Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 53/2022
Assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021. Istruzioni contabili
Riferimento normativo
Assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 28/04/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 53
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito
di cittadinanza ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo n. 230/2021. Istruzioni contabili
SOMMARIO: Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, a decorrere dal
1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico. L’articolo 7,
comma 2, dello stesso decreto legislativo prevede la corresponsione d’ufficio
di tale assegno in favore dei nuclei familiari percettori di Reddito di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L’INPS riconosce,
congiuntamente e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza,
una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno unico e
universale, senza che i percettori del Reddito di cittadinanza debbano
presentare apposita domanda.
INDICE
1. Premessa
2. Verifica dei requisiti
3. Individuazione dei beneficiari
4. Diritto alle maggiorazioni
5. Modalità di erogazione e decorrenza della prestazione
6. Importo
7. Decadenza, revoca, riesame, termine e sospensione del Rdc
8. Regime fiscale e istruzioni contabili
1. Premessa
Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del
30 dicembre 2021), ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale
per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il
periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno
successivo, ai nuclei familiari, in base all’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 l’Istituto ha illustrato le modalità di riconoscimento,
l’ambito di applicazione e i criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale per i
figli a carico.
L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede la corresponsione d’ufficio
dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (di
seguito, anche Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Pertanto, l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del
Rdc, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno unico e universale (di
seguito, integrazione Rdc/AU), senza che i percettori del Rdc debbano presentare apposita
domanda.
La misura complessiva dell’integrazione Rdc/AU è determinata sottraendo dall'importo teorico
spettante dell’assegno unico e universale - determinato sulla base di quanto previsto
dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al
medesimo decreto - la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare,
calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge
n. 4/2019.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 230/2021, l’assegno unico e
universale non viene considerato ai fini della determinazione del reddito familiare di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge n. 4/2019, non computandosi
tra i trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.
Conseguentemente, anche l’integrazione Rdc/AU, quale modalità specifica di corresponsione
dell’assegno unico e universale ai percettori del Rdc, non rileva ai medesimi fini.
2. Verifica dei requisiti
I requisiti previsti per l’erogazione dell’assegno unico e universale sono indicati all’articolo 3,
comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 230/2021.
Per la loro verifica, in considerazione della corresponsione d’ufficio dell’assegno unico e
universale a integrazione del Rdc, si evidenzia quanto segue:
i requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno (articolo 3, comma 1, lettere a), c) e d),
risultano assorbiti da quelli più restrittivi previsti per il Rdc dall’articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 4/2019, così come modificato dalla legge 30 dicembre
2021, n. 234;
il requisito del pagamento delle imposte sui redditi in Italia (articolo 3, comma
1, lettera b), si intende posseduto dal richiedente del Rdc in quanto assorbito dalla
verifica preventiva in merito al possesso della residenza in Italia.
I percettori del Rdc, pertanto, in quanto residenti in Italia, sono sottoposti al pagamento
dell’IRPEF in Italia in base alla previsione dell’articolo 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(TUIR).
Inoltre, si rammenta che l’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 230/2021, prevede
che l’assegno unico e universale sia corrisposto per i figli a carico, intendendosi per tali quelli
facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE.
3. Individuazione dei beneficiari
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021, l’assegno unico e universale è
riconosciuto ai nuclei familiari:
1. per ogni figlio minorenne a carico presente nel nucleo familiare indicato ai fini ISEE e, per
i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza (art. 2, comma 1, lett. a);
2. per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età,
che soddisfi almeno una delle seguenti quattro condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea (art.
2, comma 1, lett. b), n. 1);
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore
a 8.000 euro annui (art. 2, comma 1, lett. b), n. 2);
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
(art. 2, comma 1, lett. b), n. 3);
- svolga il servizio civile universale (art. 2, comma 1, lett. b), n. 4);
3. per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età (art. 2, comma 1, lett. c).
Relativamente alle condizioni elencate dall’articolo 2, comma 1, lettera b), si rinvia a quanto
specificato al paragrafo 2 della citata circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.
Ai fini dell’integrazione Rdc/AU, l’Istituto procede d’ufficio all’individuazione dei nuclei familiari
percettori di Rdc che abbiano diritto all’assegno unico e universale e al pagamento diretto delle
somme dovute, senza necessità di presentazione della domanda.
L’individuazione dei figli minori, dei figli maggiorenni con età inferiore a ventuno anni del
nucleo familiare beneficiario di Rdc e dei figli con disabilità, per i quali corrispondere d’ufficio
l’assegno unico e universale ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n.
230/2021, è effettuata in base a quanto contenuto nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU),
in corso di validità, utile ai fini della liquidazione del Rdc, considerando gli indicatori ISEE
ordinario, corrente e minorenni.
L’Istituto effettuerà i controlli relativi alla composizione del nucleo familiare attraverso
l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici
anagrafici dei Comuni e con ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle
dichiarazioni o dichiarazioni mendaci.
Nel caso di genitori separati, divorziati o di genitori naturali non conviventi, il genitore
esercente la responsabilità genitoriale in affido condiviso di uno o più figli appartenenti al
nucleo familiare dell’altro genitore percettore di Rdc, al fine del pagamento in parti uguali
dell’assegno unico e universale, dovrà presentare autonoma domanda che sarà liquidata, ove
in possesso dei requisiti di legge, in misura pari al 50% dell’importo totale dell’assegno (il
restante 50% sarà corrisposto al genitore nel nucleo beneficiario di Rdc, convivente con i figli,
con accredito su carta Rdc).
Ai nuclei familiari le cui informazioni indispensabili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU
sono già in possesso dell’Istituto, in quanto contenute nella domanda presentata per l’accesso
al Rdc o desumibili dalle banche dati a disposizione, l’accredito dell’importo avverrà senza che
sia necessario acquisire ulteriori dichiarazioni riguardanti il nucleo medesimo.
Dovranno invece essere comunicate all’INPS, tramite l’apposito modello “Rdc-Com/AU”, la cui
disponibilità sul sito istituzionale dell’INPS sarà comunicata con un successivo messaggio, le
informazioni riguardanti il nucleo familiare percettore di Rdc che non risultino in possesso
dell’Istituto.
In particolare, con il predetto modello, il richiedente o un altro componente del nucleo
percettore del Rdc dovrà autocertificare, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni previste dalla legge, ai fini del
riconoscimento del diritto all’assegno unico e universale:
1. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età,
che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea
(art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, del D.lgs n. 230/2021);
2. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età,
che svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo
inferiore a 8.000 euro annui (art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, del D.lgs n. 230/2021);
3. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età,
che sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per
l'impiego (art. 2, comma 1, lett. b), n. 3, del D.lgs n. 230/2021);
4. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età,
che svolga il servizio civile universale (art. 2, comma 1, lett. b), n. 4, del D.lgs n.
230/2021);
5. presenza nel nucleo di figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU
utile ai fini del riconoscimento del Rdc (minorenni indicati con la lettera “P” e non con la
lettera “F” nel quadro A della DSU);
6. presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella
DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del
dichiarante;
7. indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale riferita a ciascun figlio in seno al
nucleo familiare, ai fini del pagamento dell’assegno unico e universale in parti uguali tra i
genitori (articolo 6, comma 4, e articolo 7, comma 2, del D.lgs n. 230/2021). Dovranno
presentare il predetto modello “Rdc-Com/AU”, ad esempio, i nuclei familiari ove non
siano presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico, a seguito di separazione,
divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi;
8. esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più figli minori presenti nel
nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore (ad esempio, nonno, zio, fratello, ecc.).
Non dovranno presentare il predetto modello “Rdc-Com/AU” i nuclei familiari percettori di Rdc
nei quali siano contestualmente presenti, all’interno dello stesso nucleo, i due genitori, di cui
uno sia il dichiarante della DSU, ai fini ISEE, con uno o più figli a carico che siano:
a) minorenni;
b) o maggiorenni con disabilità.
L’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021 riconosce il diritto
all’Assegno unico e universale per i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
Pertanto, in caso di presentazione di nuova DSU che comunichi l’intervenuta variazione del
nucleo per effetto della nascita del figlio, saranno corrisposti i ratei di integrazione Rdc/AU
riferiti al nuovo nato, comprensivi degli arretrati spettanti dal settimo mese di gravidanza.
4. Diritto alle maggiorazioni
Le maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021 si applicano
anche all’integrazione RdC/AU alle condizioni ivi indicate.
Le maggiorazioni previste dall’articolo 4 saranno erogate sulla base delle informazioni presenti
nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc, ad eccezione di quella prevista dall’articolo 4,
comma 8, spettante qualora entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro alla data di
decorrenza del diritto al beneficio, per la quale sarà necessario presentare apposita
autocertificazione tramite il modello “Rdc-Com/AU”.
La maggiorazione prevista dall’articolo 5 per i nuclei familiari che abbiano un valore dell’ISEE
utile all’accesso all’assegno unico e universale non superiore a 25.000 euro, a condizione che
un componente del nucleo abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori, sarà parimenti corrisposta previa
autocertificazione contenuta nel modello “Rdc-Com/AU”.
Pertanto, in tali casi, nel modello “Rdc–Com/AU”, ai fini del riconoscimento delle relative
maggiorazioni, dovranno essere dichiarate le seguenti condizioni:
presenza di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro (art. 4, comma 8, del D.lgs n.
230/2021);
diritto del nucleo alla percezione della maggiorazione compensativa per i nuclei familiari
con ISEE non superiore a 25.000 euro, in cui un componente del nucleo medesimo abbia
percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori
(art. 5 del D.lgs n. 230/2021).
Per gli opportuni approfondimenti sul diritto alle menzionate maggiorazioni, si fa rinvio a
quanto specificato nei paragrafi 4.1 e 5 della circolare n. 23 del 9 febbraio 2022.
5. Modalità di erogazione e decorrenza della prestazione
L’integrazione Rdc/AU è corrisposta mensilmente per un importo calcolato in base al numero di
figli a carico presenti nel nucleo, secondo le modalità di seguito illustrate.
In considerazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.
230/2021, il diritto alla fruizione dell’assegno unico e universale, come integrazione Rdc/AU,
decorre a partire dal mese di marzo 2022, con erogazione del pagamento dal mese di aprile
2022. Tale decorrenza dei pagamenti, con le relative maggiorazioni, sarà assicurata ai nuclei
familiari le cui informazioni sono già in possesso dell’Istituto in quanto contenute nella
domanda presentata per l’accesso al Rdc o desumibili dalle banche dati a disposizione.
Per i restanti nuclei familiari, il pagamento dell’integrazione Rdc/AU avverrà in seguito alla
trasmissione delle informazioni necessarie tramite il predetto modello “Rdc-Com/AU”.
Al riguardo, si specifica che gli importi a titolo di integrazione Rdc/AU saranno corrisposti il
mese successivo a quello di liquidazione della rata del Rdc, in modo da consentire all’Istituto
di:
verificare la sussistenza del diritto alla prestazione del Rdc per ogni mese di decorrenza
dell’integrazione Rdc/AU;
effettuare la determinazione dell’importo spettante ai nuclei familiari, sottraendo
dall’importo teorico spettante a titolo di assegno unico e universale la quota mensile di
Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di
equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.
L’integrazione Rdc/AU di competenza marzo 2022 sarà quindi determinata con riferimento alla
quota Rdc relativa ai figli a carico, spettante sulla base dell’importo della mensilità del Rdc di
marzo 2022, ma sarà liquidata nel mese di aprile.
Inoltre, si precisa che, limitatamente ai soli accrediti riguardanti l’integrazione Rdc/AU, potrà
essere superato il limite di prelievo mensile previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto-
legge n. 4/2019, pari a 100 euro mensili per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di
equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del medesimo decreto-legge, posto, in ogni caso, il
rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio. Pertanto, il prelievo di
tali somme non potrà comunque superare il limite giornaliero di 600 euro, previsto per tutte le
Carte “PostePay”.
Gli esiti delle integrazioni Rdc/AU saranno consultabili sul sito www.inps.it, nell’ambito della
procedura “Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza” nella sezione “Lista domande ed
esiti”, all’interno del dettaglio degli esiti delle singole domande interessate.
6. Importo
L’integrazione Rdc/AU è corrisposta con la stessa modalità di erogazione del Rdc, fino a
concorrenza dell’importo teorico spettante dell’assegno unico e universale, determinato sulla
base di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 e dei valori riportati
nella tabella 1 allegata al medesimo decreto.
Come previsto dall’articolo 7, comma 2, dello stesso decreto legislativo, l’integrazione è
determinata sottraendo dall'importo teorico spettante dell’assegno unico e universale la quota
di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, per i quali spetta
l’assegno unico e universale, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.
Pertanto, l’importo dell’integrazione Rdc/AU è calcolato con la seguente formula:
Integrazione Rdc/AU = (Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico) +
(Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico)
Ciascuna delle due integrazioni entra nel computo solo se risulta un valore positivo. Eventuali
valori negativi verranno equiparati al valore 0 (zero).
In particolare, l’integrazione Rdc/AU minorenni a carico è data dalla seguente formula:
Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico = max (0; Importo teorico AU figli
minorenni – Quota Rdc figli minorenni a carico)
Dove:
- “Importo teorico AU figli minorenni” è uguale all’importo in euro indicato nella tabella 1
allegata al decreto legislativo n. 230/2021, sulla base della fascia di valore ISEE e del numero
di figli minorenni a carico presenti nel nucleo Rdc, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4,
comma 1, del medesimo decreto legislativo, integrato da quanto effettivamente spettante a
titolo di maggiorazione ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
- “Quota Rdc figli minorenni a carico” è uguale alla quota di Rdc relativa ai figli minorenni a
carico, aventi diritto all’assegno unico e universale, che fanno parte del nucleo familiare;
- la quota di Rdc relativa ai figli minorenni a carico che fanno parte del nucleo familiare verrà
calcolata in base alla seguente formula:
Quota Rdc figli minorenni = ImportoRdc*[(scala di equivalenza figli minorenni a
carico)/(scala di equivalenza totale)]
Dove:
- “Importo Rdc” corrisponde al totale di beneficio economico mensile concesso al nucleo Rdc;
- “Scala di equivalenza figli minorenni a carico” corrisponde alla quota di scala di equivalenza
Rdc determinata dalla presenza dei figli minorenni a carico presenti nel nucleo (0,2 per ogni
minorenne);
- “Scala di equivalenza totale” corrisponde al valore totale della scala di equivalenza Rdc con
la quale è stato calcolato l’importo della mensilità di decorrenza dell’integrazione.
Analogamente, per la determinazione dell’integrazione Rdc/AU maggiorenni a carico, sarà
applicata la seguente formula di calcolo:
Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico = max (0; Importo teorico AU
figli maggiorenni – Quota Rdc figli maggiorenni a carico)
Quota Rdc figli maggiorenni = ImportoRdc*[(scala di equivalenza figli maggiorenni
a carico)/(scala di equivalenza totale)]
Qualora la scala di equivalenza totale ottenuta sommando i parametri relativi a tutti i
componenti del nucleo (maggiorenni e minorenni) sia ridotta per applicazione del tetto
massimo (2,1, incrementato a 2,2 in presenza di disabili gravi non autosufficienti) saranno
[1]
applicati criteri di maggior favore , al fine di non penalizzare i nuclei familiari in cui la
presenza di uno o più figli a carico non comporti alcun aumento dell’importo del Rdc,
relativamente a tali figli non conteggiati nella scala di equivalenza Rdc.
Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo dell’integrazione Rdc/AU.
Esempio 1:
Nucleo Rdc composto da dichiarante, coniuge e due figli minori (scala di equivalenza Rdc 1,8),
con indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro e beneficio mensile di 500 euro.
Importo teorico AU in relazione alla fascia di valore ISEE, al numero e all’età dei figli a carico=
175*2= 350 euro
Quota Rdc figli minorenni a carico = importo Rdc*(scala di equivalenza figli minorenni a carico
/ scala di equivalenza totale) = 500*(0,4/1,8) = 500*0,22= 111,11
Integrazione Rdc/AU = Importo teorico AU figli minorenni– Quota Rdc figli minorenni a carico
= 350-111,11= 238,89 euro.
Esempio 2:
Nucleo Rdc composto da dichiarante, coniuge e tre figli minori (scala di equivalenza Rdc 2,0),
con indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro e beneficio mensile di 700 euro.
Importo teorico AU in relazione alla fascia di valore ISEE e al numero di figli a carico, a cui si
aggiungono 85 euro di maggiorazione per la presenza di un figlio oltre al secondo = (175*3) +
85= 610 euro
Quota Rdc figli minorenni a carico = importo Rdc*(scala di equivalenza figli minorenni a carico
/ scala di equivalenza totale) = 700*(0,6/2) = 700*0,3= 210
Integrazione Rdc/AU = Importo teorico AU figli minorenni– Quota Rdc figli minorenni a carico
= 610-210 = 400 euro.
Esempio 3:
Nucleo Rdc composto da dichiarante (genitore solo) e tre figli a carico di cui uno minorenne,
uno maggiorenne, con età inferiore ai 21 anni, e uno con età superiore ai 21 anni e disabilità
(scala di equivalenza Rdc 2,0), con indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro e beneficio mensile
di 800 euro.
Importo teorico AU in relazione alla fascia di valore ISEE e al numero di figli a carico= 430
euro in base agli importi di:
- 175 euro per figlio minore a carico;
- 85 euro per figlio maggiorenne a carico con età inferiore ai 21 anni;
- 85 euro per figlio maggiorenne a carico con età superiore ai 21 anni e disabilità a carico.
Importo teorico AU minorenni = 175 euro;
Importo teorico AU maggiorenni = 170 euro
Quota Rdc figli minorenni a carico = importo Rdc*(scala di equivalenza figli minorenni a carico
/ scala di equivalenza totale) = 800*(0,2/2) = 800*0,1= 80
Quota Rdc figli maggiorenni a carico = importo Rdc*(scala di equivalenza figli maggiorenni a
carico / scala di equivalenza totale) = 800*(0,8/2) = 800*0,4= 320
Integrazione Rdc/AU minorenni = Importo teorico AU minorenni – Quota Rdc figli minorenni a
carico = 175 – 80 = 95
Integrazione Rdc/AU maggiorenni = Importo teorico AU maggiorenni - Quota Rdc figli
maggiorenni a carico = 170 – 320 = - 150 (valore negativo considerato 0)
Integrazione Rdc/AU (Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico) + (Integrazione
Rdc/AU per figli minorenni a carico) = 95 + 0 = 95 euro.
7. Decadenza, revoca, riesame, termine e sospensione del Rdc
Tenuto conto che per i beneficiari del Rdc l’assegno unico e universale è corrisposto
congiuntamente al Rdc, la revoca o la decadenza del Rdc comportano l’interruzione del
riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sulla medesima Carta Rdc.
In tale ipotesi, tuttavia, ove continui a sussistere il diritto alla percezione dell’assegno unico e
universale, gli aventi titolo dovranno presentare apposita domanda, con decorrenza dalla
mensilità successiva alla cessazione del Rdc.
Al fine di assicurare la coincidenza degli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale
con quanto effettivamente erogato e spettante nell’intero anno di competenza (ad esempio,
nel caso di prestazioni di Rdc integrate con l’assegno unico e universale revocate o poste in
decadenza sanzionatoria in prima istanza e successivamente riesaminate), sarà effettuato un
conguaglio a consuntivo, finalizzato a riconoscere le mensilità di assegno unico e universale
non fruite né in forma di integrazione con Rdc né autonomamente a seguito di domanda o, al
contrario, a recuperare eventuali indebiti per le stesse mensilità.
Il conguaglio verrà effettuato, in via automatizzata, al termine di ogni anno di competenza
dell’assegno unico e universale (febbraio), sulla base di quanto effettivamente erogato al
nucleo familiare, secondo il principio di cassa.
Qualora la prestazione di Rdc soggetta a integrazione Rdc/AU raggiunga lo stato “terminata”, il
genitore o altro esercente la patria potestà che mantenga il diritto all’assegno unico e
universale dovrà presentare la relativa domanda, entro la fine dello stesso mese di cessazione
del Rdc, anche in caso di successiva domanda di rinnovo del Rdc.
In ogni caso, anche per tale fattispecie, sarà realizzato un conguaglio a consuntivo in relazione
all’effettiva erogazione dei pagamenti a titolo di assegno unico e universale, fino al mese di
febbraio di ciascun anno.
La sospensione del pagamento del Rdc (ad esempio, per DSU non presentata o in caso di
sospensione dell’istruttoria per controlli sulla residenza e sui requisiti anagrafici) determinerà
anche la sospensione dell’integrazione Rdc/AU.
In caso di riattivazione del Rdc, al termine del periodo di sospensione, sarà parimenti riattivata
l’integrazione Rdc/AU e i ratei non corrisposti verranno liquidati a titolo di arretrati
congiuntamente alla prestazione base del Rdc.
8. Regime fiscale e istruzioni contabili
Come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 230/2021, l’assegno unico e universale
non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Le istruzioni contabili sono state fornite con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 (cfr. il
paragrafo 10). Nello specifico, è stato istituito il conto GAT30216 per la rilevazione dell’onere
per l’assegno unico e universale per i figli a carico, corrisposto direttamente ai nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza in forma di integrazione Rdc/AU ai sensi degli articoli 1 e
7 del decreto legislativo n. 230/2021.
È stato altresì istituito il conto GAT30220 per la rilevazione dell’onere per la maggiorazione
transitoria per tre annualità, dell’assegno unico e universale per i figli a carico, corrisposto
direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro ai percettori del reddito
di cittadinanza in forma di integrazione Rdc/AU, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n.
230/2021.
Sono stati inoltre istituiti il conto GAT24216 per il recupero e/o rentroito dell’assegno unico e
universale per i figli a carico, fruito come integrazione Rdc/AU dai nuclei familiari percettori del
Reddito di cittadinanza, e il conto GAT24220 per il recupero e/o rentroito della maggiorazione
transitoria per tre annualità dell’assegno unico e universale per i figli a carico fruito come
integrazione Rdc/AU dai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Per il calcolo della scala di equivalenza figli maggiorenni a carico, in caso di abbattimento
al massimale della scala di equivalenza Rdc, si applica la seguente formula:
min (0,4 * numero figli maggiorenni a carico; max (0; scala di equivalenza totale –
scala di equivalenza altri componenti non a carico)).
Per il calcolo della scala di equivalenza figli minorenni a carico, in caso di abbattimento al
massimale della scala di equivalenza Rdc, si applica la seguente formula:
max (0; scala di equivalenza totale – scala di equivalenza altri componenti non a
carico – scala di equivalenza figli maggiorenni a carico).
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