Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 6/2021
Gestione pubblica. Conguaglio dati previdenziali ed assistenziali anno 2020
Riferimento normativo
Gestione pubblica. Conguaglio dati previdenziali ed assistenziali anno 2020
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 15/01/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 6
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Gestione pubblica. Conguaglio dati previdenziali ed assistenziali anno
2020
SOMMARIO: Si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio
previdenziale relative all’anno 2020 per i datori di lavoro iscritti alla Gestione
pubblica.
INDICE
1. Premessa
2. Operazioni di conguaglio previdenziale annuo
2.1 Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
2.2 Massimale articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da valere
per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni
2.3 Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1%
3. Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo
1 e 2
3.1 Termini per le operazioni di conguaglio
3.2 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie
sanzionatorie
4. Certificazione Unica dati previdenziali ed assistenziali
1. Premessa
Con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da
Amministrazioni, Enti ed aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica, si
riepilogano, con la presente circolare, le indicazioni per le operazioni di conguaglio relative
all’anno 2020.
2. Operazioni di conguaglio previdenziale annuo
Le operazioni di conguaglio previdenziale consentono la corretta applicazione dei massimali
contributivi e delle aliquote correlate all'imponibile previdenziale.
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di
conguaglio previdenziale tenendo conto dei seguenti redditi:
redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere;
redditi percepiti nell’anno per i diversi rapporti di lavoro subordinato instaurati dal
lavoratore.
Nel caso in cui taluni redditi riconducibili al rapporto di lavoro subordinato siano erogati da un
altro soggetto, le operazioni di conguaglio sono effettuate dal datore di lavoro principale, ossia
il soggetto con cui il lavoratore ha instaurato il rapporto di lavoro subordinato.
Di seguito, si forniscono le indicazioni per effettuare le operazioni di conguaglio per l’anno
2020 per i redditi imponibili ai fini pensionistici, corrispondenti ai valori delle retribuzioni
liquidate o virtuali afferenti al periodo di riferimento.
Ai fini del conguaglio contributivo dell’anno 2020 per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica
devono essere considerati gli imponibili dichiarati negli elementi E0 e V1, causale 1, causale 2,
causale 5 e causale 7, relativi a somme erogate nel 2020 che hanno un periodo di riferimento
(data inizio e data fine) compreso nell’anno 2020 che non sono stati sostituiti ovvero annullati
da nuove dichiarazioni.
2.1 Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
L'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito un massimale annuo
per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a
forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano
per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23,
della legge n. 335/1995, così come interpretato dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre
2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417.
Con la circolare n. 58/2016 l’Istituto ha fornito i chiarimenti in materia di applicazione del
massimale contributivo per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica.
Al riguardo, si precisa che il massimale di cui trattasi deve essere applicato, qualora ne
sussistano i presupposti, anche ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Il massimale, pari a € 103.055,00 per l'anno 2020, è rivalutato ogni anno in base all'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT.
Lo stesso massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa
l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché per la
contribuzione relativa alla Gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali.
Si rammenta, inoltre, quanto segue:
il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno
solare risulti retribuito solo in parte;
nell’ipotesi di rapporti di lavoro subordinato successivi, le retribuzioni percepite in
costanza dei diversi rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il
dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la
Certificazione Unica (CU) rilasciata dal precedente datore di lavoro o a presentare una
dichiarazione sostitutiva per la corretta applicazione del massimale;
nelle ipotesi di rapporti di lavoro subordinato simultanei, ciascun datore di lavoro, sulla
base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a
contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, fino al raggiungimento del
massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di
retribuzione imponibile ai fini pensionistici e ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali sarà calcolata in modo proporzionale;
le somme erogate per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che
comportano l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
n. 335/1995, non si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale con le retribuzioni
derivanti dai rapporti di lavoro subordinato.
2.2 Massimale articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997,
n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 3-bis,
comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni
Secondo il disposto contenuto nell’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n.
502/1992, in caso di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, delle strutture
indicate nel medesimo decreto o individuate da disposizioni di legge statale, l’imponibile
contributivo è sottoposto ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice
ISTAT. Per l’anno 2020 il massimale è pari a € 187.854,00.
Il citato articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, considerata la sua
connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure
citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari) delle
unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali
contengono la medesima tutela previdenziale. Tale disposizione, pertanto, non è suscettibile di
interpretazione estensiva ad altri lavoratori.
Si evidenzia che il massimale non è applicabile ai fini pensionistici ai dipendenti privi di
contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per il
sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, per i quali
deve essere applicato il massimale dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, di cui al
precedente paragrafo 2.1.
Il massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota
aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 438/1992, nonché per la Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali e per la Gestione previdenziale.
2.3 Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1%
Ai sensi dell’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 438/1992, e dell’articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per i dipendenti pubblici e privati è stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio
1993, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto nel caso in cui l’aliquota a suo carico
sia inferiore al 10%. L’aliquota dell’1% si applica sulle quote di retribuzione eccedenti il limite
della prima fascia di retribuzione pensionabile. Ogni anno, i tetti retributivi oltre i quali viene
applicata la maggiorazione vengono aggiornati in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati.
Si rammenta che per l’anno 2020 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere
corrisposta l’aliquota dell’1% è pari a € 47.379,00, corrispondente a € 3.948,00 mensili, per
dodici mensilità.
Per quanto attiene alle concrete modalità di applicazione e versamento, si rappresenta che il
contributo deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore,
da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale
tenendo conto dei seguenti redditi:
redditi di lavoro dipendente o riconducibili ad esso comunicati da altri soggetti, erogati al
lavoratore nell’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio contributivo;
redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori indicati nelle CU rilasciate dai
precedenti datori di lavoro o sulla base della dichiarazione sostitutiva del lavoratore,
tenendo conto di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo dagli altri datori di
lavoro.
Si evidenzia che ai fini delle operazioni di conguaglio delle retribuzioni imponibili 2020 è
necessario tenere conto delle retribuzioni dichiarate con riferimento ai periodi retributivi
dell’anno 2020. Ne consegue che le retribuzioni imponibili dichiarate nelle denunce con periodi
di competenza riferiti ad anni precedenti al 2020 non rilevano ai fini del conguaglio
previdenziale dell’anno 2020, ma dell’anno a cui si riferiscono, ancorché le somme siano state
pagate nel 2020.
3. Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7,
codici motivo utilizzo 1 e 2
I datori di lavoro, sostituti di imposta principali, devono effettuare le operazioni di conguaglio
anche ai fini previdenziali.
Il sostituto di imposta è tenuto a considerare, ai fini delle operazioni di conguaglio dell’1%,
anche i redditi del dipendente riferiti a precedenti rapporti di lavoro avuti nel corso dell’anno.
In tale ipotesi, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dall’ultimo datore di lavoro.
Nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2020, siano in corso più rapporti di lavoro
subordinato, le operazioni di conguaglio contributivo devono essere effettuate dal datore di
lavoro il cui rapporto di lavoro ha la data di inizio più remota.
Le operazioni di conguaglio del 18% per i lavoratori iscritti alla Cassa per i trattamenti
pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) devono essere effettuate in riferimento a
ciascun rapporto di lavoro. Ne consegue che nel caso di redditi liquidati da diverse
Amministrazioni afferenti al medesimo rapporto di lavoro, le operazioni di conguaglio devono
tenere conto di tutti i redditi liquidati.
Nell’elemento V1, casuale 7, non devono essere compresi i valori degli imponibili e dei
contributi già indicati dal soggetto che effettua le operazioni di conguaglio nelle proprie
denunce. Nell’elemento V1, causale 7, devono essere indicate le eventuali variazioni dei
contributi discendenti dalle operazioni di conguaglio ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1%
tenendo conto dei redditi comunicati da altri soggetti e, per i soli iscritti alla CTPS per le
operazioni di conguaglio del 18%, l’eventuale variazione sia degli imponibili sia dei contributi.
Il periodo di riferimento (data inizio e data fine) dell’elemento V1, causale 7, corrisponde
all’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio (01/01/2020 – 31/12/2020) o, se inferiore
all’anno, al periodo di riferimento del rapporto di lavoro.
Per i redditi erogati da altri soggetti, riconducibili al rapporto di lavoro del sostituto di imposta
principale (redditi liquidati a personale in posizione di comando o distacco dall’Amministrazione
presso cui il dipendente presta servizio o altri redditi comunque attratti nella sfera dei redditi
di lavoro dipendente), il sostituto di imposta principale deve elaborare un elemento V1,
causale 7, valorizzando l’elemento <CodMotivoUtilizzo> con il valore 2, inserendo in tale
elemento i valori degli imponibili e dei contributi comunicati dall’altro soggetto in aggiunta a
quelli discendenti dalle operazioni di conguaglio come sopra indicato.
Nella sezione <EnteVersante> deve essere riportato il codice fiscale dell’altro soggetto,
indicando nell’elemento <AnnoMeseErogazione> il mese e l’anno in cui il soggetto medesimo
ha liquidato i redditi. Nel caso di erogazioni effettuate in mesi diversi è necessario elaborare
record distinti. La differenza tra i contributi dovuti valorizzati nelle Gestioni e quelli discendenti
dai valori indicati nell’elemento <EnteVersante> con codice fiscale diverso dal quello del
dichiarante rimangono a carico dell’Amministrazione che invia l’elemento V1, causale 7, per le
operazioni di conguaglio contributivo.
Se la comunicazione inviata dai soggetti obbligati all’invio non specifica il/i mese/i in cui sono
state liquidate le retribuzioni, il sostituto di imposta che effettua le operazioni di conguaglio
deve indicare quale mese di riferimento il primo mese utile dell’anno.
Analogamente, dovrà essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, nel
caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell’1% per
redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro che comportano l’iscrizione alla Gestione pubblica.
L’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, non deve essere elaborato se il sostituto di
imposta principale ha inserito i redditi erogati dall’altra Amministrazione nelle proprie denunce
mensili.
Se le operazioni di conguaglio afferiscono a situazioni differenti da quelle indicate in
precedenza, deve essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1,
valorizzando negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi l’eventuale differenza in
termini positivi o negativi discendenti dalle operazioni di conguaglio. In tali campi non devono
essere riportati i valori complessivi dei redditi liquidati nell’anno.
Nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini
dell’aliquota aggiuntiva dell’1% per redditi derivanti da altri rapporti di lavoro che non
comportano l’iscrizione alla Gestione pubblica deve essere elaborato un elemento V1, causale
7, codice motivo utilizzo 1.
Le operazioni di conguaglio previdenziale effettuate nel corso dell’anno, entro il mese di
cessazione del rapporto di lavoro o entro il mese di dicembre dell’anno di riferimento dei
contributi, non comportano la necessità di elaborare l’elemento V1, causale 7, codice motivo
utilizzo 1.
I dati discendenti dalle operazioni di conguaglio previdenziale effettuati dal sostituto di imposta
principale devono essere considerati anche ai fini della CU 2021, secondo quanto indicato nelle
istruzioni per la compilazione della sezione previdenziale.
3.1 Termini per le operazioni di conguaglio
Per le aziende e le Amministrazioni iscritte alla Gestione pubblica le operazioni di conguaglio
devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento
dei redditi oggetto del conguaglio.
Ne consegue che per le retribuzioni imponibili relative all’anno 2020, le operazioni di
conguaglio devono essere inserite al più tardi nelle denunce contributive “Febbraio 2021”.
Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo, elemento V1, causale 7, codice
motivo utilizzo 1 e 2, devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui sono effettuate
le operazioni di conguaglio e comunque, per i rapporti di lavoro che proseguono nel 2021, non
oltre il mese di marzo 2021.
Il termine per il versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio,
senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono
effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16
marzo 2021.
3.2 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione
delle fattispecie sanzionatorie
Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine sopraindicato, i
contributi dovuti, scaturiti da dette operazioni, saranno maggiorati delle somme aggiuntive di
cui all’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Certificazione Unica dati previdenziali ed assistenziali
L’Amministrazione che si avvale di personale di un’altra Amministrazione, corrispondendo
direttamente parte della retribuzione, è tenuta a comunicare tempestivamente le somme
corrisposte al sostituto di imposta principale al fine di consentire a quest’ultimo di inviare la
denuncia mensile nei termini previsti, includendo le somme corrisposte dalle altre
Amministrazioni. Nel caso in cui la predetta Amministrazione non invii i dati al sostituto di
imposta per elaborare le denunce contributive mensili, ma provveda direttamente ad effettuare
le denunce contributive, la medesima è tenuta comunque a trasmettere i dati al sostituto di
imposta principale al fine di consentire a quest’ultimo di effettuare le operazioni di conguaglio
dei dati previdenziali ed assistenziali ed elaborare, ove necessario, l’elemento V1, causale 7,
codice motivo utilizzo 2.
Ai fini della certificazione dei redditi, tutti i sostituti di imposta che erogano somme al
personale per le quali effettuano le trattenute previdenziali ai fini della Gestione pubblica,
compresi quelli che non inviano le denunce contributive, devono valorizzare la sezione della CU
2021 dedicata ai dati previdenziali ed assistenziali INPS – lavoratori subordinati Gestione
pubblica.
Si precisa che la sezione previdenziale della CU deve essere compilata dai sostituti di imposta
che erogano direttamente al lavoratore le somme qualificabili ai fini contributivi come redditi di
lavoro dipendente, riconducibili ad un rapporto di lavoro con obblighi contributivi alla Gestione
pubblica, ed effettuano le relative trattenute anche se non sono parte del rapporto di lavoro
instaurato con il dipendente.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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