D.M. 23 marzo 2021. Determinazione per l’anno 2021 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive
D.M. 23 marzo 2021. Determinazione per l’anno 2021 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 19/04/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 64
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: D.M. 23 marzo 2021. Determinazione per l’anno 2021 delle
retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non
legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale.
Regolarizzazioni contributive
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra l’ambito di applicazione del D.M. 23
marzo 2021, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a
base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei
lavoratori italiani operanti all'estero. Si forniscono, inoltre, le relative
istruzioni operative, nonché le istruzioni per la regolarizzazione del mese di
gennaio, febbraio e marzo 2021
INDICE
1. Premessa
A) Retribuzioni convenzionali per l’anno 2021
A1. Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali
A2. Retribuzioni convenzionali
A3. Casi particolari
B) Regolarizzazioni contributive
1. Premessa
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
finanze, con il D.M. 23 marzo 2021, pubblicato nella G.U. del 7 aprile 2021, n. 83, (Allegato n.
1), ha determinato le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-
legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Al riguardo, le disposizioni del decreto-legge n. 317/1987 (art. 1) si applicano ai lavoratori
operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza
sociale.
Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati
dell’Unione europea ossia:
Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti
d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese
nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi,
facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Spagna,
Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese
le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia,
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia.
Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell’uscita dall’Unione europea (Brexit) e della
scadenza del termine, fissato al 31 dicembre 2020, del periodo di transizione previsto
dall’Accordo di recesso (cfr. la circolare n. 16 del 4 febbraio 2020), l’Unione europea e la
Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord, dall’altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la
cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020.
Per gli effetti che ne deriveranno in materia di legislazione applicabile si rinvia ad apposita
circolare di prossima pubblicazione.
Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa di sicurezza
sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e
successive modifiche (cfr. le circolari n. 82 del 1° luglio 2010, n. 83 del 1° luglio 2010 e n. 115
del 19 settembre 2012).
Sono esclusi, inoltre, dall’ambito di applicazione del decreto-legge n. 317/1987 anche la
Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si
applica la normativa comunitaria.
Si evidenzia a tal proposito che le disposizioni contenute nei citati regolamenti comunitari si
applicano, a decorrere dal 1° aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera e, a decorrere dal
1° giugno 2012, anche ai Paesi SEE (cfr. la circolare n. 107 del 13 agosto 2012).
A) Retribuzioni convenzionali per l’anno 2021
A1. Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni di cui al citato decreto devono essere prese a riferimento per il calcolo dei
contributi dovuti, per l’anno 2021, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi
extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni del
decreto-legge n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai
lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un
regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di
lavoro in un Paese extracomunitario (cfr. il messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012).
Si ricorda, inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale,
anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle
assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale (cfr. la circolare n. 87 del 15
marzo 1994).
Si richiamano, in proposito, le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi
extracomunitari:
Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec,
Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015) , Jersey e Isole del Canale
(Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc),
Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e
Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).
A2. Retribuzioni convenzionali
L’articolo 2 del D.M. 21 dicembre 2018, che sostanzialmente ricalca il testo dei precedenti
decreti ministeriali, stabilisce che “per i lavoratori per i quali sono previste fasce di
retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto
con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1”.
Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali (cfr. la circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell’attuazione della
disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il
trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti
riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo
con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da
prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di
assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile
mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto
per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.
Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.
I valori contenuti nelle tabelle delle retribuzioni per l’anno 2021, allegate alla presente
circolare (Allegato n. 2) sono espressi in euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni
imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro.
Tali tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore
per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.
Relativamente all’ambito di applicabilità del regime introdotto dall’articolo 36 della legge 21
novembre 2000, n. 342 (comma 8-bis dell’art. 51 del T.U.I.R.), si rinvia a quanto stabilito nel
punto A della circolare n. 86/2001.
Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale
emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.
Per le modalità di calcolo della relativa contribuzione si rinvia a quanto disposto con il
messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003.
Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle
prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il
trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
A3. Casi particolari
La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti
casi, già illustrati a suo tempo nella circolare n. 141 del 20 giugno 1989:
passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
mutamento del corso del mese del trattamento economico individuale da contratto
collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista” o per
passaggio di qualifica;
In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della
variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente
al mutamento intervenuto.
Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro
straordinario, premi ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel
calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini
dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli
emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa
comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici
mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile
che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della
contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di
conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.
B) Regolarizzazioni contributive
Le aziende che per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2021 hanno operato in difformità dalle
istruzioni di cui al punto A) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi
della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993,
approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. la circolare n. 292 del 23 dicembre 1993) senza
aggravio di oneri aggiuntivi.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a
quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens le aziende si atterranno alle seguenti
modalità:
- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2021 e quelle
assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili
individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento
<Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti
sui totali ottenuti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 marzo 2021
Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2021 per i lavoratori
all'estero. (21A02010)
(GU n.83 del 7-4-2021)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori
italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle
relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare
annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti
collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini
fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro
dipendente prestato all'estero;
Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente
modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del
computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori
italiani rimpatriati;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314
che, nel modificare l'art. 12, comma 8 della legge 30 aprile 1969, n.
153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni
convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la
determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;
Considerato il decreto interministeriale dell'11 dicembre 2019
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5
dell'8 gennaio 2020, relativo alla determinazione delle predette
retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
2020 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2020;
Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore
per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata
omogeneita';
Tenuto conto delle proposte formulate da FNSI con nota del 28
gennaio 2021, da UGL con nota del 28 gennaio 2021, da CONFETRA con
nota del 28 gennaio 2021, da ENPAIA con nota del 29 gennaio 2021, da
ABI con nota del 1° febbraio 2021, da ANITA con nota del 1° febbraio
2021, da CONFSAL con nota del 4 febbraio 2021, da Confartigianato,
CNA, Casartigiani e C.L.A.A.I., con nota del 4 febbraio 2021,
dall'INPS in sede di Conferenza di servizi, nonche' degli elementi
pervenuti dall'ISTAT con nota del 29 gennaio 2021;
Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2021, alla
determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base
delle risultanze della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi
dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni
ed integrazioni, svoltasi l'8 febbraio 2021;
Decreta:
Art. 1
Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2021 e fino
a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2021, le
retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei
contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura
risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione,
la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base
del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,
di cui alle tabelle citate all'art. 1.
Art. 3
Frazionabilita' delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di
assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o
per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di
ventisei giornate.
Art. 4
Trattamento di disoccupazione
per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il
trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2021
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Allegato
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2021
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 2
7-4-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 83
ALLEGATO
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2021
OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2021
RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE
SETTORE QUALIFICHE FASCIA
NAZIONALE CONVENZIONALE
Da Fino a
I 2.040,60 2.040,60
II 2.040,61 2.160,41 2.160,41
Operai
III 2.160,42 2.280,22 2.280,22
IV 2.280,23 in poi 2.399,99
Industria I 2.399,99 2.399,99
II 2.400,00 2.852,15 2.852,15
Impiegati III 2.852,16 3.304,35 3.304,35
IV 3.304,36 3.756,53 3.756,53
V 3.756,54 in poi 4.208,68
Operai 2.040,61
Operai Operai specializzati 2.243,75
Operai 4° livello 2.399,99
Industria edile Impiegati d'ordine 2.399,99
Impiegati di concetto 2.763,05
Impiegati
Impiegati direttivi di VI livello 3.419,55
Impiegati direttivi di VII livello 3.929,34
I 2.040,60 2.040,60
II 2.040,61 2.160,41 2.160,41
Operai
III 2.160,42 2.280,22 2.280,22
IV 2.280,23 in poi 2.399,99
Autotrasporto e
spedizione merci I 2.399,99 2.399,99
II 2.400,00 2.852,17 2.852,17
Impiegati III 2.852,18 3.304,35 3.304,35
IV 3.304,36 3.756,53 3.756,53
V 3.756,54 in poi 4.208,68
Seconda area
professionale 2.553,32
I livello 2.647,86
Credito
Terza area II livello 2.991,05
professionale
III livello 3.334,25
IV livello 3.609,44
— 11 —
7-4-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 83
RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE
SETTORE QUALIFICHE FASCIA
NAZIONALE CONVENZIONALE
Da Fino a
Ausiliari
2.370,34
Impiegati d'ordine
2.589,66
Assicurazioni Impiegati di concetto 2.820,83
Vice capi ufficio
3.029,79
Capi ufficio
3.330,63
Impiegati con funzioni direttive
(I livello) 2.602,27
Impiegati di concetto
(II livello) 2.442,96
Impiegati di concetto
Commercio (III livello) 2.250,57
Personale d'ordine (IV livello)
2.171,01
Altro personale (V livello)
2.096,92
Altro personale (VI livello)
1.564,89
Impiegati con funzioni
importanti determinate aree
aziendali 3.626,26
Impiegati con mansioni specifico
contenuto profess.con limitata
discrezionalità
(funz. III categoria) 3.314,31
Trasporto aereo
Impiegati di concetto e operatori
aeronautici
(III livello) 3.107,58
Impiegati e operai (IV e V
livello contrattuale) 2.588,92
Impiegati e operai (VI,VII, VIII
e IX livello contrattuale) 2.487,41
Impiegati con autonomia di
concezione e potere di iniziativa
(I categoria) 1.774,59
Impiegati con solo potere di
iniziativa
(II categoria) 1.634,57
Agricoltura Impiegati con specifiche funzioni
(III categoria) 1.513,05
Impiegati con funzioni d'ordine
(IV categoria) 1.441,18
Operai specializzati super
1.644,93
Operai specializzati
1.576,75
— 12 —
7-4-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 83
RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE
SETTORE QUALIFICHE FASCIA
NAZIONALE CONVENZIONALE
Da Fino a
Figure professionali di massimo
livello (VII livello) 4.496,91
Figure professionali intermedie
(VI livello A e B) 3.906,47
Assistenti attività professionali e
capi squadra (V livello) 3.379,53
Industria
Maestranze qualificate
cinematografica (III e IV livello) 3.212,08
Aiuti attività tecniche e
professionali (II livello) 2.638,57
Operai generici
2.431,09
Generici cinematografici
2.315,52
Impiegati direttivi 2.561,52
Impiegati con funzioni direttive 2.300,69
Impiegati di concetto 2.092,48
Impiegati d'ordine 1.892,43
Operai specializzati 2.039,87
Spettacolo
Operai 1.790,38
Professori d'orchestra 2.431,09
Artisti del coro 1.836,84
Tersicorei 2.179,20
Personale artistico e tecnico del
teatro di posa, rivista e
commedia musicale 1.812,39
Impiegati e operai specializzati
2.417,77
Impiegati d'ordine e operai
Artigianato
qualificati 2.070,25
Operai
1.909,47
— 13 —
7-4-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 83
QUADRI VALORI 2021
RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE
SETTORE QUALIFICHE FASCIA
NAZIONALE CONVENZIONALE
Da Fino a
I 4.208,68 4.208,68
II 4.208,69 5.008,55 5.008,55
III 5.008,56 5.808,42 5.808,42
Industria
IV 5.808,43 6.608,28 6.608,28
V 6.608,29 7.408,17 7.408,17
VI 7.408,18 in poi 8.207,95
I 4.208,68 4.208,68
II 4.208,69 4.534,35 4.534,35
Industria edile III 4.534,36 4.860,01 4.860,01
IV 4.860,02 5.185,68 5.185,68
V 5.185,69 in poi 5.511,30
I 4.208,68 4.208,68
II 4.208,69 5.008,54 5.008,54
Autotrasporto e III 5.008,55 5.808,40 5.808,40
spedizione merci
IV 5.808,41 6.608,25 6.608,25
V 6.608,26 7.408,09 7.408,09
VI 7.408,10 in poi 8.207,93
I livello 3.406,60
II livello 3.622,61
Credito
III livello 4.091,80
IV livello 4.877,77
Agricoltura Unica 3.047,67
I 3.486,24 3.486,24
Assicurazioni II 3.486,25 3.847,46 3.847,46
III 3.847,47 in poi 4.208,67
I 2.531,14 2.531,14
Commercio II 2.531,15 3.185,41 3.185,41
III 3.185,42 in poi 3.839,66
I Fino a 4.349,44 4.349,44
Trasporto aereo II 4.349,45 5.022,62 5.022,62
III 5.022,63 in poi 5.695,78
— 14 —
7-4-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 83
DIRIGENTI - VALORI 2021
RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE
SETTORE QUALIFICHE FASCIA
NAZIONALE CONVENZIONALE
Da Fino a
I 6.258,16 6.258,16
II 6.258,17 7.410,31 7.410,31
III 7.410,32 8.562,54 8.562,54
IV 8.562,55 9.714,78 9.714,78
V 9.714,79 10.867,00 10.867,00
Industria
VI 10.867,01 12.018,87 12.018,87
VII 12.018,88 13.171,11 13.171,11
VIII 13.171,12 14.323,34 14.323,34
IX 14.323,35 15.475,93 15.475,93
X 15.475,94 in poi 16.628,07
I 6.258,16 6.258,16
II 6.258,17 7.410,40 7.410,40
III 7.410,41 8.562,61 8.562,61
IV 8.562,62 9.714,81 9.714,81
V 9.714,82 10.867,05 10.867,05
Industria edile
VI 10.867,06 12.019,27 12.019,27
VII 12.019,28 13.171,49 13.171,49
VIII 13.171,50 14.323,72 14.323,72
IX 14.323,73 15.475,93 15.475,93
X 15.475,94 in poi 16.628,07
I 6.258,16 6.258,16
II 6.258,17 7.410,40 7.410,40
III 7.410,41 8.562,61 8.562,61
IV 8.562,62 9.714,81 9.714,81
Autotrasporto e V 9.714,82 10.867,05 10.867,05
spedizione merci
VI 10.867,06 12.019,27 12.019,27
VII 12.019,28 13.171,49 13.171,49
VIII 13.171,50 14.323,72 14.323,72
IX 14.323,73 15.475,93 15.475,93
X 15.475,94 in poi 16.628,07
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7-4-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 83
RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE
SETTORE QUALIFICHE FASCIA
NAZIONALE CONVENZIONALE
Da Fino a
I 6.258,16 6.258,16
II 6.258,17 7.482,68 7.482,68
III 7.482,69 8.707,20 8.707,20
Credito IV 8.707,21 9.931,72 9.931,72
V 9.931,73 11.156,23 11.156,23
VI 11.156,24 12.380,74 12.380,74
VII 12.380,75 in poi 13.605,26
Agricoltura Unica 4.094,57
I 6.155,91 6.155,91
II 6.155,92 7.964,01 7.964,01
Assicurazioni III 7.964,02 9.748,79 9.748,79
IV 9.748,80 11.521,93 11.521,93
V 11.521,94 in poi 13.295,07
I 5.851,40 5.851,40
II 5.851,41 7.562,27 7.562,27
Commercio
III 7.562,28 9.243,53 9.243,53
IV 9.243,54 in poi 10.924,78
I 6.470,07 6.470,07
II 6.470,08 9.020,57 9.020,57
Trasporto aereo III 9.020,58 11.571,06 11.571,06
IV 11.571,07 14.063,31 14.063,31
V 14.063,32 in poi 16.439,03
GIORNALISTI - VALORI 2021
RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE
SETTORE FASCIA
NAZIONALE CONVENZIONALE
Da Fino a
I 3.964,18 3.964,18
II 3.964,19 5.368,55 5.368,55
Giornalismo III 5.368,56 6.772,91 6.772,91
IV 6.772,92 8.177,28 8.177,28
V 8.177,29 in poi 9.581,65
21A02010
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