Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 61/2022

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria

Pubblicato: 23/05/2022 In vigore dal: 23/05/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 24/05/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 61 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte nell’ambito del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria, erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo. Si forniscono altresì le istruzioni operative per l’avvio del nuovo processo. INDICE 1. Premessa 2. Principali caratteristiche e vantaggi del nuovo processo di gestione dei pagamenti 3. Criteri di determinazione della retribuzione lorda di riferimento 4. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 5.Domanda di accesso alla prestazione integrativa della cassa integrazione guadagni straordinaria 6. Modalità di pagamento 7. Sintesi dei principali adempimenti aziendali 1. Premessa Con le circolari n. 132 del 14 luglio 2016 e n. 97 del 1° giugno 2017 sono state fornite indicazioni in ordine alla disciplina delle prestazioni integrative dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e della mobilità, erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, nonché al pagamento delle stesse. Nelle medesime circolari è stato chiarito che la gestione dell’intero flusso amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni integrative si compone di due fasi, una istruttoria, finalizzata all’emissione della deliberazione di autorizzazione da parte del Comitato Amministratore del Fondo, e l’altra di pagamento diretto della prestazione ai lavoratori beneficiari, a cura delle Strutture INPS territorialmente competenti. Nell’ottica di una semplificazione dell’attuale attività istruttoria e di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, erogate dal Fondo, con la presente circolare si illustrano le principali novità introdotte, nonché le indicazioni operative di natura tecnica per la compilazione dell’Uniemens. 2. Principali caratteristiche e vantaggi del nuovo processo di gestione dei pagamenti Il nuovo processo è finalizzato, in particolare, al superamento delle criticità evidenziate dall’attuale sistema di gestione dei pagamenti. a) Omogeneizzazione dei flussi La trasmissione dei dati utili al calcolo della prestazione integrativa della CIGS avverrà esclusivamente tramite Uniemens. Ciò consentirà di standardizzare in un unico processo la gestione del pagamento, evitando una duplicazione dei flussi. b) Riduzione dei tempi di erogazione della prestazione L’ottimizzazione dell’intero processo determinerà una sensibile riduzione dei tempi di pagamento, in quanto i dati necessari all’erogazione del trattamento saranno già disponibili nei flussi Uniemens. c) Proattività dell’istruttoria L’istruttoria della domanda avrà un approccio proattivo, basato sulla individuazione preventiva e sulla eventuale rimozione di ogni fattore che possa influire negativamente sul buon esito del pagamento, garantendo in tale modo una gestione più rapida, efficace e mirata dell’intero processo. 3. Criteri di determinazione della retribuzione lorda di riferimento L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 95269/2016 prevede che la retribuzione lorda di riferimento, utile al calcolo della prestazione integrativa, sia data dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei dodici mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario. La circolare n. 132/2016, nel recepire la norma sopra citata, ha chiarito che tutti i periodi di mancata prestazione (ad esempio, malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi di cui alla legge n. 104/1992, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda, CIGS a zero ore) – ad eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – vanno sterilizzati e, quindi, non entrano nel calcolo della retribuzione media. A decorrere dal mese di competenza giugno 2022, l’azienda, tramite i flussi Uniemens, dovrà comunicare la retribuzione mensile percepita dal lavoratore, calcolata in rapporto al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) effettivamente svolte, nonché neutralizzare le ore/giornate di mancata prestazione, nel mese di riferimento. Le modalità di calcolo della suddetta retribuzione mensile sono illustrate nell’Allegato n. 1. L’azienda sarà altresì tenuta a esporre mensilmente in Uniemens il divisore orario contrattuale previsto dal CCNL di riferimento, che definirà il numero di ore medie sulla base del quale sarà determinato il valore della retribuzione oraria. 4. Modalità di compilazione dei flussi Uniemens A partire dal mese di competenza giugno 2022 le aziende interessate, contraddistinte dal codice di autorizzazione “4P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi (senza valenza contributiva): - nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere indicato il codice “FSTA”; - nell’elemento<IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore “N”; - nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento; - nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> la retribuzione così come individuata nel paragrafo precedente. Nella prima competenza utile, giugno 2022, andranno riportati anche i dati relativi agli elementi, così come individuati, riferiti alle mensilità di aprile e maggio 2022. 5. Domanda di accesso alla prestazione integrativa della cassa integrazione guadagni straordinaria La grave crisi economica provocata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha imposto l’adozione di nuovi strumenti normativi atti a dare un maggiore sostegno ai lavoratori del settore duramente colpito. L’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha riconosciuto la possibilità di accedere al trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga a tutte le aziende del settore che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e che, quindi, siano rimaste prive di altre tutele in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La legge 30 dicembre 2020, n. 178, e il successivo decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, hanno poi esteso le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale n. 95269/2016, anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e da società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aereoportuale, rispettivamente, per i periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per il periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021. Il quadro normativo del settore si è ulteriormente definito con l’articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha esteso le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale n. 95269/2016, anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Nel solco degli interventi normativi sopra illustrati, si pone il messaggio n. 1336/2021, con cui l’Istituto, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha disposto che, al fine di mitigare gli effetti della crisi sui lavoratori, provocata dal sensibile calo del volume di traffico aereo, il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica va neutralizzato. Stante, quindi, l’attuale quadro normativo, l’integrazione al trattamento di cassa integrazione in deroga, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, non potrà essere più erogata dal Fondo. Per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, rispetto alle quali il periodo dei dodici mesi antecedenti l’istanza ricada anche solo parzialmente nell’arco temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), il periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento sarà dato dai dodici mesi precedenti il mese di gennaio 2020. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, le domande di accesso alle prestazioni integrative dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria ricadenti nell’ambito applicativo del messaggio n. 1336/2021 dovranno essere presentate con le consuete modalità e dovranno contenere, oltre agli elementi menzionati nella circolare n. 132/2016, anche le coordinate bancarie di ciascun beneficiario. Per le istanze di accesso alle prestazioni integrative dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria che saranno, invece, presentate a decorrere dal 1° aprile 2023, corrispondente al tredicesimo mese successivo alla data del 31 marzo 2022, di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, non rientranti nell’ambito di applicazione del citato messaggio n. 1336/2021, le aziende dovranno attenersi alle indicazioni che verranno fornite con successivo messaggio, con il quale sarà data notizia del rilascio del nuovo modello di domanda. 6. Modalità di pagamento Dopo l’approvazione della delibera da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura territoriale INPS provvederà, tramite PEC, alla notifica del provvedimento di autorizzazione. Il pagamento della prestazione sarà preceduto da una serie di controlli, a cura della Filiale Metropolitana di Roma Eur, atti a verificare che per lo stesso lavoratore si sia provveduto alla liquidazione del trattamento di cassa integrazione straordinaria e che sussistano tutti i requisiti di congruità e compatibilità previsti per la prestazione. Le suddette verifiche si concluderanno, in caso di esito positivo, con la validazione e il conseguente mandato di pagamento alla Struttura INPS competente, che provvederà alla liquidazione del beneficio spettante, con cadenza mensile. L’azienda non sarà più obbligata all’invio dei file mensili contenenti le informazioni necessarie al pagamento, in quanto l’ammontare del trattamento integrativo erogabile al singolo beneficiario sarà determinato dall’Istituto mediante l’incrocio dei dati disponibili negli archivi Uniemens. Il nuovo processo di pagamento sarà operativo per tutte le domande presentate dal 1° giugno 2022, per eventi decorrenti dalla medesima data. In riferimento, invece, alle domande afferenti a periodi che si collocano a cavallo del 1° giugno 2022, restano confermate le attuali modalità di trasmissione dei dati di pagamento, che prevedono l’obbligo aziendale di invio dei file mensili. 7. Sintesi dei principali adempimenti aziendali Nel prospetto che segue si riepilogano i termini e le modalità dei principali adempimenti richiesti all’ azienda. Adempimento Decorrenza Modalità Comunicazione retribuzione Giugno 2022 Denuncia Uniemens del mese di mensile competenza Presentazione domande ex Data di Consuete modalità di presentazione, messaggio n. 1336/2021 pubblicazione con l’aggiunta in domanda dell’IBAN della presente relativo a ciascun beneficiario circolare Presentazione domande non Dal 1° Aprile Termini e modalità di presentazione rientranti nell’ambito applicativo 2023 della domanda saranno definiti con del messaggio n. 1336/2021 successivo messaggio Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE MENSILE DA ESPORRE IN UNIEMENS Ai fini della corretta individuazione della retribuzione lorda di riferimento, tutti i periodi di mancata prestazione (es.: malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi legge 104/92, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda, Cigs a zero ore) – ad eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – vanno sterilizzati e, quindi, non entrano nel calcolo della retribuzione media. La neutralizzazione dei periodi di mancata prestazione, a cura dell’azienda, avverrà nel modo seguente: in riferimento a ciascuna delle dodici mensilità precedenti l’istanza, la retribuzione mensile dovrà essere rapportata alle ore/giornate effettivamente retribuite nel mese e moltiplicata per il numero di ore/giornate che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti, nel mese, gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro. Di seguito l’algoritmo di calcolo: Per il personale navigante: RMC= RM/giorni retribuiti*30 Per il personale di terra: RMC= RM/ore retribuite*divisore orario Dove: RM=retribuzione mensile; RMC=retribuzione mensile ricalcolata neutralizzando gli eventi da sterilizzare divisore orario=divisore orario previsto dal CCNL di riferimento per la determinazione della retribuzione oraria In caso di part-time orizzontale, verticale o misto la retribuzione mensile (RM) sarà rapportata alla retribuzione mensile corrispondente al full-time secondo il seguente calcolo: la retribuzione mensile percepita dal lavoratore in part-time sarà moltiplicata per 100 e divisa per la percentuale di part-time. La retribuzione mensile ricalcolata con le modalità sopra descritte (RMC) andrà denunciata nel flusso uniemens del mese di competenza.

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