Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 22, commi 1, 5, 5-bis e 5-ter. Trattamento di cassa integrazione in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 22, commi 1, 5, 5-bis e 5-ter. Trattamento di cassa integrazione in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 23/05/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 61
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di
conversione 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Articolo 22, commi 1, 5, 5-bis e 5-ter.
Trattamento di cassa integrazione in deroga per le Province
autonome di Trento e di Bolzano
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni in merito alla corretta
gestione dell’iter concessorio relativo ai trattamenti di cassa integrazione in
deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a
quanto previsto dall’articolo 22, commi 1, 5, 5-bis e 5-ter del D.L. n. 18 del
2020, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27.
INDICE:
1. Premessa e quadro normativo
2. Cassa integrazione in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano
2.1 Durata della prestazione
2.2 Condizioni per l’accesso e beneficiari
2.3 Flusso di gestione della prestazione e modalità di pagamento
3. Risorse finanziarie
1. Premessa e quadro normativo
Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27,recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, sono state previste misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in
tema di ammortizzatori sociali, estese a tutto il territorio nazionale.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 22 del citato decreto ha disposto che le Regioni e le
Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli
agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i
quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di
sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione
salariale in deroga (CIGD), per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque
per un periodo non superiore a nove settimane.
Il successivo comma 5 del medesimo articolo ha poi previsto che le risorse finanziarie relative
ai trattamenti in deroga, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, siano
trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, che
autorizzano le relative prestazioni.
In sede di conversione, la legge n. 27 del 2020, modificando il citato comma 5 dell’articolo 22
del D.L. n. 18 del 2020, ha altresì assegnato ai predetti Fondi di solidarietà le funzioni previste
in capo alle Province autonome in materia di cassa integrazione in deroga, relativamente alla
verifica della sussistenza dei requisiti di legge, fatto salvo quanto stabilito con riferimento alle
c.d. aziende plurilocalizzate.
Si evidenzia altresì che la medesima legge di conversione del D.L. n. 18 del 2020, attraverso
l’introduzione del comma 5-bis all’articolo 22, ha stabilito che ai finanziamenti già assegnati ai
Fondi bilaterali di Trento e Bolzano si aggiungano altresì le risorse non utilizzate di cui
all’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa
alla loro destinazione ad azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
Inoltre, la medesima legge ha introdotto, sempre all’articolo 22, il comma 5-ter, in base al
quale le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del
Trentino e dell'Alto Adige, possono essere utilizzate dalle Province stesse, a condizione che alla
copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con Fondi provinciali, anche per la
finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla
perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente.
I rispettivi Fondi di solidarietà, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs n. 148 del 2015 e
disciplinati dai decreti interministeriali n. 98187/2016 (Provincia autonoma di Bolzano) e n.
103593/2019 (Provincia autonoma di Trento) autorizzano le relative prestazioni.
Con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020 sono state illustrate le misure di sostegno al reddito
introdotte dal citato articolo 22 del D.L. n. 18 del 2020 e sono state descritte le relative fasi
operative e gestionali.
Con la presente circolare, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
si forniscono ulteriori istruzioni in merito alla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai
trattamenti di cassa integrazione in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Cassa integrazione in deroga per le Province autonome di Trento e di
Bolzano
In attuazione della previsione contenuta nell’articolo 22, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, in
entrambe le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stati sottoscritti accordi quadro a
carattere locale fra le suddette Province e le parti sociali comparativamente più
rappresentative sui criteri di accesso alle misure in deroga che i rispettivi Fondi territoriali di
solidarietà bilaterale possono autorizzare utilizzando le risorse finanziarie allo scopo destinate.
Secondo i citati accordi, possono richiedere la prestazione in deroga tutti i datori di lavoro del
settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele degli ammortizzatori
sociali ordinari previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario
di lavoro.
Sono esclusi dall’applicazione della misura in commento i datori di lavoro domestici.
Il trattamento di CIGD, pertanto, è concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità
produttive ubicate nelle Province di Trento e di Bolzano, che siano sospesi dal lavoro o
effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività
produttiva dovuta a situazioni aziendali inerenti agli effetti diretti o indiretti del fenomeno
epidemiologico da COVID-19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
Per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate che hanno unità produttive site in cinque o più
Regioni o Province autonome, si ricorda che la prestazione è concessa con decreto del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cfr. la circolare n. 58/2020).
2.1 Durata della prestazione
Per ciascuna unità produttiva ubicata nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, la
prestazione autorizzata dal Fondo ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 5, del D.L. n. 18 del
2020, può essere concessa con decorrenza dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 agosto 2020, per
un periodo non superiore a nove settimane, anche non continuative, salvo diverso termine o
durata eventualmente fissata da successiva normativa.
2.2 Condizioni per l’accesso e beneficiari
La domanda al rispettivo Fondo di solidarietà può essere trasmessa dai datori di lavoro per i
quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di
sospensione o riduzione di orario di lavoro. Ne consegue che i datori di lavoro che hanno diritto
ad accedere alle misure ordinarie dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19
Nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere al trattamento in
deroga.
Nello specifico, quindi, sono compresi i datori di lavoro che in via principale non sono tutelati
dagli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro (di cui al D.lgs n. 148 del
2015).
Sono altresì ricomprese le aziende beneficiarie della sola CIGS (ad esempio, aziende del
commercio e agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti) esclusivamente nel caso in cui la
domanda venga presentata in meno di cinque Regioni o Province autonome, altrimenti la
prestazione è concessa dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Non si applica la contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro, connessa all'utilizzo
della prestazione, né l’anzianità di effettivo lavoro, di cui all’articolo 1, comma 2, primo
periodo, del D.lgs n. 148 del 2015.
Il trattamento in parola si applica esclusivamente per quei lavoratori che siano sospesi dal
lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione
dell'attività produttiva dovuta a situazioni aziendali connesse all’emergenza da COVID-19
ovvero impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito di misure di contenimento
previste dalle autorità preposte, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la
prestazione alla data del 17 marzo 2020 o ad eventuali nuove decorrenze che dovessero
essere stabilite.
Il trattamento in deroga ai sensi dell’articolo 22 del D.L. n. 18 del 2020 può essere concesso
dai Fondi ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai,
impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti di qualsiasi livello e di qualsiasi forma
contrattuale, ai lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 97 del 1994, nonché ai
soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato.
Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici e le altre figure professionali non previste dalla
normativa vigente.
Le prestazioni del Fondo possono essere autorizzate esclusivamente a favore dei dipendenti
che risultano occupati presso datori di lavoro con unità produttiva ubicata nel territorio delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Si precisa che non è previsto il requisito dell’anzianità lavorativa presso l’unità produttiva
dell’azienda richiedente.
Sarà possibile il ricorso alla CIGD anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per
aver già esaurito il numero massimo annuale di giornate fruibili. Si precisa che il trattamento
di CIGD, limitatamente al settore agricolo, per le ore di riduzione o di sospensione delle
attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di
disoccupazione agricola.
Possono accedere al trattamento anche i lavoratori intermittenti a condizione che abbiano
“risposto alla chiamata” prima del verificarsi dell’evento sospensivo o riduttivo dell’attività
lavorativa.
Laddove, al contrario, l’evento sospensivo si verifica quando il lavoratore non è ancora stato
chiamato e, quindi, non sta lavorando, il medesimo non ha diritto all’integrazione salariale non
esistendo una retribuzione persa da integrare.
Si ricorda che non è condizione per l’accesso alla prestazione la preventiva fruizione degli
ordinari strumenti di flessibilità, comprese le ferie, come già chiarito dall’Istituto con il
messaggio n. 3777/2019.
In merito agli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge in
esame, si specifica che i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti sono
esonerati dall’accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in
deroga sarà autorizzata previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di
lavoro. Sono inoltre esonerati dall’accordo i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in
ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Si considera altresì esperito l’accordo di cui all’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020,
con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui
all’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto.
2.3 Flusso di gestione della prestazione e modalità di pagamento
La domanda al Fondo può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro per i quali non
trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o
riduzione di orario di lavoro, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che hanno unità produttive site nella
Provincia di Trento o di Bolzano, a prescindere dal requisito dimensionale.
Non potranno accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro che hanno diritto
alla CIGO o che rientrano ordinariamente nel campo di applicazione dei due Fondi di solidarietà
ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs n. 148 del 2015 (datori di lavoro con codice di autorizzazione
“7V” o “6P”) o di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo
D.lgs n. 148 del 2015.
I datori di lavoro devono trasmettere domanda in via telematica all’Istituto, al massimo, entro
la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
riduzione dell’attività lavorativa.
La domanda può essere inviata unicamente per periodi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per una durata massima di nove
settimane.
Con il messaggio n. 1658 del 17 aprile 2020, a cui si rimanda per le istruzioni di dettaglio,
sono state fornite le modalità operative per la trasmissione della domanda di concessione della
CIG in deroga, con la causale “Covid-19”, ai citati Fondi territoriali. Giova ricordare, a tal fine,
che i datori di lavoro interessati dovranno accedere al sito dell’Istituto, tramite PIN dell’azienda
o del consulente, e utilizzare il servizio “Cig e Fondi di solidarietà” > “Invio domande di
assegno ordinario e formazione”.
Secondo quanto previsto dall’accordo quadro relativo alla Provincia autonoma di Bolzano, si fa
presente che, ai fini della procedibilità e dell’autorizzazione della domanda, è sufficiente che
l’istanza per poter accedere alle prestazioni del Fondo diretta alla Direzione provinciale INPS di
Bolzano venga, altresì, inoltrata alle OO.SS. territoriali corredata dall’elenco dei lavoratori
interessati.
Si evidenzia che l’accordo quadro della Provincia autonoma di Trento prevede che alla
domanda debba essere allegato un modulo nel quale il datore di lavoro aderisce alla disciplina
dell’accordo, dichiara l’entità e la durata della sospensione e il numero di lavoratori interessati
e che tale comunicazione debba essere inviata preventivamente anche alle organizzazioni
sindacali (per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti) o al massimo entro i
due giorni successivi alla sospensione (per i datori di lavoro che occupano più di cinque
dipendenti).
Da ultimo, si rammenta che è obbligatorio allegare il file “csv”, compilato con tutti i dati dei
lavoratori addetti all’unità produttiva, scaricabile in area “download” della procedura di invio
domande; il datore di lavoro dovrà, inoltre, dare atto che l’unità produttiva e i lavoratori
interessati alla prestazione non possono beneficiare di ammortizzatori sociali ordinari.
Tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale, l’istruttoria delle domande è
improntata alla massima celerità e, per tali ragioni, la valutazione di merito delle stesse risulta
notevolmente semplificata rispetto a quella ordinaria. Ne consegue che, acquisite le domande,
l’iter istruttorio seguito dal Comitato è semplificato rispetto a quello ordinario, in quanto la
valutazione in ordine alla integrabilità della causale “COVID-19 nazionale” non implica alcuna
verifica sulla sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento.
Per le suddette ragioni, i datori di lavoro, al termine dell’implementazione della procedura di
invio delle domande, non saranno obbligati ad allegare, a corredo delle stesse, la scheda
causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Si precisa altresì che devono essere rese dal datore di lavoro esclusivamente le dichiarazioni
relative all’esperimento degli adempimenti sindacali alle relazioni sindacali, ove previsti, come
stabilito negli accordi quadro fra le Provincie autonome di Trento e Bolzano e le parti sociali.
Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente ai
Fondi di solidarietà del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, che effettueranno l’istruttoria.
La prestazione è concessa con determinazione adottata dal Comitato amministratore del
Fondo, ora Commissario del Fondo, ai sensi dell’articolo 41 del D.L. n. 18 del 2020, che
provvede anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
La delibera di concessione dell’intervento da parte del Comitato viene trasmessa
automaticamente alla piattaforma “Sistema Unico” ai fini del rilascio della conforme
autorizzazione da parte delle Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano, quale presupposto per
la corresponsione del pagamento.
La delibera e la relativa autorizzazione verranno comunicate all’azienda ed inserite nel
fascicolo del contribuente.
Ai beneficiari dei trattamenti in argomento sono altresì riconosciuti la contribuzione figurativa e
gli ANF, ove spettanti.
Al trattamento in parola, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, concesso
esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, si
applica la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148 del 2015.
Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il
pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR41” semplificato), entro sei mesi dalla fine
del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data
del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso
inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
L’Istituto provvederà al monitoraggio della spesa fornendo i risultati dell’attività derivante dalle
determinazioni dei Comitati amministratori dei rispettivi Fondi di Trento e di Bolzano al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alle Province autonome interessate. Al
superamento del limite di spesa, i singoli Comitati non potranno emettere ulteriori
provvedimenti concessori.
Si richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli operatori delle Direzioni provinciali di
Trento e di Bolzano, di procedere con sollecitudine all’emissione del provvedimento di
autorizzazione al pagamento e alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di
lavoro.
Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro
dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti,
avvalendosi del modello “SR41” semplificato, al fine di consentire alle Direzioni provinciali di
Trento e di Bolzano di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le
prestazioni di CIG in deroga.
Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.
Si riportano di seguito i costi medi orari della prestazione di integrazione salariale, per l’anno
2020, comprensivi di contribuzione figurativa e ANF, differenziati per qualifica professionale del
lavoratore, per la Provincia autonoma di Bolzano e per la Provincia autonoma di Trento, che
verranno utilizzati per la stima della prestazione.
BOLZANO - Costo medio ORARIO CIGD (importi in euro)
Tipologia di lavoratore Totale
Apprendisti 8,30
Operai 8,40
Impiegati 10,20
Quadri 15,80
TRENTO - Costo medio ORARIO CIGD (importi in euro)
Tipologia di lavoratore Totale
Apprendisti 7,90
Operai 8,10
Impiegati 9,50
Quadri 13,70
3. Risorse finanziarie
Le autorizzazioni saranno concesse dai singoli Fondi sulla base delle risorse disponibili, di cui
all’articolo 22, comma 3 e 5, del D.L. n. 18 del 2020, ripartite tra le Regioni e Province
autonome con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Il comma 5-bis dell’articolo 22 del D.L. n. 18 del 2020 ha stabilito che ai finanziamenti già
assegnati ai Fondi bilaterali di Trento e di Bolzano-Alto Adige si aggiungono altresì le risorse
non utilizzate di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del D.lgs n. 148 del 2015, in alternativa alla
loro destinazione ad azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
Al riguardo si ricorda che, con i decreti interministeriali del 24 marzo 2020 e n. 5 del 24 aprile
2020 sono state assegnate alle Province autonome di Bolzano e di Trento le seguenti risorse
complessive.
Provincia Finanziamento ex D.L. n. Finanziamento ex D.L. n. Totale
Autonoma 18/2020, ripartito con D.I. del 18/2020, ripartito con D.I.
24 marzo 2020 n. 5/2020
P.A. € 13.966.560,00 € 15.733.440,00 €
Bolzano 29.700.000,00
P.A. Trento € 8.535.120,00 (*) € 9.614.880,00 €
18.150.000,00
(*)inporto aggiornato come comunicato con messaggio n. 2208 del 27.05.2020
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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