Indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2020. Prime indicazioni in materia di valorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dai lavoratori del settore agricolo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2020. Prime indicazioni in materia di valorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dai lavoratori del settore agricolo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23/04/2021 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 69
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2020.
Prime indicazioni in materia di valorizzazione dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga fruiti dai lavoratori del settore
agricolo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modalità di liquidazione
dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2020 in applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Nel
disciplinare il trattamento di integrazione salariale in deroga per eventi
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la norma in
argomento dispone che, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, i
periodi di cassa integrazione in deroga fruiti sono utili ai fini del calcolo
dell’indennità di disoccupazione agricola.
INDICE
Premessa
1. Platea dei beneficiari
1.1 Operai agricoli a tempo determinato
1.2 Operai agricoli a tempo indeterminato
1.3 Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi di
cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240
2. Requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola
3. Calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2020
4. Retribuzione di riferimento
5. Ampliamento del periodo di franchigia per i soggiorni in Paesi extracomunitari non
convenzionati
Premessa
Nell’ambito delle misure di sostegno al reddito adottate per affrontare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, l’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede, al comma 1, che le Regioni e le
Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga
per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, con riferimento ai datori di lavoro del
settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle
vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di
lavoro.
Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, il medesimo articolo 22 prevede che il
trattamento di integrazione salariale in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle
attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di
disoccupazione agricola.
Con la presente circolare si illustrano gli effetti della disciplina di cui all’articolo 22 del decreto-
legge in argomento sul calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza
dell’anno 2020, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari e agli impatti della norma
sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di
disoccupazione agricola, sul calcolo della stessa e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare
per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di cassa integrazione
equiparati a lavoro.
Nella circolare viene, inoltre, precisato che, ai fini della determinazione delle giornate non
indennizzabili per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola in competenza
2020 con riferimento ai periodi di soggiorno in Paesi extracomunitari non convenzionati, si
terrà conto di un periodo di franchigia ampliato.
Con successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territoriali le indicazioni di carattere
operativo ai fini della liquidazione della prestazione di disoccupazione agricola riferita all’anno
2020.
1. Platea dei beneficiari
Con riferimento alla platea dei beneficiari, si osserva preliminarmente che beneficiari
dell’indennità di disoccupazione agricola sono gli operai a tempo determinato iscritti negli
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno di competenza della prestazione e gli operai
agricoli a tempo indeterminato che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno cui
l'indennità si riferisce.
Pertanto, ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola per l’anno 2020, e ai
fini del calcolo dell’indennità con le modalità di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del
2020, è richiesto che gli operai agricoli a tempo determinato risultino effettivamente iscritti per
almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2020.
Con riferimento agli operai a tempo indeterminato assunti o licenziati nel 2020 – i quali
rientrano nel campo di applicazione del disposto in argomento nei termini di cui al successivo
paragrafo 1.2, nonostante siano potenzialmente destinatari di un ammortizzatore ordinario
quale la cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) – ai fini di cui sopra è
richiesto che nel 2020 abbiano prestato almeno un giorno di lavoro effettivo.
Come anticipato in premessa, l’articolo 22 del decreto-legge in argomento prevede la
concessione di trattamenti in integrazione salariale in deroga ai datori di lavoro del settore
privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti
disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.
Potrebbe pertanto verificarsi che lo stesso lavoratore, titolare di due o più rapporti di lavoro in
settori diversi compreso quello agricolo, acceda alla cassa integrazione in deroga sia in virtù
del lavoro agricolo che in relazione al lavoro svolto in un settore diverso.
In tali ipotesi, al lavoratore che in virtù della prevalenza del lavoro agricolo accede alla
prestazione di disoccupazione agricola per il 2020, ai fini del calcolo dell’indennità saranno
valorizzati solo i periodi di cassa integrazione richiesti da aziende agricole e fruiti per effetto
della sospensione o della riduzione di orario del rapporto di lavoro agricolo.
1.1 Operai agricoli a tempo determinato
Destinatari della previsione di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 sono in primo
luogo gli operai agricoli a tempo determinato, iscritti per almeno un giorno negli appositi
elenchi riferiti al 2020, che nel medesimo anno hanno fruito di trattamenti di integrazione
salariale in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In proposito si chiarisce che, per l’applicazione del disposto di cui all’articolo 22 del decreto-
legge n. 18 del 2020 ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite
all’anno 2020, i trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dagli operai agricoli a
tempo determinato in conseguenza dell’emergenza epidemiologica saranno utili ai predetti fini
limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2020.
1.2 Operai agricoli a tempo indeterminato
Con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato, con la circolare n. 47 del 28 marzo
2020 è stato precisato, al paragrafo E, che, rientrando l’emergenza epidemiologica a pieno
titolo tra le “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori” - che ai sensi
dell’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, giustificano il ricorso alla CISOA - gli stessi
accedono al predetto trattamento con la causale “COVID-19 CISOA” appositamente istituita.
Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso per altre causali al numero massimo annuale di
giornate fruibili, agli operai agricoli a tempo indeterminato è consentito l’accesso alla tutela
della cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del citato decreto-legge, al pari degli
operai agricoli a tempo determinato, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a
livello regionale o di Provincia autonoma.
Successivamente, l’articolo 68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto Rilancio), ha inserito, all’articolo
19 del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 3-bis.
Quest’ultimo prevede che il trattamento di CISOA, richiesto per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al
singolo lavoratore (90 giornate) e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la
stessa azienda di cui all’articolo 8 della legge n. 457 del 1972, pari a 181 giornate nell’anno
solare di riferimento. Il trattamento è concesso per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23
febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre
2020.
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, ha poi previsto la concessione di ulteriori trattamenti di CISOA da fruire entro il
31 dicembre 2020.
Il successivo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176, nel prevedere ulteriori sei settimane di trattamenti di integrazione
salariale nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 per i datori di
lavoro che accedono alle prestazioni di CIGO, CIGD e ASO, non ha ricompreso nell’ambito di
previsione della norma i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento di
CISOA.
Con circolare n. 139 del 7 dicembre 2020 è stato pertanto precisato che i predetti datori di
lavoro, che sospendono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica in atto, possono comunque accedere al trattamento ordinario di CISOA secondo
le indicazioni già fornite con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020.
Premesso quanto sopra, acquisito il conforme parere ministeriale, nell’ottica di assicurare
tutele omogenee alle diverse categorie di lavoratori del settore agricolo, la disciplina in materia
di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per il 2020 di cui all’articolo 22 del
decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, si applica anche agli operai agricoli a
tempo indeterminato che hanno fruito sia della CISOA con le causali istituite in relazione
all’emergenza epidemiologica che della cassa integrazione in deroga secondo le indicazioni di
cui alla richiamata circolare n. 47 del 2020.
Al riguardo, si precisa che i trattamenti di integrazione salariale in argomento saranno
valorizzati ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2020
limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2020.
1.3 Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole e loro
consorzi di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240
L’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, prevede, al comma 1, che le imprese
cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e
zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, della silvicoltura e
dell’allevamento di animali, sono inquadrati ai fini previdenziali nel settore dell’agricoltura.
Il successivo articolo 3 stabilisce che nei confronti delle predette imprese, a parziale deroga di
quanto previsto dall’articolo 2, e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e
straordinaria, alla cassa unica assegni familiari e all’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell’industria sia agli effetti della contribuzione
che delle prestazioni, ad eccezione della prestazione di disoccupazione rispetto alla quale resta
applicabile la disciplina in materia di disoccupazione agricola.
La deroga in argomento trova applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori con contratto
di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti dalle
richiamate cooperative e loro consorzi, non accedono alla CISOA ma alla cassa integrazione
ordinaria o straordinaria sulla base del requisito dimensionale.
Con particolare riferimento all’anno 2020, atteso che non sono stati previsti trattamenti di
integrazione salariale straordinaria connessi all’emergenza epidemiologica, i lavoratori agricoli
in argomento hanno avuto accesso alla CIGO con causale “COVID 19” e ai trattamenti di CIGO,
sempre con la predetta causale, per sospensione di CIGS.
Ciò premesso, acquisito il conforme parere ministeriale, la disciplina in materia di calcolo delle
prestazioni di disoccupazione agricola per il 2020 di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18
del 2020, e successive modificazioni, trova applicazione anche nei confronti degli operai
agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative e loro consorzi di cui alla
richiamata legge n. 240 del 1984, che nell’anno 2020 hanno fruito della cassa integrazione
ordinaria concessa con le causali COVID-19.
In presenza di altri rapporti di lavoro in settori diversi, ai fini del calcolo della prestazione di
disoccupazione agricola saranno valorizzati esclusivamente i trattamenti emergenziali di cassa
integrazione ordinaria fruiti in qualità di operai a tempo indeterminato dipendenti dalle
cooperative in parola e loro consorzi, salvo che gli stessi lavoratori non abbiano fruito anche di
trattamenti di integrazione salariale in deroga o di CISOA in virtù di altri rapporti di lavoro
agricolo.
2. Requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola
L’equiparazione a lavoro dei periodi di trattamento di cassa integrazione in deroga è
dall’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, per i lavoratori del settore agricolo, “ai fini
del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola”.
L’applicazione del disposto normativo in argomento ai soli fini del calcolo delle indennità di
disoccupazione agricola, suggerita dalla formulazione letterale della norma, influirebbe
esclusivamente sulle prestazioni di disoccupazione agricola spettanti ai richiedenti che siano in
possesso dei requisiti normativamente previsti, con particolare riferimento al requisito
contributivo pari a 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall’anno di riferimento
dell’indennità e dall’anno precedente.
Resterebbero esclusi dal disposto di cui al richiamato articolo 22 i lavoratori agricoli che, in
conseguenza dell’emergenza, hanno svolto nel 2020 poche giornate di lavoro effettivo le quali,
sommate ai periodi di lavoro del 2019, non raggiungono le 102 giornate richieste quale
requisito contributivo per l’accesso alla predetta prestazione.
Al riguardo, con l’obiettivo di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori del settore
interessato, acquisito il conforme parere ministeriale, il disposto previsto dal citato articolo 22
trova applicazione anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.
Pertanto, i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti nel 2020 dagli operai agricoli a tempo
determinato saranno equiparati a lavoro anche ai fini della sussistenza del requisito
contributivo richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza
dell’anno 2020.
Con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato, allo stesso fine saranno equiparate
a lavoro le giornate di cassa integrazione in deroga riferite al 2020, di cui alla circolare n. 47
del 2020, e i periodi di CISOA fruiti nel medesimo anno in conseguenza dell’emergenza in
argomento, nonché i periodi di CIGO con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato
di cui ai precedenti paragrafi.
3. Calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2020
L’indennità di disoccupazione agricola, in presenza di tutti i prescritti requisiti, è erogata per un
numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il
limite delle 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili, quali il 2020) del parametro annuo
di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e
autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o
infortunio, cassa integrazione) e quelle non indennizzabili (ad esempio, per espatrio definitivo).
Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2020, alle
giornate di lavoro effettivo saranno aggiunti i periodi di trattamento di integrazione salariale in
deroga fruiti nel medesimo anno dagli operai a tempo indeterminato (OTI) e dagli operai a
tempo determinato (OTD) in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, i periodi di CISOA
fruiti dagli OTI con le specifiche causali appositamente istituite, e i periodi di CIGO fruiti dagli
OTI di cui ai paragrafi precedenti.
Atteso che l’indennità in parola può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non
coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto
sommando i periodi di integrazione salariale a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio
in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in
relazione ai quali la predetta somma non superi per il 2020 il limite delle 183 giornate.
Superato il predetto limite, il disposto di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020
non produce effetti. Ciò in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già
indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa
integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola non può superare il
limite di capienza delle 366 giornate con riferimento al 2020 (anno bisestile).
4. Retribuzione di riferimento
In relazione alla misura della prestazione, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure
equiparate l’importo erogato a titolo di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così
calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione
erogata, fino a un massimo di 150 giorni.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità spetta in misura pari al 30% della
retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.
Premesso quanto sopra, per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione
del trattamento di integrazione salariale l’Istituto utilizzerà come retribuzione di riferimento
l’importo giornaliero percepito per il trattamento stesso.
Pertanto, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2020 sarà pari al
40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media
ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione
ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.
5. Ampliamento del periodo di franchigia per i soggiorni in Paesi extracomunitari
non convenzionati
Con riferimento agli eventi che hanno caratterizzato il 2020, i divieti imposti dalla gestione
dell’emergenza hanno spesso determinato l’impossibilità da parte dei lavoratori agricoli,
provenienti da paesi extracomunitari non convenzionati, di far rientro nel territorio italiano nei
limiti del periodo di franchigia indennizzabile di 90 giorni, come previsto dal messaggio n.
13212 del 14 maggio 2010. Superato il predetto limite, infatti, i periodi di permanenza
all’estero sono considerati non indennizzabili.
Al riguardo, acquisito il conforme parere ministeriale, nell’ottica di evitare ulteriori
penalizzazioni a tale categoria di lavoratori già duramente colpita dalla crisi pandemica, con
esclusivo riferimento alle domande definite nell’anno 2021 per gli eventi di disoccupazione di
competenza dell’anno 2020, il periodo indennizzabile sarà pari a 180 giorni.
Pertanto, ai fini della liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola del 2020,
saranno indennizzabili i periodi di soggiorno per turismo in Paese extracomunitario non
convenzionato, collocati nel 2020, di durata pari o inferiore a 180 giorni.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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