Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 64/2021

D.M. 23 marzo 2021. Determinazione per l’anno 2021 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive

Pubblicato: 18/04/2021 In vigore dal: 18/04/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

D.M. 23 marzo 2021. Determinazione per l’anno 2021 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 19/04/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 64 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: D.M. 23 marzo 2021. Determinazione per l’anno 2021 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive SOMMARIO: Con la presente circolare si illustra l’ambito di applicazione del D.M. 23 marzo 2021, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero. Si forniscono, inoltre, le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio, febbraio e marzo 2021 INDICE 1. Premessa A) Retribuzioni convenzionali per l’anno 2021 A1. Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali A2. Retribuzioni convenzionali A3. Casi particolari B) Regolarizzazioni contributive 1. Premessa Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il D.M. 23 marzo 2021, pubblicato nella G.U. del 7 aprile 2021, n. 83, (Allegato n. 1), ha determinato le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Al riguardo, le disposizioni del decreto-legge n. 317/1987 (art. 1) si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell’Unione europea ossia: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia. Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell’uscita dall’Unione europea (Brexit) e della scadenza del termine, fissato al 31 dicembre 2020, del periodo di transizione previsto dall’Accordo di recesso (cfr. la circolare n. 16 del 4 febbraio 2020), l’Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020. Per gli effetti che ne deriveranno in materia di legislazione applicabile si rinvia ad apposita circolare di prossima pubblicazione. Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modifiche (cfr. le circolari n. 82 del 1° luglio 2010, n. 83 del 1° luglio 2010 e n. 115 del 19 settembre 2012). Sono esclusi, inoltre, dall’ambito di applicazione del decreto-legge n. 317/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria. Si evidenzia a tal proposito che le disposizioni contenute nei citati regolamenti comunitari si applicano, a decorrere dal 1° aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera e, a decorrere dal 1° giugno 2012, anche ai Paesi SEE (cfr. la circolare n. 107 del 13 agosto 2012). A) Retribuzioni convenzionali per l’anno 2021 A1. Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali Le retribuzioni di cui al citato decreto devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2021, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni del decreto-legge n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (cfr. il messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012). Si ricorda, inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale (cfr. la circolare n. 87 del 15 marzo 1994). Si richiamano, in proposito, le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015) , Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015). A2. Retribuzioni convenzionali L’articolo 2 del D.M. 21 dicembre 2018, che sostanzialmente ricalca il testo dei precedenti decreti ministeriali, stabilisce che “per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1”. Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (cfr. la circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero. L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata. Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili. I valori contenuti nelle tabelle delle retribuzioni per l’anno 2021, allegate alla presente circolare (Allegato n. 2) sono espressi in euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro. Tali tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità. Relativamente all’ambito di applicabilità del regime introdotto dall’articolo 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (comma 8-bis dell’art. 51 del T.U.I.R.), si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare n. 86/2001. Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale. Per le modalità di calcolo della relativa contribuzione si rinvia a quanto disposto con il messaggio n. 159 del 30 dicembre 2003. Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. A3. Casi particolari La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi, già illustrati a suo tempo nella circolare n. 141 del 20 giugno 1989: passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese; mutamento del corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista” o per passaggio di qualifica; In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto. Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso. B) Regolarizzazioni contributive Le aziende che per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2021 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punto A) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. la circolare n. 292 del 23 dicembre 1993) senza aggravio di oneri aggiuntivi. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens le aziende si atterranno alle seguenti modalità: - calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2021 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; - le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 23 marzo 2021 Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2021 per i lavoratori all'estero. (21A02010) (GU n.83 del 7-4-2021) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei; Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero; Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, nel modificare l'art. 12, comma 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi; Considerato il decreto interministeriale dell'11 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2020, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2020 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2020; Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita'; Tenuto conto delle proposte formulate da FNSI con nota del 28 gennaio 2021, da UGL con nota del 28 gennaio 2021, da CONFETRA con nota del 28 gennaio 2021, da ENPAIA con nota del 29 gennaio 2021, da ABI con nota del 1° febbraio 2021, da ANITA con nota del 1° febbraio 2021, da CONFSAL con nota del 4 febbraio 2021, da Confartigianato, CNA, Casartigiani e C.L.A.A.I., con nota del 4 febbraio 2021, dall'INPS in sede di Conferenza di servizi, nonche' degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 29 gennaio 2021; Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2021, alla determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, svoltasi l'8 febbraio 2021; Decreta: Art. 1 Retribuzioni convenzionali A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2021 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2021, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Art. 2 Fasce di retribuzione Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1. Art. 3 Frazionabilita' delle retribuzioni I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate. Art. 4 Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2021 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Allegato TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2021 Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO 2 7-4-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 83 ALLEGATO TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2021 OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2021 RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE SETTORE QUALIFICHE FASCIA NAZIONALE CONVENZIONALE Da Fino a I 2.040,60 2.040,60 II 2.040,61 2.160,41 2.160,41 Operai III 2.160,42 2.280,22 2.280,22 IV 2.280,23 in poi 2.399,99 Industria I 2.399,99 2.399,99 II 2.400,00 2.852,15 2.852,15 Impiegati III 2.852,16 3.304,35 3.304,35 IV 3.304,36 3.756,53 3.756,53 V 3.756,54 in poi 4.208,68 Operai 2.040,61 Operai Operai specializzati 2.243,75 Operai 4° livello 2.399,99 Industria edile Impiegati d'ordine 2.399,99 Impiegati di concetto 2.763,05 Impiegati Impiegati direttivi di VI livello 3.419,55 Impiegati direttivi di VII livello 3.929,34 I 2.040,60 2.040,60 II 2.040,61 2.160,41 2.160,41 Operai III 2.160,42 2.280,22 2.280,22 IV 2.280,23 in poi 2.399,99 Autotrasporto e spedizione merci I 2.399,99 2.399,99 II 2.400,00 2.852,17 2.852,17 Impiegati III 2.852,18 3.304,35 3.304,35 IV 3.304,36 3.756,53 3.756,53 V 3.756,54 in poi 4.208,68 Seconda area professionale 2.553,32 I livello 2.647,86 Credito Terza area II livello 2.991,05 professionale III livello 3.334,25 IV livello 3.609,44 — 11 — 7-4-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 83 RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE SETTORE QUALIFICHE FASCIA NAZIONALE CONVENZIONALE Da Fino a Ausiliari 2.370,34 Impiegati d'ordine 2.589,66 Assicurazioni Impiegati di concetto 2.820,83 Vice capi ufficio 3.029,79 Capi ufficio 3.330,63 Impiegati con funzioni direttive (I livello) 2.602,27 Impiegati di concetto (II livello) 2.442,96 Impiegati di concetto Commercio (III livello) 2.250,57 Personale d'ordine (IV livello) 2.171,01 Altro personale (V livello) 2.096,92 Altro personale (VI livello) 1.564,89 Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali 3.626,26 Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria) 3.314,31 Trasporto aereo Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) 3.107,58 Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale) 2.588,92 Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale) 2.487,41 Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria) 1.774,59 Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) 1.634,57 Agricoltura Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) 1.513,05 Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria) 1.441,18 Operai specializzati super 1.644,93 Operai specializzati 1.576,75 — 12 — 7-4-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 83 RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE SETTORE QUALIFICHE FASCIA NAZIONALE CONVENZIONALE Da Fino a Figure professionali di massimo livello (VII livello) 4.496,91 Figure professionali intermedie (VI livello A e B) 3.906,47 Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) 3.379,53 Industria Maestranze qualificate cinematografica (III e IV livello) 3.212,08 Aiuti attività tecniche e professionali (II livello) 2.638,57 Operai generici 2.431,09 Generici cinematografici 2.315,52 Impiegati direttivi 2.561,52 Impiegati con funzioni direttive 2.300,69 Impiegati di concetto 2.092,48 Impiegati d'ordine 1.892,43 Operai specializzati 2.039,87 Spettacolo Operai 1.790,38 Professori d'orchestra 2.431,09 Artisti del coro 1.836,84 Tersicorei 2.179,20 Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale 1.812,39 Impiegati e operai specializzati 2.417,77 Impiegati d'ordine e operai Artigianato qualificati 2.070,25 Operai 1.909,47 — 13 — 7-4-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 83 QUADRI VALORI 2021 RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE SETTORE QUALIFICHE FASCIA NAZIONALE CONVENZIONALE Da Fino a I 4.208,68 4.208,68 II 4.208,69 5.008,55 5.008,55 III 5.008,56 5.808,42 5.808,42 Industria IV 5.808,43 6.608,28 6.608,28 V 6.608,29 7.408,17 7.408,17 VI 7.408,18 in poi 8.207,95 I 4.208,68 4.208,68 II 4.208,69 4.534,35 4.534,35 Industria edile III 4.534,36 4.860,01 4.860,01 IV 4.860,02 5.185,68 5.185,68 V 5.185,69 in poi 5.511,30 I 4.208,68 4.208,68 II 4.208,69 5.008,54 5.008,54 Autotrasporto e III 5.008,55 5.808,40 5.808,40 spedizione merci IV 5.808,41 6.608,25 6.608,25 V 6.608,26 7.408,09 7.408,09 VI 7.408,10 in poi 8.207,93 I livello 3.406,60 II livello 3.622,61 Credito III livello 4.091,80 IV livello 4.877,77 Agricoltura Unica 3.047,67 I 3.486,24 3.486,24 Assicurazioni II 3.486,25 3.847,46 3.847,46 III 3.847,47 in poi 4.208,67 I 2.531,14 2.531,14 Commercio II 2.531,15 3.185,41 3.185,41 III 3.185,42 in poi 3.839,66 I Fino a 4.349,44 4.349,44 Trasporto aereo II 4.349,45 5.022,62 5.022,62 III 5.022,63 in poi 5.695,78 — 14 — 7-4-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 83 DIRIGENTI - VALORI 2021 RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE SETTORE QUALIFICHE FASCIA NAZIONALE CONVENZIONALE Da Fino a I 6.258,16 6.258,16 II 6.258,17 7.410,31 7.410,31 III 7.410,32 8.562,54 8.562,54 IV 8.562,55 9.714,78 9.714,78 V 9.714,79 10.867,00 10.867,00 Industria VI 10.867,01 12.018,87 12.018,87 VII 12.018,88 13.171,11 13.171,11 VIII 13.171,12 14.323,34 14.323,34 IX 14.323,35 15.475,93 15.475,93 X 15.475,94 in poi 16.628,07 I 6.258,16 6.258,16 II 6.258,17 7.410,40 7.410,40 III 7.410,41 8.562,61 8.562,61 IV 8.562,62 9.714,81 9.714,81 V 9.714,82 10.867,05 10.867,05 Industria edile VI 10.867,06 12.019,27 12.019,27 VII 12.019,28 13.171,49 13.171,49 VIII 13.171,50 14.323,72 14.323,72 IX 14.323,73 15.475,93 15.475,93 X 15.475,94 in poi 16.628,07 I 6.258,16 6.258,16 II 6.258,17 7.410,40 7.410,40 III 7.410,41 8.562,61 8.562,61 IV 8.562,62 9.714,81 9.714,81 Autotrasporto e V 9.714,82 10.867,05 10.867,05 spedizione merci VI 10.867,06 12.019,27 12.019,27 VII 12.019,28 13.171,49 13.171,49 VIII 13.171,50 14.323,72 14.323,72 IX 14.323,73 15.475,93 15.475,93 X 15.475,94 in poi 16.628,07 — 15 — 7-4-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 83 RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE SETTORE QUALIFICHE FASCIA NAZIONALE CONVENZIONALE Da Fino a I 6.258,16 6.258,16 II 6.258,17 7.482,68 7.482,68 III 7.482,69 8.707,20 8.707,20 Credito IV 8.707,21 9.931,72 9.931,72 V 9.931,73 11.156,23 11.156,23 VI 11.156,24 12.380,74 12.380,74 VII 12.380,75 in poi 13.605,26 Agricoltura Unica 4.094,57 I 6.155,91 6.155,91 II 6.155,92 7.964,01 7.964,01 Assicurazioni III 7.964,02 9.748,79 9.748,79 IV 9.748,80 11.521,93 11.521,93 V 11.521,94 in poi 13.295,07 I 5.851,40 5.851,40 II 5.851,41 7.562,27 7.562,27 Commercio III 7.562,28 9.243,53 9.243,53 IV 9.243,54 in poi 10.924,78 I 6.470,07 6.470,07 II 6.470,08 9.020,57 9.020,57 Trasporto aereo III 9.020,58 11.571,06 11.571,06 IV 11.571,07 14.063,31 14.063,31 V 14.063,32 in poi 16.439,03 GIORNALISTI - VALORI 2021 RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE SETTORE FASCIA NAZIONALE CONVENZIONALE Da Fino a I 3.964,18 3.964,18 II 3.964,19 5.368,55 5.368,55 Giornalismo III 5.368,56 6.772,91 6.772,91 IV 6.772,92 8.177,28 8.177,28 V 8.177,29 in poi 9.581,65 21A02010 — 16 —

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