Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 65/2022
Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023
Riferimento normativo
Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Roma, 30/05/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 65
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli
reddituali per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023
SOMMARIO: Decorrenza dal 1° luglio 2022 dei livelli di reddito familiare ai fini della
corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di
nuclei.
Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno
per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in
misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la
corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente.
In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha
istituito all’articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a
carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con
figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari
diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai
nipoti (cfr. la circolare n. 34/2022). Conseguentemente, la rivalutazione è stata predisposta
solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(FOI) al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2021 e l’anno 2020 è risultata pari a
+ 1,9 per cento.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli
importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2022
al 30 giugno 2023 con il predetto indice.
Si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i
corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno
2023, alle diverse tipologie di nuclei familiari (Allegato n. 1).
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri,
settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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