Gestione delle istanze di rimborso della commissione di accesso al Fondo di Garanzia per l’accesso all’anticipo pensionistico (APE volontaria). Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Gestione delle istanze di rimborso della commissione di accesso al Fondo di Garanzia per l’accesso all’anticipo pensionistico (APE volontaria). Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 27/05/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 63
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.3
OGGETTO: Gestione delle istanze di rimborso della commissione di accesso al
Fondo di Garanzia per l’accesso all’anticipo pensionistico (APE
volontaria). Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti
SOMMARIO: La presente circolare illustra gli aspetti organizzativi, operativi e contabili
della gestione delle istanze di rimborso parziale o integrale della
commissione di accesso al Fondo di Garanzia per l’accesso all’anticipo
pensionistico (APE volontaria)
INDICE:
Premessa
1.Gestione dei rimborsi delle commissioni di acceso al Fondo di Garanzia.
1.1Aspetti organizzativi
1.2 Istruzioni operative
1.3 Istruzioni operative per il pagamento
2. Istruzioni contabili
Premessa
L’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai commi 173 e 176, ha istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, il Fondo di Garanzia per l'accesso
all'APE e ne ha affidato la gestione all'INPS sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra
lo stesso Istituto, il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali.
Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del gestore e opera nei
limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
I criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di Garanzia sono disciplinati dal
“Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a
garanzia pensionistica”, adottato con il D.P.C.M. n. 150 del 4 settembre 2017 e dalla citata
convenzione di affidamento della gestione all’Istituto, di cui alla determinazione presidenziale
27 febbraio 2017, n. 15 (Allegato n. 1 e n. 2).
L’articolo 4, comma 1, della convenzione, attribuisce all’INPS, in quanto Gestore, la
rappresentanza legale del Fondo per le attività allo stesso affidate e, al successivo comma 2,
procede con l’individuazione delle suddette attività.
Con il messaggio n. 1604/2018 sono state fornite le prime indicazioni in merito ai criteri e alle
modalità di recupero dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, nonché le prime
istruzioni relative all’attivazione del Fondo di Garanzia.
Con la presente circolare si forniscono ulteriori indicazioni in merito alle attività previste alle
lettere k) e n) del comma 2 del citato articolo 4, secondo le quali, in particolare, l’INPS
provvede a:
“k) nei casi di cui all’art. 3, comma 5, del D.P.C.M. (liquidazione di trattamenti pensionistici
diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia), corrispondere al
soggetto finanziato la quota parte non utilizzata della commissione per l’accesso al Fondo
secondo le modalità previste dalle istruzioni operative;
n) rimborsare al soggetto finanziato, a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, la
quota parte non goduta della commissione per l’accesso al Fondo, secondo le modalità previste
nelle istruzioni operative”.
1. Gestione dei rimborsi delle commissioni di acceso al Fondo di Garanzia
1.1 Aspetti organizzativi
Al fine di rispondere in maniera efficace alle istanze provenienti dai pensionati ovvero dai
soggetti che hanno estinto anticipatamente il finanziamento, aventi diritto al rimborso di quota
parte della commissione di accesso al Fondo di Garanzia a suo tempo versata e in
considerazione del fatto che, per gli specifici adempimenti, sul sito istituzionale dell’INPS sono
disponibili tutte le informazioni utili all’emissione dei relativi mandati di pagamento, si
forniscono le seguenti indicazioni organizzative che hanno decorrenza immediata nella
operatività:
la gestione dei rimborsi della commissione di accesso al Fondo di Garanzia viene
attribuita alle Strutture territoriali, nell’ambito delle linee di prodotto e servizio a presidio
della funzione “Assicurato pensionato”, che hanno in carico la pensione del soggetto ex
“apista”;
qualora l’estinzione del finanziamento sia avvenuta prima del pensionamento, la gestione
dei rimborsi della commissione di accesso al Fondo è attribuita alla Struttura territoriale,
nell’ambito delle linee di prodotto e servizio a presidio della funzione “Assicurato
pensionato”, che ha accolto la domanda di certificazione dell’Ape presentata al momento
della richiesta del finanziamento.
1.2 Istruzioni operative
Con il messaggio n. 3655/2019 le Strutture territoriali sono state informate del rilascio, nella
procedura “Quote quinto”, del prodotto “Ape volontario”, che consente di visualizzare tutte le
informazioni relative al finanziamento concesso dagli Enti finanziatori e al relativo piano di
ammortamento.
Nel suddetto applicativo sono registrate anche le informazioni utili al rimborso della
commissione di accesso al Fondo di Garanzia nei casi citati in premessa.
A. Liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del
diritto alla pensione di vecchiaia
In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto
alla pensione di vecchiaia, l’INPS invia una comunicazione dell’avvenuta liquidazione all’Ente
finanziatore che provvede a:
- sospendere l’erogazione mensile dell’APE;
- elaborare e trasmettere all’INPS il nuovo piano di ammortamento rimodulato;
- calcolare e comunicare all’INPS l’importo della quota parte non utilizzata della commissione
[1]
di accesso al Fondo di Garanzia che dovrà essere rimborsata al pensionato .
Nella circostanza richiamata nel presente paragrafo, inserendo il codice fiscale del pensionato
“ex apista”, nell’applicativo “Quote quinto”, saranno visualizzabili due piani: il primo nello stato
“Chiuso per riduzione età pensionabile” e il secondo nello stato “Attivo”.
Entrando nel dettaglio del piano nello stato “Attivo”, nella sezione denominata “Dati anticipo
pensionistico”, l’operatore potrà prendere visione dell’importo da rimborsare al pensionato
registrato alla voce “Rimborsi fondo garanzia”.
B. Estinzione anticipata del finanziamento
Nel caso in cui il soggetto abbia fatto domanda di estinzione totale o parziale del debito si
avvia il seguente processo:
- l’INPS comunica alla banca la domanda;
- la banca comunica al soggetto, tramite l’INPS, la somma da versare;
- il soggetto versa alla banca la somma;
- la banca comunica all’INPS e alla compagnia assicurativa l'avvenuto pagamento;
- la compagnia assicurativa comunica all'INPS il rimborso del premio assicurativo che deve al
soggetto;
- l’INPS calcola il rimborso del Fondo di Garanzia da versare al soggetto.
Nell’applicativo “Quote quinto”, inserendo il codice fiscale del soggetto:
- nel caso in cui il soggetto abbia effettuato l’estinzione totale sarà visibile il piano nello
stato "Chiuso per estinzione totale". Entrando nel dettaglio del piano nella sezione denominata
“Dati estinzione”, l’operatore potrà prendere visione dell’importo da rimborsare al soggetto alla
voce “Rimborsi Fondo di Garanzia”.
- nel caso in cui il soggetto abbia effettuato l’estinzione parziale saranno visualizzabili due
piani, il primo nello stato “Chiuso per estinzione parziale” e il secondo nello stato “Attivo” (se in
fase di recupero su pensione) o "Giacente" (nel caso in cui il soggetto non è pensionato).
Entrando nel dettaglio del piano nello stato “Attivo” o "Giacente", nella sezione denominata
“Dati estinzione”, l’operatore potrà prendere visione dell’importo da rimborsare al soggetto alla
voce “Rimborsi Fondo di Garanzia”.
C. Decesso del soggetto Apista
Nel caso in cui la Struttura territoriale riceva la domanda di rimborso della commissione di
accesso al Fondo, a seguito del decesso del soggetto Apista, per il quale esiste un piano chiuso
per estinzione o per pensionamento anticipato e per il quale non è stato erogato il rimborso,
effettuate tutte le verifiche relative al diritto del richiedente nella qualità di successore del de
cuius, la Struttura territoriale potrà verificare l’importo da rimborsare accedendo all’applicativo
“Quote Quinto”, come descritto nei paragrafi precedenti.
1.3 Istruzioni operative per il pagamento
Al fine di procedere al pagamento, l’Area Assicurato pensionato della Struttura territorialmente
competente provvederà a predisporre il provvedimento di liquidazione del rimborso a favore
del beneficiario o dei suoi eredi aventi diritto, firmato dal responsabile del processo
competente che lo inoltrerà agli Uffici della contabilità.
Il provvedimento dovrà contenere:
- i riferimenti legislativi/regolamentari;
- i requisiti del beneficiario,
- la quantificazione;
- la disposizione del rimborso.
Per procedere al rimborso della quota parte non utilizzata della commissione di accesso al
Fondo di Garanzia Ape Volontaria si utilizzerà una specifica collezione della procedura
“Pagamenti vari”.
La collezione per effettuare i rimborsi è stata denominata “REDIRACAPEnn” dove nn = 00 per
la sede e 01, 02, … per i centri operativi.
Gli operatori delle Strutture territoriali dovranno eseguire le seguenti operazioni:
creare una collezione di pagamenti denominata “REDIRACAPEnn”, che sarà
automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
campi “nomi/conti” impostati con le sigle: BEE34100, BEE10110, GPA10031
Causale: RIMBORSO DIRITTO ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA APE VOLONTARIA;
accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento per acquisire o prelevare i dati
anagrafici (cognome, nome e data di nascita). I dati prelevati precompilano il pannello
del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;
acquisire l’importo da rimborsare nel campo “Importo”;
scegliere nel campo “Tipo Pagamento” la modalità di pagamento;
inserire nella sezione “nomi/conti”:
- nel campo BEE34100, l’importo lordo da rimborsare (da utilizzare per i pagamenti);
- nel campo BEE10110, l’importo netto da rimborsare (da utilizzare per i pagamenti);
- nel campo GPA10031, l’importo netto da rimborsare (da utilizzare per la riemissione di
pagamenti riaccreditati);
- nel campo “Numero partita”, il numero della partita aperta al conto GPA10031 in caso di
riemissione;
- nel campo “Tipo emissione”, selezionare “RIEMISSIONE” se si sta riemettendo un pagamento
riaccreditato altrimenti selezionare “PRIMO PAGAMENTO”;
acquisire nel campo “Numero partita” il numero della partita aperta al conto GPA10031,
se si sta riemettendo un pagamento riaccreditato;
eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file
telematico e l’IP6bis da trasmettere all’Ufficio contabilità di sede.
2. Istruzioni contabili
Sia nei casi di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del
diritto alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.P.C.M. n. 150/2017,
che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del
D.P.C.M. n. 150/2017, il Fondo di Garanzia rimborserà al percettore dell’APE la quota parte
non goduta della commissione d’accesso, tramite la procedura “PAGAMENTI VARI”, attraverso
la nuova collezione denominata “REDIRACAPEnn”, che movimenterà i conti già istituiti:
BEE34100 per la rilevazione dell’onere;
BEE10110 per la rilevazione del relativo debito.
Il pagamento netto verrà attribuito con la chiusura, in sezione Dare, del conto di debito
BEE10110.
Conseguentemente, nell’ambito del rendiconto, a cura della Direzione generale, verrà
adeguato il relativo Fondo di accantonamento.
Allo scopo di consentire alle Strutture territoriali le registrazioni contabili suindicate, ai conti
già esistenti BEE34100 e BEE10110 sarà modificata la movimentabilità da “P” a “S”.
Le eventuali somme non riscosse dai soggetti aventi titolo al rimborso dovranno essere
evidenziate nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con il codice bilancio di nuova
istituzione “3222 – Somme non riscosse dai beneficiari per rimborso commissione diritto
d’accesso ape volontaria - BEE”.
Pertanto, in sede di riemissione in pagamento del riaccredito pervenuto potrà essere utilizzata
la medesima collezione ed il conto GPA10031, avendo cura di chiudere la partita contabile
generata al momento del riaccredito.
Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 3).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] L’INPS calcola sia il fondo di garanzia iniziale sia i rimborsi.
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
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ALLEGATO 1
D.P.C.M. 4 settembre 2017, n. 150 (1).
Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di
anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2017, n. 243.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che
istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31
dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 175, della predetta legge n. 232 del
2016, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, la disciplina delle modalità di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 166 a 174 dell'articolo 1 della medesima legge e
degli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento,
nonché la disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di
funzionamento del fondo di garanzia di cui al comma 173 dell'articolo 1 della
medesima legge e della garanzia di ultima istanza dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che modifica
l'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Sentito l'INPS, per i profili di competenza inerenti alle misure previste dalle
citate disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della citata legge n.
232 del 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2017;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso
nella riunione del 26 luglio 2017;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per:
a) accordi quadro: congiuntamente l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro
e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria
italiana, e l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai sensi dell'articolo 1,
comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come regolati dall'articolo
11;
b) anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE): il prestito di cui
all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c) contratto di finanziamento: il contratto concluso tramite flusso
telematico tra il richiedente e l'istituto finanziatore di cui alla lettera l),
mediante il quale sono regolati i termini e le condizioni, in conformità
all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, al presente
decreto nonché agli accordi quadro di cui alla lettera a), ai fini dell'erogazione e
del rimborso del finanziamento di cui alla lettera d);
d) finanziamento: l'ammontare complessivo del prestito erogato a titolo di
APE durante la fase di erogazione, comprensivo dell'importo dei premi
assicurativi complessivamente pattuiti e della commissione di accesso al fondo
di garanzia, anticipati dall'istituto finanziatore per conto del richiedente;
e) fondo di garanzia o fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 173, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, i cui interventi sono assistiti dalla garanzia
dello Stato quale garanzia di ultima istanza;
f) gestore: l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), al quale è
affidata la gestione del fondo di garanzia, sulla base di un'apposita
convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto ed i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma
176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
g) impresa assicuratrice: l'impresa assicuratrice che aderisce all'accordo
quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle
finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese
assicurative primarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto;
h) interessi contrattuali: l'ammontare complessivo degli interessi
contrattuali maturati sul finanziamento;
i) debito residuo: l'ammontare del finanziamento e dei relativi interessi
contrattuali non ancora rimborsati, da restituire secondo il piano di
ammortamento;
l) istituto finanziatore: la banca o l'intermediario finanziario che aderisce
all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui
all'articolo 11, comma 1, del presente decreto;
m) piano di ammortamento: il piano di ammortamento per il rimborso del
debito residuo, definito ai sensi degli accordi quadro di cui all'articolo 11,
comma 1.
Art. 2. Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalità di accesso all'APE, nonché i criteri,
le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia e della
garanzia di ultima istanza dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 173, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 3. Soggetti beneficiari
1. Possono richiedere l'APE i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali
individuate dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
che risultino in possesso, congiuntamente, dei requisiti previsti dal medesimo
comma.
2. Il requisito anagrafico che consente la maturazione del diritto alla pensione
di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data di domanda di APE tiene conto
dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, di
quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il 1° maggio
2017 e la data di entrata in vigore del presente decreto, come certificata
dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, possono richiedere, entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, attraverso la domanda di APE di cui
all'articolo 7, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere
dalla suddetta data di maturazione dei requisiti.
4. Non possono ottenere l'APE i soggetti già titolari di un trattamento
pensionistico diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
5. In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del
perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, l'erogazione dell'APE
viene interrotta e, fatto salvo il ricorso del soggetto richiedente all'estinzione
anticipata di cui all'articolo 12, l'istituto finanziatore comunica all'INPS il piano
di ammortamento rideterminato e l'importo della nuova rata di ammortamento
da trattenere sulla pensione, con le modalità previste dall'accordo quadro di cui
all'articolo 11, comma 1. In tale ipotesi, l'impresa assicuratrice rimborserà al
soggetto richiedente la parte di premio non goduta, secondo le modalità e i
termini stabiliti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2, e il fondo di
garanzia corrisponderà la quota parte non utilizzata della commissione per
l'accesso al fondo, secondo le modalità previste dalle istruzioni operative di cui
all'articolo 19.
Art. 4. Domanda di certificazione del diritto all'APE
1. La domanda di certificazione del diritto all'APE è presentata dal soggetto
richiedente all'INPS direttamente o attraverso un intermediario autorizzato ai
sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, specificamente delegato dal
richiedente, rispetto al quale l'INPS verifica, in conformità alle norme vigenti, la
validità della delega. La domanda, predisposta secondo il modello di cui
all'allegato 1, è inviata secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma
168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al richiedente è rilasciata
l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Art. 5. Certificazione del diritto all'APE
1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del
diritto all'APE, l'INPS comunica al richiedente per via telematica tramite il sito
istituzionale, nella sezione riservata al richiedente e con contestuale invio
dell'avviso di comunicazione di avvenuta pubblicazione all'indirizzo di posta
elettronica fornito dal richiedente nella domanda di certificazione:
a) la certificazione del diritto all'APE, qualora sia accertato il possesso dei
requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3. In tal caso, l'INPS comunica al
soggetto richiedente la data di maturazione dei requisiti anagrafici per la
domanda di APE di cui all'articolo 3, nonché gli importi minimo e massimo della
quota mensile di APE ottenibile, in base ai criteri di cui all'articolo 6, commi da
1 a 4, vigenti alla data della certificazione, fermo restando che tali importi
saranno successivamente riverificati ai sensi dell'articolo 6 al momento della
domanda di APE;
b) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei
requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 commi 1, 2 e 3.
2. La certificazione del diritto all'APE è effettuata tenendo conto delle
disposizioni e condizioni vigenti al momento della domanda di certificazione,
sulla base degli elementi e delle informazioni presenti negli archivi dell'INPS.
Art. 6. Importo minimo e massimo del diritto di APE ottenibile
1. L'importo minimo della quota di APE ottenibile è pari a 150 euro mensili.
2. Ai fini della determinazione dell'importo massimo della quota mensile di APE
ottenibile, l'INPS determina l'importo mensile del trattamento pensionistico al
lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolato sulla base dei
coefficienti di trasformazione vigenti alla data della domanda di APE, e relativi
all'età posseduta alla stessa data per i soggetti con anzianità contributiva dal
1° gennaio 1996 e relativi all'età di pensionamento di vecchiaia per i soggetti
con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. A tal fine, il calcolo
dell'importo mensile del trattamento pensionistico deve essere effettuato sulla
base degli elementi presenti negli archivi dell'INPS.
3. L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non può superare
rispettivamente:
a) il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la
durata dell'erogazione dell'APE è superiore a 36 mesi;
b) l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la
durata di erogazione dell'APE è compresa tra 24 e 36 mesi;
c) l'85 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la
durata di erogazione dell'APE è compresa tra 12 e 24 mesi;
d) il 90 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la
durata di erogazione dell'APE è inferiore a 12 mesi.
4. In aggiunta ai limiti di cui al comma 3, si applica quanto previsto
dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in merito
all'importo della pensione al netto della rata di ammortamento corrispondente
all'APE richiesta.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'ammontare massimo
della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, al
momento della domanda di APE, di cui all'articolo 7, una rata di
ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con
periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE,
non risulti superiore al 30 per cento dell'importo mensile del trattamento
pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni
divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione
tra i coniugi.
6. Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo della quota mensile di
APE ottenibile ai sensi del comma 5, l'ammontare massimo della quota mensile
di APE ottenibile è calcolato sulla base degli elementi forniti sotto la
responsabilità del richiedente e con piena manleva dell'INPS.
7. Ai soli fini dei commi 3 e 5, l'importo di cui al comma 2 è considerato al
netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il solo reddito da
pensione, inclusa l'addizionale regionale, escluse le addizionali comunali e
applicando le detrazioni di imposta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data
della certificazione del diritto all'APE.
Art. 7. Domanda di APE
1. Il soggetto in possesso della certificazione di cui all'articolo 5 presenta la
domanda di APE all'INPS attraverso l'uso dell'identità digitale SPID almeno di
secondo livello, secondo i modelli di cui agli allegati 2, 3 e 4. La domanda è
sottoscritta con firma elettronica avanzata ed inviata per via telematica tramite
il sito istituzionale dell'INPS, direttamente o attraverso un intermediario
autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, specificamente
delegato dal richiedente, rispetto al quale l'INPS verifica, in conformità alle
norme vigenti, la validità della delega. Al richiedente è inoltre rilasciata da
parte dell'istituto finanziatore e dell'impresa assicuratrice, con adeguate
modalità informatiche, l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Nella domanda di APE sono ricomprese:
a) la proposta del contratto di finanziamento, con indicazione dell'istituto
finanziatore prescelto;
b) la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza,
con indicazione dell'impresa assicuratrice prescelta;
c) l'istanza di accesso al fondo di garanzia.
3. Contestualmente alla domanda di APE, il soggetto richiedente presenta
all'INPS domanda di pensione di vecchiaia, secondo il modello di cui all'allegato
5.
4. Si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, secondo e terzo
periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando che i termini
per il recesso decorrono dalla data di perfezionamento dell'APE di cui al comma
15. In caso di recesso dal contratto di assicurazione, la domanda di APE, il
contratto di finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di
accesso al fondo di garanzia sono inefficaci. Parimenti, in caso di recesso dal
contratto di finanziamento, il contratto di assicurazione, la domanda di
pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci.
5. Ai fini della sottoscrizione della domanda di APE, della proposta del
contratto di finanziamento e della proposta del contratto di assicurazione
contro il rischio di premorienza, l'identificazione del soggetto richiedente è
effettuata dall'INPS con il sistema SPID almeno di secondo livello. Si applica
quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, sesto periodo, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
6. Nella domanda di APE il soggetto richiedente indica:
a) di voler accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di
poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva età di pensionamento
qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti
pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi della normativa vigente;
b) l'ammontare della quota mensile di APE, nei limiti dell'importo minimo e
dell'importo massimo ai sensi dell'articolo 6;
c) l'importo di eventuali rate per debiti erariali;
d) l'importo di eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento
residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE;
e) l'importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di
assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.
7. Sulla base della quota mensile di APE richiesta, anche per le finalità di cui
all'articolo 8, è determinata la rata di ammortamento mensile che deve essere
compatibile con l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile
determinato ai sensi dell'articolo 6. Il piano di ammortamento è definito sulla
base di quanto previsto nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.
8. Nella domanda di APE, il soggetto di cui al comma 1 dichiara, sotto la sua
responsabilità, di:
a) non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari,
esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti (intendendosi con ciò l'utilizzo di
fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura
di credito, ovvero in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa) e non
pagati da oltre novanta giorni;
b) non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi
della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia e non aver ricevuto
comunicazioni relative all'iscrizione in un sistema di informazioni creditizie
gestito da soggetti privati, per l'inadempimento di uno o più prestiti, quali
mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento;
c) non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione della
crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
d) non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione
dei creditori;
e) non avere protesti a proprio carico e non essere registrato nell'archivio
degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito
presso la Banca d'Italia, denominato centrale di allarme interbancaria - CAI.
9. Ai fini della mancata accettazione della domanda di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera c), non saranno considerate quali condizioni ostative:
a) in relazione alla lettera a) del comma 8, i debiti che al momento della
domanda sono estinti per qualunque causa;
b) in relazione alle lettere c) ed e) del comma 8, rispettivamente, qualora
si sia verificata, la chiusura della procedura di composizione della crisi, la
cancellazione dell'elevazione del protesto e la cancellazione della registrazione
dall'archivio presso la centrale di allarme interbancaria - CAI;
c) in relazione alla lettera d) del comma 8, l'essere decorsi trentasei mesi
dall'estinzione non satisfattiva della procedura esecutiva.
10. Al momento di presentazione della domanda di APE, è resa disponibile
l'informativa precontrattuale e contrattuale, anche ai fini della normativa in
tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi
del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, rilasciata dall'istituto
finanziatore e dall'impresa assicuratrice con modalità informatiche adeguate.
11. L'INPS trasmette all'istituto finanziatore indicato dal richiedente, mediante
flusso telematico, secondo le modalità stabilite dall'accordo quadro di cui
all'articolo 11, comma 1, la domanda di APE con la proposta di contratto di
finanziamento e con evidenza dell'importo della commissione di accesso al
fondo di cui all'articolo 13; l'INPS trasmette la proposta di contratto di
assicurazione contro il rischio di premorienza all'impresa assicuratrice scelta
dal richiedente.
12. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente,
mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di
finanziamento, ovvero l'eventuale comunicazione di mancata accettazione della
stessa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, nei termini e con le modalità
previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.
13. L'INPS mette a disposizione dell'impresa assicuratrice indicata dal
soggetto richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta
di contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore.
14. L'impresa assicuratrice accetta la proposta di assicurazione e la trasmette
all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, nei termini e con
le modalità previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2.
15. L'APE si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico,
nella sezione riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS, l'accettazione
del contratto di finanziamento e l'accettazione della proposta di assicurazione.
La pubblicazione dei predetti documenti è contestualmente comunicata
dall'INPS al richiedente all'indirizzo di posta elettronica fornito dallo stesso
nella domanda di APE, con modalità che rispettino il principio di minimizzazione
dei dati. Il richiedente può delegare un intermediario autorizzato ai sensi della
legge 30 marzo 2001, n. 152, alla verifica dello stato della documentazione
relativa alla domanda di APE.
16. Qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei
requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 3, comma 2, l'ammontare del finanziamento e la relativa durata
sono rideterminati in misura corrispondente alle variazioni disposte ai sensi
della normativa vigente, a meno che il richiedente non abbia espresso, in sede
di domanda di APE, la volontà di non voler accedere a tale finanziamento
supplementare. L'ammontare massimo del finanziamento supplementare e le
modalità di rideterminazione del finanziamento e del debito residuo,
comprensivo della quota relativa al premio assicurativo, e del relativo piano di
ammortamento, sono disciplinati nell'ambito dei rispettivi accordi quadro di cui
all'articolo 11, fermo restando che il finanziamento supplementare, qualora
richiesto in sede di domanda di APE, è incluso nelle valutazioni svolte ai sensi
dell'articolo 6 ai fini dell'accertamento delle cause di mancata accettazione
della proposta di finanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e,
pertanto, previsto originariamente nel contratto di finanziamento, senza alcuna
successiva verifica da parte dell'istituto finanziatore al momento
dell'adeguamento. Ai fini dell'articolo 124-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, la rideterminazione dell'ammontare del finanziamento
ai fini dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, non costituirà un aumento
significativo dell'importo totale del credito.
Art. 8. Mancata accettazione del contratto di finanziamento
1. L'istituto finanziatore, sulla base delle verifiche abitualmente svolte per
analoghe tipologie di finanziamento, nei termini e con le modalità definite ai
sensi dell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1, non accetta la
proposta di contratto di finanziamento nei seguenti casi:
a) errori o mancanze nelle dichiarazioni effettuate dal soggetto richiedente
in sede di presentazione della domanda di APE, secondo quanto previsto
all'articolo 7, comma 6;
b) se la quota mensile di APE richiesta è superiore all'ammontare massimo
della quota mensile di APE ottenibile determinato ai sensi dell'articolo 6;
c) il soggetto richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 7,
comma 8, ovvero abbia reso dichiarazioni non veritiere in relazione a una o più
delle predette situazioni.
2. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante
flusso telematico, la mancata accettazione della proposta di contratto di
finanziamento.
3. In caso di mancata accettazione della proposta di contratto di
finanziamento da parte dell'istituto finanziatore, la domanda di pensione di
vecchiaia, la proposta di assicurazione e l'istanza di accesso al fondo di
garanzia sono prive di effetti. E' sempre possibile procedere ad una nuova
domanda di APE.
4. Le controversie che possono sorgere tra il soggetto richiedente e l'istituto
finanziatore in relazione alla domanda di APE e al contratto di finanziamento
possono essere devolute, anche per gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie definiti in sede di accordi quadro di cui all'articolo 11, che saranno
altresì inclusi nel modello di contratto di finanziamento. Gli accordi quadro, per
i rispettivi profili di competenza, disciplinano i profili di vincolatività dei suddetti
sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, prevedendo l'obbligo per gli
istituti finanziatori di conformarsi a quanto stabilito in sede di mediazione o
proposta conciliativa, qualora accettata dal richiedente.
Art. 9. Obblighi degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici
1. Gli obblighi previsti dall'articolo 125-bis, comma 4, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, si considerano assolti mediante la messa a
disposizione gratuita da parte dell'istituto finanziatore di una tabella relativa al
piano di ammortamento e di un quadro dell'andamento del rapporto, aggiornati
almeno una volta l'anno, in formato elettronico. Tale documentazione è resa
disponibile al soggetto finanziato tramite il sito istituzionale dell'INPS, per
conto dell'istituto finanziatore.
2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazioni periodiche, l'impresa
assicuratrice mette gratuitamente a disposizione del soggetto assicurato le
informazioni relative al premio versato, in formato elettronico. Tale
documentazione è resa disponibile al soggetto finanziato tramite il sito
istituzionale dell'INPS, per conto dell'impresa assicuratrice.
3. L'erogazione del prestito ha inizio entro il trentesimo giorno lavorativo
successivo alla data del perfezionamento dell'APE di cui all'articolo 7, comma
15, tempestivamente comunicata dall'INPS all'istituto finanziatore. L'istituto
finanziatore accredita sul conto corrente indicato dal richiedente ed a lui
intestato o cointestato, il prestito erogato su base mensile fino alla data di
perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi di quanto
disposto dalla normativa vigente e dall'articolo 3, comma 2, ovvero fino alla
precedente data di accesso alla pensione diretta.
4. L'istituto finanziatore provvede al versamento della commissione di accesso
al fondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, dandone comunicazione al gestore, e provvede al pagamento del premio
della copertura assicurativa all'impresa assicuratrice indicata dal richiedente.
Art. 10. Obblighi dell'INPS
1. Fermo restando quanto previsto dal sesto periodo dell'articolo 1, comma
171, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in caso di incapienza della
pensione mensile, l'INPS trattiene dalla pensione il massimo importo consentito
dalla legge e lo versa all'istituto finanziatore. Nei successivi centottanta giorni
dalla data di scadenza della medesima rata, l'INPS trattiene dalle rate di
pensione mensili erogate al richiedente l'importo mancante per il
completamento del pagamento della rata inevasa e lo versa all'istituto
finanziatore unitamente alle rate correnti.
2. L'INPS predispone sul suo portale uno strumento di simulazione che
consente al richiedente di calcolare l'ammontare della rata di ammortamento in
funzione dell'importo del finanziamento.
3. In caso di premorienza del richiedente, l'INPS si impegna ad informare, in
via telematica, l'istituto finanziatore e l'impresa assicuratrice della morte del
soggetto richiedente entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della
variazione anagrafica per decesso da parte dell'ufficiale d'anagrafe, ai sensi
dell'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, o del certificato di
accertamento del decesso da parte del medico necroscopo, ai sensi dell'articolo
1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non rispondendo di
eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte dei soggetti preposti, come
identificati. L'impresa assicuratrice provvede al pagamento della prestazione
assicurata nei termini e con le modalità previsti dagli accordi quadro.
4. L'INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
relazioni trimestrali contenenti informazioni di tipo quantitativo e qualitativo,
ripartite anche in base all'età dei soggetti richiedenti, all'ammontare del
finanziamento richiesto, alle richieste di estinzione anticipata ed altre variazioni
dei piani di ammortamento al fine di garantire il monitoraggio dello stato di
attuazione dell'APE.
Art. 11. Accordi Quadro con gli istituti finanziatori e le imprese assicurative
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali stipulano con l'associazione bancaria italiana un accordo quadro per
definire, in particolare, il tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento,
in relazione all'evoluzione dei parametri di riferimento, i termini e le modalità
di adesione da parte degli istituti finanziatori nonché le specifiche tecniche e di
sicurezza dei flussi informativi tra INPS, istituti finanziatori e imprese
assicurative, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e trasmesso
all'Autorità della concorrenza e del mercato per i profili di competenza.
Nell'accordo quadro sono regolati anche gli effetti della liquidazione dei
trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla
pensione di vecchiaia e quelli derivanti dall'adeguamento del requisito
anagrafico alla speranza di vita di cui all'articolo 3, comma 2, il modello di
contratto di finanziamento e le relative condizioni, nonché la definizione del
piano di ammortamento per il rimborso del debito residuo.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali stipulano con l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre
imprese assicurative primarie un accordo quadro per definire, in particolare, la
misura del premio assicurativo del rischio di premorienza, i termini e le
modalità di adesione da parte delle imprese assicuratrici, le specifiche tecniche
e di sicurezza dei flussi informativi tra INPS, istituti finanziatori e imprese
assicurative, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e trasmesso
all'Autorità della concorrenza e del mercato per i profili di competenza.
Nell'accordo quadro sono regolati anche gli effetti della liquidazione dei
trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla
pensione di vecchiaia e gli effetti di un eventuale adeguamento del requisito
anagrafico alla speranza di vita di cui all'articolo 3, comma 2, nonché le
condizioni generali e particolari di assicurazione che devono essere utilizzate
dalle imprese assicuratrici per la stipula dei relativi contratti.
3. Possono aderire all'accordo quadro di cui al comma 2 le imprese
assicuratrici operanti in Italia da almeno 3 anni, che presentino fondi propri,
come definiti al Capo IV del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della
Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle
attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II ), per un ammontare
non inferiore al 140 per cento del solvency capital requirement determinato
secondo la formula standard, di cui alla direttiva n. 2009/138/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o secondo i propri
modelli interni, se previamente autorizzati dall'Autorità di vigilanza.
4. Gli istituti finanziatori e le imprese assicurative aderenti agli accordi quadro
possono, con successivo accordo di servizio stipulato con l'INPS, affidare
all'ente previdenziale il compimento delle attività di loro competenza previste e
disciplinate dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, e dal presente decreto, relativamente alla domanda di APE, al
perfezionamento dell'APE, alle eventuali modifiche contrattuali ai sensi degli
accordi quadro, alla domanda di recesso o di estinzione anticipata, alla
trasmissione delle informazioni periodiche, ai rapporti con il fondo di garanzia,
ad eccezione di quelle che costituiscono esercizio del credito, di agenzia in
attività finanziaria, di mediazione creditizia.
5. Gli istituti finanziatori e le imprese assicurative sottoscrittrici dell'accordo di
servizio esonerano l'INPS da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
connessa allo svolgimento dei compiti affidati allo stesso ente con la stipula
dell'accordo di servizio, eccetto dolo e colpa grave.
Art. 12. Estinzione anticipata del finanziamento
1. I percettori dell'APE possono fare domanda di estinzione anticipata parziale
o totale del finanziamento all'istituto finanziatore tramite il sito istituzionale
dell'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 125-sexies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'identificazione del soggetto richiedente
l'estinzione è effettuata dall'INPS con il sistema SPID almeno di secondo livello.
L'estinzione anticipata totale comporta l'estinzione della relativa copertura
assicurativa e della relativa garanzia del fondo. Qualora l'estinzione anticipata
totale intervenga nella fase di erogazione del finanziamento, la domanda di
pensione di vecchiaia di cui all'articolo 7 si intende priva di effetti.
2. A seguito della presentazione della domanda di estinzione anticipata,
l'istituto finanziatore determina l'importo da restituire e lo comunica al
richiedente. In caso di estinzione anticipata parziale, l'istituto finanziatore
comunica all'INPS, che ne informa il richiedente, e all'impresa assicuratrice, il
nuovo piano di ammortamento e l'importo della nuova rata di ammortamento
da trattenere sulla pensione.
3. L'estinzione anticipata si perfeziona con il pagamento dell'importo da
restituire, da parte del richiedente, in un'unica soluzione, entro trenta giorni
dalla comunicazione dell'istituto finanziatore di cui al comma 2. In caso di
estinzione anticipata parziale, è previsto il pagamento di un indennizzo a
ristoro dei costi amministrativi e di gestione, ai sensi dell'articolo 125-sexies
del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 385, da definire nell'accordo
quadro di cui all'articolo 11, comma 1.
4. A seguito dell'estinzione anticipata totale, l'istituto finanziatore trasmette
all'impresa assicuratrice la comunicazione di avvenuta estinzione e all'INPS la
comunicazione di avvenuta estinzione e la relativa liberatoria. L'INPS provvede
a interrompere la trattenuta sul primo rateo di pensione utile. L'istituto
finanziatore provvede a rimborsare al richiedente le trattenute sui ratei di
pensione indebitamente incassate successivamente all'avvenuta estinzione
anticipata, totale o parziale.
5. A seguito dell'estinzione anticipata, l'impresa assicuratrice rimborsa al
richiedente la parte di premio non goduta, secondo le modalità e i termini
stabiliti nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2.
6. A seguito dell'estinzione anticipata, il fondo di garanzia rimborsa al
richiedente la quota parte non goduta della commissione per l'accesso al
fondo, con le modalità previste nelle istruzioni operative di cui all'articolo 19.
Art. 13. Condizioni e modalità di funzionamento del fondo di garanzia
1. Il fondo di garanzia garantisce l'80 per cento del debito residuo, nei casi
previsti dall'articolo 14.
2. Il fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto a quello del
gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle
stesse.
3. La concessione della garanzia è subordinata all'avvenuto pagamento della
commissione di accesso al fondo pari all'1,6 per cento dell'importo di ciascun
finanziamento, comunicato tempestivamente al gestore.
4. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, il
gestore effettua, a valere sulle risorse del fondo, un accantonamento a
copertura del rischio di importo non inferiore a quello della commissione di
accesso di cui al comma 3. Tale percentuale può essere incrementata dal
gestore in base all'andamento delle escussioni del fondo, dandone informativa
al Ministero dell'economia e delle finanze. Il gestore provvede, all'at-to della
ricezione della richiesta di intervento del fondo di cui all'articolo 14, ad
accantonare un ammontare corrispondente all'importo del debito residuo
garantito per il quale è stato richiesto l'intervento del fondo.
Art. 14. Attivazione della garanzia del fondo
1. La garanzia del fondo può essere attivata nei seguenti casi:
a) ove sia revocata la pensione da parte dell'INPS;
b) qualora l'ammontare totale delle rate di ammortamento dell'APE non
corrisposte all'istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi
centottanta giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata che ha concorso al
superamento del limite di 200 euro;
c) ove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta in caso
di premorienza del richiedente dell'APE;
d) qualora il soggetto finanziatore, che non è stato tempestivamente
informato del decesso del richiedente l'APE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia
recuperate nei centottanta giorni successivi.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), successivamente alla comunicazione
di revoca della pensione da parte dell'INPS all'istituto finanziatore, quest'ultimo
notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla ricezione della
comunicazione dell'INPS, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di
intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal
gestore.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'istituto finanziatore, trascorsi
ulteriori novanta giorni dalla scadenza indicata nella stessa lettera b), notifica
al gestore, entro il termine di nove mesi dal decorso degli ulteriori novanta
giorni di cui al presente comma, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta
di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta
dal gestore.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'istituto finanziatore, verificato il
mancato rimborso dell'impresa assicuratrice, notifica al gestore, entro il
termine di nove mesi dall'inadempimento, a pena di inefficacia della garanzia,
la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica
predisposta dal gestore, corredata della documentazione ivi prevista.
5. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), l'istituto finanziatore notifica al
gestore, entro il termine di nove mesi dalla scadenza del termine di cui alla
stessa lettera d), a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento
del fondo di garanzia nei limiti delle somme erogate dopo il decesso e non
recuperate, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.
6. Entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di cui ai commi 2, 3, 4 e
5, il gestore, verificati i presupposti, provvede al pagamento all'istituto
finanziatore di quanto dovuto.
7. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma 4, il
termine di cui al comma 6 è sospeso fino alla data di ricezione della
documentazione mancante. La garanzia del fondo decade qualora la
documentazione non pervenga al gestore entro il termine di centottanta giorni
dalla data della richiesta della documentazione mancante.
Art. 15. Surroga del fondo di garanzia
1. Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento del fondo di garanzia,
l'INPS si avvale degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti dell'istituto
finanziatore previsti dall'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del
codice civile, nonché dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui
all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, delle trattenute sulla
pensione e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di
legge. Le somme recuperate confluiscono nel fondo di garanzia.
2. In caso di attivazione del fondo ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a)
e b), l'impresa assicuratrice provvede a rimborsare al fondo l'80 per cento
dell'importo del premio non goduto calcolato alla data di risoluzione del
contratto di finanziamento e all'istituto finanziatore il restante 20 per cento.
Art. 16. Inefficacia della garanzia
1. La garanzia del fondo è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla
base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se
quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità
all'intervento del fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o
dichiarazioni era nota all'istituto finanziatore.
2. Il gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia
della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica al
richiedente ed all'istituto finanziatore, entro il termine di trenta giorni, l'avvio
del relativo procedimento.
Art. 17. Operatività della garanzia dello Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
gli interventi del fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia
di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del fondo
in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.
3. In caso di inadempimento parziale da parte del fondo, la garanzia dello
Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal fondo per la garanzia concessa,
quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della
garanzia medesima, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dal fondo.
4. Trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del fondo di
garanzia, l'istituto finanziatore può trasmettere la richiesta di escussione della
garanzia dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro - Direzione VI, e all'INPS.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze
istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al pagamento di quanto
dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le
procedure che regolano gli interventi del fondo e l'escussione della garanzia
dello Stato.
6. Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato
assicurano la tempestività di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione
della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
Art. 18. Trattamento e riservatezza dei dati personali
1. L'INPS, gli istituti finanziatori e le imprese assicuratrici sono titolari,
ciascuno per il proprio ambito di competenza, dei trattamenti di dati personali
necessari all'attuazione dell'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e del presente decreto.
2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti e
conservati esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 1, commi da 166
a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. I flussi informativi previsti dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 ed i dati
trattati dall'INPS devono attuarsi nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alle misure di
sicurezza, alla modalità di trasmissione e di accesso selettivo e ai termini e
modalità di conservazione dei dati, oltre alla registrazione delle operazioni
effettuate.
Art. 19. Disposizioni finali
1. Il gestore può provvedere alla predisposizione di istruzioni operative volte a
definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del fondo di
garanzia, nell'ambito e nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto,
dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 e dalla convenzione di cui all'articolo
1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. L'INPS provvede alle attività previste dal presente decreto con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Art. 20. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
A LLEGATO 5
(articolo 7)
(cid:3)
Domanda di pensione di vecchiaia per richiedenti
l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE
Articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Io sottoscritto/a:
Codice Fiscale Sesso M F
Cognome
Nome
Nato/a il / /
in Estero
Provincia
Comune
Residente in:
Stato Estero
Provincia
Comune CAP
Indirizzo n.
Telefono mobile*
E-mail
CHIEDO
la pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento
dei requisiti di legge.
Dichiaro di essere consapevole che la presente domanda di pensione è irrevocabile, salvo il caso di
reiezione della richiesta di APE ovvero di recesso, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 169,
della legge n. 232 del 2016. Nei predetti casi, la presente domanda di pensione è priva di effetti.
Dichiaro (selezionare la voce di interesse):
di non aver stipulato l'accordo per l'incremento del montante contributivo di cui all'articolo 1,
comma 172, della legge n. 232 del 2016
di aver stipulato l'accordo per l'incremento del montante contributivo di cui all'articolo 1, comma
172, della legge n. 232 del 2016 e che il datore di lavoro verserà un contributo pari a euro... .
(allegare l'accordo alla presente domanda).
Dichiaro che le notizie da me fornite in questo modulo rispondono a verità e di essere
consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 47, 48, 75 e 76
D.P.R. n. 445/2000).
Delego ad assistermi nell'ambito della presentazione della domanda
di APE e alla verifica dello stato della relativa documentazione.
Luogo e data Firma del richiedente
* campi a compilazione non obbligatoria
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali"
Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali la informiamo che i dati da lei conferiti
volontariamente saranno trattati e conservati esclusivamente al solo fine di svolgere tutte le attività
strettamente funzionali alla concessione dell’anticipo pensionistico (cosiddetto APE) previsto e
disciplinato dalla legge n. 232 del 2016 e dal DPCM .
Titolari del trattamento sono l’INPS, gli Istituti finanziatori e le Imprese assicuratrici ciascuno per il
proprio ambito di competenza. I dati saranno comunicati da INPS all’intermediario finanziario (o banca)
ed all’impresa assicuratrice da lei prescelta che aderiscono agli Accordi quadro stipulati con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell’economia e delle finanze. I dati, il cui
conferimento è obbligatorio (ad eccezione del telefono mobile), saranno trattati principalmente
mediante l’ausilio degli strumenti elettronici, da soggetti appositamente incaricati nell’ambito di precise
istruzioni e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice della protezione dei dati. Ai sensi
dell’art. 7 del Codice, la informiamo che ha il diritto di chiedere l’accesso ai suoi dati personali, il loro
aggiornamento, rettifica ed integrazione oltre al diritto di opposizione al loro trattamento per motivi
legittimi. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati quando ciò sia previsto
dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati. Ha inoltre il diritto di conoscere a quali
soggetti i dati sono stati comunicati. A tal fine potrà rivolgere istanza – secondo le modalità previste
dagli artt. 8 e 9 del Codice - nei confronti di INPS - con sede in Roma, via Ciro il Grande 21. Resta
inteso che, con specifico riferimento al contratto di APE che lei provvederà eventualmente a
sottoscrivere unitamente al contratto di polizza assicurativa e al contratto di finanziamento, le sarà
fornita un’ulteriore specifica informativa da parte dei relativi Titolari con adeguate modalità
informatiche. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle previsioni di legge.
A LLEGATO 4
(articolo 7)
(cid:3)
Istanza di adesione al Fondo di garanzia per l'accesso
all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE
Articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(cid:3)
Io sottoscritto/a:
(cid:3)
Codice Fiscale Sesso M F
Cognome
Nome
Nato/a il / /
in Estero
(cid:3)
Provincia
(cid:3)
Comune
(cid:3)
(cid:3)
Residente in:
(cid:3)
Stato Estero
(cid:3)
Provincia
Comune CAP
Indirizzo n.
(cid:3)
(cid:3)
Telefono
mobile
(cid:3)
(cid:3)
E-mail
(cid:3)
(cid:3)
CHIEDO
l’adesione al Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica ai
sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge n. 232 del 2016, e del D.P.C.M. ... .
(cid:3)
(cid:3) Dati dell'Istituto finanziario
(cid:3)
Denominazione e ragione
sociale
Codice fiscale/partita
IVA Con sede legale in
(cid:3)
(cid:3)
Dichiaro di essere consapevole che l’attivazione del Fondo di garanzia è subordinata al versamento della
commissione di accesso di cui all’articolo 13.
(cid:3)
Dichiaro che le notizie da me fornite in questo modulo rispondono a verità e di essere consapevole delle
conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 47, 48, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000).
(cid:3)
(cid:3)
Luogo e data Firma del richiedente
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei
dati personali"
Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali la informiamo che i dati da lei conferiti
volontariamente saranno trattati e conservati esclusivamente al solo fine di svolgere tutte le attività
strettamente funzionali alla concessione dell’anticipo pensionistico (cosiddetto APE) previsto e
disciplinato dalla legge n. 232 del 2016 e dal DPCM .
Titolari del trattamento sono l’INPS, gli Istituti finanziatori e le Imprese assicuratrici ciascuno per il
proprio ambito di competenza. I dati saranno comunicati da INPS all’intermediario finanziario (o
banca) ed all’impresa assicuratrice da lei prescelta che aderiscono agli Accordi quadro stipulati con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell’economia e delle finanze. I dati, il
cui conferimento è obbligatorio (ad eccezione del telefono mobile), saranno trattati
principalmente mediante l’ausilio degli strumenti elettronici, da soggetti appositamente incaricati
nell’ambito di precise istruzioni e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice della
protezione dei dati. Ai sensi dell’art. 7 del Codice, la informiamo che ha il diritto di chiedere l’accesso
ai suoi dati personali, il loro aggiornamento, rettifica ed integrazione oltre al diritto di opposizione al
loro trattamento per motivi legittimi. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o
privati quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati. Ha inoltre
il diritto di conoscere a quali soggetti i dati sono stati comunicati. A tal fine potrà rivolgere istanza –
secondo le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice - nei confronti di INPS - con sede in
Roma, via Ciro il Grande 21. Resta inteso che, con specifico riferimento al contratto di APE
che lei provvederà eventualmente a sottoscrivere unitamente al contratto di polizza assicurativa e
al contratto di finanziamento, le sarà fornita un’ulteriore specifica informativa da parte dei
relativi Titolari con adeguate modalità informatiche. I dati saranno conservati per il tempo
strettamente necessario alle previsioni di legge.
A LLEGATO 3
(articolo 7)
Modulo di Proposta di Assicurazione
Informazioni generali
Il sottoscritto:
Codice Fiscale ________________________________________________________ Sesso M (cid:127) F (cid:127)
Cognome________________________________ Nome_______________________________
Nato/a il _________________________________ Nato/a in _______________________________
Provincia ________________________________ Comune _______________________________
Residente in _____________________________________________________________________
Stato _________________ Provincia ______________
Comune ____________________________________ CAP ________________________________
Indirizzo _____________________________________________ n ________________________
Telefonico fisso……………………………………….. Telefonico cellulare
………….……….……..
Indirizzo e-mail ……………………….…………………………………
Documento d'identità_______________________numero__________________________
rilasciato in data_____________
da_____________________________________________________________
Dichiarazione di presa visione della Nota Informativa, del Glossario e delle Condizioni
Contrattuali rilasciate dall’impresa assicuratrice al richiedente su supporto informatico al
momento della domanda
Informazioni sul contratto di assicurazione
Durata: mesi…….
Il CAPITALE ASSICURATO corrisponde
(cid:120)(cid:3) durante il periodo di erogazione dell’APE, alla somma del finanziamento (composto da rate di APE,
premio assicurativo e commissione di accesso al fondo) erogato dall’istituto finanziatore e dei
relativi interessi contrattuali, come definiti all’articolo 1 del DPCM e riportati dalla precedente
proposta di finanziamento;
(cid:120)(cid:3) durante il periodo di rimborso dell’APE, al Debito Residuo, come definito all’articolo 1 del DPCM e
riportato nella precedente proposta di finanziamento.
PREMIO UNICO ANTICIPATO DALL’ENTE FINANZIATORE (Euro):
…………………………..
BENEFICIARI: Ragione sociale
…………………….…………………………………………………
P.IVA/C.F.
………………………………………………………………………………………………
IBAN
…………………………………………………………………………………………………….
C. SWIFT
……………………………………………………………………………..…………………
Il contratto è concluso nel momento in cui l’accettazione della presente proposta e l’accettazione
della richiesta di finanziamento sono pubblicate, in formato elettronico, nella sezione riservata al
richiedente, sul sito istituzionale dell’INPS. L’assicurazione è efficace dal giorno in cui il premio è
stato pagato.
Con la sottoscrizione della presente proposta il contraente/assicurato dichiara di conferire mandato -
anche nell'interesse dell'impresa assicuratrice prescelta, ai sensi dell'art. 1723 c.c. - all'ente
finanziatore ai fini del pagamento del premio del contratto di assicurazione per il caso di
premorienza richiesto dalla legge a copertura del prestito concesso dall'ente finanziatore medesimo.
Il Contraente/ Assicurato
.................................................................................
A LLEGATO 2
(articolo 7)
Domanda di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)
Articolo 1, comma 166 e ss, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto:
Codice Fiscale __________________________________________________________Sesso M (cid:127) F (cid:127)
Cognome________________________________ Nome_______________________________
Nato/a il _________________________________ Nato/a in ___________________________
Provincia ________________________________ Comune ____________________________
Residente in __________________________________________________________________
Stato _________________ Provincia ______________
Comune ____________________________________ CAP ____________________________
Indirizzo _____________________________________________ n ______________________
Telefonico fisso……………………………………….Telefonico cellulare …………………………..
Indirizzo e-mail ……………………….…………………………………
Documento d'identità______________________________numero__________________________
rilasciato________________________________in______________________ data_____________
da_____________________________________________________________
Banca/Intermediario finanziario prescelto alla/al quale presentare la domanda
……………………………………………………………………………………………………………….
Impresa assicuratrice prescelto alla quale presentare la proposta di assicurazione contro il rischio di
premorienza
……………………………………………………………………………………………………………….
Dichiarazione di presa visione dell'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno
2003 n. 196 e ai sensi dell'art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei
pagamenti, che è stata rilasciata dalla banca con modalità informatiche al momento della domanda.
AI sensi del predetto Codice di deontologia, rilascio del consenso per la conservazione dei dati
positivi nei sistemi di informazioni creditizi gestiti da soggetti privati.
Dichiarazione di presa visione dell’Informativa ai sensi dell’articolo 13 dlgs 30 giugno 2003 n. 196
rilasciata dall’impresa assicuratrice al richiedente con adeguate modalità informatiche al momento
della domanda
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false
dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
Di conoscere la disciplina riguardante l’APE e le conseguenti modalità operative
Di possedere certificazione del diritto di accesso all’APE, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri recante le norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a
garanzia pensionistica (il “DPCM”) , rilasciato dall’INPS ai sensi dell’art.1 comma 168 della Legge
232/2016.
Le seguenti informazioni ai sensi dell’articolo 7 del DPCM:
(cid:3) di non avere, alla data di richiesta di accesso all’APE, nei confronti delle banche o di altri operatori
(cid:401)
finanziari, esposizioni (ad esempio, rate di prestiti) per debiti scaduti o sconfinanti (i.e. aver
utilizzato fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di creduto,
ovvero in eccedenza rispetto all’apertura di credito concessa) e non pagati (ad esempio utilizzo di
aperture di credito oltre il fido accordato dalla banca o scoperto di conto) da oltre 90 giorni;
(cid:3) di non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della Centrale dei Rischi
(cid:401)
gestita dalla Banca d’Italia o di non aver ricevuto comunicazioni relative all’iscrizione in un Sistema
di Informazioni Creditizie gestito da soggetti privati (i cosiddetti. SIC), per l’inadempimento di uno
o più prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento;
(cid:3) di non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione (cioè procedure per risolvere)
(cid:401)
della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
(cid:3)di non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori;
(cid:401)
(cid:3)di non avere protesti a proprio carico e di non essere registrato nell’archivio degli assegni bancari e
(cid:401)
postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d’Italia (denominato Centrale di
Allarme Interbancaria – CAI);
(cid:3)di non avere debiti erariali nei confronti dello Stato e/o enti locali, la cui restituzione termini dopo la
(cid:401)
data di pensionamento di vecchiaia (come fornita nella certificazione del diritto all’APE);
ovvero
(cid:3)di avere debiti erariali nei confronti dello Stato e/o enti locali per un importo complessivo pari
(cid:401)
a………………… Se rateizzati, l’importo della rata ………. (indicare frequenza ad es. se mensile,
trimestrale, semestrale etc.) è pari a …………………… (in ogni caso, indicare l’importo dell’ultima
rata pagata o la prima da pagare), e la scadenza del periodo di rateizzazione è ……….
(cid:3)di non avere prestiti in corso, la cui restituzione termini dopo la data di pensionamento di vecchiaia
(cid:401)
(come fornita nella certificazione del diritto all’APE);
ovvero
(cid:3)di avere in corso prestiti nella forma tecnica di ……………………… (mutuo ipotecario, prestito al
(cid:401)
consumo, cessione del quinto, etc.) di durata residua pari a …………………………………………
per un importo complessivo pari a…………………………. ammortizzato con rate ……. (indicare
frequenza, mensili, trimestrali, semestrali etc) di importo pari a…………………………. (in ogni
caso, indicare l’importo dell’ultima rata pagata o la prima da pagare)
(cid:3)di non corrispondere assegni divorzili o di mantenimento o di assegni stabiliti in sede di separazione
(cid:401)
tra i coniugi
ovvero
(cid:3)di corrispondere assegni divorzili o di mantenimento o di assegni stabiliti in sede di separazione tra i
(cid:401)
coniugi per un importo complessivo mensile di ……………………………………………………
Di essere consapevole che l’Istituto finanziatore non potrà procedere all’erogazione dell’APE nei
seguenti casi: a) il soggetto richiedente si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 7, comma 7 del
DPCM; b) di errori o mancanze nelle precedenti dichiarazioni, in base a quanto previsto all’art. 8,
comma 1, lettera a) del DPCM; c) la rata di ammortamento dell’APE superi il limite del 30% di cui
all’art. 6, comma 5 del DPCM;
CHIEDE
(cid:3)la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti
(cid:401)
come certificati dall’INPS (solamente per coloro che hanno maturato i requisiti in una data
compresa tra il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del
Consiglio […], come certificata dall’INPS)1
(cid:3)di poter accedere al finanziamento supplementare al fine di poter garantire l’erogazione dell’APE
(cid:401)
fino all’effettiva età di pensionamento qualora nella fase di erogazione dell’APE intervenga
l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita ai sensi della normativa applicabile;
(cid:3)di poter accedere all’APE per un importo mensile pari a ………, da erogare con cadenza mensile
(cid:401)
nel c/c intestato o cointestato al richiedente con IBAN ……………………… L’importo sarà
erogato per ___ mensilità, a decorrere dal ___ fino al ___ , ai termini e alle condizioni di cui alla
proposta di contratto di finanziamento allegata alla presente;
(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)
1(cid:3)Questa(cid:3)opzione(cid:3)sarà(cid:3)attiva(cid:3)solo(cid:3)per(cid:3)i(cid:3)primi(cid:3)6(cid:3)mesi(cid:3)dalla(cid:3)data(cid:3)di(cid:3)entrata(cid:3)in(cid:3)vigore(cid:3)del(cid:3)Decreto(cid:3)del(cid:3)Presidente(cid:3)del(cid:3)Consiglio(cid:3)[(cid:3)…]
(cid:3)di poter accedere al finanziamento del premio assicurativo da corrispondere all’impresa
(cid:401)
assicuratrice prescelta per un ammontare totale pari a ……………………………………………,
ai termini e alle condizioni di cui alla proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di
premorienza allegata alla presente;
(cid:3)di poter accedere al finanziamento della commissione da corrispondere al Fondo di Garanzia per
(cid:401)
un ammontare totale pari a ……………………………………………………......…, secondo il
modulo di istanza di accesso al Fondo di Garanzia allegato alla presente.
Dichiarazione di presa visione dell’Informativa pre-contrattuale e contrattuale contenente anche il
Foglio illustrativo e le ulteriori informazioni necessarie ai fini della normativa in tema di
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento di Banca
d’Italia del 29 luglio 2009 e s.m., rilasciata dalla banca al richiedente con adeguate modalità
informatiche al momento della domanda
Dichiara di essere a conoscenza che
(i)(cid:3) qualora la proposta di contratto di finanziamento sia accettata dall’istituto finanziatore, il
contratto si perfezionerà alla data di pubblicazione dell’accettazione del contratto di
finanziamento e del contratto di assicurazione nella sezione a riservata al richiedente sul sito
istituzionale INPS. Il richiedente riceverà una comunicazione al suo indirizzo di posta
elettronica circa l’avvenuta pubblicazione dei predetti documenti;
(ii)(cid:3) la documentazione prevista in tema di comunicazioni periodiche ai sensi dell’art.9, comma 1,
del predetto DPCM (tabella di ammortamento e quadro dell’andamento del rapporto,
aggiornati almeno una volta l’anno) gli sarà resa disponibile tramite il sito istituzionale
dell’INPS, per conto dell’istituto finanziatore.
Luogo e data, ......................................
Firma del richiedente
____________________________
A LLEGATO 1
(articolo 4)
(cid:3)
(cid:3)
Domanda di certificazione del diritto all'anticipo
finanziario a garanzia pensionistica - APE
Articolo 1, comma 168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(cid:3)
Io sottoscritto/a:
(cid:3)
Codice Fiscale Sesso M F
Cognome
Nome
Nato/a il / /
in Estero
(cid:3)
Provincia
(cid:3)
Comune
(cid:3)
(cid:3)
Residente in:
(cid:3)
Stato Estero
(cid:3)
Provincia
Comune CAP
Indirizzo n.
(cid:3)
(cid:3)
Telefono
mobile
(cid:3)
E-mail
(cid:3)
CHIEDO
la certificazione del diritto all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, comma
168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e articolo 4 del D.P.C.M. relativa alla domanda di
accesso all'APE.
(cid:3)
La certificazione del diritto è effettuata sulla base degli elementi e delle informazioni presenti
negli archivi dell'INPS, al momento della certificazione.
(cid:3)
A tal fine, dichiaro di aver preso visione dell'estratto conto contributivo e di non aver
riscontrato anomalie.
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
Luogo e data Firma del richiedente
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
(cid:3)
Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione
dei dati personali"
Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali la informiamo che i dati da lei conferiti
volontariamente saranno trattati e conservati esclusivamente al solo fine di svolgere tutte le
attività strettamente funzionali alla concessione dell’anticipo pensionistico (cosiddetto APE)
previsto e disciplinato dalla legge n. 232 del 2016 e dal DPCM .
Titolari del trattamento sono l’INPS, gli Istituti finanziatori e le Imprese assicuratrici ciascuno per il
proprio ambito di competenza. I dati saranno comunicati da INPS all’intermediario finanziario (o
banca) ed all’impresa assicuratrice da lei prescelta che aderiscono agli Accordi quadro stipulati con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell’economia e delle finanze. I dati,
il cui conferimento è obbligatorio (ad eccezione del telefono mobile), saranno trattati
principalmente mediante l’ausilio degli strumenti elettronici, da soggetti appositamente incaricati
nell’ambito di precise istruzioni e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice della
protezione dei dati. Ai sensi dell’art. 7 del Codice, la informiamo che ha il diritto di chiedere
l’accesso ai suoi dati personali, il loro aggiornamento, rettifica ed integrazione oltre al diritto di
opposizione al loro trattamento per motivi legittimi. I dati potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici o privati quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli
stessi fissati. Ha inoltre il diritto di conoscere a quali soggetti i dati sono stati comunicati. A tal fine
potrà rivolgere istanza – secondo le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice - nei confronti
di INPS - con sede in Roma, via Ciro il Grande 21. Resta inteso che, con specifico riferimento al
contratto di APE che lei provvederà eventualmente a sottoscrivere unitamente al contratto di
polizza assicurativa e al contratto di finanziamento, le sarà fornita un’ulteriore specifica
informativa da parte dei relativi Titolari con adeguate modalità informatiche. I dati
saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle previsioni di legge.
ALLEGATO 3
Allegato N.3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione M
Codice conto BEE34100
Denominazione Rimborso della commissione di accesso per
completa l’estinzione anticipata parziale/totale del
finanziamento – art. 12, comma 6 del Decreto
Presidente Consiglio dei Ministri del 4 settembre
2017, n. 150
Denominazione RIMBORSO COMMISSIONE D'ACCESSO FONDO APE
abbreviata
Tipo variazione M
Codice conto BEE10110
Denominazione Debito verso il percettore APE per il rimborso della
completa commissione di accesso per l’estinzione anticipata
parziale/totale del finanziamento – art. 12, comma 6 del
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 4 settembre
2017, n. 150
Denominazione DEB.VS PERCETT.APE RIMBORSO COMM.ACCESSO
abbreviata FONDO GAR
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