Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 56/2022
Aliquote contributive applicate per l’anno 2022 alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984
Riferimento normativo
Aliquote contributive applicate per l’anno 2022 alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 10/05/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 56
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Aliquote contributive applicate per l’anno 2022 alle cooperative
agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine alle
aliquote contributive applicate, per l’anno 2022, alle cooperative agricole e ai
loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984 e si sostituiscono le tabelle delle
aliquote n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31 del 25 febbraio 2022.
INDICE
1. Premessa
2. Aliquote contributive applicabili alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge
n. 240/1984: rettifica aliquote riportate nelle tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n.
31 del 25 febbraio 2022
1. Premessa
Con la circolare n. 31 del 25 febbraio 2022 sono state comunicate le aliquote contributive
applicate, per l’anno 2022, ai datori di lavoro che operano nel settore dell’agricoltura e
impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Al paragrafo 4 della predetta circolare è stato precisato che, per effetto dell’articolo 1, comma
221, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che ha
modificato e integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dal 1°
gennaio 2022 le cooperative agricole e i loro consorzi (di seguito, cooperative agricole) che
trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente
propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 – inquadrati nel settore
agricoltura – sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, sia
per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio
agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data (cfr. la circolare n. 2
del 4 gennaio 2022). Per effetto della novella legislativa richiamata, le citate cooperative non
sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% della disoccupazione agricola di cui
all’articolo 11 del decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537.
Nelle tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato alla circolare n. 31/2022 per gli operai a tempo
indeterminato che riportano la contribuzione da versare per l’anno 2022, rispettivamente per
le cooperative agricole e per le cooperative agricole di tipo industriale, è stata indicata
un’aliquota complessiva in misura pari, rispettivamente, al 29,2130% e al 31,8130%.
2. Aliquote contributive applicabili alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui
alla legge n. 240/1984: rettifica aliquote riportate nelle tabelle n. 4 e n. 7
dell’allegato della circolare n. 31 del 25 febbraio 2022
Per le cooperative agricole di cui alla legge n. 240/1984 l’assoggettamento alla contribuzione
di finanziamento della NASpI e il contestuale venire meno dell’obbligo di versamento della
contribuzione della disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 402/1981,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 537/1981, comporta la ridefinizione delle
contribuzioni alle quali applicare le riduzioni ai sensi dell’articolo 120 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In
particolare, la riduzione complessiva dell’ulteriore 0,40% ai sensi dell’articolo 120, comma 2,
della legge n. 388/2000, si applica nella misura dello 0,03% alla contribuzione per maternità
dei datori di lavoro agricoli e per la parte residua dello 0,37% alle contribuzioni da versare con
il flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”. Nell’ambito di tali ultime contribuzioni
verrà applicato anche l’esonero nella misura dell’1% previsto dai commi 361 e 362 dell’articolo
1 della legge n. 266/2005, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo
messaggio.
Tanto rappresentato, le tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31/2022 sono state
modificate eliminando le riduzioni applicate alle contribuzioni dei datori di lavoro privati. Si
allegano, pertanto, le nuove tabelle n. 4 e n. 7 che sostituiscono quelle pubblicate con la
circolare n. 31/2022 e prevedono un’aliquota complessiva, rispettivamente, nella misura del
30,5830% e del 33,1830%.
La predette aliquote si applicano anche per i suddetti lavoratori agricoli assunti dalle agenzie di
somministrazione e per le assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura per i quali il datore
di lavoro di riferimento rientra nelle categorie delle predette cooperative.
Si evidenzia, infine, che l’aliquota contributiva dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali
per la formazione continua, introdotta dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, è gestita nella sezione del flusso Uniemens dei datori di lavoro privati.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
TIPO DITTA 03 Tabella 4
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Cooperative agricole Legge 240/84
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro*
Addizionale assistenza infortuni
sul lavoro*
Disoccupazione (NASpI)*
Esonero art.120 Legge
388/2000*
Esonero art.1 Legge 266/2005*
CIS operai agricoli*
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari*
Fondo garanzia trattamento di 0,2000 0,2000
fine rapporto
Totale 30,5830 21,7430 8,84
OTD Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 29,5900 20,7500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro*
Addizionale assistenza infortuni
sul lavoro*
Disoccupazione 2,7500 2,7500
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari 0,0100 0,0100
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0, 0100 -0,0100
Totale 33,2630 24,4230 8,84
*Contributi da versare secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese
industriali tramite flusso Uniemens, sezione datori di lavoro privati.
Per l’esonero degli assegni familiari ex art.120 della Legge n.388/2000 ed ex art.1 della Legge
n.266/2005 si rimanda alle circolari emanate dall’Istituto (circolare n. 52 del 2001 e circolare n.
73 del 2006).
TIPO DITTA 18 Tabella 7
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Cooperative agricole Legge 240/84 di tipo industriale
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 32,1900 23,3500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro*
Addizionale assistenza infortuni
sul lavoro*
Disoccupazione (NASpI)*
Esonero art.120 Legge
388/2000*
Esonero art.1 Legge 266/2005 *
CIS operai agricoli*
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari*
Fondo garanzia trattamento di 0,2000 0,2000
fine rapporto
Totale 33,1830 24,3430 8,84
Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari
Voci contributive
Totale A carico A carico
azienda lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 32,1900 23,3500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro*
Addizionale assistenza infortuni
sul lavoro*
Disoccupazione 2,7500 2,7500
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3700 -0,3700
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000
Prestazioni economiche di 0,6830 0,6830
malattia
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari 0,0100 0,0100
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0, 0100 -0,0100
Totale 35,8630 27,0230 8,84
*Contributi da versare secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali tramite flusso
Uniemens, sezione datori di lavoro privati.
Per l’esonero degli assegni familiari ex art. 120 della Legge n. 388/2000 ed ex art. 1 della Legge n. 266/2005 si
rimanda alle circolari emanate dall’Istituto (circolare n.52 del 2001 e circolare n. 73 del 2006).
Nota: l’aliquota contributiva F.P.L.D. a carico delle aziende ha raggiunto il limite dell’aliquota complessiva del 32% (Legge
n.335/1995) più l’incremento di 0,30 punti percentuali così come all’art.1, comma 769, della Legge n.296/2006.
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