda alle richieste delle autorità degli Stati membri in situazioni analoghe. 3. Su richiesta delle autorità del Regno Unito, l'Unione notifica a dette autorità lo status di coloro per i quali ciò sia rilevante ai fini del loro diritto a un privilegio o un'immunità ai sensi del presente titolo. Articolo 117 Banca centrale europea 1. Il presente titolo si applica alla Banca centrale europea ("BCE"), ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti delle banche centrali nazionali nel Sistema europeo di banche centrali ("SEBC") che partecipano ai lavori della BCE. 2. L'articolo 22, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità si applica alla BCE, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti delle banche centrali nazionali nel SEBC che partecipano ai lavori della BCE e ai beni e agli averi detenuti o gestiti e alle operazioni svolte nel Regno Unito dalla BCE ai sensi del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. 3. Il paragrafo 2 si applica: a) ai beni e agli averi della BCE detenuti nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione; e (131) Statuto dei funzionari dell'Unione europea come stabilito con regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/63 b) alle operazioni della BCE nel Regno Unito o con suoi omologhi nel Regno Unito, e attività accessorie correlate, che erano in corso alla fine del periodo di transizione o che sono avviate dopo la fine del periodo di transizione nell'ambito delle sue attività a sostegno di operazioni in corso alla fine del periodo di transizione, fino a scadenza finale, cessazione o conclusione. Articolo 118 Banca europea per gli investimenti 1. Il presente titolo si applica alla Banca europea per gli investimenti ("BEI"), ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, nonché alle filiali o altre entità istituite dalla BEI prima della fine del periodo di transizione a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti. 2. L'articolo 21, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità si applica alla BEI, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, nonché alle filiali o altre entità istituite dalla BEI prima della fine del periodo di transizione a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti. 3. Il paragrafo 2 si applica: a) ai beni e agli averi della BEI o delle filiali e altre entità istituite dalla BEI prima della fine del periodo di transizione a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti, detenuti nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione; e b) alle operazioni di indebitamento, finanziamento, garanzia, investimento, tesoreria e assistenza tecnica della BEI e delle filiali e altre entità istituite dalla BEI prima della fine del periodo di transizione a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti, nel Regno Unito o con suoi omologhi nel Regno Unito, e attività accessorie correlate, che erano in corso alla fine del periodo di transizione o che ha avviato dopo la fine del periodo di transizione nell'ambito delle sue attività a sostegno di operazioni in corso alla fine del periodo di transizione, fino a scadenza finale, cessazione o conclusione. Articolo 119 Accordi di sede All'Autorità bancaria europea, all'Agenzia europea per i medicinali e al Centro di monitoraggio della sicurezza Galileo si applicano rispettivamente, e fino a quando non abbiano terminato il loro trasferimento in uno Stato membro, l'accordo di sede tra il Regno Unito e l'Autorità bancaria europea dell'8 maggio 2012, lo scambio di lettere relativo all'applicazione nel Regno Unito del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee all'Agenzia europea per i medicinali del 24 giugno 1996 e l'accordo sulla sede del Centro di monitoraggio della sicurezza Galileo del 17 giugno 2013. La data di notifica, da parte dell'Unione, dell'avvenuto trasferimento costituisce la data di cessazione degli accordi di sede. TITOLO XIII Altre questioni relative al funzionamento delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione Articolo 120 Obbligo del segreto professionale L'articolo 339 TFUE e le altre disposizioni del diritto dell'Unione che impongono il segreto professionale a determinate persone fisiche e a istituzioni, organi e organismi dell'Unione si applicano nel Regno Unito alle informazioni protette per loro natura dal segreto professionale e ottenute prima della fine o dopo la fine del periodo di transizione, in relazione ad L 29/64 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 attività dell'Unione ai sensi del presente accordo. Il Regno Unito rispetta tali obblighi delle persone fisiche e delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione e ne assicura l'osservanza nel proprio territorio. Articolo 121 Obbligo della discrezione professionale L'articolo 19 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e le altre disposizioni del diritto dell'Unione che impongono la discrezione professionale a determinate persone fisiche si applicano nel Regno Unito alle informazioni ottenute prima della fine o dopo la fine del periodo di transizione, in relazione ad attività dell'Unione ai sensi del presente accordo. Il Regno Unito rispetta tali obblighi delle persone fisiche e ne assicura l'osservanza nel proprio territorio. Articolo 122 Accesso ai documenti 1. Ai fini delle disposizioni del diritto dell'Unione sull'accesso ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, i riferimenti agli Stati membri e alle loro autorità si intendono fatti anche al Regno Unito e alle sue autorità per quanto riguarda i documenti redatti o ottenuti dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione: a) prima della fine del periodo di transizione; o b) dopo la fine del periodo di transizione in relazione ad attività dell'Unione ai sensi del presente accordo. 2. L'articolo 5 e l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (132) e l'articolo 5 della decisione BCE/2004/3 della Banca centrale europea (133) si applicano nel Regno Unito a tutti i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione delle richiamate disposizioni, ottenuti dal Regno Unito: a) prima della fine del periodo di transizione; o b) dopo la fine del periodo di transizione in relazione ad attività dell'Unione ai sensi del presente accordo. Articolo 123 Banca centrale europea 1. Gli articoli 9.1, 17, 35.1, 35.2 e 35.4 del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea si applicano alla BCE, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti delle banche centrali nazionali nel SEBC che partecipano ai lavori della BCE, e ai beni e agli averi detenuti o gestiti e alle operazioni svolte nel Regno Unito dalla BCE ai sensi di detto protocollo. La BCE è esente dall'obbligo di registrarsi nel Regno Unito o di ottenere dal Regno Unito qualsiasi forma di licenza, permesso o altra autorizzazione per svolgere le proprie operazioni. 2. Il paragrafo 1 si applica: a) ai beni e agli averi della BCE detenuti nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione; e b) alle operazioni della BCE nel Regno Unito o con suoi omologhi nel Regno Unito, e attività accessorie correlate, che erano in corso alla fine del periodo di transizione o che sono avviate dopo la fine del periodo di transizione nell'ambito delle sue attività a sostegno di operazioni in corso alla fine del periodo di transizione, fino a scadenza finale, cessazione o conclusione. (132) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). (133) Decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (2004/258/CE) (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/65 Articolo 124 Banca europea per gli investimenti 1. L'articolo 13, l'articolo 20, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafi 1 e 4, l'articolo 26 e l'articolo 27, primo comma, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti si applica alla BEI, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, nonché alle filiali o altre entità istituite dalla BEI prima della fine del periodo di transizione a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, di detto protocollo, in particolare al Fondo europeo per gli investimenti. La BEI e il Fondo europeo per gli investimenti sono esenti dall'obbligo di registrarsi nel Regno Unito o di ottenere dal Regno Unito qualsiasi forma di licenza, permesso o altra autorizzazione per svolgere le proprie operazioni. La valuta del Regno Unito resta liberamente trasferibile e convertibile, fermo restando l'articolo 23, paragrafo 2, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti per quanto riguarda la convertibilità della valuta del Regno Unito nella valuta di uno Stato terzo, ai fini di tali operazioni. 2. Il paragrafo 1 si applica: a) ai beni e agli averi della BEI o delle filiali e altre entità istituite dalla BEI prima della fine del periodo di transizione a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti, detenuti nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione; e b) alle operazioni di indebitamento, finanziamento, garanzia, investimento, tesoreria e assistenza tecnica della BEI e delle filiali o altre entità istituite dalla BEI prima della fine del periodo di transizione a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti, nel Regno Unito o con suoi omologhi nel Regno Unito, e attività accessorie correlate, che erano in corso alla fine del periodo di transizione o che ha avviato dopo la fine del periodo di transizione nell'ambito delle sue attività a sostegno di operazioni in corso alla fine del periodo di transizione, fino a scadenza finale, cessazione o conclusione. Articolo 125 Scuole europee 1. Il Regno Unito è vincolato dalla convenzione recante statuto delle scuole europee (134) nonché dai regolamenti delle scuole europee accreditate adottati dal consiglio superiore delle scuole europee, fino alla fine dell'anno scolastico in corso alla fine del periodo di transizione. 2. Agli allievi che conseguono la licenza liceale europea prima del 31 agosto 2021 e agli allievi che si iscrivono a un ciclo di studi secondari in una scuola europea prima del 31 agosto 2021 e conseguono la licenza liceale europea dopo tale data, il Regno Unito assicura la fruizione dei diritti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione recante statuto delle scuole europee. PARTE QUARTA TRANSIZIONE Articolo 126 Periodo di transizione È previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020. (134) GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3. L 29/66 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 127 Ambito di applicazione della transizione 1. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione. Tuttavia, non si applicano al Regno Unito né nel Regno Unito durante il periodo di transizione le disposizioni seguenti dei trattati e gli atti seguenti adottati da istituzioni, organi o organismi dell'Unione: a) disposizioni dei trattati e atti che, a norma del protocollo n. 15 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea e del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, o a norma delle disposizioni dei trattati sulla cooperazione rafforzata, compresi gli atti che modificano i suddetti atti, non erano vincolanti per il Regno Unito e nel Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente accordo; b) l'articolo 11, paragrafo 4, TUE, l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 22 e l'articolo 24, primo comma, TFUE, gli articoli 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e gli atti adottati in base a tali disposizioni. 2. Qualora l'Unione e il Regno Unito raggiungano un accordo sulla disciplina delle loro future relazioni nei settori della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune, che diventi applicabile durante il periodo di transizione, il titolo V, capo 2, del TUE e gli atti adottati in base a tali disposizioni cessano di applicarsi al Regno Unito dalla data di applicazione del suddetto accordo. 3. Durante il periodo di transizione il diritto dell'Unione applicabile a norma del paragrafo 1 produce nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che produce all'interno dell'Unione e degli Stati membri, ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all'interno dell'Unione. 4. Il Regno Unito non partecipa alla cooperazione rafforzata: a) per cui è stata concessa un'autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del presente accordo; o b) nel cui ambito non sono stati adottati atti prima della data di entrata in vigore del presente accordo. 5. Durante il periodo di transizione, in relazione a misure che modificano, si basano o sostituiscono una misura vigente adottata a norma della parte terza, titolo V, del TFUE da cui il Regno Unito era vincolato prima della data di entrata in vigore del presente accordo, continuano ad applicarsi mutatis mutandis l'articolo 5 del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea e l'articolo 4 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Regno Unito non ha tuttavia diritto di notificare che desidera partecipare all'applicazione di nuove misure a norma della parte terza, titolo V, del TFUE, diverse da quelle di cui all'articolo 4 bis del protocollo n. 21. Per sostenere la continuità della cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito alle condizioni stabilite per la cooperazione con i paesi terzi nelle misure pertinenti, l'Unione può invitare il Regno Unito a cooperare in relazione a nuove misure adottate a norma della parte terza, titolo V, del TFUE. 6. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, durante il periodo di transizione i riferimenti agli Stati membri nel diritto dell'Unione applicabile a norma del paragrafo 1, anche attuato e applicato dagli Stati membri, si intendono fatti anche al Regno Unito. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/67 7. In deroga al paragrafo 6: a) ai fini dell'articolo 42, paragrafo 6, e dell'articolo 46 TUE nonché del protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 42 TUE, i riferimenti agli Stati membri non si intendono fatti al Regno Unito. Nulla osta a che il Regno Unito possa essere invitato in via eccezionale a partecipare in quanto paese terzo a singoli progetti alle condizioni stabilite nella decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio (135), o ad altre forme di cooperazione nella misura consentita e alle condizioni stabilite da futuri atti dell'Unione adottati in base all'articolo 42, paragrafo 6, e all'articolo 46 TUE; b) qualora atti dell'Unione prevedano la partecipazione di Stati membri, cittadini di Stati membri o persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro a uno scambio d'informazioni, a una procedura o a un programma che continua a essere attuato o che inizia dopo la fine del periodo di transizione, e qualora tale partecipazione dia accesso a informazioni sensibili relative alla sicurezza di cui solo Stati membri, i cittadini di Stati membri o le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro possono essere a conoscenza, in tali circostanze eccezionali i riferimenti agli Stati membri nei suddetti atti dell'Unione non si intendono fatti al Regno Unito. L'Unione notifica al Regno Unito l'applicazione di tale deroga; c) ai fini dell'assunzione di funzionari e altri agenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, i riferimenti agli Stati membri nell'articolo 27 e nell'articolo 28, lettera a), dello statuto del personale, nell'articolo 1 del relativo allegato X e negli articoli 12, 82 e 128 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea o in altre disposizioni pertinenti applicabili al personale di tali istituzioni, organi e organismi, non si intendono fatti al Regno Unito. Articolo 128 Disposizioni istituzionali 1. Nonostante l'articolo 127, durante il periodo di transizione si applica l'articolo 7. 2. Ai fini dei trattati, durante il periodo di transizione il parlamento del Regno Unito non è considerato parlamento nazionale di uno Stato membro, tranne per quanto riguarda l'articolo 1 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e, per le proposte di dominio pubblico, l'articolo 2 di detto protocollo. 3. Durante il periodo di transizione le disposizioni dei trattati che accordano agli Stati membri diritti istituzionali consentendo loro di presentare proposte, iniziative o richieste alle istituzioni non si intendono comprensive del Regno Unito (136). 4. Ai fini della partecipazione alle disposizioni istituzionali stabilite agli articoli 282 e 283 TFUE e al protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, tranne il suo articolo 21, paragrafo 2, durante il periodo di transizione la Banca d'Inghilterra non è considerata banca centrale di uno Stato membro. 5. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 7, durante il periodo di transizione i rappresentanti o gli esperti del Regno Unito, o gli esperti designati dal Regno Unito, possono assistere su invito e in via eccezionale a riunioni o a parti di riunioni dei comitati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011, a riunioni o a parti di riunioni dei gruppi di esperti della Commissione, a riunioni o a parti di riunioni di altre entità analoghe, e a riunioni o a parti di riunioni di organi e organismi, se e quando partecipano rappresentanti o esperti degli Stati membri o esperti designati dagli Stati membri, purché ricorra una delle condizioni seguenti: a) sono discussi singoli atti di cui è destinatario durante il periodo di transizione il Regno Unito o una persona fisica o giuridica residente o stabilita nel Regno Unito; (135) Decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57). (136) Si tratta in particolare degli articoli 7 e 30, dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'articolo 48, paragrafi da 2 a 6, e dell'articolo 49 TUE; dell'articolo 25 e dell'articolo 76, lettera b), dell'articolo 82, paragrafo 3, dell'articolo 83, paragrafo 3, dell'articolo 86, paragrafo 1, dell'articolo 87, paragrafo 3, dell'articolo 135, dell'articolo 218, paragrafo 8, dell'articolo 223, paragrafo 1, e degli articoli 262, 311 e 341 TFUE. L 29/68 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 b) la presenza del Regno Unito risulta necessaria e nell'interesse dell'Unione, in particolare ai fini di un'attuazione efficace del diritto dell'Unione nel periodo di transizione. Durante tali riunioni o parti di riunioni i rappresentanti o gli esperti del Regno Unito, o gli esperti designati dal Regno Unito, non hanno diritto di voto e la loro presenza è limitata ai punti dell'ordine del giorno che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) o b). 6. Durante il periodo di transizione il Regno Unito non funge da autorità di riferimento ai fini delle valutazioni del rischio, degli esami, delle approvazioni o autorizzazioni a livello dell'Unione o a livello di Stati membri che agiscono congiuntamente secondo gli atti e le disposizioni elencati all'allegato VII. 7. Durante il periodo di transizione, se progetti di atti dell'Unione precisano autorità, procedure, documenti specifici degli Stati membri, o vi si riferiscono direttamente, l'Unione consulta il Regno Unito su tali progetti ai fini della corretta attuazione e applicazione degli atti in questione da parte del Regno Unito e nel Regno Unito. Articolo 129 Disposizioni specifiche relative all'azione esterna dell'Unione 1. Fatto salvo l'articolo 127, paragrafo 2, durante il periodo di transizione il Regno Unito è vincolato dagli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione, dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente, come disposto all'articolo 2, lettera a), punto iv) (137). 2. Durante il periodo di transizione i rappresentanti del Regno Unito non partecipano ai lavori degli organi istituiti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione, o dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente, a meno che: a) il Regno Unito non partecipi come parte a sé stante; o b) l'Unione non inviti il Regno Unito in via eccezionale ad assistere, nell'ambito della delegazione dell'Unione, a riunioni o parti di riunioni di tali organi, qualora ritenga che la presenza del Regno Unito sia necessaria e nell'interesse dell'Unione, in particolare ai fini dell'effettiva attuazione di tali accordi durante il periodo di transizione; tale presenza è consentita solo se è ammessa la partecipazione degli Stati membri in forza degli accordi applicabili. 3. In virtù del principio di leale cooperazione, durante il periodo di transizione il Regno Unito si astiene da qualunque azione o iniziativa che rischi di ledere gli interessi dell'Unione, in particolare nell'ambito di organizzazioni, agenzie, conferenze o consessi internazionali di cui il Regno Unito è parte a sé stante. 4. Nonostante il paragrafo 3, durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell'Unione. 5. Fatto salvo l'articolo 127, paragrafo 2, il Regno Unito può essere consultato ogniqualvolta sia necessario a fini di coordinamento. 6. In seguito a una decisione del Consiglio nell'ambito del titolo V, capo 2, del TUE, il Regno Unito può dichiarare formalmente all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza che, per vitali e dichiarati motivi di politica nazionale, eccezionalmente non applicherà tale decisione. In uno spirito di solidarietà reciproca, il Regno Unito si astiene da qualsiasi azione che rischi di contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli Stati membri rispettano la posizione del Regno Unito. 7. Durante il periodo di transizione il Regno Unito non presta comandanti di operazioni civili, capi missione, comandanti di operazioni né comandanti militari per le missioni o operazioni condotte in forza degli articoli 42, 43 e 44 TUE, né costituisce la sede operativa di dette missioni o operazioni, né serve da nazione quadro per i gruppi tattici dell'Unione. Durante il periodo di transizione il Regno Unito non presta il capo degli interventi operativi di cui all'articolo 28 TUE. (137) L'Unione comunicherà alle altre parti dei suddetti accordi che durante il periodo di transizione, ai fini degli stessi, il Regno Unito va considerato Stato membro. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/69 Articolo 130 Disposizioni specifiche relative alle possibilità di pesca 1. In merito alla fissazione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, per i periodi rientranti nel periodo di transizione, il Regno Unito è consultato in relazione alle possibilità di pesca che lo riguardano, anche nel contesto della preparazione delle consultazioni e dei negoziati internazionali pertinenti. 2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione offre al Regno Unito l'opportunità di formulare osservazioni sulla comunicazione annuale della Commissione europea sulle possibilità di pesca, sui pareri scientifici degli organismi scientifici competenti e sulle proposte della Commissione di possibilità di pesca per i periodi rientranti nel periodo di transizione. 3. Nonostante l'articolo 124, paragrafo 2, lettera b), per consentire al Regno Unito di prepararsi alla futura adesione alle sedi internazionali pertinenti, in via eccezionale l'Unione può invitare il Regno Unito ad assistere, nell'ambito della delegazione dell'Unione, a consultazioni e negoziati internazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura consentita agli Stati membri e ammessa dal consesso in questione. 4. Fatto salvo l'articolo 127, paragrafo 1, sono mantenuti i criteri di stabilità relativa per la ripartizione delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1. Articolo 131 Sorveglianza ed esecuzione Durante il periodo di transizione le istituzioni, organi e organismi dell'Unione hanno i poteri conferiti loro dal diritto dell'Unione rispetto al Regno Unito e alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito. In particolare, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione in forza dei trattati. Durante il periodo di transizione il primo comma si applica anche per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo. Articolo 132 Proroga del periodo di transizione 1. Nonostante l'articolo 126, il comitato misto può adottare, prima del 1o luglio 2020, una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un periodo fino a uno o due anni (138). 2. Se il comitato misto adotta una decisione ai sensi del paragrafo 1, si applica quanto segue: a) in deroga all'articolo 127, paragrafo 6, il Regno Unito è considerato paese terzo ai fini dell'attuazione di attività e programmi dell'Unione impegnati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale che si applica dal 2021; b) in deroga all'articolo 127, paragrafo 1, e fatta salva la parte quinta del presente accordo, al Regno Unito non si applica dopo il 31 dicembre 2020 il diritto dell'Unione applicabile alle risorse proprie dell'Unione per gli esercizi finanziari coperti dalla proroga del periodo di transizione; c) in deroga all'articolo 127, paragrafo 1, del presente accordo, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano alle misure delle autorità del Regno Unito, anche in relazione allo sviluppo rurale, a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nel Regno Unito fino a un livello annuo di sostegno che non eccede il totale delle spese sostenute nel Regno Unito in virtù della politica agricola comune nel 2019, e purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. Tale percentuale minima è determinata sulla base dell'ultima percentuale disponibile alla quale la spesa complessiva sostenuta nell'Unione in virtù della politica agricola comune soddisfa le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. Se la proroga del periodo di transizione non è un multiplo di dodici mesi, il livello massimo annuo del sostegno esentato è ridotto in proporzione nell'anno in cui il periodo di transizione prorogato conta meno di dodici mesi; (138) Nell'eventualità di una proroga l'Unione ne informerà le altre parti degli accordi internazionali. L 29/70 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 d) per il periodo dal 1° gennaio 2021 alla fine del periodo di transizione, il Regno Unito versa un contributo al bilancio dell'Unione determinato in conformità del paragrafo 3; e) fatto salvo il paragrafo 3, lettera d), resta impregiudicata la parte quinta del presente accordo. 3. La decisione del comitato misto di cui al paragrafo 1: a) stabilisce l'adeguato contributo del Regno Unito al bilancio dell'Unione per il periodo dal 1° gennaio 2021 alla fine del periodo di transizione, tenendo conto dello status del Regno Unito durante detto periodo, nonché le relative modalità di pagamento; b) specifica il livello massimo del sostegno esentato, nonché la percentuale minima di detto sostegno che soddisfa le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC di cui al paragrafo 2, lettera c); c) definisce le altre misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 2; d) adatta le date o i termini di cui agli articoli 51, 62, 63, 84, 96, 125, 141, 156, 157 e agli allegati IV e V per tener conto della proroga del periodo di transizione. PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINANZIARIE Capo 1 Disposizioni generali Articolo 133 Valuta da usare tra l'Unione e il Regno Unito Fermo restando il diritto dell'Unione relativo alle risorse proprie dell'Unione, tutti gli importi, passività, calcoli, conti e pagamenti di cui alla presente parte sono redatti ed eseguiti in euro. Articolo 134 Agevolazioni offerte ai revisori in relazione alle disposizioni finanziarie Il Regno Unito comunica all'Unione le entità cui ha affidato l'incarico di verificare l'esecuzione delle disposizioni finanziarie oggetto della presente parte. Su richiesta del Regno Unito l'Unione fornisce alle entità incaricate le informazioni di cui possono ragionevolmente avere bisogno, in relazione ai diritti e agli obblighi del Regno Unito di cui alla presente parte, e accorda loro adeguata assistenza per l'espletamento del loro incarico. Nell'offrire le informazioni e l'assistenza di cui al presente articolo, l'Unione agisce conformemente al diritto dell'Unione applicabile, in particolare le norme dell'Unione sulla protezione dei dati. Le autorità del Regno Unito e dell'Unione possono concordare opportune modalità amministrative per agevolare l'applicazione del primo e del secondo comma. Capo 2 Contributo e partecipazione del regno unito al bilancio dell'Unione Articolo 135 Contributo e partecipazione del Regno Unito all'esecuzione del bilancio dell'Unione per gli esercizi 2019 e 2020 1. Conformemente alla parte quarta, il Regno Unito contribuisce e partecipa all'esecuzione del bilancio dell'Unione per gli esercizi 2019 e 2020. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/71 2. In deroga alla parte quarta, le modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (139) o della decisione 2014/335/UE, Euratom, adottate alla data di entrata in vigore del presente accordo o successivamente non si applicano al Regno Unito nella misura in cui incidono sugli obblighi finanziari del Regno Unito. Articolo 136 Disposizioni applicabili dopo il 31 dicembre 2020 in relazione alle risorse proprie. 1. Il diritto dell'Unione relativo alle risorse proprie dell'Unione per gli esercizi finanziari fino al 2020 continua ad applicarsi al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, anche nel caso delle risorse proprie in questione da mettere a disposizione, correggere o sottoporre a rettifica dopo tale data. 2. Fatto salvo l'articolo 135, paragrafo 2, il diritto dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende in particolare gli atti e le disposizioni seguenti, e relative modifiche, a prescindere dalla data di adozione, entrata in vigore o applicazione delle modifiche: a) decisione 2014/335/UE, Euratom; b) regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, in particolare l'articolo 12 relativo agli interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente e l'articolo 11 sulla non partecipazione; c) regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, in particolare l'articolo 1 relativo al calcolo del saldo e gli articoli da 2 a 8 sulle misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie; d) regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (140); e) regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (141); f) decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/195 della Commissione (142); g) decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 della Commissione (143); h) regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (144) ("regolamento finanziario"); i) articolo 287 TFUE sul ruolo della Corte dei conti e altre norme riguardanti tale istituzione; j) articolo 325 TFUE sulla lotta contro la frode e atti connessi, in particolare il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (145) e il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (146); k) il bilancio annuale per gli esercizi finanziari fino al 2020 o, se il bilancio annuale non è stato adottato, le norme applicabili in conformità dell'articolo 315 TFUE. (139) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884). (140) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9). (141) Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL") (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1). (142) Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/195 della Commissione, del 8 febbraio 2018, che definisce le schede per la segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali e per la relazione sui controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio (GU L 36 del 9.2.2018, pag. 33). (143) Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, che definisce i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (GU L 36 del 9.2.2018, pag. 20). (144) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1). (145) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). (146) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L 29/72 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, dopo il 31 dicembre 2020 si applicano al Regno Unito le disposizioni seguenti: a) conformemente al diritto dell'Unione di cui ai paragrafi 1 e 2, sono dovuti dal Regno Unito o sono dovuti al Regno Unito gli importi risultanti, nei suoi confronti, da rettifiche delle risorse proprie iscritte a bilancio e da rettifiche relative a eccedenti o disavanzi, in relazione al finanziamento del bilancio dell'Unione fino al 2020; b) se, conformemente al diritto dell'Unione applicabile alle risorse proprie dell'Unione, la data in cui le risorse proprie devono essere messe a disposizione è successiva al 28 febbraio 2021, il pagamento è effettuato alla prima data di cui all'articolo 148, paragrafo 1, successiva alla data in cui le risorse proprie devono essere messe a disposizione; c) ai fini del pagamento delle risorse proprie tradizionali dovute dal Regno Unito dopo il 28 febbraio 2021, è decurtato della quota del Regno Unito l'importo dei diritti accertati a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, dopo la deduzione delle spese di riscossione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/335/UE, Euratom; d) in deroga all'articolo 7 del presente accordo, i rappresentanti o gli esperti del Regno Unito, o gli esperti designati dal Regno Unito, possono assistere su invito e in via eccezionale e senza diritto di voto alle riunioni dei comitati istituiti dal diritto dell'Unione applicabile di cui ai paragrafi 1 e 2, ad esempio alle riunioni del comitato consultivo delle risorse proprie istituito dall'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014, o del comitato RNL istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, purché i lavori di tali comitati riguardino gli esercizi finanziari fino al 2020; e) le correzioni o rettifiche delle risorse proprie basate sull'IVA e sul reddito nazionale lordo sono effettuate solo se le misure pertinenti a norma delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono decise entro il 31 dicembre 2028; f) la contabilità separata per le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 è liquidata completamente entro il 31 dicembre 2025. Prima del 20 febbraio 2026 è messa a disposizione del bilancio dell'Unione una quota degli importi che sono ancora su quella contabilità al 31 dicembre 2025 e per i quali, prima di tale data, la Commissione europea non ha comunicato le risultanze dei controlli svolti conformemente alla normativa sulle risorse proprie, corrispondente alla quota risultante dal rapporto tra gli importi messi a disposizione dell'Unione e gli importi comunicati dal Regno Unito alla Commissione europea nel quadro della procedura istituita all'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 nel periodo tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Articolo 137 Partecipazione del Regno Unito all'esecuzione dei programmi e delle azioni dell'Unione nel 2019 e 2020 1. Conformemente alla parte quarta, i programmi e le azioni dell'Unione impegnati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ("QFP 2014-2020") o delle precedenti prospettive finanziarie, sono eseguiti nel 2019 e 2020 per quanto riguarda il Regno Unito in base al diritto dell'Unione applicabile. Nel Regno Unito per l'anno di domanda 2020 non si applica il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (147) applicabile nell'anno 2020. Tuttavia, al regime di pagamenti diretti del Regno Unito per l'anno di domanda 2020 si applica l'articolo 13 di detto regolamento, purché tale regime sia equivalente a quello del regolamento (UE) n. 1307/2013 applicabile nell'anno 2020. 2. In deroga alla parte quarta, il Regno Unito e i progetti ubicati nel Regno Unito sono ammissibili soltanto alle operazioni finanziarie svolte all'interno di strumenti finanziari gestiti direttamente o indirettamente a norma del titolo X del regolamento finanziario, o alle operazioni finanziarie garantite dal bilancio dell'Unione nell'ambito del Fondo europeo (147) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/73 per gli investimenti strategici (FEIS) istituito con regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (148) e del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) istituito con regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio (149), purché tali operazioni finanziarie siano state approvate da entità e organismi, tra cui la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti ("FEI"), o da persone incaricate dell'esecuzione di parte di tali azioni prima della data di entrata in vigore del presente accordo, anche se la firma di dette operazioni finanziarie risale a dopo tale data. In relazione a tali operazioni finanziarie approvate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, le entità stabilite nel Regno Unito sono trattate come entità ubicate fuori dell'Unione. Articolo 138 Diritto dell'Unione applicabile dopo il 31 dicembre 2020 in relazione alla partecipazione del Regno Unito all'esecuzione dei programmi e delle azioni dell'Unione impegnati nell'ambito del QFP 2014-2020 o delle precedenti prospettive finanziarie 1. Per quanto riguarda l'esecuzione dei programmi e delle azioni dell'Unione impegnati nell'ambito del QFP 2014-2020 o delle precedenti prospettive finanziarie, il diritto dell'Unione applicabile, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie e sulla liquidazione dei conti, continua ad applicarsi al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 fino alla chiusura di tali programmi e azioni dell'Unione. 2. Il diritto dell'Unione applicabile di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le disposizioni seguenti, e relative modifiche, a prescindere dalla data di adozione, entrata in vigore o applicazione delle modifiche: a) il regolamento finanziario; b) gli atti di base, definiti all'articolo 2, punto 4), del regolamento finanziario, che istituiscono i programmi e le azioni dell'Unione di cui ai commenti del bilancio riguardanti i titoli, capi, articoli o voci a norma dei quali sono stati impegnati gli stanziamenti; c) articolo 299 TFUE sull'esecutività degli obblighi pecuniari; d) articolo 287 TFUE sul ruolo della Corte dei conti e altre norme riguardanti tale istituzione; e) articolo 325 TFUE sulla lotta contro la frode e atti connessi, in particolare il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95. 3. In deroga all'articolo 7, i rappresentanti o gli esperti del Regno Unito, o gli esperti designati dal Regno Unito, possono assistere su invito e in via eccezionale e senza diritto di voto alle riunioni dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esecuzione e nella gestione dei programmi istituiti dal diritto dell'Unione di cui al paragrafo 1 o istituiti dalla Commissione europea in esecuzione di tale diritto, purché i lavori di tali comitati riguardino gli esercizi finanziari fino al 2020. 4. In deroga all'articolo 8, il Regno Unito ha accesso alle reti, ai sistemi di informazione e alle banche dati istituiti dai pertinenti atti di base o dalle norme di esecuzione derivanti da tali atti di base, per quanto strettamente necessario all'esecuzione dei programmi e delle azioni di cui al paragrafo 2, lettera b). 5. Su proposta del comitato delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 165, paragrafo 1, lettera f), il comitato misto può adottare, in conformità delle norme stabilite dall'articolo 166, misure tecniche per agevolare la chiusura dei programmi e delle azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o per esentare il Regno Unito dall'obbligo di adottare provvedimenti, durante o dopo la chiusura di tali programmi e azioni, che non sono pertinenti a un ex Stato membro, purché tali misure tecniche rispettino il principio di sana gestione finanziaria e non comportino vantaggi per il Regno Unito o per beneficiari del Regno Unito rispetto agli Stati membri o a paesi terzi che partecipano ai medesimi programmi e alle medesime azioni finanziate dal bilancio dell'Unione. (148) Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1). (149) Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1). L 29/74 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 139 Quota del Regno Unito La quota del Regno Unito di cui all'articolo 136, paragrafo 3, lettere a) e c), e agli articoli da 140 a 147 è una percentuale risultante dal rapporto tra le risorse proprie messe a disposizione dal Regno Unito nel periodo 2014-2020 e le risorse proprie messe a disposizione nel medesimo periodo da tutti gli Stati membri e dal Regno Unito, rettificate dall'importo comunicato agli Stati membri prima del 1° febbraio 2022 conformemente all'articolo 10 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Articolo 140 Impegni da liquidare 1. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il Regno Unito è responsabile nei confronti dell'Unione della sua quota degli impegni di bilancio del bilancio dell'Unione e dei bilanci delle agenzie decentrate dell'Unione che restano da liquidare al 31 dicembre 2020, e della sua quota degli impegni assunti nel 2021 sul riporto degli stanziamenti d'impegno dal bilancio 2020. Il primo comma non si applica agli impegni seguenti da liquidare al 31 dicembre 2020: a) impegni correlati ai programmi e agli organi cui si applica l'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 per quanto riguarda il Regno Unito; b) impegni finanziati dalle entrate con destinazione specifica del bilancio dell'Unione. Per quanto riguarda le agenzie decentrate dell'Unione, l'importo dei loro impegni di cui al primo comma è considerato solo in proporzione alla quota dei contributi del bilancio dell'Unione alle loro entrate complessive per il periodo 2014-2020. 2. L'Unione calcola l'importo degli impegni di cui al paragrafo 1 al 31 dicembre 2020. Essa comunica l'importo al Regno Unito entro il 31 marzo 2021, aggiungendo un elenco contenente la chiave di riferimento di ciascun impegno, le linee di bilancio associate e l'importo per ciascuna linea di bilancio associata. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2022, l'Unione comunica al Regno Unito rispetto agli impegni di cui al paragrafo 1: a) informazioni sull'importo degli impegni da liquidare al 31 dicembre dell'esercizio precedente e sui pagamenti e disimpegni effettuati nell'esercizio precedente, con un aggiornamento dell'elenco di cui al paragrafo 2; b) una stima dei pagamenti previsti nell'esercizio in corso basata sul livello degli stanziamenti di pagamento a bilancio; c) una stima del contributo previsto del Regno Unito ai pagamenti di cui alla lettera b); e d) altre informazioni quali la previsione dei pagamenti a medio termine. 4. L'importo annuo dovuto risulta dalla quota del Regno Unito della stima di cui al paragrafo 3, lettera b), rettificato dalla differenza tra i pagamenti effettuati dal Regno Unito nell'esercizio precedente e la quota del Regno Unito dei pagamenti effettuati dall'Unione nell'esercizio precedente sugli impegni da liquidare di cui al paragrafo 1, e dedotto l'importo delle rettifiche finanziarie nette in relazione a programmi e azioni finanziati nell'ambito del QFP 2014-2020 o delle precedenti prospettive finanziarie e dedotti i proventi delle procedure d'infrazione nei confronti di uno Stato membro per mancata messa a disposizione delle risorse proprie relative agli esercizi finanziari fino al 2020, purché tali importi siano stati percepiti dal bilancio nell'esercizio precedente e siano definitivi. L'importo annuo dovuto dal Regno Unito non è rettificato durante quell'esercizio. Nel 2021 l'importo annuo dovuto dal Regno Unito è ridotto della quota del bilancio 2020 finanziata dal Regno Unito applicata agli stanziamenti di pagamento riportati dal 2020 al 2021 conformemente agli articoli 12 e 13 del regolamento finanziario, e della quota del Regno Unito sul totale delle risorse proprie tradizionali messe a disposizione dell'Unione nel gennaio e febbraio 2021, rispetto alle quali i diritti dell'Unione sono stati accertati nel novembre e dicembre 2020 conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. L'Unione rimborsa al Regno Unito la quota del Regno Unito sul totale delle risorse proprie tradizionali messe a disposizione dagli Stati membri dopo il 31 dicembre 2020 per i beni immessi in libera pratica per fine o appuramento della custodia temporanea o dei regimi doganali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, iniziati entro quella data. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/75 5. Su richiesta del Regno Unito trasmessa non prima del 31 dicembre 2028, l'Unione calcola una stima degli importi residui dovuti dal Regno Unito in forza del presente articolo, applicando una regola che tenga conto degli impegni da liquidare a fine esercizio e di una stima dei disimpegni eventuali su detti impegni, delle rettifiche finanziarie e dei proventi delle procedure d'infrazione dopo la fine dell'esercizio. Previa conferma al comitato delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 165, paragrafo 1, lettera f), e al comitato misto di aver accettato la proposta, il Regno Unito paga l'importo stimato, rettificato secondo il paragrafo 4 del presente articolo, in relazione ai pagamenti effettuati dal Regno Unito nell'esercizio precedente. Il pagamento degli importi di cui al presente paragrafo estingue gli obblighi residui del Regno Unito o dell'Unione a norma del presente articolo. Articolo 141 Ammende decise entro il 31 dicembre 2020 1. Su un'ammenda decisa dall'Unione entro il 31 dicembre 2020, che è diventata definitiva e non costituisce entrata con destinazione specifica, l'Unione rimborsa al Regno Unito la quota che gli spetta dell'importo dell'ammenda riscosso dall'Unione, salvo che l'importo non sia già stato registrato nel bilancio dell'Unione come entrata di bilancio entro il 31 dicembre 2020. 2. Su un'ammenda decisa dall'Unione dopo il 31 dicembre 2020 in una procedura di cui all'articolo 92, paragrafo 1, l'Unione rimborsa al Regno Unito la quota che gli spetta dell'importo dell'ammenda riscosso dall'Unione purché l'ammenda sia diventata definitiva. Articolo 142 Responsabilità dell'Unione alla fine del 2020 1. Il Regno Unito è responsabile nei confronti dell'Unione della sua quota del finanziamento delle passività dell'Unione assunte fino al 31 dicembre 2020, ad eccezione di quanto segue: a) passività con attività corrispondenti, tra cui: attività relative ai prestiti di assistenza finanziaria dell'Unione e le passività di bilancio associate, attività corrispondenti a immobili, impianti e attrezzature e accantonamenti connessi allo smantellamento dei siti nucleari del Centro comune di ricerca, e tutti gli obblighi correlati alle locazioni, attività immateriali e inventari, attività e passività relative alla gestione del rischio di valuta estera, entrate maturate e differite e tutti gli accantonamenti tranne per le ammende, i procedimenti giudiziari e le passività per garanzie finanziarie; e b) passività e attività connesse al funzionamento del bilancio e alla gestione delle risorse proprie, tra cui anticipi dei prefinanziamenti in essere, crediti, tesoreria e debiti, nonché i ratei passivi, compresi quelli connessi al Fondo europeo agricolo di garanzia o già inclusi negli impegni da liquidare (RAL). 2. In particolare, il Regno Unito è responsabile della propria quota delle passività dell'Unione in materia di diritti pensionistici e diritti ad altre prestazioni legate al rapporto di lavoro, maturati entro il 31 dicembre 2020. I pagamenti relativi a tali passività sono effettuati in conformità dei paragrafi 5 e 6. 3. L'Unione comunica al Regno Unito entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2022 i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente corrispondenti alle passività in essere al 31 dicembre 2020 e l'importo del contributo del Regno Unito a tali pagamenti. 4. Entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2022, l'Unione trasmette al Regno Unito un documento specifico sulle pensioni per quanto riguarda la situazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente con riferimento alla responsabilità di cui al paragrafo 2, che riporta: a) gli importi residui da pagare in relazione alle passività descritte nel paragrafo 5; b) i calcoli, i dati e le ipotesi serviti per determinare l'importo dovuto dal Regno Unito entro il 30 giugno dell'esercizio in corso in relazione ai pagamenti per le pensioni del personale e ai contributi del bilancio dell'Unione al regime comune di assicurazione malattia (RCAM) effettuati nell'esercizio precedente conformemente al paragrafo 6, e una stima di tali importi per l'anno in corso; c) per quanto riguarda la popolazione al 31 dicembre 2020, il numero dei beneficiari effettivi e la stima dei beneficiari futuri dei regimi di assicurazione pensionistica e di assicurazione malattia alla fine dell'esercizio precedente e i loro diritti cumulati successivi alla fine del rapporto di lavoro in quel momento; e L 29/76 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 d) le passività in essere del Regno Unito calcolate tramite valutazioni attuariali effettuate conformemente ai pertinenti principi contabili internazionali per il settore pubblico, con una spiegazione dell'evoluzione di tali passività rispetto all'esercizio precedente. Il documento può essere aggiornato entro il 30 settembre dello stesso anno per tenere conto delle cifre definitive relative all'esercizio precedente. 5. In merito alla responsabilità del Regno Unito per i diritti a pensione e i diritti ad altre prestazioni legate al rapporto di lavoro di cui al paragrafo 2, per quanto riguarda le pensioni dei membri e dei titolari di alte cariche dell'UE contemplati dal regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio (150), dalla decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo (151) e dal regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio (152), il Regno Unito contribuisce alle passività registrate nei conti consolidati dell'Unione per l'esercizio finanziario 2020 in 10 rate a partire dal 31 ottobre 2021. 6. In merito alla responsabilità del Regno Unito per i diritti a pensione e i diritti ad altre prestazioni legate al rapporto di lavoro di cui al paragrafo 2, per quanto riguarda le pensioni dei funzionari dell'Unione stabilite a norma degli articoli da 77 a 84 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, e per le pensioni degli agenti temporanei, degli agenti contrattuali e degli assistenti parlamentari stabilite a norma, rispettivamente, degli articoli da 33 a 40, da 101 a 114 e dell'articolo 135, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, il Regno Unito contribuisce con cadenza annuale ai pagamenti netti effettuati dal bilancio dell'Unione a favore di ciascun beneficiario e al relativo contributo del bilancio dell'Unione all'RCAM per ciascun beneficiario o persona che fruisce di tale regime tramite un beneficiario. I pagamenti di tale contributo decorrono dal 30 giugno 2022. Per le pensioni di cui al primo comma, il pagamento a carico del Regno Unito è pari alla somma dei pagamenti netti effettuati dal bilancio dell'Unione nell'esercizio precedente per ciascun beneficiario, moltiplicato per la quota del Regno Unito e per una percentuale specifica per ciascun beneficiario ("percentuale specifica"). La percentuale specifica è calcolata come segue: a) per il beneficiario che riceve la pensione il 1o gennaio 2021, la percentuale specifica è il 100 %; b) per ogni altro beneficiario di pensione, la percentuale specifica risulta dal rapporto tra i diritti a pensione maturati entro il 31 dicembre 2020 conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e in particolare all'allegato VIII, compresi i diritti a pensione trasferiti a tale data, e i diritti a pensione maturati alla data del pensionamento o del decesso, se precedente, o alla data in cui la persona esce dal regime; c) ai fini del contributo del bilancio all'RCAM, la percentuale specifica risulta dal rapporto tra il numero di anni in cui il beneficiario ha contribuito al regime pensionistico fino al 31 dicembre 2020 e il totale degli anni di pensionamento durante i quali il beneficiario, o la persona cui si applica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, che è la base per i diritti dell'RCAM, ha contribuito al regime pensionistico. Nel caso del beneficiario di una pensione di reversibilità o di una pensione di orfano stabilita a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, il calcolo è effettuato sulla base della carriera della persona cui si applica lo statuto, che è la base per la pensione di reversibilità o per la pensione di orfano. Fino a che non si estingue la responsabilità di cui al presente paragrafo, ogni dato anno ("anno N") il Regno Unito può trasmettere all'Unione prima del 1° marzo dell'anno N la richiesta di pagare il passivo in essere al 31 dicembre dell'anno N. L'Unione stabilisce l'importo del passivo in essere in relazione alla pensione e alle prestazioni successive alla fine del rapporto dell'RCAM, secondo la stessa metodologia di cui al paragrafo 4, lettera d). Se concorda, il Regno Unito provvede a pagare tale importo in cinque rate, la prima delle quali nell'anno N + 1. Il Regno Unito onora i propri impegni anche per l'anno N secondo la procedura di cui al presente paragrafo. Una volta ultimato il pagamento, e purché siano conclusi anche i pagamenti di cui al paragrafo 5, gli obblighi residui di cui al presente articolo sono estinti. Il comitato delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 165, paragrafo 1, lettera f), e il comitato misto ne sono informati. (150) Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1). (151) Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1). (152) Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/77 Articolo 143 Passività finanziarie potenziali relative a prestiti erogati per assistenza finanziaria, FEIS, EFSD e mandato per i prestiti esterni 1. Il Regno Unito è responsabile nei confronti dell'Unione della propria quota delle passività finanziarie potenziali dell'Unione derivanti da operazioni finanziarie: a) decise dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dalla Commissione europea prima della data di entrata in vigore del presente accordo, quando tali operazioni finanziarie riguardano prestiti per aiuti finanziari decisi a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (153), del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (154) o delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio che forniscono assistenza macrofinanziaria a vari paesi sulla base di una dotazione a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (155) o del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio (156); b) approvate prima della data di entrata in vigore del presente accordo da organismi, entità o persone direttamente incaricati dell'esecuzione delle operazioni finanziarie connesse alle garanzie di bilancio erogate a favore della BEI tramite il FEIS conformemente al regolamento (UE) 2015/1017, o tramite il mandato per i prestiti esterni conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 o al regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 e alla decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (157) o alla decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (158), o concesse a favore di loro omologhi ammissibili (EFSD). Il 31 luglio 2019 l'Unione presenta al Regno Unito una relazione specifica su dette operazioni finanziarie che contiene, per ciascun tipo di strumento, informazioni riguardanti: a) le passività finanziarie derivanti da dette operazioni finanziarie alla data di entrata in vigore del presente accordo; b) se pertinente, gli accantonamenti detenuti alla data di entrata in vigore del presente accordo nei rispettivi fondi di garanzia o conti fiduciari per coprire le passività finanziarie di cui alla lettera a), e i rispettivi accantonamenti impegnati e non ancora pagati. Nei conti consolidati dell'Unione per gli esercizi 2019 e 2020, i pagamenti effettuati dagli accantonamenti di cui al secondo comma, lettera b), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2019 e 2020 rispettivamente, sono comunicati per le stesse operazioni finanziarie di cui al presente paragrafo purché siano decisi alla data di entrata in vigore del presente accordo o successivamente. La responsabilità del Regno Unito nei confronti dell'Unione in relazione alle operazioni finanziarie di cui al presente paragrafo non è interessata da eventuali ristrutturazioni di dette operazioni finanziarie. In particolare l'esposizione finanziaria del Regno Unito non aumenta in termini nominali rispetto alla situazione immediatamente precedente la ristrutturazione. 2. Per le operazioni finanziarie di cui al paragrafo 1, l'Unione è responsabile nei confronti del Regno Unito della quota del Regno Unito: a) degli importi che l'Unione ha recuperato da debitori insolventi o connessi a pagamenti indebiti; e b) delle entrate nette risultanti dalla differenza tra entrate finanziarie e operative e spese finanziarie e operative, messe a bilancio dell'Unione come entrate generali o con destinazione specifica. Per quanto riguarda le entrate della gestione patrimoniale della copertura degli strumenti dotati di copertura, l'Unione calcola una percentuale delle entrate dal rapporto tra le entrate nette della gestione patrimoniale dell'esercizio precedente e la copertura totale in essere alla fine dell'esercizio precedente. L'importo della responsabilità nei confronti del Regno Unito per le entrate della gestione patrimoniale della copertura è l'importo ottenuto moltiplicando la copertura attuale del Regno Unito di cui al paragrafo 5 per la suddetta percentuale delle entrate. (153) Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1). (154) Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1). (155) Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10). (156) Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1). (157) Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1). (158) Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1). L 29/78 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 3. Entro il 31 marzo 2021, per ciascuno strumento di cui al paragrafo 1 che prevede una copertura a carico del bilancio dell'Unione, l'Unione comunica al Regno Unito: a) la copertura iniziale risultante dalla quota del Regno Unito nella somma: i) degli accantonamenti realizzati nel corrispondente fondo di garanzia al 31 dicembre 2020; ii) degli accantonamenti impegnati e non ancora pagati al 31 dicembre 2020; e iii) dei pagamenti effettuati dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2020, relativi a operazioni finanziarie decise alla data di entrata in vigore del presente accordo o successivamente; e b) il tasso di copertura predefinito risultante dal rapporto tra la copertura iniziale del Regno Unito per lo strumento in questione e l'importo delle operazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 al 31 dicembre 2020 decise prima dell'entrata in vigore del presente accordo. 4. Il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2021 fino ad ammortamento, scadenza o conclusione delle operazioni finanziarie di cui al paragrafo 1, l'Unione comunica al Regno Unito informazioni riguardanti dette operazioni finanziarie. Le informazioni contengono, per ciascun tipo di strumento: a) le passività potenziali in essere al 31 dicembre dell'esercizio precedente; b) i pagamenti effettuati dall'Unione nell'esercizio precedente in relazione a dette operazioni finanziarie e i relativi importi accumulati dopo il 31 dicembre 2020; c) la copertura attuale del Regno Unito e il relativo tasso di copertura di cui al paragrafo 5; d) i rimborsi versati al Regno Unito nell'esercizio precedente in conformità del paragrafo 6, lettera a), e i relativi importi accumulati dopo il 31 dicembre 2020; e) gli importi recuperati e le entrate nette registrati nel bilancio dell'Unione di cui al paragrafo 2 per l'esercizio precedente; f) se necessario, altre informazioni utili riguardanti le operazioni finanziarie dell'esercizio precedente. 5. Entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascuno strumento di cui al paragrafo 1, se l'atto di base stabilisce una copertura a carico del bilancio dell'Unione, l'Unione: a) calcola la copertura attuale del Regno Unito, definita come l'importo della copertura iniziale del Regno Unito meno: i) la quota del Regno Unito dei pagamenti di cui al paragrafo 4, lettera b), provenienti dal bilancio dell'Unione e accumulati dopo il 31 dicembre 2020 in relazione alle operazioni finanziarie decise prima dell'entrata in vigore del presente accordo; ii) la quota del Regno Unito dell'importo dei disimpegni realizzati negli esercizi precedenti sugli impegni ancora da liquidare di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii), come comunicato a norma dell'articolo 140, paragrafo 3; iii) il livello accumulato dei rimborsi versati al Regno Unito al 1o gennaio 2021, di cui al paragrafo 4, lettera d); b) comunica al Regno Unito il tasso di copertura attuale, definito come il rapporto tra la copertura attuale del Regno Unito e l'importo delle operazioni finanziarie di cui al paragrafo 4, lettera a). 6. Ogni anno a decorrere dal 2022: a) se l'attuale tasso di copertura del Regno Unito per uno strumento eccede il tasso di copertura predefinito per quello strumento, l'Unione è responsabile di detto strumento nei confronti del Regno Unito per l'importo ottenuto moltiplicando l'importo delle passività finanziarie di cui al paragrafo 4, lettera a), per la differenza tra il tasso di copertura attuale e il tasso di copertura predefinito. La responsabilità dell'Unione non supera la copertura attuale del Regno Unito calcolata al paragrafo 5; b) se in un dato anno il tasso di copertura attuale del Regno Unito per uno strumento diventa negativo, il Regno Unito è responsabile di detto strumento nei confronti dell'Unione per l'importo della copertura negativa attuale. Negli anni successivi il Regno Unito è responsabile di detto strumento nei confronti dell'Unione per la sua quota dei pagamenti effettuati come comunicato a norma del paragrafo 4, lettera b), del presente articolo e per la sua quota dell'importo dei disimpegni realizzati nell'esercizio precedente sugli impegni ancora da liquidare di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii), del presente articolo come comunicato a norma dell'articolo 140, paragrafo 3. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/79 7. Una volta estinte le operazioni finanziarie dell'Unione relative a uno strumento di cui al paragrafo 1, se la copertura attuale del Regno Unito è positiva l'Unione è responsabile nei confronti del Regno Unito per l'importo della copertura attuale calcolata conformemente al paragrafo 5. 8. Dopo il 31 dicembre 2020, se sono effettuati pagamenti dal bilancio dell'Unione per le operazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 in relazione a uno strumento per il quale l'atto di base non prevede copertura, il Regno Unito è responsabile nei confronti dell'Unione di detto strumento per la sua quota dei pagamenti effettuati, come comunicato a norma del paragrafo 4, lettera b). 9. Ai fini del presente articolo, quando le passività finanziarie, i pagamenti, i recuperi o altri importi riguardano operazioni finanziarie di cui al paragrafo 1, ma non è possibile determinare direttamente se derivino da una particolare operazione finanziaria in seguito all'applicazione di meccanismi di mutualizzazione dei rischi o di meccanismi di subordinazione, le passività finanziarie, i pagamenti, i recuperi o altri importi pertinenti che devono essere determinati ai fini dell'applicazione del presente articolo sono calcolati proporzionalmente in base al rapporto tra l'importo delle operazioni finanziarie decise o approvate prima della data di entrata in vigore del presente accordo al 31 dicembre dell'esercizio precedente il calcolo e l'importo totale delle operazioni finanziarie a tale data. 10. Le operazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 che non sono soggette ad ammortamento sono considerate dopo dieci anni ammortate proporzionalmente all'ammortamento delle operazioni residue soggette ad ammortamento. Articolo 144 Strumenti finanziari in regime di esecuzione diretta o indiretta finanziati dai programmi del QFP 2014-2020 o dalle precedenti prospettive finanziarie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al completo ammortamento delle operazioni finanziarie di cui alla lettera a) del presente comma, l'Unione indica le operazioni finanziarie che: a) sono state decise dalla Commissione europea prima della data di entrata in vigore del presente accordo e, se necessario, approvate dalle istituzioni finanziarie cui la Commissione europea ha affidato l'attuazione di uno strumento finanziario nell'ambito di un programma del QFP 2014-2020 o delle precedenti prospettive finanziarie in regime di esecuzione diretta o indiretta; e b) sono state decise e se necessario approvate alla data di entrata in vigore del presente accordo o successivamente. Il 31 luglio 2019, nella relazione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, secondo comma, l'Unione fornisce le informazioni seguenti sugli strumenti finanziari in regime di esecuzione diretta o indiretta finanziati dai programmi del QFP 2014-2020 o dalle precedenti prospettive finanziarie: a) le passività finanziarie derivanti dalle operazioni decise prima della data di entrata in vigore del presente accordo dalla Commissione europea o dall'entità cui la Commissione europea ha affidato l'esecuzione dello strumento finanziario; e b) i pagamenti effettuati dalla Commissione europea per gli strumenti finanziari e gli importi impegnati per gli strumenti finanziari che non sono ancora stati corrisposti a tale data. La ristrutturazione delle operazioni finanziarie di cui al presente paragrafo non incide sulla responsabilità dell'Unione nei confronti del Regno Unito in relazione a dette operazioni finanziarie, nella misura in cui tale ristrutturazione non aumenta in termini nominali l'esposizione finanziaria in essere immediatamente prima della ristrutturazione nei confronti della controparte. 2. Il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2021 e fino ad ammortamento, scadenza o conclusione per ciascuno degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, l'Unione comunica al Regno Unito le informazioni disponibili riguardanti le operazioni finanziarie di cui al paragrafo 1 che sono state decise o approvate prima della data di entrata in vigore del presente accordo e quelle decise o approvate a quella data o successivamente. Per ciascuno strumento le informazioni riportano: a) le passività finanziarie al 31 dicembre dell'esercizio precedente derivanti dalle operazioni finanziarie decise dalla Commissione europea o approvate dall'entità cui la Commissione europea ha affidato l'esecuzione dello strumento finanziario prima della data di entrata in vigore del presente accordo; b) le passività finanziarie al 31 dicembre dell'anno precedente derivanti dalle operazioni finanziarie decise dalla Commissione europea o dall'entità cui la Commissione europea ha affidato l'esecuzione dello strumento finanziario; L 29/80 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 c) il rapporto tra gli importi di cui alle lettere a) e b); d) i pagamenti effettuati dal fondo di copertura o da conti fiduciari presso le entità incaricate, laddove tali pagamenti riguardino le operazioni finanziarie decise dalla Commissione europea o approvate dall'entità cui la Commissione europea ha affidato l'esecuzione dello strumento finanziario dopo la data di entrata in vigore del presente accordo; e) la parte degli importi rimborsati all'Unione conformemente all'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tranne gli utili di cui alla lettera f) del presente paragrafo, relativi a operazioni finanziarie decise o approvate prima della data di entrata in vigore del presente accordo; f) gli utili sulle risorse dello strumento finanziario nel fondo di copertura o in conti fiduciari; g) la parte dell'importo del fondo di copertura o dei conti fiduciari non erogata e recuperata dalla Commissione europea; h) se necessario, altre informazioni utili riguardanti le operazioni finanziarie dell'esercizio precedente. 3. L'Unione è responsabile nei confronti del Regno Unito della quota del Regno unito degli importi di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g). 4. Ai fini del presente articolo, quando passività, pagamenti, recuperi o altri importi finanziari si riferiscono alle operazioni finanziarie di cui al paragrafo 1, ma non è possibile determinare direttamente se derivino da una particolare operazione finanziaria in seguito all'applicazione di meccanismi di mutualizzazione dei rischi o da meccanismi di subordinazione, le passività, i pagamenti, i recuperi o altri importi finanziari pertinenti che devono essere determinati ai fini dell'applicazione del presente articolo sono calcolati proporzionalmente in base al rapporto di cui al paragrafo 2, lettera c). Articolo 145 Comunità europea del carbone e dell'acciaio L'Unione è responsabile nei confronti del Regno Unito della quota del Regno Unito delle attività nette della Comunità europea del carbone e dell'acciaio in liquidazione al 31 dicembre 2020. L'Unione rimborsa al Regno Unito l'importo in questione in cinque rate annue di pari importo il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 30 giugno 2021. Articolo 146 Investimenti dell'Unione nel FEI L'Unione è responsabile nei confronti del Regno Unito della quota del Regno Unito degli investimenti dell'Unione nel capitale versato del FEI al 31 dicembre 2020. L'Unione rimborsa al Regno Unito l'importo in questione in cinque rate annue di pari importo il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 30 giugno 2021. Articolo 147 Passività potenziali relative ad azioni legali 1. Il Regno Unito è responsabile della sua quota dei pagamenti necessari per liquidare le passività potenziali dell'Unione che diventano esigibili in relazione ad azioni legali che vertono sugli interessi finanziari dell'Unione relativi al bilancio, in particolare in relazione al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 o in relazione ad azioni legali derivanti dall'esecuzione di programmi e politiche dell'Unione, purché i fatti oggetto di tali azioni siano avvenuti entro il 31 dicembre 2020. L'Unione è responsabile nei confronti del Regno Unito della quota del Regno Unito degli importi dei successivi recuperi sui pagamenti di cui al primo comma. 2. L'Unione comunica al Regno Unito gli importi di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo di ogni anno. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/81 Articolo 148 Pagamenti dopo il 2020 1. Le date di riferimento per i pagamenti effettuati dal Regno Unito a beneficio dell'Unione o dall'Unione a beneficio del Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 sono il 30 giugno e il 31 ottobre di ogni anno per gli importi: a) di cui all'articolo 49, paragrafo 2, agli articoli 50 e 53, all'articolo 62, paragrafo 2, all'articolo 63, paragrafo 1, lettera e), all'articolo 63, paragrafo 2, all'articolo 99, paragrafo 3, e all'articolo 100, paragrafo 2; b) di cui all'articolo 84, paragrafo 1; c) di cui all'articolo 136, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e f), entro la prima data di riferimento successiva alla data della rettifica o correzione; d) derivanti da misure correttive che il Regno Unito deve adottare in merito alle risorse proprie dovute per gli esercizi finanziari fino al 2020 in seguito a controlli effettuati a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 o del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 o per qualsiasi altro motivo, entro la prima data di riferimento successiva alla data della misura correttiva; e) di cui all'articolo 140, paragrafo 4, in due rate corrispondenti alle date di riferimento per i pagamenti, la prima delle quali pari alla metà della seconda; f) di cui all'articolo 140, paragrafo 5, al 30 giugno successivo alla conferma del Regno Unito al comitato delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 165, paragrafo 1, lettera f), e al comitato misto di aver accettato la proposta dell'Unione; g) di cui all'articolo 141 entro la prima data di riferimento successiva alla rettifica delle risorse proprie degli Stati membri risultante dall'iscrizione definitiva dell'ammenda nel bilancio dell'Unione; h) di cui all'articolo 142, paragrafo 1, entro la prima data di riferimento successiva alla data della comunicazione di cui all'articolo 135, paragrafo 3; i) di cui all'articolo 142, paragrafo 5, e all'articolo 142, paragrafo 6, quarto comma, il 31 ottobre di ogni anno; j) di cui all'articolo 142, paragrafo 6, primo comma, il 30 giugno di ogni anno; k) di cui agli articoli 143 e 144 entro la prima data di riferimento successiva alla data della comunicazione di cui all'articolo 143, paragrafo 4, e all'articolo 144, paragrafo 2; l) di cui agli articoli 145 e 146; m) di cui all'articolo 147, paragrafo 2, entro la prima data di riferimento successiva alla data della comunicazione di cui al medesimo paragrafo; n) di cui al paragrafo 3 per eventuale interesse maturato. I pagamenti sono effettuati in quattro rate mensili di uguale importo per i pagamenti con data di riferimento 30 giugno e in otto rate mensili di uguale importo per i pagamenti con data di riferimento 31 ottobre. Tutti i pagamenti sono effettuati entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese a partire dalla data di riferimento o, se questa cade in un giorno non lavorativo, dall'ultimo giorno lavorativo precedente la data di riferimento. 2. Fino a quando sussistono pagamenti dovuti dall'Unione al Regno Unito o dal Regno Unito all'Unione, l'Unione trasmette al Regno Unito il 16 aprile e il 16 settembre di ogni anno un documento con gli importi da corrispondere, espressi in euro e in lire sterline, in base al tasso di conversione applicato dalla Banca centrale europea il primo giorno lavorativo del mese. L'Unione o il Regno Unito versa gli importi netti entro le date di cui al paragrafo 1. 3. Ogni ritardo dei pagamenti dovuti dal Regno Unito all'Unione o dall'Unione al Regno Unito dà luogo al pagamento di interessi di mora conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. L 29/82 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Capo 3 Banca centrale europea Articolo 149 Rimborso del capitale versato La Banca centrale europea rimborsa a nome dell'Unione alla Banca d'Inghilterra il capitale versato conferito dalla Banca d'Inghilterra. La data del rimborso e altre modalità pratiche sono stabilite conformemente al protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Capo 4 Banca europea per gli investimenti Articolo 150 Continuità della responsabilità del Regno Unito e rimborso del capitale versato 1. Il Regno Unito resta responsabile ai sensi del presente articolo delle operazioni finanziarie approvate dalla BEI prima della data di entrata in vigore del presente accordo, come ulteriormente specificato al paragrafo 2 (operazioni finanziarie della BEI), anche se l'esposizione finanziaria risultante è assunta alla data di entrata in vigore del presente accordo o successivamente, e rimane responsabile degli altri rischi assunti dalla BEI indicati al secondo comma. La responsabilità del Regno Unito si estende alle operazioni finanziarie della BEI e ai rischi operativi e di gestione delle attività/passività attribuibili alle operazioni finanziarie della BEI, conformemente al paragrafo 6. Per gli altri rischi non associati a operazioni finanziarie specifiche e non attribuibili allo stock di operazioni finanziarie costituito dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, l'importo della responsabilità del Regno Unito è proporzionale al rapporto tra l'esposizione residua dovuta alle operazioni finanziarie della BEI e l'importo totale delle operazioni finanziarie al momento in cui è attivata la responsabilità del Regno Unito conformemente al paragrafo 6. L'attuazione di eventuali strategie di crescita della BEI successivamente al recesso non rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo. 2. Le operazioni finanziarie della BEI comprendono prestiti, garanzie, investimenti in fondi, investimenti azionari, obbligazioni e altri prodotti sostitutivi del prestito e altre operazioni di finanziamento con controparti o riguardanti progetti all'interno e all'esterno del territorio degli Stati membri, comprese le operazioni garantite da terzi che coinvolgono gli Stati membri o l'Unione. La responsabilità del Regno Unito nei confronti delle operazioni finanziarie della BEI si applica se l'esposizione finanziaria della BEI: a) si basa su un'approvazione del consiglio di amministrazione della BEI precedente la data di entrata in vigore del presente accordo, o su una decisione adottata su delega del consiglio di amministrazione accordata prima della data di entrata in vigore del presente accordo; b) deriva dalla ristrutturazione di un'operazione finanziaria della BEI, nella misura in cui tale ristrutturazione non aumenta in termini nominali l'esposizione finanziaria in essere immediatamente prima della ristrutturazione nei confronti della controparte; c) deriva dalla modifica di un'operazione finanziaria della BEI, se tale modifica è stata approvata dal consiglio di amministrazione della BEI alla data di entrata in vigore del presente accordo o successivamente, purché la modifica non aumenti l'esposizione finanziaria in essere immediatamente prima della modifica nei confronti della controparte; o d) deriva dalla partecipazione istituzionale della BEI al capitale del FEI e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/83 Per stabilire i limiti della responsabilità del Regno Unito ai sensi dei paragrafi 3 e 5, l'esposizione della BEI dovuta a operazioni finanziarie della BEI che per loro natura non sono soggette ad ammortamento, in particolare investimenti di tipo azionario, mandati rotativi concessi al FEI e la partecipazione al capitale del FEI e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, è considerata ammortata come segue: per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'importo dell'esposizione non soggetta ad ammortamento nel quadro dell'operazione finanziaria della BEI resta fermo all'importo approvato dalla BEI prima dell'entrata in vigore del presente accordo, dedotte eventuali cessioni effettuate dalla BEI a partire da tale data. Trascorso tale periodo, l'importo diminuisce proporzionalmente all'ammortamento dell'esposizione residua soggetta ad ammortamento dovuta a operazioni finanziarie della BEI. 3. Ai fini del paragrafo 1, il Regno Unito è responsabile della sua quota del capitale sottoscritto non richiamato della BEI in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo. Il Regno Unito effettua i pagamenti alla BEI a concorrenza del passivo a proprio carico a norma del presente paragrafo, quando è attivata la sua responsabilità conformemente al paragrafo 6. La responsabilità totale a norma del presente paragrafo non può comunque superare l'ammontare della quota del Regno Unito del capitale sottoscritto non richiamato della BEI in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo. Quando l'importo dell'esposizione residua della BEI nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI di cui al paragrafo 1 è inferiore al totale del capitale sottoscritto della BEI in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo, l'importo della responsabilità del Regno Unito a norma del presente paragrafo è limitato in un dato momento al risultato ottenuto applicando il rapporto tra la quota del Regno Unito del capitale sottoscritto della BEI e il totale del capitale sottoscritto della BEI in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo ("quota del Regno Unito del capitale sottoscritto") alla differenza tra l'importo dell'esposizione residua in quel momento e il totale del capitale sottoscritto versato della BEI in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo. 4. La BEI paga al Regno Unito a nome dell'Unione un importo pari alla quota del Regno Unito del capitale sottoscritto e versato della BEI in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo. Il pagamento è effettuato conformemente al protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti. Esso è versato in 12 rate annuali. Le prime 11 rate, ciascuna pari a 300 000 000 EUR, sono esigibili il 15 dicembre di ogni anno a partire dal 2019. Il saldo di 195 903 950 EUR è dovuto il 15 dicembre 2030. I pagamenti effettuati conformemente al presente paragrafo non liberano il Regno Unito dalla responsabilità di cui al paragrafo 5. 5. Oltre alla responsabilità di cui al paragrafo 3, ai fini del paragrafo 1 il Regno Unito è responsabile del capitale della BEI da esso sottoscritto e versato in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo. Il Regno Unito effettua i pagamenti alla BEI a concorrenza della responsabilità a proprio carico conformemente al presente paragrafo, quando è attivata la sua responsabilità conformemente al paragrafo 6. La responsabilità totale a norma del presente paragrafo non può comunque superare l'ammontare del capitale del Regno Unito sottoscritto e versato alla BEI in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo. Se l'esposizione residua della BEI dovuta alle operazioni finanziarie della BEI di cui al paragrafo 1 è inferiore al totale del capitale sottoscritto e versato della BEI in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo, l'importo della responsabilità del Regno Unito a norma del presente paragrafo è limitato in un dato momento al risultato ottenuto applicando il rapporto tra la quota del Regno Unito del capitale sottoscritto e l'importo dell'esposizione residua in quel momento. 6. La responsabilità del Regno Unito conformemente al presente articolo è attivata alle stesse condizioni (pari passu) degli Stati membri nel caso in cui la BEI imponga agli Stati membri di effettuare pagamenti a titolo del capitale sottoscritto non richiamato o qualora sia fatto uso del capitale sottoscritto‐ e versato degli Stati membri. Quando è attivata la responsabilità del Regno Unito conformemente al paragrafo 3, il Regno Unito versa l'importo dovuto alla BEI alle stesse condizioni applicabili agli Stati membri (compresi tempi e termini del pagamento), secondo quanto deciso dal consiglio di amministrazione della BEI in quel dato momento. La decisione della BEI che impone agli Stati membri di effettuare pagamenti a titolo del capitale sottoscritto non richiamato può essere connessa in particolare alla natura degli eventi di rischio sottostanti e alla posizione finanziaria della BEI tenuto conto dei suoi obblighi di pagamento, dello stato delle sue attività e passività, della sua posizione sui mercati finanziari e della copertura dei suoi piani di emergenza e di risanamento in essere in quel dato momento. L 29/84 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Quando è attivata la responsabilità del Regno Unito conformemente al paragrafo 5, il Regno Unito paga in euro l'importo dovuto alla BEI entro 30 giorni dalla prima richiesta della BEI e fatto salvo il quarto comma del presente paragrafo. La responsabilità del Regno Unito attivata conformemente al paragrafo 5 è assolta dalla quota del Regno Unito del capitale sottoscritto e versato della BEI in essere immediatamente prima della data di entrata in vigore del presente accordo, a concorrenza dell'importo non ancora pagato al Regno Unito conformemente al paragrafo 4. L'importo delle rate annuali di cui al paragrafo 4 è ridotto di conseguenza. Se la responsabilità del Regno Unito non può essere pienamente assolta in base a tale metodo, il Regno Unito paga alla BEI l'importo residuo dovuto. La BEI stabilisce in ciascun caso a nome dell'Unione l'attribuzione degli eventi sottostanti l'attivazione della responsabilità del Regno Unito allo stock pertinente di operazioni finanziarie o di rischi e l'importo che il Regno Unito è tenuto a pagare alla BEI nel modo seguente: a) nella misura in cui gli eventi sottostanti sono imputabili a operazioni finanziarie della BEI o sono attribuibili a rischi operativi o di gestione delle attività/passività associati, il Regno Unito paga alla BEI l'importo corrispondente alla propria quota del capitale sottoscritto della somma totale che gli Stati membri sono tenuti a pagare o un importo pari alla propria quota del capitale sottoscritto della somma totale del capitale sottoscritto versato degli Stati membri che è stato utilizzato, rispettivamente; b) nella misura in cui gli eventi sottostanti sono attribuibili ad altri rischi e non sono attribuibili a operazioni finanziarie specifiche o allo stock di operazioni finanziarie costituito dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il Regno Unito paga alla BEI l'importo risultante dalla lettera a) moltiplicato per il rapporto tra l'esposizione residua dovuta alle operazioni finanziarie della BEI e l'importo totale delle operazioni finanziarie al momento in cui è attivata la responsabilità del Regno Unito. 7. Ad eccezione dei pagamenti di cui al paragrafo 4, la BEI non è tenuta ad altro pagamento, rimborso o rimunerazione a titolo del recesso del Regno Unito dalla BEI o a titolo della detenzione, da parte del Regno Unito, di una responsabilità conformemente al presente articolo. 8. Il 31 luglio 2019, la BEI comunica al Regno Unito l'esposizione del Regno Unito nelle operazioni finanziarie della BEI, nonché il limite della responsabilità del Regno Unito conformemente ai paragrafi 3 e 5, corrispondente alla situazione finanziaria della BEI e alla responsabilità del Regno Unito alla data di entrata in vigore del presente accordo. Il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2020 fino all'estinzione della responsabilità del Regno Unito conformemente al presente articolo, la BEI comunica al Regno Unito l'esposizione residua del Regno Unito nelle operazioni finanziarie della BEI, nonché il limite della responsabilità del Regno Unito conformemente ai paragrafi 3 e 5, corrispondente alla situazione finanziaria della BEI e alla responsabilità del Regno Unito al 31 dicembre dell'anno precedente. La relazione riporta anche eventuali modifiche sostanziali che secondo la BEI hanno un impatto significativo sulla responsabilità del Regno Unito. Inoltre se tali modifiche si verificano nel corso dell'anno, la BEI ne dà tempestiva informazione. La BEI informa tempestivamente il Regno Unito dell'eventuale imminente attivazione della responsabilità del Regno Unito a norma del presente articolo, in linea con le informazioni fornite agli Stati membri. Le informazioni comprendono dati sulla natura dell'evento scatenante e il calcolo degli importi da pagare. Il Regno Unito tratta le informazioni in modo strettamente riservato fino a quando la BEI non scioglie la riservatezza o fino a quando non è attivata la responsabilità del Regno Unito, se precedente. Articolo 151 Partecipazione del Regno Unito al gruppo BEI dopo la data del recesso Dalla data di entrata in vigore del presente accordo cessano di essere ammissibili alle nuove operazioni finanziarie del gruppo BEI riservate agli Stati membri, comprese quelle su mandato dell'Unione, sia il Regno Unito sia i progetti ubicati nel Regno Unito. Le entità stabilite nel Regno Unito sono trattate come entità ubicate all'esterno dell'Unione. La firma delle operazioni finanziarie relative al Regno Unito, alle entità del Regno Unito o ai progetti del Regno Unito approvati dal gruppo BEI prima della data di entrata in vigore del presente accordo può avere luogo dopo tale data sulla stessa base per cui sono state inizialmente approvate. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/85 Capo 5 Fondo europeo di sviluppo e garanzia del Regno Unito nell'ambito degli accordi interni del FES Articolo 152 Partecipazione al Fondo europeo di sviluppo 1. Il Regno Unito resta parte del Fondo europeo di sviluppo ("FES") fino alla chiusura dell'11o FES e di tutti i FES non ancora chiusi, assume a tale riguardo gli stessi obblighi degli Stati membri previsti dall'accordo interno che lo ha istituito ("accordo interno dell'11o FES") (159), e assume gli obblighi risultanti dai FES precedenti fino alla loro chiusura, compresi gli obblighi previsti dai regolamenti (UE) 2015/322 (160) e (UE) 2015/323 (161) del Consiglio, ferme restando le condizioni stabilite nel presente accordo. Il Regno Unito è vincolato dalle decisioni del Consiglio che stabiliscono i contributi annuali degli Stati membri adottate a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2015/323. I beneficiari del Regno Unito restano ammissibili a partecipare a progetti nell'ambito dell'11o FES e dei FES precedenti, alle stesse condizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente accordo. 2. In deroga all'articolo 7 del presente accordo, il Regno Unito può partecipare in qualità di osservatore senza diritto di voto al comitato del FES istituito in conformità dell'articolo 8 dell'accordo interno dell'11o FES e al comitato del Fondo investimenti istituito in conformità dell'articolo 9 dell'accordo interno dell'11° FES. 3. I paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), beneficiano dell'11o FES e dei FES precedenti fino alla rispettiva chiusura. 4. La quota del Regno Unito del Fondo investimenti del FES per i periodi successivi del FES è rimborsata al Regno Unito in funzione della maturazione dell'investimento. Il metodo di rimborso è lo stesso di cui all'articolo 144. Salvo diversamente convenuto, la quota di capitale del Regno Unito non è reimpegnata dopo la fine del periodo d'impegno dell'11o FES né è riportata su periodi successivi. Articolo 153 Riutilizzo dei disimpegni Se gli importi relativi ai progetti del 10o FES o gli importi dei FES precedenti non sono stati impegnati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo interno dell'11o FES, o sono stati disimpegnati a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno dell'11o FES alla data di entrata in vigore del presente accordo, la quota del Regno Unito di detti importi non è riutilizzata. Il primo comma si applica alla quota del Regno Unito dei fondi non impegnati o disimpegnati a titolo dell'11o FES dopo il 31 dicembre 2020. Articolo 154 Garanzia del Regno Unito a norma dei successivi accordi interni del FES Il Regno Unito resta responsabile delle proprie garanzie a norma dell'articolo 9 dell'accordo interno del quarto FES (162), dell'articolo 8 dell'accordo interno del quinto (163), sesto (164), settimo (165) e ottavo FES (166), dell'articolo 6 dell'accordo interno del nono FES (167) e dell'articolo 4 dell'accordo interno del 10° (168) e dell'11° FES. (159) Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1). (160) Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1). (161) Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58, 3.3.2015, pag. 17). (162) GU L 25 del 30.1.1976, pag. 168. (163) GU L 347 del 22.12.1980, pag. 210. (164) GU L 86 del 31.3.1986, pag. 210. (165) GU L 229 del 17.8.1991, pag. 288. (166) GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108. (167) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355. (168) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32. L 29/86 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Il Regno Unito conserva il diritto sia alla propria quota degli importi recuperati nell'ambito delle garanzie degli Stati membri, sia al saldo del proprio conto di chiamata (call account) in quanto Stato membro. La quota del Regno Unito di cui al presente comma è proporzionale alla sua partecipazione rispettiva a ciascun accordo di garanzia. Capo 6 Fondi fiduciari e strumento per i rifugiati in Turchia Articolo 155 Impegni nei confronti dei fondi fiduciari e dello strumento per i rifugiati in Turchia 1. Il Regno Unito onora gli impegni assunti prima della data di entrata in vigore del presente accordo nei confronti del Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa, istituito con decisione della Commissione del 20 ottobre 2015 (169), di eventuali fondi fiduciari futuri dell'Unione europea creati prima della data di entrata in vigore del presente accordo e dello strumento per i rifugiati in Turchia istituito con decisione della Commissione del 24 novembre 2015 (170) e relative modifiche adottate prima della data di entrata in vigore del presente accordo. 2. Il Regno Unito può partecipare agli organi pertinenti dello strumento per i rifugiati in Turchia secondo le norme stabilite per i donatori conformemente all'articolo 234, paragrafo 4, del regolamento finanziario. Capo 7 Agenzie del Consiglio e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune Articolo 156 Obblighi del Regno Unito dalla data di entrata in vigore del presente accordo Fino al 31 dicembre 2020 il Regno Unito contribuisce al finanziamento dell'Agenzia europea per la difesa, dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e del Centro satellitare dell'Unione europea e ai costi delle operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune, in base ai criteri di ripartizione di cui rispettivamente all'articolo 14, paragrafo 9, lettera a), della decisione (UE) 2016/1353 del Consiglio (171), all'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/75/PESC del Consiglio (172), all'articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2014/401/PESC del Consiglio (173) e all'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, conformemente all'articolo 5 del presente accordo. (169) Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2015, sull'istituzione di un fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa (C (2015) 7293). (170) Decisione della Commissione, del 24 novembre 2015, relativa al coordinamento delle iniziative dell'Unione e degli Stati membri tramite un meccanismo di coordinamento — lo strumento per la Turchia a favore dei rifugiati (GU C 407 dell'8.12.2015, pag. 8). (171) Decisione (UE) 2016/1353 del Consiglio, del 4 agosto 2016, sulle norme finanziarie dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2007/643/PESC (GU L 219 del 12.8.2016, pag. 98). (172) Decisione 2014/75/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, sull'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (GU L 41 del 12.2.2014, pag. 13). (173) Decisione 2014/401/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014, sul centro satellitare dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell'Unione europea (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 73). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/87 Articolo 157 Obblighi del Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 1. Se dai conti delle agenzie risulta che al 31 dicembre 2020 non sono state appianate le passività pertinenti, il Regno Unito paga la sua quota delle passività seguenti secondo il proprio criterio di ripartizione per ciascuna delle agenzie, in base ai rispettivi conti sottoposti a revisione il 31 dicembre 2020: a) le passività per pensioni del personale dell'Agenzia europea per la difesa, dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e del Centro satellitare dell'Unione europea; b) eventuali passività derivanti dalla liquidazione dell'Unione dell'Europa occidentale. 2. Il pagamento delle passività di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 giugno 2021. PARTE SESTA DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI TITOLO I Coerenza d'interpretazione e applicazione Articolo 158 Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione europea riguardo alla parte seconda 1. Quando, in una causa avviata in primo grado dinanzi ad un giudice del Regno Unito entro otto anni dalla fine del periodo di transizione, è sollevata una questione sull'interpretazione della parte seconda del presente accordo, tale giudice può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale questione, domandare alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale. Tuttavia, se l'oggetto della causa dinanzi al giudice del Regno Unito è una decisione su una domanda presentata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 o 4, o a norma dell'articolo 19, la domanda di pronuncia pregiudiziale può essere presentata solo se la causa è stata avviata in primo grado nell'arco di otto anni successivi alla data in cui l'articolo 19 diventa applicabile. 2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande di cui al paragrafo 1. Gli effetti giuridici di tali pronunce pregiudiziali nel Regno Unito sono gli stessi delle pronunce pregiudiziali a norma dell'articolo 267 TFUE nell'Unione e negli Stati membri. 3. Se il comitato misto adotta una decisione ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, il periodo di otto anni di cui al paragrafo 1, secondo comma, è automaticamente prorogato del corrispondente numero di mesi di cui è prorogato il periodo di transizione. Articolo 159 Controllo dell'attuazione e dell'applicazione della parte seconda 1. Nel Regno Unito l'attuazione e l'applicazione della parte seconda sono soggette al controllo di un'autorità indipendente ("autorità") dotata di poteri equivalenti a quelli della Commissione europea che agisce in forza dei trattati, per svolgere indagini di propria iniziativa in relazione a presunte violazioni della parte seconda da parte delle autorità amministrative del Regno Unito e ricevere denunce dai cittadini dell'Unione e dai loro familiari ai fini della conduzione d'indagini. L'autorità ha anche il diritto di avviare sulla scorta di tali denunce un'azione legale dinanzi a un giudice competente nel Regno Unito in una procedura giudiziaria appropriata al fine di ottenere un rimedio adeguato. L 29/88 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 2. La Commissione europea e l'autorità informano ogni anno il comitato specializzato dei diritti dei cittadini di cui all'articolo 165, paragrafo 1, lettera a), dell'attuazione e dell'applicazione nell'Unione e nel Regno Unito, rispettivamente, della parte seconda. Le informazioni riguardano in particolare le misure adottate per attuare o rispettare la parte seconda e il numero e il tipo di denunce ricevute. 3. Il comitato misto valuta il funzionamento dell'autorità non prima di otto anni dopo la fine del periodo di transizione. Sulla scorta di tale valutazione, il comitato può decidere in buona fede, a norma dell'articolo 164, paragrafo 4, lettera f), e dell'articolo 166, che il Regno Unito può abolire l'autorità. Articolo 160 Competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardo a determinate disposizioni della parte quinta Fatto salvo l'articolo 87 del presente accordo, all'interpretazione e all'applicazione del diritto dell'Unione applicabile di cui all'articolo 136 e all'articolo 138, paragrafo 1 o 2, del presente accordo si applicano gli articoli 258, 260 e 267 TFUE. Pertanto i riferimenti di cui agli articoli 258, 260 e 267 TFUE fatti a uno Stato membro si intendono fatti al Regno Unito. Articolo 161 Procedura dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea 1. Quando il giudice di uno Stato membro adisce la Corte di giustizia dell'Unione europea perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione relativa all'interpretazione del presente accordo, la decisione del giudice nazionale contenente la questione è notificata al Regno Unito. 2. Alle domande di pronuncia pregiudiziale presentate alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 158 del presente accordo si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano la procedura dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Ai procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alle domande di pronuncia pregiudiziale presentate a norma dell'articolo 160 del presente accordo si applicano le disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano la procedura dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 3. Nei casi in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea è adita in conformità del paragrafo 1 e degli articoli 158 e 160 del presente accordo e dell'articolo 12 del protocollo sulle zone di sovranità: a) il Regno Unito ha diritto di partecipare al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea allo stesso titolo di uno Stato membro; b) gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito sono autorizzati a rappresentare o assistere le parti nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; in detti casi tali avvocati sono equiparati a avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici degli Stati membri, che rappresentano o assistono una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Articolo 162 Partecipazione della Commissione europea in cause pendenti nel Regno Unito Se la coerenza d'interpretazione e applicazione del presente accordo lo richiede, la Commissione europea può presentare osservazioni scritte ai giudici del Regno Unito nelle cause pendenti in cui è in questione l'interpretazione dell'accordo. La Commissione europea può anche, previa autorizzazione del giudice in questione, formulare osservazioni orali. Prima di procedere formalmente, la Commissione informa il Regno Unito dell'intenzione di presentare tali osservazioni. Articolo 163 Dialogo regolare e scambio d'informazioni Al fine di agevolare la coerenza d'interpretazione del presente accordo e nel pieno rispetto dell'indipendenza dei giudici, la Corte di giustizia dell'Unione europea e le più alte giurisdizioni del Regno Unito avviano un dialogo regolare, analogo a quello che la Corte di giustizia dell'Unione europea intrattiene con le più alte giurisdizioni degli Stati membri. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/89 TITOLO II Disposizioni istituzionali Articolo 164 Comitato misto 1. È istituito un comitato misto composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. Il comitato misto è copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. 2. Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito e, in ogni caso, almeno una volta l'anno. Il comitato misto stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. I lavori del comitato misto sono disciplinati dal regolamento interno di cui all'allegato VIII del presente accordo. 3. Il comitato misto è responsabile dell'attuazione e dell'applicazione del presente accordo. L'Unione e il Regno Unito possono rispettivamente sottoporre al comitato misto tutte le questioni relative all'attuazione, all'applicazione e all'interpretazione del presente accordo. 4. Il comitato misto: a) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo; b) decide in merito ai compiti dei comitati specializzati e sovrintende ai loro lavori; c) cerca i modi e i metodi più appropriati per prevenire i problemi che possano insorgere nei settori disciplinati dal presente accordo o per risolvere le controversie che possano derivare dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo; d) esamina ogni questione d'interesse riguardante un settore oggetto del presente accordo; e) adotta le decisioni e formula le raccomandazioni di cui all'articolo 166; e f) adotta le modifiche del presente accordo nei casi ivi previsti. 5. Il comitato misto può: a) delegare responsabilità ai comitati specializzati, tranne quelle di cui al paragrafo 4, lettere b), e) e f); b) istituire comitati specializzati diversi da quelli di cui all'articolo 165 per assistere il comitato misto nell'assolvimento dei propri compiti; c) modificare i compiti assegnati ai comitati specializzati e sciogliere tali comitati; d) salvo in relazione alle parti prima, quarta e sesta e sino alla fine del quarto anno dopo la fine del periodo di transizione, adottare decisioni che modificano il presente accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma del presente accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali del presente accordo; e) adottare le modifiche del regolamento interno di cui all'allegato VIII; e f) adottare, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altro provvedimento che l'Unione e il Regno Unito possano decidere. 6. Il comitato misto redige una relazione annuale sul funzionamento del presente accordo. Articolo 165 Comitati specializzati 1. Sono istituiti i comitati specializzati seguenti: a) comitato dei diritti dei cittadini; b) comitato delle altre disposizioni relative alla separazione; c) comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord; L 29/90 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 d) comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo sulle zone di sovranità a Cipro; e) comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Gibilterra; e f) comitato delle disposizioni finanziarie. I comitati specializzati comprendono rappresentanti dell'Unione e rappresentanti del Regno Unito. 2. I lavori dei comitati specializzati sono disciplinati dal regolamento interno di cui all'allegato VIII del presente accordo. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, o salvo decisione contraria dei copresidenti, i comitati specializzati si riuniscono una volta l'anno. Ulteriori riunioni possono tenersi su richiesta dell'Unione, del Regno Unito o del comitato misto. I comitati specializzati sono copresieduti da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. I comitati specializzati stabiliscono il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. I comitati specializzati possono predisporre progetti di decisione e raccomandazione e sottoporli al comitato misto per adozione. 3. L'Unione e il Regno Unito fanno sì che i rispettivi rappresentanti presso i comitati specializzati possiedano competenze adeguate nelle questioni oggetto dei lavori. 4. I comitati specializzati informano il comitato misto del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni con sufficiente anticipo e riferiscono al comitato misto sui risultati e sulle conclusioni di ciascuna riunione. L'istituzione o l'esistenza di un comitato specializzato non impedisce all'Unione né al Regno Unito di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato misto. Articolo 166 Decisioni e raccomandazioni 1. Ai fini del presente accordo, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dal presente accordo e di rivolgere all'Unione e al Regno Unito opportune raccomandazioni. 2. Le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito, e l'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuarle. Esse producono gli stessi effetti giuridici del presente accordo. 3. Il comitato misto adotta le proprie decisioni e raccomandazioni di comune accordo. TITOLO III Risoluzione delle controversie Articolo 167 Cooperazione L'Unione e il Regno Unito si adoperano costantemente per concordare l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo e compiono ogni sforzo per giungere, attraverso la cooperazione e le consultazioni, a soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle questioni che potrebbero comprometterne il funzionamento. Articolo 168 Esclusiva Per le controversie tra l'Unione e il Regno Unito derivanti dal presente accordo, l'Unione e il Regno Unito si avvalgono unicamente delle procedure ivi previste. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/91 Articolo 169 Consultazioni e comunicazioni in sede di comitato misto 1. L'Unione e il Regno Unito si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo avviando consultazioni in buona fede in sede di comitato misto per pervenire a una soluzione concordata. La parte che desidera avviare consultazioni lo comunica per iscritto al comitato misto. 2. Le comunicazioni o notifiche tra l'Unione e il Regno Unito di cui al presente titolo si svolgono in sede di comitato misto. Articolo 170 Avvio della procedura di arbitrato 1. Fatto salvo l'articolo 160, in mancanza di una soluzione concordata entro tre mesi dall'invio di una comunicazione scritta al comitato misto conformemente all'articolo 169, paragrafo 1, l'Unione o il Regno Unito può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. La domanda è presentata per iscritto all'altra parte e all'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato. La domanda contiene l'oggetto della controversia sottoposta al collegio arbitrale e una sintesi degli argomenti giuridici a sostegno della domanda. 2. L'Unione e il Regno Unito possono convenire che la domanda di costituzione di un collegio arbitrale possa essere presentata prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 1. Articolo 171 Costituzione del collegio arbitrale 1. Entro la fine del periodo di transizione, il comitato misto stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. A tal fine l'Unione e il Regno Unito propongono ciascuna dieci nominativi. L'Unione e il Regno Unito propongono di comune accordo anche cinque candidati per l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Il comitato misto assicura che l'elenco sia conforme a tali requisiti in qualsiasi momento. 2. L'elenco stabilito a norma del paragrafo 1 comprende solo personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza con conoscenze o esperienze specialistiche di diritto dell'Unione e di diritto internazionale pubblico. L'elenco non comprende personalità che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito. 3. Il collegio arbitrale si compone di cinque membri. 4. Il collegio è costituito entro 15 giorni dalla data della domanda presentata a norma dell'articolo 170, in conformità dei paragrafi 5 e 6. 5. L'Unione e il Regno Unito nominano ciascuno due membri tra le personalità che figurano nell'elenco stabilito a norma del paragrafo 1. Il presidente è scelto di comune accordo dai membri del collegio tra le personalità nominate congiuntamente dall'Unione e dal Regno Unito per tale incarico. Nel caso in cui i membri del collegio non riescano a trovare un accordo sulla scelta del presidente entro il termine di cui al paragrafo 4, l'Unione o il Regno Unito può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di selezionare il presidente estraendo a sorte tra le personalità proposte dall'Unione e dal Regno Unito di comune accordo per tale incarico. 6. Il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato procede alla selezione di cui al paragrafo 5, secondo comma, entro cinque giorni dalla data della domanda di cui al paragrafo 5. I rappresentanti dell'Unione europea e del Regno Unito hanno il diritto di presenziare alla selezione. 7. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui è completata la procedura di selezione. L 29/92 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 8. Nel caso in cui l'elenco di cui al paragrafo 1 non sia stato stabilito entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 4, l'Unione e il Regno Unito, entro cinque giorni, nominano ciascuno due personalità alla funzione di membri del collegio. Se sono state proposte personalità a norma del paragrafo 1, le nomine sono decise tra dette personalità. Il presidente è nominato secondo la procedura di cui al paragrafo 5. Nel caso in cui l'Unione e il Regno Unito non abbiano proposto di comune accordo almeno una personalità alla funzione di presidente entro l'ulteriore termine di cinque giorni, il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato, entro cinque giorni e previa consultazione dell'Unione e del Regno Unito, propone un presidente che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2. Salvo obiezione dell'Unione o del Regno Unito entro cinque giorni, è nominata la persona proposta dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato. 9. Nel caso in cui non si riesca a costituire un collegio arbitrale entro tre mesi dalla data della domanda presentata a norma dell'articolo 170, il Segretario generale della Corte permanente di arbitrato, su richiesta dell'Unione o del Regno Unito entro 15 giorni da detta richiesta e previa consultazione dell'Unione e del Regno Unito, nomina a membri del collegio arbitrale le personalità che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Articolo 172 Regolamento interno Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo sono disciplinate dal regolamento interno di cui alla parte A dell'allegato IX ("regolamento interno") e il comitato misto procede all'esame permanente del funzionamento di dette procedure e può modificare il regolamento interno. Articolo 173 Tempi della procedura dinanzi al collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il lodo all'Unione europea, al Regno Unito e al comitato misto entro 12 mesi dalla costituzione del collegio stesso. Se il collegio arbitrale ritiene di non poter rispettare questo termine, il presidente ne informa per iscritto l'Unione e il Regno Unito indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. 2. Entro dieci giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale l'Unione o il Regno Unito può presentare una domanda motivando l'urgenza del caso. In tal caso il collegio arbitrale si pronuncia sull'urgenza entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Se ha confermato l'urgenza del caso, il collegio arbitrale si adopera per notificare il lodo all'Unione e al Regno Unito entro sei mesi dalla data di costituzione del collegio stesso. Articolo 174 Controversie che sollevano questioni di diritto dell'Unione 1. Se una controversia sottoposta ad arbitrato conformemente al presente titolo solleva una questione d'interpretazione di un concetto di diritto dell'Unione, d'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione di cui al presente accordo o sull'eventuale conformità del Regno Unito agli obblighi di cui all'articolo 89, paragrafo 2, il collegio arbitrale non decide su una tale questione. In tal caso esso chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulla questione. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi e la sua decisione è vincolante per il collegio arbitrale. Il collegio arbitrale presenta la richiesta di cui al primo comma dopo aver sentito le parti. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, prima frase, l'Unione o il Regno Unito, se ritiene necessaria una richiesta in conformità del paragrafo 1, può presentare al collegio arbitrale osservazioni a tal fine. In tal caso il collegio arbitrale trasmette la richiesta in conformità del paragrafo 1, tranne se la questione non riguarda l'interpretazione di un concetto di diritto dell'Unione, l'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione di cui al presente accordo o l'eventuale conformità del Regno Unito agli obblighi di cui all'articolo 89, paragrafo 2. Il collegio arbitrale motiva la propria valutazione. Entro dieci giorni dalla valutazione ciascuna parte può chiedere al collegio arbitrale di riesaminare la propria valutazione ed entro 15 giorni dalla richiesta è convocata un'udienza per sentire le parti. Il collegio arbitrale motiva la propria valutazione. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/93 3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, i termini stabiliti all'articolo 173 sono sospesi finché la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata. Il collegio arbitrale non è tenuto a pronunciarsi prima di 60 giorni dalla data in cui si è pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione. 4. Ai procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente al presente articolo si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 161, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 161, paragrafo 3. Articolo 175 Esecuzione del lodo del collegio arbitrale Il lodo del collegio arbitrale è vincolante per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare i termini per dare esecuzione al lodo secondo la procedura di cui all'articolo 176. Articolo 176 Periodo ragionevole per l'esecuzione 1. Entro 30 giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale all'Unione e al Regno Unito, il convenuto, se il collegio si è pronunciato a favore dell'attore, notifica all'attore il periodo di cui avrà bisogno per conformarsi ("periodo ragionevole"). 2. In caso di disaccordo tra l'Unione e il Regno Unito sul periodo ragionevole necessario per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, l'attore, entro 40 giorni dalla notifica trasmessa dal convenuto a norma del paragrafo 1, chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo ragionevole. La richiesta è notificata contemporaneamente al convenuto. Il collegio arbitrale notifica all'Unione e al Regno Unito la decisione sul periodo di esecuzione entro 40 giorni dalla data di presentazione della richiesta. 3. Se il collegio arbitrale originario o parte dei suoi membri non riesce a riunirsi nuovamente per esaminare una richiesta a norma del paragrafo 2, è costituito un nuovo collegio arbitrale conformemente all'articolo 171. Il termine per la notifica della decisione è di 60 giorni dalla data di costituzione del nuovo collegio arbitrale. 4. Il convenuto informa per iscritto l'attore dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale di cui all'articolo 173 almeno un mese prima della scadenza del periodo ragionevole. 5. Il periodo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra l'Unione e il Regno Unito. Articolo 177 Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale 1. Il convenuto informa l'attore delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della fine del periodo ragionevole. 2. L'attore, se alla fine del periodo ragionevole ritiene che il convenuto non abbia rispettato il lodo del collegio arbitrale di cui all'articolo 173, può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Il collegio arbitrale notifica la decisione all'Unione e al Regno Unito entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Se il collegio arbitrale originario o parte dei suoi membri non riesce a riunirsi nuovamente per esaminare una richiesta a norma del paragrafo 2, è costituito un nuovo collegio arbitrale conformemente all'articolo 171. Il termine per la notifica della decisione è di 60 giorni dalla data di costituzione del nuovo collegio arbitrale. 4. Se un caso sottoposto al collegio arbitrale a norma del paragrafo 2 solleva una questione d'interpretazione di un concetto di diritto dell'Unione o d'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione di cui al presente accordo, si applica mutatis mutandis l'articolo 174. L 29/94 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 178 Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione 1. Il collegio arbitrale, se decide in conformità dell'articolo 177, paragrafo 2, che il convenuto non ha rispettato il lodo del collegio arbitrale di cui all'articolo 173, su richiesta dell'attore può comminare il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità a favore dell'attore. Nel determinare la somma forfettaria o la penalità, il collegio arbitrale tiene conto della gravità e della durata della mancata esecuzione e della violazione dell'obbligo. 2. Se un mese dopo la decisione del collegio arbitrale di cui al paragrafo 1 il convenuto non ha pagato la somma forfettaria o la penalità, o se sei mesi dopo la decisione del collegio arbitrale di cui all'articolo 177, paragrafo 2, il convenuto persiste a non rispettare il lodo del collegio arbitrale di cui all'articolo 173, l'attore ha il diritto, previa notifica al convenuto, di sospendere gli obblighi derivanti: a) dalle disposizioni del presente accordo tranne quelle contenute nella parte seconda; o b) dalle parti di altri accordi tra l'Unione e il Regno Unito alle condizioni stabilite in tali accordi. La notifica specifica le disposizioni che l'attore intende sospendere. Prima di decidere di sospendere parti di un accordo di cui alla lettera b), l'attore valuta se la sospensione della disposizione del presente accordo in conformità della lettera a) sia una risposta adeguata alla violazione. Le sospensioni sono proporzionate alla violazione dell'obbligo in quanto tengono conto della gravità della violazione e dei diritti lesi e, ove si basino sulla persistenza del convenuto a non rispettare il lodo del collegio arbitrale di cui all'articolo 173, dell'eventuale penalità comminatagli, che sia stata versata o meno. L'attore può procedere alla sospensione in qualsiasi momento, ma non prima di dieci giorni dalla data della notifica, salvo che il convenuto non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3. 3. Il convenuto, se ritiene che la portata della sospensione indicata nella notifica di cui al paragrafo 2 non sia proporzionata, può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata all'attore prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale notifica la decisione all'Unione e al Regno Unito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Gli obblighi non sono sospesi fino a che il collegio arbitrale non ha notificato la propria decisione e qualunque sospensione deve essere compatibile con la decisione del collegio arbitrale. 4. Se il collegio arbitrale originario o parte dei suoi membri non riesce a riunirsi nuovamente per esaminare una richiesta a norma del paragrafo 2, è costituito un nuovo collegio arbitrale conformemente all'articolo 171. In questi casi il periodo per la notifica della decisione è di 90 giorni dalla data di costituzione del nuovo collegio arbitrale. 5. La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni del presente accordo non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni, o fino a quando l'Unione e il Regno Unito non abbiano deciso di risolvere altrimenti la controversia. Articolo 179 Riesame delle misure prese a seguito di misure correttive temporanee 1. Se l'attore ha sospeso gli obblighi in conformità dell'articolo 178 o se il collegio arbitrale ha comminato al convenuto il pagamento di una penalità in conformità dell'articolo 178, paragrafo 1, questi notifica all'attore la misura che ha preso per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e la sua richiesta di porre fine alla sospensione degli obblighi messa in atto dall'attore o al pagamento della penalità. 2. Se entro 45 giorni dalla data della notifica l'Unione e il Regno Unito non giungono a un accordo sul fatto che la misura notificata ha permesso al convenuto di conformarsi al presente accordo, ciascuna parte può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte. Il lodo del collegio arbitrale è notificato all'Unione, al Regno Unito e al comitato misto entro 75 giorni dalla data di presentazione della richiesta. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/95 Se il collegio arbitrale decide che il convenuto si è conformato al presente accordo o se l'attore non chiede al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito entro 45 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1: a) la sospensione degli obblighi è revocata entro 15 giorni dalla data della decisione del collegio arbitrale o dalla fine del periodo di 45 giorni; b) il pagamento della penalità è revocato il giorno successivo alla data della decisione del collegio arbitrale o alla fine del periodo di 45 giorni. 3. Se il collegio arbitrale originario o parte dei suoi membri non riesce a riunirsi nuovamente per esaminare una richiesta a norma del paragrafo 2, è costituito un nuovo collegio arbitrale conformemente all'articolo 171. Il periodo per la notifica della decisione è di 90 giorni dalla data di costituzione del nuovo collegio arbitrale. 4. Se un caso sottoposto al collegio arbitrale a norma del paragrafo 2 solleva una questione d'interpretazione di un concetto di diritto dell'Unione o d'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione di cui al presente accordo, si applica mutatis mutandis l'articolo 174. Articolo 180 Lodi e decisioni del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale si adopera al massimo per adottare le decisioni per consenso. Se nondimeno risulta impossibile prevenire a una decisione per consenso, la questione è decisa con votazione a maggioranza. Tuttavia in nessun caso sono rese pubbliche le opinioni dissenzienti dei membri del collegio arbitrale. 2. Il lodo del collegio arbitrale è vincolante per l'Unione e il Regno Unito. Il lodo espone le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e le motivazioni in fatto e in diritto. L'Unione e il Regno Unito rendono pubblici i lodi e le decisioni del collegio arbitrale nella loro integralità, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Articolo 181 Membri del collegio arbitrale 1. I membri del collegio arbitrale sono indipendenti, esercitano le loro funzioni a titolo personale, non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo e sono tenuti al rispetto del codice di condotta di cui alla parte B dell'allegato X. Il comitato misto può modificare il codice di condotta. 2. I membri del collegio arbitrale, a partire dalla sua costituzione, godono dell'immunità di giurisdizione nell'Unione e nel Regno Unito per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni nel collegio stesso. TITOLO IV Disposizioni finali Articolo 182 Protocolli e allegati Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, il protocollo sulle zone di sovranità a Cipro, il protocollo su Gibilterra e gli allegati da I a IX sono parte integrante del presente accordo. Articolo 183 Testi facenti fede e depositario Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede. L 29/96 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Il Segretario generale del Consiglio è il depositario del presente accordo. Articolo 184 Negoziati sulle relazioni future L'Unione e il Regno Unito si adoperano al meglio, in buona fede e nel pieno rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici, per prendere le misure necessarie per negoziare sollecitamente gli accordi che disciplinano le loro relazioni future di cui alla dichiarazione politica del 17 ottobre 2019 e a espletare le procedure pertinenti per la ratifica o la conclusione di tali accordi al fine di assicurarne l'applicazione, nella misura del possibile, a decorrere dalla fine del periodo di transizione. Articolo 185 Entrata in vigore e applicazione Il presente accordo entra in vigore alla prima delle date seguenti: a) il giorno dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, prorogato dal Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito, purché prima di tale data il depositario del presente accordo abbia ricevuto dall'Unione e dal Regno Unito la notifica scritta del completamento delle necessarie procedure interne; b) il primo giorno del mese che segue il ricevimento, presso il depositario del presente accordo, dell'ultima delle notifiche scritte di cui alla lettera a). Il presente accordo non entra in vigore se prima che scada il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, prorogato dal Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito, il depositario del presente accordo non ha ricevuto le notifiche scritte di cui alla lettera a). Al momento della notifica scritta di cui al primo comma, l'Unione può dichiarare, in relazione allo Stato membro che abbia sollevato eccezioni inerenti ai principi fondamentali del proprio diritto nazionale, che durante il periodo di transizione, oltre ai motivi di non ‐esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI, le autorità giudiziarie dell'esecuzione di detto Stato membro possono rifiutare di consegnare i propri cittadini al Regno Unito in forza di un mandato d'arresto europeo. In tal caso il Regno Unito può dichiarare, entro un mese dal ricevimento della dichiarazione dell'Unione, che le sue autorità giudiziarie dell'esecuzione possono rifiutare di consegnare i propri cittadini a detto Stato membro. Dalla fine del periodo di transizione si applicano la parte seconda e la parte terza, tranne l'articolo 19, l'articolo 34, paragrafo 1, l'articolo 44 e l'articolo 96, paragrafo 1, nonché la parte sesta, titolo I, e gli articoli da 169 a 181. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord si applica dalla fine del periodo di transizione, tranne le disposizioni seguenti di detto protocollo che si applicano dall'entrata in vigore del presente accordo: — articolo 1; — articolo 5, paragrafo 2, terzo, quarto e sesto comma; — articolo 5, paragrafo 3, seconda frase; — articolo 10, paragrafo 2, ultima frase; — articolo 12, paragrafo 3; — articolo 13, paragrafo 8; — articolo 14; — articolo 15, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 6; — articolo 19; — allegato 6, primo capoverso. Il protocollo sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, tranne il suo articolo 11, si applica dalla fine del periodo di transizione. Il protocollo su Gibilterra, tranne il suo articolo 1, cessa di applicarsi alla fine del periodo di transizione. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/97 L 29/98 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 29/99 L 29/100 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/101 PROTOCOLLI L 29/102 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 PROTOCOLLO SU IRLANDA/IRLANDA DEL NORD L'Unione e il Regno Unito, VISTI i legami storici e il carattere durevole dei rapporti bilaterali tra l'Irlanda e il Regno Unito, RAMMENTANDO che il recesso del Regno Unito dall'Unione pone una sfida notevole e unica per l'isola d'Irlanda, e riaffermando che i risultati, i benefici e gli impegni del processo di pace continueranno a rivestire un'importanza fondamentale per la pace, la stabilità e la riconciliazione nell'isola, RICONOSCENDO che è necessario trovare una soluzione particolare per la situazione peculiare dell'isola d'Irlanda al fine di garantire il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione, AFFERMANDO che è opportuno tutelare in tutte le sue parti l'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998 tra il governo del Regno Unito, il governo dell'Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali ("accordo del 1998"), allegato all'accordo britannico-irlandese della stessa data ("accordo britannico-irlandese"), compresi i successivi accordi e modalità di attuazione, RICONOSCENDO che la cooperazione tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda è un elemento centrale dell'accordo del 1998 e che è essenziale per la riconciliazione e la normalizzazione delle relazioni sull'isola d'Irlanda, e rammentando i ruoli, le funzioni e le salvaguardie che competono all'Esecutivo dell'Irlanda del Nord, all'Assemblea dell'Irlanda del Nord e al Consiglio ministeriale nord-sud (comprese le disposizioni intercomunitarie), come indicato nell'accordo del 1998, RILEVANDO che il diritto dell'Unione ha fornito un quadro di sostegno per le disposizioni dell'accordo del 1998 in materia di diritti, salvaguardie e parità di opportunità, RICONOSCENDO che i cittadini irlandesi nell'Irlanda del Nord, per effetto del loro status di cittadini dell'Unione, continueranno a godere di diritti, opportunità e vantaggi, a esercitarli e ad avervi accesso, e che il presente protocollo dovrebbe rispettare e fare salvi i diritti, le opportunità e l'identità che discendono dalla cittadinanza dell'Unione per i cittadini dell'Irlanda del Nord che scelgono di far valere il diritto alla cittadinanza irlandese definito nell'allegato 2 "Dichiarazione relativa alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo vi), in relazione alla cittadinanza" dell'accordo britannico- irlandese, SOTTOLINEANDO che, per assicurare la legittimità democratica, è opportuno prevedere un processo mediante il quale l'Irlanda del Nord possa esprimere democraticamente il suo consenso all'applicazione del diritto dell'Unione in virtù del presente protocollo, RAMMENTANDO l'impegno del Regno Unito di proteggere la cooperazione nord-sud e la garanzia di evitare una frontiera fisica, comprese le infrastrutture fisiche o le verifiche e i controlli connessi, CONSTATANDO che nulla osta nel presente protocollo a che il Regno Unito assicuri l'accesso incondizionato al mercato delle merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso il resto del mercato interno del Regno Unito, SOTTOLINEANDO l'obiettivo condiviso dell'Unione e del Regno Unito di evitare controlli nei porti e negli aeroporti dell'Irlanda del Nord, per quanto possibile secondo la legislazione applicabile e tenendo conto dei rispettivi regimi normativi e della loro attuazione, RAMMENTANDO gli impegni assunti dall'Unione e dal Regno Unito che trovano riscontro nella relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito sui progressi compiuti durante la prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 TUE sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea, dell'8 dicembre 2017, RAMMENTANDO che l'Unione e il Regno Unito hanno svolto un esercizio di mappatura da cui si evince che la cooperazione nord‐sud si basa in misura significativa sul quadro giuridico e politico comune dell'Unione, 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/103 CONSTATANDO che pertanto il recesso del Regno Unito dall'Unione comporta sfide sostanziali per il mantenimento e lo sviluppo della cooperazione nord-sud, RAMMENTANDO che il Regno Unito resta impegnato a tutelare e a sostenere il proseguimento della cooperazione nord-sud ed est-ovest in tutti i contesti e quadri politici, economici, di sicurezza, sociali e agricoli per la cooperazione, compreso il proseguimento delle attività degli organi di attuazione nord-sud, RICONOSCENDO la necessità che il presente protocollo sia attuato in modo da mantenere le condizioni necessarie per il proseguimento della cooperazione nord-sud, anche per quanto riguarda eventuali nuove intese in conformità dell'accordo del 1998, RAMMENTANDO l'impegno dell'Unione e del Regno Unito nei confronti dei programmi di finanziamento nord-sud PEACE e INTERREG nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale, e del mantenimento delle attuali proporzioni di finanziamento per i programmi futuri, AFFERMANDO l'impegno del Regno Unito a agevolare il transito efficiente e tempestivo dal suo territorio di merci che circolano dall'Irlanda verso un altro Stato membro o verso un paese terzo, o viceversa, DETERMINATI a fare in modo che l'applicazione del presente protocollo si ripercuota il meno possibile sulla vita quotidiana delle comunità sia in Irlanda che in Irlanda del Nord, SOTTOLINEANDO il fermo impegno comune a evitare qualsiasi tipo di controlli o verifiche doganali e normativi, e la relativa infrastruttura fisica, al confine fra Irlanda e Irlanda del Nord, RAMMENTANDO che l'Irlanda del Nord è parte del territorio doganale del Regno Unito e godrà dei benefici derivanti dalla sua partecipazione alla politica commerciale indipendente del Regno Unito, VISTA l'importanza che l'Irlanda del Nord rimanga parte integrante del mercato interno del Regno Unito, CONSAPEVOLI che i diritti e gli obblighi dell'Irlanda ai sensi delle norme del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale devono essere pienamente rispettati, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate all'accordo di recesso: Articolo 1 Obiettivi 1. Il presente protocollo fa salve le disposizioni dell'accordo del 1998 per quanto riguarda lo status costituzionale dell'Irlanda del Nord e il principio del consenso, secondo il quale la modifica di detto status può avvenire solo con il consenso della maggioranza dei suoi cittadini. 2. Il presente protocollo rispetta le funzioni essenziali dello Stato e l'integrità territoriale del Regno Unito. 3. Il presente protocollo definisce le modalità necessarie per trovare una soluzione alla situazione peculiare dell'isola d'Irlanda, mantenere le condizioni necessarie al proseguimento della cooperazione nord-sud, evitare una frontiera fisica e tutelare l'accordo del 1998 in tutte le sue dimensioni. Articolo 2 Diritti della persona 1. Il Regno Unito provvede affinché dal suo recesso dall'Unione non derivi alcun indebolimento dei diritti, delle salvaguardie o della parità di opportunità di cui alla parte dell'accordo del 1998 intitolata "Diritti, salvaguardie e parità di opportunità", anche nel settore della tutela contro la discriminazione, sancita dalle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 1 del presente protocollo, e attua il presente paragrafo attraverso appositi meccanismi. L 29/104 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 2. Il Regno Unito continua ad agevolare il lavoro delle istituzioni e degli organi istituiti a norma dell'accordo del 1998, tra cui la commissione per i diritti umani dell'Irlanda del Nord, la commissione per le pari opportunità dell'Irlanda del Nord e il comitato misto dei rappresentanti delle commissioni per i diritti umani dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda, a difesa dei diritti umani e della parità. Articolo 3 Zona di libero spostamento 1. Il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in relazione alla circolazione delle persone tra i loro territori ("zona di libero spostamento"), nel pieno rispetto dei diritti delle persone fisiche conferiti dal diritto dell'Unione. 2. Il Regno Unito provvede affinché la zona di libero spostamento e i diritti e privilegi ad essa associati possano continuare ad applicarsi senza pregiudicare gli obblighi dell'Irlanda ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione da e verso l'Irlanda e all'interno dell'Irlanda dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza. Articolo 4 Territorio doganale del Regno Unito L'Irlanda del Nord è parte del territorio doganale del Regno Unito. Nulla nel presente protocollo osta pertanto a che il Regno Unito includa l'Irlanda del Nord nell'ambito di applicazione territoriale degli accordi eventualmente conclusi con paesi terzi, purché tali accordi lascino impregiudicata l'applicazione del presente protocollo. Nulla nel presente protocollo osta, in particolare, a che il Regno Unito concluda con un paese terzo accordi che diano alle merci prodotte nell'Irlanda del Nord accesso preferenziale al mercato di tale paese alle stesse condizioni applicabili alle merci prodotte in altre parti del Regno Unito. Nulla nel presente protocollo osta a che il Regno Unito includa l'Irlanda del Nord nell'ambito di applicazione territoriale dell'elenco delle concessioni che lo riguarda allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994. Articolo 5 Dogane, circolazione delle merci 1. Non sono imposti dazi doganali sulla merce trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito, nonostante il paragrafo 3, salvo se vi è il rischio che la merce sia successivamente trasferita nell'Unione nella sua forma oppure come parte di altra merce a seguito di trasformazione. Sulla merce trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell'Unione né in un'altra parte del Regno Unito sono imposti i dazi doganali applicabili nel Regno Unito, nonostante il paragrafo 3, salvo se vi è il rischio che la merce sia successivamente trasferita nell'Unione nella sua forma oppure come parte di altra merce a seguito di trasformazione. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/105 In virtù della franchigia concessa ai residenti del Regno Unito, non sono imposti dazi doganali sui beni personali, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (1), trasportati in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito. 2. Ai fini del paragrafo 1, primo e secondo comma, la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione salvo se è accertato che essa: a) non subirà trasformazioni commerciali in Irlanda del Nord; e b) soddisfa i criteri stabiliti dal comitato misto a norma del quarto comma del presente paragrafo. Ai fini del presente paragrafo, per "trasformazione" s'intende qualsiasi forma di alterazione o lavorazione della merce ovvero qualsiasi operazione compiuta su di essa con finalità diverse dalla sua conservazione in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o altra documentazione volta a assicurare la conformità a requisiti specifici. Prima della fine del periodo di transizione il comitato misto stabilisce, mediante decisione, le condizioni alle quali la trasformazione non è considerata ricadere nel primo comma, lettera a), tenendo conto in particolare della natura, dell'entità e del risultato della trasformazione. Prima della fine del periodo di transizione il comitato misto stabilisce, mediante decisione, i criteri in base ai quali la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione. Il comitato misto tiene conto, fra l'altro, dei fattori seguenti: a) destinazione e uso finali della merce; b) natura e valore della merce; c) natura dello spostamento; e d) incentivo a effettuare un successivo spostamento non dichiarato nell'Unione, in particolare incentivi risultanti dai dazi imponibili a norma del paragrafo 1. Il comitato misto può modificare in qualsiasi momento le decisioni adottate a norma del presente paragrafo. Il comitato misto adotta le decisioni a norma del presente paragrafo tenendo conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord. 3. La normativa definita all'articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013 si applica nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord (escluse le acque territoriali del Regno Unito). Tuttavia il comitato misto stabilisce le condizioni, anche in termini quantitativi, alle quali sono esentati dai dazi taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), introdotti nel territorio doganale dell'Unione, definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, da navi battenti bandiera del Regno Unito e il cui porto di immatricolazione è nell'Irlanda del Nord. 4. Nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applicano ugualmente le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 2 del presente protocollo, alle condizioni ivi stabilite. 5. Gli articoli 30 e 110 TFUE si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. È vietata ogni restrizione quantitativa all'esportazione e all'importazione tra l'Unione e l'Irlanda del Nord. 6. I dazi doganali riscossi dal Regno Unito a norma del paragrafo 3 non sono versati all'Unione. Fatto salvo l'articolo 10, il Regno Unito può in particolare: a) rimborsare i dazi riscossi a norma delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili in virtù del paragrafo 3 in relazione alle merci trasportate in Irlanda del Nord; (1) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23). (2) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1). L 29/106 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 b) prevedere situazioni in cui si deroga all'obbligazione doganale sorta in relazione a merci trasportate in Irlanda del Nord; c) prevedere situazioni in cui devono essere rimborsati i dazi doganali in relazione a merci di cui si può dimostrare che non sono entrate nell'Unione; e d) corrispondere un indennizzo alle imprese per compensare l'effetto dell'applicazione del paragrafo 3. La Commissione europea adotta le decisioni a norma dell'articolo 10 tenendo conto come opportuno delle circostanze dell' Irlanda del Nord. 7. Non sono imposti dazi sulle spedizioni di valore trascurabile, sulle spedizioni tra persone fisiche né sulle merci contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori, alle condizioni stabilite nella normativa di cui al paragrafo 3. Articolo 6 Tutela del mercato interno del Regno Unito 1. Nulla osta nel presente protocollo a che il Regno Unito assicuri l'accesso incondizionato al mercato delle merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del mercato interno del Regno Unito. Le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo che vietano o limitano l'esportazione di merci si applicano soltanto agli scambi tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito per quanto strettamente necessario ai sensi degli obblighi internazionali dell'Unione. Il Regno Unito garantisce la piena tutela in forza degli obblighi e degli impegni internazionali pertinenti ai divieti e alle restrizioni all'esportazione di merci dall'Unione verso paesi terzi, stabiliti dal diritto dell'Unione. 2. Visto che l'Irlanda del Nord è parte integrante del mercato interno del Regno Unito, l'Unione e il Regno Unito si adoperano per agevolare gli scambi tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito, in conformità della legislazione applicabile e tenendo conto dei rispettivi regimi normativi e della loro attuazione. Il comitato misto procede all'esame permanente dell'applicazione del presente paragrafo e adotta le opportune raccomandazioni al fine di evitare i controlli nei porti e negli aeroporti dell'Irlanda del Nord, per quanto possibile. 3. Nulla nel presente protocollo osta a che un prodotto originario dell'Irlanda del Nord sia presentato come originario del Regno Unito al momento dell'immissione sul mercato in Gran Bretagna. 4. Nulla nel presente protocollo pregiudica la legislazione del Regno Unito che disciplina l'immissione sul mercato in altre parti del Regno Unito di merci in provenienza dall'Irlanda del Nord che sono in conformità o beneficiano di regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni o autorizzazioni governate da disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'allegato 2 del presente protocollo. Articolo 7 Regolamentazioni tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni 1. Fatte salve le disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'allegato 2 del presente protocollo, la liceità dell'immissione di merci sul mercato nell'Irlanda del Nord è disciplinata dal diritto del Regno Unito nonché, per quanto riguarda le merci importate dall'Unione, dagli articoli 34 e 36 TFUE. 2. Se le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo prevedono l'indicazione di uno Stato membro, anche in forma abbreviata, in etichettature, contrassegni, marchi o altro mezzo, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord è indicato come "UK (NI)" o "Regno Unito (Irlanda del Nord)". Qualora le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo prevedano l'indicazione sotto forma di codice numerico, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord è indicato con un codice numerico riconoscibile. 3. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del presente protocollo e all'articolo 7 dell'accordo di recesso, per quanto riguarda il riconoscimento in uno Stato membro di regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità di un altro Stato membro, o da un organo stabilito in un altro Stato membro, i riferimenti agli Stati membri nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/107 non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in relazione a regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità del Regno Unito o da organismi stabiliti nel Regno Unito. Il primo comma non si applica a registrazioni, certificazioni, approvazioni e autorizzazioni di siti, impianti o locali ubicati nell'Irlanda del Nord rilasciate o effettuate da autorità competenti del Regno Unito, se detta registrazione, certificazione, approvazione o autorizzazione può richiedere un'ispezione di tali siti, impianti o locali. Il primo comma non si applica ai certificati veterinari o alle etichette ufficiali per materiale riproduttivo vegetale prescritti da disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo. Il primo comma fa salva la validità nell'Irlanda del Nord di valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate in base a disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo da autorità competenti del Regno Unito o da organi stabiliti nel Regno Unito. Ogni marcatura di conformità, logo o segno analogo prescritto dalle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo e apposto da operatori economici in base alla valutazione, alla registrazione, al certificato, all'approvazione o all'autorizzazione rilasciate dalle autorità competenti del Regno Unito o da organi stabiliti nel Regno Unito, è accompagnato dall'indicazione "UK (NI)". Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non può avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato previste dalle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo, se e in quanto dette procedure riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate da autorità competenti degli Stati membri o da organi stabiliti negli Stati membri. Il primo comma non osta ai test e al rilascio nell'Irlanda del Nord da parte di una persona qualificata di un lotto di un medicinale importato nell'Irlanda del Nord o ivi fabbricato. Articolo 8 IVA e accise Le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 3 del presente protocollo relative alle merci si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nei confronti dell'Irlanda del Nord le autorità del Regno Unito sono responsabili dell'applicazione e dell'attuazione delle disposizioni elencate nell'allegato 3 del presente protocollo, compresa la riscossione dell'IVA e delle accise. Alle condizioni stabilite in dette disposizioni, non sono versate all'Unione le entrate risultanti da operazioni imponibili in Irlanda del Nord. In deroga al primo comma il Regno Unito può applicare alle cessioni di merci imponibili in Irlanda del Nord le esenzioni dall'IVA e le aliquote ridotte dell'IVA applicabili in Irlanda in conformità delle disposizioni elencate nell'allegato 3 del presente protocollo. Il comitato misto discute regolarmente dell'attuazione del presente articolo, comprese le riduzioni e le esenzioni previste dalle disposizioni di cui al primo comma e, se del caso, adotta ove necessario misure per la sua corretta applicazione. Il comitato misto può riesaminare l'applicazione del presente articolo, tenendo presente che l'Irlanda del Nord forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, e può adottare, ove necessario, misure opportune. Articolo 9 Mercato unico dell'elettricità Le disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano i mercati all'ingrosso dell'energia elettrica elencate nell'allegato 7 del presente protocollo si applicano, alle condizioni ivi stabilite, nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. L 29/108 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 10 Aiuti di Stato 1. Le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 5 del presente protocollo si applicano al Regno Unito, anche per quanto riguarda le misure a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell'Irlanda del Nord, in relazione alle misure che incidono su tali scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione che sono soggetti al presente protocollo. 2. Nonostante il paragrafo 1, le disposizioni del diritto dell'Unione di cui a detto paragrafo non si applicano alle misure delle autorità del Regno Unito a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell'Irlanda del Nord fino a un livello massimo annuo complessivo del sostegno e purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. La determinazione del livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato e della percentuale minima è disciplinata dalle procedure di cui all'allegato 6. 3. La Commissione europea, nell'esaminare le informazioni relative a una misura adottata dalle autorità del Regno Unito che potrebbe costituire un aiuto illegale oggetto del paragrafo 1, provvede a che il Regno Unito sia pienamente e regolarmente informato in merito ai progressi e ai risultati dell'esame di tale misura. Articolo 11 Altri settori di cooperazione nord-sud 1. In linea con le modalità definite agli articoli da 5 a 10 e nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, il presente protocollo è attuato e applicato in modo da mantenere le condizioni necessarie alla continuità della cooperazione nord- sud, anche nei settori dell'ambiente, della salute, dell'agricoltura, dei trasporti, dell'istruzione e del turismo, nonché dell'energia, delle telecomunicazioni, della radiodiffusione, della pesca nelle acque interne, della giustizia e sicurezza, dell'istruzione superiore e dello sport. Nel pieno rispetto del diritto dell'Unione il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere nuove intese sulla base delle disposizioni dell'accordo del 1998 in altri settori della cooperazione nord‐sud nell'isola d'Irlanda. 2. Il comitato misto esamina costantemente in qual misura l'attuazione e l'applicazione del presente protocollo mantengono le condizioni necessarie alla cooperazione nord‐sud. Il comitato misto può rivolgere opportune raccomandazioni all'Unione e al Regno Unito in proposito, anche su raccomandazione del comitato specializzato. Articolo 12 Attuazione, applicazione, sorveglianza ed esecuzione 1. Fatto salvo il paragrafo 4, le autorità del Regno Unito sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo. 2. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, i rappresentanti dell'Unione hanno il diritto di presenziare alle attività delle autorità del Regno Unito connesse all'attuazione e all'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo, così come alle attività connesse all'attuazione e all'applicazione dell'articolo 5, e il Regno Unito trasmette, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative a tali attività. Il Regno Unito agevola detta presenza dei rappresentanti dell'Unione e fornisce loro le informazioni richieste. Se il rappresentante dell'Unione chiede alle autorità del Regno Unito di effettuare misure di controllo in casi specifici per motivi debitamente giustificati, le autorità del Regno Unito procedono ai controlli. L'Unione e il Regno Unito si scambiano mensilmente informazioni sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1e 2. 3. Le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui al paragrafo 2 sono determinate dal comitato misto su proposta del comitato specializzato. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/109 4. Riguardo al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo, all'articolo 5 e agli articoli da 7 a 10, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione hanno i poteri loro conferiti dal diritto dell'Unione nei confronti del Regno Unito e delle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite sul territorio del Regno Unito. In particolare la Corte di giustizia dell'Unione europea ha a tale riguardo la competenza giurisdizionale prevista dai trattati. L'articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE si applica a tale riguardo al Regno Unito e nel Regno Unito. 5. Gli atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione adottati in conformità del paragrafo 4 producono nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che producono nell'Unione e nei suoi Stati membri. 6. Quando rappresentano o assistono una parte in un procedimento o procedura amministrativa derivante dall'esercizio dei poteri delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione di cui al paragrafo 4, gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito sono equiparati a avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici degli Stati membri, che rappresentano o assistono una parte in siffatti procedimenti o procedure amministrative. 7. Nei casi in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea è adita in conformità del paragrafo 4: a) il Regno Unito ha diritto di partecipare al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea allo stesso titolo di uno Stato membro; b) gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito possono rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in siffatti procedimenti e sono equiparati a avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici degli Stati membri che rappresentano o assistono una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Articolo 13 Disposizioni comuni 1. Ai fini del presente protocollo i riferimenti al Regno Unito contenuti nelle disposizioni applicabili dell'accordo di recesso si intendono fatti al Regno Unito o, secondo il caso, al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nonostante altre disposizioni del presente protocollo, i riferimenti al territorio definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 contenuti nelle disposizioni applicabili dell'accordo di recesso e del presente protocollo, nonché nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, si intendono fatti anche alla parte del territorio del Regno Unito cui si applica il regolamento (UE) n. 952/2013 in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, del presente protocollo I titoli I e III della parte terza e la parte sesta dell'accordo di recesso si applicano fatte salve le disposizioni del presente protocollo. 2. Nonostante l'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'accordo di recesso, le disposizioni del presente protocollo che rimandano al diritto dell'Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretate ai fini della loro attuazione e applicazione conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. 3. Nonostante l'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, e salvo se diversamente disposto, quando il presente protocollo fa riferimento a un atto dell'Unione, il riferimento si intende fatto all'atto dell'Unione come modificato o sostituito. 4. L'Unione, quando adotta un nuovo atto che rientra nell'ambito di applicazione del presente protocollo ma che non modifica né sostituisce un atto dell'Unione elencato negli allegati del presente protocollo, ne informa il Regno Unito in sede di comitato misto. Su richiesta dell'Unione o del Regno Unito il comitato misto procede a uno scambio di pareri sulle implicazioni dell'atto di recente adozione per il corretto funzionamento del presente protocollo, entro sei settimane dalla richiesta. Non appena ragionevolmente possibile dopo che l'Unione ha informato il Regno Unito in sede di comitato misto, il comitato misto: a) adotta una decisione che aggiunge l'atto di recente adozione nell'allegato pertinente del presente protocollo; oppure L 29/110 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 b) qualora non sia possibile raggiungere un accordo sull'aggiunta dell'atto di recente adozione nell'allegato pertinente del presente protocollo, esamina ulteriori possibilità di preservare il buon funzionamento del presente protocollo e decide a tal fine. Se il comitato misto non adotta la decisione di cui al secondo comma entro un termine ragionevole, l'Unione ha il diritto di prendere adeguate misure correttive, previa comunicazione al Regno Unito. Tali misure non hanno effetto prima di sei mesi dopo che l'Unione ha informato il Regno Unito in conformità del primo comma, e comunque non hanno effetto prima della data in cui l'atto di recente adozione è attuato nell'Unione. 5. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 7 dell'accordo di recesso, salvo che l'Unione ritenga che l'accesso parziale o integrale del Regno Unito o, secondo il caso, del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, sia strettamente necessario per permettere al Regno Unito di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente protocollo, anche laddove tale accesso sia necessario perché non è possibile agevolare l'accesso alle informazioni pertinenti tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 15 del presente protocollo o con altri mezzi pratici, i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo non si intendono fatti al Regno Unito o, secondo il caso, al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, in relazione all'accesso a qualsiasi rete, sistema di informazione o banca dati istituita ai sensi del diritto dell'Unione. 6. Le autorità del Regno Unito non fungono da autorità di riferimento ai fini della valutazione del rischio, degli esami, delle procedure di approvazione e autorizzazione previste dal diritto dell'Unione reso applicabile dal presente protocollo. 7. Gli articoli 346 e 347 TFUE si applicano al presente protocollo per quanto riguarda le misure prese da uno Stato membro o dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. 8. Qualsiasi accordo successivo tra l'Unione e il Regno Unito indica le parti del presente protocollo che sostituisce. Una volta divenuto applicabile un accordo successivo tra l'Unione e il Regno Unito dopo l'entrata in vigore dell'accordo di recesso, il presente protocollo non si applica o cessa di applicarsi, secondo il caso, in tutto o in parte, dalla data di applicazione di tale accordo successivo e in conformità delle disposizioni ivi previste che ne stabiliscono l'effetto sul presente protocollo. Articolo 14 Comitato specializzato Il comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord istituito dall'articolo 165 dell'accordo di recesso ("comitato specializzato"): a) agevola l'attuazione e l'applicazione del presente protocollo; b) esamina le proposte del consiglio ministeriale nord-sud e degli organi di attuazione nord-sud istituiti a norma dell'accordo del 1998 relative all'attuazione e all'applicazione del presente protocollo; c) valuta le materie rilevanti per l'articolo 2 del presente protocollo poste alla sua attenzione dalla commissione per i diritti umani dell'Irlanda del Nord, dalla commissione per le pari opportunità dell'Irlanda del Nord e dal comitato misto dei rappresentanti delle commissioni per i diritti umani dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda; d) discute le questioni rilevanti per il presente protocollo poste dall'Unione o dal Regno Unito e che diano luogo a difficoltà; e e) rivolge raccomandazioni al comitato misto sul funzionamento del presente protocollo. Articolo 15 Gruppo di lavoro consultivo misto 1. È istituito un gruppo di lavoro consultivo misto sull'attuazione del presente protocollo ("gruppo di lavoro"). Esso funge da sede per lo scambio di informazioni e la consultazione reciproca. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/111 2. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito e svolge le sue funzioni sotto la sorveglianza del comitato specializzato, cui riferisce. Il gruppo di lavoro non facoltà di adottare decisioni vincolanti, salva la facoltà di adottare il proprio regolamento interno di cui al paragrafo 6. 3. In sede di gruppo di lavoro: a) l'Unione e il Regno Unito si scambiano tempestivamente informazioni su misure di attuazione previste, in corso e definitive rilevanti per gli atti dell'Unione elencati negli allegati del presente protocollo; b) l'Unione informa il Regno Unito degli atti dell'Unione previsti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo, compresi quelli che modificano o sostituiscono gli atti dell'Unione elencati negli allegati del presente protocollo; c) l'Unione fornisce al Regno Unito tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti per consentire al Regno Unito di rispettare pienamente gli obblighi che gli incombono in virtù del protocollo; e d) il Regno Unito fornisce all'Unione tutte le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettersi reciprocamente o a trasmettere alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione in forza degli atti dell'Unione elencati negli allegati del presente protocollo. 4. Il gruppo di lavoro è copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. 5. Il gruppo di lavoro si riunisce almeno una volta al mese, salvo che l'Unione e il Regno Unito decidano diversamente per consenso. Ove necessario, l'Unione e il Regno Unito possono scambiarsi tra una riunione e l'altra le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere c) e d). 6. Il gruppo di lavoro adotta il proprio regolamento interno per consenso. 7. L'Unione provvede affinché tutti pareri espressi dal Regno Unito nel gruppo di lavoro e tutte le informazioni fornite dal Regno Unito nel gruppo di lavoro, compresi i dati tecnici e scientifici, siano comunicati senza ritardo alle istituzioni, organi e organismi competenti dell'Unione. Articolo 16 Salvaguardie 1. Se dall'applicazione del presente protocollo derivano gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali che rischiano di protrarsi nel tempo, o una diversione degli scambi, l'Unione o il Regno Unito può prendere opportune misure di salvaguardia unilateralmente. Tali misure di salvaguardia sono di portata e durata limitata a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente protocollo. 2. Se una misura di salvaguardia presa dall'Unione o, secondo il caso, dal Regno Unito conformemente al paragrafo 1 crea uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi ai sensi del presente protocollo, l'Unione o, secondo il caso, il Regno Unito può prendere misure di riequilibrio proporzionate, purché strettamente necessarie a correggere tale squilibrio. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente protocollo. 3. Le misure di salvaguardia e di riequilibrio prese conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle procedure di cui all'allegato 7 del presente protocollo. L 29/112 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 17 Tutela degli interessi finanziari L'Unione e il Regno Unito combattono contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o gli interessi finanziari del Regno Unito. Articolo 18 Espressione democratica del consenso in Irlanda del Nord 1. Entro due mesi dalla fine del periodo iniziale e di ciascun eventuale periodo successivo il Regno Unito dà modo all'Irlanda del Nord di esprimere democraticamente il suo consenso al proseguimento dell'applicazione degli articoli da 5 a 10. 2. Ai fini del paragrafo 1 il Regno Unito si adopera per ottenere l'espressione democratica del consenso in Irlanda del Nord con modalità conformi all'accordo del 1998. La decisione che dà espressione democratica del consenso è assunta nel rigoroso rispetto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito del 17 ottobre 2019 sul funzionamento della disposizione sull'"Espressione democratica del consenso in Irlanda del Nord" del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, anche per quanto riguarda il ruolo dell'Esecutivo e dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord. 3. Il Regno Unito comunica all'Unione l'esito del processo di cui al paragrafo 1 prima della fine del pertinente periodo di cui al paragrafo 5. 4. Laddove, intrapreso il processo di cui al paragrafo 1 e assunta una decisione a norma del paragrafo 2, il Regno Unito comunichi all'Unione che il processo di cui al paragrafo 1 non è sfociato nella decisione di continuare ad applicare in Irlanda del Nord gli articoli del presente protocollo ai quali rimanda detto paragrafo, detti articoli e le altre disposizioni del presente protocollo la cui applicazione dipende da essi cessano di applicarsi due anni dopo la fine del pertinente periodo di cui al paragrafo 5. In tal caso il comitato misto rivolge raccomandazioni all'Unione e al Regno Unito sulle misure necessarie, tenendo conto degli obblighi delle parti dell'accordo del 1998. Prima di procedere in tal senso il comitato misto può chiedere il parere delle istituzioni create dall'accordo del 1998. 5. Ai fini del presente articolo, il periodo iniziale è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione. Laddove la decisione assunta in un dato periodo si sia basata sulla maggioranza dei membri presenti e votanti dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord, il periodo successivo consiste in quattro anni a partire dal termine di detto periodo, sempreché continuino ad applicarsi gli articoli da 5 a 10. Laddove la decisione assunta in un dato periodo abbia ottenuto l'appoggio transcomunitario, il periodo successivo consiste in otto anni a partire dal termine di detto periodo, sempreché continuino ad applicarsi gli articoli da 5 a 10. 6. Ai fini del paragrafo 5, l'appoggio transcomunitario implica: a) una maggioranza dei membri presenti e votanti dell'Assemblea legislativa che comprenda una maggioranza delle forze unioniste e nazionaliste presenti e votanti; o b) una maggioranza ponderata (60%) dei membri presenti e votanti dell'Assemblea legislativa che comprenda almeno il 40% di ciascuna delle forze unioniste e nazionaliste presenti e votanti. Articolo 19 Allegati Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente protocollo. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/113 ALLEGATO 1 DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 — Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (1) — Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (2) — Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (3) — Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (4) — Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (5) — Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (6) (1) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37. (2) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23. (3) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22. (4) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16. (5) GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1. (6) GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24. L 29/114 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 ALLEGATO 2 DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4 1. Aspetti doganali generali (1) — Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (2) — Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (3) — Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (4) 2. Tutela degli interessi finanziari dell'Unione Ai fini dell'applicazione degli atti elencati nella presente sezione, l'esatta riscossione dei dazi doganali da parte del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord è considerata rientrare nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione. — Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (5) — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6) 3. Statistiche del commercio — Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (7) — Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (8) 4. Aspetti generali del commercio — Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (9) — Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (10) — Regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (11) — Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (12) (1) Rubriche e sottorubriche del presente allegato puramente indicative. (2) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1. (3) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. (4) GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1. (5) GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1. (6) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. (7) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1. (8) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23. (9) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1. (10) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34. (11) GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1. (12) GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/115 — Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (Balcani occidentali) (13) — Regolamento (UE) 2017/1566 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione (14) — Obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione, dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente, per quanto riguardino gli scambi di merci tra l'Unione e paesi terzi 5. Strumenti di difesa commerciale — Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (15) — Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (16) — Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (17) — Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (18) — Regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (19) — Regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (20) 6. Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali — Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (21) — Regolamento (UE) 2015/1145 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2015, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (22) — Regolamento (UE) 2015/475 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (23) — Regolamento (UE) 2015/938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (24) (13) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1. (14) GU L 254 del 30.9.2017, pag. 1. (15) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21. (16) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55. (17) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16. (18) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33. (19) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6. (20) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11. (21) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50. (22) GU L 191 del 17.7.2015, pag. 1. (23) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 1. (24) GU L 160 del 25.6.2015, pag. 57. L 29/116 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 — Regolamento (UE) n. 332/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (25) — Regolamento (UE) 2015/752 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (26) — Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (27) — Regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (28) — Regolamento (UE) 2016/400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante attuazione della clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione di cui all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (29) — Regolamento (UE) 2016/401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante attuazione del meccanismo antielusione di cui all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (30) — Regolamento (UE) 2015/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (31) — Regolamento (UE) 2015/940 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (32) — Regolamento (UE) 2015/939 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (33) — Regolamento (UE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (34) — Regolamento (UE) 2017/355 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (35), dall'altra (36) — Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (37) (25) GU L 103 del 5.4.2014, pag. 10. (26) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 16. (27) GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1. (28) GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13. (29) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 53. (30) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 62. (31) GU L 160 del 25.6.2015, pag. 76. (32) GU L 160 del 25.6.2015, pag. 69. (33) GU L 160 del 25.6.2015, pag. 62. (34) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 19. (35) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. (36) GU L 57 del 3.3.2017, pag. 59. (37) GU L 185 dell'8.7.2016, pag. 1. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/117 7. Altro — Regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica (38) 8. Merci - disposizioni generali — Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (39) - escluse le disposizioni riguardanti le regole relative ai servizi della società dell'informazione — Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40) — Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (41) — Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (42) — Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (43) — Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (44) — Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (45) — Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (46) 9. Veicoli a motore, compresi i trattori agricoli o forestali — Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (47) — Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (48) — Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (49) — Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (50) (38) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 1. (39) GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1. (40) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12. (41) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30. (42) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82. (43) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21. (44) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4. (45) GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8. (46) GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29. (47) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16. (48) GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131. (49) GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10. (50) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12. L 29/118 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 — Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (51) — Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (52) — Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (53) — Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (54) — Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (55) — Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (56) — Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (57) — Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (58) — Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (59) — Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO dei veicoli leggeri (60) 2 — Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO dei veicoli leggeri (61) 2 — Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (62) 10. Apparecchi di sollevamento e di movimentazione — Direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci (63) — Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (64) (51) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1. (52) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1. (53) GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1. (54) GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1. (55) GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1. (56) GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32. (57) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1. (58) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52. (59) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77. (60) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1. (61) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1. (62) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1. (63) GU L 335 del 5.12.1973, pag. 51. (64) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/119 11. Apparecchi a gas — Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (65) — Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (66) 12. Recipienti a pressione — Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol (67) — Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (68) — Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (69) — Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (70) 13. Strumenti di misura — Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (71) — Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (72) — Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (73) — Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (74) — Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (75) — Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia (76) — Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (77) — Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (78) 14. Prodotti da costruzione, macchine, impianti a fune, dispositivi di protezione individuale — Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (79) — Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (80) (65) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17. (66) GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99. (67) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40. (68) GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1. (69) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164. (70) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45. (71) GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7. (72) GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14. (73) GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1. (74) GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40. (75) GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17. (76) GU L 71 del 18.3.2011, pag. 1. (77) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107. (78) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149. (79) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5. (80) GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51. L 29/120 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 — Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (81) — Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (82) — Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (83) — Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (84) 15. Materiale elettrico e apparecchiature radio — Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (85) — Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (86) — Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (87) — Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (88) 16. Tessili e calzature — Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (89) — Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (90) 17. Cosmetici e giocattoli — Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (91) — Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (92) 18. Imbarcazioni da diporto — Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (93) (81) GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1. (82) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24. (83) GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53. (84) GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1. (85) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79. (86) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309. (87) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357. (88) GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62. (89) GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1. (90) GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37. (91) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59. (92) GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1. (93) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/121 19. Esplosivi e articoli pirotecnici — Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (94) — Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (95) — Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (96) 20. Medicinali — Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (97) Il riferimento alla "Comunità" nell'articolo 2, secondo comma, e nell'articolo 48, secondo comma, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. — Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (98) Il riferimento alla "Comunità" nell'articolo 8, paragrafo 2, e nell'articolo 16 ter, paragrafo 1, di detta direttiva, così come il riferimento alla "Unione" nell'articolo 104, paragrafo 3, secondo comma, della medesima direttiva non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, tranne per le autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il medicinale autorizzato nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è considerato medicinale di riferimento nell'Unione. — Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (99) - escluso l'articolo 36 — Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (100) — Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (101) — Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (102) Il riferimento alla "Comunità" nell'articolo 12, paragrafo 2, e nell'articolo 74, secondo comma, di detta direttiva non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, tranne per le autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il medicinale veterinario autorizzato nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è considerato medicinale di riferimento nell'Unione. — Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (103) (94) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1. (95) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27. (96) GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1. (97) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. (98) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. (99) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1. (100) GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1. (101) GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121. (102) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. (103) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11. L 29/122 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 — Articolo 13 della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (104) — Capo IX del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (105) — Direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (106) — Regolamento (UE) 2016/793 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, inteso a evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali (107) 21. Dispositivi medici — Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (108) — Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico- diagnostici in vitro (109) — Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (110) — Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (111) — Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (112) 22. Sostanze di origine umana — Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (113) — Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (114) — Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (115) 23. Sostanze chimiche e ambiti collegati — Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (116) — Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (117) — Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (118) (104) GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34. (105) GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1. (106) GU L 109 del 30.4.2009, pag. 10. (107) GU L 135 del 24.5.2016, pag. 39. (108) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1. (109) GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1. (110) GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17. (111) GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1. (112) GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176. (113) GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30. (114) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48. (115) GU L 207 del 6.8.2010, pag. 14. (116) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. (117) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44. (118) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/123 — Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (119) — Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (120) — Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (121) — Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (122) — Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (123) — Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (124) — Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (125) — Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (126) — Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (127) 24. Antiparassitari e biocidi — Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (128) — Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (129) Il riferimento agli Stati membri nell'articolo 43 di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. — Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (130) Il riferimento allo Stato membro nell'articolo 3, paragrafo 3, nell'articolo 15, paragrafo 1, e nell'articolo 28, paragrafo 4, di detto regolamento, così come il riferimento agli Stati membri nell'articolo 75, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento, non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. 25. Rifiuti — Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (131) — Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (132) (119) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88. (120) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1. (121) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7. (122) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60. (123) GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1. (124) GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1. (125) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. (126) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. (127) GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1. (128) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. (129) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1. (130) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1. (131) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1. (132) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. L 29/124 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 — Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (133) — Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (134) 26. Ambiente e efficienza energetica — Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (135) — Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (136) — Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (137) — Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (138) — Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (139) — Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (140) — Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (141) — Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (142) — Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (143) — Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (144) — Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (145) — Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (146) — Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (147) — Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (148) (133) GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1. (134) GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21. (135) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35. (136) GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1. (137) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1. (138) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. (139) GU L 107 del 25.4.2015, pag. 26. (140) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87. (141) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23. (142) GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1. (143) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195. (144) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1. (145) GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1. (146) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. (147) GU L 308 del 9.11.1991, pag. 1. (148) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/125 — Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono (149) — Direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati (150) — Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (151) — Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (152) — Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (153) — Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (154) 27. Equipaggiamento marittimo — Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (155) 28. Trasporto ferroviario — Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (156), limitatamente alle condizioni e alle specifiche tecniche per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti ferroviari 29. Alimenti - aspetti generali — Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (157) Il riferimento allo Stato membro nell'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. — Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (158) — Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (159) 30. Alimenti - igiene — Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (160) — Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (161) (149) GU L 343 del 27.12.2007, pag. 1. (150) GU L 91 del 9.4.1983, pag. 30. (151) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1. (152) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46. (153) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10. (154) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1. (155) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146. (156) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44. (157) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (158) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18. (159) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9. (160) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. (161) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. L 29/126 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 — Direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (162) 31. Alimenti - ingredienti, tracce, residui, norme di commercializzazione — Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (163) Il riferimento allo "Stato membro" nell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. — Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (164) — Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (165) — Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (166) — Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (167) — Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (168) — Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (169) Il riferimento allo Stato membro nell'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. — Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (170) — Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (171) — Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (172) — Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (173) — Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (174) — Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (175) (162) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34. (163) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1. (164) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7. (165) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16. (166) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34. (167) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51. (168) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26. (169) GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1. (170) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. (171) GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1. (172) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35. (173) GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26. (174) GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19. (175) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/127 — Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (176) — Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (177) — Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (178) — Regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione, del 23 novembre 2007, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco (179) — Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (180) — Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (181) — Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (182) — Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (183) — Titolo V, capo IV, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (184) — Parte II, titolo II, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (185) 32. Materiali che entrano in contatto con gli alimenti — Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (186) Il riferimento allo Stato membro nell'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. — Direttiva 84/500/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1984 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (187). 33. Alimenti - altro — Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (188) (176) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53. (177) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1. (178) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45. (179) GU L 307 del 24.11.2007, pag. 5. (180) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58. (181) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67. (182) GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19. (183) GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 1. (184) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549. (185) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. (186) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4. (187) GU L 277 del 20.10.1984, pag. 12. (188) GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16. L 29/128 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 — Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (189) — Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (190) — Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (191) — Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (192) — Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (193) — Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (194) — Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (195) 34. Mangimi - prodotti e igiene — Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (196) — Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (197) — Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (198) Il riferimento ai laboratori nazionali di riferimento nell'allegato II, punto 6, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Questo non osta a che un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell'Irlanda del Nord e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti. — Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (199) — Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (200) (189) GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24. (190) GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3. (191) GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45. (192) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1. (193) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1. (194) GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2. (195) GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1. (196) GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1. (197) GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. (198) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. (199) GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42. (200) GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/129 35. OGM — Regolamento (CE) n. 1829/20063 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (201) - escluso l'articolo 32, secondo comma Questo non osta a che un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell'Irlanda del Nord e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti. Il riferimento allo Stato membro nell'articolo 10, paragrafo 1, e nell'articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. — Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (202) — Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (203) — Parte C della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (204) 36. Animali vivi, materiale germinale e prodotti di origine animale I riferimenti ai laboratori nazionali di riferimento contenuti negli atti elencati nella presente sezione non si intendono fatti al laboratorio di riferimento ubicato nel Regno Unito. Questo non osta a che un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell'Irlanda del Nord e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti. — Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (205) — Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (206) — Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (207) — Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (208) — Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (209) — Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (210) — Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (211) — Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (212) (201) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. (202) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24. (203) GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1. (204) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. (205) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1. (206) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977. (207) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. (208) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1. (209) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74. (210) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. (211) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. (212) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. L 29/130 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 — Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (213) — Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (214) — Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (215) — Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (216) — Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (217) — Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (218) — Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (219) 37. Lotta contro le malattie animali, controllo della zoonosi I riferimenti ai laboratori nazionali di riferimento contenuti negli atti elencati nella presente sezione non si intendono fatti al laboratorio di riferimento ubicato nel Regno Unito. Questo non osta a che un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell'Irlanda del Nord e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti. — Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (220) — Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (221) — Direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini (222) — Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (223) — Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (224) — Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (225) (213) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. (214) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. (215) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14. (216) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321. (217) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11. (218) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1. (219) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1. (220) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. (221) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 44. (222) GU L 15 del 19.1.1978, pag. 34. (223) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. (224) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16. (225) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/131 — Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (226) — Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (227) — Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (228) — Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (229) — Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (230) — Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (231) — Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (232) 38. Identificazione degli animali — Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (233) — Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (234) — Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (235) 39. Riproduzione animale — Articolo 37 e articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (236) 40. Benessere degli animali — Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (237) — Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (238) 41. Salute dei vegetali — Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (239) (226) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. (227) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. (228) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. (229) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1. (230) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. (231) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31. (232) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. (233) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8. (234) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. (235) GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31. (236) GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66. (237) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1. (238) GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1. (239) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. L 29/132 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 — Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (240) 42. Materiale riproduttivo vegetale — Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (241) — Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (242) — Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (243) — Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (244) — Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (245) — Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (246) — Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (247) — Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (248) — Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (249) 43. Controlli ufficiali, controlli veterinari I riferimenti ai laboratori nazionali di riferimento contenuti negli atti elencati nella presente sezione non si intendono fatti al laboratorio di riferimento ubicato nel Regno Unito. Questo non osta a che un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell'Irlanda del Nord e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti. — Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (250) — Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (251) (240) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4. (241) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309. (242) GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. (243) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17. (244) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. (245) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. (246) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. (247) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. (248) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. (249) GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8. (250) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1. (251) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/133 — Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (252) — Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (253) — Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (254) — Direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (255) — Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (256) 44. Regolamentazione sanitaria e fitosanitaria - altro — Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß‐agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (257) — Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (258) 45. Proprietà intellettuale — Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (259) — Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (260) — Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (261) — Parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (262) — Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (263) 46. Pesca e acquacoltura — Regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione, del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (264) — Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercia- lizzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini (265) (252) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. (253) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. (254) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. (255) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. (256) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. (257) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3. (258) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. (259) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16. (260) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. (261) GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14. (262) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. (263) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15. (264) GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63. (265) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79. L 29/134 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 — Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercia- lizzazione per le conserve di tonno e di palamita (266) — Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio del 26 novembre 1996 che stabilisce norme comuni di commercia- lizzazione per taluni prodotti della pesca (267) — Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (268), limitatamente alle disposizioni sulla taglia minima degli organismi marini — Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (269), limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione — Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (270), limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione e all'informazione dei consumatori — Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (271), limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura — Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (272) — Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp. (273) — Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (274) — Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (275) 47. Altro — Parte III del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (276) - escluso il capo VI — Regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio (277) — Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (278) (266) GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1. (267) GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1. (268) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. (269) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1. (270) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1. (271) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22. (272) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1. (273) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1. (274) GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1. (275) GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17. (276) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. (277) GU L 310 del 22.12.1995, pag. 5. (278) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/135 — Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (279) — Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (280) — Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (281) — Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (282) — Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al vetro cristallo (283) — Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (284) — Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (285) — Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (286) — Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (287) — Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (288) — Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (289) — Misure restrittive in vigore basate sull'articolo 215 TFUE, limitatamente agli scambi di merci tra l'Unione e i paesi terzi (279) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9. (280) GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1. (281) GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1. (282) GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1. (283) GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36. (284) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1. (285) GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51. (286) GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1. (287) GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1. (288) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1. (289) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. L 29/136 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 ALLEGATO 3 DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 1. Imposta sul valore aggiunto (1) — Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (2) — Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (3) — Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (4) — Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (5) — Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (6) — Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (7) — Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (8) — Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (9) — Obblighi derivanti dall'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (10) — Obblighi derivanti dall'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (11) 2. Accise — Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (12) — Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (13) — Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (14) — Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (15) — Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (16) (1) Rubriche e sottorubriche del presente allegato puramente indicative. (2) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. (3) GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23. (4) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1. (5) GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1. (6) GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40. (7) GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6. (8) GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5. (9) GU L 286 del 17.10.2006, pag. 15. (10) GU L 195 dell'1.8.2018, pag. 1. (11) GU L 46 del 17.2.2009, pag. 8. (12) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12. (13) GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1. (14) GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1. (15) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21. (16) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/137 — Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (17) — Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (18) — Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (19) — Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informa- tizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (20) — Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (21) — Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (22) (17) GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24. (18) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. (19) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46. (20) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5. (21) GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6. (22) GU L 286 del 17.10.2006, pag. 15. L 29/138 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 ALLEGATO 4 DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 Gli atti seguenti si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord per quanto riguardino la produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, la negoziazione di energia elettrica all'ingrosso o gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. Non si applicano le disposizioni relative ai mercati al dettaglio e alla protezione dei consumatori. La presenza negli atti elencati nel presente allegato di rimandi a disposizioni di altri atti dell'Unione non comporta l'applicabilità della disposizione richiamata se questa non si applica altrimenti al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, salvo se si tratta di una disposizione di disciplina dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica che si applica in Irlanda e che è necessaria per l'esercizio congiunto del mercato unico dell'energia elettrica all'ingrosso in Irlanda e Irlanda del Nord. — Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (1) — Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (2) — Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (3) — Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (4) — Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (5) — Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (6) — Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (7) (1) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55. (2) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15. (3) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1. (4) GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22. (5) GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1. (6) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17. (7) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/139 ALLEGATO 5 DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1 1. Norme sugli aiuti di Stato nel TFUE (1) — Articoli 107, 108 e 109 TFUE — Articolo 106 TFUE limitatamente agli aiuti di Stato — Articolo 93 TFUE 2. Atti che richiamano la nozione di aiuto di Stato — Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2) — Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (3) — Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (4) 3. Regolamenti di esenzione per categoria 3.1. Regolamenti di abilitazione — Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (5) 3.2. Regolamento generale di esenzione per categoria — Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (6) 3.3. Regolamenti settoriali di esenzione per categoria — Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (7) — Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (8) — Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (9) — Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (10) (1) Rubriche e sottorubriche del presente allegato puramente indicative. (2) GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1. (3) GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4. (4) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10. (5) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1. (6) GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1. (7) GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1. (8) GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37. (9) GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1. (10) GU C 92 del 29.3.2014, pag. 1. L 29/140 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 — Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (11) 3.4. Regolamenti relativi agli aiuti de minimis — Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (12) — Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (13) — Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (14) — Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (15) 4. Norme di procedura — Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (16) — Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (17) — Comunicazione della Commissione — Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (18) — Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (19) — Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (20) — Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (21) — Comunicazione della Commissione - Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (22) — Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 del 1° dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (23) 5. Norme di compatibilità 5.1. Importanti progetti di comune interesse europeo — Comunicazione della Commissione — Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (24) (11) GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3. (12) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1. (13) GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8. (14) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9. (15) GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45. (16) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9. (17) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. (18) GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4. (19) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22. (20) GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1. (21) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6. (22) GU C 253 del 19.7.2018, pag. 14. (23) GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6. (24) GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/141 5.2. Aiuti all'agricoltura — Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020 (25) 5.3. Aiuti alla pesca e acquacoltura — Comunicazione della Commissione — Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (26) 5.4. Aiuti regionali — Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (27) 5.5. Aiuti alla ricerca e sviluppo e innovazione — Comunicazione della Commissione — Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (28) 5.6. Aiuti al capitale di rischio — Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (29) 5.7. Aiuti al salvataggio e ristrutturazione — Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (30) 5.8. Aiuti alla formazione — Comunicazione della Commissione — Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di stato alla formazione soggetti a notifica individuale (31) 5.9. Aiuti all'occupazione — Comunicazione della Commissione — Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (32) 5.10. Norme temporanee in risposta alla crisi economica e finanziaria — Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (33) — Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (34) — Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (35) 5.11. Assicurazione del credito all'esportazione — Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (36) (25) GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. (26) GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1. (27) GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1. (28) GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1. (29) GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4. (30) GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1. (31) GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 1. (32) GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 6. (33) GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1. (34) GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1. (35) GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9. (36) GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1. L 29/142 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 5.12. Energia e ambiente 5.12.1. Ambiente ed energia — Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (37) — Comunicazione della Commissione — Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (38) 5.12.2. Energia elettrica (costi non recuperabili) — Comunicazione della Commissione relativa al metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili (39) 5.12.3. Carbone — Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (40) 5.13. Industrie di base e settore manifatturiero (siderurgia) — Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA (41) 5.14. Servizi postali — Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (42) 5.15. Servizi audiovisivi, emittenza radiotelevisiva e banda larga 5.15.1. Produzioni audiovisive — Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (43) 5.15.2. Emittenza radiotelevisiva — Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (44) 5.15.3. Rete a banda larga — Comunicazione della Commissione — Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (45) 5.16. Trasporti e infrastrutture — Comunicazione della Commissione — Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (46) — Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (47) (37) GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1. (38) GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4. (39) http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_it.pdf (40) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24. (41) GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5. (42) GU C 39 del 6.2.1998, pag. 2. (43) GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1. (44) GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1. (45) GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1. (46) GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13. (47) GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/143 — Comunicazione della Commissione che stabilisce orientamenti relativi ad aiuti di Stato integrativi del finanziamento comunitario per l'apertura delle autostrade del mare (48) — Comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti in merito agli aiuti di Stato alle società di gestione navale (49) — Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (50) 5.17. Servizi di interesse economico generale — Comunicazione della Commissione — Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (51) 6. Trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche — Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (52) (48) GU C 317 del 12.12.2008, pag. 10. (49) GU C 132 dell'11.6.2009, pag. 6. (50) GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3. (51) GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15. (52) GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17. L 29/144 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 ALLEGATO 6 PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2 Il comitato misto determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato e la percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, tenendo conto delle informazioni più recenti disponibili. Il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato discende dall'impostazione del futuro regime di sostegno all'agricoltura del Regno Unito e dalla media annua del totale delle spese sostenute nell'Irlanda del Nord in virtù della politica agricola comune nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2014-2020. La percentuale minima iniziale discende dall'impostazione del regime di sostegno all'agricoltura del Regno Unito e dalla percentuale alla quale la spesa complessiva sostenuta nell'Unione in virtù della politica agricola comune soddisfa le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, in base a quanto notificato per il periodo in questione. Il comitato misto adegua il livello del sostegno e la percentuale che discendono dall'impostazione del regime di sostegno all'agricoltura del Regno Unito, di cui al primo comma, a ogni variazione dell'importo complessivo del sostegno disponibile nell'Unione in virtù della politica agricola comune nell'ambito di ciascun quadro finanziario pluriennale futuro. Se entro la fine del periodo di transizione o, secondo il caso, entro un anno dall'entrata in vigore di un quadro finanziario pluriennale futuro, il comitato misto non determina il livello iniziale del sostegno e la percentuale a norma del primo comma, o non adegua il livello del sostegno e la percentuale a norma del secondo comma, l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, è sospesa fino a quando il comitato misto non determina o adegua il livello del sostegno e la percentuale. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/145 ALLEGATO 7 PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 3 1. Se intende adottare misure di salvaguardia a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del presente protocollo, l'Unione o il Regno Unito notifica senza ritardo tale intenzione all'Unione o, secondo il caso, al Regno Unito per il tramite del comitato misto e fornisce tutte le informazioni pertinenti. 2. L'Unione e il Regno Unito avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato misto per trovare una soluzione accettabile per entrambi. 3. L'Unione o, secondo il caso, il Regno Unito non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al punto 1, a meno che la procedura di consultazione prevista al punto 2 non sia conclusa prima del termine fissato. Se circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato precludono un esame preliminare, l'Unione o, secondo il caso, il Regno Unito può applicare immediatamente le misure di salvaguardia strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione. 4. L'Unione o, secondo il caso, il Regno Unito notifica senza ritardo le misure adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni pertinenti. 5. Le misure di salvaguardia adottate sono oggetto di consultazione in sede di comitato misto ogni tre mesi a decorrere dalla data di adozione, ai fini di una loro revoca prima della data di scadenza prevista o di una limitazione del loro ambito di applicazione. L'Unione o, secondo il caso, il Regno Unito può chiedere in qualsiasi momento al comitato misto di riesaminare tali misure. 6. I punti da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis alle misure di riequilibrio di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del presente protocollo. L 29/146 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 PROTOCOLLO SULLE ZONE DI SOVRANITÀ DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD A CIPRO L'Unione e il Regno Unito, RAMMENTANDO che la dichiarazione comune concernente le zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro allegata all'atto finale del trattato relativo all'adesione del Regno Unito alle Comunità europee prevede che il regime applicabile alle relazioni tra la Comunità economica europea e le zone di sovranità sarà determinato nel contesto di un eventuale accordo tra la Comunità e la Repubblica di Cipro, CONFERMANDO che il regime applicabile alle relazioni tra l'Unione e le zone di sovranità dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione dovrebbe continuare a essere definito nel quadro dell'appartenenza della Repubblica di Cipro all'Unione, TENENDO CONTO delle disposizioni relative alle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia ("zone di sovranità") figuranti nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro ("trattato istitutivo") e gli scambi di note connessi del 16 agosto 1960, CONFERMANDO che il recesso del Regno Unito dall'Unione non dovrebbe pregiudicare i diritti e gli obblighi della Repubblica di Cipro in forza del diritto dell'Unione, né i diritti e gli obblighi delle parti del trattato istitutivo, RAMMENTANDO che, dalla data di adesione della Repubblica di Cipro all'Unione, il diritto dell'Unione si applica alle zone di sovranità del Regno Unito solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime definito nel protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ("protocollo n. 3"), PRENDENDO ATTO dello scambio di note tra il governo del Regno Unito e il governo della Repubblica di Cipro riguardante l'amministrazione delle zone di sovranità, in data 16 agosto 1960, nonché dell'allegata dichiarazione del governo del Regno Unito secondo la quale uno dei principali obiettivi da conseguire è la tutela degli interessi di coloro che risiedono o lavorano nelle zone di sovranità, e considerando in tale contesto che le suddette persone dovrebbero godere, per quanto possibile, di un trattamento identico a quello di cui godono le persone residenti o che lavorano nella Repubblica di Cipro, PRENDENDO ATTO dell'impegno del Regno Unito a preservare l'applicazione del regime instaurato in virtù del trattato istitutivo, secondo il quale le autorità della Repubblica di Cipro gestiscono un'ampia gamma di servizi pubblici nelle zone di sovranità, ivi compreso nei settori agricolo, doganale e fiscale, CONSIDERANDO che le zone di sovranità dovrebbero rimanere parte del territorio doganale dell'Unione dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione, PRENDENDO ATTO delle disposizioni del trattato istitutivo relative al regime doganale tra le zone di sovranità e la Repubblica di Cipro, in particolare quelle di cui alla parte I dell'allegato F del summenzionato trattato, PRENDENDO ATTO dell'impegno del Regno Unito a non creare posti di controllo doganale o altri sbarramenti di frontiera tra le zone di sovranità e la Repubblica di Cipro e a non stabilire porti marittimi o aeroporti civili o commerciali, DESIDERANDO definire modalità opportune per conseguire gli obiettivi del regime definito nel protocollo n. 3 dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione, CONSIDERANDO che il regime definito nel presente protocollo dovrebbe assicurare la corretta attuazione ed esecuzione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione in relazione alle zone di sovranità dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione, CONSIDERANDO che è necessario definire un regime appropriato per quanto riguarda le franchigie ed esenzioni da diritti e tasse che le forze armate del Regno Unito e il personale connesso possono mantenere dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/147 RICONOSCENDO la necessità di prevedere un regime specifico per i controlli su merci e persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità, e di definire i termini in cui le disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione si applichino alla linea tra le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e la zona di sovranità di Dhekelia, come attualmente previsto in base al protocollo n. 10 su Cipro allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ("protocollo n. 10"), RICONOSCENDO che la cooperazione tra la Repubblica di Cipro e il Regno Unito è essenziale per garantire l'effettiva attuazione del regime definito nel presente protocollo, CONSIDERANDO che, in base al regime definito nel presente protocollo, il diritto dell'Unione si applica alle zone di sovranità in taluni settori delle politiche dell'Unione in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione, RICONOSCENDO l'unicità del regime applicabile alle persone che vivono e lavorano nelle zone di sovranità in virtù del trattato istitutivo e della dichiarazione del 1960, e l'obiettivo di un'applicazione uniforme del pertinente diritto dell'Unione sia nella Repubblica di Cipro che nelle zone di sovranità, che vada a sostegno tale regime, RILEVANDO in proposito che con il presente protocollo il Regno Unito affida alla Repubblica di Cipro, in quanto Stato membro dell'Unione, la responsabilità di dare attuazione ed esecuzione alle disposizioni del diritto dell'Unione nelle zone di sovranità, conformemente al presente protocollo, RAMMENTANDO che la Repubblica di Cipro è responsabile dell'attuazione ed esecuzione del diritto dell'Unione in relazione alle merci destinate alle o provenienti dalle zone di sovranità che entrano o escono dai porti marittimi o aeroporti situati nella Repubblica di Cipro, SOTTOLINEANDO che il regime definito nel presente protocollo fa salvi gli articoli 1 e 2 del trattato istitutivo e le posizioni della Repubblica di Cipro e del Regno Unito in merito, CONSIDERANDO che il regime definito nel presente protocollo dovrebbe essere inteso unicamente a regolamentare la situazione particolare delle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e non dovrebbe essere applicato a nessun altro territorio né servire come precedente, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"): Articolo 1 Disposizioni generali 1. Ai fini del presente protocollo, i riferimenti al Regno Unito contenuti nelle disposizioni applicabili dell'accordo di recesso si intendono fatti al Regno Unito rispetto alle zone di sovranità. I titoli I, II e III della parte terza e la parte sesta si applicano fatte salve le disposizioni del presente protocollo. 2. In deroga all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del protocollo di recesso, le disposizioni del presente protocollo che si riferiscono al diritto dell'Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretati, ai fini della loro attuazione e applicazione, secondo la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. 3. In deroga all'articolo 71 dell'accordo di recesso, ai dati personali trattati nelle zone di sovranità in virtù del presente protocollo si applicano, oltre alle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali applicabili alle zone di sovranità e nelle zone di sovranità a norma del presente protocollo, il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680. L 29/148 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, quando il presente protocollo fa riferimento a un atto dell'Unione, il riferimento si intende fatto all'atto come modificato o sostituito. Il presente paragrafo non si applica all'articolo 4, paragrafi 3 e 10, del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio (1), cui si applica l'articolo 10, paragrafo 2. 5. Se, in deroga agli articoli 7 e 8 dell'accordo di recesso, l'Unione ritiene che l'accesso parziale o integrale del Regno Unito o, secondo i casi, del Regno Unito nei confronti delle zone di sovranità, sia strettamente necessario per permettere al Regno Unito di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente protocollo, anche laddove tale accesso sia necessario perché non è possibile agevolare l'accesso alle informazioni pertinenti con altri mezzi pratici, i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri contenuti nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo si intendono fatti al Regno Unito o, secondo i casi, al Regno Unito nei confronti delle zone di sovranità, in relazione all'accesso a qualsiasi rete, sistema di informazione o banca dati istituita ai sensi del diritto dell'Unione. Articolo 2 Territorio doganale dell'Unione 1. Visto il trattato istitutivo, le zone di sovranità fanno parte del territorio doganale dell'Unione. A tal fine alle zone di sovranità e nelle zone di sovranità si applicano le disposizioni del diritto dell'Unione sulle dogane e sulla politica commerciale comune, comprese le disposizioni del diritto dell'Unione che prevedono controlli doganali di merci specifiche o per scopi specifici. 2. Le merci prodotte dai produttori nelle zone di sovranità e immesse sul mercato nel territorio doganale dell'Unione sono considerate merci in libera pratica. 3. Tutte le merci destinate all'uso nelle zone di sovranità entrano nell'isola di Cipro dagli aeroporti e dai porti marittimi civili della Repubblica di Cipro, e tutte le formalità doganali, i controlli doganali e la riscossione dei dazi all'importazione relativi a tali merci sono eseguiti dalle autorità della Repubblica di Cipro. 4. Tutte le merci destinate all'esportazione escono dall'isola di Cipro dagli aeroporti e dai porti marittimi civili della Repubblica di Cipro, e tutte le formalità doganali di esportazione e i controlli doganali relativi a tali merci sono eseguiti dalle autorità della Repubblica di Cipro. 5. I controlli doganali sui documenti e sulle attrezzature di cui all'allegato C, sezione 11, punto 3, del trattato istitutivo sono eseguiti conformemente alle disposizioni di detta sezione. 6. In deroga ai paragrafi 3 e 4 e al solo scopo di sostenere il funzionamento delle zone di sovranità come basi militari, visto il trattato istitutivo, si applicano le disposizioni seguenti: a) le merci seguenti possono entrare o uscire dall'isola di Cipro da porti marittimi o aeroporti ubicati nelle zone di sovranità, a condizione che tutte le formalità doganali, i controlli doganali e la riscossione dei dazi relativi a tali merci siano eseguiti dalle autorità delle zone di sovranità: i) merci importate o esportate a fini ufficiali o militari; ii) merci importate o esportate come bagaglio personale e per uso esclusivamente personale, da personale del Regno Unito o per suo conto, e da altre persone che viaggiano in missione di difesa o ufficiale; b) i pacchi inviati o ricevuti da personale del Regno Unito o relative persone a carico, trasportati dal British Forces Post Office possono entrare o uscire dall'isola di Cipro da porti marittimi o aeroporti ubicati nelle zone di sovranità, purché siano rispettate le condizioni seguenti: i) i pacchi in arrivo indirizzati al personale del Regno Unito o relative persone a carico sono trasportati in un contenitore sigillato e inviati all'arrivo a un posto di frontiera nella Repubblica di Cipro in modo che le formalità doganali, i controlli e la riscossione dei dazi all'importazione relativi a tali prodotti possano essere eseguiti dalle autorità della Repubblica di Cipro; ii) i pacchi in uscita spediti dal personale del Regno Unito o relative persone a carico sono sottoposti al controllo doganale delle autorità delle zone di sovranità. (1) Regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 all'atto di adesione (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/149 Ai fini del presente paragrafo, per "personale del Regno Unito o relative persone a carico", si intendono le persone di cui all'allegato B, parte prima, punto 1, del trattato istitutivo. Il Regno Unito condivide le informazioni pertinenti con la Repubblica di Cipro ai fini di una stretta cooperazione volta a prevenire l'evasione di diritti e tasse e il contrabbando. 7. Alle zone di sovranità e alla zone di sovranità si applicano gli articoli 34, 35 e 36 TFUE e le altre disposizioni del diritto dell'Unione in materia di merci, in particolare le misure adottate ai sensi dell'articolo 114 TFUE. 8. Le merci provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo attraversano la linea tra le summenzionate zone e la zona orientale di sovranità in conformità del regolamento (CE) n. 866/2004. Fatto salvo l'articolo 6 del presente protocollo, il Regno Unito è responsabile dell'attuazione ed esecuzione del regolamento (CE) n. 866/2004 in relazione alle zone di sovranità in conformità delle disposizioni di tale regolamento. Il Regno Unito invita le autorità della Repubblica di Cipro a effettuare i controlli sotto il profilo veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare prescritti da detto regolamento. 9. Il Regno Unito è responsabile dell'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui al paragrafo 1 in relazione alle merci in arrivo o in uscita dalle zone di sovranità a norma del paragrafo 6. Il Regno Unito è altresì competente per il rilascio di licenze, autorizzazioni o certificati prescritti per le merci di cui all'allegato F, sezione 5, punto,1 del trattato istitutivo. 10. La Repubblica di Cipro è responsabile dell'attuazione ed esecuzione nelle zone di sovranità delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui al paragrafo 7. Articolo 3 Fiscalità 1. Alle zone di sovranità e nelle zone di sovranità si applicano le disposizioni del diritto dell'Unione relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle accise e ad altre forme di imposizione indiretta adottate a norma dell'articolo 113 TFUE. 2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle accise e di altre forme di fiscalità indiretta, le operazioni in provenienza o a destinazione delle zone di sovranità sono equiparate a operazioni in provenienza o a destinazione della Repubblica di Cipro. 3. La Repubblica di Cipro è responsabile dell'attuazione ed esecuzione nelle zone di sovranità delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui al presente articolo, anche per quanto riguarda la riscossione di diritti e tasse dovuti dalle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nelle zone di sovranità. Articolo 4 Franchigie 1. Le merci o servizi ricevuti, acquistati o importati dalle forze armate del Regno Unito o dal personale civile che le accompagna, per uso personale o per l'approvvigionamento delle loro mense, sono esenti da dazi doganali, IVA e accise, a condizione che le persone interessate siano ammissibili a tali esenzioni a norma del trattato istitutivo. A tal fine il Regno Unito, previa approvazione della Repubblica di Cipro, rilascia certificati di esenzione in relazione ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3. 2. I dazi eventualmente riscossi dalle autorità del Regno Unito nelle zone di sovranità in seguito alla vendita delle merci di cui al paragrafo 1 sono rimessi alle autorità della Repubblica di Cipro. Articolo 5 Sicurezza sociale Ai fini della continuità della tutela dei diritti delle persone che risiedono o lavorano nel territorio delle zone di sovranità, il Regno Unito e la Repubblica di Cipro concludono ulteriori intese, ove necessario, per assicurare la corretta attuazione dell'articolo 4 del protocollo n. 3 dopo la fine del periodo di transizione. L 29/150 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 6 Agricoltura, pesca e normativa veterinaria e fitosanitaria Alle zone di sovranità e nelle zone di sovranità si applicano le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di agricoltura e pesca di cui alla parte terza, titolo III, del TFUE e gli atti dell'Unione adottati in virtù di tali disposizioni, nonché la normativa veterinaria e fitosanitaria adottata in particolare in virtù dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE. La Repubblica di Cipro è responsabile dell'attuazione ed esecuzione nelle zone di sovranità delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui al paragrafo 1. Articolo 7 Controllo delle persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità. 1. Ai fini del presente articolo, per "frontiere esterne delle zone di sovranità" si intendono i confini marittimi e gli aeroporti e porti marittimi delle zone di sovranità, ma non le frontiere terrestri e marittime con la Repubblica di Cipro. Fatto salvo il paragrafo 6, ai fini dei paragrafi 2 e 7 per "punti di attraversamento" si intende qualsiasi punto di attraversamento autorizzato dalle autorità del Regno Unito per l'attraversamento delle frontiere esterne delle zone di sovranità. 2. Il Regno Unito effettua controlli sulle persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità. Tali controlli comprendono la verifica dei documenti di viaggio. Tutte le persone sono soggette ad almeno un controllo di questo tipo inteso a stabilirne l'identità. Il Regno Unito permette l'attraversamento delle frontiere esterne delle zone di sovranità soltanto nei punti di attraversamento. 3. Ai cittadini di paesi terzi e ai cittadini del Regno Unito è consentito attraversare le frontiere esterne delle zone di sovranità soltanto se: a) sono in possesso di un documento di viaggio valido; b) sono in possesso di un visto valido per la Repubblica di Cipro, allorché necessario; c) esercitano attività connesse con la difesa o sono familiari di una persona che esercita siffatte attività; e d) non rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale. Ai cittadini del Regno Unito che attraversano il confine di cui al paragrafo 6 non si applica la condizione di cui alla lettera c). Il Regno Unito può derogare alle condizioni di cui al primo comma soltanto per motivi umanitari, per motivi di interesse nazionale o al fine di assolvere ai suoi obblighi internazionali. I membri delle forze armate, del personale civile e le relative persone a carico quali definiti all'allegato C del trattato istitutivo, sono esentati dall'obbligo di visto per la Repubblica di Cipro. 4. Un richiedente asilo entrato in primo luogo nell'isola di Cipro in provenienza dal territorio esterno all'Unione attraverso una delle zone di sovranità è rinviato o riammesso nelle zone di sovranità a richiesta dello Stato membro dell'Unione nel cui territorio il richiedente si trova. La Repubblica di Cipro continua a cooperare con il Regno Unito al fine di mettere a punto modalità e mezzi pratici per rispettare i diritti e soddisfare le esigenze dei richiedenti asilo e dei migranti illegali nelle zone di sovranità, tenendo presente considerazioni di ordine umanitario e in conformità della pertinente normativa relativa all'amministrazione delle zone stesse. 5. Fatto salvo il paragrafo 6, non sono effettuati controlli sulle persone alle frontiere terrestri e marittime tra le zone di sovranità e la Repubblica di Cipro. 6. I confini tra la zona orientale di sovranità e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo sono considerati parte delle frontiere esterne delle zone di sovranità ai fini del presente articolo per tutta la durata della sospensione dell'applicazione dell'acquis ai sensi dell'articolo 1 del protocollo n. 10. Tali confini possono essere attraversati solo ai punti di attraversamento di Strovilia e Pergamos. Previo accordo e in cooperazione con le autorità del Regno Unito, la Repubblica di Cipro può adottare ulteriori misure per combattere la migrazione illegale in relazione alle persone che hanno attraversato tale confine. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/151 7. Le autorità del Regno Unito si avvalgono di unità mobili per attuare la sorveglianza delle frontiere esterne tra i punti di attraversamento frontalieri e nei punti di attraversamento al di fuori dell'orario normale di apertura alle frontiere esterne delle zone di sovranità e al confine tra la zona di sovranità di Dhekelia e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. Tale sorveglianza è attuata in modo tale da dissuadere le persone dall'eludere i controlli nei punti di attraversamento. Le autorità del Regno Unito impiegano funzionari opportunamente qualificati per effettuare i controlli e la sorveglianza. 8. Le autorità del Regno Unito mantengono una stretta e costante cooperazione con le autorità della Repubblica di Cipro ai fini dell'effettiva attuazione dei controlli e della sorveglianza di cui ai paragrafi 6 e 7. Articolo 8 Cooperazione La Repubblica di Cipro e il Regno Unito cooperano per garantire l'effettiva attuazione del presente protocollo, in particolare al fine di combattere la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o del Regno Unito. La Repubblica di Cipro e il Regno Unito possono concludere ulteriori intese per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo. La Repubblica di Cipro informa la Commissione europea di tali intese prima della loro entrata in vigore. Articolo 9 Comitato specializzato 1. Il comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo sulle zone di sovranità a Cipro istituito dall'articolo 165 dell'accordo di recesso ("comitato specializzato"): a) facilita l'attuazione e l'applicazione del presente protocollo; b) discute i punti di rilievo per il presente protocollo che danno luogo a difficoltà e sollevati dall'Unione o dal Regno Unito; e c) formula raccomandazioni al comitato misto per quanto riguarda il funzionamento del presente protocollo, in particolare proposte di modifica dei riferimenti al diritto dell'Unione nel presente protocollo. 2. La Commissione europea informa il comitato specializzato delle relazioni presentate a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 866/2004 e consulta il Regno Unito in merito a eventuali proposte della Commissione di adottare un atto che modifica o sostituisce detto regolamento, se sono interessate le zone di sovranità. Articolo 10 Comitato misto 1. Il comitato misto modifica i riferimenti al diritto dell'Unione nel presente protocollo su raccomandazione del comitato specializzato. 2. Il comitato misto può adottare, su raccomandazione del comitato specializzato e se lo ritiene necessario per mantenere il buon funzionamento del presente protocollo, qualsiasi decisione necessaria a sostituire le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, in relazione al presente protocollo. 3. Il comitato misto può modificare, su raccomandazione del comitato specializzato, l'articolo 7, paragrafo 6, in relazione ai punti di attraversamento ivi indicati. Articolo 11 Operatività dell'articolo 6 del protocollo n. 3 durante il periodo di transizione Nonostante l'articolo 127, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, alle zone di sovranità o nelle zone di sovranità non si applicano le misure adottate durante il periodo di transizione a norma dell'articolo 6 del protocollo n. 3. L 29/152 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Articolo 12 Sorveglianza ed esecuzione 1. Nei confronti delle zone di sovranità e in relazione alle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite nel territorio di tali zone, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione dispongono dei poteri loro conferiti dal diritto dell'Unione in virtù del presente protocollo e delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo. In particolare, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione a tale riguardo in forza dei trattati. 2. Gli atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione adottati in conformità del paragrafo 1 producono rispetto alle zone di sovranità e nelle zone di sovranità gli stessi effetti giuridici che producono nell'Unione e negli Stati membri. Articolo 13 Competenza per l'attuazione 1. Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, il Regno Unito è responsabile dell'attuazione ed esecuzione del presente protocollo nelle zone di sovranità. Nonostante il paragrafo 3, le autorità competenti del Regno Unito adottano la legislazione nazionale necessaria per dare attuazione al presente protocollo nelle zone di sovranità. 2. Il Regno Unito conserva il diritto esclusivo di attuare ed eseguire il presente protocollo nei confronti delle proprie autorità o su beni immobili posseduti o occupati dal Ministero della Difesa del Regno Unito, nonché i poteri coercitivi di esecuzione necessari per poter accedere a un'abitazione o eseguire un mandato di arresto. Salvo che la legislazione di cui al paragrafo 1 non disponga diversamente, il Regno Unito conserva gli altri poteri coercitivi di esecuzione. 3. Alla Repubblica di Cipro è affidata la responsabilità dell'attuazione ed esecuzione del presente protocollo nelle zone di sovranità a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, e degli articoli 3 e 6. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/153 PROTOCOLLO SU GIBILTERRA L'Unione e il Regno Unito, RAMMENTANDO che il Regno Unito assume la rappresentanza di Gibilterra nei rapporti con l'estero e che il diritto dell'Unione si applica a Gibilterra nella misura prevista nell'atto di adesione del 1972 a norma dell'articolo 355, paragrafo 3, TFUE, RAMMENTANDO che il presente protocollo deve essere attuato conformemente ai rispettivi ordinamenti costituzionali del Regno di Spagna e del Regno Unito, RAMMENTANDO che, a norma dell'articolo 50 TUE in combinato disposto con l'articolo 106 bis del trattato Euratom e secondo le modalità previste dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il diritto dell'Unione europea e dell'Euratom cessa di applicarsi nella sua interezza al Regno Unito, e di conseguenza a Gibilterra, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso, CONSIDERANDO che è necessario garantire un recesso ordinato dall'Unione in relazione a Gibilterra, SOTTOLINEANDO che il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione in relazione a Gibilterra implica che sia tenuto adeguatamente conto di ogni potenziale effetto negativo sulle strette relazioni economiche e sociali tra Gibilterra e la zona circostante, in particolare il territorio dei comuni che compongono la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar nel Regno di Spagna, PRENDENDO ATTO dell'impegno del Regno Unito nei confronti di Gibilterra di far fronte al pagamento delle prestazioni in modo soddisfacente entro il 31 dicembre 2020, AL FINE di continuare a promuovere uno sviluppo economico e sociale equilibrato nella zona, in particolare in termini di condizioni di lavoro, e di continuare ad assicurare i più elevati livelli di tutela ambientale in conformità del diritto dell'Unione, nonché di continuare a rafforzare la sicurezza per gli abitanti della zona, in particolare mediante la cooperazione di polizia e doganale, RICONOSCENDO i benefici per lo sviluppo economico della zona che derivano dalla libera circolazione delle persone ai sensi del diritto dell'Unione, che continuerà ad applicarsi durante il periodo di transizione, RIAFFERMANDO in particolare l'ambizione alla tutela della sanità pubblica, e sottolineando la necessità di combattere le conseguenze del fumo sotto il profilo sanitario, sociale ed economico, EVIDENZIANDO inoltre la necessità di lottare contro la frode e il contrabbando e di tutelare gli interessi finanziari di tutte le parti interessate, SOTTOLINEANDO che il presente protocollo fa salve le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito rispetto alla sovranità e alla giurisdizione, PRENDENDO ATTO dei memorandum d'intesa conclusi tra il Regno di Spagna e il Regno Unito in data 29 novembre 2018 relativi ai diritti dei cittadini, al tabacco e altri prodotti, alla cooperazione in materia di ambiente e alla cooperazione di polizia e doganale, come pure dell'intesa raggiunta in data 29 novembre 2018 relativamente alla conclusione di un accordo sulla fiscalità e la tutela degli interessi finanziari, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate all'accordo di recesso: Articolo 1 Diritti dei cittadini 1. Il Regno di Spagna ("Spagna") e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra cooperano strettamente al fine di preparare e sostenere l'effettiva attuazione della parte seconda dell'accordo di recesso relativa ai diritti dei cittadini, che si applica integralmente, tra l'altro, ai lavoratori frontalieri residenti a Gibilterra o in Spagna, in particolare nel territorio dei comuni che compongono la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, e che prevede diritti specifici per i lavoratori frontalieri agli articoli 24 e 25. L 29/154 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 2. A tal fine, le autorità competenti si scambiano, su base trimestrale, informazioni aggiornate sulle persone cui si applica la parte seconda dell'accordo di recesso che risiedono a Gibilterra o nel territorio dei comuni che compongono la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibilterra, tra cui, in particolare, i lavoratori frontalieri. 3. La Spagna e il Regno Unito istituiscono un comitato di coordinamento come sede di discussione periodica tra le autorità competenti per monitorare le questioni relative all'occupazione e alle condizioni di lavoro. Il comitato di coordinamento riferisce regolarmente al comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Gibilterra istituito dall'articolo 165 dell'accordo di recesso ("comitato specializzato"). Articolo 2 Normativa sui trasporti aerei Il diritto dell'Unione sui trasporti aerei che non si applicava all'aeroporto di Gibilterra prima della data di entrata in vigore dell'accordo di recesso diventa applicabile all'aeroporto di Gibilterra soltanto dalla data fissata dal comitato misto. Il comitato misto adotta tale decisione previa notifica dal Regno Unito e dalla Spagna del raggiungimento di un accordo soddisfacente sull'uso dell'aeroporto di Gibilterra. Articolo 3 Fiscalità e tutela degli interessi finanziari 1. La Spagna e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra stabiliscono le forme di cooperazione necessarie a conseguire la piena trasparenza nella fiscalità e nella tutela degli interessi finanziari di tutte le parti interessate, in particolare istituendo un sistema rafforzato di cooperazione amministrativa per lottare contro la frode, il contrabbando e il riciclaggio e per risolvere i conflitti sulla residenza fiscale. 2. A Gibilterra sono rispettate le norme internazionali del Gruppo dei Venti (G20) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in materia di buona governance fiscale, trasparenza, scambio d'informazioni e prevenzione delle pratiche fiscali dannose, in particolare i criteri di sostanza economica stabiliti dal forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose, nella prospettiva della partecipazione di Gibilterra al quadro inclusivo dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). 3. Il Regno Unito provvede a che sia estesa a Gibilterra dal 30 giugno 2020 la propria ratifica della convenzione quadro per la lotta al tabagismo adottata a Ginevra il 21 maggio 2003, e del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco adottato a Seoul il 12 novembre 2012. Fatto salvo il primo comma, il Regno Unito provvede a che sia in vigore a Gibilterra dal 30 giugno 2020 un sistema di tracciabilità e di misure di sicurezza per i prodotti del tabacco equivalente ai requisiti e alle norme del diritto dell'Unione. Tale sistema assicura l'accesso reciproco alle informazioni sulla tracciabilità delle sigarette in Spagna e a Gibilterra. 4. Per prevenire e scoraggiare il contrabbando di prodotti soggetti ad accise o tasse speciali, il Regno Unito assicura che sia in vigore a Gibilterra un sistema fiscale per gli alcolici e la benzina inteso a prevenire attività fraudolente che coinvolgono tali prodotti. Articolo 4 Tutela dell'ambiente e pesca La Spagna e il Regno Unito istituiscono un comitato di coordinamento come sede di discussione periodica tra le autorità competenti su questioni riguardanti in particolare la gestione dei rifiuti, la qualità dell'aria, la ricerca scientifica e la pesca. L'Unione è invitata a partecipare alle riunioni del comitato di coordinamento. Il comitato di coordinamento riferisce regolarmente al comitato specializzato. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/155 Articolo 5 Cooperazione di polizia e doganale La Spagna e il Regno Unito istituiscono un comitato di coordinamento come sede di monitoraggio e coordinamento tra le autorità competenti sulle questioni di cooperazione di polizia e doganale. L'Unione è invitata a partecipare alle riunioni del comitato di coordinamento. Il comitato di coordinamento riferisce regolarmente al comitato specializzato. Articolo 6 Compiti del comitato specializzato Il comitato specializzato: a) facilita l'attuazione e l'applicazione del presente protocollo; b) discute i punti di rilievo per il presente protocollo che danno luogo a difficoltà e sollevati dall'Unione o dal Regno Unito; c) esamina le relazioni dei comitati di coordinamento di cui al presente protocollo; e d) rivolge raccomandazioni al comitato misto in merito al funzionamento del presente protocollo. L 29/156 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 ALLEGATI 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/157 ALLEGATO I COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE PARTE I DECISIONI E RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA Legislazione applicabile (serie A): — decisione A1, del 12 giugno 2009, relativa all'introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); — decisione A2, del 12 giugno 2009, riguardante l'interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (2); — decisione A3, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma dei regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Scambio elettronico di dati (serie E): — decisione n. E2, del 3 marzo 2010, relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI (4); — decisione n. E4, del 13 marzo 2014, concernente il periodo transitorio quale definito all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); — decisione E5, del 16 marzo 2017, riguardante le modalità pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio di dati per via elettronica di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 (6). Prestazioni familiari (serie F): — decisione F1, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (7); — decisione n. F2, del 23 giugno 2015, in materia di scambi di dati tra le istituzioni per la concessione delle prestazioni familiari (8). Questioni trasversali (serie H): — decisione H1, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l'applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (9); — decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); — decisione n. H4, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (11); — decisione n. H5, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode ed agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (12); (1) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1. (2) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5. (3) GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 3. (4) GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5. (5) GU C 152 del 20.5.2014, pag. 21. (6) GU C 233 del 19.7.2017, pag. 3. (7) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11. (8) GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 11. (9) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13. (10) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56. (11) GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3. (12) GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 5. L 29/158 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 — decisione n. H6, del 16 dicembre 2010, concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (13); — decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); — decisione n. H8, del 17 dicembre 2015, (aggiornata con lievi precisazioni tecniche al 9 marzo 2016) relativa alle modalità di funzionamento e alla composizione della Commissione Tecnica per l'Elaborazione Elettronica dei Dati presso la Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale (15); — raccomandazione n. H1, del 19 giugno 2013, riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori, cittadini di altri Stati membri (16). Pensioni (serie P): — decisione P1, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 50, paragrafo 4, dell'articolo 58 e dell'articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (17). Recupero (R): — decisione n. R1, del 20 giugno 2013, riguardante l'interpretazione dell'articolo 85 del regolamento (CE) n. 987/2009 (18). Assistenza malattia (serie S): — decisione S1, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (19); — decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (20); — decisione S3, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all'articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 (21); — decisione n. S5, del 2 ottobre 2009, relativa all'interpretazione della nozione di prestazioni in natura definita all'articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all'articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all'articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (22); — decisione n. S6, del 22 dicembre 2009, concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (23); — decisione n. S8, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (24); — decisione n. S9, del 20 giugno 2013, riguardante le procedure di rimborso relative all'applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 (25); — decisione n. S10, del 19 dicembre 2013, relativa alla transizione dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso (26); (13) GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5. (14) GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 13. (15) GU C 263 del 20.7.2016, pag. 3. (16) GU C 279 del 27.9.2013, pag. 13. (17) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21. (18) GU C 279 del 27.9.2013, pag. 11. (19) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23. (20) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26. (21) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40. (22) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54. (23) GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6. (24) GU C 262 del 06.9.2011, pag. 6. (25) GU C 279 del 27.9.2013, pag. 8. (26) GU C 152 del 20.5.2014, pag. 16. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/159 — raccomandazione n. S1, del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi (27); — raccomandazione n. S2, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto a prestazioni in natura per gli assicurati e i loro familiari durante il soggiorno in un paese terzo in forza di una convenzione bilaterale tra lo Stato membro competente e il paese terzo (28). Disoccupazione (serie U): — decisione U1, del 12 giugno 2009, riguardante l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (29); — decisione U2, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all'indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (30); — decisione U3, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di disoccupazione parziale applicabile ai disoccupati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (31); — decisione n. U4, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 (CE) n. 987/2009 (32); — raccomandazione U1, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un'attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (33); — raccomandazione U2, del 12 giugno 2009, riguardante l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un'attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (34). PARTE II ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (35), modificato da: — regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (36); — regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 (37); — regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (38); — regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012 (39); — regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (40); — regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013 (41), modificato dal regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 (42); — regolamento (UE) 2017/492 della Commissione, del 21 marzo 2017 (43). Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (44), modificato da: — regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 (45); (27) GU C 240 del 10.8.2012, pag. 3. (28) GU C 46 del 18.2.2014, pag. 8. (29) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42. (30) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43. (31) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45. (32) GU C 57 del 25.2.2012, pag. 4. (33) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49. (34) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51. (35) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. (36) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43. (37) GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35. (38) GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4. (39) GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45. (40) GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1. (41) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 27. (42) GU L 366 del 20.12.2014, pag. 15. (43) GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13. (44) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. (45) GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35. L 29/160 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 — regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (46); — regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012 (47); — regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013 (48); — regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 (49); — regolamento (UE) 2017/492 della Commissione, del 21 marzo 2017 (50). PARTE III ADATTAMENTI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009 Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 sono così adattate: a) nell'allegato II è aggiunto quanto segue: "REGNO UNITO-GERMANIA a) Articolo 7, paragrafi 5 e 6, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate); b) articolo 5, paragrafi 5 e 6, della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate). REGNO UNITO-IRLANDA Articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo del 14 dicembre 2004 sulla sicurezza sociale (concernente il trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità)."; b) nell'allegato III è aggiunto quanto segue: "REGNO UNITO"; c) nell'allegato VI è aggiunto quanto segue: "REGNO UNITO Indennità di integrazione salariale e di sostegno (Employment and Support Allowance ESA) a) Per le prestazioni concesse prima del 1° aprile 2016 l'ESA è una prestazione di malattia in contanti per i primi 91 giorni (fase di valutazione). Dal 92° giorno l'ESA diventa una prestazione d'invalidità (fase principale). b) Per le prestazioni concesse il 1° aprile 2016 o successivamente l'ESA è una prestazione di malattia in contanti per i primi 365 giorni (fase di valutazione). Dal 366° giorno l'ESA diventa una prestazione d'invalidità (gruppo di sostegno). Legislazione della Gran Bretagna: parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007. Legislazione dell'Irlanda del Nord: parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007."; d) nell'allegato VIII, parte 1, è aggiunto quanto segue: "REGNO UNITO Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione statale a norma della parte 1 della legge sulle pensioni del 2014, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali, durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo: i) l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza ai sensi della legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro; e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito; ii) i periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro. (46) GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4. (47) GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45. (48) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 27. (49) GU L 366 del 20.12.2014, pag. 15. (50) GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/161 Tutte le richieste di pensione complementare ai sensi dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992, e dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992."; e) nell'allegato VIII, parte 2, è aggiunto quanto segue: "REGNO UNITO Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 del National Insurance Act del 1965 e agli articoli 35 e 36 del National Insurance Act (Irlanda del Nord) del 1966." f) nell'allegato X è aggiunto quanto segue: "REGNO UNITO a) Credito di pensione statale (legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del nord) sul credito di pensione statale); b) assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito (legge del 1995 sulle persone in cerca di impiego e legge del 1995 (Irlanda del nord) sulle persone in cerca di impiego); d) componente mobilità dell'assegno di sussistenza per disabili (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale); e) indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito (legge di riforma del sistema di welfare 2007 e legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007)."; g) nell'allegato XI è aggiunto quanto segue: "REGNO UNITO 1. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se: a) i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; o b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 5, del presente regolamento per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo 5 a "periodi di assicurazione" è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da: i) il coniuge o l'ex coniuge se la richiesta è presentata da: — una donna coniugata, o — una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o ii) l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da: — un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto ad una prestazione di superstite, o — una vedova che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, e per "pensione di vedova connessa con l'età" s'intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all'articolo 39, paragrafo 4, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale). 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio di accompagnamento, al sussidio per assistenti ed al sussidio di sussistenza in caso di disabilità, è preso in considerazione un periodo di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturato nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito nella misura in cui ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione. L 29/162 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 3. Ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento, in caso di prestazioni d'invalidità, di anzianità o al superstite in contanti, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di indennità di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito, che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro è considerato, durante tale soggiorno, come residente nel territorio di detto altro Stato membro. 4. Nei casi in cui si applica l'articolo 46 del presente regolamento, quando l'interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell'articolo 30A, paragrafo 5, della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security contributions and Benefits Act) del 1992, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l'interessato ha percepito per questa inabilità al lavoro: i) prestazioni di malattia in contanti, un salario o una retribuzione; o ii) prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli 4 e 5 del presente regolamento, concesse per l'invalidità seguita a detta inabilità al lavoro, ai sensi della legislazione dell'altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di prestazioni d'inabilità di breve durata versate a norma dell'articolo 30A, paragrafi 1-4 della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992). Nell'applicare la presente disposizione si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l'interessato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito. 5. 1) Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana d'occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di un altro Stato membro, iniziata nel corso dell'anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l'interessato abbia versato contributi come lavoratore dipendente o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all'anno fiscale. 2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente regolamento: a) qualora, in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito e, a norma del precedente punto 5, 1), quell'anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, l'interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell'anno nell'altro Stato membro; b) qualora un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell'anno. 3) Ai fini della conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l'anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate ai sensi della legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato è stato soggetto a detta legislazione.". Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 sono così adattate: a) nell'allegato 1 è aggiunto quanto segue: "REGNO UNITO-BELGIO a) Lo scambio di lettere del 4 maggio e del 14 giugno 1976 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici). b) Lo scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71), quale modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 (accordo relativo al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/163 REGNO UNITO-DANIMARCA Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, modificato da uno scambio di lettere dell'8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990 relativo a un accordo di rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e per il controllo amministrativo e gli esami medici. REGNO UNITO-ESTONIA L'accordo concluso il 29 marzo 2006 tra le autorità competenti della Repubblica di Estonia e il Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004. REGNO UNITO-IRLANDA Lo scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71) ed all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici). REGNO UNITO-SPAGNA L'accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle prestazioni in natura concessi conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72. REGNO UNITO-FRANCIA a) Lo scambio di lettere del 25 marzo e del 28 aprile 1997 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici). b) L'accordo dell'8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72. REGNO UNITO-ITALIA L'accordo concluso il 15 dicembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica italiana e il Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° gennaio 2005. REGNO UNITO-LUSSEMBURGO Lo scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 riguardante l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72). REGNO UNITO-UNGHERIA L'accordo concluso il 1° novembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica di Ungheria e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3 e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004. REGNO UNITO-MALTA L'accordo concluso il 17 gennaio 2007 tra le autorità competenti di Malta e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3 e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004. L 29/164 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 REGNO UNITO-PAESI BASSI L'articolo 3, seconda frase dell'accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l'applicazione della convenzione dell'11 agosto 1954. REGNO UNITO-PORTOGALLO L'accordo dell'8 giugno 2004 che stabilisce altri metodi di rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in ambo i paesi con effetto dal 1° gennaio 2003. REGNO UNITO-FINLANDIA Lo scambio di lettere del 1° e del 20 giugno 1995 in merito all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici). REGNO UNITO-SVEZIA L'accordo del 15 aprile 1997 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3 e l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura) e l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia alle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)."; b) nell'allegato 3 è aggiunto quanto segue: "REGNO UNITO". 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/165 ALLEGATO II DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 4 1. Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1). 2. Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2). 3. Capo II della direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (3). 4. Capo II della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (4). 5. Capo II della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (5). 6. Capo II della direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (6). 7. Capo II della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (7). 8. Capo II della direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (8). 9. Capo III della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (9). 10. Capo II del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (10). (1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977. (2) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. (3) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1. (4) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74. (5) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. (6) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. (7) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. (8) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. (9) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14. (10) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1. L 29/166 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 ALLEGATO III TERMINI PER LE SITUAZIONI O PER I REGIMI DOGANALI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1 I termini stabiliti nel presente allegato sono le date ultime per l'applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013. Situazione/procedura Termine 1. Custodia temporanea 90 giorni articolo 149 del regolamento (UE) n. 952/2013 2. Immissione in libera pratica 1 mese + 10 giorni dopo l'accettazione della dichiarazione, articolo 146, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (1) per quanto riguarda la dichiarazione comple­ mentare; "termine ragionevole" per quanto riguarda la verifi­ ca, articolo 194 del regolamento (UE) n. 952/2013 Massimo: 60 giorni 3. Regimi speciali Periodo per l'appuramento obbligatorio per il perfezionamento attivo, il perfezionamento passivo, l'uso finale e l'ammissione temporanea (allegato A, dato 4/17, del regolamento delegato (UE) 2015/2446). Appuramento mediante vincolo a un regime successivo, uscita dal territorio doganale o distruzione, articolo 215, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 a) Transito unionale Massimo: 12 mesi dopo lo svincolo b) Deposito doganale Massimo: 12 mesi dopo la fine del periodo di transizione c) Zone franche Alla fine del periodo di transizione d) Ammissione temporanea Massimo: 12 mesi dopo lo svincolo e) Uso finale Massimo: 12 mesi dopo lo svincolo f) Perfezionamento attivo Massimo: 12 mesi dopo lo svincolo g) Perfezionamento passivo Massimo: 12 mesi dopo lo svincolo 4. Esportazione 150 giorni dopo lo svincolo 5. Riesportazione 150 giorni dopo lo svincolo (1) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1). 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/167 ALLEGATO IV ELENCO DELLE RETI, DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE E DELLE BANCHE DATI DI CUI AGLI ARTICOLI 50, 53, 99 E 100 1. È istituita la retrocompatibilità per il Regno Unito e l'Unione, intesa ad assicurare che nelle modifiche apportate a reti, sistemi di informazione e banche dati e nelle modifiche dei formati per lo scambio d'informazioni gli Stati membri e il Regno Unito possano continuare ad accettare reciprocamente le informazioni nel formato attuale, salvo che l'Unione e il Regno Unito non dispongano diversamente. 2. L'accesso del Regno Unito a una rete, un sistema di informazione o una banca dati determinati è limitato nel tempo. Per ogni rete, sistema di informazione o banca dati è indicato il corrispondente periodo di tempo. Qualora siano necessari scambi d'informazioni tra autorità doganali per applicare le procedure conformemente all'articolo 49 quando non sarà più possibile trattare i dati elettronicamente in conformità del presente allegato, sono utilizzati mezzi alternativi per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni. Parte I: Dogane Sistema informatico doganale Tipo di accesso Termine ICS Presentazione della dichiarazione precedente l'arrivo limitata a: 31 luglio 2021 (Sistema di controllo delle im­ — ricezione e trasmissione di dati relativi a dichiarazioni portazioni) sommarie di entrata (ENS) per dichiarazioni presentate prima della fine del periodo di transizione (nel caso di porti successivi o deviazioni); — ricezione e trasmissione di dati relativi ai rischi per dichiarazioni presentate prima della fine del periodo di transizione. NCTS Tutte le funzionalità applicate alle operazioni di transito in corso, 31 gennaio 2021 (Nuovo sistema di transito infor­ ossia movimenti svincolati per il transito prima della fine del matizzato) periodo di transizione. [Nessun rilascio di nuove operazioni di transito dopo la fine del periodo di transizione.] ECS Conferma dell'uscita per le operazioni di esportazione in 31 gennaio 2021 (Sistema di controllo delle espor­ corso, ossia merci svincolate per l'esportazione prima della fine tazioni) del periodo di transizione: — per operazioni con gli uffici doganali di uscita nel Regno Unito, per confermare l'uscita delle merci nell'ECS; — per operazioni con gli uffici doganali di uscita negli Stati membri, ossia gli uffici doganali di esportazione nel Regno Unito, per ricevere conferma dell'uscita dagli uffici doganali di uscita degli Stati membri. INF — Accesso in sola lettura all'INF del portale commerciale 31 dicembre 2021 (Bollettino d'informazione) specifico per gli operatori del Regno Unito. — Accesso lettura/scrittura agli INF attivi nel sistema INF per gli uffici doganali. L 29/168 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Sistema informatico doganale Tipo di accesso Termine SURV-RECAPP Trasmissione di dati a opera delle autorità doganali del Regno 28 febbraio 2021 (sistema di sorveglianza tariffa­ Unito per immissione in libera pratica o regimi di ria – applicazione ricevente) esportazione: — dichiarazioni di controllo (Surveillance Declaration Records - SDR) non ancora trasmesse per l'immissione in libera pratica o i regimi di esportazione cui sono state vincolate le merci prima della fine del periodo di transizione; — elementi di dichiarazioni di controllo per immissione in libera pratica che pongono termine o appurano un regime o una situazione in corso. EBTI3 Dati per il calcolo dell'obbligazione doganale: 8 gennaio 2021 (informazioni tariffarie vinco­ accesso a informazioni relative alle decisioni connesse alle lanti europee) informazioni tariffarie vincolanti o a eventi successivi che possano influenzare la domanda o la decisione originaria [pieno accesso per consultazione]. TARIC3 Dati per il calcolo dell'obbligazione doganale: 31 dicembre 2021 (Tariffa doganale comune) trasmissione di aggiornamenti quotidiani al Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, tranne dati riservati (dati di sorveglianza statistica). QUOTA2 Dati per il calcolo dell'obbligazione doganale: 6 gennaio 2021 (sistema di gestione dei contin­ Gestione dei contingenti, cancellazione delle richieste di genti tariffari, massimali tariffari contingenti e restituzione dei quantitativi assegnati non utilizzati. e altri tipi di sorveglianza) SMS TRA, EXP Accesso in sola lettura alla banca dati dei modelli di timbri, sigilli e 31 gennaio 2021 (Sistema di gestione dei modelli) certificati. SMS QUOTA Accesso in sola lettura alla banca dati dei certificati di autenticità 6 gennaio 2021 (Sistema di gestione dei modelli) necessari per fruire dei contingenti. OWNRES Accesso limitato ai casi che coinvolgono il Regno Unito (nessun 20 febbraio 2026 (comunicazione dei casi di frodi accesso all'analisi globale). e irregolarità riguardanti le risor­ se proprie tradizionali superiori a 10 000 EUR, articolo 5, para­ grafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014) WOMIS Accesso completo, limitato per impostazione predefinita alle 30 giugno 2025 (sistema d'informazione e ge­ comunicazioni nazionali di inesigibilità (accesso in sola lettura dal stione dei casi di inesigibilità ri­ 1o luglio 2025 nell'ambito della liquidazione della contabilità guardanti le risorse proprie tra­ separata entro il 31 dicembre 2025). dizionali di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014) 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/169 Sistema di supporto Tipo di accesso Termine EOS/EORI Accesso in sola lettura ai sistemi in questione. 31 dicembre 2021 (sistema degli operatori economici – re­ gistrazione e identificazione degli ope­ ratori economici) CDS Accesso in sola lettura per gli operatori commerciali 31 gennaio 2021 (sistema di decisioni doganali) nel Regno Unito e per gli uffici doganali nel Regno Unito. CS/RD2 Accesso in sola lettura ai dati di riferimento. 31 dicembre 2021 (servizi centrali/dati di riferimento) Accesso in scrittura solo per gli uffici doganali delle autorità nazionali del Regno Unito. CS/MIS Accesso in sola scrittura per caricare le indisponibilità 31 luglio 2021 (servizi centrali/sistema d'informazione e le statistiche sulle imprese. e gestione) GTP Accesso alle funzioni generiche del portale commer­ 31 dicembre 2021 (portale commerciale generico) ciale nel Regno Unito fino alla disattivazione dell'ul­ timo portale commerciale specifico per gli operatori nel Regno Unito. Reti e infrastrutture Tipo di accesso Termine CCN Collegata all'accesso per i sistemi in 31 dicembre 2021 (od oltre se necessa- (rete comune di comunicazione) questione. rio per accise o imposte) UUM&DS Collegata all'accesso per i sistemi in 31 dicembre 2021 (od oltre se necessa- (gestione uniforme degli utenti e firme questione. rio per accise o imposte) digitali) CCN2 Collegata all'accesso per i sistemi in 31 dicembre 2021 (od oltre se necessa- (rete comune di comunicazione 2) questione. rio per accise o imposte) Parte II: Accise Sistema informatico sulle accise Tipo di accesso Termine EMCS Core Sospensione dall'accisa: trasmissione da e verso il Re­ 31 maggio 2021 (sistema d'informatizzazione dei movi­ gno Unito delle note di ricevimento/note di esporta­ menti e dei controlli dei prodotti sogget­ zione (IE818). ti ad accisa) EMCS Admin Coop – Trasmissione da e verso il Regno Unito di messaggi 31 maggio 2021 (cooperazione amministrativa sul siste­ relativi ai movimenti in corso (relazioni sull'evento, ma d'informatizzazione dei movimenti relazioni di controllo, cooperazione amministrativa, e dei controlli dei prodotti soggetti ad indagini sui movimenti EMCS in corso); accisa) – gli Stati membri e il Regno Unito mantengono la 31 dicembre 2024 cooperazione amministrativa EMCS on line per consentire richieste e audit sui movimenti fino alla fine del periodo di transizione. L 29/170 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Sistema di supporto Tipo di accesso Termine SEED In sola lettura; gli operatori economici del Regno 31 maggio 2021 (sistema di scambio di dati sulle accise) Unito sono invalidati. CS/MISE Filtrato per limitarlo ai movimenti cui partecipa il 31 maggio 2021 (servizi centrali/sistema d'informazione Regno Unito e gestione dell'EMCS) Reti e infrastrutture Tipo di accesso Termine CCN Collegata all'accesso per i sistemi in questione. 31 maggio 2021 (od ol- (rete comune di comunicazione) tre se necessario per ac- cise o imposte) Parte III: IVA Sistema informatico Tipo di accesso Termine dell'IVA VAT-VIES Dati sulla registrazione dei soggetti passivi: 31 dicembre 2024 (3) (sistema di scambio di infor­ Accesso reciproco ai sistemi informatici del Regno Unito e degli mazioni sull'IVA) Stati membri (1) per scambiare, fino al 31 dicembre 2024, informazioni relative alla registrazione storica dell'altra parte (2) (dati di registrazione inseriti nel sistema prima della fine del periodo di transizione), nonché informazioni relative alla registrazione dell'altra parte aggiornate dopo il periodo di transizione (ad esempio, fine della registrazione di un soggetto passivo). Operazioni - informazioni sul fatturato: 31 dicembre 2024 Accesso del Regno Unito e degli Stati membri ai sistemi informatici con accesso reciproco allo scambio d'informazioni contenute negli elenchi riepilogativi trasmessi all'altra parte per le operazioni eseguite (4) prima della fine del periodo di transizione e in cui sono coinvolti soggetti passivi della parte ricevente; il Regno Unito e gli Stati membri non hanno reciprocamente accesso alle informazioni sul fatturato delle operazioni che hanno luogo dopo il 31 dicembre 2020. Rimborso dell'IVA Accesso al sistema informatico per: 30 aprile 2021 — inoltrare agli Stati membri le richieste di rimborso dell'IVA presentate da soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito conformemente alla direttiva 2008/9/CE e ricevere dagli Stati membri le richieste di rimborso dell'IVA presentate da soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro; – trattare (5) le richieste di rimborso dell'IVA ricevute dal Regno 31 gennaio 2022 Unito e presentate dai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro e le richieste di rimborso dell'IVA ricevute dagli Stati membri e presentate da soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/171 Sistema informatico Tipo di accesso Termine dell'IVA MOSS Informazioni relative alla registrazione: (mini sportello unico) accesso del Regno Unito e degli Stati membri ai sistemi informatici con accesso reciproco per: – scambiare informazioni relative alla registrazione e alla 31 dicembre 2024 registrazione storica; – diffondere le informazioni relative alle nuove registrazioni via 20 febbraio 2021 MOSS, per le registrazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020. Dichiarazioni IVA: accesso del Regno Unito e degli Stati membri ai sistemi informatici con accesso reciproco per: – scambiare informazioni relative alle dichiarazioni via MOSS, per 20 febbraio 2021 le dichiarazioni presentate entro il 31 gennaio 2021; – scambiare le modifiche relative alle dichiarazioni IVA via MOSS 20 gennaio 2022 presentate entro il 20 gennaio 2021; – scambiare informazioni relative alle dichiarazioni IVA per le 31 dicembre 2024 operazioni in cui è coinvolta l'altra parte. – Il Regno Unito e gli Stati membri non hanno reciprocamente accesso alle informazioni sulle dichiarazioni IVA di operazioni che hanno luogo dopo il 31 dicembre 2020. Informazioni sul pagamento: accesso del Regno Unito e degli Stati membri ai sistemi informatici con accesso reciproco per: – scambiare informazioni relative ai pagamenti di imprese iscritte 20 febbraio 2021 al MOSS, ricevuti entro il 31 gennaio 2021; – per le operazioni imponibili nell'altra parte, scambiare 20 gennaio 2022 informazioni relative ai rimborsi o ai pagamenti per le modifiche relative alle dichiarazioni IVA via MOSS presentate entro il 31 dicembre 2021. (1) Ai fini del presente allegato, per "accesso reciproco" s'intende che il Regno Unito deve provvedere affinché gli Stati membri abbiano accesso nel Regno Unito agli stessi dati ai quali il Regno Unito e gli Stati membri hanno accesso negli Stati membri. (2) Ai fini del presente allegato, per "altra parte" s'intende uno Stato membro per il Regno Unito e il Regno Unito per uno Stato membro. (3) I dati relativi al numero d'identificazione IVA dei soggetti passivi del Regno Unito devono essere aggiornati fino al 31 dicembre 2024. (4) Comprese le operazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1. (5) Ai fini del presente trattino, per "trattare" s'intende completare tutte le azioni relative a una richiesta per consentirne la conclusione, tra cui la notifica degli eventuali importi rifiutati con modalità dettagliate per presentare ricorso, il rimborso degli importi ammissibili nonché lo scambio di messaggi pertinenti con il sistema di rimborso dell'IVA. L 29/172 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Sistema di supporto Tipo di accesso Termine CCN/eFCA Trasmissione tra il Regno Unito e gli 31 dicembre 2024 Cooperazione amministrativa per Stati membri di richieste di coopera­ l'IVA zione amministrativa ai fini dell'IVA e (rete comune di comunicazione/(appli­ follow-up di tali richieste cazione centrale via modulo elettronico) Preferenze per il rimborso dell'IVA Accesso del Regno Unito al fine di ag­ 31 marzo 2021 in base al codice d'identificazione giornare le preferenze del Regno Unito fiscale in materia di rimborso dell'IVA Parte IV: Assistenza in materia di recupero di dazi e imposte Sistema di supporto Tipo di accesso Termine CCN/eFCA Trasmissione tra il Regno Unito e gli 31 dicembre 2025 Assistenza alla riscossione Stati membri di richieste di assistenza in materia di recupero e follow-up di tali richieste. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/173 ALLEGATO V EURATOM Il presente allegato definisce le categorie delle attrezzature e altri beni della Comunità connessi al controllo di sicurezza, che si trovano nel Regno Unito in virtù del trattato Euratom e che diventano proprietà del Regno Unito alla fine del periodo di transizione. Alla fine del periodo di transizione la Commissione europea trasmette al Regno Unito l'inventario definitivo delle attrezzature Euratom e altri beni trasferiti. In conformità dell'articolo 84, paragrafo 1, e dell'articolo 148, il Regno Unito rimborsa all'Unione il valore di tali attrezzature e altri beni, calcolato in base al valore ad essi assegnato nei conti consolidati per l'esercizio 2020. La Commissione europea comunica al Regno Unito tale valore al momento dell'approvazione regolamentare definitiva. Le attrezzature Euratom si trovano a: — Sellafield (1), sito del Regno Unito di ritrattamento del combustibile nucleare; — Dounreay (2), ex centro di ricerca e sviluppo del Regno Unito sui reattori veloci; — Sizewell (3), sito composto da due centrali nucleari, Sizewell A (non operativo) e Sizewell B, un reattore ad acqua pressurizzata tuttora operativo; — Capenhurst (4), impianto di arricchimento dell'uranio; — Springfields (5), impianto di fabbricazione di combustibile; — Altri reattori, strutture di ricerca, mediche e di altro tipo in cui sono in uso attrezzature per il controllo di sicurezza. Le attrezzature Euratom comprendono vari elementi costituiti da installazioni fisse e relativi rivelatori associati necessari per l'uso di tali installazioni e che sono parte integrante dell'intero sistema installato: 1. Sigilli: — sigilli in metallo monouso; — sigilli in fibra ottica monouso e multiuso; e — lettori di sigilli. 2. Strumentazione per la sorveglianza: — sistemi di sorveglianza per la sicurezza a componenti digitali e analogici singoli e multipli. 3. Strumentazione di misura (test non distruttivi): — vari tipi di rivelatori gamma con preamplificatori e elettronica di conteggio per misure gamma; — vari tipi di rivelatori per neutroni con preamplificatori e elettronica di conteggio per misure di neutroni; e — strumentazione per l'assemblaggio di combustibile nuovo e esaurito, fusti di uranio e plutonio, compresi scanner per l'assemblaggio di barre di combustibile, bilance e celle di carico. 4. Strumentazione di laboratorio (facenti parte del laboratorio in loco a Sellafield): — spettrometro di massa (TIMS); — strumenti per la misura gamma e raggi X (es. K-edge densitometro e XRF); e — scatole a guanti con apparecchiatura analitica compresi densitometro e bilance analitiche. (1) Sellafield Ltd, SELLAFIELD CA20 1PG, UNITED KINGDOM (2) Dounreay Site Restoration Ltd, KW14 7TZ THURSO CAITHNESS, UNITED KINGDOM (3) EDF Energy Nuclear Generation Limited - Sizewell B Power Station, SUFFOLK, IP16 4UR LEISTON (4) Urenco UK Limited, Capenhurst Works, CHESTER CH1 6ER, UNITED KINGDOM (5) Westinghouse Springfields Fuels Ltd, SALWICK PRESTON PR4 OXJ, UNITED KINGDOM L 29/174 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Per agevolare il passaggio di proprietà di tali attrezzature, il Regno Unito e la Comunità concludono le intese giuridiche necessarie per liberare la Comunità dagli obblighi e dalle responsabilità che le incombono a norma dell'accordo del 25 marzo 1994 con la British Nuclear Fuels PLC (ora Sellafield Ltd). 5. Computer e apparecchi connessi (in uffici e sistemi di misura): — personal computer e apparecchi connessi tra cui infrastrutture di trasmissione remota dei dati (gruppi batterie e alimentatori, dispositivi hardware per il controllo di più computer, apparecchiature di rete comprese fibre ottiche, cavi Ethernet e convertitori, interruttori, router VPN, time controller e domain controller, cabinet); e — server, schermi e stampanti. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/175 ALLEGATO VI ELENCO DELLE PROCEDURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 98 1. Cooperazione amministrativa fra gli Stati membri relativamente alle dichiarazioni del fornitore sull'origine delle merci, istituita ai fini degli scambi preferenziali tra l'Unione e alcuni paesi (articoli da 61 a 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447). 2. Per il controllo delle prove dell'origine rilasciate da autorità di paesi terzi o organismi da queste autorizzati (regimi speciali d'importazione non preferenziali) (articolo 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447) e per il controllo delle prove dell'origine rilasciate o compilate da autorità del paese terzo o esportatori (regimi preferenziali) (articoli da 108 a 111 e 125 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; articolo 32 dell'allegato II del regolamento 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio; articolo 55 dell'allegato VI della decisione 2013/755/UE del Consiglio e disposizioni equivalenti negli accordi preferenziali). 3. Assistenza reciproca nell'ambito della riscossione di un'obbligazione doganale (articolo 101, paragrafo 1, e articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; articolo 165 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447). 4. Assistenza reciproca nell'ambito del trasferimento dell'importo dell'obbligazione doganale dallo Stato membro che ha accettato una garanzia allo Stato membro in cui è sorta l'obbligazione doganale (articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 153 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447). 5. Verifica delle prove della posizione doganale delle merci unionali (e assistenza amministrativa) (articolo 153 del regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 212 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447). 6. Comunicazione tra autorità in relazione alle merci in reintroduzione (articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 256 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447). 7. Cooperazione amministrativa nell'ambito della riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul (articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 170 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447). 8. Assistenza reciproca per ottenere informazioni supplementari ai fini di una decisione su una domanda di rimborso o di sgravio (articolo 22 e articolo 116, paragrafo1, del regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 175 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 9. Verifica e assistenza amministrativa per controlli a posteriori delle informazioni relative all'operazione di transito unionale (articolo 48 del regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 292 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 10. Cooperazione amministrativa nell'ambito della riscossione di altri oneri nel quadro del regime di transito (articolo 226, paragrafo 3, lettere a), (b) e (c), del regolamento (UE) n. 952/2013, articoli 167 e 169 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447). 11. Notifica della riscossione di dazi e altri oneri nel quadro del regime di transito unionale e di transito in conformità della convenzione TIR (articolo 226, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 168 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447). 12. Cooperazione diretta e scambio di informazioni tra Stati membri in relazione al controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio). L 29/176 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 ALLEGATO VII ELENCO DEGLI ATTI/DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 128, PARAGRAFO 6 1. Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (fatto salvo l'articolo 96, paragrafo 1, del presente accordo) (1). 2. Titoli III e IX della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (2); regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico (3); regolamento (CE) n. 1394/2007del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate (4); regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (5); titoli III e VII della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (6); regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale (7); regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (8); regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, relativo allo svolgimento delle attività di farmacovigilanza previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (10). 3. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (11). 4. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (12). 5. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (13), e regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale (14). 6. Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (15). 7. Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano (16). (1) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. (2) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. (3) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1. (4) GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121. (5) GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1. (6) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. (7) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11. (8) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. (9) GU L 159 del 20.6.2012, pag. 5. (10) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7. (11) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. (12) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. (13) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. (14) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1. (15) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1. (16) GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/177 8. Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (17). 9. Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (18). 10. Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (19) e articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (20). 11. Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (21). 12. Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (22). 13. Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (23). (17) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25. (18) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11. (19) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. (20) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. (21) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9. (22) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35. (23) GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1. L 29/178 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 ALLEGATO VIII REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO E DEI COMITATI SPECIALIZZATI Articolo 1 Presidenza 1. Il comitato misto è copresieduto da un membro della Commissione europea e da un rappresentante del governo del Regno Unito a livello ministeriale, o da funzionari di alto livello nominati come supplenti. L'Unione europea e il Regno Unito si comunicano reciprocamente per iscritto le nomine dei copresidenti e relativi supplenti. 2. Le decisioni dei copresidenti previste dal presente regolamento interno sono adottate di comune accordo. 3. Il copresidente che non sia in grado di partecipare a una riunione può essere sostituito da un delegato. Il copresidente o suo delegato informa della delega, per iscritto e quanto prima, l'altro copresidente e il segretariato del comitato misto. 4. Il delegato del copresidente esercita i diritti del copresidente nei limiti della delega. Nel presente regolamento i riferimenti ai copresidenti si intendono fatti anche ai delegati. Articolo 2 Segretariato Il segretariato del comitato misto ("segretariato") è composto di un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Regno Unito. Il segretariato, sotto l'autorità dei copresidenti, assolve i compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento interno. Articolo 3 Partecipazione alle riunioni 1. Prima di ciascuna riunione, l'Unione e il Regno Unito si informano a vicenda tramite il segretariato della composizione prevista delle delegazioni. 2. Ove opportuno e su decisione dei copresidenti, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del comitato misto esperti o altre persone che non sono membri delle delegazioni, per fornire informazioni su un determinato argomento. Articolo 4 Riunioni 1. Il comitato misto si riunisce alternatamente a Bruxelles e a Londra, salvo che i copresidenti non decidano diversamente. 2. In deroga al paragrafo 1 i copresidenti possono decidere che una riunione del comitato misto si tenga in videoconferenza o teleconferenza. 3. A convocare le riunioni del comitato misto è il segretariato, in data e luogo decisi dai copresidenti. Se l'Unione europea o il Regno Unito ha presentato una richiesta di riunione, il comitato misto si adopera per riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta. In casi d'urgenza il comitato si adopera per riunirsi prima. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/179 Articolo 5 Documenti Il segretariato numera e distribuisce all'Unione e al Regno Unito, come documenti del comitato misto, i documenti scritti su cui sono basate le deliberazioni di detto comitato. Articolo 6 Corrispondenza 1. L'Unione e il Regno Unito trasmettono al segretariato la corrispondenza indirizzata al comitato misto. La corrispondenza può essere trasmessa in qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche per posta elettronica. 2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5. 3. Tutta la corrispondenza inviata dai copresidenti o a questi direttamente indirizzata è inoltrata al segretariato e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5. Articolo 7 Ordine del giorno delle riunioni 1. Per ciascuna riunione il segretariato redige un progetto di ordine del giorno provvisorio. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso con la documentazione pertinente ai copresidenti almeno15 giorni prima della data della riunione. 2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti di cui l'Unione o il Regno Unito ha chiesto l'iscrizione. I punti richiesti sono trasmessi con la documentazione pertinente al segretariato almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione. 3. Almeno dieci giorni prima della data della riunione, i copresidenti decidono l'ordine del giorno provvisorio. Essi possono decidere di rendere pubblico l'ordine del giorno provvisorio, in tutto o in parte, prima dell'inizio della riunione. 4. Il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Su richiesta dell'Unione o del Regno Unito, con decisione del comitato misto può essere iscritto all'ordine del giorno un punto diverso da quelli già contemplati dall'ordine del giorno provvisorio. 5. In casi eccezionali i copresidenti possono decidere di derogare ai termini di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 8 Verbale 1. Il segretariato redige un progetto di verbale per ciascuna riunione entro 21 giorni dalla fine della riunione, salvo che i copresidenti non decidano diversamente. 2. Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell'ordine del giorno, precisando all'occorrenza: a) i documenti presentati al comitato misto; b) le dichiarazioni che uno dei copresidenti abbia chiesto di mettere a verbale; e c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni comuni concordate e le conclusioni operative adottate su punti specifici. L 29/180 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 3. Il verbale contiene l'elenco dei nomi, i titoli e le funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione. 4. Il verbale è approvato per iscritto dai copresidenti entro 28 giorni dalla data della riunione o entro altra data decisa dai copresidenti. Approvato il verbale, i membri del segretariato ne firmano due esemplari autentici. L'Unione e il Regno Unito ricevono ciascuno un esemplare autentico. I copresidenti possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione. 5. Il segretariato prepara anche una sintesi del verbale. Approvata la sintesi, i copresidenti possono decidere di renderla pubblica. Articolo 9 Decisioni e raccomandazioni 1. Tra una riunione e l'altra il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta se i copresidenti decidono di avvalersi di tale procedura. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i copresidenti. 2. Nei casi in cui il comitato misto adotta decisioni o raccomandazioni, nel titolo di tali atti sono inseriti i termini "decisione" o "raccomandazione" rispettivamente. Il segretariato protocolla ogni decisione o raccomandazione con un numero d'ordine e un riferimento alla data di adozione. 3. Le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto. 4. I copresidenti firmano le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto e il segretario le trasmette alle parti immediatamente dopo la firma. Articolo 10 Pubblicità e riservatezza 1. Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, le riunioni del comitato misto sono riservate. 2. Se l'Unione o il Regno Unito presenta al comitato misto o a un comitato specializzato informazioni considerate riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, l'altra parte tratta le informazioni ricevute come riservate. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, l'Unione e il Regno Unito possono decidere individualmente se pubblicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali. Articolo 11 Lingue 1. Le lingue ufficiali del comitato misto sono le lingue ufficiali dell'Unione e del Regno Unito. 2. La lingua di lavoro del comitato misto è l'inglese. Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, il comitato misto delibera in base a documenti redatti in inglese. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/181 Articolo 12 Spese 1. L'Unione e il Regno Unito si assumono rispettivamente l'onere delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del comitato misto. 2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico dell'Unione per le riunioni che si tengono a Bruxelles, e a carico del Regno Unito per le riunioni che si tengono a Londra. 3. Le spese relative all'interpretazione nelle o dalle lingue di lavoro del comitato misto durante le riunioni sono a carico della parte che chiede l'interpretazione. Articolo 13 Comitati specializzati 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ai comitati specializzati si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 1 a 12, salvo che il comitato misto non decida diversamente. 2. I comitati specializzati sono copresieduti da rappresentanti nominati dalla Commissione europea e dal governo del Regno Unito. L'Unione europea e il Regno Unito si comunicano reciprocamente le nomine dei rappresentanti. 3. Tutte le informazioni e relazioni che un comitato specializzato deve fornire a norma dell'articolo 165, paragrafo 4, dell'accordo sono sottoposte al comitato misto senza indebito ritardo. Articolo 14 Relazione annuale Per ogni anno civile il segretariato redige entro il 1o maggio dell'anno successivo la relazione annuale di cui all'articolo 164, paragrafo 6, dell'accordo relativa al funzionamento dell'accordo stesso. La relazione annuale è adottata e firmata dai copresidenti. L 29/182 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 ALLEGATO IX REGOLAMENTO DI PROCEDURA PARTE A REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE I. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento di procedura si applicano le definizioni seguenti: a) "parte": l'Unione o il Regno Unito; b) "attore": la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 170 dell'accordo; c) "convenuto": la parte chiamata a rispondere della violazione di una disposizione del presente accordo; d) "rappresentante di una parte": un funzionario o altra persona fisica designata da una parte a rappresentarla ai fini di una controversia a norma del presente accordo; e) "esperto": la persona incaricata da una parte di prestarle consulenza o assistenza in relazione ai procedimenti dinanzi a un collegio arbitrale; f) "assistente": la persona fisica che, su mandato di nomina, svolge ricerche o presta assistenza al membro di un collegio arbitrale sotto la direzione e il controllo del membro stesso; II. Notifiche 2. Le regole seguenti si applicano alle notifiche tra le parti e il collegio arbitrale: a) il collegio arbitrale trasmette contestualmente a entrambe le parti tutte le richieste, le comunicazioni, le osservazioni scritte e altri documenti; b) la parte che rivolge al collegio arbitrale una richiesta, una comunicazione, osservazioni scritte o altro documento ne invia contemporaneamente copia all'altra parte; e c) la parte che rivolge all'altra parte una richiesta, una comunicazione, osservazioni scritte o altro documento in relazione alla controversia, ne invia contemporaneamente copia al collegio arbitrale. 3. Le notifiche di cui al punto 2 sono effettuate per posta elettronica o, ove opportuno, con altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, la notifica si considera consegnata nel giorno in cui è stata inviata. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al servizio giuridico della Commissione europea e al giureconsulto del ministero degli Affari esteri e del Commonwealth del Regno Unito. 4. Su richiesta scritta delle parti o del collegio arbitrale, l'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato funge da canale di comunicazione tra le parti e il collegio arbitrale. 5. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, comunicazioni, osservazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche. 6. Se il termine ultimo per la presentazione di un documento coincide con un fine settimana o un giorno festivo per la Commissione europea o per il ministero degli Affari esteri e del Commonwealth del Regno Unito, secondo i casi, il documento può essere consegnato il giorno lavorativo successivo. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Unione e il Regno Unito si informano reciprocamente e, nel caso di cui al punto 4, informano l'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato, dei giorni festivi per la Commissione europea e per il ministero degli Affari esteri e del Commonwealth del Regno Unito rispettivamente. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/183 III. Nomina e sostituzione dei membri del collego arbitrale 7. Se, conformemente all'articolo 171, paragrafo 5, dell'accordo, sono estratti a sorte uno o più membri del collegio arbitrale, l'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato informa tempestivamente le parti della data, ora e luogo della selezione. Le parti possono scegliere di essere presenti durante la selezione. Tuttavia l'assenza di una o entrambe le parti non osta allo svolgimento della selezione. 8. L'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato informa per iscritto ogni personalità selezionata della sua nomina a membro di un collegio arbitrale. Entro cinque giorni da tale comunicazione, ogni persona selezionata conferma la propria disponibilità all'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato e a entrambe le parti. 9. La parte che ritenga che un membro del collegio arbitrale non rispetti il codice di condotta di cui alla parte B e debba pertanto essere sostituito, ne informa l'altra parte entro 15 giorni da quando ha acquisito elementi di prova sufficienti delle inosservanze presunte. 10. Le parti si consultano entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al punto 9. Esse informano il membro del collegio arbitrale delle inosservanze presunte e possono chiedergli di prendere le opportune misure correttive. Possono anche decidere di comune accordo di sollevare il membro dall'incarico e selezionare un nuovo membro conformemente all'articolo 171 dell'accordo. Qualora le parti non convengano sulla necessità di sostituire un membro del collegio arbitrale diverso dal presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva. Se il presidente del collegio arbitrale riconosce che il membro del collegio arbitrale non rispetta il codice di condotta, è selezionato un nuovo membro in conformità dell'articolo 171 dell'accordo. 11. Qualora le parti non convengano sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta a una delle restanti personalità proposte dall'Unione e dal Regno Unito di comune accordo per l'incarico di presidente a norma dell'articolo 171, paragrafo 1, dell'accordo ("personalità selezionata"). Il nome della personalità selezionata è estratto a sorte dal segretario generale della Corte permanente di arbitrato. Se la personalità selezionata riconosce che il presidente non rispetta il codice di condotta, è selezionato un nuovo presidente in conformità dell'articolo 171 dell'accordo tra le personalità proposte dall'Unione e dal Regno Unito di comune accordo per l'incarico di presidente, ad eccezione della personalità selezionata. IV. Questioni finanziarie 12. Le parti partecipano in egual misura alle spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale, compresi i compensi e il rimborso delle spese dei membri del collegio arbitrale. 13. Entro sette giorni dalla costituzione del collegio arbitrale le parti concordano con il collegio quanto segue: a) i compensi e il rimborso delle spese dei membri del collegio arbitrale, che devono essere ragionevoli e in linea con le norme dell'OMC; b) il compenso degli assistenti; per ciascun membro del collegio arbitrale, l'importo totale del compenso degli assistenti deve essere ragionevole e in ogni caso non superare un terzo del compenso del membro stesso. Tale accordo può essere raggiunto con qualsiasi mezzo di comunicazione. V. Calendario e comunicazioni scritte 14. Entro sette giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, fissa un calendario indicativo dei lavori. L 29/184 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 15. L'attore trasmette al collegio arbitrale le proprie osservazioni scritte entro 20 giorni dalla data in cui è stato fissato calendario indicativo. Il convenuto trasmette al collegio arbitrale le proprie osservazioni scritte entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto copia delle osservazioni scritte dell'attore. VI. Funzionamento del collegio arbitrale 16. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale. 17. Salvo che il presente accordo o il presente regolamento di procedura non disponga diversamente, il collegio arbitrale può celebrare i procedimenti e deliberare con qualsiasi mezzo di comunicazione. 18. Solo i membri del collegio arbitrale possono partecipare alle deliberazioni, ma il collegio arbitrale può autorizzare la presenza alle deliberazioni degli assistenti dei suoi membri. 19. È competenza esclusiva dei membri del collegio arbitrale redigere il lodo o altra decisione, che non può essere delegata ad altri. 20. L'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato provvede ai servizi di segreteria e ad altro sostegno logistico del collegio arbitrale. 21. Se sorge una questione procedurale non contemplata dal presente accordo o dal presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, decidere la procedura da seguire, purché sia compatibile con il presente accordo e con il presente regolamento di procedura. 22. Il collegio arbitrale, se ritiene necessario modificare i termini per i procedimenti di cui al presente regolamento di procedura o procedere ad altro adeguamento procedurale o amministrativo, informa per iscritto le parti, dopo averle consultate, dei motivi della modifica o dell'adeguamento, nonché dei termini o dell'adeguamento necessari. VII. Udienze 23. In base al calendario indicativo stabilito conformemente al punto 14, consultate le parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Tali informazioni sono rese accessibili al pubblico, a meno che l'udienza si svolga a porte chiuse. Il collegio arbitrale può decidere, d'accordo con le parti, di non celebrare l'udienza. 24. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza si svolge all'Aia presso la Corte permanente di arbitrato. 25. Il collegio arbitrale può indire udienze supplementari con l'accordo delle parti. 26. Tutti i membri del collegio arbitrale sono presenti per l'intera durata dell'udienza. 27. Salvo diverso accordo tra le parti, indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, possono presenziare all'udienza: a) i rappresentanti delle parti; b) i consulenti; c) gli assistenti: d) gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio arbitrale; e e) gli esperti, secondo quanto deciso dal collegio arbitrale. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/185 28. Al più tardi cinque giorni prima della data di udienza ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone fisiche che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di quella parte, e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'udienza. 29. Il collegio arbitrale celebra l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente all'attore e al convenuto, sia nell'argomentazione che nella replica: a) argomentazione: i) argomentazione dell'attore; ii) argomentazione del convenuto; b) replica: i) replica dell'attore; ii) controreplica del convenuto. 30. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza. 31. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto. 32. Entro dieci giorni dalla data di udienza ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte complementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza. VIII. Domande scritte 33. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. 34. A ciascuna parte è data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alla risposta dell'altra parte alle domande rivolte dal collegio arbitrale, entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto copia di tale risposta. IX. Riservatezza 35. Le informazioni che una parte presenta al collegio arbitrale in via riservata sono considerate riservate dall'altra parte e dal collegio. La parte che trasmette al collegio arbitrale un'osservazione scritta contenente informazioni riservate trasmette anche, entro 15 giorni, un'osservazione epurata da tali informazioni riservate che può essere resa pubblica. 36. Nel presente regolamento di procedura nulla osta a che una parte divulghi le proprie osservazioni scritte, risposte alle domande rivolte dal collegio arbitrale o il verbale delle argomentazioni orali, purché nel fare riferimento a informazioni presentate dall'altra parte non divulghi quelle che l'altra parte considera riservate. 37. Le udienze dinanzi al collegio arbitrale sono pubbliche, salvo se le osservazioni e le argomentazioni di una parte contengono informazioni riservate o se le parti convengono che l'udienza debba essere a porte chiuse. In tal caso le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale. X. Contatti unilaterali 38. Il collegio arbitrale non si incontra né altrimenti comunica oralmente con una parte in assenza dell'altra parte. XI. Casi urgenti 39. Nei casi urgenti di cui all'articolo 173, paragrafo 2, dell'accordo il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini fissati nel presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale comunica tali adeguamenti alle parti. L 29/186 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 XII. Traduzione e interpretazione 40. La lingua del procedimento dinanzi al collegio arbitrale è l'inglese. Le decisioni del collegio arbitrale sono emanate in inglese. 41. Ciascuna parte sostiene le proprie spese di traduzione dei documenti che presenta al collegio arbitrale e che sono redatti in originale in lingua diversa dall'inglese, nonché le eventuali spese d'interpretazione durante l'udienza per i propri rappresentanti o consulenti. PARTE B CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI Definizioni 1. Ai fini del presente codice di condotta si applica la definizione di "assistente" di cui al regolamento di procedura. Inoltre per "candidato" si intende la personalità il cui nome figura nell'elenco di cui all'articolo 171, paragrafo 1, del presente accordo, proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma di tale articolo. Responsabilità nel procedimento 2. I candidati e i membri di un collegio arbitrale evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. Gli ex candidati o membri di un collegio arbitrale ottemperano agli obblighi di cui ai punti 8, 9 e 10. Obblighi di dichiarazione 3. Prima di essere confermati membri di un collegio arbitrale a norma del presente accordo, i candidati dichiarano per iscritto alle parti qualsiasi interesse, relazione o fatto di cui siano a conoscenza che possa influire sulla loro indipendenza o sulla loro imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità nel procedimento dinanzi al collegio arbitrale. 4. I candidati e i membri di un collegio arbitrale comunicano solo al comitato misto le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, affinché siano esaminate dall'Unione e dal Regno Unito. 5. I membri di un collegio arbitrale dichiarano per iscritto alle parti, in qualsiasi fase del procedimento dinanzi al collegio arbitrale, gli interessi, le relazioni o i fatti di cui al punto 3 di cui siano o vengano a conoscenza. Dovere di diligenza dei membri di un collegio arbitrale 6. Dopo la nomina i membri di un collegio arbitrale esercitano le loro funzioni interamente e sollecitamente nel corso dell'intero procedimento dinanzi al collegio arbitrale, con equità e diligenza. In particolare: a) esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento dinanzi al collegio arbitrale e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale compito; b) prendono tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che i loro assistenti siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 9 e 10 e le rispettino. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/187 Indipendenza e imparzialità dei membri del collego arbitrale 7. I membri del collegio arbitrale: a) sono indipendenti e imparziali, evitano di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità, non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso l'Unione o il Regno Unito o dal timore di critiche; b) non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi né accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo a una corretta esecuzione delle loro funzioni; c) non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati ed evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare; d) si adoperano affinché il loro comportamento e giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale; e) evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla loro indipendenza o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; f) non discutono alcun aspetto della questione oggetto del procedimento né lo svolgimento del procedimento dinanzi al collegio arbitrale con una o entrambe le parti in assenza degli altri membri del collegio arbitrale. Obblighi degli ex membri di un collego arbitrale 8. Gli ex membri di un collego arbitrale evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o abbiano tratto vantaggio da una decisione o un lodo del collegio arbitrale. Riservatezza 9. I membri o ex membri di un collegio arbitrale: a) non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento dinanzi al collegio arbitrale o acquisite nel corso di tale procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi altrui; b) non divulgano in alcun momento, né integralmente né in parte, le discussioni del collegio arbitrale o l'opinione di un membro. 10. I membri di un collegio arbitrale non divulgano in alcun momento, né integralmente né in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della pubblicazione conformemente al presente accordo. L 29/188 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.1.2020 Dichiarazione dell’Unione europea rilasciata in conformità dell’articolo 185, terzo comma, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica L’Unione europea dichiara che, in conformità dell’articolo 185, terzo comma, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, i seguenti Stati membri dell’Unione europea si sono avvalsi della possibilità prevista in tale comma secondo cui, durante il periodo di transizione, oltre ai motivi di non esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI, le autorità giudiziarie di esecuzione di detti Stati membri possono rifiutare di consegnare i propri cittadini al Regno Unito in forza di un mandato d’arresto europeo: — Repubblica federale di Germania; — Repubblica d’Austria; — Repubblica di Slovenia. 31.1.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 29/189 Nota relativa all’entrata in vigore dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica(1), firmato a Bruxelles e a Londra il 24 gennaio 2020, entrerà in vigore il 1 febbraio 2020 ai sensi dell’articolo 185, primo comma, dell’accordo stesso. (1) Cfr. pag. 189 della presente Gazzetta ufficiale. ISSN 1977-0936 (edizione elettronica) ISSN 1725-2431 (edizione cartacea) IT Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea 2985 Lussemburgo LUSSEMBURGO ALLEGATO 2 Gazzetta ufficiale L 444 dell’Unione europea 63o anno Edizione Legislazione in lingua italiana 31 dicembre 2020 Sommario II Atti non legislativi ACCORDI INTERNAZIONALI ★ Avviso al lettore................................................................................................................. 1 ★ Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate .................................................................................................. 2 ★ Decisione (Euratom) 2020/2253 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra......................................................................... 11 ★ ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA................................................ 14 ★ ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA PER LO SCAMBIO E LA PROTEZIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE.........................................................................................1 463 ★ Dichiarazioni di cui alla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e dell'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate......................1 475 ★ Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito - Notifica dell'Unione .........................1 486 IT Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. 31.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 444/1 II (Atti non legislativi) ACCORDI INTERNAZIONALI Avviso al lettore Dal momento che i negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito sono stati portati a termine in una fase molto tardiva, il 24 dicembre 2020, e che di conseguenza tutte le versioni linguistiche degli accordi sono state rese disponibili molto tardi, il 27 dicembre 2020, non è stato materialmente possibile procedere alla revisione giuridico-linguistica finale di tutte le 24 versioni linguistiche dei testi degli accordi prima della firma a opera delle parti e della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. In considerazione dell'urgenza della situazione, con il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso del 1o febbraio 2020 che si concluderà il 31 dicembre 2020, si è tuttavia ritenuto che la firma e la pubblicazione dei testi degli accordi risultanti dai negoziati, senza previa revisione giuridico-linguistica, sia nell'interesse sia dell'Unione europea che del Regno Unito. Di conseguenza, i testi pubblicati qui di seguito possono contenere errori tecnici e imprecisioni che saranno corretti nei prossimi mesi. A norma dell'articolo FINPROV.9 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, dell'articolo 21 dell'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate e dell'articolo 25 dell'accordo per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare, le versioni di tali accordi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese saranno oggetto di revisione giuridico-linguistica finale e i testi facenti fede e definitivi risultanti da tale revisione giuridico-linguistica sostituiranno ab initio le versioni firmate degli accordi. I testi facenti fede e definitivi degli accordi saranno pubblicati a tempo debito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 30 aprile 2021. L 444/2 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.12.2020 DECISIONE (UE) 2020/2252 DEL CONSIGLIO del 29 dicembre 2020 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha notificato al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ("TUE"), l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica. (2) Il 30 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/135 relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica(1) ("accordo di recesso"). L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. (3) Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE, Euratom) 2020/266(2) che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito per un nuovo accordo di partenariato. Tali negoziati sono stati condotti sulla base delle direttive di negoziato del 25 febbraio 2020. (4) I negoziati sono sfociati in un accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi e la cooperazione"), in un accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ("accordo sulla sicurezza delle informazioni") e in un accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare ("accordo sull'energia nucleare"). (5) L'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce la base per un'ampia relazione tra l'Unione e il Regno Unito che comporta diritti e obblighi reciproci, azioni comuni e procedure speciali. L'accordo sulla sicurezza delle informazioni è un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, intrinsecamente collegato a quest'ultimo in particolare per quanto riguarda le date di entrata in applicazione e di risoluzione. La decisione relativa alla firma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni (gli "accordi") dovrebbe pertanto fondarsi sulla base giuridica che prevede l'istituzione di un'associazione che consente all'Unione di assumere impegni in tutti i settori contemplati dai trattati. (1) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1). (2) Decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 53). 31.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 444/3 (6) In considerazione del carattere eccezionale e unico dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, che è un accordo globale con un paese che ha receduto dall'Unione, il Consiglio decide in questa sede di avvalersi della possibilità che l'Unione eserciti la sua competenza esterna in relazione al Regno Unito. (7) È opportuno definire le disposizioni in materia di rappresentanza dell'Unione nel consiglio di partenariato e nei comitati istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE" alla Commissione spetta di rappresentare l'Unione ed esprimere le posizioni dell'Unione definite dal Consiglio conformemente ai trattati. Il Consiglio è tenuto a esercitare le sue funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, TUE, mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato e di comitati istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione. Inoltre, se il consiglio di partenariato o i comitati istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione devono adottare atti che hanno effetti giuridici, le posizioni da adottare a nome dell'Unione in tali organi devono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). (8) Ciascuno Stato membro dovrebbe essere autorizzato a inviare un rappresentante affinché accompagni il rappresentante della Commissione, nell'ambito della delegazione dell'Unione, alle riunioni del consiglio di partenariato e di altri organismi comuni istituiti nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. (9) Al fine di consentire all'Unione di intervenire in modo rapido ed efficace per tutelare i propri interessi conformemente all'accordo sugli scambi e la cooperazione, e fino all'adozione e all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione di misure correttive a norma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure correttive, come la sospensione degli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione o da eventuali accordi integrativi, in caso di violazione di determinate disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o in caso di mancato rispetto di determinate condizioni, segnatamente in materia di scambi di merci, parità di condizioni, trasporti su strada, trasporto aereo, pesca e programmi dell'Unione, come specificato nell'accordo sugli scambi e la cooperazione, e di adottare misure correttive, misure di riequilibrio e contromisure. La Commissione dovrebbe comunicare esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare tali misure, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare tali misure. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, dovrebbe informare tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni. (10) Affinché l'Unione possa reagire tempestivamente qualora non siano più soddisfatte le condizioni del caso, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinate decisioni atte a sospendere i benefici riconosciuti al Regno Unito in virtù dell'allegato sui prodotti biologici e dell'allegato sui medicinali. La Commissione dovrebbe comunicare esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare tali misure, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare tali misure. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, dovrebbe informare tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni. (11) Ogniqualvolta l'Unione sia tenuta ad agire per conformarsi agli accordi, tale azione deve essere intrapresa conformemente ai trattati nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti a ciascuna istituzione. Spetta pertanto alla Commissione fornire al Regno Unito le informazioni o le notifiche richieste dagli accordi, tranne nel caso in cui gli accordi si riferiscano nello specifico ad altre istituzioni, ovvero ad altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, e consultare il Regno Unito su questioni specifiche. Spetta inoltre alla Commissione rappresentare l'Unione dinanzi al collegio arbitrale qualora sia stata avviata la procedura di arbitrato in conformità dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Commissione è tenuta a consultare preventivamente il Consiglio, ad esempio trasmettendo ad esso i punti principali delle istanze che l'Unione intende presentare al collegio arbitrale e tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dal Consiglio. L 444/4 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.12.2020 (12) L'accordo sugli scambi e la cooperazione non esclude la possibilità per gli Stati membri di stipulare, a determinate condizioni, disposizioni o accordi bilaterali con il Regno Unito concernenti questioni specifiche contemplate dall'accordo sugli scambi e la cooperazione nei settori del trasporto aereo, della cooperazione amministrativa nel settore delle dogane e dell'IVA e della sicurezza sociale. (13) Occorre pertanto definire un quadro che gli Stati membri devono seguire qualora decidano di stipulare disposizioni o accordi bilaterali con il Regno Unito nei settori del trasporto aereo, della cooperazione amministrativa nel settore delle dogane e dell'IVA e della sicurezza sociale, comprese le condizioni e la procedura che gli Stati membri devono rispettare per negoziare e concludere tali disposizioni o accordi bilaterali, in modo da garantire che siano compatibili con lo scopo dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e con il diritto dell'Unione e tengano conto del mercato interno e degli interessi dell'Unione in senso lato. Inoltre, gli Stati membri che intendono negoziare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in settori non contemplati dall'accordo sugli scambi e la cooperazione dovrebbero informare la Commissione, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione, riguardo alle proprie intenzioni e ai progressi dei negoziati. (14) Si ricorda che, conformemente all'articolo FINPROV.1(3) dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, e in linea con la dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione europea sul campo di applicazione territoriale degli accordi futuri inclusa nel processo verbale della riunione del Consiglio europeo del 25 novembre 2018, l'accordo sugli scambi e la cooperazione non si applica a Gibilterra e non produce alcun effetto in tale territorio. Come previsto in tale dichiarazione, "[c]iò non preclude (...) la possibilità di concludere accordi separati tra l'Unione e il Regno Unito riguardo a Gibilterra" e, "[f]atte salve le competenze dell'Unione e nel pieno rispetto dell'integrità territoriale dei suoi Stati membri, sancita dall'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, detti accordi separati saranno subordinati al previo accordo del Regno di Spagna". (15) L'esercizio della competenza dell'Unione mediante l'accordo sugli scambi e la cooperazione non pregiudica le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri riguardo a negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con altri paesi terzi o riguardo a negoziati futuri, alla firma o alla conclusione di accordi integrativi di cui all'articolo COMPROV.2 [Accordi integrativi] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. (16) Trattandosi di un paese che ha receduto dall'Unione, il Regno Unito si trova in una situazione diversa ed eccezionale in relazione all'Unione rispetto ad altri paesi terzi con cui l'Unione ha negoziato e concluso accordi. A norma dell'accordo di recesso, durante il periodo di transizione il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito e, al termine di tale periodo, la base della cooperazione con gli Stati membri dell'Unione è quindi a un livello molto elevato, in particolare nei settori del mercato interno e della politica comune della pesca e nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il periodo di transizione si conclude il 31 dicembre 2020, dopodiché le disposizioni relative ad altre questioni riguardanti la separazione previste nell'accordo di recesso definiranno l'agevole chiusura di tale cooperazione in una serie di settori. Se gli accordi non entrano in vigore al 1o gennaio 2021, la cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito diminuirà fino a raggiungere un livello né desiderabile né rispondente all'interesse dell'Unione, determinando perturbazioni nella relazione fra l'Unione e il Regno Unito. Tali perturbazioni possono essere limitate grazie all'applicazione a titolo provvisorio degli accordi. (17) Pertanto, in considerazione della situazione eccezionale del Regno Unito in relazione all'Unione, dell'urgenza della situazione, con il periodo di transizione che si concluderà il 31 dicembre 2020, nonché della necessità di accordare tempo sufficiente al Parlamento europeo e al Consiglio per esaminare adeguatamente la decisione prevista sulla conclusione degli accordi e i testi degli accordi stessi, gli accordi dovrebbero essere applicati a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore. (18) Dal momento che i negoziati sugli accordi sono stati portati a termine in una fase molto tardiva, solo sette giorni prima della fine del periodo di transizione, non è stato possibile procedere alla revisione giuridico-linguistica finale dei testi degli accordi prima della firma. Pertanto, subito dopo la firma degli accordi, le parti dovrebbero procedere alla revisione giuridico-linguistica finale dei testi degli accordi in tutte le 24 lingue facenti fede. Detta revisione 31.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 444/5 giuridico-linguistica dovrebbe essere ultimata in tempo utile. Le parti dovrebbero quindi, mediante scambio di note diplomatiche, facenti fede e definitivi i testi riveduti degli accordi in tutte le lingue di cui sopra. Tali testi riveduti dovrebbero sostituire ab initio le versioni firmate degli accordi. (19) È opportuno firmare gli accordi e approvare le accluse dichiarazioni e la notifica a nome dell'Unione. (20) La firma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione per quanto riguarda le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom") è oggetto di una procedura distinta, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. È autorizzata, a nome dell'Unione, per quanto riguarda le materie diverse da quelle che ricadono nel trattato Euratom, la firma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, fatta salva la conclusione di detto accordo. 2. È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate, fatta salva la conclusione di detto accordo. 3. I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione. Articolo 2 1. La Commissione rappresenta l'Unione in sede di consiglio di partenariato, di comitato commerciale di partenariato, di comitati commerciali specializzati e di comitati specializzati istituiti a norma degli articoli INST.1 [Consiglio di partenariato] e INST.2 [Comitati] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, nonché in tutti i comitati commerciali specializzati e comitati specializzati aggiuntivi istituiti in conformità dell'articolo INST.1 [Consiglio di partenariato], paragrafo 4, lettera g), o dell'articolo INST.2 [Comitati], paragrafo 2, lettera g), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. Ciascuno Stato membro è autorizzato a inviare un rappresentante affinché accompagni il rappresentante della Commissione, nell'ambito della delegazione dell'Unione, alle riunioni del consiglio di partenariato e di altri organismi comuni istituiti nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. 2. Affinché il Consiglio sia in grado di esercitare pienamente le sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conformemente ai trattati, in particolare mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato, di comitato commerciale di partenariato, di comitati commerciali specializzati e di comitati specializzati, la Commissione assicura che il Consiglio riceva tutte le informazioni e tutti i documenti connessi a tutte le riunioni di detti organismi comuni o a tutti gli atti da adottare con procedura scritta con sufficiente anticipo rispetto a tale riunione o tale ricorso alla procedura scritta e in ogni caso non più tardi di otto giorni lavorativi prima di detta riunione o detto ricorso alla procedura scritta. Il Consiglio è altresì tempestivamente informato in merito alle discussioni e ai risultati delle riunioni del consiglio di partenariato, del comitato commerciale di partenariato, dei comitati commerciali specializzati e dei comitati specializzati, nonché del ricorso alla procedura scritta, e riceve i progetti di processo verbale e tutti i documenti relativi a tali riunioni o al ricorso a tale procedura. 3. Il Parlamento europeo è messo in grado di esercitare pienamente le proprie prerogative istituzionali durante l'intero processo conformemente ai trattati. L 444/6 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.12.2020 4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. Articolo 3 1. Fino all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure elencate in appresso alle lettere da a) a i), la Commissione adotta qualsiasi decisione dell'Unione di prendere tali misure, conformemente alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, per quanto riguarda: a) la sospensione del pertinente trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati di cui all'articolo GOODS.19 [Misure in caso di violazione o elusione della normativa doganale] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; b) l'applicazione delle misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all'articolo LPFOFCSD.3.12 [Misure correttive] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; c) l'applicazione delle misure di riequilibrio e delle contromisure di cui all'articolo LPFOFCSD.9.4 [Riequilibrio] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; d) l'applicazione delle misure correttive di cui all'articolo ROAD.11 [Misure correttive] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; e) le misure compensative di cui all'articolo FISH.9 [Misure compensative in caso di revoca o riduzione dell'accesso] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; f) l'applicazione delle misure correttive di cui all'articolo FISH.14 [Misure correttive e risoluzione delle controversie] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; g) la sospensione o la cessazione della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione di cui all'articolo UNPRO.3.1 [Sospensione della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione da parte dell'Unione europea] e all'articolo UNPRO.3.20 [Cessazione della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione da parte dell'Unione europea] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; h) l'offerta o l'accettazione di una compensazione temporanea o la sospensione degli obblighi nel contesto dell'allineamento delle disposizioni a seguito di una procedura di arbitrato o di gruppo di esperti a norma dell'articolo INST.24 [Misure correttive temporanee] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, salvo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(3); i) le misure di salvaguardia e le misure di riequilibrio di cui all'articolo INST.36 [Misure di salvaguardia] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. 2. La Commissione comunica esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare le misure di cui al paragrafo 1, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni formulate. La Commissione informa altresì il Parlamento europeo, se del caso. 3. Qualora uno o più Stati membri nutrano una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di cui al paragrafo 1. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni. 4. La Commissione può altresì adottare misure volte a ripristinare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione esistenti prima dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1. I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis. 5. Prima dell'adozione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, il Consiglio procede a un riesame delle disposizioni di cui al presente articolo. (3) Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50). 31.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 444/7 Articolo 4 Qualora uno o più Stati membri sollevino una difficoltà sostanziale derivante dall'attuazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, in particolare per quanto riguarda la pesca, la Commissione esamina tale richiesta in via prioritaria e se del caso rimette la questione al consiglio di partenariato, conformemente alle disposizioni di cui all'accordo sugli scambi e la cooperazione. Qualora non si sia pervenuti a una soluzione soddisfacente, la questione è trattata nel più breve lasso di tempo possibile, nel contesto dei riesami previsti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione. Qualora tale difficoltà persista, sono adottate le misure necessarie per negoziare e concludere un accordo che apporti le necessarie modifiche all'accordo sugli scambi e la cooperazione Articolo 5 1. La Commissione è autorizzata a adottare, a nome dell'Unione, decisioni volte a: a) confermare o sospendere il riconoscimento dell'equivalenza in esito a una nuova valutazione dell'equivalenza da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023 a norma dell'articolo 3 [Riconoscimento dell'equivalenza], paragrafo 3, dell'allegato TBT-4 [Prodotti biologici] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; b) sospendere il riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 3 [Riconoscimento dell'equivalenza], paragrafi 5 e 6, dell'allegato TBT-4 [Prodotti biologici] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; c) accettare i documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati da un'autorità del Regno Unito a stabilimenti situati al di fuori del territorio dell'autorità di rilascio e stabilire i termini e le condizioni in base ai quali l'Unione accetta tali documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione a norma dell'articolo 5 [Riconoscimento delle ispezioni], paragrafi 3 e 4, dell'allegato TBT-2 [Medicinali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; d) adottare le necessarie modalità attuative per lo scambio dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione con un'autorità del Regno Unito a norma dell'articolo 6 [Scambi di documenti ufficiali BPF] dell'allegato TBT-2 [Medicinali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e per lo scambio di informazioni con un'autorità del Regno Unito circa le ispezioni degli stabilimenti di fabbricazione a norma dell'articolo 7 [Salvaguardie] di tale allegato; e) sospendere il riconoscimento delle ispezioni o l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione rilasciati dal Regno Unito e comunicare al Regno Unito l'intenzione di applicare l'articolo 9 [Sospensione] dell'allegato TBT-2 [Medicinali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e avviare consultazioni con il Regno Unito a norma dell'articolo 8 [Modifiche della normativa applicabile], paragrafo 3, di tale allegato; f) sospendere totalmente o parzialmente, per tutti i prodotti elencati nell'appendice C dell'allegato TBT-2 [Medicinali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o per alcuni di essi, il riconoscimento delle ispezioni o l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle buone prassi di fabbricazione dell'altra parte, a norma dell'articolo 9 [Sospensione], paragrafo 1, di tale allegato. 2. Si applica l'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4. Articolo 6 1. Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le disposizioni di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, fatte salve le condizioni seguenti: a) tali disposizioni sono stipulate esclusivamente per il fine di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e conformemente ai suoi termini, e non disciplinano alcuna altra questione indipendentemente dal fatto che essa rientri o meno nell'ambito di applicazione della parte seconda, rubrica seconda, titolo I [Trasporto aereo] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; b) tali disposizioni non discriminano fra vettori aerei dell'Unione. Si applica la procedura di cui all'articolo 8 della presente decisione. L 444/8 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.12.2020 2. Gli Stati membri sono abilitati a rilasciare le autorizzazioni di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione conformemente ai suoi termini nonché alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione e nazionale. Nel rilasciare dette autorizzazioni, gli Stati membri non discriminano fra vettori aerei dell'Unione. 3. Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere le disposizioni di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, fatte salve le condizioni seguenti: a) tali disposizioni sono stipulate esclusivamente per il fine di cui all'articolo AIRTRN.3 [diritti di traffico], paragrafo 9, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e conformemente ai suoi termini, e non disciplinano alcuna altra questione indipendentemente dal fatto che essa rientri o meno nell'ambito di applicazione della parte seconda, rubrica seconda, titolo I [Trasporto aereo] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; b) tali disposizioni non discriminano fra vettori aerei dell'Unione. Si applica la procedura di cui all'articolo 8 della presente decisione. Articolo 7 Gli Stati membri sono abilitati a negoziare, firmare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in conformità dell'articolo 41 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e di assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da imposte e dazi o in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per quanto riguarda questioni non contemplate dal protocollo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, fatte salve le condizioni seguenti: a) l'accordo previsto è compatibile con il funzionamento dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o del mercato interno e non ne compromette il funzionamento; b) l'accordo previsto è compatibile con il diritto dell'Unione e non mette a repentaglio il conseguimento di un obiettivo dell'azione esterna dell'Unione nel settore in questione e non pregiudica altrimenti gli interessi dell'Unione; c) l'accordo previsto rispetta il principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dal TFUE. Si applica la procedura di cui all'articolo 8 della presente decisione. Articolo 8 1. Ogni Stato membro che intenda negoziare una disposizione bilaterale di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, o un accordo bilaterale di cui all'articolo 7 tiene informata la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito riguardo a tali disposizioni o accordi e, se del caso, invita la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatore. 2. Al termine dei negoziati, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione il progetto di disposizione o di accordo che ne risulta. La Commissione ne informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio. 3. Non oltre tre mesi dalla ricezione del progetto di disposizione o accordo, la Commissione decide se siano state rispettate le condizioni di cui al primo comma, rispettivamente, dell'articolo 6, paragrafo 1 o 3, o dell'articolo 7. Se la Commissione decide che tali condizioni sono state rispettate, lo Stato membro interessato può firmare e concludere la disposizione o l'accordo in questione. 4. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una copia della disposizione o dell'accordo entro un mese dalla sua entrata in vigore o, se essi devono essere applicati a titolo provvisorio, entro un mese dall'inizio della loro applicazione a titolo provvisorio. 31.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 444/9 Articolo 9 Gli Stati membri che intendono negoziare e concludere accordi bilaterali con il Regno Unito in settori non contemplati dall'accordo sugli scambi e la cooperazione informano la Commissione a tempo debito, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione, riguardo alle proprie intenzioni e ai progressi dei negoziati. Articolo 10 L'esercizio della competenza dell'Unione mediante l'accordo sugli scambi e la cooperazione non pregiudica le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri riguardo a negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con altri paesi terzi o riguardo a negoziati futuri, alla firma o alla conclusione di accordi integrativi di cui all'articolo COMPROV.2 [Accordi integrativi] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. Articolo 11 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare gli accordi a nome dell'Unione. Articolo 12 1. Purché vi sia reciprocità, gli accordi si applicano a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore. 2. L'Unione notifica al Regno Unito l'espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio a condizione che, prima della data di cui al paragrafo 1, il Regno Unito abbia notificato all'Unione l'avvenuto espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio. 3. Le versioni degli accordi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono oggetto di revisione giuridico-linguistica finale. Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica di cui al primo comma sono dichiarate facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche con il Regno Unito. I testi facenti fede e definitivi di cui al secondo comma sostituiscono ab initio le versioni firmate degli accordi. 4. Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista al paragrafo 2 e trasmette la nota diplomatica di cui al paragrafo 3, secondo comma. Articolo 13 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica o alle notifiche previste nell'accordo sugli scambi e la cooperazione e all'articolo 19 dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni. Articolo 14 Le dichiarazioni e la notifica accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione. L 444/10 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.12.2020 Articolo 15 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH 31.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 444/11 DECISIONE (Euratom) 2020/2253 DEL CONSIGLIO del 29 dicembre 2020 che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma, vista la raccomandazione della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito per un nuovo accordo di partenariato. Tali negoziati sono sfociati in un accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi e la cooperazione"), in un accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ("accordo sulla sicurezza delle informazioni") e in un accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare ("accordo sull'energia nucleare") ("accordi"). (2) L'accordo sugli scambi e la cooperazione contempla materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità"), ossia l'associazione al programma di ricerca e formazione dell'Euratom e all'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, che è disciplinata dalla parte quinta dell'accordo sugli scambi e la cooperazione (Partecipazione ai programmi dell'Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie). L'accordo sugli scambi e la cooperazione dovrebbe pertanto essere concluso a nome della Comunità per le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom"). La firma e la conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a nome dell'Unione sono oggetto di una procedura distinta. (3) Fermo restando il rispetto delle condizioni e delle procedure di cui agli articoli 29 e 103 del trattato Euratom, si ricorda che gli Stati membri della Comunità possono concludere con il Regno Unito progetti di accordi bilaterali che riguardano l'ambito coperto dal trattato Euratom, compresi accordi per lo scambio di informazioni scientifiche o industriali nel settore nucleare. (4) In considerazione della situazione eccezionale del Regno Unito in relazione all'Unione e alla Comunità e dell'urgenza della situazione, con il periodo di transizione che si concluderà il 31 dicembre 2020, per le materie che ricadono nel trattato Euratom, è opportuno firmare l'accordo sugli scambi e la cooperazione e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Per gli stessi motivi, è opportuno firmare l'accordo sull'energia nucleare e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore e sia ultimata la revisione giuridico-linguistica finale e le parti dichiarino facenti fede e definitive le versioni linguistiche risultanti dalla revisione finale. (5) Dal momento che i negoziati sugli accordi sono stati portati a termine in una fase molto tardiva, solo sette giorni prima della fine del periodo di transizione, non è stato possibile procedere alla revisione giuridico-linguistica finale dei testi degli accordi prima della firma. Pertanto, subito dopo la firma degli accordi, le parti dovrebbero procedere alla revisione giuridico-linguistica finale dei testi degli accordi in tutte le 24 lingue facenti fede. Detta revisione giuridico-linguistica dovrebbe essere ultimata in tempo utile. Le parti dovrebbero quindi, mediante scambio di note diplomatiche, dichiarare facenti fede e definitivi i testi riveduti degli accordi in tutte le lingue di cui sopra. Tali testi riveduti dovrebbero sostituire ab initio le versioni firmate degli accordi. L 444/12 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.12.2020 (6) È opportuno approvare la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo sull'energia nucleare. (7) È opportuno approvare la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, e per le materie che ricadono nel trattato Euratom, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare, fatte salve le condizioni indicate all'articolo 2. 2. È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, comprese le relative disposizioni sull'applicazione a titolo provvisorio, per le materie che ricadono nel trattato Euratom, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3. 3. Il testo dell'accordo di cui al paragrafo 1 è accluso alla presente decisione. Il testo dell'accordo di cui al paragrafo 2 è accluso alla decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio(1). Articolo 2 1. Prima della sua conclusione e purché vi sia reciprocità, l'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è firmato e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore e le procedure di cui paragrafo 2. 2. Le versioni dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono oggetto di revisione giuridico-linguistica finale. Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica di cui al primo comma sono dichiarate facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche con il Regno Unito. I testi facenti fede e definitivi di cui al secondo comma sostituiscono ab initio le versioni firmate dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. 3. L'applicazione a titolo provvisorio di cui al paragrafo 1 è concordata mediante scambio di lettere tra la Comunità e il governo del Regno Unito. I testi di tali lettere sono acclusi alla presente decisione. (1) Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2). 31.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 444/13 Articolo 3 1. Prima della sua conclusione e purché vi sia reciprocità, per le materie che ricadono nel trattato Euratom, l'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è firmato e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. 2. La notifica al Regno Unito a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione (UE) 2020/2252, concernente l'espletamento degli obblighi e adempimenti interni dell'Unione necessari per l'applicazione a titolo provvisorio, è effettuata dal presidente del Consiglio a condizione che, prima della data di cui al paragrafo 1, il Regno Unito abbia notificato all'Unione l'avvenuto espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio. 3. Le versioni dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono oggetto di revisione giuridico-linguistica finale. Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica di cui al primo comma sono dichiarate facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche con il Regno Unito. I testi facenti fede e definitivi di cui al secondo comma sostituiscono ab initio le versioni firmate dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. ROTH L 444/14 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 31.12.2020 ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA PREAMBOLO ................................................................................................................................. 22 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI E ISTITUZIONALI ............................................................... 25 Titolo I - Disposizioni generali ....................................................................................................... 25 Titolo II - Principi interpretativi e definizioni ................................................................................ 25 Titolo III - Quadro istituzionale ..................................................................................................... 27 PARTE SECONDA - COMMERCIO, TRASPORTI, PESCA E ALTRI ACCORDI ......................................... 34 RUBRICA PRIMA - COMMERCIO ........................................................................................................ 34 Titolo I - Scambi di merci ............................................................................................................... 34 Titolo II - Servizi e investimenti ..................................................................................................... 92 Titolo III - Commercio digitale ..................................................................................................... 137 Titolo IV - Movimenti di capitali, pagamenti, trasferimenti e misure di salvaguardia temporanee .................................................................................................................................................... 144 Titolo V - Proprietà intellettuale ................................................................................................. 146 Titolo VI - Appalti pubblici ........................................................................................................... 170 Titolo VII - Piccole e medie imprese ............................................................................................ 176 Titolo VIII - Energia ...................................................................................................................... 178 Titolo IX - Trasparenza ................................................................................................................ 195 Titolo X - Buone prassi di regolamentazione e cooperazione regolamentare ............................ 197 Titolo XI - Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile .................................................................................................................................................... 202 Titolo XII - Eccezioni .................................................................................................................... 241 RUBRICA SECONDA: SETTORE AEREO ............................................................................................. 246 Titolo I - Trasporto aereo ............................................................................................................ 246 Titolo II - Sicurezza aerea (safety) ............................................................................................... 266 RUBRICA TERZA: TRASPORTO SU STRADA ...................................................................................... 272 Titolo I - Trasporto di merci su strada ......................................................................................... 272 Titolo II - Trasporto di passeggeri su strada ................................................................................ 278 RUBRICA QUARTA: COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE E VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA ............................................................................................................................... 287 Titolo I - Coordinamento della sicurezza sociale ......................................................................... 287 Titolo II - Visti per soggiorni di breve durata .............................................................................. 287 RUBRICA CINQUE: PESCA ................................................................................................................ 288 RUBRICA SESTA: ALTRE DISPOSIZIONI ............................................................................................ 302 PARTE TERZA - COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE ....................................................................................................................................... 309 Titolo I - Disposizioni generali ..................................................................................................... 309 Titolo II: Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli ................... 312 Titolo III - Trasferimento e trattamento dei dati del codice di prenotazione ............................. 318 Titolo IV - Cooperazione per le informazioni operative .............................................................. 328 Titolo V - Cooperazione con Europol .......................................................................................... 329 Titolo VI - Cooperazione con Eurojust ........................................................................................ 335 Titolo VII - Consegna ................................................................................................................... 339 Titolo VIII - Assistenza giudiziaria ................................................................................................ 357 Titolo IX - Scambio di informazioni del casellario giudiziale ....................................................... 361 Titolo X - Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo ............................................... 365 Titolo XI - Congelamento e confisca............................................................................................ 368 Titolo XII - Altre disposizioni ....................................................................................................... 382 Titolo XIII - Risoluzione delle controversie .................................................................................. 387 PARTE QUARTA - COOPERAZIONE TEMATICA .............................................................................. 391 Titolo I - Sicurezza sanitaria ........................................................................................................ 391 Titolo II: Cibersicurezza ............................................................................................................... 392 PARTE QUINTA - PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, SANA GESTIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE ......................................................................................................... 394 PARTE SESTA - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI ORIZZONTALI ..................... 412 Titolo I - Risoluzione delle controversie ...................................................................................... 412 Titolo II - Base della cooperazione .............................................................................................. 426 Titolo III - Adempimento degli obblighi e misure di salvaguardia .............................................. 429 PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI FINALI ....................................................................................... 431 ALLEGATI .................................................................................................................................... 443 ALLEGATO INST: REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO E DEI COMITATI . 443 ALLEGATO ORIG-1: NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO 448 ALLEGATO ORIG-2: REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO ........................................... 456 ALLEGATO ORIG-2 A: CONTINGENTI DI ORIGINE E ALTERNATIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO DI CUI ALL'ALLEGATO ORIG-2 [REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO] ..................................................................................................................................... 504 ALLEGATO ORIG-2 B: REGOLE TRANSITORIE SPECIFICHE PER PRODOTTO PER GLI ACCUMULATORI ELETTRICI E I VEICOLI ELETTRICI ...................................................................................................... 507 ALLEGATO ORIG-3: DICHIARAZIONE DEL FORNITORE .................................................................... 511 ALLEGATO ORIG-4: TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE .......................................................... 515 ALLEGATO ORIG-5: DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA ........ 517 ALLEGATO ORIG-6: DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO . 518 ALLEGATO SPS-1: CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO SPS.19, LETTERA D) ............................................ 519 ALLEGATO TBT-1: VEICOLI A MOTORE, LORO ACCESSORI E PARTI ................................................. 520 ALLEGATO TBT-2: MEDICINALI ........................................................................................................ 525 ALLEGATO TBT-3 - SOSTANZE CHIMICHE ........................................................................................ 537 ALLEGATO TBT-4 - PRODOTTI BIOLOGICI ........................................................................................ 540 16 ALLEGATO TBT-5 - SCAMBI DI VINO ................................................................................................ 548 ALLEGATO TBT-XX - ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO TBT.9, PARAGRAFO 4, SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI E LE MISURE PREVENTIVE, RESTRITTIVE E CORRETTIVE CONNESSE .................................................. 556 ALLEGATO TBT-ZZ - ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO TBT.9, PARAGRAFO 5, SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ADOTTATE PER I PRODOTTI NON ALIMENTARI NON CONFORMI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO TBT.9, PARAGRAFO 4 ...................................................................................................................................................... 557 ALLEGATO CUSTMS-1 - OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI ..................................................... 558 ALLEGATO SERVIN-1: MISURE ESISTENTI ........................................................................................ 563 ALLEGATO SERVIN-2: MISURE FUTURE ........................................................................................... 683 ALLEGATO SERVIN-3: VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI STABILIMENTO, PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ E VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI .................................................................................................................. 782 ALLEGATO SERVIN-4: PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI INDIPENDENTI 788 ALLEGATO SERVIN-5: CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE ...................................................... 810 ALLEGATO SERVIN-6: ORIENTAMENTI PER INTESE SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI ............................................................................................................................... 812 ALLEGATO PPROC-1: APPALTI PUBBLICI ......................................................................................... 817 ALLEGATO ENER-1: ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI, DEGLI IDROCARBURI E DELLE MATERIE PRIME .............................................................................................................................................. 822 ALLEGATO ENER-2: SOVVENZIONI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE .................................................. 824 ALLEGATO ENER-3: NON APPLICAZIONE DELL'ACCESSO DI TERZI E DELLA SEPARAZIONE PROPRIETARIA ALLE INFRASTRUTTURE .......................................................................................... 825 ALLEGATO ENER-4: ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ DEGLI INTERCONNETTORI ELETTRICI NELL'ORIZZONTE TEMPORALE DEL MERCATO DEL GIORNO PRIMA .............................................. 826 ALLEGATO AVSAF-1 - AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ................................. 828 ALLEGATO ROAD-1 - TRASPORTO DI MERCI SU STRADA ................................................................ 843 ALLEGATO ROAD-2 MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI E DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI SPECIALIZZATI ....................................................................... 931 ALLEGATO ROAD-3 - MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI E DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI SPECIALIZZATI .............................................. 935 ALLEGATO ROAD-4 - MODELLO DI FOGLIO DI VIAGGIO PER I SERVIZI OCCASIONALI .................... 938 17 ALLEGATO FISH.1 ........................................................................................................................................................ 940 18 ALLEGATO FISH.2 ........................................................................................................................................................ 945 ........................................................................................................................................................ 946 19 ALLEGATO FISH.3 ............................................................................................................................ 948 ALLEGATO FISH.4 - PROTOCOLLO SULL'ACCESSO ALLE ACQUE ...................................................... 949 ALLEGATO LAW-1 - SCAMBIO DI DATI SU DNA, IMPRONTE DIGITALI E IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI ............................................................................................................................................ 950 ALLEGATO LAW-2 - CODICE DI PRENOTAZIONE ............................................................................ 1045 ALLEGATO LAW-3 - FORME DI CRIMINALITÀ DI COMPETENZA DI EUROPOL ............................... 1047 ALLEGATO LAW-4 - FORME GRAVI DI CRIMINALITÀ DI COMPETENZA DI EUROJUST ................... 1049 ALLEGATO LAW-5 - MANDATO D'ARRESTO .................................................................................. 1051 ALLEGATO LAW-6 - SCAMBIO DI INFORMAZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE – SPECIFICHE TECNICHE E PROCEDURALI ........................................................................................................... 1059 ALLEGATO LAW-7 - DEFINIZIONE DI TERRORISMO ....................................................................... 1083 ALLEGATO LAW-8 - CONGELAMENTO E CONFISCA ...................................................................... 1087 ALLEGATO UNPRO-1 –ATTUAZIONE DELLE CONDIZIONI FINANZIARIE ........................................ 1105 ALLEGATO INST:REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE . 1108 ALLEGATO INST:CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI ................................................................ 1115 PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LA LOTTA CONTRO LA FRODE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E SULL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI RISULTANTI DA DAZI E IMPOSTE ........................................................... 1118 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ........................................................................................... 1118 TITOLO II - COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LOTTA CONTRO LA FRODE IN MATERIA DI IVA .................................................................................................................................................. 1122 TITOLO III - ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO ................................................................. 1127 TITOLO IV - ATTUAZIONE E APPLICAZIONE ............................................................................... 1136 TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI ............................................................................................... 1137 ALLEGATO DEL PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LA LOTTA CONTRO LA FRODE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E SULL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI RISULTANTI DA DAZI E IMPOSTE ........................................ 1139 PROTOCOLLO SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE .......... 1185 PROTOCOLLO SUL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE ............................................. 1191 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ........................................................................................... 1191 TITOLO II - DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE ........................................... 1197 TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE . 1201 TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE .............................................................................................. 1218 TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI ............................................................................................... 1221 ALLEGATO SSC-1 - TALUNE PRESTAZIONI IN DENARO ALLE QUALI NON SI APPLICA IL PRESENTE PROTOCOLLO ................................................................................................................................ 1223 ALLEGATO SSC-2 - RESTRIZIONE DEL DIRITTO DEI FAMILIARI DI LAVORATORI FRONTALIERI A PRESTAZIONI IN NATURA .............................................................................................................. 1239 ALLEGATO SSC-3 - DIRITTI SUPPLEMENTARI PER I PENSIONATI CHE RITORNANO NELLO STATO COMPETENTE ................................................................................................................................ 1240 20 ALLEGATO SSC-4 - CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA O NON LO SI APPLICA 1241 ALLEGATO SSC-5 - PRESTAZIONI E ACCORDI CHE CONSENTONO DI APPLICARE L'ARTICOLO SSC.49 [Cumulo di prestazioni della stessa natura] .................................................................................. 1246 ALLEGATO SSC-6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI E DEL REGNO UNITO .................................................................................. 1249 ALLEGATO SSC-7 - PARTE DI ESECUZIONE .................................................................................... 1263 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ........................................................................................... 1263 TITOLO II - DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE ........................................... 1271 TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE . 1275 TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE .................................................................................... 1289 TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI .......................................................... 1300 ALLEGATO SSC-8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO SSC.11 [Lavoratori distaccati] ................................................................................................................... 1309 21 ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA PREAMBOLO L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, RIAFFERMANDO il loro impegno a favore dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani, della lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della lotta ai cambiamenti climatici, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo o eventuale accordo integrativo, RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione mondiale per affrontare questioni di interesse economico, ambientale e sociale condiviso, RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza nel commercio e negli investimenti internazionali a beneficio di tutte le parti interessate, INTENZIONATI a stabilire norme chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino il commercio e gli investimenti tra le parti, CONSIDERANDO che, ai fini dell'efficiente gestione e della corretta interpretazione e applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo e dell'osservanza degli obblighi che ne derivano, è essenziale stabilire disposizioni che garantiscano la governance globale, in particolare norme in materia di risoluzione delle controversie e di esecuzione che rispettino integralmente l'autonomia degli ordinamenti giuridici dell'Unione e del Regno Unito nonché lo status del Regno Unito di paese esterno all'Unione europea, BASANDOSI sui diritti e sugli obblighi rispettivi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso il 15 aprile 1994, e da altri strumenti multilaterali e bilaterali di cooperazione, RICONOSCENDO l'autonomia delle parti e i diritti di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici pubblici legittimi come la tutela e la promozione della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il benessere degli animali, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale, adoperandosi nel contempo per migliorare gli elevati livelli rispettivi di protezione, CONVINTI dei benefici di un contesto commerciale prevedibile che promuova tra di loro il commercio e gli investimenti e impedisca distorsioni degli scambi e vantaggi competitivi sleali, in modo da favorire uno sviluppo sostenibile in termini economici, sociali e ambientali, RICONOSCENDO la necessità di un partenariato economico ambizioso, di ampia portata ed equilibrato sotteso da parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo 22 sostenibile, tramite quadri efficaci e solidi di sussidi e per la concorrenza e l'impegno a mantenere gli elevati livelli rispettivi di protezione nei settori del lavoro e delle norme sociali, dell'ambiente, della lotta ai cambiamenti climatici e della fiscalità, RICONOSCENDO la necessità di garantire un mercato aperto e sicuro per le imprese, anche piccole e medie, e per i loro beni e servizi eliminando gli inutili ostacoli al commercio e agli investimenti, RILEVANDO l'importanza di agevolare nuove opportunità per le imprese e i consumatori con il commercio digitale e di eliminare gli inutili ostacoli al flusso di dati e agli scambi per via elettronica, nel rispetto delle norme delle parti sulla protezione dei dati personali, DESIDERANDO contribuire con il presente accordo al benessere dei consumatori con politiche che assicurino un livello elevato di tutela dei consumatori e di benessere economico, e incoraggiando la cooperazione tra le pertinenti autorità, CONSIDERANDO l'importanza della connettività transfrontaliera del trasporto aereo, su strada e marittimo per passeggeri e merci, e la necessità di garantire elevati standard di prestazione dei servizi di trasporto tra le parti, RICONOSCENDO i benefici del commercio e degli investimenti nel settore dell'energia e delle materie prime e l'importanza di sostenere la fornitura all'Unione e al Regno Unito di approvvigionamenti di energia puliti, sicuri ed efficienti in termini di costi, PRENDENDO ATTO dell'interesse delle parti a istituire un quadro per agevolare la cooperazione tecnica e mettere a punto nuovi accordi commerciali sugli interconnettori per risultati efficienti e solidi in tutti gli archi temporali, CONSTATANDO che la cooperazione e gli scambi tra le parti in questi settori dovrebbero basarsi su un una concorrenza leale sui mercati dell'energia e su un accesso non discriminatorio alle reti, RICONOSCENDO i benefici dell'energia sostenibile, dell'energia rinnovabile, in particolare della produzione offshore nei mari del Nord, e dell'efficienza energetica, DESIDERANDO promuovere l'uso pacifico delle acque adiacenti alle loro coste e lo sfruttamento ottimale ed equo delle risorse biologiche marine presenti in quelle acque, compresa la gestione sostenibile e costante degli stock condivisi, CONSTANDO che il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea e che dal 1° gennaio 2021 è uno Stato costiero indipendente con i diritti e gli obblighi corrispondenti derivanti dal diritto internazionale, AFFERMANDO che i diritti sovrani degli Stati costieri esercitati dalle parti a fini di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse biologiche delle loro acque debbano essere praticati in conformità dei principi del diritto internazionale, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, RICONOSCENDO l'importanza del coordinamento dei diritti di sicurezza sociale di cui godono le persone che si spostano tra le parti per lavorare, soggiornare o risiedere, come dei diritti di cui godono i loro familiari e superstiti, CONSIDERANDO che la cooperazione in settori di interesse condiviso come la scienza, la ricerca e l'innovazione, la ricerca nucleare o lo spazio, sotto forma di partecipazione del Regno Unito ai 23 corrispondenti programmi dell'Unione a condizioni eque ed appropriate, sarà di beneficio per entrambe le parti, CONSIDERANDO che la cooperazione tra il Regno Unito e l'Unione in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, permetterà di rafforzare la sicurezza del Regno Unito e dell'Unione, DESIDERANDO concludere un accordo tra il Regno Unito e l'Unione che costituisca la base giuridica di tale cooperazione, CONSAPEVOLI che le parti possono integrare il presente accordo con altri accordi costituenti parte integrante delle loro relazioni bilaterali generali da quello disciplinate, e che l'accordo sulla sicurezza delle informazioni classificate è concluso come accordo integrativo e permette lo scambio di informazioni classificate tra le parti a norma del presente accordo o eventuale accordo integrativo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 24 PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI E ISTITUZIONALI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo COMPROV.1 - Finalità Il presente accordo stabilisce le basi di ampie relazioni tra le parti, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell'autonomia e della sovranità delle parti. Articolo COMPROV.2 - Accordi integrativi 1. Qualora l'Unione e il Regno Unito concludano tra loro altri accordi bilaterali, tali accordi costituiscono accordi integrativi del presente accordo, salvo se detti accordi dispongono altrimenti. Detti accordi integrativi sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano nel quadro globale. 2. Il paragrafo 1 si applica anche: (a) agli accordi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno Unito, dall'altra; e (b) agli accordi tra l'Euratom, da una parte, e il Regno Unito, dall'altra. Articolo COMPROV.3 - Buona fede 1. Le parti, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo. 2. Esse adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi del presente accordo o eventuale accordo integrativo. TITOLO II - PRINCIPI INTERPRETATIVI E DEFINIZIONI Articolo COMPROV.13 - Diritto internazionale pubblico 1. Le disposizioni del presente accordo o eventuale accordo integrativo sono interpretate in buona fede sulla base della loro accezione abituale nel loro contesto e alla luce dell'oggetto e della finalità del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. 2. A fini di chiarezza, né il presente accordo né un eventuale accordo integrativo istituiscono l'obbligo di interpretare le disposizioni ivi contenute secondo il diritto interno dell'una o dell'altra parte. 3. A fini di chiarezza, l'interpretazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo resa dall'organo giurisdizionale di una parte non è vincolante per gli organi giurisdizionali dell'altra parte. 25 Articolo COMPROV.16 - Diritti dei privati 1. Fatto salvo l'articolo MOBI.SSC.67 [Tutela dei diritti soggettivi] e ad eccezione, per quanto riguarda l'Unione, della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], nulla nel presente accordo o eventuale accordo integrativo dovrà interpretarsi in modo da conferire diritti o imporre obblighi a persone diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né da consentire che il presente accordo o eventuale accordo integrativo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti. 2. Le parti non prevedono nel rispettivo ordinamento il diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per il fatto che questa abbia agito in violazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo. Articolo COMPROV.17 - Definizioni 1. Ai fini del presente accordo o eventuale accordo integrativo, salvo diversamente indicato, si applicano le definizioni seguenti: (a) "interessato": una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione o un identificativo online, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (b) "giorno": un giorno di calendario; (c) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea; (d) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante un interessato; (e) "Stato": uno Stato membro o il Regno Unito, a seconda del contesto; (f) "territorio" di una parte: nei confronti dell'altra parte, i territori cui si applica il presente accordo in conformità dell'articolo FINPROV.1 [Ambito di applicazione territoriale]; (g) "periodo di transizione": il periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso; e (h) "accordo di recesso": l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e relativi protocolli; 2. I riferimenti a "Unione", "parte" o "parti" nel presente accordo o eventuale accordo integrativo non si intendono fatti alla Comunità europea dell'energia atomica, salvo se diversamente disposto o che il contesto non richieda altrimenti. 26 TITOLO III - QUADRO ISTITUZIONALE Articolo INST.1 - Consiglio di partenariato 1. È istituito un consiglio di partenariato. Esso comprende rappresentanti dell'Unione e rappresentanti del Regno Unito. Il consiglio di partenariato può riunirsi in varie formazioni a seconda delle materie discusse. 2. Il consiglio di partenariato è copresieduto da un membro della Commissione europea e da un rappresentante del governo del Regno Unito a livello ministeriale. Il comitato commerciale di partenariato si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito e, in ogni caso, almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. 3. Il consiglio di partenariato sovrintende al conseguimento degli obiettivi del presente accordo o eventuale accordo integrativo. Esso sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo. Ciascuna parte può sottoporre al consiglio di partenariato tutte le questioni relative all'attuazione, all'applicazione e all'interpretazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo. 4. Il consiglio di partenariato ha i poteri seguenti: (a) adotta decisioni su qualunque materia nei casi previsti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo; (b) rivolge alle parti raccomandazioni sull'attuazione e applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo; (c) adotta, mediante decisione, le modifiche del presente accordo o eventuale accordo integrativo nei casi ivi previsti; (d) salvo in relazione al titolo III [Quadro istituzionale] della parte prima [Disposizioni comune e istituzionali] e sino alla fine del quarto anno dopo la sua entrata in vigore, adotta decisioni che modificano il presente accordo o eventuale accordo integrativo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze; (e) discute ogni questione riguardante un settore oggetto del presente accordo o eventuale accordo integrativo; (f) delega alcuni poteri al comitato commerciale di partenariato o a un comitato specializzato, tranne i poteri e le responsabilità di cui alla lettera g) dell’articolo INST.1 [Consiglio di partenariato], paragrafo 4; (g) istituisce, mediante decisione, comitati commerciali specializzati e comitati specializzati diversi da quelli di cui all'articolo INST.2 [Comitati], paragrafo 1, scioglie i comitati commerciali specializzati o comitati specializzati o ne modifica i compiti; e (h) rivolge alle parti raccomandazioni sul trasferimento di dati personali in materie specifiche contemplate dal presente accordo o eventuale accordo integrativo. 27 5. I lavori del consiglio di partenariato sono disciplinati dal regolamento interno di cui all'ALLEGATO INST-1 [Regolamento interno del consiglio di partenariato e dei comitati]. Il consiglio di partenariato può modificare detto allegato. Articolo INST.2 - Comitati 1. Sono istituiti i comitati seguenti: (a) comitato commerciale di partenariato, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima [Commercio], titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4 [Prodotti energetici e materie prime], e titoli da IX a XII, e rubrica sesta [Altre disposizioni], e dall'allegato ENER-2 [Sovvenzioni per l'energia e l'ambiente]; (b) comitato commerciale specializzato per i beni, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 1, e titolo VIII, capo 4 [Prodotti energetici e materie prime]; (c) comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo I, capi 2 e 5, dal protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e dalle disposizioni relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, ai diritti e agli oneri e ai prodotti riparati; (d) comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 3; (e) comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 4, e titolo VIII [Energia], articolo ENER.25 [Cooperazione in materia di norme]; (f) comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da II a IV, e titolo VIII, capo 4 [Prodotti energetici e materie prime]; (g) comitato commerciale specializzato per la proprietà intellettuale, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo V; (h) comitato commerciale specializzato per gli appalti pubblici, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo VI; (i) comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo X; (j) comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo XI, e dall'allegato ENER-2 [Sovvenzioni per l'energia e l'ambiente]; (k) comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte, che tratta le materie contemplate dal protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte; 28 (l) comitato specializzato per l'energia, (i) che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, ad eccezione del capo 4 [Prodotti energetici e materie prime], dell'articolo ENER.25 [Cooperazione in materia di norme] e dell'allegato ENER-2 [Sovvenzioni per l'energia e l'ambiente], e (ii) che può discutere e prestare consulenza al comitato commerciale specializzato per le materie relative alla parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, capo 4 [Prodotti energetici e materie prime] e articolo ENER.25 [Cooperazione in materia di norme]; (m) comitato commerciale specializzato per il trasporto aereo, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica seconda, titolo I; (n) comitato commerciale specializzato per la sicurezza aerea, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica seconda, titolo II; (o) comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica terza [Trasporto su strada]; (p) comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica quarta, e dal protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale; (q) comitato specializzato per la pesca, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica quinta [Pesca]; (r) comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, che tratta le materie contemplate da dalla parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale]; e (s) comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione, che tratta le materie contemplate dalla parte quinta [Programmi dell'Unione]. 2. Per le materie di cui alla parte seconda, rubrica prima [Commercio], titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4 [Prodotti energetici e materie prime], e titoli da IX a XII , e rubrica sesta [Altre disposizioni], e all'allegato ENER-2 [Sovvenzioni per l'energia e l'ambiente], il comitato commerciale di partenariato di cui al paragrafo 1 ha i poteri seguenti: (a) assiste il consiglio di partenariato nell'assolvimento dei propri compiti, in particolare riferisce a detto consiglio di partenariato e svolge i compiti da quello assegnati; (b) sorveglia l'attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo; (c) adotta le decisioni e formula le raccomandazioni previste dal presente accordo o eventuale accordo integrativo o ogni qualvolta tale potere gli sia delegato dal consiglio di partenariato; (d) sovraintende ai lavori dei comitati commerciali specializzati di cui al paragrafo 1; (e) esplora i modi più appropriati per prevenire o risolvere le difficoltà che possono derivare dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, fatto salvo il titolo I [Risoluzione delle controversie] della parte sesta; 29 (f) esercita i poteri delegati dal consiglio di partenariato a norma dell'articolo INST.1 [Consiglio di partenariato], paragrafo 4, lettera f); (g) istituisce, mediante decisione, comitati commerciali specializzati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, scioglie detti comitati commerciali specializzati o ne modifica i compiti; e (h) istituisce, sorveglia, coordina e scioglie i gruppi di lavoro, ovvero ne delega la supervisione a un comitato commerciale specializzato. 3. Per le materie attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, i comitati commerciali specializzati hanno i poteri seguenti: (a) monitorano ed esaminano l'attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, e ne garantiscono il corretto funzionamento; (b) assistono il comitato commerciale di partenariato nell'assolvimento dei propri compiti, in particolare riferiscono a detto comitato commerciale di partenariato e svolgono i compiti da quello assegnati; (c) eseguono i lavori tecnici preparatori necessari per sostenere le funzioni del consiglio di partenariato e del comitato commerciale di partenariato, anche quando detti organi devono adottare decisioni o raccomandazioni; (d) adotta decisioni su qualunque materia nei casi previsti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo; (e) discutono gli aspetti tecnici derivanti dall'attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, fatto salvo il titolo I [Risoluzione delle controversie] della parte sesta; e (f) offrono alle parti una sede di scambio di informazioni, discussione di migliori prassi e condivisione di esperienze di attuazione; 4. Per le materie attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, i comitati specializzati hanno i poteri seguenti: (a) monitorano ed esaminano l'attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, e ne garantiscono il corretto funzionamento; (b) assistono il consiglio di partenariato nell'assolvimento dei propri compiti, in particolare riferiscono a detto consiglio di partenariato e svolgono i compiti da quello assegnati; (c) adottano decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato ha delegato i poteri a un comitato specializzato a norma dell'articolo INST.1 [Consiglio di partenariato], paragrafo 4, lettera f); (d) discutono gli aspetti tecnici derivanti dall'attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo; (e) offrono alle parti una sede di scambio di informazioni, discussione di migliori prassi e condivisione di esperienze di attuazione; 30 (f) istituiscono, sorvegliano, coordinano e sciolgono i gruppi di lavoro; e (g) offrono una sede di consultazione a norma della parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.13 [Consultazioni], paragrafo 7. 5. I comitati comprendono rappresentanti di ciascuna parte. Ciascuna parte fa sì che i suoi rappresentanti presso i comitati possiedano competenze adeguate nelle questioni oggetto dei lavori. 6. Il comitato commerciale di partenariato è copresieduto da un rappresentante di alto livello dell'Unione e da un rappresentante del Regno Unito competenti per le materie commerciali, o da loro delegati. Il comitato commerciale di partenariato si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito e, in ogni caso, almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. 7. I comitati commerciali specializzati e i comitati specializzati sono copresieduti da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante del Regno Unito. Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, o salvo decisione contraria dei copresidenti, detti comitati si riuniscono una volta l'anno. 8. I comitati stabiliscono il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. 9. I lavori dei comitati sono disciplinati dal regolamento interno di cui all'ALLEGATO INST-X [Regolamento interno del consiglio di partenariato e dei comitati]. 10. In deroga al paragrafo 9, un comitato può adottare e successivamente modificare le regole che ne governano i lavori. Articolo INST.3 - Gruppi di lavoro 1. Sono istituiti i gruppi di lavoro seguenti: a) gruppo di lavoro per i prodotti biologici, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; b) gruppo di lavoro per i veicoli a motore e loro parti, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; c) gruppo di lavoro per i medicinali, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; d) gruppo di lavoro per il coordinamento della sicurezza sociale, sotto la supervisione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. 2. I gruppi di lavoro assistono, sotto la supervisione dei comitati, detti comitati nell'assolvimento dei propri compiti, in particolare ne preparano i lavori e svolgono i compiti da quelli assegnati. 3. I gruppi di lavoro comprendono rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito e sono copresieduti da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante del Regno Unito. 4. I gruppi di lavoro stabiliscono il rispettivo regolamento interno e il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. 31 Articolo INST.4 - Decisioni e raccomandazioni 1. Le decisioni adottate dal consiglio di partenariato o, a seconda dei casi, da un comitato sono vincolanti per le parti e per tutti gli organi istituiti a norma del presente accordo o eventuale accordo integrativo, compreso il collegio arbitrale di cui al titolo I [Risoluzione delle controversie] della parte sesta. Le raccomandazioni non sono vincolanti. 2. Il consiglio di partenariato o, a seconda dei casi, un comitato adotta le proprie decisioni e raccomandazioni di comune accordo. Articolo INST.5 - Cooperazione parlamentare 1. Il Parlamento europeo e il parlamento del Regno Unito possono istituire un'Assemblea parlamentare di partenariato composta di membri del Parlamento europeo e membri del parlamento del Regno Unito, come sede di scambio di pareri sul partenariato. 2. Non appena costituita, l'Assemblea parlamentare di partenariato: (a) può chiedere al consiglio di partenariato ogni informazione utile in relazione all’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, che il consiglio di partenariato deve quindi trasmetterle; (b) è informata delle decisioni e delle raccomandazioni del consiglio di partenariato; e (c) può rivolgere raccomandazioni al consiglio di partenariato. Articolo INST.6 - Partecipazione della società civile Le parti consultano la società civile in ordine all'attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, in particolare interagendo con i gruppi consultivi interni e con il forum della società civile di cui rispettivamente agli articoli INST.7 [Gruppi consultivi interni] e INST.8 [Forum della società civile]. Articolo INST.7 - Gruppi consultivi interni 1. Ciascuna parte consulta in relazione alle materie contemplate dal presente accordo o eventuale accordo integrativo il rispettivo o i rispettivi gruppi consultivi interni, neoistituiti o esistenti, ricomprendenti una rappresentanza di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare di organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati, attive nel settore economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo. Ciascuna parte può convocare il rispettivo o i rispettivi gruppi consultivi interni in formazioni varie per discutere dell'attuazione di disposizioni diverse del presente accordo o eventuale accordo integrativo. 2. Ciascuna parte esamina i pareri o le raccomandazioni del rispettivo o dei rispettivi gruppi consultivi interni. I rappresentanti di ciascuna parte si prefiggono di consultare il rispettivo o i rispettivi gruppi consultivi interni almeno una volta l'anno. Le riunioni possono svolgersi con mezzi virtuali. 3. Al fine di pubblicizzare l'esistenza dei gruppi consultivi interni, ciascuna parte si adopera per pubblicare l'elenco delle organizzazioni facenti parte del proprio gruppo o dei propri gruppi consultivi interni con relativo referente. 32 4. Le parti promuovono l'interazione tra i rispettivi gruppi consultivi interni, anche scambiando i dati di contatto dei membri dei medesimi ove possibile. Articolo INST.8 - Forum della società civile 1. Le parti agevolano l'organizzazione di un forum della società civile in cui discutere dell'attuazione della parte seconda del presente accordo. Il consiglio di partenariato adotta orientamenti operativi sul funzionamento del forum. 2. Il forum della società civile si riunisce una volta l'anno, salvo diversa decisione delle Parti. Il forum della società civile può riunirsi con mezzi virtuali. 3. Il forum della società civile è aperto alle organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nel territorio delle parti, compreso ai membri dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo INST.7 [Gruppi consultivi interni]. Ciascuna parte promuove una rappresentanza equilibrata in particolare di organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati, attive nel settore economico, sociale, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo. 33 PARTE SECONDA - COMMERCIO, TRASPORTI, PESCA E ALTRI ACCORDI RUBRICA PRIMA - COMMERCIO TITOLO I - SCAMBI DI MERCI Capo 1 - Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci (comprese le misure di difesa commerciale) Articolo GOODS.1 - Obiettivo L'obiettivo del presente capo è agevolare gli scambi di merci tra le parti e mantenere la liberalizzazione degli scambi di merci a norma delle disposizioni del presente accordo. Articolo GOODS.2 - Ambito di applicazione Salvo altrimenti disposto, il presente capo si applica agli scambi di merci delle parti. Articolo GOODS.3 - Definizioni Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti: (a) "formalità consolare": la procedura volta a ottenere da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice, o nel territorio di un terzo, una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altro documento doganale connesso all'importazione della merce; (b) "accordo sulla valutazione in dogana": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994; (c) "procedure in materia di licenze di esportazione": le procedure amministrative, cui sia fatto riferimento o no come licenze, utilizzate da una parte per l'esercizio di regimi di licenze di esportazione che richiedono, come condizione preliminare per l'esportazione da tale parte, la presentazione all'organo amministrativo competente di una domanda o di altri documenti, diversi dai documenti generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento; (d) "procedure in materia di licenze di importazione": le procedure amministrative, cui sia fatto riferimento o no come licenze, utilizzate da una parte per l'esercizio di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare per l'importazione nel territorio della parte importatrice, la presentazione all'organo o agli organi amministrativi competenti di una domanda o di altri documenti, diversi dai documenti generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento; (e) "merci originarie": salvo altrimenti disposto, le merci conformi alle regole di origine di cui al capo 2 [Regole di origine] del presente titolo; (f) "prescrizione in materia di prestazioni": una prescrizione che impone che: (i) siano esportati una determinata quantità o percentuale o un determinato valore di merci; 34 (ii) le merci della parte che rilascia una licenza di importazione sostituiscano merci importate; (iii) una persona che beneficia di una licenza di importazione acquisti altre merci nel territorio della parte che rilascia la licenza di importazione, o accordi una preferenza alle merci di produzione interna; (iv) una persona che beneficia di una licenza di importazione produca merci nel territorio della parte che rilascia la licenza di importazione con una determinata quantità o percentuale o un determinato valore di contenuto locale; o (v) metta in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con i flussi di valuta estera; (g) "prodotti rifabbricati": le merci classificate nei capitoli 32, 40, da 84 a 90, 94 o 95 del SA che: (i) sono interamente o parzialmente composte di parti ottenute da merci usate; (ii) hanno un'aspettativa di vita e prestazioni analoghe a quelle di tali merci, se nuove; e (iii) hanno una garanzia equivalente a quella applicabile a tali merci, se nuove; e (h) "riparazione": qualsiasi operazione di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle merci ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo. Le riparazioni delle merci comprendono gli interventi di ripristino e manutenzione, che possono comportare un aumento del valore delle merci derivante dal ripristino della loro funzionalità originaria, ma escludono le operazioni o i processi che: (i) annullano le caratteristiche essenziali di una merce o producono una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale; (ii) trasformano un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o (iii) sono impiegati al fine di migliorare o aumentare le prestazioni tecniche delle merci. Articolo GOODS.3 bis - Classificazione delle merci La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le parti a norma del presente accordo è quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna parte, conformemente al sistema armonizzato. Articolo GOODS.4 - Trattamento nazionale in relazione alle imposizioni e alle normative interne Ciascuna parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra parte a norma dell'articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. Articolo GOODS.4 bis - Libertà di transito Ciascuna parte concede la libertà di transito attraverso il proprio territorio, tramite le rotte più convenienti per il transito internazionale, per il traffico in transito da o verso il territorio dell'altra 35 parte o di qualsiasi altro paese terzo. A tal fine, l'articolo V del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. Le parti convengono che l'articolo V del GATT 1994 comprende i movimenti dei prodotti energetici mediante, tra l'altro, condotte o reti elettriche. Articolo GOODS.5 - Divieto dei dazi doganali Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, sono vietati i dazi doganali su tutte le merci originarie dell'altra parte. Articolo GOODS.6 - Dazi, imposte o altri oneri all'esportazione 1. Una parte non può adottare né mantenere in vigore dazi, imposte o altri oneri di qualsiasi natura applicati all'esportazione di una merce verso l'altra parte o in relazione ad essa, o imposte o altri oneri interni applicati alle merci esportate verso l'altra parte superiori a quelli che sarebbero applicati a merci simili destinate al consumo interno. 2. Ai fini del presente articolo, l'espressione "altri oneri di qualsiasi natura" non comprende diritti o altri oneri consentiti a norma dell'articolo GOODS.7 [Diritti e formalità]. Articolo GOODS.7 - Diritti e formalità 1. I diritti e gli altri oneri applicati da una parte all'importazione o all'esportazione di una merce dell'altra parte, o in relazione all'una o all'altra, sono limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentano una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali. Le parti non riscuotono diritti o altri oneri calcolati ad valorem applicati all'importazione o all'esportazione o in relazione all'una o all'altra. 2. Ciascuna parte può imporre oneri o recuperare costi solo se sono prestati servizi specifici, che comprendono tra l'altro: (a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane; (b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare per quanto riguarda decisioni relative a informazioni vincolanti o la fornitura di informazioni concernenti l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari doganali; (c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale; e (d) misure di controllo eccezionali, ove necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale. 3. Ciascuna parte pubblica senza indugio, tramite un sito web ufficiale, tutti i diritti e gli oneri che impone in relazione all'importazione o all'esportazione in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza. Tali informazioni comprendono la ragione per la quale il diritto o l'onere è imposto per il servizio prestato, l'autorità responsabile, i diritti e gli oneri che saranno applicati e i tempi e le modalità di pagamento. Diritti e oneri nuovi o modificati non sono imposti finché le informazioni a norma del presente paragrafo non siano state pubblicate e rese prontamente disponibili. 36 4. Una parte non impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci dell'altra parte. Articolo GOODS.8 - Merci oggetto di riparazioni 1. Una parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel territorio della parte dopo essere state temporaneamente esportate dal suo territorio nel territorio dell'altra parte a fini di riparazioni. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status, che siano state successivamente esportate a fini di riparazioni e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status. 3. Una parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano importate temporaneamente dal territorio dell'altra parte a fini di riparazioni. Articolo GOODS.9 - Prodotti rifabbricati 1. Una parte non accorda ai prodotti rifabbricati dell'altra parte un trattamento meno favorevole di quello accordato a merci equivalenti in nuove condizioni. 2. L'articolo GOODS.10 [Restrizioni all'importazione e all'esportazione] si applica ai divieti o alle restrizioni all'importazione e all'esportazione dei prodotti rifabbricati. La parte che adotta o mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione e all'esportazione sulle merci usate non applica tali misure ai prodotti rifabbricati. 3. Una parte può prescrivere che i prodotti rifabbricati siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel proprio territorio e che soddisfino tutti i requisiti tecnici applicabili alle merci equivalenti in nuove condizioni. Articolo GOODS.10 - Restrizioni all'importazione e all'esportazione 1. Una parte non adotta né mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione su merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, se non a norma dell'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo XI del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. 2. Una parte non adotta né mantiene in vigore: (a) prescrizioni riguardanti i prezzi all'esportazione e all'importazione, salvo ove consentito in applicazione dei dazi antidumping e compensativi e nell'esecuzione degli impegni; o (b) licenze di importazione subordinate alla conformità a una prescrizione in materia di prestazioni. Articolo GOODS.11 - Monopoli di importazione e di esportazione Una parte non designa né mantiene in vigore un monopolio di importazione o di esportazione. Ai fini del presente articolo, per monopolio di importazione o di esportazione si intende il diritto esclusivo o la concessione di poteri a opera di una parte a un soggetto per importare una merce dall'altra parte o esportarla verso l'altra parte. 37 Articolo GOODS.13 - Procedure in materia di licenze di importazione 1. Ciascuna parte provvede affinché tutte le procedure in materia di licenze di importazione applicabili agli scambi di merci tra le parti siano applicate in maniera neutrale e gestite in modo giusto, equo, non discriminatorio e trasparente. 2. Una parte adotta o mantiene in vigore procedure in materia di licenze come condizione per l'importazione nel proprio territorio dal territorio dell'altra parte unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili altre procedure atte a realizzare un obiettivo amministrativo. 3. Una parte non adotta né mantiene in vigore procedure in materia di licenze di importazione non automatiche salvo qualora risultino indispensabili per attuare una misura coerente con il presente accordo. La parte che adotta procedure in materia di licenze di importazione non automatiche indica chiaramente la misura alla quale dà attuazione tramite tali procedure. 4. Ciascuna parte introduce e gestisce le procedure in materia di licenze di importazione a norma degli articoli da 1 a 3 dell'accordo dell'OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione ("accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione"). A tal fine, gli articoli da 1 a 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. 5. La parte che introduce o modifica una procedura in materia di licenze di importazione rende disponibili online tutte le informazioni pertinenti su un sito web ufficiale. Tali informazioni vengono rese disponibili, ove possibile, almeno 21 giorni prima della data di applicazione della procedura in materia di licenze nuova o modificata e comunque non oltre la data di applicazione. Tali informazioni contengono i dati richiesti a norma dell'articolo 5 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. 6. Su richiesta dell'altra parte, una parte fornisce senza indugio tutte le informazioni pertinenti riguardanti le procedure in materia di licenze di importazione che intende adottare o mantiene in vigore, comprese le informazioni di cui agli articoli da 1 a 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. 7. A fini di chiarezza, nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di rilasciare una licenza di importazione o impedisce a una parte di adempiere i propri obblighi o impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle importazioni. Articolo GOODS.14 - Procedure in materia di licenze di esportazione 1. Ciascuna parte pubblica le nuove procedure in materia di licenze di esportazione, o eventuali modifiche delle procedure esistenti in materia di licenze di esportazione, in modo da consentire ai governi, agli operatori commerciali e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza. Tale pubblicazione è effettuata, ove possibile, 45 giorni prima che la procedura o la modifica prenda effetto e comunque non oltre la data in cui la procedura o la modifica prende effetto e, ove opportuno, è effettuata sui siti web governativi pertinenti. 2. La pubblicazione delle procedure in materia di licenze di esportazione comprende le seguenti informazioni: (a) i testi delle procedure in materia di licenze di esportazione o di eventuali modifiche apportate alle procedure; 38 (b) le merci soggette a ciascuna procedura in materia di licenze; (c) per ciascuna procedura, una descrizione del processo di presentazione della domanda di licenza e gli eventuali criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza, come il possesso di una licenza di attività, la costituzione o il mantenimento di un investimento o l'esercizio dell'attività tramite una particolare forma di stabilimento nel territorio di una parte; (d) il punto o i punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione; (e) l'organo o gli organi amministrativi cui presentare la domanda o altri documenti pertinenti; (f) una descrizione della misura o delle misure alle quali viene data attuazione tramite la procedura in materia di licenze di esportazione; (g) il periodo durante il quale ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione avrà efficacia, salvo qualora la procedura continui ad avere efficacia fino al ritiro o alla revisione in una nuova pubblicazione; (h) se la parte intende utilizzare una procedura in materia di licenze per gestire un contingente di esportazione, il quantitativo complessivo e, se applicabile, il valore del contingente e le date di apertura e chiusura del contingente; e (i) eventuali esenzioni o eccezioni che sostituiscono l'obbligo di ottenere una licenza di esportazione, le modalità per richiedere o utilizzare tali esenzioni o eccezioni e i criteri per concederle. 3. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte notifica all'altra parte le proprie procedure esistenti in materia di licenze di esportazione. Ciascuna parte notifica all'altra parte le nuove procedure in materia di licenze di esportazione ed eventuali modifiche delle procedure esistenti in materia di licenze di esportazione entro 60 giorni dalla pubblicazione. La notifica include un riferimento alle fonti in cui sono pubblicate le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 e, ove opportuno, include l'indirizzo dei siti web governativi pertinenti. 4. A fini di chiarezza, nessuna disposizione del presente articolo impone a una parte di rilasciare una licenza di esportazione o impedisce a una parte di adempiere i propri impegni derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come pure dai regimi multilaterali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni, compresi l'intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, il gruppo Australia, il gruppo dei fornitori nucleari, il regime di non proliferazione nel settore missilistico, o di adottare, mantenere in vigore o attuare regimi di sanzioni indipendenti. Articolo GOODS.15 - Valutazione in dogana Ciascuna parte determina il valore in dogana delle merci dell'altra parte importate nel proprio territorio a norma dell'articolo VII del GATT 1994 e dell'accordo sulla valutazione in dogana. A tal fine, l'articolo VII del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative e gli articoli da 1 a 17 dell'accordo sulla valutazione in dogana e le relative note interpretative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. 39 Articolo GOODS.16 - Utilizzo delle preferenze 1. Ai fini del monitoraggio del funzionamento del presente accordo e del calcolo dei tassi di utilizzo delle preferenze, le parti si scambiano annualmente le statistiche delle importazioni per un periodo di 10 anni con inizio un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Salvo decisione contraria del comitato commerciale di partenariato, tale periodo è automaticamente prorogato per cinque anni, trascorsi i quali il comitato commerciale di partenariato può decidere di prorogarlo ulteriormente. 2. Lo scambio delle statistiche delle importazioni comprende i dati relativi all'anno più recente disponibile, compresi il valore e, se del caso, il volume, a livello di linee tariffarie delle importazioni di merci dell'altra parte che beneficiano del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo e di merci che non ne beneficiano. Articolo GOODS.17 - Misure di difesa commerciale 1. Le parti affermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo antidumping, dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, dall'articolo XIX del GATT 1994, dall'accordo sulle misure di salvaguardia e dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura. 2. Il capo 2 [Regole di origine] del presente titolo non si applica alle inchieste e alle misure antidumping, compensative e di salvaguardia. 3. Ciascuna parte applica misure antidumping e compensative conformemente alle prescrizioni dell'accordo antidumping e dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e in base a una procedura equa e trasparente. 4. Alle parti interessate di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni1 è accordata la piena possibilità di difendere i propri interessi, a condizione che lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato. 5. L'autorità incaricata dell'inchiesta di ciascuna parte può, conformemente alla legislazione della parte, valutare se l'importo del dazio antidumping da istituire debba essere pari o inferiore all'intero margine di dumping. 6. Per stabilire se l'istituzione di un dazio antidumping o compensativo sia o no contraria all'interesse pubblico, l'autorità incaricata dell'inchiesta di ciascuna parte tiene conto delle informazioni fornite, conformemente alla legislazione della parte. 7. Una parte non applica né mantiene in vigore contemporaneamente, in relazione alla stessa merce: (a) una misura a norma dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura; e (b) una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia. 1 Ai fini del presente articolo, la definizione di "parti interessate" è quella di cui all'articolo 6, paragrafo 11, dell'accordo antidumping e all'articolo 12, paragrafo 9, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. 40 8. La parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], non si applica ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo. Articolo GOODS.18 - Uso dei contingenti tariffari OMC esistenti 1. I prodotti originari di una parte non possono essere importati nell'altra parte nell'ambito dei contingenti tariffari OMC esistenti quali definiti al paragrafo 2. Tali contingenti tariffari comprendono quelli ripartiti tra le parti conformemente ai negoziati a norma dell'articolo XXVIII del GATT avviati dall'Unione europea con il documento dell'OMC G/SECRET/42/Add.2 e dal Regno Unito con il documento dell'OMC G/SECRET/44 e come stabilito nella legislazione interna di ciascuna parte. Ai fini del presente articolo, il carattere originario dei prodotti è determinato in base alle regole di origine non preferenziali applicabili nella parte importatrice. 2. Ai fini del paragrafo 1, per "contingenti tariffari OMC esistenti" si intendono i contingenti tariffari che costituiscono concessioni OMC dell'Unione europea di cui al progetto di elenco delle concessioni e degli impegni dell'UE-28 nell'ambito del GATT 1994, presentato all'OMC nel documento G/MA/TAR/RS/506 e modificato dai documenti G/MA/TAR/RS/506/Add.1 e G/MA/TAR/RS/506/Add.2. Articolo GOODS.19 - Misure in caso di violazione o elusione della legislazione doganale 1. Le parti cooperano per prevenire, individuare e contrastare le violazioni o le elusioni della legislazione doganale, conformemente ai loro obblighi di cui al capo 2 [Regole di origine] del presente titolo e al protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Ciascuna parte adotta misure adeguate e comparabili per tutelare i propri interessi finanziari e quelli dell'altra parte per quanto riguarda la riscossione di dazi sulle merci che entrano nel territorio doganale del Regno Unito o dell'Unione. 2. Fatta salva la possibilità di esenzione per gli operatori commerciali conformi a norma del paragrafo 7, una parte può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale pertinente per il prodotto o i prodotti interessati secondo la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 se: (a) tale parte ha constatato, sulla base di informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che sono state commesse elusioni o violazioni sistematiche e su larga scala della legislazione doganale; e (b) l'altra parte rifiuta ripetutamente e senza alcuna giustificazione od omette in altro modo di adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1. 3. La parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 ne dà notifica al comitato commerciale di partenariato e avvia consultazioni con l'altra parte nell'ambito del comitato commerciale di partenariato al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti. 4. Se le parti non concordano una soluzione accettabile per entrambe entro tre mesi dalla data della notifica, la parte che ha effettuato la constatazione può decidere di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale pertinente per il prodotto o i prodotti interessati. In tal caso, la parte che ha effettuato la constatazione notifica senza indugio la sospensione temporanea, compreso il periodo durante il quale intende applicare la sospensione temporanea, al comitato commerciale di partenariato. 5. La sospensione temporanea si applica solo per il periodo necessario a contrastare le violazioni o le elusioni e a tutelare gli interessi finanziari della parte in questione e comunque per un 41 periodo non superiore ai sei mesi. La parte in questione segue l'evoluzione della situazione e, qualora decida che la sospensione temporanea non è più necessaria, vi pone fine prima della scadenza del periodo notificato al comitato commerciale di partenariato. Qualora le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione persistano alla scadenza del periodo notificato al comitato commerciale di partenariato, la parte in questione può decidere di rinnovare la sospensione. Qualsiasi sospensione è oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato commerciale di partenariato. 6. Ciascuna parte, secondo le proprie procedure interne, pubblica avvisi agli importatori relativi a decisioni riguardanti le sospensioni temporanee di cui ai paragrafi 4 e 5. 7. Nonostante il paragrafo 4, se un importatore è in grado di dimostrare all'autorità doganale importatrice che i prodotti in questione sono pienamente conformi alla legislazione doganale della parte importatrice, alle prescrizioni del presente accordo e a qualsiasi altra condizione appropriata relativa alla sospensione temporanea stabilita dalla parte importatrice a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la parte importatrice consente all'importatore di richiedere il trattamento preferenziale e di recuperare i dazi pagati in eccesso rispetto alle aliquote delle tariffe preferenziali applicabili al momento dell'importazione dei prodotti. Articolo GOODS.20 - Trattamento degli errori amministrativi In caso di errori sistematici da parte delle autorità competenti o di questioni riguardanti la corretta gestione del sistema preferenziale di esportazione, in particolare riguardanti l'applicazione delle disposizioni del capo 2 del presente titolo o l'applicazione del protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, se detti errori o dette questioni producono conseguenze in termini di dazi all'importazione, la parte che subisce tali conseguenze può chiedere al comitato commerciale di partenariato di vagliare la possibilità di adottare decisioni, ove opportuno, per risolvere la situazione. Articolo GOODS.21 - Beni culturali 1. Le parti cooperano per facilitare la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di una parte, tenendo conto dei principi sanciti dalla convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 17 novembre 1970. 2. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti: (a) "bene culturale": un bene classificato o definito tra i beni del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale conformemente alle rispettive norme e procedure di ciascuna parte; e (b) "bene uscito illecitamente dal territorio di una parte": (i) un bene uscito dal territorio di una parte il 1° gennaio 1993 o successivamente in violazione delle norme di tale parte sulla protezione del patrimonio nazionale o sull'esportazione dei beni culturali; o (ii) un bene non rientrato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita o che si trova in situazione di violazione di una delle altre condizioni di tale spedizione temporanea il 1° gennaio 1993 o successivamente. 42 3. Le autorità competenti delle parti cooperano tra loro in particolare: (a) effettuando una notifica all'altra parte quando un bene culturale è ritrovato nel loro territorio e sussistono validi motivi per ritenere che detto bene sia uscito illecitamente dal territorio dell'altra parte; (b) rispondendo alle richieste dell'altra parte di restituire i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di tale parte; (c) impedendo, mediante i necessari provvedimenti provvisori, che tali beni culturali siano sottratti alla procedura di restituzione; e (d) prendendo le misure necessarie per la conservazione materiale dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio dell'altra parte. 4. Ciascuna parte designa un punto di contatto incaricato delle comunicazioni con il punto di contatto dell'altra parte per qualsiasi questione derivante dal presente articolo, comprese le notifiche e le richieste di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). 5. La cooperazione prevista tra le parti coinvolge, ove opportuno e necessario, le autorità doganali delle parti responsabili della gestione delle procedure di esportazione dei beni culturali. 6. La parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], non si applica al presente articolo. Capo 2 - Regole di origine Sezione 1 - Regole di origine Articolo ORIG.1 - Obiettivo L'obiettivo del presente capo è stabilire le disposizioni che determinano l'origine delle merci ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo e stabilire le relative procedure di origine. Articolo ORIG.2 - Definizioni Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti: (a) "classificazione": la classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo o in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato; (b) "partita": prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario o contemplati da un unico titolo di trasporto relativo alla loro spedizione dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; (c) "esportatore": una persona, ubicata in una parte, che esporta o produce il prodotto originario e rilascia un'attestazione di origine conformemente alle prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte; (d) "importatore": una persona che importa il prodotto originario e richiede per esso il trattamento tariffario preferenziale; 43 (e) "materiale": qualsiasi sostanza utilizzata nella produzione di un prodotto, compresi componenti, ingredienti, materie prime o parti; (f) "materiale non originario": un materiale che non possiede i requisiti per essere considerato originario a norma del presente capo, compreso un materiale di cui non può essere determinato il carattere originario; (g) "prodotto": il prodotto risultante dalla produzione, anche se è destinato a essere utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto; (h) "produzione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio. Articolo ORIG.3 - Prescrizioni generali 1. Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a una merce originaria dell'altra parte a norma del presente accordo, sono considerati originari dell'altra parte i seguenti prodotti, purché soddisfino tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo: (a) i prodotti interamente ottenuti in tale parte ai sensi dell'articolo ORIG.5 [Prodotti interamente ottenuti]; (b) i prodotti fabbricati in tale parte esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte; e (c) i prodotti fabbricati in tale parte incorporando materiali non originari, purché soddisfino le prescrizioni di cui all'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto]. 2. Se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati nella produzione di tale prodotto non sono considerati non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto. 3. Le prescrizioni relative all'acquisizione del carattere originario sono soddisfatte senza interruzione nel Regno Unito o nell'Unione. Articolo ORIG.4 - Cumulo dell'origine 1. Un prodotto originario di una parte è considerato originario dell'altra parte se è utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto in tale altra parte. 2. La produzione effettuata in una parte con un materiale non originario può essere presa in considerazione per determinare se un prodotto sia originario dell'altra parte. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la produzione effettuata nell'altra parte non va al di là delle operazioni di cui all'articolo ORIG.7 [Produzione insufficiente]. 4. Un esportatore, per compilare l'attestazione di origine di cui all'articolo ORIG.18 [Richiesta di trattamento tariffario preferenziale], paragrafo 2, lettera a), per un prodotto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ottiene dal fornitore una dichiarazione del fornitore di cui all'allegato ORIG-3 [Dichiarazione del fornitore] o un documento equivalente contenente le stesse informazioni che descriva i materiali non originari in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. 44 Articolo ORIG.5 - Prodotti interamente ottenuti 1. Si considerano interamente ottenuti in una parte i seguenti prodotti: (a) i prodotti minerari estratti o prelevati dal suo suolo o dal suo fondo marino; (b) le piante e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti; (c) gli animali vivi ivi nati e allevati; (d) i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati; (e) i prodotti ottenuti da animali macellati ivi nati e allevati; (f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; (g) i prodotti ivi ottenuti dall'acquacoltura, se gli organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, sono nati o allevati da materiale da riproduzione quali uova, avannotti, novellame, larve, parr, smolt o altri pesci immaturi in fase postlarvale con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori; (h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali con una nave di una parte; (i) i prodotti fabbricati a bordo di una nave officina di una parte, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h); (j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché essa abbia diritti per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; (k) i rifiuti e gli avanzi di operazioni di produzione ivi effettuate; (l) i rifiuti e gli avanzi derivati da prodotti usati ivi raccolti, purché tali prodotti siano idonei soltanto al recupero delle materie prime; (m) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l). 2. Per "nave di una parte" e "nave officina di una parte", al paragrafo 1, lettere h) e i), si intendono una nave e una nave officina che: (a) sono registrate in uno Stato membro o nel Regno Unito; (b) battono bandiera di uno Stato membro o del Regno Unito; e (c) soddisfano una delle seguenti condizioni: (i) sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato membro o del Regno Unito; o (ii) sono di proprietà di persone giuridiche, ciascuna delle quali: (A) ha la sede e il centro di attività principale nell'Unione o nel Regno Unito; e 45 (B) è per almeno il 50 % di proprietà di soggetti pubblici, cittadini o persone giuridiche di uno Stato membro o del Regno Unito. Articolo ORIG.6 - Tolleranze 1. Se un prodotto non soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto] perché nella sua produzione è utilizzato un materiale non originario, tale prodotto è comunque considerato originario di una parte, purché: (a) il peso totale dei materiali non originari utilizzati nella produzione dei prodotti classificati nei capitoli 2 e da 4 a 24 del sistema armonizzato, diversi dai prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16, non superi il 15 % del peso del prodotto; (b) il valore totale dei materiali non originari per tutti gli altri prodotti, ad eccezione dei prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o (c) per un prodotto classificato nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, si applichino le tolleranze stabilite nelle note 7 e 8 dell'allegato ORIG-1 [Note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto]. 2. Il paragrafo 1 non si applica se il valore o il peso dei materiali non originari utilizzati nella produzione di un prodotto supera una delle percentuali indicate nelle prescrizioni dell'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto] per il valore o il peso massimo dei materiali non originari. 3. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo ORIG.5 [Prodotti interamente ottenuti]. Se l'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto] prescrive che i materiali utilizzati nella produzione di un prodotto siano interamente ottenuti, si applicano i paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Articolo ORIG.7 - Produzione insufficiente 1. Nonostante l'articolo ORIG.3 [Prescrizioni generali], paragrafo 1, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se la produzione del prodotto in tale parte consiste solo in una o più delle seguenti operazioni effettuate su materiali non originari: (a) operazioni di conservazione quali l'essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia e altre operazioni analoghe il cui unico scopo è assicurare che i prodotti rimangano in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio2; (b) la scomposizione o la composizione di confezioni; (c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; (d) la stiratura o la pressatura di materie tessili e loro manufatti; 2 Operazioni di conservazione quali la refrigerazione, il congelamento o la ventilazione sono considerate insufficienti ai sensi della lettera a), mentre operazioni quali la conservazione sottaceto o in salamoia, l'essiccazione o l'affumicatura, intese a impartire a un prodotto caratteristiche particolari o diverse, non sono considerate insufficienti. 46 (e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura; (f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e la brillatura dei cereali e del riso; la sbiancatura del riso; (g) le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero allo stato solido; (h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi; (i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio; (j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l'assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli; (k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio; (l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; (m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; (n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione con acqua o con altra sostanza che non alteri di fatto le caratteristiche del prodotto, o la disidratazione o la denaturazione dei prodotti; (o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; (p) la macellazione di animali. 2. Ai fini del paragrafo 1, un'operazione è considerata semplice quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente prodotti o installati per la sua esecuzione. Articolo ORIG.8 - Unità da prendere in considerazione 1. L'unità da prendere in considerazione ai fini del presente capo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per la classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato. 2. Per le partite che consistono di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni del presente capo si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente. Articolo ORIG.9 - Materiali da imballaggio e contenitori per la spedizione I materiali da imballaggio e i contenitori per la spedizione utilizzati per proteggere un prodotto durante il trasporto non sono presi in considerazione per determinare se un prodotto è originario. 47 Articolo ORIG.10 - Materiali da imballaggio e contenitori per la vendita al minuto I materiali da imballaggio e i contenitori in cui il prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati con il prodotto, non sono presi in considerazione per determinare l'origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore dei materiali non originari qualora il prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari a norma dell'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto]. Articolo ORIG.11 - Accessori, pezzi di ricambio e utensili 1. Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili e le istruzioni o altro materiale informativo si considerano un unico prodotto con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo pertinente se: (a) sono classificati e consegnati con il prodotto, ma non fatturati separatamente dal prodotto; e (b) per tipo, quantitativo e valore sono usuali per tale prodotto. 2. Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili e le istruzioni o altro materiale informativo di cui al paragrafo 1 non sono presi in considerazione per determinare l'origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore dei materiali non originari qualora un prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari di cui all'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto]. Articolo ORIG.12 - Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, sono considerati originari di una parte se tutti i loro componenti sono originari. Un assortimento, se è composto di componenti originari e non originari, è nel suo insieme considerato originario di una parte se il valore dei componenti non originari non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento. Articolo ORIG.13 - Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario di una parte, non è necessario determinare l'origine dei seguenti elementi che possono essere utilizzati nella sua produzione: (a) combustibili, energia, catalizzatori e solventi; (b) impianti, attrezzature, pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati; (c) macchine, utensili, stampi e forme; (d) lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati; (e) guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza; (f) attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto; e 48 (g) altri materiali utilizzati nella produzione che non sono incorporati nel prodotto e che non sono destinati a essere incorporati nella composizione finale del prodotto. Articolo ORIG.14 - Separazione contabile 1. I materiali fungibili o i "prodotti fungibili" originari e non originari sono conservati fisicamente separati al fine di mantenerne il carattere originario e non originario. 2. Ai fini del paragrafo 1, per "materiali fungibili" o "prodotti fungibili" si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che non possono essere distinti tra loro ai fini dell'origine. 3. Nonostante il paragrafo 1, i materiali fungibili originari e non originari possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto anche se non conservati fisicamente separati qualora sia utilizzato un metodo di separazione contabile. 4. Nonostante il paragrafo 1, i prodotti fungibili originari e non originari classificati nei capitoli 10, 15, 27, 28, 29, nelle voci da 32.01 a 32.07 o nelle voci da 39.01 a 39.14 del sistema armonizzato possono essere conservati anche non fisicamente separati in una parte prima dell'esportazione nell'altra parte, purché sia utilizzato un metodo di separazione contabile. 5. Il metodo di separazione contabile di cui ai paragrafi 3 e 4 è applicato conformemente a un metodo di gestione delle scorte basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte. 6. Il metodo di separazione contabile è qualsiasi metodo che garantisca che, in qualsiasi momento, i materiali o i prodotti considerati originari non siano in quantità superiore a quella che risulterebbe se i materiali o i prodotti fossero stati fisicamente separati. 7. Una parte può prescrivere, alle condizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative o regolamentari, che l'utilizzo di un metodo di separazione contabile sia soggetto all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali di tale parte. Le autorità doganali della parte monitorano l'utilizzo di tali autorizzazioni e possono ritirare un'autorizzazione qualora il titolare faccia un uso scorretto del metodo di separazione contabile o non soddisfi qualsiasi altra condizione di cui al presente capo. Articolo ORIG.15 - Prodotti reimportati Un prodotto originario di una parte esportato da tale parte in un paese terzo e successivamente reimportato nella parte è considerato un prodotto non originario, a meno che non sia fornita all'autorità doganale di tale parte una prova soddisfacente del fatto che il prodotto reimportato: (a) è lo stesso prodotto che era stato esportato; e (b) non è stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a mantenerlo in buone condizioni durante la permanenza in tale paese terzo o durante l'esportazione. Articolo ORIG.16 - Non modificazione 1. Un prodotto originario dichiarato per l'immissione in consumo nella parte importatrice non è, dopo l'esportazione e prima della dichiarazione per l'immissione in consumo, alterato, trasformato in alcun modo né sottoposto ad operazioni diverse da quelle destinate a mantenerlo in buone condizioni o ad aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra 49 documentazione atta ad assicurare la conformità alle specifiche prescrizioni interne della parte importatrice. 2. Sono ammessi il magazzinaggio o l'esposizione di un prodotto in un paese terzo, purché il prodotto rimanga sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo. 3. È ammesso il frazionamento delle partite in un paese terzo, purché esso sia effettuato dall'esportatore o sotto la responsabilità dell'esportatore e purché le partite rimangano sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo. 4. In caso di dubbi in merito alla conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità doganale della parte importatrice può richiedere che l'importatore fornisca prove della conformità a tali prescrizioni, che possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato al prodotto stesso. Articolo ORIG.17 - Riesame della restituzione dei dazi doganali o dell'esenzione da tali dazi Non prima di due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, su richiesta di una delle parti, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine riesamina i regimi di restituzione dei dazi e perfezionamento attivo delle parti. A tal fine, su richiesta di una parte, entro 60 giorni da tale richiesta, l'altra parte fornisce alla parte richiedente le informazioni disponibili e le statistiche dettagliate relative al periodo a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, o relative ai cinque anni precedenti se tale periodo è più breve, in merito al funzionamento del suo regime di restituzione dei dazi e perfezionamento attivo. Alla luce di tale riesame, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine può formulare raccomandazioni al consiglio di partenariato per la modifica delle disposizioni del presente capo e dei suoi allegati, al fine di introdurre limitazioni o restrizioni in relazione alla restituzione dei dazi doganali o all'esenzione da tali dazi. Sezione 2 - Procedure di origine Articolo ORIG.18 - Richiesta di trattamento tariffario preferenziale 1. La parte importatrice accorda, all'importazione, il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra parte ai sensi del presente capo sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell'importatore. L'importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo. 2. Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sui seguenti elementi: (a) un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario; o (b) la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore. 3. L'importatore che presenta la richiesta di trattamento tariffario preferenziale basata su un'attestazione di origine di cui al paragrafo 2, lettera a), conserva l'attestazione di origine e, su richiesta dell'autorità doganale della parte importatrice, ne fornisce una copia a tale autorità doganale. 50 Articolo ORIG.18 bis - Termine per la richiesta di trattamento tariffario preferenziale 1. Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e la base della richiesta di cui all'articolo ORIG.18 [Richiesta di trattamento tariffario preferenziale], paragrafo 2, sono incluse nella dichiarazione doganale di importazione a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se l'importatore non ha presentato una richiesta di trattamento tariffario preferenziale al momento dell'importazione, la parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale e procede al rimborso o allo sgravio dei dazi doganali pagati in eccesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a) la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è presentata entro tre anni dalla data di importazione o entro un periodo di tempo più lungo precisato nelle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice; (b) l'importatore fornisce la base della richiesta di cui all'articolo ORIG.18 [Richiesta di trattamento tariffario preferenziale], paragrafo 2; e (c) se l'importatore avesse presentato la richiesta al momento dell'importazione, il prodotto sarebbe stato considerato originario e avrebbe soddisfatto tutte le altre prescrizioni applicabili ai sensi della sezione 1 [Regole di origine] del presente capo. Restano immutati gli altri obblighi applicabili all'importatore a norma dell'articolo ORIG.18 [Richiesta di trattamento tariffario preferenziale]. Articolo ORIG.19 - Attestazione di origine 1. Un'attestazione di origine è rilasciata da un esportatore di un prodotto sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione del prodotto. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite. 2. L'attestazione di origine è rilasciata utilizzando una delle versioni linguistiche del testo di cui all'allegato ORIG-4 [Testo dell'attestazione di origine] su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. L'esportatore ha la responsabilità di fornire informazioni sufficientemente dettagliate da consentire l'identificazione del prodotto originario. La parte importatrice non impone all'importatore di presentare una traduzione dell'attestazione di origine. 3. Un'attestazione di origine è valida per 12 mesi dalla data del rilascio, o per un periodo più lungo stabilito dalla parte importatrice fino a un massimo di 24 mesi. 4. Un'attestazione di origine si può applicare a: (a) un'unica spedizione di uno o più prodotti importati in una parte; o (b) spedizioni multiple di prodotti identici importati in una parte nel periodo specificato nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi. 5. Qualora, su richiesta dell'importatore, vengano importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema 51 armonizzato, che rientrano nelle sezioni da XV a XXI del sistema armonizzato, per tali prodotti può essere utilizzata un'unica attestazione di origine conformemente alle prescrizioni stabilite dall'autorità doganale della parte importatrice. Articolo ORIG.20 - Discrepanze L'autorità doganale della parte importatrice non respinge una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per errori materiali o discrepanze di scarsa importanza nell'attestazione di origine o per il solo fatto che una fattura sia stata emessa in un paese terzo. Articolo ORIG.21 - Conoscenza da parte dell'importatore 1. Ai fini di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale presentata a norma dell'articolo ORIG.18 [Richiesta di trattamento tariffario preferenziale], paragrafo 2, lettera b), la conoscenza da parte dell'importatore che un prodotto è originario della parte esportatrice è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è originario e conforme alle prescrizioni di cui al presente capo. 2. Prima della richiesta di trattamento preferenziale, qualora un importatore non sia in grado di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo perché l'esportatore ritiene che si tratti di informazioni riservate o per qualsiasi altro motivo, l'esportatore può fornire un'attestazione di origine in modo che l'importatore possa richiedere il trattamento tariffario preferenziale sulla base dell'articolo ORIG.18 [Richiesta di trattamento tariffario preferenziale], paragrafo 2, lettera a). Articolo ORIG.22 - Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni 1. Per un minimo di tre anni a decorrere dalla data di importazione del prodotto, un importatore che presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per un prodotto importato nella parte importatrice conserva: (a) se la richiesta era basata su un'attestazione di origine, l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore; o (b) se la richiesta era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario. 2. Un esportatore che abbia rilasciato un'attestazione di origine conserva, per un minimo di quattro anni dal rilascio dell'attestazione di origine, una copia dell'attestazione di origine e di tutte le altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario. 3. Le registrazioni da conservare a norma del presente articolo possono essere conservate in formato elettronico. Articolo ORIG.23 - Piccole partite 1. In deroga agli articoli da ORIG.18 [Richiesta di trattamento tariffario preferenziale] a ORIG.21 [Conoscenza da parte dell'importatore], la parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale ai seguenti prodotti, purché siano stati dichiarati conformi alle prescrizioni del presente capo e l'autorità doganale della parte importatrice non abbia dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione: 52 (a) i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati; (b) i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori; e (c) per il Regno Unito, oltre alle lettere a) e b), altre partite di valore modesto. 2. Sono esclusi dall'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo i seguenti prodotti: (a) i prodotti la cui importazione fa parte di una serie di importazioni che possono essere ragionevolmente considerate effettuate separatamente con l'intento di eludere le prescrizioni dell'articolo ORIG.18 [Richiesta di trattamento tariffario preferenziale]; (b) per l'Unione: (i) i prodotti oggetto di importazioni a carattere commerciale; si considerano prive di carattere commerciale le importazioni occasionali che riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali prodotti, per loro natura e quantità, non possono essere destinati a scopi commerciali; e (ii) i prodotti il cui valore totale supera 500 EUR nel caso di prodotti oggetto di piccole spedizioni o 1 200 EUR nel caso di prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Gli importi sono quelli pubblicati per tale giorno dalla Banca centrale europea, a meno che un diverso importo non sia comunicato alla Commissione europea entro il 15 ottobre, e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica al Regno Unito i pertinenti importi. L'Unione può stabilire altri limiti che comunicherà al Regno Unito; e (c) per il Regno Unito, i prodotti il cui valore totale supera i limiti fissati dal diritto interno del Regno Unito. Il Regno Unito comunicherà tali limiti all'Unione. 3. L'importatore è responsabile della correttezza della dichiarazione e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo. Le prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni di cui all'articolo ORIG.22 [Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni] non si applicano all'importatore a norma del presente articolo. Articolo ORIG.24 - Verifica 1. L'autorità doganale della parte importatrice può verificare se un prodotto è originario o se le altre prescrizioni del presente capo sono soddisfatte sulla base di metodi di valutazione del rischio, che possono comprendere la selezione casuale. Tali verifiche possono essere effettuate mediante una richiesta di informazioni all'importatore che ha presentato la richiesta di cui all'articolo ORIG.18 [Richiesta di trattamento tariffario preferenziale] al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, prima dello svincolo dei prodotti, o dopo lo svincolo dei prodotti. 2. Le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 comprendono solo i seguenti elementi: (a) se la richiesta era basata su un'attestazione di origine, tale attestazione di origine; e (b) informazioni relative alla conformità ai criteri di origine, ossia: 53 (i) se il criterio di origine è "interamente ottenuto", la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca) e il luogo di produzione; (ii) se il criterio di origine è basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda del criterio di origine); (iii) se il criterio di origine è basato su un metodo del valore, il valore del prodotto finale e il valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto; (iv) se il criterio di origine è basato sul peso, il peso del prodotto finale e il peso dei pertinenti materiali non originari utilizzati nel prodotto finale; (v) se il criterio di origine è basato su uno specifico processo di produzione, una descrizione di tale processo specifico. 3. Nel fornire le informazioni richieste l'importatore può aggiungere altre informazioni che egli consideri pertinenti ai fini della verifica. 4. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su un'attestazione di origine, l'importatore fornisce tale attestazione di origine ma può rispondere all'autorità doganale della parte importatrice che l'importatore non può fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b). 5. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, dopo aver richiesto una prima volta le informazioni a norma del paragrafo 1, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può chiedere all'importatore di fornire informazioni supplementari se tale autorità doganale ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o la conformità alle altre prescrizioni del presente capo. L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'importatore informazioni e documenti specifici, ove opportuno. 6. Se l'autorità doganale della parte importatrice decide di sospendere il trattamento tariffario preferenziale accordato al prodotto in questione in attesa dei risultati della verifica, è offerta all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, fatta salva la possibilità di applicare opportune misure cautelari, comprese le garanzie. L'eventuale sospensione del trattamento tariffario preferenziale è revocata quanto prima in seguito all'accertamento, da parte dell'autorità doganale della parte importatrice, del carattere originario dei prodotti in questione o della conformità alle altre prescrizioni del presente capo. Articolo ORIG.25 - Cooperazione amministrativa 1. Per assicurare la corretta applicazione del presente capo, le parti cooperano, tramite l'autorità doganale di ciascuna parte, nel verificare se un prodotto sia originario e conforme alle altre prescrizioni di cui al presente capo. 2. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine, ove opportuno dopo aver richiesto una prima volta le informazioni a norma dell'articolo ORIG.24 [Verifica], paragrafo 1, e sulla base della risposta pervenuta dall'importatore, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può richiedere informazioni anche all'autorità doganale della parte esportatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti o dal momento in cui è presentata la richiesta a norma dell'articolo ORIG.18 bis [Termine per la richiesta di trattamento tariffario preferenziale], paragrafo 2, lettera a), se l'autorità doganale della parte importatrice che 54 effettua la verifica ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o per verificare la conformità alle altre prescrizioni di cui al presente capo. La richiesta di informazioni comprende i seguenti elementi: (a) l'attestazione di origine; (b) l'identità dell'autorità doganale che presenta la richiesta; (c) il nome dell'esportatore; (d) l'oggetto e la portata della verifica; e (e) qualsiasi documento pertinente. L'autorità doganale della parte importatrice può inoltre chiedere all'autorità doganale della parte esportatrice di fornire informazioni e documenti specifici, ove opportuno. 3. L'autorità doganale della parte esportatrice può, a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, richiedere documenti o esami chiedendo prove o visitando i locali dell'esportatore per esaminare i registri e osservare gli impianti utilizzati nella produzione del prodotto. 4. Fatto salvo il paragrafo 5, l'autorità doganale della parte esportatrice che riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 fornisce all'autorità doganale della parte importatrice le seguenti informazioni: (a) i documenti richiesti, se disponibili; (b) un parere sul carattere originario del prodotto; (c) la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione del presente capo; (d) una descrizione e una spiegazione del processo di produzione sufficienti a confermare il carattere originario del prodotto; (e) informazioni sulle modalità di svolgimento dell'esame del prodotto; e (f) documenti giustificativi, ove opportuno. 5. L'autorità doganale della parte esportatrice non fornisce le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a), d) e f), all'autorità doganale della parte importatrice se tali informazioni sono considerate riservate dall'esportatore. 6. Ciascuna parte notifica all'altra parte i dati di contatto delle autorità doganali e notifica all'altra parte eventuali modifiche di tali dati di contatto entro 30 giorni dalla data della modifica. Articolo ORIG.26 - Rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale 1. Fatto salvo il paragrafo 3, l'autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale se: (a) entro tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni a norma dell'articolo ORIG.24 [Verifica], paragrafo 1: 55 (i) l'importatore non ha risposto; (ii) se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine, non è stata fornita un'attestazione di origine; o (iii) se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, le informazioni fornite dall'importatore sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario; (b) entro tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni supplementari a norma dell'articolo ORIG.24 [Verifica], paragrafo 5: (i) l'importatore non ha risposto; o (ii) le informazioni fornite dall'importatore sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario; (c) entro 10 mesi3 dalla data di una richiesta di informazioni a norma dell'articolo ORIG.25 [Cooperazione amministrativa], paragrafo 2: (i) l'autorità doganale della parte esportatrice non ha risposto; o (ii) le informazioni fornite dall'autorità doganale della parte esportatrice sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario. 2. L'autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto per il quale un importatore richiede il trattamento tariffario preferenziale qualora l'importatore non si conformi a prescrizioni del presente capo diverse da quelle relative al carattere originario dei prodotti. 3. Qualora l'autorità doganale della parte importatrice abbia una giustificazione sufficiente per rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a norma del paragrafo 1 del presente articolo, nei casi in cui l'autorità doganale della parte esportatrice abbia fornito un parere a norma dell'articolo ORIG.25 [Cooperazione amministrativa], paragrafo 4, lettera b), a conferma del carattere originario dei prodotti, l'autorità doganale della parte importatrice notifica all'autorità doganale della parte esportatrice la propria intenzione di rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale entro due mesi dalla data del ricevimento di tale parere. Qualora sia effettuata tale notifica, si tengono consultazioni, su richiesta di una delle parti, entro tre mesi dalla data della notifica. Il termine per la consultazione può essere prorogato caso per caso di comune accordo tra le autorità doganali delle parti. La consultazione può essere condotta secondo la procedura stabilita dal comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine. Alla scadenza del termine per la consultazione l'autorità doganale della parte importatrice, se non può confermare che il prodotto è originario, può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale sulla base di una giustificazione sufficiente e dopo aver accordato all'importatore il 3 Il periodo sarà di 12 mesi per le richieste di informazioni a norma dell'articolo ORIG.25 [Cooperazione amministrativa], paragrafo 2, rivolte all'autorità doganale della parte esportatrice nei primi tre mesi di applicazione del presente accordo. 56 diritto di essere sentito. Tuttavia, qualora l'autorità doganale della parte esportatrice confermi il carattere originario dei prodotti e fornisca una giustificazione per tale conclusione, l'autorità doganale della parte importatrice non può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto per il solo motivo che è stato applicato l'articolo ORIG.25 [Cooperazione amministrativa], paragrafo 5. 4. In ogni caso, alla risoluzione delle controversie tra l'importatore e l'autorità doganale della parte importatrice si applica il diritto della parte importatrice. Articolo ORIG.27 - Riservatezza 1. Ciascuna parte rispetta, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra parte a norma del presente capo e protegge tali informazioni da divulgazione. 2. Qualora, nonostante l'articolo ORIG.25 [Cooperazione amministrativa], paragrafo 5, l'autorità doganale della parte esportatrice o della parte importatrice ottenga dall'esportatore informazioni commerciali riservate tramite l'applicazione degli articoli ORIG.24 [Verifica] e ORIG.25 [Cooperazione amministrativa], tali informazioni non sono divulgate. 3. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate raccolte a norma del presente capo non siano utilizzate per fini diversi da quelli dell'amministrazione e dell'applicazione delle decisioni e delle determinazioni relative all'origine e alle questioni doganali, se non con l'autorizzazione della persona o della parte che ha fornito le informazioni riservate. 4. Nonostante il paragrafo 3, una parte può consentire che le informazioni raccolte a norma del presente capo siano utilizzate nell'ambito di procedimenti amministrativi, giudiziari o quasi giudiziari istituiti per mancata osservanza delle disposizioni legislative in materia doganale che danno attuazione al presente capo. In tal caso, la parte ne dà previa notifica alla persona o alla parte che ha fornito le informazioni. Articolo ORIG.28 - Misure e sanzioni amministrative Ciascuna parte assicura l'effettiva applicazione del presente capo. Ciascuna parte provvede affinché le autorità competenti possano applicare misure e, ove opportuno, sanzioni amministrative, a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a qualsiasi persona che compili o faccia compilare un documento contenente informazioni non rispondenti a verità fornite allo scopo di ottenere il trattamento tariffario preferenziale per un prodotto, che non si conformi alle prescrizioni di cui all'articolo ORIG.22 [Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni] o che non fornisca le prove o rifiuti di sottoporsi a una visita di cui all'articolo ORIG.25 [Cooperazione amministrativa], paragrafo 3. Sezione 3 - Altre disposizioni Articolo ORIG.29 - Ceuta e Melilla 1. Ai fini del presente capo, nel caso dell'Unione il termine "parte" non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari del Regno Unito importati a Ceuta e Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso trattamento doganale, a norma del presente accordo, applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno 57 di Spagna e della Repubblica portoghese all'Unione europea. Il Regno Unito accorda alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso trattamento doganale accordato ai prodotti importati provenienti dall'Unione e originari della stessa. 3. Le regole di origine e le procedure di origine di cui al presente capo si applicano mutatis mutandis ai prodotti esportati dal Regno Unito a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla al Regno Unito. 4. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 5. L'articolo ORIG.4 [Cumulo dell'origine] si applica all'importazione e all'esportazione di prodotti tra l'Unione, il Regno Unito e Ceuta e Melilla. 6. Gli esportatori inseriscono "Regno Unito" o "Ceuta e Melilla" nel campo 3 del testo dell'attestazione di origine, a seconda dell'origine del prodotto. 7. L'autorità doganale del Regno di Spagna è responsabile dell'applicazione e dell'attuazione del presente capo a Ceuta e Melilla. Articolo ORIG.30 - Disposizioni transitorie per i prodotti in transito o in deposito Le disposizioni del presente accordo possono essere applicate ai prodotti conformi alle disposizioni del presente capo che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono in transito dalla parte esportatrice alla parte importatrice o sotto controllo doganale nella parte importatrice senza il pagamento di dazi e tasse all'importazione, subordinatamente alla presentazione, entro 12 mesi da tale data, di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale di cui all'articolo ORIG.18 [Richiesta di trattamento tariffario preferenziale] all'autorità doganale della parte importatrice. Articolo ORIG.31 - Modifica del presente capo e dei suoi allegati Il consiglio di partenariato può modificare il presente capo e i suoi allegati. Capo 3 - Misure sanitarie e fitosanitarie Articolo SPS.1 - Obiettivi Gli obiettivi del presente capo sono: (a) tutelare la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei territori delle parti, agevolando nel contempo gli scambi tra le parti; (b) agevolare l'attuazione dell'accordo SPS; (c) garantire che le misure sanitarie e fitosanitarie ("SPS") delle parti non creino inutili ostacoli agli scambi; (d) promuovere maggiore trasparenza e comprensione nell'applicazione delle misure SPS di ciascuna parte; 58 (e) rafforzare la cooperazione tra le parti in materia di lotta alla resistenza antimicrobica, promozione di sistemi alimentari sostenibili, protezione del benessere degli animali e certificazione elettronica; (f) rafforzare la cooperazione nell'ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali al fine di elaborare norme, direttive e raccomandazioni internazionali in materia di salute degli animali e delle piante e di sicurezza alimentare; e g) promuovere l'attuazione, ad opera di ciascuna parte, delle norme, delle direttive e delle raccomandazioni internazionali. Articolo SPS.2 - Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica a tutte le misure SPS di una parte che possono incidere, direttamente o indirettamente, sugli scambi tra le parti. 2. Il presente capo stabilisce inoltre disposizioni distinte per quanto riguarda la cooperazione in materia di benessere degli animali, resistenza antimicrobica e sistemi alimentari sostenibili. Articolo SPS.3 - Definizioni 1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti: (a) le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS; (b) le definizioni adottate sotto l'egida della Commissione del Codex Alimentarius ("Codex"); (c) le definizioni adottate sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ("OIE"); e (d) le definizioni adottate sotto l'egida della Convenzione internazionale per la protezione delle piante ("IPPC"). 2. Ai fini del presente capo si intende per: (a) "condizioni di importazione": le misure SPS che devono essere rispettate per l'importazione dei prodotti; e (b) "zona protetta": per un determinato organismo nocivo per le piante regolamentato, un'area geografica ufficialmente definita in cui tale organismo nocivo non si è insediato, nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre aree del territorio della parte, e in cui non ne è autorizzata l'introduzione. 3. Il comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie può adottare altre definizioni ai fini del presente capo, tenendo conto dei glossari e delle definizioni delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali il Codex, l'OIE e l'IPPC. 4. In caso di conflitto tra le definizioni adottate dal comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie o adottate sotto l'egida del Codex, dell'OIE e dell'IPPC e le definizioni di cui all'accordo SPS, prevalgono le definizioni di cui all'accordo SPS. In caso di conflitto tra le definizioni adottate dal comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie e le 59 definizioni stabilite dal Codex, dall'OIE o dall'IPPC, prevalgono le definizioni stabilite dal Codex, dall'OIE o dall'IPPC. Articolo SPS.4 - Diritti e obblighi Le parti ribadiscono i propri diritti ed i propri obblighi derivanti dall'accordo SPS. Ciò include il diritto di adottare misure a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'accordo SPS. Articolo SPS.5 - Principi generali 1. Per raggiungere il livello di protezione adeguato le parti applicano misure SPS basate su valutazioni dei rischi a norma delle disposizioni pertinenti, compreso l'articolo 5 dell'accordo SPS. 2. Le parti non utilizzano le misure SPS per creare ostacoli ingiustificati agli scambi. 3. Per quanto riguarda le procedure e autorizzazioni SPS attinenti al commercio stabilite a norma del presente capo, ciascuna parte provvede affinché tali procedure e le relative misure SPS: (a) siano avviate e completate senza indebito ritardo; (b) non includano richieste di informazioni inutili, ingiustificate dal punto di vista scientifico e tecnico o indebitamente gravose che possano ritardare l'accesso ai rispettivi mercati; (c) non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'intero territorio o di parti del territorio dell'altra parte in cui esistono condizioni sanitarie e fitosanitarie identiche o simili; e (d) siano proporzionate ai rischi individuati e non siano più restrittive degli scambi di quanto necessario per raggiungere il livello di protezione adeguato della parte importatrice. 4. Le parti non utilizzano le procedure di cui al paragrafo 3 né eventuali richieste di informazioni aggiuntive per ritardare l'accesso ai rispettivi mercati in assenza di giustificazioni tecniche e scientifiche. 5. Ciascuna parte provvede affinché le eventuali procedure amministrative da essa richieste per quanto riguarda le condizioni di importazione in relazione alla sicurezza alimentare e alla salute degli animali o delle piante non siano più onerose o restrittive degli scambi di quanto necessario per rassicurare adeguatamente la parte importatrice circa il rispetto di tali condizioni. Ciascuna parte provvede affinché gli effetti negativi sugli scambi di eventuali procedure amministrative siano ridotti al minimo e il processo di sdoganamento si mantenga semplice e rapido pur nel rispetto delle condizioni stabilite dalla parte importatrice. 6. La parte importatrice si astiene dall'introdurre procedure o sistemi amministrativi supplementari che ostacolino inutilmente gli scambi. Articolo SPS.6 - Certificazione ufficiale 1. Qualora la parte importatrice richieda certificati ufficiali, i modelli di certificati sono: (a) elaborati in linea con i principi stabiliti nelle norme internazionali del Codex, dell'IPPC e dell'OIE; e (b) applicabili alle importazioni da tutte le parti del territorio della parte esportatrice. 60 2. Il comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie può convenire su casi specifici per i quali i modelli di certificati di cui al paragrafo 1 saranno stabiliti solo per una o più parti del territorio della parte esportatrice. Le parti promuovono l'applicazione della certificazione elettronica e di altre tecnologie per agevolare gli scambi. Articolo SPS.7 - Condizioni e procedure di importazione 1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'accordo SPS e dal presente capo, le condizioni di importazione della parte importatrice si applicano all'intero territorio della parte esportatrice in maniera coerente. 2. La parte esportatrice garantisce che i prodotti esportati nell'altra parte, quali animali e prodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali o altri oggetti correlati soddisfino le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie della parte importatrice. 3. La parte importatrice può esigere che le importazioni di determinati prodotti siano soggette ad autorizzazione. Tale autorizzazione è concessa dietro presentazione di una richiesta da parte della pertinente autorità competente della parte esportatrice con cui sia dimostrato obiettivamente e in modo soddisfacente per la parte importatrice che le prescrizioni in materia di autorizzazione stabilite da tale parte importatrice sono soddisfatte. La pertinente autorità competente della parte esportatrice può presentare una richiesta di autorizzazione per l'intero territorio della parte esportatrice. Se soddisfano le prescrizioni in materia di autorizzazione stabilite dalla parte importatrice di cui al presente paragrafo, la parte importatrice accoglie dette richieste su tale base. 4. La parte importatrice non introduce ulteriori prescrizioni in materia di autorizzazione rispetto alle prescrizioni applicabili alla fine del periodo di transizione, tranne qualora l'applicazione di tali prescrizioni ad altri prodotti sia giustificata per mitigare un rischio significativo per la salute dell'uomo, degli animali o delle piante. 5. La parte importatrice stabilisce le condizioni di importazione per tutti i prodotti e le comunica all'altra parte. La parte importatrice provvede affinché le condizioni di importazione siano applicate in modo proporzionato e non discriminatorio. 6. Fatte salve le misure temporanee di cui all'articolo 5, paragrafo 7, dell'accordo SPS, per i prodotti o gli altri oggetti correlati che destano preoccupazioni fitosanitarie le condizioni di importazione sono limitate a misure di protezione dagli organismi nocivi regolamentati della parte importatrice e si applicano all'intero territorio della parte esportatrice. 7. Nonostante i paragrafi 1 e 3, in caso di richieste di autorizzazione all'importazione per un prodotto specifico, qualora la parte esportatrice abbia chiesto che l'esame riguardi solo una parte o determinate parti del suo territorio (nel caso dell'Unione, singoli Stati membri), la parte importatrice procede senza indugio all'esame di tale richiesta. Qualora la parte importatrice riceva richieste riguardanti il prodotto in questione da più parti del territorio della parte esportatrice, o qualora pervengano ulteriori richieste per un prodotto già autorizzato, la parte importatrice accelera il completamento della procedura di autorizzazione, tenendo conto del regime di norme sanitarie e fitosanitarie identico o analogo applicabile nelle diverse parti del territorio della parte esportatrice. 8. Ciascuna parte provvede affinché tutte le procedure sanitarie e fitosanitarie di controllo, ispezione e autorizzazione siano avviate e completate senza indebito ritardo. Le prescrizioni in materia di informazione si limitano a quanto necessario affinché la procedura di autorizzazione 61 tenga conto delle informazioni già disponibili nella parte importatrice, quali quelle relative al quadro legislativo e alle relazioni di audit della parte esportatrice. 9. Salvo in circostanze debitamente giustificate connesse al suo livello di protezione, ciascuna parte prevede un periodo di transizione tra la pubblicazione di eventuali modifiche delle proprie procedure di autorizzazione e la loro applicazione, al fine di consentire all'altra parte di conoscere meglio tali modifiche e di adattarvisi. Nessuna parte allunga indebitamente la durata della procedura di autorizzazione per le domande presentate prima della pubblicazione delle modifiche. 10. In relazione alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 8, sono intraprese le seguenti azioni: (a) la parte importatrice, non appena abbia concluso positivamente la propria valutazione, adotta senza indugio tutte le misure legislative e amministrative necessarie per consentire lo svolgimento degli scambi senza indebito ritardo; (b) la parte esportatrice: (i) fornisce tutte le informazioni pertinenti prescritte dalla parte importatrice; e (ii) garantisce alla parte importatrice un ragionevole accesso ai fini di audit e altre procedure pertinenti; (c) la parte importatrice stabilisce un elenco di organismi nocivi regolamentati per i prodotti o gli altri oggetti correlati che destano preoccupazioni fitosanitarie. Tale elenco comprende: (i) gli organismi nocivi dei quali non è nota la presenza in alcuna parte del suo territorio; (ii) gli organismi nocivi dei quali è nota la presenza nel suo territorio e che si trovano sotto controllo ufficiale; (iii) gli organismi nocivi dei quali è nota la presenza in parti del suo territorio e per i quali sono stabilite zone indenni da organismi nocivi o zone protette; e (iv) gli organismi nocivi non da quarantena dei quali è nota la presenza nel suo territorio e che si trovano sotto controllo ufficiale per determinati materiali di moltiplicazione. 11. La parte importatrice accetta le partite senza esigere una verifica della loro conformità prima che esse lascino il territorio della parte esportatrice. 12. Una parte può riscuotere tasse a copertura dei costi sostenuti per effettuare specifici controlli sanitari e fitosanitari alla frontiera; tali tasse non dovrebbero superare i costi sostenuti. 13. La parte importatrice ha il diritto di effettuare controlli all'importazione sui prodotti importati dalla parte esportatrice al fine di verificare la conformità alle proprie prescrizioni sanitarie e fitosanitarie in materia di importazione. 14. I controlli all'importazione effettuati sui prodotti importati dalla parte esportatrice si basano sul rischio sanitario e fitosanitario associato a tali importazioni. I controlli all'importazione sono effettuati soltanto nella misura necessaria a tutelare la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, senza indebito ritardo e in modo da minimizzare gli effetti sugli scambi tra le parti. 62 15. Le informazioni relative alla percentuale di prodotti della parte esportatrice sottoposti a controlli all'importazione sono messe a disposizione dalla parte importatrice su richiesta della parte esportatrice. 16. Qualora i controlli all'importazione rivelino la non conformità alle condizioni di importazione pertinenti, i provvedimenti adottati dalla parte importatrice devono fondarsi su una valutazione dei rischi correlati e non essere più restrittivi degli scambi di quanto sia necessario per raggiungere il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato della parte. Articolo SPS.8 - Elenchi di stabilimenti riconosciuti 1. Ove giustificato, la parte importatrice può tenere un elenco di stabilimenti riconosciuti che soddisfano le sue prescrizioni in materia di importazione come condizione per consentire le importazioni di prodotti di origine animale da tali stabilimenti. 2. Tranne in casi giustificati al fine di mitigare un rischio significativo per la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, gli elenchi di stabilimenti riconosciuti sono richiesti solo per i prodotti per i quali erano richiesti alla fine del periodo di transizione. 3. La parte esportatrice informa la parte importatrice del suo elenco di stabilimenti che soddisfano le condizioni della parte importatrice, sulla base delle garanzie fornite dalla parte esportatrice. 4. Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice riconosce gli stabilimenti situati nel territorio della parte esportatrice sulla base delle garanzie fornite dalla parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. 5. Tranne qualora la parte importatrice richieda informazioni supplementari e purché la parte esportatrice fornisca garanzie, la parte importatrice adotta le misure legislative o amministrative necessarie, secondo le proprie procedure giuridiche applicabili, per consentire le importazioni da tali stabilimenti senza indebito ritardo. 6. L'elenco degli stabilimenti riconosciuti è messo a disposizione del pubblico dalla parte importatrice. 7. La parte importatrice, qualora decida di respingere la richiesta della parte esportatrice di accettare l'aggiunta di uno stabilimento all'elenco degli stabilimenti riconosciuti, ne informa senza indugio la parte esportatrice e trasmette una risposta contenente informazioni sulle non conformità che hanno comportato il rifiuto di riconoscere lo stabilimento. Articolo SPS.9 - Trasparenza e scambio di informazioni 1. Ciascuna parte persegue la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili agli scambi e a tal fine intraprende le seguenti azioni: (a) comunica senza indugio all'altra parte qualsiasi modifica delle sue misure SPS e delle sue procedure di autorizzazione, comprese le modifiche che possono incidere sulla sua capacità di soddisfare le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie in materia di importazione dell'altra parte per determinati prodotti; (b) migliora la comprensione reciproca delle misure SPS e della loro applicazione; 63 (c) scambia informazioni con l'altra parte su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione delle misure SPS, compresi i progressi a livello di nuove prove scientifiche disponibili, che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio; (d) su richiesta dell'altra parte, comunica entro 20 giorni lavorativi le condizioni che si applicano all'importazione di prodotti specifici; (e) su richiesta dell'altra parte, comunica entro 20 giorni lavorativi lo stato di avanzamento della procedura di autorizzazione di prodotti specifici; (f) comunica all'altra parte qualsiasi cambiamento significativo della struttura o dell'organizzazione delle autorità competenti di una parte; (g) su richiesta, comunica i risultati dei controlli ufficiali effettuati dalle parti e le relazioni in merito ai risultati dei controlli effettuati; (h) su richiesta, comunica i risultati dei controlli all'importazione previsti in caso di respingimento o non conformità di una partita; e (i) su richiesta, comunica senza indebito ritardo una valutazione del rischio o un parere scientifico emesso da una parte e rilevante nell'ambito del presente capo. 2. Qualora una parte abbia reso disponibili le informazioni di cui al paragrafo 1 mediante notifica al registro centrale delle notifiche dell'OMC o all'organismo internazionale di normazione competente, conformemente alle norme pertinenti, le prescrizioni di cui al paragrafo 1, nella misura in cui si applicano a tali informazioni, sono soddisfatte. Articolo SPS.10 - Adattamento alle condizioni regionali 1. Le parti riconoscono la nozione di zonizzazione, comprendente le zone indenni, le zone protette e le zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia (di seguito denominate anche "zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie") e la applicano negli scambi tra le parti conformemente all'accordo SPS, comprese le "Guidelines to further the practical implementation of Article 6 of the SPS Agreement" (WTO/SPS Committee Decision G/SPS/48), e alle pertinenti norme, direttive e raccomandazioni dell'OIE e dell'IPPC. Il comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie può precisare ulteriori modalità per tali procedure, tenendo conto dell'accordo SPS e delle pertinenti norme, direttive e raccomandazioni dell'OIE e dell'IPPC. 2. Le parti possono inoltre convenire di cooperare sulla nozione di compartimentazione di cui ai capitoli 4.4 e 4.5 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE e ai capitoli 4.1 e 4.2 del codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE. 3. Nell'istituire o nel mantenere le zone di cui al paragrafo 1, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli SPS. 4. Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, la parte importatrice, nello stabilire o nel mantenere in vigore condizioni di importazione su richiesta della parte esportatrice, riconosce le zone indenni da malattie istituite dalla parte esportatrice quale base per decidere se consentire o mantenere l'importazione, fatti salvi i paragrafi 8 e 9. 64 5. La parte esportatrice identifica le parti del suo territorio di cui al paragrafo 4 e, su richiesta, fornisce una motivazione circostanziata e dati giustificativi sulla base delle norme dell'OIE o secondo altre modalità stabilite dal comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie sulla base delle conoscenze acquisite tramite l'esperienza delle autorità pertinenti della parte esportatrice. 6. Per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti correlati, la parte importatrice, nello stabilire o nel mantenere in vigore condizioni fitosanitarie di importazione, su richiesta della parte esportatrice, riconosce le zone indenni da organismi nocivi, i luoghi di produzione e i siti di produzione indenni da organismi nocivi, le zone a limitata diffusione di organismi nocivi e le zone protette stabiliti dalla parte esportatrice quale base per decidere se consentire o mantenere l'importazione, fatti salvi i paragrafi 8 e 9. 7. La parte esportatrice identifica le proprie zone indenni da organismi nocivi, i propri luoghi di produzione e siti di produzione indenni da organismi nocivi e le proprie zone a limitata diffusione di organismi nocivi o le proprie zone protette. Su richiesta della parte importatrice, la parte esportatrice fornisce una motivazione circostanziata e dati giustificativi sulla base delle norme internazionali per le misure fitosanitarie elaborate nell'ambito dell'IPPC, o secondo altre modalità stabilite dal comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie sulla base delle conoscenze acquisite tramite l'esperienza delle pertinenti autorità fitosanitarie della parte esportatrice. 8. Le parti riconoscono le zone indenni da malattie e le zone protette esistenti alla fine del periodo di transizione. 9. Il paragrafo 8 si applica anche ai successivi adattamenti delle zone indenni da malattie e delle zone protette (nel caso delle zone indenni da organismi nocivi del Regno Unito), tranne in caso di cambiamenti significativi della situazione relativa alle malattie o agli organismi nocivi. 10. Le parti possono effettuare audit e verifiche a norma dell'articolo 11 per attuare le disposizioni dei paragrafi da 4 a 9 del presente articolo. 11. Le parti instaurano una stretta cooperazione allo scopo di mantenere la fiducia nelle procedure relative all'istituzione di zone indenni, luoghi di produzione e siti di produzione indenni da organismi nocivi, zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie e zone protette, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi. 12. La parte importatrice basa la propria determinazione dello status zoosanitario o fitosanitario della parte esportatrice, o di parti di essa, sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice conformemente all'accordo SPS e alle norme dell'OIE e dell'IPPC, e tiene conto della determinazione effettuata dalla parte esportatrice. 13. La parte importatrice, qualora non accetti la determinazione della parte esportatrice di cui al paragrafo 12 del presente articolo, giustifica oggettivamente e chiarisce alla parte esportatrice i motivi di tale rifiuto e, su richiesta, procede a consultazioni conformemente all'articolo SPS.12, paragrafo 2. 14. Ciascuna parte provvede affinché gli obblighi di cui ai paragrafi da 4 a 9, 12 e 13 siano adempiuti senza indebito ritardo. La parte importatrice accelera il riconoscimento dello status relativo a organismi nocivi o malattie successivamente al ripristino dello status dopo un focolaio. 65 15. La parte che ritenga che una determinata regione abbia uno status speciale in relazione a una malattia specifica e soddisfi i criteri di cui al capitolo 1.2 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE o al capitolo 1.2 del codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE può chiedere il riconoscimento di tale status. La parte importatrice può chiedere garanzie supplementari, confacenti allo status riconosciuto, per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale. Articolo SPS.11 - Audit e verifiche 1. La parte importatrice può effettuare audit e verifiche: (a) del sistema di ispezione e certificazione delle autorità dell'altra parte o di parti dello stesso; (b) dei risultati dei controlli effettuati nell'ambito del sistema di ispezione e certificazione della parte esportatrice. 2. Le parti svolgono tali audit e verifiche conformemente alle disposizioni dell'accordo SPS, tenendo conto delle pertinenti norme, direttive e raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, dell'OIE o dell'IPPC. 3. Ai fini dello svolgimento di tali audit e verifiche, la parte importatrice può effettuarli mediante richieste di informazioni alla parte esportatrice o mediante visite di audit e verifica nella parte esportatrice, che possono comprendere: (a) una valutazione del programma di controllo totale delle autorità competenti o di parti di esso, compresi, ove opportuno, esami degli audit regolamentari e delle attività di ispezione; (b) controlli in loco; e (c) la raccolta di informazioni e dati per valutare le cause di problemi ricorrenti o emergenti in relazione alle esportazioni di prodotti. 4. La parte importatrice comunica alla parte esportatrice i risultati e le conclusioni degli audit e delle verifiche effettuati a norma del paragrafo 1. La parte importatrice può mettere tali risultati a disposizione del pubblico. 5. Prima dell'inizio di un audit o di una verifica le parti discutono degli obiettivi e della portata dell'audit o della verifica, dei criteri o delle prescrizioni sulla cui base sarà valutata la parte esportatrice nonché dell'itinerario e delle procedure per lo svolgimento dell'audit o della verifica, che saranno stabiliti in un piano di audit o di verifica. Salvo diversa decisione delle parti, la parte importatrice fornisce alla parte esportatrice un piano di audit o di verifica almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'audit o della verifica. 6. La parte importatrice concede alla parte esportatrice la possibilità di formulare osservazioni sul progetto di relazione di audit o di verifica. La parte importatrice trasmette alla parte esportatrice una relazione finale scritta, di norma entro due mesi dalla data di ricevimento di dette osservazioni. 7. Ciascuna parte sostiene le proprie spese relative a tali audit o verifiche. Articolo SPS.12 - Notifica e consultazioni 1. Una parte notifica senza indebito ritardo all'altra parte: 66 (a) cambiamenti significativi dello status relativo a organismi nocivi o malattie; (b) la comparsa di una nuova malattia degli animali; (c) dati di rilevanza epidemiologica in relazione a una malattia degli animali; (d) questioni importanti di sicurezza alimentare individuate da una parte; (e) tutte le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure SPS adottate per controllare o eradicare malattie degli animali o per proteggere la salute umana, nonché qualsiasi modifica delle politiche di prevenzione, comprese quelle di vaccinazione; (f) su richiesta, risultati dei controlli ufficiali effettuati da una parte e una relazione sui risultati dei controlli effettuati; e (g) cambiamenti significativi delle funzioni di un sistema o di una banca dati. 2. Se una parte nutre gravi preoccupazioni in relazione alla sicurezza alimentare, alla salute delle piante o degli animali o a una misura SPS proposta o attuata dall'altra parte, tale parte può richiedere consultazioni tecniche con l'altra parte. La parte che riceve tale richiesta dovrebbe rispondere senza indebito ritardo. Ciascuna parte si adopera per fornire le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi e, se del caso, a raggiungere una soluzione accettabile per le parti. 3. Le consultazioni di cui al paragrafo 2 possono svolgersi mediante conferenza telefonica, videoconferenza o con qualunque altro mezzo di comunicazione concordato dalle parti. Articolo SPS.13 - Misure di emergenza 1. La parte importatrice, qualora ritenga che esiste un rischio grave per la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, può adottare senza previa notifica le misure necessarie per tutelare la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante Per quanto riguarda le partite in transito tra le parti, la parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata per evitare inutili perturbazioni degli scambi. 2. La parte che adotta le misure notifica all'altra parte una misura SPS di emergenza il più rapidamente possibile dopo aver deciso di attuare la misura in questione e in ogni caso entro 24 ore dall'adozione della decisione. Se una parte richiede consultazioni tecniche in relazione alla misura SPS di emergenza, queste devono tenersi entro 10 giorni dalla notifica della misura SPS di emergenza. Le parti tengono conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni tecniche. Tali consultazioni si tengono in modo da evitare inutili perturbazioni degli scambi. Le parti possono esaminare alternative che facilitino l'attuazione o la sostituzione delle misure. 3. Nell'adottare una decisione riguardante partite che, al momento dell'adozione di una misura SPS di emergenza, si trovano in transito tra le due parti, la parte importatrice tiene conto tempestivamente delle informazioni fornite dalla parte esportatrice al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi. 4. La parte importatrice provvede affinché le misure di emergenza adottate per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano mantenute in assenza di prove scientifiche o, qualora le prove scientifiche siano insufficienti, siano adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, dell'accordo SPS. 67 Articolo SPS.14 - Sedi internazionali multilaterali Le parti convengono di cooperare nelle sedi internazionali multilaterali per l'elaborazione di norme, direttive e raccomandazioni internazionali nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Articolo SPS.15 - Attuazione e autorità competenti 1. Ai fini dell'attuazione del presente capo, ciascuna parte tiene conto di tutti gli elementi seguenti: (a) le decisioni del comitato SPS dell'OMC; (b) i lavori dei pertinenti organismi internazionali di normazione; (c) le conoscenze e le esperienze passate in materia di scambi con la parte esportatrice; e (d) le informazioni fornite dall'altra parte. 2. Le parti si trasmettono reciprocamente, senza indugio, una descrizione delle rispettive autorità competenti per l'attuazione del presente capo. Le parti si informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento significativo concernente tali autorità competenti. 3. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti dispongano delle risorse necessarie per attuare efficacemente il presente capo. Articolo SPS.16 - Cooperazione in materia di benessere degli animali 1. Le parti riconoscono che gli animali sono esseri senzienti. Riconoscono inoltre il legame tra miglioramento del benessere degli animali e sistemi di produzione alimentare sostenibili. 2. Le parti si impegnano a cooperare nelle sedi internazionali per promuovere lo sviluppo delle migliori prassi possibili in materia di benessere degli animali e la loro attuazione. In particolare le parti cooperano per rafforzare e ampliare l'ambito di applicazione delle norme dell'OIE in materia di benessere degli animali, come pure la loro attuazione, con particolare attenzione per gli animali d'allevamento. 3. Le parti si scambiano informazioni, competenze ed esperienze nel campo del benessere degli animali, in particolare per quanto riguarda l'allevamento, la detenzione, la manipolazione, il trasporto e la macellazione degli animali destinati alla produzione di alimenti. 4. Le parti rafforzano la cooperazione in materia di ricerca nel campo del benessere degli animali in relazione all'allevamento degli animali e al loro trattamento nelle aziende, durante il trasporto e al momento della macellazione. Articolo SPS.17 - Cooperazione in materia di resistenza antimicrobica 1. Le parti forniscono un quadro per il dialogo e la cooperazione al fine di rafforzare la lotta contro lo sviluppo della resistenza antimicrobica. 68 2. Le parti riconoscono che la resistenza antimicrobica costituisce una grave minaccia per la salute dell'uomo e degli animali. L'uso improprio di antimicrobici nella produzione animale, compreso l'uso non terapeutico, può contribuire alla resistenza antimicrobica e questa può rappresentare un rischio per la vita umana. Le parti riconoscono che per questo genere di minaccia occorre un approccio transnazionale e di tipo "One Health". 3. Ai fini della lotta alla resistenza antimicrobica, le parti si adoperano per cooperare su scala internazionale con programmi di lavoro regionali o multilaterali volti a ridurre l'uso non necessario degli antibiotici nella produzione animale nonché per farne cessare l'uso a livello mondiale come promotori della crescita, allo scopo di contrastare la resistenza antimicrobica in linea con l'approccio "One Health" e nel rispetto del piano d'azione globale. 4. Le parti collaborano all'elaborazione di orientamenti, norme, raccomandazioni e azioni internazionali, nell'ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali, volti a promuovere un uso prudente e responsabile degli antibiotici nell'allevamento degli animali e nelle pratiche veterinarie. 5. Il dialogo di cui al paragrafo 1 riguarda, tra l'altro: (a) la collaborazione per dare seguito agli orientamenti, alle norme, alle raccomandazioni e alle azioni, esistenti e futuri, elaborati nell'ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali, come pure alle iniziative e ai piani nazionali, esistenti e futuri, volti a promuovere un uso prudente e responsabile degli antibiotici e relativi alla produzione animale e alle pratiche veterinarie; (b) la collaborazione per l'attuazione delle raccomandazioni dell'OIE, dell'OMS e del Codex, in particolare del codice CAC-RCP61/2005; (c) lo scambio di informazioni sulle buone prassi di allevamento; (d) la promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione; (e) la promozione di approcci multidisciplinari per lottare contro la resistenza antimicrobica, compreso l'approccio "One Health" dell'OMS, dell'OIE e del Codex Alimentarius. Articolo SPS.18 - Sistemi alimentari sostenibili Ciascuna parte incoraggia i propri servizi competenti per la sicurezza alimentare e la salute degli animali e delle piante a cooperare con i loro omologhi dell'altra parte al fine di promuovere metodi di produzione alimentare e sistemi alimentari sostenibili. Articolo SPS.19 - Comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie Il comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie sovrintende all'attuazione e al funzionamento del presente capo e ha le funzioni seguenti: (a) chiarisce e affronta senza indugio, ove possibile, qualsiasi questione sollevata da una parte in merito all'elaborazione, all'adozione o all'applicazione di prescrizioni, norme e raccomandazioni sanitarie e fitosanitarie a titolo del presente capo o dell'accordo SPS; (b) discute dei processi in corso in merito all'elaborazione di nuovi regolamenti; 69 (c) discute il più rapidamente possibile delle preoccupazioni espresse da una parte in merito alle condizioni e alle procedure sanitarie e fitosanitarie di importazione applicate dall'altra parte; (d) riesamina periodicamente le misure SPS adottate delle parti, tra cui le prescrizioni in materia di certificazione e i processi di sdoganamento alle frontiere, nonché la loro applicazione, al fine di agevolare gli scambi tra le parti a norma dei principi, degli obiettivi e delle procedure di cui all'articolo 5 dell'accordo SPS. Ciascuna parte individua le misure appropriate che intende adottare, anche in relazione alla frequenza dei controlli di identità e fisici, tenendo conto dei risultati di tale riesame e sulla base dei criteri di cui all'allegato SPS-1 - Criteri di cui all'articolo SPS.19, lettera d); (e) scambia opinioni, informazioni ed esperienze in relazione alle attività di cooperazione in materia di protezione del benessere degli animali e lotta alla resistenza antimicrobica svolte a norma degli articoli SPS.16 e SPS.17; (f) su richiesta di una parte, valuta cosa si intenda per cambiamento significativo della situazione relativa alle malattie o agli organismi nocivi, secondo quanto previsto all'articolo SPS.10, paragrafo 9; (g) adotta decisioni al fine di: (i) aggiungere definizioni secondo quanto previsto all’articolo SPS.3, paragrafo 3; (ii) definire i casi specifici di cui all'articolo SPS.6, paragrafo 2; (iii) definire i dettagli per le procedure di cui all'articolo SPS.10, paragrafo 1; (iv) stabilire ulteriori modalità per giustificare le motivazioni di cui all'articolo SPS.10, paragrafi 5 e 7. Capo 4 - Ostacoli tecnici agli scambi Articolo TBT.1 - Obiettivo L'obiettivo del presente capo è agevolare gli scambi di merci tra le parti prevenendo, individuando ed eliminando gli inutili ostacoli tecnici agli scambi. Articolo TBT.2 - Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di tutti i regolamenti tecnici e di tutte le norme e le procedure di valutazione della conformità che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti. 2. Il presente capo non si applica: (a) alle specifiche d'acquisto predisposte da organismi governativi per le loro necessità di produzione o di consumo; o 70 (b) alle misure SPS che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 3 [Misure sanitarie e fitosanitarie]. 3. Gli allegati del presente capo si applicano, per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel loro ambito di applicazione, in aggiunta al presente capo. Eventuali disposizioni contenute in un allegato del presente capo secondo cui una norma o un organismo o un'organizzazione internazionali devono essere considerati o riconosciuti come pertinenti non impediscono che una norma elaborata da qualsiasi altro organismo o altra organizzazione sia considerata una norma internazionale pertinente ai sensi dell'articolo TBT.4, paragrafi 4 e 5. Articolo TBT.3 - Rapporto con l'accordo TBT 1. Gli articoli da 2 a 9 e gli allegati 1 e 3 dell'accordo TBT sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. 2. I termini di cui al presente capo e agli allegati del presente capo hanno lo stesso significato che nell'accordo TBT. Articolo TBT.4 - Regolamenti tecnici 1. Ciascuna parte effettua valutazioni d'impatto dei regolamenti tecnici previsti conformemente alle proprie norme e procedure. Le norme e le procedure di cui al presente paragrafo e al paragrafo 8 possono prevedere eccezioni. 2. Ciascuna parte valuta la disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, al regolamento tecnico proposto, in grado di conseguire gli obiettivi legittimi della parte di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT. 3. Ciascuna parte utilizza le norme internazionali pertinenti come base per i propri regolamenti tecnici, tranne qualora possa dimostrare che tali norme internazionali risulterebbero inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti. 4. Le norme internazionali elaborate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e dalla Commissione del Codex Alimentarius (Codex) sono le norme internazionali pertinenti ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT. 5. Potrebbe essere considerata una norma internazionale pertinente ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell'allegato 3 dell'accordo TBT anche una norma elaborata da altre organizzazioni internazionali, purché: (a) sia stata elaborata da un organismo di normazione che cerca di raggiungere un consenso: (i) tra le delegazioni nazionali dei membri dell'OMC partecipanti che rappresentano tutti gli organismi nazionali di normazione presenti nel loro territorio che hanno adottato, o prevedono di adottare, norme per la materia cui si riferisce l'attività di normazione internazionale, o (ii) tra gli organismi governativi dei membri dell'OMC partecipanti, e 71 (b) sia stata elaborata conformemente alla decisione del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo TBT4. 6. Una parte, qualora non utilizzi le norme internazionali come base per un regolamento tecnico, indica, su richiesta dell'altra parte, le deviazioni sostanziali dalle pertinenti norme internazionali, chiarisce i motivi per cui tali norme sono state ritenute inefficaci o inadeguate per il conseguimento dell'obiettivo perseguito e fornisce le prove scientifiche o tecniche su cui si è basata tale valutazione. 7. Ciascuna parte riesamina i propri regolamenti tecnici al fine di aumentarne la convergenza con le norme internazionali pertinenti, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti nelle pertinenti norme internazionali come pure delle eventuali modifiche delle circostanze alla base delle divergenze dalle pertinenti norme internazionali. 8. Conformemente alle rispettive norme e procedure e fatto salvo il titolo X [Buone prassi di regolamentazione e cooperazione regolamentare], nell'elaborazione di un importante regolamento tecnico che possa produrre effetti significativi sugli scambi, ciascuna parte provvede affinché esistano procedure che consentano alle persone di esprimere il proprio parere nel quadro di una consultazione pubblica, tranne qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, salute, tutela ambientale o sicurezza nazionale. Ciascuna parte consente alle persone dell'altra parte di partecipare a tali consultazioni a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri cittadini e rende pubblici i risultati di tali consultazioni. Articolo TBT.5 - Norme 1. Ciascuna parte invita gli organismi di normazione stabiliti nel proprio territorio, come pure gli organismi regionali di normazione di cui una parte o gli organismi di normazione stabiliti nel suo territorio sono membri: (a) a partecipare, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte dei pertinenti organismi internazionali di normazione; (b) a utilizzare le pertinenti norme internazionali come base per le norme di loro elaborazione, salvo il caso in cui tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione che consentono, a causa di fondamentali fattori climatici o geografici, o a causa di fondamentali problemi tecnologici; (c) a evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione; (d) a riesaminare le norme nazionali e regionali che non sono basate sulle pertinenti norme internazionali a intervalli regolari, al fine di incrementare la convergenza di tali norme con le pertinenti norme internazionali; (e) a cooperare con i pertinenti organismi di normazione dell'altra parte alle attività di normazione internazionali, anche attraverso la cooperazione in seno agli organismi internazionali di normazione o a livello regionale; 4 G/TBT/9 del 13 novembre 2000, allegato 4. 72 (f) a promuovere la cooperazione bilaterale con gli organismi di normazione dell'altra parte; e (g) a scambiare informazioni tra organismi di normazione. 2. Le parti scambiano informazioni: (a) sul rispettivo uso delle norme a sostegno dei regolamenti tecnici; e (b) sui rispettivi processi di normazione e sull'entità del loro ricorso a norme internazionali, regionali o subregionali come base delle loro norme nazionali. 3. Qualora le norme siano rese obbligatorie in un progetto di regolamento tecnico o procedura di valutazione della conformità, tramite la loro integrazione o un riferimento alle stesse, si applicano gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo TBT.7 [Trasparenza] e all'articolo 2 o all'articolo 5 dell'accordo TBT. Articolo TBT.6 - Valutazione della conformità 1. L'articolo TBT.4 [Regolamenti tecnici] concernente l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di regolamenti tecnici si applica anche alle procedure di valutazione della conformità, mutatis mutandis. 2. Una parte, qualora richieda una valutazione della conformità come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico: (a) seleziona procedure di valutazione della conformità proporzionate ai rischi connessi, determinati sulla base di una valutazione del rischio; (b) considera come prova della conformità ai regolamenti tecnici l'uso della dichiarazione di conformità del fornitore, vale a dire una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto la sua esclusiva responsabilità e senza l'obbligo di una valutazione da parte di terzi, quale garanzia di conformità, tra le opzioni per dimostrare la conformità ai regolamenti tecnici; (c) su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici. 3. Una parte, qualora richieda una valutazione della conformità da parte di terzi come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico e non abbia riservato tale compito a un'autorità governativa come precisato nel paragrafo 4: (a) utilizza l'accreditamento, a seconda dei casi, per dimostrare la competenza tecnica ad abilitare gli organismi di valutazione della conformità. Fatto salvo il proprio diritto di stabilire prescrizioni per gli organismi di valutazione della conformità, ciascuna parte riconosce il prezioso ruolo che l'accreditamento con autorità derivata dal governo e su base non commerciale può svolgere nella qualifica degli organismi di valutazione della conformità; (b) utilizza le pertinenti norme internazionali per l'accreditamento e la valutazione della conformità; (c) invita gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità situati nel proprio territorio ad aderire ad accordi o intese internazionali operativi per l'armonizzazione o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità; 73 (d) qualora due o più organismi di valutazione della conformità siano autorizzati da una parte ad espletare le procedure di valutazione della conformità necessarie per l'immissione di un prodotto sul mercato, provvede affinché gli operatori economici possano effettuare una scelta tra gli organismi di valutazione della conformità designati dalle autorità di una parte per un determinato prodotto o insieme di prodotti; (e) garantisce che gli organismi di valutazione della conformità siano indipendenti dai fabbricanti, dagli importatori e dagli operatori economici in generale e che non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità; (f) consente agli organismi di valutazione della conformità di ricorrere a subappaltatori per eseguire prove o ispezioni in relazione alla valutazione della conformità, compresi subappaltatori situati nel territorio dell'altra parte, e può imporre ai subappaltatori l'obbligo di soddisfare le stesse prescrizioni che l'organismo di valutazione della conformità deve soddisfare per eseguire tali prove o ispezioni; e (g) pubblica in un unico sito web un elenco degli organismi che ha designato per effettuare tale valutazione della conformità come pure le informazioni pertinenti sull'ambito della designazione per ciascuno di questi organismi. 4. Nulla nel presente articolo osta a che una parte prescriva che la valutazione della conformità relativa a determinati prodotti sia effettuata da proprie autorità governative specifiche. La parte che prescriva che la valutazione della conformità sia effettuata dalle proprie autorità governative specifiche: (a) limita le tariffe per la valutazione della conformità al costo approssimativo dei servizi prestati e, su istanza di un richiedente della valutazione della conformità, chiarisce come le tariffe applicate per tale valutazione della conformità si limitino al costo approssimativo dei servizi prestati; e (b) rende pubbliche le tariffe per la valutazione della conformità. 5. Nonostante i paragrafi da 2 a 4, ciascuna parte accetta la dichiarazione di conformità del fornitore come prova della conformità ai propri regolamenti tecnici per i settori di prodotti per i quali accetta tale dichiarazione alla data di entrata in vigore del presente accordo. 6. Ciascuna parte pubblica e tiene aggiornato un elenco dei settori di prodotti di cui al paragrafo 5 a fini informativi, unitamente ai riferimenti ai regolamenti tecnici applicabili. 7. Nonostante il paragrafo 5, ciascuna parte può introdurre l'obbligo di prove o certificazioni da parte di terzi per i settori di prodotti di cui a tale paragrafo, purché ciò sia giustificato da legittimi obiettivi e sia proporzionato allo scopo di rassicurare adeguatamente la parte importatrice sulla conformità dei prodotti ai regolamenti tecnici o alle norme applicabili, tenuto conto dei rischi che comporterebbe tale mancata conformità. 8. La parte che propone di introdurre le procedure di valutazione della conformità di cui al paragrafo 7 ne dà tempestivamente notifica all'altra parte e tiene conto delle osservazioni dell'altra parte nell'elaborazione di tali procedure di valutazione della conformità. 74 Articolo TBT.7 - Trasparenza 1. Tranne qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, salute, tutela ambientale o sicurezza nazionale, ciascuna parte consente all'altra parte di trasmettere osservazioni scritte sulle proposte notificate di regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità per un periodo di almeno 60 giorni dalla data di trasmissione della notifica di tali regolamenti o procedure al registro centrale delle notifiche dell'OMC. Ciascuna parte considera favorevolmente le richieste ragionevoli di prorogare il periodo concesso per formulare osservazioni. 2. Ciascuna parte fornisce la versione elettronica del testo completo della notifica congiuntamente alla notifica. Qualora il testo della notifica non sia in una delle lingue ufficiali dell'OMC, la parte notificante fornisce una descrizione dettagliata e completa del contenuto della misura nel formato di notifica dell'OMC. 3. Una parte, qualora riceva dall'altra parte osservazioni scritte sulla sua proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità: (a) su richiesta dall'altra parte, discute le osservazioni scritte con la partecipazione della propria autorità di regolamentazione competente, in un momento in cui è possibile tenerne conto; e (b) risponde per iscritto alle osservazioni entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità. 4. Ciascuna parte si adopera per pubblicare su un sito web le proprie risposte alle osservazioni ricevute a seguito della notifica di cui al paragrafo 1 entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità adottati. 5. Ciascuna parte, su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi, alla base giuridica e alla motivazione di qualsiasi regolamento tecnico o procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che intende adottare. 6. Ciascuna parte provvede affinché i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità da essa adottati siano pubblicati su un sito web accessibile gratuitamente. 7. Ciascuna parte fornisce informazioni riguardanti l'adozione e l'entrata in vigore dei regolamenti tecnici o delle procedure di valutazione della conformità e i testi definitivi adottati tramite un addendum alla notifica originale all'OMC. 8. Ciascuna parte prevede un intervallo di tempo ragionevole tra la pubblicazione dei regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore per lasciare agli operatori economici dell'altra parte il tempo necessario per conformarvisi. Per "intervallo di tempo ragionevole" si intende un periodo di almeno sei mesi, tranne qualora ciò ostacoli il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti. 9. Ciascuna parte considera favorevolmente le ragionevoli richieste dell'altra parte, ricevute prima della fine del periodo concesso per formulare osservazioni di cui al paragrafo 1, miranti a prorogare il periodo che intercorre tra l'adozione del regolamento tecnico e la sua entrata in vigore, tranne qualora tale proroga ostacoli il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti. 10. Ciascuna parte provvede affinché il punto di informazione istituito a norma dell'articolo 10 dell'accordo TBT fornisca informazioni e risposte in una delle lingue ufficiali dell'OMC alle ragionevoli richieste di informazioni dell'altra parte o di persone interessate dell'altra parte riguardo ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità adottati. 75 Articolo TBT.8 - Marcatura ed etichettatura 1. I regolamenti tecnici di una parte possono comprendere o riguardare esclusivamente prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura obbligatoria. In questi casi a tali regolamenti tecnici si applicano i principi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT. 2. Qualora una parte imponga obblighi di marcatura o etichettatura dei prodotti, si applicano tutte le seguenti condizioni: (a) la parte richiede solo le informazioni che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o che indicano che il prodotto è conforme ai requisiti tecnici obbligatori; (b) la parte non richiede l'approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle marcature o delle etichette dei prodotti, né il pagamento di tariffe, come condizione imprescindibile per l'immissione sul suo mercato di prodotti altrimenti conformi ai suoi requisiti tecnici obbligatori, tranne qualora ciò sia necessario per conseguire obiettivi legittimi; (c) qualora imponga agli operatori economici l'utilizzo di un numero di identificazione unico, la parte comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni; (d) tranne qualora le informazioni elencate al punto i), ii) o iii) siano fuorvianti, contraddittorie o si prestino a confusione in relazione alle informazioni richieste dalla parte importatrice riguardo alle merci, la parte importatrice consente: (i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel territorio della parte che importa le merci; (ii) nomenclature, pittogrammi, simboli o elementi grafici riconosciuti a livello internazionale; e (iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle richieste nel territorio della parte che importa le merci; (e) la parte accetta che l'etichettatura come pure le integrazioni o le correzioni dell'etichettatura vengano effettuate nei depositi doganali o altre aree designate nel paese di importazione come alternativa all'etichettatura nel paese di origine, a meno che tale etichettatura non debba essere effettuata da persone autorizzate per motivi di sanità pubblica o di sicurezza; e (f) la parte, salvo se ritiene che ciò possa compromettere il conseguimento di obiettivi legittimi, si adopera per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché esigere che le etichette o la marcatura siano fisicamente apposte sul prodotto. Articolo TBT.9 - Cooperazione in materia di vigilanza del mercato e di sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari 1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di vigilanza del mercato e di sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari ai fini dell'agevolazione degli scambi e della protezione dei consumatori e degli altri utilizzatori, nonché l'importanza del rafforzamento della fiducia reciproca sulla base di informazioni condivise. 76 2. Ai fini del funzionamento indipendente e imparziale della vigilanza del mercato, le parti garantiscono: (a) la separazione delle funzioni di vigilanza del mercato dalle funzioni di valutazione della conformità; e (b) l'assenza di interessi che potrebbero compromettere l'imparzialità delle autorità di vigilanza del mercato nel rispettivo controllo o nella rispettiva supervisione degli operatori economici. 3. Le parti cooperano e si scambiano informazioni in materia di sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari, in particolare per quanto riguarda: (a) attività e misure di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme; (b) metodi di valutazione del rischio e prove sui prodotti; (c) richiami coordinati di prodotti o altre azioni analoghe; (d) questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, al fine di migliorare la sicurezza e la conformità dei prodotti non alimentari; (e) questioni emergenti di notevole rilevanza per la salute e la sicurezza; (f) attività di normazione; (g) scambi di funzionari. 4. Il consiglio di partenariato si adopera per stabilire nell'allegato TBT-XX, quanto prima e preferibilmente entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un accordo sullo scambio regolare di informazioni tra il sistema di scambio rapido di informazioni (RAPEX) per i prodotti di consumo non alimentari, o il sistema che lo sostituirà, e la banca dati relativa alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei prodotti istituita a norma della legge General Product Safety Regulations 2005, o la banca dati che la sostituirà, per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti non alimentari e le misure preventive, restrittive e correttive connesse. L'accordo definisce le modalità secondo le quali: (a) l'Unione fornirà al Regno Unito informazioni selezionate provenienti dal proprio sistema RAPEX, o dal sistema che lo sostituirà, di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, o all'atto che la sostituirà; (b) il Regno Unito fornirà all'Unione informazioni selezionate provenienti dalla propria banca dati relativa alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei prodotti istituita a norma della legge General Product Safety Regulations 2005, o dalla banca dati che la sostituirà; e (c) le parti si comunicheranno reciprocamente le azioni e le misure di follow-up adottate in risposta alle informazioni scambiate. 5. Il consiglio di partenariato può stabilire nell'allegato TBT-ZZ un accordo sullo scambio regolare di informazioni, compreso lo scambio di informazioni per via elettronica, per quanto 77 riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui al paragrafo 4. 6. Ciascuna parte utilizza le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 3, 4 e 5 unicamente allo scopo di proteggere i consumatori, la salute, la sicurezza o l'ambiente. 7. Ciascuna parte considera riservate le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 3, 4 e 5. 8. Gli accordi di cui ai paragrafi 4 e 5 precisano il tipo di informazioni da scambiarsi come pure le modalità con cui effettuare gli scambi e applicare le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. Il consiglio di partenariato ha il potere di adottare decisioni al fine di stabilire o modificare gli accordi di cui agli allegati TBT-XX e TBT-ZZ. 9. Ai fini del presente articolo, per "vigilanza del mercato" si intendono le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato e dalle autorità preposte all'applicazione delle norme, comprese le attività svolte e le misure adottate in collaborazione con gli operatori economici, sulla base delle procedure di una parte per consentire a tale parte di monitorare o esaminare la sicurezza dei prodotti e la loro conformità alle prescrizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari. 10. Ciascuna parte provvede affinché le misure adottate dalle proprie autorità di vigilanza del mercato o dalle proprie autorità preposte all'applicazione delle norme al fine di ritirare o richiamare un prodotto importato dal territorio dell'altra parte presente sul proprio mercato o di vietare o limitare la messa a disposizione di tale prodotto sul proprio mercato per motivi legati alla non conformità alla legislazione applicabile, siano proporzionate, indichino i motivi esatti sui quali sono basate e siano comunicate senza indugio all'operatore economico interessato. Articolo TBT.10 - Discussioni tecniche 1. Una parte, qualora ritenga che un progetto o una proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità dell'altra parte possa produrre effetti significativi sugli scambi tra le parti, può richiedere discussioni tecniche al riguardo. La richiesta è presentata per iscritto all'altra parte e indica: (a) la misura in questione; (b) le disposizioni del presente capo o di un allegato del presente capo che sono oggetto di preoccupazione; e (c) i motivi della richiesta, compresa una descrizione delle preoccupazioni della parte richiedente in merito alla misura. 2. La richiesta è trasmessa dalla parte al punto di contatto dell'altra parte designato a norma dell'articolo TBT.12 [Punti di contatto]. 3. Le parti, su richiesta di una di esse, si riuniscono per discutere delle preoccupazioni sollevate nella richiesta, di persona o tramite videoconferenza o teleconferenza, entro 60 giorni dalla data della richiesta e si adoperano per risolvere la questione il più rapidamente possibile. La parte richiedente, qualora ritenga che la questione sia urgente, può chiedere che la riunione abbia luogo entro un termine più breve. In questi casi l'altra parte considera favorevolmente tale richiesta. 78 Articolo TBT.11 - Cooperazione 1. Le parti cooperano in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità, qualora sia nell’interesse reciproco e fatta salva l'autonomia dei rispettivi processi decisionali e ordinamenti giuridici. Il comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi può procedere a uno scambio di opinioni in relazione alle attività di cooperazione svolte a norma del presente articolo o degli allegati del presente capo. 2. Ai fini del paragrafo 1, le parti si adoperano per individuare, sviluppare e promuovere attività di cooperazione di interesse reciproco. In particolare tali attività possono riguardare: (a) lo scambio di informazioni, esperienze e dati relativi ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità; (b) iniziative per garantire un'interazione e una cooperazione efficienti tra le rispettive autorità di regolamentazione a livello internazionale, regionale o nazionale; (c) lo scambio di informazioni, nella misura del possibile, in merito ad accordi e intese internazionali riguardanti gli ostacoli tecnici agli scambi di cui una o entrambe le parti sono firmatarie; e (d) l'istituzione di iniziative volte ad agevolare gli scambi o la partecipazione alle stesse. 3. Ai fini del presente articolo e delle disposizioni relative alla cooperazione di cui agli allegati del presente capo, la Commissione europea agisce a nome dell'Unione europea. Articolo TBT.12 - Punti di contatto 1. Ciascuna parte, all'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l'attuazione del presente capo e notifica all'altra parte i relativi dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto. 2. Il punto di contatto fornisce le informazioni o spiegazioni richieste dal punto di contatto dell'altra parte in relazione all'attuazione del presente capo entro un termine ragionevole e, se possibile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Articolo TBT.13 - Comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi Il comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi sovrintende all'attuazione e al funzionamento del presente capo e dei suoi allegati e, ove possibile, chiarisce e affronta senza indugio qualsiasi questione sollevata da una parte in merito all'elaborazione, all'adozione o all'applicazione di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità a norma del presente capo o dell'accordo TBT. Capo 5 - Dogane e agevolazione degli scambi Articolo CUSTMS.1 - Obiettivo Gli obiettivi del presente capo sono: 79 (a) rafforzare la cooperazione tra le parti in materia di dogane e agevolazione degli scambi e sostenere o mantenere, ove opportuno, adeguati livelli di compatibilità tra le rispettive legislazioni e prassi doganali al fine di garantire che la legislazione e le procedure pertinenti, come pure la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, conseguano l'obiettivo di promuovere l'agevolazione degli scambi, garantendo nel contempo l'efficacia dei controlli doganali così come l'efficacia dell'applicazione della legislazione doganale e delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio, l'adeguata protezione della sicurezza dei cittadini nonché il rispetto dei divieti e delle restrizioni e degli interessi finanziari delle parti; (b) rafforzare la cooperazione amministrativa tra le parti in materia di IVA e l'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte; (c) garantire che la legislazione di ciascuna parte abbia un carattere non discriminatorio e che le procedure doganali siano basate sul ricorso a metodi moderni e controlli efficaci per lottare contro la frode e per promuovere gli scambi legittimi; e (d) garantire che non siano in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di politica pubblica, compresi quelli relativi alla sicurezza e alla lotta contro la frode. Articolo CUSTMS.1 bis - Definizioni Ai fini del presente capo, dell'allegato CUSTMS-1 [Operatori economici autorizzati], del protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte si applicano le definizioni seguenti: (a) "accordo sulle ispezioni pre-imbarco": l'accordo sulle ispezioni pre-imbarco di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; (b) "convenzione ATA e convenzione di Istanbul": la convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, e la convenzione di Istanbul sull'ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990; (c) "convenzione sul regime comune di transito": la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito; (d) "modello dei dati doganali dell'OMD": la raccolta di dati, modelli elettronici per lo scambio di dati commerciali e norme internazionali sui dati e sulle informazioni utilizzati per l'agevolazione del rispetto della normativa e per l'applicazione dei controlli nel commercio mondiale, pubblicata periodicamente dal team di progetto del modello dei dati dell'OMD; (e) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una parte che disciplinano l'entrata o l'importazione delle merci, l'uscita o l'esportazione delle merci, il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; (f) "informazione": dati, documenti, immagini, relazioni, comunicazioni o copie autenticate, in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, anche non elaborati o analizzati; 80 (g) "persona": qualsiasi persona come definita al titolo XVII [ALTRE DISPOSIZIONI], articolo OTH.1 [Definizioni], lettera m)5; (h) "quadro SAFE": il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale, adottato in occasione della sessione dell'Organizzazione mondiale delle dogane tenutasi a Bruxelles nel giugno 2005, e periodicamente aggiornato; e (i) "accordo OMC sull'agevolazione degli scambi": l'accordo sull'agevolazione degli scambi allegato al protocollo che modifica l'accordo OMC (decisione del 27 novembre 2014). Articolo CUSTMS.2 - Cooperazione doganale 1. Le autorità pertinenti delle parti cooperano in materia doganale per sostenere gli obiettivi di cui all'articolo CUSTMS.1 [Obiettivo], tenendo conto delle risorse di cui dispongono le rispettive autorità. Ai fini del presente titolo [Scambi di merci], si applica la convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci del 20 maggio 1987. 2. Le parti sviluppano una cooperazione, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti: (a) scambio di informazioni sulla legislazione doganale, sulla sua attuazione e sulle procedure doganali, in particolare nei seguenti ambiti: (i) semplificazione e modernizzazione delle procedure doganali; (ii) agevolazione del transito e del trasbordo; (iii) rapporti con la comunità imprenditoriale; e (iv) sicurezza della catena di approvvigionamento e gestione del rischio; (b) collaborazione sugli aspetti doganali della sicurezza e agevolazione della catena di approvvigionamento del commercio internazionale a norma del quadro SAFE; (c) possibilità di sviluppare iniziative congiunte relative alle procedure di importazione ed esportazione e ad altre procedure doganali, compresa l'assistenza tecnica, nonché iniziative congiunte volte a garantire un servizio efficace alla comunità imprenditoriale; (d) rafforzamento della cooperazione nel settore doganale nell'ambito di organizzazioni internazionali quali l'OMC e l'OMD e scambio di informazioni o conduzione di discussioni al fine di stabilire, ove possibile, posizioni comuni in seno a tali organizzazioni internazionali come pure all'UNCTAD e all'UNECE; (e) impegno ad armonizzare i rispettivi requisiti in materia di dati per l'importazione, l'esportazione e altre procedure doganali mediante l'applicazione di norme e dati comuni conformemente al modello dei dati doganali dell'OMD; 5 A fini di chiarezza, resta inteso che, in particolare ai fini del presente capo, la nozione di "persona" comprende qualsiasi associazione di persone priva di personalità giuridica ma alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici. 81 (f) rafforzamento della cooperazione sulle tecniche di gestione del rischio, compresa la condivisione delle migliori prassi e, ove opportuno, delle informazioni sui rischi e dei risultati dei controlli. Ove pertinente e opportuno, le parti possono prendere in considerazione anche il reciproco riconoscimento delle tecniche di gestione del rischio, delle norme e dei controlli relativi al rischio e delle misure doganali di sicurezza. Le parti possono prendere in considerazione, ove pertinente e opportuno, anche l'elaborazione di criteri e norme compatibili per la valutazione del rischio, di misure di controllo e dei settori di controllo prioritari; (g) instaurazione del reciproco riconoscimento dei programmi di operatore economico autorizzato per rendere sicuro e facilitare il commercio; (h) promozione della cooperazione tra le autorità doganali e altre autorità o organismi governativi in relazione ai programmi di operatore economico autorizzato, che può essere realizzata, tra l'altro, concordando gli standard più elevati, agevolando l'accesso ai benefici e riducendo al minimo inutili duplicazioni; (i) applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, anche attraverso lo scambio di informazioni e migliori prassi nelle operazioni doganali, con un'attenzione particolare all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale; (j) mantenimento di procedure doganali compatibili, ove opportuno e praticabile, compresa l'applicazione di un documento amministrativo unico per la dichiarazione in dogana; e (k) scambio, ove pertinente e opportuno e nel quadro di accordi da concordare, di determinate categorie di informazioni di rilevanza doganale tra le autorità doganali delle parti mediante una comunicazione strutturata e regolare, ai fini del miglioramento della gestione del rischio e dell'efficacia dei controlli doganali, dell'individuazione delle merci a rischio in termini di riscossione delle entrate o di sicurezza e dell'agevolazione degli scambi legittimi. Tali scambi possono comprendere dati relativi alle dichiarazioni di esportazione e di importazione per quanto riguarda gli scambi tra le parti, con la possibilità di esaminare, mediante iniziative pilota, lo sviluppo di meccanismi interoperabili al fine di evitare duplicazioni nella trasmissione di tali informazioni. Gli scambi di cui alla presente lettera lasciano impregiudicati gli scambi di informazioni che possono aver luogo tra le parti a norma del protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. 3. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste nel presente accordo, le autorità doganali delle parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nelle materie disciplinate dal presente capo a norma del protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. 4. Gli scambi di informazioni tra le parti a norma del presente capo sono soggetti alla riservatezza e protezione delle informazioni di cui all'articolo 12 [Scambio di informazioni e riservatezza] del protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, mutatis mutandis, nonché agli obblighi in materia di riservatezza stabiliti dalla legislazione delle parti. Articolo CUSTMS.3 - Legislazione e procedure doganali e altre disposizioni legislative e procedure attinenti al commercio 1. Ciascuna parte provvede affinché le rispettive disposizioni e procedure doganali: (a) siano coerenti con gli strumenti e le norme internazionali applicabili in materia doganale e commerciale, compresi l'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi, gli elementi 82 sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci nonché il quadro SAFE e il modello dei dati doganali dell'OMD; (b) garantiscano la protezione e l'agevolazione degli scambi legittimi, tenendo conto dell'evoluzione delle prassi commerciali, attraverso l'applicazione efficace delle norme, anche in caso di violazioni delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, di evasione dei dazi e di contrabbando, e assicurando il rispetto delle prescrizioni legislative; (c) si basino su una legislazione proporzionata e non discriminatoria, che eviti oneri inutili per gli operatori economici, preveda ulteriori agevolazioni per gli operatori con livelli elevati di conformità, compreso un trattamento favorevole per quanto riguarda i controlli doganali prima dello svincolo delle merci, e assicuri la tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della sicurezza dei cittadini, nonché il rispetto dei divieti e delle restrizioni e degli interessi finanziari delle parti; e (d) contengano norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte in caso di violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali in materia doganale e che garantiscano che l'imposizione di tali sanzioni non determini ritardi ingiustificati. Ciascuna parte dovrebbe riesaminare periodicamente la propria legislazione e le proprie procedure doganali. Le procedure doganali dovrebbero inoltre essere applicate in modo prevedibile, coerente e trasparente. 2. Per migliorare i metodi di lavoro e garantire la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilità in relazione alle operazioni, ciascuna parte: (a) semplifica e riesamina, ove possibile, le prescrizioni e le formalità al fine di garantire lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci; (b) si adopera per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e i documenti richiesti dalle dogane e da altri organismi; e (c) promuove il coordinamento tra tutte le autorità di frontiera, a livello sia interno che transfrontaliero, al fine di agevolare le procedure di attraversamento delle frontiere e rafforzare i controlli, prendendo in considerazione controlli di frontiera congiunti ove fattibile e opportuno. Articolo CUSTMS.4 - Svincolo delle merci 1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure doganali che: (a) prevedono lo svincolo sollecito delle merci entro un periodo di tempo non superiore a quello necessario per assicurare la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari; (b) prevedono la presentazione elettronica anticipata e il trattamento dei documenti e di altre informazioni prescritte prima dell'arrivo delle merci, al fine di consentire il sollecito svincolo delle merci all'arrivo, se l'analisi dei rischi non ha identificato alcun rischio o se non devono essere effettuati controlli casuali o di altro tipo; 83 (c) prevedono la possibilità, ove opportuno e qualora siano soddisfatte le condizioni necessarie, di immettere le merci in libera pratica presso il primo punto di arrivo; e (d) consentono lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri, se tale determinazione non è effettuata in precedenza o contestualmente all'arrivo, o il più rapidamente possibile dopo l'arrivo e purché tutte le altre prescrizioni normative siano state rispettate. 2. Quale condizione per tale svincolo, ciascuna parte può richiedere una garanzia per ogni importo non ancora determinato sotto forma di cauzione, deposito o altro strumento idoneo previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Tale garanzia non può essere superiore all'importo che la parte richiede per assicurare il pagamento di dazi doganali, imposte, diritti e oneri definitivi dovuti per le merci coperte dalla garanzia. La garanzia è liberata quando non è più necessaria. 3. Le parti garantiscono che le autorità doganali e le altre autorità responsabili dei controlli e delle procedure frontalieri che si occupano delle procedure di importazione, esportazione e transito delle merci cooperino e coordinino le loro attività al fine di agevolare gli scambi e accelerare lo svincolo delle merci. Articolo CUSTMS.5 - Procedure doganali semplificate 1. Ciascuna parte si adopera per semplificare le proprie prescrizioni e formalità per le procedure doganali al fine di ridurne i tempi e i costi per gli operatori o gli operatori commerciali, comprese le piccole e medie imprese. 2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che consentono agli operatori o agli operatori commerciali di beneficiare di un'ulteriore semplificazione delle procedure doganali, purché essi soddisfino i criteri specificati nelle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tali misure possono comprendere, tra l'altro: (a) dichiarazioni in dogana contenenti una serie ridotta di dati o un numero ridotto di documenti giustificativi; (b) dichiarazioni in dogana periodiche per la determinazione e il pagamento dei dazi doganali e delle imposte a copertura di più importazioni in un determinato periodo, dopo lo svincolo delle merci importate; (c) l'autovalutazione e la dilazione del pagamento dei dazi doganali e delle imposte fino a dopo lo svincolo delle merci importate; e (d) l'uso di una garanzia con un importo ridotto o l'esonero dall'obbligo di fornire la garanzia. 3. La parte che decide di adottare una di queste misure offre, ove lo ritenga opportuno e praticabile e a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, tali semplificazioni a tutti gli operatori commerciali che soddisfano i criteri pertinenti. Articolo CUSTMS.6 - Transito e trasbordo 1. Ai fini dell'articolo GOODS.4 bis [Libertà di transito] si applica la convenzione sul regime comune di transito. 84 2. Ciascuna parte garantisce l'agevolazione ed il controllo effettivo delle operazioni di trasbordo e dei movimenti di transito attraverso il proprio territorio. 3. Ciascuna parte promuove e attua regimi di transito regionali volti ad agevolare gli scambi a norma della convenzione sul regime comune di transito. 4. Ciascuna parte garantisce la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità e di tutti gli organismi interessati nel proprio territorio al fine di agevolare il traffico in transito. 5. Ciascuna parte consente alle merci destinate all'importazione di circolare sotto controllo doganale nel proprio territorio da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale nel proprio territorio nel quale le merci saranno svincolate o sdoganate. Articolo CUSTMS.7 - Gestione del rischio 1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un sistema di gestione del rischio per i controlli doganali al fine di ridurre la probabilità che si verifichi un evento, e il suo eventuale impatto, che impedirebbe la corretta applicazione della legislazione doganale, comprometterebbe gli interessi finanziari delle parti o costituirebbe una minaccia per la sicurezza delle parti e dei loro residenti, per la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per i consumatori. 2. I controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici. 3. Ciascuna parte concepisce e applica la gestione del rischio in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali. 4. Ciascuna parte concentra i controlli doganali e gli altri controlli di frontiera pertinenti sulle partite ad alto rischio e accelera lo svincolo delle partite a basso rischio. Ciascuna parte può anche scegliere, su base aleatoria, le partite per tali controlli nel quadro della propria gestione del rischio. 5. Ciascuna parte fonda la gestione del rischio su una valutazione del rischio effettuata mediante appropriati criteri di selettività. Articolo CUSTMS.8 - Audit successivi allo sdoganamento 1. Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascuna parte adotta o mantiene audit successivi allo sdoganamento per assicurare la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e alle altre disposizioni legislative e regolamentari collegate. 2. Ciascuna parte seleziona le persone e le partite da sottoporre agli audit successivi allo sdoganamento in base al rischio, utilizzando anche, se del caso, appropriati criteri di selettività. Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in maniera trasparente. Qualora una persona sia interessata da un procedimento di audit e siano stati raggiunti risultati definitivi, la parte notifica senza indugio alla persona i cui registri siano sottoposti ad audit i risultati, i suoi diritti e obblighi e le motivazioni dei risultati. 3. Le informazioni ottenute negli audit successivi allo sdoganamento possono essere usate in procedimenti amministrativi o giudiziari successivi. 4. Ove praticabile, le parti utilizzano i risultati degli audit successivi allo sdoganamento ai fini della gestione del rischio. 85 Articolo CUSTMS.9 - Operatori economici autorizzati 1. Ciascuna parte mantiene in vigore un programma di partenariato per gli operatori che soddisfano i criteri precisati nell'allegato CUSTMS-1 [Operatori economici autorizzati]. 2. Le parti riconoscono i rispettivi programmi per gli operatori economici autorizzati a norma dell'allegato CUSTMS-1 [Operatori economici autorizzati]. Articolo CUSTMS.10 - Pubblicazione e disponibilità delle informazioni 1. Ciascuna parte provvede affinché la propria legislazione doganale e le altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio nonché le proprie procedure amministrative generali e le informazioni pertinenti di applicazione generale attinenti al commercio siano pubblicate e rese prontamente disponibili alle persone interessate in maniera facilmente accessibile, anche tramite Internet, se del caso. 2. Ciascuna parte pubblica senza indugio, con il maggior anticipo possibile rispetto alla loro entrata in vigore, le nuove disposizioni legislative e procedure generali in materia di dogane e agevolazione degli scambi, e pubblica senza indugio le modifiche e le interpretazioni di tali disposizioni legislative e procedure. Ciò comprende: (a) gli avvisi pertinenti di natura amministrativa; (b) le procedure di importazione, esportazione e transito (comprese quelle per porti, aeroporti e altri punti di entrata), e i moduli e i documenti richiesti; (c) le aliquote dei dazi e le imposte di qualsiasi natura applicate all'importazione o all'esportazione, o in relazione ad esse; (d) i diritti e gli oneri imposti da o per organismi governativi sull'importazione, sull'esportazione o sul transito, o in relazione ad essi; (e) le regole per la classificazione o la valutazione dei prodotti a fini doganali; (f) le disposizioni legislative e regolamentari e le decisioni amministrative di applicazione generale concernenti le regole di origine; (g) le restrizioni o i divieti di importazione, esportazione o transito; (h) le disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle formalità di importazione, esportazione o transito; (i) le procedure di ricorso; (j) gli accordi o loro parti con uno o più paesi relativi a importazione, esportazione o transito; (k) le procedure relative alla gestione dei contingenti tariffari; (l) gli orari di servizio e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera; e (m) i punti di contatto per le richieste di informazioni. 86 3. Ciascuna parte prevede un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni legislative, procedure, diritti o oneri nuovi o modificati. 4. Ciascuna parte rende disponibili su Internet: (a) una descrizione delle sue procedure di importazione, esportazione e transito, comprese le procedure di ricorso, con informazioni in merito alle fasi concrete necessarie per l'importazione, l'esportazione e il transito; (b) i moduli e i documenti richiesti per l'importazione o il transito nel territorio di tale parte o per l'esportazione da tale territorio; e (c) i recapiti relativi ai centri di informazione. Ciascuna parte provvede affinché le descrizioni, i moduli, i documenti e le informazioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), siano tenuti aggiornati. 5. Ciascuna parte istituisce o mantiene uno o più centri di informazione per rispondere alle richieste di informazioni di governi, operatori commerciali e altre parti interessate sulle questioni doganali e su altre questioni attinenti al commercio entro un termine ragionevole. Le parti non esigono il pagamento di diritti per rispondere alle richieste di informazioni. Articolo CUSTMS.11 - Decisioni anticipate 1. Su richiesta degli operatori economici ciascuna parte emette, tramite le proprie autorità doganali, decisioni anticipate che stabiliscono il trattamento da accordare alle merci interessate. Tali decisioni sono emesse tempestivamente per iscritto o in formato elettronico e contengono tutte le informazioni necessarie conformemente alle disposizioni legislative della parte che emette la decisione. 2. Le decisioni anticipate sono valide per un periodo di almeno tre anni dalla data di decorrenza della loro validità, tranne qualora non siano più conformi alla legge o qualora i fatti o le circostanze a sostegno delle decisioni originarie siano cambiati. 3. Una parte può rifiutare di emettere una decisione anticipata qualora la questione sollevata nella richiesta sia oggetto di un riesame amministrativo o giudiziario o qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione anticipata o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale. Se una parte rifiuta di emettere una decisione anticipata, ne informa senza indugio il richiedente per iscritto, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione. 4. Ciascuna parte pubblica almeno: (a) le prescrizioni relative alla richiesta di decisione anticipata, incluse le informazioni da trasmettere e il formato; (b) il termine per l'emissione della decisione anticipata; e (c) il periodo di validità della decisione anticipata. 5. Qualora una parte revochi, modifichi, invalidi o annulli una decisione anticipata, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente esponendo i fatti pertinenti e i motivi della sua decisione. 87 Una parte revoca, modifica, invalida o annulla una decisione anticipata con effetto retroattivo solo nel caso in cui questa sia basata su informazioni incomplete, errate, false o fuorvianti. 6. Una decisione anticipata emessa da una parte è vincolante per tale parte nei confronti del richiedente. La parte può stabilire che la decisione anticipata sia vincolante per il richiedente. 7. Ciascuna parte provvede, su richiesta scritta del destinatario, a un riesame di una decisione anticipata o di una decisione di revocare, modificare o invalidare una decisione anticipata. 8. Ciascuna parte rende pubbliche le informazioni sulle decisioni anticipate, tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni personali e le informazioni commerciali riservate. 9. Le decisioni anticipate sono emesse per quanto riguarda: a) la classificazione tariffaria delle merci; b) l'origine delle merci; e c) qualsiasi altra questione eventualmente concordata dalle parti. Articolo CUSTMS.12 - Spedizionieri doganali Le disposizioni e procedure doganali di una parte non prevedono l'obbligo di ricorrere a spedizionieri doganali o altri agenti. Ciascuna parte pubblica le proprie misure relative al ricorso agli spedizionieri doganali. Qualora rilasci licenze a spedizionieri doganali, ciascuna parte applica norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Articolo CUSTMS.13 - Ispezioni pre-imbarco Una parte non impone l'obbligo di ispezioni pre-imbarco, quali definite nell'accordo dell'OMC sulle ispezioni pre-imbarco, o di qualunque altro tipo di attività ispettive effettuate nel luogo di destinazione da società private prima dello sdoganamento. Articolo CUSTMS.14 - Riesame e ricorso 1. Ciascuna parte stabilisce procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili che garantiscano il diritto di ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le pronunce e le decisioni delle dogane o di altre autorità competenti che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci. 2. Le procedure di cui al paragrafo 1 comprendono: (a) un ricorso o un riesame amministrativo dinanzi a un'autorità amministrativa superiore o indipendente rispetto al funzionario o all'ufficio che ha emesso la decisione; e (b) un ricorso o un riesame giudiziario della decisione. 3. Ciascuna parte provvede affinché, nei casi in cui la decisione sul ricorso o sul riesame di cui al paragrafo 2, lettera a), non sia emessa entro il termine previsto dalle sue disposizioni legislative e regolamentari o senza indebito ritardo, il richiedente abbia diritto a un ulteriore ricorso o riesame amministrativo o giudiziario o a ricorrere altrimenti all'autorità giudiziaria a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte. 88 4. Ciascuna parte provvede affinché al richiedente siano indicati i motivi della decisione amministrativa onde consentirgli di accedere alle procedure di ricorso o riesame se necessario. Articolo CUSTMS.15 - Rapporti con la comunità imprenditoriale 1. Ciascuna parte consulta periodicamente e tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure generali in materia di dogane e agevolazione degli scambi. A tal fine sono condotte da ciascuna parte consultazioni adeguate tra le amministrazioni e la comunità imprenditoriale. 2. Ciascuna parte garantisce che le proprie prescrizioni e procedure doganali nonché le prescrizioni e procedure correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, seguano le migliori prassi e limitino il meno possibile gli scambi. Articolo CUSTMS.16 - Ammissione temporanea 1. Ai fini del presente articolo, per "ammissione temporanea" si intende il regime doganale che consente di introdurre in un territorio doganale determinate merci, compresi i mezzi di trasporto, in esenzione, a determinate condizioni, da dazi all'importazione e imposte e senza divieti o restrizioni all'importazione di carattere economico, purché le merci siano importate per una finalità specifica e siano destinate ad essere riesportate, entro un dato termine, senza avere subito alcuna modifica, ad eccezione del normale deprezzamento per l'uso che ne è fatto. 2. Ciascuna parte concede l'ammissione temporanea in esenzione totale, a determinate condizioni, da dazi all'importazione e imposte e senza divieti o restrizioni all'importazione di carattere economico, come previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ai seguenti tipi di merci: (a) merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe (merci destinate ad essere esposte o a essere oggetto di dimostrazione nel corso di una manifestazione; merci destinate ad esser utilizzate in occasione di una manifestazione per esigenze di presentazione di prodotti esteri; materiale, comprese apparecchiature per l’interpretazione, apparecchi di registrazione del suono e delle immagini, nonché film a carattere educativo, scientifico o culturale, destinato ad essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali); prodotti ottenuti accessoriamente nel corso della manifestazione con merci importate temporaneamente, in occasione della dimostrazione di macchine o apparecchi esposti; (b) materiale professionale (materiale per la stampa, la radiodiffusione e la televisione, necessario ai rappresentanti della stampa, della radiodiffusione o della televisione che si rechino nel territorio di un altro paese per effettuare servizi giornalistici, registrazioni o trasmissioni nel quadro di determinati programmi; materiale cinematografico necessario a una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per realizzare uno o più film; ogni altro materiale necessario per l'esercizio del mestiere o della professione a una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per compiervi un determinato lavoro, nella misura in cui non sia destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o (tranne in caso di attrezzatura manuale) nello sfruttamento di risorse naturali, nella costruzione, nella riparazione o nella manutenzione di immobili, nell'esecuzione di lavori di sterro o lavori analoghi; apparecchi ausiliari del materiale di cui sopra e relativi accessori); componenti importati per la riparazione di materiale professionale in regime di ammissione temporanea; 89 (c) merci importate nel quadro di un'operazione commerciale, ma la cui importazione non costituisce di per sé un'operazione commerciale (imballaggi importati pieni per essere riesportati, vuoti o pieni, oppure importati vuoti per essere riesportati pieni; contenitori, riempiti o meno di merci, nonché accessori e attrezzature di contenitori in regime di ammissione temporanea, importati con un contenitore per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore, oppure importati separatamente per essere riesportati con un contenitore e componenti destinati alla riparazione dei contenitori in regime di ammissione temporanea; palette; campioni; film pubblicitari; altre merci importate nel quadro di un'operazione commerciale); (d) merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione (matrici, zoccoli, cliché, stampi, disegni, progetti, modelli e altri oggetti simili; strumenti di misura, di controllo, di verifica ed altri oggetti simili; utensili e strumenti speciali, importati per essere utilizzati nel corso di un processo di fabbricazione); mezzi di produzione sostitutivi (strumenti, apparecchi e macchine che, in attesa della consegna o della riparazione di merci simili, sono messi a disposizione di un cliente dal fornitore o dal riparatore); (e) merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici o culturali (materiale scientifico e didattico, materiale per il conforto dei marittimi e ogni altra merce importata nel quadro di un'attività educativa, scientifica o culturale); pezzi di ricambio per materiale scientifico e didattico in regime di ammissione temporanea; utensili appositamente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del predetto materiale; (f) effetti personali (tutti gli articoli, nuovi o usati, di cui un viaggiatore può ragionevolmente aver bisogno per uso personale durante il viaggio, tenuto conto di tutte le circostanze del viaggio, esclusa qualsiasi merce importata a fini commerciali); merci importate a fini sportivi (articoli sportivi e altri materiali destinati ad essere utilizzati dai viaggiatori in occasione di gare o di dimostrazioni sportive o a fini di allenamento nel territorio di ammissione temporanea); (g) materiale di promozione turistica (merci aventi come scopo d'indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale); (h) merci importate a fini umanitari (materiale medico-chirurgico e di laboratorio e spedizioni aventi carattere d'urgenza, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessità, spediti per soccorrere le vittime di calamità naturali o catastrofi analoghe); e (i) animali importati per scopi specifici (ammaestramento, addestramento, riproduzione, ferratura o pesatura, trattamento veterinario, prova (ad esempio, in vista dell'acquisto), partecipazione a manifestazioni pubbliche, esposizioni, concorsi, competizioni o dimostrazioni, spettacoli (animali da circo, ecc.), trasferimenti turistici (compresi gli animali da compagnia dei viaggiatori), esercizio di un'attività (cani o cavalli di polizia; cani da ricerca, cani guida per ciechi, ecc.), operazioni di salvataggio, transumanza o pascolo, esecuzione di lavoro o trasporto, uso medico (produzione di veleno, ecc.). 3. Ai fini dell'ammissione temporanea delle merci di cui al paragrafo 2 e indipendentemente dalla loro origine, ciascuna parte accetta i carnet prescritti ai fini della convenzione ATA e della convenzione di Istanbul rilasciati nell'altra parte, ivi approvati e garantiti da un'associazione appartenente alla catena di garanzia internazionale, certificati dalle autorità competenti e validi nel territorio doganale della parte importatrice. 90 Articolo CUSTMS 17 - Sportello unico Ciascuna parte si adopera per istituire uno sportello unico che consenta agli operatori commerciali di presentare la documentazione o i dati richiesti per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci attraverso un punto di accesso unico alle autorità o agli organismi partecipanti. Articolo CUSTMS 18 - Agevolazione del traffico ro-ro 1. Tenuto conto dell'elevato volume di traversate marittime e, in particolare, dell'elevato volume di traffico ro-ro tra i rispettivi territori doganali, le parti convengono di cooperare al fine di agevolare tale traffico nonché ulteriori modalità di traffico alternative. 2. Le parti riconoscono: (a) il diritto di ciascuna parte di adottare formalità e procedure doganali che agevolino gli scambi per il traffico tra le parti nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici; e (b) il diritto dei porti, delle autorità portuali e degli operatori di agire, nell'ambito degli ordinamenti giuridici della rispettiva parte, conformemente alle proprie norme e ai propri modelli operativi e commerciali. 3. A tal fine le parti: (a) adottano o mantengono in vigore procedure che consentano la presentazione di documenti d'importazione e altre informazioni richieste, comprese le distinte, per iniziare il trattamento prima dell'arrivo delle merci, al fine di accelerare le procedure di svincolo delle merci all'arrivo; e (b) si impegnano ad agevolare l'uso del regime di transito da parte degli operatori, comprese le semplificazioni di tale regime previste dalla convenzione sul regime comune di transito. 4. Le parti convengono di incoraggiare la cooperazione tra le rispettive autorità doganali sulle rotte bilaterali di attraversamento marittimo e di scambiarsi informazioni sul funzionamento dei porti che gestiscono il traffico tra di esse, nonché sulle norme e procedure applicabili. Esse rendono pubbliche le informazioni sulle misure che hanno adottato e sulle procedure messe in atto dai porti per agevolare tale traffico, e ne promuovono la conoscenza tra gli operatori. Articolo CUSTMS.19 - Cooperazione amministrativa in materia di IVA e assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte Le autorità competenti delle parti collaborano per garantire il rispetto della legislazione in materia di IVA e per il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte a norma del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte. Articolo CUSTMS.20 - Comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine 1. Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine: (a) tiene consultazioni periodiche; e 91 (b) in relazione al riesame delle disposizioni dell'allegato CUSTMS-1 [Operatori economici autorizzati]: (i) effettua convalide comuni degli aderenti ai programmi per individuare i punti di forza e di debolezza nell'attuazione dell'allegato CUSTMS-1 [Operatori economici autorizzati]; e (ii) procede a scambi di opinioni riguardanti i dati da condividere e il trattamento degli operatori. 2. Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine può adottare decisioni o raccomandazioni sui seguenti aspetti: (a) lo scambio di informazioni di rilevanza doganale, il reciproco riconoscimento delle tecniche di gestione del rischio, delle norme e dei controlli relativi al rischio e delle misure doganali di sicurezza, le decisioni anticipate, gli approcci comuni alla valutazione in dogana e altre questioni relative all'attuazione del presente capo; (b) le modalità di scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 10 [Scambio automatico di informazioni] del protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e altre questioni relative all'attuazione di tale protocollo; (c) le questioni relative all'attuazione dell'allegato CUSTMS-1 [Operatori economici autorizzati]; e (d) le procedure di consultazione di cui all'articolo ORIG.26 [Rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale] per quanto riguarda qualsiasi questione tecnica o amministrativa relativa all'attuazione del capo 2 [Regole di origine] del presente titolo, comprese le note interpretative volte a garantire un'amministrazione uniforme delle regole di origine. Articolo CUSTMS.21 - Modifiche 1. Il consiglio di partenariato può modificare: (a) l'allegato CUSTMS-1 [Operatori economici autorizzati], il protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e l'elenco delle merci di cui all'articolo CUSTMS.16 [Ammissione temporanea], paragrafo 2; e (b) il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte. 2. Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte può modificare il valore di cui all'articolo 33, paragrafo 4, del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte. TITOLO II - SERVIZI E INVESTIMENTI Capo 1 - Disposizioni generali Articolo SERVIN.1.1 - Obiettivo e ambito di applicazione 92 1. Le parti affermano l'impegno a instaurare un contesto propizio allo sviluppo degli scambi e degli investimenti fra di esse. 2. Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come: la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, la pubblica istruzione, la sicurezza, l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici; la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati e la promozione e la tutela della diversità culturale. 3. Il presente titolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche di una parte che intendono accedere al mercato del lavoro dell'altra parte né alle misure riguardanti la nazionalità, la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. 4. Il presente titolo non osta a che una parte applichi misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dal presente titolo. Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal presente titolo. 5. Il presente titolo non si applica a quanto segue: (a) servizi aerei o servizi connessi a sostegno dei servizi aerei6, ad eccezione di quanto segue: (i) servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili; (ii) servizi relativi ai sistemi telematici di prenotazione; (iii) servizi di assistenza a terra; (iv) seguenti servizi prestati con aeromobile con equipaggio nel rispetto delle norme e regolamentazioni di ciascuna parte che disciplinano l'ammissione degli aeromobili nel rispettivo territorio, la partenza da esso e l'esercito al suo interno: lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; (v) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo; (b) servizi audiovisivi; (c) cabotaggio marittimo nazionale7; 6 Sono servizi aerei o servizi connessi a sostegno dei servizi aerei (elenco non esaustivo): trasporto aereo; servizi prestati mediante aeromobile il cui scopo principale non è il trasporto di merci o di passeggeri, quali lotta aerea antincendio, addestramento al volo, osservazione del panorama dall'alto, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea, lancio col paracadute, traino di alianti, costruzione ed esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; noleggio di aeromobili con equipaggio; servizi di gestione degli aeroporti. 93 (d) trasporto per via navigabile interna. 6. Il presente titolo non si applica alle misure delle parti relative agli appalti pubblici di beni o servizi acquistati a fini pubblici e non a fini di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, che si tratti o no di "appalto disciplinato" ai sensi dell'articolo PPROC.2 [Integrazione di alcune disposizioni dell'AAP e appalto disciplinato]. 7. Il presente titolo, ad eccezione dell'articolo SERVIN.2.6 [Prescrizioni in materia di prestazioni], non si applica alle sovvenzioni concesse dalle parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali. Articolo SERVIN.1.2 - Definizioni Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti: (a) "attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri": le attività, anche sotto forma di prestazione di servizi, che non sono svolte su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici8; (b) "servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili": le attività di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea; (c) "servizi di sistemi telematici di prenotazione": servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, per mezzo dei quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti; (d) "impresa disciplinata": l'impresa situata nel territorio di una parte, stabilita a norma della lettera h) da un investitore dell'altra parte nel rispetto del diritto applicabile, esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo o stabilita successivamente; (e) "scambi transfrontalieri di servizi": la prestazione di un servizio: (i) dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; o (ii) nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell'altra parte; 7 Per l'Unione sono cabotaggio marittimo nazionale, fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" dell'applicabile normativa nazionale, il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata il 10 dicembre 1982 a Montego Bay (Giamaica), e il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro e destinato allo stesso porto o luogo; per il Regno Unito, il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato nel Regno Unito e un altro porto o luogo situato nel Regno Unito, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata il 10 dicembre 1982 a Montego Bay (Giamaica), e il traffico proveniente da un porto o un luogo situato nel Regno Unito e destinato allo stesso porto o luogo. 8 Si precisa che l'espressione "attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri", se usata in relazione alle misure delle parti che incidono sulla prestazione di servizi, comprende i "servizi svolti nell'esercizio dei pubblici poteri", definiti all'articolo SERVIN.1.2 [Definizioni], lettera p). 94 (f) "attività economica": l'attività di tipo industriale, commerciale, professionale o artigianale, anche sotto forma di prestazione di servizio, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri; (g) "impresa": una persona giuridica o una sua succursale o un suo ufficio di rappresentanza; (h) "stabilimento": la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso partecipazione al capitale, o l'apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di una parte al fine di allacciare o mantenere legami economici durevoli; (i) "servizi di assistenza a terra": la prestazione per conto terzi dei seguenti servizi presso un aeroporto: rappresentanza e supervisione di compagnie aeree nonché relativa assistenza amministrativa, gestione dei passeggeri, gestione dei bagagli, assistenza alle operazioni in pista, catering, assistenza merci e posta, rifornimento di carburante per gli aeromobili, assistenza e pulizia degli aeromobili, trasporto a terra, operazioni di volo, gestione dell'equipaggio e pianificazione dei voli; i servizi di assistenza a terra non comprendono l'autoassistenza, la sicurezza (security), la riparazione e la manutenzione degli aeromobili o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all'interno dell'aeroporto; (j) "investitore di una parte": una persona fisica o giuridica di una parte che intende stabilire, sta stabilendo o ha stabilito, in conformità della lettera h), un'impresa nel territorio dell'altra parte; (k) "persona giuridica di una parte"9: (i) per l'Unione: (A) una persona giuridica costituita o organizzata a norma del diritto dell'Unione, o di almeno uno dei suoi Stati membri, che esercita nel territorio dell'Unione un'attività commerciale sostanziale che l'Unione, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (WT/REG39/1), riconosce equivalente al concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno Stato membro dell'Unione sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); (B) una società di navigazione stabilita al di fuori dell'Unione ma controllata da persone fisiche di uno Stato membro, le cui navi sono immatricolate in uno Stato membro dell'Unione e battono bandiera di tale Stato; (ii) per il Regno Unito: 9 Si precisa che le società di navigazione di cui alla presente lettera sono considerate persone giuridiche di una parte limitatamente alle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimo. 95 (A) una persona giuridica costituita o organizzata a norma del diritto del Regno Unito che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio del Regno Unito; (B) una società di navigazione stabilita al di fuori del Regno Unito ma controllata da persone fisiche del Regno Unito, le cui navi sono immatricolate nel Regno Unito e battono bandiera del Regno Unito; (l) "esercizio": la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altre forme di alienazione di un'impresa; (m) "qualifiche professionali": qualifiche attestate da titolo di formazione, esperienza professionale o altro attestato di competenza; (n) "vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo": possibilità per il vettore aereo di vendere e commercializzare liberamente servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione, ma non la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili; (o) "servizio": qualunque servizio prestato in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri; (p) "servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri": servizi che non sono prestati né su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici; (q) "prestatore di servizi": la persona fisica o giuridica che intende prestare o presta un servizio; (r) "prestatore di servizi di una parte": la persona fisica o giuridica di una parte che intende prestare o presta un servizio. Articolo SERVIN.1.3 - Diniego di benefici 1. Può negare i benefici del presente titolo e del titolo IV [Movimenti di capitali, pagamenti, trasferimenti e misure di salvaguardia temporanee] della presente rubrica all'investitore o prestatore di servizi dell'altra parte ovvero all'impresa disciplinata la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che: (a) vietano di effettuare operazioni con l'investitore, prestatore di servizi o impresa disciplinata o (b) risulterebbero violate o eluse se all'investitore, prestatore di servizi o impresa disciplinata fossero accordati i benefici del presente titolo e del titolo IV [Movimenti di capitali, pagamenti, trasferimenti e misure di salvaguardia temporanee] della presente rubrica, compresa la situazione in cui le misure vietino di effettuare operazioni con una persona fisica o giuridica che ne è proprietaria o ne ha il controllo. 2. Si precisa che il paragrafo 1 si applica al titolo IV [Movimenti di capitali, pagamenti, trasferimenti e misure di salvaguardia temporanee] della presente rubrica nella misura in cui esso fa riferimento a servizi o investimenti rispetto ai quali una parte ha negato i benefici del presente titolo. 96 Articolo SERVIN.1.4 - Riesame 1. Al fine di apportare possibili miglioramenti alle disposizioni del presente titolo e coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali, le parti riesaminano il loro quadro giuridico in materia di scambi di servizi e investimenti, compreso il presente accordo, conformemente all'articolo FINPROV.3 [Revisioni]. 2. Le parti di adoperano, se opportuno, a riesaminare le misure non conformi e le riserve di cui all'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti], all'allegato SERVIN-2 [Misure future], all'allegato SERVIN-3 [Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali] e all'allegato SERVIN-4 [Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti] e le attività dei visitatori di breve durata per motivi professionali di cui all'allegato SERVIN-3 [Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali], al fine di concordare eventuali miglioramenti nell'interesse reciproco. 3. Il presente articolo non si applica in relazione ai servizi finanziari. Capo 2 - Liberalizzazione degli investimenti Articolo SERVIN.2.1 - Ambito di applicazione Il presente capo si applica alle misure adottate da una parte che incidono sullo stabilimento di un'impresa ai fini dello svolgimento di attività economiche e sull'esercizio della stessa da parte di: (a) investitori dell'altra parte; (b) imprese disciplinate; (c) ai fini dell'articolo SERVIN.2.6 [Prescrizioni in materia di prestazioni], un'impresa situata nel territorio della parte che adotta o mantiene in vigore la misura. Articolo SERVIN.2.2 - Accesso al mercato Ciascuna parte, in relazione allo stabilimento di un'impresa da parte di un investitore dell'altra parte o da parte di un'impresa disciplinata ovvero in relazione all'esercizio di un'impresa disciplinata, si astiene dall'adottare o mantenere in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, misure che: (a) impongono limiti: (i) del numero di imprese che possono svolgere una determinata attività economica, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica; (ii) del valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; 97 (iii) del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica1011; (iv) della partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo della partecipazione straniera o di valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi; o (v) del numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o che un'impresa può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio dell'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o (b) limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali l'investitore dell'altra parte può esercitare un'attività economica. Articolo SERVIN.2.3 - Trattamento nazionale 1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri investitori e alle proprie imprese. 2. Per trattamento accordato da una parte a norma del paragrafo 1 s'intende: (a) nel caso di un'amministrazione regionale o locale del Regno Unito, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale livello amministrativo accorda agli investitori del Regno Unito e alle loro imprese nel territorio di pertinenza; (b) nel caso di un'amministrazione di uno Stato membro o all'interno di esso, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda agli investitori del proprio Stato membro e alle loro imprese nel territorio di pertinenza. Articolo SERVIN.2.4 - Trattamento della nazione più favorita 1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda lo stabilimento nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello che, in situazioni analoghe, accorda agli investitori di un paese terzo e alle relative imprese. 2. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda l'esercizio nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello che, in situazioni analoghe, accorda agli investitori di un paese terzo e alle relative imprese. 3. I paragrafi 1 e 2 non dovranno interpretarsi in modo da obbligare una parte a estendere agli investitori dell'altra parte e alle imprese disciplinate il beneficio del trattamento derivante da: 10 L'articolo SERVIN.2.2 [Accesso al mercato], lettera a), punti da i) a iii), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo o di un prodotto della pesca. 11 L'articolo SERVIN.2.2 [Accesso al mercato], lettera a), punto iii), non comprende le misure di una parte che limitano i fattori produttivi destinati alla prestazione di servizi. 98 (a) un accordo internazionale diretto ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; o (b) misure che prevedono il riconoscimento, compreso il riconoscimento delle norme o dei criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica o il riconoscimento di misure prudenziali di cui al punto 3 dell'allegato del GATS sui servizi finanziari. 4. Si precisa che il termine "trattamento" di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati previste da altri accordi internazionali. 5. Si precisa che la presenza di disposizioni sostanziali in altri accordi internazionali conclusi da una parte con un paese terzo o il mero recepimento formale di tali disposizioni nel diritto interno, per quanto necessario per integrarle nell'ordinamento giuridico interno, non costituiscono in sé un "trattamento" di cui ai paragrafi 1 e 2. Le misure adottate da una parte a norma di tali disposizioni possono costituire un tale trattamento e comportare quindi una violazione del presente articolo. Articolo SERVIN.2.5 - Alta dirigenza e consigli di amministrazione Nessuna parte impone a un'impresa disciplinata di nominare amministratore, dirigente o membro del consiglio di amministrazione una persona fisica di una specifica cittadinanza. Articolo SERVIN.2.6 - Prescrizioni in materia di prestazioni 1. Ciascuna parte si astiene dall'imporre prescrizioni, esigerne l'applicazione o richiedere, in relazione allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa nel proprio territorio, il rispetto di uno o più degli impegni seguenti: (a) esportare un determinato livello o una data percentuale di beni o servizi; (b) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale; (c) acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti o servizi prestati nel proprio territorio o acquistare beni o servizi da persone fisiche o giuridiche o da altro soggetto ubicati nel proprio territorio; (d) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all'impresa; (e) limitare le vendite nel proprio territorio di beni prodotti o servizi prestati dall'impresa mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle esportazioni o degli afflussi di valuta estera; (f) trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o giuridica o a qualsiasi altro soggetto ubicato nel proprio territorio12; 12 Si precisa che l'articolo SERVIN.2.6 [Prescrizioni in materia di prestazioni], paragrafo 1, lettera f), lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo DIGIT.12 [Trasferimento del codice sorgente o accesso a tale codice]. 99 (g) rifornire un determinato mercato regionale o mondiale di una merce prodotta o un servizio prestato dall'impresa unicamente a partire dal territorio della parte; (h) ubicare nel proprio territorio la sede responsabile di una specifica regione del mondo più ampia del proprio territorio o la sede a livello mondiale; (i) assumere un determinato numero o percentuale di persone fisiche della parte; (j) raggiungere un determinato livello o valore di attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio; (k) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione; o (l) per un contratto di licenza vigente al momento in cui è imposta la prescrizione o la relativa applicazione ovvero in cui è richiesto il rispetto dell'impegno, o per un contratto di licenza futuro concluso liberamente tra l'impresa e una persona fisica o giuridica o altro soggetto ubicati nel proprio territorio, se la prescrizione o la relativa applicazione è imposta o l'impegno è fatto rispettare in una forma che costituisce ingerenza diretta nel contratto di licenza derivante dall'esercizio dei pubblici poteri non giudiziari della parte: (i) un'aliquota o un importo di una royalty inferiore a un determinato livello o (ii) una determinata durata di un contratto di licenza. La presente lettera non si applica quando il contratto di licenza è stipulato tra l'impresa e la parte. Ai fini della presente lettera, il "contratto di licenza" designa qualsiasi contratto concernente il rilascio di licenze tecnologiche, un processo produttivo o altre conoscenze proprietarie. 2. Ciascuna parte si astiene dal subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all'esercizio dell'impresa nel proprio territorio a una o più delle condizioni seguenti: (a) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale; (b) acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti o servizi prestati nel proprio territorio o acquistare beni o servizi da persone fisiche o giuridiche o da altro soggetto ubicati nel proprio territorio; (c) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all'impresa; (d) limitare le vendite nel proprio territorio di beni prodotti o servizi prestati dall'impresa mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle esportazioni o degli afflussi di valuta estera; o (e) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione. 3. Nulla nel paragrafo 2 dovrà interpretarsi in modo da impedire a una parte di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all'esercizio dell'impresa nel proprio territorio all'adempimento dell'obbligo di ubicare la produzione, prestare 100 servizi, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio. 4. Il paragrafo 1, lettere f) e l), non si applica quando: (a) la prescrizione sia imposta o applicata o l'impegno sia fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza, a norma del diritto della concorrenza della parte, al fine di prevenire una restrizione o una distorsione della concorrenza o per porvi rimedio; o (b) la parte autorizza l'uso di un diritto di proprietà intellettuale conformemente all'articolo 31 o all'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS ovvero adotta o mantiene in vigore misure che impongono la divulgazione di dati o di informazioni proprietarie rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS e ad esso conformi. 5. Il paragrafo 1, lettere da a) a c), e il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che i beni o servizi devono soddisfare per la partecipazione alla promozione delle esportazioni e ai programmi di aiuti esteri. 6. Si precisa che il presente articolo non impedisce che le autorità competenti di una parte facciano rispettare un impegno assunto tra soggetti diversi da una parte che non sia stato direttamente o indirettamente imposto o prescritto da quella parte. 7. Si precisa che il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte dalla parte importatrice quanto al contenuto delle merci necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali. 8. Il paragrafo 1, lettera l), non si applica se la prescrizione o la relativa applicazione è imposta o l'impegno è fatto rispettare dal giudice quale equa remunerazione nel quadro della normativa sul diritto d'autore della parte. 9. Ciascuna parte si astiene dall'imporre o dal far rispettare misure incompatibili con gli obblighi che le incombono in virtù dell'accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS), anche se ha elencato la misura nell'ALLEGATO SERVIN-1 [Misure esistenti] o nell'ALLEGATO SERVIN-2 [Misure future]. 10. Si precisa che il presente articolo non dovrà interpretarsi in modo da imporre a una parte di consentire la prestazione transfrontaliera di un determinato servizio quando al riguardo la parte adotta o mantiene in vigore limitazioni o divieti conformi alle riserve, condizioni o qualifiche indicate per il settore, sottosettore o attività nell'elenco dell'ALLEGATO SERVIN-1 [Misure esistenti] o dell'ALLEGATO SERVIN-2 [Misure future]. 11. Una condizione per il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio di cui al paragrafo 2 non costituisce una prescrizione o impegno ai fini del paragrafo 1. Articolo SERVIN.2.7 - Misure non conformi ed eccezioni 1. Gli articoli SERVIN.2.2 [Accesso al mercato], SERVIN.2.3 [Trattamento nazionale], SERVIN.2.4 [Trattamento della nazione più favorita], SERVIN.2.5 [Alta dirigenza e consigli di amministrazione] e SERVIN.2.6 [Prescrizioni in materia di prestazioni] non si applicano: (a) alle vigenti misure non conformi delle parti a livello di: 101 (i) per l'Unione: (A) Unione, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; (B) amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; (C) amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; o (D) amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera (C); (ii) per il Regno Unito: (A) amministrazione centrale, secondo l'elenco del Regno Unito contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; (B) [amministrazione regionale], secondo l'elenco del Regno Unito contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; o (C) amministrazione locale; (b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a); o (c) alla modifica di una misura non conforme di cui alle lettere a) e b) di questo paragrafo, a condizione che non ne risulti diminuita la conformità della misura nella versione vigente immediatamente prima della modifica agli articoli SERVIN.2.2 [Accesso al mercato], SERVIN.2.3 [Trattamento nazionale], SERVIN.2.4 [Trattamento della nazione più favorita], SERVIN.2.5 [Alta dirigenza e consigli di amministrazione] o SERVIN.2.6 [Prescrizioni in materia di prestazioni]. 2. Gli articoli SERVIN.2.2 [Accesso al mercato], SERVIN.2.3 [Trattamento nazionale], SERVIN.2.4 [Trattamento della nazione più favorita], SERVIN.2.5 [Alta dirigenza e consigli di amministrazione] e SERVIN.2.6 [Prescrizioni in materia di prestazioni] non si applicano alle misure delle parti conformi alle riserve, condizioni o qualifiche indicate per il settore, sottosettore o attività elencati nell'allegato SERVIN-2 [Misure future]. 3. Gli articoli SERVIN.2.3 [Trattamento nazionale] e SERVIN.2.4 [Trattamento della nazione più favorita] non si applicano alle misure che costituiscono eccezione o deroga all'articolo 3 o all'articolo 4 dell'accordo TRIPS, come specificamente previsto dagli articoli da 3 a 5 del medesimo accordo. 4. Si precisa che gli articoli SERVIN.2.3 [Trattamento nazionale] e SERVIN.2.4 [Trattamento della nazione più favorita] non dovranno interpretarsi in modo da impedire alle parti di imporre prescrizioni informative, anche a fini statistici, in relazione allo stabilimento o all'esercizio di imprese di investitori dell'altra parte o di imprese disciplinate, purché le prescrizioni non costituiscano un mezzo per eludere gli obblighi delle parti derivanti da detti articoli. Capo 3 - Scambi transfrontalieri di servizi 102 Articolo SERVIN.3.1 - Ambito di applicazione Il presente capo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi transfrontalieri di servizi ad opera di prestatori di servizi dell'altra parte. Articolo SERVIN.3.2 - Accesso al mercato Ciascuna parte si astiene dall'adottare o mantenere in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, misure che: (a) impongono limiti: (i) del numero di prestatori di servizi che possono prestare un dato servizio, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica; (ii) del valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o (iii) del numero complessivo di operazioni di servizio o della produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica13; o (b) limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali il prestatore di servizi può prestare il servizio. Articolo SERVIN.3.3 - Presenza locale Nessuna parte subordina la prestazione transfrontaliera di servizi all'obbligo dei prestatori di servizi dell'altra parte di stabilire o di mantenere un'impresa o di essere residenti nel territorio della parte. Articolo SERVIN.3.4 - Trattamento nazionale 1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che, in situazioni analoghe, accorda ai propri servizi e prestatori di servizi. 2. Ciascuna parte può osservare l'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi o un trattamento formalmente diverso. 3. È considerato meno favorevole il trattamento formalmente identico o formalmente diverso che altera le condizioni di concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della parte rispetto ai servizi o ai prestatori di servizi dell'altra parte. 4. Nulla nel presente articolo dovrà interpretarsi in modo da imporre alle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi. 13 L'articolo SERVIN.3.2 [Accesso al mercato], lettera a), punto iii), non comprende le misure di una parte che limitano i fattori produttivi destinati alla prestazione di servizi. 103 Articolo SERVIN.3.5 - Trattamento della nazione più favorita 1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai servizi e ai prestatori di servizi simili di un paese terzo. 2. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di estendere ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte i benefici di qualsiasi trattamento derivanti da: (a) un accordo internazionale diretto ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; o (b) misure che prevedono il riconoscimento, compreso il riconoscimento delle norme o dei criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica o misure prudenziali di cui al punto 3 dell'allegato del GATS sui servizi finanziari. 3. Si precisa che la presenza di disposizioni sostanziali in altri accordi internazionali conclusi da una parte con un paese terzo o il mero recepimento formale di tali disposizioni nel diritto interno, per quanto necessario per integrarle nell'ordinamento giuridico interno, non costituiscono in sé un "trattamento" di cui al paragrafo 1. Le misure adottate da una parte a norma di tali disposizioni possono costituire un tale trattamento e comportare quindi una violazione del presente articolo. Articolo SERVIN.3.6 - Misure non conformi 1. Gli articoli SERVIN.3.2 [Accesso al mercato], SERVIN.3.3 [Presenza locale], SERVIN.3.4 [Trattamento nazionale] e SERVIN.3.5 [Trattamento della nazione più favorita] non si applicano: (a) alle vigenti misure non conformi delle parti a livello di: (i) per l'Unione: (A) Unione, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; (B) amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; (C) amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; o (D) amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera (C); (ii) per il Regno Unito: (A) amministrazione centrale, secondo l'elenco del Regno Unito contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; (B) amministrazione regionale, secondo l'elenco del Regno Unito contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; o 104 (C) amministrazione locale; (b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a); o (c) alla modifica di una misura non conforme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, a condizione che non ne risulti diminuita la conformità della misura nella versione vigente immediatamente prima della modifica agli articoli SERVIN.3.2 [Accesso al mercato], SERVIN.3.3 [Presenza locale], SERVIN.3.4 [Trattamento nazionale] e SERVIN.3.5 [Trattamento della nazione più favorita]. 2. Gli articoli SERVIN.3.2 [Accesso al mercato], SERVIN.3.3 [Presenza locale], SERVIN.3.4 [Trattamento nazionale] e SERVIN.3.5 [Trattamento della nazione più favorita] non si applicano alle misure delle parti conformi alle riserve, condizioni o qualifiche indicate per il settore, sottosettore o attività elencati nell'allegato SERVIN-2 [Misure future]. Capo 4 - Ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali Articolo SERVIN.4.1 - Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente capo si applica alle misure di una parte che incidono sull'esercizio di attività economiche attraverso l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel suo territorio di persone fisiche dell'altra parte, siano essi visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti, personale trasferito all'interno di una stessa società e visitatori di breve durata per motivi professionali. 2. Nella misura in cui non siano assunti impegni nel presente capo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative delle parti concernenti l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche, comprese le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la durata del soggiorno. 3. In deroga alla disposizione del presente capo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative delle parti concernenti le misure in materia di lavoro e previdenza sociale, comprese le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i salari minimi e gli accordi salariali minimi collettivi. 4. Gli impegni riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza dell'ingresso e del soggiorno temporaneo sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o nell'occupazione delle persone fisiche coinvolte in tali vertenze, o comunque di condizionarne l'esito. 5. Ai fini del presente capo si intende per: (a) "visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori presso una persona giuridica di una parte e che: (i) sono responsabili della creazione di un'impresa di detta persona giuridica nel territorio dell'altra parte; (ii) non offrono o prestano servizi né sono impegnati in attività economiche non richieste ai fini dello stabilimento di tale impresa; (iii) non ricevono compensi da fonti ubicate nell'altra parte; 105 (b) "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una parte (senza avvalersi di un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) che non è stabilita sul territorio dell’altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest’ultima un contratto in buona fede per una prestazione di servizi di durata non superiore a 12 mesi che richiede la presenza temporanea dei suoi dipendenti che: (i) abbiano offerto lo stesso tipo di servizi in veste di dipendenti della persona giuridica per un periodo non inferiore a un anno immediatamente prima della data in cui presentano domanda di ingresso e di soggiorno temporaneo; (ii) posseggano, a tale data, un'esperienza professionale di almeno tre anni, acquisita dopo aver raggiunto la maggiore età, nel settore di attività oggetto del contratto, un diploma universitario o una qualifica attestante conoscenze di livello equivalente e le qualifiche professionali legalmente richieste per esercitare tale attività nell'altra parte14; (iii) non ricevono compensi da fonti ubicate nell'altra parte; (c) "professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte e che: (i) non sono stabilite nel territorio dell'altra parte; (ii) hanno stipulato (senza avvalersi di un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) un contratto in buona fede di durata non superiore a 12 mesi per una prestazione di servizi a un consumatore finale ubicato nell'altra parte che richieda la presenza temporanea del professionista; (iii) posseggono, alla data della domanda di ingresso e di soggiorno temporaneo, un'esperienza professionale di almeno sei anni relativa all'attività in questione, un diploma universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente e le qualifiche professionali legalmente richieste per esercitare tale attività nell'altra parte15; (d) "personale trasferito all'interno di una società": le persone fisiche che: (i) sono alle dipendenze di una persona giuridica o di una sua succursale o ne sono socie per un periodo, immediatamente precedente la data del trasferimento intrasocietario, di almeno un anno, nel caso dei dirigenti e personale specializzato e di almeno sei mesi nel caso dei dipendenti in tirocinio; (ii) al momento della domanda risiedono al di fuori del territorio dell'altra parte; 14 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio. 15 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio. 106 (iii) sono temporaneamente trasferite presso un'impresa ubicata nel territorio dell'altra parte e appartenente allo stesso gruppo della persona giuridica di origine, compresi l'ufficio di rappresentanza, una controllata, una succursale, o la società madre di tale persona giuridica16; (iv) appartengono a una delle categorie professionali seguenti: (A) dirigenti17; (B) personale specializzato; o (C) dipendenti in tirocinio; (e) "dirigenti": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori, prevalentemente responsabili della gestione dell'impresa nell'altra parte, principalmente sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio di amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili e tra le cui responsabilità figurano: (i) la direzione dell'impresa, di un suo dipartimento o di una sua suddivisione; (ii) compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; (iii) il potere di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale; (f) "specialista": una persona fisica in possesso di conoscenze specialistiche essenziali per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'impresa, che devono essere valutate tenendo conto non solo delle conoscenze specifiche relative all'impresa, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, compresa un'adeguata esperienza professionale di un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche e l'eventuale appartenenza a un albo professionale; (g) "dipendente in tirocinio": una persona fisica titolare di un diploma universitario trasferita temporaneamente ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuita durante il trasferimento18. 6. Il contratto di servizi di cui al paragrafo 5, lettere b) e c), è conforme alle disposizioni di legge della parte in cui è eseguito. 16 I dirigenti e il personale specializzato possono essere tenuti a dimostrare di possedere le qualifiche e l'esperienza professionali necessarie per la persona giuridica presso la quale sono trasferiti. 17 Sebbene i dirigenti non svolgano direttamente mansioni inerenti all'effettiva prestazione dei servizi, ciò non impedisce loro, nell'esercizio delle funzioni descritte sopra, di svolgere tali mansioni ove necessario per la prestazione dei servizi. 18 All'impresa ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione che copra la durata del soggiorno che ne dimostri la finalità formativa. Per AT, CZ, DE, FR, ES, HU e LT la formazione deve essere collegata al diploma universitario conseguito. 107 Articolo SERVIN.4.2 - Personale trasferito all'interno di una società e visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento 1. Nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all'allegato SERVIN-3 [Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali]: (a) ciascuna parte autorizza: (i) l'ingresso e il soggiorno temporaneo del personale trasferito all'interno di una società; (ii) l'ingresso e il soggiorno temporaneo di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento senza imporre l'obbligo di un permesso di lavoro o altra procedura di autorizzazione preventiva di natura analoga; (iii) l'impiego nel proprio territorio di personale trasferito all'interno di una società dell'altra parte; (b) le parti non mantengono in vigore né adottano limitazioni - sotto forma di contingenti numerici o di verifica della necessità economica - al numero totale di persone fisiche cui, in un settore specifico, è concesso l'ingresso in qualità di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento o che un investitore dell'altra parte può impiegare come personale trasferito all'interno di una società a livello di suddivisione territoriale o per l'intero territorio; (c) durante il soggiorno temporaneo nel suo territorio, ciascuna parte accorda al personale trasferito all'interno di una società e ai visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, alle proprie persone fisiche. 2. La durata del soggiorno permessa è al massimo di tre anni per i dirigenti e il personale specializzato, al massimo di un anno per i dipendenti in tirocinio e al massimo di 90 giorni su un periodo di sei mesi per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento. Articolo SERVIN.4.3 - Visitatori di breve durata per motivi professionali 1. Nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all'allegato SERVIN-3 [Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali], ciascuna parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo di visitatori di breve durata per motivi professionali dell'altra parte ai fini dello svolgimento delle attività elencate nell'allegato SERVIN-3 [Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori per motivi professionali di breve durata], alle seguenti condizioni: (a) i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati in attività di vendita di beni o prestazione di servizi al pubblico in generale; (b) i visitatori di breve durata per motivi professionali non ricevono per conto proprio alcuna remunerazione da fonti ubicate nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente; (c) i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati nella prestazione di servizi nel quadro di un contratto stipulato tra una persona giuridica non stabilita nel territorio 108 della parte in cui soggiornano temporaneamente e un consumatore in tale territorio, fatto salvo quanto disposto all'allegato SERVIN-3 [Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali]. 2. Salvo diversamente indicato nell'allegato SERVIN-3 [Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali], le parti autorizzano l'ingresso di visitatori di breve durata per motivi professionali senza imporre l'obbligo di un permesso di lavoro né la verifica della necessità economica o altre procedure di autorizzazione preventiva di natura analoga. 3. Se visitatori di breve durata per motivi professionali di una parte sono impegnati nella prestazione di servizi a un consumatore nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente conformemente all'allegato SERVIN-3 [Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e visitatori di breve durata per motivi professionali], tale parte accorda loro, per quanto riguarda la prestazione di tale servizio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri prestatori di servizi. 4. La durata del soggiorno permessa è al massimo di 90 giorni nell'arco di dodici mesi. Articolo SERVIN.4.4 - Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti 1. Nei settori, sottosettori e attività di cui all'allegato SERVIN-4 [Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti] e nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche ivi specificate: (a) le parti autorizzano l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti nel proprio territorio; (b) le parti non adottano né mantengono in vigore limitazioni — sotto forma di contingenti numerici o verifica della necessità economica — al numero totale di prestatori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti dell'altra parte il cui ingresso è autorizzato; (c) ai fini della prestazione di servizi nel proprio territorio, ciascuna parte accorda ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri prestatori di servizi. 2. L'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato. 3. Il numero delle persone oggetto del contratto di servizio non supera quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente prescritto dalle disposizioni legislative della parte in cui il servizio è prestato. 4. La durata del soggiorno permessa è limitata a un periodo complessivo non superiore a 12 mesi complessivi o alla durata del contratto, se inferiore. Articolo SERVIN.4.5 - Misure non conformi Nella misura in cui la misura in questione incide sul soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali, l'articolo SERVIN.4.2 [Personale trasferito all'interno di una società 109 e visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento], paragrafo 1, lettere b) e c), l'articolo SERVIN.4.3 [Visitatori di breve durata per motivi professionali], paragrafo 3, e l'articolo SERVIN.4.4 [Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti], paragrafo 1, lettere b) e c), non si applicano: (a) alle vigenti misure non conformi delle parti a livello di: (i) per l'Unione: (A) Unione, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; (B) amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; (C) amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; o (D) amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera (C); (ii) per il Regno Unito: (A) amministrazione centrale, secondo l'elenco del Regno Unito contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; (B) [amministrazione regionale], secondo l'elenco del Regno Unito contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; o (C) amministrazione locale; (b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a); (c) a una modifica di qualunque misura non conforme di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, purché la modifica non riduca la conformità della misura, quale esistente immediatamente prima della modifica, all'articolo SERVIN.4.2 [Personale trasferito all'interno di una società e visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento], paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo SERVIN.4.3 [Visitatori di breve durata per motivi professionali], paragrafo 3, e all'articolo SERVIN.4.4 [Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti], paragrafo 1, lettere b) e c); o (d) a qualunque misura adottata da una parte conformemente a una delle condizioni o qualifiche indicate nell'allegato SERVIN-2 [Misure future]. Articolo SERVIN.4.6 - Trasparenza 1. Ciascuna parte mette a disposizione del pubblico informazioni sulle misure riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche dell'altra parte di cui all'articolo SERVIN.4.1 [Ambito di applicazione e definizioni], paragrafo 1. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono per quanto possibile le seguenti informazioni circa l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche: 110 (a) categorie di visti, permessi o qualunque tipo di autorizzazione analoga in materia di ingresso e soggiorno temporaneo; (b) documentazione richiesta e condizioni da soddisfare; (c) modalità di presentazione di una domanda e opzioni in merito alla sede in cui presentarla, ad esempio presso gli uffici consolari o online; (d) diritti per la presentazione della domanda e termine indicativo per il trattamento della stessa; (e) durata massima del soggiorno per ciascun tipo di autorizzazione di cui alla lettera a); (f) condizioni per le proroghe o i rinnovi disponibili; (g) norme relative alle persone a carico che accompagnano il richiedente; (h) procedure di riesame o di ricorso disponibili; (i) pertinenti disposizioni legislative di applicazione generale in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali. 3. Per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte si adopera per informare tempestivamente l'altra parte dell'introduzione di nuove prescrizioni e procedure o delle modifiche di prescrizioni e procedure riguardanti la domanda effettiva di ingresso e soggiorno temporaneo nel territorio della prima parte e, se del caso, di permesso per lavorarvi. Capo 5 - Quadro normativo Sezione 1 - Regolamentazione interna Articolo SERVIN.5.1 - Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione si applica alle misure delle parti relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni, alle procedure e alle formalità in materia di qualifiche e alle norme tecniche che incidono: (a) sugli scambi transfrontalieri di servizi; (b) sullo stabilimento o sulla gestione; o (c) sulla prestazione di un servizio mediante la presenza di una persona fisica di una parte nel territorio dell'altra parte, ai sensi dell'articolo SERVIN.4.1 [Ambito di applicazione e definizioni]. Per quanto riguarda le misure relative alle norme tecniche, la presente sezione si applica solo alle misure che incidono sugli scambi di servizi. Ai fini della presente sezione, il termine "norme tecniche" non comprende le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per i servizi finanziari. 2. La presente sezione non si applica alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni, alle procedure e formalità in materia di qualifiche e alle norme tecniche relative a una misura: 111 (a) non conforme all'articolo SERVIN.2.2 [Accesso al mercato ] o 2.3 [Trattamento nazionale] e di cui all'articolo SERVIN.2.7 [Misure non conformi ed eccezioni], paragrafo 1, lettere da a) a c), o all'articolo SERVIN.3.2 [Accesso al mercato], all'articolo SERVIN.3.3 [Presenza locale] o all'articolo SERVIN.3.4 [Trattamento nazionale] e di cui all'articolo SERVIN.3.6 [Misure non conformi], paragrafo 1, lettere da a) a c), o all'articolo SERVIN.4.2 [Personale trasferito all'interno di una società e visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento], paragrafo 1, lettere b) e c), o all'articolo SERVIN.4.3 [Visitatori di breve durata per motivi professionali], paragrafo 3, o all'articolo SERVIN.4.4 [Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti], paragrafo 1, lettere b) e c), e di cui all'articolo SERVIN.4.5 [Misure non conformi], paragrafo 1; o (b) di cui all'articolo SERVIN.2.7 [Misure non conformi ed eccezioni], paragrafo 2, o all'articolo SERVIN.3.6 [Misure non conformi], paragrafo 2. 3. Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti: (a) "autorizzazione": il permesso di svolgere una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), risultante da una procedura cui una persona fisica o giuridica deve attenersi per dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze, alle prescrizioni in materia di qualifiche, alle norme tecniche o alle formalità al fine di ottenere, mantenere o rinnovare tale permesso; (b) "autorità competente": un'amministrazione o un'autorità centrale, regionale o locale o un organismo non governativo nell'esercizio dei poteri ad esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, che ha il potere di adottare una decisione in merito all'autorizzazione di cui alla lettera a). Articolo SERVIN.5.2 - Presentazione delle domande Ciascuna parte evita per quanto possibile d'imporre al richiedente di rivolgersi a più di un'autorità competente per una stessa domanda di autorizzazione. Possono risultare necessarie più domande di autorizzazione se l'attività per cui l'autorizzazione è richiesta ricade nell'ambito di competenza di più autorità competenti. Articolo SERVIN.5.3 - Calendario per la presentazione delle domande La parte che impone l'obbligo di autorizzazione provvede affinché le proprie autorità competenti accettino per quanto possibile la presentazione della domanda in qualsiasi momento dell'anno. La parte che assoggetta la presentazione della domanda di autorizzazione al rispetto di termini specifici provvede affinché le autorità competenti concedano un termine ragionevole a tal fine. Articolo SERVIN.5.4 - Domande per via elettronica e ammissibilità delle copie La parte che impone l'obbligo di autorizzazione assicura che le proprie autorità competenti: (a) provvedano, nella misura del possibile, affinché le domande possano essere compilate per via elettronica, anche nel territorio dell'altra parte; (b) accettino copie dei documenti autenticate in conformità della legislazione interna della parte invece dei documenti originali, salvo i casi in cui le autorità competenti richiedano i documenti originali per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione. 112 Articolo SERVIN.5.5 - Trattamento delle domande 1. La parte che impone l'obbligo di autorizzazione assicura che le proprie autorità competenti: (a) trattino le domande nel corso dell'intero anno. Ove ciò non sia possibile, le relative informazioni dovrebbero essere rese pubbliche in anticipo, nella misura del possibile; (b) nella misura del possibile, fornire un calendario indicativo per il trattamento delle domande, che sia ragionevole nella misura del possibile; (c) informino, senza indebito ritardo, in merito allo stato della domanda il richiedente che ne fa richiesta; (d) accertino senza indebito ritardo, per quanto possibile, la completezza della domanda ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte; (e) se considerano la domanda completa ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte19, provvedano, per quanto possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole dopo la presentazione, a: (i) completare il trattamento della domanda; (ii) informare il richiedente della decisione relativa alla domanda, per quanto possibile, per iscritto20; (f) se considerano la domanda incompleta ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte, provvedano, per quanto possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole, a: (i) informare il richiedente del fatto che la domanda è incompleta; (ii) indicare al richiedente che ne fa richiesta le informazioni complementari necessarie o comunque spiegare i motivi per cui la domanda è considerata incompleta; (iii) dare al richiedente la possibilità di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda21; tuttavia, se nessuna delle suddette opzioni è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, le autorità competenti provvedono a informare il richiedente entro un periodo di tempo ragionevole; 19 Per trovare un equilibrio tra i vincoli in termini di risorse e l'onere potenziale gravante sulle imprese nei casi in cui ciò sia ragionevole, le autorità competenti possono richiedere che tutte le informazioni siano presentate in un formato specifico per considerarle "complete ai fini del trattamento". 20 Le autorità competenti possono conformarsi all'obbligo di cui al punto ii) informando preventivamente il richiedente per iscritto, anche mediante una misura pubblicata, che la mancata risposta dopo un determinato periodo di tempo dalla data di presentazione della domanda costituisce accettazione della domanda. L'espressione "per iscritto" è intesa comprensiva del formato elettronico. 21 Tale "possibilità" non impone all'autorità competente di concedere proroghe dei termini. 113 (g) in caso di rigetto della domanda informino il richiedente, di propria iniziativa o su richiesta di questi, dei motivi del rigetto, dei termini entro cui può ricorrere avverso la decisione e, se applicabile, della procedura per ripresentare domanda; il precedente rigetto di una domanda non osta in sé a che il richiedente presenti una nuova domanda. 2. Le parti provvedono affinché le loro autorità competenti rilascino un'autorizzazione non appena abbiano stabilito, in esito a un esame adeguato, che il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio di detta autorizzazione. 3. Le parti provvedono affinché, una volta concessa, l'autorizzazione entri in vigore senza indebito ritardo, nel rispetto delle modalità e delle condizioni applicabili22. Articolo SERVIN.5.6 - Oneri 1. Per tutte le attività economiche diverse dai servizi finanziari ciascuna parte provvede affinché gli oneri di autorizzazione applicati dalle autorità competenti siano ragionevoli e trasparenti così da non limitare in sé la prestazione del servizio o l'esercizio di altre attività economiche. Tenuto conto dei costi e degli oneri amministrativi, ciascuna parte è incoraggiata ad accettare il pagamento dei diritti di autorizzazione per via elettronica. 2. Per i servizi finanziari ciascuna parte provvede affinché le autorità competenti forniscano al richiedente uno schema tariffario degli oneri di autorizzazione che applicano o informazioni sul modo in cui ne determinano l'importo e non usino tali oneri come mezzo per eludere gli impegni o gli obblighi della parte. 3. Gli oneri di autorizzazione non comprendono i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale. Articolo SERVIN.5.7 - Valutazione delle qualifiche La parte che impone una prova d'esame per valutare le qualifiche del richiedente l'autorizzazione provvede affinché le autorità competenti mettano tale esame in calendario a intervalli ragionevolmente frequenti e lascino al richiedente un periodo di tempo ragionevole per iscriversi all'esame. Ciascuna parte accetta per quanto possibile la richiesta di iscrizione all'esame in formato elettronico e vaglia l'ipotesi di ricorrere a mezzi elettronici per altri aspetti della procedura d'esame. Articolo SERVIN.5.8 - Pubblicazione e disponibilità delle informazioni 1. La parte che richiede l'autorizzazione pubblica tempestivamente le informazioni necessarie alle persone che svolgono o intendono svolgere le attività di cui all'articolo SERVIN.5.1 [Ambito di applicazione e definizioni], paragrafo 1, per le quali è necessaria l'autorizzazione al fine di soddisfare le prescrizioni, le formalità, le norme tecniche e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Le informazioni riportano i seguenti elementi, se esistono: (a) le prescrizioni, le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche; (b) i dati di contatto delle autorità competenti; 22 Le autorità competenti non sono responsabili dei ritardi dovuti a motivi che esulano dalla loro competenza. 114 (c) gli oneri di autorizzazione; (d) le norme tecniche applicabili; (e) le procedure di ricorso o di riesame relative alla decisione sulla domanda; (f) le procedure per controllare o far rispettare i termini e le condizioni delle licenze o delle qualifiche; (g) la possibilità di partecipazione pubblica, ad esempio tramite audizioni o osservazioni; (h) il calendario indicativo per il trattamento della domanda. Ai fini della presente sezione per "pubblicare" si intende l'azione di rendere noto qualcosa attraverso una pubblicazione ufficiale, quale una Gazzetta ufficiale, o in un sito web ufficiale. Le parti raggruppano le pubblicazioni elettroniche in un unico portale online o assicurano in altro modo che le autorità competenti rendano tali pubblicazioni facilmente accessibili con mezzi elettronici alternativi. 2. Ciascuna parte impone alle proprie autorità competenti di rispondere, per quanto possibile, a qualsiasi richiesta di informazioni o assistenza. Articolo SERVIN.5.9 - Norme tecniche Ciascuna parte incoraggia le proprie autorità competenti, in sede di adozione di norme tecniche, a sviluppare e adottare tali norme attraverso processi aperti e trasparenti, e incoraggia ciascun organismo incaricato dello sviluppo di norme tecniche, incluse le pertinenti organizzazioni internazionali, a utilizzare processi aperti e trasparenti. Articolo SERVIN.5.10 - Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione/ o di autorizzazione 1. Ciascuna parte provvede affinché le misure relative all'autorizzazione siano basate su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il loro potere di valutazione in modo arbitrario e possano includere, tra l'altro, la competenza e la capacità necessarie per fornire un servizio o qualsiasi altra attività economica, anche nel rispetto delle prescrizioni regolamentari di una parte, quali le prescrizioni sanitarie e ambientali. A fini di chiarezza, le parti convengono che, nel prendere decisioni, un'autorità competente può trovare un equilibrio tra diversi criteri. 2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono: (a) chiari e inequivocabili; (b) obiettivi e trasparenti; (c) prestabiliti; (d) resi pubblici preventivamente; (e) imparziali; (f) facilmente accessibili. 115 3. Se una parte adotta o mantiene in vigore una misura relativa all'autorizzazione, provvede affinché: (a) l'autorità competente interessata tratti le domande e adotti e gestisca le proprie decisioni in modo obiettivo, imparziale e indipendente dall'influenza indebita di chiunque eserciti l'attività economica per la quale è richiesta l'autorizzazione; (b) le procedure stesse non impediscano il rispetto delle prescrizioni. Articolo SERVIN.5.11 - Limitazione del numero di licenze Se il numero di licenze disponibili per una determinata attività è limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, la parte applica una procedura di selezione dei candidati che garantisce totale obiettività, imparzialità e trasparenza e prevede, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura. La parte può stabilire le norme che governano la procedura di selezione tenendo conto di legittimi obiettivi politici, fra cui considerazioni relative alla salute, alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente e alla conservazione del patrimonio culturale. Sezione 2 - Disposizioni di applicazione generale Articolo SERVIN.5.12 - Procedure di riesame delle decisioni amministrative Ciascuna parte mantiene procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative che, su richiesta dell'investitore o del prestatore di servizi dell'altra parte, provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento o la gestione, gli scambi transfrontalieri di servizi o la prestazione di servizi mediante presenza di una persona fisica di una parte nel territorio dell'altra parte e, se del caso, definiscono adeguate misure correttive. Ai fini della presente sezione, per "decisione amministrativa" si intende una decisione o azione con effetto giuridico applicabile a una persona, un bene o servizio determinati in un caso individuale, così come la mancata adozione di una decisione amministrativa o di un'azione, se questo è quanto richiede il diritto di una parte. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'autorità competente cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte provvede affinché le procedure garantiscano di fatto un esame obiettivo e imparziale. Articolo SERVIN.5.13 - Qualifiche professionali 1. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte imponga alle persone fisiche di possedere le qualifiche professionali necessarie nel territorio in cui l'attività è esercitata per il settore di attività interessato23. 2. Gli organismi o le autorità professionali del settore di attività interessato nei rispettivi territori possono elaborare e trasmettere al consiglio di partenariato raccomandazioni comuni sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Tali raccomandazioni comuni sono sostenute da una valutazione basata su dati concreti dei seguenti elementi: 23 Si precisa che il presente articolo non osta alla negoziazione e alla conclusione di una o più convenzioni tra le parti sul riconoscimento delle qualifiche professionali in relazione a condizioni e requisiti diversi da quelli previsti nel presente articolo. 116 (a) il valore economico delle convenzioni previste in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali; (b) la compatibilità dei rispettivi regimi, ossia il livello di compatibilità delle prescrizioni applicate da ciascuna parte ai fini dell'autorizzazione, del rilascio di licenze, dell'attività e della certificazione. 3. Una volta ricevuta una raccomandazione comune, il consiglio di partenariato la esamina entro un periodo di tempo ragionale per valutarne la compatibilità con il presente titolo. A seguito di tale esame, il consiglio di partenariato può elaborare e adottare una convenzione sulle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali mediante decisione da accludere come allegato al presente accordo, che sarà considerato parte integrante del presente titolo24. 4. Le convenzioni previste al paragrafo 3 stabiliscono le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione e delle qualifiche professionali acquisite nel Regno Unito in relazione a un'attività che rientra nell'ambito di applicazione del presente titolo e del titolo III [Commercio digitale] della rubrica prima. 5. Gli orientamenti per le modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all'allegato SERVIN-6 [Orientamenti per intese sul riconoscimento delle qualifiche professionali] sono presi in considerazione nell'elaborazione delle raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dal consiglio di partenariato al momento di valutare l'eventuale adozione di una tale convenzione, come indicato al paragrafo 3 del presente articolo. Sezione 3 - Servizi di consegna Articolo SERVIN.5.14 - Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi di consegna in aggiunta ai capi 1, 2, 3 e 4 del presente titolo e alle sezioni 1 e 2 del presente capo. 2. Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti: (a) "servizi di consegna": i servizi postali, i servizi di corriere, i servizi di corriere espresso o i servizi di posta celere che comprendono le seguenti attività: la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali; (b) "servizi di corriere espresso": la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali a velocità e affidabilità accelerate e che possono includere elementi di valore aggiunto quali la raccolta dal punto di origine, la consegna personale al destinatario, la rintracciabilità, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario in transito o la conferma della ricezione; (c) "servizi di corriere espresso": i servizi internazionali di corriere espresso forniti tramite la cooperativa Express Mail Service (EMS) che è l'associazione volontaria di operatori postali designati nell'ambito dell'Unione postale universale (UPU); 24 Si precisa che tali convenzioni non comportano il riconoscimento automatico delle qualifiche, ma fissano, nell'interesse reciproco delle parti, le condizioni per le autorità competenti che concedono il riconoscimento. 117 (d) "licenza": un'autorizzazione che un'autorità di regolamentazione di una parte può esigere da un singolo prestatore, affinché tale prestatore possa offrire servizi postali o di corriere; (e) "invio postale": un invio fino a 31,5 kg, provvisto di indirizzo, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna da qualsiasi tipo di fornitore di servizi di consegna, pubblico o privato, e può includere invii quali lettere, pacchi, giornali o cataloghi; (f) "monopolio postale": il diritto esclusivo di prestare determinati servizi di consegna nel territorio di una parte o in una sua suddivisione a norma della legislazione di tale parte; (g) "servizio universale": l'offerta di servizi di consegna di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio di una parte, o in una sua suddivisione, a prezzi accessibili a tutti gli utenti. Articolo SERVIN.5.15 - Servizio universale 1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale che intende mantenere e di stabilirne l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione. L'obbligo di servizio universale è gestito in modo trasparente, non discriminatorio e neutro nei confronti di tutti i prestatori che sono soggetti a tale obbligo. 2. Se una parte impone che i servizi di corriere espresso in entrata siano forniti sulla base del servizio universale, essa non accorda a tali servizi un trattamento preferenziale rispetto ad altri servizi internazionali di corriere espresso. Articolo SERVIN.5.16 - Finanziamento del servizio universale Una parte non impone spese o altri oneri per la fornitura di un servizio di consegna che non sia un servizio universale al fine di finanziare la fornitura di un servizio universale. Il presente articolo non si applica alle misure fiscali o agli oneri amministrativi di applicazione generale. Articolo SERVIN.5.17 - Prevenzione di pratiche distorsive del mercato Ciascuna parte assicura che i prestatori di servizi di consegna soggetti a un obbligo di servizio universale o a monopoli postali non adottino pratiche distorsive del mercato, quali: (a) l'uso dei proventi derivanti sia dalla fornitura del servizio soggetto a un obbligo di servizio universale sia da un monopolio postale per sovvenzionare surrettiziamente la fornitura di un servizio di corriere espresso o di qualsiasi servizio di corriere non soggetto a un obbligo di servizio universale; o (b) operare ingiustificate distinzioni tra i consumatori in merito a tariffe o altri termini e condizioni per la fornitura di un servizio soggetto a un servizio universale o a un monopolio postale. Articolo SERVIN.5.18 - Licenze 1. La parte che impone l'obbligo della licenza per la prestazione di servizi di consegna mette a disposizione del pubblico: (a) tutte le prescrizioni relative al rilascio della licenza e il periodo di tempo di norma necessario per decidere sulla domanda di licenza; 118 (b) le modalità e condizioni applicabili alle licenze. 2. Le procedure, gli obblighi e i requisiti di una licenza sono trasparenti, non discriminatori e basati su criteri oggettivi. 3. L'autorità competente che respinge la domanda di licenza informa il richiedente per iscritto dei motivi del rigetto. Ciascuna parte stabilisce una procedura di ricorso dinanzi a un organo indipendente di cui può valersi il richiedente la cui domanda di licenza è stata respinta. Tale organo può essere un tribunale. Articolo SERVIN.5.19 - Indipendenza dell'organismo di regolamentazione 1. Ciascuna parte istituisce o mantiene un organismo di regolamentazione giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente da qualsiasi fornitore di servizi di consegna. La parte che possiede o controlla un fornitore di servizi di consegna provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo. 2. L'organismo di regolamentazione opera in trasparenza e con tempestività e dispone di risorse finanziarie e umane adeguate per lo svolgimento della funzione affidatagli. Le sue decisioni sono imparziali rispetto a tutti i partecipanti al mercato. Sezione 4 - Servizi di telecomunicazione Articolo SERVIN.5.20 - Ambito di applicazione La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi di telecomunicazione in aggiunta ai capi 1, 2, 3 e 4 del presente titolo e alle sezioni 1 e 2 del presente capo. Articolo SERVIN.5.21 - Definizioni Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti: (a) "risorse correlate": i servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di telecomunicazione o a un servizio di telecomunicazione che permettono o supportano la prestazione di servizi attraverso tale rete o servizio o sono potenzialmente in grado di farlo; (b) "utente finale": un consumatore finale o un abbonato di un servizio pubblico di telecomunicazione, compreso un fornitore di servizi diverso da un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione; (c) "infrastrutture essenziali": le infrastrutture di una rete pubblica di telecomunicazione o di un servizio pubblico di telecomunicazione che: (i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; (ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio; 119 (d) "interconnessione": il collegamento di reti pubbliche di telecomunicazione utilizzate dallo stesso o da diversi fornitori di reti o servizi di telecomunicazione per consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro fornitore o di accedere a servizi forniti da un altro fornitore, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti dai fornitori interessati o da qualsiasi altro fornitore che abbia accesso alla rete; (e) "servizio di roaming internazionale": un servizio radiomobile commerciale, prestato in virtù di un accordo commerciale tra prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione, che consente a un utente finale di utilizzare il proprio telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo nazionale per servizi vocali, di trasmissione dati o di messaggistica mentre si trova al di fuori del territorio in cui è ubicata la rete pubblica nazionale di telecomunicazione dell'utente finale; (f) "servizio di accesso a Internet": un servizio di telecomunicazione pubblico che fornisce accesso a Internet ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate; (g) "circuito affittato": servizi o strutture di telecomunicazione, compresi quelli di natura virtuale, che collegano due o più punti specifici e riservano capacità da dedicare all'uso di determinati utenti o da mettere a loro disposizione; (h) "fornitore principale": un fornitore di reti di telecomunicazione o di servizi di telecomunicazione in grado di influire sostanzialmente, in termini di prezzi e di offerta, sulle modalità di partecipazione al mercato delle reti di telecomunicazione e dei servizi di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione su tale mercato; (i) "elemento di rete": un impianto o un'apparecchiatura usati per fornire un servizio di telecomunicazione, comprese le caratteristiche, le funzioni e le capacità fornite mediante tale impianto o apparecchiatura; (j) "portabilità del numero": la possibilità per l'abbonato che lo chiede di conservare lo stesso numero di telefono, nello stesso luogo per la linea fissa, senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un fornitore di servizi di telecomunicazione a un altro della stessa categoria; (k) "rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazione usata interamente o prevalentemente per fornire servizi pubblici di telecomunicazione a supporto del trasferimento di informazioni tra punti terminali della rete; (l) "servizio pubblico di telecomunicazione": un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale; (m) "abbonato": la persona fisica o giuridica che è una parte di un contratto concluso con un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione per la prestazione di tali servizi; (n) "telecomunicazioni": la trasmissione e la ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici; (o) "rete di telecomunicazione": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono la trasmissione e la ricezione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici; 120 (p) "autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni": l'organismo o gli organismi incaricati da una parte di regolamentare le reti di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione che rientrano nell'ambito di applicazione della presente sezione; (q) "servizio di telecomunicazione": un servizio che consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione e nella ricezione di segnali, compresi i segnali di diffusione radiotelevisiva, attraverso reti di telecomunicazione, comprese quelle usate per la radiodiffusione, esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di telecomunicazione; (r) "servizio universale": l'insieme minimo di servizi di qualità determinata, che deve essere messo a disposizione di tutti gli utenti, o di un complesso di utenti, nel territorio di una parte o in una sua suddivisione, indipendentemente dal luogo geografico in cui essi si trovano e a prezzi accessibili; (s) "utente": la persona fisica o giuridica che usa un servizio pubblico di telecomunicazione. Articolo SERVIN.5.22 - Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni 1. Ciascuna parte costituisce o mantiene un'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni che: (a) è giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi fornitore di reti di telecomunicazione, di servizi di telecomunicazione o di apparecchiature di telecomunicazione; (b) segue procedure ed emana decisioni imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato; (c) agisce in modo indipendente e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo in relazione all'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti dalla legge per far rispettare gli obblighi di cui agli articoli SERVIN.5.24 [Interconnessione], SERVIN.5.25 [Accesso e uso], SERVIN.5.26 [Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni], SERVIN.5.28 [Interconnessione con forniture importanti] e SERVIN.5.29 [Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali]; (d) dispone del potere di regolamentare e di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere le funzioni di cui alla lettera c); (e) ha il potere di garantire che i fornitori di reti o di servizi di telecomunicazione le forniscano, su richiesta e tempestivamente, tutte le informazioni25, anche di carattere finanziario, necessarie per svolgere le funzioni di cui alla lettera c); (f) esercita i suoi poteri in modo trasparente e tempestivo. 2. Ciascuna parte provvede affinché le funzioni assegnate all'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni siano pubblicate in forma chiara e facilmente accessibile, in particolare se sono affidate a più di un organismo. 25 Le informazioni richieste sono trattate conformemente agli obblighi di riservatezza. 121 3. La parte che mantiene la proprietà o il controllo dei fornitori di reti di comunicazione o dei servizi di comunicazione provvede all’effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo. 4. Ciascuna parte provvede affinché l'utente o il fornitore di reti di telecomunicazione o di servizi di telecomunicazione destinatario di una decisione emanata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso indipendente dall'autorità di regolamentazione e dalle altre parti interessate. La decisione resta in vigore nelle more dell'esito del ricorso, salvo emanazione di misure provvisorie a norma del diritto della parte. Articolo SERVIN.5.23 - Autorizzazione a fornire reti o servizi di telecomunicazione 1. Ciascuna parte permette la fornitura di reti di telecomunicazione o di servizi di telecomunicazione senza previa autorizzazione formale. 2. Ciascuna parte mette a disposizione del pubblico tutti i criteri, le procedure e le modalità e condizioni in base ai quali è permesso fornire reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione. 3. I criteri di autorizzazione e le procedure applicabili sono il più possibile semplici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Gli obblighi e le condizioni imposti o associati a un'autorizzazione sono non discriminatori, trasparenti e proporzionati e riguardano i servizi o le reti forniti. 4. Ciascuna parte provvede affinché il richiedente di un'autorizzazione riceva per iscritto i motivi di ogni rifiuto o revoca di un'autorizzazione o dell'imposizione di condizioni specifiche al fornitore. Il richiedente ha il diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso. 5. I diritti amministrativi addebitati ai fornitori sono oggettivi, trasparenti, non discriminatori e commisurati ai costi amministrativi ragionevolmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente sezione26. Articolo SERVIN.5.24 - Interconnessione Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni o servizi pubblici di telecomunicazione abbiano il diritto e, su richiesta di un altro fornitore di reti pubbliche di telecomunicazioni o servizi pubblici di telecomunicazione, l'obbligo di negoziare l'interconnessione ai fini della fornitura di tali reti o servizi. Articolo SERVIN.5.25 - Accesso e uso 1. Ciascuna parte provvede affinché alle imprese disciplinate o ai prestatori di servizi dell'altra parte sia concesso l'accesso e l'uso delle reti pubbliche di telecomunicazioni o dei servizi pubblici di telecomunicazioni secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie27. Tale obbligo è applicato, tra l'altro, ai paragrafi da 2 a 5. 26 I diritti amministrativi non comprendono i pagamenti per i diritti d'uso di risorse scarse e i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale. 27 Ai fini del presente articolo, per "non discriminatorio" è da intendersi con riferimento al trattamento della nazione più favorita e al trattamento nazionale, come definiti agli articoli SERVIN.2.3 [Trattamento 122 2. Ciascuna parte provvede affinché le imprese disciplinate o i prestatori di servizi dell'altra parte abbiano accesso a qualsiasi rete pubblica di telecomunicazioni o servizio pubblico di telecomunicazione offerti all'interno o al di là delle sue frontiere, compresi i circuiti affittati privati, e a tal fine, fatto salvo il paragrafo 5, garantiscono che tali imprese e fornitori siano autorizzati a: (a) acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete e che sono loro necessari per l'esecuzione delle attività; (b) interconnettere circuiti privati affittati o di proprietà con reti pubbliche di telecomunicazione o con circuiti affittati o di proprietà di altra impresa disciplinata o di altro prestatore di servizi; (c) usare nelle attività i protocolli operativi di loro scelta, al di là di quanto necessario per garantire la disponibilità dei servizi di telecomunicazione al pubblico in generale. 3. Ciascuna parte provvede affinché l'impresa disciplinata o i prestatori di servizi dell'altra parte possano usare le reti pubbliche di telecomunicazione e i servizi pubblici di telecomunicazione per la circolazione di informazioni nel proprio territorio e oltre i propri confini, ivi comprese per le proprie comunicazioni intra-aziendali e per l'accesso a informazioni contenute in banche dati o comunque immagazzinate in formato elettronico nel territorio delle parti. 4. In deroga al paragrafo 3, le parti possono adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una restrizione dissimulata degli scambi di servizi oppure una discriminazione arbitraria o ingiustificata, un annullamento o pregiudizio dei benefici previsti dal presente titolo. 5. Ciascuna parte provvede affinché l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione e il relativo uso non siano subordinati a condizioni diverse da quelle necessarie a: (a) salvaguardare le responsabilità di servizio pubblico dei fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al pubblico in generale i loro servizi; o (b) preservare l'integrità tecnica delle reti pubbliche o dei servizi pubblici di telecomunicazione. Articolo SERVIN.5.26 - Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni 1. Ciascuna parte provvede affinché, in caso di controversia tra fornitori di reti di telecomunicazione o di servizi di telecomunicazione vertente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla presente sezione, e su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia, l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni emani entro un termine ragionevole una decisione vincolante per risolvere la controversia. 2. La decisione dell'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza commerciale. Alle parti interessate è fornita una nazionale], SERVIN.3.3 [Presenza locale], SERVIN.2.4 [Trattamento della nazione più favorita] e SERVIN.3.4 [Trattamento nazionale], nonché a termini e condizioni non meno favorevoli di quelli accordati ad altri utenti di reti pubbliche o servizi pubblici di telecomunicazioni simili in situazioni analoghe. 123 motivazione esauriente della decisione; esse hanno diritto di ricorso secondo quanto disposto all'articolo SERVIN.5.22, paragrafo 4 [Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni]. 3. La procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 non osta a che l'una o l'altra parte della controversia adisca l'autorità giudiziaria. Articolo SERVIN.5.27 - Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali Ciascuna parte introduce o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori di reti o servizi di telecomunicazioni che, singolarmente o in gruppo, rappresentano un fornitore principale, avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Le pratiche anticoncorrenziali comprendono in particolare: (a) la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali; (b) l'uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; (c) il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione degli altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sotto il profilo commerciale di cui hanno bisogno per la prestazione di servizi. Articolo SERVIN.5.28 - Interconnessione con i fornitori principali 1. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali di reti pubbliche o servizi pubblici di telecomunicazione assicuri l'interconnessione in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. L'interconnessione è fornita: (a) secondo modalità e a condizioni non discriminatorie (anche in relazione a tariffe, norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione) e a un livello qualitativo non inferiore a quello che il fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di sue controllate o altre imprese affiliate; (b) tempestivamente, secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a tariffe, norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione) trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e siano sufficientemente disaggregate in modo da consentire al fornitore di non pagare per elementi o opzioni della rete di cui non ha bisogno per i servizi da prestare; (c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie. 2. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese pubbliche. 3. I fornitori principali rendono pubblici gli accordi di interconnessione sottoscritti o, secondo il caso, le loro offerte di interconnessione di riferimento. Articolo SERVIN.5.29 - Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali sul proprio territorio mettano a disposizione dei fornitori di reti o servizi di telecomunicazioni le loro infrastrutture essenziali, secondo modalità e condizioni ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, al fine di fornire servizi pubblici di telecomunicazioni, salvo nei casi in cui ciò non è necessario per garantire una concorrenza effettiva 124 sulla base dei dati raccolti e della valutazione del mercato effettuata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni. Possono rientrare fra le infrastrutture essenziali del fornitore principale gli elementi di rete, i servizi dei circuiti affittati e le relative risorse. Articolo SERVIN.5.30 - Risorse scarse 1. Ciascuna parte provvede affinché l'assegnazione e la concessione dei diritti d'uso di risorse scarse, compresi lo spettro radio, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo aperto, obiettivo, tempestivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato e tenendo conto degli obiettivi di interesse generale. Le procedure, le condizioni e gli obblighi connessi ai diritti d'uso si basano su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 2. Le informazioni circa l’attuale utilizzo delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio indicare in dettaglio le frequenze dello spettro radio riservate a specifici usi pubblici. 3. Le parti possono fare ricorso ad approcci basati sul mercato, come le procedure di gara, per assegnare lo spettro radio ad uso commerciale. 4. Le parti convengono che le misure adottate da una parte per l'attribuzione e l'assegnazione dello spettro e la gestione delle frequenze non costituiscono di per sé misure incompatibili con gli articoli SERVIN.2.2 [Accesso al mercato] e SERVIN.3.2 [Accesso al mercato]. Ciascuna parte si riserva il diritto di stabilire e applicare le misure di gestione dello spettro e delle frequenze che possono avere per effetto la limitazione del numero dei prestatori di servizi di comunicazioni, purché lo faccia nel rispetto del presente accordo. Ciò comprende la facoltà di attribuire le bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro. Articolo SERVIN.5.31 - Servizio universale 1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere e di stabilirne l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione. 2. Ciascuna parte gestisce gli obblighi di servizio universale in modo proporzionato, trasparente, obiettivo e non discriminatorio, neutrale sotto il profilo della concorrenza e non più oneroso del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte. 3. Ciascuna parte provvede affinché le procedure di designazione dei prestatori del servizio universale siano aperte a tutti i fornitori di reti pubbliche o di servizi pubblici di telecomunicazione. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio. 4. La parte che decide di compensare i prestatori del servizio universale provvede affinché la compensazione non superi il costo netto indotto dall'obbligo di servizio universale. Articolo SERVIN.5.32 - Portabilità del numero Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di comunicazione forniscano la portabilità del numero secondo modalità e condizioni ragionevoli. Articolo SERVIN.5.33 - Accesso aperto a Internet 1. Ciascuna parte provvede affinché, nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, i fornitori di servizi di accesso a Internet consentano agli utenti di tali servizi di: 125 (a) accedere e diffondere informazioni e contenuti, usare e mettere a disposizione applicazioni e servizi di loro scelta, nel rispetto di una gestione della rete non discriminatoria, ragionevole, trasparente e proporzionata; (b) usare dispositivi di loro scelta, a condizione che non compromettano la sicurezza di altri dispositivi, la rete o i servizi forniti attraverso la rete. 2. Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo osta a che le parti adottino misure volte a tutelare la sicurezza pubblica degli utenti online. Articolo SERVIN.5.34 - Riservatezza delle informazioni 1. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori che acquisiscono informazioni da un altro fornitore nel corso della negoziazione di accordi a norma degli articoli SERVIN.5.24 [Interconnessione], SERVIN.5.25 [Accesso e uso], SERVIN.5.28 [Interconnessione con i fornitori principali] e SERVIN.5.29 [Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali] utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni trasmesse o memorizzate. 2. Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle comunicazioni e dei relativi dati sul traffico trasmessi tramite l'uso di reti pubbliche o di servizi pubblici di telecomunicazione, a condizione che le misure applicate a tal fine non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi. Articolo SERVIN.5.35 - Partecipazioni straniere Per quanto riguarda la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione mediante stabilimento e in deroga all'articolo SERVIN.2.7 [Misure non conformi ed eccezioni], le parti non impongono requisiti relativi alle joint venture né limitano la partecipazione di capitale estero in termini di limiti percentuali massimi alla partecipazione straniera o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi. Articolo SERVIN.5.36 - Roaming internazionale28 1. Le parti si impegnano a cooperare per promuovere tariffe trasparenti e ragionevoli per i servizi di roaming internazionale secondo modalità che possono contribuire a favorire l'aumento degli scambi tra le parti e a migliorare il benessere dei consumatori. 2. Le parti possono scegliere di adottare misure volte ad aumentare la trasparenza e la concorrenza per quanto riguarda le tariffe dei servizi di roaming internazionale e le alternative tecnologiche ai servizi di roaming, quali: (a) garantire che le informazioni in materia di tariffe al dettaglio siano facilmente accessibili agli utenti finali; 28 Il presente articolo non si applica ai servizi di roaming all'interno dell'Unione corrispondenti a servizi radiomobili commerciali prestati in virtù di un accordo commerciale tra prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione che consentono a un utente finale di utilizzare il proprio telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo nazionale per servizi vocali, di trasmissione dati o di messaggistica in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la rete pubblica nazionale di telecomunicazione dell'utente finale. 126 (b) ridurre al minimo gli ostacoli all'uso di alternative tecnologiche al roaming, che consentano agli utenti finali che si recano nel territorio di una parte in provenienza dal territorio delle altre parti di accedere ai servizi di telecomunicazione utilizzando il dispositivo di loro scelta. 3. Ciascuna parte incoraggia i prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione nel proprio territorio a mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulle tariffe al dettaglio per i servizi di roaming internazionale per i servizi vocali, di trasmissione dati e di messaggistica offerti ai propri utenti finali che si recano nel territorio dell'altra parte. 4. Nessuna disposizione del presente articolo impone alle parti di disciplinare le tariffe o le condizioni applicabili ai servizi di roaming internazionale. Sezione 5 - Servizi finanziari Articolo SERVIN.5.37 – Ambito di applicazione 1. La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi finanziari in aggiunta ai capi 1, 2, 3 e 4 del presente titolo e alle sezioni 1 e 2 del presente capo. 2. Ai fini della presente sezione, per "attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri" di cui all'articolo SERVIN.1.2 [Definizioni], lettera f), si intendono29: (a) attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio; (b) attività che rientrano in un regime di previdenza sociale istituito per legge o in piani pensionistici pubblici; (c) altre attività svolte da un soggetto pubblico per conto o avvalendosi di una garanzia o utilizzando le risorse finanziarie della parte o dei suoi soggetti pubblici. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SERVIN.1.2 [Definizioni], lettera f), alla presente sezione, se una parte consente che una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), del presente articolo, sia svolta dai suoi prestatori di servizi finanziari in concorrenza con un soggetto pubblico o un prestatore di servizi finanziari, il termine "attività svolte nell'esercizio dei poteri governativi" non comprende tali attività. 4. L'articolo SERVIN.1.2 [Definizioni], lettera a), non si applica ai servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente sezione. Articolo SERVIN.5.38 - Definizioni Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti: (a) "servizio finanziario": qualunque servizio di carattere finanziario offerto da un prestatore di servizi finanziari di una parte che comprenda le seguenti attività: 29 Si precisa che la modifica si applica ai "servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi" di cui all'articolo SERVIN.1.2 [Definizioni], lettera o), in quanto si applica alle “attività svolte nell'esercizio dei poteri governativi” di cui all'articolo SERVIN.1.2 [Definizioni], lettera f). 127 (i) servizi assicurativi e connessi: (A) assicurazione diretta (coassicurazione compresa): (aa) ramo vita; (bb) ramo danni; (B) riassicurazione e retrocessione; (C) intermediazione assicurativa, quale attività di broker e di agenzia; (D) servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri; (ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (assicurazione esclusa): (A) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili; (B) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali; (C) leasing finanziario; (D) tutti i servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di prelievo, traveller's cheques e bonifici bancari; (E) garanzie e impegni; (F) operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, fuori borsa o altrove, su: (aa) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali e certificati di deposito); (bb) valuta estera; (cc) prodotti derivati, compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni; (dd) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi prodotti quali swap e contratti a termine del tipo forward rate agreement; (ee) valori mobiliari; (ff) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti; (G) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e prestazione di servizi connessi all'emissione; 128 (H) servizi di intermediazione nel mercato monetario; (I) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e di amministrazione fiduciaria; (J) servizi di regolamento e compensazione di attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; (K) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software; (L) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori relativi a tutte le attività elencate alle precedenti lettere da A) a K), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze su investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali; (b) "prestatore di servizi finanziari": la persona fisica o giuridica di una parte che intende prestare o presta servizi finanziari, diversa da un soggetto pubblico; (c) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma è prestato nel territorio dell'altra parte; (d) "soggetto pubblico": (i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà o sotto il controllo di una parte, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o (ii) un soggetto privato che svolge funzioni di norma espletate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; (e) "organo di autoregolamentazione": l'organo non pubblico, fra cui la borsa o il mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, l'istituto di compensazione o altra organizzazione o associazione, che esercita poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari in virtù della legge o, se del caso, su delega delle amministrazioni o delle autorità centrali, regionali o locali. Articolo SERVIN.5.39 - Misure prudenziali 1. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali30, quali: 30 Si precisa che ciò non impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali in relazione alle succursali stabilite nel suo territorio da persone giuridiche che risiedono nell'altra parte. 129 (a) la protezione di investitori, depositanti, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o (b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte. 2. Ove tali misure non siano conformi al presente accordo, le parti non se ne avvalgono come mezzo per eludere gli impegni o obblighi che incombono loro in virtù dell'accordo stesso. Articolo SERVIN.5.40 - Informazioni riservate Fatta salva la parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], nessuna disposizione del presente accordo è interpretabile nel senso di imporre alle parti l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici. Articolo SERVIN.5.41 - Norme internazionali Le parti si adoperano affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme relative ai servizi finanziari concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza, lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e lotta all'evasione e all'elusione fiscali. Tali norme concordate a livello internazionale sono, tra l'altro, quelle adottate: dal G20; dal Consiglio per la stabilità finanziaria; dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, in particolare "i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria"; dall'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, in particolare "i principi fondamentali sulle assicurazioni"; dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, in particolare "gli obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari"; dalla Task Force "Azione finanziaria"; dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio d'informazioni a fini fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. Articolo SERVIN.5.42 - Servizi finanziari nuovi nel territorio di una parte 1. Ciascuna parte autorizza i fornitori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio a fornire servizi finanziari nuovi di cui autorizzerebbe la fornitura da parte dei propri fornitori di servizi finanziari conformemente alla propria legislazione in circostanze analoghe, purché l'introduzione di tali servizi non richieda l'adozione di una nuova legge o la modifica di una legge esistente. La disposizione non si applica alle succursali dell'altra parte stabilite nel territorio di una parte. 2. Ciascuna parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del servizio e subordinare la prestazione ad autorizzazione. Quando è necessaria l'autorizzazione, la relativa decisione è assunta entro un termine ragionevole; l'autorizzazione può essere negata unicamente per motivi prudenziali. Articolo SERVIN.5.43 - Organismi di autoregolamentazione Qualora una parte richieda che, per fornire servizi finanziari nel proprio territorio, i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte aderiscano, partecipino o abbiano accesso a un organismo di autoregolamentazione, tale parte garantisce che l'organismo di autoregolamentazione in questione rispetti gli obblighi di cui agli articoli SERVIN.2.3 [Trattamento nazionale], SERVIN.2.4 [Trattamento della nazione più favorita], SERVIN.3.4 [Trattamento nazionale] e SERVIN.3.5 [Trattamento della nazione più favorita]. 130 Articolo SERVIN.5.44 - Sistemi di pagamento e di compensazione Ciascuna parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti di ultima istanza al prestatore della parte. Sezione 6 - Servizi di trasporto marittimo internazionale Articolo SERVIN.5.45 - Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale in aggiunta ai capi 1, 2, 3 e 4, e alla sezione 1 del presente capo. 2. Ai fini della presente sezione e dei capi 1, 2, 3 e 4 del presente titolo si intende per: (a) "servizi di trasporto marittimo internazionale": il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo o tra porti di diversi Stati membri, compresa la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto, per realizzare trasporti porta a porta o multimodali con un documento di trasporto unico, ma escluso il diritto di prestare tali altri servizi di trasporto; (b) "trasporti porta a porta o multimodali": trasporti di carichi internazionali mediante più di una modalità di trasporto, comprendenti una tratta marittima internazionale e con un documento di trasporto unico; (c) "carico internazionale": le merci trasportate tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo ovvero tra porti di diversi Stati membri; (d) "servizi ausiliari marittimi": servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima, servizi marittimi di spedizione merci e servizi di deposito e magazzinaggio; (e) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse le attività dirette dei lavoratori portuali laddove tale personale sia organizzato in modo indipendente dalle società che si occupano di stivaggio o dagli operatori terminalisti; le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la supervisione delle seguenti operazioni: (i) carico delle merci su una nave o scarico delle stesse da una nave; (ii) rizzaggio e derizzaggio del carico; (iii) ricevimento o consegna e vigilanza del carico prima dell'imbarco o dopo lo scarico; (f) "servizi di sdoganamento": l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali relative all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare; 131 (g) "servizi di stazionamento e deposito di container": le operazioni di stoccaggio, riempimento, svuotamento o riparazione dei container e loro messa a disposizione per le spedizioni in aree portuali o retroportuali; (h) "servizi di agenzia marittima": le attività che consistono nel rappresentare, in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi: (i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; (ii) rappresentanza di linee o compagnie nell'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, nella presa in carico delle merci; (i) "servizi di feederaggio": fatto salvo il campo di applicazione delle attività che potrebbero essere considerate cabotaggio ai sensi della pertinente legislazione nazionale, il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali - inclusi i carichi trasportati in container, i carichi frazionati (break bulk) e quelli di rinfuse secche e liquide - tra i porti ubicati nel territorio di una parte, a condizione che il carico internazionale in questione sia "di rotta", vale a dire diretto verso una destinazione, o proveniente da un porto di spedizione situati al di fuori del territorio di tale parte; (j) "servizi marittimi di spedizione merci": l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'organizzazione del trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali; (k) "servizi portuali": servizi forniti all'interno di un'area portuale marittima o sulle vie navigabili di accesso a tale area dall'ente di gestione di un porto, dai suoi subappaltatori o da altri prestatori di servizi a sostegno del trasporto di merci o passeggeri; (l) "servizi di deposito e magazzinaggio": servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate, servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas e altri servizi di deposito o magazzinaggio. Articolo SERVIN.5.46 - Obblighi 1. Fatte salve le misure non conformi o le altre misure di cui agli articoli SERVIN.2.7 [Misure non conformi ed eccezioni] e SERVIN.3.6 [Misure non conformi], ciascuna parte attua il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria: (a) accordando alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda, tra l'altro: (i) l'accesso ai porti; (ii) l'uso delle infrastrutture portuali; 132 (iii) l'uso dei servizi marittimi ausiliari; (iv) le formalità doganali e l'assegnazione di ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico, inclusi i relativi diritti e oneri; (b) mettendo a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non meno favorevoli di quelle applicabili ai propri fornitori o alle proprie navi o alle navi o ai prestatori di un paese terzo (compresi i diritti e gli oneri, le specifiche e la qualità del servizio da prestare), i seguenti servizi portuali: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio, ormeggio e disormeggio, e servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di energia elettrica; (c) consentendo ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, se del caso previa autorizzazione dell'autorità competente, di riposizionare i container vuoti di loro proprietà o da essi noleggiati che non sono trasportati a titolo oneroso tra porti del Regno Unito o tra porti di uno Stato membro; (d) consentendo ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di prestare servizi di feederaggio tra porti del Regno Unito o tra porti di uno Stato membro, previa autorizzazione dell'autorità competente, se del caso. 2. Nell’applicare il principio di cui al paragrafo 1, le parti: (a) si astengono dall'introdurre, in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, clausole concernenti la ripartizione dei carichi, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi; (b) si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore misure che obblighino a trasportare la totalità o parte di carichi internazionali unicamente mediante navi registrate nella propria parte, oppure di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche di tale parte; (c) aboliscono e si astengono dall'introdurre tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale; (d) non impediscono ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di concludere direttamente contratti con altri prestatori di servizi di trasporto per operazioni di trasporto porta a porta o multimodali. Sezione 7 - Servizi giuridici Articolo SERVIN.5.47 - Ambito di applicazione 1. La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi giuridici designati in aggiunta ai capi 1, 2, 3 e 4 del presente titolo e alle sezioni 1 e 2 del presente capo. 133 2. La presente sezione lascia impregiudicato il diritto di una parte di regolamentare e controllare la prestazione di servizi giuridici designati nel proprio territorio in modo non discriminatorio. Articolo SERVIN.5.48 - Definizioni Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti: (a) "servizi giuridici designati": i servizi giuridici connessi al diritto nazionale e al diritto internazionale pubblico, escluso il diritto dell'Unione; (b) "giurisdizione d'origine": la giurisdizione (o parte di essa) dello Stato membro o del Regno Unito in cui un avvocato ha acquisito il titolo professionale della giurisdizione d'origine o, nel caso di un avvocato che ha acquisito un titolo professionale nella giurisdizione d'origine in più di una giurisdizione, una di tali giurisdizioni; (c) "diritto della giurisdizione d'origine": il diritto della giurisdizione d'origine dell'avvocato31; (d) "titolo professionale della giurisdizione d'origine": (i) per un avvocato dell'Unione, un titolo professionale acquisito in uno Stato membro che autorizza la prestazione di servizi giuridici in tale Stato membro; o (ii) per un avvocato del Regno Unito, il titolo di avvocato (advocate, barrister o solicitor) che autorizza la prestazione di servizi giuridici in qualsiasi parte della giurisdizione del Regno Unito; (e) "avvocato": (i) una persona fisica dell'Unione autorizzata in uno Stato membro a prestare servizi giuridici con un titolo professionale della giurisdizione di origine; o (ii) una persona fisica del Regno Unito autorizzata in qualsiasi parte della giurisdizione del Regno Unito a prestare servizi giuridici con un titolo professionale della giurisdizione di origine; (f) "avvocato dell'altra parte": (i) se "l'altra parte" è l'Unione, un avvocato di cui alla lettera e), punto i); o (ii) se "l'altra parte" è il Regno Unito, un avvocato di cui alla lettera e), punto ii); (g) "servizi giuridici": comprendono i seguenti servizi: (i) servizi di consulenza legale; (ii) servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione legale (esclusi i servizi prestati da persone fisiche di cui all'articolo SERVIN.4.1 [Ambito di applicazione e definizioni]32. 31 Si precisa che, ai fini del presente titolo, il diritto dell'Unione europea fa parte del diritto d'origine degli avvocati di cui all'articolo SERVIN.5.48 [Definizioni], lettera e), punto i). 32 Per "servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione legale" si intende la preparazione dei documenti da presentare a un arbitro, conciliatore o mediatore nelle controversie concernenti l'applicazione e l'interpretazione del diritto, nonché la comparizione dinanzi all'arbitro, conciliatore o mediatore e i relativi lavori preparatori. Sono esclusi i servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione nelle controversie che non comportano l'applicazione e l'interpretazione del diritto, i quali rientrano tra i servizi connessi alla consulenza gestionale. È altresì escluso l'esercizio della funzione di arbitro, conciliatore o mediatore. Come sottocategoria, i servizi internazionali di arbitrato, conciliazione o mediazione giudiziaria si riferiscono agli stessi servizi allorché la controversia coinvolge parti di due o più paesi. 134 I "servizi legali" non comprendono la rappresentanza legale presso le agenzie amministrative, i tribunali e altri tribunali ufficiali debitamente costituiti di una parte, servizi di consulenza giuridica e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche nell'amministrazione della giustizia, quali notai, "huissiers de justice" o altri "officiers publics et ministériels" e i servizi prestati dagli ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale del governo. Articolo SERVIN.5.49 - Obblighi 1. Una parte autorizza un avvocato dell'altra parte a prestare nel proprio territorio servizi giuridici designati in virtù del titolo professionale della giurisdizione d'origine di tale avvocato conformemente agli articoli SERVIN.2.2 [Accesso al mercato], SERVIN.2.3 [Trattamento nazionale], SERVIN.3.2 [Accesso al mercato], SERVIN.3.4 [Trattamento nazionale] e SERVIN.4.4 [Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti]. 2. Qualora una parte (giurisdizione ospitante) richieda la registrazione nel proprio territorio quale condizione per consentire a un avvocato dell'altra parte di fornire servizi legali designati a norma del paragrafo 1, le prescrizioni e la procedura per tale registrazione non: (a) sono meno favorevoli di quelli che si applicano a una persona fisica di un paese terzo che presta servizi giuridici in relazione al diritto del paese terzo o al diritto internazionale pubblico in virtù del titolo professionale del paese terzo nel territorio della giurisdizione ospitante; (b) corrispondono o sono equivalenti ai requisiti per riqualificarsi o accedere alla professione forense nella giurisdizione ospitante. 3. Il paragrafo 4 si applica alla prestazione di servizi giuridici designati a norma del paragrafo 1 tramite lo stabilimento. 4. Una parte consente a una persona giuridica dell'altra parte di stabilire una succursale nel proprio territorio attraverso la quale sono prestati servizi giuridici designati33 a norma del paragrafo 1, in conformità e alle condizioni di cui al capo 2 [Liberalizzazione degli investimenti] del presente titolo. Ciò lascia impregiudicato il requisito secondo cui una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di una persona giuridica deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, ad esempio quella di avvocato o di revisore. Articolo SERVIN.5.50 - Misure non conformi 1. L'articolo 5.49 [Obblighi] non si applica: (a) alle misure non conformi esistenti delle parti a livello di: (i) per l'Unione: (A) Unione, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; (B) amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; 33 A fini di chiarezza, in particolare ai fini del presente paragrafo, per "servizi giuridici designati" si intende: per servizi forniti nell'Unione, i servizi giuridici connessi al diritto del Regno Unito o parte di esso e al diritto internazionale pubblico (escluso il diritto dell'Unione); per servizi forniti nel Regno Unito, i servizi giuridici connessi al diritto degli Stati membri (incluso il diritto dell'Unione) e al diritto internazionale pubblico (escluso il diritto dell'Unione). 135 (C) amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l'elenco dell'Unione contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; o (D) amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera (C); (ii) per il Regno Unito: (A) amministrazione centrale, secondo l'elenco del Regno Unito contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; (B) amministrazione regionale, secondo l'elenco del Regno Unito contenuto nell'allegato SERVIN-1 [Misure esistenti]; o (C) amministrazione locale; (b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a); o (c) a una modifica di qualunque misura non conforme di cui alle lettere a) e b), purché la modifica non riduca la conformità della misura, quale esistente immediatamente prima della modifica, all'articolo SERVIN.5.49 [Obblighi]. 2. L'articolo SERVIN.5.49 [Obblighi] non si applica alle misure di una parte conformi con le riserve, le condizioni o le qualifiche specificate in relazione a un settore, sottosettore o attività elencato nell'allegato SERVIN-2 [Misure future]. 3. La presente sezione si applica fatto salvo l'allegato SERVIN-4 [Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti]. 136 TITOLO III - COMMERCIO DIGITALE Capo 1 - Disposizioni generali Articolo DIGIT.1 – Obiettivo L'obiettivo del presente titolo è agevolare il commercio digitale, far fronte agli ostacoli ingiustificati agli scambi per via elettronica e garantire un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese e i consumatori. Articolo DIGIT.2 – Ambito di applicazione 1. Il presente titolo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi per via elettronica. 2. Il presente titolo non si applica ai servizi audiovisivi. Articolo DIGIT.3 – Diritto di legiferare Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, ovvero la promozione e la tutela della diversità culturale. Articolo DIGIT.4 – Eccezioni A fini di chiarezza, nel presente titolo nulla osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure a norma dell'articolo EXC.1 [Eccezioni generali], dell'articolo EXC.4 [Eccezioni relative alla sicurezza] e dell'articolo SERVIN.5.39 [Misure prudenziali] per i motivi di interesse pubblico ivi indicati. Articolo DIGIT.5 – Definizioni 1. Al presente titolo si applicano le definizioni di cui al titolo II [Servizi e investimenti], articolo SERVIN.1.2 [Definizioni], della presente rubrica. 2. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti: (a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio pubblico di telecomunicazione per scopi diversi da quelli professionali; (b) "comunicazione di commercializzazione diretta": qualsiasi forma di pubblicità commerciale mediante la quale una persona fisica o giuridica trasmette messaggi commerciali direttamente a un utente attraverso un servizio pubblico di telecomunicazione; sono compresi almeno la posta elettronica e i messaggi di testo e multimediali (SMS e MMS); (c) "autenticazione elettronica": un processo elettronico che consente di confermare: (i) l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica; oppure (ii) l'origine e l'integrità di dati in forma elettronica; 137 (d) "servizio elettronico di recapito certificato": un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui la prova dell'avvenuto invio e dell'avvenuta ricezione dei dati, e che protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o modifiche non autorizzate; (e) "sigillo elettronico": dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica e utilizzati da una persona giuridica per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi; (f) "firma elettronica": dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, che: (i) sono utilizzati da una persona fisica per concordare i dati in forma elettronica cui si riferiscono; (ii) sono collegati ai dati in forma elettronica cui si riferiscono in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati; (g) "validazione temporale elettronica": dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento; (h) "servizio fiduciario elettronico": un servizio elettronico che consta dei seguenti elementi: (i) creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi; (ii) creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o (iii) conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi; (i) "dati della pubblica amministrazione": dati posseduti o conservati a qualsiasi livello della pubblica amministrazione e da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro conferiti da qualsiasi livello della pubblica amministrazione; (j) "servizio pubblico di telecomunicazione": un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale; (k) "utente": la persona fisica o giuridica che usa un servizio pubblico di telecomunicazione. Capo 2 - Flussi di dati e protezione dei dati personali Articolo DIGIT.6 – Flussi transfrontalieri di dati 1. Le parti si impegnano a garantire i flussi transfrontalieri di dati per agevolare gli scambi nell'economia digitale. A tal fine i flussi transfrontalieri di dati tra le parti non sono limitati da una parte: (a) prescrivendo l'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio della parte per l'elaborazione dei dati, anche imponendo l'impiego di strutture di calcolo o di elementi di rete certificati o approvati nel territorio di una parte; 138 (b) esigendo la localizzazione dei dati nel territorio della parte per l'archiviazione o l'elaborazione; (c) vietando l'archiviazione o l'elaborazione dei dati nel territorio dell'altra parte; o (d) subordinando il trasferimento transfrontaliero di dati all'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio delle parti o a obblighi di localizzazione nel territorio delle parti. 2. Le parti riesaminano periodicamente l'attuazione di detta disposizione e ne valutano il funzionamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Una parte può in qualsiasi momento proporre all'altra parte di riesaminare l'elenco delle restrizioni di cui al paragrafo 1. Tale richiesta è esaminata con debita attenzione. Articolo DIGIT.7 – Protezione dei dati personali e della vita privata 1. Ciascuna parte riconosce che gli individui hanno diritto alla protezione dei dati personale e della vita privata e che norme elevate a tale proposito contribuiscono alla fiducia nell'economia digitale e allo sviluppo degli scambi. 2. Nulla nel presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure relative alla protezione dei dati personali e della vita privata, anche per quanto riguarda i trasferimenti transfrontalieri di dati, purché la legislazione della parte preveda strumenti che consentano i trasferimenti a condizioni di applicazione generale34 per la protezione dei dati trasferiti. 3. Ciascuna parte informa l'altra in merito ad eventuali misure di cui al paragrafo 2 che adotta o mantiene in vigore. Capo 3 - Disposizioni specifiche Articolo DIGIT.8 – Dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica 1. Le trasmissioni per via elettronica sono assimiliate alla prestazione di un servizio ai sensi del titolo II [Servizi e investimenti] della presente rubrica. 2. Le parti non impongono dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica. Articolo DIGIT.9 – Nessuna autorizzazione preventiva 1. Una parte non impone un'autorizzazione preventiva per la prestazione di un servizio per via elettronica per il solo motivo che il servizio è prestato online e non adotta o mantiene in vigore altre prescrizioni di effetto equivalente. Un servizio è prestato online quando viene fornito per via elettronica e senza la presenza simultanea delle parti. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di radiodiffusione, ai servizi di gioco d'azzardo, ai servizi di rappresentanza legale o ai servizi dei notai o di professioni 34 A fini di chiarezza, l'espressione "condizioni di applicazione generale" si riferisce alle condizioni formulate in termini oggettivi che si applicano orizzontalmente a un numero non precisato di operatori economici e che pertanto riguardano una serie di situazioni e di casi. 139 equivalenti nella misura in cui comportano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri. Articolo DIGIT.10 - Stipula di contratti per via elettronica 1. Ciascuna parte provvede affinché i contratti possano essere stipulati per via elettronica e la propria legislazione non ponga in essere ostacoli all'uso di contratti elettronici né li privi di efficacia e validità giuridica per il solo fatto che siano stati stipulati per via elettronica. 2. Il paragrafo 1 non si applica a: (a) servizi di radiodiffusione; (b) servizi di gioco d'azzardo; (c) servizi di rappresentanza legale; (d) servizi di notai o di professioni equivalenti che comportano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri; (e) contratti che richiedono la presenza di testimoni; (f) contratti che stabiliscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili; (g) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri; (h) contratti di fideiussione o di garanzia prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali; o (i) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione. Articolo DIGIT.11 – Autenticazione elettronica e servizi fiduciari elettronici 1. Una parte non nega gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali di un documento elettronico, una firma elettronica, un sigillo elettronico o una validazione temporale elettronica, o di dati inviati e ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito certificato, per il solo motivo che sono in forma elettronica. 2. Una parte non adotta né mantiene in vigore misure volte a: (a) vietare alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente gli opportuni metodi di autenticazione elettronica per la transazione; o (b) privare le parti di una transazione elettronica della possibilità di dimostrare alle autorità giudiziarie e amministrative che il ricorso all'autenticazione elettronica o a un servizio fiduciario elettronico in tale transazione è conforme alle prescrizioni giuridiche applicabili. 3. In deroga al paragrafo 2, una parte può esigere che, per una particolare categoria di transazioni, il metodo di autenticazione elettronica o di servizio fiduciario elettronico sia certificato da un'autorità accreditata ai sensi della propria legislazione o soddisfi determinati standard di prestazione che siano obiettivi, trasparenti e non discriminatori e riguardino unicamente le caratteristiche specifiche della categoria di transazioni in questione. 140 Articolo DIGIT.12 - Trasferimento del codice sorgente o accesso a tale codice 1. Una parte non impone il trasferimento del codice sorgente di un software di proprietà di una persona fisica o giuridica dell'altra parte né richiede l'accesso a tale codice. 2. A fini di chiarezza: (a) le eccezioni generali, le eccezioni relative alla sicurezza e le misure prudenziali di cui all'articolo DIGIT.4 [Eccezioni] si applicano alle misure che una parte ha adottato o mantenuto in vigore nel contesto di una procedura di certificazione; (b) il paragrafo 1 del presente articolo non si applica al trasferimento volontario del codice sorgente o alla concessione dell'accesso a tale codice su base commerciale ad opera di una persona fisica o giuridica dell'altra parte, ad esempio nel contesto di un appalto pubblico o di un contratto liberamente negoziato. 3. Nulla nel presente articolo pregiudica: (a) una prescrizione imposta da un giudice, o da un tribunale amministrativo, o da un'autorità garante della concorrenza, a norma del diritto della concorrenza di una parte, al fine di prevenire o porre rimedio a una restrizione o a una distorsione della concorrenza; (b) una prescrizione imposta da un organismo di regolamentazione a norma delle disposizioni legislative o regolamentari di una parte in materia di protezione della sicurezza pubblica per quanto riguarda gli utenti online, subordinatamente alle salvaguardie contro la divulgazione non autorizzata; (c) la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; (d) il diritto di una parte di adottare misure a norma dell'articolo III dell'AAP come integrato dal titolo VI [Appalti pubblici], articolo PPROC.2 [Integrazione di alcune disposizioni dell'AAP e appalto disciplinato], della presente rubrica. Articolo DIGIT.13 – Fiducia dei consumatori online 1. Riconoscendo l'importanza di rafforzare la fiducia dei consumatori nel commercio digitale, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire la protezione efficace dei consumatori che effettuano transazioni commerciali elettroniche, comprese tra l'altro misure che: (a) vietano pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli; (b) impongono ai fornitori di beni e servizi di agire in buona fede e di attenersi a pratiche commerciali leali, anche mediante il divieto di addebitare ai consumatori beni e servizi non richiesti; (c) obbligano i fornitori di beni e servizi, anche quando agiscono tramite prestatori intermediari di servizi, a fornire ai consumatori informazioni chiare e complete relative ai loro dati identificativi e di recapito, alla transazione in oggetto (tra cui le caratteristiche principali dei beni o servizi e il prezzo pieno comprensivo di tutti gli oneri applicabili) e ai diritti dei consumatori applicabili (nel caso dei prestatori intermediari di servizi, ciò include la possibilità che tali informazioni siano comunicate dal fornitore di beni o servizi); 141 (d) concedono ai consumatori l'accesso a mezzi di ricorso in caso di violazione dei loro diritti, compreso il diritto ad avvalersi di mezzi di ricorso qualora i beni o i servizi siano stati pagati e non consegnati o forniti secondo quanto concordato. 2. Le parti riconoscono l'importanza di conferire adeguati poteri di esecuzione alle rispettive agenzie per la protezione dei consumatori o ad altri organismi competenti e l'importanza della cooperazione tra queste agenzie al fine di proteggere i consumatori e di rafforzare la fiducia dei consumatori online. Articolo DIGIT.14 – Comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta 1. Ciascuna parte provvede affinché gli utenti siano protetti in modo efficace contro le comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta. 2. Ciascuna parte garantisce che non siano inviate comunicazioni di commercializzazione diretta a utenti aventi natura di persone fisiche, a meno che essi non abbiano espresso il loro consenso, ai sensi della legislazione di ciascuna delle parti, a ricevere tali comunicazioni. 3. In deroga al paragrafo 2, una parte consente alle persone fisiche o giuridiche che, a norma delle condizioni stabilite dalla legislazione di tale parte, hanno raccolto i dati di contatto di un utente nel contesto della fornitura di beni o servizi, di inviare a detto utente comunicazioni di commercializzazione diretta per propri beni o servizi analoghi. 4. Ciascuna parte garantisce che le comunicazioni di commercializzazione diretta siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono inviate e contengano tutte le informazioni necessarie a consentire agli utenti di chiederne la cessazione a titolo gratuito e in qualsiasi momento. 5. Ciascuna parte fornisce agli utenti l'accesso ai mezzi di ricorso contro i prestatori che inviano comunicazioni di commercializzazione diretta che non sono conformi alle misure adottate o mantenute in vigore a norma dei paragrafi da 1 a 4. Articolo DIGIT.15 – Dati aperti della pubblica amministrazione 1. Le parti riconoscono che agevolare l'accesso ai dati della pubblica amministrazione e il loro utilizzo contribuisce a promuovere lo sviluppo economico e sociale, la competitività, la produttività e l'innovazione. 2. Nella misura in cui sceglie di rendere accessibili a tutti i dati della pubblica amministrazione, una parte si adopera al fine di garantire che, per quanto possibile, i dati: (a) siano in un formato che ne consenta la ricerca, il recupero, l'utilizzo, il riutilizzo e la ridistribuzione in modo agevole; (b) siano in un formato leggibile meccanicamente e abilitati spazialmente; (c) contengano metadati descrittivi, standardizzati per quanto possibile; (d) siano resi disponibili mediante interfacce di programmazione di un'applicazione affidabili, di facile utilizzo e gratuite; (e) siano aggiornati regolarmente; 142 (f) non siano soggetti a condizioni d'uso discriminatorie o che ne limitano inutilmente il riutilizzo; (g) siano resi disponibili per il riutilizzo nel pieno rispetto delle corrispondenti norme delle parti in materia di protezione dei dati personali. 3. Le parti si adoperano per cooperare al fine di individuare modalità che consentano a ciascuna parte di estendere l'accesso ai dati della pubblica amministrazione che la parte ha reso pubblici, nell'intento di creare e accrescere opportunità commerciali, al di là dell'utilizzo di tali dati da parte del settore pubblico. Articolo DIGIT.16 – Cooperazione su questioni normative per quanto riguarda il commercio digitale 1. Le parti si scambiano informazioni su questioni normative nel contesto del commercio digitale riguardanti quanto segue: (a) il riconoscimento e l'agevolazione di servizi fiduciari elettronici e di autenticazione elettronica interoperabili; (b) il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta; (c) la protezione dei consumatori; (d) qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio digitale, comprese le tecnologie emergenti. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle norme e alle garanzie di una parte volte alla protezione dei dati personali e della vita privata, anche in riferimento ai trasferimenti transfrontalieri di dati personali. Articolo DIGIT.17 – Intesa sui servizi informatici 1. Le parti convengono che, ai fini della liberalizzazione degli scambi di servizi e degli investimenti a norma del titolo II [Servizi e investimenti] della presente rubrica, i seguenti servizi sono considerati servizi informatici e servizi correlati, indipendentemente dal fatto che siano prestati tramite una rete, compreso Internet: (a) consulenza, adattamento, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici; (b) programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (al loro interno e verso l'esterno), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici; (c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati; (d) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; 143 (e) servizi di formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove. A fini di chiarezza, i servizi resi mediante l'utilizzo dei servizi informatici e dei servizi correlati diversi da quelli elencati al paragrafo 1 non sono considerati di per sé servizi informatici e servizi correlati. TITOLO IV - MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI, TRASFERIMENTI E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE Articolo CAP.1 - Obiettivi L'obiettivo del presente titolo è consentire la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti relativi alle transazioni liberalizzate a norma del presente accordo. Articolo CAP.2 - Conto corrente Ciascuna parte autorizza, in valuta liberamente convertibile e a norma degli articoli dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti attinenti alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo. Articolo CAP.3 - Movimenti di capitali 1. Ciascuna parte autorizza, per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, la libera circolazione dei capitali ai fini della liberalizzazione degli investimenti e delle altre operazioni, secondo quanto previsto al titolo II [Servizi e investimenti] della presente rubrica. 2. Le parti si consultano in seno al comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale al fine di agevolare i movimenti di capitali tra loro, così da promuovere gli scambi e gli investimenti. Articolo CAP.4 - Misure che interessano i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti 1. Gli articoli CAP.2 [Conto corrente] e CAP.3 [Movimenti di capitali] non dovranno interpretarsi in modo da impedire a una parte di applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di: (a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori; (b) emissione, negoziazione e commercio di titoli o contratti a termine, opzioni e altri strumenti finanziari; (c) informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, ove necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria; (d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente; (e) esecuzione di ordinanze e sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi; o 144 (f) previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio. 2. Le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 non sono applicate in modo arbitrario o discriminatorio, né costituiscono altrimenti una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, dei pagamenti o dei trasferimenti. Articolo CAP.5 - Misure di salvaguardia temporanee 1. In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione, quest'ultima può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono limitate a quanto strettamente necessario. Articolo CAP.6 - Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna 1. Se una parte incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti35. 2. Le misure di cui al paragrafo 1: (a) sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo monetario internazionale; (b) non vanno oltre quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 1; (c) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1; (d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici o finanziari dell'altra parte; (e) non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni simili. 3. Nel caso degli scambi di merci, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Dette misure sono conformi al GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. 4. Nel caso degli scambi di servizi, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Dette misure sono conformi all'articolo XII dell'accordo generale sugli scambi di servizi. 5. La parte che mantiene in vigore o ha adottato le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 ne dà notifica all'altra parte senza indugio. 35 A fini di chiarezza, gravi difficoltà o la minaccia di gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna possono essere causate anche da gravi difficoltà o dalla minaccia di gravi difficoltà relative a politiche monetarie o di cambio. 145 6. Se una parte adotta o mantiene in vigore restrizioni in virtù del presente articolo, le parti organizzano senza indugio consultazioni in seno al comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Tale comitato valuta le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure tenendo conto di fattori quali: (a) natura e portata delle difficoltà; (b) ambiente economico e commerciale esterno; (c) interventi correttivi alternativi a disposizione. 7. Le consultazioni di cui al paragrafo 6 servono a esaminare la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 1 e 2. Sono accettati tutti i pertinenti dati di carattere statistico o fattuale presentati dal Fondo monetario internazionale, ove disponibili, e le conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dal Fondo monetario internazionale in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della Parte interessata. TITOLO V - PROPRIETÀ INTELLETTUALE Capo 1 - Disposizioni generali Articolo IP.1 - Obiettivi Gli obiettivi del presente titolo sono: (a) agevolare la produzione, la fornitura e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi e creativi tra le parti riducendo le distorsioni e gli ostacoli a tali scambi, contribuendo in tal modo a un'economia più sostenibile e inclusiva; (b) garantire un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Articolo IP.2 - Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali cui le parti hanno aderito nel settore della proprietà intellettuale. 2. Le disposizioni del presente titolo non impediscono alle parti di introdurre una protezione e un'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale più estese di quanto prescritto dal presente titolo, purché tale protezione e applicazione non siano in contrasto con le disposizioni del presente titolo. Articolo IP.3 - Definizioni Ai fini del presente titolo si intende per: (a) "convenzione di Parigi": la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967; 146 (b) "convenzione di Berna": la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 e modificata il 28 settembre 1979; (c) "convezione di Roma": la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961; (d) "OMPI": l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale; (e) "diritti di proprietà intellettuale": tutte le categorie di proprietà intellettuale contemplate dagli articoli da IP.7 [Autori] a IP.37 [Protezione delle privative per ritrovati vegetali] del presente titolo e dalla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi; (f) "cittadino": in relazione al diritto di proprietà intellettuale in questione, una persona di una parte che soddisfi i criteri di ammissibilità alla protezione previsti dall'accordo TRIPS e dagli accordi multilaterali conclusi e gestiti sotto l'egida dell'OMPI, cui una parte ha aderito. Articolo IP.4 - Accordi internazionali 1. Le parti affermano il loro impegno a rispettare gli accordi internazionali di cui sono firmatarie: (a) l'accordo TRIPS; (b) la convenzione di Roma; (c) la convenzione di Berna; (d) il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996; (e) il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996; (f) il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, modificato da ultimo il 12 novembre 2007; (g) il trattato sul diritto dei marchi, adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994; (h) il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, adottato a Marrakech il 27 giugno 2013; (i) l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999. 2. Le parti compiono ogni ragionevole sforzo per ratificare o aderire ai seguenti accordi internazionali: 147 (a) il trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, adottato a Pechino il 24 giugno 2012; (b) il trattato di Singapore sul diritto dei marchi, adottato a Singapore il 27 marzo 2006. Articolo IP.5 - Esaurimento Il presente titolo lascia impregiudicata la libertà delle parti di decidere se, e a quali condizioni, si applica l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale. Articolo IP.6 - Trattamento nazionale 1. Per quanto riguarda tutte le categorie di proprietà intellettuale disciplinate dal presente titolo, ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte salve, ove opportuno, le eccezioni già previste rispettivamente nella convenzione di Parigi, nella convenzione di Berna, nella convenzione di Roma e nel trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori, concluso a Washington il 26 maggio 1989. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti previsti a norma del presente accordo. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la nozione di "protezione" ricomprende le questioni che incidono sulla disponibilità, sull'acquisto, sull'ambito di applicazione, sul mantenimento e sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, come pure le questioni che incidono sull'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplati dal presente titolo, comprese le misure volte a prevenire l'elusione delle misure tecnologiche efficaci di cui all'articolo IP.16 [Protezione delle misure tecnologiche] e quelle riguardanti le informazioni sul regime dei diritti di cui all'articolo IP.17 [Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti]. 3. Una parte può avvalersi delle eccezioni consentite a norma del paragrafo 1 in relazione alle proprie procedure giudiziarie e amministrative, tra cui la possibilità di imporre ai cittadini dell'altra parte di eleggere domicilio nel proprio territorio o di nominare un agente nel proprio territorio, se tali eccezioni: (a) sono necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari di tale parte non incompatibili con il presente titolo; o (b) non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio. 4. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure previste dagli accordi multilaterali conclusi sotto l'egida dell'OMPI in materia di acquisto o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale. Capo 2 - Norme relative ai diritti di proprietà intellettuale Sezione 1 - Diritto d'autore e diritti connessi Articolo IP.7 - Autori Ciascuna parte riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare: (a) la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma; 148 (b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo; (c) qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; (d) il noleggio al pubblico di originali o copie delle loro opere; ciascuna parte può disporre che la presente lettera non si applichi agli edifici o alle opere delle arti applicate. Articolo IP.8 - Artisti interpreti o esecutori Ciascuna parte riconosce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare: (a) la fissazione delle loro esecuzioni; (b) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, delle fissazioni delle loro esecuzioni; (c) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni; (d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; (e) la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l'esecuzione costituisca già di per sé un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione; (f) il noleggio al pubblico della fissazione delle loro esecuzioni. Articolo IP.9 - Produttori di fonogrammi Ciascuna parte riconosce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare: (a) la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; (b) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, dei loro fonogrammi e delle relative copie; (c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; (d) il noleggio al pubblico dei loro fonogrammi. Articolo IP.10 - Organismi di radiodiffusione Ciascuna parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare: (a) la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite; 149 (b) la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite; (c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; (d) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro emissioni e delle relative copie, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite; (e) la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso. Articolo IP.11 - Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali 1. Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo sono utilizzati per una radiodiffusione o per una comunicazione al pubblico. 2. Ciascuna parte provvede affinché tale remunerazione equa e unica sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. Ciascuna parte può emanare disposizioni normative che stabiliscono le modalità di ripartizione della remunerazione equa e unica tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi. 3. Ciascuna parte può riconoscere agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi diritti più ampi per quanto riguarda la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali. Articolo IP.12 - Durata della protezione 1. I diritti dell'autore di un'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dalla data in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. 2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, ciascuna parte può prevedere norme specifiche per il calcolo della durata della protezione delle composizioni musicali con testo, delle opere create da più coautori e delle opere cinematografiche e audiovisive. Ciascuna parte può prevedere norme specifiche per il calcolo della durata della protezione delle opere anonime o pseudonime. 3. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le trasmissioni via cavo o via satellite. 4. I diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle fissazioni delle loro esecuzioni con mezzi diversi dai fonogrammi scadono 50 anni dopo la data di fissazione dell'esecuzione o, se questa è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale periodo, 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o comunicazione al pubblico, se anteriore. 150 5. I diritti degli artisti interpreti o esecutori sulle fissazioni delle loro esecuzioni su fonogrammi scadono 50 anni dopo la data di fissazione dell'esecuzione o, se questa è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale periodo, 70 anni dopo la data della prima pubblicazione o comunicazione al pubblico, se anteriore. 6. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono 50 anni dopo la fissazione o, se i fonogrammi sono lecitamente pubblicati durante tale periodo, 70 anni dopo tale pubblicazione. In mancanza di una pubblicazione lecita, se il fonogramma è stato lecitamente comunicato al pubblico durante tale periodo, la durata della protezione è di 70 anni a decorrere da tale atto di comunicazione. Ciascuna parte può prevedere misure efficaci al fine di garantire che gli utili generati nei 20 anni di protezione oltre i 50 anni siano equamente ripartiti tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi. 7. I termini previsti dal presente articolo sono calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto. 8. Ciascuna parte può prevedere termini di protezione più lunghi di quelli previsti dal presente articolo. Articolo IP.13 - Diritto sulle vendite successive 1. Ciascuna parte prevede, a favore dell'autore di un'opera d'arte figurativa originale, un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore. 2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte. 3. Ciascuna parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorché il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato. 4. La legislazione di ciascuna parte disciplina la procedura per la riscossione di tale remunerazione e i relativi importi. Articolo IP.14 - Gestione collettiva dei diritti 1. Le parti favoriscono la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto nei rispettivi territori e il trasferimento tra i rispettivi organismi di gestione collettiva dei proventi dei diritti corrisposti per l'uso di tali opere o altro materiale protetto. 2. Le parti promuovono la trasparenza degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei proventi dei diritti, le detrazioni applicate ai proventi ottenuti, l'utilizzo di tali proventi, la politica di distribuzione e il loro repertorio. 3. Le parti si adoperano per facilitare accordi tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere il trattamento non discriminatorio dei titolari i cui diritti sono gestiti da tali organismi nel quadro di accordi di rappresentanza. 151 4. Ciascuna parte coopera per sostenere gli organismi di gestione collettiva stabiliti nel proprio territorio che rappresentano un altro organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio dell'altra parte in virtù di un accordo di rappresentanza al fine di garantire che versino in modo accurato, regolare e diligente gli importi dovuti agli organismi di gestione collettiva rappresentati e forniscano a questi ultimi le informazioni sull'importo dei proventi dei diritti riscossi per loro conto e sulle eventuali detrazioni applicate a tali proventi. Articolo IP.15 - Eccezioni e limitazioni Le parti circoscrivono le limitazioni o le eccezioni ai diritti di cui agli articoli da IP.7 [Autori] a IP.11 [Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali] a determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dei titolari. Articolo IP.16 - Protezione delle misure tecnologiche 1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo. Ciascuna parte può prevedere un regime specifico di tutela giuridica delle misure tecnologiche utilizzate per proteggere i programmi per elaboratore. 2. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che: (a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione con la finalità di eludere, (b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante oltre quello di eludere, o (c) siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di misure tecnologiche efficaci. 3. Ai fini della presente sezione, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altro materiale, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi contemplati dalla presente sezione. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione. 4. Fatta salva la protezione giuridica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna parte può adottare, ove necessario, le misure appropriate per garantire che la protezione giuridica adeguata contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci prevista in conformità al presente articolo non impedisca ai beneficiari delle eccezioni o delle limitazioni previste conformemente all'articolo IP.15 [Eccezioni e limitazioni] di avvalersi di tali eccezioni o limitazioni. 152 Articolo IP.17 - Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti 1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti: (a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; (b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altro materiale protetto a norma della presente sezione, dai quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi previsti dalla legislazione di una parte. 2. Ai fini del presente articolo, per "informazioni sul regime dei diritti" s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o altro materiale di cui al presente articolo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa le condizioni di uso dell'opera o di altro materiale nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni. 3. Il paragrafo 2 si applica quando uno qualsiasi di tali elementi figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di altro materiale di cui al presente articolo. Sezione 2 - Marchi commerciali Articolo IP.18 - Classificazione dei marchi Ciascuna parte mantiene un sistema di classificazione dei marchi coerente con l'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come modificato e riveduto. Articolo IP.19 - Segni atti a costituire un marchio Possono costituire un marchio tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti: (a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; (b) a essere rappresentati nel registro dei marchi di ciascuna parte in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare. Articolo IP.20 - Diritti conferiti dai marchi 1. Ciascuna parte stabilisce che la registrazione di un marchio conferisce al titolare diritti esclusivi. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, senza il proprio consenso, di usare nel corso di operazioni commerciali: 153 (a) un segno identico al marchio registrato, per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; (b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio registrato e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti da tale marchio e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio registrato. 2. Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre nel territorio della parte in cui il marchio è registrato, nel corso di operazioni commerciali, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, qualora tali prodotti, compreso l'imballaggio, provengano da altri paesi o dall'altra parte e rechino senza autorizzazione un marchio identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti fondamentali dal marchio registrato. 3. Il diritto del titolare di un marchio a norma del paragrafo 2 si estingue se, nel corso del procedimento volto a determinare l'eventuale violazione del marchio registrato, il dichiarante o il detentore dei prodotti dimostra che il titolare del marchio registrato non ha diritto a vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale. Articolo IP.21 - Procedura di registrazione 1. Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione negativa definitiva adottata dall'amministrazione competente in materia di marchi, compreso il rigetto parziale della registrazione, è comunicata alla parte interessata per iscritto, debitamente motivata e impugnabile mediante ricorso. 2. Ciascuna parte prevede la possibilità per i terzi di opporsi alle domande o, se del caso, alle registrazioni di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio. 3. Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico. 4. Le parti fanno il possibile per predisporre un sistema che consenta di effettuare la domanda, il trattamento, la registrazione e il mantenimento dei marchi per via elettronica. Articolo IP.22 - Marchi notori Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS, le parti applicano la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34ª serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI dal 20 al 29 settembre 1999. Articolo IP.23 - Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio 1. Ciascuna parte prevede eccezioni limitate ai diritti conferiti da un marchio, come l'uso leale di termini descrittivi, comprese le indicazioni geografiche, e può prevedere altre eccezioni limitate purché queste tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi. 154 2. Il diritto conferito dal marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio: (a) del nome o dell'indirizzo del terzo, qualora si tratti di una persona fisica; (b) di indicazioni o segni relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; o (c) del marchio per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l'uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché tale uso da parte del terzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. 3. Il diritto conferito da un marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi della parte interessata e viene esercitato entro i limiti del territorio in cui è riconosciuto. Articolo IP.24 - Motivi di decadenza 1. Ciascuna parte dispone che il marchio può essere dichiarato decaduto se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, esso non ha formato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso nel territorio interessato di una parte in relazione ai prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. 2. Ciascuna parte dispone inoltre che il marchio può essere dichiarato decaduto se, entro cinque anni dalla data di completamento della procedura di registrazione, esso non ha formato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso nel territorio interessato in relazione ai prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. 3. Nessuno può tuttavia far valere che il titolare di un marchio è decaduto dai diritti ad esso relativi se, tra la scadenza di detto periodo di cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza, è iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. L'inizio o la ripresa dell'uso del marchio, ove intervengano entro i tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza e non prima della scadenza del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso, non sono tuttavia presi in considerazione qualora i preparativi per l'inizio o la ripresa siano avviati solo dopo che il titolare sia venuto a conoscenza della possibilità che sia presentata una domanda di decadenza. 4. Il marchio può inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione: (a) sia divenuto, a causa dell'attività o dell'inattività del suo titolare, denominazione abituale nel commercio di un prodotto o servizio per il quale è registrato; o (b) sia tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o servizi per i quali è registrato, in seguito all'uso che di tale marchio viene fatto dal titolare o col suo consenso in relazione a tali prodotti o servizi. 155 Articolo IP.25 - Diritto di vietare atti preparatori in relazione all'uso dell'imballaggio o altri mezzi Se esiste il rischio che l'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di sicurezza o autenticazione o qualsiasi altro mezzo su cui è apposto il marchio possano essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi e che tale uso costituisca una violazione dei diritti del titolare del marchio, quest'ultimo ha il diritto di vietare le seguenti operazioni se effettuate in ambito commerciale: (a) l'apposizione di un segno identico o simile al marchio sull'imballaggio, sulle etichette, sui cartellini, sulle caratteristiche o sui dispositivi di sicurezza o autenticazione o su qualsiasi altro mezzo su cui il marchio può essere apposto; o (b) l'offerta, l'immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l'importazione o l'esportazione dell'imballaggio, delle etichette, dei cartellini, delle caratteristiche o dei dispositivi di sicurezza o autenticazione o di qualsiasi altro mezzo su cui il marchio è apposto. Articolo IP.26 - Domande in malafede Il marchio è suscettibile di essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in malafede. Ciascuna parte può disporre che tale marchio non sia registrato. Sezione 3 - Disegni o modelli Articolo IP.27 - Protezione dei disegni o dei modelli registrati 1. Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e dei modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e originali. Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi conformemente alla presente sezione. Ai fini del presente articolo, una parte può considerare originale un disegno o modello dotato di un carattere individuale. 2. Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare, esportare o detenere il prodotto recante o contenente il disegno o modello protetto o di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto se tali operazioni sono intraprese a fini commerciali. 3. Un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale solo: (a) se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo; (b) nella misura in cui tali caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità. 4. Ai fini del paragrafo 3, lettera a), per "normale utilizzazione" si intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione. 156 Articolo IP.28 - Durata della protezione La durata totale della protezione accordata ai disegni o modelli registrati, compresi i relativi rinnovi, è pari a 25 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda36. Articolo IP.29 - Protezione dei disegni o modelli non registrati 1. Ciascuna parte conferisce ai titolari di un disegno o modello non registrato il diritto di vietare l'uso del medesimo da parte di terzi privi del consenso del titolare solo qualora l'uso contestato derivi dalla copia del disegno o modello non registrato nei rispettivi territori delle parti37. Tale uso comprende almeno l'offerta a fini di vendita, l'immissione sul mercato, l'importazione o l'esportazione del prodotto. 2. La durata della protezione accordata al disegno o modello non registrato è di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato per la prima volta divulgato al pubblico nel territorio della parte interessata. Articolo IP.30 - Eccezioni ed esclusioni 1. Ciascuna parte può prevedere eccezioni limitate alla protezione dei disegni e dei modelli, anche non registrati, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con lo sfruttamento normale dei disegni e dei modelli e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del disegno o del modello, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 2. La protezione non copre i disegni o i modelli dettati unicamente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. Un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la sua funzione. 3. In deroga al paragrafo 2, un disegno o modello conforme alle condizioni di cui all'articolo IP.27 [Protezione dei disegni o dei modelli registrati], paragrafo 1, è protetto se ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare. Articolo IP.31 - Rapporto con il diritto d'autore Ciascuna parte provvede affinché i disegni o modelli, compresi quelli non registrati, possano beneficiare anche della protezione offerta dalla normativa sul diritto d'autore vigente nel territorio di tale parte dalla data in cui i disegni o modelli sono stati creati o fissati in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina la portata di tale protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto. Sezione 4 - Brevetti 36 Ciascuna parte può stabilire la data di deposito della domanda conformemente alla propria legislazione. 37 La presente sezione non si applica alla protezione nota nel Regno Unito come diritto conferito da un disegno o modello. 157 Articolo IP.32 - Brevetti e salute pubblica 1. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha ("dichiarazione di Doha"). Ciascuna parte garantisce che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente sezione sono coerenti con la dichiarazione di Doha. 2. Le parti attuano l'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS, nonché l'allegato e l'appendice dell'allegato del medesimo accordo. Articolo IP.33 - Proroga del periodo di protezione conferito da un brevetto per i medicinali e i prodotti fitosanitari 1. Le parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari38 protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti ad una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sui rispettivi mercati. Le parti riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto, secondo la definizione di cui alla legislazione in materia, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto. 2. Ciascuna parte prevede, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, un'ulteriore protezione per i prodotti protetti da un brevetto e soggetti alla procedura di autorizzazione amministrativa di cui al paragrafo 1 al fine di compensare il titolare del brevetto per la riduzione della protezione effettiva conferita dal brevetto. Le modalità e le condizioni alle quali viene riconosciuta tale ulteriore protezione, compresa la relativa durata, sono stabilite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari delle parti. 3. Ai fini del presente titolo, per "medicinale" si intende: (a) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali; o (b) ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull'uomo o sugli animali o somministrata all'uomo o agli animali allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica. Sezione 5 - Protezione di informazioni segrete Articolo IP.34 - Protezione dei segreti commerciali 1. Ciascuna parte mette in atto adeguate procedure giudiziarie e mezzi di ricorso civili per permettere al detentore di un segreto commerciale di prevenire l'acquisizione, l'uso o la divulgazione del segreto commerciale se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, ovvero ottenere un risarcimento per tale acquisizione, uso o divulgazione. 2. Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti: 38 Ai fini del presente titolo, il termine "prodotto fitosanitario" è definito dalle rispettive legislazioni delle parti. 158 (a) "segreto commerciale": informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti: (i) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; (ii) hanno valore commerciale in quanto segrete; (iii) sono state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione per mantenerle segrete; (b) "detentore del segreto commerciale": qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla lecitamente un segreto commerciale. 3. Ai fini della presente sezione, almeno le seguenti forme di comportamento sono considerate contrarie alle leali pratiche commerciali: (a) l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore di tale segreto, se ottenuto mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali tale segreto può essere desunto; (b) l'uso o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere senza il consenso del detentore di tale segreto da una persona che soddisfa una qualsiasi delle seguenti condizioni: (i) ha acquisito il segreto commerciale in un modo di cui alla lettera a); (ii) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; o (iii) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale; (c) l'acquisizione, l'uso o la divulgazione di un segreto commerciale da parte di un soggetto che, al momento dell'acquisizione, dell'uso o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un altro soggetto che lo utilizzava o lo divulgava illecitamente ai sensi della lettera b). 4. Nulla nella presente sezione dovrà interpretarsi in modo da imporre a una parte di considerare una qualsiasi delle seguenti forme di comportamento contraria alle leali pratiche commerciali: (a) la scoperta o creazione indipendente; (b) l'ingegneria inversa di un prodotto messo a disposizione del pubblico o lecitamente posseduto dal soggetto che acquisisce le informazioni, se quest'ultimo è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale; (c) l'acquisizione, l'uso o la divulgazione di un segreto commerciale in base a quanto richiesto o consentito dalla legislazione di ciascuna parte; 159 (d) l'esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte. 5. Nulla nella presente sezione dovrà interpretarsi in modo da ostacolare l'esercizio della libertà di espressione e di informazione, compresi la libertà e il pluralismo dei media, in quanto protetti in ciascuna parte, o in modo da limitare la mobilità dei dipendenti o da incidere sull'autonomia delle parti sociali e sul loro diritto di stipulare contratti collettivi in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari delle parti. Articolo IP.35 - Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale 1. Ciascuna parte protegge dalla divulgazione a terzi le informazioni commerciali riservate presentate per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali ("autorizzazione all'immissione in commercio"), a meno che siano adottate misure per garantire la protezione dei dati da un uso commerciale sleale o tranne qualora la divulgazione sia necessaria per un interesse pubblico prevalente. 2. Ciascuna parte provvede affinché, per un periodo limitato che deve essere stabilito dalla propria legislazione interna e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, l'autorità responsabile del rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio non accetti domande successive di autorizzazione all'immissione in commercio basate sui risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche presentate nella domanda di prima autorizzazione all'immissione in commercio rivolta a tale autorità senza il consenso esplicito del titolare della prima autorizzazione all'immissione in commercio, a meno che accordi internazionali cui entrambe le parti hanno aderito non dispongano diversamente. 3. Ciascuna parte provvede inoltre affinché, per un periodo limitato che deve essere stabilito dalla propria legislazione interna e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, un medicinale successivamente autorizzato da tale autorità sulla base dei risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche di cui al paragrafo 2 non sia immesso in commercio senza il consenso esplicito del titolare della prima autorizzazione all'immissione in commercio, a meno che accordi internazionali cui entrambe le parti hanno aderito non dispongano diversamente. 4. Il presente articolo lascia impregiudicati i periodi di protezione supplementari che ciascuna parte può prevedere nella propria legislazione. Articolo IP.36 - Protezione dei dati presentati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari o biocidi 1. Ciascuna parte conferisce un diritto temporaneo al proprietario di una relazione di una prova o di uno studio presentata per la prima volta al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio in relazione alla sicurezza e all'efficacia di una sostanza attiva, di un prodotto fitosanitario o di un biocida. Durante tale periodo la relazione di una prova o di uno studio non può essere utilizzata a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di una sostanza attiva, di un prodotto fitosanitario o di un biocida, salvo qualora sia stato dimostrato l'esplicito consenso del primo proprietario. Ai fini del presente articolo tale diritto è denominato "protezione dei dati". 160 2. La relazione di una prova o di uno studio presentata per l'autorizzazione all'immissione in commercio di una sostanza attiva o di un prodotto fitosanitario deve soddisfare le seguenti condizioni: (a) essere necessaria per l'autorizzazione o per la modifica di un'autorizzazione al fine di consentire l'uso del prodotto su altre colture; (b) essere certificata conforme ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale. 3. Il periodo di protezione dei dati è di almeno dieci anni dalla data della prima autorizzazione concessa dall'autorità competente nel territorio della parte. 4. Ciascuna parte provvede affinché gli organismi pubblici responsabili del rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio non utilizzino le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a beneficio di un successivo richiedente di un'autorizzazione all'immissione in commercio posteriore, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano state rese pubbliche o meno. 5. Ciascuna parte stabilisce norme per evitare la duplicazione di test su animali vertebrati. Sezione 6 - Varietà vegetali Articolo IP.37 - Protezione delle privative per ritrovati vegetali Ciascuna parte protegge le privative per ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), riveduta da ultimo a Ginevra il 19 marzo 1991. Le parti cooperano per promuovere e far rispettare tali diritti. Capo 3 - Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale Sezione 1 - Disposizioni generali Articolo IP.38 - Obblighi generali 1. Ciascuna parte adotta, conformemente al proprio diritto interno, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini delle sezioni 1, 2 e 4 del presente capo, il termine "diritti di proprietà intellettuale" non comprende i diritti disciplinati dal capo 2, sezione 5 [Protezione di informazioni segrete]. 2. Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui al paragrafo 1 hanno le seguenti caratteristiche: (a) sono giusti ed equi; (b) non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano scadenze irragionevoli né ritardi ingiustificati; (c) sono efficaci, proporzionati e dissuasivi; (d) sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi. 161 Articolo IP.39 - Soggetti legittimati a chiedere l'applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alle sezioni 2 e 4 del presente capo: (a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente al diritto di una parte; (b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dal diritto di una parte e nel rispetto del medesimo; (c) alle federazioni e alle associazioni39, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di una parte e nel rispetto del medesimo. Sezione 2 - Esecuzione civile e amministrativa Articolo IP.40 - Misure di protezione delle prove 1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le competenti autorità giudiziarie, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, possano disporre misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti dell'asserita violazione, fatte salve le opportune garanzie e la tutela delle informazioni riservate. 2. Tali misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci oggetto della presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Articolo IP.41 - Elementi di prova 1. Ciascuna parte adotta le misure necessarie a consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e ha, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. 2. Ciascuna parte adotta inoltre le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, ove opportuno in caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale che si trova nella disponibilità della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Articolo IP.42 - Diritto d'informazione 1. Le parti dispongono che, nel quadro dei procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del 39 Si precisa che, ove ciò sia consentito dal diritto di una parte, il termine "federazioni e associazioni" comprende almeno gli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi e gli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti in quanto legittimati a rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale. 162 ricorrente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare all'autore della violazione o ad ogni altra persona di fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale. 2. Ai fini del paragrafo 1, per "ogni altra persona" si intende una persona che: (a) sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto su scala commerciale; (b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto su scala commerciale; (c) sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività che violano un diritto; o (d) sia stata indicata dalle persone di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, nella fabbricazione o nella distribuzione di tali prodotti o nella prestazione di tali servizi. 3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue: (a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti; (b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione. 4. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni legislative di una parte che: (a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi; (b) disciplinano l'uso in sede civile delle informazioni comunicate in forza del presente articolo; (c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione; (d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; (e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali. Articolo IP.43 - Misure provvisorie e cautelari 1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore di una violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dalle disposizioni legislative tale parte, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale. 163 2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare il sequestro o la consegna delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. 3. Nei casi di presunte violazioni commesse su scala commerciale ciascuna parte provvede affinché, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità competenti possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale o l'appropriato accesso alle informazioni pertinenti. 4. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere, con riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, di imporre all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di comprovare con un sufficiente grado di certezza che il medesimo è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente. Articolo IP.44 - Misure correttive 1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, o almeno l'esclusione definitiva di tali merci dai circuiti commerciali. Se del caso, alle stesse condizioni le autorità giudiziarie possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci. 2. Le autorità giudiziarie di ciascuna parte hanno il potere di ordinare che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari. Articolo IP.45 - Ingiunzioni Ciascuna parte dispone che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Ciascuna parte provvede inoltre affinché le autorità giudiziarie possano emettere un'ingiunzione nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale. Articolo IP.46 - Misure alternative Ciascuna parte può stabilire che le autorità giudiziarie, ove opportuno e su richiesta della persona cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo IP.44 [Misure correttive] o all'articolo IP.45 [Ingiunzioni], possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure previste da tali due articoli, se tale persona ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure le causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente. Articolo IP.47 - Risarcimento dei danni 1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne 164 consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. 2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie, nel fissare il risarcimento del danno: (a) tengano conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; o (b) in alternativa alla lettera a), possano fissare, ove opportuno, una somma forfettaria a titolo di risarcimento in base a elementi quali, come minimo, l'importo delle royalties o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione all'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione. 3. Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, ciascuna parte può prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di un risarcimento danni che può essere predeterminato. Articolo IP.48 - Spese legali Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, salvo che il rispetto del principio di equità non lo consenta. Articolo IP.49 - Pubblicazione delle decisioni giudiziarie Ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Articolo IP.50 - Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al capo 3 [Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale]: (a) affinché gli autori di opere letterarie o artistiche siano ritenuti tali fino a prova contraria e legittimati di conseguenza ad avviare un procedimento per violazione, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi usuali; (b) la lettera a) si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi al diritto d'autore per quanto riguarda il loro materiale protetto. Articolo IP.51 - Procedure amministrative Nella misura in cui un provvedimento civile può essere disposto sul merito di una controversia a seguito di procedure amministrative, tali procedure devono essere conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione. 165 Sezione 3 - Procedure giudiziarie e mezzi di ricorso civili per la tutela dei segreti commerciali Articolo IP.52 - Procedure giudiziarie e mezzi di ricorso civili per la tutela dei segreti commerciali 1. Ciascuna parte assicura che le persone che partecipano ai procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo IP.34 [Ambito di applicazione della protezione dei segreti commerciali], paragrafo 1, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzate a utilizzare né a divulgare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le competenti autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui dette persone siano venute a conoscenza a seguito di tale partecipazione o di tale accesso. 2. Ciascuna parte provvede affinché l'obbligo di cui al paragrafo 1 resti in vigore per il tempo necessario dopo la conclusione del procedimento giudiziario civile. 3. Nei procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo IP.34 [Protezione dei segreti commerciali], paragrafo 1, le parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano facoltà almeno di: (a) adottare, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, misure provvisorie volte a proibire e a porre fine all'uso o alla divulgazione dei segreti commerciali posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali; (b) adottare, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, misure che dispongano la cessazione e, se del caso, il divieto dell'utilizzo o della divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali; (c) ingiungere alla persona che ha acquisito, utilizzato o divulgato un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali ed era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, che stava acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali, di risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito dell'acquisizione, dell'uso o della divulgazione del segreto commerciale, in conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari; (d) adottare le misure specifiche necessarie per tutelare la riservatezza di qualsiasi segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nei procedimenti di cui all'articolo IP.34 [Protezione dei segreti commerciali], paragrafo 1. Tali misure specifiche possono includere, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte anche in materia di diritti della difesa, la possibilità di limitare in tutto o in parte l'accesso a determinati documenti; limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni; e rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati; (e) imporre sanzioni a chiunque partecipi al procedimento giudiziario e rifiuti di conformarsi o non ottemperi agli ordini dell'autorità giudiziaria relativi alla protezione del segreto commerciale o del presunto segreto commerciale. 4. Ciascuna parte provvede affinché le domande aventi ad oggetto le misure, le procedure o i mezzi di ricorso di cui al presente articolo siano respinte nei casi in cui l'acquisizione, l'uso o la divulgazione presunti di un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali siano stati posti in essere, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte: 166 (a) allo scopo di rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita con l'obiettivo di tutelare l'interesse pubblico generale; (b) come atto di divulgazione da parte dei lavoratori ai loro rappresentanti nell'ambito del legittimo esercizio delle funzioni di questi ultimi; (c) proteggere un interesse legittimo riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte. Sezione 4 - Esecuzione alla frontiera Articolo IP.53 - Misure alla frontiera 1. Per quanto riguarda le merci soggette a controllo doganale, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure in base alle quali il titolare di un diritto può presentare alle autorità competenti40 una domanda con cui chiede di bloccare le merci sospette o di sospenderne lo svincolo. Ai fini della presente sezione, per "merci sospette" si intendono le merci sospettate di violare marchi, diritti d'autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie di circuiti integrati e privative per ritrovati vegetali. 2. Ciascuna parte predispone sistemi elettronici che consentono alle autorità doganali di gestire le domande accolte o registrate. 3. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti non riscuotano alcun contributo per coprire i costi amministrativi derivanti dal trattamento di una domanda o di una registrazione. 4. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti decidano in merito all'accoglimento o alla registrazione delle domande entro un periodo di tempo ragionevole. 5. Ciascuna parte provvede affinché le domande di cui al paragrafo 1 si applichino a spedizioni multiple. 6. Per quanto riguarda le merci soggette a controllo doganale, ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali possano agire d'ufficio per bloccare le merci sospette o sospenderne lo svincolo. 7. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali utilizzino l'analisi dei rischi per individuare le merci sospette. 8. Ciascuna parte può autorizzare le proprie autorità doganali a fornire al titolare del diritto, su richiesta, informazioni sulle merci, tra cui la descrizione, le quantità effettive o stimate e, se noti, il nome e l'indirizzo dello speditore, dell'importatore, dell'esportatore o del destinatario e il paese di origine o provenienza delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate. 9. Ciascuna parte predispone procedure che consentano la distruzione delle merci sospette senza che sia necessario un procedimento amministrativo o giudiziario previo per la determinazione formale della violazione, qualora gli interessati concordino sulla distruzione o non vi si oppongano. Qualora le merci sospette non vengano distrutte, tranne in casi eccezionali, ciascuna parte provvede 40 Per l'Unione europea, per "autorità competenti" si intendono le autorità doganali. 167 affinché tali merci siano rimosse dai circuiti commerciali in modo tale da evitare pregiudizi per il titolare del diritto. 10. Ciascuna parte predispone procedure che consentano la rapida distruzione del marchio contraffatto e delle merci usurpative inviate con spedizioni tramite corrieri postali o espressi. 11. Ciascuna parte provvede affinché, su richiesta delle autorità doganali, il richiedente la cui domanda sia stata accolta o registrata sia tenuto a rimborsare i costi sostenuti dalle autorità doganali o da altri soggetti che agiscono per conto di tali autorità dal momento in cui le merci sono state bloccate o ne è stato sospeso lo svincolo, comprese le spese di stoccaggio, movimentazione, distruzione o rimozione delle merci. 12. Ciascuna parte può decidere di non applicare il presente articolo alle importazioni di merci immesse sul mercato in un altro paese dai titolari del diritto o con il loro consenso. Una parte può escludere dall'applicazione del presente articolo merci a carattere non commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori. 13. Ciascuna parte consente alle proprie autorità doganali di mantenere un dialogo regolare e di promuovere la cooperazione con i portatori di interessi e con le altre autorità preposte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 14. Le parti cooperano in materia di scambi internazionali di merci sospette. In particolare le parti condividono per quanto possibile informazioni pertinenti sugli scambi di merci sospette che incidono sull'altra parte. 15. Fatte salve le altre forme di cooperazione, il protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale si applica in relazione alle violazioni della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale per la cui applicazione sono competenti le autorità doganali di una parte a norma del presente articolo. Articolo IP.54 - Coerenza con il GATT 1994 e con l'accordo TRIPS Nell'attuare le misure alla frontiera atte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, siano esse disciplinate o no dalla presente sezione, le parti garantiscono la coerenza con gli obblighi ad esse derivanti dall'accordo GATT 1994 e dall'accordo TRIPS, in particolare dall'articolo V del GATT 1994 nonché dall'articolo 41 e dalla parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS. Capo 4 - Altre disposizioni Articolo IP.55 - Cooperazione 1. Le parti cooperano al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente titolo. 2. I settori di cooperazione comprendono, tra l'altro, le attività seguenti: (a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e sulle pertinenti regole di protezione ed esecuzione; 168 (b) lo scambio di esperienze sui progressi legislativi, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sulle attività tese a garantirne il rispetto svolte a livello centrale e subcentrale dalle autorità doganali, dalla polizia, dagli organi amministrativi e giudiziari; (c) il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, compreso il coordinamento con altri paesi; (d) l'assistenza tecnica, il rafforzamento delle capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo; (e) la protezione e la difesa dei diritti di proprietà intellettuale nonché la diffusione di informazioni a tale riguardo anche tra gli operatori economici e la società civile; (f) la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti; (g) il rafforzamento della cooperazione istituzionale, in particolare fra gli uffici per la tutela della proprietà intellettuale delle parti; (h) la sensibilizzazione e l'educazione del pubblico sulle politiche relative alla tutela e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; (i) la promozione della tutela e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale con la collaborazione tra i settori pubblico e privato e il coinvolgimento delle piccole e medie imprese; (j) la formulazione di strategie efficaci per individuare i destinatari e i programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata. 3. Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il comitato commerciale specializzato per la proprietà intellettuale, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente titolo. Articolo IP.56 - Iniziative volontarie dei portatori di interessi Ciascuna parte si adopera per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi volte a ridurre le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, anche online e in altri mercati, attraverso l'esame di problemi concreti e la ricerca di soluzioni pratiche che siano realistiche, equilibrate, proporzionate ed eque per tutte le parti interessate, anche nei modi seguenti: (a) ciascuna parte si adopera per convocare i portatori di interessi sul proprio territorio in modo consensuale al fine di agevolare iniziative volontarie per trovare soluzioni e risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni; (b) le parti si adoperano per scambiarsi informazioni sugli sforzi profusi per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi nei rispettivi territori; (c) le parti si adoperano per promuovere un dialogo aperto e la cooperazione tra i rispettivi portatori di interessi e per incoraggiare questi ultimi a trovare congiuntamente soluzioni e a 169 risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni. Articolo IP.57 - Riesame in relazione alle indicazioni geografiche Prendendo atto delle pertinenti disposizioni di eventuali precedenti accordi bilaterali tra il Regno Unito, da una parte, e l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, dall'altra, le parti possono compiere congiuntamente sforzi ragionevoli per concordare norme sulla protezione e sull'effettiva applicazione a livello interno delle loro indicazioni geografiche. TITOLO VI - APPALTI PUBBLICI Capo 1 - Ambito di applicazione Articolo PPROC.1 - Obiettivo L'obiettivo del presente titolo è garantire ai fornitori di ciascuna parte l'accesso a maggiori opportunità di partecipazione agli appalti pubblici e migliorare la trasparenza delle relative procedure. Articolo PPROC.2 - Integrazione di alcune disposizioni dell'AAP e appalto disciplinato 1. Sono integrate nel presente titolo le disposizioni dell'AAP che sono specificate nella sezione A dell'allegato PPROC-1, ivi compresi gli allegati di ciascuna parte all'appendice I dell'AAP. 2. Ai fini del presente titolo, per "appalto disciplinato" si intende un appalto al quale si applica l'articolo II dell'AAP e, inoltre, gli appalti elencati nella sezione B dell'allegato PPROC-1. 3. Per quanto riguarda gli appalti disciplinati, ciascuna parte applica, mutatis mutandis, a fornitori, beni o servizi dell'altra parte le disposizioni dell'AAP specificate nella sezione A dell'allegato PPROC-1. Capo 2 - Norme aggiuntive in materia di appalto disciplinato Articolo PPROC.3 - Uso dei mezzi elettronici negli appalti 1. Ciascuna parte provvede affinché i propri enti appaltanti conducano gli appalti disciplinati tramite mezzi elettronici nella misura più ampia possibile. 2. Si considera che un ente appaltante conduce un appalto disciplinato tramite mezzi elettronici se tale ente utilizza mezzi elettronici di informazione e comunicazione per: (a) la pubblicazione degli avvisi e della documentazione di gara nelle procedure in materia di appalti pubblici; (b) la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte. 3. Fatta eccezione per situazioni specifiche, tali mezzi elettronici di informazione e comunicazione devono essere non discriminatori, generalmente disponibili e interoperabili con i prodotti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di uso generale e non devono limitare l'accesso alla procedura di appalto. 170 4. Ciascuna parte provvede affinché i propri enti appaltanti ricevano ed evadano fatture elettroniche conformemente alla propria legislazione. Articolo PPROC.4 - Pubblicazione elettronica Per quanto riguarda l'appalto disciplinato, tutti i bandi di gara, compresi gli avvisi di gara d'appalto, gli avvisi per estratto, gli avvisi di appalto programmato e gli avvisi di aggiudicazione sono direttamente accessibili mediante mezzi elettronici, gratuitamente, tramite un punto di accesso unico a Internet. Articolo PPROC.5 - Certificazioni Ciascuna parte provvede affinché, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o della presentazione delle offerte, gli enti appaltanti non richiedano ai fornitori di presentare la totalità o una parte delle certificazioni attestanti che non si trovano in una delle situazioni che possono determinare l'esclusione di un fornitore e che soddisfano le condizioni di partecipazione, salvo se ciò è necessario ai fini del corretto svolgimento dell'appalto. Articolo PPROC.6 - Condizioni di partecipazione Ciascuna parte provvede affinché, laddove i propri enti appaltanti richiedano a un fornitore, come condizione di partecipazione a un appalto disciplinato, di dimostrare un'esperienza pregressa, non esigano che il fornitore abbia maturato tale esperienza nel territorio della parte stessa. Articolo PPROC.7 - Sistemi di registrazione e procedure in materia di qualifiche La parte che ha predisposto un sistema di registrazione dei fornitori provvede affinché i fornitori interessati possano chiedere la registrazione in qualsiasi momento. I fornitori interessati che hanno presentato domanda sono informati entro un termine ragionevole della decisione di accogliere o respingere la domanda. Articolo PPROC.8 - Gara mediante preselezione Ciascuna parte provvede affinché laddove un ente appaltante ricorra a una procedura di gara mediante preselezione tale ente rivolga l'invito a presentare offerte a un numero di fornitori sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza senza compromettere l'efficienza operativa del sistema degli appalti. Articolo PPROC.9 - Prezzi anormalmente bassi In applicazione dell'articolo XV, paragrafo 6, dell'AAP, l'ente appaltante che riceva un'offerta a un prezzo anormalmente inferiore ai prezzi delle altre offerte presentate può anche verificare con il fornitore se il prezzo tiene conto della concessione di eventuali sovvenzioni. Articolo PPROC.10 - Considerazione degli aspetti ambientali, sociali e del lavoro Ciascuna parte provvede affinché i suoi enti appaltanti possano tenere conto degli aspetti ambientali, sociali e del lavoro durante tutta la procedura di appalto, purché tali considerazioni siano compatibili con le norme stabilite dai capi 1 e 2 e siano indicate nell'avviso di gara d'appalto o in un'altra comunicazione che sostituisca l'avviso di gara o nella documentazione di gara. 171 Articolo PPROC.11 - Procedure interne di ricorso 1. La parte che designa un'autorità amministrativa imparziale a norma dell'articolo XVIII, paragrafo 4, dell'AAP, provvede affinché: (a) i membri dell'autorità designata siano indipendenti, imparziali e non subiscano pressioni esterne durante il mandato; (b) i membri dell'autorità designata non siano destituiti contro la loro volontà mentre sono in carica, a meno che la loro destituzione non sia imposta dalle disposizioni che disciplinano l'autorità designata; (c) il presidente o almeno un altro membro dell'autorità designata abbia qualifiche giuridiche e professionali equivalenti a quelle richieste per i giudici, gli avvocati o altri esperti giuridici qualificati dalle disposizioni legislative e regolamentari della parte. 2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che prevedono misure provvisorie tempestive atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Tali misure provvisorie, previste all'articolo XVIII, paragrafo 7, lettera a), dell'AAP, possono implicare la sospensione della gara d'appalto oppure, qualora l'ente appaltante abbia concluso un contratto e la parte abbia così disposto, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Le procedure possono contemplare la possibilità di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico, al momento di decidere l'eventuale applicazione delle misure. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto. 3. Nel caso in cui uno dei fornitori interessati o partecipanti abbia presentato un ricorso dinanzi all'autorità designata di cui al paragrafo 1, ciascuna parte provvede, in linea di principio, affinché un ente appaltante non concluda il contratto fino a quando tale autorità non abbia preso una decisione o formulato una raccomandazione in merito al ricorso per quanto riguarda le misure provvisorie, le misure correttive o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 conformemente alle proprie norme e procedure e ai propri regolamenti. Ciascuna parte può disporre che in circostanze inevitabili e debitamente giustificate il contratto possa essere comunque concluso. 4. Ciascuna parte può prevedere: (a) un termine sospensivo tra la decisione di aggiudicazione dell'appalto e la conclusione del contratto, al fine di concedere ai fornitori non prescelti tempo sufficiente per valutare l'opportunità di avviare una procedura di ricorso; o (b) un termine sufficiente affinché un fornitore interessato possa presentare un ricorso, che può costituire un motivo di sospensione dell'esecuzione di un contratto. 5. Le misure correttive a norma dell'articolo XVIII, paragrafo 7, lettera b), dell'AAP possono comprendere uno o più dei seguenti elementi: (a) la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie dall'invito a presentare offerte, dai documenti contrattuali o da ogni altro documento connesso alla procedura di gara e lo svolgimento di nuove procedure di appalto; (b) la ripetizione della procedura di appalto, senza modificare le condizioni; 172 (c) l'annullamento della decisione di aggiudicazione dell'appalto e l'adozione di una nuova decisione di aggiudicazione dell'appalto; (d) la risoluzione di un contratto o la dichiarazione della sua inefficacia; o (e) l'adozione di altri provvedimenti intesi a porre rimedio a una violazione dei capi 1 e 2, per esempio l'ingiunzione di pagamento di una determinata somma fintanto che non sia stato posto efficace rimedio alla violazione. 6. Conformemente all'articolo XVIII, paragrafo 7, lettera b), dell'AAP, ciascuna parte può disporre il risarcimento delle perdite o dei danni subiti. A tale riguardo, qualora l'organo di ricorso di una parte non sia un organo giurisdizionale e un fornitore ritenga che siano state violate le disposizioni legislative e regolamentari interne di attuazione degli obblighi derivanti dai capi 1 e 2, il fornitore può adire un organo giurisdizionale, anche ai fini di un risarcimento, conformemente alle procedure giudiziarie della parte. 7. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore le procedure necessarie per dare efficace esecuzione alle decisioni prese o alle raccomandazioni formulate dagli organi di ricorso o per dare efficace applicazione alle decisioni prese dagli organi giudiziari. Capo 3 - Trattamento nazionale al di là dell'appalto disciplinato Articolo PPROC.12 - Definizioni 1. Ai fini del presente capo, per trattamento accordato da una parte si intende: (a) per quanto riguarda il Regno Unito, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole accordato, in situazioni analoghe, ai fornitori del Regno Unito; (b) per quanto riguarda uno Stato membro, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole accordato, in situazioni analoghe, all'interno di tale Stato membro ai fornitori di tale Stato membro. 2. Ai fini del presente capo, per fornitore di una parte che è una persona giuridica si intende: (a) per l'Unione, una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell'Unione, o perlomeno di uno dei suoi Stati membri, che esercita nel territorio dell'Unione un'attività commerciale sostanziale che l'Unione, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (WT/REG39/1), riconosce equivalente al concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno Stato membro sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; (b) per il Regno Unito, una persona giuridica costituita od organizzata in forza della legislazione del Regno Unito, che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio del Regno Unito. Articolo PPROC.13 - Trattamento nazionale dei fornitori stabiliti in loco 1. Riguardo a qualsivoglia appalto, una misura di una parte non deve comportare per i fornitori dell'altra parte stabiliti nel suo territorio mediante la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento 173 di una persona giuridica un trattamento meno favorevole di quello che tale parte accorda ai propri fornitori analoghi41. 2. L'applicazione dell'obbligo di trattamento nazionale prevista dal presente articolo rimane subordinata alle eccezioni per ragioni di sicurezza e generali di cui all'articolo III dell'AAP, anche se l'appalto non è un appalto disciplinato a norma del presente titolo. Capo 4 - Altre disposizioni Articolo PPROC.14 - Modifiche e rettifiche degli impegni in materia di accesso al mercato Ciascuna parte può modificare o rettificare i propri impegni in materia di accesso al mercato nella rispettiva sottosezione della sezione B dell'allegato PPROC-1 secondo le procedure stabilite negli articoli da PPROC.15 [Modifiche] a PPROC.18 [Modifica della sezione B dell'allegato PPROC-1]. Articolo PPROC.15 - Modifiche 1. La Parte che intende modificare una sottosezione della sezione B dell'allegato PPROC-1: (a) ne dà notifica per iscritto all'altra parte; (b) propone all'altra parte, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di impegni in materia di accesso al mercato paragonabile a quello esistente prima della modifica. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), una parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi all'altra parte se la modifica proposta interessa un ente appaltante sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza in relazione all'appalto disciplinato. Si presuppone che una parte abbia effettivamente cessato di esercitare il controllo o l'influenza sull'appalto disciplinato di enti appaltanti se l'ente appaltante è esposto alla concorrenza in mercati liberamente accessibili. 3. L'altra parte può presentare obiezioni alla modifica di cui al paragrafo 1, lettera a), se contesta che: (a) un adeguamento compensativo proposto ai sensi del paragrafo 1, lettera b), sia adeguato per mantenere un livello comparabile di impegni concordati in materia di accesso al mercato; o (b) la modifica interessi un ente appaltante sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza come previsto al paragrafo 2. L'altra parte presenta obiezioni per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, lettera a); in caso contrario si considera che abbia accettato l'adeguamento compensativo o la modifica, anche ai fini della parte sesta [Risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali], titolo I [Risoluzione delle controversie]. 41 A fini di chiarezza, l'applicazione dell'obbligo di trattamento nazionale prevista dal presente articolo è subordinata alle eccezioni di cui alla nota 3 delle note dell'ALLEGATO PPROC-1 [Appalti pubblici], sottosezioni B1 e B2. 174 Articolo PPROC.16 - Rettifiche 1. La parte che intende rettificare una sottosezione della sezione B dell'allegato PPROC-1 ne dà notifica per iscritto all'altra parte. Sono considerate rettifiche, purché non incidano sugli impegni concordati in materia di accesso al mercato di cui al presente titolo, le seguenti variazioni apportate a una sottosezione della sezione B dell'allegato PPROC-1: (a) la variazione del nome di un ente appaltante; (b) la fusione di due o più enti appaltanti elencati in tale sottosezione; (c) la separazione di un ente appaltante elencato in tale sottosezione in due o più enti appaltanti che sono aggiunti agli enti appaltanti elencati nella medesima sottosezione. 2. Una parte può notificare all'altra parte un'obiezione a una rettifica proposta entro 45 giorni dalla data in cui ha ricevuto la relativa notifica. La parte che presenta un'obiezione precisa i motivi per i quali ritiene che la rettifica proposta non rappresenti una variazione ai sensi del paragrafo 1 e descrive gli effetti della rettifica proposta sugli impegni concordati in materia di accesso al mercato di cui al presente titolo. Se non viene presentata alcuna obiezione per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica si considera che la parte abbia accettato la rettifica proposta. Articolo PPROC.17 - Consultazioni e risoluzione delle controversie Se una parte presenta obiezioni alla modifica proposta o agli adeguamenti compensativi proposti, di cui all'articolo PPROC.15 [Modifiche], o alla rettifica proposta di cui all'articolo PPROC.16 [Rettifiche], le parti si adoperano per risolvere la questione tramite consultazioni. Se le parti non raggiungono un accordo entro 60 giorni dal ricevimento dell'obiezione, la parte che intende modificare o rettificare la propria sottosezione della sezione B dell'allegato PPROC-1 può deferire la questione alla risoluzione delle controversie conformemente alla parte sesta [Risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali], titolo I [Risoluzione delle controversie], per stabilire se l'obiezione è giustificata. Articolo PPROC.18 - Modifica della sezione B dell'allegato PPROC-1 Se una parte non presenta obiezioni alla modifica a norma dell'articolo PPROC.15 [Modifiche], paragrafo 3, o a una rettifica a norma dell'articolo PPROC.16 [Rettifiche], paragrafo 2, oppure se le modifiche o rettifiche sono concordate tra le parti mediante le consultazioni di cui all'articolo PPROC.17 [Consultazioni e risoluzione delle controversie], ovvero in caso di composizione definitiva della questione a norma della parte sesta [Risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali], titolo I [Risoluzione delle controversie], il consiglio di partenariato modifica la pertinente sottosezione della sezione B dell'allegato PPROC-1 affinché rispecchi le modifiche o rettifiche o gli adeguamenti compensativi corrispondenti. Articolo PPROC.19 - Cooperazione 1. Le Parti riconoscono i vantaggi che possono scaturire dalla cooperazione per la promozione internazionale della liberalizzazione reciproca dei mercati degli appalti pubblici. 2. Le parti mettono reciprocamente a disposizione statistiche annuali sull'appalto disciplinato, nei limiti della disponibilità tecnica. 175 TITOLO VII - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Articolo SME.1 - Obiettivo L'obiettivo del presente titolo è migliorare la capacità delle piccole e medie imprese di beneficiare della rubrica prima [Commercio]. Articolo SME.2 - Condivisione delle informazioni 1. Ciascuna parte crea o mantiene un proprio sito web, accessibile al pubblico, per le piccole e medie imprese contenente informazioni riguardanti la rubrica prima [Commercio], tra cui: (a) una sintesi della rubrica prima [Commercio]; (b) una descrizione delle disposizioni della rubrica prima [Commercio] che ciascuna parte considera pertinenti per le piccole e medie imprese di entrambe le parti; e (c) qualsivoglia informazione aggiuntiva che ciascuna parte consideri utile per le piccole e medie imprese interessate a beneficiare della rubrica prima [Commercio]. 2. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link Internet che porta: (a) al testo della rubrica prima [Commercio]; (b) al sito web equivalente dell'altra parte; e (c) ai siti web delle proprie autorità che a suo parere forniscono informazioni utili alle persone interessate a realizzare scambi e svolgere attività commerciali nel suo territorio. 3. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link Internet che porta ai siti web delle proprie autorità con informazioni relative a quanto segue: (a) disposizioni legislative e regolamentari doganali, procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché i pertinenti moduli, documenti e altre informazioni richieste; (b) disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche; (c) disposizioni legislative e regolamentari tecniche, compresi, ove necessario, le procedure obbligatorie di valutazione della conformità e i link agli elenchi degli organismi di valutazione della conformità, nei casi in cui sia obbligatoria la valutazione della conformità da parte di terzi, di cui al titolo I [Scambi di merci], capo 4 [Ostacoli tecnici agli scambi], della presente rubrica; (d) disposizioni legislative e regolamentari in materia di misure sanitarie e fitosanitarie relative all'importazione e all'esportazione di cui al titolo I [Scambi di merci], capo 3 [Questioni sanitarie e fitosanitarie], della presente rubrica; (e) disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti pubblici, punto di accesso unico Internet agli avvisi relativi agli appalti pubblici di cui al titolo VI [Appalti pubblici] della presente rubrica e altre disposizioni pertinenti contenute in tale titolo; 176 (f) procedure di registrazione delle imprese; e (g) altre informazioni che la parte ritenga utili per le piccole e medie imprese. 4. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link Internet a una banca dati che sia consultabile elettronicamente per codice della nomenclatura tariffaria e che contenga le seguenti informazioni relative all'accesso al suo mercato: (a) relativamente alle misure tariffarie e alle informazioni sulle tariffe: (i) aliquote dei dazi doganali e contingenti, comprese quelle della nazione più favorita, aliquote relative ai paesi non beneficiari del regime della nazione più favorita, aliquote preferenziali e contingenti tariffari; (ii) accise; (iii) imposte (imposta sul valore aggiunto/imposta sulle vendite); (iv) diritti doganali o di altro tipo, compresi quelli specifici per prodotto; (v) regole di origine di cui al titolo I [Scambi di merci], capo 2 [Regole di origine], della presente rubrica; (vi) restituzione o differimento dei dazi o altri tipi di esoneri volti alla riduzione o al rimborso dei dazi doganali o alla rinuncia a tali dazi; (vii) criteri utilizzati per determinare il valore in dogana della merce; e (viii) altre misure tariffarie; (b) relativamente alle misure non tariffarie connesse alla nomenclatura tariffaria: (i) informazioni necessarie per le procedure di importazione; e (ii) informazioni connesse alle misure non tariffarie. 5. Ciascuna parte riesamina periodicamente o, se richiesto dall'altra parte, aggiorna le informazioni e i link di cui ai paragrafi da 1 a 4 che mantiene sul proprio sito web al fine di garantire che tali informazioni e link siano aggiornati e accurati. 6. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni e i link di cui ai paragrafi da 1 a 4 siano presentati in modo adeguato per l'uso da parte delle piccole e medie imprese. Ciascuna parte si adopera per rendere disponibili tali informazioni in lingua inglese. 7. Non sono imposti oneri alle persone dell'una o dell'altra parte per l'accesso alle informazioni fornite a norma dei paragrafi da 1 a 4. Articolo SME.3 - Punti di contatto per le piccole e medie imprese 1. All'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto per svolgere le funzioni elencate nel presente articolo e notifica all'altra parte i propri dati di contatto. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto. 177 2. I punti di contatto per le piccole e medie imprese delle parti: (a) si prefiggono di assicurare che nell'attuazione della rubrica prima [Commercio] siano prese in considerazione le esigenze delle piccole e medie imprese e che le piccole e medie imprese di entrambe le parti possano trarre vantaggio dalla rubrica prima [Commercio]; (b) esaminano le modalità per rafforzare la cooperazione tra le parti su questioni pertinenti per le piccole e medie imprese al fine di incrementare le opportunità commerciali e di investimento per le piccole e medie imprese; (c) garantiscono che le informazioni di cui all'articolo SME.2 [Condivisione delle informazioni] siano aggiornate, precise e pertinenti per le piccole e medie imprese. Ciascuna parte può, tramite il punto di contatto per le piccole e medie imprese, proporre all'altra parte informazioni aggiuntive da inserire nei propri siti web mantenuti a norma dell'articolo SME.2 [Condivisione delle informazioni]; (d) esaminano qualsiasi questione pertinente per le piccole e medie imprese in relazione all'attuazione della rubrica prima [Commercio], tra cui: (i) scambio di informazioni per assistere il consiglio di partenariato nel suo compito di monitoraggio e attuazione degli aspetti della rubrica prima [Commercio] inerenti alle piccole e medie imprese; (ii) assistenza ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro misti e ai punti di contatto istituiti dal presente accordo nell'esame di questioni pertinenti per le piccole e medie imprese; (e) riferiscono periodicamente sulle loro attività, congiuntamente o individualmente, al consiglio di partenariato per esame; e (f) esaminano qualsiasi altra questione inerente alle piccole e medie imprese nell'ambito del presente accordo eventualmente concordata dalle parti. 3. I punti di contatto per le piccole e medie imprese delle parti svolgono il loro lavoro attraverso i canali di comunicazione stabiliti dalle parti, tra cui la posta elettronica, le videoconferenze o altri mezzi. Ove opportuno possono organizzare riunioni. 4. Nell'esercizio delle loro attività i punti di contatto per le piccole e medie imprese possono cercare di collaborare, ove opportuno, con esperti e organizzazioni esterne. Articolo SME.4 - Relazione con la parte sesta Al presente titolo non si applica la parte sesta [Risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali], titolo I [Risoluzione delle controversie]. TITOLO VIII - ENERGIA Capo 1: Disposizioni generali 178 Articolo ENER.1 - Obiettivi Gli obiettivi del presente titolo sono: agevolare gli scambi e gli investimenti tra le parti nei settori dell'energia e delle materie prime, sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento e la sostenibilità ambientale, in particolare contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici in questi settori. Articolo ENER.2 - Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intende per: (a) "Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia": l'agenzia istituita dal regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia42; (b) "autorizzazione": il permesso, la licenza, la concessione o altro strumento amministrativo o contrattuale equivalente con il quale l'autorità competente di una parte autorizza un soggetto a esercitare una determinata attività economica nel suo territorio; (c) "bilanciamento": (i) per i sistemi elettrici, l'insieme di azioni e processi, in tutti gli orizzonti temporali, grazie ai quali i gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica provvedono in modo continuativo a mantenere la frequenza del sistema entro limiti predefiniti di stabilità e ad adeguare l'entità delle riserve necessarie in relazione ai requisiti di qualità; (ii) per i sistemi di gas, le azioni mediante le quali il gestore del sistema di trasporto modifica il flusso del gas in immissione nella rete di trasporto o in prelievo dalla stessa, ad eccezione delle azioni relative al gas non contabilizzato come gas prelevato dal sistema e al gas utilizzato dal gestore del sistema di trasporto per il funzionamento del sistema; (d) "distribuzione": (i) con riferimento all'energia elettrica, il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione ai fini della consegna ai clienti, ma non comprendente l'erogazione; (ii) con riferimento al gas, il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali ai fini della consegna ai clienti, ma non comprendente l'erogazione; (e) "gestore del sistema di distribuzione": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione di energia elettrica o di gas in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con 42 GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22. 179 altri sistemi, e che deve assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domande ragionevole di distribuzione di energia elettrica o di gas; (f) "interconnettore elettrico": una linea di trasmissione: (i) tra le parti, ad esclusione di qualsiasi linea di questo tipo ubicata interamente all'interno del mercato unico dell'energia elettrica in Irlanda e Irlanda del Nord; (ii) tra la Gran Bretagna e il mercato unico dell'energia elettrica in Irlanda e Irlanda del Nord che non rientra nel campo di applicazione del punto (i); (g) "prodotti energetici": i beni da cui è generata energia, elencati con il corrispondente codice del sistema armonizzato (SA) nell'allegato ENER-1; (h) "soggetto": qualsiasi persona fisica, persona giuridica, impresa o raggruppamento delle stesse; (i) "interconnettore del gas": un gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre la frontiera tra le parti; (j) "generazione": la produzione di energia elettrica; (k) "idrocarburi": i beni elencati in base al corrispondente codice SA nell'allegato ENER-1; (l) "punto di interconnessione": con riferimento al gas, un punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita dell'Unione e del Regno Unito o che collega un sistema di entrata- uscita con un interconnettore, nella misura in cui tali punti sono soggetti a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete; (m) "materie prime": i beni elencati in base al corrispondente codice SA nell'allegato ENER-1; (n) "energia rinnovabile": un tipo di energia, inclusa l'energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili non fossili; (o) "prodotto di capacità standard": con riferimento al gas un determinato volume di capacità di trasporto per un dato periodo di tempo in un punto di interconnessione specifico; (p) trasmissione: (i) con riferimento all'energia elettrica, il trasporto di energia elettrica sul sistema ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti o ai distributori, ma non comprendente la fornitura; (ii) con riferimento al gas, il trasporto di gas naturale, attraverso una rete costituita soprattutto da gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti di coltivazione ("a monte") e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell'ambito della distribuzione locale del gas naturale, ai fini della consegna ai clienti, ma non comprendente l'erogazione; 180 (q) "gestore del sistema di trasmissione": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasmissione o è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione di energia elettrica o di gas in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e che deve assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di trasporto di gas o di energia elettrica, a seconda dei casi; (r) "rete di gasdotti a monte": ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo; 2. Ai fini del presente titolo, con le espressioni "non discriminatorio" e "non discriminazione" si intende il trattamento della nazione più favorita definito agli articoli SERVIN.2.4 [Trattamento della nazione più favorita] e 3.5 [Trattamento della nazione più favorita] e il trattamento nazionale di cui agli articoli SERVIN. 2.3 [Trattamento nazionale] e 3.4 [Trattamento nazionale], nonché il trattamento secondo modalità e a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate in situazioni analoghe ad altri soggetti simili. Articolo ENER.3 - Relazioni con altri titoli 1. Il capo 2 [Liberalizzazione degli investimenti] e il capo 3 [Scambi transfrontalieri di servizi] del titolo II si applicano ai settori dell'energia e delle materie prime. In caso di discrepanza tra il presente titolo e il titolo II [Servizi e investimenti] e gli allegati da SERVIN-1 a SERVIN-6, prevalgono il titolo II [Servizi e investimenti] e gli allegati da SERVIN-1 a SERVIN-6. 2. Ai fini dell'articolo GOODS.4 bis [Libertà di transito], quando una parte mantiene o attua un sistema di scambi virtuali di gas naturale o di energia elettrica utilizzando gasdotti o reti elettriche, ossia un sistema che non richiede l'identificazione fisica del gas naturale o dell'energia elettrica che vi transita ma che si basa su un sistema di compensazione degli input e degli output, si ritiene che le rotte più convenienti per il transito internazionale di cui al suddetto articolo comprendano tali scambi virtuali. 3. Quando si applica il capo 3 [Controllo delle sovvenzioni] del titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile], si applica anche l'allegato ENER-2. Il capo 3 [Controllo delle sovvenzioni] del titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile] si applica all'allegato ENER-2. L'articolo 3, paragrafo 13 [Risoluzione delle controversie] del capo 3 del titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile], si applica alle controversie tra le parti relative all'interpretazione e all'applicazione dell'allegato ENER-2. Articolo ENER.4 - Principi Ciascuna parte mantiene il diritto di adottare, mantenere e applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi di interesse pubblico, quali garantire l'approvvigionamento di prodotti energetici e materie prime, proteggere la società, l'ambiente, compresa la lotta ai cambiamenti climatici, la sanità pubblica e i consumatori, conformemente alle disposizioni del presente accordo. Capo 2: Energia elettrica e gas 181 Sezione 1 - Concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas Articolo ENER.5 - Concorrenza nei mercati e non discriminazione 1. Al fine di garantire una concorrenza leale, ciascuna parte provvede affinché il proprio quadro normativo per la produzione, generazione, trasmissione, distribuzione o erogazione di energia elettrica o di gas naturale sia non discriminatorio per quanto riguarda le norme, le tariffe e il trattamento. 2. Ciascuna parte provvede affinché i clienti siano liberi di scegliere o cambiare il fornitore dal quale acquistano energia elettrica o gas nei rispettivi mercati al dettaglio, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. 3. Fatto salvo il diritto di ciascuna parte di definire requisiti di qualità, le disposizioni del presente capo relative al gas naturale si applicano anche al biogas e al gas da biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui tale gas può essere tecnicamente iniettato in modo sicuro nel sistema del gas naturale e trasportato attraverso tale sistema. 4. Il presente articolo non si applica agli scambi transfrontalieri e non pregiudica il diritto di ciascuna parte di stabilire norme al fine di conseguire legittimi obiettivi di interesse pubblico sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Articolo ENER.6 - Disposizioni relative ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas 1. Ciascuna parte provvede affinché i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas riflettano l'offerta e la domanda effettive. A tal fine, ciascuna parte provvede affinché le regole di mercato applicabili al mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas: (a) incoraggino la libera formazione dei prezzi; (b) non fissino limiti tecnici sulla formazione dei prezzi tali da limitare gli scambi; (c) consentano il dispacciamento efficiente dei mezzi di generazione dell'energia elettrica, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda così come un uso efficiente del sistema elettrico; (d) consentano l'uso efficiente del sistema del gas naturale; e (e) assicurino l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nonché il funzionamento efficiente e sicuro e lo sviluppo del sistema elettrico. 2. Ciascuna parte provvede affinché i mercati del bilanciamento siano organizzati in modo tale da assicurare: (a) che sia garantita la non discriminazione tra i partecipanti e un accesso non discriminatorio ai partecipanti; (b) che i servizi siano definiti in modo trasparente; 182 (c) che i servizi siano appaltati in modo trasparente e basato sul mercato, tenendo conto dell'avvento di nuove tecnologie; e (d) che, nell'ambito degli appalti di prodotti e servizi, ai produttori di energia rinnovabile siano concesse condizioni ragionevoli e non discriminatorie,. Una parte può decidere di non applicare la lettera c) se non c'è concorrenza sul mercato dei servizi di bilanciamento. 3. Ciascuna parte assicura che i meccanismi di regolazione della capacità sui mercati dell'energia elettrica siano chiaramente definiti, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Nessuna delle parti è tenuta ad autorizzare che la capacità situata nel territorio dell'altra parte partecipi a qualsiasi meccanismo di regolazione della capacità sui propri mercati dell'energia elettrica. 4. Ciascuna parte valuta le misure necessarie per agevolare l'integrazione del gas da fonti rinnovabili. 5. Il presente articolo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di stabilire norme al fine di conseguire legittimi obiettivi di interesse pubblico sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Articolo ENER.7 - Divieto dell'abuso di mercato sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas 1. Ciascuna parte vieta la manipolazione del mercato e lo scambio di informazioni privilegiate sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas, compresi i mercati fuori borsa e le borse del gas naturale e dell'energia elettrica, i mercati per lo scambio di energia elettrica e gas naturale, capacità, bilanciamento e servizi accessori in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, del giorno prima e infragiornaliero. 2. Ciascuna parte sorveglia l'attività di negoziazione su tali mercati al fine di individuare e prevenire le negoziazioni basate su informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. 3. Le parti cooperano, anche conformemente all'articolo ENER.20 [Cooperazione tra organismi di regolamentazione], al fine di individuare e prevenire le negoziazioni basate su informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato e, se del caso, possono scambiare informazioni anche sul monitoraggio del mercato e le attività di contrasto. Articolo ENER.8 - Accesso di terzi alle reti di trasmissione e distribuzione 1. Ciascuna parte garantisce l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi alle loro reti di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, applicate obiettivamente e in modo non discriminatorio. 2. Fatto salvo l'articolo ENER.4 [Principi], ciascuna parte provvede affinché i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione sul proprio territorio concedano l'accesso ai loro sistemi di trasmissione o di distribuzione ai soggetti presenti sul mercato di tale parte entro un periodo di tempo ragionevole dalla data della richiesta di accesso. 183 Ciascuna parte provvede affinché i gestori dei sistemi di trasmissione applichino ai produttori di energia rinnovabile condizioni ragionevoli e non discriminatorie per quanto riguarda la connessione e l'uso della rete elettrica. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l'accesso ove manchi la capacità necessaria. Un tale rifiuto è debitamente motivato. 3. Fatti salvi gli obiettivi legittimi di interesse pubblico, ciascuna parte provvede affinché gli oneri applicati ai soggetti sul proprio mercato dai gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione per l'accesso alle reti, la connessione o l'uso delle stesse e, se del caso, gli oneri per il relativo potenziamento della rete riflettano i costi e siano trasparenti. Ciascuna parte provvede alla pubblicazione dei termini, delle condizioni, delle tariffe e di tutte le informazioni eventualmente necessarie per l'esercizio effettivo del diritto di accesso ai sistemi di trasmissione e distribuzione e del loro utilizzo. 4. Ciascuna parte provvede affinché le tariffe e gli oneri di cui ai paragrafi 1 e 3 siano applicati in modo non discriminatorio nei confronti dei soggetti presenti sul mercato di ciascuna parte. Articolo ENER.9 - Gestione del sistema e separazione degli operatori di reti di trasmissione 1. Ciascuna parte garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione svolgano le loro funzioni in modo trasparente e non discriminatorio. 2. Per i sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e del gas ciascuna parte istituisce meccanismi che consentano di eliminare efficacemente qualsiasi conflitto di interessi derivante dal controllo esercitato dalla stessa persona su un gestore del sistema di trasmissione e su un produttore o un fornitore. Articolo ENER.10 - Obiettivi di interesse pubblico per l'accesso dei terzi e la separazione proprietaria 1. Ove necessario per conseguire un legittimo obiettivo di interesse pubblico e sulla base di criteri oggettivi, una parte può decidere di non applicare l'articolo ENER.8 [Accesso di terzi alle reti di trasmissione e distribuzione] e l'articolo ENER.9 [Gestione del sistema e separazione degli operatori di reti di trasmissione] nei seguenti casi: (a) mercati o sistemi emergenti o isolati; (b) infrastrutture che soddisfano le condizioni di cui all'allegato ENER-3. 2. Ove necessario per conseguire un legittimo obiettivo di interesse pubblico e sulla base di criteri oggettivi, una parte può decidere di non applicare l'articolo ENER.5 [Concorrenza nei mercati e non discriminazione] e l'articolo ENER.6 [Disposizioni relative ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas] nei seguenti casi: (a) mercati o sistemi di energia elettrica di piccole dimensioni o isolati; (b) mercati o sistemi di gas naturale di piccole dimensioni, emergenti o isolati. 184 Articolo ENER.11 - Esenzioni vigenti concesse alle interconnessioni Ciascuna parte provvede affinché le esenzioni concesse alle interconnessioni tra l'Unione europea e il Regno Unito a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio43 e della legislazione che recepisce l'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio44 nelle rispettive giurisdizioni, e le cui condizioni si estendono oltre il periodo transitorio, continuino ad applicarsi conformemente al diritto delle rispettive giurisdizioni e alle condizioni applicabili. Articolo ENER.12 - Autorità di regolamentazione indipendente 1. Ciascuna parte provvede alla designazione e al mantenimento di una o più autorità di regolamentazione dell'energia elettrica e del gas indipendenti sotto il profilo operativo, con le competenze e i compiti seguenti: (a) fissare o approvare le tariffe, gli oneri e le condizioni di accesso alle reti di cui all'articolo ENER.8 [Accesso di terzi alle reti di trasmissione e distribuzione], o le relative metodologie; (b) assicurare il rispetto dei meccanismi di cui all'articolo ENER.9 [Gestione del sistema e separazione degli operatori di reti di trasmissione] e all'articolo ENER.10 [Obiettivi di interesse pubblico per l'accesso dei terzi e la separazione proprietaria]; (c) emanare decisioni vincolanti almeno in relazione alle lettere (a) e (b); (d) prevedere mezzi di ricorso efficaci. 2. Nell'esercizio di tali funzioni e nell'esercizio di tali competenze, l'autorità o le autorità di regolamentazione indipendenti agiscono in modo imparziale e trasparente. Sezione 2 - Scambi relativi agli interconnettori Articolo ENER.13 - Uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica 1. Al fine di garantire l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica e di ridurre gli ostacoli agli scambi tra l'Unione europea e il Regno Unito, ciascuna parte provvede affinché: (a) l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione degli interconnettori di energia elettrica siano basate sul mercato, trasparenti e non discriminatorie; (b) il livello massimo di capacità degli interconnettori di energia elettrica sia reso disponibile, nel rispetto: 43 Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54). 44 Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94). 185 (i) della necessità di assicurare il funzionamento sicuro del sistema; e (ii) dell'uso più efficiente possibile dei sistemi; (c) la capacità degli interconnettori di energia elettrica possa essere ridotta solo in situazioni di emergenza e tali riduzioni siano effettuate in modo non discriminatorio; (d) siano pubblicate informazioni sul calcolo della capacità a sostegno degli obiettivi del presente articolo; (e) non vi siano oneri di rete per singole transazioni relative agli interconnettori di energia elettrica né siano applicati prezzi di riserva per l'uso di tali interconnettori; (f) l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione tra interconnettori di energia elettrica siano coordinate tra i gestori dei sistemi di trasmissione dell'Unione interessati e i gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito. Tale coordinamento comporta l'elaborazione di disposizioni volte a conseguire risultati robusti e efficienti per tutti i pertinenti orizzonti temporali: a termine, del giorno prima, infragiornaliero e di bilanciamento; e (g) i meccanismi di assegnazione della capacità e di gestione della congestione contribuiscono a creare condizioni favorevoli agli investimenti in un'interconnessione elettrica economicamente efficiente e al relativo sviluppo. 2. Il coordinamento e i meccanismi di cui al paragrafo 1, lettera (f), non presuppone né implica la partecipazione dei gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito alle procedure dell'Unione per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione. 3. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per garantire quanto prima la conclusione di un accordo multilaterale relativo alla compensazione dei costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica tra: (a) i gestori dei sistemi di trasmissione che partecipano al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione istituito dal regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione45; e (b) i gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito. 4. L'accordo multilaterale di cui al paragrafo 3 mira ad assicurare che: 45 Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione (GU L 250 del 24.9.2010, pag. 5). 186 (a) i gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito siano trattati alla stessa stregua di un gestore del sistema di trasmissione di un paese che partecipa al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione; e (b) il trattamento riservato ai gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito non sia più favorevole rispetto a quello che si applicherebbe a un gestore del sistema di trasmissione che partecipa al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione. 5. In deroga al paragrafo 1, lettera (e), fino alla conclusione dell'accordo multilaterale di cui al paragrafo 3, può essere riscosso un diritto d'uso del sistema di trasmissione sulle importazioni e sulle esportazioni programmate tra l'Unione e il Regno Unito. Articolo 14 - Disposizioni relative agli scambi di energia elettrica con diversi orizzonti temporali 1. Per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione nella fase del mercato del giorno prima, il comitato specializzato per l'energia adotta, in via prioritaria, le misure necessarie a norma dell'articolo ENER.19 [Cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione] per assicurare che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino, entro un termine specifico, modalità che stabiliscono le procedure tecniche conformemente all'allegato ENER-4. 2. Se non raccomanda alle parti di attuare tali procedure tecniche conformemente all'articolo ENER.19 [Cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione], paragrafo 4, il comitato specializzato per l'energia adotta le decisioni e formula le raccomandazioni necessarie affinché la capacità di interconnessione elettrica sia assegnata nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima conformemente all'allegato ENER-4. 3. Il comitato specializzato per l'energia riesamina periodicamente le disposizioni relative a tutti gli orizzonti temporali, in particolare al bilanciamento e agli orizzonti temporali infragiornalieri, e può raccomandare a ciascuna parte di chiedere ai propri gestori dei sistemi di trasmissione di mettere a punto procedure tecniche conformemente all'articolo ENER.19 [Cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione] per migliorare le modalità per un determinato orizzonte temporale. 4. Il comitato specializzato per l'energia verifica periodicamente se le procedure tecniche elaborate conformemente al paragrafo 1 continuano a soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato ENER-4 e affronta tempestivamente gli eventuali problemi individuati. Articolo ENER.15 - Uso efficiente degli interconnettori del gas 1. Al fine di garantire l'uso efficiente degli interconnettori del gas e di ridurre gli ostacoli agli scambi tra l'Unione europea e il Regno Unito, ciascuna parte provvede affinché: (a) sia messo a disposizione il livello massimo di capacità degli interconnettori del gas, nel rispetto del principio di non discriminazione e tenendo conto: (i) della necessità di provvedere al funzionamento sicuro del sistema; e (ii) dell'uso più efficiente possibile dei sistemi; 187 (b) i meccanismi di assegnazione della capacità e le procedure per la gestione della congestione degli interconnettori del gas siano basati sul mercato, trasparenti e non discriminatori e che la capacità ai punti di interconnessione sia generalmente assegnata mediante aste. 2. Ciascuna parte prende le misure necessarie affinché: (a) i gestori dei sistemi di trasmissione si adoperino per offrire congiuntamente prodotti di capacità standard che consistono in una capacità di entrata e uscita corrispondente su entrambi i lati di un punto di interconnessione; (b) i gestori dei sistemi di trasmissione coordinino le procedure relative all'uso degli interconnettori del gas tra i gestori dei sistemi di trasmissione dell'Unione e i gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito interessati. 3. Il coordinamento di cui al paragrafo 2, lettera (b), non presuppone né implica la partecipazione dei gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito alle procedure dell'Unione connesse all'uso degli interconnettori del gas. Sezione 3 - Sviluppo della rete e sicurezza dell'approvvigionamento Articolo ENER.16 - Sviluppo della rete 1. Le parti cooperano per agevolare lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle infrastrutture energetiche che collegano i loro territori. 2. Ciascuna parte provvede affinché siano elaborati, pubblicati e regolarmente aggiornati piani di sviluppo della rete per i sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e del gas. Articolo ENER.17 - Cooperazione in materia di sicurezza dell'approvvigionamento 1. Le parti cooperano in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e di gas naturale. 2. Le parti si scambiano tempestivamente informazioni su tutti i rischi individuati a norma dell'articolo ENER.18 [Preparazione ai rischi e piani di emergenza]. 3. Le parti condividono i piani di cui all'articolo ENER.18 [Preparazione ai rischi e piani di emergenza]. Per l'Unione, tali piani possono essere stabiliti a livello regionale o dello Stato membro. 4. Le parti si informano reciprocamente, senza indebito ritardo, qualora vi siano informazioni attendibili circa la possibilità che si verifichi un'interruzione o un'altra crisi relativa alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale e sulle misure previste o adottate. 5. Le parti si informano reciprocamente e immediatamente in caso di effettive perturbazioni o di altre crisi in vista di possibili misure coordinate di mitigazione e ripristino. 6. Le parti condividono le migliori pratiche per quanto riguarda le valutazioni dell'adeguatezza a breve termine e stagionali. 188 7. Le parti elaborano quadri adeguati per la cooperazione in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e gas naturale. Articolo ENER.18 - Preparazione ai rischi e piani di emergenza 1. Ciascuna parte valuta i rischi che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica o di gas naturale, compresi la probabilità e l'impatto di tali rischi e compresi i rischi transfrontalieri. 2. Ciascuna parte elabora e aggiorna periodicamente i piani per affrontare i rischi individuati che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica o di gas naturale. Tali piani contengono le misure necessarie per eliminare o attenuare la probabilità e l'impatto di qualsiasi rischio individuato a norma del paragrafo 1 e le misure necessarie per la preparazione e la mitigazione dell'impatto di una crisi dell'energia elettrica o del gas naturale. 3. Le misure contenute nei piani di cui al paragrafo 2: (a) sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili; (b) non falsano in modo significativo gli scambi tra le parti; e (c) non compromettono la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica o di gas naturale dell'altra parte. In caso di crisi, le parti adottano misure non basate sul mercato solo in ultima istanza. Sezione 4 - Cooperazione tecnica Articolo ENER.19 - Cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione 1. Ciascuna parte provvede affinché i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino modalità di lavoro efficienti e inclusive a sostegno dei compiti di pianificazione e operativi connessi al conseguimento degli obiettivi del presente titolo, compresa - se raccomandata dal comitato specializzato per l'energia - la messa a punto di procedure tecniche per attuare efficacemente le disposizioni: (a) dell'articolo ENER.13 [Uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica]; (b) dell'articolo ENER.14 [Disposizioni relative agli scambi di energia elettrica con diversi orizzonti temporali]; (c) dell'articolo ENER.15 [Uso efficiente degli interconnettori del gas]; (d) dell'articolo ENER.16 [Sviluppo della rete]; e (e) dell'articolo ENER.17 [Cooperazione in materia di sicurezza dell'approvvigionamento]. 189 Gli accordi operativi di cui al primo comma comprendono quadri per la cooperazione tra la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica istituita a norma del regolamento (UE) 2019/943 (di seguito "ENTSO-E") e la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione del gas istituita a norma del regolamento (CE) n. 2009/715 del Parlamento europeo e del Consiglio46 (di seguito "ENTSO-G"), da un lato, e i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e del gas del Regno Unito, dall'altro. Tali quadri devono disciplinare come minimo i seguenti settori: (a) mercati dell'energia elettrica e del gas; (b) accesso alle reti; (c) sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica e di gas; (d) energia da impianti offshore; (e) pianificazione delle infrastrutture; (f) uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica e del gas; e (g) decarbonizzazione e qualità del gas. Il comitato specializzato per l'energia concorda orientamenti sugli accordi operativi e sui quadri di cooperazione che vengono comunicati non appena possibile ai gestori dei sistemi di trasmissione. I quadri di cooperazione di cui al secondo comma non presuppongono l'adesione all'ENTSO-E o all'ENTSO-G da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito, né conferiscono uno status paragonabile a tale adesione. 2. Il comitato specializzato per l'energia può raccomandare a ciascuna parte di chiedere ai propri gestori dei sistemi di trasmissione di preparare le procedure tecniche di cui al paragrafo 1, primo comma. 3. Ciascuna parte provvede affinché i rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione chiedano il parere, rispettivamente, dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e dell'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata conformemente all'articolo ENER.12 [Autorità di regolamentazione indipendente] sulle procedure tecniche, in caso di disaccordo e comunque prima della finalizzazione di tali procedure tecniche. I rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione delle parti sottopongono tali pareri unitamente al progetto di procedure tecniche al comitato specializzato per l'energia. 4. Il comitato specializzato per l'energia riesamina il progetto delle procedure tecniche e può raccomandare alle parti di attuarle nei rispettivi regimi interni, tenendo debitamente conto dei 46 Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36). 190 pareri dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e dell'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo ENER.12 [Autorità di regolamentazione indipendente]. Il comitato specializzato per l'energia monitora l'effettivo funzionamento di tali procedure tecniche e può raccomandarne l'aggiornamento. Articolo ENER.20 - Cooperazione tra autorità di regolamentazione 1. Le parti provvedono affinché l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e l'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo ENER.12 [Autorità di regolamentazione indipendente] stabiliscano contatti e concludano quanto prima accordi amministrativi per facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. I contatti e gli accordi amministrativi riguardano almeno i seguenti settori: (a) mercati dell'energia elettrica e del gas; (b) accesso alle reti; (c) divieto dell'abuso di mercato nell'ambito dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas; (d) sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica e di gas; (e) pianificazione delle infrastrutture; (f) energia da impianti offshore; (g) uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica e del gas; (h) cooperazione tra gestori di sistemi di trasmissione; e (i) decarbonizzazione e qualità del gas. Il comitato specializzato per l'energia concorda orientamenti sugli accordi amministrativi relativi alla cooperazione che vengono comunicati non appena possibile alle autorità di regolamentazione. 2. Gli accordi amministrativi di cui al paragrafo 1 non presuppongono la partecipazione all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia da parte dell'autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell'articolo ENER.12 [Autorità di regolamentazione indipendente]. Capo 3: Energia sicura e sostenibile Articolo ENER.21 - Energia rinnovabile e efficienza energetica 1. Ciascuna parte promuove l'efficienza energetica e l'uso di energia da fonti rinnovabili. Ciascuna parte provvede affinché le norme relative al rilascio di licenze o a misure equivalenti applicabili all'energia da fonti rinnovabili siano necessarie e proporzionate. 191 2. L'Unione ribadisce l'obiettivo di conseguire la quota del consumo lordo di energia finale da fonti energetiche rinnovabili nel 2030 stabilito dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio47. L'Unione ribadisce i propri obiettivi di efficienza energetica per il 2030 stabiliti nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio48. 3. Il Regno Unito ribadisce: (a) la sua ambizione di conseguire la quota del consumo lordo di energia finale da fonti energetiche rinnovabili nel 2030, come stabilito nel suo piano nazionale per l'energia e il clima; (b) la sua ambizione di conseguire il livello assoluto del consumo di energia primaria e di energia finale da fonti energetiche rinnovabili nel 2030, come stabilito nel suo piano nazionale per l'energia e il clima. 4. Le parti si tengono reciprocamente informate in merito alle questioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Articolo ENER.22 - Sostegno all'energia rinnovabile 1. Ciascuna parte provvede affinché il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili faciliti l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica. 2. I biocarburanti, i bioliquidi e la biomassa sono sostenuti come energie rinnovabili unicamente se soddisfano solidi criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, soggetti a verifica. 3. Ciascuna parte definisce chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno. Tali specifiche tecniche tengono conto della cooperazione sviluppata a norma dell'articolo ENER.25 [Cooperazione in materia di norme], dell'articolo TBT.4 [Regolamentazioni tecniche] e dell'articolo TBT.5 [Norme]. Articolo ENER.23 - Cooperazione nello sviluppo dell'energia rinnovabile da impianti offshore 1. Le parti cooperano allo sviluppo dell'energia rinnovabile da impianti offshore condividendo le migliori pratiche e, se del caso, agevolando lo sviluppo di progetti specifici. 47 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82). 48 Direttiva (UE) 2012/27 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1). 192 2. Sulla base della cooperazione energetica tra i paesi dei mari del Nord, le parti consentono la creazione di un forum specifico per discussioni tecniche tra la Commissione europea, i ministeri e le autorità pubbliche degli Stati membri dell'Unione, i ministeri e le autorità pubbliche del Regno Unito, i gestori dei sistemi di trasmissione, l'industria dell'energia da impianti offshore e, più in generale, i portatori di interessi, in relazione allo sviluppo della rete offshore e al grande potenziale di energia rinnovabile della regione dei mari del Nord. La cooperazione in questione riguarda almeno i seguenti settori: (a) progetti ibridi e congiunti; (b) pianificazione dello spazio marittimo; (c) quadro di sostegno e finanziamento; (d) migliori pratiche in materia di pianificazione delle rispettive reti onshore e offshore; (e) condivisione delle informazioni sulle nuove tecnologie; e (f) scambio di buone pratiche in materia di regole, regolamenti e norme tecniche pertinenti. Articolo ENER.24 - Rischi e sicurezza dell'energia da impianti offshore 1. Le parti cooperano e scambiano informazioni al fine di mantenere elevati livelli di sicurezza e di protezione ambientale in tutte le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi. 2. Le parti adottano le misure atte a prevenire incidenti gravi nelle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi e a limitare le conseguenze di tali incidenti. 3. Le parti promuovono lo scambio delle migliori pratiche tra le rispettive autorità che sono competenti per la sicurezza e la tutela ambientale delle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi. La regolamentazione della sicurezza e della tutela ambientale nelle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi è indipendente da qualsiasi funzione relativa alla concessione di licenze per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi. Articolo ENER.25 - Cooperazione in materia di norme A norma dell'articolo TBT.5 [Norme] e dell'articolo TBT.11 [Cooperazione], le parti promuovono la cooperazione tra i regolatori e gli organismi di normazione situati nei rispettivi territori per agevolare l'elaborazione di norme internazionali relative all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, al fine di contribuire alla politica in materia di energia sostenibile e clima. Articolo ENER.26 - Ricerca, sviluppo e innovazione Le parti promuovono la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Capo 4: Prodotti energetici e materie prime 193 Articolo ENER.27 - Prezzi all'esportazione Una parte non impone all'altra parte, mediante misure quali licenze o disposizioni relative al prezzo minimo, un prezzo più elevato per le esportazioni di prodotti energetici o di materie prime rispetto al prezzo praticato per tali prodotti energetici o materie prime destinati al mercato interno. Articolo ENER.28 - Prezzi regolamentati Se una parte decide di regolamentare il prezzo della fornitura nazionale ai consumatori di energia elettrica o di gas naturale, può farlo solo per conseguire un obiettivo di interesse pubblico e unicamente imponendo un prezzo regolamentato chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Articolo ENER.29 - Autorizzazione alla prospezione e produzione di idrocarburi e alla produzione di energia elettrica 1. Se una parte prevede l'obbligo di ottenere un'autorizzazione per la prospezione o la produzione di idrocarburi e per la produzione di energia elettrica, essa rilascia tali autorizzazioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori elaborati e pubblicati prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande conformemente alle condizioni e procedure generali di cui alla sezione 1 [Regolamentazione interna] del capo 5 [Quadro normativo]del titolo II [Servizi e investimenti]. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo ENER.3 [Relazioni con altri titoli], ciascuna parte può concedere autorizzazioni relative alla prospezione o alla produzione di idrocarburi senza rispettare le condizioni e le procedure relative alla pubblicazione di cui all'articolo SERVIN 5.8 [Pubblicazione e disponibilità delle informazioni] sulla base di deroghe debitamente giustificate previste dalla legislazione applicabile. 3. I contributi finanziari o in natura richiesti ai soggetti cui è concessa un'autorizzazione non interferiscono con la gestione e il processo decisionale di tali soggetti. 4. Ciascuna parte dispone che il soggetto che richiede un'autorizzazione abbia il diritto di impugnare qualsiasi decisione relativa all'autorizzazione dinanzi a un'autorità indipendente o un'autorità di rango superiore dell'autorità che ha emesso la decisione o di chiedere che tale autorità di rango superiore o indipendente riesamini tale decisione. Ciascuna parte provvede affinché al richiedente siano fornite le motivazioni della decisione amministrativa in modo da consentirgli di avvalersi, se necessario, di procedure di ricorso o riesame. Le norme applicabili in caso di ricorso o riesame sono pubblicate. Articolo ENER.30 - Sicurezza e integrità delle attrezzature e delle infrastrutture energetiche Il presente titolo non osta a che una parte adotti le misure temporanee necessarie per proteggere la sicurezza e preservare l'integrità delle attrezzature o delle infrastrutture energetiche, a condizione che tali misure non siano applicate in modo da costituire una restrizione dissimulata al commercio o agli investimenti tra le parti. 194 Capo 5: Disposizioni finali Articolo ENER.31 - Effettiva attuazione e modifiche 1. Il consiglio di partenariato può modificare l'allegato ENER-1 e l'allegato ENER-3. Il consiglio di partenariato può aggiornare l'allegato ENER-2 se necessario per garantire l'adeguatezza di tale allegato nel tempo. 2. Il comitato specializzato per l'energia può modificare l'allegato ENER-4. 3. Il comitato specializzato per l'energia formula le raccomandazioni necessarie per garantire l'effettiva attuazione dei capi del presente titolo di sua competenza. Articolo ENER.32 - Dialogo Le parti instaurano un dialogo regolare per facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente titolo. Articolo ENER.33 - Denuncia del presente protocollo 1. Il titolo 3 cessa di applicarsi il 30 giugno 2026. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, tra il 1° luglio 2026 e il 31 dicembre 2026 il consiglio di partenariato può decidere che il presente titolo si applichi fino al 31 marzo 2027. Tra il 1° aprile 2027 e il 31 dicembre 2027, nonché in qualsiasi momento di un anno successivo, il consiglio di partenariato può decidere che il presente titolo si applichi fino al 31 marzo dell'anno successivo. 3. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli FISH.17 [Denuncia], FINPROV.8 [Denuncia] e OTH.10 [Denuncia della parte seconda]. TITOLO IX - TRASPARENZA Articolo TRNSY.1 - Obiettivo 1. Riconoscendo l’incidenza che il rispettivo contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti reciproci, le parti mirano a predisporre un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, specialmente le piccole e medie imprese. 2. Le parti affermano il loro impegno per la trasparenza nel quadro dell'accordo OMC e fondano su questi impegni le disposizioni enunciate nel presente titolo. Articolo TRNSY.2 - Definizione Ai fini del presente titolo, per "decisione amministrativa" si intende una decisione o azione con effetto giuridico applicabile a una persona, un bene o un servizio determinati in un caso individuale, così come la mancata adozione di una decisione o di un'azione, se questo è quanto richiede il diritto di una parte. Articolo TRNSY.3 - Ambito di applicazione Il presente titolo si applica ai titoli da I a VIII, ai titoli da X a XII e alla rubrica sesta [Altre disposizioni]. 195 Articolo TRNSY.4 - Pubblicazione 1. Ciascuna parte provvede affinché le sue disposizioni legislative e regolamentari e procedure e decisioni amministrative di applicazione generale siano pubblicate senza indugio attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, o siano altrimenti messe a disposizione in modo da permettere a chiunque di prenderne conoscenza. 2. Ciascuna parte spiega, per quanto possibile, l'obiettivo e la motivazione delle misure di cui al paragrafo 1. 3. Ciascuna parte prevede un termine ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore delle sue disposizioni legislative e regolamentari, salvo se impossibile per motivi di urgenza. Articolo TRNSY.5 - Richieste di informazioni 1. Ciascuna parte istituisce o mantiene meccanismi adeguati e proporzionati per rispondere alle domande di qualsivoglia persona in relazione alle sue disposizioni legislative e regolamentari. 2. Ciascuna parte comunica senza indugio le informazioni e risponde alle domande dell'altra parte in relazione a disposizioni legislative e regolamentari in vigore o proposte, salvo se è istituito un meccanismo specifico in forza di un'altra disposizione del presente accordo. Articolo TRNSY.6 - Gestione delle misure di applicazione generale 1. Ciascuna parte gestisce le sue disposizioni legislative e regolamentari, le sue procedure e decisioni amministrative di applicazione generale in modo obiettivo, imparziale e ragionevole. 2. Ciascuna parte, quando è avviato un procedimento amministrativo in relazione a persone, beni o servizi dell'altra parte in relazione all'applicazione di disposizioni legislative e regolamentari: (a) si adopera per comunicarne l'avvio ai soggetti direttamente interessati, con ragionevole preavviso e secondo le sue disposizioni legislative e regolamentari, fornendo altresì informazioni sulla natura del procedimento, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'avvio e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia; e (b) dà una ragionevole possibilità ai soggetti interessati di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima della decisione amministrativa definitiva, sempre che i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano. Articolo TRNSY.7 - Riesame e ricorso 1. Ciascuna parte istituisce o mantiene procedure e organi giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine di riesaminare e, se giustificato, correggere sollecitamente le decisioni amministrative. Ciascuna parte provvede a che detti organi mettano in atto procedure di ricorso o riesame in modo imparziale e non discriminatorio. Tali organi sono imparziali e indipendenti dall'autorità preposta all'esecuzione amministrativa. 2. Ciascuna parte provvede affinché alle parti del procedimento di cui al paragrafo 1 sia data una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni. 196 3. Ciascuna parte provvede, conformemente al proprio diritto interno, affinché le decisioni adottate nei procedimenti di cui al paragrafo 1 siano fondate sugli elementi di prova e sugli atti presentati o, ove applicabile, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa competente. 4. Ciascuna parte provvede affinché le decisioni di cui al paragrafo 3 siano attuate dall'autorità preposta all'esecuzione amministrativa, fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dal proprio diritto interno. Articolo TRNSY.8 - Relazione con altri titoli Le disposizioni del presente titolo integrano le norme specifiche sulla trasparenza di cui a quei titoli della presente parte cui si applica il presente titolo. TITOLO X - BUONE PRASSI DI REGOLAMENTAZIONE E COOPERAZIONE REGOLAMENTARE Articolo GRP.1 - Principi generali 1. Ciascuna parte è libera di determinare a norma del presente accordo un approccio alle buone prassi di regolamentazione che sia coerente con il quadro giuridico, le prassi, le procedure e i principi fondamentali49 che ne sottendono il sistema regolamentare. 2. Nulla nel presente titolo dovrà interpretarsi in modo da imporre alle parti di: (a) discostarsi dalle procedure interne per l'elaborazione e l'adozione di misure di regolamentazione; (b) prendere provvedimenti che compromettano o ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il raggiungimento di obiettivi di politica pubblica; o (c) conseguire un determinato risultato in materia di regolamentazione. 3. Il presente titolo lascia impregiudicato il diritto di una parte di definire o regolamentare i propri livelli di protezione per perseguire o promuovere obiettivi di politica pubblica in settori come: (a) la salute pubblica; (b) la vita e la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali; (c) la salute e la sicurezza sul lavoro; (d) le condizioni di lavoro; (e) l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici; (f) la protezione dei consumatori; (g) la protezione sociale e la sicurezza sociale; (h) la protezione dei dati e la cibersicurezza; 49 Per l'Unione detti principi comprendono il principio di precauzione. 197 (i) la diversità culturale; (j) l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e la protezione degli investitori; (k) la sicurezza energetica; e (l) l'antiriciclaggio. A fini di chiarezza, in particolare ai fini delle lettere (c) e (d) del primo comma, continuano ad applicarsi i diversi modelli di relazioni industriali, tra cui il ruolo e l'autonomia delle parti sociali, previsti dalle leggi e prassi nazionali di una parte, comprese le leggi e le prassi in materia di contrattazione collettiva e attuazione dei contratti collettivi. 4. Le misure di regolamentazione non costituiscono un ostacolo dissimulato agli scambi commerciali. Articolo GRP.2 - Definizioni Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti: (a) "autorità di regolamentazione": (i) per l'Unione europea, la Commissione europea; e (ii) per il Regno Unito, il governo di Sua Maestà del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le amministrazioni con poteri devoluti del Regno Unito; (b) "misure di regolamentazione": (i) per l'Unione: (A) i regolamenti e le direttive di cui all'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); e (B) gli atti delegati e atti di esecuzione di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291 TFUE; e (ii) per il Regno Unito: (A) la legislazione primaria; e (B) la legislazione secondaria. Articolo GRP.3 - Ambito di applicazione 1. Il presente titolo si applica alle misure di regolamentazione proposte o adottate, secondo il caso, dall'autorità di regolamentazione di ciascuna parte in relazione alle materie contemplate dai titoli da I a IX, dai titoli XI e XII e dalla rubrica sesta [Altre disposizioni]. 2. Gli articoli GRP.12 [Attività di cooperazione regolamentare] e GRP.13 [Comitato specializzato per la cooperazione regolamentare] si applicano anche ad altre misure di applicazione generale proposte o adottate dall'autorità di regolamentazione di una parte in relazione alle materie contemplate dai titoli di cui al paragrafo 1 che sono pertinenti per le attività di cooperazione regolamentare, come orientamenti, documenti strategici o raccomandazioni. 198 3. Il presente titolo non si applica alle autorità di regolamentazione né alle misure, prassi o approcci di regolamentazione degli Stati membri. 4. Sulle disposizioni del presente titolo prevalgono le disposizioni specifiche contenute nei titoli di cui al paragrafo 1, per quanto necessario all'applicazione di dette disposizioni specifiche. Articolo GRP.4 - Coordinamento interno Ciascuna parte dispone di processi o meccanismi di coordinamento interno o di riesame delle misure di regolamentazione che elabora la sua autorità di regolamentazione. Detti processi o meccanismi dovrebbero anche provvedere a: (a) promuovere buone prassi regolamentari, comprese quelle previste nel presente titolo; (b) individuare ed evitare inutili duplicazioni e prescrizioni incoerenti tra le misure di regolamentazione di una stessa parte; (c) assicurare la conformità con gli obblighi della parte nel commercio e negli investimenti internazionali; e (d) promuovere la riflessione sull'impatto delle misure di regolamentazione in preparazione, anche sulle piccole e medie imprese50 conformemente alle norme e procedure della parte. Articolo GRP.5 - Descrizione dei processi e meccanismi Ciascuna parte rende pubblica la descrizione dei processi o meccanismi di cui si avvale la sua autorità di regolamentazione per elaborare, valutare o riesaminare le misure di regolamentazione. Tale descrizione fa riferimento a norme, orientamenti o procedure pertinenti, anche per quanto riguarda le possibilità offerte al pubblico di presentare osservazioni. Articolo GRP.6 - Informazioni tempestive sulle misure di regolamentazione previste 1. Ciascuna parte rende pubblico, quanto meno annualmente e conformemente alle proprie norme e procedure, un elenco delle misure di regolamentazione principali51 che la sua autorità di regolamentazione prevede ragionevolmente di proporre o adottare entro l'anno. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte può stabilire cosa costituisca misura di regolamentazione "principale" ai fini degli obblighi derivanti dal presente titolo. 2. Per ogni misura di regolamentazione principale ripresa nell'elenco di cui al paragrafo 1, ciascuna parte dovrebbe quanto prima rendere pubblici anche: (a) una breve descrizione dell'ambito di applicazione e degli obiettivi; e (b) il calendario previsto per l'adozione se disponibile, comprese eventuali possibilità di consultazione pubblica. 50 Per il Regno Unito, per "piccole e medie imprese" si intendono le piccole imprese e le microimprese. 51 Nel caso del Regno Unito, per "misure di regolamentazione principali" si intendono le azioni di regolamentazione significative secondo la definizione di tali misure data dalle norme e procedure del Regno Unito. 199 Articolo GRP.7 - Consultazione pubblica 1. Nell'elaborare una misura di regolamentazione principale, ciascuna parte provvede conformemente alle proprie norme e procedure affinché la sua autorità di regolamentazione: (a) pubblichi il progetto di misura di regolamentazione o i documenti di consultazione con dettagli sufficienti sulla misura in preparazione, in modo che chiunque possa valutare se e quanto significativamente detta misura può incidere sui suoi interessi; (b) offra a chiunque ragionevoli possibilità, su base non discriminatoria, di presentare osservazioni; e (c) esamini le osservazioni ricevute. 2. Ciascuna parte provvede affinché la sua autorità di regolamentazione si avvalga di mezzi di comunicazione elettronici e si adoperi per mantenere a disposizione del pubblico servizi online gratuiti, per pubblicare le misure di regolamentazione e i documenti di cui al paragrafo 1, lettera a), e ricevere osservazioni riguardo alle consultazioni pubbliche. 3. Ciascuna parte provvede affinché la sua autorità di regolamentazione renda pubblica, conformemente alle proprie norme e procedure, una sintesi dei risultati delle consultazioni pubbliche di cui al presente articolo. Articolo GRP.8 - Valutazione d'impatto 1. Ciascuna parte afferma l'intenzione di provvedere affinché la sua autorità di regolamentazione svolga conformemente alle proprie norme e procedure la valutazione d'impatto delle misure di regolamentazione principali in preparazione. Dette regole e procedure possono prevedere eccezioni. 2. Nello svolgere una valutazione d'impatto ciascuna parte provvede affinché la sua autorità di regolamentazione disponga di processi e meccanismi che promuovano una riflessione sui fattori seguenti: (a) necessità della misura di regolamentazione, comprese la natura e l'importanza del problema che intende affrontare; (b) eventuali opzioni regolamentari o non regolamentari, fattibili e appropriate, che permettano di conseguire gli obiettivi di politica pubblica della parte, compresa quella di non regolamentare; (c) per quanto possibile e pertinente, impatto sociale, economico e ambientale potenziale di tali opzioni, anche sul commercio e gli investimenti internazionali e, conformemente alle proprie norme e procedure, sulle piccole e medie imprese; e (d) ove opportuno, rapporto tra le opzioni in esame e le norme internazionali pertinenti, incluse le ragioni di eventuali divergenze. 3. Per la valutazione d'impatto di una misura di regolamentazione svolta da un'autorità di regolamentazione, ciascuna parte dispone che la propria autorità di regolamentazione stenda una relazione finale che espone i fattori considerati nella valutazione e i risultati pertinenti. Per quanto possibile, ciascuna parte rende pubbliche tali relazioni entro la data in cui è resa pubblica una proposta di misura di regolamentazione di cui all'articolo GRP.2 [Definizioni], lettera (b), punto (i), 200 lettera (A), o lettera (b), punto (ii), lettera (A), o una misura di regolamentazione di cui all'articolo GRP.2 [Definizioni], lettera (b), punto (i), lettera (B) o lettera (b), punto (ii), lettera (B). Articolo GRP.9 - Valutazione retrospettiva 1. Ciascuna parte provvede affinché la sua autorità di regolamentazione mantenga in essere processi o meccanismi per lo svolgimento di valutazioni periodiche retrospettive delle misure di regolamentazione in vigore, ove opportuno. 2. Nell'effettuare una valutazione periodica retrospettiva, ciascuna parte si adopera per vagliare eventuali possibilità di conseguire più efficacemente gli obiettivi di politica pubblica e ridurre gli oneri normativi superflui, anche a carico delle piccole e medie imprese. 3. Ciascuna parte provvede affinché la sua autorità di regolamentazione renda pubblici eventuali progetti e i risultati di tali valutazioni retrospettive. Articolo GRP.10 - Registro di regolamentazione Ciascuna parte provvede affinché le misure di regolamentazione in vigore siano pubblicate in un apposito registro che identifichi dette misure e sia accessibile al pubblico gratuitamente online. Il registro dovrebbe permettere la ricerca delle misure di regolamentazione per citazione o per lemma. Ciascuna parte aggiorna il proprio registro periodicamente. Articolo GRP.11 - Scambio di informazioni sulle buone prassi regolamentari Le parti si adoperano per scambiarsi informazioni sulle buone prassi regolamentari di cui al presente titolo, anche in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare. Articolo GRP.12 - Attività di cooperazione regolamentare 1. Le parti possono intraprendere attività di cooperazione regolamentare su base volontaria, fatta salva l'autonomia dei rispettivi processi decisionali e ordinamenti giuridici. Una parte può rifiutarsi di intraprendere attività di cooperazione regolamentare oppure ritirarsi da dette attività. La parte che si rifiuti di intraprendere attività di cooperazione regolamentare o si ritiri da dette attività dovrebbe motivare la decisione all'altra parte. 2. Ciascuna parte può proporre all'altra parte attività di cooperazione regolamentare. Essa presenta la proposta tramite il punto di contatto designato conformemente all'articolo GRP.14 [Punti di contatto]. L'altra parte esamina la proposta entro un termine ragionevole e comunica alla parte proponente se ritiene che l'attività sia adatta per la cooperazione regolamentare. 3. Al fine di individuare attività adatte per la cooperazione regolamentare, ciascuna parte considera: (a) l'elenco di cui all'articolo GRP.6 [Informazioni tempestive sulle misure di regolamentazione previste], paragrafo 1; e (b) le proposte di attività di cooperazione regolamentare presentate da soggetti di una parte, che siano motivate e corredate di informazioni pertinenti. 4. Se le parti decidono di intraprendere un'attività di cooperazione regolamentare, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte si adopera per, ove opportuno: 201 (a) informare l'autorità di regolamentazione dell'altra parte dell'elaborazione di nuove misure di regolamentazione o della revisione di misure esistenti e di altre misure di applicazione generale di cui all'articolo GRP.3 [Ambito di applicazione], paragrafo 2, che sono pertinenti per l'attività di cooperazione regolamentare; (b) su richiesta, fornire informazioni e discutere delle misure di regolamentazione e altre misure di applicazione generale di cui all'articolo GRP.3 [Ambito di applicazione], paragrafo 2, che sono pertinenti per l'attività di cooperazione regolamentare; e (c) in sede di elaborazione di nuove misure di regolamentazione o revisione di misure esistenti o di altre misure di applicazione generale di cui all'articolo GRP.3 [Ambito di applicazione], paragrafo 2, considerare nella misura del possibile l'impostazione regolamentare dell'altra parte su questioni identiche o analoghe. Articolo GRP.13 - Comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare 1. Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare ha le funzioni seguenti: (a) migliora e promuove le buone prassi di regolamentazione e la cooperazione regolamentare tra le parti; (b) scambia pareri sulle attività di cooperazione proposte o svolte a norma dell'articolo GRP.12 [Attività di cooperazione regolamentare]; (c) incoraggia la cooperazione regolamentare e il relativo coordinamento nelle sedi internazionali, compresi scambi bilaterali periodici di informazioni su attività pertinenti in corso o in programma, ove opportuno. 2. Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare può invitare alle sue riunioni persone interessate. Articolo GRP.14 - Punti di contatto Entro un mese dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare lo scambio di informazioni tra le parti. Articolo GRP.15 - Non applicazione del meccanismo di risoluzione Alle controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente titolo non si applica il titolo I [Risoluzione delle controversie] della parte sesta. TITOLO XI - PARITÀ DI CONDIZIONI PER UNA CONCORRENZA APERTA E LEALE E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE Capo primo - Disposizioni generali Articolo 1.1 - Principi e obiettivi 1. Le parti riconoscono che gli scambi e gli investimenti tra l'Unione e il Regno Unito secondo le modalità stabilite nel presente accordo richiedono condizioni che garantiscano parità di condizioni 202 per una concorrenza aperta e leale tra le parti e assicurino che gli scambi e gli investimenti avvengano in modo da favorire lo sviluppo sostenibile. 2. Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile consta delle tre componenti interdipendenti e sinergiche dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale e della tutela dell'ambiente e affermano l'impegno a promuovere uno sviluppo degli scambi e degli investimenti internazionali che concorra al conseguimento dello sviluppo sostenibile. 3. Ciascuna parte ribadisce la propria ambizione di conseguire la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. 4. Le parti concordano sul fatto che le loro relazioni economiche possono produrre benefici in modo reciprocamente soddisfacente solo se gli impegni relativi alla parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale resistono alla prova del tempo, prevenendo le distorsioni degli scambi o degli investimenti e contribuendo allo sviluppo sostenibile. Le parti riconoscono tuttavia che lo scopo del presente titolo non è di armonizzare le norme delle parti. Le parti sono determinate a mantenere e migliorare le rispettive elevate norme nei settori contemplati dal presente titolo. Articolo 1.2 - Diritto di regolamentare, approccio precauzionale52 e informazioni scientifiche e tecniche 1. Le parti affermano il diritto di ciascuna di stabilire politiche e priorità nei settori contemplati dal presente titolo, di stabilire i livelli di protezione ritenuti opportuni e di adottare o modificare la propria legislazione e le proprie politiche nei singoli settori coerentemente agli impegni internazionali di ciascuna parte, inclusi gli impegni di cui al presente titolo. 2. Le parti riconoscono che, conformemente all'approccio precauzionale, qualora vi siano ragionevoli motivi di temere che sussistano potenziali minacce di danni gravi o irreversibili all'ambiente o alla salute umana, la mancanza di piena certezza scientifica non può essere invocata quale giustificazione per impedire a una parte di adottare misure adeguate per prevenire tali danni. 3. Ciascuna parte elabora e applica le misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi o sugli investimenti tenendo conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle norme, linee guida o raccomandazioni internazionali. Articolo 1.3 - Risoluzione delle controversie Il titolo I [Risoluzione delle controversie] della parte sei [Risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali] non si applica al presente capo, ad eccezione dell'articolo 1.2, paragrafo 2), [Diritto di regolamentare, approccio precauzionale e informazioni scientifiche e tecniche]. Gli articoli 9.1 [Consultazioni] e 9.2 [Gruppo di esperti] si applicano all'articolo 1.1, paragrafo 3), [Principi e obiettivi]. Capo secondo - Politica della concorrenza 52 Si precisa che, in relazione all'attuazione dell'accordo nel territorio dell'Unione, l'approccio precauzionale fa riferimento al principio di precauzione. 203 Articolo 2.1 - Principi e definizioni 1. Le parti riconoscono l’importanza di una concorrenza libera e non falsata nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali possono falsare il gioco della concorrenza e compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. 2. Ai fini del presente capo, per "operatore economico" si intende un soggetto o un gruppo di soggetti costituente un'entità economica unica, quale ne sia lo status giuridico, che esercita un'attività economica offrendo beni o servizi su un mercato. Articolo 2.2 - Diritto della concorrenza 1. In riconoscimento dei principi di cui all'articolo 2.1 [Principi e definizioni], ciascuna parte mantiene in vigore una legislazione in materia di concorrenza che affronti efficacemente le seguenti pratiche commerciali anticoncorrenziali: a) accordi tra operatori economici, decisioni di associazioni di operatori economici e pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza; b) abuso di posizione dominante da parte di uno o più operatori economici; e c) per il Regno Unito, fusioni o acquisizioni e, per l'Unione, concentrazioni, tra operatori economici che possono produrre effetti anticoncorrenziali significativi. 2. La legislazione in materia di concorrenza di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli operatori economici, quale ne sia la nazionalità o l'assetto proprietario. 3. Ciascuna parte può prevedere deroghe alla propria legislazione in materia di concorrenza per perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, a condizione che le deroghe previste siano trasparenti e proporzionate a detti obiettivi. Articolo 2.3 - Applicazione 1. Ciascuna parte adotta le misure appropriate per applicare la propria legislazione in materia di concorrenza nel proprio territorio. 2. Ciascuna parte mantiene una o più autorità operativamente indipendenti al fine di applicare in modo efficacie la legislazione in materia di concorrenza. 3. Ciascuna parte applica la propria legislazione in materia di concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio nel rispetto dei principi di equità procedurale, compresi i diritti di difesa degli operatori economici, quale che ne sia la nazionalità o l'assetto proprietario. Articolo 2.4 - Cooperazione 1. Le parti riconoscono che, per conseguire gli obiettivi del presente capo e concorrere all'effettivo rispetto del diritto della concorrenza di entrambe, è importante che le rispettive autorità garanti della concorrenza cooperino per quanto riguarda l'evoluzione della politica della concorrenza e le attività di applicazione delle norme. 204 2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione europea o le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, da un lato, e l'autorità o le autorità garanti della concorrenza del Regno Unito, dall'altro, si adoperano per cooperare e coordinarsi, ove possibile e opportuno, in relazione ai loro atti di applicazione nei confronti degli stessi comportamenti o operazioni o di comportamenti o operazioni connessi. 3. Per agevolare la cooperazione e il coordinamento di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione europea e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, da un lato, e l'autorità o le autorità garanti della concorrenza del Regno Unito, dall'altro, possono scambiarsi informazioni nella misura consentita dalla legislazione di ciascuna parte. 4. Per attuare gli obiettivi del presente articolo, le parti possono concludere un accordo separato di cooperazione e coordinamento tra la Commissione europea, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e la o le autorità garanti della concorrenza del Regno Unito, che può comprendere condizioni per lo scambio e l'uso di informazioni riservate. Articolo 2.5 - Risoluzione delle controversie Il presente capo non è soggetto alla risoluzione delle controversie di cui al titolo I [Risoluzione delle controversie] della parte sei [Risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali]. Capo terzo - CONTROLLO DELLE SOVVENZIONI Articolo 3.1 - Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) "operatore economico": un soggetto o un gruppo di soggetti costituente un'entità economica unica, quale ne sia lo status giuridico, che esercita un'attività economica offrendo beni o servizi su un mercato; b) "sovvenzione": un' assistenza finanziaria che (i) deriva dalle risorse delle parti, compresi: (A) un trasferimento diretto o contingente di fondi, quali sovvenzioni dirette, prestiti o garanzie sui prestiti; (B) la rinuncia a entrate altrimenti dovute; o (C) la fornitura di beni o servizi, oppure l'acquisto di beni o servizi; (ii) conferisce un vantaggio economico a uno o più operatori economici; (iii) è specifico in quanto avvantaggia, di diritto o di fatto, taluni operatori economici rispetto ad altri in relazione alla produzione di determinati beni o servizi; e (iv) ha o potrebbe avere effetti sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. 2. Ai fini della lettera b), punto (iii): (a) a) una misura fiscale non è considerata specifica a meno che: 205 (i) alcuni operatori economici ottengano una riduzione del debito d'imposta che sarebbe stato altrimenti a loro carico nell'ambito del regime fiscale normale; e (ii) tali operatori economici siano trattati in modo più favorevole rispetto ad altri che si trovino in una situazione comparabile nell'ambito del regime fiscale normale; ai fini del presente punto, un regime normale di tassazione è definito dal suo obiettivo interno, dalle sue caratteristiche (quali la base imponibile, il soggetto passivo, l'evento imponibile o l'aliquota d'imposta) e da un'autorità autonoma dal punto di vista istituzionale, procedurale, economico e finanziario, che è competente per definire le caratteristiche del regime in oggetto; (b) in deroga alla lettera a), una sovvenzione non è considerata specifica se è giustificata da principi intrinseci alla concezione del sistema generale. Nel caso delle misure fiscali, esempi di tali principi intrinseci sono la necessità di combattere la frode o l'evasione fiscale, la gestibilità amministrativa, l'elusione della doppia imposizione, il principio di neutralità fiscale, la progressività dell'imposta sul reddito e la sua finalità ridistributiva o la necessità di rispettare la capacità contributiva dei contribuenti; (c) in deroga alla lettera a), i contributi per finalità speciali non sono considerati specifici se la loro concezione risponde a obiettivi non economici di interesse pubblico, come la necessità di limitare l'impatto negativo di determinate attività o prodotti sull'ambiente o sulla salute umana, nella misura in cui gli obiettivi di politica pubblica non siano discriminatori53. Articolo 3.2 - Ambito di applicazione ed eccezioni 1. Gli articoli 3.4 [Principi], 3.5 [Sovvenzioni vietate e sovvenzioni soggette a condizioni] e 3.12 [Misure correttive] non si applicano alle sovvenzioni concesse per compensare i danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali di natura non economica. 2. Nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di concedere sovvenzioni a carattere sociale destinate ai consumatori finali. 3. Le sovvenzioni concesse su base temporanea per far fronte a un'emergenza economica nazionale o mondiale sono mirate, proporzionate ed efficaci per porre rimedio all'emergenza in questione. Gli articoli 3.5 [Sovvenzioni vietate e sovvenzioni soggette a condizioni] e 3.12 [Misure correttive] non si applicano a tali sovvenzioni. 4. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni il cui importo totale concesso a un singolo operatore economico sia inferiore a 325 000 diritti speciali di prelievo nell'arco di tre esercizi finanziari. Il consiglio di partenariato può modificare detta soglia. 5. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni soggette alle disposizioni della parte IV o dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura e alle sovvenzioni connesse al commercio di pesce e di prodotti ittici. 6. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni relative al settore audiovisivo. 53 A tal fine, discriminazione significa che un operatore economico è soggetto a un trattamento meno favorevole rispetto ad altri operatori economici che sono in una situazione analoga senza che la diversità di trattamento trovi giustificazione in criteri obiettivi. 206 7. L'articolo 3.9 [Autorità o organismo indipendente e cooperazione] non si applica alle sovvenzioni finanziate con risorse delle parti a livello sovranazionale. 8. Ai fini delle sovvenzioni ai vettori aerei, per ogni riferimento agli "effetti sugli scambi o sugli investimenti tra le parti" nel presente capo, è sostituito il riferimento agli "effetti sulla concorrenza tra vettori aerei delle parti nella fornitura di servizi di trasporto aereo", compresi i servizi di trasporto aereo che non rientrano nel titolo I [Trasporto aereo] della rubrica 2 [Aviazione]. Articolo 3.3 - Servizi di interesse economico pubblico 1. Le sovvenzioni concesse agli operatori economici incaricati di particolari compiti di interesse pubblico, compresi gli obblighi di servizio pubblico, sono soggette all'articolo 3.4 [Principi] nella misura in cui l'applicazione dei principi enunciati in tale articolo non osti all'adempimento, di diritto o di fatto, della specifica missione affidata all'operatore economico interessato. Il compito è assegnato in anticipo in modo trasparente. 2. Le parti garantiscono che l'importo della compensazione concessa a un operatore economico incaricato di un compito di interesse pubblico sia limitato a quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento di tale compito, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'esecuzione di detto compito. Le parti garantiscono che la compensazione concessa non sia utilizzata per sovvenzionare attività che esulano dall'ambito del compito assegnato. Le compensazioni inferiori a 15 milioni di diritti speciali di prelievo per compito non sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 3.7 [Trasparenza]. Il consiglio di partenariato può modificare tale soglia. 3. Il presente capo non si applica se la compensazione totale a favore di un operatore economico che svolge compiti di interesse pubblico è inferiore a 750 000 diritti speciali di prelievo nell'arco di tre esercizi finanziari. Il consiglio di partenariato può modificare tale soglia. Articolo 3.4 - Principi 1. Al fine di assicurare che non siano concesse sovvenzioni che possano avere effetti rilevanti sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ciascuna parte predispone e mantiene un sistema efficace di controllo delle sovvenzioni il quale garantisca che la concessione di una sovvenzione rispetti i seguenti principi: a) le sovvenzioni perseguono uno obiettivo specifico di interesse pubblico per porre rimedio a un fallimento del mercato individuato o per rispondere a una logica di equità, quali difficoltà sociali o problemi di distribuzione ("l'obiettivo"); b) le sovvenzioni sono proporzionate e limitate a quanto necessario per conseguire l'obiettivo; c) le sovvenzioni sono concepite in modo da indurre un cambiamento del comportamento economico del beneficiario volto a favorire il conseguimento dell'obiettivo e che non sarebbe raggiunto senza la concessione di sovvenzioni; d) le sovvenzioni non dovrebbero di norma compensare i costi che il beneficiario avrebbe finanziato in assenza di sovvenzioni; e) le sovvenzioni sono uno strumento strategico adeguato per conseguire un obiettivo di politica pubblica e tale obiettivo non può essere conseguito con altri mezzi meno distorsivi; 207 f) il contributo positivo delle sovvenzioni al conseguimento dell'obiettivo prevale sugli eventuali effetti negativi, in particolare sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, ciascuna parte applica, ove pertinente, le condizioni di cui all'articolo 3.5 [Sovvenzioni vietate e sovvenzioni soggette a condizioni] se le sovvenzioni in questione hanno o potrebbero avere effetti rilevanti sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. 3. Spetta a ciascuna parte definire le modalità di attuazione degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 in fase di concezione del sistema di controllo delle sovvenzioni nel proprio diritto interno, a condizione che ciascuna parte garantisca che gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano attuati nella propria legislazione in modo che la legittimità di una sovvenzione individuale sia determinata dai principi. Articolo 3.5 - Sovvenzioni vietate e convenzioni soggette a condizioni 1. Di seguito sono riportate le categorie di sovvenzioni di cui all'articolo 3.4, paragrafo 2, [Principi] e le condizioni ad esse applicabili. Il consiglio di partenariato può aggiornare tali disposizioni nella misura necessaria per garantire l'applicazione del presente articolo nel tempo. Garanzie illimitate dello Stato 2. Sono vietate le sovvenzioni sotto forma di garanzia di debiti o passività di un operatore economico senza limitazioni quanto all'importo di tali debiti e passività o alla durata di tale garanzia. Salvataggio e ristrutturazione 3. Sono vietate le sovvenzioni per la ristrutturazione di un operatore economico in difficoltà o insolvente senza che questi abbia elaborato un piano di ristrutturazione credibile. Il piano di ristrutturazione è basato su ipotesi realistiche volte a permettere all'operatore economico insolvente o in difficoltà di ripristinare, entro un periodo di tempo ragionevole, la redditività a lungo termine. Durante l'elaborazione del piano di ristrutturazione, l'operatore economico può ricevere un sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di prestiti o garanzie sui prestiti. Fatta eccezione per le piccole e medie imprese, l'operatore economico o i suoi proprietari, creditori o nuovi investitori contribuiscono al costo della ristrutturazione con fondi o beni considerevoli. Ai fini del presente paragrafo, per operatore economico in difficoltà o insolvente si intende un soggetto economico che, senza la sovvenzione, sarebbe quasi certamente destinato a cessare la propria attività a breve e medio termine. 4. Salvo circostanze eccezionali, le sovvenzioni per il salvataggio e la ristrutturazione di operatori economici insolventi o in difficoltà dovrebbero essere consentite solo se contribuiscono a un obiettivo di interesse pubblico, evitando disagi sociali o prevenendo gravi disfunzioni del mercato, in particolare per quanto riguarda la perdita di posti di lavoro o l'interruzione di un servizio importante difficilmente replicabile. Salvo in caso di circostanze imprevedibili non causate dal beneficiario, tali sovvenzioni non dovrebbero essere concesse più di una volta su un periodo di cinque anni. 5. I paragrafi 3 e 4 non si applicano alle sovvenzioni a banche, enti creditizi e compagnie di assicurazione in difficoltà o in stato di insolvenza. Banche, enti creditizi e compagnie di assicurazione 208 6. Fatto salvo l'articolo SERVIN 5.39 [Misure prudenziali], le sovvenzioni per la ristrutturazione di banche, enti creditizi e compagnie di assicurazioni possono essere concesse solo sulla base di un piano di ristrutturazione credibile che ripristini la redditività a lungo termine. Se non è possibile dimostrare in modo credibile il ripristino della redditività a lungo termine, le sovvenzioni a banche, enti creditizi o compagnie di assicurazioni sono limitate a quanto necessario per garantire la loro liquidazione e uscita dal mercato, riducendo al minimo l'importo delle sovvenzioni e i loro effetti negativi sugli scambi e gli investimenti tra le parti. 7. Occorre garantire che l'autorità che concede l'aiuto sia adeguatamente remunerata per la sovvenzione alla ristrutturazione e che il beneficiario, i suoi azionisti, i suoi creditori o il gruppo di imprese cui il beneficiario appartiene contribuiscano in maniera significativa con risorse proprie ai costi della ristrutturazione o liquidazione. Le sovvenzioni a sostegno della fornitura di liquidità sono temporanee, non sono utilizzate per assorbire le perdite e non diventano un sostegno al capitale. All'autorità concedente è corrisposta una remunerazione adeguata per le sovvenzioni concesse a sostegno della fornitura di liquidità. Sussidi alle esportazioni 8. Sono vietate le sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto54, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all'andamento delle esportazioni relative a beni o servizi, tranne per quanto riguarda: (a) l'assicurazione del credito a breve termine per i rischi non assicurabili sul mercato; o (b) i crediti all'esportazione e le garanzie sui crediti all'esportazione o i programmi di assicurazione consentiti in conformità dell'accordo sulle misure compensative (SMC), in combinato disposto con gli adeguamenti necessari in tale contesto. 9. Ai fini del paragrafo 8, lettera a), per "rischi assicurabili sul mercato" si intendono i rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi con rischi assicurabili sul mercato55. Si può ritenere che un paese sia temporaneamente escluso dal gruppo dei paesi con rischi assicurabili sul mercato se manca una sufficiente capacità del mercato privato a causa di: (a) una contrazione significativa della capacità privata di assicurazione del credito; (b) un deterioramento significativo dei rating del settore sovrano; o (c) un deterioramento significativo dei risultati del settore societario. 10. Tale esclusione temporanea di un paese con rischi assicurabili sul mercato prende effetto, per quanto riguarda una parte, conformemente a una decisione della parte in questione adottata 54 Si precisa che questa norma è soddisfatta qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata all'andamento delle esportazioni, sia vincolata di fatto alle esportazioni effettive o previste o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non si considera una sovvenzione all'esportazione ai fini della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata a operatori economici esportatori. 55 I paesi con rischi assicurabili sul mercato sono il Regno Unito, gli Stati membri dell'Unione europea, l'Australia, il Canada, l'Islanda, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Norvegia, gli Stati Uniti d'America e la Svizzera. 209 sulla base dei criteri di cui al paragrafo 9 e solo se detta parte adotta tale decisione. La pubblicazione della decisione costituisce notifica all'altra parte dell'esclusione temporanea per quanto riguarda la prima parte. 11. Se un assicuratore sovvenzionato garantisce una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione, qualsiasi copertura assicurativa dei rischi assicurabili sul mercato deve essere fornita su base commerciale. In tal caso, l'assicuratore non può beneficiare, direttamente o indirettamente, di sovvenzioni per la copertura assicurativa dei rischi assicurabili sul mercato. Sovvenzioni condizionate all'uso di contenuti nazionali 12. Fatti salvi l'articolo SERVIN 2.6 [Prescrizioni in materia di prestazioni] e l'articolo 2.7 [Misure non conformi ed eccezioni], sono vietate le sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all'impiego preferenziale di beni o servizi nazionali rispetto a quelli importati. Grandi progetti di cooperazione transfrontaliera o internazionale 13. Possono essere concesse sovvenzioni nel contesto di grandi progetti di cooperazione transfrontaliera o internazionale, come quelli nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente, della ricerca e sviluppo, e di progetti di prima diffusione volti a incentivare l'emergere e la diffusione di nuove tecnologie (esclusa l'industria manifatturiera). Tali progetti di cooperazione transfrontaliera o internazionale devono produrre benefici non solo per gli operatori economici o il settore o gli Stati partecipanti, ma devono apportare vantaggi e avere un impatto più ampi grazie a effetti di ricaduta che non vadano esclusivamente a vantaggio dello Stato che concede la sovvenzione, del settore interessato e del beneficiario. Energia e ambiente 14. Le parti riconoscono l'importanza di un sistema energetico sicuro, accessibile e sostenibile e della sostenibilità ambientale, in particolare in relazione alla lotta ai cambiamenti climatici che rappresentano una minaccia all'esistenza dell'umanità. Pertanto, fatto salvo l'articolo 3.4 [Principi], le sovvenzioni in relazione all'energia e all'ambiente mirano a incentivare il beneficiario a realizzare un sistema energetico sicuro, economicamente accessibile e sostenibile e un mercato dell'energia competitivo ed efficiente o ad aumentare il livello di tutela ambientale rispetto al livello che si otterrebbe in assenza della sovvenzione. Tali sovvenzioni non esonerano il beneficiario dagli obblighi derivanti dalle sue responsabilità in quanto inquinatore ai sensi della legislazione della parte interessata. Sovvenzioni ai vettori aerei per l'operatività delle rotte 15. Non sono concesse sovvenzioni a un vettore aereo56 per l'operatività di rotte ad eccezione dei seguenti casi: (a) se sussiste un obbligo di servizio pubblico, a norma dell'articolo 3.3 [Servizi di interesse economico pubblico]; (b) nei casi particolari in cui detto finanziamento apporti benefici alla società in generale; o 56 Si precisa che ciò non pregiudica l'articolo 3.2, paragrafi 1) e 2), [Ambito di applicazione ed eccezioni]. 210 (c) in quanto sovvenzioni di avviamento per l'apertura di nuove rotte agli aeroporti regionali, a condizione che ciò aumenti la mobilità dei cittadini e stimoli lo sviluppo regionale. Articolo 3.6 - Uso delle sovvenzioni Ciascuna parte provvede affinché gli operatori economici utilizzino le sovvenzioni esclusivamente per l'obiettivo specifico per il quale sono state concesse. Articolo 3.7 - Trasparenza 1. Per quanto riguarda le sovvenzioni concesse o mantenute sul proprio territorio, ciascuna parte, entro sei mesi dalla concessione della sovvenzione, mette a disposizione del pubblico, su un sito web ufficiale o in una banca dati pubblica, le seguenti informazioni: (a) la base giuridica e l'obiettivo o lo scopo strategico della sovvenzione; (b) il nome del beneficiario della sovvenzione, se disponibile; (c) la data di concessione della sovvenzione, la durata della sovvenzione e qualsiasi altro termine collegato alla sua concessione; e (d) l'importo della sovvenzione o l'importo iscritto a bilancio per la sovvenzione. 2. Per le sovvenzioni sotto forma di misure fiscali, le informazioni sono pubblicate entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale. Gli obblighi di trasparenza per le sovvenzioni sotto forma di misure fiscali riguardano le stesse informazioni elencate al paragrafo 1, ad eccezione delle informazioni di cui alla lettera d) del medesimo paragrafo, che possono essere indicate come intervallo. 3. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 1, le parti mettono a disposizione informazioni sulle sovvenzioni conformemente ai paragrafi 4 o 5. 4. Per l'Unione, il rispetto del paragrafo 3 significa che, per quanto riguarda le sovvenzioni concesse o mantenute sul suo territorio, entro sei mesi dalla concessione della sovvenzione le informazioni sono rese pubbliche su un sito web ufficiale o in una banca dati pubblica che consenta alle parti interessate di valutare la conformità ai principi di cui all'articolo 3.4 [Principi]. 5. Per il Regno Unito, il rispetto del paragrafo 3 significa che il Regno Unito garantisce che: (a) se una parte interessata comunica all'autorità che concede la sovvenzione che può impugnare dinanzi a una giurisdizione i) la concessione di una sovvenzione ad opera di un'autorità concedente o ii) qualsiasi decisione pertinente dell'autorità, dell'organismo o dell'autorità indipendente che concede la sovvenzione; (b) allora, entro 28 giorni dalla presentazione per iscritto della richiesta, l'autorità che concede la sovvenzione, l'organismo o l'autorità indipendente comunicherà a detta parte interessata le informazioni che le consentano di valutare l'applicazione dei principi di cui all'articolo 3.4 [Principi], fatte salve eventuali restrizioni proporzionate che perseguono un obiettivo legittimo, quali la sensibilità commerciale, la riservatezza o il segreto professionale. Le informazioni di cui al primo comma, lettera b), sono fornite alla parte interessata al fine di consentirle di prendere una decisione informata in merito all'opportunità di far valere una pretesa o 211 di comprendere e identificare correttamente le questioni oggetto della controversia dinanzi all'organo giurisdizionale. 6. Ai fini del presente articolo, dell'articolo 3.10 [Organi giurisdizionali] e dell'articolo 3.11 [Recupero], per "parte interessata" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, operatore economico o associazione di operatori economici i cui interessi potrebbero essere lesi dalla concessione di una sovvenzione, in particolare i beneficiari della sovvenzione, i loro concorrenti o le pertinenti associazioni di categoria. 7. Gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti dalle rispettive legislazioni in materia di libertà di informazione o di accesso ai documenti. Articolo 3.8 - Consultazioni sul controllo delle sovvenzioni 1. Se una parte ritiene che l'altra parte abbia concesso una sovvenzione o che esistano prove evidenti che l'altra parte intende concedere una sovvenzione e che la concessione della sovvenzione ha o potrebbe avere effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, essa può chiedere all'altra parte una spiegazione del modo in cui i principi di cui all'articolo 3.4 [Principi] sono stati rispettati in relazione a tale sovvenzione. 2. Una parte può anche richiedere le informazioni elencate all'articolo 3.7, paragrafo 1), [Trasparenza] nella misura in cui esse non siano già state rese pubbliche su un sito web ufficiale o in una banca dati pubblica a norma dell'articolo 3.7, paragrafo 1), [Trasparenza] o non siano state rese disponibili in modo facile e facilmente accessibile. 3. La parte interpellata comunica le informazioni richieste per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La parte che si trovi impossibilitata a comunicare alcune delle informazioni richieste ne spiega le ragioni nella risposta scritta. 4. Se, dopo aver ricevuto le informazioni richieste, la parte richiedente ritiene ancora che la sovvenzione concessa o prevista dall'altra parte abbia o possa avere effetti negativi sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, essa può chiedere consultazioni in seno al comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile. La richiesta è formulata per iscritto e comprende una spiegazione dei motivi addotti dalla parte richiedente per chiedere la consultazione. 5. Il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile compie ogni sforzo per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Il comitato tiene la sua prima riunione entro 30 giorni dalla richiesta di consultazione. 6. Il calendario delle consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 può essere prorogato di comune accordo tra le parti. Articolo 3.9 - Autorità o organo indipendente e cooperazione 1. Ciascuna parte istituisce o mantiene un'autorità o organo indipendente sotto il profilo operativo cui è conferito un ruolo adeguato nel regime di controllo delle sovvenzioni. L'autorità o organo indipendente gode delle necessarie garanzie di indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni operative e opera con imparzialità. 212 2. Ciascuna parte incoraggia la propria autorità o organo indipendente a cooperare con l'omologa o omologo dell'altra parte sulle questioni di interesse comune nell'ambito delle rispettive funzioni ed entro i limiti stabiliti dal rispettivo quadro giuridico, compresa se del caso l'applicazione degli articoli da 3.1 [Definizioni] a 3.7 [Trasparenza]. Le parti o le rispettive autorità o organi indipendenti possono convenire un quadro distinto di cooperazione tra le stesse autorità indipendenti. Articolo 3.10 - Giudici 1. Ciascuna parte provvede, in conformità della propria normativa generale e del proprio ordinamento costituzionale, affinché i propri giudici abbiano competenza a: (a) esaminare le decisioni di sovvenzionamento adottate dall'autorità di concessione o, nel caso, dall'autorità o organo indipendente, al fine di verificare l'osservanza della normativa adottata in attuazione dell'articolo 3.4 [Principi]; (b) esaminare qualsiasi altra decisione d'interesse dell'autorità o organo indipendente e qualsiasi inerzia d'interesse; (c) imporre misure correttive efficaci in relazione alle lettere a) o b), tra cui l'imposizione di una sospensione, un divieto o un obbligo di agire all'autorità di concessione, il riconoscimento di un risarcimento danni e il recupero della sovvenzione presso il beneficiario, se e per quanto la misura è prevista dalla normativa della parte alla data di entrata in vigore del presente accordo; (d) conoscere delle pretese avanzate da parti interessate riguardo a sovvenzioni contemplate nel presente capo, laddove il diritto della parte legittimi la parte interessata a far valere una pretesa sulla sovvenzione. 2. Ciascuna parte ha il diritto di intervenire nei casi di cui al paragrafo 1, se necessario con l'autorizzazione del giudice interessato, in conformità delle leggi e procedure generali dell'altra parte. 3. Fatti salvi gli obblighi di mantenere o se necessario di istituire le competenze, le misure correttive e i diritti di intervento di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 3.11 [Recupero], nulla nel presente articolo impone alle parti di istituire diritti di azione, misure correttive o procedure, ovvero d'intervenire sulla portata o i motivi della verifica delle decisioni delle rispettive autorità pubbliche, andando oltre quelli previsti nel rispettivo diritto alla data di entrata in vigore del presente accordo. Nulla nel presente articolo impone alle parti di ampliare la portata o i motivi del riesame in sede giudiziaria delle leggi emanate dal Parlamento del Regno Unito, degli atti del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea o degli atti del Consiglio dell'Unione europea, andando oltre quelli previsti nel rispettivo diritto alla data di entrata in vigore del presente accordo57. 57 Il diritto del Regno Unito ai fini del presente articolo non comprende la normativa: [i] che ha efficacia in virtù dell'articolo 2(1) della legge sulle Comunità europee del 1972 quale fissata dall'articolo 1A della legge del 2018 sul recesso dall'Unione europea o [ii] che è approvata o emanata in virtù dell'articolo 2(2) della legge sulle Comunità europee del 1972 o per uno scopo ivi indicato. 213 Articolo 3.11 - Recupero 1. Ciascuna parte predispone un meccanismo efficace di recupero delle sovvenzioni in conformità delle disposizioni che seguono, fatte salve le altre misure correttive previste dal proprio diritto58. 2. Ciascuna parte provvede affinché, sempreché la parte interessata di cui all'articolo 3.7 [Trasparenza], paragrafo 6, contesti la decisione di sovvenzionamento in sede giudiziaria entro il termine fissato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, il recupero possa essere disposto se il giudice di una parte constata un errore materiale di diritto, ossia: (a) la misura che costituisce sovvenzione non è stata trattata come tale dal concedente; (b) il concedente la sovvenzione non ha applicato i principi enunciati all'articolo 3.4 [Principi] quali attuati nel diritto della parte, ovvero li ha applicati in un modo che risulta carente rispetto ai parametri di verifica applicabili nel diritto della parte; o (c) decidendo di concedere la sovvenzione, il concedente ha esorbitato i propri poteri o ne ha abusato con riferimento ai principi enunciati all'articolo 3.4 [Principi] quali attuati nel diritto della parte. 3. Ai fini del presente articolo il termine è determinato come segue: (a) per l'Unione, il termine decorre dalla data in cui le informazioni previste all'articolo 3.7 [Trasparenza], paragrafi 1, 2 e 4, sono messe a disposizione sul sito web ufficiale o nella banca dati pubblica, e non può essere inferiore a un mese; (b) per il Regno Unito: (i) il termine decorre dalla data in cui le informazioni previste all'articolo 3.7 [Trasparenza], paragrafi 1 e 2, sono messe a disposizione sul sito web ufficiale o nella banca dati pubblica; (ii) il termine scade un mese dopo la pubblicazione, salvo se prima di tale data la parte interessata chiede informazioni nell'ambito della procedura prevista all'articolo 3.7, paragrafo 5; (iii) dalla data in cui la parte interessata riceve informazioni di cui all'articolo 3.7, paragrafo 5, lettera b), sufficienti per gli scopi indicati nello stesso paragrafo, la scadenza del termine è posticipata di un ulteriore mese; (iv) la data di ricevimento delle informazioni di cui al punto iii) è la data alla quale l'autorità di concessione attesta di aver fornito informazioni di cui all'articolo 3.7 [Trasparenza], paragrafo 5, lettera b), sufficienti per gli scopi indicati, 58 Per il Regno Unito quest'articolo richiede una nuova misura correttiva per il recupero da mettere a disposizione in caso di esito favorevole del riesame giudiziario, conforme alle norme che regolano il riesame nel diritto nazionale, avviato entro il termine; come previsto all'articolo 3.10 [Giudici], paragrafo 3, non è ammessa nessuna estensione del riesame. Nessun beneficiario sarà in grado di far sorgere un legittimo affidamento per opporsi al recupero. 214 indipendentemente dall'eventualità che dopo tale data ci sia stata una corrispondenza ulteriore o chiarificatrice; (v) i periodi di cui ai punti da i) a iii) possono essere prolungati per via normativa. 4. Per i regimi, ai fini del paragrafo 3, lettera b), il termine decorre dalla data di pubblicazione delle informazioni di cui alla lettera b), non dalla data dei pagamenti successivi se: (a) manifestamente la sovvenzione è concessa nel rispetto delle condizioni del regime; (b) il soggetto che ha varato il regime ha pubblicato al riguardo le informazioni che l'articolo 3.7 [Trasparenza], paragrafi 1 e 2 impone di pubblicare; e (c) le informazioni fornite a norma della lettera b) riportano le informazioni sulla sovvenzione che consentono alla parte interessata di stabilire se il regime possa ripercuotersi su di essa, e comprendono almeno la finalità della sovvenzione, le categorie di beneficiari, le modalità e condizioni di ammissibilità alla sovvenzione e la base di calcolo della sovvenzione (comprese le eventuali condizioni relative alle percentuali o agli importi della sovvenzione). 5. Ai fini del presente articolo non è necessario il recupero della sovvenzione concessa in base a una legge emanata dal Parlamento del Regno Unito, a un atto del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea o a un atto del Consiglio dell'Unione europea. 6. Nulla nel presente articolo osta a che una parte decida di prevedere, in conformità del proprio diritto, altre situazioni in cui il recupero costituisce una misura correttiva oltre a quelle indicate nel presente articolo. 7. Le parti riconoscono che il recupero è un importante strumento correttivo in qualsiasi sistema di controllo delle sovvenzioni. Su richiesta di una o dell'altra di esse, le parti esaminano in sede di consiglio di partenariato eventuali meccanismi di recupero supplementari o alternativi e le corrispondenti modifiche del presente articolo. Ciascuna parte può proporre in sede di consiglio di partenariato modifiche atte a consentire modalità diverse nell'ambito dei propri meccanismi di recupero. Ciascuna parte esamina la proposta presentata dall'altra parte muovendo dal presupposto che è presentata in buona fede e la accetta, sempreché ritenga che le disposizioni ivi previste costituiscono un mezzo di recupero almeno altrettanto efficace dei vigenti meccanismi dell'altra parte. Il consiglio di partenariato può quindi modificare di conseguenza il presente articolo59. Articolo 3.12 - Misure correttive 1. Ciascuna parte può presentare all'altra parte una richiesta scritta di informazioni e consultazioni riguardo alla sovvenzione che ritiene causi, o presenti un grave rischio di causare, un consistente effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. La parte richiedente include nella richiesta tutte le pertinenti informazioni che potranno consentire alle parti di trovare una soluzione accettabile per entrambe, comprese la descrizione della sovvenzione e l'esposizione dei timori che nutre circa i relativi effetti sugli scambi o sugli investimenti. 2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta la parte richiesta risponde per iscritto alla parte richiedente fornendo le informazioni sollecitate e le parti avviano consultazioni, 59 Le parti rilevano che il Regno Unito attuerà un nuovo sistema di controllo delle sovvenzioni successivamente all'entrata in vigore del presente accordo. 215 che si considerano concluse 60 giorni dopo la data di presentazione della richiesta salvo diverso accordo tra le parti. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate e non pregiudicano i diritti delle parti in eventuali procedimenti successivi. 3. Trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 1, la parte richiedente può adottare unilateralmente misure correttive adeguate se esistono prove del fatto che la sovvenzione della parte richiesta causa, o presenta un grave rischio di causare, un consistente effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. 4. Trascorsi almeno 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 1, la parte richiedente comunica alla parte richiesta le misure correttive che intende adottare a norma del paragrafo 3. La parte richiedente fornisce tutte le pertinenti informazioni sulle misure che intende adottare per consentire alle parti di trovare una soluzione accettabile per entrambe. La parte richiedente non può adottare tali misure correttive prima che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data in cui le ha comunicate alla parte richiesta. 5. La parte valuta se sia presente un grave rischio di consistente effetto negativo basandosi sui fatti, non su mere asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento delle circostanze che determinerebbe una situazione in cui la sovvenzione causerebbe siffatto consistente effetto negativo deve essere chiaramente prevedibile. 6. La parte valuta l'esistenza della sovvenzione o del consistente effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le parti da essa causato basandosi su prove attendibili, non su mere congetture o remote possibilità, e facendo riferimento a beni, prestatori di servizi o altri operatori economici identificabili, se del caso anche in presenza di regimi di sovvenzionamento. 7. Il consiglio di partenariato può tenere un elenco illustrativo delle situazioni che costituirebbero un consistente effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le parti ai sensi dei paragrafi 1 e 3. Resta salvo il diritto delle parti di adottare misure correttive. 8. Le misure correttive adottate a norma del paragrafo 3 sono limitate a quanto strettamente necessario e proporzionato per parare il consistente effetto negativo causato o per far fronte al grave rischio di un siffatto effetto. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo. 9. Entro cinque giorni dalla data in cui hanno effetto le misure correttive di cui al paragrafo 3 e senza ricorrere preventivamente alle consultazioni a norma dell'articolo INST.13 [Consultazioni], la parte notificata può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale in conformità dell'articolo INST.14 [Procedura di arbitrato], paragrafo 2, trasmettendone richiesta scritta alla parte richiedente, affinché il collegio arbitrale appuri se: (a) la misura correttiva adottata dalla parte richiedente è incompatibile con il paragrafo 3 o 8; (b) la parte richiedente non ha partecipato alle consultazioni dopo che la parte richiesta ha fornito le informazioni sollecitate e ha accettato la tenuta di tali consultazioni; o (c) si è verificata inerzia quanto all'adozione o alla comunicazione della misura correttiva entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4. 216 La richiesta non sospende le misure correttive. Il collegio arbitrale non valuta l'applicazione da parte delle parti degli articoli 3.4 [Principi] e 3.5 [Sovvenzioni vietate e sovvenzioni subordinate a condizioni]. 10. Il collegio arbitrale costituito a seguito della richiesta di cui al paragrafo 9 conduce il procedimento a norma dell'articolo INST.34B [Procedure particolari per misure correttive e riequilibrio] e pronuncia il lodo definitivo entro 30 giorni dalla sua costituzione. 11. Se il procedimento sfocia in una risultanza nei suoi confronti, la parte convenuta notifica alla parte attrice entro 30 giorni dalla data di pronuncia del lodo del collegio arbitrale le misure adottate per conformarvisi. 12. A seguito di risultanza nei confronti della parte convenuta nel procedimento di cui al paragrafo 10, la parte attrice che reputa consistente l'incoerenza delle misure correttive con i paragrafi 3 o 8 può, entro 30 giorni dal lodo, chiedere al collegio arbitrale di determinare un livello di sospensione degli obblighi derivanti dal presente accordo o da altro accordo integrativo che non sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dall'applicazione delle misure correttive. La richiesta propone un livello di sospensione degli obblighi in conformità dei principi enunciati all'articolo INST.34C [Sospensione degli obblighi ai fini dell'articolo LPFS.3.12 [Misure correttive], paragrafo 12, dell'articolo FISH.9, paragrafo 5, e dell'articolo FISH.14, paragrafo 6. La parte attrice può sospendere gli obblighi derivanti dal presente accordo o da altro accordo integrativo in sintonia con il livello di sospensione stabilito dal collegio arbitrale. La sospensione è applicata trascorsi almeno 15 giorni dal lodo. 13. Una parte non invoca l'accordo OMC o altro accordo internazionale per impedire all'altra parte di adottare misure a norma del presente articolo, neanche quando consistono nella sospensione degli obblighi derivanti dal presente accordo o da altro accordo integrativo. 14. Ciascuna parte valuta se l'imposizione o il mantenimento di misure correttive sulle importazioni dello stesso prodotto si limitano a quanto strettamente necessario o proporzionato ai fini del presente articolo: (a) tenendo conto delle misure compensative applicate o mantenute in vigore a norma del titolo IV [Scambi di merci], articolo 17 [Misure di difesa commerciale], paragrafo 3; e (b) tenendo eventualmente conto delle misure antidumping applicate o mantenute in vigore a norma del titolo IV [Scambi di merci], articolo 17 [Misure di difesa commerciale], paragrafo 3. 15. La parte non applica una misura correttiva a norma del presente articolo e, contemporaneamente, una misura di riequilibrio a norma dell'articolo 9.4 [Riequilibrio] per parare l'effetto sugli scambi o sugli investimenti causato direttamente dalla stessa sovvenzione. 16. La parte nei cui confronti della quale sono state adottate misure correttive che non presenta una richiesta a norma del paragrafo 9 entro il termine ivi fissato può avviare la procedura di arbitrato di cui all'articolo INST.14 [Procedura di arbitrato] per contestare una misura correttiva per i motivi di cui al paragrafo 9 senza ricorrere preventivamente alle consultazioni a norma dell'articolo INST.13 [Consultazioni]. Il collegio arbitrale tratta la questione come un'urgenza ai sensi dell'articolo INST.19 [Procedura d'urgenza]. 17. Ai fini del procedimento di cui ai paragrafi 9 e 16, il collegio arbitrale valuta se la misura correttiva sia strettamente necessaria o proporzionata tenendo debitamente conto dei principi di cui ai paragrafi 5 e 6, nonché ai paragrafi 13, 14 e 15. 217 Articolo 3.13 - Risoluzione delle controversie 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, alle controversie tra le parti relative all'interpretazione e all'applicazione del presente capo, ad eccezione degli articoli 3.9 [Autorità o organo indipendente e cooperazione] e 3.10 [Giudici], si applica la parte sesta [Risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali], titolo I [Risoluzione delle controversie]. 2. Il collegio arbitrale non è competente nei casi che implicano: (a) una singola sovvenzione, neppure per valutare se questa rispetti i principi enunciati all'articolo 3.4 [Principi], paragrafo 1, salvo per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 3.5, paragrafi 2 [Garanzie statali illimitate], da 3 a 5 [Salvataggio e ristrutturazione], da 8 a 11 [Sovvenzioni all'esportazione] e 12 [Sovvenzioni subordinate all'uso di contenuti nazionali]; e (b) la valutazione della correttezza dell'applicazione della misura correttiva per il recupero ai sensi dell'articolo 3.11 [Recupero] nel singolo caso. 3. All'articolo 3.12 [Misure correttive] si applica la parte sesta [Risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali], titolo I [Risoluzione delle controversie] in conformità di detto articolo e dell'articolo INST.34B [Procedure particolari per misure correttive e riequilibrio]. Capo quarto - Imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati Articolo 4.1 - Definizioni 1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti: (a) "accordo dell'OCSE": l'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico elaborato nell'ambito dell'OCSE o un impegno successivo, elaborato nell'ambito dell'OCSE o in altra sede, che è stato adottato da almeno 12 membri originari dell'OMC partecipanti all'accordo dell'OCSE al 1o gennaio 1979; (b) "attività commerciali": le attività a scopo lucrativo il cui risultato finale è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio da vendere sul mercato rilevante in quantità e a prezzi determinati dall'impresa in base alla situazione dell'offerta e della domanda; le attività svolte da un'impresa che opera senza fini di lucro o sulla base del principio del recupero dei costi non sono attività a scopo lucrativo; (c) "considerazioni commerciali": considerazioni relative a prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sarebbero di norma presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un'impresa di proprietà privata operante secondo i principi dell'economia di mercato nel pertinente settore commerciale o industriale; (d) "ente disciplinato": (i) un monopolio designato; (ii) un'impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali; o 218 (iii) un'impresa pubblica; (e) "monopolio designato": un soggetto, compreso un consorzio di imprese o un'agenzia pubblica, che in un mercato rilevante nel territorio di una parte è stato designato fornitore o acquirente unico di un bene o di un servizio; il soggetto cui è stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale non può essere considerato monopolio designato per il solo fatto di tale concessione. In questo contesto per "designare" s'intende istituire o autorizzare un monopolio o ampliare l'ambito di un monopolio al fine di ricomprendervi merci o servizi aggiuntivi; (f) "impresa": un'impresa quale definita all'articolo SERVIN.1.2 [Definizioni], lettera g); (g) "impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali": un'impresa pubblica o privata cui una parte ha riconosciuto, di diritto o di fatto, diritti o privilegi speciali; (h) "servizio prestato nell'esercizio dei pubblici poteri": il servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi quale definito nel GATS; (i) "diritti o privilegi speciali": i diritti o privilegi mediante i quali una parte, secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, designa le imprese autorizzate a fornire un bene o a prestare un servizio ovvero limita a due o più il numero delle imprese autorizzate, incidendo in modo sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire lo stesso bene o di prestare lo stesso servizio nella stessa area geografica o nello stesso mercato di prodotto in condizioni sostanzialmente equivalenti; (j) "impresa pubblica": un'impresa in cui una parte: (i) detiene direttamente più del 50 % del capitale sociale; (ii) controlla direttamente o indirettamente l'esercizio di più del 50 % dei diritti di voto; (iii) ha il potere di designare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altro organo di amministrazione equivalente; o (iv) ha potere di controllo sull'impresa. L'esistenza del controllo è appurata nel singolo caso in considerazione di tutti i pertinenti elementi di fatto e di diritto. Articolo 4.2 - Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica agli enti disciplinati che, a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica, esercitano attività commerciali. Se l'ente disciplinato esercita sia attività commerciali sia attività non commerciali, soltanto le attività commerciali sono contemplate nel presente capo. 2. Il presente capo non si applica: (a) agli enti disciplinati che operano da enti appaltanti indicati negli allegati da 1 a 3 di ciascuna parte dell'appendice I dell'AAP e al paragrafo 1 riferito a ciascuna parte nelle rispettive sottosezioni dell'ALLEGATO PPROC-1, sezione B2 - APPALTI PUBBLICI, del titolo X [Appalti pubblici], che conducono appalti disciplinati quali definiti al titolo X [Appalti pubblici], articolo PPROC.2 [Integrazione di alcune disposizioni dell'AAP e appalto disciplinato], paragrafo 2; (b) ai servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri. 219 3. Il presente capo non si applica all'ente disciplinato se in uno o più dei tre precedenti esercizi finanziari consecutivi il fatturato annuo derivante dalle attività commerciali dell'impresa o del monopolio è stato inferiore a 100 milioni di diritti speciali di prelievo. 4. L'articolo 4.5 [Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali] non si applica alla prestazione su incarico pubblico di servizi finanziari da parte di un ente disciplinato, se la prestazione: (a) sostiene le esportazioni o le importazioni, purché il servizio: i. non sia inteso a sostituire finanziamenti commerciali, o ii. non sia offerto a condizioni più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale; o (b) sostiene gli investimenti privati al di fuori del territorio della parte, purché il servizio: i. non sia inteso a sostituire finanziamenti commerciali, o ii. non sia offerto a condizioni più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale; o (c) è offerta a condizioni compatibili con l'accordo dell'OCSE, purché rientri nell'ambito di applicazione del medesimo. 5. Fatto salvo il paragrafo 3, l'articolo 4.5 [Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali] non si applica ai settori seguenti: servizi audiovisivi; cabotaggio marittimo nazionale60 e trasporto per vie navigabili interne, di cui all'articolo SERVIN 1.1 [Obiettivo e ambito di applicazione], paragrafo 5. 6. L'articolo 4.5 [Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali] non si applica se l'ente disciplinato di una parte effettua acquisti o vendite di beni o servizi in virtù di: (a) una vigente misura non conforme che la parte mantiene, proroga, rinnova o modifica a norma dell'articolo SERVIN 2.7 [Misure non conformi e eccezioni], paragrafo 1, o dell'articolo SERVIN.3.6 [Misure non conformi], paragrafo 1, secondo quanto indicato nelle tabelle ad essa relative degli ALLEGATI SERVIN-1 e SERVIN-2, secondo il caso, o (b) una vigente misura non conforme che la parte adotta o mantiene per settori, sottosettori o attività a norma dell'articolo SERVIN 2.7 [Misure non conformi e eccezioni], paragrafo 2, o 60 Sono cabotaggio marittimo nazionale: per l'Unione, fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" dell'applicabile normativa nazionale, il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata il 10 dicembre 1982 a Montego Bay (Giamaica) ("convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare"), e il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto o luogo; per il Regno Unito, il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato nel Regno Unito e un altro porto o luogo situato nel Regno Unito, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e il traffico proveniente da un porto o un luogo situato nel Regno Unito e destinato allo stesso porto o luogo. 220 dell'articolo SERVIN.3.6 [Misure non conformi], paragrafo 2, secondo quanto indicato nelle tabelle ad essa relative degli ALLEGATI SERVIN-1 e SERVIN-2, secondo il caso. Articolo 4.3 - Rapporto con l'accordo OMC Le parti affermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994 e dall'articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5, del GATS. Articolo 4.4 - Disposizioni generali 1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna parte a norma del presente capo, nulla nel presente capo osta a che una parte istituisca o mantenga un ente disciplinato. 2. Nessuna parte obbliga o incoraggia un ente disciplinato ad agire in modo incompatibile con il presente capo. Articolo 4.5 - Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali 1. Ciascuna parte provvede affinché, nell'esercizio di attività commerciali, ciascuno dei suoi enti disciplinati: (a) operi in base a considerazioni commerciali negli acquisti o nelle vendite di beni o servizi, tranne nell'adempimento degli obblighi relativi al proprio incarico di servizio pubblico che non sono incompatibili con la lettera b) o c); (b) nell'acquisto di beni o servizi: i. accordi al bene o al servizio fornito da un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai beni o servizi simili forniti da imprese della propria parte; e ii. accordi al bene o al servizio fornito da un ente disciplinato nel territorio della parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai beni o servizi simili forniti da imprese della parte nel mercato rilevante di questa; e (c) nella vendita di beni o servizi: i. accordi all'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della propria parte; e ii. accordi all'ente disciplinato nel territorio della parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della parte nel mercato rilevante di questa61. 2. Il paragrafo 1, lettere b) e c), non ostano a che l'ente disciplinato: (a) acquisti o fornisca beni o servizi secondo modalità o a condizioni diverse, anche in termini di prezzo, purché tali modalità o condizioni diverse rispondano a considerazioni commerciali; o 61 Questo paragrafo non si applica ai casi in cui l'ente disciplinato acquista o vende quote, azioni o altra forma di capitale come mezzo di partecipazione al capitale in un'altra impresa. 221 (b) rifiuti di acquistare o fornire beni o servizi, purché il rifiuto sia basato su considerazioni commerciali. Articolo 4.6 - Quadro normativo 1. Ciascuna parte rispetta e applica al meglio le pertinenti norme internazionali, compresi i principi della governance d'impresa delle società di proprietà statale elaborati dall'OCSE. 2. Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi organo di regolamentazione o altro organo che esercita funzioni regolative da essa costituito o mantenuto: (a) sia indipendente dalle imprese da esso regolamentate e non debba rispondere loro del proprio operato; e (b) agisca con imparzialità in situazioni analoghe nei confronti di tutte le imprese da esso regolamentate, compresi gli enti disciplinati; l'imparzialità con cui l'organo esercita le funzioni regolative deve essere valutata facendo riferimento a un modello generale o alle prassi dell'organo stesso. Nei settori in cui le parti hanno accettato nel presente accordo obblighi specifici relativi a tale organo prevalgono le applicabili disposizioni del presente accordo. 3. Ciascuna parte applica le proprie disposizioni legislative e regolamentari agli enti disciplinati con coerenza e senza operare discriminazioni. Articolo 4.7 - Scambio di informazioni 1. La parte che ha motivo di ritenere che le attività commerciali di un ente disciplinato dell'altra parte incidano negativamente sui propri interessi nel quadro del presente capo può chiedere per iscritto all'altra parte di comunicarle informazioni sulle attività commerciali dell'ente collegate all'attuazione delle disposizioni del presente capo a norma del paragrafo 2. 2. La parte richiesta comunica le informazioni del caso, purché la richiesta di cui al paragrafo 1 spieghi in che modo le attività dell'ente possono incidere sugli interessi della parte richiedente nel quadro del presente capo e indichi quali tra le seguenti categorie di informazioni debbano essere comunicate: (a) assetto proprietario e struttura di voto dell'ente, con indicazione della percentuale complessiva di quote e della percentuale di diritti di voto detenuti cumulativamente nell'ente dalla parte richiesta e dai suoi enti disciplinati; (b) descrizione delle quote speciali o dei diritti speciali di voto o di altri diritti detenuti dalla parte richiesta o da suoi enti disciplinati, per quanto i diritti siano diversi da quelli collegati alle quote ordinarie generali dell'ente; (c) descrizione della struttura organizzativa dell'ente e composizione del suo consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente; (d) descrizione dei ministeri o delle autorità pubbliche che regolamentano o monitorano l'ente, descrizione degli obblighi di segnalazione imposti all'ente da tali ministeri o autorità, indicazione dei diritti e delle prassi di tali ministeri o autorità in ordine alla nomina, revoca o 222 remunerazione dei dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente dell'ente; (e) fatturato annuo e patrimonio complessivo dell'ente negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili informazioni; (f) eventuali deroghe, immunità e misure connesse di cui l'ente beneficia a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte richiesta; (g) altre informazioni pubbliche sull'ente, comprese le relazioni finanziarie annuali e le revisioni contabili effettuate da terzi. 3. I paragrafi 1 e 2 non obbligano una parte a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia contraria alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudica i legittimi interessi commerciali di determinate imprese. 4. Se le informazioni richieste non sono disponibili, la parte richiesta comunica per iscritto alla parte richiedente i motivi di tale indisponibilità. Capo quinto - Fiscalità Articolo 5.1 - Buona governance Le parti riconoscono i principi della buona governance in campo fiscale, specie le norme internazionali sulla trasparenza, lo scambio d'informazioni e la concorrenza leale in materia fiscale, e si impegnano ad attuarli. Ribadiscono il sostegno al piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) e affermano l'impegno ad attuare le norme minime dell'OCSE di contrasto dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili. Le parti promuoveranno la buona governance in materia fiscale, miglioreranno la cooperazione internazionale nella fiscalità e agevoleranno la riscossione delle imposte. Articolo 5.2 - Norme in materia di fiscalità 1. Ciascuna parte si astiene dall'indebolire o abbassare il livello di tutela offerto dalla propria normativa alla fine del periodo di transizione al di sotto del livello garantito dalle norme e dai principi concordati in sede OCSE alla fine del periodo di transizione, in termini di: (a) scambio di informazioni, sia esso su richiesta, spontaneo o automatico, su conti finanziari, ruling fiscali transfrontalieri, rendicontazioni paese per paese tra amministrazioni fiscali e potenziali meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale; (b) norme in materia di limiti sugli interessi, controllo di società estere e disallineamenti da ibridi. 2. Ciascuna parte si astiene dall'indebolire o abbassare il livello di tutela offerto dalla propria normativa alla fine del periodo di transizione riguardo alla rendicontazione pubblica paese per paese da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento, tranne le piccole imprese di investimento non interconnesse. 223 Articolo 5.3 - Risoluzione delle controversie Il presente capo esula dalla risoluzione delle controversie prevista nella parte sesta [Risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali], titolo I [Risoluzione delle controversie]. Capo sesto - Norme sociali e del lavoro Articolo 6.1 - Definizione 1. Ai fini del presente capo per "livelli di tutela sociale e del lavoro" s'intende il livello di tutela complessivamente previsto dal diritto e dalle norme di ciascuna parte62 in ciascuno dei settori seguenti: (a) diritti fondamentali nel lavoro; (b) norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; (c) condizioni di lavoro e norme occupazionali eque; (d) diritti all'informazione e alla consultazione a livello di impresa; o (e) ristrutturazione di imprese. 2. Per l'Unione, i "livelli di tutela sociale e del lavoro" sono i livelli di tutela sociale e del lavoro applicabili a tutti e in tutti gli Stati membri e comuni a tutti loro. Articolo 6.2 - Clausola di non regresso 1. Le parti affermano il diritto di ciascuna di definire le proprie politiche e priorità nei settori contemplati dal presente capo, di determinare i livelli di tutela sociale e del lavoro che reputa opportuni e di adottare o modificare la propria normativa e le proprie politiche in sintonia con i propri impegni internazionali, compresi quelli assunti con il presente capo. 2. Ciascuna parte si astiene dall'adottare o dal mantenere in vigore, in una maniera che abbia ripercussioni sul commercio o sugli investimenti, i livelli di tutela sociale e del lavoro al di sotto di quelli vigenti alla fine del periodo di transizione, anche omettendo di far rispettare concretamente il proprio diritto e le proprie norme. 3. Le parti riconoscono che ciascuna conserva il diritto di esercitare una ragionevole discrezionalità e di decidere in buona fede di destinare le risorse preposte alla verifica del rispetto delle regole ad altri aspetti del diritto del lavoro cui attribuisce maggiore priorità, purché l'esercizio di tale discrezionalità e le decisioni assunte non siano incompatibili con gli obblighi che le incombono in virtù del presente capo. 4. Ciascuna parte continua a adoperarsi per innalzare i propri livelli di tutela sociale e del lavoro di cui al presente capo. 62 Questo capo e l'articolo 9.4 [Riequilibrio] non si applicano al diritto e alle norme delle parti in materia di sicurezza sociale e pensioni. 224 Articolo 6.3 - Applicazione Ai fini della verifica del rispetto delle regole di cui all'articolo 6.2 [Clausola di non regresso], ciascuna parte: predispone o mantiene in vigore sul piano nazionale un sistema efficace di verifica del rispetto delle regole, in particolare un sistema efficace di ispezioni del lavoro in conformità degli impegni internazionali assunti in materia di condizioni di lavoro e tutela dei lavoratori; provvede a che vigano procedure amministrative e giudiziarie che consentono alle autorità pubbliche e ai privati cittadini che ne hanno legittimità di reagire con tempestività alle violazioni delle norme sociali e del lavoro; prevede misure correttive adeguate ed effettive, anche provvisorie, e sanzioni proporzionate e dissuasive. Nell'attuazione e nella verifica del rispetto dell'articolo 6.2 [Clausola di non regresso] sul piano nazionale, ciascuna parte rispetta, se del caso, il ruolo e l'autonomia di cui le parti sociali godono a livello nazionale conformemente alle norme e prassi nazionali. Articolo 6.4 - Risoluzione delle controversie 1. Le parti si adoperano, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero circa l'applicazione del presente capo. 2. In deroga alla parte sesta [Risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali], titolo I [Risoluzione delle controversie], in caso di contrasto circa l'applicazione del presente capo le parti si valgono esclusivamente delle procedure previste al presente titolo, articoli 9.1 [Consultazioni], 9.2 [Gruppo di esperti] e 9.3 [Gruppo di esperti sul non regresso]. Capo settimo - Ambiente e clima Articolo 7.1 - Definizioni 1. Ai fini del presente capo per "livelli di tutela ambientale" s'intendono i livelli generali di protezione previsti dalla normativa di ciascuna parte allo scopo di tutelare l'ambiente, compresa la prevenzione dei pericoli per la vita o la salute umana dovuti all'impatto ambientale, in ciascuno dei settori seguenti: (a) emissioni industriali; (b) emissioni atmosferiche e qualità dell'aria; (c) conservazione della natura e della biodiversità; (d) gestione dei rifiuti; (e) tutela e preservazione dell'ambiente acquatico; (f) tutela e preservazione dell'ambiente marino; (g) prevenzione, riduzione e eliminazione dei rischi per la salute umana o l'ambiente derivanti dalla produzione, dall'uso, dal rilascio o dallo smaltimento di sostanze chimiche; o (h) gestione degli effetti ambientali causati dalla produzione agricola o alimentare, in particolare dall'uso di antibiotici e decontaminanti. 2. Per l'Unione, i "livelli di tutela ambientale" sono i livelli di tutela ambientale applicabili a tutti e in tutti gli Stati membri e comuni a tutti loro. 225 3. Ai fini del presente capo, per "livello di tutela climatica" s'intende il livello di protezione con riguardo alle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra e all'eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono. Per quanto riguarda i gas a effetto serra significa: (a) per l'Unione, l'obiettivo del 40 % entro il 2030 in tutti i settori dell'economia, compreso il sistema unionale di fissazione del prezzo del carbonio; (b) per il Regno Unito, la quota di quest'obiettivo trasversale ai settori economici per il 2030 spettante al Regno Unito, compreso il suo sistema di fissazione del prezzo del carbonio. Articolo 7.2 - Clausola di non regresso 1. Le parti affermano il diritto di ciascuna di definire le proprie politiche e priorità nei settori contemplati dal presente capo, di determinare i livelli di tutela ambientale e climatica che reputa opportuni e di adottare o modificare la propria normativa e le proprie politiche in sintonia con i propri impegni internazionali, compresi quelli assunti con il presente capo. 2. Ciascuna parte si astiene dall'adottare o dal mantenere in vigore, in una maniera che abbia ripercussioni sul commercio o sugli investimenti, i livelli di tutela ambientale o climatica al di sotto di quelli vigenti alla fine del periodo di transizione, anche omettendo di far rispettare concretamente il proprio diritto ambientale o il livello di tutela climatica. 3. Le parti riconoscono che ciascuna conserva il diritto di esercitare una ragionevole discrezionalità e di decidere in buona fede di destinare le risorse preposte alla verifica del rispetto delle regole ad altri aspetti del diritto ambientale e ad altre politiche climatiche cui attribuisce maggiore priorità, purché l'esercizio di tale discrezionalità e le decisioni assunte non siano incompatibili con gli obblighi che le incombono in virtù del presente capo. 4. Ai fini del presente capo, nei livelli di tutela ambientale della parte alla fine del periodo di transizione sono inclusi i traguardi eventualmente previsti dal suo diritto ambientale nei settori elencati all'articolo 7.1 [Definizioni]. Sono inclusi i traguardi di cui è previsto il raggiungimento in data successiva alla fine del periodo di transizione Il presente paragrafo si applica anche alle sostanze che riducono lo strato di ozono. 5. Ciascuna parte continua a adoperarsi per innalzare i propri livelli di tutela ambientale e climatica di cui al presente capo. Articolo 7.3 - Fissazione del prezzo del carbonio 1. Ciascuna parte predispone un sistema efficace di fissazione del prezzo del carbonio dal 1o gennaio 2021. 2. Ciascun sistema comprende le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla generazione di energia elettrica, dalla generazione di calore, dall'industria e dal trasporto aereo. 3. L'efficacia del sistema di fissazione del prezzo del carbonio di ciascuna parte supporta il livello di tutela previsto all'articolo 7.2 [Clausola di non regresso]. 4. In deroga al paragrafo 2, il trasporto aereo è incluso entro due anni, se non già incluso. Rientrano nel sistema unionale di fissazione del prezzo del carbonio i voli in partenza dallo Spazio economico europeo e diretti nel Regno Unito. 226 5. Ciascuna parte mantiene in vigore il proprio sistema di fissazione del prezzo del carbonio nella misura in cui rappresenta per ciascuna parte uno strumento efficace di lotta contro i cambiamenti climatici e comunque supporta il livello di tutela previsto all'articolo 7.2 [Clausola di non regresso]. 6. Le parti cooperano sulla fissazione del prezzo del carbonio. Vagliano approfonditamente l'ipotesi di collegare i rispettivi sistemi in materia con modalità che permettano di preservare l'integrità di ciascuno di essi e consentano di migliorarne l'efficacia. Articolo 7.4 - Principi ambientali e climatici 1. In considerazione del fatto che Unione e Regno Unito condividono la stessa biosfera per quanto riguarda l'inquinamento transfrontaliero, ciascuna parte s'impegna a rispettare i principi ambientali riconosciuti a livello internazionale ai quali si è vincolata, quali quelli della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottata a Rio de Janeiro il 14 giugno 1992 ("dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo") e degli accordi multilaterali in materia ambientale, tra cui la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 ("UNFCCC") e la convenzione sulla diversità biologica conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 ("convenzione sulla diversità biologica"), in particolare: (a) principio dell'integrazione della tutela dell'ambiente nell'elaborazione delle politiche, anche attraverso valutazioni d'impatto; (b) principio dell'azione preventiva per evitare danni ambientali; (c) principio di precauzione di cui all'articolo 1.2 [Diritto di regolamentare, principio di precauzione e informazioni scientifiche e tecniche], paragrafo 2; (d) principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente; e (e) principio "chi inquina paga". 2. Ciascuna parte ribadisce l'impegno a applicare procedure per valutare il probabile impatto ambientale delle attività proposte e, se il progetto, piano o programma rischia di produrre effetti significativi sull'ambiente, anche in termini di salute, a includervi, secondo il caso, una valutazione dell'impatto ambientale o una valutazione ambientale strategica. 3. Le procedure comprendono, se del caso e in conformità della normativa della parte, i seguenti passi: determinazione della copertura della relazione ambientale e relativa elaborazione; organizzazione della partecipazione dei cittadini e di consultazioni pubbliche; integrazione delle conclusioni della relazione ambientale e degli esiti della partecipazione dei cittadini e delle consultazioni pubbliche nel progetto approvato ovvero nel piano o programma adottato. Articolo 7.5 - Applicazione 1. Ai fini della verifica del rispetto delle regole di cui all'articolo 7.2 [Clausola di non regresso], ciascuna parte provvede, a norma del proprio diritto, affinché: (a) le autorità nazionali incaricate di far rispettare la normativa ambientale e climatica prendano in debita considerazione le presunte violazioni di tale norme di cui vengono a conoscenza; dette autorità siano abilitate a adottare misure correttive adeguate ed efficaci, ingiunzioni comprese, e a infliggere se del caso sanzioni proporzionate e dissuasive; e 227 (b) la persona fisica o giuridica che ha interesse sufficiente a intentare un'azione per violazione di tale normativa e a chiedere misure correttive efficaci, ingiunzioni comprese, abbia accesso a procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali, che non siano eccessivamente onerosi e si svolgano in modo giusto, equo e trasparente. Articolo 7.6 - Cooperazione per la verifica del rispetto Le parti provvedono affinché la Commissione europea e gli organi di vigilanza del Regno Unito si riuniscano periodicamente e cooperino ai fini di una verifica efficace del rispetto del diritto in materia ambientale e climatica di cui all'articolo 7.2 [Clausola di non regresso]. Articolo 7.7 - Risoluzione delle controversie 1. Le parti si adoperano, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero circa l'applicazione del presente capo. 2. In deroga alla parte sesta [Risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali], titolo I [Risoluzione delle controversie], in caso di contrasto circa l'applicazione del presente capo le parti si valgono esclusivamente delle procedure previste al presente titolo, articoli 9.1 [Consultazioni], 9.2 [Gruppo di esperti] e 9.3 [Gruppo di esperti per le situazioni di non regresso]. Capo ottavo - Altri strumenti per il commercio e lo sviluppo sostenibile Articolo 8.1 - Contesto e obiettivi 1. Le parti richiamano l'Agenda 21 e la dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo; il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002; la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008 a Ginevra dalla conferenza internazionale del lavoro nella 97a sessione ("dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008"); il documento finale della conferenza dell'ONU sullo sviluppo sostenibile del 2012 dal titolo "The Future We Want", approvato con risoluzione 66/288 dell'Assemblea generale dell'ONU adottata il 27 luglio 2012; l'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, adottata con risoluzione 70/1 dell'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015, e i collegati obiettivi di sviluppo sostenibile. 2. Dato il paragrafo 1, l'obiettivo del presente capo è integrare maggiormente lo sviluppo sostenibile, in particolare per gli aspetti del lavoro e dell'ambiente, nelle relazioni commerciali e di investimento fra le parti, a complemento degli impegni da esse assunti a norma del capo 6 [Norme sociali e del lavoro] e 7 [Ambiente e clima]. Articolo 8.2 - Trasparenza 1. Le parti sottolineano la necessità di operare in trasparenza per poter promuovere la partecipazione dei cittadini e rendere pubbliche le informazioni nell'ambito del presente capo. Ciascuna parte, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, del presente capo, del capo IX [Trasparenza] e del capo X [Buone pratiche regolamentari]: (a) provvede affinché le misure di applicazione generale che perseguano gli obiettivi del presente capo siano amministrate in modo trasparente, anche offrendo ai cittadini ragionevoli possibilità e tempo sufficiente per esprimersi e pubblicando la misura; 228 (b) provvede affinché la cittadinanza abbia accesso alle pertinenti informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche o per conto di esse e affinché tali informazioni siano divulgate attivamente al pubblico per via elettronica; (c) incoraggia il dibattito pubblico con i soggetti non statali e fra di essi sullo sviluppo e la definizione delle politiche che possono portare all'adozione, da parte delle sue autorità pubbliche, di norme attinenti al presente capo; con riguardo all'ambiente, è compresa il coinvolgimento dei cittadini in progetti, piani e programmi; e (d) promuove la sensibilizzazione dei cittadini sulle norme attinenti al presente capo e sulle procedure di applicazione e di conformità, adottando misure per aiutare i cittadini a conoscerle e comprenderle meglio; con riguardo alle norme sul lavoro, sono compresi i lavoratori, i datori di lavoro e i relativi rappresentanti. Articolo 8.3 - Norme e accordi multilaterali sul lavoro 1. Le parti affermano l'impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, in linea con la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008. 2. In conformità della costituzione dell'OIL e della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e sul relativo seguito, adottata il 18 giugno 1998 a Ginevra dalla conferenza internazionale del lavoro nell'86a sessione, ciascuna parte s'impegna a rispettare, promuovere e applicare effettivamente le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale così come definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia: (a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; (b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio; (c) abolizione effettiva del lavoro minorile; e (d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. 3. Ciascuna parte si adopera con costanza ed assiduità per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL non ancora ratificate. 4. Le parti si scambiano regolarmente e secondo necessità informazioni sulla situazione rispettiva e sui progressi compiuti dagli Stati membri dell'Unione e dal Regno Unito nella ratifica delle convenzioni e dei protocolli dell'OIL da questa classificati aggiornati e nella ratifica degli altri strumenti internazionali d'interesse. 5. Ciascuna parte s'impegna a dare effettiva attuazione alle convenzioni dell'OIL rispettivamente ratificate dal Regno Unito e dagli Stati membri dell'Unione e alle diverse disposizioni della Carta sociale europea rispettivamente accettate dagli Stati membri dell'Unione e dal Regno Unito in veste di membri del Consiglio d'Europa63. 63 Ciascuna parte conserva il diritto di determinare, coerentemente ai propri impegni internazionali, compresi quelli assunti con il presente titolo, le proprie priorità, le proprie politiche e la destinazione delle risorse in sede di effettiva attuazione delle convenzioni dell'OIL e delle pertinenti disposizioni della Carta 229 6. Ciascuna parte promuove, con le proprie norme e prassi, l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso esposta nella dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008 ("agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso"), in conformità delle applicabili convenzioni dell'OIL e degli altri impegni internazionali assunti, in particolare per quanto riguarda: (a) condizioni di lavoro dignitose per tutti, tra l'altro in termini di retribuzione, orario di lavoro, congedo di maternità e altre condizioni di lavoro; (b) salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi la prevenzione di infortuni o malattie professionali e il risarcimento in caso di tali infortuni o malattie; e (c) non discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro, anche per i lavoratori migranti. 7. Ciascuna parte tutela e promuove il dialogo sociale in materia di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro e rispettive organizzazioni, e con le competenti autorità pubbliche. 8. Le parti collaborano sugli aspetti delle politiche e delle misure in materia di lavoro attinenti al commercio, se del caso anche nei consessi multilaterali quali l'OIL. La cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti: (a) aspetti attinenti al commercio dell'applicazione delle convenzioni fondamentali e prioritarie e delle altre convenzioni aggiornate dell'OIL; (b) aspetti attinenti al commercio dell'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso, compresi i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali, la protezione e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere; (c) incidenza che il diritto del lavoro e le norme sul lavoro hanno su commercio e investimenti o incidenza che la normativa su commercio e investimenti ha sul lavoro; (d) dialogo e scambio di informazioni sulle disposizioni in materia di lavoro nell'ambito dei rispettivi accordi commerciali e sull'applicazione di tali disposizioni; e (e) ogni altra forma di cooperazione ritenuta appropriata. 9. Le parti tengono conto dei pareri espressi dai rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle organizzazioni della società civile al fine di individuare i settori di cooperazione e di svolgere attività di cooperazione. Articolo 8.4 - Accordi multilaterali in materia di ambiente 1. Le parti riconoscono l'importanza dell'assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEA), del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) così come l'importanza della governance e sociale europea. Il Consiglio d'Europa, istituito nel 1949, ha adottato nel 1961 la Carta sociale europea, poi riveduta nel 1996. Tutti gli Stati membri hanno ratificato la Carta sociale europea nella versione originaria o in quella riveduta. Per il Regno Unito, il riferimento alla Carta sociale europea nel paragrafo 5 rimanda alla versione originaria del 1961. 230 degli accordi multilaterali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali che si pongono a livello mondiale o regionale e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra le politiche, le regole e le misure commerciali e quelle ambientali. 2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte s'impegna a dare, con le proprie norme e prassi, effettiva attuazione agli accordi multilaterali in materia di ambiente e ai relativi protocolli ed emendamenti da essa ratificati. 3. Le parti si scambiano regolarmente e secondo necessità informazioni: (a) sulla rispettiva situazione circa la ratifica degli accordi multilaterali in materia di ambiente, compresi i relativi protocolli e emendamenti; (b) sui negoziati di nuovi accordi multilaterali in materia di ambiente in corso; e (c) sulla rispettiva posizione riguardo all'adesione ad ulteriori accordi multilaterali in materia di ambiente. 4. Le parti ribadiscono il diritto di ciascuna di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere gli obiettivi degli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è firmataria. Le parti sottolineano che le misure adottate o applicate in attuazione di detti accordi possono trovare giustificazione nel titolo XII [Eccezioni], articolo EXC.1 [Eccezioni generali]. 5. Le parti collaborano sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e misure in materia di ambiente, anche nei consessi multilaterali quali, secondo il caso, Forum politico di alto livello dell'ONU sullo sviluppo sostenibile per l'ambiente, UNEA, consessi in cui si definiscono accordi multilaterali in materia di ambiente, Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o di OMC. La cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti: (a) iniziative su produzione e consumo sostenibili, anche volte a promuovere l'economia circolare, la crescita verde e la riduzione dell'inquinamento; (b) iniziative volte a promuovere beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli tariffari e non tariffari; (c) incidenza che le norme sul lavoro hanno su commercio e investimenti o incidenza che la normativa su commercio e investimenti ha sull'ambiente; (d) attuazione dell'allegato 16 della convenzione internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944 e altre misure volte a ridurre l'impatto del trasporto aereo sull'ambiente, anche nel settore della gestione del traffico aereo; e (e) altri aspetti attinenti al commercio degli accordi ambientali multilaterali, compresi i relativi protocolli ed emendamenti e la relativa attuazione. 6. La cooperazione a norma del paragrafo 5 può esplicarsi in scambi tecnici, scambi di informazioni e migliori prassi, progetti di ricerca, studi, relazioni, conferenze e seminari. 7. Le parti terranno conto delle opinioni o dei contributi del pubblico e dei portatori di interessi nella definizione e realizzazione delle attività di cooperazione, nelle quali possono, se del caso, coinvolgere maggiormente detti portatori di interessi. 231 Articolo 8.5 - Commercio e cambiamenti climatici 1. Le parti riconoscono l'importanza di intervenire con urgenza per combattere i cambiamenti climatici e i loro effetti, così come riconoscono il ruolo che commercio e investimenti svolgono nel perseguimento di quest'obiettivo, coerentemente con l'UNFCC, con le finalità e gli obiettivi dell'accordo di Parigi adottato il 12 dicembre 2015 dalla conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nella 21a sessione tenuta a Parigi ("accordo di Parigi") e con gli altri accordi multilaterali in materia di ambiente e strumenti multilaterali sui cambiamenti climatici. 2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte: (a) s'impegna a dare effettiva attuazione all'UNFCCC e all'accordo di Parigi adottato nel relativo ambito, di cui uno degli obiettivi principali è rafforzare la risposta globale ai cambiamenti climatici, mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2ºC rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5ºC rispetto ai livelli preindustriali; (b) promuove le sinergie fra politiche e misure commerciali e politiche e misure climatiche, così da contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra ed efficiente sotto il profilo delle risorse e verso uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici; (c) favorisce l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in beni e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, quali le energie rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico, ad esempio affrontando la questione delle barriere tariffarie e non tariffarie o adottando politiche che favoriscono la diffusione delle migliori soluzioni disponibili. 3. Le parti collaborano per rafforzare la cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e misure in materia di cambiamenti climatici, operando a livello, secondo il caso, bilaterale, regionale o internazionale, compreso in sede di UNFCCC, di OMC, di protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono concluso a Montreal il 26 agosto 1987 ("protocollo di Montreal"), di Organizzazione marittima internazionale (IMO) e di Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). La cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti: (a) dialogo politico e cooperazione nell'attuazione dell'accordo di Parigi, ad esempio in termini di mezzi per promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici, energie rinnovabili, tecnologie a basse emissioni di carbonio, efficienza energetica, trasporti sostenibili, sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici, monitoraggio delle emissioni, mercati internazionali del carbonio; (b) sostegno dello sviluppo e dell'adozione da parte dell'IMO di misure ambiziose ed efficaci di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dirette alle navi che operano nel commercio internazionale; (c) sostegno dello sviluppo e dell'adozione da parte dell'ICAO di misure ambiziose ed efficaci di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; (d) sostegno di un'ambiziosa eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono e dell'eliminazione graduale degli idrofluorocarburi in virtù del protocollo di Montreal, mediante misure volte a controllarne la produzione, il consumo e il commercio; introduzione di alternative rispettose dell'ambiente, aggiornamento delle norme di sicurezza e delle altre 232 norme pertinenti e il contrasto del commercio illegale di sostanze disciplinate dallo stesso protocollo di Montreal. Articolo 8.6 - Commercio e diversità biologica 1. Le parti riconoscono l'importanza di preservare la diversità biologica e di farne un uso sostenibile, così come riconoscono il ruolo che il commercio svolge nel perseguimento di questi obiettivi, anche attraverso la promozione del commercio sostenibile o il controllo o la limitazione del commercio delle specie minacciate di estinzione, in conformità dei pertinenti accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie e delle decisioni adottate nel relativo ambito, in particolare la convenzione sulla diversità biologica e i relativi protocolli e la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington D.C. il 3 marzo 1973 ("CITES"). 2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte: (a) attua misure efficaci per combattere il commercio illegale di specie selvatiche, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi; (b) promuove l'uso della CITES come strumento di conservazione e gestione sostenibile della biodiversità, anche mediante includendo nelle appendici della CITES le specie animali e vegetali il cui stato di conservazione è considerato a rischio a causa del commercio internazionale; (c) incoraggia il commercio di prodotti ottenuto con un uso sostenibile delle risorse biologiche e in grado di contribuire alla conservazione della biodiversità; (d) continua ad adottare misure per preservare la diversità biologica quando subisce pressioni legate al commercio e agli investimenti, in particolare attraverso misure volte a prevenire la diffusione di specie esotiche invasive. 3. Le parti collaborano sulle materie attinenti al commercio che risultano pertinenti al presente articolo, se del caso anche nei consessi multilaterali quali CITES e convenzione sulla diversità biologica. La cooperazione può vertere, fra l'altro, sugli aspetti seguenti: commercio di specie selvatiche e di prodotti a base di risorse naturali, valutazione degli ecosistemi e dei servizi connessi, accesso alle risorse genetiche e giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione in conformità con il protocollo di Nagoya della convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, adottato a Nagoya il 29 ottobre 2010. Articolo 8.7 - Commercio e foreste 1. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste per l'assolvimento delle funzioni ambientali e per offrire possibilità economiche e sociali alle generazioni presenti e future, così come riconoscono il ruolo che il commercio svolge nel perseguimento di questo obiettivo. 2. Sulla scorta del paragrafo 1 e coerentemente con i propri obblighi internazionali, ciascuna parte: 233 (a) continua ad attuare misure di lotta contro il disboscamento illegale e il commercio di legname che ne deriva, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi, e a promuovere il commercio di prodotti forestali ottenuti legalmente; (b) promuove la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e il commercio e il consumo di legname e suoi derivati prodotti in conformità della normativa del paese di raccolta e provenienti da foreste gestite in modo sostenibile; e (c) scambia con l'altra parte informazioni sulle iniziative che attengono al commercio dedicate alla gestione sostenibile delle foreste, alla governance forestale e alla conservazione della superficie forestale e coopera per massimizzare effetti e sinergie nelle rispettive politiche di reciproco interesse. 3. Le parti collaborano per rafforzare la cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio della gestione sostenibile delle foreste, della conservazione della copertura forestale e del disboscamento illegale, se del caso anche nei consessi multilaterali. Articolo 8.8 - Commercio e gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e dell'acquacoltura 1. Le parti riconoscono l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini e di promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, così come riconoscono il ruolo che il commercio svolge nel perseguimento di questi obiettivi. 2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte: (a) s'impegna a agire con coerenza e in conformità, secondo il caso, dei pertinenti accordi dell'ONU e dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura ("FAO") ossia, in ambito ONU: convenzione sul diritto del mare; accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione ed alla gestione degli stock di pesci i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock grandi migratori, concluso a New York il 4 agosto 1995; in ambito FAO: accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, concluso a Roma il 24 novembre 1993; codice di condotta per una pesca responsabile; accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), approvato il 22 novembre 2009 a Roma nella 36a sessione della conferenza della FAO; partecipazione all'iniziativa del Registro mondiale delle navi da pesca, delle navi frigorifere e delle navi da rifornimento; (b) promuove la pesca sostenibile e la buona governance della pesca partecipando attivamente ai lavori dei pertinenti organi o organizzazioni internazionali di cui è membro, osservatrice o parte non contraente cooperante, comprese le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), se del caso operando un monitoraggio, un controllo o un'esecuzione efficaci delle risoluzioni, raccomandazioni o misure adottate dalle ORGP o applicandone i sistemi di documentazione o certificazione delle catture e le misure dello Stato di approdo; (c) adotta e mantiene strumenti efficaci di contrasto della pesca INN, comprese misure per escludere dai flussi commerciali i prodotti così ottenuti, e coopera a tal fine; 234 (d) promuove lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, secondo il caso anche con riguardo all'attuazione degli obiettivi e dei principi stabiliti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile. 3. Le parti collaborano sugli aspetti delle politiche e misure relative alla pesca e all'acquacoltura che attengono al commercio e alla conservazione, secondo il caso anche in sede di OMC, ORGP e altri consessi multilaterali, nell'intento di promuovere pratiche sostenibili di pesca e di acquacoltura e il commercio di prodotti ittici provenienti da attività di pesca e di acquacoltura gestite in modo sostenibile. 4. Il presente articolo lascia impregiudicata la parte seconda, rubrica V [Pesca]. Articolo 8.9 - Commercio e investimenti per la promozione dello sviluppo sostenibile 1. Le parti confermano l'impegno a migliorare il contributo del commercio e degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale. 2. In applicazione del paragrafo 1 le parti continuano a promuovere: (a) politiche commerciali e di investimento che sostengono i quattro obiettivi strategici dell'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso, in linea con la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008, anche in termini di salario minimo di sussistenza, salute e sicurezza sul lavoro e altri aspetti attinenti alle condizioni di lavoro; (b) scambi e investimenti in beni e servizi ambientali, quali le energie rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico, anche tramite l'adozione di misure per superare le barriere non tariffarie o di politiche che favoriscano la diffusione delle migliori soluzioni disponibili; (c) il commercio di beni e servizi che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell’ambiente, compresi i beni e servizi soggetti a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica; e (d) la cooperazione nei consessi multilaterali sulle questioni di cui al presente articolo. 3. Le parti riconoscono l'importanza di affrontare specifiche questioni di sviluppo sostenibile esaminando, monitorando e valutando il potenziale impatto economico, sociale e ambientale dei diversi interventi possibili tenuto conto del parere dei portatori di interessi. Articolo 8.10 - Commercio e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento 1. Le parti riconoscono l'importanza di una gestione responsabile delle catene di approvvigionamento attraverso pratiche responsabili di condotta degli affari e la responsabilità sociale delle imprese, così come riconoscono il ruolo che il commercio svolge nel perseguimento di questo obiettivo. 2. Sulla scorta del paragrafo 1 ciascuna parte: (a) incoraggia la responsabilità sociale delle imprese e una condotta responsabile negli affari, anche predisponendo politiche di sostegno che incoraggino le imprese a adottare prassi in tal senso; e 235 (b) sostiene l'adesione, l'attuazione, il seguito e la diffusione dei pertinenti strumenti internazionali quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, il patto globale dell'ONU e i principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani. 3. Le parti riconoscono l'utilità di orientamenti settoriali internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese e di condotta responsabile negli affari, e incoraggiano la collaborazione al riguardo. Le parti attuano misure volte a promuovere l'uso della guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. 4. Le parti collaborano per rafforzare la cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle questioni contemplate dal presente articolo, se del caso anche nei consessi multilaterali, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori prassi e iniziative di sensibilizzazione. Articolo 8.11 - Risoluzione delle controversie 1. Le parti si adoperano, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per comporre i contrasti che emergessero circa l'applicazione del presente capo. 2. In deroga alla parte sesta [Risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali], titolo I [Risoluzione delle controversie], in caso di contrasto circa l'applicazione del presente capo le parti si valgono esclusivamente delle procedure previste agli articoli 9.1 [Consultazioni] e 9.2 [Gruppo di esperti]. Capo nono - Disposizioni orizzontali e istituzionali Articolo 9.1 - Consultazioni 1. Una parte può chiedere consultazioni con l'altra parte in merito a qualsiasi questione che emerga nell'ambito del capo 1 [Disposizioni generali], l'articolo 1.1 [Principi e obiettivi], paragrafo 3, e dei capi 6 [Norme sociali e del lavoro], 7 [Ambiente e clima] e 8 [Altri strumenti per il commercio e lo sviluppo sostenibile] presentandone richiesta scritta all'altra parte. Nella richiesta scritta la parte richiedente specifica i motivi e il fondamento della richiesta, ivi compresa la misura contestata, indicando le disposizioni che ritiene applicabili. Le consultazioni iniziano prontamente dopo che la parte le ha chieste, in ogni caso entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, a meno che le parti concordino un termine più lontano. 2. Le parti avviano consultazioni al fine di giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce all'altra parte le informazioni in suo possesso sufficienti a consentire un esame completo delle questioni sollevate. Ciascuna parte fa in modo che partecipi personale delle proprie autorità competenti con conoscenze adeguate nella materia oggetto di consultazione. 3. Per le materie inerenti agli accordi o strumenti multilaterali di cui all'articolo 1.1 [Principi e obiettivi], paragrafo 3, e ai capi 6 [Norme sociali e del lavoro], 7 [Ambiente e clima] e 8 [Altri strumenti per il commercio e lo sviluppo sostenibile], le parti tengono conto delle informazioni disponibili provenienti dall'OIL o dai pertinenti organi o organizzazioni istituiti nell'ambito di accordi multilaterali in materia di ambiente. Le parti chiedono congiuntamente, se del caso, il parere di tali organizzazioni o dei relativi organi o degli altri esperti o organi che ritengono opportuni. 236 4. Ciascuna parte può chiedere, se del caso, il parere dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo INST.7 [Gruppi consultivi interni] o il parere di altri esperti. 5. La soluzione cui giungono le parti è pubblica. Articolo 9.2 - Gruppo di esperti 1. Se le consultazioni tenute a norma dell'articolo 9.1 [Consultazioni] non sono sfociate in una soluzione soddisfacente della questione, ciascuna parte può, trascorsi 90 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni a norma di detto articolo, richiedere per iscritto all'altra parte la costituzione di un gruppo di esperti cui sottoporre la questione. La richiesta indica la misura contestata e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui manca la conformità alle disposizioni del capo o dei capi applicabili. 2. Il gruppo di esperti si compone di tre membri. 3. Nella prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo il comitato specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile compila un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti. Ciascuna parte inserisce almeno cinque nominativi nell'elenco dei membri del gruppo di esperti. Le parti indicano parimenti almeno cinque persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che sono disposte e idonee ad esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti. Il comitato specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia tenuto aggiornato e che gli esperti siano sempre almeno in numero di 15. 4. Gli esperti proposti come membri del gruppo vantano conoscenze o competenze specialistiche in diritto del lavoro o in diritto ambientale, in altre materie disciplinate dal capo o dai capi applicabili ovvero nella risoluzione delle controversie che sorgono nell'ambito di accordi internazionali. Esercitano le funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo sulle materie contestate. Non sono collegati alle parti né ricevono istruzioni dalle medesime. Non sono membri, funzionari né altri agenti di istituzioni dell'Unione, di governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito. 5. Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, questo è investito del seguente mandato: "esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti e presentare una relazione a norma del presente articolo nella quale sono riportate le conclusioni sulla conformità della misura alle disposizioni applicabili." 6. Per le questioni relative alle norme o agli accordi multilaterali contemplati nel presente titolo, il gruppo di esperti chiede informazioni all'OIL o agli organi competenti istituiti in virtù di tali accordi, compresi gli orientamenti interpretativi, le constatazioni o le decisioni in materia adottati dall'OIL e da tali organi. 7. Il gruppo di esperti può chiedere e ricevere comunicazioni scritte o qualsiasi altra informazione da persone in possesso di informazioni pertinenti o di conoscenze specialistiche. 8. Il gruppo di esperti mette dette informazioni a disposizione di ciascuna parte consentendole di presentare osservazioni entro 20 giorni dalla ricezione. 237 9. Il gruppo di esperti trasmette alle parti una relazione interinale e una relazione finale in cui espone le constatazioni di fatto e le proprie conclusioni sulla questione, anche in merito all'adempimento degli obblighi di cui al capo o ai capi applicabili ad opera della parte chiamata a rispondere, nonché le motivazioni alla base delle constatazioni e conclusioni in essa contenute. Le parti convengono che, nell'assicurare la conformità all'accordo, la parte chiamata a rispondere non è tenuta ad attenersi alle eventuali raccomandazioni che il gruppo di esperti formulasse nella relazione. 10. Il gruppo di esperti trasmette la relazione interinale alla parti entro 100 giorni dalla data di sua costituzione. Se il gruppo di esperti non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso il gruppo di esperti presenta la relazione interinale entro 125 giorni dalla data di sua costituzione. 11. Ciascuna parte può presentare al gruppo di esperti una richiesta motivata di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 25 giorni dalla sua presentazione. Ciascuna parte può presentare osservazioni su richiesta dell’altra parte entro 15 giorni dalla richiesta. 12. Esaminate dette osservazioni, il gruppo di esperti prepara la relazione finale. Se entro il termine di cui al paragrafo 11 non perviene alcuna richiesta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale, questa diventa la relazione finale del gruppo di esperti. 13. Il gruppo di esperti trasmette la relazione finale alle parti entro 175 giorni dalla data di sua costituzione. Se il gruppo di esperti non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il gruppo di esperti presenta la relazione finale entro 195 giorni dalla data di sua costituzione. 14. La relazione finale ricomprende l'analisi delle richieste scritte delle parti in ordine alla relazione interinale e ne tratta compiutamente le osservazioni. 15. Le parti mettono in pubblica disponibilità la relazione finale entro 15 giorni dalla data a cui il gruppo di esperti l'ha presentata. 16. Se nella relazione finale il gruppo di esperti giunge alla conclusione che la parte non si è conformata agli obblighi che le incombono a norma del capo o dei capi applicabili, entro 90 giorni dalla presentazione della relazione finale le parti discutono le opportune misure da attuare in considerazione della relazione del gruppo di esperti. Entro 105 giorni dalla data a cui la relazione è trasmessa alle parti, la parte chiamata a rispondere informa della decisione che ha assunto circa le misure da attuare i gruppi consultivi interni istituiti a norma dell'articolo INST.7 [Gruppi consultivi interni] e la parte richiedente. 17. Il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile verifica il seguito dato alla relazione del gruppo di esperti. I gruppi consultivi interni delle parti istituiti a norma dell'articolo INST.7 [Gruppi consultivi interni] possono presentare osservazioni al riguardo al comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile. 18. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di disposizioni applicabili alla misura volta a sanare la non conformità ovvero sulla conformità di questa a tali disposizioni, la parte richiedente può chiedere per iscritto al gruppo di esperti originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la misura contestata e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della 238 contestazione, i motivi per cui manca la conformità alle applicabili disposizioni. Il gruppo di esperti trasmette le sue constatazioni alle parti entro 45 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. 19. Salvo disposizione contraria del presente articolo, si applicano mutatis mutandis l'articolo INST.14 [Procedura di arbitrato], paragrafo 1, l'articolo INST.29 [Decisioni e lodi del collegio arbitrale], l'articolo INST.30 [Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale], l'articolo INST.31 [Soluzione concordata], l'articolo INST.32 [Termini], l'articolo INST.34 [Costi], l'articolo INST.15 [Costituzione del collegio arbitrale] o l'articolo INST.28 [Sostituzione degli arbitri], così come l'ALLEGATO INST [Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie] e l'ALLEGATO INST-X [Codice di condotta degli arbitri]. Articolo 9.3 - Gruppo di esperti per le situazioni di non regresso 1. L'articolo 9.2 [Gruppo di esperti] si applica alle controversie tra le parti vertenti sull'interpretazione e l'applicazione del capo 6 [Norme sociali e del lavoro] e del capo 7 [Ambiente e clima]. 2. Ai fini di tali controversie, oltre agli articoli elencati all'articolo 9.2 [Gruppo di esperti], paragrafo 19, si applicano mutatis mutandis l'articolo INST.24 [Misure correttive temporanee] e l'articolo INST.25 [Riesame dei provvedimenti per l'esecuzione previa adozione di misure correttive temporanee]. 3. Le parti riconoscono che, se la parte chiamata a rispondere decide di non intervenire per conformarsi alla relazione del gruppo di esperti e al presente accordo, la parte richiedente continua a disporre delle misure correttive autorizzate a norma dell'articolo INST.24 [Misure correttive temporanee]. Articolo 9.4 - Riequilibrio 1. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di determinare le proprie politiche e priorità future in materia di lavoro e protezione sociale, tutela ambientale o climatica e controllo delle sovvenzioni, coerentemente con i propri impegni internazionali, compresi quelli assunti con il presente accordo. Le parti riconoscono nel contempo che l'esistenza di ampie divergenze in questi settori può avere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti un'incidenza tale da determinare un mutamento delle circostanze in base alle quali è stato concluso il presente accordo. 2. Se l'esistenza di ampie divergenze fra le parti nei settori di cui al paragrafo 1 incidono in modo rilevante sugli scambi o sugli investimenti tra di esse, ciascuna parte può adottare opportune misure di riequilibrio per far fronte alla situazione. Tali misure sono di portata e durata limitata a quanto strettamente necessario e proporzionato per porre rimedio alla situazione. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo. Ciascuna parte valuta detti effetti basandosi su prove attendibili, non su mere congetture o remote possibilità. 3. Alle misure di riequilibrio adottate a norma del paragrafo 2 si applicano le procedure esposte qui di seguito. (a) La parte informa senza indugio l'altra parte, per il tramite del consiglio di partenariato, delle misure di riequilibrio che intende adottare, fornendo tutte le informazioni del caso. Le parti avviano immediatamente consultazioni. Le consultazioni si considerano concluse entro 14 giorni dalla data di notifica delle misure, salvo se le parti convengono di chiuderle prima di tale termine. 239 (b) In mancanza di una soluzione accettabile per entrambe, la parte può adottare misure di riequilibrio trascorsi almeno cinque giorni dalla conclusione delle consultazioni, salvo se l'altra parte le chiede per iscritto entro lo stesso periodo di cinque giorni, in conformità dell'articolo INST.14 [Procedura di arbitrato]64, paragrafo 2, la costituzione di un collegio arbitrale che stabilisca se le misure di riequilibrio notificate sono conformi al paragrafo 2 del presente articolo. (c) Il collegio arbitrale emette il lodo definitivo entro 30 giorni dalla data di sua costituzione. Se il collegio arbitrale non emette il lodo definitivo entro tale termine, la parte può adottare le misure di riequilibrio trascorsi almeno tre giorni dalla scadenza di tale termine di 30 giorni. In tal caso l'altra parte può adottare contromisure proporzionate alle misure di riequilibrio adottate nelle more del lodo del collegio arbitrale. Sono prioritarie le contromisure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo. La lettera a) si applica mutatis mutandis a tali contromisure, che possono essere adottate trascorsi almeno tre giorni dalla conclusione delle consultazioni. (d) Se il collegio arbitrale conclude che le misure di riequilibrio sono conformi al paragrafo 2, la parte può adottare le misure di riequilibrio notificate all'altra parte. (e) Se il collegio arbitrale conclude che le misure di riequilibrio non sono conformi al paragrafo 2, la parte notifica alla parte attrice, entro tre giorni dalla pronuncia del lodo, le misure65 che intende adottare in esecuzione del lodo del collegio arbitrale. Gli articoli INST.23 [Verifica dell'esecuzione], paragrafo 2, INST.24 [Misure correttive temporanee]66 e INST.25 [Riesame dei provvedimenti per l'esecuzione previa adozione di misure correttive temporanee] si applicano mutatis mutandis se la parte attrice ritiene che le misure notificate non siano conformi al lodo del collegio arbitrale. Le procedure di cui agli articoli INST.23 [Verifica dell'esecuzione], paragrafo 2, INST.24 [Misure correttive temporanee] e INST.25 [Riesame dei provvedimenti per l'esecuzione previa adozione di misure correttive temporanee] non sospendono l'applicazione delle misure notificate a norma del presente paragrafo. (f) Se sono state adottate misure di riequilibrio prima del lodo arbitrale in conformità della lettera c), le contromisure adottate a norma della stessa lettera sono revocate immediatamente dopo la pronuncia del lodo del collegio arbitrale, e in ogni caso entro cinque giorni. (g) Una parte non invoca l'accordo OMC o altro accordo internazionale per impedire all'altra parte di adottare misure a norma dei paragrafi 2 e 3, neanche quando consistono nella sospensione degli obblighi derivanti dal presente accordo. (h) La parte notificata che non presenta una richiesta a norma della lettera b) entro il termine ivi fissato può avviare la procedura di arbitrato di cui all'articolo INST.14 [Procedura di arbitrato] senza ricorrere preventivamente alle consultazioni a norma dell'articolo INST.13 [Consultazioni]. Il collegio arbitrale tratta la questione come un'urgenza ai sensi dell'articolo INST.19 [Procedura d'urgenza]. 64 In tal caso la parte non si avvale preventivamente delle consultazioni a norma dell'articolo INST.13 [Consultazioni]. 65 Possono comprendere la revoca o l'adeguamento delle misure di riequilibrio, a seconda dei casi. 66 La sospensione degli obblighi a norma dell'articolo INST.24 [Misure correttive temporanee] è possibile soltanto se sono state effettivamente applicate misure di riequilibrio. 240 4. Ai fini del giusto equilibrio nel tempo degli impegni assunti dalle parti con il presente accordo, ciascuna parte può chiedere, non prima che siano trascorsi quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, di riesaminare il funzionamento della rubrica prima [Commercio]. Le parti possono convenire di aggiungere al riesame altre rubriche. 5. Il riesame prende avvio con la richiesta presentata dalla parte che ritiene che l'una o l'altra parte, o entrambe, abbia adottato spesso misure di cui ai paragrafi 2 o 3 o se una misura che incide sensibilmente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti è stata applicata per un periodo di 12 mesi. Ai fini del presente paragrafo, le misure interessate sono quelle che non sono state contestate o che un collegio arbitrale non ha reputato strettamente innecessarie a norma del paragrafo 3, lettera d) o h). Il riesame può iniziare prima che siano trascorsi quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. 6. Il riesame richiesto a norma del paragrafo 4 o 5 inizia entro tre mesi dalla richiesta ed è concluso entro sei mesi. 7. Il riesame a norma dei paragrafi 4 o 5 può essere ripetuto a intervalli successivi non inferiori a quattro anni dalla conclusione del riesame precedente. La parte che ha chiesto il riesame a norma dei paragrafi 4 o 5 non può chiedere un ulteriore riesame a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 5 per almeno quattro anni dopo la conclusione del riesame precedente o, se del caso, dall'entrata in vigore di un accordo modificativo. 8. Il riesame stabilisce se l'accordo offre un giusto equilibrio di diritti e obblighi tra le parti, in particolare per quanto riguarda il funzionamento della rubrica prima [Commercio], e appura se, di conseguenza, è necessario modificarne i termini. 9. Il consiglio di partenariato può decidere che non è necessaria alcuna azione in esito al riesame. Se in esito al riesame una parte ritiene che sia necessaria una modifica del presente accordo, le parti si adoperano per negoziare e concludere un accordo che apporti le modifiche necessarie. I negoziati si limitano alle questioni emerse dal riesame. 10. Se entro un anno dalla data in cui le parti hanno avviato i negoziati non è concluso l'accordo modificativo di cui al paragrafo 9, ciascuna parte può notificare la denuncia della rubrica prima [Commercio] o di altra rubrica dell'accordo aggiunta al riesame ovvero le parti possono decidere di proseguire i negoziati. Se una parte denuncia la rubrica prima [Commercio], la rubrica terza [Trasporto su strada] cessa di applicarsi alla stessa data. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data della sua notifica. 11. Se la rubrica prima [Commercio] è denunciata norma del paragrafo 10, la rubrica seconda [Aviazione] cessa di applicarsi alla stessa data, a meno che le parti decidano di integrarvi le parti pertinenti del titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e lo sviluppo sostenibile]. 12. Ai paragrafi da 4 a 9 non si applica la parte sesta [Risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali], titolo I [Risoluzione delle controversie]. TITOLO XII - ECCEZIONI Articolo EXC.1 - Eccezioni generali 1. Nulla nella parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo primo [Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci] e capo quinto [Dogane e agevolazione degli scambi], nella parte seconda, 241 rubrica prima, titolo VIII [Energia e materie prime], nella parte seconda, rubrica prima, titolo XI, capo quarto [Imprese pubbliche], nella parte seconda, rubrica prima, titolo III [Commercio digitale] e nella parte seconda, rubrica prima, titolo II, capo secondo [Liberalizzazione degli investimenti] dovrà interpretarsi in modo da impedire a una parte di adottare o mantenere in vigore misure compatibili con l'articolo XX del GATT 1994. A tale scopo l'articolo XX del GATT 1994, con le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne fa parte mutatis mutandis. 2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata della liberalizzazione degli investimenti o degli scambi di servizi, nulla nella parte seconda, rubrica prima, titolo VIII [Energia e materie prime], nella parte seconda, rubrica prima, titolo XI, capo quarto [Imprese pubbliche], nella parte seconda, rubrica prima, titolo III [Commercio digitale], nella parte seconda, rubrica prima, titolo II [Servizi e investimenti], e nella parte seconda, rubrica prima, titolo IV [Movimenti di capitali, pagamenti, trasferimenti e misure di salvaguardia temporanee], dovrà interpretarsi in modo da impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare le misure: (a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico67; (b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante; (c) necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi comprese quelle relative: (i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale; (ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; e (iii) alla sicurezza. 3. Le parti convengono che, nella misura in cui tali misure sono altrimenti incompatibili con le disposizioni dei suddetti titoli, sezioni o capi: (a) le misure di cui all'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo comprendono le misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali o delle piante; (b) l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche; e 67 Le eccezioni per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società. 242 (c) le misure adottate per attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente possono rientrare nell'articolo XX, lettere b) o g), del GATT 1994 o nel paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. 4. Se una parte intende adottare qualsiasi misura di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, tale parte fornisce all'altra parte, prima dell'adozione, tutte le informazioni pertinenti onde trovare una soluzione accettabile per entrambe. Se non viene raggiunto un accordo entro 30 giorni dalla trasmissione delle informazioni, la parte può applicare le misure pertinenti. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'informazione o l'esame preliminari, la parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure cautelari necessarie per far fronte alla situazione. La parte ne informa immediatamente l'altra parte. Articolo EXC.2 - Fiscalità 1. Le disposizioni della parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo quarto [Energia e materie prime], e titoli da IX a XII, o della parte seconda, rubrica sesta [Altre disposizioni], lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi rispettivi dell'Unione o dei suoi Stati membri e del Regno Unito derivanti da convenzioni fiscali. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l'Unione o i suoi Stati membri e il Regno Unito, le pertinenti autorità competenti nell'ambito del presente accordo e di tale convenzione fiscale determinano congiuntamente se esista incompatibilità tra il presente accordo e la convenzione fiscale68. 2. L'articolo SERVIN.2.4 della parte seconda, rubrica prima, titolo II, capo secondo [Liberalizzazione degli investimenti], e l'articolo SERVIN.3.4 della parte seconda, rubrica prima, titolo II, capo terzo [Scambi transfrontalieri di servizi], non si applicano ai benefici accordati a norma di una convenzione fiscale. 3. Fatto salvo l'obbligo di non applicare le misure fiscali in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nulla nella parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo quarto [Energia e materie prime], e titoli da IX a XII, o nella parte seconda, rubrica sesta [Altre disposizioni], dovrà interpretarsi in modo da impedire a una parte di adottare, mantenere in vigore o applicare misure che: (a) sono intese a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace69 delle imposte dirette; o 68 Tale determinazione lascia impregiudicata la parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie]. 69 Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali: (i) si applicano ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte; o (ii) si applicano ai soggetti non residenti, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte; o (iii) si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; o 243 (b) operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale. 4. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti: (a) "residenza": la residenza a fini fiscali; (b) "convenzione fiscale": una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o principalmente, la fiscalità; e (c) "imposte dirette": tutte le imposte sul reddito o sul patrimonio, comprese le imposte sui redditi da alienazione di beni, le imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, le imposte su salari o retribuzioni versati dalle imprese e le imposte sulle plusvalenze. Articolo EXC.3 - Deroghe dell'OMC Se un obbligo di cui alla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a XII, o alla parte seconda, rubrica sesta [Altre disposizioni], è sostanzialmente equivalente a un obbligo contenuto nell'accordo OMC, qualsivoglia misura presa in conformità di una deroga adottata a norma dell'articolo IX dell'accordo OMC è considerata conforme alla disposizione sostanzialmente equivalente del presente accordo. Articolo EXC.4 - Eccezioni relative alla sicurezza Nulla nella parte seconda, rubrica prima, titoli da I a XII, o nella parte seconda, rubrica sesta [Altre disposizioni] dovrà interpretarsi in modo da: (a) imporre a una parte di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; o (b) impedire a una parte di adottare un provvedimento che ritenga necessario per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza: (i) in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e alla produzione, al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi, direttamente o indirettamente, l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare; (ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o (iii) in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o (iv) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra parte o di un paese terzo o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte; o (v) operano una distinzione tra prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o (vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o succursali residenti o tra soggetti o succursali collegati dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte. 244 (c) impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi ad essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Articolo EXC.5 - Informazioni riservate 1. Nulla nella parte seconda, rubrica prima, titoli da I a X, titolo XI, ad eccezione dell'articolo LPFS.2.26 [Norme in materia di fiscalità], e titolo XII, o nella parte seconda, rubrica sesta [Altre disposizioni] dovrà interpretarsi in modo da imporre a una parte di mettere a disposizione informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge, o sarebbe comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di determinate imprese, pubbliche o private, salvo qualora un collegio arbitrale richieda tali informazioni riservate nell'ambito di procedimenti di risoluzione delle controversie a norma della parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie] o qualora un gruppo di esperti le richieda nell'ambito di procedimenti a norma dell'articolo LPFS.9.2 [Gruppo di esperti] o dell'articolo LPFS.9.3 [Gruppo di esperti per le situazioni di non regresso]. In tali casi il collegio arbitrale o, secondo il caso, il gruppo di esperti garantisce la massima tutela della riservatezza conformemente all'ALLEGATO INST-X [Regolamento di procedura]. 2. Qualora una parte comunichi al consiglio di partenariato o ai comitati informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti. 245 RUBRICA SECONDA: SETTORE AEREO TITOLO I - TRASPORTO AEREO Articolo AIRTRN.1 - Definizioni Ai fini del presente titolo si intende per: (a) "vettore aereo": impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente; (b) "vettore aereo dell'Unione": un vettore aereo che soddisfa le condizioni di cui all'articolo AIRTRN.6 [Autorizzazioni di esercizio e permessi tecnici], paragrafo 1), lettera b); (c) "vettore aereo del Regno Unito": un vettore aereo che soddisfa le condizioni di cui all'articolo AIRTRN.6 [Autorizzazioni di esercizio e permessi tecnici], paragrafo 1), lettera a), o paragrafo 2); (d) "servizi di navigazione aerea": i servizi di traffico aereo, i servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, i servizi meteorologici per la navigazione aerea, e i servizi di informazione aeronautica; (e) "certificato di operatore aereo": un documento rilasciato a un vettore aereo in cui si attesta che la compagnia aerea in questione ha la capacità professionale e l'organizzazione necessarie ad assicurare l'esercizio degli aeromobili per le attività aeronautiche specificate nel certificato in condizioni di sicurezza; (f) "gestione del traffico aereo": il complesso delle funzioni aeree e terrestri (servizi di traffico aereo, gestione dello spazio aereo e gestione del flusso di traffico aereo) richieste per garantire il movimento sicuro ed efficace degli aeromobili durante tutte le fasi delle operazioni; (g) "trasporto aereo": il trasporto, effettuato per mezzo di aeromobili, di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico a titolo oneroso, anche in locazione; (h) "determinazione della nazionalità": la constatazione che un vettore aereo che si propone di erogare servizi aerei a norma del presente titolo soddisfa i requisiti di cui all'articolo AIRTRN.6 [Autorizzazioni di esercizio e permessi tecnici] riguardanti la proprietà, il controllo effettivo e il principale centro di attività; (i) "autorità competenti": per il Regno Unito, le autorità del Regno Unito responsabili delle funzioni normative e amministrative che competono al Regno Unito a norma del presente titolo; per l'Unione, le autorità dell'Unione e degli Stati membri responsabili delle funzioni normative e amministrative che competono all'Unione a norma del presente titolo; (j) "la Convenzione": la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, comprendente: (i) ogni emendamento che sia entrato in vigore a norma dell'articolo 94, lettera a), della Convenzione stessa e che sia stato ratificato dal Regno Unito e dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, in quanto pertinente per la questione di cui trattasi, e 246 (ii) ogni allegato o i relativi emendamenti, adottati a norma dell'articolo 90 della Convenzione stessa, qualora tale allegato o emendamento sia entrato in vigore simultaneamente per il Regno Unito e per lo Stato membro o per gli Stati membri interessati, in quanto pertinente per la questione di cui trattasi; (k) "discriminazione": una differenziazione di qualsiasi tipo, senza obiettiva giustificazione, riguardante la fornitura di beni o servizi, compresi i servizi pubblici, impiegati per l'erogazione di servizi di trasporto aereo, o riguardante il loro trattamento da parte delle autorità pubbliche competenti per tali servizi; (l) "controllo effettivo": un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un'influenza determinante su un'impresa, per mezzo, in particolare: (i) del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un'impresa; (ii) dei diritti o dei contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un'impresa oppure conferiscono un'influenza determinante sulla gestione delle attività dell'impresa; (m) "determinazione dell'idoneità": la constatazione che un vettore aereo che si propone di erogare servizi aerei a norma del presente titolo è dotato di una capacità finanziaria soddisfacente e delle competenze adeguate in materia di gestione per erogare tali servizi ed è disposto a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti di tali servizi; (n) "costo totale": il costo del servizio prestato, che può comprendere importi adeguati per il costo del capitale e del deprezzamento degli attivi, nonché i costi di manutenzione, esercizio, gestione e amministrazione; (o) "ICAO": l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile delle Nazioni Unite; (p) "principale centro di attività": la sede principale o sociale di un vettore aereo nel territorio della parte in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo, compresa la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, di tale vettore aereo; (q) "ispezione di rampa": l'esame effettuato dall'autorità competente di una parte, o dai suoi rappresentanti designati, a bordo e intorno a un aeromobile dell'altra parte per verificare la validità dei pertinenti documenti dell'aeromobile e di quelli dei membri dell'equipaggio nonché le condizioni apparenti dell'aeromobile e delle sue attrezzature; (r) "autoassistenza": l'esecuzione da parte di un vettore aereo di operazioni di assistenza a terra direttamente per se stesso o per un altro vettore aereo, nei casi in cui: (i) uno detiene una partecipazione di maggioranza nell'altro, o (ii) un unico soggetto detiene la maggioranza in entrambi; (s) "servizi aerei di linea": servizi aerei programmati e prestati a fronte di una retribuzione in base a un orario pubblicato, oppure servizi aerei così regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente, che sono aperti alla prenotazione diretta da parte del pubblico; nonché voli supplementari causati da un eccesso di traffico dei voli regolari; 247 (t) "scalo per scopi non commerciali": l'effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell'ambito di un trasporto aereo; (u) "tariffa": qualsiasi importo, diritto od onere per il trasporto di passeggeri, bagagli o merci (esclusa la posta) per via aerea (compresa ogni altra modalità di trasporto connessa) applicato dai vettori aerei, compresi i loro agenti, nonché le condizioni che disciplinano la disponibilità di tale importo, diritto od onere; (v) "onere d'uso": un onere imposto ai vettori aerei a fronte della fornitura di infrastrutture o servizi aeroportuali, per la navigazione aerea (compresi i sorvoli), per la sicurezza aerea (security), compresi i servizi e le infrastrutture connessi, oppure oneri ambientali, compresi gli oneri relativi all'inquinamento acustico e gli oneri per affrontare i problemi connessi alla qualità dell'aria a livello locale, negli aeroporti o nelle zone circostanti. Articolo AIRTRN.2 - Programmazione delle rotte 1. Fatto salvo l'articolo AIRTRN.3 [Diritti di traffico], l'Unione concede al Regno Unito, per i vettori aerei del Regno Unito durante l'esercizio del trasporto aereo, il diritto di operare sulle seguenti rotte: punti nel territorio del Regno Unito – punti intermedi – punti nel territorio dell'Unione – punti situati oltre. 2. Fatto salvo l'articolo AIRTRN.3 [Diritti di traffico], il Regno Unito concede all'Unione, per i vettori aerei dell'Unione durante l'esercizio del trasporto aereo, il diritto di operare sulle seguenti rotte: punti nel territorio dell'Unione – punti intermedi – punti nel territorio del Regno Unito – punti situati oltre. Articolo AIRTRN.3 - Diritti di traffico 1. Ciascuna parte concede all'altra parte per i rispettivi vettori aerei, ai fini dell'esercizio del trasporto aereo sulle rotte di cui all'articolo AIRTRN.2 [Programmazione delle rotte]: (a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi; (b) il diritto effettuare scali nel proprio territorio per scopi non commerciali. 2. Il Regno Unito gode per i suoi vettori aerei del diritto di effettuare scali nel territorio dell'Unione per prestare servizi di trasporto aereo di linea e non di linea tra qualsiasi punto situato nel territorio del Regno Unito e qualsiasi punto situato nel territorio dell'Unione (diritti di traffico di terza e quarta libertà). 3. L'Unione gode per i suoi vettori aerei del diritto di effettuare scali nel territorio del Regno Unito per prestare servizi di trasporto aereo di linea e non di linea tra qualsiasi punto situato nel territorio dell'Unione e qualsiasi punto situato nel territorio del Regno Unito (diritti di traffico di terza e quarta libertà). 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 e fatto salvo il paragrafo 9, gli Stati membri e il Regno Unito possono, nel rispetto delle rispettive norme e procedure interne delle parti, concludere accordi 248 bilaterali con i quali, in quanto parti del presente accordo, essi si concedono reciprocamente i seguenti diritti: (a) per il Regno Unito, il diritto che i suoi vettori aerei possano effettuare scali nel territorio dello Stato membro interessato per prestare servizi di trasporto aereo "all-cargo" di linea e non di linea tra punti situati nel territorio di tale Stato membro e punti situati in un paese terzo, quale parte del servizio con origine o destinazione nel territorio del Regno Unito (diritti di traffico di quinta libertà); (b) per lo Stato membro interessato, il diritto che i vettori aerei dell'Unione possano effettuare scali nel territorio del Regno Unito per prestare servizi di trasporto aereo "all-cargo" di linea e non di linea tra punti situati nel territorio del Regno Unito e punti situati in un paese terzo, quale parte del servizio con origine o destinazione nel territorio di tale Stato membro (diritti di traffico di quinta libertà). 5. I diritti reciprocamente concessi a norma del paragrafo 4 sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo. 6. Nessuna delle parti limita unilateralmente il volume di traffico, la capacità, la frequenza, la regolarità, la definizione delle rotte, l'origine o la destinazione dei servizi di trasporto aereo erogati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, oppure il tipo o i tipi di aeromobili usati a tal fine dai vettori aerei dell'altra parte, fatti salvi i requisiti imposti in modo non discriminatorio per motivi doganali, tecnici, operativi, di gestione del traffico aereo, di sicurezza, ambientali o legati alla tutela della salute o altrimenti contemplati nel presente titolo. 7. Nulla nel presente titolo dovrà interpretarsi in modo da conferire al Regno Unito il diritto per i suoi vettori aerei di imbarcare, nel territorio di uno Stato membro, passeggeri, bagagli, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati a un altro punto nel territorio di tale Stato membro o nel territorio di qualsiasi altro Stato membro. 8. Nulla nel presente titolo dovrà interpretarsi in modo da conferire all'Unione il diritto per i suoi vettori aerei di imbarcare, nel territorio del Regno Unito, passeggeri, bagagli, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati a un altro punto nel territorio del Regno Unito. 9. Nel rispetto delle norme e procedure interne delle parti, le autorità competenti del Regno Unito e degli Stati membri possono autorizzare servizi di trasporto aereo non di linea oltre i diritti di cui al presente articolo, a condizione che non costituiscano una forma dissimulata di servizi di linea, e possono concludere accordi bilaterali per quanto riguarda le procedure da seguire per il trattamento delle richieste dei vettori aerei e le decisioni in merito. Articolo AIRTRN.4 - Accordi di code-sharing e di blocked-space 1. I servizi di trasporto aereo a norma dell'articolo AIRTRN.3 [Diritti di traffico] possono essere prestati mediante accordi di blocked-space o di code-sharing, come segue: (a) un vettore aereo del Regno Unito può svolgere le funzioni di vettore commerciale con qualsiasi vettore operativo che sia un vettore aereo dell'Unione o del Regno Unito o con qualsiasi vettore operativo di un paese terzo che, a norma del diritto dell'Unione o, se del caso, del diritto dello Stato membro o degli Stati membri interessati, disponga dei necessari diritti di traffico e i cui vettori aerei siano legittimati a esercitare tali diritti a norma dell'accordo di cui trattasi; 249 (b) un vettore aereo dell'Unione può svolgere le funzioni di vettore commerciale con qualsiasi vettore operativo che sia un vettore aereo dell'Unione o del Regno Unito o con qualsiasi vettore operativo di un paese terzo che, a norma del diritto del Regno Unito disponga dei necessari diritti di traffico e i cui vettori aerei siano legittimati a esercitare tali diritti a norma dell'accordo di cui trattasi; (c) un vettore aereo del Regno Unito può svolgere le funzioni di vettore operativo con qualsiasi vettore commerciale che sia un vettore aereo dell'Unione o del Regno Unito o con qualsiasi vettore commerciale di un paese terzo che, a norma del diritto dell'Unione o, se del caso, del diritto dello Stato membro o degli Stati membri interessati, disponga dei necessari diritti per concludere l'accordo di cui trattasi; (d) un vettore aereo dell'Unione può svolgere le funzioni di vettore operativo con qualsiasi vettore commerciale che sia un vettore aereo dell'Unione o del Regno Unito o con qualsiasi vettore commerciale di un paese terzo che, a norma del diritto del Regno Unito, disponga dei necessari diritti per concludere l'accordo di cui trattasi; (e) nel quadro degli accordi di cui alle lettere da a) a d), un vettore aereo di una parte può svolgere le funzioni di vettore commerciale nell'ambito di un accordo di blocked-space o di code-sharing, per i servizi tra qualsiasi coppia di punti di cui sia l'origine che la destinazione sono situati nel territorio dell'altra parte, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: (i) le condizioni di cui alla lettera a) o, se del caso, alla lettera b) per quanto riguarda il vettore operativo; e (ii) il servizio di trasporto in questione faccia parte del trasporto effettuato dal vettore commerciale tra un punto situato nel territorio della sua parte e un punto di destinazione situato nel territorio dell'altra parte. 2. Un vettore aereo di una parte può svolgere le funzioni di vettore commerciale nell'ambito di un accordo di blocked-space o di code-sharing, per i servizi tra qualsiasi coppia di punti di cui uno è situato nel territorio dell'altra parte e l'altro è situato in un paese terzo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: (a) le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o, se del caso, alla lettera b), per quanto riguarda il vettore operativo; e (b) il servizio di trasporto in questione faccia parte del trasporto effettuato dal vettore commerciale tra un punto situato nel territorio della sua parte e un situato punto in un paese terzo. 3. Per ogni biglietto venduto secondo le modalità di cui al presente articolo, l'acquirente è informato al momento della prenotazione in merito al vettore aereo che gestisce ciascun segmento del servizio. Qualora ciò non sia possibile, o in caso di modifica dopo la prenotazione, l'identità del vettore operativo è comunicata al passeggero non appena è definita. In ogni caso, l'identità del vettore o dei vettori operativi è comunicata al passeggero all'accettazione o prima di salire a bordo se non è richiesta l'accettazione per un volo in coincidenza. 4. Le parti possono chiedere che gli accordi di cui al presente articolo siano approvati dalle rispettive autorità competenti al fine di accertare il rispetto delle condizioni ivi contenute e di altri requisiti applicabili del presente accordo, in particolare in materia di concorrenza, sicurezza e security. 250 5. Il ricorso ad accordi di code-sharing o di blocked-space non consente in nessun caso ai vettori aerei delle parti che esercitano diritti di traffico sulla base del presente accordo di avvalersi di diritti diversi da quelli previsti all'articolo AIRTRN.3 [Diritti di traffico]. Articolo AIRTRN.5 - Flessibilità operativa I diritti reciprocamente concessi dalle parti a norma dell'articolo AIRTRN.3 [Diritti di traffico], paragrafi 2, 3 e 4, comprendono, nei limiti ivi stabiliti, tutte le seguenti prerogative: (a) effettuare voli in una sola o nelle due direzioni; (b) combinare numeri di volo diversi su un unico aeromobile; (c) servire punti rientranti nella programmazione delle rotte in qualsiasi combinazione e in qualsiasi ordine; (d) trasferire il traffico tra aeromobili dello stesso vettore aereo in qualsiasi punto (sostituzione dell'aeromobile); (e) fare transitare il traffico degli scali attraverso qualsiasi punto tanto all'interno quanto all'esterno del territorio di una delle parti; (f) fare transitare il traffico di transito attraverso il territorio dell'altra parte; (g) combinare traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dalla sua origine; (h) raggiungere più di un punto con lo stesso servizio (coterminalizzazione). Articolo AIRTRN.6 - Autorizzazioni di esercizio e permessi tecnici 1. Una volta ricevuta dal vettore aereo di una parte una domanda di autorizzazione di esercizio, nella debita forma e secondo le debite procedure, per erogare servizi di trasporto aereo a norma del presente titolo, l'altra parte rilascia le opportune autorizzazioni e i pertinenti permessi tecnici con tempi procedurali minimi, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) nel caso di un vettore aereo del Regno Unito: (i) il vettore aereo sia di proprietà, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, del Regno Unito, dei suoi cittadini o di entrambi, i quali esercitano anche un controllo effettivo su tale vettore aereo; (ii) il vettore aereo abbia il suo principale centro di attività nel territorio del Regno Unito e sia titolare di una licenza a norma del diritto vigente del Regno Unito; e (iii) il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato dall'autorità competente del Regno Unito, che vi è chiaramente indicata, e tale autorità eserciti e mantenga un effettivo controllo regolamentare del vettore aereo; (b) nel caso di un vettore aereo dell'Unione: (i) il vettore aereo sia di proprietà, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, di uno o più Stati membri, di altri stati membri dello Spazio economico europeo, della 251 Svizzera, di cittadini di tali stati o di una combinazione degli stessi, i quali esercitano anche un controllo effettivo su tale vettore aereo; (ii) il vettore aereo abbia il suo principale centro di attività nel territorio dell'Unione e sia titolare di una licenza di esercizio valida a norma del diritto dell'Unione; e (iii) il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato dall'autorità competente dell'Unione o di uno Stato membro, che vi è chiaramente indicata, e tale autorità eserciti e mantenga un effettivo controllo regolamentare del vettore aereo; (c) siano rispettati gli articoli AIRTRN.18 [Sicurezza aerea (safety)] e AIRTRN.19 [Sicurezza aerea (security)]; e (d) il vettore aereo soddisfi le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate di norma all'esercizio del trasporto aereo internazionale dalla parte che esamina la domanda o le domande. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto i), ai vettori aerei del Regno Unito devono essere garantiti i permessi e le autorizzazioni di esercizio appropriati a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e lettere c) e d); (b) il vettore aereo sia di proprietà, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, di uno o più Stati membri, di altri stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera, di cittadini di tali stati o di una combinazione degli stessi, sia singolarmente, sia congiuntamente al Regno Unito e/o a cittadini del Regno Unito, i quali esercitano anche un controllo effettivo su tale vettore aereo; (c) alla data in cui si è concluso il periodo di transizione il vettore aereo sia titolare di una licenza di esercizio valida a norma del diritto dell'Unione. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la prova dell'efficacia del controllo regolamentare comprende, tra l'altro: (a) che il vettore aereo interessato sia titolare di una licenza di esercizio o di un permesso validi rilasciati dall'autorità competente e soddisfi i criteri della parte che rilascia la licenza di esercizio o il permesso ai fini dell'erogazione di servizi aerei internazionali; e (b) che tale parte abbia e mantenga programmi di sorveglianza della sicurezza e della security per il vettore aereo in questione conformemente alle norme ICAO. 4. Al momento del rilascio delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici ciascuna parte tratta tutti i vettori aerei dell'altra parte in modo non discriminatorio. 5. Dopo aver ricevuto una domanda di autorizzazione di esercizio da un vettore aereo di una parte, l'altra parte riconosce le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità o della nazionalità o di entrambe adottate dalla prima parte in relazione a tale vettore aereo come se tali decisioni fossero state adottate dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti all'articolo AIRTRN.8 [Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio], paragrafo 3. 252 Articolo AIRTRN.7 - Piani operativi, programmi e orari Ciascuna parte può chiedere, unicamente a scopo informativo, che le siano notificati i piani operativi, i programmi o gli orari relativi ai servizi aerei erogati a norma del presente titolo. Qualora una parte richieda tale notifica, limita al massimo gli oneri amministrativi imposti agli intermediari del trasporto aereo e ai vettori aerei dell'altra parte dagli obblighi e dalle procedure di notifica. Articolo AIRTRN.8 - Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio 1. L'Unione può adottare provvedimenti nei confronti di un vettore aereo del Regno Unito, a norma dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, nei seguenti casi: (a) nel caso di autorizzazioni e permessi concessi a norma dell'articolo AIRTRN.6 [Autorizzazioni di esercizio e permessi tecnici], paragrafo 1, lettera a), se una delle condizioni ivi stabilite non è soddisfatta; (b) nel caso di autorizzazioni e permessi concessi a norma dell'articolo AIRTRN. 6 [Autorizzazioni di esercizio e permessi tecnici], paragrafo 2, se una delle condizioni ivi stabilite non è soddisfatta; (c) se il vettore aereo non ha rispettato le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo AIRTRN.10 [Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari]; o (d) se il provvedimento è necessario per prevenire malattie, contenerne la diffusione o proteggere dalla loro diffusione, ovvero per tutelare altrimenti la sanità pubblica. 2. Il Regno Unito può adottare misure nei confronti di un vettore aereo dell'Unione, a norma dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, nei seguenti casi: (a) se non è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo AIRTRN.6 [Autorizzazioni di esercizio e permessi tecnici], paragrafo 1, lettera b); (b) se il vettore aereo non ha ottemperato alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo AIRTRN.10 [Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari] del presente titolo; o (c) se il provvedimento è necessario per prevenire malattie, contenerne la diffusione o proteggere dalla loro diffusione, ovvero per tutelare altrimenti la sanità pubblica. 3. Qualora una parte abbia fondati motivi di ritenere che un vettore aereo dell'altra parte si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi, e che debba essere intrapresa un'azione al riguardo, tale parte notifica quanto prima all'altra parte per iscritto i motivi del rifiuto, della sospensione o della limitazione che intende applicare all'autorizzazione di esercizio o al permesso tecnico e chiede consultazioni. 4. Tali consultazioni hanno inizio quanto prima possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione. Il mancato raggiungimento di un accordo soddisfacente entro 30 giorni o altro termine concordato dalla data di inizio delle consultazioni o la mancata adozione delle misure correttive concordate rappresentano, per la parte che ha chiesto le consultazioni, motivo per l'adozione di misure volte a rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici del vettore aereo o dei vettori aerei interessati al fine di garantire il rispetto degli articoli AIRTRN.6 [Autorizzazioni di esercizio e 253 permessi tecnici] e AIRTRN.10 [Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari]. Qualora siano state adottate misure volte a rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio o il permesso tecnico di un vettore aereo, una parte può ricorrere all'arbitrato a norma dell'articolo INST.14 [Procedura di arbitrato], senza ricorrere preventivamente a consultazioni a norma dell'articolo INST.13 [Consultazioni]. Il collegio arbitrale tratta la questione come un caso d'urgenza ai fini dell'articolo INST.19 [Procedura d'urgenza]. A richiesta di una delle parti il giudice può, nelle more della decisione definitiva, disporre l'adozione di provvedimenti correttivi provvisori, compresa la modifica o sospensione di misure che l'una o l'altra parte ha adottato a norma del presente articolo. 5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), e al paragrafo 2, lettere b) e c), una parte può intervenire immediatamente o urgentemente in caso di emergenza o per impedire ulteriori casi di inosservanza. Ai fini del presente paragrafo, affinché si possano avere "ulteriori casi di inosservanza" è necessario che la questione dell'inosservanza sia già stata sollevata tra le autorità competenti delle parti. 6. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della rubrica prima, titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza libera e leale e per lo sviluppo sostenibile], dell'articolo AIRTRN.11 [Non discriminazione], paragrafo 4, dell'articolo AIRTRN.18 [Sicurezza aerea (safety)], paragrafi 4, 6 e 8, e dell'articolo AIRTRN.19 [Sicurezza aerea (security)], paragrafo 12, e la procedura di risoluzione delle controversie di cui alla parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], o le misure che ne derivano. Articolo AIRTRN.9 - Proprietà e controllo dei vettori aerei Le parti riconoscono i potenziali benefici della continua liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispettivi vettori aerei. Le parti convengono di esaminare nell'ambito del comitato specializzato per il trasporto aereo le opzioni per la liberalizzazione reciproca della proprietà e del controllo dei loro vettori aerei entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, e successivamente entro 12 mesi dal ricevimento di una richiesta in tal senso da una delle parti. In seguito a tale esame, le parti possono decidere di modificare il presente titolo. Articolo AIRTRN.10 - Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari 1. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte relative all'ingresso, alle operazioni nel suo territorio e all'uscita dallo stesso di aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale sono rispettate dai vettori aerei dell'altra parte rispettivamente all'ingresso, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di tale parte. 2. All'ingresso, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una parte, i passeggeri, gli equipaggi, i bagagli, le merci o la posta trasportati da vettori aerei dell'altra parte, o chiunque agisca per loro conto, rispettano le disposizioni legislative e regolamentari della prima parte (compresi i regolamenti relativi all'ingresso, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alle questioni doganali e alle misure di quarantena o, nel caso della posta, i regolamenti postali). 3. Ciascuna parte, nel rispettivo territorio, consente ai vettori aerei dell'altra parte di adottare misure volte a garantire che siano trasportate solo le persone in possesso dei documenti di viaggio necessari per l'ingresso o per il transito nel territorio dell'altra parte. AIRTRN.11 - Non discriminazione 254 1. Fatto salvo il titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza libera e leale e per lo sviluppo sostenibile] della rubrica prima, le parti eliminano, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, tutte le forme di discriminazione che potrebbero pregiudicare le eque e pari opportunità dei vettori aerei dell'altra parte di competere nell'esercizio dei diritti di cui al presente titolo. 2. Una parte (la "parte che ha avviato la procedura") può procedere a norma dei paragrafi da 3 a 6 ove ritenga che le eque e pari opportunità dei propri vettori aerei di competere nell'esercizio dei diritti di cui al presente titolo siano pregiudicate dalla discriminazione vietata dal paragrafo 1. 3. La parte che ha avviato la procedura presenta per iscritto una richiesta di consultazioni all'altra parte (la "parte chiamata a rispondere"). Le consultazioni hanno inizio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diverso accordo tra le parti. 4. Qualora la parte che ha avviato la procedura e la parte chiamata a rispondere non riescano a raggiungere un accordo sulla questione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni di cui al paragrafo 3, la parte che ha avviato la procedura può adottare misure nei confronti di tutti o di una parte dei vettori aerei che hanno beneficiato della discriminazione vietata dal paragrafo 1, comprese azioni volte a rifiutare, revocare, sospendere, imporre condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici dei vettori aerei interessati. 5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 sono appropriate, proporzionate e di portata e durata limitate allo stretto necessario al fine di attenuare il pregiudizio subito dai vettori aerei della parte che ha avviato la procedura e di eliminare il vantaggio indebito tratto dai vettori aerei nei cui confronti si applicano dette misure. 6. Qualora le consultazioni non abbiano risolto la questione o qualora siano state adottate misure a norma del paragrafo 4, una parte può ricorrere all'arbitrato a norma dell'articolo INST.14 [Procedura di arbitrato], senza ricorrere preventivamente a consultazioni a norma dell'articolo INST.13 [Consultazioni]. Il collegio arbitrale tratta la questione come un caso d'urgenza ai fini dell'articolo INST.19 [Procedura d'urgenza]. A richiesta di una delle parti il giudice può, nelle more della decisione definitiva, disporre l'adozione di provvedimenti correttivi provvisori, compresa la modifica o sospensione di misure che l'una o l'altra parte ha adottato a norma del presente articolo. 7. Fatto salvo il paragrafo 2, le parti non procedono a norma dei paragrafi da 3 a 6 in relazione ai comportamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza libera e leale e per lo sviluppo sostenibile] della rubrica prima. Articolo AIRTRN.12 - Esercizio di attività economiche 1. Le parti riconoscono che gli ostacoli all'esercizio di attività economiche incontrati dai vettori aerei pregiudicano i benefici previsti dal presente titolo. Le parti convengono di cooperare al fine di eliminare gli ostacoli all'esercizio di attività economiche da parte dei vettori aerei di entrambe le parti, nei casi in cui detti ostacoli possono intralciare lo svolgimento di operazioni commerciali, creare distorsioni alla concorrenza o impedire pari condizioni di concorrenza. 2. Il comitato specializzato per il trasporto aereo controlla i progressi compiuti nell'affrontare efficacemente le questioni connesse agli ostacoli all'esercizio di attività economiche da parte dei vettori aerei. 255 Articolo AIRTRN.13 - Operazioni commerciali 1. Le parti si concedono reciprocamente i diritti di cui ai paragrafi da 2 a 7. Ai fini dell'esercizio di tali diritti, i vettori aerei di ciascuna parte non sono tenuti a mantenere un partner locale. 2. Per quanto riguarda i rappresentanti dei vettori aerei: (a) lo stabilimento di uffici e infrastrutture da parte dei vettori aerei di una parte nel territorio dell'altra parte è consentito senza restrizioni o discriminazioni nella misura necessaria alla prestazione dei servizi di cui al presente titolo; (b) fatte salve le norme in materia di sicurezza e security, gli uffici e le infrastrutture situati in un aeroporto possono essere soggetti a limitazioni a causa dei vincoli di spazio; (c) ciascuna parte, a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ingresso, residenza e impiego, autorizza i vettori aerei dell'altra parte a inviare e mantenere nel territorio della parte che rilascia l'autorizzazione i propri membri del personale dirigente, commerciale, tecnico, operativo e di altro personale specializzato che il vettore aereo ritenga ragionevolmente necessari per la prestazione di servizi di trasporto aereo a norma del presente titolo. Qualora siano necessari permessi di lavoro per il personale di cui al presente paragrafo, compreso il personale che svolge mansioni temporanee, le parti trattano rapidamente le domande relative a tali permessi, nel rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari. 3. Per quanto riguarda l'assistenza a terra: (a) ciascuna parte consente ai vettori aerei dell'altra parte di effettuare l'autoassistenza nel proprio territorio senza restrizioni diverse da quelle basate su considerazioni di sicurezza, security o altrimenti derivanti da vincoli fisici o operativi; (b) le singole parti non impongono ai vettori aerei dell'altra parte la scelta di uno o più fornitori di servizi di assistenza a terra tra quelli presenti sul mercato in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari della parte in cui i servizi sono prestati; (c) fatta salva la lettera a), qualora le disposizioni legislative e regolamentari di una parte limitino o ostacolino in qualsiasi modo la libera concorrenza tra i fornitori di servizi di assistenza a terra, tale parte provvede affinché tutti i servizi di assistenza a terra necessari siano a disposizione dei vettori aerei dell'altra parte e siano forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle in base alle quali sono forniti a qualsiasi altro vettore aereo. 4. Per quanto riguarda l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti, ciascuna parte garantisce che le procedure, gli orientamenti e le norme per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti nel suo territorio siano applicati in modo trasparente, efficace, non discriminatorio e tempestivo. 5. Per quanto riguarda le spese in loco e il trasferimento di fondi e proventi: (a) le disposizioni del titolo IV [Movimenti di capitali, pagamenti, trasferimenti e misure di salvaguardia temporanee] della rubrica prima si applicano alle materie disciplinate dal presente titolo, fatto salvo l'articolo AIRTRN.6 [Autorizzazioni di esercizio e permessi tecnici]; (b) le parti si concedono reciprocamente i benefici di cui alle lettere da c) a e); 256 (c) la vendita e l'acquisto di servizi di trasporto e servizi connessi da parte dei vettori aerei delle parti possono essere espressi, a discrezione del vettore aereo, in lire sterline se la vendita o l'acquisto ha luogo nel territorio del Regno Unito o, se la vendita o l'acquisto ha luogo nel territorio di uno Stato membro, nella valuta di tale Stato membro; (d) i vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzati, a loro discrezione, a pagare le spese in loco in valuta locale; (e) i vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzati, previa richiesta, a trasferire, in ogni momento e in qualunque modo, nel paese di loro scelta i redditi ottenuti nel territorio dell'altra parte dalla vendita di servizi di trasporto aereo e da attività direttamente connesse al trasporto aereo eccedenti gli importi corrisposti in loco. La conversione e la rimessa tempestive di tali redditi sono consentite, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio di mercato applicabile alle operazioni e alle rimesse correnti alla data in cui il vettore aereo presenta la prima domanda di rimessa, senza commissioni eccetto quelle normalmente applicate dagli istituti bancari per tali operazioni di conversione e rimessa. 6. Per quanto riguarda il trasporto intermodale: (a) in relazione al trasporto passeggeri, le parti non applicano ai fornitori dei servizi di trasporto di superficie le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasporto aereo unicamente per il fatto che tale trasporto di superficie sia offerto da un vettore aereo che opera con il proprio nome; (b) fatte salve le condizioni e le qualifiche di cui alla rubrica prima, titolo II [Servizi e investimenti] e ai relativi allegati, nonché alla rubrica terza, titolo I [Trasporto di merci su strada] e ai relativi allegati, i vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzati, senza alcuna restrizione, a impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie da o verso qualsiasi punto situato nel territorio delle parti o in paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di installazioni doganali e compreso, se applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a custodia o controllo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le suddette merci, siano esse trasportate per via aerea o di superficie, hanno accesso alle formalità e alle infrastrutture doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi stessi i propri trasporti di superficie oppure di farli eseguire tramite accordi, compreso il code-sharing, stipulati con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altri vettori aerei e da fornitori indiretti di servizi di trasporto di merci per via aerea. Tali servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti in forma di servizio diretto e a un prezzo unico, per il trasporto combinato aria-superficie, purché i trasportatori siano informati sui fornitori del trasporto interessati. 7. Per quanto riguarda il leasing: (a) Le parti si concedono reciprocamente il diritto, per i rispettivi vettori aerei, di fornire servizi di trasporto aereo a norma dell'articolo AIRTRN.3 [Diritti di traffico] secondo le modalità seguenti: (i) utilizzando aeromobili forniti in leasing senza equipaggio da qualsiasi locatore; (ii) nel caso dei vettori aerei del Regno Unito, utilizzando aeromobili noleggiati con equipaggio da altri vettori aerei delle parti; 257 (iii) nel caso dei vettori aerei dell'Unione, utilizzando aeromobili noleggiati con equipaggio da altri vettori aerei dell'Unione; (iv) utilizzando aeromobili forniti in leasing con equipaggio da vettori aerei diversi da quelli indicati, rispettivamente, ai punti ii) e iii), a condizione che il leasing sia giustificato da esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o difficoltà operative del locatario e che il leasing non superi la durata strettamente necessaria per soddisfare tali esigenze o superare tali difficoltà; (b) le parti possono richiedere che i contratti di leasing siano approvati dalle rispettive autorità competenti al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo e dei requisiti di sicurezza e di security applicabili; (c) la parte che richiede tale approvazione si adopera tuttavia per accelerare le procedure di approvazione e di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei vettori aerei interessati; (d) le disposizioni del presente paragrafo lasciano impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari di una parte per quanto riguarda il leasing di aeromobili ad opera di vettori aerei di tale parte. Articolo AIRTRN.14 - Disposizioni fiscali 1. All'arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per un trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte, come pure le normali dotazioni, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, le apparecchiature di terra e i pezzi di ricambio (compresi i motori), le provviste di bordo (compresi, a titolo esemplificativo, viveri, bevande, liquori, tabacco e altri prodotti destinati alla vendita o al consumo dei passeggeri in quantità limitate durante il volo) e altri articoli destinati a garantire l'operatività o la manutenzione dell'aeromobile impiegato nel trasporto aereo internazionale o utilizzati esclusivamente a tale fine sono esenti, sulla base della reciprocità e purché rimangano a bordo dell'aeromobile, da tutte le restrizioni all'importazione, da imposte sulla proprietà o sul capitale, da dazi doganali, accise, diritti di ispezione, dall'imposta sul valore aggiunto e da altre imposte indirette analoghe, nonché da diritti e oneri analoghi imposti dalle autorità nazionali o locali o dall'Unione. 2. Le seguenti merci sono altresì esenti, sulla base della reciprocità, dalle imposte, dalle tasse, dai dazi, dai diritti e dagli oneri di cui al paragrafo 1: (a) le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una parte e imbarcate, in quantità ragionevoli, per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; (b) attrezzature di terra e parti di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte per la manutenzione, la revisione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale; (c) i lubrificanti e il materiale tecnico di consumo diverso dal carburante introdotti o forniti nel territorio di una parte per essere utilizzati nell'aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte impiegato nel trasporto aereo internazionale, anche quando tali forniture sono destinate a essere usate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; e 258 (d) le stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte, introdotte o fornite nel territorio di una parte e prese a bordo per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali articoli sono destinati ad essere usati su un tratto della rotta sopra il territorio suddetto. 3. Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali, le forniture e i pezzi di ricambio, di cui al paragrafo 1, normalmente presenti a bordo dell'aeromobile utilizzato da un vettore aereo di una delle parti, possono essere scaricate sul territorio dell'altra parte solo con l'approvazione delle autorità doganali di tale parte e possono essere assoggettate alla supervisione o al controllo di dette autorità fino al momento in cui sono riesportate o altrimenti cedute in conformità alla normativa doganale. 4. L'esenzione dai dazi doganali, dalle accise nazionali e da analoghe imposte nazionali di cui al presente articolo si applica anche nei casi in cui il vettore aereo o i vettori aerei di una parte abbiano concluso accordi con un altro vettore aereo o altri vettori aerei per il prestito o il trasferimento nel territorio dell'altra parte degli articoli specificati ai paragrafi 1 e 2, purché l'altro vettore aereo o gli altri vettori aerei beneficino analogamente di tale esenzione concessa da tale altra parte. 5. Nulla nel presente titolo impedisce alle parti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio nei quali è permesso l'imbarco o lo sbarco. 6. I bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una parte sono esentati da imposte, dazi doganali, diritti e altri oneri analoghi. 7. Le dotazioni e forniture di cui al paragrafo 2 possono essere assoggettate alla supervisione o al controllo delle autorità competenti. 8. Il presente titolo lascia impregiudicate le disposizioni delle convenzioni in vigore tra il Regno Unito e gli Stati membri per evitare la doppia tassazione del reddito e del capitale. 9. L'esenzione dai dazi doganali, dalle accise nazionali e da analoghe imposte nazionali non si estende agli oneri relativi al costo dei servizi prestati a un vettore aereo di una parte nel territorio dell'altra parte. Articolo AIRTRN.15 - Oneri d'uso 1. Gli oneri d'uso eventualmente imposti da una parte ai vettori aerei dell'altra parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e di navigazione aerea sono calcolati in base ai costi e non sono discriminatori. In ogni caso, ciascun tipo di onere d'uso è applicato ai vettori aerei dell'altra parte secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo in circostanze analoghe nel momento in cui tali oneri sono applicati. 2. Fatto salvo l'articolo AIRTRN.13 [Operazioni commerciali], paragrafo 5, ciascuna parte provvede affinché oneri d'uso diversi da quelli di cui al paragrafo 1 che possono essere imposti ai vettori aerei dell'altra parte siano equi, ragionevoli, non ingiustamente discriminatori e ripartiti equamente tra le categorie di utenti. Gli oneri d'uso imposti ai vettori aerei dell'altra parte possono riflettere, ma non superare, il costo totale della fornitura di adeguate infrastrutture e servizi aeroportuali, ambientali e di sicurezza aerea (security) nell'aeroporto o all'interno del sistema aeroportuale. Tali oneri possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso è soggetto al pagamento di tali oneri sono 259 forniti secondo criteri di efficienza ed economia. In ogni caso, ciascun tipo di onere d'uso è applicato ai vettori aerei dell'altra parte secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo in circostanze analoghe nel momento in cui tali oneri sono applicati. 3. Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte provvede affinché si svolgano consultazioni tra le autorità o gli organismi competenti per la riscossione dei diritti nel proprio territorio e i vettori aerei che utilizzano i servizi e le infrastrutture in questione e affinché le autorità o gli organismi competenti per la riscossione dei diritti e i vettori aerei aeree si scambino le informazioni eventualmente necessarie. Ciascuna parte assicura che le autorità competenti della riscossione comunichino agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di variazione degli oneri d'uso, onde consentire agli utenti di esprimere la propria opinione prima che qualsiasi modifica entri in vigore. Articolo AIRTRN.16 - Tariffe 1. Le parti consentono ai vettori aerei delle parti di stabilire liberamente tariffe sulla base di una concorrenza equa a norma del presente titolo. 2. Le parti non sottopongono ad approvazione le tariffe dei rispettivi vettori aerei. Articolo AIRTRN.17 - Statistiche 1. Le parti cooperano nell'ambito del comitato specializzato per il trasporto aereo al fine di facilitare lo scambio di informazioni statistiche relative al trasporto aereo a norma del presente titolo. 2. A richiesta, ciascuna parte fornisce all'altra parte, su basi non discriminatorie, i dati statistici disponibili non riservati e non sensibili dal punto di vista commerciale che possono essere ragionevolmente richiesti in merito ai servizi aerei prestati a norma del presente titolo, secondo quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti. Articolo AIRTRN.18 - Sicurezza aerea (safety) 1. Le parti ribadiscono l'importanza di una stretta cooperazione nel settore della sicurezza aerea. 2. I certificati di aeronavigabilità, i certificati di competenza e le licenze rilasciati o convalidati da una parte e ancora in vigore sono riconosciuti validi dall'altra parte e dalle sue autorità competenti ai fini della prestazione di servizi aerei a norma del presente titolo, purché tali licenze o certificati siano rilasciati o convalidati come minimo in forza e in conformità delle norme internazionali pertinenti stabilite nel quadro della Convenzione. 3. Ciascuna parte può chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni in merito alle norme di sicurezza osservate e fatte osservare dall'altra parte in relazione alle infrastrutture aeronautiche, agli equipaggi di bordo, agli aeromobili e al funzionamento degli stessi. Le consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla richiesta. 4. Se, a seguito di tali consultazioni, una parte ritiene che l'altra parte non osservi e non faccia osservare efficacemente, negli ambiti di cui al paragrafo 2, norme di sicurezza che siano almeno equivalenti alle norme minime stabilite in precedenza in conformità alla Convenzione, la prima parte comunica all'altra parte i riscontri effettuati e le misure ritenute necessarie per conformarsi a tali 260 norme minime e l'altra parte adotta le opportune misure correttive. Nel caso in cui l'altra parte non adotti opportune misure entro 15 giorni o entro un termine diverso eventualmente convenuto, la parte richiedente può rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici oppure rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare altrimenti le operazioni dei vettori aerei sottoposti alla sorveglianza in materia di sicurezza dall'altra parte. 5. Un aeromobile utilizzato da uno o più vettori aerei di una parte, o per conto di tali vettori aerei sulla base di un contratto di locazione, può essere sottoposto, durante la permanenza nel territorio dell'altra parte, a un'ispezione di rampa, purché ciò non comporti un ritardo irragionevole nell'esercizio dell'aeromobile. 6. Un'ispezione di rampa o una serie di ispezioni di rampa può dare adito a: (a) serie preoccupazioni per la non conformità di un aeromobile o dell'esercizio di un aeromobile alle norme minime stabilite in precedenza in conformità alla Convenzione, o (b) serie preoccupazioni per le lacune emerse in materia di manutenzione e amministrazione efficiente delle norme di sicurezza stabilite in precedenza in conformità alla Convenzione. Qualora la parte che ha effettuato l'ispezione o le ispezioni di rampa constati la presenza delle serie preoccupazioni di cui alle lettere a) o b), essa comunica i riscontri effettuati alle autorità competenti dell'altra parte responsabili della sorveglianza in materia di sicurezza del vettore aereo che utilizza l'aeromobile e le informa delle misure ritenute necessarie per conformarsi a tali norme minime. Nel caso in cui non vengano adottate opportune misure correttive entro 15 giorni o entro un termine diverso eventualmente convenuto, la prima parte può rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici oppure rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare altrimenti le operazioni dei vettori aerei che utilizzano l'aeromobile. 7. Qualora sia negato l'accesso ai fini di un'ispezione di rampa di un aeromobile gestito dal vettore aereo o dai vettori aerei di una parte a norma del paragrafo 5, l'altra parte può ritenere che ciò dia adito a serie preoccupazioni del tipo descritto al paragrafo 6 e può procedere in conformità a tale paragrafo 6. 8. Ciascuna parte si riserva il diritto di revocare, sospendere o limitare immediatamente le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici o di sospendere o limitare in altro modo le operazioni di uno o più vettori aerei dell'altra parte nel caso in cui la prima parte concluda, a seguito di un'ispezione di rampa, di una serie di ispezioni di rampa, di un rifiuto di accesso ai fini di tali ispezioni, di consultazioni o in altro modo, che un intervento immediato è essenziale per la sicurezza delle operazioni di un vettore aereo. La parte che adotta tali misure ne informa immediatamente l'altra parte, motivando la sua azione. 9. Le misure adottate da una parte a norma dei paragrafi 4, 6 o 8 sono sospese nel momento in cui vengono meno i motivi che le hanno determinate. 10. Qualora siano adottate misure da una parte a norma dei paragrafi 4, 6 o 8, in caso di controversie una delle parti può ricorrere all'arbitrato a norma dell'articolo INST.14 [Procedura di arbitrato], senza ricorrere preventivamente a consultazioni a norma dell'articolo INST.13 [Consultazioni]. Il collegio arbitrale tratta la questione come un caso d'urgenza ai fini dell'articolo INST.19 [Procedura d'urgenza]. A richiesta della parte attrice il giudice può, nelle more della 261 decisione definitiva, disporre l'adozione di provvedimenti correttivi provvisori, compresa la modifica o sospensione di misure che l'una o l'altra parte ha adottato a norma del presente articolo. Articolo AIRTRN.19 - Sicurezza aerea (security) 1. A richiesta le parti si forniscono reciprocamente tutta l'assistenza necessaria per contrastare qualunque minaccia alla sicurezza per l'aviazione civile, compresa la prevenzione degli atti di cattura illecita di aeromobili civili e degli altri atti illeciti contro la sicurezza di tali aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle infrastrutture di navigazione aerea, così come ogni altra minaccia alla sicurezza per l'aviazione civile. 2. Nelle loro reciproche relazioni le parti agiscono in conformità alle norme di sicurezza aerea istituite dall'ICAO. Esse prescrivono agli operatori degli aeromobili figuranti nei loro registri e agli operatori degli aeroporti situati nel loro territorio di agire almeno in conformità a tali norme di sicurezza aerea. Ciascuna parte, su richiesta, notifica all'altra parte qualsiasi differenza tra le proprie disposizioni legislative, regolamentari e prassi e le norme di sicurezza aerea di cui al presente paragrafo. Ciascuna parte può chiedere in qualsiasi momento che si tengano quanto prima consultazioni con l'altra parte per discutere tali differenze. 3. Ciascuna parte si adopera affinché nel proprio territorio vengano prese misure efficaci per proteggere l'aviazione civile da atti di interferenza illecita, tra cui i controlli dei passeggeri e dei bagagli a mano, i controlli dei bagagli da stiva, i controlli di sicurezza delle persone diverse dai passeggeri, compreso l'equipaggio, e degli oggetti da essi trasportati, delle merci, della posta, delle provviste di bordo e delle forniture per l'aeroporto nonché dell'accesso all'area lato volo e alle aree sterili. Ciascuna parte conviene che devono essere rispettate le disposizioni in materia di sicurezza aerea dell'altra parte in relazione all'ingresso e all'esercizio dell'aeromobile nel suo territorio o all'uscita dallo stesso. 4. Le parti si adoperano per cooperare quanto più possibile sulle questioni relative alla sicurezza aerea, al fine di scambiare informazioni in merito a minacce, vulnerabilità e rischi, previo accordo delle parti sulle appropriate modalità di trasferimento, uso, archiviazione e smaltimento sicuri delle informazioni classificate, al fine di discutere e condividere le migliori prassi, le norme di prestazione e di rilevamento delle attrezzature di sicurezza, le migliori prassi e i risultati del monitoraggio di conformità, e in qualsiasi altro settore individuato dalle parti. In particolare le parti si adoperano per sviluppare e mantenere accordi tra esperti tecnici sullo sviluppo e il riconoscimento di norme di sicurezza aerea allo scopo di agevolare tale cooperazione, ridurre le duplicazioni amministrative e favorire la tempestiva comunicazione e la discussione preventiva di nuove iniziative e nuovi obblighi in materia di sicurezza. 5. Ciascuna parte mette a disposizione dell'altra parte, su richiesta, i risultati degli audit effettuati dall'ICAO e le misure correttive adottate dallo Stato sottoposto ad audit, previo accordo delle parti in merito ad appropriate disposizioni di trasferimento, uso, l'archiviazione e smaltimento sicuri di tali informazioni. 6. Le parti si impegnano a cooperare nelle ispezioni di sicurezza da queste effettuate sul territorio di una delle parti mediante la creazione di appositi meccanismi, comprese disposizioni amministrative, per il reciproco scambio di informazioni sui risultati di dette ispezioni di sicurezza. Le parti si impegnano a dare seguito alle richieste di partecipare, in qualità di osservatori, alle ispezioni di sicurezza effettuate dall’altra parte. 262 7. Fatto salvo il paragrafo 9, e con piena considerazione e mutuo rispetto della sovranità dell'altra parte, una parte può adottare misure di sicurezza relative all'ingresso nel proprio territorio. Se possibile, tale parte tiene conto delle misure di sicurezza già applicate dall'altra parte e di eventuali pareri che quest'ultima possa formulare. Ciascuna parte riconosce che nulla nel presente articolo limita il diritto di ciascuna di esse di rifiutare l'ingresso nel proprio territorio a uno o più voli che, a suo giudizio, presentano una minaccia per la propria sicurezza. 8. Una parte può adottare misure di emergenza per far fronte a specifiche minacce per la sicurezza. Tali misure sono notificate immediatamente all’altra parte. Fatta salva la necessità di prendere provvedimenti immediati per assicurare la sicurezza aerea, nel prendere in considerazione misure di sicurezza, una parte deve valutare i loro possibili effetti negativi sul trasporto aereo internazionale e, salvo che sussista un obbligo di legge, tener conto di tali effetti nel determinare le misure necessarie ed appropriate per affrontare i problemi di sicurezza. 9. Per quanto riguarda i servizi aerei diretti nel proprio territorio, una parte non può richiedere l'attuazione di misure di sicurezza nel territorio dell'altra parte. Qualora una parte ritenga che una specifica minaccia richieda con urgenza l'attuazione di misure temporanee oltre a quelle già in vigore nel territorio dell'altra parte, essa informa dettagliatamente l'altra parte in merito a tale minaccia, in misura proporzionale alla necessità di proteggere le informazioni riservate, e alle misure proposte. L'altra parte considera favorevolmente tale proposta e può decidere di attuare le misure supplementari che ritiene necessarie. Tali misure sono proporzionate e limitate nel tempo. 10. Quando si verifica un sequestro illegale di un aeromobile civile o una minaccia di sequestro o altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio, dell'aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni di aeronavigazione, le parti si assistono reciprocamente agevolando le comunicazioni e l'adozione di altri provvedimenti appropriati volti a porre fine rapidamente e in condizioni di sicurezza a tale incidente o minaccia di incidente. 11. Ciascuna parte adotta tutte le misure che ritiene praticabili per garantire che un aeromobile oggetto di un sequestro illegale o di altri atti di interferenza illecita che si trova a terra sul suo territorio sia trattenuto sullo stesso, a meno che la sua partenza sia resa necessaria dall'imperativo assoluto di proteggere vite umane. Ogniqualvolta ciò sia possibile, tali misure sono adottate sulla base di consultazioni tra le parti. 12. La parte che abbia ragionevoli motivi di ritenere che l'altra parte non rispetti il presente articolo può richiedere consultazioni immediate con l'altra parte. Tali consultazioni sono avviate entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Nel caso in cui non sia raggiunto un accordo soddisfacente entro 15 giorni o entro un termine diverso eventualmente convenuto a partire dalla data di tale richiesta, la parte che ha chiesto le consultazioni può adottare misure per rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio e i permessi tecnici di uno o più vettori aerei dell'altra parte per garantire il rispetto del presente articolo. In caso di emergenza o per impedire ulteriori violazioni del presente articolo, una parte può prendere misure provvisorie prima della scadenza del termine di 15 giorni di cui al presente paragrafo. 13. Qualsiasi misura adottata a norma del paragrafo 8 cessa nel momento in cui la parte in questione ritiene che l'azione non sia più necessaria o sia stata sostituita da altre misure volte ad attenuare la minaccia. Qualsiasi misura adottata a norma del paragrafo 12 cessa se l'altra parte si è conformata al presente articolo. Le misure adottate a norma del paragrafo 8 o 12 possono essere sospese secondo quanto convenuto di comune accordo dalle parti. 263 14. Se sono state adottate misure a norma dei paragrafi 7, 8, 9 o 12, una parte può avvalersi delle disposizioni di risoluzione delle controversie di cui alla parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie]. Il collegio arbitrale tratta la questione come un caso d'urgenza ai fini dell'articolo INST.19 [Procedura d'urgenza]. Articolo AIRTRN.20 - Gestione del traffico aereo 1. Le parti, le rispettive autorità competenti e i fornitori di servizi di navigazione aerea cooperano tra loro in modo da migliorare il funzionamento sicuro ed efficiente del traffico aereo nella regione europea. Le parti si adoperano per realizzare l'interoperabilità tra i rispettivi fornitori di servizi. 2. Le parti convengono di cooperare su questioni riguardanti la prestazione e la tariffazione dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete, al fine di ottimizzare l'efficienza complessiva dei voli, ridurre i costi, ridurre al minimo l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza e la capacità dei flussi di traffico aereo nell'ambito dei sistemi di gestione del traffico aereo esistenti delle parti. 3. Le parti convengono di promuovere la cooperazione tra i rispettivi fornitori di servizi di navigazione aerea al fine di scambiare i dati di volo e coordinare i flussi di traffico per ottimizzare l'efficienza dei voli, con l'obiettivo di migliorare la prevedibilità, la puntualità e la continuità del servizio del traffico aereo. 4. Le parti convengono di cooperare per quanto riguarda i rispettivi programmi di modernizzazione della gestione del traffico aereo, comprese le attività di ricerca, sviluppo e diffusione, nonché di incoraggiare la partecipazione incrociata alle attività di convalida e dimostrazione al fine di garantire l'interoperabilità su scala mondiale. Articolo AIRTRN.21 - Responsabilità dei vettori aerei Le parti ribadiscono i propri obblighi nel quadro della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 (Convenzione di Montreal). Articolo AIRTRN.22 - Tutela dei consumatori 1. Le parti condividono l'obiettivo di conseguire un livello elevato di tutela dei consumatori e cooperano a tale fine. 2. Le parti provvedono affinché siano adottate misure efficaci e non discriminatorie per proteggere gli interessi dei consumatori nel trasporto aereo. Tali misure comprendono l'accesso adeguato alle informazioni, all'assistenza - anche per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, al rimborso e, se del caso, alla compensazione in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo, nonché procedure efficienti per il trattamento dei reclami. 3. Le parti si consultano su qualsiasi questione relativa alla tutela dei consumatori, comprese le misure previste al riguardo. Articolo AIRTRN.23 - Relazioni con altri accordi 1. Gli accordi e le intese precedenti tra il Regno Unito e gli Stati membri relativi all'oggetto del presente titolo, sono sostituiti dal presente accordo nella misura in cui non possono essere stati sostituiti dal diritto dell'Unione. 264 2. Il Regno Unito e uno Stato membro non possono concedersi reciprocamente diritti diversi da quelli espressamente previsti nel presente titolo in relazione al trasporto aereo diretto, proveniente o all'interno dei rispettivi territori, salvo quanto previsto all'articolo AIRTRN.3 [Diritti di traffico], paragrafi 4 e 9. 3. Se le parti diventano parti di un accordo multilaterale o approvano una decisione adottata dall’ICAO o da un'altra organizzazione internazionale che contempli materie disciplinate dal presente titolo, si consultano in sede di comitato specializzato per il trasporto aereo allo scopo di determinare se il presente titolo debba essere rivisto per tener conto di tali sviluppi. 4. Nulla nel presente titolo pregiudica la validità e l'applicazione degli accordi esistenti e futuri tra gli Stati membri e il Regno Unito per quanto riguarda i territori soggetti alla loro rispettiva sovranità che non sono contemplati dall'articolo FINPROV.1 [Ambito di applicazione territoriale]. 5. Nulla nel presente titolo pregiudica i diritti conferiti al Regno Unito e agli Stati membri dall'accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa, firmato a Parigi il 30 aprile 1956, nella misura in cui tali diritti vanno al di là di quelli stabiliti nel presente titolo. Articolo AIRTRN.24 - Sospensione e denuncia 1. Una sospensione totale o parziale del presente titolo a norma dell'articolo INST.24 [Misure correttive temporanee] può essere attuata non prima del primo giorno della stagione di traffico dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) successiva alla stagione durante la quale la sospensione è stata notificata. 2. In caso di denuncia del presente accordo a norma dell'articolo FINPROV.8 [Denuncia] o in caso di denuncia del presente titolo a norma dell'articolo AIRTRN.25 [Denuncia del presente titolo] o dell'articolo OTH.10 [Denuncia della parte seconda] o dell'articolo FISH.17 [Denuncia], le disposizioni che disciplinano le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo continuano ad applicarsi oltre la data di cessazione di cui all'articolo FINPROV.8 [Denuncia] o all'articolo AIRTRN.25 [Denuncia del presente titolo] o all'articolo OTH.10 [Denuncia della parte seconda] o all'articolo FISH.17 [Denuncia], fino al temine della stagione di traffico IATA in corso a tale data. 3. La parte che sospende il presente titolo, in tutto o in parte, o che denuncia il presente accordo o il presente titolo ne informa l'ICAO. Articolo AIRTRN.25 - Denuncia del presente titolo Fatto salvo l'articolo FINPROV.8 [Denuncia], l'articolo OTH.10 [Denuncia della parte seconda] e l'articolo FISH.17 [Denuncia] ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare il presente titolo mediante notifica scritta per via diplomatica. In tal caso il presente titolo cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica. Articolo AIRTRN.26 - Registrazione dell'accordo Il presente accordo e le sue eventuali modifiche sono registrati, se del caso, presso l'ICAO a norma dell'articolo 83 della Convenzione. 265 TITOLO II - SICUREZZA AEREA (SAFETY) Articolo AVSAF.1 - Obiettivi Gli obiettivi del presente titolo sono: (a) consentire l'accettazione reciproca, come previsto negli allegati del presente titolo, dei riscontri di conformità effettuati e dei certificati rilasciati dalle autorità competenti o dalle organizzazioni approvate di ciascuna parte; (b) promuovere la cooperazione diretta a un elevato livello di sicurezza dell'aviazione civile e di compatibilità ambientale; (c) facilitare l'internazionalizzazione del settore dell'aviazione civile; (d) facilitare e promuovere la libera circolazione di prodotti e servizi aeronautici civili. Articolo AVSAF.2 - Definizioni Ai fini del presente titolo si intende per: (a) "organizzazione approvata": qualsiasi persona giuridica certificata dall'autorità competente di una delle parti affinché eserciti i privilegi connessi all'ambito di applicazione del presente titolo; (b) "certificato": qualsiasi approvazione, licenza o altro documento rilasciato a titolo di riconoscimento della conformità di un prodotto aeronautico civile, di un'organizzazione o una persona fisica o giuridica ai requisiti applicabili stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte; (c) "prodotto aeronautico civile": qualsiasi aeromobile civile, motore o elica di aeromobile o sottogruppo, impianto, parte o componente installato o da installare sull'aeromobile; (d) "autorità competente": un'agenzia dell'Unione o governativa o un ente governativo responsabile della sicurezza dell'aviazione civile, designato da una parte ai fini del presente titolo per svolgere le seguenti funzioni: (i) valutare la conformità di prodotti aeronautici civili, organizzazioni, infrastrutture, operazioni e servizi soggetti alla sua sorveglianza ai requisiti applicabili stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale parte; (ii) monitorare il mantenimento della conformità a tali requisiti; e (iii) adottare misure coercitive per garantire la loro conformità a tali requisiti; (e) "riscontri di conformità": la constatazione della conformità ai requisiti applicabili stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari di una parte in seguito ad azioni quali esami, ispezioni, qualificazioni, approvazioni e monitoraggi; (f) "monitoraggio": la regolare attività di sorveglianza effettuata da un'autorità competente di una parte, volta a determinare il mantenimento della conformità ai requisiti applicabili stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari di tale parte; 266 (g) "agente tecnico": per l'Unione, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ("EASA"), o il soggetto che le succederà, e per il Regno Unito, l'Autorità per l'aviazione civile del Regno Unito (Civil Aviation Authority - "CAA"), o il soggetto che le succederà; e (h) "la Convenzione": la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, comprendente: (i) ogni emendamento che sia entrato in vigore a norma dell'articolo 94, lettera a), della Convenzione stessa e che sia stato ratificato dal Regno Unito e dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, in quanto pertinente per la questione di cui trattasi, e (ii) ogni allegato o i relativi emendamenti, adottati a norma dell'articolo 90 della Convenzione stessa, qualora tale allegato o emendamento sia entrato in vigore simultaneamente per il Regno Unito e per lo Stato membro o per gli Stati membri interessati, in quanto pertinente per la questione di cui trattasi. Articolo AVSAF.3 - Ambito di applicazione e attuazione 1. Le parti possono cooperare nei seguenti settori: (a) certificati di aeronavigabilità e monitoraggio dei prodotti aeronautici civili; (b) certificati ambientali e prove sui prodotti aeronautici civili; (c) certificati di progettazione e produzione e monitoraggio delle organizzazioni di progettazione e di produzione; (d) certificati delle organizzazioni di manutenzione e monitoraggio delle organizzazioni di manutenzione; (e) formazione del personale e rilascio delle relative licenze; (f) valutazione della qualificazione dei simulatori di volo; (g) esercizio dell'aeromobile; (h) gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea; e (i) altri ambiti connessi alla sicurezza aerea oggetto degli allegati della Convenzione. 2. L'ambito di applicazione del presente titolo è stabilito mediante allegati che riguardano ciascuno dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 1. 3. Il comitato specializzato per la sicurezza aerea può adottare gli allegati di cui al paragrafo 2 solo se ciascuna parte ha stabilito che le norme, le regole, le prassi, le procedure e i sistemi dell'altra parte in materia di aviazione civile garantiscono un livello di sicurezza sufficientemente equivalente tale da consentire l'accettazione dei riscontri di conformità effettuati e dei certificati rilasciati dalle sue autorità competenti o da organizzazioni da esse approvate. 4. Ogni allegato di cui al paragrafo 2 descrive i termini, le condizioni e i metodi per l'accettazione reciproca dei riscontri di conformità e dei certificati e, se del caso, di accordi transitori. 267 5. Gli agenti tecnici possono elaborare procedure di attuazione per ogni singolo allegato. Le differenze tecniche tra le norme, le regole, le prassi, le procedure e i sistemi delle parti in materia di aviazione civile sono trattate negli allegati di cui al paragrafo 2 e nelle procedure di attuazione. Articolo AVSAF.4 - Obblighi generali 1. Ciascuna parte accetta i riscontri di conformità effettuati e i certificati rilasciati dalle autorità competenti o dalle organizzazioni approvate dell'altra parte, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti negli allegati di cui all'articolo AVSAF.3 [Ambito di applicazione e attuazione], paragrafo 2. 2. Nulla nel presente titolo implica l'accettazione reciproca delle norme o dei regolamenti tecnici delle parti. 3. Ciascuna parte provvede affinché le rispettive autorità competenti restino idonee e adempiano alle responsabilità loro incombenti in forza del presente titolo. Articolo AVSAF.5 - Indipendenza delle autorità di regolamentazione Nulla nel presente titolo dovrà interpretarsi come una limitazione del potere di una parte di determinare, mediante le proprie misure legislative, regolamentari e amministrative, il livello di tutela che ritiene adeguato per la sicurezza e l'ambiente. Articolo AVSAF.6: Misure di salvaguardia 1. Ciascuna parte può adottare tutte le appropriate e immediate misure qualora ritenga che esista un rischio ragionevole che un prodotto aeronautico civile, un servizio o qualsiasi attività che rientra nell'ambito di applicazione del presente titolo possa compromettere la sicurezza o l'ambiente, possa non rispettare le misure legislative, regolamentari o amministrative applicabili o non riesca altrimenti a soddisfare un requisito che rientra nell'ambito di applicazione del pertinente allegato del presente titolo. 2. Quando una parte adotta misure a norma del paragrafo 1, ne informa l’altra parte per iscritto entro 15 giorni lavorativi dall’adozione di tali misure, illustrandone le motivazioni. Articolo AVSAF.7 - Comunicazione 1. Le parti designano e si comunicano reciprocamente i rispettivi punti di contatto per le comunicazioni relative all'attuazione del presente titolo. Tutte le comunicazioni sono in lingua inglese. 2. Le parti si comunicano reciprocamente l'elenco delle autorità competenti e, successivamente, un elenco aggiornato ogniqualvolta ciò si renda necessario. Articolo AVSAF.8 - Trasparenza, cooperazione nella regolamentazione e reciproca assistenza 1. Ciascuna parte provvede affinché l'altra parte sia tenuta informata in merito alle proprie disposizioni legislative e regolamentari relative al presente titolo e a qualsiasi modifica significativa delle stesse. 2. Per quanto possibile, le parti si informano reciprocamente in merito alle rispettive proposte di revisioni rilevanti di leggi, regolamenti, norme e requisiti pertinenti, nonché dei rispettivi sistemi 268 di rilascio dei certificati, nella misura in cui tali modifiche possano avere un'incidenza sul presente titolo. Nella misura del possibile, le parti si offrono a vicenda la possibilità di commentare le rispettive revisioni e tengono in debito conto tali osservazioni. 3. A fini di indagine e risoluzione di specifici problemi di sicurezza, le autorità competenti di ciascuna parte possono autorizzare le autorità competenti dell'altra parte a partecipare in qualità di osservatori alle rispettive attività di sorveglianza, secondo quanto specificato nel pertinente allegato del presente titolo. 4. Ai fini del monitoraggio e delle ispezioni, le autorità competenti di ciascuna parte prestano assistenza, ove necessario, alle autorità competenti dell'altra parte nell'intento di fornire l'accesso senza restrizioni agli organismi regolamentati soggetti alla loro sorveglianza. 5. Per garantire la fiducia continua di ciascuna parte nell'affidabilità dei processi di riscontro della conformità dell'altra parte, ciascun agente tecnico può partecipare alle relative attività di sorveglianza in qualità di osservatore, secondo le procedure di cui agli allegati del presente titolo. Tale partecipazione non equivale a una partecipazione sistematica all'attività di sorveglianza dell'altra parte. Articolo AVSAF.9 - Scambio di informazioni in materia di sicurezza Fatto salvo l'articolo AVSAF.11 [Riservatezza e tutela delle informazioni e dei dati] e ferma restando la legislazione applicabile, le parti provvedono: (a) a fornirsi reciprocamente, su richiesta e tempestivamente, le informazioni a disposizione dei rispettivi agenti tecnici relative a incidenti, gravi inconvenienti o episodi connessi a prodotti aeronautici civili, servizi o attività disciplinati dagli allegati del presente titolo; e (b) a scambiare altre informazioni in materia di sicurezza, secondo quanto deciso dagli agenti tecnici. Articolo AVSAF.10 - Cooperazione nelle attività di esecuzione Le parti, attraverso i rispettivi agenti tecnici o le autorità competenti, forniscono su richiesta e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nonché in funzione della disponibilità delle risorse necessarie, la reciproca cooperazione e assistenza in attività di indagine o di esecuzione riguardanti presunte o sospette violazioni di disposizioni legislative o regolamentari rientranti nell'ambito di applicazione del presente titolo. Ciascuna parte inoltre notifica immediatamente all'altra qualsiasi indagine che incida su interessi comuni. Articolo AVSAF.11 - Riservatezza e tutela delle informazioni e dei dati 1. Ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, mantiene la riservatezza dei dati e delle informazioni ricevuti dall'altra parte nell'ambito del presente titolo. Tali dati e informazioni possono essere utilizzati solo dalla parte che li riceve ai fini del presente titolo. 2. In particolare, ferme restando le rispettive disposizioni legislative e regolamentari, le parti non comunicano a terzi, incluso il pubblico, né consentono alle loro autorità competenti di comunicare a terzi, incluso il pubblico, dati e informazioni ricevuti dall'altra parte nell'ambito del presente titolo che costituiscono segreti commerciali, proprietà intellettuale, informazioni riservate 269 di carattere commerciale o finanziario, dati proprietari o informazioni relative a un'indagine in corso. A tal fine, tali dati e informazioni si intendono riservati. 3. Una parte o una sua autorità competente può, nel fornire dati o informazioni all'altra parte o a un'autorità competente di tale altra parte, designare dati o informazioni che ritiene riservati e non soggetti a divulgazione. In tal caso, la parte o la sua autorità competente contrassegna chiaramente tali dati o informazioni come riservati. 4. Se una parte non concorda con la designazione effettuata dall'altra parte o da un'autorità competente di tale parte a norma del paragrafo 3, la prima parte può chiedere l'avvio di consultazioni con l'altra parte per esaminare la questione. 5. Ciascuna parte adotta tutte le ragionevoli precauzioni necessarie per impedire la divulgazione non autorizzata di dati e informazioni ricevuti nell'ambito del presente titolo. 6. La parte che riceve dati e informazioni dall'altra parte nell'ambito del presente titolo non acquisisce diritti proprietari su tali dati e informazioni per il fatto di averli ricevuti dall'altra parte. Articolo AVSAF.12 - Adozione e modifiche di allegati del presente titolo Il comitato specializzato per la sicurezza aerea può modificare l'ALLEGATO AVSAF-1 [AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE] del presente titolo, adottare o modificare gli allegati come previsto all'articolo AVSAF.3 [Ambito di applicazione e attuazione], paragrafo 2, ed eliminare qualsiasi allegato. Articolo AVSAF.13 - Recupero dei costi Ciascuna parte si adopera affinché eventuali commissioni o spese imposte da una parte o dal suo agente tecnico a persone fisiche o giuridiche le cui attività sono disciplinate dal presente titolo siano eque, ragionevoli e proporzionate ai servizi prestati e non costituiscano un ostacolo agli scambi. Articolo AVSAF.14 - Altri accordi e intese precedenti 1. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il presente titolo sostituisce eventuali accordi o intese bilaterali sulla sicurezza aerea tra il Regno Unito e gli Stati membri per quanto riguarda tutte le materie disciplinate dal presente titolo e attuate conformemente all'articolo AVSAF.3 [Ambito di applicazione e attuazione]. 2. Gli agenti tecnici adottano le misure necessarie per rivedere o sopprimere, se del caso, le intese precedenti concluse tra di loro. 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, nulla nel presente titolo pregiudica i diritti e gli obblighi che derivano alle parti da qualsiasi altro accordo internazionale. Articolo AVSAF.15 - Sospensione degli obblighi di accettazione reciproca 1. Una parte ha il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i propri obblighi di accettazione a norma dell'articolo AVSAF.4 [Obblighi generali], paragrafo 1, qualora l'altra parte compia una violazione sostanziale degli obblighi a essa derivanti dal presente titolo. 270 2. Prima di esercitare il diritto di sospendere i propri obblighi di accettazione, una parte è tenuta a chiedere consultazioni nell'intento di ottenere misure correttive dall'altra parte. Durante le consultazioni, le parti considerano, se del caso, gli effetti della sospensione. 3. I diritti di cui al presente articolo sono esercitati soltanto se l'altra parte non adotta misure correttive entro un termine adeguato dopo le consultazioni. La parte che esercita un diritto a norma del presente articolo notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di sospendere gli obblighi di accettazione, specificando i motivi della sospensione. 4. Tale sospensione prende effetto 30 giorni dopo la data della notifica, purché, entro tale periodo, la parte che ha avviato la sospensione non notifichi all’altra parte per iscritto di voler revocare tale sospensione. 5. Tale sospensione non incide sulla validità dei riscontri di conformità effettuati e dei certificati rilasciati dalle autorità competenti o dalle organizzazioni approvate dell'altra parte anteriormente alla data in cui la sospensione ha preso effetto. Qualunque sospensione divenuta effettiva può essere immediatamente revocata mediante uno scambio di note diplomatiche in tal senso tra le parti. Articolo AVSAF.16 - Denuncia del presente titolo Fatto salvo l'articolo FINPROV.8 [Denuncia], l'articolo OTH.10 [Denuncia della parte seconda] e l'articolo FISH.17 [Denuncia], ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare il presente titolo mediante notifica scritta per via diplomatica. In tal caso il presente titolo cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica. 271 RUBRICA TERZA: TRASPORTO SU STRADA TITOLO I - TRASPORTO DI MERCI SU STRADA Articolo ROAD.1 - Obiettivo 1. L'obiettivo del presente titolo è garantire, per quanto riguarda il trasporto di merci su strada, la continuità dei collegamenti tra i territori delle parti, nonché attraverso e all'interno di tali territori, e stabilire le norme applicabili a tale trasporto. 2. Le parti convengono di astenersi dall'adozione di misure discriminatorie nell'applicazione del presente titolo. 3. Nulla nel presente titolo pregiudica il trasporto su strada di merci nel territorio di una delle parti effettuato da un trasportatore di merci su strada stabilito in tale territorio. Articolo ROAD.2 - Ambito di applicazione 1. Il presente titolo si applica al trasporto di merci su strada a fini commerciali tra i territori delle parti, nonché attraverso e all'interno di tali territori, e non pregiudica l'applicazione delle norme stabilite dalla Conferenza europea dei ministri dei trasporti. 2. Il trasporto di merci su strada per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi, direttamente o indirettamente, alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri e che non sia collegato all'attività professionale è considerato trasporto di merci a fini non commerciali. Articolo ROAD.3 - Definizioni Ai fini del presente titolo e oltre alle definizioni di cui alla parte seconda [Servizi e investimenti], rubrica prima, titolo II, capo primo, articolo [SERVIN 1.2] [Definizioni], si applicano le definizioni seguenti: (a) "veicolo": un veicolo a motore immatricolato nel territorio di una parte o un insieme di veicoli accoppiati il cui veicolo a motore sia immatricolato nel territorio di una parte e adibito esclusivamente al trasporto di merci; (b) "trasportatore di merci su strada": qualsiasi persona fisica o giuridica che effettui trasporti di merci a fini commerciali mediante un veicolo; (c) "trasportatore di merci su strada di una parte": un trasportatore di merci su strada che sia una persona giuridica stabilita nel territorio di una parte o una persona fisica di una parte; (d) "parte di stabilimento": la parte in cui è stabilito un trasportatore di merci su strada; (e) "conducente": chiunque sia addetto alla guida di un veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nel contesto delle proprie mansioni per poterlo, all'occorrenza, guidare; (f) "transito": la circolazione di veicoli attraverso il territorio di una parte senza carico o scarico di merci. (g) "misure di regolamentazione": 272 (i) per l'Unione: (A) i regolamenti e le direttive di cui all'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); e (B) gli atti delegati e atti di esecuzione di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291 TFUE; e (ii) per il Regno Unito: (A) la legislazione primaria; e (B) la legislazione secondaria. Articolo ROAD.4 - Trasporto di merci tra i territori delle parti e attraverso e all'interno di tali territori 1. Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 , i trasportatori di merci su strada di una parte possono intraprendere: (a) viaggi a carico con un veicolo, dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio dell'altra parte, e vice versa, con o senza transito nel territorio di un paese terzo; (b) viaggi a carico con un veicolo dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio della stessa parte, con transito nel territorio dell'altra parte; (c) viaggi a carico con un veicolo da o verso il territorio della parte di stabilimento con transito nel territorio dell'altra parte; (d) viaggi a vuoto con un veicolo in collegamento con i viaggi di cui alle lettere da a) a c). 2. I trasportatori di merci su strada di una parte possono effettuare un viaggio di cui al paragrafo 1 soltanto se: (a) sono titolari di una licenza valida rilasciata a norma dell'articolo ROAD.5 [Requisiti per gli operatori], tranne nei casi di cui all'articolo ROAD.6 [Esenzioni dall'obbligo di licenza]; e (b) il viaggio è effettuato da conducenti in possesso di un certificato di idoneità professionale a norma dell'articolo ROAD.7 [Requisiti per i conducenti], paragrafo 1. 3. Fatto salvo il paragrafo 6 e purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare fino a due viaggi a carico da uno Stato membro verso un altro Stato membro, senza ritornare nel territorio del Regno Unito, purché che tali viaggi seguano un viaggio dal territorio del Regno Unito autorizzato a norma del paragrafo 1, lettera a). 4. Fatti salvi i paragrafi 5 e 6 e purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare un unico viaggio a carico nel territorio di uno Stato membro purché tale operazione: (a) segua un viaggio dal territorio del Regno Unito autorizzato a norma del paragrafo 1, lettera a); e 273 (b) sia effettuata entro sette giorni dallo scarico nel territorio di tale Stato membro di merci trasportate durante il viaggio di cui alla lettera a). 5. Fatto salvo il paragrafo 6 e purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada del Regno Unito stabiliti in Irlanda del Nord possono effettuare fino a due viaggi a carico all'interno del territorio dell'Irlanda, purché tali operazioni: (a) seguano un viaggio dal territorio dell'Irlanda del Nord autorizzato a norma del paragrafo 1, lettera a); e (b) siano effettuate entro sette giorni dallo scarico nel territorio dell'Irlanda del Nord di merci trasportate durante il viaggio di cui alla lettera a). 6. I trasportatori di merci su strada del Regno Unito sono limitati a un massimo di due viaggi all'interno del territorio dell'Unione ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5 prima di rientrare nel territorio del Regno Unito. 7. Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada dell'Unione possono effettuare fino a due viaggi a carico all'interno del territorio del Regno Unito, purché tali operazioni: (a) seguano un viaggio dal territorio dell'Unione autorizzato a norma del paragrafo 1, lettera a); e (b) siano effettuate entro sette giorni dallo scarico nel territorio del Regno Unito di merci trasportate durante il viaggio di cui alla lettera a). Articolo ROAD.5 - Requisiti per i trasportatori 1. I trasportatori di merci su strada di una parte che intraprendono un viaggio di cui all'articolo ROAD.4 [Trasporto di merci tra i territori delle parti e attraverso e all'interno di tali territori] sono titolari di una licenza valida rilasciata a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Le licenze sono rilasciate, in conformità alla legislazione delle parti, unicamente ai trasportatori di merci su strada che soddisfano i requisiti di cui all'allegato ROAD-1, parte A, sezione 1, che disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada e il suo esercizio. 3. Una copia certificata conforme della licenza è conservata a bordo del veicolo ed è esibita su richiesta degli agenti preposti al controllo di ciascuna parte. La licenza e le copie certificate conformi corrispondono a uno dei modelli che figurano nell'allegato ROAD-1, parte A, appendice ROAD.A.1.3, che ne stabilisce anche le condizioni d'uso. La licenza contiene almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell'allegato ROAD-1, parte A, appendice ROAD.A.1.4. 4. I trasportatori di merci su strada rispettano le prescrizioni di cui all'allegato ROAD-1, parte A, sezione 2, che stabilisce i requisiti per il distacco dei conducenti quando effettuano un viaggio di cui all'articolo ROAD.4, paragrafi da 3 a 7 [Trasporto di merci tra i territori delle parti e attraverso e all'interno di tali territori]. 274 Articolo ROAD.6 - Esenzioni dall'obbligo di licenza I seguenti tipi di trasporto di merci nonché i viaggi a vuoto relativi a tali trasporti possono essere effettuati senza una licenza valida conformemente all'articolo 5 [Requisiti per gli operatori]: (a) il trasporto della posta come servizio universale; (b) il trasporti di veicoli danneggiati o da riparare; (c) fino al 20 febbraio 2022, il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate; (d) dal 21 febbraio 2022, il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 2,5 tonnellate; (e) il trasporto di medicinali, apparecchi, attrezzature e altri articoli necessari per le cure mediche nell'ambito di aiuti di emergenza, in particolare in caso di catastrofi naturali e di assistenza umanitaria; (f) il trasporto di merci mediante veicoli purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: (i) le merci trasportate sono di proprietà dei trasportatori di merci su strada o sono state da essi vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate; (ii) lo scopo del viaggio è trasportare le merci nei locali del trasportatore di merci su strada o spedirle da tali locali, oppure spostarle, all'interno o all'esterno degli stabili del trasportatore per esigenze del trasportatore stesso; (iii) i veicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale assunto dal trasportatore di merci su strada o messo a sua disposizione in base a un obbligo contrattuale; (iv) i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà del trasportatore di merci su strada, sono stati acquistati a credito o noleggiati da quest'ultimo; e (v) tale trasporto costituisce un'attività soltanto accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività del trasportatore di merci su strada; (g) il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h. Articolo ROAD.7 - Requisiti per i conducenti 1 I conducenti di veicoli che effettuano viaggi di cui all'articolo ROAD.4 [Trasporto di merci tra i territori delle parti e attraverso e all'interno di tali territori]: (a) sono titolari di un certificato di idoneità professionale rilasciato conformemente all'allegato Road-1, parte B, sezione 1; e 275 (b) rispettano le norme in materia di tempi di guida, orari di lavoro, periodi di riposo, interruzioni e uso dei tachigrafi in conformità all'allegato ROAD-1, parte B, sezioni da 2 a 4. 2. L'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) firmato a Ginevra il 1° luglio 1970 si applica, in luogo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), per l'intero viaggio, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono parzialmente al di fuori del territorio delle parti. Articolo ROAD.8 - Requisiti per i veicoli 1. Una parte non può rifiutare o vietare l'uso nel proprio territorio di un veicolo che effettua un viaggio di cui all'articolo ROAD.4 [Trasporto di merci tra i territori delle parti e attraverso e all'interno di tali territori] se il veicolo è conforme ai requisiti di cui all'allegato ROAD-1, parte C, sezione 1. 2. I veicoli che effettuano i viaggi di cui all'articolo ROAD.4 [Trasporto di merci tra i territori delle parti e attraverso e all'interno di tali territori] sono muniti di un tachigrafo fabbricato, installato, utilizzato, collaudato e controllato conformemente all'allegato ROAD-1, parte C, sezione 2. Articolo ROAD.9 - Codice della strada I conducenti di veicoli che effettuano trasporti di merci a norma del presente titolo, quando si trovano nel territorio dell'altra parte, si conformano alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali in vigore in tale territorio in materia di circolazione stradale. Articolo ROAD.10 - Evoluzione normativa e comitato specializzato per il trasporto su strada 1. Quando una parte propone una nuova misura di regolamentazione in un settore contemplato dall'allegato ROAD-1, essa: (a) notifica quanto prima all'altra parte la misura di regolamentazione proposta; e (b) tiene informata l'altra parte sui progressi della misura di regolamentazione. 2. Su richiesta di una delle parti, si procede a uno scambio di opinioni in seno al comitato specializzato per il trasporto su strada entro due mesi dalla presentazione della richiesta, al fine di stabilire se la nuova misura di regolamentazione proposta sia applicabile o no ai viaggi di cui all'articolo ROAD.4 [Trasporto di merci tra i territori delle parti e attraverso e all'interno di tali territori]. 3. Quando una parte adotta una nuova misura di regolamentazione di cui al paragrafo 1 , ne dà notifica all'altra parte e fornisce il testo della nuova misura di regolamentazione entro una settimana dalla sua pubblicazione. 4. Su richiesta di una delle parti, il comitato specializzato per il trasporto su strada si riunisce per discutere qualsiasi nuova misura di regolamentazione adottata entro due mesi dalla presentazione della richiesta, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata o no una notifica a norma del paragrafo 1 o 3 o che abbia avuto luogo una discussione a norma del paragrafo 2. 5. Il comitato specializzato per il trasporto su strada può: (a) modificare l'allegato ROAD-1 per tener conto degli sviluppi normativi e/o tecnologici o per garantire la corretta attuazione del presente titolo; 276 (b) confermare che le modifiche apportate dalla nuova misura di regolamentazione sono conformi all'allegato ROAD-1; o (c) decidere qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento del presente titolo. Articolo ROAD.11 - Misure correttive 1 Se una parte ritiene che l'altra parte abbia adottato una nuova misura di regolamentazione non conforme ai requisiti dell'allegato ROAD-1, in particolare nei casi in cui il comitato specializzato per il trasporto su strada non sia giunto a una decisione a norma dell'articolo ROAD.10 [Evoluzione normativa e comitato specializzato per il trasporto su strada], paragrafo 5, e l'altra parte applichi comunque le disposizioni della nuova misura di regolamentazione agli operatori, ai conducenti o ai veicoli su strada della parte, essa può, previa notifica all'altra parte, adottare misure correttive appropriate, tra cui la sospensione degli obblighi derivanti dal presente accordo o qualsiasi accordo integrativo, purché tali misure: (a) non superino il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio causato dalla nuova misura di regolamentazione adottata dall'altra parte che non è conforme alle prescrizioni dell'allegato ROAD-1; e (b) entrino in vigore non prima di 7 giorni dopo che la parte che intende adottare tali misure ha dato notifica all'altra parte a norma del presente paragrafo. 2. Le misure correttive appropriate cessano di applicarsi: (a) quando la parte che ha adottato tali misure ha accertato che l'altra parte rispetta gli obblighi che le incombono a norma del presente titolo; o (b) in applicazione di una sentenza del collegio arbitrale. 3. Non è concesso alle parti di invocare l'accordo OMC o eventuali altri accordi internazionali per impedire all'altra parte di sospendere gli obblighi previsti dal presente articolo. Articolo ROAD.12 - Fiscalità 1. I veicoli utilizzati per il trasporto di merci a norma del presente titolo sono esenti dalle imposte e dagli oneri riscossi per il possesso o la circolazione di veicoli nel territorio dell'altra parte. 2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 non si applica: (a) alle imposte o agli oneri sul consumo di carburante; (b) agli oneri per l'utilizzo di una strada o di una rete stradale; o (c) agli oneri per l'utilizzo di ponti, gallerie o traghetti particolari. 3. Il carburante contenuto nei serbatoi normali dei veicoli e dei contenitori per usi speciali, temporaneamente ammessi, utilizzato direttamente per la propulsione e, se del caso, per il funzionamento dei sistemi di refrigerazione e di altri sistemi durante il trasporto, nonché i lubrificanti presenti nei veicoli e necessari per il loro normale funzionamento durante il viaggio, sono 277 esenti dai dazi doganali e da altre imposte e tasse, quali l'IVA e le accise, e non sono soggetti ad alcuna restrizione all'importazione. 4. I pezzi di ricambio importati per riparare un veicolo nel territorio di una parte, che è stato immatricolato o messo in circolazione nell'altra parte, sono ammessi sotto scorta di un'ammissione temporanea in franchigia doganale e senza divieto o restrizione dell'importazione. Le parti sostituite sono soggette a dazi doganali e ad altre imposte (IVA) e sono riesportate o distrutte sotto il controllo delle autorità doganali dell'altra parte. Articolo ROAD.13 - Obblighi previsti da altri titoli Gli articoli SERVIN.3.2 [Accesso al mercato] e SERVIN.3.4 [Trattamento nazionale] di cui alla parte seconda, rubrica prima, titolo II, capo terzo sono integrati nel presente titolo, e ne formano parte, e si applicano al trattamento dei trasportatori di merci su strada che effettuano viaggi a norma dell'articolo ROAD.4 [Trasporto di merci tra i territori delle parti e attraverso e all'interno di tali territori]. Articolo ROAD.14 - Denuncia del presente titolo 5. Fatto salvo l'articolo FINPROV.8 [Denuncia], l'articolo OTH.10 [Denuncia della parte seconda] e l'articolo FISH.17 [Denuncia], ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare il presente titolo mediante notifica scritta per via diplomatica. In tal caso il presente titolo cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica. TITOLO II - TRASPORTO DI PASSEGGERI SU STRADA Articolo X - Ambito di applicazione 1. L'obiettivo del presente titolo è garantire, per quanto riguarda il trasporto di passeggeri su strada, la continuità dei collegamenti tra i territori delle parti, nonché attraverso e all'interno di tali territori, e stabilire le norme applicabili a tale trasporto. Esso si applica ai servizi di trasporto occasionali, regolari e regolari specializzati di passeggeri mediante autobus tra i territori delle parti, nonché attraverso e all'interno di tali territori. 2. Le parti convengono di astenersi dall'adozione di misure discriminatorie nell'applicazione del presente titolo. 3. Nulla nel presente capo pregiudica il trasporto di passeggeri nel territorio di una delle parti effettuato da un trasportatore di passeggeri su strada stabilito in tale territorio. Articolo X+1 - Definizioni Ai fini del presente titolo e oltre alle definizioni di cui alla parte seconda [Servizi e investimenti], rubrica prima, titolo II, capo primo, articolo SERVIN 1.2 [Definizioni], si applicano le definizioni seguenti: (a) "autobus": veicoli che in base al tipo di costruzione e all'equipaggiamento sono atti al trasporto di più di nove persone, compreso il conducente, e sono destinati a tale fine; 278 (b) "servizi di trasporto di passeggeri": i servizi di trasporto su strada offerti al pubblico o a specifiche categorie di utenti e forniti, mediante autobus, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto. (c) "trasportatore di passeggeri su strada": ogni persona fisica o giuridica, dotata di una propria personalità giuridica o dipendente da un'autorità avente tale personalità, che fornisce servizi di trasporto di passeggeri. (d) "trasportatore di passeggeri su strada di una parte": un trasportatore di passeggeri su strada stabilito nel territorio di una parte o una persona fisica di una parte; (e) "servizi regolari": i servizi di trasporto di passeggeri effettuati con una frequenza definita lungo itinerari determinati, in base ai quali i passeggeri possono essere presi a bordo e fatti scendere presso fermate prestabilite. (f) "servizi regolari specializzati": i servizi, organizzati da qualsiasi soggetto, che assicurano il trasporto di determinate categorie di persone ad esclusione di altri passeggeri, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni specificate per i servizi regolari. I servizi regolari specializzati comprendono: (i) - il trasporto domicilio-luogo di lavoro dei lavoratori, e (ii) - il trasporto domicilio-istituto scolastico di scolari e studenti. Il fatto che l'organizzazione del servizio regolare specializzato sia adeguata alle necessità degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi; (g) "gruppo": una qualsiasi delle seguenti forme associative: (i) una o più persone fisiche o giuridiche associate e la o le rispettive persone fisiche o giuridiche controllanti; (ii) una o più persone fisiche o giuridiche associate aventi la stessa o le stesse persone fisiche o giuridiche controllanti; (h) "accordo Interbus": l'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di passeggeri su strada effettuati con autobus, e successive modifiche, entrato in vigore il 1° gennaio 2003; (i) "transito": la circolazione di autobus attraverso il territorio di una parte senza imbarco o sbarco di passeggeri. (j) "servizi occasionali": i servizi che non rispondono alla definizione di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, e che sono segnatamente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del trasportatore di passeggeri su strada. 279 Articolo X+2 - Trasporto di passeggeri mediante autobus tra i territori delle parti, nonché attraverso e all'interno di tali territori 1. Quando effettuano servizi regolari e regolari specializzati, i trasportatori di passeggeri su strada di una parte possono effettuare viaggi a carico dal territorio di una parte verso il territorio dell'altra parte, con o senza transito nel territorio di un paese terzo, e viaggi a vuoto relativi a tali viaggi. 2. Quando effettuano servizi regolari e regolari specializzati, i trasportatori di passeggeri su strada di una parte possono effettuare viaggi a carico dal territorio di una parte in cui il trasportatore di passeggeri su strada è stabilito verso il territorio della stessa parte, con transito nel territorio dell'altra parte, e viaggi a vuoto relativi a tali viaggi. 3. Un trasportatore di passeggeri su strada di una parte non può effettuare servizi regolari o servizi regolari specializzati con origine e destinazione nel territorio dell'altra parte. 4. Se il servizio di trasporto di passeggeri di cui al paragrafo 1 fa parte di un servizio verso o proveniente dal territorio della parte in cui è stabilito il trasportatore di passeggeri su strada, si possono imbarcare o sbarcare passeggeri nel territorio dell'altra parte durante il tragitto, purché la fermata sia autorizzata ai sensi delle norme applicabili in tale territorio. 5. Se il servizio di trasporto passeggeri di cui al presente articolo fa parte di un servizio internazionale regolare o di un servizio regolare specializzato tra l'Irlanda e il Regno Unito che riguarda l'Irlanda del Nord, i passeggeri possono essere presi a bordo e fatti scendere nel territorio di una parte da un trasportatore di passeggeri su strada stabilito nell'altra parte. 6. I trasportatori di passeggeri su strada stabiliti nel territorio di una parte possono, su base temporanea, prestare servizi occasionali sull'isola d'Irlanda che prevedono l'imbarco e lo sbarco di passeggeri nel territorio dell'altra parte. 7. I trasportatori di passeggeri su strada che effettuano servizi occasionali possono effettuare un viaggio con carico dal territorio di una parte attraverso il territorio dell'altra parte verso il territorio di una parte non contraente dell'accordo Interbus, compreso il relativo viaggio a vuoto. 8. I servizi di trasporto di passeggeri di cui al presente articolo sono effettuati utilizzando autobus immatricolati nella parte in cui è stabilito o risiede il trasportatore di passeggeri su strada. Tali autobus devono essere conformi alle norme tecniche di cui all'allegato 2 dell'accordo Interbus. Articolo X+3 - Condizioni per la prestazione dei servizi di cui all'articolo X+2 1. I servizi regolari sono aperti a tutti i trasportatori di passeggeri su strada di una parte, fatto salvo l'obbligo di prenotazione, ove opportuno. 2. I servizi regolari e i servizi regolari specializzati sono soggetti ad autorizzazione a norma dell'articolo X+4 e del paragrafo 6. 3. Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso. 4. L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di alcune fermate o l'effettuazione di fermate 280 supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano i servizi regolari esistenti. 5. Si applicano le sezioni V (Disposizioni in materia sociale) e VI (Disposizioni in materia doganale e fiscale) dell'accordo Interbus, nonché i suoi allegati I (Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di passeggeri su strada) e II (Norme tecniche applicabili agli autobus). 6. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione se sono oggetto di un contratto concluso tra l'organizzatore e il trasportatore di passeggeri su strada. 7. I servizi occasionali contemplati dal presente titolo a norma dell'articolo X+, paragrafo 2, non sono soggetti ad autorizzazione. Tuttavia, l’organizzazione di servizi paralleli o temporanei paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione conformemente alla sezione VIII dell'accordo Interbus. Articolo X+4 - Autorizzazione 1. Le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo X+2 sono rilasciate dall'autorità competente della parte nel cui territorio è stabilito il trasportatore di passeggeri su strada (l'"autorità competente per l'autorizzazione"). 2. Per i trasportatori di passeggeri su strada stabiliti nell'Unione, l'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità competente dello Stato membro di origine o destinazione. 3. Nel caso di un gruppo di trasportatori di passeggeri su strada che intendono effettuare un servizio di cui all'articolo X+2, l'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità competente alla quale è indirizzata la domanda a norma dell'articolo X+5, paragrafo 1, secondo comma. 4. Le autorizzazioni sono rilasciate a nome del trasportatore di passeggeri su strada e non sono trasferibili. Un trasportatore di passeggeri su strada di una parte che ha ricevuto un'autorizzazione può tuttavia, con il consenso dell'autorità competente per l'autorizzazione, effettuare il servizio tramite un subappaltatore, se tale possibilità è conforme al diritto della parte. In tale caso il nome del subappaltatore e la sua funzione sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore è un trasportatore di passeggeri su strada di una parte e rispetta tutte le disposizioni del presente titolo. Nel caso di un gruppo di trasportatori di passeggeri su strada che intendono effettuare i servizi di cui all'articolo X+2, l'autorizzazione è rilasciata a nome di tutti i trasportatori di passeggeri su strada del gruppo e indica i nomi di tutti questi trasportatori. L'autorizzazione è consegnata al trasportatore di passeggeri su strada incaricato a tal fine dagli altri trasportatori di passeggeri su strada di una parte e che ne ha fatto richiesta, e le copie certificate conformi sono consegnate agli altri trasportatori di passeggeri su strada. 5. Fatto salvo l'articolo X+6, paragrafo 3, la validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni. Può essere disposta per un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo delle autorità competenti delle parti nei cui territori vengono presi a bordo o fatti scendere passeggeri. 6. Nelle autorizzazioni è indicato quanto segue: (a) il tipo di servizio; 281 (b) l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo; (c) il periodo di validità dell'autorizzazione; e (d) le fermate e gli orari. 7. Le autorizzazioni sono conformi al modello di cui all'allegato ROAD-2. 8. Il trasportatore di passeggeri su strada di una parte che effettua uno dei servizi di cui all'articolo X+2 può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. Tali veicoli di rinforzo possono essere utilizzati unicamente alle stesse condizioni stabilite nell'autorizzazione di cui al paragrafo 6. In tal caso, oltre ai documenti di cui all'articolo X+10, paragrafi 1 e 2, il trasportatore di passeggeri su strada provvede affinché una copia del contratto concluso tra il trasportatore di passeggeri su strada che effettua il servizio regolare o il servizio regolare specializzato e l'impresa che fornisce i veicoli di rinforzo o un documento equivalente sia a bordo del veicolo e sia esibito su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo. Articolo X+5 - Presentazione delle domande di autorizzazione 1. Le domande di autorizzazione sono presentate dal trasportatore di passeggeri su strada di una parte all'autorità competente per l'autorizzazione di cui all'articolo X+4, paragrafo 1. Per ogni servizio è presentata una sola domanda. Nei casi di cui all'articolo X+4, paragrafo 3, è presentata dal trasportatore incaricato dagli altri trasportatori per tali fini. La domanda è presentata all'autorità competente per l'autorizzazione della parte nel cui territorio è stabilito il trasportatore di passeggeri su strada che presenta la domanda. 2. Le domande di autorizzazione sono presentate sulla base del modello di cui all'allegato ROAD-3. 3. Il trasportatore di passeggeri su strada che chiede l'autorizzazione fornisce ogni altra informazione ritenuta pertinente o richiesta dall'autorità competente per l'autorizzazione, in particolare i documenti elencati nell'allegato ROAD-3. Articolo X+6 - Procedura di autorizzazione 1. Le autorizzazioni sono rilasciate con l'accordo delle autorità competenti delle altre parti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere passeggeri. L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra a tali autorità competenti, nonché alle autorità competenti della parte il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, assieme alla propria valutazione. Per quanto riguarda l'Unione, le autorità competenti di cui al primo comma del presente paragrafo sono quelle degli Stati membri nei cui territori sono presi a bordo e fatti scendere passeggeri e i cui territori sono attraversati senza imbarco o sbarco di passeggeri. 2. Le autorità competenti cui è stato chiesto l'accordo notificano all'autorità competente per l'autorizzazione la loro decisione sulla domanda entro quattro mesi. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di accordo che figura nell'avviso di ricevimento. Se è negativa, la decisione notificata dalle autorità competenti cui è stato chiesto l'accordo è opportunamente 282 motivata. Qualora l'autorità competente per l'autorizzazione non riceva risposta entro quattro mesi, si considera che le autorità consultate abbiano dato il loro assenso e l'autorità competente per l'autorizzazione può rilasciare l'autorizzazione. Le autorità competenti per l'autorizzazione, il cui territorio è attraversato senza imbarco o sbarco di passeggeri, possono comunicare le loro osservazioni all'autorità competente entro quattro mesi. 3. Per quanto riguarda i servizi che erano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio70 prima della fine del periodo di transizione e per i quali l'autorizzazione scade al termine del periodo di transizione, si applicano le seguenti disposizioni: (a) se, fatte salve le modifiche necessarie per conformarsi all'articolo X+2, le condizioni di esercizio sono le stesse stabilite nell'autorizzazione rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009, l'autorità competente per l'autorizzazione di cui al presente titolo può, su richiesta o in altro modo, rilasciare al trasportatore su strada un'autorizzazione corrispondente rilasciata a norma del presente titolo. In caso di rilascio di tale autorizzazione, si considera fornito il consenso delle autorità competenti nel cui territorio sono presi a bordo e fatti scendere passeggeri, di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti per l'autorizzazione, il cui territorio è attraversato senza imbarco o sbarco di passeggeri, possono comunicare le loro osservazioni all'autorità competente entro quattro mesi; (b) in caso di applicazione della lettera a), il periodo di validità della corrispondente autorizzazione concessa a norma del presente titolo non può superare l'ultimo giorno del periodo di validità specificato nell'autorizzazione precedentemente concessa a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009. 4. L'autorità competente per l'autorizzazione decide in merito alla domanda entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del trasportatore di passeggeri su strada. 5. L'autorizzazione è rilasciata salvo che: (a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale che è direttamente disponibile al richiedente; (b) il richiedente non abbia rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e le prescrizioni relative alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o ha commesso infrazioni gravi della normativa di una parte in materia di trasporti su strada, soprattutto per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli nonché ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti; (c) in caso di domanda di rinnovo dell'autorizzazione, le condizioni di quest'ultima non siano state rispettate; (d) una parte decida, in base a un'analisi dettagliata, che il servizio in questione comprometterebbe gravemente, sulle tratte dirette interessate, l'esistenza di un servizio 70 Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88). 283 comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto di tale parte. In tal caso la parte definisce criteri non discriminatori che permettano di determinare se il servizio oggetto della domanda comprometterebbe gravemente l'esistenza del servizio comparabile summenzionato, e li comunica all'altra parte di cui al paragrafo 1; o (e) una parte decida, in base a un’analisi dettagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate nei territori delle parti. Qualora un servizio esistente comprometta gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di pubblico servizio conformi al diritto di una parte sulle tratte dirette interessate, per motivi eccezionali che non potevano essere previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione, una parte può, con l’accordo dell'altra parte, sospendere oppure ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo aver dato un preavviso di sei mesi al trasportatore di passeggeri su strada. Il fatto che un trasportatore di passeggeri su strada di una parte offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri trasportatori di passeggeri su strada oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri trasportatori di passeggeri su strada non costituisce di per sé una giustificazione per respingere la domanda. 6. Dopo aver espletato la procedura prevista nei paragrafi da 1 a 5, l’autorità competente per l’autorizzazione rilascia l’autorizzazione o ne respinge in modo formale la domanda. Le decisioni di rigetto delle domande sono motivate. Le parti garantiscono alle imprese di trasporto la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda. L'autorità competente per l'autorizzazione informa le autorità competenti dell'altra parte in merito alla sua decisione e invia loro una copia dell'autorizzazione. Articolo X+7 - Rinnovo e modifica dell'autorizzazione 1. L'articolo X+6 si applica mutatis mutandis alle domande di rinnovo delle autorizzazioni o di modifica delle condizioni secondo le quali devono essere effettuati i servizi soggetti ad autorizzazione. 2. Se l'autorizzazione esistente scade entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le autorità competenti di cui all'articolo X+6, paragrafo 2, notificano all'autorità competente per l'autorizzazione il loro accordo o le loro osservazioni in merito alla domanda a norma di detto articolo entro due mesi. 3. In caso di una modifica di minore importanza delle condizioni di esercizio, segnatamente di un adattamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l'autorità competente per l'autorizzazione informi l'altra parte della modifica. La variazione di orari o frequenze effettuata in modo tale da incidere sui tempi dei controlli alle frontiere tra le parti o alle frontiere dei paesi terzi non è considerata una modifica di minore importanza. Articolo X+8 - Decadenza di un'autorizzazione 1. Fatto salvo l'articolo X+6, paragrafo 3, l'autorizzazione dei servizi di cui all'articolo X+2 scade al termine del relativo periodo di validità o tre mesi dopo che l'autorità competente per l'autorizzazione ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare della stessa, dell'intenzione di quest'ultimo di porre fine all'esercizio del servizio. Tale comunicazione è opportunamente motivata. 284 2. Qualora venga completamente meno la domanda di un servizio di trasporto, il termine per la comunicazione di cui al paragrafo 1 è di un mese. 3. L'autorità competente per l'autorizzazione informa le autorità competenti dell'altra parte della decadenza dell'autorizzazione. 4. Il titolare dell'autorizzazione informa gli utenti, con una pubblicità adeguata e un mese di anticipo, della cessazione del servizio. Articolo X+9 - Obblighi degli operatori del trasporto 1. Salvo in caso di forza maggiore, il trasportatore di passeggeri su strada di una parte che effettua uno dei servizi di cui all'articolo X+2 è tenuto a iniziare immediatamente il servizio e ad adottare, sino alla scadenza dell'autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità nonché alle condizioni fissate all'articolo X+4, paragrafo 6, e nell'allegato ROAD-2. 2. Il trasportatore di passeggeri su strada di una parte pubblica l'itinerario del servizio, le fermate, l'orario, le tariffe e le condizioni di trasporto in modo da garantire un facile accesso di tutti gli utenti a tali informazioni. 3. Le parti hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio cui è soggetto un servizio di cui all'articolo X+2. Articolo X+10 - Documenti da conservare a bordo dell'autobus 1. Fatto salvo l'articolo X+4, paragrafo 8, a bordo dell'autobus devono essere conservate l'autorizzazione, o una copia certificata conforme della stessa, all'effettuazione dei servizi di cui all'articolo X+2 e la licenza del trasportatore di passeggeri su strada, o una copia certificata conforme della stessa, per il trasporto internazionale di passeggeri su strada effettuato in conformità alla normativa nazionale o dell'Unione, da esibirsi su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo X+4, paragrafo 8, nel caso dei servizi regolari specializzati servono come documenti di controllo, e sono tenuti a bordo del veicolo ed esibiti su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo, anche il contratto stipulato tra l'organizzatore e il trasportatore di passeggeri su strada o una copia dello stesso, nonché un documento che dimostri che i passeggeri costituiscono una determinata categoria, ad esclusione di altri passeggeri, ai fini di un servizio regolare specializzato. 3. I trasportatori di passeggeri su strada che effettuano servizi occasionali ai sensi degli articoli X+2, paragrafi 6 e 7, sono muniti di un foglio di viaggio compilato utilizzando il modello di cui all'allegato ROAD-4. I libretti dei fogli di viaggio sono forniti dall'autorità competente del territorio in cui l'operatore è registrato o da organismi designati dall'autorità competente. Articolo X+11 - Codice della strada I conducenti di autobus che effettuano trasporti di passeggeri a norma del presente titolo, quando si trovano nel territorio dell'altra parte, si conformano alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali in vigore in tale territorio in materia di circolazione stradale. 285 Articolo X+12 - Applicazione Le disposizioni del presente titolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data in cui il protocollo dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali regolari e speciali di trasporto di passeggeri effettuati con autobus entrerà in vigore per il Regno Unito o, se precedente, sei mesi dopo l'entrata in vigore di tale protocollo per l'Unione, fatta eccezione per le operazioni di cui all'articolo X+2, paragrafo 2; all’articolo X+2, paragrafo 5; all'articolo X+2, paragrafo 6; e all'articolo X+2, paragrafo 7. Articolo X+13 - Obblighi previsti da altri titoli Gli articoli SERVIN.3.2 [Accesso al mercato] e SERVIN.3.4 [Trattamento nazionale] di cui alla parte seconda, rubrica prima, titolo II, capo terzo sono integrati nel presente titolo e si applicano al trattamento dei trasportatori che effettuano viaggi a norma dell'articolo X+2 del presente titolo. Articolo X+14 - Comitato specializzato Il comitato specializzato per il trasporto su strada può modificare gli allegati ROAD-2, ROAD-3 e ROAD-4 per tener conto degli sviluppi normativi. Esso può adottare misure relative all'attuazione del presente titolo. 286 RUBRICA QUARTA: COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE E VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA TITOLO I - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE Ch.SSC.1 - Elementi generali Gli Stati membri e il Regno Unito coordinano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, al fine di garantire i diritti in materia di sicurezza sociale delle persone ivi contemplate. Ch.SSC.2 - Soggiorno legale 1. Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale si applica alle persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro o nel Regno Unito. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicati i diritti a prestazioni in denaro relativi a precedenti periodi di soggiorno legale delle persone di cui all'articolo SSC.2 [Ambito di applicazione personale] del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale. Ch.SSC.3 - Situazioni transfrontaliere 1. Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale si applica solo alle situazioni che insorgono tra uno o più Stati membri dell'Unione e il Regno Unito. 2. Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale non si applica alle persone le cui situazioni sono confinate sotto tutti gli aspetti al Regno Unito o agli Stati membri. Ch.SSC.4 - Domande di immigrazione Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale si applica fatto salvo il diritto di uno Stato membro o del Regno Unito di imporre una tassa sanitaria ai sensi della legislazione nazionale in relazione a una domanda di autorizzazione di ingresso, soggiorno, lavoro o residenza in tale Stato. TITOLO II - VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA Articolo VSTV.1 - Visti per soggiorni di breve durata 1. Le parti rilevano che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, entrambe le parti prevedono l'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata nei confronti dei propri cittadini, a norma dalle rispettive legislazioni nazionali. Ciascuna parte notifica all'altra l'intenzione di imporre l'obbligo del visto per soggiorni di breve durata dei cittadini dell'altra parte in tempo utile e, se possibile, almeno tre mesi prima che tale obbligo diventi effettivo. 2. Fatti salvi il paragrafo 3 e l'articolo FINPROV.10 [Future adesioni all'Unione], qualora il Regno Unito decida di imporre l'obbligo del visto per soggiorni di breve durata ai cittadini di uno Stato membro, tale obbligo si applica ai cittadini di tutti gli Stati membri. 3. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni adottate tra il Regno Unito e l'Irlanda in merito alla zona di libero spostamento. 287 RUBRICA CINQUE: PESCA Capo primo: Disposizioni iniziali Articolo FISH.1: Diritti sovrani degli Stati costieri esercitati dalle parti Le parti affermano che i diritti sovrani degli Stati costieri esercitati dalle parti a fini di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse biologiche delle loro acque debbano essere praticati in conformità dei principi del diritto internazionale, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. Articolo FISH.2: Obiettivi e principi 1. Le parti cooperano al fine di garantire che le attività di pesca degli stock condivisi nelle loro acque siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e contribuiscano a conseguire benefici economici e sociali, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri indipendenti esercitati dalle parti. 2. Le parti condividono l'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a proporzioni destinate a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. 3. Le parti tengono conto dei seguenti principi: (a) applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca; (b) promuovere la sostenibilità a lungo termine (ambientale, sociale ed economica) e l'utilizzo ottimale degli stock condivisi; (c) basare le decisioni di conservazione e di gestione per le attività di pesca sui migliori pareri scientifici disponibili, principalmente quelli forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM); (d) garantire la selettività delle attività di pesca per proteggere il novellame e le aggregazioni riproduttive e per evitare e ridurre le catture accessorie; (e) tenere in debita considerazione e ridurre al minimo gli effetti negativi della pesca sull'ecosistema marino e tenere debitamente conto della necessità di preservare la diversità biologica marina; (f) applicare misure proporzionate e non discriminatorie per la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle risorse della pesca, preservando nel contempo l'autonomia normativa delle parti; (g) assicurare la raccolta e la tempestiva condivisione di dati completi e accurati pertinenti per la conservazione degli stock condivisi e per la gestione delle attività di pesca; (h) garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione della pesca e combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; e (i) garantire la tempestiva attuazione di tutte le misure concordate nei quadri normativi delle parti. 288 Articolo FISH.3: Definizioni 1. Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti: (a) "ZEE" (di una parte): conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982: (i) nel caso dell'Unione, le zone economiche esclusive stabilite dai suoi Stati membri adiacenti ai loro territori europei; (ii) la zona economica esclusiva stabilita dal Regno Unito; (b) "approccio precauzionale in materia di gestione della pesca": un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non giustifica il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, delle specie non bersaglio e del relativo habitat; (c) "stock condivisi": pesci, compresi molluschi e crostacei di qualsiasi tipo, presenti nelle acque delle parti; (d) "TAC": il totale ammissibile di catture, ossia i quantitativi massimi di uno o più stock di una particolare descrizione che possono essere catturati nel corso di un dato periodo; (e) "stock fuori contingente": stock che non sono gestiti mediante TAC; (f) "acque territoriali" (di una parte): conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982: (i) nel caso dell'Unione, in deroga all'articolo FINPROV.1, paragrafo 1 [Campo di applicazione territoriale], le acque territoriali stabilite dagli Stati membri adiacenti ai loro territori europei; (ii) le acque territoriali stabilite dal Regno Unito; (g) "acque" (di una parte): (i) per quanto riguarda l'Unione, in deroga all'articolo FINPROV.1, paragrafo 1 [Campo di applicazione territoriale], le ZEE degli Stati membri e le loro acque territoriali; (ii) per quanto riguarda il Regno Unito, le sue ZEE e le sue acque territoriali, escluse, ai fini degli articoli FISH.8 [Accesso alle acque] e FISH.9 [Misure compensative in caso di revoca o limitazione dell'accesso] e dell'allegato FISH.4 [Protocollo sull'accesso alle acque] le acque territoriali adiacenti al Baliato di Guernsey, al Baliato di Jersey e all'Isola di Man; (h) per "nave" (di una parte) si intende: (i) nel caso del Regno Unito, un peschereccio battente bandiera del Regno Unito, immatricolato nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell’Isola di Man e titolare di licenza rilasciata da un'amministrazione britannica della pesca; 289 (ii) nel caso dell'Unione, un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione. Capo secondo: Conservazione e sfruttamento sostenibile Articolo FISH.4: Gestione delle attività di pesca 1. Ciascuna parte decide in merito alle misure applicabili alle proprie acque per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo FISH.2 [Obiettivi e principi], paragrafi 1 e 2, e tenendo conto dei principi di cui all'articolo FISH.2 [Obiettivi e principi], paragrafo 3). 2. Le parti basano le misure di cui al paragrafo 1 sui migliori pareri scientifici disponibili. Una parte non applica le misure di cui al paragrafo 1 alle navi dell'altra parte che si trovano nelle sue acque, a meno che essa non applichi le stesse misure alle proprie navi. Il secondo comma fa salvi gli obblighi contratti dalle parti ai sensi dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, del regime di controllo e di coercizione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, delle misure di conservazione e di esecuzione dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale e della raccomandazione 18-09 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico sulle misure di competenza dello Stato di approdo per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Il comitato specializzato per la pesca può modificare l'elenco degli obblighi internazionali preesistenti di cui al terzo comma. 3. Ciascuna parte notifica all'altra parte le nuove misure di cui al paragrafo 1 che potrebbero avere ripercussioni sulle navi dell'altra parte prima dell'applicazione di tali misure, concedendo all'altra parte il tempo sufficiente per formulare osservazioni o chiedere chiarimenti. Articolo FISH.5: Autorizzazioni, rispetto delle norme e applicazione 1. Se le navi hanno accesso alle attività di pesca nelle acque dell'altra parte a norma dell'articolo FISH.8 [Accesso alle acque] e dell'articolo FISH.10 [accesso alle acque del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey e dell'Isola di Man]: (a) ciascuna parte comunica in tempo utile all'altra parte l'elenco delle navi per le quali intende ottenere autorizzazioni o licenze di pesca; e (b) l'altra Parte rilascia autorizzazioni o licenze di pesca. 2. Ciascuna parte adotta tutte le misure necessarie per garantire che le proprie navi rispettino le norme applicabili a tali navi nelle acque dell'altra parte, comprese le condizioni per l'autorizzazione o la licenza. Capo terzo: Modalità di accesso alle acque e alle risorse Articolo FISH.6: Possibilità di pesca 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno le parti cooperano per stabilire il calendario delle consultazioni al fine di concordare i TAC per gli stock elencati nell'allegato FISH.1 per l'anno o gli anni 290 successivi. Tale calendario tiene conto di altre consultazioni annuali tra gli Stati costieri che coinvolgono una delle parti o entrambe le parti. 2. Le parti svolgono consultazioni con cadenza annuale per concordare, entro il 10 dicembre di ogni anno, i TAC per l'anno successivo per gli stock elencati nell'allegato FISH.1. Ciò comprende un rapido scambio di opinioni sulle priorità non appena viene ricevuto un parere sul livello dei TAC. Le parti stabiliscono tali TAC: (a) sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e di altri fattori pertinenti, compresi gli aspetti socioeconomici; e (b) nel rispetto delle eventuali strategie pluriennali applicabili in materia di conservazione e gestione concordate dalle parti. 3. Le quote dei TAC per gli stock elencati nell'allegato FISH.1 sono ripartite tra le parti conformemente alle quote di contingente stabilite nello stesso allegato. 4. Le consultazioni annuali possono riguardare, tra l'altro: (a) i trasferimenti di parti di quote dei TAC di una parte all'altra parte; (b) un elenco degli stock per i quali è vietata la pesca; (c) la determinazione dei TAC per qualsiasi stock non elencato nell'allegato FISH.1 o nell'allegato FISH.2 e le quote rispettive di tali stock; (d) misure di gestione della pesca, comprese, se del caso, le limitazioni dello sforzo di pesca; (e) stock di reciproco interesse per le parti diversi da quelli elencati negli ALLEGATI della presente rubrica. 5. Le parti possono tenere consultazioni al fine di concordare modifiche dei TAC, su richiesta di una o dell'altra parte. 6. I capi delegazione delle parti redigono e firmano un verbale scritto che documenti gli accordi conclusi tra le parti a seguito delle consultazioni a norma del presente articolo. 7. Ciascuna parte notifica all'altra parte, con sufficiente anticipo, l'istituzione o la modifica di TAC per gli stock elencati nell'allegato FISH.3. 8. Le parti convengono di istituire un meccanismo per il trasferimento volontario, nel corso dell'anno, delle possibilità di pesca tra le parti, da attivare ogni anno. Il comitato specializzato per la pesca decide in merito ai dettagli di tale meccanismo. Le parti prendono in considerazione la possibilità di rendere disponibili al valore di mercato i trasferimenti delle possibilità di pesca relative a stock che sono o che si prevede diventino sottoutilizzati, tramite il meccanismo. Articolo FISH.7: TAC provvisori 1. Qualora entro il 10 dicembre non sia stato raggiunto un accordo fra le parti sulle possibilità di pesca relative a uno stock di cui all'allegato FISH.1 o all'allegato FISH.2A o B, le parti riprendono immediatamente le consultazioni con l'obiettivo costante di concordare il TAC. Le parti hanno 291 contatti frequenti allo scopo di esplorare tutte le opzioni possibili per raggiungere un accordo nel più breve tempo possibile. 2. Qualora entro il 20 dicembre rispetto a uno stock di cui all'allegato FISH.1 o all'allegato FISH.2A o B non sia stato concordato un TAC, ciascuna parte fisserà un TAC provvisorio corrispondente al livello raccomandato dal CIEM, che si applicherà a partire dal 1º gennaio. 3. In deroga al paragrafo 2, i TAC per gli stock speciali sono fissati conformemente agli orientamenti adottati a norma del paragrafo 5. 4. Ai fini del presente articolo, per "stock speciali" si intendono: (a) stock per i quali il parere del CIEM prevede un TAC pari a zero; (b) stock catturati nell'ambito di una pesca multispecifica, se tale stock o un altro stock nell'ambito dello stesso tipo di pesca è vulnerabile; o (c) altri stock che, a giudizio delle parti, necessitano di un trattamento speciale. 5. Il comitato specializzato per la pesca adotta, entro il 1º luglio 2021, orientamenti per la fissazione di TAC provvisori per gli stock speciali. 6. Ogni anno, quando il CIEM riceve un parere sui TAC, le parti discutono, in via prioritaria, degli stock speciali e dell'applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 5 per la fissazione di TAC provvisori da parte di ciascuna parte. 7. Ciascuna parte fissa la propria quota per ciascuno dei TAC provvisori, che non può superare quella fissata nel corrispondente allegato. 8. I TAC provvisori e le quote di cui ai paragrafi 2, 3 e 7 si applicano fino al raggiungimento di un accordo a norma del paragrafo 1. 9. Ciascuna parte notifica immediatamente all'altra parte i propri TAC provvisori a norma dei paragrafi 2 e 3 la propria quota provvisoria di ciascuno di tali TAC a norma del paragrafo 7. Articolo FISH.8: Accesso alle acque 1. A condizione che le parti abbiano concordato i TAC, ciascuna parte permetterà alle navi dell'altra parte l'accesso alle attività di pesca nelle proprie acque nelle sottozone CIEM di pertinenza per quell'anno. L'accesso è concesso al livello e alle condizioni stabilite in tali consultazioni annuali. 2. Le parti possono concordare, nel quadro di consultazioni annuali, ulteriori condizioni specifiche di accesso relative a: (a) le possibilità di pesca concordate; (b) eventuali strategie pluriennali per gli stock fuori contingente elaborate a norma dell'articolo FISH.16, paragrafo 1, lettera c) [Comitato specializzato per la pesca]; e (c) le eventuali misure tecniche e di conservazione concordate dalle parti, fatto salvo l'articolo FISH.4 [Gestione della pesca]. 292 3. Le parti conducono le consultazioni annuali, anche per quanto riguarda il livello e le condizioni di accesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in buona fede e al fine di garantire un equilibrio reciprocamente soddisfacente tra gli interessi di entrambe le parti. 4. In particolare, l'esito delle consultazioni dovrebbe di norma portare ciascuna parte a concedere: (a) accesso alle attività di pesca relative agli stock di cui all'allegato FISH.1 e all'allegato FISH.2A, B e F nelle ZEE reciproche (ovvero, se l'accesso è garantito ai sensi della lettera c), nelle ZEE e nelle suddivisioni ivi menzionate) ad un livello che sia ragionevolmente commisurato alle rispettive quote di TAC delle parti; (b) accesso alle attività di pesca relative agli stock fuori contingente nelle ZEE reciproche (ovvero, se l'accesso è garantito ai sensi della lettera c), nelle ZEE e nelle suddivisioni ivi menzionate), ad un livello che sia almeno corrispondente al quantitativo medio pescato da tale parte nelle acque dell'altra parte nel periodo 2012-2016; e (c) accesso alle acque delle parti comprese tra sei e dodici miglia nautiche dalla linea di base nelle divisioni CIEM 4c e 7d-g per le navi aventi diritto nella misura in cui i pescherecci dell'Unione e i pescherecci del Regno Unito avevano accesso a tali acque al 31 dicembre 2020. Ai fini della lettera c), per "nave avente diritto" si intende una nave di una parte che ha praticato la pesca nella zona indicata nella frase precedente durante quattro degli anni compresi tra il 2012 e il 2016 o la nave che l'ha sostituita direttamente. Le consultazioni annuali di cui al punto c) possono comprendere opportuni impegni finanziari e trasferimenti di contingenti tra le parti. 5. Durante l'applicazione di un TAC provvisorio e in attesa del TAC concordato le parti concedono l'accesso provvisorio alle attività di pesca nelle pertinenti sottozone CIEM, secondo le seguenti modalità (a) per gli stock di cui all'allegato FISH.1 e gli stock fuori contingente, dal 1° gennaio al 31 marzo ai livelli previsti al paragrafo 4, lettere a) e b); (b) per gli stock di cui all'allegato FISH.2, dal 1° gennaio al 14 febbraio ai livelli previsti al paragrafo 4, lettera a); e (c) per quanto riguarda l'accesso alle attività di pesca nella zona compresa tra sei e dodici miglia nautiche, l'accesso, a norma del paragrafo 4, lettera c), dal 1º gennaio al 31 gennaio, a un livello equivalente al quantitativo medio pescato in tale zona nei 3 mesi precedenti. Tale accesso, per ciascuno degli stock di cui alle lettere a) e b), è proporzionale alla percentuale media della quota di una parte del TAC annuo che le navi di tale parte hanno pescato nelle acque dell'altra parte nelle pertinenti sottozone CIEM nel corso dello stesso periodo dei tre anni civili precedenti. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per l'accesso agli stock ittici fuori contingente. Entro il 15 gennaio, per quanto riguarda la situazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo, entro il 31 gennaio, per quanto riguarda gli stock di cui all'allegato FISH.2 ed entro il 15 marzo per tutti gli altri stock, ciascuna parte notifica all'altra parte la modifica del livello e delle condizioni di accesso alle acque che si applicheranno a decorrere dal 1º febbraio in relazione alla situazione di cui 293 alla lettera c), a decorrere dal 15 febbraio per gli stock di cui all'allegato FISH.2 e a decorrere dal 1º aprile per tutti gli altri stock, per le pertinenti sottozone CIEM. 6. Fatto salvo l'articolo FISH.7 [TAC provvisori], paragrafi 1) e 8), dopo un mese in relazione alla situazione di cui al paragrafo 5, lettera c), un mese e mezzo rispetto agli stock di cui all'allegato FISH.2 e tre mesi rispetto a tutti gli altri stock, le Parti si adoperano per concordare ulteriori accordi provvisori di accesso al livello geografico appropriato al fine di ridurre al minimo le perturbazioni delle attività di pesca. 7. Nel concedere l'accesso a norma del paragrafo 1, una parte può tener conto del rispetto, da parte di singole navi o di gruppi di navi, delle norme applicabili nelle sue acque nel corso dell'anno precedente e delle misure adottate dall'altra parte a norma dell'articolo FISH.5 [Autorizzazioni, conformità e applicazione], paragrafo 2), nel corso dell'anno precedente. 8. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni dell'allegato FISH.4 [Protocollo sull'accesso alle acque]. Articolo FISH.9: Misure compensative in caso di ritiro o riduzione dell'accesso 1. A seguito di una notifica di una parte ("parte ospitante") a norma dell'articolo FISH.8 [Accesso alle acque], paragrafo 5), l'altra parte ("parte che procede alle attività di pesca") può adottare misure compensative commisurate all'impatto economico e sociale del cambiamento del livello e delle condizioni di accesso alle acque. Tale impatto è misurato sulla base di prove attendibili e non soltanto su congetture e remote possibilità. Dando priorità alle misure compensative meno atte a perturbare il funzionamento del presente accordo, la parte che procede alle attività di pesca può sospendere, in tutto o in parte, l'accesso alle proprie acque e il trattamento tariffario preferenziale concesso ai prodotti della pesca a norma dell'articolo GOODS.5 [Divieti e dazi doganali]. 2. Una misura compensativa di cui al paragrafo 1 può prendere effetto non prima di sette giorni dopo che la parte che procede alle attività di pesca ha notificato alla parte ospitante la sospensione prevista a norma del paragrafo 1 e, in ogni caso, non prima del 1º febbraio in relazione alla situazione di cui all'articolo 8 [Accesso alle acque], paragrafo 5, lettera c), del 15 febbraio per quanto riguarda l'allegato FISH.2 e del 1º aprile per quanto riguarda gli altri stock. Le parti avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato specializzato per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Tale notifica individua: (a) la data in cui la parte che procede alle attività di pesca intende procedere alla sospensione; e (b) gli obblighi da sospendere e il livello della sospensione prevista. 3. Dopo la notifica delle misure compensative a norma del paragrafo 2, la parte ospitante può chiedere l'istituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo INST.14 [Procedura di arbitrato] del titolo I [Risoluzione delle controversie] della parte sei, senza ricorrere alle consultazioni di cui all'articolo INST.13 [Consultazioni]. Il collegio arbitrale può solo verificare la conformità delle misure compensative con il paragrafo 1. Il collegio arbitrale tratta la questione come un caso di urgenza ai fini dell'articolo INST.19 [Procedimenti urgenti] del titolo I [Risoluzione delle controversie] della parte sesta. 4. Se le condizioni per l'adozione delle misure compensative di cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatte, tali misure sono immediatamente revocate. 294 5. A seguito di una decisione negativa nei confronti della parte che procede alle attività di pesca nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 3, la parte ospitante può chiedere al collegio arbitrale, entro 30 giorni dalla decisione, di determinare un livello di sospensione degli obblighi ai sensi del presente accordo non superiore al livello equivalente all’annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dall'applicazione delle misure compensative, se ritiene che il conflitto tra le misure compensative e il paragrafo 1 sia significativo. La richiesta propone un livello di sospensione conformemente ai principi di cui al paragrafo 1 e agli eventuali principi pertinenti di cui all'articolo INST.34C [Sospensione degli obblighi ai fini del LPFS.3.12, paragrafo 12, dell'articolo FISH.9, paragrafo 5) e dell'articolo FISH.14, paragrafo 7]. La parte ospitante può applicare il livello di sospensione degli obblighi previsti dal presente accordo conformemente al livello di sospensione stabilito dal collegio arbitrale, non prima di 15 giorni dalla decisione. 6. Non è concesso alle parti di invocare l'accordo OMC o eventuali altri accordi internazionali per impedire all'altra parte di sospendere gli obblighi previsti dal presente articolo. Articolo FISH.10: Accesso alle acque del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey e dell'Isola di Man 1. In deroga all'articolo FISH.8 [Accesso alle acque], paragrafo 1) e paragrafi da 3) a 7) , all'articolo FISH.9 [Misure compensative in caso di revoca o riduzione dell'accesso] e all'allegato FISH.4 [protocollo sull'accesso alle acque], ciascuna parte concede alle navi dell'altra parte l'accesso alle attività di pesca nelle proprie acque in funzione dell'effettiva portata e natura dell'attività di pesca che si può dimostrare che è stata realizzata nel periodo compreso tra il 1º febbraio 2017 e il 31 gennaio 2020 dalle navi aventi diritto dell'altra parte nelle acque e in virtù di eventuali accordi che risultavano esistenti al 31 gennaio 2020. 2. Ai fini del presente articolo e, nella misura in cui si applicano gli altri articoli della presente rubrica in relazione alle modalità di accesso stabilite a norma del presente articolo: (a) per "nave avente diritto" si intende, per quanto riguarda l'attività di pesca svolta nelle acque adiacenti al Baliato di Guernsey, al Baliato di Jersey, all'Isola di Man o a uno Stato membro, qualunque nave che ha praticato la pesca nelle acque territoriali adiacenti a tale territorio o Stato membro per più di 10 giorni in uno qualsiasi dei tre periodi di 12 mesi che terminano il 31 gennaio tra il 1º febbraio 2017 e il 31 gennaio 2020 compresi; (b) per "nave" (di una parte) si intende, per quanto riguarda il Regno Unito, un peschereccio battente bandiera del Regno Unito e immatricolato presso il Baliato di Guernsey, il Baliato di Jersey o l'Isola di Man e titolare di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito; (c) per "acque" (di una parte) si intendono: (i) per quanto riguarda l'Unione, le acque territoriali adiacenti a uno Stato membro; e (ii) per quanto riguarda il Regno Unito, le acque territoriali adiacenti al Baliato di Guernsey, al Baliato di Jersey e all'Isola di Man; 3. Su richiesta di una delle parti, il Consiglio di partenariato decide, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, che il presente articolo, l'articolo FISH.11 [Periodi di notifica relativi all'importazione e allo sbarco diretto di prodotti della pesca] e qualsiasi altra disposizione della presente rubrica, nella misura in cui si riferiscono al disposto di cui ai suddetti articoli e ai paragrafi 295 da 3 a 5 dell'articolo OTH.9 [Applicazione geografica], cessano di applicarsi nei confronti di uno o più dei seguenti territori, Baliato di Guernsey, Baliato di Jersey e Isola di Man, dopo 30 giorni dalla presente decisione 4. Il Consiglio di partenariato può decidere di modificare il presente articolo, l'articolo FISH.11 [Periodi di notifica relativi all'importazione e allo sbarco diretto di prodotti della pesca] e ogni altra disposizione della presente rubrica, nella misura in cui si riferiscono al disposto di cui ai suddetti articoli. Articolo FISH.11: Periodi di notifica relativi all'importazione e allo sbarco diretto di prodotti della pesca 1. L'Unione applica i seguenti periodi di notifica ai prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera del Regno Unito e registrate nel Baliato di Guernsey o nel Baliato di Jersey nelle acque territoriali adiacenti a tali territori o nelle acque territoriali adiacenti a uno Stato membro: (a) preavviso tra tre e cinque ore prima dello sbarco di prodotti della pesca freschi nel territorio dell'Unione; (b) preavviso tra una e tre ore del certificato di cattura convalidato per la movimentazione diretta di partite di prodotti della pesca via mare prima dell'orario di arrivo previsto al luogo di ingresso nel territorio dell'Unione. 2. Ai soli fini del presente articolo, per "prodotti della pesca" si intendono tutte le specie di pesci, molluschi e crostacei marini. Articolo FISH.12: Allineamento dei settori di gestione 1. Entro il 1º luglio 2021 le parti chiedono al CIEM un parere sull'allineamento delle zone di gestione e delle unità di valutazione utilizzate dal CIEM per gli stock contrassegnati da un asterisco nell'allegato FISH.1. 2. Entro sei mesi dal ricevimento del parere di cui al paragrafo 1, le parti riesaminano congiuntamente tale parere e valutano congiuntamente gli adeguamenti delle zone di gestione degli stock interessati, al fine di concordare le conseguenti modifiche all'elenco degli stock e delle quote di cui all'allegato FISH.1. Articolo FISH.13: Quote dei TAC per alcuni altri stock 1. Le rispettive quote di TAC spettanti alle parti per alcuni altri stock sono fissate nell'allegato FISH.2. 2. Ciascuna parte notifica le proprie quote agli Stati e alle organizzazioni internazionali pertinenti in conformità dell'accordo di ripartizione di cui all'allegato FISH.2 da A a D. 3. Eventuali modifiche successive di tali quote di cui all'allegato FISH.2 da A a D sono di competenza dei competenti consessi multilaterali. 4. Fatte salve le competenze del Consiglio di partenariato di cui all'articolo 16, paragrafo 3 [Comitato specializzato per la pesca], qualsiasi successiva modifica delle quote di cui all'allegato FISH.2 A e B dopo il 30 giugno 2026 è di competenza delle pertinenti sedi multilaterali. 296 5. Entrambe le parti applicano la gestione di tali stock di cui all'allegato FISH.2 da A a D conformemente agli obiettivi e ai principi di cui all'articolo FISH.2 [Obiettivi e principi]. Capo quarto - Disposizioni in materia di governance Articolo FISH.14: Misure correttive e risoluzione delle controversie 1. In relazione a una presunta inosservanza, da parte di una parte ("la parte convenuta"), delle disposizioni di cui alla presente rubrica (diversa dalle presunte inosservanze di cui al paragrafo 2)), l'altra parte ("la parte ricorrente") può, previa notifica alla parte convenuta: (a) sospendere, in tutto o in parte, l'accesso alle proprie acque e il trattamento tariffario preferenziale concesso ai prodotti della pesca a norma dell'articolo GOODS.5 [Divieto dei dazi doganali]; e (b) se ritiene che la sospensione di cui alla lettera a) non sia commisurata all'impatto economico e sociale della presunta inosservanza, può sospendere, in tutto o in parte, il trattamento tariffario preferenziale di altre merci a norma dell'articolo GOODS.5 [Divieto dei dazi doganali]; e (c) se ritiene che la sospensione di cui alle lettere a) e b) non sia commisurata all'impatto economico e sociale della presunta inosservanza, può sospendere, in tutto o in parte, gli obblighi di cui alla parte seconda [Partenariato economico], rubrica prima [Commercio], ad eccezione del titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza libera e leale e per lo sviluppo sostenibile]. Se la rubrica prima [Commercio] è interamente sospesa, viene sospesa anche la rubrica terza [Trasporti su strada]. 2. In relazione a una presunta inosservanza, da parte di una parte (la "parte convenuta"), dell'articolo FISH.10 [Accesso alle acque del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey e dell'Isola di Man], dell'articolo FISH.11 [Periodi di notifica relativi all'importazione e allo sbarco diretto di prodotti della pesca] o di qualsiasi altra disposizione della presente rubrica nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli, l'altra parte ("la parte ricorrente"), previa notifica alla parte convenuta: (a) può sospendere, in tutto o in parte, l'accesso alle proprie acque ai sensi dell'articolo FISH.10 [Accesso alle acque del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey e dell'Isola di Man]; (b) se ritiene che la sospensione di cui alla lettera a) non sia commisurata all'impatto economico e sociale della presunta inosservanza, può sospendere, in tutto o in parte, il trattamento tariffario preferenziale concesso ai prodotti della pesca a norma dell'articolo GOODS.5 [Divieto dei dazi doganali]; (c) se ritiene che la sospensione di cui alle lettere a) e b) non sia commisurata all'impatto economico e sociale della presunta inosservanza, può sospendere, in tutto o in parte, il trattamento tariffario preferenziale di altre merci a norma dell'articolo GOODS.5 [Divieto dei dazi doganali]; e in deroga al paragrafo 1, le misure correttive che incidono sugli accordi di cui all'articolo FISH.10 [Accesso alle acque del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey e dell'Isola di Man], dell'articolo FISH.11 [Periodi di notifica relativi all'importazione e allo sbarco diretto di prodotti della pesca] o di qualsiasi altra disposizione della presente rubrica nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai 297 suddetti articoli, non possono essere adottate a seguito di una presunta inosservanza, da parte di una parte, di disposizioni della presente rubrica prive di nessi con tale disposto. 3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono proporzionate alla presunta inosservanza della parte convenuta e al corrispondente impatto economico e sociale. 4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 possono avere effetto non prima di sette giorni di calendario dopo che la parte ricorrente ha notificato alla parte convenuta la sospensione proposta. Le parti avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato specializzato per la pesca, per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Tale notifica individua: (a) il modo in cui, secondo la parte ricorrente, la parte convenuta si è dimostrata inadempiente; (b) la data in cui la parte ricorrente intende procedere alla sospensione; e (c) il livello della sospensione prevista. 5. Entro 14 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 4, la Parte ricorrente deve la presunta inosservanza, da parte della Parte convenuta, della presente rubrica, di cui ai paragrafi 1 e 2, chiedendo la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo INST.14 [Procedura di arbitrato] del titolo I [Risoluzione delle controversie] della parte sesta. Il ricorso all'arbitrato a norma del presente articolo è effettuato senza ricorrere preventivamente alle consultazioni di cui all'articolo INST.13 [Consultazioni]. Il collegio arbitrale tratta la questione come un caso di urgenza ai fini dell'articolo INST.19 [Procedimenti urgenti] del titolo I [Risoluzione delle controversie] della parte sesta. 6. La sospensione cessa di applicarsi quando: (a) la parte ricorrente ha accertato che la parte convenuta rispetta i suoi obblighi pertinenti ai sensi della presente rubrica; o (b) il collegio arbitrale ha deciso che la parte convenuta non è venuta meno agli obblighi a essa incombenti a norma della presente rubrica. 7. A seguito di una decisione avversa alla parte ricorrente nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 5, la parte convenuta può chiedere al collegio arbitrale, entro 30 giorni dalla decisione, di determinare un livello di sospensione degli obblighi ai sensi del presente accordo non superiore al livello equivalente all’annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dall'applicazione delle misure compensative, se ritiene che il conflitto tra le misure compensative e i paragrafi 1 e 2 sia significativo. Con tale richiesta si propone un livello di sospensione conforme ai principi di cui ai paragrafi 1) e 2) e agli eventuali principi pertinenti di cui all'articolo INST.34C [Sospensione degli obblighi ai fini del OTHS.3.12, paragrafo 12, dell'articolo FISH.9, paragrafo 5 e dell'articolo FISH.14 , paragrafo 7]. La parte convenuta può applicare il livello di sospensione degli obblighi previsti dal presente accordo conformemente al livello di sospensione stabilito dal collegio arbitrale, non prima di 15 giorni dalla decisione. 8. Non è concesso alle parti di invocare l'accordo OMC o eventuali altri accordi internazionali per impedire all'altra parte di sospendere gli obblighi previsti dal presente articolo. 298 Articolo FISH.15: Condivisione dei dati Le parti si scambiano tutte le informazioni necessarie per sostenere l'attuazione della presente rubrica, in conformità delle rispettive legislazioni. Articolo FISH.16: Comitato specializzato per la pesca 1. Il comitato specializzato per la pesca può in particolare: (a) costituire un forum di discussione e cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca; (b) prendere in considerazione l'elaborazione di strategie pluriennali di conservazione e di gestione come base per la fissazione dei TAC e di altre misure di gestione; (c) sviluppare strategie pluriennali per la conservazione e la gestione degli stock fuori contingente di cui all'articolo FISH.8 [Accesso alle acque], paragrafo 2, lettera b); (d) prendere in considerazione misure per la gestione e la conservazione della pesca, tra cui misure di emergenza e misure volte a garantire la selettività della pesca; (e) prendere in considerazione approcci alla raccolta di dati a fini scientifici e di gestione della pesca, la condivisione di tali dati (comprese le informazioni pertinenti per il monitoraggio, il controllo e il rispetto delle norme) e la consultazione degli organismi scientifici in merito ai migliori pareri scientifici disponibili; (f) prendere in considerazione misure atte a garantire il rispetto delle norme vigenti, tra cui programmi congiunti di controllo, monitoraggio e sorveglianza e lo scambio di dati per facilitare il monitoraggio dell'utilizzo delle possibilità di pesca, il controllo e l'esecuzione; (g) elaborare gli orientamenti per la fissazione dei TAC di cui all'articolo FISH.7 [ TAC provvisori], paragrafo 5; (h) preparare le consultazioni annuali; (i) esaminare le questioni relative alla designazione dei porti per gli sbarchi, compresa l'agevolazione della tempestiva notifica da parte delle parti di tali designazioni e di eventuali modifiche di tali designazioni; (j) stabilire i termini per la notifica delle misure di cui all'articolo FISH.4 [Gestione della pesca], paragrafo 3), per la comunicazione degli elenchi delle navi di cui all'articolo FISH.5 [Autorizzazioni, conformità ed esecuzione], paragrafo 1, e per la comunicazione di cui all'articolo FISH.6 [Possibilità di pesca], paragrafo 7); (k) costituire un forum di consultazione a norma dell'articolo FISH.9 [Misure compensative], paragrafo 2), e dell'articolo FISH.14 [Misure correttive], paragrafo 4); (l) elaborare orientamenti a sostegno dell'applicazione pratica dell'articolo FISH.8 [Accesso alle acque]; (m) sviluppare un meccanismo per il trasferimento volontario di possibilità di pesca nel corso dell'anno tra le parti, di cui all'articolo FISH.6 [Possibilità di pesca], paragrafo 8); e 299 (n) esaminare l'applicazione e l'attuazione dell'articolo FISH.10 [Accesso alle acque del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey e dell'Isola di Man] e dell'articolo FISH.11 [Periodi di notifica relativi all'importazione e allo sbarco diretto di prodotti della pesca]. 2. Il comitato specializzato per la pesca può adottare misure, comprese decisioni e raccomandazioni: (a) registrando le questioni concordate dalle Parti a seguito delle consultazioni di cui all'articolo FISH.6 [Possibilità di pesca]; (b) in relazione alle materie di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e), f), g), i), j), l), m) e n) del presente articolo; (c) modificando l' elenco degli obblighi internazionali preesistenti di cui all'articolo FISH.4 [Gestione della pesca], paragrafo 2; (d) in relazione a qualsiasi altro aspetto della cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca nell'ambito di questa rubrica; e (e) sulle modalità di un riesame a norma dell'articolo FISH.18 [Riesame]. 3. Il Consiglio di partenariato ha il potere di modificare gli allegati FISH.1, FISH.2 e FISH.3. Articolo FISH.17: Denuncia 1. Fatti salvi l'articolo FINPROV.8 [Denuncia] e l'articolo OTH.10 [Denuncia della Parte Seconda], ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare la presente rubrica, mediante notificazione scritta per via diplomatica. In tal caso, la rubrica prima [Commercio], la rubrica seconda [Settore aereo], la rubrica terza [Trasporto su strada] e la presente rubrica [Pesca] cessano di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica. 2. In caso di denuncia della presente rubrica a norma del paragrafo 1, dell'articolo FINPROV.8 [Denuncia] o dell'articolo OTH.10 [Denuncia della Parte Seconda], gli obblighi assunti dalle parti a titolo della presente rubrica per l'anno in corso al momento in cui la rubrica cessa di essere in vigore continuano ad applicarsi fino alla fine dell'anno. 3. In deroga al paragrafo 1, la rubrica seconda [Settore aereo] può rimanere in vigore se le parti convengono di integrare le parti pertinenti del Titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile]. 4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3 e fatto salvo l'articolo FINPROV.8 [Denuncia] o l'articolo OTH.10 [Denuncia della Parte Seconda]: a) salvo diversamente concordato tra le parti, l'articolo FISH.10 [Accesso alle acque del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey e dell'Isola di Man], l'articolo FISH.11 [Periodi di notifica relativi all'importazione e allo sbarco diretto di prodotti della pesca] o qualsiasi altra disposizione della presente rubrica nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli, rimangono in vigore fino: (i) a quando sono denunciati da una delle parti con un preavviso scritto di tre anni all'altra parte; o 300 (ii) se precedente, alla data in cui l'articolo OTH.9 [Applicazione geografica], paragrafi da 3) a 5), cessa di essere in vigore; b) ai fini del paragrafo 4, lettera a), punto i), la notifica della denuncia può essere comunicata rispetto a uno o più dei territori del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey o dell'Isola di Man e l'articolo FISH.10 [Accesso alle acque del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey e dell'Isola di Man], l'articolo FISH.11 [Periodi di notifica relativi all'importazione e allo sbarco diretto di prodotti della pesca] e qualsiasi altra disposizione della presente rubrica, nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli, rimangono in vigore nei territori rispetto ai quali non è stata comunicata una notifica di denuncia; e (c) ai fini del paragrafo 4, lettera a), punto ii), se i paragrafi da 3 a 5 dell'articolo OTH.9 [Applicazione geografica] dell'accordo cessa di essere in vigore rispetto a uno o più dei territori (ma non tutti) del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey o dell'Isola di Man, l'articolo FISH.10 [Accesso alle acque del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey e dell'Isola di Man], l'articolo FISH.11 [Periodi di notifica relativi all'importazione e allo sbarco diretto di prodotti della pesca] e qualsiasi altra disposizione della presente rubrica, nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli, continuano a rimanere in vigore nei territori rispetto ai quali rimangono in vigore i paragrafi da 3 a 5 dell'articolo OTH.9 [Applicazione geografica]. Articolo FISH.18: Clausola di revisione 1. Quattro anni dopo la fine del periodo di adeguamento di cui all'articolo 1 dell'allegato FISH.4 [Protocollo sull'accesso alle acque], le parti riesaminano congiuntamente, nel quadro del Consiglio di partenariato, l'attuazione della presente rubrica, al fine di valutare se le disposizioni, comprese quelle relative all'accesso alle acque, possano essere ulteriormente codificate e rafforzate. 2. Tale riesame può essere ripetuto a intervalli successivi di quattro anni dopo la conclusione del primo riesame. 3. Le parti decidono preventivamente le modalità del riesame tramite il comitato specializzato per la pesca. 4. Il riesame consentirà in particolare di valutare, rispetto agli anni precedenti: (a) le disposizioni relative all'accesso reciproco alle acque di cui all'articolo FISH.8 [Accesso alle acque]; (b) le quote dei TAC di cui agli allegati FISH.1, 2 e 3; (c) il numero e l'entità dei trasferimenti nell'ambito delle consultazioni annuali di cui all'articolo FISH.6 [Possibilità di pesca], paragrafo 4, ed eventuali trasferimenti a norma dell'articolo FISH.6 [Possibilità di pesca], paragrafo 8; (d) le fluttuazioni dei TAC annuali; (e) il rispetto, da parte di entrambe le parti, delle disposizioni della presente rubrica e il rispetto, da parte delle navi di ciascuna parte, delle norme applicabili a tali navi quando si trovano nelle acque dell'altra parte; (f) la natura e la portata della cooperazione nell'ambito di questa rubrica; e 301 (g) qualsiasi altro elemento preventivamente scelto dalle parti tramite il comitato specializzato per la pesca. Articolo FISH.19: Relazioni con altri accordi 1. Fatto salvo il paragrafo 2, la presente rubrica lascia impregiudicati gli altri accordi esistenti in materia di attività di pesca svolte dalle navi di una parte nella zona soggetta alla giurisdizione dell'altra parte. 2. La presente rubrica annulla e sostituisce gli accordi o le intese esistenti in materia di attività di pesca da parte di pescherecci dell'Unione nelle acque territoriali adiacenti al Baliato di Guernsey, al Baliato di Jersey o all'Isola di Man e di attività di pesca da parte di pescherecci del Regno Unito immatricolati nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell'Isola di Man nelle acque territoriali adiacenti a uno Stato membro. Tuttavia, qualora il Consiglio di partenariato abbia deciso, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 [Accesso alle acque del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey e dell'Isola di Man], che l'accordo cessi di applicarsi al Baliato di Guernsey, al Baliato di Jersey o all'Isola di Man, gli accordi o le intese pertinenti non sono annullati e sostituiti rispetto al territorio o ai territori nei confronti dei quali la decisione è stata adottata. RUBRICA SESTA: ALTRE DISPOSIZIONI Articolo OTH.1: Definizioni Salvo disposizioni contrarie, ai fini della parte seconda del presente accordo, del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte, si applicano le seguenti definizioni: (a) "merce agricola": un prodotto di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura; (b) "autorità doganale": (i) per quanto riguarda l'Unione, i servizi della Commissione europea responsabili delle questioni doganali o, a seconda dei casi, le amministrazioni doganali e ogni altra autorità autorizzata negli Stati membri ad applicare la legislazione doganale e ad assicurarne l'osservanza; e (ii) per quanto riguarda il Regno Unito, Her Majesty’s Revenue and Customs e ogni altra autorità responsabile delle questioni doganali; (c) "dazio doganale": qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all'importazione di una merce o in relazione ad essa, senza comprendere: (i) gli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati coerentemente con l'articolo GOODS.4 [Trattamento nazionale in relazione alle imposizioni e alle normative interne] del titolo I, rubrica prima, parte seconda; (ii) una misura di salvaguardia anti-dumping speciale, un dazio compensativo o di salvaguardia applicati coerentemente con il GATT 1994, l'accordo antidumping, l'accordo sull'agricoltura, l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o l'accordo sulle misure di salvaguardia, a seconda dei casi; o 302 (iii) diritti o altri oneri applicati all'importazione o in relazione ad essa e limitati al costo approssimativo dei servizi prestati; (d) "CPC": la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991); (e) "esistente", efficace alla data di entrata in vigore del presente accordo; (f) "merci di una parte": prodotti interni ai sensi del GATT 1994, comprese le merci originarie di tale parte; (g) "sistema armonizzato" o "SA": il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese tutte le note legali e le successive modifiche, elaborato dall'Organizzazione mondiale delle dogane; (h) "voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato; (i) "persona giuridica": un soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni; (j) "misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo, obbligo o pratica o sotto qualsiasi altra forma71; (k) "misura di una parte": le misura adottate o mantenute in vigore da: (i) amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; e (ii) organi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali. Sono misure di una parte anche le misure che i soggetti elencati ai punti i) e ii) adottano o mantengono in vigore impartendo istruzioni o dirigendo o controllando, direttamente o indirettamente, il comportamento al riguardo di altri soggetti; (l) "persona fisica di una parte"72: (i) per l'Unione: il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione a norma del diritto di tale Stato73; e (ii) per il Regno Unito: un cittadino britannico; 71 Si precisa che il termine "misura" comprende i mancati adempimenti. 72 Sono escluse le persone fisiche residenti nel territorio di cui all'articolo FINPROV.1 [Ambito di applicazione territoriale], paragrafo 3). 73 Rientrano nella definizione di "persona fisica" anche coloro che risiedono permanentemente nella Repubblica di Lettonia senza esserne cittadini né essere cittadini di altro Stato che, a norma del diritto della Repubblica di Lettonia, hanno tuttavia diritto di ottenere un passaporto per non cittadini. 303 (m) "persona": una persona fisica o una persona giuridica; (n) "misura sanitaria o fitosanitaria": qualsiasi misura di cui all'allegato A, paragrafo 1, dell'accordo SPS; (o) "paese terzo": un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo; (p) "convenzione di Vienna sul diritto dei trattati": la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969; e (q) "OMC": l'Organizzazione mondiale del commercio. Articolo OTH.2: Accordi dell'OMC Ai fini del presente accordo, gli accordi dell'OMC sono indicati come segue: (a) "accordo sull'agricoltura": l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; (b) "accordo antidumping": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; (c) "GATS": l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC; (d) "GATT 1994": l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; (e) "AAP": l'accordo sugli appalti pubblici di cui all'allegato 4 dell'accordo OMC74; (f) "accordo sulle misure di salvaguardia": l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; (g) "accordo SCM": l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; (h) "accordo SPS": l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; (i) "accordo TBT": l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; (j) "accordo TRIPS": l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC; e (k) "accordo OMC": l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso il 15 aprile 1994. 74 Si precisa che per "AAP" si intende l'AAP così come modificato dal protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici, concluso a Ginevra il 30 marzo 2012. 304 Articolo OTH.3: Istituzione di una zona di libero scambio Le parti istituiscono una zona di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994 e all'articolo V del GATS. Articolo OTH.4: Relazione con l'accordo OMC Le parti affermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi di cui sono firmatarie. Nessuna disposizione nel presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una o all'altra parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi ad essa derivanti dall'accordo OMC. ArticoloOTH.4 bis: Giurisprudenza dell'OMC L'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni della presente parte tengono conto delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel dell'OMC e dell'organo di appello adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC, nonché nei lodi arbitrali a norma dell'intesa sulla risoluzione delle controversie. Articolo OTH.5: Adempimento degli obblighi Ciascuna parte adotta tutte le misure generali o specifiche necessarie per adempiere i propri obblighi ai sensi della presente parte, comprese quelle necessarie per garantirne l'osservanza da parte delle amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali, nonché degli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati. Articolo OTH.7: Riferimenti a disposizioni legislative e ad altri accordi 1. Salvo diversamente indicato, nei casi in cui è fatto riferimento nella presente parte alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, è inteso che tali disposizioni legislative e regolamentari comprendono le modifiche delle stesse. 2. Salvo diversamente indicato, nei casi in cui è fatto riferimento ad accordi internazionali o questi sono integrati nella presente parte, in toto o in parte, è inteso che tali accordi comprendono le modifiche degli stessi o gli accordi sostitutivi che entrano in vigore per entrambe le parti alla data o dopo la data della firma del presente accordo. In caso di questioni riguardanti l'attuazione o l'applicazione delle disposizioni della presente parte derivanti da tali modifiche o accordi sostitutivi, ove necessario le parti possono, su richiesta di una parte, consultarsi onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente alla questione. Articolo OTH.8: Compiti del Consiglio di partenariato nella parte seconda Il consiglio di partenariato può: (a) adottare decisioni volte a modificare: (i) il capo secondo del titolo primo della rubrica prima della parte seconda [Norme di origine] e relativi allegati, conformemente all'articolo ORIG.31 [Modifica del presente capo e dei suoi allegati]; 305 (ii) le disposizioni di cui agli allegati TBT- [XX] e TBT- [ZZ], conformemente all'articolo TBT.9 [Cooperazione in materia di vigilanza del mercato e di sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari], paragrafo 8; (iii) le appendici A e B, conformemente all'articolo 2, [Definizioni dei prodotti, pratiche e trattamenti enologici], paragrafo 3, dell'allegato TBT-5 [Commercio dei vini]; (iv) l'appendice C, in conformità all'articolo 3 [Requisiti di certificazione per l'importazione nei rispettivi territori delle parti], paragrafo 3, dell'allegato TBT-5 [Commercio dei vini]; (v) le appendici A, B, C e D, conformemente all'articolo 1 [Obiettivo e ambito di applicazione] dell'allegato TBT-4 [Prodotti organici]; (vi) le appendici da 1 a 3, conformemente all'articolo 1 [Definizioni] e all'articolo 2 [Campo di applicazione del prodotto] dell'allegato TBT-2 [Prodotti medicinali]; (vii) l'allegato relativo agli operatori economici autorizzati, il protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, il protocollo relativo alla lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte e l'elenco delle merci di cui all'articolo CUSTMS.16 [Ammissione temporanea], paragrafo 2), conformemente all'articolo CUSTMS.21 [Modifiche]; (viii) la sottosezione pertinente della sezione B dell'allegato PPROC-1, conformemente all'articolo PPROC.18 [Modifica della sezione B dell'allegato PPROC-1]; (ix) l'allegato ENER-1 [Elenchi di prodotti energetici, idrocarburi e materie prime], l'allegato ENER-2 [Sovvenzioni all'energia e all'ambiente] e l'allegato ENER-3 [Non applicazione dell'accesso di terzi e della separazione proprietaria alle infrastrutture], in conformità all'articolo ENER.31 [Effettiva attuazione e modifiche]; (x) il paragrafo 4 dell'articolo LPFS.3.2 [Ambito di applicazione ed eccezioni], in conformità di tale paragrafo, il paragrafo 2, terza frase dell'articolo LPFS.3.3 [Servizi di interesse economico pubblico], in conformità della quarta frase di detto paragrafo, il paragrafo 3 dell'articolo LPFS.3.3 [Servizi di interesse economico pubblico], in conformità di tale paragrafo, l'articolo LPFS.3.5 [Sovvenzioni vietate e sovvenzioni soggette a condizioni], in conformità del paragrafo 1 di tale articolo e l'articolo LPFS.3.11 [Recupero] in conformità del paragrafo 7 del medesimo articolo, del capo 3 [Controllo delle sovvenzioni]; (xi) l'articolo FISH.10 [Baliato di Guernsey, Baliato di Jersey e Isola di Man], l'articolo FISH.11 [Periodi di notifica relativi all'importazione e allo sbarco diretto di prodotti della pesca] e qualsiasi altra disposizione della rubrica quinta [Pesca], conformemente all'articolo FISH.10 [Baliato di Guernsey, Baliato di Jersey e Isola di Man], paragrafo 4); (xii) gli allegati FISH.1, FISH.2 e FISH.3, conformemente all'articolo FISH.16 [Comitato specializzato per la pesca], paragrafo 3; (xiii) qualsiasi altra disposizione, protocollo, appendice o allegato per cui la parte seconda del presente accordo preveda esplicitamente la possibilità di tale decisione; 306 (b) adottare decisioni volte a emanare interpretazioni delle disposizioni della parte seconda del presente accordo. Articolo OTH.9: Applicazione geografica 1. Le disposizioni del presente accordo concernenti il trattamento tariffario delle merci, comprese le regole di origine e la sospensione temporanea di tale trattamento, si applicano anche, per quanto riguarda l'Unione, alle zone del territorio doganale dell'Unione, quale definito dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio75, che non sono contemplate dall'articolo FINPROV.1 [Ambito di applicazione territoriale], lettera a), della parte settima [Disposizioni finali]. 2. Fatto salvo l'articolo FINPROV.1 [Ambito di applicazione territoriale], paragrafi 2), 3) e 4), i diritti e gli obblighi delle parti di cui alla presente parte si applicano anche a tutte le zone esterne alle acque territoriali di ciascuna parte, compreso il fondo marino e il relativo sottosuolo, sulle quali tale parte eserciti diritti sovrani o giurisdizione conformemente al diritto internazionale, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e alle sue disposizioni legislative e regolamentari coerenti con il diritto internazionale76. 3. Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 4, capi primo [NTMA], secondo [Norme di origine] e quinto [Dogane e facilitazione degli scambi commerciali] del titolo IV [Scambi di merci] e i protocolli e gli allegati dei capi di tale titolo si applicano anche, per quanto riguarda il Regno Unito, ai territori di cui all'articolo FINPROV.1 [Ambito di applicazione territoriale], paragrafo 2. A tal fine, i territori di cui all'articolo FINPROV.1 [Ambito di applicazione territoriale], paragrafo 2, sono considerati parte del territorio doganale del Regno Unito. Le autorità doganali dei territori di cui all'articolo FINPROV.1 [Ambito di applicazione territoriale], paragrafo 2, sono responsabili dell'applicazione e dell'attuazione dei presenti capi e dei protocolli degli allegati dei medesimi, nei rispettivi territori. I riferimenti all'"autorità doganale" in tali disposizioni vanno intesi di conseguenza. Tuttavia, le richieste e le comunicazioni presentate ai sensi di detti capi e dei relativi protocolli e allegati sono gestite dalle autorità doganali del Regno Unito. 4. L'articolo CUSTMS.9 [Operatori economici autorizzati] del capo 5 [Dogane e facilitazione degli scambi commerciali] del titolo IV [Scambi di merci] della parte seconda, rubrica prima, l'allegato CUSTMS-1 [Operatori economici autorizzati] e il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte non si applicano al Baliato di Jersey e al Baliato di Guernsey. 5. I capi terzo [SPS] e quarto [TBT] del titolo IV [Scambi di merci] della parte seconda, rubrica prima e gli allegati di tali capi si applicano anche, per quanto riguarda il Regno Unito, ai territori di cui all'articolo FINPROV.1 [Ambito territoriale]. Le autorità dei territori di cui all'articolo FINPROV.1 [Ambito di applicazione territoriale], paragrafo 2, sono responsabili dell'applicazione e dell'attuazione dei presenti capi e degli allegati dei medesimi, nei rispettivi territori, e i pertinenti 75 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione(rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1). 76 Si precisa che, per l'Unione europea, per zone esterne alle acque territoriali di ciascuna parte si intendono le rispettive zone degli Stati membri dell'Unione europea. 307 riferimenti vanno intesi di conseguenza. Tuttavia, le richieste e le comunicazioni presentate ai sensi di detti capi e dei relativi allegati sono gestite dalle autorità del Regno Unito. 6. Fatti salvi l'articolo FINPROV.8 [Denuncia] e l'articolo OTH.10 [Denuncia della parte seconda] e salvo diversamente concordato tra le parti, i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo restano in vigore fino alla data più prossima tra: (a) la data di scadenza del periodo di tre anni successivo alla comunicazione della denuncia da parte dell'altra parte; o (b) la data in cui l'articolo FISH.10 [Accesso alle acque del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey e dell'Isola di Man], l'articolo FISH.11 [Periodi di notifica relativi all'importazione e allo sbarco diretto di prodotti della pesca] e qualsiasi altra disposizione della rubrica quinta [Pesca] nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli, cessano di essere in vigore. 7. Ai fini del paragrafo 6, lettera a), la notifica della denuncia può essere comunicata rispetto a uno o più dei territori del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey o dell'Isola di Man e i paragrafi da 3) a 5) del presente articolo continuano a rimanere in vigore nei territori rispetto ai quali non è stata comunicata una notifica di denuncia. 8. Ai fini del paragrafo 6, lettera b), se l'articolo FISH.10 [Accesso alle acque del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey e dell'Isola di Man], l'articolo FISH.11 [Periodi di notifica relativi all'importazione e allo sbarco diretto di prodotti della pesca] e qualsiasi altra disposizione della Rubrica Quinta [Pesca] nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli, cessano di essere in vigore rispetto a uno o più dei territori del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey o dell'Isola di Man, i paragrafi da 3) a 5) del presente articolo continuano ad essere in vigore per quei territori per cui l'articolo FISH.10 [Accesso alle acque del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey e dell'Isola di Man], l'articolo FISH.11 [Periodi di notifica relativi all'importazione e allo sbarco diretto di prodotti della pesca] e qualsiasi altra disposizione della rubrica quinta [Pesca], nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli, rimangono in vigore. Articolo OTH.10: Denuncia della parte seconda Fatto salvo l'articolo FINPROV.8 [Denuncia], ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare la presente parte mediante notifica scritta per via diplomatica. In tal caso la presente parte cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica. La rubrica quarta [Coordinamento della sicurezza sociale e visti per viaggi di breve durata] e il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale non sono denunciati ai sensi del presente articolo. 308 PARTE TERZA - COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo LAW.GEN.1 - Obiettivo 1. La presente parte disciplina la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie tra gli Stati membri e le istituzioni, organi e organismi dell'Unione, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati e di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. 2. La presente parte si applica alla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale che intercorre esclusivamente tra il Regno Unito, da un lato, e l'Unione e gli Stati membri, dall'altro. Non si applica a situazioni verificatesi tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e istituzioni, organi o organismi dell'Unione, né alle attività di autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale quando agiscono in questo ambito. Articolo LAW.GEN.2 - Definizioni Ai fini della presente parte si applicano le definizioni seguenti: (a) "paese terzo": un paese diverso da uno Stato; (b) "categorie particolari di dati personali": dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona; (c) "dati genetici": tutti i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di un individuo che forniscono informazioni univoche sulla sua fisiologia o salute, ottenuti in particolare dall'analisi di un suo campione biologico; (d) "dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; (e) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; (f) "violazione dei dati personali": violazione di sicurezza che comporta in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la comunicazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati; (g) "archivio": qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico; 309 (h) "comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie": il comitato così denominato di cui all'articolo INST.2 [Comitati]. Articolo LAW.GEN.3 - Tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali 1. La cooperazione di cui alla presente parte si basa sul rispetto che le parti e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e sull'importanza che attribuiscono all'attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previste da detta convenzione. 2. Nulla della presente parte modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, per l'Unione e i suoi Stati membri, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Articolo LAW.GEN.4 - Protezione dei dati personali 8. La cooperazione di cui alla presente parte si basa sull'impegno che le parti onorano da lunga data di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali. 9. Per riflettere detto elevato livello di protezione, le parti provvedono a che i dati personali trattati a norma della presente parte siano oggetto di garanzie effettive nei rispettivi sistemi di protezione dei dati, segnatamente: (a) che i dati personali siano trattati in modo lecito e corretto, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, limitazione della finalità, esattezza e limitazione della conservazione; (b) che il trattamento di categorie particolari di dati personali sia autorizzato soltanto nella misura necessaria e sia soggetto a garanzie adeguate in funzione dei rischi specifici a quelli inerenti; (c) che sia garantito un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento mettendo in atto le misure tecniche e organizzative del caso, specie per il trattamento di categorie particolari di dati personali; (d) che agli interessati siano conferiti diritti azionabili di accesso, rettifica e cancellazione, fatte salve eventuali limitazioni previste per legge che costituiscono una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico; (e) che in caso di violazione di dati personali che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche ne sia data notifica all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo; che, quando la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ne sia data notifica anche agli interessati, fatte salve eventuali limitazioni previste per legge che costituiscono una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico; (f) che i trasferimenti successivi verso un paese terzo siano consentiti soltanto a condizioni e stanti garanzie adeguate al trasferimento, in modo da assicurare che il livello di protezione non sia pregiudicato; (g) che a garantire il controllo del rispetto delle garanzie di protezione dei dati e l'applicazione di dette garanzie siano autorità indipendenti; e 310 (h) che agli interessati siano riconosciuti diritti azionabili e un mezzo di ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziale in caso di violazione delle garanzie di protezione dei dati. 10. Il Regno Unito, da un lato, e l'Unione anche per conto dei suoi Stati membri, dall'altro, notificano al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie le autorità di controllo incaricate di sorvegliare che siano attuate le norme sulla protezione dei dati applicabili alla cooperazione di cui alla presente parte, e di garantirne il rispetto. Le autorità di controllo cooperano per garantire l'osservanza della presente parte. 11. Le disposizioni di protezione dei dati di cui alla presente parte si applicano al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. 12. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione di eventuali disposizioni particolari della presente parte relative al trattamento dei dati personali. Articolo LAW.GEN.5 - Ambito di cooperazione quando uno Stato membro non partecipa più a misure analoghe del diritto dell'Unione 1. Il presente articolo si applica se uno Stato membro cessa di partecipare a disposizioni del diritto dell'Unione sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale analoghe alle pertinenti disposizioni della presente parte, ovvero cessa di godere di diritti in forza di quelle disposizioni. 2. Il Regno Unito può notificare per iscritto all'Unione che intende cessare di applicare le pertinenti disposizioni della presente parte nei confronti di detto Stato membro. 3. La notifica di cui al paragrafo 2 ha effetto alla data ivi specificata, che non può essere anteriore alla data in cui lo Stato membro cessa di partecipare alle disposizioni del diritto dell'Unione, ovvero di godere dei diritti in forza delle medesime di cui al paragrafo 1. 4. Se il Regno Unito notifica a norma del presente articolo che intende cessare di applicare le pertinenti disposizioni della presente parte, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma della presente parte e interessata dalla cessazione sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma delle pertinenti disposizioni della presente parte prima che cessino di applicarsi, le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la cessazione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali. 5. L'Unione notifica per iscritto al Regno Unito, per via diplomatica, la data alla quale lo Stato membro riprende a partecipare alle disposizioni del diritto dell'Unione di cui trattasi, ovvero a godere di diritti in forza di quelle disposizioni. L'applicazione delle pertinenti disposizioni della presente parte è ripristinata a quella data o, se la notifica è successiva, il primo giorno del mese successivo alla data della notifica. 6. Per agevolare l'applicazione del presente articolo, l'Unione comunica al Regno Unito quando uno Stato membro cessa di partecipare a disposizioni del diritto dell'Unione sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale analoghe alle pertinenti disposizioni della presente parte, ovvero cessa di godere di diritti in forza di quelle disposizioni. 311 TITOLO II: SCAMBIO DI DATI SU DNA, IMPRONTE DIGITALI E IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI Articolo LAW.PRUM.5 - Obiettivo Obiettivo del presente titolo è stabilire una cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti del Regno Unito, da un lato, e degli Stati membri, dall'altro, sul trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati interni di immatricolazione dei veicoli. Articolo LAW.PRUM.6 - Definizioni Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti: (a) "autorità di contrasto competente": la polizia, i servizi doganali o altra autorità interna che, in forza della legislazione interna, è competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l'autorità e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni. Non è autorità di contrasto competente ai fini del presente titolo il servizio, l'organo o altra unità che si occupa specificamente di questioni connesse alla sicurezza nazionale; (b) "consultazione" e "raffronto" di cui agli articoli LAW.PRUM.8 [Consultazione automatizzata dei profili DNA], LAW.PRUM.9 [Raffronto automatizzato dei profili DNA], LAW.PRUM.12 [Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici] e LAW.PRUM.17 [Misure di attuazione]: le procedure mediante cui si stabilisce se vi sia concordanza tra, rispettivamente, i dati sul DNA o i dati dattiloscopici comunicati da uno Stato e i dati sul DNA o i dati dattiloscopici memorizzati nella banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli altri Stati; (c) "consultazione automatizzata" di cui all’articolo LAW.PRUM.15 [Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli]: la procedura di accesso on line per consultare le banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli altri Stati; (d) "parte non codificante del DNA": regioni cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono alcuna proprietà funzionale di un organismo; (e) "profilo DNA": il codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA; (f) "dati indicizzati sul DNA": il profilo DNA e numero di riferimento. I dati indicizzati sul DNA contengono unicamente i profili DNA provenienti dalla parte non codificante del DNA e un numero di riferimento. I dati indicizzati sul DNA non contengono alcun dato che consenta l’identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati sul DNA che non sono attribuiti a nessuna persona fisica ("profili DNA non identificati") sono riconoscibili come tali; (g) "profilo DNA indicizzato": il profilo DNA di una persona identificata; (h) "profilo DNA non identificato": profilo DNA ottenuto da tracce rilevate nel corso delle indagini sui reati e appartenente ad una persona non ancora identificata; (i) "annotazione": contrassegno apposto da uno Stato su un profilo DNA contenuto nella banca dati nazionale, indicante il fatto che è già risultata una concordanza su tale profilo DNA da una consultazione o un raffronto realizzati da un altro Stato; 312 (j) "dati dattiloscopici": immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, impronte palmari, impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (minutiae codificate), quando sono memorizzati e trattati in una banca dati automatizzata; (k) "dati indicizzati dattiloscopici": i dati dattiloscopici e numero di riferimento. I dati indicizzati dattiloscopici non contengono alcun dato che consenta l’identificazione diretta della persona interessata. I dati dattiloscopici indicizzati che non sono attribuiti a nessuna persona fisica ("dati dattiloscopici non identificati") devono essere riconoscibili come tali; (l) "dati di immatricolazione dei veicoli": l’insieme dei dati di cui al capo 3 dell’ALLEGATO LAW-1; (m) "caso per caso" di cui all’articolo LAW.PRUM.8 [Consultazione automatizzata dei profili DNA], paragrafo 1, seconda frase, all'articolo LAW.PRUM.12 [Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici], paragrafo 1, seconda frase, e all’articolo LAW.PRUM.15 [Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli], paragrafo 1: un singolo fascicolo d’indagine o fascicolo penale. Se tale fascicolo contiene più di un profilo DNA, dato dattiloscopico o dato di immatricolazione di un veicolo, questi possono essere trasmessi insieme come singola domanda; (n) "attività di laboratorio": qualsiasi misura adottata in un laboratorio nel quadro del reperimento e del recupero di tracce sui reperti come dell'elaborazione, dell'analisi e dell'interpretazione di prove forensi in relazione a profili DNA e dati dattiloscopici al fine di fornire perizie o scambiare prove forensi; (o) "risultati delle attività di laboratorio": qualsiasi risultato analitico e interpretazione direttamente associata; (p) "fornitore di servizi forensi": qualsiasi organismo, pubblico o privato, che svolge attività di laboratorio a richiesta delle autorità di contrasto o giudiziarie competenti; (q) "organismo nazionale di accreditamento": l’unico organismo in uno Stato che svolge attività di accreditamento con autorità derivatagli dallo Stato. Articolo LAW.PRUM.7 - Creazione di schedari interni di analisi del DNA 1. Gli Stati si impegnano a istituire e gestire schedari interni di analisi del DNA per le indagini penali. 2. Ai fini dell'attuazione del presente titolo, gli Stati garantiscono che siano disponibili dati indicizzati sul DNA nei rispettivi schedari interni di analisi del DNA di cui al paragrafo 1. 3. Gli Stati dichiarano gli schedari interni di analisi del DNA cui si applicano gli articoli da LAW.PRUM.7 [Creazione di schedari interni di analisi del DNA] a LAW.PRUM.10 [Prelievo di materiale cellulare e trasmissione dei profili DNA] e gli articoli LAW.PRUM.13 [Punti di contatto nazionali], LAW.PRUM.14 [Trasmissione di altri dati personali e altre informazioni] e LAW.PRUM. 17 [Misure di attuazione], e dichiarano le condizioni di consultazione automatizzata di cui all'articolo LAW.PRUM.8 [Consultazione automatizzata dei profili DNA], paragrafo 1. Articolo LAW.PRUM.8 - Consultazione automatizzata dei profili DNA 1. Per le indagini penali gli Stati autorizzano i punti di contatto nazionali di altri Stati di cui all’articolo LAW.PRUM.13 [Punti di contatto nazionali] ad accedere ai dati indicizzati sul DNA dei loro 313 schedari di analisi del DNA, con facoltà di svolgervi consultazioni automatizzate tramite il raffronto di profili DNA. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione interna dello Stato richiedente. 2. Se da una consultazione automatizzata risulta una concordanza tra un profilo DNA trasmesso e profili DNA registrati nello schedario dello Stato richiesto, lo Stato richiesto invia al punto di contatto nazionale dello Stato richiedente per via automatizzata i dati indicizzati sul DNA per i quali risulta la concordanza. Se non si riscontra nessuna concordanza, ne viene data comunicazione per via automatizzata. Articolo LAW.PRUM.9 - Raffronto automatizzato dei profili DNA 1. Per le indagini penali gli Stati raffrontano, secondo modalità pratiche concordate tra gli Stati interessati e tramite i rispettivi punti di contatto nazionali, i profili DNA dei loro profili DNA non identificati con tutti i profili DNA provenienti dai dati indicizzati degli altri schedari interni di analisi del DNA. La trasmissione e il raffronto dei profili DNA sono automatizzati. I profili DNA non identificati sono trasmessi a fini di raffronti solo se previsto dalla legislazione interna dello Stato richiedente. 2. Lo Stato che, in esito al raffronto di cui al paragrafo 1, rilevi una concordanza tra profili DNA trasmessi da un altro Stato e profili contenuti nei propri schedari di analisi del DNA comunica senza ritardo al punto di contatto nazionale dell’altro Stato membro i dati indicizzati sul DNA per i quali risulta la concordanza. Articolo LAW.PRUM.10 - Prelievo di materiale cellulare e trasmissione dei profili DNA Se nell’ambito di indagini o procedimenti penali in corso non è disponibile il profilo DNA di una determinata persona presente nel territorio dello Stato richiesto, questo presta assistenza giudiziaria prelevando e analizzando il materiale cellulare della persona in questione e trasmettendo allo Stato richiedente il profilo DNA ottenuto, se: (a) lo Stato richiedente specifica lo scopo della richiesta; (b) lo Stato richiedente presenta un mandato o una dichiarazione di inchiesta rilasciata dall’autorità competente conformemente alla legislazione interna, da cui risulta che le condizioni per il prelievo e l’analisi del materiale cellulare sarebbero soddisfatte se la persona in questione si trovasse nel territorio dello Stato richiedente; e (c) le condizioni per il prelievo e l’analisi del materiale cellulare e per la trasmissione del profilo DNA ottenuto sono soddisfatte ai sensi della legislazione dello Stato richiesto. Articolo LAW.PRUM.11 - Dati dattiloscopici Ai fini dell’attuazione del presente titolo, gli Stati garantiscono che siano disponibili dati indicizzati dattiloscopici relativi al contenuto dei sistemi interni automatizzati d’identificazione dattiloscopica istituiti per la prevenzione dei reati e le relative indagini. Articolo LAW.PRUM.12 - Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici 1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini gli Stati autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati, di cui all’articolo LAW.PRUM.13 [Punti di contatto nazionali], ad accedere ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica istituiti a tal fine, con 314 facoltà di svolgervi consultazioni automatizzate tramite il raffronto di dati dattiloscopici. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione interna dello Stato richiedente. 2. A confermare la concordanza tra i dati dattiloscopici e i dati indicizzati conservati dallo Stato richiesto provvede il punto di contatto nazionale dello Stato richiedente in base ai dati indicizzati necessari per l'attribuzione univoca trasmessi in modo automatizzato. Articolo LAW.PRUM.13 - Punti di contatto nazionali 1. Per la trasmissione di dati di cui agli articoli LAW.PRUM.8 [Consultazione automatizzata dei profili DNA], LAW.PRUM.9 [Raffronto automatizzato dei profili DNA] e LAW.PRUM.12 [Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici], gli Stati designano punti di contatto nazionali. 2. Nei confronti degli Stati membri sono considerati punti di contatto nazionali ai fini del presente titolo i punti di contatto nazionali designati per uno scambio di dati analogo. 3. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dal diritto interno applicabile. Articolo LAW.PRUM.14 - Trasmissione di altri dati personali e altre informazioni Se dalle procedure di cui agli articoli LAW.PRUM.8 [Consultazione automatizzata dei profili DNA], LAW.PRUM.9 [Raffronto automatizzato dei profili DNA] e LAW.PRUM.12 [Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici] risulta una concordanza tra profili DNA o dati dattiloscopici, la trasmissione di altri dati personali disponibili e altre informazioni in relazione ai dati indicizzati è disciplinata dalla legislazione interna, comprese le norme di assistenza giudiziaria, dello Stato richiesto, fatto salvo l'articolo LAW.PRUM.17 [Misure di attuazione], paragrafo 1. Articolo LAW.PRUM.15 - Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli 1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini e in caso di altri illeciti che rientrino nella competenza dei tribunali e delle procure dello Stato richiedente, nonché allo scopo di mantenere la sicurezza pubblica, gli Stati autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati, di cui al paragrafo 2, ad accedere ai seguenti dati interni di immatricolazione dei veicoli, con facoltà di svolgervi consultazioni automatizzate caso per caso: (a) dati relativi ai proprietari o agli utenti; e (b) dati relativi ai veicoli. 2. Le consultazioni possono essere svolte a norma del paragrafo 1 solo con un numero completo di telaio o un numero completo di immatricolazione e nel rispetto della legislazione interna dello Stato richiedente. 3. Per la trasmissione di dati di cui al paragrafo 1, gli Stati designano un punto di contatto nazionale per le richieste che ricevono da altri Stati. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dal diritto interno applicabile. 315 Articolo LAW.PRUM.16 - Accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio 1. Gli Stati provvedono a che un organismo nazionale di accreditamento attesti che i loro fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio sono conformi alla norma EN ISO/IEC 17025. 2. Ciascuno Stato provvede a che le sue autorità responsabili della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini riconoscano ai risultati ottenuti dai fornitori di servizi forensi accreditati che effettuano attività di laboratorio in un altro Stato la stessa attendibilità dei risultati ottenuti dai fornitori interni di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio accreditati per la norma EN ISO/IEC 17025. 3. Le autorità di contrasto competenti del Regno Unito non effettuano consultazioni né raffronti automatizzati a norma degli articoli LAW.PRUM.8 [Consultazione automatizzata dei profili DNA], LAW.PRUM.9 [Raffronto automatizzato dei profili DNA] e LAW.PRUM.12 [Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici] fintanto che il Regno Unito non ha provveduto all'attuazione e all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme interne sulla valutazione giudiziaria delle prove. 5. Il Regno Unito comunica al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie il testo delle disposizioni principali adottate per l'attuazione e applicazione del presente articolo. Articolo LAW.PRUM.17 - Misure di attuazione 1. Per le finalità contemplate nel presente titolo, gli Stati mettono a disposizione delle autorità di contrasto competenti di altri Stati tutte le categorie di dati a fini di consultazione e raffronto, alle medesime condizioni in cui sono a disposizione delle autorità di contrasto competenti interne a fini di consultazione e raffronto. Per le finalità contemplate nel presente titolo, gli Stati trasmettono alle autorità di contrasto competenti di altri Stati altri dati personali e altre informazioni in relazione ai dati indicizzati di cui all'articolo LAW.PRUM.14 [Trasmissione di altri dati personali e altre informazioni], alle medesime condizioni in cui sarebbero trasmesse alle autorità interne. 2. Ai fini dell'attuazione delle procedure di cui agli articoli LAW.PRUM.8 [Consultazione automatizzata dei profili DNA], LAW.PRUM.9 [Raffronto automatizzato dei profili DNA], LAW.PRUM.12 [Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici] e LAW.PRUM.15 [Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli], le specifiche tecniche e procedurali figurano nell'ALLEGATO LAW-1. 3. Le dichiarazioni formulate dagli Stati membri ai sensi delle decisioni 2008/615/GAI77 e 2008/616/GAI78 del Consiglio si applicano anche nelle loro relazioni con il Regno Unito. 77 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1). 316 Articolo LAW.PRUM.18 - Valutazione ex ante 1. Per accertare se il Regno Unito riunisce le condizioni di cui all'articolo LAW.PRUM.17 [Misure di attuazione] e all'ALLEGATO LAW-1, saranno effettuate una visita di valutazione e un’esperienza pilota nella misura imposta dal richiamato allegato e in base a condizioni e modalità concordate con il Regno Unito. In ogni caso sarà effettuata un'esperienza pilota in relazione alla consultazione di dati di cui all'articolo LAW.PRUM.15 [Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli]. 2. Sulla base di una relazione globale di valutazione della visita di valutazione e se del caso dell'esperienza pilota di cui al paragrafo 1, l'Unione stabilisce la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere dati personali al Regno Unito a norma del presente titolo. 3. In attesa dell'esito della valutazione di cui al paragrafo 1, dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla data o alle date stabilite dall'Unione in conformità del paragrafo 2 del presente articolo ma non oltre nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali di cui agli articoli LAW.PRUM.8 [Consultazione automatizzata dei profili DNA], LAW.PRUM.9 [Raffronto automatizzato dei profili DNA], LAW.PRUM.12 [Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici] e LAW.PRUM.14 [Trasmissione di altri dati personali e altre informazioni]. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può prorogare tale periodo una sola volta per un massimo di nove mesi. Articolo LAW.PRUM.19 - Sospensione e disapplicazione 1. L'Unione, ove ritenga necessario modificare il presente titolo in quanto il diritto dell'Unione ha subito o sta per subire una modifica sostanziale nella materia da quello disciplinata, può informarne il Regno Unito al fine di concordare una modifica formale del presente accordo in relazione al presente titolo. Avvenuta la notifica, le parti avviano consultazioni. 2. Se entro nove mesi da questa comunicazione le parti non hanno raggiunto un accordo recante modifica del presente titolo, l'Unione può decidere di sospendere l'applicazione del presente titolo o di sue disposizioni per un periodo massimo di nove mesi. Prima della fine di tale periodo, le parti possono concordare una proroga della sospensione per un ulteriore periodo massimo di nove mesi. Se entro la fine del periodo di sospensione le parti non hanno raggiunto un accordo recante modifica del presente titolo, le disposizioni sospese cessano di applicarsi il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, salvo che l'Unione informi il Regno Unito che non intende più modificare il presente titolo. Nel qual caso si ripristinano le disposizioni sospese del presente titolo. 3. Se una delle disposizioni del presente titolo è sospesa a norma del presente articolo, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano gli sviluppi necessari per assicurare che la cooperazione avviata a norma del presente titolo e interessata dalla sospensione sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma del presente titolo prima che cessino provvisoriamente di applicarsi le disposizioni interessate dalla sospensione, 78 Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12). 317 le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la sospensione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali. TITOLO III - TRASFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE Articolo LAW.PNR.18 - Ambito di applicazione 1. Il presente titolo enuncia le norme in base alle quali l'autorità competente del Regno Unito può trasferire, trattare e usare i dati del codice di prenotazione per i voli tra l'Unione e il Regno Unito, e stabilisce specifiche salvaguardie. 2. Il presente titolo si applica ai vettori aerei che effettuano voli passeggeri tra l'Unione e il Regno Unito. 3. Il presente titolo si applica inoltre ai vettori aerei che sono registrati o che conservano dati nell'Unione e che effettuano voli passeggeri da o verso il Regno Unito. 4. Il presente titolo disciplina anche la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale tra il Regno Unito e l'Unione per quanto riguarda i dati PNR. Articolo LAW.PNR.19 - Definizioni Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti: (a) "vettore aereo": un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri tra il Regno Unito e l'Unione; (b) "codice di prenotazione" ("PNR"): le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura dei vettori aerei e di prenotazione interessati per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze utilizzato per la registrazione dei passeggeri sui voli, o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità. In particolare, ai sensi del presente titolo, i dati PNR comprendono gli elementi enunciati nell'ALLEGATO LAW-2; (c) “autorità competente del Regno Unito”: l'autorità del Regno Unito competente a ricevere e trattare i dati PNR ai sensi del presente accordo. Se ha più autorità competenti, il Regno Unito dispone uno sportello unico per i dati dei passeggeri che permetta ai vettori aerei di trasferire i dati PNR a un punto d'accesso unico per la trasmissione dei dati, e designa un punto di contatto unico per ricevere e presentare le domande di cui all'articolo LAW.PNR.22 [Cooperazione giudiziaria e di polizia]; (d) "unità d'informazione sui passeggeri" ("UIP"): le unità istituite o designate dagli Stati membri, incaricate di ricevere e trattare i dati PNR; (e) "terrorismo": i reati elencati nell'ALLEGATO LAW-7; (f) "reati gravi": i reati punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto interno del Regno Unito. 318 Articolo LAW.PNR.20 - Finalità d'uso dei dati PNR 1. Il Regno Unito provvede a che i dati PNR ricevuti a norma del presente titolo siano trattati esclusivamente a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti del terrorismo o di reati gravi, e al fine di sorvegliare il trattamento dei dati PNR nei termini previsti dal presente accordo. 2. In circostanze eccezionali l’autorità competente del Regno Unito può trattare i dati PNR se necessario per salvaguardare l'interesse vitale di una persona fisica, come in caso di: (a) rischio di morte o lesione grave; o (b) rischio grave per la salute pubblica, in particolare ai sensi delle norme internazionalmente riconosciute. 3. L'autorità competente del Regno Unito può trattare i dati PNR anche caso per caso, se a ordinare la divulgazione di dati PNR pertinenti è un giudice o un tribunale amministrativo del Regno Unito in un procedimento direttamente connesso a una delle finalità di cui al paragrafo 1. Articolo LAW.PNR.21 - Trasmissione dei dati PNR 1. L’Unione provvede affinché ai vettori aerei non sia impedito trasferire dati PNR all’autorità competente del Regno Unito ai sensi del presente titolo. 2. L'Unione provvede affinché i vettori aerei possano trasferire dati PNR all'autorità competente del Regno Unito tramite agenti autorizzati che agiscono per conto e sotto la responsabilità di un vettore aereo, a norma del presente titolo. 3. Il Regno Unito non richiede a un vettore aereo di trasmettere elementi del PNR che questi non abbia già raccolto o detenuto a fini di prenotazione. 4. Se un dato trasferito da un vettore aereo ai sensi del presente titolo non figura nell’elenco dell’ALLEGATO LAW-2, il Regno Unito lo cancella non appena lo riceve. Articolo LAW.PNR.22 - Cooperazione giudiziaria e di polizia 1. L'autorità competente del Regno Unito scambia quanto prima con Europol o Eurojust, nei limiti dei rispettivi mandati, o con le UIP degli Stati membri tutte le opportune e pertinenti informazioni analitiche contenenti dati PNR in casi specifici se necessario per prevenire, accertare, indagare e perseguire il terrorismo o reati gravi. 2. L'autorità competente del Regno Unito scambia su richiesta di Europol o Eurojust, nei limiti dei rispettivi mandati, o delle le UIP degli Stati membri i dati PNR, i risultati del trattamento di quei dati o le informazioni analitiche contenenti dati PNR in casi specifici se necessario per prevenire, accertare, indagare e perseguire il terrorismo o reati gravi. 3. Le UIP degli Stati membri scambiano quanto prima con l'autorità competente del Regno Unito tutte le opportune e pertinenti informazioni analitiche contenenti dati PNR in casi specifici se necessario per prevenire, accertare, indagare e perseguire il terrorismo o reati gravi. 319 4. Le UIP degli Stati membri scambiano su richiesta dell'autorità competente del Regno Unito i dati PNR, i risultati del trattamento di quei dati o le informazioni analitiche contenenti dati PNR in casi specifici se necessario per prevenire, accertare, indagare e perseguire il terrorismo o reati gravi. 5. Le parti provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 siano scambiate nel rispetto degli accordi e delle modalità in materia di contrasto o di scambio di informazioni tra il Regno Unito e Europol, Eurojust o lo Stato membro interessato. In particolare, ai fini dello scambio di informazioni con Europol ai sensi del presente articolo è usata la linea di comunicazione sicura stabilita per lo scambio di informazioni tramite Europol. 6. L'autorità competente del Regno Unito e le UIP degli Stati membri provvedono a che sia scambiata a norma dei paragrafi da 1 a 4 soltanto la quantità minima di dati PNR necessaria. Articolo LAW.PNR.23 - Non discriminazione Il Regno Unito provvede affinché le salvaguardie applicabili al trattamento dei dati PNR si applichino a tutte le persone fisiche su base paritaria senza discriminazione illegittima. Articolo LAW.PNR.24 - Uso di categorie particolari di dati personali A norma del presente titolo è vietato il trattamento di categorie particolari di dati personali. L'autorità competente del Regno Unito cancella i dati PNR a quella trasferiti, che contengano categorie particolari di dati personali. Articolo LAW.PNR.25 - Sicurezza e integrità dei dati 1. Il Regno Unito attua misure regolamentari, procedurali o tecniche per proteggere i dati PNR dall’accesso, dal trattamento o dalla perdita accidentali, illeciti o non autorizzati. 2. Il Regno Unito garantisce la verifica della conformità e la protezione, sicurezza, riservatezza e integrità dei dati. A tal fine il Regno Unito: (a) applica ai dati PNR procedure di cifratura, autorizzazione e documentazione; (b) limita l’accesso ai dati PNR a funzionari autorizzati; (c) conserva i dati PNR in ambiente fisico sicuro, protetto con controlli di accesso; e (d) istituisce un meccanismo per garantire che le interrogazioni dei dati PNR siano condotte in conformità dell'articolo LAW.PNR.20 [Finalità d'uso dei dati PNR]. 3. Qualora l’accesso ai dati PNR di una persona fisica o la loro comunicazione avvengano senza autorizzazione, il Regno Unito prende misure per informare l’interessato, mitigare il rischio di danno e rimediare alla situazione. 4. L'autorità competente del Regno Unito informa senza indugio il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie di qualunque incidente significativo riguardante l'accesso, il trattamento o la perdita accidentali, illeciti o non autorizzati di dati PNR. 5. Il Regno Unito provvede affinché qualunque violazione della sicurezza dei dati, comportante in particolare distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale, alterazione, comunicazione o 320 accesso non autorizzati, o qualunque forma di trattamento non autorizzato, sia soggetta a misure correttive effettive e dissuasive, che possono includere sanzioni. Articolo LAW.PNR.26 - Trasparenza e informazione dei passeggeri 1. L’autorità competente del Regno Unito rende disponibile sul suo sito web: (a) un elenco delle norme che autorizzano la raccolta dei dati PNR; (b) le finalità della raccolta dei dati PNR; (c) le modalità di protezione dei dati PNR; (d) le modalità e i limiti in cui i dati PNR possono essere comunicati; (e) informazioni sul diritto di accesso, rettifica, annotazione e sulle procedure di ricorso; e (f) le informazioni di contatto per richieste eventuali. 2. Le parti lavorano con i terzi interessati, tra cui l’industria dell'aviazione e del trasporto aereo, per promuovere la trasparenza, nella fase di prenotazione, della finalità della raccolta, del trattamento e dell’uso dei dati PNR e delle modalità per chiedere l’accesso e la correzione e presentare ricorso. I vettori aerei forniscono ai passeggeri informazioni chiare e pertinenti in relazione al trasferimento di dati PNR a norma del presente titolo, comprendenti gli estremi dell'autorità destinataria, la finalità del trasferimento e il diritto di chiedere a detta autorità l'accesso ai propri dati personali trasferiti e la loro rettifica. 3. Una volta che i dati PNR conservati a norma dell'articolo LAW.PNR.28 [Conservazione dei dati PNR] siano stati usati nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo LAW.PNR.29 [Condizioni d'uso dei dati PNR] ovvero siano stati divulgati a norma dell'articolo LAW.PNR.31 [Divulgazione all'interno del Regno Unito] o dell'articolo LAW.PNR.32 [Divulgazione all'esterno del Regno Unito], il Regno Unito ne informa i passeggeri per inscritto, singolarmente e entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui tale comunicazione non è suscettibile di compromettere le indagini condotte dalle autorità pubbliche competenti, nella misura in cui siano disponibili le informazioni di contatto dei passeggeri o ne sia possibile il recupero con sforzi ragionevoli. Nella comunicazione rientrano informazioni sulle modalità con cui la persona fisica interessata può presentare ricorso amministrativo o giudiziario. Articolo LAW.PNR.27 - Trattamento automatizzato dei dati PNR 1. L'autorità competente del Regno Unito provvede affinché ogni trattamento automatizzato di dati PNR sia basato su modelli e criteri prestabiliti non discriminatori, specifici e affidabili che le consentano: (a) di raggiungere risultati che abbiano come obiettivo gli individui sui quali potrebbe gravare un sospetto ragionevole di partecipazione a terrorismo o a reati gravi; o (b) in circostanze eccezionali, di salvaguardare l’interesse vitale di una persona fisica a norma dell'articolo LAW.PNR.20 [Finalità d'uso dei dati PNR], paragrafo 2. 321 2. L'autorità competente del Regno Unito provvede affinché le banche dati con le quali sono confrontati i dati PNR siano affidabili, aggiornate e limitate alle banche dati che detta autorità usa in relazione alle finalità di cui all'articolo LAW.PNR.20 [Finalità d'uso dei dati PNR]. 3. Il Regno Unito non può prendere decisioni che danneggino in modo significativo una persona fisica, soltanto sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR. Articolo LAW.PNR.28 - Conservazione dei dati PNR 1. Il Regno Unito non conserva dati PNR per più di cinque anni dalla data in cui li riceve. 2. Entro sei mesi dal trasferimento dei dati PNR di cui al paragrafo 1, tutti i dati PNR sono resi anonimi mascherando gli elementi seguenti che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero o altra persona fisica cui si riferiscono i dati PNR: (a) nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di passeggeri che viaggiano insieme figurante nel PNR; (b) indirizzi, recapiti telefonici e di posta elettronica del passeggero, di chi ha prenotato il volo per il passeggero, delle persone tramite cui è possibile contattare il passeggero aereo e delle persone da informare in caso di emergenza; (c) tutte le informazioni disponibili su pagamento/fatturazione nella misura in cui contengono informazioni che potrebbero servire a identificare una persona fisica; (d) informazioni sui viaggiatori abituali ("Frequent flyer"); (e) altre informazioni OSI (Other Supplementary Information), SSI (Special Service Information) e SSR (Special Service Request) nella misura in cui contengono informazioni che potrebbero consentire di identificare una persona fisica; e (f) i dati API (Advance Passenger Information) raccolti. 3. L'autorità competente del Regno Unito può privare del mascheramento i dati PNR solo se necessario per svolgere indagini ai fini stabiliti dall’articolo LAW.PNR.20 [Finalità d'uso dei dati PNR]; Detti dati PNR privati del mascheramento sono accessibili solo a un numero ridotto di funzionari specificamente autorizzati; 4. Nonostante il paragrafo 1, il Regno Unito cancella i dati PNR dopo la partenza dei passeggeri dal paese, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservare tali dati. Per stabilire tale necessità, il Regno Unito individua elementi oggettivi da cui si possa dedurre che determinati passeggeri costituiscono un rischio in termini di lotta contro il terrorismo e reati gravi. 5. Ai fini del paragrafo 4, dovrebbe considerarsi data di partenza l'ultimo giorno del soggiorno legale massimo nel Regno Unito del passeggero in questione, salvo se è dato conoscere la data di partenza esatta. 6. L'uso dei dati conservati a norma del presente articolo è soggetto alle condizioni di cui all'articolo LAW.PNR.29 [Condizioni d'uso dei dati PNR]. 322 7. Ogni anno un organo amministrativo indipendente nel Regno Unito valuta l'approccio seguito dall'autorità competente del Regno Unito in relazione alla necessità di conservare dati PNR a norma del paragrafo 4. 8. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 4, il Regno Unito può conservare i dati PNR necessari per una specifica azione, revisione, indagine o esecuzione, per un procedimento giudiziario, un’azione penale o per l'applicazione di sanzioni, fino alla loro conclusione. 9. Il Regno Unito cancella i dati PNR al termine del periodo di conservazione. 10. Il paragrafo 11 si applica per le circostanze particolari che impediscono al Regno Unito di apportare gli adeguamenti tecnici necessari per trasformare i sistemi di trattamento dei dati PNR di cui si serviva il Regno Unito quando era soggetto al diritto dell'Unione in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente al paragrafo 4. 11. Il Regno Unito può derogare al paragrafo 4 su base temporanea e per un periodo transitorio la cui durata è prevista nel paragrafo 13, in attesa che apporti quanto prima gli adeguamenti tecnici. Durante il periodo transitorio l'autorità competente del Regno Unito impedisce l'uso dei dati PNR da cancellare a norma del paragrafo 4, applicando le garanzie complementari seguenti: (a) i dati PNR sono accessibili solo a un numero ridotto di funzionari autorizzati e solo per quanto necessario a determinare se detti dati PNR debbano essere cancellati a norma del paragrafo 4; (b) la richiesta di usare dati PNR è respinta per i dati da cancellare a norma del paragrafo 4 e non è dato ulteriore accesso a quei dati se dalla documentazione di cui alla lettera d) del presente paragrafo risulta che è stata già respinta una precedente richiesta di uso; (c) è garantita la cancellazione dei dati PNR quanto prima e con il massimo impegno, considerate le circostanze particolari di cui al paragrafo 10; e (d) quanto segue è documentato conformemente all'articolo LAW.PNR.30 [Registrazione e documentazione del trattamento dei dati PNR] e la documentazione è messa a disposizione dell'organo amministrativo indipendente di cui al paragrafo 7 del presente articolo: (i) tutte le richieste di uso dei dati PNR; (ii) data e ora di accesso ai dati PNR con l'intento di stabilire se ne fosse necessaria la cancellazione; (iii) che la richiesta di usare i dati PNR è stata respinta a motivo del fatto che detti dati dovevano essere cancellati a norma del paragrafo 4, comprese la data e l'ora del rifiuto; e (iv) data o ora della cancellazione conformemente alla lettera c) del presente paragrafo. 12. Il Regno Unito trasmette al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo e successivamente un anno dopo, nell'eventualità che il periodo transitorio sia prorogato di un altro anno: (a) la relazione dell'organo amministrativo indipendente di cui al paragrafo 7 del presente articolo, comprensiva del parere dell'autorità di controllo del Regno Unito di cui all'articolo 323 LAW.GEN.4 [Protezione dei dati personali], paragrafo 3, sull'effettiva applicazione delle garanzie di cui al paragrafo 11, del presente articolo; e (b) la valutazione del Regno Unito sul persistere delle circostanze particolari di cui al paragrafo 10 del presente articolo, completa di una descrizione degli sforzi messi in atto per trasformare il sistema di trattamento dei dati PNR del Regno Unito in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. 13. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo per esaminare la relazione e la valutazione di cui al paragrafo 12. Nell'eventualità che persistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 10, il consiglio di partenariato proroga di un anno il periodo transitorio di cui al paragrafo 11. Il consiglio di partenariato proroga il periodo transitorio di un ulteriore ultimo anno, alle stesse condizioni e seguendo la medesima procedura che per la prima proroga, se i progressi compiuti sono sostanziali, sebbene non sia stato ancora possibile trasformare il sistema di trattamento dei dati PNR del Regno Unito in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente al paragrafo 4. 14. Il Regno Unito, ove ritenga infondato il rifiuto del consiglio di partenariato di accordare una delle due proroghe, può sospendere il presente titolo con un preavviso di un mese. 15. I paragrafi da 10 a 14 cessano di applicarsi al terzo anniversario della data di entrata in vigore del presente accordo. Articolo LAW.PNR.29 - Condizioni d’uso dei dati PNR 1. L'autorità competente del Regno Unito può usare dati PNR conservati a norma dell'articolo LAW.PNR.28 [Conservazione dei dati PNR] per finalità diverse dai controlli di sicurezza e alle frontiere, compresa la divulgazione a norma dell'articolo LAW.PNR.31 [Divulgazione all'interno del Regno Unito] e dell'articolo LAW.PNR.32 [Divulgazione all'esterno del Regno Unito], solo qualora emerga da nuove circostanze fondate su motivi oggettivi che i dati PNR di uno o più passeggeri potrebbero contribuire efficacemente al conseguimento delle finalità di cui all'articolo LAW.PNR.20 [Finalità d'uso dei dati PNR]. 2. L'uso dei dati PNR a opera dell'autorità competente del Regno Unito a norma del paragrafo 1 è subordinato a un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un organo amministrativo indipendente nel Regno Unito, su richiesta motivata dell'autorità competente del Regno Unito presentata secondo le norme e procedure interne di prevenzione, di accertamento o di esercizio dell'azione penale, salvo: (a) in casi di urgenza debitamente accertata; o (b) se l'obiettivo è verificare l'affidabilità e l'attualità dei modelli e criteri prestabiliti su cui si basa il trattamento automatizzato dei dati PNR, oppure definire nuovi modelli e criteri per tale trattamento. Articolo LAW.PNR.30 - Registrazione e documentazione del trattamento dei dati PNR L'autorità competente del Regno Unito registra e documenta tutti i trattamenti di dati PNR. Essa ricorre a detta registrazione o documentazione esclusivamente per: (a) autocontrollo e verifica della legittimità del trattamento dei dati; 324 (b) garantire l’integrità dei dati; (c) garantire la sicurezza del trattamento dei dati; e (d) garantire la sorveglianza. Articolo LAW.PNR.31 - Divulgazione all'interno del Regno Unito 1. L’autorità competente del Regno Unito non comunica dati PNR ad altre autorità pubbliche del Regno Unito, salvo se sono rispettate le condizioni seguenti: (a) le mansioni svolte dalle autorità pubbliche cui sono comunicati i dati PNR sono direttamente connesse alle finalità previste all'articolo LAW.PNR.20 [Finalità d'uso dei dati PNR]; (b) i dati PNR sono comunicati solo caso per caso; (c) la comunicazione è necessaria nelle circostanze particolari ai fini stabiliti dall’articolo LAW.PNR.20 [Finalità d'uso dei dati PNR]; (d) è comunicato solo il numero minimo di dati PNR necessari; (e) l’autorità pubblica destinataria offre una protezione equivalente alle salvaguardie descritte nel presente titolo; e (f) l’autorità pubblica destinataria non comunica i dati PNR ad altri soggetti, salvo che ciò sia autorizzato dall’autorità competente del Regno Unito alle condizioni previste dal presente paragrafo. 2. Nel trasferire informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente titolo si applicano le salvaguardie disposte nel presente articolo. Articolo LAW.PNR.32 - Divulgazione all'esterno del Regno Unito 1. Il Regno Unito provvede affinché l’autorità competente del Regno Unito non comunichi dati PNR ad autorità pubbliche in paesi terzi, salvo se ricorrono le condizioni seguenti: (a) le mansioni svolte dalle autorità pubbliche cui sono comunicati i dati PNR sono direttamente connesse alle finalità previste all'articolo LAW.PNR.20 [Finalità d'uso dei dati PNR]; (b) i dati PNR sono comunicati solo caso per caso; (c) la comunicazione di dati PNR è necessaria ai fini stabiliti dall’articolo LAW.PNR.20 [Finalità d'uso dei dati PNR]; (d) è comunicato solo il numero minimo di dati PNR necessari; e (e) il paese terzo cui sono comunicati i dati PNR ha concluso un accordo con l'Unione che prescrive un livello di protezione dei dati personali comparabile a quello del presente accordo, oppure è soggetto a una decisione di diritto dell'Unione con la quale la Commissione ha deciso che detto paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del diritto dell'Unione. 325 2. In deroga al paragrafo 1, lettera e), l'autorità competente del Regno Unito può trasferire dati PNR a un paese terzo se: (a) il capo dell'autorità, ovvero un alto funzionario da quello specificamente incaricato, ne ritiene necessaria la divulgazione per prevenire e indagare una minaccia grave e imminente alla sicurezza pubblica o per tutelare gli interessi vitali di una persona fisica; e (b) il paese terzo garantisce per iscritto, in conformità di un'intesa, di un accordo o altrimenti, che le informazioni saranno protette dalle garanzie applicabili in forza del diritto del Regno Unito al trattamento dei dati PNR ricevuti dall'Unione, comprese le garanzie di cui al presente titolo. 3. Il trasferimento a norma del paragrafo 2 del presente articolo è documentato. La documentazione è messa a disposizione, su richiesta, dell'autorità di controllo di cui all'articolo LAW.GEN.4 [Protezione dei dati personali], paragrafo 3, e ricomprende data e ora del trasferimento, informazioni sull'autorità ricevente, motivazione del trasferimento e dati PNR trasferiti. 4. L'autorità competente del Regno Unito, ove comunichi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dati PNR provenienti da uno Stato membro e raccolti a norma del presente titolo, informa quanto prima le autorità di detto Stato membro dell’avvenuta divulgazione. Il Regno Unito provvede a tale informazione nel rispetto degli accordi o delle modalità in materia di contrasto o scambio di informazioni tra il Regno Unito e Europol, Eurojust o quello Stato membro. 5. Nel trasferire informazioni analitiche contenenti dati PNR ottenuti ai sensi del presente titolo si applicano le salvaguardie disposte nel presente articolo. Articolo LAW.PNR.33 - Metodo di trasferimento I vettori aerei trasferiscono i dati PNR all’autorità competente del Regno Unito esclusivamente sulla base del "metodo push", metodo che applicano per il trasferimento di tali dati nella banca dati di detta autorità, e in conformità delle seguenti procedure obbligatorie per vettori aerei in base alle quali: (a) trasferiscono i dati PNR con mezzi elettronici conformemente ai requisiti tecnici dell’autorità competente del Regno Unito o, se tecnicamente impossibile, con ogni altro mezzo appropriato che garantisca un livello adeguato di sicurezza dei dati; (b) trasferiscono i dati PNR nel formato di messaggistica concordato; e (c) trasferiscono i dati PNR in modo sicuro usando i protocolli comuni richiesti dall’autorità competente del Regno Unito. Articolo LAW.PNR.34 - Frequenza del trasferimento 1. L'autorità competente del Regno Unito richiede ai vettori aerei di trasferire i dati PNR: (a) inizialmente massimo 96 ore prima dell'orario di partenza previsto; e (b) per un massimo di cinque volte, come specificato dall'autorità medesima. 2. L'autorità competente del Regno Unito consente ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 1, lettera b), agli aggiornamenti dei dati PNR trasferiti di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo. 326 3. L'autorità competente del Regno Unito comunica ai vettori aerei le precise fasi del trasferimento. 4. In casi specifici, quando risulta necessario accedere ulteriormente ai dati PNR per rispondere a una minaccia specifica connessa alle finalità dell’articolo LAW.PNR.20 [Finalità d'uso dei dati PNR], l’autorità competente del Regno Unito può richiedere ai vettori aerei di trasmettere i dati PNR prima di un trasferimento previsto, tra due trasferimenti o successivamente. Nell’esercizio di questa facoltà discrezionale, l’autorità competente del Regno Unito agisce in modo giudizioso e proporzionato e usa il metodo di trasferimento descritto all’articolo LAW.PNR.33 [Metodo di trasferimento]. Articolo LAW.PNR.35 - Cooperazione L'autorità competente del Regno Unito e i punti di contatto nazionali degli Stati membri cooperano per garantire la coerenza dei rispettivi regimi di trattamento dei dati PNR in modo da rafforzare ulteriormente la sicurezza delle persone nel Regno Unito, nell’Unione e negli altri paesi. Articolo LAW.PNR.36 - Inderogabilità Il presente titolo non va inteso nel senso che deroga agli obblighi vigenti tra il Regno Unito e gli Stati membri o i paesi terzi di chiedere o dare assistenza nel quadro di uno strumento di assistenza reciproca. Articolo LAW.PNR.37 - Consultazione e verifica 1. Le parti si informano reciprocamente in merito a ogni misura di cui è prevista l'adozione e che può avere ripercussioni sul presente titolo. 2. Nel procedere alla verifica congiunta del presente titolo di cui all'articolo LAW.OTHER.135 [Verifica e valutazione], paragrafo 1, le parti prestano particolare attenzione alla necessità e alla proporzionalità del trattamento e della conservazione di dati PNR per ciascuna delle finalità di cui all'articolo LAW.PNR.20 [Finalità d'uso dei dati PNR]. Detta verifica congiunta comprende anche un'analisi di come l'autorità competente del Regno Unito ha provveduto a che i modelli e i criteri prestabiliti e le banche dati di cui all'articolo LAW.PNR.27 [Trattamento automatizzato dei dati PNR] siano affidabili, pertinenti e attuali, tenendo conto dei dati statistici. Articolo LAW.PNR.38 - Sospensione della cooperazione prevista dal presente titolo 1. La parte che non ritenga più opportuno proseguire l'applicazione del presente titolo può notificare all'altra parte l'intenzione di sospendere detta applicazione. Avvenuta la notifica, le parti avviano consultazioni. 2. Se entro sei mesi da questa notifica le parti non hanno raggiunto una risoluzione, ciascuna parte può decidere di sospendere l'applicazione del presente titolo per un periodo massimo di sei mesi. Prima della fine di tale periodo, le parti possono concordare una proroga della sospensione per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Se entro la fine del periodo di sospensione le parti non hanno raggiunto una risoluzione riguardo al presente titolo, il presente titolo cessa di applicarsi il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, salvo che la parte notificante informi l'altra parte che intende ritirare la notifica. Nel qual caso si ripristina il presente titolo. 327 3. Se il presente titolo è sospeso a norma del presente articolo, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano gli sviluppi necessari per assicurare che la cooperazione avviata a norma del presente titolo e interessata dalla sospensione sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma del presente titolo prima che cessino provvisoriamente di applicarsi le disposizioni interessate dalla sospensione, le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la sospensione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali. TITOLO IV - COOPERAZIONE PER LE INFORMAZIONI OPERATIVE Articolo LAW.OPCO.1 - Cooperazione per le informazioni operative 1. L'obiettivo del presente titolo è consentire alle autorità competenti del Regno Unito e degli Stati membri, alle condizioni previste dal loro diritto interno e nei limiti delle loro competenze nonché nella misura in cui ciò non sia disposto in altri titoli della presente parte, di prestarsi reciproca assistenza fornendo le informazioni pertinenti a fini di: (a) prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati; (b) esecuzione di sanzioni penali; (c) salvaguardia dalle minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse; e (d) prevenzione e lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. 2. Ai fini del presente titolo, per "autorità competente" si intende la polizia, i servizi doganali o altra autorità interna che, in forza del diritto interno, è competente a intraprendere attività ai fini di cui al paragrafo 1. 3. Le informazioni, comprese quelle sulle persone ricercate e scomparse e sugli oggetti, possono essere richieste da un'autorità competente del Regno Unito o di uno Stato membro o essere fornite spontaneamente a un'autorità competente del Regno Unito o di uno Stato membro. Le informazioni possono essere fornite in risposta a una richiesta o spontaneamente, alle condizioni previste dal diritto interno applicabile all'autorità competente che le fornisce e nei limiti delle competenze di quest'ultima. 4. Le informazioni possono essere richieste e fornite nella misura in cui le condizioni previste dal diritto interno applicabile all'autorità competente che le richiede o le fornisce non dispongano che la richiesta o la fornitura di informazioni debba essere effettuata o inoltrata dalle autorità giudiziarie. 5. In caso di urgenza l'autorità competente che fornisce le informazioni risponde a una richiesta, o fornisce informazioni spontaneamente, quanto prima. 6. L'autorità competente dello Stato richiedente può, conformemente al diritto interno applicabile, all'atto della presentazione della richiesta o successivamente, chiedere il consenso dello Stato che fornisce le informazioni affinché le informazioni possano essere utilizzate a fini probatori in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria. Lo Stato che fornisce le informazioni può, alle condizioni di cui al titolo VIII [Assistenza giudiziaria] e a quelle previste dal diritto interno applicabile, acconsentire a che le informazioni siano utilizzate a fini probatori dinanzi a un'autorità giudiziaria 328 dello Stato richiedente. Analogamente, qualora le informazioni siano fornite spontaneamente, lo Stato che le fornisce può acconsentire a che le stesse siano utilizzate a fini probatori in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato ricevente. Se il consenso non è prestato ai sensi del presente paragrafo, le informazioni ricevute non possono essere utilizzate a fini probatori in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria. 7. L'autorità competente che fornisce le informazioni può, ai sensi del diritto interno applicabile, imporre condizioni per l'uso delle informazioni fornite. 8. L'autorità competente può fornire, ai sensi del presente titolo, qualsiasi tipo di informazione in suo possesso, alle condizioni previste dal diritto interno applicabile e nei limiti delle sue competenze. Le informazioni provenienti da altre fonti possono essere fornite solo se il trasferimento successivo di tali informazioni è consentito nel quadro in cui sono state ottenute dall'autorità competente che le fornisce. 9. Le informazioni possono essere fornite ai sensi del presente titolo attraverso qualsiasi canale di comunicazione appropriato, compresa la linea di comunicazione sicura ai fini della fornitura di informazioni tramite Europol. 10. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione o la conclusione di accordi bilaterali tra il Regno Unito e gli Stati membri, purché che gli Stati membri agiscano nel rispetto del diritto dell'Unione. Lascia inoltre impregiudicati gli altri poteri di cui dispongono le autorità competenti del Regno Unito o degli Stati membri ai sensi del diritto interno o internazionale applicabile per fornire assistenza attraverso lo scambio di informazioni ai fini di cui al paragrafo 1. TITOLO V - COOPERAZIONE CON EUROPOL Articolo LAW.EUROPOL.46 - Obiettivo L'obiettivo del presente titolo è stabilire relazioni di cooperazione tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri e del Regno Unito e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione indicate all'articolo LAW.EUROPOL.48 [Forme di criminalità]. Articolo LAW.EUROPOL.47 - Definizioni Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti: (a) "Europol": l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, istituita a norma del regolamento (UE) 2016/79479 ("regolamento Europol"); (b) "autorità competente": per l'Unione, Europol e, per il Regno Unito, un'autorità di contrasto interna preposta alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza del diritto interno; 79 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53). 329 Articolo LAW.EUROPOL.48 - Forme di criminalità 1. La cooperazione istituita a norma del presente titolo riguarda le forme di criminalità di competenza di Europol, elencate nell'ALLEGATO LAW-3, compresi i reati connessi. 2. I reati connessi sono i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere le forme di criminalità di cui al paragrafo 1, i reati commessi per agevolare o compiere tali forme di criminalità e i reati commessi per assicurare l'impunità per tali forme di criminalità. 3. In caso di modifica dell'elenco delle forme di criminalità per le quali Europol è competente ai sensi del diritto dell'Unione, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può, su proposta dell'Unione, modificare di conseguenza l'ALLEGATO LAW-3 a decorrere dalla data in cui prende effetto la modifica della competenza di Europol. Articolo LAW.EUROPOL.49 - Ambito di applicazione della cooperazione Oltre allo scambio di dati personali alle condizioni stabilite nel presente titolo e conformemente ai compiti di Europol definiti nel regolamento Europol, la cooperazione può comprendere in particolare: (a) lo scambio di informazioni quali conoscenze specialistiche; (b) rapporti generali sulla situazione; (c) risultati di analisi strategiche; (d) informazioni sulle procedure di indagine penale; (e) informazioni sui metodi di prevenzione della criminalità; (f) la partecipazione ad attività di formazione; e (g) la prestazione di consulenza e sostegno in singole indagini penali nonché la cooperazione operativa. Articolo LAW.EUROPOL.50 - Punto di contatto nazionale e ufficiali di collegamento 1. Il Regno Unito designa un punto di contatto nazionale che funge da punto di contatto centrale tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito. 2. Lo scambio di informazioni tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito ha luogo tra Europol e il punto di contatto nazionale di cui al paragrafo 1. Ciò non preclude tuttavia lo scambio diretto di informazioni tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito, se ritenuto opportuno sia da Europol sia dalle autorità competenti in questione. 3. Il punto di contatto nazionale è anche il punto di contatto centrale per quanto riguarda l'esame, la rettifica e la cancellazione di dati personali. 4. Al fine di agevolare la cooperazione stabilita a norma del presente titolo, il Regno Unito distacca presso Europol uno o più ufficiali di collegamento. Europol può distaccare uno o più ufficiali di collegamento nel Regno Unito. 330 5. Il Regno Unito provvede affinché i suoi ufficiali di collegamento abbiano un accesso rapido e, ove tecnicamente possibile, diretto alle pertinenti banche dati interne del Regno Unito necessarie per svolgere i loro compiti. 6. Il numero di ufficiali di collegamento, i dettagli dei loro compiti, i loro diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da accordi di lavoro di cui all'articolo LAW.EUROPOL.59 [Accordi di lavoro e intese amministrative] conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito. 7. Gli ufficiali di collegamento del Regno Unito e i rappresentanti delle autorità competenti del Regno Unito possono essere invitati alle riunioni operative. Gli ufficiali di collegamento degli Stati membri e quelli di paesi terzi, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri e di paesi terzi, il personale Europol e altre parti interessate possono partecipare alle riunioni organizzate dagli ufficiali di collegamento o dalle autorità competenti del Regno Unito. Articolo LAW.EUROPOL.51 - Scambi di informazioni 1. Gli scambi di informazioni tra le autorità competenti sono conformi agli obiettivi e alle disposizioni del presente titolo. I dati personali sono trattati unicamente per le finalità specifiche di cui al paragrafo 2. 2. Al più tardi all'atto di trasferire dati personali le autorità competenti indicano chiaramente la o le finalità specifiche per le quali i dati personali sono trasferiti. Per i trasferimenti a Europol, la o le finalità di tale trasferimento sono specificate in linea con le finalità specifiche del trattamento stabilite nel regolamento Europol. Se l'autorità competente che ha operato il trasferimento non lo ha fatto, l'autorità competente ricevente, d'intesa con la predetta autorità, tratta i dati personali al fine di determinare la loro pertinenza e la o le finalità del loro ulteriore trattamento. Le autorità competenti possono trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per la quale i dati sono stati forniti solo previa autorizzazione dell'autorità competente che ha operato il trasferimento. 3. Le autorità competenti che ricevono i dati personali garantiscono che i dati saranno trattati ai soli fini per cui sono stati trasferiti. I dati sono cancellati non appena non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati trasferiti. 4. Europol e le autorità competenti del Regno Unito stabiliscono senza indebito ritardo, e comunque entro sei mesi dal ricevimento dei dati personali, se e in quale misura tali dati personali siano necessari per la finalità per la quale sono stati trasferiti e ne informano l'autorità che ha operato il trasferimento. Articolo LAW.EUROPOL.52 - Limitazioni di accesso e di ulteriore uso dei dati personali trasferiti 1. All'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento può indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento. Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo che i dati personali sono stati trasferiti, l'autorità competente che ha operato il trasferimento ne informa l'autorità competente ricevente. 2. L'autorità competente ricevente si conforma alle eventuali limitazioni di accesso o di ulteriore uso dei dati personali indicate dall'autorità competente che ha operato il trasferimento a norma del paragrafo 1. 331 3. Ciascuna parte garantisce che le informazioni trasferite a norma del presente titolo sono state raccolte, conservate e trasferite conformemente al rispettivo quadro giuridico. Ciascuna parte garantisce, per quanto possibile, che tali informazioni non sono state ottenute in violazione dei diritti umani. Tali informazioni non possono essere trasferite se, per quanto ragionevolmente prevedibile, potrebbero essere utilizzate per richiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele o disumano. Articolo LAW.EUROPOL.53 - Diverse categorie di interessati 1. È vietato il trasferimento di dati personali relativi a vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati e a persone di età inferiore agli anni diciotto salvo se strettamente necessario e proporzionato in casi specifici per prevenire o combattere un reato. 2. Il Regno Unito ed Europol provvedono ciascuno affinché il trattamento di dati personali di cui al paragrafo 1 sia soggetto a garanzie supplementari, tra cui limitazioni di accesso, misure di sicurezza supplementari e limitazioni ai trasferimenti successivi. Articolo LAW.EUROPOL.54 - Agevolazione del flusso di dati personali tra il Regno Unito e Europol Al fine di conseguire reciproci vantaggi operativi, le parti si adoperano per cooperare in futuro affinché gli scambi di dati tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito possano avvenire il più rapidamente possibile, e per considerare di integrare eventuali nuovi processi e sviluppi tecnici che potrebbero contribuire a tale obiettivo, tenendo conto nel contempo del fatto che il Regno Unito non è uno Stato membro. Articolo LAW.EUROPOL.55 - Valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza delle informazioni 1. Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento delle informazioni, l'affidabilità della fonte dell'informazione sulla base dei seguenti criteri: (a) non sussistono dubbi circa l'autenticità, l'affidabilità o la competenza della fonte, oppure l'informazione è fornita da una fonte che ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi; (b) l'informazione è pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi; (c) l'informazione è pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi; (d) l'affidabilità della fonte non può essere valutata. 2. Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento delle informazioni, l'esattezza dell'informazione sulla base dei seguenti criteri: (a) l'informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva; (b) l'informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall'agente che l'ha fornita; 332 (c) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avvalorata da altre informazioni già registrate; (d) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avvalorata. 3. Se, sulla base delle informazioni già in suo possesso, l'autorità competente ricevente giunge alla conclusione che la valutazione delle informazioni o della fonte fornita dall'autorità competente trasferente a norma dei paragrafi 1 e 2 deve essere rettificata, ne informa tale autorità competente e cerca di concordare una modifica da apportare alla valutazione. Senza tale accordo l'autorità ricevente competente non può modificare la valutazione delle informazioni ricevute o della loro fonte. 4. Se riceve informazioni non corredate di una valutazione, l'autorità competente cerca, per quanto possibile e se possibile di concerto con l'autorità competente che ha operato il trasferimento, di stabilire l'affidabilità della fonte o l'esattezza dell'informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso. 5. Se non è possibile effettuare una valutazione attendibile, le informazioni sono valutate conformemente al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettera d). Articolo LAW.EUROPOL.56 - Sicurezza dello scambio di informazioni 1. Le misure tecniche e organizzative messe in atto per garantire la sicurezza dello scambio di informazioni a norma del presente titolo sono stabilite in accordi amministrativi di cui all'articolo LAW.EUROPOL.59 [Accordi di lavoro e intese amministrative] conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito. 2. Le parti convengono di istituire, attuare e gestire una linea di comunicazione sicura per lo scambio di informazioni tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito. 3. I termini e le condizioni d'uso della linea di comunicazione sicura sono disciplinati da intese amministrative di cui all'articolo LAW.EUROPOL.58 [Scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate] concluse tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito. Articolo LAW.EUROPOL.57 - Responsabilità in caso di trattamento di dati personali non autorizzato o scorretto 1. Le autorità competenti sono responsabili, conformemente al rispettivo quadro giuridico, del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate. Né Europol né le autorità competenti del Regno Unito possono invocare il fatto che l'altra autorità competente abbia trasferito informazioni inesatte al fine di sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una parte lesa conformemente al rispettivo quadro giuridico. 2. Se Europol o le autorità competenti del Regno Unito sono tenute a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell’uso di informazioni che sono state comunicate erroneamente dall'altra autorità competente o che sono state comunicate a causa del mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell'altra autorità competente, l'importo versato a titolo di risarcimento ai sensi del paragrafo 1 da Europol o dalle autorità competenti del Regno Unito è rimborsato dall'altra autorità competente, a meno che tali informazioni non siano state usate in violazione del presente titolo. 333 3. Europol e le autorità competenti del Regno Unito non esigono reciprocamente alcuna riparazione a titolo punitivo o non risarcitorio ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Articolo LAW.EUROPOL.58 - Scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate Lo scambio e la protezione di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate, se necessari a norma del presente titolo, sono disciplinati da accordi di lavoro e intese amministrative di cui all'articolo LAW.EUROPOL.59 [Accordi di lavoro e intese amministrative] conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito. Articolo LAW.EUROPOL.59 - Accordi di lavoro e intese amministrative 1. I dettagli della cooperazione tra il Regno Unito e Europol, ove appropriato, per integrare e attuare le disposizioni del presente titolo sono oggetto di accordi di lavoro di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento Europol e di intese amministrative di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Europol conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito. 2. Fatte salve le disposizioni del presente titolo e rispecchiando nel contempo lo status del Regno Unito di Stato non membro, Europol e le autorità competenti del Regno Unito, previa decisione del consiglio di amministrazione di Europol, includono in accordi di lavoro o intese amministrative, a seconda del caso, disposizioni che integrano o attuano il presente titolo e che consentono in particolare: (a) le consultazioni tra Europol e uno o più rappresentanti del punto di contatto nazionale del Regno Unito su questioni politiche e di interesse comune al fine di conseguire i loro obiettivi e coordinare le rispettive attività e di promuovere la cooperazione tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito; (b) la partecipazione di uno o più rappresentanti del Regno Unito, in qualità di osservatori, a riunioni specifiche dei capi delle unità Europol, conformemente alle norme procedurali di tali riunioni; (c) l'associazione di uno o più rappresentanti del Regno Unito a progetti di analisi operativa, conformemente alle norme stabilite dai pertinenti organi di governance di Europol; (d) la specificazione dei compiti degli ufficiali di collegamento, dei loro diritti e obblighi e dei relativi costi; o (e) la cooperazione tra le autorità competenti del Regno Unito ed Europol in caso di violazioni della vita privata o della sicurezza. 3. Il contenuto degli accordi di lavoro o delle intese amministrative può essere stabilito insieme in un unico documento. Articolo LAW.EUROPOL.60 - Notificazione dell'attuazione 1. Il Regno Unito ed Europol rendono ciascuno accessibile al pubblico un documento che delinea in modo comprensibile le disposizioni relative al trattamento dei dati personali trasferiti a norma del presente titolo, compresi i mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, e provvedono ciascuno affinché una copia di tale documento sia fornita all'altra parte. 334 2. Qualora non esistano già, il Regno Unito ed Europol adottano norme che specificano il modo in cui sarà garantito nella pratica il rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali. Il Regno Unito e Europol inviano ciascuno una copia di tali norme all'altra parte e alle rispettive autorità di controllo. Articolo LAW.EUROPOL.61 - Poteri di Europol Nulla del presente titolo dovrà interpretarsi in modo da creare l'obbligo in capo a Europol di cooperare con le autorità competenti del Regno Unito al di là delle competenze di Europol fissate dal pertinente diritto dell'Unione. TITOLO VI - COOPERAZIONE CON EUROJUST Articolo LAW.EUROJUST.61 - Obiettivo L'obiettivo del presente titolo è stabilire una cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nella lotta contro le forme gravi criminalità di cui all'articolo LAW.EUROJUST.63 [Forme di criminalità]. Articolo LAW.EUROJUST.62 - Definizioni Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti: (a) "Eurojust": l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, istituita a norma del regolamento (UE) 2018/172780 ("regolamento Eurojust"); (b) "autorità competente": per l'Unione, Eurojust, rappresentata dal collegio o da un membro nazionale, e, per il Regno Unito, un'autorità interna competente ai sensi del diritto interno in materia di indagine e azione penale; (c) "collegio": il collegio di Eurojust, di cui al regolamento Eurojust; (d) "membro nazionale": il membro nazionale distaccato presso Eurojust da ciascuno Stato membro, di cui al regolamento Eurojust; (e) "assistente": una persona che può assistere un membro nazionale e l'aggiunto del membro nazionale, o il pubblico ministero di collegamento, di cui al regolamento Eurojust e all'articolo LAW.EUROJUST.66 [Pubblico ministero di collegamento], paragrafo 3, rispettivamente; (f) "pubblico ministero di collegamento": un pubblico ministero distaccato dal Regno Unito presso Eurojust e soggetto al diritto interno del Regno Unito per quanto riguarda lo status di pubblico ministero; (g) "magistrato di collegamento": un magistrato distaccato da Eurojust nel Regno Unito conformemente all'articolo LAW.EUROJUST.67 [Magistrato di collegamento]; 80 Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138). 335 (h) "corrispondente interno in materia di terrorismo": il punto di contatto designato dal Regno Unito a norma dell'articolo LAW.EUROJUST.65 [Punti di contatto per Eurojust], responsabile del trattamento della corrispondenza in materia di terrorismo. Articolo LAW.EUROJUST.63 - Forme di criminalità 1. La cooperazione istituita a norma del presente titolo riguarda le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust, elencate nell'ALLEGATO LAW-4, compresi i reati connessi. 2. I reati connessi sono i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere le forme gravi di criminalità di cui al paragrafo 1, i reati commessi per agevolare o compiere tali forme gravi di criminalità e i reati commessi per assicurare l'impunità per tali forme gravi di criminalità. 3. In caso di modifica dell'elenco delle forme gravi di criminalità per le quali Eurojust è competente ai sensi del diritto dell'Unione, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può, su proposta dell'Unione, modificare di conseguenza l'ALLEGATO LAW-4 a decorrere dalla data in cui prende effetto la modifica della competenza di Eurojust. Articolo LAW.EUROJUST.64 - Ambito di applicazione della cooperazione Le parti provvedono affinché Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito cooperino nei settori di attività di cui agli articoli 2 e 54 del regolamento Eurojust e al presente titolo. Articolo LAW.EUROJUST.65 - Punti di contatto per Eurojust 1. Il Regno Unito istituisce o nomina almeno un punto di contatto per Eurojust all'interno delle proprie autorità competenti. 2. Il Regno Unito designa uno dei suoi punti di contatto quale corrispondente interno del Regno Unito in materia di terrorismo. Articolo LAW.EUROJUST.66 - Pubblico ministero di collegamento 1. Al fine di agevolare la cooperazione istituita a norma del presente titolo, il Regno Unito distacca presso Eurojust un pubblico ministero di collegamento. 2. Il mandato e la durata del distacco sono stabiliti dal Regno Unito. 3. Il pubblico ministero di collegamento può essere assistito da un massimo di cinque assistenti, in funzione del volume della cooperazione. Se necessario, gli assistenti possono sostituire il pubblico ministero di collegamento o agire a nome del pubblico ministero di collegamento. 4. Il Regno Unito informa Eurojust della natura e della portata dei poteri giudiziari di cui godono il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento nel Regno Unito per svolgere i loro compiti conformemente al presente titolo. Il Regno Unito conferisce al pubblico ministero di collegamento e agli assistenti del pubblico ministero di collegamento la competenza ad agire in relazione alle autorità giudiziarie straniere. 5. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento hanno accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale interno o in qualsiasi altro 336 registro del Regno Unito conformemente a quanto previsto dal diritto interno nel caso di un pubblico ministero o di una persona con pari prerogative. 6. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento possono contattare direttamente le autorità competenti del Regno Unito. 7. Il numero di assistenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, i dettagli dei compiti del pubblico ministero di collegamento e degli assistenti del pubblico ministero di collegamento, i loro diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo LAW.EUROJUST.75 [Accordo di lavoro] concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito. 8. I documenti di lavoro del pubblico ministero di collegamento e degli assistenti del pubblico ministero di collegamento sono custoditi in modo inviolabile da Eurojust. Articolo LAW.EUROJUST.67 - Magistrato di collegamento 1. Allo scopo di agevolare la cooperazione giudiziaria con il Regno Unito nei casi in cui Eurojust dà il suo sostegno, Eurojust può distaccare un magistrato di collegamento presso il Regno Unito conformemente all'articolo 53 del regolamento Eurojust. 2. I dettagli dei compiti del magistrato di collegamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i diritti e obblighi del magistrato di collegamento e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo LAW.EUROJUST.75 [Accordo di lavoro] concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito. Articolo LAW.EUROJUST.68 - Riunioni operative e strategiche 1. Il pubblico ministero di collegamento, gli assistenti del pubblico ministero di collegamento e i rappresentanti di altre autorità competenti del Regno Unito, compreso il punto di contatto per Eurojust, possono partecipare alle riunioni per quanto riguarda le questioni strategiche, su invito del presidente di Eurojust, e alle riunioni per quanto riguarda le questioni operative con l'approvazione dei membri nazionali interessati. 2. I membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, il direttore amministrativo di Eurojust e il personale di Eurojust possono partecipare alle riunioni organizzate dal pubblico ministero di collegamento, dagli assistenti del pubblico ministero di collegamento o da altre autorità competenti del Regno Unito, compreso il punto di contatto per Eurojust. Articolo LAW.EUROJUST.69 - Scambio di dati non personali Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito possono scambiare dati non personali nella misura in cui tali dati sono pertinenti per la cooperazione nel quadro del presente titolo e fatta salva qualsiasi limitazione a norma dell'articolo LAW.EUROJUST.74 [Scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate]. Articolo LAW.EUROJUST.70 - Scambio di dati personali 1. I dati personali richiesti e ricevuti dalle autorità competenti a norma del presente titolo sono da esse trattati unicamente per gli obiettivi di cui all'articolo LAW.EUROJUST.61 [Obiettivo], per le finalità specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e fatte salve le limitazioni di accesso o di ulteriore uso di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 337 2. Al più tardi all'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento indica chiaramente la o le finalità specifiche per le quali i dati sono trasferiti. 3. All'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento può indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento. Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo che i dati personali sono stati forniti, l'autorità che ha operato il trasferimento ne informa l'autorità ricevente. 4. L'autorità competente ricevente si conforma alle eventuali limitazioni di accesso o di ulteriore uso dei dati personali indicate dall'autorità competente che ha operato il trasferimento a norma del paragrafo 3. Articolo LAW.EUROJUST.71 - Canali di trasmissione 1. Le informazioni sono scambiate: (a) tra il pubblico ministero di collegamento o gli assistenti del pubblico ministero di collegamento o, in mancanza di nomina o di disponibilità, il punto di contatto del Regno Unito per Eurojust e i membri nazionali interessati o il collegio; (b) se Eurojust ha distaccato un magistrato di collegamento nel Regno Unito, tra il magistrato di collegamento e qualsiasi autorità competente del Regno Unito; in tal caso, il pubblico ministero di collegamento è informato di tali scambi di informazioni; o (c) direttamente tra un'autorità competente del Regno Unito e i membri nazionali interessati o il collegio; In tal caso, il pubblico ministero di collegamento e, se del caso, il magistrato di collegamento sono informati di tali scambi di informazioni. 2. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito possono convenire di utilizzare altri canali per lo scambio di informazioni in casi particolari. 3. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito provvedono ciascuno affinché i rispettivi rappresentanti siano autorizzati a scambiare informazioni al livello appropriato in conformità, rispettivamente, della legislazione del Regno Unito e del regolamento Eurojust, e siano adeguatamente controllati. Articolo LAW.EUROJUST.72 - Trasferimenti successivi Le autorità competenti del Regno Unito e Eurojust si astengono dal comunicare le informazioni ricevute dall'altra parte a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale senza il consenso di Eurojust o dell'autorità competente del Regno Unito che le ha fornite e senza garanzie adeguate per quanto riguarda la protezione dei dati personali. Articolo LAW.EUROJUST.73 - Responsabilità in caso di trattamento di dati personali non autorizzato o scorretto 1. Le autorità competenti sono responsabili, conformemente al rispettivo quadro giuridico, del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate. Né Eurojust né le autorità competenti del Regno Unito possono invocare il fatto che 338 l'altra autorità competente abbia trasferito informazioni inesatte al fine di sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una parte lesa conformemente al rispettivo quadro giuridico. 2. Se una delle autorità competenti è tenuta a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell’uso di informazioni che sono state comunicate erroneamente dall'altra autorità o che sono state comunicate a causa del mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell'altra autorità, l'importo versato a titolo di risarcimento ai sensi del paragrafo 1 dall'autorità competente è rimborsato dall'altra autorità, a meno che tali informazioni non siano state usate in violazione del presente titolo. 3. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito non esigono reciprocamente alcuna riparazione a titolo punitivo o non risarcitorio ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Articolo LAW.EUROJUST.74 - Scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate Lo scambio e la protezione di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate, se necessari a norma del presente titolo, sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo LAW.EUROJUST.75 [Accordo di lavoro] concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito. Articolo LAW.EUROJUST.75 - Accordo di lavoro Le modalità di cooperazione tra le parti necessarie per l'attuazione del presente titolo sono oggetto di un accordo di lavoro concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito conformemente all'articolo 47, paragrafo 3, e all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento Eurojust. Articolo LAW.EUROJUST.76 - Poteri di Eurojust Nulla del presente titolo dovrà interpretarsi in modo da creare un obbligo in capo a Eurojust di cooperare con le autorità competenti del Regno Unito al di là delle competenze di Eurojust fissate dal pertinente diritto dell'Unione. TITOLO VII - CONSEGNA Articolo LAW.SURR.76 - Obiettivo L'obiettivo del presente titolo è garantire che il sistema di estradizione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, sia basato su un meccanismo di consegna in forza di un mandato d'arresto conformemente ai termini del presente titolo. Articolo LAW.SURR.77 - Principio di proporzionalità La cooperazione mediante il mandato d'arresto è necessaria e proporzionata tenuto conto dei diritti della persona ricercata e degli interessi della vittima, e considerate la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che uno Stato adotti misure meno coercitive della consegna del ricercato, in particolare al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare. Articolo LAW.SURR.78 - Definizioni Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti: 339 (a) "mandato d'arresto": una decisione giudiziaria emessa da uno Stato in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà; (b) "autorità giudiziaria": un'autorità che, ai sensi del diritto interno, è un organo giurisdizionale o un pubblico ministero. Un pubblico ministero è considerato un'autorità giudiziaria solo nella misura in cui lo prevede il diritto interno; (c) "autorità giudiziaria dell'esecuzione": l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che, in base al diritto interno di detto Stato, è competente dell'esecuzione del mandato d'arresto; (d) "autorità giudiziaria emittente": l'autorità giudiziaria dello Stato emittente che, in base al diritto interno di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto. Articolo LAW.SURR.79 - Ambito di applicazione 1. Il mandato d'arresto può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne o misure di sicurezza privative della libertà di durata non inferiore a quattro mesi. 2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, la consegna è subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso. 3. Fatti salvi l'articolo LAW.SURR.80 [Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto], l'articolo LAW.SURR.81 [Altri motivi di non esecuzione del mandato d'arresto], paragrafo 1, lettere da b) a h), l'articolo LAW.SURR.82 [Eccezione relativa ai reati politici], l'articolo LAW.SURR.83 [Eccezione relativa alla cittadinanza] e l'articolo LAW.SURR.84 [Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari], uno Stato non può rifiutarsi di eseguire un mandato d'arresto emesso per il seguente comportamento laddove tale comportamento sia punibile con la privazione della libertà o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi: (a) il comportamento di chiunque contribuisca alla commissione, da parte di un gruppo di persone che agiscono con uno scopo comune, di uno o più reati in materia di terrorismo, di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977, o di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, o omicidio volontario, lesioni personali gravi, rapimento, sequestro, presa di ostaggi o stupro, anche se l'interessato non partecipa all'esecuzione effettiva del o dei reati in questione; tale contributo deve essere intenzionale e realizzato con la consapevolezza che la partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali del gruppo; o (b) terrorismo quale definito nell'ALLEGATO LAW-7. 4. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui al paragrafo 2 non si applicherà, purché il reato su cui si basa il mandato sia: (a) uno dei reati elencati al paragrafo 5, quali definiti dalla legge dello Stato emittente, e 340 (b) punibile nello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a tre anni. 5. I reati di cui al paragrafo 4 sono:  partecipazione a un'organizzazione criminale;  terrorismo quale definito nell'ALLEGATO LAW-7;  tratta di esseri umani;  sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia;  traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;  traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;  corruzione, comprese le tangenti;  frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari del Regno Unito, di uno Stato membro o dell'Unione;  riciclaggio di proventi da reato;  falsificazione e contraffazione di monete;  criminalità informatica;  criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;  favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;  omicidio volontario;  lesioni personali gravi,  traffico illecito di organi e tessuti umani;  rapimento, sequestro e presa di ostaggi;  razzismo e xenofobia;  rapina organizzata o a mano armata;  traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;  truffa; 341  racket ed estorsioni;  contraffazione e pirateria di prodotti;  falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati;  falsificazione di mezzi di pagamento;  traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;  traffico illecito di materie nucleari e radioattive;  traffico di veicoli rubati;  stupro;  incendio doloso;  reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;  dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale; e  sabotaggio. Articolo LAW.SURR.80 - Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto L'esecuzione del mandato d'arresto è rifiutata: (a) se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato di esecuzione, se quest'ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale; (b) se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato di condanna; o (c) se la persona oggetto del mandato d'arresto non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto in base alla legge dello Stato di esecuzione. Articolo LAW.SURR.81 - Altri motivi di non esecuzione del mandato d'arresto 1. L'esecuzione del mandato d'arresto può essere rifiutata: (a) se, in uno dei casi di cui all'articolo LAW.SURR.79 [Ambito di applicazione], paragrafo 2, il fatto che è alla base del mandato d'arresto non costituisce un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l’esecuzione del mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di 342 disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato emittente; (b) se contro la persona oggetto del mandato d'arresto è in corso un'azione nello Stato di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto; (c) se le autorità giudiziarie dello Stato dell'esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni; (d) se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato in virtù del proprio diritto penale; (e) se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge del paese di condanna; (f) se il mandato d'arresto è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e la persona ricercata dimora nello Stato di esecuzione, ne è cittadino o vi risiede, e tale Stato si impegna a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno; se è richiesto il consenso della persona ricercata al trasferimento della pena o della misura di sicurezza nello Stato di esecuzione, quest'ultimo può rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto solo dopo che la persona ricercata ha acconsentito al trasferimento della pena o della misura di sicurezza; (g) se il mandato d'arresto riguarda reati: (i) che dalla legge dello Stato di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; o (ii) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato emittente, se la legge dello Stato di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; (h) se sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi; (i) se il mandato d’arresto è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e la persona ricercata non è comparsa personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato emittente: (iii) a tempo debito: (A) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il 343 processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente della data e del luogo del processo fissato; e (B) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; o (iv) essendo al corrente della data e del luogo del processo fissato, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; o (v) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria: (A) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione; o (B) non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; o (vi) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma: (A) riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria; e (B) sarà informato del termine entro cui l'interessato deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto pertinente. 2. Qualora il mandato d’arresto sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), punto iv), e l’interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, questi può, una volta informato del contenuto del mandato d’arresto, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l’autorità emittente fornisce all’interessato copia della 344 sentenza per il tramite dell’autorità di esecuzione. La richiesta dell’interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d’arresto. La sentenza è trasmessa all’interessato a soli fini informativi; la trasmissione non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello. 3. Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), punto iv), e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto interno dello Stato emittente, a intervalli regolari o su richiesta dell’interessato. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di sospensione o interruzione della detenzione. Il nuovo processo o l’appello hanno inizio in tempo utile dalla consegna. Articolo LAW.SURR.82 - Eccezione relativa ai reati politici 1. L'esecuzione di un mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che il reato può essere considerato dallo Stato di esecuzione come un reato politico o fatto connesso con un reato politico o ancora un reato determinato da motivi politici. 2. Tuttavia il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che il paragrafo 1 si applicherà solo in relazione: (a) ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo; (b) ai reati di cospirazione o associazione per delinquere per commettere uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, se tali reati di cospirazione o associazione per delinquere corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all'articolo LAW.SURR.79 [Ambito di applicazione], paragrafo 3, del presente accordo; e (c) terrorismo quale definito nell'ALLEGATO LAW-7 del presente accordo. 3. Qualora un mandato d'arresto sia stato emesso da uno Stato che ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2 o da uno Stato a nome del quale è stata effettuata tale notifica, lo Stato di esecuzione del mandato d'arresto può applicare la reciprocità. Articolo LAW.SURR.83 - Eccezione relativa alla cittadinanza 1. L'esecuzione di un mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che la persona ricercata è cittadino dello Stato di esecuzione. 2. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che i loro cittadini non saranno consegnati o che la consegna dei loro cittadini sarà autorizzata solo a determinate condizioni specifiche. La notifica si basa su motivi connessi ai principi fondamentali o alle prassi dell'ordinamento giuridico interno del Regno Unito o dello Stato a nome del quale è stata effettuata la notifica. In tal caso l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, o il Regno Unito, a seconda del caso, può notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, entro un termine ragionevole dalla ricezione della notifica dell'altra parte, che le autorità giudiziarie dell'esecuzione dello Stato membro o del Regno Unito, a seconda del caso, possono rifiutare di consegnare i propri cittadini a tale Stato o che tale consegna è autorizzata solo a determinate condizioni specifiche. 345 3. Nel caso in cui uno Stato abbia rifiutato di eseguire un mandato d'arresto sulla base del fatto che, nel caso del Regno Unito, ha effettuato una notifica o, nel caso di uno Stato membro, l'Unione ha effettuato una notifica a suo nome, conformemente al paragrafo 2, tale Stato valuta la possibilità di avviare un procedimento nei confronti del proprio cittadino che sia commisurato all'oggetto del mandato d'arresto, tenuto conto del parere dello Stato di emissione. Nel caso in cui un'autorità giudiziaria decida di non avviare tale procedimento, la vittima del reato su cui si basa il mandato d'arresto deve poter ricevere informazioni sulla decisione conformemente al diritto interno applicabile. 4. Qualora le autorità competenti di uno Stato avviino un procedimento nei confronti del proprio cittadino conformemente al paragrafo 3, tale Stato provvede affinché le sue autorità competenti possano prendere le misure appropriate per assistere le vittime e i testimoni nel caso in cui costoro risiedano in un altro Stato, in particolare per quanto riguarda le modalità di svolgimento del procedimento. Articolo LAW.SURR.84 - Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari L'esecuzione del mandato d'arresto da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata ad una delle seguenti garanzie: (a) se il reato in base al quale il mandato d'arresto è stato emesso è punibile nello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, lo Stato di esecuzione può subordinare l'esecuzione del mandato alla condizione che lo Stato emittente dia una garanzia, considerata sufficiente dallo Stato di esecuzione, che esso procederà a una revisione della pena o della misura inflitta — su richiesta o al più tardi dopo 20 anni — oppure incoraggerà l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato emittente, affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita; (b) se la persona oggetto del mandato d'arresto ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato di esecuzione, la sua consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato emittente; se è richiesto il consenso della persona ricercata al trasferimento della pena o della misura di sicurezza nello Stato di esecuzione, la garanzia che la persona sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena è subordinata alla condizione che la persona ricercata, dopo essere stata ascoltata, acconsenta ad essere rinviata nello Stato di esecuzione; (c) se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d'arresto. Articolo LAW.SURR.85 - Ricorso all'autorità centrale 1. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno comunicare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie rispettivamente la propria autorità centrale, nel caso del Regno Unito, e, nel caso dell'Unione, l'autorità centrale di ciascuno Stato che ha designato tale autorità o, se l'ordinamento giuridico dello Stato interessato lo prevede, più di un'autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti. 346 2. All'atto della notifica al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie di cui al paragrafo 1, il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno indicare che, per effetto dell'organizzazione del sistema giudiziario interno degli Stati interessati, l'autorità centrale o le autorità centrali sono responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei mandati d'arresto, nonché di tutta la corrispondenza ufficiale relativa alla trasmissione e alla ricezione amministrativa dei mandati d'arresto. Tale indicazione è vincolante per tutte le autorità dello Stato emittente. Articolo LAW.SURR.86 - Contenuto e forma del mandato d'arresto 1. Il mandato d'arresto contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dall'ALLEGATO LAW-5: (a) identità e cittadinanza del ricercato; (b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente; (c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione dell'articolo LAW.SURR.79 [Ambito di applicazione]; (d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell'articolo LAW.SURR.79 [Ambito di applicazione]; (e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato; (f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione; e (g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato. 2. Il mandato d'arresto è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che sarà accettata una traduzione in una o più lingue ufficiali di uno Stato. Articolo LAW.SURR.87 - Trasmissione di un mandato d'arresto Se il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato d'arresto direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Articolo LAW.SURR.88 - Modalità di trasmissione di un mandato d'arresto 1. Se l'autorità giudiziaria emittente ignora quale sia l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente, effettua le ricerche necessarie per ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione. 2. L'autorità giudiziaria emittente può chiedere all'Organizzazione internazionale della polizia criminale ("Interpol") di trasmettere il mandato d'arresto. 347 3. L'autorità giudiziaria emittente può trasmettere il mandato d'arresto con qualsiasi mezzo sicuro in grado di produrre una registrazione scritta a condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di verificare l'autenticità del mandato d'arresto. 4. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario per l'esecuzione del mandato d'arresto è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati. 5. Se l'autorità che riceve un mandato d'arresto non ha la competenza per dargli seguito, lo trasmette d'ufficio alla sua autorità nazionale competente e ne informa l'autorità giudiziaria emittente. Articolo LAW.SURR.89 - Diritti del ricercato 1. Se il ricercato è arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del mandato d'arresto e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna allo Stato emittente. 2. Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto che non parla o non comprende la lingua del procedimento di esecuzione del mandato d’arresto ha il diritto di essere assistito da un interprete e di ricevere una traduzione scritta nella propria lingua materna o in qualsiasi altra lingua che tale persona parla o comprende, conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione. 3. Il ricercato ha il diritto di essere assistito da un difensore in conformità del diritto interno dello Stato di esecuzione al momento dell'arresto. 4. Il ricercato è informato del suo diritto di nominare un difensore nello Stato di emissione allo scopo di assistere il difensore nello Stato di esecuzione durante il procedimento di esecuzione del mandato d'arresto. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i termini di cui all'articolo LAW.SURR.101 [Termini per la consegna]. 5. Il ricercato arrestato ha il diritto di informare del mandato d'arresto le autorità consolari del suo Stato di cittadinanza o, se è apolide, le autorità consolari del suo Stato di residenza abituale senza indebito ritardo e di comunicare con tali autorità, se lo desidera. Articolo LAW.SURR.90 - Mantenimento in custodia Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga. Articolo LAW.SURR.91 - Consenso alla consegna 1. Se l'arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all'articolo LAW.SURR.105 [Eventuali azioni penali per altri reati], paragrafo 2, devono essere raccolti dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato di esecuzione. 348 2. Ciascuno Stato adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l'interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un difensore. 3. Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato di esecuzione. 4. Il consenso è in linea di massima irrevocabile. Ciascuno Stato può prevedere la revocabilità del consenso ed eventualmente della rinuncia di cui al paragrafo 1 del presente articolo in conformità con le norme applicabili di diritto interno. In tal caso per fissare i termini di cui all'articolo LAW.SURR.101 [Termini per la consegna] non si tiene conto del periodo che intercorre tra la data del consenso e quella della revoca. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che desiderano avvalersi di tale possibilità, indicando le modalità in base alle quali è possibile revocare il consenso e qualsiasi loro successiva modifica. Articolo LAW.SURR.92 - Audizione del ricercato Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all'articolo LAW.SURR.91 [Consenso alla consegna] l'arrestato ha diritto all'audizione a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato di esecuzione. Articolo LAW.SURR.93 - Decisione sulla consegna 1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dal presente titolo, in particolare il principio di proporzionalità di cui all'articolo LAW.SURR 77 [Principio di proporzionalità]. 2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione all'articolo LAW.SURR. 77 [Principio di proporzionalità], agli articoli da LAW.SURR.80 [Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto] a LAW.SURR.82 [Eccezione relativa ai reati politici] e agli articoli LAW.SURR.84 [Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari] e LAW.SURR.86 [Contenuto e forma del mandato d'arresto] e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all'articolo LAW.SURR.95 [Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato d'arresto]. 3. L'autorità giudiziaria emittente può in qualsiasi momento trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Articolo LAW.SURR.94 - Decisione in caso di concorso di richieste 1. Se due o più Stati hanno emesso un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati d'arresto debba essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze, soprattutto della gravità relativa del reato e del luogo in cui questo è avvenuto, delle date rispettive di emissione dei mandati d'arresto o dei mandati d'arresto europei e del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà, nonché degli obblighi giuridici degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda, in particolare, i principi di libera circolazione e di non discriminazione in base alla nazionalità. 349 2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione di uno Stato membro può richiedere una consulenza all'Eurojust per prendere la decisione di cui al paragrafo 1. 3. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto e una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato d'arresto o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile. 4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale. Articolo LAW.SURR.95 - Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato d'arresto 1. Un mandato d'arresto deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza. 2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto è presa entro dieci giorni dalla comunicazione del consenso. 3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto è presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato. 4. In casi particolari, se il mandato d'arresto non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni. 5. Fintanto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non prende una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva. 6. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d'arresto deve essere motivato. Articolo LAW.SURR.96 - Situazione in attesa della decisione 1. Se il mandato d'arresto è stato emesso per esercitare un'azione penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione: (a) accetta che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dell'articolo LAW.SURR.97 [Audizione della persona in attesa della decisione]; o (b) accetta il trasferimento temporaneo del ricercato. 2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione. 3. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato di esecuzione per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro della procedura di consegna. 350 Articolo LAW.SURR.97 - Audizione della persona in attesa della decisione 1. L'audizione della persona ricercata è effettuata da un'autorità giudiziaria. A tal fine, la persona ricercata è assistita da un difensore nominato conformemente alla legge dello Stato emittente. 2. L'audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato di esecuzione e le condizioni determinate di comune accordo dall'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione. 3. La competente autorità giudiziaria dell'esecuzione può incaricare un'altra autorità giudiziaria del proprio Stato di partecipare all'audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione del presente articolo. Articolo LAW.SURR.98 - Privilegi e immunità 1. Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato di esecuzione, i termini di cui all'articolo LAW.SURR.95 [Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato d'arresto] cominciano a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è stata informata del fatto che tale privilegio o immunità è revocato. 2. Lo Stato di esecuzione assicura che saranno soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva, nel momento in cui la persona non beneficerà più di tale privilegio o immunità. 3. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se è invece competente un'autorità di un altro Stato, paese terzo o organizzazione internazionale, spetta all'autorità giudiziaria emittente farne richiesta. Articolo LAW.SURR.99 - Conflitto di obblighi internazionali 1. Il presente accordo non pregiudica gli obblighi dello Stato di esecuzione qualora il ricercato vi sia stato estradato da un paese terzo e sia tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in virtù del quale ha avuto luogo l'estradizione. Lo Stato di esecuzione prende tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso del paese terzo dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato emittente. I termini di cui all'articolo LAW.SURR.95 [Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato d'arresto] cominciano a decorrere solo dal giorno in cui le norme in materia di specialità cessano di essere applicate. 2. In attesa della decisione del paese terzo da cui il ricercato è stato estradato, lo Stato di esecuzione si accerta che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva. Articolo LAW.SURR.100 - Notifica della decisione L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato d'arresto. 351 Articolo LAW.SURR.101 - Termini per la consegna 1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate. 2. Il ricercato è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto. 3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata. 4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata. 5. Se allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4 continua a trovarsi in stato di custodia, il ricercato è rilasciato. Non appena risulta che una persona debba essere rilasciata a norma del presente paragrafo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano e concordano le modalità di consegna della persona. Articolo LAW.SURR.102 - Consegna rinviata o condizionale 1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso l'esecuzione del mandato d'arresto, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto nel territorio dello Stato di esecuzione. 2. Invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato emittente. Articolo LAW.SURR.103 - Transito 1. Ciascuno Stato consente il transito attraverso il suo territorio di un ricercato che deve essere consegnato, purché abbia ricevuto informazioni circa: (a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto; (b) l'esistenza di un mandato d'arresto; (c) la natura e la qualificazione giuridica del reato; e (d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo. 2. Lo Stato a nome del quale è stata effettuata una notifica a norma dell'articolo LAW.SURR.83 [Eccezione relativa alla cittadinanza], paragrafo 2, secondo cui i suoi cittadini non saranno consegnati 352 o la consegna sarà autorizzata solo a determinate condizioni specifiche, può rifiutare il transito dei suoi cittadini attraverso il suo territorio alle stesse condizioni o sottoporlo alle stesse condizioni. 3. Gli Stati designano un'autorità competente per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale ad esse relativa. 4. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all'autorità designata ai sensi del paragrafo 3 con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato di transito rende nota la sua decisione con la medesima procedura. 5. Il presente articolo non si applica se sono utilizzate le vie aeree senza previsione di scalo. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo Stato emittente fornisce all'autorità designata ai sensi del paragrafo 3 le informazioni di cui al paragrafo 1. 6. Se un transito riguarda una persona che deve essere estradata da un paese terzo verso uno Stato, il presente articolo è applicabile mutatis mutandis. In particolare, i riferimenti a un "mandato d'arresto" sono intesi come riferimenti a una "richiesta di estradizione". Articolo LAW.SURR.104 - Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione 1. Lo Stato emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà. 2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale designata ai sensi dell'articolo LAW.SURR.85 [Ricorso all'autorità centrale] trasmette all'autorità giudiziaria emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto. Articolo LAW.SURR.105 - Eventuali azioni penali per altri reati 1. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, nei rapporti con altri Stati a cui si applica la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l'assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui la persona è stata consegnata salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna. 2. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata. 3. Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica nei casi seguenti: (a) pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato; (b) il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà; 353 (c) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale; (d) la persona potrebbe essere soggetta a una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, in particolare una pena pecuniaria o una misura sostitutiva della pena pecuniaria, anche se la pena o misura può restringere la sua libertà personale; (e) la persona ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo LAW.SURR.91 [Consenso alla consegna]; (f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia deve essere raccolta dalla competente autorità giudiziaria dello Stato emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Essa deve essere redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un difensore; e (g) l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dà il suo assenso in conformità del paragrafo 4 del presente articolo. 4. La richiesta di assenso è presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, corredata delle informazioni di cui all'articolo LAW.SURR.86 [Contenuto e forma del mandato d'arresto], paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo LAW.SURR.86 [Contenuto e forma del mandato d'arresto], paragrafo 2. L'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente titolo. L'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo LAW.SURR.80 [Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto] e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo LAW.SURR.81 [Altri motivi di non esecuzione del mandato d'arresto], o all'articolo LAW.SURR.82 [Eccezione relativa ai reati politici], paragrafo 2, e all'articolo LAW.SURR.83 [Eccezione relativa alla cittadinanza], paragrafo 2. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per le situazioni di cui all'articolo LAW.SURR.84 [Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari], lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste. Articolo LAW.SURR.106 - Consegna o estradizione successiva 1. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, nei rapporti con altri Stati membri a cui si applica la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l'assenso per la consegna della persona ad uno Stato, diverso dallo Stato di esecuzione, a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna. 2. Una persona consegnata allo Stato emittente a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo può comunque essere consegnata senza l'assenso dello Stato di esecuzione ad uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti: (a) pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato; 354 (b) il ricercato consente ad essere consegnato ad uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo. Il consenso deve essere raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Esso deve essere redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un difensore; e (c) il ricercato non è soggetto alla regola della specialità, conformemente all'articolo LAW.SURR.105 [Eventuali azioni penali per altri reati], paragrafo 3, lettere a), e), f) o g). 3. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad un altro Stato secondo le seguenti regole: (a) la richiesta di assenso è presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione conformemente all'articolo LAW.SURR.87 [Trasmissione di un mandato d'arresto], corredata delle informazioni di cui all'articolo LAW.SURR.86 [Contenuto e forma del mandato d'arresto], paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo LAW.SURR.86 [Contenuto e forma del mandato d'arresto], paragrafo 2; (b) l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente accordo; (c) la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; e (d) l'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo LAW.SURR.80 [Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto] e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo LAW.SURR.81 [Altri motivi di non esecuzione del mandato d'arresto], all'articolo LAW.SURR.82 [Eccezione relativa ai reati politici], paragrafo 2, e all'articolo LAW.SURR.83 [Eccezione relativa alla cittadinanza], paragrafo 2. 4. Per le situazioni di cui all'articolo LAW.SURR.84 [Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari], lo Stato emittente fornisce le garanzie ivi previste. 5. In deroga al paragrafo 1, la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto non è estradata verso un paese terzo senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato che ha provveduto alla consegna. L'assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato che ha provveduto alla consegna del ricercato, nonché del diritto interno del medesimo. Articolo LAW.SURR.107 - Consegna di beni 1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità del diritto interno e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che: (a) possono essere necessari come prova; o (b) sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato. 2. I beni di cui al paragrafo 1 sono consegnati anche se il mandato d'arresto non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato. 355 3. Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca nel territorio dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può, qualora i beni siano necessari in relazione ad un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli allo Stato emittente a condizione che siano successivamente restituiti. 4. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni di cui al paragrafo 1 acquisiti dallo Stato di esecuzione o da terzi. Ove tali diritti sussistano, lo Stato emittente restituisce i beni in questione, senza alcun onere, allo Stato di esecuzione quanto prima possibile dopo la fine del procedimento penale. Articolo LAW.SURR.108 - Spese 1. Le spese sostenute sul territorio dello Stato di esecuzione per l'esecuzione del mandato d'arresto sono a carico di detto Stato. 2. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato emittente. Articolo LAW.SURR.109 - Relazioni con gli altri strumenti giuridici 1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati e paesi terzi, le disposizioni contenute nel presente titolo sostituiscono, a partire dalla data della entrata in vigore del presente accordo, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra il Regno Unito, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro: (a) la convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e i relativi protocolli addizionali; e (b) la convenzione europea per la repressione del terrorismo, per quanto riguarda l'estradizione. 2. Laddove le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati ovvero a territori per i quali uno Stato si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica il presente titolo, tali convenzioni continuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e gli altri Stati. Articolo LAW.SURR.110 - Riesame delle notifiche Nell'effettuare il riesame congiunto del presente titolo conformemente all'articolo LAW.OTHER.135 [Riesame e valutazione], paragrafo 1, le parti valutano altresì la necessità di mantenere le notifiche effettuate a norma dell'articolo LAW.SURR.79 [Ambito di applicazione], paragrafo 4, dell'articolo LAW.SURR.82 [Eccezione relativa ai reati politici], paragrafo 2, e dell'articolo LAW.SURR.83 [Eccezione relativa alla cittadinanza], paragrafo 2. Le notifiche di cui all'articolo LAW.SURR.83 [Eccezione relativa alla cittadinanza], paragrafo 2, non rinnovate scadono cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. Le notifiche di cui all'articolo LAW.SURR.83 [Eccezione relativa alla cittadinanza], paragrafo 2, possono essere rinnovate o nuovamente effettuate solo nei tre mesi precedenti il quinto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni cinque anni, purché in quel momento siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo LAW.SURR.83 [Eccezione relativa alla cittadinanza], paragrafo 2. Articolo LAW.SURR.111 - Mandati d'arresto in corso in caso di disapplicazione In deroga all'articolo LAW.GEN.5 [Ambito di cooperazione quando uno Stato membro non partecipa più a misure analoghe del diritto dell'Unione], all'articolo LAW.OTHER.136 [Denuncia] e all'articolo 356 LAW.OTHER.137 [Sospensione], le disposizioni del presente titolo si applicano ai mandati d'arresto qualora la persona ricercata sia stata arrestata prima della disapplicazione del presente titolo ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto, indipendentemente dalla decisione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia o essere rimessa in libertà provvisoria. Articolo LAW.SURR.112 - Applicazione ai mandati d'arresto europei esistenti Il presente titolo si applica ai mandati d'arresto europei emessi, conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio81, da uno Stato prima della fine del periodo di transizione qualora la persona ricercata non sia stata arrestata in esecuzione del mandato prima della fine del periodo di transizione. TITOLO VIII - ASSISTENZA GIUDIZIARIA Articolo LAW.MUTAS.113 - Obiettivo 1. L'obiettivo del presente titolo è integrare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro: (a) della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, in prosieguo denominata "convenzione europea di assistenza giudiziaria"; (b) del protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978; e (c) del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo l'8 novembre 2001. 2. Il presente titolo lascia impregiudicate le disposizioni del titolo IX [Scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale], che prevalgono sul presente titolo. Articolo LAW.MUTAS.114 - Definizione di autorità competente Ai fini del presente titolo, per "autorità competente" si intende qualsiasi autorità competente a inviare o ricevere richieste di assistenza giudiziaria conformemente alle disposizioni della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dei relativi protocolli, e quale definita dagli Stati nelle rispettive dichiarazioni indirizzate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Rientrano nella nozione di "autorità competente" anche gli organismi dell'Unione notificati a norma dell'articolo LAW.OTHER.134 [Notifiche], paragrafo 7, lettera c); per quanto riguarda tali organismi dell'Unione, le disposizioni del presente titolo si applicano di conseguenza. 81 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1). 357 Articolo LAW.MUTAS.115 - Modulo per le richieste di assistenza giudiziaria 1. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si impegna a creare un modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria, adottando un allegato del presente accordo. 2. Qualora il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie abbia preso una decisione conformemente al paragrafo 1, le richieste di assistenza giudiziaria sono presentate utilizzando il modulo standard. 3. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può, ove necessario, modificare il modulo standard per le richieste di assistenza giudiziaria. Articolo LAW.MUTAS.116 Condizioni per presentare una richiesta di assistenza giudiziaria 1. L'autorità competente dello Stato richiedente può presentare una richiesta di assistenza giudiziaria solo dopo aver accertato che sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a) la richiesta è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e (b) l'atto o gli atti di indagine indicati nella richiesta avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. 2. Se l'autorità competente dello Stato richiesto ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte, lo Stato richiesto può consultare lo Stato richiedente. Dopo la consultazione, l'autorità competente dello Stato richiedente può decidere di ritirare la richiesta di assistenza giudiziaria. Articolo LAW.MUTAS.117 - Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine 1. Laddove possibile, l'autorità competente dello Stato richiesto valuta il ricorso a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria qualora: (a) l'atto d'indagine indicato nella richiesta non sia previsto dal diritto dello Stato richiesto; o (b) l'atto di indagine indicato nella richiesta non sia disponibile in un caso interno analogo. 2. Fatti salvi i motivi di rifiuto previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli nonché dall'articolo LAW.MUTAS.119 [Ne bis in idem], il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai seguenti atti d'indagine, che sono sempre disponibili in base al diritto dello Stato richiesto: (a) l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie cui l'autorità competente dello Stato richiesto può accedere direttamente nel quadro di un procedimento penale; (b) l'audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato richiesto; (c) atti d'indagine non coercitivi definiti dal diritto dello Stato richiesto; e 358 (d) l'individuazione di persone titolari di un abbonamento a uno specifico numero telefonico o indirizzo IP. 3. L'autorità competente dello Stato richiesto può inoltre ricorrere a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria qualora l'atto d'indagine da essa scelto assicuri lo stesso risultato dell'atto indicato nella richiesta con mezzi meno intrusivi. 4. Qualora decida di ricorrere a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria conformemente al paragrafo 1 o 3, l'autorità competente dello Stato richiesto ne informa preventivamente l'autorità competente dello Stato richiedente, la quale può decidere di ritirare o integrare la richiesta. 5. Qualora l'atto di indagine indicato nella richiesta non sia previsto dal diritto dello Stato richiesto o non sia disponibile in un caso interno analogo e non vi siano altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto, l'autorità competente dello Stato richiesto informa l'autorità competente dello Stato richiedente che non è stato possibile fornire l'assistenza richiesta. Articolo LAW.MUTAS.118 - Obbligo d'informazione L'autorità competente dello Stato richiesto informa l'autorità competente dello Stato richiedente con qualsiasi mezzo disponibile e senza indebito ritardo se: (a) è impossibile dare esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria a motivo del fatto che la richiesta è incompleta o manifestamente inesatta; o (b) durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria l'autorità competente dello Stato richiesto ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione della richiesta, per consentire all'autorità competente dello Stato richiedente di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico. Articolo LAW.MUTAS.119 - Ne bis in idem L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata, oltre che per i motivi di rifiuto previsti nella convenzione europea di assistenza giudiziaria e nei relativi protocolli, in base al fatto che la persona in relazione alla quale è richiesta l'assistenza e che è oggetto di indagini o azioni penali o altri procedimenti, compresi procedimenti giudiziari, nello Stato richiedente è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un altro Stato, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato di condanna. Articolo LAW.MUTAS.120 - Termini 1. Lo Stato richiesto decide sull'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria quanto prima e comunque entro 45 giorni dal suo ricevimento e ne informa lo Stato richiedente. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria è eseguita quanto prima e comunque entro 90 giorni dalla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o dalla consultazione di cui all'articolo LAW.MUTAS.116 [Condizioni per presentare una richiesta di assistenza giudiziaria], paragrafo 2. 359 3. Qualora nella richiesta di assistenza giudiziaria sia indicato che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, sono necessari termini più brevi di quelli di cui al paragrafo 1 o 2, o che un atto di assistenza giudiziaria deve essere compiuto in una data specifica, lo Stato richiesto tiene in massima considerazione tale esigenza. 4. Qualora la richiesta di assistenza giudiziaria sia presentata per l'adozione di un provvedimento provvisorio a norma dell'articolo 24 del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, l'autorità competente dello Stato richiesto decide sul provvedimento provvisorio e comunica la propria decisione all'autorità competente dello Stato richiedente non appena possibile dopo il ricevimento della richiesta. Prima di revocare qualsiasi provvedimento provvisorio adottato a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato richiesto dà, per quanto possibile, all'autorità competente dello Stato richiedente la possibilità di esporre i propri motivi per la prosecuzione del provvedimento. 5. Qualora, in un caso specifico, il termine di cui al paragrafo 1 o 2 o il termine o la data specifica di cui al paragrafo 3 non possa essere rispettato o la decisione di adottare provvedimenti provvisori a norma del paragrafo 4 sia ritardata, l'autorità competente dello Stato richiesto ne informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato richiedente con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità competente dello Stato richiedente sul momento appropriato per dare esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria. 6. I termini di cui al presente articolo non si applicano se la richiesta di assistenza giudiziaria è presentata in relazione a qualunque dei seguenti reati e infrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dei relativi protocolli, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente: (a) eccesso di velocità, se non ha causato lesioni o la morte di un'altra persona e se l'eccesso di velocità non è significativo; (b) mancato uso della cintura di sicurezza; (c) mancato arresto al semaforo rosso o altro segnale di arresto obbligatorio; (d) mancato uso del casco protettivo; o (e) circolazione su una corsia vietata (quale una corsia di emergenza, una corsia preferenziale per i trasporti pubblici o una corsia chiusa per lavori stradali). 7. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie riesamina periodicamente il funzionamento del paragrafo 6. Esso si impegna a fissare i termini per le richieste cui si applica il paragrafo 6 entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tenuto conto del volume delle richieste. Può inoltre decidere che il paragrafo 6 cessi di applicarsi. Articolo LAW.MUTAS.121 - Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria 1. Oltre ai canali di comunicazione previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli, se la trasmissione diretta è prevista dalle rispettive disposizioni, le richieste di assistenza giudiziaria possono anche essere trasmesse direttamente dai pubblici ministeri del Regno Unito alle autorità competenti degli Stati membri. 2. Oltre ai canali di comunicazione previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli, nei casi di urgenza le richieste di assistenza giudiziaria e le informazioni 360 spontanee possono essere trasmesse tramite Europol o Eurojust, conformemente alle disposizioni dei rispettivi titoli del presente accordo. Articolo LAW.MUTAS.122 - Squadre investigative comuni Se le autorità competenti degli Stati istituiscono una squadra investigativa comune, i rapporti tra gli Stati membri all'interno della squadra investigativa comune sono disciplinati dal diritto dell'Unione, nonostante la base giuridica indicata nell'accordo volto alla costituzione della squadra investigativa comune. TITOLO IX - SCAMBIO DI INFORMAZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE Articolo LAW.EXINF.120 - Obiettivo 1. L'obiettivo del presente titolo è consentire lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro. 2. Nelle relazioni tra il Regno Unito e gli Stati membri le disposizioni del presente titolo mirano a: (a) integrare l'articolo 13 e l'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e dei relativi protocolli addizionali del 17 marzo 1978 e dell'8 novembre 2001; e (b) sostituire l'articolo 22, paragrafo 1, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, quale integrato dall'articolo 4 del protocollo addizionale del 17 marzo 1978. 3. Gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, rinunciano a far valere, nei reciproci rapporti, le loro eventuali riserve sull'articolo 13 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e sull'articolo 4 del suo protocollo addizionale del 17 marzo 1978. Articolo LAW.EXINF.121 - Definizioni Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti: (a) "condanna": la decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tale decisione sia riportata nel casellario giudiziale dello Stato di condanna; (b) "procedimento penale": la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale e l'esecuzione della condanna; (c) "casellario giudiziale": il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale. Articolo LAW.EXINF.122 - Autorità centrali Ciascuno Stato designa una o più autorità centrali competenti per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale a norma del presente titolo e per gli scambi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. 361 Articolo LAW.EXINF.123 - Notifiche 1. Ciascuno Stato adotta le misure necessarie per garantire che tutte le condanne comminate nell’ambito del proprio territorio siano corredate di informazioni, ove fornite al casellario giudiziale, sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata qualora tale persona sia un cittadino di un altro Stato. 2. L'autorità centrale di ciascuno Stato provvede a comunicare alle autorità centrali degli altri Stati tutte le condanne penali pronunciate sul proprio territorio contro cittadini di tali altri Stati, nonché eventuali successive modifiche o soppressioni di informazioni contenute nel casellario giudiziale, quali iscritte nel casellario giudiziale. Le autorità centrali degli Stati si comunicano tali informazioni almeno una volta al mese. 3. Se l'autorità centrale di uno Stato viene a conoscenza del fatto che la persona condannata ha la cittadinanza di due o più altri Stati, trasmette tale informazione a ciascuno di essi, anche quando la persona condannata ha la cittadinanza dello Stato nel cui territorio è stata condannata. Articolo LAW.EXINF.124 - Conservazione delle condanne 1. L'autorità centrale di ciascuno Stato conserva tutte le informazioni notificate a norma dell'articolo LAW.EXINF.123 [Notifiche]. 2. L'autorità centrale di ciascuno Stato provvede affinché, in caso di notifica di una successiva modifica o soppressione ai sensi dell'articolo LAW.EXINF.123 [Notifiche], paragrafo 2, sia apportata un'identica modifica o soppressione alle informazioni conservate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 3. L'autorità centrale di ciascuno Stato provvede affinché nella risposta alla richiesta effettuata a norma dell'articolo LAW.EXINF.125 [Richieste di informazioni] siano riportate soltanto informazioni aggiornate a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Articolo LAW.EXINF.125 - Richieste di informazioni 1. Se a livello nazionale si richiedono informazioni al casellario giudiziale di uno Stato ai fini di un procedimento penale contro una persona o per fini diversi da un procedimento penale, l'autorità centrale di tale Stato può, conformemente al diritto interno, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale. 2. Se una persona chiede informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale di uno Stato diverso dallo Stato di cittadinanza, detta autorità centrale rivolge all'autorità centrale dello Stato di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato. Articolo LAW.EXINF.126 - Risposte alle richieste 1. Le risposte alle richieste di informazioni sono trasmesse dall'autorità centrale dello Stato richiesto all'autorità centrale dello Stato richiedente quanto prima e comunque entro venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. 2. L'autorità centrale di ciascuno Stato risponde alle richieste presentate per fini diversi da un procedimento penale conformemente al proprio diritto interno. 362 3. In deroga al paragrafo 2, quando rispondono a richieste presentate a fini di assunzione per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, gli Stati includono informazioni sull'esistenza di condanne penali per reati relativi all'abuso o allo sfruttamento sessuale di minori, alla pedopornografia o all'adescamento di minori per scopi sessuali, compresi l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso alla commissione di tali reati o il tentativo di commetterli, nonché informazioni sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell’esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali. Articolo LAW.EXINF.127 - Canale di comunicazione Lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra gli Stati avviene per via elettronica conformemente alle specifiche tecniche e procedurali di cui all'ALLEGATO LAW-6. Articolo LAW.EXINF.128 - Condizioni per l'uso dei dati personali 1. Ciascuno Stato può utilizzare i dati personali ricevuti in risposta a una propria richiesta a norma dell'articolo LAW.EXINF.126 [Risposte alle richieste] ai soli fini per cui sono stati richiesti. 2. Se le informazioni sono state richieste per fini diversi da un procedimento penale, i dati personali ricevuti ai sensi dell'articolo LAW.EXINF.126 [Risposte alle richieste] possono essere utilizzati dallo Stato richiedente conformemente al suo diritto interno solo entro i limiti specificati dallo Stato richiesto nel modulo di cui al capo 2 dell'ALLEGATO LAW-6. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i dati personali forniti da uno Stato in risposta a una richiesta ai sensi dell'articolo LAW.EXINF.126 [Risposte alle richieste] possono essere usati dallo Stato richiedente per prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. 4. Ciascuno Stato provvede affinché le proprie autorità centrali non comunichino i dati personali notificati a norma dell'articolo LAW.EXINF.123 [Notifiche] alle autorità di paesi terzi, a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni: (a) i dati personali sono comunicati solo caso per caso; (b) i dati personali sono comunicati alle autorità le cui funzioni sono direttamente connesse ai fini per i quali i dati personali sono comunicati a norma della lettera c) del presente paragrafo; (c) i dati personali sono comunicati solo se necessario: (vii) ai fini di un procedimento penale; (viii) per fini diversi da un procedimento penale; o (ix) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica; (d) i dati personali possono essere usati dal paese terzo richiedente ai soli fini per cui le informazioni sono state richieste ed entro i limiti specificati dallo Stato che ha notificato i dati personali a norma dell'articolo LAW.EXINF.123 [Notifiche]; e (e) i dati personali sono comunicati solo se l'autorità centrale, dopo aver valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali al paese terzo, conclude che esistono garanzie adeguate della loro protezione. 363 5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato ai sensi del presente titolo e originari di tale Stato. 364 TITOLO X - ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO Articolo LAW.AML.127 - Obiettivo L'obiettivo del presente titolo è sostenere e rafforzare l'azione dell'Unione e del Regno Unito volta a prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Articolo LAW.AML.128 - Misure per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo 1. Le parti convengono di sostenere gli sforzi internazionali tesi a prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Le parti riconoscono la necessità di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per il finanziamento del terrorismo. 2. Le parti si scambiano informazioni pertinenti, ove opportuno, conformemente ai rispettivi quadri giuridici. 3. Ciascuna delle parti mantiene un regime globale per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e riesamina periodicamente la necessità di rafforzarlo, tenendo conto dei principi e degli obiettivi delle raccomandazioni della Task Force "Azione finanziaria". Articolo LAW.AML.129 -Trasparenza della titolarità effettiva per le società e altri soggetti giuridici 1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti: (a) "titolare effettivo": la persona fisica che, riguardo a una società, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte: (x) esercita o ha il diritto di esercitare in ultima istanza il controllo sulla gestione della società; (xi) in ultima istanza possiede o controlla direttamente o indirettamente più del 25 % di diritti di voto o azioni o altra partecipazione nella società, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di definire una percentuale inferiore; o (xii) altrimenti controlla o ha il diritto di controllare la società. Per quanto riguarda i soggetti giuridici quali le fondazioni, gli Anstalt e le società a responsabilità limitata, ciascuna parte ha il diritto di stabilire criteri analoghi per l'identificazione del titolare effettivo o, se lo desidera, di applicare la definizione di cui all'articolo AML.130 [Trasparenza della titolarità effettiva per gli istituti giuridici], paragrafo 1, lettera a), tenuto conto della forma e dell'assetto di tali soggetti. Per quanto riguarda gli altri soggetti giuridici non menzionati sopra, ciascuna parte tiene conto delle diverse forme e dei diversi assetti di tali soggetti, dei livelli di riciclaggio e dei rischi di finanziamento del terrorismo ad essi associati al fine di stabilire i livelli appropriati di trasparenza della titolarità effettiva; (b) "informazioni di base sul titolare effettivo": il nome del titolare effettivo, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza, nonché la natura e l’entità dell’interesse detenuto o del controllo esercitato sul soggetto dal titolare effettivo; 365 (c) "autorità competenti": (xiii) le autorità pubbliche, comprese le unità di informazione finanziaria, cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo; (xiv) le autorità pubbliche che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato; (xv) le autorità pubbliche che hanno responsabilità di controllo o di vigilanza per garantire il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. Questa definizione non pregiudica il diritto di ciascuna parte di individuare ulteriori autorità competenti che possono accedere alle informazioni sui titolari effettivi. 2. Ciascuna parte provvede affinché i soggetti giuridici presenti nel proprio territorio mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sui titolari effettivi. Ciascuna parte mette in atto meccanismi per garantire che le proprie autorità competenti abbiano accesso tempestivo a tali informazioni. 3. Ciascuna parte istituisce o mantiene un registro centrale contenente informazioni adeguate, aggiornate e attuali sui titolari effettivi. Nel caso dell'Unione, i registri centrali sono istituiti a livello degli Stati membri. Tale obbligo non si applica ai soggetti giuridici ammessi alla quotazione su un mercato regolamentato che sono sottoposti ad obblighi di comunicazione per quanto riguarda un livello adeguato di trasparenza. Qualora non sia identificato alcun titolare effettivo riguardo a un soggetto, il registro contiene informazioni alternative, come una dichiarazione del fatto che non è stato identificato alcun titolare effettivo o informazioni sulla persona fisica o sulle persone fisiche che occupano la posizione dirigenziale di alto livello nel soggetto giuridico. 4. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni custodite nel proprio registro o registri centrali siano rese disponibili alle proprie autorità competenti tempestivamente e senza restrizioni. 5. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni di base sui titolari effettivi siano rese disponibili al pubblico. Possono essere previste eccezioni limitate alla disponibilità pubblica delle informazioni di cui al presente paragrafo qualora l'accesso del pubblico esponga il titolare effettivo a rischi sproporzionati, quali rischi di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace. 6. Ciascuna parte provvede affinché siano previste sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica che non ottemperi alle prescrizioni che le incombono in relazione alle questioni di cui al presente articolo. 7. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti siano in grado di fornire prontamente, efficacemente e gratuitamente alle autorità competenti dell'altra parte le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. A tal fine, le parti esaminano le modalità per garantire uno scambio sicuro delle informazioni. 366 Articolo LAW.AML.130 - Trasparenza della titolarità effettiva per gli istituti giuridici 1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti: (a) "titolare effettivo": il costituente, il guardiano (se esiste), i "trustee", il beneficiario o la classe di beneficiari, qualsiasi persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico avente un assetto o funzioni affini a un trust espresso e qualsiasi altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo effettivo su un trust o un istituto giuridico affine; (b) "autorità competenti": (xvi) le autorità pubbliche, comprese le unità di informazione finanziaria, cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo; (xvii) le autorità pubbliche che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato; (xviii) le autorità pubbliche che hanno responsabilità di controllo o di vigilanza per garantire il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. Questa definizione non pregiudica il diritto di ciascuna parte di individuare ulteriori autorità competenti che possono accedere alle informazioni sui titolari effettivi. 2. Ciascuna parte provvede affinché i "trustee" di trust espressi mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sui titolari effettivi. Tali misure si applicano anche agli altri istituti giuridici identificati da ciascuna parte come aventi un assetto o funzioni affini ai trust. 3. Ciascuna parte mette in atto meccanismi per garantire che le proprie autorità competenti abbiano accesso tempestivo a informazioni adeguate, accurate e attuali sui titolari effettivi di trust espressi e di altri istituti giuridici aventi un assetto o funzioni affini al trust nel proprio territorio. 4. Se le informazioni sulla titolarità effettiva di trust o istituti giuridici affini sono conservate in un registro centrale, lo Stato interessato provvede affinché esse siano adeguate, accurate e attuali e le autorità competenti possano accedervi tempestivamente e senza restrizioni. Le parti si adoperano per esaminare le modalità per garantire l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini a persone fisiche o organizzazioni in grado di dimostrare un legittimo interesse per tali informazioni. 5. Ciascuna parte provvede affinché siano previste sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica che non ottemperi alle prescrizioni che le incombono in relazione alle questioni di cui al presente articolo. 6. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti siano in grado di fornire prontamente, efficacemente e gratuitamente alle autorità competenti dell'altra parte le informazioni di cui al paragrafo 3. A tal fine, le parti esaminano le modalità per garantire uno scambio sicuro delle informazioni. 367 TITOLO XI - CONGELAMENTO E CONFISCA Articolo LAW.CONFISC.1 - Obiettivo e principi della cooperazione 1. L'obiettivo del presente titolo è consentire che il Regno Unito, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, cooperino nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti volti al congelamento di beni in vista della loro successiva confisca, nonché ai fini delle indagini e dei procedimenti volti alla confisca di beni nel quadro di un procedimento in materia penale. Ciò non preclude la cooperazione a norma dell'articolo LAW.CONFISC 10 [Obbligo di confisca], paragrafi 5 e 6. Il presente titolo prevede inoltre la cooperazione con gli organi dell'Unione da essa designati ai fini del presente titolo. 2. Ciascuno Stato ottempera, alle condizioni previste dal presente titolo, alle richieste provenienti da un altro Stato: (a) di confisca di beni specifici, nonché di confisca di proventi consistente nell’imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi; (b) di assistenza nelle indagini e di provvedimenti provvisori ai fini dell’una o dell’altra forma di confisca di cui alla lettera a). 3. L'assistenza nelle indagini e i provvedimenti provvisori di cui al paragrafo 2, lettera b), sono eseguiti come consentito dal diritto interno dello Stato richiesto e in conformità dello stesso. Qualora la richiesta relativa a una di tali misure specifichi le formalità o le procedure necessarie ai sensi del diritto interno dello Stato richiedente, anche se estranee allo Stato richiesto, quest'ultimo ottempera alla richiesta nella misura in cui l'azione richiesta non sia contraria ai principi fondamentali del suo diritto interno. 4. Lo Stato richiesto provvede affinché le richieste provenienti da un altro Stato dirette a identificare, rintracciare, congelare o sequestrare i proventi e i beni strumentali ricevano la stessa priorità di quelle presentate nel quadro delle procedure nazionali. 5. Quando chiede la confisca, l'assistenza nelle indagini o provvedimenti provvisori ai fini della confisca, lo Stato richiedente garantisce il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. 6. Le disposizioni del presente titolo si applicano in luogo dei capi "cooperazione internazionale" della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005 ("convenzione del 2005"), e della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990 ("convenzione del 1990"). L'articolo LAW.CONFISC.2 [Definizioni] del presente accordo sostituisce le corrispondenti definizioni di cui all'articolo 1 della convenzione del 2005 e all'articolo 1 della convenzione del 1990. Le disposizioni del presente titolo non incidono sugli obblighi degli Stati derivanti dalle altre disposizioni della convenzione del 2005 e della convenzione del 1990. Articolo LAW.CONFISC.2 - Definizioni Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti: (a) "confisca": sanzione o misura imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a uno o più reati, che provoca la privazione definitiva di un bene; 368 (b) "congelamento" o "sequestro": il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, disporre o far circolare un bene, o l'assunzione temporanea della custodia o del controllo di un bene sulla base di un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente; (c) "beni strumentali": qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati; (d) "autorità giudiziaria": un'autorità che, ai sensi del diritto interno, è un organo giurisdizionale o un pubblico ministero; un pubblico ministero è considerato un'autorità giudiziaria solo nella misura in cui lo prevede il diritto interno; (e) "provento": qualsiasi vantaggio economico derivante o ottenuto, direttamente o indirettamente, da un reato, o un importo di denaro equivalente a tale vantaggio economico; può consistere in qualsiasi bene definito nel presente articolo; (f) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo lo Stato richiedente è: (xix) il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento; (xx) un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale; (xxi) passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca previste dal diritto dello Stato richiedente in seguito a un procedimento per un reato, comprese la confisca nei confronti di terzi, la confisca estesa e la confisca in assenza di una condanna definitiva. Articolo LAW.CONFISC.3 - Obbligo di prestare assistenza Gli Stati, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile per identificare e rintracciare beni strumentali, proventi e qualsiasi altro bene passibile di confisca. Rientrano nell’assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, dell'ubicazione o del movimento, della natura, dello status giuridico o del valore dei suddetti beni strumentali, proventi o altri beni. Articolo LAW.CONFISC.4 - Richiesta di informazioni su conti bancari e cassette di sicurezza 1. Secondo le condizioni di cui al presente articolo, lo Stato richiesto adotta i provvedimenti necessari a determinare, in risposta ad una richiesta trasmessa da un altro Stato, se una persona fisica o giuridica oggetto di un'indagine penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsivoglia natura, in una banca situata nel suo territorio e, in caso affermativo, a fornire i particolari dei conti identificati. Tali particolari comprendono segnatamente il nome del titolare del conto cliente e il numero IBAN e, nel caso delle cassette di sicurezza, il nome del locatario o un numero di identificazione unico. 2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica unicamente nella misura in cui i particolari sono noti all'organismo finanziario presso il quale è depositato il conto. 3. Oltre ai requisiti di cui all'articolo LAW.CONFISC.25 [Contenuto della richiesta], lo Stato richiedente, nella richiesta: 369 (a) indica perché ritiene che sia verosimile che le informazioni richieste siano di valore fondamentale ai fini dell'indagine penale sul reato; (b) indica per quali motivi presume che i conti siano detenuti presso banche dello Stato richiesto e precisa, nella più ampia misura possibile, quali banche e conti possano essere implicati; e (c) inserisce qualsiasi informazione aggiuntiva disponibile che possa facilitare l'esecuzione della richiesta. 4. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità. Articolo LAW.CONFISC.5 - Richiesta di informazioni sulle operazioni bancarie 1. Su domanda di un altro Stato, lo Stato richiesto fornisce i particolari dei conti bancari specificati e delle operazioni bancarie che sono state effettuate in un dato periodo su uno o più conti indicati nella richiesta, compresi i particolari relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari. 2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica unicamente nella misura in cui i particolari sono noti all'organismo finanziario presso il quale è depositato il conto. 3. Oltre requisiti di cui all'articolo LAW.CONFISC.25 [Contenuto della richiesta], lo Stato richiedente indica nella richiesta perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine penale sul reato. 4. Lo Stato richiesto può subordinare l'esecuzione della richiesta alle stesse condizioni che applica per le richieste di perquisizione e sequestro. 5. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità. Articolo LAW.CONFISC.6 - Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie 1. Lo Stato richiesto provvede affinché, su richiesta di un altro Stato, sia in grado di esercitare un controllo, durante un dato periodo, sulle operazioni bancarie che sono state effettuate su uno o più conti indicati nella richiesta e di comunicare i risultati del controllo allo Stato richiedente. 2. Oltre requisiti di cui all'articolo LAW.CONFISC.25 [Contenuto della richiesta], lo Stato richiedente indica nella richiesta perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine penale sul reato. 3. La decisione di esercitare un controllo è adottata in ciascun singolo caso dalle autorità competenti dello Stato richiesto, conformemente al proprio diritto interno. 4. Le modalità pratiche del controllo sono concordate dalle autorità competenti dello Stato richiedente e di quello richiesto. 370 5. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità. Articolo LAW.CONFISC.7 - Trasmissione spontanea di informazioni Fatte salve le proprie indagini o i propri procedimenti, uno Stato può, senza previa richiesta, trasmettere a un altro Stato informazioni su beni strumentali, proventi e qualsiasi altro bene passibile di confisca, qualora ritenga che la comunicazione di tali informazioni possa aiutare lo Stato ricevente ad avviare o svolgere indagini o procedimenti o possa condurre a una richiesta da parte di tale Stato ai sensi del presente titolo. Articolo LAW.CONFISC.8 - Obbligo di adottare provvedimenti provvisori 1. Su richiesta di un altro Stato che ha avviato un'indagine o un procedimento penale o un'indagine o un procedimento a fini di confisca, lo Stato richiesto adotta i provvedimenti provvisori necessari, quali il congelamento o il sequestro, per impedire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di beni che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero soddisfare tale richiesta. 2. Lo Stato che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell'articolo LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca] adotta, su richiesta, i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti di qualsiasi bene che forma oggetto della richiesta o che potrebbe soddisfare la richiesta. 3. Qualora sia pervenuta una richiesta a norma del presente articolo, lo Stato richiesto adotta tutti i provvedimenti necessari per darvi seguito senza indugio e con la stessa velocità e la stessa priorità usate in casi interni analoghi, e trasmette conferma allo Stato richiedente senza indugio e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. 4. Qualora lo Stato richiedente abbia indicato che è necessario il congelamento immediato in quanto sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve rimossi o distrutti, lo Stato richiesto adotta tutti i provvedimenti necessari per dare seguito alla richiesta entro 96 ore dal suo ricevimento, e trasmette conferma allo Stato richiedente senza indugio e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. 5. Se non è in grado di rispettare i termini di cui al paragrafo 4, lo Stato richiesto ne informa immediatamente lo Stato richiedente e lo consulta su come procedere opportunamente. 6. La scadenza dei termini di cui al paragrafo 4 non estingue gli obblighi imposti allo Stato richiesto dal presente articolo. Articolo LAW.CONFISC.9 - Esecuzione dei provvedimenti provvisori 1. Dopo l'esecuzione dei provvedimenti provvisori richiesti a norma dell'articolo LAW.CONFISC.8 [Obbligo di adottare provvedimenti provvisori], paragrafo 1, lo Stato richiedente fornisce spontaneamente e quanto prima allo Stato richiesto tutte le informazioni che possono mettere in discussione o modificare la portata di tali provvedimenti. Lo Stato richiedente fornisce inoltre senza ritardo tutte le informazioni complementari richieste dallo Stato richiesto necessarie per dare attuazione e seguito ai provvedimenti provvisori. 371 2. Prima di revocare qualsiasi provvedimento provvisorio adottato a norma dell'articolo LAW.CONFISC.8 [Obbligo di adottare provvedimenti provvisori], lo Stato richiesto dà, per quanto possibile, allo Stato richiedente la possibilità di esporre i propri motivi per la prosecuzione del provvedimento. Articolo LAW.CONFISC.10 - Obbligo di confisca 1. Lo Stato che ha ricevuto una richiesta di confisca di beni situati nel suo territorio: (a) esegue il provvedimento di confisca emesso da un organo giurisdizionale dello Stato richiedente in relazione a tali beni; o (b) presenta la richiesta alle proprie autorità competenti al fine di ottenere un provvedimento di confisca e, se questo è concesso, lo esegue. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), gli Stati sono competenti, ogniqualvolta necessario, ad avviare un procedimento di confisca a norma del loro diritto interno. 3. Il paragrafo 1 si applica anche alla confisca consistente nell’imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se i beni nei cui confronti può essere eseguita la confisca si trovano nello Stato richiesto. In tal caso, nell'eseguire la confisca a norma del paragrafo 1, lo Stato richiesto, se il pagamento non è versato, realizza il credito su qualsiasi bene disponibile a tal fine. 4. Se la richiesta di confisca riguarda un bene specifico, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto possono convenire che lo Stato richiesto possa eseguire la confisca sotto forma di obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore del bene. 5. Uno Stato coopera nella misura più ampia possibile ai sensi del proprio diritto interno con uno Stato che chiede l'esecuzione di provvedimenti equivalenti alla confisca di beni, qualora la richiesta non sia stata emessa nell'ambito di un procedimento penale, nella misura in cui tali provvedimenti siano stati disposti da un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente in relazione a un reato, purché sia stato accertato che i beni costituiscono proventi o: (a) altri beni in cui i proventi sono stati trasformati o convertiti; (b) beni acquisiti da fonte legittima, se i proventi sono stati confusi, in tutto o in parte, con tali beni, fino al valore stimato dei proventi confusi; o (c) introiti o altri vantaggi derivanti dai proventi, da beni nei quali i proventi da reato sono stati trasformati o convertiti o da beni con i quali i proventi da reato sono stati confusi, fino al valore stimato dei proventi confusi, nello stesso modo e nella stessa misura dei proventi. 6. I provvedimenti di cui al paragrafo 5 comprendono misure che consentono il sequestro, il trattenimento e la privazione della proprietà di beni e averi mediante ricorso agli organi giurisdizionali civili. 7. Lo Stato richiesto adotta la decisione sull'esecuzione del provvedimento di confisca senza ritardo e, fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Lo Stato richiesto trasmette conferma allo Stato richiedente senza indugio e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo LAW.CONFISC.17 [Rinvio], lo Stato richiesto prende le misure concrete necessarie 372 per eseguire il provvedimento di confisca senza indugio e almeno con la stessa velocità e la stessa priorità usate per un caso interno analogo. 8. Se non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 7, lo Stato richiesto ne informa immediatamente lo Stato richiedente e lo consulta su come procedere opportunamente. 9. La scadenza del termine di cui al paragrafo 7 non estingue gli obblighi imposti allo Stato richiesto dal presente articolo. Articolo LAW.CONFISC.11 - Esecuzione della confisca 1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca a norma dell'articolo LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca] sono disciplinate dal diritto interno dello Stato richiesto. 2. Lo Stato richiesto è vincolato all'accertamento dei fatti nella misura in cui questi siano esposti in una condanna o in una decisione giudiziaria emessa da un organo giurisdizionale dello Stato richiedente o nella misura in cui tale condanna o decisione giudiziaria sia basata implicitamente su di essi. 3. Se la confisca consiste nell’obbligo di pagare una somma di denaro, l'autorità competente dello Stato richiesto converte l'importo nella valuta di tale Stato al tasso di cambio applicabile al momento in cui è adottata la decisione di eseguire la confisca. Articolo LAW.CONFISC.12 - Beni confiscati 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, lo Stato richiesto procede alla disposizione dei beni confiscati a norma degli articoli LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca] e LAW.CONFISC.11 [Esecuzione della confisca] conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative. 2. Quando agisce su richiesta di un altro Stato a norma dell'articolo LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca], lo Stato richiesto accorda priorità, nella misura consentita dal suo diritto interno e se ne viene fatta richiesta, alla restituzione dei beni confiscati allo Stato richiedente affinché questo possa risarcire le vittime di reato o restituire i beni ai loro legittimi proprietari. 3. Quando agisce su richiesta di un altro Stato a norma dell'articolo LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca], e tenuto conto del diritto della vittima alla restituzione o al risarcimento dei beni a norma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato richiesto procede alla disposizione delle somme ottenute a seguito dell'esecuzione di un provvedimento di confisca nel modo seguente: (a) se l'importo è pari o inferiore a 10 000 EUR esso spetta allo Stato richiesto; o (b) se l'importo è superiore a 10 000 EUR lo Stato richiesto trasferisce il 50 % dell'importo recuperato allo Stato richiedente. 4. In deroga al paragrafo 3, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto possono, caso per caso, prestare particolare attenzione alla conclusione di altri accordi o intese in materia di disposizione dei beni che ritengano opportuni. 373 Articolo LAW.CONFISC.13 - Diritto all'esecuzione e importo massimo della confisca 1. Una richiesta di confisca presentata a norma dell'articolo LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca] non pregiudica il diritto dello Stato richiedente di eseguire esso stesso il provvedimento di confisca. 2. Nulla del presente titolo dovrà interpretarsi in modo da consentire che il valore totale della confisca superi l'importo della somma di denaro indicato nel provvedimento di confisca. Se uno Stato ritiene che ciò possa verificarsi, gli Stati interessati avviano consultazioni per evitare tale effetto. Articolo LAW.CONFISC.14 - Pene detentive in caso di inadempienza Lo Stato richiesto non impone pene detentive in caso di inadempienza né altre misure restrittive della libertà personale a seguito di una richiesta presentata a norma dell'articolo LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca] senza il consenso dello Stato richiedente. Articolo LAW.CONFISC.15 - Motivi di rifiuto 1. La cooperazione a norma del presente titolo può essere rifiutata se: (a) lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della richiesta sia contraria al principio del "ne bis in idem"; o (b) il reato cui si riferisce la richiesta non costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato richiesto se commesso all'interno della sua giurisdizione; tuttavia, tale motivo di rifiuto si applica alla cooperazione a norma degli articoli da LAW.CONFISC.3 [Obbligo di prestare assistenza] a LAW.CONFISC.7 [Trasmissione spontanea di informazioni] solo nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva. 2. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non si applicherà, purché il reato all'origine della richiesta sia: (a) uno dei reati elencati all'articolo LAW.SURR.79 [Ambito di applicazione], paragrafo 4, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente, e (b) punibile dallo Stato richiedente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a tre anni. 3. La cooperazione a norma degli articoli da LAW.CONFISC.3 [Obbligo di prestare assistenza] a LAW.CONFISC.7 [Trasmissione spontanea di informazioni], nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva, e degli articoli LAW.CONFISC.8 [Obbligo di adottare provvedimenti provvisori] e LAW.CONFISC.9 [Esecuzione dei provvedimenti provvisori] può essere rifiutata anche qualora i provvedimenti richiesti non possano essere adottati a norma del diritto interno dello Stato richiesto a fini di indagini o procedimenti in un caso interno analogo. 4. Qualora il diritto interno dello Stato richiesto lo richieda, la cooperazione a norma degli articoli da LAW.CONFISC.3 [Obbligo di prestare assistenza] a LAW.CONFISC.7 [Trasmissione spontanea di informazioni], nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva, e 374 degli articoli LAW.CONFISC.8 [Obbligo di adottare provvedimenti provvisori] e LAW.CONFISC.9 [Esecuzione dei provvedimenti provvisori] può essere rifiutata anche qualora i provvedimenti richiesti o qualsiasi altro provvedimento avente effetti analoghi non siano consentiti dal diritto interno dello Stato richiedente o, per quanto riguarda le autorità competenti dello Stato richiedente, qualora la richiesta non sia autorizzata da un'autorità giudiziaria che agisca in relazione ai reati. 5. La cooperazione a norma degli articoli da LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca] a LAW.CONFISC.14 [Pene detentive in caso di inadempienza] può essere rifiutata anche qualora: (a) il diritto interno dello Stato richiesto non preveda la confisca per il tipo di reato cui si riferisce la richiesta; (b) fatto salvo l'obbligo a norma dell'articolo LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca], paragrafo 3, sia contraria ai principi del diritto interno dello Stato richiesto relativi ai limiti della confisca in relazione al rapporto tra un reato e: (xxii) un vantaggio economico qualificabile come provento; o (xxiii) beni qualificabili come beni strumentali; (c) a norma del diritto interno dello Stato richiesto la confisca non possa più essere imposta o eseguita a causa del decorso del tempo; (d) fatto salvo l'articolo LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca], paragrafi 5 e 6, la richiesta non riguardi una precedente condanna, o una decisione di natura giudiziaria o una dichiarazione in tale decisione che un reato o più reati sono stati commessi, sulla cui base è stata disposta o chiesta la confisca; (e) la confisca non sia esecutiva nello Stato richiedente o sia ancora soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari; o (f) la richiesta riguardi un provvedimento di confisca derivante da una decisione pronunciata in contumacia della persona contro la quale il provvedimento è stato emesso e, secondo lo Stato richiesto, il procedimento condotto dallo Stato richiedente che ha portato a tale decisione non abbia rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti come dovuti a chiunque sia accusato di un reato. 6. Ai fini del paragrafo 5, lettera f), una decisione non si considera pronunciata in contumacia se: (a) è stata confermata o pronunciata dopo l'opposizione dell'interessato; o (b) è stata pronunciata in appello, a condizione che il ricorso sia stato presentato dall'interessato. 7. Nel valutare, ai fini del paragrafo 5, lettera f), se siano stati rispettati i diritti minimi della difesa, lo Stato richiesto tiene conto del fatto che l'interessato abbia deliberatamente tentato di sottrarsi alla giustizia o, pur avendo avuto la possibilità di impugnare la decisione resa in contumacia, abbia scelto di non farlo. Lo stesso vale nel caso in cui l'interessato, debitamente citato a comparire, abbia scelto di non farlo e di non chiedere un rinvio dell’udienza. 8. Gli Stati non possono invocare il segreto bancario come motivo per rifiutarsi di cooperare a norma del presente titolo. Se il suo diritto interno lo prevede, lo Stato richiesto può richiedere che le 375 richieste di cooperazione che comportano la rivelazione di segreti bancari siano autorizzate da un'autorità giudiziaria che agisce in relazione ad un reato. 9. Lo Stato richiesto non può invocare: (a) il fatto che la persona oggetto di indagini o di un provvedimento di confisca da parte delle autorità dello Stato richiedente sia una persona giuridica, come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente titolo; (b) il fatto che la persona fisica contro la quale è stato emesso un provvedimento di confisca dei proventi sia deceduta o il fatto che la persona giuridica contro la quale è stato emesso un provvedimento di confisca dei proventi sia stata successivamente sciolta, come impedimento a prestare assistenza a norma dell'articolo LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca], paragrafo 1, lettera a); o (c) il fatto che la persona oggetto di indagini o di un provvedimento di confisca da parte delle autorità dello Stato richiedente sia indicata nella richiesta come autore sia del reato base sia del reato di riciclaggio, come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente titolo. Articolo LAW.CONFISC.16 - Consultazione e informazione Se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca comporti un rischio effettivo per la protezione e dei diritti fondamentali, lo Stato richiesto, prima di decidere sull'esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca, consulta lo Stato richiedente e può chiedere che sia fornita qualsiasi informazione necessaria. Articolo LAW.CONFISC.17 - Rinvio Lo Stato richiesto può rinviare l’esecuzione della richiesta qualora i relativi atti pregiudichino indagini o procedimenti in corso da parte delle proprie autorità. Articolo LAW.CONFISC.18 - Accoglimento parziale o condizionato della richiesta Prima di rifiutare o rinviare la cooperazione di cui al presente titolo, lo Stato richiesto valuta, se del caso dopo aver consultato lo Stato richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da esso ritenute necessarie. Articolo LAW.CONFISC.19 - Notifica di atti 1. Gli Stati si prestano assistenza nella misura più ampia possibile per quanto riguarda la notifica o comunicazione di atti giudiziari alle persone colpite da provvedimenti provvisori o di confisca. 2. Nulla del presente articolo dovrà interpretarsi nel senso di ostacolare: (a) la possibilità di trasmettere atti giudiziari per posta direttamente alle persone all'estero; e (b) la possibilità per gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre autorità competenti dello Stato d'origine di procedere alla notifica o comunicazione di atti giudiziari direttamente tramite le autorità consolari di tale Stato o tramite le autorità giudiziarie, compresi gli ufficiali giudiziari e i funzionari, o altre autorità competenti dello Stato di destinazione. 376 3. In caso di notifica o comunicazione di atti giudiziari a persone all'estero colpite da provvedimenti provvisori o di confisca emessi nello Stato d'invio, tale Stato indica i mezzi di impugnazione di cui, secondo il proprio diritto interno, le persone interessate possono avvalersi. Articolo LAW.CONFISC.20 - Riconoscimento di decisioni straniere 1. Nel trattare una richiesta di cooperazione a norma degli articoli da LAW.CONFISC.8 [Obbligo di adottare provvedimenti provvisori] a LAW.CONFISC.14 [Pene detentive in caso di inadempienza], lo Stato richiesto riconosce qualsiasi decisione presa da un'autorità giudiziaria nello Stato richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati da terzi. 2. Il riconoscimento può essere rifiutato se: (a) i terzi non hanno avuto un'adeguata possibilità di far valere i propri diritti; (b) la decisione è incompatibile con un'altra decisione già presa nello Stato richiesto sulla stessa materia; (c) è incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato richiesto; o (d) la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni sulla competenza esclusiva previste dal diritto interno dello Stato richiesto. Articolo LAW.CONFISC.21 - Autorità 1. Ciascuno Stato designa un'autorità centrale competente a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente titolo, a rispondervi e ad eseguirle o a trasmetterle alle autorità competenti per l’esecuzione. 2. L'Unione può designare un proprio organo che, in aggiunta alle autorità competenti degli Stati membri, può formulare e, se del caso, eseguire le richieste a norma del presente titolo. Qualsiasi siffatta richiesta deve essere trattata, ai fini del presente titolo, come una richiesta di uno Stato membro. L'Unione può inoltre designare tale proprio organo quale autorità centrale competente al fine di trasmettere le richieste da esso formulate ai sensi del presente titolo o a rispondere a quelle ad esso rivolte ai sensi del presente titolo. Articolo LAW.CONFISC.22 - Comunicazione diretta 1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra loro. 2. In caso di urgenza, le richieste o le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente alle autorità giudiziarie dello Stato richiesto. In tal caso, una copia dell'atto è trasmessa contemporaneamente all'autorità centrale dello Stato richiesto tramite l'autorità centrale dello Stato richiedente. 3. Qualora una richiesta sia presentata a norma del paragrafo 2 e l'autorità non sia competente a darvi seguito, essa la rinvia all'autorità nazionale competente e ne informa direttamente lo Stato richiedente. 4. Le richieste o le comunicazioni di cui agli articoli da LAW.CONFISC.3 [Obbligo di prestare assistenza] a LAW.CONFISC.7 [Trasmissione spontanea di informazioni], che non comportano 377 un'azione coercitiva, possono essere trasmesse direttamente dalle autorità competenti dello Stato richiedente alle autorità competenti dello Stato richiesto. 5. I progetti di richieste o di comunicazioni di cui al presente titolo possono essere trasmessi direttamente dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente alle autorità giudiziarie dello Stato richiesto prima della richiesta formale, al fine di garantire che la richiesta formale possa essere trattata in modo efficiente al momento del ricevimento e contenga informazioni e documenti giustificativi sufficienti a soddisfare i requisiti della legge dello Stato richiesto. Articolo LAW.CONFISC.23 - Forma della richiesta e lingue 1. Tutte le richieste formulate a norma del presente titolo sono presentate per iscritto. Possono essere trasmesse per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione, a condizione che lo Stato richiedente sia pronto, su richiesta, a produrre in qualsiasi momento una registrazione scritta di tale comunicazione e l'originale. 2. Le richieste di cui al paragrafo 1 sono presentate in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua indicata dallo Stato richiesto o per suo conto conformemente al paragrafo 3. 3. Sia il Regno Unito che l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono comunicare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie le lingue che, oltre alle lingue ufficiali dello Stato in questione, possono essere usate per la presentazione delle richieste di cui al presente titolo. 4. Le richieste di provvedimenti provvisori a norma dell'articolo LAW.CONFISC.8 [Obbligo di adottare provvedimenti provvisori] sono presentate utilizzando il modulo di cui all'ALLEGATO LAW-8. 5. Le richieste di confisca a norma dell'articolo LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca] sono presentate utilizzando il modulo di cui all'ALLEGATO LAW-8. 6. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può, se necessario, modificare i moduli di cui ai paragrafi 4 e 5. 7. Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che richiedono la traduzione di qualsiasi documento giustificativo in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua indicata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. In caso di richieste a norma dell'articolo LAW.CONFISC.8 [Obbligo di adottare provvedimenti provvisori], paragrafo 4, la traduzione dei documenti giustificativi può essere fornita allo Stato richiesto entro 48 ore dalla trasmissione della richiesta, fatti salvi i termini di cui all'articolo LAW.CONFISC.8 [Obbligo di adottare provvedimenti provvisori], paragrafo 4. Articolo LAW.CONFISC.24 - Legalizzazione I documenti trasmessi in applicazione del presente titolo sono esenti da ogni formalità di legalizzazione. Articolo LAW.CONFISC.25 - Contenuto della richiesta 1. Qualsiasi richiesta di cooperazione a norma del presente titolo specifica: (a) l'autorità che presenta la richiesta e l'autorità che conduce le indagini o il procedimento; 378 (b) l'oggetto e i motivi della richiesta; (c) la pratica, compresi i fatti rilevanti (come data, luogo e circostanze del reato) delle indagini o del procedimento, fatta eccezione per il caso di richiesta di notifica; (d) nella misura in cui la cooperazione comporta un'azione coercitiva: (xxiv) il testo delle disposizioni di legge o, qualora ciò non sia possibile, il testo di una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili; e (xxv) l'indicazione che il provvedimento richiesto o qualsiasi altro provvedimento avente effetti analoghi potrebbe essere adottato nel territorio dello Stato richiedente in base al suo diritto interno; (e) ove necessario e per quanto possibile: (xxvi) informazioni sulla persona o sulle persone interessate, compresi nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo in cui si trovano e, nel caso di una persona giuridica, sede; e (xxvii) i beni in relazione ai quali si chiede la cooperazione, la loro ubicazione, il loro legame con la persona o le persone interessate, qualsiasi collegamento con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili su altre persone e diritti sui beni; e (f) qualsiasi procedura particolare che lo Stato richiedente desideri sia seguita. 2. La richiesta di provvedimenti provvisori a norma dell'articolo LAW.CONFISC.8 [Obbligo di adottare provvedimenti provvisori] in relazione al sequestro di beni che potrebbero formare oggetto di un provvedimento di confisca consistente nell’obbligo di pagare una somma di denaro, indica anche l'importo massimo che si intende realizzare attraverso i beni in questione. 3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi richiesta presentata a norma dell'articolo LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca] contiene: (a) nel caso dell'articolo LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca], paragrafo 1, lettera a): (xxviii) una copia autentica del provvedimento di confisca emesso dall'organo giurisdizionale dello Stato richiedente e una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se non sono indicati nel provvedimento stesso; (xxix) una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato richiedente attestante che il provvedimento di confisca è esecutivo e non soggetto a mezzi di impugnazione ordinari; (xxx) l’indicazione della misura in cui è richiesta l’esecuzione del provvedimento; e (xxxi) informazioni sulla necessità di adottare eventuali provvedimenti provvisori; (b) nel caso dell'articolo LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca], paragrafo 1, lettera b), un'esposizione dei fatti sui quali si basa lo Stato richiedente, tale da consentire allo Stato richiesto di domandare il provvedimento secondo il suo diritto interno; (c) se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino tale circostanza. 379 Articolo LAW.CONFISC.26 - Richieste insufficienti 1. Se una richiesta non è conforme alle disposizioni del presente titolo o se le informazioni fornite non sono sufficienti a consentire allo Stato richiesto di dare seguito alla richiesta, quest'ultimo può chiedere allo Stato richiedente di modificare la richiesta o di integrarla con ulteriori informazioni. 2. Lo Stato richiesto può fissare un termine per la ricezione di tali modifiche o informazioni. 3. In attesa del ricevimento delle modifiche o informazioni richieste in relazione a una richiesta presentata a norma dell'articolo LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca], lo Stato richiesto può adottare una delle misure di cui agli articoli da LAW.CONFISC.3 [Obbligo di assistenza] a LAW.CONFISC.9 [Esecuzione dei provvedimenti provvisori]. Articolo LAW.CONFISC.27 - Pluralità di richieste 1. Qualora lo Stato richiesto riceva più di una richiesta a norma dell'articolo LAW.CONFISC.8 [Obbligo di adottare provvedimenti provvisori] o dell'articolo LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca] con riferimento alla stessa persona o agli stessi beni, la pluralità di richieste non impedisce a tale Stato di dare seguito alle richieste che comportano l'adozione di provvedimenti provvisori. 2. In caso di pluralità di richieste a norma dell'articolo LAW.CONFISC.10 [Obbligo di confisca], lo Stato richiesto considera l'opportunità di consultare gli Stati richiedenti. Articolo LAW.CONFISC.28 - Obbligo di motivazione Lo Stato richiesto motiva ogni decisione di rifiutare, rinviare o subordinare a condizioni qualsiasi cooperazione a norma del presente titolo. Articolo LAW.CONFISC.29 - Informazioni 1. Lo Stato richiesto informa immediatamente lo Stato richiedente: (a) dell'azione avviata sulla base di una richiesta presentata a norma del presente titolo; (b) del risultato finale dell'azione compiuta sulla base di una richiesta a norma del presente titolo; (c) della decisione di rifiutare, rinviare o subordinare, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione a norma del presente titolo; (d) di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento dell'azione richiesta o che verosimilmente lo ritardi in modo sostanziale; e (e) nel caso di provvedimenti provvisori adottati a seguito di una richiesta a norma degli articoli da LAW.CONFISC.3 [Obbligo di assistenza] a LAW.CONFISC.8 [Obbligo di adottare provvedimenti provvisori], delle disposizioni del suo diritto interno che porterebbero automaticamente alla revoca del provvedimento provvisorio. 2. Lo Stato richiedente informa immediatamente lo Stato richiesto: (a) di qualsiasi riesame, decisione o qualsiasi altro fatto in base al quale il provvedimento di confisca cessa di essere in tutto o in parte esecutivo; e 380 (b) di qualsiasi sviluppo, di fatto o di diritto, a seguito del quale un'azione a norma del presente titolo non sia più giustificata. 3. Qualora uno Stato, sulla base dello stesso provvedimento di confisca, richieda la confisca in più di uno Stato, esso ne informa tutti gli Stati interessati dall'esecuzione del provvedimento. Articolo LAW.CONFISC.30 - Limitazione d’uso 1. Lo Stato richiesto può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non siano, senza il suo previo consenso, utilizzate o trasmesse dalle autorità dello Stato richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta. 2. Senza il previo consenso dello Stato richiesto, le informazioni o le prove da esso fornite a norma del presente titolo non sono utilizzate o trasmesse dalle autorità dello Stato richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta. 3. I dati personali trasmessi sulla base del presente titolo possono essere utilizzati dallo Stato al quale sono stati trasferiti: (a) ai fini dei procedimenti cui si applica il presente titolo; (b) per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a); (c) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica; o (d) per qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione dello Stato che trasmette i dati, salvo che lo Stato interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata. 4. Il presente articolo si applica anche ai dati personali non trasmessi ma ottenuti tramite modalità diverse in applicazione del presente titolo. 5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti dal Regno Unito o da uno Stato membro ai sensi del presente titolo e originari di tale Stato. Articolo LAW.CONFISC.31 - Riservatezza 1. Lo Stato richiedente può esigere che lo Stato richiesto mantenga riservati i fatti e il merito della richiesta, ad eccezione di quanto necessario all'esecuzione della richiesta. Se lo Stato richiesto non può soddisfare l'obbligo di riservatezza, ne dà immediata comunicazione allo Stato richiedente. 2. Lo Stato richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto interno e se ne viene fatta richiesta, mantiene riservate le prove e le informazioni fornite dallo Stato richiesto, a meno che la loro divulgazione non sia necessaria per le indagini o i procedimenti indicati nella richiesta. 3. Fatte salve le disposizioni del suo diritto interno, lo Stato che ha ricevuto informazioni spontanee a norma dell'articolo LAW.CONFISC.7 [Trasmissione spontanea di informazioni] ottempera a qualsiasi obbligo di riservatezza posto dallo Stato che ha fornito le informazioni. Se lo Stato ricevente non può soddisfare l'obbligo di riservatezza, ne dà immediata comunicazione allo Stato trasmittente. 381 Articolo LAW.CONFISC.32 - Costi Le spese ordinarie d’esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato richiesto. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini dell’esecuzione della richiesta, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si consultano per concordare le condizioni di esecuzione della richiesta e i criteri di ripartizione dei costi. Articolo LAW.CONFISC.33 - Risarcimento dei danni 1. Qualora una persona promuova un'azione legale per il riconoscimento della responsabilità per danni derivanti da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi del presente titolo, gli Stati interessati prendono in considerazione la possibilità di consultarsi, ove opportuno, per fissare il criterio di ripartizione delle eventuali somme da versare a titolo di risarcimento. 2. Lo Stato che sia stato chiamato in causa per danni provvede a informarne l’altro Stato se quest'ultimo può avere interesse nella causa stessa. Articolo LAW.CONFISC.34 - Mezzi di impugnazione 1. Ciascuno Stato garantisce che le persone colpite dai provvedimenti di cui agli articoli da LAW.CONFISC.8 [Obbligo di adottare provvedimenti provvisori] a LAW.CONFISC.11 [Esecuzione della confisca] dispongano di mezzi di impugnazione efficaci per tutelare i propri diritti. 2. I motivi di merito dei provvedimenti richiesti a norma degli articoli da LAW.CONFISC.8 [Obbligo di adottare provvedimenti provvisori] a LAW.CONFISC.11 [Esecuzione della confisca] non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato richiesto. TITOLO XII - ALTRE DISPOSIZIONI Articolo LAW.OTHER.134: Notifiche 1. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo, l'Unione e il Regno Unito effettuano le eventuali notifiche di cui all'articolo LAW.SURR.82 [Eccezione relativa ai reati politici], paragrafo 2, all'articolo LAW.SURR.83 [Eccezione relativa alla cittadinanza], paragrafo 2, e all'articolo LAW.SURR.91 [Consenso alla consegna], paragrafo 4, e, per quanto possibile, indicano se tali notifiche non debbano essere effettuate. Nella misura in cui una notifica o un'indicazione non sia stata effettuata in relazione a uno Stato, al momento indicato al primo comma, le notifiche possono essere effettuate in relazione a tale Stato non appena possibile e al più tardi due mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Durante tale periodo transitorio qualsiasi Stato in relazione al quale non è stata effettuata alcuna notificazione di cui all'articolo LAW.SURR.82 [Eccezione relativa ai reati politici], paragrafo 2, all'articolo LAW.SURR.83 [Eccezione relativa alla cittadinanza], paragrafo 2, o all'articolo LAW.SURR.91 [Consenso alla consegna], paragrafo 4, e che non è stato oggetto di un'indicazione che tale notifica non debba essere effettuata, può avvalersi delle possibilità di cui a tale articolo come se tale notifica fosse stata effettuata in relazione a tale Stato. Nel caso dell'articolo LAW.SURR.83 [Eccezione relativa alla cittadinanza], paragrafo 2, uno Stato può avvalersi delle possibilità di cui a tale articolo solo nella misura in cui ciò sia compatibile con i criteri per effettuare una notifica. 382 2. Le notifiche di cui all'articolo LAW.SURR.79 [Ambito di applicazione], paragrafo 4, all'articolo LAW.SURR.85 [Ricorso all'autorità centrale], paragrafo 1, all'articolo LAW.SURR.86 [Contenuto e forma del mandato d'arresto], paragrafo 2, all'articolo LAW.SURR.105 [Eventuali azioni penali per altri reati], paragrafo 1, all'articolo LAW.SURR.106 [Consegna o estradizione successiva], paragrafo 1, all'articolo LAW.CONFISC.4 [Richiesta di informazioni su conti bancari e cassette di sicurezza], paragrafo 4, all'articolo LAW.CONFISC.5 [Richiesta di informazioni sulle operazioni bancarie], paragrafo 5, all'articolo LAW.CONFISC.6 [Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie], paragrafo 5, all'articolo LAW.CONFISC 15 [Motivi di rifiuto], paragrafo 2, e all'articolo LAW.CONFISC.23 [Forma della richiesta e lingue], paragrafi 3 e 7, possono essere effettuate in qualsiasi momento. 3. Le notifiche di cui all'articolo LAW.SURR.85 [Ricorso all'autorità centrale], paragrafo 1, all'articolo LAW.SURR.86 [Contenuto e forma del mandato d'arresto], paragrafo 2, e all'articolo LAW.CONFISC 23 [Forma della richiesta e lingue], paragrafi 3 e 7, possono essere modificate in qualsiasi momento. 4. Le notifiche di cui all'articolo LAW.SURR.82 [Eccezione relativa ai reati politici], paragrafo 2, all'articolo LAW.SURR.83 [Eccezione relativa alla cittadinanza], paragrafo 2, all'articolo LAW.SURR.85 [Ricorso all'autorità centrale], paragrafo 1, all'articolo LAW.SURR.91 [Consenso alla consegna], paragrafo 4, all'articolo LAW.CONFISC.4 [Richiesta di informazioni su conti bancari e cassette di sicurezza], paragrafo 4, all'articolo LAW.CONFISC.5 [Richiesta di informazioni sulle operazioni bancarie], paragrafo 5, e all'articolo LAW.CONFISC.6 [Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie], paragrafo 5, possono essere ritirate in qualsiasi momento. 5. L'Unione pubblica le informazioni relative alle notifiche del Regno Unito di cui all'articolo LAW.SURR.85 [Ricorso all'autorità centrale], paragrafo 1, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 6. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo, il Regno Unito comunica all'Unione l'identità delle seguenti autorità: (a) l'autorità competente a ricevere e trattare i dati PNR ai sensi del titolo III [Trasferimento e trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR)]; (b) l'autorità considerata autorità di contrasto competente ai fini del titolo V [Cooperazione con Europol] e una breve descrizione delle sue competenze; (c) il punto di contatto nazionale designato a norma dell'articolo LAW.EUROPOL 50 [Punto di contatto nazionale e ufficiali di collegamento], paragrafo 1; (d) l'autorità considerata autorità competente ai fini del titolo VI [Cooperazione con Eurojust] e una breve descrizione delle sue competenze; (e) il punto di contatto designato a norma dell'articolo LAW.EUROJUST.65 [Punti di contatto per Eurojust], paragrafo 1; (f) il corrispondente interno del Regno Unito in materia di terrorismo designato a norma dell'articolo LAW.EUROJUST.65 [Punti di contatto per Eurojust], paragrafo 2; (g) l'autorità competente, in base al diritto interno del Regno Unito, a eseguire un mandato d'arresto di cui all'articolo LAW.SURR.78 [Definizioni], lettera c), e l'autorità competente, in base al diritto interno del Regno Unito, a emettere un mandato d'arresto di cui all'articolo LAW.SURR.78 [Definizioni], lettera d); 383 (h) l'autorità designata dal Regno Unito a norma dell'articolo LAW.SURR.103 [Transito], paragrafo 3; (i) l'autorità centrale designata dal Regno Unito a norma dell'articolo LAW.EXINF.122 [Autorità centrali]; (j) l'autorità centrale designata dal Regno Unito a norma dell'articolo LAW.CONFISC.21 [Autorità], paragrafo 1. L'Unione pubblica le informazioni relative alle autorità di cui al primo comma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 7. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo l'Unione, a proprio nome o a nome dei suoi Stati membri a seconda del caso, comunica al Regno Unito l'identità delle seguenti autorità: (a) le unità d'informazione sui passeggeri istituite o designate da ciascuno Stato membro ai fini di ricevere e trattare i dati PNR ai sensi del titolo III [Trasferimento e trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR)]; (b) l'autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a eseguire un mandato d'arresto di cui all'articolo LAW.SURR.78 [Definizioni], lettera c), e l'autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a emettere un mandato d'arresto di cui all'articolo LAW.SURR.78 [Definizioni], lettera d); (c) l'autorità designata per ciascuno Stato membro a norma dell'articolo LAW.SURR.103 [Transito], paragrafo 3; (d) l'organo dell'Unione di cui all'articolo LAW.MUTAS.114 [Definizione delle autorità competenti]; (e) l'autorità centrale designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo LAW.EXINF.122 [Autorità centrali]; (f) l'autorità centrale designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo LAW.CONFISC.21 [Autorità], paragrafo 1; (g) l'eventuale organo dell'Unione designato a norma dell'articolo LAW.CONFISC.21 [Autorità], paragrafo 2, prima frase, indicando se esso è altresì designato quale autorità centrale ai sensi dell'ultima frase del medesimo paragrafo. 8. Le notifiche effettuate a norma del paragrafo 6 o 7 possono essere modificate in qualsiasi momento. Tali modifiche sono notificate al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. 9. Il Regno Unito e l'Unione possono notificare più di un'autorità in relazione al paragrafo 6, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j), e al paragrafo 7, rispettivamente, e limitare tali notifiche unicamente a fini particolari. 10. Nell'effettuare le notifiche di cui al presente articolo, l'Unione indica a quale dei suoi Stati membri si applica la notifica o se effettua la notifica a proprio nome. 384 Articolo LAW.OTHER.135 - Riesame e valutazione 1. La presente parte è riesaminata congiuntamente in conformità dell'articolo FINPROV.3 [Riesame] o su richiesta di una delle parti, se concordato di comune accordo. 2. Le parti decidono in anticipo le modalità del riesame e si comunicano la composizione dei rispettivi gruppi di riesame. I gruppi di riesame comprendono persone con competenze adeguate nelle questioni da riesaminare. Fatta salva la normativa applicabile, tutti i partecipanti al riesame rispettano la riservatezza delle discussioni e hanno le idonee autorizzazioni di sicurezza. Ai fini del riesame, il Regno Unito e l'Unione adottano disposizioni per consentire un accesso adeguato alla documentazione, ai sistemi e al personale pertinenti. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, il riesame riguarda in particolare l'attuazione pratica, l'interpretazione e lo sviluppo della presente parte. Articolo LAW.OTHER.136 - Denuncia 1. Fatto salvo l'articolo FINPROV.8 [Denuncia], ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare la presente parte mediante notifica scritta per via diplomatica. In tal caso la presente parte cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica. 2. Tuttavia, se denunciata per effetto della denuncia da parte del Regno Unito o di uno Stato membro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o dei relativi protocolli 1, 6 o 13, la presente parte cessa di essere in vigore a decorrere dalla data in cui quella denuncia diventa effettiva o, se la denuncia della presente parte è effettuata dopo tale data, dal quindicesimo giorno successivo alla notifica. 3. Se una delle parti notifica la denuncia a norma del presente articolo, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma della presente parte sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma della presente parte prima che essa cessi di essere in vigore, le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la denuncia, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali. Articolo LAW.OTHER.137 - Sospensione 1. In caso di carenze gravi e sistemiche all'interno di una parte per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali o il principio dello Stato di diritto, l'altra parte può sospendere la presente parte o alcuni dei suoi titoli mediante notifica scritta per via diplomatica. Tale notifica specifica le carenze gravi e sistemiche su cui si basa la sospensione. 2. In caso di carenze gravi e sistemiche all'interno di una parte per quanto riguarda la protezione dei dati personali, compreso il caso in cui tali carenze abbiano comportato la cessazione dell'applicazione di una pertinente decisione di adeguatezza, l'altra parte può sospendere la presente parte o alcuni dei suoi titoli mediante notifica scritta per via diplomatica. Tale notifica specifica le carenze gravi e sistemiche su cui si basa la sospensione. 3. Ai fini del paragrafo 2, per "pertinente decisione di adeguatezza" si intende: 385 (a) in relazione al Regno Unito, una decisione adottata dalla Commissione europea, conformemente all'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/68082 o alla disciplina successiva analoga, che attesta un livello di protezione adeguato; (b) in relazione all'Unione, una decisione adottata dal Regno Unito che attesta un livello di protezione adeguato ai fini dei trasferimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza della legge sulla protezione dei dati del 201883 o disciplina successiva analoga. 4. In relazione alla sospensione del titolo III [Trasferimento e trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR)] o del titolo X [Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo], i riferimenti a una "pertinente decisione di adeguatezza" comprendono anche: (a) in relazione al Regno Unito, una decisione adottata dalla Commissione europea, conformemente all'articolo 45 del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/67984 o alla disciplina successiva analoga, che attesta un livello di protezione adeguato; (b) in relazione all'Unione, una decisione adottata dal Regno Unito che attesta un livello di protezione adeguato ai fini dei trasferimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della parte seconda della legge sulla protezione dei dati del 2018 o disciplina successiva analoga. 5. I titoli interessati dalla sospensione cessano provvisoriamente di applicarsi il primo giorno del terzo mese successivo alla data della notifica di cui al paragrafo 1 o 2, salvo se, al più tardi due settimane prima dello scadere di tale termine, se del caso prorogato conformemente al paragrafo 7, lettera d), la parte che ha notificato la sospensione notifica per iscritto all'altra parte, per via diplomatica, il ritiro della prima notifica o la riduzione dell'ambito di applicazione della sospensione. In quest'ultimo caso cessano provvisoriamente di applicarsi solo i titoli di cui alla seconda notifica. 6. Se una parte notifica la sospensione di uno o più titoli della presente parte a norma del paragrafo 1 o 2, l'altra parte può sospendere tutti i restanti titoli mediante notifica scritta per via diplomatica con preavviso di tre mesi. 7. A seguito della notifica di una sospensione a norma del paragrafo 1 o 2, la questione è immediatamente sottoposta al consiglio di partenariato. Il consiglio di partenariato esamina le possibilità di consentire alla parte che ha notificato la sospensione di differirne l'entrata in vigore, ridurne l'ambito di applicazione o ritirarla. A tal fine, su raccomandazione del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, il consiglio di partenariato può: (a) concordare interpretazioni comuni delle disposizioni della presente parte; 82 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89). 83 2018 capo 12. 84 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). 386 (b) raccomandare alle parti eventuali azioni opportune; (c) adottare gli opportuni adeguamenti della presente parte necessari per affrontare i motivi alla base della sospensione, con una validità massima di 12 mesi; e (d) prorogare il periodo di cui al paragrafo 5 fino a tre mesi. 8. Se una delle parti notifica la sospensione a norma del presente articolo, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma della presente parte e interessata dalla notifica sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma della presente parte prima che cessino provvisoriamente di applicarsi i titoli interessati dalla sospensione, le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la sospensione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali. 9. I titoli sospesi sono ripristinati il primo giorno del mese successivo al giorno in cui la parte che ha notificato la sospensione a norma del paragrafo 1 o 2 ha notificato per iscritto all'altra parte, per via diplomatica, l'intenzione di ripristinare i titoli sospesi. La parte che ha notificato la sospensione a norma del paragrafo 1 o 2 procede in tal senso immediatamente dopo che sono venute meno le carenze gravi e sistemiche dell'altra parte sulle quali si basava la sospensione. 10. A seguito della notifica dell'intenzione di ripristinare i titoli sospesi conformemente al paragrafo 9, i restanti titoli sospesi a norma del paragrafo 6 sono ripristinati contemporaneamente ai titoli sospesi a norma del paragrafo 1 o 2. Articolo LAW.OTHER.138 - Spese Salvo altrimenti disposto dal presente accordo, le parti e gli Stati membri, compresi le istituzioni, gli organi o gli organismi delle parti o degli Stati membri, si fanno carico delle spese da essi sostenute, sopraggiunte nel corso dell’attuazione della presente parte. TITOLO XIII - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Articolo LAW.DS.1 - Obiettivo Obiettivo del presente titolo è istituire un meccanismo rapido, efficace ed efficiente per prevenire e risolvere le controversie che possono insorgere tra le parti riguardanti la presente parte, comprese le controversie riguardanti la presente parte quando applicata a situazioni disciplinate da altre disposizioni dell'accordo, per pervenire, per quanto possibile, a una soluzione concordata. Articolo LAW.DS.2 - Ambito di applicazione 1. Il presente titolo si applica alle controversie tra le parti concernenti la presente parte ("disposizioni contemplate"). 2. Le disposizioni contemplate comprendono tutte le disposizioni della presente parte, ad eccezione delle seguenti: (a) articolo LAW.GEN.5 [Ambito di cooperazione quando uno Stato membro non partecipa più a misure analoghe del diritto dell'Unione]; 387 (b) articolo LAW.PRUM.19 [Sospensione e disapplicazione]; (c) articolo LAW.PNR.28 [Conservazione dei dati PNR], paragrafo 14; (d) articolo LAW.PNR.38 [Sospensione della cooperazione di cui al presente titolo]; (e) articolo LAW.OTHER.136 [Denuncia]; (f) articolo LAW.OTHER.137 [Sospensione]; e (g) articolo LAW.DS.6 [Sospensione]. Articolo LAW.DS.3 - Esclusiva Per le controversie riguardanti la presente parte, le parti si impegnano a non avvalersi di meccanismi di risoluzione diversi da quello previsto dal presente titolo. Articolo LAW.DS.4 - Consultazioni 1. Quando una parte ("parte attrice") reputi che l'altra parte ("parte convenuta") abbia violato un obbligo ad essa incombente in virtù della presente parte, le parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede per pervenire a una soluzione concordata. 2. La parte attrice può chiedere l'avvio delle consultazioni per iscritto alla parte convenuta. Nella richiesta scritta la parte attrice ne specifica i motivi, ricomprendendo gli atti o le omissioni che sarebbero all'origine della violazione a carico della parte convenuta, precisando le disposizioni contemplate che ritiene applicabili. 3. La parte convenuta risponde senza indugio e comunque entro due settimane dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni si svolgono in presenza o con qualunque mezzo di comunicazione concordato tra le parti, su base regolare entro tre mesi dalla data in cui è presentata la richiesta. 4. Le consultazioni sono concluse entro tre mesi dalla data in cui è presentata la richiesta, salvo che le parti decidano di proseguirle. 5. La parte attrice può chiedere che le consultazioni si svolgano nel quadro del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie oppure nel quadro del consiglio di partenariato. La prima riunione si tiene entro un mese dalla richiesta di consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può in qualsiasi momento decidere di rinviare la questione al consiglio di partenariato. Il consiglio di partenariato può anche intervenire di propria iniziativa. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie o, a seconda dei casi, il consiglio di partenariato può dirimere la controversia mediante decisione. Tale decisione è considerata soluzione concordata ai sensi dell'articolo LAW.DS.5 [Soluzione concordata]. 6. La parte attrice può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di consultazioni unilateralmente. In tal caso le consultazioni si concludono immediatamente. 7. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, rimangono riservate. 388 Articolo LAW.DS.5 - Soluzione concordata 1. Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata delle controversie di cui all'articolo LAW.DS.2 [Ambito di applicazione]. 2. La soluzione concordata può essere adottata mediante decisione del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie o del consiglio di partenariato. Se la soluzione concordata consiste in un accordo tra le parti su interpretazioni congiunte di disposizioni della presente parte, detta soluzione concordata è adottata mediante decisione del consiglio di partenariato. 3. Ciascuna parte prende i provvedimenti necessari per attuare la soluzione concordata entro il termine concordato. 4. Entro la data di scadenza del termine concordato, la parte che attua la soluzione concordata comunica per iscritto all'altra parte i provvedimenti presi per l'attuazione. Articolo LAW.DS.6 - Sospensione 1. Se le consultazioni di cui all'articolo LAW.DS.4 [Consultazioni] non conducono a una soluzione concordata ai sensi dell'articolo LAW.DS.5 [Soluzione concordata], la parte attrice, purché non abbia ritirato la richiesta di consultazioni a norma dell'articolo LAW.DS.4 [Consultazioni], paragrafo 6, e ove ritenga che la parte convenuta abbia commesso una violazione grave degli obblighi che le incombono ai sensi delle disposizioni contemplate di cui all'articolo LAW.DS.4 [Consultazioni], paragrafo 2, può sospendere i titoli della presente parte cui si riferisce la violazione grave mediante notifica scritta per via diplomatica. Tale notifica specifica la violazione grave degli obblighi a carico della parte convenuta su cui si basa la sospensione. 2. I titoli interessati dalla sospensione cessano provvisoriamente di applicarsi il primo giorno del terzo mese successivo alla data della notifica di cui al paragrafo 1 o in altra data concordata dalle parti, salvo se, al più tardi due settimane prima dello scadere di tale termine, la parte attrice notifica per iscritto alla parte convenuta, per via diplomatica, il ritiro della prima notifica o la riduzione dell'ambito di applicazione della sospensione. In quest'ultimo caso cessano provvisoriamente di applicarsi solo i titoli di cui alla seconda notifica. 3. Se la parte attrice notifica la sospensione di uno o più titoli della presente parte a norma del paragrafo 1, la parte convenuta può sospendere tutti i restanti titoli mediante notifica scritta per via diplomatica con preavviso di tre mesi. 4. Se è notificata la sospensione a norma del presente articolo, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie si riunisce per decidere quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma della presente parte e interessata dalla notifica sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma della presente parte prima che cessino provvisoriamente di applicarsi i titoli interessati dalla sospensione, le parti provvedono a che sia mantenuto, dopo che prende effetto la sospensione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali. 5. I titoli sospesi sono ripristinati il primo giorno del mese successivo alla data in cui la parte attrice ha notificato per iscritto alla parte convenuta, per via diplomatica, l'intenzione di ripristinare i titoli sospesi. La parte attrice procede in tal senso immediatamente quando ritiene che sia venuta meno la grave violazione degli obblighi su cui si basava la sospensione. 389 6. A seguito della notifica della parte attrice dell'intenzione di ripristinare i titoli sospesi conformemente al paragrafo 5, i restanti titoli sospesi dalla parte convenuta a norma del paragrafo 3 sono ripristinati contemporaneamente ai titoli sospesi dalla medesima parte convenuta a norma del paragrafo 1. Articolo LAW.DS.7 - Termini 1. Tutti i termini previsti dal presente titolo sono calcolati in settimane o mesi, a seconda dei casi, a decorrere dal giorno successivo all’atto cui si riferiscono. 2. I termini di cui al presente titolo possono essere modificati previo accordo tra le parti. 390 PARTE QUARTA - COOPERAZIONE TEMATICA TITOLO I - SICUREZZA SANITARIA Articolo HS.1 - Cooperazione in materia di sicurezza sanitaria 1. Ai fini del presente articolo, per "grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero" si intende un rischio per la salute in grado di mettere a repentaglio la vita del soggetto o comunque grave, di origine biologica, chimica, ambientale o di origine ignota, che si diffonde o comporta un rischio significativo di diffondersi oltre i confini di almeno uno Stato membro e del Regno Unito. 2. Le parti si informano a vicenda in caso di grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero che colpisca l'altra parte e si adoperano per farlo tempestivamente. 3. In caso di grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, l'Unione può concedere al Regno Unito, a seguito di una richiesta scritta di quest'ultimo, un accesso ad hoc al suo sistema di allarme rapido e di reazione ("SARR") in relazione a tale particolare minaccia, al fine di consentire alle autorità competenti delle parti e degli Stati membri di scambiarsi informazioni pertinenti, valutare i rischi per la sanità pubblica e coordinare le misure necessarie per proteggerla. L'Unione si adopera per rispondere tempestivamente alla richiesta scritta del Regno Unito. Inoltre l'Unione può invitare il Regno Unito a partecipare a un comitato istituito all'interno dell'Unione e composto da rappresentanti degli Stati membri al fine di sostenere lo scambio di informazioni e il coordinamento in riferimento alla grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero. Entrambi gli accordi sono su base temporanea e in ogni caso per una durata ritenuta necessaria da una delle parti, previa consultazione con l'altra, in riferimento alla grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero in questione. 4. Ai fini dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 2 e di eventuali richieste presentate a norma del paragrafo 3, ciascuna parte designa un punto di contatto e ne dà notifica all'altra parte. I punti di contatto inoltre: (a) si adoperano per favorire la comprensione tra le parti indipendentemente dal fatto che la minaccia sia una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero; (b) cercano soluzioni concordate alle questioni tecniche derivanti dall'attuazione del presente titolo. 5. Il Regno Unito osserva tutte le condizioni applicabili per l'utilizzo del SARR e il regolamento interno del comitato di cui al paragrafo 3 per il periodo di accesso concesso in riferimento a una determinata grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero. A seguito di chiarimenti tra le parti, (a) se ritiene che il Regno Unito non abbia osservato le condizioni di cui sopra o il regolamento interno, l'Unione può porre fine all'accesso del Regno Unito al SARR o alla sua partecipazione al comitato, a seconda dei casi, in riferimento a tale minaccia; 391 (b) se ritiene di non poter accettare le condizioni o il regolamento interno, il Regno Unito può ritirare la sua partecipazione al SARR o al comitato, a seconda dei casi, in riferimento a tale minaccia. 6. Se nell'interesse reciproco, le parti cooperano nei consessi internazionali in materia di prevenzione e individuazione delle minacce acclarate ed emergenti per la sicurezza sanitaria, nonché di preparazione e risposta alle stesse. 7. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'organismo competente del Regno Unito responsabile della sorveglianza, dell'informazione sulle epidemie e della consulenza scientifica sulle malattie infettive cooperano su questioni tecniche e scientifiche di interesse comune per le parti e possono concludere a tal fine un memorandum d'intesa. TITOLO II: CIBERSICUREZZA Articolo CYB.1 - Dialogo sulle questioni riguardanti il ciberspazio Le parti si adoperano per instaurare un dialogo regolare al fine di scambiarsi informazioni sugli sviluppi politici pertinenti, anche in materia di sicurezza internazionale, sicurezza delle tecnologie emergenti, governance di internet, cibersicurezza, ciberdifesa e cibercriminalità. Articolo CYB.2 - Cooperazione sulle questioni riguardanti il ciberspazio 1. Se nell'interesse reciproco, le parti cooperano sulle questioni riguardanti il ciberspazio condividendo le migliori prassi e attraverso azioni concrete di cooperazione volte a promuovere e proteggere un ciberspazio aperto, libero, stabile, pacifico e sicuro, basato sull'applicazione del diritto internazionale vigente e delle norme per un comportamento responsabile da parte degli Stati e di misure regionali miranti a rafforzare la fiducia. 2. Le parti si adoperano inoltre per cooperare negli organismi e nei consessi internazionali competenti e per rafforzare la ciberresilienza globale e potenziare la capacità dei paesi terzi di combattere efficacemente la cibercriminalità. Articolo CYB.3 - Cooperazione con la squadra di pronto intervento informatico dell'Unione europea Previa approvazione del comitato direttivo della squadra di pronto intervento informatico dell'Unione europea (CERT-UE), CERT-UE e la competente squadra nazionale di pronto intervento informatico del Regno Unito cooperano su base volontaria, tempestiva e reciproca per scambiare informazioni su strumenti e metodi, quali tecniche, tattiche e procedure, e migliori prassi, nonché sulle minacce e vulnerabilità generali. Articolo CYB.4 - Partecipazione ad attività specifiche del gruppo di cooperazione istituito a norma della direttiva (UE) 2016/1148 1. Al fine di promuovere la cooperazione in materia di cibersicurezza, garantendo nel contempo l'autonomia del processo decisionale dell'Unione, le autorità nazionali competenti del Regno Unito possono partecipare, su invito del presidente del gruppo di cooperazione in 392 consultazione con la Commissione, il quale può essere richiesto anche dal Regno Unito, alle seguenti attività del gruppo di cooperazione: (a) scambio di migliori prassi per la creazione di capacità in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; (b) scambio di informazioni riguardo a esercitazioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; (c) scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi in relazione ai rischi e agli incidenti; (d) scambio di informazioni e migliori prassi in materia di sensibilizzazione, programmi di istruzione e formazione; e (e) scambio di informazioni e migliori prassi in materia di ricerca e sviluppo riguardo alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. 2. Tutti gli scambi di informazioni, esperienze e migliori prassi tra il gruppo di cooperazione e le autorità nazionali competenti del Regno Unito sono volontari e, se del caso, reciproci. Articolo CYB.5 - Cooperazione con l'agenzia dell'UE per la cibersicurezza (ENISA) 1. Al fine di promuovere la cooperazione in materia di cibersicurezza, garantendo nel contempo l'autonomia del processo decisionale dell'Unione, il Regno Unito può partecipare, su invito del consiglio di amministrazione dell'agenzia dell'UE per la cibersicurezza (ENISA), che può essere richiesto anche dal Regno Unito, alle seguenti attività svolte dall'ENISA: (a) sviluppo delle capacità; (b) conoscenze e informazioni; e (c) sensibilizzazione e istruzione. 2. Le condizioni della partecipazione del Regno Unito alle attività dell'ENISA di cui al paragrafo 1, compreso un adeguato contributo finanziario, sono stabilite in accordi di lavoro adottati dal consiglio di amministrazione dell'ENISA previa approvazione della Commissione e concordati con il Regno Unito. 3. Lo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi tra l'ENISA e il Regno Unito è volontario e, se del caso, reciproco. 393 PARTE QUINTA - PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, SANA GESTIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo UNPRO.0.1 - Ambito di applicazione 1. La presente parte si applica alla partecipazione del Regno Unito ai programmi e alle attività dell'Unione e ai relativi servizi, ai quali le parti hanno convenuto che il Regno Unito partecipi. 2. La presente parte non si applica alla partecipazione del Regno Unito ai programmi di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" – o a programmi analoghi aventi lo stesso obiettivo – che avviene sulla base degli atti di base di una o più istituzioni dell'Unione applicabili a tali programmi. Le condizioni applicabili alla partecipazione ai programmi di cui al primo comma sono specificate nell'atto di base applicabile e nella convenzione di finanziamento conclusa a norma dello stesso. Le parti concordano disposizioni aventi effetto analogo a quelle del capo secondo [Sana gestione finanziaria] riguardo alla partecipazione del Regno Unito a tali programmi. Articolo UNPRO.0.2 - Definizioni Ai fini della presente parte si applicano le definizioni seguenti: (a) "atto di base": (i) atto di una o più istituzioni dell'Unione che istituisce un programma o un'attività e che fornisce una base giuridica per un'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte nel bilancio dell'Unione o della garanzia di bilancio a carico del bilancio dell'Unione, comprese relative modifiche e compresi i pertinenti atti di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro; o (ii) un atto di una o più istituzioni dell'Unione che istituisce un'attività finanziata a titolo del bilancio dell'Unione diversa dai programmi; (b) "accordo di finanziamento": accordi riguardanti programmi e attività dell'Unione previsti dal protocollo I, che eseguono i fondi dell'Unione, quali convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo, accordi quadro relativi ai partenariati finanziari, convenzioni di finanziamento e accordi di garanzia. (c) "altre regole relative all'attuazione del programma e dell'attività dell'Unione": le regole stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio85 ("regolamento finanziario") applicabili al bilancio generale dell'Unione, nel programma di lavoro o nelle gare o in altre procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione; 85 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1). 394 (d) “Unione”: l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica, o ambedue, a seconda del contesto; (e) "procedura di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione": una procedura di aggiudicazione o di attribuzione di finanziamenti dell'Unione avviata dall'Unione o da persone o entità incaricate dell'esecuzione dei fondi dell'Unione; (f) "entità del Regno Unito": qualsiasi tipo di entità, sia essa una persona fisica, una persona giuridica o un altro tipo di entità, che può partecipare alle attività di un programma o di un'attività dell'Unione conformemente all'atto di base e che risiede o è stabilita nel Regno Unito. Capo 1 - Partecipazione del Regno Unito ai programmi e alle attività dell'Unione Sezione 1 - Condizioni generali per la partecipazione ai programmi e alle attività dell'Unione Articolo UNPRO.1.3 - Definizione della partecipazione 1. Il Regno Unito partecipa e contribuisce ai programmi e alle attività dell'Unione o, in casi eccezionali, alla parte dei programmi o delle attività dell'Unione, che sono aperti alla sua partecipazione e che figurano nel protocollo I [Programmi e attività ai quali partecipa il Regno Unito]., 2. Il protocollo I è concordato tra le parti. Esso è adottato e può essere modificato dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione. 3. Il protocollo I: (a) individua i programmi e le attività dell'Unione o, in casi eccezionali, la parte dei programmi o delle attività dell'Unione, ai quali partecipa il Regno Unito; (b) stabilisce la durata della partecipazione, che si riferisce al periodo di tempo durante il quale il Regno Unito e le entità del Regno Unito possono presentare domanda per un finanziamento dell'Unione o essere incaricati dell'esecuzione dei fondi dell'Unione; (c) stabilisce condizioni specifiche per la partecipazione del Regno Unito e delle entità del Regno Unito, comprese le modalità specifiche per l'attuazione delle condizioni finanziarie di cui all'articolo UNPRO.2.1 [Condizioni finanziarie], le modalità specifiche del meccanismo di correzione di cui all'articolo UNPRO.2.2 [Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica] e le condizioni di partecipazione alle strutture create ai fini dell'attuazione di tali programmi o attività dell'Unione. Tali condizioni sono conformi al presente accordo nonché agli atti di base e agli atti di una o più istituzioni dell'Unione che istituiscono tali strutture; (d) ove opportuno, stabilisce l'importo del contributo del Regno Unito a un programma dell'Unione attuato mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio e, se del caso, le modalità specifiche di cui all'articolo UNPRO.2.3 [Finanziamento in relazione a programmi attuati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio]. 395 Articolo UNPRO.1.4 - Conformità alle norme del programma 1. Il Regno Unito partecipa ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, elencati nel protocollo I, conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite nel presente accordo, negli atti di base e nelle altre regole relative all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione. 2. Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 1 comprendono: (a) l'ammissibilità delle entità del Regno Unito e qualsiasi altra condizione di ammissibilità relativa al Regno Unito, in particolare all'origine, al luogo di attività o alla cittadinanza; (b) le modalità e le condizioni applicabili alla presentazione, alla valutazione e alla selezione delle domande e all'attuazione delle azioni da parte delle entità ammissibili del Regno Unito. 3. Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono equivalenti a quelle applicabili alle entità ammissibili degli Stati membri, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati previsti dalle modalità e dalle condizioni di cui al paragrafo 1. Ciascuna parte può sottoporre all'attenzione del comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione la necessità di esaminare esclusioni debitamente giustificate. Articolo UNPRO.1.5 - Condizioni di partecipazione 1. La partecipazione del Regno Unito a un programma o a un'attività dell'Unione, o a parti di essi, secondo quanto previsto dall'articolo UNPRO.0.1 [Ambito di applicazione] è subordinata alla condizione che il Regno Unito: (a) si adoperi, nel quadro della sua legislazione nazionale, per agevolare l'ingresso e il soggiorno delle persone che partecipano all'attuazione di tali programmi e attività, o di parti di essi, compresi studenti, ricercatori, tirocinanti o volontari; (b) garantisca, nella misura in cui spetti alle autorità del Regno Unito decidere al riguardo, che le condizioni che disciplinano l'accesso, nel Regno Unito, delle persone di cui alla lettera a) ai servizi direttamente collegati all'attuazione dei programmi o delle attività siano identiche a quelle previste per i cittadini del Regno Unito, anche per quanto riguarda eventuali diritti da pagare; (c) se la partecipazione comporta lo scambio di informazioni classificate o di informazioni sensibili non classificate oppure l'accesso a tali informazioni, abbia concluso opportuni accordi conformemente all'articolo FINPROV.6 [Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate]. 2. Per quanto riguarda la partecipazione del Regno Unito a un programma o a un'attività dell'Unione, o a parti di essi, secondo quanto previsto dall'articolo UNPRO.0.1 [Ambito di applicazione], l'Unione e i suoi Stati membri: (a) si adoperano, nel quadro della legislazione dell'Unione o degli Stati membri, per agevolare l'ingresso e il soggiorno dei cittadini del Regno Unito che partecipano all'attuazione di tali programmi e attività, o di parti di essi, compresi studenti, ricercatori, tirocinanti o volontari; (b) garantiscono, nella misura in cui spetti alle autorità dell'Unione e degli Stati membri decidere al riguardo, che le condizioni che disciplinano l'accesso, nell'Unione, dei cittadini del Regno Unito di cui alla lettera a) ai servizi direttamente collegati all'attuazione dei programmi o delle 396 attività siano identiche a quelle previste per i cittadini dell'Unione, anche per quanto riguarda eventuali diritti da pagare. 3. Il protocollo I può stabilire ulteriori condizioni specifiche che rimandano al presente articolo, necessarie per la partecipazione del Regno Unito a un programma o a un'attività dell'Unione, o a parti di essi. 4. Il presente Articolo non pregiudica l'Articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma]. 5. Il presente articolo e l'articolo UNPRO 3.1 [Sospensione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione] lasciano altresì impregiudicate eventuali intese tra il Regno Unito e l'Irlanda riguardo alla zona di libero spostamento. Articolo UNPRO.1.6 - Partecipazione del Regno Unito alla governance dei programmi o delle attività 1. I rappresentanti o gli esperti del Regno Unito, o gli esperti designati dal Regno Unito, sono autorizzati a partecipare in veste di osservatori – a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o in relazione a un programma o a un'attività a cui il Regno Unito non partecipa – ai comitati, alle riunioni dei gruppi di esperti o ad altre riunioni analoghe a cui partecipano rappresentanti o esperti degli Stati membri, o esperti designati dagli Stati membri, e che assistono la Commissione europea nell'attuazione e nella gestione dei programmi, delle attività o di parti di essi, a cui il Regno Unito partecipa conformemente all'articolo UNPRO.0.1 [Ambito di applicazione] o che sono istituiti dalla Commissione europea con riguardo all'attuazione del diritto dell'Unione relativamente a detti programmi, attività o parti di essi. I rappresentanti o gli esperti del Regno Unito, o gli esperti designati dal Regno Unito, non sono presenti al momento della votazione. Il Regno Unito è informato dell'esito della votazione. 2. Se gli esperti o i valutatori non sono nominati sulla base della cittadinanza, quest'ultima non costituisce un motivo per escludere i cittadini del Regno Unito. 3. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, la partecipazione dei rappresentanti del Regno Unito alle riunioni di cui al paragrafo 1 o ad altre riunioni connesse all'attuazione dei programmi o delle attività è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri, in particolare per il diritto di parola, la ricezione di informazioni e documentazione – a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o in relazione a un programma o a un'attività a cui il Regno Unito non partecipa – e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. 4. Il protocollo I può definire ulteriori modalità per la partecipazione di esperti, nonché per la partecipazione del Regno Unito ai consigli di amministrazione e alle strutture create ai fini dell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, quali definiti nel protocollo I. Sezione 2 - Regole riguardanti il finanziamento della partecipazione ai programmi e alle attività dell'Unione Articolo UNPRO.2.1 - Condizioni finanziarie 1. La partecipazione del Regno Unito o delle entità del Regno Unito a programmi e attività dell'Unione, o a parti di essi, è subordinata alla condizione che il Regno Unito contribuisca finanziariamente al rispettivo finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione. 397 2. Il contributo finanziario è composto dalla somma di: (a) una quota di partecipazione e (b) un contributo operativo. 3. Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in una o più rate. 4. Fatto salvo l'articolo UNPRO.8 [Quota di partecipazione per gli anni 2021-2026], la quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo annuale e non è soggetta ad adeguamenti retroattivi, tranne in caso di sospensione a norma dell'articolo UNPRO.3.1 [Sospensione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione], paragrafo 7, lettera b), e di cessazione a norma dell'articolo UNPRO.3.3 [Cessazione della partecipazione a un programma o a un'attività in caso di modifica sostanziale di programmi dell'Unione], paragrafo 6, lettera c). Dal 2028 il livello della quota di partecipazione può essere adeguato dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione. 5. Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per programmi o attività, o eccezionalmente parti di essi, maggiorati, se del caso, delle entrate con destinazione specifica esterne non derivanti da contributi finanziari di altri donatori ai programmi e alle attività dell'Unione, quali definiti nel protocollo I. 6. Il contributo operativo si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) del Regno Unito a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono quelli più recenti disponibili al 1° gennaio dell'anno in cui viene effettuato il pagamento annuale quali forniti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT), non appena si applica l'accordo di cui all'articolo UNPRO.5.2 [Cooperazione statistica] e conformemente alle norme di tale accordo. Prima dell'applicazione di detto accordo, il PIL del Regno Unito è quello stabilito in base ai dati forniti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). 7. Il contributo operativo si basa sull'applicazione del criterio di ripartizione agli stanziamenti di impegno iniziali, maggiorati come descritto al paragrafo 5, iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per l'anno di applicazione al fine di finanziare i programmi o le attività dell'Unione, o eccezionalmente, parti di essi, a cui il Regno Unito partecipa. 8. Il contributo operativo di un programma, di un'attività o di una parte di essi, per un anno n può essere adeguato retroattivamente al rialzo o al ribasso in uno più anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'esercizio in questione, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Il primo adeguamento è effettuato nell'anno n + 1, quando il contributo iniziale è adeguato al rialzo o al ribasso in funzione della differenza tra il contributo iniziale e un contributo adeguato calcolato applicando il criterio di ripartizione dell'anno n alla somma: (a) dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno n nell'ambito del bilancio votato dell'Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e 398 (b) degli stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti nel protocollo I e che erano disponibili alla fine dell'anno n. Ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti di impegno provenienti dall'anno n non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi 3 anni dopo la fine del programma o, se precedente, dopo la fine del quadro finanziario pluriennale corrispondente all'anno n, l'Unione calcola un adeguamento del contributo dell'anno n riducendo il contributo del Regno Unito dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno n ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno n finanziati dal bilancio dell'Unione o dai disimpegni ricostituiti. In caso di annullamento di stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti nel protocollo I, il contributo del Regno Unito è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno n all'importo annullato. Nell'anno n+2 o negli anni successivi, dopo aver proceduto agli adeguamenti di cui al secondo, terzo e quarto comma, il contributo del Regno Unito per l'anno n è ridotto altresì di un importo ottenuto moltiplicando il contributo del Regno Unito per l'anno n per il rapporto tra: (a) gli impegni giuridici dell'anno n, finanziati a titolo degli stanziamenti di impegno disponibili nell'anno n e risultanti da procedure di aggiudicazione mediante gara, (i) da cui sono stati esclusi il Regno Unito e le entità del Regno Unito, o (ii) per cui il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione ha deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo UNPRO.2.1 bis [Quasi esclusione dalla procedura di attribuzione di sovvenzioni mediante gara], che vi è stata una quasi esclusione del Regno Unito o delle entità del Regno Unito, o (iii) il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto durante la sospensione di cui all'articolo UNPRO.3.1 [Sospensione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione] o dopo la cessazione di cui all'articolo UNPRO.3.3 [Cessazione della partecipazione a un programma o a un'attività in caso di modifica sostanziale di programmi dell'Unione], oppure (iv) per cui la partecipazione del Regno Unito e delle entità del Regno Unito è stata limitata a norma dell'articolo UNPRO.3.5 [Riesame degli aumenti finanziari], paragrafo 3, e (b) l'importo totale degli impegni giuridici finanziati a titolo degli stanziamenti di impegno dell'anno n. Tale importo degli impegni giuridici è calcolato prendendo tutti gli impegni di bilancio effettuati nell'anno n e detraendo i disimpegni effettuati su tali impegni nell'anno n+1. 9. Su richiesta, l'Unione fornisce al Regno Unito le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come appaiono nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alla performance e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione concernenti i programmi e le attività dell'Unione a cui il Regno Unito partecipa. 399 Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione e del Regno Unito e non pregiudicano le informazioni che il Regno Unito ha il diritto di ricevere a norma del capo secondo [Sana gestione finanziaria] della presente parte. 10. Tutti i contributi del Regno Unito o i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono espressi ed effettuati in euro. 11. Fatti salvi il paragrafo 5 e il paragrafo 8, secondo comma, del presente articolo, le disposizioni dettagliate per l'attuazione del presente articolo figurano nell'Allegato UNPRO-1 [Attuazione delle condizioni finanziarie]. L'allegato UNPRO-1 può essere modificato dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione. Articolo UNPRO.2.1 bis - Quasi esclusione dalla procedura di attribuzione di sovvenzioni mediante gara 1. Qualora ritenga che determinate condizioni stabilite in una procedura di attribuzione di sovvenzioni mediante gara equivalgano a una quasi esclusione delle entità del Regno Unito, il Regno Unito ne informa il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione prima del termine per la presentazione delle domande nel quadro della procedura in questione, fornendo una motivazione. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande nel quadro della procedura di aggiudicazione in questione, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione esamina la notifica di cui al paragrafo 1 a condizione che il tasso di partecipazione delle entità del Regno Unito alla procedura di aggiudicazione in questione sia inferiore di almeno il 25 % rispetto: (a) al tasso medio di partecipazione delle entità del Regno Unito ad analoghe procedure di aggiudicazione mediante gara che non comportano una siffatta condizione e avviate nei 3 anni precedenti la notifica o, (b) in assenza di analoghe procedure di aggiudicazione mediante gara, al tasso medio di partecipazione delle entità del Regno Unito a tutte le procedure di aggiudicazione mediante gara avviate nell'ambito del programma, o del programma precedente, a seconda dei casi, nei 3 anni precedenti la notifica. 3. Entro la fine del periodo di cui al paragrafo 2, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione decide se vi sia stata una quasi esclusione delle entità del Regno Unito dalla procedura di aggiudicazione in questione, alla luce della motivazione fornita dal Regno Unito a norma del paragrafo 1 e del tasso di partecipazione effettiva alla procedura di aggiudicazione in questione. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il tasso di partecipazione è il rapporto tra il numero di domande presentate dalle entità del Regno Unito e il numero totale di domande presentate nell'ambito della stessa procedura di aggiudicazione. Articolo UNPRO.2.2 - Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica 1. Si applica un meccanismo di correzione automatica in relazione ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parte di essi, per i quali l'applicazione di un meccanismo di correzione automatica è prevista dal protocollo I. L'applicazione di tale meccanismo di correzione automatica può essere limitata alle parti del programma o dell'attività specificati nel protocollo I, che sono attuate mediante sovvenzioni per le quali sono organizzati bandi di gara. Norme dettagliate per 400 l'identificazione delle parti del programma o dell'attività alle quali si applica o non si applica il meccanismo di correzione automatica possono essere stabilite nel protocollo I. 2. L'importo della correzione automatica per un programma o un'attività, o parti di essi, è pari alla differenza tra gli importi iniziali degli impegni giuridici effettivamente assunti con il Regno Unito o le entità del Regno Unito finanziati mediante stanziamenti di impegno dell'anno in questione e il contributo operativo corrispondente versato dal Regno Unito, adeguati a norma dell'articolo UNPRO.2.1 [Condizioni finanziarie], paragrafo 8, escluse le spese di sostegno, per lo stesso periodo se tale importo è positivo. 3. Gli importi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che, per ciascuno di due anni consecutivi, superino l'8 % del contributo corrispondente del Regno Unito al programma, adeguato a norma dell'articolo UNPRO.2.1 [Condizioni finanziarie], paragrafo 8, sono dovuti dal Regno Unito come contributo supplementare fornito nell'ambito del meccanismo di correzione automatica per ciascuno dei due anni. 4. Le modalità di determinazione degli importi pertinenti degli impegni giuridici di cui al paragrafo 2 del presente articolo, anche nel caso di consorzi, e riguardanti il calcolo della correzione automatica, possono essere stabilite nel protocollo I. Articolo UNPRO.2.3 - Finanziamento in relazione a programmi attuati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio 1. Quando il Regno Unito partecipa a un programma o a un'attività dell'Unione, o a parti di essi, attuati mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio, il contributo del Regno Unito a programmi attuati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio a titolo del bilancio dell'Unione eseguito a norma del titolo X del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione è versato in contanti. L'importo versato in contanti aumenta la garanzia di bilancio dell'Unione o la dotazione finanziaria dello strumento finanziario. 2. Quando il Regno Unito partecipa a un programma di cui al paragrafo 1 attuato dal Gruppo Banca europea per gli investimenti, se quest'ultimo deve compensare perdite non coperte dalla garanzia fornita dal bilancio dell'Unione, il Regno Unito versa al Gruppo Banca europea per gli investimenti una percentuale di tali perdite pari al rapporto tra il prodotto interno lordo a prezzi di mercato del Regno Unito e la somma del prodotto interno lordo a prezzi di mercato degli Stati membri, del Regno Unito e di qualsiasi altro paese terzo partecipante. Il prodotto interno lordo a prezzi di mercato da applicare è quello più recente disponibile al 1° gennaio dell'anno in cui è dovuto il pagamento quale fornito da EUROSTAT, non appena si applica l'accordo di cui all'articolo UNPRO.5.2 [Cooperazione statistica] e conformemente alle norme di tale accordo. Prima dell'applicazione di detto accordo, il PIL del Regno Unito è quello stabilito in base ai dati forniti dall'OCSE. 3. Se del caso, le modalità di attuazione del presente articolo sono ulteriormente specificate nel protocollo I, in particolare per garantire che il Regno Unito riceva la sua quota dei contributi non utilizzati destinati alle garanzie di bilancio e agli strumenti finanziari. Sezione 3 - Sospensione e cessazione della partecipazione ai programmi dell'Unione 401 Articolo UNPRO.3.1 - Sospensione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione 1. L'Unione può sospendere unilateralmente l'applicazione del protocollo I, in relazione a uno o più programmi o attività dell'Unione o, eccezionalmente, a parti di essi, conformemente al presente articolo, se il Regno Unito non versa il proprio contributo finanziario a norma della sezione 2 [Regole riguardanti il finanziamento della partecipazione ai programmi e alle attività dell'Unione] del presente capo o se il Regno Unito apporta modifiche significative a una delle seguenti condizioni esistenti nel momento in cui la partecipazione del Regno Unito a un programma, a un'attività o, eccezionalmente, a parte di essi, è stata concordata e inclusa nel protocollo I, e se tali modifiche hanno un impatto significativo sulla loro attuazione: (a) le condizioni di ingresso e soggiorno nel Regno Unito delle persone che partecipano all'attuazione di tali programmi e attività, o di parti di essi, compresi studenti, ricercatori, tirocinanti o volontari sono modificate. Tale disposizione si applica, in particolare, se il Regno Unito apporta alla propria legislazione nazionale relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di tali persone nel Regno Unito una modifica che comporta una discriminazione tra gli Stati membri; (b) gli oneri finanziari, compresi i diritti, che si applicano alle persone di cui alla lettera a) del presente paragrafo per lo svolgimento delle attività affidate loro per attuare il programma sono modificati; (c) le condizioni di cui all'articolo UNPRO.1.5 [Condizioni di partecipazione], paragrafo 3, sono modificate. 2. L'Unione notifica al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione la sua intenzione di sospendere la partecipazione del Regno Unito al programma o all'attività in questione. L'Unione determina l'ambito di applicazione della sospensione e fornisce una debita giustificazione. A meno che l'Unione non ritiri la notifica, la sospensione ha effetto 45 giorni dopo la data di notifica da parte dell'Unione. La data di decorrenza della sospensione costituisce la data di riferimento della sospensione ai fini del presente articolo. Prima della notifica e della sospensione, e durante il periodo di sospensione, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione può esaminare misure opportune per evitare o revocare la sospensione Qualora il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione trovi un accordo per evitare la sospensione entro il periodo di cui al primo comma, la sospensione non ha effetto. In ogni caso, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione si riunisce durante il periodo di 45 giorni per discutere della questione. 3. A decorrere dalla data di riferimento della sospensione, il Regno Unito non è considerato un paese partecipante al programma o all'attività dell'Unione, o a parti di essi, oggetto della sospensione e, in particolare, il Regno Unito o le entità del Regno Unito non sono più ammissibili alle condizioni di cui all'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma] e al protocollo I, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell'Unione non ancora concluse a tale data. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura. 4. La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti prima della data di riferimento della sospensione. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici. 402 5. Il Regno Unito dà notifica all'Unione non appena ritiene che sia stato ripristinato il rispetto delle condizioni di partecipazione e le fornisce ogni prova pertinente a tal fine. Entro 30 giorni da tale notifica, l'Unione valuta la questione e può, a tal fine, chiedere al Regno Unito di presentare prove supplementari. Il tempo necessario per fornire tali prove supplementari non è preso in considerazione nel periodo complessivo di valutazione. Qualora constati il ripristino del rispetto delle condizioni di partecipazione, l'Unione notifica senza indugio al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione che la sospensione è revocata. La revoca è effettiva dal giorno successivo alla data della notifica. Se l'Unione constata che il rispetto delle condizioni di partecipazione non è ripristinato, la sospensione rimane in vigore. 6. Il Regno Unito è considerato nuovamente un paese partecipante al programma o all'attività dell'Unione in questione e, in particolare, il Regno Unito e le entità del Regno Unito sono nuovamente ammissibili alle condizioni di cui all'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma] e al protocollo I, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell'Unione nell'ambito di tale programma o attività dell'Unione avviate dopo la data in cui la revoca della sospensione prende effetto, o avviate prima di tale data, e il cui termine per la presentazione delle domande non è scaduto. 7. In caso di sospensione della partecipazione del Regno Unito a un programma, a un'attività, o a parte di essi, il contributo finanziario dovuto dal Regno Unito durante il periodo di sospensione è fissato come segue: (a) l'Unione ricalcola il contributo operativo secondo la procedura di cui all'articolo UNPRO.2.1 [Condizioni finanziarie], paragrafo 8, quinto comma, lettera a), punto iii; (b) la quota di partecipazione è adeguata in funzione dell'adeguamento del contributo operativo. Articolo UNPRO.3.2 - Cessazione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione 1. Se, entro un anno dalla data di riferimento di cui all'articolo UNPRO.3.1 [Sospensione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione], paragrafo 2, l'Unione non ha revocato la sospensione a norma dell'articolo UNPRO.3.1 [Sospensione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione], l'Unione: (a) riesamina le condizioni alle quali può offrire al Regno Unito la possibilità di continuare a partecipare ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, in questione, e propone tali condizioni al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione di un anno in vista della modifica del protocollo I. Se entro un ulteriore periodo di 45 giorni il comitato specializzato non ha raggiunto un accordo su tali misure, la cessazione ha effetto a norma della lettera b) del presente paragrafo, o (b) cessa unilateralmente, conformemente al presente articolo, l'applicazione del protocollo I in relazione ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, in questione, tenendo conto dell'incidenza della modifica di cui all'articolo UNPRO.3.1 [Sospensione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione] sull'attuazione del 403 programma, dell'attività o, eccezionalmente, di parti di essi, o sull'importo del contributo non versato. 2. L'Unione notifica al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione la sua intenzione di cessare la partecipazione del Regno Unito a uno o più programmi o attività dell'Unione a norma del paragrafo 1, lettera b). L'Unione determina l'ambito di applicazione della cessazione e fornisce una debita giustificazione. A meno che l'Unione non ritiri la notifica, la cessazione ha effetto 45 giorni dopo la data di notifica da parte dell'Unione. La data di decorrenza della cessazione costituisce la data di riferimento della cessazione ai fini del presente articolo. 3. A decorrere dalla data di riferimento della cessazione, il Regno Unito non è considerato un paese partecipante al programma o all'attività dell'Unione oggetto della cessazione e, in particolare, il Regno Unito o le entità del Regno Unito non sono più ammissibili alle condizioni di cui all'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma] e al protocollo I, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell'Unione non ancora concluse a tale data. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa se sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura. 4. La cessazione non pregiudica gli impegni giuridici assunti prima della data di riferimento della sospensione di cui all'articolo UNPRO.3.1 [Sospensione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione], paragrafo 2. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici. 5. In caso di cessazione dell'applicazione del protocollo I, o di parte dello stesso, in relazione ai programmi o alle attività in questione o, eccezionalmente, a parti di essi: (a) il contributo operativo a copertura delle spese di sostegno connesse agli impegni giuridici già assunti continua a essere dovuto fino alla conclusione di tali impegni giuridici o fino alla fine del quadro finanziario pluriennale nell'ambito del quale l'impegno giuridico è stato finanziato; (b) negli anni successivi non è versato alcun contributo ad eccezione di quello di cui alla lettera a) del presente paragrafo. Articolo UNPRO.3.3 - Cessazione della partecipazione a un programma o a un'attività in caso di modifica sostanziale di programmi dell'Unione 1. Il Regno Unito può unilateralmente cessare la sua partecipazione a un programma o a un'attività dell'Unione di cui al protocollo I, o a parte di essi, se: (a) l'atto di base di tale programma o attività dell'Unione è modificato in misura tale che le condizioni di partecipazione del Regno Unito o delle entità del Regno Unito a tale programma o attività dell'Unione sono state modificate in modo sostanziale, in particolare, a seguito di una modifica degli obiettivi del programma o dell'attività e delle azioni corrispondenti, o (b) l'importo totale degli stanziamenti di impegno di cui all'articolo UNPRO.2.1 [Condizioni finanziarie] è aumentato di oltre il 15 % rispetto alla dotazione finanziaria iniziale di tale programma o attività, o di parte di essi, cui partecipa il Regno Unito e il massimale corrispondente del quadro finanziario pluriennale è stato aumentato o l'importo delle entrate esterne di cui all'articolo UNPRO.2.1 [Condizioni finanziarie], paragrafo 5, per l'intero periodo di partecipazione è stato aumentato, o 404 (c) il Regno Unito o le entità del Regno Unito sono esclusi dalla partecipazione a una parte di un programma o di un'attività per motivi debitamente giustificati e tale esclusione riguarda stanziamenti di impegno superiori al 10 % degli stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottati per l'anno n per tale programma. 2. A tal fine, il Regno Unito notifica al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione l'intenzione di cessare l'applicazione del protocollo I in relazione al programma o all'attività dell'Unione in questione entro 60 giorni dalla pubblicazione della modifica o del bilancio annuale adottato o di una sua modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Regno Unito spiega i motivi per i quali ritiene che la modifica alteri in modo sostanziale le condizioni di partecipazione. Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione si riunisce entro un periodo di 45 giorni dal ricevimento della notifica per discutere della questione. 3. A meno che l'Unione non ritiri la notifica, la cessazione ha effetto 45 giorni dopo la data di notifica da parte del Regno Unito. La data di decorrenza della cessazione costituisce la data di riferimento ai fini del presente articolo. 4. A decorrere dalla data di riferimento, il Regno Unito non è considerato un paese partecipante al programma o all'attività dell'Unione oggetto della cessazione e, in particolare, il Regno Unito o le entità del Regno Unito non sono più ammissibili alle condizioni di cui all'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma] e al protocollo I, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell'Unione non ancora concluse a tale data. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa se sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura. 5. La cessazione non pregiudica gli impegni giuridici assunti prima della data di riferimento. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici. 6. In caso di cessazione, a norma del presente articolo, in relazione ai programmi o alle attività in questione: (a) il contributo operativo a copertura delle spese di sostegno connesse agli impegni giuridici già assunti continua a essere dovuto fino alla conclusione di tali impegni giuridici o fino alla fine del quadro finanziario pluriennale nell'ambito del quale l'impegno giuridico è stato finanziato; (b) l'Unione ricalcola il contributo operativo dell'anno in cui avviene la cessazione secondo la procedura di cui all'articolo UNPRO.2.1 [Condizioni finanziarie], paragrafo 8, quinto comma, lettera a), punto iii. Negli anni successivi non è versato alcun contributo ad eccezione di quello di cui alla lettera a) del presente articolo. (c) la quota di partecipazione è adeguata in funzione dell'adeguamento del contributo operativo. Sezione 4 - Riesame della performance e degli aumenti finanziari Articolo UNPRO.3.4 - Riesame della performance 1. In relazione alle parti del programma o dell'attività dell'Unione alle quali si applica il meccanismo di correzione di cui all'articolo UNPRO.2.2 [Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica], si applica una procedura di riesame della performance conformemente alle condizioni stabilite nel presente articolo. 405 2. Il Regno Unito può chiedere al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione di avviare la procedura di riesame della performance se l'importo calcolato secondo il metodo di cui all'articolo UNPRO 2.2 [Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica], paragrafo 2, è negativo e tale importo è superiore al 12 % dei contributi corrispondenti del Regno Unito al programma o all'attività adeguati a norma dell'articolo UNPRO.2.1 [Condizioni finanziarie], paragrafo 8. 3. Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione analizza, entro un periodo di tre mesi dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2, i dati pertinenti relativi alla performance e adotta una relazione in cui propone misure adeguate per affrontare le questioni relative alla performance. Le misure di cui al primo comma sono applicate per un periodo di dodici mesi dopo l'adozione della relazione. In seguito all'applicazione delle misure, i dati sulla performance relativi al periodo in questione sono utilizzati per calcolare la differenza tra gli importi iniziali dovuti a titolo degli impegni giuridici effettivamente assunti con il Regno Unito o le entità del Regno Unito nel corso di tale anno civile e il corrispondente contributo operativo versato dal Regno Unito per lo stesso anno. Se la differenza di cui al secondo comma è negativa e supera il 16 % del contributo operativo corrispondente, il Regno Unito può: (a) notificare l'intenzione di cessare la propria partecipazione al programma dell'Unione in questione, o a parte dello stesso, con un preavviso di 45 giorni prima della data prevista per la cessazione, e può cessare la propria partecipazione a norma dell'articolo UNPRO 3.3 [Cessazione della partecipazione a un programma o a un'attività in caso di modifica sostanziale dei programmi dell'Unione], paragrafi da 3 a 6; o (b) chiedere al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione di adottare ulteriori misure per ovviare alla performance insufficiente, anche apportando adeguamenti alla partecipazione del Regno Unito al programma dell'Unione in questione e adeguando i futuri contributi finanziari del Regno Unito in relazione a tale programma. Articolo UNPRO.3.5 - Riesame degli aumenti finanziari 1. Il Regno Unito può notificare al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione un'obiezione all'importo del suo contributo a un programma o a un'attività dell'Unione nel caso in cui l'importo totale degli stanziamenti di impegno di cui all'articolo UNPRO.2.1 [Condizioni finanziarie] sia aumentato di oltre il 5 % rispetto alla dotazione finanziaria iniziale per tale programma o attività dell'Unione e se il massimale corrispondente è stato aumentato o l'importo delle entrate esterne di cui all'articolo UNPRO.2.1 [Condizioni finanziarie], paragrafo 5, per l'intero periodo di partecipazione è stato aumentato. 2. La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bilancio annuale adottato o di una sua modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La notifica non pregiudica l'obbligo del Regno Unito di versare il proprio contributo né l'applicazione del meccanismo di adeguamento di cui all'articolo UNPRO 2.1 [Condizioni finanziarie], paragrafo 8. 3. Entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione elabora una relazione, propone e decide in merito all'adozione di misure appropriate. Tali misure possono includere la limitazione della partecipazione del Regno Unito e delle entità del Regno Unito a determinati tipi di azioni o 406 procedure di aggiudicazione o, se del caso, una modifica del protocollo I. La limitazione della partecipazione del Regno Unito sarà considerata un'esclusione ai fini del meccanismo di adeguamento di cui all'articolo UNPRO.2.1 [Condizioni finanziarie], paragrafo 8. 4. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo UNPRO 3.3 [Cessazione della partecipazione a un programma o a un'attività in caso di modifica sostanziale di programmi dell'Unione], paragrafo 1, lettera b), il Regno Unito può cessare la sua partecipazione a un programma o a un'attività dell'Unione di cui al protocollo I conformemente all'articolo UNPRO 3.3 [Cessazione della partecipazione a un programma o a un'attività in caso di modifica sostanziale di programmi dell'Unione], paragrafi da 2 a 6. Capo 2 - Sana gestione finanziaria Articolo UNPRO.4.X-1 - Ambito di applicazione Il presente capo si applica in relazione ai programmi, alle attività e ai servizi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione di cui ai protocolli I e II. Sezione 1 - Tutela degli interessi finanziari e riscossione Articolo UNPRO.4.X - Attività volte a garantire una sana gestione finanziaria Ai fini dell'applicazione del presente capo, le autorità del Regno Unito e dell'Unione di cui al presente capo cooperano strettamente conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio del Regno Unito, gli agenti e gli organi inquirenti dell'Unione agiscono nel rispetto del diritto del Regno Unito. Articolo UNPRO.4.1 - Verifiche e audit 1. L'Unione ha il diritto di svolgere, come previsto nei pertinenti accordi o contratti di finanziamento e conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente nel Regno Unito o persona giuridica stabilita nel Regno Unito che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito nel Regno Unito e coinvolto nell'esecuzione di un finanziamento dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea in conformità del diritto dell'Unione. 2. Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (in formato elettronico, cartaceo o in entrambi i formati) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere le verifiche e audit di cui al paragrafo 1. Tale accesso comprende il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit. 3. Il Regno Unito non impedisce né pone ostacoli al diritto degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 di entrare nel Regno Unito e accedere ai locali delle persone sottoposte ad audit per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo. 407 4. Nonostante la sospensione o la cessazione della partecipazione del Regno Unito a un programma o a un'attività, la sospensione parziale o totale delle disposizioni della presente parte e/o del protocollo I o la denuncia del presente accordo, le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la data di decorrenza della pertinente sospensione o cessazione/denuncia, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi o contratti di finanziamento in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima della data di decorrenza della pertinente sospensione o cessazione/denuncia. Articolo UNPRO.4.2 - Lotta contro irregolarità e frodi nonché altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione 1. La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio del Regno Unito. La Commissione europea e l'OLAF agiscono conformemente agli atti dell'Unione che disciplinano tali controlli, verifiche e indagini. 2. Le autorità competenti del Regno Unito informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza. 3. I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente nel Regno Unito o persona giuridica stabilita nel Regno Unito che riceva un finanziamento dell'Unione a titolo di un accordo di finanziamento o di un contratto, nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito nel Regno Unito e coinvolto nell'esecuzione di un siffatto finanziamento dell'Unione. Tali controlli e verifiche sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta collaborazione con l'autorità competente del Regno Unito designata dal Regno Unito. L'autorità designata è informata, entro un termine ragionevole prima dei controlli e delle verifiche, dell'oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico di tali controlli e verifiche per consentirle di coadiuvarne lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità del Regno Unito possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto. 4. Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione (in formato elettronico o cartaceo, o in entrambi i formati) concernenti le operazioni di cui al paragrafo 3, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Gli agenti della Commissione europea e dell'OLAF possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti. 5. La Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti del Regno Unito decidono caso per caso se svolgere congiuntamente controlli e verifiche sul posto, anche quando entrambe le parti sono competenti a svolgere indagini. 6. Qualora la persona, l'entità o un altro terzo soggetto a un controllo o a una verifica sul posto opponga resistenza a tale controllo o verifica, le autorità del Regno Unito, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere ai propri obblighi di svolgere un controllo o una verifica sul posto Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, comprese misure volte a preservare gli elementi di prova. 7. La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità competenti del Regno Unito dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano 408 quanto prima all'autorità competente del Regno Unito qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. 8. Fatta salva l'applicazione del diritto del Regno Unito, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività. 9. Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti del Regno Unito procedono a uno scambio periodico di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente, salvo se vietato dalla legislazione dell'Unione o dal diritto del Regno Unito. 10. Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, il Regno Unito designa un punto di contatto. 11. Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità competenti del Regno Unito avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili. 12. Fatta salva l'applicabilità dell'articolo LAW.MUTAS.114 [Definizione di autorità competente], qualora qualsiasi cittadino del Regno Unito, o persone fisiche residenti nel Regno Unito, o persone giuridiche stabilite nel Regno Unito ricevano un finanziamento dell'Unione nell'ambito dei programmi e delle attività dell'Unione di cui al protocollo I, direttamente o indirettamente, anche in relazione a terzi coinvolti nell'esecuzione di tale finanziamento dell'Unione, le autorità del Regno Unito cooperano con le autorità dell'Unione o con le autorità degli Stati membri dell'Unione competenti a indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in relazione a tale finanziamento, e i loro complici, conformemente alla legislazione e agli strumenti internazionali applicabili, per consentire loro di adempiere i propri doveri. Articolo UNPRO.4.3 - Modifiche degli articoli UNPRO.0.1, UNPRO.4.X-1, UNPRO.4.1 [Verifiche e audit] e UNPRO.4.2 [Lotta contro irregolarità e frodi nonché altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione] Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione può modificare gli articoli UNPRO.4.1 [Verifiche e audit] e UNPRO.4.2 [Lotta contro irregolarità e frodi nonché altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione], in particolare per tener conto delle modifiche di atti di una o più istituzioni dell'Unione. Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione può modificare l'articolo UNPRO.0.1 [Ambito di applicazione] e l'articolo UNPRO.4.X-1 [Ambito di applicazione] per estendere l'applicazione del presente capo ad altri programmi, attività e servizi dell'Unione. Articolo UNPRO.4.4 - Riscossione ed esecuzione 1. Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche che non siano gli Stati in relazione a crediti derivanti da programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo nel Regno Unito. La formula esecutiva è apposta con la sola verificazione dell'autenticità del titolo da parte dell'autorità nazionale designata a tal fine dal Regno Unito. Il Regno Unito rende nota l'autorità nazionale designata alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Conformemente all'articolo UNPRO.5.1 [Comunicazione e scambio di informazioni], la Commissione europea è autorizzata a 409 notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e alle persone giuridiche stabilite nel Regno Unito. L'esecuzione di tali decisioni avviene conformemente al diritto del Regno Unito. 2. Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo relativo a programmi e attività dell'Unione, o a parti di essi, di cui al protocollo I, costituiscono titolo esecutivo nel Regno Unito al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità delle decisioni della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione dell'esecuzione di tali decisioni. Tuttavia, il controllo della regolarità dell'esecuzione è di competenza delle giurisdizioni del Regno Unito. Sezione 2 - Ulteriori norme di attuazione dei programmi dell'Unione Articolo UNPRO.5.1 - Comunicazione e scambio di informazioni Le istituzioni e gli organi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, o nel controllo di tali programmi o attività, hanno la facoltà di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente nel Regno Unito o persona giuridica stabilita nel Regno Unito che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo residente o stabilito nel Regno Unito e coinvolto nell'esecuzione di un finanziamento dell'Unione. Tali persone, entità e terzi possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma o all'attività dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi di finanziamento conclusi per attuare tale programma o attività. Articolo UNPRO.5.2 - Cooperazione statistica EUROSTAT e l'autorità statistica del Regno Unito possono concludere un accordo che consenta la cooperazione su questioni statistiche pertinenti e che preveda che EUROSTAT, con l'accordo dell'autorità statistica del Regno Unito, fornisca dati statistici sul Regno Unito ai fini della presente parte, compresi, in particolare, dati sul PIL del Regno Unito. Capo 3 - Accesso del Regno Unito ai servizi nell'ambito dei programmi dell'Unione Articolo UNPRO.6 - Norme in materia di accesso ai servizi 1. Qualora non partecipi a un programma o attività dell'Unione in conformità del capo 1 [Partecipazione del Regno Unito ai programmi e alle attività dell'Unione] della presente parte, il Regno Unito può comunque avere accesso ai servizi forniti nell'ambito dei programmi e delle attività dell'Unione alle condizioni stabilite nel presente accordo, negli atti di base e in qualsiasi altra norma relativa all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione. 2. Il protocollo II [Accesso del Regno Unito ai servizi stabiliti nell'ambito di taluni programmi e talune attività], se del caso: (a) individua i servizi nell'ambito dei programmi e delle attività dell'Unione ai quali hanno accesso il Regno Unito e le entità del Regno Unito; 410 (b) stabilisce condizioni specifiche per l'accesso del Regno Unito e delle entità del Regno Unito conformi a quelle stabilite nel presente accordo e negli atti di base; (c) se del caso, precisa il contributo finanziario o in natura del Regno Unito riguardo a un servizio fornito nell'ambito di tali programmi e attività dell'Unione. 3. Il protocollo II è adottato e può essere modificato dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione. 4. Il Regno Unito e i proprietari e gli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati che operano nel Regno Unito o dal Regno Unito hanno accesso ai servizi previsti all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 541/2014 conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, di tale decisione fino a quando non saranno incluse nel protocollo II disposizioni relative a un accesso analogo o fino al 31 dicembre 2021. Capo 4 - [Revisioni] Articolo UNPRO.7 - [Clausola di revisione] Quattro anni dopo che i protocolli I e II saranno diventati applicabili, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione ne esamina l'attuazione sulla base dei dati relativi alla partecipazione di entità del Regno Unito ad azioni indirette e dirette nell'ambito del programma, parti del programma, attività e servizi contemplati dai protocolli I e II. Su richiesta di una delle parti, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione discute le modifiche o le proposte di modifiche che incidono sulle condizioni di partecipazione del Regno Unito a un qualsiasi programma o a una qualsiasi parte di programma, attività e servizi di cui ai protocolli I e II e, se necessario, può proporre misure appropriate nell'ambito del presente accordo. Capo 5 - Quota di partecipazione per gli anni 2021-2026 Articolo UNPRO.8 - Quota di partecipazione per gli anni 2021-2026 La quota di partecipazione di cui all'articolo UNPRO.2.1 [Condizioni finanziarie], paragrafo 4, ha il valore seguente per gli anni 2021-2026: - nel 2021: 0,5 %; - nel 2022: 1 %; - nel 2023: 1,5 %; - nel 2024: 2 %; - nel 2025: 2,5 %; - nel 2026: 3 % 411 PARTE SESTA - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI ORIZZONTALI TITOLO I - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Capo 1 - Disposizioni generali Articolo INST.9 - Obiettivo Obiettivo del presente titolo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere le controversie che possono insorgere tra le parti riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo per pervenire, per quanto possibile, a una soluzione concordata. Articolo INST.10 - Ambito di applicazione 1. Il presente titolo si applica, fatti salvi i paragrafi 2, 3, 4 e 5, alle controversie tra le parti riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo o eventuale accordo integrativo (“disposizioni contemplate”). 2. Le disposizioni contemplate comprendono tutte le disposizioni del presente accordo o eventuale accordo integrativo, ad eccezione di: (a) articolo GOODS.17 [Misure di difesa commerciale], paragrafi da 1 a 6 e articolo GOODS.21 [Beni culturali] della parte seconda, rubrica prima, titolo I, (b) allegato TBT-X [Medicinali], (c) titolo VII [Piccole e medie imprese] della parte seconda, rubrica prima, (d) titolo X [Buone prassi di regolamentazione e cooperazione regolamentare] della parte seconda, rubrica prima, (e) articolo LPFS.1.1 [Principi e obiettivi], paragrafi 1, 2 e 4, e articolo LPFS.1.2 [Diritto di regolamentare, approccio precauzionale e informazioni scientifiche e tecniche], paragrafi 1 e 3, del capo 1 [Disposizioni generali], capo 2 [Politica della concorrenza], articoli LPFS.3.9 [Autorità o organismo indipendente e cooperazione] e LPFS.3.10 [Organi giurisdizionali] del capo 2 [Controllo delle sovvenzioni], capo 5 [Fiscalità] della parte seconda, rubrica prima, titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile] e articolo LPFS.9.4 [Riequilibrio], paragrafi da 4 a 9, della parte seconda, rubrica prima, titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile], capo 9 [Disposizioni orizzontali e istituzionali], (f) parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], anche quando si applica a situazioni disciplinate da altre disposizioni del presente accordo, (g) parte quarta [Cooperazione tematica], (h) titolo II [Base della cooperazione] della parte sesta [Risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali], (i) articolo FINPROV.10 bis [Disposizioni provvisorie per la trasmissione di dati personali al Regno Unito] della parte settima; e 412 (j) accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione delle informazioni classificate. 3. Ciascuna parte può ricorrere al consiglio di partenariato per risolvere una controversia riguardante obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al paragrafo 2. 4. Alle disposizioni di cui al paragrafo 2 si applica l'articolo INST.11 [Esclusiva]. 5. Nonostante i paragrafi 1 e 2, il presente titolo non si applica alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale o relativi allegati in casi specifici. Articolo INST.11 - Esclusiva Per le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo o eventuale accordo integrativo, le parti si impegnano a non avvalersi di meccanismi di risoluzione diversi da quelli previsti dal presente accordo. Articolo INST.12 - Scelta del foro in caso di obbligo sostanzialmente equivalente a norma di altri accordi internazionali 1. In caso di controversia in merito al presunto inadempimento di un obbligo concernente una specifica misura del presente accordo o eventuale accordo integrativo e di un obbligo sostanzialmente equivalente derivante da un altro accordo internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie, compreso l’accordo OMC, la parte attrice sceglie il foro per la composizione della controversia. 2. Scelto il foro e avviate le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo o di un altro accordo internazionale, la parte attrice non avvia dette procedure a norma di quell'altro accordo internazionale in relazione alla misura specifica di cui al paragrafo 1, salvo se il foro scelto per primo non riesce, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni. 3. Ai fini del presente articolo: (a) le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo INST.14 [Procedura di arbitrato]; (b) le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; e (c) le procedure di risoluzione delle controversie a norma di altri accordi si considerano avviate se lo sono in conformità con le pertinenti disposizioni di detti accordi. 4. Fatto salvo il paragrafo 2, nulla nel presente accordo o eventuale accordo integrativo dovrà precludere a una parte la sospensione di obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC o autorizzata in conformità delle procedure di risoluzione delle controversie di un altro accordo internazionale di cui le parti sono firmatarie. Non può essere invocato né l’accordo OMC né altro 413 accordo internazionale tra le parti per impedire a una parte di sospendere gli obblighi a norma del presente titolo. Capo 2 - Procedura Articolo INST.13 - Consultazioni 1. Quando una parte ("parte attrice") reputi che l'altra parte ("parte convenuta") abbia violato un obbligo ad essa incombente in virtù del presente accordo o eventuale accordo integrativo, le Parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede per pervenire a una soluzione concordata. 2. La parte attrice può chiedere l'avvio delle consultazioni per iscritto alla parte convenuta. Nella richiesta scritta la parte attrice specifica i motivi, ivi compresa la misura contestata e la base giuridica della richiesta, e le disposizioni contemplate che ritiene applicabili. 3. La parte convenuta risponde senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni si svolgono in presenza o con qualunque mezzo di comunicazione concordato tra le parti entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni in presenza si svolgono nel territorio della parte convenuta, salvo che le parti non decidano diversamente. 4. Le consultazioni si considerano concluse entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta, salvo che le parti decidano di proseguirle. 5. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese le questioni che coinvolgono merci deperibili e merci o servizi di carattere stagionale, si svolgono entro 20 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Le consultazioni si considerano concluse entro detto termine di 20 giorni, salvo che le parti decidano di proseguirle. 6. Ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali per consentire un'analisi completa della misura contestata e del modo in cui possa incidere sull'applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo. Ciascuna parte fa in modo che partecipi personale delle proprie autorità competenti con conoscenze adeguate nella materia oggetto di consultazione. 7. Per le controversie concernenti ambiti diversi dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo quarto [Prodotti energetici e materie prime], e titoli da IX a XII o dalla parte seconda, rubrica sesta, su richiesta della parte attrice le consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo si svolgono nel quadro di un comitato specializzato o del consiglio di partenariato. Detto comitato specializzato può in qualsiasi momento decidere di rinviare la questione al consiglio di partenariato. Il consiglio di partenariato può anche intervenire di propria iniziativa. Il comitato specializzato o, a seconda dei casi, il consiglio di partenariato può dirimere la controversia mediante decisione. Si applicano i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Il luogo delle riunioni è stabilito dal regolamento interno del comitato specializzato o, a seconda dei casi, del consiglio di partenariato. 8. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni indicate come riservate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate e non pregiudicano i diritti delle parti in eventuali procedimenti successivi. 414 Articolo INST.14 - Procedura di arbitrato 1. La parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale se: (a) la parte convenuta non risponde alla richiesta di consultazioni entro dieci giorni dalla data in cui è stata presentata; (b) le consultazioni non si svolgono entro i termini di cui all'articolo INST.13 [Consultazioni], paragrafo 3, 4 o 5; (c) le parti convengono di non tenere consultazioni; o (d) le consultazioni si concludono senza che sia raggiunta una soluzione concordata. 2. La domanda di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta. La parte attrice indica esplicitamente nella domanda la misura contestata e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui detta misura configura violazione delle disposizioni contemplate. Articolo INST.15 - Costituzione di un collegio arbitrale 1. Un collegio arbitrale si compone di tre arbitri. 2. Entro dieci giorni dalla data in cui è presentata la domanda di costituzione di un collegio arbitrale, le parti si consultano per concordarne la composizione. 3. Qualora le parti non convengano sulla composizione del collegio arbitrale nel termine di cui al paragrafo 2, ciascuna parte nomina un arbitro dal sottoelenco che ha stabilito a norma dell'articolo INST.27 [Elenchi degli arbitri], entro cinque giorni dallo scadere del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Qualora una parte non nomini un arbitro dal suo sottoelenco entro detto termine, il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice estrae a sorte un arbitro dal sottoelenco della parte che non ha nominato l'arbitro, entro cinque giorni dallo scadere di detto termine. Il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte dell'arbitro. 4. Qualora le parti non convengano sul presidente del collegio arbitrale nel termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice seleziona il presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco dei presidenti istituito a norma dell'articolo INST.27 [Elenchi degli arbitri], entro cinque giorni dallo scadere di detto termine. Il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice può delegare la selezione del presidente del collegio arbitrale. 5. Qualora nel momento in cui è effettuata una selezione a norma del paragrafo 3 o 4 del presente articolo non sia ancora stabilito uno degli elenchi di cui all'articolo INST.27 [Elenchi degli arbitri], ovvero non contenga nominativi sufficienti, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi ufficiali proposti da una o entrambe le parti conformemente all'ALLEGATO INST-X [Regolamento di procedura]. 6. La data di costituzione del collegio arbitrale è la data in cui l'ultimo dei tre arbitri comunica alle parti di accettare la nomina conformemente all'ALLEGATO INST-X [Regolamento di procedura]. 415 Articolo INST.16 - Requisiti per gli arbitri 1. Tutti gli arbitri: (a) possiedono comprovate competenze nei settori del diritto e del commercio internazionale, comprese le materie specifiche disciplinate dalla parte seconda, rubrica prima [Commercio], titoli da I a VII, titolo VIII, capo quarto [Prodotti energetici e materie prime], e titoli da IX a XII o dalla parte seconda, rubrica sesta [Altre disposizioni], o nel settore del diritto e in altre materie disciplinate dal presente accordo o eventuale accordo integrativo e, nel caso del presidente, hanno anche esperienza di procedure di risoluzione delle controversie; (b) non sono collegati alle parti né ricevono istruzioni dalle medesime; (c) esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo sulle questioni attinenti alla controversia; e (d) sono tenuti al rispetto del codice di condotta di cui all'ALLEGATO INST-X [Codice di condotta].] 2. Tutti gli arbitri sono personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscono le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle alte funzioni giurisdizionali, ovvero sono giureconsulti di notoria competenza. 3. Considerato l'oggetto di una precisa controversia, le parti possono convenire di derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a). Articolo INST.17 - Funzioni del collegio arbitrale Il collegio arbitrale: (a) effettua una valutazione oggettiva della questione all'esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia e dell'applicabilità delle disposizioni contemplate come pure della conformità delle misure contestate a dette disposizioni; (b) indica, nel lodo e nelle decisioni, le conclusioni di fatto e di diritto e le motivazioni alla base di tutte le risultanze da esso formulate; e (c) dovrebbe consultarsi periodicamente con le parti e predisporre adeguate possibilità per la messa a punto di una soluzione concordata. Articolo INST.18 - Mandato 1. Salvo diverso accordo tra le parti, entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, il mandato del collegio è il seguente: "esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni contemplate del presente accordo o eventuale accordo integrativo, la questione oggetto della domanda di costituzione del collegio arbitrale, decidere della conformità della misura contestata alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo INST.10 [Ambito di applicazione] e pronunciarsi a norma dell'articolo INST.20 - Lodo del collegio arbitrale]". 416 2. Le parti, qualora concordino un mandato diverso da quello di cui al paragrafo 1, notificano al collegio arbitrale il mandato concordato entro il termine di cui al paragrafo 1. Articolo INST.19 - Procedura d'urgenza 1. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale decide, entro dieci giorni dalla data della sua costituzione, se la controversia riguarda questioni urgenti. 2. In casi d'urgenza i termini applicabili di cui all'articolo INST.20 [Lodo del collegio arbitrale] sono dimezzati. Articolo INST.20 - Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale trasmette una relazione interinale alle parti entro 100 giorni dalla data di costituzione del collegio stesso. Se il collegio arbitrale non ritiene possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. In nessun caso il collegio arbitrale presenta la relazione interinale oltre i 130 giorni dalla data di sua costituzione. 2. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 14 giorni dalla sua presentazione. Ciascuna parte può presentare osservazioni su richiesta dell’altra parte entro sei giorni dalla richiesta. 3. Se entro il termine di cui al paragrafo 2 non perviene alcuna richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione interinale, detta relazione diventa il lodo del collegio arbitrale. 4. Il collegio arbitrale trasmette il lodo alle parti entro 130 giorni dalla costituzione del collegio stesso. Ove il collegio arbitrale non ritenga possibile rispettare detto termine, il presidente ne informa per iscritto le parti indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di pronunciarsi. In nessun caso il collegio arbitrale si pronuncia oltre i 160 giorni dalla data di sua costituzione. 5. Il lodo arbitrale ricomprende l'analisi delle richieste scritte delle parti in ordine alla relazione interinale e ne tratta compiutamente le osservazioni. 6. A fini di chiarezza, i riferimenti a "lodo" o "lodi" di cui agli articoli INST.17 [Funzioni del collegio arbitrale], INST.18 [Mandato] e INST.28 [Sostituzione di arbitri] e all'articolo INST.29 [Lodi e decisioni del collegio arbitrale], paragrafi 1, 3, 4 e 6, si intendono fatti anche alla relazione interinale del collegio arbitrale. Capo 3 - Esecuzione Articolo INST.21 - Provvedimenti per l'esecuzione del lodo 1. Se nel lodo arbitrale di cui all'articolo INST.20 [Lodo del collegio arbitrale], paragrafo 1, il collegio arbitrale riconosce che la parte convenuta ha violato un obbligo ad essa incombente in virtù del presente accordo o eventuale accordo integrativo, detta parte prende provvedimenti per l'esecuzione immediata del lodo al fine di conformarsi alle disposizioni contemplate. 417 2. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dalla pronuncia del lodo, i provvedimenti che ha preso o intende prendere per darvi esecuzione. Articolo INST.22 - Periodo ragionevole 1. Se non è possibile dare esecuzione immediata, entro 30 giorni dalla pronuncia del lodo di cui all'articolo INST.20 [Lodo del collegio arbitrale], paragrafo 1, la parte convenuta notifica alla parte attrice il periodo ragionevole di cui avrà bisogno per conformarsi a detto lodo. Le parti si adoperano per concordare la durata del periodo ragionevole per dare esecuzione al lodo. 2. Ove le parti non convengano sulla durata del periodo ragionevole, la parte attrice può chiedere per iscritto, non prima di 20 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo ragionevole. Il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 20 giorni dalla data in cui è presentata la domanda. 3. La parte convenuta notifica per iscritto alla parte attrice i progressi compiuti nell'eseguire il lodo di cui all'articolo INST.20 [Lodo del collegio arbitrale], paragrafo 1, quanto meno un mese prima che scada il periodo ragionevole. 4. Le parti possono convenire di prorogare il periodo ragionevole. Articolo INST.23 - Verifica dell'esecuzione 1. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro la data di scadenza del periodo ragionevole, i provvedimenti presi per dare esecuzione al lodo di cui all'articolo INST.20 [Lodo del collegio arbitrale], paragrafo 1. 2. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di detti provvedimenti o sulla loro compatibilità con le disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La domanda indica il provvedimento contestato e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui detto provvedimento configura violazione delle disposizioni contemplate. Il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 45 giorni dalla data in cui è presentata la domanda. Articolo INST.24 - Misure correttive temporanee 1. La parte convenuta può, su richiesta e previa consultazione della parte attrice, presentare un'offerta di compensazione temporanea se: (a) notifica alla parte attrice che è impossibile dare esecuzione al lodo di cui all'articolo INST.20 [Lodo del collegio arbitrale], paragrafo 1; o (b) non notifica i provvedimenti per l'esecuzione del lodo entro il termine di cui all'articolo INST.21 [Provvedimenti per l'esecuzione del lodo] o prima della data di scadenza del periodo ragionevole; o (c) il collegio arbitrale constata l'insussistenza di provvedimenti per l'esecuzione del lodo o l'incompatibilità dei provvedimenti presi con le disposizioni contemplate. 418 2. Se ricorre una delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), la parte attrice può notificare per iscritto alla parte convenuta che intende sospendere l'applicazione di obblighi derivanti dalle disposizioni contemplate se: (a) rinuncia a fare la richiesta di cui al paragrafo 1; o (b) le parti non convengono sulla compensazione temporanea entro 20 giorni dallo scadere del periodo ragionevole o dalla pronuncia della decisione del collegio arbitrale di cui all'articolo INST.23 [Verifica dell'esecuzione], in caso di richiesta di cui al paragrafo 1. La notifica precisa il livello di sospensione prospettata. 3. La sospensione degli obblighi è soggetta ai requisiti seguenti: a) gli obblighi di cui alla parte seconda, rubrica quarta [Coordinamento della sicurezza sociale e visti per soggiorni di breve durata], al protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale o relativi allegati o alla parte quinta [Programmi dell'Unione] non possono essere sospesi a norma del presente articolo, b) in deroga alla lettera a), gli obblighi derivanti dalla parte quinta [Programmi dell'Unione] possono essere sospesi solo se il lodo di cui all'articolo INST.20 [Lodo del collegio arbitrale], paragrafo 1, riguarda l'interpretazione e l'attuazione della parte quinta [Programmi dell'Unione], c) gli obblighi previsti al di fuori della parte quinta [Programmi dell'Unione] non possono essere sospesi se il lodo di cui all'articolo INST.20 [Lodo del collegio arbitrale], paragrafo 1, riguarda l'interpretazione e l'attuazione della parte quinta [Programmi dell'Unione], e d) gli obblighi di cui alla parte seconda, rubrica prima, titolo II [Servizi e investimenti] in relazione ai servizi finanziari non possono essere sospesi a norma del presente articolo, salvo se il lodo di cui all'articolo INST.20 [Lodo del collegio arbitrale], paragrafo 1, riguarda l'interpretazione e l'applicazione degli obblighi di cui alla parte seconda, rubrica prima, titolo II [Servizi e investimenti] in relazione ai servizi finanziari. 4. Se una parte persiste a non rispettare un lodo di un collegio arbitrale costituito a norma di un precedente accordo concluso tra le parti, l'altra parte può procedere alla sospensione di obblighi derivanti dalle disposizioni contemplate di cui all'articolo INST.10 [Ambito di applicazione]. Ad eccezione della norma di cui al paragrafo 3, lettera a), tutte le norme relative alle misure correttive temporanee in caso di inosservanza e al riesame di tali misure sono disciplinate dall'accordo precedente. 5. La sospensione degli obblighi non supera il livello equivalente all’annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. 6. Se il collegio arbitrale accerta una violazione della parte seconda, rubrica prima [Commercio] o rubrica terza [Trasporto su strada], la sospensione può essere applicata in un altro titolo della stessa rubrica in relazione alla quale il collegio ha accertato la violazione, in particolare se la parte attrice ritiene che tale sospensione sia efficace nell'indurre all'osservanza delle norme. 7. Se il collegio arbitrale accerta una violazione in relazione alla rubrica seconda [Settore aereo]: 419 a) la parte attrice dovrebbe in primo luogo cercare di sospendere obblighi di cui allo stesso titolo in relazione al quale il collegio arbitrale ha accertato la violazione, b) se ritiene che non sia possibile o efficace sospendere obblighi di cui stesso titolo in relazione al quale il collegio ha accertato la violazione, la parte attrice può chiedere la sospensione di obblighi previsti da un altro titolo della stessa rubrica. 8. Se il collegio arbitrale accerta una violazione della parte seconda, rubrica prima [Commercio], rubrica seconda [Settore aereo], rubrica terza [Trasporto su strada] o rubrica quinta [Pesca] e se la parte attrice ritiene che non sia possibile o efficace sospendere obblighi previsti dalla stessa rubrica in relazione alle quale il collegio arbitrale ha accertato la violazione e che le circostanze siano sufficientemente gravi, la parte attrice può sospendere obblighi previsti da altre disposizioni contemplate. 9. Nel caso di cui al paragrafo 7, lettera b), e al paragrafo 8, la parte attrice motiva la propria decisione. 10. La parte attrice può sospendere gli obblighi dieci giorni dopo la data della notifica di cui al paragrafo 2, salvo che la parte convenuta abbia inoltrato la richiesta di cui al paragrafo 11. 11. La parte convenuta, se ritiene che il livello di sospensione prospettata sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione o che non siano stati seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 7, lettera b), o ai paragrafi 8 o 9, può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, prima che scada il termine di dieci giorni di cui al paragrafo 10, di pronunciarsi in merito. Il collegio arbitrale comunica alle parti la decisione sulla sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la richiesta. Non si dà luogo a sospensione fintanto che non si è pronunciato il collegio arbitrale. La sospensione degli obblighi è coerente con detta pronuncia. 12. Nell'agire a norma del paragrafo 11, il collegio arbitrale non esamina la natura degli obblighi da sospendere, bensì stabilisce se il livello di tale sospensione è superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. Tuttavia, se la questione sottoposta ad arbitrato comprende l'affermazione che non sono stati seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 7, lettera b), o ai paragrafi 8 o 9, il collegio arbitrale esamina tale affermazione. Qualora il collegio arbitrale accerti che tali principi e procedure non sono stati seguiti, la parte attrice li applica in modo coerente con quanto previsto dal paragrafo 7, lettera b), e dai paragrafi 8 e 9. Le parti accettano la decisione del collegio arbitrale, che considerano definitiva e non richiedono una seconda procedura di arbitrato. Il presente paragrafo non può in alcun caso ritardare la data a partire dalla quale la parte attrice ha il diritto di sospendere gli obblighi a norma del presente articolo. 13. La sospensione degli obblighi o la compensazione di cui al presente articolo è temporanea e non si applica dopo che: (a) le parti sono pervenute a una soluzione concordata a norma dell'articolo INST.31 [Soluzione concordata]; (b) le parti hanno deciso che il provvedimento preso per l'esecuzione del lodo ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate; o 420 (c) il provvedimento preso per l'esecuzione del lodo che il collegio arbitrale ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate è stato revocato o modificato per permettere alla parte convenuta di conformarsi a dette disposizioni. Articolo INST.25 - Riesame dei provvedimenti per l'esecuzione previa adozione di misure correttive temporanee 1. La parte convenuta notifica alla parte attrice tutti i provvedimenti per l'esecuzione presi a seguito della sospensione degli obblighi o dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. Salvo i casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla notifica. Nei casi in cui è applicata la compensazione, salvo i casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può revocare la compensazione entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta esecuzione del lodo. 2. Se entro 30 giorni dalla data della notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che il provvedimento notificato ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 46 giorni dalla data in cui è presentata la domanda. Se il collegio arbitrale decide che i provvedimenti per l'esecuzione sono compatibili con le disposizioni contemplate, è revocata la sospensione degli obblighi o la compensazione, a seconda dei casi. Ove opportuno, il livello di sospensione degli obblighi o il livello della compensazione è adattato in base al lodo del collegio arbitrale. Capo 4 - Norme di procedura comuni Articolo INST.26 - Richiesta di informazioni 1. Il collegio arbitrale, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere informazioni pertinenti alle parti, se lo ritiene necessario e opportuno. Le parti rispondono senza indugio e in modo esauriente a dette richieste di informazioni del collegio arbitrale. 2. Il collegio arbitrale, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere informazioni a qualsiasi fonte, se lo ritiene opportuno. Il collegio arbitrale può altresì chiedere il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatti salvi i termini e le condizioni concordati tra le parti, ove applicabile. 3. Il collegio arbitrale esamina le comunicazioni amicus curiae delle persone fisiche di una parte o delle persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte, conformemente all'ALLEGATO INST-X [Regolamento di procedura]. 4. Le informazioni ottenute dal collegio arbitrale a norma del presente articolo sono messe a disposizione delle parti e le parti possono presentare osservazioni al riguardo. Articolo INST.27 - Elenchi degli arbitri 1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente accordo, il consiglio di partenariato stabilisce un elenco di personalità con competenze nei settori specifici contemplati dal presente accordo o eventuale accordo integrativo, disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. L'elenco consta di almeno 15 nominativi e si compone di tre sottoelenchi: 421 (a) un sottoelenco di personalità compilato in base alle proposte dell'Unione; (b) un sottoelenco di personalità compilato in base alle proposte del Regno Unito; e (c) un sottoelenco di personalità con cittadinanza dell'una o dell'altra parte per la funzione di presidente del collegio arbitrale. Ogni sottoelenco consta di almeno cinque nominativi. Il consiglio di partenariato provvede affinché l'elenco contenga sempre questo numero minimo di nominativi. 2. Il consiglio di partenariato può stabilire elenchi aggiuntivi di personalità con competenze nei settori specifici contemplati dal presente accordo o eventuale accordo integrativo. Previo accordo delle parti, detti elenchi aggiuntivi possono servire per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all'articolo INST.15 [Costituzione di un collegio arbitrale], paragrafi 3 e 5. Gli elenchi aggiuntivi si compongono di due sottoelenchi: (a) un sottoelenco di personalità compilato in base alle proposte dell'Unione; e (b) un sottoelenco di personalità compilato in base alle proposte del Regno Unito. 3. L'elenco di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende personalità che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito. Articolo INST.28 - Sostituzione degli arbitri Durante le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo, in caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro che non rispetti il codice di condotta, si applica la procedura di cui all'articolo INST.15 [Costituzione di un collegio arbitrale]. Il termine per la pronuncia del lodo o altra decisione può essere prorogato per il tempo necessario alla nomina di un nuovo arbitro. Articolo INST.29 - Lodi e decisioni del collegio arbitrale 1. Le deliberazioni del collegio arbitrale rimangono riservate. Il collegio arbitrale si adopera al massimo per redigere il lodo e adottare le decisioni per consenso. Se ciò risulta impossibile, il collegio arbitrale decide con votazione a maggioranza. In nessun caso sono rese pubbliche le opinioni individuali degli arbitri. 2. Il lodo e le decisioni del collegio arbitrale sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. Essi non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. 3. Il lodo e le decisioni del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che le parti derivano dal presente accordo o eventuale accordo integrativo. 4. A fini di chiarezza, il collegio arbitrale non è competente a statuire sulla legittimità di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo ai sensi del diritto interno di una parte. Nessuna constatazione formulata dal collegio arbitrale nel decidere sulle controversie tra le parti vincola il giudice nazionale di una parte quanto al significato da attribuire al suo diritto interno. 422 4 BIS. A fini di chiarezza, gli organi giurisdizionali di ciascuna parte non sono competenti per la risoluzione delle controversie tra le parti in forza del presente accordo. 5. Ciascuna parte rende pubblici i lodi e le decisioni del collegio arbitrale, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. 6. Le informazioni trasmesse dalle parti al collegio arbitrale sono trattate secondo le norme di riservatezza di cui all'ALLEGATO-INST-X [Regolamento di procedura]. Articolo INST.30 - Sospensione e chiusura del procedimento arbitrale Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi. Il collegio arbitrale riprende i lavori prima della fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti oppure alla fine di detto periodo su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente notifica la richiesta all'altra parte. Se una parte non chiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale allo scadere del periodo di sospensione, l'autorità del collegio arbitrale decade ed è posto fine alla procedura di risoluzione. In caso di sospensione dei lavori del collegio arbitrale, i termini applicabili sono prorogati per il tempo corrispondente a detta sospensione. Articolo INST.31 - Soluzione concordata 5. Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata delle controversie di cui all'articolo INST.10 [Ambito di applicazione]. 6. Se pervengono a una soluzione concordata durante il procedimento arbitrale, le parti la comunicano congiuntamente al presidente del collegio arbitrale. Con tale comunicazione si conclude il procedimento arbitrale. 7. La soluzione può essere adottata mediante decisione del consiglio di partenariato. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una parte. 8. Ciascuna parte prende i provvedimenti necessari per attuare la soluzione concordata entro il termine concordato. 9. Entro la data di scadenza del termine concordato, la parte che attua la soluzione concordata comunica per iscritto all'altra parte i provvedimenti presi per l'attuazione. Articolo INST.32 - Termini 1. Tutti i termini previsti dal presente titolo sono calcolati in giorni a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono. 2. I termini di cui al presente titolo possono essere modificati previo accordo tra le parti. 3. Il collegio arbitrale può in qualsiasi momento proporre alle parti di modificare i termini di cui al presente titolo, motivando la proposta. 423 Articolo INST.34 - Costi 1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento arbitrale. 2. Le spese organizzative, compresi il compenso e il rimborso delle spese dei membri del collegio arbitrale, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso degli arbitri è conforme alle disposizioni dell'ALLEGATO INST-X [Regolamento di procedura]. Articolo INST.34 bis - Allegati 1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo sono disciplinate dal regolamento di procedura di cui all'ALLEGATO INST-X [Regolamento di procedura] e si svolgono in conformità dell'ALLEGATO INST-X [Codice di condotta]. 2. Il consiglio di partenariato può modificare gli ALLEGATI INST-X [Regolamento di procedura] e INST-X [Codice di condotta]. Capo 5 - Disposizioni specifiche per le misure unilaterali Articolo INST.34 ter - Procedure speciali per le misure correttive e il riequilibrio 1. Ai fini del capo 3 [Controllo delle sovvenzioni], articolo 3.12 [Misure correttive] e della parte seconda, rubrica prima, titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile], capo 9 [Disposizioni istituzionali], articolo 9.4 [Riequilibrio], paragrafi 2 e 3, il presente titolo si applica con le modifiche di cui al presente articolo. 2. In deroga all'articolo INST.15 [Costituzione di un collegio arbitrale] e all'allegato INST-X [Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie], se le parti non raggiungono un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro due giorni, il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice estrae a sorte un arbitro dal sottoelenco di ciascuna parte e il presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco dei presidenti istituito a norma dell'articolo INST.27 [Elenchi degli arbitri] entro un giorno dallo scadere del termine di due giorni. Il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte dell'arbitro o del presidente. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro due giorni dalla data in cui è stata informata della nomina. La riunione organizzativa di cui all'articolo 10 dell'allegato INST-X [Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie] ha luogo entro due giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 3. In deroga all'articolo 11 dell'allegato INST-X [Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie], la parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro sette giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro sette giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte della parte attrice. Il collegio arbitrale adegua qualunque altro termine rilevante della procedura di risoluzione delle controversie secondo necessità per garantire la presentazione tempestiva della relazione. 4. L'articolo INST.20 [Lodo del collegio arbitrale] non si applica e i riferimenti al lodo contenuti nel presente titolo si intendono fatti alla decisione di cui 424 (a) al titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile], capo 3 [Controllo delle sovvenzioni], articolo 3.12 [Misure correttive], paragrafo 10, o (b) all'articolo 9.4 [Riequilibrio], paragrafo 3, lettera c). 5. In deroga all'articolo INST.23 [Verifica dell'esecuzione], paragrafo 2, il collegio arbitrale comunica la decisione alle parti entro 30 giorni dalla data in cui è presentata la domanda. Articolo INST.34 quater - Sospensione degli obblighi ai fini dell'articolo LPFS.3.12, paragrafo 12, dell'articolo FISH.9, paragrafo 5, e dell'articolo FISH.14, paragrafo 7 1. Il livello di sospensione degli obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivanti dal presente accordo o da un accordo integrativo causato direttamente dalle misure correttive a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali misure fino alla data di pronuncia del lodo arbitrale. 2. Il livello di sospensione degli obblighi richiesto dalla parte attrice e la determinazione del livello di sospensione degli obblighi da parte del collegio arbitrale si basano non su semplici asserzioni, congetture o remote possibilità, bensì su fatti che dimostrano che l'annullamento o il pregiudizio dei benefici deriva direttamente dall'applicazione della misura correttiva e colpisce determinati beni, prestatori di servizi, investitori o altri operatori economici. 3. Il livello di annullamento o pregiudizio dei benefici richiesto dalla parte attrice o determinato dal collegio arbitrale: (a) non comprende risarcimenti a carattere sanzionatorio, né interessi o perdite ipotetiche di profitti o di opportunità commerciali, (b) è ridotto degli importi corrispondenti ad eventuali rimborsi precedenti di dazi, risarcimenti dei danni o altre forme di compensazione già percepite dagli operatori interessati della parte in questione, e (c) non comprende il contributo all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante da azioni od omissioni intenzionali o negligenti della parte interessata o di qualsiasi persona o entità nei confronti della quale sono chieste le misure correttive in forza della prevista sospensione degli obblighi. Articolo INST.34 quinquies - Condizioni per il riequilibrio, le misure correttive, compensative e di salvaguardia Qualora una Parte adotti una misura a norma del capo terzo [Controllo delle sovvenzioni], articolo 3.12 [Misure correttive], o della rubrica prima [Commercio], titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile], capo nono [Disposizioni istituzionali], articolo 9.4 [Riequilibrio], della rubrica terza [Trasporto su strada], articolo ROAD.11 [Misure correttive], della parte seconda, rubrica quinta, articolo FISH.9 [Misure compensative in caso di ritiro o riduzione dell'accesso] o articolo FISH.14 [Misure correttive e risoluzione delle controversie], o della parte sesta, titolo III, articolo INST.36 [Misure di salvaguardia], tale misura si applica solamente in relazione alle disposizioni contemplate ai sensi dell'articolo INST.10 [Ambito di applicazione] e si conforma, mutatis mutandis, alle condizioni di cui all'articolo INST.24 [Misure correttive temporanee], paragrafo 3. 425 TITOLO II - BASE DELLA COOPERAZIONE Articolo COMPROV.4 - Democrazia, Stato di diritto e diritti umani 1. Le parti continuano a difendere i valori e i principi condivisi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani che ne sottendono le politiche interne e internazionali. Esse ribadiscono il rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei trattati internazionali in materia di diritti umani di cui sono parte. 2. Le parti promuovono detti valori e principi condivisi nei consessi internazionali. Esse cooperano per promuovere tali valori e principi, anche con o nei paesi terzi. Articolo COMPROV.5 - Lotta ai cambiamenti climatici 1. Le parti ritengono che i cambiamenti climatici costituiscano una minaccia esistenziale per l'umanità e ribadiscono il loro impegno a rafforzare la risposta globale a questa minaccia. La lotta ai cambiamenti climatici causati dall'uomo delineata nel processo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), in particolare l'accordo di Parigi adottato dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nella sua 21a sessione ("accordo di Parigi), è alla base delle politiche interne ed estere dell'Unione e del Regno Unito. Ciascuna parte rispetta pertanto l'accordo di Parigi e il processo istituito dall'UNFCC e si astiene da atti o omissioni che possano vanificare nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi. 2. Le parti perorano la causa della lotta ai cambiamenti climatici nei consessi internazionali, anche schierandosi a fianco di altri paesi e regioni per innalzarne le ambizioni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Articolo COMPROV.6 - Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia. 2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori: (a) adottando misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione; e (b) istituendo un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni effettive in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 3. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori. 426 Articolo COMPROV.7 - Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali 1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti dei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. 2. Le parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in materia di lotta al traffico illegale di SALW e relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di rispettare i rispettivi impegni assunti in forza di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il Programma d’azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale nelle armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. 3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Le parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali. 4. Le parti si impegnano in tal senso ad attuare pienamente il trattato sul commercio delle armi e a cooperare reciprocamente nell'ambito dello stesso, promuovendo altresì l'universalizzazione e la piena esecuzione di detto trattato da parte di tutti gli Stati membri dell'ONU. 5. Le parti si impegnano pertanto a cooperare negli sforzi per regolamentare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi. 6. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori. Articolo COMPROV.8 - I delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale 1. Le parti ribadiscono che i delitti più gravi che riguardano l’insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale, anche nell'ambito della Corte penale internazionale. Le parti convengono di sostenere pienamente l'universalità e l'integrità dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e dei relativi strumenti. 2. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori. Articolo COMPROV.9 - Lotta al terrorismo 1. Le parti cooperano a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni in conformità del diritto internazionale, compresi, se applicabili, gli accordi internazionali connessi alla lotta al terrorismo, il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale in materia di diritti umani, e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. 2. Le parti intensificano la cooperazione in materia di lotta al terrorismo, compresa la prevenzione e il contrasto dell'estremismo violento e del finanziamento del terrorismo, al fine di promuovere gli interessi comuni di sicurezza, tenendo conto della strategia globale delle Nazioni 427 Unite contro il terrorismo e delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fatta salva la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale e gli scambi di intelligence. 3. Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori. Scopo di questo dialogo sarà anche promuovere e agevolare: (a) la condivisione di valutazioni della minaccia terroristica; (b) lo scambio di migliori prassi e conoscenze in materia di lotta al terrorismo; (c) la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni; e (d) scambi sulla cooperazione nel quadro delle organizzazioni multilaterali. Articolo COMPROV.10 - Protezione dei dati personali 1. Le parti affermano il loro impegno a garantire un elevato livello di protezione dei dati personali. Esse si adoperano per collaborare per promuovere elevati standard internazionali. 2. Le parti riconoscono che gli individui hanno diritto alla protezione dei dati personali e della vita privata e che norme elevate a tale proposito contribuiscono alla fiducia nell'economia digitale e allo sviluppo degli scambi e rappresentano un fattore abilitante fondamentale per una cooperazione efficace nelle attività di contrasto. A tal fine le parti si impegnano a onorare, nel quadro delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, gli impegni assunti nel presente accordo in relazione a tale diritto. 3. Le parti cooperano a livello bilaterale e multilaterale nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna. Nella cooperazione possono rientrare il dialogo, lo scambio di conoscenze e la cooperazione in materia di contrasto, secondo il caso, in relazione alla protezione dei dati personali. 4. Ove il presente accordo o eventuale accordo integrativo preveda il trasferimento di dati personali, detto trasferimento ha luogo nell'osservanza delle norme in materia di trasferimenti internazionali di dati personali della parte che li trasferisce. A fini di chiarezza, il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione di disposizioni specifiche del presente accordo relative al trasferimento dei dati personali, in particolare l'articolo DIGIT.7 [Protezione dei dati personali e della vita privata] e l'articolo LAWGEN.4 [Protezione dei dati personali], e lascia impregiudicata la parte sesta [Risoluzione delle controversie], titolo I. Ove necessario, ciascuna parte fa il possibile, nel rispetto delle proprie norme sui trasferimenti internazionali di dati personali, per stabilire le misure di salvaguardia necessarie per il trasferimento di dati personali, tenendo conto delle raccomandazioni del consiglio di partenariato di cui all'articolo INST.1 [Consiglio di partenariato], paragrafo 4, lettera h). Articolo COMPROV.11 - Cooperazione mondiale su questioni di interesse economico, ambientale e sociale condiviso 1. Le parti riconoscano l'importanza della cooperazione mondiale per affrontare questioni di interesse economico, ambientale e sociale condiviso. Se nell'interesse reciproco, promuovono soluzioni multilaterali a problemi comuni. 2. Pur mantenendo autonomia decisionale e fatte salve altre disposizioni del presente accordo o eventuale accordo integrativo, le parti si adoperano per cooperare su questioni mondiali, attuali 428 ed emergenti di interesse comune come pace e sicurezza, cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile, inquinamento transfrontaliero, tutela dell'ambiente, digitalizzazione, salute pubblica e tutela dei consumatori, fiscalità, stabilità finanziaria, commercio libero ed equo e investimenti. A tal fine le parti si adoperano per mantenere un dialogo costante ed efficace e coordinano le rispettive posizioni nelle organizzazioni e nei consessi multilaterali cui partecipano, segnatamente le Nazioni Unite, il Gruppo dei Sette (G-7) e il Gruppo dei Venti (G-20), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale e l'Organizzazione mondiale del commercio. Articolo COMPROV.12 - Elementi essenziali L'articolo COMPROV.4 [Democrazia, rispetto dello Stato di diritto e diritti umani], paragrafo 1, l'articolo COMPROV.5 [Lotta ai cambiamenti climatici], paragrafo 1, e l'articolo COMPROV.6 [Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa], paragrafo 1, costituiscono elementi essenziali del partenariato istituito dal presente accordo o eventuale accordo integrativo. TITOLO III - ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI E MISURE DI SALVAGUARDIA Articolo INST.35 - Adempimento degli obblighi descritti come elementi essenziali 1. La parte che ritenga l'altra parte responsabile di un inadempimento grave e sostanziale degli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo COMPROV.12 [Elementi essenziali] può decidere di denunciare o sospendere, in tutto o in parte, il funzionamento del presente accordo o eventuale accordo integrativo. 2. Prima di procedere, la parte che si appella alle disposizioni del presente articolo chiede che il consiglio di partenariato si riunisca immediatamente per trovare una soluzione tempestiva e accettabile per entrambe. In mancanza di soluzione accettabile per le parti entro 30 giorni dalla data richiesta al consiglio di partenariato, detta parte può prendere le misura di cui al paragrafo 1. 3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo o eventuale accordo integrativo. 4. Le parti ritengono che, perché una situazione configuri inadempimento grave e sostanziale degli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo COMPROV.12 [Elementi essenziali], la sua natura e gravità dovrebbero essere di eccezionalità tale da minacciare la pace e la sicurezza o da avere ripercussioni internazionali. A fini di chiarezza, si considera sempre atto o omissione che possa vanificare nella sostanza l'oggetto e la finalità dell'accordo di Parigi un inadempimento grave e sostanziale ai fini del presente articolo. Articolo INST.36 - Misure di salvaguardia 1. In caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura settoriale o regionale, anche in relazione alle attività di pesca e alle comunità da esse dipendenti, che rischiano di protrarsi nel tempo, la parte interessata può prendere opportune misure di salvaguardia unilateralmente. Tali misure di salvaguardia sono di portata e durata limitata a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo. 2. La parte interessata notifica senza ritardo tale decisione all'altra parte per il tramite del consiglio di partenariato e fornisce tutte le informazioni pertinenti. Le parti avviano 429 immediatamente consultazioni in sede di consiglio di partenariato per trovare una soluzione accettabile per entrambe. 3. La parte interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 2, a meno che la procedura di consultazione prevista al paragrafo 2 non sia conclusa congiuntamente prima della scadenza del termine fissato. Se circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato precludono un esame preliminare, la parte interessata può applicare immediatamente le misure di salvaguardia strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione. La parte interessata notifica senza ritardo le misure adottate al consiglio di partenariato e fornisce tutte le informazioni pertinenti. 4. Se una misura di salvaguardia presa dalla parte interessata crea uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi ai sensi del presente accordo o eventuale accordo integrativo, l'altra parte può prendere misure di riequilibrio proporzionate, purché strettamente necessarie a correggere tale squilibrio. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo. I paragrafi da 2 a 4 si applicano mutatis mutandis a dette misure di riequilibrio. 5. Ciascuna parte può, senza previo ricorso alle consultazioni di cui all'articolo INST.13 [Consultazioni], avviare la procedura di arbitrato di cui all'articolo INST.14 [Procedura di arbitrato] per contestare la misura adottata dall'altra parte in applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. 6. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 e le misure di riequilibrio di cui al paragrafo 5 possono essere disposte anche in relazione a un eventuale accordo integrativo, salvo che questo non disponga diversamente. 430 PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI FINALI Articolo FINPROV.1 - Ambito di applicazione territoriale 1. Il presente accordo si applica: (a) ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate; e (b) al territorio del Regno Unito. 2. Il presente accordo si applica anche al Baliato di Guernsey, al Baliato di Jersey e all'Isola di Man nella misura indicata alla rubrica quinta [Pesca] e alla rubrica sesta [Altre disposizioni], articolo OTH.9 [Applicazione geografica], della parte seconda del presente accordo. 3. Il presente accordo non si applica a Gibilterra né produce effetti in quel territorio. 4. Il presente accordo non si applica ai territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito: Anguilla, Bermuda, Territori dell'Antartico britannico, Territori britannici dell'Oceano indiano, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Isole Falkland, Montserrat, Isole Pitcairn, Henderson, Ducie e Oeno, Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha, Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud, Isole Turks e Caicos. Articolo FINPROV.2 - Relazioni con altri accordi Il presente accordo o eventuale accordo integrativo si applica fatti salvi eventuali accordi bilaterali precedenti tra il Regno Unito, da una parte, e l'Unione e la Comunità europea dell'energia atomica, dall'altra. Le parti ribadiscono l'obbligo di attuare detti eventuali accordi. Articolo FINPROV.3 - Riesame Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni cinque anni le parti procedono a un riesame congiunto dell’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo e delle materie connesse. Articolo FINPROV.6 - Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate Nulla nel presente accordo dovrà interpretarsi in modo da imporre a una parte di mettere a disposizione informazioni classificate. Il materiale o le informazioni classificate trasmesse o scambiate tra le parti in forza del presente accordo o eventuale accordo integrativo sono trattate e protette in conformità dell'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate e di eventuali modalità di esecuzione pattuite ai sensi del medesimo. Le parti concordano istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate che si scambiano. 431 Articolo FINPROV.7 - Parti integranti del presente accordo 1. I protocolli, gli allegati, le appendici e le note a piè di pagina del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso. 2. Ciascuno degli allegati del presente accordo, comprese le relative appendici, costituisce parte integrante della sezione, del capo, del titolo, della rubrica o del protocollo che fa riferimento a tale allegato o cui si fa riferimento in tale allegato. A fini di chiarezza: (a) l'allegato INST-X [REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO E DEI COMITATI] costituisce parte integrante della parte prima, titolo III [Disposizioni istituzionali], (b) gli allegati ORIG-1 [NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO], ORIG-2 [REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO], ORIG-2A [CONTINGENTI DI ORIGINE E ALTERNATIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO DI CUI ALL'ALLEGATO ORIG-2], ORIG-2B [REGOLE TRANSITORIE SPECIFICHE PER PRODOTTO PER GLI ACCUMULATORI ELETTRICI E I VEICOLI ELETTRICI], ORIG-3 [DICHIARAZIONE DEL FORNITORE], ORIG-4 [TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE], ORIG-5 [DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA] e ORIG-6 [DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO] costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo secondo [Regole di origine], (c) l'allegato SPS-1 [CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO SPS.19, LETTERA D)] costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo terzo [Misure sanitarie e fitosanitarie], (d) l'allegato TBT-XX [ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO TBT.9, PARAGRAFO 4, SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI E LE MISURE PREVENTIVE, RESTRITTIVE E CORRETTIVE CONNESSE], l'allegato TBT-ZZ [ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO TBT.9, PARAGRAFO 5, SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ADOTTATE PER I PRODOTTI NON ALIMENTARI NON CONFORMI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO TBT.9, PARAGRAFO 4], l'allegato TBT-1 [VEICOLI A MOTORE, LORO ACCESSORI E PARTI], l'allegato TBT-2 [MEDICINALI], l'allegato TBT-3 [SOSTANZE CHIMICHE], l'allegato TBT-4 [PRODOTTI BIOLOGICI] e l'allegato TBT-5 [SCAMBI DI VINO] costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo quarto [Ostacoli tecnici agli scambi], (e) l'allegato CUSTMS-1 [OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI] costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo quinto [Dogane e agevolazione degli scambi], (f) gli allegati SERVIN-1 [MISURE ESISTENTI], SERVIN-2 [MISURE FUTURE], SERVIN-3 [VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI STABILIMENTO, PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ E VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI], SERVIN-4 [PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI INDIPENDENTI], SERVIN-5 [CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE] e SERVIN-6 [ ORIENTAMENTI PER INTESE SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI] costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo II [Servizi e investimenti], (g) l'allegato PPROC-1 [APPALTI PUBBLICI] costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo VI [Appalti pubblici], 432 (h) gli allegati ENER-1 [ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI, DEGLI IDROCARBURI E DELLE MATERIE PRIME], ENER-2 [SOVVENZIONI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE], ENER-3 [NON APPLICAZIONE DELL'ACCESSO DI TERZI E DELLA SEPARAZIONE PROPRIETARIA ALLE INFRASTRUTTURE] e ENER-4 [ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ DEGLI INTERCONNETTORI ELETTRICI NELL'ORIZZONTE TEMPORALE DEL MERCATO DEL GIORNO PRIMA] costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII [Energia], (i) l'allegato ENER-2 [SOVVENZIONI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE] costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo XI [PARITÀ DI CONDIZIONI PER UNA CONCORRENZA APERTA E LEALE E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE], (j) l'allegato AVSAF-1 [AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE] e qualunque allegato adottato in conformità all'articolo AVSAF.12 [Adozione e modifiche di allegati del presente titolo] costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica seconda, titolo secondo [Sicurezza aerea (safety)], (k) l'allegato ROAD-1 [TRASPORTO DI MERCI SU STRADA] costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica terza, titolo I [Trasporto di merci su strada], (l) gli allegati ROAD-2 [MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI E DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI SPECIALIZZATI], ROAD-3 [MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI E DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI SPECIALIZZATI] e ROAD-4 [MODELLO DI FOGLIO DI VIAGGIO PER I SERVIZI OCCASIONALI] costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica terza, titolo II [Trasporto di passeggeri su strada], (m) [gli allegati FISH.1, FISH.2, FISH.3 e FISH.4 [PROTOCOLLO SULL'ACCESSO ALLE ACQUE] costituiscono parte integrante della rubrica quinta [Pesca] della parte seconda]]; (n) l'allegato LAW-1 [SCAMBIO DI DATI SU DNA, IMPRONTE DIGITALI E IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI] costituisce parte integrante della parte terza, titolo II [Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli], (o) l'allegato LAW-2 [CODICE DI PRENOTAZIONE] costituisce parte integrante della parte terza, titolo III [Trasferimento e trattamento dei dati del codice di prenotazione], (p) l'allegato LAW-3 [FORME DI CRIMINALITÀ DI COMPETENZA DI EUROPOL] costituisce parte integrante della parte terza, titolo V [Cooperazione con Europol], (q) l'allegato LAW-4 [FORME GRAVI DI CRIMINALITÀ DI COMPETENZA DI EUROJUST] costituisce parte integrante della parte terza, titolo VI [Cooperazione con Eurojust], (r) l'allegato LAW-5 [MANDATO D'ARRESTO] costituisce parte integrante della parte terza, titolo VII [Consegna], (s) l'allegato LAW-6 [SCAMBIO DI INFORMAZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE – SPECIFICHE TECNICHE E PROCEDURALI] costituisce parte integrante della parte terza, titolo IX [Scambio di informazioni del casellario giudiziale]; (t) l'allegato LAW-7 [DEFINIZIONE DI TERRORISMO] costituisce parte integrante della parte terza, titolo III [Trasferimento e trattamento dei dati del codice di prenotazione], titolo VII [Consegna] e titolo XI [Congelamento e confisca], 433 (u) l'allegato LAW-8 [CONGELAMENTO E CONFISCA] costituisce parte integrante della parte terza, titolo XI [Congelamento e confisca], (v) l'allegato UNPRO-1 [ATTUAZIONE DELLE CONDIZIONI FINANZIARIE [articolo UNPRO.2.1.11]] costituisce parte integrante della parte quinta [Partecipazione ai programmi dell'Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie], capo primo, sezione 2 [Regole riguardanti il finanziamento della partecipazione ai programmi e alle attività dell'Unione], (w) l'allegato INST-X [REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE] e l'allegato INST-X [CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI] costituiscono parte integrante della parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], (x) l'ALLEGATO DEL PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LA LOTTA CONTRO LA FRODE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E SULL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI RISULTANTI DA DAZI E IMPOSTE costituisce parte integrante del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte, (y) gli allegati SSC-1 [TALUNE PRESTAZIONI IN DENARO ALLE QUALI NON SI APPLICA IL PROTOCOLLO], SSC-2 [RESTRIZIONE DEL DIRITTO DEI FAMILIARI DI LAVORATORI FRONTALIERI A PRESTAZIONI IN NATURA], SSC-3 [DIRITTI SUPPLEMENTARI PER I PENSIONATI CHE RITORNANO NELLO STATO COMPETENTE], SSC-4 [CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA O NON LO SI APPLICA], SSC-5 [PRESTAZIONI E ACCORDI CHE CONSENTONO DI APPLICARE L'ARTICOLO SSC.49 [Cumulo di prestazioni della stessa natura]], SSC-6 [DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI E DEL REGNO UNITO], SSC-7 [PARTE DI ESECUZIONE], e SSC-8 [DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO SSC.11 [LAVORATORI DISTACCATI]] e le relative appendici costituiscono parte integrante del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale. Articolo FINPROV.8 - Denuncia Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante notificazione scritta per via diplomatica all'altra parte. Il presente accordo o eventuale accordo integrativo cessa di essere in vigore il primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data della notifica. Articolo FINPROV.9 - Testi facenti fede Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tutte le versioni linguistiche dell'accordo sono sottoposte a revisione giuridica finale entro il 30 aprile 2021. Nonostante la frase precedente, la revisione giuridica finale della versione inglese dell'accordo è ultimata entro la data prevista all'articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria], paragrafo 1, se anteriore al 30 aprile 2021. Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridica finale sostituiscono ab initio le versioni firmate dell'accordo e sono confermate quali facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche tra le parti. 434 Articolo FINPROV.10 - Future adesioni all'Unione 1. L'Unione notifica al Regno Unito qualsiasi nuova richiesta di adesione all'Unione presentata da un paese terzo. 2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e un paese terzo relativi all'adesione di tale paese all'Unione86, quest'ultima si adopera: a) per fornire, su richiesta del Regno Unito e per quanto possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo o eventuale accordo integrativo; e b) per tenere conto di tutte le preoccupazioni espresse dal Regno Unito. 3. Il consiglio di partenariato esamina gli effetti sul presente accordo o eventuale accordo integrativo dell'adesione di un paese terzo all'Unione con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione. 4. Per quanto necessario, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di adesione di un paese terzo all'Unione, il Regno Unito e l'Unione: a) modificano il presente accordo o eventuale accordo integrativo; b) mettono in atto, con decisione del consiglio di partenariato, gli altri adeguamenti o disposizioni transitorie necessarie in relazione al presente accordo o eventuale accordo integrativo; (c) decidono in sede di consiglio di partenariato: i) se applicare l'articolo VSTV.1 [Visti per soggiorni di breve durata] ai cittadini di tale paese terzo; o ii) se stabilire disposizioni transitorie per quanto riguarda l'articolo VSTV.1 [Visti per soggiorni di breve durata] in relazione a tale paese terzo e ai suoi cittadini una volta che detto paese aderisce all'Unione. 5. In mancanza di una decisione a norma del paragrafo 4, lettera c), punti i) o ii), entro la data di entrata in vigore dell'accordo relativo all'adesione del paese terzo interessato all'Unione, l'articolo VSTV.1 [Visti per soggiorni di breve durata] non si applica ai cittadini di tale paese terzo. 6. Qualora stabilisca le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4, lettera c), punto ii), il consiglio di partenariato ne specifica la durata. Il consiglio di partenariato può prorogare la durata di tali disposizioni transitorie. 7. Prima della scadenza delle disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4, lettera c), punto ii), il consiglio di partenariato decide se applicare l'articolo VSTV.1 [Visti per soggiorni di breve durata] ai cittadini di tale paese terzo a decorrere dalla scadenza delle disposizioni transitorie. In mancanza di 86 A fini di chiarezza, i paragrafi da 2 a 9 si applicano in relazione ai negoziati per l'adesione all'Unione che hanno luogo tra l'Unione e un paese terzo dopo l'entrata in vigore del presente accordo, anche qualora la richiesta di adesione sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore del presente accordo. 435 tale decisione, l'articolo VSTV.1 [Visti per soggiorni di breve durata] non si applica ai cittadini di tale paese terzo a decorrere dalla scadenza delle disposizioni transitorie. 8. Il paragrafo 4, lettera c), e i paragrafi da 5 a 7 lasciano impregiudicate le prerogative dell'Unione a norma della propria legislazione interna. 9. A fini di chiarezza, fatti salvi il paragrafo 4, lettera c), e i paragrafi da 5 a 7, il presente accordo si applica nei confronti di un nuovo Stato membro dell'Unione dalla data di adesione di detto nuovo Stato membro all'Unione. Articolo FINPROV.10 bis - Disposizioni provvisorie per la trasmissione di dati personali al Regno Unito 1. Per la durata del periodo specificato la trasmissione di dati personali dall'Unione al Regno Unito non è considerata un trasferimento a un paese terzo ai sensi del diritto dell'Unione, a condizione che si applichi la normativa del Regno Unito in materia di protezione dei dati al 31 dicembre 2020, quale mantenuta e integrata nel diritto del Regno Unito dalla legge European Union (Withdrawal) Act 2018 e modificata dalla legge Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 201987 ("regime di protezione dei dati applicabile"), e a condizione che il Regno Unito non eserciti i poteri designati senza l'accordo dell'Unione in sede di consiglio di partenariato. 2. Fatti salvi i paragrafi da 3 a 11, il paragrafo 1 si applica anche ai trasferimenti di dati personali dall'Islanda, dal Principato del Liechtenstein e dal Regno di Norvegia al Regno Unito effettuati durante il periodo specificato a norma del diritto dell'Unione, quale applicato in tali Stati dall'accordo sullo Spazio economico europeo, concluso a Porto il 2 maggio 1992, fintantoché il paragrafo 1 si applica ai trasferimenti di dati personali dall'Unione al Regno Unito, a condizione che detti Stati notifichino per iscritto a entrambe le parti la loro espressa accettazione dell'applicazione di tale disposizione. 3. Nel presente articolo, per "poteri designati" si intendono i poteri: (a) di adottare disposizioni regolamentari a norma degli articoli 17A, 17C e 74 A della legge Data Protection Act 2018 del Regno Unito, (b) di emettere un nuovo documento che specifichi le clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 119A della legge Data Protection Act 2018 del Regno Unito, (c) di approvare un nuovo progetto di codice di condotta a norma dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) del Regno Unito, diverso da un codice di condotta che non possa essere invocato per fornire garanzie adeguate per i trasferimenti di dati personali a un paese terzo a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del GDPR del Regno Unito, (d) di approvare nuovi meccanismi di certificazione a norma dell'articolo 42, paragrafo 5, del GDPR del Regno Unito, diversi da meccanismi di certificazione che non possano essere invocati per fornire garanzie adeguate per i trasferimenti di dati personali a un paese terzo a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del GDPR del Regno Unito, (e) di approvare nuove norme vincolanti d'impresa a norma dell'articolo 47 del GDPR del Regno Unito, 87 Quale modificata dalla legge Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2020. 436 (f) di autorizzare nuove clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a), del GDPR del Regno Unito, o (g) di autorizzare nuovi accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del GDPR del Regno Unito. 4. Il "periodo specificato" inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, fatto salvo il paragrafo 5, termina: (a) alla data in cui la Commissione europea adotta decisioni di adeguatezza in relazione al Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 e dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, oppure (b) quattro mesi dopo l'inizio del periodo specificato, che è prorogato di altri due mesi a meno che una delle parti non vi si opponga, se quest'ultima data è anteriore. 5. Fatti salvi i paragrafi 6 e 7, qualora durante il periodo specificato il Regno Unito modifichi il regime di protezione dei dati applicabile o eserciti i poteri designati senza l'accordo dell'Unione in sede di consiglio di partenariato, il periodo specificato termina alla data in cui tali poteri sono esercitati o le modifiche entrano in vigore. 6. I riferimenti all'esercizio dei poteri designati ai paragrafi 1 e 5 non includono l'esercizio di tali poteri il cui effetto sia limitato all'allineamento con la pertinente normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati. 7. Qualunque atto che costituirebbe altrimenti una modifica del regime di protezione dei dati applicabile e che (a) sia adottato con l'accordo dell'Unione in sede di consiglio di partenariato, o (b) sia limitato all'allineamento con la pertinente normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati non è considerato una modifica del regime di protezione dei dati applicabile ai fini del paragrafo 5, bensì dovrebbe essere considerato parte del regime di protezione dei dati applicabile ai fini del paragrafo 1. 8. Ai fini dei paragrafi 1, 5 e 7, per "accordo dell'Unione in sede di consiglio di partenariato" si intende: (a) una decisione del consiglio di partenariato, quale descritta al paragrafo 11, o (b) un accordo presunto, quale descritto al paragrafo 10. 9. Qualora il Regno Unito notifichi all'Unione la proposta di esercitare i poteri designati o di modificare il regime di protezione dei dati applicabile, entro cinque giorni lavorativi ciascuna parte può chiedere la convocazione di una riunione del consiglio di partenariato, che deve avere luogo entro due settimane dalla data di tale richiesta. 10. Se non viene richiesta la convocazione di tale riunione, si ritiene che l'Unione abbia dato il suo accordo all'esercizio di detti poteri o alle suddette modifiche durante il periodo specificato. 437 11. Se viene richiesta la convocazione di tale riunione, in occasione della stessa il consiglio di partenariato valuta la proposta di esercizio dei poteri o le modifiche proposte e può adottare una decisione con cui dichiara di accettare tale esercizio o dette modifiche durante il periodo specificato. 12. Il Regno Unito, nei limiti del ragionevolmente possibile, informa l'Unione quando, durante il periodo specificato, conclude un nuovo strumento che può essere invocato per trasferire dati personali a un paese terzo ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del GDPR del Regno Unito o dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), della legge Data Protection Act 2018 del Regno Unito durante il periodo specificato. A seguito di una notifica del Regno Unito a norma del presente paragrafo, l'Unione può chiedere la convocazione di una riunione del consiglio di partenariato per discutere in merito allo strumento pertinente. 13. Alle controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente articolo non si applica il titolo I [Risoluzione delle controversie] della parte sesta. Articolo FINPROV.11 - Entrata in vigore e applicazione provvisoria 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate. 2. Le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal 1º gennaio 2021, a condizione che prima di tale data si siano notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione provvisoria. L'applicazione provvisoria cessa alla data anteriore fra le date seguenti: (a) il 28 febbraio 2021 o altra data stabilita dal consiglio di partenariato; o (b) la data di cui al paragrafo 1. 3. Dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, le parti considerano i riferimenti alla "data di entrata in vigore del presente accordo" o all'"entrata in vigore del presente accordo" contenuti nel presente accordo come riferimenti alla data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria. 438 Съставено в Брюксел и Лондон на тридесети декември две хиляди и двадесета година. Hecho en Bruselas y Londres, el treinta de diciembre de dos mil veinte. V Bruselu a v Londýně dne třicátého prosince dva tisíce dvacet. Udfærdiget i Bruxelles og London, den tredivte december to tusind og tyve. Geschehen zu Brüssel und London am dreißigsten Dezember zweitausendzwanzig. Kahe tuhande kahekümnenda aasta detsembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis ja Londonis. Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο, στις τριάντα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι. Done at Brussels and London on the thirtieth day of December in the year two thousand and twenty. Fait à Bruxelles et à Londres, le trente décembre deux mille vingt. Arna dhéanamh sa Bhruiséil agus i Londain, an tríochadú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle fiche. Sastavljeno u Bruxellesu i Londonu tridesetog prosinca godine dvije tisuće dvadesete. Fatto a Bruxelles e Londra, addì trenta dicembre duemilaventi. Briselē un Londonā, divi tūkstoši divdesmitā gada trīsdesmitajā decembrī. Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų gruodžio trisdešimtą dieną Briuselyje ir Londone. Kelt Brüsszelben és Londonban, a kétezer-huszadik év december havának harmincadik napján. Magħmul fi Brussell u Londra, fit-tletin jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u għoxrin. Gedaan te Brussel en Londen, dertig december tweeduizend twintig. Sporządzono w Brukseli i Londynie dnia trzydziestego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego. Feito em Bruxelas e em Londres, em trinta de dezembro de dois mil e vinte. Întocmit la Bruxelles și la Londra la treizeci decembrie două mii douăzeci. V Bruseli a Londýne tridsiateho decembra dvetisícdvadsať. V Bruslju in Londonu, tridesetega decembra dva tisoč dvajset. Tehty Brysselissä ja Lontoossa kolmantenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä. Som skedde i Bryssel och i London den trettionde december år tjugohundratjugo. 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(cid:70)(cid:94)(cid:128)(cid:149)(cid:184)(cid:71)(cid:94)(cid:105)(cid:140)(cid:149)(cid:184)(cid:79)(cid:140)(cid:105)(cid:93)(cid:149)(cid:184)(cid:93)(cid:83)(cid:184)(cid:47)(cid:158)(cid:88)(cid:8)(cid:37)(cid:158)(cid:94)(cid:165)(cid:83)(cid:140)(cid:102)(cid:83)(cid:184)(cid:94)(cid:184)(cid:93)(cid:83)(cid:184)(cid:52)(cid:158)(cid:130)(cid:83)(cid:140)(cid:93)(cid:83)(cid:184)(cid:93)(cid:149)(cid:184)(cid:66)(cid:149)(cid:158)(cid:165)(cid:94)(cid:184) (cid:70)(cid:94)(cid:140)(cid:165)(cid:158)(cid:173)(cid:184)(cid:71)(cid:94)(cid:101)(cid:83)(cid:165)(cid:173)(cid:130)(cid:184)(cid:77)(cid:140)(cid:105)(cid:165)(cid:184)(cid:83)(cid:128)(cid:184)(cid:65)(cid:83)(cid:158)(cid:105)(cid:105)(cid:184)(cid:37)(cid:158)(cid:105)(cid:165)(cid:83)(cid:140)(cid:105)(cid:105)(cid:184)(cid:183)(cid:105)(cid:184)(cid:51)(cid:158)(cid:128)(cid:83)(cid:140)(cid:93)(cid:94)(cid:105)(cid:184)(cid:93)(cid:94)(cid:184)(cid:66)(cid:149)(cid:158)(cid:93)(cid:184) 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(cid:45)(cid:150)(cid:158)(cid:184)(cid:45)(cid:150)(cid:158)(cid:94)(cid:140)(cid:83)(cid:93)(cid:94)(cid:184)(cid:126)(cid:149)(cid:140)(cid:173)(cid:140)(cid:101)(cid:83)(cid:158)(cid:105)(cid:126)(cid:94)(cid:165)(cid:184)(cid:72)(cid:165)(cid:149)(cid:158)(cid:90)(cid:158)(cid:105)(cid:165)(cid:83)(cid:147)(cid:146)(cid:105)(cid:94)(cid:140)(cid:184)(cid:149)(cid:91)(cid:102)(cid:184)(cid:66)(cid:149)(cid:158)(cid:93)(cid:105)(cid:158)(cid:130)(cid:83)(cid:140)(cid:93)(cid:184) (cid:184) ALLEGATI ALLEGATO INST: REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO E DEI COMITATI Articolo 1 Presidente 1. L'Unione e il Regno Unito si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti dei rispettivi copresidenti designati. Si ritiene che un copresidente sia autorizzato a rappresentare rispettivamente l'Unione o il Regno Unito fino a quando non sia stata comunicata all'altra parte la nomina di un nuovo copresidente. 2. Le decisioni dei copresidenti previste dal presente regolamento interno sono adottate di comune accordo. 3. Un copresidente può essere sostituito da un delegato per una determinata riunione. Il copresidente, o il suo delegato, informa quanto prima della delega l'altro copresidente e il segretariato del consiglio di partenariato. Nel presente regolamento interno i riferimenti ai copresidenti si intendono fatti anche ai delegati. Articolo 2 Segretariato Il segretariato del consiglio di partenariato (il "segretariato") è composto da un funzionario dell'Unione e un funzionario del governo del Regno Unito. Il segretariato assolve i compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento interno. L'Unione e il Regno Unito si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti del funzionario membro del segretariato del consiglio di partenariato rispettivamente per l'Unione e per il Regno Unito. Si ritiene che tale funzionario continui ad agire in qualità di membro del segretariato per l'Unione o per il Regno Unito fino a quando l'Unione o il Regno Unito non abbiano comunicato la nomina di un nuovo membro. Articolo 3 Riunioni 1. Le riunioni del consiglio di partenariato sono convocate dal segretariato, alla data e all'ora convenute dai copresidenti. Se l'Unione o il Regno Unito presenta una richiesta di riunione tramite il segretariato, il consiglio di partenariato si adopera per riunirsi entro 30 giorni da tale richiesta, o prima, nei casi previsti dal presente accordo. 2. Il consiglio di partenariato si riunisce alternatamente a Bruxelles e a Londra, salvo che i copresidenti non decidano diversamente. 3. In deroga al paragrafo 2 i copresidenti possono concordare che una riunione del consiglio di partenariato si tenga in videoconferenza o teleconferenza. 443 Articolo 4 Partecipazione alle riunioni 1. Con ragionevole anticipo rispetto a ciascuna riunione, l'Unione e il Regno Unito si informano a vicenda tramite il segretariato in merito alla composizione prevista delle rispettive delegazioni e indicano il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione. 2. Ove opportuno i copresidenti possono, di comune accordo, invitare esperti (cioè funzionari non governativi) ad assistere alle riunioni del consiglio di partenariato affinché forniscano informazioni su argomenti specifici e solo per le parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici. Articolo 5 Documenti Il segretariato numera e distribuisce all'Unione e al Regno Unito i documenti scritti su cui sono basate le deliberazioni del consiglio di partenariato. Articolo 6 Corrispondenza 1. L'Unione e il Regno Unito trasmettono tramite il segretariato la corrispondenza indirizzata al consiglio di partenariato. La corrispondenza può essere trasmessa in qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche per posta elettronica. 2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al consiglio di partenariato sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5. 3. Tutta la corrispondenza inviata dai copresidenti, o a questi direttamente indirizzata, è inoltrata al segretariato e distribuita, ove opportuno, in conformità dell'articolo 5. Articolo 7 Ordine del giorno delle riunioni 1. Per ciascuna riunione il segretariato redige un progetto di ordine del giorno provvisorio. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso ai copresidenti, insieme alla documentazione pertinente, almeno 10 giorni prima della data della riunione. 2. L'ordine del giorno provvisorio contiene i punti richiesti dall'Unione o dal Regno Unito. I punti richiesti sono trasmessi al segretariato, insieme alla documentazione pertinente, almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. 3. Almeno cinque giorni prima della data della riunione, i copresidenti decidono l'ordine del giorno provvisorio. 444 4. Il consiglio di partenariato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Su richiesta dell'Unione o del Regno Unito, per consenso può essere iscritto all'ordine del giorno un punto diverso da quelli già contemplati dall'ordine del giorno provvisorio. 5. Di comune accordo i copresidenti possono ridurre o prolungare i periodi precisati ai paragrafi da 1 a 3, al fine di tener conto delle esigenze di un determinato caso. Articolo 8 Verbali 1. Entro 15 giorni dalla fine della riunione il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale viene trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni. Quest'ultimo può presentare osservazioni entro sette giorni dalla data di ricevimento del progetto di verbale. 2. Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell'ordine del giorno, precisando all'occorrenza: (a) i documenti presentati al consiglio di partenariato; (b) le dichiarazioni che uno dei copresidenti abbia chiesto di mettere a verbale; e (c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti. 3. Il verbale comprende un allegato contenente l'elenco dei partecipanti con l'indicazione, per ciascuna delegazione, dei nomi e delle funzioni di tutte le persone che hanno partecipato alla riunione. 4. Il segretariato adegua il progetto di verbale in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale riveduto è approvato dai copresidenti entro 28 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Approvato il verbale, i membri del segretariato ne autenticano due esemplari mediante l'apposizione della loro firma. L'Unione e il Regno Unito ricevono ciascuno un esemplare autentico. I copresidenti possono concordare che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfino tale prescrizione. Articolo 9 Decisioni e raccomandazioni 1. Tra una riunione e l'altra, il consiglio di partenariato può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta. Il testo di un progetto di decisione o di raccomandazione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro copresidente nella lingua di lavoro del consiglio di partenariato. L'altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio accordo sul progetto di decisione o di raccomandazione. Se l'altra parte non esprime il proprio accordo, la decisione o la raccomandazione proposta viene discussa e può essere adottata nella successiva riunione del consiglio di partenariato. I progetti di decisione o di raccomandazione sono considerati adottati dopo che l'altra parte ha espresso il proprio accordo e sono iscritti nel verbale della successiva riunione del consiglio di partenariato a norma dell'articolo 8. 445 2. Nei casi in cui il consiglio di partenariato adotta decisioni o raccomandazioni, nel titolo di tali atti sono inseriti i termini "decisione" o "raccomandazione" rispettivamente. Il segretariato protocolla ogni decisione o raccomandazione con un numero d'ordine e un riferimento alla data di adozione. 3. Le decisioni adottate dal consiglio di partenariato specificano la data da cui hanno effetto. 4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal consiglio di partenariato sono redatte in duplice copia nelle lingue facenti fede e firmate dai copresidenti e il segretariato le trasmette all'Unione e al Regno Unito immediatamente dopo la firma. I copresidenti possono concordare che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfino la prescrizione relativa alla firma. Articolo 10 Trasparenza 1. I copresidenti possono concordare che il consiglio di partenariato si riunisca in seduta pubblica. 2. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di partenariato nelle rispettive Gazzette ufficiali o online. 3. Se l'Unione o il Regno Unito presenta al consiglio di partenariato informazioni riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, l'altra parte tratta le informazioni ricevute come riservate. 4. Gli ordini del giorno provvisori delle riunioni sono resi pubblici prima dello svolgimento della riunione del consiglio di partenariato. I verbali delle riunioni sono resi pubblici dopo essere stati approvati conformemente all'articolo 8. 5. La pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi da 2 a 4 è effettuata in conformità delle norme di entrambe le parti applicabili in materia di protezione dei dati. Articolo 11 Lingue 1. Le lingue ufficiali del consiglio di partenariato sono le lingue ufficiali dell'Unione e del Regno Unito. 2. La lingua di lavoro del consiglio di partenariato è l'inglese. Salvo che i copresidenti non decidano diversamente, il consiglio di partenariato delibera in base a documenti redatti in inglese. 3. Il consiglio di partenariato adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo nelle lingue dei testi facenti fede dell'accordo. Tutte le altre decisioni del consiglio di partenariato, comprese quelle che modificano il presente regolamento interno, sono adottate nella lingua di lavoro di cui al paragrafo 2. Articolo 12 Spese 446 1. L'Unione e il Regno Unito si assumono rispettivamente l'onere delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del consiglio di partenariato. 2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante. 3. Le spese relative all'interpretazione nelle o dalle lingue di lavoro del consiglio di partenariato durante le riunioni sono a carico della parte che chiede l'interpretazione. 3. Ciascuna parte è responsabile della traduzione, se richiesta a norma dell'articolo 11, delle decisioni e degli altri documenti nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali e sostiene le spese che tale traduzione comporta. Articolo 13 Comitati 1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, ai comitati si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 1 a 12. 2. I comitati informano il consiglio di partenariato del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni con sufficiente anticipo e riferiscono al consiglio di partenariato sui risultati e sulle conclusioni di ciascuna riunione. 447 ALLEGATO ORIG-1: NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO Nota 1 Principi generali 1. Il presente allegato fissa le regole generali per le prescrizioni applicabili dell'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto] di cui all'articolo ORIG.3 [Prescrizioni generali], paragrafo 1, lettera c), del presente accordo. 2. Ai fini del presente allegato e dell'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto], le regole di origine per i prodotti ai sensi dell'articolo ORIG.3 [Prescrizioni generali], paragrafo 1, lettera c), del presente accordo riguardano la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore o peso massimo dei materiali non originari o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato e nell'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto]. 3. Il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso di qualsiasi imballaggio. 4. Il presente allegato e l'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto] si basano sul sistema armonizzato, come modificato il 1º gennaio 2017. Nota 2 Struttura dell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto 1. All'occorrenza, le note sulle sezioni o sui capi sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capo, alla voce o alla sottovoce pertinente. 2. Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto] si applica al prodotto corrispondente indicato nella colonna 1 dell'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto]. 3. Se un prodotto è soggetto a regole di origine alternative specifiche per prodotto, il prodotto è originario di una parte se soddisfa una delle alternative. 4. Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include diverse prescrizioni, il prodotto è originario di una parte solo se soddisfa tutte le prescrizioni. 5. Ai fini del presente allegato e dell'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto] si applicano le definizioni seguenti: (a) "sezione", una sezione del sistema armonizzato; (b) "capo", le prime due cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato; (c) "voce", le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato; e 448 (d) "sottovoce", le prime sei cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato. 2. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le abbreviazioni seguenti: "CC": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi capo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capo del prodotto; ciò significa che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione del prodotto deve essere classificato in un capo (livello a 2 cifre del sistema armonizzato) diverso da quello del prodotto (cioè un cambiamento di capo); "CTH": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto; ciò significa che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione del prodotto deve essere classificato in una voce (livello a 4 cifre del sistema armonizzato) diversa da quella del prodotto (cioè un cambiamento di voce); "CTSH": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto; ciò significa che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione del prodotto deve essere classificato in una sottovoce (livello a 6 cifre del sistema armonizzato) diversa da quella del prodotto (cioè un cambiamento di sottovoce). Nota 3 Applicazione delle regole di origine specifiche per prodotto 1. L'articolo ORIG.3, paragrafo 2 [Prescrizioni generali], del presente accordo, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario e che sono utilizzati nella produzione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stesso stabilimento di una parte, dove sono utilizzati tali prodotti. 2. Se una regola di origine specifica per prodotto esclude specificamente determinati materiali non originari o stabilisce che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non deve superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano ai materiali non originari classificati altrove nel sistema armonizzato. 3. Esempio 1: quando la regola per i bulldozer (sottovoce SA 8429.11) prevede: "CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.31 parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 84.25 a 84.30", l'impiego di materiali non originari classificati in voci diverse da 84.29 e 84.31 — quali viti (voce SA 73.18), fili e conduttori isolati per l'elettricità (voce SA 85.44) e vari apparecchi elettronici (capo SA 85) — non è limitato. Esempio 2: quando la regola per la voce 35.05 (destrina ed altri amidi e fecole modificati; colle a base di amidi o di fecole ecc.) prevede: "CTH, eccetto da materiali non originari della voce 11.08", l'impiego di materiali non originari classificati in voci diverse da 11.08 (amidi e fecole, inulina), quali i materiali del capo 10 (cereali), non è limitato. 4. Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, ciò non vieta l'utilizzo di altri materiali che non sono in grado di soddisfare tale regola a causa della loro natura intrinseca. Nota 4 Calcolo del valore massimo dei materiali non originari 449 Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti: (a) per "valore in dogana" si intende il valore determinato in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994; (b) per "EXW" o "prezzo franco fabbrica" si intende (i) il prezzo del prodotto pagato o da pagare al produttore nel cui stabilimento è stata eseguita l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto, meno le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; o (ii) se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi realmente sostenuti per la produzione del prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto nella parte esportatrice: (A) inclusi le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto; e (B) escluse le spese di trasporto, di assicurazione e tutte le altre spese sostenute per il trasporto del prodotto ed eventuali imposte interne della parte esportatrice, che sono o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. (iii) Ai fini del punto i), quando l'ultima produzione è stata data in appalto a un produttore, il termine "produttore" di cui al punto i) si riferisce alla persona che ha incaricato il subappaltatore; (c) per "MaxNOM" si intende il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale e calcolato secondo la formula seguente: VNM MaxNOM (%) = × 100 EXW (d) per "VNM" si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il valore dei materiali non originari non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per essi nell'Unione o nel Regno Unito; il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto può essere calcolato sulla base della formula relativa al valore medio ponderato o di un altro metodo di valutazione dell'inventario basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte. 450 Nota 5 Definizioni dei processi di cui alle sezioni da V a VII dell'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto] Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti: (a) per "procedimenti biotecnologici" si intende (i) la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione, la modifica genetica di microorganismi (batteri, virus, compresi i batteriofagi ecc.) o di cellule umane, animali o vegetali; e (ii) la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari (geni isolati, frammenti di geni e plasmidi) o la fermentazione; (b) per "modifica della dimensione delle particelle" si intende la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime; (c) per "reazione chimica" si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura, rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola, ad eccezione delle seguenti che non sono considerate reazioni chimiche ai fini della presente definizione: (i) la dissoluzione in acqua o in altri solventi; (ii) l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o (iii) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione; (d) per "distillazione" si intende (i) la distillazione atmosferica: un processo di separazione in cui gli oli di petrolio sono convertiti, in una torre di distillazione, in frazioni in base al punto di ebollizione e in seguito il vapore è condensato in diverse frazioni di gas liquefatti; i prodotti ottenuti dalla distillazione di petrolio possono includere gas di petrolio liquefatto, nafta, benzina, cherosene, gasolio o combustibile per riscaldamento, gasolio leggero e olio lubrificante; e (ii) la distillazione sotto vuoto: distillazione a pressione inferiore alla pressione atmosferica, ma non così bassa da classificare come distillazione molecolare; la distillazione sotto vuoto è utilizzata per la distillazione di materiali altobollenti e termosensibili, quali distillati pesanti del petrolio per produrre gasolio pesante sotto vuoto e residui; (e) per "separazione di isomeri" si intende l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri; 451 (f) per "miscelatura e mescolatura" si intende la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, ad eccezione dell'aggiunta di diluenti, al solo fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime; (g) per "produzione di materiali standard" (comprese le soluzioni standard) si intende la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore; e (h) per "depurazione" si intende un processo che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità o nella riduzione o eliminazione di impurità in modo da ottenere un bene adatto a una o più delle applicazioni seguenti: (i) sostanze farmaceutiche, mediche, cosmetiche, veterinarie o alimentari; (ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio; (iii) elementi e componenti per l'uso in microelettronica; (iv) usi ottici specializzati; (v) uso biotecnico, ad esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore; (vi) vettori usati in processi di separazione; o (vii) usi di tipo nucleare. Nota 6 Definizioni dei termini utilizzati nella sezione XI dell'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto] Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti: (a) per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07; (b) per "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali il cui uso è limitato allo stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. Le "fibre naturali" comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci 50.02 e 50.03, le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e le altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05; (c) per "stampa" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico; e 452 (d) per "stampa (operazione indipendente)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, gasatura, processo di air-tumbler, tenditura, macinazione, vaporizzazione e restringimento e decatissaggio a umido), a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. Nota 7 Tolleranze applicabili ai prodotti contenenti due o più materiali tessili di base 1. Ai fini della presente nota i materiali tessili di base sono i seguenti: (a) seta; (b) lana; (c) peli grossolani; (d) peli fini; (e) crini; (f) cotone; (g) carta e materiali per la fabbricazione della carta; (h) lino; (i) canapa; (j) iuta e altre fibre tessili liberiane; (k) sisal e altre fibre tessili del genere Agave; (l) cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali; (m) filamenti sintetici; (n) filamenti artificiali; (o) filamenti conduttori elettrici; (p) fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; (q) fibre sintetiche in fiocco di poliestere; (r) fibre sintetiche in fiocco di poliammide; 453 (s) fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; (t) fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; (u) fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; (v) fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene); (w) fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile); (x) altre fibre sintetiche in fiocco; (y) fibre artificiali in fiocco di viscosa; (z) altre fibre artificiali in fiocco; (aa) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti; (bb) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; (cc) prodotti della voce 56.05 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; (dd) altri prodotti della voce 56.05; (ee) fibre di vetro; e (ff) fibre metalliche. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto], le condizioni indicate nella colonna 2 non sono applicabili, come tolleranza, ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella produzione di un prodotto, purché: (a) il prodotto contenga due o più materiali tessili di base; e (b) il peso totale dei materiali tessili di base non originari non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati. Esempio: per un tessuto di lana della voce 51.12 che contiene filati di lana della voce 51.07, filati sintetici di fibre in fiocco della voce 55.09 e materiali diversi dai materiali tessili di base non originari, filati di lana non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto], o filati sintetici non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto], o una combinazione di entrambi, tali materiali possono essere utilizzati, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso di tutti i materiali tessili di base. 3. In deroga alla nota 7.2, lettera b), nel caso di prodotti che contengono "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza massima corrisponde al 20 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %. 454 4. In deroga alla nota 7.2, lettera b), nel caso di prodotti contenenti un "nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza massima corrisponde al 30 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %. Nota 8 Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili 1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto], possono essere utilizzati materiali tessili non originari (ad eccezione di fodere o controfodere) che non soddisfano le prescrizioni di cui alla colonna 2 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % dell'EXW del prodotto. 2. I materiali non originari che non sono classificati nei capi da 50 a 63, anche contenenti materiali tessili, possono essere utilizzati senza restrizioni nella produzione di prodotti tessili di cui ai capi da 50 a 63. Esempio: se una prescrizione di cui all'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto] dispone che si usi il filato per un determinato prodotto tessile, come i pantaloni, ciò non vieta l'uso di materiali non originari metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capi da 50 a 63. Per gli stessi motivi, ciò non vieta l'uso di chiusure lampo non originarie, anche se queste normalmente contengono materiali tessili. 3. Se una prescrizione di cui all'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto] fissa un valore massimo di materiali non originari, si tiene conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capi da 50 a 63 nel calcolo del valore dei materiali non originari. Nota 9 Prodotti agricoli I prodotti agricoli classificati nella sezione II del sistema armonizzato e nella voce 24.01, coltivati o raccolti nel territorio di una delle parti, sono considerati originari del territorio di tale parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo. 455 ALLEGATO ORIG-2: REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO Colonna 1 Colonna 2 Classificazione del Regola di origine specifica per prodotto sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica SEZIONE I ANIMALI VIVI; PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE Capo 1 Animali vivi 01.01-01.06 Tutti gli animali del capo 1 sono interamente ottenuti. Capo 2 Carni e frattaglie commestibili 02.01-02.10 Produzione in cui tutti i materiali dei capi 1 o 2 utilizzati sono interamente ottenuti. Capo 3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici 03.01-03.08 Produzione in cui tutti i materiali del capo 3 utilizzati sono interamente ottenuti. Capo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove 04.01-04.10 Produzione in cui: - tutti i materiali del capo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto. Capo 5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove 05.01-05.11 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. SEZIONE II PRODOTTI VEGETALI Capo 6 Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale 06.01-06.04 Produzione in cui tutti i materiali del capo 6 utilizzati sono interamente ottenuti. Capo 7 Ortaggio o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci 07.01-07.14 Produzione in cui tutti i materiali del capo 7 utilizzati sono interamente ottenuti. 456 Capo 8 Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni 08.01-08.14 Produzione in cui: - tutti i materiali del capo 8 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto. Capo 9 Caffè, tè, mate e spezie 09.01-09.10 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. Capo 10 Cereali 10.01-10.08 Produzione in cui tutti i materiali del capo 10 utilizzati sono interamente ottenuti. Capo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento 11.01-11.09 Produzione in cui tutti i materiali dei capi 10 e 11, delle voci 07.01, 07.14, 23.02 e 23.03 o della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti. Capo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi 12.01-12.14 CTH Capo 13 Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali 13.01-13.02 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce in cui il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto. Capo 14 Materie da intreccio di origine vegetale; prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove 14.01-14.04 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. SEZIONE III GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE Capo 15 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale 15.01-15.04 CTH 15.05-15.06 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. 15.07-15.08 CTSH 15.09-15.10 Produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. 457 15.11-15.15 CTSH 15.16-15.17 CTH 15.18-15.19 CTSH 15.20 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. 15.21-15.22 CTSH SEZIONE IV PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI Capo 16 Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici 1601.00-1604.18 Produzione in cui tutti i materiali dei capi 1, 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti88. 1604.19 CC 1604.20 - Preparazioni di CC surimi: - Altri Produzione in cui tutti i materiali dei capi 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti89. 1604.31-1605.69 Produzione in cui tutti i materiali dei capi 3 o 16 utilizzati sono interamente ottenuti. Capo 17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 17.01 CTH 17.02 CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci da 11.01 a 11.08, 17.01 e 17.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. 17.03 CTH 88 Le preparazioni o le conserve di tonno, tonnetto striato e bonito (Sarda spp.), interi o in pezzi (tranne macinati) classificate nella sottovoce 1604.14 possono essere considerate originarie in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'allegato ORIG-2 A [Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato ORIG-2]. 89 Le preparazioni o le conserve di tonno, tonnetto striato o altre specie del genere Euthynnus (tranne interi o in pezzi) classificate nella sottovoce 1604.20 possono essere considerate originarie in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'allegato ORIG-2 A [Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato ORIG-2]. 458 17.04 - Preparazione CTH, a condizione che: detta "cioccolato bianco" a) tutti i materiali del capo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e b) i) il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto; o ii) il valore dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. - Altri CTH, a condizione che: - tutti i materiali del capo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. Capo 18 Cacao e sue preparazioni 18.01-18.05 CTH 1806.10 CTH, a condizione che: - tutti i materiali del capo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. 1806.20-1806.90 CTH, a condizione che: a) tutti i materiali del capo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e b) i) il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto; o ii) il valore dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Capo 19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria 19.01-19.05 CTH, a condizione che: - tutti i materiali del capo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; - il peso totale dei materiali non originari dei capi 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; - il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e 11.08 utilizzati non 459 superi il 20 % del peso del prodotto; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. Capo 20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante 20.01 CTH 20.02-20.03 Produzione in cui tutti i materiali del capo 7 utilizzati sono interamente ottenuti. 20.04-20.09 CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. Capo 21 Preparazioni alimentari diverse 21.01-21.02 CTH, a condizione che: - tutti i materiali del capo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. 2103.10 CTH; tuttavia possono essere utilizzate la farina di senape o la senape preparata non originarie. 2103.20 2103.90 2103.30 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. 21.04-21.06 CTH, a condizione che: - tutti i materiali del capo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. Capo 22 Bevande, liquidi alcolici e aceti 22.01-22.06 CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che: - tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti; - tutti i materiali del capo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. 22.07 CTH, eccetto da materiali non originari della voce 22.08, a condizione che tutti i materiali del capo 10, delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano 460 interamente ottenuti. 22.08-22.09 CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti. Capo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali 23.01 CTH 2302.10-2303.10 CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. 2303.20-2308.00 CTH 23.09 CTH, a condizione che: - tutti i materiali dei capi 2 e 4 utilizzati siano interamente ottenuti; - il peso totale dei materiali non originari delle voci da 10.01 a 10.04, 10.07 e 10.08, del capo 11, e delle voci 23.02 e 23.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. Capo 24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati 24.01 Produzione in cui tutti i materiali della voce 24.01 sono interamente ottenuti. 2402.10 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso totale dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 30 % del peso dei materiali del capo 24 utilizzati. 2402.20 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403.19, e in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto. 2402.90 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso totale dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 30 % del peso dei materiali del capo 24 utilizzati. 24.03 CTH in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto. SEZIONE V PRODOTTI MINERALI Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato ORIG-1. 461 Capo 25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi 25.01-25.30 CTH; o MaxNOM 70 % (EXW). Capo 26 Minerali, scorie e ceneri 26.01-26.21 CTH Capo 27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 27.01-27.09 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. 27.10 CTH, eccetto da biodiesel non originario delle sottovoci 3824.99 o 3826.00; o distillazione o reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento. 27.11-27.15 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. SEZIONE VI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato ORIG-1. Capo 28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi 28.01-28.53 CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 29 Prodotti chimici organici 2901.10-2905.42 CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di 462 isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). 2905.43-2905.44 CTH, eccetto da materiali non originari della voce 17.02 e della sottovoce 3824.60. 2905.45 CTSH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa sottovoce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW). 2905.49-2942 CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 30 Prodotti farmaceutici 30.01-30.06 CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 31 Concimi 31.01-31.04 CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW). 31.05 -Nitrato di sodio CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce 463 -Calcio cianammide del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; -Solfato di potassio o -Solfato di potassio e di magnesio MaxNOM 40 % (EXW). -Altri CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il 50 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW). Capo 32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri 32.01-32.15 CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche 33.01 CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). 3302.10 CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della sottovoce 3302.10 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto. 3302.90 CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; 464 o MaxNOM 50 % (EXW). 33.03 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. 33.04 -33.07 CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso 34.01-34.07 CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi 35.01-35.04 CTH, eccetto da materiali non originari del capo 4. 35.05 CTH, eccetto da materiali non originari della voce 11.08. 35.06-35.07 CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili 465 36.01-36.06 CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia 37.01-37.07 CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 38 Prodotti vari delle industrie chimiche 38.01-38.08 CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). 3809.10 CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 11.08 e 35.05. 3809.91-3822.00 CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). 38.23 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. 3824.10-3824.50 CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di 466 isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). 3824.60 CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 2905.43 e 2905.44. 3824.71-3825.90 CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). 38.26 Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento. SEZIONE VII MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato ORIG-1. Capo 39 Materie plastiche e lavori di tali materie 39.01-39.15 CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). 39.16-39.19 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 39.20 CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). 39.21-39.22 CTH; 467 o MaxNOM 50 % (EXW). 3923.10-3923.50 CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). 3923.90-3925.90 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 39.26 CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 40 Gomma e lavori di gomma 40.01 - 40.11 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 4012.11-4012.19 CTSH; o rigenerazione di pneumatici usati. 4012.20-4017.00 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). SEZIONE VIII PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA (DIVERSI DAL PELO DI MESSINA (CRINE DI FIRENZE)) Capo 41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio 41.01-4104.19 CTH 4104.41-4104.49 CTSH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci da 4104.41 a 4104.49. 468 4105.10 CTH 4105.30 CTSH 4106.21 CTH 4106.22 CTSH 4106.31 CTH 4106.32-4106.40 CTSH 4106.91 CTH 4106.92 CTSH 41.07-41.13 CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92. Tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 o 4106.92 a condizione che siano sottoposti a un'operazione di riconcia. 4114.10 CTH 4114.20 CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e 4107. Tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e della voce 41.07 a condizione che siano sottoposti a un'operazione di riconcia. 41.15 CTH Capo 42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina (crine di Firenze)) 42.01-42.06 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 43 Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori 4301.10-4302.20 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 4302.30 CTSH 469 43.03-43.04 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). SEZIONE IX LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO Capo 44 Legno, carbone di legna e lavori di legno 44.01-44.21 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 45 Sughero e lavori di sughero 45.01-45.04 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 46 Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio 46.01-46.02 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). SEZIONE X PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI): CARTA E SUE APPLICAZIONI Capo 47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) 47.01-47.07 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone 48.01-48.23 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 470 Capo 49 Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani 49.01-49.11 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). SEZIONE XI MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Nota relativa alla sezione: per le definizioni dei termini utilizzati per le tolleranze applicabili a taluni prodotti composti di materiali tessili, cfr. le note 6, 7 e 8 dell'allegato ORIG-1. Capo 50 Seta 50.01-50.02 CTH 50.03 -Cardata o Cardatura o pettinatura dei cascami di seta. pettinata - Altri CTH 50.04-50.05 Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. 50.06 - Filati di seta e Filatura di fibre naturali; filati di cascami di seta: estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; 471 estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. - Pelo di Messina CTH (crine di Firenze): 50.07 Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). Capo 51 Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine 51.01-51.05 CTH 51.06-51.10 Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. 51.11-51.13 Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o 472 stampa (operazione indipendente). Capo 52 Cotone 52.01-52.03 CTH 52.04-52.07 Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. 52.08-52.12 Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). Capo 53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta 53.01-53.05 CTH 53.06-53.08 Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. 53.09-53.11 Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; 473 tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). Capo 54 Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali 54.01-54.06 Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. 54.07-54.08 Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). Capo 55 Fibre sintetiche o artificiali in fiocco 55.01-55.07 Estrusione di fibre sintetiche o artificiali. 55.08-55.11 Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. 55.12-55.16 Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; 474 torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). Capo 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia. 56.01 Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. 56.02 - Feltri all'ago Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; tuttavia: - i filamenti di propilene non originari della voce 54.02; - le fibre di propilene non originarie della voce 55.03 o 55.06; o - i fasci di filamenti di polipropilene non originari della voce 55.01; nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali. 475 - Altri Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali. 5603.11-5603.14 Produzione a partire da: - filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio; o - sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto. 5603.91-5603.94 Produzione a partire da: - fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio; o - filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto. 5604.10 Produzione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili. 5604.90 Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. 56.05 Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. 56.06 estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; torsione insieme al gimping; Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche; o 476 floccaggio insieme alla tintura. 56.07-56.09 Filatura di fibre naturali; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura. Capo 57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili Nota del capo: per i prodotti di questo capo è possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto. 57.01-57.05 Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; produzione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; "tufting" o tessitura di filamenti sintetici o artificiali insieme alla spalmatura o alla laminazione; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di produzione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica. Capo 58 Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami 58.01-58.04 Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; 477 o stampa (operazione indipendente). 58.05 CTH 58.06-58.09 Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). 58.10 Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce utilizzati, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, non supera il 50 % dell'EXW del prodotto. 58.11 Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). 478 Capo 59 Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili 59.01 Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; o floccaggio insieme alla tintura o alla stampa. 59.02 - Contenenti, in Tessitura. peso, non più del 90 % di materiali tessili - Altri Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura. 59.03 Lavorazione a maglia insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). 59.04 Calandratura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione. È possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto; o Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione. È possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto. 59.05 - Impregnati, Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme spalmati, ricoperti all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o o stratificati con alla metallizzazione. gomma, materie plastiche o altre materie 479 - Altri Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). 59.06 - Stoffe a maglia Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. - Altri tessuti di Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura. filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materiali tessili - Altri Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o gommatura; tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. 59.07 Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla 480 laminazione; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o stampa (operazione indipendente). 59.08 - Reticelle ad Produzione a partire da tessuti tubolari a maglia. incandescenza, impregnate - Altri CTH 59.09-59.11 Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; o spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. Capo 60 Stoffe a maglia 60.01-60.06 Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il 481 valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. Capo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia 61.01-61.17 - Ottenuti Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta - Altri Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione. Capo 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia 62.01 Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). 62.02 - Ricamati Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. - Altri Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o 482 confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). 62.03 Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). 62.04 - Ricamati Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. - Altri Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). 62.05 Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). 62.06 - Ricamati Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. - Altri Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). 483 62.07-62.08 Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). 62.09 - Ricamati Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. - Altri Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). 62.10 - Equipaggiamenti Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; ignifughi in tessuto ricoperto di un o foglio di poliestere alluminizzato spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. - Altri Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). 62.11 - Abbigliamento Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; per donna o 484 ragazza, ricamato o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. - Altri Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). 62.12 - Lavori a maglia Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; ottenuti riunendo, mediante cucitura o o altro modo, due o più parti di confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione tessuto a maglia, indipendente). tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta - Altri Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). 62.13-62.14 - Ricamati Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). - Altri Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; 485 o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). 62.15 Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). 62.16 - Equipaggiamenti Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; ignifughi in tessuto ricoperto di un o foglio di poliestere alluminizzato spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. - Altri Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). 62.17 - Ricamati Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). - Equipaggiamenti Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; ignifughi in tessuto ricoperto di un o foglio di poliestere spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato 486 alluminizzato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. - Tessuti di rinforzo CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non per colletti e superi il 40 % dell'EXW del prodotto. polsini, tagliati - Altri Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Capo 63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; stracci 63.01-63.04 - Di feltro o di Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto non tessuto tessuto. - Altri - Ricamati: Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. - Altri Tessitura, lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. 63.05 Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto. 63.06 - Di tessuto non Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del 487 tessuto tessuto. - Altri Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. 63.07 MaxNOM 40 % (EXW). 63.08 Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati gli articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. 63.09-63.10 CTH SEZIONE XII CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI Capo 64 Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti 64.01-64.05 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre componenti della suola della voce 64.06. 64.06 CTH Capo 65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti 65.01-65.07 CTH Capo 66 Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti 66.01-66.03 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli 488 67.01-67.04 CTH SEZIONE XIII LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO Capo 68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili 68.01-68.15 CTH; o MaxNOM 70 % (EXW). Capo 69 Prodotti ceramici 69.01-69.14 CTH Capo 70 Vetro e lavori di vetro 70.01-70.09 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 70.10 CTH 70.11 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 70.13 CTH, eccetto da materiali non originari della voce 70.10. 70.14-70.20 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). SEZIONE XIV PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE Capo 71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete 71.01-71.05 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. 71.06 489 - Greggi CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione. - Semilavorati o in Produzione da metalli preziosi greggi non originari. polvere 71.07 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. 71.08 - Greggi CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione. - Semilavorati o in Produzione da metalli preziosi greggi non originari. polvere 71.09 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. 71.10 - Greggi CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione. - Semilavorati o in Produzione da metalli preziosi greggi non originari. polvere 71.11 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. 71.12-71.18 CTH 490 SEZIONE XV METALLI COMUNI E LORO LAVORI Capo 72 Ghisa, ferro e acciaio 72.01-72.06 CTH 72.07 CTH, eccetto da materiali non originari della voce 72.06. 72.08-72.17 CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17. 72.18 CTH 72.19-72.23 CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.19 a 72.23. 72.24 CTH 72.25-72.29 CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.25 a 72.29. Capo 73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio 7301.10 CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17. 7301.20 CTH 73.02 CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17. 73.03 CTH 73.04-73.06 CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.13 a 72.17, da 72.21 a 72.23 e da 72.25 a 72.29. 73.07 - Accessori per tubi CTH, eccetto da abbozzi fucinati non originari; tuttavia possono essere utilizzati di acciai inossidabili gli abbozzi fucinati non originari a condizione che il loro valore non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. - Altri CTH 491 73.08 CTH, eccetto da materiali non originari della sottovoce 7301.20. 7309.00-7315.19 CTH 7315.20 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 7315.81-7326.90 CTH Capo 74 Rame e lavori di rame 74.01-74.02 CTH 74.03 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. 74.04-74.07 CTH 74.08 CTH e MaxNOM 50 % (EXW). 74.09-74.19 CTH Capo 75 Nichel e lavori di nichel 75.01 CTH 75.02 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. 75.03-75.08 CTH Capo 76 Alluminio e lavori di alluminio 76.01 CTH e MaxNOM 50 % (EXW). o trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio. 76.02 CTH 76.03-76.16 CTH e MaxNOM 50 % (EXW)90. Capo 78 Piombo e lavori di piombo 90 Determinati prodotti di alluminio possono essere considerati originari in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'allegato ORIG-2 A [Contingenti di origine e alternative alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato ORIG-2]. 492 7801.10 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. 7801.91-7806.00 CTH Capo 79 Zinco e lavori di zinco 79.01-79.07 CTH Capo 80 Stagno e lavori di stagno 80.01-80.07 CTH Capo 81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie 81.01-81.13 Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. Capo 82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni 8201.10-8205.70 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 8205.90 CTH, tuttavia gli utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. 82.06 CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 82.02 a 82.05; tuttavia gli utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. 82.07-82.15 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 83 Lavori diversi di metalli comuni 83.01-83.11 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). SEZIONE XVI MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN 493 TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI TALI APPARECCHI Capo 84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 84.01-84.06 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 84.07-84.08 MaxNOM 50 % (EXW). 84.09-84.12 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 8413.11-8415.10 CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). 8415.20 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 8415.81-8415.90 CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). 84.16-84.20 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 84.21 CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). 84.22-84.24 CTH; o 494 MaxNOM 50 % (EXW). 84.25-84.30 CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.31; o MaxNOM 50 % (EXW). 84.31-84.43 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 84.44-84.47 CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.48; o MaxNOM 50 % (EXW). 84.48-84.55 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 84.56-84.65 CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW). 84.66-84.68 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 84.70-84.72 CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.73; o MaxNOM 50 % (EXW). 84.73-84.78 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 8479.10-8479.40 CTSH; 495 o MaxNOM 50 % (EXW). 8479.50 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 8479.60-8479.82 CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). 8479.89 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 8479.90 CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). 84.80 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 84.81 CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). 84.82-84.87 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di tali apparecchi 85.01-85.02 CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.03; 496 o MaxNOM 50 % (EXW). 85.03-85.06 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 85.07 - Accumulatori CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari; contenenti una o più celle di batteria o o uno o più moduli di batteria e i MaxNOM 30 % (EXW)91. circuiti per interconnetterli tra loro, spesso denominati "gruppi batterie", del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 - Celle di batteria, CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari; moduli di batteria e loro parti, destinati o ad essere incorporati in un MaxNOM 35 % (EXW)92 accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica 91 Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato ORIG-2 B [Regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici]. 92 Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato ORIG-2 B [Regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici]. 497 per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 - Altri CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 85.08-85.18 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 85.19-85.21 CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.22; o MaxNOM 50 % (EXW). 85.22-85.23 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 85.25-85.27 CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.29; o MaxNOM 50 % (EXW). 85.28-85.34 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 85.35-85.37 CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW). 8538.10-8541.90 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 498 8542.31-8542.39 CTH; i materiali non originari sono sottoposti a diffusione; o MaxNOM 50 % (EXW). 8542.90-8543.90 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 85.44-85.48 MaxNOM 50 % (EXW). SEZIONE XVII VEICOLI, VELIVOLI, IMBARCAZIONI E ATTREZZATURE DA TRASPORTO ASSOCIATE Capo 86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione 86.01-86.09 CTH, eccetto da materiali non originari della voce 86.07; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori 87.01 MaxNOM 45 % (EXW). 87.02-87.04 - Veicoli azionati da MaxNOM 45 % (EXW) e i gruppi batterie della voce 85.07 del tipo utilizzato come motore a pistone a fonte primaria di energia elettrica per la propulsione del veicolo devono essere combustione originari93. interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di 93 Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato ORIG-2 B [Regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici]. 499 energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi ricaricabili"); - Veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione - Altri MaxNOM 45 % (EXW)94. 87.05-87.07 MaxNOM 45 % (EXW). 87.08-87.11 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 87.12 MaxNOM 45 % (EXW). 87.13-87.16 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 88 Navigazione aerea o spaziale 88.01-88.05 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 89 Navigazione marittima o fluviale 89.01-89.08 CC; o MaxNOM 40 % (EXW). 94 Per i veicoli ibridi azionati da motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato ORIG-2 B [Regole transitorie specifiche per prodotto per gli accumulatori elettrici e i veicoli elettrici]. 500 SEZIONE XVIII STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI Capo 90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori 9001.10-9001.40 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 9001.50 CTH; finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata ad essere montata su un paio di occhiali; rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore; o MaxNOM 50 % (EXW). 9001.90-9033.00 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 91 Orologeria 91.01-91.14 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 92 Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti 92.01-92.09 MaxNOM 50 % (EXW). SEZIONE XIX ARMI, MUNIZIONI PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI Capo 93 Armi, munizioni loro parti ed accessori 93.01-93.07 MaxNOM 50 % (EXW). SEZIONE XX MERCI E PRODOTTI DIVERSI 501 Capo 94 Mobili; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate 94.01-94.06 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori 95.03-95.08 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). Capo 96 Merci e prodotti diversi 96.01-96.04 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 96.05 Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. 96.06-9608.40 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). 9608.50 Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. 9608.60-96.20 CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). SEZIONE XXI OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ Capo 97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità 502 97.01-97.06 CTH 503 ALLEGATO ORIG-2 A: CONTINGENTI DI ORIGINE E ALTERNATIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO DI CUI ALL'ALLEGATO ORIG-2 [REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO] Disposizioni comuni 1. Per i prodotti elencati nelle tabelle riportate di seguito, le regole di origine corrispondenti sono alternative a quelle di cui all'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto], entro i limiti del contingente annuo applicabile. 2. Un'attestazione di origine compilata secondo le disposizioni del presente allegato contiene la seguente menzione: "Contingenti di origine — Prodotto originario conformemente all'allegato ORIG-2A". 3. Nell'Unione la gestione di qualsiasi quantità di cui al presente allegato spetta alla Commissione europea, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto della legislazione applicabile dell'Unione. 4. Nel Regno Unito la gestione di qualsiasi quantità di cui al presente allegato spetta all'autorità doganale di detto Stato, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto della legislazione applicabile nel Regno Unito. 5. La parte importatrice gestisce i contingenti di origine in base al principio del "primo arrivato, primo servito" e calcola il quantitativo di prodotti entrati nell'ambito di detti contingenti di origine in base alle sue importazioni. Sezione 1 — Assegnazione di contingenti annui per le conserve di tonno Classificazione Descrizione del prodotto Regola Contingente Contingente del sistema specifica annuo per le annuo per le armonizzato per esportazioni esportazioni dal (2017) prodotto dall'Unione Regno Unito alternativa verso il Regno verso l'Unione Unito (peso netto) (peso netto) 1604.14 Preparazioni o conserve di CC 3 000 tonnellate 3 000 tonnellate tonno, tonnetto striato e bonito (Sarda spp.), interi o in pezzi (tranne macinati) 1604.20 Altre preparazioni e conserve di pesci di tonno, tonnetto striato o di CC 4 000 tonnellate 4 000 tonnellate altri pesci del genere Euthynnus (tranne interi o in pezzi) di altri pesci - - - 504 Sezione 2 — Assegnazione di contingenti annui per i prodotti di alluminio95 Tabella 1 — Contingenti applicabili dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 Classificazione Descrizione del Regola specifica Contingente Contingente del sistema prodotto per prodotto annuo per le annuo per le armonizzato alternativa esportazioni esportazioni dal (2017) dall'Unione Regno Unito verso il Regno verso l'Unione Unito (peso netto) (peso netto) 76.03, 76.04, Prodotti e articoli di CTH 76.06, 76.08- alluminio (esclusi fili di 76.16 alluminio e fogli e nastri sottili di alluminio) 76.05 Fili di alluminio CTH, eccetto da materiali non 95 000 95 000 originari della tonnellate tonnellate voce 76.04 76.07 Fogli e nastri sottili di CTH, eccetto da alluminio materiali non originari della voce 76.06 Tabella 2 — Contingenti applicabili dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 Classificazione Descrizione del Regola specifica Contingente Contingente del sistema prodotto per prodotto annuo per le annuo per le armonizzato alternativa esportazioni esportazioni dal (2017) dall'Unione Regno Unito verso il Regno verso l'Unione Unito (peso netto) (peso netto) 76.03, 76.04, Prodotti e articoli di CTH 76.06, 76.08- alluminio (esclusi fili di 76.16 alluminio e fogli e nastri sottili di alluminio) 72 000 72 000 76.05 Fili di alluminio CTH, eccetto da tonnellate tonnellate materiali non originari della voce 76.04 76.07 Fogli e nastri sottili di CTH, eccetto da 95 I quantitativi indicati in ciascuna tabella della sezione 2 sono l'insieme dei quantitativi contingentali disponibili (rispettivamente per le esportazioni dall'Unione nel Regno Unito e per le esportazioni dal Regno Unito nell'Unione) per tutti i prodotti elencati in tale tabella. 505 alluminio materiali non originari della voce 76.06 Tabella 3 — Contingenti applicabili dal 1º gennaio 2027 in poi Classificazione Descrizione del Regola specifica Contingente Contingente del sistema prodotto per prodotto annuo per le annuo per le armonizzato alternativa esportazioni esportazioni dal (2017) dall'Unione Regno Unito verso il Regno verso l'Unione Unito (peso netto) (peso netto) 76.04 Barre e profilati di CTH alluminio 76.06 Lamiere e nastri di CTH alluminio, di spessore 57 500 57 500 superiore a 0,2 mm tonnellate tonnellate 76.07 Fogli e nastri sottili di CTH, eccetto da alluminio materiali non originari della voce 76.06 Riesame dei contingenti per i prodotti di alluminio di cui alla sezione 2, tabella 3 1. Non prima di 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo e non prima di 5 anni dal completamento di qualsiasi riesame di cui al presente paragrafo, il comitato commerciale di partenariato, su richiesta di una delle parti e assistito dal comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine, riesamina i contingenti per l'alluminio di cui alla sezione 2, tabella 3. 2. Il riesame di cui al paragrafo 1 è effettuato sulla base delle informazioni disponibili sulle condizioni di mercato in entrambe le parti e delle informazioni sulle loro importazioni ed esportazioni dei prodotti in questione. 3. Sulla base dei risultati di un riesame effettuato a norma del paragrafo 1, il consiglio di partenariato può adottare una decisione per aumentare o mantenere la quantità, modificare la portata o ripartire o modificare qualsiasi ripartizione tra i prodotti dei contingenti per l'alluminio di cui alla sezione 2, tabella 3. 506 ALLEGATO ORIG-2 B: REGOLE TRANSITORIE SPECIFICHE PER PRODOTTO PER GLI ACCUMULATORI ELETTRICI E I VEICOLI ELETTRICI Sezione 1 — Regole provvisorie specifiche per prodotto applicabili dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2023. 1. Per i prodotti elencati nella colonna 1, la regola specifica per prodotto di cui alla colonna 2 si applica per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2023. Colonna 1 Colonna 2 Classificazione del Regola di origine specifica per prodotto applicabile dall'entrata in vigore sistema armonizzato del presente accordo fino al 31 dicembre 2023. (2017) compresa la descrizione specifica 85.07 - Accumulatori contenenti CTSH; una o più celle di batteria o uno o più moduli di assemblaggio di gruppi batterie da celle di batteria o moduli di batteria batteria e i circuiti per non originari; interconnetterli tra loro, spesso denominati o "gruppi batterie", del tipo MaxNOM 70 % (EXW) utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 - Celle di batteria, moduli CTH; di batteria e loro parti, destinati ad essere o incorporati in un accumulatore elettrico MaxNOM 70 % (EXW) del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 87.02-87.04 - Veicoli azionati da MaxNOM 60 % (EXW) motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la 507 propulsione, diversi da quelli caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi"); - Veicoli azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi ricaricabili"); - Veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione Sezione 2 — Regole provvisorie specifiche per prodotto applicabili dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 1. Per i prodotti elencati nella colonna 1, la regola specifica per prodotto di cui alla colonna 2 si applica per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Colonna 1 Colonna 2 Classificazione del Regola di origine specifica per prodotto applicabile dal 1º gennaio 2024 sistema armonizzato al 31 dicembre 2026 (2017) compresa la descrizione specifica 85.07 - Accumulatori contenenti CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari; una o più celle di batteria o uno o più moduli di o batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro, MaxNOM 40 % (EXW) spesso denominati "gruppi batterie", del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la 508 propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 - Celle di batteria, moduli CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari; di batteria e loro parti, destinati ad essere o incorporati in un accumulatore elettrico MaxNOM 50 % (EXW) del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 87.02-87.04 - Veicoli azionati da MaxNOM 55 % (EXW) motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi"); - Veicoli azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi ricaricabili"); - Veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione 509 Sezione 3 — Riesame delle regole specifiche per prodotto per la voce 8507 1. Non prima di 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato commerciale di partenariato, su richiesta di una delle parti e assistito dal comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine, riesamina le regole specifiche per prodotto per la voce 8507 applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2027, di cui all'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto]. 2. Il riesame di cui al paragrafo 1 è effettuato sulla base delle informazioni disponibili relative ai mercati delle parti, quali la disponibilità di materiali originari sufficienti e idonei, l'equilibrio tra domanda e offerta e altre informazioni pertinenti. 3. Sulla base dei risultati del riesame effettuato a norma del paragrafo 1, il consiglio di partenariato può adottare una decisione volta a modificare le regole specifiche per prodotto per la voce 8507 applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2027, di cui all'allegato ORIG-2 [Regole di origine specifiche per prodotto]. 510 ALLEGATO ORIG-3: DICHIARAZIONE DEL FORNITORE 1. Il contenuto della dichiarazione del fornitore è stabilito nel presente allegato. 2. Tranne nei casi di cui al punto 3, il fornitore compila una dichiarazione del fornitore per ciascuna spedizione di prodotti nella forma prevista nell'appendice 1 e la allega alla fattura o a qualsiasi altro documento che descriva i prodotti in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. 3. Il fornitore che rifornisce regolarmente un particolare cliente di prodotti per i quali si prevede che la produzione di una parte rimanga costante per un determinato periodo di tempo può presentare un'unica dichiarazione del fornitore (“dichiarazione a lungo termine del fornitore”) valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore è valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte in cui è compilata la dichiarazione possono stabilire le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma prevista nell'appendice 2 e descrive i prodotti in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore cessa di applicarsi ai prodotti forniti. 4. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione. 511 Appendice 1 DICHIARAZIONE DEL FORNITORE La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere tuttavia riprodotte. DICHIARAZIONE DEL FORNITORE Io sottoscritto, fornitore dei prodotti contemplati nel documento allegato, dichiaro che: 1. per produrre i prodotti sono stati utilizzati in [indicare il nome della parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della parte interessata]: Designazione dei Voce SA dei materiali Valore dei materiali Designazione dei materiali non originari non originari non originari prodotti forniti(1) utilizzati utilizzati(2) utilizzati(2)(3) Valore totale 2. Tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della parte interessata] per produrre questi prodotti sono originari di [indicare il nome della parte interessata] Il sottoscritto si impegna a presentare ulteriori documenti giustificativi eventualmente richiesti. ………………………………………………………………………………………………………… (Luogo e data) ……………………………………………(Nome e qualifica del sottoscritto, nome e indirizzo della società) ………………………………………………………………………………………………………………………… (Firma)(6) _______________ 512 Appendice 2 DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere tuttavia riprodotte. DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE Io sottoscritto, fornitore dei prodotti contemplati nel documento allegato, che vengono regolarmente forniti a(4) ……………., dichiaro che: 1. per produrre i prodotti sono stati utilizzati in [indicare il nome della parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della parte interessata]: Valore dei Designazione dei Designazione dei materiali Voce SA dei materiali materiali non prodotti forniti(1) non originari utilizzati non originari utilizzati(2) originari utilizzati(2)(3) Valore totale 2. Tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della parte interessata] per produrre questi prodotti sono originari di una parte [indicare il nome della parte interessata] La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di detti prodotti da ....................................................................................................................... a ....................................................................................................................... (5) Mi impegno ad informare immediatamente ....................................................................................... (4) qualora la dichiarazione cessi di essere valida. ……………………………………………………………………………………………………………………..... (Luogo e data) …………………………………………...(Nome e qualifica del sottoscritto, nome e indirizzo della società) …………………………………………………………………………………………………………………………....... (Firma)(6) Note (1) Se la fattura o altro documento a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a diversi tipi di prodotti o a prodotti nei quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerli. 513 (2) Le informazioni richieste devono essere fornite solo se necessario. Esempi: Una delle regole per gli indumenti del capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte utilizza tessuti importati dall'altra parte ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente che il fornitore in quest'ultima parte descriva nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce SA e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce SA 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie. (3) Per "valore dei materiali non originari utilizzati" si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il valore dei materiali non originari non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per essi nell'Unione o nel Regno Unito. (4) Nome e indirizzo del cliente. (5) Indicare le date. (6) Questo campo può contenere, ove opportuno, una firma elettronica, un'immagine scansionata o un'altra rappresentazione visiva della firma manoscritta del firmatario, anziché la firma originale. 514 ALLEGATO ORIG-4: TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE L'attestazione di origine di cui all'articolo ORIG.19 [Attestazione di origine] del presente accordo è redatta utilizzando il testo riportato di seguito in una delle seguenti versioni linguistiche e a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice. Se scritta a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. L'attestazione di origine è redatta secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte. Versione bulgara Versione croata Versione ceca Versione danese Versione neerlandese Versione inglese Versione estone Versione finlandese Versione francese Versione tedesca Versione greca Versione ungherese Versione italiana Versione lettone Versione lituana Versione maltese Versione polacca Versione portoghese Versione rumena Versione slovacca Versione slovena Versione spagnola Versione svedese (Periodo: dal___________ al __________ (1)) L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore ... (2)) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di … (3) origine preferenziale. …………………………………………………………….............................................(4) (Luogo e data) ……………………………………………………………............................................. (Nome dell'esportatore) 1 Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo ORIG.19 [Attestazione di origine], paragrafo 4, lettera b), del presente accordo, indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. 515 Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco. 2 Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione. Per l'esportatore del Regno Unito tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel Regno Unito. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco. 3 Indicare l'origine del prodotto: il Regno Unito o l'Unione. 4 Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso. 516 ALLEGATO ORIG-5: DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA 1. I prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono accettati dal Regno Unito come originari dell'Unione ai sensi del presente accordo. 2. Il paragrafo 1 si applica solo se, in forza dell'unione doganale istituita con decisione 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra, il Principato di Andorra applica ai prodotti originari del Regno Unito lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti. 3. La parte seconda, rubrica prima [Commercio], titolo I, capo secondo, del presente accordo si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al punto 1 della presente dichiarazione comune. 517 ALLEGATO ORIG-6: DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO 1. I prodotti originari della Repubblica di San Marino sono accettati dal Regno Unito come originari dell'Unione ai sensi del presente accordo. 2. Il paragrafo 1 si applica solo se, in forza dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991, la Repubblica di San Marino applica ai prodotti originari del Regno Unito lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti. 3. La parte seconda, rubrica prima [Commercio], titolo I, capo secondo, del presente accordo si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al punto 1 della presente dichiarazione comune. 518 ALLEGATO SPS-1: CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO SPS.19, LETTERA D) I criteri di cui all'articolo SPS.19, lettera d), sono i seguenti: a) informazioni rese disponibili dalla parte esportatrice al fine di ottenere l'autorizzazione all'importazione di un determinato prodotto nella parte importatrice a norma dell'articolo SPS.7, paragrafo 3 [Condizioni e procedure di importazione], del presente accordo; b) esito degli audit e delle verifiche effettuati dalla parte importatrice a norma dell'articolo SPS.11 [Audit e verifiche] del presente accordo; c) frequenza e gravità dei casi di non conformità rilevati dalla parte importatrice sui prodotti della parte esportatrice; d) precedenti degli operatori esportatori per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni della parte importatrice; e e) valutazioni scientifiche disponibili e qualsiasi altra informazione pertinente relativa al rischio associato ai prodotti. 519 ALLEGATO TBT-1: VEICOLI A MOTORE, LORO ACCESSORI E PARTI Articolo 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti: (a) "WP.29": Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE"); (b) "accordo del 1958": l'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958, gestito dal WP.29, e tutte le successive modifiche e revisioni; (c) "accordo del 1998": l'accordo relativo all'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, concluso a Ginevra il 25 giugno 1998, gestito dal WP.29, e tutte le successive modifiche e revisioni; (d) "regolamenti ONU": i regolamenti adottati conformemente all'accordo del 1958; (e) "GTR": un regolamento tecnico mondiale approvato e iscritto nel registro mondiale conformemente all'accordo del 1998; (f) "SA 2017": l'edizione 2017 della nomenclatura del sistema armonizzato pubblicata dall'Organizzazione mondiale delle dogane; (g) "omologazione": la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; (h) "certificato di omologazione": il documento con cui un'autorità di omologazione certifica ufficialmente l'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente. 2. I termini di cui al presente allegato hanno lo stesso significato che hanno nell'accordo del 1958 o nell'allegato 1 dell'accordo TBT. Articolo 2 - Prodotti interessati Il presente allegato si applica agli scambi tra le parti di tutte le categorie di veicoli a motore, loro accessori e parti, quali definiti al paragrafo 1.1 della risoluzione consolidata dell'UNECE sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)96 e che rientrano, tra l'altro, nei capitoli 40, 84, 85, 87 e 94 del SA 2017 (di seguito denominati "prodotti contemplati"). 96 ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, dell'11 luglio 2017. 520 Articolo 3 - Obiettivi Ai fini dei prodotti contemplati, gli obiettivi del presente allegato sono i seguenti: (a) eliminare e prevenire gli inutili ostacoli tecnici agli scambi bilaterali; (b) promuovere la compatibilità e la convergenza dei regolamenti basati su norme internazionali; (c) promuovere il riconoscimento delle omologazioni basate su sistemi di omologazione applicati nell'ambito degli accordi amministrati dal WP.29; (d) rafforzare condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza; (e) promuovere elevati livelli di protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente; e (f) mantenere la cooperazione su questioni di reciproco interesse al fine di promuovere uno sviluppo continuo e reciprocamente vantaggioso degli scambi commerciali. Articolo 4 - Norme internazionali pertinenti Le parti riconoscono che il WP.29 è l'organismo internazionale di normazione competente e che i regolamenti ONU e i GTR a norma dell'accordo del 1958 e dell'accordo del 1998 costituiscono norme internazionali pertinenti per i prodotti contemplati dal presente allegato. Articolo 5 - Convergenza normativa basata sulle norme internazionali pertinenti 1. Le parti non introducono né mantengono in vigore regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità interni che divergano dai regolamenti ONU o dai GTR nei settori disciplinati da tali regolamenti o dai GTR, anche qualora i pertinenti regolamenti ONU o i GTR non siano stati completati, ma il loro completamento sia imminente, a meno che non sussistano validi motivi che dimostrino che uno specifico regolamento ONU o un GTR sia uno strumento inefficace o inappropriato per il conseguimento dei legittimi obiettivi perseguiti, ad esempio, nei settori della sicurezza stradale o della tutela dell'ambiente o della salute umana. 2. La parte che introduca regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità interni divergenti rispetto a quanto specificato al paragrafo 1 individua, su richiesta dell'altra parte, le parti dei regolamenti tecnici, delle marcature o delle procedure di valutazione della conformità interni sostanzialmente divergenti dai pertinenti regolamenti ONU o GTR, e motiva tale divergenza. 3. Ciascuna parte valuta sistematicamente l'opportunità di applicare i regolamenti ONU adottati dopo l'entrata in vigore del presente accordo e informa l'altra parte di qualsiasi modifica riguardante l'attuazione di tali regolamenti ONU nei rispettivi ordinamenti giuridici interni conformemente al protocollo istituito a norma dell'accordo del 1958 e in linea con gli articoli 8 e 9. 4. Nella misura in cui una parte abbia introdotto o mantenga in vigore regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità interni che divergano dai regolamenti ONU o dai GTR, come consentito dal paragrafo 1, tale parte riesamina detti regolamenti tecnici, marcature 521 o procedure di valutazione della conformità interni a intervalli regolari, preferibilmente non superiori a cinque anni, al fine di aumentarne la convergenza con i pertinenti regolamenti ONU o GTR. Al momento di riesaminare i propri regolamenti tecnici, le proprie marcature e le proprie procedure di valutazione della conformità interni, ciascuna parte valuta se sussistono ancora le motivazioni alla base della divergenza. Il risultato di tali riesami, comprese le informazioni scientifiche e tecniche utilizzate, è comunicato, su richiesta, all'altra parte. 5. Le parti non introducono né mantengono in vigore regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità interni che abbiano l'effetto di vietare o limitare l'importazione e la messa in servizio sul proprio mercato interno di prodotti omologati a norma dei regolamenti ONU, per i settori disciplinati da tali regolamenti ONU, o aumentare gli oneri connessi a tale importazione e messa in servizio, tranne qualora tali regolamenti tecnici, marcature o procedure di valutazione della conformità interni siano esplicitamente previsti da detti regolamenti ONU. Articolo 6 - Omologazione e vigilanza del mercato 1. Ciascuna parte accetta sul proprio mercato come conformi ai propri regolamenti tecnici, alle proprie marcature e alle proprie procedure di valutazione della conformità interni i prodotti che siano oggetto di un certificato di omologazione ONU valido, senza imporre ulteriori prescrizioni relative a prove o marcature volte a verificare o attestare la conformità alle prescrizioni previste dal pertinente certificato di omologazione ONU. Nel caso delle omologazioni di veicoli, l'omologazione internazionale globale dell'ONU di un tipo di veicolo di carattere universale (U-IWVTA) è considerata valida in relazione alle prescrizioni contemplate dall'U-IWVTA. I certificati di omologazione ONU rilasciati da una parte possono essere considerati validi solo se tale parte ha aderito ai pertinenti regolamenti ONU. 2. Ciascuna parte è tenuta ad accettare solo certificati di omologazione ONU validi rilasciati a norma dell'ultima versione dei regolamenti ONU cui ha aderito. 3. Ai fini del paragrafo 1, sono considerate prove sufficienti dell'esistenza di un'omologazione ONU valida: (a) per i veicoli completi, una dichiarazione di conformità dell'ONU che certifichi la conformità a una U-IWVTA; (b) per gli accessori e le parti, un marchio di omologazione ONU valido apposto sul prodotto; o (c) per gli accessori e le parti su cui non può essere apposto un marchio di omologazione ONU, un certificato di omologazione ONU valido. 4. Ai fini dell'esecuzione della vigilanza del mercato, le autorità competenti di una parte possono verificare che i prodotti contemplati siano conformi, se del caso: (a) a tutti i regolamenti tecnici interni di tale parte; o (b) ai regolamenti ONU rispetto ai quali è stata attestata la conformità, a norma del presente articolo, da una dichiarazione di conformità ONU valida che certifichi la conformità a una U-IWVTA, nel caso di veicoli completi, o da un marchio di omologazione ONU valido apposto sul prodotto o da un certificato di omologazione ONU valido, nel caso di accessori e parti. 522 Tali verifiche sono effettuate mediante prelievo casuale di campioni sul mercato e conformemente ai regolamenti tecnici di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo, a seconda dei casi. 5. Le parti si adoperano per cooperare nel settore della vigilanza del mercato al fine di favorire l'individuazione e la risoluzione delle non conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti. 6. Una parte può adottare tutte le misure appropriate in relazione ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche indipendenti che presentino un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, o che non siano altrimenti conformi alle prescrizioni applicabili. Tali misure possono comprendere il divieto o la limitazione della messa a disposizione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti in questione, o il loro ritiro dal mercato o richiamo. La parte che prende o mantiene in vigore tali misure ne informa senza indugio l'altra parte e, su richiesta di quest'ultima, giustifica l'adozione delle misure. Articolo 7 - Prodotti con nuove tecnologie o nuove caratteristiche 1. Nessuna delle due parti rifiuta o limita l'accesso al proprio mercato di un prodotto contemplato dal presente allegato e omologato dalla parte esportatrice, adducendo come motivazione il fatto che esso incorpori una nuova tecnologia o caratteristica che la parte importatrice non ha ancora regolamentato, tranne qualora possa dimostrare di disporre di validi motivi per ritenere che questa nuova tecnologia o caratteristica comporti rischi per la salute umana, la sicurezza o per l'ambiente. 2. La parte che decida di rifiutare l'accesso al proprio mercato o imponga il ritiro dal proprio mercato di un prodotto dell'altra parte contemplato dal presente allegato adducendo come motivazione il fatto che tale prodotto incorpori una nuova tecnologia o caratteristica tale da creare un rischio per la salute umana, la sicurezza o per l'ambiente notifica senza indugio tale decisione all'altra parte e all'operatore o agli operatori economici interessati. La notifica contiene tutte le informazioni tecniche o scientifiche pertinenti prese in considerazione per la decisione. Articolo 8 - Cooperazione 1. Per facilitare ulteriormente gli scambi commerciali di veicoli a motore, loro parti e accessori e per prevenire problemi di accesso al mercato, garantendo nel contempo la salute umana, la sicurezza e la tutela dell'ambiente, le parti si adoperano per cooperare e scambiarsi informazioni, ove opportuno. 2. I settori di cooperazione di cui al presente articolo possono comprendere in particolare: (a) lo sviluppo e l'introduzione di regolamenti tecnici o delle norme connesse; (b) lo scambio, nella misura del possibile, di ricerche, informazioni e risultati collegati allo sviluppo di nuovi regolamenti sulla sicurezza dei veicoli o delle norme connesse, alle tecnologie avanzate per la riduzione delle emissioni e alle tecnologie emergenti per veicoli; (c) lo scambio delle informazioni disponibili sull'identificazione di difetti connessi alla sicurezza o alle emissioni e su casi di non conformità ai regolamenti tecnici; e 523 (d) la promozione di una maggiore armonizzazione internazionale delle prescrizioni tecniche attraverso strumenti multilaterali, come l'accordo del 1958 e l'accordo del 1998, anche attraverso la cooperazione nella pianificazione di iniziative a sostegno di tale armonizzazione. Articolo 9 - Gruppo di lavoro per i veicoli a motore e loro parti 1. Un gruppo di lavoro per i veicoli a motore e loro parti assiste il comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi nel monitoraggio e nel riesame dell'attuazione del presente allegato e nel garantirne il corretto funzionamento. 2. I compiti del gruppo di lavoro per i veicoli a motore e loro parti sono i seguenti: (a) discutere qualsiasi questione attinente al presente allegato, su richiesta di una parte; (b) facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 8; (c) condurre discussioni tecniche conformemente all'articolo TBT.10 [Discussioni tecniche] del presente accordo su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato; e (d) mantenere un elenco dei punti di contatto responsabili per le questioni attinenti al presente allegato. 524 ALLEGATO TBT-2: MEDICINALI Articolo 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti: (a) "autorità": un'autorità di una parte di cui all'appendice A; (b) "buone prassi di fabbricazione" o "BPF": la parte dell'assicurazione della qualità che garantisce che i prodotti siano costantemente realizzati e controllati conformemente a norme di qualità adeguate all'uso cui sono destinati e stabilite nell'autorizzazione all'immissione in commercio o nelle specifiche del prodotto applicabili, di cui all'appendice B; (c) "ispezione": una valutazione di un centro di fabbricazione volta a determinare se detto centro di fabbricazione operi secondo le buone prassi di fabbricazione e/o gli impegni assunti nell'ambito dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto, effettuata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della parte interessata e comprendente ispezioni precedenti e successive all'immissione in commercio; (d) "documento ufficiale relativo alle BPF": un documento rilasciato da un'autorità di una parte a seguito dell'ispezione di un centro di fabbricazione, comprendente, ad esempio, rapporti di ispezione, certificati attestanti la conformità di un centro di fabbricazione alle BPF o una dichiarazione di non conformità alle BPF. Articolo 2 - Ambito di applicazione Le disposizioni del presente allegato si applicano ai medicinali di cui all'appendice C. Articolo 3 - Obiettivi Ai fini dei prodotti contemplati, gli obiettivi del presente allegato sono i seguenti: (a) agevolare la disponibilità di medicinali nel territorio di ciascuna delle parti; (b) stabilire le condizioni per il riconoscimento delle ispezioni e per lo scambio e l'accettazione di documenti ufficiali relativi alle BPF tra le parti; (c) promuovere la sanità pubblica salvaguardando la sicurezza dei pazienti come pure la salute e il benessere degli animali, mantenendo nel contempo elevati livelli di protezione dei consumatori e dell'ambiente, se del caso, promuovendo approcci normativi in linea con le pertinenti norme internazionali. Articolo 4 - Norme internazionali Le norme pertinenti per i prodotti contemplati dal presente allegato garantiscono un elevato livello di protezione della sanità pubblica in linea con le norme, le prassi e gli orientamenti elaborati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), dal Consiglio internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per 525 la registrazione di medicinali per uso umano (ICH) e dalla Cooperazione internazionale per l'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali veterinari (VICH). Articolo 5 - Riconoscimento delle ispezioni e accettazione dei documenti ufficiali relativi alle BPF 1. Una parte riconosce le ispezioni effettuate dall'altra parte e accetta i documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati dall'altra parte conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli orientamenti tecnici di cui all'appendice B. 2. Un'autorità di una parte può, in circostanze specifiche, decidere di non accettare un documento ufficiale relativo alle BPF rilasciato da un'autorità dell'altra parte per centri di fabbricazione situati nel territorio dell'autorità di rilascio. Tra gli esempi di simili circostanze rientrano le indicazioni di incongruenze materiali o inadeguatezze in un rapporto di ispezione, difetti di qualità individuati nella vigilanza successiva all'immissione in commercio o altre specifiche prove che suscitino grave preoccupazione in relazione alla qualità dei prodotti o alla sicurezza dei pazienti. Ciascuna parte provvede affinché l'autorità di una parte che decida di non accettare un documento ufficiale relativo alle BPF rilasciato da un'autorità dell'altra parte dia notifica all'autorità competente dell'altra parte dei motivi della mancata accettazione e possa chiedere chiarimenti all'autorità dell'altra parte. La parte interessata provvede affinché la propria autorità si adoperi per rispondere tempestivamente alla richiesta di chiarimenti. 3. Una parte può accettare documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati da un'autorità dell'altra parte per centri di fabbricazione situati al di fuori del territorio dell'autorità di rilascio. 4. Ciascuna parte può stabilire le modalità e le condizioni alle quali accetta i documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati a norma del paragrafo 3. Articolo 6 - Scambio di documenti ufficiali relativi alle BPF 1. Ciascuna parte provvede affinché, qualora un'autorità di una parte richieda un documento ufficiale relativo alle BPF all'autorità dell'altra parte, l'autorità dell'altra parte si adoperi per trasmettere il documento entro 30 giorni di calendario dalla data della richiesta. 2. Ciascuna parte considera riservate le informazioni contenute in un documento ottenuto a norma del paragrafo 1. Articolo 7 - Misure di salvaguardia 1. Ciascuna parte ha il diritto di effettuare la propria ispezione di centri di fabbricazione la cui conformità sia stata certificata dall'altra parte. 2. Ciascuna parte provvede affinché, prima di effettuare un'ispezione a norma del paragrafo 1, l'autorità della parte che intende svolgere l'ispezione ne dia notifica per iscritto all'autorità competente dell'altra parte, informandola dei motivi di tale ispezione. L'autorità della parte che intende effettuare l'ispezione si adopera per darne notifica per iscritto all'autorità dell'altra parte almeno 30 giorni prima dell'ispezione proposta, ma può dare un preavviso più breve in situazioni urgenti. L'autorità dell'altra parte può partecipare all'ispezione. Articolo 8 - Modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili 526 1. Ciascuna parte informa l'altra parte almeno 60 giorni prima di adottare nuove misure o modifiche in materia di buone prassi di fabbricazione riguardo alle disposizioni legislative e regolamentari e agli orientamenti tecnici di cui all'appendice B. 2. Le parti si scambiano tutte le informazioni necessarie, anche per quanto riguarda le modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari, degli orientamenti tecnici o delle procedure di ispezione pertinenti in materia di buone prassi di fabbricazione, affinché ciascuna parte possa valutare se continuano a sussistere le condizioni per il riconoscimento delle ispezioni e l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle BPF a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. 3. La parte che, a seguito di una delle nuove misure o delle modifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ritenga di non poter più riconoscere le ispezioni o accettare documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati dall'altra parte dà notifica all'altra parte della sua intenzione di applicare l'articolo 9 e le parti avviano consultazioni in seno al gruppo di lavoro per i medicinali. 4. Le notifiche di cui al presente articolo sono effettuate tramite i punti di contatto designati in seno al gruppo di lavoro per i medicinali. Articolo 9 - Sospensione 1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, ciascuna parte ha il diritto di sospendere totalmente o parzialmente il riconoscimento delle ispezioni e l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle BPF dell'altra parte a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, per tutti o alcuni dei prodotti di cui all'appendice C. Tale diritto è esercitato in modo obiettivo e argomentato. La parte che esercita tale diritto ne dà notifica all'altra parte e trasmette una giustificazione scritta. Una parte continua ad accettare i documenti ufficiali relativi alle BPF dell'altra parte rilasciati prima di tale sospensione, salvo qualora tale parte non decida altrimenti sulla base di considerazioni relative alla salute o alla sicurezza. 2. La parte che, a seguito delle consultazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sospenda comunque il riconoscimento delle ispezioni e l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle BPF a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, può farlo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo non prima di 60 giorni dall'inizio delle consultazioni. Durante tale periodo di 60 giorni entrambe le parti continuano a riconoscere le ispezioni e ad accettare i documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati da un'autorità dell'altra parte. 3. In caso di sospensione del riconoscimento delle ispezioni e dell'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle BPF a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, su richiesta di una parte, le parti esaminano la questione in seno al gruppo di lavoro per i medicinali e si adoperano per valutare eventuali misure che consentano di ripristinare il riconoscimento delle ispezioni e l'accettazione dei documenti ufficiali relativi alle BPF. Articolo 10 - Cooperazione regolamentare 1. Le parti si adoperano per consultarsi, nella misura consentita dalle rispettive legislazioni, in merito alle proposte volte ad apportare modifiche significative ai regolamenti tecnici o alle procedure di ispezione, comprese le modifiche che incidono sulle modalità di riconoscimento dei documenti dell'altra parte a norma dell'articolo 5 e, ove opportuno, per darsi la possibilità di formulare osservazioni rispetto a tali proposte, fatto salvo l'articolo 8. 2. Le parti si adoperano per cooperare al fine di rafforzare, sviluppare e promuovere l'adozione e l'attuazione di orientamenti scientifici o tecnici concordati a livello internazionale, anche, ove 527 possibile, mediante la presentazione di iniziative, proposte e approcci congiunti in seno alle organizzazioni e agli organismi internazionali pertinenti di cui all'articolo 4. Articolo 11 - Modifiche delle appendici Il consiglio di partenariato ha il potere di modificare l'appendice A al fine di aggiornare l'elenco delle autorità, l'appendice B al fine di aggiornare l'elenco delle disposizioni legislative e regolamentari e degli orientamenti tecnici applicabili e l'appendice C al fine di aggiornare l'elenco dei prodotti contemplati. Articolo 12 - Gruppo di lavoro per i medicinali 1. Il gruppo di lavoro per i medicinali assiste il comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi nel monitoraggio e nel riesame dell'attuazione del presente allegato e nel garantirne il corretto funzionamento. 2. I compiti del gruppo di lavoro in questione sono i seguenti: (a) discutere qualsiasi questione attinente al presente allegato, su richiesta di una parte; (b) facilitare la cooperazione e gli scambi di informazioni ai fini degli articoli 8 e 10; (c) fungere da sede per le consultazioni e le discussioni ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 3; (d) condurre discussioni tecniche conformemente all'articolo TBT.10 [Discussioni tecniche] del presente accordo su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato; e (e) mantenere un elenco dei punti di contatto responsabili per le questioni attinenti al presente allegato. Articolo 13 - Non applicazione del meccanismo di risoluzione La parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], del presente accordo non si applica alle controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente allegato. 528 APPENDICE A — AUTORITÀ DELLE PARTI 1) Unione europea Paese: Per i medicinali per uso umano Per i medicinali per uso veterinario Belgio Agenzia federale per i medicinali e i Cfr. autorità per i medicinali per uso prodotti sanitari / umano Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten/ Agence fédérale des médicaments et produits de santé Bulgaria Agenzia bulgara per i medicinali / Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare/ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Българска агенция по безопасност на храните Cechia Istituto statale per il controllo dei Istituto per il controllo statale dei medicinali/ prodotti biologici veterinari e dei farmaci / Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) Danimarca Agenzia danese per i medicinali/ Cfr. autorità per i medicinali per uso umano Laegemiddelstyrelsen 529 Germania Istituto federale per i farmaci e i Ufficio federale per la tutela dei dispositivi medici / consumatori e la sicurezza alimentare / Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Paul-Ehrlich-Institute (PEI), Istituto federale per i vaccini e i biofarmaci / Ministero federale dell'Alimentazione Paul-Ehrlich-Institut (PEI) e dell'agricoltura, Bundesministerium Bundesinstitut für Impfstoffe für Ernährung und Landwirtschaft und biomedizinische Arzneimittel Ministero federale della Sanità/Bundesministerium für Gesundheit (BMG)/Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG)97 Estonia Agenzia statale per i medicinali / Cfr. autorità per i medicinali per uso umano Ravimiamet Irlanda Autorità per la regolamentazione dei Cfr. autorità per i medicinali per uso prodotti sanitari (HPRA) umano Cfr. autorità per i medicinali per uso Grecia Agenzia nazionale per i medicinali / umano Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) - (ΕΘΝIΚΟΣ ΟΡΓΑΝIΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)) Spagna Agenzia spagnola per i medicinali e i Cfr. autorità per i medicinali per uso dispositivi medici / umano Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios98 97 Ai fini del presente allegato e fatta salva la ripartizione interna delle competenze in Germania per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato, ZLG si intende riferito a tutte le autorità competenti dei Länder che rilasciano documenti relativi alle BPF e svolgono ispezioni farmaceutiche. 98 Ai fini del presente allegato e fatta salva la ripartizione interna delle competenze in Spagna per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios si intende riferita a tutte le autorità regionali competenti che rilasciano documenti ufficiali relativi alle BPF e svolgono ispezioni farmaceutiche. 530 Francia Agenzia nazionale francese per la Agenzia francese per la sicurezza sicurezza dei medicinali e dei sanitaria dell'alimentazione, prodotti sanitari / Agence nationale dell'ambiente e del lavoro - Agenzia de sécurité du médicament et des nazionale per i medicinali veterinari/ produits de santé (ANSM) Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail / Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (Anses-ANMV) Croazia Agenzia per i medicinali e i dispositivi Ministero dell'Agricoltura, Direzione medici / Veterinaria e della sicurezza alimentare / Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Italia Agenzia Italiana del Farmaco Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari Cipro Ministero della Salute - Servizi Ministero dell'Agricoltura, dello farmaceutici / sviluppo rurale e dell'ambiente - Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Servizi veterinari / Υπουργείο Υγείας Κτηνιατρικές Υπηρεσίες- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Agenzia statale per i medicinali / Servizio alimentare e veterinario — Lettonia Dipartimento di valutazione e Zāļu valsts aģentūra registrazione / Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas departaments Lituania Agenzia statale per il controllo dei Servizio statale alimentare e medicinali / veterinario / 531 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba Lussemburgo Minìstere de la Santé, Division de la Cfr. autorità per i medicinali per uso Pharmacie et umano des Médicaments Ungheria Országos Gyógyszerészeti és Ufficio nazionale per la sicurezza Élelmezés-egészségügyi Intézet / della catena alimentare, Direzione Istituto nazionale di farmacia e dei medicinali veterinari / Nemzeti nutrizione Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI) Autorità di regolamentazione per i Sezione per i medicinali veterinari del Malta medicinali Laboratorio veterinario nazionale (NVL) facente capo al dipartimento per la salute e il benessere degli animali (AHWD) Paesi Bassi Ispettorato per la Sanità e i giovani / Commissione di valutazione dei Inspectie Gezondheidszorg en Youth medicinali / (IGJ) Bureau Diergeneesmiddelen, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Austria Agenzia austriaca per la Salute e la Cfr. autorità per i medicinali per uso sicurezza alimentare / umano Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH Cfr. autorità per i medicinali per uso Ispettorato farmaceutico centrale / umano Polonia Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) / Portogallo Autorità nazionale per i medicinali ed Direzione generale alimentare e i prodotti sanitari / veterinaria / DGAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinária (PT) INFARMED, I.P Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 532 I.P Romania Agenzia nazionale per i medicinali e i Autorità nazionale per la sanità dispositivi medici / animale e la sicurezza alimentare / Autoritatea Naţională Sanitară Agenţia Naţională a Medicamentului Veterinară şi pentru Siguranţa şi a Dispozitivelor Medicale Alimentelor Slovenia Agenzia per i medicinali e i dispositivi Cfr. autorità per i medicinali per uso umano medici della Repubblica di Slovenia / Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) Slovacchia Istituto statale per il controllo dei Istituto per il controllo statale dei medicinali/ prodotti biologici veterinari e dei Štátny ústav pre kontrolu liečiv medicinali / (ŠÚKL) Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (USKVBL) Finlandia Agenzia finlandese per i medicinali / Cfr. autorità per i medicinali per uso umano Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA) Cfr. autorità per i medicinali per uso Svezia Agenzia per i prodotti medicinali / umano Läkemedelsverket 2) Regno Unito Agenzia per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari Direzione per i medicinali veterinari 533 APPENDICE B — Elenco delle disposizioni legislative e regolamentari e degli orientamenti tecnici applicabili in materia di buone prassi di fabbricazione (1) Per l'Unione europea: direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano99; direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari100; direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano101; regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE102; regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali103; regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004104; direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione105; direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari106; direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano107; regolamento delegato (UE) n. 1252/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne i principi e gli 99 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. 100 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. 101 GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34. 102 GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1. 103 GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. 104 GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121. 105 GU L 262 del 14.10.2003, pag. 22. 106 GU L 228 del 17.8.1991, pag. 70. 107 GU L 238 del 16.9.2017, pag. 44. 534 orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive dei medicinali per uso umano108; regolamento delegato (UE) 2017/1569 della Commissione, del 23 maggio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali sperimentali per uso umano nonché le modalità di ispezione109; ultima versione della guida alle buone prassi di fabbricazione contenuta nella disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea (Rules governing medicinal products in the European Union), volume IV, e della raccolta di procedure comunitarie sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni; (2) per il Regno Unito: The Human Medicines Regulations 2012 (SI 2012/1916) The Medicines for Human Use (Clinical Trials) Regulations 2004 (SI 2004/1031) The Veterinary Medicines Regulations 2013 (SI 2013/2033) I regolamenti sulle buone prassi di fabbricazione elaborati a norma del regolamento B17 e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione pubblicati a norma del regolamento C17, della legge Human Medicines Regulations 2012 I principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione applicabili ai fini della legge Veterinary Medicines Regulations 2013, Schedule 2. 108 GU L 337 del 25.11.2014, pag. 1. 109 GU L 238 del 16.9.2017, pag. 12. 535 APPENDICE C – PRODOTTI CONTEMPLATI Medicinali per uso umano e per uso veterinario:  medicinali per uso umano o per uso veterinario immessi in commercio, compresi i prodotti biologici e immunologici per uso umano e veterinario immessi in commercio,  medicinali per terapie avanzate,  sostanze farmaceutiche attive per uso umano o veterinario,  medicinali in fase di sperimentazione. 536 ALLEGATO TBT-3 - SOSTANZE CHIMICHE Articolo 1 - Definizioni Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti: (a) "autorità responsabili": (i) per l'Unione: la Commissione europea; (ii) per il Regno Unito: il governo del Regno Unito; (b) "GHS delle Nazioni Unite": il sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite. Articolo 2 - Ambito di applicazione Il presente allegato si applica agli scambi, alla regolamentazione, all'importazione e all'esportazione di sostanze chimiche tra l'Unione e il Regno Unito con riferimento alla registrazione, valutazione, autorizzazione, restrizione, approvazione, classificazione, etichettatura e all'imballaggio di tali sostanze. Articolo 3 - Obiettivi 1. Gli obiettivi del presente allegato sono: a) agevolare gli scambi di sostanze chimiche e prodotti correlati tra le parti; b) garantire livelli elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale; e c) consentire la cooperazione tra le autorità responsabili dell'Unione e del Regno Unito. 2. Le parti riconoscono che gli impegni assunti nell'ambito del presente allegato non impediscono all'una o all'altra parte di stabilire le proprie priorità di regolamentazione delle sostanze chimiche, anche fissando i propri livelli di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale. Articolo 4 - Organizzazioni e organi internazionali pertinenti Le parti riconoscono la pertinenza di organizzazioni e organi internazionali, segnatamente l'OCSE e il sottocomitato di esperti sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (SCEGHS) del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), per l'elaborazione di orientamenti scientifici e tecnici in materia di sostanze chimiche. Articolo 5 - Partecipazione alle organizzazioni e agli organi internazionali pertinenti e sviluppi normativi 1. Le parti contribuiscono attivamente all'elaborazione degli orientamenti scientifici o tecnici di cui all'articolo 4 per quanto concerne la valutazione dei pericoli e dei rischi delle sostanze chimiche e i formati per documentare gli esiti di tali valutazioni. 2. Ciascuna parte attua gli orientamenti emanati dalle organizzazioni e dagli organi internazionali di cui all'articolo 4, a meno che tali orientamenti siano inefficaci o inadeguati ai fini del conseguimento degli obiettivi legittimi della parte. 537 Articolo 6 - Classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche 1. Ciascuna parte attua il GHS delle Nazioni Unite nella misura che ritiene fattibile all'interno del proprio sistema, anche per le sostanze chimiche che esulano dall'ambito di applicazione del presente allegato, tranne quando sussistono motivi specifici per applicare un diverso sistema di etichettatura per determinati prodotti chimici allo stato finito destinati all'utilizzatore finale. Ciascuna parte aggiorna periodicamente la propria attuazione sulla base delle revisioni periodiche del GHS delle Nazioni Unite. 2. L'autorità responsabile di una parte che intenda classificare singole sostanze conformemente alle proprie norme e procedure dà all'autorità responsabile dell'altra parte la possibilità di esprimersi al riguardo in conformità di tali norme e procedure entro i termini applicabili. 3. Ciascuna parte mette a disposizione del pubblico, conformemente alle proprie norme e procedure, informazioni sulle proprie procedure connesse alla classificazione delle sostanze. Ciascuna parte si adopera per rispondere alle osservazioni ricevute dall'altra parte in conformità del paragrafo 2. 4. Nulla nel presente articolo obbliga l'una o l'altra parte a raggiungere risultati particolari per quanto riguarda l'attuazione del GHS delle Nazioni Unite nel proprio territorio o la classificazione di una data sostanza, né ad anticipare, sospendere o ritardare le rispettive procedure e i rispettivi processi decisionali. Articolo 7 - Cooperazione 1. Le parti riconoscono che la cooperazione volontaria nel settore della regolamentazione delle sostanze chimiche può agevolare gli scambi a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dell'ambiente e contribuire a migliorare la protezione della salute umana e animale. 2. Le parti si impegnano ad agevolare lo scambio di informazioni non riservate tra le autorità responsabili, anche mediante la cooperazione in materia di formati elettronici e strumenti usati per la memorizzazione dei dati. 3. Le parti cooperano, ove opportuno, al fine di rafforzare, sviluppare e promuovere l'adozione e l'attuazione di orientamenti scientifici o tecnici convenuti a livello internazionale, se possibile anche attraverso la presentazione di iniziative, proposte e approcci congiunti in seno alle organizzazioni e agli organi internazionali pertinenti, segnatamente quelli di cui all'articolo 4. 4. Se entrambe le parti lo ritengono vantaggioso, esse cooperano nella divulgazione di dati relativi alla sicurezza delle sostanze chimiche e mettono tali informazioni a disposizione del pubblico allo scopo di garantire che siano facilmente accessibili e comprensibili da parte di diversi gruppi di destinatari. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce alla parte richiedente le informazioni non riservate disponibili sulla sicurezza delle sostanze chimiche. 5. Su richiesta di una delle parti e se l'altra parte accetta, le parti avviano consultazioni sulle informazioni e i dati scientifici nel contesto delle questioni nuove ed emergenti connesse ai pericoli o ai rischi che le sostanze chimiche comportano per la salute umana o l'ambiente, al fine di creare un 538 bagaglio comune di conoscenze e promuovere, se e per quanto possibile, una comprensione comune della scienza afferente a tali questioni. Articolo 8 - Scambio di informazioni  Le parti cooperano e scambiano informazioni riguardo a qualsiasi aspetto pertinente ai fini dell'attuazione del presente allegato in sede di comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi. 539 ALLEGATO TBT-4 - PRODOTTI BIOLOGICI Articolo 1 - Obiettivo e ambito di applicazione 1. L'obiettivo del presente allegato è stabilire le disposizioni e le procedure volte a promuovere gli scambi di prodotti biologici conformemente ai principi di non discriminazione e reciprocità, per mezzo del riconoscimento, a opera delle parti, dell'equivalenza delle rispettive disposizioni legislative. 2. Il presente allegato si applica ai prodotti biologici figuranti nelle appendici A e B che sono conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice C o D. Il consiglio di partenariato ha il potere di modificare le appendici A, B, C e D. Articolo 2 - Definizioni Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti: "autorità competente": l'agenzia ufficiale che ha giurisdizione sulle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice C o D e che è responsabile dell'attuazione del presente allegato; "autorità di controllo": l'autorità alla quale l'autorità competente ha conferito, in toto o in parte, la propria competenza per le ispezioni e le certificazioni nel settore della produzione biologica a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice C o D; "organo di controllo": l'ente riconosciuto dall'autorità competente per eseguire ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice C o D; "equivalenza": la capacità di disposizioni legislative, disposizioni regolamentari e prescrizioni diverse, nonché di sistemi di ispezione e certificazione diversi, di conseguire gli stessi obiettivi. Articolo 3 - Riconoscimento dell'equivalenza 1. Per quanto riguarda i prodotti figuranti nell'appendice A, l'Unione riconosce le disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito di cui all'appendice C come equivalenti alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione di cui all'appendice D. 2. Per quanto riguarda i prodotti figuranti nell'appendice B, il Regno Unito riconosce le disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione di cui all'appendice D come equivalenti alle disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito di cui all'appendice C. 3. In considerazione del fatto che il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2022, ciascuna parte riesamina il riconoscimento dell'equivalenza di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2023. Se, in esito al riesame, una parte non conferma l'equivalenza, il riconoscimento dell'equivalenza è sospeso. 4. Fatto salvo il paragrafo 3, in caso di modifica, revoca o sostituzione delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice C o D, le nuove norme sono considerate equivalenti alle norme dell'altra parte salvo obiezione di una parte secondo la procedura di cui ai paragrafi 5 e 6. 540 5. Se, dopo aver ricevuto ulteriori informazioni dall'altra parte alla quale le ha richieste, una parte ritiene che le disposizioni legislative o regolamentari o le procedure o prassi amministrative dell'altra parte non soddisfino più le prescrizioni in materia di equivalenza, detta parte presenta all'altra parte una richiesta motivata di modifica delle disposizioni legislative o regolamentari o delle procedure o prassi amministrative in questione, e concede all'altra parte un periodo adeguato, non inferiore a tre mesi, per garantire l'equivalenza. 6. Se, allo scadere del periodo di cui al paragrafo 5, la parte interessata ritiene ancora che le prescrizioni in materia di equivalenza non siano soddisfatte, essa può decidere di sospendere unilateralmente il riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice C o D per quanto riguarda i prodotti biologici pertinenti figuranti nell'appendice A o B. 7. La decisione di sospendere unilateralmente il riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice C o D per quanto riguarda i prodotti biologici pertinenti che figurano nell'appendice A o B può anche essere adottata, dopo la scadenza di un periodo di preavviso di tre mesi, se una parte ha omesso di fornire le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 6 o non concorda su una revisione tra pari ai sensi dell'articolo 7. 8. Se il riconoscimento dell'equivalenza è sospeso a norma del presente articolo, su richiesta di una parte le parti discutono la questione in sede di gruppo di lavoro per i prodotti biologici e si adoperano al massimo per valutare possibili misure che consentirebbero di ripristinare il riconoscimento dell'equivalenza. 9. Per quanto riguarda i prodotti che non figurano nell'appendice A o B, l'equivalenza è discussa dal gruppo di lavoro per i prodotti biologici su richiesta di una parte. Articolo 4 - Importazione e immissione sul mercato 1. L'Unione accetta l'importazione nel suo territorio dei prodotti figuranti nell'appendice A e la loro immissione sul mercato come prodotti biologici, purché tali prodotti siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito di cui all'appendice C e siano corredati di un certificato di ispezione rilasciato da un organo di controllo riconosciuto dal Regno Unito e indicato all'Unione ai sensi del paragrafo 3. 2. Il Regno Unito accetta l'importazione nel suo territorio dei prodotti figuranti nell'appendice B e la loro immissione sul mercato come prodotti biologici, purché tali prodotti siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione di cui all'appendice D e siano corredati di un certificato di ispezione rilasciato da un organo di controllo riconosciuto dall'Unione e indicato al Regno Unito ai sensi del paragrafo 3. 3. Ciascuna parte riconosce le autorità di controllo o gli organi di controllo indicati dall'altra parte come responsabili dello svolgimento dei controlli pertinenti per quanto riguarda i prodotti biologici oggetto del riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 3 e del rilascio del certificato di ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ai fini dell'importazione e dell'immissione sul mercato di tali prodotti nel territorio dell'altra parte. 4. La parte importatrice, in collaborazione con l'altra parte, assegna numeri di codice a ogni autorità di controllo od organo di controllo pertinente indicato dall'altra parte. 541 Articolo 5 - Etichettatura 1. I prodotti importati nel territorio di una parte ai sensi del presente allegato soddisfano le prescrizioni di etichettatura stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice di cui alle appendici C e D. Tali prodotti possono recare il logo biologico dell'Unione, qualsiasi logo biologico del Regno Unito o entrambi i loghi, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, purché siano conformi alle prescrizioni di etichettatura per il rispettivo logo o per entrambi i loghi. 2. Le parti si impegnano a evitare abusi dei termini riferiti alla produzione biologica in relazione ai prodotti biologici che sono oggetto del riconoscimento dell'equivalenza ai sensi del presente allegato. 3. Le parti si impegnano a proteggere il logo biologico dell'Unione e qualsiasi logo biologico del Regno Unito stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti avverso abusi o imitazioni. Le parti provvedono affinché il logo biologico dell'Unione e qualsiasi logo biologico del Regno Unito siano usati solo per l'etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali di prodotti biologici conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui alle appendici C e D. Articolo 6 - Scambio di informazioni 1. Le parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente allegato. In particolare, entro il 31 marzo del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ciascuna parte invia all'altra: a) una relazione che contiene informazioni in merito ai tipi e ai quantitativi di prodotti biologici esportati a norma del presente allegato, per il periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente; b) una relazione sulle attività di controllo e sorveglianza svolte dalle proprie autorità competenti, sui risultati ottenuti e sulle misure correttive adottate, per il periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente; e c) i dettagli delle irregolarità rilevate e delle infrazioni delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice C o D, a seconda dei casi. 2. Ciascuna parte informa senza indugio l'altra parte circa: a) gli aggiornamenti dell'elenco delle proprie autorità competenti, autorità di controllo e organi di controllo, compresi i recapiti (in particolare l'indirizzo e l'indirizzo Internet); b) le modifiche o le abrogazioni cui intende procedere con riferimento alle disposizioni legislative o regolamentari di cui all'appendice C o D, le proposte di nuove disposizioni legislative o regolamentari o le pertinenti modifiche proposte delle procedure e delle prassi amministrative connesse ai prodotti biologici oggetto del presente allegato; e c) le modifiche o le abrogazioni adottate con riferimento alle disposizioni legislative o regolamentari di cui all'appendice C o D, le nuove disposizioni legislative o le 542 pertinenti modifiche delle procedure e delle prassi amministrative connesse ai prodotti biologici oggetto del presente allegato. Articolo 7 - Revisioni tra pari 1. A seguito di un preavviso di almeno sei mesi, ciascuna parte autorizza i funzionari o gli esperti designati dall'altra parte a effettuare revisioni tra pari sul suo territorio per accertare che le autorità di controllo e gli organi di controllo pertinenti espletino i controlli necessari a dare attuazione al presente allegato. 2. Ciascuna parte collabora con l'altra parte e la assiste, nella misura consentita dalle leggi applicabili, nello svolgimento delle revisioni tra pari di cui al paragrafo 1, che possono comprendere visite agli uffici delle autorità di controllo e degli organi di controllo pertinenti, agli impianti di lavorazione e agli operatori certificati. Articolo 8 - Gruppo di lavoro per i prodotti biologici 1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici assiste il comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi nel controllare e riesaminare l'attuazione e nel garantire il corretto funzionamento del presente allegato. 2. Le funzioni del gruppo di lavoro per i prodotti biologici sono le seguenti: a) discutere questioni attinenti al presente allegato su richiesta di una parte, compresa l'eventuale necessità di modifiche del presente allegato o delle sue appendici; b) agevolare la cooperazione in materia di disposizioni legislative e regolamentari, norme e procedure riguardanti i prodotti biologici oggetto del presente allegato, comprese le discussioni su qualsiasi aspetto tecnico o regolamentare inerente alle regole e ai sistemi di controllo; e c) condurre discussioni tecniche ai sensi dell'articolo TBT.10 [Discussioni tecniche] del presente accordo riguardo a questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. 543 APPENDICE A PRODOTTI BIOLOGICI PROVENIENTI DAL REGNO UNITO PER I QUALI L'UNIONE RICONOSCE L'EQUIVALENZA Descrizione Osservazioni Prodotti vegetali non trasformati Animali vivi o prodotti animali non trasformati Compreso il miele Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi Sementi e materiale di moltiplicazione I prodotti biologici figuranti nella presente appendice sono prodotti agricoli o prodotti dell'acquacoltura non trasformati ottenuti nel Regno Unito o prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti o mangimi che sono stati trasformati nel Regno Unito con ingredienti coltivati nel Regno Unito o che sono stati importati nel Regno Unito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito. 544 APPENDICE B PRODOTTI BIOLOGICI PROVENIENTI DALL'UNIONE PER I QUALI IL REGNO UNITO RICONOSCE L'EQUIVALENZA Descrizione Osservazioni Prodotti vegetali non trasformati Animali vivi o prodotti animali non trasformati Compreso il miele Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi Sementi e materiale di moltiplicazione I prodotti biologici figuranti nella presente appendice sono prodotti agricoli o prodotti dell'acquacoltura non trasformati ottenuti nell'Unione o prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti o mangimi che sono stati trasformati nell'Unione con ingredienti coltivati nell'Unione o che sono stati importati nell'Unione a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione. 545 APPENDICE C DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PRODOTTI BIOLOGICI APPLICABILI NEL REGNO UNITO110 Le disposizioni legislative e regolamentari seguenti sono applicabili nel Regno Unito: 1. REGOLAMENTO (CE) n. 834/2007 mantenuto; 2. REGOLAMENTO (CE) n. 889/2008 mantenuto; 3. REGOLAMENTO (CE) n. 1235/2008 mantenuto; 4. regolamenti del 2009 sui prodotti biologici. 110 I riferimenti nel presente elenco al diritto dell'Unione mantenuto sono considerati riferimenti a tale normativa come modificata dal Regno Unito per l'applicazione al Regno Unito. 546 APPENDICE D DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PRODOTTI BIOLOGICI APPLICABILI NELL'UNIONE Le disposizioni legislative e regolamentari seguenti sono applicabili nell'Unione: 1. regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91111; 2. regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli112; 3. regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi113. 111 GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1. 112 GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1. 113 GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25. 547 ALLEGATO TBT-5 - SCAMBI DI VINO Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente allegato si applica ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato. 2. Ai fini del presente allegato, per "vino prodotto in" si intendono le uve fresche, il mosto di uve e il mosto di uve parzialmente fermentato che sono stati vinificati o aggiunti al vino nel territorio della parte esportatrice. Articolo 2 - Definizioni dei prodotti, pratiche e trattamenti enologici 1. Le pratiche enologiche per il vino raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino ("OIV") sono considerate norme internazionali pertinenti ai fini del presente allegato. 2. Ciascuna parte autorizza l'importazione e la vendita al consumo del vino prodotto nell'altra parte, se tale vino è stato prodotto conformemente a quanto segue: (a) definizioni dei prodotti autorizzate in ciascuna parte a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice A; (b) pratiche enologiche stabilite in ciascuna parte a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice A che sono conformi alle norme pertinenti dell'OIV; e (c) pratiche enologiche e restrizioni stabilite in ciascuna parte che non sono conformi alle norme pertinenti dell'OIV, elencate nell'appendice B. 3. Il consiglio di partenariato ha il potere di modificare le appendici di cui al paragrafo 2. Articolo 3 - Prescrizioni di certificazione per l'importazione nei territori delle parti 1. Per il vino prodotto in una parte e immesso sul mercato nell'altra parte, la documentazione e la certificazione che possono essere richieste dall'una o dall'altra parte sono limitate a un certificato, figurante nell'appendice C, autenticato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice. 2. Il certificato richiesto a norma del paragrafo 1 può assumere la forma di un documento elettronico. Su richiesta delle autorità competenti della parte in cui le merci devono essere immesse in libera pratica è consentito alle stesse l'accesso al documento elettronico o ai dati necessari per la sua redazione. Se l'accesso ai pertinenti sistemi elettronici non è disponibile, i dati necessari possono essere richiesti sotto forma di documento cartaceo. 3. Il consiglio di partenariato ha il potere di modificare l'appendice C. 4. I metodi di analisi riconosciuti come metodi di riferimento e pubblicati dall'OIV sono i metodi di riferimento per la determinazione della composizione analitica del vino nell'ambito delle operazioni di controllo. 548 Articolo 4 - Informazioni sugli alimenti e codici di lotto 1. Salvo diversamente indicato nel presente articolo, l'etichettatura del vino importato e commercializzato ai sensi del presente accordo è effettuata in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel territorio della parte importatrice. 2. Una parte non esige che sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio del vino figuri alcuna delle date seguenti o loro equivalenti: (a) data di condizionamento; (b) data di imbottigliamento; (c) data di produzione o fabbricazione; (d) data di scadenza, data limite per l'uso, data limite per l'uso o il consumo e relative varianti; (e) termine minimo di conservazione e relative varianti; o (f) data di vendita raccomandata. In deroga al primo comma, lettera e), una parte può esigere l'indicazione del termine minimo di conservazione su prodotti che, a causa dell'aggiunta di ingredienti deperibili, potrebbero avere un termine minimo di conservazione inferiore alle normali aspettative del consumatore. 3. Ciascuna parte provvede affinché sull'etichetta dei prodotti condizionati sia indicato un codice che consente l'identificazione del lotto cui il prodotto appartiene, a norma della legislazione della parte esportatrice del prodotto condizionato. Il codice del lotto è facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Una parte non consente la commercializzazione di prodotti condizionati che non sono conformi alle prescrizioni del presente paragrafo. 4. Ciascuna parte permette che le informazioni obbligatorie, comprese le traduzioni o l'indicazione del numero di unità di bevande alcoliche o di unità di alcol, se necessario, figurino su un'etichetta supplementare apposta a un contenitore per vino. Le etichette supplementari possono essere apposte al contenitore per vino dopo l'importazione ma prima che il prodotto sia immesso sul mercato nel territorio della parte, purché le informazioni obbligatorie figurino integralmente e in modo preciso. 5. La parte importatrice non esige che sull'etichetta siano indicati gli allergeni che sono stati usati nella produzione del vino ma che non sono presenti nel prodotto finito. Articolo 5 - Misure transitorie Il vino che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, è stato prodotto, descritto ed etichettato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di una parte ma in maniera non conforme al presente allegato può continuare a essere etichettato e immesso sul mercato: a) da grossisti o produttori, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente accordo; e b) da dettaglianti, fino ad esaurimento delle scorte. 549 Articolo 6 - Scambio di informazioni Le parti cooperano e scambiano informazioni riguardo a qualsiasi aspetto pertinente ai fini dell'attuazione del presente allegato in sede di comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi. Articolo 7 - Riesame Al più tardi tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti valutano ulteriori misure per agevolare gli scambi di vino tra le parti. 550 APPENDICE A - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DELLE PARTI Disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito114 Disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riguardanti: a) definizioni dei prodotti: (i) regolamento (UE) n. 1308/2013 mantenuto, in particolare le regole di produzione nel settore vitivinicolo ai sensi degli articoli 75, 81 e 91, dell'allegato II, parte IV, e dell'allegato VII, parte II, di detto regolamento e delle relative norme di esecuzione, e successive modifiche; (ii) regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione mantenuto, in particolare l'articolo 47, gli articoli da 52 a 54 e gli allegati III, V e VI di detto regolamento, e successive modifiche; (iii) regolamento (UE) n. 1169/2011 mantenuto e relative norme di esecuzione, e successive modifiche; b) pratiche enologiche e restrizioni: (i) regolamento (UE) n. 1308/2013 mantenuto, in particolare le pratiche enologiche e le restrizioni ai sensi degli articoli 80 e 83 e dell'allegato VIII di detto regolamento e delle relative norme di esecuzione, e successive modifiche; (ii) regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione mantenuto, e successive modifiche. Disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione Disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riguardanti: a) definizioni dei prodotti: (i) regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio115, in particolare le regole di produzione nel settore vitivinicolo ai sensi degli articoli 75, 81 e 91, dell'allegato II, parte IV, e dell'allegato VII, parte II, di detto regolamento e delle relative norme di esecuzione, e successive modifiche; (ii) regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione116, in particolare l'articolo 47, gli articoli da 52 a 54 e gli allegati III, V e VI di detto regolamento, e successive modifiche; 114 I riferimenti nel presente elenco al diritto dell'Unione mantenuto sono considerati riferimenti a tale normativa come modificata dal Regno Unito per l'applicazione al Regno Unito. 115 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). 116 Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2). 551 (iii) regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio117, e successive modifiche; a) pratiche enologiche e restrizioni: (i) regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare le pratiche enologiche e le restrizioni ai sensi degli articoli 80 e 83 e dell'allegato VIII di detto regolamento e delle relative norme di esecuzione, e successive modifiche; (ii) regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione118, e successive modifiche. 117 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18). 118 Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1). 552 APPENDICE B - ALTRE PRATICHE ENOLOGICHE E RESTRIZIONI CONGIUNTAMENTE ACCETTATE DALLE PARTI 1) Il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il saccarosio possono essere usati per l'arricchimento e l'edulcorazione a condizioni specifiche e limitate fissate all'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 mantenuto, fatta salva l'esclusione dell'uso di tali prodotti in forma ricostituita nei vini contemplati dal presente accordo. 2) L'aggiunta di acqua nella vinificazione non è consentita, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche. 3) Le fecce fresche possono essere usate a condizioni specifiche e limitate stabilite all'allegato I, parte A, tabella 2, voce 11.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione e all'allegato I, parte A, tabella 2, voce 11.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione mantenuto. 553 APPENDICE C - MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER IL VINO IMPORTATO [DALL'UNIONE EUROPEA / DAL REGNO UNITO] VERSO [IL REGNO UNITO / L'UNIONE EUROPEA] (1) 1. Esportatore (nome e indirizzo) 2. N. progressivo (2) 3. Importatore (nome e indirizzo) 4. Autorità competente del luogo di spedizione [nell'Unione europea / nel Regno Unito] (3) 5. Timbro doganale (solo per uso ufficiale [dell'Unione europea / del Regno Unito]) 6. Mezzo di trasporto e informazioni relative al 7. Luogo di scarico (se diverso da 3) trasporto (4) 8. Descrizione del prodotto importato (5) 9. Quantità in l/hl/kg 10. Numero di contenitori (6) 11. Certificato "Il prodotto sopra designato è destinato al consumo umano diretto ed è conforme alle definizioni e alle pratiche enologiche autorizzate a norma dell'allegato TBT-5 - Scambi di vino dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra. È stato prodotto da un produttore soggetto a ispezione e vigilanza da parte della seguente autorità competente (7): Speditore che attesta le informazioni di cui sopra (8) Identificazione dello speditore (9) Luogo, data e firma dello speditore 554 (1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato TBT-5 - Scambi di vino dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra. (2) Indicare il numero di tracciabilità della partita, vale a dire il numero progressivo che la identifica nei registri dell'esportatore. (3) Indicare per esteso il nome, l'indirizzo e i recapiti dell'autorità competente del Regno Unito o dello Stato membro dell'Unione europea dal quale la partita è esportata che è responsabile della verifica delle informazioni contenute nel presente certificato. (4) Indicare il trasporto utilizzato per la consegna al punto d'ingresso nel territorio dell'Unione europea o del Regno Unito; specificare il modo di trasporto (nave, aereo, ecc.) e il nome del mezzo di trasporto (nome della nave, numero del volo, ecc.). (5) Fornire le seguenti informazioni:  denominazione di vendita come figura sull'etichetta;  nome del produttore;  regione viticola;  nome del paese di produzione (uno degli Stati membri dell'Unione europea o Regno Unito);  nome dell'IG, se pertinente,  titolo alcolometrico volumico totale;  colore del prodotto (indicare soltanto "rosso", "rosato" o "bianco");  codice della nomenclatura combinata (codice CN). (6) Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri. Il numero dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie. (7) Indicare per esteso il nome, l'indirizzo e i recapiti dell'autorità competente pertinente di uno degli Stati membri dell'Unione europea o del Regno Unito. (8) Indicare per esteso il nome, l'indirizzo e i recapiti dello speditore. (9) Indicare:  per l'Unione europea: codice accisa del sistema di scambio dei dati relativi alle accise (SEED), o numero di partita IVA se lo speditore non ha un codice SEED, o riferimento al numero nell'elenco o nel registro di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione119;  per il Regno Unito: codice accisa del sistema di scambio dei dati relativi alle accise (SEED), o numero di partita IVA se lo speditore non ha un codice SEED, o riferimento al numero WSB. 119 Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1). 555 ALLEGATO TBT-XX - ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO TBT.9, PARAGRAFO 4, SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI E LE MISURE PREVENTIVE, RESTRITTIVE E CORRETTIVE CONNESSE [Il presente allegato stabilisce un accordo sullo scambio regolare di informazioni tra il sistema dell'Unione di scambio rapido di informazioni (RAPEX) per i prodotti di consumo non alimentari, o il sistema che lo sostituirà, e la banca dati del Regno Unito relativa alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei prodotti istituita a norma della legge General Product Safety Regulations 2005, o la banca dati che la sostituirà. A norma dell'articolo TBT.9, paragrafo 8, l'accordo precisa il tipo di informazioni da scambiarsi come pure le modalità con cui effettuare gli scambi e applicare le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.] 556 ALLEGATO TBT-ZZ - ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO TBT.9, PARAGRAFO 5, SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ADOTTATE PER I PRODOTTI NON ALIMENTARI NON CONFORMI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO TBT.9, PARAGRAFO 4 [Il presente allegato stabilisce un accordo sullo scambio regolare di informazioni, compreso lo scambio di informazioni per via elettronica, per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui all'articolo TBT.9, paragrafo 4. A norma dell'articolo TBT.9, paragrafo 8, l'accordo precisa il tipo di informazioni da scambiarsi come pure le modalità con cui effettuare gli scambi e applicare le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.] 557 ALLEGATO CUSTMS-1 - OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI Articolo 1 - Criteri relativi agli operatori economici autorizzati e trattamento di tali operatori 1. I criteri specificati per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato (Authorised Economic Operator - AEO) di cui all'articolo CUSTMS.9 [Operatori economici autorizzati] del presente accordo sono stabiliti a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e procedurali delle parti. I criteri specificati, che sono pubblicati, comprendono i seguenti: a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente; b) dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, ove opportuno, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali; c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata; e d) esistenza di adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali. 2. I criteri specificati per ottenere la qualifica di AEO non sono concepiti o applicati in modo da permettere o creare discriminazioni arbitrarie o ingiustificabili tra operatori a parità di condizioni. Detti criteri consentono alle piccole e medie imprese di ottenere la qualifica di AEO. 3. Il programma di partenariato commerciale di cui all'articolo CUSTMS.9 [Operatori economici autorizzati] del presente accordo comprende il seguente trattamento: a) si tiene favorevolmente conto della qualifica di AEO concessa dall'altra parte nella propria valutazione dei rischi, al fine di ridurre ispezioni o controlli, nonché in altre misure connesse alla sicurezza; b) si dà priorità all'ispezione delle partite oggetto delle dichiarazioni sommarie di entrata o uscita presentate da un AEO, se l'autorità doganale decide di effettuare un'ispezione; c) si tiene conto della qualifica di AEO concessa dall'altra parte al fine di trattare l'AEO come partner sicuro al momento di valutare i requisiti dei partner commerciali per le domande di adesione a norma del proprio programma; e d) ci si impegna a stabilire un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, in cui le operazioni di trasporto commerciale prioritarie cui partecipano gli AEO potrebbero essere agevolate e accelerate ove possibile dalle autorità doganali. 558 Articolo 2 - Reciproco riconoscimento e competenza per l'attuazione 1. La qualifica di AEO nell'ambito dei programmi di partenariato commerciale dell'Unione e del Regno Unito è riconosciuta compatibile e i titolari della qualifica di AEO concessa nel quadro di ciascun programma sono trattati in conformità al disposto dell'articolo 4. 2. I programmi di partenariato commerciale in esame sono: a) il programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea (sicurezza) (articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del UCC); e b) il programma di operatore economico autorizzato del Regno Unito (sicurezza) (articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del UCC mantenuto nell'ordinamento interno del Regno Unito). 3. Le autorità doganali di cui all'articolo OTH.1 [Definizioni], lettera b), (di seguito le "autorità doganali") sono competenti per l'attuazione delle disposizioni del presente allegato. Articolo 3 - Compatibilità 1. Le parti cooperano al fine di mantenere la compatibilità delle norme applicate a ciascuno dei loro programmi di partenariato commerciale con riguardo ai seguenti aspetti: a) la presentazione delle domande di concessione della qualifica di AEO agli operatori; b) la valutazione delle domande di concessione della qualifica di AEO; c) la concessione della qualifica di AEO; e d) la gestione, il monitoraggio, la sospensione, il riesame e la revoca della qualifica di AEO. Le parti provvedono affinché le rispettive autorità doganali monitorino l'osservanza delle condizioni e dei criteri pertinenti da parte dell'operatore economico autorizzato. 2. Le parti elaborano un programma di lavoro comune che stabilisce un numero minimo di convalide comuni dei titolari di una qualifica di AEO concessa nell'ambito di ciascun programma di partenariato commerciale da completare al più tardi entro la fine del 2021. 3. Le parti garantiscono che i loro programmi di partenariato commerciale operano nell'ambito delle norme pertinenti del quadro SAFE. Articolo 4 - Trattamento dei titolari della qualifica 1. Ciascuna parte accorda un trattamento comparabile a quello riservato agli AEO nell'ambito del programma di partenariato commerciale dell'altra parte. Tale trattamento comprende in particolare il trattamento di cui all'articolo 1, paragrafo 3. 2. Ciascuna parte può sospendere il trattamento di cui all'articolo 1, paragrafo 3, riservato a un AEO nell'ambito del programma di partenariato commerciale dell'altra parte in virtù del presente accordo se l'AEO cessa di conformarsi alle prescrizioni giuridiche. Tale sospensione è comunicata senza indugio all'altra autorità doganale trasmettendo, se del caso, ulteriori informazioni sui motivi della sospensione. 559 3. Ciascuna parte informa senza indugio l'altra parte nei casi in cui constata un'irregolarità commessa da un AEO autorizzato dall'altra autorità doganale per permettere a questa di adottare una decisione informata sull'eventuale revoca o sospensione dell'adesione dell'operatore interessato. Articolo 5 - Scambio di informazioni e comunicazione 1. Le parti si adoperano per comunicare efficacemente tra loro nell'attuazione del presente accordo. Esse si scambiano informazioni e favoriscono la comunicazione in merito ai rispettivi programmi di partenariato commerciale, in particolare: a) trasmettendo tempestivamente aggiornamenti relativi al funzionamento e allo sviluppo dei loro programmi di partenariato commerciale; b) impegnandosi in scambi di informazioni di reciproca utilità per quanto riguarda la sicurezza della catena di approvvigionamento; c) designando i punti di contatto per i rispettivi programmi di partenariato commerciale e fornendo all'altra parte i recapiti di tali punti di contatto; e d) agevolando un'efficace comunicazione interistituzionale tra la direzione generale Fiscalità e unione doganale della Commissione europea e l'Her Majesty's Revenue and Customs, al fine di migliorare le prassi in materia di gestione dei rischi nell'ambito dei rispettivi programmi di partenariato commerciale con riguardo alla sicurezza della catena di approvvigionamento da parte degli AEO. 2. Le informazioni e i relativi dati sono scambiati sistematicamente per via elettronica. 3. I dati da scambiare riguardanti gli AEO comprendono: a) nome; b) indirizzo; c) status dell'adesione; d) data di convalida o di autorizzazione; e) sospensioni e revoche; f) numero unico di autorizzazione o identificazione (in una forma stabilita di comune accordo dalle autorità doganali); e g) altre informazioni che possono essere definite di comune accordo tra le autorità doganali e che sono oggetto, se del caso, delle necessarie garanzie. Lo scambio di dati ha inizio con l'entrata in vigore del presente accordo. 4. Le parti si adoperano al meglio al fine di stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un'intesa per lo scambio completamente automatizzato dei dati di cui al paragrafo 3 e in ogni caso attuano tale intesa entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. 560 Articolo 6 - Trattamento dei dati Tutti gli scambi di informazioni tra le parti a norma del presente allegato sono soggetti mutatis mutandis alla riservatezza e alla protezione delle informazioni di cui all'articolo 12 [Scambio di informazioni e riservatezza] del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. Articolo 7 - Consultazione e riesame Il comitato commerciali specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine riesamina regolarmente l'attuazione delle disposizioni di cui al presente allegato. Tale riesame comprende: a) convalide comuni delle qualifiche di AEO concesse da ciascuna parte per individuare i punti di forza e di debolezza nell'attuazione del presente allegato; b) scambi di opinioni riguardanti i dati da condividere e il trattamento degli operatori. Articolo 8 - Sospensione e interruzione 1. Una parte può applicare la procedura di cui al paragrafo 2 qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: a) prima che il presente accordo entri in vigore o entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, l'altra parte ha apportato modifiche sostanziali alle disposizioni giuridiche di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che sono state valutate al fine di stabilire che i programmi di partenariato commerciale sono compatibili, tali da far venire meno la compatibilità prescritta per il riconoscimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 1; b) le disposizioni di cui all'articolo 5 [Scambio di informazioni e comunicazione], paragrafo 2, non sono operative. 2. Qualora si verifichi una delle circostanze di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), una parte può sospendere il riconoscimento previsto all'articolo 2 [Reciproco riconoscimento e competenza per l'attuazione], paragrafo 1, 60 giorni dopo aver notificato la propria intenzione all'altra parte. 3. Se una parte notifica la propria intenzione di sospendere il riconoscimento previsto all'articolo 2 [Reciproco riconoscimento e competenza per l'attuazione], paragrafo 1, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra parte può chiedere che si svolgano consultazioni in seno al comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine. Dette consultazioni si tengono entro 60 giorni dalla relativa richiesta. 4. Una parte può applicare la procedura di cui al paragrafo 5 qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: a) l'altra parte modifica il proprio programma AEO o l'attuazione di tale programma in modo tale da far venire meno la compatibilità prescritta per il riconoscimento di cui all'articolo 2 [Reciproco riconoscimento e competenza per l'attuazione], paragrafo 1; b) Le convalide comuni indicate all'articolo 3 [Compatibilità], paragrafo 2, non confermano la compatibilità dei programmi AEO delle parti. 561 5. Qualora si verifichi una delle circostanze di cui al paragrafo 4, lettera a) o b), una parte può chiedere che si svolgano consultazioni con l'altra parte nel contesto del comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine. Dette consultazioni si tengono entro 60 giorni dalla relativa richiesta. Una parte che, 90 giorni dopo la richiesta, continui a ritenere che sia venuta meno la compatibilità prescritta per il riconoscimento di cui all'articolo 2 [Reciproco riconoscimento e competenza per l'attuazione], paragrafo 1, può notificare all'altra parte l'intenzione di sospendere il riconoscimento del suo programma. La sospensione prende effetto 30 giorni dopo la data della notifica. 562 ALLEGATO SERVIN-1: MISURE ESISTENTI Note introduttive 1. Gli elenchi del Regno Unito e dell'Unione stabiliscono, a norma dell'articolo SERVIN.2.7 [Misure non conformi – Liberalizzazione degli investimenti], dell'articolo SERVIN.3.6 [Misure non conformi – Scambi transfrontalieri di servizi] e dell'articolo SERVIN.5.50 [Misure non conformi – Servizi giuridici], le riserve formulate dal Regno Unito e dall'Unione in relazione a misure esistenti non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli: (a) articoli SERVIN.2.2 [Accesso al mercato – Liberalizzazione degli investimenti] o SERVIN.3.2 [Accesso al mercato – Scambi transfrontalieri di servizi]; (b) articolo SERVIN.3.3 [Presenza locale – Scambi transfrontalieri di servizi]; (c) articoli SERVIN.2.3 [Trattamento nazionale – Liberalizzazione degli investimenti] o SERVIN.3.4 [Trattamento nazionale – Scambi transfrontalieri di servizi]; (d) articoli SERVIN.2.4 [Trattamento della nazione più favorita – Liberalizzazione degli investimenti] o SERVIN.3.5 [Trattamento della nazione più favorita – Scambi transfrontalieri di servizi]; (e) articolo SERVIN.2.5 [Alta dirigenza e consigli di amministrazione]; (f) articolo SERVIN.2.6 [Prescrizioni in materia di prestazioni]; o (g) articolo SERVIN.5.49 [Obblighi – Servizi giuridici]. 2. Le riserve di una parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS. 3. Ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati: (a) "settore" si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata; (b) "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata; (c) "classificazione industriale" si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della riserva secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella riserva medesima; (d) "tipo di riserva" specifica l'obbligo, di cui al paragrafo 1, per il quale una riserva è formulata; (e) "livello amministrativo" si riferisce al livello amministrativo che mantiene in vigore la misura per la quale una riserva è formulata; (f) "misure" si riferisce alle disposizioni legislative o altre misure specificate, se del caso, dall'elemento "descrizione" per le quali la riserva è formulata. Una misura citata all'elemento "misure": (i) si riferisce alla misura modificata, mantenuta o rinnovata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; (ii) comprende le misure subordinate adottate o mantenute in vigore in virtù della misura in oggetto e con essa coerenti; e 563 (iii) per quanto riguarda l'elenco dell'Unione europea, comprende le leggi o altre misure che attuano una direttiva a livello di Stato membro; e (g) "descrizione" stabilisce gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la riserva è formulata. 4. Si precisa che, se una parte adotta una nuova misura a un livello amministrativo diverso da quello a cui la riserva è stata inizialmente formulata e tale nuova misura sostituisce effettivamente – nel territorio cui si applica – l'aspetto non conforme della misura originaria citata nell'elemento "misure", la nuova misura è considerata una "modifica" della misura originaria ai sensi dell'articolo SERVIN.2.7, paragrafo 1, lettera c) [Misure non conformi – Liberalizzazione degli investimenti], articolo SERVIN.3.6, paragrafo 1, lettera c) [Presenza locale – Scambi transfrontalieri di servizi]; dell'articolo SERVIN.4.5, lettera c) [Misure non conformi – Ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali] e dell'articolo SERVIN.5.50 [Misure non conformi – Servizi giuridici]. 5. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. La riserva è interpretata alla luce degli obblighi pertinenti dei capi o delle sezioni in relazione ai quali essa è formulata. L'elemento "misure" prevale su tutti gli altri. 6. Ai fini degli elenchi del Regno Unito e dell'Unione: (a) per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002; (b) "CPC": la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991). 7. Ai fini degli elenchi del Regno Unito e dell'Unione, è formulata una riserva per l'obbligo di avere una presenza locale nel territorio dell'Unione o del Regno Unito rispetto all'articolo SERVIN.3.3 [Presenza locale] e non rispetto all'articolo SERVIN.3.2 [Accesso al mercato] o SERVIN.3.4 [Trattamento nazionale]. Inoltre tale obbligo non è considerato una riserva rispetto all'articolo SERVIN.2.3 [Trattamento nazionale]. 8. Una riserva formulata a livello dell'Unione si applica a una misura dell'Unione, a una misura di uno Stato membro a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro. Una riserva formulata da uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve dell'Unione e dei suoi Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland. Una riserva formulata a livello del Regno Unito si applica a una misura dell'amministrazione centrale, di un'amministrazione regionale o di un'amministrazione locale. 9. L'elenco di riserve in appresso non comprende le misure riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche, le norme tecniche nonché le prescrizioni e le procedure in materia di licenze laddove esse non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo SERVIN.2.2 [Accesso al mercato – Liberalizzazione degli investimenti], dell'articolo SERVIN.2.3 [Trattamento nazionale – Liberalizzazione degli investimenti], dell'articolo SERVIN.3.2 [Accesso al mercato – 564 Scambi transfrontalieri di servizi], dell'articolo SERVIN.3.3 [Presenza locale – Scambi transfrontalieri di servizi], dell'articolo SERVIN.3.4 [Trattamento nazionale – Scambi transfrontalieri di servizi] o dell'articolo SERVIN.5.49 [Obblighi – Servizi giuridici]. Tali misure possono comprendere, in particolare, la necessità di ottenere una licenza, di adempiere gli obblighi di servizio universale, di possedere qualifiche riconosciute in settori regolamentati, di superare esami specifici, compresi gli esami linguistici, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in aree o zone protette. Pur non essendo elencate, tali misure continuano ad applicarsi. 10. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Regno Unito il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a: (i) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o (ii) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione. 11. Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso dell'Unione, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi alla parte seconda [Commercio, trasporti e pesca], rubrica prima [Commercio], titolo II [Servizi e investimenti], capo 2 [Liberalizzazione degli investimenti], che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi. 12. Gli elenchi si applicano solo ai territori del Regno Unito e dell'Unione in conformità dell'articolo FINPROV.1 [Ambito di applicazione territoriale] e dell'Articolo OTH.9.2 [Ambito geografico] e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione e i suoi Stati membri e il Regno Unito. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione. 13. Si precisa che le misure non discriminatorie non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi dell'articolo SERVIN. 2.2 [Accesso al mercato – Liberalizzazione degli investimenti], dell'articolo SERVIN.3.2 [Accesso al mercato – Scambi transfrontalieri di servizi] o dell'articolo SERVIN.5.49 [Obblighi – Servizi giuridici] per qualsiasi misura: (a) che prescrive la separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà delle merci o dei servizi prestati mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, ad esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni; (b) che limita la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale; (c) volta a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di una moratoria o di un divieto; 565 (d) che limita il numero di autorizzazioni concesse a causa di vincoli tecnici o fisici, ad esempio gli spettri e le frequenze delle telecomunicazioni; o (e) secondo la quale una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, ad esempio quella di avvocato o di revisore. 14. Per quanto riguarda i servizi finanziari: contrariamente alle controllate straniere, le succursali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario di paesi terzi non sono soggette, a parte qualche eccezione, alla normativa prudenziale armonizzata a livello dell'Unione che offre a tali controllate maggiori possibilità per l'apertura di nuove sedi e la prestazione di servizi transfrontalieri in tutta l'Unione. Queste succursali sono pertanto autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l'obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali a) per quanto riguarda le banche e i titoli, una capitalizzazione separata e altre condizioni di solvibilità, nonché la comunicazione e la pubblicazione dei requisiti contabili; b) per quanto riguarda le assicurazioni, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza, nello Stato membro in questione, delle attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità. Nell'elenco di riserve in appresso vengono utilizzate le abbreviazioni seguenti: UK Regno Unito UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri AT Austria IE Irlanda BE Belgio IT Italia BG Bulgaria LT Lituania CY Cipro LU Lussemburgo CZ Repubblica ceca LV Lettonia DE Germania MT Malta DK Danimarca NL Paesi Bassi EE Estonia PL Polonia EL Grecia PT Portogallo ES Spagna RO Romania FI Finlandia SE Svezia FR Francia SI Slovenia HR Croazia SK Repubblica slovacca HU Ungheria 566 Elenco dell'Unione Riserva n. 1 – Tutti i settori Riserva n. 2 – Servizi professionali (eccetto le professioni del settore sanitario) Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici) Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo Riserva n. 5 – Servizi immobiliari Riserva n. 6 – Servizi alle imprese Riserva n. 7 – Servizi di comunicazione Riserva n. 8 – Servizi di costruzione Riserva n. 9 – Servizi di distribuzione Riserva n. 10 – Servizi di istruzione Riserva n. 11 – Servizi ambientali Riserva n. 12 – Servizi finanziari Riserva n. 13 – Servizi sanitari e sociali Riserva n. 14 – Turismo e servizi connessi ai viaggi Riserva n. 15 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi Riserva n. 16 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto Riserva n. 17 – Attività connesse all'energia Riserva n. 18 – Agricoltura, pesca e manifattura 567 Riserva n. 1 – Tutti i settori Settore: Tutti i settori Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita prescrizioni in materia di prestazioni alta dirigenza e consigli di amministrazione obblighi per i servizi giuridici Capo / sezione: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e quadro normativo per i servizi giuridici Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) Descrizione: a) Tipo di stabilimento Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi: L'UE: il trattamento concesso a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, comprese quelle stabilite nell'Unione da investitori del Regno Unito, non è concesso alle persone giuridiche stabilite al di fuori dell'Unione, né alle succursali o agli uffici di rappresentanza di tali persone giuridiche, comprese le succursali o gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche del Regno Unito. Un trattamento meno favorevole può essere accordato alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro che hanno soltanto la sede legale nell'Unione, a meno che non possa essere dimostrato che possiedono un legame effettivo e continuo con l'economia di uno degli Stati membri. Misure: UE: trattato sul funzionamento dell'Unione europea Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione: Questa riserva si applica solo ai servizi sanitari, sociali o di istruzione: L'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): qualsiasi Stato membro, in caso di vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistente che prestano servizi sanitari, sociali o di istruzione (CPC 93, 92), può vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività e/o limitare la capacità dei proprietari di tali partecipazioni o attività di controllare una nuova impresa per quanto riguarda gli 568 investitori del Regno Unito o le loro imprese. Per quanto riguarda tale vendita o altra cessione, qualsiasi Stato membro può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la cittadinanza dell'alta dirigenza o dei membri dei consigli di amministrazione e misure che limitino il numero dei prestatori. Ai fini della presente riserva: (i) le misure mantenute o adottate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo le quali, al momento della vendita o altra cessione, vietano o impongono limitazioni alla proprietà di partecipazioni o attività patrimoniali o impongono prescrizioni relative alla cittadinanza oppure impongono limitazioni al numero di prestatori quale descritto nella presente riserva saranno considerate misure esistenti; e (ii) per "impresa pubblica" si intende un'impresa di proprietà o sotto il controllo di uno Stato membro mediante interessi di proprietà e comprende un'impresa stabilita dopo la data di entrata in vigore del presente accordo unicamente ai fini della vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti. Misure: UE: definite nell'elemento "descrizione" come indicato sopra. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi In AT: per la gestione di una succursale le società per azioni non appartenenti allo Spazio economico europeo (non del SEE) devono designare almeno una persona responsabile della loro rappresentanza che sia residente in Austria. I dirigenti (amministratori delegati, persone fisiche) responsabili per l'osservanza del codice di commercio austriaco (Gewerbeordnung) devono essere domiciliati in Austria. In BG: le persone giuridiche straniere che non sono costituite a norma della legislazione di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) possono esercitare e svolgere attività commerciali se sono stabilite nella Repubblica di Bulgaria sotto forma di società registrata nel registro delle imprese. Lo stabilimento di succursali è subordinato ad autorizzazione. Gli uffici di rappresentanza delle imprese straniere devono essere registrati presso la camera del commercio e dell'industria bulgara e non possono svolgere attività economiche, ma hanno solo il diritto di reclamizzare la proprietà che rappresentano e agire in qualità di rappresentanti o agenti. In EE: se la residenza di almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione di una società privata a responsabilità limitata, una società per azioni o una succursale non si trova in Estonia, in un altro Stato membro del SEE o nella Confederazione svizzera, la società privata a responsabilità limitata, la società per azioni o la società straniera designa un punto di contatto il cui indirizzo estone può essere utilizzato per la consegna dei atti procedurali dell'impresa e delle dichiarazioni di intenti indirizzate all'impresa (cioè la succursale di una società straniera). 569 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi: In FI: almeno uno dei soci di una società in nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice deve avere la residenza nel SEE o, se il socio è una persona giuridica, avere il domicilio (le succursali non sono ammesse) nel SEE. L'autorità di registrazione può concedere deroghe. Per svolgere un'attività commerciale come imprenditore privato è prescritta la residenza nel SEE. Se un'organizzazione straniera di un paese al di fuori del SEE intende svolgere attività commerciali mediante la costituzione di una succursale in Finlandia, è prescritta una licenza commerciale. È prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei membri ordinari e uno dei membri supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato. L'autorità di registrazione può concedere deroghe. In SE: una società straniera che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia o che conduca le proprie attività mediante un agente commerciale conduce le operazioni commerciali mediante una succursale registrata in Svezia con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato e il vice amministratore delegato, se nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE che svolge operazioni commerciali in Svezia nomina e registra un rappresentante residente responsabile per le operazioni in Svezia. Per le operazioni svolte in Svezia è tenuta una contabilità separata. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. L'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica nel caso di progetti edilizi di durata inferiore a un anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE. Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50 % dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato e, se del caso, almeno una delle persone con potere di firma per la società devono risiedere nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti dell'impresa o della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere la notificazione degli atti a nome dell'impresa o della società. Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici. In SK: una persona fisica straniera che debba iscriversi nel registro appropriato (registro delle imprese o altro registro professionale) come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno in Slovacchia. Misure: AT: Aktiengesetz, BGBL. Nr. 98/1965, § 254 (2); GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2); e Gewerbeordnung, BGBL. Nr. 194/1994, § 39 (2 bis). BG: legge sul commercio, articolo 17 bis; e 570 legge per la promozione degli investimenti, articolo 24. EE: Äriseadustik (Codice commerciale) § 631 (1, 2 e 4). FI: Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), s. 1; Osuuskuntalaki (legge sulle cooperative) 1488/2001; Osakeyhtiölaki (legge sulle società a responsabilità limitata) (624/2006); e Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007). SE: Lag om utländska filialer m.m (legge sulle succursali straniere) (1992:160); Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551); legge sulle cooperative a carattere economico (2018:672); e legge sui gruppi europei di interesse economico (1994:1927). SK: legge 513/1991 sul Codice commerciale (articolo 21); legge 455/1991 sulle licenze commerciali; e legge 404/2011 sulla residenza di persone straniere (articoli 22 e 32). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi: In BG: le imprese stabilite possono assumere cittadini di paesi terzi solo se per gli impieghi in questione non è prescritta la cittadinanza bulgara. Il numero totale di cittadini di paesi terzi occupati da un'impresa stabilita nel corso dei 12 mesi precedenti non deve superare il 20 % (35 % per le piccole e medie imprese) del numero medio di cittadini bulgari, di altri Stati membri, di Stati parti dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera assunti con contratto di lavoro. Inoltre, prima di assumere un cittadino di un paese terzo, il datore di lavoro deve dimostrare che non esiste un lavoratore bulgaro, dell'UE, del SEE o svizzero adatto per la rispettiva posizione, effettuando un esame del mercato del lavoro. Per i lavoratori altamente qualificati, stagionali e distaccati, nonché per i lavoratori trasferiti all'interno delle imprese, i ricercatori e gli studenti, non vi è alcuna limitazione al numero di cittadini di paesi terzi che lavorano per un'unica impresa. Per l'occupazione di cittadini di paesi terzi in queste categorie non è richiesto alcun esame del mercato del lavoro. Misure: BG: legge sulla migrazione e la mobilità dei lavoratori. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In PL: le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società madre straniera rappresentata dall'ufficio. Per tutti i settori, tranne i servizi giuridici, lo stabilimento da parte di investitori di paesi terzi e delle loro imprese può avvenire solo nella forma di società in accomandita, società in accomandita per azioni, società a responsabilità 571 limitata, società per azioni, mentre gli investitori e le imprese nazionali hanno accesso anche alle forme della società di persone (società in nome collettivo e società a responsabilità illimitata). Misure: PL: legge del 6 marzo 2018 sulle norme relative all'attività economica degli imprenditori stranieri e di altre persone straniere nel territorio della Repubblica di Polonia. b) Acquisto di beni immobili Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale: In AT (si applica anche a livello amministrativo regionale): l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e imprese di paesi terzi richiedono l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Land). L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'acquisto è considerato di pubblico interesse (in particolare economico, sociale e culturale). A CY: i ciprioti o le persone di origine cipriota, così come i cittadini di uno Stato membro, sono autorizzati ad acquistare beni a Cipro senza restrizioni. Nessuno straniero può acquisire diritti su proprietà immobiliari, se non mortis causa, senza aver ottenuto un permesso dal Consiglio dei ministri. Per gli stranieri, qualora l'acquisto di proprietà immobiliari riguardi superfici più estese di quelle necessarie alla costruzione di un edificio ad uso abitativo o professionale, oppure misurino più di due donum (2 676 metri quadrati), l'eventuale permesso concesso dal Consiglio dei ministri è subordinato all'applicazione dei termini, delle limitazioni, delle condizioni e dei criteri stabiliti dai regolamenti promulgati dal Consiglio dei ministri e approvati dalla camera dei rappresentanti. Per straniero si intende qualunque persona che non abbia la cittadinanza della Repubblica di Cipro o una società sotto controllo di stranieri. Il termine non include gli stranieri di origine cipriota o i coniugi non ciprioti di cittadini della Repubblica di Cipro. In CZ: ai terreni agricoli demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquistati solo da cittadini cechi, di un altro Stato membro o di Stati parti dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera. Le persone giuridiche possono acquistare dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se sono imprenditori agricoli nella Repubblica Ceca o persone aventi uno status analogo in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati parti dell'accordo sul SEE o nella Confederazione svizzera. In DK: le persone fisiche non residenti in Danimarca e che non vi hanno risieduto in precedenza per un periodo totale di cinque anni devono ottenere un permesso del ministero della Giustizia per acquisire la titolarità di un bene immobile, in conformità della legge danese sulle acquisizioni. Il medesimo obbligo vale anche per le persone giuridiche non registrate in Danimarca. Le persone fisiche sono autorizzate ad acquistare un bene immobile da usare come residenza principale. Le persone giuridiche non registrate in Danimarca in generale sono autorizzate ad acquistare beni immobili, se l'acquisto è una condizione indispensabile allo svolgimento delle attività commerciali dell'acquirente. L'autorizzazione è necessaria anche quando il bene immobile è destinato ad essere usato come seconda abitazione. Tale autorizzazione è concessa solo se si comprovi, in base a una valutazione globale e concreta, l'esistenza di legami particolarmente forti con la Danimarca. L'autorizzazione in conformità della legge sulle acquisizioni è concessa soltanto per l'acquisto di un bene immobile specifico. L'acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche o giuridiche è disciplinato in aggiunta dalla legge danese sulle proprietà agricole, che impone restrizioni a tutte le persone, danesi o straniere, che intendono acquistare una proprietà agricola. Una persona fisica o 572 giuridica che intenda acquistare una proprietà agricola deve pertanto soddisfare le prescrizioni di tale atto legislativo. In generale ciò significa che si applica una condizione di residenza limitata nell'azienda agricola. La condizione di residenza non è personale. I soggetti giuridici devono essere dei tipi elencati agli articoli 20 e 21 della legge e devono essere registrati nell'Unione (o nel SEE). In EE: una persona giuridica di uno Stato membro dell'OCSE ha il diritto di acquistare un immobile comprendente: i. meno di dieci ettari di terreno agricolo, terreno forestale o terreno agricolo e forestale in totale senza restrizioni; ii. dieci o più ettari di terreno agricolo se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto dell'immobile, della produzione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e del cotone (di seguito "prodotti agricoli"); iii. dieci o più ettari di terreno forestale se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto dell'immobile, della gestione forestale ai sensi della legge forestale (di seguito "gestione forestale") o della produzione di prodotti agricoli; iv. meno di dieci ettari di terreno agricolo e meno di dieci ettari di terreno forestale, ma dieci o più ettari di terreno agricolo e forestale in totale, se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto dell'immobile, della produzione di prodotti agricoli o della gestione forestale. Se non soddisfa i requisiti di cui ai punti da ii) a iv), una persona giuridica può acquistare un immobile comprendente dieci o più ettari di terreno agricolo, terreno forestale o terreno agricolo e forestale in totale solo con l'autorizzazione del consiglio dell'amministrazione locale del luogo in cui è ubicato l'immobile da acquistare. Per i cittadini di paesi non appartenenti al SEE si applicano restrizioni all'acquisto di beni immobili in determinate zone geografiche. In EL: l'acquisto o la locazione di immobili nelle regioni frontaliere sono vietati alle persone fisiche o giuridiche la cui nazionalità o base sia al di fuori degli Stati membri e dell'Associazione europea di libero scambio. Il divieto può essere revocato con una decisione discrezionale adottata da un comitato dell'amministrazione decentrata appropriata (o dal ministro della Difesa nel caso in cui le proprietà da sfruttare appartengano al Fondo per lo sfruttamento della proprietà pubblica privata). . In HR: le società straniere possono acquistare beni immobili per la prestazione di servizi solo se sono stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisto di beni immobili necessari alla prestazione di servizi da parte di succursali è subordinato all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquistati da stranieri. A MT: i cittadini di paesi terzi non possono acquistare proprietà immobiliari per uso commerciale. Le società con una partecipazione azionaria di paesi terzi pari (o superiore) al 25 % devono ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente (ministro delle Finanze) per l'acquisto di beni immobili a fini commerciali o imprenditoriali. L'autorità competente stabilirà se il progetto di acquisto rappresenta un beneficio netto per l'economia maltese. 573 In PL: l'acquisto, diretto o indiretto, di beni immobili da parte di stranieri è subordinato a un'autorizzazione. L'autorizzazione è accordata con una decisione amministrativa del ministro competente per gli Affari interni, con il consenso del ministro della Difesa nazionale e, in caso di proprietà agricole, anche con il consenso del ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale. Misure: AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007; Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2004; NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800; OÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994; Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002; Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993; Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996; Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 42/2004; e Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998. CY: legge sull'acquisto di beni immobili (stranieri) (capo 109) e successive modifiche. CZ: legge n. 503/2012, Racc., sull'ufficio del demanio, e successive modifiche. DK: legge danese sull'acquisto di beni immobili (testo unico n. 265 del 21 marzo 2014 sull'acquisto di beni immobili); ordinanza esecutiva sull'acquisto (ordinanza esecutiva n. 764 del 18 settembre 1995); e legge sulle proprietà agricole (testo unico n. 27 del 4 gennaio 2017). EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (legge che limita gli acquisti di immobili), capo 2 § 4, capo 3 § 10, 2017. EL: legge n. 1892/1990, nella sua formulazione attuale, in combinato disposto, per quanto riguarda la domanda, con la decisione ministeriale F.110/3/330340/S.120/7-4-14 del ministro della Difesa e del ministro della Protezione dei cittadini. HR: legge sulla proprietà e altri diritti proprietari (GU 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14), articoli da 354 a 358.b; legge sui terreni agricoli (GU 20/18, 115/18, 98/19), articolo 2; legge sulle procedure amministrative generali. MT: legge sulla proprietà immobiliare (Acquisizione da parte di non residenti) (cap. 246); e protocollo n. 6 del trattato di adesione all'Unione europea sull'acquisto di abitazioni secondarie a Malta. PL: legge del 24 marzo 1920 sull'acquisto di beni immobili da parte di stranieri (Gazzetta ufficiale del 2016, voce 1061 e successive modifiche). 574 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In HU: l'acquisto di beni immobili da parte di non residenti è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa idonea, competente per il territorio in cui è ubicato il bene. Misure: HU: decreto governativo n. 251/2014 (X. 2) sull'acquisto da parte di cittadini stranieri di immobili diversi da terreni utilizzati per scopi agricoli o forestali; e legge LXXVIII del 1993 (paragrafo 1/A). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: In LV: l'acquisto di terreni urbani da parte di cittadini del Regno Unito attraverso persone giuridiche registrate in Lettonia o in altri Stati membri è consentito se: (i) oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da cittadini degli Stati membri, dallo Stato o da un comune lettone, separatamente o congiuntamente; (ii) oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da persone fisiche e società di paesi terzi con i quali la Lettonia ha concluso accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti che sono stati approvati dal parlamento lettone prima del 31 dicembre 1996; (iii) oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto da persone fisiche e società di paesi terzi con i quali la Lettonia ha concluso accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti dopo il 31 dicembre 1996, se in tali accordi sono stati determinati i diritti delle persone fisiche e delle società lettoni per quanto riguarda l'acquisto di terreni nel paese terzo in questione; (iv) oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto congiuntamente dalle persone di cui ai punti da i) a iii); o (v) tali società sono società ad azionariato diffuso (public joint stock companies) con azioni quotate in borsa. Se il Regno Unito consente ai cittadini nazionali e alle imprese lettoni l'acquisto di beni immobili urbani sul suo territorio, la Lettonia consentirà ai cittadini e alle imprese del Regno Unito l'acquisto di beni immobili urbani in Lettonia alle stesse condizioni dei cittadini lettoni. Misure: LV: legge sulla riforma fondiaria nelle città della Repubblica di Lettonia, sezioni 20 e 21. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: In DE: possono essere applicabili certe condizioni di reciprocità per l'acquisto di proprietà immobiliari. 575 In ES: per gli investimenti esteri in attività direttamente collegate a investimenti immobiliari destinati alle rappresentanze diplomatiche degli Stati che non sono Stati membri è prescritta un'autorizzazione amministrativa del Consiglio dei ministri spagnolo, a meno che non viga un accordo di liberalizzazione reciproca. In RO: i cittadini stranieri, le persone apolidi e le persone giuridiche (diversi dai cittadini e dalle persone giuridiche di uno Stato membro del SEE) possono acquisire diritti di proprietà su terreni alle condizioni regolamentate dai trattati internazionali, su base di reciprocità. I cittadini stranieri, le persone apolidi e le persone giuridiche non possono acquisire diritti di proprietà su terreni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicabili alle persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea. Misure: DE: legge introduttiva al codice civile (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, EGBGB). ES: regio decreto 664/1999, del 23 aprile 1999, relativo agli investimenti esteri. RO: legge n. 17/2014 su talune misure che disciplinano la compravendita di terreni agricoli situati fuori città e successiva modifica; e legge n. 268/2001 sulla privatizzazione delle società che possiedono terreni demaniali a gestione privata a scopo agricolo e che istituisce l'Agenzia del demanio, e successive modifiche. 576 Riserva n. 2 – Servizi professionali (eccetto le professioni del settore sanitario) Settore – sottosettore: servizi professionali – servizi giuridici; consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale; servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale; servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria Classificazione industriale: CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale obblighi per i servizi giuridici Capo / sezione: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e quadro normativo per i servizi giuridici Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) Descrizione: (a) Servizi giuridici (parte di CPC 861)120 120 Ai fini della presente riserva: (a) "diritto della giurisdizione ospitante": il diritto dello specifico Stato membro e il diritto dell'Unione europea; "diritto della giurisdizione d'origine": il diritto del Regno Unito; (b) "diritto internazionale": il diritto internazionale pubblico ad eccezione del diritto dell'Unione europea, compreso il diritto stabilito da trattati e convenzioni internazionali, nonché il diritto internazionale consuetudinario; (c) "servizi di consulenza giuridica": la consulenza e la consultazione dei clienti su materie, comprese operazioni, relazioni e controversie, che implicano l'applicazione o l'interpretazione del diritto; la partecipazione con o per conto dei clienti a negoziati e altri rapporti con terzi in relazione a tali materie; e la preparazione dei documenti disciplinati in tutto o in parte dal diritto, nonché la verifica di documenti di qualsiasi natura ai fini e in conformità dei requisiti di legge; (d) "servizi di rappresentanza legale": la preparazione di documenti destinati a essere presentati agli organi amministrativi, agli organi giurisdizionali o ad altri tribunali ufficiali debitamente costituiti; e la comparizione dinanzi agli organi amministrativi, agli organi giurisdizionali o ad altri tribunali ufficiali debitamente costituiti; 577 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi Nell'UE: in ogni Stato membro si applicano prescrizioni non discriminatorie specifiche relative alla forma giuridica. (i) Servizi giuridici designati prestati con il titolo professionale di origine (parte di CPC 861 – servizi di consulenza giuridica, arbitrato, conciliazione e mediazione legale in materia di giurisdizione di origine e di diritto internazionale disciplinati dalla parte seconda [Commercio, trasporti e pesca], rubrica prima [Commercio], titolo II, capo 5 [Quadro normativo], sezione 7 [Servizi giuridici], dell'accordo) Si precisa che, in conformità delle note introduttive, in particolare il paragrafo 9, le prescrizioni in materia di iscrizione all'Ordine degli avvocati possono includere l'obbligo di aver svolto il praticantato sotto la supervisione di un avvocato autorizzato, oppure l'obbligo di disporre di un ufficio o di un indirizzo postale nella giurisdizione di un Ordine specifico al fine di poter richiedere l'iscrizione a detto Ordine. Alcuni Stati membri possono imporre l'obbligo dell'autorizzazione a esercitare la professione forense secondo il diritto della giurisdizione ospitante nei confronti delle persone fisiche che ricoprono determinate posizioni in uno studio legale/azienda/impresa o per gli azionisti. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, accesso al mercato e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi: In AT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto della giurisdizione ospitante (Unione e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati di cittadinanza del SEE o della Svizzera sono autorizzati a prestare servizi giuridici mediante una presenza commerciale. La prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto pubblico internazionale e del diritto della giurisdizione d'origine è consentita esclusivamente su base transfrontaliera. La partecipazione di avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nella giurisdizione d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale è ammessa fino al 25 %; la restante quota deve essere detenuta da avvocati pienamente abilitati del SEE o svizzeri e solo questi ultimi possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale dello studio legale. In BE: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) gli avvocati stranieri possono esercitare la professione di consulenti giuridici. Gli avvocati che sono membri di ordini forensi (e) "servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione legale": la preparazione dei documenti da presentare, la preparazione e la comparizione dinanzi, a un arbitro, conciliatore o mediatore in qualsiasi controversia che implica l'applicazione e l'interpretazione del diritto. Sono esclusi i servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione nelle controversie che non comportano l'applicazione e l'interpretazione del diritto, i quali rientrano tra i servizi connessi alla consulenza gestionale. È altresì escluso l'esercizio della funzione di arbitro, conciliatore o mediatore. Come sottocategoria, i servizi internazionali di arbitrato, conciliazione o mediazione giudiziaria si riferiscono agli stessi servizi allorché la controversia coinvolge parti di due o più paesi. 578 stranieri (non UE) che desiderano stabilirsi in Belgio ma che non soddisfano le condizioni per l'iscrizione nel Tableau degli avvocati pienamente abilitati, nell'elenco UE o nell'elenco degli avvocati praticanti possono chiedere l'iscrizione al cosiddetto "elenco B". Un simile "elenco B" esiste solo presso l'Ordine di Bruxelles. Un avvocato iscritto nell'elenco B è autorizzato a prestare i servizi giuridici designati. In BG: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): Per prestare servizi di mediazione legale è prescritta la residenza permanente. Il mediatore può essere solo una persona iscritta nel registro uniforme dei mediatori presso il ministero della Giustizia. In Bulgaria il trattamento nazionale completo per lo stabilimento e l'attività delle imprese nonché per la prestazione di servizi può essere esteso solo ai cittadini di paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi bilaterali sull'assistenza legale reciproca e alle imprese ivi stabilite. A CY: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro. In CZ: per gli avvocati stranieri è prescritta la residenza (presenza commerciale). In DE: per gli avvocati stranieri (con qualifica non ottenuta nel SEE o in Svizzera) possono essere previste restrizioni per la detenzione di quote di una società di avvocati che presta servizi giuridici di diritto della giurisdizione ospitante. In DK: fatta salva la riserva dell'UE di cui sopra, le quote di uno studio legale possono essere detenute solo da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, da altri dipendenti dello studio o da un altro studio legale registrato in Danimarca. Gli altri dipendenti dello studio possono detenere collettivamente solo meno del 10 % delle quote e dei diritti di voto e, per essere azionisti, devono superare un esame sulle regole di particolare importanza per l'esercizio della professione forense. Possono essere membri del consiglio di amministrazione solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, altri azionisti e i rappresentanti dei lavoratori. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione deve essere formata da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata. Solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata e altri azionisti che hanno superato l'esame di cui sopra possono essere amministratori dello studio legale. In ES: per prestare servizi giuridici designati è prescritto l'indirizzo professionale. In FR: per esercitare la professione forense su base permanente è richiesta la residenza o lo stabilimento nel SEE. Fatta salva la riserva dell'UE di cui sopra: Per tutti gli avvocati, la società deve assumere una delle forme giuridiche seguenti autorizzate dal diritto francese su base non discriminatoria: SCP (société civile professionnelle), SEL (société d'exercice libéral), SEP (société en participation), SARL (société à responsabilité limitée), SAS (société par actions simplifiée), SA (société anonyme), SPE (société pluriprofessionnelle d'exercice) e "association", a determinate condizioni. Gli azionisti, gli amministratori e i soci possono essere soggetti a restrizioni specifiche connesse alla loro attività professionale. In HR: Solo un avvocato in possesso del titolo croato di avvocato può stabilire uno studio legale (gli studi del Regno Unito possono stabilire succursali che non possono assumere avvocati croati). 579 In HU: è richiesto un contratto di collaborazione stipulato con un avvocato (ügyvéd) o con uno studio legale (ügyvédi iroda) ungherese. Un giureconsulto straniero non può essere membro di uno studio legale ungherese. Un avvocato straniero non è autorizzato a redigere documenti da trasmettere, o ad agire in qualità di rappresentante legale del cliente dinanzi, a un arbitro, conciliatore o mediatore in qualsiasi controversia. In PT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): gli stranieri in possesso di un diploma rilasciato da una facoltà di giurisprudenza in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati portoghese (Ordem dos Advogados), alle stesse condizioni previste per i cittadini portoghesi, se i rispettivi paesi concedono ai cittadini portoghesi la reciprocità di trattamento. Altri stranieri in possesso di una laurea in giurisprudenza riconosciuta da una Facoltà omologa in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati, posto che abbiano svolto il praticantato prescritto e superato la valutazione finale e l'esame di ammissione. La consultazione giuridica da parte di giuristi è consentita a condizione che questi abbiano la loro residenza professionale ("domiciliação") in Portogallo, superino un esame di ammissione e siano iscritti all'Ordine degli avvocati. In RO: un avvocato straniero non può presentare conclusioni orali o scritte dinanzi ai tribunali e ad altri organi giudiziari ad eccezione dell'arbitrato internazionale. In SE: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) fatta salva la riserva dell'UE di cui sopra: Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può essere assunto solo da un membro dell'Ordine degli avvocati o da una società che esercita l'attività di un membro dell'Ordine degli avvocati. Un membro dell'Ordine degli avvocati può tuttavia essere assunto da una società straniera che esercita l'attività di avvocato, a condizione che la società in questione sia domiciliata in un paese membro dell'Unione o del SEE o nella Confederazione svizzera. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può anche essere assunto da uno studio legale di uno Stato non appartenente all'Unione europea, a condizione che abbia ottenuto una dispensa dal consiglio dell'Ordine. I membri dell'Ordine degli avvocati che praticano la professione in forma di società o associazione non possono avere alcun altro obiettivo e non possono effettuare alcuna altra attività se non quella di avvocato. La collaborazione con altri avvocati è ammessa, sebbene la collaborazione con studi stranieri sia subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi. Solo un membro dell'Ordine può, direttamente o indirettamente, o tramite una società, praticare la professione di avvocato, detenere azioni della società o esserne un socio. Solo un membro dell'Ordine può essere membro o membro supplente del consiglio di amministrazione, vice amministratore delegato, firmatario autorizzato o segretario della società o della società di persone. In SI: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la professione di avvocato in un paese straniero può prestare servizi o esercitare la professione legale, alle condizioni stabilite all'articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Fatta salva la riserva dell'UE sulle prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, la presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati. In SK: per gli avvocati di paesi terzi è richiesta un'effettiva reciprocità. 580 (ii) Altri servizi giuridici (diritto della giurisdizione ospitante, compresi i servizi di consulenza giuridica, i servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione legale e i servizi di rappresentanza legale). Si precisa che, in conformità delle note introduttive, in particolare il paragrafo 9, le prescrizioni in materia di iscrizione all'Ordine degli avvocati possono includere l'obbligo di aver conseguito un diploma di laurea in giurisprudenza, o un titolo equipollente, nella giurisdizione ospitante oppure l'obbligo di aver svolto il praticantato sotto la supervisione di un avvocato autorizzato, oppure l'obbligo di disporre di un ufficio o di un indirizzo postale nella giurisdizione di un Ordine specifico al fine di poter richiedere l'iscrizione a detto Ordine. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: Nell'UE: la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) può essere assunta soltanto da un operatore della giustizia qualificato in uno degli Stati membri del SEE e avente domicilio professionale nel SEE, nella misura in cui questi abbia il diritto, all'interno di detto Stato membro, di fungere da rappresentante in materia di marchi o di proprietà industriale, e da rappresentanti professionali i cui nomi figurano nell'elenco tenuto a tal fine dall'EUIPO (parte di CPC 861). In AT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto della giurisdizione ospitante (Unione e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati di cittadinanza del SEE o della Svizzera sono autorizzati a prestare servizi giuridici mediante una presenza commerciale. La prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto pubblico internazionale e del diritto della giurisdizione d'origine è consentita esclusivamente su base transfrontaliera. La partecipazione di avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nella giurisdizione d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale è ammessa fino al 25 %; la restante quota deve essere detenuta da avvocati pienamente abilitati del SEE o svizzeri e solo questi ultimi possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale dello studio legale. In BE: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per la piena abilitazione all'avvocatura, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la residenza. Un avvocato straniero, per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, deve essere residente da almeno sei anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, ridotti a tre a determinate condizioni. È prescritto un certificato rilasciato dal ministro degli Esteri belga attestante che il diritto nazionale o una convenzione internazionale consente la reciprocità (condizione di reciprocità). Gli avvocati stranieri possono esercitare la professione di consulenti giuridici. Gli avvocati che sono membri di ordini forensi stranieri (non UE) che desiderano stabilirsi in Belgio ma che non soddisfano le condizioni per l'iscrizione nel Tableau degli avvocati pienamente abilitati, nell'elenco UE o nell'elenco degli avvocati praticanti possono chiedere l'iscrizione al cosiddetto "elenco B". Un simile "elenco B" esiste solo presso l'Ordine di Bruxelles. Un avvocato iscritto nell'elenco B è autorizzato a fornire consulenza. La rappresentanza dinanzi alla "Cour de Cassation" è soggetta a nomina in un elenco specifico. In BG: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) riservato ai cittadini di uno Stato membro, di un altro Stato parte dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera ai quali sia 581 stata concessa l'autorizzazione all'esercizio della professione di avvocato conformemente alla legislazione di uno dei suddetti paesi. Un cittadino straniero (ad eccezione di quanto sopra) che sia stato autorizzato a esercitare la professione di avvocato conformemente alla legislazione del proprio paese può presentare ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali della Repubblica di Bulgaria in qualità di difensore o mandatario di un cittadino del proprio paese, agendo in relazione a un caso specifico, insieme a un avvocato bulgaro, nei casi in cui ciò sia previsto in un accordo tra lo Stato bulgaro e il rispettivo Stato estero, o sulla base della reciprocità, presentando una richiesta preliminare al presidente del consiglio supremo dell'Ordine degli avvocati. I paesi per i quali esiste una reciprocità sono designati dal ministero della Giustizia su richiesta del presidente del consiglio supremo dell'Ordine degli avvocati. Per prestare servizi di mediazione legale, un cittadino straniero deve essere in possesso di un permesso di residenza di lungo periodo o permanente nella Repubblica di Bulgaria ed essere iscritto nel registro uniforme dei mediatori presso il ministero della Giustizia. A CY: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro. In CZ: per gli avvocati stranieri è richiesta la piena abilitazione all'avvocatura e la residenza (presenza commerciale) nella Repubblica ceca. In DE: solo gli avvocati in possesso di qualifica ottenuta nel SEE o in Svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la presenza commerciale. Possono essere concesse deroghe dall'Ordine degli avvocati competente. Per gli avvocati stranieri (con qualifica non ottenuta nel SEE o in Svizzera) possono essere previste restrizioni per la detenzione di quote di una società di avvocati che presta servizi giuridici di diritto interno. In DK: i servizi giuridici prestati con il titolo di "advokat" (avvocato) o con qualsiasi titolo analogo, nonché la rappresentanza dinanzi ai tribunali, sono riservati agli avvocati con abilitazione professionale danese. Gli avvocati dell'UE, del SEE e della Svizzera possono esercitare con il titolo del loro paese d'origine. Fatta salva la riserva dell'UE sulle prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, le quote di uno studio legale possono essere detenute solo da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, da altri dipendenti dello studio o da un altro studio legale registrato in Danimarca. Gli altri dipendenti dello studio possono detenere collettivamente solo meno del 10 % delle quote e dei diritti di voto e, per essere azionisti, devono superare un esame sulle regole di particolare importanza per l'esercizio della professione forense. Possono essere membri del consiglio di amministrazione solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, altri azionisti e i rappresentanti dei lavoratori. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione deve essere formata da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata. Solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata e altri azionisti che hanno superato l'esame di cui sopra possono essere amministratori dello studio legale. In EE: è prescritta la residenza (presenza commerciale). In EL: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). 582 In ES: è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Le autorità competenti possono concedere deroghe in materia di cittadinanza. In FI: per utilizzare il titolo professionale di "avvocato" (in finlandese "asianajaja" o in svedese "advokat") è prescritta l'iscrizione all'Ordine degli avvocati e la residenza nel SEE o in Svizzera. I servizi giuridici possono essere prestati anche da soggetti non appartenenti all'Ordine degli avvocati. In FR: fatta salva la riserva dell'UE sulle prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura necessaria per la prestazione di servizi giuridici è prescritta la residenza o lo stabilimento nel SEE. In uno studio legale la partecipazione azionaria e i diritti di voto possono essere soggetti a restrizioni quantitative connesse all'attività professionale dei soci. La rappresentanza dinanzi alla "Cour de Cassation"e al "Conseil d'Etat" è soggetta a quote e riservata ai cittadini francesi e dell'UE. Per tutti gli avvocati, la società deve assumere una delle forme giuridiche seguenti autorizzate dal diritto francese su base non discriminatoria: SCP (société civile professionnelle), SEL (société d'exercice libéral), SEP (société en participation), SARL (société à responsabilité limitée), SAS (société par actions simplifiée), SA (société anonyme), SPE (société pluriprofessionnelle d'exercice) e "association", a determinate condizioni. Per esercitare la professione forense su base permanente è richiesta la residenza o lo stabilimento nel SEE. In HR: è prescritta la cittadinanza dell'Unione europea. In HU: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). In LT: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi internazionali, comprese le disposizioni specifiche in materia di rappresentanza dinanzi ai tribunali. È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura. In LU (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Il consiglio dell'Ordine può, su base di reciprocità, accordare una deroga all'obbligo della cittadinanza per un cittadino straniero. In LV (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sulla reciproca assistenza giuridica. Per gli avvocati dell'Unione europea o stranieri esistono prescrizioni speciali. La partecipazione ai procedimenti giudiziari in materia penale, per esempio, è ammessa soltanto in associazione con un avvocato del collegio lettone degli avvocati giurati. A MT: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). In NL: solo gli avvocati abilitati localmente, iscritti all'Ordine olandese possono avvalersi del titolo di "advocate". In luogo del termine completo "advocate", gli avvocati stranieri (non registrati) sono tenuti a citare l'organizzazione professionale della giurisdizione d'origine ai fini dello svolgimento delle loro attività nei Paesi Bassi. 583 In PT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): è prescritta la residenza (presenza commerciale). Per la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. gli stranieri in possesso di un diploma rilasciato da una facoltà di giurisprudenza in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati portoghese (Ordem dos Advogados), alle stesse condizioni previste per i cittadini portoghesi, se i rispettivi paesi concedono ai cittadini portoghesi la reciprocità di trattamento. Altri stranieri in possesso di una laurea in giurisprudenza riconosciuta da una Facoltà omologa in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati, posto che abbiano svolto il praticantato prescritto e superato la valutazione finale e l'esame di ammissione. Solo gli studi legali le cui quote appartengono esclusivamente ad avvocati ammessi all'Ordine degli avvocati portoghese possono esercitare in Portogallo. In RO: un avvocato straniero non può presentare conclusioni orali o scritte dinanzi ai tribunali e ad altri organi giudiziari ad eccezione dell'arbitrato internazionale. In SE: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per l'ammissione all'Ordine degli avvocati e per l'uso del titolo di "advokat" è prescritta la residenza in uno Stato membro del SEE o in Svizzera. Il consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi può concedere deroghe. Non è necessaria l'abilitazione all'avvocatura per esercitare nel contesto del diritto svedese. Fatta salva la riserva dell'UE sulle prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può essere assunto solo da un membro dell'Ordine degli avvocati o da una società che esercita l'attività di un membro dell'Ordine degli avvocati. Un membro dell'Ordine degli avvocati può tuttavia essere assunto da una società straniera che esercita l'attività di avvocato, a condizione che la società in questione sia domiciliata in un paese membro del SEE o nella Confederazione svizzera. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può anche essere assunto da uno studio legale di uno Stato non appartenente all'Unione europea, a condizione che abbia ottenuto una dispensa dal consiglio dell'Ordine. I membri dell'Ordine degli avvocati che praticano la professione in forma di società o associazione non possono avere alcun altro obiettivo e non possono effettuare alcuna altra attività se non quella di avvocato. La collaborazione con altri avvocati è ammessa, sebbene la collaborazione con studi stranieri sia subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi. Solo un membro dell'Ordine può, direttamente o indirettamente, o tramite una società, praticare la professione di avvocato, detenere azioni della società o esserne un socio. Solo un membro dell'Ordine può essere membro o membro supplente del consiglio di amministrazione, vice amministratore delegato, firmatario autorizzato o segretario della società o della società di persone. In SI: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) la rappresentanza di clienti nei tribunali dietro compenso è subordinata alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la professione di avvocato secondo il diritto della giurisdizione d'origine può prestare servizi o esercitare la professione legale, alle condizioni stabilite all'articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Fatta salva la riserva dell'UE sulle prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, la presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno 584 studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati. In SK: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto della giurisdizione ospitante, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE e la residenza (presenza commerciale). per gli avvocati di paesi terzi è richiesta un'effettiva reciprocità. Misure: UE: regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, articolo 120; regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, articolo 78. AT: Rechtsanwaltsordnung (legge sulla professione forense) – RAO, RGBl. Nr. 96/1868, articoli 1 e 21 quater. BE: codice di procedura giudiziaria belga (articoli 428-508); regio decreto del 24 agosto 1970. BG: legge sull'avvocatura; legge sulla mediazione; e legge sui notai e l'attività notarile. CY: legge sugli avvocati (capo 2) e successive modifiche. CZ: legge n. 85/1996 Racc., legge sulla professione forense. DE: § 59e, § 59f, § 206 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO; legge federale sulla professione forense); Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG); e § 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). DK: Retsplejeloven (legge sull'amministrazione della giustizia), capi 12 e 13 (legge consolidata n. 1284 del 14 novembre 2018). EE: Advokatuuriseadus (legge sull'Ordine degli avvocati); Tsiviilkohtumenetluse seadustik (codice di procedura civile); Halduskohtumenetluse seadustik (codice di procedura amministrativa); Kriminaalmenetluse seadustik (codice di procedura penale); e Vääirteomenetluse seadustik (codice di procedura d'infrazione). EL: nuovo codice degli avvocati n. 4194/2013. ES: Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, articolo 13.1ª. FI: Laki asianajajista (legge sugli avvocati) (496/1958), sezioni 1 e 3; e Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (codice di procedura giudiziaria). FR: Loi 71-1130 du 31 décembre 1971, Loi 90- 1259 du 31 décembre 1990, décret 91-1197 du 27 novembre 1991 e Ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée. HR: legge sulla professione forense (GU 9/94, 117/08, 75/09, 18/11). HU: legge LXXVIII del 2017 sulle attività professionali degli avvocati. 585 LT: legge sull'avvocatura della Repubblica di Lituania, del 18 marzo 2004, n. IX-2066, modificata da ultimo il 12 dicembre 2017 con legge n. XIII-571. LU: Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. LV: codice di procedura penale, s. 79 e legge sugli avvocati della Repubblica di Lettonia, s. 4. MT: codice di organizzazione e procedura civile (capo 12). NL: Advocatenwet (legge sugli avvocati). PT: legge 145/2015, 9 set, alterada p/ Lei 23/2020, 6 jul (art.º 194 sostituído p/ art.º 201.º; e art.º 203.º sostituído p/ art.º 213.º); statuto dell'ordine degli avvocati (Estatuto da Ordem dos Advogados) e decreto legge 229/2004, articoli 5, 7-9; decreto legge 88/2003, articoli 77 e 102; statuto della camera dei procuratori legali (Estatuto da Câmara dos solicitadores), modificato dalla legge 49/2004, mas alterada p/ Lei 154/2015, 14 set; dalla legge 14/2006 e dal decreto legge n. 226/2008 alterado p/ Lei 41/2013, 26 jun; legge 78/2001, articoli 31, 4 alterada p/ Lei 54/2013, 31 jul; regolamento della mediazione familiare e del lavoro (Ordinanza 282/2010), alterada p/ Portaria 283/2018, 19 out; legge 21/2007 sulla mediazione penale, articolo 12; legge 22/2013, 26 fev, alterada p/ Lei 17/2017, 16 maio, alterada pelo Decreto-Lei 52/2019, 17 abril. RO: legge sull'avvocatura; legge sulla mediazione; e legge sui notai e l'attività notarile. SE: Rättegångsbalken (codice di procedura giudiziaria svedese) (1942:740); e codice di condotta dell'ordine svedese degli avvocati, adottato il 29 agosto 2008. SI: Zakon o odvetništvu [Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB2 Državnega Zbora RS z dne 21.5.2009 (legge sull'avvocatura), testo consolidato non ufficiale redatto dal parlamento sloveno dal 21.5.2009]. SK: legge 586/2003 sull'avvocatura, articoli 2 e 12. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In PL: gli avvocati stranieri possono stabilirsi solo nella forma di società di persone, società in accomandita o società in accomandita per azioni. 586 Misure: PL: legge del 5 luglio 2002 sulla prestazione, da parte di avvocati stranieri, di assistenza giuridica nella Repubblica di Polonia, articolo 19. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In IE e IT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto della giurisdizione ospitante, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la residenza (presenza commerciale). Misure: IE: leggi sugli avvocati 1954-2011. IT: regio decreto 1578/1933, articolo 17, legge professionale forense. b) Consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale (parte di CPC 879, 861, 8613) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In BG e a CY: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera. A CY è prescritto il requisito della residenza. In DE: solo gli avvocati specializzati in diritto brevettuale, con qualifiche ottenute in Germania, possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi di consulenza in materia di brevetti nel contesto del diritto interno tedesco. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale possono offrire servizi giuridici nel contesto del diritto straniero se ne comprovano la conoscenza approfondita. Per i servizi giuridici in Germania è prescritta l'iscrizione. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE o in Svizzera) non possono costituire uno studio con avvocati cittadini specializzati in diritto brevettuale. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE o in Svizzera) possono avere la presenza commerciale sotto forma di Patentanwalts-GmbH o Patentanwalt-AG e possono detenere solo una quota di minoranza. In EE: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza estone o dell'UE nonché la residenza permanente. In ES e PT: per la prestazione di servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. In FR: per essere registrati nell'elenco dei servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale si richiede lo stabilimento o la residenza in uno Stato membro del SEE. Per le persone fisiche è prescritta la cittadinanza del SEE. Per rappresentare un cliente dinanzi all'ufficio nazionale per la proprietà intellettuale è richiesto lo stabilimento in uno Stato membro del SEE. La prestazione può avvenire esclusivamente tramite SCP (société civile professionnelle), SEL (société d'exercice libéral) o qualsiasi altra forma giuridica, a determinate condizioni. Indipendentemente dalla forma giuridica, più della metà delle quote e dei diritti di voto deve essere detenuta da professionisti del SEE. Gli 587 studi legali possono essere autorizzati a fornire servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale (cfr. riserva per i servizi giuridici). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: in FI e HU: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la residenza nel SEE. In SI: per i titolari/richiedenti di diritti registrati (brevetti, marchi, protezione di disegni e modelli) è richiesta la residenza in Slovenia. In alternativa, ai fini principali dei servizi di processo, notifica, ecc., è richiesto un consulente in materia di brevetti o un consulente in materia di marchi e di disegni e modelli registrato in Slovenia. Misure: BG: articolo 4 dell'ordinanza per i rappresentanti in materia di proprietà intellettuale. CY: legge sugli avvocati (capo 2) e successive modifiche. DE: Patentanwaltsordnung (PAO). EE: Patendivoliniku seadus (legge sui consulenti in materia di brevetti) § 2, § 14. ES: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de invención y Modelos de utilidad, articoli 155-157. FI: Tavaramerkkilaki (legge sui marchi) (7/1964); Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (legge sugli avvocati autorizzati specializzati in proprietà industriale) (22/2014); e Laki kasvinjalostajanoikeudesta (legge sul diritto di costitutore) 1279/2009; Mallioikeuslaki (legge sui disegni registrati) 221/1971. FR: Code de la propriété intellectuelle HU: atto XXXII del 1995 sugli avvocati specializzati in diritto brevettuale. PT: decreto legge 15/95, modificato dalla legge 17/2010, dalla Portaria n. 1200/2010, articolo 5, e dalla Portaria n. 239/2013; e legge 9/2009. SI: Zakon o industrijski lastnini (legge sulla proprietà industriale), Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 51/06 – testo consolidato ufficiale e 100/13). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In IE: ai fini dello stabilimento è prescritto che almeno uno degli amministratori, dei soci, dei manager o dei dipendenti della società sia iscritto come avvocato specializzato in diritto brevettuale o in proprietà intellettuale in Irlanda. Per servizi su base transfrontaliera sono prescritte la cittadinanza, la presenza commerciale e l'ubicazione del centro di attività principale in uno Stato membro del SEE oltre al possesso di una qualifica a norma della legislazione di uno Stato membro del SEE. 588 Misure: IE: sezioni 85 e 86 della legge sui marchi del 1996 e successive modifiche; norma 51, norma 51A e norma 51B del regolamento sui marchi del 1996 e successive modifiche; sezioni 106 e 107 della legge sui marchi del 1992 e successive modifiche; e regolamento sul registro dei consulenti in materia di brevetti, S.I. 580 del 2015. c) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di esperti contabili, addetti alla tenuta dei libri contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE (CPC 862). In FR: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza. La prestazione può avvenire attraverso società di qualsiasi forma eccetto SNC (Société en nom collectif) e SCS (Société en commandite simple). Si applicano condizioni specifiche a SEL (sociétés d'exercice libéral), AGC (Association de gestion et comptabilité) e SPE (Société pluri-professionnelle d'exercice). (CPC 86213, 86219, 86220). In IT: per la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili è necessaria l'iscrizione all'albo professionale, per la quale sono previsti la residenza o il domicilio professionale (CPC 86213, 86219, 86220). In PT: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): si richiede la residenza o il domicilio d'affari per l'iscrizione nel registro professionale da parte della Camera dei contabili certificati (Ordem dos Contabilistas Certificados), che è necessaria per la prestazione di servizi contabili, a condizione che vi sia un trattamento reciproco per i cittadini portoghesi. Misure: AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4; e Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBL. I Nr. 191/2013, §§ 7, 11, 28. FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945. IT: decreto legislativo 139/2005; e legge 248/2006. PT: decreto legge n. 452/99, modificato dalla legge n. 139/2015, 7 settembre. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: 589 A CY: l'accesso è limitato alle persone fisiche. L'autorizzazione è prescritta ed è subordinata alla verifica della necessità economica. Criteri principali: situazione occupazionale nel sottosettore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche. Misure: CY: legge sui revisori contabili del 2017 (legge 53(I)/2017). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In SI: per fornire servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86213, 86219, 86220) è prescritto lo stabilimento nell'Unione europea. Misure: SI: legge relativa ai servizi nel mercato interno, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 21/10. d) Servizi di revisione dei conti (CPC – 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: Nell'UE: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l'approvazione delle autorità competenti di uno Stato membro che possono riconoscere l'equivalenza delle qualifiche di un revisore contabile cittadino del Regno Unito o di un paese terzo a condizione che vi sia reciprocità (CPC 8621). Misure: UE: direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio; direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: In BG: si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. Misure: BG: legge sulla revisione finanziaria indipendente. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di revisori contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE. 590 Misure: AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In DK: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l'approvazione in qualità di revisore contabile danese. L'approvazione è subordinata alla residenza in uno Stato membro del SEE. I diritti di voto nelle imprese di revisione contabile approvate e in quelle non approvate a norma del regolamento di attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati basati sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato sulla revisione legale dei conti non devono superare il 10 % dei diritti di voto. In FR: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per le revisioni legali dei conti: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza. I cittadini britannici possono prestare servizi di revisione legale dei conti in Francia a condizione che vi sia reciprocità. La prestazione può avvenire attraverso società di qualsiasi forma ad eccezione di quelle i cui soci sono considerati commercianti ("commerçants"), come SNC (Société en nom collectif) e SCS (Société en commandite simple). In PL: per prestare servizi di revisione contabile è prescritto lo stabilimento nell'Unione europea. Si applicano prescrizioni relative alla forma giuridica. Misure: DK: Revisorloven (legge danese sui revisori dei conti abilitati e sulle imprese di revisione contabile), legge n. 1287, del 20/11/2018. FR: Code de commerce PL: legge dell'11 maggio 2017 sui revisori legali dei conti, sulle imprese di revisione contabile e sulla vigilanza pubblica, Gazzetta ufficiale del 2017, voce 1089. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: A CY: l'accesso è limitato alle persone fisiche. L'autorizzazione è prescritta ed è subordinata alla verifica della necessità economica. Criteri principali: situazione occupazionale nel sottosettore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche. In SK: solo un'impresa in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini slovacchi o a cittadini di uno Stato membro può essere autorizzata a effettuare revisioni contabili nella Repubblica slovacca. Misure: CY: legge sui revisori contabili del 2017 (legge 53(I)/2017). 591 SK: legge n. 423/2015 sulla revisione legale dei conti. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In DE: le società di revisione contabile ("Wirtschaftsprüfungsgesellschaften") possono adottare soltanto forme giuridiche ammissibili nel SEE. Le società in nome collettivo e le società in accomandita possono essere riconosciute come "Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" se sono registrate come società commerciali nel registro delle imprese sulla base della loro attività fiduciaria, articolo 27 del WPO. I revisori contabili di paesi terzi iscritti in conformità dell'articolo 134 del WPO possono tuttavia effettuare la revisione legale dei bilanci d'esercizio o fornire i bilanci consolidati di una società avente la propria sede centrale al di fuori dell'Unione i cui valori mobiliari sono offerti alla negoziazione in un mercato regolamentato. Misure: DE: Handelsgesetzbuch (HGB; codice di diritto commerciale); Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung - WPO; legge sugli esperti contabili). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In ES: i revisori legali dei conti devono essere cittadini di uno Stato membro. La presente riserva non si applica alla revisione contabile di società di paesi terzi quotate in un mercato regolamentato spagnolo. Misure: ES: Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (nuova legge sulla revisione contabile: legge 22/2015 sui servizi di revisione contabile). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In EE: Si applicano prescrizioni relative alla forma giuridica. La maggioranza dei voti rappresentati dalle azioni di un'impresa di revisione contabile appartiene a revisori giurati soggetti alla vigilanza di un'autorità competente di uno Stato membro del SEE, che hanno acquisito la loro qualifica in uno Stato membro del SEE, o a imprese di revisione contabile. Almeno tre quarti delle persone che rappresentano un'impresa di revisione contabile in base alla legge hanno acquisito le proprie qualifiche in uno Stato membro del SEE. Misure: EE: legge sulle attività dei revisori dei conti (Audiitortegevuse seadus) § 76-77. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In SI: è richiesta la presenza commerciale. Una società di revisione contabile di un paese terzo può detenere quote o associarsi a una società di revisione contabile slovena a condizione che le società 592 di revisione contabile slovene possano, in base alla legge del paese nel quale la società di revisione contabile del paese terzo è costituita, detenere partecipazioni o formare partenariati con una società di revisione contabile in tale paese (condizione della reciprocità). Misure: SI: legge sulla revisione contabile (ZRev-2), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 65/2008 (come modificata da ultimo n. 84/18); e legge sulle società (ZGD-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 42/2006 (come modificata da ultimo n. 22/19 - ZPosS). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In BE: è prescritta una sede in Belgio in cui sia svolta l'attività professionale e siano conservati gli atti, i documenti e la relativa corrispondenza; è inoltre prescritto che almeno un amministratore o un dirigente della società sia revisore contabile abilitato. In FI: è prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei revisori contabili di una società a responsabilità limitata finlandese e delle società che hanno l'obbligo di effettuare una revisione dei conti. Un revisore dei conti deve essere un revisore contabile abilitato in loco o un'impresa di revisione contabile abilitata in loco. In HR: la revisione contabile può essere svolta solo da persone giuridiche stabilite in Croazia o da persone fisiche residenti in Croazia. In IT: per la prestazione di servizi contabili da parte di una persona fisica è prescritta la residenza. In LT: per la prestazione di servizi contabili è prescritto lo stabilimento nel SEE. In SE: solo i revisori contabili abilitati in Svezia e le imprese di revisione contabile registrate in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti; è prescritta la residenza nel SEE. I titoli "revisore abilitato" e "revisore autorizzato" possono essere utilizzati esclusivamente da revisori contabili abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori contabili di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto per un caso specifico dallo Stato o da un'autorità pubblica nominata dallo Stato. Misure: BE: legge del 22 luglio 1953 che crea un istituto dei revisori contabili delle imprese e organizza la supervisione pubblica della professione di revisore contabile delle imprese, coordinata il 30 aprile 2007. (legge sugli esperti contabili). FI: Tilintarkastuslaki (legge sulla revisione contabile) (459/2007), legge settoriale che prescrive l'impiego di revisori contabili abilitati localmente. HR: legge sulla revisione contabile (GU 146/05, 139/08, 144/12), articolo 3. IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 155, 158 e 161; decreto del Presidente della Repubblica 99/1998; e decreto legislativo 39/2010, articolo 2. 593 LT: legge sulla revisione dei conti, del 15 giugno 1999, n. VIII - 1227 (aggiornamento del 3 luglio 2008, n. X1676). SE: Revisorslagen (legge sui revisori contabili) (2001:883); Revisionslag (legge sulla revisione contabile) (1999:1079); Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551); Lag om ekonomiska föreningar (legge sulle cooperative a carattere economico) (2018:672); e altre misure che regolano i requisiti per avvalersi di revisori abilitati. e) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863, esclusi i servizi di consulenza giuridica e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nei servizi giuridici) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di consulenti fiscali stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE. Misure: AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In FR: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza. La prestazione può avvenire attraverso società di qualsiasi forma eccetto SNC (Société en nom collectif) e SCS (Société en commandite simple). Si applicano condizioni specifiche a SEL (sociétés d'exercice libéral), AGC (Association de gestion et comptabilité) e SPE (Société pluri-professionnelle d'exercice). Misure: FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BG: per i consulenti fiscali è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro. Misure: BG: legge sulla contabilità; legge sulla revisione finanziaria indipendente; legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche; e legge sulle imposte sul reddito delle società. 594 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: A CY: l'accesso è limitato alle persone fisiche. L'autorizzazione è prescritta ed è subordinata alla verifica della necessità economica. Criteri principali: situazione occupazionale nel sottosettore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche. Misure: CY: legge sui revisori contabili del 2017 (legge 53(I)/2017). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In HU: per la prestazione di servizi di consulenza fiscale, se prestati da una persona fisica che si trova nel territorio dell'Ungheria, è prescritta la residenza nel SEE. In IT: è prescritto il requisito della residenza. Misure: HU: legge XCII del 2003 sulle norme in materia fiscale; e decreto del ministero delle Finanze n. 26/2008 sul rilascio delle licenze e la registrazione delle attività di consulenza fiscale. IT: decreto legislativo 139/2005; e legge 248/2006. f) Servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: In FR: un architetto può stabilirsi in Francia per prestare servizi di architettura solo utilizzando una delle seguenti forme giuridiche (su base non discriminatoria): SA e SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée), EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCP (en commandite par actions), SCOP (Société coopérative et participative), SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d'exercice libéral à forme anonyme), SELAS (société d'exercice libéral par actions simplifiée) o SAS (Société par actions simplifiée), o individualmente o come socio di uno studio di architettura (CPC 8671). Misure: FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales; Décret 95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société en participation; Décret 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée SELARL, société d'exercice libéral à forme anonyme SELAFA, société d'exercice libéral en commandite par action SELCA; e Loi 77-2 du 3 janvier 1977. 595 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In BG: per i servizi di architettura, pianificazione urbanistica e ingegneria prestati da persone fisiche è richiesta la residenza nel SEE o nella Confederazione svizzera. Misure: BG: legge sullo sviluppo territoriale; legge sull'albo dei costruttori; e legge sull'albo degli architetti e degli ingegneri esperti nella concezione dello sviluppo di progetti. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In HR: un progetto elaborato da un architetto, da un urbanista o da un ingegnere straniero deve essere convalidato da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per accertarne la conformità alla normativa croata (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). Misure: HR: legge sulla pianificazione fisica e sulle attività edilizie (GU 118/18, 110/19); legge sulla pianificazione fisica (GU 153/13, 39/19). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: A CY: per la prestazione di servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza. Misure: CY: legge 41/1962 e successive modifiche; legge 224/1990 e successive modifiche; e legge 29(I)2001 e successive modifiche. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In CZ: è prescritta la residenza nel SEE. In HU: per la prestazione dei servizi seguenti, se prestati da una persona fisica che si trova nel territorio dell'Ungheria, è prescritta la residenza nel SEE: servizi di architettura, servizi di ingegneria (applicabile solo a tirocinanti laureati), servizi integrati di ingegneria e paesaggistici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674). In IT: per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza o il domicilio professionale/l'indirizzo aziendale in Italia. 596 In SK: per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza nel SEE. Misure: CZ: legge n. 360/1992, Racc., sulla professione di architetti, ingegneri e tecnici autorizzati nel settore delle costruzioni di edifici. HU: legge LVIII del 1996 sugli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri. IT: regio decreto 2537/1925, regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto; legge 1395/1923; e decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 328/2001. SK: legge 138/1992 sugli architetti e sugli ingegneri, articoli 3, 15, 15 bis, 17 bis e 18 bis. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In BE: la prestazione di servizi architettonici comprende il controllo sull'esecuzione dei lavori (CPC 8671, 8674). Gli architetti stranieri abilitati nei paesi ospitanti e che intendono esercitare la loro professione su base occasionale in Belgio sono tenuti a ottenere l'autorizzazione preventiva dal consiglio dell'Ordine nell'area geografica in cui intendono esercitare la loro attività. Misure: BE: legge del 20 febbraio 1939 relativa alla tutela del titolo della professione di architetto; e legge del 26 giugno 1963 che istituisce l'Ordine degli architetti; regolamento deontologico del 16 dicembre 1983 definito dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti (approvato dall'articolo 1 dell'A.R. del 18 aprile 1985, M.B., dell'8 maggio 1985). 597 Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici) Settore – sottosettore: servizi professionali – servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici; ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico; servizi veterinari; vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici; altri servizi prestati da farmacisti Classificazione industriale: CPC 9312, 93191, 932, 63211 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: a) Servizi medici, dentistici e ostetrici e servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 852, 9312, 93191) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: In IT: i professionisti stranieri possono prestare servizi psicologici se in possesso della cittadinanza dell'Unione europea e in base al principio di reciprocità (parte di CPC 9312). Misure: IT: legge 56/1989 sulla professione di psicologo. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: A CY: per la prestazione di servizi medici (anche psicologici), dentistici, ostetrici e prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico sono prescritte la cittadinanza e la residenza cipriote. Misure: CY: legge sulla registrazione dei medici (capo 250) e successive modifiche; legge sulla registrazione dei dentisti (capo 249) e successive modifiche; legge 75(I)/2013 – Podologi; 598 legge 33(I)/2008 e successive modifiche – Fisica medica; legge 34(I)/2006 e successive modifiche – Terapisti occupazionali; legge 9(I)/1996 e successive modifiche – Tecnici dentisti; legge 68(I)/1995 e successive modifiche – Psicologi; legge 16(I)/1992 e successive modifiche – Ottici; legge 23(I)/2011 e successive modifiche – Radiologi, radioterapisti; legge 31(I)/1996 e successive modifiche – Dietologi, nutrizionisti; legge 140/1989 e successive modifiche – Fisioterapisti; e legge 214/1988 e successive modifiche – Personale infermieristico. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale: In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): possono essere imposte restrizioni geografiche all'iscrizione all'albo, che si applicano sia ai cittadini tedeschi che a quelli di paesi terzi. I medici (compresi gli psicologi, gli psicoterapeuti e i dentisti) devono registrarsi presso le associazioni regionali di medici o dentisti delle assicurazioni sanitarie obbligatorie (kassenärztliche or zahnärztliche Vereinigungen) se desiderano trattare pazienti assicurati presso l'assicurazione sanitaria obbligatoria. Questa iscrizione può essere soggetta a restrizioni quantitative basate sulla distribuzione regionale dei medici. Per i dentisti tale restrizione non si applica. La registrazione è necessaria solo per i medici che fanno parte del sistema sanitario pubblico. Possono esservi restrizioni non discriminatorie sulla forma giuridica di stabilimento richiesta per prestate tali servizi (§ 95 SGB V). Per i servizi ostetrici l'accesso è limitato alle sole persone fisiche. Per i servizi medici e dentistici è possibile l'accesso alle persone fisiche, ai centri di assistenza medica autorizzati e agli organismi incaricati. Può applicarsi il requisito dello stabilimento. Per quanto riguarda la telemedicina, il numero di prestatori di servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Si applica in maniera non discriminatoria (CPC 9312, 93191). Misure: Bundesärzteordnung (BÄO; regolamento federale sui medici); Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG); Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; legge sulla prestazione di servizi di psicoterapia); Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz); 599 Gesetz über das Studium und den Beruf von Hebammen (HebG); Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG); Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V; codice sociale, quinto volume) - assicurazioni sanitarie obbligatorie. Livello regionale: Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg; Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) in Bayern; Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG); Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG); Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG); Heilberufsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (Heilberufsgesetz M-V – HeilBerG); Heilberufsgesetz (HeilBG NRW); Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz); Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/- psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz - SHKG); Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) e Thüringer Heilberufegesetz. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale: In FR: benché gli investitori dell'Unione abbiano accesso anche ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della "société d'exercice libéral" (SEL) e della "société civile professionnelle" (SCP). Per i servizi medici, dentistici e ostetrici è richiesta la cittadinanza francese. L'accesso da parte degli stranieri è tuttavia possibile entro quote stabilite di anno in anno. Per i servizi medici, dentistici e ostetrici e i servizi prestati da personale infermieristico, la prestazione può avvenire unicamente mediante SEL a forme anonyme, à responsabilité limitée par actions simplifiée ou en commandite par actions SCP, société coopérative (solo per medici di base e 600 specialisti indipendenti) o société interprofessionelle de soins ambulatoires (SISA) per le case di cura multidisciplinari (MSP). Misure: FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dipositions de la loi n°2009-879 dite HPST, Loi n°47-1775 portant statut de la coopération; e Code de la santé publique. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: In AT: la cooperazione tra medici ai fini della prestazione di servizi sanitari pubblici ambulatoriali, cosiddetti studi associati, può avvenire solo sotto la forma giuridica di Offene Gesellschaft/OG o Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH. Possono associarsi in tali studi associati solo i medici abilitati a esercitare la professione indipendente, iscritti all'Ordine dei medici austriaci e che esercitano attivamente la professione medica. Altre persone fisiche o giuridiche non possono associarsi a uno studio medico associato e non possono partecipare a entrate o profitti (parte di CPC 9312). Misure: AT: legge sulla professione medica, BGBl. I Nr. 169/1998, §§ 52 bis - 52 quater; legge federale che regola le professioni sanitarie ausiliarie di alto livello, BGBl. Nr. 460/1992; e legge federale sulla regolamentazione dei massaggiatori medici di livello inferiore e superiore, BGBl. Nr. 169/2002. b) Servizi veterinari (CPC 932) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: In AT: solo i cittadini del SEE possono prestare servizi veterinari. Si deroga alla prescrizione della cittadinanza per i cittadini di uno Stato non membro del SEE qualora vi sia un accordo con detto Stato non membro del SEE e l'Unione che preveda il trattamento nazionale per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi veterinari. In ES: per la pratica della professione sono prescritte l'adesione a un'associazione professionale e la cittadinanza dell'Unione con possibilità di deroga in caso di accordo professionale bilaterale. La prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche. In FR: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE con possibilità di deroga in caso di reciprocità. Le forme giuridiche a disposizione di una società che presta servizi veterinari sono limitate a SCP (Société civile professionnelle) e SEL (Société d'exercice liberal). Possono essere autorizzate, a determinate condizioni, altre forme giuridiche di società previste dal diritto nazionale francese o dal diritto di un altro Stato membro del SEE e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in tale Stato. Misure: 601 AT: Tierärztegesetz (legge sulla medicina veterinaria), BGBl. Nr. 16/1975, §3 (2) (3). ES: Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española; articoli 62 e 64. FR: Code rural et de la pêche maritime. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: A CY: per la prestazione di servizi veterinari sono prescritte la cittadinanza e la residenza. In EL: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera. In HR: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri nella Repubblica di Croazia. Solo i cittadini dell'Unione possono stabilire un ambulatorio veterinario nella Repubblica di Croazia. In HU: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta l'adesione all'Ordine dei veterinari ungheresi la quale prevede la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: condizioni del mercato del lavoro nel settore in questione. Misure: CY: legge 169/1990 e successive modifiche. EL: decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B). HR: legge sulla medicina veterinaria (GU 83/13, 148/13, 115/18), articolo 3, paragrafo 67, e articoli 105 e 121. HU: legge CXXVII del 2012 sull'Ordine dei veterinari ungheresi e sulle condizioni e le modalità di prestazione dei servizi veterinari. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In CZ: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la presenza fisica sul territorio. in IT e PT: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la residenza. In PL: è richiesta la presenza fisica nel territorio per praticare la professione di chirurgo veterinario sul territorio polacco; i cittadini di paesi terzi devono superare un esame in lingua polacca organizzato dall'Ordine polacco dei chirurghi veterinari. In SI: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro dell'UE ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri nella Repubblica di Slovenia. 602 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In SK: per l'iscrizione all'albo professionale, necessaria per l'esercizio della professione, è prescritta la residenza nel SEE. La prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche. Misure: CZ: legge n. 166/1999 Racc. (legge sulla medicina veterinaria), §58-63, 39; e legge n. 381/1991 Racc. (sull'ordine dei veterinari della Repubblica ceca), paragrafo 4. IT: decreto legislativo C.P.S. 233/1946, articoli 7-9; e decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 221/1950, paragrafo 7. PL: legge del 21 dicembre 1990 sulla professione di veterinario e gli Ordini dei chirurghi veterinari. PT: decreto legge 368/91 (statuto dell'associazione professionale veterinaria) alterado p/ Lei 125/2015, 3 set. SI: Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei veterinari), Uradni list RS, št. (Gazzetta ufficiale n.) 71/2008, 7/2011, 59/2014 in 21/2016, legge sui servizi nel mercato interno Gazzetta ufficiale RS n. 21/2010. SK: legge 442/2004 sui veterinari privati e sull'ordine dei medici veterinari, articolo 2. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche. La telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un veterinario. In DK e NL: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche. In IE: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche o alle società di persone. In LV: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche. Misure: DE: Bundes-Tierärzteordnung (BTÄO; codice federale per la professione veterinaria). Livello regionale: leggi sugli ordini della professione medica dei Land (Heilberufs- und Kammergesetze der Länder) e (basati su queste) Baden-Württemberg, Gesetz über das Berufsrecht und die Kammern der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HBKG); 603 Bayern, Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz - HKaG); Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG); Brandenburg, Heilberufsgesetz (HeilBerG); Bremen, Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG); Hamburg, Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH); Hessen, Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz); Mecklenburg-Vorpommern, Heilberufsgesetz (HeilBerG); Niedersachsen, Kammergesetz für die Heilberufe (HKG); Nordrhein-Westfalen, Heilberufsgesetz NRW (HeilBerg); Rheinland-Pfalz, Heilberufsgesetz (HeilBG); Saarland, Gesetz Nr. 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz - SHKG); Sachsen, Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG); Sachsen-Anhalt, Gesetz über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt (KGHB-LSA); Schleswig-Holstein, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe (Heilberufekammergesetz - HBKG); Thüringen, Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG); e Berufsordnungen der Kammern (codici di condotta professionale dell'Ordine dei medici veterinari). DK: Lovbekendtgørelse nr. 40 af lov om dyrlæger af 15. januar 2020 (legge consolidata n. 40, del 15 gennaio 2020, sui chirurghi veterinari). IE: legge sull'esercizio dell'attività veterinaria del 2005. LV: legge sui medicinali veterinari. NL: Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD). 604 c) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione: In AT: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. Per la conduzione di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. Per i locatari e i gestori di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. Misure: AT: Apothekengesetz (legge sulle farmacie), RGBl. Nr. 5/1907 e successive modifiche, §§ 3, 4, 12; Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. Nr. 185/1983 e successive modifiche, §§ 57, 59, 59 bis; Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. Nr. 657/1996 e successive modifiche, § 99. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In DE: solo le persone fisiche (farmacisti) sono autorizzate a condurre una farmacia. I cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni. Il numero totale di farmacie pro capite è limitato a una farmacia e fino a un massimo di tre succursali. In FR: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Può essere autorizzato lo stabilimento di farmacisti stranieri entro quote stabilite di anno in anno. L'apertura di una farmacia deve essere autorizzata e la presenza commerciale, anche con vendita a distanza di prodotti medicinali al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, deve assumere esclusivamente una delle forme consentite dal diritto interno su base non discriminatoria: société d'exercice libéral (SEL) anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée unipersonnelle o pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs (SNC) o société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle o pluripersonnelle. Misure: DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG; legge tedesca sulle farmacie); Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG); Gesetz über Medizinprodukte (MPG); Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV). FR: Code de la santé publique; e Loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libéralesand Loi 2015-990 du 6 août 2015. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale: 605 In EL: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza dell'Unione europea. In HU: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. In LV: al fine di avviare l'esercizio di una farmacia in proprio, un farmacista o assistente farmacista straniero formatosi in uno Stato che non è uno Stato membro o uno Stato membro del SEE deve lavorare per almeno un anno in una farmacia in uno Stato membro del SEE sotto la supervisione di un farmacista. Misure: EL: legge 5607/1932, modificata dalle leggi 1963/1991 e 3918/2011. HU: legge XCVIII del 2006 sulle disposizioni generali relative alla fornitura affidabile ed economicamente fattibile di medicinali e ausili medici e sulla distribuzione dei medicinali. LV: legge sulle farmacie, s. 38. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: In BG: i gestori di farmacie devono essere in possesso di una qualifica di farmacista e possono gestire solo una farmacia in cui lavorino personalmente. Nella Repubblica di Bulgaria il numero di farmacie di proprietà di una singola persona è soggetto a quote (non più di 4). In DK: solo le persone fisiche che hanno ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista dall'autorità danese per i medici e i servizi sanitari sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici. In ES, HR, HU e PT: l'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e condizioni di densità nella zona. In IE: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata, ad eccezione dei medicinali non soggetti a prescrizione medica. A MT: il rilascio delle licenze per le farmacie è soggetto a restrizioni specifiche. Nessuna persona può avere più di una licenza a suo nome in una città o in un comune (articolo 5, paragrafo 1, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)), salvo nel caso in cui non vi siano ulteriori domande per una tale città o tale comune (articolo 5, paragrafo 2, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)). In PT: nelle società commerciali il cui capitale è rappresentato da azioni, queste devono essere nominative. Nessuno può detenere o esercitare allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, la proprietà, la gestione o l'amministrazione di più di quattro farmacie. In SI: la rete di farmacie in Slovenia consiste di farmacie pubbliche, di proprietà dei comuni, e di farmacie private, assegnate in concessione, il cui socio di maggioranza deve essere un farmacista di professione. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata. Misure: 606 BG: legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 222, 224, 228. DK: Apotekerloven (legge danese sulle farmacie) LBK n. 801 del 12/06/2018. ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (legge 16/1997, del 25 aprile, che regola i servizi delle farmacie), articoli 2, 3.1; e Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Garantías y uso racional de los Medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006). HR: legge sull'assistenza sanitaria (GU 100/18, 125/19). HU: legge XCVIII del 2006 sulle disposizioni generali relative alla fornitura affidabile ed economicamente fattibile di medicinali e ausili medici e sulla distribuzione dei medicinali. IE: Irish Medicines Boards Act 1995 e 2006 (n. 29 del 1995 e n. 3 del 2006); Medicinal Products (Prescription and Control of Supply) Regulations 2003 e successive modifiche (S.I. 540 del 2003); Medicinal Products (Control of Placing on the Market) Regulations 2007 e successive modifiche (S.I. 540 del 2007); Pharmacy Act 2007 (n. 20 del 2007); Regulation of Retail Pharmacy Businesses Regulations 2008 e successive modifiche (S.I. 488 del 2008). MT: regolamento relativo alle licenze per farmacie (LN279/07) emesso a norma della legge sui prodotti medicinali (cap. 458). PT: decreto legge 307/2007, articoli 9, 14 e 15 Alterado p/ Lei 26/2011, 16 jun., alterada: - p/ Acórdão TC 612/2011, 24/01/2012; - p/ Decreto-Lei 171/2012, 1 ago.; - p/ Lei 16/2013, 8 fev.; - p/ Decreto-Lei 128/2013, 5 set.; - p/ Decreto-Lei 109/2014, 10 jul.; - p/ Lei 51/2014, 25 ago.; - p/ Decreto-Lei 75/2016, 8 jul.; e ordinanza 1430/2007 revogada p/ Portaria 352/2012, 30 out. SI: legge sui servizi farmaceutici (GU del RS n. 85/2016); legge sui prodotti medicinali (GU del RS n. 17/2014). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In IT: l'esercizio della professione è consentito solo alle persone fisiche iscritte all'albo e alle persone giuridiche sotto forma di società di persone in cui ogni socio deve essere un farmacista iscritto all'albo. Per l'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti è prescritta la cittadinanza o la residenza in uno Stato membro dell'Unione europea e l'esercizio della professione in Italia. I cittadini stranieri in possesso delle necessarie qualifiche possono iscriversi se sono cittadini di un paese con il quale 607 l'Italia ha stipulato un accordo speciale che autorizza l'esercizio della professione, a condizione di reciprocità (d. lgsl. CPS 233/1946 articoli 7-9 e D.P.R. 221/1950, paragrafi 3 e 7). Le assegnazioni di farmacie, nuove o vacanti, avvengono mediante concorso pubblico al quale possono partecipare solo i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea iscritti all'albo dei farmacisti. l'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e condizioni di densità nella zona. Misure: IT: legge 362/1991, articoli 1, 4, 7 e 9; decreto legislativo CPS 233/1946, articoli 7-9; e decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 221/1950, paragrafi 3 e 7. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: A CY: per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211) è prescritta la cittadinanza. Misure: CY: legge sui prodotti farmaceutici e i veleni (capo 254) e successive modifiche. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In BG: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata, ad eccezione dei medicinali non soggetti a prescrizione medica. In EE: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. Sono vietate la vendita per corrispondenza di medicinali e la consegna per posta o servizio di posta espressa di medicinali ordinati via Internet. l'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: condizioni di densità nella zona. In EL: solo le persone fisiche abilitate all'esercizio della professione di farmacista e le società fondate da persone abilitate all'esercizio della professione di farmacista sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici. In ES: solo le persone fisiche, abilitate alla professione di farmacista, sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici. Ciascun farmacista non può ottenere più di una licenza. In LU: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici. In NL: la vendita per corrispondenza di medicinali è soggetta a condizioni. 608 Misure: BG: legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 219, 222, 228 e articolo 234, paragrafo 5. EE: Ravimiseadus (legge sui medicinali), RT I 2005, 2, 4; § 29 (2) e § 41 (3); e Tervishoiuteenuse korraldamise seadus (legge sull'organizzazione dei servizi sanitari, RT I 2001, 50, 284). EL: legge 5607/1932, modificata dalle leggi 1963/1991 e 3918/2011. ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (legge 16/1997, del 25 aprile, che regola i servizi delle farmacie), articoli 2, 3.1; e Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Garantías y uso racional de los Medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006). LU: Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (annex a043); Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex a041); e Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex a017). NL: Geneesmiddelenwet, articolo 67. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In BG: per i farmacisti è prescritta la residenza permanente. Misure: BG: legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 146, 161, 195, 222 e 228. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In DE e SK: per ottenere una licenza per l'esercizio della professione di farmacista o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è prescritta la residenza. Misure: DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG; legge tedesca sulle farmacie); Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG); Gesetz über Medizinprodukte (MPG); Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV). SK: legge 362/2011 sui farmaci e sui prodotti medicali, articolo 6; e 609 legge 578/2004 sui prestatori di servizi sanitari, sui dipendenti medici e sull'organizzazione professionale nella sanità. 610 Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo Settore – sottosettore: servizi di ricerca e sviluppo (R&S) Classificazione industriale: CPC 851, 853 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) Descrizione: L'UE: per i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati dall'Unione europea a livello di Unione europea possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e a persone giuridiche dell'Unione europea aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea (CPC 851, 853). Per i servizi di R&S finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati da uno Stato membro, possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in questione e a persone giuridiche dello Stato membro in questione aventi la sede centrale in tale Stato membro (CPC 851, 853). La presente riserva lascia impregiudicata la parte quinta [Partecipazione ai programmi dell'Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie] e l'esclusione degli appalti da parte di una parte o delle sovvenzioni, di cui all'articolo SERVIN.1.1 [Obiettivo e ambito di applicazione], paragrafi 6 e 7. Misure: UE: tutti i programmi quadro per la ricerca o l'innovazione dell'Unione attualmente vigenti e futuri, compresi le norme di partecipazione a Orizzonte 2020 e i regolamenti riguardanti le iniziative tecnologiche congiunte (ITC), le decisioni ex articolo 185 e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), nonché i programmi di ricerca nazionali, regionali o locali vigenti e futuri. 611 Riserva n. 5 – Servizi immobiliari Settore – sottosettore: servizi immobiliari Classificazione industriale: CPC 821, 822 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) Descrizione: Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: A CY: per la prestazione di servizi immobiliari si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza. Misure: CY: legge 71(1)/2010 sugli agenti immobiliari e successive modifiche. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In CZ: la licenza necessaria alla prestazione di servizi immobiliari è subordinata alla prescrizione della residenza in Cechia per le persone fisiche e dello stabilimento per le persone giuridiche. In HR: per la prestazione di servizi immobiliari è prescritta la presenza commerciale nel SEE. In PT: per le persone fisiche è prescritta la residenza nel SEE. Per le persone giuridiche è prescritta la costituzione in società nel SEE. Misure: CZ: legge sulle licenze commerciali. HR: legge sull'intermediazione immobiliare (GU 107/07 e 144/12), articolo 2. PT: decreto legge 211/2004 (articoli 3 e 25), modificato e ripubblicato dal decreto legge 69/2011. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In DK: per quanto riguarda la prestazione di servizi immobiliari da parte di una persona fisica che si trova sul territorio della 612 Danimarca, possono utilizzare il titolo di "agente immobiliare" solo gli agenti immobiliari autorizzati. Sono agenti immobiliari autorizzati le persone fisiche ammesse al registro degli agenti immobiliari dell'autorità danese per il commercio. La legge impone che il richiedente sia residente danese o un residente dell'Unione, del SEE o della Confederazione svizzera. La legge sulla compravendita immobiliare è applicabile soltanto nel caso in cui i servizi immobiliari siano prestati a consumatori e non è applicabile alla locazione immobiliare (CPC 822). Misure: DK: Lov om formidling af fast ejendom m.v. lov. nr. 526 af 28.05.2014 (legge sulla vendita immobiliare). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: In SI: nella misura in cui il Regno Unito consente ai cittadini e alle imprese della Slovenia di prestare servizi di agente immobiliare, la Slovenia consentirà ai cittadini e alle imprese del Regno Unito di prestare servizi di agente immobiliare alle stesse condizioni, posto che vengano rispettate le prescrizioni seguenti: abilitazione ad operare in qualità di agente immobiliare nel paese d'origine, presentazione del casellario giudiziale e iscrizione nel registro degli agenti immobiliari presso il competente ministero (sloveno). Misure: SI: legge sulle agenzie immobiliari. 613 Riserva n. 6 – Servizi alle imprese Settore – sottosettore: servizi alle imprese - servizi di noleggio o leasing senza operatori; servizi correlati alla consulenza gestionale; servizi tecnici di prova e analisi; servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica; servizi connessi all'agricoltura; servizi di sicurezza; servizi di collocamento; servizi di traduzione e interpretazione e altri servizi alle imprese Classificazione industriale: ISIC rev. 37, parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 831, parte di 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, parte di 893 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) Descrizione: a) Servizi di noleggio o leasing senza operatore (CPC 83103, CPC 831) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In SE: perché una nave possa battere la bandiera svedese, deve essere dimostrata una prevalente influenza operativa svedese, qualora la nave sia in parte di proprietà straniera. Per prevalente influenza operativa svedese si intende che l'esercizio della nave è ubicato in Svezia e anche che più della metà delle quote della nave è di proprietà svedese o di proprietà di persone di un altro paese del SEE. Altre navi straniere possono, a determinate condizioni, ottenere un'esenzione da tale regola qualora siano prese a noleggio o in leasing da una persona giuridica svedese mediante contratti di noleggio a scafo nudo (CPC 83103). Misure: SE: Sjölagen (codice marittimo) (1994:1009), capo 1, § 1. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In SE: i prestatori di servizi di noleggio o leasing di automobili e di determinati veicoli fuoristrada (terrängmotorfordon) senza autista, in noleggio o in leasing per un periodo inferiore a un anno, devono nominare un responsabile che assicuri, tra l'altro, che l'attività sia gestita in conformità della normativa applicabile e che siano seguite le norme relative alla sicurezza stradale. Il responsabile deve risiedere nel SEE (CPC 831). 614 Misure: SE: Lag (1998: 424) om biluthyrning (legge sul noleggio e il leasing di autovetture). (b) Servizi di noleggio o leasing e altri servizi alle imprese nel settore dell'aviazione Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: L'UE: per il noleggio o il leasing senza equipaggio (dry lease), l'aeromobile utilizzato da un vettore aereo dell'Unione europea è soggetto alle prescrizioni applicabili in materia di immatricolazione degli aeromobili. Un contratto di noleggio senza equipaggio sottoscritto da un vettore dell'Unione è disciplinato dalle prescrizioni dell'Unione o del diritto interno nazionale in materia di sicurezza aerea, quale la previa approvazione e altre condizioni applicabili all'uso di aeromobili immatricolati in un paese terzo. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifiche condizioni di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifiche condizioni riguardanti la proprietà del capitale e il controllo (CPC 83104). Per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori aerei dell'Unione non sia accordato dai prestatori di servizi CRS che operano al di fuori dell'Unione un trattamento equivalente (ossia non discriminatorio) al trattamento accordato dai prestatori di servizi CRS dell'Unione ai vettori aerei di un paese terzo nell'Unione, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione non sia accordato dai vettori aerei non dell'Unione un trattamento equivalente al trattamento accordato dai vettori aerei dell'Unione ai prestatori di servizi CRS di un paese terzo, possono essere adottate misure affinché sia accordato un trattamento discriminatorio equivalente rispettivamente ai vettori aerei non dell'Unione da parte di prestatori di servizi CRS che operano nell'Unione o ai prestatori di servizi CRS non dell'Unione da parte di vettori aerei dell'Unione. Misure: UE: regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) e regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In BE: un aeromobile privato (civile) appartenente a persone fisiche che non sono cittadini del SEE può essere immatricolato solo se dette persone sono domiciliate o residenti in Belgio senza interruzione da almeno un anno. Un aeromobile privato (civile) appartenente a persone giuridiche straniere non costituite conformemente al diritto di uno Stato membro del SEE può essere immatricolato soltanto se dette persone hanno una sede operativa, un'agenzia o un ufficio in Belgio senza interruzione da almeno un anno (CPC 83104). Procedure di autorizzazione per la lotta aerea contro gli incendi, l'addestramento al volo, l'irrorazione, il rilevamento, la mappatura, la fotografia e altri servizi agricoli, industriali e di ispezione aerei. 615 Misure: BE: Arrêté Royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne. c) Servizi correlati alla consulenza gestionale – Servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In BG: per i servizi di mediazione è richiesta la residenza permanente o di lungo periodo nella Repubblica di Bulgaria per i cittadini di paesi diversi da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera. In HU: per l'esercizio di attività di mediazione (quali l'arbitrato e la conciliazione) è richiesta un'autorizzazione che consiste nell'ammissione al registro da parte del ministro responsabile del sistema giuridico. L'autorizzazione può essere concessa solo alle persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in Ungheria. Misure: BG: legge sulla mediazione, articolo 8. HU: legge LV del 2002 sulla mediazione. d) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: A CY: per la prestazione di servizi da parte di chimici e biologi è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro. In FR: la professione di biologo è riservata alla persone fisiche ed è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. Misure: CY: legge sulla registrazione dei chimici del 1988 (legge 157/1988) e successive modifiche. FR: Code de la Santé Publique. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In BG: per la prestazione di servizi tecnici di prova e di analisi sono prescritti lo stabilimento in Bulgaria a norma della legge bulgara sul commercio e l'iscrizione al registro delle imprese. Per quanto riguarda l'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada, la persona dovrebbe essere registrata in conformità della legge bulgara sul commercio e della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, oppure essere registrata in un altro Stato membro del SEE. 616 La prova e l'analisi della composizione e della purezza dell'aria e dell'acqua possono essere effettuate solo dal ministero dell'Ambiente e delle acque bulgaro o dalle sue agenzie, in cooperazione con l'accademia bulgara delle scienze. Misure: BG: legge sui requisiti tecnici dei prodotti; legge sulle misure; legge sull'aria ambiente pulita; e legge sull'acqua, ordinanza n-32 relativa all'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale: In IT: per i biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari sono prescritte la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità. Misure: IT: biologi, analisti chimici: legge 396/1967 sulla professione di biologo; e regio decreto 842/1928 sulla professione del chimico. e) Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale: In IT: per l'iscrizione all'albo dei geologi, che permette l'esercizio della professione di geologo ed esecutore di rilevamenti (surveyor) e di conseguenza la prestazione di servizi relativi all'esplorazione e alla gestione di miniere e altro, sono prescritti la residenza o il domicilio professionale in Italia. È prescritta la cittadinanza di uno Stato membro, ma gli stranieri possono iscriversi a condizione di reciprocità. Misure: IT: geologi: legge 112/1963, articoli 2 e 5; D.P.R. 1403/1965, articolo 1. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In BG: per le persone fisiche sono richieste la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera e la residenza presso tale Stato al fine di svolgere funzioni relative alla geodesia, alla cartografia e alla mappatura catastale. Per le persone giuridiche è necessaria la registrazione dell'attività ai sensi della legislazione di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. 617 Misure: BG: legge sul catasto e sul registro immobiliare; e legge sulla geodesia e sulla cartografia. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: A CY: per la prestazione di servizi pertinenti è prescritta la cittadinanza. Misure: CY: legge 224/1990 e successive modifiche. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In FR: per i servizi topografici, accesso soltanto attraverso una SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (Société civile professionnelle), SA e SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée). Per l'esplorazione e la prospezione è necessario lo stabilimento di servizi. Questa condizione può essere disapplicata per i ricercatori scientifici, con decisione del ministro della Ricerca scientifica, d'intesa con il ministro degli Affari esteri. Misure: FR: Loi 46-942 du 7 mai 1946 e décret n°71-360 du 6 mai 1971. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In HR: i servizi di consulenza geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di consulenza connessi alla protezione dell'ambiente nel territorio della Croazia possono essere prestati soltanto mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali. Misure: HR: ordinanza sulle prescrizioni per il rilascio di approvazioni alle persone giuridiche per l'esecuzione di attività professionali di protezione dell'ambiente (GU n. 57/10), articoli 32-35. f) Servizi connessi all'agricoltura (parte di CPC 88) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale: In IT: per i biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari sono prescritte la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità. Misure: IT: biologi, analisti chimici: legge 396/1967 sulla professione di biologo; e regio decreto 842/1928 sulla professione del chimico. 618 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento della nazione più favorita: In PT: le professioni di biologo, chimico e agronomo sono riservate alle persone fisiche. Per i cittadini di paesi terzi, nel caso di ingegneri e ingegneri tecnici si applica il regime di reciprocità (e non la condizione della cittadinanza). Per i biologi non esiste la condizione della cittadinanza né della reciprocità. Misure: PT: decreto legge 119/92 alterado p/ Lei 123/2015, 2 set. (Ordem Engenheiros); legge 47/2011 alterado p/ Lei 157/2015, 17 set. (Ordem dos Engenheiros Técnicos); e decreto legge 183/98 alterado p/ Lei 159/2015, 18 set. (Ordem dos Biólogos). g) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: In IT: sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e la residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di sicurezza e trasporto valori. In PT: non è consentita la prestazione di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero su base transfrontaliera. Per il personale specializzato è prescritta la cittadinanza. Misure: IT: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) 773/1931, articoli 133-141; decreto legislativo 635/1940, articolo 257. PT: legge 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; e ordinanza 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In DK: per le persone fisiche che chiedono un'autorizzazione a fornire servizi di sicurezza è prescritta la residenza. La residenza è richiesta anche per i dirigenti e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un soggetto giuridico che chiedono un'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza. Tuttavia la residenza per la dirigenza e i consigli di amministrazione non è necessaria nella misura in cui risulti da accordi internazionali o istruzioni emanate dal ministro della Giustizia. Misure: DK: Lovbekendtgørelse 2016-01-11 nr. 112 om vagtvirksomhed. 619 Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In EE: è richiesta la residenza per le guardie di sicurezza. Misure: EE: Turvaseadus (legge sulla sicurezza) § 21, § 22. h) Servizi di collocamento (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale (si applica anche a livello amministrativo regionale): In BE: tutte le regioni del Belgio: una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese d'origine. Vallonia: è prescritta una persona giuridica di tipo specifico per la prestazione di servizi di collocamento (régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un Etat membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique). Una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che soddisfa le condizioni stabilite nel decreto (ad esempio il tipo di persona giuridica). Comunità germanofona: una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta soddisfare i criteri di ammissione stabiliti dal decreto anzidetto (CPC 87202). Misure: BE: Fiandre: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, articolo 8, § 3. Vallonia: Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o l'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 7; e Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decisione del governo vallone del 10 dicembre 2009 recante attuazione del decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o l'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 4. Comunità germanofona: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, articolo 6. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In DE: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o una presenza commerciale nell'Unione europea per ottenere una licenza per operare come agenzia di lavoro interinale (a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della legge anzidetta (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)). Il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non del SEE per professioni specifiche, per esempio per le professioni sanitarie e di cura della persona. La licenza o la 620 relativa proroga è rifiutata se gli stabilimenti, parti di stabilimenti o stabilimenti ausiliari che non sono situati nel SEE sono destinati all'esecuzione del lavoro temporaneo (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della legge sul lavoro tramite agenzia interinale (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)). Misure: DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG); Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; codice sociale, terzo volume) – promozione dell'occupazione; Verordnung über die Beschäftigung von AusländerInnen und Ausländern (BeschV; ordinanza sull'occupazione degli stranieri). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: In ES: prima di avviare l'attività, le agenzie di collocamento devono presentare una dichiarazione giurata che certifichi l'adempimento delle prescrizioni stabilite nella legislazione vigente (CPC 87201, 87202). Misure: ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre). i) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In BG: per svolgere le attività ufficiali di traduzione, le persone fisiche straniere sono tenute a possedere un permesso di soggiorno di lungo periodo o permanente nella Repubblica di Bulgaria. Misure: BG: regolamento concernente la legalizzazione, la certificazione e la traduzione di documenti. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In HU: le traduzioni ufficiali, le certificazioni ufficiali di traduzioni e le copie autenticate di documenti ufficiali in lingue straniere possono essere fornite solo dall'Ufficio ungherese per la traduzione e l'attestazione (OFFI). In PL: solo le persone fisiche possono essere traduttori giurati. Misure: HU: decreto del Consiglio dei ministri n. 24/1986 sulla traduzione e l'interpretazione ufficiali. PL: legge del 25 novembre 2004 sulla professione di traduttore o interprete giurato (Gazzetta ufficiale polacca del 2019, voce 1326). 621 Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In FI: per i traduttori certificati è prescritta la residenza nel SEE. Misure: FI: Laki auktorisoiduista kääntäjistä (legge sui traduttori autorizzati) (1231/2007), s. 2(1). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: A CY: per la prestazione di servizi di traduzione e certificazione ufficiali è necessaria l'iscrizione all'albo dei traduttori. È prescritta la cittadinanza. In HR: per i traduttori certificati è prescritta la residenza nel SEE. Misure: CY: legge sullo stabilimento, l'iscrizione all'albo e la regolamentazione dei traduttori certificati nella Repubblica di Cipro. HR: ordinanza sugli interpreti di tribunale permanenti (GU 88/2008), articolo 2. j) Altri servizi alle imprese (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 87901, 87902, 88493, parte di 893, parte di 85990, 87909, ISIC 37) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: In SE: i banchi dei pegni devono essere costituiti quali società a responsabilità limitata o succursale (parte di CPC 87909). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In CZ: solo una società di imballaggi autorizzata può fornire servizi relativi alla raccolta e al recupero degli imballaggi e deve essere una persona giuridica costituita quale società per azioni (CPC 88493, ISIC 37). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In NL: per prestare servizi di punzonatura è prescritta la presenza commerciale nei Paesi Bassi. La punzonatura di oggetti in metallo prezioso è attualmente concessa in esclusiva a due monopoli pubblici dei Paesi Bassi (parte di CPC 893). Misure: CZ: legge 477/2001 Racc. (legge sugli imballaggi), paragrafo 16. SE: legge sui banchi dei pegni (1995:1000). NL: Waarborgwet 1986. 622 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In PT: per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di servizi di informazioni creditizie è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 87901, 87902). Misure: PT: legge 49/2004. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In CZ: i servizi di vendita all'asta sono soggetti a licenza. Per ottenere una licenza (per la fornitura di aste pubbliche volontarie), una società deve essere costituita in Cechia e una persona fisica deve aver ottenuto un permesso di soggiorno; la società o la persona fisica deve essere iscritta nel registro delle imprese della Cechia (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990). Misure: CZ: legge n. 455/1991, Racc.; legge sulle licenze commerciali; e legge n. 26/2000, Racc., sulle aste pubbliche. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In SE: il piano economico di una società di credito immobiliare deve essere certificato da due persone. Tali persone devono essere ufficialmente riconosciute dalle autorità nel SEE (CPC 87909). Misure: SE: legge sulle società cooperative di credito immobiliare (1991:614). 623 Riserva n. 7 – Servizi di comunicazione Settore – sottosettore: servizi di comunicazione - servizi postali e di corriere Classificazione industriale: parte di CPC 71235, parte di 73210, parte di 751 Tipo di riserva: accesso al mercato Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) Descrizione: Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: L'UE: l'organizzazione del collocamento di cassette postali sulla via pubblica, dell'emissione di francobolli e della prestazione del servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie può essere limitata conformemente alla legislazione nazionale. Possono essere istituiti sistemi di licenze per i servizi per i quali esiste un obbligo di servizio universale. Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione. Misure: UE: direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio. 624 Riserva n. 8 – Servizi di costruzione Settore – sottosettore: servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati Classificazione industriale: CPC 51 Tipo di riserva: trattamento nazionale Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) Descrizione: A CY: requisito della cittadinanza. Misura: legge sulla registrazione e il controllo dei contraenti dell'edilizia e delle opere tecniche del 2001 (29 (I) / 2001), articoli 15 e 52. 625 Riserva n. 9 – Servizi di distribuzione Settore – sottosettore: servizi di distribuzione - distribuzione generale, distribuzione di tabacco Classificazione industriale: C CPC 3546, parte di 621, 6222, 631, parte di 632 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) Descrizione: a) Servizi di distribuzione (CPC 3546, 631, 632 eccetto 63211, 63297, 62276, parte di 621) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: In PT: esiste uno specifico regime di autorizzazione per l'insediamento di determinati stabilimenti di vendita al dettaglio e di centri commerciali. Ciò riguarda i centri commerciali che abbiano una superficie lorda affittabile pari o superiore a 8 000 m2 e stabilimenti per la vendita al dettaglio con una superficie di vendita pari o superiore a 2 000 m2, se situati all'esterno dei centri commerciali. Criteri principali: contributo a una molteplicità di offerte commerciali; valutazione dei servizi al consumatore; qualità dell'occupazione e responsabilità sociale dell'impresa; integrazione nell'ambiente urbano; contributo all'ecoefficienza (CPC 631, 632 eccetto 63211, 63297). Misure: PT: decreto legge n. 10/2015 del 16 gennaio. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: A CY: per i servizi di distribuzione prestati dai propagandisti farmaceutici esiste la prescrizione della cittadinanza (CPC 62117). Misure: CY: legge 74(I) 2020 e successive modifiche. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In LT: la distribuzione di prodotti pirotecnici è subordinata al rilascio di una licenza che può essere concessa solo a persone giuridiche dell'Unione CPC 3546). Misure: 626 LT: legge sulla supervisione della circolazione dei prodotti pirotecnici civili (23 marzo 2004 n. IX- 2074). b) Distribuzione di tabacco (parte di CPC 6222, 62228, parte di 6310, 63108) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In ES: monopolio di Stato per la vendita al dettaglio di tabacco. Lo stabilimento è subordinato alla prescrizione relativa alla cittadinanza di uno Stato membro. Solo le persone fisiche possono chiedere l'autorizzazione a operare in qualità di tabaccaio. Ogni tabaccaio può detenere una sola licenza (CPC 63108). In FR: la vendita all'ingrosso e al dettaglio di tabacco avviene in regime di monopolio di Stato. Per i tabaccai è prescritta la cittadinanza (parte di CPC 6222, parte di 6310). Misure: ES: legge 14/2013, 27 settembre 2014. FR: Code général des impôts. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In AT: solo le persone fisiche possono chiedere l'autorizzazione a operare in qualità di tabaccaio. È data priorità ai cittadini di uno Stato membro del SEE (CPC 63108). Misure: AT: legge sul monopolio dei tabacchi 1996, § 5 e § 27. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In IT: per la distribuzione e la vendita di tabacchi è necessaria una licenza, rilasciata mediante procedure pubbliche. Il rilascio della licenza è subordinato a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità geografica dei punti di vendita esistenti (parte di CPC 6222, parte di 6310). Misure: IT: decreto legislativo 184/2003; legge 165/1962; legge 3/2003; legge 1293/1957; legge 907/1942; e 627 decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 1074/1958. 628 Riserva n. 10 – Servizi di istruzione Settore – sottosettore: servizi di istruzione finanziati con fondi privati Classificazione industriale: CPC 921, 922, 923, 924 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) Descrizione: Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: A CY: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro per i proprietari e gli azionisti di maggioranza di una scuola finanziata da privati. I cittadini del Regno Unito possono ottenere l'autorizzazione del ministro (dell'Istruzione) secondo la forma e le condizioni specificate. Misure: CY: legge sulle scuole private del 2019 (N. 147(I)/2019) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In BG: i servizi di istruzione primaria e secondaria finanziati con fondi privati possono essere prestati soltanto da imprese bulgare autorizzate (è prescritta la presenza commerciale). Le scuole e gli asili bulgari a partecipazione straniera possono essere istituiti o convertiti a richiesta di associazioni o gruppi societari o imprese di persone fisiche o giuridiche bulgare e straniere debitamente registrate in Bulgaria, con decisione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Istruzione e delle scienze. Le scuole e gli asili di proprietà straniera possono essere istituiti o convertiti a richiesta di persone giuridiche straniere in conformità delle convenzioni e degli accordi internazionali e delle disposizioni di cui sopra. Gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono istituire controllate nel territorio della Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi (CPC 921, 922). Misure: BG: legge sull'istruzione prescolare e scolastica; e legge sull'istruzione terziaria, paragrafo 4 delle disposizioni complementari. 629 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In SI: le scuole elementari finanziate con fondi privati possono essere fondate solo da persone fisiche o giuridiche slovene. Il prestatore dei servizi deve costituire una sede sociale o una succursale (CPC 921). Misure: SI: legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 12/1996) e sue revisioni, articolo 40. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In CZ e SK: è prescritto lo stabilimento in uno Stato membro per richiedere l'autorizzazione statale a operare quale istituto di istruzione finanziato con fondi privati. La presente riserva non si applica ai servizi di istruzione post-secondaria tecnica e professionale (CPC 92310). Misure: CZ: legge n. 111/1998, Racc. (legge sull'istruzione superiore), § 39; e legge n. 561/2004, Racc., sull'istruzione prescolare, primaria, secondaria, terziaria professionale e di altro tipo (legge sull'istruzione). SK: legge n. 131 del 21 febbraio 2002 sulle università. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In ES e IT: per aprire un'università finanziata con fondi privati che rilascia diplomi o titoli riconosciuti è necessaria un'autorizzazione. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti. In ES: la procedura prevede il parere del Parlamento. In IT: le università si basano su una programmazione triennale e solo le persone giuridiche italiane possono essere autorizzate a rilasciare diplomi riconosciuti dallo Stato (CPC 923). Misure: ES: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (legge 6/2001 del 21 dicembre sulle Università degli Studi), articolo 4. IT: regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore); legge 29 luglio 1991, n. 243 (contributo statale occasionale per le università private); delibera 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); e 630 decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 gennaio 1998, n. 25. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In EL: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro per i titolari e per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati e per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati (CPC 921, 922). L'istruzione a livello universitario è prestata esclusivamente da istituti costituiti da persone giuridiche di diritto pubblico pienamente autonome. La legge 3696/2008 consente tuttavia la costituzione, da parte di residenti dell'Unione (persone fisiche o giuridiche), di istituti privati di istruzione superiore che rilasciano certificati non riconosciuti come equivalenti ai diplomi universitari (CPC 923). Misure: EL: leggi 682/1977, 284/1968, 2545/1940, decreto presidenziale 211/1994 modificato dal decreto presidenziale 394/1997, Costituzione greca, articolo 16, paragrafo 5, e legge 3549/2007. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In AT: per la prestazione di servizi di istruzione di livello universitario finanziati con fondi privati nel settore delle scienze applicate è prescritta un'autorizzazione dall'autorità competente, l'AQ Austria (agenzia austriaca per la garanzia della qualità e l'accreditamento). Un investitore che intenda offrire un programma di studi di scienze applicate deve prevedere come attività principale l'offerta di tali programmi e ai fini dell'accettazione del programma di studi proposto deve presentare una valutazione della domanda e un'indagine di mercato. Il ministero competente può negare l'autorizzazione qualora il programma sia considerato incompatibile con gli interessi dell'istruzione nazionale. Per l'apertura di un'università privata è prescritta l'autorizzazione dell'autorità competente (AQ Austria, agenzia austriaca per la garanzia della qualità e l'accreditamento). Il ministero competente può negare l'approvazione se la decisione dell'autorità di accreditamento non è conforme agli interessi dell'istruzione nazionale (CPC 923). Misure: AT: legge sull'università degli studi di scienze applicate, BGBl I Nr. 340/1993 e successive modifiche, § 2; legge sulle università private, BGBl. I Nr. 74/2011 e successive modifiche, § 2; e legge sulla garanzia della qualità nell'istruzione terziaria, BGBl. Nr. 74/2011 e successive modifiche, § 25 (3). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In FR: per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 921, 922, 923). I cittadini del Regno Unito possono tuttavia ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione all'insegnamento negli istituti di istruzione 631 primaria, secondaria e terziaria. I cittadini del Regno Unito possono inoltre ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione primaria, secondaria e terziaria. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale. Misure: FR: Code de l'éducation. Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: A MT: i prestatori di servizi che intendono prestare servizi di istruzione superiore o per adulti finanziati con fondi privati devono ottenere una licenza dal ministero dell'Istruzione e dell'occupazione. La decisione relativa al rilascio di una licenza può essere discrezionale (CPC 923, 924). Misure: MT: avviso legale 296 del 2012. 632 Riserva n. 11 – Servizi ambientali Settore – sottosettore: servizi ambientali – trattamento e riciclo di pile e accumulatori usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; protezione dell'aria ambiente e del clima servizi di depurazione dei gas di scarico Classificazione industriale: parte di CPC 9402, 9404 Tipo di riserva: presenza locale Capo: scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) Descrizione: In SE: solo i soggetti stabiliti in Svezia o aventi la loro sede principale in Svezia sono ammissibili all'accreditamento per effettuare i servizi di controllo dei gas di scarico (CPC 9404). In SK: per il trattamento e il riciclo di pile e accumulatori usati, oli usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è prescritta la costituzione in società nel SEE (prescrizione della residenza) (parte di CPC 9402). Misure: SE: legge sui veicoli (2002:574). SK: legge 79/2015 sui rifiuti. 633 Riserva n. 12 – Servizi finanziari Settore – sottosettore: servizi finanziari – servizi assicurativi e servizi bancari Classificazione industriale: non applicabile Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) Descrizione: (a) Servizi assicurativi e connessi Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In IT: l'accesso alla professione attuariale è limitato alle persone giuridiche. Sono autorizzate le associazioni professionali (non registrate come società) tra persone fisiche. Per esercitare la professione di attuario è prescritta la cittadinanza di uno Stato dell'Unione europea, eccetto per i professionisti stranieri che possono essere autorizzati a esercitare su base di reciprocità. Misure: IT: articolo 29 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209); legge 194/1942, articolo 4, legge 4/1999 sul registro. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In BG: il servizio di assicurazione pensionistica deve essere prestato sotto forma di società per azioni autorizzata in conformità del codice di previdenza sociale e registrata a norma della legge sul commercio o della legislazione di un altro Stato membro dell'UE (non succursali). In BG, ES, PL e PT: le succursali dirette non sono autorizzate a prestare servizi di intermediazione assicurativa, che è riservata alle società costituite conformemente all'ordinamento di uno Stato membro (è prescritta la registrazione come società locale). In PL è prescritta la residenza per gli intermediari assicurativi. Misure: BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4; codice delle assicurazioni sociali articoli 120 bis-162, articoli 209-253 e articoli 260-310. 634 ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), articolo 36. PL: legge sull'attività assicurativa e riassicurativa dell'11 settembre 2015 (Gazzetta ufficiale polacca del 2020, voci 895 e 1180); legge sulla distribuzione assicurativa del 15 dicembre 2017 (Gazzetta ufficiale polacca del 2019, voce 1881); legge sull'organizzazione e il funzionamento dei fondi pensione del 28 agosto 1997 (Gazzetta ufficiale polacca del 2020, voce 105); legge del 6 marzo 2018 sulle norme relative all'attività economica degli imprenditori stranieri e di altre persone straniere nel territorio della Repubblica di Polonia. PT: articolo 7 del decreto legge 94-B/98 revocato dal decreto legge 2/2009 del 5 gennaio; e capo I, sezione VI del decreto legge 94-B/98, articolo 34, n. 6, 7, e articolo 7 del decreto legge 144/2006, revocato dalla legge 7/2019 del 16 gennaio; articolo 8 del regime giuridico che disciplina l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, approvato con legge 7/2019 del 16 gennaio. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale: In AT: la direzione delle succursali deve comprendere almeno due persone fisiche residenti in AT. In BG: per i membri dell'organismo di gestione e di vigilanza delle imprese di (ri-) assicurazione e per ogni persona autorizzata a gestire o rappresentare l'impresa di (ri-) assicurazione è prescritta la residenza. Il presidente del consiglio di gestione, il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore esecutivo e gli agenti con funzioni di gestione delle società di assicurazione pensionistica devono avere un indirizzo permanente o essere in possesso di un permesso di soggiorno permanente in Bulgaria. Misure: AT: legge sulla vigilanza assicurativa del 2016, articolo 14, paragrafo 1 n. 3, Gazzetta ufficiale federale I n. 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 3, BGBl. I Nr. 34/2015). BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4; codice delle assicurazioni sociali, articoli 120 bis-162, articoli 209-253, articoli 260-310. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In BG: prima di costituire una succursale o un'agenzia per la prestazione di assicurazioni, un assicuratore o riassicuratore straniero deve essere già autorizzato nel suo paese d'origine a operare negli stessi settori assicurativi per cui desidera operare in BG. I redditi di fondi pensione integrativi volontari e i redditi analoghi direttamente connessi all'assicurazione pensionistica volontaria, gestiti da persone registrate a norma della legislazione di un altro Stato membro e che possono, in conformità della legislazione in questione, effettuare operazioni di assicurazione pensionistica volontaria, non sono imponibili a norma della procedura stabilita dalla legge sull'imposta sul reddito delle società. 635 In ES: prima di poter costituire una succursale o un'agenzia in Spagna per la prestazione di alcune classi di assicurazione, un assicuratore straniero deve essere già autorizzato a operare nelle stesse classi di assicurazione nel suo paese d'origine da almeno cinque anni. In PT: Per poter costituire una succursale o un'agenzia, le imprese di assicurazione straniere devono essere state autorizzate a svolgere attività di assicurazione o di riassicurazione in conformità del diritto nazionale pertinente per almeno cinque anni. Misure: BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4; codice delle assicurazioni sociali, articoli 120 bis-162, articoli 209-253, articoli 260-310. ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), articolo 36. PT: articolo 7 del decreto legge 94-B/98 e capo I, sezione VI del decreto legge 94-B/98, articoli 34, numeri 6 e 7, e articolo 7 del decreto legge 144/2006; articolo 215 del regime giuridico che disciplina l'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e il loro esercizio, approvato con legge 147/2005 del 9 settembre. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: In AT: per ottenere una licenza per l'apertura di succursali, gli assicuratori stranieri devono operare nel paese d'origine con una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società a responsabilità limitata da azioni o a una società di mutua assicurazione. In EL: le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede in paesi terzi possono operare in Grecia attraverso la costituzione di una controllata o di una succursale; in questo caso la succursale non assume alcuna forma giuridica specifica, in quanto indica una presenza permanente nel territorio di uno Stato membro (cioè la Grecia) di un'impresa avente sede al di fuori dell'UE che riceve l'autorizzazione in tale Stato membro (Grecia) e che esercita un'attività assicurativa. Misure: AT: legge sulla vigilanza assicurativa del 2016, articolo 14, paragrafo 1 n. 1, Gazzetta ufficiale federale I n. 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 1, BGBl. I Nr. 34/2015). EL: art. 130 della legge 4364/2016 (Gazzetta ufficiale 13/ A/ 05.02.2016). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione o di una succursale non stabilita in Austria (eccetto in caso di riassicurazione e di retrocessione). In DK: né le persone fisiche né le persone giuridiche (ivi comprese le compagnie di assicurazione) possono partecipare, per fini commerciali, alla conclusione di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in DK, di navi danesi o di proprietà situate in DK, eccetto le compagnie di assicurazione autorizzate dal diritto danese o dalle autorità danesi competenti. 636 In SE: l'assicurazione diretta da parte di un assicuratore straniero può essere effettuata solo con la mediazione di un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che l'assicuratore straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In DE, HU e LT: per la prestazione di servizi di assicurazione diretta da parte di compagnie di assicurazione non costituite nell'Unione europea sono prescritte la costituzione e l'autorizzazione di una succursale. In SE: la prestazione di servizi di intermediazione assicurativa da parte di imprese non costituite nel SEE richiede lo stabilimento di una presenza commerciale (obbligo di presenza locale). In SK: l'assicurazione dei trasporti aerei e marittimi a copertura dell'aeromobile/della nave e della responsabilità può essere stipulata solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione o dalla succursale delle compagnie di assicurazione non stabilite nell'Unione autorizzata nella Repubblica slovacca. Misure: AT: legge sulla vigilanza assicurativa del 2016, articolo 13, paragrafi 1 e 2, Gazzetta ufficiale federale I n. 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 13 Abs. 1 und 2, BGBl. I Nr. 34/2015). DE: §§67-69 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) per tutti i servizi assicurativi vale Solvency 2; in combinato disposto con §105 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) solo per l'assicurazione di responsabilità civile aerea obbligatoria. DE: Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) per tutti i servizi assicurativi; in combinato disposto con Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) solo per l'assicurazione di responsabilità civile aerea obbligatoria. DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015. HU: legge LX del 2003. LT: legge sulle assicurazioni, 18 settembre 2003 m. n. IX-1737, modificata da ultimo il 13 giugno 2019 n. XIII-2232. SE: Lag om försäkringsförmedling (legge sulla mediazione della distribuzione assicurativa) (capo 3, sezione 3, 2018:12192005:405); e legge sull'attività degli assicuratori stranieri in Svezia (capo 4, sezioni 1 e 10, 1998:293). SK: legge 39/2015 sulle assicurazioni. (b) Servizi bancari e altri servizi finanziari Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In BG: per l'esercizio delle attività di prestito con fondi non raccolti mediante l'assunzione di depositi o altri fondi rimborsabili, l'acquisizione di partecipazioni in un ente creditizio o in un altro istituto finanziario, il leasing finanziario, le operazioni di garanzia, l'acquisizione di crediti su prestiti e altre forme di finanziamento (factoring, forfetizzazione ecc.), gli istituti finanziari non bancari sono 637 soggetti al regime di registrazione presso la Banca nazionale bulgara. L'istituto finanziario svolge la propria attività principale sul territorio della Bulgaria. In BG: le banche non del SEE possono esercitare l'attività bancaria in Bulgaria dopo aver ottenuto una licenza dalla Banca nazionale bulgara per l'instaurazione e l'esercizio di attività commerciali nella Repubblica di Bulgaria attraverso una succursale. In IT: una società deve essere costituita in Italia per poter gestire il sistema di regolamento di titoli o prestare servizi di deposito centrale di titoli con una sede in tale paese (non succursali). Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") armonizzati a norma della legislazione dell'UE, il fiduciario o depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro e avere una succursale in Italia. Anche le imprese di gestione di fondi di investimento non armonizzati a norma della legislazione dell'Unione devono essere costituite in Italia (non succursali). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle imprese di assicurazione, alle società di investimento e alle imprese di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'UE aventi la sede nell'Unione nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari non dell'Unione europea non possono svolgere attività intese a prestare servizi di investimento, compresi la negoziazione per conto proprio e per conto della clientela, il collocamento e la sottoscrizione di strumenti finanziari (prescritta una succursale). In PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in PT a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in PT e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri. Le succursali dirette da paesi non appartenenti all'Unione europea non sono autorizzate. Misure: BG: legge sugli istituti di credito, articolo 2, paragrafo 5, articolo 3 bis e articolo 17; codice dell'assicurazione sociale, articoli 121, 121 ter, 121 septies; e legge sulla valuta, articolo 3. IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 1, 19, 28, 30-33, 38, 69 e 80; regolamento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 1998, articoli 3 e 41; regolamento della Banca d'Italia 25.1.2005; titolo V, capo VII, sezione II, regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, articoli 17-21, 78-81, 91-111; e fatto salvo quanto segue: regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. 638 PT: decreto legge 12/2006, modificato dal decreto legge 180/2007, decreto legge 357-A/2007, regolamento 7/2007-R, modificato dal regolamento 2/2008-R, regolamento 19/2008-R, regolamento 8/2009. articolo 3 del regime giuridico che disciplina la costituzione e il funzionamento dei fondi pensione e dei loro enti di gestione, approvato con legge 27/2020 del 23 luglio. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In HU: le succursali di società di gestione di fondi di investimento non del SEE non possono esercitare la gestione dei fondi di investimento europei e non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati. Misure: HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; e legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In BG: una banca è gestita e rappresentata congiuntamente da almeno due persone. Le persone che gestiscono e rappresentano la banca sono fisicamente presenti all'indirizzo della direzione. Le persone giuridiche non possono essere elette membri del consiglio di gestione o del consiglio di amministrazione di una banca. In SE: il fondatore di una cassa di risparmio è una persona fisica. Misure: BG: legge sugli istituti di credito, articolo 10; codice di previdenza sociale, articolo 121 sexies; e legge sulla valuta, articolo 3. SE: Sparbankslagen (legge sulle casse di risparmio) (1987:619), capo 2, § 1. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale: In HU: il consiglio di amministrazione di un istituto di credito ha almeno due membri riconosciuti come residenti conformemente alle leggi sul regime dei cambi e che abbiano in precedenza risieduto permanentemente in HU per almeno un anno. Misure: HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; e legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali. 639 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: In RO: gli operatori di mercato sono persone giuridiche costituite come società per azioni a norma delle disposizioni del diritto societario. I sistemi di negoziazione alternativi (sistema multilaterale di negoziazione (MTF) ai sensi della direttiva MiFID II) possono essere gestiti da un operatore di sistema costituito secondo le condizioni sopra descritte o da una società di investimento autorizzata dall'ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară – Autorità di vigilanza finanziaria). In SI: un regime pensionistico può essere prestato da un fondo pensione comune (che non è una persona giuridica ed è pertanto gestito da una compagnia di assicurazione, una banca o una società pensionistica), da una società pensionistica o da una compagnia di assicurazione. Un regime pensionistico può essere offerto anche da prestatori di regimi pensionistici stabiliti in conformità della regolamentazione applicabile in uno Stato membro dell'UE. Misure: RO: legge n. 126 dell'11 giugno 2018 relativa agli strumenti finanziari e regolamento n. 1/2017 per la modifica e l'integrazione del regolamento n. 2/2006 relativo ai mercati regolamentati e ai sistemi di negoziazione alternativi, approvato con decreto della NSC n. 15/2006 - ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară – Autorità di vigilanza finanziaria. SI: legge sull'assicurazione pensionistica e per invalidità (Gazzetta ufficiale n. 102/2015 (come modificata da ultimo n. 28/19)). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In HU: le società non del SEE possono prestare servizi finanziari o esercitare attività ausiliarie dei servizi finanziari esclusivamente attraverso una succursale in HU. Misure: HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; e legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali. 640 Riserva n. 13 – Servizi sanitari e sociali Settore – sottosettore: servizi sanitari e sociali Classificazione industriale: CPC 931, 933 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) Descrizione: Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): i servizi di soccorso e i "servizi qualificati di trasporto in ambulanza" sono organizzati e regolamentati dai Land. La maggior parte dei Land delega ai comuni le competenze nel settore dei servizi di soccorso. I comuni sono autorizzati a dare la priorità agli operatori senza fini di lucro. Ciò si applica in uguale misura ai prestatori di servizi stranieri e locali (CPC 931, 933). I servizi delle ambulanze sono subordinati a pianificazione, autorizzazione e accreditamento. Per quanto riguarda la telemedicina, il numero di prestatori di servizi di TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Ciò si applica in maniera non discriminatoria. In HR: lo stabilimento di alcune strutture di assistenza sociale finanziate con fondi privati può essere soggetto a limitazioni in funzione della necessità in determinate aree geografiche (CPC 9311, 93192, 93193, 933). In SI: i servizi seguenti sono erogati dallo Stato in regime di monopolio: approvvigionamento di sangue, emoderivati, rimozione e conservazione di organi umani per trapianto, servizi sociosanitari, igienici, epidemiologici e di salute ecologica, servizi di anatomia patologica e procreazione medicalmente assistita (CPC 931). Misure: DE: Bundesärzteordnung (BÄO; regolamento federale sui medici); Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG); Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; legge sulla prestazione di servizi di psicoterapia); Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz); Gesetz über das Studium und den Beruf der Hebammen (HebG); Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG); 641 Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG); Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie (MPhG); Gesetz über den Beruf des Logopäden (LogopG); Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin (OrthoptG); Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen (PodG); Gesetz über den Beruf der Diätassistentin und des Diätassistenten (DiätAssG); Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten (ErgThg); Bundesapothekerordnung (BapO); Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTAG); Gesetz über technische Assistenten in der Medizin (MTAG); Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG); Gewerbeordnung (legge tedesca sulla disciplina del commercio e dell'industria); Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V; codice sociale, quinto volume) - assicurazioni sanitarie obbligatorie; Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI; codice sociale, sesto volume) - assicurazioni pensionistiche obbligatorie; Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII; codice sociale, settimo volume) - assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni; Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX; codice sociale, nono volume) - riabilitazione e partecipazione delle persone con disabilità; Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI; codice sociale, undicesimo volume) - assistenza sociale; Personenbeförderungsgesetz (PBefG; legge sui trasporti pubblici). Livello regionale: Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz - RDG) in Baden-Württemberg; Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG); Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz); Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG); Bremisches Hilfeleistungsgesetz (BremHilfeG); Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG); 642 Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V); Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG); Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW); Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (RettDG); Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG); Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG); Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA); Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (SHRDG); Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThüRettG). Landespflegegesetze: Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz - LPflG); Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG); Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen (Landespflegeeinrichtungsgesetz- LPflegEG); Gesetz über die pflegerische Versorgung im Land Brandenburg (Landespflegegesetz - LPflegeG); Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande Bremen und zur Änderung des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Bundessozialhilfegesetz (BremAGPflegeVG); Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG); Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz; Landespflegegesetz (LPflegeG M-V); Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz - NPflegeG); Gesetz zur Weiterentwicklung des Landespflegerechts und Sicherung einer unterstützenden Infrastruktur für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige (Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen – APG NRW); Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur 643 (LPflegeASG) (Rheinland-Pfalz); Gesetz Nr. 1694 zur Planung und Förderung von Angeboten für hilfe-, betreuungs- oder pflegebedürftige Menschen im Saarland (Saarländisches Pflegegesetz); Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG); Schleswig-Holstein: Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landespflegegesetz - LPflegeG); Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes (ThürAGPflegeVG). Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg; Bayerisches Krankenhausgesetz (BayKrG); Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts; Krankenhausentwicklungsgesetz Brandenburg (BbgKHEG); Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG); Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG); Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011); Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V); Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG); Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW); Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf); Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG); Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz - SächsKHG); Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA); Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) in Schleswig-Holstein; Thüringisches Krankenhausgesetz (Thür KHG). HR: legge sull'assistenza sanitaria (GU 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12). SI: legge sui servizi sanitari (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 23/2005), articoli 1, 3, 62-64; legge sul trattamento dell'infertilità e procedure relative alla procreazione medicalmente assistita, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 70/00, articoli 15 e 16; e legge sull'approvvigionamento di sangue (ZPKrv-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 104/06, articoli 5 e 8. 644 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In FR: per i servizi ospedalieri e di ambulanza, i servizi sanitari residenziali (diversi dai servizi ospedalieri) e i servizi sociali è necessaria un'autorizzazione per l'esercizio di funzioni di gestione. La procedura di autorizzazione tiene conto della disponibilità di dirigenti locali. Le imprese possono assumere qualsiasi forma giuridica, ad eccezione di quelle riservate alle libere professioni. Misure: FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dipositions de la loi n°2009-879 dite HPST, Loi n°47-1775 portant statut de la coopération; e Code de la santé publique. 645 Riserva n. 14 – Turismo e servizi connessi ai viaggi Settore – sottosettore: turismo e servizi connessi ai viaggi – hotel, ristoranti e ristorazione; servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori); servizi delle guide turistiche Classificazione industriale: CPC 641, 642, 643, 7471, 7472 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) Descrizione: Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In BG: è richiesta la costituzione di un società (non succursali). I servizi degli operatori turistici o delle agenzie di viaggio possono essere prestati da una persona stabilita nel SEE se, al momento dello stabilimento nel territorio della Bulgaria, detta persona presenta una copia di un documento attestante il diritto ad esercitare tale attività e un certificato o altro documento rilasciato da un istituto di credito o da un assicuratore in cui figurino i dati attestanti l'esistenza di un'assicurazione che copra la responsabilità di detta persona in caso di danni derivanti da una violazione dei doveri professionali ad essa imputabile. Il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti che sono cittadini bulgari quando la quota pubblica (statale o comunale) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %. Per le guide turistiche è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472). Misure: BG: legge sul turismo, articoli 61, 113 e 146. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: A CY: la licenza per la costituzione e l'esercizio di un'impresa turistica e di viaggi, così come il rinnovo della licenza d'esercizio di un'impresa o di un'agenzia già esistente, è concessa solo a persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea. Nessuna società non residente, tranne quelle stabilite in un altro Stato membro, può svolgere nella Repubblica di Cipro, in modo organizzato o permanente, le attività di cui all'articolo 3 della legge citata, a meno che non sia rappresentata da una società residente. Per la prestazione di servizi delle guide turistiche, delle agenzie di viaggio e dei tour operator è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 7471, 7472). 646 Misure: CY: legge sul turismo, gli uffici di viaggio e le guide turistiche del 1995 (legge 41(I)/1995 e successive modifiche). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: In EL: i cittadini di paesi terzi devono conseguire il diploma presso una delle scuole per guide turistiche del ministero per il Turismo della Grecia per poter esercitare la professione. In deroga alla prescrizione summenzionata, il diritto a esercitare la professione può essere provvisoriamente (fino a un anno) accordato, in via eccezionale, a cittadini di paesi terzi a determinate condizioni esplicitamente definite, qualora sia confermata la mancanza di una guida turistica di una lingua specifica. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In ES (si applica anche a livello amministrativo regionale): per la prestazione di servizi delle guide turistiche è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 7472). In HR: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE per i servizi di ospitalità alberghiera e catering prestati in abitazioni private e residenze rurali (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472). Misure: EL: decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B), articolo 50 della legge 4403/2016, articolo 47 della legge 4582/2018 (Gazzetta ufficiale 208/A). ES: Andalusia: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía; Aragona: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón; Cantabria: Decreto 51/2001, de 24 de julio, Article 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turísticoinformativas privadas; Castiglia e León: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León; Castiglia–La Mancia: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas; Catalogna: Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, articolo 88; Comunità di Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de marzo; 647 Comunità valenzana: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell; Estremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo; Galizia: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guias de turismo y turismo activo; Isole Baleari: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares; Isole Canarie: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, articolo 5; La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La Rioja; Navarra: Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto. Reglamento para actividad de empresas de turismo activo y cultural de Navarra. Asturie: Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias; e Regione di Murcia: Decreto n.º37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. HR: legge sull'ospitalità e sul settore della ristorazione (GU 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12); e legge sulla prestazione di servizi turistici (GU n. 68/07 e 88/10). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In HU: la prestazione di servizi delle agenzie di viaggi e degli operatori turistici e dei servizi delle guide turistiche su base transfrontaliera è subordinata al rilascio di una licenza da parte dell'ufficio ungherese per le licenze commerciali. Le licenze sono riservate ai cittadini di uno Stato membro del SEE e alle persone giuridiche aventi sede nel SEE (CPC 7471, 7472). In IT (si applica anche a livello amministrativo regionale): le guide turistiche di paesi non dell'Unione europea devono ottenere una specifica licenza dalla Regione per operare in qualità di guida turistica professionale. Le guide turistiche originarie degli Stati membri possono operare liberamente senza necessità di detta licenza. La licenza è concessa alle guide turistiche che dimostrano un'adeguata competenza e conoscenza (CPC 7472). Misure: HU: legge CLXIV del 2005 sul commercio, decreto governativo n. 213/1996 (XII.23.) sulle attività di organizzazione e di agenzia di viaggi. IT: legge 135/2001, articoli 7.5 e 6; e legge 40/2007 (DL 7/2007). 648 649 Riserva n. 15 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi Settore – sottosettore: servizi ricreativi; altri servizi sportivi Classificazione industriale: CPC 962, parte di 96419 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) Descrizione: Altri servizi sportivi (CPC 96419) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In AT (si applica anche a livello amministrativo regionale): la gestione dei servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna è disciplinata dalla legislazione dei "Bundesland". Per la prestazione di questi servizi può essere richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. Le imprese possono essere tenute a nominare un amministratore delegato che sia un cittadino di uno Stato membro del SEE. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: A CY: per lo stabilimento di una scuola di danza e per gli istruttori di palestra è prescritta la cittadinanza. Misure: AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Nr. 53/97; Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98; NÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710; OÖ- Sportgesetz, LGBl. Nr. 93/1997; Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89; Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81; Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr.58/97; Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76; 650 Tiroler Schischulgesetz. LGBL. Nr. 15/95; Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98; Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 §4 (2)a; Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02; e Vienna: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. Nr. 37/02. CY: legge 65(I)/1997 e successive modifiche; e legge 17(I)/1995 e successive modifiche. 651 Riserva n. 16 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto Settore – sottosettore: servizi di trasporto - pesca e trasporto su vie navigabili - ogni altra attività commerciale svolta a partire da una nave; trasporto su vie navigabili e servizi ausiliari del trasporto su vie navigabili; trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario; trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada; servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 8730, 882 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) Descrizione: (a) trasporto marittimo e servizi ausiliari del trasporto marittimo Ogni attività commerciale svolta a partire da una nave (ISIC rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, parte di 742, 745, 74540, 74520, 74590, 882) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: Nell'UE: Per i servizi portuali, l'ente di gestione di un porto o l'autorità competente può limitare il numero di prestatori di servizi portuali per un determinato servizio portuale. Misure: UE: regolamento (UE) 2017/352, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, articolo 6. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In BG: il trasporto e qualsiasi attività riguardante l'ingegneria idraulica e i lavori tecnici subacquei, la prospezione e l'estrazione di minerali e di altre risorse inorganiche, il pilotaggio, il bunkeraggio, la ricezione dei rifiuti, delle miscele acqua-olio e di altri rifiuti simili, svolte da navi nelle acque interne e nel mare territoriale della Bulgaria possono essere effettuati solo da navi battenti la bandiera bulgara o da navi battenti la bandiera di un altro Stato membro. 652 Il numero dei prestatori di servizi portuali può essere limitato in base alla capacità obiettiva del porto, che è fissata da un comitato di esperti istituito dal ministro dei Trasporti, della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni. Per la prestazione di servizi di supporto è prescritta la cittadinanza. Per il comandante e il direttore di macchina della nave è prescritto l'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882). Misure: BG: codice della marina mercantile; legge sulle acque marine, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria; ordinanza relativa alle condizioni e all'ordine di selezione dei vettori bulgari per il trasporto di passeggeri e merci in virtù dei trattati internazionali; e ordinanza 3 per la manutenzione delle navi senza equipaggio. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In BG: per quanto riguarda i servizi di supporto per il trasporto pubblico svolti nei porti bulgari, nei porti aventi rilevanza nazionale il diritto di svolgere attività di supporto è accordato tramite un contratto di concessione. Nei porti aventi rilevanza regionale tale diritto è accordato tramite un contratto stipulato con il proprietario del porto (CPC 74520, 74540, 74590). Misure: BG: codice della marina mercantile; legge sulle acque marine, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In DK: possono svolgere servizi di pilotaggio in Danimarca solo i professionisti che sono domiciliati nel SEE e registrati e riconosciuti dalle autorità danesi a norma della legge danese in materia di pilotaggio (CPC 74520). Misure: DK: legge danese in materia di pilotaggio, § 18. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): una nave non appartenente a un cittadino di uno Stato membro può essere utilizzata sulle vie navigabili federali tedesche per attività diverse dal trasporto e dai servizi ausiliari solo previa autorizzazione specifica. Possono essere concesse deroghe per le navi non dell'Unione europea solo se nessuna nave dell'Unione europea è disponibile o se è disponibile in condizioni estremamente sfavorevoli, o su base di reciprocità. Possono essere concesse deroghe per le navi battenti la bandiera del Regno Unito su base di reciprocità (§ 2 paragrafo 3 KüSchVO). Tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della legge pilota sono regolamentate e l'accreditamento è riservato ai cittadini di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. La fornitura e l'esercizio di impianti di pilotaggio sono limitati alle autorità pubbliche o alle imprese da esse designate. 653 Per il noleggio o il leasing di navi d'alto mare con o senza operatori e per il noleggio o il leasing di navi per la navigazione interna senza operatori, la conclusione di contratti per il trasporto di merci con navi battenti una bandiera straniera o per il noleggio di tali navi può essere limitata in funzione della disponibilità di navi battenti la bandiera tedesca o battenti la bandiera di un altro Stato membro. Le operazioni tra residenti e non residenti riguardanti: (i) il noleggio di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne non registrate nello spazio economico; (ii) il trasporto di merci con tali navi adibite al trasporto per vie navigabili interne; o (iii) i servizi di rimorchio effettuati da tali navi da trasporto per la navigazione interna, entro lo spazio economico possono essere limitate (trasporto su vie navigabili, servizi di supporto al trasporto su vie navigabili, noleggio di navi, servizi di leasing di navi senza operatori (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)). Misure: DE: Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe (Flaggenrechtsgesetz; legge sulla protezione della bandiera); Verordnung über die Küstenschifffahrt (KüSchV); Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschiffahrt (Binnenschiffahrtsaufgabengesetz - BinSchAufgG); Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschiffahrt (Binnenschifferpatentverordnung - BinSchPatentV); Gesetz über das Seelotswesen (Seelotsgesetz - SeeLG); Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschiffahrt (Seeaufgabengesetz - SeeAufgG); e Verordnung zur Eigensicherung von Seeschiffen zur Abwehr äußerer Gefahren (See- Eigensicherungsverordnung - SeeEigensichV). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In FI: i servizi di supporto al trasporto marittimo nelle acque finlandesi sono riservati alle flotte che operano sotto la bandiera nazionale, dell'Unione o norvegese (CPC 745). Misure: FI: Merilaki (legge marittima) (674/1994); e Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), s. 4. 654 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: In EL: i servizi di movimentazione merci nelle zone portuali sono erogati in regime di monopolio pubblico (CPC 741). In IT: è effettuata una verifica della necessità economica per i servizi di movimentazione merci marittime. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 741). Misure: EL: codice di diritto pubblico marittimo (decreto legislativo 187/1973). IT: codice della navigazione; legge 84/1994; e decreto ministeriale 585/1995. (b) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario (CPC 711, 743) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In BG: solo i cittadini di uno Stato membro possono prestare servizi di trasporto ferroviario e servizi di supporto al trasporto ferroviario in Bulgaria. La licenza per effettuare servizi di trasporto ferroviario di passeggeri o merci è rilasciata dal ministro dei Trasporti agli operatori ferroviari registrati come operatori commerciali (CPC 711, 743). Misure: BG: legge sul trasporto ferroviario, articoli 37 e 48. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: In LT: i diritti esclusivi per la prestazione di servizi di transito sono concessi a imprese ferroviarie che sono di proprietà dello Stato o il cui capitale è al 100 % di proprietà dello Stato (CPC 711). Misure: LT: codice del trasporto ferroviario della Repubblica di Lituania, del 22 aprile 2004, n. IX-2152 nella modifica dell'8 giugno 2006, n. X-653. (c) Trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123) Per i servizi di trasporto su strada non contemplati dalla parte seconda [Commercio, trasporti e pesca], rubrica terza [Trasporto su strada], titoli I [Trasporto di merci su strada] e II [Trasporto di passeggeri su strada], e dall'allegato ROAD-1 [Trasporto di merci su strada]: 655 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In AT: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini delle parti contraenti del SEE e a persone giuridiche dell'Unione con sede centrale in Austria. Le licenze sono rilasciate a condizioni non discriminatorie, a condizioni di reciprocità (CPC 712). Misure: AT: Güterbeförderungsgesetz (legge sul trasporto di merci), BGBl. Nr. 593/1995; § 5; Gelegenheitsverkehrsgesetz (legge sui servizi di trasporto occasionali), BGBl. Nr. 112/1996; § 6; e Kraftfahrliniengesetz (legge sui trasporti programmati), BGBl. I Nr. 203/1999 e successive modifiche, §§ 7 e 8. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: In EL: per gli operatori di servizi di trasporto di merci su strada. Per esercitare la professione di operatore del trasporto di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono rilasciate a condizioni non discriminatorie, a condizioni di reciprocità (CPC 7123). Misure: EL: concessione di licenze per gli operatori di trasporto di merci su strada: legge greca 3887/2010 (Gazzetta ufficiale A' 174), modificata dall'articolo 5 della legge 4038/2012 (Gazzetta ufficiale A' 14). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: In IE: verifica della necessità economica per i servizi di autobus interurbani. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 7121, CPC 7122). A MT: taxi - sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze. Karozzini (carrozze trainate da cavalli): sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze (CPC 712). In PT: verifica della necessità economica per i servizi di limousine. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 71222). Misure: IE: legge del 2009 sulla regolamentazione del trasporto pubblico. MT: regolamento sui servizi di taxi (SL499.59). PT: decreto legge 41/80 del 21 agosto. 656 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In CZ: è prescritta la costituzione in società nella Repubblica ceca (non succursali). Misure: CZ: legge n. 111/1994, Racc., sul trasporto su strada. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: In SE: per esercitare la professione di operatore di trasporto di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Per ottenere una licenza di taxi una società deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto della prescrizione della residenza – cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento). Misure: SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (legge sul trasporto professionale); Yrkestrafikförordning (2012:237) (regolamento governativo sul trasporto professionale); Taxitrafiklag (2012:211) (legge sui taxi); e Taxitrafikförordning (2012:238) (regolamento governativo sui taxi). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In SK: una concessione per il servizio di taxi e un permesso per l'attività di dispatching di taxi possono essere rilasciati a una persona che ha la residenza o il luogo di stabilimento nel territorio della Repubblica slovacca o in un altro Stato membro del SEE. Misure: legge 56/2012, Racc., sul trasporto su strada. d) Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: Nell'UE: per i servizi di assistenza a terra può essere prescritto lo stabilimento sul territorio dell'Unione europea. Il livello di apertura dei servizi di assistenza a terra dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato. Per i "grandi aeroporti" tale limite non può essere inferiore a due prestatori. Misure: UE: direttiva 1996/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità. 657 In BE (si applica anche a livello amministrativo regionale): per i servizi di assistenza a terra è prescritta la reciprocità. Misure: BE: Arrêté Royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National (articolo 18); Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (articolo 14); e Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (articolo 14). (e) Servizi di supporto per tutte le modalità di trasporto (parte di CPC 748) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: L'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): i servizi di sdoganamento possono essere prestati soltanto da residenti dell'Unione o da persone giuridiche stabilite nell'Unione. Misure: UE: regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. 658 Riserva n. 17 – Attività connesse all'energia Settore – sottosettore: attività connesse all'energia - attività estrattive; produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi ausiliari alla distribuzione di energia Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, parte di 742, 8675, 883, 887 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) Descrizione: (a) Attività estrattive (ISIC rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675, 883) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: In NL: l'esplorazione e lo sfruttamento degli idrocarburi nei Paesi Bassi sono sempre effettuati congiuntamente da una società privata e dalla società pubblica (per azioni) designata dal ministro degli Affari economici. Gli articoli 81 e 82 della legge sulle attività estrattive stabilisce che tutte le quote di tale società designata devono essere detenute, direttamente o indirettamente, dallo Stato neerlandese (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14). In BE: l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie e di altre risorse non biologiche nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale sono subordinati a una concessione. Il concessionario deve avere un indirizzo per le notifiche in Belgio (ISIC rev. 3.1:14). In IT (si applica anche a livello amministrativo regionale per l'esplorazione): le miniere appartenenti allo Stato sono disciplinate da specifiche norme di esplorazione ed estrazione. Prima di qualsiasi attività di sfruttamento è necessario un permesso di esplorazione (permesso di ricerca, articolo 4 del regio decreto 1447/1927). Questo permesso ha una durata limitata e definisce con precisione i confini dei terreni sottoposti a esplorazione; per la stessa zona può essere rilasciato più di un permesso di esplorazione a diverse persone o società (questo tipo di licenza non è necessariamente esclusivo). Per la coltivazione e lo sfruttamento dei minerali è richiesta un'autorizzazione ("concessione", articolo 14) rilasciata dall'autorità regionale (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 8675, 883). Misure: 659 BE: Arrêt Royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental. IT: servizi di esplorazione: regio decreto 1447/1927; e decreto legislativo 112/1998, articolo 34. NL: Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: In BG: le attività di prospezione o esplorazione di risorse naturali del sottosuolo sul territorio della Repubblica di Bulgaria, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva del Mar Nero, sono subordinate ad autorizzazione, mentre le attività di estrazione e sfruttamento sono subordinate a concessione rilasciata a norma della legge sulle risorse del sottosuolo. È vietato alle società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale (ossia zone offshore) o collegate, direttamente o indirettamente, a tali società partecipare a procedure aperte per il rilascio di permessi o concessioni per la prospezione, l'esplorazione e l'estrazione di risorse naturali, compresi i minerali di uranio e di torio, e per l'esercizio di un permesso o di una concessione esistenti già concessi, in quanto tali operazioni sono precluse, come pure la possibilità di registrare la scoperta geologica o commerciale di un deposito in seguito all'esplorazione. L'estrazione di minerali di uranio è cessata con decreto del Consiglio dei ministri n. 163 del 20 agosto 1992. Per quanto riguarda l'esplorazione e l'estrazione di minerali di torio, si applica il regime generale dei permessi e delle concessioni. Le decisioni volte a consentire l'esplorazione o l'estrazione di minerali di torio sono adottate su base individuale non discriminatoria caso per caso. A norma della decisione dell'assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria del 18 gennaio 2012 (modificata il 14 giugno 2012) è vietato ricorrere alla tecnologia di fratturazione idraulica ("fracking") per le attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas. L'esplorazione e l'estrazione del gas di scisto sono vietate (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14). Misure: BG: legge sulle risorse del sottosuolo; legge sulle concessioni; legge sulla privatizzazione e sul controllo post-privatizzazione; legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare; decisione dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria del 18 gennaio 2012; legge sulle relazioni economiche e finanziarie con le società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale, le persone controllate da tali società e i loro beneficiari effettivi; e legge sulle risorse del sottosuolo. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: 660 A CY: il Consiglio dei ministri può rifiutare l'autorizzazione alle attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi da parte di un soggetto controllato di fatto dal Regno Unito o da cittadini del Regno Unito. Dopo la concessione di un'autorizzazione, nessun soggetto può passare sotto il controllo diretto o indiretto del Regno Unito o di un cittadino del Regno Unito senza la previa approvazione del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri può rifiutare il rilascio di un'autorizzazione a un soggetto controllato di fatto dal Regno Unito o da un cittadino del Regno Unito, se il Regno Unito non concede ai soggetti della Repubblica di Cipro o degli Stati membri, relativamente all'accesso e all'esercizio di attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi, un trattamento paragonabile a quello che la Repubblica di Cipro o lo Stato membro accorda ai soggetti del Regno Unito (ISIC rev. 3.1 1110). Misure: CY: legge sugli idrocarburi (prospezione, esplorazione e sfruttamento) del 2007 (legge 4(I)/2007) e successive modifiche. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In SK: per le attività estrattive e le attività connesse alle attività estrattive e geologiche è prescritta la costituzione in società nel SEE (non succursali). Le attività di prospezione ed estrazione disciplinate dalla legge 44/1988 della Repubblica slovacca sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali sono disciplinate su base non discriminatoria, anche con misure pubbliche che mirano a garantire la conservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, per esempio l'autorizzazione o il divieto di impiegare determinate tecnologie estrattive. Si precisa che tali misure comprendono il divieto di impiegare la lisciviazione al cianuro nel trattamento o nella raffinazione di minerali, la necessità di ottenere una specifica autorizzazione in caso di ricorso alla fratturazione idraulica per attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas, nonché l'approvazione preliminare mediante referendum popolare svolto in loco in caso di risorse minerali nucleari/radioattive. Ciò non aumenta gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la riserva è formulata (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 5115, 7131, 8675 e 883). Misure: SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di Stato; legge 569/2007 sull'attività geologica; e legge 44/1988 sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In FI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie sono subordinati al requisito di una licenza, che in relazione all'estrazione di materiale nucleare è rilasciata dalla pubblica amministrazione. Per la riabilitazione di una zona estrattiva è richiesto un permesso rilasciato dalla pubblica amministrazione. Il permesso può essere concesso a una persona fisica residente nel SEE o a una persona giuridica stabilita nel SEE. Può essere applicata la verifica della necessità economica (ISIC rev. 3.1 120, CPC 5115, 883, 8675). In IE: per le società di esplorazione e di estrazione mineraria che operano in Irlanda è richiesta una presenza in loco. Nel caso dell'esplorazione mineraria è richiesto che le società (irlandesi e straniere) ricorrano ai servizi di un agente o di un gestore dell'esplorazione residente in Irlanda per tutta la durata dei lavori. Nel caso dell'attività estrattiva è prescritto che la concessione o la licenza mineraria 661 statale sia detenuta da una società costituita in Irlanda. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda la proprietà di tale società (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CPC 883). Misure: FI: Kaivoslaki (legge sulle attività estrattive) (621/2011); e Ydinenergialaki (legge sull'energia nucleare) (990/1987). IE: leggi sullo sviluppo dei minerali 1940-2017; e leggi di pianificazione e regolamenti ambientali. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In SI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerali, compresi i servizi estrattivi regolamentati, sono soggetti allo stabilimento in uno Stato del SEE o dell'OCSE o nella Confederazione svizzera o alla cittadinanza di uno di tali Stati (ISIC rev. 3.1 10, ISIC rev. 3.1 11, ISIC rev. 3.1 12, ISIC rev. 3.1 13, ISIC rev. 3.1 14, CPC 883, CPC 8675). Misure: SI: legge sulle attività estrattive del 2014. b) Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi connessi alla distribuzione di energia (ISIC rev. 3.1 40, 3.1 401, CPC 63297, 713, parte di 742, 74220, 887) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: In DK: il proprietario o l'utente che intendano installare infrastrutture per il gas o condotte per il trasporto di petrolio greggio o raffinato e di prodotti petroliferi e di gas naturale devono ottenere un permesso dall'autorità locale prima dell'avvio dei lavori. Il numero dei permessi rilasciati può essere limitato (CPC 7131). A MT: EneMalta plc fornisce energia elettrica in regime di monopolio (ISIC rev. 3.1 401; CPC 887). In NL: la proprietà della rete elettrica e della rete di gasdotti è concessa esclusivamente al governo neerlandese (sistemi di trasmissione) e ad altre autorità pubbliche (sistemi di distribuzione) (ISIC rev. 3.1 040, CPC 71310). Misure: DK: Lov om naturgasforsyning, LBK 1127 05/09/2018, lov om varmeforsyning, LBK 64 21/01/2019, lov om Energinet, LBK 997 27/06/2018. Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (decreto n. 1257 del 27 novembre 2019 sull'installazione, l'allestimento e l'esercizio di serbatoi di petrolio, sistemi di tubazioni e condotte). MT: EneMalta Act (legge sul trasferimento di attività, diritti, passività e obblighi), capi 272 e 536. NL: Elektriciteitswet 1998; Gaswet. 662 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In AT: per quanto riguarda il trasporto di gas, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Le imprese e le società di persone devono avere sede nel SEE. Il gestore della rete deve nominare un amministratore delegato e un direttore tecnico responsabile del controllo tecnico dell'operatività della rete che devono essere cittadini di uno Stato membro del SEE. L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e del domicilio qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse. Per il trasporto di merci diverse dal gas e dall'acqua si applica quanto segue: (i) per quanto riguarda le persone fisiche, l'autorizzazione è concessa solo a cittadini del SEE che devono avere una sede in Austria; e (ii) le imprese e le società di persone devono avere sede in Austria. È applicata una verifica della necessità o dell'interesse economico. Le condotte transfrontaliere non devono compromettere gli interessi di sicurezza dell'Austria e il suo status di paese neutrale. Le imprese e le società di persone devono nominare un amministratore delegato che deve essere un cittadino di uno Stato membro del SEE. L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e della sede qualora l'operatività della condotta sia considerata un interesse economico nazionale (CPC 713). Misure: AT: Rohrleitungsgesetz (legge sul trasporto mediante condotte), BGBl. Nr. 411/1975, § 5(1) e (2), §§ 5 (1) e (3), 15, 16; e Gaswirtschaftsgesetz (legge sul gas), BGBl. I Nr. 107/2011, articoli 43 e 44, articoli 90 e 93. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – (si applica solo a livello amministrativo regionale) Trattamento nazionale, presenza locale: In AT: per quanto riguarda la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Se l'operatore nomina un amministratore delegato o un locatario, il requisito del domicilio viene meno. Le persone giuridiche (imprese) e le società di persone devono avere sede nel SEE. Esse devono nominare un amministratore delegato o un locatario che devono essere entrambi cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. L'autorità competente può derogare alle prescrizioni del domicilio e della cittadinanza qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse (ISIC rev. 3.1 40, CPC 887). Misure: AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. Nr. 59/2006 e successive modifiche; 663 Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. Nr. 7800/2005 e successive modifiche; Landesgesetz, mit dem das Oberösterreichische Elektrizitätswirtschafts- und - organisationsgesetz 2006 erlassen wird (Oö. ElWOG 2006), LGBl. Nr. 1/2006 e successive modifiche; Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. Nr. 75/1999 e successive modifiche; Gesetz vom 16. novembre 2011 über die Regelung des Elektrizitätswesens in Tirol (Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012), LGBl. Nr. 134/2011; Gesetz über die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie (Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz), LGBl. Nr. 59/2003 e successive modifiche; Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz) 2005 – WElWG 2005), LGBl. Nr. 46/2005; Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. Nr. 70/2005; e Kärntner Elektrizitätswirtschafts-und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. Nr. 24/2006. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In CZ: per la produzione, trasmissione, distribuzione e il commercio di energia elettrica e per le altre attività svolte da operatori del mercato dell'energia elettrica nonché per la produzione, trasmissione, distribuzione, lo stoccaggio e la commercializzazione del gas e per la produzione e distribuzione di energia termica è prescritta un'autorizzazione. La suddetta autorizzazione può essere concessa esclusivamente a persone fisiche con permesso di soggiorno o a persone giuridiche stabilite nell'Unione. Esistono diritti esclusivi per la trasmissione di gas ed energia elettrica e licenze di operatore di mercato (ISIC rev. 3.1 40, CPC 7131, 63297, 742, 887). In LT: le licenze per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura pubblica e l'organizzazione del commercio dell'energia elettrica possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni straniere di un altro Stato membro stabilite nella Repubblica di Lituania. I permessi per produrre energia elettrica, sviluppare capacità di produzione di energia elettrica e costruire una linea diretta possono essere rilasciati a persone naturali residenti nella Repubblica di Lituania o a persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania, o a succursali di persone giuridiche o altre organizzazioni di un altro Stato membro stabilite nella Repubblica di Lituania. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica per conto terzi (ISIC rev. 3.1 401, CPC 887). Nel caso dei combustibili è prescritto lo stabilimento. Le licenze per la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio di combustibili e la liquefazione del gas naturale possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni (controllate) di un altro Stato membro stabilite nella Repubblica di Lituania. 664 La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di combustibili per conto terzi (CPC 713, CPC 887). In PL: le seguenti attività sono subordinate al rilascio di una licenza a norma della legge sull'energia: (i) la produzione di combustibili o di energia, eccetto: la produzione di combustibili solidi o gassosi; la produzione di energia elettrica mediante fonti di energia elettrica di capacità totale non superiore a 50 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la cogenerazione di energia elettrica e termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la produzione di energia termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW; (ii) lo stoccaggio di combustibili gassosi in impianti di stoccaggio, la liquefazione del gas naturale e la rigassificazione del gas naturale liquefatto negli impianti di GNL, nonché lo stoccaggio di combustibili liquidi, eccetto: lo stoccaggio locale di gas liquido in impianti di capacità inferiore a 1 MJ/s e lo stoccaggio di combustibili liquidi nell'ambito del commercio al dettaglio; (iii) la trasmissione o la distribuzione di combustibili o di energia, eccetto: la distribuzione di combustibili gassosi in reti di capacità inferiore a 1 MJ/s e la trasmissione o la distribuzione di energia termica se la capacità totale richiesta dai clienti non eccede i 5 MW; (iv) il commercio di combustibili o di energia, eccetto: il commercio di combustibili solidi; il commercio di energia elettrica mediante impianti di tensione inferiore a 1 kV di proprietà del cliente; il commercio di combustibili gassosi se il fatturato annuale non supera l'equivalente di 100 000 EUR; il commercio di gas liquido se il fatturato annuale non supera i 10 000 EUR; e il commercio di combustibili gassosi e di energia elettrica effettuato nelle borse merci da società di intermediazione che svolgono attività di intermediazione nelle borse merci conformemente alla legge del 26 ottobre 2000 sulle borse merci, nonché il commercio di energia termica se la capacità richiesta dai clienti non supera i 5 MW. I limiti relativi al fatturato non si applicano ai servizi di commercio all'ingrosso di combustibili gassosi o gas liquido né ai servizi al dettaglio di gas in bombole. Una licenza può essere concessa soltanto dall'autorità competente a un richiedente che abbia registrato il centro di attività principale o la residenza nel territorio di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC rev. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887). Misure: CZ: legge n. 458/2000, Racc., sulle condizioni delle imprese e la pubblica amministrazione nei settori dell'energia (la legge sull'energia). LT: legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973; e legge sull'energia elettrica della Repubblica di Lituania, del 20 luglio 2000, n. VIII-1881. PL: legge sull'energia del 10 aprile 1997, articoli 32 e 33. 665 Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In SI: la produzione, commercializzazione, fornitura ai clienti finali, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas naturale sono subordinate allo stabilimento nell'Unione (ISIC rev. 3.1 4010, 4020, CPC 7131, CPC 887). Misure: SI: Energetski zakon (legge sull'energia) 2014, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/2014; e legge sulle attività estrattive del 2014. 666 Riserva n. 18 – Agricoltura, pesca e manifattura Settore – sottosettore: agricoltura, caccia, silvicoltura; zootecnia e allevamento di renne, pesca e acquacoltura; editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324, CPC 881, 882, 88442 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita prescrizioni in materia di prestazioni alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) Descrizione: (a) Agricoltura, caccia e silvicoltura (ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, CPC 881) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale: In IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti stranieri è subordinato ad autorizzazione (ISIC rev. 3.1 1531). Misure: IE: legge sui prodotti agricoli (cereali) del 1933. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In FI: solo i cittadini di uno Stato membro del SEE residenti nella zona di allevamento delle renne possono essere proprietari di renne e praticarne l'allevamento. Possono essere concessi diritti esclusivi. In FR: per diventare membro o agire in qualità di amministratore di una cooperativa agricola è prescritta un'autorizzazione (ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015). In SE: solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti. Misure: FI: Poronhoitolaki (legge sull'allevamento di renne) (848/1990), capo 1, s. 4, protocollo n. 3 del trattato di adesione della Finlandia. FR: Code rural et de la pêche maritime. 667 SE: legge sull'allevamento di renne (1971:437), sezione 1. (b) Pesca e acquacoltura (ISIC rev. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In FR: una nave francese battente bandiera francese può ottenere un'autorizzazione di pesca o può essere autorizzata a praticare la pesca in base a quote nazionali solo quando sia stabilito un effettivo legame economico sul territorio francese e la nave sia gestita e controllata da una stabile organizzazione situata sul territorio francese (ISIC rev. 3.1 050, CPC 882). Misure: FR: Code rural et de la pêche maritime. (c) Manifattura - Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (ISIC rev. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: In LV: solo le persone giuridiche costituite in società in Lettonia e le persone fisiche lettoni hanno il diritto di fondare e pubblicare mezzi di comunicazione di massa. Le succursali non sono autorizzate (CPC 88442). Misure: LV: legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa, s. 8. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): ogni giornale o periodico di pubblica distribuzione o stampa deve chiaramente indicare un "direttore responsabile" (il nome completo e l'indirizzo di una persona fisica). Può essere prescritto che il direttore responsabile sia un residente permanente della Germania, dell'Unione o di uno Stato membro del SEE. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate dal ministro federale dell'Interno (ISIC rev. 3.1 223, 224). Misure: DE: Livello regionale: Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW); Bayerisches Pressegesetz (BayPrG); Berliner Pressegesetz (BlnPrG); Brandenburgisches Landespressegesetz (BbgPG); 668 Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG); Hamburgisches Pressegesetz; Hessisches Pressegesetz (HPresseG); Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V); Niedersächsisches Pressegesetz (NPresseG); Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW); Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz; Saarländisches Mediengesetz (SMG); Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG); Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt (Landespressegesetz); Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH); Thüringer Pressegesetz (TPG). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In IT: Nella misura in cui il Regno Unito consente agli investitori italiani di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale del Regno Unito, l'Italia consentirà agli investitori del Regno Unito di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale italiana alle stesse condizioni (ISIC rev. 3.1 221, 222). Misure: IT: legge n. 416/1981, articolo 1 (e successive modifiche). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Alta dirigenza e consigli di amministrazione: In PL: per i direttori di quotidiani e periodici è prescritta la cittadinanza (ISIC rev. 3.1 221, 222). Misure: PL: legge del 26 gennaio 1984 sulla stampa, Gazzetta ufficiale polacca, n. 5, voce 24, e successive modifiche. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In SE: le persone fisiche proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia devono risiedere in Svezia o essere cittadini di uno Stato membro del SEE. I proprietari di tali periodici che sono persone 669 giuridiche devono essere stabiliti nel SEE. I periodici stampati e pubblicati in Svezia, come pure le registrazioni tecniche, devono avere un direttore responsabile domiciliato in Svezia (ISIC rev. 3.1 22, CPC 88442). Misure: SE: legge sulla libertà di stampa (1949:105); legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1469); e legge sulle ordinanze relative alla legge sulla libertà di stampa e alla legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1559). 670 Elenco del Regno Unito Riserva n. 1 – Tutti i settori Riserva n. 2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario) Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi veterinari) Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo Riserva n. 5 – Servizi alle imprese Riserva n. 6 – Servizi di comunicazione Riserva n. 7 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto Riserva n. 8 – Attività connesse all'energia 671 Riserva n. 1 – Tutti i settori Settore: Tutti i settori Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni Capo: liberalizzazione degli investimenti Livello amministrativo: centrale e regionale (salvo diversa indicazione) Descrizione: Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Prescrizioni in materia di prestazioni: Il Regno Unito può far valere un impegno assunto conformemente alle disposizioni che disciplinano gli impegni successivi all'offerta nel City Code on Takeovers and Mergers o ai sensi degli atti di impegno in relazione ad acquisizioni o fusioni, se l'impegno non è imposto o prescritto come condizione per l'approvazione dell'acquisizione o della fusione. Misure: The City Code on Takeovers and Mergers (codice in materia di acquisizioni e fusioni) Companies Act 2006 (legge sulle società del 2006) Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989 (legge sul diritto di proprietà (disposizioni varie) del 1989) in materia di esecuzione degli atti di impegno in relazione ad acquisizioni o fusioni Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione Questa riserva si applica solo ai servizi sanitari, sociali o di istruzione: il Regno Unito, in caso di vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistente che prestano servizi sanitari, sociali o di istruzione (CPC 93, 92), può vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività e alla capacità dei proprietari di tali partecipazioni o attività di controllare una nuova impresa tramite imprenditori dell'Unione o loro imprese. Per quanto riguarda tale vendita o altra cessione, il Regno Unito può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la nazionalità dell'alta dirigenza o dei membri dei consigli di amministrazione e misure che limitino il numero dei prestatori. Ai fini della presente riserva: (i) le misure in vigore o adottate dopo l'entrata in vigore del presente accordo le quali, al momento della vendita o altra cessione, vietano o impongono limitazioni alla proprietà di partecipazioni o attività patrimoniali oppure impongono requisiti di 672 nazionalità o impongono limitazioni ai numeri di prestatori come descritto nella presente riserva saranno considerate misure esistenti; e (ii) per impresa pubblica si intende un'impresa di proprietà o sotto il controllo del Regno Unito mediante interessi proprietari e comprende un'impresa stabilita dopo l'entrata in vigore del presente accordo unicamente ai fini della vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti. Misure: definite nell'elemento "Descrizione" come indicato sopra. 673 Riserva n. 2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario) Settore – sottosettore: servizi professionali – servizi giuridici; servizi di revisione dei conti Classificazione industriale: parte di CPC 861, CPC 862 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: centrale e regionale (salvo diversa indicazione) Descrizione: (a) Servizi giuridici (parte di CPC 861) Per prestare determinati servizi giuridici può essere necessario ottenere un'autorizzazione o una licenza da un'autorità competente o rispettare i requisiti per la registrazione. Nella misura in cui i requisiti per ottenere un'autorizzazione o una licenza o per la registrazione non sono discriminatori e sono conformi agli impegni imposti dall'articolo SERVIN.5.49, essi non sono elencati. Ciò può includere, ad esempio, l'obbligo di aver ottenuto determinate qualifiche, di aver completato un periodo di formazione riconosciuto o di richiedere, all'atto dell'adesione, un ufficio o un indirizzo postale nella giurisdizione dell'autorità competente. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale: Per la prestazione di alcuni servizi giuridici nel contesto del diritto interno del Regno Unito può essere prescritta la residenza (presenza commerciale) dal pertinente organismo professionale o di regolamentazione. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. Per la prestazione di determinati servizi giuridici connessi all'immigrazione nel contesto del diritto interno del Regno Unito può essere prescritta la residenza dal pertinente organismo professionale o di regolamentazione. Misure: Per l'Inghilterra e il Galles: the Solicitors Act 1974, the Administration of Justice Act 1985 and the Legal Services Act 2007 (legge sugli avvocati (solicitor) del 1974, legge sull'amministrazione della giustizia del 1985 e legge sui servizi giuridici del 2007). Per la Scozia: the Solicitors (Scotland) Act 1980 and the Legal Services (Scotland) Act 2010 (legge sugli avvocati (solicitor) (Scozia) del 1980 e legge sui servizi giuridici (Scozia) del 2010). Per l'Irlanda del Nord: the Solicitors (Northern Ireland) Order 1976 (ordinanza sugli avvocati (solicitor) (Irlanda del Nord) del 1976). Per tutte le giurisdizioni, the Immigration and Asylum Act 1999 (legge sull'immigrazione e sull'asilo del 1999). Le misure applicabili in ciascuna giurisdizione prevedono inoltre i requisiti fissati dagli organismi di regolamentazione e professionali. 674 (b) Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: Le autorità competenti del Regno Unito possono riconoscere l'equivalenza delle qualifiche di un revisore dei conti cittadino nazionale dell'Unione o di un paese terzo onde abilitarlo all'esercizio della professione di revisore legale dei conti nel Regno Unito a condizione che vi sia reciprocità (CPC 8621). Misure: The Companies Act 2006 (legge sulle società del 2006) 675 Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi veterinari) Settore – sottosettore: servizi professionali – servizi veterinari Classificazione industriale: CPC 932 Tipo di riserva: accesso al mercato presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: centrale e regionale (salvo diversa indicazione) Descrizione: per eseguire interventi di chirurgia veterinaria è obbligatoria la presenza fisica. Gli interventi di chirurgia veterinaria sono riservati a chirurghi veterinari qualificati iscritti al collegio reale dei medici veterinari (RCVS). Misure: Veterinary Surgeons Act 1966 (legge sui veterinari, 1966) 676 Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo Settore – sottosettore: servizi di ricerca e sviluppo (R&S) Classificazione industriale: CPC 851, 853 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: centrale e regionale (salvo diversa indicazione) Descrizione: Per i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati dal Regno Unito possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini nazionali del Regno Unito o a persone giuridiche del Regno Unito aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale all'interno del Regno Unito (CPC 851, 853). La presente riserva lascia impregiudicata [la parte quinta] [Partecipazione ai programmi dell'Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie] e l'esclusione degli appalti da parte di una parte o delle sovvenzioni di cui all'articolo SERVIN 1.1 [Obiettivo e ambito di applicazione], paragrafi 6 e 7. Misure: Tutti i programmi di ricerca o innovazione attualmente esistenti e futuri. 677 Riserva n. 5 – Servizi alle imprese Settore – sottosettore: servizi alle imprese – servizi di noleggio o leasing senza operatori e altri servizi alle imprese Classificazione industriale: parte di CPC 831 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: centrale e regionale (salvo diversa indicazione) Descrizione: Per il noleggio o il leasing senza equipaggio (dry lease), l'aeromobile utilizzato da un vettore aereo del Regno Unito è soggetto alle prescrizioni applicabili in materia di immatricolazione degli aeromobili. Un contratto di noleggio senza equipaggio sottoscritto da un vettore del Regno Unito è disciplinato dalle prescrizioni del diritto interno nazionale in materia di sicurezza aerea, quale la previa approvazione e altre condizioni applicabili all'uso di aeromobili immatricolati in un paese terzo. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifiche condizioni di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifiche condizioni riguardanti la proprietà del capitale e il controllo (CPC 83104). Per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori aerei del Regno Unito non sia accordato dai prestatori di servizi CRS che operano al di fuori del Regno Unito un trattamento equivalente (ossia non discriminatorio) a quello previsto nel Regno Unito, o qualora ai prestatori di servizi CRS del Regno Unito non sia accordato dai vettori aerei non del Regno Unito un trattamento equivalente a quello previsto nel Regno Unito, possono essere adottate misure affinché sia accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori aerei non del Regno Unito da parte di prestatori di servizi CRS che operano nel Regno Unito o ai prestatori di servizi CRS non del Regno Unito da parte di vettori aerei del Regno Unito. Misure: Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione), come mantenuto nel diritto del Regno Unito dallo European Union (Withdrawal) Act 2018 e come modificato dagli Operation of Air Services (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations (S.I. 2018/1392). Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, come mantenuto nel diritto del Regno Unito dallo European Union (Withdrawal) Act 2018 e come modificato dai Computer Reservation Systems (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018 (S.I. 2018/1080). 678 Riserva n. 6 – Servizi di comunicazione Settore – sottosettore: servizi di comunicazione - servizi postali e di corriere Classificazione industriale: parte di CPC 71235, parte di 73210, parte di 751 Tipo di riserva: accesso al mercato Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: centrale e regionale (salvo diversa indicazione) Descrizione: L'organizzazione del collocamento di cassette postali sulla via pubblica, dell'emissione di francobolli e della prestazione del servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie può essere limitata conformemente alla legislazione nazionale. Si precisa che gli operatori postali possono essere subordinati a un obbligo particolare di servizio universale o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione. Misure: Postal Services Act 2011 (legge sui servizi postali del 2011) 679 Riserva n. 7 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto Settore – sottosettore: servizi di trasporto - servizi ausiliari del trasporto su vie navigabili, servizi ausiliari del trasporto ferroviario, servizi ausiliari del trasporto stradale, servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo Classificazione industriale: CPC 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: centrale e regionale (salvo diversa indicazione) Descrizione: (a) Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo (CPC 746) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: Il livello di apertura dei servizi di assistenza a terra dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato. Per i "grandi aeroporti" tale limite non può essere inferiore a due prestatori. Misure: The Airports (Groundhandling) Regulations 1997 (regolamenti (sull'assistenza a terra) degli aeroporti del 1997) (S.I. 1997/2389) (b) Servizi di supporto per tutte le modalità di trasporto Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale: I servizi doganali, compresi i servizi di sdoganamento e i servizi relativi all'uso di strutture di deposito per la custodia temporanea o di depositi doganali, possono essere prestati solo da persone stabilite nel Regno Unito. Per fugare ogni dubbio, sono compresi i residenti nel Regno Unito e le persone con una sede di attività permanente nel Regno Unito o con una sede legale nel Regno Unito. Misure: Taxation (Cross-Border Trade Act) 2018 (Fiscalità (legge relativa agli scambi transfrontalieri) del 2018); the Customs and Excise Management Act 1979 (legge relativa alle dogane e alle accise del 1979); the Customs (Export) (EU Exit) Regulations 2019 (regolamenti doganali (esportazioni) (uscita dall'UE) del 2019); the Customs (Import Duty) (EU Exit) Regulations 2018 (regolamenti doganali (dazi all'importazione) (uscita dall'UE) del 2018); the Customs (Special Procedures and Outward 680 Processing) (EU Exit) Regulations 2018 (regolamenti doganali (regimi speciali e perfezionamento passivo) (uscita dall'UE) del 2018); the Customs and Excise (Miscellaneous Provisions and Amendments) (EU Exit) Regulations 2019/1215 (regolamenti 2019/1215 relativi alle dogane e alle accise (disposizioni e modifiche varie) (uscita dall'UE). (c) Servizi ausiliari del trasporto su vie navigabili Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: Per i servizi portuali, l'ente di gestione di un porto o l'autorità competente può limitare il numero di prestatori di servizi portuali per un determinato servizio portuale. Misure: Regolamento (UE) 2017/352, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, articolo 6 mantenuto nel diritto del Regno Unito dallo European Union (Withdrawal) Act 2018 e modificato dai Pilotage and Port Services (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (S.I. 2020/671) Port Services Regulations (regolamenti sui servizi portuali del 2019) 681 Riserva n. 8 – Attività connesse all'energia Settore – sottosettore: attività connesse all'energia - attività estrattive Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 11, 8675, 883 Tipo di riserva: accesso al mercato Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Livello amministrativo: centrale e regionale (salvo diversa indicazione) Descrizione: È necessaria una licenza per effettuare attività di esplorazione e produzione sulla piattaforma continentale del Regno Unito e per prestare servizi che richiedono l'accesso diretto alle risorse naturali o il loro sfruttamento. La presente riserva si applica alle licenze di produzione rilasciate in relazione alla piattaforma continentale del Regno Unito. Per essere licenziataria un'impresa deve avere una sede di attività all'interno del Regno Unito. Questo implica: (i) una presenza dotata di personale nel Regno Unito; (ii) la registrazione di una società del Regno Unito nel registro delle imprese (Companies House); o (iii) la registrazione di una succursale britannica di una società straniera nel registro delle imprese (Companies House). Questo requisito vige per qualsiasi società che chieda una nuova licenza e per qualsiasi società che intenda aderire a una licenza esistente mediante cessione. Esso si applica a tutte le licenze e a tutte le imprese, che siano operatori o altro. Per partecipare a una licenza relativa a un settore di produzione una società deve: a) essere registrata come società del Regno Unito nel registro delle imprese (Companies House); o b) svolgere l'attività tramite una sede stabile nel Regno Unito quale definita nella sezione 148 del Finance Act 2003 (che normalmente richiede una presenza dotata di personale) (ISIC rev. 3.1 11, CPC 883, 8675). Misure: Petroleum Act 1998 (legge sul petrolio del 1998) 682 ALLEGATO SERVIN-2: MISURE FUTURE Note introduttive 1. Gli elenchi del Regno Unito e dell'Unione stabiliscono, a norma dell'articolo SERVIN.2.7 [Misure non conformi – Liberalizzazione degli investimenti], dell'articolo SERVIN.3.6 [Misure non conformi – Scambi transfrontalieri di servizi] e dell'articolo SERVIN.5.50 [Misure non conformi – Servizi giuridici], le riserve formulate dal Regno Unito e dall'Unione in relazione a misure esistenti non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli: (a) articoli SERVIN.2.2 [Accesso al mercato – Liberalizzazione degli investimenti] o SERVIN.3.2 [Accesso al mercato – Scambi transfrontalieri di servizi]; (b) articolo SERVIN.3.3 [Presenza locale – Scambi transfrontalieri di servizi]; (c) articoli SERVIN.2.3 [Trattamento nazionale – Liberalizzazione degli investimenti] o SERVIN.3.4 [Trattamento nazionale – Scambi transfrontalieri di servizi]; (d) articoli SERVIN.2.4 [Trattamento della nazione più favorita – Liberalizzazione degli investimenti] o SERVIN.3.5 [Trattamento della nazione più favorita – Scambi transfrontalieri di servizi]; (e) articolo SERVIN.2.5 [Alta dirigenza e consigli di amministrazione]; (f) articolo SERVIN.2.6 [Prescrizioni in materia di prestazioni]; o (g) articolo SERVIN.5.49 [Obblighi – Servizi giuridici]. 2. Le riserve di una parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS. 3. Ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati: (a) "settore" si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata; (b) "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata; (c) "classificazione industriale" si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della riserva secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella riserva di una parte; (d) "tipo di riserva" specifica l'obbligo, di cui al paragrafo 1, per il quale una riserva è formulata; (e) "descrizione" definisce l'ambito di applicazione del settore, del sottosettore o delle attività oggetto della riserva; e (f) "misure esistenti" indica, a fini di trasparenza, le misure vigenti che si applicano al settore, al sottosettore o alle attività oggetto della riserva. 4. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. L'elemento "descrizione" prevale su tutti gli altri. 683 5. Ai fini degli elenchi del Regno Unito e dell'Unione europea: a) per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002; b) per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991); 6. Ai fini degli elenchi del Regno Unito e dell'Unione, è formulata una riserva per l'obbligo di avere una presenza locale nel territorio dell'Unione o del Regno Unito rispetto all'articolo SERVIN.3.3 [Presenza locale] e non rispetto all'articolo SERVIN.3.2 [Accesso al mercato] o SERVIN.3.4 [Trattamento nazionale]. Inoltre tale obbligo non è considerato una riserva rispetto all'articolo SERVIN.2.3 [Trattamento nazionale]. 7. Una riserva formulata a livello dell'Unione si applica a una misura dell'Unione, a una misura di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro. Una riserva formulata da uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve dell'Unione e dei suoi Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland. Una riserva formulata a livello del Regno Unito si applica a una misura dell'amministrazione centrale, di un'amministrazione regionale o di un'amministrazione locale. 8. L' elenco di riserve in appresso non comprende le misure riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche, le norme tecniche nonché le prescrizioni e le procedure in materia di licenze laddove esse non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo SERVIN.2.2 [Accesso al mercato – Liberalizzazione degli investimenti], dell'articolo SERVIN.2.3 [Trattamento nazionale – Liberalizzazione degli investimenti], dell'articolo SERVIN.3.2 [Accesso al mercato – Scambi transfrontalieri di servizi], dell'articolo SERVIN.3.3 [Presenza locale – Scambi transfrontalieri di servizi], dell'articolo SERVIN.3.4 [Trattamento nazionale – Scambi transfrontalieri di servizi] o dell'articolo SERVIN.5.49 [Obblighi – Servizi giuridici]. Tali misure possono comprendere, in particolare, la necessità di ottenere una licenza, di adempiere gli obblighi di servizio universale, di possedere qualifiche riconosciute in settori regolamentati, di superare esami specifici, compresi gli esami linguistici, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in aree o zone protette. Pur non essendo elencate, tali misure continuano ad applicarsi. 9. Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Regno Unito il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a: i) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o 684 ii) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione. 10. Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso dell'Unione, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, in linea con rubrica prima [Commercio], titolo II [Servizi e investimenti], capo 2 [Liberalizzazione degli investimenti] della parte seconda [Commercio, trasporti e pesca], che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi. 11. Gli elenchi si applicano solo ai territori del Regno Unito e dell'Unione europea in conformità dell'articolo FINPROV.1 [Ambito di applicazione territoriale] e dell'articolo OTH.9.2 [Ambito geografico] e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione e i suoi Stati membri e il Regno Unito. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione. 12. Si precisa che le misure non discriminatorie non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi dell'articolo SERVIN. 2.2 [Accesso al mercato – Liberalizzazione degli investimenti] o dell'articolo SERVIN.3.2 [Accesso al mercato – Scambi transfrontalieri di servizi] o dell'articolo SERVIN.5.49 [Obblighi – Servizi giuridici] per qualsiasi misura: (a) che prescrive la separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà delle merci o dei servizi prestati mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, ad esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni; (b) che limita la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale; (c) volta a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di una moratoria o di un divieto; (d) che limita il numero di autorizzazioni concesse a causa di vincoli tecnici o fisici, ad esempio gli spettri e le frequenze delle telecomunicazioni; o (e) secondo la quale una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, ad esempio quella di avvocato o di revisore. 13. Per quanto riguarda i servizi finanziari: contrariamente alle controllate straniere, le succursali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario di paesi terzi non sono soggette, a parte qualche eccezione, alla normativa prudenziale armonizzata a livello dell'UE che offre a tali controllate maggiori possibilità per l'apertura di nuove sedi e la prestazione di servizi transfrontalieri in tutta l'Unione. Queste succursali sono pertanto autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l'obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali a) per quanto riguarda le banche e i titoli, una capitalizzazione separata e altre condizioni di solvibilità, nonché la comunicazione e la pubblicazione dei requisiti contabili; b) per quanto riguarda le assicurazioni, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una 685 capitalizzazione separata e la presenza, nello Stato membro in questione, delle attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità. Nell'elenco di riserve in appresso vengono utilizzate le abbreviazioni seguenti: UK Regno Unito UE (Unione europea), compresi tutti i suoi Stati membri AT Austria IE Irlanda BE Belgio IT Italia BG Bulgaria LT Lituania CY Cipro LU Lussemburgo CZ Repubblica ceca LV Lettonia DE Germania MT Malta DK Danimarca NL Paesi Bassi EE Estonia PL Polonia EL Grecia PT Portogallo ES Spagna RO Romania FI Finlandia SE Svezia FR Francia SI Slovenia HR Croazia SK Repubblica slovacca HU Ungheria 686 Elenco dell'Unione Riserva n. 1 – Tutti i settori Riserva n. 2 – Servizi professionali, diversi dai servizi sanitari Riserva n. 3 – Servizi professionali – Servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – Servizi di collocamento Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – Altri servizi alle imprese Riserva n. 11 – Telecomunicazioni Riserva n. 12 – Costruzioni Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione Riserva n. 14 – Servizi di istruzione Riserva n. 15 – Servizi ambientali Riserva n. 16 – Servizi finanziari Riserva n. 17 – Servizi sanitari e sociali Riserva n. 18 – Turismo e servizi connessi ai viaggi Riserva n. 19 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi Riserva n. 20 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto Riserva n. 21 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico Riserva n. 22 – Attività connesse all'energia Riserva n. 23 – Altri servizi non compresi altrove 687 688 Riserva n. 1 – Tutti i settori Settore: Tutti i settori Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale obblighi per i servizi giuridici Capo/Sezione: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e quadro normativo per i servizi giuridici Descrizione: L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. a) Stabilimento Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: L'UE: i servizi considerati di pubblica utilità a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli pubblici o a diritti esclusivi concessi a operatori privati. I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Su tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, ad esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi di pubblica utilità esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilarne un elenco dettagliato ed esauriente per ogni settore. La presente riserva non si applica alle telecomunicazioni e ai servizi informatici e affini. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale - scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi: in FI: restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, e delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili sulle Isole Åland senza il permesso delle autorità competenti di tali isole. Restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, o di qualsiasi impresa, di stabilirsi e di svolgere attività economiche senza il permesso delle autorità competenti di tali isole. Misure esistenti: FI: Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'acquisto di terreni nelle Isole Åland) (3/1975), s. 2; e Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'autonomia delle Isole Åland) (1144/1991), s. 11 689 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione, quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi: In FR: a norma degli articoli L151-1 e 151-1 e seguenti del codice finanziario e monetario, gli investimenti esteri in Francia nei settori elencati all'articolo R.151-3 del medesimo codice sono subordinati ad approvazione preventiva del ministro dell'Economia. Misure esistenti: FR: definite nell'elemento "descrizione" come indicato sopra. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione: In FR: la partecipazione estera in società di recente privatizzazione è limitata a un ammontare variabile, stabilito a seconda del caso dal governo francese, del capitale offerto al pubblico. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, occorre un'autorizzazione specifica per lo stabilimento di determinate attività commerciali, industriali o artigianali. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi: In HU: lo stabilimento dovrebbe assumere la forma di una società a responsabilità limitata, di una società per azioni o di un ufficio di rappresentanza. L'ingresso iniziale come succursale non è consentito, eccetto per i servizi finanziari. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In BG: alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà statali o pubbliche sono subordinate a concessioni a norma della legge sulle concessioni. Nelle società per azioni commerciali in cui lo Stato o un'amministrazione locale detiene una partecipazione superiore al 50 % del capitale, qualsiasi operazione volta ad alienare immobilizzazioni della società, concludere contratti di acquisto di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, come pure assumere obblighi derivanti da lettere di cambio, sono subordinate ad autorizzazione o permesso dall'autorità competente, sia essa l'agenzia di privatizzazione o altro organismo statale o regionale. La presente riserva non si applica alle attività estrattive, oggetto di una riserva distinta nell'elenco dell'Unione europea di cui ALLEGATO SERVIN-1. In IT: il governo può esercitare determinati poteri speciali su imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché su determinate attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ciò si applica a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, non solo alle imprese privatizzate. Qualora esista una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, il governo dispone dei seguenti poteri speciali: a) imporre condizioni specifiche nell'acquisto di quote; 690 b) porre il veto all'adozione di risoluzioni relative a operazioni straordinarie quali trasferimenti, fusioni, scissioni e cambiamenti di attività; o c) opporsi all'acquisto di quote, qualora l'acquirente miri a detenere un livello di partecipazione al capitale in grado di arrecare pregiudizio agli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. Qualsiasi risoluzione, atto o transazione (quali trasferimenti, fusioni, scissioni, cambiamenti di attività o cessazioni) riguardante attività strategiche nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni viene notificato dalla società in questione alla presidenza del Consiglio dei ministri. Sono notificate, in particolare, le acquisizioni da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica esterna all'Unione europea che conferisca a tale persona il controllo della società. Il presidente del Consiglio dei ministri può esercitare i seguenti poteri speciali: a) porre il veto a qualsiasi risoluzione, atto e transazione che costituisca un'eccezionale minaccia di grave pregiudizio per il pubblico interesse a livello di sicurezza ed esercizio delle reti e degli approvvigionamenti; b) imporre condizioni specifiche al fine di garantire la tutela del pubblico interesse; o c) opporsi all'acquisto in casi eccezionali di rischio per gli interessi essenziali dello Stato. La legge stabilisce i criteri per valutare la minaccia effettiva o eccezionale nonché le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri speciali. Misure esistenti: IT: legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; e decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione: in LT: imprese, settori e strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale. Misure esistenti: LT: legge sulla protezione degli oggetti importanti per garantire la sicurezza nazionale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2002, n. IX-1132 (modificata da ultimo il 12 gennaio 2018 n. XIII-992). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e alta dirigenza e consigli di amministrazione: in SE: prescrizioni discriminatorie per i fondatori, gli alti dirigenti e i membri dei consigli di amministrazione quando nuove forme giuridiche associative sono recepite nel diritto svedese. 691 b) Acquisto di beni immobili Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione: In HU: acquisto di proprietà demaniali. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In HU: acquisto di terreni arabili da parte di persone giuridiche straniere e di persone fisiche non residenti. Misure esistenti: HU: legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali (capo II (paragrafi 6-36) e capo IV (paragrafi 38-59)); e legge CCXII del 2013 sulle misure transitorie e su determinate disposizioni connesse alla legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali (capo IV (paragrafi 8-20)). In LV: acquisto di terreni rurali da parte di cittadini del Regno Unito o di un paese terzo. Misure esistenti: LV: legge sulla privatizzazione fondiaria nelle zone rurali, ss. 28, 29, 30. In SK: le società o le persone fisiche straniere non possono acquistare terreni agricoli e forestali fuori dai confini dei centri abitati di un comune né alcuni altri tipi di superficie (ad esempio, risorse naturali, laghi, fiumi, strade pubbliche ecc.). Misure esistenti: SK: legge n. 44/1988 sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali; legge n. 229/1991 sulla regolamentazione della proprietà di terreni e di altri beni agricoli; legge n. 460/1992, Costituzione della Repubblica slovacca; legge n. 180/1995 su alcune misure relative ai regimi per la proprietà fondiaria; legge n. 202/1995 sulle valute estere; legge n. 503/2003 sulla restituzione della proprietà fondiaria; legge n. 326/2005 sulle foreste; e legge n. 140/2014 sull'acquisizione della proprietà di terreni agricoli. 692 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquistare terreni. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquistare terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e le persone fisiche straniere con residenza permanente all'estero possono acquisire edifici e diritti di proprietà immobiliare (diritto d'uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù). Le persone fisiche straniere con residenza permanente all'estero e le persone giuridiche straniere in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza ai fini dell'adozione delle decisioni o blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei ministri. BG: Costituzione della Repubblica di Bulgaria, articolo 22; legge sulla proprietà e sull'uso dei terreni agricoli, articolo 3; legge sulle foreste, articolo 10. In EE: le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti al SEE o a Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico possono acquistare un bene immobile che comprenda terreni agricoli e/o forestali solo previa autorizzazione del governatore della contea e del consiglio comunale e devono comprovare, come previsto dalla legge, che il bene immobile verrà utilizzato, conformemente alla sua destinazione, in modo efficiente, sostenibile e mirato. Misure esistenti: EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (legge che limita gli acquisti di immobili), capi 2 e 3. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: in LT: qualsiasi misura che sia coerente con gli impegni assunti dall'Unione europea, e che sia applicabile in Lituania, nell'ambito del GATS, per quanto riguarda l'acquisto di terreni. La procedura, le condizioni e le restrizioni applicabili all'acquisto di lotti di terreno sono stabilite dal diritto costituzionale, dalla legge fondiaria e dalla legge sull'acquisto di terreni agricoli. Tuttavia le amministrazioni locali (comuni) e altri soggetti nazionali dei membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, che in Lituania svolgono attività economiche specificate nel diritto costituzionale conformemente ai criteri di integrazione dell'Unione europea e di altra natura in cui la Lituania sia impegnata possono acquisire la proprietà di lotti di terreno non agricolo per la costruzione e l'utilizzo di fabbricati e impianti necessari per le loro attività dirette. Misure esistenti: LT: Costituzione della Repubblica di Lituania; legge costituzionale della Repubblica di Lituania sull'attuazione dell'articolo 47, paragrafo 3, della Costituzione della Repubblica di Lituania, del 20 giugno 1996, n. I-1392, da ultimo modificata il 20 marzo 2003, n. IX-1381; legge fondiaria, del 27 gennaio 2004, n. IX-1983; e legge del 24 aprile 2014, n. XII-854, sull'acquisto di terreni agricoli. 693 c) Riconoscimento Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: Nell'UE: le direttive dell'Unione europea sul reciproco riconoscimento dei diplomi e di altre qualifiche professionali si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro non dà il diritto di esercitare in un altro Stato membro. d) Trattamento della nazione più favorita Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi: L'UE: accorda un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di trattati internazionali in materia di investimenti o di altri accordi commerciali in vigore o firmati prima della data di entrata in vigore del presente accordo. L'UE: accorda un trattamento differenziato in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri a un paese terzo che: (i) crea un mercato interno dei servizi e degli investimenti; (ii) concede il diritto di stabilimento; o (iii) prescrive il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici. Per mercato interno relativo ai servizi e agli investimenti si intende una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone. Per diritto di stabilimento si intende l'obbligo di eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli allo stabilimento tra le parti dell'accordo bilaterale o multilaterale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento comprende il diritto dei cittadini delle parti dell'accordo bilaterale o multilaterale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nel diritto interno della parte in cui lo stabilimento si attua. Per ravvicinamento delle legislazioni si intende: (i) l'allineamento della legislazione di una o più parti dell'accordo bilaterale o multilaterale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) dell'accordo; o (ii) l'integrazione della legislazione comune nel diritto delle parti dell'accordo bilaterale o multilaterale. L'allineamento o l'integrazione avvengono e si ritengono avvenuti solo nel momento in cui sono recepiti nel diritto nazionale della parte (o delle parti) dell'accordo bilaterale o multilaterale. Misure esistenti: UE: accordo sullo Spazio economico europeo; 694 accordi di stabilizzazione; accordi bilaterali UE-Confederazione svizzera; e accordi di libero scambio globali e approfonditi. L'UE: accorda un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento ai cittadini o alle imprese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri tra i seguenti Stati membri: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT e qualsiasi dei paesi o principati seguenti: Andorra, Monaco, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. In DK, FI, SE: misure adottate da Danimarca, Svezia e Finlandia, destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali: a) sostegno finanziario ai progetti di ricerca e sviluppo (R&S) (Fondo industriale nordico); b) finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l'esportazione di progetti); e c) assistenza finanziaria alle società che utilizzano tecnologie ambientali (società nordica per il finanziamento ambientale). L'obiettivo della società nordica per il finanziamento ambientale (NEFCO) è quello di promuovere investimenti di interesse ambientale nordico, con particolare attenzione sull'Europa orientale. La presente riserva lascia impregiudicata l'esclusione degli appalti operata da una parte o delle sovvenzioni di cui ai paragrafi 6 e 7 dell'articolo SERVIN.1.1 [Obiettivo e ambito di applicazione]. In PL: le condizioni preferenziali per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, che possono comprendere l'eliminazione o la modifica di determinate restrizioni contenute nell'elenco di riserve applicabili in Polonia, possono essere estese mediante trattati relativi al commercio e alla navigazione. In PT: rinuncia alla prescrizione della cittadinanza per l'esercizio di determinate attività e professioni da parte di persone fisiche che prestano servizi per paesi in cui la lingua ufficiale è il portoghese (Angola, Brasile, Cabo Verde, Guinea equatoriale, Mozambico, Sao Tomé e Principe e Timor Leste). e) Armi, munizioni e materiale bellico Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale: Nell'UE: produzione, distribuzione o commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Il materiale bellico è limitato ai prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per uso militare in relazione allo svolgimento di attività belliche o di difesa. 695 Riserva n. 2 – Servizi professionali, diversi dai servizi sanitari Settore: servizi professionali – servizi giuridici: servizi prestati da notai e ufficiali giudiziari; servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale; servizi di architettura e servizi urbanistici, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria Classificazione industriale: parte di CPC 861, parte di 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. a) Servizi giuridici Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: UE, ad eccezione della SE: riserva per la prestazione di servizi di consulenza giuridica e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche quali notai, "huissiers de justice" o altri "officiers publics et ministériels", e riguardanti i servizi prestati da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione (parte di CPC 861, parte di 87902). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita: In BG: il trattamento nazionale completo relativo allo stabilimento e all'attività delle società, nonché alla prestazione di servizi, può essere esteso solo alle società ivi stabilite e ai cittadini dei paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi preferenziali (parte di CPC 861). In LT: gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi internazionali (parte di CPC 861), comprese le disposizioni specifiche in materia di rappresentanza dinanzi ai tribunali. b) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In HU: attività transfrontaliere relative a contabilità e tenuta dei libri contabili. 696 Misure esistenti: HU: legge C del 2000; e legge LXXV del 2007. c) Servizi di revisione dei conti (CPC – 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In BG: un controllo finanziario indipendente è svolto da revisori dei conti iscritti e membri dell'Institute of the Certified Public Accountants (Istituto dei revisori ufficiali dei conti). Subordinatamente al principio di reciprocità, tale Istituto iscrive un organismo di revisione dei conti del Regno Unito o di un paese terzo che abbia comprovato quanto segue: a) tre quarti dei membri dei suoi organi di amministrazione e i revisori iscritti che svolgono le revisioni contabili per suo conto soddisfano requisiti equivalenti a quelli richiesti ai revisori dei conti bulgari e hanno superato l'esame di ammissione; b) svolge le revisioni finanziarie indipendenti nel rispetto delle prescrizioni di indipendenza e obiettività; e c) pubblica sul suo sito web una relazione annuale di trasparenza o rispetta altre prescrizioni equivalenti in materia di divulgazione di informazioni qualora le revisioni riguardino enti di interesse pubblico. Misure esistenti: BG: legge sulla revisione finanziaria indipendente. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione: in CZ: solo una persona giuridica in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini della Cechia o degli Stati membri dell'Unione europea è autorizzata a effettuare revisioni dei conti in Cechia. Misure esistenti: CZ: legge 14 aprile 2009, n. 93/2009 Racc., sui revisori dei conti. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In HU: prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti. Misure esistenti: legge C del 2000; e legge LXXV del 2007. In PT: prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti. d) Servizi di architettura e servizi urbanistici (CPC 8674) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In HR: prestazione transfrontaliera di servizi urbanistici. 697 Riserva n. 3 – Servizi professionali – Servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici Settore: servizi professionali sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti Classificazione industriale: CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. a) Servizi medici e dentistici; servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, CPC 932) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In FI: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi, esclusi i servizi prestati da personale infermieristico (CPC 9312, 93191). Misure esistenti: FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990). In BG: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da personale infermieristico, ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi (CPC 9312, parte di 9319). Misure esistenti: BG: legge sui centri sanitari, legge sulle organizzazioni professionali di personale infermieristico, ostetriche e medici specialisti associati. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato e trattamento nazionale: 698 in CZ e a MT: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico, psicologi, nonché altri servizi collegati (CPC 9312, parte di 9319). Misure esistenti: CZ: legge n. 296/2008, Racc., sulla salvaguardia della qualità e della sicurezza delle cellule e dei tessuti umani destinati all'uso nell'uomo (legge sulle cellule e sui tessuti umani); legge n. 378/2007, Racc., sui prodotti farmaceutici e sulla modifica di alcune leggi connesse (legge sui prodotti farmaceutici); legge n. 268/2014, Racc., sui dispositivi medici e che modifica la legge n. 634/2004 sulle tasse amministrative, e successive modifiche; legge n. 285/2002, Racc., sulla donazione, sul prelievo e sul trapianto di tessuti e organi e sulle modifiche di alcune leggi (legge sui trapianti); legge n. 372/2011, Racc., sui servizi di assistenza sanitaria e le condizioni della loro prestazione; legge n. 373/2011, Racc., sui servizi sanitari specifici. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: l'UE, ad eccezione di NL e SE: per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, è prescritta la residenza. Tali servizi possono essere prestati soltanto da persone fisiche effettivamente presenti sul territorio dell'Unione europea (CPC 9312, parte di 93191). In BE: la prestazione transfrontaliera di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici, dentistici e prestati da ostetriche e i servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191). In PT: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per quanto riguarda le professioni dei fisioterapisti, del personale paramedico e dei podologi, i professionisti stranieri possono essere autorizzati a esercitare su base di reciprocità. b) Servizi veterinari (CPC 932) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In BG: una clinica veterinaria può essere stabilita da una persona fisica o da una persona giuridica. L'esercizio della professione veterinaria è consentito solo ai cittadini del SEE e ai residenti permanenti (è prescritta la presenza fisica per i residenti permanenti). 699 Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: in BE e LV: prestazione transfrontaliera di servizi veterinari. c) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: l'UE, ad eccezione di EL, IE, LU, LT e NL: per limitare, su base non discriminatoria, il numero di prestatori autorizzati a fornire un determinato servizio in una data zona o area locale. Può pertanto essere applicata una verifica della necessità economica, considerando fattori quali il numero di stabilimenti esistenti e l'impatto su di essi, le infrastrutture di trasporto, la densità della popolazione o la distribuzione geografica. L'UE, ad eccezione di BE, BG, EE, ES, IE e IT: la vendita per corrispondenza è possibile soltanto dagli Stati membri del SEE; pertanto per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di specifici prodotti medicali al pubblico nell'Unione è prescritto lo stabilimento in uno di tali paesi. In CZ: le vendite al dettaglio sono possibili soltanto dagli Stati membri. In BE: le vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medici specifici sono possibili soltanto da una farmacia stabilita in Belgio. In BG, EE, ES, IT e LT: vendite al dettaglio transfrontaliere di prodotti farmaceutici. In IE e LT: vendite al dettaglio transfrontaliere di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione. In PL: gli intermediari nel commercio di medicinali devono essere registrati e avere la residenza o la sede legale nel territorio della Repubblica di Polonia. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In FI: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medici e ortopedici. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: in SE: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico. Misure esistenti: AT: Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. Nr. 185/1983 e successive modifiche, §§ 57, 59, 59a; e Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. Nr. 657/1996 e successive modifiche, § 99. 700 BE: Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens; e Arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. CZ: legge n. 378/2007, Racc., sui prodotti farmaceutici, e successive modifiche; e legge n. 372/2011, Racc., sui servizi sanitari, e successive modifiche. FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987). PL: legge farmaceutica, articolo 73a (Gazzetta ufficiale del 2020, voce 944, 1493). SE: legge sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:336); regolamento sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:659); e l'Agenzia svedese dei medicinali ha adottato ulteriori regolamenti; per informazioni dettagliate a tale proposito si veda (LVFS 2009:9). 701 Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo Settore: servizi di ricerca e sviluppo Classificazione industriale: CPC 851, 852, 853 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale Capo: scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. In RO: prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca e sviluppo. Misure esistenti: RO: ordinanza governativa n. 6/2011; decreto del ministro dell'Istruzione e della ricerca n. 3548/2006; e decisione governativa n. 134/2011. 702 Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari Settore: servizi immobiliari Classificazione industriale: CPC 821, 822 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale Capo: scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. In CZ e HU: prestazione transfrontaliera di servizi immobiliari. 703 Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing Settore: servizi di noleggio o leasing senza operatori Classificazione industriale: CPC 832 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale Capo: scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. In BE e FR: prestazione transfrontaliera di servizi di leasing o noleggio senza operatore relativi a beni personali e per la casa. 704 Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie Settore: servizi delle agenzie di riscossione, servizi di informazioni creditizie Classificazione industriale: CPC 87901, 87902 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale presenza locale Capo: scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. L'UE, ad eccezione di ES, LV e SE, si riserva per quanto riguarda la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie. 705 Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – Servizi di collocamento Settore – sottosettore: servizi alle imprese – servizi di collocamento Classificazione industriale: CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: nell'UE, ad eccezione di HU e SE: servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209). In BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK: servizi di ricerca di personale dirigente (87201). In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV MT, PL, PT, RO, SI e SK: lo stabilimento di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202). In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK: servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio (CPC 87203). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: nell'UE, ad eccezione di BE, HU e SE: la prestazione transfrontaliera di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC87202). In IE: la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca di personale dirigente (87201). In FR, IE, IT e NL: la prestazione transfrontaliera di servizi di personale d'ufficio (CPC 87203). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In DE: limitare il numero di prestatori di servizi di collocamento. 706 In ES: limitare il numero di prestatori di servizi di ricerca di personale dirigente e di servizi di collocamento (CPC 87201, 87202). In FR: questi servizi possono essere oggetto di un monopolio di Stato (CPC 87202). In IT: limitare il numero di prestatori di servizi di fornitura di personale d'ufficio (87203). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In DE: il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non dell'Unione europea e non del SEE per professioni specifiche (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209). Misure esistenti: AT: codice del commercio austriaco (Gewerbeordnung), §§ 97 e 135, Gazzetta ufficiale federale n. 194/1994, e successive modifiche; e legge sull'occupazione temporanea (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG), Gazzetta ufficiale federale n. 196/1988, e successive modifiche. BG: legge per la promozione dell'occupazione, articoli 26, 27, 27a e 28. CY: legge n. 126 (I)/2012 sulle agenzie private di collocamento, e successive modifiche. CZ: legge sull'occupazione (435/2004). DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG); Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; codice sociale, terzo volume) – promozione dell'occupazione; Verordnung über die Beschäftigung von AusländerInnen und Ausländern (BeschV; ordinanza sull'occupazione degli stranieri). DK: §§ da 8a a 8f del decreto legge n. 73, del 17 gennaio 2014, e specificato nel decreto n. 228, del 7 marzo 2013 (impiego della gente di mare); e legge sui permessi di lavoro del 2006. Sezione 1, punti 2 e 3. EL: legge n. 4052/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 41 Α), modificata in alcune delle sue disposizioni dalla legge n. 4093/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 222 Α). ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, artículo 117 (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre). FI: Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (legge sul servizio pubblico per l'occupazione e le imprese) (916/2012). HR: legge sul mercato del lavoro (GU 118/18, 32/20); legge sul lavoro (GU 93/14, 127/17, 98/19); 707 legge sugli stranieri (GU 130/11m 74/13, 67/17, 46/18, 53/20). IE: legge sui permessi di lavoro del 2006. Sezione 1, punti 2 e 3. IT: decreto legislativo 276/2003, articoli 4 e 5. LT: codice del lavoro della Repubblica di Lituania approvato dalla legge, del 14 settembre 2016, n. XII-2603 della Repubblica di Lituania; legge sullo status giuridico degli stranieri della Repubblica di Lituania, del 29 aprile 2004, n. IX-2206, modificata da ultimo il 3 dicembre 2019 n. XIII-2582. LU: Loi du 18 janvier 2012 portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi (legge del 18 gennaio 2012 riguardante la creazione di un'agenzia per lo sviluppo dell'occupazione – ADEM). MT: legge sui servizi per l'occupazione e la formazione (capo 343) (articoli da 23 a 25); e regolamenti relativi alle agenzie per l'impiego (S.L. 343.24). PL: legge del 20 aprile 2004 sulla promozione dell'occupazione e le istituzioni del mercato del lavoro, articolo 18 (Dz. U. del 2015, voce 149, e successive modifiche). PT: decreto legge n. 260/2009, del 25 settembre, modificato dalla legge n. 5/2014 del 12 febbraio (accesso e prestazione di servizi da parte di agenzie di collocamento). RO: legge n. 156/2000 sulla tutela dei cittadini rumeni che lavorano all'estero, ripubblicata, e decisione governativa n. 384/2001 che approva le norme metodologiche per l'applicazione della legge n. 156/2000, e successive modifiche; ordinanza governativa n. 277/2002, modificata dall'ordinanza governativa n. 790/2004 e dall'ordinanza governativa n. 1122/2010; e legge n. 53/2003 - Codice del lavoro, ripubblicato, e successive modifiche e integrazioni e decisione governativa n. 1256/2011 sulle condizioni di funzionamento e sulla procedura di autorizzazione per le agenzie di lavoro interinale. SI: legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 80/2010, 21/2013, 63/2013, 55/2017); e legge sull'occupazione, sul lavoro autonomo e sul lavoro degli stranieri – ZZSDT (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 47/2015), ZZSDT-UPB2 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 1/2018). SK: legge n. 5/2004 sui servizi per l'occupazione; e legge n. 455/1991 sulle licenze commerciali. 708 Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione Settore – sottosettore: servizi alle imprese – servizi di sicurezza e investigazione Classificazione industriale: CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. a) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: in BG, CY, CZ, EE, ES, LT, LV, MT, PL, RO, SI e SK: la prestazione di servizi di sicurezza. In DK, HR e HU: la prestazione di servizi relativi ai sottosettori seguenti: servizi di vigilanza (87305), in HR e HU, servizi di consulenza in materia di sicurezza (87302) in HR, servizi di vigilanza aeroportuale (parte di 87305) in DK e servizi con furgoni blindati (87304) in HU. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: in BE: per i membri dei consigli di amministrazione delle imprese/persone giuridiche che prestano servizi di vigilanza e sicurezza (87305) nonché di consulenza e formazione in relazione ai servizi di sicurezza (87302) è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro. L'alta dirigenza delle società che prestano servizi di consulenza connessi alla vigilanza e alla sicurezza deve essere costituita da cittadini residenti in uno Stato membro. In FI: le licenze per prestare servizi di sicurezza possono essere concesse solo alle persone fisiche residenti nel SEE o alle persone giuridiche stabilite nel SEE. In ES: la prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza. Per il personale di sicurezza privato è prescritta la cittadinanza. 709 Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: in BE, FI, FR e PT: la prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero non è consentita. È prescritta la cittadinanza per il personale specializzato in PT e per gli amministratori delegati e gli amministratori in FR. Misure esistenti: BE: Loi réglementant la sécurité privée et particulière, 2 Octobre 2017. BG: legge sulle imprese di sicurezza privata. CZ: legge sulle licenze commerciali. DK: regolamento sulla sicurezza dell'aviazione. FI: Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (legge sui servizi di sicurezza privati) 282/2002. LT: legge 8 luglio 2004, n. IX-2327, sulla sicurezza delle persone e dei beni. LV: legge sulle attività degli agenti di sicurezza (sezioni 6, 7, 14). PL: legge del 22 agosto 1997 relativa alla protezione delle persone e dei beni (Gazzetta ufficiale polacca del 2016, voce 1432, e successive modifiche). PT: legge 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; e ordinanza 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril. SI: Zakon o zasebnem varovanju (legge in materia di sicurezza privata). b) Servizi di investigazione (CPC 87301) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: l'UE, ad eccezione di AT e SE: la prestazione di servizi di investigazione. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: in LT e PT: i servizi di investigazione sono oggetto di monopolio riservato allo Stato. 710 Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – Altri servizi alle imprese Settore – sottosettore: servizi alle imprese – altri servizi alle imprese (servizi di traduzione e interpretazione, servizi di duplicazione, servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere) Classificazione industriale: CPC 87905, 87904, 884, 887 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. a) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In HR: prestazione transfrontaliera di servizi di traduzione e interpretazione di documenti ufficiali. b) Servizi di duplicazione (CPC 87904) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: In HU: prestazione transfrontaliera di servizi di duplicazione. c) Servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884, 887 diversi dai servizi di consulenza) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: In HU: servizi connessi alla distribuzione di energia e prestazione transfrontaliera di servizi connessi alle attività manifatturiere, ad eccezione dei servizi di consulenza relativi a tali settori. d) Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868) 711 Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: nell'UE, ad eccezione di DE, EE e HU: la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature per il trasporto ferroviario. Nell'UE, ad eccezione di CZ, EE, HU, LU e SK: prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne. Nell'UE, ad eccezione di EE, HU e LV: la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi marittime. Nell'UE, ad eccezione di AT, EE, HU, LV e PL: la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868). Nell'UE: la prestazione transfrontaliera di servizi di ispezione obbligatoria e certificazione delle navi. Misure esistenti: UE: regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi. e) Altri servizi alle imprese connessi all'aviazione Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita: l'UE: Concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi seguenti: a) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo; b) servizi relativi ai sistemi telematici di prenotazione (CRS); c) manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti; d) noleggio o leasing di aeromobili senza equipaggio. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: in DE, FR: lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, irrorazione, rilevamento, mappatura, fotografia e altri servizi agricoli, industriali e di ispezione aerei. In FI, SE: lotta aerea contro gli incendi. 712 Riserva n. 11 – Telecomunicazioni Settore: servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite Classificazione industriale: parte di CPC 861, parte di 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. In BE: servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite. 713 Riserva n. 12 – Costruzioni Settore: servizi di costruzione Classificazione industriale: CPC 51 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. In LT: il diritto di elaborare documenti di progettazione per lavori di costruzione di importanza eccezionale è concesso solo a imprese registrate in Lituania o a imprese straniere la cui attività di progettazione è stata approvata da un organismo competente in materia autorizzato dalla pubblica amministrazione. Il diritto di svolgere attività tecniche nei principali settori dell'edilizia può essere concesso a una persona non lituana approvata da un organismo autorizzato dalla pubblica amministrazione della Lituania. 714 Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione Settore: servizi di distribuzione Classificazione industriale: CPC 62117, 62251, 8929, parte di 62112, 62226, parte di 631 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. a) Distribuzione di prodotti farmaceutici Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In BG: distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici a livello transfrontaliero (CPC 62251). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In FI: distribuzione di prodotti farmaceutici (CPC 62117, 62251, 8929). Misure esistenti: BG: legge sui medicinali nella medicina umana; legge sui dispositivi medici. FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987). b) Distribuzione di bevande alcoliche In FI: distribuzione di bevande alcoliche (parte di CPC 62112, 62226, 63107, 8929). Misure esistenti: FI: Alkoholilaki (legge sulle bevande alcoliche) (1102/2017). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: in SE: imposizione di un monopolio sulle vendite al dettaglio di liquori, vino e birra (ad eccezione della birra non alcolica). Attualmente Systembolaget AB detiene il monopolio di Stato sulle vendite di liquori, vino e birra (ad eccezione della birra analcolica). Per bevande alcoliche si intendono le 715 bevande con una gradazione alcolica superiore al 2,25 % vol. Per la birra il limite è costituito da un titolo alcolometrico superiore al 3,5 % vol. (parte di CPC 631). Misure esistenti: SE: legge sull'alcol (2010:1622). c) Altra distribuzione (parte di CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, parte di CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, parte di CPC 6329) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In BG: distribuzione all'ingrosso di prodotti chimici, pietre e metalli preziosi, sostanze mediche nonché prodotti e oggetti per uso medico; tabacco, prodotti del tabacco e bevande alcoliche. La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi prestati da operatori di borsa merci. Misure esistenti: In BG: legge sui medicinali nella medicina umana; legge sui dispositivi medici; legge sull'attività veterinaria; legge sul divieto delle armi chimiche e per il controllo delle sostanze chimiche tossiche e i relativi precursori; legge sul tabacco e i prodotti del tabacco; legge sulle accise e sui depositi fiscali e legge sul vino e sulle bevande spiritose. 716 Riserva n. 14 – Servizi di istruzione Settore: servizi di istruzione Classificazione industriale: CPC 92 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: L'UE: servizi di istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma. Laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. L'UE, ad eccezione di CZ, NL, SE e SK: per quanto riguarda la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, vale a dire diversi da quelli classificati come servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e degli adulti (CPC 929). In CY, FI, MT e RO: la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria e istruzione degli adulti finanziati con fondi privati (CPC 921, 922, 924). In AT, BG, CY, FI, MT e RO: la prestazione di servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923). In CZ e SK: la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini di tale paese (CPC 921, 922, 923 per SK diversi da 92310, 924). In SI: le scuole elementari finanziate con fondi privati possono essere fondate solo da persone fisiche o giuridiche slovene. Il prestatore dei servizi deve costituire una sede sociale o una succursale. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione secondaria o superiore finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini sloveni (CPC 922, 923). In SE: prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche ad impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi privati e beneficiari di 717 aiuti statali di qualunque natura, tra l'altro i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio (CPC 92). In SK: la residenza nel SEE è prescritta per i prestatori di tutti i servizi di istruzione finanziati con fondi privati diversi dai servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale. Può essere applicata una verifica della necessità economica e le autorità locali possono limitare il numero di scuole stabilite (CPC 921, 922, 923 diversi da 92310, 924). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: in BG, IT e SI: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione primaria finanziati con fondi privati (CPC 921). In BG e IT: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione secondaria finanziati con fondi privati (CPC 922). In AT: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione degli adulti, finanziati con fondi privati, mediante mezzi radiotelevisivi (CPC 924). Misure esistenti: BG: legge sull'istruzione pubblica, articolo 12; legge sull'istruzione superiore, paragrafo 4 delle disposizioni complementari; e legge sull'istruzione e la formazione professionale, articolo 22. FI: Perusopetuslaki (legge sull'istruzione di base) (628/1998); Lukiolaki (legge sulle scuole secondarie superiori) (629/1998); Laki ammatillisesta koulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale) (630/1998); Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale degli adulti) (631/1998); Ammattikorkeakoululaki (legge sui politecnici) (351/2003); e Yliopistolaki (legge sulle università) (558/2009). IT: regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore); legge 29 luglio 1991, n. 243 (contributo statale occasionale per le università private); delibera 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); e decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 gennaio 1998, n. 25. SK: legge 245/2008 sull'istruzione; legge 131/2002 sulle università; e legge 596/2003 sull'amministrazione pubblica nell'istruzione e sull'autonomia scolastica. 718 Riserva n. 15 – Servizi ambientali Settore – sottosettore: servizi ambientali - gestione dei rifiuti e del suolo Classificazione industriale: CPC 9401, 9402, 9403, 94060 Tipo di riserva: accesso al mercato Capo: scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. In DE: la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti, diversi dai servizi di consulenza, e per quanto riguarda i servizi connessi alla protezione del suolo e alla gestione dei suoli contaminati, diversi dai servizi di consulenza. 719 Riserva n. 16 – Servizi finanziari Settore: servizi finanziari Classificazione industriale: non applicabile Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. a) Tutti i servizi finanziari Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita: l'UE: concessione di un trattamento differenziato a un investitore o a un prestatore di servizi finanziari di un paese terzo in forza di un qualsivoglia trattato internazionale bilaterale o multilaterale in materia di investimenti o di qualsivoglia altro accordo commerciale. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: l'UE: si riserva il diritto di prescrivere che un prestatore di servizi finanziari, diverso da una succursale, assuma una forma giuridica specifica, su base non discriminatoria, quando si stabilisce in uno Stato membro. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: l'UE: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, eccetto per: nell'UE (ad eccezione di BE, CY, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI): (i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a: a. trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e 720 b. merci in transito internazionale; (ii) la riassicurazione e la retrocessione; (iii) i servizi accessori del settore assicurativo; (iv) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e (v) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo SERVIN.5.38 [Definizioni], lettera a), punto ii), lettera L), che definisce i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L. In BE: (i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a: a. trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e b. merci in transito internazionale; (ii) la riassicurazione e la retrocessione; (iii) i servizi accessori del settore assicurativo; (iv) per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), lettera L), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo SERVIN.5.38 [Definizioni], fatta eccezione per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari. A CY: (i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a: a. trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e b. merci in transito internazionale; (ii) l'intermediazione assicurativa; (iii) la riassicurazione e la retrocessione; (iv) i servizi accessori del settore assicurativo; 721 (v) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, o relative a valori mobiliari; (vi) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e (vii) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo SERVIN.5.38 [Definizioni], lettera a), punto ii), lettera L), che definisce i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L. In EE: (i) l'assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): (ii) la riassicurazione e la retrocessione; (iii) l'intermediazione assicurativa; (iv) i servizi accessori del settore assicurativo; (v) l'accettazione di depositi; (vi) i prestiti di qualsiasi tipo; (vii) il leasing finanziario; (viii) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro; le garanzie e gli impegni; (ix) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto; (x) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione di servizi connessi; (xi) i servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking"; (xii) la gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, i servizi di custodia, deposito e amministrazione fiduciaria; (xiii) i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; (xiv) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software; e (xv) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo SERVIN.5.38 [Definizioni], lettera a), punto ii), lettera L), che definisce i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L. 722 In LT: (i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a: a. trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e b. merci in transito internazionale; (ii) la riassicurazione e la retrocessione; (iii) i servizi accessori del settore assicurativo; (iv) l'accettazione di depositi; (v) i prestiti di qualsiasi tipo; (vi) il leasing finanziario; (vii) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro; le garanzie e gli impegni; (viii) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto; (ix) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione di servizi connessi; (x) i servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking"; (xi) la gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, i servizi di custodia, deposito e amministrazione fiduciaria; (xii) i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; (xiii) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software; e (xiv) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo SERVIN.5.38 [Definizioni], lettera a), punto ii), lettera L), che definisce i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L. In LV: (i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a: 723 a. trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e b. merci in transito internazionale; (ii) la riassicurazione e la retrocessione; e (iii) i servizi accessori del settore assicurativo; (iv) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione di servizi connessi; (v) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e (vi) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo SERVIN.5.38 [Definizioni], lettera a), punto ii), lettera L), che definisce i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L. A MT: (i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a: a. trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e b. merci in transito internazionale; (ii) la riassicurazione e la retrocessione; (iii) i servizi accessori del settore assicurativo; (iv) l'accettazione di depositi; (v) i prestiti di qualsiasi tipo; (vi) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e (vii) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo SERVIN.5.38 [Definizioni], lettera a), punto ii), lettera L), che definisce i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L. In PL: 724 (i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali; (ii) la riassicurazione e la retrocessione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali; (iii) i servizi di assicurazione diretta (comprese la coassicurazione e la retrocessione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a: a. trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e b. merci in transito internazionale; (iv) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e (v) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo SERVIN.5.38 [Definizioni], lettera a), punto ii), lettera L), che definisce i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L. In RO: (i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a: a. trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e b. merci in transito internazionale; (ii) la riassicurazione e la retrocessione; e (iii) i servizi accessori del settore assicurativo; (iv) l'accettazione di depositi; (v) i prestiti di qualsiasi tipo; (vi) le garanzie e gli impegni; (vii) i servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking"; (viii) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software; e (ix) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo SERVIN.5.38 [Definizioni], lettera a), punto ii), lettera L), 725 che definisce i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L. In SI: (i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a: (ii) trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e (iii) merci in transito internazionale; (iv) la riassicurazione e la retrocessione; (v) i servizi accessori del settore assicurativo; (vi) i prestiti di qualsiasi tipo; (vii) l'accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di soggetti giuridici nazionali e di imprenditori individuali; (viii) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e (ix) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo SERVIN.5.38 [Definizioni], lettera a), punto ii), lettera L), che definisce i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L. b) Servizi assicurativi e connessi Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In BG: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. In DE: se una compagnia di assicurazione straniera ha stabilito una succursale in Germania, può concludere in tale paese contratti di assicurazione relativi al trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania. Misure esistenti: DE: Luftverkehrsgesetz (LuftVG); e Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: 726 In ES: per la professione di attuario è prescritta la residenza o, in alternativa, un'esperienza di due anni. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In FI: la prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all'esistenza di una sede di attività permanente nell'UE. Solo gli assicuratori aventi sede centrale nell'Unione europea o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione). Misure esistenti: FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione straniere) (398/1995); Vakuutusyhtiölaki (legge sulle compagnie di assicurazione) (521/2008); Laki vakuutusten tarjoamisesta (legge sulla distribuzione assicurativa) (234/2018). In FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea. Misure esistenti: FR: Code des assurances. In HU: solo le persone giuridiche dell'UE e le succursali registrate in Ungheria possono fornire servizi assicurativi diretti. Misure esistenti: HU: legge LX del 2003. In IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea, fatta eccezione per i trasporti internazionali di merci importate in Italia. Prestazione transfrontaliera di servizi attuariali. Misure esistenti: IT: codice delle assicurazioni private, articolo 29 (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209); legge 194/1942 sulla professione di attuario. In PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da imprese/persone giuridiche dell'Unione europea. Solo le persone fisiche dell'Unione europea o le imprese in essa stabilite possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo. Misura esistente: PT: articolo 3 della legge 147/2015, articolo 8 della legge 7/2019. 727 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: in SK: i cittadini stranieri posso stabilire una compagnia di assicurazione sotto forma di società a responsabilità limitata da azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso succursali aventi la sede sociale nella Repubblica slovacca. In entrambi i casi l'autorizzazione è subordinata alla valutazione dell'autorità di vigilanza. Misure esistenti: SK: legge 39/2015 sulle assicurazioni. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In FI: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato di una compagnia di assicurazione che fornisce assicurazioni pensionistiche obbligatorie hanno la residenza nel SEE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia una licenza come succursale per prestare servizi di assicurazione pensionistica obbligatoria. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE. Per quanto riguarda le altre compagnie di assicurazione, la residenza nel SEE è prescritta per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE. L'agente generale di una compagnia di assicurazione del Regno Unito deve avere la propria residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la propria sede centrale nell'Unione europea. Misure esistenti: FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione straniere) (398/1995); Vakuutusyhtiölaki (legge sulle compagnie di assicurazione) (521/2008); Laki vakuutusedustuksesta (legge sull'intermediazione assicurativa) (570/2005); Laki vakuutusten tarjoamisesta (legge sulla distribuzione assicurativa) (234/2018); e Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie) (354/1997). c) Servizi bancari e altri servizi finanziari Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: L'UE: possono essere depositarie delle attività di fondi d'investimento solo le persone giuridiche aventi la propria sede sociale nell'Unione europea. Per l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni, compresi i fondi comuni d'investimento e, se consentito dal diritto nazionale, di società d'investimento, è prescritto lo stabilimento di una società di gestione specializzata avente la propria sede e la sede sociale nel medesimo Stato membro. 728 Misure esistenti: UE: direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM): e direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi. In EE: per l'accettazione di depositi sono prescritte l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione a norma della legislazione estone come società per azioni, società controllata o succursale. Misure esistenti: EE: Krediidiasutuste seadus (legge sugli istituti di credito) § 206 e §21. In SK: i servizi d'investimento possono essere prestati solo da società di gestione aventi forma giuridica di società per azioni con capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge. Misure esistenti: SK: legge 566/2001 sui valori mobiliari e sui servizi di investimento; e legge 483/2001 sulle banche. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione: In FI: almeno uno dei fondatori, dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato dei prestatori di servizi bancari, come pure la persona autorizzata a firmare a nome dell'istituto di credito, hanno la propria residenza permanente nel SEE. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE. Misure esistenti: FI: Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (legge sulle banche commerciali e altri istituti di credito sotto forma di società a responsabilità limitata) (1501/2001); Säästöpankkilaki (1502/2001) (legge sulle casse di risparmio); Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (1504/2001) (legge relativa a banche cooperative e altri istituti di credito sotto forma di banca cooperativa); Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978) (legge sulle società di credito ipotecario); Maksulaitoslaki (297/2010) (legge sugli istituti di pagamento); Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) (legge sulla gestione degli istituti esteri di pagamento in Finlandia); e Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007). 729 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: in IT: servizi dei "consulenti finanziari". Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro. Misure esistenti: IT: regolamento Consob n. 16190, del 29 ottobre 2007, concernente la disciplina degli intermediari, articoli da 91 a 111. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: In LT: solo le banche aventi la propria sede sociale o una succursale in Lituania, e autorizzate a prestare servizi d'investimento nel SEE, possono agire come depositarie del patrimonio dei fondi pensione. Almeno un dirigente dell'amministrazione di una banca deve parlare il lituano. Misure esistenti: LT: legge sulle banche della Repubblica di Lituania, del 30 marzo 2004, n. IX-2085, modificata dalla legge del 16 novembre 2017 n. XIII-729; legge sugli organismi d'investimento collettivo della Repubblica di Lituania, del 4 luglio 2003, n. IX- 1709, modificata dalla legge del 20 dicembre 2018 n. XIII-1872; legge sui sistemi di contribuzione volontaria per la pensione integrativa della Repubblica di Lituania, del 3 giugno 1999, n. VIII-1212 (riveduta nella legge del 20 dicembre 2012 n. XII-70); legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania, del 5 giugno 2003, n. IX-1596, ultima modifica il 17 ottobre 2019 n. XIII-2488; legge sugli istituti di pagamento della Repubblica di Lituania, del 10 dicembre 2009, n. XI-549 (nuova versione della legge: n. XIII-1093 del 17 aprile 2018). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In FI: per quanto riguarda i servizi di pagamento, possono essere prescritti la residenza o il domicilio in Finlandia. 730 Riserva n. 17 – Servizi sanitari e sociali Settore: servizi sanitari e sociali Classificazione industriale: CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. a) Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione: L'UE: per la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma. L'UE: per tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri e di ambulanza finanziati con fondi privati, e i servizi di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri. La partecipazione di operatori privati al circuito sanitario finanziato con fondi privati può essere subordinata a una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191). In AT, PL e SI: la prestazione di servizi di ambulanza finanziati con fondi privati (CPC 93192). In BE: lo stabilimento di servizi di ambulanza e di servizi di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93192, 93193). In BG, CY, CZ, FI, MT e SK: la prestazione di servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192, 93193). 731 In FI: la prestazione di altri servizi sanitari (CPC 93199). Misure esistenti: CZ: legge n. 372/2011 Sb. sui servizi di assistenza sanitaria e le condizioni della loro prestazione. FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni: In DE: la prestazione di servizi nell'ambito del sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri". Per accordare un trattamento migliore nel quadro di un accordo commerciale bilaterale per quanto riguarda la prestazione di servizi sociali e sanitari (CPC 93). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In DE: la proprietà degli ospedali finanziati con fondi privati e gestiti dalle forze armate tedesche. Per nazionalizzare altri ospedali essenziali finanziati con fondi privati (CPC 93110). In FR: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: in FR: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati (parte di CPC 9311). Misure esistenti: FR: Code de la Santé Publique. b) Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: l'UE, ad eccezione dell'HU: la prestazione transfrontaliera di servizi sanitari, servizi sociali e attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191). In HU: la prestazione transfrontaliera di tutti i servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, diversi dai servizi ospedalieri, che beneficiano di finanziamenti pubblici (CPC 9311, 93192, 93193). 732 c) Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni: L'UE: la prestazione di tutti i servizi sociali che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La partecipazione di operatori privati al circuito sociale finanziato da fondi privati può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro. In BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT e PT: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani. In CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK, e SI: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati. In DE: il sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri". Misure esistenti: FI: Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (legge sui servizi sociali privati) 922/2011. IE: legge sulla sanità del 2004 (S. 39); e legge sulla sanità del 1970 (e successive modifiche – S.61A). IT: legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria; e legge 8 novembre 2000, n. 328, Riforma dei servizi sociali. 733 Riserva n. 18 – Turismo e servizi connessi ai viaggi Settore: servizi di guida turistica, servizi sanitari e sociali Classificazione industriale: CPC 7472 Tipo di riserva: trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: In FR: prescrizione della cittadinanza di uno Stato membro per la prestazione di servizi di guida turistica. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita: in LT: nella misura in cui il Regno Unito consente ai cittadini lituani di prestare servizi di guida turistica, la Lituania consentirà ai cittadini del Regno Unito di prestare servizi di guida turistica alle stesse condizioni. 734 Riserva n. 19 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi Settore: servizi ricreativi, culturali e sportivi Classificazione industriale: CPC 962, 963, 9619, 964 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. a) Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: l'UE, ad eccezione dell'AT e, per gli investimenti, in LT: La prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali. In AT e LT: per lo stabilimento può essere prescritta una licenza o una concessione. b) Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: l'UE, ad eccezione di AT e SE: La prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: In CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI e SK: per quanto riguarda la prestazione di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche. In BG: la prestazione dei servizi di intrattenimento seguenti: circhi, parchi di divertimento e servizi d'attrazione analoghi, sale da ballo, discoteche, servizi dei maestri di danza e altri servizi di intrattenimento. 735 In EE: la fornitura di altri servizi di intrattenimento, eccetto per i servizi delle sale cinematografiche. In LT e LV: la prestazione di tutti i servizi di intrattenimento diversi dai servizi di gestione di cinema, teatri. In CY, CZ, LV, PL, RO e SK: la prestazione transfrontaliera di servizi sportivi e di altri servizi ricreativi. c) Agenzie di informazione e di stampa (CPC 962) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In FR: la partecipazione straniera in case editrici esistenti che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto della società. Lo stabilimento di agenzie di stampa del Regno Unito è subordinato alle condizioni stabilite nella regolamentazione interna. Lo stabilimento di agenzie di stampa da parte di investitori stranieri è subordinato alla reciprocità. Misure esistenti: FR: Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse; e Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In HU: per la prestazione di servizi delle agenzie di informazione e di stampa. d) Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: l'UE: Lo svolgimento di attività di giochi d'azzardo, che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i "gratta e vinci", i giochi d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, servizi di scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza od organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio. 736 Riserva n. 20 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto Settore: servizi di trasporto Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. a) Trasporto marittimo – Qualsiasi altra attività commerciale svolta a partire da una nave Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: L'UE: La cittadinanza dell'equipaggio su una nave marittima o una nave per la navigazione interna. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione: l'UE, eccetto LV e MT: solo le persone fisiche o giuridiche dell'UE possono registrare una nave e gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento (si applica per tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, compresi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca; il trasporto internazionale passeggeri e merci (CPC 721); e i servizi ausiliari del trasporto marittimo). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: a MT: esistono diritti esclusivi per il collegamento marittimo tra Malta e l'Europa continentale via Italia (CPC 7213, 7214, parte di 742, 745, parte di 749). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: in SK: gli investitori stranieri devono avere la propria sede principale nella Repubblica slovacca per richiedere una licenza che consenta loro di prestare un servizio (CPC 722). 737 b) Servizi ausiliari del trasporto marittimo Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: L'UE: La prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio. Si precisa che, indipendentemente dai criteri applicabili all'immatricolazione delle navi in uno Stato membro dell'Unione europea, quest'ultima si riserva il diritto di esigere che unicamente le navi immatricolate nei registri nazionali di Stati membri dell'Unione europea possano prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio (CPC 7452). L'UE, ad eccezione di LT e LV: solo le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea possono prestare servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: in LT: solo le persone giuridiche lituane o le persone giuridiche di uno Stato membro dell'Unione europea con succursali in Lituania che dispongono di un certificato rilasciato dall'amministrazione lituana per la sicurezza marittima possono prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta (CPC 7214, 7452). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: in BE: i servizi di movimentazione merci possono essere prestati solo da lavoratori accreditati, ammessi a lavorare nelle aree portuali designate con regio decreto (CPC 741). Misure esistenti: BE: Loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire; Arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence; Arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d'une organisation d'employeur (Anvers); Arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Gand); Arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Zeebrugge); Arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d'une organisation d'employeur (Ostende); e Arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel que modifié. c) Servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, 738 prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale, trattamento della nazione più favorita: L'UE: Servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne. d) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: Nell'UE: trasporto ferroviario di passeggeri (CPC 7111). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale: Nell'UE: trasporto ferroviario di merci (CPC 7112). In LT: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono oggetto di monopolio di Stato (CPC 86764, 86769, parte di 8868). In SE (solo relativamente all'accesso al mercato): i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono subordinati a una verifica della necessità economica nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 86764, 86769, parte di 8868). Misure esistenti: UE: direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. SE: legge sul piano regolatore (2010:900). e) Trasporto su strada (trasporto passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma) e servizi ausiliari del trasporto su strada Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: L'UE: per i servizi di trasporto su strada di cui alla rubrica terza [Trasporto su strada], titoli I [Trasporto di merci su strada] e II [Trasporto di passeggeri su strada], della parte seconda [Commercio, trasporti e pesca] e all'allegato ROAD-1 [Trasporto di merci su strada]. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione: L'UE: per i servizi di trasporto su strada di cui alla rubrica terza [Trasporto su strada], titoli I [Trasporto di merci su strada] e II [Trasporto di passeggeri su strada], della parte seconda [Commercio, trasporti e pesca] e all'allegato ROAD-1 [Trasporto di merci su strada]: limitare la prestazione di servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea da parte di investitori stranieri stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea (CPC 712). 739 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: L'UE: per i servizi di trasporto su strada di cui alla rubrica terza [Trasporto su strada], titoli I [Trasporto di merci su strada] e II [Trasporto di passeggeri su strada], della parte seconda [Commercio, trasporti e pesca] e all'allegato ROAD-1 [Trasporto di merci su strada]: i) prescrivere lo stabilimento e limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto su strada (CPC 712); ii) limitare la prestazione di servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea da parte di investitori stranieri stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea (CPC 712); iii) ai servizi di taxi nell'Unione europea può essere applicata una verifica della necessità economica fissando un limite al numero dei prestatori di servizi. Criteri principali: domanda locale conformemente alla legislazione applicabile (CPC 71221). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: in BE: il numero massimo di licenze può essere stabilito per legge (CPC 71221). In IT: ai servizi di limousine si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro. Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro. Alla prestazione di servizi di trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712). In BG, DE: per il trasporto passeggeri e il trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a persone fisiche dell'Unione e a persone giuridiche dell'Unione aventi la propria sede centrale nell'Unione. (CPC 712). A MT: per il servizio pubblico di trasporto effettuato con autobus: l'intera rete è oggetto di una concessione che comprende un accordo riguardante gli obblighi di servizio pubblico per far fronte alle necessità di determinati settori sociali (quali studenti e anziani) (CPC 712). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In FI: per prestare servizi di trasporto su strada è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero (CPC 712). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: 740 In FR: la prestazione di servizi di autobus interurbani (CPC 712). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: in ES: per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, ai servizi di cui alla CPC 7122 si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale. Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro. In SE: i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto su strada sono subordinati a una verifica della necessità economica, nel caso di prestatori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 6112, 6122, 86764, 86769, parte di 8867). In SK: al trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In BG: per prescrivere lo stabilimento per i servizi di supporto al trasporto su strada (CPC 744). Misure esistenti: UE: regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada; e regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006. FI: Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (legge sul trasporto commerciale su strada) 693/2006; Laki liikenteen palveluista (legge sui servizi di trasporto) 320/2017; Ajoneuvolaki (legge sui veicoli) 1090/2002. IT: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modifiche), Nuovo codice della strada, articolo 85; decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, Trasporto su strada di viaggiatori, articolo 8; legge 15 gennaio 1992, n. 21, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea; legge 11 agosto 2003, n. 218, Trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, articolo 1; e legge 10 aprile 1981, n. 151, legge quadro sui trasporti pubblici locali. 741 SE: legge sul piano regolatore (2010:900). f) Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: L'UE: la fornitura di servizi di trasporto nello spazio e la fornitura di servizi di noleggio di veicoli spaziali (CPC 733, parte di 734). g) Trattamento della nazione più favorita Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita: - trasporto (cabotaggio) diverso dal trasporto marittimo In FI: concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri che esonerano le navi battenti bandiera straniera di un altro paese specifico o i veicoli immatricolati all'estero dal divieto generale di praticare il cabotaggio (compreso il trasporto combinato strada e rotaia) in Finlandia su base di reciprocità (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 722); - servizi di supporto al trasporto marittimo In BG: nella misura in cui il Regno Unito consente ai prestatori di servizi bulgari di prestare servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, la Bulgaria permetterà ai prestatori di servizi del Regno Unito di prestare alle stesse condizioni servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute (parte di CPC 741, parte di 742); - noleggio o leasing di navi In DE: il noleggio di navi straniere da parte di clienti residenti in Germania può essere subordinato a una condizione di reciprocità (CPC 7213, 7223, 83103); - Trasporto su strada e su rotaia L'UE si riserva di: accordare un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada (compreso il trasporto combinato – strada o rotaia) e del trasporto passeggeri, concluso tra l'Unione o gli Stati membri e un paese terzo (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Tale trattamento può: 742 a) riservare o limitare la prestazione dei pertinenti servizi di trasporto tra le parti contraenti o sul loro territorio ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente121; o b) prevedere l'esenzione fiscale per tali veicoli; - trasporto su strada In BG: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di tali tipi di servizi di trasporto e ne specificano i termini e le condizioni, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali nel territorio della Bulgaria o attraverso le sue frontiere (CPC 7121, 7122, 7123). In CZ: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica ceca verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123). In ES: l'autorizzazione per lo stabilimento di una presenza commerciale in Spagna può essere rifiutata a prestatori di servizi il cui paese d'origine non accorda un effettivo accesso al mercato ai prestatori di servizi spagnoli (CPC 7123). Misure esistenti: Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. In HR: misure applicate in forza di accordi, esistenti o futuri, relativi al trasporto internazionale su strada e che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Croazia verso le parti interessate (CPC 7121, 7122, 7123). In LT: misure adottate in forza di accordi bilaterali che fissano le disposizioni per i servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi il transito bilaterale e altre autorizzazioni di trasporto per i servizi di trasporto verso, attraverso e in uscita dal territorio della Lituania verso le parti contraenti interessate, nonché le imposte e i pedaggi stradali (CPC 7121, 7122, 7123). In SK: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica slovacca verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123); - trasporto ferroviario In BG, CZ e SK: per accordi esistenti o futuri e che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative, nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori della Bulgaria, della Cechia e della Slovacchia e tra i paesi interessati (CPC 7111, 7112); 121 Per quanto concerne l'Austria, la parte della deroga alla clausola di trattamento della nazione più favorita riguardante i diritti di traffico interessa tutti i paesi con cui esistono, o potranno esistere in futuro, accordi bilaterali o di altro tipo relativi al trasporto su strada. 743 - Trasporto aereo - servizi ausiliari del trasporto aereo L'UE: Concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi di assistenza a terra. - Trasporto su strada e su rotaia In EE: in caso di concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore dei trasporti internazionali su strada (compresi i trasporti combinati strada o rotaia), riserva o limitazione della prestazione di servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dall'Estonia verso le parti contraenti ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente, e si prevede l'esenzione fiscale per tali veicoli (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 721); - tutti i servizi di trasporto passeggeri e merci, diversi dal trasporto marittimo e aereo In PL: nella misura in cui il Regno Unito consente la prestazione di servizi di trasporto in entrata e nel territorio del Regno Unito da parte di prestatori di servizi di trasporto passeggeri e merci polacchi, la Polonia consentirà la prestazione di servizi di trasporto passeggeri e merci da parte di prestatori di servizi di trasporto del Regno Unito in entrata e nel territorio polacco alle stesse condizioni. 744 Riserva n. 21 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico Settore: agricoltura, caccia, silvicoltura; pesca, acquacoltura, servizi connessi alla pesca; raccolta, depurazione e distribuzione di acqua Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 011, ISIC rev. 3.1 012, ISIC rev. 3.1 013, ISIC rev. 3.1 014, ISIC rev. 3.1 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza; ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. a) Agricoltura, caccia e silvicoltura Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In HR: attività agricole e venatorie. In HU: attività agricole (ISIC rev. 3.1 011, 3.1 012, 3.1 013, 3.1 014, 3.1 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza). Misure esistenti: HR: legge sui terreni agricoli (GU 20/18, 115/18, 98/19). b) Pesca, acquacoltura e servizi connessi alla pesca (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale: L'UE: 1. in particolare nel quadro della politica comune della pesca e degli accordi di pesca con un paese terzo, relativamente all'accesso a risorse biologiche e zone di pesca situate nelle acque marittime poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri e al relativo uso, o ai diritti di pesca derivanti da una licenza di pesca di uno Stato membro, si riserva tra l'altro di: 745 a) disciplinare lo sbarco delle catture effettuate da navi battenti bandiera del Regno Unito o di un paese terzo in relazione ai contingenti ad essi assegnati oppure, solo in rapporto alle navi battenti bandiera di uno Stato membro, di imporre che una quota delle catture totali sia sbarcata in porti dell'Unione; b) determinare la dimensione minima di una società affinché possa mantenere pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale; c) accordare un trattamento differenziato in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri in materia di pesca; e d) imporre che l'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato membro sia composto di cittadini degli Stati membri. 2. Un peschereccio è legittimato a battere bandiera di uno Stato membro solo se: a) esso è interamente di proprietà di: i) società registrate nell'Unione; o ii) cittadini di uno Stato membro; b) la sua gestione corrente è diretta e controllata dall'interno dell'Unione; e c) il noleggiatore, gestore o operatore della nave è una società costituita nell'Unione o è un cittadino di uno Stato membro. 3. Solo a navi battenti bandiera di uno Stato membro può essere concessa una licenza di pesca commerciale che accorda il diritto di pesca nelle acque territoriali di uno Stato membro. 4. La creazione di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne. 5. Il punto 1, lettere a), b) e c) (salvo che con riferimento al trattamento della nazione più favorita) e d), il punto 2, lettera a) i), e lettere b) e c), e il punto 3 si applicano solo alle misure applicabili a navi o imprese indipendentemente dalla cittadinanza degli effettivi titolari. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: In FR: i cittadini di paesi terzi non possono partecipare al demanio marittimo francese per l'allevamento di pesci, crostacei o la coltura di alghe. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In BG: le catture marine e fluviali in acque marittime interne e nelle acque territoriali della Bulgaria sono effettuate da navi battenti bandiera della Bulgaria. Una nave straniera può esercitare la pesca commerciale nella zona economica esclusiva solo sulla base di un accordo tra la Bulgaria e lo Stato di bandiera. Quando attraversano la zona economica esclusiva di pesca, i pescherecci stranieri non possono mantenere gli attrezzi da pesca in funzione. 746 c) Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: l'UE: per le attività che comprendono i servizi relativi alla raccolta, alla depurazione e alla distribuzione di acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche. 747 Riserva n. 22 – Attività connesse all'energia Settore: produzione di energia e servizi connessi Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, parte di 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887. Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. a) Servizi energetici generali (ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, parte di 403, 41; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (diversi dai servizi di consulenza)) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: L'UE: qualora uno Stato membro consenta che un sistema di trasmissione del gas o dell'energia elettrica o un sistema di trasporto mediante oleodotti e gasdotti sia di proprietà straniera, per quanto riguarda le imprese del Regno Unito controllate da persone fisiche o giuridiche di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione di petrolio, gas naturale o energia elettrica, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione nel suo complesso o di un singolo Stato membro. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza prestati come servizi connessi alla distribuzione di energia. La presente riserva non si applica a HR, HU e LT (per LT, solo CPC 7131) per quanto riguarda il trasporto di combustibili mediante condotte, né alla LV per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di energia, né alla SI per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di gas (ISIC rev. 3.1 401, 402, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza). A CY: per la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati nella misura in cui l'investitore sia controllato da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenti più del 5 % delle importazioni dell'Unione di petrolio o di gas naturale, nonché in relazione alla produzione di gas, alla distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte per conto proprio, alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica, al trasporto di combustibili mediante condotte, ai servizi connessi alla distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica diversi dai servizi di consulenza, ai servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, ai servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica e gas non in bombole. Per i servizi 748 connessi all'energia elettrica si applicano le condizioni di cittadinanza e di residenza. (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 613, 62271, 63297, 7131 e 887 diversi dai servizi di consulenza). In FI: le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione di energia e di vapore e acqua calda. In FI: le restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per l'importazione di gas naturale e per la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda. Attualmente esistono diritti esclusivi e monopoli naturali (ISIC rev. 3.1 40, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza). In FR: i sistemi di trasmissione del gas e dell'energia elettrica e di trasporto di petrolio e gas mediante condotte (CPC 7131). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: in BE: i servizi di distribuzione di energia e i servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887 diversi dai servizi di consulenza). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale: In BE: per i servizi di trasmissione dell'energia, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il BE ha conferito diritti esclusivi. È prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione (ISIC rev. 3.1 4010, CPC 71310). In BG: per i servizi connessi alla distribuzione di energia (parte di CPC 88). In PT: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas, il trasporto di combustibili mediante condotte, i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica e di gas non in bombole nonché i servizi connessi alla distribuzione di energia elettrica e di gas naturale. Le concessioni per i settori dell'energia elettrica e del gas sono affidate soltanto a società a responsabilità limitata con sede centrale e direzione effettiva in PT (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 7131, 7422, 887 diversi dai servizi di consulenza). In SK: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi, la produzione e la distribuzione di vapore e acqua calda, il trasporto di combustibili mediante condotte, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica, vapore e acqua calda, e per i servizi connessi alla distribuzione di energia, compresi i servizi prestati nei settori dell'efficienza energetica, dei risparmi energetici e della diagnostica energetica, è prescritta un'autorizzazione. Si applica una verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo. Per tutte queste attività l'autorizzazione può essere concessa solo a una persona fisica residente in via permanente nel SEE o a una persona giuridica del SEE. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: in BE: ad eccezione dell'estrazione di minerali metalliferi e di altre attività estrattive, alle imprese controllate da persone fisiche o giuridiche di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio, gas naturale o energia elettrica può essere vietato di 749 assumere il controllo dell'attività. È prescritta la costituzione in società (non succursali) (ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, parte di 4010, parte di 4020, parte di 4030). Misure esistenti: UE: direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; e direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE. BG: legge sull'energia. CY: leggi sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2003, legge 122(I)/2003 e successive modifiche; leggi sulla regolamentazione del mercato del gas del 2004, legge 183(I)/2004 e successive modifiche; legge sul petrolio (oleodotti), capo 273; legge sul petrolio, capo 272, e successive modifiche; e leggi del 2003 sulle specifiche riguardanti il petrolio e i combustibili, legge 148(I)/2003 e successive modifiche. . FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000); Sähkömarkkinalaki (legge sul mercato dell'energia elettrica) (386/1995); e Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017). FR: Code de l'énergie. PT: decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre – Gas naturale; decreto legge 215- A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica; e decreto legge 31/2006, 15 febbraio – Petrolio greggio/prodotti petroliferi. SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di Stato; legge 569/2007 sull'attività geologica; legge 251/2012 sull'energia; e legge 657/2004 sull'energia termica. b) Energia elettrica (ISIC rev. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (diversi dai servizi di consulenza)) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: in FI: l'importazione di energia elettrica. Per quanto riguarda il commercio transfrontaliero, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica. 750 In FR: solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da Electricité de France (EDF) sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In BG: per la produzione di energia elettrica e la produzione di calore. In PT: le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica sono svolte in regime di concessione esclusiva di servizio pubblico. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: in BE: per ottenere un'autorizzazione individuale alla produzione di energia elettrica con una capacità pari o superiore a 25 MW è necessario lo stabilimento nell'Unione o in un altro Stato che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente. La produzione di energia elettrica in acque territoriali del BE è subordinata al rilascio di una concessione e alla costituzione di una joint venture con una persona giuridica dell'Unione o con una persona giuridica di un paese che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, in particolare per quanto riguarda le condizioni inerenti all'autorizzazione e alla selezione. La persona giuridica dovrebbe inoltre avere la propria amministrazione centrale o la propria sede centrale in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese che soddisfi i criteri summenzionati e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente. Per la costruzione di elettrodotti che collegano la produzione offshore alla rete di trasmissione Elia è prescritta l'autorizzazione e la società deve soddisfare le condizioni precedentemente specificate, eccetto per il requisito relativo alla joint venture. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale: in BE: un'autorizzazione è necessaria per la fornitura di energia elettrica mediante intermediario a clienti stabiliti in BE e collegati alla rete nazionale o a una linea diretta con tensione nominale superiore a 70 000 volt. L'autorizzazione può essere concessa solo a una persona fisica o giuridica del SEE. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: In FR: per la produzione di energia elettrica. Misure esistenti: BE: Arrêté Royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes; 751 Arrêté Royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer; Arrêté Royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge; Arrêté royal relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci e Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000); Sähkömarkkinalak (legge sul mercato dell'energia elettrica) 588/2013; e Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017). FR: Code de l'énergie. PT: decreto legge 215-A/2012; e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica. c) Combustibili, gas naturale, petrolio greggio o prodotti petroliferi (ISIC rev. 3.1 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887 (diversi dai servizi di consulenza)) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: in FI: impedire per motivi di sicurezza energetica che persone fisiche o giuridiche straniere controllino o detengano la proprietà di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) (comprese le parti utilizzate per il deposito o la rigassificazione del GNL). In FR: per motivi di sicurezza energetica nazionale, solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da ENGIE sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione del gas. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: in BE: per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il Belgio ha conferito diritti esclusivi. Per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas è prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione (parte di CPC 742). In BG: per il trasporto mediante condotte, il deposito e il magazzinaggio di petrolio e gas naturale, compresa la trasmissione di transito (CPC 71310, parte di CPC 742). 752 In PT: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (gas naturale). Inoltre le concessioni riguardanti la trasmissione, la distribuzione e il deposito sotterraneo di gas naturale e i terminali di arrivo, deposito e rigassificazione del GNL sono aggiudicate mediante appalti pubblici (CPC 7131, CPC 7422). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: in BE: per il trasporto mediante condotte di gas naturale e di altri combustibili è prescritta un'autorizzazione. L'autorizzazione è concessa unicamente a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro (conformemente all'articolo 3 dell'AR del 14 maggio 2002). Qualora l'autorizzazione sia richiesta da una società: a) tale società deve essere stabilita conformemente al diritto del Belgio, o di un altro Stato membro, oppure di un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; e b) la società deve avere la propria sede centrale amministrativa, lo stabilimento principale o la sede in uno Stato membro oppure in un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, purché l'attività di tale stabilimento o sede centrale costituisca un collegamento effettivo e permanente con l'economia del paese in questione (CPC 7131). In BE: in generale la fornitura di gas naturale a clienti (consumatori e società di distribuzione il cui consumo combinato complessivo di gas derivante da tutti i punti di approvvigionamento sia pari almeno a un milione di metri cubi l'anno) stabiliti in Belgio è subordinata a un'autorizzazione individuale rilasciata dal ministro, salvo nel caso in cui il fornitore sia una società di distribuzione che utilizza la propria rete di distribuzione. L'autorizzazione può essere concessa solo a persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea. A CY: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte nonché la vendita al dettaglio di olio combustibile e gas in bombole diverse dalle vendite per corrispondenza (CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In HU: per la prestazione di servizi di trasporto mediante condotte è prescritto lo stabilimento. I servizi possono essere prestati mediante un contratto di concessione stipulato con lo Stato o con l'autorità locale. La prestazione di tale servizio è disciplinata dalla legge ungherese sulle concessioni (CPC 7131). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: In LT: per il trasporto di combustibili mediante condotte e i servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dai combustibili. 753 Misure esistenti: BE: Arrêté Royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations; e Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (articolo 8.2). BG: legge sull'energia. CY: leggi sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2003, legge 122(I)/2003 e successive modifiche; leggi sulla regolamentazione del mercato del gas del 2004, legge 183(I)/2004 e successive modifiche; legge sul petrolio (oleodotti), capo 273; legge sul petrolio, capo 272, e successive modifiche; e leggi del 2003 sulle specifiche riguardanti il petrolio e i combustibili, legge 148(I)/2003 e successive modifiche. FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000); e Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017). FR: Code de l'énergie. HU: legge XVI del 1991 sulle concessioni. LT: legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973. PT: decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre – Gas naturale; decreto legge 215- A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica; e decreto legge 31/2006, 15 febbraio – Petrolio greggio/prodotti petroliferi. d) Nucleare (ISIC rev. 3.1 12, 3.1 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, parte di 4010, CPC 887) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: in DE: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale: in AT e FI: per la produzione, la trasformazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare. In BE: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare. 754 Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni: in HU e SE: per la trasformazione di combustibili nucleari e la generazione di energia elettrica nucleare. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione: In BG: per la trasformazione e il commercio di materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati, la manutenzione e la riparazione di attrezzature e sistemi negli stabilimenti di produzione dell'energia nucleare, il trasporto di tali materiali e dei residui della loro lavorazione o l'uso delle radiazioni ionizzanti, nonché per tutti gli altri servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici (compresi servizi tecnici e di consulenza, servizi relativi al software ecc.). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: In FR: tali attività devono rispettare gli obblighi di un accordo Euratom. Misure esistenti: AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (legge costituzionale "Austria senza energia nucleare"), BGBl. I Nr. 149/1999. BG: legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare. FI: Ydinenergialaki (legge sull'energia nucleare) (990/1987). HU: legge CXVI del 1996 sull'energia nucleare; e decreto governativo n. 72/2000 sull'energia nucleare. SE: codice ambientale svedese (1998:808); e legge sulle attività nel campo della tecnologia nucleare (1984:3). 755 Riserva n. 23 – Altri servizi non compresi altrove Settore: altri servizi non compresi altrove Classificazione industriale: CPC 9703, parte di CPC 612, parte di CPC 621, parte di CPC 625, parte di 85990 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. a) Servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri (CPC 9703) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale: in FI: i servizi di cremazione e la gestione/manutenzione di cimiteri e tombe possono essere prestati solo dallo Stato e da comuni, parrocchie, comunità religiose oppure fondazioni o società senza scopo di lucro. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: in DE: solo le persone giuridiche di diritto pubblico possono gestire un cimitero. Creazione e gestione di cimiteri e servizi connessi ai servizi funerari. In PT: per prestare servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la presenza commerciale. Per diventare un dirigente tecnico di enti che prestano servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la cittadinanza del SEE. In SE: monopolio della Chiesa di Svezia o dell'autorità locale per i servizi di cremazione e funerari. A CY e in SI: servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri. Misure esistenti: FI: Hautaustoimilaki (legge sui servizi funerari) (457/2003). PT: decreto legge 10/2015, del 16 gennaio, alterado p/ Lei 15/2018, 27 março. 756 SE: Begravningslag (1990:1144) (legge sulle sepolture); Begravningsförordningen (1990:1147) (ordinanza sulle sepolture). b) Altri servizi alle imprese Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato: in FI: per prestare servizi di identificazione elettronica è prescritto lo stabilimento in Finlandia o in un altro paese del SEE. Misure esistenti: FI: Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (legge sull'identificazione e la firma elettroniche) 617/2009. c) Nuovi servizi Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: L'UE: per la prestazione di nuovi servizi, diversi da quelli rientranti nella classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC), 1991. 757 Elenco del Regno Unito Riserva n. 1 – Tutti i settori Riserva n. 2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario) Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici) Riserva n. 4 – Servizi alle imprese (servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie) Riserva n. 5 – Servizi alle imprese (servizi di collocamento) Riserva n. 6 – Servizi alle imprese (servizi di investigazione) Riserva n. 7 – Servizi alle imprese (altri servizi alle imprese) Riserva n. 8 – Servizi di istruzione Riserva n. 9 – Servizi finanziari Riserva n. 10 – Servizi sanitari e sociali Riserva n. 11 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi Riserva n. 12 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto Riserva n. 13 – Pesca, approvvigionamento idrico Riserva n. 14 – Attività connesse all'energia Riserva n. 15 – Altri servizi non compresi altrove 758 Riserva n. 1 – Tutti i settori Settore: Tutti i settori Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale obblighi per i servizi giuridici Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e quadri normativi Descrizione: Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. (a) Presenza commerciale Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: i servizi considerati di pubblica utilità a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli pubblici o a diritti esclusivi concessi a operatori privati. I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Su tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, ad esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi di pubblica utilità esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilarne un elenco dettagliato ed esauriente per ogni settore. La presente riserva non si applica alle telecomunicazioni e ai servizi informatici e affini. (b) trattamento della nazione più favorita Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi: Concessione di un trattamento differenziato in forza di trattati internazionali in materia di investimenti o di altri accordi commerciali in vigore o firmati prima dell'entrata in vigore del presente accordo. Concessione di un trattamento differenziato in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri a un paese che: (i) crea un mercato interno dei servizi e degli investimenti; (ii) concede il diritto di stabilimento; o (iii) prescrive il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici. Per mercato interno relativo ai servizi e allo stabilimento si intende una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone. 759 Per diritto di stabilimento si intende l'obbligo di eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli allo stabilimento nelle parti dell'accordo di integrazione economica regionale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento deve comportare il diritto dei cittadini nazionali delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nazionali nel diritto nazionale del paese in cui si attua lo stabilimento. Per ravvicinamento delle legislazioni si intende: (i) l'allineamento della legislazione di una o più parti dell'accordo di integrazione economica regionale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) di tale accordo; o (ii) l'integrazione della legislazione comune nel diritto nazionale delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale. L'allineamento o l'integrazione avvengono, e si ritengono avvenuti, solo nel momento in cui sono recepiti nel diritto della parte (o delle parti) dell'accordo di integrazione economica regionale. Concessione di un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento ai cittadini o alle imprese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri tra il Regno Unito e qualsiasi dei paesi o principati seguenti: Andorra, Monaco, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. (c) Armi, munizioni e materiale bellico Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: produzione, distribuzione o commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Il materiale bellico è limitato ai prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per uso militare in relazione allo svolgimento di attività belliche o di difesa. 760 Riserva n. 2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario) Settore – sottosettore: Servizi professionali – servizi giuridici, servizi di revisione dei conti Classificazione industriale: parte di CPC 861, parte di 87902, parte di 862 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale obblighi per i servizi giuridici Capo: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e quadri normativi Descrizione: (a) Servizi giuridici Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, alta dirigenza e consigli di amministrazione, trattamento nazionale, scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale e quadri normativi – Obblighi legati ai servizi giuridici: Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi di consulenza giuridica e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche quali notai e riguardanti i servizi prestati da ufficiali giudiziari (parte di CPC 861, parte di 87902). (b) Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale: Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti. Misure esistenti: Companies Act 2006 (legge sulle società del 2006) 761 Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici) Settore: servizi professionali sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti Classificazione industriale: CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. (a) Servizi medici e dentistici; servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (CPC 63211, 85201, 9312, 9319) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: Lo stabilimento dei medici nel quadro del National Health Service (servizio sanitario nazionale) è subordinato alla pianificazione degli operatori del settore (CPC 93121, 93122). Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale: Per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi è prescritta la residenza. Tali servizi possono essere prestati soltanto da persone fisiche effettivamente presenti sul territorio del Regno Unito (CPC 9312, parte di 93191). La prestazione transfrontaliera di servizi medici, dentistici e ostetrici e servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191). Per i prestatori di servizi non fisicamente presenti nel territorio del Regno Unito (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191). (b) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale: La vendita per corrispondenza è possibile soltanto dal Regno Unito; pertanto per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di specifici prodotti medicali al pubblico nel Regno Unito è prescritto lo stabilimento nel Regno Unito. 762 Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale: La vendita al dettaglio transfrontaliera di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e altri servizi prestati dai farmacisti. 763 Riserva n. 4 – Servizi alle imprese (servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie) Settore – sottosettore: servizi alle imprese - servizi delle agenzie di riscossione, servizi di informazioni creditizie Classificazione industriale: CPC 87901, 87902 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale presenza locale Capo: scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di agenzie di riscossione e di servizi di informazioni creditizie. 764 Riserva n. 5 – Servizi alle imprese (servizi di collocamento) Settore – sottosettore: servizi alle imprese – servizi di collocamento Classificazione industriale: CPC 87202, 87204, 87205, 87206, 87209 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. La prestazione di servizi di collocamento di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209). Prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione di servizi transfrontalieri di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori. 765 Riserva n. 6 – Servizi alle imprese (servizi di investigazione) Settore – sottosettore: servizi alle imprese – servizi di investigazione Classificazione industriale: CPC 87301 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di investigazione (CPC 87301). 766 Riserva n. 7 – Servizi alle imprese (altri servizi alle imprese) Settore – sottosettore: servizi alle imprese – altri servizi alle imprese Classificazione industriale: CPC 86764, 86769, 8868, parte di 8790 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. (a) Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868) Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale: Prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario dall'esterno del proprio territorio. Prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne dall'esterno del proprio territorio. Prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi marittime dall'esterno del proprio territorio. Prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti dall'esterno del proprio territorio (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868). Solo gli organismi riconosciuti autorizzati dal Regno Unito possono svolgere le ispezioni prescritte dalla normativa e la certificazione delle navi per conto del Regno Unito. Può esistere l'obbligo di stabilimento. Misure esistenti: Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi come mantenuto nel diritto del Regno Unito dallo European Union (Withdrawal) Act 2018 e come modificato dai Merchant Shipping (Recognised Organisations) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019. 767 (b) Altri servizi alle imprese connessi all'aviazione Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita: Concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi seguenti: (i) servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili; (ii) noleggio o leasing di aeromobili senza equipaggio; (iii) servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS); (iv) seguenti servizi prestati con aeromobile con equipaggio nel rispetto delle norme e regolamentazioni di ciascuna parte che disciplinano l'ammissione degli aeromobili nel rispettivo territorio, la partenza da esso e l'esercito al suo interno: lotta aerea antincendio, addestramento al volo, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; e (v) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo. 768 Riserva n. 8 – Servizi di istruzione Settore: servizi di istruzione Classificazione industriale: CPC 92 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. Tutti i servizi nel settore dell'istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un sostegno statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati. Laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. La prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, vale a dire diversi da quelli classificati come servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e degli adulti (CPC 929). 769 Riserva n. 9 – Servizi finanziari Settore: servizi finanziari Classificazione industriale: Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. (a) Tutti i servizi finanziari Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato: Prescrivere che un prestatore di servizi finanziari, diverso da una succursale, assuma una forma giuridica specifica, su base non discriminatoria, quando si stabilisce nel Regno Unito. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita: concessione di un trattamento differenziato a un investitore o a un prestatore di servizi finanziari di un paese terzo in forza di un qualsivoglia trattato internazionale bilaterale o multilaterale in materia di investimenti o di qualsivoglia altro accordo commerciale. (b) Servizi assicurativi e connessi Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: Per la prestazione di servizi assicurativi e connessi, eccetto per: i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a: - trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e - merci in transito internazionale; ii) la riassicurazione e la retrocessione; e iii) i servizi accessori del settore assicurativo. 770 (c) Servizi bancari e altri servizi finanziari Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale: Solo le imprese con sede sociale nel Regno Unito possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento. L'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni, compresi i fondi di investimento e, se consentito dal diritto nazionale, di società d'investimento, è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata con sede centrale e sede sociale nel Regno Unito. Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: Per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per: i) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e ii) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti all'articolo SERVIN.5.38 [Definizioni], lettera a), punto ii), lettera L), che definisce i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L. 771 Riserva n. 10 – Servizi sanitari e sociali Settore: servizi sanitari e sociali Classificazione industriale: CPC 931, diversi da 9312, parte di 93191 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. (a) Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 931, diversi da 9312, parte di 93191) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione: Per la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati. Tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri. La partecipazione di operatori privati al circuito sanitario finanziato con fondi privati può essere subordinata a una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191). (b) Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale: Prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio dei prestatori di servizi e limitare la prestazione transfrontaliera di tali servizi dall'esterno del proprio territorio, la prestazione transfrontaliera di servizi sociali dall'esterno del proprio territorio, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un sistema pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di sicurezza sociale. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, 772 personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191). (c) Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni: La prestazione di tutti i servizi sociali che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La partecipazione di operatori privati al circuito sociale finanziato da fondi privati può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro. La prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani. 773 Riserva n. 11 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi Settore: servizi ricreativi, culturali e sportivi Classificazione industriale: CPC 963, 9619, 964 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. (a) Biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963) La prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali. (b) Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492) La prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche. (c) Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492) Lo svolgimento di attività di giochi d'azzardo, che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i "gratta e vinci", i giochi d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, servizi di scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza od organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio. 774 Riserva n. 12 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto Settore: servizi di trasporto Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. (a) Trasporto marittimo – Qualsiasi altra attività commerciale svolta a partire da una nave Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale: La cittadinanza dell'equipaggio su una nave marittima o una nave per la navigazione interna. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione: Ai fini della registrazione di una nave e dell'esercizio di una flotta battente bandiera del Regno Unito (tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, comprese la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca; il trasporto internazionale passeggeri e merci (CPC 721); e i servizi ausiliari del trasporto marittimo). Questa riserva non si applica alle persone giuridiche costituite nel Regno Unito che hanno un legame effettivo e continuo con la sua economia. (b) Servizi ausiliari del trasporto marittimo Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale: La prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio. Si precisa che, indipendentemente dai criteri applicabili all'immatricolazione delle navi nel Regno Unito, quest'ultimo si riserva il diritto di esigere che unicamente le navi immatricolate nei registri nazionali del Regno Unito possano prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio (CPC 7452). Solo le navi battenti bandiera del Regno Unito possono prestare servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214). 775 (c) Servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita: Servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne. (d) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale: trasporto ferroviario di passeggeri (CPC 7111). Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale: trasporto ferroviario di merci (CPC 7112). (e) Trasporto su strada (trasporto passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma) e servizi ausiliari del trasporto su strada Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale: Per i servizi di trasporto su strada di cui alla parte seconda (Economia e commercio), titolo XII (Trasporti), capi 3 e 4, e all'allegato ROAD-1 del capo 3. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale: Per i servizi di trasporto su strada non contemplati dalla parte seconda (Economia e commercio), titolo XII (Trasporti), capi 3 e 4, e dall'allegato ROAD-1 del capo 3: (i) prescrivere lo stabilimento e limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto su strada (CPC 712); (ii) ai servizi di taxi nel Regno Unito può essere applicata una verifica della necessità economica fissando un limite al numero dei prestatori di servizi. Criteri principali: domanda locale conformemente alla legislazione applicabile (CPC 71221). Misure esistenti: regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, come mantenuto nel diritto del Regno Unito dallo European Union (Withdrawal) Act 2018 e come modificato dai Licensing of Operators and International Road Haulage (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019; 776 regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, come mantenuto nel diritto del Regno Unito dallo European Union (Withdrawal) Act 2018 e come modificato dai Licensing of Operators and International Road Haulage (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019; e regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006, come mantenuto nel diritto del Regno Unito dallo European Union (Withdrawal) Act 2018 e come modificato dalle Common Rules for Access to the International Market for Coach and Bus Services (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. (f) Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale: Servizi di trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali (CPC 733, parte di 734). (g) Deroghe al trattamento della nazione più favorita Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita: (i) Trasporto su strada e su rotaia Concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada (compreso il trasporto combinato – strada o rotaia) e del trasporto passeggeri, conclusi tra il Regno Unito e un paese terzo (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Tale trattamento può: — riservare o limitare la prestazione dei pertinenti servizi di trasporto tra le parti contraenti o sul loro territorio ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente; o — prevedere l'esenzione dalle imposte per tali veicoli. (ii) Trasporto aereo - servizi ausiliari del trasporto aereo Concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi di assistenza a terra. 777 Riserva n. 13 – Pesca, approvvigionamento idrico Settore: pesca, acquacoltura, servizi connessi alla pesca; raccolta, depurazione e distribuzione di acqua Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882, ISIC rev. 3.1 41 Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato. (a) Pesca, acquacoltura e servizi connessi alla pesca (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882) Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale, trattamento della nazione più favorita: 1. in particolare nel quadro della politica della pesca del Regno Unito e degli accordi di pesca con un paese terzo, relativamente all'accesso a risorse biologiche e zone di pesca situate nelle acque marittime poste sotto la sovranità o la giurisdizione del Regno Unito e al relativo uso o ai diritti di pesca derivanti da una licenza di pesca del Regno Unito, quest'ultimo si riserva tra l'altro di: a) disciplinare lo sbarco delle catture effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro o di un paese terzo in relazione ai contingenti ad essi assegnati oppure, solo in rapporto alle navi battenti bandiera del Regno Unito, di imporre che una quota delle catture totali sia sbarcata in porti del Regno Unito; b) determinare la dimensione minima di una società affinché possa mantenere pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale; c) accordare un trattamento differenziato in forza di accordi internazionali esistenti o futuri relativi alla pesca; e d) imporre che l'equipaggio di una nave battente bandiera del Regno Unito sia composto di cittadini del Regno Unito. 778 2. Un peschereccio è legittimato a battere bandiera del Regno Unito solo se: (a) è interamente di proprietà di: (i) società costituite nel Regno Unito; o (ii) cittadini del Regno Unito; (b) la sua gestione corrente è diretta e controllata dall'interno del Regno Unito; e (c) il noleggiatore, gestore o operatore della nave è una società costituita nel Regno Unito o è un cittadino del Regno Unito. 3. Solo a navi battenti bandiera del Regno Unito può essere concessa una licenza di pesca commerciale che accorda il diritto di pesca nelle acque territoriali del Regno Unito. 4. La creazione di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne. 5. il punto 1, lettere a), b) e c) (salvo che con riferimento al trattamento della nazione più favorita) e d), il punto 2, lettera a) i), e lettere b) e c), e il punto 3 si applicano solo alle misure applicabili a navi o imprese indipendentemente dalla cittadinanza degli effettivi titolari. (b) Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale: Per le attività che comprendono i servizi relativi alla raccolta, alla depurazione e alla distribuzione di acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche. 779 Riserva n. 14 – Attività connesse all'energia Settore: produzione di energia e servizi connessi Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 401, 402, CPC 7131 e 887 (diversi dai servizi di consulenza). Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: Il Regno Unito, se consente che un sistema di trasmissione del gas o dell'energia elettrica o un sistema di trasporto mediante oleodotti e gasdotti sia di proprietà straniera, si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti le imprese dell'Unione controllate da persone fisiche o imprese di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni del Regno Unito di petrolio, gas naturale o energia elettrica, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico del Regno Unito. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza prestati come servizi connessi alla distribuzione di energia. 780 Riserva n. 15 – Altri servizi non compresi altrove Settore: altri servizi non compresi altrove Tipo di riserva: accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi Descrizione: Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di nuovi servizi, diversi da quelli rientranti nella classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite (CPC), 1991. 781 ALLEGATO SERVIN-3: VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI STABILIMENTO, PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ E VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI 1. Una misura elencata nel presente allegato può essere mantenuta in vigore, prorogata, tempestivamente rinnovata o modificata a condizione che la modifica non ne riduca la conformità agli articoli SERVIN.4.2 [Personale trasferito all'interno di una società e visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento] e SERVIN.4.3 [Visitatori di breve durata per motivi professionali], quali esistevano immediatamente prima della modifica. 2. Gli articoli SERVIN.4.2 [Personale trasferito all'interno di una società e visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento] e SERVIN.4.3 [Visitatori di breve durata per motivi professionali] non si applicano alle misure esistenti non conformi elencate nel presente allegato, nella misura della non conformità. 3. Gli elenchi di cui ai paragrafi 6, 7 e 8 si applicano solo ai territori del Regno Unito e dell'Unione europea in conformità dell'articolo FINPROV.1 [Ambito di applicazione territoriale] e dell'articolo OTH.9.2 [Ambito geografico] e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno Unito. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione. 4. Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Regno Unito il trattamento concesso in uno Stato membro, in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o di qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a: i) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o ii) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea. 5. Nell'elenco in appresso sono utilizzate le abbreviazioni seguenti: AT Austria BE Belgio BG Bulgaria CY Cipro CZ Cechia DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia 782 ES Spagna UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri FI Finlandia FR Francia HR Croazia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia PT Portogallo RO Romania SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca 6. Le misure non conformi dell'Unione europea sono le seguenti. Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento Tutti i settori AT, CZ: Il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico. SK: Il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: Nessun impegno specifico. È prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. CY: durata del soggiorno permessa: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo 783 di 12 mesi. Il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico. Personale trasferito all'interno di una società Tutti i settori UE: fino al 31 dicembre 2022 gli oneri, i diritti o le imposte applicati da una parte (diversi dai diritti connessi al trattamento di una domanda o di un rinnovo di visto, permesso di lavoro o permesso di soggiorno) in ragione del fatto di essere autorizzata a svolgere un'attività o ad assumere una persona in grado di esercitare tale attività nel territorio di una parte, a meno che non si tratti di un requisito conforme al paragrafo 3 dell'articolo SERVIN.4.1 [Ambito di applicazione e definizioni] o di un diritto sanitario a norma della legislazione nazionale in relazione a una domanda di permesso di ingresso, soggiorno, lavoro o residenza nel territorio di una parte. AT, CZ, SK: Il personale trasferito all'interno di una società deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico. FI: il personale di alto livello deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro. HU: le persone fisiche che sono state socie di un'impresa non sono ammissibili al trasferimento all'interno di una società. Visitatori di breve durata per motivi professionali Tutte le attività di CY, DK, HR: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della cui al paragrafo 8: necessità economica, qualora il visitatore di breve durata per motivi professionali presti un servizio. LV: è prescritto il permesso di lavoro per operazioni/attività da svolgersi sulla base di un contratto. MT: permesso di lavoro prescritto. Non si effettua la verifica della necessità economica. SI: è prescritto un permesso unico di residenza e lavoro per la prestazione di servizi nell'arco di un singolo periodo che superi 14 giorni e per determinate attività (ricerca e progettazione; seminari di formazione; acquisti; operazioni commerciali; traduzione e interpretazione). Non è prescritta la verifica della necessità economica. SK: qualora la prestazione di un servizio nel territorio della Slovacchia si protragga oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile, è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. Ricerca e AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità progettazione economica, eccetto per le attività di ricerca dei ricercatori scientifici e statistici. Ricerche di mercato AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità 784 economica. La verifica della necessità economica non si applica alle attività di ricerca e analisi di durata non superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile. Diploma di laurea prescritto. CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. Fiere ed esposizioni AT, CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile. Servizi post-vendita AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità o post-locazione economica. La verifica della necessità economica non si applica alle persone fisiche che formano lavoratori in vista della prestazione di servizi e che possiedono conoscenze specialistiche. CY, CZ: è prescritto il permesso di lavoro oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile. ES: gli installatori, i riparatori e i manutentori dovrebbero essere impiegati come tali dalla persona giuridica che fornisce il bene o il servizio o da un'impresa che fa parte dello stesso gruppo della persona giuridica originaria per almeno i tre mesi immediatamente precedenti alla data di presentazione della domanda di ingresso e, se del caso, dovrebbero vantare almeno tre anni di esperienza professionale pertinente ottenuta dopo la maggiore età. FI: a seconda dell'attività, può essere prescritto un permesso di soggiorno. SE: permesso di lavoro necessario, fatta eccezione per i) le persone fisiche che partecipano ad attività di formazione, prova, preparazione o completamento delle consegne, o ad attività analoghe nel quadro di un'operazione commerciale, o ii) installatori o istruttori tecnici in connessione con l'installazione o la riparazione urgente di macchine per un massimo di due mesi, nel contesto di un'emergenza. Non si effettua la verifica della necessità economica. Operazioni AT, CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della commerciali necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile. FI: la persona fisica deve prestare servizi come dipendente di una persona giuridica dell'altra parte. Personale turistico CY, ES, PL: Nessun impegno specifico. FI: la persona fisica deve prestare servizi come dipendente di una persona giuridica dell'altra parte. SE: è prescritto il permesso di lavoro, eccetto per gli autisti e il personale degli autobus da turismo. Non si effettua la verifica della necessità economica. Traduzione e AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità interpretazione economica. CY, PL: Nessun impegno specifico. 785 7. Le misure non conformi del Regno Unito sono le seguenti. Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento Tutti i settori Il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico. Personale trasferito all'interno di una società Tutti i settori Il personale trasferito all'interno di una società deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: Nessun impegno specifico. Fino al 31 dicembre 2022 gli oneri, i diritti o le imposte applicati da una parte (diversi dai diritti connessi al trattamento di una domanda o di un rinnovo di visto, permesso di lavoro o permesso di soggiorno) in ragione del fatto di essere autorizzata a svolgere un'attività o ad assumere una persona in grado di esercitare tale attività nel territorio di una parte, a meno che non si tratti di un requisito conforme al paragrafo 3 dell'articolo SERVIN.4.1 [Ambito di applicazione e definizioni] o di un diritto sanitario a norma della legislazione nazionale in relazione a una domanda di permesso di ingresso, soggiorno, lavoro o residenza nel territorio di una parte. Visitatori di breve durata per motivi professionali Tutte le attività di Nessuna. cui al paragrafo 8: 8. Le attività di cui i visitatori di breve durata per motivi professionali sono autorizzati a occuparsi sono le seguenti: a) riunioni e consultazioni: persone fisiche che partecipano a riunioni o conferenze, o che partecipano a consultazioni con soci in affari; b) ricerca e progettazione: ricercatori tecnici, scientifici e statistici che conducono ricerche a titolo indipendente o per una persona giuridica della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica; c) ricerche di mercato: ricercatori e analisti di mercato che effettuano ricerche o analisi per una persona giuridica della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica; d) seminari di formazione: personale di un'impresa che entra nel territorio visitato dal visitatore di breve durata per motivi professionali per seguire un corso di formazione in tecniche e pratiche di lavoro utilizzate da società od organizzazioni nel territorio visitato dal 786 visitatore di breve durata per motivi professionali, purché il corso di formazione seguito sia limitato solo all'osservazione, alla familiarizzazione e all'apprendimento in aula; e) fiere ed esposizioni: personale che partecipa a una fiera a fini di promozione della società per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi; f) vendite: rappresentanti di un fornitore di servizi o merci che acquisiscono ordinativi o trattano la vendita di servizi o merci o concludono accordi sulla vendita di servizi o merci per conto di tale fornitore, ma che non consegnano le merci né prestano servizi personalmente. I visitatori di breve durata per motivi professionali non si occupano di vendite dirette al pubblico; g) acquisti: incaricati dell'acquisto di merci o servizi per conto di un'impresa, o personale con mansioni gestionali e ispettive, che partecipano a un'operazione commerciale effettuata nel territorio della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica; h) servizi post-vendita o post-locazione: installatori, personale preposto alla riparazione e manutenzione e supervisori in possesso delle conoscenze specialistiche indispensabili per l'osservanza di un obbligo contrattuale del venditore, che prestano servizi o formano lavoratori in vista della prestazione di servizi in virtù di una garanzia o di altri contratti di servizio connessi alla vendita o alla locazione di attrezzature o macchine commerciali o industriali, compreso il software, acquistate o prese in locazione da una persona giuridica della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica, per tutta la durata della garanzia o del contratto di servizio; i) operazioni commerciali: personale con mansioni gestionali e ispettive e personale dei servizi finanziari (compresi assicuratori, banchieri e broker finanziari), che partecipa a un'operazione commerciale per conto di una persona giuridica della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica; j) personale turistico: agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche od operatori turistici che assistono o partecipano a convegni o accompagnano i partecipanti di un viaggio iniziato nel territorio della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica; e k) traduzione e interpretazione: traduttori o interpreti che prestano servizi in qualità di dipendenti di una persona giuridica della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica. 787 ALLEGATO SERVIN-4: PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI INDIPENDENTI 1. Ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali o professionisti indipendenti dell'altra parte tramite la presenza di persone fisiche, in conformità dell'articolo SERVIN.4.4 [Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti], per i settori che figurano nel presente allegato e subordinatamente alle pertinenti limitazioni. 2. L'elenco in appresso si compone degli elementi seguenti: (a) la prima colonna indica il settore o il sottosettore per il quale la categoria dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti è liberalizzata; e (b) la seconda colonna descrive le limitazioni applicabili. 3. In aggiunta all'elenco di riserve di cui al presente allegato, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e alle prescrizioni o alle procedure in materia di licenze che non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo SERVIN.4.4 [Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti]. Tali misure, che comprendono l'obbligo di ottenere una licenza, di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati o di superare esami specifici, come gli esami di lingua, anche se non elencate nel presente allegato, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti delle parti. 4. Le parti non assumono impegni nei confronti dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti nell'ambito delle attività economiche che non figurano nell'elenco. 5. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori: per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991. 6. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, i criteri principali consisteranno nella valutazione di quanto segue: a) per il Regno Unito, la situazione del mercato pertinente nel Regno Unito; e b) per l'Unione, la situazione del mercato pertinente nello Stato membro dell'Unione europea o nella regione in cui deve essere prestato il servizio, anche per quanto riguarda il numero dei prestatori di servizi che già forniscono un servizio al momento della valutazione e l'impatto su di essi. 7. Gli elenchi di cui ai paragrafi da 10 a 13 si applicano solo ai territori del Regno Unito e dell'Unione europea in conformità dell'articolo FINPROV.1 [Ambito di applicazione territoriale] e dell'articolo OTH.9.2 [Ambito geografico] e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno Unito. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione. 8. Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Regno Unito il trattamento concesso in uno Stato membro, in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o di qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a: 788 i) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o ii) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea. 9. Nell'elenco in appresso sono utilizzate le abbreviazioni seguenti: AT Austria BE Belgio BG Bulgaria CY Cipro CZ Cechia DE Germania DK Danimarca EE Estonia EL Grecia ES Spagna UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri FI Finlandia FR Francia HR Croazia HU Ungheria IE Irlanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi PL Polonia 789 PT Portogallo RO Romania SE Svezia SI Slovenia SK Repubblica slovacca PSC Prestatori di servizi contrattuali IP Professionisti indipendenti Prestatori di servizi contrattuali 10. Fatto salvo l'elenco di riserve di cui ai paragrafi 12 e 13, le parti assumono impegni in conformità dell'articolo SERVIN.4.4 [Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti] per quanto riguarda la categoria "modalità 4" dei prestatori di servizi contrattuali nei settori o sottosettori seguenti: a) servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine; b) servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili; c) servizi di consulenza fiscale; d) servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici; e) servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria; f) servizi medici e dentistici; g) servizi veterinari; h) servizi ostetrici; i) servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico; j) servizi informatici e affini; k) servizi di ricerca e sviluppo; l) servizi pubblicitari; m) servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione; n) servizi di consulenza gestionale; o) servizi correlati alla consulenza gestionale; 790 p) servizi tecnici di prova e analisi; q) servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica; r) attività estrattive; s) manutenzione e riparazione di navi; t) manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario; u) manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale; v) manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti; w) manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa; x) servizi di traduzione e interpretazione; y) servizi di telecomunicazione; z) servizi postali e di corriere; aa) servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati; bb) servizi di ricognizione sul campo; cc) servizi di istruzione superiore; dd) servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura; ee) servizi ambientali; ff) servizi di consulenza relativi a servizi assicurativi e connessi; gg) altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari; hh) servizi di consulenza relativi ai trasporti; ii) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; jj) servizi delle guide turistiche; kk) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere. 791 Professionisti indipendenti 11. Fatto salvo l'elenco di riserve di cui ai paragrafi 12 e 13, le parti assumono impegni in conformità dell'articolo SERVIN.4.4 [Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti] per quanto riguarda la categoria "modalità 4" dei professionisti indipendenti nei settori o sottosettori seguenti: a) servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine; b) servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici; c) servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria; d) servizi informatici e affini; e) servizi di ricerca e sviluppo; f) servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione; g) servizi di consulenza gestionale; h) servizi correlati alla consulenza gestionale; i) attività estrattive; j) servizi di traduzione e interpretazione; k) servizi di telecomunicazione; l) servizi postali e di corriere; m) servizi di istruzione superiore; n) servizi di consulenza relativi ai servizi assicurativi; o) altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari; p) servizi di consulenza relativi ai trasporti; q) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere. 792 12. Le riserve dell'Unione europea sono le seguenti: Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Tutti i settori PSC e PI In AT: il soggiorno massimo è limitato a un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'arco di un periodo di 12 mesi o per la durata del contratto, se inferiore. In CZ: il soggiorno massimo è limitato a un periodo non superiore a 12 mesi consecutivi o per la durata del contratto, se inferiore. Servizi di consulenza giuridica PSC in materia di diritto In AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE: nessuna. internazionale pubblico e In BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità diritto della giurisdizione economica. d'origine (parte di CPC 861) PI In AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE: nessuna. In BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica. Servizi di contabilità e di PSC tenuta dei libri contabili In AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. (CPC 86212 diversi dai "servizi In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità di revisione dei conti", 86213, economica. 86219 e 86220) PI UE: Nessun impegno specifico. Servizi di consulenza fiscale PSC (CPC 863)122 In AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. In PT: Nessun impegno specifico. PI UE: Nessun impegno specifico. 122 Non comprende i servizi di consulenza giuridica e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale, che rientrano fra i servizi di consulenza giuridica nel contesto del diritto internazionale pubblico e del diritto della giurisdizione d'origine. 793 Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Servizi di architettura PSC e In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere servizi urbanistici e conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. paesaggistici In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. (CPC 8671 e 8674) In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica. PI In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica. Servizi di ingegneria PSC e In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. servizi integrati di ingegneria In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. (CPC 8672 e 8673) In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica. PI In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica. 794 Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Servizi medici (inclusi i servizi PSC psicologici) e dentistici In SE: nessuna. (CPC 9312 e parte di 85201) In CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. In FR: verifica della necessità economica, eccetto per i servizi psicologici, per i quali: Nessun impegno specifico. In AT: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi psicologici e dentistici, per i quali: verifica della necessità economica. In BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK: Nessun impegno specifico. PI UE: Nessun impegno specifico. Servizi veterinari PSC (CPC 932) In SE: nessuna. In CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. In AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK: Nessun impegno specifico. PI UE: Nessun impegno specifico. Servizi ostetrici PSC (parte di CPC 93191) In IE, SE: nessuna. In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. In BE, BG, FI, HR, HU, SK: Nessun impegno specifico. PI UE: Nessun impegno specifico. Servizi prestati da personale PSC infermieristico, fisioterapisti e In IE, SE: nessuna. personale paramedico In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: (parte di CPC 93191) verifica della necessità economica. In BE, BG, FI, HR, HU, SK: Nessun impegno specifico. PI UE: Nessun impegno specifico. 795 Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Servizi informatici e affini PSC (CPC 84) In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI In DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In HR: Nessun impegno specifico. Servizi di ricerca e sviluppo PSC (CPC 851, 852 esclusi i servizi UE, eccetto in NL, SE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata psicologici123 e 853) con un istituto di ricerca riconosciuto124. UE, eccetto in CZ, DK, SK: Nessuna. In CZ, DK, SK: verifica della necessità economica. PI UE, eccetto in NL, SE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto125. UE, eccetto in BE, CZ, DK, IT, SK: Nessuna. In BE, CZ, DK, IT, SK: verifica della necessità economica. 123 Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici. 124 Per tutti gli Stati membri, eccetto DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005. 125 Per tutti gli Stati membri, eccetto DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005. 796 Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Servizi pubblicitari PSC (CPC 871) In BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. PI UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. Servizi di ricerche di mercato PSC e sondaggi d'opinione In BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE: nessuna. (CPC 864) In AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica. In PT: nessuna, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: Nessun impegno specifico. In HU, LT: verifica della necessità economica, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: Nessun impegno specifico. PI In DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica. In PT: nessuna, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: Nessun impegno specifico. In HU, LT: verifica della necessità economica, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: Nessun impegno specifico. Servizi di consulenza PSC gestionale In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: (CPC 865) nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. 797 Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Servizi correlati alla PSC consulenza gestionale In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: (CPC 866) nessuna. In AT, BG, CZ, CY, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In HU: verifica della necessità economica eccetto per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: Nessun impegno specifico. PI In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In HU: verifica della necessità economica eccetto per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: Nessun impegno specifico. Servizi tecnici di prova e PSC analisi In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. (CPC 8676) In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. Servizi correlati di consulenza PSC scientifica e tecnica In BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. (CPC 8675) In AT, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DE: nessuna, eccetto per i geometri pubblici, per i quali: Nessun impegno specifico. In FR: nessuna, eccetto per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario, per le quali: Nessun impegno specifico. In BG: Nessun impegno specifico. PI UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. 798 Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Attività estrattive (CPC 883, PSC solo servizi di consulenza) In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica. Manutenzione e riparazione PSC di navi In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Nessuna. (parte di CPC 8868) In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. PI UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. Manutenzione e riparazione PSC di attrezzature di trasporto In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. ferroviario In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità (parte di CPC 8868) economica. PI UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. Manutenzione e riparazione PSC di autoveicoli, motocicli, In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. motoslitte e attrezzature di In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità trasporto stradale economica. (CPC 6112, 6122, parte di 8867 e parte di 8868) PI UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. Manutenzione e riparazione PSC di aeromobili e loro parti In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. (parte di CPC 8868) In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. PI UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. 799 Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Manutenzione e riparazione PSC di prodotti di metallo, di In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. macchine (diverse da quelle In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità per ufficio), di attrezzature economica. (diverse dalle attrezzature per In FI: nessun impegno specifico, eccetto nel quadro di un contratto di post- ufficio e di trasporto) e di vendita o post-locazione; per la manutenzione e la riparazione di beni beni personali e per la casa126 personali e per la casa (CPC 633): verifica della necessità economica. (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866) PI UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. Servizi di traduzione e PSC interpretazione In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. (CPC 87905 escluse le attività In AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità ufficiali o certificate) economica. PI In CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In HR: Nessun impegno specifico. Servizi di telecomunicazione PSC (CPC 7544, solo servizi di In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: consulenza) nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. 126 I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici. 800 Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Servizi postali e di corriere PSC (CPC 751, solo servizi di In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. consulenza) In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. Servizi di costruzione e servizi PSC di ingegneria correlati UE: nessun impegno specifico, eccetto in BE, CZ, DK, ES, NL e SE. (CPC 511, 512, 513, 514, 515, In BE, DK, ES, NL, SE: nessuna. 516, 517 e 518. BG: CPC 512, In CZ: verifica della necessità economica. 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 e 517). PI UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. Servizi di ricognizione sul PSC campo In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. (CPC 5111) In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI UE: Nessun impegno specifico. Servizi di istruzione superiore PSC (CPC 923) UE, eccetto in LU, SE: Nessun impegno specifico. In LU: nessun impegno specifico, eccetto per i docenti universitari, per i quali: nessuna. In SE: nessuna, eccetto per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, per i quali: Nessun impegno specifico. PI UE, eccetto in SE: Nessun impegno specifico. in SE: nessuna, eccetto per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, per i quali: Nessun impegno specifico. 801 Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Agricoltura, caccia e PSC silvicoltura (CPC 881, solo UE, eccetto in BE, DE, DK, ES, FI, HR e SE: Nessun impegno specifico. servizi di consulenza) In BE, DE, ES, HR, SE: Nessuna. In DK: verifica della necessità economica. In FI: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di consulenza connessi alla silvicoltura, per i quali: nessuna. PI UE: Nessun impegno specifico. Servizi ambientali PSC (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, In BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. parte di 94060, 9405, parte di In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità 9406 e 9409) economica. PI UE: Nessun impegno specifico. Servizi assicurativi e connessi PSC (solo servizi di consulenza) In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In HU: Nessun impegno specifico. PI In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica. In HU: Nessun impegno specifico. Altri servizi finanziari (solo PSC servizi di consulenza) In BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni dei PSC non superiori a tre mesi. In HU: Nessun impegno specifico. PI In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica. In HU: Nessun impegno specifico. 802 Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Trasporti (CPC 71, 72, 73 e 74, PSC solo servizi di consulenza) In DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In BE: Nessun impegno specifico. PI In CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In PL: verifica della necessità economica, eccetto per il trasporto aereo, per il quale: nessuna. In BE: Nessun impegno specifico. Servizi delle agenzie di viaggio PSC e degli operatori turistici In AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. (compresi gli In BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità accompagnatori127) economica. (CPC 7471) In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In BE, IE: nessun impegno specifico, eccetto per gli accompagnatori, per i quali: nessuna. PI UE: Nessun impegno specifico. Servizi delle guide turistiche PSC (CPC 7472) In NL, PT, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, RO, SK, SI: verifica della necessità economica. In ES, HR, LT, PL: Nessun impegno specifico. PI UE: Nessun impegno specifico. 127 Prestatori di servizi la cui funzione consiste nell'accompagnamento di un gruppo di almeno 10 persone fisiche, senza fungere da guide in località specifiche. 803 Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Attività manifatturiere (CPC PSC 884 e 885, solo servizi di In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: consulenza) nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica. 13. Le riserve del Regno Unito sono le seguenti: Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Tutti i settori Nessuna. Servizi di consulenza giuridica PSC in materia di diritto nessuna. internazionale pubblico e diritto della giurisdizione PI d'origine nessuna. (parte di CPC 861) Servizi di contabilità e di PSC tenuta dei libri contabili nessuna. (CPC 86212 diversi dai "servizi di revisione dei conti", 86213, PI 86219 e 86220) Nessun impegno specifico. Servizi di consulenza fiscale PSC (CPC 863)128 nessuna. PI Nessun impegno specifico. 128 Non comprende i servizi di consulenza giuridica e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale, che rientrano fra i servizi di consulenza giuridica nel contesto del diritto internazionale pubblico e del diritto della giurisdizione d'origine. 804 Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Servizi di architettura PSC e nessuna. servizi urbanistici e PI paesaggistici nessuna. (CPC 8671 e 8674) Servizi di ingegneria PSC e nessuna. servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e 8673) PI nessuna. Servizi medici (inclusi i servizi PSC psicologici) e dentistici Nessun impegno specifico. (CPC 9312 e parte di 85201) PI Nessun impegno specifico. Servizi veterinari PSC (CPC 932) Nessun impegno specifico. PI Nessun impegno specifico. Servizi ostetrici PSC (parte di CPC 93191) Nessun impegno specifico. PI Nessun impegno specifico. Servizi prestati da personale PSC infermieristico, fisioterapisti e Nessun impegno specifico. personale paramedico (parte di CPC 93191) PI Nessun impegno specifico. Servizi informatici e affini PSC (CPC 84) Regno Unito: nessuna. PI nessuna. 805 Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Servizi di ricerca e sviluppo PSC (CPC 851, 852 esclusi i servizi Nessuna. psicologici129 e 853) PI Nessuna. Servizi pubblicitari PSC (CPC 871) nessuna. PI Nessun impegno specifico. Servizi di ricerche di mercato PSC e sondaggi d'opinione nessuna. (CPC 864) PI nessuna. Servizi di consulenza PSC gestionale nessuna. (CPC 865) PI nessuna. Servizi correlati alla PSC consulenza gestionale nessuna. (CPC 866) PI nessuna. Servizi tecnici di prova e PSC analisi nessuna. (CPC 8676) PI Nessun impegno specifico. Servizi correlati di consulenza PSC scientifica e tecnica nessuna. (CPC 8675) PI Nessun impegno specifico. 129 Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici. 806 Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Attività estrattive (CPC 883, PSC solo servizi di consulenza) nessuna. PI nessuna. Manutenzione e riparazione PSC di navi Nessuna. (parte di CPC 8868) PI Nessun impegno specifico. Manutenzione e riparazione PSC di attrezzature di trasporto nessuna. ferroviario (parte di CPC 8868) PI Nessun impegno specifico. Manutenzione e riparazione PSC di autoveicoli, motocicli, nessuna. motoslitte e attrezzature di trasporto stradale PI (CPC 6112, 6122, parte di Nessun impegno specifico. 8867 e parte di 8868) Manutenzione e riparazione PSC di aeromobili e loro parti nessuna. (parte di CPC 8868) PI Nessun impegno specifico. Manutenzione e riparazione PSC di prodotti di metallo, di nessuna. macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature PI (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di Nessun impegno specifico. beni personali e per la casa130 (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866) 130 I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici. 807 Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Servizi di traduzione e PSC interpretazione nessuna. (CPC 87905 escluse le attività ufficiali o certificate) PI nessuna. Servizi di telecomunicazione PSC (CPC 7544, solo servizi di nessuna. consulenza) PI nessuna. Servizi postali e di corriere PSC (CPC 751, solo servizi di nessuna. consulenza) PI nessuna. servizi di costruzione e servizi PSC di ingegneria correlati Nessun impegno specifico. (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518. BG: CPC 512, PI 5131, 5132, 5135, 514, 5161, Nessun impegno specifico. 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 e 517). Servizi di ricognizione sul PSC campo nessuna. (CPC 5111) PI Nessun impegno specifico. Servizi di istruzione superiore PSC (CPC 923) Nessun impegno specifico. PI Nessun impegno specifico. Agricoltura, caccia e PSC silvicoltura (CPC 881, solo Nessun impegno specifico. servizi di consulenza) PI Nessun impegno specifico. 808 Settore – sottosettore Descrizione delle riserve Servizi ambientali PSC (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, nessuna. parte di 94060, 9405, parte di 9406 e 9409) PI Nessun impegno specifico. Servizi assicurativi e connessi PSC (solo servizi di consulenza) nessuna. PI nessuna. Altri servizi finanziari (solo PSC servizi di consulenza) nessuna. PI nessuna. Trasporti (CPC 71, 72, 73 e 74, PSC solo servizi di consulenza) nessuna. PI nessuna. Servizi delle agenzie di viaggio PSC e degli operatori turistici nessuna. (compresi gli accompagnatori131) PI (CPC 7471) Nessun impegno specifico. Servizi delle guide turistiche PSC (CPC 7472) nessuna. PI Nessun impegno specifico. Attività manifatturiere (CPC PSC 884 e 885, solo servizi di nessuna. consulenza) PI nessuna. 131 Prestatori di servizi la cui funzione consiste nell'accompagnamento di un gruppo di almeno 10 persone fisiche, senza fungere da guide in località specifiche. 809 ALLEGATO SERVIN-5: CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE Articolo 1 - Impegni procedurali relativi all'ingresso e al soggiorno temporaneo Le parti si adoperano per garantire che il trattamento delle domande di ingresso e soggiorno temporaneo a norma dei rispettivi impegni di cui all'accordo sia conforme alle buone prassi amministrative: (a) ciascuna parte garantisce che gli oneri applicati dalle autorità competenti per il trattamento delle domande di ingresso e soggiorno temporaneo non pregiudichino indebitamente né ritardino gli scambi di servizi in virtù del presente accordo; (b) a discrezione delle autorità competenti di ciascuna parte, la documentazione che un richiedente è tenuto a presentare per le domande di concessione di ingresso e soggiorno temporaneo dei visitatori di breve durata per motivi professionali dovrebbe essere proporzionata alle finalità per le quali è richiesta; (c) le domande complete relative alla concessione di ingresso e soggiorno temporaneo sono trattate dalle autorità competenti di ciascuna parte il più rapidamente possibile; (d) le autorità competenti di ciascuna parte si adoperano per fornire, senza indebito ritardo, informazioni in risposta ad ogni ragionevole quesito formulato da un richiedente in merito allo stato di una domanda; (e) se le autorità competenti di una parte chiedono informazioni supplementari a un richiedente al fine di trattare la domanda, esse si impegnano a informare il richiedente in tal senso senza indebito ritardo; (f) dopo aver adottato una decisione, le autorità competenti di ciascuna parte informano senza indugio il richiedente in merito all'esito della domanda; (g) se una domanda è approvata, le autorità competenti di ciascuna parte informano il richiedente in merito al periodo di soggiorno e ad altre condizioni pertinenti; (h) se una domanda è respinta, le autorità competenti di una parte, su richiesta o di propria iniziativa, mettono a disposizione del richiedente informazioni riguardanti le procedure di riesame e ricorso disponibili; e (i) ciascuna parte si impegna ad accettare e trattare le domande presentate in formato elettronico. Articolo 2 - Ulteriori impegni procedurali che si applicano al personale trasferito all'interno della società e a partner, figli e familiari132 1. Le autorità competenti di ciascuna parte adottano una decisione su una domanda di ingresso o soggiorno temporaneo di personale trasferito all'interno di una società, o di rinnovo della 132 I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli Stati membri che non sono soggetti all'applicazione della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari ("direttiva sui trasferimenti intra-societari"). 810 stessa, e notificano tale decisione per iscritto al richiedente, secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale, non appena possibile, ma non oltre 90 giorni dalla data in cui la domanda completa è stata presentata. 2. Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti in questione si adoperano per comunicare al richiedente, entro un periodo di tempo ragionevole, quali informazioni aggiuntive siano prescritte e stabiliscono un termine ragionevole per provvedervi. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste. 3. L'Unione estende ai familiari delle persone fisiche del Regno Unito che sono lavoratori trasferiti all'interno della stessa società nell'Unione il diritto di ingresso e soggiorno temporaneo concesso ai familiari di un lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. 4. Il Regno Unito permette l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei partner e dei figli a carico dei lavoratori trasferiti all'interno della stessa società, come consentito dalle norme del Regno Unito in materia di immigrazione. 5. Il Regno Unito consente ai partner e ai figli a carico dei lavoratori trasferiti all'interno della stessa società di cui al paragrafo 4 di lavorare per la durata del loro visto, in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi, e non impone loro di ottenere un permesso di lavoro. 811 ALLEGATO SERVIN-6: ORIENTAMENTI PER INTESE SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SEZIONE A: Disposizioni generali Introduzione 1. Il presente allegato contiene orientamenti per intese sulle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali ("intese"), come previsto dall'articolo SERVIN.5.13 [Qualifiche professionali]. 2. In virtù di tale articolo, i presenti orientamenti sono presi in considerazione nell'elaborazione di raccomandazioni comuni da parte di organismi o autorità professionali delle parti ("raccomandazioni comuni"). 3. Gli orientamenti non sono vincolanti né esaustivi e non modificano i diritti e gli obblighi delle parti a norma del presente accordo, né incidono su di essi. Essi definiscono il contenuto tipico delle intese e danno indicazioni generali sul valore economico di un'intesa e sulla compatibilità dei rispettivi regimi di qualifiche professionali. 4. Non tutti gli elementi dei presenti orientamenti potranno essere pertinenti in tutti i casi e gli organismi e autorità professionali hanno facoltà di inserire nelle loro raccomandazioni comuni ogni altro elemento che ritengano pertinente per intese sulla professione e le attività professionali in questione, compatibilmente con il presente accordo. 5. Il consiglio di partenariato deve tener conto degli orientamenti al momento di decidere se elaborare e adottare intese. Gli orientamenti non pregiudicano il suo riesame circa la coerenza delle raccomandazioni comuni con il titolo II [Servizi e investimenti] della rubrica prima [Commercio] della parte seconda [Commercio, trasporti e pesca], né il suo potere discrezionale di tener conto degli elementi che ritenga pertinenti, compresi quelli contenuti nelle raccomandazioni comuni. SEZIONE B: Forma e contenuto di un'intesa 6. La presente sezione illustra il contenuto tipico di un'intesa, parte della quale non rientra nell'ambito di competenza degli organismi o autorità professionali che preparano le raccomandazioni comuni. Tali aspetti costituiscono comunque informazioni utili da prendere in considerazione nella preparazione delle raccomandazioni comuni, in modo da adattarle meglio al possibile ambito di applicazione di un'intesa. 7. Le questioni disciplinate specificamente nel presente accordo che si applicano alle intese (quali l'ambito geografico di un'intesa, la sua interazione con misure non conformi calendarizzate, il sistema di risoluzione delle controversie, i meccanismi di ricorso, i meccanismi di monitoraggio e riesame dell'intesa) non dovrebbero essere affrontate tramite raccomandazioni comuni. 8. Un'intesa può specificare meccanismi diversi per il riconoscimento delle qualifiche professionali all'interno di una parte. Essa può anche essere limitata, ma non necessariamente, alla definizione dell'ambito di applicazione dell'intesa, delle disposizioni procedurali, degli effetti del riconoscimento e dei requisiti supplementari, nonché delle disposizioni amministrative. 9. Un'intesa adottata dal consiglio di partenariato dovrebbe rispecchiare il grado di discrezionalità che si intende mantenere per le autorità competenti che decidono in merito al riconoscimento. 812 Ambito di applicazione di un'intesa 10. L'intesa dovrebbe indicare: (a) la o le specifiche professioni regolamentate, il o i pertinenti titoli professionali e l'attività o il gruppo di attività rientranti nell'ambito di esercizio della professione regolamentata in entrambe le parti ("ambito di esercizio"); e (b) se disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell'accesso alle attività professionali a tempo determinato o indeterminato. Condizioni per il riconoscimento 11. L'intesa può specificare in particolare: (a) le qualifiche professionali necessarie per il riconoscimento ai sensi dell'intesa (ad esempio, titolo di formazione, esperienza professionale o altro attestato di competenza); (b) il grado di discrezionalità mantenuto dalle autorità preposte al riconoscimento nel valutare le richieste di riconoscimento di tali qualifiche; e (c) le procedure di gestione delle variazioni e dei divari tra qualifiche professionali e i mezzi per colmare le differenze, compresa la possibilità di imporre misure compensative o qualsiasi altra condizione e limitazione pertinente. Disposizioni procedurali 12. L'intesa potrà indicare: (a) i documenti richiesti e la forma in cui devono essere presentati (ad esempio, per via elettronica o in altro modo, se devono essere corroborati da traduzioni o certificazioni di autenticità, ecc.); (b) le fasi e le procedure del processo di riconoscimento, comprese quelle relative a eventuali misure compensative e corrispondenti obblighi e tempistiche; e (c) la disponibilità di informazioni pertinenti a tutti gli aspetti dei processi e dei requisiti di riconoscimento. Effetti del riconoscimento e prescrizioni aggiuntive 13. L'intesa potrà stabilire disposizioni sugli effetti del riconoscimento (se pertinenti, anche in relazione alle diverse modalità di prestazione). 14. L'intesa potrà descrivere eventuali prescrizioni aggiuntive per l'esercizio effettivo della professione regolamentata nella parte ospitante. Tali prescrizioni potranno comprendere: (a) obblighi di registrazione presso le autorità locali; (b) idonee conoscenze linguistiche; (c) possesso di un attestato di moralità; 813 (d) conformità ai requisiti della parte ospitante per l'uso di nomi commerciali o ragioni sociali; (e) conformità alle norme della parte ospitante in materia di etica, indipendenza e deontologia; (f) necessità di sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile professionale; (g) norme in materia di azione disciplinare, responsabilità finanziaria e responsabilità civile professionale; e (h) requisiti per la formazione professionale continua. Gestione dell'intesa 15. L'intesa dovrebbe indicare le condizioni alle quali può essere riesaminata o revocata nonché gli effetti di eventuali riesami o revoche. Potrà inoltre essere considerata l'opportunità di inserire disposizioni relative agli effetti di riconoscimenti precedenti. SEZIONE C: Valore economico di un'intesa prospettata 16. Ai sensi dell'articolo SERVIN 5.13, paragrafo 2, [Qualifiche professionali], le raccomandazioni comuni sono suffragate da una valutazione, basata su elementi di prova, del valore economico di un'intesa prospettata. Potrà trattarsi di una valutazione dei previsti vantaggi economici derivanti dall'intesa per l'economia di entrambe le parti. Tale valutazione potrà essere utile al consiglio di partenariato nella definizione e nell'adozione di un'intesa. 17. Aspetti quali il livello esistente di apertura del mercato, le esigenze del settore, l'andamento e le tendenze del mercato, le aspettative e le richieste della clientela nonché le opportunità commerciali costituiranno elementi utili. 18. La valutazione non deve necessariamente consistere in un'analisi economica completa e dettagliata, ma deve fornire una spiegazione dell'interesse della professione per l'adozione di un'intesa e dei vantaggi attesi per le parti dall'adozione di tale intesa. SEZIONE D: Compatibilità dei rispettivi regimi di qualifiche professionali 19. Ai sensi dell'articolo SERVIN 5.13, paragrafo 2, [Qualifiche professionali], le raccomandazioni comuni sono suffragate da una valutazione, basata su elementi di prova, della compatibilità dei rispettivi regimi di qualifiche professionali. Tale valutazione potrà essere utile al consiglio di partenariato nella definizione e nell'adozione di un'intesa. 20. Il seguente processo mira a guidare gli organismi e autorità professionali nella valutazione della compatibilità delle rispettive qualifiche e attività professionali al fine di semplificare e agevolare il riconoscimento delle qualifiche professionali. Fase 1: Valutazione dell'ambito di esercizio e delle qualifiche professionali richieste per esercitare la professione regolamentata in ciascuna parte. 21. La valutazione dell'ambito di esercizio e delle qualifiche professionali richieste per esercitare una professione regolamentata in ciascuna delle parti deve poggiare su tutte le informazioni pertinenti. 814 22. Devono essere individuati i seguenti elementi: (a) le attività o i gruppi di attività che rientrano nell'ambito di esercizio della professione regolamentata in ciascuna parte; e (b) le qualifiche professionali richieste in ciascuna parte per esercitare la professione regolamentata, che possono comprendere uno qualunque dei seguenti elementi: (i) l'istruzione minima richiesta, ad esempio requisiti di ammissione, livello di istruzione, durata del percorso di studi e contenuto degli studi; (ii) il livello minimo richiesto di esperienza professionale, ad esempio il luogo, la durata e le condizioni della formazione pratica o del tirocinio professionale preliminari alla registrazione, licenza o equivalente; (iii) gli esami superati, in particolare gli esami delle competenze professionali; e (iv) il conseguimento di una licenza, o equivalente, attestante, tra l'altro, il soddisfacimento dei requisiti di qualifica professionale necessari per l'esercizio della professione. Fase 2: Valutazione della divergenza tra l'ambito di esercizio della professione regolamentata in ciascuna parte, ovvero tra le qualifiche professionali richieste per esercitare la professione regolamentata. 23. La valutazione della divergenza per quanto riguarda l'ambito di esercizio della professione regolamentata in ciascuna parte ovvero le qualifiche professionali richieste per esercitare la professione regolamentata dovrebbe identificare in particolare le divergenze sostanziali. 24. Possono configurarsi divergenze sostanziali per quanto riguarda l'ambito di esercizio se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) una o più attività riferite a una professione regolamentata nella parte ospitante non rientrano nella corrispondente professione nella parte di origine; (b) siffatte attività sono soggette a formazione specifica nella parte ospitante; e (c) la formazione per siffatte attività nella parte ospitante riguarda materie sostanzialmente differenti da quelle che rientrano nella qualifica del candidato. 25. Possono configurarsi divergenze sostanziali per quanto riguarda le qualifiche professionali richieste per esercitare una professione regolamentata se esistono divergenze tra i requisiti delle parti riguardanti il livello, la durata o il contenuto della formazione richiesta per l'esercizio delle attività riferite alla professione regolamentata. Fase 3: Meccanismi di riconoscimento 26. Possono vigere diversi meccanismi per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in funzione delle circostanze. All'interno di una parte possono vigere diversi meccanismi. 27. Se non vi sono divergenze sostanziali per quanto riguarda l'ambito di esercizio e le qualifiche professionali richieste per esercitare una professione regolamentata, un'intesa può prevedere un 815 processo di riconoscimento più semplice e snello rispetto alla situazione in cui esistono divergenze sostanziali. 28. Se vi sono divergenze sostanziali, l'intesa può prevedere misure compensative sufficienti a ovviare a tali divergenze. 29. Laddove si ricorra a misure compensative per ridurre le divergenze sostanziali, tali misure devono essere proporzionate alla divergenza che intendono compensare. Per valutare la portata delle misure compensative necessarie si può tener conto dell'esperienza professionale pratica o della formazione ufficialmente convalidata. 30. Indipendentemente dal fatto che le divergenze siano o no sostanziali, l'intesa può tener conto del grado di discrezionalità che si intende mantenere per le autorità competenti che decidono in merito alle richieste di riconoscimento. 31. Le misure compensative possono assumere forme diverse, tra cui: (a) un periodo di tirocinio della professione regolamentata nella parte ospitante, eventualmente accompagnato da una formazione complementare, sotto la responsabilità di una persona qualificata e oggetto di una valutazione regolamentata; (b) una prova impartita o riconosciuta dalle autorità competenti della parte ospitante per valutare la capacità del richiedente di esercitare una professione regolamentata in tale parte; o (c) una limitazione temporanea dell'ambito di esercizio; ovvero una combinazione di queste forme. 32. L'intesa potrebbe prevedere che ai richiedenti venga data la possibilità di scegliere tra diverse misure compensative laddove ciò possa limitare l'onere amministrativo per i richiedenti e tali misure siano equivalenti. 816 ALLEGATO PPROC-1: APPALTI PUBBLICI SEZIONE A: Disposizioni pertinenti dell'accordo sugli appalti pubblici ("AAP") Articoli da I a III, IV.1.a, da IV.2 a IV.7, da VI a XV, da XVI.1 a XVI.3, XVII e XVIII. SEZIONE B: Impegni in materia di accesso al mercato Ai fini della presente sezione, per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991). Sottosezione B1: Unione europea Conformemente agli articoli PPROC 2.2 e PPROC 2.3, il titolo VI [APPALTI PUBBLICI] della rubrica prima della parte seconda si applica, oltre che agli appalti disciplinati dagli allegati relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP, anche agli appalti di cui alla presente sottosezione. Salvo diverse disposizioni contenute nella presente sottosezione, le note degli allegati da 1 a 7 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP si applicano anche agli appalti disciplinati dalla presente sottosezione. Appalti disciplinati dalla presente sottosezione 1. Altri enti appaltanti Appalti di beni e servizi, di cui agli allegati da 4 a 6 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP e al paragrafo 2 della presente sottosezione, dei seguenti enti appaltanti degli Stati membri: (a) tutti gli enti aggiudicatori i cui appalti sono disciplinati dalla direttiva dell'UE sui servizi di pubblica utilità che sono amministrazioni aggiudicatrici (ad esempio quelle di cui agli allegati 1 e 2 dell'appendice I dell'AAP) o imprese pubbliche133 e che esercitano come attività: (i) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica oppure l'alimentazione con gas o energia termica di tali reti, oppure 133 Conformemente alla direttiva dell'UE sui servizi di pubblica utilità, per "imprese pubbliche" si intendono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in forza di norme che disciplinano le imprese in questione. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa: i. detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa, oppure ii. controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, oppure iii. hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza. 817 (ii) qualsiasi combinazione di tali attività con quelle di cui all'allegato 3 dell'appendice I dell'AAP; (b) enti appaltanti privati che esercitano come attività una qualsiasi delle attività di cui al presente paragrafo, lettera a), all'allegato 3, punto 1, dell'appendice I dell'AAP o qualsiasi combinazione di tali attività, e che operano sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi da un'autorità competente di uno Stato membro; in relazione agli appalti di valore pari o superiore alle soglie seguenti: - 400 000 DSP per gli appalti di beni e servizi; - 5 000 000 DSP per gli appalti di servizi di costruzione (CPC 51). 2. Servizi complementari Appalti dei seguenti servizi, oltre ai servizi elencati nell'allegato 5 relativo all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP, per gli enti di cui agli allegati da 1 a 3 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP o al paragrafo 1 della presente sottosezione: - servizi alberghieri e di ristorazione (CPC 641); - servizi di ristorazione (CPC 642); - servizi di vendita di bevande (CPC 643); - servizi relativi alle telecomunicazioni (CPC 754); - servizi immobiliari per conto terzi (CPC 8220); - altri servizi professionali e imprenditoriali (CPC 87901, 87903, da 87905 a 87907); - servizi di istruzione (CPC 92). Note 1. Gli appalti di servizi alberghieri e di ristorazione (CPC 641), di servizi di ristorazione (CPC 642), di servizi di vendita di bevande (CPC 643) e di servizi di istruzione (CPC 92) sono soggetti al regime di trattamento nazionale per i fornitori, ivi inclusi i prestatori di servizi, del Regno Unito, a condizione che il loro valore sia pari o superiore a 750 000 EUR se aggiudicati da enti appaltanti di cui agli allegati 1 e 2 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP e che il loro valore sia pari o superiore a 1 000 000 EUR se aggiudicati da enti appaltanti di cui all'allegato 3 relativo all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP o da enti appaltanti di cui al paragrafo 1 della presente sottosezione. 2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che prestano un servizio al pubblico da parte di un ente appaltante diverso da un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività ai sensi della presente sottosezione qualora: (a) la produzione di gas o energia termica da parte dell'ente interessato avvenga poiché il suo consumo è necessario per l'esercizio di un'attività diversa da quella di cui alla presente 818 sottosezione o all'allegato 3, lettere da a) a f), relativo all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP; e (b) l'alimentazione della rete pubblica miri solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponda al massimo al 20 % del fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso. 3. Il titolo VI [APPALTI PUBBLICI] della rubrica prima della parte seconda e il presente allegato non riguardano gli appalti dei servizi seguenti: (a) servizi sanitari (CPC 931); (b) servizi amministrativi in campo sanitario (CPC 91122); e (c) servizi di fornitura di personale infermieristico e servizi di fornitura di personale medico (CPC 87206 e CPC 87209). Sottosezione B2: Regno Unito Conformemente agli articoli PPROC 2.2 e PPROC 2.3, il titolo VI [APPALTI PUBBLICI] della rubrica prima della parte seconda si applica, oltre che agli appalti disciplinati dall'articolo II dell'AAP, anche agli appalti di cui alla presente sottosezione. Salvo diversa disposizione della presente sezione, le note degli allegati da 1 a 7 relativi al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP si applicano anche agli appalti disciplinati dalla presente sottosezione. Appalti disciplinati dalla presente sottosezione 1. Altri enti appaltanti Appalti di beni e servizi, di cui agli allegati da 4 a 6 relativi al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP e al paragrafo 2 della presente sottosezione, dei seguenti enti appaltanti del Regno Unito: (a) tutti gli enti aggiudicatori i cui appalti sono disciplinati dal regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità e dal regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità (Scozia) che sono amministrazioni aggiudicatrici (ad esempio quelle di cui agli allegati 1 e 2 dell'appendice I dell'AAP) o imprese pubbliche (cfr. nota 1) e che esercitano come attività: (i) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica oppure l'alimentazione con gas o energia termica di tali reti, oppure (ii) qualsiasi combinazione di tali attività con quelle di cui all'allegato 3 dell'appendice I dell'AAP; (b) enti appaltanti privati che esercitano come attività una qualsiasi delle attività di cui al presente paragrafo, lettera a), all'allegato 3, punto 1, dell'appendice I dell'AAP o qualsiasi combinazione di tali attività, e che operano sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi da un'autorità competente del Regno Unito; 819 in relazione agli appalti di valore pari o superiore alle soglie seguenti: - 400 000 DSP per gli appalti di beni e servizi; - 5 000 000 DSP per gli appalti di servizi di costruzione (CPC 51). Note del paragrafo 1: 1. Conformemente al regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità, per "imprese pubbliche" si intendono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante: (a) perché ne hanno la proprietà; (b) perché vi hanno una partecipazione finanziaria; oppure o (c) in forza di norme che disciplinano le imprese in questione. 2. Conformemente al regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità (Scozia), per "imprese pubbliche" si intendono le persone su cui una o più amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante: (a) perché ne hanno la proprietà; (b) perché vi hanno una partecipazione finanziaria; (c) in forza dei diritti loro conferiti dalle norme che disciplinano tale persona. 3. Conformemente sia al regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità, sia al regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità (Scozia), si presume che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino un'influenza dominante in uno qualsiasi dei casi seguenti in cui tali amministrazioni, direttamente o indirettamente: (a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa; (b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; (c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza. 2. Servizi complementari Appalti dei seguenti servizi, oltre ai servizi elencati all'allegato 5 relativo al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP, per gli enti di cui agli allegati da 1 a 3 relativi al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP o al paragrafo 1 della presente sottosezione: - servizi alberghieri e di ristorazione (CPC 641); - servizi di ristorazione (CPC 642); - servizi di vendita di bevande (CPC 643); 820 - servizi relativi alle telecomunicazioni (CPC 754); - servizi immobiliari per conto terzi (CPC 8220); - altri servizi professionali e imprenditoriali (CPC 87901, 87903, da 87905 a 87907); - servizi di istruzione (CPC 92). Note 1. Gli appalti di servizi alberghieri e di ristorazione (CPC 641), di servizi di ristorazione (CPC 642), di servizi di vendita di bevande (CPC 643) e di servizi di istruzione (CPC 92) sono soggetti al regime di trattamento nazionale per i fornitori, ivi inclusi i prestatori di servizi, dell'Unione europea, a condizione che il loro valore sia pari o superiore a 663 540 GBP se aggiudicati da enti appaltanti di cui agli allegati 1 e 2 relativi al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP e che il loro valore sia pari o superiore a 884 720 GBP se aggiudicati da enti appaltanti di cui all'allegato 3 relativo al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP o da enti appaltanti di cui al paragrafo 1 della presente sottosezione. 2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che prestano un servizio al pubblico da parte di un ente appaltante diverso da un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività ai sensi della presente sezione qualora: (a) la produzione di gas o energia termica da parte dell'ente interessato avvenga perché il suo consumo è necessario per l'esercizio di un'attività diversa da quella di cui alla presente sezione o all'allegato 3, lettere da a) a f), relativo al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP; e (b) l'alimentazione della rete pubblica miri solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponda al massimo al 20 % del fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso. 3. Il titolo VI [APPALTI PUBBLICI] della rubrica prima della parte seconda e il presente allegato non riguardano gli appalti dei servizi seguenti: (a) servizi sanitari (CPC 931); (b) servizi amministrativi in campo sanitario (CPC 91122); e (c) servizi di fornitura di personale infermieristico e servizi di fornitura di personale medico (CPC 87206 e CPC 87209). 821 ALLEGATO ENER-1: ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI, DEGLI IDROCARBURI E DELLE MATERIE PRIME ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI (CODICE SA) - Gas naturale, incluso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto (GPL) (codice SA 27.11) - Energia elettrica (codice SA 27.16) - Petrolio greggio e prodotti petroliferi (codice SA 27.09 - 27.10, 27.13-27.15) - Combustibili solidi (codice SA 27.01, codice SA 27.02, codice SA 27.04) - Legna da ardere e carbone di legna (codice SA 44.01 e codice SA 44.02 prodotti utilizzati a fini energetici) - Biogas (codice SA 38.25) ELENCO DEGLI IDROCARBURI (CODICE SA) - Petrolio greggio (codice SA 27.09) - Gas naturale (codice SA 27.11) ELENCO DELLE MATERIE PRIME (CAPITOLO SA) Capitolo Voce 25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi Minerali, scorie e ceneri, ad eccezione dei minerali di uranio o di torio o loro 26 concentrati (codice SA 26.12) Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze 27 bituminose; cere minerali Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare; di elementi radioattivi o di isotopi ad eccezione degli elementi chimici radioattivi e degli isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti (codice SA 28.44); e isotopi diversi da quelli della voce 28.44; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no (codice 28 SA 28.45) 29 Prodotti chimici organici 31 Concimi Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie, ad eccezione delle perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate 71 temporaneamente per comodità di trasporto (codice SA 7101) 72 Ghisa, ferro e acciaio 74 Rame e lavori di rame 75 Nichel e lavori di nichel 822 76 Alluminio e lavori di alluminio 78 Piombo e lavori di piombo 79 Zinco e lavori di zinco 80 Stagno e lavori di stagno 81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie 823 ALLEGATO ENER-2: SOVVENZIONI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE Nell'ambito dei principi di cui alla parte seconda, rubrica prima [Commercio], titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile], capo 3 [Controllo delle sovvenzioni], articolo 3.5 [Sovvenzioni vietate e sovvenzioni soggette a condizioni], paragrafo 14, (Energia e ambiente), del presente accordo: (1) Le sovvenzioni per l'adeguatezza della produzione di energia elettrica, le energie rinnovabili e la cogenerazione non compromettono la capacità di una parte di ottemperare ai propri obblighi a norma dell' articolo ENER.6 [Disposizioni relative ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas] del presente accordo; non incidono inutilmente sull'uso efficiente degli interconnettori elettrici di cui all'articolo ENER.13 [Uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica]; e non pregiudicano l'articolo ENER.6, paragrafo 3, [Disposizioni relative ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas] del presente accordo; sono stabilite mediante un processo concorrenziale, trasparente, non discriminatorio ed efficace; inoltre: (a) per l'adeguatezza della produzione di energia elettrica, le sovvenzioni forniscono incentivi affinché i fornitori di capacità siano disponibili in periodi di stress del sistema previsti e possono essere limitate agli impianti che non superano i limiti di emissione di CO specificati; 2 (b) per le energie rinnovabili e la cogenerazione, le sovvenzioni non pregiudicano gli obblighi o le opportunità dei beneficiari di partecipare ai mercati dell'energia elettrica. (2) In deroga al punto 1, a condizione che siano adottate misure adeguate per evitare una sovracompensazione, è possibile ricorrere a procedure non concorrenziali per la concessione di sovvenzioni per le energie rinnovabili e la cogenerazione se la fornitura potenziale è insufficiente a garantire un processo concorrenziale, se è improbabile che la capacità ammissibile abbia un'incidenza negativa significativa sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, o che siano concesse sovvenzioni per progetti dimostrativi. (3) Se sono introdotte esenzioni parziali dalle imposte e dagli oneri connessi all'energia 134 a favore degli utenti ad alta intensità energetica, tali esenzioni non superano l'importo totale dell'imposta o dell'onere. (4) Se la compensazione per gli utenti ad alta intensità di energia elettrica viene concessa in caso di aumento del costo dell'energia elettrica derivante dagli strumenti di politica climatica, essa è limitata ai settori ad alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dell'aumento dei costi. (5) Le sovvenzioni per la decarbonizzazione delle emissioni legate alle attività industriali proprie conseguono una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra. Le sovvenzioni riducono le emissioni derivanti direttamente dall'attività industriale. Le sovvenzioni volte a migliorare l'efficienza energetica delle attività industriali proprie migliorano l'efficienza energetica riducendo il consumo di energia, direttamente o per unità di produzione. 134 Per evitare dubbi, i prelievi non comprendono gli oneri o le tariffe di rete. 824 ALLEGATO ENER-3: NON APPLICAZIONE DELL'ACCESSO DI TERZI E DELLA SEPARAZIONE PROPRIETARIA ALLE INFRASTRUTTURE Una parte può decidere di non applicare alle nuove infrastrutture o a un ampliamento significativo delle infrastrutture esistenti l'articolo ENER.8 [Accesso di terzi alle reti di trasmissione e distribuzione] e l'articolo ENER.9 [Gestione del sistema e separazione dei gestori delle reti di trasmissione] se: (c) il rischio connesso con gli investimenti nell'infrastruttura è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione; (d) gli investimenti rafforzano la concorrenza o la sicurezza dell'approvvigionamento; (e) l'infrastruttura è di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi l'infrastruttura è stata o deve essere costruita; (f) prima di concedere l'esenzione, la parte ha deciso le regole e i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità. 825 ALLEGATO ENER-4: ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ DEGLI INTERCONNETTORI ELETTRICI NELL'ORIZZONTE TEMPORALE DEL MERCATO DEL GIORNO PRIMA Parte 1 1. La nuova procedura per l'allocazione di capacità agli interconnettori elettrici tra l'Unione e il Regno Unito nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima si basa sul concetto di multi-region loose volume coupling. L'obiettivo generale della nuova procedura è di massimizzare i benefici degli scambi. Come primo passo nella definizione della nuova procedura, le parti provvedono affinché gli operatori dei sistemi di trasmissione elaborino proposte di massima e un'analisi costi-benefici. 2. Il multi-region loose volume coupling comporta lo sviluppo di una funzione di coupling del mercato per determinare le posizioni nette relative all'energia (allocazione implicita) tra: (a) le zone di offerta istituite a norma del regolamento (UE) 2019/943 che sono direttamente connesse al Regno Unito da un interconnettore elettrico; e (b) il Regno Unito. 3. Le posizioni nette relative all'energia elettrica attraverso gli interconnettori sono calcolate mediante un processo di allocazione implicita applicando un algoritmo specifico: (a) alle offerte commerciali e alle offerte per l'orizzonte temporale del giorno prima provenienti dalle zone di offerta istituite a norma del regolamento (UE) 2019/943 che sono direttamente connesse al Regno Unito da un interconnettore elettrico; (b) alle offerte commerciali e alle offerte per l'orizzonte temporale del giorno prima provenienti dai pertinenti mercati del giorno prima nel Regno Unito; (c) ai dati sulla capacità della rete e alle capacità del sistema, determinati conformemente alle procedure concordate tra gli operatori dei sistemi di trasmissione; (d) ai dati sui flussi commerciali previsti di interconnessioni elettriche tra zone di offerta connesse al Regno Unito e altre zone di offerta nell'Unione, determinati dagli operatori dei sistemi di trasmissione dell'Unione utilizzando metodologie solide. Tale processo deve essere compatibile con le caratteristiche specifiche degli interconnettori elettrici per corrente continua, compresi le perdite e i requisiti in materia di carico. 4. La funzione di coupling del mercato: (a) produce risultati con sufficiente anticipo rispetto al funzionamento dei rispettivi mercati del giorno prima delle parti (per l'Unione si tratta del coupling unico del giorno prima istituito a 826 norma del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione135), affinché tali risultati possano essere utilizzati quali dati nei processi che determinano i risultati in tali mercati; (b) produce risultati affidabili e ripetibili; (c) è un processo specifico che mira a collegare i mercati distinti e separati del giorno prima nell'Unione e nel Regno Unito; in particolare ciò significa che l'algoritmo specifico è distinto e separato da quello impiegato nel coupling unico del giorno prima istituito a norma del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione e, per quanto concerne le offerte commerciali e le offerte dell'Unione, ha accesso esclusivamente a quelle provenienti da zone di offerta che sono direttamente connesse al Regno Unito da un interconnettore elettrico. 5. Le posizioni nette relative all'energia calcolate sono pubblicate dopo essere state convalidate e verificate. Se la funzione di coupling del mercato non è in grado né di funzionare né di produrre risultati, la capacità degli interconnettori elettrici è allocata mediante un processo alternativo e i partecipanti al mercato sono informati dell'applicazione del processo alternativo. 6. I costi per la definizione e l'attuazione delle procedure tecniche sono equamente ripartiti tra i pertinenti operatori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito o altri soggetti, da un lato, e i pertinenti operatori dei sistemi di trasmissione dell'Unione o altri soggetti, dall'altro, salvo decisione contraria del comitato specializzato per l'energia. Parte 2 Il calendario per l'attuazione del presente allegato decorre dall'entrata in vigore del presente accordo, secondo quanto indicato di seguito: (a) entro 3 mesi — analisi costi-benefici e elaborazione di proposte di procedure tecniche; (b) entro 10 mesi — proposta di procedure tecniche; (a) entro 15 mesi — entrata in funzione delle procedure tecniche. 135 Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24). 827 ALLEGATO AVSAF-1 - AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE SEZIONE A - Disposizioni generali Articolo 1 - Scopo e ambito di applicazione 1. Il presente allegato è elaborato ai fini dell'attuazione della cooperazione nei seguenti ambiti, conformemente all'articolo AVSAF.3, paragrafo 2 [Ambito di applicazione e attuazione], del presente accordo, e descrive i termini, le condizioni e i metodi per l'accettazione reciproca dei riscontri di conformità e dei certificati: (a) certificati di aeronavigabilità e monitoraggio dei prodotti aeronautici civili di cui all'articolo AVSAF.3, paragrafo 1, lettera a) [Ambito di applicazione e attuazione], del presente accordo; (b) certificati ambientali e prove sui prodotti aeronautici civili di cui all'articolo AVSAF.3, paragrafo 1, lettera b) [Ambito di applicazione e attuazione], del presente accordo; e (c) certificati di progettazione e di produzione e monitoraggio delle organizzazioni di progettazione e produzione di cui all'articolo AVSAF.3, paragrafo 1, lettera c) [Ambito di applicazione e attuazione], del presente accordo. 2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti aeronautici civili usati, diversi dagli aeromobili usati, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente allegato. Articolo 2 - Definizioni Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni: (a) "accettazione": il riconoscimento di certificati, approvazioni, modifiche, riparazioni, documenti e dati di una parte ad opera dell'altra parte senza che quest'ultima effettui attività di convalida e rilasci un certificato corrispondente; (b) "certificato di ammissione in servizio": un certificato rilasciato da un'organizzazione approvata o da un'autorità competente della parte esportatrice a titolo di riconoscimento del fatto che un nuovo prodotto aeronautico civile, diverso da un aeromobile, è conforme a un progetto approvato dalla parte esportatrice ed è in condizioni di funzionare in sicurezza; (c) "categoria di prodotti aeronautici civili": un insieme di prodotti che condividono caratteristiche comuni, raggruppati nelle procedure di attuazione tecnica, sulla base delle specifiche di certificazione dell'AESA e dell'autorità per l'aviazione civile del Regno Unito (CAA); (d) "autorità di certificazione": l'agente tecnico della parte esportatrice che rilascia un certificato di progettazione per un prodotto aeronautico civile nella sua veste di autorità che esercita le responsabilità dello Stato di progettazione di cui all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale. Qualora un certificato di progettazione sia rilasciato da un'organizzazione approvata della parte esportatrice, l'agente tecnico della parte esportatrice è considerato l'autorità di certificazione; (e) "certificato di progettazione": un titolo di riconoscimento rilasciato dall'agente tecnico o da un'organizzazione approvata di una parte, secondo cui il progetto o la modifica di un progetto di un prodotto aeronautico civile è conforme ai requisiti di aeronavigabilità, se del caso, e ai 828 requisiti di protezione ambientale, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche ambientali stabilite da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale parte; (f) "requisiti operativi connessi alla progettazione": i requisiti operativi, compresi quelli ambientali, che incidono sulle caratteristiche di progettazione del prodotto aeronautico civile o sui dati di progettazione concernenti il funzionamento o la manutenzione di tale prodotto, che lo rendono idoneo per un particolare tipo di operazione; (g) "esportazione": il processo mediante il quale un prodotto aeronautico civile passa dal sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile di una parte a quello dell'altra parte; (h) "certificato di aeronavigabilità per l'esportazione": un certificato rilasciato dall'autorità competente della parte esportatrice o, per gli aeromobili usati, dall'autorità competente dello Stato di immatricolazione dal quale il prodotto è esportato, a titolo di riconoscimento del fatto che un aeromobile è conforme ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale notificati dalla parte importatrice; (i) "parte esportatrice": la parte dal cui sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile è rilasciato un prodotto aeronautico civile; (j) "importazione": il processo mediante il quale un prodotto aeronautico civile esportato dal sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile di una parte è introdotto in quello dell'altra parte; (k) "parte importatrice": la parte nel cui sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile è introdotto un prodotto aeronautico civile; (l) "modifica di maggiore entità": tutte le modifiche apportate a un progetto di tipo che non sono "modifiche di minore entità"; (m) "modifica di minore entità": una modifica apportata a un progetto di tipo che non ha conseguenze di rilievo su massa, bilanciamento, resistenza strutturale, affidabilità, caratteristiche operative, ambientali o di altra natura che incidono sull'aeronavigabilità del prodotto aeronautico civile; (n) "dati di idoneità operativa": la serie di dati richiesta per sostenere e consentire gli aspetti operativi specifici di determinati tipi di aeromobili disciplinati dal sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile dell'Unione o del Regno Unito. Tale serie di dati deve essere progettata dal richiedente o dal titolare del certificato di omologazione dell'aeromobile e rientrare nel certificato di omologazione. A norma del sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile dell'Unione o del Regno Unito, una domanda iniziale di certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto comprende la domanda di approvazione dei dati di idoneità operativa applicabili al tipo di aeromobile o è successivamente integrata dalla stessa; (o) "approvazione di produzione": un certificato rilasciato dall'autorità competente di una parte a un fabbricante di prodotti aeronautici civili a titolo di riconoscimento del fatto che il fabbricante soddisfa i requisiti applicabili stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale parte per la produzione dei particolari prodotti aeronautici civili; 829 (p) "procedure di attuazione tecnica": le procedure di attuazione per il presente allegato elaborate dagli agenti tecnici delle parti conformemente all'articolo AVSAF.3, paragrafo 5 [Ambito di applicazione e attuazione], del presente accordo; (q) "autorità di convalida": l'agente tecnico della parte importatrice che accetta o convalida, come specificato nel presente allegato, un certificato di progettazione rilasciato dall'autorità di certificazione o da un'organizzazione approvata. SEZIONE B - Consiglio di supervisione della certificazione Articolo 3 - Istituzione e composizione 1. Il Consiglio di supervisione della certificazione, che risponde al comitato specializzato per la sicurezza dell'aviazione, è istituito sotto la copresidenza degli agenti tecnici delle parti quale organismo di coordinamento tecnico incaricato dell'effettiva attuazione del presente allegato. Esso si compone di rappresentanti dell'agente tecnico di ciascuna parte e può invitare altri partecipanti allo scopo di agevolare l'adempimento del suo mandato. 2. Il Consiglio di supervisione della certificazione si riunisce a intervalli regolari su richiesta di un agente tecnico e prende decisioni e formula raccomandazioni per consenso. Esso stabilisce e adotta il proprio regolamento interno. Articolo 4 - Mandato Il mandato del Consiglio di supervisione della certificazione comprende in particolare le seguenti funzioni: (a) elaborare, adottare e rivedere le procedure di attuazione tecnica di cui all'articolo 6 [Procedure di attuazione tecnica]; (b) condividere informazioni sulle principali questioni in materia di sicurezza e, ove opportuno, elaborare piani d'azione intesi ad affrontarle; (c) risolvere le questioni tecniche che rientrano nelle responsabilità delle autorità competenti e incidono sull'attuazione del presente allegato; (d) ove opportuno, elaborare metodi efficaci di cooperazione, assistenza tecnica e scambio di informazioni in materia di requisiti di sicurezza e protezione ambientale, sistemi di certificazione e sistemi di gestione della qualità e di normazione; (e) effettuare revisioni periodiche sulle modalità di convalida o di accettazione dei certificati di progettazione stabilite agli articoli 10 [Modalità di convalida dei certificati di progettazione] e 13 [Accettazione]; (f) presentare proposte di modifica del presente allegato al comitato specializzato per la sicurezza dell'aviazione; (g) conformemente all'articolo 29 [Qualificazione continuativa delle autorità competenti], definire procedure atte a garantire il persistere della fiducia di ciascuna parte nell'affidabilità dei processi di riscontro della conformità dell'altra parte; (h) analizzare l'attuazione delle procedure di cui alla lettera (g) e intervenire in proposito; e 830 (i) deferire le questioni irrisolte al comitato specializzato per la sicurezza dell'aviazione e garantire l'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato specializzato per la sicurezza dell'aviazione in merito al presente allegato. SEZIONE C - Attuazione Articolo 5 - Autorità competenti per la certificazione della progettazione, la certificazione della produzione e i certificati per l'esportazione 1. Le autorità competenti per la certificazione della progettazione sono: (a) per l'Unione: l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea; e (b) per il Regno Unito: la Civil Aviation Authority (autorità per l'aviazione civile) del Regno Unito. 2. Le autorità competenti per la certificazione della produzione e i certificati per l'esportazione sono: (a) per l'Unione: l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e le autorità competenti degli Stati membri. Per quanto concerne il certificato per l'esportazione di un aeromobile usato, trattasi dell'autorità competente dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile dal quale quest'ultimo è esportato; e (b) per il Regno Unito: la Civil Aviation Authority (autorità per l'aviazione civile) del Regno Unito. Articolo 6 - Procedure di attuazione tecnica 1. Le procedure di attuazione tecnica sono elaborate dagli agenti tecnici delle parti tramite il Consiglio di supervisione della certificazione nell'intento di fornire procedure specifiche per agevolare l'esecuzione del presente allegato, definendo le procedure per le attività di comunicazione tra le autorità competenti delle parti. 2. Le procedure di attuazione tecnica riguardano anche le differenze tra le norme, le regole, le prassi, le procedure e i sistemi in materia di aviazione civile delle parti per quanto concerne l'attuazione del presente allegato, come disposto dall'articolo AVSAF.3, paragrafo 5 [Ambito di applicazione e attuazione], del presente accordo. Articolo 7 - Scambio e tutela di dati e informazioni riservati e proprietari 1. I dati e le informazioni scambiati nell'attuazione del presente allegato sono soggetti all'articolo AVSAF.11 [Riservatezza e tutela delle informazioni e dei dati] del presente accordo. 2. I dati e le informazioni scambiati durante il processo di convalida devono essere limitati, in termini di natura e contenuti, a quanto necessario per la dimostrazione di conformità ai requisiti tecnici applicabili, secondo quanto precisato nelle procedure di attuazione tecnica. 3. Qualsiasi controversia in relazione a uno scambio di dati e informazioni tra le autorità competenti è gestita come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica. Ciascuna parte si riserva il diritto di sottoporre la controversia al Consiglio di supervisione della certificazione per la sua risoluzione. 831 SEZIONE D - Certificazione della progettazione Articolo 8 - Principi generali 1. La presente sezione riguarda tutti i certificati di progettazione e, se del caso, le relative modifiche rientranti nell'ambito di applicazione del presente allegato, in particolare: (a) certificati di omologazione, compresi i certificati di omologazione ristretti; (b) certificati di omologazione supplementari; (c) approvazioni di progetti di riparazione; e (d) autorizzazioni ETSO (technical standard order authorisations). 2. L'autorità di convalida, in considerazione del livello di coinvolgimento di cui all'articolo 12 [Livello di coinvolgimento dell'autorità di convalida], convalida o accetta un certificato di progettazione o una modifica che sono stati o stanno per essere rilasciati o approvati dall'autorità di certificazione, secondo i termini e le condizioni stabiliti nel presente allegato e specificati nelle procedure di attuazione tecnica, ivi comprese le modalità di accettazione e convalida dei certificati. 3. Ai fini dell'attuazione del presente allegato ciascuna parte garantisce che, nel proprio sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile, la capacità di un'organizzazione di progettazione di assumersi le proprie responsabilità sia sufficientemente controllata mediante un sistema di certificazione delle organizzazioni di progettazione. Articolo 9 - Processo di convalida 1. La domanda di convalida di un certificato di progettazione di un prodotto aeronautico civile deve essere presentata all'autorità di convalida tramite l'autorità di certificazione, come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica. 2. L'autorità di certificazione garantisce che l'autorità di convalida riceva tutti i dati e le informazioni pertinenti che sono necessari per la convalida del certificato di progettazione, come specificato nelle procedure di attuazione tecnica. 3. Al ricevimento della domanda di convalida del certificato di progettazione, l'autorità di convalida stabilisce la base di certificazione per la convalida a norma dell'articolo 11 [Base di certificazione per la convalida], come pure il proprio livello di coinvolgimento nel processo di convalida a norma dell'articolo 12 [Livello di coinvolgimento dell'autorità di convalida]. 4. Come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica, l'autorità di convalida si basa per quanto possibile su valutazioni tecniche, prove, ispezioni e riscontri di conformità effettuati dall'autorità di certificazione. 5. Dopo aver esaminato i dati e le informazioni pertinenti forniti dall'autorità di certificazione, l'autorità di convalida rilascia il proprio certificato di progettazione per il prodotto aeronautico civile convalidato ("certificato di progettazione convalidato"), nei casi in cui: (a) è confermato che l'autorità di certificazione ha rilasciato il proprio certificato di progettazione per il prodotto aeronautico civile; 832 (b) l'autorità di certificazione ha dichiarato che il prodotto aeronautico civile è conforme alla base di certificazione di cui all'articolo 11 [Base di certificazione per la convalida]; (c) tutte le questioni sorte durante il processo di convalida condotto dall'autorità di convalida sono state risolte; e (d) ulteriori requisiti amministrativi, come specificato nelle procedure di attuazione tecnica, sono stati soddisfatti dal richiedente. 6. Ciascuna parte garantisce che, al fine di ottenere e conservare un certificato di progettazione convalidato, il richiedente sia in possesso e tenga a disposizione dell'autorità di certificazione tutte le pertinenti informazioni progettuali, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto aeronautico civile certificato, al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità e la conformità del prodotto aeronautico civile ai requisiti di protezione ambientale applicabili. Articolo 10 - Modalità di convalida dei certificati di progettazione 1. I certificati di omologazione rilasciati dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di certificazione sono convalidati dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di convalida. I seguenti dati sono soggetti ad accettazione: (a) il manuale di installazione del motore (per il certificato di omologazione del motore); (b) il manuale delle riparazioni strutturali; (c) le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi di interconnessione dell'impianto elettrico; e (d) il manuale sul bilanciamento del peso. Mediante le procedure di attuazione tecnica possono essere stabiliti dettagli procedurali con riguardo all'accettazione dei dati pertinenti. Eventuali dettagli procedurali non devono pregiudicare l'obbligo di accettazione di cui al primo comma. 2. I certificati di omologazione supplementari significativi e le approvazioni di modifiche di maggiore entità significative rilasciati dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di certificazione sono convalidati dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di convalida. In linea di principio si applica un processo di convalida semplificato, limitato alla familiarizzazione tecnica senza l'intervento dell'autorità di convalida nella presentazione delle attività di conformità da parte del richiedente, salvo diversa decisione degli agenti tecnici a seconda dei casi. 3. I certificati di omologazione rilasciati dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di certificazione sono convalidati dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di convalida. 4. I certificati di omologazione supplementari, le approvazioni di modifiche e riparazioni di maggiore entità e le autorizzazioni ETSO rilasciati dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di certificazione o da un'organizzazione approvata a norma di disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito sono convalidati dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di convalida. Un processo di convalida semplificato, limitato alla familiarizzazione tecnica senza l'intervento dell'autorità di convalida nella presentazione delle attività di conformità da parte del richiedente, può essere applicato su decisione degli agenti tecnici, a seconda dei casi. 833 Articolo 11 - Base di certificazione per la convalida 1. Ai fini della convalida di un certificato di progettazione di un prodotto aeronautico civile, l'autorità di convalida fa riferimento ai seguenti requisiti stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della propria parte nel determinare la base di certificazione: (a) i requisiti di aeronavigabilità relativi a un analogo prodotto aeronautico civile, in vigore alla data effettiva della domanda, stabiliti dall'autorità di certificazione e integrati, se del caso, da ulteriori condizioni tecniche, come specificato nelle procedure di attuazione tecnica; e (b) i requisiti di protezione ambientale relativi ai prodotti aeronautici civili, in vigore alla data della domanda di convalida presentata all'autorità di convalida. 2. L'autorità di convalida specifica, se del caso, eventuali: (a) esenzioni dai requisiti applicabili; (b) divergenze dai requisiti applicabili; o (c) fattori di compensazione che offrono un livello di sicurezza equivalente quando non sono rispettati i requisiti applicabili. 3. In aggiunta ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità di convalida specifica eventuali condizioni speciali da applicare qualora i relativi codici di aeronavigabilità e le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative non contengano requisiti di sicurezza adeguati od opportuni per il prodotto aeronautico civile, poiché: (a) il prodotto aeronautico civile presenta caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di progettazione su cui si basano i codici di aeronavigabilità e le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili; (b) l'uso previsto del prodotto aeronautico civile non è convenzionale; o (c) l'esperienza acquisita con altri prodotti aeronautici civili analoghi in servizio o prodotti aeronautici civili con caratteristiche di progettazione simili ha dimostrato che possono crearsi condizioni di non sicurezza. 4. Quando specifica esenzioni, divergenze, fattori di compensazione o condizioni speciali, l'autorità di convalida tiene in debita considerazione quanto applicato dall'autorità di certificazione e non deve risultare più esigente per i prodotti aeronautici civili da convalidare rispetto a quanto sarebbe per prodotti simili propri. L'autorità di convalida comunica all'autorità di certificazione eventuali esenzioni, divergenze, fattori compensativi o condizioni speciali. Articolo 12 - Livello di coinvolgimento dell'autorità di convalida 1. Il livello di coinvolgimento dell'autorità di convalida di una parte durante il processo di convalida di cui all'articolo 9 [Processo di convalida] e come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica è determinato principalmente in base: (a) all'esperienza e ai documenti dell'autorità competente dell'altra parte in quanto autorità di certificazione; 834 (b) all'esperienza già acquisita da tale autorità di convalida durante gli esercizi di convalida precedenti con l'autorità competente dell'altra parte; (c) alla natura del progetto da convalidare; (d) alle prestazioni e all'esperienza del richiedente con l'autorità di convalida; e (e) all'esito delle valutazioni dei requisiti di qualificazione di cui agli articoli 28 [Requisiti di qualificazione per l'accettazione dei riscontri di conformità e certificati] e 29 [Qualificazione continuativa delle autorità competenti]. 2. L'autorità di convalida esercita procedure e controlli speciali, in particolare per quanto concerne i processi e i metodi dell'autorità di certificazione, in occasione della prima convalida di qualsiasi certificato, qualora l'autorità di certificazione non abbia precedentemente rilasciato un certificato per la categoria di prodotti aeronautici civili interessata dopo il 30 settembre 2004. Le procedure e i criteri da applicare sono descritti in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica. 3. L'effettiva attuazione dei principi di cui ai paragrafi 1 e 2 è regolarmente valutata, monitorata e riesaminata dal Consiglio di supervisione della certificazione, applicando i parametri specificati nelle procedure di attuazione tecnica. Articolo 13 - Accettazione 1. Per i certificati di progettazione soggetti ad accettazione, l'autorità di convalida accetta il certificato di progettazione rilasciato dall'autorità di certificazione senza alcuna attività di convalida. In tal caso l'autorità di convalida riconosce il certificato di progettazione come equivalente a un certificato rilasciato secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della propria parte e non rilascia il proprio certificato corrispondente. 2. I certificati di omologazione supplementari non significativi, le modifiche di maggiore entità non significative e le autorizzazioni ETSO rilasciati dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di certificazione o da un'organizzazione approvata a norma del diritto dell'Unione sono accettati dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di convalida. 3. Le modifiche e le riparazioni di minore entità approvate dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di certificazione o da un'organizzazione approvata a norma del diritto dell'Unione sono accettate dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di convalida. 4. Le modifiche e le riparazioni di minore entità approvate dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di certificazione o da un'organizzazione approvata a norma di disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito sono accettate dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di convalida. Articolo 14 - Disposizioni di attuazione per gli articoli 10 [Modalità di convalida dei certificati di progettazione] e 13 [Accettazione] 1. La classificazione delle modifiche in modifiche di minore o di maggiore entità è stabilita dall'autorità di certificazione conformemente alle definizioni contenute nel presente allegato e interpretata secondo le norme e le procedure applicabili dell'autorità di certificazione. 2. Per classificare come significativo o non significativo un certificato di omologazione supplementare o una modifica di maggiore entità, l'autorità di certificazione considera la modifica 835 nel contesto di tutte le precedenti modifiche progettuali pertinenti e di tutte le relative revisioni delle specifiche di certificazione applicabili integrate nel certificato di omologazione del prodotto aeronautico civile. Sono automaticamente considerate significative le modifiche che soddisfano uno dei seguenti criteri: (a) la configurazione generale o i principi di costruzione non sono mantenuti; o (b) viene meno la validità dei presupposti utilizzati per l'omologazione del prodotto da modificare. Articolo 15 - Certificati di progettazione esistenti Ai fini del presente allegato si applica quanto segue: (a) i certificati di omologazione, i certificati di omologazione supplementari, le approvazioni di modifiche e riparazioni nonché le autorizzazioni ETSO e le relative modifiche rilasciati dall'agente tecnico dell'Unione a richiedenti del Regno Unito, o da un'organizzazione di progettazione approvata situata nel Regno Unito, sulla base del diritto dell'Unione e validi al 31 dicembre 2020 si considerano rilasciati dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di certificazione o da un'organizzazione approvata a norma di disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito e accettati dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di convalida conformemente all'articolo 13, paragrafo 1 [Accettazione]; (b) i certificati di omologazione, i certificati di omologazione supplementari, le approvazioni di modifiche e riparazioni nonché le autorizzazioni ETSO e le relative modifiche rilasciati dall'agente tecnico dell'Unione a richiedenti dell'Unione, o da un'organizzazione di progettazione situata nell'Unione, sulla base del diritto dell'Unione e validi al 31 dicembre 2020 si considerano accettati dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di convalida conformemente all'articolo 13, paragrafo 1 [Accettazione]. Articolo 16 - Trasferimento di un certificato di progettazione Nel caso in cui un certificato di progettazione sia trasferito a un altro soggetto, l'autorità di certificazione responsabile del certificato di progettazione informa tempestivamente l'autorità di convalida in merito al trasferimento e applica la procedura relativa al trasferimento dei certificati di progettazione specificata nelle procedure di attuazione tecnica. Articolo 17 - Requisiti operativi connessi alla progettazione 1. Gli agenti tecnici garantiscono che, ove necessario, i dati e le informazioni relativi a requisiti operativi connessi alla progettazione siano scambiati durante il processo di convalida. 2. Fatta salva la decisione degli agenti tecnici per alcuni requisiti operativi connessi alla progettazione, l'autorità di convalida può accettare la dichiarazione di conformità dell'autorità di certificazione mediante il processo di convalida. Articolo 18 - Documenti operativi e dati relativi al tipo 1. Alcune serie di documenti e dati operativi specifici del tipo, inclusi i dati di idoneità operativa nel sistema dell'Unione e i dati equivalenti nel sistema del Regno Unito, forniti dal titolare del certificato di omologazione, sono approvate o accettate dall'autorità di certificazione e, ove necessario, scambiate nel corso del processo di convalida. 836 2. I documenti e i dati operativi di cui al paragrafo 1 possono essere accettati o convalidati dall'autorità di convalida secondo quanto descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica. Articolo 19 - Convalida concomitante Se così deciso dal richiedente e dagli agenti tecnici, può essere utilizzato un processo di certificazione e convalida concomitanti, ove opportuno e come specificato nelle procedure di attuazione tecnica. Articolo 20 - Mantenimento dell'aeronavigabilità 1. Le autorità competenti adottano misure per porre rimedio alle condizioni di non sicurezza di prodotti aeronautici civili soggetti alla loro certificazione. 2. Su richiesta, un'autorità competente di una parte, con riguardo ai prodotti aeronautici civili progettati o costruiti secondo il proprio sistema regolamentare, assiste l'autorità competente dell'altra parte nella determinazione di eventuali azioni ritenute necessarie per il mantenimento dell'aeronavigabilità di tali prodotti. 3. Quando le difficoltà che si verificano durante il funzionamento o altri potenziali problemi di sicurezza che interessano un prodotto aeronautico civile rientrante nell'ambito di applicazione del presente allegato comportano un'indagine condotta dall'agente tecnico di una parte che è l'autorità di certificazione di tale prodotto, l'agente tecnico dell'altra parte, su richiesta, presta sostegno a tale indagine anche fornendo informazioni pertinenti riferite da organismi competenti in merito a avarie, malfunzionamenti, difetti o altri episodi che interessano tale prodotto aeronautico civile. 4. Si considera che gli obblighi di segnalazione dei titolari di certificati di progettazione all'autorità di certificazione e il meccanismo per lo scambio di informazioni istituito dal presente allegato soddisfino l'obbligo incombente a ciascun titolare di un certificato di progettazione di segnalare all'autorità di convalida avarie, malfunzionamenti, difetti o altri episodi che interessano il prodotto aeronautico civile. 5. Le misure intese a porre rimedio alle condizioni di non sicurezza e gli scambi di informazioni in materia di sicurezza di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono specificati nelle procedure di attuazione tecnica. 6. L'agente tecnico di una parte tiene informato l'agente tecnico dell'altra parte in merito a tutte le informazioni obbligatorie sul mantenimento dell'aeronavigabilità in relazione ai prodotti aeronautici civili progettati o costruiti secondo il proprio sistema di sorveglianza e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. 7. Qualsiasi modifica dello stato di aeronavigabilità attestato da un certificato rilasciato dall'agente tecnico di una parte è comunicata tempestivamente all'agente tecnico dell'altra parte. SEZIONE E - Certificazione della produzione Articolo 21 - Riconoscimento dei sistemi di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione 1. La parte importatrice riconosce il sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione della parte esportatrice, poiché il sistema è considerato sufficientemente 837 equivalente al sistema della parte importatrice nell'ambito di applicazione del presente allegato, fatte salve le disposizioni del presente articolo. 2. Il riconoscimento del sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione del Regno Unito da parte dell'Unione si limita al riconoscimento della produzione di categorie di prodotti aeronautici civili già soggetti a tale sistema al 31 dicembre 2020, come specificato nelle procedure di attuazione tecnica. 3. Nel caso in cui una nuova categoria di prodotti aeronautici civili sia aggiunta al sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione della parte esportatrice, l'autorità competente della parte esportatrice ne dà notifica all'agente tecnico della parte importatrice. Prima di estendere il riconoscimento del sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione alla nuova categoria di prodotti aeronautici civili, l'agente tecnico della parte importatrice può decidere di effettuare una valutazione per confermare che il sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione della parte esportatrice per tale categoria di prodotti aeronautici civili è sufficientemente equivalente al sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione della parte importatrice. Tale valutazione è effettuata secondo quanto specificato nelle procedure di attuazione tecnica e può comprendere una valutazione del titolare dell'approvazione di produzione sotto la sorveglianza dell'autorità competente della parte esportatrice. Il processo per l'estensione alla nuova categoria di prodotti aeronautici civili del riconoscimento del sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione della parte esportatrice ad opera della parte importatrice è descritta in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica. 4. Il riconoscimento del sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione della parte esportatrice ad opera della parte importatrice è subordinato al fatto che il livello di sicurezza disposto dal sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione della parte esportatrice rimanga sufficientemente equivalente a quello disposto dal sistema della parte importatrice. L'equivalenza del sistema di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione è costantemente monitorata mediante le procedure stabilite all'articolo 29 [Qualificazione continuativa delle autorità competenti]. 5. I paragrafi da 1 a 3 si applicano anche alla produzione di un prodotto aeronautico civile per il quale le responsabilità dello Stato di progettazione sono esercitate da un paese diverso dalla parte esportatrice del prodotto, purché l'autorità competente della parte esportatrice abbia stabilito e attuato le necessarie procedure presso l'autorità pertinente dello Stato di progettazione per controllare l'interfaccia tra il titolare del certificato di progettazione e il titolare dell'approvazione di produzione in relazione a tale prodotto aeronautico civile. Articolo 22 - Estensione dell'approvazione di produzione 1. Un'approvazione di produzione rilasciata dall'autorità competente della parte esportatrice a un fabbricante situato principalmente nel territorio di tale parte esportatrice e riconosciuto ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 [Riconoscimento dei sistemi di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione] può essere estesa anche ai siti e agli impianti di produzione del fabbricante situati nel territorio dell'altra parte o nel territorio di un paese terzo, indipendentemente dallo status giuridico di tali siti e impianti di produzione e dal tipo di prodotto aeronautico civile fabbricato negli stessi. In tal caso l'autorità competente della parte esportatrice resta responsabile della sorveglianza di tali siti e impianti di produzione e l'autorità competente della parte importatrice non rilascia la propria approvazione di produzione a tali siti e impianti di produzione per il medesimo prodotto aeronautico civile. 838 2. Se i siti e gli impianti di produzione di un fabbricante situato principalmente nel territorio della parte esportatrice sono situati nell'altra parte, le autorità competenti di entrambe le parti cooperano reciprocamente, nell'ambito dell'articolo 32 [Sostegno per le attività di sorveglianza in materia di certificazione e mantenimento dell'aeronavigabilità], al fine di consentire la partecipazione della parte importatrice alle attività di sorveglianza della parte esportatrice in relazione a tali impianti. Articolo 23 - Interfaccia tra il titolare dell'approvazione di produzione e il titolare del certificato di progettazione 1. Nei casi in cui il titolare dell'approvazione di produzione per un prodotto aeronautico civile sia soggetto alla regolamentazione dell'autorità competente di una parte e il titolare del certificato di progettazione per lo stesso prodotto sia soggetto alla regolamentazione dell'autorità competente dell'altra parte, le autorità competenti delle parti stabiliscono le procedure per definire le responsabilità di ciascuna parte in merito al controllo dell'interfaccia tra il titolare dell'approvazione di produzione e il titolare del certificato di progettazione. 2. Ai fini dell'esportazione di prodotti aeronautici civili nel quadro del presente allegato, quando il titolare del certificato di progettazione e il titolare dell'approvazione di produzione non costituiscono il medesimo soggetto giuridico, le autorità competenti delle parti garantiscono che il titolare del certificato di progettazione prenda opportuni accordi con il titolare dell'approvazione di produzione per assicurare un coordinamento soddisfacente tra progettazione e produzione nonché l'adeguato sostegno del mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto aeronautico civile. SEZIONE F - Certificati di esportazione Articolo 24 - Moduli I moduli della parte esportatrice sono i seguenti: (a) se la parte esportatrice è il Regno Unito, il modulo CAA 52 per gli aeromobili nuovi, il certificato di aeronavigabilità per l'esportazione per gli aeromobili usati e il modulo CAA 1 per gli altri prodotti nuovi; e (b) se la parte esportatrice è l'Unione europea, il modulo EASA 52 per gli aeromobili nuovi, il certificato di aeronavigabilità per l'esportazione per gli aeromobili usati e il modulo EASA 1 per gli altri prodotti nuovi. Articolo 25 - Rilascio di un certificato di esportazione 1. In caso di rilascio di un certificato di esportazione, l'autorità competente o il titolare dell'approvazione di produzione della parte esportatrice garantisce che tale prodotto aeronautico civile: (a) sia conforme al progetto automaticamente accettato o convalidato, o certificato dalla parte importatrice a norma del presente allegato e come specificato nelle procedure tecniche di attuazione; (b) sia in condizioni di funzionare in sicurezza; (c) soddisfi tutti i requisiti supplementari notificati dalla parte importatrice; e 839 (d) per quanto riguarda aeromobili civili, motori ed eliche di aeromobili, sia conforme alle informazioni obbligatorie applicabili sul mantenimento dell'aeronavigabilità, incluse le direttive di aeronavigabilità della parte importatrice, come notificato da tale parte. 2. In caso di rilascio di un certificato di aeronavigabilità per l'esportazione di un aeromobile usato immatricolato presso la parte esportatrice, in aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), l'autorità competente della parte esportatrice garantisce che tale aeromobile sia stato sottoposto a corretta manutenzione nel corso dell'intera durata di servizio, secondo procedure e metodi approvati della parte esportatrice, come comprovato dai giornali di bordo e dai registri di manutenzione. Articolo 26 - Accettazione di un certificato di esportazione per un nuovo prodotto aeronautico civile L'autorità competente della parte importatrice accetta un certificato di esportazione rilasciato dall'autorità competente o dal titolare di un'approvazione di produzione della parte esportatrice per un prodotto aeronautico civile, conformemente ai termini e alle condizioni indicati nel presente allegato e specificati nelle procedure di attuazione tecnica. Articolo 27 - Accettazione di un certificato di aeronavigabilità per l'esportazione di un aeromobile usato 1. L'autorità competente della parte importatrice accetta un certificato di aeronavigabilità per l'esportazione rilasciato dall'autorità competente della parte esportatrice per un aeromobile usato conformemente ai termini e alle condizioni indicati nel presente allegato e alle procedure di attuazione tecnica soltanto se esiste un titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto per l'aeromobile usato che possa garantire il mantenimento dello stato di aeronavigabilità di quel tipo di aeromobile. 2. Affinché un certificato di aeronavigabilità per l'esportazione di un aeromobile usato fabbricato secondo il sistema di sorveglianza della produzione della parte esportatrice sia accettato a norma del paragrafo 1, l'autorità competente della parte esportatrice assiste, su richiesta, l'autorità competente della parte importatrice nell'ottenimento di dati e informazioni riguardanti: (a) la configurazione dell'aeromobile al momento della spedizione da parte del fabbricante; e (b) le successive modifiche e riparazioni dell'aeromobile che sono state approvate. 3. La parte importatrice può richiedere i documenti di ispezione e manutenzione descritti in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica. 4. L'autorità competente della parte esportatrice che, nel corso della valutazione dello stato di aeronavigabilità di un aeromobile usato considerato per l'esportazione, non sia in grado di soddisfare tutti i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 [Rilascio di un certificato di esportazione], e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo: (a) informa l'autorità competente della parte importatrice; (b) coordina con l'autorità competente della parte importatrice, come specificato nelle procedure di attuazione tecnica, l'accettazione o il rifiuto delle deroghe ai requisiti applicabili; e (c) documenta eventuali deroghe accettate all'atto dell'esportazione. 840 Sezione G - Qualificazione delle autorità competenti Articolo 28 - Requisiti di qualificazione per l'accettazione dei riscontri di conformità e certificati 1. Ciascuna parte dispone di un sistema di certificazione e sorveglianza strutturato ed efficace per l'attuazione del presente allegato, che comprende: (a) un quadro giuridico e normativo che garantisce in particolare poteri normativi sui soggetti disciplinati dal sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile della parte; (b) una struttura organizzativa che prevede una chiara descrizione delle responsabilità; (c) risorse sufficienti, inclusa la disponibilità di personale qualificato con sufficienti conoscenze, esperienza e formazione; (d) processi adeguati documentati in politiche e procedure; (e) documentazione e registri; e (f) un programma di ispezioni consolidato che garantisce un livello uniforme di attuazione del quadro giuridico e normativo tra le varie componenti del sistema di sorveglianza. Articolo 29 - Qualificazione continuativa delle autorità competenti 1. Al fine di mantenere la fiducia reciproca nei sistemi regolamentari di ciascuna parte in merito all'attuazione del presente allegato, in modo tale che questi garantiscano un livello di sicurezza sufficientemente equivalente, l'agente tecnico di ciascuna parte valuta regolarmente il rispetto, da parte delle autorità competenti dell'altra parte, dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 28 [Requisiti di qualificazione per l'accettazione dei riscontri di conformità e certificati]. Le modalità di tali valutazioni reciproche continue sono descritte in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica. 2. L'autorità competente di una parte coopera con l'autorità competente dell'altra parte ogniqualvolta siano richieste tali valutazioni, garantendo che gli organismi regolamentati soggetti alla sua sorveglianza consentano l'accesso agli agenti tecnici. 3. Se l'agente tecnico di una parte ritiene che la competenza tecnica di un'autorità competente dell'altra parte non sia più adeguata, o che l'accettazione dei riscontri di conformità effettuati o dei certificati rilasciati da tale autorità competente debba essere sospesa poiché i sistemi dell'altra parte concernenti l'attuazione del presente allegato non garantiscono più un livello di sicurezza equivalente in misura sufficiente per consentire tale accettazione, gli agenti tecnici delle parti si consultano per individuare azioni correttive. 4. Se la fiducia reciproca non viene ristabilita con modalità reciprocamente accettabili, l'agente tecnico di ciascuna parte può deferire la questione di cui al paragrafo 3 al Consiglio di supervisione della certificazione. 5. Se la questione non viene risolta dal Consiglio di supervisione della certificazione, ciascuna parte può deferire la questione di cui al paragrafo 3 al comitato specializzato per la sicurezza dell'aviazione. 841 SEZIONE H - Comunicazioni, consultazioni e sostegno Articolo 30 - Comunicazioni Fatte salve le deroghe decise dagli agenti tecnici delle parti caso per caso, tutte le comunicazioni tra le autorità competenti delle parti, inclusa la documentazione specificata nelle procedure di attuazione tecnica, sono effettuate in lingua inglese. Articolo 31 - Consultazioni tecniche 1. Gli agenti tecnici delle parti trattano le questioni concernenti l'attuazione del presente allegato mediante consultazioni. 2. Se, nell'ambito delle consultazioni svoltesi ai sensi del paragrafo 1, non emerge una soluzione reciprocamente accettabile, l'agente tecnico di ciascuna parte può deferire una delle questioni di cui al paragrafo 1 al Consiglio di supervisione della certificazione. 3. Se la questione non viene risolta dal Consiglio di supervisione della certificazione, ciascuna parte può deferire una delle questioni di cui al paragrafo 1 al comitato specializzato per la sicurezza dell'aviazione. Articolo 32 - Sostegno per le attività di sorveglianza in materia di certificazione e mantenimento dell'aeronavigabilità Su richiesta, previo accordo reciproco e nella misura consentita dalle risorse disponibili, l'autorità competente di una parte può fornire assistenza tecnica, dati e informazioni all'autorità competente dell'altra parte nell'ambito delle attività di sorveglianza in materia di certificazione e mantenimento dell'aeronavigabilità in relazione alla certificazione della progettazione, della produzione e della protezione ambientale. Il sostegno da fornire e le relative modalità sono descritti in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica. 842 ALLEGATO ROAD-1 - TRASPORTO DI MERCI SU STRADA  Parte A – Prescrizioni relative ai trasportatori di merci su strada a norma dell'articolo ROAD.5 del presente accordo Sezione 1. Accesso all'attività di trasportatore di merci su strada ed esercizio della stessa Articolo 1 - Ambito di applicazione La presente sezione disciplina l'accesso all'attività di trasportatore di merci su strada e l'esercizio della stessa e si applica a tutti i trasportatori di merci su strada di una parte che effettuano trasporto di merci nell'ambito di applicazione dell'articolo ROAD.4 [Trasporto di merci tra i territori delle parti, attraverso tali territori e al loro interno] del presente accordo. Articolo 2 - Definizioni Ai fini della presente sezione si intende per: (a) "autorizzazione ad esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada": la decisione amministrativa che autorizza una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti stabiliti nella presente sezione ad esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada; (b) "autorità competente": un'autorità di una parte a livello nazionale, regionale o locale che, per autorizzare l'esercizio dell'attività di trasportatore di merci su strada, verifica se una persona fisica o giuridica soddisfi le condizioni stabilite nella presente sezione e che ha il potere di concedere, sospendere o ritirare un'autorizzazione ad esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada; e (c) luogo in cui una persona è "normalmente residente": il luogo in cui tale persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita. Articolo 3 - Prescrizioni relative all'esercizio dell'attività di trasportatore di merci su strada Le persone fisiche o giuridiche che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada: (a) hanno una sede effettiva e stabile in una parte, come disposto all'articolo 5 della presente sezione; (b) sono in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 6 della presente sezione; (c) possiedono un'adeguata idoneità finanziaria, come disposto all'articolo 7 della presente sezione; e (d) possiedono l'idoneità professionale richiesta di cui all'articolo 8 della presente sezione. Articolo 4 - Gestore dei trasporti 1. Un trasportatore di merci su strada designa almeno una persona fisica in qualità di gestore dei trasporti, che gestisce in maniera effettiva e continuativa le sue attività di trasporto e soddisfa le prescrizioni stabilite all'articolo 3, lettere b) e d), e che: (a) ha un legame effettivo con il trasportatore di merci su strada, ad esempio in qualità di dipendente, direttore, proprietario, azionista o amministratore, o sia questa persona; e 843 (b) risiede nella parte nel cui territorio è stabilito il trasportatore di merci su strada. 2. Se una persona fisica o giuridica non soddisfa il requisito dell'idoneità professionale, l'autorità competente può autorizzare la persona fisica o giuridica ad esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada senza designare un gestore dei trasporti conformemente al paragrafo 1, purché: (a) la persona fisica o giuridica designi una persona fisica residente nella parte di stabilimento del trasportatore di merci su strada che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, lettere b) e d), e che sia abilitata per contratto ad esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell'impresa; (b) il contratto che lega la persona fisica o giuridica alla persona di cui alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere in maniera effettiva e continuativa e indichi le responsabilità di tale persona in qualità di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza; (c) la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, nella sua veste di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un massimo di quattro diversi trasportatori di merci su strada esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo 50 veicoli; e (d) la persona di cui alla lettera a) svolga i compiti precisati esclusivamente nell'interesse della persona fisica o giuridica e le responsabilità di tale persona siano esercitate indipendentemente da qualsiasi persona fisica o giuridica per cui svolge attività di trasporto. 3. Una parte può decidere che un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 non possa anche essere designato ai sensi del paragrafo 2, o possa esserlo solo in relazione a un numero limitato di persone fisiche o giuridiche o a un parco veicoli inferiore a quanto previsto al paragrafo 2, lettera c). 4. La persona fisica o giuridica notifica all'autorità competente il gestore o i gestori dei trasporti designati. Articolo 5 - Condizioni relative al requisito di stabilimento Per soddisfare il requisito della sede effettiva e stabile nella parte di stabilimento, una persona fisica o giuridica: (a) dispone di locali in cui può avere accesso agli originali dei suoi documenti principali, in formato elettronico o in qualsiasi altro formato, in particolare i contratti di trasporto, i documenti relativi ai veicoli a disposizione della persona fisica o giuridica, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti di previdenza sociale, i documenti contenenti dati relativi alla distribuzione e al distacco dei conducenti, i documenti contenenti dati relativi ai viaggi, ai tempi di guida e ai periodi di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per verificare il rispetto delle condizioni stabilite nella presente sezione; 844 (b) è iscritta nel registro delle società commerciali di tale parte o in un registro analogo, se richiesto dalla legislazione nazionale; (c) è soggetta all'imposta sui redditi e, se richiesto dalla legislazione nazionale, è assegnataria di un numero di partita IVA; (d) una volta concessa l'autorizzazione, dispone di uno o più veicoli immatricolati o messi in circolazione e di cui sia stato autorizzato l'utilizzo in conformità della normativa della parte in questione, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano posseduti a titolo di proprietà o detenuti ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing; (e) svolge in maniera effettiva e continuativa, con l'ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le sue attività amministrative e commerciali nei locali di cui alla lettera a) situati in tale parte e gestisce in maniera effettiva e continuativa le sue operazioni di trasporto utilizzando i veicoli di cui alla lettera f) con le attrezzature tecniche appropriate situate in tale parte; e (f) dispone ordinariamente, su base continuativa, di un numero di veicoli conformi alle condizioni di cui alla lettera d) e di conducenti che hanno normalmente come base una sede di attività in tale parte, che sia, in entrambi i casi, proporzionato al volume delle operazioni di trasporto effettuate dall'impresa. Articolo 6 - Condizioni relative al requisito dell'onorabilità 1. Fatto salvo il paragrafo 2, le parti determinano le condizioni che la persona fisica o giuridica e i gestori dei trasporti devono rispettare per soddisfare il requisito dell'onorabilità. Nel determinare se una persona fisica o giuridica abbia soddisfatto tale requisito, le parti prendono in considerazione il comportamento della persona fisica o giuridica, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dalla parte. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni della persona fisica o giuridica stessa, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dalla parte. Le condizioni di cui alla prima parte del presente paragrafo comprendono almeno quanto segue: (a) non sussistono validi motivi che inducano a mettere in dubbio l'onorabilità del gestore dei trasporti o del trasportatore di merci su strada, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori: (i) diritto commerciale; (ii) legislazione in materia fallimentare; (iii) condizioni di retribuzione e di lavoro della professione; (iv) circolazione stradale; (v) responsabilità professionale; (vi) traffico di esseri umani o di droga; (vii) diritto tributario; e 845 (b) il gestore dei trasporti o il trasportatore di merci su strada non è stato oggetto, in una delle parti o in entrambe, di una condanna per un reato grave o di una sanzione per un'infrazione grave delle norme di cui alla seconda parte, terza rubrica, titolo I [Trasporti di merci su strada] del presente accordo o della normativa nazionale riguardante in particolare: (i) i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l’orario di lavoro, l’installazione e l’utilizzo di apparecchi di controllo; (ii) i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale; (iii) la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti; (iv) l’idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore; (v) l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada; (vi) la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada; (vii) l’installazione e l’uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli; (viii) le patenti di guida; (ix) l’accesso alla professione; (x) il trasporto degli animali; (xi) il distacco dei lavoratori nel trasporto su strada; (xii) la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; e (xiii) i viaggi i cui punti di carico e scarico sono situati nell'altra parte. 2. Ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del presente articolo, qualora sia stata inflitta al gestore dei trasporti o al trasportatore di merci su strada, in una delle parti o in entrambe, una condanna per un reato grave o una sanzione per una delle infrazioni più gravi stabilite nell'Appendice ROAD.A.1.1, l'autorità competente della parte di stabilimento avvia e porta a termine in modo appropriato e tempestivo un procedimento amministrativo che includa, se del caso, un'ispezione in loco nei locali della persona fisica o giuridica in questione. Nel corso del procedimento amministrativo, l’autorità competente valuta se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Nell'ambito di tale valutazione l'autorità competente tiene conto del numero di infrazioni gravi delle norme di cui al terzo comma del paragrafo 1, del presente articolo, nonché del numero delle infrazioni più gravi stabilite nell'appendice ROAD.A.1.1, per le quali al gestore dei trasporti o al trasportatore di merci su strada sono state inflitte condanne o sanzioni. Siffatta constatazione è debitamente motivata e giustificata. Se ritiene che la perdita dell'onorabilità sia sproporzionata, l'autorità competente decide che la persona fisica o giuridica in questione continua a possedere il requisito dell'onorabilità. Se l'autorità competente non ritiene che la perdita dell'onorabilità sia sproporzionata rispetto all'infrazione, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell'onorabilità. 846 3. Il comitato specializzato per il trasporto su strada stila un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che, oltre a quelli di cui all'appendice ROAD.A.1.1, possono comportare la perdita dell'onorabilità. 4. Il requisito dell'onorabilità non si considera rispettato finché non sia stata adottata una misura di riabilitazione o un'altra misura di effetto equivalente a norma delle pertinenti disposizioni nazionali delle parti. Articolo 7 - Condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria 1. Per soddisfare il requisito dell'idoneità finanziaria, una persona fisica o giuridica deve essere in grado su base permanente di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, la persona fisica o giuridica dimostra di disporre ogni anno di capitale e di riserve: (a) per un valore di almeno 9 000 EUR / 8 000 GBP quando è utilizzato un solo veicolo a motore, di 5 000 EUR / 4 500 GBP per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e di 900 EUR / 800 GBP per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate, ma non a 3,5 tonnellate; (b) sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, la persona fisica o giuridica che esercita l'attività di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile superi le 2,5 tonnellate, ma non le 3,5 tonnellate, dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 1 800 EUR / 1 600 GBP quando è utilizzato un solo veicolo e di 900 EUR / 800 GBP per ogni veicolo supplementare utilizzato. 2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può convenire o esigere che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione stabilita dall'autorità competente, ad esempio una garanzia bancaria o un'assicurazione, inclusa un'assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o altri istituti finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, o altro documento vincolante che fornisca una fideiussione in solido per l'impresa in relazione agli importi di cui al paragrafo 1, lettera a). 3. In deroga al paragrafo 1, in assenza di conti annuali certificati per l'anno di registrazione dell'impresa, l'autorità competente consente che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione, ad esempio una garanzia bancaria, un documento rilasciato da un istituto finanziario che stabilisce l'accesso al credito a nome dell'impresa, o altro documento vincolante stabilito dell'autorità competente comprovante che l'impresa dispone degli importi di cui al paragrafo 1, lettera a). 4. I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito nel territorio della parte in cui è stata chiesta l'autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti nell'altra parte. 847 Articolo 8 - Condizioni relative al requisito dell'idoneità professionale 1. Per soddisfare il requisito dell'idoneità professionale, la persona o le persone interessate possiedono le conoscenze corrispondenti al livello di cui all'appendice ROAD.A.1.2, parte I, nelle materie ivi elencate. Tali conoscenze sono comprovate da un esame scritto obbligatorio che può essere integrato, se una parte decide in tal senso, da un esame orale. Gli esami sono organizzati a norma dell'appendice ROAD.A.1.2, parte II. A tal fine una parte può decidere di imporre una formazione preliminare all'esame. 2. Le persone interessate sostengono l'esame nella parte in cui sono normalmente residenti. 3. Solo le autorità o gli organismi debitamente autorizzati a tal fine da una parte, secondo i criteri definiti dalla stessa, possono organizzare e certificare gli esami scritti e orali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le parti verificano periodicamente che le modalità secondo cui tali autorità od organismi organizzano gli esami siano conformi all'appendice ROAD.A.1.2. 4. Una parte può dispensare dall'esame in determinate materie i titolari di taluni diplomi rilasciati nell'ambito dell'istruzione superiore o dell'istruzione tecnica nella parte stessa, specificamente designati a tal fine e implicanti le conoscenze in tutte le materie elencate nell'appendice ROAD.A.1.2. La dispensa si applica solo alle sezioni dell'appendice ROAD.A.1.2, parte I, per le quali il diploma contempla tutte le materie elencate nel titolo di ogni sezione. Una parte può dispensare da determinate parti degli esami i titolari di attestati di idoneità professionale validi per operazioni di trasporto nazionale nella parte in questione. Articolo 9 - Dispensa dall'esame Ai fini del rilascio di una licenza a un trasportatore di merci su strada che utilizza esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate, una parte può decidere di dispensare dagli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa una persona fisica o giuridica dello stesso tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020. Articolo 10 - Procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni 1. Se constata che una persona fisica o giuridica rischia di non soddisfare più i requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente ne informa la persona fisica o giuridica in questione. Se constata che uno o più di tali requisiti non sono più soddisfatti, l'autorità competente può assegnare alla persona fisica o giuridica uno dei seguenti termini per regolarizzare la situazione: (a) un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l’assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi più il requisito dell’onorabilità o dell’idoneità professionale; (b) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui la persona fisica o giuridica debba regolarizzare la situazione dimostrando che la persona fisica o giuridica dispone di una sede effettiva e stabile; o (c) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell'idoneità finanziaria non sia soddisfatto, al fine di dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente. 848 2. L'autorità competente può prescrivere che la persona fisica o giuridica soggetta a sospensione o ritiro dell'autorizzazione assicuri che i suoi gestori dei trasporti abbiano sostenuto gli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, prima dell'adozione di qualsiasi misura di riabilitazione. 3. Se constata che la persona fisica o giuridica non soddisfa più uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente sospende o ritira l'autorizzazione ad esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 11 - Dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti 1. Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità ai sensi dell'articolo 6, l'autorità competente lo dichiara inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un trasportatore di merci su strada. L'autorità competente non può riabilitare il gestore dei trasporti prima che sia trascorso un anno dalla data della perdita dell'onorabilità e che il gestore dei trasporti abbia dimostrato di aver seguito una formazione adeguata per un periodo di almeno tre mesi o di avere superato un esame nelle materie elencate nell'appendice ROAD.A.1.2, parte I. 2. Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità ai sensi dell'articolo 6, una domanda di riabilitazione non può essere presentata prima che sia trascorso un anno dalla data della perdita dell'onorabilità. Articolo 12 - Esame e registrazione delle domande 1. Le autorità competenti di ciascuna parte inseriscono nei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, i dati relativi alle imprese da esse autorizzate. 2. Nell'accertare l'onorabilità di un'impresa, le autorità competenti verificano se, al momento della domanda, il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati, in una delle parti, inidonei a dirigere le attività di trasporto di un'impresa a norma dell'articolo 11. 3. Le autorità competenti controllano periodicamente che le imprese da esse autorizzate a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada continuino a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3. A tal fine le autorità competenti eseguono controlli che comprendono, ove opportuno, ispezioni in loco nei locali dell'impresa in questione, mirate alle imprese classificate a maggior rischio. Articolo 13 - Registri elettronici nazionali 1. Le autorità competenti tengono un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate ad esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada. 2. Il comitato specializzato per il trasporto su strada stabilisce i dati che devono figurare nei registri nazionali delle imprese di trasporto su strada e le condizioni di accesso a tali dati. Articolo 14 - Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti 1. Le autorità competenti di ciascuna parte designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con le autorità competenti dell'altra parte per quanto riguarda l'applicazione della presente sezione. 849 2. Le autorità competenti di ciascuna parte cooperano strettamente, si prestano prontamente assistenza reciproca e si scambiano qualunque altra informazione pertinente al fine di agevolare l'attuazione e l'esecuzione della presente sezione. 3. Le autorità competenti di ciascuna parte eseguono controlli individuali per verificare se un'impresa rispetti le condizioni di accesso all'attività di trasportatore di merci su strada ogniqualvolta un'autorità competente dell'altra parte ne faccia richiesta in casi debitamente giustificati. Le autorità competenti di ciascuna parte informano l'autorità competente dell'altra parte in merito ai risultati di tali controlli e alle misure adottate nel caso in cui si constati che l'impresa non rispetta più i requisiti stabiliti dalla presente sezione. 4. Le autorità competenti di ciascuna parte membri si scambiano informazioni sulle condanne e sanzioni per le infrazioni gravi di cui all'articolo 6, paragrafo 2. 5. Il comitato specializzato per il trasporto su strada definisce norme dettagliate sulle modalità di scambio delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4. 850 APPENDICE ROAD.A.1.1 - Infrazioni più gravi ai fini della parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato ROAD.1 1. Superamento dei tempi limite come segue: (a) superamento del 25 % o più dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane. (b) superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50 % o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno. 2. Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità, o installazione nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dall'apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente. 3. Guida senza un certificato di revisione valido e/o guida con difetti molto gravi, tra l'altro, all'impianto di frenatura, agli organi di sterzo, alle ruote/agli pneumatici, alle sospensioni o al telaio, che possono creare un rischio immediato per la sicurezza stradale tale da determinare la decisione di fermare il veicolo. 4. Trasporto di merci pericolose in violazione di un divieto o con mezzi di contenimento vietati o non approvati o senza precisare sul veicolo che trasporta merci pericolose mettendo così in pericolo la vita delle persone o l’ambiente in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo. 5. Trasporto di merci senza che il conducente sia in possesso di una patente di guida valida o effettuato da un'impresa che non è titolare della licenza comunitaria valida di cui all'articolo ROAD.5 del presente accordo. 6. Guida con una carta del conducente che è stata falsificata o di cui il conducente non è il titolare o che è stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati. 7. Trasporto di merci con superamento della massa massima a carico tecnicamente ammissibile del 20 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile superi le 12 tonnellate e del 25 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile non superi le 12 tonnellate. 851 APPENDICE ROAD.A.1.2 - Parte I. ELENCO DELLE MATERIE DI CUI alla parte A, sezione 1, ARTICOLO 8, dell'allegato ROAD.1 Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento ufficiale dell'idoneità professionale ad opera delle parti devono vertere almeno sulle materie indicate di seguito. Con riguardo a tali materie, i candidati trasportatori di merci su strada devono possedere il livello di conoscenze e attitudini pratiche necessarie per dirigere un'impresa di trasporti. Il livello minimo di conoscenze, indicato di seguito, deve corrispondere almeno al livello di conoscenze raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria, completata da una formazione professionale e da una formazione tecnica complementare o da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario. A. Elementi di diritto civile Il candidato deve in particolare: (a) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano; (b) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto; (c) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal proprio committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale; e (d) conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), conclusa a Ginevra il 19 maggio 1956, e gli obblighi da essa derivanti. B. Elementi di diritto commerciale Il candidato deve in particolare: (a) conoscere le condizioni e le formalità previste per l’esercizio di un’attività commerciale e gli obblighi generali dei trasportatori (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento; e (b) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento. C. Elementi di diritto sociale Il candidato deve conoscere in particolare: (a) il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.); (b) gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale; 852 (c) le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.); (d) le norme applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di orario di lavoro e le misure pratiche di applicazione di tali disposizioni; e (e) le norme applicabili in materia di qualificazione iniziale e formazione continua dei conducenti di cui alla parte B, sezione 1, del presente allegato. D. Elementi di diritto tributario Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative: (a) all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto; (b) alla tassa di circolazione degli autoveicoli; (c) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti di merci su strada, nonché ai pedaggi e ai diritti di utenza riscossi per l’uso di infrastrutture; e (d) alle imposte sui redditi. E. Gestione commerciale e finanziaria Il candidato deve in particolare: (a) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all’uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento; (b) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.), nonché gli oneri e gli obblighi che ne derivano; (c) sapere cos’è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo; (d) essere in grado di leggere e interpretare un conto profitti e perdite; (e) essere in grado di effettuare un’analisi della situazione finanziaria e della redditività dell’impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari; (f) essere in grado di redigere un bilancio; (g) conoscere i vari elementi dell’impresa che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata; (h) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell’impresa e organizzare programmi di lavoro, ecc.; (i) conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della pubblicità e delle pubbliche relazioni, compresi i servizi di trasporto, la promozione della vendita, l’elaborazione di schede clienti, ecc.; 853 (j) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti su strada (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano; (k) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada; (l) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto merci su strada e conoscere il contenuto e le implicazioni degli Incoterm; e (m) conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e, ove opportuno, il loro statuto. F. Accesso al mercato Il candidato deve conoscere in particolare: (a) le normative professionali che disciplinano i trasporti su strada, la locazione di autoveicoli industriali e il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale dell'attività, all'accesso all'attività, alle autorizzazioni per le operazioni di trasporto su strada, alle ispezioni e alle sanzioni; (b) la normativa relativa alla costituzione di un’impresa di trasporti su strada; (c) i vari documenti necessari per l’effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle verifiche della presenza, sia all’interno dell’impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l’autoveicolo, il conducente, la merce e i bagagli; (d) le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, alla movimentazione delle merci e alla logistica; e (e) le formalità alla frontiera, la funzione e la portata dei documenti T e dei carnet TIR nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dal loro utilizzo. G. Norme tecniche e di gestione tecnica Il candidato deve in particolare: (a) conoscere le norme relative al peso e alle dimensioni degli autoveicoli vigenti nelle parti, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme; (b) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro componenti (telaio, motore, organi di trasmissione, impianto di frenatura ecc.); (c) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli; (d) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico; (e) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature; 854 (f) conoscere i diversi tipi di strumenti di movimentazione e di carico delle merci (sponde, container, pallet ecc.) ed essere in grado di introdurre procedure e impartire istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio ecc.); (g) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale; (h) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di merci pericolose e di rifiuti; (i) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall’accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP); e (j) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi. H. Sicurezza stradale Il candidato deve in particolare: (a) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di idoneità ecc.); (b) essere in grado di adottare le misure atte a garantire il rispetto, da parte dei conducenti, del codice della strada, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nelle parti (limiti di velocità, precedenze, soste e limitazioni di parcheggio, uso dei proiettori, segnaletica stradale ecc.); (c) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza in materia di condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico e delle relative misure preventive; (d) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte a evitare che si ripetano incidenti o infrazioni gravi; e (e) essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le relative tecniche.  Parte II. ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME 1. Le parti organizzano un esame scritto obbligatorio che possono integrare con un esame orale facoltativo per verificare se i candidati trasportatori di merci su strada possiedano il livello di conoscenze richiesto nelle materie elencate nella parte I e, in particolare, l'idoneità ad utilizzare gli strumenti e le tecniche correlati a tali materie e a svolgere i compiti esecutivi e di coordinamento previsti. (a) L'esame scritto obbligatorio si compone di due prove: (i) domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta, domande a risposta diretta o una combinazione delle due formule; e 855 (ii) esercizi scritti/studi di casi. La durata minima di ciascuna delle due prove è di due ore. (b) Qualora venga organizzato un esame orale, le parti possono subordinare la partecipazione a detto esame al superamento dell'esame scritto. 2. Se organizzano anche un esame orale, le parti devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 25 % né superiore al 40 % del punteggio complessivo attribuibile. Se organizzano unicamente un esame scritto, le parti devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 40 % né superiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile. 3. Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media non inferiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50 % del punteggio totalizzabile. Una parte ha facoltà di ridurre la percentuale dal 50 % al 40 % esclusivamente per una prova. 856 APPENDICE ROAD.A.1.3  Parte A  Modello di licenza per l'Unione COMUNITÀ EUROPEA (a) (Carta di cellulosa di colore azzurro Pantone 290 o di un colore il più simile possibile a quest'ultimo — formato DIN A4, 100 g/m2 o superiore) (Prima pagina della licenza) (Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza) Sigla distintiva dello Stato membro(1) che Denominazione dell'autorità o rilascia la licenza dell'organismo competente NUMERO DI LICENZA: o COPIA CERTIFICATA CONFORME N. … per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi La presente licenza autorizza(2) ....................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ad effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU UE L 300 del 14.11.2009, pag. 72), che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e secondo le disposizioni generali della presente licenza. Osservazioni particolari: ................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ La presente licenza è valida dal … al ... Rilasciata a …, il ... ............................................................................ (3) ______________ (1) Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (HR) Croazia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia. (2) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore. (3) Firma e sigillo dell’autorità o ente competente che rilascia l’attestato. 857 (b) (Seconda pagina della licenza) (Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza) DISPOSIZIONI GENERALI La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009. Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e, ove opportuno, alle condizioni che essa stabilisce: — il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi, — in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi, — tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri, nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti. Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, la presente autorizzazione è valida sul territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico e scarico solo una volta concluso l'accordo necessario tra la Comunità e il paese terzo in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009. La licenza è personale e non è cedibile a terzi. Può essere ritirata dalle autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciata, in particolare se il titolare: – ha omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l'uso della licenza, – ha fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza. L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto merci. Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo (1). Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche se il rimorchio o il semirimorchio non è immatricolato o ammesso alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o è immatricolato o ammesso alla circolazione in un altro Stato. La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta. In ogni Stato membro il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione. __________________  (1) Per "veicolo" si intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un veicolo combinato di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibito esclusivamente al trasporto di merci. 858  Parte B  Modello di licenza per il Regno Unito Licenza del Regno Unito per la Comunità (a) (Carta di cellulosa di colore blu chiaro Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m2 o superiore) (Prima pagina della licenza) (Testo in lingua inglese o gallese) NOME DELL’AUTORITÀ COMPETENTE DEL REGNO UNITO UK (1) NUMERO DI LICENZA: o COPIA CERTIFICATA CONFORME N. … per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi La presente licenza autorizza(2) ad effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio di uno Stato membro, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009(3). Osservazioni particolari: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. La presente licenza è valida dal … al ................................................ Rilasciata a …, il ……………………………………………… 859 ___________________________ (1) Autorità competente per la regione interessata per la quale è rilasciato il certificato. (2) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore. (3) Regolamento (CE) n. 1072/2009 quale recepito nel diritto del Regno Unito dalla sezione 3 della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea (European Union (Withdrawal) Act) e modificato dai regolamenti adottati ai sensi della sezione 8 di tale legge. 860 (b) (Seconda pagina della licenza) (Testo in lingua inglese o gallese) DISPOSIZIONI GENERALI La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009(1). Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio di uno Stato membro autorizzato da qualsiasi accordo internazionale tra il Regno Unito e l'Unione europea o uno Stato membro. Nel caso di un trasporto in partenza dal Regno Unito e a destinazione di un paese terzo o viceversa, la presente autorizzazione è valida sul territorio di qualunque Stato membro. La licenza è personale e non è cedibile a terzi. Può essere ritirata da un "Traffic Commissioner" (autorità preposte al rilascio delle licenze) o dal dipartimento delle infrastrutture (Irlanda del Nord), ad esempio se il titolare : – ha omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l'uso della licenza, – ha fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza. L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto merci. Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo(2). Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche se il rimorchio o il semirimorchio non è immatricolato o ammesso alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o è immatricolato o ammesso alla circolazione in un altro Stato. La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta. Il titolare è tenuto a rispettare sul territorio del Regno Unito o di ciascuno Stato membro le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato, in particolare quelle in materia di trasporto e di circolazione. (1) Regolamento (CE) n. 1072/2009 quale recepito nel diritto del Regno Unito dalla sezione 3 della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea (European Union (Withdrawal) Act) e modificato dai regolamenti adottati ai sensi della sezione 8 di tale legge. (2) Per "veicolo" si intende un veicolo a motore immatricolato nel Regno Unito o in uno Stato membro, o un veicolo combinato di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato nel Regno Unito o in uno Stato membro, adibito esclusivamente al trasporto di merci. 861 APPENDICE ROAD.A.1.4 - Elementi di sicurezza della licenza La licenza deve presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza: – un ologramma, – fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV, – almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d'ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici), – caratteri, simboli o motivi tattili, – doppia numerazione: numero di serie e numero di rilascio della licenza e della sua copia certificata conforme, – un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride. 862 Sezione 2. Distacco dei conducenti Articolo 1 - Oggetto Nella presente sezione sono riportate le prescrizioni per i trasportatori di merci su strada stabiliti in una delle parti la quale, nel quadro del trasporto di merci, distacca lavoratori nel territorio dell'altra parte a norma dell'articolo 3 della presente sezione. Nessuna disposizione della presente sezione osta a che una parte applichi misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dalle disposizioni della presente sezione. Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dalla presente sezione. Nessuna disposizione della presente sezione pregiudica l'applicazione ai trasportatori di merci su strada dell'Unione, nel territorio dell'Unione, delle norme dell'Unione relative al distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada. Articolo 2 - Definizioni Ai fini della presente sezione, per "conducente distaccato" si intende un conducente che, per un periodo di tempo limitato, fornisce una prestazione di lavoro nel territorio di una parte diversa da quella in cui il conducente lavora abitualmente. Articolo 3 - Principi 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano nella misura in cui il trasportatore di merci su strada distacchi conducenti, per proprio conto e sotto la sua direzione, nel territorio dell'altra parte nell'ambito di un contratto concluso tra il trasportatore di merci su strada che dispone il distacco e il destinatario della prestazione dei servizi di trasporto che opera nel territorio di tale parte, e tali conducenti operino nel territorio di tale parte, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il trasportatore di merci su strada che dispone il distacco e il conducente. 2. Ai fini del paragrafo 1, un distacco si considera iniziato quando il conducente entra nel territorio dell'altra parte per effettuare operazioni di carico e/o di scarico merci e si considera concluso quando il conducente lascia il territorio di tale parte. Ai fini del paragrafo 1, in caso di distacco nell'Unione europea, il distacco si considera iniziato quando il conducente entra nel territorio di uno Stato membro per effettuare operazioni di carico e/o di scarico merci in tale Stato membro e si considera concluso quando il conducente lascia il territorio di tale Stato membro. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, un conducente non è considerato distaccato quando effettua operazioni di trasporto sulla base di un contratto di trasporto quale definito all'articolo ROAD.4, paragrafo 1, lettera a) [Trasporto di merci tra i territori delle parti, attraverso tali territori e al loro interno] del presente accordo. 863 4. Un conducente non è considerato distaccato nel Regno Unito quando transita attraverso il territorio del Regno Unito senza effettuare operazioni di carico o di scarico merci. Per l'Unione, un conducente non è considerato distaccato in uno Stato membro quando transita attraverso il territorio di tale Stato membro senza effettuare operazioni di carico o di scarico merci. Articolo 4 - Condizioni di lavoro e di occupazione 1. Ciascuna parte provvede affinché, indipendentemente dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, i trasportatori di merci su strada garantiscano, sulla base della parità di trattamento, ai conducenti distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie elencate di seguito che, nella parte o, nel caso dell'Unione, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, sono stabilite: — da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/oppure — da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale o altrimenti applicabili a norma del paragrafo 4: (a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; (b) durata minima dei congedi annuali retribuiti; (c) retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria; (d) sicurezza, salute e igiene sul lavoro; (e) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; e (f) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione. 2. Ai fini della presente sezione, il concetto di retribuzione è determinato dalla normativa e/o dalle prassi nazionali della parte e, nel caso dell'Unione, dalla normativa e/o dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il conducente è distaccato e con esso si intendono tutti gli elementi costitutivi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali, da contratti collettivi o da arbitrati che sono stati dichiarati di applicazione generale nella parte o nello Stato membro in questione o altrimenti applicabili a norma del paragrafo 4. 3. Le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte della retribuzione, purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio. Il trasportatore di merci su strada provvede a rimborsare tali spese al conducente distaccato, in conformità della normativa e/o delle prassi applicabili al rapporto di lavoro. Qualora le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili al rapporto di lavoro non determinino quali elementi dell'indennità specifica per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco e quali elementi fanno parte della retribuzione, l'intera indennità è considerata versata a titolo di rimborso delle spese. 864 4. Ai fini della presente sezione, per "contratti collettivi o arbitrati, dichiarati di applicazione generale" si intendono quelli che devono essere rispettati da tutte le imprese situate nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate. In mancanza, o a complemento, di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi o di arbitrati ai sensi della prima parte del presente paragrafo, ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro può, se così decide, avvalersi: — dei contratti collettivi o degli arbitrati che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate, e/oppure — dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale. Si considera che vi sia parità di trattamento, ai sensi del paragrafo 1, quando le imprese nazionali che si trovano in una situazione analoga: (i) sono soggette, nel luogo o nel settore in cui svolgono la loro attività, ai medesimi obblighi delle imprese che effettuano il distacco, per quanto attiene alle materie menzionate al paragrafo 1, primo comma del presente articolo, e (ii) sono soggette ai medesimi obblighi aventi i medesimi effetti. Articolo 5 - Migliore accesso alle informazioni 1. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro pubblica le informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali, senza indebito ritardo e in maniera trasparente, su un unico sito web ufficiale nazionale, compresi gli elementi costitutivi della retribuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e tutte le condizioni di lavoro e di occupazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro garantisce che le informazioni fornite sull'unico sito web ufficiale nazionale siano esatte e aggiornate. 2. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro adotta le misure appropriate per garantire che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano rese pubbliche gratuitamente in modo chiaro, trasparente, esauriente e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, in formati e in conformità di standard web di accessibilità che permettano l'accesso alle persone con disabilità, e per garantire che gli organismi nazionali competenti siano in grado di svolgere efficacemente i propri compiti. 3. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le prassi nazionali, tra cui il rispetto dell'autonomia delle parti sociali, le condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4 sono stabilite in contratti collettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro si assicura che tali condizioni siano messe a disposizione dei prestatori di servizi dell'altra parte e dei conducenti distaccati in modo accessibile e trasparente, e si adoperano per coinvolgere le parti sociali al riguardo. Le pertinenti informazioni dovrebbero in particolare riguardare le diverse tariffe minime salariali e i loro elementi costitutivi, il metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e, se del caso, i criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali. 4. Se, contrariamente al paragrafo 1, le informazioni pubblicate sull'unico sito web ufficiale nazionale non indicano quali condizioni di lavoro e di occupazione debbano essere applicate, tale 865 circostanza è presa in considerazione, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali, nel determinare le sanzioni in caso di violazione della presente sezione, nella misura necessaria a garantirne la proporzionalità. 5. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro designa gli organi e le autorità ai quali i conducenti e i trasportatori di merci su strada possono rivolgersi per ottenere informazioni generali in merito al diritto e alle prassi nazionali cui sono soggetti per quanto concerne i loro diritti e obblighi nel territorio della parte o dello Stato membro in questione. Articolo 6 - Obblighi amministrativi, controllo ed esecuzione 1. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro può imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo seguenti per quanto concerne il distacco dei conducenti: (a) l'obbligo per il trasportatore stabilito nell'altra parte di trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui il conducente è distaccato, al più tardi all'inizio del distacco, utilizzando dal 2 febbraio 2022 un formulario tipo multilingue dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno dell'UE (IMI)136 per la cooperazione amministrativa; la dichiarazione di distacco contiene le informazioni seguenti: (i) l'identità del trasportatore, almeno sotto forma di numero della licenza in corso di validità qualora tale numero sia disponibile; (ii) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nella parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti della parte ospitante o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro ospitante in cui i servizi sono prestati e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni; (iii) l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente; (iv) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile; (v) la data di inizio e di fine del distacco previste; e (vi) il numero di targa dei veicoli a motore; (b) l’obbligo, per il trasportatore, di assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico e, per il conducente, di conservare e mettere a disposizione, su richiesta in sede di controllo su strada: (i) una copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema IMI a decorrere dal 2 febbraio 2022; (ii) la prova delle operazioni di trasporto che si svolgono nella parte ospitante, come ad esempio la lettera di vettura elettronica (e-CMR); e 136 Istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012. 866 (iii) le registrazioni del tachigrafo, in particolare il simbolo nazionale della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui il conducente era presente al momento di effettuare operazioni di trasporto, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dalla parte B, sezioni 2 e 4; (c) l'obbligo per il trasportatore di trasmettere, dal 2 febbraio 2022 tramite l'interfaccia pubblica connessa al sistema IMI, dopo il periodo di distacco, su richiesta diretta delle autorità competenti dell'altra parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco, copie dei documenti di cui alla lettera b), punti ii) e iii), del presente paragrafo, nonché della documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente relativamente al periodo di distacco, il contratto di lavoro o un documento equivalente, i prospetti orari relativi alle attività di lavoro del conducente e le prove del pagamento. Il trasportatore invia la documentazione, dal 2 febbraio 2022 tramite l'interfaccia pubblica connessa al sistema IMI, entro otto settimane dalla data della richiesta. Qualora il trasportatore non presenti la documentazione richiesta entro detto termine, le autorità competenti della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco possono chiedere, dal 2 febbraio 2022 tramite il sistema IMI, l'assistenza delle autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro di stabilimento. Ove sia presentata tale richiesta di assistenza reciproca, le autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro di stabilimento del trasportatore hanno accesso alla dichiarazione di distacco e alle altre informazioni pertinenti presentate dal trasportatore, mediante l'interfaccia pubblica connessa al sistema IMI dal 2 febbraio 2022. Entro 25 giorni lavorativi dalla data della richiesta di assistenza reciproca le autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro di stabilimento provvedono a fornire la documentazione richiesta alle autorità competenti della parte o, nel caso dell'Unione, alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco, tramite il sistema IMI dal 2 febbraio 2022. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni scambiate con le autorità nazionali competenti o da queste comunicatele siano utilizzate soltanto in relazione alla questione o alle questioni per cui sono state richieste. La cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproche sono prestate a titolo gratuito. Una richiesta di informazioni non osta a che le autorità competenti adottino misure per indagare e prevenire possibili infrazioni della presente sezione. 3. Per accertare se il conducente non debba essere considerato distaccato ai sensi dell'articolo 1, ciascuna parte può imporre come misura di controllo soltanto l'obbligo per il conducente di conservare e mettere a disposizione, su richiesta in sede di controllo su strada, in formato cartaceo o elettronico, la prova delle pertinenti operazioni di trasporto, come ad esempio la lettera di vettura elettronica (e-CMR) e le registrazioni del tachigrafo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto iii) del presente articolo. 4. A fini di controllo, il trasportatore provvede a tenere aggiornate nell’interfaccia pubblica connessa al sistema IMI, dal 2 febbraio 2022, le dichiarazioni di distacco di cui al paragrafo 2, lettera a). 867 5. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di distacco sono conservate dal 2 febbraio 2022 nel repertorio dell'IMI, ai fini dei controlli, per un periodo di 24 mesi. 6. La parte o, nel caso dell'Unione, lo Stato membro nel cui territorio il conducente è distaccato e la parte o, nel caso dell'Unione, lo Stato membro da cui il conducente è distaccato sono responsabili del monitoraggio, del controllo e dell'esecuzione degli obblighi stabiliti dalla presente sezione e adottano misure adeguate in caso di inosservanza della medesima. 7. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, gli Stati membri si assicurano che le ispezioni e i controlli della conformità di cui al presente articolo non siano discriminatori e/o sproporzionati, tenendo conto delle disposizioni pertinenti della presente sezione. 8. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente sezione, ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché i conducenti distaccati che ritengono di aver subito un pregiudizio in conseguenza di una violazione delle norme vigenti possano, anche nella parte nel cui territorio sono o erano distaccati, ricorrere a efficaci meccanismi per denunciare direttamente i loro datori di lavoro e abbiano il diritto di proporre azioni giudiziarie o amministrative, anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro nell'ambito del quale è stata commessa la presunta violazione. 9. Quanto disposto al paragrafo 8 lascia impregiudicata la competenza degli organi giurisdizionali di ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, degli Stati membri quale stabilita, in particolare, nei pertinenti strumenti del diritto dell'Unione e/o in convenzioni internazionali. 10. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente sezione e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione e il rispetto. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Ciascuna parte notifica tali disposizioni all'altra parte entro il 30 giugno 2021 e provvede poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. Articolo 7 - Utilizzo del sistema IMI 1. A decorrere dal 2 febbraio 2022 le informazioni, compresi i dati personali, di cui all'articolo 6 sono scambiati e trattati nel sistema IMI, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: (a) le parti hanno istituito misure di salvaguardia affinché i dati trattati nel sistema IMI siano utilizzati soltanto per lo scopo per il quale sono stati inizialmente scambiati; (b) i trasferimenti di dati personali verso il Regno Unito a norma del presente articolo possono aver luogo solo in conformità dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2012137; e 137 Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (regolamento IMI), (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1). 868 (c) i trasferimenti di dati personali verso l'Unione a norma del presente articolo possono avvenire solo in conformità delle norme del Regno Unito sulla protezione dei dati in materia di trasferimenti internazionali. 2. Le autorità competenti di ciascuna parte concedono e revocano gli opportuni diritti di accesso a tutti gli utenti dell'IMI. 3. Agli utenti dell'IMI è consentito l'accesso ai dati personali trattati nell'ambito del sistema IMI soltanto in base al principio della necessità di conoscere ed esclusivamente ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione della presente sezione. 4. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro può consentire all'autorità competente di fornire alle parti sociali nazionali, mediante mezzi diversi dal sistema IMI, le informazioni pertinenti disponibili nell'ambito del sistema IMI nella misura necessaria ai fini del controllo della conformità alle norme in materia di distacco e conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, a condizione che: (a) le informazioni riguardino un distacco nel territorio della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro interessato; e (b) le informazioni siano utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione delle norme in materia di distacco. 5. Il comitato specializzato per il trasporto su strada definisce le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema IMI da parte del Regno Unito. 6. Ciascuna parte partecipa ai costi operativi del sistema IMI. Il comitato specializzato per il trasporto su strada determina i costi a carico di ciascuna delle parti. 869  PARTE B – Prescrizioni relative ai conducenti che effettuano trasporto di merci in conformità dell'articolo ROAD.7 del presente accordo Sezione 1. Certificato di idoneità professionale Articolo 1 - Ambito di applicazione La presente sezione si applica all'attività di guida di chiunque sia dipendente di un trasportatore di merci su strada, o impiegato presso lo stesso, che effettua i viaggi di cui all'articolo ROAD.4 [Trasporto di merci tra i territori delle parti, attraverso tali territori e al loro interno] del presente accordo e utilizza veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E o una patente di guida riconosciuta equivalente dal comitato specializzato per il trasporto su strada. Articolo 2 - Esenzioni Il certificato di idoneità professionale (CAP) non è richiesto per i conducenti di veicoli: (a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h; (b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri, delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi; (c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; (d) utilizzati in stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; (e) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente; o (f) utilizzati, o noleggiati senza conducente, da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida rientri nell'attività principale del conducente o superi una distanza, fissata dal diritto nazionale, dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing. Articolo 3 - Qualificazione e formazione 1. L'attività di guida definita all'articolo 1 è subordinata ad un obbligo di qualificazione iniziale e ad un obbligo di formazione periodica. A tal fine le parti predispongono: (a) un sistema di qualificazione iniziale corrispondente a une delle seguenti opzioni: (i) opzione che prevede al contempo la frequenza di corsi e un esame A norma della sezione 2, punto 2.1, dell'appendice ROAD.B.1.1, questo tipo di qualificazione iniziale prevede la frequenza obbligatoria di corsi aventi una durata determinata. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento dell'esame, la qualificazione è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a); 870 (ii) opzione che prevede solo esami A norma della sezione 2, punto 2.2, dell'appendice ROAD.B.1.1, questo tipo di qualificazione iniziale non prevede la frequenza obbligatoria di corsi, bensì soltanto esami teorici e pratici. In caso di superamento degli esami, la qualificazione è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Una parte può tuttavia autorizzare il conducente, per un periodo massimo di tre anni, a guidare nel suo territorio prima che abbia ottenuto il CAP, qualora il conducente stia partecipando ad un corso di istruzione professionale della durata minima di sei mesi. Nell'ambito di tale corso di istruzione professionale, gli esami di cui ai punti i) e ii) della presente lettera a) possono essere effettuati per stadi; (b) un sistema di formazione periodica A norma della dell'appendice ROAD.B.1.1, sezione 4, la formazione periodica prevede la frequenza obbligatoria di corsi. Essa è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Una parte può inoltre prevedere un sistema di qualificazione iniziale accelerata per consentire al conducente di guidare nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b). A norma dell'appendice ROAD.B.1.1, sezione 3, la qualificazione iniziale accelerata prevede la frequenza obbligatoria di corsi. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento dell'esame, essa è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2. 3. Una parte può esonerare i conducenti che abbiano ottenuto il certificato di idoneità professionale di cui alla parte A, sezione 1, articolo 8, dagli esami di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e al paragrafo 2 del presente articolo per le materie incluse nell'esame previsto nella suddetta parte del presente allegato e, ove opportuno, dall'obbligo di frequentare la parte dei corsi riguardante tali materie. Articolo 4 - Diritti acquisiti Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti titolari di una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente dal comitato specializzato per il trasporto su strada, rilasciata entro il 10 settembre 2009. Articolo 5 - Qualificazione iniziale 1. Per accedere alla qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. 2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci può guidare: (a) a partire dai 18 anni di età: (i) veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1; e (ii) veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2; (b) a partire dai 21 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2. 871 3. Fatti salvi i limiti di età di cui al paragrafo 2, i conducenti che effettuano trasporti di merci e che siano titolari di un CAP di cui all'articolo 6 per una delle categorie di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono esentati dal conseguimento di tale CAP per qualunque altra categoria di veicoli di cui al medesimo paragrafo. 4. I conducenti che effettuano trasporti di merci che ampliano o cambiano la propria attività per effettuare trasporti di passeggeri, o viceversa, e che sono titolari del CAP di cui all'articolo 6, non sono tenuti a ripetere le sezioni comuni delle qualificazioni iniziali, ma unicamente le sezioni specifiche attinenti alla nuova qualificazione. Articolo 6 - CAP comprovante la qualificazione iniziale 1. CAP comprovante una qualificazione iniziale (a) CAP rilasciato sulla base della frequenza di corsi e di un esame A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), le parti impongono all'aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell'appendice ROAD.B.1.1, sezione 5, in seguito denominato "centro di formazione autorizzato". Tali corsi vertono su tutte le materie di cui all'appendice ROAD.B.1.1, sezione 1. La formazione si conclude con il superamento dell'esame di cui alla sezione 2, punto 2.1, dell'appendice ROAD.B.1.1. Le autorità competenti delle parti o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede, in tutte le materie succitate, il livello di conoscenze richiesto dall'appendice ROAD.B.1.1, sezione 1. Le autorità o le entità summenzionate sorvegliano l'esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale. (b) CAP rilasciato sulla base di esami A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), le parti impongono all'aspirante conducente il superamento degli esami teorici e pratici di cui alla sezione 2, punto 2.2, dell'appendice ROAD.B.1.1. Le autorità competenti delle parti o qualsiasi entità da esse designata organizzano tali esami al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede, in tutte le materie succitate, il livello di conoscenze richiesto dall'appendice ROAD.B.1.1, sezione 1. Tali autorità o entità sorvegliano gli esami e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale. 2. CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, le parti impongono all'aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato. Tali corsi vertono su tutte le materie di cui all'appendice ROAD.B.1.1, sezione 1. La formazione si conclude con l'esame di cui all'appendice ROAD.B.1.1, sezione 3. Le autorità competenti delle parti o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede, in tutte le materie succitate, il livello di conoscenze richiesto dall'appendice ROAD.B.1.1, sezione 1. Tali autorità o entità sorvegliano l'esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata. 872 Articolo 7 - Formazione periodica La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari del CAP di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della loro attività lavorativa, con particolare accento sulla sicurezza stradale, sulla salute e la sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida. Tale formazione è organizzata da un centro di formazione autorizzato in conformità dell'appendice ROAD.B.1.1, sezione 5. La formazione consiste nell'insegnamento in aula, nella formazione pratica e, se disponibile, nella formazione per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) o con simulatori di alta qualità. In caso di trasferimento presso un'altra impresa, occorre tener conto della formazione periodica già effettuata dal conducente. La formazione periodica mira ad approfondire e a rivedere alcune delle materie di cui all'appendice ROAD.B.1.1, sezione 1. Tratta varie materie e prevede sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale. Le materie trattate nella formazione rispondono agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze specifiche di formazione del conducente. Articolo 8 - CAP comprovante la formazione periodica 1. Al termine della formazione periodica di cui all'articolo 7, le autorità competenti delle parti o il centro di formazione autorizzato rilasciano al conducente un CAP comprovante la formazione periodica. 2. Un primo corso di formazione periodica deve essere frequentato: (a) dal titolare del CAP di cui all'articolo 6 nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP; e (b) dai conducenti di cui all'articolo 4, nei cinque anni successivi al 10 settembre 2009. Una parte può ridurre o prorogare al massimo di due anni i termini di cui alla lettera a) o b). 3. Il conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 del presente articolo segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante la formazione periodica. 4. I titolari del CAP di cui all'articolo 6 o del CAP di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché i conducenti di cui all'articolo 4 che non esercitano più la professione e non rispondono ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono seguire un corso di formazione periodica prima di riprendere l'esercizio della professione. 5. I conducenti che effettuano trasporti di merci su strada che hanno seguito un corso di formazione periodica per una delle categorie di patenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono esentati dall'obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica per un'altra delle categorie previste da tale paragrafo. Articolo 9 – Attuazione Le autorità competenti di una parte appongono direttamente sulla patente di guida del conducente, accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida, un segno distintivo attestante il possesso di 873 un CAP e indicante la data di scadenza, oppure istituiscono una specifica carta di qualificazione del conducente, elaborata secondo il modello riprodotto nell'appendice ROAD.B.1.2. Possono essere ammessi eventuali altri modelli, purché siano riconosciuti equivalenti dal comitato specializzato per il trasporto su strada. La carta di qualificazione del conducente o un documento equivalente di cui sopra, rilasciato dalle autorità competenti di una parte, sono riconosciuti dall'altra parte ai fini della presente sezione. I conducenti devono poter esibire, su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo, una patente di guida o una specifica carta di qualificazione del conducente o un documento equivalente recante il segno distintivo che conferma il possesso di un CAP. Appendice ROAD.B.1.1 - REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE Al fine di garantire che le norme che disciplinano il trasporto di merci su strada di cui alla seconda parte, terza rubrica, titolo I [Trasporti di merci su strada] siano il più possibile armonizzate, i requisiti minimi per la qualificazione e la formazione dei conducenti nonché per l'autorizzazione dei centri di formazione sono stabiliti nelle sezioni da 1 a 5 della presente appendice. Possono essere ammessi contenuti diversi per la qualificazione e la formazione in questione, purché siano considerati equivalenti dal comitato specializzato per il trasporto su strada. Sezione 1: Elenco delle materie Le conoscenze che le parti devono prendere in considerazione per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria, completata dalla formazione professionale 1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza 1.1 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale. Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. 1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenirne le anomalie di funzionamento. Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione. 1.3 Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante. 874 ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari. 1.4 Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza. Cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adattare la guida di conseguenza, prevedere il verificarsi di eventi; comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale; conoscere l'uso delle attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato a causa di condizioni meteorologiche estreme; adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.); riconoscere le situazioni pericolose e adattare la guida di conseguenza, nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale. 1.5 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo. forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico; categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate. 2. Applicazione della normativa 2.1 Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione. Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze della normativa relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo e di quella relativa al tachigrafo; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del tachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e di formazione periodica. 2.2 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci. 875 licenze per l'esercizio dell'attività, documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)138, redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci. 3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica 3.1 Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro. Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici. 3.2 Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori. 3.3 Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici. Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale. 3.4 Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale. Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo. 3.5 Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d'emergenza. Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, reazione in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante, reazione in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente. 3.6 Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda. Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario. 3.7 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato. 138Conclusa a Ginevra il 19 maggio 1956. 876 L'autotrasporto rispetto alle altre modalità di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.). Sezione 2 - Obbligo di qualificazione iniziale di cui alla parte B, sezione 1, articolo 3, paragrafo 1, lettera a) Una parte può considerare che altre specifiche formazioni relative al trasporto di merci su strada, prescritte dalla propria legislazione, rientrino nell'ambito della formazione di cui alla presente sezione e alla sezione 3 della presente appendice. 2.1. Opzione che prevede la frequenza di corsi e un esame La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1 della presente appendice. La durata di tale qualificazione iniziale deve essere di 280 ore. Ogni aspirante conducente deve effettuare almeno 20 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame. Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante. Una parte e, nel caso dell'Unione, uno Stato membro possono acconsentire a che parte della formazione sia fornita dal centro di formazione autorizzato per mezzo di strumenti TIC, come l'e- learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In tal caso sono necessari un'affidabile identificazione dell'utente e adeguati mezzi di controllo. Per i conducenti di cui alla parte B, sezione 1, articolo 5, paragrafo 4, la durata della qualificazione iniziale deve essere di 70 ore, di cui cinque di guida individuale. A formazione conclusa, le autorità competenti delle parti o l'entità da esse designata devono sottoporre il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1 della presente appendice. 2.2 Opzione con esame Le autorità competenti delle parti o l'entità da esse designata organizzano gli esami di teoria e di pratica summenzionati per verificare se l'aspirante conducente possiede il livello di conoscenze richiesto dalla sezione 1 della presente appendice per gli obiettivi e nelle materie ivi indicati. (a) L'esame di teoria consta di almeno due prove: 877 (i) domande con risposta a scelta multipla, risposta diretta o una combinazione di entrambe; e (ii) analisi di un caso specifico. La durata minima dell'esame di teoria è di quattro ore. (b) L'esame di pratica consta di due prove: (i) prova di guida volta a valutare il perfezionamento per una guida razionale improntata alle norme di sicurezza. Se possibile, tale prova è effettuata su strade extraurbane, su strade a scorrimento veloce e in autostrada (o simile), come pure su tutti i tipi di strada urbana che presentino i diversi tipi di difficoltà che il conducente potrebbe incontrare. Sarebbe preferibile che la prova fosse effettuata in diverse condizioni di densità di traffico. I tempi di guida su strada devono essere sfruttati in modo ottimale per poter valutare l'aspirante conducente in tutte le probabili aree di circolazione. La durata minima di questa prova è di 90 minuti; (ii) una prova pratica relativa almeno alla sezione 1, punti 1.5, 3.2, 3.3 e 3.5, della presente appendice. La durata minima di questa prova è di 30 minuti. I veicoli utilizzati per gli esami di pratica devono possedere almeno i requisiti dei veicoli d'esame. L'esame di pratica può essere completato da una terza prova, effettuata su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte. Per tale prova facoltativa non è fissata nessuna durata. Se l'aspirante conducente fosse sottoposto ad essa, la durata della prova potrebbe essere dedotta, per un massimo di 30 minuti, dai 90 minuti previsti per la prova di guida di cui al punto i). Per i conducenti di cui alla parte B, sezione 1, articolo 5, paragrafo 4, l'esame di teoria è limitato alle materie, fra quelle previste alla sezione 1 della presente appendice, che riguardano i veicoli sui quali verte la nuova qualificazione iniziale. Detti conducenti devono comunque effettuare l'esame di pratica nella sua integralità. Sezione 3 - Qualificazione iniziale accelerata di cui alla parte B, sezione 1, articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato ROAD.1 La qualificazione iniziale accelerata deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1 della presente appendice. La durata prescritta è di 140 ore. Ogni aspirante conducente deve effettuare almeno 10 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame. Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale 878 improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al variare di tali condizioni del fondo stradale in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante. Le disposizioni di cui alla sezione 2, punto 2.1, quarto comma, della presente appendice si applicano anche alla qualificazione iniziale accelerata. Per i conducenti di cui alla parte B, sezione 1, articolo 5, paragrafo 4, la durata della qualificazione iniziale accelerata deve essere di 35 ore, di cui cinque di guida individuale. A formazione conclusa, le autorità competenti delle parti o l'entità da esse designata devono sottoporre il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1 della presente appendice. Una parte può considerare che altre specifiche formazioni relative al trasporto di merci su strada, prescritte dalla propria legislazione, rientrino nell'ambito della formazione di cui alla presente sezione. Sezione 4 - Obbligo di formazione periodica di cui alla parte B, sezione 1, articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato ROAD.1 I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un centro di formazione autorizzato. La durata prescritta per tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi. In caso di e- learning, il centro di formazione autorizzato garantisce che sia mantenuta un'adeguata qualità della formazione anche selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In particolare, le parti prescrivono un'affidabile identificazione dell'utente e adeguati mezzi di controllo. La durata massima dell'attività di formazione di e-learning non supera le 12 ore. Almeno uno dei periodi del corso di formazione deve riguardare un tema connesso alla sicurezza stradale. I contenuti della formazione devono rispondere alle esigenze di formazione specifiche per i trasporti effettuati dal conducente e agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e dovrebbero, nella misura del possibile, rispondere alle esigenze di formazione specifiche del conducente. Nel corso delle 35 ore dovrebbero essere trattate una serie di materie diverse, compresa la ripetizione della formazione qualora risulti che il conducente necessita di una specifica formazione di recupero. Una parte e, nel caso dell'Unione, uno Stato membro possono considerare che altre specifiche formazioni relative al trasporto di merci su strada, prescritte dalla propria legislazione, rientrino nell'ambito della formazione di cui alla presente sezione. Sezione 5 - Autorizzazione della qualificazione iniziale e della formazione periodica 5.1. I centri di formazione responsabili della qualificazione iniziale e della formazione periodica devono essere autorizzati dalle autorità competenti delle parti. L'autorizzazione è concessa solo su richiesta scritta. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di documenti che attestino: 5.1.1. un programma di qualificazione e formazione adeguato che specifichi le materie di insegnamento, il programma didattico e i metodi didattici previsti; 5.1.2. qualifiche e settori di attività degli insegnanti; 879 5.1.3. informazioni sulle sedi di svolgimento dei corsi, sul materiale didattico, sui mezzi messi a disposizione per le esercitazioni pratiche, sul parco veicoli utilizzato; 5.1.4. le condizioni di partecipazione ai corsi (numero dei partecipanti). 5.2. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione per iscritto purché sussistano le seguenti condizioni: 5.2.1. i corsi di formazione devono essere impartiti conformemente ai documenti che corredano la domanda; 5.2.2. le autorità competenti possono inviare persone autorizzate ad assistere ai corsi di formazione e controllare i centri autorizzati relativamente alle risorse utilizzate ed al corretto svolgimento dei corsi e degli esami; 5.2.3. l'autorizzazione può essere revocata o sospesa se le relative condizioni non sono più soddisfatte. Il centro autorizzato garantisce che gli istruttori conoscano e tengano conto degli ultimi sviluppi nell'ambito delle normative. Come parte di una procedura di selezione specifica, gli istruttori devono presentare attestati che ne provino le cognizioni di attività didattiche e pedagogiche. Quanto alla parte pratica della formazione, gli istruttori devono dimostrare, con attestati, di avere maturato esperienza come conducente professionista o un'analoga esperienza di guida, quale quella di istruttore di guida di autoveicoli pesanti. Il programma didattico deve attenersi a quello autorizzato e vertere sulle materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. 880 Appendice ROAD.B.1.2 - Modello di una carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 9 Lato 1 CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE ( STATO MEMBRO/REGNO UNITO) 1. 2. 6. FOTO 3. 4a. 4b. 4c. (4d.) 5a. 5b. 7. (8) 9. Lato 2 11. 9. 10. C1 C 1. Cognome D1 2. Nome D 3. Data e luogo di nascita C1E 4a. Data di emissione 4b. Data di scadenza amministrativa CE 4c. Rilasciata da 5a. Numero di licenza D1E 5b. Numero di serie DE 10. Codice dell'Unione139 139 Se applicabile. 881 Sezione 2. Tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo Articolo 1 - Ambito di applicazione 1. Nella presente sezione sono riportate le regole relative ai tempi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo per i conducenti, di cui all'articolo ROAD 7, paragrafo 1, lettera b), del presente accordo, che effettuano i viaggi di cui all'articolo ROAD.4 [Trasporto di merci tra i territori delle parti, attraverso tali territori e al loro interno] del presente accordo. 2. Nel caso dei conducenti che effettuano i viaggi di cui all'articolo ROAD.4 [Trasporto di merci tra i territori delle parti, attraverso tali territori e al loro interno] del presente accordo, le norme della presente sezione si applicano a qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata da conducenti tra i territori delle parti e tra gli Stati membri. 3. La presente sezione si applica: (a) nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 3,5 tonnellate; o (b) a decorrere dal 1° luglio 2026, nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 2,5 tonnellate. 4. La presente sezione non si applica ai trasporti mediante: (a) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per: (i) il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, oppure (ii) la consegna di merci prodotte artigianalmente, solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui ha sede l'impresa, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi; (b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h; (c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di tali servizi e sotto la loro responsabilità; (d) veicoli utilizzati per emergenze o nell'ambito di operazioni di salvataggio; (e) veicoli speciali adibiti ad usi medici; (f) carri attrezzi speciali operanti entro un raggio di 100 km dalla loro base operativa; (g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati che non sono ancora stati messi in circolazione; 882 (h) veicoli di massa massima ammissibile, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo; (i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e che sono utilizzati per il trasporto non commerciale di merci. Articolo 2 - Definizioni Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti: (a) "trasporto su strada": qualsiasi spostamento effettuato interamente o in parte su strade aperte all'uso pubblico, a vuoto o con carico; (b) "interruzione": ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni, ma che serve unicamente al suo riposo; (c) "altre mansioni": tutte le attività diverse dalla "guida" comprese nella definizione di orario di lavoro ai sensi della parte B, sezione 3, articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o un altro datore di lavoro, nell'ambito del settore dei trasporti o al di fuori di esso; (d) "riposo": ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo; (e) "periodo di riposo giornaliero": il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo, comprendente sia il "periodo di riposo giornaliero regolare" che il "periodo di riposo giornaliero ridotto": (i) con "periodo di riposo giornaliero regolare" si designa un periodo di riposo di almeno 11 ore usufruibile anche in due fasi, la prima delle quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e la seconda di almeno 9 ore senza interruzione; e (ii) per "periodo di riposo giornaliero ridotto" si intende ogni fase di riposo ininterrotta della durata compresa fra un minimo di 9 e un massimo di 11 ore; (f) "periodo di riposo settimanale": il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo, comprendente sia il "periodo di riposo settimanale regolare" che il "periodo di riposo settimanale ridotto": (i) con "periodo di riposo settimanale regolare" si designa ogni fase di riposo di almeno 45 ore; e (ii) per "periodo di riposo settimanale ridotto" si intende ogni fase di riposo di durata inferiore a 45 ore, riducibile, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 6 e 7 della presente sezione, ad almeno 24 ore continuative; (g) "settimana": il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica; 883 (h) "tempo di guida": la durata dell'attività di guida registrata: (i) automaticamente o in modo semiautomatico tramite tachigrafo come definito nella parte B, sezione 4, articolo 2, lettere e), f), g) e h) del presente allegato; o (ii) manualmente ai sensi della parte B, sezione 4, articolo 9, paragrafo 2, e articolo 11, del presente allegato; (i) "periodo di guida giornaliero": il periodo complessivo di guida tra la fine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero successivo o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale; (j) "periodo di guida settimanale": il periodo trascorso complessivamente alla guida nel corso di una settimana; (k) "massa massima ammissibile": la massa massima autorizzata per il veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso; (l) "multipresenza": si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, vi sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente o di ulteriori conducenti è facoltativa, ma per il periodo restante è obbligatoria; (m) "periodo di guida": il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione e il periodo di riposo o l'interruzione successiva. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato. Articolo 3 - Prescrizioni relative agli assistenti alla guida L'età minima degli assistenti alla guida è fissata a 18 anni. Tuttavia ciascuna parte, e nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, ha la facoltà di abbassare a 16 anni l'età minima degli assistenti alla guida, purché a fini di formazione professionale e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale del Regno Unito e, per quanto riguarda l'Unione, degli Stati membri, in materia di impiego. Articolo 4 – Tempi di guida 1. Il tempo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore. Il tempo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore non più di due volte nell'arco della settimana. 2. Il tempo di guida settimanale non deve superare le 56 ore, né comportare che l'orario di lavoro massimo superi le 60 ore. 3. Il tempo di guida complessivamente cumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare le 90 ore. 4. I tempi di guida giornalieri e settimanali devono comprendere tutto il tempo trascorso alla guida nel territorio delle parti. 884 5. Il conducente deve registrare fra le "altre mansioni" i tempi di cui all'articolo 2, lettera c), della presente sezione, e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali per le quali non è necessario registrare il tempo di guida, nonché "i tempi di disponibilità" di cui alla parte B, sezione 3, articolo 2, paragrafo 2, conformemente alla parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 5, lettera b), punto iii). Tali dati devono essere registrati manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, oppure per mezzo del dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo. Articolo 5 – Interruzioni Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti. Le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma. Il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo. Articolo 6 – Periodi di riposo 1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali. 2. I conducenti devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero entro 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Se la durata della parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore alle 11 ore, il periodo di riposo in questione è considerato un riposo giornaliero ridotto. 3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o in un periodo di riposo settimanale ridotto. 4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale. 5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore entro 30 ore dalla fine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale. 6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno: (a) due periodi di riposo settimanale regolari; o (b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. Il periodo di riposo settimanale deve cominciare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale. 885 7. In deroga al paragrafo 6, al di fuori del territorio della parte del trasportatore di merci su strada o, per quanto riguarda i conducenti di trasportatori dell'UE, dello Stato membro del trasportatore di merci su strada, il conducente che effettua trasporti internazionali di merci può effettuare due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a condizione che, nel corso di quattro settimane consecutive, effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due periodi di riposo settimanale regolari. Ai fini del presente paragrafo, si considera che il conducente effettua trasporti internazionali se inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori del territorio della parte del trasportatore di merci su strada e del proprio luogo di residenza ovvero, per quanto riguarda l'Unione, al di fuori dello Stato membro del trasportatore di merci su strada e del proprio Stato di residenza. Ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Laddove siano stati effettuati consecutivamente due periodi di riposo settimanale ridotti a norma del terzo comma, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei due suddetti periodi di riposo settimanale ridotti. 8. Qualsiasi riposo effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. 9. I periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e di appropriati servizi igienici. Eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro. 10. Le imprese di trasporto organizzano l'attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui dipendono e dove inizia il loro periodo di riposo settimanale, nel Regno Unito o, per quanto riguarda l'Unione, nello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro, o che possano ritornare al loro luogo di residenza entro ogni periodo di quattro settimane consecutive, al fine di effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto. Tuttavia, laddove un conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a norma del paragrafo 7, l'impresa di trasporto organizza l'attività del conducente in modo tale che questi possa ritornare prima dell'inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione. L'impresa documenta in che modo ottempera a tale obbligo e conserva la documentazione presso i suoi locali per presentarla, se richiesta, alle autorità di controllo. 11. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe. 12. A titolo di deroga, il conducente che accompagna un veicolo trasportato in una nave traghetto o in un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un 886 periodo di riposo settimanale ridotto può, durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente. Nel corso di tale periodo di riposo giornaliero regolare o di riposo settimanale ridotto è messa a disposizione del conducente una cabina letto, una branda o una cuccetta. Per quanto riguarda i periodi di riposo settimanale regolari, la suddetta deroga si applica alle tratte effettuate in nave traghetto o convoglio ferroviario soltanto se: (a) la durata prevista della tratta è di almeno 8 ore; e (b) il conducente ha accesso a una cabina letto nella nave traghetto o nel convoglio ferroviario. 13. Il tempo impiegato dal conducente per recarsi sul luogo dove prende in consegna un veicolo rientrante nell'ambito di applicazione della presente sezione, o per tornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o in un convoglio ferroviario e disponga di una cabina letto, branda o cuccetta. 14. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione della presente sezione per recarsi sul luogo dove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione della presente sezione, o per tornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui dipende, è considerato impiegato per "altre mansioni". Articolo 7 – Obblighi dei trasportatori di merci su strada 1. È vietato ai trasportatori di merci su strada di una parte offrire ai conducenti, siano essi impiegati dall'impresa o messi a disposizione della stessa, qualsiasi forma di retribuzione o concedere loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse, alla rapidità della consegna e/o al volume delle merci trasportate, qualora dette retribuzioni siano di natura tale poter da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o da incoraggiare il mancato rispetto delle disposizioni della presente sezione. 2. Un trasportatore di merci su strada di una parte organizza le operazioni di trasporto su strada e istruisce adeguatamente il personale in modo tale che questo sia in grado di rispettare le disposizioni della presente sezione. 3. Un trasportatore di merci su strada di una parte è responsabile delle infrazioni eventualmente commesse dai suoi conducenti, anche nel caso che siano commesse nel territorio dell'altra parte. Fatto salvo il loro diritto di considerare pienamente responsabili i trasportatori di merci su strada, le parti possono subordinare tale responsabilità al mancato rispetto, da parte dei trasportatori, delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2. Le parti possono prendere in considerazione qualsiasi prova che dimostri che il trasportatore di merci su strada non può essere ragionevolmente ritenuto responsabile dell'infrazione commessa. 4. I trasportatori di merci su strada, gli speditori, gli spedizionieri, i contraenti, i subcontraenti e le agenzie di collocamento dei conducenti si assicurano che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi alle disposizioni della presente sezione. 887 5. I trasportatori di merci su strada che utilizzano veicoli dotati di apparecchi di controllo conformi alla parte B, sezione 4, articolo 2, lettera f), g) o h), del presente allegato rientranti nell'ambito di applicazione della presente sezione: (i) garantiscono che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dalla parte, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività svolte dal trasportatore di merci su strada o per conto di esso; e (ii) garantiscono che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederli, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali del trasportatore di merci su strada. Ai fini del presente paragrafo, il termine "trasferiti" è da interpretarsi in conformità alla definizione di cui alla parte C, sezione 2, articolo 2, paragrafo 2, lettera h). Il periodo massimo entro il quale i dati pertinenti sono trasferiti ai sensi del punto i) del presente paragrafo è di 90 giorni per i dati dell'unità di bordo e 28 giorni per i dati della carta del conducente. Articolo 8 – Eccezioni 1. A condizione che non venga compromessa la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente scrive a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato. 2. A condizione che non venga compromessa la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 6, paragrafo 2, superando di un'ora al massimo il tempo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale. Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il tempo di guida giornaliero e settimanale purché abbia osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare. Il conducente scrive a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio, il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato. Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. 3. A condizione che non venga compromessa la sicurezza stradale ogni parte, e nel caso dell'Unione uno Stato membro, può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 3 a 6 e 888 subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l'accordo dell'altra parte, per il territorio dell'altra parte, applicabili ai trasporti effettuati impiegando: (a) veicoli di proprietà di autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, destinati a servizi di trasporto su strada che non fanno concorrenza ai trasportatori di merci su strada; (b) veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per trasporto di merci nell'ambito della loro specifica attività d'impresa entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa; (c) trattori agricoli e forestali utilizzati per attività agricole o forestali entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa che è proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing; (d) veicoli o combinazioni di veicoli aventi massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate utilizzati da fornitori di servizi universali per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale. Tali veicoli devono essere utilizzati soltanto entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa e soltanto a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente; (e) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2 300 chilometri quadrati, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponti, guadi o gallerie che consentano il passaggio di veicoli a motore; (f) veicoli elettrici o alimentati a gas naturale o liquefatto adibiti al trasporto di merci aventi massa massima ammissibile, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, non superiore a 7,5 tonnellate e impiegati entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa; (g) veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione dalle inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio; (h) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti; (i) veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature speciali, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici; (j) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e/o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale; (k) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori; (l) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano; (m) veicoli impiegati esclusivamente su strade all'interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari; 889 (n) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio di 100 km; (o) veicoli o combinazioni di veicoli che trasportano macchine per l'edilizia per imprese edili entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente; e (p) veicoli utilizzati per la consegna di calcestruzzo pronto per l'uso. 4. A patto che non vengano compromesse le condizioni di lavoro dei conducenti e la sicurezza stradale e che siano rispettati i limiti di cui alla parte B, sezione 3, articolo 3, una parte, e nel caso dell'Unione uno Stato membro, può concedere deroghe temporanee all'applicazione degli articoli da 4 a 6 della presente sezione per operazioni di trasporto effettuate in circostanze eccezionali, in conformità alla procedura applicabile nel suo territorio. Le deroghe temporanee sono debitamente motivate e immediatamente notificate all'altra parte. modalità di tale notifica sono indicate dal comitato specializzato per il trasporto su strada. Ogni parte pubblica senza indugio l'informazione su un sito web pubblico e fa in modo che le proprie attività esecutive tengano conto di un'eccezione concessa dall'altra parte. 890 Sezione 3. Orario di lavoro dei lavoratori mobili Articolo 1 - Ambito di applicazione 1. La presente sezione si applica ai lavoratori mobili dipendenti di trasportatori di merci su strada delle parti che effettuano i viaggi di cui all'articolo ROAD.4 [Trasporto di merci tra i territori delle parti, attraverso tali territori e al loro interno] del presente accordo. La presente sezione si applica anche agli autotrasportatori autonomi. 2. Laddove contiene prescrizioni più specifiche per i lavoratori mobili che effettuano operazioni di autotrasporto, la presente sezione prevale sulle disposizioni in materia dell'articolo LPF.2.27. 3. La presente sezione integra la parte B, sezione 2, le cui disposizioni prevalgono sulle disposizioni della presente sezione. 4. Una parte può esonerare dall'applicazione della presente sezione i lavoratori mobili e gli autotrasportatori autonomi che effettuano non più di due viaggi di andata e ritorno conformemente all'articolo ROAD.4 [Trasporto di merci tra i territori delle parti, attraverso tali territori e al loro interno] del presente accordo nell'arco di un mese civile. 5. Se una parte concede l'esonero dall'applicazione della presente sezione a norma del paragrafo 4, ne informa l'altra parte. Articolo 2 - Definizioni Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti: (1) "orario di lavoro": (a) nel caso dei lavoratori mobili: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto, in particolare: (i) la guida; (ii) il carico e lo scarico; (iii) la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo; (iv) la pulizia e la manutenzione tecnica; e (v) ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico e le formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione ecc.; - i periodi di tempo durante i quali il conducente non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o 891 prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa delle parti; (b) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso. Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i riposi intermedi di cui all'articolo 4, i periodi di riposo di cui all'articolo 5 e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla normativa delle parti o dai contratti di categoria, i tempi di disponibilità di cui al punto 2) del presente articolo; (2) "tempi di disponibilità": - i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno e i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione. - Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa delle parti; - per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo; (3) "posto di lavoro": - il luogo in cui si trova lo stabilimento principale del trasportatore di merci su strada per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa; - il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni; e - qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto; (4) "lavoratore mobile": ai fini della presente sezione, un lavoratore facente parte del personale, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che effettua spostamenti ed è al servizio di un'impresa che effettua trasporto su strada di passeggeri o di merci nel territorio dell'altra parte; (5) "autotrasportatore autonomo": una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto su strada di merci dietro remunerazione, che è abilitata a lavorare per conto proprio e non è legata a un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che è libera di organizzare le proprie attività di lavoro, il cui reddito dipende 892 direttamente dagli utili realizzati e che è libera, individualmente o grazie a una forma di cooperazione fra autotrasportatori autonomi, di intrattenere rapporti con una pluralità di clienti. Ai fini della presente sezione, gli autotrasportatori che non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dalla presente sezione; (6) "persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto": un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni; (7) "settimana": il periodo compreso fra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica; (8) "notte": un periodo di almeno quattro ore consecutive, secondo la definizione della legislazione nazionale, tra le ore 0.00 e le ore 7.00; e (9) "lavoro notturno": ogni prestazione espletata durante la notte. Articolo 3 – Durata massima dell'orario di lavoro settimanale 1. Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinché l'orario lavorativo medio settimanale non superi le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali; 2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinché l'orario di lavoro per i diversi datori di lavoro confluisca nella somma delle ore di lavoro. Il datore di lavoro chiede per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad un altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile fornisce tali informazioni per iscritto. Articolo 4 – Interruzioni Fatte salve le disposizioni della parte B, sezione 2, del presente allegato, ogni parte adotta le misure necessarie a impedire che le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto lavorino ininterrottamente per più di sei ore consecutive, indipendentemente dalle circostanze. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove, di almeno 45 minuti se supera le nove ore. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi di durata non inferiore a 15 minuti ciascuno. Articolo 5 – Periodi di riposo Ai fini della presente sezione, per gli apprendisti e i tirocinanti che sono al servizio di un'impresa che effettua servizi di autotrasporto di passeggeri o merci nel territorio dell'altra parte valgono le stesse disposizioni in tema di tempi di riposo degli altri lavoratori mobili ai sensi della parte B, sezione 2, del presente allegato. Articolo 6 – Lavoro notturno Ogni parte adotta le misure necessarie affinché: (a) qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non superi le dieci ore per ciascun periodo di 24 ore; e 893 (b) il lavoro notturno sia indennizzato conformemente alla normativa nazionale, ai contratti collettivi, agli accordi tra parti sociali ovvero alle consuetudini nazionali, sempre che il metodo di indennizzazione scelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale. Articolo 7 – Deroghe 1. Per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti l'organizzazione del lavoro, è possibile derogare agli articoli 3 e 6 mediante accordi collettivi o accordi tra le parti sociali ovvero, qualora ciò non sia possibile, con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, previa consultazione dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati e previo tentativo di incoraggiare il dialogo sociale in tutte le forme idonee. 2. La deroga all'articolo 3 non può in nessun caso estendere oltre i sei mesi il periodo di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media di quarantotto ore al massimo. 3. Il comitato specializzato per il trasporto su strada deve essere informato delle deroghe applicate dalle parti a norma del paragrafo 1. Articolo 8 – Informazioni e registrazioni Ciascuna delle parti provvede a che: (a) i lavoratori mobili siano informati delle pertinenti disposizioni nazionali, delle regole interne del trasportatore di merci su strada e degli accordi tra parti sociali, in particolare in caso di contratti collettivi e contratti aziendali stipulati sulla base della presente sezione; e (b) l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto sia registrato. I registri devono essere conservati per almeno due anni dopo la fine del periodo di riferimento. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate. Articolo 9 – Disposizioni più favorevoli La presente sezione non pregiudica la facoltà di ogni parte di applicare o di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi o di altri accordi stipulati tra le parti sociali che risultino più favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute di tali lavoratori. Tali norme devono essere applicate in modo non discriminatorio. 894 Sezione 4. Uso dei tachigrafi da parte dei conducenti Articolo 1 – Oggetto e principi Nella presente sezione sono riportate le prescrizioni per i conducenti che rientrano nell'ambito di applicazione della parte B, sezione 2, in relazione all'uso dei tachigrafi, di cui all'articolo ROAD 7, paragrafo 1), lettera b) del presente accordo. Articolo 2 - Definizioni Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui alla parte B, sezione 2, articolo 2. Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti: (a) "tachigrafo" o "apparecchio di controllo", l'apparecchio destinato all'installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semiautomatica le informazioni relative al movimento, compresa la velocità, di tali veicoli e a determinati periodi di attività dei relativi conducenti; (b) "foglio di registrazione", un foglio per l'inserimento e la conservazione dei dati registrati, da collocare in un tachigrafo analogico, su cui i dispositivi di marcatura del tachigrafo analogico incidono le informazioni da registrare in maniera continuativa; (c) "carta tachigrafica", una carta a microprocessore destinata all'uso con il tachigrafo, che consente l'identificazione da parte del tachigrafo del ruolo del titolare della carta e il trasferimento e l'archiviazione dei dati; (d) "carta del conducente", una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità competenti di una parte a un determinato conducente, che identifica il conducente e consente l'archiviazione dei dati relativi alle sue attività; (e) "tachigrafo analogico", un tachigrafo conforme alle specifiche di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio140, secondo l'adattamento di cui all'appendice ROAD.B.4.1; (f) "tachigrafo digitale", un tachigrafo conforme a una delle seguenti serie di specifiche, secondo l'adattamento di cui all'appendice ROAD.B.4.2: - allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio applicabile fino al 30 settembre 2011; - allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio applicabile a decorrere dal 1° ottobre 2011; o 140 Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8). 895 - allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio applicabile a decorrere dal 1° ottobre 2012; (g) "tachigrafo intelligente 1", un tachigrafo conforme all'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione applicabile a decorrere dal 15 giugno 2019, secondo l'adattamento di cui all'appendice ROAD.B.4.3; (h) "tachigrafo intelligente 2": tachigrafo che possiede le seguenti funzioni: - registrazione automatica degli attraversamenti delle frontiere; - registrazione delle attività di carico e scarico; - registrazione delle finalità di trasporto del veicolo, vale a dire se vengono trasportate merci o passeggeri; ed - è conforme alle specifiche da definirsi negli atti di esecuzione di cui all'articolo 11, primo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014141, secondo l'adattamento di una decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada; (i) "anomalia", un'operazione anomala rilevata dal tachigrafo digitale, forse risultante da un tentativo di frode; (j) "carta non valida", una carta individuata come difettosa, o la cui autenticazione iniziale è stata respinta, ovvero la cui data di inizio di validità non è ancora stata raggiunta o la cui data di scadenza è stata superata. Articolo 3 – Utilizzo delle carte del conducente 1. La carta del conducente è personale. 2. Il conducente non può essere titolare di più di una carta valida. È autorizzato solamente a usare la propria carta personalizzata. È vietato l'uso di carte difettose o il cui periodo di validità sia scaduto. Articolo 4 – Rilascio delle carte del conducente 1. Le richieste per le carte del conducente devono essere indirizzate all'autorità competente della parte in cui il conducente è normalmente residente. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per il luogo in cui il conducente è "normalmente residente" si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso delle persone che 141 Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1). 896 non hanno legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita. Tuttavia, nel caso delle persone i cui legami professionali sono situati in un luogo diverso da quello dei loro legami personali, e che pertanto siano indotte a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati nelle due parti, si presume che il luogo di normale residenza sia quello dei legami personali, purché la persona vi faccia ritorno regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona soggiorna in una parte per svolgere una missione di durata determinata. 3. I conducenti forniscono prove in merito al luogo in cui sono normalmente residenti con mezzi adeguati, quali ad esempio la carta d'identità o qualsiasi altro documento valido. Articolo 5 – Rinnovo delle carte del conducente Qualora desideri rinnovare la sua carta, il conducente deve presentare domanda presso le autorità competenti della parte in cui è normalmente residente entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta. Articolo 6 – Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione 1. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro non sia autorizzato diversamente o necessario per inserire il simbolo del paese dopo l'attraversamento della frontiera. Non è possibile utilizzare i fogli di registrazione o le carte del conducente per un periodo più lungo di quello per il quale erano previsti. 2. I conducenti proteggono adeguatamente i fogli di registrazione e le carte del conducente e non utilizzano fogli di registrazione o carte del conducente sporchi o deteriorati. Il conducente provvede affinché, tenuto conto della durata del servizio, in caso di ispezione possa effettuarsi correttamente la stampa dei dati del tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo. 3. Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv): (a) se il veicolo è munito di tachigrafo analogico, devono essere inseriti nel foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando di sporcare il foglio di registrazione; o (b) se il veicolo è munito di tachigrafo digitale o intelligente 1 o 2, devono essere inseriti nella carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento manuale del tachigrafo. Le parti non impongono ai conducenti l'obbligo di presentare moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo. 4. Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di tachigrafo digitale o intelligente 1 o 2, ciascun conducente deve provvedere a inserire la propria carta del conducente nella fessura corretta del tachigrafo. Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di tachigrafo analogico, i conducenti devono apportare le necessarie modifiche ai fogli di registrazione, in modo che l'informazione sia registrata nel foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida. 897 5. I conducenti: (a) assicurano la concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio di registrazione e l'ora ufficiale nel paese di immatricolazione del veicolo; (b) azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo: (i) sotto il simbolo : il tempo di guida, (ii) sotto il simbolo : le "altre mansioni", vale a dire attività diverse dalla guida secondo la definizione di cui alla parte B, sezione 3, articolo 2, lettera a), e anche altre attività svolte per lo stesso datore di lavoro o per un altro, nell'ambito del settore dei trasporti o di un altro settore; (iii) sotto il simbolo : la "disponibilità" secondo la definizione di cui alla parte B, sezione 3, articolo 2, lettera b); (iv) sotto il simbolo : le interruzioni, i periodi di riposo, le ferie annuali o i congedi per malattia; (v) sotto il simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario" : in aggiunta al simbolo : il periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o in un convoglio ferroviario come richiesto nella parte B, sezione 2, articolo 6, paragrafo 12. 6. Ciascun conducente di un veicolo dotato di tachigrafo analogico deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni: (a) all'inizio dell'utilizzo del foglio di registrazione, il proprio cognome e nome; (b) la data e luogo di inizio e fine dell'utilizzo del foglio; (c) la targa del veicolo al quale è assegnato il conducente prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzo del foglio di registrazione; (d) la lettura del contachilometri: (i) prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione; (ii) alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio di registrazione; (iii) in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio, la lettura effettuata sul primo veicolo al quale è stato assegnato e quella effettuata sul veicolo al quale è assegnato successivamente; (e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo; e (f) il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Il conducente deve inoltre inserire il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro dell'UE e del Regno Unito all'inizio della sua prima sosta in tale Stato membro o nel Regno Unito. La prima sosta deve essere effettuata presso il punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l'attraversamento della frontiera avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente deve inserire il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo. 898 7. Il conducente deve inserire nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. A decorrere dal 2 febbraio 2022, il conducente deve inoltre inserire il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro e del Regno Unito all'inizio della sua prima sosta in tale Stato membro o nel Regno Unito. La prima sosta deve essere effettuata presso il punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l'attraversamento della frontiera avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente deve inserire il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo. Né uno Stato membro né il Regno Unito possono imporre ai conducenti di veicoli che effettuano operazioni di trasporto all'interno del loro territorio di aggiungere al simbolo del paese una specifica geografica più dettagliata, a condizione che ciascuna parte ne informi preventivamente l'altra parte. Non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni di cui al primo inciso del primo comma se il tachigrafo registra automaticamente i dati di localizzazione. Articolo 7 – Utilizzo corretto dei tachigrafi 1. Le imprese di trasporto e i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso dei tachigrafi digitali e delle carte del conducente. Le imprese di trasporto e i conducenti che utilizzano i tachigrafi analogici ne garantiscono il buon funzionamento, nonché il buon uso dei fogli di registrazione. 2. È vietato falsificare, occultare o distruggere i dati registrati sul foglio di registrazione o registrati nel tachigrafo oppure sulla carta del conducente, nonché i documenti stampati prodotti dal tachigrafo. Sono altresì vietate le manomissioni del tachigrafo, del foglio di registrazione o della carta del conducente atte a falsificare i dati e/o i documenti stampati o a renderli inaccessibili o a distruggerli. Nel veicolo non deve essere presente nessun dispositivo che possa essere utilizzato a tale fine. Articolo 8 – Carte rubate, smarrite o difettose 1. Le autorità delle parti che rilasciano le carte registrano le carte rilasciate, rubate, smarrite o difettose per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità. 2. In caso di deterioramento o di cattivo funzionamento della carta del conducente, il conducente la restituisce all'autorità competente del paese in cui è normalmente residente. Il furto della carta del conducente deve essere denunciato formalmente alle autorità competenti dello Stato in cui si è verificato. 3. L'eventuale smarrimento della carta del conducente deve essere denunciato formalmente alle autorità competenti della parte in cui la carta è stata rilasciata e alle autorità competenti della parte in cui il conducente è normalmente residente, qualora la parte non sia la medesima. 4. In caso di deterioramento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, entro sette giorni il conducente deve chiederne la sostituzione presso le autorità competenti della parte in cui è normalmente residente. 5. Nei casi riportati al paragrafo 4, il conducente può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di 15 giorni, o per un periodo più lungo, ove ciò sia indispensabile per 899 riportare il veicolo alla sua sede, a condizione che possa dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo. Articolo 9 – Deterioramento della carta del conducente e dei fogli di registrazione 1. In caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni o della carta del conducente, i conducenti devono conservare il foglio di registrazione o la carta del conducente deteriorata insieme a ogni foglio di registrazione di riserva eventualmente utilizzato in sostituzione. 2. In caso di deterioramento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve: (a) all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato: (i) informazioni che consentano di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma; e (ii) i periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv); (b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento informazioni che consentano di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente. Articolo 10 – Registrazioni che devono essere in possesso del conducente 1. Quando guida un veicolo dotato di tachigrafo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare, su eventuale richiesta dei funzionari addetti ai controlli: (i) i fogli di registrazione di quel giorno e dei 28 giorni precedenti; (ii) la carta del conducente, se la possiede; e (iii) eventuali tabulati e registrazioni manuali di quel giorno e dei 28 giorni precedenti. 2. Quando guida un veicolo dotato di tachigrafo digitale o intelligente 1 o 2, il conducente deve essere in grado di presentare, su eventuale richiesta dei funzionari addetti ai controlli: (i) la carta del conducente; (ii) eventuali tabulati e registrazioni manuali di quel giorno e dei 28 giorni precedenti. e (iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii), nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo dotato di tachigrafo analogico. A decorrere dal 31 dicembre 2024, il periodo di 28 giorni di cui al paragrafo 1, punti i) e ii), e al paragrafo 2, punto ii), è sostituito da un periodo di 56 giorni. 3. I funzionari abilitati al controllo possono verificare il rispetto delle disposizioni della parte B, sezione 2, esaminando i fogli di registrazione, i dati visualizzati, stampati o scaricati che sono stati registrati dal tachigrafo o dalla carta del conducente o, in loro assenza, qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l'inosservanza delle disposizioni della presente sezione. 900 Articolo 11 – Procedure per i conducenti in caso di funzionamento difettoso dell'apparecchio Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo, il conducente riporta i dati che consentono la propria identificazione (nome, carta del conducente o numero della patente di guida), ivi compresa la firma e le indicazioni relative ai periodi di tempo che non sono più correttamente registrati o stampati dal tachigrafo: (a) sul foglio o sui fogli di registrazione; o (b) su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o da conservare insieme alla carta del conducente. Articolo 12 – Misure esecutive 1. Ciascuna parte adotta tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte B, sezioni da 2 a 4, in particolare assicurando annualmente un livello adeguato di controlli stradali e presso le imprese che riguardano una parte importante e rappresentativa di lavoratori mobili, conducenti, imprese e veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nell'ambito di applicazione di tali sezioni. Le autorità competenti di ciascuna parte organizzano i controlli in modo che: (i) nel corso di ogni anno civile venga controllato almeno il 3 % dei giorni lavorati dai conducenti dei veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della parte B, sezione 2; e (ii) almeno il 30 % del numero totale dei giorni lavorativi verificati sia controllato su strada e almeno il 50 % presso le imprese. I controlli stradali devono riguardare: (i) periodi di guida giornalieri e settimanali, interruzioni e periodi di riposo giornalieri e settimanali; (ii) i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo sulla carta del conducente e/o nella memoria del tachigrafo e/o sui tabulati, se necessario; e (iii) il corretto funzionamento del tachigrafo. Tali controlli devono essere effettuati senza discriminazioni tra i veicoli, le imprese e i conducenti, residenti e non residenti, e indipendentemente dall'origine o dalla destinazione del viaggio o dal tipo di tachigrafo; i controlli presso le imprese devono riguardare, oltre a quanto indicato per i controlli stradali: (i) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra tali periodi di riposo; (ii) i limiti di guida quindicinali; (iii) la compensazione per i periodi di riposo settimanale ridotti conformemente alla parte B, sezione 2, articolo 6, paragrafi 6 e 7; e 901 (iv) l'uso dei fogli di registrazione e/o dei dati dell'unità di bordo e della carta del conducente e dei tabulati e/o l'organizzazione dell'orario di lavoro dei conducenti. 2. Se le constatazioni effettuate al momento di un controllo stradale del conducente di un veicolo immatricolato nel territorio dell'altra parte danno motivo di ritenere che siano state commesse infrazioni che non possono essere rilevate durante il controllo, per mancanza dei dati necessari, le autorità competenti di ciascuna parte si prestano reciproca assistenza per chiarire la situazione. Qualora le autorità competenti di una parte eseguano a tale fine un controllo presso l'impresa, i risultati di tale controllo devono essere comunicati alle autorità competenti dell'altra parte. 3. Le autorità competenti delle parti collaborano tra loro nell'organizzazione di controlli stradali concertati. 4. Ciascuna parte introduce un sistema di classificazione del rischio per le imprese basato sul numero relativo e sulla gravità delle infrazioni di cui all'appendice ROAD.A.1 e delle infrazioni incluse nell'elenco elaborato dal comitato specializzato per il trasporto su strada a norma della parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 3, commesse da una singola impresa. 5. Le imprese che presentano un fattore di rischio elevato sono fatte oggetto di controlli più rigorosi e frequenti. 6. Ciascuna parte, e nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, consente alle proprie autorità competenti di comminare sanzioni nei confronti dei trasportatori di merci su strada e/o dei conducenti per le violazioni delle disposizioni applicabili in relazione ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo rilevate sul suo territorio e per le quali non sono già state comminate sanzioni, anche se tali infrazioni sono state commesse nel territorio dell'altra parte o, nel caso dell'Unione, nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo. 902 Appendice ROAD.B.4.1: adattamenti delle specifiche tecniche del tachigrafo analogico Ai fini della presente sezione, l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è così adattato: (a) Nella sezione III (Condizioni di costruzione dell'apparecchio di controllo), lettera c) (Dispositivi registratori), punto 4.1, il riferimento "all'articolo 15, paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d) del regolamento" è sostituito da "nella parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv) dell'allegato ROAD-1 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra". (b) Nella sezione III (Condizioni di costruzione dell'apparecchio di controllo), lettera c) (Dispositivi registratori), punto 4.2, il riferimento "all'articolo 15 del regolamento" è sostituito da "nella parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 5 dell'allegato ROAD-1 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra". (c) Nella sezione IV (Fogli di registrazione), lettera a) (Prescrizioni generali), paragrafo 1, terzo comma, il riferimento " all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento" è sostituito da "nella parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 6 dell'allegato ROAD-1 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra". (d) Nella sezione V (Montaggio dell'apparecchio di controllo), paragrafo 5, primo comma, il riferimento "del presente regolamento" è sostituito da "della parte B, sezione 4, e della parte C, sezione 2 dell'allegato ROAD-1 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra". (e) Nella sezione V (Montaggio dell'apparecchio di controllo), paragrafo 5, terzo comma, il riferimento "all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE del Consiglio" è sostituito da "alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)" e "del presente regolamento" è sostituito da "della parte C, sezione 2, dell'allegato ROAD-1 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra". (f) Nella sezione VI (Verifiche e controlli), nel testo che precede il paragrafo 1, dopo "Stati membri" è inserito "e il Regno Unito". (g) Nella sezione VI (Verifiche e controlli), paragrafo 1 (Certificazione degli strumenti nuovi o riparati), secondo comma, dopo "Stati membri" è inserito "e il Regno Unito", mentre "dal regolamento compresi i suoi allegati" è sostituito da "dalla parte B, sezione 4, e dalla parte C, sezione 2, dell'allegato ROAD-1 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra". (h) Nella sezione VI (Verifiche e controlli), paragrafo 3 (Controlli periodici), lettera b), "ciascuno Stato membro ha" è sostituito da "ciascuno Stato membro e il Regno Unito hanno". 903 Appendice ROAD.B.4.2 - adattamenti delle specifiche tecniche del tachigrafo digitale Ai fini della presente sezione, l'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, comprensivo delle appendici, introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, è così adattato: 1. Nel caso del Regno Unito, i riferimenti a "Stato membro" sono sostituiti da "parte", ad eccezione dei riferimenti di cui alla sottosezione IV (Requisiti costruttivi e funzionamento delle carte tachigrafiche), paragrafo 174, e alla sottosezione VII (Rilascio della carta), paragrafo 268 bis; 2. I riferimenti al "regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio" e al "regolamento (CE) n. 561/2006" sono sostituiti da "parte B, sezione 2, dell'allegato ROAD-1 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra". Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione I (Definizioni), del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è così adattato: 3. Il punto u) è sostituito da quanto segue: "u) "circonferenza effettiva delle ruote": la media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di prova, come definite nel requisito 414, ed espressa come: "l =... mm". I costruttori di veicoli possono sostituire la misurazione di queste distanze con un calcolo teorico che tenga conto della ripartizione del peso sugli assi, con il veicolo a vuoto nel normale assetto di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente. I metodi di tale calcolo teorico devono essere approvati dall'autorità competente di una parte e possono essere applicati soltanto prima dell'attivazione del tachigrafo;". 4. Al punto bb), il riferimento alla "direttiva 92/6/CEE del Consiglio" è sostituito da "legislazione applicabile di ciascuna parte". 5. Il punto ii) è sostituito da quanto segue: "certificazione della sicurezza": la procedura, condotta da un organismo di certificazione di criteri comuni, volta a certificare che l'apparecchio di controllo (o un suo componente) o la carta tachigrafica in esame soddisfano i requisiti di sicurezza definiti nei rispettivi profili di protezione;". 6. Al punto mm), il riferimento alla "direttiva 92/23/CEE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 54". 7. Al punto nn), la nota 17 è sostituita da quanto segue: "Numero di identificazione del veicolo": combinazione fissa di caratteri assegnata dal costruttore a ogni singolo veicolo. Consta di due sezioni: la prima, composta da non più di sei caratteri (lettere o cifre), che indica le caratteristiche generali del veicolo, in particolare il tipo e il modello; la seconda, composta da otto caratteri, di cui i primi quattro possono essere lettere o cifre e gli altri quattro solo cifre, che aggiunta alla prima sezione permette l'identificazione univoca del singolo veicolo.". 904 8. Al punto rr), il primo trattino è sostituito dal seguente: "- è montato e utilizzato soltanto sui veicoli di tipo M1 e N1 secondo la definizione di cui alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)". Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione II (Caratteristiche generali e funzioni dell'apparecchio di controllo), del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è così adattato: 9. Al paragrafo 004, l'ultimo comma è soppresso. Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione III (Condizioni di costruzione dell'apparecchio di controllo), del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è così adattato: 10. Al paragrafo 065, il riferimento alla "direttiva 2007/46/CE" è sostituito da "nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)". 11. Al paragrafo 162, il riferimento "alla direttiva 95/54/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio" è sostituito da "al regolamento UNECE n. 10". Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione IV (Requisiti costruttivi e funzionamento delle carte tachigrafiche), del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è così adattato: 12. Al paragrafo 174, "UK: Regno Unito" è sostituito da "Per il Regno Unito, il segno distintivo è UK.". 13. Al paragrafo 185, "nel territorio della Comunità" è sostituito da "nei territori dell'Unione e del Regno Unito". 14. Al paragrafo 188, il riferimento "alla direttiva 95/54/CE della Commissione, del 31 ottobre 1995, concernente la compatibilità elettromagnetica" è sostituito dal riferimento "al regolamento UNECE n. 10". 15. Al paragrafo 189, l'ultimo comma è soppresso. Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione V (Montaggio dell'apparecchio di controllo), del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è così adattato: 16. Al paragrafo 250 bis, il riferimento "al regolamento (CE) n. 68/2009" è sostituito da "all'appendice 12 del presente allegato". Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione VI (Verifiche, controlli e riparazioni), del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è così adattato: 17. La frase introduttiva è sostituita da quanto segue: "Le prescrizioni relative alle circostanze in cui si possono togliere i sigilli, di cui alla parte C, sezione 2, articolo 5, paragrafo 5, dell'allegato ROAD-1 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, sono definite al capitolo V, punto 3, del presente allegato.". 905 18. Al punto 1 (Approvazione di montatori od officine), il riferimento "dell'articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento" è sostituito da "della parte C, sezione 2, articolo 8 dell'allegato ROAD-1 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra". Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione VII (Rilascio della carta), del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è così adattato: 19. Al paragrafo 268 bis, dopo "Stati membri", ovunque ricorre, aggiungere "e il Regno Unito". Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione VIII (Omologazione dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche), del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è così adattato: 20. Al paragrafo 271, il passo "in conformità dell'articolo 5 del regolamento" è soppresso. Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, appendice 1 (Dizionario di dati), del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è così adattato: 21. Al punto 2.111, il riferimento alla "direttiva 92/23/CEE del 31.3.1992, GU L 129, pag. 95." è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 54". Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, appendice 9 (Omologazione - Elenco delle prove minime prescritte), del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è così adattato: 22. Al punto 5.1 della sezione 2 (Prove funzionali per l'unità elettronica di bordo), il riferimento alla "direttiva 95/54/CE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 10". 23. Al punto 5.1 della sezione 3 (Prove funzionali per il sensore di movimento), il riferimento alla "direttiva 95/54/CE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 10". Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, appendice 12 (Adattatore per veicoli delle categorie M1 e N1), del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è così adattato: 24. Nella sezione 4 (Requisiti di costruzione e funzionamento dell'adattatore), paragrafo 4.5 (Caratteristiche di funzionamento), ADA_023, il riferimento alla "direttiva 2006/28/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio, concernente la compatibilità elettromagnetica" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 10"; 25. Al punto 5.1 della tabella di cui alla sottosezione 7.2 (Certificato funzionale), il riferimento alla "direttiva 2006/28/CE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 10". 906 Appendice ROAD.B.4.3 - adattamenti delle specifiche tecniche del tachigrafo intelligente Ai fini della presente sezione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, comprensivo degli allegati e delle appendici, è così adattato: 1. Nel caso del Regno Unito, "Stato membro" è sostituito da "parte", ad eccezione dei riferimenti di cui al punto 229) della sottosezione 4.1 e al punto 424) della sezione 7. 2. I riferimenti al "regolamento (CEE) n. 3820/85" e al "regolamento (CE) n. 561/2006" sono sostituiti da "parte B, sezione 2, dell'allegato ROAD-1 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra". 3. I riferimenti al "regolamento (UE) n. 165/2014" sono sostituiti da "parte B, sezione 4, e parte C, sezione 2, dell'allegato ROAD-1 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra", tranne nel caso dei riferimenti di cui al punto 402) della sottosezione 5.3 e al punto 424) della sezione 7. 4. I riferimenti alla "direttiva (UE) 2015/719" e alla "direttiva 96/53/CE del Consiglio" sono sostituiti da "parte C, sezione 1, dell'allegato ROAD-1 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra". Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 1 (Definizioni), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato: 5. Il punto u) è sostituito da quanto segue: "u) "circonferenza effettiva delle ruote", la media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di prova, come definite nel requisito 414, ed espressa come: "l =... mm". I costruttori di veicoli possono sostituire la misurazione di queste distanze con un calcolo teorico che tenga conto della ripartizione del peso sugli assi, con il veicolo a vuoto nel normale assetto di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente. I metodi di tale calcolo teorico devono essere approvati dall'autorità competente di una parte e possono essere applicati soltanto prima dell'attivazione del tachigrafo;". 6. Al punto hh) il riferimento alla "direttiva 92/6/CEE del Consiglio" è sostituito dal riferimento alla "legislazione applicabile di ciascuna parte". 7. Al punto uu), il riferimento alla "direttiva 92/23/CEE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 54". 8. Al punto vv), la nota 9 è sostituita da quanto segue: ""numero di identificazione del veicolo": combinazione fissa di caratteri assegnata dal costruttore a ogni singolo veicolo. Consta di due sezioni: la prima, composta da non più di sei caratteri (lettere o cifre), che indica le caratteristiche generali del veicolo, in particolare il tipo e il modello; la seconda, composta da otto caratteri, di cui i primi quattro possono essere lettere o cifre e gli altri quattro solo cifre, che aggiunta alla prima sezione permette l'identificazione univoca del singolo veicolo.". 907 9. Al punto yy), il primo trattino è sostituito da quanto segue: "- è montato e utilizzato soltanto sui veicoli di tipo M1 e N1 secondo la definizione di cui alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)". 10. Al punto aaa) è soppresso. 11. Al punto ccc), il primo comma è sostituito da "15 giugno 2019". Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 2 (Caratteristiche generali e funzioni dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato: 12. L'ultimo comma del paragrafo 7) della sottosezione 2.1 è soppresso. Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 3 (Requisiti di costruzione e funzionamento dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato: 13. Al punto 200) della sottosezione 3.20, la seconda frase del terzo comma è soppressa; 14. Il punto 201) della sottosezione 3.20 è sostituito da quanto segue: "L'unità elettronica di bordo deve inoltre essere in grado di trasmettere i dati seguenti attraverso un apposito collegamento seriale dedicato, indipendente da una connessione bus CAN opzionale (ISO 11898 Veicoli stradali — Interscambio di informazioni digitali — Controller Area Network (CAN) per comunicazioni ad alta velocità), per consentirne l'elaborazione da parte di altre unità elettroniche presenti sul veicolo: — data e ora UTC corrente, — velocità del veicolo, — distanza totale percorsa dal veicolo (contachilometri), — attività selezionate del conducente e del secondo conducente, — indicazione della presenza o meno di una carta tachigrafica nella sede (slot) "conducente" e "secondo conducente" e, se applicabile, informazioni sull'identificazione delle carte (numero della carta e paese di rilascio). Oltre a questo elenco minimo si possono trasmettere anche altri dati. Quando l'accensione del veicolo è inserita, tali dati devono essere costantemente trasmessi. Se l'accensione del veicolo non è inserita, almeno ogni cambio di attività del conducente o del secondo conducente e/o ogni inserimento o estrazione di una carta tachigrafica devono generare la trasmissione della relativa informazione. Nel caso in cui la trasmissione dei dati sia sospesa durante il periodo in cui l'accensione del veicolo non è inserita, tali informazioni devono essere rese disponibili non appena l'accensione del veicolo viene nuovamente inserita. Il consenso del conducente è comunque necessario qualora siano trasmessi dati personali.". 908 Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 4 (Requisiti di costruzione e funzionamento delle carte tachigrafiche), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato: 15. Al punto 229) della sottosezione 4.1 è aggiunto il seguente comma: "Per il Regno Unito, il segno distintivo è UK.". 16. Al punto 237) il riferimento "all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/2014" è sostituito da "alla parte C, sezione 2, articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato ROAD-1 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra". 17. Al capo 4 dell'allegato, sottosezione 4.4, punto 241), "nel territorio della Comunità" è sostituito da "nei territori dell'Unione e del Regno Unito". 18. Il punto 246) della sottosezione 4.5 è soppresso. Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 5 (Montaggio dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato: 19. Il punto 397) della sottosezione 5.2 è sostituito dal seguente: "397) Esclusivamente per i veicoli delle classi M1 e N1 provvisti di adattatore conformemente all'appendice 16 del presente allegato, qualora non sia possibile riportare tutte le informazioni necessarie, come indicato al requisito 396, può essere utilizzata una seconda targhetta, aggiuntiva. In questi casi la targhetta aggiuntiva deve recare le informazioni di cui agli ultimi quattro trattini del requisito 396.". 20. Al punto 402) della sottosezione 5.3, il riferimento "all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014" è sostituito da "alla parte C, sezione 2, articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato ROAD-1 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra". Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 6 (Verifiche, controlli e riparazioni), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato: 21. La frase introduttiva è sostituita da quanto segue: "I requisiti relativi alle circostanze in cui si possono togliere i sigilli sono definiti al punto 5.3 del presente allegato.". Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 7 (Rilascio della carta), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato: 22. Al punto 424), dopo il riferimento agli "Stati membri" è aggiunto "e il Regno Unito"; il riferimento "all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 165/2014" è sostituito da "alla parte C, sezione 2, articolo 13, dell'allegato ROAD-1 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra". 909 Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, appendice 1 (Dizionario dei dati), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato: 23. Al punto 2.163, il riferimento alla "direttiva 92/23/CEE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 54". Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, appendice 11 (Meccanismi comuni di sicurezza), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato: 24. Al punto 9.1.4 (Livello di apparecchio: unità elettroniche di bordo), nella prima nota che segue il punto CSM_78, il riferimento al "regolamento (UE) n. 581/2010" è sostituito da "parte B, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'allegato ROAD-1 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra". 25. Al punto 9.1.5 (Livello di apparecchio: carte tachigrafiche), nella nota che segue il punto CSM_89, il riferimento al "regolamento (UE) n. 581/2010" è sostituito da "nella parte B, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'allegato ROAD-1 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra". Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, appendice 12 (Posizionamento basato sul sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato: 26. Il secondo comma della sezione 1 (Introduzione) è soppresso. 27. Nella sezione 2 (Specifiche del ricevitore GNSS), il riferimento alla "compatibilità con i servizi forniti dai programmi Galileo e EGNOS (servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria) come da regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio" è sostituito dal riferimento alla "compatibilità con sistemi di potenziamento basati su satelliti (SBAS)". Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, appendice 16 (Adattatore per veicoli delle categorie M1 e N1), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato: 28. Al punto 5.1 della tabella di cui alla sezione 7 (Omologazione dell'apparecchio di controllo quando è utilizzato un adattatore), il riferimento alla "direttiva 2006/28/CE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 10". 910  PARTE C – Prescrizioni relative ai veicoli utilizzati per il trasporto di merci in conformità all'articolo ROAD.8 del presente accordo Sezione 1. Pesi e dimensioni Articolo 1 – Oggetto e principi I pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli che possono essere utilizzati per i viaggi di cui all'articolo ROAD.4 [Trasporto di merci tra i territori delle parti, attraverso tali territori e al loro interno] del presente accordo sono indicati nell'appendice ROAD C.1.1. Articolo 2 - Definizioni Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti: (a) "veicolo a motore", qualsiasi veicolo fornito di un motore a propulsione circolante su strada con mezzi propri; (b) "rimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato a un veicolo a motore, ad esclusione dei semirimorchi, e che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto di merci; (c) "semirimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato a un veicolo a motore in modo che una parte del rimorchio poggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata da tale veicolo, e che, per costruzione e attrezzature, è adibito al trasporto di merci; (d) "combinazione di veicoli": — un autotreno costituito da un veicolo a motore cui è agganciato un rimorchio; o — un autoarticolato costituito da un veicolo a motore cui è agganciato un semirimorchio; (e) "veicolo condizionato", qualsiasi veicolo le cui sovrastrutture fisse o mobili siano specialmente attrezzate per il trasporto di merci a temperatura controllata e le cui pareti laterali abbiano ognuna uno spessore di almeno 45 mm, compreso l'isolamento; (f) "dimensioni massime autorizzate", le dimensioni massime per l'utilizzo di un veicolo; (g) "peso massimo autorizzato", il peso massimo per l'utilizzo di un veicolo a pieno carico; (h) "peso massimo autorizzato per asse", il peso massimo per l'utilizzo a pieno carico di un asse o di un gruppo di assi; (i) "tonnellata", il peso esercitato dalla massa di una tonnellata, corrispondente a 9,8 kilonewton (kN); (j) "carico indivisibile", un carico che non può, ai fini del trasporto stradale, essere diviso in due o più carichi senza comportare costi o rischi di danni inconsiderati e che non può, a causa delle sue masse o dimensioni, essere trasportato da un veicolo a motore, un rimorchio, un autotreno o un autoarticolato conformi sotto tutti gli aspetti alle disposizioni della presente sezione; 911 (k) "combustibili alternativi", combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, consistenti in: i) elettricità consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici; ii) idrogeno; iii) gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL); iv) gas di petrolio liquefatto (GPL); v) energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto; (l) "veicolo alimentato con combustibili alternativi", un veicolo a motore alimentato del tutto o in parte da combustibile alternativo; (m) "veicolo a emissioni zero", un veicolo pesante adibito al trasporto di merci privo di motore a combustione interna, oppure dotato di un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO2/kWh; e (n) "operazione di trasporto intermodale", il trasporto di uno o più container o casse mobili, di lunghezza non superiore a 45 piedi, per il quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio (con o senza motrice), la cassa mobile o il container utilizzano la strada per la prima e/o ultima parte del viaggio e, per il resto, la ferrovia, vie navigabili interne o rotte marittime. Articolo 3 - Permessi speciali I veicoli o le combinazioni di veicoli che superano il peso e le dimensioni massime di cui all'appendice ROAD.C.1.1 possono essere ammessi a circolare unicamente se provvisti di permessi speciali rilasciati, senza discriminazioni, dalle autorità competenti o sulla base di modalità non discriminatorie convenute caso per caso con tali autorità, allorché detti veicoli o combinazioni trasportino carichi indivisibili o sia previsto il trasporto di tali carichi. Articolo 4 - Restrizioni locali La presente sezione non preclude l'applicazione non discriminatoria di disposizioni vigenti in ciascuna parte in materia di circolazione stradale che consentono di limitare il peso e/o le dimensioni dei veicoli su determinate strade o strutture di ingegneria civile. Ciò comporta la possibilità di imporre restrizioni locali delle dimensioni massime autorizzate e/o dei pesi massimi autorizzati dei veicoli che possono essere utilizzati in zone o su strade specificate, in cui l'infrastruttura non è adatta alla circolazione di veicoli lunghi e pesanti, come ad esempio nel centro delle città, nei piccoli villaggi o nei siti di particolare interesse naturale. Articolo 5 - Dispositivi aerodinamici fissati sulla parte posteriore di veicoli o combinazioni di veicoli 1. Nel caso dei veicoli o delle combinazioni di veicoli che dispongono di dispositivi aerodinamici possono essere superate le lunghezze massime di cui all'appendice ROAD.C.1.1, punto 1.1, per consentire l'aggiunta di tali dispositivi nella parte posteriore. Per i veicoli o le combinazioni di veicoli che dispongono di tali dispositivi devono essere rispettate le disposizioni dell'appendice ROAD.C.1.1, 912 punto 1.5, e i superamenti della lunghezza massima non devono comportare un aumento della lunghezza di carico. 2. I dispositivi aerodinamici di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni operative: (a) ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente, devono essere piegati, ritratti o rimossi dal conducente; (b) le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici di lunghezza superiore a 500 mm in posizione d'uso devono essere retraibili o pieghevoli; (c) per il loro uso sulle infrastrutture stradali urbane e interurbane occorre tenere conto delle caratteristiche specifiche delle zone in cui il limite di velocità è inferiore o uguale a 50 km orari e in cui è più probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili; e (d) quando piegati o retratti, non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza massima autorizzata. Articolo 6 - Cabine aerodinamiche I veicoli o le combinazioni di veicoli possono superare le lunghezze massime di cui all'appendice ROAD.C.1.1, punto 1.1, purché la loro cabina fornisca prestazioni aerodinamiche, efficienza energetica e prestazioni di sicurezza superiori. Per i veicoli o le combinazioni di veicoli che dispongono di tali cabine devono essere rispettate le disposizioni dell'appendice ROAD.C.1.1, punto 1.5. Inoltre, i superamenti della lunghezza massima non devono comportare un aumento della capacità di carico. Articolo 7 - Operazioni di trasporto intermodale 1. Le lunghezze massime di cui all'appendice ROAD.C.1.1, punto 1.1, ove applicabile in funzione dell'articolo 6, e la distanza massima di cui all'appendice ROAD.C.1.1, punto 1.6, possono essere superate di 15 cm per i veicoli o le combinazioni che effettuano trasporti di container di 45 piedi di lunghezza o di casse mobili di 45 piedi di lunghezza, vuoti o carichi, qualora il trasporto stradale del container o della cassa mobile rientri in un'operazione di trasporto intermodale in conformità alle condizioni stabilite da ciascuna parte. 2. Per le operazioni di trasporto intermodale, il peso massimo autorizzato per gli autoarticolati a cinque o sei assi può essere superato di due tonnellate nel caso delle combinazioni di cui all'appendice ROAD.C.1.1, punto 2.2.2, lettera a), e di quattro tonnellate nel caso delle combinazioni di cui all'appendice ROAD.C.1.1, punto 2.2.2, lettera b). Il peso massimo autorizzato di tali veicoli non può superare le 44 tonnellate. Articolo 8 - Prova di conformità 1. Come prova della conformità alle disposizioni della presente sezione, i veicoli interessati devono essere muniti di una delle seguenti prove: (a) una combinazione delle due targhette seguenti: - la targhetta regolamentare del costruttore, vale a dire una targhetta o etichetta, apposta dal costruttore sul veicolo, che riporta le caratteristiche tecniche principali 913 necessarie per l'identificazione del veicolo e fornisce alle autorità competenti le informazioni relative alle masse massime ammissibili a pieno carico; e - una targhetta relativa alle dimensioni, fissata se possibile accanto alla targhetta regolamentare del costruttore, recante le seguenti indicazioni: (1) nome del costruttore; (2) numero di identificazione del veicolo; (3) lunghezza (L) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio; (4) larghezza (W) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio; e (5) dati per la misurazione della lunghezza delle combinazioni di veicoli: — la distanza (a) tra la parte anteriore del veicolo a motore e il centro del dispositivo di traino (gancio di traino o ralla); nel caso delle ralle con vari punti di aggancio, devono essere indicati il valore minimo e quello massimo (a e a ); min max — la distanza (b) fra il centro del dispositivo di traino del rimorchio (occhione) o del semirimorchio (perno di aggancio) e la parte posteriore del rimorchio o semirimorchio; nel caso dei dispositivi con vari punti di aggancio, devono essere indicati il valore minimo e quello massimo (b e b ). min max La lunghezza delle combinazioni di veicoli è costituita dalla lunghezza complessiva del veicolo a motore e del rimorchio o semirimorchio disposti in linea retta; (b) una targhetta unica contenente le informazioni delle due targhette di cui alla lettera a); o (c) un unico documento rilasciato dalle autorità competenti della parte, o nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o messo in circolazione, contenente le stesse informazioni delle targhette di cui alla lettera a). Tale documento deve essere conservato in luogo facilmente accessibile al controllo e sufficientemente protetto. 2. Se le caratteristiche del veicolo non corrispondono più a quelle indicate nella prova di conformità, la parte o, nel caso dell'Unione, lo Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o messo in circolazione adotta le misure atte a garantire che la prova di conformità sia modificata. 3. Le targhette e i documenti di cui al paragrafo 1 sono riconosciuti dalle parti quali prove della conformità dei veicoli ai sensi della presente sezione. Articolo 9 – Attuazione 1. Ogni parte adotta misure specifiche per individuare i veicoli o le combinazioni di veicoli in circolazione che possono aver superato il peso massimo autorizzato e che pertanto dovrebbero essere controllati dalle proprie autorità competenti ai fini della conformità alle prescrizioni della presente sezione. Questi controlli possono essere eseguiti per mezzo di sistemi automatici montati sull'infrastruttura stradale o mediante apparecchiature di pesatura installate a bordo dei 914 veicoli. Queste ultime devono essere precise e affidabili, nonché pienamente interoperabili e compatibili con tutti i tipi di veicoli. 2. Una parte non può imporre l'installazione di apparecchiature di pesatura a bordo di veicoli, o di combinazioni di veicoli, immatricolati nell'altra parte. 3. Se per accertare le violazioni alle disposizioni della presente sezione e comminare sanzioni sono utilizzati sistemi automatici, tali sistemi devono essere certificati. Se i sistemi automatici sono usati esclusivamente a fini di identificazione, non è necessario che siano certificati. 4. Conformemente alla parte A, sezione 1, articolo 14, del presente allegato, le parti provvedono affinché le rispettive autorità competenti si scambino informazioni sulle infrazioni e sulle sanzioni afferenti al presente articolo. 915 APPENDICE ROAD.C.1.1 - PESI E DIMENSIONI MASSIME E CARATTERISTICHE CONNESSE DEI VEICOLI 1. Dimensioni massime autorizzate per i veicoli (in metri, "m") 1.1 Lunghezza massima: — veicoli a motore 12,00 m — rimorchi 12,00 m — autoarticolati 16,50 m — autotreni 18,75 m 1.2 Larghezza massima: a) tutti i veicoli esclusi quelli di cui alla lettera b) 2,55 m b) sovrastrutture di veicoli condizionati o container o casse mobili 2,60 m condizionati trasportati da veicoli 1.3 Altezza massima (per tutti i veicoli) 4,00 m 1.4 Sono compresi nei valori di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 e 4.4 le sovrastrutture amovibili e gli elementi standardizzati di carico quali i container. 1.5 Ogni veicolo a motore, o combinazione di veicoli, in movimento deve potersi iscrivere in una corona circolare avente raggio esterno di 12,50 m e raggio interno di 5,30 m. 1.6 Distanza massima tra l'asse della ralla e la parte posteriore del semirimorchio 12,00 m 1.7 Distanza massima, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra il punto esterno più avanzato della zona di carico dietro la cabina e il punto esterno più arretrato del rimorchio della combinazione, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo trainante e la parte anteriore del rimorchio 15,65 m 1.8 Distanza massima, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra il punto esterno più avanzato della zona di carico dietro la cabina e il punto esterno più arretrato del rimorchio della combinazione 16,40 m 2. Peso massimo autorizzato dei veicoli (in tonnellate) 2.1 Veicoli facenti parte di una combinazione 2.1.1 Rimorchi a due assi 18 tonnellate 2.1.2 Rimorchi a tre assi 24 tonnellate 916 2.2 Combinazioni di veicoli Nel caso delle combinazioni di veicoli che includono veicoli alimentati con combustibili alternativi o a emissioni zero, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a emissioni zero per un massimo, rispettivamente, di 1 tonnellata e 2 tonnellate. 2.2.1 Autotreni a cinque o sei assi a) veicoli a motore a due assi con rimorchio a tre assi 40 tonnellate b) veicoli a motore a tre assi con rimorchio a due o tre assi 40 tonnellate 2.2.2 Autoarticolati a cinque o sei assi a) veicoli a motore a due assi con semirimorchio a tre assi 40 tonnellate b) veicoli a motore a tre assi con semirimorchio a due o tre assi 40 tonnellate 2.2.3 Autotreni a quattro assi formati da un veicolo a motore a due assi e un rimorchio a due assi 36 tonnellate 2.2.4 Autoarticolati a quattro assi formati da un veicolo a motore a due assi e un semirimorchio a due assi, se la distanza tra gli assi del semirimorchio: è pari o superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,8 m 36 tonnellate è superiore a 1,8 m 36 tonnellate (+ 2 tonnellate di tolleranza se i limiti di peso massimo autorizzato del veicolo a motore (18 t) e dell'asse tandem del semirimorchio (20 t) sono rispettati e l'asse motore è dotato di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche o equivalenti) 2.3 Veicoli a motore Nel caso dei veicoli a motore alimentati con combustibili alternativi o a emissioni zero, i pesi massimi autorizzati di cui alle sottosezioni 2.3.1 e 2.3.2 sono incrementati del peso supplementare della tecnologia a combustibile alternativo o a emissioni zero per un massimo, rispettivamente, di 1 tonnellata e 2 tonnellate. 2.3.1 Veicoli a motore a due assi 18 tonnellate 2.3.2 Veicoli a motore a tre assi 25 tonnellate (26 tonnellate se l'asse motore è dotato di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche o equivalenti, oppure se ciascun asse motore è dotato di pneumatici gemellati e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate) 917 2.3.3 Veicoli a motore a quattro assi con due assi sterzanti 32 tonnellate se l'asse motore è dotato di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche o equivalenti, oppure se ciascun asse motore è dotato di pneumatici gemellati e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate 3. Peso massimo autorizzato per asse dei veicoli (in tonnellate) 3.1 Assi singoli Assi singoli non motori 10 tonnellate 3.2 Assi tandem di rimorchi e semirimorchi La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) tra gli assi: - è inferiore a 1 m (d < 1,0 m) 11 tonnellate - è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) 16 tonnellate - è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) 18 tonnellate - è pari o superiore a 1,8 m (1,8 ≤ d) 20 tonnellate 3.3 Assi tridem di rimorchi e semirimorchi La somma dei pesi per asse di un tridem non deve superare, se la distanza (d) tra gli assi: è pari o inferiore a 1,3 m (d ≤ 1,3) 21 tonnellate è superiore a 1,3 m e non superiore a 1,4 m (1,3 <d ≤ 1,4) 24 tonnellate 3.4 Assi motori Assi motori dei veicoli di cui ai punti 2.2 e 2.3 11,5 tonnellate 3.5 Assi tandem di veicoli a motore La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) tra gli assi: - è inferiore a 1 m (d < 1,0 m) 11,5 tonnellate - è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) 16 tonnellate 918 - è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) 18 tonnellate (19 tonnellate se l'asse motore è dotato di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche o equivalenti, oppure se ciascun asse motore è dotato di pneumatici gemellati e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate) 4. Altre caratteristiche dei veicoli 4.1 Tutti i veicoli Il peso gravante sull'asse o sugli assi motori di un veicolo o di una combinazione di veicoli non deve essere inferiore al 25 % del peso totale a pieno carico del veicolo o della combinazione. 4.2 Autotreni La distanza tra l'asse posteriore del veicolo a motore e l'asse anteriore del rimorchio non deve essere inferiore a 3,00 m. 4.3 Peso massimo autorizzato in funzione dell'interasse Il peso massimo autorizzato in tonnellate di un veicolo a motore a quattro assi non deve superare il quintuplo della distanza in metri tra il centro degli assi estremi del veicolo. 4.4 Semirimorchi La distanza, misurata orizzontalmente, tra l'asse della ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio non deve essere superiore a 2,04 m. 919 Sezione 2. Prescrizioni per i tachigrafi, le carte del conducente e le carte dell'officina Articolo 1 – Oggetto e principi Nella presente sezione sono riportate le prescrizioni per i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della parte B, sezione 2, del presente allegato in relazione all'installazione, alla verifica e al controllo dei tachigrafi, di cui all'articolo ROAD 8, paragrafo 2, del presente accordo. Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui alla parte B, sezione 2, articolo 2, e alla parte B, sezione 4, articolo 2, del presente allegato. 2. Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti: (a) "unità di bordo", il tachigrafo senza il sensore di movimento e i relativi cavi di collegamento. L'unità di bordo può essere costituita da un'unità singola o da più unità distribuite nel veicolo, a condizione che sia conforme ai requisiti di sicurezza della presente sezione; l'unità di bordo comprende, tra l'altro, un'unità di elaborazione, una memoria di dati, una funzione di misurazione del tempo, due interfacce per carte intelligenti (per conducente e secondo conducente), una stampante, un dispositivo di visualizzazione, connettori e dispositivi per l'immissione di dati da parte dell'utente; (b) "sensore di movimento", una parte del tachigrafo che fornisce un segnale rappresentativo della velocità del veicolo e/o della distanza percorsa; (c) "carta di controllo", una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di una parte a un'autorità di controllo nazionale competente, che identifica l'organo di controllo e, facoltativamente, il funzionario di controllo e consente l'accesso ai dati archiviati nella memoria dati, nelle carte del conducente e, facoltativamente, nelle carte dell'officina per la lettura, la stampa e/o il trasferimento; (d) "carta dell'officina", una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di una parte al personale designato di un produttore di tachigrafi, un installatore, un costruttore di veicoli o un'officina approvati da tale parte, che identifica il titolare della carta e consente la verifica, la calibratura e l'attivazione dei tachigrafi e/o il trasferimento di dati da essi; (e) "attivazione", la fase in cui il tachigrafo diventa pienamente operativo e in grado di assolvere a tutte le sue funzioni, comprese quelle di sicurezza, tramite l'uso di una carta dell'officina; (f) "calibratura" del tachigrafo digitale, l'aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo, comprese l'identificazione e le caratteristiche del veicolo, da conservare nella memoria dei dati utilizzando una carta dell'officina; (g) "trasferimento" da un tachigrafo digitale o intelligente, la copiatura, unitamente alla firma digitale, di una parte o di una serie completa di file di dati, registrati nella memoria di dati 920 dell'unità di bordo o nella memoria della carta tachigrafica, a condizione che con tale procedura non si modifichino o cancellino i dati memorizzati; (h) "guasto", un'operazione anomala rilevata dal tachigrafo digitale potenzialmente risultante dal cattivo o mancato funzionamento di un apparecchio; (i) "installazione", montaggio di un tachigrafo su un veicolo; (j) "controllo periodico", un insieme di operazioni effettuate per verificare il corretto funzionamento del tachigrafo, la corrispondenza tra le impostazioni e i parametri del veicolo e che il tachigrafo non sia stato collegato a dispositivi di manipolazione; (k) "riparazione", qualunque riparazione di un sensore di movimento o di un'unità di bordo che comporti l'interruzione dell'alimentazione elettrica o del collegamento ad altri componenti del tachigrafo, ovvero l'apertura del sensore di movimento o dell'unità di bordo; (l) "interoperabilità", la capacità di sistemi e processi industriali e commerciali sottostanti di scambiare dati e di condividere informazioni; (m) "interfaccia", uno strumento posto tra sistemi che fornisce i mezzi attraverso i quali tali sistemi possono collegarsi e interagire; (n) "misurazione del tempo", una registrazione digitale permanente del tempo (data e ora) universale coordinato (UTC); e (o) "sistema di messaggistica TACHOnet", il sistema di messaggistica conforme alle specifiche tecniche di cui agli allegati da I a VII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente142. Articolo 3 - Installazione 1. I tachigrafi di cui al paragrafo 2 devono essere installati sui veicoli: (a) nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 3,5 tonnellate; o (b) a decorrere dal 1° luglio 2026, nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 2,5 tonnellate. 2. Caratteristiche dei tachigrafi: (a) per i veicoli messi in circolazione per la prima volta prima del 1° maggio 2006: tachigrafo analogico; (b) per i veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1° maggio 2006 e il 30 settembre 2011: prima versione del tachigrafo digitale; 142GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51. 921 (c) per i veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1° ottobre 2011 e il 30 settembre 2012: seconda versione del tachigrafo digitale; (d) per i veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1° ottobre 2012 e il 14 giugno 2019: terza versione del tachigrafo digitale; (e) per i veicoli immatricolati per la prima volta dal 15 giugno 2019 fino a 2 anni dopo l'entrata in vigore delle specifiche dettagliate di cui alla parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del presente allegato: tachigrafo intelligente 1; e (f) per i veicoli immatricolati per la prima volta oltre 2 anni dopo l'entrata in vigore delle specifiche dettagliate di cui alla parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del presente allegato: tachigrafo intelligente 2; 3. Ogni parte può prevedere l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione per i veicoli di cui alla parte B, sezione 2, articolo 8, paragrafo 3, del presente allegato. 4. Ogni parte può prevedere l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni della presente sezione per i veicoli utilizzati per operazioni di trasporto per le quali è stata concessa una deroga ai sensi della parte B, sezione 2, articolo 8, paragrafo 4, del presente allegato. Ciascuna parte notifica immediatamente all'altra parte l'eventuale ricorso a tale paragrafo. 5. Entro tre anni dalla fine dell'anno di entrata in vigore delle specifiche tecniche dettagliate del tachigrafo intelligente 2, i veicoli di cui al paragrafo 1, lettera a), che dispongono di tachigrafo analogico o digitale devono essere dotati di un tachigrafo intelligente 2 quando operano sul territorio di una parte diversa da quella in cui sono immatricolati. 6. Entro quattro anni dall'entrata in vigore delle specifiche tecniche dettagliate del tachigrafo intelligente 2, i veicoli di cui al paragrafo 1, lettera a), che dispongono di un tachigrafo intelligente 1 devono essere dotati di un tachigrafo intelligente 2 quando operano sul territorio di una parte diversa da quella in cui sono immatricolati. 7. A decorrere dal 1° luglio 2026, i veicoli di cui al paragrafo 1, lettera b), devono essere dotati di un tachigrafo intelligente 2 quando operano sul territorio di una parte diversa da quella in cui sono immatricolati. 8. Nessuna disposizione della presente sezione pregiudica l'applicazione, nel territorio dell'Unione, delle norme dell'Unione relative all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ai trasportatori di merci su strada dell'Unione. Articolo 4 – Protezione dei dati 1. Ciascuna parte provvede affinché il trattamento dei dati personali nel contesto della presente sezione sia effettuato al solo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni della presente sezione. 2. Ciascuna parte assicura, in particolare, la protezione dei dati personali nei confronti di usi diversi da quello di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda: (a) l'uso di un sistema satellitare globale di navigazione (GNSS) per la registrazione dei dati di localizzazione di cui alla specifica tecnica indicata per il tachigrafo intelligente 1 o 2; 922 (b) lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente di cui all'articolo 13, in particolare tutti gli scambi transfrontalieri di tali dati con terze parti; e (c) la tenuta dei registri da parte del trasportatore di merci su strada di cui all'articolo 15. 3. I tachigrafi digitali devono essere progettati in modo da garantire la riservatezza. Devono essere trattati solo i dati necessari ai fini indicati al paragrafo 1. 4. I proprietari dei veicoli, i trasportatori di merci su strada e gli altri soggetti interessati devono ottemperare alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Articolo 5 - Installazione e riparazione 1. Sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e riparazione dei tachigrafi soltanto gli installatori, le officine o i costruttori di veicoli autorizzati a tale fine dalle autorità competenti di una parte, ai sensi dell'articolo 7. 2. Gli installatori, le officine o i costruttori di veicoli autorizzati sigillano il tachigrafo dopo averne verificato il corretto funzionamento e, in particolare, facendo in modo che nessun dispositivo di manipolazione possa interferire con i dati registrati o alterarli. 3. L'installatore, l'officina o il costruttore di veicoli autorizzato appone un marchio particolare sui sigilli apposti e inoltre, per i tachigrafi digitali e intelligenti 1 e 2, inserisce i dati elettronici di sicurezza che consentono i controlli di autenticazione. Ciascuna parte tiene e pubblica un registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati, nonché le necessarie informazioni relative a tali dati. 4. A conferma che l'installazione del tachigrafo è stata effettuata conformemente alle prescrizioni della presente sezione, deve essere apposta una targhetta di installazione in un punto chiaramente visibile e agevolmente accessibile. 5. I componenti del tachigrafo devono essere sigillati. Parimenti, devono essere sigillate eventuali connessioni con il tachigrafo potenzialmente vulnerabili per quanto riguarda la manomissione, compresa la connessione tra il sensore di movimento e la scatola del cambio nonché, se del caso, la targhetta di installazione. La rimozione o la rottura di un sigillo può essere effettuata solamente: — da installatori o officine autorizzati dalle autorità competenti di cui all'articolo 7 a fini di riparazione, manutenzione o ricalibratura del tachigrafo, oppure da funzionari di controllo adeguatamente preparati, e ove necessario autorizzati, a fini di controllo; o — a fini di riparazione o di modifica del veicolo con alterazione del sigillo. In siffatti casi, a bordo del veicolo deve trovarsi una giustificazione scritta della rottura del sigillo, nella quale siano indicate la data e l'ora in cui il sigillo è stato infranto. I sigilli rimossi o rotti devono essere sostituiti da un installatore autorizzato o da un'officina autorizzata, senza ritardi ingiustificati ed entro sette giorni dalla loro rimozione o rottura. Qualora siano stati rimossi o rotti a fini di controllo, i sigilli possono essere sostituiti, senza indebito ritardo, da un funzionario di controllo munito di attrezzature di sigillatura e di un marchio particolare unico. 923 Qualora un funzionario di controllo rimuova un sigillo, la carta di controllo deve essere inserita nel tachigrafo dal momento della rimozione del sigillo fino alla conclusione dell'ispezione, anche in caso di apposizione di un nuovo sigillo. Il funzionario di controllo deve produrre una giustificazione scritta recante almeno le informazioni seguenti: – numero di identificazione del veicolo; – nome del funzionario; – autorità di controllo e paese; – numero della carta di controllo; – numero del sigillo rimosso; – data e ora di rimozione del sigillo; e – numero del nuovo sigillo, in caso di apposizione di un nuovo sigillo da parte del funzionario di controllo. Prima della sostituzione dei sigilli, un'officina autorizzata deve eseguire un controllo e una calibratura del tachigrafo, a meno che un sigillo sia stato rimosso o rotto a fini di controllo e sostituito da un funzionario di controllo. Articolo 6 – Ispezioni dei tachigrafi 1. I tachigrafi devono essere sottoposti a ispezioni periodiche da parte delle officine autorizzate. Le ispezioni periodiche devono essere condotte almeno ogni due anni. 2. Con le ispezioni di cui al paragrafo 1 è necessario verificare almeno quanto segue: — che il tachigrafo sia installato correttamente e sia idoneo per il veicolo; — che il tachigrafo funzioni correttamente; — che sul tachigrafo sia presente il marchio di omologazione; — che sia presente la targhetta di installazione; — che tutti i sigilli siano integri ed efficienti; — che al tachigrafo non siano collegati dispositivi di manipolazione e che non vi siano tracce dell'uso di tali dispositivi; e — le dimensioni degli pneumatici e la loro circonferenza effettiva. 3. Le officine che eseguono le ispezioni devono approntare una relazione sull'ispezione laddove debba essere posto rimedio a irregolarità di funzionamento del tachigrafo emerse a seguito di un'ispezione periodica o condotta su richiesta specifica dell'autorità nazionale competente. Devono altresì tenere un elenco di tutte le relazioni sulle ispezioni da loro prodotte. 924 4. Le relazioni sulle ispezioni devono essere conservate almeno per i due anni successivi alla loro stesura. Ogni parte decide durante tale periodo se le relazioni devono essere trattenute o trasmesse all'autorità competente. Qualora siano trattenute, l'officina deve metterle a disposizione, insieme alle calibrature eseguite nel corso del periodo in questione, nel caso in cui l'autorità competente ne faccia richiesta. Articolo 7 – Autorizzazione di installatori, officine e costruttori di veicoli 1. Ciascuna parte, o nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, autorizza, sottopone a controlli periodici e certifica gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli che possono effettuare le installazioni, i controlli, le ispezioni e le riparazioni dei tachigrafi. 2. Ciascuna parte, o nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, si assicura che gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli siano competenti e affidabili. A tale scopo istituisce e pubblica un insieme di chiare procedure nazionali e provvede affinché vengano soddisfatti i criteri minimi seguenti: (a) il personale ha ricevuto una formazione adeguata; (b) le attrezzature necessarie per condurre i test e svolgere le mansioni del caso sono disponibili; e (c) gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli godono di buona reputazione. 3. Le verifiche degli installatori autorizzati o delle officine autorizzate sono condotte nel modo seguente: (a) gli installatori autorizzati e le officine autorizzate sono sottoposti, almeno ogni due anni, a una verifica delle procedure da loro applicate per i lavori sui tachigrafi. La verifica si concentra in particolare sulle misure di sicurezza adottate e sulla gestione delle carte dell'officina. Le parti, o nel caso dell'Unione gli Stati membri, possono effettuare tali verifiche senza eseguire una visita in loco; e (b) vengono inoltre effettuate verifiche tecniche a sorpresa degli installatori autorizzati e delle officine autorizzate per controllare le calibrature, le ispezioni e le installazioni eseguite. Tali verifiche, nel corso di un anno, riguardano almeno il 10 % dell'insieme degli installatori autorizzati e delle officine autorizzate. 4. Ogni parte e le relative autorità competenti prendono misure adeguate per evitare conflitti di interessi tra installatori o officine e trasportatori di merci su strada. In particolare, in caso di rischio grave di conflitto di interessi sono adottate ulteriori misure specifiche affinché l'installatore o l'officina rispetti le disposizioni della presente sezione. 5. Le autorità competenti di ciascuna parte revocano l'omologazione, temporaneamente o definitivamente, agli installatori, alle officine e ai costruttori di veicoli che non adempiono agli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni della presente sezione. 925 Articolo 8 – Carte dell'officina 1. La durata di validità delle carte dell'officina non deve essere superiore a un anno. Al momento del rinnovo della carta dell'officina, l'autorità competente si assicura che l'installatore, l'officina o il costruttore di veicoli soddisfi i criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2. 2. L'autorità competente rinnova una carta dell'officina entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta valida di rinnovo e di tutta la necessaria documentazione. In caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta dell'officina, l'autorità competente fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo. L'autorità competente tiene un registro delle carte smarrite, rubate o difettose. 3. Qualora revochi l'omologazione di un installatore, di un'officina o di un costruttore di veicoli di cui all'articolo 7, una parte, o nel caso dell'Unione uno Stato membro, deve anche revocare le carte di officina rilasciate a tali entità. 4. Ciascuna parte prende tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione delle carte dell'officina distribuite agli installatori, alle officine e ai costruttori di veicoli autorizzati. Articolo 9 – Rilascio delle carte del conducente 1. Le carte del conducente sono rilasciate, su richiesta del conducente, dall'autorità competente della parte nella quale il conducente è normalmente residente. Qualora le autorità competenti della parte che rilascia la carta del conducente abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione relativa al luogo in cui il conducente è normalmente residente, o anche ai fini di determinati controlli specifici, dette autorità possono chiedere al conducente informazioni o prove supplementari. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per il luogo in cui il conducente è "normalmente residente" si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso delle persone che non hanno legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita. Tuttavia, nel caso delle persone i cui legami professionali sono situati in un luogo diverso da quello dei loro legami personali, e che pertanto siano indotte a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati nelle due parti, si presume che il luogo di normale residenza sia quello dei legami personali, purché la persona vi faccia ritorno regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona soggiorna in una parte per svolgere una missione di durata determinata. 2. In casi eccezionali debitamente giustificati ciascuna parte, o nel caso dell'Unione uno Stato membro, può rilasciare una carta del conducente temporanea e non rinnovabile, valida per un periodo massimo di 185 giorni, a un conducente che non sia normalmente residente nel territorio di una parte, a condizione che tale conducente abbia un regolare rapporto di lavoro con un'impresa stabilita nella parte in questione e, qualora richiestogli, presenti un attestato di conducente. 3. Le autorità competenti della parte che rilascia la carta prendono provvedimenti adeguati per assicurarsi che il richiedente non sia già titolare di una carta di conducente in corso di validità e personalizzano la carta del conducente facendo sì che i relativi dati siano visibili e sicuri. 926 4. La durata di validità della carta del conducente non deve essere superiore a cinque anni. 5. Una carta del conducente in corso di validità non può essere ritirata o sospesa a meno che le autorità competenti di una parte non constatino che è stata falsificata o che il conducente utilizza una carta di cui non è titolare, oppure che la carta in suo possesso è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti. Qualora le misure di sospensione o di ritiro siano adottate da una parte, o nel caso dell'Unione da uno Stato membro, che non sia la parte che ha rilasciato la carta, tale parte restituisce la carta prima possibile alle autorità della parte, o dello Stato membro nel caso dell'Unione, che l'ha rilasciata indicando i motivi del ritiro o della sospensione. Se si prevede che per la restituzione della carta saranno necessarie più di due settimane, la parte che procede alla sospensione o al ritiro, o lo Stato membro nel caso dell'Unione, informa entro le due settimane la parte che ha rilasciato la carta, o lo Stato membro nel caso dell'Unione, dei motivi della sospensione o del ritiro. 6. L'autorità competente della parte che ha rilasciato la carta può imporre a un conducente di sostituire la carta del conducente con una nuova carta qualora necessario per conformarsi alle pertinenti specifiche tecniche. 7. Ogni parte adotta tutte le misure necessarie per prevenire la falsificazione delle carte del conducente. 8. Il presente articolo non osta a che una parte, o nel caso dell'Unione uno Stato membro, rilasci una carta del conducente a un conducente normalmente residente in una zona del suo territorio alla quale non si applica il presente allegato, purché in tali casi siano applicate le pertinenti disposizioni della presente sezione. Articolo 10 – Rinnovo delle carte del conducente 1. Se, in caso di rinnovo, la parte in cui il conducente è normalmente residente non coincide con quella che ha rilasciato la carta avente validità, e qualora sia richiesto alle autorità di tale parte di procedere al rinnovo della carta del conducente, tali autorità informano le autorità che hanno rilasciato la carta in scadenza dei motivi del rinnovo della medesima. 2. In caso di richiesta di rinnovo di una carta il cui periodo di validità è prossimo alla scadenza, l'autorità competente fornisce una nuova carta prima della data di scadenza, a condizione che la richiesta sia inoltrata entro i termini previsti, di cui alla parte B, sezione 4, articolo 5, del presente allegato. Articolo 11 – Carte rubate, smarrite o difettose 1. Le autorità che rilasciano le carte registrano le carte rilasciate, rubate, smarrite o difettose per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità delle carte. 2. In caso di deterioramento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, le autorità competenti della parte in cui il conducente è normalmente residente forniscono una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento in cui ricevono una domanda circostanziata a tale scopo. 927 Articolo 12 – Reciproco riconoscimento delle carte del conducente 1. Ciascuna parte accetta le carte del conducente rilasciate dall'altra parte. 2. Se il titolare di una carta del conducente in corso di validità, rilasciata da una parte che ha stabilito la sua residenza normale nel territorio dell'altra parte, chiede di scambiare la sua carta con una carta del conducente equivalente, spetta alla parte, o nel caso dell'Unione allo Stato membro, che effettua lo scambio verificare se la carta prodotta è ancora valida. 3. Le parti, o nel caso dell'Unione gli Stati membri, che effettuano uno scambio restituiscono la vecchia carta alle autorità della parte, o nel caso dell'Unione dello Stato membro, che l'ha rilasciata, indicandone i motivi. 4. Se una parte, o nel caso dell'Unione uno Stato membro, sostituisce o scambia una carta del conducente, la sostituzione o lo scambio e ogni successiva sostituzione o successivo scambio sono registrati in tale parte, o nel caso dell'Unione in tale Stato membro. Articolo 13 - Scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente 1. Al fine di verificare che il richiedente non sia già in possesso di una carta del conducente in corso di validità, le parti, o nel caso dell'Unione gli Stati membri, tengono registri elettronici nazionali contenenti le seguenti informazioni sulle carte del conducente per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità delle carte: — cognome e nome del conducente; — data di nascita e, se disponibile, luogo di nascita del conducente; — numero della patente di guida in corso di validità e paese di rilascio (se applicabile); — situazione della carta del conducente; e — numero della carta del conducente. 2. I registri elettronici delle parti, o nel caso dell'Unione degli Stati membri, devono essere interconnessi e accessibili in tutto il territorio delle parti mediante il sistema di messaggistica TACHOnet o un sistema compatibile. Qualora si utilizzi un sistema compatibile, deve essere possibile scambiare dati elettronici con l'altra parte tramite il sistema di messaggistica TACHOnet. 3. Al momento del rilascio, della sostituzione e, ove necessario, del rinnovo di una carta del conducente le parti, o nel caso dell'Unione gli Stati membri, verificano con uno scambio di dati elettronici che il conducente non sia già in possesso di una carta del conducente in corso di validità. Lo scambio di dati deve limitarsi ai dati necessari ai fini della verifica in questione. 4. I funzionari di controllo possono avere accesso al registro elettronico al fine di controllare lo stato di validità delle carte del conducente. 928 Articolo 14 – Impostazioni dei tachigrafi 1. I tachigrafi digitali non devono essere impostati in modo che allo spegnimento del motore o al disinserimento dell'accensione del veicolo si selezioni automaticamente una specifica categoria di attività, a meno che il conducente non mantenga la facoltà di selezionare manualmente la categoria di attività appropriata. 2. I veicoli non devono essere muniti di più di un tachigrafo, tranne che ai fini delle prove sul campo. 3. Ogni parte deve vietare la produzione, la distribuzione, la pubblicità e/o la vendita di dispositivi costruiti e/o intesi per la manomissione dei tachigrafi. Articolo 15 – Responsabilità dei trasportatori di merci su strada 1. I trasportatori di merci su strada fanno in modo che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, tanto digitali o intelligenti che analogici, effettuano controlli periodici per verificare che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi. I trasportatori di merci su strada rilasciano ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafi analogici un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale dei fogli di registrazione, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli di registrazione danneggiati o ritirati da un funzionario incaricato del controllo. I trasportatori di merci su strada consegnano ai conducenti soltanto fogli di registrazione conformi a un modello omologato atti ad essere utilizzati nell'apparecchio installato a bordo del veicolo. Il trasportatore di merci su strada provvede affinché, tenuto conto della durata del servizio, in caso di ispezione possa effettuarsi correttamente la stampa dei dati del tachigrafo se richiesta da un agente incaricato del controllo. 2. I trasportatori di merci su strada conservano i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti tabulati per ragioni di conformità alla parte B, sezione 4, articolo 9, del presente allegato, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzo, e ne rilasciano copia ai conducenti interessati che ne fanno richiesta. I trasportatori di merci su strada forniscono altresì copia dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che ne fanno richiesta, assieme ai relativi stampati. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta dei funzionari di controllo. 3. I trasportatori di merci su strada sono responsabili delle violazioni delle disposizioni della presente sezione e della parte B, sezione 4, del presente allegato commesse dai loro conducenti o dai conducenti a loro disposizione. Ogni parte può tuttavia subordinare tale responsabilità alla violazione, da parte del trasportatore, delle disposizioni del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, e della parte B, sezione 2, articolo 7, paragrafi 1 e 2, del presente allegato. 929 Articolo 16 – Procedure per i trasportatori di merci su strada in caso di funzionamento difettoso dello strumento 1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso di un tachigrafo, il trasportatore di merci su strada deve far riparare lo strumento da un installatore autorizzato o da un'officina autorizzata non appena le circostanze lo consentono. 2. Qualora non fosse possibile far rientrare il veicolo presso la sede del trasportatore di merci su strada entro una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata lungo il percorso. 3. Ciascuna parte, o nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, deve prevedere la facoltà per le autorità competenti di vietare l'uso del veicolo qualora non venga riparato il guasto o non venga posto rimedio al funzionamento difettoso dello strumento, come stabilito ai paragrafi 1 e 2, nella misura in cui ciò sia conforme con la legislazione nazionale della parte in questione. Articolo 17 - Procedura di rilascio delle carte tachigrafiche La Commissione europea fornisce alle autorità competenti del Regno Unito il materiale crittografico per il rilascio delle carte tachigrafiche per i conducenti, le officine e le autorità di controllo, conformemente alla politica di certificazione dell'Autorità europea di certificazione primaria (ERCA) e alla politica di certificazione del Regno Unito. 930 ALLEGATO ROAD-2 MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI E DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI SPECIALIZZATI (Prima pagina dell'autorizzazione) (Carta arancione – DIN A4) (Da redigere nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali della parte presso cui viene effettuata la domanda) Autorizzazione Conformemente alla parte seconda [Trasporti di merci su strada], rubrica terza, titolo I, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, STATO DI EMISSIONE: ……………………………………………………………………………….….. Autorità competente per l'autorizzazione: ………………………………………………………………………………. Segno distintivo dello Stato di emissione: ……………. (143) AUTORIZZAZIONE N.: ……………………………... per un servizio regolare □ (2) per un servizio regolare specializzato □ (2) effettuato con autobus tra le parti dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, A: …………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………….. Cognome, nome o denominazione commerciale dell'operatore o dell'operatore responsabile della gestione in caso di un gruppo di imprese o di un partenariato: Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………… ... 143 Austria (A), Belgio (B), Bulgaria (BG), Cechia (CZ), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Malta (E), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Repubblica slovacca (SK), Romania (RO), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Ungheria (H), Regno Unito (UK), da compilare. 2 Spuntare la casella corrispondente o compilare, a seconda del caso. 931 Telefono e fax o e-mail: .……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. (Seconda pagina dell'autorizzazione) Nome, indirizzo, telefono e fax o e-mail dell'operatore o, in caso di un gruppo di operatori o di un partenariato, nomi di tutti gli operatori del gruppo o del partenariato; indicare inoltre i nomi di tutti gli eventuali subappaltatori, identificati come tali: (1) …………………………………………………………………………………………………………… (2) …………………………………………………………………………………………………………… (3) …………………………………………………………………………………………………………… (4) …………………………………………………………………………………………………………… (5) …………………………………………………………………………………………………………… Allegare eventuale elenco. Validità dell'autorizzazione: Da: ………………………………. A: ……………………………..……... Luogo e data del rilascio: ……………………………………………………………………………………….. Firma e timbro dell'autorità o dell'agenzia di rilascio: …………………………………………………….. 1. Itinerario: ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………..:…………………….…. (a) Luogo di partenza del servizio: …………………………………...………………………………… ……………………………………………………………………..............………………………………….... (b) Luogo di destinazione del servizio: …………….…………………………………………………….. …………………………………………………………..…………………………………………………….... Itinerario principale del servizio con indicazione (sottolineatura) dei punti di imbarco e sbarco di passeggeri: ………………..……..………… ………………………………………………………………………………………………………………….. 2. Orari: ………………………………………………………………………………………………..…. (allegati alla presente autorizzazione) 3. Servizio regolare specializzato: a) categoria di passeggeri: ………………….………………….……. ……………………………........................................................................... 4. Altre condizioni o elementi speciali …...…………................................................... ............................................................................................................. 932 ............................................................................................................. Timbro dell'autorità di rilascio dell'autorizzazione Avvertenza importante (1) La presente autorizzazione è valida per tutto il percorso. (2) L'autorizzazione o una copia certificata conforme rilasciata dall'autorità competente per l'autorizzazione deve trovarsi sul veicolo per la durata del percorso e deve essere esibita su richiesta degli agenti addetti ai controlli. (3) Il luogo di partenza o di destinazione deve essere situato nel territorio della parte dove l'operatore è stabilito e gli autobus sono immatricolati. (Terza pagina dell'autorizzazione) CONSIDERAZIONI GENERALI (1) Il trasportatore di passeggeri su strada ("operatore") inizia il servizio di trasporto entro il periodo indicato nella decisione dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione. (2) Salvo casi di forza maggiore, l'operatore di un servizio internazionale regolare o di un servizio internazionale regolare specializzato prende tutte le misure per garantire che il servizio di trasporto sia conforme alle condizioni previste dall'autorizzazione. (3) L'operatore rende disponibili al pubblico le informazioni relative all'itinerario, alle fermate, agli orari, alle tariffe e alle condizioni di trasporto. (4) Fatti salvi i documenti relativi al veicolo e all'autista (come la carta di circolazione del veicolo e la patente di guida), i seguenti documenti servono come documenti di controllo necessari ai sensi della parte seconda [Trasporti di merci su strada], rubrica terza, titolo II, articolo X+4 dell'dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti su richiesta degli agenti autorizzati preposti ai controlli: – l'autorizzazione, o una copia certificata conforme della stessa, ad effettuare servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati; – la licenza dell'operatore, o una copia certificata conforme della stessa, per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada effettuato in conformità alla normativa del Regno Unito o dell'Unione; – nel caso dei servizi internazionali regolari specializzati, il contratto stipulato tra l'organizzatore e l'operatore, o una copia certificata conforme dello stesso, nonché un documento che evidenzi che i viaggiatori costituiscono una determinata categoria, ad esclusione di altri viaggiatori, ai fini del servizio regolare specializzato; 933 – se l'operatore che gestisce un servizio regolare o un servizio regolare specializzato utilizza veicoli di rinforzo per fare fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, oltre ai documenti menzionati in precedenza, anche una copia del contratto stipulato fra l'operatore del servizio internazionale regolare o del servizio internazionale regolare specializzato e l'impresa fornitrice dei veicoli di rinforzo, o un documento equivalente. (Quarta pagina dell'autorizzazione) CONSIDERAZIONI GENERALI (continua) (5) Gli operatori che gestiscono un servizio internazionale regolare, a esclusione dei servizi regolari specializzati, emettono documenti di trasporto, sia individuali che collettivi, che confermano i diritti del viaggiatore da trasportare e che servono come documento di riscontro della stipula del contratto di trasporto tra il viaggiatore e l'operatore. Sui documenti di trasporto, che possono essere anche in formato elettronico, deve essere indicato: (a) il nome dell'operatore; (b) i punti di partenza e di destinazione nonché, se del caso, il percorso di ritorno; (c) il periodo di validità del documento e, se del caso, la data e l'orario di partenza; (d) la tariffa del trasporto. Il documento di trasporto deve essere esibito dal viaggiatore ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta. (6) Gli operatori che effettuano servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori autorizzano i controlli volti a garantire che i trasporti siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i periodi di guida, i periodi di riposo, la sicurezza stradale e le emissioni dei veicoli. ________________ 934 ALLEGATO ROAD-3 - MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI E DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI SPECIALIZZATI (Carta bianca – DIN A4) (Da redigere nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali della parte presso cui viene effettuata la domanda) MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE DI UN SERVIZIO INTERNAZIONALE REGOLARE O DI UN SERVIZIO INTERNAZIONALE REGOLARE SPECIALIZZATO(144) Servizio regolare □ Servizio regolare specializzato □ Rinnovo dell'autorizzazione di un servizio □ Modifica delle condizioni di autorizzazione di un servizio □ effettuato con autobus tra le parti conformemente all'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, ………………………………………………………………………………………………………........ (Autorità competente per l'autorizzazione) 1. Cognome e nome o denominazione commerciale dell'operatore richiedente; in caso di domanda effettuata da un gruppo di operatori o da un partenariato, il nome dell'operatore incaricato dagli altri operatori ai fini della presentazione della domanda: ………………………………………………………………………………………………………........ ………………………………………………………………………………………………………........ 2. Servizi effettuati(1) da un operatore □ da un gruppo di operatori □ da un partenariato □ da un subappaltatore □ 3. Nomi e indirizzi dell'operatore o, in caso di un gruppo di operatori o di un partenariato, nomi di tutti gli operatori del gruppo o del partenariato; indicare inoltre i nomi di tutti gli eventuali subappaltatori(2) 3.1 …………………………………………………..………. tel. ………………….…….… 3.2 ……………………………………………………..….… tel. ………………….………. 3.3 ………………………………………………………....... tel. ………………….....….… 3.4 …………………………………………………………... tel. ……………………......… (Seconda pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione) 144 Spuntare la casella corrispondente o compilare, a seconda del caso. 2 Se del caso, allegare l'elenco. 935 4 Per i servizi regolari specializzati: 4.1 categoria di passeggeri: (145) lavoratori □ scolari/studenti □ altro □ 5 Durata dell'autorizzazione richiesta o data in cui termina il servizio: …………………………………………………………………………………………………......... 6 Itinerario principale del servizio (sottolineare i punti di imbarco e sbarco di passeggeri, completi di indirizzo): (146) ……………………………………………………………………………………………...………......... …..………………………………………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………………………………………............. 7 Periodo di attività: …………………………………………………………………….……. …………………………………………………………………………………………………..……….... …………………………………………………………………………………………………..……….... 8 Frequenza (giornaliera, settimanale ecc.): ………………………………………………………...……. 9 Tariffe ……………………………………… Allegato accluso. 10 Allegare un piano di guida che permetta di verificare il rispetto della normativa internazionale riguardante i periodi di guida e i periodi di riposo. 11 Numero delle autorizzazioni o delle copie certificate conformi delle autorizzazioni richieste: (3) ……………………………………………………………………………………………………......... 12 Eventuali indicazioni complementari: ………………………………………………………………………………………………........……. (Luogo e data) (Firma del richiedente) …………………………………………………………………………………………………………. Si richiama l'attenzione del richiedente sul fatto che, siccome l'autorizzazione o la relativa copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo, il numero delle autorizzazioni o delle copie certificate conformi in possesso del richiedente, rilasciate dall'autorità competente per l'autorizzazione, deve corrispondere al numero dei veicoli necessari per effettuare il servizio richiesto nello stesso momento. Avvertenza importante Alla domanda occorre allegare in particolare quanto segue: (a) gli orari, comprensivi dei tempi previsti per i controlli all'attraversamento delle frontiere; (b) una copia certificata conforme della licenza o delle licenze dell'operatore o degli operatori per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada effettuato in conformità alla legislazione nazionale o dell'Unione; (c) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per l'imbarco o lo sbarco di viaggiatori; 145Spuntare la casella corrispondente o compilare, a seconda del caso. 146 L'autorità competente per l'autorizzazione può richiedere un elenco completo dei punti di imbarco e sbarco di viaggiatori, completi di indirizzo, da allegare separatamente al presente modulo di domanda. 3 Compilare a seconda dei casi. 936 (d) un piano di guida che permetta di controllare l'osservanza della normativa internazionale relativa ai periodi di guida e ai periodi di riposo; (e) qualsiasi opportuna informazione sui terminal degli autobus. 937 ALLEGATO ROAD-4 - MODELLO DI FOGLIO DI VIAGGIO PER I SERVIZI OCCASIONALI FOGLIO DI VIAGGIO n…………… del LIBRETTO n…………… (colore Pantone 358 (verde chiaro) o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta non patinata) SERVIZI OCCASIONALI CON CABOTAGGIO E SERVIZI OCCASIONALI CON TRANSITO (ciascuna rubrica può essere completata, se necessario, su un foglio separato) 1 . ……………………………………………………… Numero di immatricolazione dell'autobus Luogo, data e firma del vettore 2 1. ………………………………………………… . 2. ………………………………………………… 3. ………………………………………………… Vettore, subappaltatore, associato, gruppo di vettori 3 1. ………………………………………………… . 2. ………………………………………………… 3. ………………………………………………… Nome del conducente / nomi dei conducenti 4 Organismo organizzatore o persona fisica 1. ………………………. 2. ………………………. . organizzatrice del servizio occasionale 3. ………………………. 4. ………………………. 5 Tipo di servizio Servizio occasionale con cabotaggio . Servizio occasionale con transito 6 Luogo di partenza del servizio: ………………………… Paese: ………………………… . Luogo di destinazione del servizio: ………………………… Paese: ………………………… 7 Viaggio Itinerario/tappe giornaliere e/o punti Numero di Vuoto Chilometraggio previsto . di salita e discesa dei viaggiatori (segnare passeggeri Date Dal A con una X) 938 8 Eventuali punti di coincidenza con un Numero di Destinazione finale dei Nome del vettore che . altro vettore del medesimo gruppo passeggeri passeggeri depositati riprende a bordo i depositati passeggeri 9 Cambiamenti imprevisti . ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 939 ALLEGATO FISH.1 940 941 942 943 944 ALLEGATO FISH.2 945 946 947 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ALLEGATO FISH.3 Codice dello # Nome comune Zone CIEM stock 106 ANF/8ABDE. Rana pescatrice (8) 8a, 8b, 8d e 8e 107 BLI/03A- Molva azzurra (3a) Acque dell'Unione della zona 3a 108 BSF/8910- Pesce sciabola nero (8, 9 e 10) 8, 9 e 10 109 COD/03AN. Merluzzo bianco (Skagerrak) Skagerrak 110 HAD/03A. Eglefino (3a) 3a 111 HER/03A. Aringa (3a) 3a Aringa (catture accessorie nella 112 HER/03A-BC 3a zona 3a) Aringa (acque a ovest 113 HER/6AS7BC 6aS, 7b e 7c dell'Irlanda) 114 HKE/03A. Nasello (3a) 3a 115 HKE/8ABDE. Nasello (8) 8a, 8b, 8d e 8e 116 JAX/08C. Suri/sugarelli (8c) 8c 117 LEZ/8ABDE. Lepidorombi (8) 8a, 8b, 8d e 8e Sgombro (quota assegnata alla 118 MAC/2A4A-N Acque norvegesi delle zone 2a e 4a Danimarca in acque norvegesi) Sgombro (componente 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona 119 MAC/8C3411 meridionale) COPACE 34.1.1 120 PLE/03AN. Passera di mare (Skagerrak) Skagerrak 121 SPR/03A. Spratto (3a) 3a 122 SRX/03A-C. Razze (3a) Acque dell'Unione della zona 3a 123 USK/03A. Brosme (3a) 3a Melù (componente 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona 124 WHB/8C3411 meridionale) COPACE 34.1.1 948 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ALLEGATO FISH.4 - PROTOCOLLO SULL'ACCESSO ALLE ACQUE Il Regno Unito e l'Unione AFFERMANDO i diritti e gli obblighi sovrani esercitati dalle parti in quanto Stati costieri indipendenti, SOTTOLINEANDO che il diritto di ciascuna parte di concedere alle navi dell'altra parte l'accesso alle proprie acque per svolgervi attività di pesca deve essere di norma esercitato nell'ambito di consultazioni annuali successive alla fissazione dei TAC per un determinato anno nel quadro di consultazioni annuali, PRENDENDO ATTO dei vantaggi sociali ed economici di un ulteriore periodo di stabilità, nel quale i pescatori sarebbero autorizzati, fino al 30 giugno 2026, a continuare ad accedere alle acque dell'altra parte come prima dell'entrata in vigore del presente accordo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 È istituito un periodo di adeguamento. Il periodo di adeguamento si estende dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2026. Articolo 2 1. In deroga all'articolo FISH.8, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 [Accesso alle acque] della rubrica quinta [Pesca], durante il periodo di adeguamento ogni parte concede alle navi dell'altra parte pieno accesso alle proprie acque per pescare: (a) gli stock elencati nell'allegato FISH.1 e nell'allegato FISH.2A, B e F a un livello ragionevolmente commisurato alle quote rispettive delle possibilità di pesca delle parti; (b) gli stock fuori contingente a un livello corrispondente al quantitativo medio pescato da tale parte nelle acque dell'altra parte nel periodo 2012-2016; (c) per le navi aventi diritto, nella zona delle acque delle parti compresa tra sei e dodici miglia nautiche dalle linee di base nelle divisioni CIEM 4c e 7d-g, nella misura in cui le navi aventi diritto di ciascuna parte avevano accesso a tale zona al 31 dicembre 2020. Ai fini del presente paragrafo, per "nave avente diritto" si intende la nave di una parte che abbia esercitato attività di pesca nella zona di cui alla frase precedente nel corso di almeno quattro anni tra il 2012 e il 2016, o la nave ad essa direttamente subentrata. 2. Le parti notificano alla controparte qualsiasi modifica del livello e delle condizioni di accesso alle acque che si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2026. 3. L'articolo 9 [Misure compensative in caso di revoca o limitazione dell'accesso] si applica mutatis mutandis in relazione a qualsiasi modifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026. 949 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ALLEGATO LAW-1 - SCAMBIO DI DATI SU DNA, IMPRONTE DIGITALI E IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI Capo zero - Disposizioni generali Articolo 1 - Obiettivo L'obiettivo del presente allegato è stabilire le disposizioni amministrative, tecniche e in materia di protezione dei dati, necessarie all'attuazione del titolo II [Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli] della parte terza. Articolo 2 - Specifiche tecniche Gli Stati osservano specifiche tecniche comuni per quanto riguarda tutte le richieste e le risposte relative alle consultazioni e ai raffronti dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Tali specifiche tecniche sono descritte nei capi da 1 a 3. Articolo 3 - Rete di comunicazione Lo scambio elettronico tra gli Stati di dati sul DNA, di dati dattiloscopici e di dati di immatricolazione dei veicoli si effettua mediante la rete di comunicazione Servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA II) e le sue successive versioni. Articolo 4 - Disponibilità dello scambio automatizzato di dati Gli Stati adottano tutte le misure necessarie atte a garantire che la consultazione o il raffronto automatizzati dei dati sul DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli possa effettuarsi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In caso di guasto tecnico, i punti di contatto nazionali degli Stati si informano l'un l'altro immediatamente e concordano a titolo temporaneo un sistema di scambio di informazioni alternativo conformemente alla normativa applicabile. Lo scambio automatizzato di dati viene ristabilito il più presto possibile. Articolo 5 - Numeri di riferimento per i dati sul DNA e i dati dattiloscopici I numeri di riferimento di cui agli articoli LAW.PRUM.7 [Creazione di schedari interni di analisi del DNA] e LAW.PRUM.11 [Dati dattiloscopici] sono costituiti da una combinazione dei seguenti elementi: (a) un codice che consenta agli Stati, in caso di concordanza, di estrarre dati personali e altre informazioni dalle loro banche dati al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli Stati, conformemente a quanto previsto dall'articolo LAW.PRUM.14 [Trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni]; (b) un codice per indicare l'origine nazionale del profilo DNA o dei dati dattiloscopici; e (c) per quanto riguarda i dati sul DNA, un codice per indicare il tipo di profilo DNA. 950 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Articolo 6 - Principi applicabili allo scambio di dati sul DNA 1. Gli Stati utilizzano le norme esistenti in materia di scambio di dati sul DNA, quali la "serie europea standard" (European Standard Set — ESS) o la serie di loci standard dell'Interpol (Interpol Standard Set of Loci — ISSOL). 2. Per la consultazione e il raffronto automatizzati dei profili DNA, la procedura di trasmissione avviene nell'ambito di una struttura decentrata. 3. Sono adottate misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi agli altri Stati. 4. Gli Stati adottano le misure necessarie atte a garantire l'integrità dei profili DNA messi a disposizione degli altri Stati o ad essi inviati per raffronto e ad assicurare che tali misure siano conformi alle norme internazionali quali la norma ISO 17025. 5. Gli Stati utilizzano i codici di Stato conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2. Articolo 7 - Norme per le richieste e le risposte in relazione ai dati sul DNA 1. La richiesta di consultazione o di raffronto automatizzati di cui agli articoli LAW.PRUM.8 [Consultazione automatizzata dei profili DNA] o LAW.PRUM.9 [Raffronto automatizzato dei profili DNA] contiene unicamente le seguenti informazioni: (a) il codice di Stato dello Stato richiedente; (b) la data, l'ora e il numero di riferimento della richiesta; (c) i profili DNA e i relativi numeri di riferimento; (d) i tipi di profili DNA trasmessi (profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati); e (e) le informazioni necessarie per controllare i sistemi di banche dati e per il controllo di qualità delle procedure di consultazione automatizzata. 2. La risposta (relazione sulla concordanza) alla richiesta di cui al paragrafo 1 contiene unicamente le seguenti informazioni: (a) un'indicazione della presenza o meno di concordanze (HIT/No-HIT); (b) la data, l'ora e il numero di riferimento della richiesta; (c) la data, l'ora e il numero di riferimento della risposta; (d) i codici di Stato dello Stato richiedente e dello Stato richiesto; (e) i numeri di riferimento dello Stato richiedente e dello Stato richiesto; 951 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. (f) i tipi di profili DNA trasmessi (profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati); (g) i profili DNA richiesti e quelli per cui è riscontrata una concordanza; e (h) le informazioni necessarie per controllare i sistemi di banche dati e per il controllo di qualità delle procedure di consultazione automatizzata. 3. La notifica automatizzata di una concordanza è fornita solo se la consultazione o il raffronto automatizzati abbiano evidenziato una concordanza di un numero minimo di loci. Detto numero minimo è indicato nel capo 1. 4. Gli Stati provvedono affinché le richieste siano conformi alle dichiarazioni formulate ai sensi dell'articolo LAW.PRUM.7 [Creazione di schedari interni di analisi del DNA], paragrafo 3. Articolo 8 - Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA non identificati in conformità dell'articolo LAW.PRUM.8 [Consultazione automatizzata dei profili DNA] 1. Se nella consultazione a partire da un profilo DNA non identificato non è stata riscontrata alcuna concordanza nella banca dati nazionale o se è stata riscontrata una concordanza con un profilo DNA non identificato, il profilo DNA non identificato può essere trasmesso a tutte le banche dati degli altri Stati e, se nella consultazione a partire da un profilo DNA non identificato sono riscontrate concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati nelle banche dati degli altri Stati, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato richiedente; se non si riscontrano concordanze nelle banche dati degli altri Stati, ciò è comunicato automaticamente allo Stato richiedente. 2. Se nella consultazione con un profilo DNA non identificato è riscontrata una concordanza nelle banche dati degli altri Stati, ciascuno Stato interessato può inserire un'annotazione al riguardo nella propria banca dati nazionale. Articolo 9 - Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA indicizzati in conformità dell'articolo LAW.PRUM.8 [Consultazione automatizzata dei profili DNA] Se nella consultazione a partire da un profilo DNA indicizzato non è stata riscontrata nella banca dati nazionale alcuna corrispondenza con un profilo DNA indicizzato o è stata riscontrata una concordanza con un profilo DNA non identificato, tale profilo DNA indicizzato può allora essere trasmesso a tutte le banche dati degli altri Stati e, se nella consultazione a partire da tale profilo DNA indicizzato sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato richiedente; se non si riscontrano concordanze nelle banche dati degli altri Stati, ciò è comunicato automaticamente allo Stato richiedente. Articolo 10 - Procedura di trasmissione per il raffronto automatizzato dei profili DNA non identificati in conformità dell'articolo LAW.PRUM.9 [Raffronto automatizzato dei profili DNA] 1. Se nel raffronto con un profilo DNA non identificato sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato richiedente. 952 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 2. Se nel raffronto con profili DNA non identificati sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati concordanze con profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati, ciascuno Stato interessato può inserire un'annotazione al riguardo nella propria banca dati nazionale. Articolo 11 - Principi applicabili allo scambio di dati dattiloscopici 1. La digitalizzazione di dati dattiloscopici e la relativa trasmissione agli altri Stati è effettuata secondo il formato dati uniforme di cui al capo 2. 2. Ciascuno Stato garantisce che i dati dattiloscopici da esso trasmessi siano di qualità sufficiente per un raffronto tramite il sistema di identificazione automatizzato delle impronte digitali (AFIS). 3. La procedura di trasmissione per lo scambio di dati dattiloscopici avviene nell'ambito di una struttura decentrata. 4. Sono adottate misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati dattiloscopici trasmessi agli altri Stati. 5. Gli Stati utilizzano i codici di Stato conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2. Articolo 12 - Capacità di consultazione per i dati dattiloscopici 1. Ogni Stato provvede affinché le sue richieste di consultazione non eccedano le capacità di consultazione specificate dallo Stato richiesto. Il Regno Unito dichiara le capacità massime di consultazione al giorno per i dati dattiloscopici di persone identificate e per quelli di persone non ancora identificate. 2. Il numero massimo di possibili risultati ammessi per trasmissione ai fini di verifica figura nel capo 2. Articolo 13 - Norme applicabili alle richieste e alle risposte relative ai dati dattiloscopici 1. Lo Stato richiesto verifica senza indugio la qualità dei dati dattiloscopici trasmessi tramite una procedura interamente automatizzata. Qualora i dati risultino non idonei per un raffronto automatizzato, lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente. 2. Lo Stato richiesto effettua le consultazioni secondo l'ordine in cui sono pervenute le richieste. Le richieste sono esaminate entro 24 ore tramite una procedura interamente automatizzata. Lo Stato richiedente, qualora lo esiga il suo ordinamento interno, può chiedere un trattamento accelerato delle sue richieste e lo Stato richiesto procede a tali consultazioni senza indugio. Qualora i termini non possano essere rispettati per cause di forza maggiore, il raffronto è effettuato senza indugio non appena siano stati rimossi gli impedimenti. 953 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Articolo 14 - Principi applicabili alla consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli 1. Per la consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli gli Stati utilizzano una versione dell'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (Eucaris) appositamente prevista per le finalità dell'articolo LAW.PRUM.15 [Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli], e le relative versioni modificate. 2. La consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli avviene nell'ambito di una struttura decentrata. 3. Le informazioni scambiate tramite il sistema Eucaris sono trasmesse in forma cifrata. 4. Gli elementi dei dati di immatricolazione dei veicoli da scambiare figurano nel capo terzo. 5. Nell'attuazione dell'articolo LAW.PRUM.15 [Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli], gli Stati possono dare la priorità alle consultazioni connesse con la lotta contro le forme gravi di criminalità. Articolo 15 - Costi Ciascuno Stato sostiene le spese derivanti dalla gestione, dall'utilizzo e dalla manutenzione dell'applicazione software Eucaris di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Articolo 16 - Finalità 1. Lo Stato ricevente può trattare dati personali solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi a norma del titolo II [Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli] della parte terza. Il trattamento per altri fini è ammesso unicamente previa autorizzazione dello Stato che gestisce lo schedario e nel rispetto della legislazione interna dello Stato ricevente. L'autorizzazione può essere concessa sempreché la legislazione interna dello Stato che gestisce lo schedario consenta il trattamento per tali altri fini. 2. Il trattamento dei dati forniti a norma degli articoli LAW.PRUM.8 [Consultazione automatizzata dei profili DNA], LAW.PRUM.9 [Raffronto automatizzato dei profili DNA] e LAW.PRUM.12 [Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici] da parte dello Stato che effettua la consultazione o il raffronto è consentito unicamente al fine di: (a) accertare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici raffrontati; (b) predisporre e introdurre una richiesta di assistenza giudiziaria da parte delle autorità di polizia o giudiziarie conformemente alla legislazione interna in caso di concordanza dei dati; (c) effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 19 del presente capo. 3. Lo Stato che gestisce lo schedario può trattare i dati che gli vengono trasmessi a norma degli articoli LAW.PRUM 8 [Consultazione automatizzata dei profili DNA], LAW.PRUM.9 [Raffronto 954 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. automatizzato dei profili DNA] e LAW.PRUM.12 [Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici] solo se tale trattamento è necessario per effettuare un raffronto, rispondere per via automatizzata alle consultazioni o effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 19 del presente capo. Al termine del raffronto o delle risposte automatizzate alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalità di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), del presente articolo. 4. I dati trasmessi a norma dell'articolo LAW.PRUM.15 [Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli] possono essere utilizzati dallo Stato che gestisce lo schedario solo se ciò è necessario al fine di rispondere per via automatizzata alle consultazioni o di effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 19 del presente capo. Al termine delle risposte automatizzate alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per la registrazione ai sensi dell'articolo 19 del presente capo. Lo Stato che effettua la consultazione può utilizzare i dati ricevuti in una risposta solo ai fini della procedura in base alla quale è stata fatta la consultazione. Articolo 17 - Esattezza, attualità e durata della memorizzazione dei dati 1. Gli Stati assicurano l'esattezza e l'attualità dei dati personali. Se risulta, ex officio o da una comunicazione della persona interessata, che sono stati forniti dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere trasmessi, lo Stato ricevente ne è informato quanto prima. Lo Stato o gli Stati interessati sono tenuti a rettificare o cancellare i dati. Inoltre, i dati personali trasmessi sono rettificati se risultano inesatti. Se l'autorità ricevente ha motivo di ritenere che i dati trasmessi siano inesatti o che debbano essere cancellati, ciò viene immediatamente comunicato all'autorità che li ha trasmessi. 2. Ai dati la cui esattezza è contestata dalla persona interessata e per i quali non è possibile stabilire se siano corretti o inesatti, è aggiunto un indicatore di validità, su richiesta della persona interessata, in base alla legislazione interna degli Stati. L'indicatore di validità aggiunto può essere tolto in base alla legislazione interna solo con il consenso della persona interessata o su decisione del tribunale competente o dell'autorità indipendente preposta alla protezione dei dati. 3. I dati personali che non avrebbero dovuto essere trasmessi o ricevuti sono cancellati. I dati legalmente trasmessi e ricevuti sono cancellati: (a) se non sono o non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati trasmessi; se dati personali sono stati trasmessi senza richiesta, l'autorità ricevente è tenuta a verificare immediatamente se siano necessari per le finalità per le quali sono stati trasmessi; (b) al termine del periodo massimo di conservazione dei dati ai sensi della legislazione interna dello Stato che li ha trasmessi, qualora l'autorità di trasmissione abbia indicato tale periodo massimo all'autorità ricevente all'atto della trasmissione. 4. I dati sono bloccati, e non cancellati, ai sensi della legislazione interna, quando vi sono motivi di ritenere che la cancellazione pregiudicherebbe gli interessi della persona interessata. I dati 955 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. bloccati possono essere utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione. Articolo 18 - Misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati 1. L'autorità ricevente e l'autorità che trasmette i dati adottano le misure necessarie a proteggere efficacemente i dati personali contro ogni distruzione fortuita o non autorizzata, perdita fortuita, accesso non autorizzato, alterazione fortuita o non autorizzata e divulgazione non autorizzata. 2. I dettagli delle specifiche tecniche della procedura di consultazione automatizzata sono disciplinati dalle misure di attuazione di cui all'articolo LAW.PRUM.17 [Misure di attuazione] che garantiscono: (a) l'adozione di misure tecniche aggiornate per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare la riservatezza e l'integrità; (b) l'uso di procedure di cifratura e di autorizzazione riconosciute da autorità competenti quando si ricorre a reti accessibili pubblicamente; e (c) la possibilità di verificare l'ammissibilità delle consultazioni in base all'articolo 19, paragrafi 2, 5 e 6, del presente capo. Articolo 19 - Registrazione cronologica e registrazione, disposizioni particolari relative alla trasmissione automatizzata e non automatizzata 1. Ogni Stato garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione non automatizzate di dati personali da parte dell'autorità che gestisce lo schedario e dell'autorità che effettua la consultazione siano registrate cronologicamente ai fini del controllo dell'ammissibilità della trasmissione. La registrazione cronologica comprende le seguenti indicazioni: (a) il motivo della trasmissione; (b) i dati trasmessi; (c) la data della trasmissione; e (d) la denominazione o il codice di riferimento dell'autorità che effettua la consultazione e dell'autorità che gestisce lo schedario. 2. Alle consultazioni automatizzate di dati basati sugli articoli LAW.PRUM.8 [Consultazione automatizzata dei profili DNA], LAW.PRUM.12 [Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici] e LAW.PRUM.15 [Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli] e al raffronto automatizzato a norma dell'articolo LAW.PRUM.9 [Raffronto automatizzato dei profili DNA] si applicano le seguenti disposizioni: 956 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. (a) la consultazione o il raffronto automatizzati possono essere realizzati solo da funzionari dei punti di contatto nazionali debitamente abilitati; su richiesta, l'elenco dei funzionari abilitati alla consultazione o al raffronto automatizzati è messo a disposizione delle autorità di controllo di cui al paragrafo 6, nonché a quelle degli altri Stati; (b) ogni Stato garantisce che tutte le trasmissioni e le ricezioni di dati personali da parte dell'autorità che gestisce lo schedario e dell'autorità che effettua la consultazione siano registrate, compresa l'informazione riguardante l'esistenza o meno di una risposta positiva; la registrazione comprende le seguenti informazioni: (i) i dati trasmessi; (ii) la data e l'ora precisa della trasmissione; e (iii) la denominazione o il codice di riferimento dell'autorità che effettua la consultazione e dell'autorità che gestisce lo schedario. 3. L'autorità che effettua la consultazione registra anche il motivo della consultazione o della trasmissione, nonché l'identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha richiesto la consultazione o la trasmissione. 4. Su richiesta, l'autorità che effettua la registrazione informa immediatamente le autorità dello Stato interessato preposte alla protezione dei dati in merito ai dati registrati, al più tardi quattro settimane dopo la ricezione della richiesta; i dati registrati possono essere utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi: (a) controllare la protezione dei dati; (b) garantire la sicurezza dei dati. 5. I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati. 6. Le autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati o, se del caso, le autorità giudiziarie di ogni Stato sono competenti per il controllo sotto il profilo legale della trasmissione o della ricezione di dati personali. Ogni persona può, in base alla legislazione interna, chiedere a tali autorità di verificare la legittimità del trattamento dei dati che la riguardano. Indipendentemente da queste richieste, le suddette autorità, nonché le autorità responsabili della registrazione effettuano controlli casuali per verificare la legittimità delle trasmissioni, in base agli schedari pertinenti. 7. Le autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati conservano i risultati di tali controlli per 18 mesi a fini di ispezione. Allo scadere di tale termine, detti risultati sono immediatamente cancellati. Ad ogni autorità preposta alla protezione dei dati può essere richiesto dall'autorità indipendente di un altro Stato preposta alla protezione dei dati di esercitare le sue prerogative conformemente alla legislazione interna. Le autorità indipendenti degli Stati preposte 957 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. alla protezione dei dati svolgono le ispezioni necessarie per la cooperazione reciproca, soprattutto tramite lo scambio di informazioni pertinenti. Articolo 20 - Diritto delle persone interessate a essere risarcite Se un'autorità di uno Stato ha trasmesso dati personali a norma del titolo II [Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli] della parte terza, l'autorità ricevente dell'altro Stato non può invocare l'inesattezza dei dati trasmessi per sottrarsi alla responsabilità che, ai sensi della legislazione interna, le incombe nei confronti della parte lesa. Se l'autorità ricevente è tenuta a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell'utilizzo dei dati trasmessi in maniera inesatta, l'autorità che li ha trasmessi rimborsa integralmente all'autorità ricevente le somme da questa versate per il risarcimento. Articolo 21 - Informazioni su richiesta degli Stati Lo Stato ricevente informa lo Stato che ha trasmesso i dati su richiesta del trattamento effettuato sui dati trasmessi e del risultato ottenuto. Articolo 22 - Dichiarazioni e designazioni 1. Il Regno Unito comunica le sue dichiarazioni a norma dell'articolo LAW.PRUM 7 [Creazione di schedari interni di analisi del DNA], paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente capo, nonché le sue designazioni a norma degli articoli LAW.PRUM 13 [Punti di contatto nazionali], paragrafo 1, e LAW.PRUM 15 [Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli], paragrafo 3, al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. 2. Le informazioni fattuali fornite dal Regno Unito mediante tali dichiarazioni e designazioni, e dagli Stati membri conformemente all'articolo LAW.PRUM 17 [Misure di attuazione], paragrafo 3, sono incluse nel manuale come stabilito all'articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/616/GAI. 3. Gli Stati possono modificare in ogni momento le dichiarazioni e le designazioni presentate conformemente al paragrafo 1 mediante una comunicazione presentata al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. Tale comitato trasmette al segretariato generale del Consiglio le eventuali dichiarazioni ricevute. 4. Il segretariato generale del Consiglio comunica al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie eventuali modifiche del manuale di cui al paragrafo 2. Articolo 23 - Preparazione delle decisioni di cui all'articolo LAW.PRUM.18 [Valutazione ex ante] 1. Il Consiglio adotta una decisione di cui all'articolo LAW.PRUM.18 [Valutazione ex ante] sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. 2. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al titolo II [Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli] della parte terza, la relazione di valutazione si basa inoltre su una visita di valutazione e un'esperienza pilota effettuate una volta che il Regno Unito ha informato il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie di aver adempiuto agli obblighi imposti a norma del titolo II [Scambio di dati su DNA, 958 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. impronte digitali e immatricolazione dei veicoli] della parte terza e aver presentato le dichiarazioni di cui all'articolo 22 del presente capo. Ulteriori modalità relative alla procedura figurano nel capo quarto del presente allegato. Articolo 24 - Statistiche e relazioni 1. Periodicamente viene effettuata una valutazione dell'applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria dello scambio dei dati a norma del titolo II [Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli] della parte terza. La valutazione è effettuata per quanto riguarda le categorie di dati per le quali lo scambio di dati ha avuto inizio tra gli Stati interessati. La valutazione si basa sulle relazioni degli Stati interessati. 2. Ogni Stato elabora statistiche sui risultati dello scambio automatizzato di dati. Al fine di assicurare la comparabilità, il modello statistico è elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio. Tali statistiche sono trasmesse annualmente al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. 3. Gli Stati sono inoltre invitati periodicamente, e non più di una volta l'anno, a fornire le informazioni sull'attuazione amministrativa, tecnica e finanziaria dello scambio automatizzato di dati necessarie per analizzare e migliorare la procedura. 4. In riferimento al presente articolo si applicano le statistiche e le relazioni presentate dagli Stati membri conformemente alle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI. CAPO 1 - Scambio di dati sul DNA 1. Questioni forensi relative al DNA, norme di concordanza e algoritmi 1.1. Proprietà dei profili DNA Il profilo DNA può contenere 24 coppie di numeri che rappresentano gli alleli di 24 loci utilizzati anche dall'Interpol nelle procedure relative al DNA. Nella tabella che segue sono riportati i nomi di tali loci: VWA TH01 D21S11 FGA D8S1179 D3S1358 D18S51 Amelogenina TPOX CSF1P0 D13S317 D7S820 D5S818 D16S539 D2S1338 D19S433 Penta D Penta E FES F13A1 F13B SE33 CD4 GABA I sette loci evidenziati in grigio nella riga superiore rappresentano sia la ESS che l'ISSOL attuali. 959 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Norme di inclusione: I profili DNA messi a disposizione dagli Stati a fini di consultazione e raffronto ed i profili DNA trasmessi per consultazione e raffronto contengono almeno sei loci pienamente designati147 e possono contenere loci supplementari o controlli negativi a seconda della loro disponibilità. I profili DNA indicizzati contengono almeno sei dei sette loci ESS. Per aumentare l'accuratezza delle concordanze, tutti gli alleli disponibili sono memorizzati nella banca dati del profilo DNA indicizzato e sono utilizzati a fini di ricerca e raffronto. Ciascuno Stato dovrebbe attuare non appena ciò sia materialmente possibile eventuali nuovi ESS di loci adottati dall'UE. Non sono ammessi profili misti, quindi i valori degli alleli di ciascun locus saranno costituiti di due soli numeri, che in caso di omozigosi in un dato locus possono essere identici. Per i caratteri jolly e le microvarianti si devono osservare le seguenti regole: – qualsiasi valore non numerico eccetto l'amelogenina contenuto nel profilo (ad esempio "o", "f", "r", "na", "nr" o "un") deve essere automaticamente convertito in carattere jolly (*) per essere esportato e consultato in tutte le banche dati, – i valori numerici "0", "1" o "99" contenuti nel profilo devono essere automaticamente convertiti in un carattere jolly (*) per essere esportati e consultati in tutte le banche dati, – se per un locus sono forniti tre alleli, il primo allele sarà accettato e gli altri due devono essere automaticamente convertiti in un carattere jolly (*) per essere esportati e consultati in tutte le banche dati, – se per l'allele 1 o 2 sono forniti valori con caratteri jolly, saranno consultate entrambe le permutazioni del valore numerico dato per il locus (ad esempio 12, * potrebbe concordare con 12,14 o 9,12), – la concordanza delle microvarianti dei pentanucleotidi (Penta D, Penta E CD4) sarà stabilita come segue: x.1 = x, x.1, x.2 x.2 = x.1, x.2, x.3 x.3 = x.2, x.3, x.4 x.4 = x.3, x.4, x + 1, – la concordanza delle microvarianti dei tetranucleotidi (il resto dei loci è costituito da tetranucleotidi) sarà stabilita come segue: x.1 = x, x.1, x.2 147 "Pienamente designati" indica che l'elaborazione di valori degli alleli rari è inclusa. 960 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. x.2 = x.1, x.2, x.3 x.3 = x.2, x.3, x + 1. 1.2. Norme di concordanza Il raffronto di due profili DNA sarà effettuato in base ai loci per i quali in entrambi i profili DNA è disponibile una coppia di valori dell'allele. Prima di dare una risposta positiva (HIT) fra i due profili DNA deve esservi una concordanza di almeno sei loci pienamente designati (ad eccezione dell'amelogenina). Per concordanza totale (qualità 1) si intende il caso in cui tutti i valori dell'allele dei loci raffrontati comunemente contenuti nel profilo DNA dello Stato richiedente e dello Stato richiesto sono identici. Per quasi concordanza si intende il caso in cui nei due profili DNA un solo allele fra tutti quelli raffrontati è di valore diverso (qualità 2, 3 e 4). Una quasi concordanza è ammessa solo in caso di concordanza totale di almeno sei loci pienamente designati dei due profili DNA raffrontati. Una quasi concordanza può essere dovuta a: – un errore umano di battitura al punto di ingresso di uno dei profili DNA nella richiesta di consultazione o nella banca dati sul DNA, – un errore di determinazione o denominazione dell'allele nel corso della procedura di generazione del profilo DNA. 1.3. Norme concernenti le relazioni Viene stilata una relazione per le concordanze totali, per le quasi concordanze e per le risposte negative ("No HIT"). La relazione sulla concordanza sarà inviata al punto di contatto nazionale richiedente e messa altresì a disposizione del punto di contatto nazionale richiesto (per consentirgli di valutare la natura e l'entità del possibile seguito di richieste di altri dati personali disponibili e di altre informazioni connesse con il profilo DNA corrispondente alla risposta positiva (HIT), a norma dell'articolo LAW.PRUM.14 [Trasmissione di altri dati personali e altre informazioni]). 2. Tabella dei numeri di codice degli Stati In conformità del titolo II [Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli] della parte terza, per creare i nomi di dominio e altri parametri di configurazione richiesti nelle applicazioni per lo scambio di dati sul DNA in una rete chiusa in ambito Prüm si utilizzano i codici ISO 3166-1 alpha-2. I codici ISO 3166-1 alpha-2 sono i codici di Stato di due lettere riportati qui di seguito: Nome degli Stati Codice Nome degli Stati Codice Belgio BE Lituania LT 961 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Bulgaria BG Lussemburgo LU Cechia CZ Ungheria HU Danimarca DK Malta MT Germania DE Paesi Bassi NL Estonia EE Austria AT Irlanda IE Polonia PL Grecia EL Portogallo PT Spagna ES Romania RO Francia FR Slovacchia SK Croazia HR Slovenia SI Italia IT Finlandia FI Cipro CY Svezia SE Lettonia LV Regno Unito UK 3. Analisi funzionale 3.1. Accessibilità del sistema Le richieste a norma dell'articolo LAW.PRUM.8 [Consultazione automatizzata dei profili DNA] dovrebbero pervenire a una determinata banca dati nell'ordine cronologico di invio di ciascuna richiesta; le risposte dovrebbero essere trasmesse in modo da pervenire allo Stato richiedente entro 15 minuti dall'arrivo delle richieste. 3.2. Seconda fase Quando uno Stato riceve una relazione su una concordanza, spetta al suo punto di contatto nazionale raffrontare i valori del profilo oggetto della richiesta e i valori del profilo o dei profili ricevuti in risposta per convalidare e controllare il valore probatorio del profilo. I punti di contatto nazionali possono mettersi direttamente in contatto gli uni con gli altri per effettuare le convalide. Le procedure di assistenza giudiziaria iniziano dopo la convalida della concordanza esistente tra due profili, in base alla "concordanza totale" o alla "quasi concordanza" riscontrata nel corso della fase di consultazione automatizzata. 4. Documento di controllo dell'interfaccia (ICD) per profili DNA 962 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 4.1. Introduzione 4.1.1. Obiettivi Il presente capo definisce le prescrizioni per lo scambio di informazioni relative al profilo DNA tra i sistemi di banche dati sul DNA di tutti gli Stati. I campi dell'intestazione sono definiti specificamente per lo scambio di dati sul DNA in ambito Prüm; la parte di dati si basa sulla parte di dati del profilo DNA contenuto nello schema XML definito per il gateway di scambio di dati sul DNA dell'Interpol. Lo scambio di dati avviene tramite il protocollo semplice per il trasferimento di posta (SMTP) ed altre tecnologie di punta, usando un server centrale di relay dei messaggi fornito dal gestore di rete. Il file XML è trasportato come corpo del messaggio. 4.1.2. Ambito di applicazione Questo ICD definisce unicamente il contenuto del messaggio (o della "posta"). Tutti gli elementi specifici della rete e dei messaggi sono definiti in modo uniforme per dare allo scambio di dati sul DNA una base tecnica comune. Gli elementi definiti sono i seguenti: – formato del campo "oggetto" del messaggio, in modo da rendere possibile/consentire il trattamento automatizzato dei messaggi, – necessità o meno di cifrare il contenuto e, in caso affermativo, metodi da utilizzare, – lunghezza massima dei messaggi. 4.1.3. Struttura e principi XML Il messaggio XML è strutturato nel modo seguente: – la parte di intestazione, contenente informazioni sulla trasmissione, e – la parte di dati, contenente informazioni specifiche sul profilo, e il profilo stesso. Per la richiesta e per la risposta si utilizza lo stesso schema XML. Per un controllo completo dei profili DNA non identificati di cui all'articolo LAW.PRUM.9 [Raffronto automatizzato dei profili DNA] è possibile inviare in un unico messaggio un gruppo di profili. Deve essere stabilito un numero massimo di profili per messaggio. Il numero dipende dalle dimensioni massime del messaggio elettronico consentite e viene stabilito dopo aver scelto il server di posta elettronica. Esempio di XML: <?version=“1.0” standalone=“yes”?> <PRUEMDNAx xmlns:msxsl=“urn:schemas-microsoft-com:xslt” 963 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”> <header> (…) </header> <datas> (…) </datas> [<datas> datas structure repeated, if multiple profiles sent by (….) a single SMTP message, only allowed for Article LAW.PRUM.9 [Automated comparison of DNA profiles] cases </datas>] </PRUEMDNA> 4.2. Definizione della struttura XML Le seguenti indicazioni sono fornite per fini documentari e una migliore leggibilità; le informazioni realmente vincolanti sono contenute in un file di schema XML (PRUEM DNA.xsd) 4.2.1. Schema PRUEMDNAx Contiene i seguenti campi: Fields Type Description header PRUEM_header Occurs: 1 datas PRUEM_datas Occurs: 1 … 500 4.2.2. Contenuto della struttura dell'intestazione 4.2.2.1. PRUEM header È una struttura che descrive l'intestazione del file XML. Contiene i seguenti campi: Fields Type Description direction PRUEM_header_dir Direction of message flow ref String Reference of the XML file 964 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. generator String Generator of XML file schema_version String Version number of schema to use requesting PRUEM_header_info Requesting State info requested PRUEM_header_info Requested State info 4.2.2.2. PRUEM_header dir Tipo di dati contenuti nel messaggio, possono avere il seguente valore: Value Description R Request A Answer 4.2.2.3. Informazioni sull'intestazione PRUEM La struttura fornisce indicazioni sullo Stato e sulla data/ora del messaggio. Contiene i seguenti campi: Fields Type Description source_isocode String ISO 3166-2 code of the requesting State destination_isocode String ISO 3166-2 code of the requested State request_id String unique Identifier for a request date Date Date of creation of message time Time Time of creation of message 4.2.3. Contenuto dei dati del profilo PRUEM 4.2.3.1. PRUEM_datas È una struttura che descrive la parte di dati del profilo XML. Contiene i seguenti campi: Fields Type Description 965 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. reqtype PRUEM request type Tipo di richiesta (articolo LAW.PRUM.8 [Consultazione automatizzata dei profili DNA] o LAW.PRUM.9 [Raffronto automatizzato dei profili DNA]) date Date Date profile stored type PRUEM_datas_type Type of profile result PRUEM_datas_result Result of request agency String Name of corresponding unit responsible for the profile profile_ident String Unique State profile ID message String Error Message, if result = E profile IPSG_DNA_profile If direction = A (Answer) AND result ≠ H (Hit) empty match_id String In case of a HIT PROFILE_ID of the requesting profile quality PRUEM_hitquality_type Quality of HIT hitcount Integer Count of matched Alleles rescount Integer Count of matched profiles. If direction = R (Request), then empty. If quality!=0 (the original requested profile), then empty. 4.2.3.2. PRUEM_request_type Tipo di dati contenuti nel messaggio, possono avere il seguente valore: Value Description 3 Richieste a norma dell'articolo LAW.PRUM.8 [Consultazione automatizzata dei profili DNA] 4 Richieste a norma dell'articolo LAW.PRUM.9 [Raffronto automatizzato dei profili DNA] 4.2.3.3. PRUEM_hitquality_type 966 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Value Description 0 Referring original requesting profile: Case "No HIT": original requesting profile sent back only; Case "HIT": original requesting profile and matched profiles sent back. 1 Equal in all available alleles without wildcards 2 Equal in all available alleles with wildcards 3 HIT with Deviation (Microvariant) 4 HIT with mismatch 4.2.3.4. PRUEM_data_type Tipo di dati contenuti nel messaggio, possono avere il seguente valore: Value Description P Person profile S Stain 4.2.3.5. PRUEM_data_result Tipo di dati contenuti nel messaggio, possono avere il seguente valore: Value Description U Undefined, If direction = R (request) H HIT N No-HIT E Error 4.2.3.6. IPSG_DNA_profile Struttura che descrive un profilo DNA. Contiene i seguenti campi: 967 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Fields Type Description ess_issol IPSG_DNA_ISSOL Group of loci corresponding to the ISSOL (standard group of Loci of Interpol) additional_loci IPSG_DNA_additional_loci Other loci marker String Method used to generate of DNA profile_id String Unique identifier for DNA profile 4.2.3.7. IPSG_DNA_ISSOL Struttura contenente i loci ISSOL (gruppo standard di loci dell'Interpol). Contiene i seguenti campi: Fields Type Description vwa IPSG_DNA_locus Locus vwa th01 IPSG_DNA_locus Locus th01 d21s11 IPSG_DNA_locus Locus d21s11 fga IPSG_DNA_locus Locus fga d8s1179 IPSG_DNA_locus Locus d8s1179 d3s1358 IPSG_DNA_locus Locus d3s1358 d18s51 IPSG_DNA_locus Locus d18s51 amelogenin IPSG_DNA_locus Locus amelogin 4.2.3.8. IPSG_DNA_additional_loci Struttura contenente gli altri loci. Contiene i seguenti campi: Fields Type Description tpox IPSG_DNA_locus Locus tpox csf1po IPSG_DNA_locus Locus csf1po d13s317 IPSG_DNA_locus Locus d13s317 968 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. d7s820 IPSG_DNA_locus Locus d7s820 d5s818 IPSG_DNA_locus Locus d5s818 d16s539 IPSG_DNA_locus Locus d16s539 d2s1338 IPSG_DNA_locus Locus d2s1338 d19s433 IPSG_DNA_locus Locus d19s433 penta_d IPSG_DNA_locus Locus penta_d penta_e IPSG_DNA_locus Locus penta_e fes IPSG_DNA_locus Locus fes f13a1 IPSG_DNA_locus Locus f13a1 f13b IPSG_DNA_locus Locus f13b se33 IPSG_DNA_locus Locus se33 cd4 IPSG_DNA_locus Locus cd4 gaba IPSG_DNA_locus Locus gaba 4.2.3.9. IPSG_DNA_locus Struttura che descrive un locus. Contiene i seguenti campi: Fields Type Description low_allele String Lowest value of an allele high_allele String Highest value of an allele 5. Architettura delle applicazioni, della sicurezza e della comunicazione 5.1. Elementi generali Per utilizzare le applicazioni per lo scambio di dati sul DNA nel quadro del titolo II [Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli] della parte terza, gli Stati si servono di una rete di comunicazione comune che sarà ovviamente protetta. Onde sfruttare più efficacemente questa infrastruttura di comunicazione comune per l'invio delle richieste e la ricezione delle risposte, viene impiegato un meccanismo asincrono che trasmette le richieste di dati sul DNA e di dati dattiloscopici 969 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. in un messaggio e-mail SMTP incapsulato (wrapped). Tenuto conto dei problemi connessi con la sicurezza, per stabilire un vero e proprio tunnel sicuro da punto a punto lungo la rete si utilizzerà il meccanismo S/MIME come estensione della funzionalità SMTP. Come rete di comunicazione per lo scambio di dati tra Stati è utilizzata la rete "Servizi transeuropei per la telematica tra amministrazioni" (TESTA), di cui è responsabile la Commissione europea. Poiché le banche dati nazionali sul DNA e gli attuali punti di accesso nazionali alla rete TESTA possono essere ubicati in siti diversi negli Stati, per accedere alla rete TESTA si può: 1. utilizzare il punto di accesso nazionale esistente o istituire un nuovo punto di accesso nazionale alla rete TESTA; oppure 2. creare un collegamento locale sicuro tra il sito ove si trova la banca dati sul DNA e ove essa è gestita dall'agenzia nazionale competente ed il punto di accesso nazionale alla rete TESTA esistente. I protocolli e le norme utilizzati per attuare il titolo II [Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli] della parte terza sono conformi alle norme aperte e alle prescrizioni imposte dai responsabili delle politiche in materia di sicurezza a livello nazionale degli Stati. 5.2. Architettura del livello superiore Il campo di applicazione del titolo II [Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli] della parte terza prevede che ciascuno Stato metta a disposizione i suoi dati sul DNA perché vengano scambiati con o consultati da altri Stati secondo il formato dati uniforme standardizzato. L'architettura si basa su un modello di comunicazione "any to any". Non esiste né un server centrale né una banca dati centralizzata in cui conservare i profili DNA. Figura 1: Topologia dello scambio di dati sul DNA 970 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Fatto salvo il rispetto dei vincoli interni di natura giuridica presso i siti degli Stati, ciascuno Stato può decidere il tipo di hardware e di software da utilizzare nel proprio sito per la configurazione al fine di conformarsi alle prescrizioni di cui al titolo II [Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli] della parte terza. 5.3. Norme di sicurezza e protezione dei dati Sono stati presi in considerazione e predisposti tre livelli di sicurezza: 5.3.1. Livello dei dati I dati relativi al profilo DNA forniti da ciascuno Stato devono essere preparati conformemente a norme comuni di protezione dei dati, di conseguenza agli Stati richiedenti sarà essenzialmente comunicato che la risposta è positiva (HIT) o negativa (No-HIT), e nel caso di risposta positiva sarà loro fornito un numero di identificazione che non contiene alcuna informazione di carattere personale. Le ulteriori indagini condotte in seguito alla notifica di una risposta positiva saranno effettuate a livello bilaterale conformemente alle disposizioni giuridiche e organizzative interne che vigono nei siti degli Stati in questione. 5.3.2. Livello della comunicazione Prima di essere trasmessi ai siti di altri Stati, i messaggi (di richiesta e di risposta) contenenti informazioni relative a profili DNA saranno cifrati tramite un meccanismo di punta, quale l'S/MIME, conforme alle norme aperte. 5.3.3. Livello della trasmissione Tutti i messaggi cifrati contenenti informazioni relative a profili DNA saranno trasmessi ai siti degli altri Stati attraverso un sistema di tunnel virtuali privati amministrato a livello internazionale da un gestore di rete fidato, mentre le connessioni sicure a tale sistema di tunnel saranno di responsabilità nazionale. Questo sistema di tunnel virtuali privati non dispone di un punto di connessione con l'Internet accessibile al pubblico. 5.4. Protocolli e norme da utilizzare per il meccanismo di cifratura: S/MIME e relativi pacchetti Per la cifratura di messaggi contenenti informazioni relative al profilo DNA si utilizzerà la norma aperta S/MIME come estensione della norma SMTP abitualmente usata per i messaggi elettronici. Il protocollo S/MIME (V3) consente di realizzare ricevute firmate, etichette di sicurezza ed elenchi di destinatari sicuri e si basa sulla Sintassi dei messaggi crittografati (CMS), una specifica dell'Internet Engineering Task Force (IETF) per i messaggi cifrati protetti. Può essere utilizzata per la firma, il compendio, l'autenticazione o la cifratura digitali di qualsiasi tipo di dati digitali. Il certificato su cui si basa il meccanismo S/MIME deve essere conforme alla norma X.509. Per garantire l’uso di norme e procedure comuni con altre applicazioni in ambito Prüm, le norme di trattamento da applicare nelle operazioni di cifratura S/MIME o in vari ambienti Commercial Product of the Shelves (COTS) sono le seguenti: – la sequenza delle operazioni è: prima la cifratura e poi la firma, 971 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. – per la cifratura simmetrica e asimmetrica si applicano, rispettivamente, gli algoritmi di cifratura AES (Advanced Encryption Standard — Norma di cifratura avanzata), con chiave di 256 bit, e RSA, con chiave di 1024 bit, – si applica l'algoritmo di hash SHA-1. La funzionalità S/MIME è presente nella maggior parte degli attuali pacchetti di software per la posta elettronica compresi Outlook, Mozilla Mail e Netscape Communicator 4.x ed assicura l'interoperabilità fra tutti i principali pacchetti di software per posta elettronica. Essendo facilmente integrabile nell'infrastruttura informatica nazionale di tutti i siti degli Stati, S/MIME è stato scelto quale meccanismo in grado di garantire la sicurezza al livello della comunicazione. Tuttavia, per realizzare in modo più efficace l'obiettivo della dimostrazione di fattibilità (proof of concept) e ridurre i costi, per la prototipazione dello scambio di dati sul DNA si è scelta la norma aperta API JavaMail. JavaMail API effettua la semplice cifratura e decifratura dei messaggi elettronici utilizzando S/MIME e/o il PGP aperto. L'intento è quello di fornire un'API unica e di facile utilizzazione agli utenti che desiderano inviare e ricevere messaggi elettronici cifrati in uno dei due più comuni formati di cifratura della posta elettronica. Pertanto per soddisfare le prescrizioni del titolo II [Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli] della parte terza sarà sufficiente qualsiasi applicazione di punta di JavaMail API, ad esempio la JCE (Java Cryptographic Extension) della Bouncy Castle, che si utilizzerà per applicare l'S/MIME alla prototipazione dello scambio di dati sul DNA fra tutti gli Stati. 5.5. Architettura dell'applicazione Ciascuno Stato fornirà agli altri Stati una serie di dati standardizzati relativi al profilo DNA conformi all'ICD comune in vigore. Ciò può avvenire o fornendo una rappresentazione delle banche dati nazionali, oppure istituendo materialmente una banca dati esportata (banca dati indicizzata). Le quattro componenti principali (server e-mail/S/MIME, server dell'applicazione, area della struttura dei dati per il recupero/inserimento dei dati e la registrazione di messaggi in entrata/in uscita e motore per la ricerca di corrispondenze) seguono la logica globale dell'applicazione in modo indipendente dal prodotto. Per consentire a tutti gli Stati di integrare agevolmente le componenti nei rispettivi siti nazionali, la funzionalità comune specifica è stata applicata mediante componenti liberi (open source), che ciascuno Stato ha potuto scegliere in base alla politica ed ai regolamenti nazionali in materia di tecnologia dell'informazione. Considerate le caratteristiche indipendenti da implementare per accedere a banche dati indicizzate contenenti profili DNA contemplate dal titolo II [Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli] della parte terza, ogni Stato può scegliere liberamente la propria piattaforma di hardware e software, inclusi la banca dati ed i sistemi operativi. Un prototipo per lo scambio di dati relativi al DNA è stato messo a punto e sperimentato con successo sulla rete comune esistente. La versione 1.0 è stata applicata nell'ambiente produttivo ed è utilizzata per le operazioni correnti. Gli Stati possono utilizzare il prodotto messo a punto congiuntamente, ma anche svilupparne di propri. Le componenti del prodotto comune saranno sottoposte a manutenzione, personalizzate e ulteriormente sviluppate conformemente all'evoluzione della TI ed alle esigenze di polizia di ordine forense e/o funzionale. 972 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Figura 2: Quadro della topologia dell'applicazione 5.6. Protocolli e norme da utilizzare per l'architettura dell'applicazione 5.6.1. XML Lo scambio di dati sul DNA sfrutterà pienamente lo schema XML come allegato a messaggi elettronici SMTP. L'XML (linguaggio di marcatura estensibile) è un linguaggio di marcatura di uso generale per la creazione di linguaggi di marcatura specifici raccomandato dal W3C ed è in grado di descrivere molti tipi diversi di dati. La descrizione del profilo DNA appropriato per lo scambio fra gli Stati è stata effettuata tramite l'XML e lo schema XML nel documento ICD. 5.6.2. ODBC La connettività aperta della banca dati (ODBC) è un metodo standard di software API per l'accesso ai sistemi di gestione della banca dati indipendentemente dai linguaggi di programmazione, dal tipo di banca dati e dai sistemi operativi. Tuttavia l'ODBC presenta alcuni inconvenienti. La gestione di un gran numero di macchine clienti può comportare una molteplicità di driver e DLL e tale complessità può rendere più difficile la gestione del sistema. 5.6.3. JDBC La connettività Java a banche dati (JDBC) è un API per il linguaggio di programmazione Java che definisce le modalità d'accesso del cliente a una banca dati. A differenza dell'ODBC, la JDBC non richiede l'uso di una specifica serie di DLL locali sul desktop. Il seguente diagramma descrive la logica funzionale del trattamento delle richieste di profili DNA e delle relative risposte presso il sito di ogni Stato. Sia il flusso delle richieste che quello delle risposte interagiscono con un'area di dati neutra che comprende diversi insiemi di dati aventi una struttura di dati comune. Figura 3: Quadro del flusso di dati presso il sito di ogni Stato 973 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 5.7. Ambiente di comunicazione 5.7.1. Rete di comunicazione comune: TESTA e la relativa infrastruttura di follow-up Lo scambio di dati sul DNA si servirà della posta elettronica, un meccanismo asincrono, per l'invio delle richieste e la ricezione delle risposte tra gli Stati. Poiché tutti gli Stati dispongono almeno di un punto di accesso nazionale alla rete TESTA, lo scambio di dati sul DNA avverrà attraverso questa rete. La rete TESTA offre una serie di servizi a valore aggiunto tramite il suo relay di posta elettronica. Oltre ad ospitare le specifiche caselle di posta elettronica di TESTA, l'infrastruttura può gestire elenchi di distribuzione e politiche di instradamento. Pertanto TESTA può essere usata come centro di raccolta e scambio dei messaggi indirizzati alle amministrazioni collegate con tutti i domini UE. Possono essere attivati anche meccanismi di controllo dei virus. Il relay di posta elettronica TESTA si basa su una piattaforma hardware di elevata disponibilità situata presso la struttura centrale dell'applicazione TESTA e protetta da un firewall. I sistemi dei nomi di dominio (DNS) di TESTA convertono gli URL in indirizzi IP ed occultano all'utente e alle applicazioni le questioni relative all'indirizzamento. 5.7.2. Questioni relative alla sicurezza Nell'ambito della rete TESTA è stato applicato il concetto di rete privata virtuale (VPN). La tecnica della commutazione di tag (Tag Switching) utilizzata per costruire questa VPN evolverà per supportare lo standard di commutazione di etichetta multiprotocollo (MPLS) messo a punto dall'IETF. 974 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. L'MPLS è una tecnologia standard dell'IETF che rende più rapido il flusso di traffico sulla rete evitando che i pacchetti siano analizzati dai router intermedi (salti). Ciò avviene tramite le cosiddette "etichette" che sono attaccate al pacchetto dai router perimetrali della dorsale, in base alle informazioni memorizzate nella tabella di inoltro (Forwarding Information Base — FIB). Le etichette sono utilizzate anche per implementare le VPN. L'MPLS unisce i vantaggi dell'instradamento di livello 3 a quelli della commutazione di livello 2. Poiché gli indirizzi IP non sono valutati mentre transitano lungo la dorsale, l'MPLS non impone alcuna limitazione all'assegnazione degli indirizzi IP. Inoltre i messaggi di posta elettronica veicolati dalla rete TESTA saranno protetti da un meccanismo di cifratura controllato da S/MIME. Nessuno può decifrare i messaggi che passano lungo la rete senza conoscere la chiave ed essere in possesso del certificato appropriato. 5.7.3. Protocolli e norme da utilizzare nella rete di comunicazione 5.7.3.1. SMTP Il protocollo semplice per il trasferimento di posta (SMTP) è di fatto il protocollo standard per la trasmissione di messaggi elettronici su Internet. L'SMTP è un protocollo relativamente semplice, su base testuale, in cui vengono specificati uno o più destinatari del messaggio, con la successiva trasmissione del contenuto testuale del messaggio. L'SMTP utilizza il protocollo TCP porta 25 su specifica dell'IETF. Per determinare il server SMTP per un certo nome di dominio si usa il record MX (Mail eXchange) del DNS (sistema dei nomi di dominio). Poiché inizialmente questo protocollo era puramente basato su testo ASCII, non gestiva correttamente i file binari. Protocolli standard come la MIME sono stati messi a punto per codificare file binari da trasferire tramite SMTP. Oggi la maggior parte dei server SMTP supporta l'estensione 8BITMIME e S/MIME, rendendo il trasferimento di file binari quasi altrettanto agevole di quello di 975 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. testo in chiaro. Le norme di trattamento applicabili alle operazioni S/MIME sono descritte nella sezione corrispondente (cfr. sezione 5.4). L'SMTP è un protocollo "push" che non consente di estrarre ("pull") messaggi da un server remoto su richiesta. Per far ciò un programma di gestione della posta elettronica (mail client) utilizza POP3 o IMAP. Nel quadro dello scambio di dati sul DNA si è convenuto di utilizzare il protocollo POP3. 5.7.3.2. POP I programmi locali di gestione della posta elettronica utilizzano il protocollo POP versione 3 (POP3), un protocollo standard Internet di livello applicativo, per estrarre messaggi di posta elettronica da un server remoto su una connessione TCP/IP. Servendosi della funzione "submit profile" del protocollo SMTP, i programmi di gestione della posta elettronica inviano messaggi attraverso Internet o reti aziendali. Nella posta elettronica, la MIME funge da standard per gli allegati e il testo non ASCII. Benché né il POP3 né l'SMTP richiedano messaggi elettronici formattati su base MIME, la posta elettronica su Internet ha essenzialmente un formato MIME, ed i POP client devono pertanto capire e utilizzare anche tale estensione. L'intero ambiente di comunicazione del titolo II [Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli] della parte terza comprenderà pertanto le componenti del protocollo POP. 5.7.4. Assegnazione degli indirizzi di rete Ambiente operativo Un blocco dedicato di sottorete di mezza classe B è stato attualmente assegnato a TESTA dall'autorità europea di registrazione IP (RIPE). L'assegnazione di indirizzi IP agli Stati si basa su uno schema geografico in Europa. Lo scambio di dati tra Stati nell'ambito del titolo II [Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli] della parte terza è effettuato attraverso una rete IP europea, ovviamente protetta. Ambiente di prova Per assicurare il buon funzionamento delle operazioni quotidiane nei collegamenti tra tutti gli Stati, è necessario stabilire un ambiente di prova sulla rete chiusa per i nuovi Stati che si preparano ad accedere alle operazioni. È stato messo a punto un elenco di parametri che comprende indirizzi IP, parametri di rete, domini di posta elettronica e accrediti utente e che dovrebbe figurare nel sito dei rispettivi Stati. È stata inoltre costruita una serie di pseudo profili DNA a fini di prova. 5.7.5. Parametri di configurazione È istituito un sistema sicuro di posta elettronica tramite il dominio eu-admin.net che, insieme agli indirizzi associati, sarà accessibile soltanto da una posizione del dominio di livello TESTA EU, perché i nomi sono noti solo sul server centrale DNS TESTA, che è schermato dall'Internet. La mappatura di questi indirizzi di sito TESTA (nomi di ospiti) ai rispettivi indirizzi IP è curata dal servizio TESTA DNS. Per ogni dominio locale, è aggiunta una voce di posta elettronica al server centrale DNS TESTA, che collega tutti i messaggi di posta elettronica inviati ai domini locali TESTA alla centrale di posta elettronica TESTA. Tale centrale li trasmette quindi al server di posta elettronica del dominio locale attraverso gli indirizzi elettronici del dominio locale. Collegando in questo modo la posta elettronica, le informazioni riservate contenute nei messaggi elettronici passano solo 976 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. attraverso l'infrastruttura di rete chiusa a livello europeo e non attraverso la Internet che offre scarsa sicurezza. Occorre stabilire sottodomini (in corsivo grassetto) nei siti di tutti gli Stati secondo la sintassi seguente: "tipo di applicazione.Codice Stato.pruem.testa.eu", dove: "Codice Stato" ha il valore del codice a due lettere dello Stato (ad esempio: AT, BE ecc.). "tipo di applicazione" ha uno dei valori: DNA, FP o CAR. Applicando la sintassi di cui sopra, i sottodomini degli Stati figurano nella tabella seguente: Sintassi dei sottodomini degli Stati State Sub Domains Comments BE dna.be.pruem.testa.eu fp.be.pruem.testa.eu car.be.pruem.testa.eu test.dna.be.pruem.testa.eu test.fp.be.pruem.testa.eu test.car.be.pruem.testa.eu BG dna.bg.pruem.testa.eu fp.bg.pruem.testa.eu car.bg.pruem.testa.eu test.dna.bg.pruem.testa.eu test.fp.bg.pruem.testa.eu test.car.bg.pruem.testa.eu CZ dna.cz.pruem.testa.eu fp.cz.pruem.testa.eu car.cz.pruem.testa.eu 977 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. test.dna.cz.pruem.testa.eu test.fp.cz.pruem.testa.eu test.car.cz.pruem.testa.eu DK dna.dk.pruem.testa.eu fp.dk.pruem.testa.eu car.dk.pruem.testa.eu test.dna.dk.pruem.testa.eu test.fp.dk.pruem.testa.eu test.car.dk.pruem.testa.eu DE dna.de.pruem.testa.eu fp.de.pruem.testa.eu car.de.pruem.testa.eu test.dna.de.pruem.testa.eu test.fp.de.pruem.testa.eu test.car.de.pruem.testa.eu EE dna.ee.pruem.testa.eu fp.ee.pruem.testa.eu car.ee.pruem.testa.eu test.dna.ee.pruem.testa.eu test.fp.ee.pruem.testa.eu test.car.ee.pruem.testa.eu IE dna.ie.pruem.testa.eu fp.ie.pruem.testa.eu car.ie.pruem.testa.eu 978 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. test.dna.ie.pruem.testa.eu test.fp.ie.pruem.testa.eu test.car.ie.pruem.testa.eu EL dna.el.pruem.testa.eu fp.el.pruem.testa.eu car.el.pruem.testa.eu test.dna.el.pruem.testa.eu test.fp.el.pruem.testa.eu test.car.el.pruem.testa.eu ES dna.es.pruem.testa.eu fp.es.pruem.testa.eu car.es.pruem.testa.eu test.dna.es.pruem.testa.eu test.fp.es.pruem.testa.eu test.car.es.pruem.testa.eu FR dna.fr.pruem.testa.eu fp.fr.pruem.testa.eu car.fr.pruem.testa.eu test.dna.fr.pruem.testa.eu test.fp.fr.pruem.testa.eu test.car.fr.pruem.testa.eu HR dna.hr.pruem.testa.eu fp.hr.pruem.testa.eu car.hr.pruem.testa.eu 979 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. test.dna.hr.pruem.testa.eu test.fp.hr.pruem.testa.eu test.car.hr.pruem.testa.eu IT dna.it.pruem.testa.eu fp.it.pruem.testa.eu car.it.pruem.testa.eu test.dna.it.pruem.testa.eu test.fp.it.pruem.testa.eu test.car.it.pruem.testa.eu CY dna.cy.pruem.testa.eu fp.cy.pruem.testa.eu car.cy.pruem.testa.eu test.dna.cy.pruem.testa.eu test.fp.cy.pruem.testa.eu test.car.cy.pruem.testa.eu LV dna.lv.pruem.testa.eu fp.lv.pruem.testa.eu car.lv.pruem.testa.eu test.dna.lv.pruem.testa.eu test.fp.lv.pruem.testa.eu test.car.lv.pruem.testa.eu LT dna.lt.pruem.testa.eu fp.lt.pruem.testa.eu car.lt.pruem.testa.eu 980 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. test.dna.lt.pruem.testa.eu test.fp.lt.pruem.testa.eu test.car.lt.pruem.testa.eu LU dna.lu.pruem.testa.eu fp.lu.pruem.testa.eu car.lu.pruem.testa.eu test.dna.lu.pruem.testa.eu test.fp.lu.pruem.testa.eu test.car.lu.pruem.testa.eu HU dna.hu.pruem.testa.eu fp.hu.pruem.testa.eu car.hu.pruem.testa.eu test.dna.hu.pruem.testa.eu test.fp.hu.pruem.testa.eu test.car.hu.pruem.testa.eu MT dna.mt.pruem.testa.eu fp.mt.pruem.testa.eu car.mt.pruem.testa.eu test.dna.mt.pruem.testa.eu test.fp.mt.pruem.testa.eu test.car.mt.pruem.testa.eu NL dna.nl.pruem.nl.testa.eu fp.nl.pruem.testa.eu car.nl.pruem.testa.eu 981 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. test.dna.nl.pruem.testa.eu test.fp.nl.pruem.testa.eu test.car.nl.pruem.testa.eu AT dna.at.pruem.testa.eu fp.at.pruem.testa.eu car.at.pruem.testa.eu test.dna.at.pruem.testa.eu test.fp.at.pruem.testa.eu test.car.at.pruem.testa.eu PL dna.pl.pruem.testa.eu fp.pl.pruem.testa.eu car.pl.pruem.testa.eu test.dna.pl.pruem.testa.eu test.fp.pl.pruem.testa.eu test.car.pl.pruem.testa.eu PT dna.pt.pruem.testa.eu fp.pt.pruem.testa.eu car.pt.pruem.testa.eu test.dna.pt.pruem.testa.eu test.fp.pt.pruem.testa.eu test.car.pt.pruem.testa.eu RO dna.ro.pruem.testa.eu fp.ro.pruem.testa.eu car.ro.pruem.testa.eu 982 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. test.dna.ro.pruem.testa.eu test.fp.ro.pruem.testa.eu test.car.ro.pruem.testa.eu SI dna.si.pruem.testa.eu fp.si.pruem.testa.eu car.si.pruem.testa.eu test.dna.si.pruem.testa.eu test.fp.si.pruem.testa.eu test.car.si.pruem.testa.eu SK dna.sk.pruem.testa.eu fp.sk.pruem.testa.eu car.sk.pruem.testa.eu test.dna.sk.pruem.testa.eu test.fp.sk.pruem.testa.eu test.car.sk.pruem.testa.eu FI dna.fi.pruem.testa.eu fp.fi.pruem.testa.eu car.fi.pruem.testa.eu test.dna.fi.pruem.testa.eu test.fp.fi.pruem.testa.eu test.car.fi.pruem.testa.eu SE dna.se.pruem.testa.eu fp.se.pruem.testa.eu car.se.pruem.testa.eu 983 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. test.dna.se.pruem.testa.eu test.fp.se.pruem.testa.eu test.car.se.pruem.testa.eu UK dna.uk.pruem.testa.eu fp.uk.pruem.testa.eu car.uk.pruem.testa.eu test.dna.uk.pruem.testa.eu test.fp.uk.pruem.testa.eu test.car.uk.pruem.testa.eu CAPO 2 - Scambio di dati dattiloscopici (documento di controllo dell'interfaccia) Scopo del seguente documento di controllo dell'interfaccia è definire i criteri dello scambio di informazioni dattiloscopiche tra i sistemi di identificazione automatizzati delle impronte digitali (AFIS) degli Stati. Si basa sull'attuazione Interpol dell'ANSI/NIST-ITL 1-2000 (INT-I, versione 4.22b). Questa versione copre tutte le definizioni di base dei record logici tipo-1, tipo-2, tipo-4, tipo-9, tipo-13 e tipo-15 richiesti per l'elaborazione dattiloscopica basata sulle immagini e le minuzie. 1. Descrizione del contenuto dei file Un file dattiloscopico è formato da vari record logici: ve ne sono sedici specificati nella norma originale ANSI/NIST-ITL 1-2000. Tra ciascun record e tra i campi e sottocampi all'interno dei record sono inseriti adeguati separatori ASCII. Solo 6 tipi di record sono usati per lo scambio d'informazioni tra l'agenzia d'origine e quella di destinazione: Tipo-1 → informazioni sulla transazione Tipo-2 → dati alfanumerici persone/caso Tipo-4 → immagini dattiloscopiche a scala di grigi ad alta risoluzione Tipo-9 → record di minuzie Tipo-13 → record d'immagine latente a risoluzione variabile 984 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Tipo-15 → record d'immagine dell'impronta palmare a risoluzione variabile 1.1. Tipo-1 — Intestazione Contiene informazioni sull'instradamento e la descrizione della struttura del resto del file. Questo tipo di record definisce inoltre i tipi di transazione che rientrano nelle grandi categorie seguenti. 1.2. Tipo-2 — Descrizione Contiene informazioni testuali che interessano le agenzie mittenti e riceventi. 1.3. Tipo-4 — Immagini a scala di grigi ad alta risoluzione Usato per lo scambio di immagini dattiloscopiche a scala di grigi ad alta risoluzione (otto bit) raccolte a 500 pixel/pollice. Le immagini dattiloscopiche sono compresse con l'algoritmo WSQ e un rapporto non superiore a 15:1. Non si utilizzano altri algoritmi di compressione o immagini non compresse. 1.4. Tipo-9 — Record di minuzie Sono usati per lo scambio di dati sulle caratteristiche delle creste o sulle minuzie, allo scopo in parte di evitare doppioni inutili dei processi di codificazione AFIS e in parte di consentire la trasmissione di codici AFIS che contengono meno dati delle immagini corrispondenti. 1.5. Tipo-13 — Record d'immagine latente a risoluzione variabile È usato per scambiare immagini latenti di impronte digitali e palmari a risoluzione variabile insieme a informazioni alfanumeriche sulla tessitura. La risoluzione della scansione delle immagini è di 500 pixel/pollice con 256 livelli di grigio. Se la qualità dell'immagine latente è sufficiente, è compressa con l'algoritmo WSQ. Se necessario, la risoluzione delle immagini può di comune accordo essere espansa a più di 500 pixel/pollice e più di 256 livelli di grigio. In tal caso, si raccomanda vivamente l’uso del JPEG 2000 (cfr. appendice 7). 1.6. Record d'immagine dell'impronta palmare a risoluzione variabile Il record d'immagine a etichetta tipo-15 è usato per scambiare immagini di impronte palmari a risoluzione variabile insieme a informazioni alfanumeriche sulla tessitura. La risoluzione della scansione delle immagini è di 500 pixel/pollice con 256 livelli di grigio. Per ridurre al minimo l'insieme dei dati, tutte le immagini d'impronte palmari sono compresse con l'algoritmo WSQ. Se necessario, la risoluzione delle immagini può di comune accordo essere espansa a più di 500 pixel/pollice e più di 256 livelli di grigio. In tal caso, si raccomanda vivamente l’uso del JPEG 2000 (cfr. appendice 7). 2. Formato del record Un file operativo è composto da uno o più record logici. Per ciascun record nel file sono presenti vari campi d'informazione compatibili con quel tipo di record. Ciascun campo può contenere uno o più elementi d'informazione monovalore. L'insieme degli elementi d'informazione che compongono il 985 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. campo definiscono il valore del campo stesso. Un campo d'informazione può anche essere composto da uno o più elementi d'informazione raggruppati e ripetuti più volte all'interno del campo. Tale gruppo d'informazioni è noto come sottocampo. Un campo d'informazione può quindi essere composto da uno o più sottocampi. 2.1. Separatori d'informazione Nei record logici di campo a etichetta (tagged-field logical records), i meccanismi per delimitare l'informazione sono attuati tramite quattro separatori ASCII d'informazione. Le informazioni delimitate possono essere voci all'interno di un campo o di un sottocampo, campi entro un record logico o ripetizioni multiple di sottocampi. I separatori d'informazione sono definiti nella norma ANSI X3.4. Questi caratteri sono usati per delimitare e qualificare logicamente l'informazione. In ordine d'importanza, il separatore di file "FS" è il più inclusivo, seguito dal separatore di gruppo "GS", dal separatore di record "RS" e infine dal separatore di unità "US". La tabella 1 contiene l'elenco di questi separatori ASCII con una descrizione del relativo uso nell'ambito della suddetta norma. I separatori d'informazione dovrebbero dare un'indicazione del tipo di dati che segue. Il carattere "US" separa le informazioni individuali all'interno di un campo o sottocampo: indica che l'informazione seguente appartiene a quel campo o sottocampo. Il separatore "RS" di sottocampi multipli all'interno di un campo indica l'inizio del gruppo successivo di informazioni ripetute. Il separatore "GS" tra i campi d'informazione indica l'inizio di un nuovo campo prima del numero che identifica il campo stesso. Analogamente, il separatore "FS" segnala l'inizio di un nuovo record logico. I quattro caratteri hanno significato solo se usati come separatori di testo ASCII. Non hanno alcun significato nei record o campi binari; fanno semplicemente parte dello scambio di dati. Di solito, un campo o un elemento d'informazione non dovrebbe essere vuoto; pertanto tra due elementi d'informazione dovrebbe apparire un solo separatore. L'eccezione a questa regola si manifesta nei casi in cui i dati nei campi o negli elementi d'informazione sono indisponibili, mancanti o facoltativi e l'elaborazione dell'operazione non dipende dalla presenza di quel particolare dato. In tali casi, si troveranno vari separatori uno accanto all'altro al posto di dati fittizi tra i separatori. Per definire un campo composto da tre elementi d'informazione, si applicano i seguenti criteri. Se gli elementi della seconda informazione mancano, si introducono due separatori "US" affiancati tra la prima e la terza informazione. Se mancano gli elementi della seconda e della terza informazione, occorre introdurre tre separatori: due caratteri "US" più il separatore che indica la fine del campo o sottocampo. In generale, se uno o più elementi d'informazione obbligatori o facoltativi sono indisponibili per un campo o sottocampo, occorre introdurre il numero opportuno di separatori. È possibile trovare affiancate diverse combinazioni di due o più dei quattro separatori disponibili. Quando mancano o sono indisponibili dati per un elemento d'informazione, un sottocampo o un campo, il numero dei separatori specificati è pari al numero degli elementi d'informazione, dei sottocampi o dei campi richiesti, meno uno. Tabella 1: Separatori Code Type Description Hexadecimal Value Decimal Value 986 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. US Unit Separator Separates information 1F 31 items RS Record Separator Separates subfields 1E 30 GS Group Separator Separates fields 1D 29 FS File Separator Separates logical records 1C 28 2.2. Tracciato dei record Nei record logici di campo a etichetta, ogni campo d'informazione è numerato secondo la presente norma. Il formato di ciascun campo è composto dal numero tipo di record logico seguito da un punto ("."), un numero di campo seguito da due punti (":"), seguito dall'informazione corrispondente a quel campo. Il numero del campo a etichetta può essere un numero qualsiasi da 1 a 9 cifre, situato tra il punto (".") e i due punti (":"); è interpretato come numero intero di campo non assegnato. Ciò implica che il numero di campo "2.123:" è equivalente al numero di campo "2.000000123:" ed è interpretato allo stesso modo. A titolo d'esempio, in tutto il presente documento è usato un numero a tre cifre per designare i campi contenuti in ciascuno dei record logici di campo a etichetta descritti. I numeri di campo si presenteranno in formato "TT.xxx:" dove "TT" rappresenta il tipo di record a uno o due caratteri seguito dal punto. I tre caratteri successivi corrispondono al numero di campo seguito dai due punti. Il descrittore ASCII o i dati relativi all'immagine vengono dopo i due punti. I record logici di tipo-1 e tipo-2 contengono solo campi di testo ASCII. Il primo campo ASCII di ciascuno di questi tipi di record permette di registrare la lunghezza del record (compresi i numeri di campo, i due punti, i separatori). Il separatore di file ASCII o carattere di controllo "FS" (che indica la fine del record logico o dell'operazione) segue l'ultimo byte d'informazione ASCII ed è incluso nella lunghezza del record. Contrariamente al concetto del campo a etichetta, il record di tipo-4 contiene solo dati binari registrati come campi binari ordinati a lunghezza fissa. La lunghezza totale del record è registrata nel primo campo binario a quattro byte di ciascun record. Per tale record binario non è registrato né il numero di record con il relativo punto, né il numero identificatore del campo con i suoi due punti successivi. Inoltre, poiché le rispettive lunghezze di campo di questo record sono fisse o specificate, nessuno dei quattro separatori ("US", "RS", "GS" o "FS") è interpretato altrimenti che come dato binario. Per quanto riguarda il record binario, il carattere "FS" non è usato come separatore di record o carattere terminale di un'operazione. 3. Record logico tipo-1: Intestazione del file Questo record descrive la struttura e il tipo del file e fornisce altre importanti informazioni. La serie di caratteri usati per i campi del tipo-1 è solo il codice ANSI a 7 bit per lo scambio d'informazioni. 3.1. Campi per il record logico tipo-1 3.1.1. Campo 1.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico) 987 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Contiene il numero totale di byte nell'intero record logico tipo-1. Il campo inizia con "1.001:", seguito dalla lunghezza totale del record compresi tutti i caratteri di tutti i campi e i separatori d'informazione. 3.1.2. Campo 1.002: VER (Version number — Numero di versione) Per far sì che gli utenti sappiano quale versione della norma ANSI/NIST stanno usando, questo campo di 4 byte specifica il numero della versione utilizzata dal software o dal sistema che crea il file. I primi due byte specificano il numero di riferimento della versione principale, gli altri due il numero di revisione: ad esempio, la norma originale del 1986 è considerata la prima versione e denominata "0100", mentre l'attuale norma ANSI/NIST-ITL 1-2000 è la "0300". 3.1.3. Campo 1.003: CNT (File content — Contenuto del file) Questo campo contiene l'elenco dei record del file secondo il tipo e nell'ordine in cui appaiono nel file logico. Comporta uno o più sottocampi, ognuno dei quali a sua volta contiene due elementi d'informazione che descrivono un unico record logico del file. I sottocampi sono specificati seguendo lo stesso ordine in cui i record sono registrati e trasmessi. Il primo elemento d'informazione nel primo sottocampo è "1" (ossia "record tipo-1"). Il secondo elemento d'informazione contiene il numero degli altri record contenuti nel file. Questo numero equivale al totale dei sottocampi rimanenti del campo 1.003. Ciascuno dei restanti sottocampi è associato ad un record del file, e la sequenza dei sottocampi corrisponde alla sequenza dei record. Ciascun sottocampo contiene due elementi d'informazione: il primo identifica il tipo del record; il secondo è l'IDC del record. Il carattere "US" separa i due elementi d'informazione. 3.1.4. Campo 1.004: TOT (Type of transaction — Tipo di operazione) Questo campo contiene un codice mnemonico di tre lettere che designa il tipo d'operazione. Questi codici possono essere diversi da quelli usati in altre versioni della norma ANSI/NIST. CPS: (Criminal print-to-print search — Confronto di impronte nel quadro di un reato): corrisponde a una ricerca di concordanza tra le impronte rilevate nel quadro di un reato e quelle registrate in una base dati. Le impronte della persona sono inserite nel file come immagini compresse WSQ. In caso di risposta negativa (No-HIT) sono trasmessi i record logici seguenti: – 1 record tipo-1, – 1 record tipo-2. In caso di risposta positiva (HIT) sono trasmessi i record logici seguenti: – 1 record tipo-1, – 1 record tipo-2, – 1-14 record tipo-4. 988 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. La CPS TOT è sintetizzata nella tabella A.6.1 (appendice 6). PMS: Print-to-latent search (Confronto impronte/latenti). Questa transazione corrisponde a una ricerca di concordanza tra un insieme di impronte e le latenti non identificate registrate in una base dati. La risposta contiene la decisione positiva/negativa (HIT/No-HIT) della ricerca di destinazione AFIS. Se esistono varie latenti non identificate, saranno trasmesse varie operazioni SRE, con una latente per operazione. Le impronte della persona sono inserite nel file come immagini compresse WSQ. In caso di risposta negativa (No-HIT) sono trasmessi i record logici seguenti: – 1 record tipo-1, – 1 record tipo-2. In caso di risposta positiva (HIT) sono trasmessi i record logici seguenti: – 1 record tipo-1, – 1 record tipo-2, – 1 record tipo-13. La PMS TOT è sintetizzata nella tabella A.6.1 (appendice 6). MPS: (Latent-to-print search — Confronto latenti-impronte): corrisponde alla ricerca di concordanza tra una latente rilevata e le impronte registrate in una base dati. Le informazioni relative alle minuzie latenti e l'immagine (compressa WSQ) sono inserite nel file. In caso di risposta negativa (No-HIT) sono trasmessi i record logici seguenti: – 1 record tipo-1, – 1 record tipo-2. In caso di risposta positiva (HIT) sono trasmessi i record logici seguenti: – 1 record tipo-1, – 1 record tipo-2, – 1 record tipo-4 o tipo-15. La MPS TOT è sintetizzata nella tabella A.6.4 (appendice 6). MMS: (Latent-to-latent search — Confronto latente-latente): il file contiene una latente che va confrontata con le latenti non identificate registrate in una base dati per stabilire se vi siano legami tra diverse scene di reato. Le informazioni relative alle minuzie latenti e l'immagine (compressa WSQ) devono essere inserite nel file. 989 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. In caso di risposta negativa (No-HIT) sono trasmessi i record logici seguenti: – 1 record tipo-1, – 1 record tipo-2. In caso di risposta positiva (HIT) sono trasmessi i record logici seguenti: – 1 record tipo-1, – 1 record tipo-2, – 1 record tipo-13. La MMS TOT è sintetizzata nella tabella A.6.4 (appendice 6). SRE: questa operazione è trasmessa dall'agenzia di destinazione in risposta a trasmissioni dattiloscopiche. La risposta contiene la decisione positiva/negativa (HIT/No-HIT) della ricerca di destinazione AFIS. Se esistono vari risultati possibili, sono trasmesse varie operazioni SRE, con un risultato possibile per operazione. La SRE TOT è sintetizzata nella tabella A.6.2 (appendice 6). ERR: questa operazione è trasmessa alla destinazione AFIS per indicare un errore nell'operazione. Comprende un campo messaggio (ERM) con l'indicazione dell'errore. Sono trasmessi i seguenti record logici: – 1 record tipo-1, – 1 record tipo-2. L'ERR TOT è sintetizzata nella tabella A.6.3 (appendice 6). Tabella 2: Codici ammessi nelle operazioni Transaction Type Logical Record Type 1 2 4 9 13 15 CPS M M M — — — SRE M M C — C C (C in case of latent hits) MPS M M — M (1*) M — MMS M M — M (1*) M — 990 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. PMS M M M* — — M* ERR M M — — — — Legenda: M = Obbligatorio (Mandatory) M* = può essere incluso soltanto uno dei due tipi di record O = facoltativo (Optional) C = condizionale (Conditional) secondo disponibilità dei dati — = non consentito 1* = condizionale secondo i sistemi di legacy 3.1.5. Campo 1.005: DAT (Date of transaction — Data dell'operazione) Questo campo indica la data di inizio dell'operazione e deve rispettare il formato della norma ISO: YYYYMMDD dove YYYY sta per l'anno, MM per il mese e DD per il giorno del mese. Gli zero non significativi sono usati per i numeri a una cifra. Ad esempio, "19931004" sta per 4 ottobre 1993. 3.1.6. Campo 1.006: PRY (Priority — Priorità) Questo campo facoltativo definisce la priorità della richiesta, secondo una scala da 1 a 9. "1" è la priorità più alta e "9" la più bassa. Le operazioni con priorità "1" sono trattate immediatamente. 3.1.7. Campo 1.007: DAI (Destination agency identifier — Identificativo dell'agenzia di destinazione) Questo campo specifica l'agenzia di destinazione dell'operazione. Consiste in due informazioni nel formato seguente: CC/agenzia. La prima è il codice paese secondo la norma ISO 3166: due caratteri alfanumerici. La seconda, agenzia, è un testo libero di 32 caratteri alfanumerici al massimo, che identifica l'agenzia. 3.1.8. Campo 1.008: ORI (Originating agency identifier — Identificativo dell'agenzia d'origine) 991 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Questo campo specifica l'originatore del file nello stesso formato del DAI (Campo 1.007). 3.1.9. Campo 1.009: TCN (Transaction control number — Numero di controllo dell'operazione) È un numero di controllo a fini di riferimento. Dovrebbe essere generato dal computer nel formato seguente: YYSSSSSSSSA dove YY sta per l'anno dell'operazione, SSSSSSSS sta per un numero di serie a otto cifre e A è un carattere di controllo generato mediante la procedura riportata nell'appendice 2. Se un TCN non è disponibile, il campo YYSSSSSSSS è riempito da zeri e il carattere di controllo è generato come detto. 3.1.10. Campo 1.010: TCR (Transaction control response — Risposta del controllo dell'operazione) Nella risposta a una richiesta in questo campo facoltativo figura il numero di controllo dell'operazione del messaggio di richiesta. Il campo avrà quindi lo stesso formato del TCN (Campo 1.009). 3.1.11. Campo 1.011: NSR (Native scanning resolution — Risoluzione nativa della scansione) Questo campo specifica la risoluzione normale della scansione del sistema dell'originatore dell'operazione. La risoluzione è specificata da un numero a due cifre seguito da due decimali. Per tutte le operazioni ai sensi degli articoli LAW.PRUM.11 [Dati dattiloscopici] e LAW.PRUM.12 [Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici] il campionamento è 500 pixel/pollice o 19,68 pixel/mm. 3.1.12. Campo 1.012: NTR (Nominal transmitting resolution — Risoluzione di trasmissione nominale) Questo campo a cinque byte specifica la risoluzione di trasmissione nominale delle immagini da trasmettere. La risoluzione è espressa in pixel/mm nello stesso formato dell'NSR (Campo 1.011). 3.1.13. Campo 1.013: DOM (Domain name — Nome di dominio) Questo campo obbligatorio identifica il nome di dominio per l'implementazione del record logico tipo-2 definito dall'utente. Consiste in due informazioni così scritte: "INT-I{}{US}}4.22{}{GS}}". 3.1.14. Campo 1.014: GMT (Greenwich mean time — Tempo medio di Greenwich) Questo campo obbligatorio fornisce un meccanismo per esprimere data e ora in unità universali GMT. Se usato, il campo contiene la data universale che si aggiunge alla data locale contenuta nel campo 1.005 (DAT). L'uso del campo GMT elimina le incoerenze riguardo all'ora locale che si verificano allorché un'operazione e la relativa risposta provengono da due luoghi separati da più fusi orari. Il GMT fornisce una data universale e un orologio di 24 ore indipendente dai fusi orari. Si presenta nel formato "CCYYMMDDHHMMSSZ", una stringa di 15 caratteri che è la concatenazione della data con il GMT e che termina con una "Z". "CCYY" sta per l'anno dell'operazione, "MM" per il mese, "DD" per il giorno, "HH" per l'ora, "MM" per i minuti e "SS" per i secondi. La data completa non può essere superiore alla data attuale. 4. Record logico tipo-2: Descrizione 992 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. La struttura della maggior parte del record non è definita dalla norma originale ANSI/NIST. Il record contiene informazioni di interesse specifico per le agenzie che ricevono o trasmettono il file. Affinché le comunicazioni dei sistemi dattiloscopici siano compatibili il record deve contenere solo i campi elencati di seguito. Il presente documento specifica quali campi sono obbligatori e quali facoltativi e definisce altresì la struttura di ogni campo. 4.1. Campi per il record logico tipo-2 4.1.1. Campo 2.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico) Questo campo obbligatorio specifica la lunghezza del record tipo-2 e il numero totale di byte, compresi tutti i caratteri di tutti i campi contenuti nel record nonché i separatori d'informazione. 4.1.2. Campo 2.002: IDC (Image designation character — Carattere di designazione dell'immagine) L'IDC contenuto in questo campo obbligatorio è una rappresentazione ASCII dell'IDC definito nel campo Contenuto del file (CNT) del record tipo-1 (Campo 1.003). 4.1.3. Campo 2.003: SYS (System information — Informazione di sistema) Questo campo è obbligatorio e contiene quattro byte che indicano a quale versione di INT-I si conforma questo particolare record tipo-2. I primi due byte si riferiscono al numero di versione principale, gli altri due al numero di revisione. Ad esempio questa applicazione si basa su INT-I versione 4, revisione 22, e sarà rappresentata da "0422". 4.1.4. Campo 2.007: CNO (Case number — Numero caso) È il numero attribuito dall'ufficio dattiloscopico locale a una serie di latenti raccolte sul luogo del reato. Il formato è: CC/numero dove CC è il codice paese dell'Interpol, due caratteri alfanumerici, e il numero corrisponde alla direttiva locale e può essere composto da un massimo di 32 caratteri alfanumerici. Il campo permette di identificare latenti collegate a uno specifico reato. 4.1.5. Campo 2.008: SQN (Sequence number — Numero di sequenza) Specifica ogni sequenza di latenti di un caso e può essere costituito da un massimo di quattro caratteri numerici. Una sequenza è una latente o serie di latenti raggruppate a fini di archiviazione e/o consultazione. Ciò implica che anche singole latenti riceveranno un numero di sequenza. Questo campo, insieme con l'MID (Campo 2.009) può essere incluso per identificare una determinata latente all'interno di una sequenza. 4.1.6. Campo 2.009: MID (Latent identifier — Identificativo di latente) 993 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Specifica la singola latente all'interno di una sequenza. È costituito da una o due lettere, dove "A" è attribuita alla prima latente, "B" alla seconda e così via fino al limite "ZZ". Questo campo è usato analogamente al numero di sequenza delle latenti di cui alla descrizione dell'SQN (Campo 2.008). 4.1.7. Campo 2.010: CRN (Criminal reference number — Numero di riferimento penale) È un numero di riferimento unico attribuito da un'agenzia nazionale a una persona accusata per la prima volta di un reato. All'interno dello stesso paese una persona non può avere più di un CRN, né può condividerlo con altri. Per contro più paesi possono assegnare altrettanti CRN a una stessa persona che si diversificheranno per il codice paese. Il formato è: CC/numero dove CC è il codice paese secondo l'ISO 3166, due caratteri alfanumerici, e il numero corrisponde alla direttiva locale dell'agenzia d'origine e può essere composto da un massimo di 32 caratteri alfanumerici. Per le operazioni ai sensi degli articoli LAW.PRUM.11 [Dati dattiloscopici] e LAW.PRUM.12 [Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici] questo campo sarà usato per il numero di riferimento penale nazionale assegnato dall'agenzia d'origine che è collegato alle immagini nei record tipo-4 o tipo-15. 4.1.8. Campo 2.012: MN1 (Miscellaneous identification number — Numero di identificazione Varie) Questo campo contiene il CRN (Campo 2.010) trasmesso con un'operazione CPS o PMS senza codice paese. 4.1.9. Campo 2.013: MN2 (Miscellaneous identification number — Numero di identificazione Varie) Questo campo contiene il CNO (Campo 2.007) trasmesso con un'operazione MPS o MMS senza codice paese. 4.1.10. Campo 2.014: MN3 (Miscellaneous identification number — Numero di identificazione Varie) Questo campo contiene l'SQN (Campo 2.008) trasmesso con un'operazione MPS o MMS. 4.1.11. Campo 2.015: MN4 (Miscellaneous identification number — Numero di identificazione Varie) Questo campo contiene l'MID (Campo 2.009) trasmesso con un'operazione MPS o MMS. 4.1.12. Campo 2.063: INF (Additional information — Informazioni supplementari) Nel caso di un'operazione SRE a una richiesta PMS questo campo fornisce informazioni sul dito che ha dato origine a un'eventuale risposta positiva. Il formato è: NN dove NN è il codice della posizione del dito di cui alla tabella 5, costituito da due cifre. In tutti gli altri casi il campo è facoltativo, è costituito da un massimo di 32 caratteri alfanumerici e può fornire informazioni supplementari sulla richiesta. 4.1.13. Campo 2.064: RLS (Respondents list — Elenco rispondenti) 994 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Questo campo contiene almeno due sottocampi. Il primo descrive il tipo di consultazione svolta usando la mnemonica a tre lettere che specifica il tipo di operazione in TOT (Campo 1.004). Il secondo contiene un unico carattere: "I" per indicare che è stata trovata una risposta positiva (HIT) o "N" se non è stata trovata alcuna concordanza (No-HIT). Il terzo sottocampo contiene l'identificativo della sequenza per il possibile risultato e il numero totale dei possibili risultati separati da una barra. La molteplicità di possibili risultati darà luogo a messaggi multipli. A fronte di un'eventuale risposta positiva il quarto sottocampo contiene un valore espresso con un massimo di sei cifre. Se la risposta positiva è stata verificata il valore di questo sottocampo è definito da "999999". Esempio: "CPS{}{RS}}I{}{RS}}001/001{}{RS}}999999{}{GS}}" Se l'AFIS remoto non attribuisce valore, nel punto corrispondente il valore è pari a zero. 4.1.14. Campo 2.074: ERM (Error message field — Campo/stato messaggio d'errore) Questo campo contiene messaggi d'errore derivanti da operazioni: sono rinviati al richiedente nel quadro di un'operazione di errore. 995 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Tabella 3: Messaggi d'errore Numeric code (1-3) Meaning (5-128) 003 ERROR: UNAUTHORISED ACCESS 101 Mandatory field missing 102 Invalid record type 103 Undefined field 104 Exceed the maximum occurrence 105 Invalid number of subfields 106 Field length too short 107 Field length too long 108 Field is not a number as expected 109 Field number value too small 110 Field number value too big 111 Invalid character 112 Invalid date 115 Invalid item value 116 Invalid type of transaction 117 Invalid record data 201 ERROR: INVALID TCN 501 ERROR: INSUFFICIENT FINGERPRINT QUALITY 502 ERROR: MISSING FINGERPRINTS 503 ERROR: FINGERPRINT SEQUENCE CHECK FAILED 999 ERROR: ANY OTHER ERROR. FOR FURTHER DETAILS CALL DESTINATION AGENCY. 996 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Messaggi d'errore da 100 a 199: Questi messaggi d'errore si riferiscono alla convalida dei record ANSI/NIST e sono definiti come: <error_code 1>: IDC <idc_number 1> FIELD <field_id 1> <dynamic text 1> LF <error_code 2>: IDC <idc_number 2> FIELD <field_id 2> <dynamic text 2>… dove: – error _code è un codice che si riferisce esclusivamente a un motivo specifico (cfr. tabella 3), – field_id è il numero di campo ANSI/NIST del campo errato (ad esempio 1.001, 2.001, ...) nel formato <record_type>.<field_id>.<sub_field_id> – dynamic text è una descrizione dinamica più dettagliata dell'errore, – LF è un'interlinea che separa gli errori in caso di più errori, – per un record tipo-1 l'ICD è definito "-1" Esempio: 201: IDC - 1 FIELD 1.009 WRONG CONTROL CHARACTER {}{LF}} 115: IDC 0 FIELD 2.003 INVALID SYSTEM INFORMATION (201: IDC - 1 CAMPO 1.009 CARATTERE DI CONTROLLO ERRATO {}{LF}} 115: IDC 0 CAMPO 2.003 INFORMAZIONE DI SISTEMA NON VALIDA) Questo campo è obbligatorio per le operazioni di errore. 4.1.15. Campo 2.320: ENC (Expected number of candidates — Numero previsto di possibili risultati) Questo campo contiene il numero massimo di possibili risultati da verificare previsto dall'agenzia richiedente. Il valore di ENC non può superare i valori di cui alla tabella 11. 5. Record logico tipo-4: Immagine in scala di grigi ad alta risoluzione Si noti che i record tipo-4 sono per natura binari piuttosto che ASCII. Ad ogni campo è pertanto attribuita una posizione specifica nel record, il che comporta che tutti i campi sono obbligatori. La norma consente di specificare nel record sia la dimensione sia la risoluzione dell'immagine. Prescrive che i record logici tipo-4 contengano dati dell'immagine dattiloscopica da trasmettere ad una densità di pixel nominale compresa tra 500 e 520 pixel/pollice. Il valore preferito per i nuovi disegni è 500 pixel/pollice o 19,68 pixel/mm. 500 pixel/pollice è la densità specificata da INT-I, salvo che sistemi simili possono comunicare l'uno con l'altro servendosi di un valore diverso da quello preferito, nei limiti compresi tra 500 e 520 pixel/pollice. 997 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 5.1. Campi per il record logico tipo-4 5.1.1. Campo 4.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico) Questo campo di quattro byte specifica la lunghezza del record tipo-4 e il numero totale di byte, compresi tutti i byte di tutti i campi contenuti nel record. 5.1.2. Campo 4.002: IDC (Image designation character — Carattere di designazione dell'immagine) È la rappresentazione binaria a un byte del numero IDC dato nel file di intestazione. 5.1.3. Campo 4.003: IMP (Impression type — Metodo di ottenimento dell'immagine) È un campo ad un unico byte che occupa il sesto byte del record. Tabella 4: Metodo di ottenimento dell'impronta del dito Code Description 0 Live-scan of plain fingerprint 1 Live-scan of rolled fingerprint 2 Non-live scan impression of plain fingerprint captured from paper 3 Non-live scan impression of rolled fingerprint captured from paper 4 Latent impression captured directly 5 Latent tracing 6 Latent photo 7 Latent lift 8 Swipe 9 Unknown 5.1.4. Campo 4.004: FGP (Finger position — Posizione del dito) Questo campo di lunghezza fissa a 6 byte occupa le posizioni settima-dodicesima di un record tipo-4. Contiene le possibili posizioni del dito a partire dal byte più a sinistra (byte 7 del record). La tabella 5 riporta le posizioni note o più probabili. Introducendo con lo stesso formato le posizioni alternative del dito nei cinque byte restanti è possibile registrare fino a cinque dita supplementari. Se sono registrate meno di cinque posizioni i byte inutilizzati sono riempiti con il numero binario 255. Il codice 0 è usato per registrare le posizioni non identificate. 998 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Tabella 5: Codice della posizione del dito e dimensioni massime Finger position Finger code Width Length (mm) (mm) Unknown 0 40,0 40,0 Right thumb 1 45,0 40,0 Right index finger 2 40,0 40,0 Right middle finger 3 40,0 40,0 Right ring finger 4 40,0 40,0 Right little finger 5 33,0 40,0 Left thumb 6 45,0 40,0 Left index finger 7 40,0 40,0 Left middle finger 8 40,0 40,0 Left ring finger 9 40,0 40,0 Left little finger 10 33,0 40,0 Plain right thumb 11 30,0 55,0 Plain left thumb 12 30,0 55,0 Plain right four fingers 13 70,0 65,0 Plain left four fingers 14 70,0 65,0 Per le impronte latenti nel luogo del reato si usano soltanto i codici da 0 a 10. 5.1.5. Campo 4.005: ISR (Image scanning resolution — Risoluzione della scansione dell'immagine) Questo campo a un byte occupa il tredicesimo byte di un record tipo-4. Se contiene "0" l'immagine è stata scandita alla risoluzione preferita di 19,68 pixel/mm (500 pixel/pollice). Se contiene "1" l'immagine è stata scandita a una risoluzione diversa da quella specificata nel record tipo-1. 999 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 5.1.6. Campo 4.006: HLL (Horizontal line length — Lunghezza di linea) Questo campo occupa il quattordicesimo e il quindicesimo byte del record tipo-4 e specifica il numero di pixel contenuto in ogni linea di scansione. Il primo byte è il più significativo. 5.1.7. Campo 4.007: VLL (Vertical line length — Lunghezza di colonna) Questo campo registra al sedicesimo e al diciassettesimo byte il numero di linee di scansione presenti nell'immagine. Il primo byte è il più significativo. 5.1.8. Campo 4.008: GCA (Gray-scale compression algorithm — Algoritmo di compressione della scala di grigi) Questo campo a un byte specifica l'algoritmo di compressione della scala di grigi usato per codificare i dati immagine. Per la presente applicazione il codice binario 1 indica che è stata usata la compressione WSQ (appendice 7). 5.1.9. Campo 4.009: Immagine Questo campo contiene un flusso di byte che rappresenta l'immagine. La struttura dipenderà naturalmente dall'algoritmo di compressione usato. 6. Record logico tipo-9: record di minuzie I record tipo-9 contengono un testo ASCII che descrive le minuzie e relative informazioni codificate a partire da una latente. Ai fini della consultazione non vi è limite di record tipo-9 in un file poiché ad ognuno è attribuita una visione o una latente diversa. 6.1. Estrazione delle minuzie 6.1.1. Identificazione del tipo di minuzie Questa norma definisce tre numeri identificativi, usati per descrivere il tipo di minuzie ed elencati nella tabella 6. Il termine di una cresta corrisponde al tipo 1; la biforcazione al tipo 2. Una minuzia che non può essere chiaramente classificata in uno di questi due tipi rientrerà nel tipo 0, ossia "altro". Tabella 6: Tipi di minuzie Type Description 0 Other 1 Ridge ending 2 Bifurcation 1000 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 6.1.2. Tipo e coordinate delle minuzie Affinché i template siano conformi alla sezione 5 della norma ANSI INCITS 378-2004, per determinare le coordinate delle singole minuzie (posizione e direzione angolare) occorre usare il metodo seguente che rafforza l’attuale norma INCITS 378-2004. La posizione di una minuzia che rappresenta il termine di una cresta è il punto di biforcazione della struttura mediale dell'area del solco immediatamente di fronte al termine della cresta. Se i tre rami del solco sono stati ridotti alla larghezza di un unico pixel, il punto di intersezione corrisponde alla posizione della minuzia. Analogamente la posizione di una minuzia in caso di biforcazione corrisponde al punto di biforcazione della struttura mediale della cresta. Se ognuno dei tre rami della cresta è stato ridotto alla larghezza di un unico pixel il punto in cui i tre rami si intersecano individua la posizione della minuzia. Dopo aver convertito tutte i termini delle creste in biforcazioni, tutte le minuzie dell'immagine dattiloscopica sono rappresentate come biforcazioni. Le coordinate pixel X e Y dell'intersezione dei tre rami di ogni minuzia possono essere direttamente formattate. La direzione della minuzia può essere estratta da ciascuna biforcazione della struttura. I tre rami di ogni biforcazione devono essere esaminati nel punto finale di ciascun ramo. La figura 6.1.2 illustra i tre metodi usati per determinare il termine di un ramo in base a una risoluzione di scansione di 500 pixel/pollice. Il termine è stabilito secondo l'evento che si verifica per primo. Il conteggio dei pixel si basa su una risoluzione di 500 pixel/pollice. Risoluzioni diverse implicano conteggi di pixel diversi. – Una distanza di 0,064 pollici (trentaduesimo pixel), – il termine del ramo della struttura che si verifica a una distanza compresa fra 0,02 pollici e 0,064 pollici (dal decimo al trentaduesimo pixel); non si usano rami più corti, – una seconda biforcazione si incontra a una distanza inferiore a 0,064 pollici (prima del trentaduesimo pixel). Figura 4 L'angolo della minuzia è determinato disegnando tre raggi virtuali che hanno origine nel punto della biforcazione e si estendono fino al termine di ciascun ramo. Il più piccolo dei tre angoli formati dai raggi è diviso in due per indicare la direzione della minuzia. 1001 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 6.1.3. Sistema di coordinate Il sistema usato per rappresentare le minuzie di un'impronta è un sistema di coordinate cartesiane. La posizione delle minuzie è rappresentata dalle loro coordinate x e y. Il punto d'origine del sistema di coordinate è l'angolo superiore sinistro dell'immagine originale, con il valore di x che aumenta verso destra e il valore di y che aumenta verso il basso. Entrambe le coordinate x e y di una minuzia sono espresse in unità pixel dal punto d'origine. Si noti che la posizione del punto d'origine e le unità di misura non rispettano la convenzione usata nelle definizioni del tipo 9 di cui all'ANSI/NIST-ITL 1- 2000. 6.1.4. Direzione delle minuzie Gli angoli sono espressi nel formato matematico standard, con il valore 0 gradi a destra e i valori in aumento in senso antiorario. Nel caso del termine di una cresta gli angoli sono registrati nella direzione contraria lungo la cresta e, verso il centro del solco, nel caso di una biforcazione. Questa convenzione è ribaltata di 180° rispetto alla convenzione descritta nelle definizioni del tipo 9 di cui all'ANSI/NIST-ITL 1-2000. 6.2. Campi per record logico tipo-9 Formato INCITS-378 Tutti i campi dei record tipo-9 sono registrati come testo ASCII. In questo record di campo etichetta non sono ammessi campi binari. 6.2.1. Campo 9.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico) Questo campo ASCII obbligatorio specifica la lunghezza del record logico e il numero totale di byte compresi tutti i caratteri di tutti i campi contenuti nel record. 6.2.2. Campo 9.002: IDC (Image designation character — Carattere di designazione dell'immagine) Questo campo obbligatorio a due byte è usato per identificare e localizzare i dati delle minuzie. L'IDC presente in questo campo corrisponde all'IDC nel campo Contenuto del file (CNT) del record tipo-1. 6.2.3. Campo 9.003: IMP (Impression type — Metodo di ottenimento dell'immagine) Questo campo obbligatorio a un byte descrive il modo in cui è stata ottenuta l'informazione dell'immagine dattiloscopica. In questo campo va inserito il valore ASCII del codice corrispondente dell'immagine della tabella 4 per indicare il metodo di ottenimento. 6.2.4. Campo 9.004: FMT (Minutiæ format — Formato delle minuzie) Questo campo contiene una "U" per indicare che le minuzie sono formattate in termini M1-378. Benché le informazioni possano essere codificate secondo la norma M1-378, tutti i campi di dati del record tipo-9 figurano come campi testo ASCII. 6.2.5. Campo 9.126: Informazioni CBEFF Questo campo contiene tre informazioni. Nella prima figura il valore "27" (0x1B), ossia l'identificazione del proprietario del formato CBEFF attribuito dall'International Biometric Industry Association (IBIA) al Comitato tecnico M1 dell'INCITS. Il carattere <US> distingue l'informazione dal 1002 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. tipo di formato CBEFF a cui è attribuito un valore di "513" (0x0201) per indicare che il record contiene soltanto dati relativi a posizione e direzione angolare e non blocchi di dati estesi. Il carattere <US> distingue l'informazione dall'identificativo prodotto CBEFF (PID — Product Identifier) che identifica il "proprietario" del dispositivo di codifica. Il venditore stabilisce questo valore che può essere ottenuto dal sito web IBIA (www.ibia.org) se presente. 6.2.6. Campo 9.127: Identificazione del dispositivo di acquisizione Questo campo contiene due informazioni separate dal carattere <US>. La prima contiene "APPF" se il dispositivo usato inizialmente per acquisire l'immagine è certificato conforme all'appendice F (IAFIS Image Quality Specification, 29 gennaio 1999) della norma CJIS-RS-0010, specifica per la trasmissione elettronica delle impronte dell'FBI (Federal Bureau of Investigation's Electronic Fingerprint Transmission Specification). Se il dispositivo non è conforme figurerà il valore "NONE". La seconda informazione contiene l'ID del dispositivo di acquisizione, ossia il numero prodotto attribuito dal venditore. Il valore "0" indica che l'ID del dispositivo non figura. 6.2.7. Campo 9.128: HLL (Horizontal line length — Lunghezza di linea) In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di pixel di una linea dell'immagine trasmessa. La dimensione orizzontale massima è limitata a 65 534 pixel. 6.2.8. Campo 9.129: VLL (Vertical line length — Lunghezza di colonna) In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di linee orizzontali dell'immagine trasmessa. La dimensione verticale massima è limitata a 65 534 pixel. 6.2.9. Campo 9.130: SLC (Scale units — Unità di risoluzioni) Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel dell'immagine: "1" sta per pixel/pollice, "2" per pixel/centimetro e "0" per nessuna unità. In tal caso, il quoziente HPS/VPS dà la risoluzione dell'immagine. 6.2.10. Campo 9.131: HPS (Horizontal pixel scale — Unità utilizzata per le linee) Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle linee dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, HPS indica la componente orizzontale della risoluzione. 6.2.11. Campo 9.132: Unità utilizzata per le colonne (VPS — Vertical pixel scale) Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle colonne dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, VPS indica la componente verticale della risoluzione. 6.2.12. Campo 9.133: Vista del dito Questo campo obbligatorio contiene il numero di vista del dito associato ai dati di questo record. Il numero inizia con "0" e aumenta fino a "15" di uno in uno. 1003 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 6.2.13. Campo 9.134: FGP (Finger position — Posizione del dito) Questo campo contiene il codice che designa la posizione del dito da cui proviene l'informazione contenuta nel record tipo-9. Un codice da 1 a 10, di cui alla tabella 5, o il corrispondente codice del palmo, di cui alla tabella 10, indicano la posizione del dito o del palmo. 6.2.14. Campo 9.135: Qualità del dito Questo campo indica la qualità dei dati complessivi inerenti alle minuzie, espressa con valori da 0 a 100. Il numero dà una valutazione della qualità del record del dito e rappresenta la qualità dell'immagine originale, dell'estrazione delle minuzie e di qualsiasi altra operazione che può influire sul record delle minuzie. 6.2.15. Campo 9.136: Numero di minuzie In questo campo obbligatorio figura il conteggio delle minuzie registrate in questo record logico. 6.2.16. Campo 9.137: Dati delle minuzie del dito Questo campo obbligatorio contiene sei informazioni separate dal carattere <US>. Comprende vari sottocampi, in ognuno dei quali figurano i particolari di singole minuzie. Il numero totale dei sottocampi di minuzie deve corrispondere al conteggio che figura nel campo 136. La prima informazione è il numero d'indice della minuzia, che inizia da "1" e aumenta di "1" per ogni ulteriore minuzia dell'impronta digitale. La seconda e la terza informazione sono le coordinate "x" e "y" delle minuzie in unità pixel. La quarta informazione è l'angolo della minuzia registrato in unità di due gradi. Questo valore deve essere non negativo e compreso tra 0 e 179. La quinta informazione è il tipo di minuzia: "0" corrisponde a minuzie di tipo "ALTRO" ("OTHER"), "1" al termine di una cresta e "2" alla biforcazione di una cresta. La sesta informazione rappresenta la qualità di ciascuna minuzia ed è espressa con un valore compreso tra 1 e 100. Il valore "0" indica l'assenza di valutazione della qualità. Ciascun sottocampo è separato dal successivo mediante il carattere <RS>. 6.2.17. Campo 9.138: Informazioni sul conteggio delle creste Questo campo consiste in una serie di sottocampi contenenti ciascuno tre informazioni. La prima del primo sottocampo indica il metodo di estrazione del conteggio delle creste. Il valore "0" indica che non si fanno ipotesi sul metodo usato per estrarre il conteggio delle creste o il relativo ordine nel record. Il valore "1" indica che per ciascuna minuzia centrale il conteggio delle creste è stato estratto dalle minuzie contigue in quattro quadranti e i conteggi delle creste per ogni minuzia centrale sono elencati insieme. Il valore "2" indica che per ciascuna minuzia centrale il conteggio delle creste è stato estratto dalle minuzie contigue in otto ottanti e i conteggi delle creste per ogni minuzia centrale sono elencati insieme. Le due ultime informazioni del primo sottocampo contengono entrambe il valore "0". Le informazioni sono separate dal carattere <US>. I sottocampi successivi contengono, come prima informazione, il numero d'indice delle minuzie centrali, come seconda il numero d'indice delle minuzie contigue e, come terza, il numero di creste incrociate. I sottocampi sono separati dal carattere <RS>. 6.2.18. Campo 9.139: Informazioni sul centro dell'immagine Questo campo consiste in un sottocampo per ogni centro presente nell'immagine originale. Ogni sottocampo comprende tre informazioni. Le prime due contengono le coordinate "x" e "y" in unità 1004 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. pixel. La terza contiene l'angolo del centro registrato in unità di 2 gradi. Il valore è non negativo e compreso tra 0 e 179. Centri multipli sono separati dal carattere <RS>. 6.2.19. Campo 9.140: Informazioni sul delta Questo campo consiste in un sottocampo per ogni delta presente nell'immagine originale. Ogni sottocampo comprende tre informazioni. Le prime due contengono le coordinate "x" e "y" in unità pixel. La terza contiene l'angolo del delta registrato in unità di 2 gradi. Il valore è non negativo e compreso tra 0 e 179. Centri multipli sono separati dal carattere <RS>. 7. Record tipo-13: Immagine latente a risoluzione variabile Il record logico del campo etichetta tipo-13 contiene i dati acquisiti da un'immagine latente. Queste immagini si intendono per l'invio alle agenzie che estrarranno automaticamente o interverranno manualmente per estrarre le caratteristiche desiderate. Le informazioni sulla risoluzione di scansione usata, sulle dimensioni dell'immagine e su altri parametri necessari per elaborare l'immagine sono registrate, all'interno del record, come campi etichetta. Tabella 7: Tracciato del record tipo-13 dell'immagine latente a risoluzione variabile Ident Cond. Field Field Char type Field size per Occur count Max code Numbe name occurrence byte r count min. max. min. max LEN M 13.001 LOGICAL N 4 8 1 1 15 RECORD LENGTH IDC M 13.002 IMAGE N 2 5 1 1 12 DESIGNA TION CHARACT ER IMP M 13.003 IMPRESSI A 2 2 1 1 9 ON TYPE SRC M 13.004 SOURCE AN 6 35 1 1 42 AGENCY/ ORI LCD M 13.005 LATENT N 9 9 1 1 16 CAPTURE 1005 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. DATE HLL M 13.006 HORIZON N 4 5 1 1 12 TAL LINE LENGTH VLL M 13.007 VERTICAL N 4 5 1 1 12 LINE LENGTH SLC M 13.008 SCALE N 2 2 1 1 9 UNITS HPS M 13.009 HORIZON N 2 5 1 1 12 TAL PIXEL SCALE VPS M 13.010 VERTICAL N 2 5 1 1 12 PIXEL SCALE CGA M 13.011 COMPRE A 5 7 1 1 14 SSION ALGORIT HM BPX M 13.012 BITS PER N 2 3 1 1 10 PIXEL FGP M 13.013 FINGER N 2 3 1 6 25 POSITIO N RSV 13.014 RESERVE — — — — — — D FOR 13.019 FUTURE DEFINITI ON COM O 13.020 COMME A 2 128 0 1 135 NT RSV 13.021 RESERVE — — — — — — D FOR 13.199 FUTURE 1006 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. DEFINITI ON UDF O 13.200 USER- — — — — — — DEFINED 13.998 FIELDS DAT M 13.999 IMAGE B 2 — 1 1 — DATA Legenda dei tipi di carattere: N = numerico; A = alfabetico; AN = alfanumerico; B = binario 7.1. Campi riservati al record logico tipo-13 I punti seguenti descrivono i dati contenuti in ciascun campo del record logico tipo-13. In questo tipo di record i dati sono inseriti in campi numerati. I primi due campi del record si presentano sempre nello stesso ordine, e il campo contenente i dati relativi all'immagine è l'ultimo del record. Per ciascun campo del record tipo-13 la tabella 7 indica il carattere obbligatorio "M" (mandatory) o facoltativo "O" (optional) del campo, il numero, il nome, il tipo di caratteri, le dimensioni, e i limiti di ricorrenza. Sulla base di un numero di campo a tre cifre, le dimensioni massime di ciascun campo, in numero di byte, figurano nell'ultima colonna della tabella. Se per il numero di campo sono usate più di tre cifre anche le dimensioni massime aumentano. I numeri nelle colonne "field size per occurrence" (dimensioni per ricorrenza del campo) comprendono tutti i separatori usati nel campo. Il "maximum byte count" (numero massimo di byte) comprende il numero del campo, le informazioni e tutti i separatori, compreso il carattere "GS". 7.1.1. Campo 13.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico) Questo campo ASCII obbligatorio contiene il numero totale di byte nel record logico tipo-13. Il campo 13.001 specifica la lunghezza del record compresi tutti i caratteri di tutti i campi e i separatori d'informazione. 7.1.2. Campo 13.002: IDC (Image designation character — Carattere di designazione dell'immagine) Questo campo ASCII obbligatorio è usato per identificare i dati dell'immagine latente contenuti nel record. L'IDC presente corrisponde all'IDC nel campo CNT (File content — Contenuto del file) del record tipo-1. 7.1.3. Campo 13.003: IMP (Impression type — Metodo di ottenimento dell'immagine) Questo campo ASCII obbligatorio a un byte descrive il modo in cui è stata ottenuta l'informazione dell'immagine latente. In questo campo va inserito il corrispondente codice della tabella 4 (dito) o della tabella 9 (palmo). 1007 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 7.1.4. Campo 13.004: ORI (SRC) (Source agency — Agenzia d'origine) Questo campo ASCII obbligatorio identifica l'amministrazione o l'organizzazione che ha acquisito l'immagine facciale contenuta nel record. Di regola il codice ORI dell'agenzia che ha acquisito l'immagine è contenuto in questo campo. Consiste in due informazioni nel formato seguente: CC/agenzia. La prima si riferisce al codice paese dell'Interpol, due caratteri alfanumerici; la seconda è un testo libero di 32 caratteri alfanumerici al massimo, che identificano l'agenzia. 7.1.5. Campo 13.005: LCD (Latent capture date — Data di acquisizione dell'immagine latente) Questo campo ASCII obbligatorio contiene la data di acquisizione dell'immagine latente nel record. La data è espressa in otto cifre, nel formato CCYYMMDD. CCYY corrisponde all'anno di acquisizione dell'immagine, MM corrisponde al mese, DD corrisponde al giorno. Ad esempio, 20000229 corrisponde al 29 febbraio 2000. La data completa è una data plausibile. 7.1.6. Campo 13.006: HLL (Horizontal line length — Lunghezza di linea) In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di pixel di una linea dell'immagine trasmessa. 7.1.7. Campo 13.007: VLL (Vertical line length — Lunghezza di colonna) In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di linee orizzontali dell'immagine trasmessa. 7.1.8. Campo 13.008: SLC (Scale units — Unità di risoluzioni) Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel dell'immagine: "1" sta per pixel/pollice, "2" per pixel/centimetro e "0" per nessuna unità. In tal caso, il quoziente HPS/VPS dà la risoluzione dell'immagine. 7.1.9. Campo 13.009: HPS (Horizontal pixel scale — Unità utilizzata per le linee) Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle linee dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, HPS indica la componente orizzontale della risoluzione. 7.1.10. Campo 13.010: Unità utilizzata per le colonne (VPS — Vertical pixel scale) Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle colonne dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, VPS indica la componente verticale della risoluzione. 7.1.11. Campo 13.011: CGA (Compression algorithm — Algoritmo di compressione) Questo campo ASCII obbligatorio indica l'algoritmo utilizzato per comprimere le immagini a scala di grigi. Per i codici di compressione, cfr. appendice 7. 1008 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 7.1.12. Campo 13.012: BPX (Bits per pixel — Bit per pixel) Questo campo ASCII obbligatorio specifica il numero di bit utilizzati per rappresentare un pixel. Occorre precisare "8" per i valori di scala di grigi normali compresi tra 0 e 255. Qualsiasi valore superiore a 8 rappresenta un pixel in scala di grigi di più alta precisione. 7.1.13. Campo 13.013: FGP (Finger position — Posizione del dito/del palmo) Questo campo etichetta obbligatorio specifica una o più posizioni del dito o del palmo che potrebbero corrispondere all'immagine latente. Contiene un codice decimale della tabella 5 corrispondente in modo certo o assai probabile al dito in questione, oppure un codice della tabella 10 corrispondente alla parte del palmo probabilmente interessata e si presenta in forma di sottocampo ASCII a uno o due caratteri. È possibile introdurre altri codici di dita/parti palmari sotto forma di sottocampi separati da "RS". Il codice "0", corrispondente a "dito non identificato", può essere usato per qualsiasi dito; il codice "20", corrispondente a "immagine palmare non identificata", può essere usato per qualsiasi parte del palmo della mano. 7.1.14. Campo 13.014-019: RSV (Reserved for future definition — Riservati in vista di ulteriore definizione) Questi campi saranno definiti nelle future revisioni della presente norma. Nessuno di essi può essere utilizzato nel quadro della presente revisione. Qualora uno di essi fosse specificato, non se ne deve tener conto. 7.1.15. Campo 13.020: COM (Comment — Osservazioni) Questo campo facoltativo può essere usato per aggiungere osservazioni o del testo ASCII ai dati concernenti l'immagine latente. 7.1.16. Campo 13.021-199: RSV (Reserved for future definition — Riservati in vista di ulteriore definizione) Questi campi saranno definiti nelle future revisioni della presente norma. Nessuno di essi può essere utilizzato nel quadro della presente revisione. Qualora uno di essi fosse specificato, non se ne deve tener conto. 7.1.17. Campo 13.200-998: UDF (User-defined fields — Campi definiti dall'utente) Questi campi possono essere definiti dall'utente e saranno utilizzati per ulteriori requisiti. Dimensioni e contenuto sono fissati dall'utente d'accordo con l'agenzia di destinazione. Se sono presenti, contengono testo ASCII. 7.1.18. Campo 13.999: DAT (Image data — Dati riguardanti l'immagine) Questo campo contiene tutti i dati relativi ad un'immagine latente acquisita. Occorre sempre attribuirgli il numero 999 e deve sempre essere l'ultimo campo del record. Per esempio, "13.999:" è seguito dai dati binari relativi all'immagine. Ciascun pixel dei dati di un'immagine a scala di grigi non compressa è di solito descritto sugli otto bit (256 sfumature di grigio) di un unico byte. Se il campo 13.012 (BPX) contiene un valore inferiore o 1009 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. superiore a 8, il numero di byte richiesto per descrivere un pixel sarà diverso. Se l'immagine è compressa, i dati relativi ai pixel saranno compressi secondo la tecnica indicata nel campo GCA. 7.2. Fine del record tipo-13: Immagine latente a risoluzione variabile A fini di coerenza, l'ultimo byte del campo 13.999 deve essere separato dal record logico successivo mediante il separatore "FS". Il separatore è incluso nel campo LEN del record tipo-13. 8. Record tipo-15: Immagini dell'impronta palmare a risoluzione variabile Il record logico etichetta tipo-15 contiene dati relativi alle immagini di impronte palmari, campi di testo predefinito o definito dall'utente relativi all'immagine digitalizzata e permette lo scambio di tali dati. Le informazioni relative alla risoluzione di scansione utilizzata, alle dimensioni dell'immagine e agli altri parametri o osservazioni necessari al trattamento dell'immagine sono registrate sotto forma di campi etichetta all'interno del record. Le immagini di impronte palmari trasmesse alle altre agenzie sono trattate dai destinatari che estraggono le informazioni volute ai fini della ricerca di corrispondenze. Le immagini sono acquisite per scansione diretta o da una scheda o altro supporto contenente le impronte palmari del soggetto. I metodi di acquisizione devono poter acquisire una serie d'immagini per ciascuna mano. Tale serie deve comprendere il palmo propriamente detto (una sola immagine) e l'intera mano, dal polso alla punta delle dita (una o due immagini). Se l'intera mano figura su due immagini, l'immagine corrispondente alla parte inferiore deve coprire la parte della mano dal polso fino alla zona infradigitale superiore (articolazione del medio) e comprende l'eminenza tenar e l'ipotenar. L'immagine della parte superiore si estende dal basso della zona infradigitale fino alla punta delle dita. Grazie a questo metodo, si ottiene un accavallamento sufficiente tra le due immagini situato a livello dell'area infradigitale/palmare. Avvicinando le linee contenute in quest'area comune uno specialista può accertare che le due immagini corrispondono al medesimo palmo. Poiché un'operazione riguardante un'impronta palmare può servire a fini diversi, può contenere una o più immagini del palmo o della mano. Per un dato individuo, un record completo comprende l'impronta palmare vera e propria e l'impronta della mano completa (una o due immagini), il tutto per ciascuna delle due mani. Poiché un record logico etichetta può contenere un solo campo binario, occorrerà un record tipo-15 per ciascuna impronta palmare, più uno o due record per ciascuna impronta palmare completa. In altri termini, sono necessari da quattro a sei record tipo-15 per rappresentare le impronte palmari di un soggetto nel quadro di un'operazione normale. 8.1. Campi riservati al record logico tipo-15 I punti seguenti descrivono i dati contenuti in ciascun campo del record logico tipo-15. In questo tipo di record, i dati sono specificati in campi numerati. I primi due campi del record si presentano sempre nello stesso ordine, e il campo contenente i dati relativi all'immagine è l'ultimo del record. Per ciascun campo del record tipo-15 la tabella 8 indica il carattere obbligatorio "M" (mandatory) o facoltativo "O" (optional) del campo, il numero, il nome, il tipo di caratteri, le dimensioni, e i limiti di ricorrenza. Sulla base di un numero di campo a tre cifre, le dimensioni massime di ciascun campo, in numero di byte, figurano nell'ultima colonna della tabella. Se per il numero di campo sono usate più di tre cifre anche le dimensioni massime aumentano. I numeri nelle 1010 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. colonne "field size per occurrence" (dimensioni per ricorrenza del campo) comprendono tutti i separatori usati nel campo. Il "maximum byte count" (numero massimo di byte) comprende il numero del campo, le informazioni e tutti i separatori, compreso il carattere "GS". 8.1.1. Campo 15.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico) Questo campo ASCII obbligatorio contiene il numero totale di byte nel record logico tipo-15. Il campo 15.001 specifica la lunghezza del record compresi tutti i caratteri di tutti i campi e i separatori d'informazione. 8.1.2. Campo 15.002: IDC (Image designation character — Carattere di designazione dell'immagine) Questo campo ASCII obbligatorio serve a identificare l'immagine di impronta palmare contenuta nel record. L'IDC presente corrisponde all'IDC nel campo CNT (File content — Contenuto del file) del record tipo-1. 8.1.3. Campo 15.003: IMP (Impression type — Metodo di ottenimento dell'immagine) Questo campo ASCII obbligatorio di un byte descrive in che modo è stata ottenuta l'immagine dell'impronta palmare. In questo campo va inserito il corrispondente codice di cui alla tabella 9. 8.1.4. Campo 15.004: ORI (SRC) (Source agency — Agenzia d'origine) Questo campo ASCII obbligatorio identifica l'amministrazione o l'organizzazione che ha acquisito l'immagine facciale contenuta nel record. Di regola il codice ORI dell'agenzia che ha acquisito l'immagine è contenuto in questo campo. Consiste in due informazioni nel formato seguente: CC/agenzia. La prima si riferisce al codice paese dell'Interpol, due caratteri alfanumerici; la seconda è un testo libero di 32 caratteri alfanumerici al massimo, che identificano l'agenzia. 8.1.5. Campo 15.005: PCD (Palmprint capture date — Data di acquisizione dell'immagine dell'impronta palmare) Questo campo ASCII obbligatorio contiene la data di acquisizione dell'immagine dell'impronta palmare nel record. La data è espressa in otto cifre, nel formato CCYYMMDD. CCYY corrisponde all'anno di acquisizione dell'immagine, MM corrisponde al mese, DD corrisponde al giorno. Ad esempio, 20000229 corrisponde al 29 febbraio 2000. La data completa è una data plausibile. 8.1.6. Campo 15.006: HLL (Horizontal line length — Lunghezza di linea) In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di pixel di una linea dell'immagine trasmessa. 8.1.7. Campo 15.007: VLL (Vertical line length — Lunghezza di colonna) In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di linee orizzontali dell'immagine trasmessa. 1011 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 8.1.8. Campo 15.008: SLC (Scale units — Unità di risoluzioni) Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel dell'immagine: "1" sta per pixel/pollice, "2" per pixel/centimetro e "0" per nessuna unità. In tal caso, il quoziente HPS/VPS dà la risoluzione dell'immagine. 8.1.9. Campo 15.009: HPS (Horizontal pixel scale — Unità utilizzata per le linee) Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle linee dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, HPS indica la componente orizzontale della risoluzione. 8.1.10. Campo 15.010: Unità utilizzata per le colonne (VPS — Vertical pixel scale) Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle colonne dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, VPS indica la componente verticale della risoluzione. Tabella 8: Tracciato del record tipo-15 dell'impronta palmare a risoluzione variabile Ident Cond. Field Field Char Field size per Occur count Max code number name type occurrence byte count min. max. min. max LEN M 15.001 LOGICA N 4 8 1 1 15 L RECOR D LENGT H IDC M 15.002 IMAGE N 2 5 1 1 12 DESIGN ATION CHARA CTER IMP M 15.003 IMPRES N 2 2 1 1 9 SION TYPE SRC M 15.004 SOURC AN 6 35 1 1 42 E AGENC Y/ORI 1012 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. PCD M 15.005 PALMP N 9 9 1 1 16 RINT CAPTU RE DATE HLL M 15.006 HORIZO N 4 5 1 1 12 NTAL LINE LENGT H VLL M 15.007 VERTIC N 4 5 1 1 12 AL LINE LENGT H SLC M 15.008 SCALE N 2 2 1 1 9 UNITS HPS M 15.009 HORIZO N 2 5 1 1 12 NTAL PIXEL SCALE VPS M 15.010 VERTIC N 2 5 1 1 12 AL PIXEL SCALE CGA M 15.011 COMPR AN 5 7 1 1 14 ESSION ALGORI THM BPX M 15.012 BITS N 2 3 1 1 10 PER PIXEL PLP M 15.013 PALMP N 2 3 1 1 10 RINT POSITI ON 1013 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. RSV 15.014 RESERV — — — — — — ED FOR 15.019 FUTUR E INCLUSI ON COM O 15.020 COMM AN 2 128 0 1 128 ENT RSV 15.021 RESERV — — — — — — ED FOR 15.199 FUTUR E INCLUSI ON UDF O 15.200 USER- — — — — — — DEFINE 15.998 D FIELDS DAT M 15.999 IMAGE B 2 — 1 1 — DATA Tabella 9: Metodo di ottenimento delle immagini di impronte palmari Description Code Live-scan palm 10 Nonlive-scan palm 11 Latent palm impression 12 Latent palm tracing 13 Latent palm photo 14 Latent palm lift 15 1014 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 8.1.11. Campo 15.011: CGA (Compression algorithm — Algoritmo di compressione) Questo campo ASCII obbligatorio indica l'algoritmo utilizzato per comprimere le immagini a scala di grigi. "NONE" significa che i dati contenuti in questo campo non sono compressi. Quando si vuole comprimere le immagini, questo campo specifica il metodo migliore di compressione delle immagini di impronte delle dieci dita. I codici di compressione che si possono utilizzare figurano nell'appendice 7. 8.1.12. Campo 15.012: BPX (Bits per pixel — Bit per pixel) Questo campo ASCII obbligatorio specifica il numero di bit utilizzati per rappresentare un pixel. Occorre precisare "8" per i valori di scala di grigi normali compresi tra 0 e 255. Qualsiasi valore superiore o inferiore a 8 rappresenta un pixel in scala di grigi di precisione rispettivamente più alta o meno alta. Tabella 10: Codici delle varie parti del palmo e dimensioni dell'immagine Palm Position Palm code Image area (mm2) Width (mm) Height (mm) Unknown Palm 20 28387 139,7 203,2 Right Full Palm 21 28387 139,7 203,2 Right Writer s Palm 22 5645 44,5 127,0 Left Full Palm 23 28387 139,7 203,2 Left Writer s Palm 24 5645 44,5 127,0 Right Lower Palm 25 19516 139,7 139,7 Right Upper Palm 26 19516 139,7 139,7 Left Lower Palm 27 19516 139,7 139,7 Left Upper Palm 28 19516 139,7 139,7 Right Other 29 28387 139,7 203,2 Left Other 30 28387 139,7 203,2 8.1.13. Campo 15.013: PLP (Palmprint position — Posizione dell'impronta palmare) Questo campo etichetta obbligatorio specifica la posizione dell'impronta palmare rappresentata dall'immagine. Il codice decimale corrispondente alla posizione dell'impronta palmare nota o più probabile è tratto dalla tabella 10 e inserito sotto forma di sottocampo ASCII a due caratteri. La 1015 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. tabella 10 precisa anche la superficie massima che può essere trasmessa per ciascuna parte del palmo. 8.1.14. Campo 15.014-019: RSV (Reserved for future definition — Riservati in vista di ulteriore definizione) Questi campi saranno definiti nelle future revisioni della presente norma. Nessuno di essi può essere utilizzato nel quadro della presente revisione. Qualora uno di essi fosse specificato, non se ne deve tener conto. 8.1.15. Campo 15.020: COM (Comment — Osservazioni) Questo campo facoltativo può essere usato per aggiungere osservazioni o testo ASCII ai dati concernenti l'immagine dell'impronta palmare. 8.1.16. Campo 15.021-199: RSV (Reserved for future definition — Riservati in vista di ulteriore definizione) Questi campi saranno definiti nelle future revisioni della presente norma. Nessuno di essi può essere utilizzato nel quadro della presente revisione. Qualora uno di essi fosse specificato, non se ne deve tener conto. 8.1.17. Campo 15.200-998: UDF (User-defined fields — Campi definiti dall'utente) Questi campi possono essere definiti dall'utente e saranno utilizzati per ulteriori requisiti. Dimensioni e contenuto sono fissati dall'utente d'accordo con l'agenzia di destinazione. Se sono presenti, contengono testo ASCII. 8.1.18. Campo 15.999: DAT (Image data — Dati riguardanti l'immagine) Questo campo contiene tutti i dati relativi ad un'immagine dell'impronta palmare acquisita. Occorre sempre attribuirgli il numero 999 e deve sempre essere l'ultimo campo del record. Per esempio, "15.999:" è seguito dai dati binari relativi all'immagine. Ciascun pixel dei dati di un'immagine a scala di grigi non compressa è di solito descritto sugli otto bit (256 sfumature di grigio) di un unico byte. Se il campo 15.012 (BPX) contiene un valore inferiore o superiore a 8, il numero di byte richiesto per descrivere un pixel sarà diverso. Se l'immagine è compressa, i dati relativi ai pixel saranno compressi secondo la tecnica indicata nel campo CGA. 8.2. Fine del record tipo-15: Immagine dell'impronta palmare a risoluzione variabile A fini di coerenza, l'ultimo byte del campo 15.999 deve essere separato dal record logico successivo mediante il separatore "FS". Il separatore è incluso nel campo LEN del record tipo-15. 8.3. Record supplementari tipo-15: Immagine dell'impronta palmare a risoluzione variabile Nel file si possono inserire record tipo-15 supplementari. Per ciascuna immagine supplementare dell'impronta palmare, occorre un record logico tipo-15 completo e un separatore "FS". 1016 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Tabella 11: Numero massimo di risultati possibili accettati alla verifica per ogni trasmissione Type of AFIS TP/TP LT/TP LP/PP TP/UL LT/UL PP/ULP LP/ULP Search Maximum 1 10 5 5 5 5 5 Number of Candidates Tipo di consultazione: TP/TP: impronta delle dieci dita-impronta delle dieci dita LT/TP: impronta latente del dito-impronta delle dieci dita LP/PP: impronta palmare latente-impronta palmare TP/UL: impronta delle dieci dita-latente irrisolta dell'impronta del dito LT/UL: impronta latente del dito-latente irrisolta dell'impronta del dito PP/ULP: impronta palmare-latente irrisolta dell'impronta palmare LP/ULP: impronta palmare latente-latente irrisolta dell'impronta palmare 9. Appendici del capo 2 (scambio di dati dattiloscopici) 9.1. Appendice 1: Codici separatori ASCII ASCII Position148 Description LF 1/10 Separates error codes in Field 2.074 FS 1/12 Separates logical records of a file GS 1/13 Separates fields of a logical record RS 1/14 Separates the subfields of a record field US 1/15 Separates individual information items of the field or subfield 9.2. Appendice 2: Calcolo dei caratteri di controllo alfanumerici 148 Posizione definita nella norma ASCII. 1017 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Per TCN e TCR (Campi 1.09 e 1.10): Il numero corrispondente al carattere di controllo è generato mediante la formula seguente: (YY * 108 + SSSSSSSS) Modulo 23 dove YY e SSSSSSSS stanno rispettivamente per le due ultime cifre dell'anno e per il numero di serie. Il carattere di controllo è generato mediante la tabella riportata di seguito. Per CRO (Campo 2.010) Il numero corrispondente al carattere di controllo è generato mediante la formula seguente: (YY * 106 + NNNNNN) Modulo 23 dove YY e NNNNNN stanno rispettivamente per le due ultime cifre dell'anno e per il numero di serie. Il carattere di controllo è generato mediante la tabella riportata di seguito. Tabella dei caratteri di controllo 1-A 9-J 17-T 2-B 10-K 18-U 3-C 11-L 19-V 4-D 12-M 20-W 5-E 13-N 21-X 6-F 14-P 22-Y 7-G 15-Q 0-Z 8-H 16-R 9.3. Appendice 3: Codici dei caratteri Codice ANSI a 7 bit per lo scambio di informazioni ASCII Character Set + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 ! ’ # $ % & ‘ 1018 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 40 ( ) * + , - . / 0 1 50 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 60 < = > ? @ A B C D E 70 F G H I J K L M N O 80 P Q R S T U V W X Y 90 Z [ \ ] ^ _ ` a b c 100 d e f g h i j k l m 110 n o p q r s t u v w 120 x y z {}{ | }} ~ 9.4. Appendice 4: Sommario delle operazioni Record tipo-1 (obbligatorio) Identifier Field number Field name CPS/PMS SRE ERR LEN 1.001 Logical Record Length M M M VER 1.002 Version Number M M M CNT 1.003 File Content M M M TOT 1.004 Type of Transaction M M M DAT 1.005 Date M M M PRY 1.006 Priority M M M DAI 1.007 Destination Agency M M M ORI 1.008 Originating Agency M M M TCN 1.009 Transaction Control Number M M M TCR 1.010 Transaction Control Reference C M M NSR 1.011 Native Scanning Resolution M M M 1019 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. NTR 1.012 Nominal Transmitting Resolution M M M DOM 1.013 Domain name M M M GMT 1.014 Greenwich mean time M M M Sotto la colonna Condizioni (Condition): O = facoltativo; M = obbligatorio; C = condizionale se l'operazione è una risposta all'agenzia d'origine Record tipo-2 (obbligatorio) Identifier Field Field name CPS/PMS MPS/MMS SRE ERR number LEN 2.001 Logical Record Length M M M M IDC 2.002 Image Designation M M M M Character SYS 2.003 System Information M M M M CNO 2.007 Case Number — M C — SQN 2.008 Sequence Number — C C — MID 2.009 Latent Identifier — C C — CRN 2.010 Criminal Reference M — C — Number MN1 2.012 Miscellaneous — — C C Identification Number MN2 2.013 Miscellaneous — — C C Identification Number MN3 2.014 Miscellaneous — — C C Identification Number MN4 2.015 Miscellaneous — — C C Identification Number INF 2.063 Additional Information O O O O 1020 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. RLS 2.064 Respondents List — — M — ERM 2.074 Status/Error Message — — — M Field ENC 2.320 Expected Number of M M — — Candidates Sotto la colonna Condizioni (Condition): O = facoltativo; M = obbligatorio; C = condizionale se i dati sono disponibili * = se la trasmissione dei dati è conforme alla legislazione interna (non disciplinata dagli articoli LAW.PRUM.11 [Dati dattiloscopici] e LAW.PRUM.12 [Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici] 9.5. Appendice 5: Definizioni record tipo-1 Identifier Condition Field number Field name Character type Example data LEN M 1.001 Logical Record N 1.001:230{}{GS} Length } VER M 1.002 Version N 1.002:0300{}{GS Number }} CNT M 1.003 File Content N 1.003:1{}{US}}1 5{}{RS}}2{}{US}} 00{}{RS}}4{}{US} }01{}{RS}}4{}{US }}02{}{RS}}4{}{U S}}03{}{RS}}4{}{ US}}04{}{RS}}4{} {US}}05{}{RS}}4{ }{US}}06{}{RS}}4 {}{US}}07{}{RS}} 4{}{US}}08{}{RS} }4{}{US}}09{}{RS }}4{}{US}}10{}{R S}}4{}{US}}11{}{ RS}}4{}{US}}12{} {RS}}4{}{US}}13{ 1021 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. }{RS}}4{}{US}}14 {}{GS}} TOT M 1.004 Type of A 1.004:CPS{}{GS} Transaction } DAT M 1.005 Date N 1.005:20050101 {}{GS}} PRY M 1.006 Priority N 1.006:4{}{GS}} DAI M 1.007 Destination 1* 1.007:DE/BKA{} Agency {GS}} ORI M 1.008 Originating 1* 1.008:NL/NAFIS Agency {}{GS}} TCN M 1.009 Transaction AN 1.009:02000000 Control Number 04F{}{GS}} TCR C 1.010 Transaction AN 1.010:02000000 Control 04F{}{GS}} Reference NSR M 1.011 Native Scanning AN 1.011:19,68{}{G Resolution S}} NTR M 1.012 Nominal AN 1.012:19,68{}{G Transmitting S}} Resolution DOM M 1.013 Domain Name AN 1.013: INT- I{}{US}}4,22{}{G S}} GMT M 1.014 Greenwich AN 1.014:20050101 Mean Time 125959Z Sotto la colonna Condizioni (Condition): O = facoltativo; M = obbligatorio; C = condizionale Sotto la colonna Tipo di carattere (Character Type): A = alfa, N = numerico, B = binario 1* caratteri ammessi per il nome dell'agenzia: ["0..9", "A..Z", "a..z", "_", ".", "", "-"] 9.6. Appendice 6: Definizioni record tipo-2 1022 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Tabella A.6.1: Operazioni CPS e PMS Identifier Condition Field Field name Character Example data number type LEN M 2.001 Logical N 2.001:909{}{GS}} Record Length IDC M 2.002 Image N 2.002:00{}{GS}} Designation Character SYS M 2.003 System N 2.003:0422{}{GS}} Information CRN M 2.010 Criminal AN 2.010:DE/E999999999{}{GS}} Reference Number INF O 2.063 Additional 1* 2.063:Additional Information Information 123{}{GS}} ENC M 2.320 Expected N 2.320:1{}{GS}} Number of Candidates 1023 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Tabella A.6.2: Operazioni SRE Identifier Condition Field number Field name Character type Example data LEN M 2.001 Logical Record N 2.001:909{}{GS} Length } IDC M 2.002 Image N 2.002:00{}{GS}} Designation Character SYS M 2.003 System N 2.003:0422{}{GS Information }} CRN C 2.010 Criminal AN 2.010:NL/22222 Reference 22222{}{GS}} Number MN1 C 2.012 Miscellaneous AN 2.012:E9999999 Identification 99{}{GS}} Number MN2 C 2.013 Miscellaneous AN 2.013:E9999999 Identification 99{}{GS}} Number MN3 C 2.014 Miscellaneous N 2.014:0001{}{GS Identification }} Number MN4 C 2.015 Miscellaneous A 2.015:A{}{GS}} Identification Number INF O 2.063 Additional 1* 2.063:Additiona Information l Information 123{}{GS}} RLS M 2.064 Respondents AN 2.064:CPS{}{RS} List }I{}{RS}}001/001 {}{RS}}999999{}{ GS}} 1024 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Tabella A.6.3: Operazioni ERR Identifier Condition Field Field name Character Example data number type LEN M 2.001 Logical Record N 2.001:909{}{GS}} Length IDC M 2.002 Image N 2.002:00{}{GS}} Designation Character SYS M 2.003 System N 2.003:0422{}{GS}} Information MN1 M 2.012 Miscellaneous AN 2.012:E999999999{}{GS}} Identification Number MN2 C 2.013 Miscellaneous AN 2.013:E999999999{}{GS}} Identification Number MN3 C 2.014 Miscellaneous N 2.014:0001{}{GS}} Identification Number MN4 C 2.015 Miscellaneous A 2.015:A{}{GS}} Identification Number INF O 2.063 Additional 1* 2.063:Additional Information Information 123{}{GS}} ERM M 2.074 Status/Error AN 2.074: 201: IDC - 1 FIELD Message Field 1.009 WRONG CONTROL CHARACTER {}{LF}} 115: IDC 0 FIELD 2.003 INVALID SYSTEM INFORMATION {}{GS}} 1025 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Tabella A.6.4: Operazioni MPS e MMS Identifier Condition Field Field name Character Example data number type LEN M 2.001 Logical Record N 2.001:909{}{GS}} Length IDC M 2.002 Image N 2.002:00{}{GS}} Designation Character SYS M 2.003 System N 2.003:0422{}{GS}} Information CNO M 2.007 Case Number AN 2.007:E999999999{}{GS}} SQN C 2.008 Sequence N 2.008:0001{}{GS}} Number MID C 2.009 Latent Identifier A 2.009:A{}{GS}} INF O 2.063 Additional 1* 2.063:Additional Information Information 123{}{GS}} ENC M 2.320 Expected N 2.320:1{}{GS}} Number of Candidates Sotto la colonna Condizioni (Condition): O = facoltativo; M = obbligatorio; C = condizionale Sotto la colonna Tipo di carattere (Character Type): A = alfa, N = numerico, B = binario 1* caratteri ammessi per il nome dell'agenzia: ["0..9", "A..Z", "a..z", "_", ".", "", "-"] 9.7. Appendice 7: Codici di compressione della scala di grigi Codici di compressione Compression Value Remarks Wavelet Scalar Quantisation Greyscale WSQ Algorithm to be used for the compression of Fingerprint Image Compression greyscale images in Type-4, Type-7 and Type- Specification 13 to Type-15 records. Shall not be used for resolutions > 500dpi. IAFIS-IC-0010(V3), dated 19 December 1026 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 1997 JPEG 2000 J2K To be used for lossy and losslessly compression of greyscale images in Type-13 [ISO 15444/ITU T.800] to Type-15 records. Strongly recommended for resolutions > 500 dpi 9.8. Appendice 8: Specifica dei messaggi Per migliorare il flusso interno l'oggetto del messaggio di un'operazione PRUEM deve essere completato con il codice paese (CC) dello Stato che invia il messaggio e con il tipo di operazione (Campo 1.004 TOT). Formato: CC/tipo di operazione Esempio: "DE/CPS" Il corpo del messaggio può essere vuoto. CAPO 3 - Scambio di dati di immatricolazione dei veicoli 1. Insieme comune di dati per la consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli 1.1. Definizioni Le definizioni degli elementi obbligatori di dati e degli elementi facoltativi di dati di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del capo zero sono: Obbligatorio (mandatory — M): L'elemento in questione deve essere comunicato quando le informazioni sono disponibili nel registro nazionale di uno Stato. V'è pertanto l'obbligo di scambiare le informazioni quando sono disponibili. Facoltativo (optional — O): L'elemento in questione può essere comunicato quando le informazioni sono disponibili nel registro nazionale di uno Stato. Non v'è pertanto l'obbligo di scambiare le informazioni, anche se disponibili. Un'indicazione (Y) è inserita in corrispondenza di ciascun elemento dell'insieme di dati di cui si ravvisi specificatamente l'importanza con riguardo all'articolo LAW.PRUM.15. [Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli]. 1.2. Consultazione relativa al veicolo/proprietario/intestatario 1.2.1. Attivazione della consultazione La consultazione di dati può essere attivata in due modi diversi, come definito al punto successivo: 1027 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. – mediante numero di telaio (VIN), data e ora di riferimento (facoltativo); – mediante numero di targa, numero di telaio (VIN) (facoltativo), data e ora di riferimento (facoltativo). Attraverso questi criteri di ricerca saranno fornite informazioni riguardanti un veicolo e talvolta più veicoli. Se le informazioni da fornire riguardano un solo veicolo, tutte le voci sono inviate in un'unica risposta. Se riguardano più veicoli, lo stesso Stato richiesto può determinare quali voci saranno fornite: tutte le voci o solo quelle volte ad affinare la consultazione (ad esempio per motivi di riservatezza o di efficacia). Le voci necessarie per affinare la consultazione sono illustrate al punto 1.2.2.1. L'insieme completo di dati è descritto al punto 1.2.2.2. La consultazione, se eseguita mediante numero di telaio, data e ora di riferimento, può svolgersi in uno o in tutti gli Stati partecipanti. Quando è svolta con numero di patente, data e ora di riferimento, la consultazione deve essere eseguita in un determinato Stato. Si procede alla consultazione inserendo, di norma, la data e l'ora reali, ma è possibile svolgere una consultazione servendosi di una data e di un'ora di riferimento nel passato. Quando per una consultazione si usano una data e un'ora di riferimento nel passato e nel registro di un determinato Stato non sono disponibili dati storici in quanto non ne è prevista la registrazione, è possibile trasmettere i dati reali corredandoli dell'indicazione che si tratta di dati reali. 1.2.2. Insieme di dati 1.2.2.1. Voci da trasmettere necessarie per affinare la consultazione Item M/O149 Remarks Prüm Y/N150 Data relating to vehicles Licence number M Y Chassis number/VIN M Y Country of registration M Y Make M (D.1151) e.g. Ford, Opel, Renault, Y etc. 149 M (mandatory) = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale; O (optional) = facoltativo. 150 Tutti gli attributi specificatamente assegnati dagli Stati sono indicati con Y. 151 Abbreviazione armonizzata, cfr. direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999. 1028 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Commercial type of the vehicle M (D.3) e.g. Focus, Astra, Megane Y EU Category Code M (J) mopeds, motorbikes, cars, etc. Y 1.2.2.2. Insieme completo di dati Item M/O152 Remarks Prüm Y/N Data relating to (C.1153) The data refer to the holder of the specific holders of the registration certificate. vehicle Registration M (C.1.1.) Y holders' (company) separate fields will be used for surname, infixes, titles, name etc., and the name in printable format will be communicated First name M (C.1.2) Y separate fields for first name(s) and initials will be used, and the name in printable format will be communicated Address M (C.1.3) Y separate fields will be used for Street, House number and Annex, Zip code, Place of residence, Country of residence, etc., and the Address in printable format will be communicated Gender M Male, female Y Date of birth M Y Legal entity M individual, association, company, firm, etc. Y Place of Birth O Y 152 M (mandatory) = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale; O (optional) = facoltativo. 153 Abbreviazione armonizzata, cfr. direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999. 1029 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ID Number O An identifier that uniquely identifies the person or the N company. Type of ID Number O The type of ID Number (e.g. passport number). N Start date O Start date of the holdership of the car. This date will N holdership often be the same as printed under (I) on the registration certificate of the vehicle. End date O End data of the holdership of the car. N holdership Type of holder O If there is no owner of the vehicle (C.2) the reference to N the fact that the holder of the registration certificate: – is the vehicle owner, – is not the vehicle owner, – is not identified by the registration certificate as being the vehicle owner. Data relating to (C.2) owners of the vehicle Owners' M (C.2.1) Y (company) name First name M (C.2.2) Y Address M (C.2.3) Y Gender M male, female Y Date of birth M Y Legal entity M individual, association, company, firm, etc. Y Place of Birth O Y ID Number O An identifier that uniquely identifies the person or the N company. Type of ID Number O The type of ID Number (e.g. passport number). N 1030 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Start date O Start date of the ownership of the car. N ownership End date O End data of the ownership of the car. N ownership Data relating to vehicles Licence number M Y Chassis M Y number/VIN Country of M Y registration Make M (D.1) e.g. Ford, Opel, Renault, etc. Y Commercial type M (D.3) e.g. Focus, Astra, Megane. Y of the vehicle Nature of the M (J) mopeds, motorbikes, cars, etc. Y vehicle/EU Category Code Date of first M (B) Date of first registration of the vehicle somewhere in Y registration the world. Start date (actual) M (I) Date of the registration to which the specific certificate Y registration of the vehicle refers. End date M End data of the registration to which the specific Y registration certificate of the vehicle refers. It is possible this date indicates the period of validity as printed on the document if not unlimited (document abbreviation = H). Status M Scrapped, stolen, exported, etc. Y Start date status M Y End date status O N kW O (P.2) Y Capacity O (P.1) Y 1031 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Type of licence O Regular, transito, etc. Y number Vehicle document O The first unique document ID as printed on the vehicle Y id 1 document. Vehicle document O A second document ID as printed on the vehicle Y id 2154 document. Data relating to insurances Insurance O Y company name Begin date O Y insurance End date insurance O Y Address O Y Insurance number O Y ID number O An identifier that uniquely identifies the company. N Type of ID number O The type of ID number (e.g. number of the Chamber of N Commerce) 2. Sicurezza dei dati 2.1. Quadro generale L'applicazione software Eucaris gestisce la comunicazione sicura con gli altri Stati e comunica con i sistemi legacy di back-end degli Stati che utilizzano l'XML. Gli Stati scambiano messaggi inviandoli direttamente al destinatario. Il centro dati di uno Stato è collegato alla rete TESTA. I messaggi XML trasmessi attraverso la rete sono cifrati. Per cifrare questi messaggi la tecnica usata è l'SSL. I messaggi inviati al back-end sono messaggi XML contenenti testo in chiaro in quanto il collegamento tra l'applicazione e il back-end avviene in ambiente protetto. 154 In Lussemburgo sono usati due distinti identificativi del documento di immatricolazione del veicolo. 1032 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. È prevista un'applicazione client che può essere utilizzata all'interno di uno Stato per interrogare il proprio registro o quello di altri Stati. I client saranno identificati attraverso un ID utente/una password o un certificato client. Il collegamento con un utente può essere cifrato ma questo è lasciato alla responsabilità dei singoli Stati. 2.2. Caratteristiche di sicurezza connesse allo scambio di messaggi Il concetto di sicurezza si fonda sul protocollo HTTPS associato alla firma XML. Questa alternativa si avvale della firma XML per firmare tutti i messaggi inviati al server ed è in grado di autenticare il mittente del messaggio verificandone la firma. L'SSL unilaterale (solo un certificato di server) viene usato per proteggere la riservatezza e l'integrità dei messaggi in transito e garantisce protezione da attacchi di tipo eliminazione (deletion)/riproduzione (replay) e inserimento (insertion). Al posto dello sviluppo di software su misura per implementare l'SSL bilaterale, si applica la firma XML. L'uso della firma XML è più affine alla roadmap dei servizi web rispetto all'SSL bilaterale e come tale è più strategico. La firma XML può essere applicata in vari modi ma l'approccio scelto consiste nell'usare la firma XML quale parte del protocollo Web Services Security (WSS). Il WSS definisce le modalità di utilizzo della firma XML. Poiché il WSS si fonda sullo standard SOAP, pare logico conformarsi quanto più possibile a detto standard. 2.3. Caratteristiche di sicurezza non connesse allo scambio di messaggi 2.3.1. Autenticazione degli utenti Gli utenti dell'applicazione web Eucaris si autenticano utilizzando un nome utente e una password. Poiché viene usata l'autenticazione standard Windows, gli Stati possono rafforzare, se necessario, il livello di autenticazione degli utenti utilizzando certificati client. 2.3.2. Ruoli utente L'applicazione software Eucaris supporta vari ruoli utente. Ciascun cluster di servizi ha la propria autorizzazione. Ad esempio utenti (esclusivi) della funzionalità "Treaty of Eucaris" non sono autorizzati ad usare la funzionalità "Prüm". I servizi dell'amministratore sono separati dai normali ruoli utente finale. 2.3.3. Registrazione (logging) e tracciamento (tracing) dello scambio di messaggi La registrazione di tutte le tipologie di messaggi è agevolata dall'applicazione software Eucaris. Una funzione di amministrazione consente all'amministratore nazionale di determinare quali messaggi sono registrati: richieste di utenti finali, richieste in entrata di altri Stati, informazioni tratte dai registri nazionali, ecc. L'applicazione può essere configurata in modo tale da usare, per questa registrazione, una base dati interna o una base dati esterna (Oracle). La decisione riguardo a quali messaggi devono essere registrati dipende chiaramente dai dispositivi di registrazione in altre parti dei sistemi legacy e delle applicazioni client collegate. L'intestazione di ciascun messaggio contiene informazioni sullo Stato richiedente, l'organizzazione richiedente all'interno di tale Stato e l'utente interessato. È indicato anche il motivo della richiesta. 1033 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. La registrazione combinata nello Stato richiedente e rispondente consente il completo tracciamento di qualsiasi scambio di messaggi (ad esempio su richiesta di un cittadino interessato). La registrazione è configurata attraverso l'Eucaris web client (menu Administration, Logging configuration). La funzionalità di registrazione è eseguita dal sistema centrale. Quando la registrazione è attivata, il messaggio completo (intestazione e corpo) è memorizzato in un apposito record. Il livello di registrazione può essere fissato per servizio specifico e per tipologia di messaggi che transitano attraverso il sistema centrale. Livelli di registrazione Sono possibili i seguenti livelli di registrazione: Private (privato) — il messaggio è registrato: la registrazione NON è accessibile al servizio di estrazione delle registrazioni ma è disponibile soltanto a livello nazionale, per gli audit e la risoluzione di problemi. None (nessuno) — il messaggio non è registrato. Tipologie di messaggi Gli scambi di informazioni fra Stati consistono in una serie di messaggi illustrati schematicamente nella figura 5 riportata di seguito. Le possibili tipologie di messaggi (nella figura 5, per il sistema centrale Eucaris di uno Stato X) sono: 1. Request to Core System_Request message by Client 2. Request to Other State_Request message by Core System of this State 3. Request to Core System of this State_Request message by Core System of other State 4. Request to Legacy Register_Request message by Core System 5. Request to Core System_Request message by Legacy Register 6. Response from Core System_Request message by Client 7. Response from Other State_Request message by Core System of this State 8. Response from Core System of this State_Request message by other State; 9. Response from Legacy Register_Request message by Core System 10. Response from Core System_Request message by Legacy Register Nella figura 5 sono illustrati i seguenti scambi di informazioni: 1034 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. * Richiesta di informazioni dello Stato X allo Stato Y — frecce blu. In questo caso, richiesta e risposta consistono in messaggi, rispettivamente, di tipo 1, 2, 7 e 6. * Richiesta di informazioni dello Stato Z allo Stato X — frecce rosse. In questo caso, richiesta e risposta consistono in messaggi, rispettivamente, di tipo 3, 4, 9 e 8. * Richiesta di informazioni del registro legacy al relativo sistema centrale (questo iter comprende anche la richiesta di un client personalizzato oltre il registro legacy) — frecce verdi. In questo caso, la richiesta corrisponde a messaggi di tipo 5 e 10. Figura 5: Tipologie di messaggi per la registrazione 2.3.4. Modulo hardware di sicurezza Non è usato un modulo hardware di sicurezza. Un modulo hardware di sicurezza (Hardware Security Module — HSM) offre una buona protezione della chiave usata per firmare i messaggi e identificare i server. Contribuisce al livello generale di sicurezza, ma è costoso da acquistare/mantenere e non vi sono requisiti per decidere se optare per un HSM certificato FIPS 140-2 di livello 2 o di livello 3. Poiché viene usata una rete chiusa che attenua efficacemente i rischi, si è deciso di non usare inizialmente un HSM. Se necessario, ad esempio per ottenere un accreditamento, l'HSM può essere aggiunto all'architettura. 3. Condizioni tecniche dello scambio di dati 3.1. Descrizione generale dell'applicazione Eucaris 3.1.1. Quadro generale L'applicazione Eucaris collega tutti gli Stati partecipanti in una rete a maglie in cui ciascuno Stato comunica direttamente con un altro Stato. Non occorre una componente centrale per stabilire la 1035 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. comunicazione. L'applicazione Eucaris gestisce la comunicazione sicura con gli altri Stati e comunica con i sistemi legacy di back-end degli Stati che utilizzano l'XML. La figura seguente illustra tale architettura. Gli Stati scambiano messaggi inviandoli direttamente al destinatario. Il centro dati di uno Stato è collegato alla rete utilizzata per lo scambio di messaggi (TESTA). Per accedere alla rete TESTA, gli Stati vi si collegano tramite il rispettivo gate nazionale. Per il collegamento alla rete viene utilizzato un firewall e un router collega l'applicazione Eucaris al firewall. A seconda dell'opzione scelta per proteggere i messaggi, viene utilizzato un certificato dal router o dall'applicazione Eucaris. È prevista un'applicazione client che può essere utilizzata all'interno di uno Stato per interrogare il proprio registro o quello degli altri Stati. L'applicazione client consente il collegamento ad Eucaris. I client saranno identificati attraverso un ID utente/una password o un certificato client. Il collegamento con un utente di un'organizzazione esterna (ad esempio polizia) può essere cifrato, ma questo è lasciato alla responsabilità di ogni singolo Stato. 3.1.2. Ambito del sistema L'ambito del sistema Eucaris è limitato ai processi afferenti allo scambio di informazioni tra le autorità di immatricolazione degli Stati e ad una presentazione di base di tali informazioni. Le procedure e i processi automatizzati nei quali le informazioni sono destinate ad essere utilizzate esulano dall'ambito del sistema. Gli Stati hanno la scelta tra la funzionalità client Eucaris o la creazione di una propria applicazione client personalizzata. La tabella seguente descrive gli aspetti del sistema Eucaris da utilizzare obbligatoriamente e/o prescritti e quelli da utilizzare facoltativamente e/o lasciati alla determinazione degli Stati. Eucaris M/O Remark aspects 155 155 M = (mandatory) utilizzazione o conformità obbligatoria O = (optional) utilizzazione o conformità facoltativa. 1036 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Network M The concept is an ‘any-to-any’ communication. concept Physical M TESTA network Core M The core application of Eucaris has to be used to connect to the other application States. The following functionality is offered by the core: * Encrypting and signing of the messages; * Checking of the identity of the sender; * Authorisation of States and local users; * Routing of messages; * Queuing of asynchronous messages if the recipient service is temporally unavailable; * Multiple country inquiry functionality; * Logging of the exchange of messages; * Storage of incoming messages Client O In addition to the core application the Eucaris II client application can be application used by a State. When applicable, the core and client application are modified under auspices of the Eucaris organisation. Security M The concept is based on XML-signing by means of client certificates and concept SSL-encryption by means of service certificates. Message M Every State has to comply with the message specifications as set by the specifications Eucaris organisation and this Chapter. The specifications can only be changed by the Eucaris organisation in consultation with the States. Operation M The acceptance of new States or a new functionality is under auspices of and Support the Eucaris organisation. Monitoring and help desk functions are managed centrally by an appointed State. 3.2. Requisiti funzionali e non funzionali 3.2.1. Funzionalità generica 1037 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. La presente sezione offre una descrizione in termini generali delle principali funzioni generiche. N. Description 1. Il sistema consente alle autorità di immatricolazione degli Stati di scambiare messaggi di richiesta e di risposta in modo interattivo. 2. Il sistema comprende un'applicazione client che consente agli utenti finali di inviare le loro richieste e presenta le informazioni di risposta per il trattamento manuale. 3. Il sistema agevola la "diffusione", consentendo ad uno Stato di inviare una richiesta a tutti gli altri Stati. Le risposte in entrata sono consolidate dall'applicazione centrale in un unico messaggio di risposta all'applicazione client (questa funzionalità è detta "interrogazione multipaese"). 4. Il sistema è in grado di trattare diversi tipi di messaggi. I ruoli utente, l'autorizzazione, l'instradamento, la firma e la registrazione sono tutti definiti per servizio specifico. 5. Il sistema permette agli Stati di scambiare gruppi di messaggi o messaggi contenenti un alto numero di richieste o risposte. Tali messaggi sono trattati in modo asincrono. 6. Il sistema effettua l'accodamento dei messaggi asincroni qualora lo Stato destinatario sia temporaneamente indisponibile e garantisce la consegna non appena il destinatario è nuovamente raggiungibile. 7. Il sistema memorizza i messaggi asincroni in entrata fino a quando è possibile trattarli. 8. Il sistema offre solo accesso alle applicazioni Eucaris degli altri Stati e non a singole organizzazioni all'interno di tali altri Stati, vale a dire che ogni autorità d'immatricolazione funge da unico gateway tra i relativi utenti finali nazionali e le corrispondenti autorità degli altri Stati. 9. È possibile definire utenti di diversi Stati su un unico server Eucaris e autorizzarli in base ai diritti dello Stato interessato. 10. Le informazioni sullo Stato richiedente, l'organizzazione e l'utente finale sono incluse nei messaggi. 11. Il sistema facilita la registrazione dello scambio di messaggi tra i diversi Stati e tra l'applicazione centrale e i sistemi di immatricolazione nazionali. 12. Il sistema permette ad un segretario specifico, ossia un'organizzazione o uno Stato appositamente designati per questo compito, di raccogliere le informazioni registrate sui messaggi inviati/ricevuti da tutti gli Stati partecipanti al fine di elaborare rapporti statistici. 1038 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 13. Ogni Stato stabilisce quali informazioni registrate sono a disposizione del segretario e quali informazioni sono "private". 14. Il sistema permette agli amministratori nazionali di ciascuno Stato di estrarre statistiche utili. 15. Il sistema permette l'aggiunta di nuovi Stati attraverso semplici operazioni amministrative. 3.2.2. Usabilità N. Description 16. Il sistema offre un'interfaccia per il trattamento automatizzato dei messaggi attraverso sistemi/legacy di back-end e permette l'integrazione dell'interfaccia utente in tali sistemi (interfaccia utente personalizzata). 17. Il sistema è facile da imparare, è intuitivo e contiene un testo di aiuto. 18. Il sistema è corredato della documentazione necessaria per aiutare gli Stati nell'integrazione, nelle attività operative e nella futura manutenzione (per esempio guide di riferimento, documentazione funzionale/tecnica, guida operativa ecc.). 19. L'interfaccia utente è multilingue e offre dispositivi all'utente finale per la selezione della lingua preferita. 20. L'interfaccia utente comprende dispositivi che consentono ad un amministratore locale di tradurre le voci della schermata nonché le informazioni codificate nella lingua nazionale. 3.2.3. Affidabilità N. Description 21. Il sistema è progettato come un sistema operativo robusto e affidabile che tollera gli errori dell'operatore e si ripristina correttamente in seguito a cadute di corrente o altri incidenti. È possibile riavviare il sistema con nessuna o una minima perdita di dati. 22. Il sistema offre risultati stabili e riproducibili. 23. Il sistema è stato progettato per funzionare in modo affidabile. È possibile implementarlo in una configurazione che garantisce una disponibilità del 98 % (attraverso la ridondanza, l'uso di server di backup, ecc.) in ogni comunicazione bilaterale. 24. È possibile utilizzare una parte del sistema anche durante il guasto di alcune componenti (in caso di guasto nello Stato C, gli Stati A e B sono ancora in grado di comunicare). Il numero dei 1039 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. singoli punti di guasto nella catena informativa dovrebbe essere ridotto al minimo. 25. Il tempo di ripristino dopo un grave guasto dovrebbe essere inferiore ad un giorno. Dovrebbe essere possibile ridurre al minimo il tempo di guasto utilizzando il supporto remoto, per esempio a cura di un service desk centrale. 3.2.4. Prestazioni N. Description 26. Il sistema può essere utilizzato 24x7. Questa finestra temporale (24x7) è quindi richiesta anche ai sistemi legacy degli Stati. 27. Il sistema risponde rapidamente alle richieste dell'utente, indipendentemente da eventuali operazioni in background. Questo requisito vale anche per i sistemi legacy delle parti per garantire tempi di risposta accettabili. Un tempo di risposta complessivo di massimo 10 secondi per una singola richiesta è accettabile. 28. Il sistema è stato progettato come sistema multiutente e in modo tale che le operazioni in background possano proseguire mentre l'utente procede ad operazioni in foreground. 29. Il sistema è stato progettato per essere modulabile al fine di supportare un eventuale aumento del numero di messaggi in caso di aggiunta di nuove funzionalità o di nuove organizzazioni o Stati. 3.2.5. Sicurezza N. Description 30. Il sistema è adatto (per esempio per quanto riguarda le relative misure di sicurezza) allo scambio di messaggi contenenti dati personali sensibili per la privacy (per esempio proprietari/intestatari di veicoli) classificati come "EU restricted" ("riservato UE"). 31. Il sistema è mantenuto in modo tale da prevenire l'accesso non autorizzato ai dati. 32. Il sistema comprende un servizio per la gestione dei diritti e permessi degli utenti finali nazionali. 33. Gli Stati sono in grado di controllare l'identità del mittente (a livello di Stato) attraverso la firma XML. 34. Gli Stati autorizzano esplicitamente gli altri Stati a richiedere informazioni specifiche. 1040 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 35. Il sistema offre a livello applicativo un meccanismo completo di sicurezza e cifratura compatibile con il livello di sicurezza richiesto in tali contesti. L'esclusività e l'integrità delle informazioni sono garantite dall'uso della firma XML e la cifratura avviene con il tunnelling SSL. 36. Tutti gli scambi di messaggi possono essere tracciati attraverso la registrazione. 37. È assicurata la protezione contro gli attacchi di tipo eliminazione (un terzo elimina un messaggio) e contro gli attacchi di tipo riproduzione o inserimento (un terzo riproduce o inserisce un messaggio). 38. Il sistema si avvale di certificati di una terza parte fidata (Trusted Third Party — TTP). 39. Il sistema è in grado di trattare diversi certificati per Stato, a seconda del tipo di messaggio o servizio. 40. Le misure di sicurezza a livello applicativo sono sufficienti per consentire il ricorso a reti non accreditate. 41. Il sistema è in grado di utilizzare le nuove tecnologie di sicurezza come il firewall XML. 3.2.6. Adattabilità N. Description 42. Il sistema può essere esteso con nuovi messaggi e nuove funzionalità. Il costo degli adattamenti è minimo grazie allo sviluppo centralizzato delle componenti applicative. 43. Gli Stati possono definire nuove tipologie di messaggi per uso bilaterale. Non tutti gli Stati sono tenuti a supportare tutte le tipologie di messaggi. 3.2.7. Supporto e manutenzione N. Description 44. Il sistema offre dispositivi di monitoraggio per un service desk centrale e/o operatori, riguardanti la rete e i server nei diversi Stati. 45. Il sistema offre dispositivi di supporto remoto da parte di un service desk centrale. 46. Il sistema offre dispositivi per l'analisi dei problemi. 1041 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 47. Il sistema può essere esteso a nuovi Stati. 48. L'applicazione può essere installata facilmente da personale con un minimo di competenza ed esperienza in materia di TI. La procedura d'installazione è il più possibile automatizzata. 49. Il sistema offre un ambiente di prova e di collaudo permanente. 50. Le spese annuali di manutenzione e supporto sono state ridotte al minimo aderendo agli standard di mercato e creando un'applicazione che richiede quanto meno supporto possibile da parte di un service desk centrale. 3.2.8. Requisiti di progettazione N. Description 51. Il sistema è progettato e documentato per una vita operativa di molti anni. 52. Il sistema è stato progettato in modo tale da essere indipendente dal gestore di rete. 53. Il sistema è compatibile con l'HW/SW esistente negli Stati grazie all'interazione con i sistemi di immatricolazione che si avvalgono della tecnologia standard aperta di servizi web [XML, XSD, SOAP, WSDL, HTTP(s), servizi Web, WSS, X.509 ecc.]. 3.2.9. Norme applicabili N. Description 54. Il sistema è conforme alle prescrizioni di protezione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (articoli 21, 22 e 23) e alla direttiva 95/46/CE. 55. Il sistema è conforme alle norme IDA. 56. Il sistema supporta l'UTF8. CAPO 4 - Procedura di valutazione a norma dell'articolo LAW.PRUM.18 [Valutazione ex ante] Articolo 1 - Questionario 1. Il gruppo di lavoro competente del Consiglio dell'Unione europea (il "gruppo di lavoro del Consiglio") elabora un questionario riguardo a ciascuno degli scambi automatizzati di dati di cui agli articoli da LAW.PRUM.5 [Finalità] a LAW.PRUM.17. [Misure di attuazione]. 2. Non appena il Regno Unito ritiene di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati, esso risponde al corrispondente questionario. 1042 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Articolo 2 - Esperienza pilota 1. Se necessario e al fine di valutare i risultati del questionario, il Regno Unito effettua un'esperienza pilota unitamente ad uno o più altri Stati membri che già scambiano dati a norma della decisione 2008/615/GAI. L'esperienza pilota viene effettuata poco prima o poco dopo la visita di valutazione. 2. Le condizioni e le modalità dell'esperienza pilota sono definite dal competente gruppo di lavoro del Consiglio e sono basate su un preliminare accordo individuale con il Regno Unito. Gli Stati partecipanti all'esperienza pilota definiscono le modalità pratiche. Articolo 3 - Visita di valutazione 1. Al fine di valutare i risultati del questionario, viene effettuata una visita di valutazione. 2. Le condizioni e le modalità della visita sono definite dal competente gruppo di lavoro del Consiglio e sono basate su un preliminare accordo individuale tra il Regno Unito e il gruppo di valutazione. Il Regno Unito consente al gruppo di valutazione di controllare lo scambio automatizzato di dati nella o nelle categorie di dati da valutare, in particolare organizzando un programma per la visita che tenga conto delle richieste del gruppo di valutazione. 3. Entro un mese dalla visita, il gruppo di valutazione elabora una relazione sulla visita di valutazione e la trasmette al Regno Unito per raccoglierne le osservazioni. Se opportuno, la relazione può essere riveduta dal gruppo di valutazione sulla base delle osservazioni del Regno Unito. 4. Il gruppo di valutazione è composto da non più di tre esperti, designati dagli Stati membri partecipanti allo scambio automatizzato di dati nelle categorie di dati da valutare, che abbiano esperienza in ordine alla categoria di dati interessata, siano in possesso dell'appropriato nulla osta di sicurezza nazionale per trattare le materie in questione e siano disposti a partecipare ad almeno una visita di valutazione in un altro Stato. Il gruppo di valutazione comprende anche un rappresentante della Commissione. 5. I membri del gruppo di valutazione rispettano il carattere riservato delle informazioni acquisite nell'espletamento della loro funzione. Articolo 4 - Valutazioni effettuate a norma delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio Nell'effettuare la procedura di valutazione di cui all'articolo LAW.PRUM.18 [Valutazione ex ante] e al presente capo, il Consiglio, per mezzo del competente gruppo di lavoro del Consiglio, tiene conto dei risultati delle procedure di valutazione, effettuate nel quadro dell'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/968156 e (UE) 2020/1188 del Consiglio157. Il pertinente gruppo di lavoro del 156 Decisione di esecuzione (UE) 2019/968 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa all’avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA (GU L 156 del 13.6.2019, pag. 8). 1043 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Consiglio deciderà in merito alla necessità di effettuare l'esperienza pilota di cui all'articolo LAW.PRUM.18 [Valutazione ex ante], paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 2, del capo zero del presente allegato e all'articolo 2 del presente capo. Articolo 5 - Relazione al Consiglio Conformemente all'articolo LAW.PRUM.18 [Valutazione ex-ante], viene presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati dei questionari, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota. 157 Decisione di esecuzione (UE) 2020/1188 del Consiglio, del 6 agosto 2020, relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (GU L 265 del 12.8.2020, pag. 1). 1044 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ALLEGATO LAW-2 - CODICE DI PRENOTAZIONE Elementi dei dati del codice di prenotazione (raccolti dai vettori aerei): 1. codice PNR (passenger name record) di identificazione della pratica; 2. data di prenotazione/emissione del biglietto; 3. data o date previste di viaggio; 4. nome o nomi; 5. indirizzo, recapiti telefonici e di posta elettronica del passeggero, delle persone che hanno prenotato il volo per il passeggero, delle persone tramite cui è possibile contattare un passeggero aereo e delle persone che devono essere informate in caso di emergenza; 6. tutte le informazioni di pagamento/fatturazione disponibili (relative esclusivamente ai metodi di pagamento del biglietto aereo e alla relativa fatturazione; sono escluse tutte le altre informazioni che non riguardano direttamente il volo); 7. itinerario completo per specifico PNR; 8. informazioni sui viaggiatori abituali ("Frequent flyer") (il designatore della compagnia aerea o il venditore che gestisce il programma, il numero di viaggiatore abituale, il livello di adesione al programma, la descrizione della categoria e il codice di affiliazione); 9. agenzia/agente di viaggio; 10. status di viaggio del passeggero, inclusi conferme, check-in, precedenti assenze all'imbarco o passeggero senza prenotazione; 11. PNR scissi/divisi; 12. altre informazioni OSI (Other Supplementary Information), SSI (Special Service Information) e SSR (Special Service Request); 13. dati sull'emissione del biglietto, compresi il numero del biglietto, la data di emissione del biglietto, i biglietti di sola andata, i campi ATFQ; 14. informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato; 15. informazioni sul code share (codici comuni); 16. tutte le informazioni relative al bagaglio; 17. i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di passeggeri che viaggiano insieme figurante nel PNR; 1045 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 18. informazioni anticipate sui passeggeri (API) eventualmente raccolte (tipo, numero, paese di rilascio e data di scadenza del documento, cittadinanza, cognome, nome, sesso, data di nascita, compagnia aerea, numero di volo, data di partenza, data di arrivo, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo, ora di partenza e ora di arrivo); 19. cronistoria delle modifiche del PNR di cui ai punti da 1 a 18. 1046 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ALLEGATO LAW-3 - FORME DI CRIMINALITÀ DI COMPETENZA DI EUROPOL — Terrorismo — Criminalità organizzata — Traffico di stupefacenti — Attività di riciclaggio del denaro — Criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive — Organizzazione del traffico di migranti — Tratta di esseri umani — Criminalità connessa al traffico di veicoli rubati — Omicidio volontario e lesioni personali gravi — Traffico illecito di organi e tessuti umani — Rapimento, sequestro e presa di ostaggi — Razzismo e xenofobia — Rapina e furto aggravato — Traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d'antiquariato e opere d'arte — Truffe e frodi — Reati contro gli interessi finanziari dell'Unione — Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario — Racket ed estorsioni — Contraffazione e pirateria di prodotti — Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi — Falsificazione di monete e mezzi di pagamento — Criminalità informatica — Corruzione — Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi 1047 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. — Traffico illecito di specie animali protette — Traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette — Criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi — Traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita — Abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali — Genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra 1048 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ALLEGATO LAW-4 - FORME GRAVI DI CRIMINALITÀ DI COMPETENZA DI EUROJUST — Terrorismo — Criminalità organizzata — Traffico di stupefacenti — Attività di riciclaggio del denaro — Criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive — Organizzazione del traffico di migranti — Tratta di esseri umani — Criminalità connessa al traffico di veicoli rubati — Omicidio volontario e lesioni personali gravi — Traffico illecito di organi e tessuti umani — Rapimento, sequestro e presa di ostaggi — Razzismo e xenofobia — Rapina e furto aggravato — Traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d'antiquariato e opere d'arte — Truffe e frodi — Reati contro gli interessi finanziari dell'Unione — Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario — Racket ed estorsioni — Contraffazione e pirateria di prodotti — Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi — Falsificazione di monete e mezzi di pagamento — Criminalità informatica — Corruzione — Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi 1049 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. — Traffico illecito di specie animali protette — Traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette — Criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi — Traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita — Abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali — Genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra 1050 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ALLEGATO LAW-5 - MANDATO D'ARRESTO Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà158. (a) Informazioni relative all'identità della persona ricercata: Cognome: Nome(i): Cognome da nubile, se del caso: Pseudonimi, se del caso: Sesso: Cittadinanza: Data di nascita: Luogo di nascita: Residenza e/o indirizzo noto: Se noto: lingua o lingue che la persona ricercata comprende: Segni particolari/descrizione della persona ricercata: Fotografia e impronte digitali della persona, ove siano disponibili e possano essere trasmesse, o estremi della persona da contattare per ottenere tali dati o un profilo del DNA (ove tali dati possono essere comunicati, ma non sono stati trasmessi) 158 Il presente mandato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione, se noto, o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato. 1051 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. (b) Decisione sulla quale si basa il mandato: 1. Mandato d'arresto o decisione giudiziaria che abbia la stessa forza: Tipo: 2. Sentenza esecutiva: Numero di riferimento: (c) Indicazioni sulla durata della pena: 1. Durata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà previste per il reato/i reati: 2. Durata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta: Pena residua da scontare: ( d) Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione: 1. ☐ Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione. 2. ☐ No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione. 3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi, se del caso: ☐ 3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; 1052 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. OPPURE ☐ 3.1b. l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; OPPURE ☐ 3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; OPPURE ☐ 3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il … (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e ☐ l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione; OPPURE ☐ l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; OPPURE ☐ 3.4. l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma – l'interessato riceverà personalmente la notifica di tale decisione senza indugio dopo la consegna, e – al momento della notifica della decisione, l'interessato sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e che può condurre alla riforma della decisione originaria, e – l'interessato sarà informato del termine entro cui deve richiedere un 1053 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. nuovo processo o presentare un ricorso in appello, che sarà di … giorni. 4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… (e) Reati: Il presente mandato è emesso per reati un totale di: Descrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento (la data e l'ora), il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata: Natura e qualificazione giuridica del reato/dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili: I. Quanto segue si applica esclusivamente qualora sia lo Stato emittente sia lo Stato di esecuzione abbiano proceduto ad una notifica a norma dell'articolo LAW.SURR 79 [Ambito di applicazione], paragrafo 4, dell'accordo: contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato emittente e puniti in detto Stato con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni: ☐ partecipazione a un'organizzazione criminale ☐ terrorismo quale definito nell'allegato LAW-7 dell'accordo ☐ tratta di esseri umani ☐ sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia ☐ traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope ☐ traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi 1054 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ☐ corruzione, comprese le tangenti ☐ frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari del Regno Unito, di uno Stato membro o dell'Unione ☐ riciclaggio di proventi di reato ☐ falsificazione e contraffazione di monete ☐ criminalità informatica ☐ criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette ☐ favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali ☐ omicidio volontario, lesioni personali gravi ☐ traffico illecito di organi e tessuti umani ☐ rapimento, sequestro e presa di ostaggi ☐ razzismo e xenofobia ☐ rapina organizzata o a mano armata ☐ traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte ☐ truffa ☐ racket ed estorsioni ☐ contraffazione e pirateria di prodotti ☐ falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati ☐ falsificazione di mezzi di pagamento ☐ traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita ☐ traffico illecito di materie nucleari o radioattive ☐ traffico di veicoli rubati ☐ stupro 1055 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ☐ incendio doloso ☐ reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale ☐ dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale ☐ sabotaggio II. Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto I: (f) Altre circostanze pertinenti (facoltativo): (NB: possono essere incluse, in tale sede, eventuali osservazioni relative all'extraterritorialità, all'interruzione dei termini di prescrizione e ad altre conseguenze del reato) (g) Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che possono essere necessari come prova. Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che sono stati acquisiti dalla persona ricercata a seguito del reato: Descrizione e ubicazione dei beni (se noti): 1056 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. (h) Il reato/i reati in base ai quali il mandato è stato emesso sono punibili con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita / hanno comportato l'inflizione di siffatta pena o misura: su richiesta dello Stato di esecuzione, lo Stato emittente fornirà un'assicurazione riguardo al fatto che esso: ☐ effettuerà una revisione della pena comminata, su richiesta o almeno dopo 20 anni, e/oppure ☐ incoraggerà l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato emittente, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite. (i) Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato: Denominazione ufficiale: Nome del rappresentante:1 Funzione (titolo/grado): Numero di riferimento del fascicolo: Indirizzo: Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) 1 Nelle varie versioni linguistiche si farà riferimento al "titolare" dell'autorità giudiziaria. 1057 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. E-mail: Estremi della persona da contattare per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative alla consegna: In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrative di mandati d'arresto: Denominazione dell'autorità centrale: Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome): Indirizzo: Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) E-mail: Firma dell'autorità giudiziaria emittente e/o del suo rappresentante: Nome: Funzione (titolo/grado): Data: Timbro ufficiale (se disponibile): 1058 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ALLEGATO LAW-6 - SCAMBIO DI INFORMAZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE – SPECIFICHE TECNICHE E PROCEDURALI CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Obiettivo L'obiettivo del presente allegato è stabilire le disposizioni procedurali e tecniche necessarie all'applicazione della parte terza, titolo IX [Scambio di informazioni del casellario giudiziale]. Articolo 2 - Rete di comunicazioni 1. Lo scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra, da un lato, uno Stato membro e, dall'altro, il Regno Unito si effettua mediante un'infrastruttura di comunicazione comune per comunicazioni cifrate. 2. L’infrastruttura di comunicazione comune è la rete di comunicazione dei servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA). Eventuali versioni successive di tale rete o eventuali reti sicure alternative garantiscono che l'infrastruttura di comunicazione comune in funzione continui a soddisfare i requisiti di sicurezza adeguati per lo scambio di informazioni del casellario giudiziale. Articolo 3 - Software di interconnessione 1. Gli Stati usano un software di interconnessione standardizzato che permette alle rispettive autorità centrali di collegarsi all'infrastruttura di comunicazione comune per lo scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale con gli altri Stati conformemente alle disposizioni della parte terza, titolo IX [Scambio di informazioni del casellario giudiziale], e del presente allegato. 2. Per gli Stati membri il software di interconnessione è il software di implementazione di riferimento ECRIS o il rispettivo software nazionale di implementazione ECRIS, se necessario adeguato ai fini dello scambio di informazioni con il Regno Unito come previsto dal presente accordo. 3. Il Regno Unito è responsabile dello sviluppo e del funzionamento del suo software di interconnessione. A tal fine, al più tardi prima dell'entrata in vigore del presente accordo, il Regno Unito provvede affinché il suo software nazionale di interconnessione funzioni conformemente ai protocolli e alle specifiche tecniche stabiliti per il software di implementazione di riferimento ECRIS e ad eventuali altri requisiti tecnici definiti da eu-LISA. 4. Il Regno Unito garantisce inoltre l'introduzione nel suo software nazionale di interconnessione dei successivi adattamenti tecnici resi necessari da eventuali modifiche delle specifiche tecniche stabilite per il software di implementazione di riferimento ECRIS, o da modifiche di eventuali altri requisiti tecnici definiti da eu-LISA, senza indebito ritardo. A tal fine l'Unione provvede affinché il Regno Unito sia informato senza indebito ritardo di qualsiasi modifica programmata delle specifiche tecniche o dei requisiti tecnici e riceva tutte le informazioni necessarie per poter adempiere i suoi obblighi in forza del presente allegato. Articolo 4 - Informazioni da trasmettere nelle notifiche, nelle richieste e nelle risposte 1. Le notifiche di cui all'articolo LAW.EXINF.123 [Notifiche] comprendono le seguenti informazioni obbligatorie: (a) informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data di nascita, luogo di nascita composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti); 1059 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. (b) informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva); (c) informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili); e (d) informazioni relative al contenuto della condanna (segnatamente la pena, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena). 2. Le seguenti informazioni facoltative sono trasmesse nelle notifiche se tali informazioni sono state iscritte nel casellario giudiziale (lettere da a) a d)) o sono a disposizione dell'autorità centrale (lettere da e) a h)): (a) nome dei genitori della persona condannata; (b) numero di riferimento della condanna; (c) luogo del reato; (d) interdizioni derivanti dalla condanna; (e) numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata; (f) impronte digitali prese a questa persona; (g) eventuali pseudonimi; (h) immagine del volto. Inoltre possono essere trasmesse altre eventuali informazioni iscritte nel casellario giudiziale relative a condanne. 3. Le richieste di informazioni di cui all'articolo LAW.EXINF.125 [Richieste di informazioni] sono presentate in un formato elettronico standardizzato conforme al modulo di cui al capo 2 [MODULI] del presente allegato, in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto. 4. Le risposte alle richieste di cui all'articolo LAW.EXINF.126 [Risposte alle richieste] sono presentate in un formato elettronico standardizzato conforme al modulo di cui al capo 2 [MODULI] del presente allegato, e corredate di un elenco di condanne, come previsto dal diritto nazionale. Lo Stato richiesto risponde in una delle sue lingue ufficiali o in qualsiasi altra lingua accettata da entrambe le parti. Il Regno Unito, da un lato, e l'Unione a nome di un suo qualsiasi Stato membro, dall'altro, possono notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie le lingue che lo Stato in questione accetta in aggiunta alle sue lingue ufficiali. 5. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie adotta le eventuali modifiche necessarie dei moduli che figurano al capo 2 [MODULI] del presente allegato di cui ai paragrafi 3 e 4. Articolo 5 - Formato di trasmissione delle informazioni 1. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell'articolo LAW.EXINF.123 [Notifiche] e dell'articolo LAW.EXINF.126 [Risposte alle richieste] relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili, gli Stati menzionano il codice corrispondente a ciascuno dei reati menzionati nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui al capo 3 [FORMATO STANDARDIZZATO DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI] del presente allegato. In via eccezionale, qualora il reato non corrisponda ad alcuna sottocategoria, è usato per il 1060 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. reato in questione il codice "categoria aperta" della pertinente o più vicina categoria di reati o, in sua mancanza, un codice "altri reati". 2. Gli Stati possono altresì fornire le informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione del reato e il grado di partecipazione al reato e, se pertinente, la sussistenza di un esonero totale o parziale dalla responsabilità penale o della recidiva. 3. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell'articolo LAW.EXINF.123 [Notifiche] e dell'articolo LAW.EXINF.126 [Risposte alle richieste] relative al contenuto della condanna, segnatamente la pena, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena, gli Stati menzionano il codice corrispondente a ciascuna delle pene e misure menzionate nella trasmissione in base alla tavola delle pene e misure di cui al capo 3 [FORMATO STANDARDIZZATO DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI] del presente allegato. In via eccezionale, qualora la pena o misura non corrisponda ad alcuna sottocategoria, è usato per la pena o misura in questione il codice "categoria aperta" della pertinente o più vicina categoria di pene e misure o, in sua mancanza, un codice "altre pene e misure". 4. Gli Stati forniscono altresì, se pertinenti, le informazioni disponibili riguardanti la natura e/o le condizioni di esecuzione della pena o misura inflitta, secondo quanto previsto dalla tavola dei parametri di cui al capo 3 [FORMATO STANDARDIZZATO DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI] del presente allegato. Il parametro "decisioni non penali" è indicato soltanto nei casi in cui lo Stato di cui la persona interessata ha la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne. 5. Gli Stati forniscono al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie le seguenti informazioni allo scopo, in particolare, di trasmetterle ad altri Stati: (a) elenco dei reati nazionali in ognuna delle categorie della tavola di reati di cui al capo 3 [FORMATO STANDARDIZZATO DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI] del presente allegato. L'elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili. Può altresì comportare una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato; (b) elenco dei tipi di pene, eventuali pene supplementari e misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l’esecuzione della pena secondo il dettato della legge nazionale, in ognuna delle categorie della tavola delle pene e misure di cui al capo 3 [FORMATO STANDARDIZZATO DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI] del presente allegato. Può altresì comportare una breve descrizione della pena o misura specifica. 6. Gli Stati provvedono all'aggiornamento periodico degli elenchi e delle descrizioni di cui al paragrafo 5 e trasmettono le informazioni aggiornate al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. 7. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie adotta le eventuali modifiche necessarie delle tavole che figurano al capo 3 [FORMATO STANDARDIZZATO DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI] del presente allegato di cui ai paragrafi 1 e 4. Articolo 6 - Continuità della trasmissione Qualora la modalità elettronica di trasmissione delle informazioni fosse temporaneamente non disponibile, gli Stati trasmettono le informazioni con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato richiesto di accertare l'autenticità dell'informazione per l'intero periodo dell'indisponibilità. 1061 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Articolo 7 - Statistiche e relazioni 1. Lo scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale conformemente alla parte terza, titolo IX [Scambio di informazioni del casellario giudiziale], è valutato periodicamente. La valutazione si basa sulle statistiche e sulle relazioni dei rispettivi Stati. 2. Ogni Stato elabora statistiche sullo scambio generato dal software di interconnessione e le trasmette ogni mese al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie e ad eu-LISA. Ogni Stato trasmette inoltre al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie e ad eu-LISA le statistiche sul numero di cittadini di altri Stati condannati sul suo territorio e sul numero di tali condanne. Articolo 8 - Specifiche tecniche Gli Stati osservano specifiche tecniche comuni sullo scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale come disposto da eu-LISA nell'applicazione del presente accordo e, se del caso, adeguano i loro sistemi senza indebito ritardo. CAPO 2 - MODULI Richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale (a) Informazioni relative allo Stato richiedente: Stato: Autorità centrale(i): Persona di contatto: Telefono (con prefisso): Telefax (con prefisso): Indirizzo di posta elettronica: Recapito postale: Numero di riferimento del fascicolo, se noto: (b) Informazioni relative all'identità della persona oggetto della richiesta (1): Nome completo (nomi e tutti i cognomi): Nomi precedenti: Eventuali pseudonimi: Sesso: M ☐ F ☐ Cittadinanza: Data di nascita (in cifre: gg/mm/aaaa): Luogo di nascita (città e Stato): Nome del padre: Nome della madre: 1062 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Residenza o domicilio conosciuto: Numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona: Impronte digitali: Immagine del volto: Altri dati identificativi, se disponibili: (c) Scopo della richiesta: Contrassegnare la casella che interessa (1) ☐ procedimento penale (indicare l'autorità presso la quale è pendente il procedimento e, se disponibile, il numero di riferimento della causa) … … (2) ☐ richiesta al di fuori di un procedimento penale (indicare l'autorità presso la quale è pendente il procedimento e, se disponibile, il numero di riferimento della causa, contrassegnando la casella che interessa): (i) ☐ proveniente da un'autorità giudiziaria … … (ii) ☐ proveniente da un'autorità amministrativa competente … … (iii) ☐ proveniente dall'interessato per ottenere informazioni sul proprio casellario giudiziale … … Scopo per il quale sono richieste le informazioni: Autorità richiedente: ☐ l'interessato non ha dato il proprio assenso alla divulgazione delle informazioni (se è stato chiesto l'assenso dell'interessato conformemente alla legislazione dello Stato richiedente). Persona di contatto, qualora siano necessarie informazioni complementari: Nome: Telefono: Indirizzo di posta elettronica: Altre informazioni (ad esempio, urgenza della richiesta): Risposta alla richiesta Informazioni relative alla persona interessata Contrassegnare la casella che interessa L'autorità sottoscritta conferma che: 1063 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ☐ nel casellario giudiziale della persona interessata non figurano informazioni su condanne ☐ nel casellario giudiziale della persona interessata figurano informazioni su condanne; se ne acclude un elenco ☐ nel casellario giudiziale della persona interessata figurano altre informazioni; se ne acclude un elenco (facoltativo) ☐ nel casellario giudiziale della persona interessata figurano informazioni su condanne riguardo alle quali, tuttavia, lo Stato di condanna ha comunicato che non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente a … (indicare lo Stato di condanna) ☐ conformemente al diritto interno dello Stato richiesto, non è possibile trattare richieste presentate per fini diversi da un procedimento penale. Persona di contatto, qualora siano necessarie informazioni complementari: Nome: Telefono: Indirizzo di posta elettronica: Altre informazioni (restrizioni all'uso dei dati previste per le richieste che esulano dal contesto dei procedimenti penali): Indicare il numero di pagine allegate al modulo di risposta: Fatto a addì Firma e timbro ufficiale (se del caso): Nome e qualifica/organizzazione: Se del caso, accludere un elenco delle condanne e rispedire il tutto allo Stato richiedente. Non è necessario tradurre il modulo né l'elenco delle condanne nella lingua dello Stato richiedente. (1) Per facilitare l'identificazione della persona occorre fornire il maggior numero di dati possibile. 1064 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. CAPO 3 – FORMATO STANDARDIZZATO DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI Tavola comune delle categorie di reato, con una tavola dei parametri, di cui al capo 1, articolo 5 [Formato di trasmissione delle informazioni], paragrafi 1 e 2 Codice Categorie e sottocategorie di reato 0100 00 Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale categoria internazionale aperta 0101 00 Genocidio 0102 00 Crimini contro l’umanità 0103 00 Crimini di guerra 0200 00 Partecipazione a un'organizzazione criminale categoria aperta 0201 00 Direzione di un’organizzazione criminale 0202 00 Partecipazione intenzionale alle attività criminali di un'organizzazione criminale 0203 00 Partecipazione intenzionale alle attività non criminali di un’organizzazione criminale 0300 00 Terrorismo categoria aperta 0301 00 Direzione di un gruppo terroristico 0302 00 Partecipazione intenzionale alle attività di un gruppo terroristico 0303 00 Finanziamento del terrorismo 0304 00 Pubblica istigazione a commettere un reato terroristico 0305 00 Reclutamento o addestramento a fini terroristici 1065 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 0400 00 Tratta di esseri umani categoria aperta 0401 00 Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro o di servizi 0402 00 Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale 0403 00 Tratta di esseri umani finalizzata al prelievo di organi o tessuti umani 0404 00 Tratta di esseri umani a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù 0405 00 Tratta di minori a fini di sfruttamento del lavoro o di servizi 0406 00 Tratta di minori a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale 0407 00 Tratta di minori finalizzata al prelievo di organi o tessuti umani 0408 00 Tratta di minori a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù 0500 00 Traffico illecito (1) e altri reati in materia di armi, armi da fuoco, loro parti e categoria componenti, munizioni ed esplosivi aperta 0501 00 Fabbricazione illecita di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi 0502 00 Traffico illecito di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi a livello nazionale (2) 0503 00 Importazione o esportazione illecita di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi 0504 00 Detenzione o uso non autorizzati di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi 1066 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 0600 00 Reati contro l'ambiente categoria aperta 0601 00 Danneggiamento o distruzione di specie animali o vegetali protette 0602 00 Scarico illecito di sostanze inquinanti o di radiazioni ionizzanti nell'atmosfera, nel terreno o nell'acqua 0603 00 Reati in materia di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi 0604 00 Reati relativi al traffico (1) illecito di specie animali e vegetali protette o di parti di esse 0605 00 Reati colposi contro l'ambiente 0700 00 Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute categoria pubblica aperta 0701 00 Reati relativi al traffico (3) illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all’uso personale 0702 00 Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale 0703 00 Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 0704 00 Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale 0800 00 Reati contro la persona categoria aperta 0801 00 Omicidio doloso 0802 00 Omicidio doloso aggravato (4) 0803 00 Omicidio colposo 0804 00 Omicidio doloso di neonato da parte della madre 1067 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 0805 00 Interruzione illegale della gravidanza 0806 00 Eutanasia illegale 0807 00 Reati connessi al suicidio 0808 00 Morte come conseguenza di atti di violenza 0809 00 Lesione personale grave o gravissima 0810 00 Lesione personale colposa grave o gravissima 0811 00 Lesione personale lieve 0812 00 Lesione personale lieve colposa 0813 00 Esposizione al pericolo di morte o di lesioni personali gravi 0814 00 Tortura 0815 00 Omissione di soccorso 0816 00 Reati relativi al prelievo di organi o tessuti senza autorizzazione o consenso 0817 00 Reati relativi al traffico illecito (3) di organi e tessuti umani 0818 00 Violenza o minacce domestiche 0900 00 Reati contro la libertà personale, la dignità e altri interessi privati, compresi il categoria razzismo e la xenofobia aperta 0901 00 Sequestro, sequestro a scopo di estorsione, privazione illegale della libertà 0902 00 Arresto illegale o privazione illegale della libertà da parte di un’autorità pubblica 0903 00 Cattura di ostaggi 0904 00 Dirottamento di aereo o nave 1068 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 0905 00 Ingiuria, calunnia, diffamazione, oltraggio 0906 00 Minaccia 0907 00 Coazione, pressione, stalking, molestia o aggressione di carattere psicologico o emotivo 0908 00 Estorsione 0909 00 Estorsione aggravata 0910 00 Violazione di proprietà privata 0911 00 Invasione della sfera privata diversa dalla violazione di proprietà privata 0912 00 Reati contro la tutela dei dati personali 0913 00 Intercettazione illecita di dati o comunicazioni 0914 00 Discriminazione fondata sul sesso, la razza, l'orientamento sessuale, la religione o l'origine etnica 0915 00 Pubblica istigazione alla discriminazione razziale 0916 00 Pubblica istigazione all’odio razziale 0917 00 Ricatto 1000 00 Reati sessuali categoria aperta 1001 00 Stupro 1002 00 Stupro aggravato (5) diverso dallo stupro di minore 1003 00 Atti di libidine violenti 1004 00 Lenocinio 1005 00 Atti osceni 1069 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 1006 00 Molestie sessuali 1007 00 Adescamento finalizzato alla prostituzione 1008 00 Sfruttamento sessuale di minori 1009 00 Reati connessi alla pedopornografia o ad immagini indecenti di minori 1010 00 Stupro di minore 1011 00 Atti di libidine violenti in danno di minore 1100 00 Reati contro il diritto di famiglia categoria aperta 1101 00 Relazioni sessuali illecite tra membri stretti della famiglia 1102 00 Poligamia 1103 00 Violazione degli obblighi alimentari 1104 00 Abbandono di minore o incapace 1105 00 Mancata osservanza dell’ordine di presentare un minore o sottrazione di minore 1200 00 Reati contro lo Stato, l’ordine pubblico, l’amministrazione della giustizia o i pubblici categoria ufficiali aperta 1201 00 Spionaggio 1202 00 Alto tradimento 1203 00 Reati elettorali e in materia di referendum 1204 00 Attentato alla vita o alla salute del capo dello Stato 1205 00 Vilipendio allo Stato, alla nazione o ai simboli dello Stato 1206 00 Ingiuria o resistenza a un pubblico ufficiale 1070 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 1207 00 Estorsione, coazione o pressione nei confronti di un pubblico ufficiale 1208 00 Aggressione o minacce nei confronti di un pubblico ufficiale 1209 00 Reati contro l’ordine pubblico, violazione della quiete pubblica 1210 00 Violenza in occasione di manifestazioni sportive 1211 00 Furto di documenti pubblici o amministrativi 1212 00 Ostruzione o intralcio alla giustizia, falsa affermazione in un procedimento penale o giudiziario, falsa testimonianza 1213 00 Usurpazione di identità o di funzioni pubbliche 1214 00 Evasione 1300 00 Reati contro il patrimonio pubblico o gli interessi pubblici categoria aperta 1301 00 Frode in materia di prestazioni pubbliche, sociali o familiari 1302 00 Frode in materia di sussidi e prestazioni europei 1303 00 Reati connessi al gioco d’azzardo illegale 1304 00 Turbativa di appalti pubblici 1305 00 Corruzione attiva o passiva di un funzionario pubblico, di una persona che esercita una funzione pubblica o della pubblica autorità 1306 00 Peculato, appropriazione indebita o altra forma di distrazione di beni da parte di un pubblico ufficiale 1307 00 Abuso di ufficio da parte di un pubblico ufficiale 1071 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 1400 00 Reati fiscali e doganali categoria aperta 1401 00 Reati fiscali 1402 00 Reati doganali 1500 00 Reati economici e legati al commercio categoria aperta 1501 00 Bancarotta o insolvenza fraudolenta 1502 00 Violazione della normativa contabile, peculato, dissimulazione dell’attivo o aumento illecito del passivo di una società 1503 00 Violazione delle regole della concorrenza 1504 00 Riciclaggio di proventi di reato 1505 00 Corruzione attiva o passiva nel settore privato 1506 00 Rivelazione di un segreto o violazione dell’obbligo di segretezza 1507 00 «Abuso di informazioni privilegiate» 1600 00 Reati contro il patrimonio o di danneggiamento di beni categoria aperta 1601 00 Appropriazione illecita 1602 00 Appropriazione o diversione illecita di energia 1603 00 Frode e truffa 1604 00 Traffico di merci rubate 1605 00 Traffico illecito (6) di beni culturali, comprese le antichità e le opere d’arte 1072 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 1606 00 Danneggiamento o distruzione dolosi di beni 1607 00 Danneggiamento o distruzione colposi di beni 1608 00 Sabotaggio 1609 00 Reati contro la proprietà industriale o intellettuale 1610 00 Incendio doloso 1611 00 Incendio doloso causa di morte o lesioni personali 1612 00 Incendio boschivo doloso 1700 00 Reati di furto categoria aperta 1701 00 Furto 1702 00 Furto in seguito a violazione di proprietà privata 1703 00 Furto con uso di violenza o di armi o con la minaccia di usare la violenza o armi contro una persona 1704 00 Forme di furto aggravato senza uso di violenza o di armi o minaccia di usare la violenza o armi contro una persona 1800 00 Reati contro i sistemi informatici e altri reati informatici categoria aperta 1801 00 Accesso illegale a un sistema informatico 1802 00 Attentato all’integrità di un sistema 1803 00 Attentato all’integrità dei dati 1804 00 Fabbricazione, detenzione, divulgazione o traffico di apparecchiature o dati informatici al fine di permettere la commissione di reati informatici 1073 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 1900 00 Falsificazione di mezzi di pagamento categoria aperta 1901 00 Contraffazione o falsificazione di monete 1902 00 Falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti 1903 00 Contraffazione o falsificazione di documenti aventi pubblica fede 1904 00 Messa in circolazione/uso di monete, di mezzi di pagamento diversi dai contanti o di documenti aventi pubblica fede contraffatti o falsificati 1905 00 Detenzione di strumenti per la contraffazione o la falsificazione di monete o di documenti aventi pubblica fede 2000 00 Falsificazione di documenti categoria aperta 2001 00 Falsificazione di documento pubblico o amministrativo da parte di un privato 2002 00 Falsificazione di documento da parte di un funzionario pubblico o un’autorità pubblica 2003 00 Cessione o acquisto di un documento pubblico o amministrativo falsificato; cessione o acquisto di un documento falsificato da parte di un funzionario pubblico o un’autorità pubblica 2004 00 Uso di documenti pubblici o amministrativi falsificati 2005 00 Detenzione di strumenti per la falsificazione di documenti pubblici o amministrativi 2006 00 Falsificazione di documenti privati da parte di un privato 2100 00 Violazione delle norme sulla circolazione stradale categoria aperta 2101 00 Guida pericolosa 2102 00 Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti 1074 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 2103 00 Guida senza patente o a seguito di ritiro della patente 2104 00 Fuga in incidente stradale 2105 00 Rifiuto di sottoporsi a controllo stradale 2106 00 Reati relativi al trasporto su strada 2200 00 Reati contro il diritto del lavoro categoria aperta 2201 00 Lavoro irregolare 2202 00 Reati relativi alla retribuzione, compresi i contributi sociali 2203 00 Reati relativi alle condizioni di lavoro, all’igiene e alla sicurezza del luogo di lavoro 2204 00 Reati relativi all’accesso o all’esercizio di una professione 2205 00 Reati relativi al tempo di lavoro e di riposo 2300 00 Violazioni della legislazione sull’immigrazione categoria aperta 2301 00 Ingresso e soggiorno irregolari 2302 00 Favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno irregolari 2400 00 Violazioni degli obblighi militari categoria aperta 2500 00 Reati connessi alle sostanze ormonali e altri fattori di crescita categoria aperta 2501 00 Importazione, esportazione o cessione illecite di sostanze ormonali e altri fattori di crescita 1075 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 2600 00 Reati relativi ai materiali nucleari o altre sostanze radioattive pericolose categoria aperta 2601 00 Importazione, esportazione, cessione o acquisto illeciti di materiali nucleari o radioattivi 2700 00 Altri reati categoria aperta 2701 00 Altri reati dolosi 2702 00 Altri reati colposi (1) Salvo diversa indicazione nella presente categoria, s’intende per «traffico» l’importazione, l’esportazione, l’acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento. (2) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l’acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento. (3) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l’importazione, l’esportazione, l’acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento. (4) Per esempio, circostanze particolarmente gravi. (5) Per esempio, compiuto con particolare crudeltà. (6) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l’importazione, l’esportazione, l’acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento. Parametri Livello di realizzazione: Reato consumato C Reato tentato o preparato A Elemento non trasmesso Ø Grado di partecipazione: Autore M Concorrente o istigatore/organizzatore, cospiratore H Elemento non trasmesso Ø 1076 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Esonero dalla responsabilità penale: Infermità mentale o imputabilità diminuita S Recidiva R Tavola comune delle categorie delle pene e delle misure, con una tavola dei parametri, di cui al capo 1, articolo 5 [Formato di trasmissione delle informazioni], paragrafi 3 e 4 Codice Categorie e sottocategorie delle pene e delle misure 1000 Privative della libertà personale categoria aperta 1001 Reclusione 1002 Ergastolo 2000 Restrittive della libertà personale categoria aperta 2001 Divieto di frequentare determinati luoghi 2002 Limitazione del diritto di espatrio 2003 Divieto di dimorare in determinati luoghi 2004 Divieto di partecipare a manifestazioni di massa 2005 Divieto di avere contatti con determinate persone con qualsiasi mezzo 2006 Assoggettamento a sorveglianza elettronica (1) 2007 Obbligo di presentarsi in determinati orari presso una determinata autorità 2008 Obbligo di dimora/di residenza 2009 Obbligo di presenza nel luogo di residenza in determinati orari 2010 Obbligo di osservanza delle misure di sospensione condizionale disposte dal giudice, 1077 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. compreso l’obbligo di restare sotto sorveglianza 3000 Divieto di esercitare determinati diritti o capacità categoria aperta 3001 Destituzione da un incarico 3002 Interdizione perpetua/temporanea dai pubblici uffici 3003 Perdita/sospensione del diritto di elettorato o di eleggibilità 3004 Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 3005 Perdita del diritto a sussidi pubblici 3006 Revoca della patente di guida (2) 3007 Sospensione della patente di guida 3008 Divieto di condurre determinati veicoli 3009 Perdita/sospensione della potestà genitoriale 3010 Perdita/sospensione del diritto di partecipare in qualità di perito o giurato o di testimoniare sotto giuramento in un procedimento giudiziario 3011 Interdizione/sospensione dall’ufficio di tutore (3) 3012 Perdita/sospensione del diritto di ricevere decorazioni o titoli 3013 Interdizione dall’esercizio di un’attività professionale, commerciale o sociale 3014 Divieto di lavorare o svolgere attività a contatto con minori 3015 Obbligo di chiudere un esercizio 3016 Divieto di detenere o portare armi 3017 Revoca della licenza di caccia/pesca 1078 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 3018 Divieto di emettere assegni o di usare carte di pagamento/credito 3019 Divieto di detenere animali 3020 Divieto di detenere o usare determinati articoli diversi dalle armi 3021 Divieto di praticare determinati giochi/sport 4000 Interdizione o espulsione dal territorio categoria aperta 4001 Interdizione dal territorio nazionale 4002 Espulsione dal territorio nazionale 5000 Obblighi personali categoria aperta 5001 Obbligo di sottoporsi a trattamento medico o altre forme di terapia 5002 Obbligo di partecipare a programmi socio-educativi 5003 Assegnazione alle cure/al controllo della famiglia 5004 Misure educative 5005 Messa alla prova 5006 Obbligo di attività formative/lavorative 5007 Obbligo di comunicare informazioni specifiche all’autorità giudiziaria 5008 Obbligo di pubblicazione della sentenza di condanna 5009 Obbligo di riparare il pregiudizio causato dal reato 1079 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 6000 Misure patrimoniali categoria aperta 6001 Confisca 6002 Demolizione 6003 Ripristino 7000 Ricovero in istituto categoria aperta 7001 Ricovero in un istituto psichiatrico 7002 Ricovero in un centro di disintossicazione 7003 Collocamento in una struttura educativa 8000 Pene pecuniarie categoria aperta 8001 Multa/ammenda 8002 Multa/ammenda giornaliera (4) 8003 Devoluzione dei proventi della multa/ammenda a beneficiari specifici (5) 9000 Lavoro sostitutivo categoria aperta 9001 Lavoro o servizio di pubblica utilità 9002 Lavoro o servizio di pubblica utilità accompagnato da altre misure restrittive 1080 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 10000 Pene militari categoria aperta 10001 Rimozione (6) 10002 Degradazione 10003 Reclusione militare 11000 Esenzione dalla pena/rinvio dell’esecuzione della pena/sanzione/diffida categoria aperta 12000 Altre pene e misure categoria aperta Parametri (da specificare, se applicabile) ø Pena m Misura a Sospensione della pena/misura b Sospensione parziale della pena/misura c Sospensione della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza d Sospensione parziale della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza e Conversione della pena/misura f Pena/misura alternativa inflitta a titolo di pena principale g Pena/misura alternativa inflitta inizialmente in caso di inosservanza della pena principale h Revoca della sospensione della pena/misura 1081 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. i Determinazione ulteriore di una pena complessiva j Interruzione dell'esecuzione/rinvio della pena/misura (7) k Indulto l Indulto della pena sospesa n Cessazione della pena o Grazia p Amnistia q Liberazione condizionale (liberazione di una persona prima del termine della pena a determinate condizioni) r Riabilitazione (con o senza cancellazione della condanna dal casellario giudiziale) s Pene e misure per i minori t Decisioni non penali (8) (1) Fisso o mobile. (2) Con obbligo di presentare una nuova domanda per ottenere una nuova patente. (3) Titolare della tutela per la protezione di incapaci o minori. (4) Pena pecuniaria espressa in giorni. (5) Esempio: istituti, associazioni, fondazioni o vittime. (6) Perdita del grado. (7) Non permette di evitare l’esecuzione della sanzione. (8) Questo parametro sarà indicato soltanto se tali informazioni sono fornite in risposta a una richiesta ricevuta dallo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza. 1082 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ALLEGATO LAW-7 - DEFINIZIONE DI TERRORISMO 1. Ambito di applicazione Ai fini della parte terza, titolo IX [Scambio di informazioni del casellario giudiziale], dell'articolo LAW.SURR.79 [Ambito di applicazione], paragrafo 3, lettera b), dell'articolo LAW.SURR.79 [Ambito di applicazione], paragrafo 4, dell'articolo LAW.SURR.82 [Eccezione relativa ai reati politici], paragrafo 2, lettera c), dell'articolo LAW.CONFISC.15 [Motivi di rifiuto], paragrafo 2, lettera a), dell'ALLEGATO LAW-5 [Mandato d'arresto] e dell'ALLEGATO LAW-8 [Congelamento e confisca], per “terrorismo” si intendono i reati di cui ai paragrafi da 3 a 14 del presente allegato. 2. Definizione di gruppo terroristico e associazione strutturata 2.1. Per "gruppo terroristico" si intende un'associazione strutturata di più di due persone, stabile nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati di terrorismo. 2.2. Per "associazione strutturata" si intende un'associazione che non si è costituita casualmente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata. 3. Reati di terrorismo 3.1. I seguenti atti intenzionali, definiti reati in base al diritto nazionale, che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi con uno degli scopi elencati al paragrafo 3.2: (a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; (b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona; (c) sequestro di persona o cattura di ostaggi; (d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private, che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli; (e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci; (f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari; (g) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane; 1083 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. (h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane; (i) l’atto di ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l’immissione di dati informatici, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l’alterazione o la soppressione di tali dati o rendendo tali dati inaccessibili, compiuto intenzionalmente e senza diritto, qualora: i. un numero significativo di sistemi di informazione sia stato colpito avvalendosi di uno strumento desinato o modificato principalmente a tal fine; ii. il reato causi danni gravi; iii. il reato sia commesso ai danni di un sistema di informazione di un'infrastruttura critica; (j) l'atto di cancellare, danneggiare, deteriorare, alterare o sopprimere dati informatici in un sistema di informazione, o di rendere tali dati inaccessibili, compiuto intenzionalmente e senza diritto, qualora il reato sia commesso ai danni di un sistema di informazione di un'infrastruttura critica; (k) minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a j). 3.2. Gli scopi di cui al paragrafo 3.1 sono: (a) intimidire gravemente la popolazione; (b) costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; (c) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale. 4. Reati riconducibili a un gruppo terroristico I seguenti atti intenzionali: (a) direzione di un gruppo terroristico; (b) partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico. 1084 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 5. Pubblica istigazione a commettere un reato terroristico Se compiuta intenzionalmente, la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio, con qualsiasi mezzo, sia online che offline, con l’intento di istigare alla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j), se tale comportamento, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l’apologia di atti terroristici, promuova il compimento di reati di terrorismo, creando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi. 6. Reclutamento a fini terroristici Se compiuto intenzionalmente, l'atto di sollecitare un'altra persona a commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j), o al paragrafo 4. 7. Fornitura di addestramento a fini terroristici Se compiuto intenzionalmente, l'atto di impartire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altri tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j), nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate ad essere utilizzate a tale scopo. 8. Ricezione di addestramento a fini terroristici Se compiuto intenzionalmente, l'atto di ricevere istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altri tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j). 9. Viaggi a fini terroristici 9.1. Se compiuto intenzionalmente, l’atto di recarsi in un paese diverso dallo Stato di provenienza al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui a paragrafo 3, o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo di cui al paragrafo 4, o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui ai paragrafi 7 e 8. 9.2. Inoltre le seguenti condotte, se compiute intenzionalmente: (a) l’atto di recarsi nello Stato di destinazione al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui a paragrafo 3, o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo di cui al paragrafo 4, o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui ai paragrafi 7 e 8; o (b) gli atti preparatori intrapresi da una persona che entri nello Stato di destinazione con l’intento di commettere o di contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui al paragrafo 3.1. 1085 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 10. Organizzazione o agevolazione di viaggi a fini terroristici Se compiuti intenzionalmente, tutti gli atti connessi all'organizzazione o all'agevolazione del viaggio di una persona a fini terroristici, come definito al paragrafo 9.1 e al paragrafo 9.2, lettera a), nella consapevolezza che l'assistenza è prestata a tal fine. 11. Finanziamento del terrorismo 11.1. Se compiuta intenzionalmente, la fornitura o la raccolta di capitali, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno dei reati di cui ai paragrafi da 3 a 10. 11.2. Qualora il finanziamento del terrorismo di cui al paragrafo 11.1 riguardi uno dei reati di cui ai paragrafi 3, 4 e 9, non è necessario che i capitali siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati, né occorre che l'autore sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati. 12. Altri reati connessi ad attività terroristiche I seguenti atti intenzionali: (a) furto aggravato allo scopo di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 3; (b) estorsione commessa allo scopo di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 3; (c) produzione o utilizzo di falsi documenti amministrativi allo scopo di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j), al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 9. 13. Connessione con reati di terrorismo Affinché un reato di cui ai paragrafi da 4 a 12 sia considerato terrorismo ai sensi del paragrafo 1, non è necessario che un atto terroristico sia stato effettivamente commesso né è necessario, nei casi dei reati di cui ai paragrafi da 5 a 10 e al paragrafo 12, stabilire un collegamento con un altro reato specifico elencato nel presente allegato. 14. Concorso, istigazione e tentativo I seguenti atti: (a) il concorso in uno dei reati di cui ai paragrafi da 3 a 8, 11 e 12; (b) l'istigazione a compiere uno dei reati di cui ai paragrafi da 3 a 12; e (c) il tentativo di commettere uno dei reati di cui ai paragrafi 3, 6, 7, al paragrafo 9.1, al paragrafo 9.2, lettera a), e ai paragrafi 11 e 12, esclusi la detenzione di cui al paragrafo 3.1, lettera f), e il reato di cui al paragrafo 3.1, lettera k). 1086 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ALLEGATO LAW-8 - CONGELAMENTO E CONFISCA Modulo di richiesta di congelamento / provvedimenti provvisori SEZIONE A - Stato richiedente: ................................................................................................................................... Stato richiesto: .................................................................................................................................... SEZIONE B - Urgenza Motivi di urgenza e/o data di esecuzione richiesta: I termini per l'esecuzione della richiesta di congelamento sono stabiliti all'articolo LAW.CONFISC.8 [Obbligo di adottare provvedimenti provvisori] dell'accordo. Se tuttavia è necessario fissare termini più brevi o specifici, si prega di indicare la data e spiegarne i motivi: SEZIONE C - Persone interessate Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della o delle persone 1) fisiche o 2) giuridiche interessate dalla richiesta di congelamento o i cui beni sono oggetto della richiesta di congelamento (qualora si tratti di più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse): 1. Persona fisica: Cognome: Nome/i: Eventuali altri nomi pertinenti: Eventuali pseudonimi: Sesso: Cittadinanza: Numero di identità o di sicurezza sociale: Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità, passaporto), se disponibili: Data di nascita: Luogo di nascita: Residenza e/o domicilio conosciuto; se l'indirizzo è sconosciuto, ultimo indirizzo noto: Lingua/e che l'interessato comprende: 1087 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Indicare se l'interessato è il soggetto contro il quale è diretta la richiesta di congelamento o il soggetto i cui beni sono oggetto della richiesta di congelamento: 2. Persona giuridica: Nome: Forma giuridica: Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso: Sede statutaria: Numero di registrazione: Indirizzo della persona giuridica: Nome del rappresentante della persona giuridica: Indicare se la persona giuridica è il soggetto contro il quale è diretta la richiesta di congelamento o il soggetto i cui beni sono oggetto della richiesta di congelamento: Precisare il luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento di congelamento, se diverso dall'indirizzo indicato sopra: 3. Terzi: (i) Soggetti terzi i cui diritti in relazione ai beni oggetto della richiesta di congelamento sono direttamente pregiudicati dalla richiesta (identità e motivi), se del caso: (ii) Se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, allegare documenti che comprovino tale circostanza. 4. Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione della richiesta di congelamento: SEZIONE D - Beni interessati Fornire tutte le informazioni disponibili riguardo ai beni oggetto della richiesta di congelamento. Fornire dettagli su ogni bene e sui beni specifici, se del caso: 1. Se si tratta di un importo di denaro: (i) Motivi per ritenere che il soggetto disponga di beni/reddito nello Stato richiesto: (ii) Descrizione e ubicazione dei beni/della fonte di reddito del soggetto (iii) Ubicazione esatta dei beni/della fonte di reddito del soggetto (iv) Coordinate bancarie del soggetto (se note): 1088 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 2. Se la richiesta di congelamento concerne uno o più beni specifici (o un bene di valore equivalente): (i) Motivi per ritenere che il bene o i beni specifici siano ubicati nello Stato richiesto: (ii) Descrizione e ubicazione del bene o dei beni specifici (iii) Altre informazioni pertinenti 3. Importo totale di cui si chiede il congelamento o l'esecuzione nello Stato richiesto in cifre e lettere (indicare la valuta): SEZIONE E - Motivi della richiesta o dell'emissione del provvedimento di congelamento (se del caso) Sintesi dei fatti: 1. Indicare i motivi della richiesta di congelamento o dell'emissione del provvedimento, compresa una sintesi dei fatti e dei motivi del congelamento, una descrizione dei reati contestati, oggetto d'indagine o di procedimenti, l'indicazione della fase in cui si trovano le indagini o i procedimenti, i motivi di eventuali fattori di rischio e altre informazioni pertinenti. 2. Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati connessi alla richiesta di congelamento o all'emissione del provvedimento e disposizione/i di legge applicabile/i. 1089 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 3. Quanto segue si applica soltanto qualora sia lo Stato richiedente che lo Stato richiesto abbiano effettuato una notifica ai sensi dell'articolo LAW.CONFISC.15 [Motivi di rifiuto], paragrafo 2, dell'accordo: se applicabile, contrassegnare uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente, punibili nello Stato richiedente con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni. Se la richiesta o il provvedimento di congelamento è connesso a più reati, indicare i relativi numeri (corrispondenti ai reati di cui ai precedenti punti 1 e 2) nell'elenco di reati di cui sotto:  partecipazione a un'organizzazione criminale  terrorismo quale definito nell'allegato LAW-7 [Definizione di terrorismo]  tratta di esseri umani  sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia  traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope  traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi  corruzione  frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari del Regno Unito, di uno Stato membro o dell'Unione  riciclaggio di proventi di reato  falsificazione e contraffazione di monete  criminalità informatica  criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette  favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali  omicidio volontario  lesioni personali gravi  traffico illecito di organi e tessuti umani  rapimento, sequestro e presa di ostaggi  razzismo e xenofobia  rapina organizzata o a mano armata  traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte  truffa  racket ed estorsioni  contraffazione e pirateria di prodotti  falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati  falsificazione di mezzi di pagamento  traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita  traffico illecito di materie nucleari e radioattive  traffico di veicoli rubati  stupro  incendio doloso  reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale  dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale  sabotaggio 4. Altre informazioni pertinenti (p.e. rapporto tra beni e reato): 1090 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. SEZIONE F - Riservatezza  Necessità di mantenere la riservatezza delle informazioni contenute nella richiesta dopo l'esecuzione:  Necessità di formalità specifiche al momento dell'esecuzione: SEZIONE G - Richieste rivolte a più Stati In caso di trasmissione di una richiesta di congelamento a più di uno Stato, fornire le seguenti informazioni: 1. Una richiesta di congelamento è stata trasmessa al/ai seguente/i altro/i Stato/i (Stato e autorità): 2. Indicare i motivi della trasmissione della richiesta di congelamento a più Stati: 3. Valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato richiesto: 4. Indicare eventuali esigenze specifiche: SEZIONE H - Rapporto con richieste o provvedimenti di congelamento precedenti Se del caso, fornire informazioni utili a individuare richieste di congelamento precedenti o connesse: 1. Data della richiesta o dell'emissione e trasmissione del provvedimento: 2. Autorità alla quale è stato trasmesso il provvedimento/è stata trasmessa la richiesta: 3. Riferimento assegnato dalle autorità di emissione e di esecuzione: SEZIONE I - Confisca La richiesta di congelamento è accompagnata da un provvedimento di confisca emesso nello Stato richiedente (numero di riferimento del provvedimento di confisca):  Sì, numero di riferimento:  No 1091 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. I beni devono rimanere congelati nello Stato richiesto in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca (data prevista per la presentazione del provvedimento di confisca, se possibile): SEZIONE J - Mezzi di impugnazione (se applicabile) Indicare se è possibile ricorrere a mezzi di impugnazione nello Stato richiedente contro una richiesta/un provvedimento di congelamento e, in caso affermativo, fornire ulteriori dettagli (descrizione del mezzo di impugnazione, comprese le necessarie misure da intraprendere e i termini): SEZIONE K - Autorità di emissione Se la presente richiesta di congelamento è basata su un provvedimento di congelamento nello Stato richiedente, fornire le seguenti informazioni: 1. Tipo di autorità di emissione:  organo giurisdizionale, pubblico ministero  altra autorità competente designata dallo Stato richiedente 2. Dati di contatto: Denominazione ufficiale dell’autorità di emissione: Nome del rappresentante: Funzione (titolo/grado): Numero di fascicolo: Indirizzo: 1092 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) E-mail: Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione: Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel modulo di richiesta di congelamento/provvedimenti provvisori: Cognome: Funzione (titolo/grado): Data: Timbro ufficiale (se disponibile): SEZIONE L - Autorità di convalida Indicare il tipo di autorità che ha convalidato il modulo di richiesta di congelamento/provvedimenti provvisori, se del caso:  organo giurisdizionale, pubblico ministero  altra autorità competente designata dallo Stato richiedente Denominazione ufficiale dell’autorità di convalida: Nome del rappresentante: Funzione (titolo/grado): Numero di fascicolo: Indirizzo: 1093 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) E-mail: Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità competente: SEZIONE M - Autorità centrale Indicare l'autorità centrale responsabile della trasmissione e della ricezione amministrativa delle richieste di congelamento nello Stato richiedente: Denominazione ufficiale dell’autorità centrale: Nome del rappresentante: Funzione (titolo/grado): Numero di fascicolo: Indirizzo: Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) E-mail: Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità competente: SEZIONE N - Ulteriori informazioni 1. Indicare se il punto di contatto principale nello Stato richiedente debba essere:  l'autorità di emissione  l'autorità competente  l'autorità centrale 2. Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo alla presente richiesta di congelamento: Nome/Titolo/Organizzazione: Indirizzo: Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono: 1094 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. SEZIONE O - Allegati Se nello Stato richiedente è stato emesso un provvedimento di congelamento, questo dev'essere presentato, in originale o copia debitamente autenticata, insieme al modulo di richiesta di congelamento/provvedimenti provvisori. 1095 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Modulo di richiesta di confisca SEZIONE A - Stato richiedente: ................................................................................................................................... Stato richiesto: .................................................................................................................................... SEZIONE B - Provvedimento di confisca Data di emissione: ........................................................................................................................................... Data in cui il provvedimento è diventato definitivo: .......................................................................................................................... Numero di riferimento: .................................................................................................................................. Importo totale oggetto del provvedimento in cifre e lettere (indicare la valuta): Importo per cui si chiede l'esecuzione nello Stato richiesto o, se si tratta di un tipo/tipi specifici di beni, descrizione e ubicazione dei beni Fornire informazioni dettagliate sulle conclusioni dell'organo giurisdizionale in relazione al provvedimento di confisca:  il bene è il provento di un reato o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento  il bene è strumentale rispetto a tale reato  il bene è passibile di confisca estesa  il bene è passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca, compresa la confisca in assenza di una condanna definitiva, previste dalla legislazione dello Stato richiedente in seguito a un procedimento per un reato. SEZIONE C - Soggetti colpiti Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della o delle persone 1) fisiche o 2) giuridiche colpite dalla richiesta di confisca (qualora si tratti di più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse): 1. Persona fisica: Cognome: Nome/i: Eventuali altri nomi pertinenti: Eventuali pseudonimi: Sesso: Cittadinanza: Numero di identità o di sicurezza sociale: Tipo e numero del/dei documento/i di identità (carta di identità, passaporto), se disponibili: Data di nascita: Luogo di nascita: Residenza e/o domicilio conosciuto; se l'indirizzo è sconosciuto, ultimo indirizzo noto: Lingua/e che l'interessato comprende: Indicare se l'interessato è il soggetto contro il quale è diretta la richiesta di confisca o il soggetto i cui beni sono oggetto della richiesta di confisca: 1096 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 2. Persona giuridica: Nome: Forma giuridica: Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso: Sede statutaria: Numero di registrazione: Indirizzo della persona giuridica: Nome del rappresentante della persona giuridica: Precisare il luogo in cui deve essere eseguita la richiesta di confisca, se diverso dall'indirizzo indicato sopra: 3. Terzi: (i) Soggetti terzi i cui diritti in relazione ai beni oggetto della richiesta di confisca sono direttamente pregiudicati dalla richiesta (identità e motivi), se noti/se del caso: (ii) Se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, allegare documenti che comprovino tale circostanza. 4. Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione della richiesta di confisca: SEZIONE D - Beni colpiti Fornire tutte le informazioni disponibili riguardo ai beni oggetto della confisca. Fornire dettagli su ogni bene e sui beni specifici, se del caso: 1. Se si tratta di un importo di denaro: (i) Motivi per ritenere che il soggetto disponga di beni/reddito nello Stato richiesto: (ii) Descrizione e ubicazione dei beni/della fonte di reddito: 2. Se la richiesta concerne beni specifici: (i) Motivi per ritenere che il bene o i beni specifici siano ubicati nello Stato richiesto: (ii) Descrizione e ubicazione del bene o dei beni specifici: 3. Valore dei beni: 1097 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. (i) Importo totale oggetto della richiesta (approssimativo): (ii) Importo totale per cui si chiede l'esecuzione nello Stato richiesto (approssimativo): (iii) Se si tratta di un tipo/tipi specifici di beni, descrizione e ubicazione dei beni: SEZIONE E - Motivi della confisca Sintesi dei fatti: 1. Indicare i motivi dell'emissione del provvedimento di confisca, compresa una sintesi dei fatti e dei motivi della confisca, una descrizione dei reati contestati, i motivi di eventuali fattori di rischio e altre informazioni pertinenti (come la data, il luogo e le circostanze del reato): 2. Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati per i quali è stato emesso il provvedimento di confisca e disposizione/i di legge applicabile/i: 3. Quanto segue si applica soltanto qualora sia lo Stato richiedente che lo Stato richiesto abbiano effettuato una notifica ai sensi dell'articolo LAW.CONFISC.15 [Motivi di rifiuto], paragrafo 2, dell'accordo: se applicabile, contrassegnare 1098 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente, punibili nello Stato richiedente con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni. Se il provvedimento di confisca è connesso a più reati, indicare i relativi numeri (corrispondenti ai reati di cui ai precedenti punti 1 e 2) nell'elenco di reati di cui sotto:  partecipazione a un'organizzazione criminale  terrorismo quale definito nell'allegato LAW-7 [Definizione di terrorismo]  tratta di esseri umani  sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia  traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope  traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi  corruzione  frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari del Regno Unito, di uno Stato membro o dell'Unione  riciclaggio di proventi di reato  falsificazione e contraffazione di monete  criminalità informatica  criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette  favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali  omicidio volontario  lesioni personali gravi  traffico illecito di organi e tessuti umani  rapimento, sequestro e presa di ostaggi  razzismo e xenofobia  rapina organizzata o a mano armata  traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte  truffa  racket ed estorsioni  contraffazione e pirateria di prodotti  falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati  falsificazione di mezzi di pagamento  traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita  traffico illecito di materie nucleari e radioattive  traffico di veicoli rubati  stupro  incendio doloso  reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale  dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale  sabotaggio 4. Altre informazioni pertinenti (p.e. rapporto tra beni e reato): SEZIONE F - Riservatezza  Necessità di mantenere la riservatezza delle informazioni contenute nella richiesta o di parte di esse: Indicare ogni informazione rilevante:  . 1099 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. SEZIONE G - Richieste rivolte a più Stati In caso di trasmissione di una richiesta di confisca a più di uno Stato, fornire le seguenti informazioni: 1. Una richiesta di confisca è stata trasmessa al/ai seguente/i altro/i Stato/i (Stato e autorità): 2. Indicare i motivi della trasmissione della richiesta di confisca a più Stati (selezionare i motivi appropriati): (i) Se la richiesta concerne beni specifici:  Si ritiene che diversi beni specifici oggetto della richiesta siano ubicati in Stati diversi  La richiesta di confisca di un bene specifico richiede azioni in più di uno Stato (ii) Se la richiesta di confisca riguarda una somma di denaro:  Il valore stimato dei beni che possono essere confiscati nello Stato richiedente e in qualsiasi Stato richiesto non è probabilmente sufficiente a coprire l'intero importo oggetto del provvedimento  Altre esigenze specifiche: 3. Valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato richiesto: 4. Se la confisca di un bene specifico o di beni specifici richiede azioni in più di uno Stato, descrivere le azioni da intraprendere nello Stato richiesto: SEZIONE H - Conversione e trasferimento di beni 1. Se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, confermare se lo Stato richiedente acconsente a che la confisca nello Stato richiesto assuma la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene: Sì No 2. Se la confisca concerne una somma di denaro, indicare se i beni, diversi dal denaro, ottenuti dall’esecuzione della richiesta di confisca possono essere trasferiti nello Stato richiedente: Sì 1100 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. No SEZIONE I - Pene detentive in caso di inadempienza e altre misure restrittive della libertà personale Indicare se lo Stato richiedente autorizza lo Stato richiesto ad applicare pene detentive in caso di inadempienza o altre misure restrittive della libertà personale qualora non sia possibile eseguire, in tutto o in parte, il provvedimento di confisca:  Sì  No SEZIONE J - Restituzione o risarcimento della vittima 1. Indicare se:  un'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato richiedente ha emesso una decisione di risarcimento della vittima o di restituzione alla vittima della seguente somma di denaro:  un'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato richiedente ha emesso una decisione di restituzione alla vittima del seguente bene diverso da una somma di denaro: 2. Dettagli della decisione di restituzione di beni o di risarcimento della vittima: Autorità di emissione (denominazione ufficiale): Data della decisione: Numero di riferimento della decisione (se disponibile): Descrizione dei beni da restituire o importo corrisposto come risarcimento: Nome della vittima: Indirizzo della vittima: 1101 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. SEZIONE K - Mezzi di impugnazione Indicare se è stato già fatto ricorso a mezzi di impugnazione contro l'emissione di un provvedimento di confisca e, in caso affermativo, fornire ulteriori dettagli (descrizione del mezzo di impugnazione, comprese le necessarie misure da intraprendere e i termini): SEZIONE L - Autorità di emissione Indicare gli estremi dell'autorità che ha emesso la richiesta di confisca nello Stato richiedente: 1. Tipo di autorità di emissione:  organo giurisdizionale, pubblico ministero  altra autorità competente designata dallo Stato richiedente 2. Dati di contatto: Denominazione ufficiale dell’autorità di emissione: Nome del rappresentante: Funzione (titolo/grado): Numero di fascicolo: Indirizzo: Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) E-mail: Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità di emissione: Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel modulo di richiesta di confisca: 1102 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Nome: Funzione (titolo/grado): Data: Timbro ufficiale (se disponibile): SEZIONE M - Autorità di convalida Indicare il tipo di autorità che ha convalidato il modulo di richiesta di confisca, se del caso:  organo giurisdizionale, pubblico ministero  altra autorità competente designata dallo Stato di emissione Denominazione ufficiale dell’autorità di convalida: Nome del rappresentante: Funzione (titolo/grado): Numero di fascicolo: Indirizzo: Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) E-mail: Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità competente: 1103 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. SEZIONE N - Autorità centrale Indicare l'autorità centrale responsabile della trasmissione e della ricezione amministrativa del modulo di richiesta di confisca nello Stato richiedente: Denominazione ufficiale dell’autorità centrale: Nome del rappresentante: Funzione (titolo/grado): Numero di fascicolo: Indirizzo: Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) E-mail: Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità competente: SEZIONE O - Ulteriori informazioni 1. Indicare se il punto di contatto principale nello Stato richiedente debba essere:  l'autorità di emissione  l'autorità competente  l'autorità centrale 2. Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo al presente modulo di richiesta di confisca: Nome/Titolo/Organizzazione: Indirizzo: Indirizzo di posta elettronica/Numero di telefono: SEZIONE P - Allegati L'originale o una copia debitamente autenticata del provvedimento di confisca dev'essere presentato insieme al modulo di richiesta di confisca. 1104 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ALLEGATO UNPRO-1 –ATTUAZIONE DELLE CONDIZIONI FINANZIARIE 1. La Commissione comunica al Regno Unito, quanto prima e comunque entro il 16 aprile dell'esercizio finanziario, le seguenti informazioni per ciascuno dei programmi e delle attività dell'Unione, o parti di essi, cui partecipa il Regno Unito: (a) gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottati per l'esercizio in questione per le linee di bilancio che coprono la partecipazione del Regno Unito conformemente al protocollo I [Programmi e attività cui partecipa il Regno Unito] del presente accordo e, se del caso, l'importo degli stanziamenti con destinazione specifica esterni non derivante da contributi finanziari di altri donatori su tali linee di bilancio; (b) l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo UNPRO.2.1 [Condizioni finanziarie], paragrafo 4, del presente accordo; (c) a decorrere dall'anno N+1 di attuazione di un programma incluso nel protocollo di cui all'articolo UNPRO.1.3 [Definizione della partecipazione] del presente accordo, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all'esercizio N e il livello di disimpegno; (d) per i programmi cui si applica l'articolo UNPRO.2.2 [Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica], per la parte dei programmi per cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni iscritti a favore di entità del Regno Unito ripartiti secondo l'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e il relativo livello totale di impegni. Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1° settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni di cui alle lettere a) e b). 2. Entro il 16 aprile e il 16 luglio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione presenta al Regno Unito una richiesta di fondi corrispondente al contributo di questo paese a norma del presente accordo per ciascuno dei programmi e delle attività, o parti di essi, cui partecipa il Regno Unito. 3. Il Regno Unito versa l'importo indicato nella richiesta di fondi entro i 60 giorni successivi alla presentazione della richiesta. Il Regno Unito può effettuare pagamenti distinti per ciascun programma e attività. 4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, per il 2021, anno in cui è concluso il protocollo di cui all'articolo UNPRO.1.3 [Definizione della partecipazione] del presente accordo, la Commissione presenta una richiesta di fondi al più tardi il 16 aprile 2021, se il protocollo è firmato entro il 31 marzo 2021, o al più tardi il giorno 16 del mese successivo a quello della firma del protocollo, se questo è firmato dopo il 31 marzo 2021. Se tale richiesta di fondi è presentata dopo il 16 luglio dell'anno in questione, per tale anno è presentata un'unica richiesta di fondi. Il Regno Unito versa l'importo indicato nella richiesta di fondi entro i 60 giorni successivi alla presentazione della richiesta. Il Regno Unito può effettuare pagamenti distinti per ciascun programma e attività. 5. La richiesta di fondi per un determinato anno ha il valore stabilito dividendo l'importo annuo calcolato in applicazione dell'articolo UNPRO.2.1 [Condizioni finanziarie] del presente accordo, compreso qualsiasi adeguamento a norma dell'articolo UNPRO.2.1 [Condizioni finanziarie], paragrafo 8, del presente accordo, dell'articolo UNPRO.2.2 [Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica] del presente accordo o dell'articolo UNPRO.2.3 1105 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. [Finanziamento in relazione a programmi attuati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio] del presente accordo, per il numero di richieste di fondi per quell'anno a norma dei paragrafi 2 e 4 del presente allegato. 6. In deroga al paragrafo 5, in relazione al contributo a Orizzonte Europa per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la richiesta di fondi per un determinato anno N ha il valore stabilito dividendo (a) l'importo annuo calcolato i. applicando il seguente calendario dei pagamenti se l'anno N è il -2021: 50 % versato nel 2021, 50 % nel 2026 -2022: 50 % versato nel 2022, 50 % nel 2027 ii. all'importo risultante dall'applicazione degli articoli UNPRO.2.1 [Condizioni finanziarie] e UNPRO.2.2 [Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica] del presente accordo, compresi eventuali adeguamenti a norma dell'articolo UNPRO.2.1 [Condizioni finanziarie], paragrafo 8, o dell'articolo UNPRO.2.2 [Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica] del presente accordo per l'anno N in questione, per (b) il numero di richieste di fondi per l'anno N in questione a norma dei paragrafi 2 e 4. L'applicazione del presente paragrafo non ha alcuna incidenza sulla determinazione del calcolo della correzione automatica a norma degli articoli UNPRO.2.2 [Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica] e UNPRO.3.4 [Riesame della performance]. Per tutti i calcoli degli altri importi relativi alla parte V del presente accordo, il contributo annuale del Regno Unito tiene conto del presente paragrafo. 7. In caso di cessazione della partecipazione del Regno Unito ai sensi dell'articolo UNPRO.3.2 [Cessazione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione] o dell'articolo UNPRO.3.3. [Cessazione della partecipazione a un programma o a un'attività in caso di modifica sostanziale di programmi dell'Unione] del presente accordo, tutti i pagamenti relativi al periodo precedente la data di effetto della cessazione, che sono stati posticipati conformemente al paragrafo 6 del presente allegato, diventano esigibili. La Commissione presenta una richiesta di fondi in relazione all'importo dovuto entro un mese dalla data di effetto della cessazione. Il Regno Unito versa l'importo dovuto entro i 60 giorni successivi alla presentazione della richiesta di fondi. 8. Alla gestione degli stanziamenti si applica il regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 159("regolamento finanziario") applicabile al bilancio generale dell'Unione europea. 159 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, 1106 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 9. In caso di mancato pagamento da parte del Regno Unito entro la scadenza prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualsivoglia ritardo nel pagamento del contributo dà luogo al pagamento, da parte del Regno Unito, di interessi di mora sull'importo da liquidare, a decorrere dalla data di scadenza fino al giorno in cui tale importo da liquidare è integralmente versato. Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili ma non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese della scadenza, o, se maggiore, zero per cento, maggiorato di 3,5 punti percentuali. (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1). 1107 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ALLEGATO INST:REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE I. Definizioni 1. Ai fini della parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], del presente accordo e del presente regolamento di procedura si applicano le definizioni seguenti: (a) "personale amministrativo": in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti; (b) "consulente": una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale; (c) "collegio arbitrale": un collegio costituito a norma della parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.15 [Costituzione di un collegio arbitrale] del presente accordo; (d) "arbitro": un membro del collegio arbitrale; (e) "assistente": una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; (f) "parte attrice": la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma della parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.14 [Procedura di arbitrato] del presente accordo; (g) "cancelleria": un organismo esterno nominato dalle parti, che dispone delle competenze necessarie per fornire loro sostegno amministrativo ai fini del procedimento; (h) "parte convenuta": la parte chiamata a rispondere della violazione delle disposizioni contemplate; e (i) "rappresentante di una parte": un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo o di un eventuale accordo integrativo. II. Notifiche 2. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento: (a) del collegio arbitrale viene inviato a entrambe le parti contemporaneamente; (b) di una parte indirizzato al collegio arbitrale viene inviato contemporaneamente in copia all'altra parte; e (c) di una parte indirizzato all'altra parte viene inviato contemporaneamente in copia al collegio arbitrale, ove opportuno. 3. Le notifiche di cui all'articolo 2 sono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è stata inviata. 1108 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 4. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al servizio giuridico della Commissione europea e al giureconsulto del ministero degli Affari esteri, del Commonwealth e dello sviluppo del Regno Unito. 5. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento dinanzi al collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche. 6. Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell'Unione o del governo del Regno Unito, il termine per la presentazione del documento scade il primo giorno lavorativo successivo. III. Nomina degli arbitri 7. Se a norma della parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.15 (Costituzione di un collegio arbitrale), del presente accordo un arbitro viene selezionato per sorteggio, il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice comunica senza indugio al copresidente della parte convenuta la data, l'ora e il luogo del sorteggio. La parte convenuta, se lo desidera, può assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti. 8. Il copresidente della parte convenuta notifica per iscritto la nomina a ogni persona scelta come arbitro. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata della nomina. 9. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui alla parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.15 [Costituzione di un collegio arbitrale], paragrafo 2, del presente accordo il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice estrae a sorte l'arbitro o il presidente: (a) tra i nominativi formalmente proposti da una o entrambe le parti per stabilire il sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui alla parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.27 [Elenchi degli arbitri], paragrafo 1, del presente accordo non sia stato stabilito; o (b) tra le personalità che rimangono nel sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui alla parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.27 [Elenchi degli arbitri], paragrafo 1, del presente accordo non contenga più come minimo cinque nominativi. 9 bis. Le parti possono nominare una cancelleria con il compito di fornire assistenza nell'organizzazione e nello svolgimento di specifici procedimenti di risoluzione delle controversie in base ad accordi ad hoc o in virtù di accordi adottati dal consiglio di partenariato a norma della parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.34 bis [Allegati]. A tal fine, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo il consiglio di partenariato valuta se sia necessario modificare il presente regolamento di procedura. IV. Riunione organizzativa 10. Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi: (a) se non precedentemente stabiliti, il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, che sono in ogni caso stabiliti conformemente alle norme dell'OMC; 1109 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. (b) il compenso degli assistenti; l'importo totale del compenso di un assistente o degli assistenti di ciascun arbitro non supera il 50 % del compenso di tale arbitro; (c) il calendario dei procedimenti; e (d) procedure specifiche per proteggere le informazioni riservate. Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza. V. Comunicazioni scritte 11. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro venti giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte della parte attrice. VI. Funzionamento del collegio arbitrale 12. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio arbitrale può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale. 13. Salvo altrimenti disposto nella parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie] del presente accordo o nel presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici. 14. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni. 15. La stesura delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata. 16. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni della parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie] del presente accordo e dei relativi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni. 17. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine per i procedimenti diverso dai termini stabiliti nella parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie] del presente accordo, o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti, previa consultazione delle stesse, i motivi della modifica o dell'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. VII. Sostituzione 18. Se una parte ritiene che un arbitro non si conformi alle prescrizioni dell'allegato INST-X (Codice di condotta degli arbitri) e che per questa ragione vada sostituito, tale parte informa l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta non conformità alle prescrizioni di tale allegato da parte dell'arbitro. 19. Le parti si consultano entro 15 giorni dalla notifica di cui all'articolo 18. Esse informano l'arbitro della presunta non conformità e possono chiedergli di adottare misure per porre rimedio alla stessa. Le parti possono inoltre, di comune accordo, rimuovere l'arbitro e designarne uno nuovo conformemente a quanto previsto dalla parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.15 (Costituzione di un collegio arbitrale), del presente accordo. 1110 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 20. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire l'arbitro, fatta eccezione per il presidente del collegio arbitrale, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva. Se il presidente del collegio arbitrale constata che l'arbitro non si conforma alle prescrizioni dell'allegato INST-X (Codice di condotta degli arbitri), il nuovo arbitro è designato conformemente a quanto previsto dalla parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.15 (Costituzione di un collegio arbitrale), del presente accordo. 21. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone presenti sul sottoelenco di presidenti istituito a norma della parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.27 (Elenchi degli arbitri), del presente accordo. Il suo nome è estratto a sorte dal copresidente del consiglio di partenariato della parte richiedente o dal suo delegato. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva. Se tale persona constata che il presidente non si conforma alle prescrizioni dell'allegato INST-X (Codice di condotta degli arbitri), il nuovo presidente è designato conformemente a quanto previsto dalla parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.15 (Costituzione di un collegio arbitrale), del presente accordo. VIII. Udienze 22. In base al calendario stabilito a norma dell'articolo 10, previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla parte in cui ha luogo l'udienza. 23. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Londra se la parte attrice è l'Unione e a Bruxelles se la parte attrice è il Regno Unito. La parte convenuta sostiene le spese derivanti dall'organizzazione logistica dell'udienza. 24. Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti. 25. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza. 26. Salvo diverso accordo tra le parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere all'udienza: (a) i rappresentanti di una parte; (b) i consulenti; (c) gli assistenti e il personale amministrativo; (d) gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio arbitrale; e (e) gli esperti, in base a quanto deciso dal collegio arbitrale a norma della parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.26 [Richiesta di informazioni], paragrafo 2, del presente accordo. 27. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza. 1111 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 28. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta, sia nell'argomentazione sia nell'argomentazione di contestazione: Argomentazione (a) argomentazione della parte attrice; (b) argomentazione della parte convenuta Argomentazione di contestazione (a) replica della parte attrice; (b) controreplica della parte convenuta. 29. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza. 30. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto. 31. Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza. IX. Domande scritte 32. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte. 33. Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande formulate dal collegio arbitrale. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte della parte entro cinque giorni dalla data di presentazione di tale copia. X. Riservatezza 34. Ciascuna parte e il collegio arbitrale considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. La parte che trasmette al collegio arbitrale un'osservazione scritta contenente informazioni riservate trasmette anche, entro 15 giorni, un'osservazione priva delle informazioni riservate che è divulgata al pubblico. 35. Nulla nel presente regolamento di procedura preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima. 36. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse durante le fasi dell'udienza in cui una parte presenta comunicazioni e argomentazioni contenenti informazioni riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse. XI. Contatti unilaterali 37. Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una parte in assenza dell'altra parte. 38. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri. 1112 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. XII. Comunicazioni amicus curiae 39. Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni: (a) pervengano al collegio arbitrale entro dieci giorni dalla data di costituzione dello stesso; (b) siano concise, in nessun caso più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia, compresi gli eventuali allegati; (c) riguardino direttamente una questione di diritto o di fatto esaminata dal collegio arbitrale; (d) contengano una descrizione della persona che la presenta, compresi la sua cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento; (e) precisino la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale; e (f) siano redatte in inglese. 40. Le comunicazioni vengono sottoposte alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio arbitrale entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione. 41. Nella propria relazione il collegio arbitrale elenca tutte le comunicazioni ricevute a norma dell'articolo 39. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni; in caso di esame, tuttavia, deve tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle parti ai sensi dell'articolo 40. XIII. Casi urgenti 42. Nei casi urgenti di cui alla parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.19 [Procedura d'urgenza], del presente accordo il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini previsti dal presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale comunica tali adeguamenti alle parti. XIV. Traduzione e interpretazione 43. La lingua del procedimento dinanzi al collegio arbitrale è l'inglese. Le relazioni e le decisioni del collegio arbitrale sono redatte in inglese. 44. Ciascuna parte sostiene le proprie spese di traduzione dei documenti che presenta al collegio arbitrale e che sono redatti in originale in lingua diversa dall'inglese, nonché le eventuali spese d'interpretazione durante l'udienza per i propri rappresentanti o consulenti. 1113 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. XV. Altre procedure 48. I termini stabiliti nel presente regolamento di procedura sono adeguati in conformità ai termini speciali previsti per l'adozione di una relazione o di una decisione da parte del collegio arbitrale nei procedimenti di cui alla parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.22 (Periodo ragionevole), articolo INST.23 (Verifica dell'esecuzione), articolo INST.24 (Misure correttive temporanee) e articolo INST.25 (Riesame dei provvedimenti per l'esecuzione previa adozione di misure correttive temporanee), del presente accordo. 1114 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ALLEGATO INST:CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI I. Definizioni 1. Ai fini del presente codice di condotta si applicano le definizioni seguenti: (a) "personale amministrativo": in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti; (b) "arbitro": un membro di un collegio arbitrale; (c) "assistente": una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; e (d) "candidato": una persona il cui nominativo figura in un elenco di arbitri di cui alla parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.27 [Elenchi degli arbitri], del presente accordo o che è stata proposta per la nomina ad arbitro a norma della parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.15 [Costituzione di un collegio arbitrale], del presente accordo; II. Principi fondamentali 2. Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, i candidati e gli arbitri: (a) prendono conoscenza del presente codice di condotta; (b) sono indipendenti e imparziali; (c) evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti; (d) evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità o parzialità; (e) osservano norme di condotta rigorose; e (f) non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche. 3. Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni. 4. Gli arbitri non possono usare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati. Gli arbitri si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare. 5. Gli arbitri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale. 1115 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 6. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità. III. Obblighi di dichiarazione 7. Prima di accettare la nomina ad arbitro a norma della parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], articolo INST.15 [Costituzione di un collegio arbitrale], del presente accordo, ciascun candidato cui viene richiesto di esercitare tale funzione dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare. 8. L'obbligo di dichiarazione di cui al paragrafo 7 è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. 9. I candidati o gli arbitri comunicano al consiglio di partenariato le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti. IV. Doveri degli arbitri 10. In seguito all'accettazione della nomina, ciascun arbitro si rende disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza. 11. Ciascun arbitro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale dovere. 12. Ciascun arbitro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale amministrativo siano a conoscenza degli obblighi assunti dagli arbitri a norma delle parti II, III, IV e VI del presente codice di condotta e li rispettino. V. Obblighi degli ex arbitri 13. Gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione del collegio arbitrale. 14. Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi previsti dalla parte VI del presente codice di condotta. VI. Riservatezza 15. Gli arbitri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare informazioni non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati. In nessun caso gli arbitri divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. 1116 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 16. Gli arbitri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione a norma della parte sesta, titolo I [Risoluzione delle controversie], del presente accordo. 17. Gli arbitri si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o il parere di un arbitro e dal rilasciare dichiarazioni in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento. VII. Spese 18. Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal personale amministrativo e presenta un resoconto finale al riguardo. 1117 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LA LOTTA CONTRO LA FRODE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E SULL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI RISULTANTI DA DAZI E IMPOSTE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Obiettivo L'obiettivo del presente protocollo è stabilire il quadro per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e il Regno Unito, al fine di consentire alle rispettive autorità di prestarsi reciproca assistenza per garantire il rispetto della legislazione in materia di IVA, proteggere il gettito IVA e recuperare i crediti risultanti da dazi e imposte. Articolo 2 - Ambito di applicazione 1. Il presente protocollo stabilisce le norme e le procedure per la cooperazione finalizzata: (a) allo scambio di qualsivoglia informazione che possa contribuire ad accertare correttamente l'IVA, sorvegliarne la corretta applicazione e combattere le frodi a danno dell'IVA; e (b) al recupero di quanto segue: (i) crediti relativi a IVA, dazi doganali e accise riscossi da uno Stato o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, escluse le autorità locali, ovvero per conto dell'Unione; (ii) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui al punto i), irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione delle imposte o dei dazi in questione o lo svolgimento di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative; e (iii) interessi e spese riguardanti i crediti di cui ai punti i) e ii). 2. Il presente protocollo non pregiudica l'applicazione delle norme riguardanti la cooperazione amministrativa, la lotta contro le frodi in materia di IVA e l'assistenza ai fini del recupero dei crediti tra gli Stati membri. 3. Il presente protocollo non pregiudica l'applicazione delle norme riguardanti l'assistenza giudiziaria in materia penale. Articolo 3 - Definizioni Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti: (a) "indagine amministrativa": tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della legislazione sull'IVA; (b) "autorità richiedente": un ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato che formula una richiesta ai sensi del titolo III [Assistenza in materia di recupero]; 1118 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. (c) "scambio automatico": la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate a un altro Stato; (d) "con mezzi elettronici": mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; (e) "rete CCN/CSI": la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione ("CCN") e sull'interfaccia comune di sistema ("CSI"), sviluppata dall'Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore della fiscalità; (f) "ufficio centrale di collegamento": l'ufficio designato a norma dell'articolo 4 [Organizzazione], paragrafo 2, quale responsabile principale dei contatti per l'applicazione del titolo II [Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia di IVA] o del titolo III [Assistenza in materia di recupero]; (g) "autorità competente": l'autorità designata a norma dell'articolo 4 [Organizzazione], paragrafo 1; (h) "funzionario competente": qualsiasi funzionario designato a norma dell'articolo 4 [Organizzazione], paragrafo 4, che può scambiare direttamente informazioni ai sensi del titolo II [Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia di IVA]; (i) "dazi doganali": i dazi dovuti sulle merci che entrano nel territorio doganale di ciascuna parte o ne escono, conformemente alle norme stabilite nella legislazione doganale delle rispettive parti; (j) "accise": i dazi e gli oneri definiti come tali dalla legislazione nazionale dello Stato in cui ha sede l'autorità richiedente; (k) "servizio di collegamento": qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento designato come tale a norma dell'articolo 4 [Organizzazione], paragrafo 3, per chiedere o accordare assistenza reciproca ai sensi del titolo II [Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia di IVA] o del titolo III [Assistenza in materia di recupero]; (l) "persona": qualsiasi persona quale definita all'articolo OTH.1, lettera l), del titolo XVII [ALTRE DISPOSIZIONI] della parte II del presente accordo160; (m) "autorità interpellata": l'ufficio centrale di collegamento, il servizio di collegamento o, per quanto riguarda la cooperazione ai sensi del titolo II [Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia di IVA], il funzionario competente che riceve una richiesta da un'autorità richiedente; 160 A fini di chiarezza e in particolare ai fini del presente protocollo, resta inteso che il termine "persona" comprende qualsiasi associazione di persone priva di personalità giuridica ma alla quale è riconosciuta, a norma del diritto applicabile, la capacità di compiere atti giuridici. Esso include anche qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o non dotato di personalità giuridica, che effettua operazioni soggette all'IVA o è tenuto al pagamento dei crediti di cui all'articolo 2 [Ambito di applicazione], paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo. 1119 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. (n) "autorità richiedente": un ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o un funzionario competente che formula una richiesta di assistenza ai sensi del titolo II [Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia di IVA] a nome di un'autorità competente; (o) "controllo simultaneo": il controllo coordinato degli obblighi fiscali di un soggetto passivo o di due o più soggetti passivi collegati fra loro organizzato da due o più Stati che presentano interessi comuni o complementari; (p) "comitato specializzato": il comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte; (q) "scambio spontaneo": la comunicazione non sistematica effettuata in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni a un altro Stato; (r) "Stato": uno Stato membro o il Regno Unito, in funzione del contesto; (s) "paese terzo": paese diverso da uno Stato membro e dal Regno Unito; (t) "IVA": per l'Unione, l'imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; per il Regno Unito, l'imposta sul valore aggiunto a norma della legge sull'imposta sul valore aggiunto del 1994. Articolo 4 - Organizzazione 1 Ciascuno Stato designa un'autorità competente responsabile dell'applicazione del presente protocollo. 2. Ciascuno Stato designa: (a) un ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale dell'applicazione del titolo II [Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia di IVA] del presente protocollo e (b) un ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale dell'applicazione del titolo III [Assistenza in materia di recupero] del presente protocollo. 3. Ciascuna autorità competente può designare, direttamente o mediante delega: (a) servizi di collegamento incaricati di scambiare direttamente informazioni ai sensi del titolo II [Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia di IVA] del presente protocollo; (b) servizi di collegamento incaricati di chiedere o accordare assistenza reciproca ai sensi del titolo III [Assistenza in materia di recupero] del presente protocollo nel quadro delle rispettive competenze territoriali o funzionali specifiche. 4. Ciascuna autorità competente può designare, direttamente o mediante delega, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al titolo II [Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia di IVA] del presente protocollo. 1120 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 5. Ciascun ufficio centrale di collegamento tiene aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e dei funzionari competenti e lo mette a disposizione degli altri uffici centrali di collegamento. 6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente invia o riceve una richiesta di assistenza ai sensi del presente protocollo, ne informa il proprio ufficio centrale di collegamento. 7. Quando un ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza reciproca che rende necessaria un'azione che non rientra nelle sue competenze, trasmette senza indugio la richiesta al competente ufficio centrale di collegamento o servizio di collegamento e ne informa l'autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all'articolo 8 [Termine per la comunicazione di informazioni] decorre dal giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all'ufficio centrale di collegamento o al servizio di collegamento competenti. 8. Ciascuna parte comunica al comitato specializzato le autorità competenti ai fini del presente protocollo entro un mese dalla firma del presente accordo e ne comunica senza indugio ogni eventuale cambiamento riguardante tali autorità competenti. Il comitato specializzato tiene aggiornato l'elenco delle autorità competenti. Articolo 5 - Accordo sui livelli dei servizi Un accordo sui livelli dei servizi che garantisca la quantità e la qualità tecnica dei servizi per il funzionamento dei sistemi di comunicazione e scambio di informazioni è concluso secondo una procedura stabilita dal comitato specializzato. Articolo 6 - Riservatezza 1. Qualsiasi informazione ottenuta da uno Stato conformemente al presente protocollo è considerata riservata ed è tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute conformemente al diritto nazionale. 2. Tali informazioni possono essere comunicate alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'applicazione della legislazione sull'IVA e ai fini di un corretto accertamento dell'IVA, nonché ai fini dell'applicazione di misure di esecuzione, comprese misure di recupero o cautelari in relazione ai crediti di cui all'articolo 2 [Ambito di applicazione], paragrafo 1, lettera b). 3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate altresì per l'accertamento di altre imposte e per l'accertamento e l'esecuzione, comprese misure di recupero o cautelari, in relazione ai crediti inerenti ai contributi previdenziali obbligatori. Se rivelano, o contribuiscono a dimostrare, l'esistenza di violazioni della legislazione fiscale, le informazioni scambiate possono essere utilizzate anche per irrogare sanzioni amministrative o penali. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità indicate al paragrafo 2 e unicamente per i fini di cui alle frasi precedenti del presente paragrafo. Dette persone e autorità possono rivelare tali informazioni in udienze pubbliche dinanzi ai tribunali o in decisioni giudiziali. 4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, lo Stato che fornisce le informazioni ne consente l'uso da parte dello Stato che le riceve, sulla base di una richiesta motivata, per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 2 [Ambito di applicazione], paragrafo 1, quando l'uso per scopi analoghi sia consentito 1121 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. dalla legislazione dello Stato che fornisce le informazioni. L'autorità interpellata accetta o rifiuta tale richiesta entro un mese. 5. Relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi, ottenuti da uno Stato nell'ambito dell'assistenza prevista dal presente protocollo, possono essere addotti come elementi di prova in tale Stato allo stesso titolo di documenti analoghi forniti da un'altra autorità di detto Stato. 6. Le informazioni fornite da uno Stato a un altro Stato possono essere trasmesse da quest'ultimo a un terzo Stato, previa autorizzazione dell'autorità competente da cui provengono. Lo Stato di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato che desidera condividere le informazioni. 7. Gli Stati possono trasmettere a paesi terzi le informazioni ottenute a norma del presente protocollo alle condizioni seguenti: (a) l'autorità competente da cui provengono le informazioni ha acconsentito a tale comunicazione; e (b) la trasmissione è permessa da accordi di assistenza tra lo Stato che trasmette le informazioni e il paese terzo in questione. 8. Quando uno Stato riceve informazioni da un paese terzo, gli Stati possono scambiare tali informazioni, ove ciò sia consentito dagli accordi di assistenza con il paese terzo in questione. 9. Ciascuno Stato notifica immediatamente agli altri Stati interessati qualsiasi violazione della riservatezza nonché tutte le eventuali sanzioni e azioni correttive imposte. 10. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi elettronici ospitati dalla Commissione europea e utilizzati dagli Stati per l'attuazione del presente protocollo. TITOLO II - COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LOTTA CONTRO LA FRODE IN MATERIA DI IVA Capo primo - Scambio di informazioni su richiesta Articolo 7 - Scambio di informazioni e indagini amministrative 1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 2 [Ambito di applicazione], paragrafo 1, lettera a), in relazione a uno o più casi specifici. 2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in oggetto. 3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa a un'indagine amministrativa specifica. L'autorità interpellata effettua l'indagine amministrativa in consultazione con l'autorità richiedente, ove ciò sia necessario. Se l'autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, ne comunica immediatamente le ragioni all'autorità richiedente. 1122 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 4. L'autorità interpellata che rifiuti di svolgere un'indagine amministrativa relativa agli importi dichiarati o agli importi che avrebbero dovuto essere dichiarati da un soggetto passivo stabilito nello Stato dell'autorità interpellata in relazione alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi e alle importazioni di beni effettuate da tale soggetto passivo e imponibili nello Stato dell'autorità richiedente, comunica all'autorità richiedente almeno le date e i valori di tutte le pertinenti cessioni o prestazioni e importazioni effettuate nei due anni precedenti dal soggetto passivo nello Stato dell'autorità richiedente, salvo che l'autorità interpellata non disponga e non sia tenuta a disporre di tali informazioni ai sensi della legislazione nazionale. 5. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato. 6. Su richiesta dell'autorità richiedente l'autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni pertinenti che si è procurata o di cui dispone, nonché i risultati delle indagini amministrative. 7. I documenti originali sono trasmessi soltanto ove ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato dell'autorità interpellata. Articolo 8 - Termine per la comunicazione di informazioni 1. L'autorità interpellata esegue le comunicazioni di informazioni di cui all'articolo 7 al più presto e comunque entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è ridotto a un periodo massimo di 30 giorni. 2. Per alcune categorie di casi specifici, tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli contemplati al paragrafo 1. 3. Qualora non possa rispondere alla richiesta entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata informa immediatamente per iscritto l'autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tali termini indicando quando ritiene che le sarà possibile dar seguito alla richiesta. Capo secondo - Scambio di informazioni senza preventiva richiesta Articolo 9 - Tipi di scambio di informazioni Lo scambio di informazioni senza preventiva richiesta è spontaneo, conformemente all'articolo 10, o automatico, conformemente all'articolo 11. Articolo 10 - Scambio spontaneo di informazioni L'autorità competente di uno Stato invia senza preventiva richiesta all'autorità competente di un altro Stato le informazioni di cui all'articolo 2 [Ambito di applicazione], paragrafo 1, lettera a), che non sono state trasmesse nel quadro dello scambio automatico previsto all'articolo 11 [Scambio automatico di informazioni] e di cui è a conoscenza, nelle seguenti situazioni: (a) se la tassazione deve aver luogo in un altro Stato e le informazioni sono necessarie all'efficacia del sistema di controllo di tale Stato; 1123 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. (b) se uno Stato ha motivo di credere che nell'altro Stato è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull'IVA; (c) se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell'altro Stato. Articolo 11 - Scambio automatico di informazioni 1. Le categorie di informazioni oggetto di scambio automatico sono stabilite dal comitato specializzato a norma dell'articolo 39 [Comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte]. 2. Uno Stato può astenersi dal partecipare allo scambio automatico di una o più categorie di informazioni di cui al paragrafo 1 quando la raccolta delle informazioni ai fini di tale scambio comporterebbe l'imposizione di nuovi obblighi ai debitori dell'IVA o di sproporzionati oneri amministrativi allo Stato. 3. Ciascuno Stato notifica per iscritto al comitato specializzato la propria decisione, adottata a norma del paragrafo precedente. Capo terzo - Altre forme di cooperazione Articolo 12 - Notifica amministrativa 1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme sulla notifica dei corrispondenti atti e decisioni vigenti nel proprio Stato, tutti gli atti e le decisioni trasmessi dalle autorità richiedenti e relativi all'applicazione della legislazione IVA nello Stato dell'autorità richiedente. 2. La richiesta di notifica, che precisa il contenuto dell'atto o della decisione da notificare, indica il nome, l'indirizzo e ogni altro elemento utile per l'identificazione del destinatario. 3. L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario. Articolo 13 - Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative 1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, l'autorità interpellata può consentire a funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di essere presenti negli uffici dell'autorità interpellata o in qualsiasi altro luogo in cui tali autorità esercitano le proprie funzioni, al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo 2 [Ambito di applicazione], paragrafo 1, lettera a). Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere i funzionari dell'autorità interpellata, ne è fornita copia, su richiesta, ai funzionari dell'autorità richiedente. 2. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, l'autorità interpellata può consentire a funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di essere presenti durante le indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato dell'autorità interpellata al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo 2 [Ambito di applicazione], paragrafo 1, lettera a). Tali indagini amministrative sono svolte esclusivamente dai funzionari dell'autorità interpellata. I funzionari dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di 1124 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. controllo di cui sono titolari i funzionari dell'autorità interpellata. Tuttavia possono avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per il tramite dei funzionari dell'autorità interpellata ed esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa. 3. Previo accordo fra le autorità richiedenti e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, funzionari autorizzati dalle autorità richiedenti possono essere presenti durante le indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato interpellato al fine di raccogliere e scambiare le informazioni di cui all'articolo 2 [Ambito di applicazione], paragrafo 1, lettera a). Tali indagini amministrative sono svolte congiuntamente dai funzionari delle autorità richiedenti e dell'autorità interpellata e sono condotte sotto la direzione dello Stato interpellato e conformemente alla sua legislazione. I funzionari delle autorità richiedenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata e, nella misura in cui la legislazione dello Stato interpellato lo consente ai propri funzionari, possono interrogare i soggetti passivi. Qualora la legislazione dello Stato interpellato lo consenta, i funzionari degli Stati richiedenti esercitano gli stessi poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dello Stato interpellato. I poteri di controllo dei funzionari delle autorità richiedenti sono esercitati unicamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa. Previo accordo tra le autorità richiedenti e l'autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, le autorità partecipanti possono elaborare una relazione d'indagine comune. 4. I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e le loro funzioni ufficiali. Articolo 14 - Controlli simultanei 1. Gli Stati possono convenire di procedere a controlli simultanei nel caso in cui ritengano che tali controlli siano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato. 2. Uno Stato individua autonomamente i soggetti passivi sui quali intende proporre un controllo simultaneo. L'autorità competente di detto Stato informa l'autorità competente dell'altro Stato interessato circa i casi proposti per un controllo simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. Indica il periodo di tempo durante il quale occorre eseguire detti controlli. 3. Un'autorità competente che riceve la proposta di controllo simultaneo conferma all'autorità omologa il proprio assenso o comunica il proprio rifiuto motivato quanto all'esecuzione di tale controllo in linea di massima entro due settimane dal ricevimento della proposta, ma al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa. 4. Le autorità competenti interessate designano un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo. Capo quarto - Disposizioni generali 1125 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Articolo 15 - Condizioni relative allo scambio di informazioni 1. L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente le informazioni di cui all'articolo 2 [Ambito di applicazione], paragrafo 1, lettera a), o effettua una notifica amministrativa di cui all'articolo 12 [Notifica amministrativa] purché: (a) il numero e il tipo delle richieste di informazioni o notifica amministrativa presentate dall'autorità richiedente non impongano all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo; e (b) l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste o le misure che avrebbe potuto ragionevolmente adottare per effettuare la notifica amministrativa richiesta, senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito. 2. Il presente protocollo non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni su un caso determinato quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato che dovrebbe fornire le informazioni non consentano allo Stato di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le proprie esigenze. 3. L'autorità interpellata può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, l'autorità richiedente non è in grado di fornire informazioni equipollenti. L'autorità interpellata comunica tale rifiuto motivato al comitato specializzato. 4. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico. 5. I paragrafi 2, 3 e 4 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di autorizzare l'autorità interpellata a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona giuridica. 6. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza. Articolo 16 - Riscontro Se un'autorità competente fornisce informazioni a norma dell'articolo 7 [Scambio di informazioni e indagini amministrative] o 10 [Scambio spontaneo di informazioni], può chiedere all'autorità competente che riceve le informazioni di fornire un riscontro al riguardo. Ove sia presentata tale richiesta, l'autorità competente che riceve le informazioni, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nel proprio Stato, invia al più presto un riscontro, a condizione che ciò non imponga all'autorità competente un onere amministrativo eccessivo. Articolo 17 - Regime linguistico Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica e la documentazione acclusa, sono formulate in una lingua convenuta tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente. 1126 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Articolo 18 - Dati statistici 1. Entro il 30 giugno di ogni anno le parti trasmettono al comitato specializzato, con mezzi elettronici, dati statistici sull'applicazione del presente titolo. 2. Il contenuto e il formato dei dati statistici da comunicare a norma del paragrafo 1 sono stabiliti dal comitato specializzato. Articolo 19 - Moduli standard e mezzi di comunicazione 1. Le informazioni comunicate a norma degli articoli 7 [Scambio di informazioni e indagini amministrative], 10 [Scambio spontaneo di informazioni], 11 [Scambio automatico di informazioni], 12 [Notifica amministrativa] e 16 [Riscontro] e le statistiche trasmesse a norma dell'articolo 18 [Dati statistici] sono inviate utilizzando un modulo standard di cui all'articolo 39 [Comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte], paragrafo 2, lettera d), salvo nei casi di cui all'articolo 6 [Riservatezza], paragrafi 7 e 8, o in casi specifici in cui le rispettive autorità competenti ritengono che altri mezzi sicuri siano più opportuni e convengono di utilizzarli. 2. I moduli standard sono inviati, entro i limiti del possibile, con mezzi elettronici. 3. Qualora la richiesta non sia stata presentata interamente tramite i sistemi elettronici, l'autorità interpellata accusa ricevuta della richiesta con mezzi elettronici senza indugio e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. 4. Qualora un'autorità abbia ricevuto una richiesta di informazioni di cui non è il destinatario previsto, essa invia al mittente un messaggio di avviso con mezzi elettronici senza indugio e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. 5. In attesa che il comitato specializzato adotti le decisioni di cui all'articolo 39 [Comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte], paragrafo 2, le autorità competenti si avvalgono delle norme di cui all'allegato del presente protocollo, compresi i moduli standard. TITOLO III - ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO Capo primo - Scambio di informazioni Articolo 20 - Richiesta di informazioni 1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni che possono prevedibilmente aiutare l'autorità richiedente a recuperare i crediti di cui all'articolo 2 [Ambito di applicazione], paragrafo 1, lettera b). La richiesta di informazioni comprende, se disponibili, il nome e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione delle persone interessate. Ai fini della comunicazione di dette informazioni, l'autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative necessarie per ottenerle. 1127 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 2. L'autorità interpellata non è tenuta a trasmettere informazioni: (a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi per proprio conto; (b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; o (c) la cui divulgazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato dell'autorità interpellata. 3. Il paragrafo 2 non dovrà in nessun caso essere interpretato in modo da autorizzare l'autorità interpellata a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona giuridica. 4. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di informazioni. Articolo 21 - Scambio di informazioni senza preventiva richiesta Qualora un rimborso di dazi o imposte riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato, lo Stato cui spetta effettuare il rimborso può informare lo Stato di stabilimento o di residenza del rimborso pendente. Articolo 22 - Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative 1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari autorizzati dall'autorità richiedente possono, al fine di promuovere l'assistenza reciproca prevista dal presente titolo: (a) essere presenti negli uffici in cui funzionari dello Stato interpellato esercitano le loro funzioni; (b) essere presenti durante le indagini amministrative condotte nel territorio dello Stato interpellato; e (c) assistere i funzionari competenti dello Stato interpellato nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali in corso in tale Stato. 2. Ove consentito dalla legislazione applicabile nello Stato interpellato, l'accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), può prevedere che i funzionari dell'autorità richiedente interroghino le persone ed esaminino i registri. 3. I funzionari autorizzati dall'autorità richiedente che si avvalgono della possibilità offerta dai paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e le loro funzioni ufficiali. Capo secondo - Assistenza per la notifica di documenti Articolo 23 - Richiesta di notifica di alcuni documenti relativi ai crediti 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti un credito di cui all'articolo 2 [Ambito di 1128 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. applicazione], paragrafo 1, lettera b), o il suo recupero, trasmessi dallo Stato dell'autorità richiedente. La domanda di notifica è accompagnata da un modulo standard contenente almeno le seguenti informazioni: (a) nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario; (b) obiettivo della notifica e termine entro il quale deve essere effettuata; (c) descrizione del documento allegato nonché della natura e dell'importo del credito; e (d) nome, indirizzo e altri estremi riguardanti: (i) l'ufficio responsabile per il documento allegato; e (ii) se diverso, l'ufficio presso il quale possono essere ottenute ulteriori informazioni sul documento notificato o sulle possibilità di contestare l'obbligo di pagamento. 2. L'autorità richiedente presenta una domanda di notifica ai sensi del presente articolo solo qualora non sia in grado di provvedere alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nel proprio Stato o qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive. 3. L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla domanda di notifica e, in particolare, della data di notifica del documento al destinatario. Articolo 24 - Modalità di notifica 1. L'autorità interpellata provvede affinché la notifica nello Stato interpellato sia effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative nazionali applicabili. 2. Il paragrafo 1 fa salva qualsiasi altra forma di notifica effettuata da un'autorità competente dello Stato richiedente in conformità delle norme in esso vigenti. Un'autorità competente stabilita nello Stato richiedente può notificare direttamente, per raccomandata o per posta elettronica, qualsiasi documento a una persona stabilita nel territorio di un altro Stato. Capo terzo - Misure di recupero o misure cautelari Articolo 25 - Domanda di recupero 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede al recupero dei crediti oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente. 2. L'autorità richiedente invia all'autorità interpellata, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero. 1129 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Articolo 26 - Condizioni che disciplinano le domande di recupero 1. L'autorità richiedente non può presentare una domanda di recupero se e finché il credito o il titolo che ne consente l'esecuzione sono contestati nel proprio Stato, tranne nei casi in cui si applica l'articolo 29 [Crediti contestati e misure esecutive], paragrafo 4, terzo comma. 2. Prima che l'autorità richiedente presenti una domanda di recupero, si applicano le procedure di recupero adeguate disponibili nello Stato di tale autorità, tranne nei casi seguenti: (a) quando è evidente che non vi sono beni utili al recupero in tale Stato o che tali procedure non porteranno al pagamento di un importo consistente e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nello Stato dell'autorità interpellata; (b) quando il ricorso a tali procedure nello Stato dell'autorità richiedente darebbe luogo a difficoltà eccessive. Articolo 27 - Titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata e altri documenti di accompagnamento 1. Le domande di recupero sono accompagnate da un titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata. Il titolo uniforme che consente l'esecuzione rispecchia nella sostanza il contenuto del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari nello Stato dell'autorità interpellata. Nessun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione è richiesto in tale Stato. Il titolo uniforme che consente l'esecuzione contiene almeno le seguenti informazioni: (a) informazioni utili ai fini dell'identificazione del titolo iniziale che consente l'esecuzione, una descrizione del credito, ivi compresa la natura dello stesso, il periodo interessato, tutte le date utili per il processo di esecuzione, nonché l'importo del credito e le sue varie componenti, come il capitale, gli interessi maturati ecc.; (b) nome e altri dati utili ai fini dell'identificazione del debitore; e (c) nome, indirizzo e altri estremi riguardanti: (i) l'ufficio responsabile per l'accertamento del credito e (ii) se diverso, l'ufficio presso il quale possono essere ottenute ulteriori informazioni sul credito o sulle possibilità di contestare l'obbligo di pagamento. 2. La domanda di recupero di un credito può essere corredata di altri documenti relativi al credito rilasciati dallo Stato dell'autorità richiedente. Articolo 28 - Esecuzione della domanda di recupero 1. Ai fini del recupero nello Stato dell'autorità interpellata, ogni credito per cui è stata presentata una domanda di recupero è trattato come un credito di tale Stato, salvo diversa 1130 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. disposizione del presente protocollo. L'autorità interpellata esercita le competenze conferitele e si avvale delle procedure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato applicabili ai propri crediti, salvo diversa disposizione del presente protocollo. Lo Stato dell'autorità interpellata non è tenuto a concedere ai crediti dei quali si chiede il recupero le preferenze accordate per crediti analoghi sorti nello Stato dell'autorità interpellata, salvo diverso accordo o diversa disposizione nella legislazione di tale Stato. Lo Stato dell'autorità interpellata recupera il credito nella propria valuta. 2. L'autorità interpellata informa con la dovuta diligenza l'autorità richiedente del seguito dato alla domanda di recupero. 3. A partire dalla data in cui riceve la domanda di recupero, l'autorità interpellata applica gli interessi di mora previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili ai propri crediti. 4. Se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili lo consentono, l'autorità interpellata può concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale e può applicare i relativi interessi. Essa informa l'autorità richiedente di qualsiasi decisione in tal senso. 5. Fatto salvo l'articolo 35 [Costi], paragrafo 1, l'autorità interpellata trasferisce all'autorità richiedente gli importi recuperati in relazione al credito e gli interessi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Articolo 29 - Crediti contestati e misure esecutive 1. Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un'autorità richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato dell'autorità richiedente. Se nel corso della procedura di recupero un soggetto interessato contesta il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata, quest'ultima informa tale soggetto che l'azione deve essere da esso promossa dinanzi all'organo competente dello Stato dell'autorità richiedente in conformità delle norme di legge in esso vigenti. 2. Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato dell'autorità interpellata o la validità di una notifica effettuata da un'autorità dello Stato interpellato sono portate dinanzi all'organo competente di tale Stato in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti. 3. Se è stata promossa un'azione di cui al paragrafo 1, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata e indica gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione. 4. Non appena riceve le informazioni di cui al paragrafo 3 dall'autorità richiedente o dal soggetto interessato, l'autorità interpellata sospende la procedura di esecuzione per quanto riguarda la parte contestata del credito in attesa della decisione dell'organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall'autorità richiedente ai sensi del terzo comma del presente paragrafo. 1131 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Su domanda dell'autorità richiedente, o se lo ritiene altrimenti necessario, e fatto salvo l'articolo 31 [Domanda di misure cautelari], l'autorità interpellata può adottare misure cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari applicabili lo consentono. L'autorità richiedente può chiedere, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel proprio Stato, all'autorità interpellata di recuperare un credito contestato o la parte contestata di un credito se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato dell'autorità interpellata lo consentono. Le domande di questo tipo devono essere motivate. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente a ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato dell'autorità interpellata. Se lo Stato dell'autorità richiedente e lo Stato dell'autorità interpellata hanno avviato una procedura amichevole, e l'esito della procedura può avere un'incidenza sul credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, le misure di recupero sono sospese o interrotte fino alla conclusione della procedura, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza. Se le misure di recupero sono sospese o interrotte, si applica il secondo comma. Articolo 30 - Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero 1. L'autorità richiedente informa immediatamente l'autorità interpellata di qualsiasi modifica apportata alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro. 2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione dell'organo competente di cui all'articolo 29 [Crediti contestati e misure esecutive], paragrafo 1, l'autorità richiedente trasmette tale decisione corredata di un nuovo titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata. L'autorità interpellata prosegue quindi la procedura di recupero sulla base del nuovo titolo. Le misure di recupero o le misure cautelari già adottate sulla base del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata possono continuare sulla base del nuovo titolo, a meno che la modifica della domanda sia dovuta all'invalidità del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente o del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata. Gli articoli 27 [Titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata e altri documenti di accompagnamento] e 29 [Crediti contestati e misure esecutive] si applicano in relazione al nuovo titolo. Articolo 31 - Domanda di misure cautelari 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede all'adozione di misure cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente, purché l'adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, in base alla legislazione e alle prassi amministrative dello Stato dell'autorità richiedente. 1132 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Il documento redatto, se del caso, ai fini dell'adozione di misure cautelari nello Stato dell'autorità richiedente e relativo al credito per il quale è domandata l'assistenza reciproca è allegato alla domanda di misure cautelari nello Stato dell'autorità interpellata. Tale documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato dell'autorità interpellata. 2. La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito. Articolo 32 - Disposizioni che disciplinano la domanda di misure cautelari Per l'attuazione dell'articolo 31 [Domanda di misure cautelari] si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 25 [Domanda di recupero], paragrafo 2, l'articolo 28 [Esecuzione della domanda di recupero], paragrafi 1 e 2, e gli articoli 29 [Crediti contestati e misure esecutive] e 30 [Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero]. Articolo 33 - Limitazioni all'obbligo dell'autorità interpellata 1. L'autorità interpellata non è tenuta ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 25 [Domanda di recupero] a 31 [Domanda di misure cautelari] se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato dell'autorità interpellata, purché le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti in detto Stato consentano tale eccezione per i crediti nazionali. 2. L'autorità interpellata non è tenuta ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 25 [Domanda di recupero] a 31 [Domanda di misure cautelari] qualora i costi o gli oneri amministrativi per lo Stato interpellato siano chiaramente eccessivi rispetto al vantaggio monetario che lo Stato richiedente ne trarrebbe. 3. L'autorità interpellata non è tenuta ad accordare l'assistenza prevista all'articolo 20 [Richiesta di informazioni] e agli articoli da 22 [Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative] a 31 [Domanda di misure cautelari] se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 20 [Richiesta di informazioni], 22 [Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative], 23 [Richiesta di notifica di alcuni documenti relativi ai crediti], 25 [Richiesta di recupero] o 31 [Domanda di misure cautelari] si riferisce a crediti che risalgono a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato dell'autorità richiedente fino alla data della suddetta domanda iniziale Tuttavia, qualora il credito o il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente siano oggetto di contestazione, il periodo di cinque anni decorre dalla data in cui nello Stato dell'autorità richiedente si stabilisce che il credito o il titolo che consente l'esecuzione non possono più essere oggetto di contestazione. Inoltre, nei casi in cui lo Stato dell'autorità richiedente ha concesso una dilazione di pagamento o modalità di pagamento rateale, il periodo di cinque anni decorre dal termine dell'intero periodo di pagamento prorogato. Tuttavia, in tali casi l'autorità interpellata non è tenuta a concedere assistenza per i crediti che risalgono a più di dieci anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato dell'autorità richiedente. 4. Uno Stato non è tenuto ad accordare assistenza se l'importo totale per il quale è richiesta assistenza è inferiore a 5 000 GBP. 1133 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 5. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza. Articolo 34 - Problemi concernenti la prescrizione 1. I problemi concernenti i termini di prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nello Stato dell'autorità richiedente. 2. Con riguardo alla sospensione, all'interruzione o alla proroga dei termini di prescrizione, si considera che gli atti di recupero effettuati dall'autorità interpellata, o per conto della stessa, in conformità di una domanda di assistenza che hanno l'effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato dell'autorità interpellata abbiano lo stesso effetto nello Stato dell'autorità richiedente, a condizione che sia previsto l'effetto corrispondente secondo le norme di legge vigenti in quest'ultimo. Se la sospensione, l'interruzione o la proroga dei termini di prescrizione non è possibile secondo le norme di legge vigenti nello Stato dell'autorità interpellata, gli atti di recupero effettuati dall'autorità interpellata, o per conto della stessa, in conformità della domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dall'autorità richiedente o per conto della stessa nel proprio Stato, avrebbero avuto l'effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge di tale Stato, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest'ultimo Stato. Il primo e il secondo comma non pregiudicano il diritto dello Stato dell'autorità richiedente di prendere provvedimenti che hanno l'effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti in tale Stato. 3. L'autorità richiedente e l'autorità interpellata si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe, sospende o proroga i termini di prescrizione del credito per il quale sono chieste le misure di recupero o le misure cautelari o che può produrre tale effetto. Articolo 35 - Costi 1. Oltre agli importi di cui all'articolo 28 [Esecuzione della domanda di recupero], paragrafo 5, l'autorità interpellata tenta di recuperare dalla persona interessata e trattiene le spese da essa sostenute in connessione con il recupero, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari del proprio Stato. Gli Stati rinunciano tra loro a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che si prestino in applicazione del presente protocollo. 2. Tuttavia, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, riguardi spese molto elevate o si ricolleghi alla lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato dell'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato dell'autorità interpellata, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo che consente l'esecuzione e/o l'adozione di misure cautelari emesso dall'autorità richiedente. Capo quarto - Disposizioni generali che disciplinano tutti i tipi di domande di assistenza 1134 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Articolo 36 - Regime linguistico 1. Tutte le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi che consentono l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato dell'autorità interpellata. Il fatto che alcune loro parti siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale, o da una delle lingue ufficiali, di tale Stato, non pregiudica la loro validità o la validità della procedura, nella misura in cui l'altra lingua sia una lingua convenuta dagli Stati interessati. 2. I documenti per i quali è necessaria una notifica a norma dell'articolo 23 [Richiesta di notifica di alcuni documenti relativi ai crediti] possono essere trasmessi all'autorità interpellata in una lingua ufficiale dello Stato dell'autorità richiedente. 3. Se una richiesta è corredata di documenti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata può, se del caso, chiedere all'autorità richiedente la traduzione di tali documenti nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato dell'autorità interpellata o in una qualsiasi altra lingua convenuta dagli Stati interessati. Articolo 37 - Dati statistici 1. Entro il 30 giugno di ogni anno le parti trasmettono al comitato specializzato, con mezzi elettronici, i dati statistici sull'applicazione del presente titolo. 2. Il contenuto e il formato dei dati statistici da comunicare a norma del paragrafo 1 sono stabiliti dal comitato specializzato. Articolo 38 - Moduli standard e mezzi di comunicazione 1. Le domande di informazioni di cui all'articolo 20 [Richiesta di informazioni], paragrafo 1, le richieste di notifica di cui all'articolo 23 [Richiesta di notifica di alcuni documenti relativi ai crediti], paragrafo 1, le domande di recupero di cui all'articolo 25 [Domanda di recupero], paragrafo 1, le domande di misure cautelari di cui all'articolo 31 [Domanda di misure cautelari], paragrafo 1, e la comunicazione dei dati statistici di cui all'articolo 37 [Dati statistici] sono inviate con mezzi elettronici utilizzando un modulo standard, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici. Nella misura del possibile, questi moduli sono utilizzati anche per tutte le comunicazioni successive inerenti alla domanda. Sono da inviare con mezzi elettronici, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici, anche il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata, il documento che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato dell'autorità richiedente e gli altri documenti di cui agli articoli 27 [Titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata e altri documenti di accompagnamento] e 31 [Domanda di misure cautelari]. Se del caso, i moduli standard possono essere accompagnati da relazioni, attestati e qualsiasi altro documento, o copie conformi o estratti degli stessi, che sono ugualmente inviati con mezzi elettronici, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici. I moduli standard e la comunicazione con mezzi elettronici possono essere utilizzati anche ai fini dello scambio di informazioni a norma dell'articolo 21 [Scambio di informazioni senza preventiva richiesta]. 1135 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle informazioni e alla documentazione ottenute tramite la presenza di funzionari negli uffici amministrativi di un altro Stato o la partecipazione alle indagini amministrative in un altro Stato in conformità dell'articolo 22 [Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative]. 3. Il fatto che la comunicazione non sia effettuata con mezzi elettronici o mediante i moduli standard non pregiudica la validità delle informazioni ottenute né delle misure adottate nell'esecuzione di una domanda di assistenza. 4. La rete di comunicazione elettronica e i moduli standard adottati per l'attuazione del presente protocollo possono essere utilizzati anche per l'assistenza riguardante il recupero di crediti diversi da quelli di cui all'articolo 2 [Ambito di applicazione], paragrafo 1, lettera b), se tale assistenza è possibile a norma di altri strumenti bilaterali o multilaterali giuridicamente vincolanti in materia di cooperazione amministrativa tra gli Stati. 5. In attesa che il comitato specializzato adotti le decisioni di cui all'articolo 39 [Comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte], paragrafo 2, le autorità competenti si avvalgono delle norme di cui all'allegato del presente protocollo, compresi i moduli standard. 6. Lo Stato dell'autorità interpellata utilizza la sua moneta ufficiale per trasferire gli importi recuperati allo Stato dell'autorità richiedente, salvo altrimenti convenuto tra gli Stati interessati. TITOLO IV - ATTUAZIONE E APPLICAZIONE Articolo 39 - Comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte 1. Il comitato specializzato: (a) tiene consultazioni periodiche; e (b) riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente protocollo almeno ogni 5 anni. 2. Il comitato specializzato adotta decisioni o raccomandazioni volte a: (a) determinare la periodicità, le modalità pratiche e le esatte categorie di informazioni oggetto di scambio automatico di cui all'articolo 11 [Scambio automatico di informazioni]; (b) riesaminare i risultati dello scambio automatico di informazioni per ciascuna categoria stabilita a norma del paragrafo 2, lettera a), in modo da garantire che questo tipo di scambio abbia luogo solo quando rappresenta il mezzo più efficace per lo scambio delle informazioni; (c) definire nuove categorie di informazioni da scambiare a norma dell'articolo 11 [Scambio automatico di informazioni] qualora lo scambio automatico risultasse essere il mezzo di cooperazione più efficace; (d) definire i moduli standard per le comunicazioni a norma dell'articolo 19 [Moduli standard e mezzi di comunicazione], paragrafo 1, e dell'articolo 38 [Moduli standard e mezzi di comunicazione], paragrafo 1; 1136 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. (e) riesaminare la disponibilità, la raccolta e il trattamento dei dati statistici di cui agli articoli 18 [Dati statistici] e 37 [Dati statistici], in modo da garantire che gli obblighi di cui a tali articoli non comportino un onere amministrativo eccessivo per le parti; (f) stabilire ciò che sarà trasmesso attraverso la rete CCN/CSI o altri mezzi; (g) determinare l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito dovrà versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione ai sistemi di informazione europei, tenendo conto delle decisioni di cui alle lettere d) ed f); (h) stabilire le norme di applicazione delle modalità pratiche relative all'organizzazione dei contatti tra gli uffici centrali di collegamento e i servizi di collegamento di cui all'articolo 4 [Organizzazione], paragrafi 2 e 3; (i) stabilire le modalità pratiche relative agli uffici centrali di collegamento per l'attuazione dell'articolo 4 [Organizzazione], paragrafo 5; (j) stabilire le norme di applicazione per il titolo III [Assistenza in materia di recupero], comprese le norme relative alla conversione delle somme da recuperare e al trasferimento delle somme recuperate; e (k) stabilire la procedura per la conclusione dell'accordo sul livello dei servizi di cui all'articolo 5 [Accordo sul livello dei servizi), nonché concludere tale accordo sul livello dei servizi. TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 40 - Esecuzione delle domande in corso 1. Laddove le richieste di informazioni e di indagini amministrative trasmesse a norma del regolamento (UE) n. 904/2010 in relazione alle operazioni disciplinate dall'articolo 99, paragrafo 1, dell'accordo di recesso non risultino ancora evase quattro anni dopo la fine del periodo di transizione, lo Stato interpellato assicura l'esecuzione di tali richieste conformemente alle norme del presente protocollo. 2. Laddove le domande di assistenza connesse a imposte e dazi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 [Ambito di applicazione] del presente protocollo, trasmesse a norma della direttiva 2010/24/UE in relazione ai crediti di cui all'articolo 100, paragrafo 1, dell'accordo di recesso non risultino ancora evase cinque anni dopo la fine del periodo di transizione, lo Stato interpellato assicura l'esecuzione di tali domande di assistenza conformemente alle norme del presente protocollo. Il modulo uniforme standard per la notifica o il titolo che consente l'esecuzione nello Stato interpellato stabilito ai sensi della legislazione di cui al presente paragrafo conserva la sua validità ai fini di tale esecuzione. Dopo la fine di tale periodo quinquennale potrà essere stabilito un nuovo titolo uniforme che consenta l'esecuzione nello Stato interpellato in relazione ai crediti per i quali è stata chiesta assistenza prima di tale termine. Tali nuovi titoli uniformi fanno riferimento alla base giuridica utilizzata per la domanda di assistenza iniziale. 1137 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Articolo 41 - Relazione con altri accordi o intese Il presente protocollo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA o sull'assistenza riguardante il recupero dei crediti contemplati dal presente protocollo, concluso tra gli Stati membri e il Regno Unito, qualora le suddette disposizioni risultino incompatibili con quelle del presente protocollo. 1138 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ALLEGATO DEL PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LA LOTTA CONTRO LA FRODE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E SULL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI RISULTANTI DA DAZI E IMPOSTE In attesa dell'adozione da parte del comitato specializzato delle decisioni di cui all'articolo 39 [Comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte], paragrafo 2, del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte (il "protocollo"), si applicano le norme e i moduli standard seguenti. Sezione 1 - Organizzazione dei contatti 1.1. Fino a nuovo avviso, gli uffici centrali di collegamento che hanno la responsabilità principale dell'applicazione del titolo II [Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia di IVA] del protocollo sono: (a) per il Regno Unito: Her Majesty's Revenue and Customs, ufficio centrale di collegamento per l'IVA del Regno Unito; (b) per gli Stati membri: gli uffici centrali di collegamento designati per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di IVA. 1.2. Fino a nuovo avviso, gli uffici centrali di collegamento che hanno la responsabilità principale dell'applicazione del titolo III [Assistenza in materia di recupero] del protocollo sono: (a) per il Regno Unito: Her Majesty's Revenue and Customs, Debt Management; (b) per gli Stati membri: gli uffici centrali di collegamento designati per l'assistenza in materia di recupero tra gli Stati membri. Sezione 2 - Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto 2.1. Comunicazione La comunicazione delle informazioni di cui al titolo II [Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia di IVA] del protocollo è effettuata, per quanto possibile, per via elettronica e tramite la rete comune di comunicazione (CCN), tra le rispettive caselle di posta degli Stati per lo scambio di informazioni sulla cooperazione amministrativa o le caselle di posta per la lotta contro la frode in materia di IVA. 2,2. Modulo standard Per lo scambio delle informazioni di cui al titolo II [Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia di IVA] del protocollo, gli Stati utilizzano il modello seguente: 1139 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Modulo standard per le richieste di informazioni, per lo scambio spontaneo di informazioni e per il feedback tra gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito nell'ambito del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di IVA Riferimento dello scambio di informazioni: A) INFORMAZIONI DI BASE A1 Stato richiedente: Stato interpellato: Autorità richiedente: Autorità interpellata: A2 Funzionario responsabile della richiesta/scambio presso Funzionario responsabile della richiesta/scambio presso l'autorità richiedente: l'autorità interpellata: Nome: Nome: E-mail: E-mail: Telefono: Telefono: Lingua: Lingua: A3 Riferimento nazionale dell'autorità richiedente: Riferimento nazionale dell'autorità interpellata: Spazio riservato all'autorità richiedente: Spazio riservato all'autorità interpellata: A4 Data di trasmissione della richiesta/scambio: Data di trasmissione della risposta: A5 Numero di allegati alla richiesta/scambio: Numero di allegati alla risposta: A6 A7 ○ Richiesta/scambio generale □ Questa autorità interpellata non sarà in grado di rispondere entro i seguenti termini: ○ Richiesta di informazioni ○ 3 mesi ○ Scambio spontaneo di informazioni ○ 1 mese per informazioni che sono già in nostro possesso □ È richiesto un feedback sullo scambio spontaneo di Motivo del differimento: informazioni 1140 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ○ Richiesta/scambio antifrode ○ Richiesta di informazioni ○ Frodi carosello - Controllo della registrazione / dell'attività commerciale ○ Trasmissione spontanea di informazioni □ È richiesto un feedback sull'informazione spontanea □ Tempi previsti per la risposta: □ L'autorità interpellata dello Stato autorizza la trasmissione delle informazioni a un altro Stato (articolo 6, paragrafo 6, del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte) □ È richiesto un feedback sulla risposta A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte, lo Stato che fornisce le informazioni consente, sulla base di una richiesta motivata, l'uso delle informazioni ricevute per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo. B) RICHIESTA DI INFORMAZIONI GENERALI Autorità richiedente Autorità interpellata Autorità interpellata161 B1 Partita IVA (oppure codice fiscale) B1 Partita IVA (oppure codice fiscale) ○ Si prega di compilare ○ Si prega di confermare ○ Confermo ○ Non confermo Partita IVA: Partita IVA: Partita IVA: □ Partita IVA non disponibile □ Partita IVA non disponibile □ Partita IVA non disponibile Codice fiscale: Codice fiscale: Codice fiscale: 161 In questa terza colonna l'autorità interpellata può compilare le informazioni richieste dall'autorità richiedente (spuntando la casella "Si prega di compilare" nella seconda colonna) oppure confermare la veridicità delle informazioni fornite dall'autorità richiedente (spuntando la casella "Si prega di confermare" e fornendo le informazioni nella seconda colonna). 1141 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. B2 Nome B2 Nome ○ Si prega di compilare ○ Si prega di confermare ○ Confermo ○ Non confermo Nome: B3 Denominazione commerciale B3 Denominazione commerciale ○ Si prega di compilare ○ Si prega di confermare ○ Confermo ○ Non confermo Denominazione commerciale: B4 Indirizzo B4 Indirizzo ○ Si prega di compilare ○ Si prega di confermare ○ Confermo ○ Non confermo Indirizzo: B5 Le seguenti date nel formato B5 Le seguenti date nel formato (AAAA/MM/GG): (AAAA/MM/GG): ○ Si prega di compilare ○ Si prega di confermare ○ Confermo ○ Non confermo a) attribuzione della partita IVA/codice a) attribuzione della partita IVA/codice a) attribuzione della partita IVA/codice fiscale fiscale fiscale b) cancellazione della partita IVA/codice b) cancellazione della partita IVA/codice b) cancellazione della partita IVA/codice fiscale fiscale fiscale c) Costituzione c) Costituzione c) Costituzione B6 Data di inizio dell'attività B6 Data di inizio dell'attività ○ Si prega di compilare ○ Si prega di confermare ○ Confermo ○ Non confermo Data di inizio dell'attività Data di inizio dell'attività 1142 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. B7 Data di cessazione attività B7 Data di cessazione attività ○ Si prega di compilare ○ Si prega di confermare ○ Confermo ○ Non confermo Data di cessazione attività Data di cessazione attività B8 Nomi degli amministratori/direttori B8 Nomi degli amministratori/direttori ○ Si prega di compilare ○ Si prega di confermare ○ Confermo ○ Non confermo B9 Nomi dei proprietari, titolari, soci, B9 Nomi dei proprietari, titolari, soci, partner, agenti, parti interessate o partner, agenti, parti interessate o persone aventi altri diritti nell'attività persone aventi altri diritti nell'attività ○ Si prega di compilare ○ Si prega di confermare ○ Confermo ○ Non confermo B10 Natura dell'attività B10 Natura dell'attività ○ Si prega di compilare ○ Si prega di confermare ○ Confermo ○ Non confermo a) Forma giuridica dell'impresa a) Forma giuridica dell'impresa a) Forma giuridica dell'impresa b) Attività principale effettiva162 b) Attività principale effettiva b) Attività principale effettiva 162 Per attività principale effettiva si intende la reale attività principale svolta dall'impresa (diversa da un'altra eventualmente dichiarata). 1143 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. B11 Natura dell'operazione Natura dell'operazione Natura dell'operazione B11 Beni/servizi in oggetto B11 Beni/servizi in oggetto ○ Si prega di compilare ○ Si prega di confermare ○ Confermo ○ Non confermo Periodo ed importo a cui fa riferimento la presente richiesta/scambio B12 Cessione di beni da un paese all'altro Periodo Periodo Da Importo Importo A Fonti: □ Sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) □ Altro B13 Prestazioni di servizi da un paese all'altro Periodo Periodo Da Importo Importo A Fonti: □ VIES □ Altro C) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Registrazione □ C1 Il soggetto passivo nello Stato interpellato (□) / il soggetto passivo nello Stato richiedente (□) non è attualmente identificato ai fini IVA. Secondo il VIES o altre fonti, le cessioni/prestazioni sono state effettuate dopo la data di cessazione dell'attività. Si prega di fornire chiarimenti al riguardo. □ □ C2 Il soggetto passivo nello Stato interpellato (□) / il soggetto passivo nello Stato richiedente (□) non è identificato ai fini 1144 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. IVA. Secondo il VIES o altre fonti, le cessioni/prestazioni sono state effettuate prima della data di registrazione. Si prega di fornire chiarimenti al riguardo. Operazioni di beni/servizi Beni □ C3 Secondo il VIES o altre fonti, il soggetto passivo nello Stato interpellato ha effettuato cessioni di beni, ma il soggetto passivo nello Stato richiedente: ○ non ha dichiarato l'acquisto dei beni; ○ nega di avere ricevuto i beni; ○ ha dichiarato acquisti per un importo diverso e l'importo dichiarato è: Si prega di indagare e fornire chiarimenti al riguardo. □ Si allega copia dei documenti in nostro possesso. □ C4 Gli acquisti dichiarati dal soggetto passivo nello Stato richiedente non concordano con le informazioni VIES o da altre fonti. Si prega di indagare e fornire chiarimenti al riguardo. □ C5 Si prega di fornire gli indirizzi presso cui i beni sono stati consegnati. Indirizzi: □C6 Il soggetto passivo nello Stato richiedente afferma di avere effettuato cessioni a una persona nello Stato interpellato. Si richiede di confermare la ricezione dei beni e di specificare se questi siano stati: □ contabilizzati: ○ Sì ○ No □ dichiarati/pagati da un soggetto passivo nello Stato interpellato ○ Sì ○ No Denominazione e/o partita IVA del soggetto passivo nello Stato interpellato. Movimento precedente / successivo dei beni □ C7 Presso chi sono stati acquistati i beni? Si prega di fornire la(e) denominazione(i) della società e la(e) partita(e) IVA nel riquadro C40. □ □ C8 A chi sono stati rivenduti i beni? Si prega di fornire la(e) denominazione(i) della società e la(e) partita(e) IVA nel riquadro C40. □ Servizi □ C9 Secondo il VIES o altre fonti, il soggetto passivo nello Stato interpellato ha effettuato prestazioni di servizi imponibili nello Stato richiedente, ma il soggetto passivo nello Stato richiedente: ○ non ha dichiarato il servizio; 1145 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ○ nega di avere ricevuto il servizio; ○ ha dichiarato di aver ricevuto il servizio per un importo diverso e l'importo dichiarato è: Si prega di indagare e fornire chiarimenti al riguardo. □ Si allega copia dei documenti in nostro possesso. □ C10 Gli acquisti dichiarati dal soggetto passivo nello Stato richiedente non concordano con le informazioni VIES o da altre fonti. Si prega di indagare e fornire chiarimenti al riguardo. □ C11 Si prega di fornire gli indirizzi presso cui le prestazioni sono state rese. Indirizzi: □ C12 Il soggetto passivo nello Stato richiedente afferma di avere effettuato cessioni a una persona nello Stato interpellato. Si richiede di confermare la ricezione dei servizi e di specificare se questi siano stati: □ contabilizzati: ○ Sì ○ No □ dichiarati/pagati da un soggetto passivo nello Stato interpellato: ○ Sì ○ No Denominazione e/o partita IVA del soggetto passivo nello Stato interpellato. Trasporto dei beni □ C13 Si prega di fornire la denominazione/partita IVA e l'indirizzo del trasportatore. Denominazione e/o partita IVA ed indirizzo: □ C14 Chi ha ordinato e pagato il trasporto dei beni? Denominazione e/o partita IVA ed indirizzo: □ C15 Chi è il proprietario dei mezzi di trasporto utilizzati? Denominazione e/o partita IVA ed indirizzo: 1146 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Fatture □ C16 Si prega di indicare l'importo della fattura e la valuta. Pagamento □ C17 Si prega di indicare l'importo pagato e la valuta. □ C18 Si prega di fornire la denominazione dell'intestatario del conto bancario e il numero del conto da cui e/o su cui il pagamento è stato effettuato. Da: Nome dell'intestatario del conto corrente bancario: Codice IBAN o numero del conto corrente bancario: Banca: A: Nome dell'intestatario del conto corrente bancario: Codice IBAN o numero del conto corrente bancario: Banca: □ C19 Si prega di fornire i seguenti dettagli in caso di pagamento effettuato in contanti: □ Chi ha consegnato il denaro, a chi, dove e quando? □ Quale documento fiscale è stato emesso a conferma del pagamento? □ C20 Vi è traccia di pagamenti da parte di terzi? In caso affermativo, si prega di fornire ulteriori informazioni nel riquadro C40 ○ Sì ○ No Piazzamento di un ordine □ C21 Si prega di fornire tutti i dettagli disponibili sulla persona che ha piazzato l'ordine, tutte le modalità di effettuazione dell'ordine e in che modo è stato stabilito il contatto tra il fornitore ed il cliente. 1147 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Beni oggetto di regimi speciali/procedure particolari Si prega di spuntare la casella pertinente e formulare la domanda nel riquadro C40 □ C22 Operazioni triangolari. □ C23 Regime del margine. □ C24 Vendite a distanza di beni □ oggetto del regime dell'UE □ oggetto del regime di importazione. □ C25 Nuovi mezzi di trasporto ceduti a persone che non sono soggetti passivi. □ C26 Esenzioni derivanti dal regime doganale 42XX / 63XX. □ C27 Gas ed elettricità. □ C28 Regime di call-off stock. □ C29 Altro: Prestazioni di servizi oggetto di disposizioni particolari Si prega di spuntare la casella pertinente e formulare la domanda nel riquadro C40 □ C30 Prestazioni di servizi da parte di un intermediario. □ C31 Prestazioni di servizi relativi a beni immobili. □ C32 Prestazioni di trasporto passeggeri. □ C33 Prestazioni di trasporto di beni. □ C34 Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini, servizi accessori ai trasporti e perizie e lavori relativi a beni mobili materiali. □ C35 Prestazioni di servizi di ristorazione o catering diversi da quelli indicati nella casella C37. □ C36 Prestazioni di servizi di noleggio mezzi di trasporto. □ C37 Prestazioni di servizi di catering o di ristorazione per consumazione a bordo di navi, aeromobili o treni. □ C38 Prestazioni di servizi □ oggetto del regime extra-UE □ oggetto del regime dell'UE □ C39 Servizi per i quali si applica il principio di effettiva utilizzazione ed effettiva fruizione. 1148 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. C40 Informazioni sul contesto ed ulteriori domande C41 Riquadro di risposta a testo libero D) RICHIESTA DI DOCUMENTI Si prega di fornire copia dei seguenti documenti (ove applicabile, confrontare importo e periodo nelle parti B12 e B13) □ D1 Fatture ○ Fornite ○ Non disponibili □ D2 Contratti ○ Forniti ○ Non disponibili □ D3 Ordini ○ Forniti ○ Non disponibili □ D4 Prove dell'avvenuto pagamento ○ Fornite ○ Non disponibili □ D5 Documenti di trasporto ○ Forniti ○ Non disponibili □ D6 Registro dei creditori del soggetto passivo nello Stato ○ Fornito ○ Non disponibile richiedente □ D7 Registro dei debitori del soggetto passivo nello Stato ○ Fornito ○ Non disponibile richiedente □ D8 Registri di call-off stock ○ Forniti ○ Non disponibili Da A □ D9 Registri relativi allo sportello unico/sportello unico per le ○ Forniti ○ Non disponibili importazioni Da A □ D10 Estratti conto bancario ○ Forniti ○ Non disponibili Da A □ D11 Altri ○ Forniti ○ Non disponibili E) TRASMISSIONE SPONTANEA DI INFORMAZIONI (GENERALE) □ E1 Sulla base dei registri contabili del soggetto passivo nello Stato di invio, sembra che tale soggetto passivo sia registrato 1149 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. nello Stato di destinazione. □ E2 Secondo i registri contabili del soggetto passivo nello Stato di invio □ i beni / □ i servizi gli sono stati forniti da un soggetto passivo nello Stato di destinazione, ma nessuna informazione è disponibile mediante VIES/Dogana o altre fonti di dati. □ E3 Secondo i registri contabili del soggetto passivo nello Stato di invio, sui beni forniti l'IVA dev'essere pagata allo Stato di destinazione, ma nessun dato è stato inserito in VIES/Dogana o altre fonti di dati. □ E4 Secondo il VIES/Dogana o altre fonti di dati, il soggetto passivo nello Stato di destinazione ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto passivo nello Stato di invio ma tale soggetto passivo: □ non ha dichiarato l'acquisto dei □ beni / il ricevimento dei □ servizi; □ nega l'acquisto dei □ beni/ il ricevimento dei □ servizi. □ E5 Secondo i registri contabili del soggetto passivo nello Stato di invio, l'IVA dev'essere pagata nello Stato di destinazione sulle prestazioni rese. □ E6 Contesto e informazioni supplementari: □ E7 Si allega copia delle fatture in nostro possesso. F) FRODI CAROSELLO: CONTROLLO DELLA REGISTRAZIONE / DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE A) Identificazione dell'impresa Autorità richiedente Autorità interpellata Autorità interpellata163 F1 Partita IVA (oppure codice fiscale) F1 Partita IVA (oppure codice fiscale) ○ Si prega di compilare ○ Si prega di confermare Partita IVA: ○ Confermo ○ Non confermo Partita IVA: Partita IVA: □ Partita IVA non disponibile □ Partita IVA non disponibile □ Partita IVA non disponibile Codice fiscale: Codice fiscale: Codice fiscale: 163 In questa terza colonna l'autorità interpellata può compilare le informazioni richieste dall'autorità richiedente (spuntando la casella "Si prega di compilare" nella seconda colonna) oppure confermare la veridicità delle informazioni fornite dall'autorità richiedente (spuntando la casella "Si prega di confermare" e fornendo le informazioni nella seconda colonna). 1150 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. F2 Nome F2 Nome ○ Si prega di compilare ○ Si prega di confermare ○ Confermo ○ Non confermo Nome: F3 Indirizzo F3 Indirizzo ○ Si prega di compilare ○ Si prega di confermare ○ Confermo ○ Non confermo Indirizzo: F4 Le seguenti date nel formato F4 Le seguenti date nel formato (AAAA/MM/GG): (AAAA/MM/GG): ○ Si prega di compilare ○ Confermo ○ Non confermo ○ Si prega di confermare a) attribuzione della partita IVA/codice a) attribuzione della partita IVA/codice a) attribuzione della partita IVA/codice fiscale fiscale fiscale b) cancellazione della partita IVA/codice b) cancellazione della partita IVA/codice b) cancellazione della partita IVA/codice fiscale fiscale fiscale c) Costituzione c) Costituzione c) Costituzione F5 Proprietari, titolari, soci, partner, F5 Proprietari, titolari, soci, partner, agenti, parti interessate o persone agenti, parti interessate o persone aventi altri diritti nell'attività aventi altri diritti nell'attività ○ Si prega di compilare ○ Confermo ○ Non confermo ○ Si prega di confermare a) Nome a) Nome a) Nome b) Indirizzo b) Indirizzo b) Indirizzo 1151 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. c) Data di nascita c) Data di nascita c) Data di nascita d) Nazionalità d) Nazionalità d) Nazionalità F6 Amministratori/direttori F6 Amministratori/direttori ○ Si prega di compilare ○ Si prega di confermare ○ Confermo ○ Non confermo a) Nome a) Nome a) Nome b) Indirizzo b) Indirizzo b) Indirizzo c) Data di nascita c) Data di nascita c) Data di nascita d) Nazionalità d) Nazionalità d) Nazionalità B) Informazioni richieste □ F7 Le persone indicate nei campi F5 e F6 (con l'indicazione della data di nascita se nota) risultano in qualche vostro database? ○ Sì ○ No □ F8 Le persone indicate nei campi F5 e F6 sono note per □ Le informazioni richieste non possono essere fornite per crimini finanziari? ragioni di carattere legale. ○ Sì ○ No □ F9 Le persone indicate nei campi F5 e F6 risultano □ Le informazioni richieste non possono essere fornite per coinvolte in frodi carosello o in altro tipo di frode? ragioni di carattere legale. ○ Sì ○ No □ F10 Le persone indicate nei campi F5 e F6 sono residenti o collegate con l'indirizzo dichiarato? ○ Sì ○ No □ F11 L'indirizzo dichiarato è l’indirizzo di residenza/della ○ Sì sede/del domicilio/del commercialista/altro? ○ No 1152 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. □ F12 Qual è il tipo di attività? □ F13 Esistono sospetti sul rispetto degli obblighi fiscali del contribuente? ○ Sì ○ No □ F14 Per quale motivo è stata cancellata la partita IVA? □ F15 Si prega di indicare ogni altra impresa collegata164 indicando le relative partite IVA ed eventuali pareri circa l'attendibilità delle stesse. □ F16 Si prega di fornire i dettagli dei conti bancari conosciuti intestati all'attività nello Stato interpellato ed a eventuali attività connesse. □ F17 Si prega di fornire le informazioni risultanti dagli elenchi riepilogativi o dalle dichiarazioni doganali sulle cessioni/acquisti di beni/servizi per l'anno (gli anni): □ F18 Si prega di fornire informazioni dalle dichiarazioni IVA circa i pagamenti per l'anno/gli anni: □ F19 Eventuali osservazioni aggiuntive: 164 Si tratta di qualsiasi attività che abbia direttori comuni o altri legami giuridici, economici o finanziari con l'attività di cui alla sezione A. 1153 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. G) TRASMISSIONE SPONTANEA DI INFORMAZIONI (FRODI CAROSELLO) Autorità che invia Autorità che riceve Identificazione dell'impresa Identificazione dell'impresa G1 Partita IVA (oppure codice fiscale) G1 Partita IVA (oppure codice fiscale) Partita IVA: Partita IVA: □ Partita IVA non disponibile □ Partita IVA non disponibile Codice fiscale: Codice fiscale: G2 Nome G2 Nome G3 Indirizzo G3 Indirizzo G4 Le seguenti date nel formato (AAAA/MM/GG): G4 Le seguenti date nel formato (AAAA/MM/GG): a) attribuzione della partita IVA/codice fiscale a) attribuzione della partita IVA/codice fiscale b) cancellazione della partita IVA/codice fiscale b) cancellazione della partita IVA/codice fiscale c) Costituzione c) Costituzione G5 Proprietari, titolari, soci, partner, agenti, parti interessate o G5 Proprietari, titolari, soci, partner, agenti, parti interessate o persone aventi altri diritti nell'attività persone aventi altri diritti nell'attività a) Nome a) Nome b) Indirizzo b) Indirizzo c) Data di nascita c) Data di nascita d) Nazionalità d) Nazionalità 1154 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. G6 Amministratori/direttori G6 Amministratori/direttori a) Nome a) Nome b) Indirizzo b) Indirizzo c) Data di nascita c) Data di nascita d) Nazionalità d) Nazionalità Eventuali osservazioni aggiuntive H) FEEDBACK165 Risultati derivanti dalle informazioni fornite: 1) L'informazione fornita: □ Ha comportato un accertamento integrativo dell'IVA o di altre imposte. Si prega di fornire dettagli sul tipo e l'importo della tassa accertata. Tipo di imposta: Ulteriori accertamenti: Sanzione: □ Ha comportato la registrazione ai fini IVA. □ Ha comportato la deregistrazione ai fini IVA. □ Ha comportato la cancellazione di una partita IVA dal VIES o dalla base dati dei soggetti passivi registrati ai fini IVA. □ Ha comportato la correzione di dichiarazioni IVA. □ Ha condotto a un controllo documentale. □ Ha condotto a una nuova procedura di verifica oppure è stata usata nel quadro di una verifica in corso. □ Ha condotto ad un'indagine su una frode. □ Ha comportato una richiesta di informazioni. 165 Da compilare a cura dell'autorità competente che riceve le informazioni. 1155 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. □ Ha richiesto la presenza in uffici amministrativi o la partecipazione in indagini amministrative. □ Ha innescato un controllo multilaterale. □ Ha comportato altre azioni: □ Non ha condotto ad alcuna azione sostanziale. 2) Altri commenti: Data di trasmissione: 1156 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Sezione 3 - Assistenza in materia di recupero Articolo 3.1 - Comunicazione Una richiesta per via elettronica per l'applicazione del titolo III del protocollo è inviata tra le caselle di posta CCN create per il tipo di imposta o dazio cui si riferisce la richiesta, a meno che gli uffici centrali di collegamento dello Stato richiedente e dello Stato interpellato non convengano che una delle caselle di posta può essere utilizzata per richieste riguardanti diversi tipi di imposte o dazi. Tuttavia, se una richiesta di notifica di documenti riguarda più di un tipo di imposta o di dazio, l'autorità richiedente invia tale richiesta a una casella di posta creata per almeno uno dei tipi di crediti menzionati nei documenti da notificare. Articolo 3.2 - Modalità di attuazione relative al titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato interpellato 1. Le penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa, nonché gli interessi e le spese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del protocollo che, conformemente alle norme vigenti nello Stato richiedente, possono essere dovuti a decorrere dalla data del titolo iniziale che consente l'esecuzione fino al giorno precedente alla data di invio della domanda di recupero possono essere aggiunti nel titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato interpellato. 2. Un unico titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato interpellato può essere rilasciato in relazione a crediti e persone diversi conformemente al titolo o ai titoli iniziali che consentono l'esecuzione nello Stato richiedente. 3. Nella misura in cui i titoli iniziali che consentono l'esecuzione di diversi crediti nello Stato richiedente sono già stati sostituiti da un titolo collettivo che consente l'esecuzione di tutti i crediti in parola in tale Stato, il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato interpellato può essere basato sui titoli iniziali che consentono l'esecuzione nello Stato richiedente o sul titolo collettivo che raggruppa i titoli iniziali in parola nello Stato richiedente. 4. Se il titolo iniziale di cui al paragrafo 2 o il titolo collettivo di cui al paragrafo 3 contiene diversi crediti, di cui uno o più sono già stati riscossi o recuperati, il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato interpellato fa riferimento unicamente ai crediti per il cui recupero è stata chiesta assistenza. 5. Se il titolo iniziale di cui al paragrafo 2 o il titolo collettivo di cui al paragrafo 3 contiene diversi crediti, l'autorità richiedente può elencare tali crediti in diversi titoli uniformi che consentono l'esecuzione nello Stato interpellato, conformemente alla ripartizione delle competenze in base al tipo di imposta dei rispettivi uffici di recupero nello Stato interpellato. 6. Se una richiesta non può essere trasmessa attraverso la rete CCN ed è trasmessa per posta, il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato interpellato è firmato da un funzionario debitamente autorizzato dell'autorità richiedente. 1157 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Articolo 3.3 - Conversione delle somme da recuperare 1. L'autorità richiedente esprime l'importo del credito da recuperare nella valuta dello Stato richiedente e nella valuta dello Stato interpellato. 2. Per le richieste inviate al Regno Unito, il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell'assistenza al recupero è il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno precedente alla data in cui la richiesta è inviata. Se tale tasso non è disponibile alla data suddetta, il tasso di cambio utilizzato è l'ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea prima della data di invio della richiesta. Per le richieste inviate a uno Stato membro, il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell'assistenza al recupero è il tasso di cambio pubblicato dalla Banca d'Inghilterra il giorno precedente alla data in cui la richiesta è inviata. Se tale tasso non è disponibile alla data suddetta, il tasso di cambio utilizzato è l'ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca d'Inghilterra prima della data di invio della richiesta. 3. Per la conversione dell'importo del credito risultante dalla modifica di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del protocollo nella valuta dello Stato dell'autorità interpellata, l'autorità richiedente utilizza il tasso di cambio applicato nella propria richiesta iniziale. Articolo 3.4 - Trasferimento degli importi recuperati 1. Il trasferimento degli importi recuperati ha luogo entro due mesi dalla data di esecuzione del recupero, salvo se diversamente concordato dagli Stati. 2. Tuttavia, se le misure di recupero applicate dall'autorità interpellata sono contestate per motivi che non rientrano nella responsabilità dello Stato richiedente, l'autorità interpellata può sospendere il trasferimento degli importi recuperati in relazione al credito dello Stato richiedente fino a quando la controversia non sia stata risolta e se sono rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni: (a) l'autorità interpellata ritiene probabile che l'esito della contestazione sarà favorevole alla parte interessata; e (b) l'autorità richiedente non ha dichiarato che rimborserà le somme già trasferite se l'esito della contestazione è favorevole alla parte interessata. 3. Se l'autorità richiedente ha rilasciato una dichiarazione di rimborso conformemente alla lettera b), essa è tenuta a restituire gli importi recuperati già trasferiti dall'autorità interpellata entro un mese dal ricevimento della richiesta di rimborso. Eventuali altre compensazioni dovute in relazione a tale caso sono esclusivamente a carico dell'autorità interpellata. Articolo 3.5 - Rimborso degli importi recuperati L'autorità interpellata, immediatamente dopo essere stata informata di qualsiasi azione intrapresa nello Stato interpellato per il rimborso delle somme recuperate o per l'indennizzo in relazione al recupero dei crediti contestati, ne dà notifica all'autorità richiedente. 1158 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Per quanto possibile, l'autorità interpellata coinvolge l'autorità richiedente nelle procedure per liquidare l'importo da rimborsare e l'indennizzo dovuto. Dopo aver ricevuto la domanda motivata dell'autorità interpellata, l'autorità richiedente trasferisce le somme restituite e l'indennizzo corrisposto entro due mesi dalla ricezione di tale domanda. Articolo 3.6 - Moduli standard 1. Per il modulo uniforme di notifica che accompagna la richiesta di notifica di cui all'articolo 23 del protocollo, gli Stati utilizzano il modulo stabilito conformemente al modello A. 2. Per il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato interpellato, di cui all'articolo 27 del protocollo, che accompagna la domanda di recupero o la richiesta di misure cautelari, o per il titolo uniforme modificato che consente l'esecuzione nello Stato interpellato, di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del protocollo, gli Stati utilizzano il modulo stabilito conformemente al modello B. 3. Per la richiesta di informazioni di cui all'articolo 20 del protocollo, gli Stati utilizzano il modulo stabilito conformemente al modello C. 4. Per la richiesta di notifica di cui all'articolo 23 del protocollo, gli Stati utilizzano il modulo stabilito conformemente al modello D. 5. Per la domanda di recupero o per le misure cautelari di cui agli articoli 25 e 31 del protocollo, gli Stati utilizzano il modulo stabilito conformemente al modello E. 6. Se i moduli sono trasmessi per via elettronica, la struttura e il lay-out possono essere adattati alle esigenze e alle possibilità del sistema di comunicazione elettronico, purché le serie di dati e le informazioni ivi contenute non subiscano modifiche sostanziali rispetto ai modelli riportati di seguito. 1159 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Modello A Modulo uniforme di notifica contenente informazioni sul documento o sui documenti notificati (da inviare al destinatario della notifica) (1) Il presente documento accompagna il documento o i documenti notificati dall'autorità competente del seguente Stato: [nome dello Stato interpellato]. La presente notifica riguarda documenti delle autorità competenti del seguente Stato: [nome dello Stato richiedente], che ha chiesto assistenza alla notifica, conformemente all'articolo 23 del protocollo tra l'Unione europea e il Regno Unito sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte. A. DESTINATARIO DELLA NOTIFICA - Nome - Indirizzo (conosciuto o presunto) - Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario B. OBIETTIVO DELLA NOTIFICA La presente notifica è finalizzata: □ a informare il destinatario in merito al o ai documenti allegati al presente documento. □ a interrompere i termini di prescrizione dei crediti menzionati nel o nei documenti notificati. □ a confermare al destinatario l'obbligo di versare gli importi menzionati al punto D. Si noti che, in caso di mancato pagamento, le autorità possono adottare misure di esecuzione e/o misure cautelari al fine di garantire il recupero dei crediti, con eventuali costi aggiuntivi a carico del destinatario. Lei è considerato il destinatario della notifica in quanto: ☐ debitore principale ☐ codebitore ☐ persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte ed altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente ☐ persona diversa dal (co)debitore, che dispone di beni appartenenti al (co)debitore o a qualsiasi altra persona responsabile, o abbia debiti nei suoi confronti ☐ terzo eventualmente passibile di misure di esecuzione relative ad altre persone. (Le seguenti informazioni figureranno soltanto se il destinatario della notifica è una persona diversa dal (co)debitore che detiene beni appartenenti al (co)debitore o a persone tenute al pagamento o debiti nei confronti delle stesse persone o un terzo eventualmente passibile di misure di esecuzione relative ad altre persone: i documenti notificati riguardano crediti derivanti da imposte o dazi per i quali la o le persone indicate di seguito sono tenute al pagamento in quanto: ☐ debitore principale: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)] ☐ codebitore: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)] ☐ persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri 1160 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. crediti relativi a detti dazi, imposte ed altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)]). L'autorità richiedente dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente] ha invitato le autorità competenti dello Stato interpellato [nome dello Stato interpellato] a eseguire la notifica entro [data]. Si noti che tale data non è specificamente legata ad alcun termine di prescrizione. C. UFFICIO O UFFICI RESPONSABILI PER IL DOCUMENTO O I DOCUMENTI NOTIFICATI Ufficio responsabile per i documenti allegati: — Nome: — Indirizzo: — Ulteriori recapiti: — Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio Ulteriori informazioni riguardo ☐ al documento o ai documenti notificati ☐ e/o alla possibilità di contestare gli obblighi possono essere ottenute presso ☐ il sopra citato ufficio responsabile per il documento o i documenti allegati, e/o ☐ il seguente ufficio: — Nome: — Indirizzo: — Ulteriori recapiti: — Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio D. DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO O DEI DOCUMENTI NOTIFICATI Documento [numero] — Numero di riferimento: — Data di emissione: — Tipo di documento notificato: ☐ Accertamento dell'imposta ☐ Ordine di pagamento ☐ Decisione a seguito di un ricorso amministrativo ☐ Altri documenti amministrativi: ☐ Sentenza/ordinanza di: ☐ Altro documento giudiziario: — No me del credito o dei crediti in questione (nella lingua dello Stato richiedente): — Tipo di credito o di crediti in questione: — Importo dei crediti o del credito in questione: ☐ Capitale: ☐ Penali e sanzioni di natura amministrativa: ☐ Interessi fino al [data]: ☐ Spese fino al [data]: ☐ Tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano il credito di cui al punto [x]: ☐ Importo totale del credito o dei crediti in questione: — Il pagamento dell'importo di cui al punto [x] deve essere effettuato: ☐ anteriormente al: ☐ entro [numero] giorni dalla data della presente notifica ☐ immediatamente 1161 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. — Il pagamento deve essere effettuato a favore di: — Titolare del conto: — Numero di conto bancario internazionale (IBAN): — Codice identificativo della banca (BIC): — Nome della banca: — R iferimento da utilizzare per il pagamento: — Il destinatario può rispondere al documento o ai documenti notificati. ☐ Ultimo giorno per rispondere: ☐ Termine per la risposta: — Nome e indirizzo dell'autorità cui può essere inviata la risposta: — P ossibilità di contestazione: ☐ Il termine per la contestazione del credito o del documento/dei documenti notificati è già scaduto ☐ Ultimo giorno per contestare il credito: ☐ Termine per la contestazione del credito: [numero di giorni] ☐ dalla data della presente notifica ☐ dall'emissione del documento o dei documenti notificati ☐ altra data: — Nome e indirizzo dell'autorità cui può essere inoltrata la contestazione: Si noti che le controversie relative al credito, al titolo che consente l'esecuzione o a qualsiasi altro documento trasmesso dalle autorità dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente] rientrano nell'ambito di competenza degli organismi competenti dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente], conformemente all'articolo 29 del summenzionato protocollo tra l'Unione europea e il Regno Unito. Le controversie sono disciplinate dalle norme procedurali e linguistiche in vigore nello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente]. ☐ Si noti che il recupero può avere inizio prima dello scadere del termine entro il quale il credito può essere contestato. — Altre informazioni: ’ (1) Gli elementi in corsivo sono facoltativi. 1162 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Modello B Titolo uniforme che consente l'esecuzione dei crediti di cui all'articolo 27 del protocollo tra l'Unione europea e il Regno Unito sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte (1) ☐ TITOLO UNIFORME CHE CONSENTE L'ESECUZIONE DEI CREDITI — Data di emissione: — Numero di riferimento: ☐ TITOLO UNIFORME MODIFICATO CHE CONSENTE L'ESECUZIONE DEI CREDITI — Data di emissione del titolo uniforme originale: — Data della modifica: — Motivo della modifica: ☐ sentenza/ordinanza di [nome dell'organo giurisdizionale] del [data] ☐ decisione amministrativa del [data] — Numero di riferimento: Stato che emette il presente documento: [nome dello Stato richiedente] Le misure di recupero adottate nello Stato interpellato sono basate su: ☐ un titolo uniforme che consente l'esecuzione conformemente all'articolo 27 del summenzionato protocollo. ☐ un titolo uniforme modificato che consente l'esecuzione conformemente all'articolo 30 del summenzionato protocollo (per tenere conto della decisione dell'organo competente di cui all'articolo 29, paragrafo 1, dello stesso protocollo). Il presente documento è il titolo uniforme che consente l'esecuzione (comprese le misure cautelari). Esso riguarda il credito o i crediti menzionati di seguito e non ancora pagati nello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente]. Il titolo iniziale per l'esecuzione del credito o dei crediti considerati è stato notificato nella misura in cui sia previsto dalla normativa nazionale dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente]. Le controversie relative al credito o ai crediti sono di competenza esclusiva degli organi competenti dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente], conformemente all'articolo 29 del summenzionato protocollo. Ogni siffatta azione è promossa dinanzi a tali organi conformemente alle norme procedurali e linguistiche in vigore nello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente]. DESCRIZIONE DEI CREDITI E DELLE PERSONE INTERESSATE Identificazione del credito/dei crediti [numero] 1. Riferimento: 2. Tipo di credito o di crediti in questione: 3. Nome dell'imposta/del dazio in questione: 4. Periodo o data interessati: 5. Data di costituzione del credito: 6. Data a decorrere dalla quale è possibile l'esecuzione: 7. Importo del credito ancora dovuto: 1163 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. ☐ capitale: ☐ penali e sanzioni di natura amministrativa: ☐ interessi fino alla data precedente il giorno di invio della richiesta: ☐ spese fino alla data precedente il giorno di invio della richiesta: ☐ importo totale del credito in questione: 8. D ata di notifica del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato richiedente: (nome dello Stato richiedente) ☐ Data: ☐ Data non disponibile 9. Ufficio responsabile dell'accertamento del credito: — Nome: — Indirizzo: — Ulteriori recapiti: — Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio 10. U lteriori informazioni sul credito o sulle possibilità di contestare l'obbligo di pagamento possono essere ottenute presso: ☐ l'ufficio sopra indicato ☐ il seguente ufficio responsabile del titolo uniforme che consente l'esecuzione: — Nome: — Indirizzo: — Ulteriori recapiti: — Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio Identificazione delle persone interessate nel titolo o nei titoli nazionali che consentono l'esecuzione a) Nel titolo o nei titoli nazionali che consentono l'esecuzione è menzionata la persona seguente ☐ una persona fisica ☐ altro — Nome — Indirizzo (conosciuto o presunto) — Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario ☐ Rappresentante legale — Nome — Indirizzo (conosciuto o presunto) — Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario Motivo della responsabilità: ☐ debitore principale ☐ codebitore ☐ persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte e altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente b) Nel titolo o nei titoli nazionali che consente/consentono l'esecuzione è inoltre menzionata/sono inoltre menzionate la o le persone seguenti: ☐ una persona fisica ☐ altro — Nome: 1164 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. — Indirizzo (conosciuto o presunto): — Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario: ☐ Rappresentante legale — Nome: — Indirizzo (conosciuto o presunto): — Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario: Motivo della responsabilità: ☐ debitore principale ☐ codebitore ☐ persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte e altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente Al tre informazioni Importo totale del credito o dei crediti — nella valuta dello Stato richiedente: — nella valuta dello Stato interpellato: (1) Gli elementi in corsivo sono facoltativi. 1165 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. Modello C – richiesta di informazioni RICHIESTA DI INFORMAZIONI Sulla base dell'articolo 20 del protocollo tra l'Unione europea e il Regno Unito sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte Riferimento: AA_RA_aaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20YYMMDD_xxxxxxx_RI Natura del credito o dei crediti: 1. STATO DELL'AUTORITÀ RICHIEDENTE A. Autorità richiedente B. Ufficio di avvio della richiesta Paese: Nome: Nome: Indirizzo: Telefono: Codice postale: Riferimento della pratica: Città: Nome del funzionario competente: Telefono: Competenze linguistiche E-mail: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: 2. STATO DELL'AUTORITÀ INTERPELLATA A. Autorità interpellata B. Ufficio che tratta la richiesta Paese: Nome: Nome: Indirizzo: Telefono: Codice postale: Riferimento della pratica: Città: Nome del funzionario competente: Telefono: Competenze linguistiche E-mail: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: 1166 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 3. INFORMAZIONI SULLA RICHIESTA Questa autorità richiedente prega l'autorità interpellata di non informare della domanda la persona interessata/le persone interessate. Questa autorità richiedente conferma che le informazioni da ricevere saranno soggette alle disposizioni in materia di segretezza definite nella base giuridica summenzionata. 1167 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. 4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA INTERESSATA A. Si domandano informazioni riguardo a: Per le persone fisiche: Nome/i: Cognome: Cognome da nubile (cognome di nascita): Data di nascita: Luogo di nascita: Partita IVA: Codice fiscale: Altri dati identificativi: Indirizzo della persona: noto — presunto - Via e numero: - Ulteriori dati dell'indirizzo: - Codice postale e città: - Paese: Per le persone giuridiche: Ragione sociale: Status giuridico: Partita IVA: Codice fiscale: Altri dati identificativi: Indirizzo della persona giuridica: noto — presunto - Via e numero: - Ulteriori dati dell'indirizzo: - Codice postale e città: - Paese: Rappresentante legale Nome: Indirizzo del rappresentante legale: noto — presunto Via e numero: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: Paese: B. Responsabilità: la persona interessata è: debitore principale codebitore persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte e altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente persona diversa dal (co)debitore, che dispone di beni appartenenti al (co)debitore o a qualsiasi altra persona responsabile, o abbia debiti nei suoi confronti terzo eventualmente passibile di misure di esecuzione relative ad altre persone. 1168 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. C. Altre informazioni utili relative alle persone di cui sopra: Numero o numeri di conto bancario - Numero di conto bancario (IBAN): - Codice identificativo della banca (BIC): - Nome della banca: Informazioni sulla vettura in data 20AA/MM/GG - numero di targa della vettura: - marca della vettura: - colore della vettura: Importo stimato o provvisorio o esatto del credito o dei crediti: Altro: 5. INFORMAZIONI RICHIESTE Informazioni relative all'identità della persona interessata (per le persone fisiche: nome completo, data e luogo di nascita; per le persone giuridiche: ragione sociale e status giuridico) Informazioni relative all'indirizzo Informazioni relative al reddito e ai beni ai fini del recupero Informazioni relative agli eredi e/o ai successori legali Altro: 6. SEGUITO DELLA DOMANDA DI INFORMAZIONI Data N. Messaggio Autorità richiedente Autorità interpellata data 1 Questa autorità interpellata accusa ricezione della richiesta. data 2 Questa autorità interpellata invita l'autorità richiedente a completare la domanda con Da combinare con la le seguenti informazioni supplementari: conferma di ricezione data 3 Questa autorità interpellata non ha ancora ricevuto le informazioni supplementari richieste e chiuderà la richiesta se non riceverà tali informazioni prima del 20AA/MM/GG. data 4 Questa autorità richiedente a fornisce su richiesta le seguenti informazioni supplementari: b non è in grado di fornire le informazioni supplementari richieste (perché: ) data 5 Questa autorità interpellata accusa ricezione delle informazioni supplementari ed è ora in grado di procedere. data 6 Questa autorità interpellata non fornisce assistenza e chiude il caso perché: a non è competente per nessuno dei crediti cui si riferisce la richiesta b il credito risale a una data antecedente a quanto previsto nel protocollo c l'importo del credito è inferiore alla soglia d non è in grado di ottenere tali informazioni ai fini del recupero di crediti nazionali analoghi e si rivelerebbero segreti commerciali, industriali o professionali f la comunicazione di queste informazioni pregiudicherebbe la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato g l'autorità richiedente non ha fornito tutte le informazioni supplementari richieste h altro motivo: 1169 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. data 7 Questa autorità richiedente chiede di essere informata in merito allo stato attuale della sua richiesta. data 8 Questa autorità interpellata non può fornire le informazioni ora in quanto: ha chiesto informazioni ad altri organismi pubblici ha chiesto informazioni a terzi sta organizzando una chiamata personale altro motivo: data 9 Non è possibile ottenere le informazioni richieste in quanto: a la persona interessata è ignota b i dati disponibili non sono sufficienti per identificare la persona interessata c la persona interessata si è trasferita, l'indirizzo non è noto d le informazioni richieste non sono disponibili e altro motivo: data 10 L'autorità interpellata trasmette la seguente parte delle informazioni richieste: data 11 L'autorità interpellata trasmette tutte le informazioni richieste (o la loro parte finale): a Identità confermata b Indirizzo confermato c I seguenti dati relativi all'identità della persona interessata sono cambiati (o aggiunti): Per le persone fisiche: Nome/i: Cognome: Cognome da nubile: Data di nascita: Luogo di nascita: Per le persone giuridiche: Status giuridico: Ragione sociale: d I seguenti dati relativi all'indirizzo sono cambiati (o aggiunti): Via e numero civico: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: Paese: Telefono: Fax: E-mail: 1170 Il presente documento è stato concordato tra l'Unione europea e il Regno Unito. Ha puro scopo informativo e non genera diritti prima della data di applicazione. La numerazione degli articoli è provvisoria. e Situazione finanziaria: Conto o conti bancari noti: Numero di conto bancario (IBAN): … Codice identificativo della banca (BIC): … Nome della banca: … Situazione professionale: Dipendente — Lavoratore autonomo — Disoccupato La persona interessata sembra non avere i mezzi per saldare il debito / beni utili al recupero La persona interessata è fallita/insolvente: - Data della sentenza: - Data di chiusura del fallimento: - Estremi del curatore: ...Nome: ...Via e numero civico: ...Ulteriori dati dell'indirizzo: ...Codice postale e città: ...Paese: La persona interessata sembra avere: mezzi limitati per saldare parzialmente il debito mezzi/beni sufficienti per il recupero Osservazioni: f Debito contestato La persona interessata è stata consigliata di contestare il credito nello Stato dell'autorità richiedente Riferimenti della controversia, se disponibili: Ulteriori particolari g Il debitore è deceduto in data AAAA/MM/GG h Nome e indirizzo degli eredi/dell'esecutore testamentario: i Altre osservazioni: j Raccomandiamo di proseguire la procedura di recupero k Raccomandiamo di non proseguire la procedura di recupero data 12 Questa autorità richiedente ritira la sua richiesta di informazioni. data 13 Altro: osservazioni  dell'autorità richiedente o  dell'autorità interpellata: 1171 Modello D – richiesta di notifica RICHIESTA DI NOTIFICA Sulla base dell'articolo 23 del protocollo tra l'Unione europea e il Regno Unito sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte Riferimento: AA_RA_aaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20YYMMDD_xxxxxxx_RN Natura del credito o dei crediti: 1. STATO DELL'AUTORITÀ RICHIEDENTE A. Autorità richiedente B. Ufficio di avvio della richiesta Paese: Nome: Nome: Indirizzo: Telefono: Codice postale: Riferimento della pratica: Città: Telefono: Nome del funzionario competente: E-mail: Competenze linguistiche: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: 2. STATO DELL'AUTORITÀ INTERPELLATA A. Autorità interpellata B. Ufficio che tratta la richiesta Paese: Nome: Nome: Indirizzo: Telefono: Codice postale: Riferimento della pratica: Città: Telefono: Nome del funzionario competente: E-mail: Competenze linguistiche: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: 3. INFORMAZIONI SULLA RICHIESTA Termine ultimo per la notifica di questi documenti al fine di evitare problemi con il termine di prescrizione (se necessario): 20AA/MM/GG Altre osservazioni: 1172 4. IDENTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO DELLA NOTIFICA A. La notifica deve essere effettuata a: Per le persone fisiche: Nome/i: Cognome: Cognome da nubile (cognome di nascita): Data di nascita: Luogo di nascita: Partita IVA: Codice fiscale: Altri dati identificativi: Indirizzo della persona: noto — presunto: Via e numero: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: Paese: Per le persone giuridiche: Ragione sociale: Status giuridico: Partita IVA: Codice fiscale: Altri dati identificativi: Indirizzo della persona giuridica: noto — presunto Via e numero: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: Paese: Rappresentante legale Nome: Indirizzo del rappresentante legale: noto — presunto Via e numero: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: Paese: B. Altre informazioni utili relative alle persone di cui sopra: 5 OBIETTIVO DELLA NOTIFICA Cfr. il modulo uniforme di notifica allegato. 6 DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO O DEI DOCUMENTI NOTIFICATI Cfr. il modulo uniforme di notifica allegato. 1173 7. SEGUITO DELLA DOMANDA DI NOTIFICA Data N. Messaggio Autorità richiedente Autorità interpellata data 1 Questa autorità interpellata accusa ricezione della richiesta. data 2 Questa autorità interpellata invita l'autorità richiedente a completare la domanda con le seguenti informazioni supplementari: data 3 Questa autorità interpellata non ha ancora ricevuto le informazioni supplementari richieste e chiuderà la richiesta se non riceverà tali informazioni prima del 20AA/MM/GG. data 4 Questa autorità richiedente a fornisce su richiesta le seguenti informazioni supplementari: b non è in grado di fornire le informazioni supplementari richieste (perché: ) data 5 Questa autorità interpellata accusa ricezione delle informazioni supplementari ed è ora in grado di procedere. data 6 Questa autorità interpellata non fornisce assistenza e chiude il caso perché: a non è competente per nessuna delle imposte cui si riferisce la richiesta b il credito o i crediti risalgono a una data antecedente a quanto previsto nel protocollo c l'importo del credito o dei crediti è inferiore alla soglia d l'autorità richiedente non ha fornito tutte le informazioni supplementari richieste e altro motivo: data 7 Questa autorità richiedente chiede di essere informata in merito allo stato attuale della sua richiesta. data 8 Questa autorità interpellata informa che: a il documento o i documenti sono stati notificati al destinatario, con effetto giuridico ai sensi della legislazione nazionale dello Stato dell'autorità interpellata, in data data. La notifica è stata effettuata: al destinatario di persona per posta per posta elettronica per posta raccomandata da parte dell'ufficiale giudiziario con un'altra procedura b non è stato possibile notificare il documento/i documenti di cui sopra alla persona interessata per il motivo seguente: destinatario o destinatari non noti destinatario o destinatari deceduti il destinatario o i destinatari hanno lasciato lo Stato. Nuovo indirizzo: altro: data 9 Questa autorità richiedente ritira la sua richiesta di notifica. data 10 Altro: osservazioni  dell'autorità richiedente o  dell'autorità interpellata: 1174 1175 Modello E – domanda di recupero o misure cautelari . DOMANDA DI MISURE DI RECUPERO Sulla base dell'articolo 25 del protocollo tra l'Unione europea e il Regno Unito sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte E/O MISURE CAUTELARI Sulla base dell'articolo 31 del protocollo tra l'Unione europea e il Regno Unito sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte Riferimento: AA_RA_aaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20YYMMDD_xxxxxxx_RR(RP) Natura del credito o dei crediti: 1. STATO DELL'AUTORITÀ RICHIEDENTE A. Autorità richiedente B. Ufficio di avvio della richiesta Paese: Nome: Nome: Indirizzo: Telefono: Codice postale: Riferimento della pratica: Città: Telefono: Nome del funzionario competente: E-mail: Competenze linguistiche: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: 2. STATO DELL'AUTORITÀ INTERPELLATA A. Autorità interpellata B. Ufficio che tratta la richiesta Paese: Nome: Nome: Indirizzo: Telefono: Codice postale: Riferimento della pratica: Città: Telefono: Nome del funzionario competente: E-mail: Competenze linguistiche: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: 3. INFORMAZIONI SULLA DOMANDA Il credito/i crediti è/sono oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente. Il credito/i crediti non è/non sono ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente. Il credito/i crediti non è/non sono contestato/i. Il credito/i crediti non può/non possono più essere contestato/i mediante ricorso amministrativo/dinanzi agli organi giurisdizionali. Il credito/i crediti è/sono contestato/i, ma le leggi, i regolamenti e le pratiche amministrative in vigore nello Stato dell'autorità richiedente consentono il recupero di un credito contestato. L'importo totale dei crediti per i quali è richiesta assistenza non è inferiore a 5 000 GBP. La presente richiesta riguarda crediti che soddisfano il requisito dell'età applicabile ai sensi del protocollo. La presente richiesta di misure cautelari si fonda sulle ragioni descritte nel/nei documento/i allegato/i. La presente richiesta è accompagnata da un titolo che consente misure cautelari nello Stato richiedente. Chiediamo di non informare il debitore/altra persona interessata prima delle misure cautelari. Contattateci se si verifica la seguente situazione specifica (utilizzando il campo di testo libero alla fine del modulo di richiesta): Questa autorità richiedente rimborserà le somme già trasferite se l'esito della contestazione è favorevole alla parte interessata. Caso riservato: 4. ISTRUZIONI DI PAGAMENTO A. Si prega di versare l'importo del credito recuperato nel conto: - Numero di conto bancario (IBAN): - Codice identificativo della banca (BIC): - Nome della banca: - Nome del titolare del conto: - Indirizzo del titolare del conto: - Riferimento del pagamento da utilizzare all'atto del trasferimento del denaro: B. Il pagamento rateale: è ammesso senza ulteriore consultazione è ammesso solo previa consultazione (si prega di utilizzare il riquadro 7, punto 20 per questa consultazione) non è ammesso 1177 1178 5. INFORMAZIONI SULLA PERSONA INTERESSATA DALLA RICHIESTA A Il recupero/l'adozione di misure cautelari è richiesto/a nei confronti di: Per le persone fisiche: Nome/i: Cognome: Cognome da nubile (cognome di nascita): Data di nascita: Luogo di nascita: Partita IVA: Codice fiscale: Altri dati identificativi: Indirizzo della persona fisica/giuridica interessata: noto — presunto Via e numero: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: Per le persone giuridiche: Status giuridico: Ragione sociale: Partita IVA: Codice fiscale: Altri dati identificativi: Indirizzo della persona fisica/giuridica interessata: noto — presunto Via e numero: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: - altre informazioni relative alla persona interessata: - Rappresentante legale Nome: Ulteriori dati dell'indirizzo: noto — presunto Via e numero: Codice postale e città: Paese: B Altre informazioni utili sulla richiesta e/o persona 1179 1 La/e persona/e seguente/i è/sono codebitore/i: [Dovrebbe essere possibile aggiungere più di un nome di tali persone] - Identità di questa persona: Per le persone fisiche: Nome: Data di nascita: Partita IVA: Codice fiscale: Via e numero: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: Per le persone giuridiche: Status giuridico: Ragione sociale: Partita IVA: Codice fiscale: Via e numero: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: - altre informazioni relative al/ai codebitore/i interessato/i: 2 La persona o le persone seguenti detengono beni appartenenti alla persona interessata dalla presente richiesta: [Dovrebbe essere possibile aggiungere più di un nome di tali persone] - Identità di questa persona: Per le persone fisiche: Nome: Data di nascita: Partita IVA: Codice fiscale: Via e numero: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: Per le persone giuridiche: Status giuridico: Ragione sociale: Partita IVA: Codice fiscale: Via e numero: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: - beni detenuti da quest'altra persona: 1180 3 La persona o le persone seguenti sono debitori nei confronti della persona interessata dalla presente richiesta: [Dovrebbe essere possibile aggiungere più di un nome di tali persone] - Identità di questa persona: Per le persone fisiche: Nome: Data di nascita: Partita IVA: Codice fiscale: Via e numero: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: Per le persone giuridiche: Status giuridico: Ragione sociale: Partita IVA Codice fiscale: Via e numero: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: - debiti (futuri) di quest'altra persona: 4 Vi sono una o più altre persone diverse dalla persona interessata dalla presente richiesta che sono tenute al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte e altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente. [Dovrebbe essere possibile aggiungere più di un nome di tali persone] - Identità di questa persona: Per le persone fisiche: Nome: Data di nascita: Partita IVA: Codice fiscale: Via e numero: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: Per le persone giuridiche: Status giuridico: Ragione sociale: Partita IVA: Codice fiscale: Via e numero: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: - Motivo o natura della responsabilità di quest'altra persona: 6. DESCRIZIONE DEL CREDITO O DEI CREDITI Cfr. il titolo uniforme allegato che consente l'esecuzione nello Stato interpellato. 1181 7. SEGUITO DELLA RICHIESTA Autorità richiedente Autorità interpellata data 1 Questa autorità interpellata accusa ricezione della richiesta. data 2 Questa autorità interpellata invita l'autorità richiedente a completare la domanda con le Da combinare con seguenti informazioni supplementari: la conferma di ricezione data 3 Questa autorità interpellata non ha ancora ricevuto le informazioni supplementari richieste e chiuderà la richiesta se non riceverà tali informazioni prima del 20AA/MM/GG. data 4 Questa autorità richiedente a fornisce su richiesta le seguenti informazioni supplementari: b non è in grado di fornire le informazioni supplementari richieste (perché: ) data 5 Questa autorità interpellata accusa ricezione delle informazioni supplementari ed è ora in grado di procedere. data 6 Questa autorità interpellata non fornisce assistenza e chiude il caso perché: a non è competente per i crediti cui si riferisce la richiesta b non è competente per il seguente credito o i seguenti crediti oggetto della richiesta: c il credito o i crediti risalgono a una data antecedente a quanto previsto nel protocollo d l'importo totale è inferiore alla soglia prevista dal protocollo e l'autorità richiedente non ha fornito tutte le informazioni supplementari richieste f altro motivo: data 7 Questa autorità richiedente chiede di essere informata in merito allo stato attuale della sua richiesta. data 8 Questa autorità interpellata non intraprenderà l'azione/le azioni richiesta/e per i motivi seguenti: a le nostre disposizioni legislative e prassi nazionali non consentono misure di recupero di crediti che sono contestati b le nostre disposizioni legislative e prassi nazionali non consentono misure cautelari per crediti che sono contestati. 9 Questa autorità interpellata ha eseguito le seguenti procedure di recupero e/o le seguenti misure cautelari: data a ha contattato il debitore e richiesto il pagamento in data 20AA/MM/GG data b sta negoziando il pagamento rateale data c ha avviato le procedure esecutive in data 20AA/MM/GG Sono state adottare le seguenti misure: d ha iniziato ad applicare misure cautelari in data 20AA/MM/GG Sono state adottare le seguenti misure: e Questa autorità interpellata informa l'autorità richiedente che le misure da essa adottate (indicate sopra alle lettere c e/o d) hanno i seguenti effetti sui termini di prescrizione: sospensione interruzione proroga fino al 20AA/MM/GG − con xx anni/mesi/settimane/giorni Chiediamo allo Stato richiedente di informarci se lo stesso effetto non è previsto dalle leggi vigenti nello Stato richiedente. 1182 f Questa autorità interpellata informa l'autorità richiedente che la sospensione, l'interruzione o la proroga dei termini di prescrizione non è possibile ai sensi delle leggi dello Stato interpellato. Chiediamo allo Stato richiedente di confermare se le misure da noi prese (indicate sopra alle lettere c e/o d) abbiano interrotto, sospeso o prorogato il termine per il recupero e, in caso affermativo, quale sia il nuovo termine. data 10 Le procedure sono ancora in corso. Questa autorità interpellata informerà l'autorità richiedente in caso di cambiamenti. data 11 Questa autorità richiedente conferma che: a a seguito dell'azione di cui al punto 9, il termine è stato modificato. Il nuovo termine è: … b Le nostre leggi nazionali non prevedono la sospensione, l'interruzione o la proroga dei termini di prescrizione. 12 Questa autorità interpellata informa l'autorità richiedente del fatto che: data a il credito è stato interamente recuperato in data 20AA/MM/GG - di cui l'importo seguente (indicare la moneta dello Stato dell'autorità interpellata) rappresenta il credito quale menzionato nella domanda: - di cui l'importo seguente rappresenta gli interessi applicati in base alle leggi dello Stato dell'autorità interpellata: data b il credito è stato parzialmente recuperato in data 20AA/MM/GG - per l'importo (indicare la moneta dello Stato dell'autorità interpellata): - di cui l'importo seguente rappresenta il credito quale menzionato nella domanda: - di cui l'importo seguente rappresenta gli interessi applicati in base alle leggi dello Stato dell'autorità interpellata: Non prenderà ulteriori misure. Proseguirà la procedura di recupero. data c sono state adottate misure cautelari. (L'autorità interpellata è pregata di indicare il tipo di misure adottate: ) data d è stato concordato il seguente pagamento rateale: data 13 Questa autorità interpellata conferma che non è stato possibile recuperare il credito o parte di esso/non saranno adottate misure cautelari, e la pratica sarà chiusa in quanto: a La persona interessata è ignota b La persona interessata è nota, ma si è trasferita a: c La persona interessata è nota, ma si è trasferita e il nuovo indirizzo non è noto d La persona interessata è deceduta in data AAAA/MM/GG. e Il debitore/codebitore è insolvente f Il debitore/codebitore è fallito ed è stata presentata domanda di ammissione del credito al passivo Data della sentenza: --- Data di chiusura del fallimento: g Il debitore/codebitore è fallito / non è possibile alcun recupero h Altro: data 14 Questa autorità richiedente conferma che la pratica è chiusa. data 15 Questa autorità interpellata informa l'autorità richiedente del fatto che ha ricevuto notifica dell'avvio di un'azione di contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo e che sospenderà le procedure esecutive. Inoltre a ha adottato misure cautelari per garantire il recupero del credito in data b chiede all'autorità richiedente di indicarle se debba o no recuperare il credito c informa l'autorità richiedente che le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato in cui ha sede non consentono il (proseguimento dell'azione di) recupero del credito fintantoché esso è oggetto di contestazione 1183 data 16 Questa autorità richiedente, essendo stata informata dell'avvio di un'azione di contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo, a chiede all'autorità interpellata di sospendere qualsiasi azione da essa intrapresa b chiede all'autorità interpellata di adottare misure cautelari per garantire il recupero del credito c chiede all'autorità interpellata di (continuare a) recuperare il credito data 17 Questa autorità interpellata informa l'autorità richiedente che le leggi, i regolamenti e le pratiche amministrative in vigore nello Stato in cui ha sede non consentono l'azione richiesta: al punto 16, lettera b) al punto 16, lettera c) data 18 Questa autorità richiedente a modifica la domanda di recupero/misure cautelari conformemente alla decisione relativa al credito contestato, [le informazioni relative alla decisione saranno inserite nella casella 6A] perché una parte del credito è stata pagata direttamente all'autorità richiedente per un altro motivo: . b chiede all'autorità interpellata di riprendere le procedure esecutive in quanto la contestazione non ha avuto esito favorevole per il debitore (decisione dell'organo competente in materia emessa in data ). data 19 Questa autorità richiedente ritira la presente domanda di recupero/misure cautelari in quanto: a l'importo è stato pagato direttamente all'autorità richiedente b il termine per l'azione di recupero è scaduto c il credito/i crediti è stato/sono stati annullato/i da un tribunale nazionale o da un organo amministrativo d il titolo esecutivo è stato annullato e altro motivo: data 20 Altro: osservazioni  dell'autorità richiedente o  dell'autorità interpellata (si prega di iniziare ogni osservazione indicando la data) 1184 PROTOCOLLO SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE Articolo 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti: (a) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo; (b) "operazioni contrarie alla legislazione doganale": tutte le violazioni o le tentate violazioni della legislazione doganale; (c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo. 2. Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, si applicano al presente protocollo anche le definizioni del titolo I [Scambi di merci] del capo quinto [Dogane e agevolazione degli scambi] della parte seconda [Commercio, trasporti e pesca] della rubrica prima [Commercio]. Articolo 2 - Ambito di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale legislazione. 2. Le disposizioni relative all'assistenza in materia doganale previste dal presente protocollo si applicano ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità. 3. L'assistenza in materia di recupero di dazi, imposte o sanzioni è contemplata dal protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte. Articolo 3 - Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale. 2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta: (a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; (b) se le merci importate nel territorio di una delle parti siano state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 1185 3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, le misure necessarie a garantire una specifica sorveglianza e a fornire all'autorità richiedente informazioni su: (a) persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; (b) merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano state o siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; (c) luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano state o siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; (d) mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; e (e) locali che l'autorità richiedente sospetta siano utilizzati per commettere violazioni della legislazione doganale. Articolo 4 - Assistenza spontanea Laddove possibile, le parti si prestano reciproca assistenza, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, fornendo informazioni sulle attività concluse, programmate o in corso che costituiscono o paiono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte. Le informazioni vertono in particolare sui seguenti aspetti: (a) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale; (b) persone in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; (c) mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale; e (d) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale. Articolo 5 - Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto, in formato cartaceo o elettronico. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. In caso di urgenza, l'autorità interpellata può accettare domande espresse oralmente, ma tali domande orali devono essere confermate senza indugio dall'autorità richiedente per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni: (a) il nome dell'autorità richiedente e del funzionario richiedente; (b) le informazioni e/o il tipo di assistenza richiesti; (c) l'oggetto e i motivi della richiesta; 1186 (d) le disposizioni legislative e regolamentari e altre considerazioni di carattere giuridico; (e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle merci o sulle persone oggetto d'indagine; (f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte; e (g) eventuali ulteriori dettagli per consentire all'autorità interpellata di espletare la domanda. 3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima, tenendo presente che l'inglese è sempre considerato lingua accettabile. Tale requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1. 4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità interpellata può richiedere la rettifica o il completamento della domanda; in attesa di tale rettifica o completamento possono essere disposte misure cautelative. Articolo 6 - Esecuzione delle domande 1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede senza indugio, nell'ambito delle sue competenze, come se agisse per proprio conto o su domanda di un'altra autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente. Nel fornire tale assistenza l'autorità interpellata prende nella dovuta considerazione l'urgenza della richiesta. 2. Le domande di assistenza sono eseguite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte interpellata. Articolo 7 - Forma in cui vanno comunicate le informazioni 1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini condotte in virtù di una domanda presentata a norma del presente protocollo, unitamente a documenti, copie autenticate di documenti o altro materiale pertinente. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico. 2. I documenti originali sono trasmessi conformemente ai vincoli giuridici di ciascuna parte, solo su richiesta dell'autorità richiedente, nei casi in cui le copie autenticate risultassero insufficienti. L'autorità richiedente restituisce tali originali con la massima sollecitudine. 3. Conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni relative all'autenticità dei documenti rilasciati o autenticati da enti ufficiali all'interno del suo territorio per corroborare una dichiarazione relativa alle merci. Articolo 8 - Presenza di funzionari di una parte nel territorio di un'altra parte 1. I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata di cui all'articolo 6 [Esecuzione delle domande], paragrafo 1, per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo in merito alle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale. 1187 2. D'intesa con la parte interpellata, e alle condizioni da questa eventualmente specificate, i funzionari debitamente autorizzati dell'altra parte possono presenziare alle indagini condotte nel territorio della parte interpellata. Articolo 9 - Consegna di documenti e notifiche 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata. 2. Tali domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile. Articolo 10 - Scambio automatico di informazioni 1. Le parti possono, per comune accordo a norma dell'articolo 15 [Attuazione] del presente protocollo: (a) scambiare automaticamente ogni informazione contemplata dal presente protocollo; (b) scambiare informazioni specifiche prima dell'arrivo di partite di merci nel territorio dell'altra parte. 2. Le parti possono stabilire intese sul tipo di informazioni che desiderano scambiare, sul formato e sulla frequenza di trasmissione, al fine di attuare gli scambi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Articolo 11 - Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. L'assistenza a norma del presente protocollo può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o prescrizioni qualora una parte ritenga che tale assistenza: (a) rischi di pregiudicare la sovranità del Regno Unito o quella di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo; (b) rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o (c) implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. L'autorità interpellata può posticipare l'assistenza se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata. 3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata comunica senza indugio all'autorità richiedente la sua decisione e le motivazioni di tale decisione. 1188 Articolo 12 - Scambio di informazioni e riservatezza 1. Le informazioni ricevute a norma del presente protocollo sono utilizzate unicamente ai fini stabiliti nel presente protocollo. 2. L'utilizzo, nell'ambito di azioni amministrative o giudiziarie promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in forza del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto le parti possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo come prova nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ai giudici. L'autorità interpellata può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell'accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo. 3. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente il consenso scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità. 4. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità del presente protocollo sono considerate di natura riservata o a diffusione limitata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in ciascuna parte. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni simili in base alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti della parte ricevente, a meno che la parte che ha trasmesso le informazioni dia preventivamente il suo consenso alla divulgazione di dette informazioni. Le parti si comunicano reciprocamente informazioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Articolo 13 - Periti e testimoni L'autorità interpellata può autorizzare i suoi funzionari a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di periti o testimoni, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e a produrre gli oggetti, i documenti o loro copie autenticate che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, e in quale causa, a quale titolo e con quale qualifica sarà sentito. Articolo 14 - Spese di assistenza 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione del presente protocollo. 2. Le spese e le indennità corrisposte a periti, testimoni, interpreti e traduttori, che non siano dipendenti pubblici, sono a carico, se del caso, della parte richiedente. 3. Se l'esecuzione della domanda comporta o comporterà spese consistenti o straordinarie, le parti si consultano per stabilire con quali modalità e condizioni la domanda dovrà essere eseguita e in che modo devono essere sostenuti i costi. Articolo 15 - Attuazione 1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Regno Unito e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione, a seconda dei casi. Essi decidono in merito a tutte le misure e modalità 1189 pratiche necessarie per l'attuazione del presente protocollo, tenendo conto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, segnatamente in materia di protezione dei dati personali. 2. Ciascuna parte tiene informata l'altra parte in merito alle misure di attuazione dettagliate che adotta in conformità delle disposizioni del presente protocollo, in particolare per quanto riguarda i servizi debitamente autorizzati e i funzionari designati competenti per l'invio e il ricevimento delle comunicazioni previste dal presente protocollo. 3. Nell'Unione le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri. Articolo 16 - Altri accordi Le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza amministrativa reciproca conclusi, o che potrebbero essere conclusi, tra singoli Stati membri dell'Unione e il Regno Unito, qualora le disposizioni di tali accordi bilaterali risultino incompatibili con quelle del presente protocollo. Articolo 17 - Consultazioni Con riferimento all'interpretazione e all'attuazione del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del [comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine]. Articolo 18 - Sviluppi futuri Al fine di integrare i livelli di assistenza reciproca previsti dal presente protocollo, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine può adottare una decisione volta ad ampliare il presente protocollo stabilendo intese su specifici settori o materie conformemente alla legislazione doganale rispettiva delle parti. 1190 PROTOCOLLO SUL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo SSC.1 - Definizioni Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti: (a) "attività subordinata": qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione; (b) "attività autonoma": qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione; (c) "servizi di procreazione medicalmente assistita": tutti i servizi medici, chirurgici od ostetrici prestati al fine di assistere una persona nel concepire un bambino; (d) "prestazioni in natura": (i) ai sensi del titolo III, capo 1 [Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate], le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure; (ii) ai sensi del titolo III, capo 2 [Prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali], tutte le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali quali definite al punto i), e previste dai regimi di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli Stati; (e) "periodo di cura dei figli": qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato o che fornisce un'integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all'epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente; (f) "pubblico dipendente": la persona considerata tale o ad essa assimilata dallo Stato al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende; (g) "autorità competente": per ciascuno Stato, il ministro, i ministri o un'altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto lo Stato di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi di sicurezza sociale; (h) "istituzione competente": (i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni; o (ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se tale persona, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nello Stato nel quale si trova tale istituzione; o 1191 (iii) l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato in questione; o (iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore interessato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato in questione; (i) "Stato competente": lo Stato in cui si trova l'istituzione competente; (j) "assegno in caso di morte": ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera w); (k) "prestazione familiare": tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari; (l) "lavoratore frontaliero": qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato e che risiede in un altro Stato, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana; (m) "base di servizio": il luogo dal quale il membro d'equipaggio normalmente inizia e finisce un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e dove, in condizioni normali, l'operatore/compagnia aerea non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato; (n) "istituzione": per ciascuno Stato, l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione; (o) "istituzione del luogo di residenza" e "istituzione del luogo di dimora": rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione applicata da tale istituzione oppure, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato in questione; (p) "persona assicurata": in relazione ai settori di sicurezza sociale compresi nel titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazione], capi 1 [Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate] e 3 [Assegni in caso di morte], qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato competente ai sensi del titolo II [Determinazione della legislazione applicabile] per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente protocollo; (q) "legislazione": in relazione a ciascuno Stato, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 1. Questo termine esclude le disposizioni contrattuali diverse da quelle che servono ad attuare un obbligo di assicurazione derivante dalle leggi e dai regolamenti di cui alla presente lettera o che hanno formato oggetto di una decisione delle autorità pubbliche che le rende vincolanti o che ne estende l'ambito di applicazione purché lo Stato interessato rilasci una dichiarazione al riguardo, provvedendo a notificarla al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. L'Unione europea pubblica tale dichiarazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; (r) "prestazione per l'assistenza a lungo termine": una prestazione in natura o in denaro il cui scopo è rispondere alle esigenze di assistenza di una persona che, a causa di una menomazione, necessita di notevole assistenza, compresa, ma non solo, l'assistenza da parte 1192 di un'altra persona o di altre persone per svolgere attività essenziali di vita quotidiana per un periodo di tempo prolungato al fine di sostenerne l'autonomia personale; sono comprese le prestazioni concesse allo stesso scopo a una persona che fornisce tale assistenza; (s) "familiare": (i) A) qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni; B) per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazione], capo 1 [Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate], qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato nel quale tale persona risiede; (ii) se la legislazione di uno Stato applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari; (iii) qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti 1 e 2, una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l'interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato; (t) "periodo di occupazione" o "periodo di attività lavorativa autonoma": i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione o ai periodi di attività lavorativa autonoma; (u) "periodo di assicurazione": i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione; (v) "periodo di residenza": i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati; (w) "pensione": non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazione], le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari; (x) "prestazione di prepensionamento": tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni di vecchiaia anticipate, erogate a decorrere da una determinata età a un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; "prestazione di vecchiaia anticipata": prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua a essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia; 1193 (y) "rifugiato": ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati; (z) "sede legale o domicilio": la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale; (aa) "residenza": il luogo in cui una persona risiede abitualmente; (bb) "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo": le prestazioni in denaro di carattere non contributivo: (i) intese a fornire: (A) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 1, e a garantire alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato interessato; o (B) unicamente la protezione specifica delle persone disabili, in stretto collegamento con il contesto sociale di tali persone nello Stato interessato; e (ii) che sono finanziate esclusivamente dalla tassazione obbligatoria destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Le prestazioni concesse a integrazione di una prestazione contributiva non sono tuttavia da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo; (cc) "regime speciale per pubblici dipendenti": qualsiasi regime di sicurezza sociale diverso dal regime di sicurezza sociale generale che si applica ai lavoratori subordinati nello Stato interessato e al quale sono direttamente soggetti tutti i pubblici dipendenti o talune categorie di essi; (dd) "apolide": ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi; (ee) "dimora": la residenza temporanea. Articolo SSC.2 - Ambito di applicazione personale Il presente protocollo si applica alle persone, compresi gli apolidi e i rifugiati, che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati, nonché ai loro familiari e superstiti. Articolo SSC.3 - Ambito di applicazione materiale 1. Il presente protocollo si applica ai settori di sicurezza sociale riguardanti: (a) le prestazioni di malattia; (b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; (c) le prestazioni d'invalidità; 1194 (d) le prestazioni di vecchiaia; (e) le prestazioni ai superstiti; (f) le prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali; (g) gli assegni in caso di morte; (h) le prestazioni di disoccupazione; (i) le prestazioni di prepensionamento. 2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato SSC-6 [Disposizioni particolari relative all'applicazione della legislazione degli Stati membri e del Regno Unito], il presente protocollo si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore. 3. Tuttavia, le disposizioni del titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazione] non pregiudicano le disposizioni legislative degli Stati relative agli obblighi dell'armatore. 4. Il presente protocollo non si applica: (a) alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate all'allegato SSC-1 [Talune prestazioni in denaro alle quali non si applica il protocollo], parte 1 [Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo]; (b) all'assistenza sociale e medica; (c) alle prestazioni per le quali uno Stato si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze; alle vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici; alle vittime di danni causati da agenti dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni; o alle persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza; (d) alle prestazioni per l'assistenza a lungo termine elencate all'allegato SSC-1 [Talune prestazioni in denaro alle quali non si applica il presente protocollo], parte 2 [Prestazioni per l'assistenza a lungo termine]; (e) ai servizi di procreazione medicalmente assistita; (f) ai pagamenti collegati a un settore di sicurezza sociale elencato al paragrafo 1 e che sono: (i) erogati per coprire le spese di riscaldamento durante la stagione fredda; e (ii) elencati all'allegato SSC-1 [Talune prestazioni in denaro alle quali non si applica il presente protocollo], parte 3 [Pagamenti collegati a un settore di sicurezza sociale elencato all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 1, e che sono erogati per coprire le spese di riscaldamento durante la stagione fredda (articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 4, lettera f))]; (g) le prestazioni familiari. 1195 Articolo SSC.4 - Non discriminazione tra Stati membri 1. Le disposizioni di coordinamento della sicurezza sociale stabilite nel presente protocollo si basano sul principio di non discriminazione tra gli Stati membri dell'Unione. 2. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni adottate tra il Regno Unito e l'Irlanda in merito alla zona di libero spostamento. Articolo SSC.5 - Parità di trattamento 1. Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, in relazione ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 1, le persone alle quali si applica il presente protocollo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. 2. Questa disposizione non si applica alle materie di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 4. Articolo SSC.6 - Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, gli Stati assicurano nel modo seguente l'applicazione del principio dell'assimilazione delle prestazioni, dei redditi, dei fatti o degli avvenimenti: (a) se, in virtù della legislazione dello Stato competente, il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producono effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano anche in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato o di redditi acquisiti in un altro Stato; (b) se, in virtù della legislazione dello Stato competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale. Articolo SSC.7 - Totalizzazione dei periodi Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, l'istituzione competente di uno Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, laddove la sua legislazione subordini al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza: (a) l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni; (b) l'ammissione al beneficio di una legislazione; o (c) l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione dalla medesima. 1196 Articolo SSC.8 - Abolizione delle clausole di residenza Gli Stati assicurano l'applicazione del principio dell'esportabilità delle prestazioni in denaro in conformità delle lettere a) e b): (a) le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno Stato o del presente protocollo non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice; (b) La lettera a) non si applica alle prestazioni in denaro di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 1), lettere c) e h). Articolo SSC.9 - Divieto di cumulo delle prestazioni Salvo se diversamente disposto, il presente protocollo non conferisce né mantiene il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative a uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. TITOLO II - DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE Articolo SSC.10 - Disposizioni generali 1. Le persone alle quali si applica il presente protocollo sono soggette alla legislazione di un singolo Stato. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni d'invalidità, di vecchiaia o ai superstiti né alle rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata. 3. Fatti salvi gli articoli SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati] e SSC.13 [Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata]: (a) una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato è soggetta alla legislazione di tale Stato; (b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato al quale è soggetta l'amministrazione da cui egli dipende; (c) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere a) e b) è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente protocollo che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati. 4. Ai fini del presente titolo, un'attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato è considerata un'attività svolta in tale Stato. Tuttavia, la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato e che è retribuita per tale attività da un'impresa con sede legale o da una persona domiciliata in un altro Stato è soggetta alla legislazione di quest'ultimo, se risiede in tale Stato. L'impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di tale legislazione. 5. Un'attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un'attività svolta nello Stato in cui è situata la base di servizio. 1197 Articolo SSC.11 - Lavoratori distaccati 1. In deroga all'articolo SSC.10 [Disposizioni generali], paragrafo 3, e come misura transitoria in relazione alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo, tra gli Stati membri elencati all'allegato SSC-8 [Disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'articolo SSC.11], categoria A, e il Regno Unito si applicano le seguenti norme riguardo alla legislazione applicabile: (a) la persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è inviata da tale datore di lavoro, per svolgervi un'attività lavorativa per conto di quest'ultimo, in un altro Stato, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato purché: (i) la durata di tale attività lavorativa non sia superiore a 24 mesi; e (ii) tale persona non sia inviata in sostituzione di un altro lavoratore distaccato; (b) la persona che esercita abitualmente un'attività autonoma in uno Stato e che si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato rimane soggetta alla legislazione del primo Stato purché la durata prevedibile di tale attività non superi 24 mesi. 2. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo, l'Unione notifica al Regno Unito in quale delle seguenti categorie rientra ciascuno Stato membro: (a) categoria A: lo Stato membro ha comunicato all'Unione la propria intenzione di derogare all'articolo SSC.10 [Disposizioni generali] a norma del presente articolo; (b) categoria B: lo Stato membro ha comunicato all'Unione la propria intenzione di non derogare all'articolo SSC.10 [Disposizioni generali]; o (c) categoria C: lo Stato membro non ha comunicato se desidera derogare o meno all'articolo SSC.10 [Disposizioni generali]. 3. Il documento di cui al paragrafo 2 diventa il testo dell'allegato SSC-8 [Disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'articolo SSC.11] alla data dell'entrata in vigore del presente accordo. 4. Agli Stati membri che figurano nella categoria A alla data di entrata in vigore del presente accordo si applica il paragrafo 1, lettere a) e b). 5. Agli Stati membri che figurano nella categoria C alla data di entrata in vigore del presente accordo si applica il paragrafo 1, lettere a) e b), come se tale Stato membro avesse figurato nella categoria A per un mese dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale trasferisce uno Stato membro dalla categoria C alla categoria A se l'Unione comunica al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale il desiderio di tale Stato membro di cambiare categoria. 6. Un mese dopo la data di entrata in vigore del presente accordo le categorie B e C cessano di esistere. Non appena possibile dopo tale data, le parti pubblicano un aggiornamento dell'allegato SSC-8 [Disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'articolo SSC.11]. Ai fini del paragrafo 1 si considera che l'allegato SSC-8 [Disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'articolo SSC.11] contenga unicamente Stati membri di categoria A a decorrere dalla data di pubblicazione di tale aggiornamento. 1198 7. Se una persona si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1 che coinvolge uno Stato membro di categoria C prima della pubblicazione dell'allegato SSC-8 [Disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'articolo SSC.11] aggiornato a norma del paragrafo 6, il paragrafo 1 continua ad applicarsi a tale persona per la durata delle sue attività di cui al paragrafo 1. 8. L'Unione comunica al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale se uno Stato membro desidera essere depennato dall'allegato SSC-8 [Disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'articolo SSC.11], categoria A, e il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, su richiesta dell'Unione, elimina tale Stato membro dall'allegato SSC-8, categoria A. Le parti pubblicano l'allegato SSC-8 [Disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'articolo SSC.11] aggiornato, che si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della richiesta da parte del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. 9. Se una persona si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1 prima della pubblicazione dell'allegato SSC-8 [Disposizioni transitorie relative all'applicazione dell'articolo SSC.11] aggiornato a norma del paragrafo 8, il paragrafo 1 continua ad applicarsi a tale persona per la durata delle sue attività di cui al paragrafo 1. Articolo SSC.12 - Esercizio di attività in due o più Stati 1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in uno o più Stati membri e nel Regno Unito è soggetta: (a) alla legislazione dello Stato di residenza se esercita una parte consistente della propria attività in tale Stato; o (b) se non esercita una parte consistente della propria attività nello Stato di residenza: (i) alla legislazione dello Stato in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro se la persona in questione è alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro; o (ii) alla legislazione dello Stato in cui hanno la propria sede legale o il proprio domicilio le imprese o i datori di lavoro se la persona in questione è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato; o (iii) alla legislazione dello Stato in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro diverso dallo Stato di residenza se la persona in questione è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in uno Stato membro e nel Regno Unito, uno dei quali è lo Stato di residenza; o (iv) alla legislazione dello Stato di residenza se la persona in questione è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati diversi dallo Stato di residenza. 1199 2. La persona che esercita abitualmente un'attività autonoma in uno o più Stati membri e nel Regno Unito è soggetta: (a) alla legislazione dello Stato di residenza se esercita una parte consistente della propria attività in tale Stato; o (b) alla legislazione dello Stato in cui si trova il centro di interessi delle proprie attività se la persona in questione non risiede in uno degli Stati nel quale esercita una parte consistente della propria attività. 3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività autonoma in due o più Stati è soggetta alla legislazione dello Stato in cui esercita un'attività subordinata o, qualora la persona in questione eserciti tale attività in due o più Stati, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1. 4. La persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato e che svolge un'attività subordinata o un'attività autonoma in uno o più altri Stati è soggetta alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'amministrazione da cui tale persona dipende. 5. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri (e non nel Regno Unito) è soggetta alla legislazione del Regno Unito se non esercita una parte consistente di tale attività nello Stato di residenza e se: (a) è alle dipendenze di una o più imprese o datori di lavoro, tutti aventi la propria sede legale o il proprio domicilio nel Regno Unito; (b) risiede in uno Stato membro ed è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, tutti aventi la propria sede legale o il proprio domicilio nel Regno Unito e nello Stato membro di residenza; (c) risiede nel Regno Unito ed è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi; o (d) risiede nel Regno Unito ed è alle dipendenze di una o più imprese o datori di lavoro, nessuno dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in un altro Stato. 6. La persona che esercita abitualmente un'attività autonoma in due o più Stati membri (e non nel Regno Unito) senza esercitarne una parte consistente nello Stato di residenza è soggetta alla legislazione del Regno Unito se il centro di interessi della sua attività si trova nel Regno Unito. 7. Il paragrafo 6 non si applica alle persone che esercitano abitualmente un'attività subordinata e un'attività autonoma in due o più Stati membri. 8. Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 6 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato in questione. 1200 Articolo SSC.13 - Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata 1. Gli articoli SSC.10 [Disposizioni generali] e SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati] non si applicano in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], in un determinato Stato esista soltanto un regime di assicurazione volontaria. 2. Qualora sia soggetto a un'assicurazione obbligatoria in uno Stato in virtù della legislazione di tale Stato, l'interessato non può essere soggetto in un altro Stato a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata. In qualsiasi altro caso in cui si offra, per un determinato settore, la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è ammesso esclusivamente al regime da lui scelto. 3. Tuttavia, in materia di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato, purché sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del primo Stato a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma, qualora tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del primo Stato. 4. Qualora la legislazione di uno Stato subordini l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato o abbia precedentemente esercitato un'attività subordinata o autonoma, l'articolo SSC.6 [Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti], lettera b), si applica soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione di tale Stato sulla base di un'attività subordinata o autonoma. Articolo SSC.14 - Obblighi del datore di lavoro 1. Un datore di lavoro la cui sede legale o il cui domicilio si trova al di fuori dello Stato competente adempie a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al suo lavoratore subordinato, in particolare all'obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede legale o il suo domicilio fosse situato nello Stato competente. 2. Il datore di lavoro il cui domicilio non è situato nello Stato la cui legislazione è applicabile e il lavoratore subordinato possono convenire che quest'ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all'istituzione competente del suddetto Stato. TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE CAPO 1 - PRESTAZIONI DI MALATTIA, DI MATERNITÀ E DI PATERNITÀ ASSIMILATE Sezione 1 - Persone assicurate e loro familiari, ad eccezione di pensionati e loro familiari Articolo SSC.15 - Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente La persona assicurata, o i suoi familiari, che risiedono in uno Stato diverso dallo Stato competente, beneficiano nello Stato di residenza di prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se tale persona fosse assicurata in virtù di tale legislazione. 1201 Articolo SSC.16 - Dimora nello Stato competente qualora il luogo di residenza sia in un altro Stato - Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri 1. Salvo disposizioni contrarie di cui al paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari di cui all'articolo SSC.15 [Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente] beneficiano parimenti delle prestazioni in natura mentre dimorano nello Stato competente. Le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati risiedessero in tale Stato. 2. I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura durante la dimora nello Stato competente. Tuttavia, quando lo Stato competente figura nell'allegato SSC-2 [Restrizione del diritto dei familiari di lavoratori frontalieri a prestazioni in natura], i familiari di lavoratori frontalieri che risiedono nello stesso Stato del lavoratore frontaliero hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato competente esclusivamente alle condizioni stabilite all'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente], paragrafo 1. Articolo SSC.17 - Dimora al di fuori dello Stato competente 1. Salvo altrimenti disposto al paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari che dimorano in uno Stato diverso dallo Stato competente hanno diritto a prestazioni in natura, erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di dimora conformemente alla legislazione che essa applica, come se la persona fosse assicurata in virtù di tale legislazione, se: (a) le prestazioni in natura si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, secondo l'opinione di chi eroga tali prestazioni, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora; (b) la persona non si è recata in tale Stato al fine di ricevervi le prestazioni in natura, a meno che la persona in questione sia un passeggero o un membro dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile diretto in tale Stato e le prestazioni in natura si siano rese necessarie sotto il profilo medico durante il viaggio o il volo; e (c) un documento valido attestante il diritto alle prestazioni è presentato a norma dell'articolo SSCI.22 [Dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente], paragrafo 1, dell'allegato SSC-7 [Parte di esecuzione]. 2. L'appendice SSCI-2 [Documento attestante il diritto alla prestazione] elenca le prestazioni in natura che, per essere erogate nel corso della dimora in un altro Stato, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che presta le cure. Articolo SSC.18 - Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza 1. Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, la persona assicurata che si reca in un altro Stato al fine di ricevervi prestazioni in natura nel corso della dimora, chiede un'autorizzazione all'istituzione competente. 2. La persona assicurata autorizzata dall'istituzione competente a recarsi in un altro Stato al fine di ricevervi cure adeguate al suo stato di salute beneficia delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse assicurata in virtù di tale legislazione. L'autorizzazione è 1202 concessa se le cure in questione figurano tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato in cui risiede la persona interessata e se le cure in questione non possono esserle praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute della persona interessata e della probabile evoluzione della malattia. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata. 4. Se i familiari di una persona assicurata risiedono in uno Stato diverso dallo Stato in cui risiede la persona assicurata, e tale Stato ha optato per il rimborso su base forfettaria, il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 2 è sostenuto dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari. In tal caso, ai fini del paragrafo 1, l'istituzione del luogo di residenza dei familiari è considerata l'istituzione competente. Articolo SSC.19 - Prestazioni in denaro 1. La persona assicurata e i suoi familiari che risiedono o dimorano in uno Stato diverso dallo Stato competente hanno diritto a prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente ai sensi della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza o di dimora, tali prestazioni possono essere corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora per conto dell'istituzione competente ai sensi della legislazione dello Stato competente. 2. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito medio o su una base contributiva media determina tale reddito medio o base contributiva media esclusivamente in funzione dei redditi accertati, o delle basi contributive applicate, durante i periodi maturati sotto detta legislazione. 3. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito forfettario tiene conto esclusivamente del reddito forfettario oppure, eventualmente, della media dei redditi forfettari corrispondenti ai periodi maturati sotto detta legislazione. 4. I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis ai casi in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente prevede un periodo di riferimento determinato, che corrisponde nella fattispecie integralmente o in parte ai periodi maturati dall'interessato ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati. Articolo SSC.20 - Richiedenti la pensione 1. La persona assicurata che, al momento della richiesta di pensione o nel corso dell'esame della stessa, perde il diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dell'ultimo Stato competente, continua ad avere diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato in cui risiede, purché il richiedente la pensione soddisfi le condizioni di assicurazione della legislazione dello Stato di cui al paragrafo 2. Il diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza spetta anche ai familiari del richiedente la pensione. 2. Le prestazioni in natura sono a carico dell'istituzione dello Stato che, qualora sia accordata la pensione, diventa competente ai sensi degli articoli da SSC.21 [Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza] a SSC.23 [Pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati diversi dallo Stato di residenza nei casi in cui vi sia diritto a beneficiare di prestazioni in natura nello Stato di residenza]. 1203 Sezione 2 - Disposizioni particolari relative ai pensionati e ai loro familiari Articolo SSC.21 - Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di due o più Stati, uno dei quali sia lo Stato di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di tale Stato, beneficia con i propri familiari di tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di tale Stato. Articolo SSC.22 - Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza 1. La persona che: (a) risiede in uno Stato; (b) percepisce una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati; e (c) non ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, beneficia tuttavia di tali prestazioni per sé e per i familiari nella misura in cui vi avrebbe diritto ai sensi della legislazione dello Stato o di almeno uno degli Stati cui spetta versare la pensione, se risiedesse in tale Stato. Le prestazioni in natura a spese dell'istituzione di cui al paragrafo 2 sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato avesse diritto alla pensione e a tali prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato in cui risiede. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, si decide quale istituzione debba sostenere i costi delle prestazioni in natura in base alle disposizioni seguenti: (a) se la situazione del pensionato è assimilata a quella di una persona avente diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno Stato, il costo delle prestazioni è sostenuto dall'istituzione competente di tale Stato; (b) se la situazione del pensionato è assimilata a quella di una persona avente diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di due o più Stati, il costo delle prestazioni è sostenuto dall'istituzione competente dello Stato alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto più a lungo; (c) se l'applicazione della disposizione di cui alla lettera b) comporta che il costo delle prestazioni debba essere sostenuto da vari Stati, tale costo è sostenuto dall'istituzione competente dello Stato alla cui legislazione il pensionato è stato soggetto da ultimo. Articolo SSC.23 - Pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati diversi dallo Stato di residenza nei casi in cui vi sia diritto a beneficiare di prestazioni in natura nello Stato di residenza Se la persona che percepisce una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati, e risiede in uno Stato la cui legislazione non subordina il diritto a prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma, non riceve una pensione dallo Stato di residenza, il costo delle prestazioni in natura erogate alla persona interessata e ai suoi familiari è sostenuto dall'istituzione di uno degli Stati competenti in materia di pensioni, determinata a norma dell'articolo SSC.22 [Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza], paragrafo 2, nella misura in cui la persona interessata e i suoi familiari avrebbero diritto a tali prestazioni se essa risiedesse in tale Stato. 1204 Articolo SSC.24 - Residenza di familiari in uno Stato diverso da quello in cui risiede il pensionato Se una persona: (a) percepisce una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati; e (b) risiede in uno Stato diverso da quello in cui risiedono i suoi familiari, i familiari di tale persona hanno diritto a ricevere prestazioni in natura dall'istituzione del loro luogo di residenza, ai sensi della legislazione che essa applica, nella misura in cui il pensionato ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno Stato. I costi sono sostenuti dall'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato di residenza. Articolo SSC.25 - Dimora del pensionato o dei suoi familiari in uno Stato diverso dallo Stato di residenza – Dimora nello Stato competente – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza 1. L'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente] si applica mutatis mutandis: (a) a una persona che percepisce una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati e ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno degli Stati che erogano la sua pensione (le sue pensioni); (b) ai suoi familiari, che dimorano in uno Stato diverso da quello in cui risiedono. 2. L'articolo SSC.16 [Dimora nello Stato competente qualora il luogo di residenza sia in un altro Stato - Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri], paragrafo 1, si applica mutatis mutandis alle persone di cui al paragrafo 1, se esse dimorano nello Stato in cui è situata l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato di residenza e se detto Stato ha optato in tal senso e figura nell'elenco di cui all'allegato SSC-3 [Diritti supplementari per i pensionati che ritornano nello Stato competente]. 3. L'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza] si applica mutatis mutandis al pensionato o ai suoi familiari che dimorano in uno Stato diverso da quello in cui risiedono al fine di ricevere in detto Stato cure adeguate al loro stato di salute. 4. Salvo altrimenti disposto al paragrafo 5, il costo delle prestazioni in natura di cui ai paragrafi da 1 a 3 è a carico dell'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato di residenza. 5. Il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 3 è sostenuto dall'istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari se essi risiedono in uno Stato che ha optato per il rimborso su base forfettaria. In tali casi, ai fini del paragrafo 3, l'istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari è considerata l'istituzione competente. Articolo SSC.26 - Prestazioni in denaro ai pensionati 1. Le prestazioni in denaro sono erogate a una persona che riceve una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati dall'istituzione competente dello Stato in cui è situata 1205 l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato di residenza. L'articolo SSC.19 [Prestazioni in denaro] si applica mutatis mutandis. 2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato. Articolo SSC.27 - Contributi dei pensionati 1. L'istituzione di uno Stato che è responsabile a norma della legislazione che essa applica per effettuare trattenute a copertura delle prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate può richiedere e recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa applica, solo nella misura in cui i costi delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli da SSC.21 [Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza] a SSC.24 [Residenza di familiari in uno Stato diverso da quello in cui risiede il pensionato] sono a carico di un'istituzione dello Stato menzionato. 2. Se, nei casi di cui all'articolo SSC.23 [Pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati diversi dallo Stato di residenza nei casi in cui vi sia diritto a beneficiare di prestazioni in natura nello Stato di residenza], l'acquisizione del diritto a prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate è subordinata al versamento di contributi o a trattenute ai sensi della legislazione dello Stato in cui il pensionato risiede, tali contributi non possono essere riscossi in virtù della residenza. Sezione 3 - Disposizioni comuni Articolo SSC.28 - Disposizioni generali Gli articoli da SSC.21 [Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza] a SSC.27 [Contributi dei pensionati] non si applicano a un pensionato o ai suoi familiari se l'interessato ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di uno Stato sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma. In tal caso la persona in questione, ai fini del presente capo, è soggetta agli articoli da SSC.15 [Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente] a SSC.19 [Prestazioni in denaro]. Articolo SSC.29 - Norme di priorità in materia di diritto a prestazioni in natura – Norma specifica per il diritto dei familiari a prestazioni nello Stato di residenza 1. Salvo altrimenti disposto al paragrafo 2, se un familiare ha un diritto autonomo a prestazioni in natura in base alla legislazione di uno Stato o al presente capo, tale diritto è prioritario rispetto a un diritto derivato a prestazioni in natura per i familiari. 2. Salvo altrimenti disposto al paragrafo 3, un diritto derivato a prestazioni in natura è prioritario rispetto al diritto autonomo se il diritto autonomo nello Stato di residenza esiste direttamente e soltanto sulla base della residenza dell'interessato in tale Stato. 3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, le prestazioni in natura sono erogate ai familiari della persona assicurata per conto dell'istituzione competente nello Stato in cui essi risiedono se: (a) tali familiari risiedono in uno Stato la cui legislazione non subordina il diritto alle prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma; e (b) il coniuge o la persona che provvede ai figli della persona assicurata esercita un'attività subordinata o autonoma in tale Stato o riceve una pensione da tale Stato sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma. 1206 Articolo SSC.30 - Rimborsi tra istituzioni 1. Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato per conto dell'istituzione di un altro Stato a norma del presente capo danno luogo a rimborso integrale. 2. Il rimborso di cui al paragrafo 1 è determinato ed effettuato ai sensi delle norme previste nell'allegato SSC-7 [Parte di esecuzione], previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute o su base forfettaria per gli Stati le cui strutture giuridiche o amministrative sono tali da rendere impraticabile il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute. 3. Gli Stati, e le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare a ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza. CAPO 2 - PRESTAZIONI PER INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI Articolo SSC.31 - Diritto a prestazioni in natura e in denaro 1. Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'articolo SSC.15 [Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente], l'articolo SSC.16 [Dimora nello Stato competente qualora il luogo di residenza sia in un altro Stato - Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri], paragrafo 1, l'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente], paragrafo 1, e l'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 1, si applicano altresì alle prestazioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali. 2. Una persona che risiede o dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente e ha subito un infortunio sul lavoro o ha contratto una malattia professionale ha diritto alle prestazioni in natura specifiche secondo il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora ai sensi della legislazione che essa applica, come se l'interessato fosse assicurato in virtù di detta legislazione. 3. L'autorizzazione di cui all'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 1, non può essere rifiutata dall'istituzione competente a una persona vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ammessa a fruire di prestazioni a carico di tale istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono esserle praticate nello Stato in cui risiede entro un lasso di tempo adeguato sotto il profilo medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e della probabile evoluzione della malattia. 4. L'articolo SSC.19 [Prestazioni in denaro] si applica anche alle prestazioni di cui al presente capo. Articolo SSC.32 - Spese di trasporto 1. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della persona che ha subito un infortunio sul lavoro o che soffre di una malattia professionale fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nello Stato in cui l'infortunato risiede, a condizione che l'istituzione abbia fornito un'autorizzazione preventiva riguardo a tale trasporto tenendo debito conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non è necessaria nel caso di un lavoratore frontaliero. 2. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma di una persona deceduta a seguito di un infortunio sul lavoro fino al 1207 luogo d'inumazione assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nello Stato nel quale la persona risiedeva al momento dell'infortunio, secondo la legislazione che essa applica. Articolo SSC.33 - Prestazioni per malattia professionale se la persona che soffre della malattia in questione è stata esposta allo stesso rischio in più Stati Quando la persona che ha contratto una malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati, un'attività che per sua natura può provocare detta malattia, le prestazioni che la persona medesima o i superstiti possono richiedere sono erogate esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo degli Stati in questione le cui condizioni risultano soddisfatte. Articolo SSC.34 - Aggravamento di una malattia professionale In caso di aggravamento di una malattia professionale per la quale la persona che ne soffre ha beneficiato o beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno Stato, si applicano le disposizioni seguenti: (a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato un'attività subordinata o autonoma che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del primo Stato assume l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica; (b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato, l'istituzione competente del primo Stato assume l'onere delle prestazioni senza tenere conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica. L'istituzione competente del secondo Stato concede all'interessato un supplemento il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di detto Stato; (c) le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato non sono opponibili al beneficiario di prestazioni erogate dalle istituzioni di due Stati ai sensi della lettera b). Articolo SSC.35 - Norme intese a tenere conto delle particolarità di talune legislazioni 1. Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato nel quale l'interessato risiede o dimora, oppure se un'assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura in caso di malattia. 2. Anche in assenza di un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato competente, le disposizioni di cui al presente capo relative alle prestazioni in natura si applicano a una persona che ha diritto a tali prestazioni in caso di malattia, maternità o paternità ai sensi della legislazione di detto Stato se la persona subisce un infortunio sul lavoro o soffre di una malattia professionale allorché tale persona risiede o dimora in un altro Stato. I costi sono a carico dell'istituzione competente per le prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato competente. 3. L'articolo SSC.6 [Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti] si applica all'istituzione competente di uno Stato per quanto riguarda l'equivalenza di infortuni sul lavoro e di 1208 malattie professionali, verificatisi o accertati posteriormente ai sensi della legislazione di un altro Stato all'atto della determinazione del grado d'incapacità, del diritto a prestazioni o della loro entità a condizione che: (a) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente a titolo della legislazione che essa applica non abbiano dato luogo a indennizzo; e (b) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo a indennizzo, a titolo della legislazione dell'altro Stato sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati. Articolo SSC.36 - Rimborsi tra istituzioni 1. L'articolo SSC.30 [Rimborsi tra istituzioni] si applica anche alle prestazioni erogate ai sensi del presente capo e il rimborso è effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute. 2. Gli Stati, o le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare a ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza. CAPO 3 - ASSEGNI IN CASO DI MORTE Articolo SSC.37 - Diritto all'assegno quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede in uno Stato diverso da quello competente 1. Quando una persona assicurata o un familiare muore in uno Stato diverso dallo Stato competente, il decesso si considera sopraggiunto in quest'ultimo Stato. 2. L'istituzione competente è tenuta a erogare gli assegni in caso di morte dovuti ai sensi della legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede in uno Stato diverso dallo Stato competente. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. Articolo SSC.38 - Erogazione delle prestazioni in caso di morte del pensionato 1. In caso di morte del titolare di una pensione dovuta in virtù della legislazione di uno Stato o di pensioni dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati, se tale titolare risiedeva in uno Stato diverso da quello in cui si trova l'istituzione cui competono i costi delle prestazioni in natura erogate ai sensi degli articoli SSC.22 [Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza] e SSC.23 [Pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati diversi dallo Stato di residenza nei casi in cui vi sia diritto a beneficiare di prestazioni in natura nello Stato di residenza], gli assegni in caso di morte dovuti ai sensi della legislazione applicata da detta istituzione sono erogati a suo carico come se il titolare risiedesse, al momento del decesso, nello Stato in cui si trova l'istituzione. 2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato. CAPO 4 - PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ 1209 Articolo SSC.39 - Calcolo delle prestazioni d'invalidità Fatto salvo l'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi] se, in base alla legislazione dello Stato competente ai sensi del titolo II [Determinazione della legislazione applicabile] del presente protocollo, l'importo delle prestazioni d'invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza, lo Stato competente non è tenuto a prendere in considerazione tali periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato ai fini del calcolo dell'importo della prestazione d'invalidità da erogare. Articolo SSC.40 - Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi Se la legislazione di uno Stato subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione o di residenza, l'istituzione competente di tale Stato applica se necessario, mutatis mutandis, l'articolo SSC.46 [Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi]. Articolo SSC.41 - Aggravamento dell'invalidità In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale una persona beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno Stato a norma del presente protocollo, le prestazioni continuano a essere erogate a norma del presente capo, tenuto conto dell'aggravamento. Articolo SSC.42 - Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia 1. Ove previsto dalla legislazione dello Stato che sostiene il costo di prestazioni d'invalidità a norma del presente protocollo, tali prestazioni sono trasformate in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione secondo cui esse sono erogate e a norma del capo 5 [Pensioni di vecchiaia e ai superstiti]. 2. Un'istituzione debitrice di prestazioni d'invalidità secondo la legislazione di uno Stato continua a erogare al beneficiario di prestazioni d'invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di uno o più altri Stati, a norma dell'articolo SSC.45 [Disposizioni generali], le prestazioni d'invalidità cui il beneficiario ha diritto secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui il paragrafo 1 diventa applicabile nei confronti di questa istituzione oppure per tutto il tempo in cui l'interessato soddisfa le condizioni necessarie per beneficiarne. Articolo SSC.43 - Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti Gli articoli SSC.7 [Totalizzazione dei periodi], SSC.39 [Calcolo delle prestazioni d'invalidità], SSC.41 [Aggravamento dell'invalidità], SSC.42 [Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia] e l'articolo SSC.55 [Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti], paragrafi 2 e 3, si applicano mutatis mutandis alle persone che beneficiano di un regime speciale per pubblici dipendenti. CAPO 5 - PENSIONI DI VECCHIAIA E AI SUPERSTITI Articolo SSC.44 - Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli 1. Qualora, in base alla legislazione dello Stato competente ai sensi del titolo II [Determinazione della legislazione applicabile], non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l'istituzione dello Stato la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II [Determinazione della legislazione applicabile] alla persona interessata in quanto esercitava un'attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è 1210 iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio. 2. Il paragrafo 1 non si applica se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione di un altro Stato per il fatto di esercitarvi un'attività subordinata o autonoma. Articolo SSC.45 - Disposizioni generali 1. Tutte le istituzioni competenti determinano il diritto alle prestazioni, ai sensi di tutte le legislazioni degli Stati alle quali l'interessato è stato soggetto, quando è stata presentata una richiesta di liquidazione, a meno che l'interessato non chieda espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati. 2. Se, in un determinato momento, l'interessato non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni stabilite da tutte le legislazioni degli Stati cui è stato soggetto, le istituzioni che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte non tengono conto, in sede di calcolo secondo l'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera a) o b), dei periodi maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono state o non sono più soddisfatte qualora, tenendo conto di tali periodi, si determinino prestazioni di importo inferiore. 3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis quando l'interessato richiede espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia. 4. Un ricalcolo è effettuato automaticamente a mano a mano che le condizioni che devono essere soddisfatte ai sensi delle altre legislazioni sono soddisfatte o qualora una persona richieda la liquidazione di una prestazione di vecchiaia differita a norma del paragrafo 1, a meno che i periodi maturati sotto le altre legislazioni non siano già stati presi in considerazione in virtù del paragrafo 2 o 3. Articolo SSC.46 - Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi 1. Se la legislazione di uno Stato subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un'occupazione soggetta a un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, l'istituzione competente di detto Stato tiene conto dei periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati soltanto se sono maturati sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa occupazione o, se del caso, nella stessa attività subordinata o autonoma. Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, purché l'interessato sia stato iscritto a uno di tali regimi. 2. I periodi di assicurazione maturati nell'ambito di un regime speciale di uno Stato sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, di un altro Stato, purché l'interessato sia stato iscritto a uno o più di tali regimi, anche se detti periodi sono già stati presi in considerazione in quest'ultimo Stato nell'ambito di un regime speciale. 3. Se la legislazione o il regime specifico di uno Stato subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in precedenza 1211 assicurato sotto la legislazione o un regime specifico di tale Stato e, al momento dell'avverarsi del rischio, risulta assicurato sotto la legislazione di un altro Stato per il medesimo rischio o, se ciò non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione di un altro Stato. Tuttavia quest'ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all'articolo SSC.52 [Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno]. Articolo SSC.47 - Liquidazione delle prestazioni 1. L'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto: (a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma); (b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione pro rata), secondo le modalità seguenti: (i) l'importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l'importo teorico; (ii) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione pro rata applicando all'importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati interessati. 2. All'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'istituzione competente applica, se del caso, l'insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei limiti previsti dagli articoli da SSC.48 [Clausole anticumulo] a SSC.50 [Cumulo di prestazioni di natura diversa]. 3. L'interessato ha diritto a percepire dall'istituzione competente di ciascuno Stato l'importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b). 4. Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), in uno Stato risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione pro rata, calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l'istituzione competente può non procedere al calcolo pro rata a condizione che: (a) tale situazione sia definita nell'allegato SSC-4 [Casi in cui non si procede al calcolo pro rata o non lo si applica], parte 1; (b) non sia applicabile una legislazione che contempli clausole anticumulo di cui all'articolo SSC.49 [Cumulo di prestazioni della stessa natura] e all'articolo SSC.50 [Cumulo di prestazioni di natura diversa], a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo SSC.50 [Cumulo di prestazioni di natura diversa], paragrafo 2; e (c) l'articolo SSC.52 [Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno] non sia applicabile in relazione a periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato nelle circostanze specifiche del caso. 1212 5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, il calcolo pro rata non si applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo, a condizione che tali regimi siano elencati nell'allegato SSC-4 [Casi in cui non si procede al calcolo pro rata o non lo si applica], parte 2. In tali casi l'interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione dello Stato interessato. Articolo SSC.48 - Clausole anticumulo 1. Tutti i cumuli di prestazioni di vecchiaia e ai superstiti calcolate o erogate in base ai periodi di assicurazione o residenza maturati da una stessa persona sono considerati cumuli di prestazioni della stessa natura. 2. I cumuli di prestazioni che non possono essere considerati della stessa natura nel senso del paragrafo 1 sono considerati cumuli di prestazioni di natura diversa. 3. Le disposizioni seguenti si applicano ai fini delle clausole anticumulo stabilite dalla legislazione di uno Stato in caso di cumulo di una prestazione di vecchiaia o ai superstiti con una prestazione della stessa natura o di natura diversa o con altro reddito: (a) l'istituzione competente tiene conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti in un altro Stato solamente se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti all'estero; (b) l'istituzione competente prende in considerazione l'importo delle prestazioni erogabili da un altro Stato prima della detrazione delle imposte, dei contributi previdenziali e delle altre trattenute o contributi individuali, a meno che la legislazione che essa applica non preveda l'applicazione di clausole anticumulo dopo tali detrazioni, alle condizioni e secondo le procedure indicate nell'allegato SSC-7 [Parte di esecuzione]; (c) l'istituzione competente non prende in considerazione l'importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato in base a un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata; (d) se un solo Stato applica clausole anticumulo per il fatto che l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa in virtù della legislazione di altri Stati, oppure di reddito acquisito in altri Stati, la prestazione dovuta può essere ridotta solamente dell'importo di tali prestazioni o di tale reddito. Articolo SSC.49 - Cumulo di prestazioni della stessa natura 1. In caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute secondo la legislazione di due o più Stati, le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato non sono applicabili a una prestazione pro rata. 2. Le clausole anticumulo si applicano a una prestazione autonoma soltanto quando si tratta: (a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza; o (b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è avverato il rischio e una data ulteriore, cumulato con: 1213 (i) una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati al fine di evitare di tenere conto più di una volta dello stesso periodo fittizio; o (ii) una prestazione di cui alla lettera a). Le prestazioni e gli accordi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell'allegato SSC-5 [Prestazioni e accordi che consentono di applicare l'articolo SSC.49 [Cumulo di prestazioni della stessa natura]]. Articolo SSC.50 - Cumulo di prestazioni di natura diversa 1. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l'applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione dello Stato interessato relativamente a: (a) due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole; tuttavia l'applicazione della presente lettera non può privare la persona interessata del proprio status di titolare di pensione ai fini degli altri capi del presente titolo alle condizioni e secondo le procedure di cui all'allegato SSC-7 [Parte di esecuzione]; (b) una o più prestazioni pro rata, le istituzioni competenti tengono conto della prestazione o delle prestazioni o di altri redditi e di tutti gli elementi previsti ai fini dell'applicazione delle clausole anticumulo, in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione o residenza definito per il calcolo di cui all'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), punto ii); (c) una o più prestazioni autonome e una o più prestazioni pro rata, le istituzioni competenti applicano mutatis mutandis la lettera a) per quanto riguarda le prestazioni autonome e la lettera b) per quanto riguarda le prestazioni pro rata. 2. L'istituzione competente non effettua la divisione prevista in relazione alle prestazioni autonome se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni di natura diversa o di altri redditi, nonché di tutti gli altri elementi per calcolare una frazione del loro importo determinato in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione o di residenza di cui all'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), punto ii). 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis se la legislazione di uno o più Stati prevede che un diritto alla prestazione non possa essere acquisito nel caso in cui l'interessato benefici di una prestazione di natura diversa, dovuta in base alla legislazione di un altro Stato, oppure di altri redditi. Articolo SSC.51 - Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni 1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo pro rata di cui all'articolo SSC.SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), si applicano le norme seguenti: (a) se la durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza maturati prima che si avverasse il rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati interessati è superiore al periodo massimo prescritto dalla legislazione di uno di questi Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto di questo periodo massimo anziché della durata totale dei periodi maturati. Tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione 1214 completa prevista dalla legislazione che essa applica. Questa disposizione non si applica alle prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione; (b) la procedura relativa alla presa in considerazione dei periodi che si sovrappongono è stabilita nell'allegato SSC-7 [Parte di esecuzione]; (c) se la legislazione di uno Stato prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su redditi, contributi, base contributiva, maggiorazioni, guadagni, altri importi o una combinazione di più di uno dei suddetti elementi (medi, proporzionali, forfettari o fittizi), l'istituzione competente: (i) determina la base di calcolo delle prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica; (ii) impiega, ai fini della determinazione dell'importo da calcolare secondo i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati, gli stessi elementi determinati o accertati per i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica; se del caso secondo le procedure di cui all'allegato SSCI-6 [Disposizioni particolari relative all'applicazione della legislazione degli Stati membri e del Regno Unito] per lo Stato interessato; (d) qualora la lettera c) non sia applicabile perché la legislazione di uno Stato prevede che il calcolo della prestazione si basi su elementi che sono diversi dai periodi di assicurazione o di residenza e che non sono legati al tempo, l'istituzione competente prende in considerazione, per ciascun periodo di assicurazione o residenza maturato sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato, l'importo del capitale accumulato, il capitale che si ritiene sia stato accumulato o qualsiasi altro elemento di calcolo ai sensi della legislazione applicabile, diviso per le corrispondenti unità di periodi nel regime pensionistico in questione. 2. Le norme della legislazione di uno Stato concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni si applicano, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di detto Stato a norma del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati. Articolo SSC.52 - Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno 1. In deroga all'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), l'istituzione di uno Stato non è tenuta a erogare prestazioni riguardanti periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, e che sono presi in considerazione al momento dell'avverarsi del rischio, se: (a) la durata di detti periodi è inferiore a un anno e (b) tenuto conto soltanto di questi periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di detta legislazione. Ai fini del presente articolo, per "periodi" si intendono tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o residenza che ammettono a beneficiare della prestazione interessata o la accrescono direttamente. 1215 2. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati interessati prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1 ai fini dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), punto i). 3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 abbia l'effetto di esonerare tutte le istituzioni degli Stati interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono erogate esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati le cui condizioni risultano soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza maturati e presi in considerazione a norma dell'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi] e dell'articolo SSC.46 [Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi], paragrafi 1 e 2, fossero maturati sotto la legislazione di detto Stato. 4. Il presente articolo non si applica ai regimi di cui all'allegato SSC-4 [Casi in cui non si procede al calcolo pro rata o non lo si applica], parte 2 [Casi in cui si applica l'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 5]. Articolo SSC.53 - Attribuzione di un'integrazione 1. Il beneficiario di prestazioni al quale si applica il presente capo non può, nello Stato di residenza e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire una prestazione inferiore alla prestazione minima fissata da detta legislazione per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione ai sensi del presente capo. 2. L'istituzione competente di detto Stato gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un'integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capo e l'importo della prestazione minima. Articolo SSC.54 - Ricalcolo e rivalutazione delle prestazioni 1. In caso di modifica del metodo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato, o in caso di modifica rilevante della situazione personale dell'interessato che, a norma di detta legislazione, comporti un adeguamento dell'importo della prestazione, si procede a un ricalcolo a norma dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni]. 2. Per contro, se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni dello Stato interessato sono modificate di una percentuale o di un importo forfettario, tale percentuale o importo forfettario è applicato direttamente alle prestazioni stabilite a norma dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni] senza che si debba procedere a un ricalcolo. Articolo SSC.55 - Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti 1. L'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi], l'articolo SSC.45 [Disposizioni generali], l'articolo SSC.46 [Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi], paragrafo 3, e gli articoli da SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni] a SSC.54 [Ricalcolo e rivalutazione delle prestazioni] si applicano mutatis mutandis alle persone che beneficiano di un regime speciale per pubblici dipendenti. 2. Tuttavia, se la legislazione di uno Stato competente subordina l'acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per pubblici dipendenti alla condizione che tutti i periodi di assicurazione siano maturati sotto uno o più regimi speciali per pubblici dipendenti in tale Stato, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione di detto 1216 Stato, l'istituzione competente di detto Stato tiene conto solo dei periodi che possono essere riconosciuti ai sensi della legislazione che essa applica. Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di tali prestazioni, tali periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni ai sensi del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi. 3. Se, in base alla legislazione di uno Stato, le prestazioni erogate nell'ambito di un regime speciale per pubblici dipendenti sono calcolate in base all'ultima retribuzione o alle ultime retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione, ai fini del calcolo, solo le retribuzioni, debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali l'interessato era soggetto a tale legislazione. CAPO 6 - PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE Articolo SSC.56 - Disposizioni particolari sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma 1. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica. Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato sono presi in considerazione unicamente a condizione che tali periodi siano considerati periodi di assicurazione se maturati ai sensi della legislazione applicabile. 2. L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste: (a) periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione, (b) periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione, o (c) periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma. Articolo SSC.57 - Calcolo delle prestazioni di disoccupazione 1. Se il calcolo delle prestazioni di disoccupazione si basa sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore della persona interessata, lo Stato competente tiene conto della retribuzione o del reddito professionale da essa percepito esclusivamente sulla base dell'ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base alla legislazione dello Stato competente. 2. Se la legislazione applicata dallo Stato competente prevede un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione o il reddito professionale utilizzato per calcolare l'importo della prestazione e la persona interessata era soggetta alla legislazione di un altro Stato per l'intero periodo di riferimento o per parte di esso, lo Stato competente prende in considerazione solo la retribuzione o il reddito professionale percepito per l'ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base a tale legislazione. 1217 CAPO 7 - PRESTAZIONI DI PREPENSIONAMENTO Articolo SSC.58 - Prestazioni Quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni di prepensionamento al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, non si applica l'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi]. TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE Articolo SSC.59 - Cooperazione 1. Le autorità competenti degli Stati notificano al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale qualsiasi modifica della loro legislazione relativa ai settori di sicurezza sociale contemplati all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale] pertinente o in grado di influire sull'attuazione del presente protocollo. 2. A meno che il presente protocollo imponga di notificare le informazioni al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, le autorità competenti degli Stati si comunicano a vicenda le misure adottate per attuare il presente protocollo che non sono notificate a norma del paragrafo 1 e che sono pertinenti ai fini dell'attuazione del presente protocollo. 3. Ai fini del presente protocollo, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e del Regno Unito si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale stabilisce la natura delle spese rimborsabili e i limiti oltre i quali è previsto il relativo rimborso. 4. Ai fini del presente protocollo, le autorità e le istituzioni degli Stati possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti. 5. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente protocollo hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente protocollo. Le istituzioni, in ottemperanza al principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente protocollo. Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato competente e dello Stato di residenza in merito a ogni cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente protocollo. 6. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall'ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente protocollo. 7. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente protocollo, tali da mettere a repentaglio i diritti di una persona cui esso è applicabile, l'istituzione dello Stato competente o dello Stato di residenza della persona in causa contatta l'istituzione/le istituzioni dello Stato o degli Stati interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, una parte 1218 può chiedere consultazioni tecniche nel quadro del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. 8. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato non possono respingere le domande o gli altri documenti loro inviati per il solo fatto che siano redatti in una lingua ufficiale dell'Unione, inclusa la lingua inglese. Articolo SSC.60 - Trattamento dei dati 1. Gli Stati impiegano progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e il trattamento dei dati richiesti per l'applicazione del presente protocollo. 2. Ciascuno Stato ha la responsabilità di gestire la parte di sua competenza dei servizi di trattamento dei dati. 3. Un documento elettronico inviato o emesso da un'istituzione a norma del presente protocollo e dell'allegato SSC-7 [Parte di esecuzione] non può essere rifiutato da alcuna autorità o istituzione di un altro Stato per il fatto di essere pervenuto per via elettronica, una volta che l'istituzione destinataria ha dichiarato di poter ricevere documenti elettronici. La riproduzione e la registrazione di tali documenti è ritenuta essere una riproduzione corretta ed esatta del documento originale o una rappresentazione dell'informazione alla quale esso si riferisce, salvo prova del contrario. 4. Un documento elettronico è considerato valido se il sistema informatico sul quale esso è registrato comporta gli elementi di sicurezza necessari a evitare ogni alterazione o ogni comunicazione della registrazione o ogni forma d'accesso non autorizzato a detta registrazione. L'informazione registrata deve poter essere riprodotta in qualunque momento sotto una forma immediatamente leggibile. Articolo SSC.61 - Esenzioni 1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previsto dalla legislazione di uno Stato per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato è esteso agli atti o ai documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato o del presente protocollo. 2. Tutti gli atti e i documenti di qualsiasi specie da produrre per l'applicazione del presente protocollo sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari. Articolo SSC.62 - Domande, dichiarazioni o ricorsi Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato sono ricevibili se presentati, entro lo stesso termine, presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato è considerata come la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito. 1219 Articolo SSC.63 - Perizie mediche 1. Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato possono essere effettuate, su richiesta dell'istituzione competente, nel territorio di un altro Stato dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dall'allegato SSC-7 [Parte di esecuzione] o concordate dalle autorità competenti degli Stati interessati. 2. Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considerano effettuate nel territorio dello Stato competente. Articolo SSC.64 - Riscossione di contributi e recupero di prestazioni 1. La riscossione dei contributi dovuti a un'istituzione di uno Stato e il recupero delle prestazioni indebitamente erogate dall'istituzione di uno Stato possono essere effettuati in un altro Stato, secondo le procedure e con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato nonché al recupero delle prestazioni da essa indebitamente erogate. 2. Le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità amministrative riguardanti la riscossione di contributi, di interessi e di ogni altra spesa o il recupero di prestazioni indebitamente erogate in virtù della legislazione di uno Stato sono riconosciute e poste in esecuzione su richiesta dell'istituzione competente in un altro Stato, entro i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione e da ogni altra procedura applicabile a decisioni analoghe di quest'ultimo. Tali decisioni sono dichiarate esecutive in detto Stato, nella misura in cui la legislazione e ogni altra procedura di tale Stato lo esigano. 3. In caso di esecuzione forzata, procedura concorsuale o liquidazione, i crediti dell'istituzione di uno Stato beneficiano, in un altro Stato, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest'ultimo riconosce ai crediti della stessa natura. 4. Le modalità di attuazione del presente articolo, compreso il rimborso dei costi, sono disciplinate dall'allegato SSC-7 [Parte di esecuzione] o, se del caso e a titolo complementare, tramite accordi fra gli Stati. Articolo SSC.65 - Diritti delle istituzioni 1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice di prestazioni nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente: (a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato; (b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato riconosce tale diritto. 2. Se, in virtù della legislazione di uno Stato, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato, le disposizioni della suddetta legislazione che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei loro dipendenti si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente. Il paragrafo 1 si applica anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti dei datori di lavoro o dei loro dipendenti nei casi in cui non è esclusa la loro responsabilità. 1220 3. Qualora ai sensi dell'articolo SSC.30 [Rimborsi tra istituzioni], paragrafo 3, o dell'articolo SSC.36 [Rimborsi tra istituzioni], paragrafo 2, due o più Stati o le loro autorità competenti abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell'ambito della loro competenza o, qualora il rimborso sia indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente: (a) qualora l'istituzione dello Stato di residenza o di dimora eroghi a una persona delle prestazioni per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potrà avvalersi del diritto di surrogazione o dell'azione diretta nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica; (b) per l'applicazione della lettera a): (i) il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l'istituzione del luogo di residenza o di dimora e (ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l'istituzione debitrice di prestazioni; (c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall'accordo di rinuncia o da un rimborso indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate. Articolo SSC.66 - Applicazione delle legislazioni Le disposizioni particolari relative all'attuazione delle legislazioni di taluni Stati figurano nell'allegato SSC-6 [Disposizioni particolari relative all'applicazione della legislazione degli Stati membri e del Regno Unito]. TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI Articolo SSC.67 - Tutela dei diritti individuali 1. Conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici interni, le parti provvedono affinché le disposizioni del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale abbiano forza di legge, direttamente o tramite la legislazione nazionale che dà attuazione a tali disposizioni, in modo che le persone fisiche o giuridiche possano invocare dette disposizioni dinanzi agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative nazionali. 2. Le parti garantiscono alle persone fisiche e giuridiche i mezzi necessari per tutelare efficacemente i loro diritti derivanti dal presente protocollo, quali la possibilità di presentare reclami agli organi amministrativi o di adire un organo giurisdizionale competente nell'ambito di una procedura giudiziaria appropriata, al fine di ottenere una misura correttiva adeguata e tempestiva. Articolo SSC.68 - Modifiche Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha la facoltà di modificare gli allegati e le appendici del presente protocollo. Articolo SSC.69 - Denuncia del presente protocollo Fatto salvo l'articolo FINPROV.8 [Denuncia], ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare il presente protocollo mediante notificazione scritta per via diplomatica. In tal caso il presente protocollo cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica. 1221 Articolo SSC.70 - Clausola di temporaneità 1. Il presente protocollo cessa di applicarsi quindici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Almeno 12 mesi prima che il presente protocollo cessi di applicarsi a norma del paragrafo 1, una delle parti notifica all'altra parte la propria intenzione di avviare negoziati al fine di concludere un protocollo aggiornato. Articolo SSC.71 - Disposizioni per la fase successiva alla denuncia Quando il presente protocollo cessa di applicarsi a norma dell'articolo SSC.69 [Denuncia del presente protocollo], dell'articolo SSC.70 [Clausola di temporaneità] o dell'articolo FINPROV.8 [Denuncia], sono mantenuti i diritti delle persone assicurate basati su periodi maturati o fatti o eventi intervenuti prima che il presente protocollo cessasse di applicarsi. Il consiglio di partenariato può stabilire in tempo utile ulteriori opportune disposizioni di natura consequenziale e transitoria prima che il presente protocollo cessi di applicarsi. 1222 ALLEGATO SSC-1 - TALUNE PRESTAZIONI IN DENARO ALLE QUALI NON SI APPLICA IL PRESENTE PROTOCOLLO Parte 1 - Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo (Articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 4), lettera a)) (i) REGNO UNITO (a) Credito di pensione statale (legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del Nord) sul credito di pensione statale); (b) indennità per persone in cerca di occupazione basata sul reddito (legge del 1995 sulle persone in cerca di occupazione e legge del 1995 (Irlanda del Nord) sulle persone in cerca di occupazione); (c) sussidio di sussistenza per disabili, componente "mobilità" (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del Nord) sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale); (d) assegno per l'indipendenza personale, componente "mobilità" (legge di riforma del sistema di welfare 2012 (parte 4) e riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord), ordinanza 2015 (parte 5)); (e) indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito (legge di riforma del sistema di welfare 2007 e legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007); (f) sussidi destinati alle famiglie con bambini piccoli per la spesa alimentare (Best Start Foods payment) (regolamenti Welfare Foods (Best Start Foods) (Scozia) del 2019 (SSI 2019/193)); (g) sussidi destinati alle donne in gravidanza e alle famiglie con bambini piccoli (Best Start Grants) (per la gravidanza e l'infanzia, l'apprendimento precoce e l'età scolare) [regolamenti The Early Years Assistance (Best Start Grants) (Scozia) del 2018 (SSI 2018/370)]; (h) sussidi per spese funebri (Funeral Support Payment) (regolamenti relativi all'assistenza per spese funerarie (Scozia) del 2019 (SSI 2019/292)). (ii) STATI MEMBRI AUSTRIA Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale — ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale — GSVG e legge federale dell'11º ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori — BSVG). BELGIO (a) Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987); (b) reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001). BULGARIA Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 del Codice dell'assicurazione sociale). 1223 CIPRO (a) Pensione sociale (legge sulla pensione sociale 25(I)/95 del 1995, modificata); (b) indennità per disabilità motoria grave (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1°agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001); (c) assegno speciale per i ciechi (legge sugli assegni speciali 77 (I)/96 del 1996, modificata). CECHIA Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale). DANIMARCA Spese di alloggio per i pensionati (legge sull'aiuto individuale, codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995). ESTONIA (a) Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per le persone con disabilità); (b) indennità di disoccupazione (legge del 29 settembre 2005 sui servizi e il sostegno al mercato del lavoro). FINLANDIA (a) Indennità di alloggio per i pensionati (legge sull'indennità di alloggio per i pensionati, 571/2007); (b) sostegno al mercato del lavoro (legge sulle prestazioni di disoccupazione 1290/2002); (c) assistenza speciale a favore degli immigrati (legge sull'assistenza speciale a favore degli immigrati, 1192/2002). FRANCIA (a) Assegno supplementare del: (i) Fondo speciale "invalidità"; e (ii) del Fondo di solidarietà "vecchiaia" in base ai diritti acquisiti (legge del 30 giugno 1956, codificata nel volume VIII del codice di sicurezza sociale); (b) indennità agli adulti con disabilità (legge del 30 giugno 1975, codificata nel volume VIII del codice di sicurezza sociale); (c) indennità speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel volume VIII del codice di sicurezza sociale) in base ai diritti acquisiti; (d) assegno di solidarietà per la vecchiaia (ordinanza del 24 giugno 2004, codificata nel volume VIII del codice di sicurezza sociale) al 1º gennaio 2006. 1224 GERMANIA (a) Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del volume XII del codice sociale); (b) prestazioni assicurative di base per persone in cerca di occupazione, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1, del volume II del codice sociale). GRECIA Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82). UNGHERIA (a) Pensione di invalidità (decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità); (b) indennità di vecchiaia a carattere non contributivo (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali); (c) indennità di trasporto (decreto del governo n. 164/1995 (XII 27) sulle indennità di trasporto per persone gravemente disabili). IRLANDA (a) Indennità per le persone in cerca di occupazione (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 2); (b) pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, parte 3, capitolo 4); (c) pensione al coniuge superstite (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 6); (d) assegno d'invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, parte 3, capitolo 10); (e) assegno di mobilità (legge del 1970 sulla salute, articolo 61); (f) pensione a favore dei ciechi (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 5). ITALIA (a) Pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge 30 aprile 1969, n. 153); (b) pensioni e indennità in favore di mutilati e invalidi civili (leggi 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, e 23 novembre 1988, n. 508); (c) pensioni e indennità ai sordomuti (leggi 26 maggio 1970, n. 381, e 21 novembre 1988, n. 508); (d) pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi 27 maggio 1970, n. 382, e 21 novembre 1988, n. 508); 1225 (e) integrazione della pensione minima (leggi 4 aprile 1952, n. 218, 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1990, n. 407); (f) integrazione dell'assegno d'invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222); (g) assegno sociale (legge 8 agosto 1995, n. 335); (h) maggiorazione sociale (legge 29 dicembre 1988, n. 544, articolo 1, commi 1 e 12, e successive modifiche). LETTONIA (a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1º gennaio 2003); (b) indennità per spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1º gennaio 2003). LITUANIA (a) Pensione sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 5); (b) indennità di assistenza (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 15); (c) indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità (legge sulle indennità di trasporto del 2000, articolo 7). LUSSEMBURGO Reddito per persone con disabilità grave (legge del 12 settembre 2003, articolo 1, paragrafo 2), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un ambiente protetto. MALTA (a) Assegno supplementare (legge del 1987 sulla sicurezza sociale (cap. 318) sezione 73); (b) pensione di vecchiaia (legge del 1987 sulla sicurezza sociale (cap. 318)). PAESI BASSI (a) Legge di sostegno al lavoro e all'occupazione dei giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wet Wajong); (b) legge sulle prestazioni complementari del 6 novembre 1986 (TW). POLONIA Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale). PORTOGALLO (a) Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto-legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980); 1226 (b) pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981); (c) supplemento di solidarietà per gli anziani (decreto legge n. 232/2005 del 29 dicembre 2005, modificato dal decreto legge n. 236/2006 dell'11 dicembre 2006). SLOVACCHIA (a) Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, concesso anteriormente al 1º gennaio 2004; (b) pensione sociale assegnata anteriormente al 1º gennaio 2004. SLOVENIA (a) Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensionistica e di invalidità); (b) sostegno al reddito dei pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensionistica e di invalidità); (c) indennità di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensionistica e di invalidità). SPAGNA (a) Garanzia di reddito minimo (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982); (b) prestazioni assistenziali in denaro alle persone anziane e agli invalidi inabili al lavoro (regio- decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981); (i) pensioni di invalidità e di vecchiaia, di tipo non contributivo, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del testo consolidato della legge generale sulla sicurezza sociale, approvato con regio decreto legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994; e (ii) prestazioni che integrano le suddette pensioni, di cui alla normativa delle Comunità autonome, qualora dette integrazioni garantiscano un reddito di sussistenza in considerazione della situazione economica e sociale delle Comunità autonome in questione; (c) assegni di mobilità e di compensazione delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982). SVEZIA (a) Supplemento abitativo per i pensionati (legge 2001/761); (b) assegno di sussistenza alle persone anziane (legge 2001/853). Parte 2 - Prestazioni per l'assistenza a lungo termine (articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 4, lettera d), del protocollo) (i) REGNO UNITO 1227 (a) Indennità di assistenza (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 1991 sulla sicurezza sociale (indennità di assistenza), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 1992 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord)); (b) sussidio per prestatori di assistenza (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 1976 sulla sicurezza sociale (assegno per l'assistenza agli invalidi), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord)) e regolamenti del 1976 sulla sicurezza sociale (assegno per l'assistenza agli invalidi) (Irlanda del Nord); (c) sussidio di sussistenza per disabili, componente "assistenza" (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 1991 sulla sicurezza sociale (sussidio di sussistenza per disabili), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 1992 sulla sicurezza sociale (sussidio di sussistenza per disabili) (Irlanda del Nord)); (d) assegno per l'indipendenza personale, componente "vita quotidiana" (legge del 2012 di riforma del sistema di welfare (parte 4), regolamenti del 2013 sulla sicurezza sociale (assegno per l'indipendenza personale), regolamenti del 2013 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie), regolamenti del 2019 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (modifica), riforma del welfare del 2015 (parte 5) (Irlanda del Nord), regolamenti del 2016 sull'assegno per l'indipendenza personale (Irlanda del Nord), regolamenti del 2016 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (Irlanda del Nord) e regolamenti del 2019 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (modifica) (Irlanda del Nord); (e) supplemento al sussidio per prestatori di assistenza (legge del 2018 sulla sicurezza sociale (Scozia)); (f) sussidio per giovani prestatori di assistenza (regolamenti del 2020 sugli aiuti ai prestatori di assistenza (sussidi per giovani prestatori di assistenza) (Scozia) (modificati)). (ii) STATI MEMBRI AUSTRIA (a) Legge federale sull'indennità di assistenza a lungo termine (Bundespflegegeldgesetz, BPGG), versione originale BGBl. n. 110/1993, modificata da ultimo dalla legge BGBl- I n. 100/2016 (b) regolamento relativo alla fissazione progressiva dell'indennità di assistenza a lungo termine (Einstufungsverordnung zum Bundespflegegeldgesetz (EinstV)): (c) Regolamento del ministro federale del Lavoro, degli affari sociali e della protezione dei consumatori sulle esigenze in materia di assistenza ai bambini e ai giovani conformemente alla legge federale sulle cure infermieristiche (Bundespflegegeldgesetz, Kinder-EinstV); (d) varie disposizioni legislative di base, segnatamente l'accordo tra il governo federale e i Länder sulle misure comuni per le persone bisognose di assistenza; leggi dei Länder sull'assistenza sociale e sulla disabilità; 1228 (e) legge relativa al Fondo per l'assistenza (Pflegefondsgesetz, PFG), versione originale: Gazzetta ufficiale (BGBI. I) legge n. 57/2011; (f) ordinanza del 2012 sulle statistiche relative ai servizi di assistenza (Pflegedienstleistungsstatistik-Verordnung 2012); (g) sostegno per l'assistenza continua: legge federale sull'indennità di assistenza a lungo termine (Bundespflegegeldgesetz,BPGG): (h) orientamenti per il sostegno all'assistenza continua (§ 21b della legge federale sull'indennità di assistenza a lungo termine (Bundespflegegeldgesetz)); (i) orientamenti per l'erogazione di prestazioni a sostegno di familiari che provvedono alla prestazione di assistenza (§ 21a della legge federale sull'indennità di assistenza a lungo termine (Bundespflegegeldgesetz)); (j) divieto di ricorso all'assistenza (k) legge federale relativa a un'integrazione specifica in seguito all'abolizione dell'accesso ai fondi per cure ospedaliere; (l) legge federale relativa a un'integrazione specifica in seguito all'abolizione dell'accesso ai fondi per cure ospedaliere per il 2019 e il 2020, BGBl. I n. 95/2019. BELGIO (a) Legge relativa all'assicurazione obbligatoria per le prestazioni di assistenza sanitaria/sussidio di malattia (Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités/Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), coordinata il 14 luglio 1994; (b) legge del 27 febbraio 1987 sulle indennità a favore delle persone con disabilità (Loi relative aux allocations aux personnes handicapées/Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten); (c) protezione sociale fiamminga (Vlaamse sociale bescherming): decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming/) e ordinanze del governo fiammingo del 30 novembre 2018; (d) codice vallone a favore dell'azione sociale e della sanità (Code wallon de l'Action sociale et de la Santé), decreto, parte 1, volume III ter, istituito dal decreto dell'8 novembre 2018; (e) codice normativo vallone a favore dell'azione sociale e della sanità, parte I/1, istituito dal decreto del governo vallone del 21 dicembre 2018; (f) decreto del 13 dicembre 2018 relativo alle offerte alle persone anziane o non autosufficienti e alle cure palliative (Dekret über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege); (g) decreto del 4 giugno 2007 relativo alle case di cura psichiatriche (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime); (h) decreto governativo del 20 giugno 2017 sugli aiuti alla mobilità (Erlass über die Mobilitätshilfen); 1229 (i) decreto del 13 dicembre 2016 sull'istituzione di un ufficio comunitario tedesco a favore dell'autodeterminazione (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben); (j) regio decreto del 5 marzo 1990 relativo all'indennità di assistenza alle persone anziane (Arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées); (k) decreto governativo del 19 dicembre 2019 su disposizioni transitorie relative alla procedura per ottenere un'autorizzazione preventiva o un'approvazione per la copertura o la ripartizione dei costi di riabilitazione a lungo termine all'estero (Erlass der Regierung zur übergansweisen Regelung des Verfahrens zur Erlangung einer Vorabgeehmigung oder Zustimmung zwecks Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung für eine Langzeitrehabilitation im Ausland); (l) ordinanza del 21 dicembre 2018 sugli organismi di assicurazione sanitaria di Bruxelles nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza alle persone (Ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes); (m) cooperazione fra entità federate: (n) accordo di cooperazione del 31 dicembre 2018 tra la Comunità fiamminga, la Regione vallona, la Commissione comunitaria francese, la Commissione comunitaria comune e la Comunità di lingua tedesca in merito agli aiuti alla mobilità; (o) accordo di cooperazione del 31 dicembre 2018 tra la Comunità fiamminga, la Regione vallona, la Commissione comunitaria francese, la Commissione comunitaria comune e la Comunità di lingua tedesca in merito all'assistenza finanziaria in caso di ricorso a istituti di cura situati al di fuori dei confini dell'ente federato. BULGARIA (a) Codice di sicurezza sociale (Кодекс за социално осигуряване), 1999, titolo modificato nel 2003; (b) legge sull'assistenza sociale (Закон за социално подпомагане), 1998; (c) regolamento sull'attuazione della legge sull'assistenza sociale (Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане), 1998; (d) legge sull'integrazione delle persone con disabilità (Закон за хората с увреждания), 2019; (e) legge del 2019 sull'assistenza personale (Закон за личната помощ), entrata in vigore il 1° settembre 2019; (f) regolamento relativo all'attuazione della legge sull'integrazione delle persone con disabilità (Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания), 2004; (g) ordinanza sulle competenze mediche (Наредба за медицинската експертиза), 2010; (h) tariffe per i servizi sociali finanziati dal bilancio statale (Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет), 2003. CROAZIA 1230 (a) Legge sulla previdenza sociale (Zakon o socijalnoj skrbi) del 2013, GU nn. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 e 98/19); (b) legge sulle famiglie di affidamento (Zakon o udomiteljstvu), GU nn. 90/11 e 78/12, modificata; (c) ordinanza sui requisiti minimi per la prestazione di servizi sociali (Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga) del 2014, GU nn. 40/14 e 66/15; (d) ordinanza del 1998 sulle modalità di partecipazione e remunerazione dei beneficiari in relazione alle spese di alloggio all'esterno della famiglia (Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika I drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji), GU nn. 112/98 e 05/02, modificata; (e) ordinanza del 2015 sui contenuti e le modalità di tenuta dei registri delle persone occupate nel settore dei servizi sociali (Pravilnik o sadržaju I načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge), GU n. 66/15. CIPRO (a) Servizi di previdenza sociale (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας): (b) regolamenti e decreti sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale (necessità urgenti ed esigenze assistenziali), modificati o sostituiti; leggi relative agli alloggi per persone anziani e per disabili (Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι) of 1991 - 2011.[L. 222/91 e L. 65(I)/2011]; (c) leggi sui centri di assistenza diurna della popolazione adulta (Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμοι) (L. 38(Ι)/1997 e L. 64(Ι)/2011); (d) regime di aiuti di Stato ai sensi del regolamento 360/2012 per la prestazione di servizi di interesse economico generale (de minimis) [Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων ‘Ησσονος Σημασίας, βαση του Κανονισμού 360/2012 για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος]; (e) servizio di amministrazione delle prestazioni sociali (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας): (f) legge del 2014 sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale, modificata o sostituita; (g) regolamenti e decreti sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale, modificati o sostituiti. CECHIA (a) legge n. 108/2006 sui servizi sociali (Zákon o sociálních službách); (b) legge n. 372/2011 sui servizi sanitari (Zákon o zdravotních službách); (c) legge n. 48/1997 sull'assicurazione sanitaria pubblica (Zákon o veřejném zdravotním pojištění). DANIMARCA (a) Legge consolidata n. 988 del 17 agosto 2017 sui servizi sociali (om social service); (b) legge consolidata n. 119 del 1° febbraio 2019 sugli alloggi sociali (om almene boliger). 1231 ESTONIA Legge sulla previdenza sociale (Sotsiaalhoolekande seadus) 2016. FINLANDIA (a) Legge sui servizi di assistenza ai disabili (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista) del 3 aprile 1987; (b) legge sul sostegno alla capacità funzionale della popolazione e sui servizi sociali e sanitari per gli anziani (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) del 28 dicembre 2012; (c) legge sulla previdenza sociale (Sosiaalihuoltolaki) del 30 dicembre 2014; (d) legge sull'assistenza sanitaria (Terveydenhuoltolaki) del 30 dicembre 2010; (e) legge sull'assistenza sanitaria primaria (Kansanterveyslaki) del 28 gennaio 1972; (f) legge sul sostegno all'assistenza informale (Laki omaishoidon tuesta) del 2 dicembre 2005; (g) legge sull'assistenza familiare (Perhehoitolaki) del 20 marzo 2015. FRANCIA (a) Supplemento per terzi (majoration pour tierce personne, MTP): (b) articoli L. 341-4 e L. 355-1 del codice di sicurezza sociale (Code de la sécurité sociale); (c) sussidio supplementare per il ricorso a terzi (prestation complémentaire pour recours à tierce personne): articolo L. 434-2 del codice di sicurezza sociale; (d) supplemento speciale per l'istruzione di un figlio disabile (complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé): articolo L. 541-1 del codice di sicurezza sociale; (e) prestazione compensativa della disabilità (prestation de compensation du handicap, PCH): articoli da L. 245-1 a L. 245-14 del codice dell'azione sociale e delle famiglie (Code de l'action sociale et des familles); (f) indennità per la perdita di autonomia (allocation personnalisée d'autonomie, APA): articoli da L. 232-1 a L. 232-28 del codice dell'azione sociale e delle famiglie (Code de l'action sociale et des familles). GERMANIA (a) Assicurazione per l'assistenza a lungo termine (Pflegeversicherung): (b) assicurazione sociale per l'assistenza a lungo termine per persone assicurate nell'ambito del regime obbligatorio di assicurazione malattia e dell'assicurazione sanitaria privata obbligatoria per l'assistenza a lungo termine per persone assicurate nell'ambito dell'assicurazione sanitaria privata codice sociale, Sozialgesetzbuch, volume XI (SGB XI), modificato da ultimo dall'articolo 2 della legge del 21 dicembre 2019 (BGBl. I pag. 2913). GRECIA (a) Legge 1140/1981 e successive modifiche; 1232 (b) decreto legislativo n. 162/73 e decisione ministeriale congiunta n. Π4β/5814/1997; (c) decisione ministeriale n. Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963 del 9 ottobre 2001; (d) legge n. 4025/2011; (e) legge n. 4109/2013; (f) legge n. 4199/2013, articolo 127; (g) legge n. 4368/2016, articolo 334; (h) legge n. 4483/2017, articolo 153; (i) legge n. 498/1-11-2018, articoli 28, 30 e 31, per il "regolamento unificato in materia di prestazioni sanitarie" dell'organizzazione nazionale dei prestatori di assistenza sanitaria (EOPYY). UNGHERIA (a) Servizi di assistenza a lungo termine per la prestazione di assistenza sociale a livello personale (servizi sociali): (b) legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e l'assistenza sociale (törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról), integrata da decreti governativi e ministeriali. IRLANDA (a) Legge sulla sanità del 1970 (n. 1 del 1970); (b) legge del 2009 sul regime di sostegno alle case di cura (n. 15 del 2009); (c) legge consolidata del 2005 sulla previdenza sociale: (d) sussidio di accompagnamento permanente; (e) prestazione a favore dei prestatori di assistenza; (f) indennità per prestatori di assistenza; (g) sovvenzione di sostegno per i prestatori di assistenza; (h) indennità per l'assistenza a domicilio. ITALIA (a) Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili; (b) legge 11 febbraio 1980, n. 18 - Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili; (c) legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge quadro sulla disabilità); (d) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 1233 (e) regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo - articolo 70 e allegato X; (f) legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità; (g) legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014. LETTONIA (a) Legge sui servizi sociali e sull'assistenza sociale (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums) del 31.10.2002; (b) legge sulle cure mediche (Ārstniecības likums) del 12.6.1997; (c) legge sui diritti dei pazienti (Pacientu tiesību likums) del 30.12.2009; (d) regolamento n. 555 del gabinetto dei ministri sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria e sulla procedura di pagamento (Ministru kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumi Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”), del 22.8.2018; (e) regolamento n. 275 del gabinetto dei ministri sulle procedure di pagamento dei servizi di assistenza sociale e di riabilitazione sociale e sulle procedure per la copertura dei costi dei servizi a titolo del bilancio degli enti locali (Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”), del 27.5.2003; (f) regolamento n. 138 del gabinetto dei ministri sulla fruizione di servizi sociali e di assistenza sociale (Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr 138 “Noteiku mi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”), del 2.4.2019. LITUANIA (a) legge sulle compensazioni mirate (Tikslinių kompensacijų įstatymas) del 29 giugno 2016 (n. XII-2507); (b) legge sui servizi sociali (Socialinių paslaugų įstatymas) del 19 gennaio 2006 (n. X-493); (c) legge sull'assicurazione sanitaria (Sveikatos draudimo įstatymas) del 21 maggio 1996 (n. I- 1343); (d) legge sul sistema sanitario (Sveikatos sistemos įstatymas) del 19 luglio 1994 (n. I-552); (e) legge sugli istituti di assistenza sanitaria (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas) del 6 giugno 1996 (n. I-1367). LUSSEMBURGO Legge del 19 giugno 1998 che istituisce l'assicurazione dipendenza, modificata dalla legge del 23 dicembre 2005 e dalla legge del 29 agosto 2017. 1234 MALTA (a) legge sulla sicurezza sociale (Att dwar is-Sigurta' Socjali) (cap. 318); (b) legislazione secondaria 318.19: regolamenti sulle istituzioni e sugli ostelli di proprietà dello Stato (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Hostels Statali Indikati); (c) legislazione secondaria 318.17: regolamenti sui trasferimenti di fondi (posti letto finanziati dal governo) (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Sodod Iffinanzjati mill-Gvern); (d) legislazione secondaria 318.13: regolamenti sulle tariffe dei servizi residenziali finanziati dallo Stato (Regolamenti dwar Rati għal Servizzi Residenzjali Finanzjali mill-Istat). PAESI BASSI Legge sull'assistenza a lungo termine (Wet langdurige zorg (WLZ)) del 3 dicembre 2014. POLONIA (a) Legge sui servizi di assistenza sanitaria finanziari con mezzi pubblici (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) del 27 agosto 2004; (b) legge sull'assistenza sociale (Ustawa o pomocy społecznej) del 12 marzo 2004; (c) legge sulle prestazioni familiari (Ustawa o świadczeniach rodzinnych) del 28 novembre 2003; (d) legge sulla pensione sociale (Ustawa o rencie socjalnej) del 27 giugno 2003; (e) legge sulle pensioni del Fondo di previdenza sociale (Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) del 17 dicembre 1998; (f) legge sulla riabilitazione professionale e sociale e sull'occupazione delle persone con disabilità (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) del 27 agosto 1997; (g) legge sul sostegno alle donne incinte e alle loro famiglie "Per la vita" (Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”) del 4 novembre 2016; (h) legge sulle prestazioni complementari per le persone non autosufficienti (Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) del 31 luglio 2019. PORTOGALLO (a) Assicurazione sociale e garanzia di risorse sufficienti: (b) decreto legge 265/99 del 14 luglio 1999 sull'integrazione per l'assistenza a lungo termine (complemento por dependência), come modificato in varie occasioni; (c) legge 90/2009 del 31 agosto 2009 sul sistema di protezione speciale in caso di disabilità (regime especial de proteção na invalidez), ripubblicata nella versione consolidata dal decreto legge 246/2015 del 20 ottobre 2015, modificata; (d) sistema di sicurezza sociale e servizio sanitario nazionale: 1235 (e) decreto legge 101/06 del 6 giugno 2006 sulla rete nazionale di assistenza continua integrata (rede de cuidados continuados integrados), ripubblicato nella versione consolidata nel decreto legge 136/2015 del 28 luglio 2015; (f) decreto legge n. 8/2010 del 28 gennaio 2010, modificato e ripubblicato dal decreto legge n.°22/2011 del 10 febbraio 2011 sulla creazione di unità e squadre per l'assistenza continua integrata in materia di salute mentale (unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental); (g) decreto n° 343/2015 del 12 ottobre 2015 sulle norme che disciplinano le cure ospedaliere e ambulatoriali e l'assistenza pediatrica ambulatoriale nonché i gruppi di gestione del discarico e le squadre di assistenza pediatrica nel quadro della rete nazionale di assistenza integrata a lungo termine (condições de instalação e funcionamento das unidades de internamento de cuidados integrados pediátricos e de ambulatório pediátricas, bem como as condições a que devem obedecer as equipas de gestão de altas e as equipas de cuidados continuados integrados destinadas a cuidados pediátricos da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados); (h) legge n. 6/2009 del 6 settembre sullo status di prestatore di assistenza informale (Estatuto do cuidador informal). ROMANIA (a) Legge n. 17 del 6 marzo 2000 sull'assistenza sociale a favore degli anziani (Legea privind asistenta sociala a persoanelor varstnice), con successive modifiche; (b) legge n. 448 del 6 dicembre 2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità (Legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap), con successive modifiche; (c) legge sull'assistenza sociale (Legea asistentei sociale) n. 292 del 20 dicembre 2011. SLOVACCHIA (a) Legge sui servizi sociali (Zákon o sociálnych službách) n. 448/2008; (b) legge sulle prestazioni finanziarie per la compensazione a favore delle persone disabili (Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia) n. 447/2008; (c) legge sull'assistenza sanitaria e sui servizi relativi all'assistenza sanitaria (Zákon o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) n. 576/2004; (d) legge sui prestatori di assistenza sanitaria, sugli operatori sanitari e sulle associazioni professionali mediche (Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve) n. 578/2004; (e) legge sulla sussistenza minima (Zákon o životnom minime) n. 601/2003; (f) legge sulla famiglia (Zákon o rodine) n. 36/2005; (g) legge sulla tutela sociale e giuridica dei minori e sulla tutela sociale (Zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele) n. 305/2005; (h) legge sul lavoro sociale (Zákon o sociálnej práci) n. 219/2014. 1236 SLOVENIA Nessuna legge specifica in materia di assistenza a lungo termine. Le prestazioni per l'assistenza a lungo termine sono comprese nelle leggi seguenti: (a) legge sull'assicurazione pensionistica e di invalidità (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 96/2012 e successive modifiche); (b) legge sull'assistenza sociale finanziaria (Zakon o socialno vartsvenih prejemkih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/2010 e successive modifiche); (c) legge sull' esercizio dei diritti sui fondi pubblici (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 62/2010 e successive modifiche); (d) legge sulla protezione sociale (Zakon o socialnem varstvu) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 3/2004 – testo ufficiale consolidato e successive modifiche); (e) legge sull'affidamento e sulle prestazioni familiari (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 110/2006 – testo ufficiale consolidato e successive modifiche); (f) legge sulle persone affette da disabilità mentale e fisica (Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 41/83 e successive modifiche); (g) legge sull'assistenza sanitaria e sull'assicurazione sanitaria (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 72/2006 – testo ufficiale consolidato e successive modifiche); (h) legge sui veterani di guerra (Zakon o vojnih veteranih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 59/06 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche); (i) legge sulla disabilità di guerra (Zakon o vojnih invalidih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 63/59 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche); (j) legge sull'equilibrio di bilancio (Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF)) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 40/2012 e successive modifiche); (k) legge che disciplina gli adeguamenti dei trasferimenti ai singoli e alle famiglie nella Repubblica di Slovenia (Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 114/2006 – testo ufficiale consolidato e successive modifiche). SPAGNA (a) Legge n. 39/2006 sulla promozione dell'autonomia personale e l'assistenza e sull'assistenza alle persone in situazione di dipendenza, del 14 dicembre 2006, modificata; (b) legge generale sulla sicurezza sociale (Ley General de la Seguridad Social), approvata dal regio decreto legislativo n. 8/2015 del 30 ottobre 2015; (c) ordinanza ministeriale del 15 aprile 1969; 1237 (d) regio decreto n. 1300/95 del 21 luglio 1995, modificato; (e) regio decreto n. 1647/97 del 31 ottobre 1997, modificato. SVEZIA (a) Legge sui servizi sociali (Socialtjänstlagen (2001:453)) del 2001; (b) legge sull'assistenza sanitaria (Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)) del 2017. Parte 3 - Pagamenti collegati a un settore della sicurezza sociale elencato all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 1, che sono erogati per coprire le spese di riscaldamento durante la stagione fredda (articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 4, lettera f)) (i) REGNO UNITO Assegno per combustibile invernale (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 2000 sull'assegno per combustibile invernale, legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 2000 sui fondi sociali per l'assegno per combustibile invernale (Irlanda del Nord)). (iii) STATI MEMBRI DANIMARCA (a) Legge sulle pensioni sociali e statali, LBK n. 983 del 23.9.2019; (b) regolamenti in materia di pensioni sociali e statali, BEK n. 1602 del 27.12.2019. 1238 ALLEGATO SSC-2 - RESTRIZIONE DEL DIRITTO DEI FAMILIARI DI LAVORATORI FRONTALIERI A PRESTAZIONI IN NATURA (di cui all'articolo SSC.16 [Dimora nello Stato competente qualora il luogo di residenza sia in un altro Stato - Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri], paragrafo 2) CROAZIA DANIMARCA IRLANDA FINLANDIA SVEZIA REGNO UNITO 1239 ALLEGATO SSC-3 - DIRITTI SUPPLEMENTARI PER I PENSIONATI CHE RITORNANO NELLO STATO COMPETENTE (articolo SSC.25 [Dimora del pensionato o dei suoi familiari in uno Stato diverso dallo Stato di residenza – Dimora nello Stato competente – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 2) AUSTRIA BELGIO BULGARIA CIPRO CECHIA FRANCIA GERMANIA GRECIA UNGHERIA LUSSEMBURGO PAESI BASSI POLONIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA 1240 ALLEGATO SSC-4 - CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA O NON LO SI APPLICA (articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafi 4 e 5) PARTE 1 - CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA A TITOLO DELL'ARTICOLO SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 4 AUSTRIA (a) Tutte le domande di prestazioni a titolo della legge federale del 9 settembre 1955 sulla sicurezza sociale generale (ASVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti del commercio (GSVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale degli agricoltori indipendenti (BSVG) e della legge federale del 30 novembre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti delle libere professioni (FSVG); (b) tutte le domande di pensione ai superstiti basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, ad eccezione dei casi di cui alla parte 2; (c) tutte le domande di pensione ai superstiti degli ordini regionali austriaci dei medici (Landesärztekammer), fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari, o pensione di base); (d) tutte le domande di assistenza ai superstiti a titolo del fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari; (e) tutte le domande di prestazioni derivanti da pensioni di vedova e pensioni di orfani conformemente agli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A; (f) tutte le domande di prestazioni a norma della legge sull'assicurazione sociale dei notai del 3 febbraio 1972 - NVG 1972. CIPRO Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di vedova e di pensione di vedovo. DANIMARCA Tutte le domande di pensioni di cui alla legge sulle pensioni sociali, fatta eccezione per le pensioni indicate nell'[allegato SSC-5] [PRESTAZIONI E ACCORDI CHE CONSENTONO DI APPLICARE L'ARTICOLO SSC.49 [Cumulo di prestazioni della stessa natura]] IRLANDA Tutte le domande di pensione statale (periodo transitorio), di pensione statale (contributiva), di pensione di vedova (contributiva) e di pensione di vedovo (contributiva). LETTONIA 1241 (a) Tutte le domande di pensione ai superstiti (legge sulle pensioni di Stato del 1º gennaio 1996); legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1º luglio 2001) LITUANIA Tutte le domande di pensione ai superstiti a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell'importo di base della pensione ai superstiti (legge sulle pensioni di assicurazione sociale statale). PAESI BASSI Tutte le domande di pensione di vecchiaia in base alla legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia (AOW). POLONIA Tutte le domande di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione ai superstiti, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di un paese sono pari o superiori a 20 anni per le donne e a 25 anni per gli uomini, ma i periodi di assicurazione nazionali sono inferiori a tali limiti (non meno di 15 anni per le donne e di 20 anni per gli uomini) e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 27 e 28 della legge del 17 dicembre 1998 (GU del 2015, punto 748). PORTOGALLO Tutte le domande di pensione di vecchiaia e ai superstiti, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di un paese è pari o superiore a 21 anni civili, ma i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni, e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 32 e 33 del decreto legge n. 187/2007 del 10 maggio 2007. SLOVACCHIA (a) Tutte le domande di pensione ai superstiti (pensione vedovile e pensione di orfano), calcolate sulla base della legislazione in vigore anteriormente al 1º gennaio 2004, il cui importo deriva da una pensione precedentemente versata al defunto; (b) tutte le domande di pensioni calcolate ai sensi della legge n. 461/2003 Coll. sulla sicurezza sociale e successive modifiche. SVEZIA (a) Domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni di garanzia (capi 66 e 67 del codice di sicurezza sociale); (b) domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni complementari (capo 63 del codice di sicurezza sociale). REGNO UNITO Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione statale a norma della parte 1 della legge sulle pensioni del 2014, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali, durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo: 1242 (i) l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza ai sensi della legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro; e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di maturazione dei diritti a norma della legislazione del Regno Unito; (ii) i periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione ai fini dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di uno Stato membro. Tutte le domande di pensione complementare ai sensi della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, sezione 44, e della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord), sezione 44. PARTE 2 - CASI IN CUI SI APPLICA L'ARTICOLO SSC.47 [LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI], PARAGRAFO 5 AUSTRIA (a) Pensioni di vecchiaia e di reversibilità derivate, basate su un fondo pensioni in applicazione della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004; (b) indennità obbligatorie in virtù dell'articolo 41 della legge federale del 28 dicembre 2001, BGBl I n. 154 sulla cassa degli stipendi dei farmacisti austriaci (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich); (c) pensioni di vecchiaia e pensioni anticipate degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari o pensione di base) e tutte le prestazioni pensionistiche degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su un servizio complementare (pensione complementare o individuale); (d) assistenza alla vecchiaia del fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari; (e) prestazioni a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parti A e B, fatta eccezione per le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità, pensioni di vedova e pensioni di orfani a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A; (f) prestazioni degli organismi di previdenza dell'ordine federale degli architetti e dei consulenti tecnici, conformemente alla legge sull'ordine austriaco dei consulenti tecnici civili (Ziviltechnikerkammergesetz) del 1993 e agli statuti degli organismi di previdenza, fatta eccezione per le prestazioni basate sulla pensione ai superstiti risultanti da queste ultime prestazioni; (g) prestazioni ai sensi dello statuto dell'ente previdenziale dell'ordine federale dei contabili e dei consulenti fiscali nel quadro della legge austriaca sui contabili e i consulenti fiscali (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz). BULGARIA Pensioni di vecchiaia dell'assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice di assicurazione sociale. 1243 CROAZIA Pensioni del regime di assicurazione obbligatoria basato sui risparmi capitalizzati individualmente a norma della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (OG 49/99 e successive modifiche) e della legge sulle imprese di assicurazione pensioni e sul pagamento delle pensioni in base ai risparmi capitalizzati individualmente (OG 106/99 e successive modifiche), salvo nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (pensione d'invalidità basata sull'incapacità generale al lavoro e pensione ai superstiti). CECHIA Pensioni versate a carico del regime nell'ambito del secondo pilastro istituito dalla legge n. 426/2011 Coll., relativa ai risparmi previdenziali. DANIMARCA (a) Pensioni integrative; (b) prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo anteriore al 1º gennaio 2002); (c) prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo successivo al 1º gennaio 2002) di cui alla legge consolidata sulla pensione supplementare per i lavoratori (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009. ESTONIA Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio. FRANCIA Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati ai fini del pensionamento. UNGHERIA Prestazioni pensionistiche fondate sull'affiliazione a fondi di pensione privati. LETTONIA Pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di Stato del 1º gennaio 1996); legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1º luglio 2001) POLONIA Pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita. PORTOGALLO Pensioni complementari erogate a norma del decreto legge n. 26/2008 del 22 febbraio 2008 (sistema pubblico a capitalizzazione). 1244 SLOVACCHIA Risparmio obbligatorio ai fini della pensione di vecchiaia. SLOVENIA Pensione risultante da un'assicurazione-pensione complementare obbligatoria. SVEZIA Pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni basate sul reddito e pensioni a premio (capi 62 e 64 del codice di assicurazione sociale). REGNO UNITO Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 della legge nazionale sulla previdenza del 1965 e agli articoli 35 e 36 della legge nazionale sulla previdenza (Irlanda del Nord) del 1966. 1245 ALLEGATO SSC-5 - PRESTAZIONI E ACCORDI CHE CONSENTONO DI APPLICARE L'ARTICOLO SSC.49 [Cumulo di prestazioni della stessa natura] I. Prestazioni di cui all'articolo SSC.49 [Cumulo di prestazioni della stessa natura], paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo, il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza maturati. DANIMARCA Pensione nazionale danese di vecchiaia completa, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1º ottobre 1989. FINLANDIA Pensioni nazionali e pensioni per i coniugi determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1º gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni 569/2007). Importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007). FRANCIA Pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base alla pensione d'invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera a). GRECIA Prestazioni ai sensi delle disposizioni della legge n. 4169/1961 concernenti il regime di assicurazione agricola (OGA). PAESI BASSI Legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico del 21 dicembre 1995 (ANW). Legge relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità lavorativa del 10 novembre 2005 (WIA). SPAGNA Pensioni ai superstiti erogate nell'ambito dei regimi generali e speciali, ad eccezione del regime speciale per i dipendenti pubblici. SVEZIA Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale). Pensione garantita e indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1º gennaio 1993 e pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da tale data. 1246 II. Prestazioni di cui all'articolo SSC.49 [Cumulo di prestazioni della stessa natura], paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è avverato il rischio e una data successiva. FINLANDIA Pensioni da lavoro per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale. GERMANIA Pensioni d'invalidità o ai superstiti per le quali si tiene conto di un periodo complementare; pensioni di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito. ITALIA Pensioni italiane per incapacità lavorativa totale (inabilità). LETTONIA Pensione ai superstiti calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (articolo 23, paragrafo 8, della legge del 1º gennaio 1996 sulle pensioni di Stato). LITUANIA (a) Pensioni di incapacità al lavoro dell'assicurazione sociale dello Stato, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato; (b) pensioni del regime di assicurazione sociale dello Stato versate ai superstiti e agli orfani, calcolate sulla base della pensione per incapacità al lavoro di cui fruiva il defunto in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato. LUSSEMBURGO Pensioni ai superstiti. SLOVACCHIA Pensione slovacca ai superstiti derivata dalla pensione di invalidità. SPAGNA Pensioni di anzianità previste dal regime speciale per i dipendenti pubblici, dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se, al momento dell'avverarsi del rischio, il beneficiario era un dipendente pubblico in servizio o a questi assimilato; pensioni in caso di morte o ai superstiti (per le vedove/i vedovi, gli orfani e i genitori), corrisposte ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali, se al momento della morte il dipendente pubblico era in servizio o in una situazione assimilata. 1247 SVEZIA Indennità di malattia e indennità di attività sotto forma di indennità di garanzia (capo 35 del codice dell'assicurazione sociale); pensione ai superstiti calcolata in base a periodi di assicurazione fittizi (capi 76-85 del codice dell'assicurazione sociale). III. Accordi di cui all'articolo SSC.49 [Cumulo di prestazioni della stessa natura], paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente protocollo volti a evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio: accordo sulla sicurezza sociale, del 28 aprile 1997, tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica federale di Germania; accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo; convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003. 1248 ALLEGATO SSC-6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI E DEL REGNO UNITO (articoli SSC.3 [Ambito di applicazione materiale], paragrafo 2, SSC.51 [Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni], paragrafo 1, e SSC.66 [Attuazione della legislazione]) AUSTRIA 1. Al fine di acquisire periodi nell'assicurazione pensionistica, la frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione analogo di un altro Stato membro è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 228, paragrafo 1, terzo comma, dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), dell'articolo 116, paragrafo 7, del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavori del commercio) e dell'articolo 107, paragrafo 7, del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) quando l'interessato è stato per un certo periodo soggetto alla legislazione austriaca per il fatto di esercitare un'attività subordinata o autonoma, e vengono pagati i contributi speciali di cui all'articolo 227, paragrafo 3, dell'ASVG, all'articolo 116, paragrafo 9, del GSVG e all'articolo 107, paragrafo 9, del BSVG per il riscatto di tali periodi d'istruzione. 2. Per il calcolo della prestazione pro rata di cui all'articolo SSC.47, [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazioni pro rata calcolate al netto di tali contributi sono sommate, se del caso, all'importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori. 3. Se, conformemente all'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi] del presente protocollo, sono stati maturati periodi assimilati ai sensi di un regime di assicurazione pensionistica austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell'ASVG, degli articoli 122 e 123 del GSVG e degli articoli 113 e 114 del BSVG, si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all'articolo 239 dell'ASVG, all'articolo 123 del GSVG e all'articolo 114 del BSVG. BULGARIA L'articolo 33, paragrafo 1, della legge bulgara relativa all'assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazioni], capo 1 [Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate], del presente protocollo. CIPRO Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli SSC.7 [Totalizzazione dei periodi], SSC.46 [Disposizioni speciali relative alla totalizzazione dei periodi] e SSC.56 [Disposizioni speciali sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma] del presente protocollo, per qualsiasi periodo iniziato il 6 ottobre 1980 o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l'importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell'anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane di calendario nel periodo preso in considerazione. 1249 CECHIA Ai fini della definizione di "familiare" ai sensi dell'articolo SSC.1 [Definizioni], lettera s), del presente protocollo, per "coniuge" si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge ceca n. 115/2006 Coll. sulle unioni registrate. DANIMARCA 1. (a) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della "lov om social pension" (legge sulle pensioni sociali), i periodi di attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese da un lavoratore frontaliero o prestati in Danimarca da un lavoratore recatosi in tale paese per svolgere un lavoro a carattere stagionale sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge superstite, purché, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito in matrimonio al lavoratore in questione, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato membro o del Regno Unito. Ai fini del presente punto, un "lavoro a carattere stagionale" è un lavoro che ricorre automaticamente ogni anno sulla base del succedersi delle stagioni. (b) Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della "lov om social pension" (legge sulle pensioni sociali), i periodi di attività subordinata o autonoma maturati sotto la legislazione danese anteriormente al 1º gennaio 1984 da una persona cui non è applicabile la lettera a) sono considerati come periodi di residenza maturati in Danimarca dal coniuge superstite purché, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito in matrimonio al lavoratore in questione, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato. (c) I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere a) e b) non sono considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi periodi sono presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale. 2. (a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi] del presente protocollo, le persone che non hanno esercitato un'attività subordinata in uno o più Stati hanno diritto a una pensione sociale danese solo qualora risiedano in Danimarca a titolo permanente da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti di età previsti dalla legislazione danese. Fatto salvo l'articolo SSC.5 [Parità di trattamento] del presente protocollo, l'articolo SSC.8 [Abolizione delle clausole di residenza] del presente protocollo non è applicabile a una pensione sociale danese cui abbiano acquisito diritto tali persone. 1250 (b) Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano al diritto alla pensione sociale danese dei familiari di persone che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata in Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari. 3. La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime "posto di lavoro flessibile" (ledighedsydelse) (legge n. 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazioni], capo 6 [Prestazioni di disoccupazione], del presente protocollo. 4. Se il beneficiario di una pensione sociale danese ha diritto anche a una pensione ai superstiti di un altro Stato, per l'applicazione della legislazione danese dette pensioni sono considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo SSC.48 [Clausole anticumulo], paragrafo 1, del presente protocollo, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione al superstite abbia anche maturato il diritto a una pensione sociale danese. ESTONIA Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali, i periodi di occupazione maturati in Stati diversi dall'Estonia si considerano basati sullo stesso importo medio degli oneri sociali pagati per i periodi di occupazione in Estonia ai quali vengono sommati. Se, durante l'anno di riferimento, la persona interessata è stata occupata solo in altri Stati, il calcolo della prestazione si considera basato sull'importo medio degli oneri sociali pagati in Estonia nel periodo intercorso tra l'anno di riferimento e il congedo di maternità. FINLANDIA 1. Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell'importo della pensione nazionale finlandese a norma degli articoli da SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni] a SSC.49 [Cumulo di prestazioni della stessa natura], le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato sono assimilate alle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese. 2. Quando si applica l'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), punto i), ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo accreditato ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, se una persona può far valere periodi di assicurazione pensionistica a titolo di un'attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati maturati periodi di assicurazione in Finlandia. FRANCIA 1. Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia a norma degli articoli SSC.15 [Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente] e SSC.24 [Residenza di familiari in uno Stato diverso da quello in cui il pensionato risiede] del presente protocollo, le quali risiedono nei dipartimenti francesi dell'Alto Reno, del Basso Reno o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell'istituzione di un altro Stato, responsabile dell'assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale di assicurazione malattia sia quelle erogate a titolo del regime locale complementare obbligatorio di assicurazione malattia della regione Alsazia-Mosella. 2. La legislazione francese applicabile a una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata o autonoma ai sensi del titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazioni], capo 5 [Pensioni di vecchiaia e ai superstiti] include sia il regime o i regimi di base di 1251 assicurazione vecchiaia sia il regime o i regimi pensionistici integrativi cui la persona interessata è soggetta. GERMANIA 1. Fermi restando l'articolo SSC.6 [Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti], lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 5, paragrafo 4, punto 1, del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI), la persona che percepisce una pensione di vecchiaia completa in base alla legislazione di un altro Stato può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria nel quadro del regime tedesco di assicurazione pensionistica. 2. Fatti salvi l'articolo SSC.6 [Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti], lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 7 del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI), una persona che è affiliata all'assicurazione obbligatoria in un altro Stato o percepisce una pensione di anzianità in base alla legislazione di un altro Stato può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania. 3. Ai fini della concessione di prestazioni in denaro a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del codice di sicurezza sociale, volume V (Sozialgesetzbuch V), dell'articolo 47, paragrafo 1, del codice di sicurezza sociale, volume VII (Sozialgesetzbuch VII), e dell'articolo 200, paragrafo 2, della legge sull'assicurazione sociale (Reichsversicherungsordnung), agli assicurati residenti in un altro Stato i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se l'assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest'ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita. 4. I cittadini di altri Stati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni generali del regime tedesco di assicurazione pensionistica possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato. 5. Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) a norma dell'articolo 253 del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania. 6. Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre 1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, soltanto la legislazione tedesca si applica ai fini dell'accredito dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten). 7. La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni straniere nei territori indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 della legge sugli sfollati e i rifugiati (Bundesvertriebenengesetz), paragrafo 1, secondo e terzo comma, continua ad applicarsi nel quadro del presente protocollo nonostante le disposizioni del paragrafo 2 della legge che disciplina le pensioni straniere (Fremdrentengesetz). 8. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), punto i), nei regimi pensionistici delle libere professioni l'istituzione competente prende come base, in relazione a ciascun anno di assicurazione maturato a norma della legislazione di qualsiasi altro Stato, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi. 1252 GRECIA 1. La legge n. 1469/84 concernente l'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati, agli apolidi e ai rifugiati, se la persona interessata, a prescindere dal luogo di residenza o di dimora, è stata in passato affiliata, a titolo obbligatorio o volontario, al regime greco di assicurazione pensionistica. 2 Fermi restando l'articolo SSC.6 [Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti], lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 34 della legge n. 1140/1981, la persona che percepisce una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione di un altro Stato può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria a titolo della legislazione applicata dall'OGA, nella misura in cui esercita un'attività che rientra nel campo di applicazione di tale legislazione. IRLANDA 1. Fatti salvi l'articolo SSC.19 [Prestazioni in denaro], paragrafo 2, e l'articolo SSC.57 [Calcolo delle prestazioni di disoccupazione], ai fini del calcolo del reddito settimanale di riferimento utile di un assicurato per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore assicurato un importo equivalente alla retribuzione settimanale media dei lavoratori subordinati durante l'anno di riferimento in questione per ogni settimana di attività subordinata svolta sotto la legislazione di un altro Stato per detto anno di riferimento. MALTA Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti (a) Esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli SSC.43 [Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti] e SSC.55 [Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti] del presente protocollo, le persone occupate nel quadro della legge maltese sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta) e della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei pubblici dipendenti; (b) le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell'ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell'articolo SSC.1 [Definizioni], lettera cc), del protocollo, "regimi speciali per pubblici dipendenti". PAESI BASSI 1. Assicurazione malattia (a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione del titolo III, capi 1 [Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate] e 2 [Prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali], del presente protocollo, si intende: (i) ogni persona che, ai sensi dell'articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia; e 1253 (ii) se non già inclusi nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vive in un altro Stato e la persona residente in un altro Stato che, ai sensi del presente protocollo, ha diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi. (b) Le persone di cui al punto 1, lettera a), punto i), devono, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre le persone di cui al punto 1, lettera a), punto ii), devono iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia); (c) le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) e della Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria, ad eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato, i quali li versano direttamente; (d) le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un'assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui alla lettera a), punto ii). (e) I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia); (f) ai fini degli articoli da SSC.21 [Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza] a SSC.27 [Contributi dei pensionati] del presente protocollo, le seguenti prestazioni (in aggiunta alle pensioni regolamentate dai capitoli 4 [Prestazioni di invalidità] e 5 [Pensioni di vecchiaia e ai superstiti] del titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazioni] del presente protocollo sono assimilate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione dei Paesi Bassi: - le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale dei Paesi Bassi sulle pensioni civili); - le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari); - le prestazioni in caso di incapacità al lavoro erogate in virtù della legge 7 giugno 1972 sulle prestazioni relative all'incapacità lavorativa del personale militare (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (legge sull'incapacità al lavoro del personale militare); 1254 - le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri); - le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen); - le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l'età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell'ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più; - le prestazioni erogate al personale militare e ai pubblici dipendenti in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato. (g) Ai fini dell'articolo SSC.16 [Dimora nello Stato competente qualora il luogo di residenza sia in un altro Stato - Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri], paragrafo 1, del presente protocollo, le persone di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo che dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali). 2. Applicazione della legge sull'assicurazione generale vecchiaia (Algemene Ouderdomswet - AOW). (a) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della legge sull'assicurazione generale vecchiaia (Algemene Ouderdomswet - AOW) non si applica agli anni civili precedenti il 1º gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di detti anni ai periodi di assicurazione: - ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età; - pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o - ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi. In deroga all'articolo 7 dell'AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1º gennaio 1957. 1255 (b) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo nel territorio di uno Stato diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi di assicurazione maturati dal coniuge sotto la legislazione summenzionata o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi della lettera a) del presente paragrafo, a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi. In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata avente diritto a una pensione. (c) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 1º gennaio 1957 durante i quali il coniuge di un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione: - ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età; o - pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o - ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi. (d) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato diverso dai Paesi Bassi non era assicurato ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi di assicurazione maturati dal titolare sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi della lettera a) del presente paragrafo, a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi. (e) Il punto 2, lettere a), b), c) e d), non si applica ai periodi che coincidono con: - periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione ai sensi della legislazione relativa all'assicurazione vecchiaia di uno Stato diverso dai Paesi Bassi; o - periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione di vecchiaia ai sensi di tale legislazione. I periodi di assicurazione volontaria maturati nell'ambito del regime di un altro Stato non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione di questo paragrafo. (f) Il punto 2, lettere a), b), c) e d), si applica solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati per un periodo di sei anni successivo al cinquantanovesimo anno di età e solo fintanto che tale persona è residente in uno di tali Stati. (g) In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell'AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime di assicurazione 1256 obbligatoria ai sensi di tale legislazione è autorizzata a stipulare un'assicurazione volontaria ai sensi di tale legislazione per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all'assicurazione obbligatoria. Tale autorizzazione non decade quando l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessa in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce solo una pensione a titolo della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene nabestaandenwet). In ogni caso, l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il sessantacinquesimo anno di età. Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'AOW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue un periodo di assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'AOW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi. (h) L'autorizzazione di cui al punto 2, lettera g), non è accordata ad alcun assicurato in base alla legislazione di un altro Stato in materia di pensioni o prestazioni ai superstiti. (i) Chiunque desideri stipulare un'assicurazione volontaria conformemente al punto 2, lettera g), ne deve fare richiesta alla banca per le assicurazioni sociali (Sociale Verzekeringsbank) entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione. 3. Applicazione della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet - ANW). (a) Qualora il coniuge superstite abbia diritto a una pensione ai superstiti a titolo della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet - ANW) conformemente all'articolo SSC.46 [Disposizioni speciali relative alla totalizzazione dei periodi], paragrafo 3, del presente protocollo, tale pensione è calcolata ai sensi dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, anche i periodi di assicurazione maturati prima del 1º ottobre 1959 sono considerati periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione olandese se durante questi periodi l'assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno di età: - ha risieduto nei Paesi Bassi; o - pur risiedendo in un altro Stato ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese; o - ha lavorato in un altro Stato per periodi assimilati a periodi di assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi. (b) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), che coincidono con periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro o del Regno Unito in materia di pensioni ai superstiti. 1257 (c) Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1), lettera b), del presente protocollo, sono considerati periodi di assicurazione solo quelli maturati sotto la legislazione olandese dopo il compimento del quindicesimo anno di età. (d) In deroga all'articolo 63 bis, paragrafo 1, dell'ANW, qualunque persona che risieda in uno Stato diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime di assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW è autorizzata a stipulare un'assicurazione volontaria ai sensi della legislazione summenzionata, a condizione che tale assicurazione fosse già in corso alla data di applicazione del presente protocollo, ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall'assicurazione obbligatoria. Tale autorizzazione decade quando cessa l'assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell'ANW, a meno che l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessi in seguito al suo decesso e qualora il superstite percepisca solo una pensione a titolo dell'ANW. In ogni caso, l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il sessantacinquesimo anno di età. Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'ANW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue un periodo di assicurazione ai sensi del paragrafo 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi. 4. Applicazione della legislazione olandese sull'incapacità al lavoro. Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO, alla WIA o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto: - dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi assimilati maturati nei Paesi Bassi anteriormente al 1º luglio 1967; - dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO; - dei periodi di assicurazione maturati dalla persona interessata dopo il compimento del quindicesimo anno di età, nel quadro della legge generale sull'incapacità al lavoro (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet - AAW), nella misura in cui non coincidono con i periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO; - dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAZ; - dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WIA. SPAGNA 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età 1258 pensionabile o l'età obbligatoria di cessazione del servizio di cui all'articolo 31, paragrafo 4, del testo consolidato della legge sui pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione d'invalidità o alla pensione ai superstiti, il beneficiario era coperto dal regime speciale spagnolo per i pubblici dipendenti o esercitava un'attività che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un'attività che, se esercitata in Spagna, avrebbe comportato l'affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i pubblici dipendenti, per le forze armate o per l'amministrazione giudiziaria. 2. (a) A norma dell'articolo SSC.51 [Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni], paragrafo 1, lettera c), il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell'assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell'importo di base della pensione, occorre conteggiare periodi di assicurazione o di residenza soggetti alla legislazione di altri Stati, per tali periodi è utilizzata la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio. (b) L'importo della pensione ottenuto è aumentato dell'importo degli aumenti e delle rivalutazioni calcolati per ciascun anno ulteriore, per le pensioni della stessa natura. 3. I periodi maturati in altri Stati che devono essere conteggiati nel regime speciale per i pubblici dipendenti, le forze armate e l'amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.51 [Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni], ai periodi più vicini nel tempo maturati in qualità di pubblico dipendente in Spagna. 4. Gli importi supplementari basati sull'età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del presente protocollo che hanno contribuito a proprio nome sotto la legislazione spagnola anteriormente al 1º gennaio 1967; non è possibile, in applicazione dell'articolo SSC.6 [Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti] del presente protocollo, assimilare periodi di assicurazione accreditati in un altro Stato anteriormente al 1º gennaio 1967 ai contributi versati in Spagna, unicamente ai fini del presente protocollo. La data corrispondente al 1º gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1º agosto 1970 e, nel caso del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1º aprile 1969. SVEZIA 1. Le disposizioni del protocollo relative alla totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto a una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (legge 2000/798). 2. Ai fini del calcolo del reddito per la determinazione dell'indennità figurativa di malattia correlata al reddito e dell'indennità compensativa per inabilità correlata al reddito conformemente al capo 8 della Lag (1962/381) om allmän försäkring (legge sulle assicurazioni) si applicano le disposizioni seguenti: 1259 (a) se l'assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati in conseguenza di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito percepito nello Stato o negli Stati in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell'assicurato percepito in Svezia durante la parte del periodo di riferimento relativa a questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi. 3. (a) Ai fini del calcolo dei crediti figurativi per la pensione ai superstiti basata sul reddito (legge 2000/461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento), si tiene altresì conto dei periodi di assicurazione maturati in altri Stati come se fossero stati maturati in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati si considerano fondati sulla media della base pensionistica svedese. Se si può far valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato è considerato come costituente lo stesso importo. (b) Ai fini del calcolo dei crediti di pensione figurativi per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso avvenuto il 1º gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione, di almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati maturati in un altro Stato durante il periodo di riferimento, tali anni si considerano basati sugli stessi crediti di pensione dell'anno svedese. REGNO UNITO 1. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona può pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se: (a) i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; oppure (b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati, si applicano le disposizioni del titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazioni], capo 5 [Pensioni di vecchiaia e ai superstiti], del protocollo per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito. In tal caso, i riferimenti ai "periodi di assicurazione" di cui al titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazioni], capo 5 [Pensioni di vecchiaia e ai superstiti], del protocollo si intendono fatti ai periodi di assicurazione maturati da: (i) il coniuge o l'ex coniuge se la richiesta è presentata da: - una donna coniugata; o - una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; oppure (ii) l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da: 1260 - un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto a una prestazione di genitore vedovo; o - una vedova che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto a una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), del protocollo, e per "pensione di vedova connessa con l'età" s'intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all'articolo 39, paragrafo 4, della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale. 2. Ai fini dell'articolo SSC.8 [Abolizione delle clausole di residenza] del protocollo, in caso di prestazioni d'invalidità, di anzianità o al superstite in denaro, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di assegno in caso di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito che dimora nel territorio di un altro Stato è considerato, durante tale periodo di dimora, come residente nel territorio di detto altro Stato. 3. (1) Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana di occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di uno Stato membro, iniziata nel corso dell'anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l'interessato abbia versato contributi come lavoratore subordinato o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all'anno fiscale. (2) Ai fini dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), del protocollo, qualora: (a) in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro e, a norma del punto 1 del presente paragrafo, quell'anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), punto i), del protocollo, l'interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell'anno in tale Stato membro; (b) un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), punto i), del protocollo, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell'anno. (3) Ai fini della conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l'anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del 1261 Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate ai sensi della legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato è stato soggetto a detta legislazione. 1262 ALLEGATO SSC-7 - PARTE DI ESECUZIONE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO 1 Articolo SSCI.1 - Definizioni 1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni di cui all'articolo SSC.1 [Definizioni]. 2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le definizioni seguenti: (a) "punto di accesso": entità che svolge le funzioni di: (i) punto di contatto elettronico; (ii) inoltro automatico in base all'indirizzo; e (iii) inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e inoltro automatici (ad esempio un'applicazione di intelligenza artificiale) o dell'intervento umano; (b) "organismo di collegamento": qualsiasi organismo designato dall'autorità competente di uno Stato, per uno o più dei settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.3 [Ambito di applicazione materiale] del protocollo, avente la funzione di rispondere alle richieste di informazioni e di assistenza ai fini dell'applicazione del protocollo e del presente allegato e di assolvere i compiti attribuitigli dal titolo IV [Disposizioni finanziarie] del presente allegato; (c) "documento": un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica, la cui comunicazione è necessaria per il funzionamento del protocollo e del presente allegato; (d) "documento elettronico strutturato": ogni documento strutturato in uno dei formati destinati allo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati; (e) "trasmissione per via elettronica": la trasmissione di dati mediante apparecchiature elettroniche per il trattamento dei dati (compresa la compressione digitale) via cavo, radio, o mediante tecnologie ottiche od ogni altro mezzo elettromagnetico; (f) "frode": qualsiasi azione od omissione intenzionale volta a: (i) ricevere prestazioni di sicurezza, o permettere a un'altra persona di ricevere prestazioni di sicurezza sociale, ove non siano soddisfatte le condizioni richieste per averne diritto a norma della legge dello Stato interessato o degli Stati interessati o del protocollo; oppure (ii) evitare di versare contributi di sicurezza sociale o permettere a un'altra persona di evitare di versare contributi di sicurezza sociale ove tali contributi siano richiesti a norma della legge dello Stato interessato o degli Stati interessati o del protocollo. CAPO 2 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COOPERAZIONE E AGLI SCAMBI DI DATI 1263 Articolo SSCI.2 - Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra le istituzioni 1. Ai fini del presente allegato, gli scambi tra le autorità degli Stati e le istituzioni e le persone cui si applica il protocollo si fondano sui principi del servizio pubblico, dell'efficienza, dell'assistenza attiva, della rapidità e dell'accessibilità, anche elettronica, in particolare per i disabili e gli anziani. 2. Le istituzioni si forniscono o si scambiano senza indugio tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il presente protocollo. La comunicazione di questi dati tra le istituzioni degli Stati si effettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento. 3. Se una persona ha presentato per errore informazioni, documenti o domande a un'istituzione operante nel territorio di uno Stato che non è quello in cui è ubicata l'istituzione designata conformemente al presente allegato, tali informazioni, documenti o domande sono ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all'istituzione designata a norma del presente allegato, indicando la data in cui erano stati presentati inizialmente. Detta data è vincolante anche per la seconda istituzione. Tuttavia, le istituzioni degli Stati non sono ritenute responsabili, né si considera che esse abbiano adottato una decisione per il semplice fatto di non avere agito a causa di ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle istituzioni di altri Stati. 4. Se la comunicazione dei dati avviene indirettamente, tramite l'organismo di collegamento dello Stato di destinazione, i termini per la risposta alle domande decorrono dalla data in cui tale organismo riceve la domanda, come se questa fosse stata ricevuta dall'istituzione dello Stato in questione. Articolo SSCI.3 - Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra gli interessati e le istituzioni 1. Gli Stati provvedono a che siano messe a disposizione delle persone interessate le informazioni necessarie per segnalare loro le disposizioni introdotte dal protocollo e dal presente allegato, in modo da permettere loro di far valere i propri diritti. Essi forniscono altresì servizi di facile fruizione da parte degli utenti. 2. La persona cui si applica il presente protocollo è tenuta a comunicare all'istituzione competente le informazioni, i documenti o le certificazioni necessari per stabilire la sua situazione o quella dei suoi familiari, per stabilire o mantenere i suoi diritti e i suoi obblighi e per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone. 3. Per quanto necessario all'applicazione del protocollo e del presente allegato, le istituzioni competenti inoltrano informazioni e rilasciano documenti agli interessati senza indugio e in ogni caso entro i termini prescritti dalla legislazione dello Stato in questione. L'istituzione competente notifica al richiedente che risiede o dimora in un altro Stato la propria decisione, direttamente o tramite l'organismo di collegamento dello Stato di residenza o di dimora. Se rifiuta di erogare prestazioni ne specifica le ragioni, indicando le possibilità di ricorso e i termini concessi per le impugnazioni. Copia della decisione è trasmessa alle altre istituzioni interessate. 1264 Articolo SSCI.4 - Moduli, documenti e modalità di scambio dei dati 1. Fatti salvi l'articolo SSCI.75 [Disposizioni provvisorie sui moduli e i documenti] e l'appendice SSCI-2 [Documento attestante il diritto a prestazioni], la struttura, il contenuto e il formato dei moduli e dei documenti rilasciati per conto degli Stati ai fini dell'attuazione del protocollo sono concordati dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. 2. La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene, previa approvazione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. Nella misura in cui sono scambiati attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, i moduli e i documenti di cui al paragrafo 1 rispettano le norme che si applicano a tale sistema. 3. Se la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento non avviene attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, le istituzioni e gli organismi di collegamento competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando per quanto possibile la via elettronica. 4. Nelle comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando per quanto possibile la via elettronica. Articolo SSCI.5 - Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato 1. I documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato che attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del protocollo e del presente allegato, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato in cui sono stati rilasciati. 2. In caso di dubbi sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione dello Stato che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro. 3. A norma del paragrafo 2, in caso di dubbi sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell'istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento. 4. In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l'istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione gli è stata sottoposta. 1265 Articolo SSCI.6 - Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni 1. Salvo altrimenti disposto dal presente allegato, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati sulla determinazione della legislazione applicabile, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati, secondo un ordine stabilito nel modo seguente: (a) la legislazione dello Stato in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato; (b) la legislazione dello Stato di residenza, se la persona interessata esercita attività subordinata o autonoma in due o più Stati e svolge parte della sua o delle sue attività nello Stato di residenza o se la persona interessata non esercita alcuna attività subordinata o autonoma; (c) in tutti gli altri casi, la legislazione dello Stato di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati. 2. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati circa la determinazione dell'istituzione chiamata a erogare le prestazioni in denaro o in natura, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del suo luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda è stata presentata in primo luogo. 3. In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta da una delle parti al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui è sorta la divergenza di punti di vista di cui al paragrafo 1 o 2. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione gli è stata sottoposta. 4. Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato nel quale ha avuto luogo l'affiliazione provvisoria, o se l'istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvisoria non era l'istituzione competente, l'istituzione identificata come competente è considerata tale con effetto retroattivo, come se la divergenza dei punti di vista non fosse esistita, al più tardi a decorrere dalla data dell'affiliazione provvisoria o della prima concessione provvisoria delle prestazioni in causa. 5. Se necessario, l'istituzione individuata come competente e l'istituzione che ha versato le prestazioni in denaro a titolo provvisorio o che ha ricevuto i contributi a titolo provvisorio definiscono la situazione finanziaria della persona interessata per quanto riguarda i contributi e le prestazioni in denaro versati a titolo provvisorio, se del caso, a norma del titolo IV, capo 2 [Recupero di prestazioni indebitamente erogate, recupero di versamenti e contributi provvisori, compensazione e assistenza in materia di recupero], del presente allegato. L'istituzione competente rimborsa, a norma del titolo IV [Disposizioni finanziarie] del presente allegato le prestazioni in natura concesse provvisoriamente da un'istituzione a norma del paragrafo 2. 1266 Articolo SSCI.7 - Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi 1. Salvo altrimenti disposto nel presente allegato del protocollo, laddove una persona abbia diritto a una prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del presente protocollo e l'istituzione competente non disponga di tutti gli elementi relativi alla situazione in un altro Stato necessari per il calcolo definitivo dell'importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell'interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta istituzione dispone. 2. Un ricalcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato una volta che sono stati forniti all'istituzione interessata tutte le certificazioni o documenti giustificativi necessari. CAPO 3 - ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO Articolo SSCI.8 - Altre procedure tra autorità e istituzioni 1. Due o più Stati, o le loro autorità competenti, possono concordare procedure diverse da quelle previste dal presente allegato, purché esse non ledano i diritti o gli obblighi degli interessati. 2. Gli accordi conclusi a tale scopo sono portati a conoscenza del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale e sono elencati nell'appendice SSCI-1 [Disposizioni di applicazione di accordi bilaterali che rimangono in vigore e nuovi accordi di applicazione bilaterali]. 3. Le disposizioni contenute negli accordi di applicazione conclusi tra due o più Stati aventi scopo identico o analogo a quelli di cui al paragrafo 2, che sono in vigore il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo, continuano ad applicarsi alle relazioni tra tali Stati, purché esse figurino anche nell'appendice SSCI-1 [Disposizioni di applicazione di accordi bilaterali che rimangono in vigore e nuovi accordi di applicazione bilaterali]. Articolo SSCI.9 - Divieto di cumulo delle prestazioni Fatte salve le altre disposizioni del presente protocollo, quando prestazioni dovute a norma della legislazione di due o più Stati sono ridotte, sospese o soppresse su base reciproca, gli importi che non sarebbero pagati in caso di applicazione rigorosa delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione dello Stato interessato sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione. Articolo SSCI.10 - Elementi per la determinazione della residenza 1. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il presente protocollo, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro di interessi della persona in causa, in base a una valutazione globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso: (a) la durata e la continuità della presenza nel territorio degli Stati in questione; (b) la situazione dell'interessato tra cui: (i) la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l'attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell'attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro; (ii) la situazione familiare e i legami familiari; 1267 (iii) l'esercizio di attività non retribuite; (iv) per gli studenti, la fonte del reddito; (v) la situazione abitativa, in particolare il suo carattere permanente; (vi) lo Stato nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale. 2. Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che l'hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo. 3. Il centro di interessi di uno studente che si reca in un altro Stato per seguire un programma di studi a tempo pieno non si considera situato nello Stato di studio per l'intera durata del programma di studi in tale Stato, fatta salva la possibilità di confutare questa presunzione. 4. Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis ai familiari dello studente. Articolo SSCI.11 - Totalizzazione dei periodi 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi] del presente protocollo, l'istituzione competente si rivolge alle istituzioni degli Stati alla cui legislazione l'interessato è stato parimenti soggetto per determinare tutti i periodi maturati sotto la loro legislazione. 2. I rispettivi periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi] del presente protocollo, a condizione che tali periodi non si sovrappongano. 3. Quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di un'assicurazione obbligatoria. 4. Quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo assimilato maturato sotto la legislazione di uno Stato coincide con un periodo assimilato in forza della legislazione di un altro Stato, è preso in considerazione solo il periodo diverso da un periodo assimilato. 5. Ogni periodo assimilato in forza della legislazione di due o più Stati è preso in considerazione soltanto dall'istituzione dello Stato alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo, prima di detto periodo. Nel caso in cui l'interessato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato prima di detto periodo, quest'ultimo è preso in considerazione dall'istituzione dello Stato alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo. 6. Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca alla quale taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la 1268 legislazione di un altro Stato e di essi si tiene conto, se vantaggioso per l'interessato, nella misura in cui possono ragionevolmente essere presi in considerazione. Articolo SSCI.12 - Regole di conversione dei periodi 1. Quando i periodi maturati sotto la legislazione di uno Stato sono espressi in unità diverse da quelle previste dalla legislazione di un altro Stato, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione a norma dell'articolo SSC.7 [Totalizzazione dei periodi] del presente protocollo si effettua secondo le regole seguenti: (a) l'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione è stato maturato il periodo comunica quale periodo debba essere utilizzato come base per la conversione; (b) per i regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad altre unità o viceversa, così come la conversione fra regimi diversi basati sui giorni, si calcola secondo la tabella seguente: Regime Un giorno Una Un mese Un trimestre N. massimo basato su equivale a settimana equivale a equivale a di giorni in equivale a un anno civile 5 giorni 9 ore 5 giorni 22 giorni 66 giorni 264 giorni 6 giorni 8 ore 6 giorni 26 giorni 78 giorni 312 giorni 7 giorni 6 ore 7 giorni 30 giorni 90 giorni 360 giorni (c) per i regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni: (i) tre mesi o 13 settimane sono equivalenti a un trimestre e viceversa; (ii) un anno è equivalente a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e viceversa; (iii) per la conversione delle settimane in mesi, e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni secondo le regole di conversione applicabili ai regimi basati su sei giorni di cui alla tabella alla lettera b); (d) per i periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con approssimazione per difetto all'unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle lettere b) e c). Le frazioni di anno sono convertite in mesi a meno che il regime in causa non sia basato sui trimestri; (e) se dalla conversione di cui al presente paragrafo risulta una frazione di unità, il risultato è approssimato per eccesso all'unità intera più vicina. 2. L'applicazione del paragrafo 1 non può avere per effetto di determinare, per l'insieme dei periodi maturati nel corso dell'anno civile, un totale superiore al numero di giorni indicato nell'ultima colonna della tabella di cui al paragrafo 1, lettera b), 52 settimane, 12 mesi o quattro trimestri. Se i periodi da convertire equivalgono al totale annuo massimo dei periodi a norma della legislazione dello Stato in cui sono stati maturati, l'applicazione del paragrafo 1 non può dare come risultato, 1269 nell'arco di un anno civile, periodi più brevi del possibile totale annuo massimo dei periodi previsto da detta legislazione. 3. La conversione è effettuata in un'unica operazione che copre tutti i periodi comunicati come dato aggregato oppure è effettuata per ogni singolo anno, se i periodi sono stati comunicati su base annua. 4. Quando un'istituzione comunica periodi espressi in giorni, essa indica contestualmente se il regime da essa gestito si basa su cinque, sei o sette giorni. 1270 TITOLO II - DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE Articolo SSCI.13 - Precisazioni relative agli articoli SSC.11 [Lavoratori distaccati] e SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati] del presente protocollo 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati], paragrafo 1, lettera a), per "persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è inviata da tale datore di lavoro in un altro Stato" si intende anche una persona assunta nella prospettiva di essere inviata in un altro Stato purché, immediatamente prima dell'inizio del rapporto di lavoro, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato in cui il suo datore di lavoro è stabilito. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati], paragrafo 1, lettera a), del protocollo, un datore di lavoro "che vi esercita abitualmente le sue attività" è un datore di lavoro che svolge normalmente attività consistenti, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell'impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati], paragrafo 1, lettera b), una "persona che esercita abitualmente un'attività autonoma" è una persona che svolge abitualmente attività consistenti nel territorio dello Stato in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve avere già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende avvalersi delle disposizioni di detto articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un'attività in un altro Stato, deve continuare a soddisfare nello Stato in cui è stabilita i requisiti richiesti per l'esercizio della sua attività al fine di poterla riprendere al suo ritorno. 4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati], paragrafo 1, lettera b), il criterio per determinare se l'attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere in un altro Stato sia "affine" all'attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello della effettiva natura dell'attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall'altro Stato. 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati], paragrafi 1 e 5, del protocollo, una "persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in uno o più Stati membri e nel Regno Unito o in due o più Stati membri" rispettivamente, è una persona che esercita, contemporaneamente o in alternanza, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in tali Stati. 6. Ai fini dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati], paragrafi 1 e 5, del presente protocollo, gli equipaggi di condotta e di cabina generalmente addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci che esercitano un'attività subordinata in due o più Stati sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui è situata la base di servizio, quale definita all'articolo SSC.1 [Definizioni] del presente protocollo. 7. Le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati] del presente protocollo. L'articolo SSCI.15 [Procedura per l'applicazione dell'articolo SSC.12] del presente allegato si applica a tutti i casi di cui al presente articolo. 8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati], paragrafi 2 e 6, del protocollo, una "persona che esercita abitualmente un'attività autonoma" in "uno o più Stati 1271 membri e nel Regno Unito" o in "due o più Stati membri rispettivamente", è in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o in alternanza, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in tali Stati. 9. Per distinguere le attività di cui ai paragrafi 5 e 8 dalle situazioni descritte all'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati], paragrafo 1 del protocollo, è determinante la durata dell'attività svolta in uno o più Stati (se abbia carattere permanente o piuttosto carattere occasionale o temporaneo). A tal fine è effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro. 10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati], paragrafi 1, 2, 5 e 6, del protocollo, per "parte consistente di un'attività subordinata o autonoma" esercitata in uno Stato si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente consistente dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività. 11. Per stabilire se una parte consistente delle attività sia svolta in un dato Stato, valgono i seguenti criteri indicativi: (a) per l'attività subordinata, l'orario di lavoro o la retribuzione; e (b) per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati o il reddito. Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25 % in relazione a detti criteri è un indicatore del fatto che una parte consistente delle attività non è svolta nello Stato in questione. 12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati], paragrafo 2, lettera b), del protocollo, il "centro di interessi" delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze. 13. Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 10, 11 e 12, le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi 12 mesi civili. 14. Nel caso in cui una persona eserciti un'attività subordinata in due o più Stati per conto di un datore di lavoro stabilito fuori dal territorio degli Stati e risieda in uno Stato senza esercitarvi un'attività consistente, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza. Articolo SSCI.14 - Procedure per l'applicazione dell'articolo SSC.10 [Norme generali], paragrafo 3, lettera b), dell'articolo SSC.10 [Norme generali], paragrafo 4, e dell'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati] del protocollo (in relazione alla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate) 1. Salvo altrimenti disposto dall'articolo SSCI.15 [Procedura per l'applicazione dell'articolo SSC.12] del presente allegato, qualora la persona eserciti un'attività fuori dallo Stato competente, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un'attività subordinata, l'interessato ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione rilascia alla persona interessata l'attestato di cui all'articolo SSCI.16 [Comunicazione di informazioni agli interessati e ai datori di lavoro], paragrafo 2, del presente allegato e senza indugio rende disponibile all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato in cui è svolta l'attività le informazioni relative alla legislazione applicabile a 1272 detta persona a norma dell'articolo SSC.10 [Norme generali], paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati] del protocollo. 2. Il datore di lavoro considerato a norma dell'articolo SSC.10 [Norme generali], paragrafo 4, del protocollo, che ha un lavoratore subordinato a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato, ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione rende disponibili senza indugio le informazioni riguardanti la legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo SSC.10 [Norme generali], paragrafo 4, del protocollo, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore subordinato esercita l'attività. Articolo SSCI.15 - Procedura per l'applicazione dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati] del presente protocollo 1. La persona che esercita attività in due o più Stati, o laddove si applichi l'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati], paragrafi 5 o 6, ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato di residenza. 2. L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati] del protocollo e degli articoli SSCI.13 [Precisazioni relative agli articoli SSC.11 [Lavoratori distaccati] e SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati] del presente allegato. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L'istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato in cui è esercitata un'attività. 3. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti dello Stato o degli Stati interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, di non potere ancora accettare la determinazione o di avere parere diverso al riguardo. 4. Quando un'incertezza sull'identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti dello Stato o degli Stati interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all'interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell'articolo SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati] del protocollo e delle pertinenti disposizioni dell'articolo SSCI.13 [Precisazioni relative agli articoli SSC.11 [Lavoratori distaccati] e SSC.12 [Esercizio di attività in due o più Stati] del presente protocollo] del presente allegato. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l'articolo SSCI.6 [Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni] del presente allegato. 5. L'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l'interessato. 6. Se l'interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato di residenza non 1273 appena sia informata della situazione dell'interessato, eventualmente tramite un'altra istituzione interessata. Articolo SSCI.16 - Comunicazione di informazioni agli interessati e ai datori di lavoro 1. L'istituzione competente dello Stato la cui legislazione diventa applicabile a norma del titolo II [Determinazione della legislazione applicabile] del presente protocollo informa l'interessato e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi previsti da tale legislazione. Essa fornisce loro l'aiuto necessario all'espletamento delle formalità richieste da tale legislazione. 2. Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II [Determinazione della legislazione applicabile] del presente protocollo fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni. Articolo SSCI.17 - Cooperazione tra istituzioni 1. Le istituzioni interessate comunicano all'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile alla persona in forza del titolo II [Determinazione della legislazione applicabile] del protocollo le informazioni necessarie per determinare la data in cui tale legislazione diventa applicabile e i contributi che la persona e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di tale legislazione. 2. L'istituzione competente dello Stato la cui legislazione diventa applicabile alla persona a norma del titolo II [Determinazione della legislazione applicabile] del presente protocollo rende disponibile l'informazione, indicando la data da cui decorre l'applicazione di tale legislazione, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato alla cui legislazione la persona era soggetta da ultimo. Articolo SSCI.18 - Cooperazione in caso di dubbi sulla validità dei documenti rilasciati per quanto riguarda la legislazione applicabile 1. In caso di dubbi sulla validità di un documento attestante la situazione di una persona ai fini della legislazione applicabile o sull'esattezza dei fatti su cui il documento si basa, l'istituzione dello Stato che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro o la rettifica del documento. L'istituzione richiedente motiva la sua richiesta e fornisce la pertinente documentazione giustificativa alla sua origine. 2. Quando riceve una richiesta di questo tipo, l'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se individua un errore, procede al suo ritiro o alla sua rettifica entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Il ritiro o la rettifica ha effetto retroattivo. Tuttavia, nei casi in cui vi è il rischio di un esito sproporzionato, in particolare di perdita dello status di persona assicurata per l'intero periodo pertinente o per parte di esso nello Stato o negli Stati interessati, gli Stati valutano una soluzione più proporzionata in relazione al caso specifico. Qualora gli elementi di prova disponibili le consentano di appurare che chi ha richiesto il documento ha commesso una frode, l'istituzione emittente ritira o rettifica il documento immediatamente e con effetto retroattivo. 1274 TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE CAPO 1 - PRESTAZIONI DI MALATTIA, DI MATERNITÀ E DI PATERNITÀ ASSIMILATE Articolo SSCI.19 - Disposizioni generali di attuazione 1. Le autorità o istituzioni competenti provvedono a che siano messe a disposizione delle persone assicurate le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le condizioni di concessione delle prestazioni in natura quando tali prestazioni sono ricevute nel territorio di uno Stato diverso da quello dell'istituzione competente. 2. Fatto salvo l'articolo SSC.6 [Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti], lettera a), del protocollo, uno Stato può diventare responsabile delle spese sostenute per le prestazioni a norma dell'articolo SSC.20 [Richiedenti la pensione] del presente protocollo solo se la persona assicurata ha presentato domanda di pensione ai sensi della legislazione di tale Stato o, a norma degli articoli da SSC.21 [Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza] a SSC.27 [Contributi dei pensionati] del presente protocollo, percepisce una pensione in virtù della legislazione di tale Stato. Articolo SSCI.20 - Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nello Stato di residenza o di dimora Se la legislazione dello Stato di residenza o di dimora contempla più di un regime di assicurazione malattia, maternità e paternità per più di una categoria di persone assicurate, le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo SSC.15 [Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente], dell'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente], paragrafo 1, e degli articoli SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], SSC.20 [Richiedenti la pensione], SSC.22 [Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza] e SSC.24 [Residenza di familiari in uno Stato diverso da quello in cui risiede il pensionato], del presente protocollo sono quelle della legislazione relativa al regime generale dei lavoratori subordinati. Articolo SSCI.21 - Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente Procedura e ambito di applicazione del diritto 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.15 [Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente] del protocollo, la persona assicurata e/o i suoi familiari sono tenuti a iscriversi senza indugio presso l'istituzione del luogo di residenza. Un documento, rilasciato dall'istituzione competente su richiesta della persona assicurata o dell'istituzione del luogo di residenza, attesta il diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza. 2. Il documento di cui al paragrafo 1 rimane valido finché l'istituzione competente non informa l'istituzione del luogo di residenza del suo annullamento. L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente delle iscrizioni a cui ha proceduto ai sensi del paragrafo 1 e di eventuali modifiche o cancellazioni di tali iscrizioni. 3. Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle persone di cui agli articoli SSC.20 [Richiedenti la pensione], SSC.22 [Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza], SSC.23 [Pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati diversi dallo Stato di residenza nei casi in cui vi sia diritto a beneficiare di prestazioni in natura nello Stato di residenza] e SSC.24 [Residenza di familiari in uno Stato diverso da quello in cui risiede il pensionato], del protocollo. 1275 Rimborso 4. Se una persona o i suoi familiari: (a) hanno ottenuto il documento di cui al paragrafo 1; (b) hanno registrato tale documento presso l'istituzione del luogo di residenza a norma del paragrafo 1; e (c) hanno versato, o è stato versato per conto della persona interessata o dei suoi familiari, un contributo sanitario allo Stato di residenza nell'ambito di una richiesta di permesso di ingresso, soggiorno, lavoro o residenza in tale Stato, tale persona o i suoi familiari possono chiedere all'istituzione dello Stato di residenza il rimborso (totale o parziale, a seconda dei casi) del contributo sanitario versato. 4. L'istituzione dello Stato di residenza decide nel merito di una domanda effettuata in conformità al paragrafo 1 entro tre mesi civili a decorrere dal giorno in cui la domanda è stata ricevuta e procede ai rimborsi a norma del presente articolo. 5. Se il periodo di validità del documento di cui al paragrafo 1 è inferiore al periodo per il quale è stato versato il contributo sanitario, l'importo rimborsato non supera la parte del contributo corrispondente al periodo per il quale il documento è stato rilasciato. 6. Se il contributo sanitario è stato versato da un'altra persona per conto di una persona cui si applica il presente articolo, il rimborso può essere effettuato alla prima. Articolo SSCI.22 - Dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente Procedura e ambito di applicazione del diritto 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente] del protocollo, la persona assicurata presenta al prestatore di cure mediche nello Stato di dimora un documento attestante il diritto a prestazioni rilasciato dalla sua istituzione competente che attesta i diritti a prestazioni in natura. Se la persona assicurata non dispone di tale documento, l'istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. 2. Tale documento attesta che la persona assicurata ha diritto a prestazioni in natura alle condizioni di cui all'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente] del protocollo secondo le stesse modalità applicabili alle persone assicurate in forza della legislazione dello Stato di dimora e soddisfa i requisiti di cui all'appendice SSCI.2. 3. Le prestazioni in natura di cui all'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente], paragrafo 1, del presente protocollo si riferiscono alle prestazioni in natura erogate nello Stato di dimora, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, che si rendono necessarie sotto il profilo medico affinché la persona assicurata non sia costretta a ritornare nello Stato competente per ricevere le cure necessarie prima della conclusione prevista del suo soggiorno. 1276 Procedura e modalità di presa in carico e di rimborso delle prestazioni in natura 4. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese per le prestazioni in natura erogate nel quadro dell'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente] del protocollo e se la legislazione applicata dall'istituzione del luogo di dimora consente il rimborso di tali spese alla persona assicurata, quest'ultima può inoltrare domanda di rimborso all'istituzione del luogo di dimora. In tal caso, questa le rimborsa direttamente l'importo delle spese che corrispondono a tali prestazioni nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso della sua legislazione. 5. Se il rimborso di tali spese non è stato richiesto direttamente presso l'istituzione del luogo di dimora, le spese sostenute sono rimborsate alla persona interessata dall'istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora oppure secondo gli importi che sarebbero stati oggetto di rimborso all'istituzione del luogo di dimora, qualora l'articolo SSCI.47 [Principi] del presente allegato fosse stato applicato nel caso in questione. L'istituzione del luogo di dimora fornisce all'istituzione competente che ne fa richiesta tutte le informazioni necessarie su dette tariffe o importi. 6. In deroga al paragrafo 5, l'istituzione competente può procedere al rimborso dei costi sostenuti nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione, a condizione che la persona assicurata acconsenta all'applicazione di questa disposizione. 7. Se la legislazione dello Stato di dimora non prevede rimborso a norma dei paragrafi 4 e 5 nel caso in questione, l'istituzione competente può rimborsare i costi in questione nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione senza il consenso della persona assicurata. 8. Il rimborso alla persona assicurata in ogni caso non supera l'importo delle spese effettivamente sostenute. 9. Nel caso di spese di importo rilevante, l'istituzione competente può versare alla persona assicurata un adeguato anticipo non appena quest'ultima presenta domanda di rimborso. Familiari 10. I paragrafi 1 e 9 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata. Rimborso agli studenti 11. Se una persona: (a) è in possesso di un valido documento attestante il diritto a prestazioni a norma dell'appendice SSCI-2, rilasciato dall'istituzione competente; (b) è stata accettata da un istituto di istruzione superiore in uno Stato diverso dallo Stato competente ("Stato degli studi") per seguire un programma di studi a tempo pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di istruzione superiore, che può comprendere un corso propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità del diritto nazionale, o un tirocinio obbligatorio; (c) non esercita o non ha esercitato un'attività subordinata o autonoma nello Stato degli studi nel periodo per il quale è stato versato il contributo sanitario; e 1277 (d) ha versato o è stato versato per suo conto un contributo sanitario allo Stato degli studi nell'ambito di una richiesta di permesso di ingresso, soggiorno o residenza in tale Stato per seguire un programma di studi a tempo pieno, tale persona può chiedere all'istituzione dello Stato degli studi il rimborso (totale o parziale, a seconda dei casi) del contributo sanitario versato. 12. L'istituzione dello Stato degli studi esamina e decide nel merito di una domanda effettuata in conformità al paragrafo 11 entro un termine ragionevole, e comunque non superiore a sei mesi civili a decorrere dal giorno in cui la domanda è stata ricevuta, e procede ai rimborsi a norma del presente articolo. 13. Se il periodo di validità del documento attestante il diritto a prestazioni di cui al paragrafo 11, lettera a), è inferiore al periodo per il quale è stato versato il contributo sanitario, l'importo rimborsato è l'importo versato corrispondente al periodo di validità di tale documento. 14. Se il contributo sanitario è stato versato da un'altra persona per conto di una persona cui si applica il presente articolo, il rimborso può essere effettuato alla prima. 15. I paragrafi 11 e 14 si applicano mutatis mutandis ai familiari di tale persona. 16. Il presente articolo entra in vigore 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. 17. All'entrata in vigore del presente articolo, la persona che ha soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 11 nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del presente accordo e la data di cui al paragrafo 16 può presentare domanda di rimborso a norma del paragrafo 11 in relazione a tale periodo. 18. In deroga all'articolo SSC.5 [Parità di trattamento], paragrafo 1, lo Stato degli studi può imporre, a norma del proprio diritto nazionale, il pagamento di tariffe per le prestazioni in natura che non soddisfano i criteri di cui all'articolo SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente], paragrafo 1, lettera a), e che sono erogate a una persona per la quale è stato effettuato il rimborso durante il soggiorno della persona medesima per il periodo cui si riferisce tale rimborso. Articolo SSCI.23 - Cure programmate Procedura di autorizzazione 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 1, del protocollo, la persona assicurata presenta all'istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall'istituzione compente. Ai fini del presente articolo per "istituzione competente" si intende l'istituzione che sostiene le spese delle cure programmate; nei casi di cui all'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 4, e all'articolo SSC.25 [Dimora del pensionato o dei suoi familiari in uno Stato diverso dallo Stato di residenza – Dimora nello Stato competente – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 5, del protocollo, in cui le prestazioni in natura erogate nello Stato di residenza sono rimborsate sulla base di importi fissi, per "istituzione competente" si intende l'istituzione del luogo di residenza. 2. Se non risiede nello Stato competente, la persona assicurata richiede l'autorizzazione all'istituzione del luogo di residenza, la quale la inoltra senza indugio all'istituzione competente. 1278 In tal caso, l'istituzione del luogo di residenza certifica in una dichiarazione che le condizioni di cui all'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 2, seconda frase, del protocollo sono soddisfatte nello Stato di residenza. L'istituzione competente può rifiutare di concedere l'autorizzazione richiesta soltanto se, conformemente alla valutazione dell'istituzione del luogo di residenza, le condizioni di cui all'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 2, seconda frase, del protocollo non sono soddisfatte nello Stato di residenza della persona assicurata, ovvero se le medesime cure possono essere prestate nello Stato competente stesso, entro un lasso di tempo giustificabile dal punto di vista medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute della persona interessata e della probabile evoluzione della malattia. L'istituzione competente informa della sua decisione l'istituzione del luogo di residenza. In mancanza di risposta entro i termini stabiliti dalla legislazione nazionale, l'autorizzazione dell'istituzione competente è considerata concessa. 3. Qualora un assicurato che non risieda nello Stato competente necessiti di cure urgenti e vitali e l'autorizzazione non possa essere negata conformemente all'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 2, seconda frase, del protocollo, l'autorizzazione è concessa dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, che è informata immediatamente dall'istituzione del luogo di residenza. L'istituzione competente accetta gli accertamenti e le opzioni terapeutiche dei medici concernenti la necessità di cure urgenti e vitali approvati dall'istituzione del luogo di residenza che rilascia l'autorizzazione. 4. In qualsiasi momento, nel corso della procedura di concessione dell'autorizzazione, l'istituzione competente conserva la facoltà di fare esaminare la persona assicurata da un medico di sua scelta nello Stato di dimora o di residenza. 5. L'istituzione del luogo di dimora, fatta salva ogni decisione relativa all'autorizzazione, informa l'istituzione competente se è medicalmente necessario integrare la cura coperta dall'autorizzazione già rilasciata. Assunzione a carico delle spese per le prestazioni in natura sostenute dalla persona assicurata 6. Fatto salvo il paragrafo 7, l'articolo SSCI.22 [Dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente], paragrafi 4 e 5, del presente allegato si applica mutatis mutandis. 7. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese per le cure mediche autorizzate e le spese che l'istituzione competente è tenuta a rimborsare all'istituzione del luogo di dimora o alla persona assicurata a norma del paragrafo 6 (spese effettivamente sostenute) sono inferiori alle spese che avrebbe sostenuto per le stesse cure nello Stato competente (spese convenzionali), l'istituzione competente rimborsa, a richiesta, le spese sostenute per le cure a concorrenza della differenza tra spese convenzionali e spese effettivamente sostenute. L'importo del rimborso non può tuttavia essere superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dalla persona assicurata e può tenere conto dell'importo che la persona assicurata avrebbe dovuto pagare se le cure fossero state prestate nello Stato competente. 1279 Assunzione a carico delle spese di viaggio e di soggiorno quale parte delle cure programmate 8. Nei casi in cui la legislazione nazionale dell'istituzione competente preveda il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno indissociabili dal trattamento della persona assicurata, l'istituzione se ne fa carico per la persona interessata e, se necessario, per una persona che deve accompagnarla qualora sia stato autorizzato il trattamento in un altro Stato. Familiari 9. I paragrafi 1 e 8 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata. Articolo SSCI.24 - Prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro in caso di dimora o di residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente Procedura che deve seguire la persona assicurata 1. Se la legislazione dello Stato competente esige che la persona assicurata presenti un certificato per fruire di prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro a norma dell'articolo SSC.19 [Prestazioni in denaro], paragrafo 1, del protocollo, la persona assicurata chiede al medico dello Stato di residenza che ha constatato il suo stato di salute di attestare la sua incapacità al lavoro e la durata probabile della stessa. 2. La persona assicurata trasmette il certificato all'istituzione competente entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato membro competente. 3. Se i medici che somministrano le cure nello Stato membro di residenza non rilasciano i certificati di incapacità al lavoro e se tali certificati sono richiesti ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, la persona interessata si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza. Tale istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Il certificato è trasmesso immediatamente all'istituzione competente. 4. La trasmissione del documento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non dispensa la persona assicurata dall'adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile, in particolare nei confronti del suo datore di lavoro. Se del caso, il datore di lavoro o l'istituzione competente possono chiamare il lavoratore a partecipare ad attività intese a promuovere e ad agevolare il suo ritorno al lavoro. Procedura che deve seguire l'istituzione dello Stato di residenza 5. Su richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione del luogo di residenza procede ai necessari controlli amministrativi o medici della persona assicurata conformemente alla legislazione applicata da quest'ultima istituzione. Il referto del medico che effettua il controllo, indicante in particolare la durata probabile dell'incapacità al lavoro, è trasmesso senza indugio dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente. Procedura che deve seguire l'istituzione competente 6. L'istituzione competente si riserva la facoltà di fare esaminare la persona assicurata da un medico di sua scelta. 7. Fatto salvo l'articolo SSC.19 [Prestazioni in denaro], paragrafo 1, seconda frase, del presente protocollo, l'istituzione competente versa le prestazioni in denaro direttamente alla persona interessata e ne informa, se necessario, l'istituzione del luogo di residenza. 1280 8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.19 [Prestazioni in denaro], paragrafo 1, del protocollo, le indicazioni del certificato di incapacità al lavoro di una persona assicurata rilasciato in un altro Stato sulla base degli accertamenti sanitari effettuati dal medico o dall'istituzione hanno lo stesso valore legale di un certificato rilasciato nello Stato competente. 9. Se rifiuta le prestazioni in denaro, l'istituzione competente notifica la propria decisione alla persona assicurata e, allo stesso tempo, all'istituzione del luogo di residenza. Procedura in caso di dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente 10. I paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis qualora la persona assicurata dimori in uno Stato diverso dallo Stato competente. Articolo SSCI.25 - Contributi dei pensionati Se una persona percepisce una pensione o rendita da più di uno Stato, l'importo dei contributi prelevati su tutte le pensioni o rendite non è in alcun caso superiore all'importo che sarebbe dovuto da una persona che ricevesse pensioni o rendite del medesimo importo dallo Stato competente. Articolo SSCI.26 - Disposizioni particolari di attuazione 1. Qualora una persona o un gruppo di persone siano esonerate, a loro richiesta, dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie e tali persone pertanto non siano coperte da un regime di assicurazione malattia al quale si applichi il presente protocollo, l'istituzione di uno Stato non diventa, per il solo fatto di questo esonero, responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concesse a tali persone o a un loro familiare ai sensi del titolo III, capo I [Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate], del presente protocollo. 2. Le persone di cui al paragrafo 1 e i loro familiari, quando risiedono in uno Stato in cui il diritto a ricevere prestazioni in natura non sia subordinato a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma, sono tenute a pagare la totalità dei costi delle prestazioni in natura nel loro Stato di residenza. CAPO 2 - PRESTAZIONI PER INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI Articolo SSCI.27 - Diritto a prestazioni in natura e in denaro in caso di residenza o dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.31 [Diritto a prestazioni in natura e in denaro] del protocollo, si applicano mutatis mutandis le procedure di cui agli articoli da SSCI.21 [Dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente] a SSCI.24 [Contributi dei pensionati] del presente allegato. 2. L'istituzione dello Stato di residenza o di dimora, se eroga prestazioni in natura specifiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la legislazione nazionale di detto Stato, ne informa senza indugio l'istituzione competente. Articolo SSCI.28 - Procedura in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali sopravvenuti in uno Stato diverso dallo Stato competente 1. Se un infortunio sul lavoro si verifica o una malattia professionale è diagnosticata per la prima volta in uno Stato diverso dallo Stato competente, la dichiarazione o notifica dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, qualora prevista dalla legislazione nazionale, è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato competente, fatte salve, nel caso, altre disposizioni di 1281 legge in vigore nello Stato in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro o è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale, che in tal caso restano applicabili. La dichiarazione o notifica è presentata all'istituzione competente. 2. L'istituzione dello Stato in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro o nel quale è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale trasmette all'istituzione competente i certificati medici rilasciati in tale Stato. 3. Se, in seguito a un infortunio sopravvenuto durante un viaggio da o verso un luogo di lavoro nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato competente, occorre procedere a un'indagine nel territorio del primo Stato per stabilire eventuali diritti a prestazioni pertinenti, una persona può essere designata a tal fine dall'istituzione competente, che ne informa le autorità di tale Stato. Le istituzioni collaborano per valutare tutte le pertinenti informazioni e verificare le relazioni ed eventuali altri documenti relativi all'infortunio. 4. Al termine delle cure, una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici sulle conseguenze permanenti dell'infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale della persona infortunata e la guarigione o il consolidamento delle lesioni, è trasmessa su richiesta all'istituzione competente. I relativi onorari sono pagati dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso, alla tariffa applicata da tale istituzione a carico dell'istituzione competente. 5. L'istituzione competente notifica all'istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso e su richiesta, la decisione che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni e, se opportuno, la decisione relativa alla concessione di una pensione. Articolo SSCI.29 - Contestazione del carattere professionale dell'infortunio o della malattia 1. Se contesta l'applicabilità della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali a norma dell'articolo SSC.31 [Diritto a prestazioni in natura e in denaro], paragrafo 2, del presente protocollo, l'istituzione competente ne avverte senza indugio l'istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura, che sono allora considerate pertinenti all'assicurazione malattia. 2. Se una decisione definitiva è intervenuta a tale riguardo, l'istituzione competente ne informa senza indugio l'istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura. Qualora non sia accertato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni in natura continuano a essere erogate come prestazioni di malattia se la persona interessata vi ha diritto. Qualora si accerti un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni di malattia in natura erogate alla persona interessata sono considerate pertinenti all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale a partire dalla data dell'infortunio o della prima diagnosi della malattia professionale. 3. L'articolo SSCI.6 [Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni], paragrafo 5, del presente allegato si applica mutatis mutandis. 1282 Articolo SSCI.30 - Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in due o più Stati 1. Nel caso di cui all'articolo SSC.33 [Prestazioni per malattia professionale se la persona che soffre della malattia in questione è stata esposta allo stesso rischio in più Stati] del presente protocollo, la dichiarazione o notifica della malattia professionale è trasmessa all'istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia considerata. Se constata che un'attività che può provocare la malattia professionale considerata è stata esercitata da ultimo sotto la legislazione di un altro Stato, l'istituzione cui è trasmessa la dichiarazione o notifica trasmette detta dichiarazione o notifica e tutti i documenti allegati all'istituzione corrispondente di tale Stato. 2. Se l'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che la persona interessata o i suoi superstiti non soddisfano le condizioni di tale legislazione, tra l'altro perché la persona interessata non ha mai esercitato in quello Stato un'attività che ha provocato la malattia professionale o perché quello Stato non riconosce il carattere professionale della malattia, detta istituzione trasmette senza indugio la dichiarazione o notifica e tutti i documenti allegati, comprese le constatazioni e relazioni delle perizie mediche cui la prima istituzione ha proceduto, all'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato precedentemente un'attività che può provocare la malattia professionale considerata. 3. Se del caso le istituzioni reiterano la procedura di cui al paragrafo 2 fino all'istituzione corrispondente dello Stato sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato in primo luogo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata. Articolo SSCI.31 - Scambio di informazioni tra istituzioni e versamento di anticipi in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto 1. In caso di ricorso contro una decisione di rifiuto presa dall'istituzione di uno Stato sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato un'attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione informa l'istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, secondo la procedura di cui all'articolo SSCI.30 [Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in due o più Stati], paragrafo 2, del presente allegato, e l'avverte successivamente della decisione definitiva intervenuta. 2. Se il diritto alle prestazioni sussiste in forza della legislazione applicata dall'istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, detta istituzione versa anticipi il cui importo è determinato, se del caso, previa consultazione dell'istituzione avverso la cui decisione è stato inoltrato il ricorso e in modo da evitare versamenti in eccesso. Quest'ultima istituzione rimborsa l'importo degli anticipi versati se, a seguito del ricorso, è tenuta a erogare le prestazioni. Tale importo è allora detratto dalle prestazioni dovute alla persona interessata secondo la procedura di cui agli articoli SSCI.56 [Prestazioni percepite indebitamente] e SSCI.57 [Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti a titolo provvisorio] del presente allegato. 3. L'articolo SSCI.6 [Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni], paragrafo 5, del presente allegato si applica mutatis mutandis. 1283 Articolo SSCI.32 - Aggravamento di una malattia professionale Nei casi di cui all'articolo SSC.34 [Aggravamento di una malattia professionale] del presente protocollo, il richiedente è tenuto a fornire all'istituzione dello Stato presso cui fa valere diritti a prestazioni informazioni relativamente alle prestazioni concesse in precedenza per la malattia professionale considerata. Detta istituzione può rivolgersi ad altre istituzioni che siano state in precedenza competenti per ottenere le informazioni ritenute necessarie. Articolo SSCI.33 - Valutazione del grado d'incapacità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sopravvenuti anteriormente o posteriormente Se un'incapacità al lavoro precedente o successiva è stata provocata da un infortunio verificatosi allorché la persona interessata era soggetta alla legislazione di uno Stato che non opera distinzioni secondo l'origine dell'incapacità al lavoro, l'istituzione competente o l'organismo designato dall'autorità competente dello Stato in causa: (a) a richiesta dell'istituzione competente di un altro Stato, fornisce informazioni sul grado d'incapacità al lavoro precedente o successiva nonché, per quanto possibile, le informazioni che consentano di determinare se l'incapacità al lavoro è conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione dell'altro Stato; (b) tiene conto, conformemente alla legislazione che applica, del grado d'incapacità causato da questi casi anteriori o posteriori per stabilire il diritto e determinare l'importo delle prestazioni. Articolo SSCI.34 - Presentazione e istruttoria delle domande di pensione o rendita o di indennità supplementari Per beneficiare di una pensione o rendita o di un'indennità supplementare a norma della legislazione di uno Stato, la persona interessata o i suoi superstiti che risiedono nel territorio di un altro Stato presentano domanda, secondo il caso, all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza, che la trasmette all'istituzione competente. La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall'istituzione competente. CAPO 3 - ASSEGNI IN CASO DI MORTE Articolo SSCI.35 - Domanda di assegni in caso di morte Ai fini dell'applicazione degli articoli SSC.37 [Diritto all'assegno quando la morte sopravviene in uno Stato diverso da quello competente] e SSC.38 [Erogazione delle prestazioni in caso di morte del pensionato] del protocollo, la domanda di assegni in caso di morte è presentata all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza del richiedente, che la trasmette all'istituzione competente. La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall'istituzione competente. 1284 CAPO 4 - PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ E PENSIONI DI VECCHIAIA E AI SUPERSTITI Articolo SSCI.36 - Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni 1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione a norma dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), del protocollo, si applicano le regole di cui all'articolo SSCI.11 [Totalizzazione dei periodi], paragrafi 3, 4, 5 e 6, del presente allegato. 2. Qualora periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non siano stati presi in considerazione a norma dell'articolo SSC.11 [Totalizzazione dei periodi], paragrafo 3, del presente allegato, l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione sono stati maturati tali periodi calcola l'importo corrispondente a tali periodi secondo le disposizioni della legislazione che applica. L'importo effettivo della prestazione, calcolato in base all'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, è maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata. 3. L'istituzione di ciascuno Stato calcola, secondo la legislazione che applica, l'importo dovuto corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensi dell'articolo00A0SSC.48 [Clausole anticumulo], paragrafo 3, lettera c), del presente protocollo, non è soggetto alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione di un altro Stato. Qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente non consenta di stabilire direttamente tale importo, poiché tale legislazione valuta diversamente i periodi di assicurazione, può essere fissato un importo convenzionale. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale stabilisce le modalità per la fissazione di tale importo convenzionale. Articolo SSCI.37 - Domande di prestazioni A. Presentazione di domande per pensioni di vecchiaia e ai superstiti 1. Il richiedente presenta una domanda all'istituzione del proprio luogo di residenza o all'istituzione dello Stato alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo. Se l'interessato non è mai stato soggetto alla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza, quest'ultima inoltra la domanda all'istituzione dello Stato alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo. 2. La data di presentazione della domanda vale nei riguardi di tutte le istituzioni interessate. 3. In deroga al paragrafo 2, se il richiedente, pur essendo stato invitato a farlo, non comunica di avere esercitato un'attività o di avere risieduto in altri Stati, la data in cui il richiedente completa la sua domanda iniziale o presenta una nuova domanda riguardante i periodi mancanti di occupazione e/o residenza in uno Stato è considerata come la data di presentazione della domanda all'istituzione che applica la legislazione in questione, fatte salve disposizioni più favorevoli di tale legislazione. Articolo SSCI.38 - Documenti e informazioni che il richiedente deve allegare alla domanda 1. La domanda è presentata dal richiedente secondo le disposizioni della legislazione applicata dall'istituzione di cui all'articolo SSCI.37 [Domande di prestazioni], paragrafo 1, del presente allegato ed è corredata dei documenti giustificativi richiesti dalla legislazione stessa. In particolare, il richiedente fornisce tutte le informazioni pertinenti disponibili e tutti i documenti giustificativi relativi ai periodi di assicurazione (istituzioni, numeri d'identificazione), di attività subordinata (datori di lavoro) o autonoma (natura e luogo dell'attività) e di residenza (indirizzi) eventualmente maturati sotto altra legislazione, nonché alla durata di tali periodi. 1285 2. Qualora, ai sensi dell'articolo SSC.45 [Disposizioni generali], paragrafo 1, del protocollo, chieda che sia differita la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite sotto la legislazione di uno o più Stati, il richiedente lo indica nella domanda specificando sotto quale legislazione chiede il differimento. Per permettere al richiedente di esercitare tale diritto, le istituzioni in causa, a richiesta dell'interessato, gli comunicano tutte le informazioni di cui dispongono per consentirgli di valutare le conseguenze delle liquidazioni concomitanti o successive delle prestazioni che potrebbe richiedere. 3. Se il richiedente revoca una domanda di prestazioni previste dalla legislazione di un determinato Stato, tale revoca non è considerata come una revoca concomitante delle domande di prestazioni in base alla legislazione di un altro Stato. Articolo SSCI.39 - Istruttoria delle domande da parte delle istituzioni interessate Istituzione di contatto 1. L'istituzione cui la domanda di prestazioni è presentata o inoltrata conformemente all'articolo SSCI.37 [Domande di prestazioni], paragrafo 1, del presente allegato del protocollo è denominata qui di seguito "istituzione di contatto". L'istituzione del luogo di residenza non è denominata "istituzione di contatto" se l'interessato non è stato mai soggetto alla legislazione che detta istituzione applica. Oltre a istruire la domanda di prestazioni in base alla legislazione che essa applica, l'istituzione di contatto, in quanto tale, promuove lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e le operazioni necessarie all'istruttoria della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a domanda, tutte le informazioni relative agli aspetti dell'istruttoria pertinenti a norma del presente protocollo e lo tiene al corrente degli sviluppi. Istruttoria di domande per pensioni di vecchiaia e ai superstiti 2. L'istituzione di contatto trasmette senza indugio le domande di prestazioni, con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente, a tutte le istituzioni interessate affinché possano tutte iniziarne l'istruttoria simultaneamente. L'istituzione di contatto comunica alle altre istituzioni i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione. Essa indica altresì quali documenti debbano essere trasmessi successivamente e integra la domanda quanto prima. 3. Ciascuna delle istituzioni interessate comunica all'istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate, quanto prima, i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione. 4. Ogni istituzione interessata procede al calcolo dell'importo delle prestazioni conformemente all'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni] del presente protocollo e comunica all'istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate la propria decisione, l'importo delle prestazioni dovute e qualsiasi altra informazione necessaria ai fini degli articoli da SSC.48 [Clausole anticumulo] a SSC.50 [Cumulo di prestazioni di natura diversa] del presente protocollo. 5. Qualora un'istituzione stabilisca, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, che si applica l'articolo SSC.52 [Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno], paragrafo 2 o 3, del presente protocollo, ne avverte l'istituzione di contatto e le altre istituzioni interessate. 1286 Articolo SSCI.40 - Comunicazione delle decisioni al richiedente 1. Ogni istituzione comunica al richiedente la decisione che ha preso conformemente alla legislazione applicabile. Ogni decisione precisa i mezzi e i termini di ricorso consentiti. Una volta ricevuta comunicazione di tutte le decisioni prese da ciascuna istituzione, l'istituzione di contatto trasmette al richiedente e alle altre istituzioni interessate una nota riepilogativa di tali decisioni. Un modello di tale nota è redatto dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. La nota riepilogativa è trasmessa al richiedente nella lingua dell'istituzione o, a domanda, nella lingua scelta dal richiedente e riconosciuta come lingua ufficiale dell'Unione, inclusa la lingua inglese. 2. Qualora al richiedente risulti, dopo aver ricevuto la nota riepilogativa, che l'interazione delle decisioni prese da due o più istituzioni possa avere influito negativamente sui suoi diritti, il richiedente ha diritto a una revisione delle decisioni da parte delle istituzioni interessate entro i termini di tempo previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della nota riepilogativa. Il risultato della revisione è comunicato per iscritto al richiedente. Articolo SSCI.41 - Determinazione del grado d'invalidità Ogni istituzione, conformemente alla legislazione nazionale, ha la facoltà di fare esaminare il richiedente da un medico o altro esperto di sua scelta per determinarne il grado d'invalidità. Tuttavia, l'istituzione di uno Stato prende in considerazione documenti, referti medici e informazioni di ordine amministrativo raccolti dall'istituzione di qualsiasi altro Stato come se fossero stati redatti nel proprio territorio. Articolo SSCI.42 - Acconti provvisori e anticipi su prestazioni 1. In deroga all'articolo SSCI.7 [Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi] del presente allegato, ogni istituzione che constati, nel corso dell'istruttoria di una domanda di prestazioni, che il richiedente ha diritto a una prestazione autonoma ai sensi della legislazione applicabile, conformemente all'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera a), eroga senza indugio tale prestazione. Tale pagamento è considerato provvisorio se l'importo concesso può essere modificato dal risultato della procedura d'istruttoria della domanda. 2. Ove risulti dalle informazioni a disposizione che il richiedente ha diritto a un pagamento da un'istituzione ai sensi dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), del protocollo, tale istituzione gli eroga un anticipo il cui importo è il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente erogato in applicazione dell'articolo SSC.47 [Liquidazione delle prestazioni], paragrafo 1, lettera b), del protocollo. 3. Ogni istituzione tenuta a versare prestazioni provvisorie o un anticipo in applicazione dei paragrafi 1 o 2 ne informa senza indugio il richiedente segnalando esplicitamente il carattere provvisorio della misura adottata e le eventuali facoltà di ricorso a norma della legislazione nazionale. Articolo SSCI.43 - Ricalcolo delle prestazioni 1. In caso di ricalcolo delle prestazioni in applicazione dell'articolo SSC.45 [Disposizioni generali], paragrafo 4, e dell'articolo SSC.54 [Ricalcolo e rivalutazione delle prestazioni], paragrafo 1, del protocollo, si applica mutatis mutandis l'articolo SSCI.42 [Acconti provvisori e anticipi su prestazioni] del presente allegato. 1287 2. In caso di ricalcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l'istituzione che ha preso la decisione la notifica senza indugio alla persona interessata e ne informa ciascuna delle istituzioni nei riguardi delle quali la persona interessata ha un diritto. Articolo SSCI.44 - Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni 1. Per agevolare e accelerare l'istruttoria delle domande e il pagamento delle prestazioni, le istituzioni alla cui legislazione una persona è stata soggetta: (a) scambiano o mettono a disposizione delle istituzioni degli altri Stati gli elementi di identificazione delle persone che passano da una legislazione nazionale applicabile all'altra e provvedono alla conservazione e alla rispondenza di detti elementi o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone i mezzi per accedere direttamente ai propri elementi di identificazione; (b) con sufficiente anticipo rispetto all'età minima di decorrenza dei diritti a pensione o rispetto a un'età che deve essere definita dalla legislazione nazionale, scambiano o mettono a disposizione dell'interessato e delle istituzioni degli altri Stati le informazioni (periodi maturati o altri elementi importanti) sui diritti a pensione delle persone che sono passate da una legislazione nazionale applicabile a un'altra o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone le informazioni o i mezzi per informarsi sui loro futuri diritti a prestazioni. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale determina gli elementi d'informazione da scambiare o mettere a disposizione e stabilisce le procedure e i meccanismi del caso, tenendo conto delle specificità, dell'organizzazione tecnica e amministrativa e dei mezzi tecnologici a disposizione dei regimi pensionistici nazionali. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale assicura l'attuazione di tali regimi pensionistici mediante l'organizzazione di una verifica delle misure adottate e della loro applicazione. 3. Per l'applicazione del paragrafo 1, l'istituzione del primo Stato nel quale a una persona è attribuito il numero d'identificazione personale (PIN) ai fini della gestione della sicurezza sociale dovrà ricevere le informazioni di cui al presente articolo. Articolo SSCI.45 - Disposizioni di coordinamento negli Stati 1. Fatto salvo l'articolo SSC.46 [Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi] del presente protocollo, se la legislazione nazionale comporta norme per determinare l'istituzione responsabile o il regime applicabile o per designare i periodi di assicurazione a un regime specifico, tali norme si applicano tenendo conto soltanto dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di tale Stato. 2. Qualora la legislazione nazionale comporti norme di coordinamento tra i regimi speciali per pubblici dipendenti e il regime generale per i lavoratori subordinati, su tali norme non incidono le disposizioni del protocollo e del presente allegato. CAPO 5 - PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE Articolo SSCI.46 - Totalizzazione dei periodi e calcolo delle prestazioni 1. L'articolo SSCI.11 [Totalizzazione dei periodi] del presente allegato si applica mutatis mutandis all'articolo SSC.56 [Disposizioni particolari sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma] del protocollo. Fatti salvi gli obblighi di base delle 1288 istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione dello Stato alla cui legislazione era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.57 [Calcolo delle prestazioni di disoccupazione] del presente protocollo, l'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni vari secondo il numero dei familiari tiene conto anche dei familiari della persona interessata che risiedono in un altro Stato come se risiedessero nello Stato competente. Tale disposizione non si applica se, nello Stato di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari. TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE CAPO 1 - RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI SSC.30 [Rimborsi tra istituzioni] E SSC.36 [Rimborsi tra istituzioni] DEL PROTOCOLLO Sezione 1 - Rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute Articolo SSCI.47 - Principi 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli SSC.30 [Rimborsi tra istituzioni] e SSC.36 [Rimborsi tra istituzioni] del presente protocollo, l'importo effettivo dei costi delle prestazioni in natura è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che le ha erogate, quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione, tranne in caso di applicazione dell'articolo SSCI.57 [Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti a titolo provvisorio] del presente allegato. 2. Se l'importo effettivo dei costi delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta, in tutto o in parte, dalla contabilità dell'istituzione che le ha erogate, l'importo da rimborsare è determinato sulla base di un forfait calcolato partendo da tutti gli elementi pertinenti desunti dai dati disponibili. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale valuta gli elementi da utilizzare per il calcolo dei forfait e ne stabilisce l'importo. 3. Non possono essere prese in considerazione per il rimborso tariffe superiori a quelle che sono applicabili alle prestazioni in natura erogate alle persone assicurate soggette alla legislazione applicata dall'istituzione che ha erogato le prestazioni di cui al paragrafo 1. Sezione 2 - Rimborso su base forfettaria Articolo SSCI.48 - Identificazione degli Stati interessati 1. Gli Stati di cui all'articolo SSC.30 [Rimborsi tra istituzioni], paragrafo 2, del protocollo, le cui strutture giuridiche o amministrative sono tali da rendere impraticabile il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute, sono elencati nell'appendice SSCI-3 del presente allegato. 2. Per gli Stati elencati nell'appendice SSCI-3 del presente allegato, l'importo dei costi delle prestazioni in natura erogate: (a) ai familiari che non risiedono nello stesso Stato della persona assicurata, ai sensi dell'articolo SSC.15 [Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente] del protocollo; e (b) ai pensionati e ai loro familiari, di cui all'articolo SSC.22 [Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza], paragrafo 1, e agli articoli SSC.23 [Pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati diversi dallo Stato di residenza nei casi in 1289 cui vi sia diritto a beneficiare di prestazioni in natura nello Stato di residenza] e SSC.24 [Residenza di familiari in uno Stato diverso da quello in cui risiede il pensionato], del protocollo, è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni sulla base di un importo forfettario stabilito per ogni anno civile. Tale importo forfettario deve essere il più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute. Articolo SSCI.49 - Metodo di calcolo degli importi forfettari mensili e dell'importo forfettario totale 1. Per ogni Stato creditore, l'importo forfettario mensile per persona (F) per un anno civile è i determinato dividendo il costo medio annuale per persona (Y), secondo diverse classi di età (i), per i 12 e applicando al risultato un abbattimento (X) in conformità con la formula seguente: F = Y*1/12*(1-X) i i dove: - l'indice (valori i = 1, 2 e 3) rappresenta le tre classi di età considerate per il calcolo degli importi forfettari: - i = 1: persone di età inferiore a 20 anni, - i = 2: persone di età compresa fra 20 e 64 anni, - i = 3: persone di 65 anni e più, - Y rappresenta il costo medio annuale per persona della classe di età "i", i quale definito al paragrafo 2, - il coefficiente X (0,20 o 0,15) rappresenta l'abbattimento, quale definito al paragrafo 3. 2. Il costo medio annuale per persona (Y) nella classe di età "i" è ottenuto dividendo le spese i annuali afferenti al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato creditore a tutte le persone della classe di età interessata soggette alla sua legislazione e residenti nel suo territorio per il numero medio di persone interessate di tale classe di età nell'anno civile in questione. Il calcolo è basato sulle spese nel quadro dei regimi di cui all'articolo SSCI.20 [Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nello Stato di residenza o di dimora] del presente allegato. 3. L'abbattimento da applicare all'importo forfettario mensile è di norma pari al 20 % (X = 0,20). È pari al 15 % (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato competente non è elencato nell'allegato SSC-3 [Diritti supplementari per i pensionati che ritornano nello Stato competente]. 4. Per ogni Stato debitore l'importo forfettario totale per un anno civile è uguale alla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando, in ciascuna classe di età "i", gli importi forfettari mensili determinati per persona per il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato creditore in quella classe di età. Il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato creditore è uguale alla somma dei mesi civili in un anno civile durante i quali le persone interessate sono state, a causa della loro residenza nel territorio dello Stato creditore, ammesse a beneficiare delle prestazioni in natura in 1290 tale territorio a spese dello Stato debitore. Detti mesi sono determinati a partire da un inventario tenuto a tal fine dall'istituzione del luogo di residenza, sulla base dei documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall'istituzione competente. 5. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale può presentare una proposta contenente qualunque modifica che si dimostri necessaria per assicurare che il calcolo degli importi forfettari sia quanto più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute e che gli abbattimenti di cui al paragrafo 3 non si traducano in uno squilibrio dei pagamenti o in doppi pagamenti per gli Stati. 6. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo degli importi forfettari di cui ai paragrafi da 1 a 5. Articolo SSCI.50 - Comunicazione dei costi medi annuali L'importo del costo medio annuale per persona in ogni classe di età relativo a un anno determinato è comunicato al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale entro la fine del secondo anno che segue l'anno in questione. In mancanza di comunicazione entro tale termine, sarà preso in considerazione l'importo del costo medio annuale per persona che il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha fissato da ultimo per un anno precedente. Sezione 3 - Disposizioni comuni Articolo SSCI.51 - Procedura di rimborso tra istituzioni 1. I rimborsi tra gli Stati si effettuano quanto più tempestivamente possibile. Ogni istituzione interessata è tenuta a rimborsare i crediti entro i termini menzionati nella presente sezione, non appena è in grado di farlo. Una contestazione relativa a uno specifico credito non deve essere di ostacolo al rimborso di uno o più altri crediti. 2. I rimborsi di cui agli articoli SSC.30 [Rimborsi tra istituzioni] e SSC.36 [Rimborsi tra istituzioni] del presente protocollo tra le istituzioni degli Stati membri e del Regno Unito si effettuano tramite l'organismo di collegamento. Può esservi un organismo di collegamento distinto per i rimborsi a norma dell'articolo SSC.30 [Rimborsi tra istituzioni] e dell'articolo SSC.36 [Rimborsi tra istituzioni] del presente protocollo. Articolo SSCI.52 - Termini di presentazione e di pagamento dei crediti 1. I crediti stabiliti sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati all'organismo di collegamento dello Stato debitore entro i 12 mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale tali crediti sono stati iscritti nella contabilità dell'istituzione creditrice. 2. I crediti a forfait di un anno civile sono presentati all'organismo di collegamento dello Stato debitore entro i 12 mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l'anno interessato sono stati approvati dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. Gli inventari di cui all'articolo SSCI.49 [Metodo di calcolo degli importi forfettari mensili e dell'importo forfettario totale], paragrafo 4, del presente allegato sono presentati entro la fine dell'anno che segue l'anno di riferimento. 3. Nel caso di cui all'articolo SSCI.7 [Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi], paragrafo 5, secondo comma, del presente allegato, il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non decorre prima dell'individuazione dell'istituzione competente. 1291 4. I crediti presentati dopo i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono presi in considerazione. 5. I crediti sono pagati all'organismo di collegamento dello Stato creditore di cui all'articolo SSCI.51 [Procedura di rimborso tra istituzioni] del presente allegato dall'istituzione debitrice entro i 18 mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all'organismo di collegamento dello Stato debitore. Questa disposizione non si applica ai crediti che l'istituzione debitrice ha respinto in tale periodo per motivi pertinenti. 6. Le contestazioni relative a un credito sono risolte al più tardi entro i 36 mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato. 7. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stato possibile giungere a una composizione nel periodo di cui al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti della controversia, formula un parere in merito entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stato adito. Articolo SSCI.53 - Interessi di mora e anticipi 1. Dalla fine del periodo di 18 mesi di cui all'articolo SSCI.52 [Termini di presentazione e di pagamento dei crediti], paragrafo 5, del presente allegato, l'istituzione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare, a meno che l'istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del mese in cui è stato introdotto il credito, non abbia versato un anticipo pari almeno al 90 % del credito totale introdotto a norma dell'articolo SSCI.52 [Termini di presentazione e di pagamento dei crediti], paragrafo 1 o 2, del presente allegato. Sulle parti di credito non coperte dall'anticipo l'interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine del periodo di 36 mesi di cui all'articolo SSCI.53, paragrafo 6, del presente allegato. 2. L'interesse è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato alle sue principali operazioni di rifinanziamento dall'istituto finanziario designato a tal fine dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. Il tasso di riferimento applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile. 3. Nessun organismo di collegamento è obbligato ad accettare un anticipo secondo quanto previsto al paragrafo 1. Tuttavia, se un organismo di collegamento declina tale offerta, l'istituzione creditrice non è più autorizzata ad applicare un interesse di mora per quanto riguarda i crediti di cui trattasi diversi da quelli contemplati nella seconda frase del paragrafo 1. Articolo SSCI.54 - Rendiconti annuali 1. Il consiglio di partenariato stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile sulla scorta della relazione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. A tale scopo, gli organismi di collegamento comunicano al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, entro i termini e secondo le modalità da esso fissati, l'importo dei crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte, e l'importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice) dall'altra. 2. Il consiglio di partenariato può procedere a ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili che servono alla determinazione della situazione annuale dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per accertare la conformità di tali dati alle norme fissate nel presente titolo. CAPO 2 - RECUPERO DI PRESTAZIONI INDEBITAMENTE EROGATE, RECUPERO DI VERSAMENTI E CONTRIBUTI PROVVISORI, COMPENSAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO 1292 Sezione 1 - Principi Articolo SSCI.55 - Disposizioni comuni Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.64 [Riscossione di contributi e recupero di prestazioni] del protocollo e nel quadro ivi definito, laddove possibile il recupero dei crediti si effettua mediante compensazione o tra le istituzioni dello Stato membro interessato e del Regno Unito, o nei confronti della persona fisica o giuridica interessata, conformemente agli articoli da SSCI.56 [Prestazioni percepite indebitamente] a SSCI.58 [Spese relative alla compensazione] del presente allegato. Se non è possibile recuperare il credito, in tutto o in parte, per mezzo di tale compensazione, gli importi che restano dovuti sono recuperati a norma degli articoli da SSCI.59 [Definizioni e disposizioni comuni] a SSCI.69 [Spese connesse al recupero] del presente allegato. Sezione 2 - Compensazione Articolo SSCI.56 - Prestazioni percepite indebitamente 1. Se l'istituzione di uno Stato ha erogato prestazioni indebite a una persona, detta istituzione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica, può chiedere all'istituzione dello Stato debitrice di prestazioni a favore della persona interessata di detrarre l'importo indebito dagli arretrati o dai pagamenti in corso dovuti a tale persona indipendentemente dal settore di sicurezza sociale nel cui ambito la prestazione è erogata. L'istituzione di quest'ultimo Stato opera la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme erogate in eccesso da essa stessa, e trasferisce l'importo detratto all'istituzione che ha erogato le prestazioni indebite. 2. In deroga al paragrafo 1, se, nel concedere o riesaminare le prestazioni in relazione alle prestazioni di invalidità e alle pensioni di vecchiaia e ai superstiti a norma del titolo III [Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazione], capi 3 [Assegni in caso di morte] e 4 [Prestazioni d'invalidità], del protocollo, l'istituzione di uno Stato ha erogato a una persona prestazioni per una somma indebita, tale istituzione può chiedere all'istituzione dello Stato debitrice di corrispondenti prestazioni alla persona interessata di detrarre l'importo erogato in eccesso dagli arretrati erogabili alla persona interessata. Dopo che quest'ultima istituzione ha comunicato l'importo dei suoi arretrati all'istituzione che ha erogato una somma indebita, l'istituzione che ha erogato la somma indebita ne comunica l'importo entro due mesi. Se l'istituzione debitrice degli arretrati riceve tale comunicazione entro il termine stabilito, essa trasferisce l'importo detratto all'istituzione che ha erogato somme indebite. In caso di scadenza del termine detta istituzione eroga senza indugio gli arretrati alla persona interessata. 3. Se una persona ha fruito dell'assistenza sociale in uno Stato durante un periodo nel corso del quale aveva diritto a prestazioni a titolo della legislazione di un altro Stato, l'organismo che ha erogato l'assistenza può, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute alla persona interessata, chiedere all'istituzione di ogni altro Stato debitrice di prestazioni alla persona interessata di detrarre l'importo erogato per l'assistenza dagli importi che tale Stato eroga alla persona interessata. Questa disposizione si applica mutatis mutandis al familiare di una persona interessata che ha fruito dell'assistenza nel territorio di uno Stato durante un periodo in cui la persona assicurata aveva diritto a prestazioni, in relazione al suddetto familiare, a titolo della legislazione di un altro Stato. L'istituzione di uno Stato che ha erogato un importo indebito per l'assistenza trasmette il giustificativo dell'importo che le è dovuto all'istituzione dell'altro Stato, che opera quindi la 1293 detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l'importo all'istituzione che ha erogato l'importo indebito. Articolo SSCI.57 - Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti a titolo provvisorio 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSCI.6 [Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni] del presente allegato, al più tardi entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile o dall'individuazione dell'istituzione debitrice delle prestazioni, l'istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro redige un giustificativo dell'importo erogato a titolo provvisorio e lo trasmette all'istituzione individuata come competente. L'istituzione individuata come competente a erogare le prestazioni detrae l'importo dovuto a titolo provvisorio dagli arretrati delle prestazioni corrispondenti dovute alla persona interessata e trasferisce senza indugio l'importo detratto all'istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro. Se l'importo delle prestazioni erogate a titolo provvisorio è superiore all'importo degli arretrati o se non vi sono arretrati, l'istituzione individuata come competente detrae tale importo dai pagamenti correnti alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l'importo detratto all'istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro. 2. L'istituzione che ha percepito contributi a titolo provvisorio da una persona fisica o giuridica non procede al rimborso degli importi in questione alla persona che li ha pagati fino a quando essa non abbia accertato le somme dovute presso l'istituzione individuata come competente in base all'articolo SSCI.6 [Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni], paragrafo 4, del presente allegato. Su richiesta dell'istituzione individuata come competente, presentata al più tardi entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile, l'istituzione che ha percepito a titolo provvisorio i contributi li trasferisce all'istituzione individuata come competente per lo stesso periodo allo scopo di definire la situazione relativa ai contributi dovuti dalla persona fisica o giuridica. I contributi trasferiti sono ritenuti come erogati retroattivamente all'istituzione individuata come competente. Se l'importo dei contributi erogati a titolo provvisorio è superiore all'importo dovuto dalla persona fisica o giuridica all'istituzione individuata come competente, l'istituzione che ha percepito i contributi a titolo provvisorio rimborsa l'importo in eccesso alla persona fisica o giuridica interessata. Articolo SSCI.58 - Spese relative alla compensazione Non è chiesto alcun costo se il debito è recuperato con la compensazione di cui agli articoli SSCI.56 [Prestazioni percepite indebitamente] e SSCI.57 [Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti a titolo provvisorio] del presente allegato. 1294 Sezione 3 - Recupero Articolo SSCI.59 - Definizioni e disposizioni comuni 1. Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti: - "credito": tutti i crediti relativi a contributi versati o prestazioni erogate indebitamente, compresi interessi, ammende, sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e le altre spese connessi al credito a norma della legislazione dello Stato che reclama il credito; - "parte richiedente": riguardo a ciascuno Stato, qualsiasi istituzione che presenti una domanda di informazioni, notifica o recupero relativa a un credito di cui al trattino precedente; - "parte richiesta": riguardo a ciascuno Stato, qualsiasi istituzione alla quale può essere presentata una domanda di informazioni, notifica o recupero. 2. Le domande e le relative comunicazioni tra Stati sono trasmesse, in generale, attraverso le istituzioni designate. 3. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale adotta le disposizioni di attuazione pratica, comprese, tra l'altro, quelle relative all'articolo SSCI.4 [Moduli, documenti e modalità di scambio dei dati] del presente allegato e alla fissazione di una soglia minima degli importi per i quali può essere presentata una domanda di recupero. Articolo SSCI.60 - Richieste di informazioni 1. Su domanda della parte richiedente, la parte richiesta fornisce qualsiasi informazione che possa essere utile alla parte richiedente per il recupero di un credito. 2. Al fine di ottenere tali informazioni, la parte richiesta esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle prassi amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome, l'ultimo indirizzo conosciuto e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona fisica o giuridica interessata alla quale si riferiscono le informazioni da fornire, nonché la natura e l'importo del credito al quale la domanda si riferisce. 3. La parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni: (a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo territorio; (b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; oppure (c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico di uno Stato. 4. La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni. 1295 Articolo SSCI.61 - Notifica 1. La parte richiesta, su domanda della parte richiedente e secondo le norme in vigore, nel proprio territorio, per la notifica degli analoghi atti o decisioni, provvede a notificare al destinatario tutti gli atti e le decisioni, compresi quelli giudiziari, provenienti dallo Stato della parte richiedente e concernenti un credito o il suo recupero. 2. Nella domanda di notifica sono indicati il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato cui la parte richiedente ha normalmente accesso, utile ai fini dell'identificazione del destinatario, la natura e l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se necessario, il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione del debitore, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione e ogni altra informazione utile. 3. La parte richiesta informa senza indugio la parte richiedente circa l'azione adottata in seguito alla domanda di notifica e, in particolare, circa la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario. Articolo SSCI.62 - Domanda di recupero 1. Su domanda della parte richiedente, la parte richiesta procede al recupero dei crediti oggetto di un atto che consente l'esecuzione emesso dalla parte richiedente nella misura consentita e in conformità alla legislazione e alle prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta. 2. La parte richiedente può formulare una domanda di recupero: (a) se fornisce anche alla parte richiesta una copia ufficiale o autenticata dell'atto che consente l'esecuzione del credito nello Stato della parte richiedente, tranne nei casi previsti all'articolo SSCI.64 [Modalità e termini di pagamento], paragrafo 3, del presente allegato; (b) se il credito o l'atto che ne consente l'esecuzione non sono contestati nel suo Stato; (c) quando essa ha avviato, nel suo Stato, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base all'atto di cui al paragrafo 1, e se le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito; (d) se il termine di prescrizione secondo la legislazione del suo Stato non è scaduto. 3. Nella domanda di recupero è indicato quanto segue: (a) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona fisica o giuridica interessata o di terzi che detengono i suoi beni patrimoniali; (b) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della parte richiedente; (c) gli estremi dell'atto che ne consente l'esecuzione, emanato nello Stato della parte richiedente; (d) il tipo e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi, le ammende, le sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e spese nelle valute dello Stato o degli Stati della parte richiedente e della parte richiesta; (e) la data in cui la parte richiedente o la parte richiesta hanno notificato l'atto all'interessato; 1296 (f) la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all'esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato della parte richiedente; (g) ogni altra informazione utile. 4. La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione della parte richiedente che conferma l'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2. 5. La parte richiedente invia alla parte richiesta, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero. Articolo SSCI.63 - Atto che consente l'esecuzione del recupero 1. Conformemente all'articolo SSC.64 [Riscossione di contributi e recupero di prestazioni], paragrafo 2, del protocollo, l'atto che consente l'esecuzione del recupero è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dello Stato della parte richiesta. 2. In deroga al paragrafo 1, l'atto che consente l'esecuzione del credito può essere, all'occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato della parte richiesta, approvato, riconosciuto, integrato o sostituito con un atto che ne autorizzi l'esecuzione nel territorio di detto Stato. Lo Stato o gli Stati si impegnano a ultimare l'approvazione, il riconoscimento, il completamento o la sostituzione dell'atto entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il terzo comma del presente paragrafo. Gli Stati non possono negare il completamento di tali azioni quando l'atto che consente l'esecuzione è redatto correttamente. La parte richiesta comunica alla parte richiedente i motivi che comportano il superamento del termine di tre mesi. Nel caso in cui una di queste azioni dia luogo a una contestazione relativa al credito o all'atto che consente l'esecuzione emesso dalla parte richiedente, si applica l'articolo SSCI.65 [Contestazione del credito o dell'atto che consente l'esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi] del presente allegato. Articolo SSCI.64 - Modalità e termini di pagamento 1. Il recupero dei crediti è effettuato nella valuta dello Stato della parte richiesta. L'intero importo del credito recuperato dalla parte richiesta è trasferito da quest'ultima alla parte richiedente. 2. La parte richiesta può, se lo consentono le disposizioni legislative e regolamentari o le prassi amministrative vigenti nel suo Stato, e previa consultazione della parte richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi addebitati dalla parte richiesta per tale dilazione di pagamento sono altresì trasferiti alla parte richiedente. 3. A decorrere dalla data in cui l'atto che consente l'esecuzione del recupero del credito è stato direttamente riconosciuto a norma dell'articolo SSCI.63 [Atto che consente l'esecuzione del recupero], paragrafo 1, del presente allegato, oppure approvato, riconosciuto, integrato o sostituito a norma dell'articolo SSCI.63 [Atto che consente l'esecuzione del recupero], paragrafo 2, del presente allegato del protocollo, gli interessi per ritardato pagamento sono addebitati ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta e sono altresì trasferiti alla parte richiedente. 1297 Articolo SSCI.65 - Contestazione del credito o dell'atto che consente l'esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi 1. Se, nel corso della procedura di recupero, una parte interessata contesta il credito o l'atto che ne consente l'esecuzione, emesso nello Stato della parte richiedente, essa adisce le autorità competenti dello Stato della parte richiedente, conformemente alle norme di legge vigenti in detto Stato. La parte richiedente notifica senza indugio tale azione alla parte richiesta. Anche la parte interessata può informare di tale azione la parte richiesta. 2. Non appena ricevuta la notifica o l'informazione di cui al paragrafo 1 dalla parte richiedente o dall'interessato, la parte richiesta sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'autorità competente in materia, salvo domanda contraria della parte richiedente ai sensi del secondo comma del presente paragrafo. Se lo ritiene necessario e fatto salvo l'articolo SSCI.68 [Misure cautelari], del presente allegato, la parte richiesta può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato lo consentano per crediti analoghi. In deroga al primo comma, la parte richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel suo Stato, chiedere alla parte richiesta di recuperare un credito contestato, purché le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta lo consentano. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, la parte richiedente è responsabile del rimborso di ogni somma recuperata unitamente a ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato della parte richiesta. 3. Qualora la contestazione riguardi i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato della parte richiesta, l'azione viene intrapresa davanti all'autorità competente di tale Stato, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari. 4. Qualora l'autorità competente dinanzi alla quale è stata intrapresa l'azione conformemente al paragrafo 1 sia un giudice ordinario o amministrativo, la decisione di tale giudice, sempreché sia favorevole alla parte richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato della parte richiedente, costituisce l'"atto che consente l'esecuzione" ai sensi degli articoli SSCI.62 [Domanda di recupero] e SSCI.63 [Atto che consente l'esecuzione del recupero] del presente allegato e il recupero del credito è effettuato sulla base di tale decisione. Articolo SSCI.66 - Limiti dell'assistenza 1. La parte richiesta non è tenuta: (a) ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da SSCI.62 [Domanda di recupero] a SSCI.65 [Contestazione del credito o dell'atto che consente l'esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi] del presente allegato, se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato della parte richiesta, purché le disposizioni legislative e regolamentari o le prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta consentano tale azione per crediti nazionali analoghi; (b) ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da SSCI.60 [Domande di informazioni] a SSCI.65 [Contestazione del credito o dell'atto che consente l'esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi] del presente allegato, se la domanda iniziale ai sensi degli articoli da SSCI.60 [Domanda di informazioni] a SSCI.62 [Domanda di recupero] del presente allegato 1298 si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni a decorrere dalla data in cui è stato costituito l'atto che consente il recupero ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiedente alla data della domanda. Tuttavia, qualora il credito o l'atto sia contestato, il termine decorre dalla data in cui lo Stato della parte richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo non possano più essere contestati. 2. La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi per cui la domanda di assistenza è respinta. Articolo SSCI.67 - Termini di prescrizione 1. Le questioni concernenti la prescrizione sono disciplinate: (a) dalle norme di legge in vigore nello Stato della parte richiedente se riguardano il credito o l'atto che consente l'esecuzione; e (b) dalle norme di legge in vigore nello Stato della parte richiesta, se riguardano i provvedimenti esecutivi nello Stato richiesto. I termini di prescrizione conformemente alla legislazione in vigore nello Stato della parte richiesta decorrono dalla data del riconoscimento diretto o dalla data di approvazione, riconoscimento, integrazione o sostituzione a norma dell'articolo SSCI.63 [Atto che consente l'esecuzione del recupero] del presente allegato. 2. Gli atti di recupero effettuati dalla parte richiesta in seguito alla domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dalla parte richiedente, avrebbero avuto l'effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato della parte richiedente, si considerano, a questo effetto, come compiuti in quest'ultimo. Articolo SSCI.68 - Misure cautelari Su domanda motivata della parte richiedente, la parte richiesta adotta misure cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato lo consentono. Per l'attuazione del primo comma si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli SSCI.62 [Domanda di recupero], SSCI.63 [Atto che consente l'esecuzione del recupero], SSCI.65 [Contestazione del credito o dell'atto che consente l'esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi] e SSCI.66 [Limiti dell'assistenza] del presente allegato. Articolo SSCI.69 - Spese connesse al recupero 1. La parte richiesta recupera dalla persona fisica o giuridica interessata e trattiene ogni spesa connessa al recupero da essa sostenuta, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato della parte richiesta che si applicano a crediti analoghi. 2. L'assistenza reciproca prestata in applicazione della presente sezione è, di norma, gratuita. Tuttavia, quando il recupero presenti una difficoltà particolare o comporti un importo delle spese molto elevato, la parte richiedente e la parte richiesta possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso. 1299 Lo Stato della parte richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato della parte richiesta, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità dell'atto emesso dalla parte richiedente. TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI Articolo SSCI.70 - Esame medico e controlli amministrativi 1. Fatte salve altre disposizioni, se un richiedente o un beneficiario di prestazioni o un membro della sua famiglia dimora o risiede nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, l'esame medico è effettuato, su richiesta di quest'ultima istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che quest'ultima istituzione applica. L'istituzione debitrice informa l'istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che dovranno essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere l'esame medico. 2. L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto l'esame medico. L'istituzione debitrice è vincolata dalle constatazioni fatte dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza. L'istituzione debitrice si riserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta. Tuttavia il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice. 3. Se un richiedente o un beneficiario di prestazioni o un membro della sua famiglia dimora o risiede nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario. Il paragrafo 2 si applica anche in questo caso. 4. In deroga al principio della cooperazione amministrativa reciproca gratuita di cui all'articolo SSC.59 [Cooperazione], paragrafo 3, del protocollo, l'istituzione debitrice rimborsa l'importo effettivo delle spese per i controlli di cui ai paragrafi da 1 a 3 all'istituzione che è stata incaricata di eseguirli. Articolo SSCI.71 - Notifiche 1. Gli Stati notificano al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale le coordinate degli organismi definiti all'articolo SSC.1 [Definizioni] del protocollo e all'articolo SSCI.1 [Definizioni], paragrafo 2, lettere a) e b), del presente allegato, nonché delle istituzioni designate conformemente al presente allegato. 2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 sono dotati di identità elettronica sotto forma di un codice di identificazione e di un indirizzo elettronico. 1300 3. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale stabilisce la struttura, il contenuto e le modalità, compreso il formato comune e il modello, per le notifiche delle coordinate di cui al paragrafo 1. 4. Ai fini dell'attuazione del protocollo, il Regno Unito può partecipare al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale e sostenere i relativi costi. 5. Gli Stati provvedono all'aggiornamento permanente delle informazioni richieste di cui al paragrafo 1. Articolo SSCI.72 - Informazioni Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale elabora le informazioni necessarie per fare conoscere alle parti interessate i loro diritti e le formalità amministrative da espletare per esercitarli. La diffusione delle informazioni avviene, ove possibile, per via elettronica, mediante siti in linea accessibili al pubblico. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale provvede al loro aggiornamento regolare e monitora la qualità dei servizi forniti ai clienti. Articolo SSCI.73 - Conversione valutaria Ai fini dell'applicazione del presente protocollo e del presente allegato, il tasso di cambio tra due valute è quello di riferimento pubblicato dall'istituto finanziario designato a tal fine dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. La data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio è stabilita dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. Articolo SSCI.74 - Disposizioni di attuazione Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale può adottare ulteriori orientamenti per l'attuazione del protocollo e del presente allegato. Articolo SSCI.75 - Disposizioni provvisorie sui moduli e i documenti 1. Per un periodo transitorio la cui data conclusiva è concordata dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, tutti i moduli e i documenti rilasciati dalle istituzioni competenti nel formato utilizzato nel periodo immediatamente precedente all'entrata in vigore del protocollo sono validi ai fini dell'attuazione del protocollo e, ove opportuno, continuano a essere utilizzati per lo scambio di informazioni tra le istituzioni competenti. Tutti i moduli e i documenti rilasciati prima e durante tale periodo transitorio sono validi fino alla loro scadenza o annullamento. 2. I moduli e i documenti validi a norma del paragrafo 1 comprendono: (a) le tessere europee di assicurazione malattia rilasciate per conto del Regno Unito, che costituiscono validi documenti attestanti il diritto a prestazioni ai fini degli articoli SSC.17 [Dimora al di fuori dello Stato competente], SSC.25 [Dimora del pensionato o dei suoi familiari in uno Stato diverso dallo Stato di residenza – Dimora nello Stato competente – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 1, e SSCI.22 [Dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente] del presente allegato; e (b) i documenti portatili che attestano la situazione previdenziale di una persona ai fini dell'applicazione del protocollo. 1301 1302 APPENDICE SSCI-1 - INTESE AMMINISTRATIVE TRA DUE O PIÙ STATI (DI CUI ALL'ARTICOLO SSCI.8 DEL PRESENTE ALLEGATO) BELGIO — REGNO UNITO Lo scambio di lettere del 4 maggio e del 14 giugno 1976 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici). Lo scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71), quale modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 (accordo relativo al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71). DANIMARCA — REGNO UNITO Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, modificato da uno scambio di lettere dell'8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990 relativo a un accordo di rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e per il controllo amministrativo e gli esami medici. ESTONIA — REGNO UNITO L'accordo concluso il 29 marzo 2006 tra le autorità competenti della Repubblica di Estonia e del Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 da entrambi i paesi a decorrere dal 1º maggio 2004. FINLANDIA — REGNO UNITO Lo scambio di lettere del 1º e del 20 giugno 1995 in merito all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici). FRANCIA — REGNO UNITO Lo scambio di lettere del 25 marzo e del 28 aprile 1997 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici). L'accordo dell'8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72. 1303 UNGHERIA — REGNO UNITO L'accordo concluso il 1º novembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica di Ungheria e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1º maggio 2004. IRLANDA — REGNO UNITO Lo scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71) e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici). ITALIA — REGNO UNITO L'accordo concluso il 15 dicembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica italiana e il Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 da entrambi i paesi a decorrere dal 1º gennaio 2005. LUSSEMBURGO — REGNO UNITO Lo scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 riguardante l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72). MALTA — REGNO UNITO L'accordo concluso il 17 gennaio 2007 tra le autorità competenti di Malta e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1º maggio 2004. PAESI BASSI — REGNO UNITO L'articolo 3, seconda frase, dell'accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l'applicazione della convenzione dell'11 agosto 1954. PORTOGALLO — REGNO UNITO L'accordo dell'8 giugno 2004 che stabilisce altri metodi di rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in ambo i paesi con effetto dal 1º gennaio 2003. SPAGNA — REGNO UNITO L'accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle spese per le prestazioni in natura concesse conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72. 1304 SVEZIA — REGNO UNITO L'accordo del 15 aprile 1997 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3, e l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura) e l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia alle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici). 1305 APPENDICE SSCI-2 Documento attestante il diritto alla prestazione (articolo SSC.17 [Dimora fuori dello Stato competente], articolo SSC.25 [Dimora del pensionato o dei familiari in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiedono - Dimora nello Stato membro competente - Autorizzazione per cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza], paragrafo 1, e articolo SSCI.22 [Dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente]) 1. Documenti attestanti il diritto alla prestazione rilasciati ai fini dell'articolo SSC.17 [Dimora fuori dello Stato competente] e dell'articolo SSC.25 [Dimora del pensionato o dei familiari in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiedono - Dimora nello Stato membro competente - Autorizzazione per cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza], paragrafo 1, dalle istituzioni competenti degli Stati membri sono conformi alla decisione n. S2 della commissione amministrativa, del 12 giugno 2009, riguardante le specifiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia. 2. Documenti attestanti il diritto alla prestazione rilasciati ai fini dell'articolo SSC.17 [Dimora fuori dello Stato competente] e dell'articolo SSC.25 [Dimora del pensionato o dei familiari in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiedono - Dimora nello Stato membro competente - Autorizzazione per cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza], paragrafo 1, dalle istituzioni competenti del Regno Unito contengono i dati seguenti: (a) cognome e nome del titolare del documento; (b) numero di identificazione personale del titolare del documento; (c) data di nascita del titolare del documento; (d) data di scadenza del documento; (e) il codice "UK" anziché il codice ISO del Regno Unito; (f) numero di identificazione e acronimo dell'istituzione del Regno Unito che rilascia il documento; (g) numero progressivo del documento; (h) nel caso di un documento provvisorio, la data di rilascio e la data di consegna del documento, nonché la firma e il timbro dell'istituzione del Regno Unito. 3. Le specifiche tecniche dei documenti attestanti il diritto alla prestazione rilasciati dal Regno Unito sono comunicate senza indugio al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale al fine di facilitare l'accettazione dei rispettivi documenti da parte delle istituzioni degli Stati membri che erogano le prestazioni in natura. 1306 ASSISTENZA SANITARIA CHE RICHIEDE UN ACCORDO PREVENTIVO (articolo SSC.17 [Dimora fuori dello Stato competente] e articolo SSC.25 [Dimora del pensionato o dei familiari in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiedono - Dimora nello Stato membro competente - Autorizzazione per cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza], paragrafo 1). 1. Le prestazioni in natura da erogare ai sensi dell'articolo SSC.17 [Dimora fuori dello Stato competente] e dell'articolo SSC.25 [Dimora del pensionato o dei familiari in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiedono - Dimora nello Stato membro competente - Autorizzazione per cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza], paragrafo 1, del protocollo comprendono le prestazioni corrisposte in relazione a malattie croniche o esistenti, nonché in relazione alla gravidanza e al parto. 2. Le prestazioni in natura, comprese quelle connesse a malattie croniche o esistenti o connesse al parto, esulano dalle presenti disposizioni quando la dimora in un altro Stato è finalizzata al ricevimento di tali cure. 3. Qualsiasi cura medica vitale, accessibile solo in un'unità medica specializzata o attraverso personale specializzato o attrezzature, deve essere oggetto di un accordo preventivo tra l'assicurato e l'unità che eroga le prestazioni, in modo da garantire che il trattamento sia disponibile nel corso della dimora temporanea dell'assicurato in uno Stato diverso da quello competente o di residenza. 4. Di seguito si propone un elenco non esaustivo dei trattamenti che soddisfano tali criteri: (a) dialisi renale; (b) ossigenoterapia; (c) trattamento speciale dell'asma; (d) ecocardiografia in caso di malattie croniche autoimmunitarie; (e) chemioterapia. 1307 APPENDICE SSCI-3 STATI CHE CHIEDONO IL RIMBORSO DEI COSTI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA SULLA BASE DI IMPORTI FORFETTARI DI CUI ALL'ARTICOLO SSCI.48, PARAGRAFO 1, [Identificazione degli Stati interessati] DEL PRESENTE ALLEGATO IRLANDA SPAGNA CIPRO PORTOGALLO SVEZIA REGNO UNITO 1308 ALLEGATO SSC-8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO SSC.11 [Lavoratori distaccati] STATI MEMBRI 1309 31.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea L 444/1463 ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA PER LO SCAMBIO E LA PROTEZIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE L'Unione europea ("l'Unione") e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("il Regno Unito"), denominati congiuntamente "le parti", CONSIDERANDO: - che le parti condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza, - che le parti convengono che è opportuno sviluppare la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza delle informazioni, - che, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra le parti, RICONOSCENDO che una cooperazione e una consultazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso alle informazioni e al materiale classificati delle parti, CONSAPEVOLI che tali accesso e scambio di informazioni e materiale classificati richiedono l'adozione di adeguate misure di sicurezza, CONSAPEVOLI che il presente accordo costituisce un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("l'accordo sugli scambi e la cooperazione"), HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna parte, il presente accordo tra l'Unione e il Regno Unito sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ("l'accordo") si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti da una parte all'altra parte o tra esse scambiati. 2. Ciascuna parte protegge le informazioni classificate ricevute dall'altra parte dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita, conformemente alle condizioni di cui al presente accordo e alle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari delle parti. 3. Il presente accordo non costituisce una base per esigere dalle parti la comunicazione o lo scambio di informazioni classificate. Articolo 2 Ai fini del presente accordo, per "informazioni classificate" si intende qualsiasi informazione o qualsiasi materiale, in qualsiasi forma e natura, o oggetto di qualsiasi metodo di trasmissione: a) di cui una delle parti consideri necessaria la protezione dalla divulgazione non autorizzata o dalla perdita, eventi che potrebbero danneggiare o ledere in varia misura gli interessi del Regno Unito o dell'Unione o gli interessi di uno o più dei suoi Stati membri; e b) che rechi di conseguenza un contrassegno di classifica di sicurezza come disposto all'articolo 7. Articolo 3 1. Le istituzioni e gli organi dell'Unione cui si applica il presente accordo sono: il Consiglio europeo, il Consiglio, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il servizio europeo per l'azione esterna ("SEAE"), la Commissione europea e il segretariato generale del Consiglio. 2. Tali istituzioni e organi dell'Unione possono condividere le informazioni classificate ricevute ai sensi del presente accordo con altre istituzioni e organi dell'Unione, previo consenso scritto della parte fornitrice e fatte salve appropriate garanzie che l'organo ricevente proteggerà le informazioni in maniera adeguata. Articolo 4 Ciascuna parte provvede a predisporre sistemi e misure di sicurezza appropriati, basati sui principi fondamentali e sulle norme minime di sicurezza definiti nelle rispettive disposizioni legislative, normative o regolamentari e rispecchiati nell'accordo di attuazione di cui all'articolo 12, per assicurare che alle informazioni classificate oggetto del presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente. Articolo 5 1. Ciascuna parte, in relazione alle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo: a) ai sensi delle proprie disposizioni legislative, normative e regolamentari, accorda a tali informazioni classificate un livello di protezione equivalente a quello accordato alle proprie informazioni classificate cui è attribuita la corrispondente classifica di sicurezza come specificato all'articolo 7; b) assicura che tali informazioni classificate mantengano il contrassegno di classifica di sicurezza ad esse attribuito dalla parte fornitrice e che non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto della parte fornitrice; la parte ricevente protegge le informazioni classificate conformemente alle disposizioni previste nelle proprie disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili per le informazioni dotate di una classificazione di sicurezza equivalente come specificato all'articolo 7; c) si astiene dall'utilizzare tali informazioni classificate a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore o da quelli per i quali le informazioni sono fornite o scambiate, fatta eccezione per i casi di previo consenso scritto della parte fornitrice; 1465 d) ferme restando le modalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, non divulga tali informazioni classificate a terzi né le rende disponibili al pubblico senza il previo consenso scritto della parte fornitrice; e) non consente l'accesso a tali informazioni classificate a singole persone, a meno che queste non abbiano una necessità di conoscere e siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza o siano altrimenti abilitate o autorizzate ai sensi delle disposizioni legislative, normative e regolamentari della parte ricevente; f) garantisce che tali informazioni classificate siano trattate e conservate in strutture dotate dell'adeguata sicurezza e che siano controllate e protette ai sensi delle sue disposizioni legislative, normative e regolamentari; e g) assicura che tutte le persone con accesso a tali informazioni classificate siano informate della loro responsabilità per quanto riguarda la protezione delle stesse ai sensi delle disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili. 2. La parte ricevente: a) adotta tutti i provvedimenti necessari, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, per impedire che le informazioni classificate fornite ai sensi del presente accordo siano rese disponibili al pubblico o a terzi; nell'eventualità di una richiesta di rendere disponibile al pubblico o a terzi le informazioni classificate fornite ai sensi del presente accordo, la parte ricevente la notificherà immediatamente per iscritto alla parte fornitrice e le parti si consulteranno per iscritto prima che una decisione di divulgazione sia adottata; b) informa la parte fornitrice di un'eventuale richiesta da parte di un'autorità giudiziaria, anche nel contesto di un procedimento giudiziario, o di un'autorità legislativa che agisca con facoltà investigative, di ottenere informazioni classificate pervenute dalla parte fornitrice a norma del presente accordo; nel valutare tale richiesta la parte ricevente tiene conto nella massima misura possibile del parere della parte fornitrice; se, per effetto delle disposizioni legislative e regolamentari della parte ricevente, tale richiesta comporta la trasmissione di dette informazioni classificate all'autorità legislativa o all'autorità giudiziaria richiedente, anche nel contesto di un procedimento giudiziario, la parte ricevente assicura, nella massima misura possibile, che le informazioni siano adeguatamente protette, anche da un'eventuale divulgazione ad altre autorità o altri terzi. Articolo 6 1. Le informazioni classificate sono divulgate o comunicate conformemente al principio del consenso dell'originatore. 2. Per la comunicazione a destinatari diversi dalle parti, fermo restando l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), la parte ricevente decide caso per caso in merito alla divulgazione o alla comunicazione di informazioni classificate previo consenso scritto della parte fornitrice e conformemente al principio del consenso dell'originatore. 3. Non è consentita alcuna comunicazione generica, a meno che le parti non abbiano 1466 concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, che sono pertinenti alle loro specifiche necessità. 4. Le informazioni classificate che sono oggetto del presente accordo possono essere fornite a un contraente o potenziale contraente solo previo consenso scritto della parte fornitrice. Prima di divulgare informazioni classificate a un contraente o potenziale contraente, la parte ricevente assicura che il contraente o potenziale contraente abbia messo in sicurezza le sue strutture e sia in grado di proteggere le informazioni classificate ai sensi delle disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili e che il contraente o potenziale contraente disponga, se del caso, del prescritto nulla osta di sicurezza delle imprese per sé stesso e dei nulla osta di sicurezza appropriati per il proprio personale che necessita dell'accesso a informazioni classificate. Articolo 7 1. Al fine di stabilire un livello equivalente di protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate tra le parti, la corrispondenza tra le classifiche di sicurezza è la seguente: UE Regno Unito TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET UK TOP SECRET SECRET UE/EU SECRET UK SECRET CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL Nessun equivalente – cfr. il paragrafo 2 RESTREINT UE/EU RESTRICTED UK OFFICIAL-SENSITIVE 2. Salvo diverso accordo tra le parti, il Regno Unito accorda alle informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL un livello di protezione equivalente a quello accordato alle informazioni classificate UK SECRET. 3. Tranne qualora il Regno Unito abbia notificato all'Unione per iscritto di aver declassato o declassificato le proprie preesistenti informazioni classificate UK CONFIDENTIAL, l'Unione accorda a tali informazioni un livello di protezione equivalente a quello accordato alle informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e, tranne qualora il Regno Unito abbia notificato all'Unione per iscritto di aver declassato o declassificato le proprie preesistenti informazioni classificate UK RESTRICTED, l'Unione accorda a tutte le preesistenti informazioni classificate UKRESTRICTED un livello di protezione equivalente a quello accordato alle informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Articolo 8 1. Le parti assicurano che tutte le persone che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso, oppure le cui mansioni o funzioni possono consentire loro l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o UK SECRET o a un livello superiore, fornite o scambiate a norma del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza, o siano altrimenti abilitate o autorizzate ai sensi delle disposizioni legislative, normative e regolamentari della parte ricevente, prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni, in 1467 aggiunta al requisito della necessità di conoscere di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e). 2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, può avere accesso a informazioni classificate. Articolo 9 Ai fini del presente accordo: a) tutte le informazioni classificate comunicate all'Unione a norma del presente accordo sono trasmesse tramite: i. l'ufficio centrale di registrazione del segretariato generale del Consiglio, se indirizzate al Consiglio europeo, al Consiglio o al segretariato generale del Consiglio; ii. l'ufficio di registrazione del segretariato generale della Commissione europea, se indirizzate alla Commissione europea; iii. l'ufficio di registrazione del servizio europeo per l'azione esterna, se indirizzate all'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza o al servizio europeo per l'azione esterna; b) tutte le informazioni classificate comunicate al Regno Unito a norma del presente accordo sono trasmesse al Regno Unito tramite la Missione del Regno Unito presso l'Unione; c) le parti possono definire di comune accordo metodi adeguati per garantire lo scambio efficiente di informazioni classificate nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b). Articolo 10 Le trasmissioni elettroniche di informazioni classificate tra l'Unione e il Regno Unito e le trasmissioni elettroniche di informazioni classificate tra il Regno Unito e l'Unione sono cifrate conformemente ai requisiti enunciati nelle disposizioni legislative, normative e regolamentari della parte fornitrice; gli accordi di attuazione di cui all'articolo 12 definiscono di conseguenza a quali condizioni una parte può trasmettere, conservare o trattare nelle proprie reti interne le informazioni classificate fornite dall'altra parte. Articolo 11 Il segretario generale del Consiglio, il membro della Commissione europea responsabile delle questioni di sicurezza, l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e l'Autorità di sicurezza nazionale del Regno Unito, Ufficio di Gabinetto, vigilano sull'attuazione del presente accordo. Articolo 12 1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le autorità competenti per la sicurezza delle istituzioni dell'Unione, di seguito designate, a nome della rispettiva autorità organizzativa, e 1468 l'Autorità di sicurezza nazionale del Regno Unito, Ufficio di gabinetto, stabiliscono un accordo di attuazione allo scopo di definire le norme per la protezione reciproca delle informazioni classificate a norma del presente accordo: a) la direzione Sicurezza del segretariato generale del Consiglio; b) la direzione Sicurezza della Direzione generale Risorse umane e sicurezza della Commissione europea (DG:HR.DS); e c) la direzione Sicurezza e infrastrutture del SEAE. 2. Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate a norma del presente accordo, le autorità competenti per la sicurezza di cui al paragrafo 1 convengono che la parte ricevente è in grado di proteggere le informazioni in maniera conforme all'accordo di attuazione. Articolo 13 Le parti cooperano entro i limiti di quanto ragionevolmente possibile per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate che sono oggetto del presente accordo e possono prestarsi assistenza reciproca su temi di interesse comune nell'ambito della sicurezza delle informazioni. Le autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, effettuano consultazioni e visite di valutazione reciproche in materia di sicurezza per valutare l'efficacia delle disposizioni di sicurezza che rientrano nelle rispettive competenze. Le parti decidono congiuntamente in merito alla frequenza e alla tempistica di tali consultazioni e visite di valutazione. Articolo 14 1. L'autorità competente per la sicurezza di una parte di cui all'articolo 12, paragrafo 1, informa immediatamente l'autorità competente per la sicurezza dell'altra parte in merito a eventuali casi provati o sospetti di divulgazione non autorizzata o di perdita di informazioni classificate fornite da tale parte. L'autorità competente per la sicurezza della parte in questione conduce indagini, se necessario con l'assistenza dell'altra parte, e ne riferisce i risultati all'altra parte. 2. Le autorità competenti per la sicurezza di cui all'articolo 12, paragrafo 1, stabiliscono le procedure da seguire in tali casi. Articolo 15 Ciascuna parte si fa carico delle spese che le derivano dall'applicazione del presente accordo. Articolo 16 1. Nulla nel presente accordo modifica gli accordi o le intese tra le parti, né gli accordi o le intese tra il Regno Unito e uno o più Stati membri. 2. Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate che sono oggetto del presente accordo, a condizione che tali accordi non siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente accordo. 1469 Articolo 17 Ciascuna parte notifica all'altra parte per iscritto eventuali modifiche delle proprie disposizioni legislative, normative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo. Articolo 18 Le parti risolvono tramite consultazioni eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. Articolo 19 1. Il presente accordo entra in vigore alla stessa data in cui entra in vigore l'accordo sugli scambi e la cooperazione, purché prima di quella data le parti si siano notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate. 2. Il presente accordo si applica a partire dalla data di applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o, se posteriore, dalla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per comunicare informazioni classificate ai sensi del presente accordo. Il presente accordo cessa di applicarsi se le parti non si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate entro la data alla quale cessa l'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. 3. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti. 4. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e di comune accordo tra le parti. Articolo 20 1. A norma dell'articolo FINPROV.8 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il presente accordo cessa alla risoluzione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. 2. La cessazione del presente accordo non pregiudica gli obblighi già contratti conformemente al presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo continuano a essere protette conformemente alle disposizioni dello stesso. Articolo 21 Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tutte le versioni linguistiche del presente accordo sono sottoposte a revisione giuridica finale entro il 30 aprile 2021. Nonostante la frase precedente, la revisione giuridica finale della versione inglese dell'accordo è ultimata entro la data prevista all'articolo 19, paragrafo 1, se anteriore al 30 aprile 2021. Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridica finale sostituiscono ab initio le versioni firmate dell'accordo e sono confermate quali facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche tra le parti. 1470 1471 1472 1473 31.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea L 444/1475 Dichiarazioni di cui alla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e dell'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE NORMATIVA TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO UNITO SUI SERVIZI FINANZIARI 1. L'Unione e il Regno Unito convengono di istituire una cooperazione normativa strutturata sui servizi finanziari al fine d'instaurare una relazione stabile e duratura tra giurisdizioni autonome. Fondato sull'impegno comune a preservare la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori e dei consumatori, il regime così istituito permetterà: — lo scambio bilaterale di opinioni e analisi sulle iniziative normative e su altre questioni di interesse; — la trasparenza e un dialogo adeguato nell'iter di adozione, sospensione e revoca delle decisioni sull'equivalenza; e — il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento, anche negli opportuni consessi internazionali. 2. Entro marzo 2021 le parti concorderanno un protocollo d'intesa che inquadri la cooperazione. Le parti discuteranno, tra l'altro, le modalità con cui avanzare entrambe nella determinazione dell'equivalenza tra l'Unione e il Regno Unito facendo salvo il processo decisionale unilaterale e autonomo di ciascuna. DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULLA LOTTA AI REGIMI FISCALI DANNOSI L'Unione europea(1) e il Regno Unito (i "partecipanti") approvano la seguente dichiarazione politica comune sulla lotta ai regimi fiscali dannosi. In sintonia coi principi mondiali della concorrenza fiscale leale, i partecipanti s'impegnano a contrastare i regimi fiscali dannosi, in particolare quelli in grado di favorire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, in conformità dell'azione 5 del piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). In tale contesto i partecipanti s'impegnano ad applicare i principi a base della lotta ai regimi fiscali dannosi conformemente alla presente dichiarazione politica comune. Tra i regimi fiscali dannosi si annoverano i regimi di tassazione delle imprese che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali, compresa l'ubicazione di gruppi di imprese, nel territorio dei partecipanti. I regimi fiscali comprendono sia disposizioni legislative o regolamentari che prassi amministrative. Dovrebbe essere considerato potenzialmente dannoso il regime fiscale che soddisfa il criterio per l'accesso - ovvero determina un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati sul territorio dei partecipanti. Questo livello d'imposizione può funzionare in base all'aliquota fiscale nominale, alla base imponibile o ad altri elementi pertinenti. In tale contesto e tenendo conto dell'approccio definito a livello mondiale, per valutare se un dato regime di tassazione delle imprese sia dannoso si dovrebbe tener conto della presenza di uno o più dei seguenti fattori chiave: a) se le agevolazioni sono completamente isolate dall'economia nazionale e pertanto non incidono sulla base imponibile nazionale, o sono riservate esclusivamente ai non residenti; b) se il regime accorda le agevolazioni anche in assenza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno del territorio del partecipante che offre queste agevolazioni fiscali; c) se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE; d) se il regime fiscale manca di trasparenza, anche sotto forma di un allentamento non trasparente delle disposizioni normative a livello amministrativo o di un'assenza di fatto di scambio d'informazioni in relazione al regime. (1) Ai fini degli impegni di cui alla presente dichiarazione, per quanto riguarda l'Unione europea i riferimenti ai partecipanti si intendono fatti, secondo il caso, all'Unione europea, ai suoi Stati membri ovvero all'Unione europea e ai suoi Stati membri. L 444/1476 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea 31.12.2020 I partecipanti dovrebbero incoraggiare, nel quadro del rispettivo ordinamento costituzionale, l'applicazione di detti principi nei territori per i quali hanno responsabilità particolari o prerogative fiscali. I partecipanti dovrebbero tenere un dialogo annuale per discutere le questioni relative all'applicazione di tali principi. DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL REGNO UNITO SULLE POLITICHE MONETARIE E SUL CONTROLLO DELLE SOVVENZIONI Le parti confermano di concordare sul fatto che le attività svolte da una banca centrale nella condotta di politiche monetarie non ricadono nell'ambito di applicazione della parte seconda, rubrica prima [Commercio], titolo XI [Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile], capo terzo [Controllo delle sovvenzioni], dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito. DICHIARAZIONE COMUNE SULLE POLITICHE DI CONTROLLO DELLE SOVVENZIONI L'Unione europea e il Regno Unito (i "partecipanti") approvano la seguente dichiarazione politica comune sulle politiche di controllo delle sovvenzioni. Gli orientamenti delineati nella presente dichiarazione comune rappresentano la linea condivisa dai partecipanti circa le adeguate politiche di sovvenzionamento nei settori indicati di seguito. Seppur gli orientamenti non li vincolino, i partecipanti sono invitati a tenerne conto nei rispettivi sistemi di controllo delle sovvenzioni. I partecipanti possono convenire di aggiornare gli orientamenti. Sovvenzioni per lo sviluppo delle zone svantaggiate 1. Possono essere concesse sovvenzioni per lo sviluppo di zone o regioni svantaggiate o in stato di arretratezza. L'importo della sovvenzione può essere determinato tenendo conto di quanto segue: • situazione socioeconomica della zona svantaggiata; • dimensione del beneficiario; e • entità del progetto d'investimento. 2. Il beneficiario dovrebbe contribuire in misura rilevante ai costi di investimento. La sovvenzione non dovrebbe avere come scopo o effetto principale quello di incentivare il beneficiario a trasferire la stessa attività o un'attività analoga dal territorio di una parte al territorio dell'altra parte. Trasporti 1. Possono essere concesse sovvenzioni agli aeroporti per investimenti infrastrutturali e costi di esercizio tenendo conto della dimensione dell'aeroporto in termini di volume annuo di passeggeri. Per ricevere sovvenzioni a finanziamento dei costi di esercizio, l'aeroporto che non è un piccolo aeroporto regionale dovrebbe dimostrare di essere in grado di garantire in futuro la sostenibilità economica entro un periodo di tempo che consenta la graduale estinzione della sovvenzione. 2. Possono essere concesse sovvenzioni a progetti di infrastrutture stradali purché non siano selettive a vantaggio di un singolo operatore o settore economico, bensì rechino benefici alla società nel complesso. La concessione della sovvenzione dovrebbe essere subordinata alla garanzia del libero accesso all'infrastruttura per tutti gli utenti indiscrimi­ natamente(2). 3. Possono essere concesse sovvenzioni ai porti per il dragaggio o per progetti infrastrutturali, purché limitate all'importo minimo necessario per avviare il progetto. (2) In quest'ambito si verifica discriminazione se situazioni analoghe sono trattate in modo diverso senza che la differenziazione sia giustificata da considerazioni oggettive. 31.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea L 444/1477 Ricerca e sviluppo Possono essere concesse sovvenzioni per attività di ricerca e sviluppo(3). Sono comprese le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in particolare lo sviluppo di tecnologie nuove e di avanzata innovazione che stimolino la crescita della produttività e la competitività, purché siano necessarie e proporzionate e non abbiano come scopo o effetto principale il trasferimento o la chiusura di tali attività nel territorio dell'altra parte. Possono essere concesse sovvenzioni anche per altre iniziative, ad esempio per nuovi processi produttivi, infrastrutture pertinenti, poli di innovazione e poli digitali. L'importo della sovvenzione dovrebbe rispecchiare, tra l'altro, il rischio e l'entità dell'innovazione tecnologica insiti nel progetto, la prossimità del progetto al mercato e il contributo del progetto alla generazione di sapere. DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO SULL'ALLEGATO ENER-4 Le parti convengono sul fatto che l'obiettivo di massimizzare i benefici degli scambi di cui all'allegato ENER-4 implica che, entro i limiti stabiliti in tale allegato, gli accordi commerciali: — siano quanto più efficienti possibile; e — facciano sì, in circostanze normali, che i flussi tra gli interconnettori elettrici siano coerenti con i prezzi sui mercati del giorno prima (MGP) delle parti. DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO EXC.1 [ECCEZIONI GENERALI] E SULL'ARTICOLO EXC.4 [ECCEZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA] Le parti confermano di concordare che: 1. l'articolo EXC.1 [Eccezioni generali] e l'articolo EXC.4 [Eccezioni relative alla sicurezza] non si escludono a vicenda. Non è in particolare escluso che un interesse di sicurezza di una parte si configuri contemporaneamente come "interesse essenziale di sicurezza" ai fini dell'articolo EXC.4 [Eccezioni relative alla sicurezza] e come materia di "sicurezza pubblica" o di "ordine pubblico" ai fini dell'articolo EXC.1 [Eccezioni generali]; 2. l'articolo EXC.1 [Eccezioni generali] e l'articolo EXC.4 [Eccezioni relative alla sicurezza] , in particolare i termini "interessi essenziali di sicurezza", "sicurezza pubblica", "morale pubblica" e "ordine pubblico", devono essere interpretati secondo le regole di interpretazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito previste all'articolo COMPROV.13 [Interpretazione] e all'articolo OTH.[4bis] [Giurisprudenza dell'OMC]. DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SUGLI AUTOTRASPORTATORI Sebbene l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito non contempli il regime dei visti o di frontiera per gli autotrasportatori che operano nel territorio dell'altra parte, le parti rilevano che una gestione corretta ed efficiente del regime dei visti e di frontiera per gli autotrasportatori è importante ai fini della circolazione delle merci, in particolare attraverso la frontiera che separa il Regno Unito dall'Unione. Fatti salvi i diritti di ciascuna parte di disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel proprio territorio, le parti convengono a tal fine di agevolare opportunamente, nella rispettiva normativa, l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei conducenti che svolgono le attività autorizzate a norma della parte seconda [Scambi, trasporti e pesca], rubrica terza [Trasporto su strada], titolo I [Trasporto di merci su strada], di detto accordo. DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULL'ASILO E I RIMPATRI Sebbene l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito non preveda disposizioni su asilo, rimpatri, ricongiungimento familiare dei minori non accompagnati o migrazione irregolare, le parti rilevano l'importanza di una corretta gestione dei flussi migratori e riconoscono le particolari circostanze derivanti dalla giustapposizione dei regimi di controllo, dai servizi operati con traghetto roll-on roll-off, dal collegamento fisso sotto la Manica e dalla zona di libero spostamento. (3) Ricerca e sviluppo quali definiti nel Manuale di Frascati dell'OCSE. L 444/1478 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea 31.12.2020 A tal fine le parti prendono atto dell'intenzione del Regno Unito di avviare discussioni bilaterali con gli Stati membri più interessati per ricercare intese pratiche adeguate in tema di asilo, ricongiungimento familiare dei minori non accompagnati o migrazione irregolare, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte. DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULLA PARTE TERZA [COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE], TITOLO III [PNR] Le parti riconoscono che l'uso efficace dei dati del codice di prenotazione (PNR) per modi di trasporto diversi dai vettori aerei, quali vettori marittimi, ferroviari e stradali, è un ausilio valido sotto il profilo operativo ai fini della prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento del terrorismo e dei reati gravi e dichiarano l'intenzione di rivedere e, se necessario, ampliare l'accordo raggiunto con la parte terza, titolo III, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito qualora l'Unione introducesse al suo interno un quadro giuridico per il trasferimento e l'elaborazione dei dati PNR per altri modi di trasporto. L'accordo non preclude agli Stati membri e al Regno Unito la possibilità di concludere e applicare accordi bilaterali relativi a un sistema di raccolta ed elaborazione dei dati PNR presso fornitori di servizi di trasporto diversi da quelli indicati nell'accordo, a condizione che lo Stato membro operi nel rispetto del diritto dell'Unione. DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULLA PARTE TERZA [COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE], TITOLO VII [CONSEGNA] L'articolo LAW.SURR.77 [Principio di proporzionalità] della parte terza [Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale], titolo VII [Consegna], stabilisce che la cooperazione in materia di consegna deve essere necessaria e proporzionata tenuto conto dei diritti della persona ricercata e degli interessi della vittima, e considerate la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che uno Stato adotti misure meno coercitive della consegna del ricercato, in particolare al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare. Il principio di proporzionalità è pregnante per tutto l'iter che sfocia nella decisione di consegna previsto al titolo VII [Consegna]. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, qualora nutra preoccupazioni in merito al principio di proporzionalità, chiede le informazioni supplementari necessarie per consentire all'autorità giudiziaria emittente di esprimere il proprio punto di vista sull'applicazione del principio di proporzionalità. Le parti rilevano che gli articoli LAW.SURR 77 [Principio di proporzionalità] e LAW.SURR.93 [Decisione sulla consegna] consentono alle competenti autorità giudiziarie degli Stati di prendere in considerazione la proporzionalità e la possibile durata della custodia cautelare nell'attuazione del titolo VII [Consegna] e osservano che questo è conforme alla rispettiva normativa nazionale. DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULLA PARTE TERZA [COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE], TITOLO IX [SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI DEI CASELLARI GIUDIZIALI] Le parti riconoscono che per i datori di lavoro è importante disporre di informazioni sull'esistenza di condanne penali e su eventuali pertinenti interdizioni derivanti da tali condanne in relazione alle persone che assumono per attività professionali o di volontariato organizzate che comportano contatti diretti e regolari con adulti vulnerabili. Le parti dichiarano l'intenzione di riesaminare e, se necessario, ampliare la parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], titolo IX [Scambio di informazioni del casellario giudiziale], qualora l'Unione modificasse il proprio quadro giuridico al riguardo. DICHIARAZIONE COMUNE UE-REGNO UNITO SULLO SCAMBIO E LA PROTEZIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE Le parti riconoscono l'importanza di concludere quanto prima accordi che consentano lo scambio di informazioni classificate tra l'Unione europea e il Regno Unito. A tal fine le parti si adopereranno per concludere, non appena ragionevolmente fattibile, i negoziati sulle modalità di attuazione dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni, affinché questo possa applicarsi come previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo. Nel frattempo le parti possono scambiarsi informazioni classificate in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. 31.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea L 444/1479 DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE E SULL'ACCESSO AI SERVIZI DEI PROGRAMMI Le parti ravvisano un reciproco vantaggio nella cooperazione in settori di interesse comune, quali la scienza, la ricerca e innovazione, la ricerca nucleare e lo spazio. Per incoraggiare la cooperazione futura in questi settori è intenzione delle parti gettare una base formale per la cooperazione futura sotto forma di partecipazione del Regno Unito ai corrispondenti programmi dell'Unione a condizioni eque e adeguate e, se del caso, sotto forma di accesso a determinati servizi forniti nell'ambito dei programmi dell'Unione. Le parti riconoscono che non è stato possibile perfezionare il testo del protocollo I "Programmi e attività cui partecipa il Regno Unito", che istituisce un'associazione del Regno Unito ai fini della partecipazione a determinati programmi e attività dell'Unione, e del protocollo II "sull'accesso del Regno Unito ai servizi istituiti nell'ambito di determinati programmi e attività dell'Unione" nel corso dei negoziati dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, perché alla data della firma dell'accordo stesso non erano ancora stati adottati il quadro finanziario pluriennale e i collegati atti giuridici dell'Unione. Le parti dichiarano che i progetti di protocolli riportati qui di seguito sono stati concordati in via di principio e saranno sottoposti al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione per discussione e adozione. Poiché sono possibili modifiche degli atti giuridici che disciplinano i programmi e le attività dell'Unione, il Regno Unito e l'Unione europea si riservano il diritto di riesaminare la partecipazione ai programmi, alle attività e ai servizi elencati nei protocolli [I e II] prima dell'adozione. Potrà inoltre risultare necessario modificare i progetti di protocolli per assicurarne la conformità con gli atti adottati. È ferma intenzione delle parti far sì che il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione adotti quanto prima i protocolli per consentirne un'attuazione il più possibile sollecita, puntando in particolare a permettere alle entità del Regno Unito di partecipare ai programmi e alle attività selezionati sin dall'inizio; sarà a tal fine necessario adoperarsi, per quanto possibile e in conformità della normativa dell'Unione, per predisporre le disposizioni e gli accordi necessari. Le parti rammentano il loro impegno a favore del programma PEACE +, il quale sarà materia di un distinto accordo di finanziamento. PROGETTO DI PROTOCOLLO I Programmi e attività cui partecipa il Regno Unito Articolo 1: Ambito della partecipazione del Regno Unito 1. Il Regno Unito partecipa e contribuisce [a decorrere dal 1° gennaio 2021] ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, istituiti dai seguenti atti di base: a) regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE(4), limitatamente alle norme applicabili alla componente di cui all'articolo 3, lettera c), del medesimo regolamento; [Copernicus] b) regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione – e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione(5), limitatamente alle norme applicabili alle componenti di cui all'articolo 1 , paragrafo 3, lettere a) e a bis), dello stesso regolamento; c) decisione XXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione(6); (4) [inserire il riferimento alla GU] (5) [inserire il riferimento alla GU] (6) [inserire il riferimento alla GU] L 444/1480 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea 31.12.2020 d) regolamento XXX del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (2021-2025) che integra Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione(7) ("programma dell'Euratom"); e) decisione 2007/198/Euratom del Consiglio che istituisce l'Impresa comune europea per ITER ("F4E") e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi ("decisione F4E del Consiglio")(8). Articolo 2: Durata della partecipazione del Regno Unito 1. Il Regno Unito partecipa ai programmi e alle attività dell'Unione di cui all'articolo 1 [Ambito della partecipazione del Regno Unito], o a parti di essi, a decorrere dal [1o gennaio 2021] per la durata del programma o dell'attività o, se inferiore, per il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027. 2. Il Regno Unito o le entità del Regno Unito sono ammissibili alle condizioni stabilite all'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell'Unione, che danno esecuzione agli impegni di bilancio dei programmi e delle attività o di loro parti, di cui all'articolo 1 [Ambito della partecipazione del Regno Unito] entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il presente protocollo è prorogato e si applica per il periodo 2026-2027, con le stesse modalità e alle stesse condizioni, al programma successore del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ("programma dell'Euratom"), salvo se, entro tre mesi dalla pubblicazione del programma successore nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'una o l'altra parte notifica la decisione di non estendere il presente protocollo al programma successore. In presenza di tale notifica, dal 1o gennaio 2026 il presente protocollo non si applica al programma successore del programma dell'Euratom. Questo non preclude la partecipazione del Regno Unito ad altri programmi e attività dell'Unione o a parti di essi. Articolo 3: Modalità e condizioni specifiche per la partecipazione al programma spaziale 1. Fatto salvo l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, in particolare l'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], il Regno Unito partecipa alla componente Copernicus del programma spaziale e fruisce dei servizi e dei prodotti di Copernicus alla stregua degli altri paesi partecipanti(9). 2. Il Regno Unito ha pieno accesso al servizio di gestione delle emergenze di Copernicus. Le modalità di attivazione e d'uso sono materia di un accordo specifico. Il rispettivo accordo prevede le modalità di accesso ai servizi in questione, anche riguardo al funzionamento specifico degli articoli UNPRO.3.1, paragrafo 4, UNPRO.3.2, paragrafo 4, e UNPRO.3.3, paragrafo 5. 3. Il Regno Unito ha accesso da utente autorizzato alle componenti del servizio di sicurezza di Copernicus nella misura in cui è concordata una cooperazione tra le parti nelle pertinenti politiche. Le modalità di attivazione e d'uso sono materia di accordi specifici. I rispettivi accordi prevedono le modalità di accesso ai servizi in questione, anche riguardo al funzionamento specifico degli articoli UNPRO.3.1, paragrafo 4, UNPRO.3.2, paragrafo 4, e UNPRO.3.3, paragrafo 5. 4. Ai fini del paragrafo 3 i negoziati tra il Regno Unito o le entità del Regno Unito e il pertinente organo dell'Unione iniziano quanto prima dopo che il presente protocollo ha sancito la partecipazione del Regno Unito a Copernicus, in conformità delle disposizioni che disciplinano l'accesso a detti servizi. (7) [inserire il riferimento alla GU] (8) [inserire il riferimento alla GU] (quale modificata) (9) Riferimenti ai "paesi partecipanti" da adattare alla terminologia degli atti di base, una volta adottati. 31.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea L 444/1481 Se detto accordo subisce un sensibile ritardo o si rivela impossibile, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione esamina il modo in cui, nella situazione, sia possibile adeguare la partecipazione del Regno Unito a Copernicus e il relativo finanziamento. 5. La partecipazione dei rappresentanti del Regno Unito alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza è disciplinata dalle norme e procedure applicabili alla partecipazione a tale consiglio in considerazione dello status di paese terzo del Regno Unito. Articolo 4: Modalità e condizioni specifiche per la partecipazione al programma Orizzonte Europa 1. Fatto salvo l'articolo 6, il Regno Unito partecipa da paese associato a tutte le parti del programma Orizzonte Europa di cui all'articolo 4 del regolamento XXX attuate attraverso il programma specifico istituito dalla decisione XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione – e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008. 2. Fatto salvo l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, in particolare l'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], le entità del Regno Unito possono partecipare alle azioni dirette del Centro comune di ricerca (JRC) e alle azioni indirette a condizioni equivalenti a quelle applicabili alle entità dell'Unione. 3. Quando l'Unione adotta misure in attuazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e le entità del Regno Unito possono partecipare alle strutture giuridiche create a norma di tali disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione relativi all'istituzione delle stesse strutture giuridiche. 4. Il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia(10), quale modificato, e la decisione XXX relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa(11), quale modificata, si applicano alla partecipazione delle entità del Regno Unito alle comunità della conoscenza e dell'innovazione in conformità dell'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma]. 5. Quando entità del Regno Unito partecipano ad azioni dirette del Centro comune di ricerca, rappresentanti del Regno Unito hanno diritto di partecipare, da osservatori senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca. Fatta salva detta condizione, la partecipazione dei rappresentanti del Regno Unito è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano il Regno Unito. 6. Ai fini del calcolo del contributo operativo a norma dell'articolo UNPRO.2.1, paragrafo 5, gli stanziamenti di impegno iniziali che, nel bilancio dell'Unione adottato in via definitiva per l'esercizio interessato, sono destinati al finanziamento di Orizzonte Europa, comprese le spese di sostegno del programma, sono maggiorati degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'[articolo XXX ] del regolamento [XXX] del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno dell'economia dopo la pandemia di COVID-19(12). 7. Nel comitato per lo spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e relativi sottogruppi il Regno Unito gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati. (10) GU L 97 del 9.4.2008. (11) [GU L …] (12) [GU L …; COM(2020) 441] L 444/1482 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea 31.12.2020 8. Il Regno Unito può partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca ("ERIC") in conformità degli atti giuridici che lo istituiscono e in considerazione della sua partecipazione a Orizzonte 2020, alle condizioni che si applicano a tale partecipazione immediatamente prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, e della sua partecipazione a Orizzonte Europa quale prevista dal presente protocollo. Articolo 5: Modalità di applicazione del meccanismo di correzione automatica al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo UNPRO.2.2 [Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica] 1. Al programma Orizzonte Europa si applica l'articolo UNPRO.2.2 [Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica]. 2. Si applicano le modalità seguenti: a) ai fini del calcolo della correzione automatica, per "sovvenzione competitiva" s'intende la sovvenzione concessa in esito a un invito a presentare proposte nel cui ambito è possibile identificare il beneficiario finale al momento del calcolo della rettifica automatica, ad eccezione del sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario(13) applicabile al bilancio generale dell'Unione; b) in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con il coordinatore del consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico di cui all'articolo UNPRO.2.2 [Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica], paragrafo 1, sono il cumulo degli importi iniziali assegnati nell'impegno giuridico ai membri del consorzio che sono entità del Regno Unito; c) tutti gli importi degli impegni giuridici sono stabiliti ricorrendo al sistema elettronico eCorda della Commissione europea; d) per "costi estranei all'intervento" s'intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni(14); e) sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale(15). 3. Il meccanismo si applica come segue: a) le rettifiche automatiche per l'anno n relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno n sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno n e all'anno n+1 nel sistema eCorda, di cui al paragrafo 2, lettera c), nell'anno n+2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti del contributo del Regno Unito a Orizzonte Europa a norma dell'articolo UNPRO.2.1, paragrafo 8. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati; b) l'importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra: i) l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite a entità del Regno Unito a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno n e ii) l'importo del contributo adeguato del Regno Unito per l'anno n moltiplicato per il rapporto tra: (A) l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno n per il programma interessato e (B) il totale di tutti gli impegni giuridici contratti sugli stanziamenti di impegno dell'anno n, comprese le spese di sostegno. (13) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1). (14) Possono annoverarsi fra le "altre azioni" premi, strumenti finanziari, erogazione di servizi tecnico-scientifici da parte del JRC, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), accordi di delega, perizie (valutazioni, monitoraggio dei progetti). (15) Le organizzazioni internazionali sono considerate costi estranei all'intervento soltanto se sono il beneficiario finale, e non quando sono il coordinatore del progetto (che distribuisce il fondo ad altri coordinatori). 31.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea L 444/1483 Se l'adeguamento è effettuato in situazioni da cui le entità del Regno Unito sono escluse, in applicazione dell'articolo UNPRO.2.1, paragrafo 8, il calcolo non include gli importi delle corrispondenti sovvenzioni competitive. Articolo 6: Esclusione dal fondo del Consiglio europeo per l'innovazione 1. Il Regno Unito e le entità del Regno Unito non partecipano al fondo del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) istituito nell'ambito di Orizzonte Europa. Il fondo del CEI è lo strumento finanziario che, nell'ambito dell'Acceleratore del CEI di Orizzonte Europa, mette a disposizione investimenti sotto forma di capitale o altra forma rimborsabile(16). 2. A partire dal 2021 e fino al 2027, al contributo del Regno Unito a Orizzonte Europa è applicato ogni anno un adeguamento pari all'importo ottenuto moltiplicando gli importi stimati da assegnare ai beneficiari del fondo del CEI istituito nell'ambito del programma, escluso l'importo derivante da rimborsi e rientri, per il criterio di ripartizione definito all'articolo UNPRO.2.1, paragrafo 6. 3. Dopo ogni anno n in cui è stato applicato un adeguamento a norma del paragrafo 2, il contributo del Regno Unito è adeguato negli anni successivi, al rialzo o al ribasso, moltiplicando la differenza tra l'importo stimato assegnato ai beneficiari del fondo del CEI di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e l'importo assegnato ai beneficiari del fondo dei CEI nell'anno n, per il criterio di ripartizione definito all'articolo UNPRO.2.1, paragrafo 6. Articolo 7: Modalità e condizioni specifiche per la partecipazione al programma dell'Euratom 1. Il Regno Unito partecipa da paese associato a tutte le parti del programma dell'Euratom. 2. Fatto salvo l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, in particolare l'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], le entità del Regno Unito possono partecipare a tutti gli aspetti del programma dell'Euratom a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici dell'Euratom. 3. Le entità del Regno Unito possono partecipare alle azioni dirette del JRC in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2. Articolo 8: Modalità e condizioni specifiche per la partecipazione alle attività dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, all'accordo ITER e all'accordo sull'approccio allargato 1. Il Regno Unito partecipa da membro all'Impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (F4E) in conformità della decisione F4E del Consiglio e del relativo statuto ad essa allegato ("statuto dell'F4E"), quali modificati da ultimo o quali saranno modificati in futuro, contribuendo alla futura cooperazione scientifica e tecnologica nel settore della fusione nucleare controllata attraverso la sua associazione al programma dell'Euratom. 2. Fatto salvo l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, in particolare l'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], le entità del Regno Unito possono partecipare a tutte le attività dell'F4E alle stesse condizioni applicabili ai soggetti giuridici dell'Euratom. 3. Rappresentanti del Regno Unito partecipano alle riunioni dell'F4E in conformità dello statuto dell'F4E. (16) Nella versione definitiva del protocollo la definizione sarà sostituita dalla definizione riportata nel pertinente atto legislativo, che sarà richiamato in una nuova in calce (l'ultima definizione del fondo del CEI in Orizzonte 2020 è la decisione C (2020) 4001 della Commissione che modifica la decisione C (2019) 5323). Potrebbe rivelarsi necessario rivedere la definizione se al perfezionamento del protocollo non sarà disponibile nessuna definizione nel contesto di Orizzonte Europa. L 444/1484 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea 31.12.2020 4. A norma dell'articolo 7 della decisione F4E del Consiglio, il Regno Unito applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee all'Impresa comune e ai relativi direttore e membri del personale per le attività che svolgono a norma della decisione F4E del Consiglio. A norma dell'articolo 8 della decisione F4E del Consiglio, il Regno Unito accorda all'Impresa comune F4E tutti i vantaggi di cui all'allegato III del trattato Euratom nell'ambito delle sue attività statutarie. 5. Le parti convengono quanto segue: a) al territorio del Regno Unito si applica l'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (accordo ITER) e, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il presente protocollo è considerato un accordo pertinente ai fini dell'articolo 21 dell'accordo ITER; b) al territorio del Regno Unito si applica l'accordo sui privilegi e sulle immunità dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (accordo su privilegi e immunità) e, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il presente protocollo è considerato un accordo pertinente ai fini dell'articolo 24 dell'accordo su privilegi e immunità; e c) al territorio del Regno Unito si applica l'accordo tra l'Euratom e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione (accordo sull'approccio allargato), in particolare i privilegi e le immunità di cui agli articoli 13 e 14.5, e, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il presente protocollo è considerato un accordo pertinente ai fini dell'articolo 26 dell'accordo sull'approccio allargato. 6. L'Euratom informa il Regno Unito in caso di prevista modifica dell'accordo ITER, dell'accordo su privilegi e immunità o dell'accordo sull'approccio allargato. Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione discute di qualsiasi modifica che incida sui diritti o sugli obblighi del Regno Unito al fine di adeguarne la partecipazione alla nuova situazione. La modifica che incide sui diritti e sugli obblighi del Regno Unito richiede l'accordo ufficiale del Regno Unito prima di entrare in vigore nei suoi confronti. 7. L'Euratom e il Regno Unito possono convenire con un accordo specifico che i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono essere ammessi a partecipare alle attività del Regno Unito connesse alle attività svolte dall'F4E. Articolo 9: Reciprocità Ai fini del presente articolo per "entità dell'Unione" s'intende qualsiasi tipo di soggetto, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o un soggetto di altro tipo, che risiede o è stabilito nell'Unione. Le entità dell'Unione ammissibili possono partecipare ai programmi del Regno Unito equivalenti a quelli di cui all'articolo 1 [Ambito della partecipazione del Regno Unito], lettere b), c) e d), in conformità del diritto e delle regolamentazioni del Regno Unito. Articolo 10: Proprietà intellettuale Riguardo ai programmi e alle attività elencati nell'articolo 1 [Ambito della partecipazione del Regno Unito] e fatto salvo l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, in particolare l'articolo UNPRO.1.4 [Conformità alle norme del programma], le entità del Regno Unito che partecipano ai programmi contemplati dal presente protocollo hanno, in materia di proprietà, valorizzazione e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, diritti e obblighi equivalenti a quelli che competono alle entità stabilite nell'Unione che partecipano agli stessi programmi e attività. La presente disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima della data di applicazione del presente accordo. 31.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea L 444/1485 PROGETTO DI PROTOCOLLO II sull'accesso del Regno Unito ai servizi istituiti nell'ambito di determinati programmi e attività dell'Unione cui esso non partecipa Articolo 1 - Limiti dell'accesso Il Regno Unito ha accesso ai seguenti servizi, con le modalità e alle condizioni stabilite nell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, negli atti di base e in qualsiasi altra norma relativa all'attuazione dei pertinenti programmi e attività dell'Unione: a) servizi di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST) ai sensi dell'articolo 54 del regolamento XXX(17) [regolamento sullo spazio]. Nelle more dell'entrata in vigore degli atti di esecuzione volti a stabilire le condizioni applicabili ai paesi terzi per i tre servizi SST in pubblica disponibilità, al Regno Unito e ai proprietari e agli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati che operano nel Regno Unito o a partire dal Regno Unito sono forniti i servizi SST previsti all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 541/2014/UE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della stessa decisione (o di altra normativa che la sostituisca, con o senza modifiche). Articolo 2: Durata dell'accesso Il Regno Unito ha accesso ai servizi di cui all'articolo 1 per la loro intera durata o, se inferiore, per tutto il periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Articolo 3: Modalità e condizioni specifiche per l'accesso ai servizi SST Al Regno Unito è dato accesso ai servizi SST in pubblica disponibilità di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettere a), b) e c)(18), del regolamento sullo spazio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 , del regolamento XXX, su richiesta e alle condizioni applicabili ai paesi terzi. Al Regno Unito è dato accesso ai servizi SST di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera d), dell'atto di base alle condizioni applicabili ai paesi terzi, quando disponibili(19). DICHIARAZIONE SULL'ADOZIONE DI DECISIONI DI ADEGUATEZZA NEI CONFRONTI DEL REGNO UNITO Le parti prendono atto del fatto che la Commissione europea intende avviare sollecitamente l'iter di adozione, nei confronti del Regno Unito, di decisioni di adeguatezza a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, collaborando strettamente a tal fine con le altre istituzioni e gli altri organi chiamati a intervenire nella procedura decisionale. (17) Regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE [COM/2018/447 final] [GU L …]. (18) Subordinatamente alle condizioni definitive fissate nell'atto di base e purché entrambe le parti concordino le condizioni per la fornitura del servizio SST. (19) Subordinatamente alle condizioni definitive fissate nell'atto di base e purché entrambe le parti concordino le condizioni per la fornitura del servizio SST. L 444/1486 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea 31.12.2020 Accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito - Notifica dell'Unione L'Unione europea comunica al Regno Unito quanto segue in relazione all'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi e la cooperazione"). A. NOTIFICA A NOME DELL'UNIONE RIGUARDANTE LA PROCURA EUROPEA (EPPO) Articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 7, lettere d) e g) 1. A norma della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], articolo LAW. MUTAS.114 [Definizione delle autorità competenti], e articolo LAW.OTHER.134 [Notifiche], paragrafo 7, lettera d), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'Unione comunica a proprio nome al Regno Unito che l'autorità competente ai fini della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], titolo VIII [Assistenza giudiziaria], dell'accordo sugli scambi e la cooperazione è l'EPPO nell'esercizio delle competenze conferitele dagli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio(1). La presente notifica si applica dalla data stabilita nella decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. Il Regno Unito sarà informato della data. 2. A norma della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], articolo LAW. CONFISC.21 [Autorità], paragrafo 2, e articolo LAW.OTHER.134 [Notifiche], paragrafo 7, lettera g), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'Unione comunica a proprio nome al Regno Unito che l'autorità competente dell'emanazione e, se del caso, dell'esecuzione delle richieste di congelamento a norma della parte terza [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], titolo XI [Congelamento e confisca], dell'accordo e l'autorità centrale competente a trasmettere tali richieste e a rispondervi è l'EPPO nell'esercizio delle competenze conferitele dagli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. La presente notifica si applica dalla data stabilita nella decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. Il Regno Unito sarà informato della data. 3. Le richieste devono essere inviate all'ufficio centrale dell'EPPO. B. NOTIFICA A NOME DELL'UNIONE RIGUARDANTE LE SCELTE OPERATE DAGLI STATI MEMBRI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI E LA COOPERAZIONE 1. A causa della firma tardiva dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, la notifica dell'Unione riguardante le scelte operate dagli Stati membri in relazione alle disposizioni elencate in appresso sarà effettuata entro il 31 gennaio 2021. Elenco delle disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione che richiedono una notifica da effettuarsi al momento dell'entrata in vigore o all'inizio dell'applicazione dell'accordo: a) Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera a): Notifica delle unità d'informazione sui passeggeri istituite o designate da ciascuno Stato membro ai fini del ricevimento e del trattamento dei dati PNR di cui al titolo III [Trasferimento e trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR)]; b) Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera b): Notifica dell'autorità competente, in virtù del diritto interno di ciascuno Stato membro, per l'esecuzione di un mandato d'arresto; c) Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera b): Notifica dell'autorità competente, in virtù del diritto interno di ciascuno Stato membro, per l'emissione di un mandato d'arresto; d) Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera c): Notifica dell'autorità competente per il ricevimento delle domande di transito sul territorio di uno Stato membro di una persona ricercata che deve essere consegnata; (1) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1). 31.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea L 444/1487 e) Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera e): Notifica dell'autorità centrale competente per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale a norma del titolo IX [Scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali] e per gli scambi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale; f) Articolo LAW.OTHER 134, paragrafo 7, lettera f): Notifica dell'autorità centrale competente a trasmettere le richieste e a rispondervi a norma del titolo XI [Congelamento e confisca] e a eseguire tali richieste ovvero a trasmetterle alle autorità competenti per la loro esecuzione. 2. Conformemente all'articolo SSC.11 [Lavoratori distaccati], paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'Unione comunica al Regno Unito che i seguenti Stati membri rientrano nelle seguenti categorie: — categoria A: Stati membri che hanno espresso il desiderio di derogare all'articolo SSC.10 [Norme generali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a decorrere dal 1o gennaio 2021: Austria, Portogallo, Svezia, Ungheria; — categoria B: Stati membri che hanno espresso il desiderio di non derogare all'articolo SSC.10 [Norme generali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a decorrere dal 1o gennaio 2021: - ; — categoria C: Stati membri che non hanno indicato se desiderano o meno derogare all'articolo SSC.10 [Norme generali] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a decorrere dal 1o gennaio 2021: Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna. 3. Le notifiche relative alle disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione riguardanti le scelte degli Stati membri che possono essere effettuate dopo l'entrata in vigore o l'inizio dell'applicazione di detto accordo seguiranno a tempo debito, entro i termini stabiliti nell'accordo, a seconda dei casi. ISSN 1977-0707 (edizione elettronica) ISSN 1725-258X (edizione cartacea) IT ALLEGATO 3 Gazzetta ufficiale L 68 dell’Unione europea 64o anno Edizione Legislazione in lingua italiana 26 febbraio 2021 Sommario I Atti legislativi REGOLAMENTI ★ Regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l’uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19(1) .......................................................... 1 DIRETTIVE ★ Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19(1)...................................................................................................................... 14 II Atti non legislativi REGOLAMENTI ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/339 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia ................................................................................................................. 29 ★ Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta(1)................................................. 62 (1) Testo rilevante ai fini del SEE. IT Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. ★ Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione, del 23 febbraio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta(1) ........................................................................................................................... 108 ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/342 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia per quanto concerne River Kway International Ford Industry Co., Ltd, in seguito alla riapertura del riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ...................................................................................... 149 ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/343 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali(1).......................................................................... 157 ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/344 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativo all’autorizzazione del monolaurato di sorbitano come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali(1)................................................................................................................. 160 ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/345 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che approva il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5(1) ................................................................ 163 ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/346 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali(1).......................................................................... 167 ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/347 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5(1)............................................................................................ 170 ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10(1)............................................................................................................................... 174 ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/349 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina....................................................... 179 ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/350 della Commissione, del 25 febbraio 2021, recante trecentodiciottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda....................................................................... 182 DECISIONI ★ Decisione (UE) 2021/351 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di riunione delle parti dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata .................................................................................................................... 184 ★ Decisione (PESC) 2021/352 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, recante modifica della decisione (PESC) 2018/905 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa ................................................................................................................... 187 (1) Testo rilevante ai fini del SEE. ★ Decisione (PESC) 2021/353 del Consiglio, del 25 febbraio 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ................................ 189 ★ Decisione di esecuzione (UE) 2021/354 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8(1) ..................................................................................................................... 219 ★ Decisione (UE) 2021/355 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 1215](1)................................................................ 221 ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI ★ Decisione n. 1/2021 del Consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, del 23 febbraio 2021, relativa alla data in cui cessa l’applicazione provvisoria a norma dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione [2021/356]..................................................................................................... 227 (1) Testo rilevante ai fini del SEE. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 68/1 I (Atti legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2021/337 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, nonché la direttiva 2004/109/CE per quanto riguarda l’uso del formato elettronico unico di comunicazione per le relazioni finanziarie annuali, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2), considerando quanto segue: (1) La pandemia di COVID-19 colpisce pesantemente le persone, le imprese, i sistemi sanitari e le economie degli Stati membri. Nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 intitolata «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», la Commissione ha sottolineato che la liquidità e l’accesso ai finanziamenti continueranno a rappresentare una sfida. È quindi fondamentale sostenere la ripresa dallo shock economico grave causato dalla pandemia di COVID-19 introducendo modifiche mirate al diritto dell’Unione in vigore sui servizi finanziari. Tali modifiche formano un pacchetto di misure e sono adottate sotto la denominazione di «Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali». (2) Il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio(3) stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all’approvazione e alla distribuzione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. Nell’ambito del pacchetto di misure volte ad aiutare gli emittenti a riprendersi dallo shock economico provocato dalla pandemia di COVID-19 sono necessarie modifiche mirate al regime del prospetto. Tali modifiche dovrebbero consentire agli emittenti e agli intermediari finanziari di ridurre i costi e liberare risorse per la fase della ripresa immediatamente successiva alla pandemia di COVID-19. Tali modifiche dovrebbero restare coerenti con gli obiettivi generali del regolamento (UE) 2017/1129, al fine di promuovere la raccolta di fondi attraverso i mercati dei capitali, garantire (1) GU C 10 dell’11.1.2021, pag. 30. (2) Posizione del Parlamento europeo dell’11 febbraio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 febbraio 2021. (3) Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12). L 68/2 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 un elevato grado di tutela dei consumatori e degli investitori, guidare la convergenza in materia di vigilanza in tutti gli Stati membri e garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere pienamente conto, in maniera specifica, della misura in cui la pandemia di COVID-19 ha inciso sulla situazione attuale degli emittenti e sulle loro prospettive future. (3) La crisi COVID-19 rende più fragili e vulnerabili le imprese dell’Unione, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up. Ove opportuno, al fine di agevolare e diversificare le fonti di finanziamento per le imprese dell’Unione, con un’attenzione particolare alle PMI, tra cui le start-up e le imprese a media capitalizzazione, l’eliminazione degli ostacoli ingiustificati e degli oneri amministrativi eccessivi può contribuire a promuovere la capacità delle imprese dell’Unione di accedere ai mercati azionari, in aggiunta a promuovere opportunità di investimento più diversificate, più a lungo termine e più competitive, sia per gli investitori al dettaglio che per i grandi investitori. A tale proposito il presente regolamento dovrebbe permettere altresì ai potenziali investitori di ottenere più facilmente informazioni sulle opportunità di investimento nelle imprese, dal momento che spesso i potenziali investitori incontrano difficoltà nel valutare le start-up e le imprese di piccole dimensioni e recenti con una storia breve alle spalle, una situazione che limita l’avvio di nuove imprese innovative, in particolare per coloro che avviano un’impresa. (4) Gli enti creditizi si sono attivati nello sforzo di sostenere le imprese che avevano bisogno di finanziamenti e dovrebbero essere un pilastro fondamentale della ripresa. Il regolamento (UE) 2017/1129 riconosce agli enti creditizi il diritto ad un’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto in caso di offerta o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di determinati titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto fino a un importo totale di 75 milioni di EUR in un periodo di 12 mesi. Tale soglia di esenzione dovrebbe essere innalzata per un periodo di tempo limitato al fine di promuovere la raccolta di fondi per gli enti creditizi e consentire loro di avere un certo margine per sostenere i loro clienti nell’economia reale. Poiché l’applicazione di tale soglia di esenzione è limitata alla fase della ripresa, dovrebbe essere disponibile solamente per un periodo limitato e concludersi il 31 dicembre 2022. (5) Al fine di affrontare prontamente il grave impatto economico della pandemia di COVID-19, è importante introdurre misure volte a facilitare gli investimenti nell’economia reale, consentire una rapida ricapitalizzazione delle imprese nell’Unione e consentire agli emittenti di attingere ai mercati pubblici in una fase precoce del processo di ripresa. Per conseguire tali obiettivi, è opportuno creare un nuovo prospetto in forma breve denominato prospetto UE della ripresa che, oltre ad affrontare le questioni economiche e finanziarie sollevate nello specifico dalla pandemia di COVID-19, sia facile da produrre per gli emittenti, di facile comprensione per gli investitori, in particolare quelli al dettaglio, che desiderano finanziare gli emittenti e di facile controllo e approvazione da parte delle autorità competenti. Il prospetto UE per la ripresa dovrebbe essere inteso principalmente come un elemento che agevola la ricapitalizzazione, con un attento monitoraggio da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto dei requisiti in materia di informazione degli investitori. È importante sottolineare che le modifiche al regolamento (UE) 2017/1129 contenute nel presente regolamento non dovrebbero essere utilizzate per sostituire il processo di riesame ed un’eventuale modifica di tale regolamento, che dovrebbe essere accompagnata da una valutazione d’impatto completa. Al riguardo, non sarebbe opportuno aggiungere ulteriori elementi ai regimi di informativa diversi da quelli già previsti a norma di tale regolamento o del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione(4), ad eccezione delle informazioni specifiche relative all’impatto della pandemia di COVID-19. Siffatti elementi dovrebbero essere introdotti soltanto nel caso di una proposta legislativa della Commissione sulla base del riesame del regolamento (UE) 2017/1129, come previsto all’articolo 48 di tale regolamento. (6) È importante allineare le informazioni per gli investitori al dettaglio e i documenti contenenti le informazioni chiave tra i diversi prodotti finanziari e leggi in materia e garantire la piena scelta e comparabilità degli investimenti nell’Unione. Inoltre, è auspicabile tener conto nell’ambito del previsto riesame del regolamento (UE) 2017/1129 la tutela dei consumatori e degli investitori al dettaglio, onde garantire documenti informativi armonizzati, semplici e di facile comprensione per tutti gli investitori al dettaglio. (4) Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l’approvazione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 26). 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 68/3 (7) Le informazioni sugli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) fornite dalle imprese sono diventate sempre più pertinenti per gli investitori al fine di misurare l’incidenza dei loro investimenti in termini di sostenibilità e integrare gli aspetti della sostenibilità nei loro processi decisionali di investimento e nella gestione dei rischi. Di conseguenza, le imprese devono far fronte a una crescente pressione per rispondere alle richieste degli investitori e degli enti creditizi sulle tematiche ESG e sono tenute a rispettare molteplici norme in materia di informativa ESG, che sono spesso frammentate e incoerenti. Pertanto, onde migliorare la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità da parte delle società e di armonizzare i requisiti per tale comunicazione stabiliti dal regolamento (UE) 2017/1129, tenendo conto anche di altre normative dell’Unione in materia di servizi finanziari, la Commissione dovrebbe valutare, nel contesto del riesame del regolamento (UE) 2017/1129, l’opportunità di integrare le informazioni relative alla sostenibilità nel regolamento (UE) 2017/1129 e l’opportunità di presentare una proposta legislativa onde garantire la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e la comparabilità delle informazioni sulla sostenibilità nell’intero diritto dell’Unione in materia di servizi finanziari. (8) Le imprese le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o negoziate su un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi prima dell’offerta di azioni o di ammissione alla negoziazione dovrebbero essersi conformate agli obblighi di informativa periodica e continua ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(5), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6) o, per emittenti sui mercati di crescita delle PMI, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione(7). Di conseguenza molti dei contenuti necessari di un prospetto saranno già a disposizione del pubblico e gli investitori negozieranno sulla base di tali informazioni. Il prospetto UE della ripresa dovrebbe pertanto essere utilizzato solo per le emissioni secondarie di azioni. Il prospetto UE della ripresa dovrebbe agevolare il finanziamento con titoli di capitale di rischio, permettendo in tal modo alle società di ricapitalizzarsi rapidamente. Il prospetto UE della ripresa non dovrebbe permettere agli emittenti di passare da un mercato di crescita delle PMI a un mercato regolamentato. Inoltre, il prospetto UE della ripresa dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulle informazioni essenziali che permettono agli investitori di prendere decisioni informate in materia di investimenti. Tuttavia, se del caso, gli emittenti o gli offerenti dovrebbero affrontare la questione del modo in cui la pandemia di COVID-19 ha inciso sulle loro attività aziendali, nonché l’eventuale incidenza prevista della pandemia sulle loro attività aziendali in futuro. (9) Per essere uno strumento efficace per gli emittenti, il prospetto UE della ripresa dovrebbe essere un documento unico di dimensioni limitate, che consenta l’inclusione mediante riferimento, e tragga vantaggio dal passaporto a livello paneuropeo per le offerte pubbliche di azioni o le ammissioni alla negoziazione su un mercato regolamentato. (10) È opportuno che il prospetto UE della ripresa includa una breve nota di sintesi che dovrebbe servire come fonte utile di informazione per gli investitori, in particolare gli investitori al dettaglio. Tale nota dovrebbe essere definita all’inizio del prospetto UE della ripresa e contenere le informazioni fondamentali di cui gli investitori hanno bisogno per decidere quali offerte al pubblico e ammissioni alla negoziazione di azioni intendono esaminare ulteriormente, procedendo successivamente al riesame dell’intero prospetto allo scopo di assumere una decisione. È opportuno che tra le informazioni fondamentali figurino quelle riguardanti, nello specifico, le conseguenze imprenditoriali e finanziarie della pandemia di COVID-19 e le sue incidenze previste in futuro. Il prospetto UE per la ripresa dovrebbe garantire la tutela degli investitori al dettaglio nel rispetto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, evitando nel contempo oneri amministrativi eccessivi. A tale proposito è essenziale che la nota di sintesi non riduca il grado di tutela degli investitori né dia loro un’impressione fuorviante. È pertanto auspicabile che gli emittenti e gli offerenti garantiscano un elevato grado di diligenza nella stesura di tale nota di sintesi. (5) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1). (6) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38). (7) Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1). L 68/4 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 (11) Poiché il prospetto UE della ripresa fornirebbe un numero notevolmente minore di informazioni rispetto a un prospetto semplificato nell’ambito del regime di informativa semplificata per le emissioni secondarie, gli emittenti non dovrebbero avere la possibilità di utilizzarlo per emissioni con un elevato effetto di diluizione delle azioni che hanno un impatto significativo sulla struttura del capitale, sulle prospettive e sulla situazione finanziaria dell’emittente. Il ricorso al prospetto UE della ripresa dovrebbe pertanto essere limitato alle offerte riguardanti non oltre il 150 % del capitale in essere. È opportuno stabilire nel presente regolamento i criteri precisi per il calcolo di tale soglia. (12) Il prospetto UE della ripresa dovrebbe essere incluso nel meccanismo di stoccaggio di cui all’articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129, al fine di raccogliere dati a supporto della valutazione del regime del prospetto UE della ripresa. Al fine di limitare l’onere amministrativo per la modifica di tale meccanismo di stoccaggio, il prospetto UE della ripresa dovrebbe poter utilizzare gli stessi dati del prospetto per le emissioni secondarie di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129, a condizione che i due tipi di prospetti restino chiaramente differenziati. (13) Il prospetto UE della ripresa dovrebbe integrare le altre forme di prospetto previste dal regolamento (UE) 2017/1129 in considerazione delle specificità dei diversi tipi di titoli, emittenti, offerte e ammissioni. Pertanto, salvo diversa esplicita indicazione, tutti i riferimenti al termine «prospetto» di cui al regolamento (UE) 2017/1129 dovrebbero essere intesi come riferimenti a tutte le diverse forme di prospetto, compreso il prospetto UE della ripresa di cui al presente regolamento. (14) Il regolamento (UE) 2017/1129 impone agli intermediari finanziari di informare gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento e, a determinate condizioni, di contattare gli investitori lo stesso giorno della pubblicazione di tale supplemento. Il termine ultimo per contattare gli investitori e la gamma di investitori da contattare possono creare difficoltà agli intermediari finanziari. Al fine di fornire assistenza e liberare risorse per gli intermediari finanziari mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione degli investitori, occorre prevedere un regime più proporzionato. In particolare, andrebbe precisato che gli intermediari finanziari dovrebbero contattare gli investitori che acquistano o sottoscrivono titoli al più tardi alla chiusura del periodo della prima offerta. Per «periodo della prima offerta» si dovrebbe intendere il lasso di tempo in cui i titoli sono offerti dall’emittente o dall’offerente come disposto dal prospetto ed esclude i periodi successivi durante i quali i titoli sono rivenduti sul mercato. Il periodo della prima offerta dovrebbe includere sia le emissioni primarie che quelle secondarie di titoli. Tale regime dovrebbe specificare quali investitori dovrebbero essere contattati dagli intermediari finanziari quando viene pubblicato un supplemento e dovrebbe estendere il termine per contattarli. A prescindere dal nuovo regime previsto dal presente regolamento, dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni vigenti del regolamento (UE) 2017/1129, che garantiscono che tutti gli investitori abbiano accesso al supplemento prescrivendo la pubblicazione del supplemento su un sito web accessibile al pubblico. (15) Poiché il regime del prospetto UE della ripresa è limitato alla fase della ripresa, tale regime dovrebbe terminare entro il 31 dicembre 2022. Al fine di garantire la continuità dei prospetti UE della ripresa, è opportuno che i prospetti UE della ripresa che sono stati approvati prima del termine del regime del prospetto UE della ripresa beneficino di una clausola grandfathering. (16) Entro il 21 luglio 2022 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. Tale relazione dovrebbe valutare, tra l’altro, se il regime di informativa per i prospetti UE della ripresa sia adeguato per conseguire gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento. La valutazione dovrebbe esaminare se il prospetto UE della ripresa assicura un giusto equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione degli oneri amministrativi. (17) La direttiva 2004/109/CE impone agli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro di preparare e comunicare le loro relazioni finanziarie annuali in un formato elettronico unico di comunicazione a partire dagli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2020 o dopo tale data. Tale formato elettronico unico di comunicazione è specificato nel regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione(8). Considerando che la preparazione delle relazioni finanziarie annuali utilizzando il formato elettronico unico di comunicazione richiede l’assegnazione di ulteriori risorse umane e finanziarie, in particolare durante il primo anno di preparazione, e considerate le pressioni sulle risorse degli emittenti dovute alla (8) Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1). 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 68/5 pandemia di COVID-19, è auspicabile che uno Stato membro possa rinviare di un anno l’applicazione dell’obbligo di preparare e divulgare le relazioni finanziarie annuali servendosi del formato elettronico unico di comunicazione. Per avvalersi di tale opzione, uno Stato membro dovrebbe notificare alla Commissione la propria intenzione di ricorrere a tale rinvio e tale intenzione dovrebbe essere debitamente giustificata. (18) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire introdurre misure volte a facilitare gli investimenti nell’economia reale, consentire una rapida ricapitalizzazione delle imprese nell’Unione e consentire agli emittenti di attingere ai mercati pubblici in una fase precoce del processo di ripresa, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (19) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva 2004/109/CE, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) 2017/1129 Il regolamento (UE) 2017/1129 è così modificato: 1) all’articolo 1, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente: «l) dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, i titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell’Unione dei titoli offerti calcolato su un periodo di 12 mesi sia inferiore a 150 000 000 di EUR per ente creditizio, a condizione che tali titoli: i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; e ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato.»; 2) all’articolo 1, paragrafo 5, primo comma, è aggiunta la lettera seguente: «k) dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, i titoli diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo aggregato totale nell’Unione dei titoli offerti calcolato su un periodo di 12 mesi sia inferiore a 150 000 000 di EUR per ente creditizio, a condizione che tali titoli: i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; e ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di titoli e non siano collegati ad uno strumento derivato.»; 3) all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Fatti salvi l’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 14 bis, paragrafo 2, e l’articolo 18, paragrafo 1, il prospetto contiene le informazioni necessarie che siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere a una valutazione con cognizione di causa:»; 4) all’articolo 7 è inserito il paragrafo seguente: «12 bis. In deroga ai paragrafi da 3 a 12 del presente articolo, il prospetto UE della ripresa redatto conformemente all’articolo 14 bis include una nota di sintesi redatta in conformità del presente paragrafo. La nota di sintesi del prospetto UE della ripresa è redatta sotto forma di documento breve, scritto in maniera concisa e di una lunghezza massima di due facciate di formato A4 quando stampato. L 68/6 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 La nota di sintesi del prospetto UE della ripresa non contiene riferimenti incrociati ad altre parti del prospetto né include informazioni mediante riferimento ed è: a) presentata e strutturata in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile; b) scritta in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni. In particolare è necessario utilizzare un linguaggio chiaro, non tecnico, succinto e comprensibile per gli investitori; c) composta dalle seguenti quattro sezioni: i) un’introduzione, contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, incluse le avvertenze e la data di approvazione del prospetto UE della ripresa; ii) le informazioni fondamentali concernenti l’emittente, tra cui, se del caso, uno specifico riferimento di non meno di 200 parole alle incidenze imprenditoriali e finanziarie della pandemia di COVID-19 sull’emittente; iii) le informazioni fondamentali sulle azioni, tra cui i diritti connessi a tali azioni ed eventuali limitazioni ai diritti in questione; iv) le informazioni fondamentali sull’offerta pubblica di azioni e/o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.»; 5) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 14 bis Prospetto UE della ripresa 1. In caso di offerta pubblica di azioni o ammissione alla negoziazione di azioni in un mercato regolamentato, possono scegliere di redigere un prospetto UE della ripresa secondo il regime di informativa semplificato definito nel presente articolo i soggetti seguenti: a) gli emittenti le cui azioni siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato continuativamente da almeno 18 mesi e che emettano azioni fungibili con azioni esistenti emesse in precedenza; b) gli emittenti le cui azioni siano già negoziate in un mercato di crescita per le PMI continuativamente da almeno 18 mesi, a condizione che sia stato pubblicato un prospetto per l’offerta di tali azioni e che emettano azioni fungibili con azioni esistenti emesse in precedenza; c) gli offerenti di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI senza soluzione di continuità per almeno gli ultimi 18 mesi. Gli emittenti possono redigere un prospetto UE della ripresa soltanto se il numero di azioni che intendono offrire rappresenta, insieme al numero di azioni eventualmente già offerte attraverso un prospetto UE della ripresa in un periodo di 12 mesi, non più del 150 % del numero di azioni già ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un mercato di crescita per le PMI, a seconda del caso, alla data di approvazione del prospetto UE della ripresa. Il periodo di 12 mesi di cui al secondo comma inizia a decorrere dalla data di approvazione del prospetto UE della ripresa. 2. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, e fatto salvo l’articolo 18, paragrafo 1, il prospetto UE della ripresa contiene le pertinenti informazioni ridotte necessarie per consentire agli investitori di comprendere: a) le prospettive e i risultati finanziari dell’emittente e gli eventuali cambiamenti significativi verificatisi dalla fine dell’ultimo esercizio nella situazione finanziaria e aziendale dell’emittente, nonché la sua strategia e i suoi obiettivi aziendali di lungo periodo, sia in termini finanziari che non finanziari, tra cui, se del caso, un riferimento specifico di non meno di 400 parole alle incidenze imprenditoriali e finanziarie della pandemia di COVID-19 sull’emittente e le previste incidenze future della stessa; b) le informazioni essenziali sulle azioni, tra cui i diritti connessi a tali azioni ed eventuali limitazioni ai diritti in questione, i motivi dell’emissione e il suo impatto sull’emittente, anche sulla struttura del capitale complessiva del medesimo, nonché l’informativa sulla capitalizzazione e sull’indebitamento, una dichiarazione relativa al capitale circolante e l’utilizzo dei proventi. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 68/7 3. Le informazioni contenute nel prospetto UE della ripresa sono scritte e presentate in forma facilmente analizzabile, concisa e comprensibile, e consentono agli investitori, soprattutto a quelli al dettaglio, di prendere decisioni di investimento informate, tenendo conto delle informazioni previste dalla regolamentazione che sono già state comunicate ai sensi della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, del regolamento (UE) n. 596/2014 e, ove applicabile, le informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (*). 4. Il prospetto UE della ripresa è redatto come un documento unico contenente le informazioni minime stabilite all’allegato V bis. Ha una lunghezza massima di 30 facciate di formato A4 quando stampato ed è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile. 5. Né la nota di sintesi né le informazioni incluse mediante riferimento in conformità dell’articolo 19 sono prese in considerazione ai fini del calcolo della lunghezza massima di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 6. Gli emittenti possono decidere l’ordine in cui le informazioni stabilite all’allegato V bis sono esposte nel prospetto UE della ripresa. _____________ (*) Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).»; 6) all’articolo 20 è inserito il paragrafo seguente: «6 bis. In deroga ai paragrafi 2 e 4, i termini di cui al paragrafo 2, primo comma, e al paragrafo 4 sono ridotti a sette giorni lavorativi per un prospetto UE della ripresa. L’emittente informa l’autorità competente almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la presentazione della domanda di approvazione.»; 7) all’articolo 21 è inserito il paragrafo seguente: «5 bis. Un prospetto UE della ripresa è classificato nel meccanismo di stoccaggio di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Per la classificazione dei prospetti UE della ripresa redatti a norma dell’articolo 14 bis possono essere utilizzati i dati impiegati per la classificazione dei prospetti redatti conformemente all’articolo 14, a condizione che i due tipi di prospetti siano differenziati in tale meccanismo di stoccaggio.»; 8) l’articolo 23 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. In deroga al paragrafo 2, dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, se il prospetto si riferisce all’offerta pubblica di titoli, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro tre giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l’errore o imprecisione rilevanti ai sensi del paragrafo 1 siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall’emittente o dall’offerente. La data ultima alla quale il diritto di revoca dell’accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento. Il supplemento contiene una dichiarazione in evidenza riguardante il diritto di revoca, che precisa: a) che il diritto di revoca è concesso solo agli investitori che avevano già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento e se i titoli non erano ancora stati consegnati agli investitori nel momento in cui il fatto nuovo significativo, l’errore o l’imprecisione rilevante era emerso o era stato rilevato; b) il periodo in cui gli investitori possono esercitare il diritto di revoca; e c) il soggetto al quale possono rivolgersi gli investitori se desiderano esercitare il diritto di revoca.»; L 68/8 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. In deroga al paragrafo 3, dal 18 marzo 2021 al 31 dicembre 2022, se gli investitori acquistano o sottoscrivono titoli tramite un intermediario finanziario tra il momento in cui il prospetto per tali titoli è approvato e la chiusura del periodo della prima offerta, tale intermediario finanziario informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, di dove e quando tale supplemento sarebbe pubblicato, e che l’intermediario finanziario li aiuterà a esercitare il loro diritto di revocare l’accettazione in tal caso. Se gli investitori di cui al primo comma del presente paragrafo hanno diritto alla revoca di cui al paragrafo 2 bis, l’intermediario finanziario si mette in contatto con tali investitori entro la fine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pubblicato il supplemento. Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti direttamente dall’emittente, quest’ultimo informa gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarebbe pubblicato e del fatto che in tal caso essi potrebbero avere il diritto di revocare l’accettazione.»; 9) è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 47 bis Limite temporale del regime del prospetto UE della ripresa Il regime del prospetto UE della ripresa stabilito all’articolo 7, paragrafo 12 bis, all’articolo 14 bis, all’articolo 20, paragrafo 6 bis, e all’articolo 21, paragrafo 5 bis, scade il 31 dicembre 2022. I prospetti UE della ripresa approvati tra il 18 marzo 2021 e il 31 dicembre 2022 continuano a essere disciplinati conformemente all’articolo 14 bis fino alla scadenza della loro validità o fino a che siano trascorsi 12 mesi dal 31 dicembre 2022, se quest’ultima data è precedente alla prima.»; 10) all’articolo 48, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La relazione valuta, tra l’altro, se la nota di sintesi del prospetto, i regimi di informativa di cui agli articoli 14, 14 bis e 15 e il documento di registrazione universale di cui all’articolo 9 restino mezzi appropriati alla luce degli obiettivi perseguiti. In particolare, la relazione comprende quanto segue: a) il numero di prospetti UE della crescita dei soggetti di ciascuna delle categorie di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a d) e un’analisi dell’evoluzione di ciascuno di tali numeri e delle tendenze nella scelta delle sedi di negoziazione da parte dei soggetti autorizzati a utilizzare il prospetto UE della crescita; b) un’analisi per stabilire se il prospetto UE della crescita raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti autorizzati a utilizzarlo; c) il numero di prospetti UE della ripresa approvati e un’analisi dell’evoluzione di tale numero, nonché una stima dell’effettiva capitalizzazione di mercato supplementare mobilitata dai prospetti UE della ripresa alla data dell’emissione, allo scopo di acquisire esperienze in relazione al prospetto UE della ripresa ai fini di una valutazione ex post; d) i costi di preparazione e per l’approvazione di un prospetto UE della ripresa rispetto ai costi attuali di preparazione e per l’approvazione di un prospetto standard, di un prospetto per le emissioni secondarie e di un prospetto UE della crescita, unitamente all’indicazione dei risparmi finanziari complessivi conseguiti e di quali costi potrebbero essere ridotti, nonché rispetto ai costi totali gravanti sugli emittenti, sugli offerenti e sugli intermediari finanziari ai fini della conformità al presente regolamento, nonché informazioni su tali costi in percentuale dei costi operativi; e) un’analisi per stabilire se il prospetto UE della ripresa raggiunga un buon equilibrio tra la tutela degli investitori e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti autorizzati a utilizzarlo, come pure dell’accessibilità delle informazioni essenziali per gli investimenti; 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 68/9 f) un’analisi per stabilire l’opportunità di prorogare la durata del regime del prospetto UE della ripresa, tra cui l’opportunità della soglia di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, secondo comma, oltre la quale non è possibile utilizzare un prospetto UE della ripresa; g) un’analisi per stabilire se le misure di cui all’articolo 23, paragrafo 2 bis, e all’articolo 23, paragrafo 3 bis, hanno conseguito l’obiettivo di fare maggiore chiarezza e garantire più flessibilità sia agli intermediari finanziari che agli investitori, come pure l’opportunità di rendere tali misure permanenti.»; 11) il testo figurante nell’allegato del presente regolamento è inserito come allegato V bis. Articolo 2 Modifica della direttiva 2004/109/CE All’articolo 4, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: «7. Per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2020 o dopo tale data, tutte le relazioni finanziarie annuali sono predisposte in un formato elettronico unico di comunicazione, a condizione che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), abbia effettuato un’analisi costi-benefici. Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare gli emittenti ad applicare tale obbligo di comunicazione per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2021 o dopo tale data, purché tale Stato membro notifichi alla Commissione la propria intenzione di autorizzare tale rinvio entro il 19 marzo 2021, e che tale intenzione sia debitamente giustificata. _____________ (*) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).»; Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2021 Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il president D. M.SASSOLI A. P.ZACARIAS L 68/10 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 ALLEGATO «ALLEGATO V bis INFORMAZIONI MINIME DA INCLUDERE NEL PROSPETTO UE DELLA RIPRESA I. Nota di sintesi Il prospetto UE per la ripresa deve comprendere una nota di sintesi redatta a norma dell’articolo 7, paragrafo 12 bis. II. Denominazione dell’emittente, paese in cui ha sede, link al sito web dell’emittente Identificare la società che emette le azioni, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI), la sua ragione sociale e la sua denominazione commerciale, il paese in cui ha sede e il sito web in cui gli investitori possono reperire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti offerti o sui servizi prestati, sui principali mercati in cui compete, sui suoi principali azionisti, sulla composizione dei suoi organi amministrativi, direttivi o di controllo e della sua alta dirigenza e, ove applicabile, sulle informazioni incluse mediante riferimento (con l’avvertenza che le informazioni contenute nel sito web non fanno parte del prospetto, a meno che le predette informazioni non siano incluse nel prospetto mediante riferimento). III. Attestazione di responsabilità e dichiarazione dell’autorità competente 1. Attestazione di responsabilità Identificare le persone responsabili della redazione del prospetto UE della ripresa e includere una loro dichiarazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel prospetto UE della ripresa sono conformi ai fatti e che nel prospetto UE della ripresa non vi sono omissioni tali da alterarne il senso. Se contiene informazioni ottenute da terzi, l’attestazione deve indicarne la fonte o le fonti; se contiene dichiarazioni o relazioni attribuite ad una persona in qualità di esperto, l’attestazione fornisce le seguenti informazioni riguardanti tale persona: a) nome; b) indirizzo professionale; c) qualifiche; e d) eventuali interessi rilevanti nell’emittente. 2. Dichiarazione dell’autorità competente L’attestazione deve indicare l’autorità competente che ha approvato, a norma del presente regolamento, il prospetto UE della ripresa, precisa che tale approvazione non è un avallo dell’emittente né della qualità delle azioni cui si riferisce il prospetto UE della ripresa, che l’autorità competente che ha approvato tale prospetto in funzione della sua completezza, comprensibilità e coerenza, secondo quanto disposto dal presente regolamento, e specifica che il prospetto UE della ripresa è stato redatto conformemente all’articolo 14 bis. IV. Fattori di rischio Descrizione dei rischi rilevanti specifici all’emittente e descrizione dei rischi rilevanti specifici alle azioni offerte al pubblico e/o ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un numero limitato di categorie, in una sezione intitolata «Fattori di rischio». In ciascuna categoria, sono definiti in primo luogo i rischi più rilevanti emersi dalla valutazione dell’emittente, dell’offerente o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenendo conto dell’impatto negativo sull’emittente e sulle azioni offerte al pubblico e/o ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonché della probabilità che essi si verifichino. I rischi sono confermati dal contenuto del prospetto UE della ripresa. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/11 V. Bilancio Il prospetto UE della ripresa deve includere il bilancio (annuale e semestrale) pubblicato nel corso dei 12 mesi precedenti l’approvazione del prospetto UE della ripresa. Qualora siano stati pubblicati il bilancio annuale e il bilancio semestrale, deve essere richiesto solo il bilancio annuale se è successivo al bilancio semestrale. Il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione deve essere redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(1) e al regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(2). Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, il bilancio annuale deve essere sottoposto a revisione contabile oppure deve essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del prospetto UE della ripresa, esso fornisce o meno un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel prospetto UE della ripresa devono essere inserite le informazioni seguenti: a) un’apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati; b) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali. Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sul bilancio annuale ovvero qualora le relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente. Deve essere inclusa la descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali, oppure, in assenza di tali cambiamenti, deve essere inserita un’idonea dichiarazione negativa. Ove applicabile, devono essere incluse anche le informazioni proforma. VI. Politica dei dividendi Descrizione della politica dell’emittente in materia di distribuzione dei dividendi e delle eventuali restrizioni vigenti in materia, nonché di riacquisto di azioni proprie. VII. Informazioni sulle tendenze previste Una descrizione di quanto segue: a) le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell’andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell’evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell’ultimo esercizio fino alla data del prospetto UE della ripresa; b) informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’emittente almeno per l’esercizio in corso; c) informazioni sulla strategia e gli obiettivi aziendali a breve e a lungo termine dell’emittente, sia in termini finanziari che non finanziari„ tra cui, se del caso, un riferimento specifico di non meno di 400 parole alle incidenze imprenditoriali e finanziarie della pandemia di COVID-19 sull’emittente e le previste incidenze future della stessa. Ove non vi siano cambiamenti di rilievo delle tendenze di cui alla lettera a) o b) della presente sezione, è richiesta una dichiarazione in tal senso. VIII. Termini e condizioni dell’offerta, impegni irrevocabili e intenzioni di sottoscrizione ed elementi essenziali degli accordi di sottoscrizione e di collocamento. Esporre il prezzo d’offerta, il numero delle azioni offerte, il valore di emissione/d’offerta, le condizioni cui è soggetta l’offerta e la procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione. (1) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87). (2) Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77). L 68/12 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Per quanto a conoscenza dell’emittente, indicare se i principali azionisti o i membri degli organi amministrativi, direttivi o di controllo dell’emittente intendono sottoscrivere l’offerta, o se qualsiasi persona intende sottoscrivere più del 5 % dell’offerta. Indicare eventuali impegni irrevocabili a sottoscrivere più del 5 % dell’offerta e tutti gli elementi essenziali degli accordi di sottoscrizione e collocamento, compresi denominazione e indirizzo delle entità che accettano di sottoscrivere o collocare l’emissione sulla base di un impegno irrevocabile o nell’ambito di un accordo di «vendita al meglio» e le quote). IX. Informazioni essenziali sulle azioni e sulla loro sottoscrizione Fornire le seguenti informazioni essenziali sulle azioni offerte al pubblico o ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato: a) il codice internazionale di identificazione dei titoli («ISIN»); b) i diritti connessi alle azioni, la procedura per esercitarli ed eventuali limitazioni di tali diritti; c) il luogo in cui possono essere sottoscritte le azioni, nonché il periodo di tempo, comprese le eventuali modifiche, durante il quale l’offerta sarà aperta e una descrizione della procedura di presentazione delle domande insieme alla data di emissione delle nuove azioni. X. Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi Fornire informazioni sulle ragioni dell’offerta e, ove applicabile, la stima dell’importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi. Se l’emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, deve indicare l’ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari. Devono essere fornite anche informazioni riguardo all’impiego dei proventi, in particolare se utilizzati per acquisire attività, qualora ciò non accada nel corso del normale svolgimento dell’attività, per finanziare acquisizioni annunciate di altre attività d’impresa, o per estinguere, ridurre o riscattare i debiti. XI. Beneficio di un sostegno sotto forma di aiuti di Stato Fornire un’attestazione che indichi se l’emittente ha beneficiato di aiuti di Stato sotto qualsiasi forma nel contesto della ripresa e precisare la finalità degli aiuti, il tipo di strumento e l’entità degli aiuti ricevuti nonché le eventuali condizioni di tali aiuti. L’attestazione relativa al fatto che l’emittente ha beneficiato o meno di aiuti di Stato deve contenere una dichiarazione secondo cui tali informazioni sono fornite esclusivamente sotto la responsabilità delle persone competenti per il prospetto, come previsto all’articolo 11, paragrafo 1, che il ruolo dell’autorità competente nell’approvare il prospetto consiste nel garantirne la completezza, la comprensibilità e la coerenza e, di conseguenza, per quanto riguarda l’attestazione sugli aiuti di Stato, e l’autorità competente non è pertanto tenuta a verificare autonomamente tale attestazione. XII. Dichiarazione relativa al capitale circolante Dichiarazione dell’emittente attestante che, a suo giudizio, il capitale circolante è sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso contrario, il modo in cui intende raccogliere il capitale circolante aggiuntivo necessario. XIII. Capitalizzazione e indebitamento Dichiarazione sulla capitalizzazione e sull’indebitamento (distinguendo tra indebitamento garantito e non garantito e coperto e non coperto da garanzia reale) a una data non anteriore di più di 90 giorni a quella del prospetto UE della ripresa. Il termine «indebitamento» comprende anche l’indebitamento indiretto e soggetto a condizioni. Nel caso di modifiche sostanziali della posizione di capitalizzazione e di indebitamento dell’emittente entro il periodo di 90 giorni, devono essere fornite informazioni supplementari mediante la presentazione di una descrizione di tali modifiche o mediante l’aggiornamento di tali dati. XIV. Conflitti di interesse Fornire informazioni su eventuali interessi riguardanti l’emissione, tra cui conflitti di interesse, specificando le persone coinvolte e la natura degli interessi. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/13 XV. Diluizione e assetto azionario dopo l’emissione Presentare un confronto tra le partecipazioni al capitale azionario e i diritti di voto degli azionisti esistenti prima e dopo l’aumento di capitale derivante dall’offerta pubblica, nell’ipotesi che gli azionisti esistenti non sottoscrivano le nuove azioni e, separatamente, nell’ipotesi che gli azionisti esistenti esercitino il loro diritto. XVI. Documenti disponibili Una dichiarazione indicante che per la durata del prospetto UE della ripresa possono essere consultati, se del caso, i documenti seguenti: a) l’atto costitutivo e lo statuto dell’emittente aggiornati; b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell’emittente di cui sia stata inserita parte nel prospetto UE della ripresa, ovvero a cui quest’ultimo faccia riferimento. L’indicazione del sito web sul quale è possibile consultare i documenti.». L 68/14 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 DIRETTIVE DIRETTIVA (UE) 2021/338 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2), considerando quanto segue: (1) La pandemia di COVID-19 colpisce pesantemente le persone, le imprese, i sistemi sanitari, le economie e i sistemi finanziari degli Stati membri. Nella sua comunicazione del 27 maggio 2020 intitolata «Il momento dell’Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», la Commissione ha sottolineato che la liquidità e l’accesso ai finanziamenti continueranno ad essere problematici. Per superare il grave shock economico causato dalla pandemia di COVID-19 è quindi fondamentale sostenere la ripresa attraverso l’introduzione di modifiche mirate e limitate alla normativa dell’Unione in vigore sui servizi finanziari. L’obiettivo generale di tali modifiche dovrebbe pertanto consistere nel rimuovere gli oneri burocratici non necessari e introdurre misure attentamente calibrate ritenute efficaci al fine di mitigare le difficoltà economiche. Tali modifiche dovrebbero evitare di apportare cambiamenti che comportino maggiori oneri amministrativi per il settore e dovrebbero lasciare la risoluzione delle questioni legislative complesse al previsto riesame della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(3). Tali modifiche formano un pacchetto di misure e sono adottate sotto la denominazione di «Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali». (2) La direttiva 2014/65/UE è stata adottata nel 2014 in risposta alla crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008. Tale direttiva ha notevolmente rafforzato il sistema finanziario dell’Unione e garantito un elevato livello di tutela degli investitori in tutta l’Unione. Potrebbero essere valutati ulteriori sforzi per ridurre la complessità normativa e i costi di conformità delle imprese di investimento e per eliminare le distorsioni della concorrenza, purché nel contempo sia presa sufficientemente in considerazione la tutela degli investitori. (3) Per quanto riguarda gli obblighi volti a proteggere gli investitori, la direttiva 2014/65/UE non ha pienamente raggiunto l’obiettivo di adottare misure che tengano sufficientemente conto delle peculiarità di ciascuna categoria di investitori, ossiaclienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. Alcuni di tali obblighi non sempre hanno migliorato la tutela degli investitori, ma talvolta hanno ostacolato la regolare esecuzione delle decisioni di investimento. È pertanto opportuno modificare taluni obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE per facilitare la prestazione di servizi di investimento e l’esecuzione di attività di investimento, e tali modifiche andrebbero apportate in un modo equilibrato che tuteli pienamente gli investitori. (1) GU C 10 dell’11.1.2021, pag. 30. (2) Posizione del Parlamento europeo dell’11 febbraio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 febbraio 2021. (3) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/15 (4) L’emissione di obbligazioni è fondamentale per raccogliere capitali e superare la crisi COVID-19. I requisiti in materia di governance del prodotto possono limitare la vendita di obbligazioni. Le obbligazioni senza nessun altro derivato incorporato se non una clausola make-whole sono generalmente considerate prodotti semplici e sicuri, ammissibili per i clienti al dettaglio. Nel caso del rimborso anticipato, un’obbligazione senza nessun altro derivato incorporato se non una clausola make-whole protegge gli investitori dalle perdite, garantendo che tali investitori ricevano un pagamento pari alla somma del valore attuale netto dei pagamenti delle cedole residue e del valore nominale dell’obbligazione che avrebbero percepito se l’obbligazione non fosse stata ritirata. I requisiti in materia di governance del prodotto non dovrebbero pertanto più applicarsi alle obbligazioni senza nessun altro derivato incorporato se non una clausola make-whole. Inoltre, si ritiene che le controparti qualificate abbiano una conoscenza sufficiente degli strumenti finanziari. È pertanto giustificato esentare le controparti qualificate dai requisiti di governance dei prodotti applicabili agli strumenti finanziari commercializzati o distribuiti esclusivamente ad esse. (5) L’invito a presentare elementi di prova, lanciato dall’autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(4), sull’impatto degli incentivi indebiti e degli obblighi di informativa in merito ai costi e agli oneri ai sensi della direttiva 2014/65/UE e la consultazione pubblica condotta dalla Commissione hanno entrambe confermato che i clienti professionali e le controparti qualificate non hanno bisogno di informazioni standardizzate e obbligatorie in materia di costi in quanto già ricevono le informazioni necessarie quando negoziano con il loro prestatore di servizi. Le informazioni fornite ai clienti professionali e alle controparti qualificate sono personalizzate in base alle loro esigenze e spesso più dettagliate. I servizi forniti ai clienti professionali e alle controparti qualificate dovrebbero pertanto essere esonerati dagli obblighi di informazione su costi e oneri, salvo per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione del portafoglio, in quanto i clienti professionali che stipulano rapporti di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio non dispongono necessariamente di competenze o conoscenze sufficienti per consentire che tali servizi siano esonerati da detti obblighi. (6) Le imprese di investimento sono attualmente tenute ad effettuare un’analisi costi-benefici di alcune attività di portafoglio nei casi di rapporti continuativi con i loro clienti in cui avvengano cambiamenti di strumenti finanziari. Le imprese di investimento sono pertanto tenute a ottenere le informazioni necessarie dai loro clienti e ad essere in grado di dimostrare che i vantaggi di tale cambiamento sono superiori ai costi. Poiché tale procedura è eccessivamente onerosa per quanto riguarda i clienti professionali, che tendono a cambiare frequentemente, è opportuno che i servizi loro forniti siano esonerati da tale obbligo. I clienti professionali manterrebbero tuttavia la possibilità di opt-in. Poiché i clienti al dettaglio necessitano di un elevato livello di tutela, tale esenzione dovrebbe essere limitata ai servizi forniti ai clienti professionali. (7) I clienti con un rapporto continuativo con un’impresa di investimento ricevono relazioni di servizio obbligatorie, periodicamente o sulla base di fattori che fanno scattare l’obbligo. Né le imprese di investimento né i loro clienti professionali o controparti qualificate ritengono utili tali relazioni di servizio. Tali relazioni si sono rivelate in particolare inutili per i clienti professionali e le controparti qualificate in mercati estremamente volatili, dato che sono fornite con alta frequenza e in numero elevato. I clienti professionali e le controparti qualificate spesso reagiscono a tali relazioni di servizio non leggendole, o prendendo decisioni di investimento rapide piuttosto che continuando con una strategia di investimento a lungo termine. Le controparti qualificate non dovrebbero pertanto più ricevere tali relazioni di servizio obbligatorie. Anche i clienti professionali non dovrebbero più ricevere tali relazioni di servizio, però dovrebbero avere la possibilità di riceverle se lo desiderano. (8) Nel periodo immediatamente successivo alla pandemia di COVID-19, gli emittenti, e in particolare le imprese a bassa e media capitalizzazione, devono essere sostenuti da mercati dei capitali forti. La ricerca sugli emittenti a bassa e media capitalizzazione è fondamentale per aiutare gli emittenti a mettersi in contatto con gli investitori. Tale ricerca aumenta la visibilità degli emittenti e garantisce pertanto un livello adeguato di investimenti e liquidità. Le imprese di investimento dovrebbero essere autorizzate a pagare congiuntamente per la fornitura di servizi di ricerca e di esecuzione, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Una delle condizioni dovrebbe essere che la ricerca sia fornita su emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato 1 miliardo di EUR come espressa dalle quotazioni di fine anno per i 36 mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca. Tale obbligo relativo alla capitalizzazione di mercato dovrebbe essere inteso come riferito sia alle società quotate che a quelle non quotate, fermo restando che, per queste ultime, la voce di bilancio relativa al capitale proprio non abbia superato la soglia di 1 miliardo di EUR. È opportuno inoltre osservare che le società neo-quotate e le società non quotate che esistono da (4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). L 68/16 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 meno di 36 mesi sono incluse nell’ambitodi applicazione purché possano dimostrare che la loro capitalizzazione di mercato non ha superato la soglia di 1 miliardo di EUR, espressa dalle quotazioni di fine anno a partire dalla loro ammissione alla quotazione, o espressa dal capitale proprio per gli esercizi in cui non sono o non erano quotate. Per garantire che anche le società di nuova costituzione che esistono da meno di 12 mesi possano beneficiare dell’esenzione è sufficiente che non abbiano superato la soglia di 1 miliardo di EUR dalla data della loro costituzione. (9) La direttiva 2014/65/UE ha introdotto obblighi di informazione per le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici e altre sedi di esecuzione per quanto riguarda le modalità di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. Le relazioni tecniche risultanti contengono un gran numero di informazioni quantitative dettagliate riguardanti la sede di esecuzione, lo strumento finanziario, il prezzo, i costi e la probabilità di esecuzione. Esse sono raramente lette, come dimostrato dal numero molto basso di visualizzazioni sui siti delle sedi di negoziazione, degli internalizzatori sistematici e di altre sedi di esecuzione. La pubblicazione di tali relazioni dovrebbe essere temporaneamente sospesa in quanto non consentono agli investitori e ad altri utenti di effettuare confronti significativi sulla base delle che informazioni che contengono. (10) Al fine di facilitare la comunicazione tra le imprese di investimento e i loro clienti e, di conseguenza, facilitare il processo di investimento stesso, le informazioni sugli investimenti non dovrebbero più essere fornite su carta bensì, come opzione standard, in formato elettronico. I clienti al dettaglio dovrebbero tuttavia poter richiedere la fornitura di tali informazioni su carta. (11) La direttiva 2014/65/UE consente alle persone che negoziano derivati su merci o quote di emissioni o derivati su queste ultime su base professionale di avvalersi di un’esenzione dall’obbligo di ottenere un’autorizzazione come impresa di investimento quando la loro attività di negoziazione è accessoria rispetto alla loro attività principale Attualmente le persone che chiedono l’esezione per attività accessoria sono tenute a notificare ogni anno all’autorità competente interessata che si avvalgono di tale esenzione e a fornire gli elementi a dimostrazione che soddisfano i due test quantitativi per considerare la loro attività di negoziazione accessoria rispetto alla loro attività principale. Il primo criterio mette a confronto le dimensioni dell’attività di negoziazione speculativa dell’entità rispetto all’attività di negoziazione totale nell’Unione sulla base della classe di attività. Il secondo criterio mette a confronto la dimensione dell’attività di negoziazione speculativa, con tutte le classi di attività incluse, e l’attività di negoziazione totale in strumenti finanziari da parte dell’entità a livello di gruppo. Esiste una forma alternativa per il secondo criterio, che consiste nel confrontare il capitale stimato utilizzato per l’attività di negoziazione speculativa e l’effettivo quantitativo di capitale utilizzato a livello di gruppo per l’attività principale. Al fine di stabilire quando un’attività è considerata accessoria, le autorità competenti dovrebbero poter basarsi su una combinazione di elementi quantitativi e qualitativi, a condizioni chiaramente definite. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di fornire orientamenti sulle circostanze in cui le autorità nazionali possono applicare un approccio che combini criteri di soglia quantitativi e qualitativi, nonché di elaborare un atto delegato sui criteri. Le persone che possono essere ammesse all’esenzione per l’attività accessoria, compresi i market maker, sono quelle che negoziano per conto proprio o quelle che forniscono servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio in derivati su merci o quote di emissioni o relativi derivati ai clienti o ai fornitori della loro attività principale. L’esenzione dovrebbe essere disponibile per ciascuno di tali casi singolarmente e su base aggregata qualora si tratti di un’attività accessoria alla loro attività principale, quando considerata a livello di gruppo. L’esenzione per attività accessoria non dovrebbe essere disponibile per le persone che applicano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza o appartengono ad un gruppo la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi di investimento o in attività bancarie o nell’agire come market maker in relazione a derivati su merci. (12) Le autorità competenti devono attualmente stabilire e applicare limiti alle dimensioni di una posizione netta che una persona può detenere in qualsiasi momento in derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione e in contratti OTC economicamente equivalenti (EEOTC). Poiché il regime dei limiti di posizione si è rivelato svantaggioso per lo sviluppo di nuovi mercati di merci, i mercati di merci nascenti dovrebbero essere esclusi dal regime dei limiti di posizione. I limiti di posizione dovrebbero applicarsi soltanto ai derivati su merci critici o significativi negoziati su sedi di negoziazione e ai loro contratti EEOTC. I derivati critici o significativi sono i derivati su merci con una posizione aperta di almeno 300 000 lotti in media su un periodo di un anno. Data l’importanza cruciale delle merci agricole per i cittadini, i derivati su merci agricole e i loro contratti EEOTC resteranno soggetti all’attuale regime di limiti di posizione. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/17 (13) La direttiva 2014/65/UE non consente esenzioni per copertura per le entità finanziarie. Diversi gruppi a predominanza commerciale che hanno costituito un’entità finanziaria per le loro finalità di negoziazione si sono trovati in una situazione in cui la loro entità finanziaria non ha potuto effettuare tutte le negoziazioni per il gruppo, in quanto non era ammissibile all’esenzione per copertura. È pertanto opportuno introdurre una esenzione per copertura per le entità finanziarie che abbia una portata strettamente delimitata. Tale esenzione dovrebbe essere disponibile quando, nell’ambito di un gruppo prevalentemente commerciale, una persona è stata registrata come impresa di investimento e negozia per conto di tale gruppo commerciale. Per limitare l’esenzione per copertura alle sole entità finanziarie che negoziano per conto delle entità non finanziarie di un gruppo prevalentemente commerciale, è opportuno che l’esenzione si applichi solo alle posizioni detenute da tale entità finanziaria di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali delle entità non finanziarie del gruppo. (14) Anche nel caso dei contratti liquidi, solo un numero limitato di partecipanti al mercato operano in genere come market maker nei mercati delle merci. Quando tali partecipanti al mercato devono applicare limiti di posizione non sono in grado di essere altrettanto efficaci come market maker. È pertanto opportuno introdurre un’esenzione dal regime dei limiti di posizione per le controparti finanziarie e non finanziarie riguardante le posizioni risultanti da operazioni effettuate per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità. (15) Le modifiche riguardanti il regime dei limiti di posizione sono intese a sostenere lo sviluppo di nuovi contratti energetici e non mirano ad allentare il regime per i derivati su merci agricole. (16) L’attuale regime sui limiti di posizione non riconosce neanche le caratteristiche peculiari dei derivati cartolarizzati. I derivati cartolarizzati sono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE. Il mercato dei derivati cartolarizzati è caratterizzato da un elevato numero di emissioni diverse, ciascuna registrata presso un depositario centrale di titoli per una dimensione specifica, e qualsiasi possibile incremento rispetta un’apposita procedura debitamente approvata dall’autorità competente pertinente. Ciò è in contrasto con i contratti derivati su merci, per i quali l’ammontare di posizioni aperte, e quindi la dimensione di una posizione, è potenzialmente illimitato. Al momento dell’emissione, l’emittente o l’intermediario incaricato della distribuzione dell’emissione detiene il 100 % di quest’ultima, il che crea problemi all’applicazione stessa di un regime sui limiti di posizione. Inoltre, la maggior parte dei derivati cartolarizzati è quindi in definitiva detenuta da un ampio numero di investitori al dettaglio, il che non pone lo stesso rischio di abuso di posizione dominante o in merito a condizioni ordinate di formazione dei prezzi e regolamento paragonabile a quello per i contratti derivati su merci. Il concetto di mese di scadenza e di altri mesi, per i quali devono essere stabiliti i limiti di posizione in conformità dell’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, non è peraltro applicabile ai derivati cartolarizzati. I derivati cartolarizzati dovrebbero pertanto essere esclusi dall’applicazione del regime dei limiti di posizione e dei requisiti in materia di comunicazione. (17) Dall’entrata in vigore della direttiva 2014/65/UE non è stato identificato alcun contratto derivato su merci considerato «il medesimo». A causa del concetto di «medesimo strumento derivato su merci» contenuto in tale direttiva, la metodologia per calcolare il limite di posizione per gli altri mesi (other months) è dannosa per la sede di negoziazione con il mercato meno liquido quando le sedi di negoziazione sono in concorrenza per i derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche. Pertanto, il riferimento al «medesimo contratto» contenuto nella direttiva 2014/65/UE dovrebbe essere soppresso. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di concordare sul fatto che i derivati su merci negoziati nelle rispettive sedi di negoziazione hanno lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche, nel qual caso l’autorità competente centrale ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 6, primo comma della direttiva 2014/65/UE dovrebbe fissare il limite di posizione. (18) Esistono differenze significative nel modo in cui le posizioni sono gestite dalle sedi di negoziazione dell’Unione. I controlli sulla gestione delle posizioni dovrebbero pertanto essere rafforzati ove necessario. (19) Al fine di garantire l’ulteriore sviluppo dei mercati delle merci denominati in euro nell’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda: la procedura per richiedere un’esenzione per le posizioni derivanti da operazioni intraprese per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità; la procedura con la quale un’entità finanziaria appartenente ad un gruppo prevalentemente commerciale può chiedere un’esenzione per copertura per le posizioni detenute di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi alle attività commerciali delle entità non finanziarie di tale gruppo prevalentemente commerciale; il chiarimento del contenuto dei controlli di gestione delle posizioni; e l’elaborazione di criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo. È di particolare importanza che durante i lavori L 68/18 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016(5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. (20) Il sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE (ETS) è la politica faro dell’Unione per conseguire la decarbonizzazione dell’economia in linea con il Green Deal europeo. Lo scambio di quote di emissioni e dei relativi derivati è soggetto alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(6) e costituisce un elemento importante del mercato del carbonio dell’Unione. L’esenzione per l’attività accessoria di cui alla direttiva 2014/65/UE consente a taluni partecipanti al mercato di operare sui mercati delle quote di emissioni senza dover essere autorizzati come imprese di investimento, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. In considerazione dell’importanza di mercati finanziari ordinati, adeguatamente regolamentati e vigilati, del ruolo importante del sistema ETS ai fini del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità dell’Unione e del ruolo che un mercato secondario efficiente delle quote di emissioni svolge nel sostenere il funzionamento dell’ETS, è essenziale che l’esenzione per l’attività accessoria sia adeguatamente concepita per contribuire a tali obiettivi. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui gli scambi di quote di emissioni avvengono in sedi di negoziazione di paesi terzi. Al fine di garantire la tutela della stabilità finanziaria dell’Unione, l’integrità del mercato, la tutela degli investitori e la parità di condizioni e di assicurare che l’ETS continui a funzionare in modo trasparente e solido per garantire riduzioni delle emissioni efficaci sotto il profilo dei costi, la Commissione dovrebbe monitorare l’ulteriore sviluppo degli scambi di quote di emissioni e dei relativi derivati nell’Unione e nei paesi terzi, valutare l’impatto dell’esenzione per l’attività accessoria sull’ETS e, ove necessario, proporre opportune modifiche per quanto riguarda la portata e l’applicazione di tale esenzione. (21) Al fine di fornire maggiore chiarezza giuridica, evitare un inutile onere amministrativo per gli Stati membri e garantire un quadro giuridico uniforme per le imprese di investimento, che rientreranno nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) a decorrere dal 26 giugno 2021, è opportuno rinviare la data di recepimento della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio(8) per quanto riguarda le misure applicabili alle imprese di investimento. Al fine di garantire un’applicazione coerente del quadro giuridico applicabile alle imprese di investimento ai sensi dell’articolo 67 della direttiva (UE) 2019/2034, é pertanto opportuno prorogare il termine di recepimento della direttiva (UE) 2019/878 fino al 26 giugno 2021 per quanto riguarda le imprese di investimento. (22) Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle modifiche alle direttive 2013/36/UE(9) e (UE) 2019/878, e in particolare per evitare eventuali effetti destabilizzanti per gli Stati membri, è opportuno prevedere che tali modifiche siano applicabili a decorrere dal 28 dicembre 2020. Pur prevedendo un’applicazione retroattiva delle modifiche, le legittime aspettative dei soggetti interessati sono comunque rispettate in quanto le modifiche non ledono i diritti e gli obblighi degli operatori economici o dei singoli. (5) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. (6) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84). (7) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64). (8) Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253). (9) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/19 (23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2013/36/UE, 2014/65/UE e (UE) 2019/878. (24) La presente direttiva modificativa mira a integrare il diritto dell’Unione vigente e i suoi obiettivi possono pertanto essere realizzati meglio a livello dell’Unione piuttosto che attraverso iniziative nazionali diverse. I mercati finanziari sono di per sé transfrontalieri e lo stanno diventando sempre più. A causa di tale integrazione, un intervento nazionale isolato sarebbe molto meno efficace e porterebbe alla frammentazione dei mercati, con conseguente arbitraggio regolamentare e distorsione della concorrenza. (25) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire perfezionare il vigentediritto dell’Unione per garantire l’applicazione di obblighi uniformi e appropriati che si applichino alle imprese di investimento in tutta l’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (26) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi(10), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. (27) Data la necessità di introdurre quanto prima misure mirate per sostenere la ripresa economica dalla crisi COVID-19, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifiche della direttiva 2014/65/UE La direttiva 2014/65/UE è così modificata: 1) L’articolo 2 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) alle persone: i) compresi i market maker, che negoziano per conto proprio derivati su merci o quote di emissioni o derivati dalle stesse, escluse quelle che negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o ii) che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio in derivati su merci o quote di emissioni o derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori della loro attività principale; purché: — per ciascuno di tali casi, considerati sia singolarmente che in forma aggregata, si tratti di un’attività accessoria alla loro attività principale considerata a livello di gruppo; — tali persone non siano parte di un gruppo la cui attività principale sia la prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva, l’esercizio di qualsiasi attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE o l’attività di market making in relazione ai derivati su merci; — tali persone non applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e — tali persone comunichino, su richiesta, all’autorità competente i criteri in base ai quali hanno valutato che la loro attività di cui ai punti i) e ii) è accessoria alla loro attività principale.»; (10) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14. L 68/20 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro il 31 luglio 2021 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 89 per integrare la presente direttiva specificando, ai fini del paragrafo 1, lettera j), del presente articolo, i criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo. Tali criteri tengono conto degli elementi seguenti: a) se l’esposizione nozionale netta in essere in derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati per il regolamento in contanti negoziati nell’Unione, esclusi i derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati negoziati in una sede di negoziazione, sia inferiore a una soglia annuale di 3 miliardi di EUR; o b) se il capitale impiegato dal gruppo a cui la persona appartiene sia prevalentemente destinato all’attività principale del gruppo; o c) se la dimensione delle attività di cui al paragrafo 1, lettera j), superi o meno la dimensione totale delle altre attività di negoziazione a livello di gruppo. Le attività di cui al presente paragrafo sono considerate a livello di gruppo. Gli elementi di cui al secondo comma del presente paragrafo escludono: a) le operazioni infragruppo di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012 volte alla creazione di liquidità a livello di gruppo o alla gestione dei rischi; b) le operazioni in derivati su merci, quote di emissioni o relativi derivati di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all’attività commerciale o all’attività di finanziamento di tesoreria; c) le operazioni in derivati su merci, quote di emissione o relativi derivati realizzate per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione, quando tale obbligo sia prescritto dalle autorità di regolamentazione in conformità del diritto dell’Unione o delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o dalle sedi negoziazione.»; 2) l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato: a) è inserito il punto seguente: «8 bis) “cambiamento di strumenti finanziari”: vendita di uno strumento finanziario e acquisto di un altro strumento finanziario o esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente;»; b) è inserito il punto seguente: «44 bis) “clausola make-whole”: una clausola intesa a tutelare l’investitore garantendo che, in caso di rimborso anticipato di un’obbligazione, l’emittente sia tenuto a versare all’investitore che detiene l’obbligazione un importo pari alla somma del valore attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del valore nominale dell’obbligazione da rimborsare;»; c) il punto 59) è sostituito dal seguente: «59) “derivati su merci agricole”: i contratti derivati connessi a prodotti di cui all’articolo 1 e all’allegato I, parti da I a XX e XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), come pure ai prodotti di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**); _____________ (*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). (**) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).»; 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/21 d) è inserito il punto seguente: «62 bis) “formato elettronico”: qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta;»; e) è aggiunto il punto seguente: «65) “gruppo prevalentemente commerciale”: qualsiasi gruppo la cui attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva o nell’esercizio di una qualsiasi attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/EU o in attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci.»; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 16 bis Esenzioni dai requisiti in materia di governance del prodotto Un’impresa di investimento è esentata dai requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, commi da secondo a quinto, e all’articolo 24, paragrafo 2, quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati diversi da una clausola make-whole o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.»; 4) l’articolo 24 è così modificato: a) al paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti: «Se l’accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri, l’impresa di investimento può fornire le informazioni sui costi e sugli oneri in formato elettronico o su carta, se richiesto da un cliente al dettaglio, senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell’operazione, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: i) il cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione dell’operazione; ii) l’impresa di investimento ha concesso al cliente la possibilità di ritardare la conclusione dell’operazione fino a quando il cliente non abbia ricevuto le informazioni. Oltre ai requisiti di cui al terzo comma, l’impresa di investimento è tenuta a offrire al cliente la possibilità di ricevere le informazioni sui costi e sugli oneri per telefono prima della conclusione dell’operazione.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis. Le imprese di investimento forniscono tutte le informazioni richieste dalla presente direttiva ai clienti o potenziali clienti in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su carta, nel qual caso tali informazioni sono fornite su carta, a titolo gratuito. Le imprese di investimento informano i clienti al dettaglio o i potenziali clienti al dettaglio che essi hanno la possibilità di ricevere le informazioni su carta. Le imprese di investimento informano i clienti al dettaglio esistenti che ricevono le informazioni richieste dalla presente direttiva su carta in merito al fatto che riceveranno tali informazioni in formato elettronico almeno otto settimane prima di inviare tali informazioni in formato elettronico. Le imprese di investimento informano tali clienti al dettaglio che essi hanno la possibilità di continuare a ricevere le informazioni su carta o di passare a ricevere le informazioni in formato elettronico. Le imprese di investimento informano inoltre i clienti al dettaglio esistenti che il passaggio al formato elettronico avverrà automaticamente se non chiedono il proseguimento della fornitura delle informazioni su carta entro il suddetto periodo di otto settimane. I clienti al dettaglio esistenti che ricevono già le informazioni richieste dalla presente direttiva in formato elettronico non devono essere informati.»; L 68/22 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 c) è inserito il paragrafo seguente: «9 bis. Gli Stati membri assicurano che la prestazione di servizi di ricerca da parte di terzi alle imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio o altri servizi di investimento o accessori ai clienti sia considerata adempiente in relazione agli obblighi di cui al paragrafo 1 qualora: a) prima della fornitura dei servizi di esecuzione o dei servizi di ricerca, l’impresa di investimento e il prestatore dei servizi di ricerca abbiano concluso un accordo che identifica la quota all’interno degli oneri combinati o dei pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca che è imputabile alla ricerca; b) l’impresa di investimento informa i propri clienti dei pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i servizi di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei servizi di ricerca; e c) i servizi di ricerca per i quali sono effettuati gli oneri combinati o il pagamento congiunto riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato 1 miliardo di EUR come espressa dalle quotazioni di fine anno per i 36 mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca o dal capitale proprio per gli esercizi in cui non sono o non erano quotati. Ai fini del presente articolo, la ricerca è intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altri attivi, oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati a un settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare una base di valutazione degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari all’interno del settore o del mercato in questione. La ricerca comprende altresì i materiali o i servizi che raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formulano un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per elaborare una strategia di investimento ed essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni dell’impresa di investimento per conto dei clienti a cui tale ricerca è addebitata.»; 5) all’articolo 25, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Quando prestano consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio che comporta cambiamenti di strumenti finanziari, le imprese di investimento ottengono le informazioni necessarie in merito all’investimento del cliente e analizzano i costi e i benefici di tali cambiamenti di strumenti finanziari. Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento comunicano al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari sono superiori o inferiori ai relativi costi.»; 6) all’articolo 27, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: «L’obbligo di comunicazione periodica al pubblico stabilito dal presente paragrafo non si applica fino al 28 febbraio 2023. La Commissione europea provvede al riesame globale dell’adeguatezza degli obblighi di comunicazione stabiliti dal presente paragrafo e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2022.»; 7) all’articolo 27, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente: «La Commissione europea provvede al riesame globale dell’adeguatezza degli obblighi di informazione periodica stabiliti dal presente paragrafo e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2022.»; 8) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 29 bis Servizi forniti a clienti professionali 1. I requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 4, lettera c), non si applicano ad altri servizi prestati a clienti professionali che non siano la consulenza in materia di investimenti e la gestione del portafoglio. 2. I requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, terzo comma, e all’articolo 25, paragrafo 6, non si applicano ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino all’impresa di investimento, in formato elettronico o su carta, che intendono beneficiare dei diritti previsti da tali disposizioni. 3. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di investimento tengano un registro delle comunicazioni dei clienti di cui al paragrafo 2.»; 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/23 9) all’articolo 30, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti, e/o a negoziare per conto proprio e/o a ricevere e trasmettere ordini abbiano la possibilità di determinare o concludere operazioni con controparti qualificate senza essere obbligate a conformarsi all’articolo 24, ad eccezione del suo paragrafo 5 bis, all’articolo 25, all’articolo 27 e all’articolo 28, paragrafo 1, per quanto riguarda tali operazioni o qualsiasi servizio accessorio ad esse direttamente connesso.»; 10) l’articolo 57 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri si assicurano che le autorità competenti, conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall’ESMA nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 3, stabiliscano e applichino limiti sull’entità di una posizione netta che può essere detenuta da una persona in qualsiasi momento in derivati su merci agricole e derivati critici o significativi su merci negoziati in sedi di negoziazione e in OTC economicamente equivalenti (EEOTC). I derivati su merci sono considerati critici o significativi quando la somma di tutte le posizioni nette dei detentori di posizioni finali costituisce le dimensioni delle loro posizioni aperte ed è pari a un minimo di 300 000 lotti in media su un periodo di un anno. I limiti sono stabiliti sulla base di tutte le posizioni detenute da una persona e di quelle detenute per suo conto a livello di gruppo aggregato allo scopo di: a) prevenire gli abusi di mercato; b) favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e regolamento, anche prevenendo posizioni che producono distorsioni di mercato e garantendo, in particolare, la convergenza tra i prezzi degli strumenti derivati nel mese di consegna e i prezzi a pronti delle merci sottostanti, fatta salva la determinazione del prezzo sul mercato delle merci sottostanti. I limiti di posizione di cui al paragrafo 1 non si applicano: a) alle posizioni detenute da un’entità non finanziaria, o per conto della stessa, di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale di tale entità non finanziaria; b) alle posizioni detenute da un’entità finanziaria, o per conto della stessa, appartenente ad un gruppo prevalentemente commerciale che agisce per conto di un’entità non finanziaria del gruppo prevalentemente commerciale, quando è oggettivamente possibile misurare la capacità di tali posizioni di ridurre i rischi direttamente legati all’attività commerciale di tale entità non finanziaria; c) alle posizioni detenute da controparti finanziarie e non finanziarie che sono oggettivamente misurabili come derivanti da operazioni concluse per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, quarto comma, lettera c); d) altri valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C., punto 10. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire una procedura in base alla quale le entità finanziarie che appartengono ad un gruppo prevalentemente commerciale possono chiedere un’esenzione per copertura delle posizioni da loro detenute di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente legati alle attività commerciali delle entità non finanziarie del gruppo. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire una procedura per la richiesta di un’esenzione per le posizioni risultanti da operazioni effettuate per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo e quarto comma alla Commissione entro il 28 novembre 2021. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo e quarto comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; L 68/24 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. L’ESMA elabora un elenco di derivati su merci critici o significativi di cui al paragrafo 1 ed elabora un progetto di norma tecnica di regolamentazione per determinare la metodologia di calcolo che le autorità competenti devono applicare nello stabilire i limiti di posizione nel mese di scadenza e i limiti di posizione negli altri mesi per i derivati su merci regolati fisicamente e in contanti, basandosi sulle caratteristiche del pertinente derivato in questione. Quando redige l’elenco dei derivati su merci critici o significativi di cui al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto dei fattori seguenti: a) il numero dei partecipanti al mercato; b) la merce sottostante al derivato in questione. Quando determina la metodologia di calcolo di cui al primo comma, l’ESMA tiene conto dei fattori seguenti: a) l’offerta consegnabile della merce sottostante; b) le posizioni aperte complessive nel derivato in oggetto e le posizioni aperte complessive in altri strumenti finanziari con la stessa merce sottostante; c) il numero e le dimensioni dei partecipanti al mercato; d) le caratteristiche del mercato della merce sottostante, inclusi gli schemi di produzione, consumo e trasporto verso il mercato; e) lo sviluppo di nuovi derivati su merci; f) l’esperienza acquisita relativa ai limiti di posizione dalle imprese di investimento o dai gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione e da altre giurisdizioni. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 28 novembre 2021. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4. Le autorità competenti fissano limiti di posizione per i derivati critici o significativi su merci e per derivati su merci agricole negoziati in sedi di negoziazione, sulla base della metodologia di calcolo stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. Tali limiti di posizione includono contratti EEOTC. Un’autorità competente riesamina i limiti di posizione di cui al primo comma ogni volta che interviene un cambiamento rilevante sul mercato, anche per quanto riguarda l’offerta consegnabile o le posizioni aperte, in base alla propria determinazione dell’offerta consegnabile e delle posizioni aperte, e ridefinisce tali limiti di posizione conformemente alla metodologia di calcolo stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente al paragrafo 3.»; c) i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «6. Qualora presso sedi di negoziazione di più di una giurisdizione siano negoziati quantitativi rilevanti di derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche o qualora presso sedi di negoziazione di più di una giurisdizione derivati su merci critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche, l’autorità competente della sede in cui è negoziato il quantitativo più elevato (autorità competente centrale) stabilisce il limite di posizione unico da applicare a tutte le negoziazioni relative a tale derivato. L’autorità competente centrale consulta le autorità competenti di altre sedi di negoziazione in cui tali derivati su merci agricole sono negoziati in un ingente quantitativo o in cui sono negoziati derivati su merci critici o significativi, in merito al limite di posizione unico da applicare e all’eventuale riesame di tale limite. Le autorità competenti che non sono d’accordo con la fissazione del limite di posizione unico da parte dell’autorità competente centrale espongono per iscritto le ragioni complete e dettagliate per le quali considerano non rispettati gli obblighi enunciati al paragrafo 1. L’ESMA dirime ogni eventuale controversia derivante da un disaccordo tra le autorità competenti in conformità dei propri poteri a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/25 Le autorità competenti delle sedi di negoziazione in cui sono negoziati derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in un ingente quantitativo, derivati su merci critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche e le autorità competenti dei possessori di posizioni in tali derivati predispongono accordi di cooperazione che prevedano anche lo scambio di dati pertinenti, al fine di verificare e far rispettare il limite di posizione unico. 7. L’ESMA verifica almeno una volta all’anno il modo in cui le autorità competenti hanno dato attuazione ai limiti di posizione stabiliti in base alla metodologia di calcolo determinata dall’ESMA in conformità del paragrafo 3. In tale contesto l’ESMA garantisce che ai derivati su merci agricole e ai contratti critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche si applichi effettivamente un limite di posizione unico, a prescindere dalla sede in cui sono negoziati, in conformità del paragrafo 6. 8. Gli Stati membri si assicurano che un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione che negozia derivati su merci applichi controlli sulla gestione delle posizioni, in particolare che la sede di negoziazione abbia la facoltà di: a) controllare le posizioni aperte delle persone; b) ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, circa l’entità e la finalità di una posizione o esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, eventuali misure concertate ed eventuali attività o passività collegate nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i partecipanti; c) imporre a una persona di chiudere o ridurre una posizione, in via temporanea o permanente, e di adottare unilateralmente misure per assicurare la chiusura o la riduzione della posizione nel caso in cui la persona non ottemperi; e d) esigere che una persona reimmetta temporaneamente liquidità nel mercato a un prezzo e un volume convenuti, con l’esplicito intento di lenire gli effetti di una posizione elevata o dominante. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni, tenendo conto delle caratteristiche delle sedi di negoziazione interessate. L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 novembre 2021. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»; d) al paragrafo 12, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la definizione di ciò che costituisce un volume significativo ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo;»; 11) l’articolo 58, è così modificato: a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «La segnalazione della posizione non si applica agli altri valori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C.10.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di investimento che negoziano derivati su merci o quote di emissioni o relativi derivati al di fuori di una sede di negoziazione forniscano all’autorità competente centrale di cui all’articolo 57, paragrafo 6, o – qualora non esista un’autorità competente centrale – all’autorità competente della sede in cui i derivati su merci o quote di emissioni o relativi derivati sono negoziati, almeno su base giornaliera, una scomposizione completa delle loro posizioni assunte in contratti EEOTC, derivati su merci o quote di emissioni o relativi derivati negoziati in una sede di negoziazione, nonché di quelle dei loro clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e, se del caso, dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011.»; L 68/26 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 12) all’articolo 73, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento, ai gestori del mercato, ai dispositivi di pubblicazione autorizzati e ai meccanismi di segnalazione autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento, agli enti creditizi in relazione ai servizi o alle attività di investimento e ai servizi accessori e alle succursali di imprese di paesi terzi, di disporre di procedure adeguate affinché i loro dipendenti possano segnalare le violazioni potenziali o effettive al loro interno attraverso un canale specifico, indipendente e autonomo.»; 13) all’articolo 89, i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 2, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, secondo comma, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 12, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 24, paragrafo 13, all’articolo 25, paragrafo 8, all’articolo 27, paragrafo 9, all’articolo 28, paragrafo 3, all’articolo 30, paragrafo 5, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 32, paragrafo 4, all’articolo 33, paragrafo 8, all’articolo 52, paragrafo 4, all’articolo 54, paragrafo 4, all’articolo 58, paragrafo 6, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 65, paragrafo 7, e all’articolo 79, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014. 3. La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 2, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, secondo comma, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 12, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 24, paragrafo 13, all’articolo 25, paragrafo 8, all’articolo 27, paragrafo 9, all’articolo 28, paragrafo 3, all’articolo 30, paragrafo 5, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 32, paragrafo 4, all’articolo 33, paragrafo 8, all’articolo 52, paragrafo 4, all’articolo 54, paragrafo 4, all’articolo 58, paragrafo 6, all’articolo 64, paragrafo 7, all’articolo 65, paragrafo 7, e all’articolo 79, paragrafo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, secondo comma, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 16, paragrafo 12, dell’articolo 23, paragrafo 4, dell’articolo 24, paragrafo 13, dell’articolo 25, paragrafo 8, dell’articolo 27, paragrafo 9, dell’articolo 28, paragrafo 3, dell’articolo 30, paragrafo 5, dell’articolo 31, paragrafo 4, dell’articolo 32, paragrafo 4, dell’articolo 33, paragrafo 8, dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’articolo 54, paragrafo 4, dell’articolo 58, paragrafo 6, dell’articolo 64, paragrafo 7, dell’articolo 65, paragrafo 7, o dell’articolo 79, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 14) all’articolo 90 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione riesamina l’impatto dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), per quanto riguarda le quote di emissioni o i relativi derivati e, se del caso, correda tale riesame di una proposta legislativa volta a modificare tale esenzione. In tale contesto la Commissione valuta le negoziazioni di quote di emissioni e dei relativi derivati nell’Unione e nei paesi terzi, l’impatto dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), sulla tutela degli investitori, l’integrità e la trasparenza dei mercati delle quote di emissioni e dei relativi derivati e l’opportunità di adottare misure in relazione alla negoziazione che si svolge nelle sedi di paesi terzi.». Articolo 2 Modifiche della direttiva (UE) 2019/878 All’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 28 dicembre 2020, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi: a) alle disposizioni della presente direttiva nella misura in cui riguardano gli istituti di credito; b) all’articolo 1, punti 1 e 9, della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE, nella misura in cui concernono gli istituti di credito e le imprese di investimento. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/27 Essi applicano tali misure a decorrere dal 29 dicembre 2020. Tuttavia, le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all’articolo 1, punto 21 e all’articolo 1, punto 29, lettere a), b) e c), della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 84 e l’articolo 98, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere dal 28 giugno 2021 e le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all’articolo 1, punti 52 e 53, della presente direttiva per quanto riguarda gli articoli 141 ter, 141 quater e 142, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022. Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano entro il 26 giugno 2021, le misure necessarie per osservare le disposizioni di cui alla presente direttiva nella misura in cui riguardano le imprese di investimento, ad eccezione delle misure di cui al primo comma, lettera b). Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.». Articolo 3 Modifiche della direttiva 2013/36/UE All’articolo 94, paragrafo 2, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente testo: «Al fine di individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente di cui all’articolo 92, paragrafo 3, ad eccezione dei membri del personale nelle imprese di investimento, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire: a) le responsabilità manageriali e le funzioni di controllo; b) l’unità operativa rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa in questione; e c) le altre categorie di personale, non espressamente menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale ivi menzionate. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che si applicano alle imprese di investimento, il potere di cui all’articolo 94, paragrafo 2, della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) continua ad applicarsi fino al 26 giugno 2021. _____________ (*) Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).». Articolo 4 Recepimento 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 novembre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 febbraio 2022. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3. In deroga al paragrafo 1, le modifiche alle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2020. L 68/28 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Articolo 5 Riesame Entro il 31 luglio 2021, sulla base di una consultazione pubblica che deve essere condotta dalla Commissione, la Commissione riesamina, tra l’altro: a) il funzionamento della struttura dei mercati dei valori mobiliari, rispecchiando la nuova realtà economica dopo il 2020, le questioni relative ai dati e alla qualità dei dati connesse alla struttura del mercato e le norme in materia di trasparenza, incluse le questioni relative ai paesi terzi; b)le norme sulla ricerca; c) le norme su tutte le forme di pagamento ai consulenti e il loro livello di qualifica professionale; d) la governance del prodotto; e) la comunicazione delle perdite ef) la classificazione dei clienti. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio. Articolo 6 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 7 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2021 Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il president La presidente D. M. SASSOLI A. P. ZACARIAS 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/29 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/339 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2021 che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia(1), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 3, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia. (2) In base a un riesame della decisione 2012/642/PESC(2), il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 28 febbraio 2022. (3) Le motivazioni dovrebbero essere modificate relativamente a nove persone fisiche e a tre persone giuridiche inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. Dovrebbe essere aggiunta la data di inserimento nell’elenco relativa a tutte le persone fisiche incluse in tale allegato. (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dall’allegato del presente regolamento. (1) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1. (2) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1). L 68/30 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021 Per il Consiglio Il presidente A. P. ZACARIAS ALLEGATO «ALLEGATO I Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1 A. Persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 1. Uladzimir Uladzimiravich Уладзiмiр Posizione(i): ex ministro degli Affari Interni, ex Non ha disposto l’avvio di indagini sulle sparizioni irrisolte di 24.9.2004 NAVUMAU, Уладзiмiравiч capo del servizio di sicurezza del presidente. Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri НАВУМАЎ Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex Vladimir Vladimirovich Data di nascita: 7.2.1956 ministro degli Affari Interni e anche ex capo del servizio di NAUMOV Владимир Luogo di nascita: Smolensk ex URSS (ora sicurezza del presidente. Come ministro degli Affari Interni è Владимирович Federazione russa) stato responsabile della repressione delle manifestazioni НАУМОВ pacifiche fino al suo pensionamento per motivi di salute il Sesso: maschile 6 aprile 2009. Ha ottenuto dall’amministrazione presidenziale una residenza nel distretto di Drozdy riservato alla nomenclatura a Minsk. Nell’ottobre 2014 è stato insignito del III grado dell’ordine "per merito" dal presidente Lukashenko. 2. Dzmitry Valerievich Дзмiтрый Posizione(i): ex comandante dell’unità speciale di Persona chiave nelle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, 24.9.2004 PAULICHENKA, Валер’евiч risposta rapida (SOBR) Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute ПАЎЛIЧЭНКА in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex comandante dell’unità Dmitri Valerievich Data di nascita: 1966 speciale di risposta rapida (SOBR) del ministero degli Affari PAVLICHENKO (Dmitriy Дмитрий Luogo di nascita: Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Interni . Valeriyevich Валериевич Bielorussia) PAVLICHENKO) ПАВЛИЧЕНКО Uomo d’affari, capo di "Честь" ("Onore"), Associazione dei Indirizzo: Associazione dei veterani delle forze veterani delle forze speciali del ministero degli Affari Interni. speciali del ministero degli Affari Interni “Onore”, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Bielorussia Sesso: maschile 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/31 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 3. Viktar Uladzimiravich Вiктар Posizione(i): capo della direzione per la gestione Capo della direzione per la gestione dei beni di proprietà del 24.9.2004 SHEIMAN (Viktar Уладзiмiравiч dei beni di proprietà del presidente della Presidente della Bielorussia. Responsabile delle sparizioni Uladzimiravich SHEYMAN) ШЭЙМАН Bielorussia irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999- Viktor Vladimirovich Виктор Data di nascita: 26.5.1958 2000. Ex segretario del Consiglio di sicurezza, è tuttora SHEIMAN (Viktor Владимирович Luogo di nascita: Grodno/ Hrodna assistente speciale del presidente. Vladimirovich SHEYMAN) ШЕЙМАН regione/Oblast, ex URSS (ora Bielorussia) Indirizzo: Управлениe Делами Президента ул. К. Маркса, 38 220016, г. Минск Sesso: maschile 4. Iury Leanidavich SIVAKAU Юрый Леанiдавiч Posizione(i): ex ministro degli affari interni, ex Ha orchestrato le sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor 24.9.2004 (Yuri Leanidavich СIВАКАЎ, vicecapo dell’amministrazione presidenziale Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in SIVAKAU, SIVAKOU) СIВАКОЎ Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex ministro del Turismo e Data di nascita: 5.8.1946 dello Sport, ex ministro degli Affari Interni ed ex vicecapo Iury (Yuri) Leonidovich Юрий Luogo di nascita: Onor, regione/oblast di dell’amministrazione presidenziale. SIVAKOV Леонидович Sakhalin, ex URSS (ora Federazione russa) СИВАКОВ Indirizzo: Associazione dei veterani delle forze speciali del ministero degli Affari Interni “Onore”, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Bielorussia Sesso: maschile 5. Yuri Khadzimuratavich Юрый Posizione(i): ex ministro degli Affari Interni, Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto ministro degli 2.10.2020 KARAEU Хаджымуратавiч tenente generale della Militia (polizia) Assistente Affari Interni , è responsabile della campagna di repressione e КАРАЕЎ del presidente della Repubblica di Bielorussia e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari Yuri Khadzimuratovich ispettore della regione di Grodno/ Hrodna Interni in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in KARAEV Юрий regione/Oblast particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la Хаджимуратович tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e КАРАЕВ Data di nascita: 21.6.1966 violenze nei confronti di giornalisti. Luogo di nascita: Ordzhonikidze, ex URSS (ora Vladikavkaz, Federazione russa) Sesso: maschile L 68/32 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come assistente del presidente della Bielorussia e ispettore della regione/oblast di Grodno/Hrodna. 6. Genadz Arkadzievich Генадзь Posizione(i): ex primo viceministro degli Affari Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto primo 2.10.2020 KAZAKEVICH Аркадзьевiч Interni viceministro degli Affari Interni, è responsabile della campagna КАЗАКЕВIЧ di repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero Gennadi Arkadievich Viceministro degli Affari Interni e capo della degli Affari Interni in seguito alle elezioni presidenziali del KAZAKEVICH Геннадий polizia giudiziaria, colonnello della Militia 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, Аркадьевич (polizia) compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da КАЗАКЕВИЧ Data di nascita: 14.2.1975 intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Luogo di nascita: Minsk, ex URSS (ora Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come viceministro Bielorussia) degli Affari Interni. Mantiene la carica di capo della polizia giudiziaria. Sesso: maschile 7. Aliaksandr Piatrovich Аляксандр Posizione(i): ex viceministro degli Affari Interni, Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto viceministro 2.10.2020 BARSUKOU Пятровiч tenente generale della Militia (polizia) degli Affari Interni, è responsabile della campagna di repressione БАРСУКОЎ e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari Alexander (Alexandr) Assistente del presidente della Repubblica di Interni in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in Petrovich BARSUKOV Александр Bielorussia e ispettore della regione/Oblast di particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la Петрович Minsk tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e БАРСУКОВ Data di nascita: 29.4.1965 violenze nei confronti di giornalisti. Luogo di nascita: Distretto di Vetkovski (Vetka), Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come assistente del ex URSS (ora Bielorussia) presidente della Bielorussia e ispettore della regione/Oblast di Minsk. Sesso: maschile 8. Siarhei Mikalaevich Сяргей Posizione(i): viceministro degli Affari Interni, Nella sua posizione di vertice di viceministro degli Affari Interni, 2.10.2020 KHAMENKA Мiкалаевiч Maggiore Generale della Militia (polizia) è responsabile della campagna di repressione e intimidazione ХАМЕНКА condotta dalle forze del ministero degli Affari Interni in seguito Sergei Nikolaevich Data di nascita: 21.9.1966 alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da KHOMENKO Сергей Luogo di nascita: Yasinovataya, ex URSS (ora arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di Николаевич Ucraina) manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei ХОМЕНКО confronti di giornalisti. Sesso: maschile 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/33 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 9. Yuri Genadzevich Юрый Генадзевiч Posizione(i): ex viceministro degli Affari Interni, Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto viceministro 2.10.2020 NAZARANKA НАЗАРАНКА ex comandante delle truppe interne degli Affari Interni e comandante delle truppe interne del ministero degli Affari Interni, è responsabile della campagna di Yuri Gennadievich Юрий Primo viceministro degli Affari Interni, capo repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero NAZARENKO Геннадьевич della polizia di pubblica sicurezza, Maggiore degli Affari Interni, in particolare dalle truppe interne al suo НАЗАРЕНКО Generale della Militia (polizia) comando, in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata Data di nascita: 17.4.1976 in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e Luogo di nascita: Slonim, ex URSS (ora violenze nei confronti di giornalisti. Bielorussia) Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come primo Sesso: maschile viceministro degli Affari Interni e capo della polizia di pubblica sicurezza. 10. Khazalbek Baktibekavich Хазалбек Posizione(i): vicecomandante delle truppe Nella sua posizione di vicecomandante delle truppe interne del 2.10.2020 ATABEKAU Бактiбекавiч interne ministero degli Affari Interni, è responsabile della campagna di АТАБЕКАЎ repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero Khazalbek Bakhtibekovich Data di nascita: 18.3.1967 degli Affari Interni, in particolare dalle truppe interne al suo ATABEKOV Хазалбек Sesso: maschile comando, in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata Бахтибекович in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la АТАБЕКОВ tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. 11. Aliaksandr Valerievich Аляксандр Posizione(i): comandante dell’unità speciale di Nella sua posizione di comandante dell’unità speciale di risposta 2.10.2020 BYKAU Валер’евiч risposta rapida (SOBR), tenente colonnello rapida (SOBR) del ministero degli Affari Interni, è responsabile БЫКАЎ della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle Alexander (Alexandr) Sesso: maschile forze della SOBR in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, Valerievich BYKOV Александр segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, Валерьевич compresa la tortura, di manifestanti pacifici. БЫКОВ L 68/34 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 12. Aliaksandr Sviataslavavich Аляксандр Posizione(i): capo del dipartimento per la Nella sua posizione di alto livello di capo del dipartimento per la 2.10.2020 SHEPELEU Святаслававiч protezione e la sicurezza del ministero degli protezione e la sicurezza del ministero degli Affari Interni, è ШЭПЕЛЕЎ Affari Interni coinvolto nella campagna di repressione e intimidazione Alexander (Alexandr) condotta dalle forze del ministero degli Affari Interni in seguito Svyatoslavovich SHEPELEV Александр Data di nascita: 14.10.1975 alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da Святославович Luogo di nascita: villaggio di Rublevsk, distretto arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di ШЕПЕЛЕВ di Kruglyanskiy, regione/oblast di Mogilev/ manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei Mahiliou, ex URSS (ora Bielorussia) confronti di giornalisti. Sesso: maschile 13. Dzmitry Uladzimiravich Дзмiтрый Posizione(i): capo dell’OMON ("distaccamento Nella sua posizione di comando sulle forze dell’OMON a Minsk, 2.10.2020 BALABA Уладзiмiравiч della polizia speciale") per il comitato esecutivo è responsabile della campagna di repressione e intimidazione БАЛАБА della città di Minsk condotta dalle forze dell’OMON a Minsk in seguito alle elezioni Dmitry Vladimirovich presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari BALABA Дмитрий Data di nascita: 1.6.1972 e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, Владимирович Luogo di nascita: villaggio di Gorodilovo, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di БАЛАБА regione/Oblast di Minsk, ex URSS (ora giornalisti. Bielorussia) Sesso: maschile 14. Ivan Uladzimiravich Iван Posizione(i): ex capo della direzione principale Nella posizione che ricopriva in quanto capo della direzione 2.10.2020 KUBRAKOU Уладзiмiравiч degli Affari interni del comitato esecutivo della principale degli Affari interni del comitato esecutivo della città КУБРАКОЎ città di Minsk di Minsk, è responsabile della campagna di repressione e Ivan Vladimirovich intimidazione condotta dalle forze di polizia in seguito alle KUBRAKOV Иван Ministro degli Affari Interni, Maggiore Generale elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti Владимирович della Militia (polizia) arbitrari e maltrattamenti di manifestanti pacifici, come pure da КУБРАКОВ Data di nascita: 5.5.1975 intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Luogo di nascita: villaggio di Malinovka, Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come ministro degli Mogilev/Mahiliou regione/Oblast, ex URSS (ora Affari Interni. Bielorussia) Sesso: maschile 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/35 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 15. Maxim Aliaksandravich Максiм Posizione(i): ex capo del dipartimento di polizia Nella posizione che ricopriva in quanto capo del dipartimento 2.10.2020 GAMOLA (HAMOLA) Аляксандравiч nel distretto di Moskovski a Minsk di polizia nel distretto di Moskovski a Minsk, è responsabile della ГАМОЛА campagna di repressione e intimidazione condotta in detto Maxim Alexandrovich Vicecapo del dipartimento di polizia della città di distretto in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei GAMOLA Максим Minsk, capo della polizia giudiziaria confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da Александрович Sesso: maschile arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, ГАМОЛА compresa la tortura. Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come vicecapo del dipartimento di polizia della città di Minsk e capo della polizia giudiziaria. 16. Aliaksandr Mikhailavich Аляксандр Posizione(i): primo vicecapo del dipartimento Nella sua posizione di primo vicecapo del dipartimento 2.10.2020 ALIASHKEVICH Мiхайлавiч distrettuale degli Affari Interni nel distretto di distrettuale degli Affari Interni nel distretto di Moskovski a АЛЯШКЕВIЧ Moskovski a Minsk e capo della polizia Minsk e capo della polizia giudiziaria, è responsabile della Alexander (Alexandr) giudiziaria campagna di repressione e intimidazione condotta in detto Mikhailovich Александр distretto in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei ALESHKEVICH Михайлович Sesso: maschile confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da АЛЕШКЕВИЧ arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura. 17. Andrei Vasilievich Андрэй Posizione(i): vicecapo del dipartimento Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento distrettuale 2.10.2020 GALENKA Васiльевiч distrettuale degli Affari Interni nel distretto di degli Affari Interni nel distretto di Moskovski a Minsk e capo ГАЛЕНКА Moskovski a Minsk e capo della polizia di della polizia di pubblica sicurezza, è responsabile della Andrey Vasilievich pubblica sicurezza campagna di repressione e intimidazione condotta in detto GALENKA Андрей distretto in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei Васильевич Sesso: maschile confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da ГАЛЕНКА arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura. 18. Aliaksandr Paulavich Аляксандр Posizione(i): capo del dipartimento degli Affari Nella sua posizione di capo del dipartimento degli Affari Interni 2.10.2020 VASILIEU Паўлавiч Interni del comitato esecutivo della del comitato esecutivo della regione/oblast di Gomel/Homyel, è ВАСIЛЬЕЎ regione/oblast di Gomel/Homyel responsabile della campagna di repressione e intimidazione Alexander (Alexandr) condotta in detta regione in seguito alle elezioni presidenziali Pavlovich VASILIEV Александр Data di nascita: 24.3.1975 del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, segnata in Павлович Luogo di nascita: Mogilev/Mahilou, ex URSS (ora particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e ВАСИЛЬЕВ Bielorussia) maltrattamenti, compresa la tortura. Sesso: maschile L 68/36 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 19. Aleh Mikalaevich Алег Мiкалаевiч Posizione(i): primo vicecapo del dipartimento Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento degli Affari 2.10.2020 SHULIAKOUSKI ШУЛЯКОЎСКI degli Affari Interni del comitato esecutivo della Interni del comitato esecutivo della regione/oblast di regione/oblast di Gomel/Homyel, capo della Gomel/Homyel e capo della polizia giudiziaria, è responsabile Oleg Nikolaevich Олег Николаевич polizia giudiziaria della campagna di repressione e intimidazione condotta in detta SHULIAKOVSKI ШУЛЯКОВСКИЙ regione in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei Data di nascita: 26.7.1977 confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da Sesso: maschile arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura. 20. Anatol Anatolievich Анатоль Posizione(i): vicecapo del dipartimento degli Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento degli Affari 2.10.2020 VASILIEU Анатольевiч Affari Interni del comitato esecutivo della Interni del comitato esecutivo della regione/oblast di ВАСIЛЬЕЎ regione/oblast di Gomel/Homyel, capo della Gomel/Homyel e capo della polizia di pubblica sicurezza, è Anatoli Anatolievich polizia di pubblica sicurezza responsabile della campagna di repressione e intimidazione VASILIEV Анатолий condotta in detta regione/Oblast in seguito alle elezioni Анатольевич Data di nascita: 26.1.1972 presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, ВАСИЛЬЕВ Luogo di nascita: Gomel/Homyel, regione/oblast segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla di Gomel/Homyel, ex URSS (ora Bielorussia) forza e maltrattamenti, compresa la tortura. Sesso: maschile 21. Aliaksandr Viachaslavavich Аляксандр Posizione(i): capo del dipartimento degli Affari Nella sua posizione di capo del dipartimento degli Affari Interni 2.10.2020 ASTREIKA Вячаслававiч Interni del comitato esecutivo della del comitato esecutivo della regione/oblast di Brest e Maggiore АСТРЭЙКА regione/oblast di Brest, Maggiore Generale della Generale della Militia (polizia), è responsabile della campagna di Alexander (Alexandr) Militia (polizia) repressione e intimidazione condotta in detta regione/Oblast in Viacheslavovich ASTREIKO Александр seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei confronti di Вячеславович Data di nascita: 22.12.1971 manifestanti pacifici, segnata in particolare da arresti arbitrari, АСТРЕЙКО Luogo di nascita: Kapyl, ex URSS (ora eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la Bielorussia) tortura. Sesso: maschile 22. Leanid ZHURAUSKI Леанiд Posizione(i): capo dell’OMON ("distaccamento Nella sua posizione di comando sulle forze dell’OMON a 2.10.2020 ЖУРАЎСКI della polizia speciale") a Vitebsk/Viciebsk Vitebsk/Viciebsk, è responsabile della campagna di repressione e Leonid ZHURAVSKI intimidazione condotta dalle forze dell’OMON a Vitebsk/ Леонид Data di nascita: 20.9.1975 Viciebsk in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata ЖУРАВСКИЙ Sesso: maschile in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti di manifestanti pacifici. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/37 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 23. Mikhail DAMARNACKI Мiхаiл Posizione(i): capo dell’OMON ("distaccamento Nella sua posizione di comando sulle forze dell’OMON a 2.10.2020 ДАМАРНАЦКI della polizia speciale") a Gomel/Homyel Gomel/Homyel, è responsabile della campagna di repressione e Mikhail DOMARNATSKY intimidazione condotta dalle forze dell’OMON a Михаил Sesso: maschile Gomel/Homyel in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, ДОМАР- segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti di НАЦКИЙ manifestanti pacifici. 24. Maxim MIKHOVICH Максiм МIХОВIЧ Posizione(i): capo dell’OMON ("distaccamento Nella sua posizione di comando sulle forze dell’OMON a Brest, è 2.10.2020 della polizia speciale") a Brest, tenente colonnello responsabile della campagna di repressione e intimidazione Maxim MIKHOVICH Максим condotta dalle forze dell’OMON a Brest in seguito alle elezioni МИХОВИЧ Sesso: maschile presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti di manifestanti pacifici. 25. Aleh Uladzimiravich Алег Posizione(i): capo del dipartimento di correzione Nella sua posizione di capo del dipartimento di correzione 2.10.2020 MATKIN Уладзiмiравiч penale del ministero degli Affari Interni, penale sotto la cui autorità sono poste le strutture detentive del МАТКIН Maggiore Generale della Militia (polizia) ministero degli Affari Interni, è responsabile dei trattamenti Oleg Vladimirovitch inumani e degradanti, compresa la tortura, inflitti ai cittadini MATKIN Олег Sesso: maschile detenuti in dette strutture detentive in seguito alle elezioni Владимирович presidenziali del 2020 e della brutale repressione generale nei МАТКИН confronti di manifestanti pacifici. 26. Ivan Yurievich Iван Юр’евiч Posizione(i): direttore di Akrestina, centro di Nella sua funzione di direttore del centro di detenzione di 2.10.2020 SAKALOUSKI САКАЛОЎСКI detenzione, Minsk Akrestina a Minsk, è responsabile del trattamento inumano e degradante, compresa la tortura, dei cittadini detenuti in detto Ivan Yurievich Иван Юрьевич Sesso: maschile centro di detenzione in seguito alle elezioni presidenziali del SOKOLOVSKI СОКОЛОВСКИЙ 2020. L 68/38 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 27. Valeri Paulavich Валерый Posizione(i): ex presidente della commissione di Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto presidente 2.10.2020 VAKULCHYK Паўлавiч sicurezza nazionale (KGB) della commissione di sicurezza nazionale (KGB), è stato responsabile della partecipazione del KGB alla campagna di Valery Pavlovich ВАКУЛЬЧЫК Ex segretario di Stato del Consiglio di sicurezza repressione e intimidazione condotta in seguito alle elezioni VAKULCHIK Валерий Assistente del presidente della Repubblica di presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari Павлович Bielorussia e ispettore della regione/Oblast di e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed ВАКУЛЬЧИК Brest esponenti dell’opposizione. Data di nascita: 19.6.1964 Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come assistente del presidente della Bielorussia e ispettore della regione/Oblast di Luogo di nascita: Radostovo, ex URSS (ora Brest. Bielorussia) Sesso: maschile 28. Siarhei Yaugenavich Сяргей Яўгенавiч Posizione(i): primo vicepresidente della Nella sua posizione di vertice di primo vicepresidente della 2.10.2020 TSERABAU ЦЕРАБАЎ commissione di sicurezza nazionale (KGB) commissione di sicurezza nazionale (KGB), è responsabile della partecipazione del KGB alla campagna di repressione e Sergey Evgenievich Сергей Data di nascita: 1972 intimidazione condotta in seguito alle elezioni presidenziali del TEREBOV Евгеньевич Luogo di nascita: Borisov/Barisaw, ex URSS (ora 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, ТЕРЕБОВ Bielorussia) compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed esponenti dell’opposizione. Sesso: maschile 29. Dzmitry Vasilievich Дзмiтрый Posizione(i): vicepresidente della commissione di Nella sua posizione di vertice di vicepresidente della 2.10.2020 RAVUTSKI Васiльевiч sicurezza nazionale (KGB) commissione di sicurezza nazionale (KGB), è responsabile della РАВУЦКI partecipazione del KGB alla campagna di repressione e Dmitry Vasilievich Sesso: maschile intimidazione condotta in seguito alle elezioni presidenziali del REUTSKY Дмитрий 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, Васильевич compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed esponenti РЕУЦКИЙ dell’opposizione. 30. Uladzimir Viktaravich Уладзiмiр Posizione(i): vicepresidente della commissione di Nella sua posizione di vertice di vicepresidente della 2.10.2020 KALACH Вiктаравiч sicurezza nazionale (KGB) commissione di sicurezza nazionale (KGB), è responsabile della КАЛАЧ partecipazione del KGB alla campagna di repressione e Vladimir Viktorovich Sesso: maschile intimidazione condotta in seguito alle elezioni presidenziali del KALACH Владимир 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, Викторович compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed esponenti КАЛАЧ dell’opposizione. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/39 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 31. Alieg Anatolevich Алег Анатольевiч Posizione(i): vicepresidente della commissione di Nella sua posizione di vertice di vicepresidente della 2.10.2020 CHARNYSHOU ЧАРНЫШОЎ sicurezza nazionale (KGB) commissione di sicurezza nazionale (KGB), è responsabile della partecipazione del KGB alla campagna di repressione e Oleg Anatolievich Олег Sesso: maschile intimidazione condotta in seguito alle elezioni presidenziali del CHERNYSHEV Анатольевич 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, ЧЕРНЫШЁВ compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed esponenti dell’opposizione. 32. Aliaksandr Uladzimiravich Аляксандр Posizione(i): ex procuratore generale della Nella posizione che ricopriva in quanto procuratore generale, è 2.10.2020 KANYUK Уладзiмiравiч Repubblica di Bielorussia stato responsabile del diffuso ricorso a procedimenti penali volti КАНЮК a escludere candidati dell’opposizione in vista delle elezioni Alexander (Alexandr) Ambasciatore della Repubblica di Bielorussia in presidenziali del 2020 e a impedire l’adesione di persone al Vladimirovich KONYUK Александр Armenia consiglio di coordinamento istituito dall’opposizione per Владимирович Data di nascita: 11.7.1960 contestare l’esito delle elezioni. КОНЮК Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come ambasciatore Bielorussia) della Bielorussia in Armenia. Sesso: maschile 33. Lidzia Mihailauna Лiдзiя Posizione(i): presidente della commissione In qualità di presidente della commissione elettorale centrale, è 2.10.2020 YARMOSHINA Мiхайлаўна elettorale centrale responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale ЯРМОШЫНА presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle Lidia Mikhailovna Data di nascita: 29.1.1953 norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché YERMOSHINA Лидия Luogo di nascita: Slutsk, ex URSS (ora della falsificazione dei risultati elettorali. Михайловна Bielorussia) ЕРМОШИНА La commissione elettorale centrale e la relativa dirigenza hanno Sesso: femminile predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. L 68/40 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 34. Vadzim Dzmitryevich Вадзiм Posizione(i):vicepresidente della commissione In qualità di vicepresidente della commissione elettorale 2.10.2020 IPATAU Дзмiтрыевiч elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo IПАТАЎ elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della Vadim Dmitrievich IPATOV Data di nascita: 30.10.1964 stessa, delle norme internazionali basilari di equità e Вадим Luogo di nascita: Kolomyia, regione/oblast di trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali. Дмитриевич Ivano-Frankivsk, ex URSS (ora Ucraina) ИПАТОВ La commissione elettorale centrale e la relativa dirigenza hanno Sesso: maschile predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 35. Alena Mikalaeuna Алена Posizione(i): segretaria della commissione In qualità di segretaria della commissione elettorale centrale, è 2.10.2020 DMUHAILA Мiкалаеўна elettorale centrale responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale ДМУХАЙЛА presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle Elena Nikolaevna Data di nascita: 1.7.1971 norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché DMUHAILO Елена Sesso: femminile della falsificazione dei risultati elettorali. Николаевна ДМУХАЙЛО La commissione elettorale centrale e la relativa dirigenza hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 36. Andrei Anatolievich Андрэй Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 GURZHY Анатольевiч elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo ГУРЖЫ elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della Andrey Anatolievich Data di nascita: 10.10.1975 stessa, delle norme internazionali basilari di equità e GURZHIY Андрей Sesso: maschile trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali. Анатольевич ГУРЖИЙ La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/41 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 37. Volga Leanidauna Вольга Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 DARASHENKA Леанiдаўна elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo ДАРАШЭНКА elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della Olga Leonidovna Data di nascita: 1976 stessa, delle norme internazionali basilari di equità e DOROSHENKO Ольга Sesso: femminile trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali. Леонидовна ДОРОШЕНКО La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 38. Siarhei Aliakseevich Сяргей Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 KALINOUSKI Аляксеевiч elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo КАЛIНОЎСКI elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della Sergey Alexeyevich Data di nascita: 3.1.1969 stessa, delle norme internazionali basilari di equità e KALINOVSKIY Сергей Sesso: maschile trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali. Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 39. Sviatlana Piatrouna Святлана Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 KATSUBA Пятроўна elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo КАЦУБА elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della Svetlana Petrovna Data di nascita: 6.8.1959 stessa, delle norme internazionali basilari di equità e KATSUBO Светлана Luogo di nascita: Podilsk, regione/oblast di trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali. Петровна Odessa, ex URSS (ora Ucraina) КАЦУБО La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno Sesso: femminile predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. L 68/42 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 40. Aliaksandr Mikhailavich Аляксандр Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 LASYAKIN Мiхайлавiч elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo ЛАСЯКIН elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della Alexander (Alexandr) Data di nascita: 21.7.1957 stessa, delle norme internazionali basilari di equità e Mikhailovich LOSYAKIN Александр Sesso: maschile trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali. Михайлович ЛОСЯКИН La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 41. Igar Anatolievich Iгар Анатольевiч Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 PLYSHEUSKI ПЛЫШЭЎСКI elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale da detta commissione e del non rispetto, Ihor Anatolievich Игорь Data di nascita: 19.2.1979 da parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità PLYSHEVSKIY Анатольевич Luogo di nascita: Lyuban, ex URSS (ora e trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali. ПЛЫШЕВСКИЙ Bielorussia) La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno Sesso: maschile predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 42. Marina Yureuna Марына Юр’еўна Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 RAKHMANAVA РАХМАНАВА elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della Marina Yurievna Марина Юрьевна Data di nascita: 26.9.1970 stessa, delle norme internazionali basilari di equità e RAKHMANOVA РАХМАНОВА Sesso: femminile trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali. La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/43 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 43. Aleh Leanidavich Алег Леанiдавiч Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 SLIZHEUSKI СЛIЖЭЎСКI elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della Oleg Leonidovich Олег Леонидович Data di nascita: 16.8.1972 stessa, delle norme internazionali basilari di equità e SLIZHEVSKI СЛИЖЕВСКИЙ Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali. Bielorussia) La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno Sesso: maschile predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 44. Irina Aliaksandrauna Iрына Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 TSELIKAVETS Аляксандраўна elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo ЦЭЛIКАВЕЦ elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della Irina Alexandrovna Data di nascita: 2.11.1976 stessa, delle norme internazionali basilari di equità e TSELIKOVEC Ирина Luogo di nascita: Zhlobin, ex URSS (ora trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali. Александровна Bielorussia) ЦЕЛИКОВЕЦ La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno Sesso: femminile predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 45. Aliaksandr Ryhoravich Аляксандр Posizione(i): presidente della Repubblica di In qualità di presidente della Bielorussia con autorità sugli 6.11.2020 LUKASHENKA Рыгоравiч Bielorussia organismi statali, è responsabile della repressione violenta ЛУКАШЭНКА effettuata dall’apparato statale prima e dopo le elezioni Alexander (Alexandr) Data di nascita: 30.8.1954 presidenziali del 2020, in particolare con l’esclusione di Grigorievich Александр Luogo di nascita: villaggio di Kopys, candidati chiave dell’opposizione, arresti arbitrari e LUKASHENKO Григорьевич regione/oblast di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora maltrattamenti di manifestanti pacifici, oltre che intimidazioni e ЛУКАШЕНКО Bielorussia) violenze nei confronti di giornalisti. Sesso: maschile L 68/44 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 46. Viktar Aliaksandravich Вiктар Posizione(i): consigliere del presidente per le Nella sua posizione di consigliere del presidente per le questioni 6.11.2020 LUKASHENKA Аляксандравiч questioni di sicurezza nazionale, membro del di sicurezza nazionale e membro del Consiglio di sicurezza, ЛУКАШЭНКА Consiglio di sicurezza nonché nel suo ruolo informale di supervisore delle forze di Viktor Alexandrovich sicurezza bielorusse, è responsabile della campagna di LUKASHENKO Виктор Data di nascita: 28.11.1975 repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in Александрович Luogo di nascita: Mogilev/Mahiliou, ex URSS seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in ЛУКАШЕНКО (ora Bielorussia) particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e Sesso: maschile violenze nei confronti di giornalisti. 47. Ihar Piatrovich Iгар Пятровiч Posizione(i): capo di stato maggiore Nella sua posizione di capo di stato maggiore 6.11.2020 SERGYAENKA СЕРГЯЕНКА dell’amministrazione presidenziale dell’amministrazione presidenziale, è strettamente associato al presidente e responsabile di garantire l’attuazione dei poteri Igor Petrovich SERGEENKO Игорь Петрович Data di nascita: 14.1.1963 presidenziali nel settore della politica interna ed estera. È quindi СЕРГЕЕНКО Luogo di nascita: villaggio di Stolitsa, un sostenitore del regime di Lukashenko, anche per quanto regione/oblast di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora riguarda la campagna di repressione e intimidazione condotta Bielorussia) dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020. Sesso: maschile 48. Ivan Stanislavavich TERTEL Iван Posizione(i): presidente della commissione di Nella sua posizione di vertice di presidente della commissione di 6.11.2020 Станiслававiч sicurezza nazionale (KGB), ex presidente del sicurezza nazionale (KGB) e nella sua precedente posizione di Ivan Stanislavovich TERTEL ТЭРТЭЛЬ Comitato per il controllo statale presidente del Comitato per il controllo statale, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta Иван Data di nascita: 8.9.1966 dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali del Станиславович Luogo di nascita: villaggio di Privalka/Privalkia, 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, ТЕРТЕЛЬ regione/oblast di Grodno/Hrodna, ex URSS, (ora compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da Bielorussia) intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Sesso: maschile 49. Raman Ivanavich MELNIK Раман Iванавiч Posizione(i): capo della direzione principale della Nella sua posizione di vertice di capo della direzione principale 6.11.2020 МЕЛЬНIК tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione della tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione presso il Roman Ivanovich MELNIK presso il ministero degli Affari Interni ministero degli Affari Interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/45 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) Роман Иванович Data di nascita: 29.5.1964 seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in МЕЛЬНИК particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la Sesso: maschile tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. 50. Ivan Danilavich Iван Данiлавiч Posizione(i): presidente del comitato Nella sua posizione di vertice di presidente del comitato 6.11.2020 NASKEVICH НАСКЕВIЧ investigativo investigativo, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dal comitato in seguito alle elezioni Ivan Danilovich Иван Данилович Data di nascita: 25.3.1970 presidenziali del 2020, segnata in particolare dall’avvio di NOSKEVICH НОСКЕВИЧ Luogo di nascita: villaggio di Cierabličy, indagini nei confronti del consiglio di coordinamento e di regione/oblast di Brest, ex URSS (ora Bielorussia) manifestanti pacifici. Sesso: maschile 51. Aliaksey Aliaksandravich Аляксей Posizione(i): ex primo vicepresidente del Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto primo 6.11.2020 VOLKAU Аляксандравiч comitato investigativo, attualmente presidente vicepresidente del comitato investigativo, è responsabile della ВОЛКАЎ del Comitato statale per le competenze forensi campagna di repressione e intimidazione condotta dal comitato Alexei Alexandrovich in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in VOLKOV Алексей Data di nascita: 7.9.1973 particolare dall’avvio di indagini nei confronti del consiglio di Александрович Luogo di nascita: Minsk, ex URSS (ora coordinamento e di manifestanti pacifici. ВОЛКОВ Bielorussia) Sesso: maschile 52. Siarhei Yakaulevich Сяргей Якаўлевiч Posizione(i): vicepresidente del comitato Nella sua posizione di vertice di vicepresidente del comitato 6.11.2020 AZEMSHA АЗЕМША investigativo investigativo, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dal comitato in seguito alle elezioni Sergei Yakovlevich Сергей Data di nascita: 17.7.1974 presidenziali del 2020, segnata in particolare dall’avvio di AZEMSHA Яковлевич Luogo di nascita: Rechitsa, regione/oblast di indagini nei confronti del consiglio di coordinamento e di АЗЕМША Gomel/Homyel, ex URSS (ora Bielorussia) manifestanti pacifici. Sesso: maschile L 68/46 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 53. Andrei Fiodaravich SMAL Андрэй Posizione(i): vicepresidente del comitato Nella sua posizione di vertice di vicepresidente del comitato 6.11.2020 Фёдаравiч investigativo investigativo, è responsabile della campagna di repressione e Andrei Fyodorovich SMAL СМАЛЬ intimidazione condotta dal comitato in seguito alle elezioni Data di nascita: 1.8.1973 presidenziali del 2020, segnata in particolare dall’avvio di Андрей Luogo di nascita: Brest, ex URSS (ora Bielorussia) indagini nei confronti del consiglio di coordinamento e di Федорович manifestanti pacifici. СМАЛЬ Sesso: maschile 54. Andrei Yurevich Андрэй Юр’евiч Posizione(i): capo del centro operativo e di analisi Nella sua posizione di vertice di capo del centro operativo e di 6.11.2020 PAULIUCHENKA ПАЎЛЮЧЕНКА analisi, è strettamente associato al presidente e responsabile Data di nascita: 1.8.1971 della repressione della società civile, segnata in particolare Andrei Yurevich Андрей Юрьевич Sesso: maschile dall’interruzione della connessione alle reti di PAVLYUCHENKO ПАВЛЮЧЕНКО telecomunicazione come strumento repressivo nei confronti della società civile, di manifestanti pacifici e di giornalisti. 55. Ihar Ivanavich BUZOUSKI Iгар Iванавiч Posizione(i): viceministro dell’Informazione Nella sua posizione di vertice di viceministro dell’Informazione, 6.11.2020 БУЗОЎСКI è responsabile della repressione della società civile, segnata in Igor Ivanovich BUZOVSKI Data di nascita: 10.7.1972 particolare dalla decisione del ministero dell’Informazione di Игорь Иванович Luogo di nascita: villaggio di Koshelevo, bloccare l’accesso a siti web indipendenti e limitare l’accesso a БУЗОВСКИЙ regione/Oblast di Grodno/Hrodna, ex URSS (ora internet in Bielorussia in seguito alle elezioni presidenziali del Bielorussia) 2020, come strumento repressivo nei confronti della società civile, di manifestanti pacifici e di giornalisti. Sesso: maschile 56. Natallia Mikalaeuna Наталля Posizione(i): addetta stampa del presidente della Nella sua posizione di addetta stampa del presidente della 6.11.2020 EISMANT Мiкалаеўна Bielorussia Bielorussia, è strettamente associata al presidente ed è ЭЙСМАНТ responsabile del coordinamento delle attività del presidente in Natalia Nikolayevna Data di nascita: 16.2.1984 relazione ai media, compresa la redazione di dichiarazioni e EISMONT Наталья Luogo di nascita: Minsk, ex URSS (ora l’organizzazione delle apparizioni pubbliche. È quindi una Николаевна Bielorussia) sostenitrice del regime di Lukashenko, anche per quanto ЭЙСМОНТ riguarda la campagna di repressione e intimidazione condotta Nome da nubile: Kirsanova (compitazione in dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali del russo: Кирсанова) o Selyun (compitazione in 2020. In particolare, con le sue dichiarazioni pubbliche, redatte russo: Селюн) in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, in cui difende il Sesso: femminile presidente e critica gli attivisti dell’opposizione e i manifestanti pacifici, ha contribuito a compromettere gravemente la democrazia e lo Stato di diritto in Bielorussia. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/47 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 57. Siarhei Yaugenavich Сяргей Яўгенавiч Posizione(i): comandante dell’unità "ALFA" Nella sua posizione di comando sulle forze dell’unità "ALFA", è 6.11.2020 ZUBKOU ЗУБКОЎ responsabile della campagna di repressione e intimidazione Data di nascita: 21.8.1975 condotta da tali forze in seguito alle elezioni presidenziali del Sergei Yevgenevich Сергей Sesso: maschile 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, ZUBKOV Евгеньевич compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da ЗУБКОВ intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. 58. Andrei Aliakseevich Андрэй Posizione(i): ex segretario di Stato del Consiglio Nella posizione che ricopriva in quanto segretario di Stato del 6.11.2020 RAUKOU Аляксеевiч di sicurezza Consiglio di sicurezza, è strettamente associato al presidente ed è РАЎКОЎ responsabile della campagna di repressione e intimidazione Andrei Alexeyevich Ambasciatore della Repubblica di Bielorussia in condotta dall’apparato statale in seguito alle elezioni RAVKOV Андрей Azerbaigian presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari Алексеевич Data di nascita: 25.6.1967 e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, РАВКОВ come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di Luogo di nascita: villaggio di Revyaki, giornalisti. regione/oblast di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Bielorussia) Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come ambasciatore della Bielorussia in Azerbaigian. Sesso: maschile 59. Pyotr Piatrovich Пётр Пятровiч Posizione(i): presidente della Corte In qualità di presidente della Corte costituzionale, è responsabile 6.11.2020 MIKLASHEVICH МIКЛАШЭВIЧ costituzionale della Repubblica di Bielorussia della decisione adottata da tale Corte il 25 agosto 2020, con la quale sono stati legittimati i risultati delle elezioni irregolari. Ha Petr Petrovich Петр Петрович Data di nascita: 18.10.1954 pertanto sostenuto e facilitato le azioni della campagna di MIKLASHEVICH МИКЛАШЕВИЧ Luogo di nascita: regione/oblast di Minsk, ex repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale nei URSS (ora Bielorussia) confronti di manifestanti pacifici e giornalisti ed è quindi responsabile di aver compromesso gravemente la democrazia e Sesso: maschile lo Stato di diritto in Bielorussia. 60. Anatol Aliaksandravich Анатоль Posizione(i): vice primo ministro, ex presidente Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto presidente del 17.12.2020 SIVAK Аляксандравiч del comitato esecutivo della città di Minsk comitato esecutivo della città di Minsk, era responsabile della СIВАК campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato Anatoli Alexandrovich Data di nascita: 19.7.1962 locale a Minsk sotto il suo controllo in seguito alle elezioni SIVAK presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari L 68/48 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) Анатолий Luogo di nascita: Zavoit, distretto di Narovlya, e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, Александрович regione/oblast di Gomel/Homyel, ex URSS (ora come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di СИВАК Bielorussia) giornalisti. Ha rilasciato diverse dichiarazioni pubbliche in cui critica le manifestazioni pacifiche in Bielorussia. Sesso: maschile Nella sua attuale posizione di vertice di vice primo ministro continua a sostenere il regime di Lukashenko. 61. Ivan Mikhailavich Iван Мiхайлавiч Posizione(i): presidente della società Nella sua attuale posizione di direttore della società 17.12.2020 EISMANT ЭЙСМАНТ radiotelevisiva pubblica bielorussa, direttore radiotelevisiva pubblica bielorussa, è responsabile della della società Belteleradio diffusione della propaganda statale nei mezzi d’informazione Ivan Mikhailovich Иван pubblici e continua a sostenere il regime di Lukashenko, anche EISMONT Михайлович Data di nascita: 20.1.1977 facendo ricorso ai canali mediatici per sostenere la prosecuzione ЭЙСМОНТ Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora del mandato del presidente, nonostante i brogli nelle elezioni Bielorussia) presidenziali che si sono tenute il 9 agosto 2020 e le successive e ripetute violente repressioni di manifestazioni pacifiche e Sesso: maschile legittime. Ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in cui critica i manifestanti pacifici e si è rifiutato di trasmettere servizi riguardanti le manifestazioni. Durante la sua gestione, ha inoltre licenziato dipendenti in sciopero della società Belteleradio, il che lo rende responsabile di violazioni dei diritti umani. 62. Uladzimir Stsiapanavich Уладзiмiр Posizione(i): governatore della regione/oblast di Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto ministro della 17.12.2020 KARANIK Сцяпанавiч Grodno/Hrodna, ex ministro della Salute Salute, è stato responsabile di aver utilizzato i servizi sanitari per КАРАНIК la repressione di manifestanti pacifici, anche facendo ricorso ad Vladimir Stepanovich Data di nascita: 30.11.1973 ambulanze per trasportare i manifestanti che necessitavano di KARANIK Владимир Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora assistenza medica in reparti di isolamento anziché negli Степанович Bielorussia) ospedali. Ha rilasciato diverse dichiarazioni pubbliche in cui КАРАНИК critica le manifestazioni pacifiche che si tengono in Bielorussia e Sesso: maschile in un’occasione ha accusato un manifestante di essere in stato di ebbrezza. Nella sua attuale posizione di vertice di governatore della regione/oblast di Grodno/Hrodna continua a sostenere il regime di Lukashenko. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/49 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 63. Natallia Ivanauna Наталля Iванаўна Posizione(i): presidente del Consiglio della Nella sua attuale posizione di vertice di presidente del Consiglio 17.12.2020 KACHANAVA КАЧАНАВА Repubblica dell’Assemblea nazionale della della repubblica dell’Assemblea nazionale della Bielorussia, è Bielorussia responsabile di sostenere le decisioni del presidente nel settore Natalia Ivanovna Наталья della politica interna. È responsabile anche dell’organizzazione KOCHANOVA Ивановна Data di nascita: 25.9.1960 delle elezioni irregolari che si sono tenute il 9 agosto 2020. Ha КОЧАНОВА Luogo di nascita: Polotsk, regione/oblast di rilasciato dichiarazioni pubbliche in cui difende la brutale Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Bielorussia) repressione da parte delle forze di sicurezza contro i manifestanti pacifici. Sesso: femminile 64. Pavel Mikalaevich LIOHKI Павел Мiкалаевiч Posizione(i): primo viceministro Nella sua posizione di vertice di primo viceministro 17.12.2020 ЛЁГКI dell’Informazione dell’Informazione, è responsabile della repressione della società Pavel Nikolaevich LIOHKI civile e, in particolare, della decisione del ministero Павел Data di nascita: 30.5.1972 dell’Informazione di bloccare l’accesso a siti web indipendenti e Николаевич Luogo di nascita: Baranavichy, ex URSS (ora limitare l’accesso a internet in Bielorussia in seguito alle elezioni ЛЁГКИЙ Bielorussia) presidenziali del 2020, come strumento repressivo nei confronti della società civile, di manifestanti pacifici e di Sesso: maschile giornalisti. 65. Ihar Uladzimiravich Iгар Уладзiмiравiч Posizione(i): ministro dell’Informazione Nella sua posizione di vertice di ministro dell’Informazione, è 17.12.2020 LUTSKY ЛУЦКI responsabile della repressione della società civile e, in Data di nascita: 31.10.1972 particolare, della decisione del ministero dell’Informazione di Igor Vladimirovich LUTSKY Игорь Luogo di nascita: Stolin, regione/oblast di Brest, bloccare l’accesso a siti web indipendenti e limitare l’accesso a Владимирович ex URSS (ora Bielorussia) internet in Bielorussia in seguito alle elezioni presidenziali del ЛУЦКИЙ 2020, come strumento repressivo nei confronti della società Sesso: maschile civile, di manifestanti pacifici e di giornalisti. 66. Andrei Ivanavich SHVED Андрэй Iванавiч Posizione(i): Procuratore generale della Nella sua posizione di procuratore generale, è responsabile della 17.12.2020 ШВЕД Repubblica della Bielorussia repressione in atto nei confronti della società civile e Andrei Ivanovich SHVED dell’opposizione democratica e, in particolare, dell’avvio di Андрей Data di nascita: 21.4.1973 numerosi procedimenti penali nei confronti di manifestanti Иванович ШВЕД Luogo di nascita: Glushkovichi, regione/oblast di pacifici, leader dell’opposizione e giornalisti in seguito alle Gomel/Homyel, ex URSS (ora Bielorussia) elezioni presidenziali del 2020. Ha inoltre rilasciato dichiarazioni pubbliche in cui minaccia di punire partecipanti a Sesso: maschile "manifestazioni non autorizzate". L 68/50 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 67. Genadz Andreevich Генадзь Posizione(i): vicecapo della direzione per la Nella sua posizione di vicecapo della direzione per la gestione 17.12.2020 BOGDAN Андрэевiч gestione dei beni di proprietà del presidente della dei beni di proprietà del presidente della Bielorussia, sovrintende БОГДАН Bielorussia al funzionamento di numerose imprese. L’organismo di cui è a Gennady Andreievich capo fornisce all’apparato statale e alle autorità repubblicane un BOGDAN Геннадий Data di nascita: 8.1.1977 sostegno finanziario, materiale e tecnico, oltre che sociale, Андреевич Sesso: maschile abitativo e medico. È strettamente associato al presidente e БОГДАН continua a sostenere il regime di Lukashenko. 68. Ihar Paulavich Iгар Паўлавiч Posizione(i): capo di stato maggiore e primo Nella sua posizione di vertice di primo vicecomandante delle 17.12.2020 BURMISTRAU БУРМIСТРАЎ vicecomandante delle truppe interne del truppe interne del ministero degli Affari Interni, è responsabile ministero degli Affari Interni della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle Igor Pavlovich Игорь Павлович truppe interne al suo comando in seguito alle elezioni BURMISTROV БУРМИСТРОВ Data di nascita: 30.9.1968 presidenziali del 2020, in particolare, degli arresti arbitrari e dei Sesso: maschile maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure di intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. 69. Arciom Kanstantinavich Арцём Posizione(i): ispettore ad alto livello per gli affari Nella sua posizione di vertice di ispettore ad alto livello per gli 17.12.2020 DUNKA Канстанцiнавiч speciali del dipartimento per le indagini affari speciali del dipartimento per le indagini finanziarie del ДУНЬКА finanziarie del Comitato per il controllo statale Comitato per il controllo statale, è responsabile della campagna Artem Konstantinovich di repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in DUNKO Артем Data di nascita: 8.6.1990 seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in Константинович Sesso: maschile particolare dall’avvio di indagini nei confronti di leader ДУНЬКО dell’opposizione e di attivisti. 70. Aleh Heorhievich Алег Георгiевiч Posizione(i): capo del dipartimento Prevenzione Nella sua posizione di vertice di capo del dipartimento 17.12.2020 KARAZIEI КАРАЗЕЙ presso il dipartimento principale Applicazione Prevenzione presso il dipartimento principale Applicazione della legge e Prevenzione della polizia di pubblica della legge e Prevenzione della polizia di pubblica sicurezza Oleg Georgevich KARAZEI Олег Георгиевич sicurezza presso il ministero degli Affari Interni presso il ministero degli Affari Interni, è responsabile della КАРАЗЕЙ campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze di Data di nascita: 1.1.1979 polizia in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in Luogo di nascita: regione/oblast di Minsk, ex particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la URSS (ora Bielorussia) tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Sesso: maschile 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/51 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 71. Dzmitry Aliaksandravich Дзмiтрый Posizione(i): primo dirigente di polizia, vicecapo Nella sua posizione di vertice di primo dirigente di polizia e di 17.12.2020 KURYAN Аляксандравiч del dipartimento principale e capo del vicecapo del dipartimento principale e capo del dipartimento КУРЬЯН dipartimento Applicazione della legge presso il Applicazione della legge presso il ministero degli Affari Interni, è Dmitry Alexandrovich ministero degli Affari Interni responsabile della campagna di repressione e intimidazione KURYAN Дмитрий condotta dalle forze di polizia in seguito alle elezioni Александрович Data di nascita: 3.10.1974 presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari КУРЬЯН Sesso: maschile e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. 72. Aliaksandr Henrykavich Аляксандр Posizione(i): presidente del comitato esecutivo Nella sua posizione di presidente del comitato esecutivo 17.12.2020 TURCHIN Генрыхавiч regionale di Minsk regionale di Minsk, è responsabile della soprintendenza ТУРЧЫН dell’amministrazione locale, fra cui una serie di comitati. Alexander (Alexandr) Data di nascita: 2.7.1975 Fornisce pertanto sostegno al regime di Lukashenko. Henrihovich TURCHIN Александр Luogo di nascita: Navahrudak (Novogrudok), Генрихович regione/oblast di Grodno/Hrodna, ex URSS (ora ТУРЧИН Bielorussia) Sesso: maschile 73. Dzmitry Mikalaevich Дзмiтрый Posizione(i): vicecapo del dipartimento per gli Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento per gli eventi di 17.12.2020 SHUMILIN Мiкалаевiч eventi di massa presso il GUVD (Dipartimento massa presso il GUVD del comitato esecutivo della città di ШУМIЛIН principale degli affari interni) del comitato Minsk, è responsabile della campagna di repressione e Dmitry Nikolayevich esecutivo della città di Minsk intimidazione condotta dall’apparato locale in seguito alle SHUMILIN Дмитрий elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti Николаевич Data di nascita: 26.7.1977 arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti ШУМИЛИН Sesso: maschile pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. È documentata la sua partecipazione personale all’arresto illegale di manifestanti pacifici. L 68/52 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 74. Vital Ivanavich Вiталь Iванавiч Posizione(i): vicecapo della polizia di pubblica Nella sua posizione di vicecapo della polizia di pubblica 17.12.2020 STASIUKEVICH СТАСЮКЕВIЧ sicurezza di Grodno/Hrodna sicurezza di Grodno/Hrodna, è responsabile della campagna di Vitalyi Ivanovich Виталий repressione e intimidazione condotta dalle forze di polizia locali Data di nascita: 5.3.1976 STASIUKEVICH Иванович al suo comando in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora СТАСЮКЕВИЧ segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, Bielorussia) compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da Sesso: maschile intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Secondo le testimonianze, ha personalmente supervisionato l’arresto illegale di manifestanti pacifici. 75. Siarhei Leanidavich Сяргей Posizione(i): primo dirigente di polizia, capo del Nella sua posizione di capo del dipartimento di polizia del 17.12.2020 KALINNIK Леанiдавiч dipartimento di polizia del distretto di Sovetsky a distretto di Sovetsky a Minsk, è responsabile della campagna di КАЛИННИК Minsk repressione e intimidazione condotta dalle forze locali di polizia Sergei Leonidovich al suo comando in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, KALINNIK Сергей Data di nascita: 23.7.1979 segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, Леонидович Sesso: maschile compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da КАЛИННИК intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Secondo alcuni testimoni, ha personalmente supervisionato e partecipato alla tortura di manifestanti detenuti illegalmente. 76. Vadzim Siarhaevich Вадзiм Сяргеевiч Posizione(i): vice primo dirigente di polizia, capo Nella sua posizione di capo del dipartimento di polizia 17.12.2020 PRYGARA ПРЫГАРА del dipartimento di polizia distrettuale di distrettuale di Molodechno, è responsabile della campagna di Molodechno repressione e intimidazione condotta dalle forze locali di polizia Vadim Sergeevich Вадим Сергеевич al suo comando in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, PRIGARA ПРИГАРА Data di nascita: 31.10.1980 segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, Sesso: maschile compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Secondo alcuni testimoni, ha personalmente supervisionato le percosse inflitte a manifestanti detenuti illegalmente. Ha inoltre rilasciato ai media diverse dichiarazioni oltraggiose nei confronti dei manifestanti. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/53 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 77. Viktar Ivanavich Вiктар Iванавiч Posizione(i): vicecapo del dipartimento di polizia Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento di polizia del 17.12.2020 STANISLAUCHYK СТАНIСЛАЎЧЫК del distretto di Sovetsky a Minsk, capo della distretto di Sovetsky a Minsk e di capo della polizia di pubblica polizia di pubblica sicurezza sicurezza, è responsabile della campagna di repressione e Viktor Ivanovich Виктор Иванович intimidazione condotta dalle forze locali di polizia al suo STANISLAVCHIK СТАНИ- Data di nascita: 27.1.1971 comando, in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata СЛАВЧИК Sesso: maschile in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Secondo alcuni testimoni, ha personalmente supervisionato l’arresto di manifestanti pacifici e le percosse inflitte a manifestanti detenuti illegalmente. 78. Aliaksandr Aliaksandravich Аляксандр Posizione(i): presidente del tribunale del distretto Nella sua posizione di presidente del tribunale del distretto di 17.12.2020 PIETRASH Аляксандравiч di Moskovski a Minsk Moskovski a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di ПЕТРАШ matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader Alexander (Alexandr) Data di nascita: 16.5.1988 dell’opposizione, attivisti e manifestanti. Durante i processi Alexandrovich PETRASH Александр Sesso: maschile svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni Александрович dei diritti della difesa e false testimonianze. ПЕТРАШ Ha contribuito a far multare e a trattenere manifestanti, giornalisti e leader dell’opposizione in seguito alle elezioni presidenziali del 2020. È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. L 68/54 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 79. Andrei Aliaksandravich Андрэй Posizione(i): giudice presso il tribunale del Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di 17.12.2020 LAHUNOVICH Аляксандравiч distretto di Sovetsky a Gomel/Homyel Sovetsky a Gomel/Homyel, è responsabile di numerose sentenze ЛАГУНОВIЧ di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, Andrei Alexandrovich Sesso: maschile Андрей attivisti e manifestanti. Durante i processi svolti sotto la sua LAHUNOVICH Александрович supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della ЛАГУНОВИЧ difesa. È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 80. Alena Vasileuna LITVINA Алена Васiльеўна Posizione(i): giudice presso il tribunale del Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di 17.12.2020 ЛIТВIНА distretto di Leninsky a Mogilev/Mahiliou Leninsky a Mogilev/Mahiliou, è responsabile di numerose Elena Vasilevna LITVINA sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di Елена Васильевна Sesso: femminile giornalisti, leader dell’opposizione, attivisti e manifestanti, in ЛИТВИНА particolare la condanna di Siarhei Tsikhanousky – attivista dell’opposizione e marito della candidata presidenziale Svetlana Tsikhanouskaya. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa. È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 81. Victoria Valeryeuna Вiкторыя Posizione(i): giudice presso il tribunale del Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto 17.12.2020 SHABUNYA Валер’еўна distretto centrale di Minsk centrale di Minsk, è responsabile di numerose sentenze di ШАБУНЯ matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader Victoria Valerevna Data di nascita: 27.2.1974 dell’opposizione, attivisti e manifestanti, in particolare la SHABUNYA Виктория Sesso: femminile condanna di Sergei Dylevsky – membro del Consiglio di Валерьевна coordinamento e leader di un comitato di sciopero. Durante i ШАБУНЯ processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa. È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/55 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 82. Alena Aliaksandravna Алена Posizione(i): giudice presso il tribunale del Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di 17.12.2020 ZHYVITSA Аляксандравна distretto di Oktyabrsky a Minsk Oktyabrsky a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di ЖЫВIЦА matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader Elena Alexandrovna Data di nascita: 9.4.1990 dell’opposizione, attivisti e manifestanti. Durante i processi ZHYVITSA Елена Sesso: femminile svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni Александровна dei diritti della difesa. ЖИВИЦА È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 83. Natallia Anatolievna Наталля Posizione(i): giudice presso il tribunale del Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di 17.12.2020 DZIADKOVA Анатольеўна distretto di Partizanski a Minsk Partizanski a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di ДЗЯДКОВА matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader Natalia Anatolievna Data di nascita: 2.12.1979 dell’opposizione, attivisti e manifestanti, in particolare la DEDKOVA Наталья Sesso: femminile condanna della leader del Consiglio di coordinamento Mariya Анатольевна Kalesnikava. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione ДЕДКОВА sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa. È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 84. Maryna Arkadzeuna Марына Posizione(i): giudice del tribunale del distretto di Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di 17.12.2020 FIODARAVA Аркадзьеўна Sovetsky a Minsk Sovetsky a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di ФЁДАРАВА matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader Marina Arkadievna Data di nascita: 11.9.1965 dell’opposizione, attivisti e manifestanti. Durante i processi FEDOROVA Марина Sesso: femminile svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni Аркадьевна dei diritti della difesa. ФЕДОРОВА È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. L 68/56 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) 85. Yulia Chaslavauna HUSTYR Юлiя Чаславаўна Posizione(i): giudice presso il tribunale del Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto 17.12.2020 ГУСТЫР distretto centrale di Minsk centrale di Minsk, è responsabile di numerose sentenze di Yulia Cheslavovna HUSTYR matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader Юлия Чеславовна Data di nascita: 14.1.1984 dell’opposizione, attivisti e manifestanti, in particolare la ГУСТЫР Sesso: femminile condanna del candidato presidenziale dell’opposizione Viktar Babarika. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa. È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 86. Alena Tsimafeeuna Алена Posizione(i): giudice presso il tribunale del In qualità di giudice presso il tribunale del distretto di Zavodsky 17.12.2020 NYAKRASAVA Цiмафееўна distretto di Zavodsky a Minsk a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica НЯКРАСАВА pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, Elena Timofeyevna Data di nascita: 26.11.1974 attivisti e manifestanti. Durante i processi svolti sotto la sua NEKRASOVA Елена Sesso: femminile supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della Тимофеевна difesa. НЕКРАСОВА È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 87. Aliaksandr Vasilevich Аляксандр Posizione(i): imprenditore, proprietario del È uno dei principali imprenditori operanti in Bielorussia, con 17.12.2020 SHAKUTSIN Васiльевiч gruppo Amkodor interessi d’affari nei settori dell’edilizia, della costruzione di ШАКУЦIН macchinari, dell’agricoltura e in altri settori. Alexander (Alexandr) Data di nascita: 12.1.1959 Vasilevich SHAKUTIN Александр Secondo quanto riportato, sarebbe una delle persone che ha Luogo di nascita: Bolshoe Babino, zona di Orsha, Васильевич beneficiato maggiormente delle privatizzazioni durante il regione/oblast di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora ШАКУТИН mandato presidenziale di Lukashenko. È anche un membro del Bielorussia) presidium dell’associazione pubblica pro-Lukashenko "Belaya Sesso: maschile Rus" e del Consiglio per lo sviluppo dell’imprenditoria nella Repubblica di Bielorussia. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/57 Nome (Traslitterazione della Nome grafia bielorussa) Data di (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia nell’elenco russa) (grafia russa) Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. Nel luglio 2020 ha pronunciato parole di condanna pubblica nei confronti delle proteste dell’opposizione in Bielorussia, contribuendo in tal modo alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 88. Mikalai Mikalaevich Мiкалай Posizione(i): imprenditore, coproprietario del È uno dei principali imprenditori operanti in Bielorussia, con 17.12.2020 VARABEI/VERABEI Мiкалаевiч gruppo Bremino interessi d’affari nei settori petrolifero, del transito di carbone, ВАРАБЕЙ/ bancario e in altri settori. Nikolay Nikolaevich Data di nascita: 4.5.1963 ВЕРАБЕЙ VOROBEY È coproprietario del gruppo Bremino, una società che ha Luogo di nascita: ex RSS Ucraina (ora Ucraina) Николай beneficiato di agevolazioni fiscali e di altre forme di sostegno da Николаевич Sesso: maschile parte dell’amministrazione bielorussa. ВОРОБЕЙ Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1 Nome Traslitterazione della grafia Nome Data di bielorussa (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento Traslitterazione della grafia (grafia russa) nell’elenco russa 1. Beltechexport Белтехэкспорт Indirizzo: Nezavisimosti ave., 86-B, Minsk, La Beltechexport è un’entità privata che esporta armi e 17.12.2020 Bielorussia attrezzature militari prodotte da imprese statali bielorusse verso Sito web:https://bte.by/ paesi africani, sudamericani, asiatici e mediorientali. La E-mail:mail@bte.by Beltechexport è strettamente associata al ministero della Difesa bielorusso. Pertanto, la Beltechexport trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno apportando benefici all’amministrazione presidenziale. L 68/58 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome Traslitterazione della grafia Nome Data di bielorussa (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento Traslitterazione della grafia (grafia russa) nell’elenco russa 2. Dana Holdings / Dana Astra Дана Холдингз / Indirizzo: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, La Dana Holdings / Dana Astra è uno dei principali costruttori e 17.12.2020 Дана Астра Bielorussia promotori immobiliari della Bielorussia. La società ha ricevuto Numero di registrazione: Dana Astra - lotti di terreno per la costruzione di vari centri residenziali e 191295361 commerciali. Sito web:https://en.dana-holdings.com;https:// I proprietari della Dana Holdings / Dana Astra mantengono dana-holdings.com/ strette relazioni con il presidente Lukashenko. Liliya E-mail:PR@bir.by Lukashenko, nuora del presidente, occupava una posizione di Tel.: +375 17 26 93 290; +375 17 39 39 465 alto livello nella società. Pertanto, la Dana Holdings / Dana Astra trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. 3. GHU – Dipartimento Главное Indirizzo: Miasnikova str. 37, Minsk, Bielorussia Il dipartimento economico principale (GHU) della direzione per 17.12.2020 economico principale della хозяйственное Sito web:http://ghu.by la gestione dei beni di proprietà del Presidente della Bielorussia è direzione per la gestione dei управление E-mail:ghu@ghu.by il più grande operatore sul mercato degli immobili non beni di proprietà del residenziali nella Repubblica di Bielorussia e controlla numerose presidente della Bielorussia società. Il presidente Alexandr Lukashenko ha chiesto a Viktor Sheiman, che esercita un controllo diretto sul GHU in qualità di capo della direzione per la gestione dei beni di proprietà del Presidente della Bielorussia , di vigilare sulla sicurezza delle elezioni presidenziali del 2020. Pertanto, il GHU trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. 4. LLC SYNESIS ООО "Синезис" Indirizzo: Platonova 20B, 220005 Minsk, La LLC Synesis fornisce alle autorità bielorusse una piattaforma 17.12.2020 Bielorussia; Mantulinskaya 24, Mosca 123100, di sorveglianza in grado di ricercare e analizzare riprese video e Russia. di impiegare software di riconoscimento facciale, il che la rende Numero di registrazione (УНН/ИНН): responsabile della repressione della società civile e 190950894 (Bielorussia); 7704734000/ dell’opposizione democratica da parte dell’apparato statale della 770301001 (Russia). Bielorussia. Sito web:https://synesis.partners;https://synesis- La Synesis vieta ai propri dipendenti di comunicare in group.com/ bielorusso, sostenendo così la politica di discriminazione Tel.: +375 (17) 240-36-50 fondata sulla lingua condotta dal regime di Lukashenko. E-mail:s@synesis.by La commissione di sicurezza nazionale bielorussa (KGB) e il ministero degli Affari Interni figurano nell’elenco degli utenti di un sistema creato dalla Synesis. La società trae quindi vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/59 Nome Traslitterazione della grafia Nome Data di bielorussa (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento Traslitterazione della grafia (grafia russa) nell’elenco russa L’amministratore delegato della Synesis, Alexander Shatrov, ha criticato pubblicamente i manifestanti contro il regime di Lukashenko e relativizzato la mancanza di democrazia in Bielorussia. 5. AGAT electromechanical Агат- Indirizzo: Nezavisimosti ave., 115, 220114 La AGAT electromechanical Plant OJSC fa parte dell’autorità di 17.12.2020 Plant OJSC электро- Minsk, Bielorussia Stato bielorussa per l’industria militare della Repubblica di механический Tel.: Bielorussia (alias SAMI o Commissione per l’industria militare завод +375 17 272-01-32 nazionale), responsabile dell’attuazione della strategia tecnico- +375 17 570-41-45 militare dello Stato e subordinata al Consiglio dei ministri e al E-mail:marketing@agat-emz.by presidente della Bielorussia. Pertanto, la AGAT Sito web:https://agat-emz.by/ electromechanical Plant OJSC trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. La società produce "Rubezh", un sistema a barriera progettato per finalità antisommossa. Rubezh è stato impiegato contro manifestazioni pacifiche che hanno avuto luogo in seguito alle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, il che la rende responsabile della repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 6. 140 Repair Plant 140 ремонтный Sito web: 140zavod.org La 140 Repair Plant fa parte dell’autorità di Stato bielorussa per 17.12.2020 завод l’industria militare della Repubblica di Bielorussia (alias SAMI o Commissione per l’industria militare nazionale), responsabile dell’attuazione della strategia tecnico-militare dello Stato e subordinata al Consiglio dei ministri e al presidente della Bielorussia. Pertanto, la 140 Repair Plant trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. La società produce mezzi di trasporto e veicoli blindati che sono stati impiegati contro manifestazioni pacifiche che hanno avuto luogo in seguito alle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, il che la rende responsabile della repressione della società civile e dell’opposizione democratica L 68/60 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome Traslitterazione della grafia Nome Data di bielorussa (grafia bielorussa) Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento Traslitterazione della grafia (grafia russa) nell’elenco russa 7. MZKT (alias VOLAT) МЗКТ - Минский Sito web: www.mzkt.by La MZKT (alias VOLAT) fa parte dell’autorità di Stato bielorussa 17.12.2020» завод колёсных per l’industria militare della Repubblica di Bielorussia (alias тягачей SAMI o Commissione per l’industria militare nazionale), responsabile dell’attuazione della strategia tecnico-militare dello Stato e subordinata al Consiglio dei ministri e al presidente della Bielorussia. Pertanto, la MZKT (alias VOLAT) trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. I dipendenti della MZKT che hanno protestato durante la visita del presidente Lukashenko presso lo stabilimento e hanno scioperato in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 in Bielorussia sono stati licenziati, il che rende la società responsabile di violazione dei diritti umani. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/61 L 68/62 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/340 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2020 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE(1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 5, e l’articolo 16, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati. (2) Le disposizioni sull’etichettatura energetica dei display elettronici, delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico, delle sorgenti luminose, degli apparecchi di refrigerazione, delle lavastoviglie per uso domestico e degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta sono state fissate dai regolamenti delegati (UE) 2019/2013(2), (UE) 2019/2014(3), (UE) 2019/2015(4), (UE) 2019/2016(5), (UE) 2019/2017(6) e (UE) 2019/2018(7) della Commissione (in appresso i «regolamenti modificati»). (3) Onde evitare confusione per i fabbricanti e le autorità nazionali di vigilanza del mercato in relazione ai valori da includere nella documentazione tecnica e da caricare nella banca dati dei prodotti e in relazione alle tolleranze ammesse ai fini della verifica, è opportuno aggiungere una definizione di «valore dichiarato». (1) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1. (2) Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1). (3) Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29). (4) Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68). (5) Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102). (6) Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134). (7) Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155). 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/63 (4) La documentazione tecnica dovrebbe essere sufficiente per consentire alle autorità di vigilanza del mercato di verificare i valori che figurano sull’etichetta e nella scheda informativa del prodotto. Conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369, i valori dichiarati del modello dovrebbero essere inseriti nella banca dati dei prodotti. (5) I parametri del prodotto dovrebbero essere misurati o calcolati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell’arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione, di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(8). (6) Ai fini della valutazione di conformità e della verifica, i prodotti contenenti sorgenti luminose che non possono essere rimosse e verificate senza danneggiarne una o più dovrebbero essere sottoposti a prova come sorgenti luminose. (7) Per i display elettronici non sono ancora state elaborate norme armonizzate e le norme esistenti non coprono tutti i parametri regolamentati necessari, segnatamente per quanto riguarda la gamma dinamica ampia e il controllo automatico della luminosità. Fino all’adozione di norme armonizzate per tali gruppi di prodotti da parte degli organismi europei di normazione, è opportuno avvalersi dei metodi provvisori di cui al presente regolamento o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, al fine di assicurare la comparabilità delle misurazioni e dei calcoli. (8) Gli armadi statici verticali con porte non trasparenti sono apparecchi di refrigerazione professionali definiti nel regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione(9) e pertanto dovrebbero essere esclusi dal regolamento delegato (UE) 2019/2018. (9) La terminologia e i metodi di prova contemplati dal regolamento (UE) 2019/2018 sono coerenti con la terminologia e i metodi di prova adottati nelle norme EN 16901, EN 16902, EN 50597, EN ISO 23953-2 e EN 16838. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo e con gli esperti degli Stati membri a norma degli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) 2017/1369. (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2013 Il regolamento delegato (UE) 2019/2013 è così modificato: (1) all’articolo 1, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) display elettronici che sono componenti o sottounità ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/125/CE;»; (8) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12). (9) Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell’8.7.2015, pag. 2). L 68/64 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 (2) l’articolo 2 è così modificato: a) il punto 10 è sostituito dal seguente: «(10) «HiNA» (High Network Availability): grande disponibilità della rete, definita all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione (*); _____________ (*) Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45).»; b) il punto 17 è soppresso; (3) all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»; (4) gli allegati I, II, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento. Articolo 2 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2014 Il regolamento delegato (UE) 2019/2014 è così modificato: (1) all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»; (2) gli allegati I, IV, V, VI, VIII, IX e X sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2015 Il regolamento delegato (UE) 2019/2015 è così modificato: (1) all’articolo 2, il punto 3 è sostituito dal seguente: «(3) «prodotto contenitore»: il prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe, tra cui, ma non solo, gli apparecchi di illuminazione che possono essere disfatti per consentire la verifica separata della o delle sorgenti luminose ivi contenute, gli apparecchi domestici contenenti una o più sorgenti luminose e i mobili (scaffali, specchi, vetrine) contenenti una o più sorgenti luminose;»; (2) l’articolo 3 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»; b) al paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) in deroga all’articolo 11, paragrafo 13, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1369, su richiesta del distributore e a norma dell’articolo 4, lettera e), le etichette stampate per il riscalaggio dei prodotti siano fornite sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell’etichetta esistente.»; 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/65 c) è inserito il paragrafo 1 bis seguente: «1 bis. In deroga all’articolo 11, paragrafo 13, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1369, il fornitore, all’atto dell’immissione di una sorgente luminosa sul mercato, la dota dell’etichetta esistente fino al 31 agosto 2021 e dell’etichetta riscalata dal 1o settembre 2021. Il fornitore può decidere di dotare già dell’etichetta riscalata le sorgenti luminose immesse sul mercato tra il 1o luglio e il 31 agosto 2021 se nessuna sorgente luminosa del medesimo modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o luglio 2021. In tal caso, il distributore non mette in vendita le sorgenti luminose in questione prima del 1o settembre 2021. Il fornitore informa il distributore di tale conseguenza non appena possibile, anche quando include tali sorgenti luminose nelle sue offerte al distributore.»; (3) all’articolo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) in deroga all’articolo 11, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/1369, le etichette sulle sorgenti luminose presso i punti vendita siano sostituite dalle etichette riscalate, eventualmente anche stampandole o apponendole sull’imballaggio, in modo che l’etichetta esistente risulti coperta entro diciotto mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, e l’etichetta riscalata non sia esposta prima di tale data.»; (4) l’articolo 10, ultimo comma, è così modificato: «Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1o maggio 2021 e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), si applica a decorrere dal 1o marzo 2022.»; (5) gli allegati I, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento. Articolo 4 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2016 Il regolamento delegato (UE) 2019/2016 è così modificato: (1) all’articolo 2, il punto 31 è sostituito dal seguente: «(31) «apparecchio di refrigerazione mobile»: l’apparecchio di refrigerazione che può essere utilizzato qualora non vi sia accesso alla rete elettrica e che utilizza energia elettrica a bassissima tensione (< 120 V CC) o carburante o entrambi come fonte di energia per la funzione di refrigerazione; sono compresi gli apparecchi di refrigerazione che, oltre utilizzare energia elettrica a bassissima tensione o carburante, o entrambi, possono essere alimentati dalla rete elettrica mediante un convertitore esterno CA/CC acquistabile separatamente. Un apparecchio immesso sul mercato con un convertitore CA/CC non è un apparecchio di refrigerazione mobile;»; (2) all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»; (3) all’articolo 11, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1o novembre 2020 e l’obbligo di fornire la classe di efficienza energetica per i parametri delle sorgenti luminose di cui all’allegato V, tabella 6, si applica a partire dal 1o marzo 2022.»; (4) gli allegati I, II, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato IV del presente regolamento. Articolo 5 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2017 Il regolamento delegato (UE) 2019/2017 è così modificato: (1) all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»; (2) gli allegati I, II, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato V del presente regolamento. L 68/66 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Articolo 6 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2018 Il regolamento delegato (UE) 2019/2018 è così modificato: (1) all’articolo 1, paragrafo 2, la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) armadi d’angolo/curvi e rotondi;»; (2) l’articolo 2 è così modificato: a) il punto 15 è sostituito dal seguente: «15. «armadio d’angolo/curvo»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che offre continuità geometrica tra due armadi lineari disposti ad angolo uno rispetto all’altro e/o che formano una curva. L’armadio d’angolo/curvo non presenta un asse longitudinale né una lunghezza riconoscibili poiché costituisce solo una sagoma di riempimento (cuneo o simile) e non è progettato per funzionare come unità di refrigerazione a sé stante. Le due estremità dell’armadio d’angolo/curvo sono inclinate a un angolo compreso tra 30° e 90°;»; b) è aggiunto il punto 25 seguente: «25. «armadio rotondo»: l’armadio da supermercato di forma sferica/circolare che può essere installato come unità indipendente o come unità di raccordo tra due armadi da supermercato lineari. Può anche essere dotato di un sistema girevole che consente una visione a 360° degli alimenti esposti;»; c) è aggiunto il punto 26 seguente: «26. «armadio da supermercato»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta destinato alla vendita e all’esposizione di alimenti e altri articoli nei negozi al dettaglio come i supermercati. I refrigeratori per bevande, i distributori automatici refrigerati, le vetrine per gelato sfuso e i congelatori per gelati non sono considerati armadi da supermercato.»; (3) all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»; (4) all’articolo 9, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: «Esso di applica a decorrere dal 1o marzo 2021, fatta eccezione per l’obbligo di fornire la classe di efficienza energetica per i parametri delle sorgenti luminose di cui all’allegato V, tabella 10, parte 5, che si applica a decorrere dal 1o marzo 2022.»; (5) gli allegati I, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato VI del presente regolamento. Articolo 7 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, paragrafo 4, l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 1o maggio 2021. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), si applica a decorrere dal 1o maggio 2021. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), si applica a decorrere dal 1o luglio 2021. L’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafi 3 e 5, si applicano a decorrere dal 1o settembre 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/67 ALLEGATO I Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2013 sono così modificati: (1) all’allegato I sono aggiunti i punti 29 e 30 seguenti: «(29) «valore dichiarato»: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro; (30) «garanzia»: l’impegno del dettagliante o del fornitore nei confronti del consumatore di: a) rimborsare il prezzo pagato; oppure b) sostituire il display elettronico, ripararlo o intervenire diversamente qualora non corrisponda alle specifiche enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.»; (2) all’allegato II, alla fine del punto B è aggiunto il capoverso seguente: «Nel calcolo dell’IEE sono usati i valori dichiarati per la potenza in modo acceso (P ) e la superficie di visione (A) di measured cui all’allegato VI, tabella 5.»; (3) all’allegato III, parte 2, lettera f), punto 10, è aggiunto il capoverso seguente: «se il display elettronico non supporta l’HDR, il relativo pittogramma e le lettere delle classi di efficienza energetica non compaiono. Il pittogramma dello schermo, che ne indica dimensioni e risoluzione, è centrato verticalmente nell’area sotto l’indicazione del consumo di energia;»; (4) l’allegato IV è così modificato: a) dopo il primo capoverso è inserito il capoverso seguente: «Se non esistono norme tecniche pertinenti e fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale degli estremi delle norme armonizzate di cui sopra, si applicano i metodi di prova provvisori di cui all’allegato III bis del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici, o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto.»; b) alla fine dell’allegato è aggiunto il testo seguente: «Le misurazioni della gamma dinamica standard, della gamma dinamica ampia, della luminanza dello schermo per la funzione ABC e del grado di luminanza bianca di picco, nonché le altre misurazioni connesse alla luminanza, sono effettuate come indicato nell’allegato III, tabella 3 bis, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione.»; (5) nell’allegato V, la tabella 4 è sostituita dalla seguente: Valore e precisione del «Parametro Unità Note parametro 1. Marchio o nome del TESTO fornitore (2) (3) Indirizzo del Come da registrazione del fornitore fornitore (2) (3) (4) nella banca dati dei prodotti. 2. Identificativo del TESTO modello (2) 3. Classe di efficienza [A/B/C/D/E/F/G] energetica per la gamma dinamica standard (SDR) 4. Potenza assorbita in X,X W Arrotondato al primo decimale per i modo acceso per la valori di potenza inferiori a 100 W e gamma dinamica al primo intero per i valori di standard (SDR) potenza pari o superiori a 100 W. L 68/68 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 5. Classe di efficienza [A/B/C/D/E/F/G] o n.a. Se la banca dati dei prodotti genera energetica per la gamma automaticamente il contenuto dinamica ampia (HDR) definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato. Valore «n. a.» (non applicabile) se il prodotto non è dotato della funzione HDR. 6. Potenza assorbita in X,X W Arrotondato al primo decimale per i modo acceso per la valori di potenza inferiori a 100 W e gamma dinamica ampia all’intero per i valori di potenza pari (HDR), se pertinente o superiori a 100 W (valore 0 (zero) se «non applicabile»). 7. Potenza assorbita in X,X W modo spento, se applicabile 8. Potenza assorbita in X,X W modo stand-by, se applicabile 9. Potenza assorbita in X,X W modo stand-by in rete, se applicabile 10. Tipo di display [televisore/monitor/ Indicare un tipo. elettronico segnaletica/altro] 11. Rapporto dimensioni X : Y numero Ad es. 16: 9, 21: 9 ecc. intero 12. Risoluzione dello X × Y pixel Pixel orizzontali e verticali. schermo 13. Diagonale dello X,X cm Arrotondato al primo decimale. schermo 14. Diagonale dello X pollici Facoltativo, in pollici arrotondato schermo all’intero più vicino. 15. Superficie visibile dello X,X dm2 Arrotondato al primo decimale. schermo 16. Tecnologia del pannello TESTO Ad es. LCD/LEDLCD/QLED LCD/ OLED/MicroLED/QDLED/SED/ FED/EPD ecc. 17. Controllo automatico [SÌ/NO] Deve essere attivato come della luminosità (ABC) impostazione predefinita (se disponibile disponibile). 18. Sensore di [SÌ/NO] riconoscimento vocale disponibile 19. Sensore di rilevamento [SÌ/NO] Deve essere attivato come di presenza disponibile impostazione predefinita (se disponibile). 20. Tasso di frequenza di X Hz aggiornamento dell’immagine (predefinito) 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/69 21. Disponibilità minima X anni Come da allegato II, sezione E, punto garantita degli 1, del regolamento (UE) 2019/2021 aggiornamenti di della Commissione (1). software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato) (2) (3) 22. Disponibilità minima X anni Come da allegato II, sezione E, punto garantita dei pezzi di 1, del regolamento (UE) 2019/2021 ricambio (dalla data di della Commissione. fine immissione sul mercato) (2) (3) 23. Assistenza tecnica X anni Come da allegato II, sezione E, punto minima garantita per il 1, del regolamento (UE) 2019/2021 prodotto (2) (3) della Commissione. Durata minima della X anni garanzia generale offerta dal fornitore (2) (3) 24. Tipo di alimentatore interno/esterno/esterno Indicare un tipo. standardizzato 25. Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell’imballaggio del prodotto) i TESTO Descrizione ii Ten- X V sione d’in- gresso iii Ten- X,X V sione di uscita 26. Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell’imballaggio del prodotto) i Indicazione della o delle norme tecniche TESTO con cui l’alimentatore è compatibile ii Tensione di uscita X,X V necessaria iii Intensità di corrente X,X A necessaria (min.) iv Frequenza di XX Hz corrente necessaria (1) Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (cfr. pag. 241 della presente Gazzetta ufficiale). (2) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369. (3) Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369. (4) Il fornitore non inserisce queste informazioni per ogni modello se ottenute automaticamente dalla banca dati.» L 68/70 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 (6) l’allegato VI è così modificato: a) i punti da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «(1) una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco; (2) gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate; (3) le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello; (4) i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 5; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX; (5) i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV; (6) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte al punto 2; (7) eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi. Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.»; b) la tabella 5 è sostituita dalla seguente: «Tabella 5 Parametri tecnici del modello e valori dichiarati Valore e precisione del Valore Parametro Unità parametro dichiarato Generali 1 Marchio o nome del fornitore TESTO 2 Identificativo del modello TESTO 3 Classe di efficienza energetica per la gamma [A/B/C/D/E/F/G] A – G dinamica standard (SDR) 4 Potenza assorbita in modo acceso per la XXX,X W gamma dinamica standard (SDR) 5 Classe di efficienza energetica per la gamma [A/B/C/D/E/F/G] o n.a. A – G dinamica ampia (HDR), se pertinente 6 Potenza assorbita in modo acceso per la XXX,X W gamma dinamica ampia (HDR) 7 Potenza assorbita in modo spento X,X W 8 Potenza assorbita in modo stand-by X,X W 9 Potenza assorbita in modo stand-by in rete X,X W 10 Tipo di display elettronico [televisore/monitor/ TESTO segnaletica/altro] 11 Rapporto dimensioni XX : XX 12 Risoluzione dello schermo (pixel) X × X 13 Diagonale dello schermo XXX,X cm 14 Diagonale dello schermo XX pollici 15 Superficie visibile dello schermo XXX,X dm2 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/71 16 Tecnologia del pannello TESTO 17 Controllo automatico della luminosità [SÌ/NO] (ABC) disponibile 18 Sensore di riconoscimento vocale [SÌ/NO] disponibile 19 Sensore di rilevamento di presenza [SÌ/NO] disponibile 20 Tasso di frequenza di aggiornamento XXX Hz dell’immagine (configurazione normale) 21 Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato, come XX anni da allegato II, sezione E, punto 1, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione) 22 Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato, come da allegato II, sezione E, XX anni punto 1, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione) 23 Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto (dalla data di fine immissione sul mercato, come da allegato II, sezione E, XX anni punto 1, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione) Durata minima della garanzia generale XX anni offerta dal fornitore Per il modo acceso 24 Luminanza bianca di picco della configurazione di luminosità massima in XXXX cd/m2 modo acceso 25 Luminanza bianca di picco della XXXX cd/m2 configurazione normale 26 Grado di luminanza bianca di picco (calcolato come segue: valore della «luminanza bianca di picco della configurazione normale» diviso per il XX,X % «valore della luminanza bianca di picco della configurazione di luminosità massima in modo acceso» moltiplicato per 100) Per la riduzione automatica di potenza (APD, Auto Power Down) 27 Periodo di tempo in modo acceso prima che il display elettronico passi automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra XX:XX mm:ss condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by L 68/72 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 28 Per i televisori: periodo di tempo intercorso tra l’ultima interazione dell’utilizzatore e il momento in cui il televisore passa automaticamente al modo stand-by, al XX:XX mm:ss modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by 29 Per i televisori dotati di sensore di rilevamento di presenza: periodo di tempo intercorso tra l’ultimo rilevamento di presenza e il momento in cui il televisore XX:XX mm:ss passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by 30 Per i display elettronici diversi dai televisori e dai display per diffusione radiotelevisiva: periodo di tempo intercorso tra l’ultimo input rilevato e il momento in cui il display elettronico passa automaticamente al modo XX:XX mm:ss stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by Per ABC Se disponibile e attivato come impostazione predefinita 31 Percentuale di riduzione di potenza attribuibile all’azione dell’ABC tra le XX,X % condizioni di luce ambiente di 100 lux e 12 lux 32 Potenza in modo acceso al sensore ABC a XXX,X W luce ambiente di 100 lux 33 Potenza in modo acceso al sensore ABC a XXX,X W luce ambiente di 12 lux 34 Luminanza dello schermo al sensore ABC (*) XXX cd/m2 a luce ambiente di 100 lux 35 Luminanza dello schermo al sensore ABC (*) XXX cd/m2 a luce ambiente di 60 lux 36 Luminanza dello schermo al sensore ABC (*) XXX cd/m2 a luce ambiente di 35 lux 37 Luminanza dello schermo al sensore ABC (*) XXX cd/m2 a luce ambiente di 12 lux Per l’alimentatore 38 Tipo di alimentatore interno/esterno 39 Estremi della o delle norme tecniche (se del TESTO caso) 40 Tensione d’ingresso XXX,X V 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/73 41 Tensione di uscita XXX,X V 42 Corrente d’ingresso (max.) XXX,X A 43 Corrente di uscita (min.) XXX,X A (*) I valori dei parametri legati alla luminanza per l’ABC sono indicativi e vanno verificati a fronte dei requisiti applicabili all’ABC». c) il punto 6 è rinumerato come punto 9; d) il punto 7 è rinumerato come punto 10; e) il punto 8 è rinumerato come punto 11; (7) l’allegato IX è così modificato: a) il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»; b) nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»; c) il punto 7 è sostituito dal seguente: «(7) Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.»; d) la tabella 6 è sostituita dalla seguente: «Tabella 6 Tolleranze ammesse ai fini della verifica Parametro Tolleranze ammesse ai fini della verifica Potenza assorbita in modo acceso (P , watt) Il valore determinato (**) non supera il valore dichiarato di measured oltre il 7 %. Potenza assorbita in watt in modo spento, stand-by e Il valore determinato (**) non supera il valore dichiarato di stand-by in rete, secondo i casi oltre 0,10 W se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W, o di oltre il 10 % se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W. Superficie visibile dello schermo Il valore determinato (*) non è inferiore al valore dichiarato di oltre l’1 % o 0,1 dm2, se inferiore. Diagonale dello schermo visibile in centimetri Il valore determinato (*) non si scosta dal valore dichiarato di oltre 1 cm. Risoluzione dello schermo in pixel orizzontali e Il valore determinato (*) non si scosta dal valore dichiarato. verticali Luminanza bianca di picco Il valore determinato (**) non è inferiore al valore dichiarato di oltre l’8 %. Periodo di tempo in modo acceso prima che il display Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di elettronico passi automaticamente al modo stand-by, oltre 5 secondi. al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by L 68/74 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Per i televisori: periodo di tempo intercorso tra Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di l’ultima interazione dell’utilizzatore e il momento in oltre 5 secondi. cui il televisore passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by Per i televisori dotati di sensore di rilevamento di Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di presenza: periodo di tempo intercorso tra l’ultimo oltre 5 secondi. rilevamento di presenza e il momento in cui il televisore passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by Per i display elettronici diversi dai televisori e dai Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di display per diffusione radiotelevisiva: periodo di oltre 5 secondi. tempo intercorso tra l’ultimo input rilevato e il momento in cui il display elettronico passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by (*) Se il valore determinato per una singola unità non è conforme, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. (**) Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari». 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/75 ALLEGATO II Gli allegati I, IV, V, VI, VIII, IX e X del regolamento delegato (UE) 2019/2014 sono così modificati: (1) all’allegato I è aggiunto il seguente punto 33: «(33) «valore dichiarato»: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»; (2) l’allegato IV è così modificato: a) dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente: «Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’allegato VI, tabella 7, del presente regolamento per le lavatrici per uso domestico o all’allegato VI, tabella 8, del presente regolamento per le lavasciuga biancheria per uso domestico, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»; b) il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. CAPACITÀ NOMINALE DELLE LAVASCIUGA BIANCHERIA PER USO DOMESTICO La capacità nominale delle lavasciuga biancheria è la capacità nominale del ciclo di lavaggio e asciugatura. Se la lavasciuga biancheria per uso domestico offre un ciclo continuo, la capacità nominale del ciclo di lavaggio e asciugatura corrisponde alla capacità nominale di questo ciclo. Se la lavasciuga biancheria per uso domestico non offre un ciclo continuo, la capacità nominale del ciclo di lavaggio e asciugatura corrisponde al valore minore tra quelli corrispondenti alla capacità nominale di lavaggio del programma eco 40-60 e alla capacità nominale di asciugatura del ciclo che raggiunge lo stato “pronto da riporre”.»; c) i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. INDICE DI EFFICIENZA DI LAVAGGIO L’indice di efficienza di lavaggio delle lavatrici per uso domestico e del ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico (I ) e l’indice di efficienza di lavaggio del ciclo completo delle lavasciuga biancheria per uso W domestico (J ) sono calcolati avvalendosi di norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella W Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, e arrotondati al terzo decimale. Per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg, l’indice I indicato nella W scheda informativa del prodotto è il valore più basso tra l’indice di efficienza di lavaggio alla capacità nominale di lavaggio, l’indice di efficienza di lavaggio a metà della capacità nominale di lavaggio e l’indice di efficienza di lavaggio a un quarto della capacità nominale di lavaggio. Per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg, l’indice I indicato W nella scheda informativa del prodotto corrisponde all’indice di efficienza di lavaggio alla capacità nominale di lavaggio. Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg, l’indice J indicato W nella scheda informativa del prodotto è il valore più basso tra l’indice di efficienza di lavaggio alla capacità nominale e l’indice di efficienza di lavaggio a metà della capacità nominale. Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg, l’indice J W indicato nella scheda informativa del prodotto corrisponde all’indice di efficienza di lavaggio alla capacità nominale. 4. EFFICACIA DI RISCIACQUO L’efficacia di risciacquo delle lavatrici per uso domestico e del ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico (I ) e l’efficacia di risciacquo del ciclo completo delle lavasciuga biancheria per uso domestico (J ) sono R R calcolate avvalendosi di norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, basati sull’individuazione del marcatore LAS (alchilbenzensolfonato lineare), e arrotondate al primo decimale. L 68/76 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg, l’indice I indicato nella R scheda informativa del prodotto è il valore più alto tra l’efficacia di risciacquo alla capacità nominale di lavaggio, l’efficacia di risciacquo a metà della capacità nominale di lavaggio e l’efficacia di risciacquo a un quarto della capacità nominale di lavaggio. Per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg, la scheda informativa del prodotto non indica il valore dell’indice I . R Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg, l’indice J indicato nella R scheda informativa del prodotto è il valore più alto tra l’efficacia di risciacquo alla capacità nominale e l’efficacia di risciacquo a metà della capacità nominale. Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg, la scheda informativa del prodotto non indica il valore dell’indice J .»; R d) al punto 6, punto 2, il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale di lavaggio pari o inferiore a 3 kg, il consumo ponderato di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura corrisponde al consumo di acqua alla capacità nominale, arrotondato all’intero più vicino.»; e) il punto 7 è sostituito dal seguente: «7. CONTENUTO DI UMIDITÀ RESIDUA Il contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D) della lavatrice per uso domestico e del ciclo di lavaggio di una lavasciuga biancheria per uso domestico è calcolato in percentuale nel modo seguente e arrotondato al primo decimale: dove: D è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio, espresso in full percentuale e arrotondato al secondo decimale; D è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio, espresso ½ in percentuale e arrotondato al secondo decimale; D è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio, ¼ espresso in percentuale e arrotondato al secondo decimale; A, B e C sono i fattori di ponderazione di cui al punto 2.1, lettera c).»; f) il punto 9 è sostituito dal seguente: «9. MODI A CONSUMO RIDOTTO Se del caso, è misurata la potenza assorbita del modo spento (P ), del modo stand-by (P ) e dell’avvio ritardato (P ), o sm ds espressa in W e arrotondata al secondo decimale. Durante le misurazioni della potenza assorbita nei modi a consumo ridotto, sono verificate e registrate: — la visualizzazione (o la mancata visualizzazione) delle informazioni; — l’attivazione (o la mancata attivazione) della connessione alla rete. Se la lavatrice per uso domestico o la lavasciuga biancheria per uso domestico è dotata di una funzione anti piega, questa operazione è interrotta con l’apertura dell’oblò o con qualsiasi altro intervento opportuno 15 minuti prima della misurazione della potenza assorbita.»; g) è aggiunto il seguente punto 11: «11. VELOCITÀ DI CENTRIFUGA La velocità di centrifuga delle lavatrici per uso domestico e del ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico è misurata o calcolata all’opzione di velocità di centrifuga massima per il programma eco 40-60 avvalendosi di norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, e arrotondata all’intero più vicino.»; 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/77 (3) l’allegato V è così modificato: a) la tabella 5 è sostituita dalla seguente: «Tabella 5 Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto Marchio o nome del fornitore (a), (c): Indirizzo del fornitore (a), (c): Identificativo del modello (a): Parametri generali del prodotto: Parametro Valore Parametro Valore Capacità nominale (kg) (b) x,x Dimensioni in cm (a), (c) Altezza x Larghezza x Profondità x Indice di efficienza x,x Classe di efficienza energetica (b) [A/B/C/D/E/F/G] (d) energetica (IEE ) (b) W Indice di efficienza di x,xxx Efficacia di risciacquo (g/kg) (b) x,x lavaggio (b) Consumo di energia in x,xxx Consumo di acqua in litri per ciclo, con x kWh per ciclo, con il il programma eco 40-60 in una programma eco 40-60 in combinazione di carichi pieni e una combinazione di parziali. Il consumo effettivo di acqua carichi pieni e parziali. Il dipende dalle modalità d’uso consumo effettivo di dell’apparecchio e dalla durezza energia dipende dalle dell’acqua modalità d’uso dell’apparecchio Temperatura massima Capacità Contenuto ponderato di umidità x,x x all’interno dei tessuti nominale residua (%) (b) trattati (°C) (b) Metà x Un quarto x Velocità di centrifuga Capacità Classe di efficienza della centrifuga (b) [A/B/C/D/E/F/G] (d) x (giri/min) (b) nominale Metà x Un quarto x Durata del programma Capacità Tipo [da incasso/a libera x:xx (ore:min) (b) nominale installazione] Metà x:xx Un quarto x:xx Emissioni di rumore aereo x Classe di emissione di rumore aereo [A/B/C/D] (d) nella fase di centrifuga (dB (fase di centrifuga) (b) (A) re 1 pW) (b) L 68/78 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Modo spento (W) (se del x,xx Modo stand-by (W) (se del caso) x,xx caso) Avvio ritardato (W) (se del x,xx Modo stand-by in rete (W) (se del caso) x,xx caso) Durata minima della garanzia offerta dal fornitore (a), (c): Questo prodotto è stato progettato per liberare [SÌ/NO] ioni d’argento durante il ciclo di lavaggio Informazioni supplementari (a), (c): Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione (1): (a) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369. (b) Per il programma eco 40-60. (c) Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369. (d) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato. _____________ (1) Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (cfr. pag. 285 della presente Gazzetta ufficiale)». b) la tabella 6 è sostituita dalla seguente: «Tabella 6 Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto Marchio o nome del fornitore (a), (d): Indirizzo del fornitore (a), (d): Identificativo del modello (a): Parametri generali del prodotto: Parametro Valore Parametro Valore Capacità nominale (kg) Capacità x,x Dimensioni in cm (a), (d) Altezza x nominale (c) Capacità x,x Larghezza x nominale di lavaggio (b) Profondità x Indice di efficienza IEE (b) x,x Classe di efficienza energetica IEE (b) [A/B/C/ W W energetica D/E/F/ G] (e) IEE (c) x,x IEE (c) [A/B/C/ WD WD D/E/F/ G] (e) 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/79 Indice di efficienza di I (b) x,xxx Efficacia di risciacquo (g/kg di tessuti I (b) x,x W R lavaggio asciutti) J (c) x,xxx J (c) x,x W R Consumo di energia in x,xxx Consumo di energia in kWh per ciclo, x,xxx kWh per ciclo, per il ciclo per il ciclo di lavaggio e asciugatura di lavaggio della lavasciuga della lavasciuga biancheria per uso biancheria per uso domestico in una combinazione di domestico con il carichi pieni e mezzi carichi. Il programma eco 40-60 in consumo effettivo di energia dipende una combinazione di dalle modalità d’uso dell’apparecchio carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio Consumo di acqua in litri x Consumo di acqua in litri per ciclo, per x per ciclo, per il programma il ciclo di lavaggio e asciugatura della eco 40-60 in una lavasciuga biancheria per uso combinazione di carichi domestico in una combinazione di pieni e parziali. Il carichi pieni e mezzi carichi. Il consumo effettivo di consumo effettivo di acqua dipende acqua dipende dalle dalle modalità d’uso dell’apparecchio e modalità d’uso dalla durezza dell’acqua dell’apparecchio e dalla durezza dell’acqua Temperatura massima Capacità x Temperatura massima all’interno dei Capacità x all’interno dei tessuti nominale di tessuti trattati (°C) per il ciclo di nominale trattati (°C) per il ciclo di lavaggio lavaggio della lavasciuga biancheria lavaggio della lavasciuga per uso domestico con il ciclo di biancheria per uso lavaggio e asciugatura Metà x domestico con il programma eco 40-60 Un quarto x Metà x Velocità di centrifuga Capacità x Contenuto ponderato di umidità x,x (giri/min) (b) nominale di residua (%) (b) lavaggio Metà x Un quarto x Durata del programma eco Capacità x:xx Classe di efficienza della centrifuga (b) [A/B/C/D/E/F/G] (e) 40-60 (ore:min) nominale di lavaggio Metà x:xx Un quarto x:xx Emissioni di rumore aereo x Durata del ciclo di lavaggio e Capacità x:xx durante la fase di centrifuga asciugatura (ore:min) nominale per il ciclo di lavaggio eco 40-60 alla capacità Metà x:xx nominale di lavaggio (dB (A) re 1 pW) L 68/80 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Tipo [da incasso/a libera Classe di emissioni di rumore aereo [A/B/C/D] (e) installazione] nella fase di centrifuga del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio Modo spento (W) (se del x,xx Modo stand-by (W) (se del caso) x,xx caso) Avvio ritardato (W) (se del x,xx Modo stand-by in rete (W) (se del caso) x,xx caso) Durata minima della garanzia offerta dal fornitore (a), (d): Questo prodotto è stato progettato per liberare [SÌ/NO] ioni d’argento durante il ciclo di lavaggio Informazioni supplementari (a), (d): Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione: (a) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369. (b) Per il programma eco 40-60. (c) Per il ciclo di lavaggio e asciugatura. (d) Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369. (e) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.»; (4) l’allegato VI è così modificato: a) il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le lavatrici per uso domestico, la documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende i seguenti elementi: a) una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco; b) gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate; c) le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello; d) i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 7; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX; e) i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV; f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b); g) eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi. Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/81 Tabella 7 Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per le lavatrici per uso domestico VALORE PARAMETRO UNITÀ DICHIARATO Capacità nominale per il programma eco 40-60, a intervalli di 0,5 kg (c) X,X kg Consumo di energia del programma eco 40-60 alla capacità nominale (E ) X,XXX kWh/ciclo W,full Consumo di energia del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (E ) X,XXX kWh/ciclo W,½ Consumo di energia del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale X,XXX kWh/ciclo (E ) W,¼ Consumo ponderato di energia del programma eco 40-60 (E ) X,XXX kWh/ciclo W Consumo standard di energia del programma eco 40-60 (SCE ) X,XXX kWh/ciclo W Indice di efficienza energetica (IEE ) X,X - W Consumo di acqua del programma eco 40-60 alla capacità nominale (W ) X,X l/ciclo W,full Consumo di acqua del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (W ) X,X l/ciclo W,½ Consumo di acqua del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale X,X l/ciclo (W ) W,¼ Consumo di acqua ponderato (W ) X l/ciclo W Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 alla capacità nominale (I ) X,XXX - W Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 a metà della capacità X,XXX - nominale (I ) W Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 a un quarto della capacità X,XXX - nominale (I ) W Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 alla capacità nominale (I ) X,X g/kg R Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (I ) X,X g/kg R Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale X,X g/kg (I ) R Durata del programma eco 40-60 alla capacità nominale (t ) X:XX ore:min W Durata del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (t ) X:XX ore:min W Durata del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (t ) X:XX ore:min W Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il X °C programma eco 40-60 alla capacità nominale (T) Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il X °C programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (T) L 68/82 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il X °C programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (T) Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 alla capacità X giri/min nominale (S) Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 a metà della X giri/min capacità nominale (S) Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 a un quarto X giri/min della capacità nominale (S) Contenuto ponderato di umidità residua (D) X,X % Emissioni di rumore aereo durante il programma eco 40-60 (fase di centrifuga) X dB(A) re 1 pW Potenza assorbita in modo spento (P ) (se del caso) X,XX W o Potenza assorbita in modo stand-by (P ) (se del caso) X,XX W sm Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni? Sì/No - Potenza assorbita in modo stand-by (P ) in condizioni di stand-by in rete (se del X,XX W sm caso) Potenza assorbita in avvio ritardato (P ) (se del caso) X,XX W» ds b) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le lavasciuga biancheria per uso domestico, la documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende i seguenti elementi: a) una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco; b) gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate; c) le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello; d) i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 8; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX; e) i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV; f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b); g) eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi. Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369. Tabella 8 Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per le lavasciuga biancheria per uso domestico VALORE PARAMETRO UNITÀ DICHIARATO Capacità nominale per il ciclo di lavaggio, a intervalli di 0,5 kg (c) X,X kg Capacità nominale per il ciclo di lavaggio e asciugatura, a intervalli di 0,5 kg (d) X,X kg Consumo di energia del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio X,XXX kWh/ciclo (E ) W,full Consumo di energia del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di X,XXX kWh/ciclo lavaggio (E ) W,½ 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/83 Consumo di energia del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale X,XXX kWh/ciclo di lavaggio (E ) W,¼ Consumo ponderato di energia del programma eco 40-60 (E ) X,XXX kWh/ciclo W Consumo standard di energia del programma eco 40-60 (SCE ) X,XXX kWh/ciclo W Indice di efficienza energetica del ciclo di lavaggio (IEE ) X,X - W Consumo di energia del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (E X,XXX kWh/ciclo WD, ) full Consumo di energia del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità X,XXX kWh/ciclo nominale (E ) WD,½ Consumo ponderato di energia del ciclo di lavaggio e asciugatura (E ) X,XXX kWh/ciclo WD Consumo standard di energia del ciclo di lavaggio e asciugatura (SCE ) X,XXX kWh/ciclo WD Indice di efficienza energetica del ciclo di lavaggio e asciugatura (IEE ) X,X - WD Consumo di acqua del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio X,X l/ciclo (W ) W,full Consumo di acqua del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di X,X l/ciclo lavaggio (W ) W,½ Consumo di acqua del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di X,X l/ciclo lavaggio (W ) W,¼ Consumo ponderato di acqua del ciclo di lavaggio (W ) X l/ciclo W Consumo di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (W X,X l/ciclo WD, ) full Consumo di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale X,X l/ciclo (W ) WD,½ Consumo ponderato di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura (W ) X l/ciclo WD Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 alla capacità nominale di X,XXX - lavaggio (I ) W Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 a metà della capacità X,XXX - nominale di lavaggio (I ) W Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 a un quarto della capacità X,XXX - nominale di lavaggio (I ) W Indice di efficienza di lavaggio del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità X,XXX - nominale (J ) W Indice di efficienza di lavaggio del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità X,XXX - nominale (J ) W Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio X,X g/kg (I ) R Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di X,X g/kg lavaggio (I ) R Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale X,X g/kg di lavaggio (I ) R Efficacia di risciacquo del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (J ) X,X g/kg R L 68/84 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Efficacia di risciacquo del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità X,X g/kg nominale (J ) R Durata del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (t ) X:XX ore:min W Durata del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (t ) X:XX ore:min W Durata del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio X:XX ore:min (t ) W Durata del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (t ) X:XX ore:min WD Durata del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (t ) X:XX ore:min WD Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il X °C programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (T) Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il X °C programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (T) Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il X °C programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (T) Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti nella fase di X °C lavaggio del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (T) Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti nella fase di X °C lavaggio del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (T) Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 alla capacità X giri/min nominale di lavaggio (S) Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 a metà della X giri/min capacità nominale di lavaggio (S) Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 a un quarto X giri/min della capacità nominale di lavaggio (S) Contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D) X,X % Contenuto di umidità finale dopo l’asciugatura X,X % Emissioni di rumore aereo durante il programma eco 40-60 (fase di centrifuga) X dB(A) re 1 pW Potenza assorbita in modo spento (P ) (se del caso) X,XX W o Potenza assorbita in modo stand-by (P ) (se del caso) X,XX W sm Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni? Sì/No - Potenza assorbita in modo stand-by (P ) in condizioni di stand-by in rete (se del X,XX W sm caso) Potenza assorbita in avvio ritardato (P ) (se del caso) X,XX W» ds (5) nell’allegato VIII, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. L’opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere l’etichetta ben visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni specificate all’allegato III. L’etichetta può apparire mediante una visualizzazione annidata, nel qual caso l’immagine usata per accedervi è conforme alle specifiche di cui al punto 2 del presente allegato. Se si ricorre alla visualizzazione annidata, l’etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell’immagine su schermo tattile.»; 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/85 (6) l’allegato IX è così modificato: a) il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»; b) nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»; c) il punto 7 è sostituito dal seguente: «(7) Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.»; d) la tabella 9 è sostituita dalla seguente: «Tabella 9 Tolleranze ammesse ai fini della verifica Parametro Tolleranze ammesse ai fini della verifica E , E , E , E , Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato rispettivamente per E , W,full W,½ W,¼ WD,full W,full E E , E , E e E di oltre il 10 %. WD,½ W,½ W,¼ WD,full WD,½ Consumo ponderato di Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato rispettivamente per E e E W WD energia (E e E ) di oltre il 10 %. W WD W , W , W , W , Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato rispettivamente per W , W,full W,½ W,¼ WD,full W,full W W , W , W e W di oltre il 10 %. WD,½ W,½ W,¼ WD,full WD,½ Consumo di acqua ponderato Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato rispettivamente per W e W (W e W ) W di oltre il 10 %. W WD WD Indice di efficienza di Il valore determinato (*) non è inferiore al valore dichiarato rispettivamente per I e W lavaggio (I e J ) a tutti i J di oltre l’8 %. W W W carichi contemplati Efficacia di risciacquo (I e J ) Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato rispettivamente per I e J di R R R R a tutti i carichi contemplati oltre 1,0 g/kg. Durata del programma o del Il valore determinato (*) per la durata del programma o del ciclo non supera il valore ciclo (t e t ) a tutti i carichi dichiarato rispettivamente per t e t di oltre il 5 %, o di oltre 10 minuti, se W WD W WD contemplati inferiore. Temperatura massima Il valore determinato (*) non è inferiore al valore dichiarato per T di oltre 5 K e non all’interno della biancheria supera il valore dichiarato per T di oltre 5 K. (T) durante il ciclo di lavaggio a tutti i carichi contemplati Contenuto ponderato di Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato per D di oltre il 10 %. umidità residua dopo il lavaggio (D) Contenuto di umidità finale Il valore determinato (*) non supera il 3,0 %. dopo l’asciugatura a tutti i carichi contemplati Velocità di centrifuga (S) a Il valore determinato (*) non è inferiore al valore dichiarato per S di oltre il 10 %. tutti i carichi contemplati L 68/86 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Potenza assorbita in modo Il valore determinato (*) per la potenza assorbita P non supera il valore dichiarato di o spento (P ) oltre 0,10 W. o Potenza assorbita in modo Il valore determinato (*) per la potenza assorbita P non supera il valore dichiarato sm stand-by (P ) di oltre il 10 %, se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W, se il sm valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W. Potenza assorbita in modo Il valore determinato (*) per la potenza assorbita P non supera il valore dichiarato ds avvio ritardato (P ) di oltre il 10 %, se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W, se il ds valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W. Emissioni di rumore aereo Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB(A) re 1 pW. (*) Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari». (7) nell’allegato X, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) il contenuto di umidità residua dopo il lavaggio è calcolato come la media ponderata, in funzione della capacità nominale di ciascun cestello;». 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/87 ALLEGATO III Gli allegati I, III, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 sono così modificati: (1) nell’allegato I, il punto 42 è sostituito dal seguente: «(42) «valore dichiarato»: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;»; (2) l’allegato III è così modificato: a) al punto 1, il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «L’etichetta misura: — nel caso dell’etichetta di dimensioni standard, almeno 36 mm di larghezza per 72 mm di altezza; — nel caso dell’etichetta di piccole dimensioni (larghezza inferiore a 36 mm), almeno 20 mm di larghezza per 54 mm di altezza.»; b) al punto 2.3, lettera e), il punto 6 è sostituito dal seguente: «6. il bordo rettangolare dell’etichetta e le linee divisorie interne hanno uno spessore di 0,5 pt e sono di colore 100 % nero;»; (3) l’allegato IV è così modificato: a) al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) in impianti radiologici e di medicina nucleare soggetti alle norme di sicurezza relative alle radiazioni di cui alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (1); _____________ (1) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).»; b) al punto 3 è aggiunta la seguente lettera l): «l) sorgenti luminose a incandescenza dotate d’interfaccia elettrica di contatto a lama, linguetta metallica, cavo, filo litz, filettatura metrica, base a spinotti o altra interfaccia non standard su misura, contenute in tubi di vetro di quarzo, specificamente progettate e commercializzate unicamente per l’uso in apparecchiature elettrotermiche industriali o professionali (ad esempio nel processo di soffiatura nell’industria del PET, nella stampa 3D, nei processi di fabbricazione di prodotti fotovoltaici ed elettronici, nell’asciugatura o nell’indurimento di adesivi, inchiostri, vernici o rivestimenti).»; c) è aggiunto il seguente punto 4: «4. Le sorgenti luminose specificamente progettate e commercializzate unicamente per l’uso in prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti (UE) 2019/2023, (UE) 2019/2022, (UE) n. 932/2012 e (UE) 2019/2019 della Commissione sono esenti dalle prescrizioni di cui all’allegato VI, punto 1, lettera e), punti 7 ter, 7 quater e 7 quinquies, del presente regolamento.»; (4) l’allegato V è così modificato: a) la tabella 3 è sostituita dalla seguente: «Tabella 3 Scheda informativa del prodotto Marchio o nome del fornitore (a), (e): Indirizzo del fornitore (a), (e): Identificativo del modello (e): Tipo di sorgente luminosa: L 68/88 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Tecnologia d’illuminazione: [HL/LFL T5 HE/LFL Non direzionale o [NDLS/DLS] T5 HO/CFLni/altro direzionale: tipo di FL/HPS/MH/altro tipo di HID/LED/ OLED/mista/altro] Tipo di attacco della sorgente luminosa [Testo libero] (o altra interfaccia elettrica): A tensione di rete o non a tensione di [MLS/NMLS] Sorgente luminosa [Sì/No] rete: connessa (CLS): Sorgente luminosa a colori variabili: [Sì/No] Involucro: [Nessuno/Secondo/Non trasparente] Sorgente luminosa ad alta luminanza: [Sì/No] Schermo antiriflesso: [Sì/No] Regolabile: [Sì/Solo con specifici regolatori d’intensità/No] Parametri del prodotto Parametro Valore Parametro Valore Parametri generali del prodotto: Consumo di energia in modo acceso x Classe di efficienza [A/B/C/D/E/F/G] (b) (kWh/1 000 h), arrotondato per energetica eccesso all’intero più vicino Flusso luminoso utile (Φ ), indicando x in [sfera/cono Temperatura di colore [x/x…x/x o x (o x…)] use se si riferisce al flusso in una sfera ampio/cono stretto] correlata, arrotondata ai (360°), in un cono ampio (120°) o in un 100 K più vicini, oppure cono stretto (90°) intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini Potenza in modo acceso (P ) espressa x,x Potenza in modo stand-by x,xx on in W (P ) espressa in W e sb arrotondata al secondo decimale Per le CLS, potenza in modo stand-by in x,xx Indice di resa cromatica [x/x…x] rete (P ) espressa in W e arrotondata al arrotondato all’intero più net secondo decimale vicino, oppure intervallo di valori IRC che è possibile impostare Dimensioni Altezza x Distribuzione spettrale di [grafico] esterne (a), (e) potenza a pieno carico senza unità di Larghezza x nell’intervallo da 250 nm alimentazio-ne a 800 nm separata, parti per il Profondità x controllo dell’illumina-zione e parti senza funzioni di controllo dell’illumina-zione, se presenti (mm) 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/89 Dichiarazione di potenza [Sì/-] Se sì, potenza equivalente x equivalente (c) (W) Coordinate cromatiche (x, 0,xxx y) 0,xxx Parametri per sorgenti luminose direzionali: Intensità luminosa di picco (cd) x Angolo del fascio in gradi, [x/x…x] oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare Parametri per sorgenti luminose LED e OLED: Valore dell’indice di resa cromatica R9 x Fattore di sopravvivenza x,xx Fattore di mantenimento del flusso x,xx luminoso Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete: Fattore di sfasamento (cos φ1) x,xx Coerenza dei colori in ellissi x di MacAdam Dichiarazione che una sorgente [Sì/-] (d) Se sì, dichiarazione di x luminosa LED può sostituire una sostituibilità (W) sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza Metrica dello sfarfallio (Pst LM) x,x Metrica dell’effetto x,x stroboscopico (SVM) (a) Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369. (b) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato. (c) «-»: non applicabile; «Sì»: una dichiarazione di equivalenza che indichi la potenza del tipo di sorgente luminosa sostituita è consentita solo nei casi seguenti: — per le sorgenti luminose direzionali, se il tipo di sorgente luminosa figura nella tabella 4 e se il flusso luminoso della sorgente luminosa in un cono di 90 ° (Φ90°) non è inferiore al corrispondente flusso luminoso di riferimento di cui alla tabella 4. Il flusso luminoso di riferimento è moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 5. Per le sorgenti luminose LED è inoltre moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 6; — per le sorgenti luminose non direzionali; in questo caso, la potenza della sorgente luminosa a incandescenza dichiarata equivalente (in watt, arrotondata all’intero) è quella che, nella tabella 7, corrisponde al flusso luminoso della sorgente luminosa. I valori intermedi del flusso luminoso e della potenza equivalente dichiarata della sorgente luminosa (in watt, arrotondata all’intero) sono calcolati per interpolazione lineare tra due valori adiacenti. (d) «-»: non applicabile; «Sì»: dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza. Tale dichiarazione è consentita solo se: — l’intensità luminosa in qualsiasi direzione attorno all’asse del tubo non si scosta di oltre il 25 % dall’intensità luminosa media attorno al tubo; e — il flusso luminoso della sorgente luminosa LED non è inferiore al flusso luminoso della sorgente luminosa fluorescente avente la potenza dichiarata. Il flusso luminoso della sorgente luminosa fluorescente è ottenuto moltiplicando la potenza dichiarata per il valore minimo di efficacia luminosa corrispondente alla sorgente luminosa in questione, indicato alla tabella 8; e — la potenza della sorgente luminosa LED non è superiore alla potenza della sorgente luminosa fluorescente che, stando alla dichiara­ zione, deve sostituire. Il fascicolo di documentazione tecnica fornisce i dati a sostegno delle dichiarazioni in tal senso. (e) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369». L 68/90 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 b) la tabella 7 è sostituita dalla seguente: «Tabella 7 Dichiarazioni di equivalenza per sorgenti luminose non direzionali Potenza della sorgente luminosa a incandescenza dichiarata Flusso luminoso della sorgente luminosa Φ (lm) equivalente (W) 136 15 249 25 470 40 806 60 1 055 75 1 521 100 2 452 150 3 452 200» (5) l’allegato VI è così modificato: a) al punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) valori dichiarati per i seguenti parametri tecnici; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX: 1) flusso luminoso utile (Φ ) in lm; use 2) indice di resa cromatica (IRC); 3) potenza in modo acceso (P ) in W; on 4) per le sorgenti luminose direzionali (DLS), angolo del fascio in gradi; 4 bis) per le sorgenti luminose direzionali (DLS), intensità luminosa di picco in cd; 5) temperatura di colore correlata (CCT) in K; 6) potenza in modo stand-by (P ) in W, anche quando è pari a zero; sb 7) per le sorgenti luminose connesse (CLS), potenza in modo stand-by in rete (P ) in W; net 7 bis) per le sorgenti luminose LED e OLED, valore dell’indice di resa cromatica R9; 7 ter) per le sorgenti luminose LED e OLED, fattore di sopravvivenza; 7 quater) per le sorgenti luminose LED e OLED, fattore di mantenimento del flusso luminoso; 7 quinquies) per le sorgenti luminose LED e OLED, durata di vita L70B50 indicativa; 8) per le sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete, fattore di sfasamento (cos φ1); 9) per le sorgenti luminose LED e OLED, coerenza dei colori in fasi dell’ellisse di MacAdam; 10) luminanza-HLLS in cd/mm2 (solo per HLLS); 11) per le sorgenti luminose LED e OLED, metrica dello sfarfallio (Pst LM); 12) per le sorgenti luminose LED e OLED, metrica dell’effetto stroboscopico (SVM); 13) solo per le sorgenti luminose a colori variabili (CTLS), purezza di eccitazione per i seguenti colori e lunghezze d’onda dominanti nell’intervallo indicato: Colore Lunghezza d’onda dominante nell’intervallo Blu 440 nm – 490 nm Verde 520 nm – 570 nm Rosso 610 nm – 670 nm»; 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/91 b) è aggiunto il seguente punto 2: «2. Gli elementi di cui al punto 1 costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.»; (6) l’allegato IX è così modificato: a) il primo capoverso è sostituito dai seguenti: «Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica. Il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le proprie prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro specificato nel presente regolamento o incluso nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.»; b) nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»; c) al punto 1, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Le autorità dello Stato membro verificano 10 unità del modello della sorgente luminosa ai fini del punto 2, lettera c), del presente allegato. Le tolleranze ammesse ai fini della verifica sono stabilite nella tabella 9 del presente allegato.»; d) il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a), b) o c), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.»; e) la tabella 9 è sostituita dalla seguente: «Tabella 9 Tolleranze ammesse ai fini della verifica Dimen- Parametro sione del Tolleranze ammesse ai fini della verifica campione Potenza in modo acceso a pieno carico P [W]: on P ≤ 2 W 10 Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre on 0,20 W. 2 W < P ≤ 5 W 10 Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre on il 10 %. 5 W < P ≤ 25 W 10 Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre on il 5 %. 25 W < P ≤ 100 W 10 Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre on il 5 %. 100 W < P 10 Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre on il 2,5 %. Fattore di sfasamento [0-1] 10 Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato meno 0,1 unità. Flusso luminoso utile Φ [lm] 10 Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato use meno il 10 %. Potenza in modo stand-by P e 10 Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre sb potenza in modo stand-by in rete P 0,10 W. net [W] L 68/92 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Dimen- Parametro sione del Tolleranze ammesse ai fini della verifica campione IRC e R9 [0-100] 10 Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre 2,0 unità. Sfarfallio [Pst LM] ed effetto 10 Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre stroboscopico [SVM] 0,1 o di oltre il 10 % se il valore dichiarato è superiore a 1,0. Coerenza dei colori [fasi dell’ellisse di 10 Il numero determinato di fasi non supera il numero MacAdam] dichiarato di fasi. Il centro dell’ellisse di MacAdam è il centro dichiarato dal fornitore con una tolleranza di 0,005 unità. Angolo del fascio [gradi] 10 Il valore determinato non si scosta dal valore dichiarato di oltre il 25 %. Efficacia totale di rete η [lm/W] 10 Il valore (quoziente) determinato non è inferiore al valore ΤM dichiarato meno il 5 %. Fattore di mantenimento del flusso 10 Il valore X % del campione, determinato in seguito alla LMF luminoso (per LED e OLED) prova di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione (1), non è inferiore a X %. LMF, MIN (per LED e OLED) 10 Almeno 9 sorgenti luminose del campione di prova devono Fattore di sopravvivenza essere funzionanti dopo la prova di resistenza di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione. Purezza di eccitazione [%] 10 Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato meno il 5 %. Temperatura di colore correlata [K] 10 Il valore determinato non si scosta dal valore dichiarato di oltre il 10 %. Intensità luminosa di picco [cd] 10 Il valore determinato non si scosta dal valore dichiarato di oltre il 25 %. (1) Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione (cfr. pag. 209 della presente Gazzetta ufficiale). Per le sorgenti luminose lineari modulari ma di lunghezza considerevole, quali strisce o catene di LED, le prove di verifica eseguite dalle autorità di vigilanza del mercato prendono in considerazione una lunghezza di 50 cm, o il valore più vicino a 50 cm se la sorgente luminosa non può raggiungere tale lunghezza. Il fornitore della sorgente luminosa indica l’unità di alimentazione adatta a tale lunghezza. Nel verificare se un prodotto è una sorgente luminosa, le autorità di vigilanza del mercato confrontano direttamente i valori misurati per le coordinate di cromaticità (x, y), il flusso luminoso, la densità del flusso luminoso e l’indice di resa cromatica con i valori limite fissati nella definizione di sorgente luminosa di cui all’articolo 2 del presente regolamento, senza applicare alcuna tolleranza. Se una qualsiasi delle 10 unità del campione soddisfa le condizioni per le sorgenti luminose, il modello di prodotto è considerato una sorgente luminosa. Le sorgenti luminose che permettono all’utilizzatore finale di controllare, manualmente o automaticamente, direttamente o a distanza, l’intensità luminosa, il colore, la temperatura di colore correlata, lo spettro e/o l’angolo del fascio di luce emessa sono valutate all’impostazione di controllo di riferimento». 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/93 ALLEGATO IV Gli allegati I, II, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2016 sono così modificati: (1) all’allegato I è aggiunto il seguente punto 42: «42) “valore dichiarato”: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»; (2) nell’allegato II, la tabella 1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 1 Classi di efficienza energetica degli apparecchi di refrigerazione Classe di efficienza energetica Indice di efficienza energetica (IEE) A IEE ≤ 41 B 41 < IEE ≤ 51 C 51 < IEE ≤ 64 D 64 < IEE ≤ 80 E 80 < IEE ≤ 100 F 100 < IEE ≤ 125 G IEE > 125» (3) nell’allegato IV, il punto 1 è così modificato: a) dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente: «Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’allegato VI, tabella 7, del presente regolamento, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»; b) le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti: «h) la capacità di congelamento di uno scomparto, espressa in kg/24 h e arrotondata al primo decimale, è calcolata moltiplicando per 24 il peso del carico leggero dello scomparto, diviso per il tempo di congelamento necessario per portare la temperatura del carico leggero da +25 °C a –18 °C, a una temperatura ambiente di 25 °C; i) per gli scomparti a 4 stelle, il tempo di congelamento necessario per portare la temperatura del carico leggero da +25 °C a –18 °C, a una temperatura ambiente di 25 °C, è tale da determinare una capacità di congelamento conforme all’allegato I, punto 4;»; c) è aggiunta la seguente lettera k): «k) il peso del carico leggero per ogni scomparto a 4 stelle è pari a: — 3,5 kg/100 l di volume dello scomparto a 4 stelle valutato, arrotondato per eccesso al mezzo chilo più vicino; — 2 kg se lo scomparto a 4 stelle ha un volume tale che 3,5 kg/100 l equivale a un valore inferiore a 2 kg; per gli apparecchi di refrigerazione che includono una combinazione di scomparti a 3 e a 4 stelle, la somma dei pesi dei carichi leggeri è aumentata in modo che la somma dei pesi dei carichi leggeri per tutti gli scomparti a 4 stelle sia pari a: — 3,5 kg/100 l di volume totale di tutti gli scomparti a 3 e a 4 stelle, arrotondata per eccesso al mezzo chilo più vicino; — 2 kg se gli scomparti a 3 e a 4 stelle hanno un volume totale tale che 3,5 kg/100 l equivale a un valore inferiore a 2 kg;»; L 68/94 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 (4) nell’allegato V, la tabella 6 è sostituita dalla seguente: «Tabella 6 Scheda informativa del prodotto Marchio o nome del fornitore (b), (d): Indirizzo del fornitore (b), (d): Identificativo del modello (d): Tipo di apparecchio di refrigerazione: Apparecchio a bassa rumorosità [sì/no] Tipo di apparecchio [da incasso/a libera installazione] Frigorifero cantina [sì/no] Altro apparecchio di [sì/no] refrigerazione Parametri generali del prodotto: Parametro Valore Parametro Valore Dimensioni Altezza x Volume totale (dm3 o l) x complessive (mm (b), (d) Lar- x ghezza Profon- x dità IEE x Classe di efficienza energetica [A/B/C/D/E/F/G] (c) Emissioni di rumore aereo (dB(A) x Classe di emissione di rumore [A/B/C/D] (d) re 1 pW) aereo Consumo annuo di energia x Classe climatica [temperata estesa/ (kWh/a) temperata/subtropicale/ tropicale] Temperatura ambiente minima (° xc Temperatura ambiente x (c) C) per la quale l’apparecchio di massima (°C) per la quale refrigerazione è adatto l’apparecchio di refrigerazione è adatto Configurazione invernale [sì/no] Parametri degli scomparti: Parametri e valori dello scomparto Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione Modalità di ottimale degli sbrinamento Tipo di scomparto Volume dello Capacità di alimenti (°C). (sbrinamento scomparto (dm3 congelamento Tali impostazioni automatico = A, o l) (kg/24 h) non sono in sbrinamento contrasto con le manuale = M) condizioni di conservazione di cui all’allegato IV, tabella 3 Dispensa [sì/no] x,x x - [A/M] Cantina [sì/no] x,x x - [A/M] 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/95 Temperatura moderata [sì/no] x,x x - [A/M] Alimenti freschi [sì/no] x,x x - [A/M] Raffreddamen-to [sì/no] x,x x - [A/M] 0 stelle o produzione di [sì/no] x,x x - [A/M] ghiaccio 1 stella [sì/no] x,x x - [A/M] 2 stelle [sì/no] x,x x - [A/M] 3 stelle [sì/no] x,x x - [A/M] 4 stelle [sì/no] x,x x x,x [A/M] Sezione a 2 stelle [sì/no] x,x x - [A/M] Scomparto a temperatura Tipi di x,x x x,x (per gli [A/M] variabile scomparto scomparti a 4 stelle) o - Per gli scomparti a 4 stelle: Congelamento rapido [sì/no] Per i frigoriferi cantina: Numero di bottiglie di vino standard x Parametri della sorgente luminosa (a), (b): Tipo di sorgente luminosa [Tecnologia d’illuminazione] Classe di efficienza energetica [A/B/C/D/E/F/G] Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante (b), (d): Informazioni supplementari (b), (d): Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 4, del regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione (1): (a) Determinati in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione (2). (b) Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369. (c) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato. (d) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369. _____________ (1) Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione (cfr. pag. 187 della presente Gazzetta ufficiale). (2) Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (cfr. pag. 68 della presente Gazzetta ufficiale)». (5) nell’allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. La documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende: a) una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco; b) gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate; L 68/96 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 c) le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello; d) i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 7; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX; e) i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV; f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b); g) eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi. Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369. Tabella 7 Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per gli apparecchi di refrigerazione Descrizione generale del modello dell’apparecchio di refrigerazione che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco: Specifiche di prodotto: Specifiche di prodotto generali: Parametro Valore Parametro Valore Consumo annuo di energia x,xx IEE (%) x,x (kWh/a) Consumo annuo standard di x,xx Parametro combinato x,xx energia (kWh/a) Tempo di aumento della x,xx Fattore di carico x,x temperatura (h) Fattore di perdita di calore x,xxx Classe climatica [temperata estesa/temperata/ dalla porta subtropicale/tropicale] Tipo di riscaldatore [accensione-spegnimento Emissioni di rumore aereo x anticondensa manuale/regolato dalle (dB(A) re 1 pW) condizioni ambientali/altro/ nessuno] Specifiche di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione, a eccezione degli apparecchi di refrigerazione a bassa rumorosità: Parametro Valore Consumo giornaliero di x,xxx energia a 32 °C (kWh/24 h) Specifiche di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione a bassa rumorosità: Parametro Valore Consumo giornaliero di x,xxx energia a 25 °C (kWh/24 h) Specifiche di prodotto supplementari per i frigoriferi cantina: Parametro Valore Parametro Valore Umidità interna (%) [intervallo] Numero di bottiglie X 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/97 Se l’apparecchio di refrigerazione contiene diversi scomparti dello stesso tipo, le linee per questi scomparti sono ripetute. Se un certo tipo di scomparto non è presente, al posto dei valori dei parametri corrispondenti si indica «-». Specifiche degli scomparti: Parametri e valori dello scomparto Tipo di scomparto Tempera- Volume Capacità Parame- N M Fattore di Fattore di c c tura dello di tro sbrina- incasso obiettivo scom- congela- termo- mento (B) c (°C) par-to men-to dina- (A) c (dm3 o l) (kg/24 h) mico (r) c Dispensa +17 x,x - 0,35 75 0,12 1,00 x,xx Cantina +12 x,x - 0,60 75 0,12 1,00 x,xx Temperatura moderata +12 x,x - 0,60 75 0,12 1,00 x,xx Alimenti freschi +4 x,x - 1,00 75 0,12 1,00 x,xx Raffreddamen-to +2 x,x - 1,10 138 0,12 1,00 x,xx 0 stelle o produzione di 0 x,x - 1,20 138 0,15 x,xx x,xx ghiaccio 1 stella -6 x,x - 1,50 138 0,15 x,xx x,xx 2 stelle -12 x,x - 1,80 138 0,15 x,xx x,xx 3 stelle -18 x,x - 2,10 138 0,15 x,xx x,xx 4 stelle -18 x,x x,x 2,10 138 0,15 x,xx x,xx Sezione a 2 stelle -12 x,x - 2,10 138 0,15 x,xx x,xx Scomparto a X x,x x,x x,xx x x,xx x,xx x,xx temperatura variabile (per gli scom- parti a 4 stelle) o - Somma dei volumi x degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati [l o dm3] Somma dei volumi X» degli scomparti per prodotti congelati [l o dm3] (6) l’allegato IX è così modificato: a) il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»; L 68/98 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 b) nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»; c) il punto 7 è sostituito dal seguente: «(7) Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.»; d) la tabella 8 è sostituita dalla seguente: «Tabella 8 Tolleranze ammesse ai fini della verifica per i parametri misurati Parametri Tolleranze ammesse ai fini della verifica Volume totale e volume dello scomparto Il valore determinato a non è inferiore di oltre il 3 %, o di 1 litro se superiore, rispetto al valore dichiarato. Capacità di congelamento Il valore determinato a non è inferiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato. E Il valore determinato a non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore 32 dichiarato. Consumo annuo di energia Il valore determinato a non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato. Umidità interna dei frigoriferi cantina (%) Il valore determinato a non si scosta dall’intervallo dichiarato di oltre il 10 %. Emissioni di rumore aereo Il valore determinato a non è superiore di oltre 2 dB(A) re 1 pW rispetto al valore dichiarato. Tempo di aumento della temperatura Il valore determinato a non è inferiore di oltre il 15 % rispetto al valore dichiarato. aNel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari». 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 68/99 ALLEGATO V Gli allegati I, II, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2017 sono così modificati: (1) all’allegato I è aggiunto il seguente punto 24: «(24) “valore dichiarato”: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»; (2) nell’allegato II, il titolo della tabella 1 è sostituito dal seguente: «Classi di efficienza energetica delle lavastoviglie per uso domestico»; (3) l’allegato IV è così modificato: a) dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente: «Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’allegato VI, tabella 4, del presente regolamento, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»; b) i punti 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. INDICE DI EFFICIENZA DI LAVAGGIO Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza di lavaggio (I ) del modello di lavastoviglie per uso domestico, C l’efficienza di lavaggio del programma eco è confrontata con l’efficienza di lavaggio della lavastoviglie di riferimento. L’I è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale: C I = exp (ln I ) C C e ln I = (1/n) × Σn ln (C /C ) C i = 1 T,i R,i dove: C è l’efficienza di lavaggio del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di T,i prova (i), arrotondata al terzo decimale; C è l’efficienza di lavaggio della lavastoviglie di riferimento per un ciclo di prova (i), arrotondata al terzo R,i decimale; n è il numero dei cicli di prova. 3. INDICE DI EFFICIENZA DI ASCIUGATURA Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza di asciugatura (I ) del modello di lavastoviglie per uso domestico, D l’efficienza di asciugatura del programma eco è confrontata con l’efficienza di asciugatura della lavastoviglie di riferimento. L’I è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale: D I = exp (ln I ) D D e ln I = (1/n) × Σn ln(I ) D i = 1 D,i dove: I è l’indice di efficienza di asciugatura del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a D,i un ciclo di prova (i); n è il numero dei cicli di prova combinati di lavaggio e asciugatura. I è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale: D,i ln I = ln (D /D ) D,i T,i R,t dove: D è il punteggio medio di efficienza di asciugatura del programma eco della lavastoviglie per uso domestico T,i sottoposta a un ciclo di prova (i), arrotondato al terzo decimale; D è il punteggio di asciugatura obiettivo della lavastoviglie di riferimento, arrotondato al terzo decimale. R,t L 68/100 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 4. MODI A CONSUMO RIDOTTO Se del caso, è misurata la potenza assorbita del modo spento (P ), del modo stand-by (P ) e dell’avvio ritardato o sm (P ), espressa in W e arrotondata al secondo decimale. ds Durante le misurazioni della potenza assorbita nei modi a consumo ridotto, sono verificate e registrate: — la visualizzazione (o la mancata visualizzazione) delle informazioni; — l’attivazione (o la mancata attivazione) della connessione alla rete.»; (4) nell’allegato V, la tabella 3 è sostituita dalla seguente: «Tabella 3 Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto Marchio o nome del fornitore (a), (c): Indirizzo del fornitore (a), (c): Identificativo del modello (a): Parametri generali del prodotto: Parametro Valore Parametro Valore Capacità nominale (ps (b) x Dimensioni in cm (a), (c) Altezza x Larghezza x Profondità x IEE (b) x,x Classe di efficienza [A/B/C/D/E/F/G] (d) energetica (b) Indice di efficienza di x,xxx Indice di efficienza di x,xxx lavaggio (b) asciugatura (b) Consumo di energia in kWh x,xxx Consumo di acqua in litri x,x [per ciclo], con il programma [per ciclo] con il eco e l’utilizzo di acqua programma eco. Il fredda. Il consumo effettivo consumo effettivo di acqua di energia dipende dalle dipende dalle modalità d’uso modalità d’uso dell’apparecchio e dalla dell’apparecchio durezza dell’acqua Durata del programma x:xx Tipo [da incasso/a libera (ore:min) (b) installazione] Emissioni di rumore aereo (dB x Classe di emissione di [A/B/C/D] (d) (A) re 1 pW) (b) rumore aereo (b) Modo spento (W) (se del caso) x,xx Modo stand-by (W) (se del x,xx caso) Avvio ritardato (W) (se del x,xx Modo stand-by in rete (W) x,xx caso) (se del caso) Durata minima della garanzia offerta dal fornitore (a), (c): 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/101 Informazioni supplementari (a), (c): Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 6, del regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione (1): (a) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369. (b) Per il programma eco. (c) Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369. (d) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato. _____________ (1) Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione. (cfr. pag. 267 della presente Gazzetta ufficiale)». (5) nell’allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. La documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende: a) una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco; b) gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate; c) le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello; d) i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 4; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX; e) i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV; f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b); g) eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi. Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369. Tabella 4 Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per le lavastoviglie per uso domestico PARAMETRO VALORE DICHIARATO UNITÀ Capacità nominale espressa in numero di coperti X - Consumo di energia del programma eco (EPEC) arrotondato al terzo X,XXX kWh/ciclo decimale Consumo di energia del programma standard (SPEC) arrotondato al X,XXX kWh/ciclo terzo decimale Indice di efficienza energetica (IEE) X,X - Consumo di acqua del programma eco (EPWC) arrotondato al primo X,X l/ciclo decimale Indice di efficienza di lavaggio (I ) X,XXX - C Indice di efficienza di asciugatura (I ) X,XXX - D Durata del programma eco (T) arrotondata al minuto più vicino X:XX ore:min t L 68/102 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Potenza assorbita in modo spento (P ) arrotondata al secondo decimale X,XX W o (se del caso) Potenza assorbita in modo stand-by (P ) arrotondata al secondo X,XX W sm decimale (se del caso) Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni? Sì/No - Potenza assorbita in modo stand-by (P ) in condizioni di stand-by in X,XX W sm rete (se del caso), arrotondata al secondo decimale Potenza assorbita in avvio ritardato (P ) (se del caso) arrotondata al X,XX W ds secondo decimale Emissioni di rumore aereo X dB(A) re 1 pW» (6) l’allegato IX è così modificato: a) il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»; b) nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»; c) il punto 7 è sostituito dal seguente: «(7) Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.». 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/103 ALLEGATO VI Gli allegati I, III, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2018 sono così modificati: (1) nell’allegato I, il punto 18 è sostituito dal seguente: «(18) “valore dichiarato”: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;»; (2) l’allegato IV è così modificato: a) dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente: «Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’allegato VI, tabella 11, del presente regolamento, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»; b) alla tabella 4, parte a), sono aggiunte le righe seguenti: «Armadi frigorifero da M0 ≤ +4 ≥ –1 n.a. 1,30 supermercato verticali e combinati Armadi frigorifero da M0 ≤ +4 ≥ –1 n.a. 1,13» supermercato orizzontali c) la prima nota alla fine della tabella 4 è sostituita dalla seguente: «(*) Per i distributori automatici a temperature multiple, T è la media tra T (la temperatura massima misurata del V V1 prodotto nello scomparto più caldo) e T (la temperatura massima misurata del prodotto nello scomparto più V2 freddo), arrotondata al primo decimale.»; d) nell’allegato V, la tabella 10 è sostituita dalla seguente: «Tabella 10 Scheda informativa del prodotto Marchio o nome del fornitore (b), (e): Indirizzo del fornitore (b), (e): Identificativo del modello (e): Uso: Esposizione e vendita Tipo di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta: [Refrigeratore per bevande/Congelatore per gelati/Vetrina per gelato sfuso/Armadio da supermercato/ Distributore automatico refrigerato] Codice identificativo della tipologia di armadi, secondo le Ad esempio: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4] norme armonizzate o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili conformi all’allegato IV. Parametri specifici per prodotto (Refrigeratori per bevande: compilare il punto 1, congelatori per gelati: compilare il punto 2, vetrine per gelato sfuso: compilare il punto 3, armadi da supermercato: compilare il punto 4, distributori automatici refrigerati: compilare il punto 5. Se l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta contiene scomparti che funzionano a diverse temperature, o uno scomparto che può essere impostato a diverse temperature, ripetere le righe per ogni scomparto o sistema di regolazione della temperatura) L 68/104 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 1. Refrigeratore per bevande: Volume lordo (dm3 o l) Condizioni ambientali a cui è adatto l’apparecchio (cfr. tabella 6) Temperatura massima (°C) Umidità relativa (%) x x x 2. Congelatore per gelati con [coperchio trasparente/coperchio non trasparente]: Volume netto (dm3 o l) Condizioni ambientali a cui è adatto l’apparecchio (cfr. tabella 8) Intervallo di temperatura (°C) Intervallo di umidità relativa (%) minimo massimo minimo massimo x x x x x 3. Vetrina per gelato sfuso: Superficie espositiva totale (m2) Classe di temperatura (cfr. tabella 4, parte b) x,xx [G1/G2/G3/L1/L2/L3/S] 4. Armadio da supermercato [con sistema integrato/con sistema remoto] [orizzontale/verticale (non semi- verticale)/semi-verticale/combinato], roll-in: [sì/no]: Superficie espositiva totale (m2) Classe di temperatura (cfr. tabella 4, parte a) x,xx [frigorifero: [M2/H1/H2/M1]/congelatore: [L1/L2/L3]] 5. Distributori automatici refrigerati, [distributori refrigerati per lattine e bottiglie, con parte frontale cieca, al cui interno i prodotti sono impilati/distributori refrigerati con parte frontale in vetro [per lattine e bottiglie/per dolciumi e snack/esclusivamente per alimenti deteriorabili]/a temperature multiple per [inserire il tipo di alimenti a cui sono destinati]/distributori misti, costituiti da distributori di diverse categorie raggruppati nella stessa scocca e alimentati dalla stessa unità di raffreddamento, per [inserire il tipo di alimenti a cui sono destinati]]: Volume (dm3 o l) Classe di temperatura (cfr. tabella 4, parte c) x categoria [1/2/3/4/6] Parametri generali del prodotto: Parametro Valore Parametro Valore Consumo annuo di x,xx Temperatura/econsigliata/e per la conservazione ottimale x energia (kWh/a) (d) del cibo (°C) (non deve essere in contrasto con le condizioni di temperatura di cui all’allegato IV, tabella 4, 5 o 6, secondo i casi) IEE x,x Classe di efficienza energetica [A/B/C/D/E/F/G] (c) Parametri della sorgente luminosa (a), (b): Tipo di sorgente luminosa [Tecnologia d’illuminazione] Classe di efficienza energetica [A/B/C/D/E/F/G] Durata minima della garanzia offerta dal fornitore (b), (e): 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/105 Informazioni supplementari (b), (e): Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 3, del regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione (1): (a) Determinati in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione (2). (b) Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369. (c) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato. (d) Se l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta è dotato di vari scomparti che funzionano a diverse temperature di esercizio, indicare il consumo annuo di energia dell’unità integrata. Se il raffreddamento di scomparti separati della stessa unità è assicurato da sistemi di refrigerazione separati, indicare, ove possibile, il consumo di energia associato a ciascun sottosistema. (e) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369. _____________ (1) Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 313 della presente Gazzetta ufficiale). (2) Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (cfr. pag. 68 della presente Gazzetta ufficiale)». (3) nell’allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. La documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende: a) una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco; b) gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate; c) le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello; d) i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 11; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX; e) i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV; f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b); g) eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi. Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369. Tabella 11 Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta Descrizione generale del modello dell’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco: Specifiche di prodotto: Specifiche di prodotto generali: Parametro Valore Parametro Valore Consumo annuo di energia x,xx Consumo annuo standard di x,xx (kWh/a) energia (kWh/a) L 68/106 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Consumo giornaliero di x,xxx Condizioni ambientali [Serie 1/Serie 2] energia (kWh/24 h) M x,x N x,xxx Coefficiente di temperatura x,xx Y x,xx (C) P x,xx Temperatura obiettivo (Tc) (° x,x C)* Fattore di classe climatica (CC) x,xx * Informazioni supplementari: Estremi delle norme armonizzate, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili applicati: Se del caso, indicazione e firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore: Elenco dei modelli equivalenti con i relativi identificativi: Solo per i refrigeratori per bevande e i congelatori per gelati Specifiche di prodotto supplementari per i refrigeratori per bevande: Parametro Valore Volume lordo (dm3 o l) x Condizioni ambientali a cui è adatto l’apparecchio (cfr. Temperatura massima (°C) x tabella 6) Umidità relativa (%) x Specifiche di prodotto supplementari per i congelatori per gelati con [coperchio trasparente/coperchio non trasparente]: Parametro Valore Volume netto (dm3 o l) x Condizioni ambientali a cui è Intervallo di temperatura (° Minimo x adatto l’apparecchio (cfr. C) tabella 8) Massimo x Intervallo di umidità relativa Minimo x (%) Massimo x Specifiche di prodotto supplementari per le vetrine per gelato sfuso: Parametro Valore Superficie espositiva totale (m2) x,xx Classe di temperatura XY Specifiche di prodotto supplementari per gli armadi da supermercato: Parametro Valore Superficie espositiva totale (m2) x,xx Classe di temperatura XY 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/107 Specifiche di prodotto supplementari per i distributori automatici refrigerati: Parametro Valore Classe di temperatura XY Volume (dm3 o l) X» (4) l’allegato IX è così modificato: a) il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»; b) nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»; c) il punto 7 è sostituito dal seguente: «(7) Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.». L 68/108 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 REGOLAMENTO (UE) 2021/341 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia(1), in particolare l’articolo 15, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2009/125/CE conferisce alla Commissione il potere di stabilire le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia. (2) Le disposizioni sulla progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati, motori elettrici e variatori di velocità, apparecchi di refrigerazione, sorgenti luminose e unità di alimentazione separate, display elettronici, lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, e apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta sono state fissate dai regolamenti (UE) 2019/424(2), (UE) 2019/1781(3), (UE) 2019/2019(4), (UE) 2019/2020(5), (UE) 2019/2021(6), (UE) 2019/2022(7), (UE) 2019/2023 (8) e (UE) 2019/2024(9) della Commissione (in appresso i «regolamenti modificati»). (1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10. (2) Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 (GU L 74 del 18.3.2019, pag. 46). (3) Regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 74). (4) Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 187). (5) Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 209). (6) Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241). (7) Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267). (8) Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285). (9) Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 313). 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/109 (3) Onde evitare confusione per i fabbricanti e le autorità nazionali di sorveglianza del mercato in relazione ai valori da includere nella documentazione tecnica e in relazione alle tolleranze ammesse ai fini della verifica, è opportuno aggiungere nei regolamenti modificati la definizione di «valore dichiarato». (4) Al fine di migliorare l’efficacia e la credibilità di ciascun regolamento e tutelare i consumatori, non dovrebbe essere autorizzata l’immissione sul mercato dei prodotti in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova e alterare automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro incluso nei suddetti regolamenti o riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita. (5) I parametri del prodotto dovrebbero essere misurati o calcolati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell’arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione, di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(10). (6) Ai fini della valutazione di conformità e della verifica, i prodotti contenenti sorgenti luminose che non possono essere rimosse e verificate senza danneggiarne una o più di una dovrebbero essere sottoposti a prova come sorgenti luminose. (7) Per i display elettronici, i server e i prodotti di archiviazione dati non sono ancora state elaborate norme armonizzate e le norme esistenti non coprono tutti i parametri regolamentati necessari, segnatamente per quanto riguarda la gamma dinamica ampia e il controllo automatico della luminosità dei display elettronici e la classe di condizione operativa dei server e dei prodotti di archiviazione dati. Fino all’adozione di norme armonizzate per questo gruppo di prodotti da parte degli organismi europei di normazione, è opportuno avvalersi dei metodi provvisori di cui al presente regolamento o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, al fine di assicurare la comparabilità delle misurazioni e dei calcoli. (8) I display elettronici per uso professionale in settori quali videomontaggio, progettazione assistita da calcolatore (CAD, computer-aided design), grafica o per la diffusione radiotelevisiva presentano prestazioni avanzate e caratteristiche molto particolari che in genere richiedono un maggiore consumo energetico; ciononostante non dovrebbero essere soggetti alle specifiche di efficienza energetica in modo acceso fissate per prodotti più generici. I display industriali progettati per essere utilizzati in condizioni operative estreme di misurazione, prova o monitoraggio e controllo dei processi hanno specifiche particolari rigorose, ad esempio quelle per il livello minimo IP 65 di protezione degli involucri come da norma EN 60529, e non dovrebbero essere soggetti alle specifiche di progettazione ecocompatibile stabilite per i prodotti destinati ad essere utilizzati in ambienti commerciali o domestici. (9) Gli armadi statici verticali con porte non trasparenti sono apparecchi di refrigerazione professionali definiti nel regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione(11) e pertanto dovrebbero essere esclusi dal regolamento (UE) 2019/2024. (10) Dovrebbero essere apportate ulteriori modifiche per migliorare la chiarezza e la coerenza tra i regolamenti. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo in conformità dell’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE. (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 e (UE) 2019/2024. (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19 della direttiva 2009/125/CE, (10) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12). (11) Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell’8.7.2015, pag. 19). L 68/110 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) 2019/424 Il regolamento (UE) 2019/424 è così modificato: (1) all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all’allegato II, punto 3.4, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato III e, ove applicabile, all’allegato II, punto 2, del presente regolamento.»; (2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Elusione Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.»; (3) gli allegati I, III e IV sono modificati e l’allegato III bis è aggiunto conformemente all’allegato I del presente regolamento. Articolo 2 Modifiche del regolamento (UE) 2019/1781 Il regolamento (UE) 2019/1781 è così modificato: (1) l’articolo 2 è così modificato: (a) al punto 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) motori immessi sul mercato prima del 1o luglio 2029 come sostituti di motori identici integrati in prodotti immessi sul mercato prima del 1o luglio 2021 per i motori di cui all’allegato I, punto 1, lettera a), e prima del 1o luglio 2023 per i motori di cui all’allegato I, punto 1, lettera b), e commercializzati specificamente come tali;»; (b) al punto 3 è aggiunta la lettera e) seguente: «e) variatori di velocità costituiti da un unico armadio che ne contiene diversi, tutti conformi al presente regolamento.»; (2) l’articolo 3 è così modificato: (a) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2) “variatore di velocità (VSD, Variable Speed Drive)”: il convertitore elettronico di potenza che adatta continuamente l’energia elettrica fornita al motore per controllarne la potenza meccanica secondo la caratteristica coppia-velocità del carico azionato dal motore, adeguando l’alimentazione elettrica fornita al motore alla frequenza e alla tensione variabili. Include tutti i dispositivi di protezione e gli ausiliari che sono integrati nel variatore di velocità;»; (b) è aggiunto il punto 23 seguente: «23) “valore dichiarato”: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 5 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»; 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/111 (3) l’articolo 5 è così modificato: (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica dei motori contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all’allegato I, punto 2, del presente regolamento, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato II e, ove applicabile, all’allegato I, punto 1, del presente regolamento.»; (b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica dei VSD contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all’allegato I, punto 4, del presente regolamento, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato II e, ove applicabile, all’allegato I, punto 3, del presente regolamento.»; (4) gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Modifiche del regolamento (UE) 2019/2019 Il regolamento (UE) 2019/2019 è così modificato: (1) all’articolo 2, il punto 28 è sostituito dal seguente: «28. “apparecchio di refrigerazione mobile”: l’apparecchio di refrigerazione che può essere utilizzato qualora non vi sia accesso alla rete elettrica e che utilizza energia elettrica a bassissima tensione (< 120 V CC) o carburante o entrambi come fonte di energia per la funzione di refrigerazione; sono compresi gli apparecchi di refrigerazione che, oltre utilizzare energia elettrica a bassissima tensione o carburante, o entrambi, possono essere alimentati dalla rete elettrica mediante un convertitore esterno CA/CC acquistabile separatamente. Un apparecchio immesso sul mercato con un convertitore CA/CC non è un apparecchio di refrigerazione mobile;»; (2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Elusione e aggiornamenti del software Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita. Il consumo energetico del prodotto e qualsiasi altro parametro dichiarato non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate. L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.»; (3) è aggiunto l’articolo 11 seguente: «Articolo 11 Equivalenza transitoria della conformità Se nessuna unità del modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o novembre 2020, le unità dei modelli immesse sul mercato tra il 1o novembre 2020 e il 28 febbraio 2021 che soddisfano le disposizioni del presente regolamento sono considerate conformi alle specifiche del regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione.»; (4) gli allegati da I a IV sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento. L 68/112 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Articolo 4 Modifiche del regolamento (UE) 2019/2020 Il regolamento (UE) 2019/2020 è così modificato: (1) all’articolo 2, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4) “prodotto contenitore”: il prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe, tra cui, ma non solo, gli apparecchi di illuminazione che possono essere disfatti per consentire la verifica separata della o delle sorgenti luminose ivi contenute, gli apparecchi domestici contenenti una o più sorgenti luminose e i mobili (scaffali, specchi, vetrine) contenenti una o più sorgenti luminose;»; (2) all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «I fabbricanti, gli importatori o i mandatari di prodotti contenitori assicurano che, a fini di verifica da parte delle autorità di sorveglianza del mercato, le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate possano essere rimosse senza essere danneggiate in modo permanente. La documentazione tecnica fornisce istruzioni su come rimuoverle senza danneggiarle.»; (3) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Elusione e aggiornamenti del software Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita. Il consumo energetico del prodotto e qualsiasi altro parametro dichiarato non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate. L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.»; (4) è aggiunto l’articolo 12 seguente: «Articolo 12 Equivalenza transitoria della conformità Se nessuna unità del modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o luglio 2021, le unità dei modelli immesse sul mercato tra il 1o luglio 2021 e il 31 agosto 2021 che soddisfano le disposizioni del presente regolamento sono considerate conformi alle specifiche dei regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n 1194/2012.»; (5) gli allegati da I a IV sono modificati conformemente all’allegato IV del presente regolamento. Articolo 5 Modifiche del regolamento (UE) 2019/2021 Il regolamento (UE) 2019/2021 è così modificato: (1) l’articolo 1, paragrafo 2, è così modificato: (a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) display elettronici che sono componenti o sottounità ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/125/CE;»; (b) è aggiunta la lettera h) seguente: «h) display industriali.»; 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/113 (2) l’articolo 2 è così modificato: (a) il punto 15 è sostituito dal seguente: «(15) “display professionale”: il display elettronico progettato e commercializzato a uso professionale per l’elaborazione di immagini video e grafiche. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche: — grado di contrasto di almeno 1000:1 misurato alla perpendicolare al piano verticale dello schermo, e di almeno 60:1 misurato a un angolo di visione orizzontale di almeno 85° rispetto a detta perpendicolare e, su schermo curvo, di almeno 83° rispetto alla perpendicolare, con o senza vetro di copertura dello schermo; — risoluzione nativa di almeno 2,3 megapixel; — gamma cromatica supportata superiore o pari al 38,4 % di CIE LUV; — uniformità del colore e della luminanza specificate per i monitor di grado 1, 2 o 3 in Tech 3320 dell’Unione europea di radiodiffusione, applicabili all’uso professionale del display;»; (b) è aggiunto il punto 21 seguente: «(21) “display industriale”: il display elettronico che è progettato, sottoposto a prova e commercializzato esclusivamente per essere usato in ambienti industriali a fini di misurazione, esecuzione di prove, monitoraggio o controllo. È progettato in modo da avere almeno tutte le seguenti caratteristiche: (a) funzionamento a temperature comprese tra 0 °C e + 50 °C; (b) funzionamento in condizioni di umidità compresa tra 20 % e 90 %, senza condensa; (c) livello minimo di protezione dell’involucro (IP 65), che impedisce l’ingresso di polvere ed assicura una protezione completa dal contatto di corpi solidi (ermeticità alla polvere) e dagli effetti di getti d’acqua spruzzati da un ugello (6,3 mm); (d) immunità ai campi elettromagnetici adatta ad ambienti industriali.»; (3) all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene il motivo per cui eventuali parti in plastica non sono marcate in virtù della deroga di cui all’allegato II, sezione D, punto 2, e i calcoli con relativi risultati di cui agli allegati II e III del presente regolamento.»; (4) all’articolo 6, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il consumo energetico del prodotto e qualsiasi altro parametro dichiarato non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate. L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.»; (5) è aggiunto l’articolo 12 seguente: «Articolo 12 Equivalenza transitoria della conformità Se nessuna unità del modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o novembre 2020, le unità dei modelli immesse sul mercato tra il 1o novembre 2020 e il 28 febbraio 2021 che soddisfano le disposizioni del presente regolamento sono considerate conformi alle specifiche del regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione.»; (6) gli allegati da I a IV sono modificati e l’allegato III bis è aggiunto conformemente all’allegato V del presente regolamento. L 68/114 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Articolo 6 Modifiche del regolamento (UE) 2019/2022 Il regolamento (UE) 2019/2022 è così modificato: (1) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Elusione e aggiornamenti del software Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita. Il consumo energetico del prodotto e qualsiasi altro parametro dichiarato non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate. L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.»; (2) è aggiunto l’articolo 13 seguente: «Articolo 13 Equivalenza transitoria della conformità Se nessuna unità del modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o novembre 2020, le unità dei modelli immesse sul mercato tra il 1o novembre 2020 e il 28 febbraio 2021 che soddisfano le disposizioni del presente regolamento sono considerate conformi alle specifiche del regolamento (CE) n. 1016/2010 della Commissione.»; (3) gli allegati I, III e IV sono modificati conformemente all’allegato VI del presente regolamento. Articolo 7 Modifiche del regolamento (UE) 2019/2023 Il regolamento (UE) 2019/2023 è così modificato: (1) all’articolo 2, il punto 12 è sostituito dal seguente: «(12) “eco 40-60”: il nome del programma che, stando a quanto dichiarato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario, è in grado di lavare, nello stesso ciclo di lavaggio, la biancheria di cotone con un grado di sporco normale dichiarata lavabile a 40 °C o a 60 °C e a cui si riferiscono le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative all’efficienza energetica, all’efficienza di lavaggio, all’efficacia di risciacquo, alla durata del programma, alla temperatura massima all’interno della biancheria e al consumo di acqua;»; (2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Elusione e aggiornamenti del software Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/115 Il consumo energetico del prodotto e qualsiasi altro parametro dichiarato non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate. L’aggiornamento del software non determina mai una modifica delle prestazioni del prodotto che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili alla dichiarazione di conformità.»; (3) è aggiunto l’articolo 13 seguente: «Articolo 13 Equivalenza transitoria della conformità Se nessuna unità del modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o novembre 2020, le unità dei modelli immesse sul mercato tra il 1o novembre 2020 e il 28 febbraio 2021 che soddisfano le disposizioni del presente regolamento sono considerate conformi alle specifiche del regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione.»; (4) gli allegati I, III, IV e VI sono modificati conformemente all’allegato VII del presente regolamento. Articolo 8 Modifiche del regolamento (UE) 2019/2024 Il regolamento (UE) 2019/2024 è così modificato: (1) all’articolo 1, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) armadi d’angolo/curvi e rotondi;»; (2) l’articolo 2 è così modificato: (a) il punto 21 è sostituito dal seguente: «21. “armadio d’angolo/curvo”: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che offre continuità geometrica tra due armadi lineari disposti ad angolo uno rispetto all’altro e/o che formano una curva. L’armadio d’angolo/curvo non presenta un asse longitudinale né una lunghezza riconoscibili poiché costituisce solo una sagoma di riempimento (cuneo o simile) e non è progettato per funzionare come unità di refrigerazione a sé stante. Le due estremità dell’armadio d’angolo/curvo sono inclinate a un angolo compreso tra 30° e 90°;»; (b) è aggiunto il punto 29 seguente: «29. “armadio rotondo”: l’armadio da supermercato di forma sferica/circolare che può essere installato come unità indipendente o come unità di raccordo tra due armadi da supermercato lineari. Può anche essere dotato di un sistema girevole che consente una visione a 360° degli alimenti esposti;»; (c) è aggiunto il punto 30 seguente: «30. “armadio da supermercato”: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta destinato alla vendita e all’esposizione di alimenti e altri articoli nei negozi al dettaglio come i supermercati. I refrigeratori per bevande, i distributori automatici refrigerati, le vetrine per gelato sfuso e i congelatori per gelati non sono considerati armadi da supermercato.»; (3) gli allegati I, III e IV sono modificati conformemente all’allegato VIII del presente regolamento. Articolo 9 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, paragrafo 3, l’articolo 3, paragrafo 4, l’articolo 5, paragrafo 6, l’articolo 6, paragrafo 3, l’articolo 7, paragrafo 4, e l’articolo 8, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1o maggio 2021. L’articolo 2 e l’articolo 4, paragrafo 4, si applicano a decorrere dal 1o luglio 2021. L’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 5, si applica a decorrere dal 1o settembre 2021. L 68/116 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/117 ALLEGATO I Gli allegati I, III e IV del regolamento (UE) 2019/424 sono modificati e l’allegato III bis è inserito come segue: (1) l’allegato I è così modificato: (a) il punto 3 è sostituito dal seguente: «3) “scheda madre”, il circuito principale del server o del prodotto di archiviazione dati. Ai fini del presente regolamento, la scheda madre contiene gli attacchi per collegare altre schede e, di norma, i seguenti componenti: processore, memoria, BIOS e slot di espansione;»; (b) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4) “processore”, il circuito logico che elabora ed esegue le istruzioni di base che fanno funzionare il server o il prodotto di archiviazione dati. Ai fini del presente regolamento, il processore è la CPU del server. La CPU tipica è un pacchetto fisico installato sulla scheda madre del server mediante un socket o saldatura diretta. Il pacchetto della CPU può comprendere uno o più nuclei fisici;»; (c) il punto 5 è sostituito dal seguente: «5) “memoria”, la parte del server o del prodotto di archiviazione dati esterna al processore in cui sono conservate le informazioni per uso immediato da parte del processore, espressa in gigabyte (GB);»; (d) è aggiunto il punto 36 seguente: «36) “valore dichiarato”, il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»; (2) all’allegato III è inserito il secondo capoverso seguente: «Se non esistono norme tecniche pertinenti e fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale degli estremi delle norme armonizzate di cui sopra, si applicano i metodi di prova provvisori di cui all’allegato III bis o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che prendano in considerazione lo stato dell’arte generalmente riconosciuto.»; (3) è aggiunto l’allegato III bis seguente: «ALLEGATO III bis Metodi provvisori Tabella 1 Riferimenti e precisazioni per i server Metodo di prova di riferimento / Parametro Fonte Precisazioni Titolo Efficienza e ETSI ETSI EN 303470:2019 Note generali sull’esecuzione prestazioni del delle prove con server allo stato EN 303470:2019: attivo a. le prove sono eseguite a Consumo di ETSI ETSI EN 303470:2019 una tensione e una frequenza energia allo stato UE appropriate (ad esempio, inattivo (P ) 230 V, 50 Hz); idle b. analogamente alla disposizione relativa alle schede con APA di espansione di cui all’allegato III, punto 2, quando si La potenza massima è la misurano il consumo di potenza massima assorbita misurata energia allo stato inattivo, durante le prove l’efficienza allo stato attivo e Potenza massima ETSI ETSI EN 303470:2019 secondo lo strumento le prestazioni del server allo SERT in qualsiasi stato attivo, l’unità è carico di lavoro e sottoposta a prova dopo aver a qualsiasi livello di rimosso altri tipi di schede carico. aggiuntive (per le quali nelle prove condotte secondo SERT (Server Efficiency Rating Tool) non è prevista né usata alcuna tolleranza) (1); L 68/118 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Metodo di prova di riferimento / Parametro Fonte Precisazioni Titolo c. nel caso di server che i. non sono dichiarati appartenere a una famiglia di server ii. hanno configurazione di fabbrica in cui non tutti i canali di memoria sono popolati con gli stessi DIMM si sottopone a prova una configurazione in cui tutti i canali di memoria sono popolati con gli stessi DIMM (2). Consumo di Simplified high temperature idle energia allo stato power reporting for (EU) inattivo al limite 2019/424 SERT collection superiore The La prova è eseguita a una temperatura corrispondente di temperatura Green alla temperatura massima ammessa per la classe di della classe di Grid condizione operativa (A1, A2, A3 o A4). condizione operativa dichiarata Generalized Test Protocol for Efficienza EPRI e Calculating the Energy Efficiency of dell’alimentatore Ecova Internal AC-DC and DC-DC Power Supplies - Revision 6.7 Le prove sono eseguite a una tensione e una frequenza UE appropriate (ad esempio, 230 V, 50 Hz). Generalized Test Protocol for Fattore di potenza EPRI e Calculating the Energy Efficiency of dell’alimentatore Ecova Internal AC-DC and DC-DC Power Supplies - Revision 6.7 Il fabbricante deve dichiarare la classe di condizione operativa del prodotto: A1, A2, A3 o A4. L’unità è sottoposta a prova a una temperatura corrispondente alla temperatura massima ammessa per L’unità sottoposta a prova è collocata in una camera la classe di condizione operativa climatica che è poi portata alla temperatura massima (A1, A2, A3 o A4) alla quale il Classe di ammessa per la classe di condizione operativa in causa modello è dichiarato conforme. condizione (A1, A2, A3 o A4) a una variazione massima di 0,5 °C L’unità è sottoposta a prova in base operativa al minuto. Prima di iniziare la prova l’unità è lasciata a SERT eseguendo uno o più cicli di per un’ora allo stato inattivo affinché raggiunga una prova per una durata complessiva di condizione di stabilità termica. 16 ore. L’unità è ritenuta conforme alla classe di condizione operativa dichiarata se SERT produce risultati validi (ossia se l’unità sottoposta a prova resta operativa per l’intera durata della prova di 16 ore). Disponibilità di Non disponibile firmware 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/119 Metodo di prova di riferimento / Parametro Fonte Precisazioni Titolo Guidelines for Media Sanitization, Cancellazione NIST NIST Special Publication 800-88 – sicura dei dati Revision 1 Capacità del server di essere Non disponibile smontato Contenuto di EN 45558:2019 materie prime essenziali (1) Occorre procedere in tal modo perché esiste un'ampia varietà di schede APA sul mercato e lo strumento SERT non prevede alcun worklet con applicazione di APA. I risultati di SERT sull'efficienza dei server con le schede APA di espansione o altre schede aggiuntive non sarebbero perciò rappresentativi della capacità del server in fatto di prestazioni/potenza. (2) Nel caso dei server che sono dichiarati appartenere a una famiglia di server, l'allegato IV, punto 1, prevede che le autorità dello Stato membro possano sottoporre a prova la configurazione per prestazioni basse o la configurazione per prestazioni elevate nella quale, come da definizioni 21 e 22 dell'allegato I, tutti i canali di memoria sono popolati con DIMM aventi la medesima progettazione e capacità. Tabella 2 Riferimenti e precisazioni per i prodotti di archiviazione dati Parametro Fonte Metodo di prova di riferimento / Titolo Precisazioni Generalized Test Protocol for Efficienza Calculating the Energy Efficiency of EPRI e Ecova dell’alimentatore Internal AC-DC and DC-DC Power Supplies - Revision 6.7 Le prove sono eseguite a una tensione e una frequenza UE appropriate (ad Generalized Test Protocol for esempio, 230 V, 50 Hz). Fattore di potenza Calculating the Energy Efficiency of EPRI e Ecova dell’alimentatore Internal AC-DC and DC-DC Power Supplies - Revision 6.7 Il fabbricante, l’importatore o il mandatario deve dichiarare la classe di condizione operativa del prodotto: A1, A2, A3 o A4. L’unità è sottoposta a Classe di condizione The Green Operating condition class of data prova a una temperatura operativa Grid storage products corrispondente alla temperatura massima ammessa per la classe di condizione operativa (A1, A2, A3 o A4) alla quale il modello è dichiarato conforme. Disponibilità di Non disponibile firmware Cancellazione sicura Guidelines for Media Sanitization, NIST NIST dei dati Special Publication 800-88 - Revision 1 Capacità del prodotto di archiviazione dati Non disponibile di essere smontato Contenuto di materie EN 45558:2019» prime essenziali (4) l’allegato IV è così modificato: (a) il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.»; L 68/120 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 (b) al terzo capoverso, le parole «Per verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»; (c) al punto 2 è aggiunta la lettera d) seguente: «d) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica l’unità del modello, questa è conforme alle specifiche di efficienza delle risorse di cui all’allegato II, punto 3.3, e agli obblighi di informazione di cui all’allegato II, punto 3.1 o 3.2;»; (d) il punto 3 è sostituito dal seguente: «Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a), b) o d), il modello e tutte le configurazioni del modello descritte dalle stesse informazioni di prodotto secondo l’allegato II, punto 3.1, lettera p), sono considerati non conformi al presente regolamento.»; (e) al punto 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «nel caso dei modelli prodotti in quantitativi pari o superiori a cinque unità l’anno, le autorità dello Stato membro selezionano tre unità supplementari dello stesso modello per sottoporle a prova o, in alternativa, qualora il fabbricante, l’importatore o il mandatario abbia dichiarato che il server è rappresentato da una famiglia di server, un’unità di entrambe le configurazioni (per prestazioni basse e per prestazioni elevate).»; (f) il punto 5 è sostituito dal seguente: «5. Il modello o la configurazione del modello sono considerati conformi alle specifiche applicabili se, per le unità di cui al punto 4, lettera b), la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 7.»; (g) il punto 6 è sostituito dal seguente: «6. Se non si ottiene quanto indicato al punto 5, il modello e tutte le configurazioni del modello descritti dalle stesse informazioni di prodotto secondo l’allegato II, punto 3.1, lettera p), sono considerati non conformi al presente regolamento.»; (h) il punto 7 è sostituito dal seguente: «7. Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3, del punto 4, lettera a), del punto 6 o del secondo capoverso.». 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/121 ALLEGATO II Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/1781 sono così modificati: (1) l’allegato I è così modificato: (a) il punto 1 è così modificato: (1) alla lettera a), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) l’efficienza energetica dei motori trifase con una potenza nominale pari o superiore a 0,75 kW e pari o inferiore a 1 000 kW, con 2, 4, 6 o 8 poli, che non sono motori a sicurezza aumentata Ex eb, corrisponde almeno al livello di efficienza IE3 di cui alla tabella 2 o alla tabella 3 ter secondo i casi; ii) l’efficienza energetica dei motori trifase con una potenza nominale pari o superiore a 0,12 kW e inferiore a 0,75 kW, con 2, 4, 6 o 8 poli, che non sono motori a sicurezza aumentata Ex eb, corrisponde almeno al livello di efficienza IE2 di cui alla tabella 1 o alla tabella 3 bis secondo i casi;»; (2) alla lettera b), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) l’efficienza energetica dei motori a sicurezza aumentata Ex eb con una potenza nominale pari o superiore a 0,12 kW e pari o inferiore a 1 000 kW, con 2, 4, 6 o 8 poli, e dei motori monofase con una potenza nominale pari o superiore a 0,12 kW, corrisponde almeno al livello di efficienza IE2 di cui alla tabella 1 o alla tabella 3 bis secondo i casi; ii) l’efficienza energetica dei motori trifase che non sono motori autofrenanti, motori a sicurezza aumentata Ex eb o altri motori protetti dalle esplosioni, con una potenza nominale pari o superiore a 75 kW e pari o inferiore a 200 kW, con 2, 4 o 6 poli, corrisponde almeno al livello di efficienza IE4 di cui alla tabella 3 o alla tabella 3 quater secondo i casi.»; (3) il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «L’efficienza energetica dei motori, espressa in classi di efficienza energetica internazionali (IE), è riportata nelle tabelle da 1 a 3 quater per diversi valori di potenza nominale P del motore a 50 Hz o 60 Hz. Le classi IE sono N stabilite alla potenza nominale (P ), alla tensione nominale (U ) e a una temperatura ambiente di riferimento di N N 25 °C. Per i motori che funzionano sia a 50 Hz che 60 Hz, le predette specifiche sono soddisfatte sia a 50 Hz che a 60 Hz alla potenza nominale specificata per 50 Hz. Per i motori che funzionano a 50 Hz o 60 Hz, le predette specifiche sono soddisfatte rispettivamente a 50 Hz o 60 Hz alla potenza nominale indicata rispettivamente per 50 Hz o 60 Hz.»; (4) sono inserite le tabelle 3 bis, 3 ter e 3 quater seguenti: «Tabella 3 bis Efficienze minime η per il livello di efficienza IE2 a 60 Hz (%) n Numero di poli Potenza nominale P N [kW] 2 4 6 8 0,12 59,5 64,0 50,5 40,0 0,18 64,0 68,0 55,0 46,0 0,25 68,0 70,0 59,5 52,0 0,37 72,0 72,0 64,0 58,0 0,55 74,0 75,5 68,0 62,0 0,75 75,5 78,0 73,0 66,0 1,1 82,5 84,0 85,5 75,5 1,5 84,0 84,0 86,5 82,5 2,2 85,5 87,5 87,5 84,0 L 68/122 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Numero di poli Potenza nominale P N [kW] 2 4 6 8 3,7 87,5 87,5 87,5 85,5 5,5 88,5 89,5 89,5 85,5 7,5 89,5 89,5 89,5 88,5 11 90,2 91,0 90,2 88,5 15 90,2 91,0 90,2 89,5 18,5 91,0 92,4 91,7 89,5 22 91,0 92,4 91,7 91,0 30 91,7 93,0 93,0 91,0 37 92,4 93,0 93,0 91,7 45 93,0 93,6 93,6 91,7 55 93,0 94,1 93,6 93,0 75 93,6 94,5 94,1 93,0 90 94,5 94,5 94,1 93,6 110 94,5 95,0 95,0 93,6 150 95,0 95,0 95,0 93,6 185 95,4 95,0 95,0 93,6 220 95,4 95,4 95,0 93,6 250 95,4 95,4 95,0 93,6 300 95,4 95,4 95,0 93,6 335 95,4 95,4 95,0 93,6 da 375 a 1000 95,4 95,8 95,0 94,1 Tabella 3 ter Efficienze minime η per il livello di efficienza IE3 a 60 Hz (%) n Numero di poli Potenza nominale P N [kW] 2 4 6 8 0,12 62,0 66,0 64,0 59,5 0,18 65,6 69,5 67,5 64,0 0,25 69,5 73,4 71,4 68,0 0,37 73,4 78,2 75,3 72,0 0,55 76,8 81,1 81,7 74,0 0,75 77,0 83,5 82,5 75,5 1,1 84,0 86,5 87,5 78,5 1,5 85,5 86,5 88,5 84,0 2,2 86,5 89,5 89,5 85,5 3,7 88,5 89,5 89,5 86,5 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/123 Numero di poli Potenza nominale P N [kW] 2 4 6 8 5,5 89,5 91,7 91,0 86,5 7,5 90,2 91,7 91,0 89,5 11 91,0 92,4 91,7 89,5 15 91,0 93,0 91,7 90,2 18,5 91,7 93,6 93,0 90,2 22 91,7 93,6 93,0 91,7 30 92,4 94,1 94,1 91,7 37 93,0 94,5 94,1 92,4 45 93,6 95,0 94,5 92,4 55 93,6 95,4 94,5 93,6 75 94,1 95,4 95,0 93,6 90 95,0 95,4 95,0 94,1 110 95,0 95,8 95,8 94,1 150 95,4 96,2 95,8 94,5 185 95,8 96,2 95,8 95,0 220 95,8 96,2 95,8 95,0 250 95,8 96,2 95,8 95,0 300 95,8 96,2 95,8 95,0 335 95,8 96,2 95,8 95,0 da 375 a 1000 95,8 96,2 95,8 95,0 Tabella 3 quater Efficienze minime η per il livello di efficienza IE4 a 60 Hz (%) n Numero di poli Potenza nominale P N [kW] 2 4 6 8 0,12 66,0 70,0 68,0 64,0 0,18 70,0 74,0 72,0 68,0 0,25 74,0 77,0 75,5 72,0 0,37 77,0 81,5 78,5 75,5 0,55 80,0 84,0 82,5 77,0 0,75 82,5 85,5 84,0 78,5 1,1 85,5 87,5 88,5 81,5 1,5 86,5 88,5 89,5 85,5 2,2 88,5 91,0 90,2 87,5 3,7 89,5 91,0 90,2 88,5 5,5 90,2 92,4 91,7 88,5 L 68/124 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Numero di poli Potenza nominale P N [kW] 2 4 6 8 7,5 91,7 92,4 92,4 91,0 11 92,4 93,6 93,0 91,0 15 92,4 94,1 93,0 91,7 18,5 93,0 94,5 94,1 91,7 22 93,0 94,5 94,1 93,0 30 93,6 95,0 95,0 93,0 37 94,1 95,4 95,0 93,6 45 94,5 95,4 95,4 93,6 55 94,5 95,8 95,4 94,5 75 95,0 96,2 95,8 94,5 90 95,4 96,2 95,8 95,0 110 95,4 96,2 96,2 95,0 150 95,8 96,5 96,2 95,4 185 96,2 96,5 96,2 95,4 220 96,2 96,8 96,5 95,4 250 96,2 96,8 96,5 95,8 300 96,2 96,8 96,5 95,8 335 96,2 96,8 96,5 95,8 da 375 a 1000 96,2 96,8 96,5 95,8» (5) prima dell’ultimo capoverso sono aggiunti i capoversi seguenti: «Per determinare l’efficienza minima dei motori a 60 Hz con potenza nominale che non figura nelle tabelle 3 bis, 3 ter e 3 quater si applica la regola seguente: l’efficienza di una potenza nominale situata nel punto medio tra due valori consecutivi nelle tabelle o al di sopra di esso è la maggiore delle due efficienze; l’efficienza di una potenza nominale situata al di sotto del punto medio tra due valori consecutivi nelle tabelle è la minore delle due rispettive efficienze.»; (b) il punto 2 è così modificato: (1) al primo capoverso, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nella scheda tecnica o nel manuale di istruzioni fornito con il motore, a meno che un link alle informazioni non sia fornito con il prodotto. È possibile aggiungere anche un codice QR con un link alle informazioni;»; (2) al terzo capoverso, la frase introduttiva e il punto 1 sono sostituiti dalla frase e dal punto seguente: «Dal 1o luglio 2021 per i motori di cui al punto 1, lettera a), e dal 1o luglio 2023 per i motori di cui al punto 1, lettera b), punto i): 1) efficienza nominale (η ) al 100 %, 75 % e 50 % del carico nominale e alla o alle tensioni nominali (U ), N N determinata a una temperatura ambiente di riferimento di 25 °C e arrotondata al primo decimale;»; 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/125 (3) l’ottavo e il nono capoverso sono sostituiti dai seguenti: «Per i motori esentati dalle specifiche di efficienza in conformità dell’articolo 2, punto 2, lettera m), del presente regolamento, il motore o il suo imballaggio e la documentazione devono indicare chiaramente la dicitura «motore da utilizzare esclusivamente come pezzo di ricambio per» e l’identificativo unico del modello del o dei prodotti cui è destinato. Per i motori che funzionano a 50 Hz o a 60 Hz i dati di cui sopra sono forniti alla frequenza applicabile, mentre per i motori che funzionano sia a 50 Hz che 60 Hz è sufficiente fornire i dati relativi a 50 Hz, tranne per l’efficienza nominale a pieno carico, che deve essere specificata sia per 50 Hz che per 60 Hz.»; (c) il punto 4 è così modificato: (1) al primo capoverso, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nella scheda tecnica o nel manuale di istruzioni fornito con il VSD, a meno che un link alle informazioni non sia fornito con il prodotto. È possibile aggiungere anche un codice QR con un link alle informazioni; »; (2) il quarto capoverso è sostituito dal seguente: «Le informazioni di cui ai punti 1 e 2 e l’anno di fabbricazione sono apposti in modo indelebile sulla targhetta del VSD o accanto ad essa. Se le dimensioni della targhetta non consentono di riportare tutte le informazioni di cui al punto 1, si indicano solo le perdite di potenza a (90; 100) espresse in % della potenza apparente nominale e arrotondate al primo decimale.»; (2) all’allegato II, punto 1, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Tuttavia per i sette punti di funzionamento di cui all’allegato I, punto 2, punto 13, le perdite sono determinate mediante misurazione diretta entrata - uscita o mediante calcolo.»; (3) l’allegato III è così modificato: (a) il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.»; (b) il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Nell’ambito della verifica della conformità di un modello di prodotto alle specifiche di cui al presente regolamento, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri per verificare le specifiche di cui all’allegato I applicano la procedura descritta di seguito.»; (c) il punto 7 è sostituito dal seguente: «7) Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso.». L 68/126 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 ALLEGATO III Gli allegati da I a IV del regolamento (UE) 2019/2019 sono così modificati: (1) all’allegato I è aggiunto il seguente punto 38: «(38) «valore dichiarato», il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»; (2) all’allegato II, punto 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) Per gli scomparti a 4 stelle, il tempo di congelamento necessario per portare la temperatura del carico leggero da +25 °C a –18 °C, a una temperatura ambiente di 25 °C, è tale da determinare una capacità di congelamento conforme all’articolo 2, punto 22.»; (3) l’allegato III è così modificato: (a) dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente: «Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 4, il fabbricante, l’importatore o il mandatario usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»; (b) al punto 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) La capacità di congelamento di uno scomparto, espressa in kg/24 h e arrotondata al primo decimale, è calcolata moltiplicando per 24 il peso del carico leggero, diviso per il tempo di congelamento necessario per portare la temperatura del carico leggero da +25 °C a –18 °C, a una temperatura ambiente di 25 °C.»; (c) al punto 1 è aggiunta la lettera j) seguente: «j) Il peso del carico leggero per ogni scomparto a 4 stelle è pari a: — 3,5 kg/100 l di volume dello scomparto a 4 stelle valutato, arrotondato per eccesso al mezzo chilo più vicino; — 2 kg se lo scomparto a 4 stelle ha un volume tale che 3,5 kg/100 l equivale a un valore inferiore a 2 kg; per gli apparecchi di refrigerazione che includono una combinazione di scomparti a 3 e a 4 stelle, la somma dei pesi dei carichi leggeri è aumentata in modo che la somma dei pesi dei carichi leggeri per tutti gli scomparti a 4 stelle sia pari a: — 3,5 kg/100 l di volume totale di tutti gli scomparti a 3 e a 4 stelle, arrotondata per eccesso al mezzo chilo più vicino; — 2 kg se gli scomparti a 3 e a 4 stelle hanno un volume totale tale che 3,5 kg/100 l equivale a un valore inferiore a 2 kg.»; (4) l’allegato IV è così modificato: (a) il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.»; (b) al terzo capoverso, le parole «Per verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»; (c) al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica l’unità del modello, questa è conforme alla specifica di cui all’articolo 6, terzo comma, alle specifiche funzionali di cui all’allegato II, punto 2, alle specifiche di efficienza delle risorse di cui all’allegato II, punto 3 e agli obblighi di informazione di cui all’allegato II, punto 4; »; (d) il punto 7 è sostituito dal seguente: «7. Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso.»; 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/127 (e) la tabella 6 è sostituita dalla seguente: «Tabella 6 Tolleranze ammesse ai fini della verifica Parametri Tolleranze ammesse ai fini della verifica Volume totale e volume dello scomparto Il valore determinato (a)non è inferiore di oltre il 3 %, o di 1 litro se superiore, rispetto al valore dichiarato. Capacità di congelamento Il valore determinato (a)non è inferiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato. E Il valore determinato (a) non è superiore di oltre il 10 % rispetto al 32 valore dichiarato. Consumo annuo di energia Il valore determinato (a) non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato. Umidità interna dei frigoriferi cantina (%) Il valore determinato (a) non si scosta dall’intervallo dichiarato di oltre il 10 %. Emissioni di rumore aereo Il valore determinato (a) non è superiore di oltre 2 dB(A) re 1 pW rispetto al valore dichiarato. Tempo di aumento della temperatura Il valore determinato (a) non è inferiore di oltre il 15 % rispetto al valore dichiarato. (a) Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.»; L 68/128 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 ALLEGATO IV Gli allegati da I a IV del regolamento (UE) 2019/2020 sono così modificati: (1) all’allegato I, il punto 52 è sostituito dal seguente: «52) “valore dichiarato”: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 5 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;»; (2) l’allegato II è così modificato: (a) al punto 2, tabella 4, le celle: Effetto stroboscopico per MLS LED e SVM ≤ 0,4 a pieno carico (tranne per HID con Φ > 4 klm e per le sorgenti use OLED luminose destinate all’uso in applicazioni per esterni, applicazioni industriali o altre applicazioni per cui le norme di illuminazione consentono un IRC < 80) sono sostituite dalle seguenti: «Effetto stroboscopico per MLS LED e SVM ≤ 0,9 a pieno carico (tranne per le sorgenti luminose destinate all’uso in OLED applicazioni per esterni, applicazioni industriali o altre applicazioni per cui le norme di illuminazione consentono un IRC < 80) A decorrere dal 1o settembre 2024: SVM ≤ 0,4 a pieno carico (tranne per le sorgenti luminose destinate all’uso in applicazioni per esterni, applicazioni industriali o altre applicazioni per cui le norme di illuminazione consentono un IRC < 80)» (b) al punto 3, lettera d), il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) Le informazioni di cui al punto 3, lettera c), punto 1, sono contenute anche nel fascicolo di documentazione tecnica compilato ai fini della valutazione di conformità in applicazione dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE.»; (3) l’allegato III è così modificato: (a) al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) in impianti radiologici e di medicina nucleare soggetti alle norme di sicurezza relative alle radiazioni di cui alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (*); _____________ (*) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).»; (b) il punto 3 è così modificato: (1) la lettera s) è sostituita dalla seguente: «s) sorgenti luminose a incandescenza dotate d’interfaccia elettrica di contatto a lama, linguetta metallica, cavo, filo litz, filettatura metrica, base a spinotti o altra interfaccia non standard su misura, contenute in tubi di vetro di quarzo, specificamente progettate e commercializzate unicamente per l’uso in apparecchiature elettrotermiche industriali o professionali (ad esempio nel processo di soffiatura nell’industria del PET, nella stampa 3D, nei processi di fabbricazione di prodotti fotovoltaici ed elettronici, nell’asciugatura o nell’indurimento di adesivi, inchiostri, vernici o rivestimenti).»; (2) la lettera w) è sostituita dalla seguente: «w) sorgenti luminose che 1) sono specificamente progettate e commercializzate unicamente per l’illuminazione scenica in studi ed esterni cinematografici, televisivi e fotografici, oppure per l’illuminazione del palco nei teatri o in occasione di concerti o altri eventi d’intrattenimento, 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/129 e che 2) presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: (a) LED di potenza ≥ 100 W e IRC > 90; (b) attacco GES/E40, K39d con temperatura di colore variabile che può essere diminuita fino a 1 800 K (non regolata), utilizzato con alimentazione elettrica a bassa tensione; (c) LED di potenza ≥ 180 W e disposti in modo da indirizzare l’emissione luminosa verso un’area più piccola della superficie emettente luce; (d) sorgente luminosa a incandescenza di tipo DWE, con potenza pari a 650 W, tensione di 120 V e terminale a vite a pressione; (e) LED di potenza ≥ 100 W che l’utilizzatore può impostare perché emetta luce di diverse temperature di colore correlate; (f) LFL T5 con attacco G5, IRC ≥ 85 e CCT pari a 2 900, 3 000, 3 200, 5 600 o 6 500 K;»; (3) è aggiunta la lettera x) seguente: «x) DLS a incandescenza che soddisfano tutte le condizioni seguenti: attacco E27, involucro trasparente, potenza ≥ 100 W e ≤ 400 W, CCT ≤ 2 500 K, specificamente progettate e commercializzate unicamente a fini di riscaldamento a infrarossi.»; (c) è aggiunto il seguente punto 5: «5. Le sorgenti luminose specificamente progettate e commercializzate unicamente per essere usate nei prodotti ricompresi nell’ambito di applicazione dei regolamenti (UE) 2019/2023, (UE) 2019/2022, (UE) 932/2012 e (UE) 2019/2019 della Commissione sono esentate dalle specifiche relative al fattore di mantenimento del flusso luminoso e al fattore di sopravvivenza di cui all’allegato II, punto 2, tabella 4, e dall’obbligo informativo sulla durata di vita di cui all’allegato II, punto 3, lettera b), punto 1, lettera e).»; (4) l’allegato IV è così modificato: (a) il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.»; (b) al terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»; (c) il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Le autorità dello Stato membro verificano una singola unità del modello per quanto riguarda il punto 2, lettere a), b), d) ed e) del presente allegato. Le autorità dello Stato membro verificano dieci unità del modello della sorgente luminosa o tre unità del modello dell’unità di alimentazione separata. Le tolleranze ammesse ai fini della verifica sono stabilite nella tabella 6 del presente allegato.»; (d) al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova le unità del modello, i valori determinati rientrano nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica riportate nella tabella 6 del presente allegato, dove per «valore determinato» si intende la media aritmetica dei valori misurati per un dato parametro in tutte le unità sottoposte a prova o la media aritmetica dei valori dei parametri calcolati a partire da valori misurati; e»; (e) al punto 2 sono aggiunte le lettere d) ed e) seguenti: «d) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica l’unità del modello, constatano che il fabbricante, l’importatore o il mandatario ha messo in atto un sistema che soddisfa le prescrizioni di cui all’articolo 7, secondo comma; e e) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica l’unità del modello, questa è conforme alle specifiche di cui all’articolo 7, terzo comma, e agli obblighi di informazione di cui all’allegato II, punto 3.»; (f) il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a), b), c), d) o e), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.»; L 68/130 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 (g) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi del punto 3 o del secondo capoverso.»; (h) nella tabella 6, la tolleranza ammessa ai fini della verifica per «Sfarfallio [P LM] ed effetto stroboscopico [SVM]» è st sostituita dalla seguente: «Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,1.». 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/131 ALLEGATO V Gli allegati da I a IV del regolamento (UE) 2019/2021 sono modificati e l’allegato III bis è aggiunto come segue: (1) l’allegato I è così modificato: (a) il punto 5 è sostituito dal seguente: «(5) «display microLED»: il display elettronico in cui i singoli pixel sono illuminati ricorrendo alla tecnologia microscopica LED;»; (b) sono aggiunti i punti 38, 39 e 40 seguenti: «(38) “valore dichiarato”: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro; (39) “risoluzione HD”: 1920 x 1080 pixel o 2 073 600 pixel; (40) “risoluzione UHD”: 3840 x 2160 pixel o 8 294 400 pixel.»; (2) all’allegato II, sezione A, il punto 1 è così modificato: (a) dopo l’ultimo capoverso prima della tabella 1, è aggiunto il capoverso seguente: «Per calcolare l’IEE si usano i valori dichiarati della potenza in modo acceso (P ) e della superficie dello measured schermo (A) di cui all’allegato VI, tabella 5, del regolamento delegato (UE) 2019/2013.»; (b) la tabella 1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 1 Limiti dell’IEE per il modo acceso EEI per display elettronici EEI per display elettronici EEI per display elettronici con max max max con risoluzione fino a HD con risoluzione superiore a HD risoluzione superiore a UHD e per compresa e fino a UHD compresa i display microLED 1o marzo 2021 0,90 1,10 n.a. 1o marzo 2023 0,75 0,90 0,90» (c) la sezione C è così modificata: al punto 2, l’ultimo capoverso è sostituito dal seguente: «I display elettronici collegati in rete sono conformi alle specifiche per il modo stand-by in rete, con il dispositivo che fa scattare la riattivazione collegato alla rete e pronto a inviare il segnale di attivazione quando necessario. Quando il modo stand-by in rete è disabilitato, i display elettronici collegati alla rete sono conformi alle specifiche per il modo stand-by.»; (d) la sezione D è così modificata: (1) il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Progettazione per lo smantellamento, il riciclaggio e il recupero (a) I fabbricanti, gli importatori o i mandatari si assicurano che eventuali tecniche di giunzione, di fissaggio o di sigillazione non impediscano di rimuovere, tramite attrezzi di uso comune, i componenti di cui all’allegato VII, punto 1, della direttiva 2012/19/UE sui RAEE o all’articolo 11 della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori. (b) Si applicano le deroghe di cui all’articolo 11 della direttiva 2006/66/CE relative al collegamento permanente tra il display elettronico e la pila o l’accumulatore. L 68/132 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 (c) Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, fabbricanti, importatori o mandatari mettono a disposizione su un sito Internet ad accesso libero le informazioni sullo smantellamento necessarie ad accedere ai componenti di cui all’allegato VII, punto 1, della direttiva 2012/19/UE. (d) Le informazioni sullo smantellamento comprendono la sequenza delle diverse fasi, gli attrezzi o le tecnologie necessari ad accedere ai componenti desiderati. (e) Tali informazioni sulla fine del ciclo di vita sono disponibili per almeno 15 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello.»; (2) al punto 5, lettera a), il punto (1) è sostituito dal seguente: «(1) i fabbricanti, gli importatori e i mandatari dei display elettronici mettono a disposizione dei riparatori professionisti almeno i pezzi di ricambio seguenti: alimentatore interno, attacchi per la connessione di apparecchi esterni (cavo, antenna, USB, DVD e Blu-Ray), condensatori superiori a 400 microfarad, pile e accumulatori, modulo DVD/Blu-Ray, se del caso, e modulo HD/SSD, se del caso, per un periodo minimo di sette anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello;»; (3) l’allegato III è così modificato: (a) dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente: «Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 4, il fabbricante, l’importatore o il mandatario usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato. Se non esistono norme tecniche pertinenti e fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale degli estremi delle norme armonizzate di cui sopra, si applicano i metodi di prova provvisori di cui all’allegato III bis o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto.»; (b) alla fine dell’allegato è inserito il testo seguente: «Le misurazioni della gamma dinamica standard, della gamma dinamica ampia, della luminanza dello schermo per la funzione ABC e del rapporto di luminanza bianca di picco sono effettuate come indicato nella tabella 3 bis. Tabella 3 bis Riferimenti e precisazioni Precisazioni P Precisazioni sulla misurazione della potenza measured (Cfr. allegato III bis per le note informative sulla prova dei display dotati di ingresso standardizzato in corrente Gamma dinamica continua o di batteria non amovibile che fornisce l’alimentazione principale. Ai fini di questi metodi di standard (SDR) misurazione provvisori un ingresso in corrente continua si considera standardizzato unicamente se in modo acceso compatibile con le varie forme di alimentazione tramite USB.) «normale» Precisazioni sui segnali video La sequenza video dinamica teletrasmessa di 10 minuti descritta nelle pertinenti norme tecniche esistenti è sostituita da una sequenza video dinamica teletrasmessa di 10 minuti aggiornata, che può essere scaricata al seguente indirizzo:https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930- 4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/23ab249b-6ebc-4f45-9b0e-df07bc61a596? p=1&n=10&sort=modified_DESC. Sono disponibili due file: uno in definizione standard (SD), denominato «SD Dynamic Video Power.mp4», e uno in alta definizione (HD), denominato «HD Dynamic Video Power.mp4». La risoluzione SD è resa disponibile per le poche tipologie di display che non sono in grado di ricevere o visualizzare standard di risoluzione più elevati. Per tutti gli altri display si usa il file in risoluzione HD, dal momento che riproduce da vicino l’APL dell’attuale sequenza test dinamica di contenuti dinamici teletrasmessi in HD del CEI descritta nelle pertinenti norme. Il passaggio da HD a una risoluzione nativa più elevata è effettuato dall’unità sottoposta a prova (UUT, Unit Under Test) e non da un dispositivo esterno. Se questo passaggio deve essere effettuato da un dispositivo esterno, si registrano tutti i dettagli del dispositivo e l’interfaccia del segnale con l’UUT. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/133 Precisazioni Si appura che il segnale di dati proveniente dal sistema nel quale è memorizzato il file scaricato e diretto all’interfaccia del segnale digitale dell’UUT produca livelli video di picco di bianco e di nero assoluto. Eventuali funzioni speciali di ottimizzazione dell’immagine (ad esempio neri profondi o elaborazione dei colori migliorata) offerte dal sistema di riproduzione del file sono disabilitate. A fini di reiterazione delle misurazioni, si registrano i dettagli del sistema di memorizzazione e riproduzione del file e il tipo di interfaccia digitale dell’UUT (ad esempio HDMI, DVI, ecc.). La misura della potenza P è il valore medio dell’intera sequenza test dinamica di 10 minuti, measured rilevato con l’ABC disabilitato. P Non è ancora stata pubblicata alcuna norma tecnica pertinente. measured Una volta effettuata la misurazione per la sequenza test dinamica P (SDR) sono riprodotte Gamma dinamica measured due sequenze test dinamiche HDR. ampia (HDR) Queste sequenze di 5 minuti sono disponibili unicamente in risoluzione HD, negli standard comuni in modo acceso HLG e HDR10. Il passaggio da HD a una risoluzione nativa del display più elevata è effettuato «normale» dall’UUT e non da un dispositivo esterno. Se questo passaggio deve essere effettuato da un (passaggio automatico dispositivo esterno, si registrano tutti i dettagli del dispositivo e l’interfaccia del segnale con l’UUT. al modo HDR) Questi file possono essere scaricati all’indirizzo https://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c-d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/38df374d- f367-4b72-93d6-3f48143ad661?p=1&n=10&sort=modified_DESC. I file si chiamano rispettivamente «HDR-HLG Power.mp4» e «HDR_HDR10 Power.mp4» e hanno immagini identiche. Prima di registrare i dati relativi alla potenza è essenziale confermare nel menù di configurazione dell’immagine che l’UUT sia passata al modo di visualizzazione HDR. Per calcolare la classe di efficienza energetica in modo HDR e la potenza in modo HDR da dichiarare sull’etichetta, si somma la potenza integrata misurata per ciascuna sequenza (Pav) e si dimezza il risultato. Se l’UUT non può essere sottoposta a prova in uno di questi formati HDR se ne prende nota, e la potenza dichiarata è Pav misurata per il formato HDR supportato. Al modo di visualizzazione HDR non si applica la tolleranza prevista per l’ABC. P HDR = 0,5 * (Pav HLG + Pav HDR10) measured Se uno di questi modi di visualizzazione HDR non è supportato, nelle dichiarazioni relative ai punti VII e VIII dell’etichetta si usa il valore numerico misurato di (Pav HLG) o (Pav HDR10). Misurazione della Non è possibile applicare alcuna norma tecnica esistente. luminanza dello La luminanza bianca di picco del display è misurata usando una nuova variante dinamica del motivo schermo a fini di di prova «riquadro e contorno» (box and outline), che consiste in un formato dinamico a colori, valutazione delle anziché il motivo a tre barre in bianco a nero. caratteristiche Una serie di queste varianti dinamiche, che combinano il formato «riquadro e contorno» al formato di controllo dell’ABC di misurazione con riquadro bianco VESA da L10 a L80, è utilizzata come spiegato nell’allegato III e di qualsiasi altra bis, punto 1.2.4. I file sono scaricabili all’indirizzohttps://circabc.europa.eu/ui/group/1582d77c- specifica di d930-4c0d-b163-4f67e1d42f5b/library/4f4b47a4-c078-49c4-a859-84421fc3cf5e? misurazione della p=1&n=10&sort=modified_DESC. Si trovano nelle sottocartelle denominate SD, HD e UHD, luminanza bianca di ciascuna delle quali contiene otto motivi dinamici di prova della luminanza bianca di picco, da picco L10 a L80. La risoluzione può essere scelta in base alla risoluzione nativa e alla compatibilità di segnale dell’UUT. La scelta del motivo adeguato tra quelli proposti per ciascuna risoluzione è a) basata sulle dimensioni minime del riquadro bianco necessarie per il corretto funzionamento dello strumento di misurazione della luminanza a contatto e b) tale da evitare effetti di limitazione della potenza dell’UUT (ampie zone bianche possono determinare una riduzione dei livelli di bianco di picco). Eventuali passaggi a una risoluzione più elevata sono effettuati dall’UUT e non da un dispositivo esterno. Si appura che il segnale di dati proveniente dal sistema nel quale è memorizzato il file scaricato e diretto all’interfaccia del segnale digitale dell’UUT produca livelli video di picco di bianco e nero assoluto e che non sia oggetto di alcuna elaborazione migliorativa della visualizzazione (ad esempio neri profondi/miglioramento dei colori). Si prende nota del tipo di sistema di memorizzazione e di interfaccia di segnale. Per i display sottoposti a prova con un’interfaccia USB o con un’interfaccia di dati compatibile con USB e capace di fornire alimentazione, sia l’UUT sia la fonte del segnale collegata tramite l’USB funzionano grazie alla propria fonte di alimentazione con soltanto il segnale dati collegato. L 68/134 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Precisazioni Misurazioni Ai fini delle misurazioni connesse all’ABC contemplate dal presente regolamento non si applica la connesse all’ABC per metodologia per l’allestimento della sorgente di luce ambiente con ABC e il controllo della le tolleranze e gli luminanza di cui alle norme tecniche esistenti. La metodologia da seguire è descritta nell’allegato III adeguamenti ai fini bis, punto 1.2.5. del calcolo dell’EEI label e delle specifiche funzionali Rapporto di Non è possibile applicare alcuna norma tecnica esistente. luminanza bianca di Per misurare la luminanza bianca di picco della configurazione «normale» con ABC attivo si usa picco il motivo dinamico di prova «riquadro e contorno» scelto per le misurazioni della luminanza bianca di picco con ABC (allegato III bis, punto 1.2.4). Se questa è inferiore a 150 cd/m2 per i monitor o a 220 cd/m2 per gli altri display, misurare anche la luminanza di picco della configurazione di luminosità massima preimpostata nel menù utente (non la configurazione negozio). Non è necessario che l’ABC sia attivo per le misurazioni del rapporto di luminanza, ma il suo stato deve restare invariato (attivato o disattivato) per entrambe le misurazioni. Se l’ABC è attivo, l’illuminamento è pari a 100 lux per entrambe le misurazioni. Ci si premura che il motivo di prova selezionato per la misurazione della luminanza bianca di picco nella configurazione «normale» non determini instabilità della luminanza nella configurazione di luminosità massima preimpostata. In caso di instabilità si usa per entrambe le misurazioni un motivo con un riquadro bianco di minori dimensioni. Note generali Le seguenti norme tecniche sulle prove contengono informazioni a integrazione delle specifiche relative all’apparecchiatura e alle condizioni di prova necessarie, utili per gli orientamenti in materia di misurazione ed esecuzione delle prove illustrati nel presente allegato. EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-1:2016 EN 62087- 2:2016 EN 62087-3:2016 Serie di norme EN IEC 62680 dal 2013 al 2020 IEC TR 63274 ED1:2020 (Advisory technical report on HDR testing requirements)» (4) è inserito l’allegato III bis seguente: «ALLEGATO III bis Metodi provvisori 1. ELEMENTI AGGIUNTIVI PER LE MISURAZIONI E I CALCOLI Tabella 3 ter Specifiche dell’apparecchiatura di prova e della configurazione dell’UUT (*) Descrizione dell’apparecchiatura Capacità Capacità e caratteristiche aggiuntive Misurazione della potenza Definita nella relativa norma tecnica Funzione di registrazione dei dati Dispositivo di misurazione Definita nella relativa norma tecnica Tipo di sonda a contatto con funzione di della luminanza (LMD) registrazione dati Dispositivo di misurazione dell’illu­ Definita nella relativa norma tecnica Funzione di registrazione dei dati minamento (IMD) 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/135 Descrizione dell’apparecchiatura Capacità Capacità e caratteristiche aggiuntive Generatore di segnali Definita nella relativa norma tecnica Cfr. note corrispondenti nell’allegato III, tabella 3 bis – “Riferimenti e precisazioni” Sorgente luminosa A partire da una distanza minima di Dispositivo di lampade di stato solido (proiettore) circa 1,5 m dal sensore dell’ABC, (LED, laser o combinazione LED/laser). fornisce un illuminamento presso il Gamma cromatica del proiettore pari o sensore compreso tra meno di 12 lux superiore a REC 709. e 150 lux nel caso di televisori Piattaforma di montaggio inclinabile che e monitor e 20 000 lux nel caso consente un allineamento preciso del dei pannelli segnaletici digitali fascio di luce del proiettore. Que­ sta caratteristica può essere combinata con o sostituita da una funzione inte­ grata di allineamento ottico Sorgente luminosa Specificata nel punto 1.2.1 (lampada LED regolabile) Computer per la registrazione Almeno tre porte adeguate che Si considerano adeguate le porte USB e simultanea dei dati su una scala possono fungere da interfaccia con i Thunderbolt cronologica comune dispositivi di misurazione dell’energia, della luminanza e dell’illuminamento Computer con applicazione Applicazione che consente la di edizione di diapositive e/o di proiezione di diapositive con immagini in interfaccia con il immagine bianca sull’intero proiettore schermo, con controllo simultaneo della temperatura di colore e del livello di luminanza (grigio) (*) Unità sottoposta a prova (Unit Under Test) 1.1. Sintesi della sequenza di prova 1. Installare un’UUT su un supporto identificando la posizione del sensore ABC, se del caso, e posizionare gli strumenti di misurazione della luminanza del display e della luce ambiente. 2. Procedere all’impostazione iniziale confermando l’applicazione corretta delle avvertenze del menù preimpostato e delle impostazioni predefinite della configurazione “normale”. 3. Impostare l’audio in modo muto, se applicabile. 4. Proseguire il riscaldamento del campione mentre si predispone l’apparecchiatura di prova e si identifica il motivo dinamico di prova della luminanza bianca di picco che consente una misurazione stabile della potenza e della luminanza del display. 5. Se s’intende applicare la tolleranza ammessa per l’ABC, determinare la gamma d’illuminazione e la latenza dell’ABC necessarie per il campione. Tracciare il profilo dell’effetto dell’ABC sulla luminanza del display a livelli di luce ambiente compresi tra 100 lux e 12 lux e misurare la riduzione di potenza, in modo acceso, tra questi limiti. Per tracciare un profilo dettagliato dell’influenza dell’ABC sulla potenza e sulla luminanza del display, la gamma di illuminazione ambiente può essere suddivisa in varie gradazioni, iniziando appena sopra il punto di illuminazione di 100 lux (ad esempio 120 lux), scendendo a livelli intermedi di 60 lux, 35 lux e 12 lux, per terminare con il livello più scuro consentito dall’ambiente di prova. Nel caso dei pannelli segnaletici digitali, il tracciato del profilo può essere prolungato fino a livelli di illuminamento di luce diurna di 20 000 lux, per raccogliere dati a fini di futuri riesami del r­ egolamento. 6. Misurare la luminanza bianca di picco nella configurazione “normale”. Se questa è inferiore a 150 cd/m2 per i monitor o a 220 cd/m2 per gli altri display, misurare anche la luminanza di picco della configurazione di luminosità massima preimpostata nel menù utente (non la configurazione negozio). L 68/136 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 7. Misurare la potenza in modo acceso usando la sequenza video dinamica teletrasmessa SDR con l’ABC disabilitato. Misurare la potenza in modo acceso usando le sequenze video dinamiche teletrasmesse HDR, confermando che il modo HDR è stato attivato (conferma mediante notifica sul display all’inizio della riproduzione in HDR e/o modifica delle impostazioni di immagine nella configurazione “normale”). 8. Misurare la potenza assorbita nel modo a consumo ridotto e nel modo spento e il tempo necessario perché le funzioni di riduzione automatica di potenza producano effetto. 1.2. Dettagli delle prove 1.2.1 Allestimento dell’UUT (display) e della strumentazione di misura Figura 1 - Allestimento fisico del display e della sorgente di luce ambiente Se la funzione ABC è disponibile e l’UUT è dotata di un supporto, questo è fissato al display e l’UUT è collocata su un tavolo orizzontale o su una piattaforma di almeno 0,75 mdi altezza rivestita di materiale nero a bassa riflettività (tipicamente feltro, pile o tela per scenari teatrali). Il supporto resta completamente libero. I display destinati principalmente a essere fissati a muro sono montati su un telaio per facilitare l’accesso e il bordo inferiore del display va situato ad almeno 0,75 m dal pavimento. La superficie del pavimento sotto il display e fino a 0,5 metri di fronte al display non può essere altamente riflettente e idealmente va rivestita di materiale nero a bassa riflettività. Si determina l’ubicazione fisica del sensore ABC dell’UUT e se ne annotano le coordinate, misurate rispetto a un punto fisso al di fuori dell’UUT. Le distanze H e D e l’angolo del fascio di luce del proiettore (cfr. figura 1) sono annotati per facilitare la reiterazione delle misurazioni. A seconda delle specifiche del livello di illuminamento della sorgente luminosa, le distanze H e D sono generalmente uguali, con un’approssimazione di ± 5 mm, e misurano tra 1,5 m e 3 m. Per regolare l’angolo del fascio di luce del proiettore, si può usare una diapositiva nera con un piccolo riquadro bianco al centro per focalizzare il sensore ABC e fornire un fascio di luce ristretto per la misurazione angolare. Se il sensore ABC è progettato per funzionare in modo ottimale con un angolo del fascio luminoso al di fuori di quello raccomandato di 45°, si può usare l’angolo ottimale annotandone le particolarità. Qualora si usi un misuratore di luminanza senza contatto (a distanza) con angolo basso del fascio della sorgente luminosa, si fa in modo che la sorgente non sia riflessa sulla superficie del display utilizzata per misurare la luminanza. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/137 Il luxmetro è montato il più vicino possibile al sensore ABC, prestando attenzione a evitare che riflessi di luce ambiente dall’involucro del misuratore arrivino fino al sensore. A tal fine si possono combinare vari metodi, ad esempio avvolgendo il luxmetro in un feltro nero e utilizzando un sistema di montaggio meccanico regolabile che impedisca all’involucro del misuratore di sporgere davanti al sensore ABC. Per registrare in modo accurato e ripetibile i livelli di illuminamento al sensore ABC con il minimo di difficoltà di montaggio meccanico si raccomanda la procedura comprovata che segue. Questa procedura consente di correggere eventuali errori di illuminamento dovuti all’impossibilità pratica di montare il luxmetro esattamente nella stessa posizione fisica del sensore ABC ai fini di un’illuminazione simultanea. La procedura consente quindi d’illuminare simultaneamente il sensore ABC e il luxmetro senza disturbo fisico dell’UUT né del misuratore dopo l’allestimento. Con un software di registrazione appropriato, i livelli successivi prescritti d’illuminamento possono essere sincronizzati con la misurazione della potenza in modo acceso e con la misurazione della luminanza del display per ottenere automaticamente la registrazione dei dati e profilare l’ABC. Il luxmetro è collocato a pochi centimetri dal sensore ABC per evitare che il fascio di luce del proiettore, riflettendosi sull’involucro del misuratore, arrivi al sensore ABC. L’asse orizzontale del luxmetro è sullo stesso asse orizzontale del sensore ABC e l’asse verticale del luxmetro è esattamente parallelo al piano verticale del display. Si misurano e si annotano le coordinate fisiche del punto di montaggio del luxmetro rispetto al punto esterno fisso utilizzato per registrare l’ubicazione fisica del sensore ABC. Il proiettore è montato in modo che l’asse del fascio proiettato si situi su un piano verticale perpendicolare alla superficie del display che interseca l’asse verticale del sensore ABC (cfr. figura 1). L’altezza della piattaforma del proiettore, l’inclinazione e la distanza dall’UUT sono regolate in modo che l’immagine completa del bianco di picco proiettata si focalizzi su un’area che copre il sensore ABC e il luxmetro, e al tempo stesso arrivi al sensore il livello massimo di illuminazione ambiente (lux) necessario per la prova. In questo contesto va osservato che alcuni pannelli segnaletici digitali hanno una funzione ABC operativa in condizioni di luce ambiente che variano da 20 000 lux a meno di 100 lux. Per misurare la luminanza del display il misuratore a contatto è posizionato in modo che sia allineato con il centro dello schermo dell’UUT. L’immagine d’illuminamento proiettata che sborda sulla superficie orizzontale sotto il display dell’UUT non deve arrivare oltre il piano verticale del display, a meno che un supporto riflettente si estenda su una zona anteriore più ampia, nel qual caso il bordo dell’immagine deve essere allineato con le estremità del supporto (cfr. figura 1). Il bordo orizzontale superiore dell’immagine proiettata si trova ad almeno 1 cm sotto il bordo inferiore del rivestimento del misuratore di luminanza di contatto; ciò si può ottenere grazie alla regolazione ottica o al posizionamento fisico del proiettore, ferme restando le prescrizioni dell’angolo del fascio di 45° e dell’illuminamento massimo al sensore ABC. Una volta annotate le coordinate delle posizioni dell’UUT e del luxmetro e accertato che il proiettore produca un illuminamento stabile nell’intervallo da misurare (di solito con dispositivi di lampade di stato solido la stabilità si ottiene qualche minuto dopo l’accensione), si sposta l’UUT in modo che la posizione della parte frontale del luxmetro e quella del centro del rilevatore corrispondano alle coordinate annotate per il sensore ABC dell’UUT. L’illuminamento misurato in questo punto è annotata e il luxmetro e l’UUT sono riportati alla posizione originale d’allestimento. L’illuminamento è misurato nuovamente nella posizione d’allestimento. L’eventuale differenza percentuale tra i valori d’illuminamento misurati nelle due posizioni di prova può essere applicata nella relazione finale come fattore di correzione a tutte le ulteriori misurazioni dell’illuminamento (questo fattore di correzione non cambia con il livello d’illuminamento). In questo modo si ottiene una serie di dati accurati sull’illuminamento al sensore ABC anche se il luxmetro non è situato in quel punto, ed è possibile tracciare simultaneamente la luminanza, la potenza e l’illuminamento del display per definire con precisione il profilo dell’ABC. Non sono apportate ulteriori modifiche fisiche all’allestimento della prova. A differenza dei televisori, i pannelli segnaletici digitali possono avere più di un sensore di luce ambiente. Ai fini delle prove, il tecnico determina un unico sensore da usare nella prova e oscura gli altri sensori di luce con un nastro opaco. I sensori non necessari possono anche essere disattivati se esiste un comando per farlo. Di solito il sensore più adatto è quello sulla parte frontale. I metodi di misurazione per i pannelli segnaletici digitali con più sensori di luce potrebbero essere analizzati ulteriormente al fine di perfezionarli e inserirli in una norma armonizzata. L 68/138 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 I laboratori di prova che, nella configurazione di prova descritta, preferiscono usare come sorgente luminosa una lampada regolabile anziché un proiettore applicano le seguenti specifiche della lampada e ne registrano le caratteristiche misurate. La sorgente luminosa che illumina il sensore ABC a livelli di illuminamento specifici usa un riflettore a LED regolabile e ha un diametro di 90 mm ± 5 mm. L’angolo nominale del fascio della lampada è di 40° ± 5°. Il valore nominale della temperatura di colore correlata (CCT) è di 2700 K ± 300 K nella gamma di illuminamento da 12 lux fino all’illuminamento massimo prescritto per la prova. L’indice nominale di resa cromatica (CRI) è 80 ± 3. La superficie frontale della lampada è limpida (ossia non colorata o rivestita di materiale modificativo dello spettro) e può essere liscia o granulare; se diretta su una superficie bianca uniforme, la diffusione appare liscia a occhio nudo. La struttura in cui è montata la lampada non modifica lo spettro della sorgente LED, comprese le bande IR e UV. Le caratteristiche della luce non devono variare in tutta la gamma di regolazione necessaria per la prova dell’ABC. 1.2.2 Controllo della corretta applicazione della configurazione “normale” e delle avvertenze relative all’impatto energetico Per effettuare questa verifica si collega all’UUT un misuratore di potenza e si usa almeno una fonte di segnale video. Durante la prova si conferma la persistenza dell’ABC in tutte le altre configurazioni preimpostate, tranne la configurazione negozio. 1.2.3 Impostazione audio È fornito un segnale d’ingresso audio e video (l’ideale è usare il tono di 1 kHz del materiale per la prova di potenza in modo video SDR). Si regola il volume audio a zero sul display oppure si attiva il comando "muto". Occorre appurare che l’attivazione del comando “muto” non abbia alcun effetto sui parametri dell’immagine nella configurazione “normale”. 1.2.4 Scelta del motivo per le misurazioni della luminanza bianca di picco Quando una UUT visualizza un motivo di luminanza bianca di picco, il display potrebbe regolarsi rapidamente nei primi secondi e poi gradualmente fino a stabilizzarsi. Ciò rende impossibile misurare, in modo coerente e ripetibile, i valori di potenza e luminanza immediatamente dopo la visualizzazione dell’immagine. Per poter disporre di misurazioni ripetibili, è necessario raggiungere un certo livello di stabilità. Dalle prove su display con la tecnologia attuale risulta che 30 secondi sono sufficienti per ottenere la stabilità della luminanza di un’immagine bianca di picco. Nella pratica si rileva che in questo lasso di tempo scompaiono le indicazioni di stato sullo schermo. I display attuali sono spesso dotati di dispositivi elettronici integrati e di un software per proteggere l’alimentatore da sovraccarichi e lo schermo dalla persistenza (burn-in) limitando l’apporto di potenza totale allo schermo. Ciò può determinare una limitazione della luminanza e del consumo energetico, ad esempio quando si visualizza un’ampia zona di bianco del motivo dinamico di prova. In questo metodo di prova la luminanza di picco si misura durante la visualizzazione di un motivo dinamico di prova completamente (100 %) bianco, in cui però la zona bianca è limitata in modo empirico per evitare l’attivazione dei meccanismi di protezione. Il motivo dinamico di prova appropriato è determinato visualizzando la gamma degli otto motivi “riquadro e contorno” basati sui motivi dinamici di prova VESA “L”, dal più piccolo (L10) al più grande (L80), e registrando la potenza e la luminanza dello schermo. Un grafico della potenza e della luminanza dello schermo in funzione del motivo “L” serve a determinare se e quando si verifica la limitazione da parte del controllo del display. Ad esempio, se il consumo di energia aumenta da L10 a L60 e la luminanza è in aumento o costante (non in diminuzione), si può desumere che questi motivi non causano limitazioni. Se con il motivo dinamico di prova L70 non si registra alcun aumento del consumo di energia o della luminanza (mentre si era verificato un aumento con i motivi “L” precedenti), si potrebbe concludere che la limitazione si verifichi con L70 o tra L60 e L70. Può anche darsi che la limitazione si sia verificata tra L50 e L60 e che di fatto vi sia una flessione in corrispondenza dei punti registrati sul grafico a L60. Di conseguenza il motivo più grande in cui è sicuro che non si verifichi alcuna limitazione è L50, che quindi è il motivo corretto da usare per misurare la luminanza di picco. Per dichiarare un rapporto di luminanza occorre scegliere il motivo di luminanza nella configurazione di brillanza massima preimpostata. Se è noto che l’UUT ha caratteristiche di controllo della luminanza del display che non consentono di scegliere un motivo dinamico di prova ottimale della luminanza bianca di picco mediante la procedura di cui sopra, si può ricorrere al seguente metodo semplificato. Per i display con diagonale uguale o superiore a 15,24 cm (6 pollici) ma inferiore a 30,48 cm (12 pollici), si usa il segnale L40 PeakLumMotion. Per i display con diagonale uguale o superiore a 30,48 cm (12 pollici), si usa il segnale L20 PeakLumMotion. Il motivo dinamico di prova della luminanza bianca di picco scelto con l’una o l’altra procedura va dichiarato e usato per tutte le prove di luminanza. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/139 1.2.5 Determinazione dell’intervallo di regolazione dell’ABC secondo la luce ambiente e latenza dell’azione dell’ABC Ai fini del presente regolamento, nella dichiarazione dell’IEE è prevista una tolleranza relativamente alla potenza dell’ABC se le caratteristiche della funzione di regolazione soddisfano le specifiche di controllo della luminanza del display a livelli di luce ambiente compresi tra 100 lux e 12 lux con punti di riferimento a 60 lux e 35 lux. Ai fini della conformità alla tolleranza ammessa dal regolamento relativamente alla potenza dell’ABC, la variazione della luminanza del display col variare della luce ambiente tra 100 lux e 12 lux deve comportare una riduzione almeno del 20 % del fabbisogno di potenza del display. Il motivo dinamico di prova “L” della luminanza dinamica utilizzato per valutare la conformità della funzione di regolazione della luminanza svolta dall’ABC può essere utilizzato contemporaneamente anche per valutare la conformità in termini di riduzione del fabbisogno di potenza. Per i pannelli segnaletici digitali l’intervallo di variazione della funzione di regolazione dell’ABC in base all’illuminamento può essere molto più ampio, e il metodo di prova qui descritto può essere esteso per raccogliere dati per future revisioni del regolamento. 1.2.5.1 Profilo della latenza della funzione ABC La latenza della funzione ABC è il tempo che intercorre tra la variazione della luce ambiente rilevata presso il sensore dell’ABC e la conseguente variazione della luminanza del display dell’UUT. Dai dati delle prove è risultato che questo intervallo di tempo può durare fino a 60 secondi e che occorre tenerne conto nel tracciare il profilo della funzione di regolazione svolta dall’ABC. Per la stima della latenza, la diapositiva da 100 lux (cfr. 1.2.5.2), in condizione di luminanza stabile del display, è sostituita con la diapositiva da 60 lux e si registra l’intervallo di tempo necessario per raggiungere un livello inferiore di luminanza stabile del display. Al livello inferiore di luminanza stabile, la diapositiva da 60 lux è sostituita con quella da 100 lux e si annota l’intervallo di tempo per raggiungere un livello superiore di luminanza stabile. Il valore più alto dei due intervalli di tempo è quello utilizzato per la latenza, con l’aggiunta di un margine discrezionale di 10 secondi. Questo intervallo è salvato come periodo di proiezione di ciascuna diapositiva. 1.2.5.2 Regolazione dell’illuminazione della sorgente luminosa Per tracciare il profilo della funzione dell’ABC, sull’UUT è visualizzato il motivo dinamico di prova della luminanza bianca di picco, scelto come indicato al punto 1.2.4, mentre la luminosità della sorgente luminosa viene modificata, a partire dal bianco, attraverso una serie di diapositive grigie per simulare le variazioni dell’illuminazione ambiente. Per la regolazione del livello di illuminazione, l’opacità della prima diapositiva è modificata in modo da ottenere il punto di partenza del tracciato del profilo (ad esempio 120 lux), misurando il livello di lux in corrispondenza del luxmetro. La diapositiva è salvata e copiata. Si stabilisce poi un nuovo livello di opacità per il punto di riferimento di 100 lux e si salva e copia la diapositiva così ottenuta. Si ripete questa procedura per i punti di riferimento di 60 lux, 35 lux e 12 lux. Perché il tracciato del profilo sia simmetrico si può aggiungere qui una diapositiva nera (0 % di trasparenza) e introdurre, in ordine inverso crescente, le diapositive copiate corrispondenti ai punti di riferimento, fino a tornare a 120 lux. 1.2.5.3 Regolazione della temperatura di colore della sorgente luminosa Un’ulteriore specifica consiste nel fissare una temperatura di colore del punto di bianco della luce proiettata, in modo da assicurare la ripetibilità dei dati raccolti durante la prova nel caso in cui in fase di verifica si usi una sorgente luminosa diversa dal proiettore. Per questo metodo di prova si stabilisce una temperatura di colore del punto di bianco di 2700 K ± 300 K per coerenza con la metodologia usata per l’ABC in norme precedenti. Questo punto di bianco è impostato facilmente in qualsiasi applicazione informatica comune per la creazione di diapositive, mediante l’uso di uno sfondo di colore uniforme adeguato (ad esempio rosso/arancione) e la regolazione della trasparenza. Con questi strumenti il punto di bianco, di solito più freddo, della luce del proiettore può essere regolato ai 2700 K proposti modificando la trasparenza del colore scelto e misurando la temperatura di colore mediante una funzione del luxmetro. Una volta ottenuta, la temperatura prescritta è applicata a tutte le diapositive. 1.2.5.4 Registrazione dei dati Il consumo di potenza, la luminanza dello schermo e l’illuminamento al sensore ABC sono misurati e registrati durante la presentazione delle diapositive. Va registrata anche la correlazione temporale dei punti di dati corrispondenti a questi tre parametri, per mettere in relazione il consumo di potenza, la luminanza dello schermo e l’illuminamento al sensore ABC. È possibile creare un numero indefinito di diapositive tra i punti di riferimento per disporre di un’elevata granularità dei dati, nei limiti dei tempi disponibili per l’esecuzione della prova. L 68/140 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Per i pannelli segnaletici digitali progettati per funzionare in un’ampia gamma di condizioni di illuminazione ambiente, si può stabilire manualmente la gamma di operatività della funzione regolatrice svolta dall’ABC sulla luminanza del display utilizzando un’unica diapositiva di bianco di picco, preimpostata alla temperatura di colore prescritta, su cui si applica una diapositiva nera di controllo della trasparenza. La configurazione preimpostata raccomandata dei pannelli segnaletici digitali è selezionata dal menù utente del pannello per un’ampia gamma di condizioni di funzionamento alla luce ambiente. Per stabilire il periodo di latenza si fa passare la diapositiva proiettata dallo 0 % (trasparenza) al 100 % (nero) in un punto di luminanza stabile del display. Il tempo di latenza così determinato si applica poi alle diapositive dai successivi gradi di opacità, partendo dal nero fino a quando non vi sia più alcuna variazione nella luminanza del display, per stabilire la gamma di operatività della funzione ABC. Si può quindi creare una presentazione di diapositive con la granularità necessaria per tracciare il profilo della gamma voluta. 1.2.6 Misurazioni della luminanza del display Con l’ABC abilitato e una luce ambiente di 100 lux al luxmetro, si visualizza sull’UUT il motivo di luminanza bianca di picco prescelto (cfr. 1.2.4) a luminanza stabile. Ai fini della conformità al presente regolamento, dalla misurazione deve risultare che il livello di luminanza è pari o superiore a 220 cd/m2 per tutte le categorie di display diverse dai monitor. Per i monitor è necessario un livello pari o superiore a 150 cd/m2. Per i display senza ABC o i dispositivi che non si avvalgono della tolleranza per l’ABC, le misurazioni possono essere eseguite omettendo la parte dell’allestimento della prova relativa alla luce ambiente. Per i display intenzionalmente progettati con un livello di luminanza bianca di picco dichiarato, nella configurazione normale, inferiore al requisito di conformità applicabile (220 cd/m2 o 150 cd/m2), si effettua un’ulteriore misurazione nella configurazione di visualizzazione preimpostata che fornisce il valore della massima luminanza bianca di picco misurata. Ai fini della conformità al presente regolamento, il rapporto calcolato tra la luminanza bianca di picco misurata nella configurazione normale e la massima luminanza bianca di picco misurata deve essere pari o superiore al 65 %. Questo valore è dichiarato come “rapporto di luminanza”. Per le UUT il cui l’ABC può essere spento si effettua un’ulteriore prova di conformità nella configurazione normale. Il motivo di luminanza bianca di picco stabilizzata è visualizzato in condizioni di illuminazione ambiente, misurata, pari a 100 lux. Deve risultare che il fabbisogno di potenza dell’UUT, misurato con l’ABC acceso, è uguale o inferiore al fabbisogno misurato a luminanza stabilizzata con l’ABC spento. Se la potenza misurata non è la stessa, si usa, per la potenza in modo acceso, quella determinata nel modo in cui il valore misurato è il più alto. 1.2.7 Misurazione della potenza in modo acceso Per tutti i sistemi di alimentazione dell’UUT indicati in appresso, la potenza in SDR si misura nella configurazione normale, utilizzando la versione HD del file di prova dinamica di 10 minuti “SDR dynamic video power test”, a meno che la compatibilità del segnale in ingresso sia limitata a SD. Si conferma che il file sorgente e l’interfaccia di ingresso dell’UUT sono in grado di fornire livelli di dati video di nero e bianco assoluti. Se l’UUT lo consente, il passaggio da HD alla risoluzione video nativa superiore del display dell’UUT è effettuato dall’UUT stessa, senza il ricorso a un dispositivo esterno. Se è necessario ricorrere a un dispositivo esterno per passare a questa risoluzione nativa superiore dell’UUT, si registrano i dettagli del dispositivo e della sua interfaccia con l’UUT. La potenza da dichiarare è la potenza media determinata durante la riproduzione dell’intero file di 10 minuti. La potenza in HDR, se applicabile, si misura usando i due file HDR di 5 minuti “HDR-HLG power” e “HDR- HDR10 power”. Se uno di questi modi HDR non è supportato il valore da dichiarare della potenza in HDR è quello corrispondente al modo supportato. Le caratteristiche della strumentazione e le condizioni sperimentali descritte nelle norme tecniche pertinenti si applicano a tutte le prove della potenza. Con la tecnologia attuale dei display delle UUT non occorre prolungare il riscaldamento del prodotto e il modo più conveniente di effettuarlo è ricorrendo al motivo dinamico di prova della luminanza dinamica bianca di picco di cui al punto 1.2.4. Non appena le letture della potenza si stabilizzano e sull’UUT è visualizzato questo motivo di prova, è possibile iniziare la riproduzione dei file di prova dinamica della potenza in modo video SDR e HDR. L’ABC deve essere disattivato, se il prodotto ne è dotato. Se non è possibile disattivarlo, il prodotto è sottoposto a prova nelle condizioni di luce ambiente, misurata, di 100 lux, descritte nel punto 1.2.5. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/141 Per le UUT destinate a essere alimentate dalla rete in corrente alternata, comprese quelle dotate di ingresso standardizzato in corrente continua, ma la cui confezione di vendita contenga anche l’alimentatore esterno, si misura la potenza in modo acceso nel punto di alimentazione di corrente alternata. (a) Per le UUT dotate di ingresso standardizzato in corrente continua (solo lo standard USB “power delivery” è applicabile) si misura la potenza nel punto di ingresso della corrente continua. La misurazione è resa possibile usando un’unità di biforcazione (BOU) USB che mantenga il segnale dati dell’attacco all’alimentazione e l’alimentazione in corrente continua dell’UUT, ma interrompa l’alimentazione elettrica per consentire che il misuratore di potenza effettui le misurazioni di corrente e tensione. Occorre testare scrupolosamente la combinazione dell’unità BOU USB e del misuratore di potenza per assicurare che il modo in cui sono progettati e il loro stato di manutenzione non interferiscano con la funzione di rilevamento dell’impedenza nei cavi di alcuni standard USB “power delivery”. La potenza registrata tramite l’unità BOU USB è la P dichiarata per la measured dichiarazione della misura della potenza in modo acceso (a fini di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica in modo SDR e in modo HDR). (b) Per quanto concerne le UUT inusuali che rientrano nelle definizioni del regolamento ma sono progettate per funzionare con una batteria interna che non può essere bypassata né rimossa per eseguire le prove di potenza necessarie, si propone la metodologia seguente. Le avvertenze espresse sopra per gli alimentatori esterni e gli ingressi standardizzati in corrente continua valgono anche per la scelta relativamente alla dichiarazione della potenza (in corrente alternata o in corrente continua). Ai fini della presente metodologia si intende per: batteria completamente carica: l’istante durante il processo di ricarica in cui, secondo le istruzioni del fabbricante, non è più necessario caricare il prodotto stando a un indicatore o al periodo di tempo trascorso. A fini di riferimento successivo si traccia un profilo visivo di questo punto nel tempo[?] rappresentando graficamente la registrazione dei valori di carica misurati, secondo per secondo, dal misuratore di potenza durante i 30 minuti che precedono il punto di carica completa della batteria e i 30 minuti seguenti; batteria completamente scarica: l’istante nel modo acceso in cui, con l’UUT scollegata da qualsiasi fonte di alimentazione esterna, il display che sta visualizzando un’immagine si spegne automaticamente (ma non per azione di una funzione automatica di stand-by) o cessa di funzionare. Se non esiste un indicatore né è indicato un periodo di carica, la batteria va scaricata completamente, dopodiché la si ricarica tenendo spente tutte le funzioni del display controllabili dall’utente. Si registra automaticamente la potenza in ingresso in funzione del tempo con almeno una lettura dei valori al secondo. Quando la registrazione mostra l’inizio di un modo di mantenimento della batteria, indicato da una linea orizzontale di bassa alimentazione, o l’inizio di un periodo di alimentazione molto bassa con picchi di alimentazione distanziati, si ritiene che il tempo registrato fino a questo punto dall’inizio del ciclo di carica della batteria sia il tempo di ricarica di base; preparazione della batteria: prima di eseguire la prima prova sull’UUT le batterie non ancora utilizzate sono completamente caricate e scaricate una volta se sono a ioni di litio, tre volte se sono di qualsiasi altro tipo, dal punto di vista chimico/tecnologico. Metodo Si allestisce l’UUT per tutte le prove descritte nel presente documento alle quali s’intenda sottoporla. Per quanto riguarda la scelta della dichiarazione relativa alla misurazione della potenza in corrente alternata o in corrente continua valgono le avvertenze sull’alimentazione di cui sopra. Tutte le sequenze test dinamiche che prevedono la misurazione della potenza a fini di dichiarazione e di conformità al presente regolamento sono eseguite con la batteria del prodotto completamente carica e l’alimentazione esterna scollegata. Si ha conferma della carica completa della batteria dal tracciato grafico del profilo della carica registrata dal misuratore di potenza. Si pone il prodotto nel modo previsto per la misurazione e si inizia immediatamente la sequenza test dinamica. Terminata questa sequenza, il prodotto è spento e si avvia la registrazione di una sequenza di carica. Quando il profilo della registrazione della carica indica che la batteria è completamente carica, la potenza media registrata tra l’inizio della registrazione e l’inizio dello stato di carica completa è usata per calcolare la potenza da registrare a fini di conformità al regolamento. I modi stand-by, stand-by in rete e spento (se applicabili) richiederanno periodi lunghi di ricarica della batteria per poter ottenere una buona ripetibilità dei dati a partire dalla potenza media di ricarica (ad esempio 48 ore per il modo spento o stand-by e 24 ore per il modo stand-by in rete). Per misurare la luminanza e tracciare il profilo dell’effetto dell’ABC sulla luminanza la fonte di alimentazione esterna può rimanere collegata. L 68/142 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Per la prova di riduzione della potenza per azione dell’ABC, si riproduce in continuo per 30 minuti a luce ambiente di 12 lux la sequenza dinamica adeguata della luminanza di picco. Si ricarica immediatamente la batteria e si prende nota della potenza media di ricarica. Si ripete lo stesso procedimento in condizioni di luce ambiente di 100 lux, appurando se la differenza tra le potenze medie di ricarica è pari o superiore al 20 %. Per misurare la potenza in SDR a fini di dichiarazione, si riproduce per tre volte, in successione, l’opportuna sequenza dinamica di 10 minuti e si registra la potenza media necessaria per ricaricare la batteria (P (SDR) = measured energia di ricarica / tempo totale di riproduzione).Per misurare la potenza in HDR a fini di dichiarazione, si riproduce per tre volte, in rapida successione, ciascuno dei due file dinamici di 5 minuti e si registra la potenza media necessaria per ricaricare la batteria (P (HDR) = energia di ricarica / tempo totale di riproduzione). measured 1.2.8 Misurazione del fabbisogno di potenza nei modi spento e a consumo ridotto La strumentazione e le condizioni sperimentali descritte nelle norme tecniche pertinenti si applicano a tutte le prove della potenza nei modi spento e a consumo ridotto. Per quanto riguarda la misurazione della potenza in corrente alternata o corrente continua valgono le avvertenze di cui al punto 1.2.7 e, se del caso, si applica il procedimento di prova ivi previsto per i display alimentati a batteria.;» (5) l’allegato IV è così modificato: (a) il primo capoverso è sostituito dal seguente: “Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.”; (b) il terzo capoverso è sostituito dal seguente: “Nell’ambito della verifica della conformità di un modello di prodotto alle specifiche di cui al presente regolamento, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri per verificare le specifiche di cui all’allegato I applicano la procedura descritta di seguito.”; (c) al punto 1.8 è aggiunto il capoverso seguente: “Le specifiche dell’allegato II, sezione D, punto 4, si considerano soddisfatte se: — per i ritardanti di fiamma alogenati di cui alla direttiva 2011/65/UE il valore determinato non supera i valori della rispettiva concentrazione massima definiti nell’allegato II della suddetta direttiva; e — per gli altri ritardanti di fiamma alogenati il valore determinato del tenore di alogeni in un materiale omogeneo non supera lo 0,1 % in peso. Se il valore determinato del tenore di alogeni in un materiale omogeneo supera lo 0,1 % in peso, il modello può ancora essere considerato conforme a condizione che mediante controlli documentali o qualsiasi altro metodo adeguato e riproducibile si dimostri che il tenore di alogeni non è attribuibile ai ritardanti di fiamma.”; (d) al punto 2, il terzo capoverso è sostituito dal seguente: (non riguarda la versione italiana); (e) alla tabella 3, la quinta riga è sostituita dalla seguente: Diagonale della superficie visibile dello schermo in Il valore determinato (*) non è inferiore al valore centimetri dichiarato di oltre 1 cm. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/143 ALLEGATO VI Gli allegati I, III e IV del regolamento (UE) 2019/2022 sono così modificati: (1) all’allegato I è aggiunto il seguente punto 19: «19) “valore dichiarato”: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»; (2) l’allegato III è così modificato: (a) dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente: «Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 4, il fabbricante, l’importatore o il mandatario usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»; (b) i punti 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. INDICE DI EFFICIENZA DI LAVAGGIO Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza di lavaggio (I ) del modello di lavastoviglie per uso domestico, l’efficienza C di lavaggio del programma eco è confrontata con l’efficienza di lavaggio della lavastoviglie di riferimento. L’I è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale: C I = exp (ln I ) C C e ln I = (1/n) ×Σn ln (C /C ) C i=1 T,i R,i dove: C è l’efficienza di lavaggio del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di prova T,i (i), arrotondata al terzo decimale; C è l’efficienza di lavaggio della lavastoviglie di riferimento per un ciclo di prova (i), arrotondata al terzo decimale; R,i n è il numero dei cicli di prova. 3. INDICE DI EFFICIENZA DI ASCIUGATURA Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza di asciugatura (I ) del modello di lavastoviglie per uso domestico, D l’efficienza di asciugatura del programma eco è confrontata con l’efficienza di asciugatura della lavastoviglie di riferimento. L’I è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale: D I = exp (ln I ) D D e ln I = (1/n) × Σn ln(I ) D i=1 D,i dove: I è l’indice di efficienza di asciugatura del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di D,i prova (i); n è il numero dei cicli di prova combinati di lavaggio e asciugatura. I è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale: D,i ln I = ln (D / D ) D,i T,i R,t dove: D è il punteggio medio di efficienza di asciugatura del programma eco della lavastoviglie per uso domestico T,i sottoposta a un ciclo di prova (i), arrotondato al terzo decimale; D è il punteggio di asciugatura obiettivo della lavastoviglie di riferimento, arrotondato al terzo decimale. R,t L 68/144 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 4. MODI A CONSUMO RIDOTTO Se del caso, è misurata la potenza assorbita del modo spento (P ), del modo stand-by (P ) e dell’avvio ritardato (P ), o sm ds espressa in W e arrotondata al secondo decimale. Durante le misurazioni della potenza assorbita nei modi a consumo ridotto, sono verificate e registrate: la visualizzazione (o la mancata visualizzazione) delle informazioni; l’attivazione (o la mancata attivazione) della connessione alla rete.»; (3) l’allegato IV è così modificato: (a) il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.»; (b) al terzo capoverso, le parole «Per verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»; (c) al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica l’unità del modello, questa è conforme alle specifiche di cui all’articolo 6, terzo comma, alle specifiche del programma di cui all’allegato II, punto 1, alle specifiche di efficienza delle risorse di cui all’allegato II, punto 5 e agli obblighi di informazione di cui all’allegato II, punto 6; e»; (d) il punto 7 è sostituito dal seguente: «7) le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso.»; 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/145 ALLEGATO VII Gli allegati I, III, IV e VI del regolamento (UE) 2019/2023 sono così modificati: (1) all’allegato I è aggiunto il seguente punto 29: «(29) “valore dichiarato”: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»; (2) l’allegato III è così modificato: (a) dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente: «Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 4, il fabbricante, l’importatore o il mandatario usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»; (b) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. INDICE DI EFFICIENZA DI LAVAGGIO L’indice di efficienza di lavaggio delle lavatrici per uso domestico e del ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico (I ) e l’indice di efficienza di lavaggio del ciclo completo delle lavasciuga biancheria per uso W domestico (J ) sono calcolati avvalendosi di norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella W Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, e arrotondati al terzo decimale.»; (c) al punto 5, punto 2, il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale di lavaggio pari o inferiore a 3 kg, il consumo ponderato di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura corrisponde al consumo di acqua alla capacità nominale, arrotondato all’intero più vicino.»; (d) il punto 6 è sostituito dal seguente: «6. CONTENUTO DI UMIDITÀ RESIDUA Il contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D) delle lavatrici per uso domestico e del ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico è calcolato in percentuale nel modo seguente e arrotondato al primo decimale: dove: D è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio, espresso in full percentuale e arrotondato al secondo decimale; D è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio, espresso ½ in percentuale e arrotondato al secondo decimale; D¼ è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio, espresso in percentuale e arrotondato al secondo decimale; A, B e C sono i fattori di ponderazione di cui al punto 1.1, lettera c).»; (e) il punto 8 è sostituito dal seguente: «8. MODI A CONSUMO RIDOTTO Se del caso, è misurata la potenza assorbita del modo spento (P ), del modo stand-by (P ) e dell’avvio ritardato (P ), o sm ds espressa in W e arrotondata al secondo decimale. L 68/146 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Durante le misurazioni della potenza assorbita nei modi a consumo ridotto, sono verificate e registrate: — la visualizzazione (o la mancata visualizzazione) delle informazioni; — l’attivazione (o la mancata attivazione) della connessione alla rete. Se la lavatrice per uso domestico o la lavasciuga biancheria per uso domestico è dotata di una funzione anti piega, questa operazione è interrotta con l’apertura dell’oblò o con qualsiasi altro intervento opportuno 15 minuti prima della misurazione della potenza assorbita.»; (3) l’allegato IV è così modificato: (a) il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.»; (b) al terzo capoverso, le parole «Per verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»; (c) al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica l’unità del modello, questa è conforme alle specifiche di cui all’articolo 6, terzo comma, alle specifiche per i programmi di cui all’allegato II, punti 1 e 2, alle specifiche di efficienza delle risorse di cui all’allegato II, punto 8 e agli obblighi di informazione di cui all’allegato II, punto 9; e»; (d) il punto 7 è sostituito dal seguente: «(7) le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso.»; (e) la tabella 1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 1 Tolleranze ammesse ai fini della verifica Parametro Tolleranze ammesse ai fini della verifica E , E , E , E , E Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato rispettivamente per W,full W,½ W,¼ WD,full WD,½ E , E , E , E e E di oltre il 10 %. W,full W,½ W,¼ WD,full WD,½ Consumo ponderato di energia (E e Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato rispettivamente per W E ) E e E di oltre il 10 %. WD W WD W , W , W , W , W Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato rispettivamente per W,full W,½ W,¼ WD,full WD,½ W , W , W , W e W di oltre il 10 %. W,full W,½ W,¼ WD,full WD,½ Consumo di acqua ponderato (W e Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato rispettivamente per W W ) W e W di oltre il 10 %. WD W WD Indice di efficienza di lavaggio (I e Il valore determinato (*) non è inferiore al valore dichiarato rispettivamente W J ) a tutti i carichi contemplati per I e J di oltre l’8 %. w W W Efficacia di risciacquo (I e J ) a tutti i Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato rispettivamente per R R carichi contemplati I e J di oltre 1,0 g/kg. R R Durata del programma eco 40-60 Il valore determinato (*) per la durata del programma non supera il valore (t ) a tutti i carichi contemplati dichiarato per t di oltre il 5 %, o di oltre 10 minuti, se inferiore. W W 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/147 Durata del ciclo di lavaggio e Il valore determinato (*) per la durata del ciclo non supera il valore dichiarato asciugatura (t ) a tutti i carichi per t di oltre il 5 %, o di oltre 10 minuti, se inferiore. WD WD contemplati Temperatura massima all’interno Il valore determinato (*) non è inferiore né superiore al valore dichiarato per della biancheria (T) durante il ciclo di T di oltre 5 K. lavaggio a tutti i carichi contemplati Contenuto ponderato di umidità Il valore determinato (*) non supera il valore dichiarato per D di oltre il 10 %. residua dopo il lavaggio (D) Contenuto di umidità finale dopo Il valore determinato (*) non supera il 3,0 %. l’asciugatura a tutti i carichi contemplati Velocità di centrifuga (S) a tutti i Il valore determinato (*) non è inferiore al valore dichiarato per S di oltre il carichi contemplati 10 %. Potenza assorbita in modo spento Il valore determinato (*) per la potenza assorbita P non supera il valore o (P ) dichiarato di oltre 0,10 W. o Potenza assorbita in modo stand-by Il valore determinato (*) per la potenza assorbita P non supera il valore sm (P ) dichiarato di oltre il 10 %, se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di sm oltre 0,10 W, se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W. Potenza assorbita in modo avvio Il valore determinato (*) per la potenza assorbita P non supera il valore ds ritardato (P ) dichiarato di oltre il 10 %, se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di ds oltre 0,10 W, se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W. (*) Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.»; (4) all’allegato VI, la lettera h) è sostituita dalla seguente: (non riguarda la versione italiana). L 68/148 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 ALLEGATO VIII Gli allegati I, III e IV del regolamento (UE) 2019/2024 sono così modificati: (1) all’allegato I, il punto 22 è sostituito dal seguente: «(22) “valore dichiarato”: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;»; (2) l’allegato III è così modificato: (a) dopo il primo capoverso è aggiunta la frase seguente: «Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 4, il fabbricante, l’importatore o il mandatario usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»; (b) alla tabella 5, parte a), sono aggiunte le righe seguenti: «Armadi frigorifero da supermercato M0 ≤ +4 ≥ –1 n.a. 1,30 verticali e combinati Armadi frigorifero da supermercato M0 ≤ +4 ≥ –1 n.a. 1,13» orizzontali (c) la prima nota a piè della tabella 5 è sostituita dalla seguente: «(*) Per i distributori automatici a temperature multiple, T è la media tra T (la temperatura massima misurata V V1 del prodotto nello scomparto più caldo) e T (la temperatura massima misurata del prodotto nello scomparto più V2 freddo), arrotondata al primo decimale.»; (3) l’allegato IV è così modificato: (a) il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.»; (b) al terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»; (c) al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica l’unità del modello, questa è conforme alle specifiche di cui all’articolo 6, terzo comma, alle specifiche di efficienza delle risorse di cui all’allegato II, punto 2 e agli obblighi di informazione di cui all’allegato II, punto 3; e»; (d) il punto 7 è sostituito dal seguente: «7. Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso.». 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/149 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/342 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2021 che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia per quanto concerne River Kway International Ford Industry Co., Ltd, in seguito alla riapertura del riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea(1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 11, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 14, paragrafo 1, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) In seguito a un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013(2) il Consiglio ha restituito le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia. (2) In seguito a una domanda presentata il 14 febbraio 2013 da River Kway International Ford Industry Co., Ltd («RK»), un produttore esportatore della Thailandia, la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente. (3) Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure in vigore erano cambiate e che tali cambiamenti erano di carattere permanente. (4) In particolare, la Commissione ha constatato che il mutamento di circostanze era dovuto a cambiamenti nella gamma di prodotti di RK. Tali cambiamenti hanno un impatto diretto sui costi di produzione. In base alle conclusioni dell’inchiesta, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il dazio antidumping applicabile alle importazioni di RK del prodotto oggetto del riesame(3). (5) Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014(4) («il regolamento del 2014»), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio(5). (1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21. (2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 1). (3) Il «prodotto oggetto del riesame» è lo stesso dell’inchiesta che ha condotto al regolamento del 2014, ossia granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) e granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10), originario della Thailandia. (4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2014 del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 1). (5) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). L 68/150 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 (6) Il regolamento del 2014 riduceva, dal 12,8 % al 3,6 %, il dazio antidumping sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia applicabile a RK. (7) A seguito della riapertura dell’inchiesta, la durata delle misure è stata prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione («il regolamento del 2019 sul riesame in previsione della scadenza»)(6) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Si tratta del regolamento attualmente in vigore per RK e altri produttori esportatori. 1.2. Sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia dell’Unione europea (8) Il 18 giugno 2014 l’Association européenne des transformateurs de maïs doux («AETMD») ha presentato al Tribunale dell’Unione europea («il Tribunale») una richiesta di annullamento del regolamento del 2014. (9) Con la sentenza del 14 dicembre 2017 («la sentenza del Tribunale»)(7), il Tribunale ha annullato il regolamento del 2014. (10) Il 23 febbraio 2018 RK ha presentato un ricorso per l’annullamento della sentenza del Tribunale. (11) Con la sentenza del 28 marzo 2019, la Corte di giustizia dell’Unione europea («la CGUE») ha respinto il ricorso presentato da RK, in quanto infondato, e ha confermato la sentenza del Tribunale («la sentenza della CGUE»)(8). (12) La CGUE ha confermato la conclusione del Tribunale, secondo cui i diritti procedurali dell’AETMD erano stati violati in relazione alla sua richiesta di divulgazione delle informazioni relative alla possibilità di una scorretta ripartizione dei costi tra RK e la sua entità collegata AgriFresh Co., Ltd. («AgriFresh»), essendo tale ripartizione dei costi una delle possibili cause della riduzione dei costi di produzione asserita da RK a sostegno della sua domanda di riesame intermedio. Il Tribunale ha concluso che, nel corso della procedura amministrativa, l’AETMD non aveva ricevuto informazioni al riguardo che le avrebbero consentito di presentare in modo efficace il proprio punto di vista. 2. ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE (13) A norma dell’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), le istituzioni dell’Unione sono tenute a conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito di una procedura amministrativa, come l’inchiesta antidumping nel caso di specie, la conformità alla sentenza consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata(9). (6) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 6). (7) Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017, Association européenne des transformateurs de maïs doux «AETMD»/Consiglio, T-460/14, non pubblicata, ECLI: EU:T:2017:916. (8) Sentenza della Corte di giustizia del 28 marzo 2019, River Kwai International Food Industry Co., Ltd/Consiglio dell’Unione europea, C-144/18 P, ECLI:EU:C:2019:266. (9) Sentenza della Corte del 26 aprile 1988, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, ECLI:EU: C:1988:199, punti 27 e 28. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/151 (14) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione di un atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità(10). Ciò implica, in particolare, che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude un procedimento amministrativo, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura della procedura antidumping. Nel conformarsi alla sentenza, la Commissione ha quindi la possibilità di correggere gli aspetti del procedimento che hanno determinato l’annullamento, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza(11). (15) L’annullamento del regolamento del 2014 è dovuto al mancato rispetto dei diritti di difesa in una fase della procedura amministrativa in questione, vale a dire la mancata divulgazione all’AETMD di determinate informazioni relative alla ristrutturazione di RK e all’impatto di tale ristrutturazione sulla valutazione sia del carattere permanente dei mutamenti di circostanze invocati sia del calcolo del margine di dumping(12). (16) Pertanto, in base alle sentenze della Corte, la possibilità di una scorretta ripartizione dei costi tra RK e AgriFresh, evocata dall’AETMD nel corso della procedura amministrativa e che ha costituito una delle possibili cause della riduzione dei costi di produzione oltre alla razionalizzazione dell’attività di RK, dovrebbe essere esaminata riaprendo l’inchiesta nel pieno rispetto dei diritti di difesa dell’AETMD come osservato dai giudici dell’UE. Restano invece valide le risultanze che non sono state contestate dai richiedenti o che sono state respinte o non esaminate dal Tribunale («risultanze non contestate o confermate»). Tali risultanze sono descritte e valutate nel regolamento del 2014. In relazione a tali risultanze non contestate o confermate, la Commissione fa riferimento al testo del regolamento del 2014(13), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea(14). (17) Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte, la Commissione ha pubblicato un avviso(15) di riapertura dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia, che ha condotto all’adozione del regolamento del 2014, per quanto concerne RK. (18) Le parti interessate sono state informate in merito alla riapertura dell’inchiesta antidumping mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. (19) La Commissione ha ufficialmente informato RK, i rappresentanti del paese esportatore e l’AETMD circa la parziale riapertura dell’inchiesta. (20) Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso. 2.1. Fasi procedurali per l’esecuzione delle sentenze della Corte (21) In seguito alla riapertura, la Commissione ha inviato a RK e alle sue società collegate un questionario in merito ai costi di produzione del prodotto oggetto del riesame, compresi gli aspetti intersocietari di tali costi. (22) Risposte al questionario sono pervenute da RK, Agripure Holdings Public Co. Ltd., AgriFresh e Sweet Corn Products Co. Ltd. (10) Sentenza della Corte del 12 novembre 1998, Regno di Spagna/Commissione, C-415/96, ECLI:EU:C:1998:533, punto 31; sentenza della Corte del 3 ottobre 2000, Industrie des Poudres Spheriques/Consiglio, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85; sentenza del Tribunale di primo grado del 9 luglio 2008, Alitalia/Commissione, T-301/01, ECLI:EU:T:2008:262, punti 99 e 142; sentenza del Tribunale del 12 maggio 2011, Region Nord-Pas-de-Calais e Communauté d’agglomération du Douaisis/Commissione, cause riunite T-267/08 e T-279/08, ECLI:EU:T:2011:209, punto 83. (11) Sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2016, Commissione/McBride, C-361/14 P, ECLI:EU:C:2016:434, punto 56; cfr. anche, in materia di dumping, la sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, C-458/98 P ECLI: EU:C:2000:531, punto 84. (12) Sentenza della CGUE, punto 37, sentenza del Tribunale, punto 72. (13) Cfr., mutatis mutandis, la sentenza del Tribunale del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commissione, T-650/17, ECLI:EU: T:2019:644, punti da 333 a 342. (14) Cfr. nota a piè di pagina n. 4. (15) GU C 291 del 29.8.2019, pag. 3. L 68/152 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 (23) La Commissione ha effettuato una visita di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso la sede delle quattro società in Thailandia per verificare le informazioni fornite nei questionari. — River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Kanchanaburi, Thailandia; — AgriFresh Co. Ltd., Kanchanaburi, Thailandia («AgriFresh»); — Agripure Holdings Public Co. Ltd., Bangkok, Thailandia («Agripure»); — Sweet Corn Products Co. Ltd., Kanchanaburi, Thailandia («SCP»). 2.2. Periodo dell’inchiesta (24) L’inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1o luglio 2011 e il 31 dicembre 2012 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). 2.3. Esame della ripartizione dei costi tra River Kwai International Food Industry Co., Ltd e le sue società collegate (25) Le sentenze della Corte hanno imposto alla Commissione di riesaminare la ripartizione dei costi tra RK e la sua società controllata AgriFresh. La Commissione ha innanzitutto esaminato la struttura del gruppo per garantire che fossero presi in considerazione tutti i costi pertinenti, che possono essere stati o avrebbero dovuto essere addebitati, attribuiti o ripartiti tra le società del gruppo e che possono aver avuto un impatto sui costi di produzione di River Kwai International Food Industry Co., Ltd e/o AgriFresh. (26) Al riguardo, la Commissione ha individuato altre due società del gruppo, Agripure Holdings Public Co. Ltd (la società madre di RK – «Agripure») e Sweet Corn Products Co. Ltd. (una società controllata di RK – «SCP», anch’essa con sede a Kanchanaburi), i cui costi giustificavano un esame più approfondito. (27) In aggiunta agli elementi descritti nei considerando da 28 a 50, nella sua valutazione la Commissione ha anche tenuto conto delle seguenti affermazioni formulate dall’AETMD nel contesto di questo procedimento di riapertura: i) la manipolazione dei prezzi sugli acquisti di materie prime da fornitori comuni da parte di RK e AgriFresh, per cui RK pagherebbe un prezzo inferiore a quello di mercato per ridurre artificialmente i costi di produzione e il valore normale, mentre AgriFresh pagherebbe allo stesso fornitore un prezzo superiore a quello di mercato; e ii) gli acquisti di baby mais da AgriFresh da parte di RK potrebbero non essere effettuati a prezzi di mercato, data l’esistenza di un possibile accordo di compensazione tra le aziende. (28) La Commissione ha rilevato che le materie prime più comuni di RK sono lattine, coperchi e mais verde. Poiché lattine e coperchi non vengono utilizzati per i prodotti freschi venduti da AgriFresh, la Commissione ha esaminato la contabilità dei fornitori di mais verde di RK. La Commissione ha constatato che RK disponeva di diversi fornitori con prezzi medi comparabili e che nel PIR non sono state riscontrate vendite di mais verde da AgriFresh a RK. (29) La Commissione ha inoltre constatato che gli acquisti di baby mais da parte di RK da AgriFresh non sono stati addebitati al costo di produzione di RK per il prodotto oggetto del riesame(16), in quanto il baby mais non è una materia prima del prodotto oggetto del riesame. (16) Il «prodotto oggetto del riesame» è lo stesso dell’inchiesta iniziale e dell’inchiesta che ha condotto al regolamento del 2014, ossia granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) e granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10), originario della Thailandia. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/153 2.3.1. Agripure Holdings Public Co. Ltd («Agripure») Commissione di gestione (30) Durante il PIR Agripure ha addebitato a RK un’ingente commissione di gestione. Tale commissione non è stata addebitata ad altre società del gruppo. Il livello della commissione è stato rivisto periodicamente, al fine di coprire tutti i costi di Agripure e ricavarne un profitto. I servizi forniti da Agripure includevano, per contratto, consulenza gestionale, strategia, organizzazione, controllo interno e finanza. La Commissione è stata informata che la commissione comprendeva anche la commercializzazione, effettuata dai dipendenti di Agripure quasi esclusivamente a beneficio di RK. (31) Tuttavia alcuni dipartimenti di Agripure hanno fornito tipi di servizi che sarebbero andati a beneficio anche di altre società del gruppo, ovvero AgriFresh e SCP. La Commissione ha quindi constatato che RK non aveva sottostimato nella sua contabilità la commissione di gestione versata da RK ad Agripure durante il PIR. Prestito infragruppo da Agripure a RK (32) Agripure ha erogato a RK un prestito a breve termine a un tasso d’interesse compreso tra il 4 % e il 6 % annuo, rimborsato da RK in circa 40 giorni. Si è ritenuto che il tasso fosse a normali condizioni di mercato, in quanto paragonabile al tasso d’interesse su altri prestiti a breve termine concessi da istituti finanziari indipendenti (con un tasso d’interesse che oscilla anch’esso tra il 4 % e il 6 % l’anno). Data la durata molto breve del prestito, gli interessi passivi effettivamente sostenuti da RK durante il periodo dell’inchiesta di riesame non sono stati rilevanti. 2.3.2. Sweet Corn Products Co. Ltd., Kanchanaburi, Thailandia (33) Le attività operative di SCP sono ubicate nello stesso sito di RK, anche se la sede centrale si trova a qualche chilometro di distanza. (34) È stato stabilito che SCP ha venduto semi di mais dolce a RK a prezzi di mercato e il costo di acquisto non è stato attribuito da RK al prodotto oggetto del riesame, poiché i semi di mais dolce non sono una materia prima utilizzata da RK per la produzione del prodotto oggetto del riesame. (35) SCP ha affittato un piccolo appezzamento di terreno sul sito di RK durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore del terreno non è ammortizzato, i costi relativi a tale appezzamento di terreno non sono stati inclusi nelle spese di RK, mentre il reddito da locazione di RK non è stato attribuito al prodotto oggetto del riesame. Il reddito da locazione non ha pertanto avuto alcun impatto sui costi di RK. 2.3.3. Costi condivisi tra RK e AgriFresh (36) La Commissione ha esaminato i costi che sono stati sostenuti da RK o da AgriFresh e riaddebitati, ripartiti o riattribuiti all’altra società. Costi dell’energia elettrica (37) Alcuni costi dell’energia elettrica sono stati inizialmente pagati da RK e poi riaddebitati ad AgriFresh. La Commissione ha osservato che gli importi riaddebitati erano comparabili, sebbene leggermente superiori a quelli che sarebbero risultati se i costi fossero stati attribuiti in base ai rispettivi fatturati. Tuttavia ciò è in linea con le motivazioni addotte, secondo cui il commercio di prodotti freschi di AgriFresh richiede costi di raffreddamento e refrigerazione più elevati. I costi dell’energia elettrica di RK sono stati attribuiti al prodotto oggetto del riesame, mentre le entrate percepite da AgriFresh non sono state attribuite al prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha pertanto concluso che i costi dell’energia elettrica di RK attribuiti al prodotto oggetto del riesame non sono stati sottostimati. Controllo della qualità e ricambi (38) RK addebita ad AgriFresh il costo del controllo di qualità, in quanto AgriFresh non dispone di un servizio di controllo della qualità, né di componenti di ricambio per la manutenzione occasionale. I costi sostenuti da RK sono stati attribuiti al prodotto oggetto del riesame. Le entrate percepite da AgriFresh non sono state attribuite al prodotto oggetto del riesame. Pertanto non vi è stata per RK una sottosegnalazione di tali costi per il prodotto oggetto del riesame. L 68/154 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 2.3.4. Operazioni tra RK e AgriFresh Terreni, edifici e macchinari di RK affittati da AgriFresh (39) Per i primi sei mesi del periodo dell’inchiesta di riesame, AgriFresh ha affittato da RK un piccolo appezzamento di terreno, nonché alcuni macchinari e attrezzature su un terreno adiacente, situato sul sito di RK. All’epoca, AgriFresh affittava il terreno adiacente da una terza parte non collegata. (40) I costi di ammortamento di RK sono stati attribuiti al prodotto oggetto del riesame, mentre il reddito da locazione di AgriFresh è stato registrato tra le altre entrate e non è stato attribuito al prodotto oggetto del riesame. Pertanto non vi è stata al riguardo alcuna sottostima dei costi di RK per il prodotto oggetto del riesame. (41) Dall’inizio del 2012 AgriFresh ha acquistato da RK macchinari al valore contabile netto per la produzione di prodotti freschi e ha affittato un terreno e una piccola parte di un edificio nello stesso sito di RK da una parte che potrebbe essere considerata correlata. Ciò non ha avuto alcun impatto sui costi di RK attribuiti al prodotto oggetto del riesame. (42) Durante il periodo dell’inchiesta di riesame AgriFresh ha inoltre affittato da RK un appezzamento di terreno agricolo. Il costo dell’affitto pagato da AgriFresh per metro quadrato era inferiore a quello pagato da AgriFresh a una terza parte non collegata. Non vi è stato tuttavia alcun impatto sui costi per RK, in quanto le entrate percepite da RK non sono state attribuite al prodotto oggetto del riesame. Prestito da AgriFresh a RK (43) Durante il periodo dell’inchiesta di riesame AgriFresh ha erogato a RK un prestito di brevissima durata (6 giorni) a un tasso d’interesse compreso tra il 4 % e il 6 %. Vista la durata molto breve del prestito, l’interesse pagato è stato irrilevante in termini assoluti, mentre il tasso d’interesse è stato considerato a normali condizioni di mercato, in quanto in linea con i tassi d’interesse pagati da RK a istituti finanziari indipendenti. Personale amministrativo (44) Per quanto riguarda il personale amministrativo, i costi riaddebitati ad AgriFresh sono stati esaminati e riscontrati in linea con i rispettivi fatturati delle società. Inoltre le entrate di RK percepite da AgriFresh non sono state attribuite al prodotto oggetto del riesame. Pertanto non vi è stata alcuna sottostima dei costi da parte di RK a tale riguardo. Altri costi (45) La contabilità analitica nei bilanci di verifica di entrambe le società è stata esaminata per il periodo dell’inchiesta di riesame al fine di determinare se vi fossero altre voci di costo che potessero indicare la possibilità di una ripartizione eccessiva o insufficiente dei costi tra le società, ovvero che risultassero insolitamente basse per RK oppure alte per AgriFresh. L’esame degli altri costi non ha suscitato preoccupazioni in tal senso. (46) La Commissione ha anche esaminato la contabilità interaziendale tra le società del gruppo, ma non ha individuato alcuna ripartizione dei costi irragionevole. 2.4. Conclusioni sulla ripartizione dei costi tra RK e AgriFresh e altre società del gruppo (47) Conformemente alle sentenze della Corte, la Commissione ha effettuato un riesame dettagliato della ripartizione dei costi tra RK e la sua società controllata AgriFresh. Ha inoltre esteso la sua inchiesta alla ripartizione dei costi tra RK e la sua società madre, Agripure, e la sua società controllata SCP. (48) Per quanto riguarda la commissione di gestione addebitata da Agripure a RK, la Commissione ha constatato che durante il periodo dell’inchiesta di riesame non vi è stata alcuna sottostima dei costi da parte di RK. (49) Per quanto riguarda i costi dell’energia elettrica, il controllo della qualità e i ricambi, gli importi addebitati a RK e al prodotto oggetto del riesame non sono stati sottostimati e le entrate percepite da AgriFresh non hanno ridotto i costi del prodotto oggetto del riesame. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/155 (50) Per quanto riguarda i terreni, gli edifici e i macchinari affittati ad AgriFresh e SCP da RK, i relativi costi di ammortamento per RK sono stati ripartiti sul prodotto oggetto del riesame e non sono stati compensati dalle entrate percepite rispettivamente da AgriFresh e SCP. Non vi è stata pertanto alcuna sottostima dei costi per il prodotto oggetto del riesame. (51) I prestiti concessi da Agripure e AgriFresh a RK, applicabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame, erano entrambi a un tasso d’interesse che poteva essere considerato a normali condizioni di mercato e comunque di brevissima durata. Ciò significa che il pagamento degli interessi non è stato rilevante rispetto ai costi totali sostenuti da RK. (52) Inoltre la Commissione ha ritenuto che il riaddebito dei costi amministrativi da RK ad AgriFresh fosse ragionevole, mentre un riesame della contabilità analitica e dei conti intergruppo non ha suscitato altre preoccupazioni per quanto riguarda l’inadeguata ripartizione dei costi. (53) Inoltre la Commissione non ha riscontrato alcun elemento di prova dell’esistenza di una manipolazione dei prezzi sugli acquisti di materie prime da parte di RK e AgriFresh da fornitori comuni e ha constatato che gli acquisti di baby mais da parte di RK da AgriFresh e gli acquisti di semi di mais dolce da parte di RK da SCP non sono stati addebitati al prodotto oggetto del riesame e non hanno avuto alcun impatto sul costo di produzione del prodotto oggetto del riesame. (54) La Commissione non ha pertanto individuato alcuna attribuzione o ripartizione dei costi eccessiva da parte di RK ad AgriFresh o alle altre società del gruppo considerate durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (55) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le risultanze relative ai costi di produzione utilizzati per stabilire il valore normale e il margine di dumping calcolati nell’inchiesta di riesame intermedio, come descritto nel regolamento del 2014, rimangono valide, come spiegato al considerando 16. Inoltre l’inchiesta che ha condotto al regolamento del 2014 ha confermato che, a causa di una ristrutturazione aziendale, RK non produceva né vendeva più determinati altri prodotti rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. La Commissione ha confermato nella presente inchiesta di riapertura che tale cambiamento ha avuto un impatto sul costo di produzione di RK per il prodotto oggetto del riesame, con una conseguente riduzione del margine di dumping. Restano pertanto valide anche le risultanze contenute nel regolamento del 2014 relative al carattere permanente del mutamento di circostanze, come precisato al considerando 16. (56) Va osservato che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, la metodologia applicata nel riesame in previsione della scadenza del 2019 è stata la stessa del regolamento del 2014 per quanto riguarda RK. Poiché la riapertura ha confermato le risultanze del regolamento del 2014, ciò non ha alcun impatto sulle risultanze del riesame in previsione della scadenza del 2019, in particolare sul margine di dumping di cui al considerando 63 del regolamento del 2019 sul riesame in previsione della scadenza. 2.5. Conclusioni (57) In base alle risultanze di cui sopra, è opportuno istituire nuovamente il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del 3,6 %, stabilito per RK nel regolamento del 2014. 3. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (58) Il 1o dicembre 2020 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito alle risultanze di cui sopra, in base alle quali intendeva proporre l’istituzione di un dazio antidumping sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia, applicabile a RK a un’aliquota del 3,6 %. Ha inoltre comunicato alle parti interessate i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva modificare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 875/2013 e (UE) 2019/1996. È stato concesso anche un periodo di dieci giorni per consentire alle parti interessate di presentare osservazioni successivamente a tale divulgazione. Non è pervenuta alcuna osservazione. 4. MISURE ANTIDUMPING (59) In base a tale valutazione, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il dazio antidumping sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia applicabile a RK. Il livello riveduto dei dazi antidumping si applica senza alcuna interruzione temporale a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento del 2014 (ossia dal 28 marzo 2014 in poi). Le autorità doganali sono L 68/156 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 incaricate di riscuotere l’importo adeguato sulle importazioni relative a RK e di rimborsare l’eventuale eccedenza riscossa finora conformemente alla normativa doganale applicabile. 5. DURATA DELLE MISURE (60) La presente procedura non modifica la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. (61) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) e di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10), originario della Thailandia e fabbricato da River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Kanchanaburi, Thailandia, a decorrere dal 28 marzo 2014. 2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da River Kwai International Food Industry Co., Ltd, è pari al 3,6 % (codice addizionale TARIC A791). Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Si procede al rimborso o allo sgravio di qualsiasi dazio antidumping definitivo versato da River Kwai International Food Industry Co., Ltd, in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, oppure in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari del Regno di Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo stabilito all’articolo 1. Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/157 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/343 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2021 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale(1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. (2) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. (3) La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». (4) Nel parere del 25 maggio 2020(2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie e che, in assenza di dati, non è possibile trarre conclusioni sul potere di irritazione cutanea e oculare o di sensibilizzazione cutanea dell’additivo. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato in questione può migliorare la stabilità aerobica dell’insilato ottenuto da materiali foraggeri facili e moderatamente difficili da insilare. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. (5) La valutazione del preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato. (1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. (2) EFSA Journal 2020; 18(6):6159. L 68/158 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ALLEGATO Tenore Tenore Numero di minimo massimo Composizione, formula chimica, Specie o categoria Fine del periodo di identificazione Additivo Età massima Altre disposizioni descrizione, metodo di analisi di animali autorizzazione dell’additivo CFU di additivo/kg di materiale fresco Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale:additivi per l’insilaggio. 1k20759 Lactobacillus buchneri Composizione dell’additivo Tutte le specie - - - 1. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e 18.3.2031 DSM 29026 Preparato di Lactobacillus animali delle premiscele indicare le condizioni buchneri DSM 29026 di conservazione. contenente almeno 2 × 1010 CFU/g 2. Tenore minimo dell’additivo qualora di additivo. esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi Caratterizzazione della sostanza come additivi per l’insilaggio: 5×107 attiva CFU/kg di materiale fresco facile e Cellule vitali di Lactobacillus moderatamente difficile da insilare (1). buchneri DSM 29026. 3. Gli operatori del settore dei mangimi Metodo di analisi (2) adottano procedure operative e — Identificazione: elettrofo­ misure organizzative appropriate al resi su gel in campo pul­ fine di evitare i rischi cui possono sato (PFGE). essere esposti gli utilizzatori — Conteggio nell’additivo dell’additivo e delle premiscele. Se per mangimi: metodo di questi rischi non possono essere diffusione su piastra con eliminati o ridotti al minimo mediante utilizzo di agar MRS (EN tali procedure e misure, l’additivo e le 15787). premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie. (1) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1). (2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/159 L 68/160 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/344 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2021 relativo all’autorizzazione del monolaurato di sorbitano come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale(1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio(2). (2) Il monolaurato di sorbitano è stato autorizzato per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. (3) A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione del monolaurato di sorbitano come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. (4) Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «emulsionanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. (5) Nei pareri del 27 febbraio 2019(3) e del 25 maggio 2020(4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il monolaurato di sorbitano non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo è irritante per la pelle e per gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre osservato che, poiché il monolaurato di sorbitano è autorizzato come additivo alimentare con una funzione emulsionante, si può ragionevolmente prevedere che l’effetto tecnologico alla base del suo impiego come additivo alimentare sia visibile quando è utilizzato nei mangimi. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. (6) La valutazione del monolaurato di sorbitano dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo del monolaurato di sorbitano. (7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del monolaurato di sorbitano, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, (1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. (2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1). (3) EFSA Journal 2019; 17(3):5651. (4) EFSA Journal 2020; 18(6):6162. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/161 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Autorizzazione L’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «emulsionanti», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato. Articolo 2 Misure transitorie 1. L’additivo specificato nell’allegato e le premiscele contenenti tale additivo, prodotte ed etichettate prima del 18 settembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 18 marzo 2021, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo specificato nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 18 marzo 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 18 marzo 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare. 3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo specificato nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 18 marzo 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 18 marzo 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ALLEGATO Tenore Tenore Numero di minimo massimo identifica- Composizione, formula chimica, Specie o categoria Fine del periodo di Additivo Età massima Altre disposizioni zione descrizione, metodo di analisi di animali mg di additivo/kg di autorizzazione dell’additivo mangime completo con un tasso di umidità del 12 % Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: emulsionanti. 1c493 Monolaurato di Composizione dell’additivo Tutte le specie - - 85 1. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e 18 marzo 2031 sorbitano animali delle premiscele indicare le condizioni Preparato di monolaurato di di conservazione e la stabilità al sorbitano contenente ≥ 95 % di una trattamento termico. miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano e isosorbide, esterificato 2. Gli operatori del settore dei mangimi con acidi grassi derivati dall’olio di adottano procedure operative e cocco. misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori Forma liquida dell’additivo e delle premiscele. Se Caratterizzazione della sostanza attiva questi rischi non possono essere Monolaurato di sorbitano eliminati o ridotti al minimo mediante Numero CAS: 1338-39-2 tali procedure e misure, l’additivo e le C H O premiscele devono essere utilizzati con 18 34 6 dispositivi di protezione individuale. Metodo di analisi (1) Per la caratterizzazione del monolaurato di sorbitano nell’additivo per mangimi: — monografia FAO JECFA «Sorbi­ tan Monolaurate» (1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. L 68/162 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/163 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/345 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2021 che approva il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi(1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione(2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi. (2) Il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», del tipo di prodotto 3, «biocidi per l’igiene veterinaria», del tipo di prodotto 4, «disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale», e del tipo di prodotto 5, «disinfettanti per l’acqua potabile», descritti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3), che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. (3) Il 19 novembre 2010 l’autorità di valutazione competente della Slovacchia, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione le relazioni di valutazione, insieme alle sue conclusioni. (4) Il 16 giugno 2020, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche(4) («l’Agenzia») sono stati adottati dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente. (5) Secondo tali pareri, i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 che usano cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. (6) Tenendo conto dei pareri dell’Agenzia, è opportuno approvare il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. (7) Prima dell’approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, (1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1. (2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1). (3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1). (4) Biocidal Products Committee Opinions on the application for approval of the active substance: active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis, Product type: 2, 3, 4 and 5 (Pareri del comitato sui biocidi riguardo alla domanda di approvazione del principio attivo cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi; tipi di prodotto: 2, 3, 4 e 5); ECHA/BPC/251, 252, 253, 254, adottati il 16 giugno 2020. L 68/164 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il cloro attivo generato da cloruro di sodio mediante elettrolisi è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ALLEGATO Scadenza Denominazione IUPAC, Grado minimo di purezza del Data di Tipo di Nome comune dell’approva- Condizioni specifiche numeri di identificazione principio attivo (1) approvazione prodotto zione Cloro attivo generato da Denominazione IUPAC: La specifica per il cloro attivo 1o luglio 30 giugno- 2 Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle cloruro di sodio mediante non pertinente generato in situ dipende dal 2022 2032 seguenti condizioni: elettrolisi precursore cloruro di sodio che a) nella valutazione del prodotto occorre prestare par­ deve soddisfare i requisiti di ticolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’ef­ N. CE: non pertinente purezza di una delle seguenti ficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda norme: NF Brand, EN 973 A, EN di autorizzazione, ma non preso in considerazione 973 B, EN 14805 Tipo 1, EN nella valutazione del rischio del principio attivo N. CAS: non pertinente 14805 Tipo 2, EN 16370 Tipo 1, condotta a livello di Unione; EN 16370 Tipo 2, EN 16401 Tipo b) nella valutazione del prodotto occorre prestare par­ 1, EN 16401 Tipo 2, CODEX ticolare attenzione alla protezione degli utilizzatori Precursore: STAN 150-1985 o Farmacopea professionali nelle operazioni di disinfezione di pa­ europea 9.0. vimenti e superfici dure mediante spugne o panni Denominazione IUPAC: umidi. Cloruro di sodio 3 Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle N. CE: 231-598-3 seguenti condizioni: a) nella valutazione del prodotto occorre prestare N. CAS: 7647-14-5 particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella do­ manda di autorizzazione, ma non preso in consi­ derazione nella valutazione del rischio del princi­ pio attivo condotta a livello di Unione; b) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la ne­ cessità di modificare i livelli massimi di residui (LMR) esistenti o di fissarne di nuovi in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 (2) o al regola­ mento (CE) n. 396/2005 (3) e adottare le oppor­ tune misure di attenuazione del rischio per garan­ tire che gli LMR applicabili non siano superati. 4 Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: a) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella do­ manda di autorizzazione, ma non preso in consi­ derazione nella valutazione del rischio del princi­ pio attivo condotta a livello di Unione; 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/165 b) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la ne­ cessità di modificare i livelli massimi di residui (LMR) esistenti o di fissarne di nuovi in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamen­ to (CE) n. 396/2005, e adottare le opportune mi­ sure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati. 5 Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: a) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella do­ manda di autorizzazione, ma non preso in consi­ derazione nella valutazione del rischio del princi­ pio attivo condotta a livello di Unione; b) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la ne­ cessità di modificare i livelli massimi di residui (LMR) esistenti o di fissarne di nuovi in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamen­ to (CE) n. 396/2005, e adottare le opportune mi­ sure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati. (1) I requisiti di purezza del precursore indicati in questa colonna corrispondono a quelli forniti nella domanda di approvazione del principio attivo valutato. (2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11). (3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1). L 68/166 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/167 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/346 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2021 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale(1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. (2) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. (3) La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». (4) Nel parere del 1o luglio 2020(2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e che non è stato possibile trarre conclusioni riguardo al potenziale di sensibilizzazione cutanea dell’additivo. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato in questione può migliorare la stabilità aerobica dell’insilato ottenuto da materiali foraggeri con un tenore di sostanza secca compresa tra il 30 % e il 70 %. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. (5) La valutazione del preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato. (1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. (2) EFSA Journal 2020;18(7):6201. L 68/168 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ALLEGATO Tenore Tenore Numero di minimo massimo Composizione, formula chimica, Specie o categoria di Età Fine del periodo di identificazione Additivo Altre disposizioni descrizione, metodo di analisi animali massima autorizzazione dell’additivo CFU di additivo/kg di materiale fresco Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio. 1k20760 Lactobacillus Composizione dell’additivo Tutte le specie animali - - - 1. Nelle istruzioni per l’uso dell’additi­ 18.3.2031 parafarraginis DSM Preparato di Lactobacillus vo e delle premiscele indicare le con­ 32962 parafarraginis DSM 32962 dizioni di conservazione. contenente almeno 5 × 1011 2. Tenore minimo dell’additivo qualo­ CFU/g ra esso non sia impiegato in combi­ nazione con altri microrganismi co­ Forma solida me additivi per l’insilaggio: 1×108 CFU/kg di materiale fresco facile e Caratterizzazione della moderatamente difficile da insila­ sostanza attiva re (1). Cellule vitali di Lactobacillus 3. Gli operatori del settore dei mangi­ parafarraginis DSM 32962. mi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al Metodo di analisi (2) fine di evitare i rischi cui possono — Identificazione: elettroforesi essere esposti gli utilizzatori dell’ad­ su gel in campo pulsato ditivo e delle premiscele. Se questi (PFGE). rischi non possono essere eliminati — Conteggio nell’additivo per o ridotti al minimo mediante tali mangimi: metodo di diffu­ procedure e misure, l’additivo e le sione su piastra con utilizzo premiscele devono essere utilizzati di agar MRS (EN 15787). con dispositivi di protezione indivi­ duale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie. (1) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1). (2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento:https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/169 L 68/170 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/347 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2021 che approva il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi(1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione(2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il cloro attivo rilasciato dall’acido ipocloroso. (2) Il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, «disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», del tipo di prodotto 3, «biocidi per l’igiene veterinaria», del tipo di prodotto 4, «disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale», e del tipo di prodotto 5, «disinfettanti per l’acqua potabile», descritti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3), che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. (3) Il 19 novembre 2010 l’autorità di valutazione competente della Slovacchia, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione le relazioni di valutazione, insieme alle sue conclusioni. (4) Il 16 giugno 2020, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche(4) («l’Agenzia») sono stati adottati dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente. (5) Secondo tali pareri, i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 che usano cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. (6) Tenendo conto dei pareri dell’Agenzia, è opportuno approvare il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. (7) Prima dell’approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, (1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1. (2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 582/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1). (3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1). (4) Biocidal Products Committee Opinions on the application for approval of the active substance: active chlorine released from hypochlorous acid, Product type: 2, 3, 4 and 5 (Pareri del comitato sui biocidi riguardo alla domanda di approvazione del principio attivo cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso; tipo di prodotto: 2, 3, 4 e 5); ECHA/BPC/256, 257, 258, 259, adottati il 16 giugno 2020. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/171 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il cloro attivo rilasciato da acido ipocloroso è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ALLEGATO Denominazione IUPAC, Grado minimo di purezza del Data di Scadenza Tipo di Nome comune Condizioni specifiche numeri di identificazione principio attivo (1) approvazione dell’approvazione prodotto Cloro attivo rilasciato Denominazione IUPAC: Specifica stabilita per l’acido 1o luglio 2022 30 giugno 2032 2 Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti da acido ipocloroso Acido ipocloroso ipocloroso (peso a secco condizioni: min. 90,87 % p/p) che N. CE: 232-232-5 rilascia cloro attivo. a) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e N. CAS: 7790-92-3 L’acido ipocloroso è la specie all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda predominante a pH 3,0 - 7,4. di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione; b) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alla protezione degli utilizzatori professionali nelle operazioni di disinfezione di pavimenti e superfici dure mediante spugne o panni umidi. 3 Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: a) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione; b) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di modificare i livelli massimi di residui (LMR) esistenti o di fissarne di nuovi in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati. 4 Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: a) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione; L 68/172 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 b) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di modificare i livelli massimi di residui (LMR) esistenti o di fissarne di nuovi in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati. 5 Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: a) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione; b) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di modificare i livelli massimi di residui (LMR) esistenti o di fissarne di nuovi in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, e adottare le opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati. (1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato. (2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11). (3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1). 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/173 L 68/174 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/348 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2021 che approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi(1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione(2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il carbendazim. (2) Il carbendazim è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 7 «preservanti per pellicole» e del tipo di prodotto 10 «preservanti per lavori in muratura», descritti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3), che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 7 e 10 descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. (3) L’autorità di valutazione competente della Germania ha presentato alla Commissione le relazioni di valutazione, insieme alle sue conclusioni, il 2 agosto 2013. (4) In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 i pareri dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche(4) («l’Agenzia») sono stati adottati il 10 dicembre 2019 dal comitato sui biocidi, tenuto conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente. (5) Dall’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 si può evincere che le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 dovrebbero essere valutate conformemente alle disposizioni della direttiva 98/8/CE. (6) In base ai pareri dell’Agenzia, i biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 contenenti carbendazim possono essere considerati conformi alle prescrizioni stabilite all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso. (7) È pertanto opportuno approvare il carbendazim ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni. (8) Nei suoi pareri l’Agenzia conclude che il carbendazim soddisfa i criteri per essere classificato come sostanza mutagena di categoria 1B e tossica per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(5). (1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1. (2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1). (3) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1). (4) Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo carbendazim, tipo di prodotto 7, ECHA/BPC/ 234/2019, adottato il 10 dicembre 2019; parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo carbendazim, tipo di prodotto 10, ECHA/BPC/235/2019, adottato il 10 dicembre 2019. (5) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1). 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/175 (9) Dato che il carbendazim dovrebbe essere approvato alle condizioni fissate nella direttiva 98/8/CE, in considerazione di tali proprietà il periodo di approvazione dovrebbe essere notevolmente inferiore a dieci anni in conformità alla prassi più recente stabilita da tale direttiva. Inoltre, dato che il carbendazim beneficia dal 14 maggio 2000 del periodo transitorio previsto all’articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 ed è oggetto di un riesame inter pares dal 2 agosto 2013, e al fine di stabilire il prima possibile a livello dell’Unione, nel contesto di un possibile rinnovo dell’approvazione, se le condizioni fissate all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 possano essere soddisfatte per il carbendazim, il periodo di approvazione dovrebbe essere pari a tre anni. (10) Inoltre, a norma dell’allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero valutare se le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento possono essere rispettate nei loro territori, al fine di decidere se un biocida contenente carbendazim possa essere autorizzato. (11) Nei suoi pareri l’Agenzia conclude inoltre che il carbendazim soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza persistente e tossica conformemente all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(6). (12) Ai fini dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012 il carbendazim soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), di tale regolamento e dovrebbe pertanto essere considerato candidato alla sostituzione. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero quindi effettuare una valutazione comparativa nell’ambito della valutazione di una domanda di autorizzazione o di rinnovo dell’autorizzazione di un biocida contenente carbendazim. (13) Nei suoi pareri l’Agenzia conclude inoltre che l’utilizzo all’aperto di vernici e intonaci contenenti o trattati con carbendazim pone, nel corso della loro vita utile, rischi inaccettabili per le acque di superficie e i sedimenti. Non è stato possibile individuare adeguate misure di mitigazione del rischio per evitare il rilascio di carbendazim nei canali di scarico nel corso della vita utile di tali articoli trattati, quando usati all’aperto. Di conseguenza, oltre alle raccomandazioni contenute nei pareri dell’Agenzia, la Commissione ritiene opportuno che i biocidi che contengono carbendazim non siano autorizzati per l’uso in vernici e intonaci destinati ad essere utilizzati all’aperto. Inoltre non dovrebbe essere autorizzata l’immissione sul mercato di vernici e intonaci contenenti o trattati con carbendazim, per l’uso all’aperto. Infine l’etichetta delle vernici e degli intonaci contenenti o trattati con carbendazim dovrebbe recare l’indicazione che il prodotto non deve essere utilizzato all’aperto. (14) Dato che, come è stato concluso dall’Agenzia, il carbendazim soddisfa i criteri per essere classificato come sostanza mutagena di categoria 1B, tossica per la riproduzione di categoria 1B e sensibilizzante della pelle di categoria 1, conformemente all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli articoli che sono stati trattati con carbendazim o che lo contengono dovrebbero essere adeguatamente etichettati al momento dell’immissione sul mercato. (15) Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del diritto dell’Unione nel settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare delle direttive 89/391/CEE(7) e 98/24/CE(8) del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9). (16) Prima dell’approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni. (6) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). (7) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1). (8) Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11). (9) Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50). L 68/176 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il carbendazim è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10, fatte salve le specifiche e le condizioni stabilite nell’allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ALLEGATO Denominazione IUPAC, Grado minimo di purezza Data di Scadenza Tipo di Nome comune Condizioni specifiche numeri di identificazione del principio attivo (1) approvazione dell’approvazione prodotto Carbendazim Denominazione IUPAC: 99,0 % p/p 1o febbraio 2022 31 gennaio 2025 7 Il carbendazim è considerato candidato alla sostituzione in methyl-benzimidazol-2- conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), del ylcarbamate regolamento (UE) n. 528/2012. Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: N. CE: 234-232-0 N. CAS: 10605-21-7 1) nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo. Inoltre, a norma dell’allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto comprende una verifica per stabilire se le condizioni fissate all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 possono essere soddisfatte; 2) i prodotti possono essere autorizzati per l’uso solo negli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni fissate all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012; 3) i prodotti non possono essere autorizzati per l’uso in verni­ ci destinate ad essere utilizzate all’aperto. L’immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alle seguenti condizioni: 1) le vernici contenenti o trattate con carbendazim non pos­ sono essere immesse sul mercato per essere utilizzate all’a­ perto; 2) il responsabile dell’immissione sul mercato di una vernice contenente o trattata con carbendazim provvede affinché l’etichetta di tale vernice indichi che essa non deve essere utilizzata all’aperto; 3) il responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato, contenente o trattato con carbendazim, provvede affinché l’etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. 10 Il carbendazim è considerato candidato alla sostituzione in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 528/2012. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/177 Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo. Inoltre, a norma dell’allegato VI, punto 10, del regolamento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto comprende una verifica per stabilire se le condizioni fissate all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 possono essere soddisfatte; 2) i prodotti possono essere autorizzati per l’uso solo negli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni fissate all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012; 3) i prodotti non possono essere autorizzati per l’uso in into­ naci destinati ad essere utilizzati all’aperto. L’immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alle seguenti condizioni: 1) gli intonaci contenenti o trattati con carbendazim non pos­ sono essere immessi sul mercato per essere utilizzati all’a­ perto; 2) il responsabile dell’immissione sul mercato di un intonaco contenente o trattato con carbendazim provvede affinché l’etichetta di tale intonaco indichi che esso non deve essere utilizzato all’aperto. 3) il responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato, contenente o trattato con carbendazim, provvede affinché l’etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. (1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato. L 68/178 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/179 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/349 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio(1), in particolare l'articolo 183, lettera b), visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione(3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina. (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95. (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. (2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1. (3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47). L 68/180 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021 Per la Commissione a nome della presidente Wolfgang BURTSCHER Direttore generale Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/181 ALLEGATO «ALLEGATO I Prezzo Cauzione di cui Codice NC Designazione delle merci rappresentativo all'articolo 3 Origine (1) (EUR/100 kg) (EUR/100 kg) 0207 14 10 Pezzi disossati di pollame della specie Gallus 178,5 41 AR domesticus, congelati 154,6 53 BR 165,2 47 TH 0207 27 10 Pezzi disossati di tacchino, congelati 206,8 27 BR (1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).» L 68/182 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/350 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2021 recante trecentodiciottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda(1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento. (2) Il 19 febbraio 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare due voci dall’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021 Per la Commissione A nome della presidente Direttore generale Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali (1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/183 ALLEGATO Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 le voci seguenti dell’elenco «Persone fisiche» sono soppresse: (1) «Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (nome nella grafia originale: ﻒﻳﺮﺸﻟﺍﺮﻤﻋﻦﺑﻢﻴﻜﺤﻟﺍﺪﺒﻋﻦﺑﺪﻴﻌﺳ) (alias certi: a) Cherif Said (data di nascita: 25.1.1970; luogo di nascita: Tunisia); b) Binhamoda Hokri (data di nascita: 25.1.1970; luogo di nascita: Sosa, Tunisia); c) Hcrif Ataf (data di nascita: 25.1.1971; luogo di nascita: Solisse, Tunisia); d) Bin Homoda Chokri (data di nascita: 25.1.1970; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; e) Atef Cherif (data di nascita: 12.12.1973; luogo di nascita: Algeria); f) Sherif Ataf (data di nascita: 12.12.1973; luogo di nascita: Aras, Algeria); g) Ataf Cherif Said (data di nascita: 12.12.1973; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; h) Cherif Said (data di nascita: 25.1.1970; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; i) Cherif Said (data di nascita: 12.12.1973; luogo di nascita: Algeria); alias incerti: a) Djallal; b) Youcef; c) Abou Salman; d) Said Tmimi). Data di nascita: 25.1.1970. Luogo di nascita: Manzil Tmim, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: M307968 (passaporto tunisino rilasciato l’8.9.2001, scaduto il 7.9.2006). Indirizzo: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Altre informazioni: a) il nome della madre è Radhiyah Makki; b) estradato dall’Italia in Tunisia il 27.11.2013. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 12.11.2003.» (2) «Emrah Erdogan (alias (a) Imraan Al-Kurdy, (b) Imraan, (c) Imran, (d) Imran ibn Hassan, (e) Salahaddin El Kurdy, (f) Salahaddin Al Kudy, (g) Salahaddin Al-Kurdy, (h) Salah Aldin, (i) Sulaiman, (j) Ismatollah, (k) Ismatullah, (l) Ismatullah Al Kurdy). Data di nascita: 2.2.1988. Luogo di nascita: Karliova, Turchia. Indirizzo: carcere di Werl, Germania (da maggio 2015). Cittadinanza: tedesca. Passaporto n.: BPA C700RKL8R4 (numero di identificazione nazionale tedesco rilasciato il 18 febbraio 2010, scade il 17 febbraio 2016). Altre informazioni: (a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani, colore dei capelli: castani, corporatura: robusta, peso: 92 kg, statura: 176 cm, voglia sulla parte destra della schiena; (b) nome della madre: Emine Erdogan; (c) nome del padre: Sait Erdogan.» L 68/184 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 DECISIONI DECISIONE (UE) 2021/351 DEL CONSIGLIO del 22 febbraio 2021 sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di riunione delle parti dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («accordo») negoziato sotto l’egida dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), di cui l’Unione europea è membro, è stato approvato dall’Unione con decisione 2011/443/UE del Consiglio(1). L’accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2016. (2) La riunione delle parti è l’organo decisionale nell’ambito dell’accordo e ha la facoltà di adottare misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) che sono vincolanti per le parti. Si riunisce ogni due anni o con maggiore frequenza se decide in tal senso. (3) L’articolo 24, paragrafo 2, dell’accordo dispone che quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo la FAO convochi una riunione delle parti per esaminare e valutare l’efficacia dell’accordo nel conseguire il suo obiettivo («prima riunione di riesame»). Le parti devono poi decidere di convocare altre riunioni di questo tipo in funzione delle necessità. Possono essere inoltre organizzate riunioni straordinarie delle parti ogniqualvolta queste lo ritengano necessario o su richiesta scritta di una parte. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione per la prima riunione di riesame, che è previsto che si tenga tra il 31 maggio e il 4 giugno 2021, nonché per le tre successive riunioni biennali delle parti e nelle eventuali riunioni intersessionali connesse, poiché le misure nel quadro dell’accordo saranno vincolanti per l’Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008(2) e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio(3), sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio(4) e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione(5). (1) Decisione del Consiglio 2011/443/UE, del 20 giugno 2011, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 191 del 22.7.2011, pag. 1). (2) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un sistema comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) N. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1). (3) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un sistema di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) N. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1). (4) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e che abroga il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81). (5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un sistema di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/185 (5) Data la necessità che la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi sviluppi sulla base delle informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni delle parti, è inoltre opportuno stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, per la definizione annuale della posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di riunione delle parti. (6) L’obiettivo dell’accordo è prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN mediante l’attuazione di efficaci misure di competenza dello Stato di approdo. L’accordo riduce gli incentivi per i pescherecci che praticano pesca INN a continuare a operare, impedendo nel contempo che i prodotti provenienti da tale pesca raggiungano i mercati nazionali e internazionali. (7) La pesca INN costituisce una delle più gravi minacce allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e rischia di compromettere il fondamento stesso della politica comune della pesca dell’Unione così come gli sforzi profusi a livello internazionale per promuovere una migliore governance degli oceani. (8) La riunione delle parti è responsabile dell’adozione di misure volte a garantire l’attuazione dell’accordo e, di conseguenza, la conservazione a lungo termine e l’uso sostenibile delle risorse marine vive e degli ecosistemi marini. L’Unione dovrebbe svolgere un ruolo attivo, efficace e costruttivo nelle riunioni delle parti per garantire l’attuazione dell’accordo e promuovere la cooperazione internazionale sulla pesca INN, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di riunione delle parti dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata è conforme ai principi e agli orientamenti sulla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di riunione delle parti(6). 2. La posizione di cui paragrafo 1 è stabilita per la prima riunione di riesame nonché per le tre successive riunioni biennali delle parti e le eventuali riunioni intersessionali connesse. Articolo 2 1. Prima di ciascuna riunione delle parti in cui tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti giuridici sull’Unione si adottano le misure necessarie affinché la posizione da adottare a nome dell’Unione tenga conto delle più recenti e altre informazioni pertinenti fornite alla Commissione, in conformità con i principi e gli orientamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1. 2. Ai fini del paragrafo 1, e sulla base delle informazioni ivi menzionate, la Commissione presenta al Consiglio, in tempo utile prima di ciascuna riunione delle parti, un documento scritto contenente i dettagli della proposta di specificazione della posizione dell’Unione per la discussione e l’approvazione dei dettagli della posizione da adottare a nome dell’Unione. 3. Se nel corso di una riunione delle parti è impossibile raggiungere un accordo, anche in loco, affinché la posizione dell’Unione tenga conto di nuovi elementi, la questione è deferita al Consiglio o ai suoi organi preparatori. Articolo 3 La posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione delle parti a seguito della terza riunione biennale delle parti successiva alla prima riunione di riesame. (6) Cfr. documento ST 5410/21 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu. L 68/186 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/187 DECISIONE (PESC) 2021/352 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2021 recante modifica della decisione (PESC) 2018/905 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) L’8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC(1), con cui ha nominato il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Corno d’Africa. (2) Il mandato del sig. Alexander RONDOS come RSUE per il Corno d’Africa è stato rinnovato a più riprese, l’ultima delle quali con decisione (PESC) 2018/905 del Consiglio(2), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1014 del Consiglio(3). Il mandato dell’RSUE scade il 28 febbraio 2021. (3) È opportuno prorogare il mandato dell’RSUE di altri quattro mesi e stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o marzo 2021 al 30 giugno 2021. (4) L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione (PESC) 2018/905 è così modificata: 1) all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Corno d’Africa è prorogato fino al 30 giugno 2021. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini anticipatamente, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»; 2) all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2021 al 30 giugno 2021 è pari a 345 000 EUR.»; 3) all’articolo 14, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente: «La relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato dell’RSUE è presentata entro il 30 aprile 2021.». (1) Decisione 2011/819/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2011, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 62). (2) Decisione (PESC) 2018/905 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 16). (3) Decisione (PESC) 2020/1014 del Consiglio, del 13 luglio 2020, recante modifica della decisione (PESC) 2018/905, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa (GU L 225I del 14.7.2020, pag. 1). L 68/188 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021 Per il Consiglio Il presidente A. P. ZACARIAS 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/189 DECISIONE (PESC) 2021/353 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC(1) relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. (2) In base a un riesame della decisione 2012/642/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 28 febbraio 2022. (3) Il titolo della decisione 2012/642/PESC e le motivazioni relative a nove persone fisiche e a tre persone giuridiche inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all’allegato di tale decisione dovrebbero essere modificate. Dovrebbe essere aggiunta la data di inserimento nell’elenco relativa a tutte le persone fisiche incluse in tale allegato. (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia»; 2) L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2022. 2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.». 3) L’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021 Per il Consiglio Il presidente A. P. ZACARIAS (1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1). ALLEGATO «ALLEGATO Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1 A. Persone fisiche di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 1. Uladzimir Uladzimiravich Уладзiмiр Posizione(i): ex ministro degli Affari interni, ex Non ha disposto l’avvio di indagini sulle sparizioni irrisolte di Yuri 24.9.2004 NAVUMAU, Уладзiмiравiч capo del servizio di sicurezza del presidente. Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri НАВУМАЎ Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex Vladimir Vladimirovich Data di nascita: 7.2.1956 ministro degli Affari interni e anche ex capo del servizio di NAUMOV Владимир Luogo di nascita: Smolensk ex URSS (ora sicurezza del presidente. Come ministro degli Affari interni è stato Владимирович Federazione russa) responsabile della repressione delle manifestazioni pacifiche fino al НАУМОВ suo pensionamento per motivi di salute il 6 aprile 2009. Ha Sesso: maschile ottenuto dall’amministrazione presidenziale una residenza nel distretto di Drozdy riservato alla nomenclatura a Minsk. Nell’ottobre 2014 è stato insignito del III grado dell’ordine "per merito" dal presidente Lukashenko. 2. Dzmitry Valerievich Дзмiтрый Posizione(i): ex comandante dell’unità speciale di Persona chiave nelle sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor 24.9.2004 PAULICHENKA, Валер’евiч risposta rapida (SOBR) Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in ПАЎЛIЧЭНКА Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex comandante dell’unità Dmitri Valerievich Data di nascita: 1966 speciale di risposta rapida (SOBR) del ministero degli Affari interni. PAVLICHENKO (Dmitriy Дмитрий Luogo di nascita: Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Valeriyevich PAVLICHENKO) Валериевич Uomo d’affari, capo di “Честь” (“Onore”), Associazione dei veterani Bielorussia) ПАВЛИЧЕНКО delle forze speciali del ministero degli Affari interni. Indirizzo: Associazione dei veterani delle forze speciali del ministero degli Affari interni “Onore”, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Bielorussia Sesso: maschile L 68/190 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 3. Viktar Uladzimiravich Вiктар Posizione(i): capo della direzione per la gestione Capo della direzione per la gestione dei beni di proprietà del 24.9.2004 SHEIMAN (Viktar Уладзiмiравiч dei beni di proprietà del presidente della Presidente della Bielorussia. Responsabile delle sparizioni irrisolte Uladzimiravich SHEYMAN) ШЭЙМАН Bielorussia di Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex Viktor Vladimirovich Виктор Data di nascita: 26.5.1958 segretario del Consiglio di sicurezza, è tuttora assistente speciale del SHEIMAN (Viktor Владимирович Luogo di nascita: Grodno/ Hrodna regione/Oblast, presidente. Vladimirovich SHEYMAN) ШЕЙМАН ex URSS (ora Bielorussia) Indirizzo: Управлениe Делами Президента ул. К. Маркса, 38 220016, г. Минск Sesso: maschile 4. Iury Leanidavich SIVAKAU Юрый Леанiдавiч Posizione(i): ex ministro degli affari interni, ex Ha orchestrato le sparizioni irrisolte di Yuri Zakharenko, Viktor 24.9.2004 (Yuri Leanidavich SIVAKAU, СIВАКАЎ, vicecapo dell’amministrazione presidenziale Gonchar, Anatoly Krasovski e Dmitri Zavadski, avvenute in SIVAKOU) СIВАКОЎ Bielorussia nel periodo 1999-2000. Ex ministro del Turismo e Data di nascita: 5.8.1946 dello Sport, ex ministro degli Affari interni ed ex vicecapo Iury (Yuri) Leonidovich Юрий Леонидович Luogo di nascita: Onor, regione/oblast di Sakhalin, dell’amministrazione presidenziale. SIVAKOV СИВАКОВ ex URSS (ora Federazione russa) Indirizzo: Associazione dei veterani delle forze speciali del ministero degli Affari interni “Onore”, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Bielorussia Sesso: maschile 5. Yuri Khadzimuratavich Юрый Posizione(i): ex ministro degli Affari interni, Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto ministro degli 2.10.2020 KARAEU Хаджымуратавiч tenente generale della Militia (polizia) Assistente Affari interni, è responsabile della campagna di repressione e КАРАЕЎ del presidente della Repubblica di Bielorussia e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari interni Yuri Khadzimuratovich ispettore della regione di Grodno/ Hrodna in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in KARAEV Юрий regione/Oblast particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la Хаджимуратович tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e КАРАЕВ Data di nascita: 21.6.1966 violenze nei confronti di giornalisti. Luogo di nascita: Ordzhonikidze, ex URSS (ora Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come assistente del Vladikavkaz, Federazione russa) presidente della Bielorussia e ispettore della regione/oblast di Sesso: maschile Grodno/Hrodna. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/191 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 6. Genadz Arkadzievich Генадзь Posizione(i): ex primo viceministro degli Affari Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto primo 2.10.2020 KAZAKEVICH Аркадзьевiч interni viceministro degli Affari interni, è responsabile della campagna di КАЗАКЕВIЧ repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Gennadi Arkadievich Viceministro degli Affari interni e capo della Affari interni in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata KAZAKEVICH Геннадий polizia giudiziaria, colonnello della Militia in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la Аркадьевич (polizia) tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e КАЗАКЕВИЧ Data di nascita: 14.2.1975 violenze nei confronti di giornalisti. Luogo di nascita: Minsk, ex URSS (ora Bielorussia) Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come viceministro degli Affari interni. Mantiene la carica di capo della polizia giudiziaria. Sesso: maschile 7. Aliaksandr Piatrovich Аляксандр Posizione(i): ex viceministro degli Affari interni, Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto viceministro 2.10.2020 BARSUKOU Пятровiч tenente generale della Militia (polizia) degli Affari interni, è responsabile della campagna di repressione e БАРСУКОЎ intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari interni Alexander (Alexandr) Assistente del presidente della Repubblica di in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in Petrovich BARSUKOV Александр Bielorussia e ispettore della regione/Oblast di particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la Петрович Minsk tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e БАРСУКОВ Data di nascita: 29.4.1965 violenze nei confronti di giornalisti. Luogo di nascita: Distretto di Vetkovski (Vetka), ex Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come assistente del URSS (ora Bielorussia) presidente della Bielorussia e ispettore della regione/Oblast di Minsk. Sesso: maschile 8. Siarhei Mikalaevich Сяргей Мiкалаевiч Posizione(i): viceministro degli Affari interni, Nella sua posizione di vertice di viceministro degli Affari interni, è 2.10.2020 KHAMENKA ХАМЕНКА Maggiore Generale della Militia (polizia) responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari interni in seguito alle Sergei Nikolaevich Сергей Data di nascita: 21.9.1966 elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti KHOMENKO Николаевич Luogo di nascita: Yasinovataya, ex URSS (ora arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti ХОМЕНКО Ucraina) pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Sesso: maschile 9. Yuri Genadzevich Юрый Генадзевiч Posizione(i): ex viceministro degli Affari interni, ex Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto viceministro 2.10.2020 NAZARANKA НАЗАРАНКА comandante delle truppe interne degli Affari interni e comandante delle truppe interne del ministero degli Affari interni, è responsabile della campagna di repressione e Yuri Gennadievich Юрий Геннадьевич intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Affari NAZARENKO НАЗАРЕНКО interni, in particolare dalle truppe interne al suo comando, in L 68/192 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) Primo viceministro degli Affari interni, capo della seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare polizia di pubblica sicurezza, Maggiore Generale da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di della Militia (polizia) manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei Data di nascita: 17.4.1976 confronti di giornalisti. Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come primo Luogo di nascita: Slonim, ex URSS (ora viceministro degli Affari interni e capo della polizia di pubblica Bielorussia) sicurezza. Sesso: maschile 10. Khazalbek Baktibekavich Хазалбек Posizione(i): vicecomandante delle truppe interne Nella sua posizione di vicecomandante delle truppe interne del 2.10.2020 ATABEKAU Бактiбекавiч ministero degli Affari interni, è responsabile della campagna di Data di nascita: 18.3.1967 АТАБЕКАЎ repressione e intimidazione condotta dalle forze del ministero degli Khazalbek Bakhtibekovich Sesso: maschile Affari interni, in particolare dalle truppe interne al suo comando, in ATABEKOV Хазалбек seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare Бахтибекович da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di АТАБЕКОВ manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. 11. Aliaksandr Valerievich Аляксандр Posizione(i): comandante dell’unità speciale di Nella sua posizione di comandante dell’unità speciale di risposta 2.10.2020 BYKAU Валер’евiч БЫКАЎ risposta rapida (SOBR), tenente colonnello rapida (SOBR) del ministero degli Affari interni, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze della Alexander (Alexandr) Александр Sesso: maschile SOBR in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in Valerievich BYKOV Валерьевич particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la БЫКОВ tortura, di manifestanti pacifici. 12. Aliaksandr Sviataslavavich Аляксандр Posizione(i): capo del dipartimento per la Nella sua posizione di alto livello di capo del dipartimento per la 2.10.2020 SHEPELEU Святаслававiч protezione e la sicurezza del ministero degli Affari protezione e la sicurezza del ministero degli Affari interni, è ШЭПЕЛЕЎ interni coinvolto nella campagna di repressione e intimidazione condotta Alexander (Alexandr) dalle forze del ministero degli Affari interni in seguito alle elezioni Svyatoslavovich SHEPELEV Александр Data di nascita: 14.10.1975 presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e Святославович Luogo di nascita: villaggio di Rublevsk, distretto di maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come ШЕПЕЛЕВ Kruglyanskiy, regione/oblast di Mogilev/Mahiliou, pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. ex URSS (ora Bielorussia) Sesso: maschile 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/193 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 13. Dzmitry Uladzimiravich Дзмiтрый Posizione(i): capo dell’OMON ("distaccamento Nella sua posizione di comando sulle forze dell’OMON a Minsk, è 2.10.2020 BALABA Уладзiмiравiч della polizia speciale") per il comitato esecutivo responsabile della campagna di repressione e intimidazione БАЛАБА della città di Minsk condotta dalle forze dell’OMON a Minsk in seguito alle elezioni Dmitry Vladimirovich presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e BALABA Дмитрий Data di nascita: 1.6.1972 maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come Владимирович Luogo di nascita: villaggio di Gorodilovo, pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. БАЛАБА regione/Oblast di Minsk, ex URSS (ora Bielorussia) Sesso: maschile 14. Ivan Uladzimiravich Iван Уладзiмiравiч Posizione(i): ex capo della direzione principale Nella posizione che ricopriva in quanto capo della direzione 2.10.2020 KUBRAKOU КУБРАКОЎ degli Affari interni del comitato esecutivo della principale degli Affari interni del comitato esecutivo della città di città di Minsk Minsk, è responsabile della campagna di repressione e Ivan Vladimirovich Иван intimidazione condotta dalle forze di polizia in seguito alle elezioni KUBRAKOV Владимирович Ministro degli Affari interni, Maggiore Generale presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e КУБРАКОВ della Militia (polizia) maltrattamenti di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni Data di nascita: 5.5.1975 e violenze nei confronti di giornalisti. Luogo di nascita: villaggio di Malinovka, Mogilev/ Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come ministro degli Mahiliou regione/Oblast, ex URSS (ora Affari interni. Bielorussia) Sesso: maschile 15. Maxim Aliaksandravich Максiм Posizione(i): ex capo del dipartimento di polizia Nella posizione che ricopriva in quanto capo del dipartimento di 2.10.2020 GAMOLA (HAMOLA) Аляксандравiч nel distretto di Moskovski a Minsk polizia nel distretto di Moskovski a Minsk, è responsabile della ГАМОЛА campagna di repressione e intimidazione condotta in detto Maxim Alexandrovich Vicecapo del dipartimento di polizia della città di distretto in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei GAMOLA Максим Minsk, capo della polizia giudiziaria confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da arresti Александрович Sesso: maschile arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la ГАМОЛА tortura. Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come vicecapo del dipartimento di polizia della città di Minsk e capo della polizia giudiziaria. L 68/194 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 16. Aliaksandr Mikhailavich Аляксандр Posizione(i): primo vicecapo del dipartimento Nella sua posizione di primo vicecapo del dipartimento distrettuale 2.10.2020 ALIASHKEVICH Мiхайлавiч distrettuale degli Affari interni nel distretto di degli Affari interni nel distretto di Moskovski a Minsk e capo della АЛЯШКЕВIЧ Moskovski a Minsk e capo della polizia giudiziaria polizia giudiziaria, è responsabile della campagna di repressione e Alexander (Alexandr) intimidazione condotta in detto distretto in seguito alle elezioni Mikhailovich ALESHKEVICH Александр Sesso: maschile presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, Михайлович segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla АЛЕШКЕВИЧ forza e maltrattamenti, compresa la tortura. 17. Andrei Vasilievich Андрэй Васiльевiч Posizione(i): vicecapo del dipartimento Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento distrettuale degli 2.10.2020 GALENKA ГАЛЕНКА distrettuale degli Affari interni nel distretto di Affari interni nel distretto di Moskovski a Minsk e capo della polizia Moskovski a Minsk e capo della polizia di pubblica di pubblica sicurezza, è responsabile della campagna di repressione Andrey Vasilievich Андрей sicurezza e intimidazione condotta in detto distretto in seguito alle elezioni GALENKA Васильевич presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, ГАЛЕНКА Sesso: maschile segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura. 18. Aliaksandr Paulavich Аляксандр Posizione(i): capo del dipartimento degli Affari Nella sua posizione di capo del dipartimento degli Affari interni del 2.10.2020 VASILIEU Паўлавiч interni del comitato esecutivo di Gomel/Homyel comitato esecutivo di Gomel/Homyel regione/Oblast, è ВАСIЛЬЕЎ regione/Oblast responsabile della campagna di repressione e intimidazione Alexander (Alexandr) condotta in detta regione in seguito alle elezioni presidenziali del Pavlovich VASILIEV Александр Data di nascita: 24.3.1975 2020 nei confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare Павлович Luogo di nascita: Mogilev/Mahilou, ex URSS (ora da arresti arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, ВАСИЛЬЕВ Bielorussia) compresa la tortura. Sesso: maschile 19. Aleh Mikalaevich Алег Мiкалаевiч Posizione(i): primo vicecapo del dipartimento Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento degli Affari 2.10.2020 SHULIAKOUSKI ШУЛЯКОЎСКI degli Affari interni del comitato esecutivo di interni del comitato esecutivo di Gomel/Homyel regione/Oblast e Gomel/Homyel regione/Oblast, capo della polizia capo della polizia giudiziaria, è responsabile della campagna di Oleg Nikolaevich Олег Николаевич giudiziaria repressione e intimidazione condotta in detta regione in seguito SHULIAKOVSKI ШУЛЯКОВСКИЙ alle elezioni presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti Data di nascita: 26.7.1977 pacifici, segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso Sesso: maschile alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/195 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 20. Anatol Anatolievich Анатоль Posizione(i): vicecapo del dipartimento degli Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento degli Affari 2.10.2020 VASILIEU Анатольевiч Affari interni del comitato esecutivo di interni del comitato esecutivo di Gomel/Homyel regione/Oblast e ВАСIЛЬЕЎ Gomel/Homyel regione/Oblast, capo della polizia capo della polizia di pubblica sicurezza, è responsabile della Anatoli Anatolievich di pubblica sicurezza campagna di repressione e intimidazione condotta in detta VASILIEV Анатолий regione/Oblast in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 nei Анатольевич Data di nascita: 26.1.1972 confronti di manifestanti pacifici, segnata in particolare da arresti ВАСИЛЬЕВ Luogo di nascita: Gomel/Homyel, Gomel/Homyel arbitrari, eccessivo ricorso alla forza e maltrattamenti, compresa la regione/Oblast, ex URSS (ora Bielorussia) tortura. Sesso: maschile 21. Aliaksandr Viachaslavavich Аляксандр Posizione(i): capo del dipartimento degli Affari Nella sua posizione di capo del dipartimento degli Affari interni del 2.10.2020 ASTREIKA Вячаслававiч interni del comitato esecutivo di Brest comitato esecutivo di Brest regione/Oblast e Maggiore Generale АСТРЭЙКА regione/Oblast, Maggiore Generale della Militia della Militia (polizia), è responsabile della campagna di repressione Alexander (Alexandr) (polizia) e intimidazione condotta in detta regione/Oblast in seguito alle Viacheslavovich ASTREIKO Александр elezioni presidenziali del 2020 nei confronti di manifestanti Вячеславович Data di nascita: 22.12.1971 pacifici, segnata in particolare da arresti arbitrari, eccessivo ricorso АСТРЕЙКО Luogo di nascita: Kapyl, ex URSS (ora Bielorussia) alla forza e maltrattamenti, compresa la tortura. Sesso: maschile 22. Leanid ZHURAUSKI Леанiд ЖУРАЎСКI Posizione(i): capo dell’OMON ("distaccamento Nella sua posizione di comando sulle forze dell’OMON a Vitebsk/ 2.10.2020 della polizia speciale") a Vitebsk/Viciebsk Viciebsk, è responsabile della campagna di repressione e Leonid ZHURAVSKI Леонид intimidazione condotta dalle forze dell’OMON a Vitebsk/Viciebsk ЖУРАВСКИЙ Data di nascita: 20.9.1975 in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in Sesso: maschile particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti di manifestanti pacifici. 23. Mikhail DAMARNACKI Мiхаiл Posizione(i): capo dell’OMON ("distaccamento Nella sua posizione di comando sulle forze dell’OMON a 2.10.2020 ДАМАРНАЦКI della polizia speciale") a Gomel/Homyel Gomel/Homyel, è responsabile della campagna di repressione e Mikhail DOMARNATSKY intimidazione condotta dalle forze dell’OMON a Gomel/Homyel in Михаил Sesso: maschile seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare ДОМАРНАЦКИЙ da arresti arbitrari e maltrattamenti di manifestanti pacifici. 24. Maxim MIKHOVICH Максiм МIХОВIЧ Posizione(i): capo dell’OMON ("distaccamento Nella sua posizione di comando sulle forze dell’OMON a Brest, è 2.10.2020 della polizia speciale") a Brest, tenente colonnello responsabile della campagna di repressione e intimidazione Maxim MIKHOVICH Максим condotta dalle forze dell’OMON a Brest in seguito alle elezioni МИХОВИЧ Sesso: maschile presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti di manifestanti pacifici. L 68/196 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 25. Aleh Uladzimiravich Алег Уладзiмiравiч Posizione(i): capo del dipartimento di correzione Nella sua posizione di capo del dipartimento di correzione penale 2.10.2020 MATKIN МАТКIН penale del ministero degli Affari interni, Maggiore sotto la cui autorità sono poste le strutture detentive del ministero Generale della Militia (polizia) degli Affari interni, è responsabile dei trattamenti inumani e Oleg Vladimirovitch Олег degradanti, compresa la tortura, inflitti ai cittadini detenuti in dette MATKIN Владимирович Sesso: maschile strutture detentive in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 e МАТКИН della brutale repressione generale nei confronti di manifestanti pacifici. 26. Ivan Yurievich SAKALOUSKI Iван Юр’евiч Posizione(i): direttore di Akrestina, centro di Nella sua funzione di direttore del centro di detenzione di Akrestina 2.10.2020 САКАЛОЎСКI detenzione, Minsk a Minsk, è responsabile del trattamento inumano e degradante, Ivan Yurievich SOKOLOVSKI compresa la tortura, dei cittadini detenuti in detto centro di Иван Юрьевич Sesso: maschile detenzione in seguito alle elezioni presidenziali del 2020. СОКОЛОВСКИЙ 27. Valeri Paulavich Валерый Паўлавiч Posizione(i): ex presidente della commissione di Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto presidente della 2.10.2020 VAKULCHYK sicurezza nazionale (KGB) commissione di sicurezza nazionale (KGB), è stato responsabile ВАКУЛЬЧЫК della partecipazione del KGB alla campagna di repressione e Valery Pavlovich Ex segretario di Stato del Consiglio di sicurezza Валерий Павлович intimidazione condotta in seguito alle elezioni presidenziali del VAKULCHIK ВАКУЛЬЧИК Assistente del presidente della Repubblica di 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, Bielorussia e ispettore della regione/Oblast di Brest compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed esponenti dell’opposizione. Data di nascita: 19.6.1964 Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come assistente del Luogo di nascita: Radostovo, ex URSS (ora presidente della Bielorussia e ispettore della regione/Oblast di Brest. Bielorussia) Sesso: maschile 28. Siarhei Yaugenavich Сяргей Яўгенавiч Posizione(i): primo vicepresidente della Nella sua posizione di vertice di primo vicepresidente della 2.10.2020 TSERABAU ЦЕРАБАЎ commissione di sicurezza nazionale (KGB) commissione di sicurezza nazionale (KGB), è responsabile della partecipazione del KGB alla campagna di repressione e Sergey Evgenievich Сергей Евгеньевич Data di nascita: 1972 intimidazione condotta in seguito alle elezioni presidenziali del TEREBOV ТЕРЕБОВ Luogo di nascita: Borisov/Barisaw, ex URSS (ora 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, Bielorussia) compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed esponenti dell’opposizione. Sesso: maschile 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/197 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 29. Dzmitry Vasilievich Дзмiтрый Posizione(i): vicepresidente della commissione di Nella sua posizione di vertice di vicepresidente della commissione 2.10.2020 RAVUTSKI Васiльевiч sicurezza nazionale (KGB) di sicurezza nazionale (KGB), è responsabile della partecipazione РАВУЦКI del KGB alla campagna di repressione e intimidazione condotta in Dmitry Vasilievich REUTSKY Sesso: maschile seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare Дмитрий da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di Васильевич manifestanti pacifici ed esponenti dell’opposizione. РЕУЦКИЙ 30. Uladzimir Viktaravich Уладзiмiр Posizione(i): vicepresidente della commissione di Nella sua posizione di vertice di vicepresidente della commissione 2.10.2020 KALACH Вiктаравiч КАЛАЧ sicurezza nazionale (KGB) di sicurezza nazionale (KGB), è responsabile della partecipazione del KGB alla campagna di repressione e intimidazione condotta in Vladimir Viktorovich Владимир Sesso: maschile seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare KALACH Викторович da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di КАЛАЧ manifestanti pacifici ed esponenti dell’opposizione. 31. Alieg Anatolevich Алег Анатольевiч Posizione(i): vicepresidente della commissione di Nella sua posizione di vertice di vicepresidente della commissione 2.10.2020 CHARNYSHOU ЧАРНЫШОЎ sicurezza nazionale (KGB) di sicurezza nazionale (KGB), è responsabile della partecipazione del KGB alla campagna di repressione e intimidazione condotta in Oleg Anatolievich Олег Анатольевич Sesso: maschile seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare CHERNYSHEV ЧЕРНЫШЁВ da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici ed esponenti dell’opposizione. 32. Aliaksandr Uladzimiravich Аляксандр Posizione(i): ex procuratore generale della Nella posizione che ricopriva in quanto procuratore generale, è 2.10.2020 KANYUK Уладзiмiравiч Repubblica di Bielorussia stato responsabile del diffuso ricorso a procedimenti penali volti a КАНЮК escludere candidati dell’opposizione in vista delle elezioni Alexander (Alexandr) Ambasciatore della Repubblica di Bielorussia in presidenziali del 2020 e a impedire l’adesione di persone al Vladimirovich KONYUK Александр Armenia consiglio di coordinamento istituito dall’opposizione per Владимирович Data di nascita: 11.7.1960 contestare l’esito delle elezioni. КОНЮК Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come ambasciatore della Bielorussia) Bielorussia in Armenia. Sesso: maschile L 68/198 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 33. Lidzia Mihailauna Лiдзiя Мiхайлаўна Posizione(i): presidente della commissione In qualità di presidente della commissione elettorale centrale, è 2.10.2020 YARMOSHINA ЯРМОШЫНА elettorale centrale responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle Lidia Mikhailovna Лидия Data di nascita: 29.1.1953 norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della YERMOSHINA Михайловна Luogo di nascita: Slutsk, ex URSS (ora Bielorussia) falsificazione dei risultati elettorali. ЕРМОШИНА Sesso: femminile La commissione elettorale centrale e la relativa dirigenza hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 34. Vadzim Dzmitryevich Вадзiм Дзмiтрыевiч Posizione(i): vicepresidente della commissione In qualità di vicepresidente della commissione elettorale centrale, è 2.10.2020 IPATAU IПАТАЎ elettorale centrale responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle Vadim Dmitrievich IPATOV Вадим Дмитриевич Data di nascita: 30.10.1964 norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della ИПАТОВ Luogo di nascita: Kolomyia, regione/oblast di falsificazione dei risultati elettorali. Ivano-Frankivsk, ex URSS (ora Ucraina) La commissione elettorale centrale e la relativa dirigenza hanno Sesso: maschile predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 35. Alena Mikalaeuna Алена Мiкалаеўна Posizione(i): segretaria della commissione In qualità di segretaria della commissione elettorale centrale, è 2.10.2020 DMUHAILA ДМУХАЙЛА elettorale centrale responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della stessa, delle Elena Nikolaevna Елена Николаевна Data di nascita: 1.7.1971 norme internazionali basilari di equità e trasparenza, nonché della DMUHAILO ДМУХАЙЛО Sesso: femminile falsificazione dei risultati elettorali. La commissione elettorale centrale e la relativa dirigenza hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/199 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 36. Andrei Anatolievich Андрэй Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 GURZHY Анатольевiч elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo ГУРЖЫ elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della Andrey Anatolievich Data di nascita: 10.10.1975 stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, GURZHIY Андрей Sesso: maschile nonché della falsificazione dei risultati elettorali. Анатольевич ГУРЖИЙ La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 37. Volga Leanidauna Вольга Леанiдаўна Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 DARASHENKA ДАРАШЭНКА elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della Olga Leonidovna Ольга Леонидовна Data di nascita: 1976 stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, DOROSHENKO ДОРОШЕНКО Sesso: femminile nonché della falsificazione dei risultati elettorali. La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 38. Siarhei Aliakseevich Сяргей Аляксеевiч Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 KALINOUSKI КАЛIНОЎСКI elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della Sergey Alexeyevich Сергей Алексеевич Data di nascita: 3.1.1969 stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, KALINOVSKIY КАЛИНОВСКИЙ Sesso: maschile nonché della falsificazione dei risultati elettorali. La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. L 68/200 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 39. Sviatlana Piatrouna Святлана Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 KATSUBA Пятроўна КАЦУБА elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della Svetlana Petrovna KATSUBO Светлана Петровна Data di nascita: 6.8.1959 stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, КАЦУБО Luogo di nascita: Podilsk, regione/oblast di nonché della falsificazione dei risultati elettorali. Odessa, ex URSS (ora Ucraina) La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno Sesso: femminile predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 40. Aliaksandr Mikhailavich Аляксандр Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 LASYAKIN Мiхайлавiч elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo ЛАСЯКIН elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della Alexander (Alexandr) Data di nascita: 21.7.1957 stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, Mikhailovich LOSYAKIN Александр Sesso: maschile nonché della falsificazione dei risultati elettorali. Михайлович ЛОСЯКИН La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 41. Igar Anatolievich Iгар Анатольевiч Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 PLYSHEUSKI ПЛЫШЭЎСКI elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale da detta commissione e del non rispetto, da Ihor Anatolievich Игорь Data di nascita: 19.2.1979 parte della stessa, delle norme internazionali basilari di equità e PLYSHEVSKIY Анатольевич Luogo di nascita: Lyuban, ex URSS (ora trasparenza, nonché della falsificazione dei risultati elettorali. ПЛЫШЕВСКИЙ Bielorussia) La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno Sesso: maschile predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/201 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 42. Marina Yureuna Марына Юр’еўна Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 RAKHMANAVA РАХМАНАВА elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della Marina Yurievna Марина Юрьевна Data di nascita: 26.9.1970 stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, RAKHMANOVA РАХМАНОВА Sesso: femminile nonché della falsificazione dei risultati elettorali. La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 43. Aleh Leanidavich Алег Леанiдавiч Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 SLIZHEUSKI СЛIЖЭЎСКI elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della Oleg Leonidovich Олег Леонидович Data di nascita: 16.8.1972 stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, SLIZHEVSKI СЛИЖЕВСКИЙ Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora nonché della falsificazione dei risultati elettorali. Bielorussia) La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno Sesso: maschile predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. 44. Irina Aliaksandrauna Iрына Posizione(i): membro della commissione In qualità di membro del collegio della commissione elettorale 2.10.2020 TSELIKAVETS Аляксандраўна elettorale centrale centrale, è responsabile delle irregolarità commesse nel processo ЦЭЛIКАВЕЦ elettorale presidenziale 2020 e del non rispetto, da parte della Irina Alexandrovna Data di nascita: 2.11.1976 stessa, delle norme internazionali basilari di equità e trasparenza, TSELIKOVEC Ирина Luogo di nascita: Zhlobin, ex URSS (ora nonché della falsificazione dei risultati elettorali. Александровна Bielorussia) ЦЕЛИКОВЕЦ La commissione elettorale centrale e il relativo collegio hanno Sesso: femminile predisposto, in particolare, l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione per motivi pretestuosi e hanno imposto restrizioni sproporzionate agli osservatori nei seggi elettorali. La commissione elettorale centrale ha inoltre fatto in modo che le commissioni elettorali poste sotto la sua supervisione fossero composte in modo parziale. L 68/202 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 45. Aliaksandr Ryhoravich Аляксандр Posizione(i): presidente della Repubblica di In qualità di presidente della Bielorussia con autorità sugli 6.11.2020 LUKASHENKA Рыгоравiч Bielorussia organismi statali, è responsabile della repressione violenta ЛУКАШЭНКА effettuata dall’apparato statale prima e dopo le elezioni Alexander (Alexandr) Data di nascita: 30.8.1954 presidenziali del 2020, in particolare con l’esclusione di candidati Grigorievich LUKASHENKO Александр Luogo di nascita: villaggio di Kopys, regione/oblast chiave dell’opposizione, arresti arbitrari e maltrattamenti di Григорьевич di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Bielorussia) manifestanti pacifici, oltre che intimidazioni e violenze nei ЛУКАШЕНКО confronti di giornalisti. Sesso: maschile 46. Viktar Aliaksandravich Вiктар Posizione(i): consigliere del presidente per le Nella sua posizione di consigliere del presidente per le questioni di 6.11.2020 LUKASHENKA Аляксандравiч questioni di sicurezza nazionale, membro del sicurezza nazionale e membro del Consiglio di sicurezza, nonché ЛУКАШЭНКА Consiglio di sicurezza nel suo ruolo informale di supervisore delle forze di sicurezza Viktor Alexandrovich bielorusse, è responsabile della campagna di repressione e LUKASHENKO Виктор Data di nascita: 28.11.1975 intimidazione condotta dall’apparato statale in seguito alle elezioni Александрович Luogo di nascita: Mogilev/Mahiliou, ex URSS (ora presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e ЛУКАШЕНКО Bielorussia) maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Sesso: maschile 47. Ihar Piatrovich Iгар Пятровiч Posizione(i): capo di stato maggiore Nella sua posizione di capo di stato maggiore dell’amministrazione 6.11.2020 SERGYAENKA СЕРГЯЕНКА dell’amministrazione presidenziale presidenziale, è strettamente associato al presidente e responsabile di garantire l’attuazione dei poteri presidenziali nel settore della Igor Petrovich SERGEENKO Игорь Петрович Data di nascita: 14.1.1963 politica interna ed estera. È quindi un sostenitore del regime di СЕРГЕЕНКО Luogo di nascita: villaggio di Stolitsa, Lukashenko, anche per quanto riguarda la campagna di repressione regione/oblast di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora e intimidazione condotta dall’apparato statale in seguito alle Bielorussia) elezioni presidenziali del 2020. Sesso: maschile 48. Ivan Stanislavavich TERTEL Iван Станiслававiч Posizione(i): presidente della commissione di Nella sua posizione di vertice di presidente della commissione di 6.11.2020 ТЭРТЭЛЬ sicurezza nazionale (KGB), ex presidente del sicurezza nazionale (KGB) e nella sua precedente posizione di Ivan Stanislavovich TERTEL Comitato per il controllo statale presidente del Comitato per il controllo statale, è responsabile della Иван campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato Станиславович Data di nascita: 8.9.1966 statale in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in ТЕРТЕЛЬ Luogo di nascita: villaggio di Privalka/Privalkia, particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la regione/oblast di Grodno/Hrodna, ex URSS, (ora tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e Bielorussia) violenze nei confronti di giornalisti. Sesso: maschile 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/203 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 49. Raman Ivanavich MELNIK Раман Iванавiч Posizione(i): capo della direzione principale della Nella sua posizione di vertice di capo della direzione principale 6.11.2020 МЕЛЬНIК tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione della tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione presso il Roman Ivanovich MELNIK presso il ministero degli Affari interni ministero degli Affari interni, è responsabile della campagna di Роман Иванович repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in МЕЛЬНИК Data di nascita: 29.5.1964 seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare Sesso: maschile da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. 50. Ivan Danilavich NASKEVICH Iван Данiлавiч Posizione(i): presidente del comitato investigativo Nella sua posizione di vertice di presidente del comitato 6.11.2020 НАСКЕВIЧ investigativo, è responsabile della campagna di repressione e Ivan Danilovich Data di nascita: 25.3.1970 intimidazione condotta dal comitato in seguito alle elezioni NOSKEVICH Иван Данилович Luogo di nascita: villaggio di Cierabličy, Brest presidenziali del 2020, segnata in particolare dall’avvio di indagini НОСКЕВИЧ regione/Oblast, ex URSS (ora Bielorussia) nei confronti del consiglio di coordinamento e di manifestanti pacifici. Sesso: maschile 51. Aliaksey Aliaksandravich Аляксей Posizione(i): ex primo vicepresidente del comitato Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto primo 6.11.2020 VOLKAU Аляксандравiч investigativo, attualmente presidente del Comitato vicepresidente del comitato investigativo, è responsabile della ВОЛКАЎ statale per le competenze forensi campagna di repressione e intimidazione condotta dal comitato in Alexei Alexandrovich seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare VOLKOV Алексей Data di nascita: 7.9.1973 dall’avvio di indagini nei confronti del consiglio di coordinamento Александрович Luogo di nascita: Minsk, ex URSS (ora Bielorussia) e di manifestanti pacifici. ВОЛКОВ Sesso: maschile 52. Siarhei Yakaulevich Сяргей Якаўлевiч Posizione(i): vicepresidente del comitato Nella sua posizione di vertice di vicepresidente del comitato 6.11.2020 AZEMSHA АЗЕМША investigativo investigativo, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dal comitato in seguito alle elezioni Sergei Yakovlevich Сергей Яковлевич Data di nascita: 17.7.1974 presidenziali del 2020, segnata in particolare dall’avvio di indagini AZEMSHA АЗЕМША Luogo di nascita: Rechitsa, Gomel/Homyel nei confronti del consiglio di coordinamento e di manifestanti regione/Oblast, ex URSS (ora Bielorussia) pacifici. Sesso: maschile L 68/204 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 53. Andrei Fiodaravich SMAL Андрэй Фёдаравiч Posizione(i): vicepresidente del comitato Nella sua posizione di vertice di vicepresidente del comitato 6.11.2020 СМАЛЬ investigativo investigativo, è responsabile della campagna di repressione e Andrei Fyodorovich SMAL intimidazione condotta dal comitato in seguito alle elezioni Андрей Федорович Data di nascita: 1.8.1973 presidenziali del 2020, segnata in particolare dall’avvio di indagini СМАЛЬ Luogo di nascita: Brest, ex URSS (ora Bielorussia) nei confronti del consiglio di coordinamento e di manifestanti pacifici. Sesso: maschile 54. Andrei Yurevich Андрэй Юр’евiч Posizione(i): capo del centro operativo e di analisi Nella sua posizione di vertice di capo del centro operativo e di 6.11.2020 PAULIUCHENKA ПАЎЛЮЧЕНКА analisi, è strettamente associato al presidente e responsabile della Data di nascita: 1.8.1971 repressione della società civile, segnata in particolare Andrei Yurevich Андрей Юрьевич Sesso: maschile dall’interruzione della connessione alle reti di telecomunicazione PAVLYUCHENKO ПАВЛЮЧЕНКО come strumento repressivo nei confronti della società civile, di manifestanti pacifici e di giornalisti. 55. Ihar Ivanavich BUZOUSKI Iгар Iванавiч Posizione(i): viceministro dell’Informazione Nella sua posizione di vertice di viceministro dell’Informazione, è 6.11.2020 БУЗОЎСКI responsabile della repressione della società civile, segnata in Igor Ivanovich BUZOVSKI Data di nascita: 10.7.1972 particolare dalla decisione del ministero dell’Informazione di Игорь Иванович Luogo di nascita: villaggio di Koshelevo, bloccare l’accesso a siti web indipendenti e limitare l’accesso a БУЗОВСКИЙ regione/Oblast di Grodno/Hrodna, ex URSS (ora internet in Bielorussia in seguito alle elezioni presidenziali del Bielorussia) 2020, come strumento repressivo nei confronti della società civile, di manifestanti pacifici e di giornalisti. Sesso: maschile 56. Natallia Mikalaeuna Наталля Posizione(i): addetta stampa del presidente della Nella sua posizione di addetta stampa del presidente della 6.11.2020 EISMANT Мiкалаеўна Bielorussia Bielorussia, è strettamente associata al presidente ed è responsabile ЭЙСМАНТ del coordinamento delle attività del presidente in relazione ai Natalia Nikolayevna Data di nascita: 16.2.1984 media, compresa la redazione di dichiarazioni e l’organizzazione EISMONT Наталья Luogo di nascita: Minsk, ex URSS (ora Bielorussia) delle apparizioni pubbliche. È quindi una sostenitrice del regime di Николаевна Lukashenko, anche per quanto riguarda la campagna di repressione ЭЙСМОНТ Nome da nubile: Kirsanova (compitazione in e intimidazione condotta dall’apparato statale in seguito alle russo: Кирсанова) o Selyun (compitazione in elezioni presidenziali del 2020. In particolare, con le sue russo: Селюн) dichiarazioni pubbliche, redatte in seguito alle elezioni Sesso: femminile presidenziali del 2020, in cui difende il presidente e critica gli attivisti dell’opposizione e i manifestanti pacifici, ha contribuito a compromettere gravemente la democrazia e lo Stato di diritto in Bielorussia. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/205 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 57. Siarhei Yaugenavich Сяргей Яўгенавiч Posizione(i): comandante dell’unità “ALFA” Nella sua posizione di comando sulle forze dell’unità “ALFA”, è 6.11.2020 ZUBKOU ЗУБКОЎ responsabile della campagna di repressione e intimidazione Data di nascita: 21.8.1975 condotta da tali forze in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, Sergei Yevgenevich ZUBKOV Сергей Евгеньевич Sesso: maschile segnata in particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, ЗУБКОВ compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. 58. Andrei Aliakseevich Андрэй Аляксеевiч Posizione(i): ex segretario di Stato del Consiglio di Nella posizione che ricopriva in quanto segretario di Stato del 6.11.2020 RAUKOU РАЎКОЎ sicurezza Consiglio di sicurezza, è strettamente associato al presidente ed è responsabile della campagna di repressione e intimidazione Andrei Alexeyevich Андрей Ambasciatore della Repubblica di Bielorussia in condotta dall’apparato statale in seguito alle elezioni presidenziali RAVKOV Алексеевич Azerbaigian del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e РАВКОВ Data di nascita: 25.6.1967 maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Luogo di nascita: villaggio di Revyaki, regione/oblast di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Sotto il regime di Lukashenko, resta attivo come ambasciatore della Bielorussia) Bielorussia in Azerbaigian. Sesso: maschile 59. Pyotr Piatrovich Пётр Пятровiч Posizione(i): presidente della Corte costituzionale In qualità di presidente della Corte costituzionale, è responsabile 6.11.2020 MIKLASHEVICH МIКЛАШЭВIЧ della Repubblica di Bielorussia della decisione adottata da tale Corte il 25 agosto 2020, con la quale sono stati legittimati i risultati delle elezioni irregolari. Ha Petr Petrovich Петр Петрович Data di nascita: 18.10.1954 pertanto sostenuto e facilitato le azioni della campagna di MIKLASHEVICH МИКЛАШЕВИЧ Luogo di nascita: Minsk regione/Oblast, ex URSS repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale nei (ora Bielorussia) confronti di manifestanti pacifici e giornalisti ed è quindi responsabile di aver compromesso gravemente la democrazia e lo Sesso: maschile Stato di diritto in Bielorussia. 60. Anatol Aliaksandravich Анатоль Posizione(i): vice primo ministro, ex presidente del Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto presidente del 17.12.2020 SIVAK Аляксандравiч comitato esecutivo della città di Minsk comitato esecutivo della città di Minsk, era responsabile della СIВАК campagna di repressione e intimidazione condotta dall’apparato Anatoli Alexandrovich Data di nascita: 19.7.1962 locale a Minsk sotto il suo controllo in seguito alle elezioni SIVAK Анатолий Luogo di nascita: Zavoit, distretto di Narovlya, presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e Александрович Gomel/Homyel regione/Oblast, ex URSS (ora maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come СИВАК Bielorussia) pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Ha rilasciato diverse dichiarazioni pubbliche in cui critica le manifestazioni pacifiche in Bielorussia. L 68/206 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) Sesso: maschile Nella sua attuale posizione di vertice di vice primo ministro continua a sostenere il regime di Lukashenko. 61. Ivan Mikhailavich EISMANT Iван Мiхайлавiч Posizione(i): presidente della società Nella sua attuale posizione di direttore della società radiotelevisiva 17.12.2020 ЭЙСМАНТ radiotelevisiva pubblica bielorussa, direttore della pubblica bielorussa, è responsabile della diffusione della Ivan Mikhailovich EISMONT società Belteleradio propaganda statale nei mezzi d’informazione pubblici e continua a Иван Михайлович sostenere il regime di Lukashenko, anche facendo ricorso ai canali ЭЙСМОНТ Data di nascita: 20.1.1977 mediatici per sostenere la prosecuzione del mandato del presidente, Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora nonostante i brogli nelle elezioni presidenziali che si sono tenute il Bielorussia) 9 agosto 2020 e le successive e ripetute violente repressioni di manifestazioni pacifiche e legittime. Sesso: maschile Ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in cui critica i manifestanti pacifici e si è rifiutato di trasmettere servizi riguardanti le manifestazioni. Durante la sua gestione, ha inoltre licenziato dipendenti in sciopero della società Belteleradio, il che lo rende responsabile di violazioni dei diritti umani. 62. Uladzimir Stsiapanavich Уладзiмiр Posizione(i): governatore di regione/oblast di Nella posizione di vertice che ricopriva in quanto ministro della 17.12.2020 KARANIK Сцяпанавiч Grodno/Hrodna, ex ministro della Salute Salute, è stato responsabile di aver utilizzato i servizi sanitari per la КАРАНIК repressione di manifestanti pacifici, anche facendo ricorso ad Vladimir Stepanovich Data di nascita: 30.11.1973 ambulanze per trasportare i manifestanti che necessitavano di KARANIK Владимир Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora assistenza medica in reparti di isolamento anziché negli ospedali. Степанович Bielorussia) Ha rilasciato diverse dichiarazioni pubbliche in cui critica le КАРАНИК manifestazioni pacifiche che si tengono in Bielorussia e in Sesso: maschile un’occasione ha accusato un manifestante di essere in stato di ebbrezza. Nella sua attuale posizione di vertice di governatore di regione/oblast di Grodno/Hrodna continua a sostenere il regime di Lukashenko. 63. Natallia Ivanauna Наталля Iванаўна Posizione(i): presidente del Consiglio della Nella sua attuale posizione di vertice di presidente del Consiglio 17.12.2020 KACHANAVA КАЧАНАВА Repubblica dell’Assemblea nazionale della della repubblica dell’Assemblea nazionale della Bielorussia, è Bielorussia responsabile di sostenere le decisioni del presidente nel settore della politica interna. È responsabile anche dell’organizzazione delle 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/207 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) Natalia Ivanovna Наталья Ивановна Data di nascita: 25.9.1960 elezioni irregolari che si sono tenute il 9 agosto 2020. Ha rilasciato KOCHANOVA КОЧАНОВА dichiarazioni pubbliche in cui difende la brutale repressione da Luogo di nascita: Polotsk, regione/oblast di parte delle forze di sicurezza contro i manifestanti pacifici. Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora Bielorussia) Sesso: femminile 64. Pavel Mikalaevich LIOHKI Павел Мiкалаевiч Posizione(i): primo viceministro Nella sua posizione di vertice di primo viceministro 17.12.2020 ЛЁГКI dell’Informazione dell’Informazione, è responsabile della repressione della società Pavel Nikolaevich LIOHKI civile e, in particolare, della decisione del ministero Павел Николаевич Data di nascita: 30.5.1972 dell’Informazione di bloccare l’accesso a siti web indipendenti e ЛЁГКИЙ Luogo di nascita: Baranavichy, ex URSS (ora limitare l’accesso a internet in Bielorussia in seguito alle elezioni Bielorussia) presidenziali del 2020, come strumento repressivo nei confronti della società civile, di manifestanti pacifici e di giornalisti. Sesso: maschile 65. Ihar Uladzimiravich LUTSKY Iгар Уладзiмiравiч Posizione(i): ministro dell’Informazione Nella sua posizione di vertice di ministro dell’Informazione, è 17.12.2020 ЛУЦКI responsabile della repressione della società civile e, in particolare, Igor Vladimirovich LUTSKY Data di nascita: 31.10.1972 della decisione del ministero dell’Informazione di bloccare l’accesso Игорь Luogo di nascita: Stolin, Brest regione/Oblast, ex a siti web indipendenti e limitare l’accesso a internet in Bielorussia Владимирович URSS (ora Bielorussia) in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, come strumento ЛУЦКИЙ repressivo nei confronti della società civile, di manifestanti pacifici Sesso: maschile e di giornalisti. 66. Andrei Ivanavich SHVED Андрэй Iванавiч Posizione(i): Procuratore generale della Nella sua posizione di procuratore generale, è responsabile della 17.12.2020 ШВЕД Repubblica della Bielorussia repressione in atto nei confronti della società civile e Andrei Ivanovich SHVED dell’opposizione democratica e, in particolare, dell’avvio di Андрей Иванович Data di nascita: 21.4.1973 numerosi procedimenti penali nei confronti di manifestanti ШВЕД Luogo di nascita: Glushkovichi, Gomel/Homyel pacifici, leader dell’opposizione e giornalisti in seguito alle elezioni regione/Oblast, ex URSS (ora Bielorussia) presidenziali del 2020. Ha inoltre rilasciato dichiarazioni pubbliche in cui minaccia di punire partecipanti a “manifestazioni Sesso: maschile non autorizzate”. 67. Genadz Andreevich Генадзь Андрэевiч Posizione(i): vicecapo della direzione per la Nella sua posizione di vicecapo della direzione per la gestione dei 17.12.2020 BOGDAN БОГДАН gestione dei beni di proprietà del presidente della beni di proprietà del presidente della Bielorussia, sovrintende al Bielorussia funzionamento di numerose imprese. L’organismo di cui è a capo Gennady Andreievich Геннадий fornisce all’apparato statale e alle autorità repubblicane un BOGDAN Андреевич Data di nascita: 8.1.1977 sostegno finanziario, materiale e tecnico, oltre che sociale, abitativo БОГДАН Sesso: maschile e medico. È strettamente associato al presidente e continua a sostenere il regime di Lukashenko. L 68/208 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 68. Ihar Paulavich BURMISTRAU Iгар Паўлавiч Posizione(i): capo di stato maggiore e primo Nella sua posizione di vertice di primo vicecomandante delle 17.12.2020 БУРМIСТРАЎ vicecomandante delle truppe interne del ministero truppe interne del ministero degli Affari interni, è responsabile Igor Pavlovich degli Affari interni della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle BURMISTROV Игорь Павлович truppe interne al suo comando in seguito alle elezioni presidenziali БУРМИСТРОВ Data di nascita: 30.9.1968 del 2020, in particolare, degli arresti arbitrari e dei maltrattamenti, Sesso: maschile compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure di intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. 69. Arciom Kanstantinavich Арцём Posizione(i): ispettore ad alto livello per gli affari Nella sua posizione di vertice di ispettore ad alto livello per gli affari 17.12.2020 DUNKA Канстанцiнавiч speciali del dipartimento per le indagini speciali del dipartimento per le indagini finanziarie del Comitato ДУНЬКА finanziarie del Comitato per il controllo statale per il controllo statale, è responsabile della campagna di Artem Konstantinovich repressione e intimidazione condotta dall’apparato statale in DUNKO Артем Data di nascita: 8.6.1990 seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in particolare Константинович Sesso: maschile dall’avvio di indagini nei confronti di leader dell’opposizione e di ДУНЬКО attivisti. 70. Aleh Heorhievich KARAZIEI Алег Георгiевiч Posizione(i): capo del dipartimento Prevenzione Nella sua posizione di vertice di capo del dipartimento Prevenzione 17.12.2020 КАРАЗЕЙ presso il dipartimento principale Applicazione presso il dipartimento principale Applicazione della legge e Oleg Georgevich KARAZEI della legge e Prevenzione della polizia di pubblica Prevenzione della polizia di pubblica sicurezza presso il ministero Олег Георгиевич sicurezza presso il ministero degli Affari interni degli Affari interni, è responsabile della campagna di repressione e КАРАЗЕЙ intimidazione condotta dalle forze di polizia in seguito alle elezioni Data di nascita: 1.1.1979 presidenziali del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e Luogo di nascita: Minsk regione/Oblast, ex URSS maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come (ora Bielorussia) pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Sesso: maschile 71. Dzmitry Aliaksandravich Дзмiтрый Posizione(i): primo dirigente di polizia, vicecapo Nella sua posizione di vertice di primo dirigente di polizia e di 17.12.2020 KURYAN Аляксандравiч del dipartimento principale e capo del vicecapo del dipartimento principale e capo del dipartimento КУРЬЯН dipartimento Applicazione della legge presso il Applicazione della legge presso il ministero degli Affari interni, è Dmitry Alexandrovich ministero degli Affari interni responsabile della campagna di repressione e intimidazione KURYAN Дмитрий condotta dalle forze di polizia in seguito alle elezioni presidenziali Александрович Data di nascita: 3.10.1974 del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e КУРЬЯН Sesso: maschile maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/209 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 72. Aliaksandr Henrykavich Аляксандр Posizione(i): presidente del comitato esecutivo Nella sua posizione di presidente del comitato esecutivo regionale 17.12.2020 TURCHIN Генрыхавiч regionale di Minsk di Minsk, è responsabile della soprintendenza dell’amministrazione ТУРЧЫН locale, fra cui una serie di comitati. Fornisce pertanto sostegno al Alexander (Alexandr) Data di nascita: 2.7.1975 regime di Lukashenko. Henrihovich TURCHIN Александр Luogo di nascita: Navahrudak (Novogrudok), Генрихович regione/oblast di Grodno/Hrodna, ex URSS (ora ТУРЧИН Bielorussia) Sesso: maschile 73. Dzmitry Mikalaevich Дзмiтрый Posizione(i): vicecapo del dipartimento per gli Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento per gli eventi di 17.12.2020 SHUMILIN Мiкалаевiч eventi di massa presso il GUVD (Dipartimento massa presso il GUVD del comitato esecutivo della città di Minsk, è ШУМIЛIН principale degli affari interni) del comitato responsabile della campagna di repressione e intimidazione Dmitry Nikolayevich esecutivo della città di Minsk condotta dall’apparato locale in seguito alle elezioni presidenziali SHUMILIN Дмитрий del 2020, segnata in particolare da arresti arbitrari e Николаевич Data di nascita: 26.7.1977 maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come ШУМИЛИН Sesso: maschile pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. È documentata la sua partecipazione personale all’arresto illegale di manifestanti pacifici. 74. Vital Ivanavich Вiталь Iванавiч Posizione(i): vicecapo della polizia di pubblica Nella sua posizione di vicecapo della polizia di pubblica sicurezza 17.12.2020 STASIUKEVICH СТАСЮКЕВIЧ sicurezza di Grodno/Hrodna di Grodno/Hrodna, è responsabile della campagna di repressione e intimidazione condotta dalle forze di polizia locali al suo comando Vitalyi Ivanovich Виталий Иванович Data di nascita: 5.3.1976 in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in STASIUKEVICH СТАСЮКЕВИЧ Luogo di nascita: Grodno/Hrodna, ex URSS (ora particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la Bielorussia) tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Sesso: maschile Secondo le testimonianze, ha personalmente supervisionato l’arresto illegale di manifestanti pacifici. L 68/210 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 75. Siarhei Leanidavich Сяргей Леанiдавiч Posizione(i): primo dirigente di polizia, capo del Nella sua posizione di capo del dipartimento di polizia del distretto 17.12.2020 KALINNIK КАЛИННИК dipartimento di polizia del distretto di Sovetsky a di Sovetsky a Minsk, è responsabile della campagna di repressione e Minsk intimidazione condotta dalle forze locali di polizia al suo comando Sergei Leonidovich Сергей in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in KALINNIK Леонидович Data di nascita: 23.7.1979 particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la КАЛИННИК Sesso: maschile tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Secondo alcuni testimoni, ha personalmente supervisionato e partecipato alla tortura di manifestanti detenuti illegalmente. 76. Vadzim Siarhaevich Вадзiм Сяргеевiч Posizione(i): vice primo dirigente di polizia, capo Nella sua posizione di capo del dipartimento di polizia distrettuale 17.12.2020 PRYGARA ПРЫГАРА del dipartimento di polizia distrettuale di di Molodechno, è responsabile della campagna di repressione e Molodechno intimidazione condotta dalle forze locali di polizia al suo comando Vadim Sergeevich PRIGARA Вадим Сергеевич in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in ПРИГАРА Data di nascita: 31.10.1980 particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la Sesso: maschile tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Secondo alcuni testimoni, ha personalmente supervisionato le percosse inflitte a manifestanti detenuti illegalmente. Ha inoltre rilasciato ai media diverse dichiarazioni oltraggiose nei confronti dei manifestanti. 77. Viktar Ivanavich Вiктар Iванавiч Posizione(i): vicecapo del dipartimento di polizia Nella sua posizione di vicecapo del dipartimento di polizia del 17.12.2020 STANISLAUCHYK СТАНIСЛАЎЧЫК del distretto di Sovetsky a Minsk, capo della polizia distretto di Sovetsky a Minsk e di capo della polizia di pubblica di pubblica sicurezza sicurezza, è responsabile della campagna di repressione e Viktor Ivanovich Виктор Иванович intimidazione condotta dalle forze locali di polizia al suo comando, STANISLAVCHIK СТАНИСЛАВЧИК Data di nascita: 27.1.1971 in seguito alle elezioni presidenziali del 2020, segnata in Sesso: maschile particolare da arresti arbitrari e maltrattamenti, compresa la tortura, di manifestanti pacifici, come pure da intimidazioni e violenze nei confronti di giornalisti. Secondo alcuni testimoni, ha personalmente supervisionato l’arresto di manifestanti pacifici e le percosse inflitte a manifestanti detenuti illegalmente. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/211 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 78. Aliaksandr Aliaksandravich Аляксандр Posizione(i): presidente del tribunale del distretto Nella sua posizione di presidente del tribunale del distretto di 17.12.2020 PIETRASH Аляксандравiч di Moskovski a Minsk Moskovski a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice ПЕТРАШ politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader Alexander (Alexandr) Data di nascita: 16.5.1988 dell’opposizione, attivisti e manifestanti. Durante i processi svolti Alexandrovich PETRASH Александр Sesso: maschile sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti Александрович della difesa e false testimonianze. ПЕТРАШ Ha contribuito a far multare e a trattenere manifestanti, giornalisti e leader dell’opposizione in seguito alle elezioni presidenziali del 2020. È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 79. Andrei Aliaksandravich Андрэй Posizione(i): giudice presso il tribunale del Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di 17.12.2020 LAHUNOVICH Аляксандравiч distretto di Sovetsky a Gomel/Homyel Sovetsky a Gomel/Homyel, è responsabile di numerose sentenze di ЛАГУНОВIЧ matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, attivisti e Andrei Alexandrovich Sesso: maschile manifestanti. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione LAHUNOVICH Андрей sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa. Александрович ЛАГУНОВИЧ È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 80. Alena Vasileuna LITVINA Алена Васiльеўна Posizione(i): giudice presso il tribunale del Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di 17.12.2020 ЛIТВIНА distretto di Leninsky a Mogilev/Mahiliou Leninsky a Mogilev/Mahiliou, è responsabile di numerose sentenze Elena Vasilevna LITVINA di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader Елена Васильевна Sesso: femminile dell’opposizione, attivisti e manifestanti, in particolare la condanna ЛИТВИНА di Siarhei Tsikhanousky – attivista dell’opposizione e marito della candidata presidenziale Svetlana Tsikhanouskaya. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa. È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. L 68/212 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 81. Victoria Valeryeuna Вiкторыя Posizione(i): giudice presso il tribunale del Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto 17.12.2020 SHABUNYA Валер’еўна distretto centrale di Minsk centrale di Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice ШАБУНЯ politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader Victoria Valerevna Data di nascita: 27.2.1974 dell’opposizione, attivisti e manifestanti, in particolare la condanna SHABUNYA Виктория Sesso: femminile di Sergei Dylevsky – membro del Consiglio di coordinamento e Валерьевна leader di un comitato di sciopero. Durante i processi svolti sotto la ШАБУНЯ sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa. È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 82. Alena Aliaksandravna Алена Posizione(i): giudice presso il tribunale del Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di 17.12.2020 ZHYVITSA Аляксандравна distretto di Oktyabrsky a Minsk Oktyabrsky a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di ЖЫВIЦА matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader Elena Alexandrovna Data di nascita: 9.4.1990 dell’opposizione, attivisti e manifestanti. Durante i processi svolti ZHYVITSA Елена Sesso: femminile sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti Александровна della difesa. ЖИВИЦА È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 83. Natallia Anatolievna Наталля Posizione(i): giudice presso il tribunale del Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di 17.12.2020 DZIADKOVA Анатольеўна distretto di Partizanski a Minsk Partizanski a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di ДЗЯДКОВА matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader Natalia Anatolievna Data di nascita: 2.12.1979 dell’opposizione, attivisti e manifestanti, in particolare la condanna DEDKOVA Наталья Sesso: femminile della leader del Consiglio di coordinamento Mariya Kalesnikava. Анатольевна Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state ДЕДКОВА segnalate violazioni dei diritti della difesa. È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/213 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 84. Maryna Arkadzeuna Марына Posizione(i): giudice del tribunale del distretto di Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto di 17.12.2020 FIODARAVA Аркадзьеўна Sovetsky a Minsk Sovetsky a Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice ФЁДАРАВА politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader Marina Arkadievna Data di nascita: 11.9.1965 dell’opposizione, attivisti e manifestanti. Durante i processi svolti FEDOROVA Марина Sesso: femminile sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti Аркадьевна della difesa. ФЕДОРОВА È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 85. Yulia Chaslavauna HUSTYR Юлiя Чаславаўна Posizione(i): giudice presso il tribunale del Nella sua posizione di giudice presso il tribunale del distretto 17.12.2020 ГУСТЫР distretto centrale di Minsk centrale di Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice Yulia Cheslavovna HUSTYR politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader Юлия Чеславовна Data di nascita: 14.1.1984 dell’opposizione, attivisti e manifestanti, in particolare la condanna ГУСТЫР Sesso: femminile del candidato presidenziale dell’opposizione Viktar Babarika. Durante i processi svolti sotto la sua supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa. È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 86. Alena Tsimafeeuna Алена Цiмафееўна Posizione(i): giudice presso il tribunale del In qualità di giudice presso il tribunale del distretto di Zavodsky a 17.12.2020 NYAKRASAVA НЯКРАСАВА distretto di Zavodsky a Minsk Minsk, è responsabile di numerose sentenze di matrice politica pronunciate nei confronti di giornalisti, leader dell’opposizione, Elena Timofeyevna Елена Тимофеевна Data di nascita: 26.11.1974 attivisti e manifestanti. Durante i processi svolti sotto la sua NEKRASOVA НЕКРАСОВА Sesso: femminile supervisione sono state segnalate violazioni dei diritti della difesa. È pertanto responsabile di violazioni dei diritti umani e di aver compromesso lo Stato di diritto, nonché di aver contribuito alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. L 68/214 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome (Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa) bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento (Traslitterazione della grafia russa) nell’elenco russa) 87. Aliaksandr Vasilevich Аляксандр Posizione(i): imprenditore, proprietario del È uno dei principali imprenditori operanti in Bielorussia, con 17.12.2020 SHAKUTSIN Васiльевiч gruppo Amkodor interessi d’affari nei settori dell’edilizia, della costruzione di ШАКУЦIН macchinari, dell’agricoltura e in altri settori. Alexander (Alexandr) Data di nascita: 12.1.1959 Vasilevich SHAKUTIN Александр Secondo quanto riportato, sarebbe una delle persone che ha Luogo di nascita: Bolshoe Babino, zona di Orsha, Васильевич beneficiato maggiormente delle privatizzazioni durante il mandato regione/oblast di Vitebsk/Viciebsk, ex URSS (ora ШАКУТИН presidenziale di Lukashenko. È anche un membro del presidium Bielorussia) dell’associazione pubblica pro-Lukashenko “Belaya Rus” e del Sesso: maschile Consiglio per lo sviluppo dell’imprenditoria nella Repubblica di Bielorussia. Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. Nel luglio 2020 ha pronunciato parole di condanna pubblica nei confronti delle proteste dell’opposizione in Bielorussia, contribuendo in tal modo alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 88. Mikalai Mikalaevich Мiкалай Posizione(i): imprenditore, coproprietario del È uno dei principali imprenditori operanti in Bielorussia, con 17.12.2020 VARABEI/VERABEI Мiкалаевiч gruppo Bremino interessi d’affari nei settori petrolifero, del transito di carbone, ВАРАБЕЙ/ bancario e in altri settori. Nikolay Nikolaevich Data di nascita: 4.5.1963 ВЕРАБЕЙ VOROBEY È coproprietario del gruppo Bremino, una società che ha Luogo di nascita: ex RSS Ucraina (ora Ucraina) Николай beneficiato di agevolazioni fiscali e di altre forme di sostegno da Николаевич Sesso: maschile parte dell’amministrazione bielorussa. ВОРОБЕЙ Pertanto, trae vantaggio dal regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/215 B. Persone giuridiche, entità o organismi di cui all’articolo 4, paragrafo 1 Nome Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa Traslitterazione bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento della grafia russa russa) nell’elenco 1. Beltechexport Белтехэкспорт Indirizzo: Nezavisimosti ave., 86-B, Minsk, La Beltechexport è un’entità privata che esporta armi e attrezzature 17.12.2020 Bielorussia militari prodotte da imprese statali bielorusse verso paesi africani, sudamericani, asiatici e mediorientali. La Beltechexport è Sito web: https://bte.by/ strettamente associata al ministero della Difesa bielorusso. E-mail: mail@bte.by Pertanto, la Beltechexport trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno apportando benefici all’amministrazione presidenziale. 2. Dana Holdings / Dana Astra Дана Холдингз / Indirizzo: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, La Dana Holdings / Dana Astra è uno dei principali costruttori e 17.12.2020 Дана Астра Bielorussia promotori immobiliari della Bielorussia. La società ha ricevuto lotti di terreno per la costruzione di vari centri residenziali e Numero di registrazione: Dana Astra - commerciali. 191295361 I proprietari della Dana Holdings / Dana Astra mantengono strette Sito web: https://en.dana-holdings.com https:// relazioni con il presidente Lukashenko. Liliya Lukashenko, nuora dana-holdings.com/ del presidente, occupava una posizione di alto livello nella società. E-mail: PR@bir.by Pertanto, la Dana Holdings / Dana Astra trae vantaggio dalla sua Tel.: +375 172693290; +375 173939465 associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. 3. GHU – Dipartimento Главное Indirizzo: Miasnikova str. 37, Minsk, Bielorussia Il dipartimento economico principale (GHU) della direzione per la 17.12.2020 economico principale della хозяйственное gestione dei beni di proprietà del Presidente della Bielorussia è il più Sito web: http://ghu.by direzione per la gestione dei управление grande operatore sul mercato degli immobili non residenziali nella beni di proprietà del E-mail: ghu@ghu.by Repubblica di Bielorussia e controlla numerose società. presidente della Bielorussia Il presidente Alexandr Lukashenko ha chiesto a Viktor Sheiman, che esercita un controllo diretto sul GHU in qualità di capo della direzione per la gestione dei beni di proprietà del Presidente della Bielorussia , di vigilare sulla sicurezza delle elezioni presidenziali del 2020. Pertanto, il GHU trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. L 68/216 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Nome Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa Traslitterazione bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento della grafia russa russa) nell’elenco 4. LLC SYNESIS ООО “Синезис”" Indirizzo: Platonova 20B, 220005 Minsk, La LLC Synesis fornisce alle autorità bielorusse una piattaforma di 17.12.2020 Bielorussia; Mantulinskaya 24, Mosca 123100, sorveglianza in grado di ricercare e analizzare riprese video e di Russia. impiegare software di riconoscimento facciale, il che la rende responsabile della repressione della società civile e dell’opposizione Numero di registrazione (УНН/ИНН): 190950894 democratica da parte dell’apparato statale della Bielorussia. (Bielorussia); 7704734000/770301001 (Russia). La Synesis vieta ai propri dipendenti di comunicare in bielorusso, Sito web: https://synesis.partners; https://synesis- sostenendo così la politica di discriminazione fondata sulla lingua group.com/ condotta dal regime di Lukashenko. Tel.: +375 172403650 La commissione di sicurezza nazionale bielorussa (KGB) e il E-mail: s@synesis.by ministero degli Affari interni figurano nell’elenco degli utenti di un sistema creato dalla Synesis. La società trae quindi vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. L’amministratore delegato della Synesis, Alexander Shatrov, ha criticato pubblicamente i manifestanti contro il regime di Lukashenko e relativizzato la mancanza di democrazia in Bielorussia. 5. AGAT electromechanical Агат- Indirizzo: Nezavisimosti ave., 115, 220114 La AGAT electromechanical Plant OJSC fa parte dell’autorità di 17.12.2020 Plant OJSC электро- Minsk, Bielorussia Stato bielorussa per l’industria militare della Repubblica di механический Bielorussia (alias SAMI o Commissione per l’industria militare Tel.: +375 172720132 +375 175704145 завод nazionale), responsabile dell’attuazione della strategia tecnico- E-mail: marketing@agat-emz.by militare dello Stato e subordinata al Consiglio dei ministri e al presidente della Bielorussia. Pertanto, la AGAT electromechanical Sito web: https://agat-emz.by/ Plant OJSC trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. La società produce “Rubezh”, un sistema a barriera progettato per finalità antisommossa. Rubezh è stato impiegato contro manifestazioni pacifiche che hanno avuto luogo in seguito alle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, il che la rende responsabile della repressione della società civile e dell’opposizione democratica. 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/217 Nome Traslitterazione della Nome (grafia Data di grafia bielorussa Traslitterazione bielorussa) (grafia Informazioni identificative Motivi dell’inserimento nell’elenco inserimento della grafia russa russa) nell’elenco 6. 140 Repair Plant 140 ремонтный Sito web: 140zavod.org La 140 Repair Plant fa parte dell’autorità di Stato bielorussa per 17.12.2020 завод l’industria militare della Repubblica di Bielorussia (alias SAMI o Commissione per l’industria militare nazionale), responsabile dell’attuazione della strategia tecnico-militare dello Stato e subordinata al Consiglio dei ministri e al presidente della Bielorussia. Pertanto, la 140 Repair Plant trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. La società produce mezzi di trasporto e veicoli blindati che sono stati impiegati contro manifestazioni pacifiche che hanno avuto luogo in seguito alle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, il che la rende responsabile della repressione della società civile e dell’opposizione democratica 7. MZKT (alias VOLAT) МЗКТ - Минский Sito web: www.mzkt.by La MZKT (alias VOLAT) fa parte dell’autorità di Stato bielorussa per 17.12.2020» завод колёсных l’industria militare della Repubblica di Bielorussia (alias SAMI o тягачей Commissione per l’industria militare nazionale), responsabile dell’attuazione della strategia tecnico-militare dello Stato e subordinata al Consiglio dei ministri e al presidente della Bielorussia. Pertanto, la MZKT (alias VOLAT) trae vantaggio dalla sua associazione con il regime di Lukashenko, cui fornisce sostegno. I dipendenti della MZKT che hanno protestato durante la visita del presidente Lukashenko presso lo stabilimento e hanno scioperato in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 in Bielorussia sono stati licenziati, il che rende la società responsabile di violazione dei diritti umani. L 68/218 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/219 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/354 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2021 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi(1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5, previa consultazione del comitato permanente sui biocidi, considerando quanto segue: (1) Il principio attivo propiconazolo è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, in conformità dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva. (2) Il 1o ottobre 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del propiconazolo in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. (3) L’8 febbraio 2019 l’autorità di valutazione competente della Finlandia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. In conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida. L’autorità di valutazione competente ha chiesto al richiedente di fornire dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. (4) Dato che l’autorità competente sta svolgendo una valutazione completa della domanda, a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente. (5) Poiché il propiconazolo è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio(3), e soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, è necessario effettuare ulteriori esami per stabilire se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e se l’approvazione del propiconazolo possa quindi essere rinnovata. (6) La data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo è stata posticipata al 31 marzo 2021 dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/27 della Commissione(4) al fine di concedere tempo sufficiente per l’esame della domanda. Tale esame non è tuttora concluso e l’autorità di valutazione competente non ha ancora presentato all’Agenzia la relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione. (1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1. (2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1). (3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1). (4) Decisione di esecuzione (UE) 2020/27 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 39). L 68/220 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 (7) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. (8) Considerati il tempo necessario per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia e il tempo necessario per valutare se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 e se l’approvazione del propiconazolo possa quindi essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo al 31 dicembre 2022. (9) Fatta eccezione per la data di scadenza dell’approvazione, il propiconazolo rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La data di scadenza dell’approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è posticipata al 31 dicembre 2022. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/221 DECISIONE (UE) 2021/355 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2021 relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 1215] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio(1), in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue: (1) Dal 2013 l'assegnazione delle quote di emissioni ai gestori degli impianti nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione (EU ETS) avviene sempre mediante aste. I gestori ammissibili continueranno a ricevere quote gratuite nel periodo di scambio dal 2021 al 2030. Il quantitativo di quote che ciascuno di questi gestori riceve è calcolato sulla base di norme armonizzate a livello di UE stabilite dalla direttiva 2003/87/CE e dal regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione(2). (2) Gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione entro il 30 settembre 2019 le misure nazionali di attuazione, comprendenti l'elenco degli impianti situati nel loro territorio disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE nonché informazioni sulle attività di produzione, i trasferimenti di calore e gas, la produzione di energia elettrica e le emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni del periodo di riferimento (2014-2018) a norma dell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331. (3) Per garantire la qualità e la comparabilità dei dati, gli Stati membri hanno presentato le misure nazionali di attuazione usando il modello elettronico fornito dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331, che comprende i dati pertinenti per ciascun impianto. Gli Stati membri hanno inoltre presentato una relazione metodologica che illustra il processo di rilevamento dei dati effettuato dalle loro autorità. (4) Data l'ampia quantità di informazioni e dati comunicati, la Commissione ha analizzato innanzitutto la completezza di tutte le misure nazionali di attuazione. Laddove la Commissione ha rilevato delle mancanze, ha chiesto informazioni aggiuntive agli Stati membri interessati. In risposta a queste richieste le autorità hanno trasmesso informazioni supplementari a integrazione delle misure nazionali di attuazione già trasmesse. (5) La Commissione ha quindi valutato le misure nazionali di attuazione alla luce dei criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE e al regolamento delegato (UE) 2019/331, tenendo conto dei documenti di orientamento destinati agli Stati membri pubblicati tra gennaio e aprile 2020. Detti controlli di coerenza costituiscono la seconda fase della valutazione delle misure nazionali di attuazione. (1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. (2) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8). L 68/222 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 (6) I controlli di coerenza delle misure nazionali di attuazione sono stati effettuati per ciascuno Stato membro e ciascun impianto separatamente e in confronto ad altri impianti nello stesso settore. Nell'ambito di questa analisi globale, la Commissione ha esaminato la coerenza dei dati stessi e la coerenza dei dati con le norme per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni per la fase 4 del regolamento delegato (UE) 2019/331. La Commissione ha esaminato l'ammissibilità degli impianti alle assegnazioni gratuite, la divisione degli impianti in sottoimpianti e i loro limiti, al fine di applicare il parametro di riferimento corretto. Considerando che i dati sono usati per calcolare i valori riveduti dei parametri di riferimento, la Commissione ha prestato particolare attenzione all'attribuzione delle emissioni a ciascun sottoimpianto. Inoltre, dato l'impatto significativo sulle assegnazioni, la Commissione ha analizzato attentamente il calcolo dei livelli di attività storica degli impianti durante il periodo di riferimento. La Commissione ha inoltre valutato se l'inclusione di un impianto negli elenchi delle misure nazionali di attuazione sia stata conforme alle disposizioni di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE. (7) Sono state condotte ulteriori analisi approfondite dei dati per specifici impianti che hanno avuto un impatto sul calcolo dei valori riveduti dei parametri di riferimento e per Stato membro. Le specifiche valutazioni sono state effettuate sulla base dell'analisi della valutazione dei rischi che ha tenuto conto di vari criteri tra cui l'intensità di emissioni per ciascun sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. (8) In base ai risultati di detti controlli, la Commissione ha effettuato un esame dettagliato degli impianti in cui sono state individuate potenziali irregolarità nell'applicazione delle norme di assegnazione armonizzate. Per tali impianti sono state chieste ulteriori spiegazioni alle autorità competenti degli Stati membri interessati. (9) Alla luce dei risultati della valutazione della conformità, le misure nazionali di attuazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia sono state considerate compatibili con la direttiva 2003/87/CE e con il regolamento delegato (UE) 2019/331, fatto salvo quanto indicato di seguito. Gli impianti interessati dalle misure nazionali di attuazione di questi Stati membri sono stati ritenuti ammissibili all'assegnazione a titolo gratuito e non sono state individuate irregolarità per quanto riguarda le norme per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni, fatto salvo quanto indicato di seguito. (10) Tuttavia, visti i risultati della valutazione, determinati aspetti delle misure nazionali di attuazione presentate da Finlandia e Svezia sono incompatibili con i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE e al regolamento delegato (UE) 2019/331. (11) Finlandia e Svezia hanno proposto l'inclusione di 51 impianti che utilizzano esclusivamente biomassa. Alcuni di detti impianti sono stati oggetto di una inclusione unilaterale nel periodo 2004-2007, approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE. Gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa sono stati tuttavia successivamente esclusi dall'EU ETS, in linea con una nuova disposizione di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva 2003/87/CE. Tale disposizione è stata introdotta nella direttiva ETS dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3) e, dalla sua applicazione in data 1° gennaio 2013, ha ridefinito l'ambito di applicazione dell'EU ETS, anche per quanto riguarda le inclusioni precedenti. L'inclusione di impianti che utilizzavano esclusivamente biomassa deve pertanto essere respinta per tutti gli anni del periodo di riferimento, anche se figuravano nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. (12) La Svezia ha proposto l'inclusione di un impianto le cui emissioni provengono da un forno da calce in cui i fanghi calcarei, un residuo del recupero delle sostanze chimiche di cottura nelle fabbriche di pasta kraft, sono calcinati. Il processo di recupero della calce dai fanghi calcarei rientra nelle definizioni dei limiti di sistema della pasta kraft a fibre corte/lunghe. L'impianto interessato pertanto importa un prodotto intermedio che è oggetto di un parametro di riferimento di prodotto. Poiché le emissioni non dovrebbero essere oggetto di un doppio conteggio, come precisato dall'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2019/331, i dati sull'assegnazione gratuita delle quote relativi a detto impianto devono essere respinti. (3) Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63). 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/223 (13) La Svezia ha proposto che tre impianti utilizzino sottoimpianti con parametri di riferimento diversi rispetto a quelli utilizzati nelle misure nazionali di attuazione della fase 3 per la produzione di pellet di minerale di ferro. La Svezia ha proposto l'utilizzo di un sottoimpianto oggetto di parametro di riferimento per minerale sinterizzato per la produzione di pellet di minerale di ferro, mentre nella fase 3 sono stati utilizzati parametri di riferimento di calore e di combustibili. Il parametro di riferimento del minerale sinterizzato è tuttavia definito nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331, e la definizione dei prodotti nonché la definizione dei processi e delle emissioni oggetto di tale parametro di riferimento di prodotto si riferiscono in modo specifico alla sinterizzazione e non includono i pellet di minerale di ferro. L'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE esige inoltre un aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per la fase 4, e non prevede alcun adeguamento dell'inter­ pretazione delle definizioni dei parametri di riferimento. I dati comunicati per la produzione di pellet di minerale di ferro basata su un sottoimpianto per minerale sinterizzato devono pertanto essere respinti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. L'iscrizione degli impianti ripresi all'allegato I della presente decisione negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE presentati alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva e i dati corrispondenti a detti impianti sono respinti. 2. I dati sull'assegnazione gratuita delle quote relativi all'impianto ripreso all'allegato II della presente decisione iscritto negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE presentati alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva sono respinti. 3. I dati corrispondenti ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto degli impianti ripresi all'allegato III della presente decisione iscritti negli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE e presentati alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE sono respinti. 4. Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare i dati relativi alla scissione in sottoimpianti comunicati per gli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 3 e riportati nell'allegato III della presente decisione prima di stabilire i quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per ciascun anno dal 2021 al 2025 a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/331. 5. Le modifiche di cui al paragrafo 4 sono notificate alla Commissione non appena possibile, e lo Stato membro non procede alla fissazione dei quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per ciascun anno dal 2021 al 2025, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/331 fino a quando non siano state apportate modifiche accettabili. Articolo 2 Fatto salvo quanto indicato nell'articolo 1, non sono sollevate obiezioni in relazione agli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e ai dati corrispondenti a detti impianti. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021 Per la Commissione Frans TIMMERMANS Vicepresidente esecutivo L 68/224 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 ALLEGATO I Impianti che utilizzano esclusivamente biomassa Identificativi degli impianti negli elenchi delle misure nazionali di attuazione FI000000000000645 FI000000000207696 SE000000000000031 SE000000000000064 SE000000000000073 SE000000000000074 SE000000000000086 SE000000000000088 SE000000000000099 SE000000000000102 SE000000000000169 SE000000000000186 SE000000000000199 SE000000000000205 SE000000000000211 SE000000000000249 SE000000000000261 SE000000000000319 SE000000000000320 SE000000000000324 SE000000000000382 SE000000000000468 SE000000000000523 SE000000000000543 SE000000000000547 SE000000000000565 SE000000000000583 SE000000000000629 SE000000000000659 SE000000000000681 SE000000000000686 SE000000000000687 SE000000000000705 SE000000000000785 SE000000000000789 SE000000000000798 SE000000000000830 SE000000000000838 SE000000000000845 SE000000000000847 SE000000000202297 SE000000000205800 SE000000000205887 SE000000000206192 SE000000000208282 SE000000000209062 SE000000000209930 SE000000000211058 SE000000000000153 SE000000000000231 SE000000000000779 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/225 ALLEGATO II Impianto che utilizza un prodotto intermedio per la produzione di calce Identificativo dell'impianto nell'elenco delle misure nazionali di attuazione SE000000000000419 L 68/226 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 ALLEGATO III Impianti che utilizzano minerale sinterizzato oggetto di un parametro di riferimento di prodotto invece di parametri di riferimento relativi al calore o ai combustibili Identificativi degli impianti nell'elenco delle misure nazionali di attuazione SE000000000000497 SE000000000000498 SE000000000000499 26.2.2021 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e uropea L 68/227 ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI DECISIONE n. 1/2021 DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL’ALTRA, del 23 febbraio 2021 relativa alla data in cui cessa l’applicazione provvisoria a norma dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione [2021/356] IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO, visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in particolare l’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria], paragrafo 2, lettera a), considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria], paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra(1) ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), le parti hanno convenuto di applicare in via provvisoria detto accordo a decorrere dal 1o gennaio 2021, a condizione che prima di tale data si siano notificate l’avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari per l’applicazione provvisoria. L’applicazione provvisoria deve cessare alla data anteriore fra le date seguenti: il 28 febbraio 2021 o altra data stabilita dal consiglio di partenariato; o il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate. (2) Poiché, a causa degli adempimenti interni, l’Unione europea non sarà in grado di concludere l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione entro il 28 febbraio 2021, il consiglio di partenariato dovrebbe stabilire al 30 aprile 2021 la data in cui cessa l’applicazione provvisoria a norma dell’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria], paragrafo 2, lettera a), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La data in cui cessa l’applicazione provvisoria a norma dell’articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore e applicazione provvisoria], paragrafo 2, lettera a), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è il 30 aprile 2021. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. (1) GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14. L 68/228 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 26.2.2021 Fatto a Bruxelles e a Londra, 23 febbraio 2021 Per il consiglio di partenariato I copresidenti Maroš ŠEFČOVIČ Michael GOVE ISSN 1977-0707 (edizione elettronica) ISSN 1725-258X (edizione cartacea) IT ALLEGATO 4 Gazzetta ufficiale L 443 dell’Unione europea 63o anno Edizione Legislazione in lingua italiana 30 dicembre 2020 Sommario II Atti non legislativi ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI ★ Decisione N. 2/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, che fissa la data a decorrere dalla quale ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo [2020/2246] .................................. 1 ★ Decisione N. 3/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del regno unito di gran bretagna e irlanda del nord dall'unione europea e dalla comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, che modifica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2020/2247]............................................................... 3 ★ Decisione n. 4/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, relativa alla determinazione delle merci non a rischio 2020/2248 ............. 6 ★ Decisione N. 5/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, che determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato e la percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2020/2249]................ 13 ★ Decisione N. 6/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2020/2250].......................................................................................................... 16 IT Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. ★ Decisione n. 7/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del regno unito di gran bretagna e irlanda del nord dall'unione europea e dalla comunità europea dell'energia atomica, del 22 dicembre 2020, che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo [2020/2251].............................. 22 30.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 443/1 II (Atti non legislativi) ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI DECISIONE N. 2/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA del 17 dicembre 2020 che fissa la data a decorrere dalla quale ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo [2020/2246] IL COMITATO MISTO, visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica(1) ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, le disposizioni del titolo III (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) della parte seconda dell'accordo si applicano ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che detti Stati abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell'Unione, da un lato, e con l'Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito, dall'altro. (2) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, non appena il Regno Unito e l'Unione notificano la data di entrata in vigore di quegli accordi, il comitato misto fissa la data a decorrere dalla quale si applicano, secondo il caso, ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera le disposizioni del titolo III della parte seconda di detto accordo. (3) L'Unione ha concluso accordi corrispondenti con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia(2) e con la Confederazione svizzera(3) applicabili ai cittadini del Regno Unito. Il Regno Unito ha concluso accordi corrispondenti con l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia(4) e con la Confederazione svizzera(5) applicabili ai cittadini dell'Unione. (1) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7. (2) Decisione n. 210/2020 del Comitato misto SEE, dell'11 dicembre 2020, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE. (3) Decisione n. 1/2020 del Comitato misto istituito nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, del 15 dicembre 2020, che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. (4) Accordo relativo alle intese intercorse tra l'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, dall'accordo SEE e da altri accordi applicabili tra il Regno Unito e gli Stati EFTA-SEE in virtù dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, firmato a Londra il 28 gennaio 2020. (5) Accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione svizzera sui diritti dei cittadini a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, firmato a Berna il 25 febbraio 2019. L 443/2 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 30.12.2020 (4) Avendo il Regno Unito e l'Unione notificato la data di entrata in vigore degli accordi di cui al considerando 3, è opportuno che la data a decorrere dalla quale si applicano, secondo il caso, ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo di recesso sia il 1° gennaio 2021, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La data a decorrere dalla quale ai cittadini dell'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera si applicano le disposizioni del titolo III della parte seconda dell'accordo di recesso è il 1° gennaio 2021. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020. Per il comitato misto I copresidenti Maroš ŠEFČOVIČ Michael GOVE 30.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 443/3 DECISIONE N. 3/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA del 17 dicembre 2020 che modifica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2020/2247] IL COMITATO MISTO, visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso, il comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, ("comitato misto") ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare elementi essenziali dell'accordo stesso. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito devono provvedere ad attuare tali decisioni; esse producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso. (2) A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") ne è parte integrante. (3) Due atti giuridici che definiscono i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO delle autovetture e dei furgoni 2 nuovi immatricolati nell'Unione, elencati nell'allegato 2, punto 9, del protocollo e resi applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dall'articolo 5, paragrafo 4, di tale protocollo, non riguardano l'immissione sul mercato di tali veicoli nell'Unione. È pertanto opportuno che essi siano soppressi all'allegato 2 del protocollo. (4) È opportuno aggiungere all'allegato 2 del protocollo otto atti giuridici essenziali per l'applicazione all'Irlanda del Nord delle norme del mercato interno delle merci e che erano stati omessi al momento dell'adozione. (5) Al fine di chiarire l'ambito di applicazione di taluni atti già elencati nell'allegato 2 del protocollo, è opportuno aggiungere tre note a tale allegato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato 2 del protocollo è così modificato: 1. al punto "9. Veicoli a motore, compresi i trattori agricoli o forestali" sono soppressi i trattini seguenti: "– Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO dei veicoli leggeri 2 – Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO dei veicoli leggeri"; 2 L 443/4 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 30.12.2020 2. al punto "6. Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali" è aggiunto il trattino seguente: "– Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi(1)"; 3. al punto "23. Sostanze chimiche e ambiti collegati" è aggiunto il trattino seguente: "– Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi(2)"; 4. al punto "25. Rifiuti" è aggiunto il trattino seguente: "– Articoli da 2 a 7, articoli 14 e 17 e parti A, B, C, D ed F dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente(3)"; 5. al punto "29. Alimenti - aspetti generali" è aggiunto il trattino seguente: "– Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare(4)"; 6. al punto "42. Materiale riproduttivo vegetale" sono aggiunti i trattini seguenti: "– Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere(5) – Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali(6) – Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi(7)"; 7. al punto "47. Altro" è aggiunto il trattino seguente: "– Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali"; 8. al punto "4. Aspetti generali del commercio", dopo il trattino del "Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio" è inserita la nota seguente: "Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applicano le preferenze tariffarie per i paesi ammissibili al sistema di preferenze generalizzate dell'Unione: — i riferimenti a "Stato membro" o "Stati membri" nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e nel capo VI [Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza] del regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord; — i riferimenti a "mercato dell'Unione" nell'articolo 2, lettera k), e nel capo VI [Disposizioni di salvaguardia e sorveglianza] del regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord; e — i riferimenti ai "produttori dell'Unione" e alla "industria dell'Unione" nel regolamento (UE) n. 978/2012 non s'intendono fatti ai produttori o all'industria del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord."; 9. al punto "5. Strumenti di difesa commerciale", subito sotto il titolo, è inserita la nota seguente: "Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord sono applicabili le misure di difesa commerciale dell'Unione, i riferimenti a uno "Stato membro", agli "Stati membri" o alla "Unione" nei regolamenti (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755 non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Inoltre gli importatori che hanno pagato dazi antidumping o compensativi dell'Unione all'importazione di merci sdoganate nell'Irlanda del Nord possono soltanto chiedere la restituzione di detti dazi rispettivamente in forza dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1036 o dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037."; (1) GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1. (2) GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1. (3) GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1. (4) GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1. (5) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298. (6) GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16. (7) GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28. 30.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 443/5 10. al punto "6. Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali", subito sotto il titolo, è inserita la nota seguente: "Fermo restando che nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord sono applicabili le misure di salvaguardia bilaterali dell'Unione, i riferimenti a uno "Stato membro", agli "Stati membri" o alla "Unione" nei regolamenti elencati di seguito non s'intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord."; 11. al punto "25. Rifiuti", dopo il trattino della "Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente" è inserita la nota seguente: "Riguardo all'applicazione di tali articoli e parti nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, ogni riferimento al "3 luglio 2021" nell'articolo 4, paragrafo 1, nell'articolo 14 e nell'articolo 17, paragrafo 1, deve essere inteso come riferimento al "1o gennaio 2022". Gli articoli 2, 3, 14 e 17 e la parte F dell'allegato si applicano solo nella misura in cui riguardano gli articoli da 4 a 7.". Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020 Per il comitato misto I copresidenti Maroš ŠEFČOVIČ Michael GOVE L 443/6 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 30.12.2020 DECISIONE n. 4/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA del 17 dicembre 2020 relativa alla determinazione delle merci non a rischio 2020/2248 IL COMITATO MISTO, visto il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, DECIDE: Articolo 1 Oggetto La presente decisione stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") per quanto riguarda: a) le condizioni per considerare che la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non subirà trasformazioni commerciali in Irlanda del Nord; b) i criteri per considerare che la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione. Articolo 2 Trasformazioni non commerciali Si considera che la merce non subisca trasformazioni commerciali se: a) la persona che presenta una dichiarazione di immissione in libera pratica per tale merce o per conto della quale tale dichiarazione è presentata ("importatore") ha realizzato un fatturato annuo complessivo inferiore a 500 000 GBP nell'ultimo esercizio finanziario completo; oppure b) la trasformazione è effettuata in Irlanda del Nord e ha come unico scopo: i) la vendita di prodotti alimentari a un consumatore finale nel Regno Unito; ii) la costruzione, quando le merci trasformate costituiscono una parte permanente di una struttura che è costruita e collocata in Irlanda del Nord dall'importatore; iii) la fornitura diretta al destinatario di servizi sanitari o servizi di assistenza da parte dell'importatore in Irlanda del Nord; iv) attività non lucrative in Irlanda del Nord, nell'ambito delle quali l'importatore non vende successivamente la merce trasformata; oppure v) l'uso finale di mangimi in stabilimenti situati in Irlanda del Nord da parte dell'importatore. Articolo 3 Criteri per considerare che le merci non sono a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione 1. La merce non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione se si ritiene che non subirà trasformazioni commerciali a norma dell'articolo 2 e se: a) nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito, i) il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è pari a zero, oppure 30.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 443/7 ii) l'importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 5 a 7, a trasportare tale merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o l'uso finale da parte di questi ultimi situati nel Regno Unito, anche nel caso in cui tale merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 2 prima della vendita ai consumatori finali o dell'uso finale da parte di questi ultimi; b) nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell'Unione né in un'altra parte del Regno Unito, i) il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è pari o inferiore al dazio dovuto in base alla tariffa doganale del Regno Unito, oppure ii) l'importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 5 a 7, a trasportare tale merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi situati in Irlanda del Nord (anche nel caso in cui la merce ha subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 2 prima della vendita ai consumatori finali o prima dell'uso finale da parte di questi ultimi) e la differenza tra il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione e quello dovuto a norma della tariffa doganale del Regno Unito è inferiore al 3 % del valore in dogana della merce. 2. Il paragrafo 1, lettera a), punto ii), e il paragrafo 1, lettera b), punto ii), non si applicano alle merci oggetto di misure di difesa commerciale adottate dall'Unione. Articolo 4 Determinazione dei dazi applicabili Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti norme: a) il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale dell'Unione; b) il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale del Regno Unito è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale del Regno Unito. Articolo 5 Autorizzazione ai fini dell'articolo 3 1. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), la domanda di autorizzazione a trasportare direttamente le merci in Irlanda del Nord per la vendita ai consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi è presentata all'autorità competente del Regno Unito. 2. La domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sulle attività commerciali del richiedente, sulle merci generalmente trasportate in Irlanda del Nord, nonché una descrizione del tipo di registrazioni, sistemi e controlli messi in atto dal richiedente per garantire che le merci oggetto dell'autorizzazione siano adeguatamente dichiarate ai fini doganali e che possano essere fornite prove a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 6, lettera b). L'operatore conserva le prove, ad esempio le fatture, degli ultimi cinque anni e le trasmette alle autorità competenti su loro richiesta. I requisiti in materia di dati della domanda sono specificati in dettaglio nell'allegato. 3. L'autorizzazione reca almeno le informazioni seguenti: a) il nome della persona cui è concessa l'autorizzazione ("titolare dell'autorizzazione"); b) un numero di riferimento unico attribuito dall'autorità doganale competente alla decisione ("numero di riferimento dell'autorizzazione"); (c) l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione; (d) la data di entrata in vigore dell'autorizzazione. 4. Le disposizioni della normativa doganale dell'Unione sulle decisioni relative all'applicazione della normativa doganale si applicano alle domande e alle autorizzazioni di cui al presente articolo, anche per quanto riguarda il monitoraggio. L 443/8 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 30.12.2020 5. Nei casi in cui l'autorità doganale competente del Regno Unito rilevi un uso deliberatamente improprio dell'autorizzazione o violazioni delle condizioni di autorizzazione stabilite nella presente decisione, essa sospende o revoca l'autorizzazione. Articolo 6 Condizioni generali di rilascio dell'autorizzazione Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'autorizzazione può essere concessa ai richiedenti che: a) soddisfano i seguenti criteri di stabilimento: i) sono stabiliti in Irlanda del Nord o dispongono di una sede di attività fissa in Irlanda del Nord — con presenza permanente di risorse umane e tecniche; e — a partire dalla quale le merci sono vendute ai consumatori finali o messe a disposizione di questi ultimi per uso finale; e — in cui i registri e le informazioni doganali, commerciali e relativi ai trasporti sono disponibili o accessibili in Irlanda del Nord, e ii) se non sono stabiliti in Irlanda del Nord, le loro operazioni doganali sono effettuate nel Regno Unito ed essi dispongono di un rappresentante doganale indiretto in Irlanda del Nord; b) si impegnano a trasportare merci in Irlanda del Nord unicamente per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi, anche nel caso in cui tali merci abbiano subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 2 prima della vendita ai consumatori finali o dell'uso finale da parte di questi ultimi; e, nel caso di una vendita a consumatori finali in Irlanda del Nord, si impegnano a garantire che la vendita abbia luogo a partire da uno o più punti vendita fisici in Irlanda del Nord dai quali vengono effettuate vendite fisiche dirette ai consumatori finali. Articolo 7 Condizioni specifiche di rilascio dell'autorizzazione 1. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'autorizzazione a trasportare merci in Irlanda del Nord è concessa solo ai richiedenti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6 e le seguenti condizioni: a) il richiedente attesta che dichiarerà per l'immissione in libera pratica le merci trasportate in Irlanda del Nord a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii); b) il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non ha commesso reati gravi in relazione all'attività economica svolta; (c) con riguardo alle merci da dichiarare come non a rischio, il richiedente dimostra di avere un alto livello di controllo sulle proprie operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli e la produzione di prove a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 6, lettera b). 2. Le autorizzazioni sono concesse solo se l'autorità doganale ritiene di essere in grado di svolgere controlli senza oneri amministrativi sproporzionati, compreso il controllo di eventuali prove del fatto che le merci sono state vendute ai consumatori finali o sono state oggetto di uso finale da parte di questi ultimi. 3. Nel periodo che termina due mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione, un'autorizzazione può essere concessa su base provvisoria se il richiedente ha presentato una domanda completa, soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e dichiara di soddisfare le altre condizioni per l'autorizzazione. La durata dell'autorizzazione provvisoria è limitata a quattro mesi, al termine dei quali deve essere stata concessa un'autorizzazione permanente affinché l'operatore possa rimanere autorizzato. 30.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u r opea L 443/9 Articolo 8 Scambio di informazioni in merito all'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo 1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(1) e con il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), il Regno Unito trasmette mensilmente all'Unione le informazioni sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo nonché sull'applicazione della presente decisione. Tali informazioni comprendono i volumi e i valori, in forma aggregata e per spedizione, nonché i mezzi di trasporto, relativi a: a) merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali non erano dovuti dazi doganali a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del protocollo; b) merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali i dazi doganali dovuti erano quelli applicabili nel Regno Unito a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo; e (c) merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali i dazi doganali dovuti erano conformi alla tariffa doganale comune dell'Unione. 2. Il Regno Unito trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello per il quale sono fornite le informazioni. 3. Le informazioni sono trasmesse mediante procedimenti informatici. 4. Su richiesta dei rappresentanti dell'Unione di cui alla decisione n. 6/2020 del comitato misto, del 17 dicembre 2020, che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, e almeno due volte l'anno, le autorità competenti del Regno Unito forniscono a tali rappresentanti, in forma aggregata e ripartite per formulario di autorizzazione, informazioni sulle autorizzazioni concesse a norma degli articoli da 5 a 7, compreso il numero di autorizzazioni accettate, respinte e revocate. 5. La trasmissione periodica delle informazioni di cui sopra inizia quanto prima e non oltre il 15 aprile 2021. La prima trasmissione di informazioni riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e la fine del mese precedente la trasmissione. Articolo 9 Riesame e cessazione Se una delle parti ritiene che si verifichino una significativa deviazione degli scambi, frode o altre attività illecite, essa ne informa l'altra parte in sede di comitato misto entro il 1o agosto 2023 e le parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se le parti non trovano una soluzione reciprocamente soddisfacente, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 5 a 8 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° agosto 2024, a meno che il comitato misto non decida prima del 1o aprile 2024 di continuare ad applicarli. Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 5 a 8 cessano di applicarsi conformemente al primo comma, il comitato misto modifica la presente decisione entro il 1o agosto 2024 per rendere applicabili opportune disposizioni alternative a decorrere dal 1o agosto 2024, tenendo conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord e nel pieno rispetto della posizione dell'Irlanda del Nord in quanto parte integrante del territorio doganale del Regno Unito. (1) Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1). (2) Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23). L 443/10 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 30.12.2020 Articolo 10 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2021. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020 Per il comitato misto I copresidenti Maroš ŠEFČOVIČ Michael GOVE 30.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 443/11 ALLEGATO Domanda di autorizzazione a trasportare merci in Irlanda del Nord per i consumatori finali (di cui all'articolo 5 della decisione) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA 1. Documenti giustificativi Documenti giustificativi obbligatori e informazioni che devono essere forniti da tutti i richiedenti: atto di costituzione/prova di una stabile organizzazione. 2. Altri documenti giustificativi obbligatori e informazioni che devono essere forniti dal richiedente Qualsiasi altro documento giustificativo o altra informazione ritenuti pertinenti per verificare il rispetto, da parte del richiedente, delle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 della decisione. Fornire informazioni sul tipo e, se pertinente, sul numero di identificazione e/o sulla data di rilascio del o dei documenti giustificativi allegati alla domanda. Indicare inoltre il numero totale dei documenti allegati. 3. Data e firma del richiedente Le domande presentate mediante procedimenti informatici sono autenticate dalla persona che presenta la domanda. Data in cui il richiedente ha firmato, o altrimenti autenticato, la domanda. Dati del richiedente 4. Richiedente Il richiedente è la persona che chiede una decisione alle autorità doganali. Indicare il nome e indirizzo della persona interessata. 5. Numero di identificazione del richiedente Il richiedente è la persona che chiede una decisione alle autorità doganali. Indicare il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI) della persona interessata, a norma dell'articolo 1, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione(1). 6. Forma giuridica del richiedente La forma giuridica come appare nell'atto di costituzione. 7. Numero di identificazione IVA Se assegnato, indicare il numero di identificazione IVA. 8. Attività economica Inserire informazioni sull'attività economica del richiedente. Descrivere brevemente l'attività commerciale e indicare il ruolo nella catena di approvvigionamento (ad esempio, fabbricante di merci, importatore, rivenditore, ecc.). Specificare: — l'uso previsto delle merci importate, compresa una descrizione del tipo di merci e se esse sono sottoposte a qualsiasi tipo di trasformazione; — una stima annuale del numero di dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica per le merci in questione; — il tipo di registrazioni, sistemi e controlli posti in essere a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 6, lettera b). (1) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 28.12.2015, pag. 1). L 443/12 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 30.12.2020 9. Fatturato annuo Ai fini dell'articolo 2 della decisione, indicare il fatturato annuo dell'ultimo esercizio finanziario completo. Un'impresa di nuova costituzione fornisce le registrazioni e le informazioni pertinenti per consentire una valutazione del fatturato previsto, ad esempio l'ultimo flusso di cassa, il bilancio e le previsioni di utili e perdite, approvati dagli amministra­ tori/soci/dall'unico titolare. 10. Referente responsabile della domanda Il referente è responsabile dei contatti con le dogane per quanto attiene alla domanda. Indicare il nome del referente e uno dei dati seguenti: numero di telefono o indirizzo e-mail (preferibilmente di una casella di posta elettronica funzionale). 11. Persona responsabile dell'impresa richiedente o che ne esercita il controllo della gestione Ai fini dell'articolo 7, lettera b), della decisione, indicare il nome e tutti i dati della o delle persone interessate sulla base del domicilio legale/forma giuridica dell'impresa richiedente, in particolare: direttore/dirigente dell'impresa ed eventuali membri del consiglio di amministrazione. I dati devono comprendere: nome e indirizzo completi, data di nascita e numero di identificazione nazionale. Date, ore, periodi e luoghi 12. Data di costituzione In cifre – il giorno, il mese e l'anno di costituzione. 13. Indirizzo di stabilimento/residenza Indirizzo completo del luogo di stabilimento/residenza della persona, incluso il codice di identificazione del paese o del territorio. 14. Luogo in cui sono tenuti i registri Indicare l'indirizzo completo del luogo o dei luoghi in cui i registri del richiedente sono conservati o destinati a essere conservati. L'indirizzo può essere sostituito dal codice UN/LOCODE purché quest'ultimo garantisca un'individuazione sicura del luogo di cui trattasi. 15. Luogo (luoghi) di trasformazione o uso Indicare l'indirizzo del luogo o dei luoghi in cui le merci saranno trasformate, se del caso, e vendute ai consumatori finali. 30.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 443/13 DECISIONE N. 5/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA del 17 dicembre 2020 che determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato e la percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2020/2249] IL COMITATO MISTO, visto il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e il relativo allegato 6, DECIDE: Articolo 1 Livello annuo complessivo del sostegno per i prodotti agricoli diversi dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1. Il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord per i prodotti agricoli diversi dai prodotti della pesca e dell'acquacoltura è fissato a 382,2 milioni di GBP(1). 2. Il Regno Unito può aumentare il livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato di cui al paragrafo 1, a concorrenza di un importo aggiuntivo di 25,03 milioni di GBP in un dato anno, in misura pari alla quota dell'ammontare del livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato che non è stata spesa nell'anno civile precedente. 3. Il livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato di cui al paragrafo 1 è aumentato di un importo pari a 6,8 milioni di GBP per un dato anno: a) se nel corso di tale anno l'Unione europea ha adottato misure, riguardanti l'Irlanda, a norma della parte II, titolo I, capo I, o degli articoli 219, 220 o 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013(2); oppure b) per i seguenti motivi: i) una malattia degli animali, ii) un evento o una circostanza che causa o minaccia di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, iii) una situazione di grave turbativa del mercato direttamente imputabile a una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie, oppure iv) una calamità naturale che colpisce il territorio dell'Irlanda del Nord e non interessa in uguale misura l'intera isola d'Irlanda. La lettera b) si applica solo se il Regno Unito ha informato l'Unione europea almeno 10 giorni prima di avvalersi del livello annuo complessivo maggiorato di sostegno. (1) Per esprimere in EUR tutti i calcoli e importi in GBP nella presente decisione deve essere utilizzato il tasso di cambio applicato per i pagamenti diretti del 2019 (€1 = £0,89092). (2) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). L 443/14 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 30.12.2020 Articolo 2 Livello annuo complessivo del sostegno per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1. Il livello massimo iniziale complessivo del sostegno esentato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura è fissato a 16,93 milioni di GBP durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente decisione nonché in ogni periodo successivo di cinque anni. Tuttavia in un dato anno il livello annuo complessivo del sostegno esentato per tali prodotti non deve superare i 4,01 milioni di GBP. 2. Le seguenti operazioni non sono ammissibili al finanziamento a valere sugli importi di cui al paragrafo 1: a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce; b) la costruzione di nuovi pescherecci o l'importazione di pescherecci; c) l'arresto definitivo delle attività di pesca; d) l'arresto temporaneo delle attività di pesca, salvo se collegato a una delle seguenti circostanze: i) misure di emergenza disposte dalle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, per un periodo massimo di sei mesi, al fine di attenuare una grave minaccia per le risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino; ii) il mancato rinnovo di un accordo internazionale di pesca o dei relativi protocolli; iii) un piano di gestione della pesca pubblicato a norma della legislazione del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, che delinea le strategie volte a ricostituire livelli sostenibili di uno o più stock ittici, o a mantenere tali stock a livelli sostenibili; iv) misure di emergenza disposte dalle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, in risposta a un'emergenza per la salute pubblica o ad altra emergenza che incida gravemente sui settori della pesca o dell'acquacoltura; e) la pesca esplorativa; f) il trasferimento di proprietà di un'impresa; e g) il ripopolamento diretto, salvo se previsto da misure delle autorità del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, volte alla conservazione degli stock ittici o dell'ecosistema marino, o nel caso di ripopolamento sperimentale. Le eccezioni di cui alla lettera d) sono subordinate all'effettiva sospensione delle attività di pesca svolte dal peschereccio o dal pescatore interessato e alla concessione del finanziamento per un periodo massimo di sei mesi per peschereccio. Articolo 3 Percentuale minima La percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo è fissata all'83 % e si applica all'ammontare del livello annuo complessivo del sostegno esentato di cui all'articolo 1. Articolo 4 Riesame Il comitato misto riesamina periodicamente la presente decisione e la sua attuazione. Articolo 5 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2021. 30.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 443/15 Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020 Per il comitato misto I copresidenti Maroš ŠEFČOVIČ Michael GOVE L 443/16 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 30.12.2020 DECISIONE N. 6/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA del 17 dicembre 2020 che stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2020/2250] IL COMITATO MISTO, visto il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Oggetto 1. La presente decisione stabilisce le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dell'Unione, tramite i suoi rappresentanti, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo"). 2. Ai fini della presente decisione, per "attività contemplate" si intendono tutte le attività delle autorità del Regno Unito connesse all'attuazione e all'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo, nonché le attività connesse all'attuazione e all'applicazione dell'articolo 5 del protocollo, comprese le decisioni adottate dal comitato misto a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo. Articolo 2 Rappresentanti dell'Unione 1. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti che esercitano i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo agiscano in buona fede e cooperino strettamente con le autorità del Regno Unito che svolgono le attività contemplate e mantengano con esse una comunicazione costante ed efficiente. 2. I rappresentanti dell'Unione che esercitano i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo non intraprendono alcuna attività che non sia connessa all'esercizio di tali diritti. 3. Nell'esercizio del loro diritto di presenziare, i rappresentanti dell'Unione tengono conto delle indicazioni loro comunicate dalle autorità del Regno Unito in merito alla sicurezza loro e altrui. Essi rispettano tutte le disposizioni legittimamente imposte dalle autorità del Regno Unito responsabili dell'applicazione della legge, fatti salvi il titolo XII e il titolo XIII (articoli 120 e 121) della parte terza dell'accordo di recesso. 4. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti possano divulgare le informazioni di cui sono a conoscenza a motivo dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo soltanto alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione nonché alle autorità del Regno Unito, a meno che non siano stati autorizzati dall'istituzione, dall'organo o dall'organismo competente dell'Unione. 5. I rappresentanti dell'Unione hanno il diritto di presenziare alle attività contemplate nel Regno Unito, ivi compresi tutti i luoghi in cui merci o animali entrano in Irlanda del Nord o escono dall'Irlanda del Nord attraverso porti o aeroporti. I rappresentanti dell'Unione possono accedere alle strutture di cui all'articolo 3, paragrafo 1, soltanto se i rappresentanti delle autorità del Regno Unito sono presenti e le utilizzano ai fini dello svolgimento delle attività contemplate o quando una struttura deve essere altrimenti operativa a tale scopo. I rappresentanti dell'Unione possono accompagnare i rappresentanti delle autorità del Regno Unito ogniqualvolta questi ultimi svolgano una delle attività contemplate, anche nel quadro di ispezioni di siti diversi da quelli di cui alla frase precedente. 30.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 443/17 6. Il Regno Unito agevola la presenza dei rappresentanti dell'Unione che esercitano i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo e mette a loro disposizione attrezzature, servizi e altre strutture, quali postazioni di lavoro adeguatamente attrezzate e connessioni informatiche adeguate, necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. 7. Gli archivi dell'Unione riguardanti le informazioni relative alle attività contemplate sono inviolabili. 8. Ai rappresentanti dell'Unione presenti nel Regno Unito non viene ostacolata la libera circolazione nel Regno Unito ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo. 9. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell'Unione sono muniti di una tessera di identificazione con fotografia che ne riporta il nome, la funzione e l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione. L'Unione rilascia tali tessere di identificazione utilizzando l'esemplare che l'Unione condivide con il Regno Unito entro un mese dall'entrata in vigore della presente decisione. 10. All'arrivo nei luoghi in cui vengono esercitati i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell'Unione presentano la tessera di identificazione di cui al paragrafo 9. Fatto salvo il paragrafo 3, una volta debitamente identificati, ai rappresentanti dell'Unione viene immediatamente concesso l'accesso alla struttura. 11. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell'Unione hanno il diritto di recarsi nel Regno Unito senza previa notifica o approvazione. Essi possono recarsi nel Regno Unito utilizzando il lasciapassare rilasciato dall'Unione. 12. Né i rappresentanti dell'Unione nel Regno Unito ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri. 13. Mentre si trovano nel Regno Unito ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell'Unione godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali residenti nel Regno Unito e dell'esenzione dalle imposte nazionali su stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione o dagli Stati membri. Tali privilegi e immunità fiscali non si applicano ai rappresentanti dell'Unione se sono cittadini britannici (che non siano anche cittadini di uno Stato membro dell'Unione e non risiedano nel Regno Unito al momento della nomina) o residenti permanenti nel Regno Unito. 14. Mentre si trovano nel Regno Unito ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, i rappresentanti dell'Unione godono del diritto di importare e riesportare in franchigia i loro mobili e i loro effetti, comprese le autovetture. 15. Le attività dei rappresentanti dell'Unione nel Regno Unito a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo sono considerate, ai fini del titolo XII e del titolo XIII (articoli 120 e 121) della parte terza dell'accordo di recesso, attività dell'Unione ai sensi dell'accordo di recesso. Articolo 3 Punti di contatto 1. Il Regno Unito fornisce all'Unione un elenco delle autorità che svolgono le attività contemplate e delle rispettive strutture. Il Regno Unito designa un punto di contatto per ciascuna delle autorità di cui al primo comma e fornisce all'Unione le relative informazioni di contatto. L 443/18 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 30.12.2020 2. Il Regno Unito comunica sollecitamente all'Unione eventuali modifiche dell'elenco di cui al paragrafo 1, primo comma, e eventuali modifiche dei punti di contatto e delle relative informazioni di contatto. 3. L'Unione designa un punto di contatto ai fini del paragrafo 2. Articolo 4 Modalità di richiesta delle informazioni 1. Il rappresentante o il punto di contatto del Regno Unito, a seconda dei casi, risponde sollecitamente a qualsiasi richiesta di informazioni, concedendo così al rappresentante dell'Unione tempo sufficiente per valutare le informazioni ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo. 2. Se le autorità del Regno Unito ritengono che una richiesta di informazioni o la pertinenza di tale richiesta non siano chiare o che la portata delle informazioni richieste ne renda eccessivamente onerosa l'ottemperanza, esse possono chiedere al rappresentante dell'Unione che ha presentato la richiesta di elucidare la richiesta o di circoscriverne la portata. 3. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo, e tenendo debitamente conto degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione, i rappresentanti dell'Unione hanno il diritto di esaminare e, se necessario, di copiare i documenti e i registri in possesso delle autorità del Regno Unito contenenti informazioni pertinenti alle attività contemplate. L'Unione protegge tali informazioni conformemente all'articolo 2, paragrafo 4. 4. I rappresentanti dell'Unione possono chiedere che le autorità del Regno Unito che svolgono le attività contemplate forniscano informazioni pertinenti su tali attività. Articolo 5 Accesso elettronico ai sistemi di informazione, alle banche dati e alle reti applicabili 1. Su richiesta dell'Unione, il Regno Unito concede ai rappresentanti dell'Unione l'accesso elettronico ininterrotto e permanente, in tempo reale, alle informazioni pertinenti contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito dei sistemi dell'Unione ("sistemi informatici") elencati nell'allegato 1, nella misura necessaria per consentire ai rappresentanti dell'Unione di esercitare i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti proteggano tali informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 4. 2. Su richiesta dell'Unione il Regno Unito concede inoltre ai rappresentanti dell'Unione l'accesso elettronico alle informazioni pertinenti contenute nei sistemi informatici di cui all'allegato 2, nella misura necessaria affinché i rappresentanti dell'Unione possano esercitare i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti proteggano tali informazioni conformemente ai paragrafi 3 e 4. 3. L'accesso concesso, che può anche essere esercitato a distanza, è subordinato al rispetto, da parte dei rappresentanti dell'Unione, dei requisiti relativi alla sicurezza e agli utenti di ciascuno di tali sistemi informatici. 4. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti possano utilizzare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo. L'Unione provvede affinché i suoi rappresentanti divulghino le informazioni cui hanno avuto accesso ai sensi dei paragrafi 1 e 2 soltanto alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione nonché alle autorità del Regno Unito, a meno che non siano stati autorizzati dalle autorità doganali del Regno Unito e dall'istituzione, dall'organo o dall'organismo competente dell'Unione. Le autorità doganali del Regno Unito non possono rifiutare di autorizzare tale divulgazione se non per motivi debitamente giustificati. 5. Il Regno Unito comunica all'Unione eventuali modifiche riguardanti l'esistenza, la portata o il funzionamento dei sistemi informatici elencati negli allegati 1 e 2 in tempo utile, prima che le modifiche diventino effettive. 30.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 443/19 Articolo 6 Modalità di richiesta delle misure di controllo 1. I rappresentanti dell'Unione possono chiedere di effettuare misure di controllo in casi specifici, sia oralmente che per iscritto. Tali richieste indicano debitamente i motivi della richiesta della misura di controllo specifica. Le richieste sono di norma rivolte alla persona di contatto della competente autorità del Regno Unito, ma le richieste orali possono anche essere rivolte a un rappresentante delle autorità del Regno Unito. 2. Le autorità del Regno Unito eseguono sollecitamente la misura di controllo richiesta. 3. Se le autorità del Regno Unito ritengono che i motivi addotti dai rappresentanti dell'Unione per la loro richiesta siano insufficienti o poco chiari, le autorità del Regno Unito possono chiedere ai rappresentanti dell'Unione di chiarire tali motivi o di elucidarli in modo più dettagliato. Articolo 7 Il comitato misto riesamina la presente decisione al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore e su richiesta dell'Unione o del Regno Unito. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2021. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020 Per il comitato misto I copresidenti Maroš ŠEFČOVIČ Michael GOVE L 443/20 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 30.12.2020 ALLEGATO 1 Sistemi informatici contenenti informazioni necessarie per l'attuazione delle normative dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, prima frase, del protocollo e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo — Servizio dichiarazioni doganali (Customs Declarations Service, CDS), compresi i profili di rischio e le informazioni sulla presentazione e la custodia temporanea delle merci, se disponibili — Servizio circolazione veicoli commerciali (Goods Vehicle Movement Service, GVMS) — Sistema di individuazione delle merci potenzialmente pericolose (Freight Targeting System), comprese le informazioni raccolte con mezzi alternativi relative alla dichiarazione del Regno Unito sulle dichiarazioni di esportazione — Ambito nazionale del sistema di controllo delle importazioni (Northern Ireland Import Control System, ICS) dell'Irlanda del Nord, compresi i profili di rischio — Ambito nazionale del nuovo sistema di transito informatizzato dell'Irlanda del Nord (Northern Ireland New Computerised Transit System, NCTS) Altri sistemi utilizzati dalle autorità britanniche per attuare l'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 6, paragrafo 1, del protocollo, comprese le informazioni relative alle autorizzazioni (autorizzazioni e decisioni pertinenti nell'ambito del CDU e del protocollo). 30.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 443/21 ALLEGATO 2 altri sistemi informatici contenenti informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività contemplate — Ambito nazionale del sistema di controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (Excise Movement and Control System, EMCS) — Ambito nazionale del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e qualsiasi banca dati del Regno Unito direttamente pertinente, al fine di consultare i dati registrati relativi agli operatori dell'Irlanda del Nord e le informazioni fornite dagli operatori dell'Irlanda del Nord all'amministrazione fiscale del Regno Unito sulle operazioni imponibili relative agli acquisti intra-UE di beni che hanno luogo in Irlanda del Nord e che devono essere dichiarate dagli operatori nordirlandesi. — Ambito nazionale (importazione) dello sportello unico (IOSS e OSS) — Ambito nazionale del sistema di rimborso dell'IVA L 443/22 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e europea 30.12.2020 DECISIONE n. 7/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA del 22 dicembre 2020 che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo [2020/2251] IL COMITATO MISTO, visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica(1) ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 171, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 171, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, entro la fine del periodo di transizione il comitato misto stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. (2) A norma dell'articolo 171, paragrafo 2, dell'accordo di recesso l'elenco comprende solo personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza con conoscenze o esperienze specialistiche di diritto dell'Unione e di diritto internazionale pubblico. Tali personalità non sono membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito. (3) Considerate la proposta congiunta dell'Unione e del Regno Unito di cinque personalità per la carica di presidente del collegio arbitrale e le rispettive proposte dell'Unione e del Regno Unito di dieci nominativi ciascuno per la funzione di membro del collegio arbitrale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro a norma dell'accordo di recesso figura nell'allegato I. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2021. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020 Per il comitato misto I copresidenti Maroš ŠEFČOVIČ Michael GOVE (1) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7. 30.12.2020 I T G a z z e t t a u f f i c i a l e d e l l ’ U n i o n e e u ropea L 443/23 ALLEGATO I della decisione n. 7/2020 del comitato misto Presidenti del collegio arbitrale previsto dall'accordo di recesso Corinna WISSELS Angelika Helene Anna NUSSBERGER Jan KLUCKA Sir Daniel BETHLEHEM Gabrielle KAUFMANN-KOHLER Membri ordinari del collegio arbitrale previsto dall'accordo di recesso Unione: Hubert LEGAL Helena JÄDERBLOM Ursula KRIEBAUM Jan WOUTERS Christoph Walter HERRMANN Javier DIEZ-HOCHLEITNER Alice GUIMARAES-PUROKOSKI Barry DOHERTY Tamara ĆAPETA Nico SCHRIJVER Regno Unito: Sir Gerald BARLING Sir Christopher BELLAMY Zachary DOUGLAS Patrick ELIAS Dame Elizabeth GLOSTER Peter GROSS Toby LANDAU QC Dan SAROOSHI QC Jemima STRATFORD QC Sir Michael WOOD ISSN 1977-0707 (edizione elettronica) ISSN 1725-258X (edizione cartacea) IT

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