Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 16/05/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 59
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero
contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio
attività dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai sensi
dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Al fine di promuovere l’imprenditoria giovanile agricola anche per l’anno
2022, l’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha
modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
prevedendo che l’esonero contributivo dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, è riconosciuto con riferimento alle nuove iscrizioni
nella previdenza agricola con decorrenza tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2022.
INDICE
1. Applicazione dell’esonero contributivo dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola anche per le attività iniziate tra il
1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022
2. Istruzioni contabili
1. Applicazione dell’esonero contributivo dell’articolo 1, comma 503, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola anche per le
attività iniziate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022
Con le circolari n. 72 del 9 giugno 2020 e n. 47 del 23 marzo 2021 l’Istituto ha fornito le
indicazioni normative e le istruzioni operative per l’accesso all’esonero introdotto dall’articolo 1,
comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), successivamente
modificato dall’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio
2021).
Il predetto beneficio, destinato in origine ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli
professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età
inferiore a quaranta anni, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate
tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è stato esteso dalla legge di Bilancio 2021 alle
medesime iscrizioni per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Sulla disciplina dell’esonero in esame è intervenuto l’articolo 1, comma 520, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che ha sostituito le parole: “e il 31 dicembre
2021” con le parole “e il 31 dicembre 2022”, estendendo, quindi, l’esonero anche alle nuove
iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Conseguentemente, le indicazioni contenute nella citata circolare n. 72 del 9 giugno 2020,
relative all’esonero per le iscrizioni dell’anno 2020, sono applicabili anche per le iscrizioni
effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica,
accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione
bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle
nuove iscrizioni contributive effettuate nell’anno 2022, denominato “Esonero contributivo nuovi
CD e IAP anno 2022 (CD/IAP2022)”. Non saranno prese in considerazione le domande
presentate in formato cartaceo.
Si rammenta che l’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni
dalla data di comunicazione di inizio attività. Le istanze di ammissione al beneficio presentate
oltre 210 giorni dalla data di inizio dell’attività saranno respinte. Si evidenzia che, per le
attività iniziate in data 1° gennaio 2022, il termine scade il 30 luglio 2022.
2. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’esonero contributivo in oggetto, istituito dall’articolo 1, comma
503, della legge di Bilancio 2020, e da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 520, della
legge n. 234/2021, che ne estende la sua efficacia anche alle iscrizioni effettuate dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi
degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), con onere a carico dello Stato, il
seguente conto:
- GAW37569 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori
agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, per le iscrizioni nella previdenza
agricola nell’anno 2022, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, che ha modificato gli articoli 1, commi 50 e 33, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
I rapporti finanziari con lo Stato verranno curati dalla Direzione generale dell’Istituto.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37569
Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi a favore dei coltivatori diretti e
degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore
a quaranta anni, per le iscrizioni nella previdenza agricola
nell’anno 2022, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma
520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Denominazione abbreviata SGRV.ON.CTR.CD E IAP 2022 -ART.1,CO.520.L.234/2021
Validità/Movimentabilità 05-2022/P10
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