Articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistic
Articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 12/04/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 57
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
successivamente modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13
ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, a favore
delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche,
brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate
ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento,
dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le indicazioni e le istruzioni operative e
contabili in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui
all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, integrato
dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto
dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, che dispone l’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese
appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole,
florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e
11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e
dell'acquacoltura.
INDICE
1. Premessa
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
3. Misura dell’esonero e coordinamento con altre misure
4. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
5. Modalità di accesso all’esonero e disposizioni transitorie
5.1. Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata
5.2. Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
5.3. Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori
iscritti alla sezione agricola del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
6. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto ai commi 1 e 2 che: “1. Al fine di favorire il rilancio
produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le
conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono
individuate le misure di cui al presente articolo. 2. A favore delle imprese di cui al comma 1
appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche,
vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è
riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in
426,1 milioni di euro per l'anno 2020”.
L’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020 è stato, successivamente, modificato
dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di
conversione 13 ottobre 2020, n. 126, il quale ha disposto al comma 1 che: “a) all'articolo 222,
comma 2, dopo le parole: «vitivinicole» sono inserite le seguenti: «, anche associate ai codici
ATECO 11.02.10 e 11.02.20,»”.
Inoltre, la successiva lettera b) del comma 1 del predetto articolo 58-quater ha integrato le
risorse destinate al finanziamento della misura dell’esonero contributivo disponendo che: “[…]
b) all'articolo 223, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le risorse rivenienti dalle
economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della
produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro per l'anno 2020, cui si
aggiungono le ulteriori economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate,
nel limite di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento della misura dell'esonero
contributivo di cui all'articolo 222, comma 2 […]”.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 è stato pubblicato il D.M. 15 settembre
2020, attuativo dell’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, che ha definito la
disciplina dell’esonero per le imprese la cui attività è identificata dai codici Ateco elencati
nell’allegato 1 al medesimo decreto. Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19
gennaio 2021 è stato pubblicato il D.M. 10 dicembre 2020, che ha definito la disciplina
dell’esonero per le imprese delle filiere vitivinicole associate ai codici Ateco 11.02.10 e
11.02.20, introdotti dall’articolo 58-quater del decreto-legge n. 104/2020.
Considerato che la disciplina prevista dal D.M. 10 dicembre 2020 per tali ultime imprese è
identica a quella definita dal D.M. 15 settembre 2020 per le imprese individuate con
riferimento ai codici Ateco elencati nell’allegato 1 del medesimo decreto interministeriale, le
indicazioni della presente circolare, salvo diverse precisazioni, si riferiscono a tutte le imprese
destinatarie dell’esonero dell’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, modificato
e integrato dall’articolo 58-quater del decreto-legge n. 104/2020. Gli articoli identici contenuti
in entrambi i predetti decreti saranno di seguito richiamati come articoli dei “decreti
interministeriali”.
L’Istituto con i messaggi n. 3341 del 15 settembre 2020 e n. 4353 del 19 novembre 2020 ha
fornito le prime indicazioni per la misura in esame, che sono aggiornate e integrate dai
contenuti della presente circolare.
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
L’esonero straordinario della contribuzione è destinato alle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e non si applica, pertanto, nei confronti delle pubbliche
Amministrazioni individuabili assumendo a riferimento l’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165[1].
Premesso quanto sopra e richiamato quanto previsto dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, in materia di classificazione dei datori di lavoro, accedono all’esonero i datori di lavoro
delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività
identificata da uno dei codici Ateco indicati nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020 e dai
codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’articolo 58-quater del decreto-legge n.
104/2020. I codici Ateco che consentono l’accesso all’esonero sono riportati in allegato alla
presente circolare (Allegato n. 1).
Inoltre, alle imprese agricole che esercitano più attività agricole identificate da diversi codici
Ateco, di cui almeno uno indicato nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020, l’esonero è
riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell’azienda,
considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività
agricole esercitate complessivamente dall’impresa.
3. Misura dell’esonero e coordinamento con altre misure
Ai sensi dell’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, ferma restando l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali è riconosciuto per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro
dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del
lavoratore;
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, in quanto non indicati espressamente dall’articolo 222
del decreto-legge n. 34/2020 e nella relazione tecnica bollinata della legge n. 77/2020, di
conversione del predetto decreto;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo
1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo,
della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre
2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista
dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà
territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale
della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015 e al
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal
decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma
9, del D.lgs n. 148/2015;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in
misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al
finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni
previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla
circolare n. 40/2018.
Il diritto alla fruizione dell’esonero in esame è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma
1175, della legge n. 296/2006, alle seguenti condizioni:
regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia
di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e
rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'esonero straordinario è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale
dovuta, e comporta, come già specificato, l’esonero totale dal versamento della contribuzione a
carico del datore di lavoro ed è applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti
di Stato.
4. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 222 specifica che: “L'efficacia delle disposizioni del
presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”.
Il D.M. 15 settembre 2020 dispone, all’articolo 2, comma 1, che: “L'agevolazione di cui all'art.
1 è concessa nel limite di spesa complessiva di 426,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in
coerenza con i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 (C(2020) 1863), così come modificata dalle comunicazioni della Commissione
europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215), dell'8 maggio 2020 (C(2020) 3156) e del 29
giugno 2020 (C(2020) 4509) e, in particolare, dalla sezione 3.1 e dalle sue successive
modifiche e integrazioni, di seguito «Quadro temporaneo»”.
La medesima disposizione è prevista dal D.M. 10 dicembre 2020 (cfr. l’articolo 2, comma 1)
con riferimento alla spesa complessiva di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020 prevista
dall’articolo 58-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 104/2020.
La misura è concessa, pertanto, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato in data 19 marzo 2020
(C(2020) 1863), come da ultimo modificata dalla comunicazione della Commissione europea
(C(2021) 564) del 28 gennaio 2021 (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di
cui alla medesima Comunicazione.
In base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il
mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- l’importo complessivo dell’aiuto non sia superiore a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere), ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli o a 270.000 euro per impresa operante nel settore
della pesca e dell’acquacoltura;
- gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà (ai sensi del regolamento
generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole imprese (ai
sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in
difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per
insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti
per la ristrutturazione;
- gli aiuti siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Inoltre, rilevato che l’aiuto di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020 è
riconosciuto in conformità a quanto disposto dal citato Temporary Framework, trova
applicazione la previsione normativa di cui all’articolo 53 del decreto-legge n. 34/2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, secondo la quale i soggetti beneficiari di
agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione
europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza
di restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), “accedono agli aiuti previsti da atti
legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella
vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863,
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non
rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione”.
5. Modalità di accesso all’esonero e disposizioni transitorie
I decreti interministeriali all’articolo 2, comma 3, prevedono che: “L'agevolazione contributiva
di cui al presente decreto è riconosciuta dall'INPS in base alla presentazione delle domande da
parte delle imprese nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Nella domanda le imprese
dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del
«Quadro temporaneo» nell'anno 2020”.
Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, utilizzando il modulo “Esonero
Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito
istituzionale www.inps.it.
I decreti interministeriali dispongono altresì all’articolo 3, comma 1, che: “In attesa della
messa a disposizione da parte dell'INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della
contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati,
ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione
delle istanze medesime”. Ciò comporta, per le aziende beneficiarie della sospensione
contributiva, l’applicazione dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, e
successive modificazioni, secondo cui la regolarità contributiva si considera sussistente in caso
di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
La sospensione prevista dal citato articolo 3, comma 1, dei decreti ministeriali per i destinatari
dell’agevolazione trova applicazione anche alle contribuzioni escluse dall’esonero, indicate al
precedente paragrafo 3.
Inoltre, in attesa della presentazione dell’istanza, la sospensione dei versamenti oggetto della
misura comporta l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande
di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa per le medesime aziende e dalla
verifica della regolarità contributiva.
Una volta intervenuta la presentazione dell’istanza di esonero, in caso di regolarizzazione con
modalità rateale ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni,
per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire
nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovrà
indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzione omessa.
Si evidenzia, inoltre, che i decreti interministeriali dispongono all’articolo 3, comma 4, che:“In
caso di rigetto dell'istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi
ai sensi del comma 1, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data
della scadenza ordinaria del versamento”.
Le aziende che svolgono una delle attività individuate dai codici Ateco indicati negli allegati ai
messaggi n. 3341/2020 e n. 4353/2020 o dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 e che, in
attesa della pubblicazione dei decreti interministeriali e della presente circolare, hanno sospeso
i versamenti della contribuzione relativa al primo semestre 2020 devono provvedere ai
versamenti, senza aggravio di somme accessorie, entro trenta giorni dalla pubblicazione della
presente circolare qualora abbiano già raggiunto il massimale individuale con le agevolazioni
concesse o richieste nell’ambito del “Quadro temporaneo”.
Qualora il pagamento non intervenga nei predetti termini, dalla stessa scadenza, saranno
dovute le sanzioni civili per omissione, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge n. 388/2000, a nulla rilevando la presentazione dell’istanza.
In caso di esito favorevole dell'istanza, qualora l'esonero sia concesso in quota parte per il
superamento del limite di spesa individuale fissato dal “Quadro temporaneo”, i contribuenti
dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un'unica soluzione entro
trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e
interessi (cfr. l’art. 3, comma 3, dei decreti interministeriali).
Nei casi di esito favorevole, con accoglimento totale o parziale dell’importo dell’esonero
richiesto, entro il medesimo termine devono essere versate anche le contribuzioni escluse
dall’esonero, indicate al precedente paragrafo 3, qualora l’azienda non vi abbia già provveduto.
Qualora il pagamento dei predetti importi non avvenga entro il termine di trenta giorni stabilito
dai decreti interministeriali al comma 3 dell’articolo 3, saranno dovute le sanzioni civili per
omissione, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, a decorrere
dalla predetta scadenza.
In caso di esito favorevole dell'istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1°
gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata e oggetto di esonero potrà essere compensata
con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.
Si evidenzia che l’esito negativo della verifica della conformità del codice Ateco dichiarato
nell’istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili in Camera di Commercio ovvero denunciati
all’Agenzia delle Entrate, che comporta la reiezione dell’istanza, se rilevato a seguito di
ulteriori controlli, comporterà l’annullamento del provvedimento di esonero già adottato con il
recupero della contribuzione dovuta e aggravio delle sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116,
comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di scadenza ordinaria del
versamento.
Nel caso del superamento delle risorse complessivamente destinate al beneficio, pari a 477,9
milioni di euro (426,1 milioni + 51,8 milioni), l’INPS provvede a rideterminare l'agevolazione,
secondo le disposizioni dei decreti interministeriali (cfr. l’articolo 2, comma 5), in misura
proporzionale a tutta la platea dei beneficiari aventi diritto, richiedendo il versamento della
differenza di contribuzione rispetto all’importo dell’esonero autorizzato e fruito.
5.1 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata
In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende verrà attribuito il
codice di autorizzazione “8J”, che assume il nuovo significato di “Azienda con esonero a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 222 decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34”.
Il suddetto codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel “Cassetto previdenziale aziende”,
fatta salva la revoca dell’autorizzazione qualora a seguito degli ulteriori controlli si rilevi la non
conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i codici Ateco 2007, rilevabili in Camera
di Commercio o denunciati all’Agenzia delle Entrate.
Per esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante relativo alle mensilità da
gennaio a giugno 2020, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all’interno di
<CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di
nuova istituzione “L551”, avente il significato di “<Esonero contributivo a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 222, c. 2, del D.L n. 34/2020, convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, successivamente modificato dall’articolo 58-quater del
D.L. n. 104/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020”; nell’elemento
<ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.
Nel caso in cui le aziende interessate abbiano presentato le denunce insolute o parzialmente
insolute provvederanno all’invio di un flusso regolarizzativo della sola denuncia aziendale,
utilizzando il codice di nuova istituzione “L552”, avente il significato di “Recupero esonero
contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 222, c. 2, del D.L n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, successivamente modificato
dall’articolo 58-quater del D.L. n. 104/2020, introdotto dalla legge di conversione n.
126/2020”, presente all’interno di <DenunciaAziendale>/ <AltrePartiteACredito>/
<CausaleACredito> indicando l’importo indicato nell’istanza.
La procedura provvederà alla ricostruzione di una proposta Vig a credito dell’azienda, che verrà
utilizzato dall’operatore a chiusura dell’inadempienza aperta al nuovo recupero crediti.
5.2 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Le Aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che rientrano nel novero di quelle a cui
sarà concesso l’esonero in oggetto, ottenuto il codice di autorizzazione di cui al precedente
paragrafo 5.1, avranno cura di compilare la ListaPosPA valorizzando, secondo le consuete
modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica,
indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del
mese.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato nella prima denuncia utile l’elemento
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, relativo a ciascuno dei mesi da gennaio 2020 a
giugno 2020, secondo le modalità di seguito indicate:
nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2020;
nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di oggetto dell’esonero;
nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “14”, avente il significato
di “Articolo 222, comma 2, D.L 19 maggio 2020 n.34, convertito dalla legge 17 luglio
2020, n.77, modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge del 14 agosto 2020,
n.104 introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126”;
nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini
pensionistici.
5.3. Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera agricola dei
lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende verrà attribuito il
codice di autorizzazione “8J”, avente il significato di “Azienda con esonero a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 222 decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34”.
Il suddetto codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel “Cassetto previdenziale aziende
agricole”, fatta salva la revoca dell’autorizzazione qualora a seguito degli ulteriori controlli si
rilevi la non conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili
in Camera di Commercio o denunciati all’Agenzia delle Entrate.
6. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 222, commi 1 e
2, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e
successive modificazioni, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri
sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto:
- GAW37186 per rilevare l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020, a favore dei datori di lavoro
appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per emergenza COVID 19 –
art. 222, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente modificato dall’articolo 58-quater del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione n. 126, del 13
ottobre 2020.
In accordo alle istruzioni operative contenute nel paragrafo 5.1, le somme esposte nel flusso
Uniemens e riportate nel DM2013 “VIRTUALE” con il codice “L551”, andranno contabilizzate al
citato conto GAW37186 gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei D.M.
Nel caso in cui le aziende inviino un flusso regolarizzativo della denuncia aziendale, insoluta o
parzialmente insoluta, utilizzando il codice “L552”, verrà valorizzato il conto di sgravio di
seguito indicato:
- GAW37187 per rilevare l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020 a favore dei datori di lavoro
appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per emergenza COVID 19 che
hanno presentato DM insoluto o parzialmente insoluto – art. 222, commi 1 e 2, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020,
successivamente modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
introdotto dalla legge di conversione n. 126, del 13 ottobre 2020.
Si fa presente, inoltre, che il conto GAW37186 sarà utilizzato anche per la rilevazione contabile
degli sgravi degli oneri contributivi a favore dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alle
gestioni pensionistiche ex INPDAP i quali, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso
Uniemens, sezione ListaPosPA (paragrafo 5.2), nonché per i datori di lavoro privati che inviano
le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricoltura del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti (cfr. il paragrafo 5.3).
Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.
Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Per una completa disamina dei datori di lavoro privati, cfr., da ultimo, la circolare n.
133/2020 e le circolari ivi richiamate.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Codici Ateco Esonero ai sensi dell’articolo 222 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
77/2020, successivamente modificato dall’articolo 58-quater del D.L. n. 104/2020, introdotto dalla legge di
conversione n. 126/2020
Codici Ateco:
01.11.xx - Coltivazione di cereali
01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria
01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette
01.21.00 - Coltivazione di uva
01.28.xx - Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
01.29.00 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.30 - Riproduzione piante
01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini
01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi
01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini
01.46.00 - Allevamento di suini
01.47.00 - Allevamento di pollame
01.49.10 - Allevamento di conigli
01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia
01.49.40 - Bachicoltura
01.49.90 - Allevamento di altri animali nca
01.49.30 - Apicoltura
01.50.xx - Coltivazione agricole associate all'allevamento animale attività mista
03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
11.02.10 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali
46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante
officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.
82.99.30 - Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37186
Denominazione completa Sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro
appartenenti alle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno
2020, emergenza COVID 19 – art. 222, commi 1 e 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
successivamente modificato dall’articolo 58-quater del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla
legge di conversione n. 126, del 13 ottobre 2020.
Denominazione abbreviata SGR.CTR.DAT.ART.222C.1,2DL34/20ART.58DL104/20
Validità e Movimentabilità 04/2021 – P10
Tipo variazione I
Codice conto GAW37187
Denominazione completa Sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro
appartenenti alle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno
2020, con DM insoluto o parzialmente insoluto, per
emergenza COVID 19 – art. 222, commi 1 e 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
successivamente modificato dall’articolo 58-quater del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla
legge di conversione n. 126, del 13 ottobre 2020.
Denominazione abbreviata SGR.CTR.DAT.DMINS.ART.222DL34/20ART.58DL104/20
Validità e Movimentabilità 04/2021 – P10
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