Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presentazione dell’istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari
Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presentazione dell’istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 31/05/2020 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 68
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presentazione
dell’istanza, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno
Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini stranieri in
possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che
intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari
SOMMARIO: L’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela
della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed
eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla
diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di
lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in
possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del D.lgs n. 286/1998
e successive modificazioni, la possibilità di presentare istanza all’INPS al fine
di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini
italiani o dell’Unione europea.
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di presentazione della domanda
3. Destinatari della norma
4. Requisiti reddituali
5. Contenuto della domanda
6. Procedura di emersione
1. Premessa
L’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto la possibilità per i datori di
lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero per i datori di
lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di presentare istanza per concludere un
contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero
per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con
cittadini italiani o con cittadini dell’Unione europea.
Con la presenta circolare si forniscono le prime istruzioni operative limitatamente agli
adempimenti relativi alle modalità con cui possono essere presentate le istanze di competenza
dell’INPS, anche alla luce delle disposizioni impartite dal decreto 27 maggio 2020 “Modalità di
presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro”. (20A03026) (GU Serie Generale
n.137 del 29-05-2020) che si allega (Allegato n.1), con riferimento alla dichiarazione di
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con
cittadini dell’Unione europea.
Si fa riserva, con successiva circolare, di fornire le istruzioni relative alle modalità di
svolgimento del procedimento di cui all’articolo 2 e all’articolo 11 del decreto 27 maggio 2020.
2. Modalità di presentazione della domanda
I datori di lavoro italiani ovvero cittadini di uno stato membro dell’Unione europea, nonché
cittadini stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all’articolo 9 del D.lgs n. 286/1998,
possono presentare all’INPS l’istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari.
La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio
dedicato presente all’interno del portale dell’Istituto alla pagina www.inps.it, a decorrere dal 1°
giugno 2020 e sino al 15 luglio 2020.
Il contenuto della domanda è precisato all’articolo 6 del decreto 27 maggio 2020 .
3. Destinatari della norma
Il comma 3 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020 circoscrive l’ambito di applicazione della
norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non
conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Pertanto, possono essere presentate le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro
esclusivamente nei settori di attività identificati con un codice Ateco presente all’interno della
tabella di cui all’allegato 1 del decreto 27 maggio 2020 (Allegato n.2).
In relazione alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, si precisa
che sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari
persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le
convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio
diretto e personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i
ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei
componenti.
Tra le predette comunità rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle
per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze
madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero
parrocchiale o dal servizio diocesano.
Non rientrano invece in tali ipotesi:
gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private;
i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a
se stessa, ma mezzo per conseguire finalità educative.
Si precisa inoltre che la norma in esame non trova applicazione in relazione ai rapporti di
lavoro domestico in somministrazione, essendo tale fattispecie disciplinata dalle norme sulla
somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in
modo diretto dal datore di lavoro (artt. 2240 e ss., c.c.).
Il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data
antecedente al 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020) e deve risultare
ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.
La durata del rapporto di lavoro in essere tra le parti deve essere indicata nella domanda
inoltrata dal datore di lavoro.
4. Requisiti reddituali
In applicazione del comma 6 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, l’art. 9 del decreto 27
maggio 2020 ha stabilito che l'ammissione alla procedura di emersione è condizionata
all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un
reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio
di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui.
Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria
famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino
l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore:
- a 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di
reddito;
- a 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta
da più soggetti conviventi.
Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito
anche se non conviventi.
Ai fini della valutazione della disponibilità economica, il datore di lavoro può anche certificare
un reddito esente da dichiarazione annuale e/o Certificazione Unica.
I requisiti reddituali di cui sopra non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o
disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unico
lavoratore addetto alla sua assistenza.
Per la valutazione della capacità economica dei datori di lavoro agricoli, si rinvia a quanto
precisato all’articolo 9, comma 4, ultimo capoverso, del decreto 27 maggio 2020.
5. Contenuto della domanda
I datori di lavoro interessati devono inoltrare l’istanza per la dichiarazione della sussistenza di
un rapporto di lavoro irregolare previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro
per ciascun lavoratore (art. 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020).
Si precisa che l’articolo 8, comma 5, del decreto 27 maggio 2020 dispone che “in caso di
inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata
presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di
contributi forfettari”.
L’articolo 103, comma 7, del D.L. n. 34/2020 stabilisce altresì che il datore di lavoro è tenuto
al pagamento di un contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo,
contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno
stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, con il Ministro dell’Interno ed il Ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali.
Come sopra accennato, il contenuto della domanda inoltrata all’Istituto è precisato all’articolo 6
del decreto 27 maggio 2020 .
A norma del citato articolo, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) il settore di attività del datore di lavoro;
b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di
riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale
rappresentante dell’azienda, se persona giuridica;
c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del
documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
d) attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;
e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto
collettivo di lavoro di riferimento;
f) la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del
D.L. 34/2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 2
del decreto 27 maggio 2020, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data
iniziale precedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020, nell'ipotesi di rapporto di lavoro
a tempo indeterminato;
g) l’importo della retribuzione convenuta;
h) l’orario di lavoro convenuto ed il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.
Il datore di lavoro dovrà altresì dichiarare:
i) di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500,00 euro previsto
dall’articolo 103, comma 7, primo periodo, del D.L. n. 34/2020, con l’indicazione della data di
pagamento;
j) di aver assolto al pagamento della marca da bollo di 16,00 euro, richiesta per la procedura,
e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà
essere indicato nell’istanza;
k) di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a
titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale adottato ai
sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020 ovvero di impegnarsi a
pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto
interministeriale.
6. Procedura di emersione
Per il completamento della procedura di emersione, come previsto all’articolo 11 del decreto 27
maggio 2020, l’INPS e l’INL definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergie
operative e alla condivisione dei dati necessari.
I datori di lavoro, in caso di esito positivo all’accoglimento della domanda di emersione,
provvederanno a effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai
lavoratori interessati, secondo le indicazioni che saranno fornite con successiva ed apposita
circolare.
Ai sensi del comma 11 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, dalla data di entrata in vigore del
decreto medesimo e sino alla data di conclusione del procedimento volto all’emersione -
avviato dal datore di lavoro con l’inoltro dell’istanza secondo le modalità sopra precisate - sono
sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro “per l’impiego
di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale”.
La sospensione cessa nel caso in cui il datore di lavoro non presenti l’istanza e nei casi di
rigetto o archiviazione della stessa, tranne qualora l’esito negativo non sia indipendente dalla
volontà o dal comportamento del datore di lavoro medesimo.
Ai sensi del comma 12 dell’articolo 103 del decreto-legge in argomento, non sono tuttavia
sospesi i procedimenti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell’art. 603-bis del codice penale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
30/5/2020 *** ATTO COMPLETO ***
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 27 maggio 2020
Modalita' di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di
lavoro. (20A03026)
(GU n.137 del 29-5-2020)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
che prevede la possibilita' per i datori di lavoro italiani o
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i
datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno
previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, di presentare istanza per concludere un
contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul
territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un
rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani o cittadini
stranieri che sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici
prima dell'8 marzo 2020, o hanno soggiornato in Italia prima di tale
data, come risulta dalla dichiarazione di presenza, resa ai sensi
della legge 28 maggio 2007, n. 68 o da documentazione di data certa
proveniente da organismi pubblici;
Visto l'art. 103, comma 2, del medesimo decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 che prevede la possibilita' per i cittadini stranieri con
permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, presenti nel
territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza essersene
allontanati dalla medesima data, che hanno prestato attivita'
lavorativa nei settori indicati dal comma 3 del medesimo articolo,
antecedentemente al 31 ottobre 2019, di chiedere un permesso di
soggiorno temporaneo della durata di sei mesi;
Visto l'art. 103, commi 5 e 6, del medesimo decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 che demandano ad un decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, le modalita' di presentazione
dell'istanza per l'avvio dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del
medesimo art. 103, la determinazione dei limiti di reddito del datore
di lavoro, l'individuazione della documentazione idonea a provare lo
svolgimento di attivita' lavorativa nei settori previsti, le
modalita' di svolgimento del procedimento e del pagamento del
contributo forfettario per gli oneri connessi all'espletamento della
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1/9
30/5/2020 *** ATTO COMPLETO ***
procedura di emersione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica
dello straniero in Italia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero
in Italia», ed in particolare l'art. 30-bis che disciplina la
richiesta di assunzione di lavoratori stranieri;
Decreta:
Art. 1
Presentazione dell'istanza in favore di cittadini extracomunitari
presso lo Sportello unico per l'immigrazione.
1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di
titolo di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, che intendono concludere un contratto di lavoro
subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale
o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in
corso con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale
possono presentare istanza allo Sportello unico per l'immigrazione di
cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di
seguito, Sportello unico).
2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve:
a) essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima
dell'8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente
all'8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza resa ai
sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o essere in possesso di
attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti
da organismi pubblici;
b) non aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
3. Le istanze sono presentate esclusivamente con modalita'
informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15
luglio 2020 sull'applicativo disponibile all'indirizzo
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.
4. Le fasi della procedura e le modalita' di compilazione dei
moduli appositamente predisposti per la presentazione delle istanze
di cui al comma 1 sono indicate nel «Manuale dell'utilizzo del
sistema» pubblicato a cura del Ministero dell'interno all'indirizzo
web di cui al comma 3 e nelle istruzioni di compilazione disponibili
nelle pagine dei singoli moduli di domanda.
Art. 2
Presentazione all'INPS dell'istanza in favore di cittadini italiani e
dell'Unione europea
1. I datori di lavoro di cui all'art. 1, che intendono dichiarare
la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'UE, presentano istanza telematica
all'INPS.
2. Le istanze, con i contenuti previsti all'art. 6 del presente
decreto, sono presentate esclusivamente con modalita' informatiche
dal 1° giugno al 15 luglio 2020, sull'apposita pagina disponibile
all'indirizzo internet www.inps.it.
Art. 3
Presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno temporaneo
1. I cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 2/9
30/5/2020 *** ATTO COMPLETO ***
scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro
titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia in
cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo,
valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi
decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve:
a) essere in possesso di un passaporto o di altro documento
equipollente ovvero di una attestazione di identita' rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine;
b) risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8
marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data;
c) aver svolto attivita' di lavoro, nei settori di cui all'art.
4, antecedentemente al 31 ottobre 2019;
d) comprovare di aver svolto attivita' di lavoro di cui al punto
precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all'atto
della presentazione della richiesta.
3. Le istanze sono presentate al Questore dal 1° giugno al 15
luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del
gestore esterno, sulla base della Convenzione, stipulata ai sensi
dell'art. 39, commi 4-bis e 4-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
inoltrando l'apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno,
compilato e sottoscritto dall'interessato.
4. L'onere a carico dell'interessato per il servizio reso dal
gestore esterno e' fissato nella misura di euro 30.
Art. 4
Settori di attivita'
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai sensi del
comma 3 dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai
seguenti settori di attivita':
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e
attivita' connesse;
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della
propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o
handicap che ne limitino l'autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. Le specifiche attivita' che rientrano nei settori di cui al
comma 1 sono elencate nell'allegato 1 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 5
Contenuti dell'istanza di cui all'art. 1
1. L'istanza di cui all'art. 1 contiene, a pena di
inammissibilita':
a) dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del
documento di riconoscimento in corso di validita';
b) dati identificativi dello straniero con gli estremi del
documento di riconoscimento in corso di validita';
c) dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio
nazionale prima dell'8 marzo 2020 risultante da
rilievi foto dattiloscopici,
dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 28 maggio
2007, n. 68,
attestazioni costituite da documentazione di data certa
provenienti da organismi pubblici;
d) proposta di contratto di soggiorno previsto dall'art. 5-bis
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni;
e) attestazione del possesso del requisito reddituale di cui
all'art. 9;
f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a
quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento;
g) durata del contratto di lavoro;
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 3/9
30/5/2020 *** ATTO COMPLETO ***
h) indicazione della data della ricevuta di pagamento del
contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 1;
i) indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo
di euro 16,00, richiesta per la procedura.
2. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, lettera c) sono
da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o privati, che
istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o
un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.
Art. 6
Contenuti dell'istanza di cui all'art. 2
L'istanza di cui all'art. 2 contiene, a pena di inammissibilita':
a) il settore di attivita' di cui all'art. 4 del presente
decreto;
b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi
del documento di riconoscimento in corso di validita' del datore di
lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante, se persona
giuridica;
c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di
nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di
validita' del lavoratore italiano o comunitario;
d) attestazione del possesso del requisito reddituale di cui
all'art. 9 del presente decreto;
e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a
quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
f) durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente
alla data di pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e
con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di
cui all'art. 2, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con
data iniziale precedente alla data di pubblicazione del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;
g) retribuzione convenuta;
h) orario di lavoro convenuto e luogo in cui viene effettuata la
prestazione di lavoro;
i) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo
forfettario di euro 500,00 previsto dall'art. 103, comma 7, primo
periodo, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 con l'indicazione
della relativa data di pagamento;
j) dichiarazione di aver assolto al pagamento della marca da
bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura e di essere in
possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice
identificativo dovra' essere indicato nell'istanza.
k) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo
forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo,
contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale
adottato ai sensi dell'art. 103 comma 7, ultimo periodo, del
decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, ovvero di impegnarsi a
pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione del predetto decreto interministeriale.
Art. 7
Contenuti dell'istanza di cui all'art. 3
1. L'istanza di cui all'art. 3 contiene, a pena di
inammissibilita':
a) copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero
dell'attestazione di identita' rilasciata dalla rappresentanza
diplomatica;
b) copia del permesso di soggiorno scaduto di validita', ovvero
della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante l'espressa
indicazione della data di scadenza del permesso di soggiorno
smarrito/rubato;
c) l'indicazione del codice fiscale;
d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 4/9
30/5/2020 *** ATTO COMPLETO ***
dell'attivita' di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo
antecedente al 31 ottobre 2019;
e) la documentazione attestante la dimora dello straniero;
f) la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di euro 130,00 a
copertura degli oneri per la procedura di cui all'art. 8, comma 3;
g) una marca da bollo di euro 16,00.
2. Lo svolgimento dell'attivita' di lavoro nei settori di cui
all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, puo' essere
comprovato mediante la presentazione di:
a) certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego
attestante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa nei settori di
cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019;
b) ovvero della seguente documentazione ritenuta idonea:
contratto di lavoro;
cedolino di paga;
estratto conto previdenziale;
modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del
rapporto di lavoro;
certificazione unica;
stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti
l'accredito del pagamento della retribuzione;
fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la
retribuzione;
quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti
attinenti il rapporto di lavoro;
bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro
domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del
datore di lavoro dal portale Inps;
attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico
mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps;
comunicazione di posta elettronica e/o di short message service
(SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro
occasionale in ambito domestico;
prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di
lavoro occasionale in ambito agricolo;
documento di iscrizione al registro di gente di mare;
convenzione di arruolamento;
comunicazione Unimare;
iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione;
foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi;
foglio di paga (per il settore della pesca);
qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti
durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro
sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi
identificativi delle parti necessari al riscontro dell'attivita'
lavorativa (es. comunicazioni di variazioni dell'orario di lavoro,
richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse
al datore di lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di
istituti contrattuali, ecc.).
Art. 8
Pagamento dei contributi forfettari per la procedura
1. L'istanza di cui agli articoli 1 e 2 e' presentata previo
pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun
lavoratore.
2. Per la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro di
cui all'art. 1, e', inoltre, previsto il pagamento di un contributo
forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, la cui
determinazione e le relative modalita' di pagamento sono stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali.
3. L'istanza di cui all'art. 3 e' presentata previo pagamento di un
contributo forfettario di 130,00 euro. Tale importo non comprende i
costi di cui all'art. 103, comma 16, del decreto-legge 19 maggio
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 5/9
30/5/2020 *** ATTO COMPLETO ***
2020, n. 34, che restano comunque a carico dell'interessato.
4. I contributi forfettari di cui ai commi 1 e 3 non sono
deducibili ai fini dell'imposta sul reddito e sono versati con le
modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, esclusa la possibilita' di avvalersi della compensazione ivi
prevista. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i
codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del
modello F24. Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 1,
nel modello F24 sono indicati, tra l'altro, i dati relativi al datore
di lavoro e il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il
numero di passaporto o di altro documento equipollente del
lavoratore.
5. In caso di inammissibilita', archiviazione o rigetto della
dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della
stessa, non si procedera' alla restituzione delle somme versate a
titolo di contributi forfettari.
6. Le somme versate a titolo di contributi forfettari ai sensi dei
commi 1 e 3 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
7. I dati analitici dei versamenti dei contributi forfettari sono
trasmessi telematicamente dall'Agenzia delle entrate al Ministero
dell'interno e all'INPS.
Art. 9
Requisiti reddituali del datore di lavoro
1. L'ammissione alla procedura di emersione e' condizionata
all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona
fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di un fatturato
risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di
esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui, salvo
quanto previsto al comma 2.
2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza
alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia,
ancorche' non conviventi, affetti da patologie o disabilito' che ne
limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di
lavoro non puo' essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di
nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito,
ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo
familiare inteso come famiglia anagrafica composta da piu' soggetti
conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono
concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
3. Nella valutazione della capacita' economica del datore di lavoro
puo' essere presa in considerazione anche la disponibilita' di un
reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di
invalidita'). Tale reddito deve comunque essere certificato.
4. In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello
unico dal medesimo datore di lavoro per piu' lavoratori, ai fini
della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la
congruita' della capacita' economica del datore di lavoro in rapporto
al numero delle richieste presentate, e' valutata dall'Ispettorato
territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla
base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio
orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nel caso in cui la capacita' economica del datore di lavoro non
risulti congrua in relazione alla totalita' delle istanze presentate,
le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i
quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze,
i requisiti reddituali risultano congrui.
Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli
indici di capacita' economica di tipo analitico risultanti dalla
dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 6/9
30/5/2020 *** ATTO COMPLETO ***
netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi
comunitari documentati dagli organismi erogatori.
5. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si
applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilita' che ne
limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di
emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
Art. 10
Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 1
1. Lo Sportello unico riceve le istanze dal sistema informatico a
partire dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 e fino alle ore 22,00 del
15 luglio 2020.
2. Verificata l'ammissibilita' dell'istanza di cui all'art. 1, lo
Sportello unico:
a) acquisisce dalla Questura il parere circa l'insussistenza di
motivi ostativi all'accoglimento della istanza, di cui ai commi 8 e 9
dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riguardanti il
datore di lavoro, e l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio
del permesso di soggiorno al lavoratore straniero, previsti al comma
10 del medesimo articolo;
b) acquisisce dall'Ispettorato territoriale del lavoro il parere
circa la conformita' del rapporto di lavoro alle categorie di cui
all'allegato 1, la congruita' del reddito o del fatturato del datore
di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate.
3. Acquisiti i pareri favorevoli di cui al comma 2 e l'eventuale
documentazione integrativa, lo Sportello unico convoca il datore di
lavoro e il lavoratore per l'esibizione della documentazione
necessaria e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui
all'art. 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
consegna al lavoratore il modello compilato per la richiesta di
permesso di soggiorno per i successivi adempimenti.
4. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno lo
Sportello unico provvede all'invio della comunicazione obbligatoria
di assunzione di cui all'art. 13.
Art. 11
Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 2
1. Per il completamento della procedura di emersione, come previsto
all'art. 9 del presente decreto, INPS e Ispettorato nazionale del
lavoro definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergie
operative e alla condivisione dei dati necessari.
2. I datori di lavoro, in caso di esito positivo delle verifiche,
provvedono ad effettuare gli adempimenti e i versamenti previdenziali
relativi ai lavoratori interessati dall'emersione, secondo le
indicazioni che l'INPS fornira' con apposita circolare.
Art. 12
Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 3
1. L'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo,
da presentare dal 1° giugno al 15 luglio 2020, viene inoltrata al
Questore esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del
gestore esterno, che provvede a trasmetterla alla competente
Questura.
2. All'atto della presentazione della richiesta, l'operatore
dell'Ufficio Sportello provvede a:
a) identificare lo straniero tramite passaporto o documento
equipollente ovvero attestazione di identita' rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica;
b) verificare la presenza della documentazione di cui all'art. 7;
c) verificare la presenza della firma sull'istanza e la completa
compilazione dei campi sulla busta;
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 7/9
30/5/2020 *** ATTO COMPLETO ***
d) accettare l'istanza e ad effettuare il controllo visivo della
documentazione, compresa quella riguardante il pagamento del
contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 2 e della marca da
bollo;
e) consegnare al richiedente l'attestazione di presentazione
dell'istanza, provvista di elementi di sicurezza; la suddetta
ricevuta riporta gli estremi di identificazione dello straniero
(cognome e nome, indirizzo), gli oneri del servizio e gli elementi
per l'accesso al portale dedicato (userid: numero ologramma,
password: numero assicurata). Il rilascio di tale attestazione e'
utile ai fini di quanto previsto dall'art. 103, comma 16, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
3. Lo straniero, all'atto della consegna della ricevuta, provvede
al pagamento degli oneri del servizio, di cui all'art. 3, comma 4.
4. Nel portale dedicato sara' registrata la data di accettazione ed
il numero di assicurata relativi all'istanza presentata al fine di
consentire allo straniero di verificare lo stato della propria
pratica e la data di convocazione utilizzando come chiavi di ricerca
il Codice assicurata ed il Codice utente.
5. La Questura verifica l'ammissibilita' dell'istanza e accerta
l'insussistenza delle cause di rigetto ovvero di motivi ostativi
all'accoglimento della stessa.
6. La documentazione prevista dal comma 2, lettera b) dell'art. 7
e' verificata dal competente Ispettorato nazionale del lavoro
attraverso procedure tecnico-organizzative di collaborazione
amministrativa tese alla semplificazione ed alla velocizzazione
dell'attivita' endoprocedimentale anche attraverso la cooperazione
applicativa tra le banche dati attestate presso il Ministero
dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. Ai fini dell'espletamento delle verifiche sull'insussistenza dei
motivi ostativi all'accoglimento delle istanze, le Questure
consultano le Banche dati nazionali, europee ed internazionali, anche
attraverso le competenti articolazioni centrali del Dipartimento
della pubblica sicurezza.
8. Ai fini della conversione del permesso di soggiorno, restano
ferme le disposizioni relative agli oneri economici a carico del
richiedente e si applicano, ove compatibili, le previsioni di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni
ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive
modificazioni.
9. All'istanza di conversione deve essere allegata l'attestazione
dell'Ispettorato territoriale del lavoro, competente in relazione al
luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di corrispondenza
del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione
retributiva e previdenziale ai settori di attivita' di cui all'art.
4. Le modalita' con cui richiedere tale attestazione sono definite
con apposita circolare del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 13
Comunicazione obbligatoria di assunzione
Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di
lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 9,
comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.
Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 8/9
30/5/2020 *** ATTO COMPLETO ***
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 maggio 2020
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2020
Interno, foglio n. 1499
ALLEGATO 1 AL DECRETO INTERMINISTERIALE
ELENCO DELLE ATTIVITA' CHE RIENTRANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 4
Parte di provvedimento in formato grafico
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 9/9
ALLEGATO 2
29-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 137
ALLEGATO 1 AL DECRETO INTERMINISTERIALE
ELENCO DELLE ATTIVITA’ CHE RIENTRANO NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 4
a)(cid:3)agricoltura,(cid:3)allevamento(cid:3)e(cid:3)zootecnia,(cid:3)pesca(cid:3)e(cid:3)acquacoltura(cid:3)e(cid:3)attività(cid:3)funzionali(cid:3)ad(cid:3)assicurare(cid:3)le(cid:3)rispettive(cid:3)
filiere(cid:3)produttive;(cid:3)(cid:3)
A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E
SERVIZI CONNESSI
01.11.10 Coltivazione di cereali (escluso il riso)
01.11.20 Coltivazione di semi oleosi
01.11.30 Coltivazione di legumi da granella
01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
01.12.00 Coltivazione di riso
01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in
piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in
colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.30 Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.13.40 Coltivazione di patate
01.14.00 Coltivazione di canna da zucchero
01.15.00 Coltivazione di tabacco
01.16.00 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili
01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria
01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette
01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti
01.21.00 Coltivazione di uva
01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
01.23.00 Coltivazione di agrumi
01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio
01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi
01.27.00 Coltivazione di piante per la produzione di bevande
01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.30.00 Riproduzione delle piante
01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini
01.44.00 Allevamento di cammelli e camelidi
01.45.00 Allevamento di ovini e caprini
01.46.00 Allevamento di suini
01.47.00 Allevamento di pollame
01.49.10 Allevamento di conigli
01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia
01.49.30 Apicoltura
01.49.40 Bachicoltura
01.49.90 Allevamento di altri animali nca
01.50.00 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale
01.62.01 Attività dei maniscalchi
01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
01.63.00 Attività che seguono la raccolta
— 22 —
29-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 137
01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie
01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina
01.70.00 Caccia, cattura di animali e servizi connessi
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali
02.20.00 Utilizzo di aree forestali
02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi
02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura
03 PESCA E ACQUACOLTURA
03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.12.00 Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
(cid:3)
C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
10.11.00 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00 Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento,
salatura eccetera
10.31.00 Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20 Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di
produzione propria
10.41.30 Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.20 Produzione dei derivati del latte
10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10 Molitura del frumento
10.61.20 Molitura di altri cereali
10.61.30 Lavorazione del riso
10.61.40 Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00 Produzione di zucchero
10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00 Produzione di birra
11.06.00 Produzione di malto
E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E RISANAMENTO
38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
RECUPERO DEI MATERIALI
38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
— 23 —
29-5-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 137
I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
55 ALLOGGIO
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE
IMPRESE
81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
(cid:3)
b)(cid:3)assistenza(cid:3)alla(cid:3)persona(cid:3)per(cid:3)se(cid:3)stessi(cid:3)o(cid:3)per(cid:3)componenti(cid:3)della(cid:3)propria(cid:3)famiglia,(cid:3)ancorché(cid:3)non(cid:3)conviventi,(cid:3)
affetti(cid:3)da(cid:3)patologie(cid:3)o(cid:3)disabilità(cid:3)che(cid:3)ne(cid:3)limitino(cid:3)l’autosufficienza;(cid:3)(cid:3)
(cid:3)
c)(cid:3)lavoro(cid:3)(cid:3)domestico(cid:3)di(cid:3)sostegno(cid:3)al(cid:3)bisogno(cid:3)familiare.(cid:3)(cid:3)
T ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO
PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI
INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E
CONVIVENZE
97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER
PERSONALE DOMESTICO
97.00.00 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
(cid:3)
20A03026
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE le attività culturali, delle politiche agricole alimentari,
ALIMENTARI E FORESTALI forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tute-
DECRETO 29 aprile 2020 .
la del territorio e del mare, nonché per la rimodulazio-
Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 ne degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
della Commissione del 17 giugno 2019 che modifica l’elenco carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle
dei generi e delle specie nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità
b) , della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, nell’allegato II
delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comu-
della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell’allegato della
nicazioni, convertito con modifiche dalla legge 18 no-
direttiva 93/61/CEE della Commissione.
vembre 2019, n. 132;
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
ALIMENTARI E FORESTALI
nistri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento
di riorganizzazione del Ministero delle politiche agrico-
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
le alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4,
di riforma dell’organizzazione di Governo a norma
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, converti-
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
to, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rela-
n. 132;
tivo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particola-
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disci-
re l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;
plina l’attività sementiera e, in particolare, gli articoli 19
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, re- e 24 che prevedono l’istituzione, per ciascuna specie di
cante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzio- coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permette-
ni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e re l’identificazione delle varietà stesse;
— 24 —
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