Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 29/04/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 55
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi
dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del
D.lgs n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse
stanziate per l’anno 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per la fruizione
delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle
aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei
contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo
all’anno 2020.
INDICE
Premessa
1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio
2. Iter istruttorio
3. Calcolo della riduzione contributiva
4. Cumulabilità della decontribuzione di cui al D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni,
con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud
5. Adempimenti delle Strutture territoriali
6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del
flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione
contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2020
7. Istruzioni contabili
Premessa
Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
maggio 2014, n. 78, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto
sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi
accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), apportando rilevanti
modifiche alla precedente disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
In particolare, il citato articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 prevede, in favore dei
datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35%
per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al
20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a
ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
Il successivo comma 4-bis, come modificato dall’articolo 1, comma 240, lett. c), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che tale limite, a decorrere dall'anno 2017, è
pari a euro 30 milioni annui.
Con i decreti interministeriali 7 luglio 2014, n. 83312, e 14 settembre 2015, n. 17981,
sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla riduzione contributiva di cui all’articolo 6
del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese interessate, a
valere sulle risorse stanziate per gli anni 2014, 2015 e 2016[1].
Con il decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2, sono state rideterminate le
modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino
ovvero abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero
dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148[2].
Con la circolare n. 18/2017 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato le
istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive disciplinate dal citato D.I. n.
2/2017.
Con la presente circolare si illustrano le modalità per il recupero delle riduzioni
contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020.
1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio
Tenuto conto delle abrogazioni disposte dall’articolo 46 del D.lgs n. 148/2015, ai sensi del
quale, laddove le disposizioni di legge o regolamentari dispongono un rinvio alle disposizioni ivi
abrogate, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del medesimo decreto, per
l’anno 2020 destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2020
abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs n. 148/2015, nonché le imprese
che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno
precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un
periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del
datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione
dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di
lavoro.
2. Iter istruttorio
Completata l’istruttoria delle istanze, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della
formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di
ammissione alla riduzione contributiva, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza.
L’Istituto, tenuto alla quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva
richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere compiutamente i relativi controlli
solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens,
recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e
sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario
di lavoro concordata nei contratti di solidarietà.
Per quanto attiene, in particolare, alla verifica delle prestazioni di CIGS conguagliate, si
richiama l’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, secondo cui il conguaglio delle
integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di
durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Tanto premesso, si forniscono le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione
contributiva di cui al D.L. n. 510/1996 alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di
autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021
(Allegato n. 1).
Le predette aziende usufruiranno delle riduzioni contributive mediante le operazioni di
conguaglio descritte al successivo paragrafo 5.
Le altre aziende, non indicate nell’elenco allegato alla presente circolare, ancorché già
destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad
operare i conguagli con successive comunicazioni.
Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli
importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la
misura massima dell’agevolazione fruibile.
Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente
spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 3.
3. Calcolo della riduzione contributiva
Come già illustrato nelle precedenti circolari pubblicate dall’Istituto in materia[3], la riduzione
contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato
dall'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.
Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga
ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni
contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione
all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla
parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto
in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione,
dovute dai datori di lavoro interessati:
• il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in
misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai
fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14,
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
L’applicazione del beneficio in parola rimane subordinata al rispetto delle condizioni previste
dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regolarità
contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
4. Cumulabilità della decontribuzione di cui al D.L. n. 510/1996, e successive
modificazioni, con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud
Il beneficio contributivo di cui al D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, secondo
l’orientamento affermato nella circolare n. 192/1994 e ribadito nelle successive circolari in
materia, è stato considerato incompatibile con altri benefici contributivi previsti, a qualsiasi
titolo, dall’ordinamento; pertanto, per i lavoratori per i quali l’impresa ha fruito del predetto
esonero, non è stato possibile cumulare altre agevolazioni contributive.
Al riguardo, si osserva che, al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione
determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio
socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’articolo 27 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha
riconosciuto ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d.
svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), un
esonero dal versamento dei contributi (c.d. Decontribuzione Sud), pari al 30% dei complessivi
contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti
all’INAIL, per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020; tale esonero è stato
successivamente esteso dall’articolo 1, comma 161 e successivi, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 (legge di Bilancio 2021), fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di una diversa
modulazione dell’intensità della misura, ed escludendo dal beneficio i soggetti individuati
all’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.
Il beneficio contributivo Decontribuzione Sud, come anche chiarito dall’Istituito, è cumulabile
con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei
limiti della contribuzione previdenziale dovuta[4] e sempre che non vi sia un espresso divieto
di cumulo previsto da altre disposizioni.
Pertanto, in assenza di un espresso divieto di cumulo sancito dal D.L. n. 510/1996, e
successive modificazioni, e tenuto conto delle pesanti conseguenze economiche scaturenti dalla
perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno colpito, in misura particolare,
le imprese operanti nei territori indicati dall’articolo 27 del D.L. n. 104/2020 - acquisito il
parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - si chiarisce che le imprese
ubicate nei predetti territori possono cumulare l’esonero contributivo di cui all’articolo 6,
comma 4, D.L. n. 510/1996.
Quindi, le imprese che intendono usufruire dell’esonero contributivo ai sensi del D.L. n.
510/1996, e successive modificazioni, per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito
della Decontribuzione Sud, sono tenute a calcolare e applicare il predetto esonero sulla
contribuzione residua datoriale.
5. Adempimenti delle Strutture territoriali
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad
iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura competente, accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda
(decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il
codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di
solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege
608/1996”.
6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione
del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione
contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2020
Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (Allegato n. 1), per esporre nel
flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno
all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
• nell’elemento<CausaleACredito>, inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L983”,
avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi
dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett.
c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2020”;
• nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26
marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio
dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
pubblicazione della presente circolare.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della
fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive (UniEmens/vig).
7. Istruzioni contabili
La contabilizzazione degli oneri relativi agli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà in
argomento, a valere sulle risorse statali stanziate per l’anno 2020 e contraddistinti in
Uniemens con il codice causale “L983”, secondo le istruzioni riportate nel precedente
paragrafo, avverrà nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre
agevolazioni contributive), al seguente conto di nuova istituzione:
GAW37350 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di
solidarietà stipulati ai sensi del D.L. n. 726/1984 convertito, con modificazioni, dalla L. n.
863/1984 o del D.lgs n. 148/2015, Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e
del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2020.
Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei
relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.
Si riporta nell’Allegato n. 2 la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1]Cfr. le circolari n. 153/2014, n. 77/2016, n. 65/2017 e n. 165/2017 (la circolare n. 98/2018
si riferisce allo stanziamento relativo all’anno 2017).
[2] Per l’illustrazione della disciplina introdotta dal D.I. n. 2/2017 si rinvia alle circolari n.
98/2018 e n. 133/2019.
[3] Cfr. le circolari n. 192/1994, n. 178/1999, n. 153/2014, n. 98/2018, n. 133/2019 e n.
100/2020.
[4] Cfr. le circolari n. 122/2020 e n. 33/2021.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Matricola Codice Fiscale Denominazione Periodi autorizzati Numero e data del decreto
5008193996 8245890010 MASERATI SPA Dal 01-03-19 al 31-01-20 N. 10 del 17-02-21
7072128337 10294081004 FCF Soc coop Dal 01-11-20 al 31-01-21 N. 9 del 17-02-21
5524321819 MNTPTR67H29G273W MON.TEL DI MONTESANTO PIETRO Dal 05-03-19 al 04-03-20 N. 11 del 17-02-21
6805474747 02884580362 DOMUS LINEA SRL Dal 20-12-19 al 29-02-20 N. 13 del 17-02-21
7047901118 08218321001 LITOSUD S.R.L. AD SOCIO UNICO Dal 01-01-18 al 23-03-20 N. 14 del 17-02-21
2400050029 00190490136 LA PROVINCIA DI COMO SPA Dal 02-02-19 al 01-02-20 N. 17 del 17-02-21
1201254472 01873990160 SESAAB SPA Dal 02-03-19 al 01-03-20 N. 15 del 17-02-21
7047403289 00051570893 SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA Dal 01-08-19 al 29-03-20 N. 18 del 24-02-21
7024344866 06633080582 SNEM SPA Dal 30-09-19 al 27-12-19 N. 19 del 24-02-21
7072128337 10294081004 FCF MULTISERVICE Dal 05-10-20 al 31-01-21 N. 21 del 24-02-21
7047901118 08218321001 LITOSUD S.R.L. AD SOCIO UNICO Dal 01-10-18 al 31-12-18 N. 22 del 24-02-21
7064520389 10339361007 TEDESCHI SRL Dal 01-10-20 al 31-12-20 N. 23 del 24-02-21
8403758638 01767460262 MASTELLA SRL Dal 16-12-19 al 14-12-20 N. 24 del 24-02-21
5130360411 07932510634 ALGESE 2 SCARL Dal 20-01-20 al 19-01-21 N. 25 del 24-02-21
7070268541 13659081007 ALESSANDRO TEDESCHI SERVIZI SRL Dal 01-01-19 al 31-12-19 N. 26 del 24-02-21
2010207626 10391540969 SERVIZI LOGISTICA CAMPANIA SRLS Dal 01-02-19 al 31-01-20 N. 29 del 05-03-21
0200801597 00149790065 LINCLALOR SPA Dal 02-01-19 al 18-10-19 N. 28 del 05-03-21
5136818947 04754201210 GSN SRL Dal 16-12-19 al 15-12-20 N. 30 del 05-03-21
0919086278 06448400728 BRIO GROUP scarl Dal 01-02-20 al 31-12-20 N. 31 del 05-03-21
4205001158 00353260946 MAGNA CLOSURES SPA Dal 01-01-20 al 15-03-20 N. 32 del 05-03-21
8713411647 03280520127 Whirlpool R&D S.r.l. Società a Socio Unico Dal 01-01-19 al 31-12-19 N. 33 del 05-03-21
7070268541 13659081007 ALESSANDRO TEDESCHI SERVIZI srl Dal 01-01-20 al 31-12-20 N. 34 del 05-03-21
5140058470 03720121205 NUOVA IDEA SRL Dal 01-11-20 al 31-01-21 N. 36 del 05-03-21
0606130914 01763740444 FLORENS SHOES SRL Dal 15-04-19 al 14-04-20 N. 37 del 05-03-21
Dal 14-10-19 al 29-03-20
4303662426 01731740468 PCMC SPA società unico azionista N. 38 del 12-03-21
Dal 06-07-20 al 30-08-20
7033313660 03534681006 MARIO GUERRUCCI SRL Dal 03-12-19 al 16-03-20 N. 39 del 12-03-21
3803282079 01465930665 LFOUNDRY SRL Dal 01-01-19 al 24-03-20 N. 40 del 12-03-21
Dal 16-12-19 al 15-03-20
2111719295 07880310631 ARTEMIDE GLOBAL SERVICE SRL N. 42 del 12-03-21
Dal 18-05-20 al 16-02-21
6206219372 01686120492 PROFER società cooperativa a responsabilità limitata Dal 11-11-19 al 10-11-20 N. 43 del 12-03-21
6702877814 01610240804 BUONAFEDE S.R.L. Dal 03-12-19 al 02-12-20 N. 44 del 12-03-21
7064620197 13358381005 GESTIONA LOGISTICA DEPOSITI SRL Dal 01-01-20 al 31-10-20 N. 45 del 12-03-21
0606484585 01128030440 CALZATURIFICIO ROSSI SRL Dal 01-02-19 al 31-10-19 N. 46 del 12-03-21
6206219372 01686120492 PROFER SCARL Dal 01-02-20 al 31-01-21 N. 47 del 12-03-21
5138398694 06764520638 CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVICE Dal 01-11-19 al 15-12-19 N. 48 del 16-03-21
1318865552 03722971201 REKEEP RAIL SRL Dal 20-11-18 al 19-11-19 N. 50 del 16-03-21
2109669874 04667580874 GH CATANIA SRL Dal 11-02-20 al 15-03-20 N. 52 del 16-03-21
5002811740 01014730368 IND. CERAMICHE PIEMME S.P.A. Dal 09-12-19 al 31-01-20 N. 54 del 16-03-21
8126877155 06515500012 MARELLI SUSPENSION SYSTEMS ITALY SPA Dal 01-01-20 al 11-03-20 N. 57 del 16-03-21
6402788418 01063750762 FCA Melfi s.r.l. Dal 01-01-20 al 11-03-20 N. 56 del 16-03-21
Dal 01-11-19 al 11-03-20
8121050401 07973780013 FCA ITALY SPA N. 58 del 16-03-21
Dal 16-07-20 al 31-08-20
Dal 01-02-20 al 01-03-20
5008193996 08245890010 MASERATI SPA Dal 08-06-20 al 21-06-20 N. 59 del 16-03-21
Dal 20-07-20 al 30-08-20
Dal 01-11-19 al 15-03-20
0918218018 07641650721 GH PUGLIA SPA N. 60 del 16-03-21
Dal 28-12-20 al 11-01-21
6206219372 01686120492 PROFER SCARL Dal 09-06-20 al 31-12-20 N. 62 del 16-03-21
Dal 17-03-20 al 31-05-20
7072128337 10294081004 FCF MULTISERVICE SCARL N. 64 del 22-03-21
Dal 20-07-20 al 03-10-20
Dal 16-12-19 al 01-03-20
8121050401 07973780013 FCA ITALY SPA N. 65 del 22-03-21
Dal 08-06-20 al 19-07-20
8121050401 07973780013 FCA Italy SPA Dal 01-07-19 al 31-01-20 N. 66 del 22-03-21
8121050401 07973780013 FCA Italy SPA Dal 01-07-19 al 31-10-19 N. 70 del 22-03-21
6204268062 04773200011 PIAGGIO & C.SPA Dal 21-10-19 al 17-01-20 N. 68 del 22-03-21
6706253513 06106180489 SISTEMI INTEGRATI SRL Dal 03-03-20 al 31-07-20 N. 69 del 22-03-21
5130360411 07932510634 ALGESE2 S.C. SCARL Dal 01-04-19 al 31-12-19 N. 72 del 22-03-21
Dal 01-02-20 al 05-03-20
8121050401 07973780013 FCA ITALY SPA Dal 26-06-20 al 04-08-20 N. 71 del 22-03-21
Dal 02-09-20 al 09-10-20
1202404892 00603940164 OKBABY SRL Dal 06-05-19 al 22-03-20 N. 75 del 25-03-21
7072128337 10294081004 FCF MULTISERVICE SCARL Dal 01-02-20 al 15-03-20 N. 74 del 25-03-21
5138304059 08466901009 I.C. SERVIZI S.R.L. Dal 01-06-19 al 31-05-20 N. 77 del 25-03-21
2208717465 10902830966 ZENITH SERVICE GROUP SPA Dal 11-07-19 al 06-09-19 N. 76 del 25-03-21
0606814720 03866680618 FIB SRL Dal 01-01-20 al 31-12-20 N. 78 del 25-03-21
6402788418 01063750762 FCA MELFI S.R.L. Dal 01-11-19 al 31-12-19 N. 80 del 25-03-21
6706253513 06106180489 SISTEMI INTEGRATI SRL Dal 25-07-20 al 31-10-20 N. 82 del 25-03-21
6206219372 01686120492 PROFER SCARL Dal 26-06-20 al 31-12-20 N. 83 del 25-03-21
5140058470 03720121205 NUOVA IDEA SRL Dal 25-07-20 al 31-10-20 N. 84 del 25-03-21
Dal 20-09-19 al 15-03-20
2208717465 10902830966 ZENITH SERVICE GROUP SPA N. 85 del 25-03-21
Dal 05-07-20 al 07-01-21
Dal 07-09-19 al 15-03-20
2208717465 10902830966 ZENITH SERVICE GROUP SPA N. 88 del 25-03-21
Dal 19-07-20 al 03-01-21
6206219372 01686120492 PROFER SCARL Dal 23-03-20 al 23-06-20 N. 89 del 25-03-21
6706253513 06106180489 SISTEMI INTEGRATI SRL Dal 01-11-20 al 31-01-21 N. 90 del 25-03-21
2305323080 04766620282 SERVICE KEY SPA Dal 17-12-18 al 16-12-19 N. 92 del 25-03-21
Dal 01-08-19 al 15-03-20
2305323080 04766620282 SERVICE KEY SPA N. 93 del 25-03-21
Dal 19-07-20 al 03-12-20
2208717465 10902830966 ZENITH SERVICE GROUP SPA Dal 10-07-19 al 19-09-19 N. 91 del 25-03-21
1512229534 02151850985 RIVETTI GIUSEPPE & C. S.A.S. Dal 01-04-19 al 31-03-20 N. 96 del 02-04-21
Dal 20-11-19 al 22-03-20
1318865552 03722971201 REKEEP RAIL SRL Dal 29-06-20 al 30-09-20 N. 97 del 02-04-21
Dal 01-11-20 al 25-02-21
092058774 05636330721 T.D.S. GROUP SCARL Dal 01-12-19 al 31-05-20 N. 100 del 02-04-21
0919185379 13055211000 DIEM SRL Dal 01-12-19 al 31-05-20 N. 98 del 02-04-21
Matricola Codice Fiscale Denominazione Periodi autorizzati Numero e data del decreto
5128818535 06231111219 SERFER CALABRIA SOC COOP Dal 01-08-19 al 03-07-20 N. 101 del 02-04-21
Dal 01-01-19 al 22-03-20
0306874420 03426950121 Whirlpool Italia S.r.l. Dal 28-06-20 al 09-07-20 N. 94 del 02-04-21
Dal 27-12-20 al 29-12-20
6206219372 01686120492 PROFER SCARL Dal 09-03-20 al 08-06-20 N. 102 del 02-04-21
1318865552 03722971201 REKEEP RAIL SRL Dal 01-11-18 al 31-10-19 N. 103 del 02-04-21
Dal 01-11-19 al 22-03-20
1318865552 03722971201 REKEEP RAIL SRL Dal 29-06-20 al 30-09-20 N. 104 del 02-04-21
Dal 01-11-20 al 06-02-21
6206219372 01686120492 PROFER SCARL Dal 16-03-20 al 30-04-20 N. 105 del 02-04-21
8126877155 06515500012 MARELLI SUSPENSION SYSTEMS ITALY SPA Dal 01-11-19 al 31-12-19 N. 106 del 02-04-21
0919185379 13055211000 DIEM SRL Dal 12-02-19 al 11-02-20 N. 108 del 02-04-21
0919185379 13055211000 DIEM SRL Dal 01-06-20 al 30-11-20 N. 107 del 02-04-21
0802907060 01779960648 SCAME MEDITERRANEA S.P.A. Dal 05-06-19 al 10-02-20 N. 111 del 21-04-21
7072128337 10294081004 FCF MULTISERVICE SCARL Dal 25-07-20 al 31-10-20 N. 112 del 21-04-21
1709343878 03515730921 GH CAGLIARI SRL Dal 01-11-19 al 10-12-19 N. 113 del 21-04-21
7208686290 00310180351 COOPSERVICE SPA Dal 06-08-19 al 05-12-19 N. 115 del 21-04-21
Dal 17-12-19 al 15-03-20
2305323080 04766620282 SERVICE KEY SPA N. 114 del 21-04-21
Dal 17-05-20 al 16-02-21
7208686290 00310180351 COOPSERVICE SPA Dal 01-05-20 al 31-10-20 N. 116 del 21-04-21
8141707264 02113890012 BONI SPA Dal 31-08-20 al 31-12-20 N. 117 del 21-04-21
Dal 20-09-19 al 15-03-20
6706007134 04766620282 SERVICE KEY SPA N. 130 del 05-05-21
Dal 01-07-20 al 04-09-20
8141707264 02113890012 BONI SPA Dal 01-02-20 al 31-01-21 N. 126 del 05-05-21
2705690788 02406160040 FRI.TECH. S.R.L. UNIPERSONALE SRL Dal 07-10-19 al 06-06-20 N. 125 del 05-05-21
0907606925 03513760722 NATUZZI SPA Dal 01-07-19 al 31-12-19 N. 124 del 05-05-21
7054160838 10030101009 SOLUTIONS42 SRL Dal 11-03-20 al 10-03-21 N. 123 del 05-05-21
0907606925 03513760722 NATUZZI SPA Dal 01-01-20 al 20-03-20 N. 122 del 05-05-21
750240627 00889490520 A.S.F. ENTERPRISE S.R.L. Dal 03-12-18 al 02-12-19 N. 119 del 05-05-21
0301077273 00092270420 SILGA S.P.A. Dal 01-12-19 al 22-01-20 N. 120 del 05-05-21
4980306918 13401220150 CONFORAMA ITALIA S.P.A. Dal 13-09-19 al 12-11-19 N. 121 del 05-05-21
6800716099 00140130352 O.M.IELLI GIANFRANCO SRL Dal 01-01-20 al 22-03-20 N. 118 del 05-05-21
092058774 05636330721 T.D.S. GROUP SCARL Dal 01-06-20 al 30-11-20 N. 136 del 25-05-21
Dal 06-04-19 al 15-03-20
7061665845 05204011216 GH ACS SRL N. 138 del 25-05-21
Dal 16-11-20 al 06-12-20
7069828697 07422281001 CONS. ST. EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI SCARL Dal 01-12-19 al 28-02-20 N. 139 del 25-05-21
6706252008 03520650486 C.I.S. COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI SCARL Dal 02-03-20 al 31-07-20 N. 140 del 25-05-21
8815534783 03332780273 GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI SRL Dal 16-12-18 al 15-12-19 N. 142 del 11-06-21
1303356203 00534140371 TECNOFORM S.P.A. Dal 01-03-20 al 18-09-20 N. 143 del 11-06-21
8307471239 00505590224 MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO SPA Dal 04-12-19 al 31-03-20 N. 145 del 11-06-21
7026473164 07277450156 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED Società costituita in base a leggi di altro stato Dal 16-03-20 al 31-08-20 N. 146 del 11-06-21
9301400034 00298370933 GRAPHISTUDIO S.P.A. Dal 01-02-20 al 20-03-20 N. 148 del 11-06-21
7047016674 06902391009 QATAR AIRWAYS LINEE AEREE DEL QATAR Q.C.S.C. Societa costituita in base a leggi di altro Stato Dal 06-04-20 al 30-08-20 N. 147 del 11-06-21
9301400034 00298370933 GRAPHISTUDIO S.P.A. Dal 04-02-19 al 31-10-19 N. 149 del 11-06-21
1313835251 00282020379 COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SCARL Dal 13-03-20 al 31-03-20 N. 150 del 11-06-21
4403651012 01592980435 UNIFRUTTI DISTRIBUTION SPA Dal 01-02-20 al 31-05-20 N. 153 del 30-07-21
7208686290 00310180351 COOPSERVICE SCPA Dal 01-02-20 al 03-04-20 N. 155 del 08-09-21
7208686290 00310180351 COOPSERVICE SCPA Dal 01-11-19 al 31-01-20 N. 156 del 08-09-21
7208686290 00310180351 COOPSERVICE SCPA Dal 19-11-20 al 28-02-21 N. 157 del 08-09-21
606082323 00757210448 VIRGILI VITTORIO SRL Dal 01-10-19 al 15-03-20 N. 158 del 08-09-21
8709713986 02321650125 DANOR SRL Dal 08-04-19 al 08-03-20 N. 159 del 08-09-21
5132718236 05943490630 AERRE SRL Dal 01-01-20 al 14-01-20 N. 160 del 08-09-21
1317069319 03236891200 AEPI INDUSTRIE SRL Dal 03-02-20 al 19-04-20 N. 161 del 08-09-21
5137751265 04776461008 RAPIDA SERVICE S.R.L. Dal 01-03-19 al 30-11-19 N. 167 del 29-09-21
7059264186 10332821007 MICRO CENTER S.P.A. Dal 01-04-20 al 31-03-21 N. 169 del 29-09-21
8133272455 93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A. Dal 01-05-20 al 31-10-20 N. 170 del 29-09-21
5129700646 06576611211 GIERRE S.R.L. Dal 01-01-20 al 31-03-20 N. 171 del 29-09-21
5129700646 06576611211 GIERRE SRL Dal 01-01-20 al 23-09-20 N. 172 del 29-09-21
804219114 02362380640 ITALPACK CARTONS S.R.L. Dal 05-09-19 al 04-03-20 N. 173 del 29-09-21
Dal 01-02-20 al 29-02-20
2010207626 0391540969 SERVIZI LOGISTICA CAMPANIA S.R.L. Dal 05-07-20 al 27-09-20 N. 175 del 11-10-21
Dal 14-11-20 al 14-01-21
Dal 08-05-19 al 29-02-20
7208686290 00310180351 COOPSERVICE Scpa Dal 05-07-20 al 31-07-20 N. 176 del 11-10-21
Dal 27-09-20 al 06-11-20
5521021088 04048740825 GAMAC GROUP A SOCIO UNICO S.R.L. Dal 01-02-20 al 31-01-21 N. 177 del 11-10-21
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37350
Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro,
per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’art. 1,
del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 863/1984 – art. 21, c.1, lett. c) del D. Lgs. n.
148/2015. Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle
Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2020
Denominazione abbreviata SGRAVI CTR.CONTR.SOLID.ART.1.L.863/84-ANNO 2020.
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