Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, disposta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, disposta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
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Roma, 30/05/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 64
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive
nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e
le società sportive professionistiche e dilettantistiche, disposta dalla
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 2022,
n. 17. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle disposizioni
concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi,
prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dal decreto-legge 1 marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
per gli organismi sportivi in oggetto.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo di riferimento
2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
3. Modalità di recupero dei contributi sospesi
4. Istruzioni operative
4.1 Datori di lavoro con dipendenti
4.1.1 Ripresa versamenti
4.2 Committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge n. 335/1995
5. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo di riferimento
Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le
associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, l’articolo 1, comma 923,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto, alla lettera b), per i medesimi organismi
sportivi, la sospensione dei termini – dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 – relativi agli
adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria.
Successivamente, il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, come modificato dalla legge di
conversione 27 aprile 2022, n. 34, ha previsto, al comma 3-bisdell’articolo 7, che “i termini di
sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, […] della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono
prorogati fino al 31 luglio 2022”.
Il termine per la ripresa dei predetti versamenti sospesi, in applicazione delle previsioni di cui
al comma 3-ter del citato articolo 7, è fissato alla data del 31 agosto 2022.
Ciò premesso, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, si forniscono
con la presente circolare le relative indicazioni e le istruzioni operative concernenti le diverse
gestioni interessate.
2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
Destinatari delle disposizioni concernenti la sospensione dei termini, introdotta dalla legge n.
234/2021 e dal decreto-legge n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
34/2022, sono le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni
e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni
sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 24 ottobre 2020.
Pertanto, l’Istituto comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo
Sport i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione contributiva de qua,
affinché per gli stessi sia attivata la verifica sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge,
riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive ai sensi del richiamato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
I termini, oggetto della sospensione in argomento, sono quelli relativi agli adempimenti e ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 31
luglio 2022.
Al riguardo, si sottolinea, per completezza, che le disposizioni in oggetto sospendono sia gli
adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza
nell’arco temporale sopra riportato (dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022), ivi comprese le
rate in scadenza nel predetto periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa
concesse dall’Inps.
Con riferimento alle quote a carico dei lavoratori, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 3
della circolare n. 52/2020.
Si precisa altresì che, con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione
contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi
755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione
previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria
dovuta a carico del datore di lavoro.
Infine, si segnala che la sospensione in trattazione non opera rispetto alle eventuali rate in
scadenza nel predetto periodo oggetto di sospensione – dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022
– riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa ai sensi dell’articolo 3-quater del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, il cui versamento è da effettuarsi, in applicazione della citata previsione, in nove
rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022 (cfr. la circolare n. 14/2022 e il messaggio n.
884/2022).
3. Modalità di recupero dei contributi sospesi
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli
relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in
oggetto, dovranno essere effettuati, ai sensi del comma 3-ter dell’articolo 7 del decreto-legge
n. 17/2022, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 agosto
2022.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione – analogamente senza
applicazione di sanzioni e interessi – fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo,
pari al 50 per cento del totale dovuto, con l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore
residuo.
Nelle ipotesi in cui la ripresa dei versamenti avvenga mediante rateizzazione, il versamento
della prima rata deve essere effettuato entro il 31 agosto 2022.
Entro la medesima data del 31 agosto 2022, dovranno essere versate in unica soluzione le
rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto
periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022).
In ordine, inoltre, alla disposizione presente al penultimo periodo del citato comma 3-ter,
secondo la quale: “I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati
entro il giorno 16 del detto mese”,si sottolinea che la medesima previsione è da riferirsi ai
contributi in pagamento rateale in scadenza nella mensilità di dicembre (cfr. gli artt. 17 e 18
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Da ultimo, si rappresenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento,
non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria già versati.
4. Istruzioni operative
4.1 Datori di lavoro con dipendenti
Ai fini della sospensione, i datori di lavoro, mediante l’inserimento del codice sottoindicato
all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.
L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione
“7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione
dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8,
D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215,
di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, Legge n.234/2021 art. 1 comma
923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis”.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre
2021 a giugno 2022, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento
<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova
istituzione “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive
nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e
dilettantistiche. Legge n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma
3 bis”; e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).
Si precisa che l'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N979” non
può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un
credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”),
ovvero, a un credito a favore del datore di lavoro o un saldo a zero.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza da dicembre
2021 ad aprile 2022 senza aver effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno
inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 30 giugno
2022, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra
indicato e del relativo importo.
4.1.1 Ripresa versamenti
Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi entro il 31 agosto 2022 in unica soluzione o
mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50
per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo, senza
applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”.
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate
nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola del
datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.
Si rammenta che il codice N979 è riferito alle mensilità di dicembre 2021, gennaio, febbraio,
marzo, aprile, maggio, giugno 2022.
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile, interessato dalla
sospensione, la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
DSOS PPNNNNNNCCN979 mm/aaaa mm/aaaa
4.2 Committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
I soggetti destinatari della sospensione contributiva di cui all’articolo 1, comma 923, della
legge n. 234/2021, che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e
fattispecie similari e che nel periodo di competenza da dicembre 2021 a giugno 2022 hanno
erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovranno riportare,
nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “38”, avente il nuovo significato
di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,
associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche nell’ambito di competizioni
sportive DPCM 24 ottobre 2020. Legge n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge
n.17/2022 art. 7 comma 3 bis. Validità dal 1 gennaio al 31 luglio 2022 periodo di competenza
dicembre 2021 – giugno 2022”.
I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens di competenza da
dicembre 2021 ad aprile 2022, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione
così come previsto nella presente circolare, provvederanno entro il 30 giugno 2022 alla relativa
modifica dei flussi telematici (si ricorda che essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio
di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione della precedente).
Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l’inserimento del codice sopraindicato
all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.
La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 31 agosto
2022 in unica soluzione oppure in quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del
totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo, senza applicazione di
sanzioni e interessi.
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso
la “Sezione INPS” del modello “F24”, nel seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
CXX/C10 mm/aaaa mm/aaaa
5. Istruzioni contabili
I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce Uniemens con il codice elemento
“N979”, secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 4.1 della presente circolare,
devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00163.
Il programma di ripartizione della procedura “Gestione contributiva DM” provvede, tra l’altro,
alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali
ammesse alla sospensione.
Il recupero dei contributi sospesi deve essere imputato in AVERE del conto sopracitato.
Eventuali riscossioni già intervenute a tale titolo, imputate provvisoriamente al conto
GPA52099 in quanto evidenziate con il codice DSOS, andranno stornate secondo le modalità di
contabilizzazione illustrate nei messaggi n. 39828/2004 e n. 21901/2006.
Il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 335/1995 andrà imputato al conto PAR52010.
Nell’Allegato n. 1 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GPA00163
Denominazione completa Crediti per contributi sospesi alle federazioni sportive
nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle
associazioni e alle società sportive professionistiche e
dilettantistiche - art. 1, comma 923 della legge 30
dicembre 2021, n. 234; art. 7, comma 3 bis, della legge
di conversione 27 aprile 2022, n. 34, con modificazioni,
del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17
Denominazione abbreviata CR.CON.SOSP.FED E SOC.SPORT-L.234/21; L.34/22
Validità e Movimentabilità
Mese 05 Anno 2022 /M. S
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