Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Prestazioni ordinarie: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Prestazioni ordinarie: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 16/04/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 54
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.4
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale
addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Decreto
interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Prestazioni ordinarie:
modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo per il sostegno del
reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale
del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali di cui al
D.I. n. 95439/2016. Il Fondo assicura una tutela in costanza di rapporto di
lavoro ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica,
compresi i dirigenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa
per le cause previste dalla normativa in materia di cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria.
INDICE
1. Il quadro normativo
2. Finalità del Fondo. Precisazioni sul campo di applicazione oggettivo
3. Beneficiari
4. Tipologie di prestazioni
5. Prestazioni ordinarie
5.1 Programmi formativi
5.1.1 Condizioni di accesso alla prestazione
5.1.2 Presentazione della domanda d’intervento
5.1.3 Misura della prestazione
5.1.4 Modalità di finanziamento dell’intervento formativo. Istruzioni operative
5.1.5 Domande ed esposizione conguagli per finanziamento programmi formativi
5.2 Assegno ordinario. Causali
5.2.1 Misura della prestazione
5.2.2 Durata della prestazione
5.2.3 Durata massima complessiva della prestazione
5.2.4 Contribuzione correlata
5.2.5 Condizioni di accesso alla prestazione
5.2.6 Termini di presentazione della domanda
5.2.7 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
5.2.8 Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa
5.2.9 Assegno ordinario, istituti contrattuali e altre prestazioni
5.2.10 Contributo addizionale
6. Istruttoria della domanda
7. Delibera di concessione
8. Equilibrio finanziario del Fondo
9. Monitoraggio della spesa
10. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento
11. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario - assegno
ordinario per contratto di solidarietà
12. Istruzioni contabili
1. Il quadro normativo
L’articolo 26, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, al fine di garantire una tutela in costanza di
rapporto di lavoro in favore di lavoratori di imprese operanti in settori non rientranti
nell’ambito della normativa in materia di cassa integrazione guadagni, stabilisce che le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale stipulino accordi e contratti collettivi aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di
solidarietà bilaterali per il sostegno del reddito.
A norma del successivo comma 8, i Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto
medesimo erano tenuti ad adeguarsi alle disposizioni della novella legislativa entro il 31
dicembre 2015.
Con la circolare n. 201/2015 è stato specificato che l’adeguamento di cui al comma 8 è
obbligatorio esclusivamente per quei Fondi che abbiano previsto una soglia dimensionale di
partecipazione diversa da quella di cui al comma 7 del citato articolo 26, ossia superiore alla
media di più di cinque dipendenti.
Gli accordi nazionali del 20 dicembre 2013 e del 28 gennaio 2014, stipulati dalle parti sociali e
recanti modifiche al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione
dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”,
già istituito presso l’INPS con D.M. n. 375/2003, fanno riferimento, quale ambito di
applicazione del Fondo, all’intero settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali a
prescindere dalla consistenza dell’organico aziendale.
I predetti accordi sono stati recepiti con D.I. n. 95439 del 18 aprile 2016, pubblicato nella G.U.
n. 139 del 16 giugno 2016 (Allegato n. 1), la cui entrata in vigore ha determinato l’abrogazione
del citato decreto n. 375/2003.
Il Fondo, così adeguato alla vigente disciplina di cui agli articoli 26 e ss. del D.lgs n. 148/2015,
assume la nuova denominazione di “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al
servizio della riscossione dei tributi erariali” (d’ora in avanti Fondo).
Con la circolare n. 6/2017 e con il messaggio n. 1518/2017 sono state fornite le indicazioni in
merito al campo di applicazione del Fondo, alle modalità di finanziamento delle prestazioni ed
alla fruizione dell’assegno straordinario da parte dei lavoratori beneficiari.
Con la presente circolare si illustra la disciplina delle prestazioni ordinarie a sostegno del
reddito garantite dal Fondo e si dettano altresì, analogamente a quanto disposto con la
circolare n. 170/2017, le indicazioni tecniche per il conguaglio delle prestazioni medesime e
per il versamento del contributo addizionale dovuto in caso di fruizione della prestazione di
assegno ordinario.
2. Finalità del Fondo. Precisazioni sul campo di applicazione oggettivo
A norma dell’articolo 2 del D.I. n. 95439/2016, il Fondo ha lo scopo di assicurare una tutela in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le
cause previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o
straordinaria.
La tutela è garantita nei confronti dei lavoratori delle imprese del settore dei servizi della
riscossione dei tributi erariali. A tal ultimo fine si precisa che con la citata circolare n. 6/2017
sono state date indicazioni in ordine ai soggetti destinatari delle tutele fornite dal Fondo. In
particolare, è stato evidenziato che rientrano nel campo di applicazione del Fondo le seguenti
società:
1. la società Equitalia S.p.A. e le altre società per azioni da essa controllate o partecipate
che effettuino le attività di cui al comma 4 dell’articolo 3 del D.L. n. 203/2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, nonché la società Equitalia
Giustizia S.p.A. (incaricata dell’attività di gestione dei crediti di giustizia e di quella del
Fondo Unico garanzia);
2. la società Riscossione Sicilia S.p.A.;
3. le altre società cui sono stati trasferiti, ai sensi dell’articolo 3, comma 24, del D.L. n.
203/2005, i rami di azienda relativi all’attività di riscossione svolta per conto degli enti
locali, qualora dette società abbiano senza soluzione di continuità iscritto i propri
dipendenti ed effettuato i versamenti dei relativi contributi al Fondo di previdenza per i
dipendenti delle aziende del servizio di riscossione costituito ai sensi della legge n.
377/1958 e successive integrazioni.
Si evidenzia, a tal riguardo, che l’articolo 1 del D.L. n. 193/2016, convertito dalla legge n.
225/2016, ha stabilito, a decorrere dal 1° luglio 2017, l’estinzione e la cancellazione d’ufficio
dal registro delle imprese delle società del Gruppo Equitalia e che, al fine di garantire la
continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, dalla medesima data, un
nuovo ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, che subentra
a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del
Gruppo Equitalia. Il medesimo ente, sottoposto alle disposizioni del codice civile e delle altre
leggi relative alle persone giuridiche private, può anche svolgere le attività di riscossione delle
entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali.
Ciò premesso, si rappresenta che in considerazione dell’impianto normativo sopra richiamato
ed in coerenza con il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di cui alla nota
prot. n. 4053 del 14 giugno 2017, l’ente “Agenzia delle entrate-Riscossione”, che assume la
qualifica di agente della riscossione con tutti i poteri previsti dal D.P.R. n. 602/1973, è iscritto,
a far data dalla sua istituzione, al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della
riscossione dei tributi erariali, di cui al citato D.I. n. 95439/2016.
3. Beneficiari
A norma dell’articolo 2, comma 3, del D.I. n. 95439/2016, i beneficiari delle prestazioni
garantite dal Fondo sono tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con
qualsiasi qualifica, compresi i dirigenti, delle società di cui al precedente paragrafo 2.
Il successivo articolo 7, comma 4, del D.I. n. 95439/2016 precisa che i dirigenti possono
accedere esclusivamente alle prestazioni di assegno ordinario e di assegno straordinario.
Pertanto, i medesimi non rientrano tra i beneficiari dei finanziamenti di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale.
Assegno ordinario - Applicazione normativa CIGO – lavoratori apprendisti
A norma dell’articolo 39, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, ai Fondi di solidarietà di cui agli
articoli 26, 27 e 28 si applica, tra gli altri, l’articolo 2, commi 1 e 4, del decreto legislativo
medesimo.
In particolare, i citati commi dell’articolo 2 dispongono che sono destinatari dei trattamenti di
integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e
che, alla ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prorogato in misura
equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite (cfr. la nota MLPS prot. n.
8475 del 14 aprile 2014 e la circolare n. 6/2017).
Pertanto, nell’ambito dei lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, sono beneficiari
della prestazione di assegno ordinario garantita dal Fondo esclusivamente gli apprendisti
assunti con contratto di lavoro professionalizzante e per i quali il periodo di apprendistato è
prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di assegno ordinario fruite.
In capo ai lavoratori non è richiesta alcuna anzianità di effettivo lavoro.
4. Tipologie di prestazioni
A norma dell’articolo 5, comma 1, del D.I. n. 95439/2016, il Fondo, nell’ambito e in
connessione con processi di ristrutturazione e/o situazioni di crisi e/o di rilevante
riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, provvede:
1. in via ordinaria:
a) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e dell’Unione europea;
b) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni
dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le cause previste
dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
2. in via straordinaria, all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito in
favore di lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.
Come precedentemente accennato, con la circolare n. 6/2017 sono state fornite le istruzioni
operative relativamente agli assegni straordinari di cui al precedente punto 2.
5. Prestazioni ordinarie
5.1 Programmi formativi
A norma dell’articolo 5, comma 1, lett. a), punto 1, del D.I. n. 95439/2016, il Fondo,
nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o situazioni di crisi e/o di
rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro,
provvede, in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione
europea.
5.1.1 Condizioni di accesso alla prestazione
A norma dell’articolo 7, comma 1, lett. a), del D.I. n. 95439/2016, l’accesso al finanziamento
dei programmi formativi è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali previste
per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale.
Ai sensi del successivo comma 2, le suddette procedure sindacali devono concludersi con un
accordo aziendale.
Sulla base del dettato normativo, al pari di quanto previsto per l’assegno ordinario (cfr.
successivo paragrafo 5.2.5), l’accordo aziendale costituisce condizione di ammissibilità della
domanda, conseguentemente in mancanza di accordo aziendale l’azienda non potrà accedere
al finanziamento di programmi formativi.
È pertanto necessario, al momento della presentazione dell’istanza, dare contezza
dell’assolvimento dell’obbligo su richiamato allegando all’istanza l’accordo aziendale.
5.1.2 Presentazione della domanda d’intervento
Le istanze devono essere inoltrate esclusivamente on line secondo le modalità operative
illustrate nel messaggio n. 4471 del 28/11/2018.
5.1.3 Misura della prestazione
A norma dell’articolo 10, comma 1, del D.I. n. 95439/2016, il contributo al finanziamento delle
ore destinate alla realizzazione di programmi formativi è pari alla corrispondente retribuzione
lorda percepita dagli interessati, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici
Fondi nazionali o dell’Unione europea.
La retribuzione mensile dell’interessato, utile per la determinazione della paga oraria di cui al
presente paragrafo, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore,
ovverosia la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il
criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
5.1.4 Modalità di finanziamento dell’intervento formativo. Istruzioni operative
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la
Struttura territoriale INPS competente provvede al rilascio della relativa autorizzazione,
propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte dell’azienda. La delibera è comunicata
all’azienda ed è resa disponibile all’interno del “Cassetto bidirezionale”.
Le aziende ammesse ai programmi formativi potranno accedere al relativo finanziamento con il
sistema del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime aziende per i propri dipendenti.
5.1.5 Domande ed esposizione conguagli per finanziamento programmi formativi
Le aziende richiedenti o i loro consulenti/intermediari dovranno associare alla domanda un
codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici) generato dall’apposita funzione
presente nella procedura on line di presentazione della domanda. Tale codice permette di
uniformare la gestione procedurale delle richieste di questo tipo di erogazione a quella degli
altri fondi e non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi su UniEmens.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la
Struttura territoriale INPS competente rilascia un’autorizzazione, propedeutica alle operazioni
di conguaglio da parte dell’azienda.
I datori di lavoro valorizzeranno nell’elemento <NumAutorizzazione> il numero di
autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS, nell’elemento <CongFSolCausaleACredito> il
codice causale “L110”, avente il significato di “Recupero formazione Fondi di solidarietà” e
nell’elemento <CongFSolImportoACredito> l’importo posto a conguaglio.
5.2 Assegno ordinario. Causali
L’assegno ordinario è un trattamento di integrazione salariale che il Fondo garantisce in favore
di lavoratori la cui attività lavorativa sia sospesa o ridotta per le causali previste dalla
normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, così come illustrate nelle
circolari n. 197/2015 e n. 139/2016 e nei messaggi n. 1856/2017 e n. 2276/2017, punti 3 e 4,
e con le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui alle
circolari n. 24/2015 e n. 30/2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alla
circolare dell’Istituto n. 130/2017.
Nello specifico la prestazione può essere richiesta per le seguenti causali:
1. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
2. situazioni temporanee di mercato;
3. riorganizzazione aziendale;
4. crisi aziendale;
5. contratto di solidarietà.
Le istanze sono valutate con riferimento alle causali della CIGO (punti 1 e 2) in relazione ai
criteri individuati nel decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 (cfr. la circolare n.
139/2016 ed i messaggi n. 1856/2017 e n. 2276/2017); mentre con riferimento alle causali
della CIGS (punti 3, 4 e 5) le istanze sono valutate in relazione ai criteri individuati nel decreto
ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016, adottato per l’approvazione dei programmi di cassa
integrazione guadagni straordinaria (cfr. le circolari MLPS n. 24/2015 e n. 30/2015 e la
circolare INPS n. 130/2017).
Si applica altresì la disciplina semplificata di accesso all’assegno ordinario, per le seguenti
causali:
1. Emergenza COVID-19 d.l.9/2020;
2. COVID-19 nazionale.
Con la circolare n. 38 del 12/03/2020 e con la circolare n. 47 del 28/03/2020, cui si rinvia per
la disciplina di dettaglio, sono stati illustrati i criteri e le modalità di accesso all’assegno
ordinario con le già menzionate causali Covid.
5.2.1 Misura della prestazione
A norma dell’articolo 10, comma 2, del D.I. n. 95439/2016, il Fondo assicura la prestazione di
un assegno ordinario calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che
sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con l’applicazione dei seguenti
massimali: € 1.140,00 per una retribuzione inferiore a € 2.099,00; € 1.314,00 per una
retribuzione compresa tra € 2.099,00 e € 3.318,00; € 1.660 per una retribuzione superiore a €
3.318,00.
Tali valori sono aumentati annualmente secondo i criteri e le misure previste per la cassa
integrazione guadagni per l’industria e per il 2020 sono pari ai seguenti importi:
Massimali assegno ordinario
Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro)
Inferiore a 2.184,24 1.186,29
Compresa tra 2.184,24 – 3.452,74 1.367,35
Superiore a 3.452,74 1.727,41
La retribuzione mensile dell’interessato, utile per la determinazione dei trattamenti di cui al
presente paragrafo, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore,
ossia la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio
comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
Qualora l’importo dell’assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa
integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.
Nell’Allegato n. 2 viene riportato l’algoritmo per il calcolo della retribuzione persa, che include
gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile da
assumere a riferimento per la determinazione della misura della prestazione di assegno
ordinario e della contribuzione correlata.
Al fine di garantire il rispetto del criterio definito dall’articolo 10, comma 2, del D.I. n.
95439/2016, secondo cui la retribuzione giornaliera è pari a 1/360 della retribuzione annua,
viene previsto un fattore correttivo pari al rapporto tra il numero di giorni lavorabili e i 30
giorni sui quali è parametrata la retribuzione mensile, come esplicitato nel citato Allegato n. 2.
5.2.2 Durata della prestazione
L’articolo 10, comma 4, del D.I. n. 95439/2016 dispone che l’assegno ordinario può essere
erogato per un periodo complessivamente non superiore ai limiti stabiliti dall’articolo 12 del
D.lgs n. 148/2015.
Tuttavia, in linea generale, la durata dell’assegno ordinario è disciplinata dall’articolo 30,
comma 1, del citato D.lgs n. 148/2015 in base al quale i Fondi stabiliscono la durata massima
della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a
seconda della causale invocata, alle durate massime previste per le causali della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, così come illustrato nella circolare n.
201/2015, alla quale si rimanda per la disciplina di dettaglio.
Pertanto, sulla base del combinato disposto degli articoli citati, la durata della prestazione è
determinata nel seguente modo:
1. in caso di ricorso alle causali della CIGO, l’assegno ordinario può essere corrisposto fino a
un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un
massimo complessivo di 52 settimane;
2. in caso di ricorso alle causali della CIGS, l’assegno ordinario può essere corrisposto per un
massimo di dodici mesi, anche continuativi, in un biennio mobile.
All’assegno ordinario richiesto per le causali della CIGO si applicano altresì le seguenti
disposizioni di cui all’articolo 12 del D.lgs n. 148/2015:
qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di assegno ordinario, una
nuova domanda può essere proposta, per la medesima unità produttiva per la quale
l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52
settimane di normale attività lavorativa;
l’assegno ordinario relativo a più periodi non consecutivi non può superare
complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile;
gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono considerati nel
predetto computo delle 52 settimane nel biennio mobile. Si precisa che tale esclusione è
rilevante ai soli fini del computo delle 52 settimane nel biennio mobile. Pertanto, i periodi
di integrazione salariale determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono invece
computati ai fini della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile
(cfr. il successivo paragrafo 5.2.3) e ai fini del calcolo del limite di un terzo delle ore
ordinarie lavorabili nel biennio mobile (art. 12, comma 5). Ciò in considerazione del fatto
che tali limiti rappresentano non un limite di durata, ma un limite di carattere
quantitativo relativo sia al periodo massimo complessivo di fruizione dell’assegno
ordinario sia al numero massimo di ore di integrazione salariale autorizzabili. Per la
qualificazione degli eventi come oggettivamente non evitabili si rinvia a quanto
specificato nella parte seconda, paragrafo 2, della circolare n. 139/2016;
nei limiti di durata suesposti, non possono essere autorizzate ore di assegno ordinario
eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con
riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre
precedente la domanda di concessione dell’assegno ordinario.
In caso di sospensioni o riduzioni di attività lavorativa riconducibili alle causali della CIGS, si
applica la disciplina di cui all’articolo 22 del D.lgs n. 148/2015 con l’ulteriore limite speciale di
cui all’articolo 10, comma 4, del D.I. n. 95439/2016 che, in tema di durata massima della
prestazione, rinvia ai limiti stabiliti dall’articolo 12 del D.lgs n. 148/2015, in base al quale la
durata massima dell’assegno ordinario non può essere superiore a 52 settimane in un biennio
mobile.
Conseguentemente, le istanze per le causali della CIGS avranno le seguenti durate:
per la causale di riorganizzazione aziendale la prestazione può avere una durata
massima, per ciascuna unità produttiva, di 12 mesi, anche continuativi, in un biennio
mobile;
per la causale di crisi aziendale il trattamento può avere una durata massima, per
ciascuna unità produttiva, di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova istanza può essere
concessa non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
precedente autorizzazione, sempre nel limite di 12 mesi in un biennio mobile;
per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni
del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di
tempo di cui al programma autorizzato;
per la causale del contratto di solidarietà la prestazione può avere una durata massima,
per ciascuna unità produttiva, di 12 mesi, anche continuativi, in un biennio mobile. In
ogni caso la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per
ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può
essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà
è stipulato.
Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le 104 settimane a ritroso dalla fine
dell’ultimo giorno dell’ultima settimana di riduzione di orario (cfr. la circolare n. 17/2017
MLPS). Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 52 settimane di sospensione o
riduzione di attività lavorativa, la domanda non potrà essere accolta. Tale conteggio si
riproporrà per ogni ulteriore settimana di assegno ordinario richiesto.
5.2.3 Durata massima complessiva della prestazione
A norma dell’articolo 10, comma 4, del D.I. n. 95439/2016, alle prestazioni di assegno
ordinario si applica l’articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015.
Pertanto, per ciascuna unità produttiva, l’assegno ordinario non può superare la durata
massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Resta ferma comunque la necessità che tra un intervento e l’altro di assegno ordinario, a
prescindere dalla causale richiesta, sia comunque rispettato il limite del biennio mobile.
Pertanto, a titolo esemplificativo, in caso di fruizione di 52 settimane consecutive di assegno
ordinario per qualsiasi causale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima
unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un
periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
Ai fini del calcolo della durata massima complessiva, a norma dell’articolo 22, comma 5, del
D.lgs n.148/2015, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene
computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la
parte eccedente.
Ai fini della verifica della durata massima complessiva nell’ambito del quinquennio “mobile” si
considera l’ultimo giorno dell’ultima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si
valutano le 260 settimane precedenti. Se in tale arco temporale sono già state autorizzate 104
settimane (cioè 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto, fatto salvo
quanto disposto dal citato articolo 22, comma 5, del D.lgs n. 148/2015. Tale conteggio si
riproporrà per ogni ulteriore settimana di assegno ordinario (cfr. la circolare n. 17/2017 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
5.2.4 Contribuzione correlata
L’articolo 10, comma 7, del citato decreto interministeriale prevede che per i periodi di
erogazione dell’assegno ordinario il Fondo versi, alla gestione previdenziale d’iscrizione del
lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione. La medesima contribuzione
è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la
determinazione della sua misura.
La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4
novembre 2010, n. 183. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari
all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione
lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve
essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e
continuativi.
A tale proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include gli elementi che
devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile), si rimanda alle
disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale
soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.lgs n. 148/2015, e all’Allegato n. 2 alla presente
circolare. Infatti, posto che all’assegno ordinario si applica la normativa in materia di
integrazioni salariali ordinarie (art. 30 del D.lgs n. 148/2015), la determinazione della
retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che siano assolutamente coerenti con
quelle che sono utilizzate per l’integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base
dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo
vigente e versate a carico del Fondo di solidarietà per ciascun trimestre entro il trimestre
successivo. In particolare, per il 2020, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il
calcolo e il versamento della contribuzione correlata è pari al 33%.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 438/1992.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, la cui misura per l'anno 2020 è pari a € 103.055,00.
Per gli iscritti al Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali di cui alla legge n. 377/1958 e
ss.mm.ii., il calcolo e il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto
dall’articolo 10 della predetta legge.
5.2.5 Condizioni di accesso alla prestazione
A norma dell’articolo 7, comma 1, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, l’accesso al finanziamento
degli interventi a favore dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro o dalla
sospensione dell’attività lavorativa è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali
previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano
la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative ove espressamente previste.
Ai sensi del successivo comma 2, le suddette procedure sindacali devono concludersi con un
accordo aziendale nell’ambito del quale siano stati individuati una pluralità di strumenti
secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le
condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
Sulla base del dettato normativo, l’accordo aziendale costituisce condizione di ammissibilità
della domanda; conseguentemente, in mancanza di accordo aziendale, l’azienda non potrà
accedere all’assegno ordinario.
È pertanto necessario, al momento della presentazione dell’istanza, dare contezza
dell’assolvimento dell’obbligo su richiamato allegando la seguente documentazione:
copia dell’accordo aziendale, per le causali riferibili alla CIGO e per le causali della crisi e
riorganizzazione aziendale;
copia del contratto collettivo aziendale stipulato ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs n.
81/2015, per la causale del contratto di solidarietà.
5.2.6 Termini di presentazione della domanda
Le domande di accesso all’assegno ordinario, stante il disposto dell’articolo 30, comma 2, del
D.lgs n. 148/2015, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate non prima
di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa.
I termini su richiamati hanno natura ordinatoria; pertanto il mancato rispetto degli stessi non
determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30
giorni, l’irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno
slittamento del termine di decorrenza della prestazione.
Applicazione normativa CIGO (art. 15, comma 3, del D.lgs n. 148/2015)
In caso di presentazione tardiva della domanda, l’assegno ordinario non potrà aver luogo per
periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda (cioè dal
lunedì della settimana precedente).
Esempi di termini di presentazione tardiva della domanda
Periodo di sospensione: dal 01/09/2020 al 30/11/2020
Termine ultimo utile per la presentazione della domanda: 16/09/2020
Data Presentazione domanda: 28/09/2020
Decorrenza della prestazione: dal giorno lunedì 21/09/2020
Il datore di lavoro deve comunicare le ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa
riferite al periodo non indennizzabile dal 01/09/2020 al 20/09/2020, utilizzando l’Allegato n. 1
della circolare n. 201/2015.
Le eventuali richieste di proroghe devono essere oggetto di autonome domande presentate nel
rispetto dei termini e con le modalità soprarichiamate.
Le istanze devono essere inoltrate esclusivamente on line secondo le modalità operative
illustrate nel messaggio n. 4471 del 28/11/2018.
5.2.7 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore del
Fondo, la Struttura territoriale competente rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto
per le operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro; la
delibera e la relativa autorizzazione vengono comunicate all’azienda tramite il “Cassetto
bidirezionale”.
Ai sensi dell’articolo 7, commi da 1 e 4, del D.lgs n. 148/2015, applicabile alla disciplina dei
Fondi in virtù del richiamo diretto operato dall’articolo 39 del decreto legislativo medesimo, il
pagamento dell’assegno ordinario è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine
di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le
norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. In particolare, il comma
3 del citato articolo 7 prevede che il conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni
anticipate ai lavoratori devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine
del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data
del provvedimento di concessione se successivo (per i Fondi si intende la data
dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS, come specificato nella circolare n. 201/2015).
In ordine ai profili applicativi dell’istituto della decadenza, si rinvia a quanto già specificato con
le circolari n. 197/2015, n. 201/2015 e, da ultimo, con la circolare n. 9/2017.
Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà più
operabile né su denuncia ordinaria né su flussi di regolarizzazione.
Il Comitato amministratore può autorizzare il pagamento diretto dell’assegno ordinario, previa
espressa richiesta del datore di lavoro, solo in presenza di serie e documentate difficoltà
finanziarie del medesimo.
5.2.8 Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa
A norma dell’articolo 10, comma 3, del D.I. n. 95349/2016, l’erogazione dell’assegno ordinario
è subordinata alla condizione che il lavoratore beneficiario non svolga alcun tipo di attività
lavorativa in favore di soggetti terzi.
A norma dell’articolo 8, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, il lavoratore decade dal diritto
all’integrazione salariale, qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla Struttura
territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il medesimo articolo, tuttavia, prevede che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
comunicazione sono valide le comunicazioni obbligatorie rilasciate direttamente dal datore di
lavoro (UNILAV) e dalle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM).
In capo al lavoratore rimane l’obbligo di comunicazione dell’avvio di un’attività autonoma, non
rientrando quest’ultima tra le tipologie di attività lavorative oggetto della comunicazione
preventiva.
5.2.9 Assegno ordinario, istituti contrattuali e altre prestazioni
Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, il Fondo non eroga, in quanto non
previsto dal decreto istitutivo, l’assegno al nucleo familiare e il trattamento di fine rapporto.
Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti contrattuali e le altre prestazioni, quali
ad esempio ferie, infortunio sul lavoro, malattia e maternità, si applicano, per quanto
compatibili, le istruzioni fornite con la circolare n. 130/2017.
5.2.10 Contributo addizionale
In caso di fruizione dell’assegno ordinario, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n.
95439/2016, è previsto in capo al datore di lavoro l’obbligo di versamento di un contributo
addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali
perse dai lavoratori destinatari della prestazione.
La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle
retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di
orario.
Le richieste e il pagamento del contributo addizionale dovuto avvengono con modalità
operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento
della cassa integrazione guadagni (cfr. la circolare n. 170/2017).
6. Istruttoria della domanda
All’atto della ricezione della domanda di accesso ad una delle prestazioni ordinarie erogate dal
Fondo, le Strutture territoriali competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, tramite la
procedura già in uso per gli altri Fondi, effettuando i seguenti controlli:
Azienda rientrante nel campo di applicazione del Fondo;
Prestazioni incompatibili del datore di lavoro;
Verifica accordo sindacale;
Coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo;
Compatibilità dei lavoratori;
Proporzionalità tra importo richiesto e tetto aziendale.
In più, per l’assegno ordinario, dovrà essere verificato:
il rispetto dei termini di presentazione della domanda;
l’integrabilità della causale
All’istanza di accesso alla prestazione di assegno ordinario dovrà essere allegata la stima della
prestazione richiesta, distinta per assegno e contribuzione correlata. Il documento con la stima
(Allegato n. 3) dovrà essere inserito nell’allegato A della domanda on line.
Le domande di prestazione presentate dalla singola azienda possono essere accolte
esclusivamente entro i limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenti
complessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione. In ogni caso il Fondo non può
erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Struttura territoriale
competente predisporrà la proposta di delibera e la relativa scheda per l’invio alla Direzione
centrale Ammortizzatori sociali che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in
relazione all’importo finanziabile così come determinato nell’istruttoria territoriale, il successivo
inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera.
Nella fase di avvio dell’operatività del Fondo, l’intero flusso sarà gestito dalla Direzione
centrale Ammortizzatori sociali; successivamente, con apposito messaggio, saranno fornite le
istruzioni operative per la gestione da parte delle Strutture territoriali.
7. Delibera di concessione
La concessione degli interventi è deliberata dal Comitato amministratore del Fondo con
deliberazione assunta a maggioranza dei presenti.
Le domande di accesso alle prestazioni sono prese in esame dal Comitato amministratore del
Fondo su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato amministratore evidenzi profili di
illegittimità, la medesima può essere sospesa da parte del Direttore generale dell’INPS. Il
provvedimento di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere
adottato nel termine di cinque giorni dalla decisione del Comitato e sottoposto al Presidente
dell’INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione
ovvero annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
8. Equilibrio finanziario del Fondo
Il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di
disponibilità.
Pertanto, al fine di procedere con l’erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo, è
necessario che vengano previamente costituite specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle
quali le prestazioni sono concedibili.
Il D.I. n. 95439/2016 non prevede alcun tetto aziendale, pertanto ciascuna azienda può
accedere alle prestazioni nel limite delle risorse acquisite al Fondo, a prescindere dalla
contribuzione dovuta al medesimo dal singolo datore di lavoro.
9. Monitoraggio della spesa
Il monitoraggio della spesa sarà comunicato dall’Istituto al Comitato amministratore del Fondo
per il tramite di schede ad hoc nelle quali verranno esposti i dati relativi alle risorse disponibili
del Fondo, nonché il dato degli importi autorizzati. L’andamento del monitoraggio terrà conto
degli importi effettivamente fruiti. L’importo autorizzato, infatti, viene sostituito dall’importo
effettivamente fruito dal momento in cui la prestazione può considerarsi consolidata in quanto
il pagamento risulta concluso (ad esempio, decadenza ai sensi del D.lgs n. 148/2015;
esaurimento dei beneficiari o delle ore autorizzate, etc.).
Gli importi autorizzati, sia per la formazione che per l’assegno ordinario, saranno sottratti alla
disponibilità del Fondo una volta emessa la delibera di concessione da parte del Comitato
amministratore.
10. Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Esposizione dell’evento
Per tutte le istanze presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare i
datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare un codice identificativo
(ticket di 16 caratteri alfanumerici). Così come precisato nel messaggio n. 1403/2018, il ticket
deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line,
utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, a tal fine prevista all’interno della
procedura di inoltro della domanda al Fondo.
I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso
di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. A tal
fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo
<CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione
tutelato dal Fondo.
Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in
corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del
giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in
centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rimanda alle
indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri
alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della
procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora
autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella
domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione
rilasciata all’esito dell’istruttoria.
Parallelamente anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere
valorizzato il relativo codice evento.
I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo per il personale addetto al servizio della
riscossione dei tributi erariali sono i seguenti:
Codice Descrizione
AOR Assegno ordinario
ASR Assegno ordinario per contratto di solidarietà
Le posizioni contributive che possono utilizzare tali codici sono identificate dal codice di
autorizzazione “4Q”, avente il significato di “Fondo di solidarietà per il personale addetto al
servizio della riscossione dei tributi erariali ex D.I. 95439/2016.”
Per i periodi di erogazione dell’assegno verrà accreditata, come sopra menzionato, sul conto
assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della
legge n. 183/2010.
11. Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno
ordinario - assegno ordinario per contratto di solidarietà
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai
lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario o assegno ordinario per
contratto di solidarietà che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia
aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.
In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente
modo:
-nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> va esposto il numero di
autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;
-negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di
<CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale del
versamento del contributo addizionale e il relativo importo.
A tal fine dovranno essere valorizzati i seguenti codici causale già in uso:
Codice Descrizione
A101 ctr. Addizionale su assegno ordinario
A102 ctr. Addizionale su assegno ordinario per contratto di solidarietà
Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di
<CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo
posto a conguaglio ed il relativo importo.
A tal fine verranno valorizzati i seguenti codici causale già in uso:
Codice Descrizione
L001 Conguaglio assegno ordinario
L002 Conguaglio assegno ordinario per contratto di solidarietà
In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens
di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza
delle autorizzazioni.
Al fine dell’esposizione in UniEmens delle ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa,
l’azienda dovrà indicare il numero di ore individuate mediante l’applicazione del fattore
correttivo. Tali ore andranno poi spalmate sulle giornate effettive di evento, corrispondenti alle
giornate in cui è avvenuta la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.
Nell’Allegato n. 2, oltre all’algoritmo di calcolo, sono forniti alcuni esempi di applicazione dello
stesso.
12. Istruzioni contabili
Con riferimento alla contabilizzazione degli eventi relativi all’erogazione delle prestazioni di
assegno ordinario e di assegno ordinario per contratto di solidarietà del Fondo in commento,
che in UniEmens saranno posti a conguaglio dal datore di lavoro rispettivamente con i codici
evento “L001” ed “L002”, si istituiscono nell’ambito della gestione GE – Fondo di solidarietà per
il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale
del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali – Decreto interministeriale
n. 95439 del 18 aprile 2016 - contabilità separata GER i seguenti conti:
GER30130 assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’ articolo 5, comma 1, lett. a)
punto 2), del D.I. n. 95439/2016, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M.
5/02/69 - anni precedenti;
GER30190 assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’ articolo 5, comma 1, lett. a)
punto 2), del D.I. n. 95439/2016 conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M.
5/02/69 - anno in corso;
GER30132 assegni ordinari per contratti di solidarietà di cui all’ articolo 5, comma 1, lett. a)
punto 2), del D.I. n. 95439/2016, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M.
5/02/69 - anni precedenti;
GER30192 assegni ordinari per contratti di solidarietà di cui all’ articolo 5, comma 1, lett. a)
punto 2), del D.I. n. 95439/2016, conguagliati dalle aziende che utilizzano il sistema D.M.
5/02/69 - anno in corso.
Relativamente alla contabilizzazione della contribuzione correlata, a carico del Fondo, da
accreditare sul conto assicurativo dei lavoratori nei periodi di erogazione degli assegni ordinari
anche per contratti di solidarietà, si istituisce il seguente conto:
GER32141 Onere per la contribuzione figurativa dei periodi di erogazione degli assegni ordinari
e di solidarietà.
I conti di registrazione dell’accreditamento della contribuzione figurativa dell’assegno ordinario
e dell’assegno ordinario per contratto di solidarietà a carico del Fondo, sulle gestioni di
appartenenza del lavoratore sono: FPR22141 e il nuovo conto ESR22142.
La rilevazione contabile della contribuzione addizionale sugli assegni ordinari e sugli assegni
ordinari per contratto di solidarietà prevista dall’articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n.
95439/2016, ed identificata in UniEmens rispettivamente con i codici evento “A101” ed
“A102” secondo le modalità esposte nei paragrafi precedenti, avverrà ai seguenti conti di
nuova istituzione:
GER21106 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario di cui
all’articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, dovuto dalle aziende tenute alla
denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti;
GER21176 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario di cui all’
articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, dovuto dalle aziende tenute alla
denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso;
GER21126 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario di cui all’
articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016 - insoluto - competenza anni precedenti;
GER21186 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario di cui all’
articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016 - insoluto - competenza anno in corso;
GER21108 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario per i contratti
di solidarietà di cui all’articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli
anni precedenti;
GER21178 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario per i contratti
di solidarietà di cui all’ articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
dell’anno in corso;
GER21128 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario per contratti di
solidarietà di cui all’ articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016 - insoluto -
competenza anni precedenti;
GER21188 contribuzione addizionale per il finanziamento dell’assegno ordinario per i contratti
di solidarietà di cui all’ articolo 6, comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016 - insoluto - di
competenza dell’anno in corso.
Infine, per la rilevazione contabile degli eventi relativi al finanziamento dei programmi
formativi ed esposti in UniEmens con il codice causale “L110” (cfr. il precedente paragrafo
5.1.5) si istituiscono i conti:
GER30112 onere per il finanziamento dei programmi formativi – art. 5 comma 1, lett. a),
punto 1, del D.I. n. 95439/2016, di competenza degli anni precedenti;
GER30172 onere per il finanziamento dei programmi formativi - art. 5 comma 1, lett. a), punto
1, del D.I. n. 95439/2016, di competenza dell’anno in corso.
Come di consueto i citati conti verranno gestiti in via automatizzata, da parte della procedura
informatica di ripartizione contabile dei DM.
In allegato si riporta la variazione al piano dei conti (Allegato n. 4).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
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ALLEGATO 1
95439
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTO l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volto
ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia
d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
VISTI gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che
disciplinano il funzionamento dei fondi di solidarietà;
VISTO l’articolo 46, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 148 del
2015 che abroga, tra l’altro, il comma 42 dell’articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92;
VISTO l’articolo 3 della n. 92 del 2012 che disciplinava il funzionamento
dei Fondi di solidarietà prevedendo per i settori non coperti dalla normativa in
materia d’integrazione salariale, la costituzione, previa stipula di accordi collettivi
e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di fondi
di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria;
VISTO, in particolare, il comma 42 dell’articolo 3 della legge n. 92 del
2012 nella parte in cui prevedeva che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti
ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovesse
essere adeguata alle norme della legge n. 92 del 2012 e successive modifiche con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da
stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello
nazionale;
VISTO l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il decreto n. 375 del 24 novembre 2003 del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, recante
l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al
servizio della riscossione dei tributi erariali;
VISTO l’accordo sindacale stipulato in data 20 dicembre 2013 tra Equitalia
spa e Riscossione Sicilia spa e Dircredito Fabi, Fiba, Fisac, Snalec UGL e UILCA
e l’accordo stipulato in pari data tra Equitalia spa e Riscossione Sicilia spa e Unità
Sindacale, con cui in attuazione delle disposizioni di legge richiamate, è stato
convenuto di adeguare e modificare il Regolamento istitutivo del Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale dipendente alle disposizioni di cui
all’articolo 3 della legge n. 92 del 2012;
VISTO l’accordo sindacale stipulato in data 28 gennaio 2014 tra SO.G.E.T.
spa e FIBA – CISL, FISAC CGIL e RSA UGL con il quale sono stati integrati gli
accordi del 20 dicembre 2013;
CONSIDERATO che la normativa di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto
legislativo n. 148 del 2015 sostituisce la normativa di cui all’articolo 3 della legge
n. 92 del 2012, prevedendo un obbligo di ulteriore adeguamento con accordo
collettivo, ai sensi del comma 8 dell’articolo 26, soltanto per i Fondi che abbiano
previsto una soglia dimensionale di partecipazione al Fondo diversa da quella di
cui al comma 7 del medesimo articolo 26, ossia superiore alla media di più di
cinque dipendenti;
CONSIDERATO, altresì, che gli accordi del 20 dicembre 2013 e del 28
gennaio 2014 fanno, invece, riferimento, quale ambito di applicazione del Fondo,
all’intero settore di riferimento a prescindere dalla consistenza dell’organico
aziendale;
RITENUTO, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto ministeriale
n. 375 del 2003 con quanto convenuto negli accordi del 20 dicembre 2013 e del
28 gennaio 2014 in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26 e seguenti
del decreto legislativo n. 148 del 2015;
DECRETA
ART. 1
Adeguamento del Fondo di solidarietà
1. Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al
servizio della riscossione dei tributi erariali, d’ora in poi denominato Fondo,
è adeguato alle previsioni di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell’INPS,
all’interno del quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
3. Ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
gli oneri di amministrazione derivanti all’INPS dall’assunzione della
gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal
Regolamento di contabilità dell’INPS, sono a carico del Fondo e vengono
finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta.
Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a carico delle singole
aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’INPS distintamente.
ART. 2
Finalità del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dipendenti assunti a tempo
indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti, delle imprese del
settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali di cui al comma 3, una tutela
in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa per le cause previste dalle disposizioni del titolo II del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
2. Il Fondo ha altresì lo scopo di attuare, nei confronti dei medesimi lavoratori,
interventi che, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di
situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall’applicazione di
disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della
riscossione, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di
sostegno previsti dalla legislazione vigente:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.
3. Il Fondo si applica nei confronti dei lavoratori dipendenti assunti a tempo
indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti:
a) della società Equitalia SpA, già denominata Riscossione SpA, costituita ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
delle altre società per azioni, da essa controllate o partecipate che effettuino
le attività di cui al comma 4 dell’articolo 3 del decreto legge n. 203del
2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, nonché
della società Equitalia Giustizia SpA incaricata della attività di gestione de i
crediti di giustizia, ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di quella del “Fondo unico giustizia” con le
modalità di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133;
b) della società Riscossione Sicilia SpA costituita ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 del decreto legge n. 203 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla n. 248 del 2005, recepito dalla Regione Siciliana con
legge 22 dicembre 2005, n. 19;
c) delle altre Società, non ricomprese tra le precedenti, cui sono stati trasferiti,
ai sensi dell’articolo 3, comma 24, dello decreto legge n. 203 del 2005
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, i rami d’azienda
relativi all’attività di riscossione svolta per conto degli enti locali, e che
dette società abbiano senza soluzione di continuità iscritto i propri
dipendenti che svolgono le suddette attività di riscossione al Fondo di
previdenza per i dipendenti delle aziende del servizio di riscossione
costituito ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive
modificazioni ed abbiano provveduto al versamento dei relativi contributi.
ART. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore, nominato ai sensi
dell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, composto da
cinque esperti designati da Equitalia SpA e Riscossione Sicilia SpA e cinque
esperti designati dalle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché da due
rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente rispettivamente del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del
Comitato aventi diritto al voto. La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà
diritto ad alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
2. Il Presidente del Comitato è eletto, in base al regime di alternanza tra il
Gruppo Equitalia /Riscossione Sicilia e organizzazioni sindacali, dal Comitato
stesso tra i propri membri.
3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio
sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale dell’INPS o un suo delegato, con
voto consultivo.
4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni, senza possibilità di
rielezione, e, in ogni caso, fino al giorno d’insediamento del nuovo Comitato.
Nell’ipotesi in cui, durante il mandato, venga a cessare dall’incarico, per
qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla
loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo
le modalità di cui al comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad
effettuare le designazioni di propria competenza sulla base dei criteri di rotazione.
6. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale del
Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui al decreto
legislativo n. 148 del 2015, i componenti del Comitato amministratore di cui
all’articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2003,
n.375, in carica alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione
del Comitato amministratore di cui al presente articolo.
ART. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e
vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e
consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in conformità alle
regole di precedenza e turnazione fra le aziende di cui all’articolo 9 e
compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal
regolamento;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini
di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, commi 4 e 5, del medesimo
decreto legislativo, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
d) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e
sull’erogazione delle prestazioni, nonché sull’andamento della gestione,
studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior
funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità e
trasparenza;
e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
f) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità
di cui all’ articolo 11;
g) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o
regolamenti.
ART. 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2, comma 2:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi
nazionali o dell’Unione Europea;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati
da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea
dell’attività lavorativa, per le cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli
appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria, all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al
reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata,
riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di
agevolazione all’esodo. Qualora l’erogazione avvenga, su richiesta del
lavoratore, in unica soluzione, l’assegno straordinario è pari ad un importo
corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale
di riferimento vigente alla data di stipula dell’accordo del 20 dicembre 2013
di quanto sarebbe spettato dedotta la contribuzione correlata, che pertanto
non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
2. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo,
per un massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni
straordinarie di cui al comma 1, lettera b), in favore dei lavoratori che conseguano
la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione
dell’accesso al trattamento pensionistico:
a) anticipato a carico dell’assicurazione generale obbligatoria nei confronti
di tutti i soggetti di cui all’articolo 2;
b) di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria nei
confronti dei soggetti di cui all’articolo 2 iscritti esclusivamente
all’assicurazione generale obbligatoria;
c) di vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati
dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti
di cui all’articolo 2 obbligatoriamente iscritti oltre che all’assicurazione
generale obbligatoria anche al Fondo di cui al presente decreto.
3. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 2, si dovrà tener conto
della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione
prodotta dai lavoratori.
4. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 1, lettera b), dovuta
alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lettere
a), b) e c) del comma 2.
Art. 6
Finanziamento
1. Le somme accantonate nel Fondo di cui al decreto ministeriale n. 375 del
2003 ed eventuali ulteriori assegnazioni previste da parte dello speciale Fondo di
Previdenza dei dipendenti esattoriali ai sensi dell’articolo 81 della legge 21
novembre 2000, n. 342, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre
2002 rimangono acquisite al Fondo medesimo così come adeguato alle previsioni
di cui all’articolo 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015. L’utilizzo
di tali somme è destinato al pagamento delle prestazioni eventualmente attive alla
data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro naturale scadenza.
Qualora tali risorse dovessero risultare insufficienti, provvederà ogni singolo
datore di lavoro esodante, o subentrante nei rapporti giuridici del datore di lavoro
esodante, al versamento del contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori
interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente
al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione
correlata, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del
2015.
2. Per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) è dovuto al
Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e
lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo,
calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i
dirigenti;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di
fruizione delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto
2), nella misura dell’1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni di cui alla
lettera a).
3. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario
sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di
ripartizione di cui al comma 2, lettera a).
4. Per la prestazione straordinaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) è
dovuto da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli
lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura
corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e
della contribuzione correlata.
5. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
compreso l’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto1995, n. 355.
6. Ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha
l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di
disponibilità.
7. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di
specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
8. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni
basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di
economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l’obbligo di
aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo
annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
9. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 8, il Comitato
amministratore ha facoltà di proporre modifiche in relazione all’importo delle
prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione. Le modifiche sono
adottate, anche in corso d’anno, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e finanze, verificate le
compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del Comitato
amministratore.
10. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte
a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero in caso di inadempienza del
Comitato amministratore, l’aliquota contributiva può essere modificata con
decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell’economia e finanze anche in mancanza di proposta del Comitato
amministratore. In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo di cui al
comma precedente, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.
Art. 7
Accesso alle prestazioni
1. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5 è subordinato:
a) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1),
all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che
modificano le condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) punto 2),
all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che
modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione
dei livelli occupazionali nonché di quelle legislative laddove espressamente
previste;
c) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b):
1) all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste
per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
2) in alternativa, l’accesso alle prestazioni può avvenire anche nell’ipotesi in
cui un’azienda, rientrante tra quelle individuate all’articolo 2:
a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
b) manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il
ricorso a licenziamenti collettivi ma solo attraverso il ricorso a strumenti
organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i
processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che individui,
nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo
volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che
consentono l’intervento del Fondo stesso;
d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, nei confronti del
personale che esaurita l’applicazione degli strumenti anzidetti, continui a
rimanere in esubero e si impegni, quindi, a non attivare procedure di
licenziamento collettivo in base alle medesime causali, per almeno 12 mesi
a far tempo dalla data dell’accordo di cui alla lettera c).
2. L’ accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5 è altresì subordinato alla
condizione che le procedure contrattuali di cui al precedente comma 1 si
concludano con accordo aziendale, nell’ambito del quale siano stati individuati,
per i casi di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), punto 1), una pluralità di
strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi
che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la
riduzione dei livelli occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le
procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b),
nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2, può accedere tutto il personale
dipendente assunto a tempo indeterminato, ivi compresi i dirigenti, delle imprese
descritte all’articolo 2 del presente decreto.
Art. 8
Prestazioni straordinarie. Individuazione dei lavoratori in esubero
1. Ai fini del presente decreto, l’individuazione dei lavoratori in esubero, in
relazione alle esigenze tecnico – produttive e organizzative del complesso
aziendale, avviene prioritariamente anteponendo il personale in possesso dei
requisiti di legge previsti per il conseguimento dell’accesso al trattamento
pensionistico anticipato o di vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del
rapporto di lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio e,
subordinatamente, al rispetto dei criteri di cui all’articolo 5, comma 1, legge 23
luglio 1991, n. 223.
2. L’individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell’accesso alla
prestazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via
prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla
pensione di cui all’articolo 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianità
anagrafica.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in
possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si
favorisce, in via preliminare, la volontarietà che è esercitata dagli interessati nei
termini e alle condizioni aziendalmente concordate e ove ancora risultasse
superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto
al numero degli esuberi si tiene conto dei carichi di famiglia.
Art. 9
Criteri di precedenza e turnazioni
1. L’accesso dei soggetti di cui all’articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, avviene secondo criteri di
precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle
erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel
rispetto delle procedure e dei criteri individuati dall’articolo 7, sono prese in
esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle
disponibilità del Fondo. Dette domande saranno formulate in accordo con la
normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza.
3. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese
in esame subordinatamente all’accoglimento delle eventuali richieste di altri datori
di lavoro aventi titolo di precedenza.
4. I soggetti di cui all’articolo 2 ammessi alle prestazioni ordinarie di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli
obiettivi prefissati con l’intervento del Fondo, possono essere chiamati a
provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso,
totale o parziale, dell’importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti
ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato
di restituzione.
ART. 10
Criteri e misure delle prestazioni
1. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al
finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente
retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall’eventuale concorso degli
appositi Fondi nazionali o dell’UE.
2. Nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa su base
giornaliera, settimanale o mensile, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto
2, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del
reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che
sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari a
un importo di: euro 1.140,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile
dell’interessato è inferiore a euro 2.099,00; di euro 1.314,00 lordi mensili se la
retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra euro 2.099,00 ed euro
3.318,00 e di euro 1.660,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile
dell’interessato è superiore ad euro 3.318,00. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun
anno, gli importi di cui al presente comma sono aumentati con i criteri e le misure
in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria. La retribuzione mensile
dell’interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui
al presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali
nazionali in vigore, ossia la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita
dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per
ogni giornata. Qualora l’importo dell’assegno ordinario così calcolato sia inferiore
al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più
favorevole al lavoratore.
3. L’erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il
lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione
temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di
soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in
tema di diritti e doveri del personale.
4. Le prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2),
conseguenti a riduzioni dell’orario di lavoro o a sospensioni temporanee
dell’attività lavorativa, possono essere erogate per un periodo
complessivamente non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e comunque nel rispetto
della durata massima complessiva di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
5. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno
straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata, alla
somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione
dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione
anticipata;
2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di
quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell’assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di
previdenza degli impiegati dipendenti delle imprese che esercitano
attività di riscossione dei tributi erariali così come identificate
all’articolo 2 del presente decreto con la maggiorazione dell’anzianità
contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
6. Nei casi di cui al comma 5, il versamento della contribuzione correlata è
effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la
maturazione dei requisiti minimi richiesti per l’accesso al trattamento
pensionistico anticipato o di vecchiaia; l’assegno straordinario, esclusa pertanto la
predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a
quello previsto per la decorrenza della pensione.
7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a
favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione
temporanea dell’attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i
periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di
lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva
richiesti per la maturazione del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, è
versata a carico del fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione,
ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
8. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell’orario o di sospensione
temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno
straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base di quanto previsto
dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di
riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa,
nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al
reddito, sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti vigenti e versate a carico del Fondo per ciascun
trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui
alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni il calcolo ed il
successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 10
della predetta legge.
10. L’assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa
rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, nonché ad
eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi
all’anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o
trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori cui si applicano le
disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il
servizio di riscossione contenute nel CCNL 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995.
11. Nei casi in cui l’importo della indennità di mancato preavviso sia superiore
all’importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro
corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al
preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità una tantum, di
importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
12. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.
ART. 11
Cumulabilità della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i
redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente percepiti durante il
periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa
prestata a favore delle imprese così come identificate all’articolo 2 nonché di altri
soggetti e altre aziende operanti nell’ambito creditizio o della riscossione iscritte
all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o
che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui
prestava servizio l’interessato.
2. Contestualmente alla percezione dei redditi di cui al comma 1, cessa la
corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il
versamento dei contributi previdenziali.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite
massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita
dall’interessato, secondo il criterio comune richiamato dall’articolo 10 con i
redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di
fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore
di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra redditi da lavoro dipendente e l’assegno straordinario
dovesse superare il limite di cui al comma 3, si procede ad una corrispondente
riduzione dell’assegno medesimo.
5. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili con i redditi
da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da
quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su
autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell’importo
corrispondente a quello previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo
pensione lavoratori dipendenti gestito dall’INPS.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione
correlata, è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con
corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione
correlata è ridotta nei casi di redditi da lavoro autonomo in misura tale da non
determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore
dell’interessato.
8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l’assegno straordinario di
sostegno al reddito, nell’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e
durante il periodo di erogazione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva
comunicazione al datore di lavoro, presso cui prestava servizio, e al Fondo,
dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con
specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o
parziale dell’assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell’obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore
decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente
percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione
della contribuzione correlata di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 148 del
2015.
ART. 12
Contributi sindacali
1. I lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario di sostegno al reddito
hanno facoltà di versare i contributi sindacali a favore delle organizzazioni
sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente
decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del
preavviso di cui all’articolo 10.
ART. 13
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 18 aprile 2016
f.to
IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Giuliano Poletti
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Pier Carlo Padoan
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
CALCOLO DELLA PRESTAZIONE DI ASSEGNO ORDINARIO
Nei casi di ricorso all’Assegno Ordinario, il Fondo eroga una prestazione
calcolata nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe
spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un
importo di: euro 1.186,29 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile
dell’interessato è inferiore a euro 2.184,24; di euro 1.367,35 lordi mensili se la
retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra euro 2.184,24 ed
euro 3.452,74 e di euro 1.727,41 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile
dell’interessato è superiore ad euro 3.452,74 (valori 2020).
La retribuzione mensile utile per la determinazione dei trattamenti è la
retribuzione, individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore,
sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio
comune 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, secondo il seguente
schema di calcolo:
Retribuzione lorda mensile Rt*Nm/12 dove:
• Rt = retribuzione teorica mensile
• Nm = numero di mensilità che il lavoratore percepisce nell’anno (può
avere anche valori non interi come 15500: nell’elemento <NumMensilita>
devono essere ricomprese le voci ultramensili utili alla determinazione della
retribuzione globale annua e non già ricomprese nell’elemento
<RetribTeorica>. Qualora tali voci siano già ricomprese nella retribuzione
teorica mensile, dovrà essere indicato il numero di mensilità effettivamente
retribuite nell’anno.
Una volta determinata la retribuzione lorda mensile, questa viene confrontata
con le retribuzioni soglia di 2.184,24, <=3.452,74, e > 3.452,74 e si
determina il massimale da applicare.
Retribuzione persa Rp = Rt*(Nm/12)*(Or/Ol) dove:
1. Or : ore di riduzione
2. Ol : ore lavorabili
(se il lavoratore è sospeso Or=Ol )
Assegno ordinario= Rp *0,60 (con eventuale massimale)
Contribuzione correlata = Rp * 0,33
Per la definizione di retribuzione lorda mensile e numero mensilità si deve far
riferimento all’ultimo documento tecnico Uniemens.
L’algoritmo ragiona determinando le ore lavorabili mensili e poi determinando
le ore di riduzione (o ore evento) in maniera da rispettare sempre la
proporzione per cui una giornata di riduzione comporta la riduzione di 1/30
della retribuzione mensile. Se si ipotizza un mese con 23 giorni lavorabili sarà
cura dell’azienda inserire, ove necessario, un coefficiente di correzione orario
per consentire il rispetto della proporzione richiesta dal decreto di 1/30.
Pertanto:
1. orario effettivo di 37,5 ore settimanali;
2. 7,5 ore lavorabili per giorno di effettiva presenza;
3. indicazione degli eventi solo nei giorni di effettiva fruizione della
prestazione;
4. fattore correttivo orario. Es: se un lavoratore è sospeso in un giorno
l’azienda indica 5,75 ore di Evento (valore variabile a seconda dei giorni
lavorabili nel mese) in modo da rispettare la proporzione 1/30.
Ne deriva che l’azienda dovrà sempre indicare le effettive ore lavorabili nel
mese del lavoratore 7,5 ore al giorno per il numero di giorni di reale presenza,
es. per ottobre 2019: 23 * 7,5 = 172,5 ore lavorabili. Per ogni giornata di
prestazione l’azienda dovrà indicare 172,5/30 Ore di evento = 5,75 ore. Per
ogni ora di prestazione dovrà indicare 5,75/7,5 = 0,77 ore di evento. Per ogni
mese cambia solo il calcolo iniziale che porta a individuare le ore lavorabili
mensili. Il massimale sarà considerato mensile e non orario. Il fattore di
correzione varia mensilmente ed è determinabile come segue:
Fattore correzione orario = gg effettivamente lavorabili nel mese / 30 di cui
all’esempio precedente 23/30 = 0,7666.
Una volta individuato il fattore di correzione l’azienda dovrà indicare per ogni
ora di sospensione reale 0,77 ore di evento.
Le ore di evento, così come determinate con l’applicazione del fattore di
correzione, andranno spalmate sulle giornate effettive di sospensione.
La retribuzione Oraria viene determinata sempre dalla formula:
Ro = Rt * Nm/ (12* Ore Lavorabili nel mese).
Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo della prestazione.
A) Lavoratore sospeso dal 1° al 25 novembre 2019.
Giorni di calendario = 30.
Giorni lavorabili = 20.
Giorni complessivi di sospensione = 25.
Giorni di sospensione per la compilazione del Flusso Uniemens = 16
(dal 4 all’8; dal 11 al 15; dal 18 al 22 e il 25).
Retrib. teorica mensile comunicata dal datore (Rtm): € 2.769
Num. Mensilità: 13
Retrib. con rateo di tredicesima: € 3.000[(Rtm*13)/12]
1) Fattore di correzione = 20 (n. giorni lavorabili)/30= 0,6667
2) 7,5*20(gg lavorabili) = 150(ore lavorabili nel mese)
3) 7,5 ore*0,6667 (fattore di correzione)*25 giornate=125 (ore di sospensione
che dovranno essere dichiarate in uniemens)
4) Numero ore giornaliere di sospensione da indicare nel Flusso Uniemens:
125/16 (giorni di novembre lavorabili nel periodo di sospensione) = 7,81
ore per ciascun giorno dal 4 all’8; dal 11 al 15; dal 18 al 22 e il 25
5) Retribuzione oraria: Rtm* Num. Mensilità/(12*ore lavorabili nel mese)
2.769*13/(12*150) = € 20
6) Importo lordo orario Assegno ordinario= € 12 (20*0,60)
7) Importo complessivo lordo teorico Assegno ordinario: € 1.500 (12*125
Ore riduzione)
8) Importo complessivo lordo effettivo Assegno ordinario: € 1.367,35
(massimale per retribuzioni lorde mensili tra € 2.184,24 ed € 3.452,74)
9) Imponibile per contribuzione correlata e contributo addizionale a carico del
datore di lavoro: € 2.500 (20*125)
10) Contribuzione correlata: € 825 (2.500*0,33)
11) Contributo addizionale a carico del datore di lavoro: € 37,5 (2.500*0,015)
B) Lavoratore in riduzione di orario di 10 ore nel mese di gennaio
2020.
Giorni di calendario = 31.
Giorni lavorabili = 21.
Retrib. teorica mensile comunicata dal datore(Rtm):
€ 2.769
Num. Mensilità: 13
Retrib. con rateo di tredicesima: € 3.000 [(Rtm*13)/12]
1) Fattore di correzione = 21(n. giorni lavorabili) / 30= 0,7
2) 7,5*21(gg lavorabili) = 157,5 (ore lavorabili nel mese)
3) 10*0,7(fattore di correzione) = 7 (ore di sospensione che dovranno
essere dichiarate in uniemens e qualora imputate in un solo giorno
potrebbero risultare inferiori al normale orario giornaliero di lavoro di 7
ore e 30 minuti)
4) Retribuzione oraria: Rtm* Num. Mensilità/(12*ore lavorabili nel mese)
2.769*13/(12*157,5) = € 19,05
5) Importo lordo orario Assegno ordinario: € 11,43 (19,05*0,60)
6) Importo complessivo lordo teorico ed effettivo Assegno ordinario: € 80
(11,43*7 ore di riduzione)
7) Imponibile per contribuzione correlata e contributo addizionale a carico
del datore di lavoro: € 133,33 [(19,05*7); ovvero
(Rtm*13)/360/7,5*10)]
8) Contribuzione correlata: € 44 (133,33*0,33)
9) Contributo addizionale a carico del datore di lavoro: € 2 (133,33*0,015)
C) Lavoratore part time orizzontale al 70%, sospeso per l’intero mese
di novembre 2019.
Giorni di calendario = 30.
Giorni lavorabili = 20.
Retrib. teorica mensile full time: € 2.769
In questo caso l’azienda indicherà una retribuzione teorica di € 1.938,3
1. Fattore di correzione = 20 (n. giorni lavorabili)/30 = 0,6667
2. 7,5*20* 0,7(% Part time) = 105 (ore lavorabili nel mese)
3. 7,5 ore * 0,6667 *0,7(% Part time) *30 giornate= 105 (ore di
sospensione che dovranno essere dichiarate in uniemens: 5,25 per
ciascun giorno
4. Retribuzione oraria: Rtm*Num. Mensilità/(12*ore lavorabili nel mese)
1.938,3*13/(12*105) = € 20
5. Importo lordo orario Assegno ordinario: 20*0,60= € 12
6. Importo complessivo lordo teorico ed effettivo Assegno ordinario: € 1.260
(12*105)
7. Imponibile per contribuzione correlata e contributo addizionale a carico
del datore di lavoro: € 2.100 [(20*105); ovvero (Rtm*13)/12)]
8. Contribuzione correlata: € 693 (2.100*0,33)
9. Contributo addizionale a carico del datore di lavoro: € 31,5 (2.100*0,015)
ALLEGATO 4
Allegato n. 4
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GER30130
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art.
5, comma 1, lettera a), punto 2, del D.I. n. 95439/2016
per riduzione o sospensione temporanea dell’attività
lavorativa, conguagliati dalle aziende con il sistema di
cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni
precedenti
Denominazione abbreviata ASS. ORD. CONG.ART.5,C.1L.A,P.2 D.I. 95439/2016 –
A.P.
Tipo variazione I
Codice conto GER30190
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art.
5, comma 1, lettera a), punto 2, del D.I. n. 95439/2016
per riduzione o sospensione temporanea dell’attività
lavorativa, conguagliati dalle aziende con il sistema di
cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in
corso
Denominazione abbreviata ASS. ORD. CONG.ART.5,C.1L.A,P.2 D.I. 95439/2016 –
A.C.
Tipo variazione I
Codice conto GER30132
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art.
5, comma 1, lettera a) punto 2) del D.I. n. 95439/2016
per riduzione dell’attività lavorativa in applicazione dei
contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 21, comma
1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 148/2015,
conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al D.M. 5
febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata ASS.SOL.DIF.CONG.ART.5,C1,L.A)P2-DI95439/2016 –
A.P.
Tipo variazione I
Codice conto GER30192
Denominazione completa Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art.
5, comma 1, lettera a) punto 2) del D.I. n. 95439/2016
per riduzione dell’attività lavorativa in applicazione dei
contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 21, comma
1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 148/2015,
conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al D.M. 5
febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso
Denominazione abbreviata ASS.SOL.DIF.CONG.ART.5,C1,L.A)P.2-DI95439/2016 –
A.C.
Tipo variazione I
Codice conto GER30112
Denominazione completa Onere per il finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione del personale di cui
all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, del D.I. n.
95439/2016, conguagliati dalle aziende con il sistema di
cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni
precedenti
Denominazione abbreviata PROG.FORM.ART.5,C.1, L.A), P.1) DI 95439/2016 – A.P.
Tipo variazione I
Codice conto GER30172
Denominazione completa Onere per il finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione del personale di cui
all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, del D.I. n.
95439/2016, conguagliati dalle aziende con il sistema di
cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in
corso
Denominazione abbreviata PROG.FORM.ART.5,C.1, L.A), P.1) DI 95439/2016 – A.C.
Tipo variazione I
Codice conto GER21106
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento
dell’erogazione degli assegni ordinari di cui all’art.6,
comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia e al versamento con il
sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
degli anni precedenti
Denominazione abbreviata CTR ADD ASS ORD – F.DO GER – DM 5.2.69 – A.P.
Tipo variazione I
Codice conto GER21176
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento
dell’erogazione degli assegni ordinari di cui all’art.6,
comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia e al versamento con il
sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
dell’anno in corso
Denominazione abbreviata CTR ADD ASS ORD – F.DO GER– DM 5.2.69 – A.C.
Tipo variazione I
Codice conto GER21126
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento
dell’erogazione degli assegni ordinari di cui all’art.6,
comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, accertato
mediante modd. DM insoluti e DM10/V e non riscosso, di
competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata CTR ADD ASS ORD – F.DO GER– DM NON RISC. – A.P.
Tipo variazione I
Codice conto GER21186
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento
dell’erogazione degli assegni ordinari di cui all’art.6,
comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, accertato
mediante modd. DM insoluti e DM10/V e non riscosso, di
competenza dell’anno in corso
Denominazione abbreviata CTR ADD ASS ORD – F.DO GER– DM NON RISCOSSO –
A.C.
Tipo variazione I
Codice conto GER21108
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento
dell’erogazione degli assegni ordinari in applicazione dei
contratti di solidarietà difensivi di cui all’articolo 6,
comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia e al versamento con il
sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
degli anni precedenti
Denominazione abbreviata CTR ADD CONTR SOL DIFEN – F.DO GER– DM 5.2.69 –
A.P.
Tipo variazione I
Codice conto GER21178
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento
dell’erogazione degli assegni ordinari in applicazione dei
contratti di solidarietà difensivi di cui all’articolo 6,
comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, dovuto dalle
aziende tenute alla denuncia e al versamento con il
sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza
dell’anno in corso
Denominazione abbreviata CTR ADD CONTR SOL DIFEN – F.DO GER– DM 5.2.69 –
A.C.
Tipo variazione I
Codice conto GER21128
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento
dell’erogazione degli assegni ordinari in applicazione dei
contratti di solidarietà difensivi di cui all’articolo 6,
comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, accertato
mediante modd. DM insoluti e DM10/V e non riscosso, di
competenza degli anni precedenti
Denominazione abbreviata CTR ADD CONTR SOL DIFEN – F.DO GER– DM NON
RISCOSSO – A.P.
Tipo variazione I
Codice conto GER21188
Denominazione completa Contributo addizionale dovuto per il finanziamento
dell’erogazione degli assegni ordinari in applicazione dei
contratti di solidarietà difensivi di cui all’articolo 6,
comma 2, lett. b), del D.I. n. 95439/2016, accertato
mediante modd. DM insoluti e DM10/V e non riscosso, di
competenza dell’anno in corso
Denominazione abbreviata CTR ADD CONTR SOL DIFEN – F.DO GER– DM NON
RISCOSSO – A.C.
Tipo variazione I
Codice conto GER32141
Denominazione completa Onere per la contribuzione figurativa di periodi di
erogazione degli assegni ordinari anche per contratti di
solidarietà
Denominazione abbreviata ONERE CONTR.FIG.PERIODI ASSEGNI ORDINARI
Tipo variazione I
Codice conto ESR22142
Denominazione completa Contributi figurativi per la copertura dei periodi di
erogazione degli assegni ordinari e di solidarietà – a
carico del Fondo di solidarietà GER
Denominazione abbreviata CONTR. FIG.COPERT. ASSEGNI ORDINARI E SOLIDAR.
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