Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 54/2020

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Prestazioni ordinarie: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Pubblicato: 15/04/2020 In vigore dal: 15/04/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Prestazioni ordinarie: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 16/04/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 54 E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.4 OGGETTO: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Prestazioni ordinarie: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali di cui al D.I. n. 95439/2016. Il Fondo assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, compresi i dirigenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. INDICE 1. Il quadro normativo 2. Finalità del Fondo. Precisazioni sul campo di applicazione oggettivo 3. Beneficiari 4. Tipologie di prestazioni 5. Prestazioni ordinarie 5.1 Programmi formativi 5.1.1 Condizioni di accesso alla prestazione 5.1.2 Presentazione della domanda d’intervento 5.1.3 Misura della prestazione 5.1.4 Modalità di finanziamento dell’intervento formativo. Istruzioni operative 5.1.5 Domande ed esposizione conguagli per finanziamento programmi formativi 5.2 Assegno ordinario. Causali 5.2.1 Misura della prestazione 5.2.2 Durata della prestazione 5.2.3 Durata massima complessiva della prestazione 5.2.4 Contribuzione correlata 5.2.5 Condizioni di accesso alla prestazione 5.2.6 Termini di presentazione della domanda 5.2.7 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni 5.2.8 Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa 5.2.9 Assegno ordinario, istituti contrattuali e altre prestazioni 5.2.10 Contributo addizionale 6. Istruttoria della domanda 7. Delibera di concessione 8. Equilibrio finanziario del Fondo 9. Monitoraggio della spesa 10. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento 11. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario - assegno ordinario per contratto di solidarietà 12. Istruzioni contabili 1. Il quadro normativo L’articolo 26, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, al fine di garantire una tutela in costanza di rapporto di lavoro in favore di lavoratori di imprese operanti in settori non rientranti nell’ambito della normativa in materia di cassa integrazione guadagni, stabilisce che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per il sostegno del reddito. A norma del successivo comma 8, i Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo erano tenuti ad adeguarsi alle disposizioni della novella legislativa entro il 31 dicembre 2015. Con la circolare n. 201/2015 è stato specificato che l’adeguamento di cui al comma 8 è obbligatorio esclusivamente per quei Fondi che abbiano previsto una soglia dimensionale di partecipazione diversa da quella di cui al comma 7 del citato articolo 26, ossia superiore alla media di più di cinque dipendenti. Gli accordi nazionali del 20 dicembre 2013 e del 28 gennaio 2014, stipulati dalle parti sociali e recanti modifiche al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”, già istituito presso l’INPS con D.M. n. 375/2003, fanno riferimento, quale ambito di applicazione del Fondo, all’intero settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali a prescindere dalla consistenza dell’organico aziendale. I predetti accordi sono stati recepiti con D.I. n. 95439 del 18 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 139 del 16 giugno 2016 (Allegato n. 1), la cui entrata in vigore ha determinato l’abrogazione del citato decreto n. 375/2003. Il Fondo, così adeguato alla vigente disciplina di cui agli articoli 26 e ss. del D.lgs n. 148/2015, assume la nuova denominazione di “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali” (d’ora in avanti Fondo). Con la circolare n. 6/2017 e con il messaggio n. 1518/2017 sono state fornite le indicazioni in merito al campo di applicazione del Fondo, alle modalità di finanziamento delle prestazioni ed alla fruizione dell’assegno straordinario da parte dei lavoratori beneficiari. Con la presente circolare si illustra la disciplina delle prestazioni ordinarie a sostegno del reddito garantite dal Fondo e si dettano altresì, analogamente a quanto disposto con la circolare n. 170/2017, le indicazioni tecniche per il conguaglio delle prestazioni medesime e per il versamento del contributo addizionale dovuto in caso di fruizione della prestazione di assegno ordinario. 2. Finalità del Fondo. Precisazioni sul campo di applicazione oggettivo A norma dell’articolo 2 del D.I. n. 95439/2016, il Fondo ha lo scopo di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. La tutela è garantita nei confronti dei lavoratori delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali. A tal ultimo fine si precisa che con la citata circolare n. 6/2017 sono state date indicazioni in ordine ai soggetti destinatari delle tutele fornite dal Fondo. In particolare, è stato evidenziato che rientrano nel campo di applicazione del Fondo le seguenti società: 1. la società Equitalia S.p.A. e le altre società per azioni da essa controllate o partecipate che effettuino le attività di cui al comma 4 dell’articolo 3 del D.L. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, nonché la società Equitalia Giustizia S.p.A. (incaricata dell’attività di gestione dei crediti di giustizia e di quella del Fondo Unico garanzia); 2. la società Riscossione Sicilia S.p.A.; 3. le altre società cui sono stati trasferiti, ai sensi dell’articolo 3, comma 24, del D.L. n. 203/2005, i rami di azienda relativi all’attività di riscossione svolta per conto degli enti locali, qualora dette società abbiano senza soluzione di continuità iscritto i propri dipendenti ed effettuato i versamenti dei relativi contributi al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende del servizio di riscossione costituito ai sensi della legge n. 377/1958 e successive integrazioni. Si evidenzia, a tal riguardo, che l’articolo 1 del D.L. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, ha stabilito, a decorrere dal 1° luglio 2017, l’estinzione e la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese delle società del Gruppo Equitalia e che, al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, dalla medesima data, un nuovo ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. Il medesimo ente, sottoposto alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private, può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali. Ciò premesso, si rappresenta che in considerazione dell’impianto normativo sopra richiamato ed in coerenza con il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di cui alla nota prot. n. 4053 del 14 giugno 2017, l’ente “Agenzia delle entrate-Riscossione”, che assume la qualifica di agente della riscossione con tutti i poteri previsti dal D.P.R. n. 602/1973, è iscritto, a far data dalla sua istituzione, al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, di cui al citato D.I. n. 95439/2016. 3. Beneficiari A norma dell’articolo 2, comma 3, del D.I. n. 95439/2016, i beneficiari delle prestazioni garantite dal Fondo sono tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, compresi i dirigenti, delle società di cui al precedente paragrafo 2. Il successivo articolo 7, comma 4, del D.I. n. 95439/2016 precisa che i dirigenti possono accedere esclusivamente alle prestazioni di assegno ordinario e di assegno straordinario. Pertanto, i medesimi non rientrano tra i beneficiari dei finanziamenti di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Assegno ordinario - Applicazione normativa CIGO – lavoratori apprendisti A norma dell’articolo 39, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 28 si applica, tra gli altri, l’articolo 2, commi 1 e 4, del decreto legislativo medesimo. In particolare, i citati commi dell’articolo 2 dispongono che sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e che, alla ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite (cfr. la nota MLPS prot. n. 8475 del 14 aprile 2014 e la circolare n. 6/2017). Pertanto, nell’ambito dei lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, sono beneficiari della prestazione di assegno ordinario garantita dal Fondo esclusivamente gli apprendisti assunti con contratto di lavoro professionalizzante e per i quali il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di assegno ordinario fruite. In capo ai lavoratori non è richiesta alcuna anzianità di effettivo lavoro. 4. Tipologie di prestazioni A norma dell’articolo 5, comma 1, del D.I. n. 95439/2016, il Fondo, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o situazioni di crisi e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, provvede: 1. in via ordinaria: a) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e dell’Unione europea; b) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria; 2. in via straordinaria, all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito in favore di lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. Come precedentemente accennato, con la circolare n. 6/2017 sono state fornite le istruzioni operative relativamente agli assegni straordinari di cui al precedente punto 2. 5. Prestazioni ordinarie 5.1 Programmi formativi A norma dell’articolo 5, comma 1, lett. a), punto 1, del D.I. n. 95439/2016, il Fondo, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o situazioni di crisi e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, provvede, in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea. 5.1.1 Condizioni di accesso alla prestazione A norma dell’articolo 7, comma 1, lett. a), del D.I. n. 95439/2016, l’accesso al finanziamento dei programmi formativi è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale. Ai sensi del successivo comma 2, le suddette procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale. Sulla base del dettato normativo, al pari di quanto previsto per l’assegno ordinario (cfr. successivo paragrafo 5.2.5), l’accordo aziendale costituisce condizione di ammissibilità della domanda, conseguentemente in mancanza di accordo aziendale l’azienda non potrà accedere al finanziamento di programmi formativi. È pertanto necessario, al momento della presentazione dell’istanza, dare contezza dell’assolvimento dell’obbligo su richiamato allegando all’istanza l’accordo aziendale. 5.1.2 Presentazione della domanda d’intervento Le istanze devono essere inoltrate esclusivamente on line secondo le modalità operative illustrate nel messaggio n. 4471 del 28/11/2018. 5.1.3 Misura della prestazione A norma dell’articolo 10, comma 1, del D.I. n. 95439/2016, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici Fondi nazionali o dell’Unione europea. La retribuzione mensile dell’interessato, utile per la determinazione della paga oraria di cui al presente paragrafo, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, ovverosia la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. 5.1.4 Modalità di finanziamento dell’intervento formativo. Istruzioni operative Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura territoriale INPS competente provvede al rilascio della relativa autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte dell’azienda. La delibera è comunicata all’azienda ed è resa disponibile all’interno del “Cassetto bidirezionale”. Le aziende ammesse ai programmi formativi potranno accedere al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime aziende per i propri dipendenti. 5.1.5 Domande ed esposizione conguagli per finanziamento programmi formativi Le aziende richiedenti o i loro consulenti/intermediari dovranno associare alla domanda un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici) generato dall’apposita funzione presente nella procedura on line di presentazione della domanda. Tale codice permette di uniformare la gestione procedurale delle richieste di questo tipo di erogazione a quella degli altri fondi e non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi su UniEmens. Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura territoriale INPS competente rilascia un’autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte dell’azienda. I datori di lavoro valorizzeranno nell’elemento <NumAutorizzazione> il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS, nell’elemento <CongFSolCausaleACredito> il codice causale “L110”, avente il significato di “Recupero formazione Fondi di solidarietà” e nell’elemento <CongFSolImportoACredito> l’importo posto a conguaglio. 5.2 Assegno ordinario. Causali L’assegno ordinario è un trattamento di integrazione salariale che il Fondo garantisce in favore di lavoratori la cui attività lavorativa sia sospesa o ridotta per le causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, così come illustrate nelle circolari n. 197/2015 e n. 139/2016 e nei messaggi n. 1856/2017 e n. 2276/2017, punti 3 e 4, e con le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui alle circolari n. 24/2015 e n. 30/2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alla circolare dell’Istituto n. 130/2017. Nello specifico la prestazione può essere richiesta per le seguenti causali: 1. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; 2. situazioni temporanee di mercato; 3. riorganizzazione aziendale; 4. crisi aziendale; 5. contratto di solidarietà. Le istanze sono valutate con riferimento alle causali della CIGO (punti 1 e 2) in relazione ai criteri individuati nel decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 (cfr. la circolare n. 139/2016 ed i messaggi n. 1856/2017 e n. 2276/2017); mentre con riferimento alle causali della CIGS (punti 3, 4 e 5) le istanze sono valutate in relazione ai criteri individuati nel decreto ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016, adottato per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria (cfr. le circolari MLPS n. 24/2015 e n. 30/2015 e la circolare INPS n. 130/2017). Si applica altresì la disciplina semplificata di accesso all’assegno ordinario, per le seguenti causali: 1. Emergenza COVID-19 d.l.9/2020; 2. COVID-19 nazionale. Con la circolare n. 38 del 12/03/2020 e con la circolare n. 47 del 28/03/2020, cui si rinvia per la disciplina di dettaglio, sono stati illustrati i criteri e le modalità di accesso all’assegno ordinario con le già menzionate causali Covid. 5.2.1 Misura della prestazione A norma dell’articolo 10, comma 2, del D.I. n. 95439/2016, il Fondo assicura la prestazione di un assegno ordinario calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con l’applicazione dei seguenti massimali: € 1.140,00 per una retribuzione inferiore a € 2.099,00; € 1.314,00 per una retribuzione compresa tra € 2.099,00 e € 3.318,00; € 1.660 per una retribuzione superiore a € 3.318,00. Tali valori sono aumentati annualmente secondo i criteri e le misure previste per la cassa integrazione guadagni per l’industria e per il 2020 sono pari ai seguenti importi: Massimali assegno ordinario Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro) Inferiore a 2.184,24 1.186,29 Compresa tra 2.184,24 – 3.452,74 1.367,35 Superiore a 3.452,74 1.727,41 La retribuzione mensile dell’interessato, utile per la determinazione dei trattamenti di cui al presente paragrafo, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, ossia la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l’importo dell’assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore. Nell’Allegato n. 2 viene riportato l’algoritmo per il calcolo della retribuzione persa, che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile da assumere a riferimento per la determinazione della misura della prestazione di assegno ordinario e della contribuzione correlata. Al fine di garantire il rispetto del criterio definito dall’articolo 10, comma 2, del D.I. n. 95439/2016, secondo cui la retribuzione giornaliera è pari a 1/360 della retribuzione annua, viene previsto un fattore correttivo pari al rapporto tra il numero di giorni lavorabili e i 30 giorni sui quali è parametrata la retribuzione mensile, come esplicitato nel citato Allegato n. 2. 5.2.2 Durata della prestazione L’articolo 10, comma 4, del D.I. n. 95439/2016 dispone che l’assegno ordinario può essere erogato per un periodo complessivamente non superiore ai limiti stabiliti dall’articolo 12 del D.lgs n. 148/2015. Tuttavia, in linea generale, la durata dell’assegno ordinario è disciplinata dall’articolo 30, comma 1, del citato D.lgs n. 148/2015 in base al quale i Fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per le causali della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, così come illustrato nella circolare n. 201/2015, alla quale si rimanda per la disciplina di dettaglio. Pertanto, sulla base del combinato disposto degli articoli citati, la durata della prestazione è determinata nel seguente modo: 1. in caso di ricorso alle causali della CIGO, l’assegno ordinario può essere corrisposto fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane; 2. in caso di ricorso alle causali della CIGS, l’assegno ordinario può essere corrisposto per un massimo di dodici mesi, anche continuativi, in un biennio mobile. All’assegno ordinario richiesto per le causali della CIGO si applicano altresì le seguenti disposizioni di cui all’articolo 12 del D.lgs n. 148/2015: qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di assegno ordinario, una nuova domanda può essere proposta, per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa; l’assegno ordinario relativo a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile; gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono considerati nel predetto computo delle 52 settimane nel biennio mobile. Si precisa che tale esclusione è rilevante ai soli fini del computo delle 52 settimane nel biennio mobile. Pertanto, i periodi di integrazione salariale determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono invece computati ai fini della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile (cfr. il successivo paragrafo 5.2.3) e ai fini del calcolo del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile (art. 12, comma 5). Ciò in considerazione del fatto che tali limiti rappresentano non un limite di durata, ma un limite di carattere quantitativo relativo sia al periodo massimo complessivo di fruizione dell’assegno ordinario sia al numero massimo di ore di integrazione salariale autorizzabili. Per la qualificazione degli eventi come oggettivamente non evitabili si rinvia a quanto specificato nella parte seconda, paragrafo 2, della circolare n. 139/2016; nei limiti di durata suesposti, non possono essere autorizzate ore di assegno ordinario eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’assegno ordinario. In caso di sospensioni o riduzioni di attività lavorativa riconducibili alle causali della CIGS, si applica la disciplina di cui all’articolo 22 del D.lgs n. 148/2015 con l’ulteriore limite speciale di cui all’articolo 10, comma 4, del D.I. n. 95439/2016 che, in tema di durata massima della prestazione, rinvia ai limiti stabiliti dall’articolo 12 del D.lgs n. 148/2015, in base al quale la durata massima dell’assegno ordinario non può essere superiore a 52 settimane in un biennio mobile. Conseguentemente, le istanze per le causali della CIGS avranno le seguenti durate: per la causale di riorganizzazione aziendale la prestazione può avere una durata massima, per ciascuna unità produttiva, di 12 mesi, anche continuativi, in un biennio mobile; per la causale di crisi aziendale il trattamento può avere una durata massima, per ciascuna unità produttiva, di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova istanza può essere concessa non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione, sempre nel limite di 12 mesi in un biennio mobile; per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato; per la causale del contratto di solidarietà la prestazione può avere una durata massima, per ciascuna unità produttiva, di 12 mesi, anche continuativi, in un biennio mobile. In ogni caso la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le 104 settimane a ritroso dalla fine dell’ultimo giorno dell’ultima settimana di riduzione di orario (cfr. la circolare n. 17/2017 MLPS). Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 52 settimane di sospensione o riduzione di attività lavorativa, la domanda non potrà essere accolta. Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di assegno ordinario richiesto. 5.2.3 Durata massima complessiva della prestazione A norma dell’articolo 10, comma 4, del D.I. n. 95439/2016, alle prestazioni di assegno ordinario si applica l’articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015. Pertanto, per ciascuna unità produttiva, l’assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Resta ferma comunque la necessità che tra un intervento e l’altro di assegno ordinario, a prescindere dalla causale richiesta, sia comunque rispettato il limite del biennio mobile. Pertanto, a titolo esemplificativo, in caso di fruizione di 52 settimane consecutive di assegno ordinario per qualsiasi causale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva, a norma dell’articolo 22, comma 5, del D.lgs n.148/2015, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Ai fini della verifica della durata massima complessiva nell’ambito del quinquennio “mobile” si considera l’ultimo giorno dell’ultima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valutano le 260 settimane precedenti. Se in tale arco temporale sono già state autorizzate 104 settimane (cioè 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto, fatto salvo quanto disposto dal citato articolo 22, comma 5, del D.lgs n. 148/2015. Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di assegno ordinario (cfr. la circolare n. 17/2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). 5.2.4 Contribuzione correlata L’articolo 10, comma 7, del citato decreto interministeriale prevede che per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario il Fondo versi, alla gestione previdenziale d’iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione. La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. A tale proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.lgs n. 148/2015, e all’Allegato n. 2 alla presente circolare. Infatti, posto che all’assegno ordinario si applica la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (art. 30 del D.lgs n. 148/2015), la determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che siano assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per l’integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo di solidarietà per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. In particolare, per il 2020, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata è pari al 33%. Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992. Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2020 è pari a € 103.055,00. Per gli iscritti al Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di cui alla legge n. 377/1958 e ss.mm.ii., il calcolo e il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 10 della predetta legge. 5.2.5 Condizioni di accesso alla prestazione A norma dell’articolo 7, comma 1, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, l’accesso al finanziamento degli interventi a favore dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro o dalla sospensione dell’attività lavorativa è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative ove espressamente previste. Ai sensi del successivo comma 2, le suddette procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale nell’ambito del quale siano stati individuati una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Sulla base del dettato normativo, l’accordo aziendale costituisce condizione di ammissibilità della domanda; conseguentemente, in mancanza di accordo aziendale, l’azienda non potrà accedere all’assegno ordinario. È pertanto necessario, al momento della presentazione dell’istanza, dare contezza dell’assolvimento dell’obbligo su richiamato allegando la seguente documentazione: copia dell’accordo aziendale, per le causali riferibili alla CIGO e per le causali della crisi e riorganizzazione aziendale; copia del contratto collettivo aziendale stipulato ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs n. 81/2015, per la causale del contratto di solidarietà. 5.2.6 Termini di presentazione della domanda Le domande di accesso all’assegno ordinario, stante il disposto dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. I termini su richiamati hanno natura ordinatoria; pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. Applicazione normativa CIGO (art. 15, comma 3, del D.lgs n. 148/2015) In caso di presentazione tardiva della domanda, l’assegno ordinario non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda (cioè dal lunedì della settimana precedente). Esempi di termini di presentazione tardiva della domanda Periodo di sospensione: dal 01/09/2020 al 30/11/2020 Termine ultimo utile per la presentazione della domanda: 16/09/2020 Data Presentazione domanda: 28/09/2020 Decorrenza della prestazione: dal giorno lunedì 21/09/2020 Il datore di lavoro deve comunicare le ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa riferite al periodo non indennizzabile dal 01/09/2020 al 20/09/2020, utilizzando l’Allegato n. 1 della circolare n. 201/2015. Le eventuali richieste di proroghe devono essere oggetto di autonome domande presentate nel rispetto dei termini e con le modalità soprarichiamate. Le istanze devono essere inoltrate esclusivamente on line secondo le modalità operative illustrate nel messaggio n. 4471 del 28/11/2018. 5.2.7 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura territoriale competente rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per le operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda tramite il “Cassetto bidirezionale”. Ai sensi dell’articolo 7, commi da 1 e 4, del D.lgs n. 148/2015, applicabile alla disciplina dei Fondi in virtù del richiamo diretto operato dall’articolo 39 del decreto legislativo medesimo, il pagamento dell’assegno ordinario è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. In particolare, il comma 3 del citato articolo 7 prevede che il conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (per i Fondi si intende la data dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS, come specificato nella circolare n. 201/2015). In ordine ai profili applicativi dell’istituto della decadenza, si rinvia a quanto già specificato con le circolari n. 197/2015, n. 201/2015 e, da ultimo, con la circolare n. 9/2017. Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più operabile né su denuncia ordinaria né su flussi di regolarizzazione. Il Comitato amministratore può autorizzare il pagamento diretto dell’assegno ordinario, previa espressa richiesta del datore di lavoro, solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del medesimo. 5.2.8 Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa A norma dell’articolo 10, comma 3, del D.I. n. 95349/2016, l’erogazione dell’assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore beneficiario non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. A norma dell’articolo 8, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale, qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla Struttura territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa. Il medesimo articolo, tuttavia, prevede che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione sono valide le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di lavoro (UNILAV) e dalle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM). In capo al lavoratore rimane l’obbligo di comunicazione dell’avvio di un’attività autonoma, non rientrando quest’ultima tra le tipologie di attività lavorative oggetto della comunicazione preventiva. 5.2.9 Assegno ordinario, istituti contrattuali e altre prestazioni Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, il Fondo non eroga, in quanto non previsto dal decreto istitutivo, l’assegno al nucleo familiare e il trattamento di fine rapporto. Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti contrattuali e le altre prestazioni, quali ad esempio ferie, infortunio sul lavoro, malattia e maternità, si applicano, per quanto compatibili, le istruzioni fornite con la circolare n. 130/2017. 5.2.10 Contributo addizionale In caso di fruizione dell’assegno ordinario, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, è previsto in capo al datore di lavoro l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione. La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario. Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni (cfr. la circolare n. 170/2017). 6. Istruttoria della domanda All’atto della ricezione della domanda di accesso ad una delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo, le Strutture territoriali competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, tramite la procedura già in uso per gli altri Fondi, effettuando i seguenti controlli: Azienda rientrante nel campo di applicazione del Fondo; Prestazioni incompatibili del datore di lavoro; Verifica accordo sindacale; Coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo; Compatibilità dei lavoratori; Proporzionalità tra importo richiesto e tetto aziendale. In più, per l’assegno ordinario, dovrà essere verificato: il rispetto dei termini di presentazione della domanda; l’integrabilità della causale All’istanza di accesso alla prestazione di assegno ordinario dovrà essere allegata la stima della prestazione richiesta, distinta per assegno e contribuzione correlata. Il documento con la stima (Allegato n. 3) dovrà essere inserito nell’allegato A della domanda on line. Le domande di prestazione presentate dalla singola azienda possono essere accolte esclusivamente entro i limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti complessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione. In ogni caso il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Struttura territoriale competente predisporrà la proposta di delibera e la relativa scheda per l’invio alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo finanziabile così come determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera. Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali; successivamente, con apposito messaggio, saranno fornite le istruzioni operative per la gestione da parte delle Strutture territoriali. 7. Delibera di concessione La concessione degli interventi è deliberata dal Comitato amministratore del Fondo con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti. Le domande di accesso alle prestazioni sono prese in esame dal Comitato amministratore del Fondo su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato amministratore evidenzi profili di illegittimità, la medesima può essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel termine di cinque giorni dalla decisione del Comitato e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. 8. Equilibrio finanziario del Fondo Il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Pertanto, al fine di procedere con l’erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo, è necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle quali le prestazioni sono concedibili. Il D.I. n. 95439/2016 non prevede alcun tetto aziendale, pertanto ciascuna azienda può accedere alle prestazioni nel limite delle risorse acquisite al Fondo, a prescindere dalla contribuzione dovuta al medesimo dal singolo datore di lavoro. 9. Monitoraggio della spesa Il monitoraggio della spesa sarà comunicato dall’Istituto al Comitato amministratore del Fondo per il tramite di schede ad hoc nelle quali verranno esposti i dati relativi alle risorse disponibili del Fondo, nonché il dato degli importi autorizzati. L’andamento del monitoraggio terrà conto degli importi effettivamente fruiti. L’importo autorizzato, infatti, viene sostituito dall’importo effettivamente fruito dal momento in cui la prestazione può considerarsi consolidata in quanto il pagamento risulta concluso (ad esempio, decadenza ai sensi del D.lgs n. 148/2015; esaurimento dei beneficiari o delle ore autorizzate, etc.). Gli importi autorizzati, sia per la formazione che per l’assegno ordinario, saranno sottratti alla disponibilità del Fondo una volta emessa la delibera di concessione da parte del Comitato amministratore. 10. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento Per tutte le istanze presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Così come precisato nel messaggio n. 1403/2018, il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, a tal fine prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo. I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità. Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens. Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione. Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Parallelamente anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento. I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali sono i seguenti: Codice Descrizione AOR Assegno ordinario ASR Assegno ordinario per contratto di solidarietà Le posizioni contributive che possono utilizzare tali codici sono identificate dal codice di autorizzazione “4Q”, avente il significato di “Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali ex D.I. 95439/2016.” Per i periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata, come sopra menzionato, sul conto assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010. 11. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario - assegno ordinario per contratto di solidarietà Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario o assegno ordinario per contratto di solidarietà che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>. In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente modo: -nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> va esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente; -negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo. A tal fine dovranno essere valorizzati i seguenti codici causale già in uso: Codice Descrizione A101 ctr. Addizionale su assegno ordinario A102 ctr. Addizionale su assegno ordinario per contratto di solidarietà Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio ed il relativo importo. A tal fine verranno valorizzati i seguenti codici causale già in uso: Codice Descrizione L001 Conguaglio assegno ordinario L002 Conguaglio assegno ordinario per contratto di solidarietà In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni. Al fine dell’esposizione in UniEmens delle ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, l’azienda dovrà indicare il numero di ore individuate mediante l’applicazione del fattore correttivo. Tali ore andranno poi spalmate sulle giornate effettive di evento, corrispondenti alle giornate in cui è avvenuta la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa. Nell’Allegato n. 2, oltre all’algoritmo di calcolo, sono forniti alcuni esempi di applicazione dello stesso. 12. Istruzioni contabili Con riferimento alla contabilizzazione degli eventi relativi all’erogazione delle prestazioni di assegno ordinario e di assegno ordinario per contratto di solidarietà del Fondo in commento, che in UniEmens saranno posti a conguaglio dal datore di lavoro rispettivamente con i codici evento “L001” ed “L002”, si istituiscono nell’ambito della gestione GE – Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali – Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016 - contabilità separata GER i seguenti conti: GER30130 assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’ articolo 5, comma 1, lett. a) punto 2), del D.I. n. 95439/2016, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anni precedenti; GER30190 assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’ articolo 5, comma 1, lett. a) punto 2), del D.I. n. 95439/2016 conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anno in corso; GER30132 assegni ordinari per contratti di solidarietà di cui all’ articolo 5, comma 1, lett. a) punto 2), del D.I. n. 95439/2016, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anni precedenti; GER30192 assegni ordinari per contratti di solidarietà di cui all’ articolo 5, comma 1, lett. a) punto 2), del D.I. n. 95439/2016, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69 - anno in corso. Relativamente alla contabilizzazione della contribuzione correlata, a carico del Fondo, da accreditare sul conto assicurativo dei lavoratori nei periodi di erogazione degli assegni ordinari anche per contratti di solidarietà, si istituisce il seguente conto: GER32141 Onere per la contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni ordinari e di solidarietà. I conti di registrazione dell’accreditamento della contribuzione figurativa dell’assegno ordinario e dell’assegno ordinario per contratto di solidarietà a carico del Fondo, sulle gestioni di appartenenza del lavoratore sono: FPR22141 e il nuovo conto ESR22142. La rilevazione contabile della contribuzione addizionale sugli assegni ordinari e sugli assegni ordinari per contratto di solidarietà prevista dall’articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, ed identificata in UniEmens rispettivamente con i codici evento “A101” ed “A102” secondo le modalità esposte nei paragrafi precedenti, avverrà ai seguenti conti di nuova istituzione: GER21106 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario di cui all’articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti; GER21176 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario di cui all’ articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso; GER21126 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario di cui all’ articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016 - insoluto - competenza anni precedenti; GER21186 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario di cui all’ articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016 - insoluto - competenza anno in corso; GER21108 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario per i contratti di solidarietà di cui all’articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti; GER21178 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario per i contratti di solidarietà di cui all’ articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso; GER21128 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario per contratti di solidarietà di cui all’ articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016 - insoluto - competenza anni precedenti; GER21188 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario per i contratti di solidarietà di cui all’ articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016 - insoluto - di competenza dell’anno in corso. Infine, per la rilevazione contabile degli eventi relativi al finanziamento dei programmi formativi ed esposti in UniEmens con il codice causale “L110” (cfr. il precedente paragrafo 5.1.5) si istituiscono i conti: GER30112 onere per il finanziamento dei programmi formativi – art. 5 comma 1, lett. a), punto 1, del D.I. n. 95439/2016, di competenza degli anni precedenti; GER30172 onere per il finanziamento dei programmi formativi - art. 5 comma 1, lett. a), punto 1, del D.I. n. 95439/2016, di competenza dell’anno in corso. Come di consueto i citati conti verranno gestiti in via automatizzata, da parte della procedura informatica di ripartizione contabile dei DM. In allegato si riporta la variazione al piano dei conti (Allegato n. 4). Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Allegato N.4 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 95439 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze VISTO l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; VISTI gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che disciplinano il funzionamento dei fondi di solidarietà; VISTO l’articolo 46, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 148 del 2015 che abroga, tra l’altro, il comma 42 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; VISTO l’articolo 3 della n. 92 del 2012 che disciplinava il funzionamento dei Fondi di solidarietà prevedendo per i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, la costituzione, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; VISTO, in particolare, il comma 42 dell’articolo 3 della legge n. 92 del 2012 nella parte in cui prevedeva che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovesse essere adeguata alle norme della legge n. 92 del 2012 e successive modifiche con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale; VISTO l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; VISTO il decreto n. 375 del 24 novembre 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, recante l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali; VISTO l’accordo sindacale stipulato in data 20 dicembre 2013 tra Equitalia spa e Riscossione Sicilia spa e Dircredito Fabi, Fiba, Fisac, Snalec UGL e UILCA e l’accordo stipulato in pari data tra Equitalia spa e Riscossione Sicilia spa e Unità Sindacale, con cui in attuazione delle disposizioni di legge richiamate, è stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge n. 92 del 2012; VISTO l’accordo sindacale stipulato in data 28 gennaio 2014 tra SO.G.E.T. spa e FIBA – CISL, FISAC CGIL e RSA UGL con il quale sono stati integrati gli accordi del 20 dicembre 2013; CONSIDERATO che la normativa di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 sostituisce la normativa di cui all’articolo 3 della legge n. 92 del 2012, prevedendo un obbligo di ulteriore adeguamento con accordo collettivo, ai sensi del comma 8 dell’articolo 26, soltanto per i Fondi che abbiano previsto una soglia dimensionale di partecipazione al Fondo diversa da quella di cui al comma 7 del medesimo articolo 26, ossia superiore alla media di più di cinque dipendenti; CONSIDERATO, altresì, che gli accordi del 20 dicembre 2013 e del 28 gennaio 2014 fanno, invece, riferimento, quale ambito di applicazione del Fondo, all’intero settore di riferimento a prescindere dalla consistenza dell’organico aziendale; RITENUTO, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 375 del 2003 con quanto convenuto negli accordi del 20 dicembre 2013 e del 28 gennaio 2014 in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015; DECRETA ART. 1 Adeguamento del Fondo di solidarietà 1. Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, d’ora in poi denominato Fondo, è adeguato alle previsioni di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell’INPS, all’interno del quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. 3. Ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all’INPS dall’assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal Regolamento di contabilità dell’INPS, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’INPS distintamente. ART. 2 Finalità del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti, delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali di cui al comma 3, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Il Fondo ha altresì lo scopo di attuare, nei confronti dei medesimi lavoratori, interventi che, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall’applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione. 3. Il Fondo si applica nei confronti dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti: a) della società Equitalia SpA, già denominata Riscossione SpA, costituita ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e delle altre società per azioni, da essa controllate o partecipate che effettuino le attività di cui al comma 4 dell’articolo 3 del decreto legge n. 203del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, nonché della società Equitalia Giustizia SpA incaricata della attività di gestione de i crediti di giustizia, ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di quella del “Fondo unico giustizia” con le modalità di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133; b) della società Riscossione Sicilia SpA costituita ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del decreto legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla n. 248 del 2005, recepito dalla Regione Siciliana con legge 22 dicembre 2005, n. 19; c) delle altre Società, non ricomprese tra le precedenti, cui sono stati trasferiti, ai sensi dell’articolo 3, comma 24, dello decreto legge n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, i rami d’azienda relativi all’attività di riscossione svolta per conto degli enti locali, e che dette società abbiano senza soluzione di continuità iscritto i propri dipendenti che svolgono le suddette attività di riscossione al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende del servizio di riscossione costituito ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni ed abbiano provveduto al versamento dei relativi contributi. ART. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore, nominato ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, composto da cinque esperti designati da Equitalia SpA e Riscossione Sicilia SpA e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del Comitato aventi diritto al voto. La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun emolumento, indennità o rimborso spese. 2. Il Presidente del Comitato è eletto, in base al regime di alternanza tra il Gruppo Equitalia /Riscossione Sicilia e organizzazioni sindacali, dal Comitato stesso tra i propri membri. 3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale dell’INPS o un suo delegato, con voto consultivo. 4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni, senza possibilità di rielezione, e, in ogni caso, fino al giorno d’insediamento del nuovo Comitato. Nell’ipotesi in cui, durante il mandato, venga a cessare dall’incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1. 5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base dei criteri di rotazione. 6. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, i componenti del Comitato amministratore di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2003, n.375, in carica alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo. ART. 4 Compiti del Comitato amministratore del Fondo 1. Il Comitato amministratore deve: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le aziende di cui all’articolo 9 e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento; c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare il pareggio di bilancio; d) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione delle prestazioni, nonché sull’andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità e trasparenza; e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; f) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all’ articolo 11; g) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti. ART. 5 Prestazioni 1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2, comma 2: a) in via ordinaria: 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea; 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente; b) in via straordinaria, all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. Qualora l’erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l’assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula dell’accordo del 20 dicembre 2013 di quanto sarebbe spettato dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. 2. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al comma 1, lettera b), in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione dell’accesso al trattamento pensionistico: a) anticipato a carico dell’assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 2; b) di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2 iscritti esclusivamente all’assicurazione generale obbligatoria; c) di vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2 obbligatoriamente iscritti oltre che all’assicurazione generale obbligatoria anche al Fondo di cui al presente decreto. 3. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 2, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori. 4. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lettere a), b) e c) del comma 2. Art. 6 Finanziamento 1. Le somme accantonate nel Fondo di cui al decreto ministeriale n. 375 del 2003 ed eventuali ulteriori assegnazioni previste da parte dello speciale Fondo di Previdenza dei dipendenti esattoriali ai sensi dell’articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2002 rimangono acquisite al Fondo medesimo così come adeguato alle previsioni di cui all’articolo 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015. L’utilizzo di tali somme è destinato al pagamento delle prestazioni eventualmente attive alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro naturale scadenza. Qualora tali risorse dovessero risultare insufficienti, provvederà ogni singolo datore di lavoro esodante, o subentrante nei rapporti giuridici del datore di lavoro esodante, al versamento del contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) è dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i dirigenti; b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura dell’1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni di cui alla lettera a). 3. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 2, lettera a). 4. Per la prestazione straordinaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 5. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, compreso l’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto1995, n. 355. 6. Ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. 7. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. 8. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l’obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio. 9. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 8, il Comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d’anno, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del Comitato amministratore. 10. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero in caso di inadempienza del Comitato amministratore, l’aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e finanze anche in mancanza di proposta del Comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo di cui al comma precedente, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. Art. 7 Accesso alle prestazioni 1. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5 è subordinato: a) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale; b) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) punto 2), all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali nonché di quelle legislative laddove espressamente previste; c) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b): 1) all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali; 2) in alternativa, l’accesso alle prestazioni può avvenire anche nell’ipotesi in cui un’azienda, rientrante tra quelle individuate all’articolo 2: a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale; b) manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali; c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l’intervento del Fondo stesso; d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, nei confronti del personale che esaurita l’applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni, quindi, a non attivare procedure di licenziamento collettivo in base alle medesime causali, per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell’accordo di cui alla lettera c). 2. L’ accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure contrattuali di cui al precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell’ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), punto 1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. 3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2). 4. Alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2, può accedere tutto il personale dipendente assunto a tempo indeterminato, ivi compresi i dirigenti, delle imprese descritte all’articolo 2 del presente decreto. Art. 8 Prestazioni straordinarie. Individuazione dei lavoratori in esubero 1. Ai fini del presente decreto, l’individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle esigenze tecnico – produttive e organizzative del complesso aziendale, avviene prioritariamente anteponendo il personale in possesso dei requisiti di legge previsti per il conseguimento dell’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio e, subordinatamente, al rispetto dei criteri di cui all’articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. L’individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell’accesso alla prestazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione di cui all’articolo 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianità anagrafica. 3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate e ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi si tiene conto dei carichi di famiglia. Art. 9 Criteri di precedenza e turnazioni 1. L’accesso dei soggetti di cui all’articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni. 2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati dall’articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande saranno formulate in accordo con la normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza. 3. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all’accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza. 4. I soggetti di cui all’articolo 2 ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l’intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, dell’importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione. ART. 10 Criteri e misure delle prestazioni 1. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell’UE. 2. Nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari a un importo di: euro 1.140,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a euro 2.099,00; di euro 1.314,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra euro 2.099,00 ed euro 3.318,00 e di euro 1.660,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore ad euro 3.318,00. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi di cui al presente comma sono aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria. La retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, ossia la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l’importo dell’assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore. 3. L’erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale. 4. Le prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), conseguenti a riduzioni dell’orario di lavoro o a sospensioni temporanee dell’attività lavorativa, possono essere erogate per un periodo complessivamente non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e comunque nel rispetto della durata massima complessiva di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 5. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari: a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata, alla somma dei seguenti importi: 1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata; 2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario. b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi: 1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle imprese che esercitano attività di riscossione dei tributi erariali così come identificate all’articolo 2 del presente decreto con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia; 2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario. 6. Nei casi di cui al comma 5, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia; l’assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione. 7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell’attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, è versata a carico del fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. 8. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base di quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigenti e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni il calcolo ed il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 10 della predetta legge. 10. L’assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, nonché ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nel CCNL 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995. 11. Nei casi in cui l’importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all’importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati. 12. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici. ART. 11 Cumulabilità della prestazione straordinaria 1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente percepiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore delle imprese così come identificate all’articolo 2 nonché di altri soggetti e altre aziende operanti nell’ambito creditizio o della riscossione iscritte all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato. 2. Contestualmente alla percezione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi previdenziali. 3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato, secondo il criterio comune richiamato dall’articolo 10 con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1. 4. Qualora il cumulo tra redditi da lavoro dipendente e l’assegno straordinario dovesse superare il limite di cui al comma 3, si procede ad una corrispondente riduzione dell’assegno medesimo. 5. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell’importo corrispondente a quello previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall’INPS. 6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi. 7. La base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata è ridotta nei casi di redditi da lavoro autonomo in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell’interessato. 8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l’assegno straordinario di sostegno al reddito, nell’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, presso cui prestava servizio, e al Fondo, dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno stesso e della contribuzione correlata. 9. In caso di inadempimento dell’obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 148 del 2015. ART. 12 Contributi sindacali 1. I lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario di sostegno al reddito hanno facoltà di versare i contributi sindacali a favore delle organizzazioni sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all’articolo 10. ART. 13 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 18 aprile 2016 f.to IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Giuliano Poletti IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Pier Carlo Padoan ALLEGATO 2 Allegato n. 2 CALCOLO DELLA PRESTAZIONE DI ASSEGNO ORDINARIO Nei casi di ricorso all’Assegno Ordinario, il Fondo eroga una prestazione calcolata nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: euro 1.186,29 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a euro 2.184,24; di euro 1.367,35 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra euro 2.184,24 ed euro 3.452,74 e di euro 1.727,41 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore ad euro 3.452,74 (valori 2020). La retribuzione mensile utile per la determinazione dei trattamenti è la retribuzione, individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, secondo il seguente schema di calcolo: Retribuzione lorda mensile Rt*Nm/12 dove: • Rt = retribuzione teorica mensile • Nm = numero di mensilità che il lavoratore percepisce nell’anno (può avere anche valori non interi come 15500: nell’elemento <NumMensilita> devono essere ricomprese le voci ultramensili utili alla determinazione della retribuzione globale annua e non già ricomprese nell’elemento <RetribTeorica>. Qualora tali voci siano già ricomprese nella retribuzione teorica mensile, dovrà essere indicato il numero di mensilità effettivamente retribuite nell’anno. Una volta determinata la retribuzione lorda mensile, questa viene confrontata con le retribuzioni soglia di 2.184,24, <=3.452,74, e > 3.452,74 e si determina il massimale da applicare. Retribuzione persa Rp = Rt*(Nm/12)*(Or/Ol) dove: 1. Or : ore di riduzione 2. Ol : ore lavorabili (se il lavoratore è sospeso Or=Ol ) Assegno ordinario= Rp *0,60 (con eventuale massimale) Contribuzione correlata = Rp * 0,33 Per la definizione di retribuzione lorda mensile e numero mensilità si deve far riferimento all’ultimo documento tecnico Uniemens. L’algoritmo ragiona determinando le ore lavorabili mensili e poi determinando le ore di riduzione (o ore evento) in maniera da rispettare sempre la proporzione per cui una giornata di riduzione comporta la riduzione di 1/30 della retribuzione mensile. Se si ipotizza un mese con 23 giorni lavorabili sarà cura dell’azienda inserire, ove necessario, un coefficiente di correzione orario per consentire il rispetto della proporzione richiesta dal decreto di 1/30. Pertanto: 1. orario effettivo di 37,5 ore settimanali; 2. 7,5 ore lavorabili per giorno di effettiva presenza; 3. indicazione degli eventi solo nei giorni di effettiva fruizione della prestazione; 4. fattore correttivo orario. Es: se un lavoratore è sospeso in un giorno l’azienda indica 5,75 ore di Evento (valore variabile a seconda dei giorni lavorabili nel mese) in modo da rispettare la proporzione 1/30. Ne deriva che l’azienda dovrà sempre indicare le effettive ore lavorabili nel mese del lavoratore 7,5 ore al giorno per il numero di giorni di reale presenza, es. per ottobre 2019: 23 * 7,5 = 172,5 ore lavorabili. Per ogni giornata di prestazione l’azienda dovrà indicare 172,5/30 Ore di evento = 5,75 ore. Per ogni ora di prestazione dovrà indicare 5,75/7,5 = 0,77 ore di evento. Per ogni mese cambia solo il calcolo iniziale che porta a individuare le ore lavorabili mensili. Il massimale sarà considerato mensile e non orario. Il fattore di correzione varia mensilmente ed è determinabile come segue: Fattore correzione orario = gg effettivamente lavorabili nel mese / 30 di cui all’esempio precedente 23/30 = 0,7666. Una volta individuato il fattore di correzione l’azienda dovrà indicare per ogni ora di sospensione reale 0,77 ore di evento. Le ore di evento, così come determinate con l’applicazione del fattore di correzione, andranno spalmate sulle giornate effettive di sospensione. La retribuzione Oraria viene determinata sempre dalla formula: Ro = Rt * Nm/ (12* Ore Lavorabili nel mese). Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo della prestazione. A) Lavoratore sospeso dal 1° al 25 novembre 2019. Giorni di calendario = 30. Giorni lavorabili = 20. Giorni complessivi di sospensione = 25. Giorni di sospensione per la compilazione del Flusso Uniemens = 16 (dal 4 all’8; dal 11 al 15; dal 18 al 22 e il 25). Retrib. teorica mensile comunicata dal datore (Rtm): € 2.769 Num. Mensilità: 13 Retrib. con rateo di tredicesima: € 3.000[(Rtm*13)/12] 1) Fattore di correzione = 20 (n. giorni lavorabili)/30= 0,6667 2) 7,5*20(gg lavorabili) = 150(ore lavorabili nel mese) 3) 7,5 ore*0,6667 (fattore di correzione)*25 giornate=125 (ore di sospensione che dovranno essere dichiarate in uniemens) 4) Numero ore giornaliere di sospensione da indicare nel Flusso Uniemens: 125/16 (giorni di novembre lavorabili nel periodo di sospensione) = 7,81 ore per ciascun giorno dal 4 all’8; dal 11 al 15; dal 18 al 22 e il 25 5) Retribuzione oraria: Rtm* Num. Mensilità/(12*ore lavorabili nel mese) 2.769*13/(12*150) = € 20 6) Importo lordo orario Assegno ordinario= € 12 (20*0,60) 7) Importo complessivo lordo teorico Assegno ordinario: € 1.500 (12*125 Ore riduzione) 8) Importo complessivo lordo effettivo Assegno ordinario: € 1.367,35 (massimale per retribuzioni lorde mensili tra € 2.184,24 ed € 3.452,74) 9) Imponibile per contribuzione correlata e contributo addizionale a carico del datore di lavoro: € 2.500 (20*125) 10) Contribuzione correlata: € 825 (2.500*0,33) 11) Contributo addizionale a carico del datore di lavoro: € 37,5 (2.500*0,015) B) Lavoratore in riduzione di orario di 10 ore nel mese di gennaio 2020. Giorni di calendario = 31. Giorni lavorabili = 21. Retrib. teorica mensile comunicata dal datore(Rtm): € 2.769 Num. Mensilità: 13 Retrib. con rateo di tredicesima: € 3.000 [(Rtm*13)/12] 1) Fattore di correzione = 21(n. giorni lavorabili) / 30= 0,7 2) 7,5*21(gg lavorabili) = 157,5 (ore lavorabili nel mese) 3) 10*0,7(fattore di correzione) = 7 (ore di sospensione che dovranno essere dichiarate in uniemens e qualora imputate in un solo giorno potrebbero risultare inferiori al normale orario giornaliero di lavoro di 7 ore e 30 minuti) 4) Retribuzione oraria: Rtm* Num. Mensilità/(12*ore lavorabili nel mese) 2.769*13/(12*157,5) = € 19,05 5) Importo lordo orario Assegno ordinario: € 11,43 (19,05*0,60) 6) Importo complessivo lordo teorico ed effettivo Assegno ordinario: € 80 (11,43*7 ore di riduzione) 7) Imponibile per contribuzione correlata e contributo addizionale a carico del datore di lavoro: € 133,33 [(19,05*7); ovvero (Rtm*13)/360/7,5*10)] 8) Contribuzione correlata: € 44 (133,33*0,33) 9) Contributo addizionale a carico del datore di lavoro: € 2 (133,33*0,015) C) Lavoratore part time orizzontale al 70%, sospeso per l’intero mese di novembre 2019. Giorni di calendario = 30. Giorni lavorabili = 20. Retrib. teorica mensile full time: € 2.769 In questo caso l’azienda indicherà una retribuzione teorica di € 1.938,3 1. Fattore di correzione = 20 (n. giorni lavorabili)/30 = 0,6667 2. 7,5*20* 0,7(% Part time) = 105 (ore lavorabili nel mese) 3. 7,5 ore * 0,6667 *0,7(% Part time) *30 giornate= 105 (ore di sospensione che dovranno essere dichiarate in uniemens: 5,25 per ciascun giorno 4. Retribuzione oraria: Rtm*Num. Mensilità/(12*ore lavorabili nel mese) 1.938,3*13/(12*105) = € 20 5. Importo lordo orario Assegno ordinario: 20*0,60= € 12 6. Importo complessivo lordo teorico ed effettivo Assegno ordinario: € 1.260 (12*105) 7. Imponibile per contribuzione correlata e contributo addizionale a carico del datore di lavoro: € 2.100 [(20*105); ovvero (Rtm*13)/12)] 8. Contribuzione correlata: € 693 (2.100*0,33) 9. Contributo addizionale a carico del datore di lavoro: € 31,5 (2.100*0,015) ALLEGATO 4 Allegato n. 4 VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto GER30130 Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, del D.I. n. 95439/2016 per riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata ASS. ORD. CONG.ART.5,C.1L.A,P.2 D.I. 95439/2016 – A.P. Tipo variazione I Codice conto GER30190 Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, del D.I. n. 95439/2016 per riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso Denominazione abbreviata ASS. ORD. CONG.ART.5,C.1L.A,P.2 D.I. 95439/2016 – A.C. Tipo variazione I Codice conto GER30132 Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) punto 2) del D.I. n. 95439/2016 per riduzione dell’attività lavorativa in applicazione dei contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 21, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 148/2015, conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata ASS.SOL.DIF.CONG.ART.5,C1,L.A)P2-DI95439/2016 – A.P. Tipo variazione I Codice conto GER30192 Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) punto 2) del D.I. n. 95439/2016 per riduzione dell’attività lavorativa in applicazione dei contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 21, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 148/2015, conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso Denominazione abbreviata ASS.SOL.DIF.CONG.ART.5,C1,L.A)P.2-DI95439/2016 – A.C. Tipo variazione I Codice conto GER30112 Denominazione completa Onere per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione del personale di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, del D.I. n. 95439/2016, conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata PROG.FORM.ART.5,C.1, L.A), P.1) DI 95439/2016 – A.P. Tipo variazione I Codice conto GER30172 Denominazione completa Onere per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione del personale di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, del D.I. n. 95439/2016, conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso Denominazione abbreviata PROG.FORM.ART.5,C.1, L.A), P.1) DI 95439/2016 – A.C. Tipo variazione I Codice conto GER21106 Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento dell’erogazione degli assegni ordinari di cui all’art.6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata CTR ADD ASS ORD – F.DO GER – DM 5.2.69 – A.P. Tipo variazione I Codice conto GER21176 Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento dell’erogazione degli assegni ordinari di cui all’art.6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso Denominazione abbreviata CTR ADD ASS ORD – F.DO GER– DM 5.2.69 – A.C. Tipo variazione I Codice conto GER21126 Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento dell’erogazione degli assegni ordinari di cui all’art.6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, accertato mediante modd. DM insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata CTR ADD ASS ORD – F.DO GER– DM NON RISC. – A.P. Tipo variazione I Codice conto GER21186 Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento dell’erogazione degli assegni ordinari di cui all’art.6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, accertato mediante modd. DM insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso Denominazione abbreviata CTR ADD ASS ORD – F.DO GER– DM NON RISCOSSO – A.C. Tipo variazione I Codice conto GER21108 Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento dell’erogazione degli assegni ordinari in applicazione dei contratti di solidarietà difensivi di cui all’articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata CTR ADD CONTR SOL DIFEN – F.DO GER– DM 5.2.69 – A.P. Tipo variazione I Codice conto GER21178 Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento dell’erogazione degli assegni ordinari in applicazione dei contratti di solidarietà difensivi di cui all’articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso Denominazione abbreviata CTR ADD CONTR SOL DIFEN – F.DO GER– DM 5.2.69 – A.C. Tipo variazione I Codice conto GER21128 Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento dell’erogazione degli assegni ordinari in applicazione dei contratti di solidarietà difensivi di cui all’articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, accertato mediante modd. DM insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti Denominazione abbreviata CTR ADD CONTR SOL DIFEN – F.DO GER– DM NON RISCOSSO – A.P. Tipo variazione I Codice conto GER21188 Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento dell’erogazione degli assegni ordinari in applicazione dei contratti di solidarietà difensivi di cui all’articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, accertato mediante modd. DM insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso Denominazione abbreviata CTR ADD CONTR SOL DIFEN – F.DO GER– DM NON RISCOSSO – A.C. Tipo variazione I Codice conto GER32141 Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa di periodi di erogazione degli assegni ordinari anche per contratti di solidarietà Denominazione abbreviata ONERE CONTR.FIG.PERIODI ASSEGNI ORDINARI Tipo variazione I Codice conto ESR22142 Denominazione completa Contributi figurativi per la copertura dei periodi di erogazione degli assegni ordinari e di solidarietà – a carico del Fondo di solidarietà GER Denominazione abbreviata CONTR. FIG.COPERT. ASSEGNI ORDINARI E SOLIDAR.

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