Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
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Roma, 24/05/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 61
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale. Operatività del nuovo processo di gestione dei
pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione
guadagni straordinaria
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte nell’ambito del
nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della
cassa integrazione guadagni straordinaria, erogate dal Fondo di solidarietà
del trasporto aereo. Si forniscono altresì le istruzioni operative per l’avvio del
nuovo processo.
INDICE
1. Premessa
2. Principali caratteristiche e vantaggi del nuovo processo di gestione dei pagamenti
3. Criteri di determinazione della retribuzione lorda di riferimento
4. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
5.Domanda di accesso alla prestazione integrativa della cassa integrazione guadagni
straordinaria
6. Modalità di pagamento
7. Sintesi dei principali adempimenti aziendali
1. Premessa
Con le circolari n. 132 del 14 luglio 2016 e n. 97 del 1° giugno 2017 sono state fornite
indicazioni in ordine alla disciplina delle prestazioni integrative dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria (CIGS), della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI) e della mobilità, erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale
7 aprile 2016, n. 95269, nonché al pagamento delle stesse.
Nelle medesime circolari è stato chiarito che la gestione dell’intero flusso amministrativo
sotteso all’erogazione delle prestazioni integrative si compone di due fasi, una istruttoria,
finalizzata all’emissione della deliberazione di autorizzazione da parte del Comitato
Amministratore del Fondo, e l’altra di pagamento diretto della prestazione ai lavoratori
beneficiari, a cura delle Strutture INPS territorialmente competenti.
Nell’ottica di una semplificazione dell’attuale attività istruttoria e di gestione dei pagamenti
delle prestazioni integrative del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria,
erogate dal Fondo, con la presente circolare si illustrano le principali novità introdotte, nonché
le indicazioni operative di natura tecnica per la compilazione dell’Uniemens.
2. Principali caratteristiche e vantaggi del nuovo processo di gestione dei pagamenti
Il nuovo processo è finalizzato, in particolare, al superamento delle criticità evidenziate
dall’attuale sistema di gestione dei pagamenti.
a) Omogeneizzazione dei flussi
La trasmissione dei dati utili al calcolo della prestazione integrativa della CIGS avverrà
esclusivamente tramite Uniemens. Ciò consentirà di standardizzare in un unico processo la
gestione del pagamento, evitando una duplicazione dei flussi.
b) Riduzione dei tempi di erogazione della prestazione
L’ottimizzazione dell’intero processo determinerà una sensibile riduzione dei tempi di
pagamento, in quanto i dati necessari all’erogazione del trattamento saranno già disponibili nei
flussi Uniemens.
c) Proattività dell’istruttoria
L’istruttoria della domanda avrà un approccio proattivo, basato sulla individuazione preventiva
e sulla eventuale rimozione di ogni fattore che possa influire negativamente sul buon esito del
pagamento, garantendo in tale modo una gestione più rapida, efficace e mirata dell’intero
processo.
3. Criteri di determinazione della retribuzione lorda di riferimento
L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 95269/2016 prevede che la retribuzione
lorda di riferimento, utile al calcolo della prestazione integrativa, sia data dalla media delle voci
retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali
aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei dodici mesi precedenti l’istanza,
con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.
La circolare n. 132/2016, nel recepire la norma sopra citata, ha chiarito che tutti i periodi di
mancata prestazione (ad esempio, malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento,
permessi di cui alla legge n. 104/1992, congedo parentale, malattia del bambino, donazione
sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda, CIGS a zero ore) – ad
eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – vanno sterilizzati e,
quindi, non entrano nel calcolo della retribuzione media.
A decorrere dal mese di competenza giugno 2022, l’azienda, tramite i flussi Uniemens, dovrà
comunicare la retribuzione mensile percepita dal lavoratore, calcolata in rapporto al numero di
ore (o di giornate, per il personale navigante) effettivamente svolte, nonché neutralizzare le
ore/giornate di mancata prestazione, nel mese di riferimento.
Le modalità di calcolo della suddetta retribuzione mensile sono illustrate nell’Allegato n. 1.
L’azienda sarà altresì tenuta a esporre mensilmente in Uniemens il divisore orario contrattuale
previsto dal CCNL di riferimento, che definirà il numero di ore medie sulla base del quale sarà
determinato il valore della retribuzione oraria.
4. Modalità di compilazione dei flussi Uniemens
A partire dal mese di competenza giugno 2022 le aziende interessate, contraddistinte dal
codice di autorizzazione “4P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà per il settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, dovranno valorizzare all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi
(senza valenza contributiva):
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere indicato il codice “FSTA”;
- nell’elemento<IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore “N”;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> la retribuzione così come individuata nel paragrafo
precedente.
Nella prima competenza utile, giugno 2022, andranno riportati anche i dati relativi agli
elementi, così come individuati, riferiti alle mensilità di aprile e maggio 2022.
5. Domanda di accesso alla prestazione integrativa della cassa integrazione guadagni
straordinaria
La grave crisi economica provocata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha imposto
l’adozione di nuovi strumenti normativi atti a dare un maggiore sostegno ai lavoratori del
settore duramente colpito.
L’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, ha riconosciuto la possibilità di accedere al trattamento di cassa
integrazione guadagni in deroga a tutte le aziende del settore che abbiano integralmente fruito
dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e che, quindi, siano rimaste prive
di altre tutele in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La legge 30 dicembre 2020, n. 178, e il successivo decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, hanno poi esteso le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale n.
95269/2016, anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti dalle imprese del
trasporto aereo e di gestione aeroportuale e da società da queste derivate, nonché dalle
imprese del sistema aereoportuale, rispettivamente, per i periodi compresi tra il 1° gennaio
2021 e il 30 giugno 2021 e per il periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.
Il quadro normativo del settore si è ulteriormente definito con l’articolo 40-ter, comma 1, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, che ha esteso le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del
decreto interministeriale n. 95269/2016, anche ai trattamenti di integrazione salariale in
deroga destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, per il periodo compreso tra il 1°
marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.
Nel solco degli interventi normativi sopra illustrati, si pone il messaggio n. 1336/2021, con cui
l’Istituto, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha disposto che, al
fine di mitigare gli effetti della crisi sui lavoratori, provocata dal sensibile calo del volume di
traffico aereo, il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza
epidemiologica va neutralizzato.
Stante, quindi, l’attuale quadro normativo, l’integrazione al trattamento di cassa integrazione
in deroga, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, non potrà essere più erogata dal
Fondo.
Per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, rispetto alle quali il
periodo dei dodici mesi antecedenti l’istanza ricada anche solo parzialmente nell’arco
temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), il
periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento sarà dato dai dodici
mesi precedenti il mese di gennaio 2020.
A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, le domande di accesso alle
prestazioni integrative dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria ricadenti
nell’ambito applicativo del messaggio n. 1336/2021 dovranno essere presentate con le
consuete modalità e dovranno contenere, oltre agli elementi menzionati nella circolare n.
132/2016, anche le coordinate bancarie di ciascun beneficiario.
Per le istanze di accesso alle prestazioni integrative dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria che saranno, invece, presentate a decorrere dal 1° aprile 2023, corrispondente al
tredicesimo mese successivo alla data del 31 marzo 2022, di cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica, non rientranti nell’ambito di applicazione del citato messaggio n.
1336/2021, le aziende dovranno attenersi alle indicazioni che verranno fornite con successivo
messaggio, con il quale sarà data notizia del rilascio del nuovo modello di domanda.
6. Modalità di pagamento
Dopo l’approvazione della delibera da parte del Comitato amministratore del Fondo, la
Struttura territoriale INPS provvederà, tramite PEC, alla notifica del provvedimento di
autorizzazione.
Il pagamento della prestazione sarà preceduto da una serie di controlli, a cura della Filiale
Metropolitana di Roma Eur, atti a verificare che per lo stesso lavoratore si sia provveduto alla
liquidazione del trattamento di cassa integrazione straordinaria e che sussistano tutti i requisiti
di congruità e compatibilità previsti per la prestazione.
Le suddette verifiche si concluderanno, in caso di esito positivo, con la validazione e il
conseguente mandato di pagamento alla Struttura INPS competente, che provvederà alla
liquidazione del beneficio spettante, con cadenza mensile.
L’azienda non sarà più obbligata all’invio dei file mensili contenenti le informazioni necessarie
al pagamento, in quanto l’ammontare del trattamento integrativo erogabile al singolo
beneficiario sarà determinato dall’Istituto mediante l’incrocio dei dati disponibili negli archivi
Uniemens.
Il nuovo processo di pagamento sarà operativo per tutte le domande presentate dal 1° giugno
2022, per eventi decorrenti dalla medesima data.
In riferimento, invece, alle domande afferenti a periodi che si collocano a cavallo del 1° giugno
2022, restano confermate le attuali modalità di trasmissione dei dati di pagamento, che
prevedono l’obbligo aziendale di invio dei file mensili.
7. Sintesi dei principali adempimenti aziendali
Nel prospetto che segue si riepilogano i termini e le modalità dei principali adempimenti
richiesti all’ azienda.
Adempimento Decorrenza Modalità
Comunicazione retribuzione Giugno 2022 Denuncia Uniemens del mese di
mensile competenza
Presentazione domande ex Data di Consuete modalità di presentazione,
messaggio n. 1336/2021 pubblicazione con l’aggiunta in domanda dell’IBAN
della presente relativo a ciascun beneficiario
circolare
Presentazione domande non Dal 1° Aprile Termini e modalità di presentazione
rientranti nell’ambito applicativo 2023 della domanda saranno definiti con
del messaggio n. 1336/2021 successivo messaggio
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
MODALITÀ DI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE MENSILE DA
ESPORRE IN UNIEMENS
Ai fini della corretta individuazione della retribuzione lorda di riferimento, tutti i periodi
di mancata prestazione (es.: malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento,
permessi legge 104/92, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue,
esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda, Cigs a zero ore) – ad
eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – vanno
sterilizzati e, quindi, non entrano nel calcolo della retribuzione media.
La neutralizzazione dei periodi di mancata prestazione, a cura dell’azienda, avverrà nel
modo seguente: in riferimento a ciascuna delle dodici mensilità precedenti l’istanza, la
retribuzione mensile dovrà essere rapportata alle ore/giornate effettivamente retribuite
nel mese e moltiplicata per il numero di ore/giornate che l’interessato avrebbe prestato
se non fossero intervenuti, nel mese, gli eventi che hanno determinato la mancata
prestazione di lavoro.
Di seguito l’algoritmo di calcolo:
Per il personale navigante:
RMC= RM/giorni retribuiti*30
Per il personale di terra:
RMC= RM/ore retribuite*divisore orario
Dove:
RM=retribuzione mensile;
RMC=retribuzione mensile ricalcolata neutralizzando gli eventi da sterilizzare
divisore orario=divisore orario previsto dal CCNL di riferimento per la determinazione
della retribuzione oraria
In caso di part-time orizzontale, verticale o misto la retribuzione mensile (RM) sarà
rapportata alla retribuzione mensile corrispondente al full-time secondo il seguente
calcolo:
la retribuzione mensile percepita dal lavoratore in part-time sarà moltiplicata per 100 e
divisa per la percentuale di part-time.
La retribuzione mensile ricalcolata con le modalità sopra descritte (RMC) andrà
denunciata nel flusso uniemens del mese di competenza.
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