Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 68/2020

Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presentazione dell’istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari

Pubblicato: 30/05/2020 In vigore dal: 30/05/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presentazione dell’istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 31/05/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 68 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.2 OGGETTO: Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presentazione dell’istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari SOMMARIO: L’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni, la possibilità di presentare istanza all’INPS al fine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o dell’Unione europea. INDICE 1. Premessa 2. Modalità di presentazione della domanda 3. Destinatari della norma 4. Requisiti reddituali 5. Contenuto della domanda 6. Procedura di emersione 1. Premessa L’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto la possibilità per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell’Unione europea. Con la presenta circolare si forniscono le prime istruzioni operative limitatamente agli adempimenti relativi alle modalità con cui possono essere presentate le istanze di competenza dell’INPS, anche alla luce delle disposizioni impartite dal decreto 27 maggio 2020 “Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro”. (20A03026) (GU Serie Generale n.137 del 29-05-2020) che si allega (Allegato n.1), con riferimento alla dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell’Unione europea. Si fa riserva, con successiva circolare, di fornire le istruzioni relative alle modalità di svolgimento del procedimento di cui all’articolo 2 e all’articolo 11 del decreto 27 maggio 2020. 2. Modalità di presentazione della domanda I datori di lavoro italiani ovvero cittadini di uno stato membro dell’Unione europea, nonché cittadini stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del D.lgs n. 286/1998, possono presentare all’INPS l’istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari. La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato presente all’interno del portale dell’Istituto alla pagina www.inps.it, a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 luglio 2020. Il contenuto della domanda è precisato all’articolo 6 del decreto 27 maggio 2020 . 3. Destinatari della norma Il comma 3 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi: a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Pertanto, possono essere presentate le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro esclusivamente nei settori di attività identificati con un codice Ateco presente all’interno della tabella di cui all’allegato 1 del decreto 27 maggio 2020 (Allegato n.2). In relazione alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, si precisa che sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti. Tra le predette comunità rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano. Non rientrano invece in tali ipotesi: gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private; i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa, ma mezzo per conseguire finalità educative. Si precisa inoltre che la norma in esame non trova applicazione in relazione ai rapporti di lavoro domestico in somministrazione, essendo tale fattispecie disciplinata dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro (artt. 2240 e ss., c.c.). Il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020) e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza. La durata del rapporto di lavoro in essere tra le parti deve essere indicata nella domanda inoltrata dal datore di lavoro. 4. Requisiti reddituali In applicazione del comma 6 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, l’art. 9 del decreto 27 maggio 2020 ha stabilito che l'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore: - a 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito; - a 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Ai fini della valutazione della disponibilità economica, il datore di lavoro può anche certificare un reddito esente da dichiarazione annuale e/o Certificazione Unica. I requisiti reddituali di cui sopra non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza. Per la valutazione della capacità economica dei datori di lavoro agricoli, si rinvia a quanto precisato all’articolo 9, comma 4, ultimo capoverso, del decreto 27 maggio 2020. 5. Contenuto della domanda I datori di lavoro interessati devono inoltrare l’istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore (art. 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020). Si precisa che l’articolo 8, comma 5, del decreto 27 maggio 2020 dispone che “in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi forfettari”. L’articolo 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020 stabilisce altresì che il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro dell’Interno ed il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Come sopra accennato, il contenuto della domanda inoltrata all’Istituto è precisato all’articolo 6 del decreto 27 maggio 2020 . A norma del citato articolo, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità: a) il settore di attività del datore di lavoro; b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell’azienda, se persona giuridica; c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario; d) attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale; e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento; f) la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 2 del decreto 27 maggio 2020, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato; g) l’importo della retribuzione convenuta; h) l’orario di lavoro convenuto ed il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro. Il datore di lavoro dovrà altresì dichiarare: i) di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500,00 euro previsto dall’articolo 103, comma 7, primo periodo, del D.L. n. 34/2020, con l’indicazione della data di pagamento; j) di aver assolto al pagamento della marca da bollo di 16,00 euro, richiesta per la procedura, e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato nell’istanza; k) di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020 ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto interministeriale. 6. Procedura di emersione Per il completamento della procedura di emersione, come previsto all’articolo 11 del decreto 27 maggio 2020, l’INPS e l’INL definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergie operative e alla condivisione dei dati necessari. I datori di lavoro, in caso di esito positivo all’accoglimento della domanda di emersione, provvederanno a effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati, secondo le indicazioni che saranno fornite con successiva ed apposita circolare. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e sino alla data di conclusione del procedimento volto all’emersione - avviato dal datore di lavoro con l’inoltro dell’istanza secondo le modalità sopra precisate - sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro “per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale”. La sospensione cessa nel caso in cui il datore di lavoro non presenti l’istanza e nei casi di rigetto o archiviazione della stessa, tranne qualora l’esito negativo non sia indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro medesimo. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 103 del decreto-legge in argomento, non sono tuttavia sospesi i procedimenti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art. 603-bis del codice penale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 30/5/2020 *** ATTO COMPLETO *** MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 27 maggio 2020 Modalita' di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro. (20A03026) (GU n.137 del 29-5-2020) IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede la possibilita' per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani o cittadini stranieri che sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020, o hanno soggiornato in Italia prima di tale data, come risulta dalla dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; Visto l'art. 103, comma 2, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede la possibilita' per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, presenti nel territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza essersene allontanati dalla medesima data, che hanno prestato attivita' lavorativa nei settori indicati dal comma 3 del medesimo articolo, antecedentemente al 31 ottobre 2019, di chiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi; Visto l'art. 103, commi 5 e 6, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che demandano ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalita' di presentazione dell'istanza per l'avvio dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, la determinazione dei limiti di reddito del datore di lavoro, l'individuazione della documentazione idonea a provare lo svolgimento di attivita' lavorativa nei settori previsti, le modalita' di svolgimento del procedimento e del pagamento del contributo forfettario per gli oneri connessi all'espletamento della https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1/9 30/5/2020 *** ATTO COMPLETO *** procedura di emersione; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», ed in particolare l'art. 30-bis che disciplina la richiesta di assunzione di lavoratori stranieri; Decreta: Art. 1 Presentazione dell'istanza in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l'immigrazione. 1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale possono presentare istanza allo Sportello unico per l'immigrazione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito, Sportello unico). 2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve: a) essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente all'8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o essere in possesso di attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici; b) non aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. 3. Le istanze sono presentate esclusivamente con modalita' informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020 sull'applicativo disponibile all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/. 4. Le fasi della procedura e le modalita' di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle istanze di cui al comma 1 sono indicate nel «Manuale dell'utilizzo del sistema» pubblicato a cura del Ministero dell'interno all'indirizzo web di cui al comma 3 e nelle istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine dei singoli moduli di domanda. Art. 2 Presentazione all'INPS dell'istanza in favore di cittadini italiani e dell'Unione europea 1. I datori di lavoro di cui all'art. 1, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE, presentano istanza telematica all'INPS. 2. Le istanze, con i contenuti previsti all'art. 6 del presente decreto, sono presentate esclusivamente con modalita' informatiche dal 1° giugno al 15 luglio 2020, sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo internet www.inps.it. Art. 3 Presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno temporaneo 1. I cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 2/9 30/5/2020 *** ATTO COMPLETO *** scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. 2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve: a) essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identita' rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine; b) risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data; c) aver svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019; d) comprovare di aver svolto attivita' di lavoro di cui al punto precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all'atto della presentazione della richiesta. 3. Le istanze sono presentate al Questore dal 1° giugno al 15 luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, sulla base della Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 39, commi 4-bis e 4-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inoltrando l'apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato e sottoscritto dall'interessato. 4. L'onere a carico dell'interessato per il servizio reso dal gestore esterno e' fissato nella misura di euro 30. Art. 4 Settori di attivita' 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai seguenti settori di attivita': a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivita' connesse; b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 2. Le specifiche attivita' che rientrano nei settori di cui al comma 1 sono elencate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Art. 5 Contenuti dell'istanza di cui all'art. 1 1. L'istanza di cui all'art. 1 contiene, a pena di inammissibilita': a) dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita'; b) dati identificativi dello straniero con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita'; c) dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 risultante da rilievi foto dattiloscopici, dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, attestazioni costituite da documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici; d) proposta di contratto di soggiorno previsto dall'art. 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni; e) attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all'art. 9; f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; g) durata del contratto di lavoro; https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 3/9 30/5/2020 *** ATTO COMPLETO *** h) indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 1; i) indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura. 2. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, lettera c) sono da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o privati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico. Art. 6 Contenuti dell'istanza di cui all'art. 2 L'istanza di cui all'art. 2 contiene, a pena di inammissibilita': a) il settore di attivita' di cui all'art. 4 del presente decreto; b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validita' del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante, se persona giuridica; c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validita' del lavoratore italiano o comunitario; d) attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all'art. 9 del presente decreto; e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento; f) durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 2, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato; g) retribuzione convenuta; h) orario di lavoro convenuto e luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro; i) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di euro 500,00 previsto dall'art. 103, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 con l'indicazione della relativa data di pagamento; j) dichiarazione di aver assolto al pagamento della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovra' essere indicato nell'istanza. k) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 103 comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto interministeriale. Art. 7 Contenuti dell'istanza di cui all'art. 3 1. L'istanza di cui all'art. 3 contiene, a pena di inammissibilita': a) copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell'attestazione di identita' rilasciata dalla rappresentanza diplomatica; b) copia del permesso di soggiorno scaduto di validita', ovvero della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante l'espressa indicazione della data di scadenza del permesso di soggiorno smarrito/rubato; c) l'indicazione del codice fiscale; d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 4/9 30/5/2020 *** ATTO COMPLETO *** dell'attivita' di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019; e) la documentazione attestante la dimora dello straniero; f) la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di euro 130,00 a copertura degli oneri per la procedura di cui all'art. 8, comma 3; g) una marca da bollo di euro 16,00. 2. Lo svolgimento dell'attivita' di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, puo' essere comprovato mediante la presentazione di: a) certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego attestante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa nei settori di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019; b) ovvero della seguente documentazione ritenuta idonea: contratto di lavoro; cedolino di paga; estratto conto previdenziale; modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro; certificazione unica; stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti l'accredito del pagamento della retribuzione; fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione; quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro; bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps; attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps; comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico; prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo; documento di iscrizione al registro di gente di mare; convenzione di arruolamento; comunicazione Unimare; iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione; foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi; foglio di paga (per il settore della pesca); qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari al riscontro dell'attivita' lavorativa (es. comunicazioni di variazioni dell'orario di lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse al datore di lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di istituti contrattuali, ecc.). Art. 8 Pagamento dei contributi forfettari per la procedura 1. L'istanza di cui agli articoli 1 e 2 e' presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore. 2. Per la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 1, e', inoltre, previsto il pagamento di un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalita' di pagamento sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. L'istanza di cui all'art. 3 e' presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 130,00 euro. Tale importo non comprende i costi di cui all'art. 103, comma 16, del decreto-legge 19 maggio https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 5/9 30/5/2020 *** ATTO COMPLETO *** 2020, n. 34, che restano comunque a carico dell'interessato. 4. I contributi forfettari di cui ai commi 1 e 3 non sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito e sono versati con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilita' di avvalersi della compensazione ivi prevista. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 1, nel modello F24 sono indicati, tra l'altro, i dati relativi al datore di lavoro e il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. 5. In caso di inammissibilita', archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procedera' alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi forfettari. 6. Le somme versate a titolo di contributi forfettari ai sensi dei commi 1 e 3 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 7. I dati analitici dei versamenti dei contributi forfettari sono trasmessi telematicamente dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'interno e all'INPS. Art. 9 Requisiti reddituali del datore di lavoro 1. L'ammissione alla procedura di emersione e' condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui, salvo quanto previsto al comma 2. 2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o disabilito' che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non puo' essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da piu' soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. 3. Nella valutazione della capacita' economica del datore di lavoro puo' essere presa in considerazione anche la disponibilita' di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidita'). Tale reddito deve comunque essere certificato. 4. In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello unico dal medesimo datore di lavoro per piu' lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruita' della capacita' economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, e' valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui la capacita' economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalita' delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui. Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacita' economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 6/9 30/5/2020 *** ATTO COMPLETO *** netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori. 5. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza. Art. 10 Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 1 1. Lo Sportello unico riceve le istanze dal sistema informatico a partire dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 e fino alle ore 22,00 del 15 luglio 2020. 2. Verificata l'ammissibilita' dell'istanza di cui all'art. 1, lo Sportello unico: a) acquisisce dalla Questura il parere circa l'insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della istanza, di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riguardanti il datore di lavoro, e l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero, previsti al comma 10 del medesimo articolo; b) acquisisce dall'Ispettorato territoriale del lavoro il parere circa la conformita' del rapporto di lavoro alle categorie di cui all'allegato 1, la congruita' del reddito o del fatturato del datore di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate. 3. Acquisiti i pareri favorevoli di cui al comma 2 e l'eventuale documentazione integrativa, lo Sportello unico convoca il datore di lavoro e il lavoratore per l'esibizione della documentazione necessaria e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consegna al lavoratore il modello compilato per la richiesta di permesso di soggiorno per i successivi adempimenti. 4. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno lo Sportello unico provvede all'invio della comunicazione obbligatoria di assunzione di cui all'art. 13. Art. 11 Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 2 1. Per il completamento della procedura di emersione, come previsto all'art. 9 del presente decreto, INPS e Ispettorato nazionale del lavoro definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergie operative e alla condivisione dei dati necessari. 2. I datori di lavoro, in caso di esito positivo delle verifiche, provvedono ad effettuare gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi ai lavoratori interessati dall'emersione, secondo le indicazioni che l'INPS fornira' con apposita circolare. Art. 12 Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 3 1. L'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, da presentare dal 1° giugno al 15 luglio 2020, viene inoltrata al Questore esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, che provvede a trasmetterla alla competente Questura. 2. All'atto della presentazione della richiesta, l'operatore dell'Ufficio Sportello provvede a: a) identificare lo straniero tramite passaporto o documento equipollente ovvero attestazione di identita' rilasciata dalla rappresentanza diplomatica; b) verificare la presenza della documentazione di cui all'art. 7; c) verificare la presenza della firma sull'istanza e la completa compilazione dei campi sulla busta; https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 7/9 30/5/2020 *** ATTO COMPLETO *** d) accettare l'istanza e ad effettuare il controllo visivo della documentazione, compresa quella riguardante il pagamento del contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 2 e della marca da bollo; e) consegnare al richiedente l'attestazione di presentazione dell'istanza, provvista di elementi di sicurezza; la suddetta ricevuta riporta gli estremi di identificazione dello straniero (cognome e nome, indirizzo), gli oneri del servizio e gli elementi per l'accesso al portale dedicato (userid: numero ologramma, password: numero assicurata). Il rilascio di tale attestazione e' utile ai fini di quanto previsto dall'art. 103, comma 16, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 3. Lo straniero, all'atto della consegna della ricevuta, provvede al pagamento degli oneri del servizio, di cui all'art. 3, comma 4. 4. Nel portale dedicato sara' registrata la data di accettazione ed il numero di assicurata relativi all'istanza presentata al fine di consentire allo straniero di verificare lo stato della propria pratica e la data di convocazione utilizzando come chiavi di ricerca il Codice assicurata ed il Codice utente. 5. La Questura verifica l'ammissibilita' dell'istanza e accerta l'insussistenza delle cause di rigetto ovvero di motivi ostativi all'accoglimento della stessa. 6. La documentazione prevista dal comma 2, lettera b) dell'art. 7 e' verificata dal competente Ispettorato nazionale del lavoro attraverso procedure tecnico-organizzative di collaborazione amministrativa tese alla semplificazione ed alla velocizzazione dell'attivita' endoprocedimentale anche attraverso la cooperazione applicativa tra le banche dati attestate presso il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 7. Ai fini dell'espletamento delle verifiche sull'insussistenza dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze, le Questure consultano le Banche dati nazionali, europee ed internazionali, anche attraverso le competenti articolazioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza. 8. Ai fini della conversione del permesso di soggiorno, restano ferme le disposizioni relative agli oneri economici a carico del richiedente e si applicano, ove compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni. 9. All'istanza di conversione deve essere allegata l'attestazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di corrispondenza del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione retributiva e previdenziale ai settori di attivita' di cui all'art. 4. Le modalita' con cui richiedere tale attestazione sono definite con apposita circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Art. 13 Comunicazione obbligatoria di assunzione Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608. Art. 14 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 8/9 30/5/2020 *** ATTO COMPLETO *** controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 2020 Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2020 Interno, foglio n. 1499 ALLEGATO 1 AL DECRETO INTERMINISTERIALE ELENCO DELLE ATTIVITA' CHE RIENTRANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 4 Parte di provvedimento in formato grafico https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 9/9 ALLEGATO 2 29-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 137 ALLEGATO 1 AL DECRETO INTERMINISTERIALE ELENCO DELLE ATTIVITA’ CHE RIENTRANO NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 4 a)(cid:3)agricoltura,(cid:3)allevamento(cid:3)e(cid:3)zootecnia,(cid:3)pesca(cid:3)e(cid:3)acquacoltura(cid:3)e(cid:3)attività(cid:3)funzionali(cid:3)ad(cid:3)assicurare(cid:3)le(cid:3)rispettive(cid:3) filiere(cid:3)produttive;(cid:3)(cid:3) A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 01.11.10 Coltivazione di cereali (escluso il riso) 01.11.20 Coltivazione di semi oleosi 01.11.30 Coltivazione di legumi da granella 01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi 01.12.00 Coltivazione di riso 01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) 01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate) 01.13.30 Coltivazione di barbabietola da zucchero 01.13.40 Coltivazione di patate 01.14.00 Coltivazione di canna da zucchero 01.15.00 Coltivazione di tabacco 01.16.00 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette 01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti 01.21.00 Coltivazione di uva 01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 01.23.00 Coltivazione di agrumi 01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio 01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi 01.27.00 Coltivazione di piante per la produzione di bevande 01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 01.30.00 Riproduzione delle piante 01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne 01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini 01.44.00 Allevamento di cammelli e camelidi 01.45.00 Allevamento di ovini e caprini 01.46.00 Allevamento di suini 01.47.00 Allevamento di pollame 01.49.10 Allevamento di conigli 01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia 01.49.30 Apicoltura 01.49.40 Bachicoltura 01.49.90 Allevamento di altri animali nca 01.50.00 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale 01.62.01 Attività dei maniscalchi 01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) 01.63.00 Attività che seguono la raccolta — 22 — 29-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 137 01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie 01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina 01.70.00 Caccia, cattura di animali e servizi connessi 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali 02.20.00 Utilizzo di aree forestali 02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura 03 PESCA E ACQUACOLTURA 03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 03.12.00 Pesca in acque dolci e servizi connessi 03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi (cid:3) C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 10 INDUSTRIE ALIMENTARI 10.11.00 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 10.12.00 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi) 10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 10.20.00 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate 10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) 10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria 10.41.20 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria 10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati 10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 10.51.20 Produzione dei derivati del latte 10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico 10.61.10 Molitura del frumento 10.61.20 Molitura di altri cereali 10.61.30 Lavorazione del riso 10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie 10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 10.81.00 Produzione di zucchero 10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d. 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali 11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate 11.05.00 Produzione di birra 11.06.00 Produzione di malto E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse — 23 — 29-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 137 I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 55 ALLOGGIO 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) (cid:3) b)(cid:3)assistenza(cid:3)alla(cid:3)persona(cid:3)per(cid:3)se(cid:3)stessi(cid:3)o(cid:3)per(cid:3)componenti(cid:3)della(cid:3)propria(cid:3)famiglia,(cid:3)ancorché(cid:3)non(cid:3)conviventi,(cid:3) affetti(cid:3)da(cid:3)patologie(cid:3)o(cid:3)disabilità(cid:3)che(cid:3)ne(cid:3)limitino(cid:3)l’autosufficienza;(cid:3)(cid:3) (cid:3) c)(cid:3)lavoro(cid:3)(cid:3)domestico(cid:3)di(cid:3)sostegno(cid:3)al(cid:3)bisogno(cid:3)familiare.(cid:3)(cid:3) T ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (cid:3) 20A03026 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, ALIMENTARI E FORESTALI forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tute- DECRETO 29 aprile 2020 . la del territorio e del mare, nonché per la rimodulazio- Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 ne degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle della Commissione del 17 giugno 2019 che modifica l’elenco carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle dei generi e delle specie nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità b) , della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, nell’allegato II delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comu- della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell’allegato della nicazioni, convertito con modifiche dalla legge 18 no- direttiva 93/61/CEE della Commissione. vembre 2019, n. 132; IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- ALIMENTARI E FORESTALI nistri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agrico- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, di riforma dell’organizzazione di Governo a norma del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, converti- dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; to, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rela- n. 132; tivo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particola- Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disci- re l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1; plina l’attività sementiera e, in particolare, gli articoli 19 Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, re- e 24 che prevedono l’istituzione, per ciascuna specie di cante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzio- coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permette- ni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e re l’identificazione delle varietà stesse; — 24 —

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