Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020
Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020
Testo normativo
Direzione Generale
Roma, 08/04/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 55
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020
SOMMARIO: Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. decreto Semplificazioni), ha introdotto
significative modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di
definizione dei procedimenti amministrativi. È stato, pertanto, adottato un
nuovo Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi che ha recepito le modifiche normative,
innovando e integrando le disposizioni dell’Istituto e degli Enti incorporati. La
presente circolare illustra le modifiche più significative apportate dal nuovo
Regolamento.
INDICE
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Durata del procedimento
4. Decorrenza dei termini
5. Comunicazione di avvio del procedimento
6. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
7. Sospensione del termine
8. Attività consultiva
9. Termine finale del procedimento
10. Risarcimento danni
1. Premessa
L’adozione del nuovo Regolamento si colloca nell’ambito dei diversi interventi individuati
dall’Istituto finalizzati alla ridefinizione del rapporto con l’utenza in termini di maggiore
efficienza, efficacia e trasparenza, nonché tra i fattori qualificanti del “Patto con l’utenza”,
come delineato, da ultimo, nella Relazione programmatica 2021-2023 del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza di cui alla deliberazione n. 10 del 20 maggio 2020.
Il Regolamento disciplina in maniera organica la materia della definizione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi, recependo le recenti modifiche alla legge 7
agosto 1990, n. 241, introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. decreto Semplificazioni), e
sostituisce i precedenti regolamenti dell’INPS e degli Enti incorporati.
Nella Tabella A) allegata al Regolamento sono individuati i termini per l'emanazione del
provvedimento, nonché il relativo responsabile per i procedimenti per i quali, in assenza di
specifiche diverse previsioni normative, si è ritenuto di fissare termini procedimentali di
conclusione superiori a quello di trenta giorni, fissato come ordinario dall’articolo 2, comma 2,
della legge n. 241/1990.
L’individuazione dei suddetti termini, per i provvedimenti già presenti nei previgenti
Regolamenti, è stata effettuata in riduzione, come previsto dall’articolo 12, comma 2, del citato
decreto-legge n. 76/2020, che ha fissato al 31 dicembre 2020 la scadenza per la verifica e la
rideterminazione in riduzione dei termini di durata dei procedimenti di competenza delle
Amministrazioni e degli Enti pubblici statali ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241/1990.
Con la presente circolare si illustrano le modifiche e le innovazioni più significative contenute
nel vigente Regolamento.
2. Ambito di applicazione
L’articolo 1 stabilisce che il Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di
competenza dell’Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d’ufficio; sono esclusi, come
nella previgente disciplina, quelli in autotutela, quelli promossi con ricorso avverso un atto o
un provvedimento amministrativo e quelli relativi alla gestione del personale e all’acquisizione
di lavori, servizi e forniture.
È stata, invece, individuata una ulteriore tipologia di esclusione, relativa ai procedimenti
amministrativi nei quali i beneficiari sono selezionati a seguito di procedure oggetto di specifici
bandi di concorso, soggette a vincoli finanziari e graduatorie; si fa riferimento, in particolare,
alla concessione di benefici a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Il comma 3 del medesimo articolo 1 del Regolamento è stato, infine, riformulato in maniera più
ampia prevedendo l’esclusione per tutti i procedimenti per i quali i termini di conclusione siano
previsti da fonte legislativa o regolamentare anche interna all’Istituto.
3. Durata del procedimento
L’articolo 2 del Regolamento detta la disciplina della durata del procedimento, delineando le
ipotesi in cui i termini di conclusione siano diversi da quello di trenta giorni previsto in via
generale dalla legge n. 241/1990, e gli esiti del medesimo in caso di domanda manifestamente
irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, con l’adozione di un provvedimento
espresso e motivato, redatto in forma semplificata.
Con riferimento ai procedimenti elencati nella Tabella A allegata al Regolamento, si fa presente
che nella stessa non sono indicati i procedimenti il cui termine di conclusione sia superiore a
trenta giorni in virtù di specifiche norme di legge.
4. Decorrenza dei termini
L’articolo 3, comma 2, del Regolamento disciplina la decorrenza del termine iniziale dei
procedimenti a iniziativa di parte, coincidente, in via generale, con la data di ricevimento della
domanda, a eccezione delle istanze indicate nella Tabella A) allegata al Regolamento, per le
quali il termine iniziale del procedimento decorre da un momento diverso in virtù di specifiche
disposizioni normative. Inoltre, lo stesso articolo 3 ha espressamente previsto il regime della
decorrenza per le istanze presentate dagli utenti in modalità telematica (comma 5, lettera a) e
per le domande di pensione in regime internazionale (comma 6).
5. Comunicazione di avvio del procedimento
L’articolo 4 del Regolamento è stato aggiornato alla luce del novellato articolo 8 della legge n.
241/1990, che, in particolare, prevede che nella comunicazione di avvio del procedimento
vengano indicate le modalità attraverso le quali sia resa possibile la visione degli atti, l’accesso
al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d.
Codice dell'amministrazione digitale o CAD), nonché l’esercizio in via telematica dei diritti
previsti dalla legge n. 241/1990, di regola, attraverso il punto di accesso di cui all’articolo 64-
bis del decreto legislativo n. 82/2005, o con altre modalità telematiche, nonché l’inserimento
del riferimento al domicilio digitale dell’Amministrazione oltre all’unità organizzativa
competente e al nominativo del responsabile, come indicato dal novellato articolo 5, comma 3,
della legge n. 241/1990.
6. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
L’articolo 5 del Regolamento è stato aggiornato alla luce del novellato articolo 10-bis della
legge n. 241/1990, che ha stabilito che alla tempestiva comunicazione all’istante dei motivi
ostativi all’accoglimento della domanda presentata da parte del responsabile del procedimento,
consegue la sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti e non più, come previsto
dalla precedente disciplina, l’interruzione dei termini del procedimento.
7. Sospensione del termine
L’articolo 6 disciplina i casi in cui il computo dei termini è sospeso e le regole per individuare il
giorno di scadenza. È stata prevista al comma 4 la sospensione dei termini afferenti ai
procedimenti per i quali è necessaria l’acquisizione di informazioni o di certificazioni, relative a
fatti, stati o qualità, provenienti da Istituzioni estere, non attestati in documenti già in
possesso dell’Istituto.
8. Attività consultiva
L’articolo 7 del Regolamento è stato aggiornato alla luce della novella dell’articolo 16, comma
2, della legge n. 241/1990, in virtù della quale, al fine di accelerare l’adozione dei
provvedimenti, è previsto che l’Amministrazione richiedente proceda indipendentemente
dall’espressione del parere, facoltativo ovvero obbligatorio, se questo non viene reso nei
termini.
9. Termine finale del procedimento
L’articolo 9 del Regolamento disciplina espressamente il termine finale del procedimento, che si
riferisce alla data di adozione del provvedimento finale anche nel caso di provvedimenti
recettizi. Si sottolinea, in particolare, l’introduzione del comma 5 che ha recepito la previsione
dei commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, inseriti nell’articolo 2 della legge n. 241/1990, dall’articolo 1
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, in merito all’attivazione dei poteri sostitutivi in caso di inerzia
dell’Amministrazione.
Il menzionato comma 5 prevede, nei casi di silenzio inadempimento, che decorso inutilmente il
termine per la conclusione del procedimento, comprensivo dell’eventuale termine di
sospensione di cui all’articolo 6, comma 1, o di cui all’articolo 6, comma 4, del nuovo
Regolamento, l’interessato possa rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo
individuato ai sensi del citato comma 9-bis dell’articolo 2 della legge n. 241/1990. Tale
soggetto deve concludere il procedimento entro un termine pari alla metà di quello
originariamente previsto, attraverso le Strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
Al riguardo, ai sensi del citato comma 9-bis, allo stato attuale l’interessato può rivolgersi al
Direttore centrale/regionale/di coordinamento metropolitano competente territorialmente.
10. Risarcimento danni
L’articolo 10 del Regolamento disciplina le conseguenze di eventuali ritardi nella conclusione
dei procedimenti, escludendo dal risarcimento del danno ingiusto i casi riferibili all’inerzia o al
ritardo ascrivibili alle Istituzioni estere parti del procedimento.
*****
Si richiama l'attenzione sulla necessità di tenere sotto stretto controllo e monitoraggio l'intera
gestione dell'iter istruttorio e procedimentale in relazione alle scadenze temporali fissate per i
diversi provvedimenti, nell’ottica di garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti
dell’utenza, in termini di trasparenza ed efficienza nella gestione delle istanze e alla riduzione
dei termini di conclusione dei procedimenti, nonché per evitare le conseguenze
dell’inosservanza dolosa o colposa dei termini stessi che comporta il risarcimento per il danno
ingiusto cagionato al cittadino.
Considerate le novità introdotte con il Regolamento che si allega (Allegato n. 1) e il rilievo che
lo stesso assume nei rapporti dell’Istituto con cittadini e imprese, si invitano i Direttori e i
Responsabili delle Strutture centrali e territoriali a curarne la più ampia diffusione.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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